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	<title>21/9/2021 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/9/2021 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.667</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-21-9-2021-n-667/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-21-9-2021-n-667/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.667</a></p>
<p>Pres. Conti &#8211; Est. Capitanio Sulle gare di appalto bandite da una entrale di committenza o stazione unica appaltante per conto di altre amministrazioni. Contratti della p.a. &#8211; Centrale di committenza &#8211; Stazione unica appaltante &#8211; Gara bandita per conto di altre amministrazioni &#8211; Composizione commissione &#8211; Presenza dei funzionari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-21-9-2021-n-667/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.667</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-21-9-2021-n-667/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.667</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Conti &#8211; Est. Capitanio</span></p>
<hr />
<p>Sulle gare di appalto bandite da una entrale di committenza o stazione unica appaltante per conto di altre amministrazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Centrale di committenza &#8211; Stazione unica appaltante &#8211; Gara bandita per conto di altre amministrazioni &#8211; Composizione commissione &#8211; Presenza dei funzionari delle amministrazioni che bandiscono la gara &#8211; Legittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Laddove una gara d&#8217;appalto sia bandita da una centrale di committenza o stazione unica appaltante per conto di altre amministrazioni, della commissione di gara possono far parte funzionari di queste amministrazioni, visto che la gara viene bandita nel loro interesse.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 243 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Francesco D&#8217;Amelio, e Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Marche, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Costanzi, Laura Simoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;Avvocatura Regionale, in Ancona, piazza Cavour, 23;<br /> Regione Marche &#8211; Stazione Unica Appaltante, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Formula Servizi Società  Cooperativa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Papalini S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Eclean S.r.l., Copura Soc.Coop., Ma.Ca. S.r.l., Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche &#8211; Area Vasta n.1, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche &#8211; Area Vasta n.2, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche &#8211; Area Vasta n.3, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche &#8211; Area Vasta n.4, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche &#8211; Area Vasta n.5, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona &#8211; Umberto I-Lancisi-Salesi, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche, Istituto Nazionale di Riposo e Cura Anziani, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, Meranese Servizi S.p.A., non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">Coopservice Soc. Coop. P. A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Euro&amp;Promos FM S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Anna Mazzoncini, Sergio Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Markas S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pietro Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Corso d&#8217;Italia, 97;</p>
<p style="text-align: justify;">Diem S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: center;">previa sospensione</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche n. 87 del 27.12.2018 di indizione della procedura di gara per &#8220;l&#8217;affidamento del servizio pulizia delle aziende sanitarie della Regione Marche&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione prot. n. 92 del 3.9.2019 di nomina della Commissione di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>in parte qua</i>, di tutti i verbali relativi alle operazioni del Seggio di gara, in particolare dei verbali nn. 1 &#8211; 7;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>in parte qua</i>, di tutti i verbali relativi alle operazioni della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte, in particolare dei verbali nn. 1 &#8211; 23 e loro allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale del 24.2.2021 di valutazione congruità  delle offerte e costi della manodopera;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto dirigenziale n. 68 del 29.3.2021, comunicato in pari data, con il quale la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, all&#8217;esito delle operazioni di valutazione della Commissione Giudicatrice, ha definitivamente aggiudicato i diversi lotti della procedura di gara <i>de qua</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>in parte qua</i>, del bando, del disciplinare e del capitolato tecnico, dei chiarimenti, nonchè di tutta la restante documentazione di gara ancorchè non specificamente indicata;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per la declaratoria</p>
<p style="text-align: justify;">di inefficacia dei contratti ove <i>medio tempore</i> stipulati tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche ed i singoli operatori economici aggiudicatari dei lotti;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Dussmann Service S.r.l. il 9 luglio 2021:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto dirigenziale n. 3 del 7.6.2021, comunicato in pari data, con il quale la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria svolta, e del provvedimento di revoca in autotutela adottato con decreto SUAM n. 108 del 7.5.2021, ha definitivamente aggiudicato il lotto n. 4 della procedura di gara <i>de qua </i>in favore del RTI Meranese Servizi S.p.A.-Helios Soc.Coop-Consorzio Stabile Europeo Multiservice;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;attestazione di efficacia delle aggiudicazioni dei diversi lotti della procedura <i>de qua</i>, disposte con decreto SUAM n. 68 del 29.3.2021 e con successivo Decreto dirigenziale n. 3 del 7.6.2021, avvenuta con determinazione prot. n. 23280722 del 21.6.2021, trasmessa a mezzo pec in pari data.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, di Formula Servizi Società  Cooperativa, di Coopservice Soc. Coop. P. A., di Euro&amp;Promos F.M. S.p.A., di Papalini S.p.A., di Markas S.r.l. e di Diem S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 settembre 2021 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ditta ricorrente ha preso parte alla procedura ad evidenza pubblica indetta sul finire del 2018 dalla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Regione Marche (di seguito S.U.A.M.) per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto relativo ai servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, etc., in favore delle cinque Aree Vaste dell&#8217;Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.), delle due aziende ospedaliere regionali (A.O. &#8220;Ospedali Riuniti&#8221; di Ancona e A.O. &#8220;Ospedali Riuniti Marche Nord&#8221;) e delle tre sedi dell&#8217;Istituto Nazionale Ricerca e Cura per Anziani (I.N.R.C.A.), ubicate ad Ancona, Casatenovo e Cosenza. La durata dell&#8217;appalto  di cinque anni, prorogabili di anno in anno fino a un massimo di tre anni, e l&#8217;importo complessivo a base d&#8217;asta era di ¬ 116.450.236,27.</p>
<p style="text-align: justify;">La gara era suddivisa in dieci lotti (corrispondenti alle sedi degli enti sanitari fruitori del servizio), non tutti di importo analogo.</p>
<p style="text-align: justify;">Va sin d&#8217;ora evidenziato che il disciplinare di gara (art. 3) prevedeva un doppio limite relativamente al numero massimo di lotti che ciascun concorrente avrebbe potuto aggiudicarsi, stabilendo che &#8220;Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 3 lotti, che saranno individuati sulla base del criterio &#8220;dell&#8217;importanza economica dei lotti&#8221; in forza del quale si aggiudicano al migliore concorrente i lotti in ragione del loro valore più elevato e si aggiudicano i lotti residuati ai migliori concorrenti non aggiudicatari. [&#038;].</p>
<p style="text-align: justify;">[&#038;] la Stazione Appaltante può derogare alla limitazione di aggiudicazione di che trattasi, nel caso in cui la stessa dovesse comportare la mancata aggiudicazione di uno o più lotti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si precisa, infine, che l&#8217;importo complessivo dei lotti aggiudicabili ad un medesimo operatore economico non potà , comunque, superare il 30% dell&#8217;importo pari alla somma degli importi quinquennali a base di gara di tutti i lotti oggetto della procedura &#038;&#8221; (sempre <i>per incidens</i> va rilevato che questo Tribunale, con sentenza n. 500/2019, ha statuito la legittimità  di tale clausola della <i>lex specialis</i>, respingendo un ricorso con cui l&#8217;odierna ricorrente deduceva l&#8217;illegittimità  del suddetto limite).</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche (le quali operazioni si sono protratte oltre il dovuto anche per effetto delle restrizioni legate alla nota emergenza sanitaria), Dussmann Service si  aggiudicata i lotti nn. 1 e 3 (i quali sommati fra loro presentano un importo complessivo di ¬ 33.778.363,48, pari al 29% circa del valore complessivo dell&#8217;appalto), mentre gli altri lotti sono stati così ripartiti fra gli altri concorrenti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lotto n. 2 aggiudicato a Formula Servizi Società  Cooperativa;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lotto n. 4 aggiudicato a Eclean S.r.l. (come risulta dalla documentazione allegata all&#8217;atto di motivi aggiunti, successivamente l&#8217;aggiudicazione in favore di Eclean  stata revocata e il lotto  stato aggiudicato all&#8217;a.t.i. composta da Meranese Servizi S.p.A., Helios Società  Cooperativa e Consorzio Stabile Europeo Multiservice);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lotto n. 5 aggiudicato a Coopservice;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lotto n. 6 aggiudicato all&#8217;a.t.i. composta da Euro&amp;Promos F.M. S.p.A. e Markas S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lotto n. 7 aggiudicato a Papalini S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lotto n. 8 aggiudicato a Markas S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lotto n. 9 aggiudicato all&#8217;a.t.i. formata da COPURA e Multiservice;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lotto n. 10 aggiudicato a Diem S.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La ricorrente censura gli esiti della gara, evidenziando in via preliminare che l&#8217;interesse tutelato in questa sede  quello &#8211; dichiaratamente strumentale &#8211; di conseguire la riedizione della procedura in modo da reintegrare la propria <i>chance </i>di aggiudicarsi un numero di lotti il cui importo complessivo rispetti il limite del 30% del valore complessivo dell&#8217;appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi i motivi articolati nel ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">a) violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 78 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè dell&#8217;art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 20 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e concorrenza (artt. 3 e 97 Cost., art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo primo motivo Dussmann evidenzia che la commissione di gara era illegittimamente composta, in quanto il presidente (dott.ssa Stefania Rasori) non  dipendente della S.U.A.M. bensì dell&#8217;A.O. &#8220;Ospedali Riuniti Marche Nord&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò si pone in contrasto con le disposizioni derivanti dal combinato disposto fra gli artt. 77, 78 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e l&#8217;art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006. Infatti, non essendo ancora entrato a regime il sistema di individuazione dei commissari di gara previsto dall&#8217;art. 78 del vigente Codice dei contratti pubblici, in base all&#8217;art. 216, comma 12, dello stesso Codice la nomina dei commissari va fatta applicando le norme previgenti, ed in particolare l&#8217;art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che &#8220;<i>La commissione  presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante&#038;</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">b) violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 78 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016, dell&#8217;art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, nonchè dell&#8217;art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 20 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e concorrenza (artt. 3 e 97 Cost., art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016). Violazione e falsa applicazione del principio dell&#8217;autovincolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo secondo motivo Dussmann evidenzia che la nomina della commissione  avvenuta altresì in violazione del disposto dell&#8217;art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui la norma stabilisce che &#8220;<i>Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all&#8217;Albo di cui all&#8217;articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall&#8217;organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante&#038;</i>&#8220;. Nella specie sarebbe accaduto che la S.U.A.M. si  limitata a recepire i nominativi dei commissari segnalati da alcuni degli enti del S.S.R. destinatari del presente servizio, non effettuando nemmeno una verifica circa il possesso da parte dei soggetti designati dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell&#8217;incarico;</p>
<p style="text-align: justify;">c) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè dell&#8217;art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo motivo la ricorrente deduce che i commissari designati non possedevano le competenze tecnico-professionali indispensabili per valutare in maniera adeguata le offerte relative ad un appalto che possiede indubbiamente un elevato grado di complessità ;</p>
<p style="text-align: justify;">d) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 95 D.Lgs. n. 50/2016, nonchè dei principi di trasparenza, <i>par condicio competitorum</i> e buona amministrazione. Eccesso di potere per illogicità  manifesta e carenza di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo quarto motivo la ricorrente, ricollegandosi alle censure sollevate con il terzo motivo, evidenzia come le valutazioni espresse dalla commissione siano del tutto immotivate e laconiche, non essendo stati i punteggi numerici assegnati ai vari concorrenti accompagnati dalla benchè minima motivazione. Nella specie ciò sarebbe stato vieppiù necessario in quanto molti dei criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara erano a loro volta generici;</p>
<p style="text-align: justify;">e) violazione e falsa applicazione delle regole di valutazione dell&#8217;offerta tecnica. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza d&#8217;istruttoria, irragionevolezza, omessa motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con quest&#8217;ultimo motivo, Dussmann censura l&#8217;operato della commissione di gara alla luce della tempistica (definita &#8220;fisiologicamente impossibile e quindi manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole, arbitraria&#8221;) impiegata per la valutazione delle offerte relative ai vari lotti. Rimandando per il dettaglio della doglianza alla motivazione in diritto, il succo della censura  che, come risulta dai verbali di gara, la commissione, in maniera del tutto irragionevole e incomprensibile, ha impiegato per valutare le offerte presentate in lotti dove si  registrata una partecipazione più ristretta un tempo maggiore rispetto a quello impiegato per valutare le offerte relativi a lotti molto più &#8220;affollati&#8221;. Inoltre la commissione, dopo aver richiesto alla S.U.A.M. il supporto di altro personale munito delle competenze necessarie, ha inopinatamente deciso di concludere le operazioni imprimendo alle stesse una innaturale accelerazione, da cui sono discesi inevitabili errori di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si sono costituite la Regione Marche e le controinteressate Coopservice, Euro&amp;Promos FM, Papalini S.p.A., Markas S.r.l., Diem S.r.l. e Formula Servizi, le quali hanno preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso sotto tre profili:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; difetto di interesse, in quanto nessun&#8217;altra combinazione fra i vari lotti in cui  stata suddivisa la gara consentirebbe a Dussmann di aggiudicarsi una fetta dell&#8217;appalto maggiore di quella già  ottenuta;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; difetto di legittimazione, in quanto Dussmann chiede l&#8217;annullamento della presente gara anche con riguardo ai lotti che la stessa ricorrente si  aggiudicata e a quelli per i quali non ha presentato offerta;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; inammissibilità  del ricorso cumulativo, siccome proposto nei riguardi di lotti autonomi fra loro.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito le parti resistenti hanno chiesto il rigetto di tutte le censure dedotte dalla società  ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 147/2021 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, delegando il Presidente del Collegio a fissare la data dell&#8217;udienza di trattazione del merito all&#8217;esito del deposito del preannunciato atto di motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">I motivi aggiunti (con cui non sono state dedotte ulteriori censure, dacchè con tale mezzo  stata gravata unicamente la determinazione dirigenziale con la quale la S.U.A.M. ha dato atto dell&#8217;avvenuta efficacia dell&#8217;aggiudicazione dei dieci lotti) sono stati depositati il 9 luglio 2021, per cui l&#8217;udienza di trattazione del merito  stata fissata per il 15 settembre 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">In vista di tale udienza tutte le parti hanno depositato memorie in cui vengono ribadite le rispettive difese ed eccezioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa  passata in decisione sugli scritti delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il ricorso va respinto nel merito, il che esonera il Tribunale dall&#8217;esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità  sollevate da tutte le parti resistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, e anche al fine di dare conto di quanto il Collegio ritiene di dover statuire in sede di regolazione delle spese di lite, con riguardo alle prime due eccezioni sollevate dalla stazione appaltante e dalle controinteressate non si può fare a meno di osservare che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  certamente vero che aggiudicarsi un numero di lotti il cui valore complessivo sia effettivamente pari al 30%, anzichè al 29%, del valore complessivo dell&#8217;appalto costituirebbe un risultato più favorevole rispetto a quello in concreto ottenuto da Dussmann nella gara da cui scaturisce il presente contenzioso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ed  altrettanto vero (in astratto) che aggiudicarsi più lotti che corrispondano ad ambiti territoriali contigui fra loro o che comunque sono vicini a zone in cui sta già  svolgendo servizi analoghi consente all&#8217;operatore economico di ottenere economie di scala anche rilevanti (e dunque di conseguire indirettamente un utile di impresa maggiore rispetto a quello che discenderebbe solo dal ribasso praticato nella specifica gara);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tuttavia, questi assunti non tengono conto anzitutto del fatto che  ben difficile per un operatore economico che compete contro altri concorrenti aventi il medesimo &#8220;peso&#8221; riuscire ad aggiudicarsi proprio i lotti che rispondono ai presupposti indicati nell&#8217;alinea precedente. Non si spiega pertanto la sicumera con cui Dussmann sostiene che, in caso di ripetizione della gara, sarebbe &#8220;altamente probabile&#8221; che essa si aggiudicherebbe un numero di lotti maggiore di due e, per giunta, proprio quei lotti che le consentirebbero di ottenere le predette economie di scala;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; gli assunti di parte ricorrente sono ulteriormente smentiti dal contegno che Dussmann ha tenuto nella presente gara. La ricorrente, infatti, oltre a non aver presentato offerta per i lotti n. 9 e n. 10 (con ciò dimostrando <i>per facta concludentia</i> di non avere interesse ad eseguire l&#8217;appalto presso le sedi I.N.R.C.A. di Casatenovo e Cosenza), ha praticato ribassi differenti negli altri lotti e, in particolare, per il lotto n. 8 ha offerto un ribasso quasi simbolico dello 0,07% (dimostrando anche in questo caso di non nutrire alcun interesse per il lotto medesimo);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ma, al di lÃ  di tutte le considerazioni precedenti, nessun operatore economico avveduto lascerebbe il certo per l&#8217;incerto, ossia rinuncerebbe a due lotti sicuri (il cui importo complessivo rasenta peraltro il limite massimo che era possibile aggiudicarsi, a prescindere dal numero dei lotti) a fronte della mera possibilità  di aggiudicarsi in una futura gara un numero di lotti avente un importo complessivo sostanzialmente analogo, fatte salve le asserite economie di scala (le quali, però, verrebbero meno laddove l&#8217;operatore non riuscisse, nella nuova gara, ad aggiudicarsi tutti i lotti a cui aspira).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; quindi del tutto evidente che, come hanno eccepito tutte le parti resistenti, il presente ricorso non sarebbe stato proposto se Dussmann non fosse aggiudicataria della convenzione Consip e non stesse dunque già  espletando il servizio in favore degli enti del S.S.R. delle Marche (e riguardo la complessiva strategia della ricorrente va menzionato anche il recente ricorso, proposto da Dussmann nei riguardi di uno degli enti del S.S.R., identificato dal n. 416/2021 R.G. di questo Tribunale e chiamato per la decisione cautelare alla odierna camera di consiglio del 15 settembre 2021). In sostanza, mediante l&#8217;annullamento della presente gara e la sua futura (ma sicuramente laboriosa) riedizione, la ricorrente conseguirebbe l&#8217;obiettivo di continuare nel frattempo a gestire il servizio presso tutti gli enti del S.S.R. in esecuzione della convenzione Consip (riguardo le pregresse vicende contenziose relative al rapporto fra la gara Consip e la gara regionale si vedano le sentenze di questo T.A.R. n. 584/2020 e del Consiglio di Stato n. 2707/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Ma, volendo superare tali profili, il ricorso  infondato anche nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Il primo motivo va disatteso, in quanto, come il Tribunale ha avuto modo di statuire nella sentenza n. 583/2020 (alle cui conclusioni l&#8217;odierno Collegio ritiene di dover aderire), laddove una gara d&#8217;appalto sia bandita da una centrale di committenza o stazione unica appaltante per conto di altre amministrazioni, della commissione di gara possono far parte funzionari di queste amministrazioni, visto che la gara viene bandita nel loro interesse e che, dunque,  assicurata la finalità  che la norma invocata da parte ricorrente intendeva perseguire. Va infatti adeguatamente considerato che nel sistema disegnato dal D.Lgs. n. 163/2006 &#8211; nella sua versione originaria, ovviamente &#8211; le stazioni appaltanti uniche non costituivano, come  invece accaduto dopo il 2012, un asse portante della disciplina, per cui l&#8217;art. 84 del c.d. Codice degli appalti 2006 va letto ed applicato tenendo conto dell&#8217;evoluzione che si  avuta <i>medio tempore</i> e che emerge dalla semplice comparazione fra l&#8217;originale art. 33 del D.lgs. n. 163/2006 e gli artt. 37-43 del vigente D.lgs. n. 50/2016. E non va nemmeno obliterato il fatto che le stazioni uniche appaltanti, dovendo per la propria <i>mission</i> istituzionale svolgere tendenzialmente un gran numero di gare e non essendo dotate di un grado di autonomia gestionale tale da consentire loro (salvo casi particolari) di assicurarsi un&#8217;adeguata provvista di personale, potrebbero trovarsi in grave difficoltà  a completare le procedure avviate se fossero obbligate a designare quali presidenti delle commissioni di gara solo propri dirigenti o funzionari (e infatti un tale onere non  imposto dall&#8217;art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 nemmeno alle stazioni appaltanti &#8220;semplici&#8221;, visto che la disposizione invocata da Dussmann contiene l&#8217;inciso &#8220;<i>&#038;di norma&#038;</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò a prescindere dalle questioni di diritto intertemporale legate alla mancata implementazione del sistema di designazione dei commissari di gara previsto dall&#8217;art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella Regione Marche, peraltro, vige una norma &#8211; compatibile con la normativa statale e applicabile fino a quando non saà  entrato a regime il sistema delineato dal citato art. 78 &#8211; secondo cui &#8220;<i>La commissione  presieduta da un dirigente del committente o della SUAM</i>&#8221; e di tale norma (art. 5, comma 3, della L.R. n. 19/2013)  stata fatta corretta applicazione nella specie.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. Analoga sorte merita il secondo motivo, non essendo ravvisabile in capo alla stazione appaltante alcun obbligo di motivazione comparativa in sede di nomina dei commissari di gara (sul punto si veda la recente sentenza del T.A.R. n. 388/2021). La censura formulata da Dussmann vuole infatti accreditare l&#8217;idea per cui la stazione appaltante dovrebbe indicare le ragioni per le quali abbia deciso di designare quale commissario di gara un soggetto piuttosto che un altro. La motivazione, invece, deve al massimo riguardare le ragioni per le quali la stazione appaltante ritiene che il soggetto individuato quale commissario sia in possesso tanto dei requisiti di ordine generale quanto delle competenze tecniche richiesti per l&#8217;espletamento del <i>munus</i>. Ebbene, sotto questo profilo il provvedimento di nomina della commissione assolve in maniera adeguata, anche mediante il richiamo <i>per relationem</i> dei <i>curricula </i>dei soggetti interessati, al suddetto onere motivazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè, in assenza di specifici profili di doglianza inerenti i singoli commissari designati nella specie (ad esempio, sussistenza di possibili conflitti di interesse, violazione del principio di rotazione degli incarichi o altre analoghe problematiche), ci si può limitare a richiamare il principio di trasparenza menzionato dall&#8217;art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. Nella specie il suddetto principio  stato osservato mediante la richiesta fatta ad alcune delle amministrazioni interessate di designare ciascuna un commissario, di modo che l&#8217;organismo valutatore  risultato composto da soggetti che non hanno fra loro rapporti lavorativi diretti e che, secondo il giudizio di merito espresso dagli organi aziendali che li hanno designati, posseggono le competenze tecniche necessarie per valutare le offerte relative al presente servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Il terzo motivo, con cui si deduce l&#8217;assenza in capo ai commissari di gara delle competenze tecniche necessarie per valutare i progetti presentati dai concorrenti, va anch&#8217;esso dichiarato infondato, sia in assoluto, sia per come esso  stato formulato in relazione al concreto andamento della gara (questo secondo profilo saà  ripreso <i>infra</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">In assoluto il motivo va disatteso in quanto, come  stato eccepito dalla stazione appaltante e come risulta dai <i>curricula</i> dei commissari versati in atti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la dott.ssa Stefania Rasori  direttore <i>pro tempore</i> dell&#8217;U.O.C. Professioni Sanitarie dell&#8217;A.O. &#8220;Ospedali Riuniti Marche Nord&#8221; e, in quanto tale, presso l&#8217;ente in cui presta servizio  responsabile, nell&#8217;ottica dell&#8217;erogazione di livelli di assistenza ottimali, anche della gestione dell&#8217;assistenza infermieristica e tecnica. E fra i requisiti che contraddistinguono i livelli di assistenza rientra ovviamente anche la qualità  dei servizi di sanificazione e pulizia dei locali (in particolare delle sale operatorie e delle stanze di degenza) e delle attrezzature sanitarie.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la dott.ssa Maria Soledad Ferreiro Cotorruelo  dirigente medico specializzata in Igiene e Medicina Preventiva, ha svolto l&#8217;incarico di direttore dell&#8217;esecuzione di un appalto analogo gestito proprio da Dussmann e svolge il medesimo incarico relativamente all&#8217;appalto del servizio di disinfestazione. E&#8217; stata inoltre membro di altre commissione di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la dott.ssa Simona Cinaglia  coordinatore infermieristico presso l&#8217;I.N.R.C.A. e, in tale veste,  adibita al controllo di qualità  di tutti i servizi esternalizzati dall&#8217;Istituto, fra cui anche il servizio di pulizia e sanificazione. Il personale infermieristico, del resto,  quello preposto in prima battuta a tali verifiche, essendo l&#8217;infermiere tenuto a verificare quotidianamente le condizioni dei degenti e, ove sia addetto alle sale operatorie, a controllare la perfetta efficienza e pulizia delle attrezzature sanitarie da utilizzare negli interventi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè rileva il fatto che la commissione e il R.U.P. si siano avvalsi di un supporto specialistico per la valutazione di congruità  delle offerte risultate anomale, visto che, come il Tribunale ha statuito nella recente sentenza n. 386/2021, &#8220;<i>&#038;la S.U.A.M. ha stipulato già  dal 2018 una convenzione con i cinque Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro per la fornitura del supporto specialistico di cui anche l&#8217;odierna commissione si  avvalsa;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; in secondo luogo, in sede di giudizio di anomalia, e specie in appalti in cui il costo della manodopera assume rilievo preminente, vengono solitamente in evidenza problematiche puntuali e di dettaglio relative soprattutto all&#8217;applicazione degli istituti previsti dalla legge e/o dai contratti collettivi. Questi aspetti non sono sempre e necessariamente bagaglio professionale tipico dei funzionari pubblici, e ciò in quanto i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, per quanto in buona parte privatizzati, hanno una disciplina più semplice e lineare, soprattutto perchè gli enti pubblici non fruiscono di sgravi contributivi e di altre misure analoghe che molto spesso incidono in maniera rilevante nella formazione dell&#8217;offerta economica e nella elaborazione delle giustificazioni che la stazione appaltante  obbligata a richiedere laddove l&#8217;offerta risulti anomala&#038;</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4. Peraltro, e qui si passa ad esaminare un profilo che rileva anche rispetto alle censure esposte nei successivi motivi di ricorso, va osservato che Dussmann, al necessario fine di addurre elementi concreti da cui si potesse desumere la fondatezza delle presenti doglianze, avrebbe dovuto indicare, a fini esemplificativi, anche un solo aspetto delle offerte tecniche la cui valutazione abbia comprovato la palese incompetenza dei commissari di gara. Tale onere probatorio non  stato però assolto, il che costituisce già  un primo elemento che milita a sfavore della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo profilo, come detto, rileva però anche rispetto alle censure dedotte con il quarto motivo. In effetti, i sub-criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara (pag. 42) sono in sè sufficientemente numerosi e dettagliati, per cui, unitamente ai punteggi numerici, essi assolvono in maniera adeguata all&#8217;onere motivazionale imposto alla commissione di gara. Pertanto sarebbe stato <i>a fortiori</i> necessario che la ricorrente indicasse almeno un sub-criterio in relazione al quale, alla luce dei vari progetti tecnici presentati dai concorrenti, i punteggi assegnati dai commissari siano risultati palesemente inattendibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò, peraltro, senza considerare che la stessa commissione di gara &#8211; che la ricorrente ritiene incompetente dal punto di vista tecnico &#8211; ha premiato Dussmann assegnandole punteggi elevati in tutti i lotti per cui la ricorrente ha presentato offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; evidente che la stessa commissione non può essere giudicata competente o incompetente <i>secundum eventum</i>. A scanso di equivoci va chiarito che queste considerazioni non intendono revocare in dubbio la sussistenza dell&#8217;interesse al ricorso (anche se restano le perplessità  evidenziate nel precedente § 4.), ma sono finalizzate unicamente a suffragare la convinzione del Collegio circa l&#8217;infondatezza delle doglianze che si appuntano sulla competenza e sull&#8217;operato dei commissari.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5. Infondato  anche l&#8217;ultimo motivo, il quale muove da presupposti esclusivamente numerici e quantitativi, nonchè da alcune circostanze fattuali insorte nel corso della lunga procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo da queste ultime, nel ricorso si enfatizza oltre misura la valenza del verbale di gara del 15 settembre 2020 (e della conseguente nota nello stesso richiamata), nella parte in cui la commissione di gara aveva ritenuto di richiedere alla S.U.A.M. un supporto di personale, nonchè del successivo verbale del 3 novembre 2020, in cui la commissione, preso atto della circostanza che il personale segnalato dalla S.U.A.M. non era in grado di fornire il supporto richiesto, ha deciso di proseguire i lavori senza avvalersi di altre collaborazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale decisione viene ritenuta da Dussmann contraddittoria (visto che, se il supporto era ritenuto necessario, non si comprende perchè la commissione abbia in seguito ritenuto di poterne prescindere), il che sarebbe comprovato anche dalla singolare tempistica impiegata per la valutazione delle offerte relative ai singoli lotti. Dall&#8217;esame dei verbali di gara risulta infatti che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la commissione ha valutato le offerte pervenute per il lotto n. 10 in un totale di 20 ore, e ciò a fronte di otto offerte pervenute, mentre in seguito ha valutato tutte le offerte pervenute per il lotto n. 9 in una sola seduta di 6,15 ore (anche in questo caso erano pervenute otto offerte);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nelle sedute del 6 e del 18 dicembre 2019 in sole 15,30 ore ha valutato l&#8217;intero lotto n. 8, che ha visto 17 operatori partecipanti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; successivamente, nelle sedute di cui ai verbali nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 la commissione ha impiegato 43,30 ore per la valutazione delle 20 offerte presentate nel lotto n. 7, per poi impiegare, nelle successive sedute di cui ai verbali nn. 14 e 15, 12,30 ore per la valutazione delle 15 offerte presentate nel lotto n. 6;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  poi seguita la parentesi apertasi a seguito della richiesta di integrazione della commissione (citati verbali del 15 settembre 2020 e del 3 novembre 2020). Tuttavia, nella seduta del 20 ottobre 2020 la commissione, dopo aver avviato la valutazione delle 20 offerte presentate per il lotto n. 1 (obliterando tuttavia la partecipazione del referente interno precedentemente richiesto) ha preso atto che, anche il lotto n. 2, il referente individuato dall&#8217;A.S.U.R. per la valutazione delle offerte tecniche non fosse &#8220;<i>&#038;in possesso di una conoscenza completa della strutturazione di AV2 e della sua organizzazione sanitaria</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la commissione ha impiegato 15 ore, in sole due sedute, per valutare le offerte tecniche di tutti i 20 concorrenti partecipanti al lotto n. 1; 16 ore, anche in questo caso in due sedute, per i 16 partecipanti al lotto n. 2; sole 8 ore, in un&#8217;unica seduta, per valutare le offerte tecniche di ben 19 concorrenti partecipanti al lotto n. 3; ed infine 8,30 ore per valutare ben due lotti di gara, rispettivamente il lotto n. 4 che ha visto partecipare 19 operatori economici e il lotto n. 5 che ne ha visti partecipare 18.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, nessuna delle suddette circostanze appare dirimente, e ciò per le seguenti ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5.1. E&#8217; del tutto normale che, essendo state le operazioni di gara notevolmente rallentate dagli effetti delle restrizioni adottare per fronteggiare la nota emergenza sanitaria (la quale ha impegnato in primo luogo proprio il personale medico e infermieristico), nel momento in cui l&#8217;emergenza sembrava superata e occorreva concludere le gare <i>in itinere</i> secondo i tempi dettati dall&#8217;art. 8 del D.L. n. 76/2020, la commissione abbia avvertito la necessità  di accelerare i tempi. Ed  altrettanto evidente che la richiesta di un supporto di personale, per poter trovare accoglimento, dovesse essere motivata quantomeno evidenziando la complessità  delle operazioni di gara. Nè il fatto che la commissione avesse sottolineato la necessità  che il personale di supporto doveva essere in possesso di adeguate competenze tecniche equivale ad una sorta di &#8220;confessione&#8221; circa l&#8217;incompetenza tecnica dei commissari designati, essendo invece vero il contrario, ossia che la commissione cercava soggetti in possesso della stessa competenza dei commissari.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, una volta che il richiesto supporto di personale non ha avuto buon fine, la commissione era tenuta a concludere i lavori nel più breve tempo possibile (come del resto  necessario in ogni procedimento amministrativo).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla natura del supporto richiesto, dai verbali di gara del 20 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 emerge che il personale all&#8217;uopo segnalato dall&#8217;A.S.U.R. non sarebbe stato impiegato per coadiuvare i commissari nella diretta valutazione delle offerte, bensì per fornire informazioni più dettagliate circa l&#8217;organizzazione delle Aree Vaste in cui  suddivisa l&#8217;Azienda Sanitaria Unica Regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che, di fatto, i referenti segnalati dalle Aree Vaste non hanno in concreto operato (si vedano al riguardo i verbali del 29 settembre, del 6 ottobre, del 20 ottobre 2020 e del 3 novembre), non si sarebbe comunque in presenza di una vera e propria integrazione della commissione, visto che i referenti delle Aree Vaste avrebbero dovuto unicamente comunicare ai commissari informazioni sull&#8217;organizzazione della rispettiva Area.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5.2. La tempistica più volte richiamata dalla ricorrente non  di per sè indicativa di alcuna particolare anomalia (mancando del resto qualsiasi indizio che possa convincere il Collegio del contrario), visto che  del tutto normale che le operazioni valutative subiscano un&#8217;accelerazione man mano che i commissari &#8220;prendono confidenza&#8221; con le offerte. In effetti, i maggiori rallentamenti si registrano solitamente nelle prime sedute, dovendo i commissari dapprima concordare sulle modalità  temporali e organizzative di svolgimento dei lavori e successivamente &#8220;rinfrescare la memoria&#8221; mediante approfondita rilettura dei criteri di valutazione previsti dalla <i>lex specialis</i>. Le operazioni di lettura e valutazione dei progetti tecnici non potrebbero infatti avere luogo in modo proficuo in assenza di tali adempimenti preliminari.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma anche a questo riguardo va osservato che la commissione di gara ha premiato in tutti i lotti (anche se in alcuni in misura maggiore che in altri) l&#8217;offerta tecnica di Dussmann, per cui, non potendosi immaginare che la ricorrente voglia in questa sede sminuire il valore dei propri progetti tecnici, si deve concludere nel senso che l&#8217;asserita insolita celerità  con cui i commissari hanno proceduto alla valutazione dei concorrenti non ha evidentemente inciso sulla accuratezza e sulla coerenza dei giudizi espressi.</p>
<p style="text-align: justify;">E al riguardo va aggiunto che non  dirimente nemmeno la precisazione che la commissione ha ritenuto di evidenziare nel verbale n. 11 e che la ricorrente ha riportato a pag. 25 del mezzo introduttivo. Infatti, anche in questo caso era onere della società  indicare almeno un errore di attribuzione dei punteggi che risultasse dai verbali di gara. In assenza di ciò, la precisione della commissione va derubricata a semplice <i>excusatio non petita</i>(la quale, a differenza di quanto recita il noto broccardo, non necessariamente costituisce una <i>accusatio manifesta</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">6. Per le suesposte ragioni il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti, con riguardo a tutte le domande proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza nei confronti delle controparti costituite e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; li respinge;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; condanna la società  ricorrente al pagamento in favore della Regione Marche e delle controinteressate costituite delle spese del giudizio, che si liquidano in ¬ 6.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna di esse. Nulla per le spese nei riguardi delle controparti non costituite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Conti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Morri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-21-9-2021-n-667/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.667</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.6421</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-9-2021-n-6421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-9-2021-n-6421/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.6421</a></p>
<p>Pres. Santoro &#8211; Est. Toschei Sul ricorso per revocazione. Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso per revocazione &#8211; Impugnazione sentenza &#8211; Errore relativo alla presunta inesistenza della rinuncia a ordinanza di demolizione &#8211; Inammissibilità  &#8211; Se la rinuncia risulta dal verbale di udienza contro cui non stata proposta querela di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-9-2021-n-6421/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.6421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-9-2021-n-6421/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.6421</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro &#8211; Est. Toschei</span></p>
<hr />
<p>Sul ricorso per revocazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso per revocazione &#8211; Impugnazione sentenza &#8211; Errore relativo alla presunta inesistenza della rinuncia a ordinanza di demolizione &#8211; Inammissibilità  &#8211; Se la rinuncia risulta dal verbale di udienza contro cui non  stata proposta querela di falso.</div>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto per la revocazione di una sentenza, nella parte in cui questa ha disposto la improcedibilità  del ricorso originario per rinuncia da parte della società  appellante al ricorso nei confronti di un&#8217;ordinanza di demolizione sulla base della considerazione per cui in quel giudizio alcun atto di rinuncia, recante la sottoscrizione della parte patrocinata, sarebbe stato depositato dalla stessa parte appellante, nel caso in cui simile rinuncia risulti a verbale, in quanto il verbale d&#8217;udienza  atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, e non risulti proposta la querela di falso nei confronti di detto verbale. Il rimedio della revocazione, infatti, non può sopperire al fine di ottenere un analogo risultato visto che costituisce <em>ius receptum</em> che per superare il carattere fidefacente degli atti pubblici la querela di falso  necessaria anche qualora si ritenga che l&#8217;immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale, con la sola eccezione &#8211; che tuttavia nel caso di specie non si  concretizzata &#8211; del caso in cui dallo stesso contesto dell&#8217;atto risulti in modo evidente l&#8217;esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5219 del 2019, proposto dalla società  S.I.C.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Gian Luca Lemmo, domiciliata presso l&#8217;indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata in Roma, corso Rinascimento, n. 11;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Erik Furno, domiciliato presso l&#8217;indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avvocato Enrico Califano in Roma, piazza dei Consoli, n. 11;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 dicembre 2018 n. 7212, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Esaminate le memorie, con ulteriori documenti, depositate;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del 15 ottobre 2020 il Cons. Stefano Toschei e uditi, per le parti, gli avvocati Gian Luca Lemmo, Gianluigi Pellegrino e Erik Furno;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Va premesso, in via di fatto, quanto segue:</em></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la società  S.I.C.A.  proprietaria di un terreno nel Comune di Vico Equense ove insisteva un immobile, sito in località  Conca di Alimuri, denominato &#8220;Albergo di Alimuri&#8221;, poi demolito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in data 19 luglio 2007 veniva concluso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Uffici del Vicepresidente) un accordo, ai sensi dell&#8217;art. 11 l. 7 agosto 1990, n. 241, per definire &#8220;<em>gli indirizzi e dei criteri per la salvaguardia, il recupero, la reintegrazione, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio nell&#8217;area ove insiste lo scheletro</em> <em>cementizio del fabbricato conosciuto come Albergo Conca Alimuri</em>&#8220;, tra il Ministero per i beni e le attività  culturali, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Vico Equense e con la partecipazione della Soc. SAAN di Napoli;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in detto accordo veniva espressamente stipulato &#8220;<em>al fine di formalizzare e rendere effettivi</em> <em>gli incombenti di competenza delle Parti, così come emersi nel corso dell&#8217;incontro del 22 giugno 2007 e di cui al verbale citato in premessa, costituenti sostanzialmente in stretta successione temporale ed ordine di priorità : a) nel consolidamento del costone roccioso retrostante e sovrastante l&#8217;intera superficie ove insiste lo scheletro cementizio dell&#8217;albergo &#8220;Conca di Alimuri&#8221;, allo scopo di procedere all&#8217;abbattimento del manufatto; b) nella demolizione del manufatto in parola; c) nella riqualificazione paesaggistico-ambientale dell&#8217;area, conformemente alle disposizioni stabilite dal vigente Piano Urbanistico Territoriale delle penisola sorrentina-amalfitana di cui alla Legge della Regione Campania n. 35/1987. Per la demolizione dello scheletro cementizio finalizzata alla riqualificazione dell&#8217;area, il Ministero peri beni e le attività  culturali si faà  carico dei reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per fronteggiare l&#8217;onere economico relativo all&#8217;intervento di cui trattasi, stimato in ¬ 300.000,00 circa. Ove durante l&#8217;esecuzione degli interventi di cui alla precedente lettera a) gli oneri economici relativi all&#8217;attività  di consolidamento del costone roccioso dovessero subire maggiorazioni, le ulteriori spese non potranno essere imputate alla Soc. SA.AN e resteranno a totale carico delle Amministrazioni pubbliche competenti</em>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la società  SA.AN. S.r.l., allora proprietaria del terreno in questione, presentava quindi, sulla scorta del suddetto accordo, un progetto di costruzione di un immobile della stessa cubatura da abbattere in un sito da individuarsi tra le zone meno tutelate 4 e 5 del P.U.T. dell&#8217;Area Sorrentino-Amalfitana attraverso una specifica variante urbanistica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;esito della successiva conferenza di servizi tra le amministrazioni volta a valutare la fattibilità  del progetto, questo veniva ritenuto non realizzabile sicchè, con nota del Comune di Vico Equense n. 14786 del 26 maggio 2008, il progetto veniva respinto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; detta nota era impugnata dalla società  interessata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, che respingeva il ricorso con sentenza n. 5053/2013;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a questo punto il Comune di Vico Equense avviava due distinti procedimenti che si concludevano con due diversi provvedimenti, il primo (determinazione prot. n. 8286 del 31 marzo 2014) con il quale veniva ingiunta la demolizione del manufatto ai sensi dell&#8217;art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed il secondo (decreto n. 113 del 18 settembre 2014), con il quale era annullato l&#8217;accordo stipulato in data 19 luglio 2007 (del quale sopra si  detto);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; i due suindicati provvedimenti erano impugnati (rispettivamente, con ricorso introduttivo e con ricorso recante motivi aggiunti) dalla società  proprietaria del terreno dinanzi al TAR per la Campania che respingeva i gravami con sentenza n. 404 del 27 gennaio 2016.<em>Pendente iudicio</em>, una volta respinta la domanda cautelare avanzata dalla società  ricorrente, l&#8217;immobile veniva demolito in data 30 novembre 2014;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la sentenza del TAR per la Campania n. 404/2016 era fatta oggetto di appello dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 7212/2018 del 24 dicembre 2018, accoglieva parzialmente l&#8217;appello in relazione ai motivi aggiunti e dichiarava improcedibile il ricorso originario per rinuncia della società  S.I.C.A. S.r.l. (nel frattempo divenuta proprietaria dell&#8217;immobile) avverso l&#8217;ordinanza di demolizione n. 8286 del 31 marzo 2014;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considerato che</em> la società  SICA chiede ora la revocazione della sentenza n. 7212/2018 nella parte in cui ha disposto la improcedibilità  del ricorso originario per rinuncia da parte della società  appellante al ricorso nei confronti dell&#8217;ordinanza di demolizione 8286/2014, in quanto in quel giudizio alcun atto di rinuncia, recante la sottoscrizione della parte patrocinata, era stato depositato dalla stessa parte appellante, i cui difensori in sede di discussione avevano soltanto &#8220;<em>(peraltro nell&#8217;ambito dei poteri tipici della difesa) dedotto come il richiesto accoglimento dei motivi relativi all&#8217;accodo e il suo conseguente ripristino, avrebbe privato di qualsivoglia interesse ad insistere per l&#8217;annullamento della demolizione (essendo questa pure prevista dall&#8217;accordo)</em>&#8221; (così, testualmente, alle pagg. 4 e 5 del ricorso per revocazione);</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Preso atto che</em>, dunque, la parte ricorrente per revocazione chiede alla Sezione di &#8220;<em>correggere in sede di revocazione solo in parte qua la decisione epigrafata cassando il riferimento a non esistente formale &#8220;rinuncia&#8221; da sostituirsi con sopravvenuta carenza di in interesse conseguente all&#8217;accoglimento dei motivi comportanti il ripristino dell&#8217;accordo</em>&#8221; (così ancora, testualmente, a pag. 5 del ricorso per revocazione);</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Dato atto che</em> il Comune di Vico Equense si  costituito nel presente giudizio rilevando la infondatezza del ricorso e chiedendone la dichiarazione di inammissibilità ;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rilevato che</em>:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dagli atti depositati in giudizio si legge che nel verbale dell&#8217;udienza pubblica del 22 novembre 2018 (con riferimento al giudizio R.G. n. 6867/2016, poi definito con la sentenza della quale viene qui chiesta la revocazione <em>in parte qua</em>)  registrato quanto segue: &#8220;<em>in sede di esame delle istanza preliminari sono presenti gli avvocati: Gianluigi Pellegrino, Gianluca Lemmo ed Erik Furno che chiedono di discutere brevemente la causa. Il ricorso viene richiamato. In sede di discussione sono presenti gli avvocati Gianluigi Pellegrino, Gianluca Lemmo ed Erik Furno che argomentano le loro tesi, si rinuncia all&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza di demolizione e si chiede di accogliere i secondi motivi aggiunti. Il Presidente dispone quindi che la causa venga trattenuta in decisione</em>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che dunque agli atti  registrata la rinuncia al giudizio di annullamento dell&#8217;ordinanza di demolizione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, come  noto, il verbale d&#8217;udienza  atto pubblico che fa fede fino a querela di falso (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. II, 15 aprile 2019 n. 2451, Sez. IV, 23 giugno 2015 n. 3162 e 7 febbraio 2011 n. 815 nonchè Cass. civ., Sez. II, 12 gennaio 2009 n. 440);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel caso di specie non risulta proposta la querela di falso nei confronti di detto verbale e il rimedio della revocazione non può sopperire al fine di ottenere un analogo risultato visto che costituisce <em>ius receptum</em> che per superare il carattere fidefacente degli atti pubblici la querela di falso  necessaria anche qualora si ritenga che l&#8217;immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale, con la sola eccezione &#8211; che tuttavia nel caso di specie non si  concretizzata &#8211; del caso in cui dallo stesso contesto dell&#8217;atto risulti in modo evidente l&#8217;esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento (cfr., sullo specifico tema, Cass. civ., Sez. II, 22 aprile 2005 n. 8500);</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rammentato che</em>, per completezza e a tutto voler concedere, secondo un consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, l&#8217;errore di fatto idoneo a sorreggere il gravame per revocazione  unicamente quello che consiste in una errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, derivante da svista o da abbaglio dei sensi che abbia indotto il giudicante a supporre l&#8217;esistenza di un fatto che non esiste oppure a considerare inesistente un fatto che risulta, invece, positivamente accertato e ciò, semprechè, tale errata percezione sia determinante sulla pronuncia, nel senso che l&#8217;errore si riveli decisivo nella dimostrazione di un rapporto di necessaria causalità  tra l&#8217;erronea supposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 19 giugno 2009 n. 3296 e 24 aprile 2009 n. 2414 nonchè Sez. V, 31 luglio 2008 n. 3816; 20 ottobre 2005 n. 5896;oltre a, più di recente, Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2016 n. 4319);</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ribadito in conclusione che</em>, in ragione delle suesposte osservazioni, il ricorso per revocazione, siccome proposto, deve essere dichiarato inammissibile;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Stimato che</em> le spese del presente giudizio possono compensarsi, sussistendone i presupposti ex art. 92 c.p.c., di cui all&#8217;art. 26, comma 2, c.p.a.;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione (n. R.g. 5219/2019), come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dei giorni 15 ottobre 2020, 3 dicembre 2020 e 15 aprile 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Santoro, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Bernhard Lageder, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Toschei, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco De Luca, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-9-2021-n-6421/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.6421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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