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	<title>22/09/2022 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/09/2022 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito o mancato deposito in termini di copia della sentenza appellata.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-o-mancato-deposito-in-termini-di-copia-della-sentenza-appellata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 09:01:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-o-mancato-deposito-in-termini-di-copia-della-sentenza-appellata/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito o mancato deposito in termini di copia della sentenza appellata.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Art. 94, co. 1. c.p.a. &#8211; Omesso deposito in termini di copia della sentenza appellata &#8211; Conseguenze &#8211; Inamissibilità dell&#8217;appello. L&#8217;appello è inammissibile se, ex 94 co. 1 c.p.a., entro trenta giorni dall’ultima notificazione, non si deposita, insieme all&#8217;appello,  la copia (anche non autentica), della sentenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-o-mancato-deposito-in-termini-di-copia-della-sentenza-appellata/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito o mancato deposito in termini di copia della sentenza appellata.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-o-mancato-deposito-in-termini-di-copia-della-sentenza-appellata/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito o mancato deposito in termini di copia della sentenza appellata.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Art. 94, co. 1. c.p.a. &#8211; Omesso deposito in termini di copia della sentenza appellata &#8211; Conseguenze &#8211; Inamissibilità dell&#8217;appello.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello è inammissibile se, <em>ex</em> 94 co. 1 c.p.a., entro trenta giorni dall’ultima notificazione, non si deposita, insieme all&#8217;appello,  la copia (anche non autentica), della sentenza appellata. Infatti, l’onere di deposito della sentenza appellata costituisce espressione di un elementare (quanto gratuito, non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali) dovere di collaborazione della parte con il giudice di appello, affinché quest’ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado (si ricorda, come più volte affermato, che il ricorso deve essere corredato da un indice “comprensibile” che elenchi i documenti prodotti non solo numericamente ma anche con descrizione sintetica dei loro estremi e contenuto, e in tale indice la sentenza impugnata dovrebbe, auspicabilmente, occupare il primo posto). Nel vigore del c.p.a., secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sebbene non sia richiesto il deposito della decisione impugnata in copia autentica, perdura l’onere di deposito, a pena di inammissibilità del ricorso, della copia semplice della decisione impugnata, e, tanto, anche in regime di processo amministrativo telematico; la perdurante vigenza di un termine di decadenza per il deposito della sentenza gravata è funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 510 del 2022, proposto da<br />
Francesca Sardina, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Galioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Bagheria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi, n. 52;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 3000/2021, resa tra le parti, concernente edilizia</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bagheria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. E’ appellata la sentenza di estremi specificati in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La presente udienza è stata fissata con decreto presidenziale emesso ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a., che ha evidenziato un profilo di inammissibilità dell’appello, per omesso deposito della sentenza appellata, indicando in dettaglio la questione rilevata d’ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 22.9.2022.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L’appello è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. L’art. 94 c. 1 c.p.a. dispone che l’appello, dopo la sua notificazione, va depositato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, insieme a copia (anche non autentica), della sentenza appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sia anteriore che successiva all’entrata in vigore del c.p.a., entro il termine perentorio di trenta giorni (ovvero quindici giorni nei riti abbreviati) dal perfezionamento della notificazione dell’appello, va depositato in giudizio non solo l’atto di appello, ma anche la sentenza. Il c.p.a. ha innovato rispetto al passato solo nel senso di non esigere che la copia della sentenza impugnata sia autenticata, ritenendo sufficiente, ad evitare la decadenza, il deposito di copia semplice.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione recata dall’art. 94 c. 1 c.p.a. continua ad essere vigente anche in regime di processo amministrativo telematico, e impone un adempimento che non può ritenersi caduto in desuetudine per effetto del PAT, posto che la previsione costituisce norma imperativa e inderogabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è stato già osservato dal decreto adottato ai sensi dell’art. 72 –bis c.p.a., l’onere di deposito della sentenza appellata costituisce espressione di un elementare (quanto gratuito, non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali) dovere di collaborazione della parte con il giudice di appello, affinché quest’ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado (si ricorda, come più volte affermato, che il ricorso deve essere corredato da un indice “comprensibile” che elenchi i documenti prodotti non solo numericamente ma anche con descrizione sintetica dei loro estremi e contenuto, e in tale indice la sentenza impugnata dovrebbe, auspicabilmente, occupare il primo posto);</p>
<p style="text-align: justify;">Nel vigore del c.p.a., secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sebbene non sia richiesto il deposito della decisione impugnata in copia autentica, perdura l’onere di deposito, a pena di inammissibilità del ricorso, della copia semplice della decisione impugnata [Cons. St., III, 14.6.2011 n. 3619; Id., IV, 25.3.2014 n. 1455; Id., V, 28.5.2014 n. 2773], e, tanto, anche in regime di processo amministrativo telematico [Cons. St., VI, 19.2.2019 n. 1136; Id., IV, 13.7.2020 n. 4488; Id., VI, 17.11.2020 n. 7133; Id., IV, 3.6.2021 n. 4246; Id., IV, 26.4.2022 n. 3174]; la perdurante vigenza di un termine di decadenza per il deposito della sentenza gravata è funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio [Cons. St., VI, 3.6.2022 n. 4520].</p>
<p style="text-align: justify;">A tali considerazioni va aggiunto che il processo si basa sui canoni di chiarezza, sinteticità, leale collaborazione, che non sono mere enunciazioni di principio o puri esercizi cartolari, ma il contenuto di puntuali doveri delle parti. Le regole processuali stabiliscono determinati adempimenti a carico delle parti non per il puro gusto delle forme astratte né per tessere tranelli in danno delle parti, ma al fine di assicurare l’ordinato e celere svolgimento del processo. E’ dovere del giudice studiare tutti gli atti di causa, ma non è mestiere del giudice il compito meramente esecutivo di recupero della sentenza non depositata o dei documenti spesso oggetto di indici mal scritti o incoerenti con i riferimenti contenuti negli atti processuali. Pertanto le regole sul deposito della sentenza e sulla corretta compilazione dell’indice degli atti di causa sono oggetto di puntuali doveri delle parti derivanti dai suddetti canoni di sinteticità, chiarezza, leale collaborazione, economia processuale.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Né si ravvisano i presupposti:</p>
<p style="text-align: justify;">a) per la rimessione della questione all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, non essendovi un contrasto di giurisprudenza ma un orientamento univoco e non essendo consentita alle sezioni, ma solo al presidente del Consiglio di Stato, la rimessione alla Plenaria di questioni di massima di particolare importanza (v. art. 99 c. 1 e c. 2 c.p.a.);</p>
<p style="text-align: justify;">b) per la concessione della rimessione in termini per errore scusabile, a fronte del chiaro e univoco disposto dell’art. 94 c. 1 c.p.a. e dell’altrettanto univoco orientamento della giurisprudenza in ordine alle conseguenze del mancato deposito del provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">c) per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 94 c.p.a. laddove impone a pena di decadenza il deposito della sentenza appellata, perché si tratta di un onere proporzionato e ragionevole, che da un lato non crea un aggravio insostenibile al ricorrente (apparendo elementare che chi impugna una decisione identifichi l’oggetto della impugnazione depositandolo), e dall’altro lato risponde a norme di ordine pubblico processuale ispirate da principi di economia processuale, chiarezza, sinteticità, leale collaborazione, ordinato svolgimento del processo, equo riparto degli adempimenti processuali tra parti, giudici e segreteria del giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. La parte appellante ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile. Sostiene che in data 1 giugno 2022 ha effettuato un primo deposito del ricorso e relativi allegati, compresa la sentenza, che non è andato a buon fine perché il SIGA ha trasmesso un messaggio di errore in quanto il difensore non risultava far parte del Collegio difensivo. Pertanto, l’appellante effettuava un secondo deposito in cui per mero disguido non allegava la sentenza. Il primo deposito dovrebbe ritenersi valido, perché il difensore fa parte del collegio difensivo, sicché il SIGA non poteva rifiutare il deposito. Non può essere riconosciuto l’errore scusabile nei termini dedotti dall’appellante. Invero, lo stesso produce un modulo deposito atti relativo al primo deposito non andato a buon fine, e datato 1.6.2022 ore 13.03, a cui era allegata la sentenza. Da un lato, non è dimostrato che il messaggio di errore da parte della segreteria fosse illegittimo, dall’altro lato, la parte vi ha prestato acquiescenza, perché non lo hai mai contestato e ha provveduto ad un nuovo deposito. Sicché, il deposito originario non si è mai perfezionato e non può sostituire quello effettivamente andato a buon fine. Il secondo deposito, l’unico giuridicamente esistente è incompleto. Era onere della parte verificare che la sentenza fosse stata allegata.</p>
<p style="text-align: justify;">In termini più generali, il sistema processuale consente il deposito del ricorso e documenti allegati entro trenta giorni dall’ultima notifica, vale a dire un termine sufficientemente ampio per consentire al difensore di controllare, anche dopo il deposito, che lo stesso sia andato a buon fine e che la relativa documentazione sia completa, e per integrare la documentazione mancante. La strategia difensiva di optare per il deposito del ricorso e relativi documenti nelle ore pomeridiane dell’ultimo giorno utile implica l’accettazione del rischio che non si disponga del tempo necessario a controllare la regolarità del deposito e a integrarlo nei termini, e non può ridondare in errore scusabile e alterazione del regime dei termini processuali fissati a garanzia del corretto svolgimento del processo e dei diritti di difesa delle altre parti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. In ogni caso e per puro scrupolo di completezza, il Collegio osserva che l’appello, ove anche fosse ammissibile, è comunque manifestamente infondato nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Si controverte di un diniego di condono edilizio ai sensi del d.l. n. 269/2003, e dei consequenziali provvedimenti recanti l’ordine di demolizione e l’immissione in possesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tar ha rilevato anzitutto che il ricorso di primo grado, quanto al diniego di condono, si fonda solo sulla questione della irrilevanza del vincolo paesaggistico, mentre non contesta l’altra ragione posta a fondamento del diniego di condono, vale a dire la mancata ultimazione dei lavori alla data del 31.3.2003. Non solo, osserva il Tar, parte ricorrente non ha contestato tale capo del provvedimento, ma, inoltre, che i lavori non fossero ultimati al 31.3.2003 risulta anche da una decisione della Corte di appello penale di Palermo n. 1466/2008.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. L’appellante obietta che il diniego di condono si fonderebbe sul solo vincolo paesaggistico e non anche sulla data di ultimazione dei lavori, in relazione alla quale si limiterebbe a prendere atto della stessa. La sentenza della Corte di appello penale inoltre non sarebbe idonea a dimostrare la data di ultimazione dei lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">La piana lettura del diniego di condono evidenzia che, al di là delle espressioni letterali usate, lo stesso si basa su due motivi: la data di ultimazione dei lavori e il vincolo paesaggistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Non avendo la parte mosso censure sul primo argomento, il diniego di condono si è consolidato.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre nemmeno in appello la parte riesce a scalfire gli elementi che risultano dalla sentenza penale, in ordine all’epoca di realizzazione dei lavori, limitandosi ad opporre argomenti labiali e non documentati a una decisione giudiziaria che si basa su una ricostruzione probatoria e logica.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4. Con ulteriore censura l’appellante ripropone la tesi, disattesa dal giudice di prime cure, che l’opera oggetto del diniego di condono non sarebbe una sopraelevazione di un secondo piano ma la mera chiusura di un terrazzo. Anche tale censura si scontra con le risultanze istruttorie e non merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5. Con ulteriore censura si lamenta che l’opera avrebbe dovuto essere considerata di natura pertinenziale. Tuttavia, avuto riguardo a dimensioni e destinazione dell’opera, la stessa è priva dei requisiti di accessorietà rispetto all’opera principale.</p>
<p style="text-align: justify;">5.6. Va disattesa la censura relativa all’ordine di demolizione, il quale identifica correttamente e chiaramente le opere cui si riferisce.</p>
<p style="text-align: justify;">5.7. l rigetto dell’appello comporta, infine, la conferma del capo della sentenza del Tar relativo alle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’appellante alle spese di giudizio che si liquidano in euro duemila (2.000) oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">l ‘appello e, per l’effetto, .Spese .Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Solveig Cogliani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Sara Raffaella Molinaro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Caleca, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Mazzamuto, Consigliere</p>
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