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	<title>22/11/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/11/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2010 n.7312</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-22-11-2010-n-7312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-22-11-2010-n-7312/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2010 n.7312</a></p>
<p>Pres. M. Arosio – Est. S. CattaneoLa Forgia S.p.A. (Avv. A. Ravizzoli) c/ Comune di Bollate (Avv. G. Brambilla Pisoni) sui limiti alla partecipazione degli interessati nel procedimento ambientale Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Controlli, accertamenti o ispezioni – Partecipazione – Omissione – Ordinanza di contenimento acustico –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-22-11-2010-n-7312/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2010 n.7312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-22-11-2010-n-7312/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2010 n.7312</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>M. Arosio – <i>Est.</i> S. Cattaneo<br />La Forgia S.p.A. (Avv. A. Ravizzoli) c/ Comune di Bollate (Avv. G. Brambilla Pisoni)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti alla partecipazione degli interessati nel procedimento ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Controlli, accertamenti o ispezioni – Partecipazione – Omissione – Ordinanza di contenimento acustico – Legittimità – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima l’ordinanza di contenimento acustico adottata senza che la parte interessata abbia preso parte ai sopralluoghi, in quanto non può pretendersi che l’amministrazione, nell’effettuare controlli, accertamenti o ispezioni, debba operare con la necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati, laddove tale coinvolgimento possa compromettere la genuinità dell’attività istruttoria compiuta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2006, proposto da: 	</p>
<p><b>La Forgia di Bollate s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Ravizzoli, domiciliata ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n. 39; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Bollate</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Brambilla Pisoni, presso il cui studio, in Milano, via Visconti di Modrone, n. 6, è elettivamente domiciliato; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della nota prot 7676 del 21.2.06 del Responsabile Area Ambiente del Comune di Bollate di avvio del procedimento per l’emissione di ordinanza di contenimento emissioni acustiche nonché per la presentazione di piano di risanamento acustico, con gli atti presupposti, in particolare la relazione a.r.p.a. relativa agli accertamenti effettuati tra il 19 ed il 20 dicembre 2005 presso l’abitazione dei sig.ri Pardo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bollate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Angelo Ravizzoli e Antonia Strafezza (in sostituzione di Brambilla Pisoni);<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La ricorrente impugna la nota prot. n. 0007676 del 21.2.2006 con cui il Comune di Bollate ha comunicato l’avvio del procedimento di emissione di un’ordinanza di contenimento emissioni ed ha altresì richiesto la presentazione del piano di risanamento acustico dell’impresa. <br />	<br />
Queste le doglianze: I. in via derivata per i vizi proposti con il ricorso n. 2877/2003; II. eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio in materia di rilevazioni acustiche; difetto di motivazione; travisamento ed erronea istruttoria in quanto la società ricorrente non avrebbe partecipato alle rilevazioni acustiche effettuate dai tecnici dell’a.r.p.a. nei giorni 19 e 20 dicembre 2005, presso l’abitazione dei sig.ri Pardo; III. eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. 14.11.1997, dell’art. 3, d.m. 11.12.1996, dell’art. 15, l. n. 447/1995 e dell’art. 10, l. Regione Lombardia n. 13/2001; difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti; perplessità.<br />	<br />
L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso.<br />	<br />
All’udienza del 6 ottobre 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.<br />	<br />
Preme preliminarmente precisare che l’atto impugnato, contrariamente a quanto indicato nell’oggetto, non contiene solo una mera comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/1990, ma pone a carico della destinataria l’obbligo di presentare un piano di risanamento acustico dell’impresa, redatto secondo i criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 7/6906 del 16.11.2001, fissando altresì un termine entro il quale provvedere a tale adempimento, ed è dunque, in tale parte, immediatamente lesivo e pertanto autonomamente impugnabile.<br />	<br />
Le censure di illegittimità derivata, proposte con il primo motivo di ricorso, sono infondate per quanto affermato con la sentenza di questo Tribunale n. 1091 del 15 aprile 2010, cui si fa rinvio.<br />	<br />
È infondato anche il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale per non avere preso parte ai sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’a.r.p.a. il 19 e 20 dicembre 2005, a seguito di lamentele da parte di alcuni residenti nell’immobile sito in via Dante, n. 57.<br />	<br />
Non può invero pretendersi che l’amministrazione, nell’effettuare controlli, accertamenti o ispezioni, debba operare con la necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati, laddove tale coinvolgimento possa compromettere la genuinità dell’attività istruttoria compiuta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2003 n. 1224; 18 maggio 2004, n. 3190; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 17 settembre 2009, n. 1530).<br />	<br />
Nel caso di specie, il coinvolgimento della ricorrente avrebbe certamente potuto incidere sulla correttezza delle rilevazioni effettuate, ciò in quanto la sorgente dell’inquinamento acustico era rappresentata proprio dall’attività della società La Forgia e la misurazione, per poter fornire un valore rappresentativo, presupponeva che fosse in corso una normale attività.<br />	<br />
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che le misure del rumore ambientale diurno sarebbero state eseguite dall’a.r.p.a. il 20.12.2005 dalle ore 15 alle ore 16, rilevando solo il livello di rumore emesso durante la fase 4 dell’attività lavorativa: sarebbe stato, così, violato il d.m. del 16.3.1998 il quale prescrive che il livello di rumore ambientale (LA), da confrontarsi con i valori limite assoluti, debba essere valutato sull’intero periodo di riferimento (TR), dimodo che venga considerata la durata delle singole fasi, caratterizzate da diverse condizioni di funzionamento degli impianti. Nel caso di specie, il tempo di riferimento (TR) avrebbe dovuto essere compreso nell’intervallo tra le ore 6.00 e le ore 22.00.<br />	<br />
Con ordinanza n. 47 del 12 marzo 2010, questo Tribunale di disposto una consulenza tecnica al fine di verificare se le modalità di misura dei livelli di rumore, seguite dall’a.r.p.a. con le misurazioni effettuate presso la società La Forgia il 19 e 20 dicembre 2005, fossero rispondenti a quelle indicate nel d.m. 16 marzo 1998.<br />	<br />
Il consulente tecnico, nella sua relazione finale, ha rilevato che il rilievo fonometrico effettuato dall’a.r.p.a. ha tenuto compiutamente conto di tutte le fasi di lavorazione e pausa attuate presso la La Forgia s.p.a. <br />	<br />
La misura del livello sonoro notturno ha, difatti, avuto una durata di 7 ore e 12 minuti (dalle ore 22.48 del 19.12.2005 alle ore 6.00 del 20.12.2005). Tale durata è stata giudicata dal consulente più che sufficiente a fornire un valore rappresentativo dell’intero periodo di riferimento notturno.<br />	<br />
La misura del livello sonoro diurno ha, invece, avuto una durata di 16 ore, pari, dunque, all’intero periodo di riferimento (dalle ore 6.00 alle ore 22.00 del 20 dicembre 2005).<br />	<br />
Il consulente ha unicamente rilevato &#8211; a fronte di una corretta rilevazione dal punto di vista tecnico e strumentale, rispondente a quanto previsto dal d.m. del 16 marzo 1998 &#8211; l’erroneità della relazione dell’a.r.p.a. del 6 febbraio 2006, quanto al dato relativo al tempo di osservazione ivi indicato: il tecnico dell’a.r.p.a. avrebbe indicato i tempi in cui egli stesso era presente accanto alla postazione di rilievo fonometrico, mentre avrebbe, invece, dovuto indicare un tempo di osservazione coincidente con l’intero tempo di riferimento.<br />	<br />
Il Collegio condivide appieno le valutazioni del consulente tecnico: in considerazione della adeguata durata del monitoraggio, ben superiore a quanto erroneamente indicato nella relazione del 6 febbraio 2006, la rilevazione è da ritenersi effettuata nel pieno rispetto delle previsioni del d.m. del 16 marzo 1998. Il motivo di ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.<br />	<br />
Con memoria depositata il 24 settembre 2010, la ricorrente contesta il certificato di taratura del calibratore utilizzato dall’a.r.p.a. &#8211; che sarebbe datato 17.2.2003, oltre cioè il limite dei due anni previsti dal d.m. del 16.3.1998 &#8211; ed il mancato utilizzo di una stazione meteo, per cui non sarebbe possibile stabilire se, durante la misurazione, le condizioni meteo abbiano rispettato o meno quanto richiesto dal citato d.m. <br />	<br />
Queste osservazioni, pur richiamando un motivo già dedotto con l’atto introduttivo del giudizio, introducono, in realtà, nuovi elementi di valutazione che non sono riconducibili alle argomentazioni espresse con il terzo motivo di ricorso, con cui veniva contestata unicamente l’erroneità del tempo di riferimento della misurazione. Le censure sono, pertanto, inammissibili, non essendo state introdotte con memoria notificata alla controparte, nella forma del ricorso per motivi aggiunti.<br />	<br />
Sempre con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente contesta l’erroneità della valutazione del livello di rumore ambientale per la verifica del rispetto del limite assoluto di immissione notturno: i livelli di rumore ambientale, nei dati emergenti dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta in una causa civile tra La Forgia s.p.a. e i sig.ri Pardo, sarebbero sensibilmente inferiori ai livelli di rumore misurati dall’a.r.p.a.<br />	<br />
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di tardività del deposito di tale atto, rispetto al termine fissato da questo Tar con ordinanza istruttoria n. 224 del 25.11.2009, sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente, stante l’infondatezza nel merito della censura.<br />	<br />
Attesa la correttezza e rispondenza ai dettami del d.m. 16 marzo 1998 delle misurazioni dei livelli di rumore eseguite dall’a.r.p.a., non può, invero, ritenersi che le stesse siano inficiate dalle risultanze di una misurazione, svolta con differenti modalità e strumentazione, oltretutto in gran parte confermativa della eccedenza dei livelli di rumore rispetto ai limiti previsti.<br />	<br />
Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.<br />	<br />
In considerazione della complessità delle questioni affrontate il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Le spese della consulenza tecnica sono poste a carico della soccombente e si liquidano con apposito decreto.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese di giudizio compensate. Le spese della consulenza tecnica sono poste a carico della ricorrente e sono liquidate con apposito decreto.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere<br />	<br />
Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/11/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-22-11-2010-n-7312/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2010 n.7312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2010 n.41015</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-22-11-2010-n-41015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-22-11-2010-n-41015/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-22-11-2010-n-41015/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2010 n.41015</a></p>
<p>Pres. Ferrua, Est. Franco Ambiente e territorio – Danno ambientale – Risarcimento &#8211; Azione &#8211; Titolarità esclusiva dello Stato &#8211; Sussiste Il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell&#8217;interesse pubblico e generale all&#8217;ambiente, è ora previsto e disciplinato soltanto dall&#8217;art. 311, comma 1, D.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-22-11-2010-n-41015/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2010 n.41015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-22-11-2010-n-41015/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2010 n.41015</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. <i>Ferrua</i>, Est. <i>Franco</i></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Danno ambientale – Risarcimento &#8211; Azione &#8211; Titolarità esclusiva dello Stato &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell&#8217;interesse pubblico e generale all&#8217;ambiente, è ora previsto e disciplinato soltanto dall&#8217;art. 311, comma 1,  D. Lgs. n. 152/06, con la conseguenza che il titolare della pretesa risarcitoria per tale danno ambientale è esclusivamente lo Stato, in persona del ministro dell&#8217;ambiente; tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possono invece agire, in forza dell&#8217;art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell&#8217;ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi dall&#8217;interesse pubblico e generale alla tutela dell&#8217;ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />	<br />
<i>SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>	<br />
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Composta dagli Ill.mi Sigg.:<br />	<br />
1. Dott.ssa Giuliana Ferrua &#8211; Presidente<br />	<br />
2. Dott. Alfredo Teresi &#8211; Consigliere<br />	<br />
3. Dott. Amedeo Franco &#8211; (Est.) Consigliere<br />	<br />
4. Dott. Silvio Amoresano &#8211; Consigliere<br />	<br />
5. Dott. Giulio Sarno &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
sul ricorso proposto da Ma. Gr., nato a Sa. Ma. in La. il (&#8230;);</p>
<p>avverso la sentenza emessa il 22 giugno 2009 dal giudice del tribunale di Foggia;</p>
<p>udita nella pubblica udienza del 21 ottobre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;</p>
<p>udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;</p>
<p>Svolgimento del processo</p>
<p>Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Foggia dichiarò Ma. Gr., colpevole del reato di cui all&#8217;art. 256 comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per avere effettuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla attività di costruzione e demolizione, su area di proprietà del comune di Sa. Ma. in La. in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione e comunicazione, condannandolo alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Provincia di Fo.</p>
<p>L&#8217;imputato propone ricorso per cassazione deducendo:</p>
<p>1) violazione degli artt. 309 e 311 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in relazione all&#8217;art. 185 cod. pen. Osserva che il nuovo testo unico ambientale riserva elusivamente allo Stato la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale, escludendo quindi la legittimazione degli enti territoriali.</p>
<p>2) violazione dell&#8217;art. 256, in relazione all&#8217;art. 183, comma 1, lett. a) e p), d lgs. 4/2008. Osserva che i residui da demolizione in questione dovevano essere considerati sottoprodotti, sussistendo i requisiti di legge ed in particolare essendo stata fornita la prova della loro destinazione con certezza ad un utilizzo ulteriore.</p>
<p>3) mancanza di motivazione e violazione dell&#8217;art. 192 cod. proc. pen.; omessa valutazione delle deposizioni dei testi della difesa Gi. Gr. e Bi. Pa., i quali avevano dichiarato che il materiale era depositato solo quando era buono, che aveva un valor di mercato e che non doveva subire un trattamento preliminare, mentre quando il materiale non era buono veniva trasportato in discarica.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>Il secondo ed il terzo motivo sono infondati. Il giudice ha invero fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui &#8220;In tema di gestione dei rifiuti, ai fini dell&#8217;applicabilità del regime in deroga previsto dall&#8217;art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo devono essere distinte dai materiali di risulta da demolizione, in quanto mentre lo scavo ha per oggetto il terreno, la demolizione ha per oggetto un edificio o, comunque, un manufatto costruito dall&#8217;uomo&#8221; (Sez. III, 12.6.2008, n. 37280, m. 241088); &#8220;I materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l&#8217;art. 183 lett. h) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione&#8221; (Sez. III 15.6.2006, n. 33882, Barbati, m. 235114); &#8220;In tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, i residui di attività di demolizione di edifici, annoverati tra i rifiuti speciali dall&#8217;art. 7, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 184, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, sono sottratti, in quanto rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo necessitanti, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti e operazioni di recupero previste negli allegati al D.Lgs. n. 22 del 1997, all&#8217;ambito di applicabilità delle deroghe di cui all&#8217;art. 14 D.L. n. 138 del 2002, conv. con L. n. 178 del 2002&#8221; (Sez. III, 15.1.2008, n. 7465, Baruzzi, m. 239012); &#8220;In tema di gestione dei rifiuti, tra le condizioni previste ai fini dell&#8217;applicabilità del regime autorizzatorio in deroga alla disciplina dei rifiuti contemplato per i sottoprodotti, è richiesto che le sostanze o i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare (art. 183, comma primo, lett. p), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come mod. dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), in quanto tali operazioni fanno perdere al sottoprodotto la sua identità e sono necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo&#8221; (Sez. III, 4.12.2007, n. 14323, Coppa, m. 239657).</p>
<p>Esattamente quindi il giudice non ha applicato la disciplina relativa alle rocce e terre da scavo e quella relativa ai sottoprodotti. E difatti, ai sensi dell&#8217;art. 183, comma 1, lett. p), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aversi sottoprodotto occorre che i materiali di cui il produttore non intende disfarsi soddisfino tutti i requisiti e condizioni ivi previsti, ossia che &#8220;1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l&#8217;impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato&#8221;. Tutte queste condizioni devono sussistere contestualmente (Sez. III, 28.1.2009, n. 19711, Precetti, m. 243107) e la prova della loro presenza deve essere fornita dall&#8217;imputato.</p>
<p>Nella specie, si trattava di residui di demolizione, rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo che necessitavano, prima del loro novo uso, di preventivi trattamenti ed operazioni di recupero quali la cernita e la separazione. Dalla sentenza impugnata si ricava infatti che gli stessi testi della difesa avevano dichiarato che il materiale era costituito da pietrami grezzi, semi-lavorati derivanti dalle cave dismesse, calcinacci, mattoni, blocchi e tegole, e che mentre i cotti e le tegole venivano separati per essere riutilizzati nel ciclo produttivo, tutti gli altri materiali erano stoccati sul terreno per poi venire in parte inviati alla discarica ed in parte utilizzati per riempimenti. Il materiale depositato necessitava quindi, per essere riutilizzato, di una attività di cernita e di separazione, sicché non ricorreva la condizione, necessaria per aversi sottoprodotto, che il materiale non sia sottoposto a trattamenti preventivi per il riutilizzo.</p>
<p>Inoltre, il giudice del merito, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha anche ritenuto che non era stata fornita una prova sufficiente per poter affermare che il reimpiego del materiale fosse certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenisse direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito. Del resto, lo stesso ricorrente ammette che il reimpiego in ogni caso non era integrale, ma parziale, perché solo alcuni materiali (come i cotti) potevano essere riutilizzati, mentre altri materiali che, a seguito di una cernita, venivano ritenuti non riutilizzabili, erano inviati alla discarica.</p>
<p>Deriva da quanto osservato anche l&#8217;infondatezza del reclamo sulla omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi della difesa, perché proprio da tali dichiarazioni, per come riportate nello stesso ricorso, emerge che non sussistevano le condizioni per potersi parlare di sottoprodotto.</p>
<p>E&#8217; invece fondato il primo motivo. L&#8217;art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, al comma 3 attribuiva allo Stato e agli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo la legittimazione a promuovere la relativa azione per il risarcimento del danno, anche se esercitata in sede penale. Il suddetto art. 18 è stato però abrogato dall&#8217;art. 318, comma 2, lett. a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ad eccezione del comma 5, che riconosce alle associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale). Ora, l&#8217;art. 311 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riserva allo Stato, ed in particolare al ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, anche esercitando l&#8217;azione civile in sede penale. Le regioni e gli enti territoriali minori, in forza dell&#8217;art. 309, comma 1, possono ora presentare denunce ed osservazioni nell&#8217;ambito di procedimenti finalizzati all&#8217;adozione di misure di prevenzione, precauzione e ripristino oppure possono sollecitare l&#8217;intervento statale a tutela dell&#8217;ambiente, mentre non hanno più il potere di agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.</p>
<p>La giurisprudenza di questa Corte, successiva all&#8217;appena ricordato mutamento legislativo, ha rilevato che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al ministro dell&#8217;ambiente, ai sensi dell&#8217;art. 311, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma anche all&#8217;ente pubblico territoriale (come la provincia) che per effetto della condotta illecita abbia subito un danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell&#8217;art. 2043 cod. civ. (Sez. III, 28.10.2009, n. 755/10, Ciarloni, m. 246015). La sentenza della Sez. III, 3.10.2006, n. 36514, Censi, m. 235059, ha più dettagliatamente precisato che, a seguito della abrogazione dell&#8217;art. 18 della legge 349/1986 ed ai sensi dell&#8217;art. 311 d.lgs. 152/2006, &#8220;titolare esclusivo della pretesa risarcitoria in materia di danno ambientale è lo Stato nella persona del Ministro dell&#8217;ambiente&#8221; (punto 3 della motivazione) relativamente al danno all&#8217;ambiente come interesse pubblico, anche se ad ogni persona singola od associata spetta il diritto di costituirsi parte civile per il risarcimento degli ulteriori danni subiti. Anche la più recente sentenza della Sez. III, 11.2.2010, n. 14828, De Flammineis, m. 246812, ha affermato che il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 &#8220;ha attribuito in via esclusiva la richiesta risarcitoria per danno ambientale al Ministero dell&#8217;Ambiente&#8221; (sicché le associazioni ecologiste sono legittimate a costituirsi parte civile al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali patiti a causa del degrado ambientale, &#8220;mentre non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica&#8221;).</p>
<p>Questo orientamento merita di essere seguito, con le precisazioni che seguono. Non sussiste innanzitutto alcuna antinomia reale fra la norma generale di cui all&#8217;art. 2043 cod. civ. (che attribuisce a tutti il diritto di ottenere il risarcimento del danno per la lesione di un diritto) e la norma speciale di cui all&#8217;art. 311, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che riserva esclusivamente allo Stato la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno da lesione all&#8217;ambiente, inteso come diritto pubblico generale a fondamento costituzionale). E difatti, come sempre accade nei rapporti tra norma generale e norma speciale, l&#8217;entrata in vigore di quest&#8217;ultima ha determinato che la precedente norma generale deve essere ora interpretata nel senso che l&#8217;estensione della norma generale stessa si è ristretta, perché il suo ambito di applicazione non comprende più la fattispecie ora disciplinata dalla norma speciale. In altri termini, il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell&#8217;interesse pubblico e generale all&#8217;ambiente, è ora previsto e disciplinato soltanto dall&#8217;art. 311 cit., con la conseguenza che il titolare della pretesa risarcitoria per tale danno ambientale è esclusivamente lo Stato, in persona del ministro dell&#8217;ambiente. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possono invece agire, in forza dell&#8217;art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell&#8217;ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi dall&#8217;interesse pubblico e generale alla tutela dell&#8217;ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale.</p>
<p>Nella specie, quindi, la provincia di Fo. era legittimata a chiedere il risarcimento del danno, anche sotto forma di una condanna generica, qualora avesse allegato che la condotta dell&#8217;imputato le aveva arrecato un danno patrimoniale diretto e specifico, ulteriore e diverso rispetto a quello, generico di natura pubblica, della lesione dell&#8217;ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale. Risulta invece dalla stessa sentenza impugnata che la provincia si era limitata a chiedere il generico danno ambientale quale lesione del bene pubblico, tanto che il giudice ha erroneamente ammesso la costituzione di parte civile non già perché la provincia avesse allegato di aver subito in via diretta un proprio ulteriore danno patrimoniale, bensì perché la provincia stessa era indicata come parte offesa nel capo di imputazione e perché regione e provincia sono individuate nel testo unico ambientale quali titolari dell&#8217;amministrazione e della tutela del territorio. Si tratta di considerazioni entrambe erronee perché l&#8217;indicazione nel capo di imputazione della provincia come persona offesa è irrilevante al fine del riconoscimento della legittimazione a costituirsi parte civile e comunque si spiega col fatto che la provincia avrebbe potuto eventualmente assumere tale qualità qualora avesse in concreto subito in via diretta un danno patrimoniale diverso dal danno ambientale di natura pubblica. Il fatto poi che il testo unico dell&#8217;ambiente attribuisce a regioni e province l&#8217;amministrazione e la tutela del territorio non fa venir meno l&#8217;efficacia dell&#8217;art. 311 dello stesso testo unico che affida unicamente allo Stato l&#8217;azione per il risarcimento del danno ambientale.</p>
<p>La costituzione della provincia di Fo.a quale parte civile è dunque, nella specie, nulla per carenza di legittimazione della provincia stessa a chiedere il risarcimento del danno ambientale. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p>La Corte Suprema di Cassazione<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.</p>
<p>Rigetta il ricorso nel resto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-22-11-2010-n-41015/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2010 n.41015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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