<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>22/1/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/22-1-2004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/22-1-2004/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2021 17:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>22/1/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/22-1-2004/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.11</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-1-2004-n-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-1-2004-n-11/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-1-2004-n-11/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.11</a></p>
<p>Antonio GUIDA– Presidente Maddalena FILIPPI – Consigliere relatore società Ambiente s. r.l. c. Società italiana Traforo Gran San Bernardo e nei confronti della società Alpi Scavi in n.c. 1. Contratti della P.A. – offerte – offerte anomale – verifica – competenza – commissione di gara – in caso di concessionario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-1-2004-n-11/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-1-2004-n-11/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.11</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio GUIDA– Presidente Maddalena FILIPPI – Consigliere relatore<br /> società Ambiente s. r.l. c. Società italiana Traforo Gran San Bernardo e nei confronti della società Alpi Scavi in n.c.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – offerte – offerte anomale – verifica – competenza – commissione di gara – in caso di concessionario di oo.pp. – sussiste</p>
<p>2. Contratti della P.A. – offerte – offerte anomale – verifica – anche per offerte sotto la soglia matematica prevista – possibilità</p>
<p>3. Contratti della P.A. – offerte – offerte anomale – verifica – valutazione analitica dell’offerta – necessità</p>
<p>4. Contratti della P.A. – offerte – offerte anomale – verifica – considerazione delle singole voci di prezzo senza distinzione tra appalti a corpo e a misura &#8211; obbligo</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Poiché ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. 109/1994 le disposizioni concernenti la nomina e le funzioni del responsabile unico del procedimento non si applicano ai concessionari di lavori pubblici, quando la stazione appaltante non sia una pubblica amministrazione l’articolazione delle funzioni che la legge assegna al responsabile del procedimento (nel cui ambito senza dubbio rientrano quelle concernenti la verifica dell’anomalia delle offerte) è affidata all&#8217;autonomia organizzativa del concessionario, che ben può attribuire competenza alla Commissione di gara.</p>
<p>2. A fronte del principio costituzionale di buon andamento e di quello, di rilevanza anche comunitaria, di tutela della concorrenza, la previsione legislativa di una soglia matematica per l&#8217;individuazione delle offerte anomale, se comporta l&#8217; obbligatoria sottoposizione a verifica delle offerte al di sopra della soglia di anomalia, non impedisce invece alla stazione appaltante di verificare anche offerte che si collocano al di sotto di tale soglia, ma che, in concreto, appaiono non serie o comunque poco attendibili (nel caso di specie macroscopica divergenza tra prezzi offerti e prezzi di stima) (1).</p>
<p>3. In sede di verifica di un&#8217;offerta sospetta di anomalia ed in relazione alla ratio cui tale verifica è preordinata (la piena affidabilità della proposta contrattuale) è senza dubbio l&#8217;analisi analitica delle singole componenti dell’offerta che consente di valutarne al meglio l&#8217;attendibilità, non potendosi dare considerazione alla sola offerta nel suo complesso.</p>
<p>4. Ai sensi dell&#8217;art. 21, comma 1 bis, L. 109/94, ai fini della verifica dell’anomalia, sussiste l&#8217;obbligo della considerazione delle singole voci di prezzo, senza distinzione tra appalti a corpo ed appalti a misura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Relativamente alla materia di appalti di servizi ed il criterio per l’individuazione delle offerte anomale previsto dall’art. 25 Dl.vo 157/95, vedi nota di richiamo dell’<b>avv. Paola Guidi</b></span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
In Nome del Popolo Italiano </b> </center></p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta</b></center><br />
composto dai Signori</p>
<p>Antonio GUIDA– Presidente<br />
Maddalena FILIPPI – Consigliere relatore<br />
Gianluca BELLUCCI –Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</b></center><br />
sul ricorso n. 48/2002 proposto dalla<br />
<b>società Ambiente s. r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lodovico Visone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;avv. Paola Raffelli, in Aosta, via Vevey n. 17;</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>la <b>Società italiana Traforo Gran San Bernardo</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Caveri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Aosta, via Torino n. 7;</p>
<p>e nei confronti<br />
della società Alpi Scavi in n.c. non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento</p>
<p>&#8211; del verbale della Commissione di gara del 18.04.2002;<br />
&#8211; della nota prot. n. 349 del 22.04.2002 della S.I.TRA.S.B. S.p.A.;<br />
&#8211; del verbale di gara del 22.03.2002;<br />
&#8211; della nota prot. n. 308 del 28.03.2002 della S.I.TRA.S.B. S.p.A.;<br />
&#8211; di ogni altro atto impugnato;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto gli atti tutti della causa;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione della S.I.TRA.S.B. S.p.A.;<br />
Vista l&#8217;ordinanza n. 30 in data 19.06.2002 con la quale il Tribunale ha respinto l&#8217;istanza di sospensione degli atti impugnati, nonché l&#8217;ordinanza n. 6712 del 27.08.2002 con la quale il Consiglio di Stato – V Sezione ha respinto l’appello avverso detta ordinanza;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 10 dicembre 2003, relatore il Consigliere Maddalena Filippi, l’avv. Andrea Noro su delega e per conto dell&#8217;avv. Lodovico Visone per la società ricorrente e l&#8217;avv. Paolo Caveri per la SITRASB S.p.A. resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O</b></center></p>
<p>1. – Con il ricorso in epigrafe la società Ambiente S.r.l. – avendo partecipato alla gara indetta dalla SITRASB S.p.A. (Società italiana Traforo Gran San Bernardo, concessionaria dell’ANAS per la costruzione e la gestione del versante italiano di tale Traforo) per l’appalto dei lavori di potenziamento delle rete idrica antincendio all’interno del Tronco italiano del Gran San Bernardo &#8211; impugna il verbale in data 18 aprile 2002 con cui la Commissione di gara ha dichiarato l’anomalia dell’offerta presentata dalla ricorrente, disponendo la conseguente esclusione di tale impresa e l’aggiudicazione dell’appalto alla Alpi Scavi S.n.c.</p>
<p>2. – Dagli atti depositati in giudizio risulta quanto segue.<br />
La procedura di gara indetta dalla SITRASSB ha previsto un pubblico incanto da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerte a prezzi unitari, in conformità all’art. 21 comma 1 della legge n. 109 del 1994, per un importo presunto a base di gara pari a euro 834.067,91.<br />
In data 22 marzo 2002, la Commissione di gara – aperte le tredici offerte pervenute, determinata la soglia di anomalia ed escluse le offerte risultate anomale – ha proceduto alla formazione della graduatoria delle offerte rimanenti collocando l’impresa ricorrente e la Alpi Scavi S.n.c., rispettivamente, al primo e al secondo posto.<br />
Successivamente, con nota in data 28 marzo 2002 – in relazione alle divergenze emerse, a seguito della verifica dei conteggi effettuata dalla Commissione di gara, tra i prezzi di stima e i prezzi offerti dall’impresa risultata prima in graduatoria – la SITRASB S.p.A. ha invitato la società ricorrente a fornire chiarimenti tecnici e tecnico-economici in ordine a tutte le categorie di cui si compone il lavoro, con particolare riferimento a quelle elencate nella nota medesima.<br />
Ricevuta la risposta della società ricorrente in data 10 aprile 2002, la Commissione di gara, nella seduta del 18 aprile 2002, ha deliberato l’esclusione dell’impresa risultata prima in graduatoria, aggiudicando i lavori alla Alpi Scavi S.n.c.</p>
<p>3. &#8211; La legittimità del verbale di tale seduta, impugnato insieme al verbale in data 22 marzo 2002, viene contestata sotto il profilo dell’incompetenza, della violazione di legge (con riferimento agli artt. 7 e 21, comma 1 bis, della legge n. 109 del 1994 e agli artt. 89 e 90 del d.p.r. n. 554 del 1999), nonché dell’eccesso di potere per carenza assoluta del presupposto, sviamento, arbitrarietà, straripamento di potere, perplessità, illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta e difetto assoluto di motivazione.</p>
<p>4. &#8211; La SITRASB S.p.A. – costituitasi in giudizio – sostiene l’infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto. Non si è invece costituita la società controinteressata.</p>
<p><center><b>D I R I T T O</b></center></p>
<p>1. – Le censure formulate dalla società ricorrente avverso l’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara d’appalto sono infondate.</p>
<p>2. – E’ infondato in primo luogo il motivo di ricorso con cui si deduce l’incompetenza della Commissione di gara all’effettuazione della verifica dei prezzi unitari offerti dalla società ricorrente.<br />
Anche a prescindere dal rilievo che il disciplinare di gara (richiamato dal bando e non impugnato con il ricorso) prevedeva che alla Commissione di gara sarebbero stati affidati gli adempimenti relativi all’esame delle offerte &#8211; comprese le fasi procedimentali relative all’individuazione della soglia di anomalia, alla esclusione dell’offerta anomala e alla verifica dei conteggi contenuti nell’offerta prima classificata (v. il punto 5.1 e seguenti) &#8211; va in ogni caso osservato che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ai concessionari di lavori pubblici si applicano solo alcune delle norme introdotte da tale legge: tra queste non rientrano le disposizioni concernenti la nomina e le funzioni del responsabile unico del procedimento.<br />
Deve quindi ritenersi che il legislatore abbia inteso affidare all’autonomia organizzativa dei concessionari l’articolazione delle funzioni – nel cui ambito senza dubbio rientrano quelle concernenti la verifica dell’anomalia dell’offerta – che sono esercitate dal responsabile del procedimento quando la stazione appaltante sia una pubblica amministrazione.<br />
Nemmeno può ritenersi, come sostiene la società ricorrente nella memoria depositata in vista dell’udienza, che la Commissione di gara fosse in ogni caso priva del potere di verificare l’offerta in quanto, essendo già intervenuta l’aggiudicazione provvisoria alla Ambiente S.r.l., la fase procedimentale rientrante nella sfera di competenza della Commissione doveva intendersi ormai conclusa: in realtà, come si legge nella comunicazione alla società ricorrente in data 28 marzo 2002 e nel verbale del successivo 18 aprile 2002, la gara è stata sospesa prima della proclamazione dell’aggiudicatario proprio in relazione alla ritenuta la necessità di verificare l’offerta risultata prima in graduatoria.<br />
Quanto alla lamentata incompetenza del direttore della SITRASB S.p.A., che non avrebbe avuto il potere di &#8220;esprimere all’esterno&#8221; i provvedimenti adottati dalla società, ad escludere la fondatezza di tale profilo della censura è sufficiente osservare che, come risulta dalla documentazione prodotta, il potere di comunicare l’esito delle procedure di gara è espressamente ricompreso nell’ambito dei poteri delegati dal Presidente al direttore di tale società (v. doc. 15 depositato dalla SITRASB S.p.A.).</p>
<p>3. – Con la seconda censura, dedotta con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, si sostiene che negli appalti – come quello di specie – sotto soglia comunitaria, la Commissione di gara non avrebbe il potere di effettuare verifiche aggiuntive ed ulteriori rispetto al procedimento di determinazione della soglia di anomalia previsto dall’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994; si sostiene, inoltre, che in ogni caso – trattandosi di appalto a corpo &#8211; la Commissione anziché limitarsi a verificare l’offerta nella sua unitarietà, non solo avrebbe illegittimamente preteso di verificare i singoli prezzi unitari, ma avrebbe disposto tale verifica sulla base dell’erroneo presupposto che i prezzi unitari assumessero valenza di prezzi contrattuali.<br />
Anche tale censura è infondata.<br />
3.a &#8211; Quanto al primo profilo, deve ritenersi che la previsione legislativa di una soglia matematica per l’individuazione delle offerte anomale, se comporta l’ obbligatoria sottoposizione a verifica delle offerte al di sopra della soglia di anomalia non impedisce invece alla stazione appaltante di verificare anche offerte che si collocano al di sotto di tale soglia, ma che, in concreto, appaiono non serie o comunque poco attendibili (cfr. Cons. St., Sez. III, 5 marzo 1998, n. 196; Sez. IV, 15 luglio 1999, n. 1267): una diversa interpretazione – che consentisse di aggiudicare l’appalto ad una offerta che non supera la soglia di anomalia, ma che in concreto appare inattendibile o sospetta &#8211; finirebbe per porsi in contrasto con il principio costituzionale di buon andamento dell’Amministrazione (cui si richiama la Commissione nel verbale impugnato) e con quello, di rilevanza anche comunitaria, di tutela della concorrenza.<br />
Nel caso di specie, le macroscopiche discordanze tra i prezzi unitari indicati dalla società ricorrente e i prezzi di stima, ben giustificavano una richiesta di chiarimenti finalizzata alla verifica della serietà e dell’attendibilità dell’offerta, chiarimenti che la società ricorrente ha peraltro ritenuto di non fornire, sul presupposto della irritualità della richiesta della Commissione.<br />
E nemmeno può sostenersi – come si lamenta con il ricorso – che la necessità di procedere alla verifica dell’offerta non fosse sorretta da adeguata motivazione: nella richiesta di chiarimenti in data 28 marzo 2002, la SITRASB S.p.A. evidenziava infatti che le divergenze riscontrate concernevano voci per almeno il 75 % dell’importo dell’appalto e riportava, come esempio dell’ordine di grandezza delle discordanze, il prezzo offerto per il &#8220;collegamento condotta forzata&#8221; (€. 209.333,36), macroscopicamente diverso rispetto al prezzo stimato dal progettista (€. 4.655,859). Né rileva – perché conforme alla sequenza procedimentale delineata dal legislatore (art. 21, comma 1 bis, legge n. 109 del 1994) &#8211; la circostanza, lamentata dalla società ricorrente, che la fase della verifica della serietà dell’offerta si sia svolta dopo l’apertura di tutte le buste: si tratta, del resto, di una fase necessariamente successiva a quella della determinazione della soglia di anomalia e che dunque presuppone la conoscenza delle offerte.</p>
<p>3.b – Quanto al profilo della considerazione dei singoli prezzi unitari, anziché della sola offerta nel suo complesso, ad escludere la fondatezza della censura è sufficiente il richiamo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui – in relazione alla ratio cui è preordinato il meccanismo di verifica dell’offerta anomala (la piena affidabilità della proposta contrattuale) – &#8220;non può prescindersi dal peso effettivo di ciascun ribasso unitario in relazione al suo valore percentuale&#8221; (Cons. St., Sez. VI, 19 maggio 2000, n. 2908, richiamata nello stesso verbale impugnato con il ricorso): non v’è dubbio, infatti, che in sede di verifica di un’offerta sospetta di anomalia, l’analisi analitica delle singole componenti di tale offerta consenta di valutarne al meglio l’attendibilità.</p>
<p>3.c – Da ultimo, quanto al preteso travisamento in cui sarebbe incorsa la Commissione di gara nell’attribuire rilevanza di prezzi contrattuali ai prezzi unitari, va subito rilevato come la società ricorrente muova dall’erroneo presupposto che l’appalto in questione sia a corpo: risulta invece dal capitolato speciale (pag. 4) e dalla lista delle categorie e delle forniture che il contratto – come rileva la società resistente – è remunerato in parte a corpo e in parte a misura, per una incidenza percentuale complessiva di queste ultime pari al 53,92 % dell’importo a base d’asta. Senza considerare, in ogni caso, che la giurisprudenza ha avuto occasione di sottolineare come proprio la norma invocata dalla società ricorrente (art. 21, comma 1 bis, della legge quadro) richieda l’obbligo della considerazione delle singole voci di prezzo, senza distinzione tra appalti a corpo ed appalti a misura (Cons. St., 7 febbraio 2002, n. 702).</p>
<p>4 &#8211; Il ricorso va dunque respinto.</p>
<p>Quanto alle spese di lite, ricorrono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p><center> <b> P.Q.M.</b></center></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Cosi deciso in Aosta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003.<br />
Antonio GUIDA – Presidente f.to<br />
Maddalena FILIPPI &#8211; Consigliere estensore f.to<br />
Depositata in Segreteria in data 22 gennaio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-1-2004-n-11/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.5</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-1-2004-n-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-1-2004-n-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-1-2004-n-5/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.5</a></p>
<p>dott. Paolo Numerico Presidente; dott. Gianfranco Bronzetti Consigliere estensore Iob (avv. Molesini) contro Comune di Cuneo (avv. Zanoni) e PAT (avv.ti Pedrazzoli, Falferi, Iemma) e nei confronti di Consorzio ortofrutticolo Del Contà s.c.a.r.l. (avv. Dalla Fior) la deroga alla normativa urbanistico-edilizia vigente costituisce uno strumento eccezionale motivato dalla realizzazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-1-2004-n-5/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.5</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-1-2004-n-5/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.5</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">dott. Paolo Numerico	Presidente; dott. Gianfranco Bronzetti	Consigliere estensore<br /> Iob (avv. Molesini) contro Comune di Cuneo (avv. Zanoni) e PAT (avv.ti Pedrazzoli, Falferi, Iemma) e nei confronti di Consorzio ortofrutticolo Del Contà  s.c.a.r.l. (avv. Dalla Fior)</span></p>
<hr />
<p>la deroga alla normativa urbanistico-edilizia vigente costituisce uno strumento eccezionale motivato dalla realizzazione di un&#8217;opera di pubblico interesse prevalente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione edilizia in deroga – obbligo di adeguata comparazione tra gli interessi in gioco – sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>La “deroga” agli strumenti urbanistico-edilizi, contemplata dall’art. 104 della legge provinciale n. 22 del 1991, costituisce uno strumento da utilizzare soltanto in via eccezionale e con una puntuale comparazione fra l’interesse pubblico al rispetto delle previsioni di piano o della disciplina di zona e l’interesse, anch’esso di natura pubblica, alla realizzazione di un’opera (di per sé incompatibile con lo strumento urbanistico-edilizio vigente), sul presupposto della prevalenza del secondo sul primo. L’Amministrazione deve fornire pertanto un’adeguata motivazione delle ragioni di particolare pregnanza che giustificano, sotto il profilo dell’interesse pubblico, un intervento derogatorio alla normativa urbanistico-edilizia vigente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La deroga alla normativa urbanistico-edilizia vigente costituisce uno strumento eccezionale motivato dalla realizzazione di un&#8217;opera di pubblico interesse prevalente</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO</center></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 67 del 2002 proposto da<br />
<b>IOB SIMONE</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Patrizio Molesini e presso lo stesso domiciliato in Trento, Via Grazioli n. 99;<br />
<center>CONTRO</center></p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI CUNEVO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Zanoni e presso lo stesso domiciliato in Trento, Via Grazioli n. 74;</p>
<p>&#8211; la <b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Alessio Falferi e Raffaele Iemma, con domicilio eletto in Trento, Piazza Dante n. 15;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DEL CONTA’ S.C.A.R.L. </b> , in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Dalla Fior e presso lo stesso domiciliato in Trento, Via Paradisi n. 15/5;</p>
<p>per l’annullamento:<br />
&#8211; della delibera n. 28/01 dd. 24.12.2001 del Consiglio comunale di Cunevo, che ha disposto la revoca della delibera consiliare n. 20 dd. 11.9.2001 avente per oggetto: “Consorzio ortofrutticolo del Contà S.c.a.r.l.: autorizzazione in deroga ai sensi dell’a</p>
<p>&#8211; della deliberazione della Giunta provinciale n. 3675 dd. 28.12.2001, che ha rilasciato il nulla osta, ai sensi dell’art. 104 del Testo Unico leggi provinciali inerente “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio”, per realizzare in deroga alle norm</p>
<p>&#8211; della concessione ad edificare n. 613/07/02 dd. 27.8.2002 rilasciata dal Sindaco del Comune di Cunevo al Consorzio Ortofrutticolo del Contà per l’ampliamento del magazzino sulle pp.ff. 635/1, 635/2, 636, 623/1, 625/1, 632, 633, 634, 625/2, 629/1, 624/2,</p>
<p>&#8211; di tutti gli atti antecedenti e/o conseguenti i provvedimenti impugnati, anche non conosciuti dal ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso ed i “motivi aggiunti” con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni, comunale e provinciale, intimate, nonché del controinteressato Consorzio Ortofrutticolo Contà S.c.a.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 30 ottobre 2003 &#8211; relatore il Cons. Gianfranco Bronzetti &#8211; l’avv. Patrizio Molesini per il ricorrente, l&#8217;avv. Massimo Zanoni per il Comune di Cunevo, l’avv. Alessio Falferi per la Provincia autonoma di Trento e l’avv. Marco Dalla Fior per il Consorzio controinteressato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O</center></b><br />
Con ricorso notificato in data 1 &#8211; 4 marzo 2002, il signor Simone Iob &#8211; proprietario della p.f. 631 C.C. Cunevo, confinante con la p.ed. 176 e le pp.ff. 636, 635/1 e 632 intavolate al Consorzio Ortofrutticolo del Contà S.c.a.r.l. &#8211; impugnava, chiedendone l’annullamento, la deliberazione del Consiglio comunale di Cunevo del 24.12.2001, con la quale è stata disposta la revoca della delibera consiliare n. 20 dell’11.9.2001 &#8211; concernente l’autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 104 della legge urbanistica provinciale n. 22 del 1991, per l’esecuzione dei lavori di ampliamento del magazzino del suddetto Consorzio Ortofrutticolo, ritenuta non ammissibile in relazione alle fasce di rispetto stradale &#8211; ed è stato contestualmente autorizzato il Sindaco al rilascio della concessione edilizia in deroga per l’ampliamento del magazzino ortofrutticolo in parola, secondo il nuovo progetto redatto dall’ing. Gianni Chiogna; ed impugnava altresì la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3675 del 28.12.2001, con cui è stato rilasciato al Sindaco di Cunevo il nulla osta per la realizzazione in deroga alle norme di attuazione del P.R.G. del prefato magazzino, subordinandolo peraltro alla non realizzazione della parte di opere del progetto prospiciente la strada provinciale n. 73 che ricadono in tutto o in parte nella fascia di rispetto stradale.</p>
<p>	A sostegno del ricorso deduceva le seguenti censure in diritto:<br />	<br />
1) Illegittimità per eccesso di potere, per difetto assoluto di motivazione e falsità dei presupposti;<br />
2) Illegittimità del provvedimento con riferimento alla possibilità di derogare comunque all’edificabilità in spregio ai limiti fissati per il rispetto stradale.</p>
<p>	Con “motivi aggiunti” notificati in data 8 &#8211; 11 novembre 2002 il signor Simone Iob impugnava, chiedendone l’annullamento, la concessione ad edificare n. 613 del 27.8.2002 rilasciata dal Sindaco di Cunevo al Consorzio Ortofrutticolo del Contà S.c.a.r.l. per l’esecuzione dei lavori di ampliamento del menzionato magazzino sulle richiamate pp.ff. 632, 635/1, 636 ed altre, in conformità al progetto redatto dall’ing. Chiogna.																																																																																												</p>
<p>	Deduceva a sostegno le seguenti ulteriori censure in diritto:<br />	<br />
3) Illegittimità per contrasto urbanistico per violazione dell’art. 37 norme di attuazione del P.R.G. di Cunevo (distacco dalla strada costituito dalla p.f. 1168/2);<br />
4) Illegittimità per contrasto urbanistico per violazione dell’art. 28 del Regolamento Edilizio Comunale e dell’art. 36 del P.R.G. del Comune di Cunevo per le zone per impianti e commercializzazione di prodotti agricoli.</p>
<p>	Si costituivano in giudizio sia le Amministrazioni, comunale e provinciale, intimate, sia il controinteressato Consorzio Ortofrutticolo, contestando la fondatezza dei motivi addotti a sostegno del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto.																																																																																												</p>
<p>	Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2003 la causa è stata trattenuta in decisione.     																																																																																												</p>
<p> <center><b>D I R I T T O</center></b></p>
<p>Il ricorso – volto all’annullamento degli atti descritti in epigrafe, ritenuti illegittimi per i riportati motivi – è fondato sotto l’assorbente profilo motivazionale.</p>
<p>1.- Giova, anzitutto, precisare come sia pacifico in atti che l’opera de qua ricade in parte in “zona per impianti e commercializzazione di prodotti agricoli” ed in parte in “zona agricola di interesse primario”, per le quali le norme di attuazione al P.R.G. (artt. 32 e 37) impongono rigorosi parametri urbanistico-edilizi (con particolare riguardo all’altezza massima e all’indice di copertura), palesemente superati dal relativo progetto.<br />
	Di qui la necessità della “deroga”, oggetto appunto delle deliberazioni impugnate, con esclusione peraltro di una ulteriore piccola parte dal costruendo magazzino ricadente in fascia di rispetto stradale (con riferimento alla strada provinciale n. 73) e come tale non derogabile.<br />	<br />
	In proposito, occorre rammentare come questo Tribunale amministrativo abbia più volte affermato che la “deroga” agli strumenti urbanistico-edilizi, contemplata dall’art. 104 della legge provinciale n. 22 del 1991, costituisce uno strumento da utilizzare soltanto in via eccezionale e con una puntuale comparazione fra l’interesse pubblico al rispetto delle previsioni di piano o della disciplina di zona e l’interesse, anch’esso di natura pubblica, alla realizzazione di un’opera (di per sé incompatibile con lo strumento urbanistico-edilizio vigente), sul presupposto della prevalenza del secondo sul primo (si vedano, in particolare, le sentenze n. 109 e n. 267 del 2000).<br />	<br />
	Orbene, ritiene il Collegio che nella specie i provvedimenti impugnati (e partitamente la delibera del Consiglio comunale n. 28 del 2001) non siano supportati da una siffatta motivazione comparativa, ma poggino piuttosto su presupposti generici e per certi aspetti insussistenti o contraddittori.<br />	<br />
	In concreto, tale inadeguatezza motivazionale può essere colta in tre passaggi della citata delibera consiliare (sostanzialmente recepiti dalla Giunta provinciale):<br />	<br />
	a) in primo luogo, laddove si afferma la “necessità di ampliare la struttura e di adeguarla alle nuove esigenze del mercato, essendo la produzione di mele in continuo aumento ed essendo in corso un progetto di fusione fra diversi Consorzi ortofrutticoli della zona per la lavorazione del prodotto prevista proprio presso il complesso di Cunevo”.<br />	<br />
	Invero, a parte la apodittica asserzione relativa all’aumento della produzione di mele, dalla documentazione in atti emerge che non è stato realizzato alcun progetto di fusione tra i Consorzi ortofrutticoli della zona, risultando esso superato dal progetto del Consorzio Melinda orientato in ben altra direzione: e ciò toglie consistenza, sotto tale profilo, alla pretesa esigenza di ampliamento del magazzino di Cunevo;   <br />	<br />
	b) in secondo luogo, ove si precisa “che l’ampliamento verrebbe a ricadere in una zona di scarso pregio agricolo in quanto soggetta spesso a gelate e grandinate e che la scelta dell’ampliamento del fabbricato esistente è per il risparmio di aree e per lo sfruttamento delle infrastrutture già esistenti”.<br />	<br />
	Anche in questo caso, infatti, si fa una affermazione del tutto generica o quantomeno discutibile sul piano dei fenomeni addotti (gelate e grandinate), che appare, del resto, in contrasto con quanto asserito in ordine all’attività agricola (in espansione) dell’area, chiaramente riferibile pure al fondo del ricorrente ed agli altri limitrofi;<br />	<br />
	c) infine, laddove ci si limita ad asserire che l’ampliamento del magazzino come da (nuovo) progetto è “conveniente rispetto alla realizzazione in altro luogo”, senza alcuna esplicitazione dei motivi di esclusione dell’ampliamento della predetta costruzione verso il lato sud-ovest e cioè su area che, da quanto emerso, rientra nella piena disponibilità dello stesso Consorzio.<br />	<br />
	Alla stregua degli indicati aspetti risulta palese il vizio motivazionale delle impugnate delibere, non avendo esse fornito in modo adeguato e puntuale quelle ragioni di particolare pregnanza idonee a supportare, sotto il profilo dell’interesse pubblico, un intervento derogatorio alla normativa urbanistico-edilizia vigente.<br />	<br />
	Situazione questa aggravata – e lo si afferma incidenter tantum – anche dalla omessa menzione della presenza in loco della strada interpoderale di proprietà della P.A.T. (p.f. 1168/2), quale fascia di rispetto, e della sua cessione (come p.f. 1168/4 a seguito di frazionamento) dapprima al Comune di Cunevo e quindi al Consorzio Ortofrutticolo del Contà (in realtà, soltanto nel maggio-luglio 2003).																																																																																												</p>
<p>2.- Il rilevato vizio di legittimità delle deliberazioni, comunale e provinciale, del 2001 si riflette ovviamente anche sulla concessione edilizia n. 613 del 2002, privandola dei necessari presupposti di legge.</p>
<p>3.- Per le esposte considerazioni, resta confermata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, che pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, vanno annullati.</p>
<p>Sussistono, peraltro, giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 67/2002, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.Spese del giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento, nelle Camere di Consiglio del 30 ottobre e dell’11 dicembre 2003, con l’intervento dei Magistrati:<br />
dott. Paolo Numerico	Presidente<br />	<br />
dott. Mario Mosconi	Consigliere <br />	<br />
dott. Gianfranco Bronzetti	Consigliere estensore																																																																																												</p>
<p>Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 22 gennaio 2004.</p>
<p>Il  Segretario  Generale<br />
dott. Fiorenzo Tomaselli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-22-1-2004-n-5/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.5</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.888</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-1-2004-n-888/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-1-2004-n-888/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-1-2004-n-888/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.888</a></p>
<p>Dott. Lazzeri: Pres.; Dott. Romano: Est. Ente Pisano Cassa Edile (Prof. Avv. Fabio Merusi) c. Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e Agenzia del Demanio di Pisa (Avvocatura dello Stato) con l&#8217;azione ex art. 21 bis legge n. 1034/1971 si accerta la violazione dell&#8217;obbligo di provvedere in capo all&#8217;amministrazione che abbia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-1-2004-n-888/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.888</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-1-2004-n-888/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.888</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Lazzeri: Pres.; Dott. Romano: Est. <br /> Ente Pisano Cassa Edile (Prof. Avv. Fabio Merusi) c. Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e Agenzia del Demanio di Pisa (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>con l&#8217;azione ex art. 21 bis legge n. 1034/1971 si accerta la violazione dell&#8217;obbligo di provvedere in capo all&#8217;amministrazione che abbia omesso di adottare un atto di concessione demaniale, ma non si può conseguire una condanna giudiziale all&#8217;adozione dell&#8217;atto illegittimamente omesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazioni e concessioni &#8211; Mancato rilascio di atto di concessione demaniale &#8211; Formazione del silenzio rifiuto -Impugnazione &#8211; Obbligo di provvedere al rilascio di concessione demaniale &#8211; Sussiste.</p>
<p>2. Autorizzazioni e concessioni &#8211; Mancato rilascio di atto di concessione demaniale &#8211; Formazione del silenzio rifiuto &#8211; Impugnazione &#8211; Domanda volta ad ottenere la condanna al rilascio del provvedimento concessorio &#8211; Inammissibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E&#8217; illegittimo il silenzio-rifiuto opposto alla istanza di rilascio di concessione presentata da un soggetto che da lungo tempo occupa un terreno demaniale, corrispondendo il canone di occupazione del suolo e delle costruzioni ivi esistenti, già volturate in favore della amministrazione.<br />
2. I limiti di cui all&#8217;art. 21 bis legge n. 1034/1971 non consentono di ottenere, in sede di impugnazione del silenzio, una pronuncia del giudice amministrativo che, oltre ad accertare la violazione dell&#8217;obbligo di provvedere, altresì condanni l&#8217;amministrazione ad adottare l&#8217;atto illegittimamente omesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Con l&#8217;azione ex art. 21 bis legge n. 1034/1971 si accerta la violazione dell&#8217;obbligo di provvedere in capo all&#8217;amministrazione che abbia omesso di adottare un atto di concessione demaniale, ma non si può conseguire una condanna giudiziale all&#8217;adozione dell&#8217;atto illegittimamente omesso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 888 REG. SENT. ANNO 2004<br />
N. 2057 REG. RIC.ANNO 2003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; III SEZIONE-</b></p>
<p>           ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S  E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2057/2003 proposto da<br />
<b>ENTE PISANO CASSA EDILE</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. prof. Fabio Merusi ed elettivamente domiciliato la segreteria del Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>, in persona del Ministro pro-tempore,</p>
<p><b>AGENZIA DEL DEMANIO DI PISA</b>, in persona del Dirigente pro-tempore,<br />
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;.<br />
P E R   L A   D E C L AR A T O R I A<br />
dell’illegittimità del silenzio rifiuto formalizzatosi ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché per ottenere il rilascio formale del provvedimento di concessione alla Cassa Edile del terreno demaniale sito in Pisa, viale D’Annunzio n. 108;</p>
<p>Visto il  ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto  di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla camera di consiglio del 22 gennaio 2004 &#8211; relatore il Consigliere dott. Saverio Romano &#8211; gli avv.ti A. Grazzini e F. De Santis;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O  E  D I R I T T O</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 17 novembre 2003 e depositato il 26 novembre successivo, premesso:<br />
&#8211; di occupare dal 1974 in qualità di concessionario un terreno demaniale, per il quale corrisponde all’amministrazione il canone di occupazione del suolo e delle costruzioni ivi esistenti;<br />
&#8211; di avere ripetutamente richiesto il rilascio dell’atto formale di concessione;<br />
&#8211; di avere il Ministero proceduto alla volturazione a proprio favore dei manufatti costruiti dal dante causa del ricorrente e dal ricorrente medesimo, con ciò riconoscendone l’utilitas;<br />
&#8211; di avere diffidato l’amministrazione, con atto notificato il 17 luglio 2003;<br />
tanto premesso, l’Ente ricorrente, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta e formalizzatosi il silenzio rifiuto ex art. 25, comma 4, l. n. 241/90, ha proposto ricorso giurisdizionale, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge citata ed eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e sviamento.<br />
Il ricorso appare fondato.<br />
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.<br />
Nella specie, l’ente ricorrente, occupante dal 1974 un terreno demaniale per il quale ha sempre corrisposto regolarmente il relativo canone di occupazione all’amministrazione, la quale ha inoltre volturato a proprio favore i manufatti ivi costruiti, ha reiteratamente fatto richiesta di rilascio di formale provvedimento di concessione demaniale, alle quali la pubblica amministrazione non ha mai dato riscontro.<br />
Diffidata formalmente con l’atto sopra richiamato, l’amministrazione è rimasta silenziosa.<br />
Ritiene il collegio che, nella specie, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, sussista l’obbligo della pubblica amministrazione di provvedere in merito all’istanza del ricorrente.<br />
Infatti, l’ente pisano, per il lungo lasso di tempo durante il quale si è dispiegato il rapporto con l’amministrazione, la quale percepisce regolarmente il canone versato, è titolare di una posizione differenziata che lo legittima ad avanzare la richiesta di concessione demaniale, rispetto alla quale la pubblica amministrazione, in base a canoni di correttezza e buon andamento, ha l’obbligo di provvedere.<br />
Il ricorso, nei limiti precisati, è fondato e va accolto.<br />
Non può, invece, trovare ingresso, nel presente procedimento giurisdizionale, la domanda di rilascio del titolo richiesto o di condanna dell’amministrazione a rilasciarlo, stanti i limiti del giudizio di cui all’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971.<br />
La fattispecie si configura, infatti, quale ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, preceduto dalla rituale notifica della diffida a provvedere sull’istanza del ricorrente, e non come procedimento ai sensi dell’art. 25 l. 241/90, che ha ad oggetto solo il diritto di accesso agli atti e si conclude soltanto con l’ordine di esibizione dei documenti richiesti.<br />
Nei sensi e nei limiti evidenziati, il ricorso va accolto, con compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 22 gennaio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Eugenio LAZZERI                                 &#8211; Presidente<br />
Dott. Saverio ROMANO                                &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
Dott. Filippo MUSILLI                                   &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-1-2004-n-888/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.888</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2004 n.168</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-168/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-168/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2004 n.168</a></p>
<p>Contratti &#8211; opere – opere idrauliche &#8211; dubbi sulla sottoscrizione delle pagine dell’offerta del controinteressato &#8211; infondatezza &#8211; tutela cautelare del soggetto non aggiudicatario &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – ordinanza n. 2120 del 11 maggio 2004 REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEv PER IL PIEMONTE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-168/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2004 n.168</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-168/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2004 n.168</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; opere –  opere idrauliche &#8211;  dubbi sulla  sottoscrizione delle pagine dell’offerta del controinteressato &#8211;  infondatezza &#8211;  tutela cautelare del soggetto  non aggiudicatario &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/5/3974/g">ordinanza n. 2120 del 11 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />v<br />
PER IL PIEMONTE &#8211; 2^ Sezione &#8211;</b></p>
<p>Ord. n.	168 Anno 2004<br />	<br />
R.G. n.	1958 Anno 2003																																																																																												</p>
<p>composto dai Signori:<br />
&#8211; Giuseppe CALVO &#8211; Presidente<br />
&#8211; Paolo LOTTI &#8211; Referendario &#8211; estensore<br />
&#8211; Antonio PLAISANT &#8211; Referendario<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2004.<br />
Visti l’art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3, 1° comma, della legge 21.7.2000, n. 205 e l’art. 36 del Regolamento 17.8.1907, n. 642;</p>
<p>Visto il ricorso n.1958/2003 proposto da <b>BETON VILLA spa</b>, om persona del legale rappresentante pro tempore, geom. Arialdo Villa, corrente in Merate (LC), via Laghetto n. 9, rappresentata e difesa dall’avv. Sebastiano Zuccarello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Magenta n. 36;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>il COMUNE DI MONTALDO DORA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santilli e domiciliato presso il suo studio n Torino, Via Sacchi n. 44;<br />
e nei confronti di <b>TEKNE s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verres (AO), via Circonvallazione n. 145/a, in proprio e quale capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese ATI fra le imprese TEKNE s.r.l., <b>Motrosset Alfonso di Montrosset Roberto &#038; C. snc e I.V.E.C. snc</b>,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensiva,<br />
della Determinazione n. 327 del 3 ottobre 2003 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montaldo Dora, pubblicata in data 21 ottobre 2001, avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva all’ATI TEKNE s.r.l. capogruppo, Montrosset Alfonso s.n.c. ed I.V.E.C. s.n.c. dei lavori di completamento canale scolmatore roggia Basca e realizzazione arginature a difesa dell’area artigianale di Montaldo Dora”; del verbale di aggiudicazione provvisoria n. 310 del 22 settembre 2003 alla ATI fra le imprese TEKNE s.r.l. capogruppo, Montrosset Alfonso s.n.c. ed I.V.E.C. snc; del verbale di gara in data 19 settembre 2003; e per quanto di ragione del bando di gara pubblicato dal Comune di Montaldo Dora in data 13 agosto 2003, avente ad oggetto “lavori di completamento canale scolmatore roggia Basca e realizzazione arginature a difesa dell’area artigianale di Montaldo Dora”,<br />
nonché<br />
di tutti gli atti anteriori, successivi, e/o comunque connessi al procedimento de quo.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Relatore il dott.Paolo Lotti;</p>
<p>Comparsi per la parte ricorrente l’avv. Zuccarello e per l’amministrazione resistente l’avv. Buscaglino, su delega dell’avv. Santilli;</p>
<p>Ritenuto che il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris sia in quanto il modello “A” presentato dalla controinteressata appare legittimamente sottoscritto, alla luce delle prescrizioni del bando e sia in quanto le omissioni nella dichiarazione contestate alla controinteressata non erano previste a pena di esclusione;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 2^ Sezione &#8211;</p>
<p>rigetta<br />
la suindicata domanda cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Torino, 22 gennaio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-168/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2004 n.168</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.42</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-22-1-2004-n-42/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-22-1-2004-n-42/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-22-1-2004-n-42/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.42</a></p>
<p>Pres. Mariuzzo, Est. Pedron. GEA (Generale Epurazione Ambiente spa) (Avv.ti M. Casetta, R. Ferola e G. Porqueddu) contro COGEIDE spa (Avv. G. Maridati); GALVA spa. (Avv. G. Cignitti) 1.Appalti – bando di gara – interpretazione – principio della massima partecipazione. 2.Appalti – bando di gara – onere dell’amministrazione di precisa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-22-1-2004-n-42/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.42</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-22-1-2004-n-42/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.42</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Mariuzzo, Est. Pedron.<br />
GEA (Generale Epurazione Ambiente spa) (Avv.ti M. Casetta, R. Ferola e G. Porqueddu) contro COGEIDE spa (Avv. G. Maridati); GALVA spa. (Avv. G. Cignitti)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Appalti – bando di gara – interpretazione – principio della massima partecipazione.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">2.Appalti – bando di gara – onere dell’amministrazione di precisa individuazione delle formalità dell’offerta – Esclusione &#8211; Presupposti</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">3.Appalti – bando di gara – Offerta economica – È espressiva della manifestazione della volontà del concorrente – Prova del possesso dei requisiti – Può essere data successivamente</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1.Essendo la massima partecipazione alla gara un risultato corrispondente all’utilità generale, è onere dell’amministrazione definire diligentemente nel bando e nel disciplinare tutte le fattispecie di esclusione, pertanto, per i casi di esclusione formulati in maniera equivoca, vale il principio dell’interpretazione a favore della più ampia partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.I partecipanti ad una gara sono soggetti soltanto alle formalità esattamente individuate dalla stazione appaltante non esistendo – in materia di gare pubbliche – alcun obbligo per i concorrenti di aggravare cautelativamente i propri adempimenti interpretando in senso sfavorevole le clausole del bando e del disciplinare. In ogni caso, la sanzione dell’esclusione deve essere collegata unicamente a quegli adempimenti che – secondo il principio di proporzionalità – sono necessari per soddisfare un preminente interesse pubblico (quale il rispetto della par condicio), in assenza del quale prevale la regola della massima partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.L’indicazione nell’offerta di una cifra che il bando e il disciplinare di gara considerano espressione del possesso di speciali requisiti costituisce un fatto significativo che la stazione appaltante deve prendere in considerazione come manifestazione della volontà del concorrente di beneficiare di un’opportunità consentita dalle regole di gara. Tale volontà non richiede ulteriori specificazioni, mentre la prova del possesso dei requisiti (non formalmente e specificamente sanzionata a pena di esclusione) può essere data in un secondo momento, tanto più in quanto relativa ad un elemento precostituito (certificazione di qualità), pertanto non incidente sulla par condicio dei concorrenti.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">Con commento dell&#8217;Avv.Nadia Maccabiani <a href="/ga/id/2004/6/1575/d">&#8220;L’esclusione dalla partecipazione alla gara come ultima ratio&#8221;</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul contenuto del bando di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
Sezione staccata di Brescia</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n. 1224/2002, proposto da</p>
<p><b>GEA Generale Epurazione Ambiente spa,</b> in persona del presidente, rappresentata e difesa dagli Avv. Marco Casetta, Raffaele Ferola e Giuseppe Porqueddu, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Brescia via Vittorio Emanuele II 42</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>COGEIDE spa,</b>in persona del consigliere delegato, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Maridati, con domicilio presso la Sezione in Brescia via Malta 12;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>GALVA spa,</b> in persona del legale rappresentante, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Cignitti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Enrico Codignola in Brescia via Romanino 16;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
a) del verbale di gara di data 7 novembre 2002, recante l’esclusione della ricorrente dalla gara per l’appalto dei lavori di ampliamento della linea liquami dell’impianto di depurazione di Mozzanica, nonché della nota prot. n. 6015 di data 14 novembre 2002, con la quale COGEIDE spa ha comunicato la predetta esclusione alla ricorrente;<br />
b) del provvedimento di aggiudicazione;<br />
c) della lett. e) del disciplinare di gara richiamato nel bando pubblicato sulla GU n. 232 del 3 ottobre 2002;<br />
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />
con ricorso incidentale<br />
di GALVA spa al fine di conseguire l’esclusione della ricorrente dalla gara a causa della violazione delle prescrizioni sul deposito della cauzione in misura ridotta.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società COGEIDE spa e della controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato quale relatore alla pubblica udienza del 4 novembre 2003 il dott. Mauro Pedron;<br />
Uditi i difensori delle parti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Con bando pubblicato sulla GU n. 232 del 3 ottobre 2002 la stazione appaltante COGEIDE spa ha indetto pubblico incanto ai sensi della legge 11 febbraio 1994 n. 109 per l’appalto dei lavori di ampliamento della linea liquami dell’impianto di depurazione di Mozzanica in provincia di Bergamo. L’importo complessivo dell’appalto era di € 2.261.000, compresi gli oneri per la sicurezza. Il punto 8 del bando prevedeva il versamento di una cauzione provvisoria di € 45.220, pari al 2 per cento dell’importo posto a base di gara, con la possibilità di riduzione della stessa ai sensi dell’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994. Per le modalità di prestazione della cauzione provvisoria era fatto rinvio al disciplinare di gara. Quest’ultimo alla lett. e) prevedeva che nella busta A fosse inserita la ricevuta attestante il versamento del deposito cauzionale di € 45.220 in contanti o mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Nel caso di polizza o fideiussione bancaria erano richiesti a pena di esclusione l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 30 comma 2 della legge 109/1994, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta, e una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.<br />
Nell’ultimo paragrafo della lett. e) veniva richiamata la possibilità di riduzione della cauzione provvisoria in base all’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994, con l’obbligo in tale caso di allegare l’originale o copia della certificazione di sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati.<br />
Con nota prot. n. 6015 di data 14 novembre 2002 COGEIDE spa ha comunicato alla ricorrente l’esclusione dalla gara richiamando la motivazione espressa nel verbale della commissione aggiudicatrice del 7 novembre 2002. Secondo la predetta nota il motivo dell’esclusione consisteva nella mancata allegazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994 a sostegno della prestazione della cauzione provvisoria in forma ridotta.<br />
Con ricorso notificato in data 2 dicembre 2002 e depositato il 6 dicembre 2002 GEA spa ha impugnato gli atti relativi all’esclusione proponendo le seguenti censure:<br />
a) violazione dell’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994 e dell’art. 28 della direttiva 14 giugno 1993 n. 93/37 CEE, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, in quanto da un lato la formulazione testuale del disciplinare di gara non stabilirebbe alcuna esclusione per la mancata allegazione dei documenti comprovanti la certificazione di sistema di qualità, e dall’altro la stessa presentazione di una cauzione provvisoria in forma ridotta costituirebbe dichiarazione del possesso della certificazione con la conseguente possibilità di regolarizzare la documentazione;<br />
b) nuovamente violazione dell’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994 e dell’art. 28 della direttiva 14 giugno 1993 n. 93/37 CEE, nonché errore sul presupposto e irragionevolezza, con riferimento al punto e) del disciplinare di gara, se interpretato nel senso di escludere la regolarizzazione per il caso di mancata allegazione della documentazione comprovante il possesso della certificazione di sistema di qualità.<br />
La società COGEIDE spa e la controinteressata GALVA spa si sono costituite chiedendo la reiezione del ricorso. La controinteressata ha anche proposto ricorso incidentale per far accertare che la ricorrente al momento della scadenza dei termini di presentazione delle offerte (5 novembre 2002) non era in possesso di una valida certificazione del sistema di qualità e dunque, avendo presentato la cauzione provvisoria in forma dimidiata, doveva essere senz’altro esclusa.<br />
Con ordinanza n. 998 del 20 dicembre 2002 il Tribunale ha disposto la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati. Con ordinanza istruttoria n. 815 del 23 maggio 2003 il Tribunale ha poi incaricato l’Ufficio Qualificazioni dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di verificare se la ricorrente fosse in possesso alla data del 5 novembre 2002 di una valida certificazione di sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati secondo quanto richiesto dall’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994. L’Autorità ha depositato la sua relazione in data 16 giugno 2003.<br />
All’udienza del 4 novembre 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">L’esclusione dalla procedura di gara per l’appalto dei lavori di ampliamento della linea liquami dell’impianto di depurazione di Mozzanica è stata disposta dalla commissione aggiudicatrice nella riunione del 7 novembre 2002 in quanto la ricorrente, avendo presentato cauzione provvisoria in forma dimidiata ai sensi dell’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994, non aveva allegato la documentazione prevista dalla lett. e) del disciplinare di gara, ossia copia della certificazione di sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati.<br />
1. Con il primo motivo la ricorrente censura l’esclusione per contrasto con l’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994 e con l’art. 28 della direttiva 14 giugno 1993 n. 93/37 CEE, nonché per eccesso di potere sotto il profilo della carenza istruttoria, in quanto il punto e) del disciplinare di gara pur esigendo l’allegazione dei documenti comprovanti la certificazione di sistema di qualità non specifica che questo adempimento è posto a pena di decadenza. In ogni caso secondo la ricorrente la presentazione di una cauzione provvisoria in forma ridotta costituisce dichiarazione del possesso della certificazione, come affermato da TAR Lombardia Brescia 6 aprile 2001 n. 266, con la conseguente possibilità di regolarizzare la documentazione.<br />
In effetti il disciplinare di gara non si è preoccupato specificamente di sanzionare con l’esclusione dalla gara la mancata produzione dei documenti previsti dall’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994 per il caso di riduzione alla metà della cauzione provvisoria (tali documenti sono la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema). La lett. e) del disciplinare di gara prevede in primo luogo che nella busta A venga inserita la ricevuta attestante il versamento del deposito cauzionale di € 45.220 in contanti o mediante fideiussione bancaria o assicurativa. È vero, come sottolineato dalla resistente e dalla controinteressata, che in base al disciplinare di gara tutti i documenti da inserire nella busta A sono richiesti a pena di esclusione. Prima dell’elencazione dei documenti destinati alla busta A il disciplinare di gara specifica per l’appunto che la presenza nella busta di tali documenti è richiesta a pena di esclusione. Tuttavia la lett. e) ha stabilito per la cauzione provvisoria una disciplina articolata, con delle ipotesi particolari di esclusione dalla gara. Precisamente, nel caso di polizza o fideiussione bancaria sono richiesti a pena di esclusione l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 30 comma 2 della legge 109/1994, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta, e una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’ultimo paragrafo della lett. e) informa della possibilità di riduzione della cauzione provvisoria in base all’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994, con l’obbligo in tale caso di allegare l’originale o copia della certificazione di sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati.<br />
A questo obbligo di documentazione non è collegata la sanzione dell’esclusione.<br />
La circostanza è rilevante perché è idonea a incidere sull’affidamento dei partecipanti alla gara, che sono soggetti soltanto alle formalità esattamente individuate dalla stazione appaltante. In materia di gare pubbliche non esiste alcun obbligo per i concorrenti di aggravare cautelativamente i propri adempimenti interpretando in senso sfavorevole le clausole del bando e del disciplinare. Al contrario, essendo la massima partecipazione alla gara un risultato corrispondente all’utilità generale, è onere dell’amministrazione definire diligentemente nel bando e nel disciplinare tutte le fattispecie di esclusione. Per i casi di esclusione formulati in maniera equivoca vale il principio dell’interpretazione a favore della più ampia partecipazione (CS V Sez. 15.10.2003 n. 6332). Il punto e) del disciplinare può quindi essere suddiviso in due parti. Nella prima, collegata direttamente al preambolo sul contenuto della busta A, è previsto che a pena di esclusione i concorrenti devono versare una cauzione provvisoria, nella seconda, scollegata dal preambolo e inserita in un contesto di clausole di chiarimento, è previsto che la cauzione possa essere ridotta alla metà ma non risulta richiamata la sanzione dell’esclusione. Ne consegue che la presentazione della cauzione in misura dimidiata senza i documenti che la giustificano ricade nell’area degli adempimenti soggetti a regolarizzazione.<br />
La presentazione di un importo di cauzione pari alla metà di quello ordinario non è del resto equiparabile all’assenza di cauzione. L’indicazione nell’offerta di una cifra che il bando e il disciplinare di gara considerano espressione del possesso di speciali requisiti costituisce un fatto significativo che la stazione appaltante deve prendere in considerazione come manifestazione della volontà del concorrente di beneficiare di un’opportunità consentita dalle regole di gara. La volontà non richiede ulteriori specificazioni, mentre la prova del possesso dei requisiti può essere data in un secondo momento, e trattandosi di un elemento precostituito e già “prenotato” non altera la par condicio dei concorrenti. La situazione è analoga in sostanza a quella in cui la stazione appaltante chieda chiarimenti ai concorrenti che abbiano presentato dichiarazioni o documenti incompleti o poco chiari.<br />
Vi è poi un ulteriore elemento che avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante a considerare con maggiore attenzione il problema della regolarizzazione. Tra i documenti depositati in allegato al ricorso vi è una nota della ricorrente del 28 ottobre 2002 diretta alla stazione appaltante (doc. 9), in fondo alla quale è visibile il logo della certificazione dell’Instituto Valenciano de Certificaciòn (IVAC). Senza entrare ora nel merito dell’efficacia di questa certificazione, che sarà esaminata al successivo punto 3, occorre sottolineare che la presenza di un simile logo sulla carta intestata usata dalla ricorrente nella corrispondenza relativa alla gara in esame avrebbe comunque dovuto indurre la stazione appaltante a considerare acquisito un principio di prova sul possesso della certificazione e conseguentemente a chiedere il deposito della relativa documentazione.<br />
Il primo motivo di ricorso risulta quindi fondato.</p>
<p>2. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il punto e) del disciplinare di gara, se interpretato nel senso di comminare l’esclusione per il mancato deposito della documentazione ivi prevista, dovrebbe essere considerato illegittimo ai sensi dell’art. 28 della direttiva 14 giugno 1993 n. 93/37 CEE, nonché per irragionevolezza. Seppure svolto in via subordinata, anche questo motivo appare fondato. L’amministrazione non è arbitra nello stabilire le ipotesi di esclusione dalla gara. Ogni fattispecie sanzionata in questo modo deve trovare fondamento in un interesse pubblico prevalente, e in particolare nell’esigenza di salvaguardare la par condicio dei concorrenti. Contro la proliferazione delle clausole di esclusione opera infatti il principio generale a favore della più ampia partecipazione alle gare. Nel caso in esame l’adempimento riguarda la documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per la riduzione della cauzione provvisoria. Non essendo coinvolto alcun elemento essenziale dell’offerta la regolarizzazione non avrebbe quindi messo in pericolo la par condicio dei concorrenti. Quanto alla serietà dell’offerta stessa, garantita dalla cauzione provvisoria, la fissazione di un termine breve per la presentazione della documentazione mancante prima dell’aggiudicazione avrebbe meglio tutelato sia l’effettiva volontà di partecipare alla gara della ricorrente sia l’esigenza della stazione appaltante di garantirsi nei confronti di un rifiuto o di altro impedimento alla sottoscrizione del contratto di appalto.<br />
Se interpretato in modo diverso da quanto indicato al punto 1 il disciplinare di gara risulta quindi illegittimo per violazione dell’art. 28 della direttiva 14 giugno 1993 n. 93/37 CEE e del principio di proporzionalità che deve necessariamente intercorrere tra la rilevanza del fine pubblico perseguito e le limitazioni imposte ai privati per garantire il raggiungimento di tale fine.<br />
3. Con il ricorso incidentale la controinteressata sostiene che la ricorrente al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione alla gara (5 novembre 2002) non era in possesso di una valida certificazione del sistema di qualità e quindi l’esclusione sarebbe stata legittima indipendentemente da ogni altra questione. La certificazione dell’IVAC n. 281/2002 dell’8 aprile 2002 depositata assieme al ricorso (doc. 8) doveva infatti ritenersi inefficace a partire dal 31 ottobre 2002 in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese certificate gestito dal suddetto istituto. A sua volta COGEIDE spa ha depositato una nota dell’IVAC di data 1 aprile 2003, nella quale l’istituto di certificazione ha confermato che la ricorrente era stata cancellata dal registro delle imprese certificate il 31 ottobre 2002 su richiesta della stessa ricorrente formulata il 29 ottobre 2002.<br />
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, incaricata dal Tribunale con ordinanza istruttoria n. 815/2003 di verificare se la ricorrente fosse in possesso alla data del 5 novembre 2002 di una valida certificazione di sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati secondo quanto richiesto dall’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994, ha formulato una relazione in senso negativo. L’Autorità infatti da un lato ha avuto conferma, chiedendo informazioni all’IVAC, che la certificazione n. 281/2002 di data 8 aprile 2002 aveva cessato la propria efficacia con la cancellazione avvenuta il 31 ottobre 2002, dall’altro ha rilevato che in base all’art. 4 del DPR 25 gennaio 2000 n. 34 ai fini della qualificazione delle imprese il possesso della certificazione di sistema di qualità è attestato dalle SOA, così come il possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità. Relativamente a questo secondo aspetto l’Autorità sottolinea come nell’attestazione n. 82/100 rilasciata da Eurosoa spa e utilizzata dalla ricorrente nella procedura di gara (doc. 7 della resistente) non figuri il possesso della certificazione di sistema di qualità.<br />
Le considerazioni svolte dall’Autorità non sono tuttavia decisive nel caso in esame. È condivisibile che la certificazione dell’IVAC non possa valere ai fini della gara in quanto cancellata prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. In proposito, contrariamente a quanto sostenuto da GEA spa, non si ritengono utili i 10 giorni concessi dall’IVAC nella nota del 31 ottobre 2002 per la restituzione dei documenti di certificazione, trattandosi di un termine limitato a tale adempimento materiale senza alcuna proroga circa la spendibilità della qualificazione. La posizione dell’Autorità non è però condivisibile nella parte in cui sembra dare rilievo alle certificazioni di sistema di qualità solo nell’ipotesi in cui siano riportate nell’attestazione delle SOA. Occorre infatti distinguere il sistema di qualificazione a regime, nel quale le certificazioni di sistema di qualità sono la condizione necessaria per la partecipazione alle gare, e la fase transitoria, nella quale le certificazioni costituiscono soltanto dei titoli spendibili per ottenere un trattamento migliore, e in particolare i benefici di cui all’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994, senza condizionare la partecipazione alle gare. L’attestazione delle SOA circa il possesso delle certificazioni di sistema di qualità è prevista unicamente per la fase a regime (art. 4 commi 1 e 3 del DPR 34/2000), il che è ragionevole in quanto il valore legale delle attestazioni non avrebbe un particolare significato nelle situazioni in cui la certificazione di qualità rimane una scelta dei soggetti interessati. La scansione della fase transitoria è contenuta nell’allegato B del DPR 34/2000. Per l’anno 2002 relativamente ad appalti di lavori ricompresi nelle classifiche III, IV e V (da € 516.457 a € 5.164.569) non erano richiesti ai fini della partecipazione né il certificato di sistema di qualità né la dichiarazione di presenza di elementi del sistema di qualità. L’appalto in questione aveva un valore complessivo di € 2.261.000, compresi gli oneri per la sicurezza, con categoria prevalente OS 22 di classifica IV per un importo di € 1.522.603,48 e conseguentemente non ricadeva nella normativa a regime. Pertanto le certificazioni di qualità non dovevano necessariamente essere attestate dalle SOA ma potevano risultare da separata documentazione rilasciata direttamente dai soggetti accreditati. D’altra parte il disciplinare di gara al punto e) non contiene alcun riferimento alla necessità che le certificazioni siano rilevabili dalle attestazioni delle SOA.<br />
La ricorrente ha depositato il 23 aprile 2003 altri due documenti, ovvero una dichiarazione di possesso di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dall’istituto svizzero QS in data 31 ottobre 2002, e una certificazione di sistema di qualità rilasciata dall’istituto Cermet in data 8 novembre 2002. In aggiunta a questo secondo documento è stata allegata anche una nota di Cermet del 30 ottobre 2002, che attesta l’avvenuto accertamento nei giorni 24 e 25 ottobre 2002 della conformità del sistema di qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2000. Solo la prima dichiarazione era attiva alla data di scadenza del bando di gara, mentre la seconda può essere considerata una nota informativa sulla procedura di verifica della conformità ma non assume efficacia fino all’emissione della certificazione formale, che è successiva al termine finale per la presentazione delle offerte. Peraltro a garantire il possesso in capo alla ricorrente delle condizioni per ottenere la riduzione alla metà della cauzione provvisoria è sufficiente la dichiarazione di QS del 30 ottobre 2002. Il punto e) del disciplinare richiama l’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994, che considera rilevanti sia la certificazione di sistema di qualità sia la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Pertanto è irrilevante che nel seguito dello stesso paragrafo il punto e) faccia riferimento alla sola certificazione, dovendo ritenersi richiamata implicitamente anche la dichiarazione. Una diversa interpretazione non sarebbe conforme al principio di più ampia partecipazione e introdurrebbe una discriminazione non prevista in legge tra i titoli che danno diritto ai benefici collegati al sistema di qualità.<br />
Il ricorso incidentale deve quindi essere respinto.<br />
Per quanto riguarda le spese di giudizio sussistono sufficienti motivi per l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia &#8211; Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e conseguentemente annulla l’esclusione della ricorrente dalla gara e tutti gli atti consequenziali, compresa l’aggiudicazione. Respinge il ricorso incidentale della controinteressata per l’esclusione della ricorrente dalla gara.<br />
Le spese sono integralmente compensate tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Brescia, nella camera di consiglio del 4 novembre 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia &#8211; con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Francesco Mariuzzo &#8211; Presidente<br />
Elena Quadri &#8211; Giudice<br />
Mauro Pedron &#8211; Giudice relatore est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-22-1-2004-n-42/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.42</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2004 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-9/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-9/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2004 n.9</a></p>
<p>Contratti &#8211; forniture &#8211; esclusione da gara per affidamento di forniture equipaggiamenti per personale della protezione civile &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 3116 del 6 luglio 2004 REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA Ric. n. 568/2003R.G.R. N.9/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-9/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2004 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-9/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2004 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; forniture &#8211; esclusione da gara per affidamento di forniture equipaggiamenti per personale della protezione civile  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/7/4551/g">Ordinanza n. 3116 del 6 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA</b></p>
<p>Ric. n. 568/2003<br />R.G.R. N.9/2004 Reg.Ord.</p>
<p>composto dai Signori:<br />
Vincenzo Sammarco – Presidente<br />
Enzo Di Sciascio &#8211; Consigliere<br />
Oria Settesoldi – Consigliere Relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2004</p>
<p>Visto l&#8217;art. 21 della legge 6.12.1971, n.1034, come modificato dalla legge 21.7.2000, n. 205;</p>
<p>Visto il ricorso proposto dalla<br /><b>Giada Sport s.r.l. e dalla Radici Tessuti S. p.A., </b><br />
costituite in Associazione Temporanea di Imprese, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Rizzardo del Giudice e Viviana De Grisogono, domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Trieste, Via San Lazzaro n. 2;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>«la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,</b>in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Daniela Iuri, domiciliata presso l’Avvocatura della Regione in Trieste, Via Carducci n. 6;<br />
<b>«la Direzione Regionale della Protezione civile, </b><br />
in persona del Direttore Generale pro tempore;<br />
e nei confronti<br />
della <b>Tacconi S.p.A.</b>in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>p e r l’annullamento – <br />
previa sospensione dell’esecuzione – del provvedimento dd. 11.11.2003 della Commissione giudicatrice delle offerte relative alla procedura di gara per la fornitura di equipaggiamenti per il personale della protezione civile; nonché del bando di gara per pubblico incanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 146 del 01.08.2003 e delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale, soprattutto nella parte in cui introducono, pena l’esclusione dalla gara, prescrizioni di determinati requisiti tecnici dei prodotti richiesti;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata dalle ricorrenti;<br />Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione intimata;</p>
<p>Udito il relatore, consigliere Oria Settesoldi, ed uditi, altresì, i procuratori delle parti presenti;</p>
<p>Ritenuto che le prospettive, allo stato, di un esito favorevole del ricorso non sono tali da giustificare l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di sospensione;</p>
<p>Ritenuto, altresì, che concorrono motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Rigetta la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Trieste, 22 gennaio 2004</p>
<p>Depositata nella segreteria del Tribunale<br />
il 22 gennaio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-9/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2004 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2004 n.188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-188/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-188/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2004 n.188</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica – abusi &#8211; demolizione di opere abusive per la coltivazione di funghi –inapplicabilita’ della disciplina del condono edilizio e della legge 241/1990 – tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 2945 del 22 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-188/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2004 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-188/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2004 n.188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – abusi &#8211; demolizione di opere abusive per la coltivazione di funghi –inapplicabilita’ della disciplina del condono edilizio e della legge 241/1990 – tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/7/4608/g">Ordinanza n. 2945 del 22 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE TERZA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:188/2004<br />
Registro Generale: 152/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
EUGENIO LAZZERI Presidente, relatore<br />MARCELLA COLOMBATI Cons.<br />SAVERIO ROMANO Cons.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 152/2004 proposto da:<br />
<b>SOC. PLEUROTUS S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
GRACILI RINOGRACILI LUISAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DEI SERVI 38presso<br />
GRACILI RINO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CHIUSDINO</b>rappresentato e difeso da:<br />
IARIA DOMENICOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RONDINELLI 2presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della ordinanza 16 ottobre 2003, n. 23/2003, del Comune di Chiusdino, notificata il giorno 23 ottobre 2003;<br />
&#8211; ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorchè di incogniti estremi e data fra i quali i verbali di sopralluogo del 14 maggio 2002 e del 23 settembre 2003;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI CHIUSDINO<br />
Udito il relatore Pres. EUGENIO LAZZERI e uditi altresì per le parti gli avv.ti L.Gracili e T.D’Amora per D.Iaria;</p>
<p>Premesso:<br />
&#8211; che la Legge 24 novembre 2003 n. 326 di conversione del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 contempla all&#8217;art. 32 una nuova ipotesi di sanatoria-condono edilizio;</p>
<p>&#8211; che il secondo comma dell&#8217;art. 44 della Legge n. 47/85, richiamato (tra gli altri) dal comma 25° del predetto art. 32, deroga, alla previsione sospensiva (contenuta nel I° comma dell&#8217;art. 44) dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia,</p>
<p>&#8211; che con Legge regionale 4 dicembre 2003 n. 55 è stato disposto in ordine alla &#8220;inapplicabilità&#8221; (II comma dell&#8217;art. 1) dell&#8217;art. 32 della precitata Legge di conversione nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento toscano, con esclusione dei profili penalistici;</p>
<p>&#8211; che conseguentemente, a prescindere dalla risoluzione della questione correlata all&#8217;insorto &#8220;conflitto legislativo&#8221;, le contrastanti disposizioni legislative de quibus convergono, agli effetti cautelari, nel consentire, sia pure in ragione di presuppost</p>
<p>Ritenuto che:<br />&#8211; l’art. 21 &#8211; ottavo comma &#8211; della L. 6.12.1971 n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 3 della L. 21.7.2000 n. 205, subordina la concessione della richiesta misura cautelare ai concorrenti requisiti del grave ed irreparabile pregiudizio e del fumus boni<br />
Considerata l’insussistenza di un pregiudizio poichè la documentazione in atti induce ad escludere che sull’area in questione sia in corso di svolgimento una qualche attività sia pure sperimentale;</p>
<p>Ritenuta altresì la carenza del fumus boni iuris sia in relazione alla dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 240/00 sia per quanto concerne la ritenuta pendenza di un’istanza di riesame del pregresso diniego di sanatoria;<br />
Atteso conseguentemente, che non sussistono i presupposti di cui all&#8217;art. 21 della precitata Legge n. 1034/1971 nel testo successivamente modificato ed integrato;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>respinge la proposta istanza cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, lì 5 febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-1-2004-n-188/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2004 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-22-1-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-22-1-2004-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-22-1-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.0</a></p>
<p>Pres. Skouris – Avv. Gen. Lèger – Olli Mattila (avv. Sundström) c. Consiglio e Commissione Comunità europea – Corte di Giustizia – Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Diritto di accesso ai documenti comunitari – Decisioni 93/731/CE e 94/90/CECA, CE, Euratom – Eccezione relativa alla protezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-22-1-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-22-1-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Skouris – Avv. Gen. Lèger – Olli Mattila (avv. Sundström) c. Consiglio e Commissione</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea – Corte di Giustizia – Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Diritto di accesso ai documenti comunitari – Decisioni 93/731/CE e 94/90/CECA, CE, Euratom – Eccezione relativa alla protezione dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali – Accesso parziale – Annullamento delle decisioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È espressamente riconosciuto al pubblico il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono le istituzioni comunitarie, salvo qualora la divulgazione di detti documenti possa pregiudicare la protezione dell’interesse pubblico e la tutela dell’autonomia istituzionale; pertanto, nel caso in cui non venga accordata l’opportunità di accedere ai documenti comunitari al di fuori delle eccezioni previste, la decisione di diniego di accesso deve essere annullata in quanto viziata da errore di diritto.</p>
<p> Con nota di Giovanna Pistorio <a href="/ga/id/2004/2/1738/d">Il diritto alla trasparenza comunitaria:problematiche e limiti</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il diritto di accesso ai documenti comunitari rappresenta il &#8220;carattere democratico delle istituzioni&#8221;</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE( Sesta Sezione) <br />
22 gennaio 2004 </b></p>
<p>«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado &#8211; Accesso ai documenti &#8211; Decisioni 93/731/CE e 94/90/CECA, CE, Euratom &#8211; Eccezione relativa alla protezione dell&#8217;interesse pubblico in materia di relazioni internazionali &#8211; Accesso parziale»</p>
<p>Nella causa C-353/01 P,Olli Mattila, rappresentato dal sig. Z. Sundström, asianajaja, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
ricorrente,<br />
avente ad oggetto un ricorso diretto all&#8217;annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 12 luglio 2001 nella causa T-204/99, Mattila/Consiglio e Commissione (Racc. pag.II-2265),procedimento in cui le altre parti sono:<br />
LA CORTE (Sesta Sezione),</p>
<p>composta dal sig. C. Gulmann, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken, giudici,<br />avvocato generale: sig. P. Léger<br />cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto<br />
vista la relazione d&#8217;udienza,<br />sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale presentate all&#8217;udienza del 10 luglio 2003,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 14 settembre 2001 il sig. Mattila, ai sensi dell&#8217;art.49 dello StatutoCE della Corte di giustizia, ha impugnato la sentenza del Tribunale di primo grado 12 luglio 2001, causa T-204/99, Mattila/Consiglio e Commissione (Racc. pag.II-2265; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest&#8217;ultimo giudice ha respinto il suo ricorso diretto, principalmente, all&#8217;annullamento delle decisioni della Commissione delle Comunità europee e del Consiglio dell&#8217;Unione europea, rispettivamente in data 5 e 12 luglio 1999, con cui è stato negato al ricorrente l&#8217;accesso a taluni documenti (in prosieguo: le «decisioni controverse»).</p>
<p align=center><b>Sfondo normativo</b></p>
<p>Nella sentenza impugnata si afferma:<br />
1.Il Consiglio e la Commissione hanno approvato, il 6 dicembre 1993, un codice di condotta relativo all&#8217;accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione (GUL340, pag.41, in prosieguo: il &#8220;codice di condotta&#8221;), diretto a fissare i principi che disciplinano l&#8217;accesso ai documenti di cui essi dispongono.<br />
2. Il codice di condotta enuncia il seguente principio generale:Il pubblico avrà il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono la Commissione e il Consiglio.<br />
3. Con il termine &#8220;documento&#8221; esso intende &#8220;ogni scritto, indipendentemente dal suo supporto, contenente dati esistenti, in possesso della Commissione o del Consiglio&#8221;.<br />
4 . Le circostanze che possono essere fatte valere da un&#8217;istituzione per giustificare il rigetto di una richiesta di accesso a un documento sono elencate, nel codice di condotta, nei seguenti termini:Le istituzioni negano l&#8217;accesso a qualsiasi documento la cui divulgazione possa pregiudicare:^72la protezione dell&#8217;interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini),(&#8230;).Le istituzioni possono inoltre negare l&#8217;accesso per assicurare la tutela dell&#8217;interesse dell&#8217;istituzione relativo alla segretezza delle sue deliberazioni.<br />
5. Il codice di condotta dispone inoltre quanto segue:La Commissione e il Consiglio adotteranno, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie per l&#8217;attuazione dei presenti principi anteriormente al 1° gennaio 1994.<br />
6. Per garantire l&#8217;attuazione di tale impegno, il Consiglio ha adottato, il 20 dicembre 1993, la decisione 93/731/CE relativa all&#8217;accesso al pubblico ai documenti del Consiglio (GUL340, pag.43).<br />
7. L&#8217;art.4 della decisione 93/731 ripete le circostanze che il Consiglio può invocare per giustificare il rifiuto opposto alla domanda di accesso a documenti come quelli elencati nel codice di condotta.<br />
8. Per garantire il rispetto di detto obbligo la Commissione, da parte sua, ha adottato la decisione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CE, Euratom, sull&#8217;accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GUL46, pag.58). L&#8217;art.1 di tale decisione adotta ufficialmente il codice di condotta il cui testo è allegato alla decisione stessa&#8221;».</p>
<p><b>Fatti all&#8217;origine della controversia</b><br />
I fatti all&#8217;origine della controversia sono stati riassunti, nella sentenza impugnata, nei seguenti termini:<br />
«9. Tramite il proprio rappresentante legale, in data 8 marzo 1999, il ricorrente si rivolgeva alla direzione generale &#8220;Relazioni esterne: Europa e nuovi Stati indipendenti, politica estera e di sicurezza comune, servizio esteri&#8221; della Commissione domandando l&#8217;accesso ai documenti seguenti:^72<br />ordine del giorno del comitato misto UE-Russia del 17 febbraio 1997, Doc. di seduta n.32 (gruppo Europa orientale e Asia centrale);^72 <br />
Russia, preparazione del primo consiglio di cooperazione nell&#8217;ambito dell&#8217;Accordo di partenariato e cooperazione, 8.12.1997, in data 14.11.1997 [IA.C.2.SG:jhp D(97)];^72<br />primo consiglio di cooperazione UE-Federazione russa (Bruxelles, 27 gennaio 1998), progetto commentato dell&#8217;ordine del giorno del 9.1.1998. Documento n.UE-RU 1001/98;<br />^72<br />allegato al verbale della riunione del comitato per la cooperazione UE-Russia, del 7.4.1998. Doc. di seduta n.23/98 (gruppo Europa orientale e Asia centrale);^72 <br />
ordine del giorno commentato della riunione del comitato di cooperazione UE-Russia, del 20.4.1998, Doc. di seduta n.35/98 (Gruppo Europa orientale e Asia centrale).<br />
10. Con lettera dello stesso giorno, pervenuta al Consiglio il 12 marzo 1999, il ricorrente domandava l&#8217;accesso ai documenti seguenti:<br />^72<br />Risultato dei lavori del gruppo &#8216;Europa orientale e Asia centrale&#8217;, in data 23 settembre 1997, n. doc. prec. 10188/97 NIS 116, documento recante data 24 settembre 1997 (30.09); 10859/97.^72<br />Nota informativa UE/Stati Uniti: DS 27/98: tale documento appartiene alla &#8216;EU III section&#8217;.<br />^72<br />Primo consiglio di cooperazione UE-Ukraina, Bruxelles, 8-9 giugno 1998: progetto di ordine del giorno commentato UE-Ukraina del 15.5.98. Doc. di seduta 40/98 (gruppo &#8216;Europa orientale e Asia centrale&#8217;).<br />^72<br />COREU: COEST/CODIA ^72 Rapporto sulla riunione fra la troïka del gruppo &#8216;Europa orientale e Asia centrale&#8217; e gli Stati Uniti del 10 febbraio 1998, PESC/SEC/0203/98<br />.^72 <br />
COREU/COEST Risorse energetiche del mar Caspio: progetto di dichiarazione UE/Stati Uniti dell&#8217;11.5.98, PESC/PRES/LON/1239/98.<br />^72<br />COREU: COCEN COEST: Russia/Lettonia: riunione con il sig. Primakov dell&#8217;8.5.98, PESC/PRES/LON/1244/98.<br />
11. Poiché i documenti richiesti erano stati elaborati, in parte, nell&#8217;ambito di un lavoro comune tra le due istituzioni, il Consiglio e la Commissione avevano avuto contatti informali al fine di coordinare le risposte da fornire alle suddette domande.<br />
12. Con lettera 19 aprile 1999 il Consiglio informava il ricorrente di aver deciso di accordargli l&#8217;accesso al documento n.10859/97, ossia al primo documento menzionato nell&#8217;elenco sottoposto dal ricorrente alla sua attenzione. Riguardo agli altri documenti ai quali era stato chiesto l&#8217;accesso, il Consiglio respingeva la richiesta del ricorrente spiegando quanto segue: &#8220;[O]gnuno di questi documenti concerne negoziati con alcuni paesi terzi. La divulgazione di questi testi potrebbe compromettere la posizione dell&#8217;UE nell&#8217;ambito di tali negoziati o, eventualmente, qualunque negoziato futuro tra l&#8217;UE e i suddetti paesi o altri paesi terzi&#8221;. Il Consiglio indicava inoltre che i documenti in questione non potevano essere messi a disposizione del ricorrente in forza dell&#8217;art.4, n.1, della decisione n.93/731.<br />
13. Con lettera redatta in pari data, la Commissione rifiutava l&#8217;accesso ai documenti richiesti dal ricorrente. Al riguardo, essa invocava l&#8217;eccezione attinente all&#8217;interesse pubblico prevista nel codice di condotta e faceva riferimento alla necessità di tutelare la segretezza delle discussioni tra l&#8217;Unione europea e i paesi terzi.<br />
14. Con lettere 30 aprile 1999 il ricorrente, tramite il suo rappresentante, presentava domande confermative alle due istituzioni, ai sensi dell&#8217;art.7, n.1, della decisione n.93/731 e dell&#8217;art.2, n.2, della decisione n.94/90, al fine di ottenere la comunicazione dei documenti l&#8217;accesso ai quali gli era stato negato.<br />
15. Con lettera 5 luglio 1999, inviata al rappresentante del ricorrente, la Commissione opponeva un rifiuto alla domanda confermativa. In proposito, il segretario generale della Commissione spiegava, in primo luogo, che era impossibile individuare il documento n.4 (allegato al verbale della riunione del comitato di cooperazione UE-Russia, del 7.4.1998, doc. di seduta n.23/98, gruppo &#8220;Europa orientale e Asia centrale&#8221;), indicando inoltre quanto segue:Dopo aver esaminato la Sua richiesta circa gli altri documenti, sono costretto a confermarLe di essere nell&#8217;impossibilità di comunicarLe i suddetti documenti, in quanto coperti dall&#8217;eccezione relativa alla protezione dell&#8217;interesse pubblico e, in particolare, delle relazioni internazionali. Tale eccezione è espressamente contemplata dal codice di condotta sull&#8217;accesso del pubblico ai documenti della Commissione e del Consiglio, adottato dalla Commissione il 4 febbraio 1994.<br />Tutti i documenti richiesti contengono informazioni dettagliate sulla posizione che l&#8217;Unione europea intende adottare nelle sue relazioni con la Russia. Di conseguenza, la diffusione dei suddetti documenti potrebbe compromettere la posizione dell&#8217;UE nei negoziati in corso e in quelli futuri con tali paesi terzi. Pertanto, questi documenti non possono esserLe comunicati.Essi sono stati redatti dai servizi della Commissione per i corrispondenti servizi del Consiglio. Dato che quest&#8217;ultimo ha negato l&#8217;accesso a documenti analoghi per le ragioni esposte poco sopra, la Commissione non può, per lo stesso motivo, consentirLe l&#8217;accesso ai suddetti documenti.</p>
<p>16. Il segretariato generale del Consiglio preparava un progetto di risposta che, inizialmente, veniva esaminato dal gruppo &#8220;Informazione&#8221; del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) durante la riunione del 23 giugno 1999. Tutte le delegazioni approvavano il progetto di risposta del segretariato generale che negava la divulgazione dei documenti sulla base dell&#8217;art.4, n.1, della decisione n.93/731. Tale progetto di risposta compariva poi &#8220;al puntoI&#8221; dell&#8217;ordine del giorno della riunione del 30 giugno 1999 del CoreperII, che riunisce gli ambasciatori rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l&#8217;Unione europea, quindi al &#8220;puntoA&#8221; dell&#8217;ordine del giorno del Consiglio e veniva da quest&#8217;ultimo approvato il 12 luglio 1999. Il segretariato generale del Consiglio notificava la risposta negativa al ricorrente con lettera 14 luglio 1999. Il tenore della lettera è il seguente:<br />Il Consiglio ha attentamente esaminato i citati documenti ed è pervenuto alla seguente conclusione:<br />
<b>1. DS27/98</b>: UE-USA, nota generale relativa all&#8217;Ukraina, redatta dai servizi della Commissione europea per l&#8217;esame da parte del gruppo di lavoro Europa orientale e Asia centrale. Il documento descrive in modo dettagliato la posizione dell&#8217;Unione europea e gli obiettivi prioritari dei negoziati che dovranno essere condotti con gli Stati Uniti nei confronti dell&#8217;Ukraina. La divulgazione di tale strategia potrebbe compromettere gli interessi dell&#8217;Unione europea nell&#8217;ambito dei suddetti negoziati e di altri negoziati analoghi con paesi terzi.<br />Inoltre, la diffusione dei documenti e di considerazioni come quelli contenuti nel documento potrebbero ripercuotersi negativamente sulle relazioni tra l&#8217;Unione europea e l&#8217;Ukraina.<br />Per questi motivi, in accordo con la Commissione europea, il Consiglio ha deciso, ai sensi dell&#8217;art.4, n.1, della decisione [n.93/731] (relazioni internazionali), di non poter concedere l&#8217;accesso a tali documenti.<br />
<b>2. DS 40/98</b>: progetto di agenda commentato per il primo consiglio di cooperazione Unione europea/Ukraina (8/9 giugno 1998), presentato al gruppo di lavoro Europa occidentale e Asia centrale dai servizi della Commissione europea. <br />
Il documento contiene commenti dettagliati, anche sulle posizioni e sugli obiettivi dell&#8217;Unione europea, relativi a tutti i punti all&#8217;ordine del giorno. La diffusione di tali commenti potrebbe compromettere la posizione dell&#8217;Unione europea nelle prossime riunioni del consiglio di cooperazione e le sue relazioni con l&#8217;Ukraina in generale.<br />Di conseguenza, il Consiglio ha deciso, in accordo con la Commissione europea, di non poter concedere l&#8217;accesso a tali documenti, ai sensi dell&#8217;art.4, n.1, della decisione [93/731] (relazioni internazionali).<br />
<b>3. COREU PESC/SEC/0203/98</b>: relazione riservata della riunione della troïka Europa orientale/Gruppo di lavoro Asia centrale e Stati Uniti (Washington, 10 febbraio 1998).<br />Il documento contiene commenti dettagliati espressi dalla delegazione statunitense nel corso della riunione della troïka, svoltasi in un contesto di riservatezza. Esso contiene inoltre valutazioni espresse dall&#8217;Unione europea e dagli Stati Uniti in merito alle situazioni e alle politiche dei paesi terzi, la cui diffusione potrebbe compromettere la posizione dell&#8217;Unione europea nell&#8217;ambito dei negoziati con i suddetti paesi.<br />Di conseguenza, il Consiglio ha deciso di non poter concedere l&#8217;accesso al documento, ai sensi dell&#8217;art.4, n.1, della decisione [93/731] (relazioni internazionali).<br />
<b>4. COREU/PESC/PRES/1239/98</b>: COEST Risorse energetiche del mar Caspio: progetto di dichiarazione UE-US. Il documento riservato è stato elaborato per preparare la posizione negoziale dell&#8217;Unione europea con gli Stati Uniti riguardo alle risorse energetiche del mar Caspio. La diffusione delle informazioni contenute in tale documento potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell&#8217;Unione europea in questi negoziati tuttora in corso, nonché in altri negoziati analoghi che verranno condotti in futuro.<br />Di conseguenza, il Consiglio ha deciso di non poter concedere l&#8217;accesso al documento, ai sensi dell&#8217;art.4, n.1, della decisione [93/731] (relazioni internazionali).<br />
<b>5. COREU/PESC/PRES/LON/1244/98</b>: COEST Russia/Lettonia: incontro con il sig. Primakov (8 maggio 1998). Il documento è relativo a commenti espressi dal sig. Primakov nell&#8217;ambito riservato degli incontri bilaterali tra i ministri degli Affari esteri.<br />Il documento riguarda inoltre valutazioni espresse dall&#8217;Unione europea e dalla Russia in merito alla situazione e alle politiche di paesi terzi, nonché sui negoziati in corso con i paesi terzi in questione. La diffusione di tali valutazioni potrebbe compromettere le relazioni dell&#8217;Unione europea e della Russia, nonché le loro posizioni negoziali, con i suddetti paesi.<br />Per tale motivo il Consiglio ha deciso di non poter concedere l&#8217;accesso al documento, ai sensi dell&#8217;art.4, n.1, della decisione [93/731] (relazioni internazionali)&#8221;».</p>
<p align=center><b>Sentenza impugnata</b></p>
<p>Il 23 settembre 1999 il sig. Mattila ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto, in via principale, all&#8217;annullamento delle decisioni controverse.</p>
<p>Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato, da una parte, manifestamente irricevibili i motivi sesto, settimo e ottavo, relativi, rispettivamente, ad una violazione del «principio della valutazione indipendente», ad uno sviamento di potere e all&#8217;inosservanza del dovere di cooperazione e, d&#8217;altra parte, ha respinto in quanto infondati gli altri cinque motivi fatti valere dal sig. Mattila e basati, rispettivamente, su un manifesto errore di valutazione commesso nell&#8217;interpretare l&#8217;eccezione relativa alla protezione delle relazioni internazionali e su una violazione del principio di proporzionalità in quanto non è stato considerato né accordato un accesso parziale ai documenti in questione (motivi primo e secondo), su una violazione del principio secondo il quale la richiesta di accesso dev&#8217;essere esaminata con riguardo a ciascun documento, nonché su una violazione dell&#8217;obbligo di motivazione (motivi terzo e quarto), e su una violazione dell&#8217;interesse particolare del ricorrente ad ottenere l&#8217;accesso ai documenti (quinto motivo).<br /> Il Tribunale ha altresì respinto una richiesta di produzione di documenti presentata dal sig. Mattila.</p>
<p>A fronte del secondo motivo il Tribunale ha in particolare dichiarato:</p>
<p>«68 Dalla citata sentenza Hautala/Consiglio deriva che il principio di proporzionalità permette al Consiglio e alla Commissione, nei casi particolari in cui il volume del documento o quello dei brani da censurare comportassero per essi un onere amministrativo sproporzionato, di ponderare, da un lato, l&#8217;interesse dell&#8217;accesso del pubblico alle parti frammentarie e, dall&#8217;altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe (punto86). Il Consiglio e la Commissione potrebbero quindi, in questi casi particolari, salvaguardare l&#8217;interesse di una buona amministrazione.<br />
69 Parimenti, se il Consiglio e la Commissione sono tenuti, conformemente alla sentenza Hautala/Consiglio, a valutare la convenienza di accordare l&#8217;accesso ai dati che non rientrano nelle eccezioni, occorre tener conto del fatto che, in forza del principio di buona amministrazione, l&#8217;esigenza di concedere un accesso almeno parziale non deve tradursi in un compito amministrativo inopportuno riguardo all&#8217;interesse del richiedente ad ottenere i dati stessi. Sotto questo profilo si deve ritenere che il Consiglio e la Commissione hanno comunque il diritto di non concedere un accesso parziale qualora l&#8217;esame dei documenti in questione mostri che l&#8217;accesso parziale sarebbe del tutto privo di senso in quanto le parti dei documenti che verrebbero divulgate non sarebbero di alcuna utilità per chi richiede l&#8217;accesso.<br />
70 Il Consiglio e la Commissione hanno affermato, nell&#8217;ambito del presente giudizio, che un accesso parziale non era possibile nella fattispecie, in quanto le parti dei documenti alle quali si poteva concedere l&#8217;accesso contenevano così poche informazioni che non sarebbero state di alcuna utilità per il ricorrente. In udienza il Consiglio ha dichiarato che in generale non è facile scomporre i documenti in questione e che essi non contengono parti che si possano agevolmente separare dal resto.<br />
71 Le istituzioni convenute non negano, quindi, di non aver considerato la possibilità di concedere un accesso parziale ai documenti di cui trattasi. Tuttavia, tenuto conto delle spiegazioni da esse fornite nonché della natura dei documenti controversi, è possibile ritenere che una tale considerazione non avrebbe comunque portato alla concessione di un accesso parziale. Il fatto che le istituzioni convenute non abbiano preso in esame la possibilità di accordare un accesso parziale non ha quindi avuto, nelle circostanze del caso di specie, alcuna influenza sull&#8217;esito dell&#8217;esame delle due istituzioni (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-75/95, Günzler Aluminium/Commissione, Racc. pag.II-497, punto55, e 27 febbraio 1997, causa T-106/95, FFSA ea./Commissione, Racc. pag.II-229, punto199).<br />
72 Al riguardo occorre in primo luogo sottolineare, come già osservato in precedenza, che i documenti controversi sono stati elaborati in un contesto negoziale e contengono informazioni sulla posizione dell&#8217;Unione europea nell&#8217;ambito dei suoi rapporti con la Russia e l&#8217;Ucraina, nonché sui negoziati futuri con gli Stati Uniti riguardo all&#8217;Ucraina. Il carattere sensibile di questi documenti è del resto confermato dal fatto che, come affermato dal ricorrente in udienza, la Suprema Corte finlandese lo aveva condannato per aver comunicato allo Stato russo documenti di contenuto praticamente identico a quello dei documenti l&#8217;accesso ai quali gli è stato negato dalle istituzioni convenute.<br />
73 In secondo luogo, nulla contraddice l&#8217;affermazione del Consiglio secondo la quale i documenti non sono facilmente scomponibili e non contengono parti che si possano agevolmente separare. Al riguardo, va precisato che il ricorrente non è legittimato a dedurre che il documento COREU PESC/PRES/1239/98 contiene, in particolare, il progetto di dichiarazione pubblica UE/Stati Uniti il quale, proprio a causa della sua natura pubblica, avrebbe dovuto essere divulgato. Il fatto che detto documento contenga dati oggetto di una dichiarazione pubblica non comporta che il Consiglio fosse tenuto a diffondere il progetto di dichiarazione il quale aveva, per definizione, carattere semplicemente preparatorio ed era quindi destinato ad un uso interno. Come sottolineato dal Consiglio in udienza, esistono in generale delle differenze tra il progetto di una dichiarazione e il testo definitivo che mettono in evidenza divergenze di opinioni, coperte da riservatezza. Inoltre, l&#8217;informazione dei cittadini è garantita sufficientemente dalla possibilità di accedere alla versione definitiva della dichiarazione.</p>
<p>74 Da quanto precede deriva che non si può ritenere che le istituzioni convenute abbiano violato il principio di proporzionalità a causa della mancata concessione di un accesso parziale ai documenti controversi».</p>
<p><b>Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado</b><br />
Il sig. Mattila osserva che, nel proprio ricorso contro la sentenza del Tribunale, egli riprende tutti i motivi sollevati dinanzi a tale giudice e che egli aveva domandato a quest&#8217;ultimo di voler:<br />R11<br />annullare le decisioni del Consiglio e della Commissione controverse nel presente ricorso;R11<br />invitare il Consiglio e la Commissione a riconsiderare la propria posizione e a concedergli l&#8217;accesso ai documenti richiesti, come elencati nelle sue lettere di richiesta;<br />R11<br />accordargli l&#8217;accesso, almeno parziale, ai documenti previa soppressione dei brani considerati idonei a compromettere le relazioni internazionali della Comunità europea;<br />R11<br />condannare congiuntamente il Consiglio e la Commissione alle spese.</p>
<p>Il Consiglio conclude che la Corte voglia:<br />R11<br />respingere il ricorso in esame in quanto irricevibile nella parte in cui si chiede alla Corte di invitare il Consiglio e la Commissione a riconsiderare la loro posizione e ad accordare al ricorrente l&#8217;accesso ai documenti elencati nelle sue lettere di richiesta di accesso e di accordargli l&#8217;accesso, almeno parziale, a tali documenti previa soppressione o previo adeguamento dei brani di cui possa legittimamente ritenersi che siano idonei a compromettere le relazioni internazionali della Comunità europea;<br />R11 <br />
respingere il resto del ricorso in quanto infondato;R11<br />condannare il ricorrente alle spese.</p>
<p>La Commissione chiede che la Corte voglia:<br />R11<br />dichiarare il ricorso in esame irricevibile in toto, eR11 <br />
condannare il ricorrente alle spese del presente procedimento,o, in via subordinata,<br />R11<br />dichiarare il ricorso in esame irricevibile in parte nei limiti in cui la Corte è stata invitata a emettere ingiunzioni nei confronti delle istituzioni e a riesaminare la sentenza del Tribunale per quanto riguarda la ricevibilità dei motivi relativi alla violazione dell&#8217;obbligo di valutazione indipendente, allo sviamento di potere e alla violazione dell&#8217;obbligo di cooperazione;<br />R11<br />per il resto, respingere il ricorso e <br />
R11<br />condannare il ricorrente alle spese del presente procedimento.<br />Sulla ricevibilità del ricorso contro la sentenza del Tribunale<br />Argomenti delle parti</p>
<p>Il Consiglio sostiene che il ricorso contro la sentenza del Tribunale è manifestamente irricevibile in quanto il sig. Mattila chiede alla Corte di invitare il Consiglio e la Commissione ad accordare l&#8217;accesso, almeno parziale, ai documenti controversi (punti2 e 3 delle conclusioni del ricorrente nel ricorso in esame). Né il Tribunale, né la Corte potrebbero, nell&#8217;ambito di un sindacato di legittimità, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime, e ciò anche nell&#8217;ambito dell&#8217;accesso ai documenti.</p>
<p>Il Consiglio aggiunge che esso lascia alla Corte il compito di valutare se, per il resto, il ricorso in esame soddisfi i requisiti posti dalla giurisprudenza, secondo la quale un&#8217;impugnazione non può essere volta ad un semplice riesame della domanda proposta dinanzi al Tribunale. Infatti, il sig. Mattila si limiterebbe, in sostanza, a reiterare gli argomenti sollevati dinanzi al Tribunale e che sarebbero stati trattati nella sentenza impugnata. Il solo argomento nuovo di diritto che esso farebbe valere, basandosi sulle conclusioni dell&#8217;avvocato generale Léger nella causa che ha dato luogo alla sentenza 6 dicembre 2001, causa C-353/99P, Consiglio/Hautala (Racc. pag.I-9565), riguarderebbe la questione dell&#8217;accesso parziale ai documenti.</p>
<p>La Commissione considera che il ricorso in esame è manifestamente irricevibile. In violazione dei requisiti posti dalla giurisprudenza, tale ricorso ribadirebbe sostanzialmente gli argomenti già sottoposti al Tribunale, ed esaminati da quest&#8217;ultimo, e costituirebbe quindi sostanzialmente una domanda di riesame del ricorso iniziale. Contrariamente a quanto sostiene il sig. Mattila, la questione della proporzionalità e dell&#8217;accesso parziale sarebbe stata pienamente discussa dalle parti ed esaminata dal Tribunale sulla base della motivazione della sentenza di tale giudice 19 luglio 1999, causa T-14/98, Hautala/Consiglio (Racc. pag.II-2489), che è stata nel frattempo confermata dalla Corte nella citata sentenza Consiglio/Hautala.</p>
<p>In subordine, la Commissione fa valere, così come il Consiglio, che il secondo e il terzo capo della domanda sono manifestamente irricevibili.<br />Giudizio della Corte</p>
<p>Per quanto riguarda la censura relativa all&#8217;irricevibilità parziale delle conclusioni, risulta dal punto7 della presente sentenza che, con il suo ricorso, il sig. Mattila chiede alla Corte, in primo luogo, di annullare le decisioni controverse, in secondo luogo, di invitare il Consiglio e la Commissione a riconsiderarle la loro posizione e ad accordare l&#8217;accesso ai documenti richiesti, come elencati nelle sue lettere dell&#8217;8 marzo 1999, in terzo luogo, di accordargli l&#8217;accesso, almeno parziale, ai documenti previa soppressione dei brani che siano considerati idonei a pregiudicare le relazioni internazionali della Comunità europea, e, in quarto luogo, di condannare congiuntamente il Consiglio e la Commissione alle spese.</p>
<p>Come il Tribunale ha affermato al punto26 della sentenza impugnata, nell&#8217;ambito del sindacato di legittimità basato sull&#8217;art.230CE, il giudice comunitario non è competente a pronunciare ingiunzioni (v., a proposito di un ricorso, in particolare sentenza 8 luglio 1999, causa C-5/93P, DSM/Commissione, Racc. pag.I-4695, punto36).</p>
<p>Di conseguenza, il ricorso contro la sentenza del Tribunale è irricevibile nella parte in cui è diretto, con il suo secondo e il suo terzo capo della domanda, a che la Corte inviti il Consiglio e la Commissione a riconsiderare la loro posizione e ad accordare l&#8217;accesso ai documenti interessati al ricorrente nel ricorso in esame o ad accordargli l&#8217;accesso, almeno parziale, ai detti documenti previa soppressione dei brani considerati idonei a compromettere le relazioni internazionali della Comunità europea.</p>
<p>Per quanto riguarda la censura relativa all&#8217;irricevibilità dei vari motivi del ricorso contro la sentenza del Tribunale, essa sarà trattata al momento della valutazione di ciascuno di tali motivi, che sono fondati, in primo luogo, su un errore manifesto di valutazione nell&#8217;interpretazione dell&#8217;eccezione relativa alla protezione delle relazioni internazionali, in secondo luogo, su una violazione del principio di proporzionalità nei limiti in cui l&#8217;accesso parziale ai documenti di cui trattasi non è stato accordato né addirittura preso in considerazione, in terzo luogo, su una violazione del principio secondo il quale le domande di accesso devono essere esaminate separatamente per ciascun documento, in quarto luogo, sull&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale ha dichiarato che le parti convenute avevano fornito motivi sufficienti, benché succinti, per respingere la domanda di accesso, in quinto luogo, su una violazione del principio di obiettività e del principio di uguaglianza in occasione della valutazione dell&#8217;interesse dei richiedenti ad accedere ai documenti, in sesto luogo, su una violazione dell&#8217;obbligo di riesame indipendente, in settimo luogo, su uno sviamento di potere e, in ottavo luogo, sulla violazione del dovere di cooperazione.<br />Sul secondo motivo relativo ad una violazione del principio di proporzionalità, in quanto l&#8217;accesso parziale ai documenti controversi non è stato accordato e neppure preso in considerazioneArgomenti delle parti</p>
<p>Con il secondo motivo, che occorre esaminare per primo, il sig. Mattila contesta sostanzialmente al Tribunale il fatto di aver operato un&#8217;errata applicazione delle decisioni 93/731 e 94/90.</p>
<p>In base alla prima parte di tale motivo, il sig. Mattila rileva che, come risulta dal punto71 della sentenza impugnata, né il Consiglio né la Commissione hanno considerato la possibilità di accordargli un accesso parziale ai documenti controversi. Il Tribunale avrebbe a torto rifiutato di annullare le decisioni controverse per questa ragione basandosi, allo stesso punto della sentenza impugnata, sulla considerazione che, tenuto conto delle spiegazioni fornite dalle dette istituzioni nel corso del procedimento e alla luce della natura dei documenti controversi, anche se queste ultime avessero proceduto ad un siffatto esame, esse non avrebbero potuto accordare un accesso parziale.</p>
<p>In base alla seconda parte di tale motivo, il sig. Mattila asserisce che spetta al richiedente decidere se le informazioni contenute in un documento a cui viene richiesto l&#8217;accesso presentano, per esso, un interesse e non al Tribunale decidere al riguardo sulla sola base delle affermazioni dell&#8217;istituzione che detiene il detto documento. Il Tribunale avrebbe pertanto ammesso a torto che il rifiuto di accordare un accesso parziale possa fondarsi, in particolare, sulla circostanza che le parti dei documenti interessati contengono informazioni così scarse che esse non avrebbero presentato alcuna utilità per il ricorrente (punti69-71 della sentenza impugnata).</p>
<p>Il Consiglio osserva che le conclusioni dell&#8217;avvocato generale Léger nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Consiglio/Hautala non sarebbero direttamente trasponibili alla presente causa, in quanto esse riguarderebbero la questione generale dell&#8217;accesso parziale, mentre, nella fattispecie, il Tribunale avrebbe affrontato unicamente la questione se il fatto che le istituzioni interessate non abbiano preso in considerazione tale possibilità di accesso parziale abbia avuto influenza sulla decisione di diniego di accesso totale. Ora, alla luce delle informazioni relative al contenuto dei documenti controversi che possedeva il Tribunale, nulla giustificava una censura di quest&#8217;ultimo su tale punto. Il Consiglio ricorda, in questo contesto, che il Tribunale non è stato in grado di ordinare la produzione dei documenti controversi e ha dovuto ricorrere alla descrizione della struttura e del contenuto dei documenti fornita dalle parti, in quanto la modifica apportata all&#8217;art.67 del regolamento di procedura del Tribunale (GUL322 del 19 dicembre 2000, pag.4), relativa a tale questione, è entrata in vigore solo il 1° febbraio 2001, mentre l&#8217;udienza dinanzi al Tribunale si era tenuta il 21 novembre 2000.</p>
<p>La sentenza impugnata non rimetterebbe in discussione la citata sentenza Consiglio/Hautala, secondo la quale il Consiglio è tenuto a prendere in considerazione l&#8217;accesso parziale. Conformemente alla giurisprudenza, essa si sarebbe limitata ad esaminare se l&#8217;errore di diritto in essa rilevato abbia avuto un&#8217;influenza sul risultato dell&#8217;esame effettuato dall&#8217;istituzione interessata. Il Tribunale avrebbe così giustamente concluso che ciò non era avvenuto e che la decisione impugnata doveva di conseguenza essere mantenuta in essere.</p>
<p>Il Consiglio rileva inoltre che, se, in maniera generale, spetta al richiedente valutare se i brani comunicati gli siano utili, possono esistere elementi obiettivi alla luce dei quali la comunicazione parziale di un documento non potrebbe palesemente fornire al richiedente informazioni ulteriori rispetto a quelle già da lui possedute. Ciò avverrebbe nel caso di specie e il sig. Mattila l&#8217;avrebbe del resto ammesso in una certa misura. Sarebbe assurdo e addirittura contrario ai principi di buona amministrazione e di proporzionalità divulgare versioni rimaneggiate dei documenti, che consisterebbero quasi esclusivamente in pagine bianche.</p>
<p>Secondo la Commissione, il Tribunale ha manifestamente esaminato e applicato il principio di proporzionalità nelle circostanze particolari del caso di specie.<br /> Il Tribunale avrebbe espressamente accettato l&#8217;argomento del sig. Mattila secondo il quale le istituzioni avrebbero dovuto esaminare l&#8217;opportunità di accordargli almeno l&#8217;accesso parziale ai documenti controversi (punto66 della sentenza impugnata). Il Tribunale avrebbe respinto l&#8217;argomento del Consiglio secondo cui la citata sentenza Hautala/Consiglio non doveva essere presa in considerazione e avrebbe confermato e applicato l&#8217;analisi fatta in tale sentenza in merito sia al principio di proporzionalità sia alla preservazione degli interessi di una buona amministrazione.Giudizio della Corte</p>
<p>Sulla ricevibilità del secondo motivo<br />
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, dagli artt.225CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n.1, lett.c), del regolamento di procedura della Corte emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l&#8217;annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2003, causa C-41/00P, Interporc/Commissione, Racc. pag.I-2125, punto15).</p>
<p>Non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti da queste disposizioni un ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi (v., in particolare, cit. sentenza Interporc/Commissione, punto16).</p>
<p>Tuttavia, ove un ricorrente contesti l&#8217;interpretazione o l&#8217;applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un&#8217;impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare così l&#8217;impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d&#8217;impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (v., in particolare, cit. sentenza Interporc/Commissione, punto17).</p>
<p>Come risulta dai punti18-20 della presente sentenza, il secondo motivo risponde agli obblighi di motivazione in precedenza descritti.Sul merito del secondo motivo</p>
<p>Per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo, occorre rilevare che il Tribunale, al punto71 della sentenza impugnata, ha affermato che il Consiglio e la Commissione non hanno preso in considerazione la possibilità di accordare un accesso parziale ai documenti controversi.</p>
<p>Ora, risulta dalla giurisprudenza della Corte che tali istituzioni sono tenute, rispettivamente in forza delle decisioni 93/731 e 94/90 e conformemente al principio di proporzionalità, ad esaminare l&#8217;opportunità di accordare un accesso parziale ai dati non interessati dalle eccezioni e che, in mancanza, una decisione di diniego di accesso ad un documento dev&#8217;essere annullata in quanto viziata da errore di diritto (a proposito della decisione 93/731, v. cit. sentenza Consiglio/Hautala, punti21-31).</p>
<p>A torto il Tribunale ha concluso, al punto71 della sentenza impugnata, che un tale errore di diritto non comporta l&#8217;annullamento delle decisioni controverse per il motivo che, alla luce delle spiegazioni fornite dal Consiglio e dalla Commissione nel corso del procedimento contenzioso dinanzi al Tribunale e della natura dei documenti controversi, tale errore non ha avuto alcuna influenza sull&#8217;esito dell&#8217;esame di tali istituzioni.</p>
<p>Come l&#8217;avvocato generale ha spiegato ai paragrafi59 e 62 delle sue conclusioni, permettere al Consiglio e alla Commissione di comunicare all&#8217;interessato i motivi del diniego di accordare l&#8217;accesso parziale a un documento per la prima volta dinanzi al giudice comunitario priverebbe di effetto utile le garanzie procedurali espressamente previste dalle decisioni 93/731 e 94/90 e pregiudicherebbe gravemente i diritti dell&#8217;interessato che impongono che, salvo casi eccezionali, ogni decisione recante pregiudizio debba essere motivata al fine di fornire all&#8217;interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità (v., in particolare, sentenza 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag.2861, punto22).</p>
<p>Per questo solo motivo il sig. Mattila può legittimamente sostenere che la sentenza impugnata è viziata da errore di diritto.</p>
<p>Di conseguenza la sentenza impugnata dev&#8217;essere annullata in quanto ha respinto le conclusioni del sig. Mattila dirette all&#8217;annullamento delle decisioni controverse, senza che sia necessario esaminare la seconda parte del secondo motivo nonché gli altri motivi fatti valere dal sig. Mattila a sostegno del proprio ricorso contro la sentenza del Tribunale.Sulle conseguenze dell&#8217;annullamento della sentenza impugnata</p>
<p>Ai sensi dell&#8217;art.61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quando l&#8217;impugnazione è accolta la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest&#8217;ultimo.</p>
<p>Nella fattispecie, poiché lo stato degli atti lo consente, la Corte deve decidere definitivamente la controversia.</p>
<p>Come risulta dai punti30-32 della presente sentenza, le decisioni controverse sono viziate da errore di diritto in quanto sono state adottate senza che né il Consiglio né la Commissione avessero preso in considerazione la possibilità di un accesso parziale ai documenti considerati.</p>
<p>Di conseguenza, occorre annullare le decisioni della Commissione e del Consiglio, rispettivamente in data 5 e 12 luglio 1999, con cui è stato negato al ricorrente l&#8217;accesso a taluni documenti.</p>
<p><b>Sulle spese</b><br />
Ai sensi dell&#8217;art.122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l&#8217;impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest&#8217;ultima statuisce sulle spese. A termini dell&#8217;art.69, n.2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell&#8217;art.118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio e la Commissione sono rimasti soccombenti, essi vanno condannati alle spese, conformemente alle conclusioni in tal senso del ricorrente.<br />
Per questi motivi,<br />
LA CORTE (Sesta Sezione)</p>
<p>dichiara e statuisce:<br />
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 luglio 2001, causa T-204/99, Mattila/Consiglio e Commissione, è annullata in quanto ha respinto le conclusioni del sig. Mattila dirette all&#8217;annullamento delle decisioni della Commissione delle Comunità europee e del Consiglio dell&#8217;Unione europea, rispettivamente in data 5 e 12 luglio 1999, con cui è stato negato al ricorrente l&#8217;accesso a taluni documenti.<br />
Le dette decisioni sono annullate.<br />
Per il resto, il ricorso è respinto.</p>
<p>Il Consiglio e la Commissione sono condannate alle spese dei due gradi di giudizio. <br />
Gulmann Cunha Rodrigues Puissochet<br />
Schingen Macken<br />
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il22 gennaio 2004.<br />
Il cancelliere Il presidenteR. Grass V. Skouris</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-22-1-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
