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	<title>22/1/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/1/2009 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2009 n.6</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-ordinanza-sospensiva-22-1-2009-n-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-ordinanza-sospensiva-22-1-2009-n-6/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2009 n.6</a></p>
<p>In sede cautelare gli argomenti svolti ex novo nelle difese orali possono essere presi in considerazione poiché non costituiscono ulteriori motivi di ricorso, ma deduzioni in punto di danno collegate alla domanda cautelare, e per le quali la legge non pone preclusioni; peraltro il contraddittorio è assicurato dalla presenza, in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-ordinanza-sospensiva-22-1-2009-n-6/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2009 n.6</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In sede cautelare gli argomenti svolti ex novo nelle difese orali possono essere presi in considerazione poiché non costituiscono ulteriori motivi di ricorso, ma deduzioni in punto di danno collegate alla domanda cautelare, e per le quali la legge non pone preclusioni; peraltro il contraddittorio è assicurato dalla presenza, in camera di consiglio, delle controparti che ben possono rispondere alle nuove deduzioni; una tale conclusione è coerente con la rapidità e la concentrazione proprie del rito. In relazione quindi alla circostanza che l&#8217;attuale crisi economica rende particolarmente penalizzante la mancata aggiudicazione dell&#8217;appalto in contestazione  occorre rilevare che se essa accentua il danno per la ricorrente, uguale effetto produce in capo alla controinteressata. Senza considerare che proprio in periodi di crisi economica aumenta il peso dell&#8217;interesse generale a realizzare, senza intralci e dilazioni, le opere pubbliche programmate e già finanziate. Sicché &#8211; ad una comparata valutazione dei danni &#8211; gli effetti della crisi economica risultano ininfluenti ai fini dell&#8217;accoglimento della domanda di sospensione che pertanto va respinta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />	<br />
(Sezione Unica)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
ORDINANZA<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 95 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Arsis Costruzioni S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marco Faggiano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Quagliolo, in Aosta, via Festaz, 52; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comunita&#8217; Montana dell&#8217;Evancon<i></b></i>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Edil Co.Be.Ma S.r.l.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Emanuele Mazzocchi, presso il cui studio, in Aosta, via Torre del Lebbroso, 37, ha eletto domicilio;<br />
<br />	<br />
<b>Impresa Costruzioni Gianotti di Gianotti &#038; C. S.a.s., Panero S.p.A.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituitesi in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dei verbali della 2ª e 3ª sessione di gara relativi alla valutazione delle offerte per l’affidamento dei lavori di sistemazione ed adeguamento della microcomunità per anziani sita in Loc. Vollon nel Comune di Brusson;<br />	<br />
&#8211; della comunicazione di non aggiudicazione, del 20 ottobre 2008, prot. n. 7979/2/2, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, con cui la Comunità Montana dell’Evançon ha comunicato alla ricorrente che l’offerta presentata non era risultata la miglio<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 13 novembre 2008 (che non è stato comunicato alla ricorrente, che ne chiede la produzione, in via istruttoria e con riserva di eventuali motivi aggiunti); <br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque connesso;<br />	<br />
&#8211; con riserva di separata richiesta di risarcimento dei danni;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Comunita&#8217; Montana dell&#8217;Evancon;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Edil Co.Be.Ma S.r.l.;<br />	<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2009 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato quanto segue:<br />	<br />
Il danno prospettato con la domanda cautelare presentata insieme al ricorso non ha alcuna caratteristica di eccezionalità; né viene evidenziata una situazione di estrema urgenza, necessario presupposto, ai sensi dell&#8217; articolo 23 bis, della legge n. 1034 del 1971, per la sospensione della impugnata aggiudicazione.<br />	<br />
In camera di consiglio la società ricorrente introduce oralmente il riferimento a danni ulteriori, legati a vicende concernenti altri appalti, per cui risulterebbe gravemente compromessa la sua situazione finanziaria; aggiunge inoltre che l&#8217;attuale crisi economica rende particolarmente penalizzante la mancata aggiudicazione dell&#8217;appalto in contestazione.<br />	<br />
Le parti resistenti oppongono la inammissibilità di tali deduzioni in quanto non contenute nell’originaria domanda cautelare ritualmente notificata, con conseguente violazione del contraddittorio.<br />	<br />
In rito, il Collegio ritiene che gli argomenti svolti ex novo nelle difese orali possono essere presi in considerazione poiché non costituiscono ulteriori motivi di ricorso, ma deduzioni in punto di danno collegate alla domanda cautelare, e per le quali la legge non pone preclusioni; peraltro il contraddittorio è assicurato dalla presenza, in camera di consiglio, delle controparti che ben possono rispondere (ed in effetti così hanno fatto) alle nuove deduzioni; una tale conclusione è coerente con la rapidità e la concentrazione proprie del rito cautelare.<br />	<br />
Nella sostanza, tali argomenti non conducono però a dimostrare la particolare gravità del danno.<br />	<br />
Sia le vicende legate agli altri appalti, sia quelle attinenti alla situazione finanziaria &#8211; comunque contestate dalle controparti &#8211; sono infatti sfornite di un pur minimo principio di prova.<br />	<br />
Quanto alla crisi economica &#8211; fatto in verità notorio &#8211; se accentua il danno per la ricorrente, uguale effetto produce in capo alla controinteressata.<br />	<br />
Senza considerare che proprio in periodi di crisi economica aumenta il peso dell&#8217;interesse generale a realizzare, senza intralci e dilazioni, le opere pubbliche programmate e già finanziate.<br />	<br />
Sicché &#8211; ad una comparata valutazione dei danni &#8211; gli effetti della crisi economica risultano ininfluenti ai fini dell&#8217;accoglimento della domanda di sospensione.<br />	<br />
Quanto al fumus boni juris, le norme del bando sembrano inequivoche nell’imporre ai concorrenti il deposito del plico contenente l’offerta presso l’Ufficio postale di Verres entro una certa data ed una certa ora, prescrizione che risulta rispettata dalle società controinteressate.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>P.Q.M.<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
respinge la domanda di sospensione cautelare presentata con il ricorso.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Paolo Turco, Presidente<br />	<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/01/2009</p>
<p align=justify>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2009 n.1576</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-22-1-2009-n-1576/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone &#8211; Est. Merone sull&#8217;inapplicabilità alle fondazioni bancarie delle agevolazione tributarie previste per gli enti con fini sociali Credito e risparmio – Fondazioni bancarie – Agevolazioni tributarie – Inapplicabilità – Ragioni Sono inapplicabili alle fondazioni bancarie le agevolazioni tributarie di carattere soggettivo previste per gli enti che perseguono finalità</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-22-1-2009-n-1576/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2009 n.1576</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone   &#8211;  Est. Merone</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità alle fondazioni bancarie delle agevolazione tributarie previste per gli enti con fini sociali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Credito e risparmio – Fondazioni bancarie – Agevolazioni tributarie – Inapplicabilità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono inapplicabili alle fondazioni bancarie le agevolazioni tributarie di carattere soggettivo previste per gli enti che perseguono finalità sociali &#8211; nella specie disciplinate dall’art. 6 del D.P.R 601/1973 e relative alla riduzione alla metà dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG). Infatti, tale norma si applica soltanto ad enti tassativamente elencati, tra cui non rientrano le fondazioni bancarie, e non è suscettibile di interpretazione estensiva.<br />
Inoltre, l’attività delle fondazioni bancarie non è finalizzata al perseguimento di obiettivi sociali, meritevoli di agevolazioni tributarie, come quella degli enti a fiscalità privilegiata, dal momento che tali fondazioni sono nate con l’unico scopo di affiancare l’attività delle banche tramite la gestione dell’assetto organizzativo del settore del credito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13709_13709.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-22-1-2009-n-1576/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2009 n.1576</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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