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	<title>22/10/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/10/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2012 n.451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-10-2012-n-451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-10-2012-n-451/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2012 n.451</a></p>
<p>Pres. ff. C.L. Cardoni; Est. N. Durante Mignini &#038; Petrini S.p.A. (avv.ti S. Grassi, Jacopo Sanalitro, L. V. Damone e F. Depretis) c/ A.N.A.S. S.p.A. (Avv. Ditr. St.); A.N.A.S. S.p.A. Compartimento Viabilità Umbria e nei confronti di So.Ge.Mi. Ingegneria S.r.l. sugli obblighi della P.A. in caso di occupazione e trasformazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-10-2012-n-451/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2012 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-10-2012-n-451/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2012 n.451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ff. C.L. Cardoni; Est. N. Durante<br /> Mignini &#038; Petrini S.p.A. (avv.ti S. Grassi, Jacopo Sanalitro, L. V. Damone e F. Depretis) c/ A.N.A.S. S.p.A. (Avv. Ditr. St.); A.N.A.S. S.p.A. Compartimento Viabilità Umbria e nei confronti di So.Ge.Mi. Ingegneria S.r.l.</span></p>
<hr />
<p>sugli obblighi della P.A. in caso di occupazione e trasformazione illegittime del bene</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per p.u. – Occupazione e trasformazione illegittime – Domanda di restituzione e/o risarcimento del danno – Obblighi della P.A. – Rinnovazione della valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di mancato perfezionamento della procedura espropriativa nel termine prorogato e di irreversibile trasformazione dei beni occupati, affinché l’interesse primario della parte lesa possa essere soddisfatto, deve imporsi all’amministrazione, convenuta per la restituzione degli immobili occupati ridotti in pristino stato e/o il risarcimento dei danni subiti anche per l’irreversibile trasformazione dei medesimi, di rinnovare la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’eventuale acquisizione dei fondi in causa, adottando, all’esito di essa, un provvedimento col quale gli stessi, in tutto od in parte, siano alternativamente: a) acquisiti non retroattivamente al patrimonio indisponibile comunale; b) restituiti in tutto od in parte al legittimo proprietario, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 36 del 2010, proposto da:<br />
Mignini &#038; Petrini S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Jacopo Sanalitro, Luigi Valentino Damone, Francesco Depretis, con domicilio eletto presso Francesco Depretis in Perugia, via Baldeschi, 2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
A.N.A.S. S.p.A., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14; A.N.A.S. S.p.A. Compartimento Viabilità Umbria; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
So.Ge.Mi. Ingegneria S.r.l.; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
provvedimento Anas 30.10.2008 p. cdg 0144533 p (proroga di 2 anni per espropriazione)</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di A.N.A.S. S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Mignini &#038; Petrini s.p.a. impugna il decreto 30.10.2008 prot. n. CDG-0144533-P, col quale A.N.A.S. s.p.a. ha prorogato di due anni il termine finale per il completamento della procedura d’esproprio per lavori stradali, relativa ad alcuni terreni distinti nel catasto del comune di Bastia Umbra al fl. 7, partt. 168, 194, 215, 217, 483, 484, 1229, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337 e 1338, sostenendo:<br />	<br />
a) la tardività del provvedimento, rispetto all’effettiva scadenza del termine;<br />	<br />
b) il difetto dei presupposti di legge;<br />	<br />
c) la violazione dell’art. 7 L. 241/1990.<br />	<br />
Chiede inoltre la restituzione degli immobili occupati ridotti in pristino stato e/o il risarcimento dei danni subiti anche per l’irreversibile trasformazione dei medesimi.<br />	<br />
Resiste A.N.A.S. s.p.a., col patrocinio dell’Avvocatura erariale.<br />	<br />
Con memoria depositata il 31.7.2012, la ricorrente ha esposto che nessun decreto di esproprio è stato adottato anche nel termine prorogato e ciò nonostante l’oramai irreversibile trasformazione dei beni occupati: circostanze entrambe non contraddette dall’ente resistente che anzi ha depositato il certificato della fine dei lavori in data 27.6.2008.<br />	<br />
All’udienza del 17.10.2012, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Occorre muovere dal mancato perfezionamento della procedura espropriativa nel termine prorogato e dall’irreversibile trasformazione dei beni occupati, denunciata sin dal momento introduttivo del giudizio.<br />	<br />
Orbene, osserva il collegio che l’ordinamento sovranazionale che lo Stato ha recepito, anche a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione di un’opera pubblica astrattamente riconducibile al compendio demaniale necessario e nonostante l’espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, esclude la possibilità di una condanna puramente risarcitoria a carico dell’amministrazione, poiché una tale pronuncia postula l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene, per fatto illecito, dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata; esito, questo (comunque sia ricostruito in diritto: rinuncia abdicativa implicita nella domanda solo risarcitoria, ovvero accessione invertita), vietato dal primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2012 n. 5189).<br />	<br />
Né la realizzazione dell’opera pubblica può costituire impedimento alla restituzione dell’area illegittimamente appresa e ciò indipendentemente dalle modalità &#8211; occupazione acquisitiva od usurpativa &#8211; di acquisizione del terreno (cfr. C. cost. 4 ottobre 2010 n. 293; Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011 n. 5844).<br />	<br />
Donde la necessità in ogni caso di un passaggio intermedio finalizzato all’acquisto della proprietà del bene da parte dell’ente espropriante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5830; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 14 gennaio 2011 n. 43).<br />	<br />
Tale passaggio, allo stato della legislazione vigente, è costituito dall’art. 42-bis del T.U. 8 giugno 2001 n. 327 (rubricato: “<i>Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico</i>”), introdotto dall’art. 34 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, che così recita:<br />	<br />
“<i>1. Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. </i><br />	<br />
<i>2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l’annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo. </i><br />	<br />
<i>3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.</i><br />	<br />
<i>4. Il provvedimento di acquisizione, recante l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell’atto è liquidato l’indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L’atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’articolo 14, comma 2. </i><br />	<br />
<i>5 Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell’autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene. </i><br />	<br />
<i>6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l’autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia. </i><br />	<br />
<i>7. L’autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale. </i><br />	<br />
<i>8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo</i>”.<br />	<br />
Ed allora, affinché l’interesse primario della parte lesa possa essere soddisfatto, deve imporsi all’amministrazione di rinnovare, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’eventuale acquisizione dei fondi per cui è causa, adottando, all’esito di essa, un provvedimento col quale gli stessi, in tutto od in parte, siano alternativamente:<br />	<br />
a) acquisiti non retroattivamente al patrimonio indisponibile comunale;<br />	<br />
b) restituiti in tutto od in parte al legittimo proprietario entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione.<br />	<br />
Nel primo caso, il provvedimento di acquisizione:<br />	<br />
&#8211; dovrà specificare se interessa l’intero compendio occupato o solo parte di esso, disponendo la restituzione del fondo rimanente entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione;<br />	<br />
&#8211; dovrà prevedere che, entro il termine di trenta giorni, ai proprietari in solido sia corrisposto il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo<br />
&#8211; dovrà recare l’indicazione delle circostanze che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area e la data dalla quale essa ha avuto inizio e dovrà specificamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustifican<br />
&#8211; dovrà essere notificato ai proprietari e comporterà il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’art. 20, comma 14, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;<br />	<br />
&#8211; sarà soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente e sarà trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nonché comunicato, entro tr<br />
Resta inteso che i predetti termini, disposti nell’esclusivo interesse del ricorrente, potranno essere aumentati su autorizzazione scritta da parte di questi ed inoltre che tutte le questioni che dovessero insorgere nella fase di conformazione alla presente decisione potranno formare oggetto di incidente di esecuzione e risolte, se del caso, tramite commissario ad acta.<br />	<br />
Sia nel caso a) che nel caso b), il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore dei ricorrenti ed a titolo risarcitorio, di una somma in denaro pari all’applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell’intero bene occupato per tutto il periodo di occupazione senza titolo, che decorre dalla scadenza del termine finale per l’espropriazione vigente prima del decreto 30.10.2008 prot. n. CDG-0144533-P e cessa solo con l’esecuzione della presente sentenza.<br />	<br />
L’impugnato provvedimento va infatti ritenuto viziato in relazione alla denunciata carenza dei presupposti normativi.<br />	<br />
Com’è pacifico, la legittimità della proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità si ancora all’esistenza di obiettive difficoltà al compimento degli atti espropriativi in alcun modo dipendenti dalla volontà dell’ente espropriante, le quali, impedendo il regolare corso del procedimento, non possono essere altrimenti superate, a tal fine occorrendo una verifica scrupolosa delle reali esigenze e dei presupposti delle dette proroghe discrezionali.<br />	<br />
Ciò posto, le ragioni della disposta proroga risiedono in asserite “<i>problematiche relative alle procedure di liquidazione delle ditte proprietarie</i>”.<br />	<br />
Al contrario, risulta dagli atti che sin dal 26.6.2007, tra la ditta concessionaria dell’ente espropriante ed il privato espropriato, è stato sottoscritto un accordo per la liquidazione delle indennità spettanti al secondo, sottoposto alla superiore approvazione di A.N.A.S. s.p.a., tuttavia mai intervenuta o motivatamente negata, nonostante le varie diffide dell’interessato.<br />	<br />
In ragione di ciò, non si possono nel concreto ravvisarsi quelle cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà dell’espropriante, idonee ad impedire la conclusione della procedura nel termine di legge (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 2003 n. 1768).<br />	<br />
In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e limiti anzi esposti.<br />	<br />
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Annulla il decreto 30.10.2008 prot. n. CDG-0144533-P.<br />	<br />
Spese a carico del soccombente, liquidate in complessivi € 2.500,00.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF<br />	<br />
Nicola Durante, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/10/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-10-2012-n-451/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2012 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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