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	<title>22/11/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/11/2006 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 22/11/2006 n.6836</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-22-11-2006-n-6836/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-22-11-2006-n-6836/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 22/11/2006 n.6836</a></p>
<p>Pres. Giovannini, est. De Nictolis Aiello e altri (Avv. C. F. Besostri) c. Comune di Milano (Avv. M. R. Surano e R. Izzo) , Sindaco del Comune di Milano, quale commissario per l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Comitato tecnico – scientifico per l’emergenza del traffico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-22-11-2006-n-6836/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 22/11/2006 n.6836</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-22-11-2006-n-6836/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 22/11/2006 n.6836</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, est. De Nictolis<br /> Aiello e altri (Avv. C. F. Besostri) c. Comune di Milano (Avv. M. R. Surano e R. Izzo) , Sindaco del Comune di Milano, quale commissario per l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Comitato tecnico – scientifico per l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia (n.c.), Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), Euromilano s.p.a. (Avv. C. Cerami e  G. Monti), Metropolitana milanese s.p.a. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali sulla compatibilità del D.p.r. 12 aprile 1996 sulla V.I.A. con la Direttiva 337/1985</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Valutazione di impatto ambientale – Art. 2 e 4 Direttiva 337/1985 – Obbligo di sottoposizione per qualunque progetto con rilevante impatto sull’ambiente – Obbligo o facoltà di adottare tutti i criteri previsti nella direttiva e negli allegati – Mancata previsione, nella normativa italiana (art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996) del criterio del cumulo del progetto di cui all’all. II con altri di cui all’all. III della direttivA – Questioni di interpretazione pregiudiziale – Vanno rimesse alla Corte di Giustizia</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vanno rimesse alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
1) se l’art. 2 della direttiva 337/1985, laddove afferma che sono sottoposti a v.i.a. i progetti destinati ad avere un impatto importante sull’ambiente, e che detti progetti sono definiti nell’art. 4, vada interpretato nel senso che qualunque progetto che ha un rilevante impatto sull’ambiente è sottoposto a v.i.a., ancorché non incluso negli allegati I o II alla direttiva, ovvero nel diverso senso che sono sottoposti a v.i.a. solo i progetti di cui agli allegati I e II alla direttiva.<br />
2) se l’art. 4 della direttiva 337/1985, laddove lascia agli Stati membri la possibilità di prevedere la v.i.a. per i progetti dell’allegato II, secondo valutazioni caso per caso o criteri prestabiliti, tenendo altresì conto dei criteri dell’allegato III, crei un obbligo puntuale o solo una facoltà per gli Stati membri di tener conto di tutti i criteri di cui all’allegato III.<br />
3) se l’art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996, costituisca puntuale recepimento, da parte del legislatore italiano, dell’art. 4, direttiva 337/1985, e del suo allegato III, non avendo previsto, come criterio per sottoporre a v.i.a. i progetti dell’allegato II della direttiva, quello del cumulo del progetto con altri progetti, di cui all’allegato III alla direttiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>Ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia CE<br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>sul ricorso in appello n. 6426/2005 proposto da</p>
<p><b>AIELLO Salvatore, ANNONI Marco, AROSIO Laura, BALDANZA Luca Maria, BAZZONI Elena, BISCARI Angela, BONACINA Giovanna, BRAMBILLA Adriano, BRAMBILLA Daniela, BRAMBILLA Morena, CANEVA Enrico, CARBONE Mauro, CARDANI Marisa, CASELLA Maria Rosa, CAVALLERI Emilio, CICUTO Giovanni Mario, CIPRIANO Ida, CONSONNI Gianfranco, CORNETTO Antonio, CRAVELLO Giuliana, CRISTOFANI Anna Maria, D’AMBROSIO Rosamaria, DE BOSIO Piergiorgio, DEL MONTE Felicita, DEL MONTE Rita, DEOLA Alberto, DI CRESCENZO Nicola, DI GRANDI Giovanni, FAGNANI Dina Angela, FAZZI Alberto, FAZZI Alessandro, FAZZI Ilaria, FAZZI Luciano, FIORELLA T. Lucrezia, GALBUSSERA Giuseppe, GALBUSSERA Linda, GATTI Mattia, GENNARI Marinella, GIACHIN Alessandro, GRANATIERO Vincenza, GROSSI Giancarlo, INFANTE Eleonora Margherita, LETO Anna Maria, LEVI Miriam Carla Gina, LIBRETTI Agnese, LOIODICE Ornella, MAESTRI Paola, MAGISTRELLI Ezio, MALAVASI Marta, MARTINELLI Carla, MICHELE Rocco, ORSENIGO Silvana, PANTO’ Filippo, PASOTTI Giuseppe, PECORA Laura, PERLOTTI Roberto, PIANA Alessandro, PIANA Giacomo, PIANTONI Lucia, PISANO Anna Sara, POMATI Bruno, POMPONIO Rocco, RACANIELLO Luigi, RAFFAELE Elena, RAFFAELE Monica, RONCONI Simona, SANDONATI Andrea, STUCCHI Paola Nicoletta, TARLARINI Claudia, TARLARINI Valerio, TARONNO Giovanni, TORRI Davide, TROMBETTA Mauro, TUCCELLA Irene, VALAGUZZA Enrico, VENTURELLI Viola, VESTITO Maria, VISENTIN Luciana</b>, rappresentati e difesi dall’avvocato C. Felice Besostri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del dott. Gianmarco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Rita Surano e dall’avv. Raffaele Izzo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Cicerone, n. 28;</p>
<p><b>Sindaco del Comune di Milano</b>, quale commissario per l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, non costituito in giudizio;</p>
<p><b>Comitato tecnico – scientifico per l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p><b>Provincia di Milano</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in appello;</p>
<p><b>Regione Lombardia</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in appello;</p>
<p><b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei lavori pubblici), Ministero dell’interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliati presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Euromilano s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Cerami e dall’avvocato Giovanni Monti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46;</p>
<p><b>Metropolitana milanese s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia – Milano, sez. II, 18 maggio 2005, n. 981, notificata in data 22 giugno 2005 a Ronconi Simona, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, delle amministrazioni statali e di Euromilano s.p.a.;<br />
vista la decisione parziale e interlocutoria 8 marzo 2006 n. 1270 e gli atti depositati in esecuzione della stessa;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 24 ottobre 2006 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l&#8217;avvocato Besostri per gli appellanti, l’avv. Izzo e l’avv. Surano per il Comune appellato, l’avvocato dello Stato A. Bruni per le amministrazioni statali appellate, l’avv. Cerami e l’avv. Monti per la società controinteressata;<br />
ritenuto e considerato quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>   <b>1. </b>In data 29 ottobre 2002 il Sindaco di Milano, quale Commissario delegato per l’emergenza traffico e mobilità della Città di Milano, approvava il progetto definitivo relativo alla realizzazione della strada interquartiere nord tra via Eritrea e via Nuova Bovisasca, approvazione equivalente anche a dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza delle opere e approvazione di variante al P.R.G.<br />
   I ricorrenti, residenti nella zona interessata dalla strada, impugnavano tale provvedimento unitamente agli altri connessi.<br />
   In dettaglio, con ricorso al T.a.r. per la Lombardia – Milano, e successivi motivi aggiunti, gli odierni appellanti impugnavano:<br />
il provvedimento n. 126, del 29.10.2002, pubblicato sull’albo pretorio dal 4 novembre 2002 al 14 novembre 2002, del Commissariato per l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, avente ad oggetto “approvazione del progetto definitivo relativo alla viabilità di collegamento tra via Eritrea e Via Nuova Bovisasca (strada Interquartiere Nord) ed alla viabilità di accesso all’area Bovisa Gasometri. Incarico alla Metropolitana Milanese S.p.a. di svolgere, in nome e per conto del Commissario delegato, tutti gli adempimenti di carattere tecnico amministrativo per la realizzazione degli interventi” e relativi allegati anche nella parte in cui adotta la variante al piano regolatore e approva le deduzioni alle osservazioni presentate avverso la variante al P.R.G. ed incarica la Società Metropolitana Milanese s.p.a. di svolgere, in nome e per conto del Commissario delegato, tutti gli adempimenti di carattere tecnico – amministrativo e di coordinamento necessari per la realizzazione degli interventi;<br />
&#8211; nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi compreso per quanto occorrer possa:<br />
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15.11.2001, pubblicato sulla G.U. n. 269, del 19.11.2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità della Città di Milano, fino al 21 dicembre 2003;<br />
l’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3171, del 28 dicembre 2001, pubblicata sulla G.U. del 2.1.2002, con la quale il Sindaco di Milano è stato nominato Commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza venutasi a creare nella città di Milano, in relazione alla situazione del traffico e della mobilità;<br />
il provvedimento n. 25, del 22.4.2002, con cui il Commissario delegato ha approvato il primo programma straordinario di opere e di interventi per fronteggiare l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano.<br />
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, del 6.5.2002, di adozione della variante al P.R.G. vigente relativa alle aree comprese tra Via Eritrea e Via Bovisasca localizzando le opere viabilistiche con il progetto preliminare della viabilità di collegamento tra Via Eritrea e Via Nuova Bovisasca (Strada Interquartiere Nord) e della viabilità di accesso all’area Bovisa Gasometri;<br />
il parere del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza del traffico e della mobilità della Città di Milano, che ha esaminato favorevolmente il progetto definitivo del Tratto di Strada Interquartiere Nord tra Via Eritrea e Via Bovisasca;<br />
il regolamento viario del Comune di Milano, nella parte in cui avesse efficacemente introdotto una classificazione delle strade difforme rispetto a quella prevista dal Codice della Strada e/o idonea ad eludere la normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale;<br />
le direttive per la redazione dei piani urbani del traffico, nella parte in cui avessero efficacemente introdotto una classificazione delle strade difforme rispetto a quella prevista dal Codice della Strada e/o idonea a consentire la redazione di Piani Urbani del Traffico che classifichino efficacemente le strade in modo da eludere la normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale;<br />
il Piano Generale del Traffico, approvato con delibera del C.C. n: 36/2000, dell’11.5.2000, del Piano particolareggiato del Traffico e del Piano Esecutivo del Traffico del Comune di Milano, nella parte in cui avessero effettivamente ed efficacemente qualificato il tratto di strada in questione quale una strada interquartiere anziché una strada di scorrimento ovvero altrimenti declassato la strada in questione e/o disatteso la classificazione delle strade previste dal Codice della Strada e/o eluso la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale;<br />
il Piano Regolatore del Comune di Milano e le relative NTA nella parte in avessero effettivamente ed efficacemente qualificato il tratto di strada in questione quale una strada interquartiere anziché una strada di scorrimento ovvero altrimenti declassato la strada in questione e/o disatteso la classificazione delle strade previste dal Codice della Strada eluso la normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale;<br />
il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano, nella parte in cui avesse effettivamente ed efficacemente qualificato il tratto di strada in questione quale una strada interquartiere anziché una strada di scorrimento ovvero altrimenti declassato la strada in questione e/o disatteso la classificazione delle strade previste dal Codice della Strada e/o eluso la normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale;<br />
il PRU n. 62 Via Palazzi (Quarto Oggiaro) e relativi delibera di approvazione e ratifica – delibera del Consiglio Comunale n. 21/96, del 07.03.1996, e delibera del Consiglio Comunale n. 149/97, del 15.12.1997 – nonché la delibera di affidamento dei lavori alla Metropolitana Milanese (delibere Giunta Municipale n. 1064, del 16.4.1998, e n. 1932, del 30.6.1998) e di approvazione del relativo accordo di programma D.P.G.R. 1 giugno 1998, n. 60975;<br />
il PUM, Piano Urbano della mobilità del Comune di Milano, nella parte in cui avesse effettivamente ed efficacemente qualificato il tratto di strada in questione quale una strada interquartiere anziché una strada di scorrimento ovvero altrimenti declassato la strada in questione e/o disatteso la classificazione delle strade previste dal Codice della Strada e/o eluso la normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale;<br />
l’Accordo di Programma per l’insediamento del nuovo Polo Universitario del Politecnico di Milano a Bovisa Gasometri e Accordo di Programma del 5.12.1997 e pubblicato sul BURL del 16.6.1998 e relative delibere di approvazione in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;<br />
la delibera C.C. n. 79/99, del 8.7.1999, nella parte in cui ha ammesso al finanziamento le opere relative alla ristrutturazione di Via Eritrea ed il sottopasso veicolare N.V.P.R. complanare FNM (1 Programma di Intervento di OO.PP 1999;<br />
la delibera C.C. n: 136/99, del 10.12.1999, nella parte in cui ha ammesso al finanziamento le opere relative alla realizzazione del nuovo sottopasso veicolare Castellammare –Pacuvio ed alla strada del parco con relativo parcheggio;<br />
la delibera G.M. n. 3351/99, del 14.1.99, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo della Via Eritrea e dei relativi atti presupposti ed esecutivi;<br />
la delibera della G.M. n. 3352/99, del 14.12.99, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del sottopasso N.V.P.R e dei relativi atti presupposti ed esecutivi;<br />
la delibera della G.M. n.3124, del 17.11.2000, e n. 3548, del 22.10.00, con le quali è stato approvato, rispettivamente, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo della Strada del Parco e relativi atti in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;<br />
la delibera della G.M. n. 3207, del 24.11.2000, e n. 68, del 19.1.2001, con le quali sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto esecutivo del sottopasso Castellamare – Pacuvio e dei relativi atti presupposti ed esecutivi in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;<br />
la delibera della G.C. del 16.6.00, n.reg. 1677, con la quale sono stati approvati i progetti preliminare della strada Interquartiere Nord, Via Castellamare, N.V.P.R ed opere di completamento in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;<br />
la deliberazione C.C. n. 16/02, del 18.3.2002, con la quale è stata approvato l’elenco annuale delle opere a carico dell’esercizio finanziario 2002, nella parte in cui ammette alla spesa il progetto di cui è causa.<br />
l’avviso di occupazione di pubblica utilità, notificato il 6 maggio 2003 e pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Milano dal 12 maggio 2003 al 1 giugno 2003 e relativi allegati;<br />
il decreto n. 906.766/1485/2003, del 21.3.2003, con il quale il Comune di Milano, ai sensi dell’art. 3 della l. 3.01.1978, n. 1 ha disposto l’occupazione di urgenza di immobili, posti nel territorio del Comune di Milano da interessare per la realizzazione delle Strada Interquartiere Nord – Tratta da Via Eritrea – Bovisasca e opere varie a completamento previste dal Pru n. 6.2. Palazzi (Quarto Oggiaro) approvato con provvedimento del Commissario Delegato n. 126 del 29.10.2002, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità;<br />
lo schema comparativo tra strada di scorrimento e strada progettata (doc. 14 del Comune di Milano);<br />
ogni altro atto presupposto, consequenziale od altrimenti connesso.<br />
   <b>1.1. </b>In sintesi, lamentavano:<br />
&#8211; la illegittimità della classificazione del tratto viario come “strada interquartiere” anziché come “strada di scorrimento”;<br />
&#8211; la illegittimità del procedimento per mancanza della valutazione di impatto ambientale;<br />
&#8211; molteplici illegittimità in relazione al conferimento e all’esercizio del potere di ordinanza per motivi straordinari e urgenti in deroga alle norme vigenti.<br />
   <b>1.2. </b>Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, ha anzitutto dichiarato inammissibile per genericità l’impugnazione dei seguenti provvedimenti, o per asserita mancanza di censure, o per censure meramente ipotetiche:<br />
il provvedimento n. 25, del 22.4.2002, con cui il Commissario delegato ha approvato il primo programma straordinario di opere e di interventi per fronteggiare l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano;<br />
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, del 6.5.2002 di adozione della variante al P.R.G. vigente relativa alle aree comprese tra Via Eritrea e Via Bovisasca localizzando le opere viabilistiche con il progetto preliminare della viabilità di collegamento tra Via Eritrea e Via Nuova Bovisasca (Strada Interquartiere Nord) e della viabilità di accesso all’area Bovisa Gasometri;<br />
il parere del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza del traffico e della mobilità della Città di Milano che ha esaminato favorevolmente il progetto definitivo del Tratto di Strada Interquartiere Nord tra Via Eritrea e Via Bovisasca;<br />
il regolamento viario del Comune di Milano;<br />
le direttive per la redazione dei piani urbani del traffico;<br />
il Piano Regolatore del Comune di Milano e le relative NTA;<br />
il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano;<br />
il PRU n. 62 Via Palazzi (Quarto Oggiaro) e relativi delibera di approvazione e ratifica – delibera del Consiglio Comunale n. 21/96, del 07.03.1996, e delibera del Consiglio Comunale n. 149/97, del 15.12.1997 – nonché la delibera di affidamento dei lavori alla Metropolitana Milanese (delibere Giunta Municipale n. 1064, del 16.4.1998, e n. 1932, del 30.6.1998) e di approvazione del relativo accordo di programma D.P.G.R. 1 giugno 1998, n. 60975:<br />
il PUM, Piano Urbano della mobilità del Comune di Milano; <br />
l’Accordo di Programma per l’insediamento del nuovo Polo Universitario del Politecnico di Milano a Bovisa Gasometri e Accordo di Programma del 5.12.1997 e pubblicato sul BURL del 16.6.1998 e relative delibere di approvazione in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;<br />
la delibera C.C. n. 79/99, del 8.7.1999, nella parte in cui ha ammesso al finanziamento le opere relative alla ristrutturazione di Via Eritrea ed il sottopasso veicolare N.V.P.R. complanare FNM (1 Programma di Intervento di OO.PP 1999;<br />
la delibera C.C. n. 136/99, del 10.12.1999, nella parte in cui ha ammesso al finanziamento le opere relative alla realizzazione del nuovo sottopasso veicolare Castellammare –Pacuvio ed alla strada del parco con relativo parcheggio;<br />
la delibera G.M. n. 3351/99, del 14.1.99, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo della Via Eritrea e dei relativi atti presupposti ed esecutivi;<br />
la delibera della G.M. n: 3352/99, del 14.12.99, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del sottopasso N.V.P.R e dei relativi atti presupposti ed esecutivi;<br />
la delibera della G.M. n.3124, del 17.11.2000, e n. 3548, del 22.10.00, con le quali è stato approvato, rispettivamente, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo della Strada del Parco e relativi atti in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;<br />
la delibera della G.M. n. 3207, del 24.11.2000, e n. 68, del 19.1.2001, con le quali sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto esecutivo del sottopasso Castellamare – Pacuvio e dei relativi atti presupposti ed esecutivi in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;<br />
la delibera della G.C. del 16.6.00, n.reg. 1677, con la quale sono stati approvati i progetti preliminare della strada Interquartiere Nord, Via Castellamare, N.V.P.R ed opere di completamento in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;<br />
la deliberazione C.C. n. 16/02, del 18.3.2002, con la quale è stata approvato l’elenco annuale delle opere a carico dell’esercizio finanziario 2002, nella parte in cui ammette alla spesa il progetto di cui è causa.<br />
l’avviso di occupazione di pubblica utilità, notificato il 6 maggio 2003 e pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Milano dal 12 maggio 2003 al 1 giugno 2003 e relativi allegati;<br />
il decreto n. 906.766/1485/2003, del 21.3.2003, con il quale il Comune di Milano, ai sensi dell’art. 3 della l. 3.01.1978, n. 1 ha disposto l’occupazione di urgenza di immobili, posti nel territorio del Comune di Milano da interessare per la realizzazione delle Strada Interquartiere Nord – Tratta da Via Eritrea – Bovisasca e opere varie a completamento previste dal Pru n. 6.2. Palazzi (Quarto Oggiaro) approvato con provvedimento del Commissario Delegato n. 126 del 29.10.2002, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità;<br />
lo schema comparativo tra strada di scorrimento e strada progettata (doc. 14 del Comune di Milano);<br />
il PRU n. 62 Via Palazzi (Quarto Oggiaro) e relativi delibera di approvazione e ratifica – delibera del Consiglio Comunale n. 21/96, del 07.03.1996, e delibera del Consiglio Comunale n. 149/97, del 15.12.1997 – nonché la delibera di affidamento dei lavori alla Metropolitana Milanese (delibere Giunta Municipale n. 1064, del 16.4.1998, e n. 1932, del 30.6.1998) e di approvazione del relativo accordo di programma D.P.G.R. 1 giugno 1998, n. 60975:<br />
il PUM, Piano Urbano della mobilità del Comune di Milano; l’Accordo di Programma per l’insediamento del nuovo Polo Universitario del Politecnico di Milano a Bovisa Gasometri e Accordo di Programma del 5.12.1997 e pubblicato sul BURL del 16.6.1998 e relative delibere di approvazione in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;<br />
la delibera C.C. n. 79/99, del 8.7.1999, nella parte in cui ha ammesso al finanziamento le opere relative alla ristrutturazione di Via Eritrea ed il sottopasso veicolare N.V.P.R. complanare FNM (1 Programma di Intervento di OO.PP 1999;<br />
la delibera C.C. n. 136/99, del 10.12.1999, nella parte in cui ha ammesso al finanziamento le opere relative alla realizzazione del nuovo sottopasso veicolare Castellammare –Pacuvio ed alla strada del parco con relativo parcheggio;<br />
la delibera G.M. n. 3351/99, del 14.1.99, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo della Via Eritrea e dei relativi atti presupposti ed esecutivi;<br />
la delibera della G.M. n: 3352/99, del 14.12.99, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del sottopasso N.V.P.R e dei relativi atti presupposti ed esecutivi;<br />
la delibera della G.M. n.3124, del 17.11.2000, e n. 3548, del 22.10.00, con le quali è stato approvato, rispettivamente, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo della Strada del Parco e relativi atti in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;<br />
la delibera della G.M. n. 3207, del 24.11.2000, e n. 68, del 19.1.2001, con le quali sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto esecutivo del sottopasso Castellamare – Pacuvio e dei relativi atti presupposti ed esecutivi in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;<br />
la delibera della G.C. del 16.6.00, n.reg. 1677, con la quale sono stati approvati i progetti preliminare della strada Interquartiere Nord, Via Castellamare, N.V.P.R ed opere di completamento in parte qua e comunque limitatamente ai tratti di viabilità qualificati come strada interquartiere con l’effetto di sottrarli alla VIA;<br />
la deliberazione C.C. n. 16/02, del 18.3.2002, con la quale è stata approvato l’elenco annuale delle opere a carico dell’esercizio finanziario 2002, nella parte in cui ammette alla spesa il progetto di cui è causa;<br />
l’avviso di occupazione di pubblica utilità, notificato il 6 maggio 2003 e pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Milano dal 12 maggio 2003 al 1 giugno 2003 e relativi allegati;<br />
il regolamento viario del Comune di Milano; <br />
le direttive per la redazione dei piani urbani del traffico;<br />
il Piano Regolatore del Comune di Milano e le relative NTA; il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano; il Piano Generale del Traffico del Comune di Milano. <br />
   <b>1.3. </b>Il T.a.r. ha invece ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’ordinanza ministeriale che ha nominato il commissario straordinario per l’emergenza traffico della città di Milano, e del provvedimento di approvazione del progetto definitivo della strada interquartiere nord.<br />
   Nel merito il T.a.r. ha respinto il ricorso.<br />
   <b>1.4. </b>Gli originari ricorrenti hanno proposto appello, tempestivamente e ritualmente notificato e depositato, nel rispetto dei termini di cui all’art. 23 <i>bis</i>, l. n. 1034 del 1971.</p>
<p>   <b>2. </b>Con la decisione parziale e interlocutoria 8 marzo 2006 n. 1270 la Sezione si è già pronunciata, respingendole:<br />
&#8211; sulle censure con cui si lamentava che gli atti impugnati, e in particolare il piano urbano del traffico, non avrebbero potuto classificare la strada in questione come strada interquartiere, utilizzando un criterio classificatorio sconosciuto al codice- sulle censure relative alla natura della strada in questione;<br />
&#8211; sulle censure con cui si lamentava, sotto svariati profili, che il potere di ordinanza in deroga al diritto vigente non sarebbe stato correttamente conferito ed esercitato;<br />
sulle censure in tema di v.i.a. volte a sostenere  la necessità della v.i.a., in base alla normativa interna, per le strade di scorrimento di lunghezza superiore a 1.500 mt..<br />
   <b>2.1. </b>La Sezione ha invece disposto adempimenti istruttori in relazione alle censure con cui si sostiene la necessità della v.i.a. in base alle direttive comunitarie e alla normativa nazionale di recepimento, per le strade di lunghezza superiore a 10 km.<br />
La Sezione, in particolare, ha chiesto:<br />
&#8211; al Comune, di produrre dettagliata relazione tecnica corredata da disegni illustrativi, da cui risultino le caratteristiche della strada per cui è processo e delle altre due strade interquartiere progettate, con indicazione degli eventuali raccordi tra- alle parti, di produrre documentazione da cui risulti lo stato, ovvero l’esito del procedimento avviato dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano a seguito di denuncia da parte degli odierni ricorrenti;<br />
&#8211; al Ministero degli affari esteri e al Ministero per le politiche comunitarie, ognuno per quanto di competenza, di indicare se è in corso di istruttoria, è stata iniziata, pende o si è conclusa procedura di infrazione comunitaria nei confronti dello Stat<br />
<br />
   <b>3.</b> La disposta istruttoria ha consentito di acquisire la documentazione relativa al progetto della strada in questione e le conclusioni raggiunte in seno alla Commissione europea.<br />
   Dalle risultanze istruttorie emerge l’infondatezza della tesi dei ricorrenti, secondo cui il progetto per cui è processo si inserirebbe in un progetto più ampio realizzazione di una strada lunga 11 km. (denominata “strada interquartiere nord”) e, come tale, soggetta alla procedura di v.i.a. (in quanto compresa tra quelle elencate nell’allegato I della direttiva comunitaria).<br />
<b>   3.1.</b> Il Collegio ritiene che i provvedimenti versati in atti non autorizzino la conclusione che l’opera in questione costituirebbe un limitato segmento di un’unitaria arteria di collegamento lunga oltre 10 km. e già progettata dal Comune.<br />
   Dalla istruttorie espletata è infatti emerso che:<br />
il previgente p.r.g. del Comune di Milano risalente al 1953 prevedeva nell’area nord della città un tracciato viabilistico volto a consentire un collegamento veloce, di tipo tangenziale, tra i quartieri Quarto Oggiaro e Cascina Gobba, distanti tra loro oltre 10 km.<br />
   Tuttavia tale iniziale previsione, mai attuata, è stata abbandonata, in quanto <i>medio tempore </i> sono state realizzate altre strade, più a nord rispetto al tracciato in questione, che assolvono la funzione di itinerari tangenziali.<br />
   Pertanto, nel nuovo p.r.g. sono state dettate delle linee guida, (le linee guida dell’urbanista Latz), che hanno sostituito la previsione originaria di una unica strada di scorrimento veloce con la attuale previsione di una pluralità di distinte strade di quartiere (ben nove).<br />
   Tali strade di quartiere sono previste come autonome, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto il profilo progettuale, sia quanto ai tempi di realizzazione.<br />
   Allo stato, è stata realizzata la progettazione di due sole strade delle nove previste dalle linee guida, tra loro separate da circa due chilometri di distanza. Tali due strade misurano, rispettivamente, 1600 mt. E 1300 mt.<br />
   Di una terza strada, secondo quanto deduce il Comune di Milano, era in corso di redazione il progetto preliminare all’epoca di presentazione del ricorso, ma l’ipotesi di tale terza strada è stata in seguito abbandonata per un percorso alternativo.<br />
   Alla luce di tali risultanze di fatto si deve escludere che vi sia un unitario progetto di una unica strada che misura oltre 10 km.<br />
   Allo stato vi sono due distinti progetti, di due strade che, ciascuna, non raggiunge i due chilometri di lunghezza.<br />
   Né rileva la mera ideazione di nove strade di quartiere destinate a congiungersi, esistente nelle linee guida di un piano di riqualificazione urbana elaborato da un professionista privato all’uopo incaricato.<br />
   Infatti tali linee guida sono solo una idea di massima, che in fatto allo stato non risulta seguita dal Comune di Milano, e fanno parte di un documento pianificatorio, e non di un progetto.<br />
   In secondo luogo, la v.i.a. riguarda i progetti, che devono essere allo stadio quantomeno di progetti preliminari, e non anche le mere ipotesi di progetti futuri.<br />
   Sicché, allo stato, non esistendo un unitario progetto di una strada di 10 km., né esistendo una pluralità di progetti di distinte strade destinate a congiungersi, che, sommate, superano i 10 km., non occorre la v.i.a.<br />
   Resta fermo che, qualora il Comune di Milano dovesse approvare un ulteriore progetto preliminare (o una pluralità di progetti preliminari), di ulteriori strade di quartiere, destinate a congiungersi con quella per cui è processo, sì da superare la lunghezza di 10 km., sarebbe d’obbligo procedere a v.i.a.<br />
<b>   3.2.</b> Per quanto riguarda la procedura di infrazione comunitaria, dal parere motivato della Commissione europea in data 28 giugno 2006, si evince che non è stata aperta procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per violazione dell’allegato I alla direttiva 85/337/CEE, con riferimento alle strade superiori a 10 km.<br />
   Osserva infatti la Commissione che, “finché non viene sottoposto a procedura autorizzativa un progetto di collegamento stradale a quattro corsie, di lunghezza ininterrotta di almeno 10 km., non si applica la tipologia di progetti di cui alla classe 7c dell’allegato I alla direttiva VIA”.<br />
<b><br />
   4.</b> La Commissione ha invece ritenuto che lo Stato italiano abbia violato le prescrizioni dell’allegato III alla citata direttiva, in quanto non ha tenuto conto del criterio del cumulo con altri progetti, che può indurre a ritenere necessaria la v.i.a. anche per un progetto che isolatamente considerato non ne avrebbe necessità, ma destinato a cumularsi con altri progetti sì che il complesso progettuale possa avere un significativo impatto con l’ambiente.<br />
<b>   4.1. </b>Occorre stabilire se tale questione rientri o meno anche nei motivi di ricorso in relazione al presente giudizio.<br />
   In termini generali si deve affermare che una censura è ammissibile anche se non indica puntualmente e formalmente il parametro normativo che si assume violato, laddove tale parametro sia desumibile dalla formulazione in fatto della censura.<br />
   Dalla disamina del ricorso di primo grado si evince che la parte, ancorché senza citare specificamente la violazione del combinato disposto dell’allegato II e III della direttiva citata, ha però nella sostanza lamentato la mancata considerazione del progetto della singola strada nell’ambito del progetto più ampio in cui la strada era destinata a congiungersi con altre.<br />
   Il nucleo duro della censura è che:<br />
&#8211; è stato violato l’art. 2 , n. 1 direttiva 337/1985, in base al quale andrebbero soggetti a v.i.a. tutti i progetti destinati ad avere un significativo impatto sull’ambiente;<br />
&#8211; nella specie non è stato considerato il cumulo di progetti, e si è invece proceduto ad un artificioso frazionamento (pag. 33 del ricorso di primo grado), in quanto occorreva tener conto non solo del singolo segmento dell’opera, ma degli impatti indotti   Si può dire in atti, pertanto, una censura che, nella sostanza, lamenta la mancata considerazione cumulativa dei singoli progetti, in violazione del combinato disposto dell’allegato II e dell’allegato III della direttiva citata.<br />
<b>   4.2.</b> L’esame di tale censura non è precluso dalla sentenza parziale del Consiglio di Stato, passata in giudicato, resa nella presente vicenda, in quanto tale censura non è stata presa in considerazione da detta sentenza parziale.<br />
   Quest’ultima ha affermato la non obbligatorietà, per lo Stato italiano, di prevedere la v.i.a. per i progetti di cui all’allegato II, singolarmente considerati.<br />
   Ma non si è occupata della questione della necessità della v.i.a. anche per i progetti dell’allegato II, laddove viene in considerazione un cumulo con altri progetti, ai sensi dell’allegato III.<br />
<b><br />
   5.</b> La censura va pertanto decisa. Tuttavia il Collegio ritiene pregiudiziale, ai fini del decidere, la corretta interpretazione degli articoli 2 e 4 della direttiva 337/85, in combinato con gli allegati I, II e III della predetta direttiva.<br />
<b>   5.1.</b> Occorre anzitutto stabilire se l’art. 2 della direttiva 337/1985, laddove afferma che sono sottoposti a v.i.a. i progetti destinati ad avere un impatto importante sull’ambiente, e che detti progetti sono definiti nell’art. 4, vada interpretato:<br />
nel senso che qualunque progetto che ha un rilevante impatto sull’ambiente è sottoposto a v.i.a., ancorché non incluso negli allegati I o II alla direttiva;<br />
ovvero nel diverso senso che sono sottoposti a v.i.a. solo i progetti di cui agli allegati I e II alla direttiva.<br />
<b>   5.2.</b> In secondo luogo, occorre stabilire la corretta interpretazione dell’art. 4 della direttiva 337/1985.<br />
   Secondo tale articolo, gli Stati membri sono obbligati a prevedere la v.i.a. per i progetti di cui all’allegato I.<br />
   Sembrerebbe invece esservi uno spazio discrezionale per la previsione della v.i.a. in relazione ai progetti di cui all’allegato II.<br />
   Per questi ultimi infatti gli Stati membri stabiliscono la necessità della v.i.a. o caso per caso, o, alternativamente o cumulativamente, secondo indici e criteri prestabiliti, tenendo altresì conto dei criteri di cui all’allegato III alla direttiva (dove si fa riferimento al cumulo del progetto con altri progetti).<br />
   Occorre allora stabilire se lo Stato membro, nel recepimento, sia obbligato o meno a tener conto di tutti i criteri di cui all’allegato III alla direttiva, o se invece possa valutare se prevedere o meno la v.i.a. per i progetti di cui all’allegato II, anche senza tener conto dei criteri dell’allegato III.<br />
   Conseguentemente, si pone la questione se l’art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996, costituisca puntuale recepimento, da parte del legislatore italiano, dell’art. 4, direttiva 337/1985.<br />
   Infatti, l’art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996 assoggetta a v.i.a. i progetti di cui all’allegato II alla direttiva 337/1985 (che diventa allegato B al d.P.R. 12 aprile 1996):<br />
&#8211; o se si tratta di progetti che ricadono, anche parzialmente, all&#8217;interno di aree naturali protette come definite dalla <i>legge 6 dicembre 1991, n. 394 </i>(art. 1, comma 4);<br />
&#8211; o se si tratti di progetti che non ricadono in aree naturali protette, l&#8217;autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all&#8217;art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell&#8217;allegato <I>D</I>, se le caratteristiche del progetto richiedono lo s<br />
   L’allegato D, a sua volta, nell’indicare le caratteristiche del progetto di cui tener conto per stabilire se occorre o meno la v.i.a., non fa menzione del criterio del cumulo con altri progetti, menzionato invece nell’allegato III alla direttiva.<br />
   Occorre allora stabilire se la formulazione dell’art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996 in combinato disposto con l’allegato D, costituisca o meno puntuale recepimento dell’art. 4, direttiva 337/1885, in combinato disposto con i suoi allegati II e III.<br />
   E se le prescrizioni dell’allegato III costituiscano solo linee guida non vincolanti, o invece prescrizioni a recepimento obbligatorio per gli Stati membri.<br />
   La questione è rilevante ai fini del presente giudizio in quanto dalla soluzione della medesima discende la necessità o non necessità della v.i.a. per il progetto per cui è processo.<br />
<b>   5.3.</b> Per questi motivi vanno rimesse all’esame della Corte di giustizia della CE le seguenti questioni pregiudiziali, e il presente giudizio va sospeso:<br />
1) se l’art. 2 della direttiva 337/1985, laddove afferma che sono sottoposti a v.i.a. i progetti destinati ad avere un impatto importante sull’ambiente, e che detti progetti sono definiti nell’art. 4, vada interpretato:<br />
nel senso che qualunque progetto che ha un rilevante impatto sull’ambiente è sottoposto a v.i.a., ancorché non incluso negli allegati I o II alla direttiva;<br />
ovvero nel diverso senso che sono sottoposti a v.i.a. solo i progetti di cui agli allegati I e II alla direttiva;<br />
2) se l’art. 4 della direttiva 337/1985, laddove lascia agli Stati membri la possibilità di prevedere la v.i.a. per i progetti dell’allegato, II, secondo valutazioni caso per caso o criteri prestabiliti, tenendo altresì conto dei criteri dell’allegato III, crei un obbligo puntuale o solo una facoltà per gli Stati membri di tener conto di tutti i criteri di cui all’allegato III;<br />
3) se l’art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996, costituisca puntuale recepimento, da parte del legislatore italiano, dell’art. 4, direttiva 337/1985, e del suo allegato III, non avendo previsto, come criterio per sottoporre a v.i.a. i progetti dell’allegato II della direttiva, quello del cumulo del progetto con altri progetti, di cui all’allegato III alla direttiva.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:<br />
Visto l’art. 234 del TrCE;<br />
Visto l’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee;<br />
Visto l’art. 3 della L. 13 marzo 1958, n. 204;<br />
Vista la “Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte delle giurisdizioni nazionali”, diramata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e pubblicata sulla G.U.C.E. dell’11 giugno 2005,<br />
dispone la rimessione alla Corte di giustizia CE delle questioni pregiudiziali indicate in motivazione;<br />
dispone nelle more la sospensione del giudizio;<br />
spese al definitivo.<br />
	Manda alla Segreteria sezionale per tutti gli adempimenti di competenza ed, in particolare, <br />	<br />
&#8211; per la comunicazione della presente decisione alla Corte di giustizia delle Comunità europee;<br />
&#8211; per l’invio, in plico raccomandato, alla Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee della presente ordinanza insieme a copia di tutti gli atti contenuti nel fascicolo di causa, relativi al primo ed al secondo grado del giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2006 con la partecipazione di:</p>
<p>Giorgio Giovannini	&#8211; Presidente<br />	<br />
Lanfranco Balucani	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis	&#8211; Cons. Rel. ed est.<br />	<br />
Aldo Scola	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella	&#8211; Consigliere																																																																																												</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.22/11/2006&#8230;..<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-22-11-2006-n-6836/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 22/11/2006 n.6836</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2006 n.156</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-11-2006-n-156/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-11-2006-n-156/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-11-2006-n-156/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2006 n.156</a></p>
<p>A. Guida Pres. M. Filippi Est. M. Campagnoni Pesenti (Avv. A. Fanizzi) contro la Regione Valle d&#8217;Aosta (Avv. E. Pastorelli) e nei confronti di M. Tumiati ed altri (non costituiti) sulla nomina dei componenti della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile 1. Igiene e sanità – Regione Valle d’Aosta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-11-2006-n-156/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2006 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-11-2006-n-156/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2006 n.156</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Guida Pres. M. Filippi Est.<br /> M. Campagnoni Pesenti (Avv. A. Fanizzi) contro la Regione Valle d&#8217;Aosta (Avv. E. Pastorelli) e nei confronti di M. Tumiati ed altri (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla nomina dei componenti della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Igiene e sanità – Regione Valle d’Aosta &#8211; Nomina dei componenti della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile &#8211; Art. 4 della L.R. Valle d’Aosta 7.6.1999, n. 11 &#8211; Obbligo di motivazione &#8211; Mera indicazione del possesso, da parte dei soggetti prescelti, dei previsti requisiti professionali – Sufficienza</p>
<p>2. Igiene e sanità – Regione Valle d’Aosta &#8211; Nomina dei componenti della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile &#8211; Silenzio mantenuto sulle comunicazioni con cui il ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire l’incarico di componente della commissione &#8211; Art. 2 della legge n. 241 del 1990 &#8211; Art. 3 della L.R. Valle d’Aosta n. 18/99 – Irrilevanza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nella Regione Valle d’Aosta il legislatore regionale ha ritenuto di affidare alla discrezionale scelta del Presidente della Giunta regionale la nomina dei componenti della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile (art. 4 della L.R. Valle d’Aosta 7.6.1999, n. 11), specificandone i requisiti, ma senza imporre alcuna valutazione comparativa da compiersi nell’ambito di procedure concorsuali o comunque selettive. A fronte di una tale previsione normativa, il generale principio dell’obbligo di motivazione deve ritenersi rispettato con la mera indicazione del possesso, da parte dei soggetti prescelti, dei previsti requisiti professionali, indicazione sufficiente ad escludere l’irragionevolezza della scelta compiuta.</p>
<p>2. In tema di nomina dei componenti della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile, nella Regione Valle d’Aosta, non sussiste violazione dell’obbligo di concludere il procedimento per il silenzio mantenuto sulle comunicazioni con cui il ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire l’incarico di componente della commissione. Difatti, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 (così come ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 18 del 1999), presupposto perché tale obbligo sorga è che si tratti di procedimento che “consegua obbligatoriamente ad una istanza”: nella specie, proprio in base alla normativa che disciplina il procedimento di nomina delle commissioni, l’amministrazione non è tenuta a pronunciarsi sulle autocandidature. Sicché il silenzio serbato dall’Amministrazione, se può essere censurato sotto un profilo di doverosa cortesia dell’amministrazione verso il cittadino, non è invece rilevante ai fini della legittimità degli atti impugnati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla nomina dei componenti della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 00156/2006 REG.SEN.<br />
N. 00092/2005 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
Sezione Unica</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 00092 del 2005, proposto da:<br />
<b>Massimo Campagnoni Pesenti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217; avv. Alessandra Fanizzi, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Aosta, via Torino, 7;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Valle d&#8217;Aosta</b>, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217; avv. Ernesto Pastorelli, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Aosta, via Losanna n. 17;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>Marina Tumiati, Renato Gigliotti, Giovanni Luca Cavoretto, Gaetano Lo Presti,Fortunato Sterrantino, Maria Pia Scarano, Francesco Leva, Fulvio Antonietti, Clemente Ponzetti, Albino Curto, Piera Perona, Andrea Verani, Gino Sapone, Eugenio Zoja, Beniamino d&#8217;Errico, Luigi Sudano, Claudio Chittolina, Roberto Assale, Pietro Ragni, Andrea Ricciardi</b>, nessuno costituitosi in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
1) del decreto n. 471 del Presidente della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta in data 30 agosto 2005, di ricostituzione della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile denominata Aosta 3, con cui venivano nominati quale Presidente il dott. Antonietti Fulvio, quali membri effettivi i dott.ri Ponzetti Clemente, Curto Albino, Perona Piera e quali membri supplenti il dott. Verani Andrea, il dott. Sapone Gino e il dott. Zoja Eugenio;<br />
2) del decreto n. 469 del Presidente della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta in data 30 agosto 2005, di ricostituzione della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile con sede in Chatillon, con cui venivano nominati quale Presidente il dott. Tumiati Marina, quali membri effettivi i dott.ri Gigliotti Renato, Cavoretto Giovanni Luca, Lo Presti Gaetano e quali membri supplenti i dott.ri Sterrantino Fortunato, Scarano Maria Pia, Leva Francesco;<br />
3) del decreto n. 472 del Presidente della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta in data 30 agosto 2005, di ricostituzione della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidà civile denominata Aosta 1, con cui venivano nominati quale Presidente il dott. D&#8217;Errico Benianimo, quali membri effettivi i dott.ri Sterrantino Fortunato, Sudano Luigi, Chittolina Claudio e quali membri supplenti i dott.ri Assale Roberto, Ricciardi Andrea, Ragni Pietro;<br />
4) di tutti gli atti o provvedimenti comunque connessi ai decreti impugnati;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2006 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1.  Il ricorrente – componente della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile denominata Aosta 3, dapprima in qualità di membro supplente (dal 1987 al 1990), quindi di membro effettivo (dal 1991 al 2005) – impugna i tre decreti del Presidente della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta in data 30 agosto 2005, nn. 471, 469 e 472, con i quali sono state ricostituite tre commissioni mediche collegiali per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile, rispettivamente, quella denominata Aosta 3, quella con sede in Chatillon, e quella denominata Aosta 1.<br />
La Regione Valle d&#8217;Aosta si è costituita in giudizio sostenendo l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso.<br />
Non si è invece costituito in giudizio alcuno dei componenti (effettivi e supplenti) delle commissioni mediche nominati con i provvedimenti impugnati.<br />
Con i motivi di impugnativa – pur riconoscendosi l’ampia discrezionalità che connota il potere di nomina dei componenti delle commissioni mediche – si deduce la violazione del generale principio di motivazione (sancito dall’art. 4 della legge regionale n. 18 del 1999, riproduttivo dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990) e si aggiunge che nella specie, tenuto conto dell’ininterrotto incarico svolto dal ricorrente in qualità di membro effettivo della commissione Aosta 3 a partire dal 1991, l’amministrazione avrebbe dovuto dare comunque conto delle ragioni del mancato rinnovo. Si lamenta poi la mancata valutazione del curriculum che lo stesso ricorrente &#8211; non avendo ricevuto, per la prima volta e inspiegabilmente, l’invito regionale a dichiarare la propria disponibilità al rinnovo dell’incarico &#8211; ha sottoposto all’amministrazione con due successive comunicazioni (in data 18 luglio e 26 luglio 2005). Si sostiene ancora che i decreti impugnati sono illegittimi per disparità di trattamento perché l’amministrazione ha rivolto tale invito ad altri componenti in scadenza ed ha nominato un professionista che, al pari del ricorrente, aveva avanzato la propria candidatura. Si contesta infine la violazione dell’art. 3 della legge regionale n. 18 del 1999, in relazione alla mancata conclusione dei procedimenti iniziati con le comunicazioni con le quali il ricorrente ha proposto la propria candidatura.<br />
2. Le censure non sono fondate.</p>
<p>2.a &#8211; L’istituzione delle commissioni mediche collegiali per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile è prevista dall’art. 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11, che nulla dispone circa il procedimento di nomina dei componenti, limitandosi a prevedere che tali commissioni sono “istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale” (comma 1) e che sono composte da “un medico specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali, che assume le funzioni di Presidente, e da tre medici membri effettivi, di cui uno designato, rispettivamente, dall&#8217;Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.) per la commissione invalidi civili, dall&#8217;Unione italiana ciechi (U.I.C.) per la commissione ciechi civili, dall&#8217;Ente nazionale sordomuti (E.N.S.) per la commissione sordomuti” (comma 3).<br />
Il legislatore regionale ha dunque ritenuto di affidare alla discrezionale scelta del Presidente della Giunta regionale la nomina dei componenti, specificandone i requisiti, ma senza imporre alcuna valutazione comparativa da compiersi nell’ambito di procedure concorsuali o comunque selettive (come invece previsto, per esempio, per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali). <br />
A fronte di una tale previsione normativa, il generale principio dell’obbligo di motivazione &#8211; secondo cui ogni provvedimento deve essere accompagnato dall’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che ne giustificano l’adozione – deve ritenersi rispettato con la mera indicazione del possesso, da parte dei soggetti prescelti, dei previsti requisiti professionali, indicazione sufficiente ad escludere l’irragionevolezza della scelta compiuta.<br />
Quando, come nella specie, la disciplina di riferimento non prevede alcuna valutazione comparativa, la nomina effettuata nell’ambito di un numero non predeterminato di soggetti aventi determinati requisiti non può essere sottoposta all’obbligo di una motivazione diversa dalla semplice attestazione del rispetto dei requisiti previsti dalla stessa disciplina. <br />
Sostenere che sia necessaria una motivazione ulteriore e specifica, significa in realtà imporre una motivazione di natura comparativa: ogni altra motivazione non sarebbe infatti idonea a soddisfare l’interesse dei soggetti pretermessi. <br />
Deve di conseguenza ritenersi irrilevante – ai fini della legittimità dei decreti impugnati &#8211; la circostanza che sia mancata una valutazione del curriculum presentato dal ricorrente e che siano stati nominati componenti delle commissioni soggetti che si trovavano in situazioni analoghe a quella del ricorrente medesimo (per esser già stati componenti effettivi o per aver comunicato la propria candidatura).</p>
<p>2.b &#8211; Quanto invece alla lamentata violazione dell’obbligo di concludere il procedimento, ad escludere la fondatezza del motivo è sufficiente il rilievo che – ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 (così come ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 18 del 1999) &#8211; presupposto perché tale obbligo sorga è che si tratti di procedimento che “consegua obbligatoriamente ad una istanza”: nella specie, proprio in base alla normativa che disciplina il procedimento di nomina delle commissioni, l’amministrazione non è tenuta a pronunciarsi sulle autocandidature. Sicché il silenzio mantenuto sulle comunicazioni con cui il ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire l’incarico di componente della commissione, se può essere censurato sotto un profilo di doverosa cortesia dell’amministrazione verso il cittadino, non è invece rilevante ai fini della legittimità degli atti impugnati.<br />
L’infondatezza delle censure consente al Collegio di prescindere dall’eccezione con cui l’amministrazione resistente, escludendo che il ricorrente sia portatore di un interesse legittimo suscettibile di tutela giurisdizionale, deduce l’inammissibilità dell’impugnativa per difetto di legittimazione processuale. Resta anche superata l’istanza istruttoria.</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso va dunque respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2006 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/11/2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-11-2006-n-156/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2006 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2006 n.530</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-22-11-2006-n-530/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-22-11-2006-n-530/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2006 n.530</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. &#8211; I. Caso Est. I.S. Campioli ed altri (Avv.ti E. Coffrini ed M. Rutigliano) contro il Comune di Casalgrande (Avv. M. Ramis) e nei confronti di G. Gibertini ed altri (Avv. G. Avanzini) in tema di diniego di sanatoria per la mancata realizzazione di parcheggi privati di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-22-11-2006-n-530/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2006 n.530</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-22-11-2006-n-530/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2006 n.530</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. &#8211; I. Caso Est.<br /> I.S. Campioli ed altri (Avv.ti E. Coffrini ed M. Rutigliano) contro il Comune di Casalgrande (Avv. M. Ramis) e nei confronti di G. Gibertini ed altri (Avv. G. Avanzini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di diniego di sanatoria per la mancata realizzazione di parcheggi privati di uso pubblico</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi e condono &#8211; Mancata realizzazione di parcheggi privati di uso pubblico, previsti dalla concessione edilizia – Istanza di sanatoria – Diniego motivato sul fatto che trattasi di attività meramente omissiva non suscettibile di autonoma regolarizzazione &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo il diniego di sanatoria per la mancata realizzazione di parcheggi privati di uso pubblico, previsti dalla concessione edilizia, motivata sul fatto che trattasi di attività meramente omissiva non suscettibile di autonoma regolarizzazione. Difatti l’obbligo di reperimento di aree da adibire a parcheggi pubblici o di uso pubblico non si presenta come un autonomo vincolo giuridico, ma in quanto legato all’attività edificatoria principale da un nesso di interdipendenza ne segue indissolubilmente le sorti, anche in ordine agli effetti conseguenti all’eventuale difformità dei lavori dal titolo edilizio. La circostanza, quindi, che i previsti parcheggi non siano stati realizzati coinvolge il fabbricato oggetto della concessione edilizia, inficiandone la regolarità in ragione della carenza di una parte delle opere di urbanizzazione ad esso collegate; onde la domanda di condono, lungi dal limitarsi alle opere rimaste inattuate, avrebbe dovuto investire il complessivo intervento edilizio, di cui la parte mancante rappresenta un elemento costitutivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA    ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b>
</p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composto dai Signori:<br />
Dott.  Gaetano Cicciò &#8211;	Presidente	<br />	<br />
Dott.  Alberto Pasi &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Dott.  Italo Caso &#8211;	Consigliere  Rel.Est.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 47 del 2006 proposto da</p>
<p><b>Campioli Ivan Sandro</b>, in proprio e quale legale rappresentante di Italcasa Costruzioni Edili S.r.l., Lorenzelli Luigi, Campioli Rossano e Giovannini Maria Pia, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Ermes Coffrini e dall’avv. Massimo Rutigliano, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Parma, borgo S. Brigida n. 1;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Casalgrande</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Coli ed elettivamente domiciliato in Parma, borgo Giacomo Tommasini n. 20, presso lo studio dell’avv. Mario Ramis;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
di <b>Gibertini Giorgio e Mareggini Nadia</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Bertolani ed elettivamente domiciliati in Parma, viale Mariotti n. 1, presso lo studio dell’avv. Guido Avanzini;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del provvedimento prot. n. 1728 del 28 gennaio 2006, con cui il Responsabile del Settore “Urbanistica ed edilizia privata” del Comune di Casalgrande ha respinto la domanda di condono edilizio per l’installazione di un cancello in Boglioni, via Statutaria;<br />
del provvedimento prot. n. 1727 del 28 gennaio 2006, con cui il Responsabile del Settore “Urbanistica ed edilizia privata” del Comune di Casalgrande ha respinto la domanda di condono edilizio per la mancata esecuzione di parte dei parcheggi di P1 in Boglioni, via Statutaria n. 48/D.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalgrande e di Gibertini Giorgio e Mareggini Nadia;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 7 novembre 2006 l’avv. Rutigliano e, in sostituzione dell’avv. Ermes Coffrini, l’avv. Marcello Coffrini per i ricorrenti, l’avv. Coli per l’Amministrazione comunale, l’avv. Bertolani per i sigg. Giorgio Gibertini e Nadia Mareggini.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Riferiscono i ricorrenti che con ordinanze in data 16 luglio 2001 e in data 15 marzo 2002 il Comune di Casalgrande contestava l’esecuzione in Boglioni, via Statutaria, di opere parzialmente difformi dalla concessione edilizia n. 237 del 5 dicembre 1998 (e successiva variante n. 28 del 15 febbraio 2001), ingiungendone la demolizione, oltre ad imporre la realizzazione delle aree di parcheggio privato di uso pubblico rimaste sino ad allora ineseguite; che, pur essendo state impugnate dette ordinanze (l’una con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e l’altra con ricorso giurisdizionale), veniva tuttavia richiesto all’Amministrazione comunale di condonare gli abusi, ai sensi dell’art. 26 e segg. della legge reg. n. 23 del 2004; che con provvedimento prot. n. 1728 del 28 gennaio 2006 il Responsabile del Settore “Urbanistica ed edilizia privata” respingeva la domanda relativa all’installazione di un cancello, perché preclusivo dell’accesso ai parcheggi privati di uso pubblico ivi previsti dal titolo edilizio; che con provvedimento prot. n. 1727 del 28 gennaio 2006 il Responsabile del Settore “Urbanistica ed edilizia privata” respingeva altresì la domanda relativa alla mancata esecuzione dei parcheggi di P1, perché ostativa alla sanatoria l’assenza stessa di un’opera da regolarizzare.<br />
Avverso tali dinieghi hanno proposto impugnativa gli interessati, deducendo:<br />
&#8211; Violazione e/o erronea applicazione delle norme e principi che regolano la normativa in tema di condono edilizio. Violazione e/o erronea applicazione della legge reg. 21 ottobre 2004 n. 23, con riferimento all’art. 32 e all’art. 36. Violazione dei princ<br />
Gli abusi di cui si è chiesto il condono non rientrano in alcuna delle ipotesi ostative di cui all’art. 32 della legge reg. n. 23/2004; inoltre, dovendosi ascrivere alle c.d. “opere minori”, sono soggette all’unico limite della conformità alla legislazione urbanistica vigente al 31 marzo 2003 (v. art. 36 della legge reg. n. 23/2004). Di qui, quanto al cancello, l’erroneità del richiamo all’esigenza di accesso ai parcheggi privati di uso pubblico ivi previsti dal titolo edilizio, essendosi semmai dovuto ricercare nella legislazione urbanistica un qualche impedimento alla permanenza del cancello; impedimento che però difetta. Di qui, ancora, quanto ai parcheggi non eseguiti, l’erroneità della considerazione circa l’assenza di un’opera da regolarizzare, sia perché non si è specificato se lo standard di parcheggio minimo è stato soddisfatto oppure no, sia perché un abuso può risolversi anche in una mera omissione rispetto alle prescrizioni impartite con la concessione edilizia.<br />
Concludono dunque i ricorrenti per l’annullamento degli atti impugnati.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Casalgrande e i sigg. Giorgio Gibertini e Nadia Mareggini, opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
All’udienza del 7 novembre 2006, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>E’ chiamato il Collegio a vagliare la legittimità di due dinieghi di condono edilizio, l’uno motivato con la considerazione che l’installazione del cancello – oggetto della richiesta di sanatoria – concreta un’indebita interdizione dell’accesso ai parcheggi privati di uso pubblico previsti dalla concessione edilizia, l’altro fondato sul rilievo che la mancata realizzazione dei parcheggi – oggetto dell’ulteriore richiesta di sanatoria – non costituisce, in quanto attività meramente omissiva, un abuso suscettibile di regolarizzazione. Secondo i ricorrenti l’Amministrazione comunale non avrebbe in tal modo dato corretta attuazione alla normativa sul condono, ed in particolare non avrebbe individuato ipotesi legali tipiche di preclusione al rilascio del titolo in sanatoria, onde del tutto errate si rivelerebbero le sue determinazioni conclusive.<br />
L’infondatezza del ricorso induce il Collegio a prescindere dalle eccezioni inerenti l’integrità del contraddittorio e le modalità di instaurazione formale della lite (v. memoria difensiva dei sigg. Gibertini e Mareggini, depositata il 21 aprile 2006).<br />
Quanto, innanzi tutto, all’abuso relativo alla installazione del cancello, i ricorrenti ne assumono la riconducibilità alla categoria delle «opere minori», in relazione alle quali l’art. 36, comma 3, della legge reg. n. 23 del 2004 (“<i>Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326</i>”) dispone che le “<i>opere non valutabili in termini di superficie o di volume edilizio, sono sanabili purché conformi alla legislazione urbanistica vigente alla data del 31 marzo 2003</i>”. In particolare, essi adducono l’omessa indicazione di una qualche disposizione di legge in tal senso ostativa, nonché la carenza di una destinazione di piano che legittimi la tutela di un interesse viabilistico di rilievo pubblico.<br />
Sennonché l’art. A-23 dell’Allegato alla legge reg. n. 20 del 2000 (“<i>Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio</i>”), nel determinare i contenuti della pianificazione urbanistica, e nello stabilire, tra questi, il sistema delle dotazioni territoriali – costituito dall’insieme degli impianti, delle opere e degli spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dalla pianificazione –, include tra le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti le “<i>strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell’insediamento</i>” (comma 2, lett. <i>f</i>), e dispone che la “<i>pianificazione urbanistica comunale assicura una adeguata dotazione delle infrastrutture … per tutti gli insediamenti esistenti e per quelli previsti, con riguardo: alle infrastrutture di pertinenza dell’insediamento, al loro collegamento con la rete generale e alla potenzialità complessiva della rete stessa </i>…” (comma 3), mentre la “<i>previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli interventi negli ambiti da riqualificare è subordinata all’esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti</i>” (comma 6); alla stessa esigenza, al contempo, presiede l’art. 5 delle n.t.a. del piano regolatore del Comune di Casalgrande, allorché impone che l’attività edificatoria sia accompagnata dalla destinazione di date quote di aree a parcheggi pubblici o di uso pubblico. Ben si comprende, allora, come la legislazione di settore, vigente al 31 marzo 2003, vedrebbe disattesa la generale prescrizione sul rapporto di coessenzialità tra le infrastrutture per l’urbanizzazione e i relativi insediamenti – a tutela della funzionalità e qualità igienico-sanitaria di questi ultimi –, ove nella circostanza si ammettesse il condono di un manufatto che ha la specifica funzione di impedire il libero accesso a parcheggi di uso pubblico ex art. 5 n.t.a. del piano regolatore comunale, così sacrificandone la funzione naturale. Né rileva che il provvedimento impugnato omette il richiamo alla normativa che è a fondamento del diniego, trattandosi di profilo formale che non costituisce <i>ex se</i> ragione di invalidità dell’atto (v., <i>ex multis</i>, TAR Emilia-Romagna, Parma, 27 aprile 1999 n. 229), anche a fronte di una motivazione che rende palese l’<i>iter</i> logico seguito dall’Amministrazione comunale (“… <i>in quanto l’installazione del cancello preclude l’accessibilità ai parcheggi privati di uso pubblico previsti dalla concessione edilizia </i>…”).<br />
Quanto, invece, all’abuso connesso alla mancata esecuzione dei parcheggi, integranti opere di urbanizzazione primaria, i ricorrenti lamentano l’omessa specificazione del relativo standard, ed imputano all’Amministrazione comunale di non avere considerato che qualsiasi condotta, anche consistente in un <i>non facere</i>, può rivelare una difformità dal titolo abilitativo, ovvero un abuso edilizio suscettibile di condono.<br />
Ora, l’obbligo di reperimento di aree da adibire a parcheggi pubblici o di uso pubblico, trovando il suo fondamento in un’attività edificatoria che impone la realizzazione di determinate opere di urbanizzazione primaria, non si presenta come un autonomo vincolo giuridico, ma in quanto legato all’attività edificatoria principale da un nesso di interdipendenza ne segue indissolubilmente le sorti, anche in ordine agli effetti conseguenti all’eventuale difformità dei lavori dal titolo edilizio. La circostanza, quindi, che i previsti parcheggi non siano stati realizzati coinvolge il fabbricato oggetto della concessione edilizia, inficiandone la regolarità in ragione della carenza di una parte delle opere di urbanizzazione ad esso collegate; onde la domanda di condono, lungi dal limitarsi alle opere rimaste inattuate, avrebbe dovuto investire il complessivo intervento edilizio, di cui la parte mancante rappresenta un elemento costitutivo. E allora corretto si rivela l’atto impugnato nell’escludere la proponibilità di una richiesta di sanatoria circoscritta alle opere non eseguite, che individualmente considerate – per non determinare un mutamento dello stato dei luoghi o una diversa loro destinazione d’uso – esulano dagli abusi rilevanti ai fini del condono, mentre sono indice di irregolarità se inquadrate in un’attività edificatoria che alle stesse vede subordinata la propria ammissibilità; con l’ulteriore conseguenza che, pervenuta una simile domanda, l’Amministrazione non avrebbe potuto provvedere d’ufficio ad ampliarne la portata, essendo tanto consentito solo in presenza di vizi meramente formali. Né, infine, è significativo – perché in concreto ininfluente – che l’ente locale abbia omesso la puntuale indicazione dello standard dei parcheggi.<br />
Di qui il rigetto del ricorso.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendone giusti motivi in ragione della peculiarità delle questioni dedotte.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2006.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 22 novembre 2006</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2006 n.4370</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-11-2006-n-4370/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti Scuola Guida Driver (avv. Enoch, Mastroviti) c. Provincia di Biella (avv. Scaparone) e Autoscuole Image s.n.c. autoscuole: mancata applicazione decreto Bersani 1. – Autorizzazione e concessione – Autoscuole – Attività artigianali e non commerciali. 2. – Autorizzazione e concessione – Autoscuole – Mancata</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><b>Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti<br /> </b>Scuola Guida Driver (avv. Enoch, Mastroviti) c. Provincia di Biella (avv. Scaparone) e Autoscuole Image s.n.c.<br /></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">autoscuole: mancata applicazione decreto Bersani</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Autorizzazione e concessione – Autoscuole – Attività artigianali e non commerciali.</p>
<p>2. – Autorizzazione e concessione – Autoscuole – Mancata applicazione decreto Bersani – Rispetto distanze di cui all’art. 1 c. 3 e 4 D.M. 317/1995.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – L’attività di esercizio delle autoscuole rientra tra le attività artigianali e non tra quelle commerciali.</p>
<p>2. – Il decreto Bersani (art. 3 c. 1 lett. b del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modif, in L. 4 agosto 2006 n. 248) e il D.Lgs. 114/1998 si applicano soltanto alle attività commerciali e pertanto non si applicano alle attività di esercizio delle autoscuole. In caso di trasferimento di autoscuola, si devono rispettare le distanze minime di cui all’art. 1 c. 3 e 4 D.M. 17 maggio 1995 n. 317.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
	– I sezione –</p>
<p>																																																																																												</p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
sul ricorso n. 1256-06 proposto da <br />
<B>SCUOLA GUIDA “DRIVER”</B> di Gambino Adriana, in persona del titolare e legale rappresentante pro-tempore sig.ra Adriana Gambino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Enoch e Francesca Mastroviti, presso lo studio della seconda elettivamente domiciliata in Torino, via Cassini n. 48,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>Provincia di BIELLA</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Prof. Paolo Scaparone, presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliata in Torino, via S. Francesco d’Assisi n. 14,</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>Società AUTOSCUOLE IMAGE di CERATTI G. – GOI M. – VIVIAM M. S.n.c</b>., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
della determinazione del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Biella n. 2538 del 7.7.06, conosciuta dalla ricorrente in data successiva, con la quale – per quanto qui rileva – è stata rilasciata alla Società controinteressata l’autorizzazione a gestire l’attività di scuola guida nel Comune di Candelo, corso Libertà n. 9 e di ogni altro atto alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa – in particolare ed in quanto occorra – la deliberazione del Consiglio Provinciale di Biella n. 70 del 26.10.05, e relativi allegati, avente ad oggetto: <i>“redistribuzione per aree omogenee del numero di autoscuole presenti sul territorio ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 commi 6 e 7 del D.M. 17 maggio 1995 n. 317”, </i>nel senso e nei limiti di cui in narrativa.</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla scuola ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, con memoria e documenti;<br />	<br />
	Relatore il dott. Paolo Lotti;<br />	<br />
		Uditi, all’udienza camerale del 22 novembre 2006, per la parte ricorrente l’avv. Enoch e, per l’Amministrazione, l’avv. Scaparone;<br />	<br />
Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuta, preliminarmente, infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte resistente, atteso che la lesività della deliberazione n. 70/2005 impugnata si è manifestata, nel caso concreto, soltanto con il provvedimento applicativo del 7 luglio qui tempestivamente impugnato;<br />
Rilevato che l’assentito trasferimento dell’autoscuola controinteressata, autorizzata dalla Provincia intimata, ha consentito alla controinteressata stessa di porre ed esercitare la propria attività a meno di 500 mt. dall’autoscuola della ricorrente, fatto non contestato dalla stessa resistente;<br />
Rilevato che, in tal modo, non è stato osservato il limite generale, costituito dalla distanza minima tra le autoscuole, individuato dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317 in attuazione dell’art. 123, comma 3, d. lgs. n. 285 del 1992;<br />
Ritenuto che tale limite deve considerarsi tuttora in vigore, in quanto: <br />
&#8211; il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza del 1997, citato da parte resistente, auspica semplicemente la revisione di tali criteri, confermandone, <i>a contrario</i>, la vigenza;<br />
&#8211; il decreto Bersani citato da parte resistente, applicabile <i>ratione temporis</i>, (nella specie, art. 3, comma 1, lett. b, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato sulla Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153 e conv., con modificazioni, in l. 4 agosto 200<br />
&#8211; parimenti, le disposizioni liberalizzatici, di cui al d. lgs. n. 114 del 1998, in materia di commercio, non si applicano alle autoscuole;<br />
&#8211; infatti, secondo una ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’attività di esercizio di autoscuola rientra tra le attività artigianali (cfr. Cass. 28 aprile 1990, n. 3585) e non tra quelle commerciali, che sono, invece, oggetto della<br />
&#8211; il principio di concorrenza, di cui all’art. 41 Cost. non è principio assoluto, poiché tollera limitazioni in funzione dell’utilità sociale; né emergono elementi dai quali dedurre che le limitazioni in parole siano state dettate per salvaguardare posizi<br />
Ritenuto, inoltre, che le disposizioni sulle distanze minime devono applicarsi anche al caso di specie, poiché il trasferimento dell’autoscuola ha determinato l’avvio di nuova attività ad una distanza contrastante con i predetti limiti chilometrici, realizzando esattamente la situazione che tali disposizioni miravano ad evitare;<br />
Ritenuto, infine, che la distanza di cui sopra costituisce requisito generale di legittimità dell’esercizio dell’attività in oggetto, a prescindere dal procedimento di aggregazione di Comuni, citato da parte convenuta, procedimento che consente la realizzazione di aggregati territoriali maggiori, ma non esclude la necessità di rispettare le predette distanze minime;<br />
Ritenuto, pertanto, fondato il ricorso per tale motivo, da considerarsi assorbente di ogni altro dedotto, e, per l’effetto, di dover annullare il provvedimento impugnato;<br />
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71 nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2006, con l’intervento dei signori magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA-	Presidente<br />	<br />
#NOME?	BAGLIETTO	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	LOTTI		&#8211;	1° Referendario, estensore<br />	<br />
IL PRESIDENTE			L’ESTENSORE<br />	<br />
f.to. A. Gomez de Ayala					f.to P. Lotti<br />	<br />
il Direttore di segreteria<br />
f.to M. Luisa Cerrato Soave</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 22 novembre 2006</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/11/2006 n.805</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-11-2006-n-805/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-11-2006-n-805/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-11-2006-n-805/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/11/2006 n.805</a></p>
<p>Non va sospesa la esclusione da una gara in cui il bando preveda espressamente la produzione di documentazione a pena di esclusione (sul fatturato globale minimo prescritto nonché sullo svolgimento di una attività analoga a quella oggetto di gara), ed il bando non risulti gravato. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-11-2006-n-805/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/11/2006 n.805</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la esclusione da una  gara in cui il bando preveda espressamente la produzione di documentazione a pena di esclusione (sul fatturato globale minimo prescritto nonché sullo svolgimento di una attività analoga a quella oggetto di gara), ed il  bando non risulti gravato. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11779/g">Ordinanza sospensiva del 26 febbraio 2008 n. 1053</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11780/g">Ordinanza sospensiva del 6 marzo 2007 n. 1235</p>
<p>vedi anche: T.A.R. VENETO, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11782/g">Ordinanza sospensiva del 6 dicembre 2005 n. 1011</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />BARI </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 805/2006<br />Registro Generale: 1689/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GENNARO FERRARI Presidente<br />VITO MANGIALARDI Cons., relatore<br />
FEDERICA CABRINI Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 22 Novembre 2006<br />
Visto il ricorso 1689/2006  proposto da:<br />
<b>INFOSYS SRL IN PROPRIO E MAND.RTI CON HS SISTEM SRL</b>rappresentato e difeso da:GALLO AVV.GIUSEPPEcon domicilio eletto in BARIVIA ARGIRO, 117pressoGALLO AVV.GIUSEPPE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BARI</b>rappresentato e difeso da:LANZA AVV.ROSSANAcon domicilio eletto in BARIVIA PUTIGNANI, 262presso la sua sede;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
dei provvedimenti di cui alla determinazione Dirigenziale della Ripartizione Contratti e appalti – Settore Allapti – del Comune di Bari, prot. n.2006/05313-2006/100/00309 del 20.9.06, comunicata con nota prot. n.247076 – Settore Appalti di pari data (ricevuta il successivo 25.9.2006) avente ad oggetto: pubblico incanto servizi per la gestione e manutenzione della rete unitaria comunale. Esclusione dalla gara e declaratoria di diserzione gara, e di ogni altro atto presupposto e consequenziale ancorchè non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.<br />
Nonché per il risarcimento dei danni tutti derivanti alla ricorrente dall’esecuzione degli atti gravati, con riserva di ogni utile quantificazione da effettuarsi in corso di causa.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI BARI<br />
Udito il relatore Cons. VITO MANGIALARDI  e uditi altresì per le parti l’avv. Gallo e l’avv. Lanza;</p>
<p>Considerato che il ricorso non pare prima facie assistito da adeguato fumus;</p>
<p>Considerato che il bando di gara prevede espressamente a pagina 10 e 11 la produzione di documentazione e ciò a pena di esclusione (documentazione relativa al requisito concernente il fatturato globale minimo prescritto;<br /> nonché al requisito concernente lo svolgimento di una attività analoga a quella oggetto di gara);<br />
Osservato pure che esso bando non risulta gravato;<br />
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti richiesti dall’art.21, ultimo comma, della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall’art.3 della Legge 205/2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, Sez. Prima,RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BARI, li 22 Novembre 2006<br />
Presidente<br />
Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-11-2006-n-805/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/11/2006 n.805</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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