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	<title>22/10/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/10/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2020 n.6387</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-10-2020-n-6387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-10-2020-n-6387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2020 n.6387</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Barbara Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Agenzia Nazionale per l&#8217;Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata &#8211; Roma, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-10-2020-n-6387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2020 n.6387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-10-2020-n-6387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2020 n.6387</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Barbara Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Agenzia Nazionale per l&#8217;Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata &#8211; Roma, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12)</span></p>
<hr />
<p>Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla ratio essendi del Codice delle leggi antimafia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><br /> 1.- Criminalità  &#8211; Codice delle leggi antimafia &#8211; ratio essendi &#8211; individuazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La ratio essendi della disciplina dettata dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 &#8211; recante il Codice delle</em> <em>leggi antimafia &#8211; in ordine alla confisca dei beni alla criminalità  organizzata è quella di contrastare il fenomeno criminale, mediante l&#8217;eliminazione dal mercato, ottenuta con il provvedimento ablatorio reale, di un bene di provenienza illecita, destinandolo ad iniziative di interesse pubblico, che rientra nella piena discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione individuare.</em><br /> <em>Il vincolo di destinazione impresso dalla citata normativa ai beni con riferimento ai quali sia intervenuta la confisca, che vengono devoluti al patrimonio indisponibile dello Stato, ne implica quindi l&#8217;automatico assoggettamento al relativo regime giuridico, come dettato dagli artt. 823 e seguenti del codice civile.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/10/2020<br /> <strong>N. 06387/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07169/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7169 del 2019, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Barbara Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Agenzia Nazionale per l&#8217;Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata &#8211; Roma, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l&#8217;ordinanza di sgombero emessa, ai sensi dell&#8217;art. 47, comma 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti di parte appellante dall&#8217;Agenzia Nazionale per l&#8217;Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di dall&#8217;Agenzia Nazionale per l&#8217;Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata &#8211; Roma;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il Cons. Antonio Massimo Marra;<br /> Vista la nota dell&#8217;avv. Barbara Bosco, non presente, di volersi avvalere di quanto previsto dai punti 2 e 3 del protocollo d&#8217;intesa sullo svolgimento delle udienze.<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con il gravame in epigrafe, parte appellante, chiede l&#8217;annullamento della sentenza della Sezione Prima del Tar per il Lazio, n. -OMISSIS-, pubblicata il13 maggio 2019 con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso l&#8217;ordinanza di sgombero/rilascio emessa, ai sensi dell&#8217;art. 47, comma 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- dall&#8217;Agenzia Nazionale per l&#8217;Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata ed avente ad oggetto la proprietà  dell&#8217;immobile, sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-.<br /> Tale provvedimento veniva adottato a seguito del decreto di confisca del -OMISSIS- 2012, emesso nell&#8217;ambito del procedimento iscritto al n. n. -OMISSIS- dal Tribunale di Milano &#8211; Sezione Autonoma Misure di Prevenzione &#8211; definitivo a far data dal -OMISSIS- 2014 per effetto della pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione.<br /> Avverso la decisione di prime cure, parte appellante, deduce che:<br /> 1) il TAR Lazio non avrebbe correttamente valutato il fatto che l&#8217;atto impugnato, pur ponendo ad esclusivo presupposto dell&#8217;ingiunzione di sfratto il provvedimento di confisca del cespite di proprietà  della signora -OMISSIS- ha, poi, completamente omesso di contemplarla, limitandosi a confermare quanto apoditticamente ritenuto dall&#8217;amministrazione che la stessa sarebbe &#8220;intestataria fittizia dell&#8217;immobile&#8221;. Da qui, dunque, l&#8217;osservazione censorea secondo cui l&#8217;ingiunzione di restituzione del bene non è stata notificata all&#8217;effettiva legittimata passiva, ovverosia alla sig.ra -OMISSIS-, ma soltanto al sig. -OMISSIS- che ha subito l&#8217;ablazione, per effetto della confisca. Nè tale vizio potrebbe ritenersi superabile, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, in virtà¹ del generico richiamo all&#8217;asserita intestazione fittizia, peraltro non provata, alla nominata sig. -OMISSIS-; pertanto concludono gli istanti il decreto di sgombero, essendo inefficace nei riguardi dell&#8217;intestataria del bene, quantunque fittizia, non avrebbe potuto produrre effetti nei confronti della stessa.<br /> 2) le peculiarità  concrete della vicenda qui in rilievo avrebbero dovuto indurre il giudice di primo grado ad un attento esame della documentazione sottesa al ricorso, quanto alla circostanza che la sentenza della Corte di Appello di Milano &#8211; riguardante la confisca del bene intestato alla sig.ra -OMISSIS- &#8211; era stata emessa in data -OMISSIS-2012, ossia anteriormente alla sentenza di primo grado, concernente il procedimento penale che aveva assolto il sig. -OMISSIS- dai capi di imputazione di associazione per delinquere.<br /> Resiste in giudizio l&#8217;Agenzia Nazionale per l&#8217;Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata.<br /> All&#8217;udienza dell&#8217;8 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> Come brevemente suesposto in fatto, oggetto del giudizio di primo grado è l&#8217;ordine notificato al sig. -OMISSIS- &#8211; e di chiunque altro lo occupi &#8211; di rilasciare l&#8217;immobile sito nel Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, situato alla -OMISSIS-, facente parte dei beni confiscati agli odierni appellanti ai sensi della l. n. 575 del 1965.<br /> L&#8217;appello è infondato alla luce dei principi, consolidati nella giurisprudenza del giudice amministrativo di primo e di secondo grado, formatisi nella materia de qua.<br /> Osserva anzitutto il Collegio che la ratio essendi della disciplina dettata dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 &#8211; recante il Codice delle leggi antimafia &#8211; in ordine alla confisca dei beni alla criminalità  organizzata è quella di contrastare il fenomeno criminale, mediante l&#8217;eliminazione dal mercato, ottenuta con il provvedimento ablatorio reale, di un bene di provenienza illecita, destinandolo ad iniziative di interesse pubblico, che rientra nella piena discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione individuare.<br /> Il vincolo di destinazione impresso dalla citata normativa ai beni con riferimento ai quali sia intervenuta la confisca, che vengono devoluti al patrimonio indisponibile dello Stato, ne implica quindi l&#8217;automatico assoggettamento al relativo regime giuridico, come dettato dagli artt. 823 e seguenti del codice civile.<br /> Stabilisce, invero, la vista previsione normativa intitolata &#8221; condizione giuridica del demanio pubblico&#8221; che &#8220;I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano&#8221;, demandando all&#8217;autorità  amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico, la quale ha facoltà  sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà .<br /> Il regime giuridico del patrimonio indisponibile dello Stato, cui soggiacciono i beni confiscati alla criminalità  organizzata comporta quindi l&#8217;incompatibilità  dei precedenti utilizzi del bene con la nuova natura acquisita dal bene stesso, la cui destinazione deve formare oggetto di una autonoma fase di valutazione da condursi sulla base di un complesso esame di tutti gli elementi di rilievo e delle soluzioni astrattamente percorribili, l&#8217;analisi delle quali non può essere anticipata alla diversa fase dello sgombero del bene confiscato al fine di valutare la possibilità  della conservazione dell&#8217;uso in atto.<br /> Per effetto della confisca a norma della legislazione antimafia gli immobili acquisiscono, difatti, una impronta rigidamente pubblicistica, che tipicizza la condizione giuridica e la destinazione dei beni, non potendo essere distolti da quella normativamente stabilita (&quot;finalità  di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile&quot;, ovvero &quot;finalità  istituzionali o sociali&quot; in caso di trasferimento degli immobili nel patrimonio dei comuni). Pertanto, va riconosciuto che, a seguito dell&#8217;insorgenza del vincolo di destinazione a finalità  pubbliche (che rappresenta il nucleo dell&#8217;istituto della confisca, ancor prima dell&#8217;adozione del provvedimento di individuazione della concreta destinazione prescelta dall&#8217;Amministrazione per il singolo bene di cui si tratta), il regime giuridico dei beni confiscati è assimilabile a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile, i quali devono essere conseguentemente resi liberi da vincoli precedentemente esistenti, e ciò coerentemente con la natura pubblicistica acquisita dagli stessi.<br /> Stante, quindi, l&#8217;incompatibilità  di precedenti diritti sui beni confiscati con la natura che gli stessi acquisiscono a seguito della confisca, l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza di sgombero costituisce per l&#8217;Agenzia un atto dovuto, avendo quindi la stessa il potere-dovere di ordinare di lasciare libero il bene, che ha acquisito, per effetto della confisca, la natura pubblicistica che non consente neanche una temporanea distrazione dal vincolo di destinazione e dalle finalità  pubbliche, che determinano &#8211; come dianzi esposto &#8211; l&#8217;assimilabilità  del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile.<br /> Tale potere-dovere non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione dello stesso (Cons. St., sez. III, 23 giugno 2014, n. 3169); infatti il potere/dovere di tutelare il demanio dello Stato di cui si tratta (art. 2-nonies, comma 1, primo periodo, l. 31 maggio 1965, n. 575) in via di autotutela (c.d. autotutela esecutiva) prescinde del tutto dal provvedimento di destinazione (art. 2-decies, commi 2 e 3, l. n. 575 del 1965), il quale consegue ad un diverso procedimento, da attivare successivamente alla definitività  della confisca, con riferimento ad un bene, che deve risultare libero da precedenti usi e destinazioni.<br /> Solo nell&#8217;ambito della diversa fase procedimentale inerente l&#8217;individuazione della destinazione del bene potrà  eventualmente essere valutata la possibilità  di vendita o di affitto del bene, non potendo tali utilizzi &#8211; auspicati da parte ricorrente &#8211; essere stabiliti nella diversa fase di sgombero dell&#8217;immobile, la cui finalità  è unicamente quella di rendere libero l&#8217;immobile per le destinazioni che verranno stabilite.<br /> Facendo applicazione dei surriferiti principi che governano la materia de qua, consegue che, nel caso sottoposto all&#8217;esame del Collegio, la pendenza del giudizio in ordine alla allegata non definitività  del provvedimento di confisca &#8211; avendo gli odierni appellanti presentato istanza di revoca, per la quale resta pendente allo stato la sola istanza della sig.ra -OMISSIS- &#8211; non scalfisce la legittimità  del provvedimento ablatorio in questione, dovendosi dare preminenza alla rigida natura pubblicistica del bene che, per effetto della confisca, non ne consente alcuna temporanea distrazione dal vincolo di destinazione a finalità  pubbliche, neanche avuto riguardo ad esigenze come quelle abitative della famiglia, rappresentate nel caso all&#8217;esame. (Cons. St. sez. III, 25 luglio 2016, n. 3324; id. 16 giugno 2016, n. 2682),<br /> Tanto premesso, rileva il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dall&#8217;appellante, il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei suestesi principi regolatori applicabili nella materia in esame.<br /> In sede di gravame, l&#8217;appellante si duole, anzitutto, del fatto che l&#8217;ingiunzione di restituzione del bene non è stata notificata, nè tantomeno rivolta, alla sig.ra -OMISSIS- &#8211; vale a dire all&#8217;effettiva legittimata passiva &#8211; per acquisto fattone utilizzando, in parte, il ricavato di altra vendita di cui la stessa era unica proprietaria e, per il residuo prezzo, il mutuo concesso dal -OMISSIS-.<br /> Il motivo di appello è infondato.<br /> Sul punto, il primo giudice ha correttamente argomentato statuendo che&#038; solo fittiziamente il cespite di -OMISSIS- risultava intestato a -OMISSIS- come si ricava dalla documentazione depositata dall&#8217;amministrazione e segnatamente dagli atti del procedimento di prevenzione n. -OMISSIS- incardinato presso il tribunale di Milano.<br /> Nè a diversa conclusione può, poi, pervenirsi valorizzando la circostanza che l&#8217;intestazione fittizia non sarebbe stata provata e allegatamente smentita dalla stessa visura catastale da cui risulta intestataria la sig.ra -OMISSIS-, rilevando, in proposito, non giÃ  l&#8217;epilogo delle vicende raggiunte in sede penale del citato procedimento, ma i fatti emersi &#8211; tra cui la mancata buona fede dell&#8217;Istituto di credito mutuante &#8211; vertendosi, come sopra ricordato, in una logica anticipatoria e di prevenzione estranea a quella penalistica.<br /> Sicchè sembra del tutto coerente con le suddette premesse l&#8217;opzione esercitata dalla qui intimata Agenzia di orientare l&#8217;esercizio della pretesa di rilascio nei confronti del sig. -OMISSIS-, siccome effettivo dominus dell&#8217;immobile e, comunque, colui che ne poteva concretamente disporre.<br /> Tanto pìù è a dirsi, alla data di adozione dell&#8217;atto di sgombero, considerata l&#8217;oramai maturata ablazione del diritto proprietario di cui la sig.ra -OMISSIS- era (formalmente) titolare, risultando adeguatamente chiarito alla luce della documentazione vagliata dal primo giudice l&#8217;effettivo assetto proprietario del cespite.<br /> Ne consegue che le argomentazioni rappresentate dal ricorrente, al fine di evitare il rilascio dei beni, giÃ  esposte nell&#8217;ambito del procedimento di prevenzione e, all&#8217;evidenza, valutate negativamente dal primo giudice, non possono in questa sede assumere rilievo.<br /> In sede di gravame l&#8217;appellante si duole, inoltre del fatto, che l&#8217;ingiunzione di restituzione del bene è stata notificata, nonostante parte appellante abbia depositato ricorso anche alla Corte Europea dei diritti dell&#8217;Uomo, ciò in quanto il giudicato penale in palese contrasto con il giudicato delle Misure Autonome di Prevenzione violerebbe la tutela del diritto al rispetto della propria vita privata, familiare e del proprio domicilio.<br /> La doglianza è priva di pregio, dovendosi ribadire che il provvedimento di sgombero, alla luce delle ragioni sin qui esposte, è atto dovuto, per la sua natura vincolata ai sensi dell&#8217;art. 47, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011 e dell&#8217;art. 823, comma secondo, c.c., e nessun temperamento &#8211; anche di carattere familiare &#8211; resta consentito a fortiori in presenza di forme di godimento sine titulo, come quella in essere.<br /> In conclusione, per i suesposti motivi, l&#8217;appello va respinto e, dunque, confermata la sentenza del Tar del Lazio, sez. I , n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso di primo grado.<br /> Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge con conseguente conferma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. I , n. -OMISSIS-.<br /> Condanna l&#8217;appellante al pagamento, in favore della costituita Agenzia Nazionale, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € -OMISSIS-<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  della parte appellante nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2020 n.6385</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2020-n-6385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2020-n-6385/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2020 n.6385</a></p>
<p>Fabio Franconiero, Presidente FF, Valerio Perotti, Consigliere, Estensore PARTI: E. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Ballero, Stefano Ballero e Francesco Mascia, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Fabio Trinca in Roma, via Portuense n. 104 contro A. s.p.a., in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2020-n-6385/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2020 n.6385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2020-n-6385/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2020 n.6385</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Franconiero, Presidente FF, Valerio Perotti, Consigliere, Estensore PARTI: E. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Ballero, Stefano Ballero e Francesco Mascia, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Fabio Trinca in Roma, via Portuense n. 104  contro A.  s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonello Rossi, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia e nei confronti di I.E.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Umberto Cossu, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia; A. Agua s.a., O. T. s.r.l. e D.  s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio; R.D.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Perone e Crescenzo Giuseppe Rinaldi, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia)</span></p>
<hr />
<p>Sulla interpretazione dell&#8217;art. 120 c. 11bis CPA</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo- ricorso cumulativo &#8212; art. 120 c. 11, C.P.A.- carattere eccezionale &#8211; si riafferma.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>All&#8217;art. 120, comma 11-bis, il Codice del processo amministrativo, nel caso di procedure contraddistinte dalla presentazione di offerte per pìù lotti, ha previsto che «l&#8217;impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto»: la norma è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la disposizione menzionata esprimerebbe la riaffermazione nella materia degli appalti pubblici della regola secondo cui il ricorso cumulativo costituisce l&#8217;eccezione e, pur non essendo precluso in astratto, esso ha comunque carattere eccezionale, che si giustifica se ricorre una connessione oggettiva tra gli atti impugnati.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 22/10/2020<br /> <strong>N. 06385/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00541/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 541 del 2020, proposto da E. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Ballero, Stefano Ballero e Francesco Mascia, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Fabio Trinca in Roma, via Portuense n. 104;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> A. Â s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonello Rossi, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> &#8211; I.E.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Umberto Cossu, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia; A. Agua s.a., O. T. s.r.l. e D. Â s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, non costituite in giudizio; R.D.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Perone e Crescenzo Giuseppe Rinaldi, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 895/2019, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di A. Â s.p.a., di I.E.M. s.r.l. e di R.D.R. s.r.l.;<br /> Viste le memorie e tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020 il Cons. Valerio Perotti e preso atto della richiesta congiunta di passaggio in decisione della causa senza discussione degli avvocati Rossi, Perone e Cossu;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con determinazione dell&#8217;amministratore unico n. 360 del 5 giugno 2018, A. Â s.p.a. indiceva una procedura di gara aperta per l&#8217;affidamento, mediante accordo quadro, del &#8220;<em>Servizio di riparazione e manutenzione conservativa delle apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche installate negli impianti del comparto idrico gestiti dal settore C. Distribuzione di A. Â s.p.a.</em>&#8220;.<br /> L&#8217;appalto era articolato in 8 lotti, per un importo complessivo stimato a base di gara di euro 4.599.075,54 (Iva esclusa), di cui euro 139.075,54 relativo a oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.<br /> Con la medesima determinazione A. Â procedeva all&#8217;approvazione del bando di gara, del disciplinare e della relativa modulistica allegata, nonchè del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.<br /> A parziale rettifica di detto provvedimento, la successiva determinazione dell&#8217;amministratore unico n. 408 del 28 giugno 2018 disponeva che &#8220;<em>[&#8230;] ciascun concorrente può partecipare a pìù lotti, ma risultare aggiudicatario fino ad un massimo di 4 lotti [&#8230;]</em>&#8220;.<br /> Per quanto previsto dalla <em>lex specialis</em>, l&#8217;appalto doveva aggiudicarsi, lotto per lotto, secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità  / prezzo, ai sensi dell&#8217;art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 ed in accordo con le Linee guida ANAC n. 2, pubblicate con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.<br /> Nelle more del procedimento sul sito istituzionale di A. Â venivano pubblicate le risposte ai quesiti formulati dagli operatori economici, progressivamente aggiornati al 23 agosto 2018, 28 agosto 2018, 3 settembre 2018, 13 settembre 2018 e 19 settembre 2018.<br /> Alla gara partecipavano infine sei concorrenti:<br /> 1) Rti costituendo tra E. s.r.l., KSB e Specialtrasfo (per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7 ed 8);<br /> 2) IEM s.r.l. (per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7);<br /> 3) Rti costituendo tra A. Agua s.a., O. T. s.r.l. e R.D.R. s.r.l. (per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8);<br /> 4) D. Â s.r.l. (per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7);<br /> 5) SA.EL Sarda Elettromeccanica (per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);<br /> 6) Termomeccanica Energia s.r.l. (per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).<br /> Con verbale n. 14 del 21 dicembre 2018 la Commissione dava lettura dei punteggi attribuiti, dichiarando l&#8217;ammissione alla successiva fase di tutti i concorrenti per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l&#8217;esclusione di E. per il lotto 8, causa mancato superamento della soglia di sbarramento.<br /> Successivamente (come da verbale n. 15 del 9 gennaio 2019) la Commissione di gara attribuiva i punteggi alle offerte economiche, determinava la graduatoria provvisoria e riscontrava l&#8217;anomalia delle offerte presentate da:<br /> 1) Rti costituendo A. Agua s.a. / O. T. s.r.l. / RDR s.r.l. per il lotto 8;<br /> 2) IEM s.r.l. (per i lotti 1, 2 ,3, 4, 5, 6 e 7);<br /> 3) SA.EL Sarda Elettromeccanica (per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);<br /> 4) D. Â s.r.l. (per i lotti 2, 3 ,4 ,5, 6 e 7).<br /> Con verbale di gara n. 17 del 5 febbraio 2019 e n. 18 del 15 febbraio 2019, la Commissione di gara, analizzate le giustificazioni prodotte dai concorrenti, ne dichiarava la congruità .<br /> Nella graduatoria provvisoria approvata con verbale di gara n. 23 dell&#8217;11 marzo 2019, D. Â risultava seconda classificata in tutti i sette lotti cui aveva partecipato, alle spalle della prima classificata IEM.<br /> Sennonchè nella successiva seduta pubblica (verbale n. 25 del 15 marzo 2019) la Commissione di gara riteneva di dover aggiornare i propri lavori per valutare il contenuto di una pec inviata dal Rti composto da RDR s.r.l., O. T. s.r.l. ed A. Agua s.a., pervenuta il 12 marzo 2019 ed avente ad oggetto &#8220;<em>Richiesta di revisione criterio di assegnazione punteggio al sub C2</em>&#8220;.<br /> All&#8217;esito dell&#8217;approfondimento istruttorio la Commissione procedeva al ricalcolo del punteggio ed alla compilazione di una diversa graduatoria provvisoria.<br /> Con verbale n. 27 del 29-30 aprile 2019, la Commissione dichiarava congrue le giustificazioni presentata dal Rti RDR / A. Agua / O. T. e, in applicazione del divieto previsto dalla <em>lex specialis</em> di affidare allo stesso concorrente pìù di quattro lotti, con verbale n. 28 del 30 maggio 2019 proponeva la seguente aggiudicazione:<br /> &#8211; i lotti 1, 3, 5, 7 (di maggior valore) al costituendo Rti RDR;<br /> &#8211; i lotti 2, 4, 6 alla società  IEM.<br /> Con determinazione del direttore generale di A. Â n. 312 del 28 giugno 2019 veniva quindi approvata la suddetta proposta di aggiudicazione.<br /> Con ricorso al Tribunale amministrativo della Sardegna il Rti IEM Service, classificatosi al quarto posto nella graduatoria relativa ai lotti 1, 2, 3, 4 e 5, ed al quinto posto per il lotto n. 7, lamentava l&#8217;illegittimità  dei richiamati provvedimenti amministrativi alla luce dei seguenti motivi di impugnazione:<br /> 1)Â <em>Violazione ed illegittima applicazione dell&#8217;art. 23 e 24 del Disciplinare di gara &#8211; Violazione e illegittima applicazione dell&#8217;art. 80 commi 3, 5 lett. c) e comma 5 lett. f bis), e dell&#8217;art. 85 D. Lgs.</em><br /> <em>50/2016 &#8211; Violazione ed illegittima applicazione delle Linee Guida Anac n. 6/2016</em>.<br /> La società  IEM avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver comunicato che nei confronti del precedente amministratore unico era stata pronunciata, in data 16 marzo 2018, una sentenza penale in primo grado di condanna ad 1 anno e 10 mesi per il reato di corruzione.<br /> 2)Â <em>Violazione ed illegittima applicazione dell&#8217;art. 16 del Disciplinare di gara &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione</em>.<br /> L&#8217;offerta economica del Rti RDR avrebbe contenuto soltanto sei listini sui 108 richiesti e non presentava alcuna specifica certificazione o dichiarazione certificata del costruttore, attestante l&#8217;assenza di listino pubblico, sicchè avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la violazione dell&#8217;art. 16 del Disciplinare, oltre che per difetto di un elemento essenziale dell&#8217;offerta economica.<br /> 3)Â <em>Violazione e/o errata applicazione dell&#8217;art. 97 D. Lgs. n. 50/2016 &#8211; Violazione dell&#8217;art.16 del Disciplinare di gara &#8211; Eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà , illogicità  manifeste, difetto di istruttoria</em>.<br /> La stazione appaltante, dopo aver esaminato le giustificazioni presentate da IEM e dal Rti RDR a sostegno della regolarità  dell&#8217;offerta presentata, avrebbe acriticamente ritenuto le loro offerte congrue, in spregio alla normativa che disciplina il procedimento di verifica.<br /> 4)Â <em>Violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione &#8211; Violazione e illegittima applicazione dell&#8217;art. 95 D.Lgs. 50/2016 &#8211; Violazione e illegittima applicazione del Disciplinare di gara &#8211; Eccesso di potere per carenza e/o contraddittorietà  della motivazione &#8211; Eccesso di potere per macroscopica illogicità , irragionevolezza e arbitrarietà </em>.<br /> L&#8217;assegnazione dei punteggi effettuata dalla Commissione di gara alle offerte tecniche dei partecipanti, in pregiudizio della ricorrente, sarebbe stata errata e contraddittoria.<br /> 5)Â <em>Violazione ed illegittima applicazione dell&#8217;art. 97 Cost. &#8211; Violazione ed illegittima applicazione del Disciplinare di gara; Violazione e illegittima applicazione dell&#8217;art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 &#8211; Violazione ed illegittima applicazione del principio di immodificabilità  da parte della Commissione di gara dei criteri di valutazione delle offerte e/o di assegnazione dei punteggi &#8211; Eccesso di potere per contraddittorietà  dei provvedimenti</em>.<br /> Quanto sopra in relazione alla modifica dei criteri di assegnazione del punteggio relativo alÂ <em>sub</em>-criterio C2.<br /> Deduceva infine, in via subordinata, i seguenti motivi di gravame:<br /> 6)Â <em>Violazione ed illegittima applicazione del Bando/Disciplinare di gara; Violazione e illegittima applicazione dell&#8217;art. 31, 77 e 97 D.Lgs. 50/2016 &#8211; Violazione ed illegittima applicazione delle Linee Guida Anac n. 3/2016 &#8211; Incompetenza</em>.<br /> 7)Â <em>Violazione e illegittima applicazione dell&#8217;art. 77, comma 4, e 216 D.Lgs. n. 50/2016 &#8211; Violazione ed illegittima applicazione del &quot;Regolamento Commissioni giudicatrici e seggi di gara per l&#8217;aggiudicazione dei contratti pubblici&quot; approvato da A. Â &#8211; Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida Anac n. 5/2016 &#8211; Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità  e contraddittorietà  dell&#8217;atto</em>.<br /> 8)Â <em>Violazione e illegittima applicazione dell&#8217;art. 95 D. Lgs. 50/2016 &#8211; Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida Anac n. 5/2016 &#8211; Violazione del divieto di commistione tra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell&#8217;offerta</em>.<br /> Si costituivano in giudizio A. , il Rti RDR e I.E.M., eccependo in primo luogo l&#8217;inammissibilità  del ricorso per violazione dei limiti consentiti per la proposizione di un ricorso c.d. cumulativo e, comunque, contestando la fondatezza delle pretese di EM Service.<br /> Con sentenza 17 dicembre 2019, n. 895, il giudice adito respingeva il ricorso.<br /> Avverso tale decisione E. s.r.l. interponeva appello, riproponendo parte dei motivi di ricorso di primo grado e rinunciandone altri.<br /> DIRITTO<br /> A) Per i lotti 2, 4 e 6, con il primo motivo di ricorso (&#8220;<em>Violazione ed illegittima applicazione dell&#8217;art. 23 e 24 del Disciplinare di gara; Violazione e illegittima applicazione dell&#8217;art. 80 commi 3, 5 lett. c) e comma 5 lett. f bis), e dell&#8217;art. 85 D.Lgs. 50/2016 &#8211; Violazione ed illegittima applicazione delle Linee Guida Anac n. 6/2016</em>&#8220;) si sosteneva che IEM avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione in quanto priva dei requisiti di moralità  di cui all&#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.<br /> B) Per i lotti 1, 3, 5 e 7, con il secondo motivo di ricorso (&#8220;<em>Violazione ed illegittima applicazione dell&#8217;art. 16 del Disciplinare di gara &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione</em>&#8220;) si lamentava la pretesa violazione dell&#8217;art. 16 del Disciplinare di gara per non avere il diverso Rti RDR allegato all&#8217;offerta economica tutti i listini richiesti, senza peraltro fornire la dichiarazione del costruttore attestante l&#8217;assenza di listino pubblico.<br /> C) Per i lotti 2, 4, e 6, con il terzo motivo di ricorso (&#8220;<em>Violazione e/o errata applicazione dell&#8217;art. 97 D.Lgs. 50/2016 &#8211; Violazione dell&#8217;art. 16 del Disciplinare di gara &#8211; Eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà , illogicità  manifeste, difetto di istruttoria</em>&#8220;) veniva contestata la presunta violazione dell&#8217;art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016 per avere A. Â illegittimamente ritenuto congrua l&#8217;offerta presentata da IEM, nonostante in sede di giustificazioni non fossero state fornite adeguate spiegazioni circa la congruità  del ribasso offerto e la carenza di indicazione dei listini. In particolare, IEM avrebbe omesso di presentare giustificazioni in merito &#8220;<em>ad un ribasso eccessivo su circa 33 listini delle case costruttrici</em>&#8220;.<br /> D) Per i lotti 1, 3, 5 e 7, sempre con il terzo motivo di ricorso veniva altresì¬ dedotta la violazione dell&#8217;art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, per avere A. Â illegittimamente ritenuto congrua l&#8217;offerta presentata dal Rti RDR, nonostante questi si fosse limitato a giustificare &#8220;<em>soltanto lo sconto offerto su 12 listini, omettendo invece di dimostrare la congruità  del suo ribasso rispetto ai restanti 96 listini</em>&#8220;.<br /> E) Con il quarto motivo di gravame (&#8220;<em>Violazione Dell&#8217;art. 97 della Costituzione; Violazione e illegittima applicazione dell&#8217;art. 95 D.Lgs. 50/2016; Violazione e illegittima applicazione del Disciplinare di gara; Eccesso di potere per carenza e/o contraddittorietà  della motivazione; Eccesso di potere per macroscopica illogicità , irragionevolezza e arbitrarietà </em>&#8220;) veniva invece contestata, complessivamente, la presunta incongrua valutazione delle offerte tecniche delle altre partecipanti, da cui sarebbe scaturito un pregiudizio con per la ricorrente in termini di posizionamento nella graduatoria finale.<br /> F) Con il quinto motivo di ricorso (&#8220;<em>Violazione ed illegittima applicazione dell&#8217;art. 97 Cost. &#8211; Violazione ed illegittima applicazione del Disciplinare di gara; Violazione e illegittima applicazione dell&#8217;art. 95 D.Lgs. 50/2016 &#8211; Violazione ed illegittima applicazione del principio di immodificabilità  da parte della Commissione di gara dei criteri di valutazione delle offerte e/o di assegnazione dei punteggi &#8211; Eccesso di potere per contraddittorietà  dei provvedimenti</em>&#8220;) per i lotti 1, 3, 5 e 7 aggiudicati al Rti RDR si deduceva la presunta violazione del riparto di competenze nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  di verifica di congruità  delle offerte (nella specie, veniva contestata alla Commissione di gara l&#8217;individuazione di nuovi criteri di valutazione, non previsti dalla <em>lex specialis</em>, da utilizzare con riferimento alÂ <em>sub</em>-criterio C2). In subordine (&#8220;<em>Violazione ed illegittima applicazione del Bando/Disciplinare di gara; Violazione e illegittima applicazione dell&#8217;art. 31, 77 e 97 D.Lgs. 50/2016 &#8211; Violazione ed illegittima applicazione delle Linee Guida Anac n. 3/2016 &#8211; Incompetenza</em>&#8220;) si eccepiva genericamente che la Commissione, anzichè svolgere un&#8217;attività  di supporto al Rup, avesse direttamente gestito il subprocedimento della valutazione dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, in sostituzione di quest&#8217;ultimo.<br /> G) Con il sesto motivo di impugnazione (&#8220;<em>Violazione e illegittima applicazione dell&#8217;art. 77 comma 4 e 216 D.Lgs. 50/2016 &#8211; Violazione ed illegittima applicazione del &quot;Regolamento Commissioni giudicatrici e seggi di gara per l&#8217;aggiudicazione dei contratti pubblici&quot; approvato da A. Â spa &#8211; Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida Anac n. 5/2016 &#8211; Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità  e contraddittorietà  dell&#8217;atto</em>&#8220;) veniva rappresentata la presunta inidoneità  dei componenti della Commissione di gara allo svolgimento del compito demandato.<br /> H) Infine, con il settimo motivo di ricorso (&#8220;<em>Violazione e illegittima applicazione dell&#8217;art. 95 D.Lgs. 50/2016 &#8211; Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida Anac n. 5/2016 &#8211; Violazione del divieto di commistione tra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell&#8217;offerta</em>&#8220;) si deduceva che la stazione appaltante avesse attribuito i 30 punti del criterio A (&#8220;<em>Capacità  professionali</em>&#8220;) in virtà¹ delle caratteristiche soggettive dei concorrenti e non in base alla qualità  dell&#8217;offerta.<br /> Così¬ sintetizzati i motivi di impugnazione riproposti in appello, deve premettersi che in base all&#8217;art. 120, comma 11-<em>bis</em>, cod. proc. amm., nel caso di procedure contraddistinte dalla presentazione di «<em>offerte per pìù lotti l&#8217;impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto</em>».<br /> Secondo la giurisprudenza formatasi sulla disposizione ora menzionata (da ultimo: Cons. Stato, III, 3 luglio 2019, n. 4569), quest&#8217;ultima esprimerebbe la riaffermazione nella materia degli appalti pubblici della regola secondo cui il ricorso cumulativo costituisce l&#8217;eccezione e, pur non essendo precluso in astratto, esso ha comunque carattere eccezionale, che si giustifica se ricorre una connessione oggettiva tra gli atti impugnati.<br /> Nel caso specifico la connessione deve essere data dall&#8217;identità  dei motivi di ricorso, per cui essi devono essere comuni a tutti i lotti di gara impugnati. In altri termini, nelle ipotesi in cui siano impugnate le diverse aggiudicazioni di distinti lotti di una procedura selettiva originata da un unico bando, l&#8217;ammissibilità  del ricorso cumulativo resta subordinata all&#8217;articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni. In questa situazione, infatti, si verifica una identità  di <em>causa petendi</em> e una articolazione del <em>petitum</em> che, tuttavia, risulta giustificata dalla riferibilità  delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta (cfr. in questo senso: Cons. Stato, V, 13 giugno 2016 n. 2543).<br /> Ancor pìù di recente si è rilevato che il ricorso cumulativo è ammissibile a condizione che ricorrano congiuntamente i requisiti della identità  di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell&#8217;oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che identiche siano altresì¬ le censure, di talchè anche nel caso di una gara unitaria suddivisa in pìù lotti ciò potrà  ammettersi solo laddove vi sia articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni (Cons. Stato, V, 17 giugno 2019 n. 4096).<br /> I principi rassegnati sono in stretta dipendenza con quanto affermato dall&#8217;Adunanza plenaria con la sentenza n. 5 del 27 aprile 2015, in cui si è avuto modo di stabilire i rigidi confini in cui si può essere proposto un ricorso cumulativo, ossia che la regola generale del processo amministrativo risiede nel principio secondo cui il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i motivi siano correlati strettamente a quest&#8217;ultimo, con la sola eccezione che tra nel caso di pìù atti impugnati &#8211; e va da intendersi che nella nozione di atti impugnati vi sia le giÃ  richiamate plurime determinazioni provvedimentali in senso sostanziale &#8211; sempre che nell&#8217;impugnazione sussista una connessione procedimentale o funzionale da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l&#8217;abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato.<br /> Nel caso di specie, come si è avuto modo di osservare nella lettura delle censure così¬ come riproposte, non vi è nei motivi dedotti un minimo comune denominatore. Essi sono invece diretti a contestare le aggiudicazioni dei diversi lotti per ragioni eterogenee, ciascuna implicante un accertamento autonomo, non in grado di ripercuotersi automaticamente sugli altri lotti.<br /> Dunque, come si può vedere, l&#8217;impugnativa è latamente al di fuori degli stretti binari in cui può muoversi, nel processo amministrativo, il ricorso cumulativo e non si rinvengono spazi oltre il rigetto.<br /> Alla luce di quanto precede va pertanto dichiarata l&#8217;inammissibilità  del ricorso introduttivo, come eccepito dalle parti appellate, cui consegue l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;appello, assorbente di ogni altra questione di merito proposta dalle parti in giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, in accoglimento dell&#8217;eccezione formulata in primo grado dalle parti resistenti e dalle stesse ritualmente riproposta in appello, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado e per l&#8217;effetto inammissibile l&#8217;appello.<br /> Compensa tra le parti le spese di lite del grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Fabio Franconiero, Presidente FF<br /> Raffaele Prosperi, Consigliere<br /> Valerio Perotti, Consigliere, Estensore<br /> Angela Rotondano, Consigliere<br /> Anna Bottiglieri, Consigliere</div>
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