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	<title>22/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1508/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1508</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. T. Aru M. Ariu (Avv. P. Corda) c. Comune di Arbus (Avv. R. Gallus Cardia), Responsabile del Servizio settore commercio e attività produttive del Comune di Arbus (n.c.), Commissione di gara per la concessione in gestione dello stabilimento balneare Torre dei Corsari (n.c.) CO.S.T.A. – Piccola</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1508/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1508/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. T. Aru<br /> M. Ariu (Avv. P. Corda) c. Comune di Arbus (Avv. R. Gallus Cardia), Responsabile del Servizio settore commercio e attività produttive del Comune di Arbus (n.c.), Commissione di gara per la concessione in gestione dello stabilimento balneare Torre dei Corsari (n.c.) CO.S.T.A. – Piccola Soc. Cooperativa Servizi Turistici Arburese a r.l. (Avv.ti E. e P. Cotza)</span></p>
<hr />
<p>dopo la sentenza della Corte Costituzionale 5 luglio 2004, n. 204, sfuggono alla cognizione del giudice amministrativo le controversie in tema di invalidità o inefficacia dei contratti stipulati a seguito di gare ad evidenza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – gare – clausole del bando equivoche – interpretazione – quella che comporta la più ampia partecipazione. 																																																																																												</p>
<p>2.	Giurisdizione e competenza – contratti della P.A. – invalidità o inefficacia &#8211; sentenza C. Cost. n. 204/2004 &#8211; giurisdizione amministrativa – non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il tenore fortemente equivoco della clausola del bando disciplinante i requisiti di partecipazione deve indurre l’Amministrazione ad ammettere le imprese in applicazione del noto principio per il quale, nei casi in cui clausole o prescrizioni del bando di gara siano incomplete o poco chiare cosi da renderne effettivamente incerta o dubbia la loro interpretazione, deve essere preferita quella che comporta la partecipazione alla gara del maggiore numero possibile di imprese. 																																																																																												</p>
<p>2.	Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 5 luglio 2004, n. 204, ed in conformità ai principi da essa espressi, devono ritenersi sottratte alla cognizione del giudice amministrativo le controversie in tema di invalidità o inefficacia dei contratti stipulati a seguito di gare ad evidenza pubblica in quanto in tal caso la domanda giudiziale attiene ad un aspetto tradizionalmente considerato paritetico in senso proprio, in quanto l’autorità pubblica non ha poteri diretti sullo strumento negoziale adoperato, e neppure potrebbe raggiungere lo stesso risultato (del contratto) con atti amministrativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 290/2004 proposto dal</p>
<p>signor <b>Marcello Ariu</b> rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall&#8217;avv. Piero Corda ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio del medesimo legale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	il <b>Comune di Arbus</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Raffaele Gallus Cardia ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Cugia n. 35, presso lo studio del medesimo legale,																																																																																												</p>
<p>&#8211;	il <b>Responsabile del Servizio settore commercio e attività produttive del Comune di Arbus</b>, non costituito in giudizio,																																																																																												</p>
<p>&#8211;	la <b>Commissione di gara per la concessione in gestione dello stabilimento balneare Torre dei Corsari, in Arbus</b>, in persona del Presidente, non costituito in giudizio,																																																																																												</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>società CO.S.T.A. – Piccola Soc. Cooperativa Servizi Turistici Arburese a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti Eulo e Paolo Cotza ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza Michelangelo n. 14, presso il loro studio legale,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del verbale della Commissione di gara del 21 gennaio 2004, nella parte in cui ha escluso la ricorrente dalla gara sopra specificata per la mancanza nell’oggetto sociale rilasciato dalla C.C.I.A.A. dell’attività “Gestione servizi e parcheggi” e disposto l’ammissione alla gara e l’assegnazione provvisoria alla società controinteressata;<br />	<br />
&#8211;	della determinazione del 30 gennaio 2004 n. 400/11 con la quale il Responsabile del Servizio settore commercio e attività produttive del comune di Arbus ha approvato il verbale di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva alla società controinteressata;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o connesso,																																																																																												</p>
<p>nonché<br />
per la dichiarazione di nullità del contratto stipulato tra il Comune di Arbus e la società CO.S.T.A. – Piccola Soc. Cooperativa Servizi Turistici Arburese a r.l.,</p>
<p>e, in via subordinata<br />
per l’annullamento del bando di gara  del pubblico incanto sopra specificato, nella parte in cui la clausola di cui al punto 14.3 dovesse intendersi limitatrice della possibilità del ricorrente di partecipare alla gara medesima.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della società controinteressata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;<br />	<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004 l’avv. Piero Corda per il ricorrente, l’avv. Paolo Cotza per la società controinteressata e l’avv. Francesco Gallus in sostituzione dell’avv. Raffaele Gallus Cardia per l’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con il ricorso in esame, notificato il 3 marzo 2004 e depositato il successivo giorno 11, il signor Marcello Ariu espone di aver partecipato alla gara per pubblico incanto indetta dal Comune di Arbus per la concessione in gestione dello stabilimento balneare in località Torre dei Corsari, per la durata di 9 anni, con offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta del canone annuo di euro 10,000,00 IVA esclusa.<br />	<br />
	Sennonchè, dopo essere stato in un primo tempo ammesso alla selezione, ne veniva successivamente escluso “…in quanto dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio in data 16 gennaio 2004 non risulta abbia nell’oggetto sociale la dicitura “Gestione servizi e parcheggi” (verbale della commissione giudicatrice del 21 gennaio 2004).<br />	<br />
	La gara veniva quindi aggiudicata alla controinteressata società CO.S.T.A. – Piccola Soc. Cooperativa Servizi Turistici Arburese a r.l., unica offerta ritenuta valida, che aveva presentato un’offerta pari a euro 15.090,00 annui, IVA esclusa.<br />	<br />
	Avverso gli atti specificati in epigrafe il sig. Ariu ha presentato il ricorso in esame affidato ai seguenti motivi:<br />	<br />
Violazione del bando ed errata interpretazione di legge – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Contraddittorietà manifesta: se il certificato o l’autocertificazione richiesta dal punto 14.3 del bando dovevano riguardare l’attività in concreto svolta dalle imprese partecipanti, allora anche la controinteressata doveva essere esclusa dalla gara in quanto nella domanda di partecipazione si era limitata ad indicare l’oggetto sociale. <br />
In ogni caso, l’anzidetta prescrizione non doveva affatto intendersi nel senso di prescrivere necessariamente che le imprese fossero già iscritte o che già svolgessero tale l’attività specifica di gestione servizi e parcheggi, non essendo ciò espressamente richiesto dal bando che si limitava a chiedere l’iscrizione per attività attinente a quella oggetto dell’appalto.<br />
In realtà, sempre ad avviso del ricorrente, la prescrizione del bando sul punto, non richiedendo l’iscrizione per l’attività in concreto esercitata, doveva riferirsi alla possibilità per le imprese partecipanti di svolgere il servizio oggetto della gara (ossia nel senso di richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese con l’indicazione di un oggetto sociale comprendente anche l’esercizio dell’attività oggetto della gara).<br />
In tal senso il ricorrente, operante nella forma dell’impresa individuale, non subirebbe le limitazioni delle imprese costituite in forma di società che sono legittimate a svolgere solo le attività comprese nell’oggetto sociale riportato nell’atto costitutivo.<br />
	Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché la dichiarazione di nullità del contratto stipulato tra il Comune di Arbus e la società CO.S.T.A.;<br />	<br />
con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.<br />
	Per resistere al ricorso si sono costituite le controparti intimate che, con articolate memorie difensive, hanno replicato alle argomentazioni del ricorrente concludendo, infine, per la reiezione del gravame, vinte le spese.<br />	<br />
	In particolare la società controinteressata, contestualmente alle difese, ha proposto ricorso incidentale ritenendo illegittimo il provvedimento di esclusione oggetto di gravame, nella parte in cui non motiva l’esclusione della ricorrente anche per carenza del requisito di professionalità necessaria, espressamente richiesto per lo svolgimento dei servizi contemplati nel disciplinare.<br />	<br />
	Con ordinanza n. 139 del 17 marzo 2004 il Tribunale adito, senza sospendere l’esecuzione degli atti impugnati, ha fissato direttamente la discussione del merito della causa, in vista della quale le parti hanno integrato con memoria le rispettive difese.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Il ricorso è fondato.<br />	<br />
Il bando di gara, al punto n. 5, indicava le caratteristiche generali della concessione da assegnare, precisando che essa concerneva la “gestione dello stabilimento balneare, del servizio relativo al lido comunale e la gestione del parcheggio a pagamento istituito a Torre dei Corsari”.<br />
	Tra i requisiti di ammissibilità alla gara veniva richiesto (punto 14.3 del bando) il “Certificato di iscrizione alla Camera di Commercia attinente l’oggetto dell’appalto, ovvero gestione servizi e parcheggio…”.<br />	<br />
	La commissione ha ritenuto di escludere il ricorrente dalla gara in quanto il certificato camerale presentato recava solo l’iscrizione per l’attività bar ristorante, senza comprendere cioè anche il servizio gestione parcheggi.<br />	<br />
	Il Collegio, anzitutto, condivide la ricostruzione della difesa della controinteressata circa la natura complessa dell’oggetto della gara, ma ritiene che nel caso di specie anzichè l’esclusione della ricorrente, sulla base di una clausola del bando dal contenuto oscuro o quanto meno suscettibile di diverse interpretazioni, ben dovesse richiedersi, da parte dell’amministrazione appaltante, l’applicazione del principio generale della massima  partecipazione.<br />	<br />
	Ed invero la richiesta di un certificato camerale “attinente l’oggetto dell’appalto”, in presenza come detto di un oggetto di gara variegato e complesso, non vuol dire necessariamente ed indubitabilmente iscrizione camerale per tutte le componenti del servizio bensì, come sostenuto dal ricorrente nelle sue difese, iscrizione per un’attività “attinente” l’oggetto dell’appalto e suscettibile di estendersi anche alle altre sue componenti.<br />	<br />
	E ciò, soprattutto, in un appalto come quello in esame nel quale le attività complementari a quella di gestione del bar – ristorante, per la quale il ricorrente possiede l’iscrizione richiesta, si caratterizzano per la loro semplicità organizzativa e per la mancanza di significativi contenuti tecnici.<br />	<br />
	Sotto questo profilo non appare decisivo il richiamo operato dalla controinteressata alla sentenza di questo TAR Sardegna del 25 luglio 2003 n. 913, perché in quel caso la prescrizione della lex specialis chiedeva proprio l’iscrizione per la specifica attività da appaltare, ponendosi in tal caso l’iscrizione come requisito inderogabile di partecipazione.<br />	<br />
	Nel caso in esame, invece, il tenore fortemente equivoco della clausola del bando disciplinante i requisiti di partecipazione avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad ammettere la ricorrente in applicazione del noto principio per il quale, nei casi in cui clausole o prescrizioni del bando di gara siano incomplete o poco chiare cosi da renderne effettivamente incerta o dubbia la loro interpretazione, deve essere preferita quella che comporta la partecipazione alla gara del maggiore numero possibile di imprese (per tutte, Consiglio Stato sez. V, 12 ottobre 2001, n. 5397).<br />	<br />
	La fondatezza del ricorso principale comporta la necessità di esaminare il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata che, tuttavia, si rivela infondato.<br />	<br />
	Si assume infatti che l’impresa Ariu si sarebbe dovuta comunque escludere dalla procedura concorsuale per la mancanza del requisito della necessaria professionalità per l’espletamento dei servizi, pure richiesto dal bando di gara.<br />	<br />
	Più precisamente la controinteressata sostiene che la ricorrente non disporrebbe delle unità lavorative necessarie allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.<br />	<br />
	Sennonché, a concludere per l’infondatezza dell’impugnazione incidentale va osservato che il requisito in questione, al momento della partecipazione ad una gara come quella in esame, nella quale il contenuto della prestazione richiesta è privo di elementi di complessità tali da richiedere negli addetti una particolare qualificazione tecnica, va necessariamente considerato in termini di mera potenzialità all’espletamento del servizio.<br />	<br />
Solo in caso di aggiudicazione della gara, infatti, se del caso mediante la conclusione di nuovi rapporti di lavoro anche stagionali, eventualmente in numero anche superiore rispetto all’unità già obbligatoriamente prevista dalla lettera H dell’art. 5 del capitolato d’oneri, dovrà essere costituita l’organizzazione minima necessaria ad assicurare un regolare svolgimento del rapporto contrattuale.<br />
	Opinare diversamente vorrebbe dire costringere le imprese partecipanti alla gara ad assumere maestranze in un momento nel quale è ancora aleatoria la aggiudicazione e, dunque, la possibilità di impiegarle nel servizio.<br />	<br />
	In conclusione, quindi, il ricorso principale – per la parte in cui impugna l’esclusione della ricorrente dalla gara e l’aggiudicazione definitiva alla società controinteressata &#8211; va accolto, mentre va respinto il ricorso incidentale.<br />	<br />
Il ricorrente chiede poi che questo Tribunale dichiari la nullità del contratto stipulato tra il Comune di Arbus e la società CO.S.T.A., senza peraltro svolgere specifici argomenti a sostegno della domanda.<br />
Pone così un problema complesso e dibattuto, che ha indotto di recente il Consiglio di Stato a rimetterlo – insieme con altri riguardanti la reintegrazione in forma specifica della pretesa avanzata dal concorrente ingiustamente pregiudicato in una gara pubblica – alla Adunanza Plenaria, con l’ordinanza n. 3355 del 21 maggio 2004.<br />
Per quanto qui interessa, la Quarta Sezione evidenzia (punto 5 della  ordinanza) un dubbio sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa, allorché debba essere decisa la natura del vizio che, a seguito dell’annullamento della aggiudicazione, affligge il contratto eventualmente già stipulato.<br />
In verità, la decisione distingue tra ipotesi in cui si chieda (o debba esser data) una decisione costituitiva (annullamento o risoluzione del contratto), e ipotesi in cui &#8211; in base a una scelta teorica che pure si indica come dubbia – si ritenga la nullità o comunque una automatica caducazione del contratto.<br />
In questo secondo caso sarebbe possibile un accertamento in via incidentale.<br />
Precisa però (punto 5.3) che se sia stata domandata espressamente una pronuncia, anche solo dichiarativa, sul contratto, emergono i medesimi problemi di giurisdizione propri di una pronuncia costitutiva.<br />
La Sezione rimettente, pur riconoscendo che la questione è suscettibile di differenti soluzioni, sembra privilegiare quella affermativa della giurisdizione, osservando che altrimenti resterebbe priva di significato l’attribuzione di giurisdizione esclusiva in materia di procedure di affidamento degli appalti pubblici.<br />
Questa posizione, fino a ieri condivisibile, va oggi ripensata alla luce della sentenza n. 204 del 5 luglio 2004, pubblicata il 14 luglio 2004 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, come sostituiti dall’articolo 7 della legge 21 luglio 2000 n. 105. La illegittimità riguarda, in particolare e per quanto qui interessa, la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie in materia di pubblici servizi; giurisdizione che può essere riconosciuta al giudice amministrativo solo quando “la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo”, ovvero adopera strumenti negoziali ma in sostituzione di un potere autoritativo che la legge ad essa attribuisce.<br />
Né la norma, né di conseguenza la decisione della Corte, menzionano la domanda sulla invalidità o inefficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario, ad esito di una procedura ad evidenza pubblica; ma è certo che tale domanda attiene ad un aspetto tradizionalmente considerato paritetico in senso proprio, in quanto l’autorità pubblica non ha poteri diretti sullo strumento negoziale adoperato, e neppure potrebbe raggiungere lo stesso risultato (del contratto) con atti amministrativi.<br />
Non contraddice alla soluzione adottata la sopravvivenza dell’articolo 6 della citata legge 205/2000, che assegna al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva su “tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture” .<br />
La norma, come giustamente osservato nella menzionata ordinanza della Quarta Sezione, non indica con chiarezza la estensione della giurisdizione esclusiva, e in particolare se essa riguardi anche le pronunce sui contratti, che in base ad una tradizionale sistematica sono considerati esterni rispetto alle procedure di affidamento.<br />
La specialità della previsione suggerirebbe di per sé una interpretazione restrittiva. Ma le indicazioni fornite dal Giudice delle leggi, nella ricordata decisione 204/2004, impone anche una interpretazione conforme alla Carta fondamentale; sempre che non si voglia ritenere, con argomento rafforzativo, che già la censura sull’articolo 33 capoverso lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 impedisca, almeno per gli appalti di servizi, l’inclusione dei giudizi sul contratto nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
Sulla domanda di nullità del contratto va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.<br />
Sull’inconveniente, da più parti denunciato, del frazionamento dei giudizi nell’ambito di unico rapporto controverso, è forse utile la seguente notazione.<br />
Se venisse confermata dalla Adunanza Plenaria la tesi, che già appare prevalente, della nullità, inefficacia o automatica caducazione del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione, il soggetto appaltante dovrà eseguire la decisione prescindendo dal titolo formale che la vincola all’aggiudicatario. E il radicale difetto del contratto può divenire oggetto di cognizione incidentale nella fase esecutiva.<br />
	L’Amministrazione dovrà, in definitiva, riammettere alla gara l’impresa Ariu e valutarne l’offerta. Dovrà poi decidere, se l’esito della gara lo renderà necessario, sulla sorte del contratto già stipulato con la società CO.S.T.A., secondo i principi sopra enunciati<br />	<br />
	Sussistono giusti motivi, considerata anche la parziale soccombenza del ricorrente, per compensare tra le parti le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
Accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la esclusione e l’aggiudicazione impugnate; dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di nullità del contratto.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 6 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Paolo Turco, 		Presidente,<br />	<br />
&#8211; Manfredo Atzeni, 		Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Tito Aru, 			Primo Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1508/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1511</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1511/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1511/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1511</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. T. Aru S. Muroni (Avv.ti L. e A. De Angelis) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato), Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna (Avv. Stato) Commissione per l’esame riservato per insegnanti di religione (Avv. Stato) ancora sulla sufficienza del punteggio numerico ad integrare la motivazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1511/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1511/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1511</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. T. Aru<br /> S. Muroni (Avv.ti L. e A. De Angelis) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato), Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna (Avv. Stato) Commissione per l’esame riservato per insegnanti di religione (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>ancora sulla sufficienza del punteggio numerico ad integrare la motivazione del provvedimento ai sensi dell&#8217;art. 3 L. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Atto e provvedimento – obbligo di motivazione – attribuzione di punteggio numerico – sufficienza.																																																																																												</p>
<p>2.	Concorso – valutazione negativa del candidato – necessità di segni o commenti sull’elaborato – irrilevanza.																																																																																												</p>
<p>3.	Concorso – valutazione degli elaborati – tempi medi impiegati – sindacato giurisdizionale – non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’attribuzione di un punteggio numerico è sufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 L. 241/1990.																																																																																												</p>
<p>2.	In caso di valutazione negativa di un candidato è irrilevante (e non appare necessario) che la commissione lasci segni grafici o glosse di commento a margine dell’elaborato corretto di ciascun candidato.																																																																																												</p>
<p>3.	Sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati: la fissazione dei criteri di massima per la correzione degli elaborati, così come la valutazione delle prove di esame, rientrano nell’ambito della discrezionalità propria della Commissione e sfuggono pertanto al sindacato di legittimità, salvo che siano manifestamente arbitrari, illogici, irragionevoli ed irrazionali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 955/2004 proposto dal</p>
<p>sig. <b>Salvatore Muroni</b> rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Luca e Antonella De Angelis ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Einaudi n. 11, presso il loro studio legale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	il <b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro in carica,<br />
&#8211;	l’<b>Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione Generale</b>, in persona del Direttore pro-tempore,																																																																																												</p>
<p>&#8211;	la <b>Commissione per l’esame riservato per insegnanti di religione indetto con DDG 2 febbraio 2004</b>, in persona del Presidente pro-tempore,<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del punteggio assegnato dalla commissione esaminatrice all’elaborato redatto dal ricorrente nel concorso sopra specificato.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;<br />	<br />
	Uditi all’udienza camerale del 6 ottobre 2004 l’avv. Luca De Angelis per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Lucia Salis per l’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con il ricorso in esame, notificato il 9 settembre 2004 e depositato il successivo giorno 20, il ricorrente espone di aver partecipato al concorso riservato per insegnanti di religione indetto con DDG 2 febbraio 2004, le cui prove scritte si sono tenute il 22 aprile 2004.<br />	<br />
	Al termine del procedimento di valutazione di tali prove, la commissione esaminatrice gli assegnava il punteggio globale di 8/15 (9 nel primo elaborato, 9 nel secondo e 6 nel terzo) insufficiente al raggiungimento del minimo richiesto per l’ammissione alle prove orali (11/15).<br />	<br />
	Di qui il ricorso in esame col quale si deduce violazione di legge (art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241), eccesso di potere e difetto di motivazione, in quanto la commissione giudicatrice avrebbe espresso le sue valutazioni in termini esclusivamente numerici, senza dar conto delle ragioni del giudizio complessivamente sfavorevole attribuito alle prove del candidato e senza che i criteri di valutazione all’uopo predisposti &#8211; per la loro genericità – consentissero la ricostruzione delle ragioni poste a fondamento di tale apprezzamento.<br />	<br />
	Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del giudizio impugnato.<br />	<br />
	Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto.<br />	<br />
	All’udienza camerale del 6 ottobre 2004, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, i procuratori delle parti, avvertiti della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno insistito nelle rispettive conclusioni.<br />	<br />
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso in esame si caratterizza per la manifesta infondatezza che consente, ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall&#8217;art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.<br />
	Come riconosce lo stesso ricorrente, la questione dell’idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo motivazionale dei giudizi inerenti le prove scritte di un concorso, imposto all’Amministrazione dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo aver a lungo ricevuto soluzione prevalente nel senso della sufficienza dell’attribuzione del solo punteggio numerico, è stata riaperta da alcune decisioni del giudice amministrativo che, invece, hanno ritenuto necessaria l’esternazione ancorché sintetica del giudizio valutativo sfociato nel punteggio numerico.<br />	<br />
	Anche il Consiglio di Stato, in talune pronunce, ha ritenuto sufficiente il punteggio numerico soltanto ove i criteri di massima fissati dalla Commissione fossero rigidamente predeterminati, restando per contro insufficiente il mero punteggio nei casi in cui essi si risolvessero in espressioni eccessivamente generiche.<br />	<br />
	Sennonchè, recentemente, lo stesso Consiglio di Stato, con decisione n. 6155 del 17 settembre 2004, nella consapevolezza dei cennati contrasti giurisprudenziali, ha riesaminato la questione tornando al pregresso orientamento della sufficienza del voto espresso esclusivamente in termini numerici, con le seguenti precisazioni perfettamente attinenti anche alle censure sollevate nel caso che occupa:<br />	<br />
&#8211;	in caso di valutazione negativa di un candidato è irrilevante (e non appare necessario) che in la commissione lasci segni grafici o glosse di commento a margine dell’elaborato corretto di ciascun candidato; <br />	<br />
&#8211;	la fissazione dei criteri di massima per la correzione degli elaborati, così come la valutazione delle prove di esame, rientrano nell’ambito della discrezionalità propria della Commissione e sfuggono pertanto al sindacato di legittimità, salvo che siano manifestamente arbitrari, illogici, irragionevoli ed irrazionali, circostanze che non ricorrono nel caso di specie.<br />	<br />
Da tale orientamento, che già aveva visto l’adesione di questo Tribunale (per tutte:TAR Sardegna n. 1602/02 del 21 novembre 2002), non si ravvisano ragioni per discostarsi, con conseguente reiezione del ricorso.<br />
	Gli anzidetti contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
Respinge il ricorso in epigrafe .<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 6 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Paolo Turco, 		Presidente,<br />	<br />
&#8211; Manfredo Atzeni, 		Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Tito Aru, 			Primo Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1511/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1512</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1512/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1512/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1512/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1512</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. M. Atzeni Impresa Costruzioni ing. G. B. Bosazza s.r.l. in proprio e quale capogruppo della costituenda A.T.I. con ICEIA s.r.l., Impresa Costruzioni ed Affini (Avv.ti A. Angioni e G. F. Dessì) c. ANAS s.p.a. (Avv. Stato) e Ediltevere S.p.A. (n.c.) non possono essere escluse da una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1512/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1512</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1512/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1512</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. M. Atzeni<br /> Impresa Costruzioni ing. G. B. Bosazza s.r.l. in proprio e quale capogruppo della costituenda A.T.I. con ICEIA s.r.l., Impresa Costruzioni ed Affini (Avv.ti A. Angioni e G. F. Dessì) c. ANAS s.p.a. (Avv. Stato) e Ediltevere S.p.A. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>non possono essere escluse da una gara le imprese che abbiano dichiarato di volersi costituire in ATI nel corpo dell&#8217;offerta economica se il bando dispone espressamente in tal senso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – gara – dichiarazione di impegno a costituirsi in ATI formulata nel corpo dell’offerta – esclusione – illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Pur essendo principio pacifico in tema di procedure ad evidenza pubblica che la documentazione amministrativa non possa essere contenuta nella busta contenente l’offerta economica – in quanto diversamente qualsiasi determinazione relativa alla completezza di tale documentazione potrebbe essere influenzata dalla conoscenza o dalla conoscibilità dell’offerta – illegittimamente l’amministrazione procede all’esclusione delle imprese che abbiano espresso l’impegno a costituirsi in ATI mediante dichiarazione contenuta nel corpo dell’offerta, laddove il bando di gara disponga espressamente in tal senso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 960/04 proposto da</p>
<p><b>Impresa Costruzioni ing. G. B. Bosazza s.r.l.</b> in persona dell’Amministratore Unico, in proprio e quale capogruppo della costituenda A.T.I. con ICEIA s.r.l., Impresa Costruzioni ed Affini, nonché di quest’ultima, in persona dell’Amministratore Unico, rappresentate e difese dagli avv.ti Antonello Angioni e Giovanna F. Dessì ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Cagliari, via Tiziano n. 11;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ANAS s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è domiciliata;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Ediletevere s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del verbale di esperimento gara n. 5A2004 in data 25/5/2004 con il quale la Commissione di Gara, nominata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della S.G.C. n. 131 “Carlo Felice”, determina la loro esclusione.</p>
<p>e per la condanna<br />
al risarcimento del danno subito attraverso la reintegrazione in forma specifica, ovvero per equivalente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’ANAS in persona del legale rappresentante in carica;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la camera di consiglio del 6 ottobre 2004 il consigliere Manfredo Atzeni e sentiti i legali di parte, come da separato verbale.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 10/9/2004 e depositato il successivo 23/9, l’Impresa Costruzioni ing. G. B. Bosazza s.r.l. in persona dell’Amministratore Unico, in proprio e quale capogruppo della costituenda A.T.I. con ICEIA s.r.l., Impresa Costruzioni ed Affini, nonché quest’ultima, in persona dell’Amministratore Unico, impugnano il verbale di esperimento gara n. 5A2004 in data 25/5/2004 con il quale la Commissione di Gara nominata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della S.G.C. n. 131 “Carlo Felice” determina la loro esclusione.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />
1) Le ricorrenti hanno formulato l’impegno a costituirsi in associazione temporanea nel corpo dell’offerta economica, come previsto dall’art. 8 del bando. Comunque, anche a voler interpretare diversamente il bando, la clausola si appaleserebbe ambigua, e dovrebbe essere letta in modo da consentire la massima partecipazione alla gara.<br />
Le ricorrenti chiedono quindi l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, vinte le spese; chiedono, inoltre, il risarcimento del danno subito attraverso la reintegrazione in forma specifica, ovvero per equivalente<br />
Si è costituita in giudizio l’ANAS s.p.a. in persona del legale rappresentante chiedendo, con memoria depositata il 5/10/2004, il rigetto del ricorso.<br />
Alla camera di consiglio i procuratori delle parti, avvertiti della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno insistito nelle proprie conclusioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso in epigrafe si manifesta per la manifesta fondatezza che consente, ai sensi dell’art. 26, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.<br />
Le ricorrenti sono state escluse dalla gara d’appalto di cui in epigrafe per non avere assunto correttamente l’impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese in caso di aggiudicazione, richiesto dall’art. 8 del bando di gara e dall’art. 13, quinto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.<br />
Sostengono che l’art. 8 del bando di gara impone alle ditte che intendono partecipare al procedimento in costituenda A.T.I. di formulare l’anzidetto impegno mediante dichiarazione da formulare nel corpo dell’offerta.<br />
Il loro impegno è quindi contenuto nell’offerta economica, la cui busta non è stata aperta in sede di gara a causa dell’impugnata esclusione.<br />
Obietta la parte resistente che l’offerta in questione, ai sensi del richiamato art. 8, deve essere contenuta in ogni dichiarazione o documento necessario per l’ammissione alla gara; di conseguenza, giustamente la commissione non avrebbe aperto l’offerta economica delle ricorrenti, in quanto gli altri documenti di gara non contenevano l’impegno di cui ora si discute.<br />
Quest’ultima osservazione è infondata.<br />
Sotto profilo sintattico, è contestabile che l’inciso “nonché ogni dichiarazione o documento necessario per l’ammissione alla gara “ sia riferibile anche alla proposizione coordinata “ e contenere l’impegno “ e non esclusivamente alla proposizione principale “deve essere sottoscritta a pena di esclusione “.<br />
Comunque, la lettura proposta dall’amministrazione è palesemente illogica, in quanto il bando, letto nel senso proposto, imporrebbe l’irragionevole obbligo di ripetere l’impegno in questione in tutti gli atti predisposti dalle imprese per partecipare alla gara.<br />
Deve, quindi, essere affermato che l’impegno di cui si discute deve essere espresso in un unico atto.<br />
La stazione appaltante ha ritenuto che l’impegno debba essere espresso in atti contenuti al di fuori della busta contenete l’offerta economica; tale impostazione è stata seguita anche da quasi tutti i partecipanti alla gara.<br />
Tale convinzione, comune a più soggetti, è da collegare al principio, assolutamente pacifico, da tempo recepito nelle procedure d’evidenza pubblica, relativo all’illegittimità della produzione di qualsiasi documento attinente alla documentazione amministrativa, da presentare a corredo dell’offerta, insieme all’offerta economica e la conseguente illegittimità di qualsiasi determinazione relativa alla completezza della documentazione amministrativa assunta una volta conosciuta, o resa conoscibile, l’offerta economica.<br />
Di conseguenza, la commissione di gara e la gran parte delle imprese partecipanti hanno ritenuto che formulare l’impegno insieme all’offerta economica rende quest’ultima inammissibile, in quanto tale modo di procedere può influire sull’imparzialità della commissione incaricata dell’esame delle diverse proposte.<br />
Ed invero, non può essere sottaciuto che l’impegno a costituirsi in associazione temporanea può essere sottoscritto in termini tali da dare luogo a problemi interpretativi, per cui la disamina della sua correttezza non costituisce un apprezzamento del tutto vincolato, ma può essere influenzata dalla conoscenza dell’offerta economica.<br />
L’opinione della stazione appaltante e della maggioranza dei partecipanti alla procedura di cui ora si discute non appare, quindi, arbitraria.<br />
Peraltro, va anche osservato che il bando di gara è univoco nel disporre che l’impegno a costituirsi in associazione temporanea deve essere contenuto nell’offerta economica.<br />
Inoltre, il bando riprende quasi letteralmente l’enunciato dell’articolo 13, quinto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il quale dispone che anche associazioni temporanee d’imprese e consorzi non ancora costituiti possono presentare offerte, ma che in tal caso “l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse “.<br />
Pertanto, anche la legge individua l’offerta quale veicolo dell’impegno a costituirsi in associazione temporanea.<br />
Di fronte a tale, univoco, enunciato, il collegio deve rilevare che l’odierna ricorrente si è attenuta a quanto disposto dal bando di gara, il quale a sua volta si è uniformato – salvo il pleonastico inciso di cui sopra s’è detto &#8211; a quanto disposto dalla legge che regolamenta la materia.<br />
Pertanto, deve essere affermato che ha errato la commissione di gara nell’escludere l’offerta della ricorrente sulla base di un principio di generale applicazione, ma che il legislatore ha escluso con riferimento al problema che ora si discute.<br />
L’argomentazione della ricorrente deve, quindi, essere condivisa.<br />
La domanda impugnatoria deve, in conclusione essere accolta, annullando, per l’effetto, il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della stazione appaltante a seguito dell’apertura della busta contenente l’offerta economica della ricorrente.<br />
La domanda risarcitoria deve, invece, essere respinta, non essendo stata fornita alcuna prova del danno lamentato.<br />
In considerazione della novità delle questioni trattate deve essere riconosciuta l’esistenza di giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
accoglie la domanda impugnatoria proposta con il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato (verbale di esperimento gara n. 5A2004 in data 25/5/2004, nella parte in cui determina l’esclusione delle ricorrenti ed aggiudica il contratto alla controinteressata), fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della stazione appaltante.<br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno.<br />
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 6 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Turco,		  	    Presidente;<br />	<br />
Manfredo Atzeni, 		   Consigliere, estensore;<br />	<br />
Rosa Panunzio,		   Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1512/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1512</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1497</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1497/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1497/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1497</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. T. Aru A. M. Onnis (Avv. G. Andreozzi) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Stato), Provveditorato agli Studi di Cagliari (Avv. Stato) l&#8217;accertamento definitivo della dipendenza da causa di servizio non vincola l&#8217;amministrazione in sede di concessione dell&#8217;equo indennizzo 1. Pubblico impiego – infermità – riconoscimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1497/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1497/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1497</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. T. Aru<br /> A. M. Onnis (Avv. G. Andreozzi) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Stato), Provveditorato agli Studi di Cagliari (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;accertamento definitivo della dipendenza da causa di servizio non vincola l&#8217;amministrazione in sede di concessione dell&#8217;equo indennizzo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblico impiego – infermità – riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – equo indennizzo – disconoscimento della dipendenza da causa di servizio – legittimità.																																																																																												</p>
<p>2.	Atto e provvedimento – autotutela – indebito esborso di denaro – sussistenza di interesse pubblico specifico – necessità – non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, fatto valere al fine di ottenere l&#8217;equo indennizzo, ancorché definitivo, deve essere rivalutato nell’ambito di un diverso e specifico procedimento destinato a definire un&#8217;altra valutazione della sussistenza del medesimo nesso causale, valida esclusivamente in ordine al predetto fine, con la possibilità, implicitamente ammessa dal contesto normativo applicabile, di pervenire ad una determinazione negativa.																																																																																												</p>
<p>2.	La rimozione in via di autotutela di atti potenzialmente idonei a determinare indebito esborso di denaro pubblico non richiede un&#8217;espressa motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico specifico (da ritenersi <i>in re ipsa</i>) in merito alla loro adozione, né la valutazione delle posizioni dei soggetti loro destinatari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 660/93 proposto dalla</p>
<p><b>sig.ra Anna Maria Onnis</b> rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall&#8217;avv. Giuseppe Andreozzi ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Gianturco n. 4, presso lo studio del medesimo legale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	il <b>Ministero della Pubblica Istruzione</b>, in persona del Ministro in carica,																																																																																												</p>
<p>&#8211;	il <b>Provveditorato agli Studi di Cagliari</b>, in persona del Provveditore in carica,<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto del Provveditore agli Studi di Cagliari n. R1/42279 dell’11 gennaio 1993,col quale è stato revocato il decreto della stessa Autorità n. 2815 del 21 agosto 1990 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ernia del triangolo del petit (paralombare dx)”.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004 l’avvocato dello Stato Anna Maria Bonomo per la parte resistente, nessuno comparso per la ricorrente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 17 marzo 1993 e depositato il successivo 16 aprile, la sig.ra Onnis impugna il decreto n. R1/42279 dell’11 gennaio 1993 col quale il Provveditore agli Studi di Cagliari ha revocato il proprio decreto n. 2815 in data 21 agosto 1990, col quale era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ernia del triangolo del petit (paralombare dx)” (restando conseguentemente respinta l’istanza di concessione dell’equo indennizzo proposta in relazione ad essa dalla sig.ra Onnis).<br />
	Con unico articolato motivo la ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe provveduto sulla base di un parere che il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non era competente ad adottare in quanto la questione della dipendenza dal servizio dell’infermità di cui sopra era stata già definitivamente risolta sulla base sulla base del parere della Commissione Medica Ospedaliera posto a fondamento del decreto revocato.<br />	<br />
Inoltre il provvedimento impugnato non sarebbe adeguatamente motivato né con riguardo alle ragioni sottese alla decisione del provvedimento di revoca, né con riguardo all’interesse pubblico specifico perseguito con la sua adozione.<br />
	Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.<br />	<br />
	Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004, presente solo il legale dell’Amministrazione, la causa è stata posta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
L’art. 5 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, ha sancito la reciproca autonomia del procedimento per la declaratoria della dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata dal dipendente e del procedimento per la concessione dell’equo indennizzo.<br />
Da ciò consegue che il giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera è definitivo per quanto riguarda l’accertamento dell’esistenza del predetto nesso di causalità, per tutti i fini per i quali esso rileva, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la dipendenza da causa di servizio dell’infermità venga accertata al fine di concedere l’equo indennizzo.<br />
In tale ipotesi, la normativa richiamata prevede l’intervento, nella procedura, del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, che può disattendere le conclusioni della Commissione Medica Ospedaliera (tale interpretazione è oramai pacifica in giurisprudenza: C. di S., IV, 13 novembre 1998, n. 1521, che ha riformato la sentenza di questo Tribunale n. 124 in data 5 marzo 1994).<br />
Giustamente, quindi, nel caso di specie l’Amministrazione, investita della domanda di concessione di equo indennizzo per l’infermità sopra specificata, nonostante avesse con proprio atto (fondato sulla valutazione della Commissione Medica Ospedaliera) riconosciuto che l’infermità in questione dipende da causa di servizio, ha chiesto che il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie esprimesse il proprio parere sulla medesima questione.<br />
Il Comitato ha espresso parere contrario in ordine al riconoscimento dell’esistenza del suddetto nesso causale, e su quella base l’Amministrazione ha disatteso la domanda di concessione dell’equo indennizzo ed annullato d’ufficio la propria precedente determinazione.<br />
L’odierna ricorrente sostiene che il principio della reciproca indipendenza fra i due procedimenti in parola imporrebbe di escludere che l&#8217;Amministrazione, una volta constatata l&#8217;insussistenza del motivo di servizio fra le cause dell&#8217;infermità lamentata dal dipendente, in seguito agli accertamenti disposti in relazione alla domanda di concessione dell&#8217;equo indennizzo, possa anche rivedere le determinazioni in precedenza assunte in sede di riconoscimento della causa di servizio, per l’attribuzione degli altri benefici che conseguono a tale accertamento.<br />
La tesi non è condivisa dal collegio.<br />
È vero che, a ben vedere, nel sistema legislativo appena descritto rimane uno spazio nel quale il legislatore ammette che una determinata situazione di fatto riceva una differente valutazione in due procedimenti, fra di loro collegati, e che tale differente valutazione possa rimanere definitiva.<br />
La volontà del legislatore, infatti, può essere così ricostruita:<br />
1 ) la legge impone l&#8217;espletamento di una determinata procedura per l&#8217;accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, lamentata da un dipendente pubblico; per questa via si giunge all&#8217;adozione di un provvedimento definitivo, che può riconoscere la sussistenza del predetto nesso causale;<br />
2) la legge impone poi che qualora il provvedimento positivo venga fatto valere per ottenere l&#8217;equo indennizzo, il riconoscimento della causa di servizio debba essere rivalutato; peraltro, la nuova disamina non avviene nell’ambito di un procedimento di secondo grado, destinato a rivedere, ed eventualmente a togliere effetto, alla precedente determinazione, ma in seno ad una nuova procedura, destinata a definire un&#8217;altra valutazione della sussistenza del medesimo nesso causale, valida esclusivamente in ordine al predetto fine.<br />
La legge, quindi, accetta la possibilità che i due procedimenti amministrativi giungano ad accertamenti difformi in ordine alla medesima situazione di fatto (la Corte Costituzionale ha dichiarato che la normativa in commento non contrasta con l&#8217;articolo 97 della costituzione: sentenza 21 giugno 1996, n. 209).<br />
Osserva, peraltro, il collegio che nessuna norma impone all&#8217;amministrazione di restare inerte di fronte all&#8217;accertamento della suddetta contraddittorietà.<br />
Invero, la giurisprudenza, anche costituzionale, che ha affrontato l&#8217;interpretazione della normativa ora in commento si è trovata nell&#8217;angolo visuale condizionato dalla domanda e dall&#8217;interesse del ricorrente; di regola, infatti, le decisioni che hanno affrontato il problema della sopra descritta contraddittorietà hanno risolto controversie nelle quali il pubblico dipendente, che aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un infermità, chiedeva che tale riconoscimento restasse fermo anche in vista della concessione dell&#8217;equo indennizzo.<br />
In tali fattispecie la giurisprudenza ha costantemente affermato che l&#8217;indiscutibile contraddittorietà di pronunce, appena evidenziata, non impone all&#8217;amministrazione di conferire al dipendente la principale utilità alla quale egli aspira.<br />
La giurisprudenza non ha, invece, mai affermato quanto sotteso dalle argomentazioni dall&#8217;odierna ricorrente, secondo la quale non sussisterebbe rimedio all&#8217;anzidetta contraddittorietà (si veda anzi, in contrario senso, C. di St., VI, 24 ottobre 1991, n. 714).<br />
E’ certamente vero che, nella pratica, le amministrazioni tollerano la situazione appena descritta, e talvolta evitano di porre in discussione l’accertamento della dipendenza della causa di servizio nonostante l’ulteriore procedura abbia concluso per la sua insussistenza.<br />
Peraltro, la constatazione di tale possibile comportamento di fatto non può incidere sulla valutazione della legittimità del provvedimento dell’Amministrazione intimata.<br />
Osserva, quindi, il Collegio che se motivi attinenti al consolidamento di posizioni giuridiche ed aspettative possono indurre l’Amministrazione a non rimuovere l’atto con il quale viene riconosciuta la dipendenza della causa di servizio, nulla osta al suo annullamento d’ufficio, soprattutto quando l’atto in questione non abbia prodotto effetti definitivamente stabilizzati.<br />
Questo è quanto avvenuto nel caso di specie, in quanto non risulta che la ricorrente abbia già ricavato benefici concreti dal riconoscimento della causa di servizio della malattia.<br />
Giustamente, quindi, l’Amministrazione, una volta constatato l’errore nell’accertamento della situazione di fatto, che dà titolo alla posizione preferenziale, ha annullato l’atto con il quale era stata erroneamente attribuita la posizione di vantaggio.<br />
Quanto all’eccepito difetto di motivazione, deve osservarsi che come espressamente consentito dalla legge il provvedimento impugnato è motivato per relationem con riferimento al parere del CPPO in esso richiamato.<br />
E’ pacifico che il giudizio medico – legale recepito nella determinazione impugnata costituisce una valutazione di ordine tecnico che, salvo ipotesi di violazione di legge o di illogicità manifesta, non ricorrenti nel caso di specie, resta sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.<br />
	Ed invero, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, il giudizio medico – legale, poi recepito dall’Amministrazione, reso nel corso del procedimento volto all’accertamento della dipendenza di una infermità da causa di servizio od al riconoscimento dell’equo indennizzo si basa su nozioni scientifiche e su dati dell’esperienza propri della disciplina applicata che, per il loro carattere squisitamente tecnico, non hanno bisogno di essere dimostrati e sono di per sé insindacabili se adeguatamente motivati e coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento; essendo censurabili per eccesso di potere quando sia mancata la motivazione, la valutazione dei fatti risulti manifestamente irrazionale o non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da potere incidere sulla valutazione medica finale (Cons,. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2001 n. 1774; idem, 6 maggio 2002 n. 2483).<br />	<br />
Quanto, infine, al secondo profilo di difetto di motivazione lamentato dalla ricorrente, ossia la mancata indicazione dell’interesse pubblico specifico perseguito con l’atto impugnato, è sufficiente rilevare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons Stato, Sez. V, 20 agosto 2001, n. 4444), dal quale non si ravvisano ragioni per dissentire, la rimozione in via di autotutela di atti potenzialmente idonei a determinare indebito esborso di denaro pubblico non richiede un&#8217;espressa motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico specifico (da ritenersi in re ipsa) in merito alla loro adozione, né la valutazione delle posizioni dei soggetti loro destinatari.<br />
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 6 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Paolo Turco, 		Presidente,<br />	<br />
&#8211; Manfredo Atzeni, 		Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Tito Aru, 			Primo Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1497/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1501</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1501/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1501/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1501</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. A. Maggio U. Porcu (Avv. P. Corda) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Prefetto di Cagliari (Avv. Stato) il difensore che propone motivi aggiunti di ricorso deve essere munito di specifica procura Giustizia amministrativa &#8211; ricorso giurisdizionale – motivi aggiunti – procura specifica – necessità – sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1501/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1501/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1501</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. A. Maggio<br /> U. Porcu (Avv. P. Corda) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Prefetto di Cagliari (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>il difensore che propone motivi aggiunti di ricorso deve essere munito di specifica procura</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; ricorso giurisdizionale – motivi aggiunti – procura specifica – necessità – sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>La proposizione di motivi aggiunti di ricorso richiede che il difensore sia munito di specifica procura <i>ad litem</i>. Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non nella postulazione di un mero strumento di concentrazione processuale, ma nell&#8217;introduzione di un diverso rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere sull&#8217;ampiezza dei poteri di quest&#8217;ultimo; mentre assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 618/2000 proposto da</p>
<p><b>Umberto Porcu</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Corda, presso il cui studio, in Cagliari, via Sonnino  n°177 è elettivamente domiciliato;  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore e Prefetto di Cagliari, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, sono legalmente domiciliati;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez, col quale il Prefetto di Cagliari ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;<br />
del decreto 13/10/2000 n° 1366/1.7B.1/1°Sett. 2° Sett. con cui il medesimo Prefetto ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dall’odierno ricorrente avverso il decreto 5/6/2000 n° Cat.6F/2000 – Div. P.A.S. col quale il Questore di Cagliari aveva disposto nei suoi confronti la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Udita alla pubblica udienza del 6/10/2004 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi altresì l’avv. Piero Corda, per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Lucia Salis per l’amministrazione resistente.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con l’odierno ricorso il sig. Umberto Porcu impugna il decreto 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez, col quale il Prefetto di Cagliari, in applicazione della norma di cui all’art. 39 del R.D. 18/6/1931 n° 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, lamentando, in particolare, l’assoluta mancanza di istruttoria in ordine ai fatti posti a base della decisione e la mancata esternazione delle ragioni della ritenuta capacità del ricorrente di abusare delle armi.<br />
Successivamente il sig. Porcu ha proposto motivi aggiunti coi quali ha esteso l’impugnazione al decreto del menzionato Prefetto 13/10/2000 n° 1366/1.7B.1/1°Sett. 2° Sett. di rigetto del ricorso gerarchico dal medesimo sig. Porcu proposto avverso il decreto 5/6/2000 n° Cat.6F/2000 – Div. P.A.S., con cui il Questore di Cagliari gli ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia. La nuova domanda è sorretta da censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento di entrambe le impugnazioni.<br />
Alla pubblica udienza del 6/10/2004 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In relazione al decreto prefettizio 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez. il ricorso merita accoglimento.<br />
L&#8217;art. 39 del R.R. 18/6/1931 n° 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), attribuisce al Prefetto il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne. Ai fini del corretto esercizio del potere  la valutazione prognostica rimessa al Prefetto deve basarsi su presupposti di fatto la cui effettiva sussistenza sia stata, prima, rigorosamente accertata.   <br />
Nel caso di specie, come correttamente dedotto dal ricorrente col primo motivo di gravame, il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti posto col decreto impugnato, si fonda esclusivamente su un’informativa proveniente dalla Stazione dei Carabinieri di Narcao (la n°142/2 del 27/1/2000) nella quale si riferisce che, a seguito di una denuncia – querela sporta dalla sig. Angela Nonnis, l’Ufficio era venuto a conoscenza del fatto che il sig. Porcu aveva minacciato di morte con un fucile da caccia carico il sig. Sergio Satta, coniuge della suddetta sig.ra Nonnis, e che pertanto era stato deferito alla competente autorità giudiziaria.  Così facendo, il Prefetto ha dato per certa l’esistenza di una circostanza (minaccia con armi), determinante ai fini della decisione adottata, rimasta, peraltro, priva di riscontri oggettivi, tenuto conto che, né i Carabinieri né lo stesso Prefetto, hanno compiuto verifiche di sorta in ordine alla veridicità dei fatti esposti dalla querelante.<br />
Consegue da ciò l’illegittimità del cennato decreto 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez.<br />
Relativamente al decreto 13/10/2000 n°1366/1.7B.1/1°Sett. 2° Sett. il gravame va, invece, dichiarato inammissibile.<br />
L’impugnazione è stata, infatti, proposta con motivi aggiunti ai sensi dell’art. 1 della L. 21/7/2000 n°205, senza che, peraltro, il difensore fosse all’uopo munito di apposito e specifico mandato.<br />
Tale disposizione che, nel modificare l&#8217;art. 21 della L 6/12/1971 n° 1034, ha disposto che «tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le stesse parti, connessi all&#8217;oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti», risponde &#8211; come la giurisprudenza ha chiarito – “allo scopo di concentrare in un unico processo l&#8217;impugnazione di provvedimenti diversi da quello originariamente impugnato, ma con esso connessi e riguardanti le stesse parti.<br />
La norma, pertanto, ha carattere eminentemente processuale, ma niente dice in ordine all&#8217;ampiezza ed all&#8217;estensione delle procure rilasciate e non può quindi essere invocata per dedurre da essa anche la possibilità di impugnare provvedimenti diversi da quelli originariamente gravati di ricorso.<br />
Ne deriva che, ferma restando la possibilità di inserire la controversia sul nuovo atto nel processo già instaurato a proposito dell&#8217;atto connesso, ai fini dell&#8217;impugnazione di un atto diverso da quello originariamente impugnato, occorre, secondo le regole generali, una nuova procura ad litem.<br />
Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non nella postulazione di un mero strumento di concentrazione processuale, ma nell&#8217;introduzione di un diverso rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere sull&#8217;ampiezza dei poteri di quest&#8217;ultimo; mentre assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.<br />
Tale esito, coerente con la reale portata della norma di cui all&#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2000, risulta ulteriormente confermato dal fatto che la possibilità di un processo simultaneo, reso possibile dall&#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2000 grazie alla nuova utilizzazione dei «motivi aggiunti» non esclude la legittimità dell&#8217;impugnazione con autonomo ricorso giurisdizionale del nuovo provvedimento; del tutto irragionevole apparirebbe allora, postulare quanto alla procura ed alla sua ampiezza una disciplina diversa per le due ipotesi, con il richiedere una nuova procura nel caso di impugnazione autonoma e con l&#8217;escludere invece tale necessità nel caso di impugnazione del nuovo atto inserita nel processo già esistente” (così Cons. Stato, VI sez. 31/7/2003 n° 4440).<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA  SEZIONE PRIMA<br />
In parte dichiara inammissibile ed in parte accoglie, secondo quanto specificato in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla  l’impugnato decreto 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez..<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 6/10/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Paolo Turco,		 	Presidente;<br />	<br />
Manfredo Atzeni,	 	Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio, 		Consigliere – estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1501/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1504</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1504/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1504/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1504/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1504</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. A. Maggio Comunione Calaverde e G. Duni (avv. ti R. Murgia e R. Duni) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato), Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato), Capitaneria di Porto di Cagliari (Avv. Stato), Agenzia del Demanio (Avv. Stato), Comunione Calaverde S.r.l. (Avv.ti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1504/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1504</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. A. Maggio<br /> Comunione Calaverde e G. Duni (avv. ti R. Murgia e R. Duni) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato), Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato), Capitaneria di Porto di Cagliari (Avv. Stato), Agenzia del Demanio (Avv. Stato), Comunione Calaverde S.r.l. (Avv.ti G. Macciotta e L. Giua Marassi), Regione Autonoma della Sardegna (n.c.), Comune di Pula (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>le controversie in tema di confini della proprietà demaniale sono devolute al giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Demanio e patrimonio – Controversia attinente all’estensione del demanio rispetto alla proprietà privata – Giurisdizione A.G.O. &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le questioni aventi per oggetto l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione dei diritti soggettivi di proprietà privata rispetto a quella demaniale sono del tutto estranee alla “materia urbanistica ed edilizia”, devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo dal menzionato art. 34 del D. Lgs. n°80/1998 e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in base al generale criterio di riparto delle controversie fra i due ordini giurisdizionali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 270/03 proposto da</p>
<p><b>Comunione Calaverde</b> e <b>Giovanni  Duni</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Murgia presso il cui studio, in Cagliari, via Tiziano n° 3, sono elettivamente domiciliati, nonché dal professor Giovanni Duni; </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona dei rispettivi Ministri in carica, Capitaneria di Porto di Cagliari, ed Agenzia del Demanio, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante, tutti rappresentati e difesi ex legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, sono legalmente domiciliati;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Comunione Calaverde s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Macciotta e Luisa Giua Marassi, ed selettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Cagliari, viale Regina Margherita n°30;</p>
<p><b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Presidente della Regione in carica, e Comune di Pula, in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in giudizio;<br />
per la declaratoria <br />
di nullità o inefficacia della delimitazione di confini, di cui al verbale in data 8/5/2001 n°219, approvata con decreto della Direzione Marittima 27/12/2001 n°3020;</p>
<p>nonché per l’accertamento<br />
dei diritti soggettivi dei rispettivi titolari sulle aree individuate nella suddetta delimitazione non facenti parte del demanio necessario ai sensi degli artt. 822 cod. civ. e 28 cod. nav., nonché del diritto al risarcimento dei danni subiti;</p>
<p>per l’annullamento<br />
degli atti di cui sopra;</p>
<p>e per la condanna<br />
delle amministrazioni intimate alla reintegra dei ricorrenti nelle aree di loro proprietà</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intimate e della Calaverde s.r.l..<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Udita alla pubblica udienza del 6/10/2004 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, l’avv. Roberto Murgia e l’avv. prof. Giovanni Duni, per i ricorrenti e l’avvocato dello Stato Lucia Salis per le amministrazioni resistenti, nonché l’avv. Giuseppe Martelli per la Calaverde s.r.l..<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con l’odierno ricorso la Comunione Calaverde e l’avv. prof. Giovanni Duni, chiedono la declaratoria della nullità o dell’inefficacia del decreto 27/12/2001 n° 3020 e del presupposto verbale 8/5/2001 n°219, con cui la Direzione Marittima di Cagliari ha proceduto alla delimitazione dei  confini del demanio marittimo, rispetto ad aree limitrofe, poste in comune di Pula, località Calaverde, di proprietà dei ricorrenti e della Calaverde s.r.l.. Domandano, inoltre: a) l’accertamento del diritto dominicale dei rispettivi titolari sulle aree di proprietà privata e del diritto al risarcimento dei danni subiti; b) l’annullamento del decreto e del verbale sopra menzionati; c) la condanna delle amministrazioni intimate alla reintegra dei ricorrenti nelle aree di loro proprietà. <br />
In buona sostanza i ricorrenti rimproverano all’autorità marittima di aver indebitamente acquisito al demanio, attraverso la procedura di delimitazione dei confini, aree di proprietà privata.<br />
Si sono costituite in giudizio tanto le amministrazione statali intimate che la Calaverde s.r.l., le quali si sono opposte, sia in rito che nel merito, all’accoglimento del ricorso. La Calaverde s.r.l., in particolare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Alla pubblica udienza del 6/10/2004, dopo ampia discussione, nel corso della quale l’avv. prof. Duni &#8211; con l’opposizione della Calaverde s.r.l. &#8211; ha, tra l’altro, chiesto la sospensione del giudizio per consentire la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va pregiudizialmente respinta la richiesta di sospensione del giudizio, avanzata in sede di discussione orale dall’avv. prof. Duni, per consentire la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione. <br />
Occorre premettere che, in senso tecnico, la sospensione del giudizio è consentita solo nei casi ed alle condizioni espressamente previsti dalla legge.<br />
Ora, con riguardo al regolamento preventivo di giurisdizione, l’art. 30, 3°comma, della L. 6/12/1971 n°1034 ne ammette la proposizione nei giudizi innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, rinviando per la disciplina all’art. 41 del codice di procedura civile.<br />
Il suddetto articolo 41, dal canto suo, stabilisce che l’istanza di regolamento si propone con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione  “a norma degli art. 364 e segg. e produce gli effetti di cui all’art. 367”. <br />
Quest’ultimo, prevede poi, per quanto qui rileva, che “Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’art. 41 è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata”.<br />
Il deposito del ricorso per cassazione notificato alle altre parti nella cancelleria del giudice a quo, costituisce, pertanto, condizione essenziale per l’eventuale sospensione del giudizio. <br />
Nel caso di specie è incontroverso come, allo stato, la domanda di regolamento preventivo di giurisdizione non sia stata ancora proposta, per cui mancano i presupposti per sospendere il giudizio, secondo quanto richiesto dal ricorrente. <br />
Né il Collegio può accordare un mero rinvio dell’udienza per consentire la proposizione del detto regolamento, ostandovi l’opposizione manifestata dalla Calaverde s.r.l.. <br />
Sempre in via pregiudiziale va affrontata la questione attinente alla  giurisdizione sulla presente controversia.<br />
I ricorrenti affermano che spetta conoscerne al giudice amministrativo, in base alla norma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 31/3/1998 n°80, come sostituito dall’art. 7 della L. 21/7/2000 n°205. <br />
La Calaverde s.r.l., per contro, obietta come la Corte Costituzionale, con sentenza 5-6/7/2004 n° 204, abbia dichiarato incostituzionale tale norma nella parte in cui estende la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni. Da qui, si sostiene, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Il Collegio ritiene che, effettivamente, la presente controversia debordi dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ma per ragioni diverse da quelle evidenziate dalla Calaverde s.r.l.. <br />
Ed invero, con l’odierno ricorso i ricorrenti rimproverano all’autorità marittima di aver indebitamente trasferito aree private alla mano pubblica, attraverso l’improprio strumento della delimitazione dei confini demaniali. Oppongono, quindi, all’amministrazione, il proprio diritto dominicale sulle aree rivendicate. La contestazione attiene, insomma, ai reciproci diritti di proprietà sulle dette aree.<br />
La controversia esula, quindi, dalla giurisdizione del giudice amministrativo, non per effetto della citata pronuncia della Corte Costituzionale, bensì ratione materiae. Difatti, le questioni, come quella di specie &#8211; aventi per oggetto l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione dei diritti soggettivi di proprietà privata rispetto a quella demaniale &#8211; sono del tutto estranee alla “materia urbanistica ed edilizia”, devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo dal menzionato art. 34 del D. Lgs. n°80/1998 e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in base al generale criterio di riparto delle controversie fra i due ordini giurisdizionali (cfr. Cass. SS. UU. 18/4/2003 n°6347 e 22/11/2001 n°14848).<br />
Alla luce di quanto sopra esposto va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia.<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA<br />
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia introdotta col ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 6/10/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Paolo Turco,		 	Presidente;<br />	<br />
Manfredo Atzeni,	 	Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere – estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.5549</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-22-10-2004-n-5549/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-22-10-2004-n-5549/</guid>

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<p>Pres. Nicolosi, est. Cacciari Ecoidea s.r.l. (Avv. ti Mercati, Crimaldi) c. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (Avvocatura dello Stato) sul diritto alle incentivazioni degli impianti c.d. Cip 6 e sul potere di vigilanza dell&#8217;AEEG sulla documentazione necessaria per ottenerle Servizi pubblici – Servizio di distribuzione di energia elettrica</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicolosi, est. Cacciari<br />  Ecoidea s.r.l. (Avv. ti Mercati, Crimaldi) c. Autorità per l’Energia Elettrica  ed il Gas (Avvocatura dello  Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul diritto alle incentivazioni degli impianti c.d. Cip 6 e sul potere di vigilanza dell&#8217;AEEG sulla documentazione necessaria per ottenerle</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Servizio di distribuzione di energia elettrica e gas &#8211; Impianti di cogenerazione &#8211; Impianti c.d. CIP 6 – Legge n. 481/95 – Incentivazioni &#8211; Potere di accertamento dell’AEEG sulla documentazione &#8211; Inadempimenti procedimentali –  Decadenza dal diritto alle incentivazioni &#8211;  Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito del potere di vigilanza riconosciuto dalla legge n. 481/1995 all’AEEG, quest’ultima è investita di un potere di accertamento e verifica della completezza della documentazione entro i termini stabiliti nella sua originaria formulazione dall’art. 15, comma 2, del Decreto Bersani, che, oltre ad imporre l’obbligo per i soggetti beneficiari delle incentivazioni di “presentare all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro un anno dalla data di entrata in vigore del .. decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti non ancora in esercizio”, prevedeva anche, quale conseguenza derivante dal “mancato adempimento a tale obbligo”, la “decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime”. In ragione di ciò, non residua in capo all’Autorità alcuna discrezionalità in sede di definizione di domande cui non sia stata allegata la documentazione attestante l’intervenuta adozione dei provvedimenti abilitativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5480_5480.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.3680</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-22-10-2004-n-3680/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-22-10-2004-n-3680/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-22-10-2004-n-3680/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.3680</a></p>
<p>Pres. Papiano, Est. Calderoni ric. Morelli Giuseppe contro Regione Emilia-Romagna e Comitato degli A.T.C. Provincia di Ferrara Natura di organo regionale dei soppressi T.G.S.C. &#8211; Successione a titolo universale tra T.G.S.C. ed A.T.C. – Corresponsione dell’indennità di funzione ex art.1 L.R. n. 20 del 1982 al Presidente del Comitato degli</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-22-10-2004-n-3680/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.3680</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Papiano, Est. Calderoni<br /> ric. Morelli Giuseppe contro Regione Emilia-Romagna e Comitato degli A.T.C. Provincia di Ferrara</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Natura di organo regionale dei soppressi T.G.S.C. &#8211; Successione a titolo universale tra T.G.S.C. ed A.T.C. – Corresponsione dell’indennità di funzione ex art.1 L.R. n. 20 del 1982 al Presidente del Comitato degli A.T.C &#8211; Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>I soppressi T.G.S.C. devono qualificarsi alla stregua di una persona giuridica pubblica, priva di soggettività giuridica distinta rispetto all’Ente Regione. Ne deriva che il trattamento indennitario previsto dall’art.1 L.R. n. 20 del 1982 per i Presidenti degli Enti dipendenti dalla Regione, riferendosi proprio ad entità che posseggano perlomeno un minimum di soggettività esterna e distinzione operativa rispetto all’Ente Regione, non trova applicazione al caso di specie, stante la natura di semplice organo regionale anche del Comitato degli A.T.C., così come stabilito da concorde giurisprudenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla applicabilità del trattamento indennitario ex art.1 L.R. n. 20 del 1982 al Presidente Comitato degli A.T.C.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 776/1999    Reg. Ric.<br />
N.  3680 Reg.Sent.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE II</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott. Luigi Papiano,		 	Presidente;<br />
Dott. Giorgio Calderoni, 		Consigliere, relatore;<br />
Dott. Bruno Lelli			Consigliere 																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso proposto da</p>
<p><b>MORELLI GIUSEPPE</b> rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Menarini ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Bologna, via De’ Fusari n. 6;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Emilia Romagna</b>, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Cristina Balli ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Bologna, Via Altabella 3;<br />
Comitato degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) della Provincia di Ferrara, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto a percepire le differenze retributive, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, dal 28.3.1991 al 22.8.1994, in qualità di Presidente del Comitato di Coordinamento provinciale T.G.S.C. Provincia di Ferrara; a decorrere dal 23.8.1994 al 23.9.1996, quale Presidente A.T.C. FE1 e dal 24.8.1994 a tutt’oggi, quale Presidente Comitato degli A.T.C. della provincia di Ferrara;</p>
<p>e per la condanna<br />
dell’Amministrazione al pagamento delle suddette somme;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il relatore Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, per le parti, l’Avv. Fabbri, in sostituzione dell’Avv. Menarini e l’Avv. Belli, in sostituzione dell’Avv. Balli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I. Il ricorrente, ritiene di aver diritto, per le funzioni ed i periodi indicati in epigrafe, anziché al semplice rimborso spese e ai gettoni di presenza, al trattamento indennitario previsto dall’at. 1 L.R. n. 20/1982; e, a sostegno di tale pretesa, deduce le censure di violazione della L.R. n. 20/1982 per mancata applicazione dei principi fissati dalla Corte di Cassazione (SS.UU. 20 aprile 1995, n. 8550) sulla natura pubblica dei T.G.S.C.; nonché di eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, argomentando che:<br />
&#8211; alla stregua dell’anzidetta sentenza SS.UU. e della successiva decisione n.  960/96 del Consiglio di Stato, i T.G.S.C. sono organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione, cosicché anche ad essi è applicabile l’art. 1 L.R. n. 20/82, in tema di i<br />
&#8211; in particolare, sarebbe applicabile il compenso previsto per gli Enti del Gruppo E di cui alla deliberazione Cons. Reg. 29.3.1983, n. 2114 (enti a competenza provinciale);<br />
&#8211; il compenso sarebbe ininterrottamente dovuto per tutto il periodo dal 28.3.1991 ad oggi, in quanto tra T.G.S.C. e A.T.C. si sarebbe verificata una successione tra enti a titolo universale.</p>
<p>II. Resiste al ricorso l’Amministrazione regionale intimata.</p>
<p>III. Con sentenza n. 364/2004, questa Sezione dichiarava l’interruzione del giudizio per decesso del difensore della Regione.<br />
A seguito di rituale domanda di riassunzione proposta da parte ricorrente, la causa veniva nuovamente fissata all’odierna pubblica udienza, in vista della quale la Regione ha dimesso memoria conclusiva, in cui, oltre a contestare la fondatezza delle pretese avversarie, ha preliminarmente eccepito:</p>
<p>&#8211; l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del presupposto atto di nomina e per acquiescenza;<br />
&#8211; l’intervenuta decadenza dall’azione e l’intervenuta prescrizione.<br />
Indi, il ricorso è passato in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Si può prescindere dalle molteplici eccezioni sollevate in rito dalla Regione, in quanto le pretese del ricorrente sono, comunque, infondate nel merito.<br />
2. Invero, per quanto riguarda il periodo durante il quale egli ha svolto le funzioni di Presidente dell’A.T.C. FE1 (sino al 23.9.1996) e di Presidente Comitato degli A.T.C. della provincia di Ferrara (in essere alla proposizione del gravame), risulta priva di pregio la tesi, sostenuta nella seconda parte del ricorso introduttivo, secondo cui gli A.T.C. avrebbero la stessa natura giuridica pubblica dei “vecchi T.G.S.C.” cui sono subentrati: proprio la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Sezione Lavoro, 24 febbraio 2003, n. 2796) stabilisce, infatti, una netta discontinuità tra i due organismi “venatori” istituiti nel tempo dall’Emilia-Romagna e configura il passaggio di personale dipendente dai soppressi T.G.S.C. agli A.T.C. (che li hanno sostituiti, ai sensi della L.R. Emilia-Romagna 15/02/1994, n. 8) in termini di mera eventualità e, quel che più conta ai fini della presente controversia, di “passaggio di dipendenti dagli enti pubblici a quelli privati”, così sussumendo implicitamente gli A.T.C. nella categoria degli enti di diritto privato.<br />
Categoria nei confronti della quale non può, evidentemente, trovare applicazione l’art. 1 della L.R. Emilia-Romagna 10/05/1982, n. 20 (a mente del quale “Ai presidenti, ai vice &#8211; presidenti delle Aziende regionali e degli Enti dipendenti dalla Regione o comunque disciplinati con legge regionale, ai componenti degli organi di amministrazione, ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle aziende e degli enti suddetti spettano le indennità ed i compensi in base alle disposizioni della presente legge”), stante che tale norma è invocata in proprio favore dallo stesso ricorrente nel presupposto della natura di organismo di diritto pubblico dipendente dalla Regione tanto dei T.G.S.C. (a titolo originario), quanto degli A.T.C. (a titolo di successione ex lege).</p>
<p>3. Ma, a ben guardare, detta natura non è stata riconosciuta ai T.G.S.C. neppure dalla sentenze SS.UU. Cass. n. 8550 e Cons. Stato n. 960/96, cui il Sig. Morelli si richiama ampiamente a conforto delle proprie deduzioni. Invero:<br />
&#8211; la predetta sentenza Cass. n. 8559 ha espressamente qualificato i T.G.S.C. alla stregua di una persona giuridica pubblica (la Regione) ed ha escluso che gli stessi T.G.S.C. abbiano “soggettività distinta rispetto all’Ente Regione”;<br />
&#8211; sulla scorta di tale vincolante qualificazione, Cons. Stato n. 960/96 ha, a sua volta, affermato “il difetto di autonoma soggettività giuridica dei suddetti organismi pubblici “, statuendo che il rapporto di impiego (per il cui riconoscimento la controv<br />
Senonché, il soprariportato art. 1 L.R. n. 20/82 si riferisce proprio ad entità regionali (Aziende ed Enti) che, per quanto anche non costituenti un centro autonomo di imputazione giuridica,  posseggano perlomeno un minimum di soggettività esterna e distinzione operativa rispetto all’Ente Regione, con la conseguenza che esso non si applica, evidentemente, ai meri organi della Regione (del genere Commissioni, Comitati, ecc,) la cui rilevanza si esaurisce all’interno della sfera dell’Ente e per i quali vale il diverso ed usuale regime imperniato sul rimborso spese e sui gettoni di presenza: regime che il ricorrente contesta e che, invece, gli è stato correttamente riservato, quale Presidente di un Comitato (di Coordinamento provinciale dei T.G.S.C. della Provincia di Ferrara) avente natura, secondo la concorde giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, di semplice  organo regionale.<br />
4. In conclusione, per le differenti ragioni rispettivamente espresse ai precedenti capi 2 e 3 né la Presidenza del suddetto Comitato di Coordinamento né quelle successive dell’ATC FE 1 e del Comitato degli A.T.C. della provincia di Ferrara costituiscono, per il ricorrente, titolo per l’attribuzione dell’indennità e dei compensi stabiliti dall’art. 1 L.R. n. 20/1982: conseguentemente, il ricorso dallo stesso proposto deve essere respinto.<br />
La peculiarità della materia del contendere giustifica, tuttavia, la compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda RIGETTA il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bologna, il 7 luglio 2004.<br />
Presidente &#8211; (Luigi Papiano)<br />
Cons.rel.est. &#8211; (Giorgio Calderoni)</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 22.10.2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-22-10-2004-n-3680/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.3680</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1146</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-22-10-2004-n-1146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-22-10-2004-n-1146/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1146</a></p>
<p>Santo BALBA &#8211; Presidente; Luciano RASOLA &#8211; Consigliere, rel., est. illegittimità del divieto generalizzato di apertura di nuove cave e necessità di specifica motivazione allorquando si vieti un&#8217;attività di impresa di pubblica utilità Ambiente e territorio – Cave e miniere – NTA – Norme Tecniche d’attuazione di variante a piano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-22-10-2004-n-1146/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-22-10-2004-n-1146/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1146</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Santo             BALBA                     &#8211; Presidente; Luciano         RASOLA                  &#8211; Consigliere, rel., est.</span></p>
<hr />
<p>illegittimità del divieto generalizzato di apertura di nuove cave e necessità di specifica motivazione allorquando si vieti un&#8217;attività di impresa di pubblica utilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Cave e miniere – NTA – Norme Tecniche d’attuazione di variante a piano regolatore</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima una norma tecnica d’attuazione che indiscriminatamente vieti l’apertura di nuove cave su tutto il territorio comunale fino all’approvazione del piano cave da parte della Regione e al suo recepimento da parte del Comune, quando detta norma impedisca l’apertura di nuove cave per un tempo indeterminato precludendo un’attività di impresa considerata di pubblica utilità come quella estrattiva, con motivazione generica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO<br />
L’AQUILA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.560/2001 proposto</p>
<p>dai <b>signori Francesco e Vincenzo De Nardis, dalla Società SO.CO.IN. s.a.s. di Teramo, dai signori Giuseppe e Giovanni Cellini di Campli, dalla Società Zeno s.a.s. di Campli</b>, tutti  rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gennaro Lettieri, Gabriella Zuccarini e Francesco Camerini, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio di quest’ultimo,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Campli</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to Luciano Scaramazza, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio dell’Avv.to Stefano Recchioni</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione del C.C. di Campli 18.4.2001, n.6, pubblicata sul BURA del 20.7.2001, n.14 strord.,  della deliberazione di C.C. del 20.12.2000, n.30, della deliberazione di C.C. del 2.5.1999, n.35,  della deliberazione di G.M. del 31.12.1997, n.1029; </p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 31 marzo  2004 il magistrato, Consigliere Luciano Rasola;<br />	<br />
	Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con deliberazione del 18.4.2001, n.6 il Consiglio comunale di Campli, dopo essersi pronunciato sulle osservazioni, tra cui quelle dei ricorrenti, ha autoapprovato la variante generale al P.R.G., ai sensi  delle LL.RR. 43/1999 e 26/2000, accertando l’inesistenza del contrasto con il Piano territoriale provinciale (PTP) e subordinandone l’efficacia alla pubblicazione sul B.U.R.A., effettuata il 20.7.2001.<br />
Avverso gli atti della variante i ricorrenti deducono un primo vizio di natura procedimentale, lamentando che non sarebbe stata convocata la conferenza di servizi preordinata ad acquisire da parte della Provincia, tramite la S.U.P., l’attestazione di non contrasto della variante con il PTP, in violazione dell’art.43 della L.R. 11/1999, come novellato dal’art.1 della L.R. 26/2000 in relazione alla direttiva regionale del 18.4.2000. <br />
Producono, a sostegno del motivo dedotto, lettere della Regione Abruzzo dirette all’Amministrazione provinciale di Teramo, che viene sollecitata ad annullare la variante adottata in quanto il Comune non ha mai richiesto alla SUP di Teramo di accertare la compatibilità dello strumento urbanistico adottato con le previsioni del PTP. <br />
Con il secondo motivo, teso a dimostrare anche l’interesse dei ricorrenti al ricorso, gli stessi, che sono in parte (i signori F. e V. De Nardis e i signori G. e G. Cellini) proprietari di aree su cui viene esercitata l’attività estrattiva da parte delle Ditte indicate in epigrafe, censurano in particolare l’art.20 delle NN.TT.AA. della variante al P.R.G. che ha vietato l’apertura di nuove cave su tutto il territorio comunale ritenuto di alto pregio ambientale fino all’approvazione del piano cave da parte della Regione e al suo recepimento da parte del Comune.<br />
Detta motivazione, in base alla quale sono state anche respinte le osservazioni dei proprietari intese a far includere i loro terreni nella zona urbanistica D/4, anzichè nella zona agricola, viene ritenuta apodittica, in quanto non specifica i particolari vincoli territoriali che potrebbero giustificare per singole zone e non per l’intero territorio comunale il divieto di cui sopra.<br />
Con l’ultima censura ci si duole del fatto che ai terreni dei ricorrenti non sia stata attribuita la destinazione di tipo D/4 (&#8221; cave esistenti &#8220;), limitata ad una ristretta porzione del territorio comunale, tenendo conto delle &#8221; cave esistenti &#8221; ;  con tale censura si deduce anche il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto i terreni di proprietà dei signori De Nardis sono interessati da decenni ed anche attualmente da attività estrattiva, mentre quelli contigui dei signori Cellini sono ubicati in un comparto destinato all’attività estrattiva (le particelle 14, 181 ed anche parte della particella 179 dei Cellini sono state utilizzate negli anni ’70 dalla ditta Inerti Ferretti) e, ciò nonostante, non hanno ricevuto la destinazione sopraindicata.<br />
I ricorrenti chiedono anche il risarcimento dei danni. <br />
 Si è costituito in giudizio il Comune di Campli che eccepisce preliminarmente il difetto di interesse dei ricorrenti sotto un duplice profilo,  mentre nel merito ritiene che il ricorso sia infondato e da respingere.<br />
Entrambe le parti hanno presentato ulteriori memorie. <br />
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza del 31.3.2004. </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente vanno  esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso elevate dalla difesa del Comune, che appaiono infondate.<br />
L’interesse sostanziale e processuale a ricorrere avverso gli atti in epigrafe da parte dei signori De Nardis e Cellini risiede nella circostanza del mancato mutamento di destinazione urbanistica delle   aree di loro proprietà che, destinate a zona agricola, tale destinazione hanno mantenuto in sede di approvazione della variante generale allo strumento urbanistico, nonostante fossero utilizzate per l’attività di estrazione di materiali lapidei e nonostante gli interessati avessero chiesto, con le osservazioni presentate, che detti terreni ricevessero la destinazione urbanistica di tipo D/4 (cave esistenti), avendo autorizzato le due ditte menzionate in epigrafe ad esercitarvi l’attività estrattiva.    L’interesse a ricorrere deve ritenersi sussistente anche in ordine al divieto assoluto posto con la variante generale al P.R.G. di apertura di nuove cave in tutto il territorio comunale fino all’approvazione del piano cave regionale, di cui all’art.20 delle NN.TT.AA., che contrariamente a quanto eccepito, risulta impugnato indirettamente non solo con la impugnativa di tutti gli atti della variante, ma anche in modo diretto e specifico con la seconda censura prospettata;  anche se detta norma non risulta specificamente indicata nell’epigrafe del ricorso, deve ritenersi senz’altro impugnata per il principio giurisprudenziale secondo cui  il ricorso va apprezzato in base al criterio sostanziale che guarda alle censure mosse, sulla scorta delle quali vanno individuati gli atti impugnati. <br />
Trattasi di prescrizione, quella dell’art.20 citato,  che, essendo da subito ostativa all’apertura di nuove cave, ha natura immediatamente lesiva e può  essere immediatamente e direttamente impugnata, (C.S., sez.IV, 9.4.1999, n.614).     Non può pertanto fondatamente eccepirsi che non sussiste l’interesse perché la destinazione urbanistica delle aree dei ricorrenti è stata confermata, quando il loro interesse era ed è di segno opposto a detta conferma, in relazione alla situazione fattuale di detti terreni destinati ad attività di cava da parte di terzi, debitamente autorizzati dai rispettivi proprietari.<br />
L’interesse a ricorrere vieppiù sussiste in capo alla Società SO.CO.IN., che è titolare di autorizzazioni (DPGR 19.6.1998, n.292 e Provvedimento dirigenziale 12.5.1999, n.1119;  Provvedimento dirigenziale 9.10.2000, n.64)  per l’esercizio di cava di ghiaia, come anche, in capo alla Società Zeno, deve riconoscersi la sussistenza di analogo interesse, essendo stata autorizzata dai signori Cellini a presentare domanda di autorizzazione alla Regione Abruzzo per la escavazione di materiali ghiaiosi (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui i predetti proprietari hanno espressamente autorizzato detta Ditta a presentare  la domanda di cui sopra).<br />
L’interesse a ricorrere deve riconoscersi anche laddove le Ditte suindicate non esercitassero attualmente alcuna attività estrattiva, posto che le stesse, esercitando attività d’impresa nel settore, in cui intendono concretamente operare, sono impedite dal farlo dal divieto assoluto contenuto nello strumento urbanistico.<br />
La giurisprudenza ha riconosciuto sussistente l’interesse a ricorrere contro atti di pianificazione urbanistica allorché la nuova destinazione, pur concernendo un’area non appartenente al ricorrente, incida in qualche modo sul godimento o sul valore di mercato dell’area stessa o comunque su interessi propri del medesimo (C.S., sez.IV, 15.10.1999, .n.1581), e che la immutata destinazione dei terreni dei signori De Nardis e Cellini, unitamente al divieto assoluto di aprire nuove cave in tutto il territorio comunale, incida sugli interessi delle due ditte suindicate è del tutto evidente, posto che le stesse sono state autorizzate dai proprietari ad estrarre materiali su detti terreni, esercitando l’attività di escavazione di materiali ghiaiosi e sabbiosi.<br />
Va comunque precisato che l’interesse ad impugnare la variante in esame deve intendersi limitato alle sole prescrizioni che incidono sulle proprietà dei ricorrenti o che siano tali da recare vulnus ai loro interessi (C.S., sez.IV, 15.10.1999, n.1581), per cui il ricorso va esaminato per quanto concerne la seconda e la terza censura. <br />
Con il secondo motivo dedotto si sostiene la illegittimità dell’art.20 delle N.T.A. che ha indiscriminatamente previsto il divieto di apertura di nuove cave su tutto il territorio comunale “ritenuto di alto pregio ambientale” fino all’approvazione del piano cave da parte della Regione e al suo recepimento da parte del Comune.  <br />
Poiché detto piano è atteso da oltre venti anni, la norma finisce per impedire sostanzialmente l’apertura di nuove cave per un tempo indeterminato precludendo l’esercizio non di un’attività di tipo edilizio, ma di un’attività d’impresa qual è quella estrattiva considerata di pubblica utilità.   Se ragionevole appare impedire detta attività in determinate zone sottoposte a particolari vincoli, che vanno sempre puntualmente indicati per sostenere, sotto il profilo della motivazione, l’opzione preclusiva o limitativa, del tutto irragionevole appare la scelta di impedire in termini assoluti l’esercizio dell’attività di cava, pregiudicando rilevanti interessi economici privati, con una motivazione alquanto generica (come generica è la motivazione con cui si respingono le osservazioni alla variante) quale quella dell’alto valore ambientale dell’intero territorio comunale, motivazione priva di specifici e concreti riferimenti ( Tar Friuli Venezia Giulia 15.1.1998, n.72;  C.S., sez.IV, 4.2.1997, n.83).<br />
Coglie nel segno  anche l’ultima doglianza, atteso che, se il Comune ha tipizzato con la destinazione urbanistica D/4 le cave esistenti, avrebbe dovuto includere in siffatta destinazione, anche per evitare disparità di trattamento, pure i terreni dei signori De Nardis, situati in un ambito in cui da tempo viene svolta attività di cava da parte della Ditta SO.CO.IN., nonché i terreni dei signori Cellini, le cui particelle 11, 179 e 181 del foglio 57 sono situate in un comparto destinato all’attività estrattiva ad opera di ditte che hanno scavato in passato (Ditta Inerti Ferretti) e di ditte che tuttora operano (Ditta Giacomo Romani).   Anche, dunque, la scelta urbanistica in argomento appare inficiata da un evidente difetto di istruttoria, anche perché la scelta urbanistica in questione, per rispondere agli argomenti difensivi del Comune,  ha riguardato le cave esistenti e non in particolare le cave in attività.<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati in parte qua gli atti impugnati, per quanto cioè di interesse dei ricorrenti, restando assorbita la prima censura prospettata che investe l’intera variante al P.R.G.; va invece respinta la richiesta di risarcimento dei danni, sia perché del tutto generica, sia perché difetta la prova di elementi essenziali di detta domanda, quali il nesso di causalità e la colpa. <br />
Si ravvisano eque ragioni per compensare tra le parti le spese di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo &#8211; L’Aquila, accoglie in parte il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti dell’interesse dei ricorrenti.<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2004, con la partecipazione dei magistrati:																																																																																												</p>
<p>Santo             BALBA                     &#8211; Presidente<br />
Luciano         RASOLA                  &#8211; Consigliere, rel., est.<br />
Maria Luisa  DE LEONI               &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-22-10-2004-n-1146/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.6973</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-10-2004-n-6973/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-10-2004-n-6973/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-10-2004-n-6973/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.6973</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Caringella RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (Avv.ti F. Saitta, M. Mole&#8217; e N. Saitta) c. AMADEUS S.P.A. (Avv. A. Aragona), MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO C., CAPITANERIA DI PORTO DI R. CALABRIA (Avv. stato), PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA (n.c.), UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI VILLA S.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-10-2004-n-6973/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.6973</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-10-2004-n-6973/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.6973</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, Est. Caringella<br /> RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (Avv.ti  F. Saitta, M. Mole&#8217; e N. Saitta) c. AMADEUS S.P.A. (Avv. A. Aragona),  MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO C., CAPITANERIA DI PORTO DI R. CALABRIA (Avv. stato), PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA (n.c.), UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI VILLA S. GIOVANNI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Avv. Stato), COMPARTIMENTO MARITTIMO DI REGGIO CALABRIA (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>servizio di traghettamento: l&#8217;autorizzazione all&#8217;accosto al porto di Villa S. Giovanni non necessita di un previo accordo con le Ferrovie dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni – Accosto al porto – Nulla osta all’accosto &#8211; Subordinazione all’intervento di un accordo con le Ferrovie dello Stato – Illegittimità – Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di autorizzazioni agli accosti ai porti, la liberalizzazione del servizio di traghettamento impedisce di annettere valenza ostativa al dissenso opposto dalle Ferrovie dello Stato nella qualità di titolare pregresso dell’accosto; è pertanto illegittimo il provvedimento adottato dal competente Ufficio Locale Marittimo nella parte in cui sostanzialmente subordina l’efficacia del nulla osta nell’accosto all’intervento di un accordo con le Ferrovie dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizio di traghettamento: l’autorizzazione all’accosto al porto di Villa S. Giovanni non necessita di un previo accordo con le Ferrovie dello Stato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.6973/04 Reg.Dec.<br />
N.  8952  Reg.Ric.<br />
ANNO   2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />(Sezione Sesta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto da<br /><b>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</b> rappresentata e difesa dagli Avv.ti  Fabio Saitta, Marcello Mole&#8217; e Nazareno Saitta con domicilio eletto in Roma Via dei Villini 4, presso Arturo Antonucci;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AMADEUS S.P.A.</b> rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Aragona con domicilio eletto in Roma Viale Mazzini  6, presso Pierpaolo Magi;</p>
<p>e nei confronti<br />&#8211; <b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>,<br />
&#8211; <b>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO C.</b>,<br />
&#8211; <b>CAPITANERIA DI PORTO DI R. CALABRIA</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi 12;<br />
<b>PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA non costituita;</b></p>
<p>e nei confronti di<br />
&#8211; <b>UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI VILLA S. GIOVANNI</b>,<br />
&#8211; <b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi 12;<br />
<b>COMPARTIMENTO MARITTIMO DI REGGIO CALABRIA</b> non costituito;</p>
<p>per l&#8217;annullamento e/o la riforma<br />della sentenza del Tribunale Amministrativo della Calabria sezione staccata di Reggio Calabria  5 ottobre 2004, n. 756, emessa inter partes;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe specificate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi gli avv.ti Saitta Fabio, Molè, Aragona e l’avv. dello Stato Di Palma;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
ù<br />
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del merito ai sensi degli artt. 21, comma 10 e 26 della legge n. 1034/1971 come da avviso dato alle parti.<br />
Rilevato che con la sentenza n. 51/2002, confermata in appello, il Tribunale di prime cure ha annullato i provvedimenti negativi adottati dalla amministrazione sulla domanda proposta dalla società oggi appellata per l’autorizzazione all’accosto all’invasatura “O” del porto di Villa San Giovanni, sulla scorta della fondamentale considerazione che la liberalizzazione del servizio di traghettamento impedisce di annettere valenza ostativa al dissenso opposto dalle Ferrovie dello Stato nella qualità di titolare pregresso dell’accosto;<br />
Ritenuto che, a fronte di detta statuizione, il provvedimento n. 4688/2004 adottato dal Comandante del competente Ufficio Locale Marittimo elude il giudicato nella parte in cui sostanzialmente subordina l’efficacia del nulla osta nell’accosto all’intervento di un accordo con le Ferrovie dello Stato;<br />
che, peraltro, la sentenza appellata ha tratto da detta premessa il corollario dell’affermazione dell’obbligo in capo all’amministrazione di consentire l’accosto delle navi della società concorrente secondo modalità dettagliatamente definite, senza l’effettuazione della necessaria istruttoria in ordine ai requisiti ed alle condizioni all’uopo necessarie e non toccate dal giudicato;<br />
che, infatti, a fronte di un giudicato non inteso all’affermazione in positivo della fondatezza della pretesa sostanziale ma concretatosi nel mero annullamento del provvedimento di diniego, residua, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971, in capo all’organo di amministrazione attiva, e in via sostitutiva al Giudice dell’ottemperanza, il potere-dovere di procedere alla rivalutazione dell’istanza in relazione a tutti i profili non pregiudicati;<br />
che, pertanto, riconosciuta la concorrenzialità del mercato in questione e l’irrilevanza dell’assenso delle Ferrovie dello Stato, il competente ufficio locale dovrà espletare tutti gli accertamenti necessari a norma di legge in ordine ai requisiti soggettivi dell’istante, all’idoneità dello scivolo “O” all’ormeggio delle unità della società Amadeus, alle caratteristiche di sicurezza del naviglio e a tutte le ulteriori condizioni rilevanti per la sicurezza del porto e della navigazione;<br />
che, parimenti, residua in capo al Comandante del Porto il compito di regolare l’accosto con modalità idonee a soddisfare le esigenze del traffico in relazione alle caratteristiche del naviglio messo a disposizione;<br />
che, ai fini dell’adozione delle richiamate determinazioni, deve essere assegnato all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;<br />
che devono essere per l’effetto annullati i provvedimenti adottati in esecuzione della sentenza in questa sede riformata;<br />
che, infine, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al presente giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie in parte il ricorso in appello indicato in epigrafe e riforma nei sensi in motivazione specificati la sentenza gravata.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2004 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giorgio GIOVANNINI 		Presidente<br />	<br />
Carmine VOLPE			Consigliere<br />	<br />
Francesco D&#8217;OTTAVI  		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco BALUCANI  		Consigliere<br />	<br />
Francesco CARINGELLA		Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-10-2004-n-6973/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.6973</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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