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	<title>21/9/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/9/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.505</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-505/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.505</a></p>
<p>Va sospeso il decreto avente per oggetto la revoca di contributo ministeriale per incentivazione iniziative imprenditoriali se, in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, nelle more della decisione di merito, gli interessi economici della ricorrente potrebbero essere irreparabilmente pregiudicati, valutata l’entità del finanziamento revocato; inoltre, il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-505/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.505</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-505/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.505</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto avente per oggetto la revoca di contributo ministeriale per incentivazione iniziative imprenditoriali se, in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, nelle more della decisione di merito, gli interessi economici della ricorrente potrebbero essere irreparabilmente pregiudicati, valutata l’entità del finanziamento revocato; inoltre, il provvedimento di revoca del contributo è stato adottato in base ad una misura cautelare interdittiva che aveva perso efficacia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00505/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00908/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 908 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>La Diapers &#038; Pads S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfranco Spinelli, Pietro Domenico Palamara, con domicilio eletto presso Franco Leone in Catanzaro, via Santa Maria N 21;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; <b>Ministero dello Sviluppo Economico -Direzione Generale Per L&#8217;Incentivazione delle Attivita&#8217; Imprenditoriali</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Mps Merchant S.p.A.</b>, <b>Lamezia Europa S.p.A.</b>, <b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto n 10039/12 avente per oggetto la revoca del contributo	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che, in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni per l’applicazione delle misure cautelari previste dall’art. 55 c. p .a.;<br />	<br />
che, nelle more della decisione di merito, gli interessi economici della ricorrente potrebbero essere irreparabilmente pregiudicati, valutata l’entità del finanziamento revocato;<br />	<br />
che, ad una sommaria cognizione, propria della fase cautelare, il ricorso presenta profili di fondatezza, considerato che il provvedimento di revoca impugnato è stato adottato in base ad una misura cautelare interdittiva che aveva perso efficacia;<br />	<br />
che debba essere fissata l’udienza per la trattazione di merito;<br />	<br />
che le spese della fase cautelare debbano essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda):<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza di sospensione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Fissa la trattazione di merito all’udienza pubblica dell’8 marzo 2013.<br />	<br />
Compensa le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giovanni Iannini, Presidente FF<br />	<br />
Antonio Andolfi, Referendario, Estensore<br />	<br />
Emiliano Raganella, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-505/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.505</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-508/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-508/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.508</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di approvazione degli atti e di nomina vincitori del concorso pubblico per l&#8217;ammissione alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in economia. Ritenuto che i provvedimenti della commissione esaminatrice, con i quali è rilevata l&#8217;inidoneità delle prove scritte e, per l’effetto, il candidato non è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-508/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-508/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di approvazione degli atti e di nomina vincitori del concorso pubblico per l&#8217;ammissione alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in economia. Ritenuto che i provvedimenti della commissione esaminatrice, con i quali è rilevata l&#8217;inidoneità delle prove scritte e, per l’effetto, il candidato non è ammesso alla prova orale, possono considerarsi adeguatamente motivati quando i voti numerici sono attribuiti in base ai criteri predeterminati dalla Commissione esaminatrice o direttamente dalla normativa che regola lo svolgimento dell&#8217;esame in questione; rilevato che nel caso di specie, ad un primo sommario esame, non sembra ricorrere nessuna delle due ipotesi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00508/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00879/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 879 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Angelo Brutto</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Carmela Perri, Cristina Scavelli, con domicilio eletto presso Carmela Perri in Cosenza, via Cristofaro, 57;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Universita&#8217; degli Studi Magna Graecia di Catanzaro</b>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; <b>Giampaolo Tomaselli</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Maria Cristina Migliazza, Monica Giancotti, Emanuele Macri&#8217;, Stefano Mandaradoni, Alessandro Rizzello; Tomaselli Giampaolo</b>	</p>
<p>per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia, del provvedimento di approvazione degli atti e di nomina vincitori del concorso pubblico per l&#8217;ammissione alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in economia	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Universita&#8217; degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che i provvedimenti della commissione esaminatrice, con i quali è rilevata l&#8217;inidoneità delle prove scritte e, per l’effetto, il candidato non è ammesso alla prova orale, possono considerarsi adeguatamente motivati quando i voti numerici sono attribuiti in base ai criteri predeterminati dalla Commissione esaminatrice o direttamente dalla normativa che regola lo svolgimento dell&#8217;esame in questione;<br />	<br />
rilevato che nel caso di specie, ad un primo sommario esame, non sembra ricorrere nessuna delle due ipotesi;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie la domanda incidentale di sospensione e per l&#8217;effetto sospende i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’ 8 febbraio 2013. <br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giovanni Iannini, Presidente FF<br />	<br />
Antonio Andolfi, Referendario<br />	<br />
Emiliano Raganella, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-508/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.524</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-524/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-524/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.524</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento adottato dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione con il quale veniva rigettata l&#8217;istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente, rilevato che l’invalidità che ha attinto il padre del ricorrente è collegata ad una grave patologia che potrebbe portarlo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-524/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-524/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.524</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento adottato dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione con il quale veniva rigettata l&#8217;istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente, rilevato che l’invalidità che ha attinto il padre del ricorrente è collegata ad una grave patologia che potrebbe portarlo, nel volgere di breve tempo, ad un grave e fatale peggioramento del quadro clinico, di guisa che appare opportuno verificare se non sia possibile venire incontro alle esigenze dell’Aresu mediante distacco temporaneo o altro istituto affine. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00524/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00867/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 867 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Andrea Aresu</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Immacolata Amoroso, con domicilio eletto presso Filippo Amoroso in Torino, via Dante di Nanni 16;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento GDAP &#8211; 0228293-2012 adottato dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione in data 06-06-2012 e notificato in data 26-06-2012, con il quale veniva rigettata l&#8217;istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente, nonchè di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale a quello impugnato	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>il Collegio,<br />	<br />
&#8211; rilevato che l’invalidità che ha attinto il padre del ricorrente è collegata ad una grave patologia che potrebbe portarlo, nel volgere di breve tempo, ad un grave e fatale peggioramento del quadro clinico, di guisa che appare opportuno verificare se non<br />
&#8211; ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate in relazione alla particolarità del caso di specie;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini del riesame.<br />	<br />
Fissa udienza pubblica per la discussione del ricorso al 9 maggio 2013.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Presidente<br />	<br />
Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Paola Malanetto, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-524/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.353</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-353/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-353/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-353/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.353</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza comunale in tema di viabilita’, impugnata da un Comune confinante, se il decorso della stagione estiva comporta, nella località turistica per cui è causa, una fisiologica riduzione del traffico veicolare, onde il permanere del divieto di circolazione appare sproporzionato alle rappresentate esigenze di sicurezza, le quali, nelle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-353/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.353</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-353/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.353</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza comunale in tema di viabilita’, impugnata da un Comune confinante, se il decorso della stagione estiva comporta, nella località turistica per cui è causa, una fisiologica riduzione del traffico veicolare, onde il permanere del divieto di circolazione appare sproporzionato alle rappresentate esigenze di sicurezza, le quali, nelle more della esecuzione dei lavori previsti dalla variante in corso di definizione, ben possono essere perseguite attraverso la predisposizione di interventi provvisori ovvero di adeguate misure di vigilanza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00353/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01173/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Santa Marina</b>, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello G. Feola, con domicilio eletto presso il procuratore in Salerno, via G.V.Quaranta N. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ispani</b> in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Scuderi, con domicilio eletto presso il procuratore in Salerno, via Velia N. 96; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell’ordinanza n. 32 del 13-7-2012;<br />	<br />
della delibera di G.M. n. 118 dell’1-8-2012;<br />	<br />
dell’ordinanza sindacale n. 38 del 7-8-2012;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ispani in Persona del Sindaco P.T.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il decorso della stagione estiva comporta, nella località turistica per cui è causa, una fisiologica riduzione del traffico veicolare, onde il permanere del divieto di circolazione appare sproporzionato alle rappresentate esigenze di sicurezza , le quali , nelle more della esecuzione dei lavori previsti dalla variante in corso di definizione, ben possono essere perseguite attraverso la predisposizione di interventi provvisori ovvero di adeguate misure di vigilanza;<br />	<br />
Ritenuto, in relazione alla peculiarità della controversia, di poter disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta. Fissa , per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 20-6-2013. Spese compensate.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente<br />	<br />
Francesco Mele, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giovanni Grasso, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.369</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-369/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-369/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-369/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.369</a></p>
<p>Va sospeso il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Salerno per la realizzazione di un sub comparto dell’insediamento denominato Crescent promosso dal Comune con investimento di circa 12 milioni di euro, di cui circa 2 milioni e mezzo per le spese di progettazione e circa 10 milioni per l’acquisizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-369/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-369/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.369</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Salerno per la realizzazione di un sub comparto dell’insediamento denominato Crescent promosso dal Comune con investimento di circa 12 milioni di euro, di cui circa 2 milioni e mezzo per le spese di progettazione e circa 10 milioni per l’acquisizione dell’area all’Agenzia del Demanio se il ricorso presenta nel merito motivi in parte diversi da quelli oggetto dei precedenti ricorsi sulla medesima vicenda, già decisi con sentenze dal TAR ed oggetto d’appello al Consiglio di Stato, sicche’ appare opportuno, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, non alterare lo status quo, almeno fino alla definizione del ricorso presso il Consiglio di Stato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00369/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01140/2012 REG.RIC.           	</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)	</p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Italia Nostra O.N.L.U.S.</b>, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Agosto, Pierluigi Morena, Oreste Cantillo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Salerno, via L. Cassese, n.30;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Ministero per i per i beni e le attività culturali</b>, in persona del Ministro pro tempore,<br /> <br />
&#8211; <b>Soprintendenza Beni ambientali e paesaggistici di Salerno ed Avellino</b>,<br />
rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n.58;<br /> <br />
&#8211; Comune di Salerno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Brancaccio, presso lo studio del quale, elegge domicilio, in Salerno, largo Dogana Regia, n.15; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Crescent S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Lentini, Mario Sanino, Paolo Vosa, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Salerno, c.so Garibaldi, n. 103; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a. del permesso di costruire n.6 t.u. del 29/03/2012 prot.15304/12 a firma congiunta del dirigente del servizio trasformazioni urbanistiche e del responsabile dell&#8217;ufficio piani attuativi del comune di Salerno, rilasciato in favore della società Crescent s.r.l. per la realizzazione del settore 1 della sub umi 2, della umi 4, ricadente nel sub comparto 1, comparto CPS1 località S. Teresa del Comune di Salerno;<br />	<br />
b. dell’atto di acquisto dei diritti edificatori, non individuati da parte del Comune né specificati da parte della società Crescent s.r.l.;<br />	<br />
c. della convenzione attuativa rep. 52034 del 15 dicembre 2010, non conosciuta;<br />	<br />
d. della convenzione quadro, non conosciuta, ed ove e per quanto occorra dello schema di convenzione quadro “ad adiuvandum all’obbligo sancito dall’art. 9 della convenzione attuativa”;<br />	<br />
e. del progetto allegato all’istanza di permesso di costruire, non conosciuto e mai pubblicato;<br />	<br />
f. della proposta prot. 46586 del 13 marzo 2012, non conosciuto;<br />	<br />
g. del parere del dirigente del 27 marzo 2012, atto n. 6 TU, non conosciuto,<br />	<br />
h. della convenzione attuativa del 5 dicembre 2011, non conosciuta;<br />	<br />
i. variante del pdc n. 7/2011, non conosciuta;<br />	<br />
j. della nota prot. 54959 del 22 marzo 2012, non conosciuta del direttore del settore opere pubbliche;<br />	<br />
k. autorizzazione paesaggistica del direttore del settore TU n. 30 del 22 marzo 2012, non conosciuta;<br />	<br />
l. del parere favorevole della Soprintendenza, n. 8241 del 20 marzo 2012, non conosciuto;<br />	<br />
m. del piano urbanistico attuativo, nella parte di interesse;<br />	<br />
n. del progetto definitivo del Crescent;<br />	<br />
o. della convenzione attuativa con la Sist, non conosciuta;<br />	<br />
p. dello schema convenzione relativi agli atti di approvazione non conosciuti;<br />	<br />
q. di atti di compravendita dal demanio dell’area di interesse;<br />	<br />
r. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del ministero intimato, della società Crescent S.r.l. e del Comune di Salerno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; l’odierno ricorso presenta nel merito motivi in parte diversi da quelli oggetto dei precedenti ricorsi sulla medesima vicenda, già decisi con sentenze da questo Tribunale ed oggetto d’appello al Consiglio di Stato;<br />	<br />
&#8211; considerata la delicatezza e la complessità della questione, tale per cui, appare opportuno, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, non alterare lo status quo, almeno fino alla definizione del ricorso n. 3614/2012 presso il Consiglio di Stato;<	


<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione dei provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica che sarà indicata non appena depositata la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso n. 3614/2012, la cui discussione è fissata all’udienza pubblica del 23 ottobre 2012;<br />	<br />
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente<br />	<br />
Giovanni Grasso, Consigliere<br />	<br />
Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-369/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.364</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-364/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-364/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-364/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.364</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il verbale di “scelta alloggi” posto in essere da un comune nei confronti di piu’ aspiranti, rilevato che il ricorrente ha accettato con riserva l’alloggio propostogli dal Comune e che l’alloggio stesso, come dichiarato a verbale dal difensore del ricorrente, è attualmente occupato da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-364/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-364/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.364</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il verbale di “scelta alloggi” posto in essere da un comune nei confronti di piu’ aspiranti, rilevato che il ricorrente ha accettato con riserva l’alloggio propostogli dal Comune e che l’alloggio stesso, come dichiarato a verbale dal difensore del ricorrente, è attualmente occupato da terzi; rilevata pertanto l’emergenza di un grave pregiudizio ai suoi danni, che impone l’adozione di idonee misure cautelari, nel senso di ordinare al Comune di Pontecagnano Faiano il riesame del provvedimento impugnato, alla luce dei motivi di ricorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00364/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00108/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 108 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Davide Garofalo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Agata Bisogno, con domicilio eletto presso Agata Bisogno in Salerno, via Arce, 122 c/o D&#8217;Urso;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Pontecagnano Faiano</b> in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Spirito, con domicilio eletto presso Francesco Spirito Avv. in Salerno, via F.Cantarella 7; <b>I.A.C.P. Provincia di Salerno</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Anna Piscopiello, Pasqualina Monetta, Loredana Cheli, Maria Niceforo, Alfredo Frusciante, Immacolata Giraulo, Palmira Capaldo, Antonio Ricciardi, Rosa Esposito, Genoveffa Ciaparrone, Anna Paparusso, Marisa Gioia, Liliana Manzo, Cinzia Esposito; Caterina Russo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonella Galla, con domicilio eletto presso Antonella Galla in Salerno, c/o Segreteria Tar; <b>Maria Buonocore</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Lenza, con domicilio eletto presso Roberto Lenza in Salerno, via Principati N. 17; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del verbale di “scelta alloggi” posto in essere dal comune di Pontecagnano Faiano in data 07.11.11.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pontecagnano Faiano in Persona del Sindaco P.T. e di Caterina Russo e di Maria Buonocore;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Paolo Severini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che il ricorrente ha accettato con riserva l’alloggio propostogli dal Comune in data 9.01.2012 e che lo stesso, come dichiarato a verbale nel corso dell’odierna camera di consiglio dal difensore del medesimo ricorrente, è attualmente occupato da terzi; rilevata pertanto l’emergenza di un grave pregiudizio ai suoi danni, che impone l’adozione di idonee misure cautelari, nel senso di ordinare al Comune di Pontecagnano Faiano il riesame del provvedimento impugnato, alla luce dei motivi di ricorso;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare e per l’effetto<br />	<br />
a) ordina il riesame del provvedimento impugnato <br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 21.11 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente<br />	<br />
Francesco Mele, Consigliere<br />	<br />
Paolo Severini, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-364/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2012 n.5048</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-9-2012-n-5048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-9-2012-n-5048/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2012 n.5048</a></p>
<p>Pres. Botto – Est. Palanza Lt Centro Servizi e A.T.I. Ass. I.S.Te. Scs (Avv.ti F. Mastroviti, L. Gili, A. Mancini) c/ ASL TO 2 Azienda Sanitaria Locale Torino Nord (Avv.ti S. Manni e M. Sinibaldi) e nei confronti di C.M. SERVICE s.r.l. sulla valutazione delle prestazioni analoghe 1. Giustizia amministrativa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-9-2012-n-5048/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2012 n.5048</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Botto – Est. Palanza<br /> Lt Centro Servizi e A.T.I. Ass. I.S.Te. Scs (Avv.ti F. Mastroviti, L. Gili, A. Mancini) c/ ASL TO 2 Azienda Sanitaria Locale Torino Nord (Avv.ti S. Manni e M. Sinibaldi) e nei confronti di C.M. SERVICE s.r.l.</span></p>
<hr />
<p>sulla valutazione delle prestazioni analoghe</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Appello – Nuove censure – Specificazione delle censure di primo grado – Ammissibilità – Sussiste – Ragioni – Medesima causa petendi.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Scelta dei criteri di valutazione – Obbligo di motivazione – Non sussiste – Divieto di interpretazione estensiva degli obblighi della P.A.	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione delle offerte in sede riservata – Legittimità.	</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti – Prestazioni analoghe -Valutazione &#8211; Comparabilità –Nucleo essenziale delle attività.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non può essere considerato nuovo motivo introdotto in appello e deve, dunque, ritenersi ammissibile, il motivo destinato a specificare argomenti portati in primo grado a sostegno della censura, poiché la causa petendi rimane del tutto invariata. 	</p>
<p>2. Dalle norme inerenti il Codice degli appalti pubblici non emerge alcun obbligo generale di motivazione in relazione al criterio di valutazione dell’offerta adottato per l’aggiudicazione.<br />
A tal proposito, i requisiti di legittimità del bando di gara non possono essere interpretati in senso estensivo, poiché l’art. 81, comma 2 si limita a stabilire che le stazioni appaltanti scelgono il criterio più adeguato in relazione all’oggetto dell’appalto, desumibile dalle caratteristiche del capitolato speciale.	</p>
<p>3. Non costituisce motivo di illegittimità la valutazione sostanziale dell’offerta effettuata in seduta riservata, fermo l’obbligo di seduta pubblica per l’apertura delle buste e per la verifica al loro interno della presenza della documentazione necessaria, in conformità con i principi di correttezza, pubblicità, trasparenza e “par condicio”.	</p>
<p>4. Ogniqualvolta il bando di gara richieda come referenza lo svolgimento di attività non identiche, ma analoghe, ossia fra loro assimilabili nei limiti indicati dalla giurisprudenza, il giudizio di incomparabilità deve concludersi in senso negativo laddove le differenze fra l’attività richiesta nei requisiti del bando e quella indicata nell’offerta non incidano sul nucleo essenziale dell’attività stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1313 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Lt Centro Servizi di Lorenzo Toselli in proprio ed in qualità di mandataria della costituenda Ati, rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Mastroviti, Luigi Gili, Antonio Mancini, con domicilio eletto presso Antonio Mancini in Roma, via della Consulta N. 50; Ati-Ass.I.S.Te Scs in proprio, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Gili, Antonio Mancini, Francesca Mastroviti, con domicilio eletto presso Antonio Mancini in Roma, via della Consulta N. 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Asl To2 Azienda Sanitaria Locale Torino Nord, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Manni, Michele Sinibaldi, con domicilio eletto presso Michele Sinibaldi in Roma, via Nicola Ricciotti, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>C.M. Service Srl; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE I n. 00104/2012, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di gestione delle camere mortuarie dei presidi ospedalieri della ASL &#8211; (ris.danni) – MCP.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Asl To2 Azienda Sanitaria Locale Torino Nord;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 maggio 2012 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Mancini e Sinibaldi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; L.T. Centro Servizi di Lorenzo Toselli e ASS.I.S.TE s.c.s. hanno impugnato la sentenza n. 104 del TAR Piemonte che ha respinto il loro ricorso : <br />	<br />
a. per l&#8217;annullamento :<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 531/004B/2011 del 22.6.2011, adottata dal Direttore della S.C. Economato dell&#8217;ASL TO 2 di Torino, con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed è stato aggiudicato definitivamente il servizio relativo alla gestione delle<br />
&#8211; nonché dell&#8217;avviso di gara, la lettera di invito e il capitolato speciale d&#8217;appalto, in tutte le parti in cui prevedono il prezzo più basso quale criterio di aggiudicazione, nonché la deliberazione/determinazione a contrarre; e la nota prot. n. 34427/11<br />
b. per la conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore tra l&#8217;ASL TO2 e la C.M. Service; <br />	<br />
c. per la condanna dell&#8217;Amministrazione a risarcire i danni.<br />	<br />
2. – La sentenza respinge il ricorso in primo grado sulla base delle seguenti motivazioni: <br />	<br />
&#8211; con riferimento al primo motivo e al secondo motivo di ricorso, tesi ad evidenziare pretese incongruenze delle modalità di espletamento delle operazioni di gara con riferimento alla verifica dei requisiti di partecipazione in capo alla controinteressata<br />
&#8211; Ai fini del richiesto svolgimento di servizi analoghi, il TAR non riscontra apprezzabili differenze tra i servizi resi da C.M. Service S.r.l. presso residenze sanitarie assistenziali e quelli ospedalieri richiesti dalla gara d’appalto. <br />	<br />
&#8211; Quanto alla verifica dei requisiti di carattere economico-finanziario prescritti dalla <i>lex specialis</i>, le società appellanti non forniscono convincenti spiegazioni, né dimostrano che i dati relativi al valore finanziario dei servizi resi dalla con<br />
&#8211; Parimenti infondata, secondo il giudice di primo grado, è la doglianza inerente alla violazione dell’art. 21, n. 13, del capitolato speciale d’appalto, in forza del quale l’impresa partecipante alla gara era tenuta a produrre almeno due attestazioni di<br />
&#8211; Il terzo motivo, concernente la mancata verifica dell’anomalia dell’offerta, è respinto in quanto non emergono vizi formali, alla stregua delle prassi considerate legittime dalla giurisprudenza per la verifica di anomalia, e in quanto le appellanti hann<br />
&#8211; Il quarto motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto ai precedenti, poiché idoneo a determinare, nel caso di accoglimento, non l’aggiudicazione del contratto, bensì la rinnovazione della procedura di gara, riguarda l’utilizzo della procedur<br />
&#8211; Si ritiene insussistente la violazione dell’art. 81, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, per mancata motivazione delle ragioni che hanno indotto a privilegiare il criterio del prezzo più basso come criterio di aggiudicazione, poiché la norma di cui si lame<br />
&#8211; il quinto motivo deduce la illegittimità della procedura per la quale la Commissione di gara non avrebbe proceduto in seduta pubblica a verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti. Secondo il T<br />
3. &#8211; Le società appellanti, in proprio e in qualità di costituenda unione di imprese ATI, contestano la sentenza deducendo i motivi di appello di seguito esposti.<br />	<br />
Sono erronee le considerazioni della sentenza che respingono i tre motivi del ricorso in primo grado in tema di accertamento dei requisiti di C.M. Service s.r.l., sia in sede di gara, sia in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, senza spiegare la palese illogicità di comportamento della stazione appaltante che, sul piano delle procedure formali, chiede chiarimenti che non ottiene e su quello sostanziale non procede al puntuale accertamento dei requisiti, richiesti a pena di esclusione dallo stesso bando di gara fino ad accettare una nuova e tardiva referenza. Il TAR erra nel confermare il possesso del requisito finanziario sulla base di dati che non corrispondono a verità, come dimostra la loro analisi comparata con altre realtà; assimila altrettanto erroneamente il servizio prestato presso residenze sanitarie assistenziali ai compiti specialistici richiesti nel contesto ospedaliero. Lo stesso TAR, come la stazione appaltante, non ravvisa che C.M. Service s.r.l. non possiede due attestazioni di corretta esecuzione, in quanto le due presentate corrispondono ad un unico servizio, la seconda parte del quale non si svolge per l’intero triennio richiesto (2008/2010), perché comincia nel dicembre 2009 e la attestazione presentata in fase di gara reca la data del 5 gennaio 2010. <br />	<br />
Il TAR non motiva le affermazioni per le quali la gestione della Camere mortuarie non rientrerebbe nei servizi sociali o nei servizi alla persona e non costituirebbe una prestazione socio assistenziale. L’appello ribadisce con ampia argomentazione, in contrasto con la sentenza impugnata, le caratteristiche sociali del servizio e la sua natura di servizio alla persona nei confronti del defunto e dei suoi familiari. Ne deriva, a termini di legge, l’obbligo di adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione dell’offerta e non il criterio del prezzo più basso utilizzato nella gara di cui si discute. La scelta a favore di quest’ultimo viola le specifiche disposizioni dell’art. 31, commi 1 e 4, della legge regionale Piemonte n. 1/2004, nonché i principi della legislazione nazionale di cui all’art. 5, comma 2, della legge. n. 328/2000 e dell’art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 30 marzo 2011, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 81, comma 2, nonché dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006. La sentenza del TAR è erronea, in quanto ritiene inoperante tale normativa, come è erronea dove ritiene non dovuta la motivazione della scelta del criterio dell’offerta più bassa ai sensi dell’art. 11, comma 2, e 81, comma 2, del codice degli appalti. Contrariamente a quanto affermato dal TAR l’esternazione delle ragioni di questa scelta era ancor più dovuta alla luce del fatto che nelle gare passate per i medesimi servizi (da ultimo nel 2007) la stessa Amministrazione aveva aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Del pari errata è la considerazione del giudice di primo grado che indica nella circostanza che le prestazioni nel bando di gara erano molto dettagliate e non richiedevano progettualità, una ragione per la scelta del criterio del prezzo più basso, errore che discende dall’altro errore di non considerare tali prestazioni come servizio alla persona. <br />	<br />
Il TAR non valuta correttamente anche l’ultimo motivo del ricorso di primo grado sulla illegittimità della verifica in seduta non pubblica della completezza e regolarità della documentazione presentata da ciascun concorrente, in quanto lo stesso TAR limita erroneamente l’obbligo di seduta pubblica alla apertura delle buste e alla verifica al loro interno della presenza della documentazione necessaria e ricomprende in questo la verifica della sua regolarità sostanziale, con grave lesione dei principi di correttezza, pubblicità, trasparenza e par condicio richiesti dall’art. 2, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, (come interpretati da un’ampia giurisprudenza del Consiglio di Stato), principi sottostanti alle conformi disposizioni dell’art. 22 del capitolato speciale d’appalto, che vanno dunque interpretate nello stesso senso. <br />	<br />
L’appello in conclusione insiste per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e dell’obbligo della A.S.L. di aggiudicare loro l’appalto ovvero, in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per mancato conseguimento dell’aggiudicazione in connessione a comportamento illegittimo.<br />	<br />
4. &#8211; Si è costituita in giudizio l’ASL TO 2 contrastando nel merito la fondatezza del ricorso e opponendosi al suo accoglimento sulla base delle medesime argomentazioni contenute nella sentenza del TAR. <br />	<br />
5. &#8211; Con decreto presidenziale n. 782 del 23 febbraio 2012, questa Sezione ha respinto la istanza di misure cautelari monocratiche proposta in via incidentale da parte ricorrente e ha fissato la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 9 marzo 2012. In quella sede la causa è stata, d’intesa con le parti, rinviata al merito. <br />	<br />
6. – La causa è stata quindi chiamata in decisione all’udienza pubblica del 25 maggio 2012. <br />	<br />
7. – Il Collegio giudica l’appello non fondato sulla base di distinte argomentazioni per i singoli motivi di appello. <br />	<br />
7.1. &#8211; Con riferimento ai diversi motivi di appello che concernono le verifiche dei requisiti e dei chiarimenti, come per gli altri motivi dell’appello, alle argomentazioni di parte appellante si oppongono gli elementi documentali che – per quanto sono riscontrabili &#8211; convergono a suffragare le tesi della stazione appaltante. Quest’ultima è in grado di dimostrare di avere fatto le necessarie richieste di chiarimenti nell’ambito dei documenti correttamente presentati nella prima fase di gara e di avere ricevuto risposte documentali pertinenti nei limiti di correttezza dello svolgimento della gara. <br />	<br />
7.2. – Il primo motivo concerne il comportamento della stazione appaltante, che sia nella fase iniziale di gara sia in quella di verifica dell’anomalia dell’offerta, dopo aver chiesto chiarimenti, si sarebbe accontentata di risposte nulle o tautologiche. In realtà in entrambi i casi la stazione appaltante ha ricevuto documenti pertinenti e li ha valutati soddisfacenti. In particolare la lettera del 9/03/11 prot. 14157 della stazione appaltante chiede a C.M. Service di produrre un’attestazione di corretta esecuzione del servizio per il triennio di riferimento e la Società C.M. Service produce l’attestazione del 10/03/11 della Società Planet Plus. La lettera 18/05/11 prot. 28864 richiede l’elenco dettagliato dei principali servizi analoghi con relativi fatturati divisi per lotti, perché nella precedente lettera aveva indicato una somma unica per entrambi i lotti di gara. Con lettera 19/05/11 C.M. Service fornisce il chiarimento richiesto, specificando l’importo per i due distinti lotti e allegando la dichiarazione di Planet Plus. Si può quindi concludere, alla luce degli atti, che la lettera di risposta ai chiarimenti non riproduce, ma chiarisce la documentazione precedente in data 07/01/11, esplicitandola. <br />	<br />
7.3. &#8211; Alla censura di avere accettato una referenza tardiva in questa fase, la difesa della stazione appaltante replica che non vi è alcuna traccia documentale che la stazione appaltante abbia mai preso in considerazione questa referenza aggiuntiva, che era del resto superflua, dal momento che C.M. Service raggiungeva i requisiti senza bisogno di essa. La replica della stazione appaltante è persuasiva, in quanto fondata sugli atti e in quanto non risulta contestata.<br />	<br />
7.4. &#8211; La censura relativa all’inadeguatezza dei requisiti di C.M. Service e della sua attuale offerta è complessivamente motivata da parte delle società appellanti da un giudizio di incomparabilità tra le attività delle camere mortuarie che si svolgono presso ospedali e quelle che si svolgono presso residenze socio assistenziali. Tale giudizio si articola su diversi elementi valutativi, radicalmente contestati dalla stazione appaltante, che fa notare come la medesima attività presso le residenze socio assistenziali può presentare aspetti di intensità e varietà addirittura superiori a quella presso l’ospedale. Il confronto tra le opposte tesi conduce alla conclusione che le differenze non incidono sul nucleo essenziale di attività, considerato che il bando di gara non richiede lo svolgimento di attività identiche, ma analoghe e cioè assimilabili nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata proprio dalla parte appellante (sentenze C.d.S., Sez V, 15 ottobre 2010, n. 7525; 17 marzo 2009 n. 1589), che si limita ad ammonire a non “dilatare il concetto di analogia fino a ricomprendervi qualunque attività non assimilabile a quella oggetto dell’appalto”. Il confronto tra le opposte tesi dimostra che di attività assimilabili certamente si tratta, come precisato dalla stazione appaltante in risposta ad una richiesta di chiarimenti nella fase di presentazione delle domande di partecipazione alla gara. <br />	<br />
7.5. &#8211; Per contestare i requisiti finanziari di C.M. Service, le appellanti utilizzano una serie di dati di origine non precisata, per affermare che i dati forniti da C.M. Service sono inverosimili, in quanto corrisponderebbero per le tre Residenze socio assistenziali con 160 posti letto a 500 morti l’anno pari al 938% e a 1,2, morti al giorno, mentre in Lombardia la percentuale dei decessi nelle residenze socio assistenziali non supera il 18%.all’anno. Di conseguenza l’importo di 434.362 euro annui come fatturato specifico della gestione delle camere mortuarie per le tre case deve essere, secondo le appellanti, ridotto ad un terzo o un quarto del valore dichiarato, altrimenti tutte le altre attività si svolgerebbero a costo zero. Non risulterebbe veritiero neppure l’importo annuo di euro 1.282.594 come somma degli importi relativi ai servizi infermieristici e di quelli relativi ai servizi per le camere mortuarie: dal momento che, sempre secondo l’appellante, l’importo complessivo dell’appalto è di 5.000.000.000 di euro, che, diviso per i 180 mesi di durata e rapportato ai 41 mesi rilevanti ai fini del fatturato, fa 1.138.000 e non 1.282.594 euro. La difesa della controparte contesta la validità dei dati, non essendo dichiarati e provati “i presupposti di fatto e il processo logico numerico”. Sull’unico dato contabile che ha un riscontro documentale agli atti relativo all’importo annuo del complessivo appalto nel quale rientrano i servizi resi da C.M. Service, la stessa difesa ha ragione di precisare che il presupposto di partenza è del tutto erroneo, perché i 5 milioni di euro dell’appalto non si riferiscono al triennio, ma a ciascun anno. Pertanto tutti i conseguenti conti sono errati. Va notato che il TAR esprime un giudizio severo sui dati offerti dal ricorrente in primo grado e attuale appellante, segnalando la loro genericità, disomogeneità e la non dimostrazione dei presupposti e qualificando come illazioni le deduzioni che ne trae la parte. Nonostante ciò l’appello non rafforza gli elementi dimostrativi né la documentazione al riguardo, ma si limita a riproporre gli stessi dati, definendoli “esemplificativi”.<br />	<br />
La censura fondata su tali dati deve essere pertanto respinta sulla base degli atti, non essendo tali elementi sufficienti a dimostrare la falsità dei dati presentati. Anche in questo caso la valutazione espressa dalla stazione appaltante basata sulla realtà documentale risulta legittima, fino a prova contraria. Tale prova non è stata data né in primo grado né in appello, nonostante le serie obiezioni formulate dalla sentenza del TAR ai dati per come presentati dall’appellante in primo grado. <br />	<br />
7.6. &#8211; Anche la censura secondo la quale C.M. Service avrebbe dovuto essere esclusa per non aver prodotto due referenze relative a servizi analoghi come richiesto dal bando di gara è basata sulla valutazione e sulla interpretazione negativa di aspetti documentali, che in realtà sono conformi al bando di gara. Infatti C.M. Service presenta due referenze relative a due diversi contratti e a diverse residenze socio assistenziali (rispettivamente per Varisella e per Valperga e San Maurizio). Le appellanti argomentano a partire dal fatto che entrambi i contratti sono stipulati con la ASL TO 4 e che si tratta in realtà di un unico servizio diviso in due contratti solo a causa della loro diversa decorrenza. L’argomento non convince perché sovrappone alla realtà documentale considerazioni interpretative di tipo induttivo e indiziario, non implausibili, ma prive della forza dimostrativa necessaria per intaccare la opposta tesi. Non si vede infatti come la stazione appaltante avrebbe potuto valutare diversamente i titoli della C.M. Service senza incorrere – in questo caso certamente &#8211; in una illegittimità di immediata evidenza. <br />	<br />
7.7. &#8211; L’ulteriore argomento portato in appello, concernente la mancanza di attestazione della regolare esecuzione del servizio nel 2008, nel 2010 e, quanto alle RSA di San Maurizio e di Valperga nel 2009, è ammissibile in appello. Esso non può essere considerato un nuovo motivo, come sostenuto dalla difesa di C.M. Service, in quanto specifica gli argomenti portati in primo grado a sostegno della censura relativa alla inattendibilità dei requisiti con particolare riferimento alla durata del servizio svolto. Nel merito, anche questo argomento – acquisito il chiarimento della difesa di C.M. Service sull’ evidente errore formale che porta a retrodatare di un anno la attestazione relativa al servizio reso presso RSA di Valperga e di San Maurizio – deve essere respinto sulla base del Bando di gara, che richiede “almeno due attestazioni di corretta esecuzione del servizio nei tre anni di riferimento indicati” e non per tutta la durata dei tre anni. <br />	<br />
7.8. &#8211; Le argomentazioni portate dalla parte appellante a sostegno del terzo motivo di appello per dimostrare il carattere di servizio sociale e di servizio alla persona delle attività di gestione delle camere mortuarie dimostrano la complessità sociale ed umana di questa attività. Tuttavia non sono sufficienti a dimostrare la illegittimità della gara in applicazione delle disposizioni puntuali dell’art. 31, commi 1 e 4, della legge regionale Piemonte n. 1/2004 nonché dei principi della legislazione nazionale di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 328/2000 e dell’art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 30 marzo 2011, da cui discende l’obbligo di adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per le gare concernenti i servizi sociali e i servizi alla persona. Infatti ai fini dell’applicazione delle norme occorre far riferimento all’accezione comunemente più diffusa di servizi sociali e servizi alla persona, alla stregua della quale può legittimamente dubitarsi che rientrino tra di esse le attività relative alla gestione delle camere mortuarie. <br />	<br />
7.9. &#8211; Sulla censura dell’appellante relativa alla mancanza di motivazione della scelta a favore del criterio dell’offerta più bassa si condivide l’interpretazione del TAR, secondo la quale l’obbligo di motivazione non emerge dalle norme del codice degli appalti richiamate (art. 11, comma 2, e dell’art. 81, comma 2 nonché dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006). I requisiti di legittimità del bando di gara non possono essere interpretati in senso estensivo, considerato che l’ art. 81, comma 2, del D.lgs. n.163/2006 si limita a stabilire che le stazioni appaltanti scelgono il criterio più adeguato (prezzo più basso ovvero offerta economicamente più vantaggiosa) in relazione all’oggetto del contratto. Nel caso di specie non emergono ragioni per non considerare adeguato il criterio prescelto in relazione alle caratteristiche del capitolato speciale, come già rilevato dal TAR. <br />	<br />
7.10. &#8211; Deve essere, infine, respinto l’ultimo motivo di appello relativo alla illegittimità della verifica in seduta non pubblica della completezza e regolarità della documentazione presentata da ciascun concorrente. Anche dai rigorosi principi deducibili dalla sentenza n. 13/2011 dell’Adunanza plenaria (che si riferisce al diverso caso della valutazione tecnico discrezionale dell’offerta economicamente più vantaggiosa), può ricavarsi che la fase della valutazione sostanziale si svolge in seduta riservata, fermo l’obbligo di seduta pubblica per la apertura delle buste e per la verifica al loro interno della presenza della documentazione necessaria alla luce dei principi di correttezza, pubblicità, trasparenza e par condicio di cui all’art. 2, commi 1 e 3, D.lgs. n. 163/2006 e di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 241/1990. Le conformi disposizioni dell’art. 22 del capitolato speciale d’appalto vanno nello stesso senso. <br />	<br />
8. – Per tutte le considerazioni sopra esposte l’appello è respinto anche per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni, non configurandosi alcuna illegittimità nel comportamento della stazione appaltante dal quale possano farsi derivare, sul piano eziologico, danni nei riguardi delle ricorrenti . La sentenza del TAR è pertanto interamente confermata. <br />	<br />
9. – Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese per il presente grado del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate del grado d’appello.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Botto, Presidente FF<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/09/2012</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-9-2012-n-5048/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2012 n.5048</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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