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	<title>22/10/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/10/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.4862</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-4862/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-4862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.4862</a></p>
<p>Pres. Saltelli Est. Guadagno Valida nel processo amministrativo la notifica PEC senza autorizzazione presidenziale Processo amministrativo – Notifica – PEC – Validità – Mancanza di autorizzazione presidenziale – Irrilevanza &#160; In tema di notifica del ricorso a mezzo PEC, la mancanza dell’autorizzazione presidenziale non osta alla validità né inficia l’efficacia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-4862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.4862</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-4862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.4862</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli   Est. Guadagno</span></p>
<hr />
<p>Valida nel processo amministrativo la notifica PEC senza autorizzazione presidenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Notifica – PEC – Validità – Mancanza di autorizzazione presidenziale – Irrilevanza<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In tema di notifica del ricorso a mezzo PEC, la mancanza dell’autorizzazione presidenziale non osta alla validità né inficia l’efficacia della notifica, atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la legge del 1994 n. 53, secondo cui l’avvocato può eseguire la notifica di atti amministrativi a mezzo PEC. Inoltre, nel processo amministrativo la disciplina del processo telematico ne consente l’utilizzo, richiedendosi l’autorizzazione presidenziale solo per forme speciali di notifica, coerentemente con l’irreversibile tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 04862/2015REG.PROV.COLL.<br />
N. 01742/2015 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
ex artt. 116 e 74 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1742 del 2015, proposto da:<br />
Citta Metropolitana di Roma Capitale, succeduta ex lege n. 56/2014 alla Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanna De Maio, con domicilio eletto presso gli uffici dell’ Avvocatura della Citta&#8217; Metropolitana di Roma in Roma, Via IV Novembre, n. 119/a;<br />
contro<br />
Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difes dagli avv. Vittorina Teofilatto e Daniela Terracciano, con domicilio eletto presso Daniela Terracciano in Roma, viale delle Milizie, n. 1;<br />
nei confronti di<br />
Lazio Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;<br />
per la riforma<br />
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. III, n. 13273/2014, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti relativi alla quantità dei rifiuti abbancati nella discarica di Colle Fagiolara a Colleferro;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 il Cons. Sabato Guadagno e uditi per le parti gli avvocati Giovanna Di Maio e Daniela Terracciano in proprio e su delega dell&#8217;avv. Vittorina Teofilatto;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. La Città Metropolitana di Roma ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III, n. 13273 del 30 dicembre 2014, che ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde avverso il silenzio – diniego serbato dall’amministrazione provinciale di Roma sull’istanza in data 8 luglio 2014 di accesso agli atti relativi alla quantità di rifiuti abbancati nella discarica di Colle Fagiolara a Colleferro nell’anno 2013 e nel mese di gennaio 2014 e nei mesi successivi dell’anno 2014, ordinando alla predetta amministrazione provinciale di consentire l’accesso agli atti richiesti.<br />
A sostegno del gravame l’amministrazione ha dedotto la nullità della notifica del ricorso introduttivo notificato soltanto a mezzo della pec ed ha quindi contestato anche il capo della sentenza che l’ha condannata al pagamento delle spese di giudizio; nel merito ha rilevato che la domanda di accesso non sarebbe pervenuta per meri disguidi burocratici agli uffici competente ed ha aggiunto di non essere ancora in possesso dei dati richiesti e di essere pronta a consentire l’accesso non appena le saranno pervenuti.<br />
Ha resistito al gravame l’Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde, chiedendone il rigetto<br />
2. Va rigettata la prima censura di carattere preliminare, con cui con cui si assume la nullità della notifica a mezzo pec. (Posta elettronica certificata). Al riguardo il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale (C.S., sez. VI, n. 2682/2015), che esclude la nullità della notifica del ricorso con tali modalità, effettuata in assenza dell’autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a. .<br />
Non merita accoglimento l’assunto che l’art. 46 del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella l. 11 agosto 2014, n. 114, nell’aggiungere all’art. 16 quater del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall&#8217;articolo 1, comma 19, l. 24 dicembre 2012, n. 228, un nuovo comma 3 bis, in base al quale “le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa”, avrebbe sancito l’inapplicabilità, al processo amministrativo, del meccanismo della notificazione in via telematica –a mezzo PEC dell’atto introduttivo del giudizio da parte degli avvocati (in mancanza dell’espressa autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a. ).<br />
In realtà, il sopra citato art. 46 esclude l’applicazione, al processo amministrativo, dei commi 2 e 3 non della l. 21 gennaio 1994, n. 53, ma dell’art. 16 quater del d. l. n. 179 del 2012, conv. con mod. nella l. n. 221 del 2012, il quale, al comma 2, demanda a un decreto del Ministro della giustizia l&#8217;adeguamento alle nuove disposizioni delle regole tecniche già dettate col d. m. 21 febbraio 2011, n. 44, mentre al comma 3 stabilisce che le disposizioni del comma 1 &#8220;acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2&#8221;.<br />
La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la L. n. 53 del 1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata”.<br />
Nel processo amministrativo telematico (PAT) –contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al cod. proc. amm. &#8211; è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile (in tal senso anche C.S., sez. III, 4270/2015)<br />
3. Il ricorso di primo grado era ed è stato validamente notificato ed è quindi ammissibile.<br />
Il ricorso deve tuttavia essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Nel corso dell’odierna udienza in camera di consiglio, in ragione della documentazione depositata da Lazio Ambiente S.p.A., l’Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde ha dichiarato di essere stata integralmente soddisfatta, insistendo tuttavia per il pagamento delle spese di giudizio<br />
4. In conclusione, pronunciando sull’appello, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado, potendo tuttavia compensarsi le spese del doppio grado di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata.<br />
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo Saltelli, Presidente FF<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />
Sabato Guadagno, Consigliere, Estensore<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/10/2015<br />
&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.4870</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-4870/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-4870/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.4870</a></p>
<p>Pres. Volpe Est. Durante Sulla portata dell’obbligo dichiarativo ex art. 38, co. 1, lett. f, D. lgs. n. 163/2006 Contratti P.A. – Gare – Requisiti di partecipazione – Art. 38, co. 1, lett. f, D. Lgs. n. 163/2006 –Obblighi dichiarativi –&#160; Qualsiasi inadempienza pregressa &#160;– Necessità – Valutazione gravità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-4870/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.4870</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-4870/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.4870</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Volpe    Est. Durante</span></p>
<hr />
<p>Sulla portata dell’obbligo dichiarativo ex art. 38, co. 1, lett. f, D. lgs. n. 163/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Gare – Requisiti di partecipazione – Art. 38, co. 1, lett. f, D. Lgs. n. 163/2006 –Obblighi dichiarativi –&nbsp; Qualsiasi inadempienza pregressa &nbsp;– Necessità – Valutazione gravità – Esclusiva competenza S.A.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’obbligo dichiarativo gravante sul concorrente, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f, D. Lgs. 163 del 2006, è particolarmente ampio e comprende qualsiasi inadempienza nell’esercizio dell’attività professionale. La valutazione della rilevanza delle vicende pregresse ai fini dell’instaurazione del rapporto di servizio e dell’eventuale qualificazione in termini di grave negligenza, malafede o grave errore nell’esercizio dell’attività professionale spetta all’amministrazione in via esclusiva, non rilevando l’opinione dell’impresa in merito alla scelta delle informazioni da fornire. Ne consegue che l’omessa dichiarazione di un evento, anche se poi ritenuto non grave, comporta, di norma, l’esclusione dalla gara specifica e la comunicaizone degli atti all’ANAC per l’eventuale provvedimento di iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara, ai sensi dell’art. 38, co. 1ter, D. Lgs. n. 163/2006.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 04870/2015REG.PROV.COLL.<br />
N. 10354/2014 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 10354 del 2014, proposto da:<br />
All Foods s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda a.t.i. con Centro Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Enzo Perrettini ed Enrico Di Ienno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;<br />
contro<br />
Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’a.t.i. con Vivenda s.p.a. e Vivenda s.p.a., rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Michele Perrone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;<br />
nei confronti di<br />
Comune di Pomezia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonino Galletti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Don Giovanni Minzoni, n. 9;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Lazio &#8211; Sezione II Bis n. 690 del 16 gennaio 2015, resa tra le parti, concernente affidamento della gestione dei servizi di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole dell&#8217;infanzia e primarie del Comune di Pomezia.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Cooperativa Solidarietà e Lavoro nella qualità in atti e del Comune di Pomezia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il Consigliere Doris Durante;<br />
Uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Michele Perrone e Andrea Abbamonte in dichiarata sostituzione dell&#8217;avvocato Antonino Galletti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1.- Il Comune di Pomezia, con bando del 23 aprile 2014, indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie per un periodo di tre anni e un importo presunto di euro 6.900.000,00, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
2.- Il disciplinare di gara al punto 2.1 prevedeva che i concorrenti avrebbero dovuto dichiarare, usando gli appositi modelli predisposti dalla stazione appaltante e allegati agli atti di gara, l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, specificando le cause di esclusione delle quali doveva essere dichiarata l’assenza ed indicando esplicitamente, tra le altre, le fattispecie di cui alla lettera f) “soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.<br />
Alla gara partecipavano, tra le altre imprese, la s.r.l. All Foods in raggruppamento temporaneo con Centro Coop. Soc. e l’a.t.i. con mandataria Solidarietà e Lavoro e mandante Vivenda.<br />
All’esito della valutazione delle offerte e verificata la sospetta anomalia dell’offerta dell’a.t.i. All Foods – Centro che aveva riportato il punteggio di 96,31, la gara veniva aggiudicata provvisoriamente all’a.t.i. All Foods.<br />
3.- L’a.t.i. Solidarietà e Lavoro – Vivenda, seconda in graduatoria con il punteggio di 87,26 punti, inoltrava preavviso di ricorso segnalando alla stazione appaltante che il Comune di Ardea, con determina n. 48 del 23 febbraio 2009, aveva pronunciato l’annullamento in autotutela della procedura negoziata d’urgenza indetta dal medesimo ente e la decadenza di All Foods dalla medesima procedura.<br />
Il Comune di Pomezia, rilevato che il Comune di Ardea non aveva mai segnalato l’accaduto all’Autorità di Vigilanza e valutato che non sussistevano gli elementi del grave errore nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, con determina del 15 settembre 2014 procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio all’a.t.i. All Foods – Centro.<br />
4.- Con ricorso al TAR Lazio l’a.t.i. Solidarietà e Lavoro – Vivenda impugnava l’aggiudicazione definitiva della gara in favore dell’a.t.i. All Foods, l’aggiudicazione provvisoria e i verbali di gara numeri 1, 2 e 3 nella parte in cui la commissione di gara non aveva escluso dalla procedura di gara l’a.t.i. All Foods, occorrendo il bando di gara e il disciplinare di gara e ogni altro atto, compreso il sub procedimento di verifica dell’anomalia e chiedendo l’inefficacia del contratto ove stipulato e in subordine il risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e 124 del d. lgs. n. 104 del 2010.<br />
5.- Il TAR Lazio, con dispositivo reso all’udienza pubblica del 20 novembre 2014, accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse, anche ai fini del conseguimento da parte ricorrente della posizione di aggiudicataria della gara.<br />
Seguiva la pubblicazione in data 16 gennaio 2015 della sentenza n. 690 con le motivazioni.<br />
Ad avviso del TAR:<br />
a) l’articolo 38, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006 demanda alla stazione appaltante la valutazione “necessariamente discrezionale…circa il rilievo dell’errore professionale compiuto dall’impresa”. Conseguentemente l’impresa “deve presentare una dichiarazione esauriente che permetta alla stazione appaltante una valutazione informata sulla sua affidabilità…con esclusione di qualsiasi ‘filtro’ del concorrente medesimo;<br />
b) nella specie l’atto adottato dal Comune di Ardea espone circostanze “particolarmente dimostrative di errore grave professionale da parte di All Foods e come tali suscettibili quanto meno di doverosa valutazione da parte della Stazione Appaltante”. Pertanto non rileverebbe che il predetto atto si configuri come decadenza piuttosto che risoluzione contrattuale;<br />
c) All Foods “aveva l’obbligo di dichiarare l’avvenuta dichiarazione di decadenza, ai sensi dell’articolo 38 primo comma lett. f) del d. lgs. n. 163 del 2006”;<br />
d) “non rileva, poi, l’insussistente annotazione del fatto nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del d. lgs. n. 163 del 2006, limitando la norma ad altri casi l’imprescindibilità di tale presupposto formale, ed operando quindi quell’annotazione come una mera forma di pubblicità di per sé non ostativa ad una diversa valutazione in concreto della stazione appaltante circa la rilevanza di precedenti atti di risoluzione contrattuale”;<br />
e) né avrebbe rilievo l’asserita valutazione da parte del Comune della irrilevanza della vicenda intervenuta presso il Comune di Ardea, in assenza della dovuta dichiarazione della vicenda da parte di All Foods;<br />
f) neppure sarebbe necessario che le pregresse infrazioni fossero state oggetto di accertamento in sede giurisdizionale, essendo richiesta una simile condizione per altre cause di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, del codice dei contratti pubblici;<br />
g) trattandosi di adempimento doveroso, neppure suscettibile di soccorso istruttorio, illegittimamente l’amministrazione avrebbe confermato l’aggiudicazione, una volta venuta a conoscenza di tale omissione.<br />
Sulla base delle su esposte considerazioni, il TAR accoglieva il ricorso con annullamento dell’aggiudicazione e degli atti di gara negli stretti limiti dell’interesse della ricorrente e, non risultando essere stato stipulato il contratto con l’aggiudicataria, anche ai fini dell’aggiudicazione della gara, con conseguente irrilevanza della subordinata domanda risarcitoria per equivalente, previo compimento di tutti gli atti necessari e preordinati, compresa la verifica del possesso dei requisiti per l’affidamento del servizio.<br />
Compensava le spese di giudizio.<br />
6.- Con atto di appello integrato da motivi aggiunti, All Foods nella qualità in atti impugnava il dispositivo di sentenza n. 11686 del 21 novembre 2014 e la sentenza n. 690 del 2015, di cui chiedeva l’annullamento o la riforma per error in iudicando.<br />
Il Comune di Pomezia, costituitosi in giudizio, si allineava alle tesi difensive dell’appellante e chiedeva l’accoglimento dell’appello.<br />
Le parti depositavano memorie difensive e documentazione relativa a circostanze sopravvenute. In particolare:<br />
il provvedimento del 3 luglio 2015 del Comune di Pomezia, recante l’esclusione dell’a.t.i. Solidarietà e Lavoro soc. coop. – Vivenda S.p.A. dalla procedura di gara essendo state ritenute le giustificazioni non sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta;<br />
il provvedimento n. 57-S/15 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione assunto nell’adunanza del 17 marzo 2015, di archiviazione del procedimento sanzionatorio per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive avviato su segnalazione del Comune di Ardea nei confronti di All Foods s.r.l. in riferimento all’appalto per i servizi di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie del Comune di Ardea oggetto della decadenza disposta con determina n. 48 del 2009.<br />
Precisate le conclusioni nei termini di cui agli atti difensivi, alla pubblica udienza del 9 luglio 2015, il giudizio è stato assunto in decisione.<br />
7.- L’appello è infondato e va respinto.<br />
8.- Va, innanzitutto, precisato che la circostanza che la soc. coop. Solidarietà e lavoro e Vivenda s.p.a., ricorrente in primo grado, è stata esclusa dalla commissione di gara per anomalia dell’offerta e che gli atti sono stati mandati al dirigente per l’approvazione definitiva e l’adozione degli atti consequenziali, comunicata dal Comune di Pomezia con nota, diretta all’appellante, in data 3 luglio 2015 &#8211; depositata dal Comune medesimo il 7 luglio 2015 &#8211; non comporta l’improcedibilità, né del ricorso di primo grado né dell’appello, per sopravvenuto difetto di interesse.<br />
Quello che interessa, infatti, è l’accertamento della legittimità dell’aggiudicazione definitiva ad All Foods, impugnata in primo grado, sicché le vicende successivamente intervenute, quale l’esclusione dell’offerta dell’a.t.i. Solidarietà e Lavoro, a parte che non risulta sia stata definitivamente formalizzata, non si riflette sulla materia del contendere e sull’interesse al ricorso.<br />
9.- Va, poi, respinta l’eccezione del Comune, di inammissibilità del ricorso di primo grado per non avere l’a.t.i. Solidarietà e Lavoro impugnato il verbale n. 8, laddove l’offerta della stessa era stata ritenuta anomala.<br />
Invero, tale eccezione, come dedotto dall’a.t.i. Solidarietà e Lavoro, è inammissibile siccome non dedotta in primo grado, a parte che comunque avrebbe dovuto essere sollevata con appello incidentale, ed è anche infondata.<br />
La collocazione nel range dell’anomalia importa solo l’obbligo di sottoporre l’offerta a verifica di anomalia.<br />
Quanto alla verifica dell’anomalia, va effettuata, ai sensi dell’articolo 88 del d. lgs. n. 163 del 2006, dapprima nei confronti della prima graduata e solo se questa sia risultata anomala, via via nei confronti delle successive graduate.<br />
All’inizio della procedura, infatti, è stata sottoposta a verifica solo l’offerta di All Foods che era aggiudicataria.<br />
10.- Oggetto del giudizio è l’obbligo del concorrente di una pubblica gara di rendere dichiarazione completa ed esauriente di tutte le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006.<br />
La vicenda controversa trova, infatti, causa nella omessa dichiarazione da parte dell’aggiudicataria All Foods della decadenza dal servizio di ristorazione disposta dal Comune di Ardea con determina n. 48 del 2009.<br />
11.- Assume l’appellante che essa non era tenuta a dichiarare ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006 il contenzioso pendente con il Comune di Ardea, sia perché non integrava una risoluzione contrattuale per gravi inadempienze, ma la decadenza dal rapporto contrattuale, sia perché non ricorrevano i presupposti della “grave negligenza o malafede nell&#8217;esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara”, né “un errore grave nell&#8217;esercizio della … attività professionale” indicati dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 38 del d. lgs. n. 163 del 2006.<br />
Le argomentazioni di parte appellante non sono pertinenti, in quanto finiscono con l’attribuire al dichiarante la valutazione di fatti spettante soltanto alla stazione appaltante.<br />
11.1- Non rileva, di conseguenza, che il contenzioso con il Comune di Ardea formalizzato nella determina di decadenza n. 48 del 2009, pur facendo riferimento ad asserite inadempienze e carenze gestionali, fosse finalizzato in sostanza a contestare la pretesa azionata dalla All Foods di pagamento delle prestazioni da essa rese nell’esecuzione dell’appalto affidatole dal Comune; che il Comune di Ardea non avrebbe risolto il rapporto con All Foods, né applicato penali, né avrebbe segnalato alcunché all’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lett. p), del d.p.r. n. 207 del 2010 ed avrebbe consentito la prosecuzione del rapporto fino alla naturale scadenza del 19 marzo 2009; né che il Tribunale di Roma, nel giudizio su opposizione del Comune di Ardea al decreto ingiuntivo del 24 dicembre 2009 della somma di euro 495.052,38, dovuta a titolo di corrispettivo, maggiorato degli interessi di mora, del servizio di ristorazione svolto a seguito dell’affidamento con la determina n. 1 del 2009, poi annullata in autotutela con la determina n. 48 del 2009, avesse accertato a mezzo tre consulenze tecniche, “la rispondenza dei cibi acquistati dalla società appaltatrice nel periodo temporale di interesse…alla caratteristica descritta nel disciplinare e nel capitolato d’appalto” e che le contestazioni dedotte dal Comune di Ardea erano “semplicemente formalistiche, pretestuose e defatigatorie a fronte di un debito non pagato di elevata percentuale rispetto ai corrispettivi di appalto concordati..”.<br />
Non spettava, infatti, alla ricorrente la valutazione dei fatti, essendo obbligata a norma del bando a rendere dichiarazione completa e integrale, spettando solamente alla stazione appaltante valutarne la rilevanza ai fini della instaurazione del rapporto di servizio.<br />
11.2- Ugualmente non assume rilievo la circostanza che il Comune di Ardea, con la determina n. 48 del 2009, avesse disposto la “decadenza” dal rapporto con essa corrente, anziché la “risoluzione”, essendo, invece, rilevante, come si afferma nella sentenza impugnata, la motivazione della disposta decadenza che farebbe riferimento ad inadempienze della All Foods e che sarebbero potenzialmente significative del grave errore professionale.<br />
11.3- Ugualmente, come affermato dal TAR, ai sensi del citato articolo 38 e del correlato obbligo dichiarativo, non rileva che le pregresse infrazioni siano state accertate in sede giurisdizionale o che in tale sede siano state ritenute insussistenti, perlomeno fino a che l’accertamento giurisdizionale non divenga definitivo.<br />
11.4- Quanto alla intervenuta archiviazione disposta dall’Autorità anticorruzione del procedimento di sanzioni tardivamente azionato dal Comune di Ardea, non è significativa, perché attiene alla diversa ipotesi di dichiarazione falsa che qui non viene in esame, essendo la materia controversa limitata alla violazione dell’obbligo della dichiarazione delle inadempienze contestate in altro rapporto contrattuale.<br />
12.- Invero, la questione sulla portata dell’art. 38, comma 1, lett. f), del d. lgs. N. 163/06 e dei correlati obblighi dichiarativi è stata esaminata dalla dottrina e dalla giurisprudenza che concordano nella necessità che il concorrente, in linea con l’onere collaborativo che sottende i rapporti con la pubblica amministrazione, renda completa dichiarazione dei fatti richiesti ai sensi della previsione dell’articolo 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, ivi comprese le inadempienze nell’esercizio dell’attività professionale, per consentire la valutazione della Stazione Appaltante, tanto più non avendo la clausola di esclusione di cui alla lettera f) carattere sanzionatorio ma il diverso obiettivo di salvaguardare l&#8217;elemento fiduciario che deve necessariamente essere presente nei confronti dell&#8217;impresa con cui contrarre e la cui valutazione non può prescindere dalla conoscenza di inadempienze contrattuali in precedenti rapporti.<br />
Dalle disposizioni del citato art. 38, comma 1, lett. f), emerge, quindi, un sistema finalizzato alla attribuzione di una facoltà di scelta in capo alle Amministrazioni diverse dall’originaria Stazione Appaltante, alle quali spetta di accertare, in rapporto alle esigenze del contratto che si andrà a stipulare, l’effettiva valenza dell’errore professionale precedentemente commesso dall’impresa.<br />
In tale prospettiva, caratterizzata dalla esigenza di assicurare l’affidabilità di chi si propone quale contraente dell’amministrazione pubblica, il requisito dell’affidabilità può essere effettivamente garantito solo se si allarga il panorama delle informazioni, comprendendo anche le evenienze patologiche contestate da altri committenti in maniera obiettiva e non attraverso il filtro del concorrente.<br />
A tale orientamento si conforma anche l’AVCP (ora ANAC), secondo la quale la rilevanza dell&#8217;errore grave non è circoscritta ai casi occorsi nell&#8217;ambito di rapporti contrattuali intercorsi con la stazione appaltante che bandisce la gara, ma attiene indistintamente a tutta la precedente attività professionale dell&#8217;impresa, in quanto elemento sintomatico della perdita del requisito di affidabilità e capacità professionale ed influente sull&#8217;idoneità dell&#8217;impresa a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico che la stazione appaltante persegue.<br />
Anche le norme europee [cfr. art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, par. 4 lett. c) e g), nel disciplinare le ipotesi di “gravi illeciti professionali” e di “carenze nell’esecuzione” (analoghi ai concetti di “errore grave” e di “negligenza e malafede” utilizzati dal legislatore interno)] specificano che esse devono riguardare un precedente contratto d’appalto pubblico o un contratto di appalto con un ente aggiudicatore senza alcuna “separazione tra l’ipotesi in cui le stesse si siano verificate nei confronti della medesima o di una diversa stazione appaltante, rispetto a quella nei cui confronti sorge il relativo obbligo dichiarativo”.<br />
In conclusione deve ritenersi che, anche in relazione alle clausole di esclusione di cui alla lettera f) citata, vige la regola – valevole anche per altre condizioni di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici – secondo la quale la gravità dell’evento è ponderata dalla stazione appaltante, sicché l’operatore economico è tenuto a dichiarare lo stesso ed a rimettersi alla valutazione della stazione appaltante (naturalmente, detta valutazione – ove illogica o immotivata – potrà essere censurata innanzi l’Autorità Giudiziaria).<br />
Ne consegue che la mancata esternazione di un evento, anche se poi ritenuto non grave, comporta, di norma, l’esclusione dalla gara specifica e la comunicazione degli atti all’ANAC per l’eventuale provvedimento di iscrizione nel casellario informatico ai fini dell&#8217;esclusione dalle procedure di gara, ai sensi e per gli effetti del comma 1 ter del citato art. 38.<br />
12.1- Indubbiamente l’art. 38, comma 1, lettera f), del codice dei contratti pubblici pone in evidenza anche alcune anomalie correlate alla mancata previsione (a differenza di altre ipotesi di esclusione previste dall’art. 38 cit.) di un arco temporale (rispetto alla gara) entro il quale debbono essersi verificati gli eventi in questione al fine della loro dichiarazione in gara e della conseguente valutazione da parte della stazione, rischiando di estendere in modo irragionevole la portata della norma, tenuto anche conto della mancata tipizzazione degli eventi rilevanti e dell’obbligo di esternare l’evento per rimettersi alle valutazioni della stazione appaltante onde non incorrere nel rischio di rendere una dichiarazione suscettibile di essere ritenuta omissiva/reticente, con le correlate conseguenze.<br />
Tali anomalie, peraltro non ravvisabili nella fattispecie in esame attesa la prossimità temporale e la gravità delle inadempienze contestate (“lamentele”, “denunce di disservizi ed inadempimenti” con riferimento ad asserite carenze igienico – sanitarie), non possono portare a rimettere al concorrente alla gara la valutazione dei fatti occorsi nell’esercizio dell’attività professionale, tanto più in presenza di una espressa e inequivoca previsione della lex specialis di gara.<br />
12.2- La circostanza che ai fini dell’articolo 38, comma 1, lettera f), non rileva un qualsiasi inadempimento agli obblighi contrattuali, essendo necessario che la condotta dell’impresa sia stata caratterizzata da rilevanti violazioni dei doveri professionali o contrattuali, connotate da dolo o colpa grave, idonee e compromettere il rapporto fiduciario con la stazione appaltante (in altri termini, non basta che le prestazioni non siano state eseguite a regola d&#8217;arte ovvero in maniera non rispondente alle esigenze del committente, occorrendo, invece, una violazione del dovere di diligenza nell&#8217;adempimento qualificata da un atteggiamento psicologico doloso o comunque gravemente colposo dell&#8217;impresa) attiene pur sempre alla valutazione dell’amministrazione e non esonera il concorrente alla gara dal rendere la dichiarazione, atteso che, in ogni caso, il grave errore è espressione di un difetto di capacità professionale e lo stesso, nella sua obiettiva rilevanza, costituisce elemento sintomatico della perdita del requisito di affidabilità e capacità professionale a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico perseguiti dall’Ente committente.<br />
13.- Per quanto esposto, essendo la ricorrente venuta meno agli obblighi dichiarativi, così incorrendo nella correlata causa di esclusione, non può che condividersi il decisum del giudice di primo grado.<br />
14.- Così delimitata la causa di esclusione dalla gara della ricorrente, perde consistenza anche la censura di eccesso di potere giurisdizionale della sentenza impugnata, incentrata sull’assunto che la decisione di esclusione da una gara per i motivi di cui all’articolo 38, comma 1, lettera f), è frutto di una valutazione discrezionale della stazione appaltante alla quale il legislatore riserva l’individuazione del punto di rottura dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente (cfr. Cass. sez. unite, 17 febbraio 2012, n. 2312; Cons. Stato, sez. VI, 14 agosto 2013, n. 4174; sez. III, 5 maggio 2014, n. 2289) e che non poteva il TAR pervenire a valutazioni opposte, senza incorrere nell’eccesso di potere giurisdizionale, avendo la commissione di gara e il Comune di Pomezia ritenuto che le vicende contestate alla ricorrente dal Comune di Ardea non implicassero un deficit di fiducia.<br />
Tale censura attiene, infatti, ad un momento logicamente successivo a quello dichiarativo su cui è fondata la decisione impugnata.<br />
15.- Per tutto quanto esposto, l’appello deve essere respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/10/2015</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-4870/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.4870</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.205</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-10-2015-n-205/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-10-2015-n-205/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.205</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Sciarra In tema di tutela e sostegno della maternità e della paternità Maternità ed infanzia &#8211; Adozione &#8211; Art. 72 decreto legislativo 26/03/2001, n. 151 &#8211; Previsione per i liberi professionisti (nella specie, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali) dell&#8217;indennità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-10-2015-n-205/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.205</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-10-2015-n-205/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.205</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Sciarra</span></p>
<hr />
<p>In tema di tutela e sostegno della maternità e della paternità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align:justify">Maternità ed infanzia &#8211; Adozione &#8211; Art. 72 decreto legislativo 26/03/2001, n. 151 &#8211; Previsione per i liberi professionisti (nella specie, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali) dell&#8217;indennità di maternità per l&#8217;ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni d&#8217;età &#8211; Q.l.c. promossa dal Tribunale ordinario di Verbania &#8211; Asserita violazione degli artt. 3, c. 1, 31, c. 2 e 37, c. 1 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale.<br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align:justify">È costituzionalmente illegittimo l’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novità introdotte dall’art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l’indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align:center">SENTENZA N. 205<br />
&nbsp;<br />
ANNO 2015<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
&nbsp;<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align:justify">composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
&nbsp;<br />
SENTENZA<br />
&nbsp;<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale ordinario di Verbania nel procedimento vertente tra P.S.C. e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali, con ordinanza del 30 giugno 2014, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2014.<br />
Visto l’atto di costituzione di P.S.C.;<br />
udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra;<br />
udito l’avvocato Lorenzo Bertaggia per P.S.C.<br />
&nbsp;<br />
<em>Ritenuto in fatto</em><br />
&nbsp;<br />
1.– Con ordinanza del 30 giugno 2014, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2014, il Tribunale ordinario di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, solleva, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, concede l’indennità di maternità alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
Il giudice rimettente espone di dover valutare la legittimità del diniego che la giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con provvedimento del 12 settembre 2013, confermato il 29 novembre 2013 dal consiglio di amministrazione della stessa Cassa di previdenza, ha opposto alla richiesta di P.S.C. di beneficiare dell’indennità di maternità.<br />
&nbsp;<br />
Il giudice a quo, in particolare, è investito del ricorso proposto il 25 febbraio 2014 dalla professionista, che ha dedotto di essere iscritta dal 3 febbraio 2006 alla Cassa nazionale di previdenza e di avere presentato a quest’ultima, il 24 luglio 2013, una domanda volta a conseguire l’indennità di maternità.<br />
&nbsp;<br />
A fondamento dell’istanza, la ricorrente ha prodotto il decreto del 15-18 maggio 2013, con cui il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta ha disposto in favore suo e del coniuge, a decorrere dal 28 febbraio 2013, l’affidamento preadottivo del minore D., nato il 14 luglio 2005.<br />
&nbsp;<br />
La ricorrente denuncia l’illegittimità e il carattere discriminatorio del provvedimento di rigetto, incentrato sul rilievo che il minore avesse già compiuto il sesto anno di età «all’atto di ingresso nel nucleo familiare».<br />
&nbsp;<br />
La Cassa nazionale di previdenza si è costituita nel giudizio principale, per eccepire preliminarmente la tardività della domanda amministrativa, presentata il 24 luglio 2013, allorché sarebbe già inutilmente trascorso il termine perentorio di centottanta giorni, che decorre dall’ingresso del minore nel nucleo familiare affidatario.<br />
&nbsp;<br />
La parte resistente, inoltre, ha contestato la fondatezza della domanda, in quanto, dell’indennità in questione, la madre può beneficiare solo se il minore non abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
A fronte di tali eccezioni preliminari, la ricorrente ha replicato che solo il decreto di affidamento preadottivo legittima a richiedere l’indennità di maternità e che, nella specie, tale decreto, pronunciato il 15 maggio 2013, sancisce la decorrenza dell’affidamento preadottivo dal 28 febbraio 2013.<br />
&nbsp;<br />
Alla stregua di tali considerazioni, dunque, la domanda sarebbe tempestiva.<br />
&nbsp;<br />
Il giudice rimettente assume che la normativa sull’indennità di maternità, nel prevedere il limite dei sei anni di età del bambino soltanto per la madre libera professionista che ricorra all’adozione nazionale, contravvenga al fondamentale canone di eguaglianza e al principio di tutela della maternità e dell’infanzia.<br />
&nbsp;<br />
Quanto al primo profilo, il giudice a quo evidenzia che, soltanto per la madre libera professionista che scelga la via dell’adozione nazionale, permane quel limite dei sei anni di età del bambino, che il legislatore ha superato per i lavoratori dipendenti (legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ­ legge finanziaria 2008») e la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo per la madre libera professionista, che opti per l’adozione internazionale (sentenza n. 371 del 2003).<br />
&nbsp;<br />
Tale disparità di trattamento sarebbe priva di ogni ragion d’essere, anche alla luce della «notevole durata», che contraddistingue la procedura di adozione nazionale e implica di frequente, allorché interviene il decreto di affidamento preadottivo, il superamento del limite dei sei anni di età del bambino.<br />
&nbsp;<br />
La normativa impugnata, inoltre, sarebbe disarmonica rispetto ai precetti costituzionali, che impongono di «supportare in modo effettivo le famiglie e soprattutto le donne, le quali si trovano a sostenere l’arduo compito di far coesistere il loro ruolo di lavoratrici con quello di madri e di conseguire l’interesse dei minori, i quali hanno diritto ad una crescita serena».<br />
&nbsp;<br />
L’interesse dei minori – soggiunge il giudice rimettente – non è meno meritevole di tutela nella procedura di adozione nazionale, che registra, al pari della procedura di adozione internazionale, difficoltà e «problematiche sociali e psicologiche» anche quando il minore abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
In punto di rilevanza, il giudice a quo argomenta che è proprio la disposizione censurata, dal tenore letterale insuperabile in via di interpretazione costituzionalmente compatibile, a precludere l’accoglimento della domanda.<br />
&nbsp;<br />
2.– Nel giudizio è intervenuta P.S.C., chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Verbania.<br />
&nbsp;<br />
La norma, ad avviso della parte intervenuta, riserverebbe un trattamento deteriore alle madri libere professioniste che scelgono le procedure dell’adozione nazionale, rispetto alle madri lavoratrici dipendenti e autonome, per un verso, e, per altro verso, rispetto alle madri libere professioniste che ricorrono all’adozione internazionale.<br />
&nbsp;<br />
La norma, inoltre, violerebbe il diritto del minore a godere della presenza effettiva della madre, nel momento delicato dell’inserimento in un nuovo nucleo familiare, e vanificherebbe quella finalità di tutela del minore, che il legislatore persegue con l’istituire tali provvidenze.<br />
&nbsp;<br />
La parte intervenuta, quanto all’eccezione di tardività della domanda, ha ribadito che il termine di centottanta giorni decorre dallo stabile ingresso del minore nel nucleo familiare, avvenuto il 28 febbraio 2013, come attesta lo stesso decreto di affidamento preadottivo.<br />
&nbsp;<br />
3.– In prossimità dell’udienza, la parte intervenuta ha depositato una memoria illustrativa, ripercorrendo le tappe salienti della legislazione, fino alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), inapplicabile ratione temporis alla vicenda controversa.<br />
&nbsp;<br />
All’esito di tale analisi, la parte intervenuta ha posto nuovamente in risalto la mancanza di ogni apprezzabile ragione giustificatrice del diverso trattamento riservato alla madre libera professionista in caso di adozione nazionale, rispetto all’ipotesi di adozione internazionale, e delle differenze che ancora intercorrono, per l’ipotesi di adozione nazionale, tra il trattamento della madre libera professionista e quello della madre lavoratrice dipendente o della madre lavoratrice autonoma iscritta alla gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale.<br />
&nbsp;<br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
&nbsp;<br />
1.– Il Tribunale ordinario di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, sospetta di illegittimità costituzionale l’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).<br />
&nbsp;<br />
La norma censurata, per l’ipotesi di adozione nazionale, accorda l’indennità di maternità alla libera professionista, a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
Con riguardo a tale limite di età, il giudice rimettente prospetta, in primo luogo, la violazione del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) e lamenta l’irragionevole disparità di trattamento della madre libera professionista, che proceda all’adozione nazionale, rispetto alla madre libera professionista, che scelga la via dell’adozione internazionale, e alla madre lavoratrice dipendente, che abbia dato impulso alla procedura di adozione nazionale.<br />
&nbsp;<br />
Solo la madre libera professionista, che decida di adottare un bambino di nazionalità italiana e rivendichi l’indennità di maternità, è assoggettata al limite dei sei anni di età del bambino.<br />
&nbsp;<br />
Una tale singolarità sarebbe priva di ogni ragione giustificatrice, anche in considerazione della «notevole durata» della procedura di adozione nazionale, non meno laboriosa e problematica dell’adozione internazionale.<br />
&nbsp;<br />
Non è infrequente, difatti, che il decreto di affidamento preadottivo, indispensabile per accedere al beneficio, sopraggiunga quando il bambino ha già compiuto i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
La disciplina impugnata, per altro verso, confliggerebbe con i princípi di tutela della maternità e dell’infanzia (art. 31, secondo comma, Cost.) e di speciale adeguata protezione, assicurata dalla Carta fondamentale alla donna lavoratrice e al bambino (art. 37, primo comma, Cost.).<br />
&nbsp;<br />
La limitazione normativa sarebbe lesiva dei diritti della donna lavoratrice, chiamata a conciliare il ruolo di madre con il ruolo di lavoratrice, e del diritto del minore a una «crescita serena», che non è meno bisognoso di protezione nell’ipotesi di adozione nazionale e di superamento del sesto anno di età.<br />
&nbsp;<br />
2.– La questione è fondata.<br />
&nbsp;<br />
3.– Sul presente giudizio non incidono le novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).<br />
&nbsp;<br />
Come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto, la normativa si prefigge di armonizzare la disciplina dell’indennità di maternità e di recepire le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte, anche con riferimento al limite di età del bambino adottato.<br />
&nbsp;<br />
In tale quadro si inscrive l’art. 20 del d.lgs. n. 80 del 2015, che, con previsione di carattere generale, svincola l’erogazione dell’indennità dal requisito del mancato superamento dei sei anni di età del bambino.<br />
&nbsp;<br />
Per effetto della norma transitoria dell’art. 28, tale disciplina si applica soltanto a partire dal 25 giugno 2015, giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br />
&nbsp;<br />
Le novità normative, che non dispiegano alcuna influenza sul giudizio in corso, non alterano, pertanto, i termini della questione e non richiedono che il giudice rimettente rinnovi la valutazione di rilevanza che ha compiuto, con motivazione articolata e convincente, anche con riguardo alle questioni preliminari sulla tempestività della domanda.<br />
&nbsp;<br />
4.– La soluzione del dubbio di costituzionalità non può prescindere dall’inquadramento delle finalità dell’istituto, crocevia di molteplici valori costituzionalmente rilevanti (artt. 31, secondo comma, e 37, primo comma, Cost.).<br />
&nbsp;<br />
Nell’indennità di maternità, all’originaria funzione di tutela della donna, scolpita nella stessa denominazione del beneficio, si affianca una finalità di tutela dell’interesse del minore, che l’opera del legislatore e dell’interprete ha enucleato in maniera sempre più nitida.<br />
&nbsp;<br />
È proprio tale finalità che ispira, sul versante legislativo, la progressiva estensione del trattamento di maternità anche alle ipotesi di affidamento e adozione.<br />
&nbsp;<br />
Tale estensione, dapprima circoscritta alle madri lavoratrici dipendenti (art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in tema di «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro»), ha coinvolto successivamente le madri lavoratrici autonome (art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1987, n. 546, che racchiude la disciplina della «Indennità di maternità per le lavoratrici autonome») e le madri libere professioniste (art. 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 379, avente ad oggetto la «Indennità di maternità per le libere professioniste»).<br />
&nbsp;<br />
La tutela del preminente interesse del minore traspare anche dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha contribuito a definirne i multiformi contenuti (da ultimo, sentenza n. 257 del 2012, in merito alla modulazione temporale del trattamento di maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore).<br />
&nbsp;<br />
In questa prospettiva, l’interesse del minore, che trascende le implicazioni meramente biologiche del rapporto con la madre, reclama una tutela efficace di tutte le esigenze connesse a un compiuto e armonico sviluppo della personalità.<br />
&nbsp;<br />
Nel caso di affidamento e di adozione, tali esigenze si atteggiano come necessità di assistenza nella delicata fase dell’inserimento in un nuovo nucleo familiare.<br />
&nbsp;<br />
Proprio per questa nuova pienezza di significato, che trae ispirazione e coerenza dai precetti costituzionali, l’interesse del minore non può patire discriminazioni arbitrarie, legate al dato accidentale ed estrinseco della tipologia del rapporto di lavoro facente capo alla madre o delle particolarità del rapporto di filiazione che si instaura.<br />
&nbsp;<br />
Inquadrato in tali coordinate, il beneficio dell’indennità di maternità costituisce attuazione del dettato costituzionale, che esige per la madre e per il bambino «una speciale adeguata protezione» (art. 37, primo comma, Cost.).<br />
&nbsp;<br />
È questa stessa formulazione letterale, non priva di enfasi, che illumina di significati il principio enunciato dalla Costituzione.<br />
&nbsp;<br />
La specialità e l’adeguatezza della protezione non sono aspetti irrelati ed eterogenei, che possano essere disgiunti l’uno dall’altro.<br />
&nbsp;<br />
L’assenza di congiunzioni tra i due aggettivi “speciale” e “adeguata” dimostra che si tratta di profili inscindibili, che si compenetrano e si rafforzano a vicenda.<br />
&nbsp;<br />
L’adeguatezza della tutela non può che essere valutata al banco di prova della specificità della posizione di chi dovrà beneficiarne.<br />
&nbsp;<br />
Inoltre, nell’affermare l’esigenza di una tutela incisiva, la Carta fondamentale associa la madre e il bambino e sceglie di collocarli in un orizzonte comune.<br />
&nbsp;<br />
Anche il punto di vista della tutela, pertanto, non può che rispecchiare e rispettare l’unicità della relazione esistenziale che lega la madre al bambino.<br />
&nbsp;<br />
L’indennità di maternità è emblematica dell’indissolubile intreccio d’interessi della madre e del minore, che presuppongono, anche secondo il dettato costituzionale, una considerazione unitaria.<br />
&nbsp;<br />
5.– La normativa censurata si discosta dai princípi costituzionali richiamati.<br />
&nbsp;<br />
Nel negare l’indennità di maternità soltanto alle madri libere professioniste che adottino un minore di nazionalità italiana, quando il minore abbia già compiuto i sei anni di età, la disciplina si pone in insanabile contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di tutela della maternità e dell’infanzia, declinato anche come tutela della donna lavoratrice e del bambino.<br />
&nbsp;<br />
Quanto al primo profilo, la normativa impugnata è foriera di una discriminazione arbitraria a danno della libera professionista che adotti un minore di nazionalità italiana.<br />
&nbsp;<br />
Soltanto per tale fattispecie la disciplina in esame continua a subordinare il godimento dell’indennità a un limite (i sei anni di età del minore), che è stato già superato dal legislatore per le madri lavoratrici dipendenti (art. 2, comma 452, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2008» in tema di congedo di maternità) e da questa Corte, con la sentenza n. 371 del 2003, per le madri libere professioniste che privilegino l’adozione internazionale.<br />
&nbsp;<br />
La singolarità del trattamento riservato alla libera professionista che opti per l’adozione nazionale è carente di ogni giustificazione razionale, idonea a dar conto del permanere, soltanto per questa fattispecie, di un limite rimosso per tutte le altre ipotesi.<br />
&nbsp;<br />
Nel corso di questo giudizio, che non ha visto intervenire il Presidente del Consiglio dei ministri, non sono state addotte giustificazioni a sostegno di tale trattamento difforme e non è senza significato che, all’incongruenza segnalata, il legislatore abbia successivamente posto rimedio, con l’art. 20 del d.lgs. n. 80 del 2015.<br />
&nbsp;<br />
Non vi è ragione di condizionare al limite dei sei anni di età del figlio l’erogazione del beneficio soltanto alle madri che adottino un minore di nazionalità italiana. Ciò rende il contrasto con il principio di eguaglianza ancora più stridente, poiché, determinando diversificazioni sprovviste di una precisa ragion d’essere, si pregiudica a un tempo l’interesse della madre e del minore e la funzione stessa dell’indennità di maternità, da riconoscersi senza distinzioni tra categorie di madri lavoratrici e tra figli.<br />
&nbsp;<br />
Vi è inoltre da considerare che la posizione della madre e del minore di nazionalità italiana non risulta meno meritevole di tutela per il solo fatto che il minore abbia superato i sei anni di età, nel momento in cui il decreto di affidamento preadottivo interviene a formalizzarne l’ingresso nel nucleo familiare.<br />
&nbsp;<br />
L’inserimento del minore nella nuova famiglia non è meno arduo e bisognoso di «una speciale adeguata protezione» se il minore è di nazionalità italiana e per il dato contingente, e legato a fattori imponderabili, che il minore abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
Nel limitare la concessione di un beneficio, che tutela il preminente interesse del minore, la norma censurata si traduce, in ultima analisi, in una discriminazione pregiudizievole non solo per la madre libera professionista che imbocchi la strada dell’adozione nazionale, ma anche e soprattutto per il minore di nazionalità italiana, coinvolto in una procedura di adozione.<br />
Da tali considerazioni discende l’illegittimità costituzionale della norma, per violazione di tutti i parametri evocati dal giudice rimettente.<br />
&nbsp;<br />
per questi motivi<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
&nbsp;<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novità introdotte dall’art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l’indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.<br />
&nbsp;<br />
F.to:<br />
&nbsp;<br />
Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br />
&nbsp;<br />
Silvana SCIARRA, Redattore<br />
&nbsp;<br />
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015.<br />
&nbsp;<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
&nbsp;<br />
F.to: Gabriella Paola MELATTI<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quinta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.264</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quinta-sezione-sentenza-22-10-2015-n-264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>C- 264/14. Pres. T. von Danwitz, Rel. A. Rosas Bitcoin esenti dal versamento dell&#8217;IVA 1. Imposte e tasse &#8211; IVA &#8211;&#160;Operazioni di cambio della valuta virtuale “bitcoin” contro valuta tradizionale &#8211; Prestazioni di servizio a titolo oneroso &#8211; COnfigurabilità 2. Imposte e tasse &#8211; IVA &#8211;&#160;Operazioni di cambio della valuta</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quinta-sezione-sentenza-22-10-2015-n-264/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quinta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.264</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C- 264/14. Pres.  T. von Danwitz, Rel.  A. Rosas</span></p>
<hr />
<p>Bitcoin esenti dal versamento dell&#8217;IVA</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Imposte e tasse &#8211; IVA &#8211;&nbsp;Operazioni di cambio della valuta virtuale “bitcoin” contro valuta tradizionale &#8211; Prestazioni di servizio a titolo oneroso &#8211; COnfigurabilità</p>
<p>2. Imposte e tasse &#8211; IVA &#8211;&nbsp;Operazioni di cambio della valuta virtuale “bitcoin” contro valuta tradizionale&nbsp;– Esenzione</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto va interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.</p>
<p>2. L’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)<br />
22 ottobre 2015 (*)<br />
«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 135, paragrafo 1, lettere da d) a f) – Servizi a titolo oneroso – Operazioni di cambio della valuta virtuale “bitcoin” contro valuta tradizionale – Esenzione»<br />
Nella causa C 264/14,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), con decisione del 27 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 2014, nel procedimento<br />
Skatteverket<br />
contro<br />
David Hedqvist,<br />
LA CORTE (Quinta Sezione),<br />
composta da T. von Danwitz, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Šváby, A. Rosas (relatore), E. Juhász e C. Vajda, giudici,<br />
avvocato generale: J. Kokott<br />
cancelliere: C. Strömholm, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 giugno 2015,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per lo Skatteverket, da M. Loeb, in qualità di consigliere giuridico;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per D. Hedqvist, da A. Erasmie, advokat, e F. Berndt, jur. kand.;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per il governo svedese, da A. Falk e E. Karlsson, in qualità di agenti;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per il governo tedesco, da T. Henze e K. Petersen, in qualità di agenti;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per il governo estone, da K. Kraavi-Käerdi, in qualità di agente;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios, M. Owsiany-Hornung, K. Simonsson e J. Enegren, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2015,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
Sentenza<br />
1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).<br />
2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra lo Skatteverket (amministrazione finanziaria svedese) e il sig. Hedqvist, relativa al parere preliminare dato dalla commissione tributaria (Skatterättsnämnden) quanto all’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto delle operazioni di cambio della valuta virtuale «bitcoin» in una valuta tradizionale o viceversa, che il sig. Hedqvist intende effettuare con la mediazione di una società.<br />
&nbsp;Contesto normativo<br />
&nbsp;Diritto dell’Unione<br />
3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;A termini dell’articolo 2 della direttiva IVA:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;<br />
(…)<br />
c) &nbsp; &nbsp; &nbsp;le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;<br />
(…)».<br />
4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 14, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue:<br />
«Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario».<br />
5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva così recita:<br />
«Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni».<br />
6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 135 della direttiva IVA così recita:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:<br />
(…)<br />
d) &nbsp; &nbsp; &nbsp;le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;<br />
e) &nbsp; &nbsp; &nbsp;le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;<br />
f) &nbsp; &nbsp; &nbsp;le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2;<br />
(…)».<br />
&nbsp;Il diritto svedese<br />
7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La legge (1994:200), relativa all’imposta sul valore aggiunto [mervärdesskattelagen (1994:200); in prosieguo: la «legge sull’IVA»], prevede, al capo 1, articolo 1, che l’IVA viene versata allo Stato per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi soggette all’imposta, effettuate da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.<br />
8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del capo 3 di questa legge sono esenti da IVA le operazioni relative a banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione degli oggetti da collezione, ossia monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici.<br />
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nello stesso capo 3, l’articolo 9 prevede l’esenzione delle prestazioni di servizi bancari e di finanziamento nonché le operazioni di cambio di beni mobili e le operazioni analoghe. I servizi bancari e di finanziamento non comprendono l’attività notarile, i servizi di riscossione di fatture e i servizi amministrativi relativi al factoring o la locazione delle cassette di sicurezza.<br />
&nbsp;Fatti e questioni pregiudiziali<br />
10 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il sig. Hedqvist intende effettuare, con la mediazione di una società, servizi consistenti nel cambio di valute tradizionali nella valuta virtuale «bitcoin» e viceversa.<br />
11 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dalla decisione di rinvio risulta che la valuta virtuale «bitcoin» è utilizzata principalmente per pagamenti tra privati via internet nonché in taluni negozi online che accettano detta valuta. Questa valuta virtuale non ha un unico emittente ma viene creata direttamente in una rete tramite uno speciale algoritmo. Il sistema della valuta virtuale «bitcoin» consente la detenzione e la cessione anonime di valori in «bitcoin» all’interno della rete da parte di utenti che hanno indirizzi «bitcoin». Un indirizzo «bitcoin» potrebbe essere comparato a un numero di conto corrente bancario.<br />
12 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Richiamando una relazione del 2012 della Banca centrale europea sulle valute virtuali, il giudice del rinvio indica che una valuta virtuale può essere definita come un tipo di moneta digitale, non regolamentata, emessa e controllata dai suoi sviluppatori e utilizzata ed accettata tra i membri di una specifica comunità virtuale. La valuta virtuale «bitcoin» fa parte delle valute virtuali «a flusso bidirezionale», che gli utenti possono acquistare e vendere in base ai tassi di cambio. Tali valute virtuali sono simili ad ogni altra valuta convertibile per quanto riguarda il loro uso nel mondo reale. Esse consentono l’acquisto di beni e servizi sia reali che virtuali. Le valute virtuali sono diverse dalla moneta elettronica, come definita nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, pag. 7), in quanto, a differenza da tale moneta, nel caso delle valute virtuali i fondi non sono espressi nell’unità di calcolo tradizionale, ad esempio in euro, ma nell’unità di calcolo virtuale, ad esempio il «bitcoin».<br />
13 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio indica che le operazioni che il sig. Hedqvist intende realizzare saranno effettuate per via elettronica, mediante il sito internet della sua società. Tale società acquisterà unità della valuta virtuale «bitcoin» direttamente da privati e società o da una piattaforma di cambio internazionale. Tali unità saranno poi vendute da detta società su detta piattaforma di cambio o saranno depositate in uno spazio di archiviazione. La società del sig. Hedqvist venderà dette unità anche a privati e società che effettuano ordini sul suo sito internet. Nell’ipotesi in cui il cliente abbia accettato il prezzo in corone svedesi proposto dalla società del sig. Hedqvist e il pagamento sia stato ricevuto, le unità della valuta virtuale «bitcoin» vendute saranno inviate automaticamente all’indirizzo «bitcoin» dichiarato. Le unità della valuta virtuale «bitcoin» vendute da tale società saranno quelle che la società acquisterà direttamente dalla piattaforma di cambio dopo che il cliente avrà effettuato un ordine o quelle che la società avrà già a disposizione. Il prezzo proposto dalla società ai clienti sarà determinato in funzione del prezzo attuale di una particolare piattaforma di cambio con l’aggiunta di una determinata percentuale di ricarico. La differenza tra il prezzo di acquisto della società e il prezzo di vendita costituirà il guadagno della società del sig. Hedqvist. La società non fatturerà altre spese.<br />
14 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Le operazioni che il sig. Hedqvist intende effettuare si limiterebbero pertanto all’acquisto e alla vendita di unità della valuta virtuale «bitcoin» in cambio di valute tradizionali quali la corona svedese, o viceversa. Dalla decisione di rinvio non risulta che esse verterebbero su pagamenti in «bitcoin».<br />
15 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Prima di iniziare ad avviare tali operazioni, il sig. Hedqvist richiedeva un parere preliminare alla commissione tributaria svedese per sapere se doveva essere versata l’IVA all’acquisto e alla vendita della valuta virtuale «bitcoin».<br />
16 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In un parere del 14 ottobre 2013, detta commissione statuiva, sul fondamento della sentenza First National Bank of Chicago (C 172/96, EU:C:1998:354), che il sig. Hedqvist avrebbe prestato un servizio di cambio a titolo oneroso. Essa dichiarava che, tuttavia, tale servizio di cambio sarebbe ricaduto nell’esenzione prevista dal capo 3, articolo 9, della legge sull’IVA.<br />
17 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Secondo la commissione tributaria, la valuta virtuale «bitcoin» è un mezzo di pagamento utilizzato in maniera corrispondente a mezzi legali di pagamento. Peraltro, l’espressione mezzi di pagamento con «valore liberatorio» di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA sarebbe utilizzata per circoscrivere l’ambito dell’esenzione relativa alle banconote e alle monete. Ne deriverebbe che la disposizione dovrebbe essere letta nel senso che è riferita solo alle banconote e alle monete, ma non alla valuta. Tale interpretazione sarebbe altresì coerente con lo scopo dell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), della direttiva IVA, vale a dire quello di evitare le difficoltà che deriverebbero dall’assoggettamento dei servizi finanziari all’IVA.<br />
18 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Lo Skatteverket ha proposto ricorso contro la decisione della commissione tributaria dinanzi allo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa), facendo valere che il servizio di cui alla domanda del sig. Hedqvist non ricade nell’esenzione prevista dal capo 3, articolo 9, della legge sull’IVA.<br />
19 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il sig. Hedqvist, da parte sua, sostiene che il ricorso proposto dallo Skatteverket debba essere respinto e che il parere preliminare della commissione tributaria debba essere confermato.<br />
20 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Secondo il giudice del rinvio, dalla sentenza First National Bank of Chicago (C 172/96, EU:C:1998:354) potrebbe dedursi che le operazioni di cambio di una valuta virtuale contro una valuta tradizionale, e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine tra il prezzo di acquisto versato dall’operatore e il prezzo di vendita praticato dallo stesso, costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso. In tal caso, si porrebbe la questione se tali operazioni ricadano in una delle esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA per i servizi finanziari, più precisamente quelle di cui alle lettere da d) a f) di tale disposizione.<br />
21 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nutrendo dubbi quanto alla questione se una di tali esenzioni sia applicabile a tali operazioni, lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che le operazioni indicate come cambio di valuta virtuale contro valuta tradizionale e viceversa, effettuato dietro un corrispettivo che il fornitore della prestazione integra all’atto della determinazione dei tassi di cambio, costituiscono prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.<br />
2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 135, paragrafo 1, [di detta direttiva] debba essere interpretato nel senso che le operazioni di cambio sopra descritte sono esenti da imposizione».<br />
&nbsp;Sulle questioni pregiudiziali<br />
&nbsp;Sulla prima questione<br />
22 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che operazioni come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, costituiscano prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.<br />
23 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA prevede che siano assoggettate all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisca in quanto tale.<br />
24 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Occorre rilevare, in primo luogo, che la valuta virtuale a flusso bidirezionale «bitcoin», che sarà cambiata contro valute tradizionali nel contesto di operazioni di cambio, non può essere qualificata come «bene materiale» ai sensi dell’articolo 14 della direttiva IVA, dato che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 17 delle sue conclusioni, questa valuta virtuale non ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento.<br />
25 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Lo stesso dicasi delle valute tradizionali, in quanto si tratti di monete che costituiscono mezzi di pagamento legali (v., in tal senso, sentenza First National Bank of Chicago, C 172/96, EU:C:1998:354, punto 25).<br />
26 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Conseguentemente, le operazioni oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di diversi mezzi di pagamento, non ricadono nella nozione di «cessione di beni», prevista da detto articolo 14 della direttiva. In questo contesto, tali operazioni costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 24 della direttiva IVA.<br />
27 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto riguarda, in secondo luogo, il carattere oneroso di una prestazione di servizi, occorre ricordare che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, e non è pertanto assoggettata a IVA, solo se sussiste un nesso diretto fra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto dall’amministrato (sentenze Loyalty Management UK e Baxi Group, C 53/09 e C 55/09, EU:C:2010:590, punto 51 nonché la giurisprudenza ivi richiamata, e Serebryannay vek, C 283/12, EU:C:2013:599, punto 37). Tale nesso diretto risulta acclarato qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario (sentenza Le Rayon d’Or, C 151/13, EU:C:2014:185, punto 29 e giurisprudenza ivi richiamata).<br />
28 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nel procedimento principale, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che sussisterebbe tra la società del sig. Hedqvist e le altre parti contraenti con detta società un rapporto giuridico sinallagmatico nell’ambito del quale le parti dell’operazione si impegneranno reciprocamente a cedere importi in una certa valuta e a riceverne il controvalore in una valuta virtuale a flusso bidirezionale o viceversa. Risulta parimenti che tale società sarà retribuita per la sua prestazione di servizi da una controprestazione corrispondente al margine che essa integrerà nel calcolo dei tassi di cambio ai quali sarà disposta a vendere e acquistare le valute in parola.<br />
29 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La Corte ha già avuto modo di dichiarare che risulta inconferente, ai fini della determinazione del carattere oneroso di una prestazione di servizi, il fatto che detta retribuzione non assuma la forma del versamento di una provvigione o del pagamento di spese specifiche (sentenza First National Bank of Chicago, C 172/96, EU:C:1998:354, punto 33).<br />
30 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Occorre considerare, alla luce delle suesposte considerazioni, che operazioni come quelle oggetto del procedimento principale costituiscono prestazioni di servizi effettuate a fronte di una controprestazione che presenta un nesso diretto con il servizio prestato, vale a dire prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA.<br />
31 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Occorre pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA va interpretato nel senso che costituiscano prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.<br />
&nbsp;Sulla seconda questione<br />
32 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettere da d) a f), della direttiva IVA, vada interpretato nel senso che sono esenti dall’IVA prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.<br />
33 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In limine, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro (v., segnatamente, sentenze Skandinaviska Enskilda Banken, C 540/09, EU:C:2011:137, punto 19 nonché la giurisprudenza ivi richiamata, e DTZ Zadelhoff, C 259/11, EU:C:2012:423, punto 19).<br />
34 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sempre secondo costante giurisprudenza, i termini con i quali sono state designate dette esenzioni devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (sentenze Ludwig, C 453/05, EU:C:2007:369, punto 21, e DTZ Zadelhoff, C 259/11, EU:C:2012:423, punto 20).<br />
35 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tuttavia, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle esenzioni previste all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA. Pertanto, questa regola d’interpretazione restrittiva non comporta che i termini utilizzati per definire le esenzioni di cui al detto articolo 135, paragrafo 1, debbano essere interpretati in un modo che priverebbe tali esenzioni dei loro effetti (v., segnatamente, sentenze Don Bosco Onroerend Goed, C 461/08, EU:C:2009:722, punto 25; DTZ Zadelhoff, C 259/11, EU:C:2012:423, punto 21, e J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard, C 326/11, EU:C:2012:461, punto 20).<br />
36 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al riguardo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettere da d) a f) sono intese, segnatamente, a ovviare alle difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile (v., segnatamente, sentenza Velvet &amp; Steel Immobilien, C 455/05, EU:C:2007:232, punto 24, nonché ordinanza Tiercé Ladbroke, C 231/07 e C 232/07, EU:C:2008:275, punto 24).<br />
37 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Del resto, le operazioni esenti da IVA in forza di tali disposizioni sono, per loro natura, operazioni finanziarie, benché non debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari (v. sentenze Velvet &amp; Steel Immobilien, C 455/05, EU:C:2007:232, punti 21 e 22 nonché la giurisprudenza ivi richiamata, e Granton Advertising, C 461/12, EU:C:2014:1745, punto 29).<br />
38 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto riguarda, in primo luogo, le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, occorre ricordare che, a termini di tale disposizione, gli Stati membri esentano le operazioni relative, segnatamente, a «depositi di fondi, (…) conti correnti, (…) pagamenti, (…) giroconti, (…) crediti, (…) assegni e (…) altri effetti commerciali».<br />
39 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Le operazioni esenti in forza di tale disposizione sono pertanto definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite. Per essere considerati operazioni esenti, i servizi in questione devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali di un servizio descritto da tale disposizione (v. sentenza Axa UK, C 175/09, EU:C:2010:646, punti 26 e 27 nonché giurisprudenza ivi richiamata).<br />
40 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Risulta dal disposto dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, letto alla luce della sentenza Granton Advertising (C 461/12, EU:C:2014:1745, punti 37 e 38), che le operazioni di cui a tale disposizione riguardano servizi o strumenti le cui modalità di funzionamento implicano un trasferimento di denaro.<br />
41 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Inoltre, come esposto dall’avvocato generale ai paragrafi 51 e 52 delle conclusioni, tale disposizione non riguarda le operazioni che vertono sulla valuta in quanto tale, dal momento che tali operazioni sono disciplinate da una specifica diposizione, vale a dire l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA.<br />
42 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La valuta virtuale «bitcoin», essendo un mezzo di pagamento contrattuale, non può essere considerata, da una parte, né come un conto corrente né come un deposito di fondi, un pagamento o un versamento. D’altra parte, a differenza dai crediti, dagli assegni e dagli altri effetti commerciali, di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, essa costituisce un mezzo di pagamento diretto tra gli operatori che l’accettano.<br />
43 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pertanto, operazioni come quelle oggetto del procedimento principale non ricadono nella sfera di applicazione delle esenzioni previste da tale disposizione.<br />
44 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto riguarda, in secondo luogo, le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, questa disposizione prevede che gli Stati membri esentino le operazioni relative, segnatamente, a «divise, banconote e monete con valore liberatorio».<br />
45 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al riguardo, occorre ricordare che le nozioni adoperate in tale disposizione devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione (v., in tal senso, sentenze Velvet &amp; Steel Immobilien, C 455/05, EU:C:2007:232, punto 16 nonché la giurisprudenza ivi richiamata, e Commissione/Spagna, C 189/11, EU:C:2013:587, punto 56).<br />
46 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Come esposto dall’avvocato generale ai paragrafi da 31 a 34 delle conclusioni, le diverse versioni linguistiche dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA non consentono di determinare senza ambiguità se tale disposizione si applichi alle sole operazioni vertenti sulle valute tradizionali o se essa riguardi invece anche le operazioni relative ad altre valute.<br />
47 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In presenza di differenze linguistiche, la portata del termine in questione non può essere stabilita in base a un’interpretazione esclusivamente testuale. Occorre quindi interpretare tale espressione in funzione del contesto in cui essa si inserisce, della finalità e del sistema della direttiva IVA (v. sentenze Velvet &amp; Steel Immobilien, C 455/05, EU:C:2007:232, punto 20 nonché giurisprudenza ivi richiamata, e Commissione/Spagna, C 189/11, EU:C:2013:587, punto 56).<br />
48 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Come ricordato supra, ai precedenti punti 36 e 37, le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA sono intese, segnatamente, a ovviare alle difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile che sorgono nel contesto dell’imposizione delle operazioni finanziarie.<br />
49 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Orbene, le operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più paesi, costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento.<br />
50 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Inoltre, come il sig. Hedqvist ha sostanzialmente fatto valere all’udienza, nel caso particolare di operazioni quali le operazioni di cambio, le difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile possono essere identiche, indipendentemente dal fatto che si tratti di cambio di valute tradizionali, normalmente esentate in forza dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, o di cambio, da una parte, di tali valute contro, d’altra parte, valute virtuali a flusso bidirezionale che, senza essere mezzi di pagamento legali, costituiscono un mezzo di pagamento accettato dalle parti di una transazione, e viceversa.<br />
51 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Risulta pertanto dal contesto e dalla ratio di detto articolo 135, paragrafo 1, lettera e), che un’interpretazione di tale disposizione secondo la quale essa disciplina le operazioni relative alle sole valute tradizionali si risolverebbe nel privarla di parte dei suoi effetti.<br />
52 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nel procedimento principale, è pacifico che la valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori.<br />
53 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Conseguentemente, si deve concludere che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA disciplina anche le prestazioni di servizi come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.<br />
54 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto concerne, infine, le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA, è sufficiente ricordare che tale disposizione disciplina, segnatamente, le operazioni riguardanti «azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli», vale a dire titoli che conferiscono un diritto di proprietà su persone giuridiche, nonché su «altri titoli», di cui si deve ritenere che essi abbiano natura comparabile a quella dei titoli specificamente menzionati nella medesima disposizione (sentenza Granton Advertising, C 461/12, EU:C:2014:1745, punto 27).<br />
55 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Orbene, è pacifico che la valuta virtuale «bitcoin» non costituisce né un titolo che conferisce un diritto di proprietà su persone giuridiche né un titolo di natura comparabile.<br />
56 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pertanto, le operazioni oggetto del procedimento principale non ricadono nella sfera di applicazione delle esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA.<br />
57 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Alla luce dei suesposti rilievi, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che:<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’IVA ai sensi di tale disposizione;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;l’articolo 135, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva IVA, va interpretato nel senso che siffatte prestazioni di servizi non ricadono nella sfera di applicazione di tali disposizioni.<br />
&nbsp;Sulle spese<br />
58 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:<br />
1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto va interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.<br />
2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione.<br />
L’articolo 135, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che siffatte prestazioni di servizi non ricadono nella sfera di applicazione di tali disposizioni.<br />
Firme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quinta-sezione-sentenza-22-10-2015-n-264/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quinta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.425</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-22-10-2015-n-425/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-22-10-2015-n-425/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.425</a></p>
<p>C&#8209;425/14. Pres. D. Šváby,Est. C. Vajda Compatibile con il diritto UE la previsione di esclusione automatica dalla gara in caso di mancata accettazione dei protocolli d&#8217;integrità, ad eccezione delle fattispecie di situazioni di collegamento/controllo, di futuri accordi e/o subappalti tra i vari concorrenti, per le quali va consentito di dimostrare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-22-10-2015-n-425/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.425</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-22-10-2015-n-425/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.425</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C&#8209;425/14. Pres. D. Šváby,Est. C. Vajda</span></p>
<hr />
<p>Compatibile con il diritto UE la previsione di esclusione automatica dalla gara in caso di mancata accettazione dei protocolli d&#8217;integrità, ad eccezione delle fattispecie  di situazioni di collegamento/controllo, di futuri accordi e/o subappalti tra i vari concorrenti, per le quali va consentito  di dimostrare l&#8217;assenza di comportamenti collusivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Protocolli di integrità &#8211; Dichiarazione d&#8217;accettazione &#8211; Assenza &#8211; Esclusione &#8211; Conformità al diritto UE &#8211; Sussiste &#8211; Eccezioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l’assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o dell’offerente da detta procedura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)</p>
<p>22 ottobre 2015 (*)</p>
<p>«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto – Appalto che non raggiunge la soglia di applicazione di detta direttiva – Norme fondamentali del Trattato FUE – Dichiarazione di accettazione di un protocollo di legalità relativo al contrasto delle attività criminali – Esclusione per mancato deposito di una tale dichiarazione – Ammissibilità – Proporzionalità»</p>
<p>Nella causa C&#8209;425/14,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Italia), con ordinanza del 9 luglio 2014, pervenuta in cancelleria il 17 settembre 2014, nel procedimento</p>
<p>Impresa Edilux Srl, in qualità di mandataria dell’associazione temporanea di imprese,</p>
<p>Società Italiana Costruzioni e Forniture Srl (SICEF)</p>
<p>contro</p>
<p>Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani,</p>
<p>Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana,</p>
<p>UREGA – Sezione provinciale di Trapani,</p>
<p>Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana,</p>
<p>nei confronti di:</p>
<p>Icogen Srl,</p>
<p>LA CORTE (Decima Sezione),</p>
<p>composta da D. Šváby, presidente dell’Ottava Sezione, facente funzione di presidente della Decima Sezione, E. Juhász e C. Vajda (relatore), giudici,</p>
<p>avvocato generale: P. Cruz Villalón</p>
<p>cancelliere: A. Calot Escobar</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per l’Impresa Edilux Srl, in qualità di mandataria dell’associazione temporanea di imprese, e la Società Italiana Costruzioni e Forniture Srl (SICEF), da F. Lattanzi e S. Iacuzzo, avvocati;</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Icogen Srl, da C. Giurdanella, avvocato;</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Commissione europea, da D. Recchia e A. Tokár, in qualità di agenti,</p>
<p>vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>Sentenza</p>
<p>1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 45 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011 (GU L 319, pag. 43; in prosieguo: la «direttiva 2004/18»).</p>
<p>2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Impresa Edilux Srl (in prosieguo: la «Edilux»), in qualità di mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita tra la stessa e la Società Italiana Costruzioni e Forniture Srl (SICEF), e quest’ultima e, dall’altro, l’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, l’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, l’UREGA – Sezione provinciale di Trapani e l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana (in prosieguo, congiuntamente: l’«amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi nel procedimento principale») in merito all’esclusione, da parte di quest’ultima, della Edilux e della SICEF dalla partecipazione a una procedura di affidamento di appalti pubblici per non aver depositato, unitamente alla loro offerta, una dichiarazione di accettazione delle clausole contenute in un protocollo di legalità.</p>
<p>&nbsp;Contesto normativo</p>
<p>&nbsp;Il diritto dell’Unione</p>
<p>3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 2 della direttiva 2004/18 così dispone:</p>
<p>«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».</p>
<p>4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;In forza del suo articolo 7, lettera c), detta direttiva si applica agli appalti pubblici di lavori il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è pari o superiore a EUR 5 000 000.</p>
<p>5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 45 della stessa direttiva, intitolato «Situazione personale del candidato o dell’offerente», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:</p>
<p>«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l’offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l’amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:</p>
<p>a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;partecipazione a un’organizzazione criminale (&#8230;)</p>
<p>b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;corruzione, (&#8230;)</p>
<p>c) &nbsp; &nbsp; &nbsp;frode (&#8230;)</p>
<p>d) &nbsp; &nbsp; &nbsp;riciclaggio dei proventi di attività illecite (&#8230;).</p>
<p>Gli Stati membri precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.</p>
<p>Essi possono prevedere una deroga all’obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Può essere escluso dalla partecipazione all’appalto ogni operatore economico:</p>
<p>a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;</p>
<p>b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;</p>
<p>c) &nbsp; &nbsp; &nbsp;nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale;</p>
<p>d) &nbsp; &nbsp; &nbsp;che, nell’esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice;</p>
<p>e) &nbsp; &nbsp; &nbsp;che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell’amministrazione aggiudicatrice;</p>
<p>f) &nbsp; &nbsp; &nbsp;che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell’amministrazione aggiudicatrice;</p>
<p>g) &nbsp; &nbsp; &nbsp;che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni.</p>
<p>Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo».</p>
<p>&nbsp;Il diritto italiano</p>
<p>6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, che istituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (supplemento ordinario alla GURI n. 100 del 2 maggio 2006), dispone quanto segue:</p>
<p>«La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle».</p>
<p>7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (GURI n. 265 del 13 novembre 2012; in prosieguo: la «legge n. 190/2012»):</p>
<p>«Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara».</p>
<p>&nbsp;Procedimento principale e questioni pregiudiziali</p>
<p>8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La Edilux e la SICEF sono, rispettivamente, la capogruppo mandataria e la mandante di un’associazione temporanea di imprese. Il 20 maggio 2013 è stato loro attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi nel procedimento principale un appalto pubblico di lavori di un valore stimato di EUR 2 271 735 e relativo al restauro di templi greci in Sicilia.</p>
<p>9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il 18 giugno 2013, in seguito a un reclamo presentato dalla Icogen Srl, società seconda classificata al termine della procedura di aggiudicazione, l’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi nel procedimento principale ha annullato la decisione di aggiudicazione dell’appalto in questione alla Edilux e alla SICEF e ha attribuito in via definitiva tale appalto alla Icogen Srl.</p>
<p>10 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi nel procedimento principale ha fondato tale annullamento, e pertanto l’esclusione della Edilux e della SICEF dalla gara d’appalto, sul mancato deposito da parte di queste ultime, unitamente alla loro offerta, della dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità, che doveva essere resa secondo lo schema esposto nell’allegato 6 del disciplinare di detto appalto. Nella rubrica «Avvertenze» di tale disciplinare era indicato che la dichiarazione in parola costituiva un documento essenziale, da produrre a pena di esclusione.</p>
<p>11 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Detta dichiarazione, copia della quale è inclusa nel fascicolo sottoposto alla Corte, enuncia quanto segue:</p>
<p>«[Il partecipante alla gara] si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:</p>
<p>a. &nbsp; &nbsp; &nbsp;a comunicare (&#8230;) alla Stazione appaltante (&#8230;) lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, (&#8230;) nonché le modalità di scelta dei contraenti (&#8230;);</p>
<p>b. &nbsp; &nbsp; &nbsp;a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;</p>
<p>c. &nbsp; &nbsp; &nbsp;a collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (&#8230;);</p>
<p>d. &nbsp; &nbsp; &nbsp;a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto (&#8230;) ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.</p>
<p>Dichiara espressamente ed in modo solenne</p>
<p>e. &nbsp; &nbsp; &nbsp;di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;</p>
<p>f. &nbsp; &nbsp; &nbsp;che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara (&#8230;) ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;</p>
<p>g. &nbsp; &nbsp; &nbsp;che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordat[o] e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;</p>
<p>h. &nbsp; &nbsp; &nbsp;che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;</p>
<p>i. &nbsp; &nbsp; &nbsp;di obbligarsi a collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (&#8230;);</p>
<p>j. &nbsp; &nbsp; &nbsp;di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto (&#8230;) ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;</p>
<p>k. &nbsp; &nbsp; &nbsp;(&#8230;) di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la Stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa».</p>
<p>12 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Avendo il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia respinto il loro ricorso contro la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi nel procedimento principale del 18 giugno 2013, la Edilux e la SICEF hanno proposto appello dinanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.</p>
<p>13 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio spiega che i protocolli di legalità sono stati introdotti nell’ordinamento giuridico italiano al fine di prevenire e contrastare il pernicioso fenomeno delle infiltrazioni, soprattutto nel settore degli appalti pubblici, della criminalità organizzata, molto radicata in alcune regioni del sud Italia. Tali protocolli sarebbero altresì essenziali per la tutela dei fondamentali principi di concorrenza e di trasparenza che presidiano la normativa italiana e dell’Unione europea in materia di appalti pubblici.</p>
<p>14 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Secondo il medesimo giudice, l’articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012 implica che le amministrazioni aggiudicatrici possano pretendere, a pena di esclusione, che l’accettazione di siffatti protocolli, necessaria affinché le loro clausole siano obbligatorie, intervenga previamente. Infatti, se fosse suscettibile di sanzione unicamente l’inosservanza di dette clausole in fase di esecuzione dell’appalto, verrebbe meno il voluto e dichiarato effetto di anticipazione massima della soglia di tutela e di deterrenza. Una siffatta causa di esclusione sarebbe inoltre legittima alla luce dell’articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 163, che prevede l’esclusione da una gara d’appalto in caso di inadempimento di disposizioni di legge vigenti, tra cui la citata disposizione della legge n. 190/2012.</p>
<p>15 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità di una siffatta causa di esclusione con il diritto dell’Unione. A tale riguardo il giudice del rinvio rileva che l’articolo 45 della direttiva 2004/18, che stabilisce ai suoi paragrafi 1, primo comma, e 2, primo comma, un elenco tassativo di cause di esclusione, non contiene disposizioni analoghe. Esso ritiene, per contro, che l’articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012 possa essere conforme all’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, di detta direttiva, che prevedrebbe una deroga alla tassatività delle cause di esclusione per esigenze imperative di interesse generale, quali quelle connesse con l’ordine pubblico e con la prevenzione del crimine.</p>
<p>16 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio aggiunge che, sebbene il valore dell’appalto pubblico di lavori controverso si collochi al di sotto della pertinente soglia di applicazione della direttiva 2004/18, si applicano comunque i principi del diritto dell’Unione. A tale riguardo esso rileva che detto appalto presenta un interesse transfrontaliero certo, atteso che alcune disposizioni della lex specialis della procedura ad esso relativa riguardano la partecipazione di imprese che non hanno sede in Italia.</p>
<p>17 &nbsp; &nbsp; &nbsp;È in tale contesto che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
<p>«1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 45 della direttiva [2004/18] osti a una disposizione, come l’articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012, che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere come legittima causa di esclusione delle imprese partecipanti a una gara indetta per l’affidamento di un contratto pubblico di appalto, la mancata accettazione, o la mancata prova documentale dell’avvenuta accettazione, da parte delle suddette imprese, degli impegni contenuti nei c.d. “protocolli di legalità” e, più in generale, in accordi, tra le amministrazioni aggiudicatrici e le imprese partecipanti, volti a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli affidamenti di contratti pubblici.</p>
<p>2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se, ai sensi dell’articolo 45 della direttiva [2004/18], l’eventuale previsione da parte dell’ordinamento di uno Stato membro della potestà di esclusione, descritta nel precedente quesito, possa essere considerata una deroga al principio della tassatività delle cause di esclusione giustificata dall’esigenza imperativa di contrastare il fenomeno dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».</p>
<p>&nbsp;Sulle questioni pregiudiziali</p>
<p>&nbsp;Osservazioni preliminari</p>
<p>18 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio riguardano l’interpretazione dell’articolo 45 della direttiva 2004/18. Tuttavia, il giudice del rinvio constata, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, che l’appalto pubblico di lavori di cui trattasi nel procedimento principale è di un valore inferiore alla pertinente soglia di applicazione di tale direttiva, ossia quella fissata all’articolo 7, lettera c), della stessa.</p>
<p>19 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Occorre ricordare che le procedure specifiche e rigorose previste dalle direttive dell’Unione che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si applicano soltanto ai contratti il cui valore superi la soglia prevista espressamente in ciascuna di tali direttive. Pertanto, le disposizioni di dette direttive non si applicano agli appalti il cui valore non raggiunga la soglia fissata da queste ultime (v. sentenza Enterprise Focused Solutions, C&#8209;278/14, EU:C:2015:228, punto 15 nonché giurisprudenza citata). Ne consegue che l’articolo 45 della direttiva 2004/18 non trova applicazione nell’ambito del procedimento principale.</p>
<p>20 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nondimeno, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che la circostanza che il giudice del rinvio abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento soltanto a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni. A tal proposito la Corte deve trarre da tutti gli elementi forniti dal giudice nazionale, e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in particolare, sentenza Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve e a., C&#8209;225/13, EU:C:2014:245, punto 30 e giurisprudenza citata).</p>
<p>21 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Secondo una giurisprudenza parimenti consolidata, all’aggiudicazione di appalti che, alla luce del loro valore, non rientrino nell’ambito di applicazione delle direttive dell’Unione che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si applicano comunque le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della nazionalità nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, purché tali appalti presentino un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto di determinati criteri oggettivi (v., in tal senso, sentenza Enterprise Focused Solutions, C&#8209;278/14, EU:C:2015:228, punto 16 nonché giurisprudenza citata).</p>
<p>22 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al riguardo il giudice del rinvio ammette l’applicazione alla controversia di cui è investito dei principi del diritto dell’Unione e constata, in tale contesto, la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, atteso che alcune disposizioni della lex specialis della procedura relativa all’appalto che costituisce l’oggetto di tale controversia riguardano la partecipazione di imprese che non hanno sede in Italia.</p>
<p>23 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In tali circostanze si deve considerare che la prima questione verte sull’interpretazione delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato menzionati al punto 21 della presente sentenza.</p>
<p>24 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per contro, non è necessario rispondere alla seconda questione. Infatti, come risulta dalla motivazione dell’ordinanza di rinvio, tale questione verte specificamente sull’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2004/18, che prevede una deroga, per esigenze imperative di interesse generale, all’obbligo, per un’amministrazione aggiudicatrice, previsto al primo comma dello stesso paragrafo, di escludere dalla partecipazione ad un appalto pubblico qualsiasi candidato od offerente che sia stato oggetto di condanna, pronunciata con sentenza definitiva per una o più delle ragioni elencate in tale disposizione.</p>
<p>&nbsp;Sulla prima questione</p>
<p>25 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La prima questione deve essere quindi intesa nel senso che essa verte, in sostanza, sul quesito se le norme fondamentali e i principi generali del Trattato, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso da una procedura di gara relativa ad un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.</p>
<p>26 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La Corte ha già dichiarato che va riconosciuto agli Stati membri un certo potere discrezionale nell’adozione delle misure destinate a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza, i quali si impongono alle amministrazioni aggiudicatrici in tutte le procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico. Infatti, il singolo Stato membro è nella posizione migliore per individuare, alla luce di considerazioni di ordine storico, giuridico, economico o sociale che gli sono proprie, le situazioni favorevoli alla comparsa di comportamenti in grado di provocare violazioni del rispetto del principio e dell’obbligo summenzionati (v., in tal senso, sentenza Serrantoni e Consorzio stabile edili, C&#8209;376/08, EU:C:2009:808, punti 31 e 32 nonché giurisprudenza citata).</p>
<p>27 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Secondo il giudice del rinvio, un protocollo di legalità come quello di cui trattasi nel procedimento principale è finalizzato a prevenire e a contrastare il fenomeno delle infiltrazioni, soprattutto nel settore degli appalti pubblici, della criminalità organizzata, che è molto radicata in alcune regioni del sud Italia. Esso è funzionale altresì alla tutela dei principi di concorrenza e di trasparenza che presidiano la normativa italiana e dell’Unione in materia di appalti pubblici.</p>
<p>28 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Si deve necessariamente constatare che, ostacolando l’attività criminale e distorsioni della concorrenza nel settore degli appalti pubblici, una misura quale l’obbligo di dichiarare l’accettazione di un tale protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell’aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, detto obbligo non viola il principio di non discriminazione.</p>
<p>29 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, una siffatta misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenza Serrantoni e Consorzio stabile edili, C&#8209;376/08, EU:C:2009:808, punto 33 e giurisprudenza citata).</p>
<p>30 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al riguardo si deve, in primo luogo, respingere l’argomento della Edilux e della SICEF secondo il quale una dichiarazione di accettazione di determinati impegni costituisce uno strumento inefficace per contrastare l’infiltrazione della criminalità organizzata poiché il rispetto di tali impegni può essere verificato solo successivamente all’aggiudicazione dell’appalto considerato.</p>
<p>31 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Infatti, il giudice del rinvio precisa che, per essere obbligatorie, le clausole dei protocolli di legalità devono essere previamente accettate quale condizione di ammissione alla procedura di affidamento dell’appalto e che, se fosse suscettibile di sanzione unicamente la loro inosservanza in fase di esecuzione, verrebbe meno l’effetto di anticipazione massima della soglia di tutela e di deterrenza. In tali circostanze, tenuto conto del potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri e ricordato al punto 26 della presente sentenza, non si può ritenere che l’obbligo di dichiarare l’accettazione degli impegni contenuti in un protocollo di legalità sin dall’inizio della partecipazione a una gara per l’aggiudicazione di un appalto ecceda quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi perseguiti.</p>
<p>32 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In secondo luogo, per quanto attiene al contenuto del protocollo di legalità di cui trattasi nel procedimento principale, gli impegni in forza dei punti da a) a d) che devono assumere i candidati o gli offerenti in sua accettazione consistono, essenzialmente, nel comunicare lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati nonché le modalità di scelta dei contraenti, nel segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara d’appalto e durante l’esecuzione del contratto, nel collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, nonché nell’inserire identiche clausole nei contratti di subappalto. Tali impegni si sovrappongono alle dichiarazioni previste nel medesimo protocollo ai punti da h) a j).</p>
<p>33 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto riguarda una dichiarazione come quella di cui al punto g) del protocollo di legalità di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale il partecipante dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara d’appalto per limitare od eludere la concorrenza, essa si limita all’obiettivo di tutelare i principi di concorrenza e di trasparenza nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici.</p>
<p>34 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Siffatti impegni e dichiarazioni vertono sul comportamento leale del candidato o dell’offerente nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi nel procedimento principale e sulla collaborazione con le forze dell’ordine. Essi non eccedono quindi quanto necessario al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.</p>
<p>35 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tuttavia, il punto e) del protocollo di legalità di cui trattasi nel procedimento principale include una dichiarazione secondo la quale il partecipante non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti.</p>
<p>36 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Orbene, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, dalla giurisprudenza della Corte deriva che l’esclusione automatica di candidati o di offerenti che si trovino in una tale situazione con altri candidati o offerenti eccede quanto necessario per prevenire comportamenti collusivi e, pertanto, per garantire l’applicazione del principio della parità di trattamento e il rispetto dell’obbligo di trasparenza. Una siffatta esclusione automatica costituisce, infatti, una presunzione irrefragabile d’interferenza reciproca nelle rispettive offerte, per uno stesso appalto, di imprese legate da una situazione di controllo o di collegamento. Essa esclude in tal modo la possibilità per tali candidati o offerenti di dimostrare l’indipendenza delle loro offerte ed è quindi in contrasto con l’interesse dell’Unione a che sia garantita la partecipazione più ampia possibile di offerenti a una gara d’appalto (v., in tal senso, sentenze Assitur, C&#8209;538/07, EU:C:2009:317, punti da 28 a 30, nonché Serrantoni e Consorzio stabile edili, C&#8209;376/08, EU:C:2009:808, punti 39 e 40).</p>
<p>37 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In detto punto e) figura altresì una dichiarazione secondo la quale il partecipante non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. Una siffatta dichiarazione, escludendo qualsiasi accordo tra i partecipanti, compresi gli accordi non idonei a restringere il gioco della concorrenza, eccede quanto necessario al fine di salvaguardare il principio di concorrenza nell’ambito degli appalti pubblici. Per tale circostanza, una siffatta dichiarazione si distingue da quella di cui al punto g) del protocollo di legalità di cui trattasi nel procedimento principale.</p>
<p>38 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ne deriva che un obbligo per un partecipante a un appalto pubblico di dichiarare, da un lato, l’assenza di situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti e, dall’altro, l’assenza di accordi con altri partecipanti alla gara d’appalto, con la conseguenza che, senza una siffatta dichiarazione, esso è automaticamente escluso da tale procedura, è contrario al principio di proporzionalità.</p>
<p>39 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Considerazioni simili devono altresì applicarsi per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto f) del protocollo di legalità di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale il partecipante dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara e che è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati. Una tale dichiarazione, infatti, implica una presunzione irrefragabile secondo la quale l’eventuale subappalto da parte dell’aggiudicatario, dopo l’aggiudicazione dell’appalto, a un altro partecipante alla stessa gara d’appalto derivi da una collusione tra le due imprese interessate, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare il contrario. Così, una siffatta dichiarazione eccede quanto necessario al fine di prevenire comportamenti collusivi.</p>
<p>40 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Inoltre, tenuto conto dell’obiettivo di prevenire e di contrastare il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, qualsiasi eventuale pressione, esercitata sull’aggiudicatario di un appalto da parte di un’altra impresa che abbia partecipato alla gara, allo scopo di ottenere il subappalto per l’esecuzione di tale contratto da quest’ultima, dovrebbe essere comunicata all’amministrazione aggiudicatrice o, se del caso, denunciata alle forze di polizia, conformemente ai punti b), c), g), h) e i) del protocollo di legalità di cui trattasi nel procedimento principale.</p>
<p>41 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In considerazione di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato né si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l’assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o dell’offerente da detta procedura.</p>
<p>&nbsp;Sulle spese</p>
<p>42 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:</p>
<p>Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l’assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o dell’offerente da detta procedura.</p>
<p>Firme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-22-10-2015-n-425/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.425</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.552</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>C-552/13. Pres. Von Danwitz, Rel. E. Juhász Incompatibile con il diritto UE la previsione nelle gare di un requisito che limita la partecipazione ai soli soggetti in grado di consentire l&#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie in uno specifico comune 1.Contratti della P.A. –Gestione di servizi sanitari pubblici &#160;– Gara&#160; &#8211; Aggiudicazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-552/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.552</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C-552/13. Pres. Von Danwitz, Rel. E. Juhász</span></p>
<hr />
<p>Incompatibile con il diritto UE la previsione nelle gare di un requisito che limita la partecipazione ai soli soggetti in grado di consentire l&#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie in uno specifico comune</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della P.A. –Gestione di servizi sanitari pubblici &nbsp;– Gara&nbsp; &#8211; Aggiudicazione &#8211; Direttiva 2004/18/CE – Articolo 23, paragrafo 2 – Libertà di accesso alle gare degli offerenti &#8211; Requisito secondo cui le prestazioni possono essere erogate solo da soggetti localizzati &nbsp;in un comune specifico – Incompatibilità con la normativa comunitaria.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, osta ad un requisito come quello in discussione nel procedimento principale, formulato in quanto specifica tecnica in bandi di gara per appalti pubblici relativi alla fornitura di servizi sanitari, in base al quale le prestazioni sanitarie oggetto degli appalti devono essere fornite da strutture ospedaliere private ubicate esclusivamente in un dato comune, che può non coincidere con il comune di residenza dei pazienti interessati da siffatte prestazioni, poiché il requisito di cui trattasi comporta un’esclusione automatica degli offerenti che non possono fornire detti servizi in una struttura siffatta ubicata in tale comune, ma che soddisfano tutte le altre condizioni dei menzionati bandi di gara.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)<br />
&nbsp;<br />
22 ottobre 2015 (*)<br />
&nbsp;<br />
«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 23, paragrafo 2 – Gestione di servizi sanitari pubblici – Fornitura di servizi sanitari che rientrano nell’ambito degli ospedali pubblici, all’interno di strutture private – Requisito secondo cui le prestazioni sono da fornire in un comune specifico»<br />
&nbsp;<br />
<strong>Nella causa C-552/13,</strong><br />
&nbsp;<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 6 de Bilbao (tribunale amministrativo n. 6 di Bilbao, Spagna), con decisione del 30 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2013, nel procedimento<br />
&nbsp;<br />
Grupo Hospitalario Quirón SA<br />
&nbsp;<br />
<strong>contro</strong><br />
&nbsp;<br />
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco,<br />
&nbsp;<br />
Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad,<br />
&nbsp;<br />
<strong>LA CORTE (Quinta Sezione),</strong><br />
&nbsp;<br />
composta da T. von Danwitz, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász (relatore) e C. Vajda, giudici,<br />
&nbsp;<br />
avvocato generale: M. Szpunar<br />
&nbsp;<br />
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale<br />
&nbsp;<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 aprile 2015,<br />
&nbsp;<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
&nbsp;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il Grupo Hospitalario Quirón SA, da J. Cabrera Ayala e I. Millán Fernández, abogados;<br />
&nbsp;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, da L. Pérez Ovejero, in qualità di agente;<br />
&nbsp;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per l’Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad, da L. Galdos Tobalina e A. Arenaza Artabe, abogados;<br />
&nbsp;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo spagnolo, da L. Banciella Rodríguez-Miñón, in qualità di agente;<br />
&nbsp;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da A. Tokár e E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,<br />
&nbsp;<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 giugno 2015,<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
&nbsp;<br />
<strong>Sentenza</strong><br />
&nbsp;<br />
1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici e, segnatamente, dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).<br />
&nbsp;<br />
2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra il Grupo Hospitalario Quirón SA (in prosieguo: il «Grupo Hospitalario Quirón»), da un lato, e il Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco (dipartimento della sanità del governo basco) e l’Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad, dall’altro, relativamente alla regolarità di una condizione posta in due bandi di gara pubblicati da quest’ultimo ente.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;Contesto normativo<br />
&nbsp;<br />
3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il considerando 2 della direttiva 2004/18 è così formulato:<br />
&nbsp;<br />
«L’aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. (&#8230;)».<br />
&nbsp;<br />
4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
«(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli “appalti pubblici” sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La “concessione di servizi” è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)».<br />
&nbsp;<br />
5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 2 della stessa direttiva, intitolato «Principi di aggiudicazione degli appalti», prevede quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».<br />
&nbsp;<br />
6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2004/18, intitolato «Importi delle soglie degli appalti pubblici», quale adattato dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 (GU L 314, pag. 64), applicabile ratione temporis al procedimento principale, la direttiva in parola si applica agli appalti pubblici di servizi, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali e il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore a EUR 193 000.<br />
&nbsp;<br />
7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 21 della direttiva 2004/18, intitolato «Appalti di servizi elencati nell’allegato II B», è così formulato:<br />
&nbsp;<br />
«L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 23 e dall’articolo 35, paragrafo 4».<br />
&nbsp;<br />
8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A termini dell’allegato II B della direttiva in parola, i servizi sanitari rientrano nella rubrica 25 di tale allegato, intitolata «Servizi sanitari e sociali».<br />
&nbsp;<br />
9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 23 della richiamata direttiva, intitolato «Specifiche tecniche», al paragrafo 2 prevede quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
«Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza».<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;Procedimento principale e questione pregiudiziale<br />
&nbsp;<br />
10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dal fascicolo posto disposizione della Corte risulta che, nei Paesi Baschi (Spagna), la prestazione dei servizi pubblici di assistenza sanitaria è garantita sulla base di un sistema di organizzazione territoriale e di suddivisione in aree sanitarie. In conformità di tale sistema, ai pazienti inseriti nel servizio sanitario pubblico è posto a disposizione un ospedale pubblico, denominato «ospedale di riferimento», situato nella corrispondente area sanitaria.<br />
&nbsp;<br />
11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per liberare dal sovraccarico le strutture ospedaliere pubbliche e abbreviare i periodi di attesa dei pazienti che alle medesime si rivolgono, pazienti che necessitano di cure mediche che i servizi pubblici di assistenza sanitaria non possono effettuare entro un termine ragionevole, le autorità competenti hanno istituito un meccanismo di cooperazione con strutture sanitarie e ospedali privati, in base al quale taluni servizi pubblici di cure mediche di sostegno sono esternalizzati e garantiti dalle menzionate strutture private, su base contrattuale e in seguito all’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi. Le strutture private in parola mettono quindi a disposizione del servizio sanitario pubblico le loro infrastrutture e le loro risorse tecniche e umane, vale dire, in particolare, infermieri e assistenti, con la finalità di contribuire allo svolgimento di compiti del sistema del servizio sanitario pubblico. Ciò nondimeno, gli interventi chirurgici e le altre cure mediche sono garantiti da chirurghi appartenenti al servizio sanitario pubblico, i quali si recano a tal fine nelle strutture private di cui trattasi.<br />
&nbsp;<br />
12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stante la situazione summenzionata, il 15 dicembre 2010 la direttrice territoriale della Biscaglia del dipartimento della sanità del governo basco ha approvato il capitolato d’oneri, il costo e il fascicolo di gara dell’appalto di gestione di servizi pubblici relativi a «interventi in ambito di chirurgia ambulatoriale, chirurgia generale e gastroenterologia, di ginecologia, di urologia, di traumatologia e di chirurgia ortopedica» per pazienti dell’ambito degli ospedali pubblici di Basurto, ubicato nel Comune di Bilbao, e di Galdakao, ubicato nel Comune di Galdakao. L’appalto sarebbe stato aggiudicato sulla base di una procedura aperta e il bando recante invito a presentare candidature è stato pubblicato nel Boletín Oficial del País Vasco (Gazzetta ufficiale dei Paesi Baschi) del 31 gennaio 2011. Il valore massimo stimato dell’appalto, comprese eventuali proroghe, era pari a EUR 5 841 041,84 (in prosieguo: l’«appalto n. 21/2011»).<br />
&nbsp;<br />
13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il 10 maggio 2011 la stessa autorità pubblica ha approvato il capitolato d’oneri, il costo e il fascicolo di gara dell’appalto di gestione di servizi pubblici relativi a «interventi chirurgici di oftalmologia», per pazienti dell’ambito dell’ospedale pubblico di Galdakao. L’appalto sarebbe stato aggiudicato sulla base di una procedura aperta e il bando recante invito a presentare candidature è stato pubblicato nel Boletín Oficial del País Vasco del 14 giugno 2011. Il valore massimo stimato dell’appalto, comprese eventuali proroghe, era pari a EUR 6 273 219,53 (in prosieguo: l’«appalto n. 50/2011»).<br />
&nbsp;<br />
14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tanto nel caso dell’appalto n. 21/2011 quanto in quello dell’appalto n. 50/2011, l’aggiudicatario-prestatore di servizi sarebbe stato retribuito direttamente dal dipartimento della sanità del governo basco, considerato quale amministrazione aggiudicatrice.<br />
&nbsp;<br />
15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I capitolati contenenti le specifiche tecniche concernenti i due appalti in parola precisano, al punto relativo ai requisiti minimi, intitolato «Ubicazione»:<br />
&nbsp;<br />
«In considerazione della necessità di fornire detti servizi a sufficiente prossimità dei pazienti e dei loro familiari, dei trasporti pubblici a disposizione e della durata degli spostamenti, nonché della necessità di ridurre al minimo gli spostamenti indispensabili del personale medico degli ospedali (&#8230;), i centri sanitari proposti devono trovarsi nel Comune di Bilbao.».<br />
&nbsp;<br />
16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Di conseguenza, conformemente ai capitolati d’oneri degli appalti in parola, il luogo di esecuzione delle relative prestazioni in essi considerate sarebbe costituito esclusivamente dal Comune di Bilbao.<br />
&nbsp;<br />
17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Grupo Hospitalario Quirón, proprietario di un ospedale generale privato situato nel Comune di Erandio, ha impugnato i due bandi di gara pubblici relativi agli appalti nn. 21/2011 e 50/2011, inizialmente con ricorso per via amministrativa, e in seguito per via giurisdizionale. Esso ha fatto valere che il requisito dell’esecuzione delle prestazioni di cui ai menzionati bandi di gara nel Comune di Bilbao era contrario ai principi di parità di trattamento, di libertà di accesso alle gare degli offerenti e di libera concorrenza.<br />
&nbsp;<br />
18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio rileva che l’ospedale del Grupo Hospitalario Quirón soddisfa tutte le specifiche tecniche indicate nei capitolati d’oneri degli appalti in questione, ad eccezione di quella relativa all’ubicazione, poiché tale struttura si trova non nel Comune di Bilbao, bensì in quello di Erandio, limitrofo al primo. Ciò nondimeno, i comuni di Bilbao e di Erandio formerebbero, unitamente ad altri comuni, la cosiddetta area della «grande Bilbao» o l’«area metropolitana di Bilbao». Non vi sarebbero peraltro state gare d’appalto precedenti a quelle relative ai medesimi appalti, organizzate dal dipartimento di sanità del governo basco, che comprendessero l’obbligo di fornitura dei servizi sanitari di cui trattasi in una località determinata.<br />
&nbsp;<br />
19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio precisa che non è formalmente richiesto agli offerenti di disporre o di essere proprietari di strutture ospedaliere ubicate nel Comune di Bilbao, ma che è soltanto richiesto che essi siano in grado di fornire i servizi sanitari costituenti l’oggetto degli appalti nn. 21/2011 e 50/2011 in strutture situate nel menzionato comune, indipendentemente dal titolo giuridico in forza del quale usufruiscano delle medesime. Tuttavia, de facto, sarebbe certo che, prescindendo dai costi inerenti all’utilizzo di strutture di tal genere, gli unici candidati che possono partecipare alla gara sarebbero gli operatori sanitari stabiliti a Bilbao, giacché tutti gli altri operatori non sarebbero in grado di disporre delle strutture e del personale adeguati nel lasso di tempo che intercorre fra le date di pubblicazione dei bandi di gara concernenti detti appalti e quelle previste per la presentazione delle offerte.<br />
&nbsp;<br />
20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Secondo il giudice del rinvio la condizione relativa all’ubicazione inserita nei capitolati d’oneri degli appalti di cui trattasi costituisce una restrizione alla concorrenza e una violazione del principio di libertà di accesso alle gare degli offerenti, che non potrebbero essere giustificate da una necessità imperativa. I comuni limitrofi di Erandio e di Bilbao, infatti, avrebbero fatto parte del medesimo comune fra il 1924 e il 1982 e formerebbero, attualmente, congiuntamente con altri comuni, l’area metropolitana di Bilbao. Inoltre l’ospedale del Grupo Hospitalario Quirón sarebbe facilmente accessibile dal Comune di Bilbao utilizzando i mezzi di trasporto pubblico.<br />
&nbsp;<br />
21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, i servizi sanitari costituenti l’oggetto dell’appalto n. 21/2011 sarebbero destinati non soltanto ai pazienti dell’ambito dell’ospedale pubblico di Basurto, ubicato nel Comune di Bilbao, ma altresì ai pazienti dell’ambito dell’ospedale pubblico di Galdakao, ubicato nel Comune di Galdakao, diverso da quello di Bilbao. Quanto ai servizi costituenti l’oggetto dell’appalto n. 50/2011, essi sarebbero destinati unicamente ai pazienti dell’ambito dell’ospedale pubblico di Galdakao. Di conseguenza, sarebbe molto probabile che i pazienti cui sono destinati i servizi costituenti l’oggetto dei due appalti in parola risiedano principalmente in un comune diverso da quello di Bilbao, cosicché l’argomento relativo al luogo di residenza dei pazienti non sarebbe fondato.<br />
&nbsp;<br />
22&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conseguentemente, il giudice del rinvio giunge alla conclusione che la condizione in discussione nel procedimento principale non può essere considerata compatibile con l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.<br />
&nbsp;<br />
23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce delle considerazioni che precedono lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 6 di Bilbao (tribunale amministrativo n. 6 di Bilbao) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
&nbsp;<br />
«Se risulti compatibile con il diritto dell’Unione il requisito, inserito nei contratti amministrativi di gestione di servizi pubblici di assistenza sanitaria, che le prestazioni sanitarie oggetto di tali appalti pubblici debbano essere eseguite unicamente in un comune specifico, che può non coincidere con il comune di residenza del paziente».<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;Sulla questione pregiudiziale<br />
&nbsp;<br />
24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In primo luogo è d’uopo rilevare che, come risulta dal fascicolo a disposizione della Corte, i due appalti nn. 21/2011 e 50/2011 costituiscono appalti pubblici di servizi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), della direttiva 2004/18, i cui importi sono superiori alla soglia prevista all’articolo 7 di quest’ultima, e non concessioni di servizi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva in parola, in quanto la retribuzione dell’aggiudicatario è interamente garantita dall’amministrazione aggiudicatrice, sulla quale grava del pari il rischio economico.<br />
&nbsp;<br />
25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si deve parimenti osservare che, come risulta dai punti 7 e 8 della presente sentenza, detti appalti, concernenti servizi sanitari, sono soggetti soltanto alle disposizioni degli articoli 23 e 35, paragrafo 4, della direttiva 2004/18.<br />
&nbsp;<br />
26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In secondo luogo, è importante porre rilievo, da un lato, che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, disposizione cui sono soggetti i menzionati appalti e che costituisce un’espressione del principio di parità di trattamento, enuncia che le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti.<br />
&nbsp;<br />
27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D’altro lato, come risulta dal punto 15 della presente sentenza, i capitolati d’oneri contenenti le specifiche tecniche dei due appalti in discussione nel procedimento principale fanno riferimento alla necessità di garantire la prossimità e l’accessibilità della struttura ospedaliera privata considerata che sia scelta, nell’interesse dei pazienti, dei loro familiari e del personale medico che deve spostarsi verso detta struttura, criteri che sono inerenti alla natura dei servizi richiesti.<br />
&nbsp;<br />
28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, il requisito secondo cui siffatta struttura deve imperativamente essere ubicata in un dato comune destinato ad essere il luogo di fornitura esclusivo dei servizi sanitari di cui trattasi, previsto nelle clausole amministrative speciali e nelle specifiche tecniche degli appalti nn. 21/2011 e 50/2011, costituisce, in considerazione della situazione geografica in discussione nel procedimento principale, un vincolo di esecuzione territoriale che non è idoneo a consentire di raggiungere l’obiettivo esposto al punto precedente della presente sentenza, vale a dire quello di garantire la prossimità e l’accessibilità della struttura ospedaliera privata considerata, nell’interesse dei pazienti, dei loro familiari e del personale medico che deve spostarsi verso tale struttura, garantendo al contempo un accesso a detti appalti che sia pari e non discriminatorio per tutti gli offerenti.<br />
&nbsp;<br />
29&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nelle circostanze relative alla situazione geografica in discussione nel procedimento principale un requisito di ubicazione geografica, come quello formulato nelle clausole amministrative speciali e nelle specifiche tecniche degli appalti nn. 21/2011 e 50/2011, ha l’effetto di escludere automaticamente gli offerenti che non possono fornire i servizi di cui trattasi in una struttura situata in un dato comune, nonostante il fatto che soddisfino eventualmente le altre condizioni stabilite nei capitolati d’oneri e le specifiche tecniche degli appalti considerati.<br />
&nbsp;<br />
30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio osserva che così avviene nel caso della ricorrente nel procedimento principale, la cui struttura soddisfa tutte le condizioni richieste, compresa quella riguardante la prossimità e l’accessibilità, tranne il requisito di ubicazione nel territorio del Comune di Bilbao giacché tale struttura si trova in un comune limitrofo a quest’ultimo.<br />
&nbsp;<br />
31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;È parimenti importante porre in rilievo, in proposito, che, come rilevato dal giudice del rinvio, numerosi pazienti i quali dovrebbero beneficiare di servizi che sarebbero prestati all’interno della struttura ospedaliera privata dell’aggiudicatario hanno la rispettiva residenza al di fuori del comune sul cui territorio deve essere ubicata siffatta struttura in conformità della clausola di ubicazione considerata.<br />
&nbsp;<br />
32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Di conseguenza, il requisito in parola non garantisce un accesso che sia pari e non discriminatorio per tutti gli offerenti dei due appalti in discussione nel procedimento principale, che potrebbero garantire la prossimità e l’accessibilità della struttura ospedaliera privata considerata, nella misura in cui esso rende accessibili gli appalti in parola unicamente agli offerenti che possono fornire i servizi di cui trattasi in una struttura ubicata nel comune indicato nei corrispondenti bandi di gara. Di conseguenza esso è contrario all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.<br />
&nbsp;<br />
33&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce delle sue esposte considerazioni, è d’uopo rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, osta ad un requisito come quello in discussione nel procedimento principale, formulato in quanto specifica tecnica in bandi di gara per appalti pubblici relativi alla fornitura di servizi sanitari, in base al quale le prestazioni sanitarie oggetto degli appalti devono essere fornite da strutture ospedaliere private ubicate esclusivamente in un dato comune, che può non coincidere con il comune di residenza dei pazienti interessati da siffatte prestazioni, poiché il requisito di cui trattasi comporta un’esclusione automatica degli offerenti che non possono fornire detti servizi in una struttura siffatta ubicata in tale comune, ma che soddisfano tutte le altre condizioni dei menzionati bandi di gara.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;Sulle spese<br />
&nbsp;<br />
34&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:</strong><br />
&nbsp;<br />
L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, osta ad un requisito come quello in discussione nel procedimento principale, formulato in quanto specifica tecnica in bandi di gara per appalti pubblici relativi alla fornitura di servizi sanitari, in base al quale le prestazioni sanitarie oggetto degli appalti devono essere fornite da strutture ospedaliere private ubicate esclusivamente in un dato comune, che può non coincidere con il comune di residenza dei pazienti interessati da siffatte prestazioni, poiché il requisito di cui trattasi comporta un’esclusione automatica degli offerenti che non possono fornire detti servizi in una struttura siffatta ubicata in tale comune, ma che soddisfano tutte le altre condizioni dei menzionati bandi di gara.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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