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	<title>22/10/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/10/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza &#8211; 22/10/2013 n.202</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-22-10-2013-n-202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-22-10-2013-n-202/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza &#8211; 22/10/2013 n.202</a></p>
<p>Pre. Guadagno – Est. Di Cesare Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali e del Turismo e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata (Avv. Distrettuale Stato) c/ Regione Basilicata (Avv. N. Pisani) e Comune di Genzano di Lucania (n.c.) e nei confronti di Societa&#8217;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-22-10-2013-n-202/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza &#8211; 22/10/2013 n.202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-22-10-2013-n-202/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza &#8211; 22/10/2013 n.202</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pre. Guadagno – Est. Di Cesare<br /> Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali e del Turismo e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata (Avv. Distrettuale Stato) c/ Regione Basilicata (Avv. N. Pisani) e Comune di Genzano di Lucania (n.c.) e nei confronti di Societa&#8217; Ventisei Srl (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;istanza cautelare nelle more dell&#8217;integrazione del contraddittorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Notifica – Nullità – Mancata integrazione del contraddittorio – Istanza cautelare – Ammissibilità – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La mancata integrazione del contraddittorio per nullità della notifica nei confronti della controinteressata non osta alla sospensione, nelle more dell’integrazione dello stesso, dell’efficacia dell’impugnata autorizzazione unica, allorquando la ricorrente sia nei termini per proporre azione di nullità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 467 del 2013, proposto da:</p>
<p>Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali e del Turismo, Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Basilicata in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicoletta Pisani, con domicilio eletto in Potenza presso l’Ufficio Legale della Regione Basilicata;<br />
Comune di Genzano di Lucania in Persona del Sindaco P.T.; n.c. <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Societa&#8217; Ventisei Srl; n.c.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad opponendum</i>:<br />
Relight Energie Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Galante, Giuseppe Velluto, Bartolomeo Cozzoli, con domicilio eletto presso Paolo Galante Avv. in Potenza, alla via Maratea,8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la declaratoria della nullità e comunque dell’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del verbale della seduta del 5 settembre 2012 e della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi del 5 settembre 2012 relativo all’autorizzazione per l&#8217;esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in agro del Comune di Genzano di Lucania rilasciata alla Società Ventisei s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della G.R. n. 600 del 29/5/2013, pubblicata sul B.U.R. 3 giugno 2013, n.18 recante autorizzazione unica per la costruzione e l&#8217;esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in loc. &#8220;piano di cerreto&#8221;	</p>
<p>	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata in persona del Presidente p.t.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’ articolo l’art. 27 del cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori: Avvocato dello Stato Domenico Mutino e gli Avvocati Nicoletta Pisani, Vincenzo Telera su delega dell&#8217;avv.Bartolomeo Cozzoli, Paolo Galante e Giuseppe Velluto;</p>
<p>Considerato che la notifica del ricorso alla Societa&#8217; Ventisei S.r.l., effettuata presso la vecchia sede legale della società, è affetta da nullità;<br />	<br />
Ritenuto che:<br />	<br />
&#8211; la domanda principale di parte ricorrente è tesa all’accertamento della nullità dell’autorizzazione unica rilasciata alla Societa&#8217; Ventisei Srl con deliberazione della g.r. n. 600 del 29/5/2013, pubblicata sul B.U.R. 3 giugno 2013, n.18 e della presuppo<br />
-a norma dell’art. 31, comma 4, cod. proc. amm. l’azione di nullità si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni;<br />	<br />
Ritenuto che la parte ricorrente non è incorsa in alcuna decadenza, essendo ancora nei termini per proporre l’azione di nullità e che, pertanto, a norma del combinato disposto di cui all’art. 27, comma 2, e all’art. 49 del cod. proc. amm., sussistono i presupposti per ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Societa&#8217; Ventisei S.r.l. e per sospendere, nelle more dell’integrazione del contraddittorio, l’efficacia dell’impugnata autorizzazione unica;<br />	<br />
Considerato che, alla predetta integrazione del contradditorio dovrà provvedersi nel termine perentorio di giorni 7 (sette), decorrente dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notifica se anteriore, della presente ordinanza e che nel successivo termine di 3 (tre) giorni dalla notifica, sempre a pena di inammissibilità, il ricorso dovrà essere depositato presso la Segreteria del Tribunale, con la prova delle eseguite notifiche;<br />	<br />
Riservata ogni ulteriore statuizione, per la trattazione della domanda cautelare è fissata la camera di consiglio del 20 novembre 2013;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata:<br />	<br />
a) ordina l’integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione;<br />	<br />
b) sospende, in via interinale, sino alla prossima camera di consiglio, l’efficacia dell’impugnata autorizzazione di cui alla deliberazione di g.r. n. 600 del 29/5/2013;<br />	<br />
c) fissa la camera di consiglio del 20 novembre 2013;<br />	<br />
d) riserva ogni ulteriore statuizione, compresa quella sulle spese;<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Giancarlo Pennetti, Consigliere<br />	<br />
Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/10/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-22-10-2013-n-202/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza &#8211; 22/10/2013 n.202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2013 n.1437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-10-2013-n-1437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-10-2013-n-1437/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2013 n.1437</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; S. Lomazzi Est. Associazione Iko Italia Konzert Opera (Avv.ti P. Rizzo e A. Pettini) contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico e per il Polo Museale Fiorentino (Avvocatura dello Stato) e nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-10-2013-n-1437/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2013 n.1437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-10-2013-n-1437/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2013 n.1437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; S. Lomazzi Est.<br /> Associazione Iko Italia Konzert Opera (Avv.ti P. Rizzo e A. Pettini) contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico e per il Polo Museale Fiorentino (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Associazione Culturale Multipromo (Avv.ti R. Padula e S. Cavini)</span></p>
<hr />
<p>sul risarcimento del danno da perdita di chances integrato dalla pubblicazione del bando solo sul sito internet della Soprintendenza, con la previsione di un termine di soli dieci giorni per la presentazione delle offerte e senza specificazione dei criteri di valutazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Risarcimento del danno &#8211; Da perdita di chances – Condotta illecita &#8211; Pubblicazione del bando solo sul sito internet della Soprintendenza e con la previsione di termine insufficiente per la presentazione delle offerte – Mancata indicazione dei criteri di valutazione – Sussistenza – Negligenza quale elemento di colpevolezza – Violazione di basilari principi di evidenza pubblica – Sussistenza – Diritto al risarcimento – Sussistenza – Modalità di quantificazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di risarcimento del danno da perdita di chances, va considerata sussistente la condotta illecita del Soggetto pubblico, integrata dalla violazione dei principi che imponevano nel caso di specie l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di una ben più ampia pubblicità da dare al bando, pubblicato invece solo sul sito internet della Soprintendenza e di un termine del pari ben più esteso per la presentazione delle relative offerte, anche in considerazione dell’oggetto della procedura, a fronte dei soli dieci giorni all’uopo fissati nonchè dell’indicazione nel bando dei criteri di valutazione delle offerte, invece mancante. Risulta poi evidente la negligenza dell’Amministrazione, quale elemento di colpevolezza, nel disattendere i suindicati basilari principi di evidenza pubblica con la conseguente causazione di un danno risarcibile. In particolare va riconosciuto il pregiudizio della perdita subita, sub specie di perdita di chances per la cui quantificazione viene assunto come dato di partenza il risultato d’esercizio (guadagno) previsto da dimezzare tenuto in conto che, partecipando due soggetti alla gara, sussistevano il 50% di possibilità per ciascuno di conseguire l’aggiudicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 550 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Associazione Iko Italia Konzert Opera, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Rizzo e Andrea Pettini, con domicilio eletto presso Andrea Pettini in Firenze, via Landucci, 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t. e Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico e per il Polo Museale Fiorentino, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Firenze, via degli Arazzieri, 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Associazione Culturale Multipromo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Padula e Sofia Cavini, con domicilio eletto presso Sofia Cavini in Firenze, via Fra&#8217; Domenico Buonvicini, 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione degli effetti,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del bando di gara per la concessione di spazi pubblici per spettacoli, del verbale di aggiudicazione, degli atti presupposti, conseguenti e connessi,<br />	<br />
per la condanna<br />	<br />
dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza intimata;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Associazione Culturale Multipromo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 maggio 2013 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori P. Rizzo, G. Onano, avvocato dello Stato e S. Cavini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’Associazione Iko Italia Konzert Opera, con sede legale in Firenze, svolge la propria attività nel campo delle produzioni musicali; in data 17 febbraio 2010 la locale Soprintendenza emetteva un bando di gara per la concessione degli spazi relativi al Prato delle Colonne, nel Giardino di Boboli e al Cortile dell’Ammannati in Palazzo Pitti, per gli spettacoli relativi alla stagione estiva 2010; il 26 febbraio 2010 la suddetta Associazione presentava la propria offerta; con verbale del 2 marzo 2010 l’Amministrazione aggiudicava la gara alla concorrente Associazione Multipromo, dopo aver confrontato le due offerte sotto il profilo della logistica, delle proposte spettacoli, del ritorno economico, delle proposte di uso di spazi ulteriori, delle proposte accessorie, di altri eventuali elementi.<br />	<br />
L’Associazione Iko Italia Konzert Opera impugnava dunque il bando ed il verbale di aggiudicazione, deducendo la violazione dei principi di evidenza pubblica, degli artt.3, 97 Cost., del Trattato U.E., della Legge n.241 del 1990, del D.Lgs. n.42 del 2004, dello stesso bando nonché l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia, sviamento, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti.<br />	<br />
La ricorrente in particolare ha fatto presente che il principio dell’evidenza pubblica, di matrice comunitaria, imponeva la gara, anche per la rilevanza della manifestazione; che il bando era stato pubblicato solo sul sito internet della Soprintendenza; che per la presentazione delle offerte era stato fissato un termine di soli 10 giorni, eccessivamente ridotto in relazione all’oggetto della gara, considerando anche che c’era tempo per fissarne uno più ampio; che il bando era troppo generico, ad esempio sul tipo, numero e orario degli spettacoli, anche per conciliare le esigenze degli altri fruitori degli immobili, essendo mancato inoltre un disciplinare di gara o uno schema di convenzione; che nel bando inoltre non erano contenuti i criteri ed i parametri di valutazione delle offerte, tanto più che le concorrenti avevano già anticipato informalmente delle proposte; che nella commissione di gara non era presente un esperto in materia di organizzazione di eventi musicali e che dunque la commissione avrebbe dovuto limitarsi a valutare gli aspetti tecnico-logistici e di compatibilità con gli spazi dell’offerta, astenendosi dal ponderare la qualità degli spettacoli proposti; che i criteri di valutazione appaiono discendere unicamente dal Soprintendente e non dalla commissione nel suo complesso; che il Soprintendente non aveva poi partecipato a tutte le operazioni della procedura; che non era stata considerata, quale criterio di aggiudicazione, la gestione delle strutture nel triennio precedente da parte dell’allora concessionaria Associazione Multipromo ed attuale aggiudicataria; che per la logistica la motivazione valutativa era stata generica; che per le proposte degli spettacoli la commissione, per la mancanza dell’apposito esperto, non avrebbe potuto effettuare una valutazione del livello artistico degli spettacoli; che nell’offerta non era stato inserito un calendario preciso degli eventi per concordarlo poi con la Soprintendenza; che per il ritorno economico si era offerta anche la manutenzione e la cura del Giardino di Boboli; che per le proposte di spazi ulteriori l’offerta della controinteressata non prevedeva alcunché in relazione al Cortile dell’Ammannati; che per le proposte accessorie non era stata considerata la disponibilità alla manutenzione e alla cura del Giardino di Boboli; che per gli ulteriori elementi avrebbe dovuto considerarsi che anche l’interessata forniva la vendita on line dei biglietti di ingresso agli spettacoli; che il bando poi prevedeva l’organizzazione di eventi anche nel Cortile dell’Ammannati, che l’offerta della ricorrente conteneva una apposita proposta per il suddetto luogo, a differenza dell’offerta della controinteressata e che tuttavia l’Amministrazione, disattendendo lo stesso bando, aveva aggiudicato la gara a quest’ultima; che dunque il comportamento complessivo del Soggetto pubblico non era risultato uniformarsi ai canoni della correttezza; che dunque si avanzava anche una pretesa risarcitoria per la perdita subita, il mancato guadagno e la perdita di chance.<br />	<br />
La Soprintendenza si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.<br />	<br />
A seguito del conseguimento di ulteriore documentazione proveniente dall’Amministrazione, la ricorrente presentava motivi aggiunti, deducendo la violazione degli artt.2, 64-66, 68-71, 73, 74, 78, 81, 84, 121, 122, 124, 125 del D.Lgs. n.163 del 2006, della Legge n.241 del 1990, del D.Lgs. n.42 del 2004, degli art.3, 97 Cost., nonché l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia, sviamento, difetto di presupposti, di istruttoria, di motivazione, travisamento dei fatti. <br />	<br />
La ricorrente al riguardo ha sostenuto che non erano stati rispettati i principi in materia di gare pubbliche; che con riferimento alla legislazione sugli appalti pubblici si erano disattese le norme sulla nomina della commissione, sui criteri di aggiudicazione, sui parametri di valutazione delle offerte, sulle specifiche tecniche per la predisposizione delle medesime, sui termini di presentazione delle stesse, sulla pubblicazione del bando, sulla mancata completa aggiudicazione in relazione a quanto bandito; che non era stata spiegata nel verbale di gara la sostituzione del componente titolare della relativa commissione, Direttore del Giardino di Boboli, con il componente supplente; che non erano stati evidenziati i risultati gestionali delle strutture per il triennio precedente; che il programma degli spettacoli della controinteressata non era più dettagliato di quello della ricorrente medesima; che inoltre il programma tecnico dell’Associazione Multipromo non era stato sottoscritto da professionisti abilitati; che buona parte della documentazione presentata dall’aggiudicataria era relativa all’anno 2009. <br />	<br />
La controinteressata si costituiva in giudizio per la reiezione delle impugnative, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.<br />	<br />
Nel frattempo in data 12 marzo 2010 veniva rilasciata la relativa concessione alla predetta Associazione Multipromo.<br />	<br />
Con ordinanza n.317 del 2010 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.<br />	<br />
Con memoria la stessa ricorrente, sebbene la concessione era ormai scaduta, ribadiva il proprio interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti, ai fini risarcitori, nonché i propri assunti nel merito.<br />	<br />
Con altra memoria l’Avvocatura dello Stato sosteneva che l’operato dell’Amministrazione era esente da vizi.<br />	<br />
Seguivano le repliche dell’interessata, la quale, a seguito del deposito di nuova documentazione, presentava ulteriori motivi aggiunti, deducendo la violazione dei principi di evidenza pubblica, anche in relazione al D.Lgs. n.163 del 2006, degli artt.1, 2, 6, 29, 30, 53, 102, 106, 108, 115, 116 del D.Lgs. n.42 del 2004, anche in riferimento all’art.9 Cost., nonché l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia, sviamento.<br />	<br />
L’interessata in particolare ha sostenuto che nel precedente triennio non era stata assicurata adeguata tutela ai beni vincolati paesaggisticamente e che dunque l’aggiudicataria andava esclusa dalla gara; che lo svolgimento della stessa gara poteva essere differito di qualche giorno per consentire al componente titolare della commissione, poi sostituito, di partecipare alla medesima; che della predetta commissione avrebbe dovuto altresì far parte anche il responsabile dell’Ufficio Tecnico, il quale aveva segnalato le cennate carenze di tutela e che comunque la segnalazione non era stata tenuta in debito conto ai fini dell’aggiudicazione in esame.<br />	<br />
Con memoria l’Amministrazione deduceva in rito l’inammissibilità dei secondi motivi aggiunti per tardività e nel merito l’infondatezza dei medesimi.<br />	<br />
Seguivano le repliche della ricorrente.<br />	<br />
Nell’udienza del 14 maggio 2013, indicata quale questione rilevata d’ufficio, ex art.73, comma 3 c.p.a., la possibile improcedibilità delle impugnative per sopravvenuta carenza di interesse, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.<br />	<br />
Va in primo luogo dichiarata l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai esaurito il rapporto concessorio discendente dagli atti impugnati.<br />	<br />
Vanno in ogni caso esaminate le censure dedotte, ai sensi dell’art.34, comma 3 c.p.a., al fine di verificare la fondatezza della pretesa risarcitoria (cfr. in senso analogo TAR Toscana, III, n.1560 del 2011).<br />	<br />
La domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno è in parte fondata e va pertanto accolta, nei limiti di seguito esposti.<br />	<br />
Al riguardo vanno considerati sussistenti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria ed in particolare la condotta illecita del Soggetto pubblico, integrata dalla violazione dei principi che imponevano nel caso di specie l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di una ben più ampia pubblicità da dare al bando, pubblicato invece solo sul sito internet della Soprintendenza e di un termine del pari ben più esteso per la presentazione delle relative offerte, anche in considerazione dell’oggetto della procedura (riferita alla concessione degli spazi relativi al Prato delle Colonne, nel Giardino di Boboli e al Cortile dell’Ammannati in Palazzo Pitti, per gli spettacoli della stagione estiva 2010), a fronte dei soli dieci giorni all’uopo fissati nonchè dell’indicazione nel bando dei criteri di valutazione delle offerte, invece mancante; risulta poi evidente la negligenza dell’Amministrazione, quale elemento di colpevolezza, nel disattendere i suindicati basilari principi di evidenza pubblica; la suddetta condotta ha prodotto quindi un danno per la ricorrente.<br />	<br />
In particolare va riconosciuto il pregiudizio della perdita subita, sub specie di perdita di chances (cfr. in ultimo Corte Cass. Civile, III, n.21245 del 2012); per la sua quantificazione viene assunto come dato di partenza il risultato d’esercizio (guadagno) previsto per la stagione 2010 e riferito al Giardino di Boboli, per €25.500,00 (cfr. all.4 atti ricorrente, depositati il 4 ottobre 2012), da dimezzare ad €12.250,00, tenuto in conto che, partecipando due soggetti alla gara, sussistevano il 50% di possibilità per ciascuno di conseguire l’aggiudicazione (cfr. in senso analogo TAR Toscana, III, n.255 del 2013).<br />	<br />
Va invece respinta la richiesta risarcitoria per le spese di redazione dell’offerta, comunque da sostenere e per le altre componenti di danno, curriculare, all’immagine e per perdita di ulteriori occasioni di impiego, dedotte in modo generico. <br />	<br />
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con riferimento all’Amministrazione resistente e vanno compensate in relazione alla controinteressata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili il ricorso n.550/2010 indicato in epigrafe ed i motivi aggiunti al medesimo.<br />	<br />
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.<br />	<br />
Condanna inoltre l’Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €3.000,00 (Tremila/00) oltre a IVA e CPA come per legge; compensa le predette spese tra ricorrente e controinteressata.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/10/2013</p>
<p align=justify>
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