<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>21/9/2010 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-9-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-9-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>21/9/2010 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-9-2010/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.17490</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-21-9-2010-n-17490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-21-9-2010-n-17490/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-21-9-2010-n-17490/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.17490</a></p>
<p>Pres. A. Pagano, est. O. Di Popolo Paola Barbati (Avv. Luciano Pennacchio) c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici &#8211; Grafica Pubblicitaria Vittorio Veneto (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Giuseppina Pappalardo (N.C.) sull&#8217;illegittimità del provvedimento di rettifica di una graduatoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-21-9-2010-n-17490/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.17490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-21-9-2010-n-17490/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.17490</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pagano, est. O. Di Popolo<br /> Paola Barbati (Avv. Luciano Pennacchio) c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici &#8211; Grafica Pubblicitaria Vittorio Veneto (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Giuseppina Pappalardo (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del provvedimento di rettifica di una graduatoria concorsuale in ragione del mancato pagamento di contributi previdenziali nel periodo di insegnamento presso una scuola paritaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Impugnazione di graduatoria – Notifica – A tutti i soggetti che potrebbero essere lesi dall’accoglimento del ricorso – Obbligo – Sussiste a mezzo notifica per pubblici proclami disposti dal Giudice.  	</p>
<p>2. Concorso – Rettifica della graduatoria – Fondato sulla circostanza del mancato versamento di contributi previdenziali durante la prestazione di lavoro presso istituti paritari – Illegittimità – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In caso di impugnazione di un provvedimento di rettifica di una graduatoria definitiva, il ricorso deve essere notificato, anche a mezzo di pubblici proclami, a tutti i soggetti portatori di un interesse protetto e attuale, suscettibili di essere lesi dall’accoglimento del gravame	</p>
<p>2. È illegittimo il provvedimento di rettifica di una graduatoria concorsuale, nella parte in cui la P.A. disconosce il periodo di insegnamento svolto in una scuola paritaria, in ragione del mancato versamento, in tale periodo, dei contributi previdenziali, dal momento che l’assolvimento da parte dell’ente datore di lavoro degli obblighi contributivi si configura come elemento esterno rispetto al titolo di insegnamento conseguito, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con riscontro delle capacità professionali e didattiche del personale da selezionare (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato, 5661/07; 4370/07</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 1918 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>Paola Barbati, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luciano Pennacchio, con domicilio eletto presso Luciano Pennacchio in Napoli, viale Gramsci n.19 – Avv.E. D&#8217;Alterio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici &#8211; Grafica Pubblicitaria Vittorio Veneto, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvoc. Distrett. Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Giuseppina Pappalardo; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>P.I. RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE A.T.A. D.D. PROT. N. 1359 DEL 21/2/2009.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici &#8211; Grafica Pubblicitaria Vittorio Veneto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>Premesso che:<br />	<br />
&#8211; col ricorso in epigrafe, Barbati Paola impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: &#8211; il d.d. dell’Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici – Grafica pubblicitaria “Vittorio Veneto” di Napoli, prot. n. 1359, de<br />
&#8211; il provvedimento impugnato era motivato in base al rilievo che la documentazione esibita dalla ricorrente al momento dell’assunzione in servizio ai sensi del d.m. n. 59/2008 presso l’Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici<br />
&#8211; a sostegno dell’esperito gravame venivano dedotte le seguenti censure: a) violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; erroneità dei presupposti; illogicità manifesta; contraddittorietà; b) violazione e falsa<br />
&#8211; costituitasi l’amministrazione intimata, proponeva istanza di regolamento di competenza, deducendo la competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sede di Roma, ed eccepiva, altresì, l’infondatezza del gravame esperito ex ad<br />
&#8211; la cennata istanza di regolamento di competenza era dichiarata inammissibile dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato con decisione n. 7783 dell’11 dicembre 2009;<br />	<br />
&#8211; in esito alla camera di consiglio del 21 aprile 2010 per la trattazione dell’incidente cautelare, questa Sezione, avendo rilevato che la ricorrente aveva notificato il gravame proposto ad un solo soggetto controinteressato e che occorreva, quindi, integ<br />
&#8211; il ricorso veniva chiamato all’udienza dell’8 settembre 2010 per la trattazione dell’incidente cautelare; <br />	<br />
&#8211; nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendosi perfezionata la vocatio in ius nei termini stabiliti con ord. n. 853/2010, risultando completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;<br />	<br />
&#8211; le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;<br />	<br />
Considerato che:<br />	<br />
&#8211; ai sensi della tabella di cui all’allegato A/1, lett. B.6, al d.m. n. 59/2008, l&#8217;aver prestato servizio nei periodi indicati presso scuole non statali paritarie costituisce titolo valutabile, in considerazione della specifica esperienza professionale ma<br />
&#8211; una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio espletato, l&#8217;assolvimento da parte dell&#8217;ente datore di lavoro degli obblighi contributivi si configura come elemento esterno rispetto al titolo suddetto, non avendo<br />
&#8211; l&#8217;adempimento o meno delle obbligazioni previdenziali da parte dell’Istituto paritario “J. J. Rousseau” a favore della ricorrente non era, pertanto, suscettibile di condizionare la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato;<br />	<br />
&#8211; è da reputarsi, pertanto, illegittimo il provvedimento impugnato, che, agli effetti della collocazione in graduatoria della Barbati, ha disconosciuto il periodo di insegnamento da quest’ultima concretamente svolto, in ragione del mancato versamento dei<br />
&#8211; alla valutabilità del titolo di servizio posseduto dalla ricorrente non ostava, peraltro, la disciplina concorsuale dettata dal d.m. n. 59/2008, la quale non risulta inficiata dai vizi di legittimità denunciati con l’esperito gravame;<br />	<br />
&#8211; ed invero, l’allegato A/1, lett. B.6, al citato d.m. n. 59/2008 ha riguardo al “servizio effettivamente prestato” (nota 1), con prevista dimidiazione del relativo punteggio in ipotesi di scuole non statali paritarie; inoltre, l’art. 6 contempla, ai comm<br />
&#8211; il delineato regime concorsuale sanziona, dunque, espressamente con la decurtazione del punteggio la prestazione del servizio senza il possesso del titolo all’uopo necessario, e non anche in mancanza dell’assolvimento degli oneri previdenziali e assiste<br />
Ritenuto, in conclusione, che:<br />	<br />
&#8211; stante la ravvisata fondatezza del secondo, ed assorbito il primo motivo di impugnazione, il ricorso in epigrafe deve essere accolto limitatamente all’accertata illegittimità, con conseguente annullamento, del d.d. dell’Istituto professionale di Stato p<br />
&#8211; appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sezione Ottava, definitivamente pronunciando, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il d.d. dell’Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici – Grafica pubblicitaria “Vittorio Veneto” di Napoli, prot. n. 1359, del 21 febbraio 2009.<br />	<br />
Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente FF<br />	<br />
Gianluca Di Vita, Referendario<br />	<br />
Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/09/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-21-9-2010-n-17490/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.17490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.7024</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-9-2010-n-7024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-9-2010-n-7024/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-9-2010-n-7024/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.7024</a></p>
<p>Pres. Piscitello &#8211; Est. Russo Concessionaria Reti Gas S.r.l., (avv.ti M. Pavirani, S. Vinti) c/ Comune di Tempio Pausania, (Avv.ti R. Patta, S. Segneri) sulle condizioni per l&#8217;ammissibilità del ricorso alla trattativa privata per la concessione di servizi pubblici 1. Contratti della P.A. – Servizi pubblici – Affidamento – Trattativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-9-2010-n-7024/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.7024</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-9-2010-n-7024/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.7024</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello &#8211; Est. Russo<br /> Concessionaria Reti Gas S.r.l., (avv.ti M. Pavirani, S. Vinti) c/  Comune di Tempio Pausania, (Avv.ti R. Patta, S. Segneri)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni per l&#8217;ammissibilità del ricorso alla trattativa privata per la concessione di servizi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Servizi pubblici – Affidamento – Trattativa privata – Ammissibilità – Condizioni – Estrema urgenza – Impraticabilità altre soluzioni.	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Procura speciale &#8211; Foglio spillettato – Ammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso di concessione di pubblici servizi, il ricorso alla trattativa privata deve ritenersi circoscritto ai casi di impossibilità di fare ricorso a pubbliche gare in ragione dell’estrema urgenza, ovvero della sussistenza di presupposti d’ordine tecnico tali da impedire, se non al prezzo di costi sproporzionati, la ricerca di altre soluzioni basate sul previo confronto concorrenziale. Infatti, in base ai principi comunitari e nazionali in materia, le amministrazioni devono procedere salvaguardano la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione delle imprese, mediante l&#8217;utilizzo di procedure competitive selettive, considerato che le circostanze speciali per il ricorso alla trattativa privata non possono essere quelle connesse alla mera presunta maggiore convenienza tecnico-economica dell’intervento proposto.	</p>
<p>2. Ai sensi dell’83, 3° comma, del codice di procedura civile, applicabile anche al processo amministrativo, la procura speciale può essere rilasciata anche su foglio separato, unito all’atto giudiziale cui si riferisce con apposita spilletta, ma ciò è eccezionalmente consentito solo laddove nelle pagine dell’atto giudiziale medesimo non vi sia spazio sufficiente a contenerla. Nella specie, la posizione topografica della procura &#8211; apposta prima della relata di notificazione &#8211; è di per sé idonea ad indicare sia la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede, che il tempo del conferimento, attestando che la procura era materialmente congiunta al ricorso al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e, quindi, al momento della notificazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 4415 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>Concessionaria Reti Gas S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Pavirani, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Tempio Pausania, rappresentato e difeso dagli avv. Rosanna Patta, Sergio Segneri, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI: SEZIONE I n. 00146/2009, resa tra le parti, concernente PROGETTAZIONE IMPIANTO ED ATTUAZIONE SERVIZIO PUBBLICO DISTRIBUZ.GAS (RIS.DANNI).</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Tempio Pausania;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 maggio 2010 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Patta, Segneri e Pavirani;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con convenzione conclusa in data 8 febbraio 1992 il Comune di Tempio Pausania affidava alla società Concessionaria Reti Gas s.r.l. (di seguito CO.RE.GAS) la progettazione e costruzione della rete urbana di gas e la gestione del servizio di distribuzione dello stesso per la durata di 30 anni a partire dalla data della fornitura del gas metano, e comunque fino al 31.12.2030. <br />	<br />
Nella perdurante vigenza di tale convenzione, avendo la CO.RE.GAS s.r.l. appreso che il medesimo Comune di Tempio Pausania, quale ente capo fila dell’Organismo di Bacino n. 2, aveva indetto un avviso pubblico di project financing per la scelta del promotore per la “progettazione, realizzazione e gestione di distribuzione del gas nei comuni di Tempio Pausania (Comune capofila), Aggius, Calangianus, Bortigiadas, Luras appartenenti all’Organismo di Bacino 2”, con ricorso dinanzi al T.A.R. Sardegna n. 139/2006 impugnava gli atti di tale procedura concorsuale.<br />	<br />
Per resistere a tale ricorso si costituiva il Comune di Tempio Pausania, in proprio e quale capofila dell’Organismo di Bacino n. 2, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e comunque respinto in quanto infondato.<br />	<br />
Con sentenza n. 1367/2008, depositata in data 11 luglio 2008 il T.A.R. Sardegna, disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune resistente e dalla società Fiamma 2000, annullava l’avviso impugnato nella parte in cui concerne anche il territorio del Comune di Tempio Pausania. <br />	<br />
Ad avviso dei primi giudici “<i>poiché al tempo della indizione della gara per l’individuazione del promotore finanziario (l’avviso pubblico risulta in pubblicazione dal 30 ottobre 2006) la convenzione tra il Comune di Tempio Pausania e la ricorrente CO.RE.GAS. s.r.l. era vigente, ciò comportava l’obbligo del Comune di non affidare a terzi la realizzazione dei lavori della rete e la gestione del servizio di distribuzione del gas (quantomeno per la durata del periodo transitorio …)</i>”, gli atti di indizione della procedura di project financing, impugnati con il ricorso, sarebbero, pertanto, illegittimi.<br />	<br />
Tale sentenza è stata impugnata dal Comune di Tempio Pausania con ricorso n. 62/2009, chiamato alla discussione unitamente a quello in epigrafe (n. 4415/2009).<br />	<br />
Successivamente alla pubblicazione della prefata sentenza n. 1367/2008, con deliberazione consiliare n. 45 dell’11.8.2008 veniva disposto da parte del Comune di Tempio Pausania l’annullamento in via di autotutela della deliberazione C.C. n. 98 dell’1.7.1991 (di affidamento a trattativa privata a CO.RE.GAS della concessione), con contestuale dichiarazione dell’inefficacia della convenzione stipulata l’8.2.1992.<br />	<br />
Avverso tale provvedimento di autotutela, CO.RE.GAS proponeva dinanzi al medesimo T.A.R. il ricorso n. 902/2008, deciso con sentenza in forma semplificata n. 146/2009 del 31.1.2009, che ha dichiarato la inammissibilità del ricorso in ragione della invalidità della procura speciale.<br />	<br />
Tale sentenza forma oggetto del presente giudizio di appello proposto da CO0.RE.GAS.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Tempio Pausania, che ha eccepito l’infondatezza nel merito sia dell’appello, che delle censure del ricorso di primo grado, non esaminate dalla sentenza in quanto assorbite dalla pronuncia di inammissibilità. <br />	<br />
Con ordinanza n. 109 del 29 marzo 2010, resa nel giudizio di appello n. 62/2009, la Sezione ha disposto la rimessione sul ruolo della causa ai fini della riunione e della trattazione congiunta con il presente ricorso n. 4415 del 2009, pendente avanti alla stessa Sezione e fra le stesse parti. <br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie e la causa, chiamata congiuntamente per la trattazione con il ricorso n. 62/2009, è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’11 maggio 2010. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è infondato nel merito.<br />	<br />
Come accennato nella parte in fatto, con l’appellata sentenza in forma semplificata n. 146/2009, il T.A.R. Sardegna ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla CO.RE.GAS in ragione della invalidità della procura speciale alle liti.<br />	<br />
Il Tribunale sardo ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo la quale, in base all’articolo 83, 3° comma, del codice di procedura civile, applicabile anche al processo amministrativo, la procura speciale può essere rilasciata anche su foglio separato, unito all’atto giudiziale cui si riferisce con apposita spilletta, ma ciò è eccezionalmente consentito solo laddove nelle pagine dell’atto giudiziale medesimo non vi sia spazio sufficiente a contenerla (cfr., T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 dicembre 2008, n. 2166; id., 26 giugno 2007, n. 1351; 25 gennaio 2006, n. 44 e 30 giugno 2005 n.1541), ha affermato che ciò deve ritenersi “<i>secondo un principio fondamentale che non può essere messo in discussione neanche a seguito dalla modifica introdotta nell’art. 83 del c.p.c. dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141 … per cui in presenza di elementi di fatto, ricavabili dalle modalità con le quali è stato formato (anche graficamente) il ricorso introduttivo, che dimostrino il mancato rispetto del principio su richiamato, il giudice anche d’ufficio deve dichiarare inammissibile il ricorso per l’invalidità della procura speciale</i>”.<br />	<br />
Si prospetta, dunque, la questione della validità della procura <i>ad litem</i> apposta su fogli separati ed aggiunti al ricorso mediante spillette metalliche.<br />	<br />
Secondo l’appellante, nella specie si evincerebbe con chiarezza la piena validità della procura apposta su foglio separato, in quanto la collocazione della procura, anche se conferita su foglio separato, è idonea a dare la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a consolidare la presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l’atto stesso fa riferimento.<br />	<br />
Il motivo di appello appare, invero, conforme alla giurisprudenza prevalente (Cass. 26 febbraio 2008, n. 5033; Cass. 21 maggio 2007, n. 11741; Cass. 25 gennaio 2005, n. 1428; Cass. 16 luglio 2004, n. 13178; Cons. St., 18 ottobre 2002, n. 5730; Cons. St. 13 marzo 2002, n. 1489), che afferma che il rispetto del requisito di specialità della procura sarebbe con certezza deducibile, in base all’interpretazione letterale, teleologica e sistematica, dell’art. 83 c.p.c. (nella nuova formulazione recata nella legge 27 maggio 1997, n. 141) per il fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso, essendo la posizione topografica della procura idonea a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede e che ove si mettesse in dubbio il momento temporale di rilascio della procura, si potrebbe agevolmente osservare che la stessa, qualora – come nel caso di specie – risultasse apposta prima della relata di notificazione, ciò attesterebbe che era materialmente congiunta al ricorso al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e, quindi, al momento della notificazione, così che non potrebbero residuare dubbi circa l’anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notifica dell’atto.<br />	<br />
La sentenza, dunque, andrebbe riformata per quanto attiene alla inammissibilità del ricorso introduttivo; tuttavia, poiché nelle ipotesi di errata declaratoria, da parte del giudice di primo grado, di inammissibilità del ricorso è escluso che occorra il rinvio, avendo tale giudice consumato il proprio potere decisionale, e dovendo, quindi, la controversia essere ritenuta dal giudice di appello, occorre ora passare ad esaminare il merito della causa.<br />	<br />
Con specifico riferimento alla doglianza della ricorrente, volta a contestare le determinazioni del Comune di abbandonare la scelta del 1991 asseritamente assunte in violazione del principio dell’affidamento dell’interessata CO.RE.GAS in ragione del tempo trascorso ed in assenza di adeguata motivazione, in disparte quanto rilevato, in proposito, dal Comune appellato, vale a dire che la CO.RE.GAS non poteva vantare alcun concreto affidamento in ordine alla esecuzione della convenzione a suo tempo stipulata con il Comune resistente, in quanto l’atto di concessione in favore di CORE.GAS del servizio relativo alla rete gas nel Comune di Tempio Pausania non ha mai avuto alcun seguito, dal momento che a distanza di oltre quindici anni dalla stipulazione della convenzione, non era stato dato ancora avvio ad alcuna attività esecutiva, ovvero a uno studio di fattibilità, deve osservarsi che il Comune di Tempio Pausania ha adottato le iniziative ed i provvedimenti oggetto di causa, in attuazione degli obblighi imposti dalla Regione Sardegna nell’ambito delle iniziative di avviamento del processo di metanizzazione del territorio regionale.<br />	<br />
Invero, come già rilevato in primo grado e ricordato nella memoria dal Comune appellato, la Regione Sardegna con deliberazione G.R. n. 21/20 del 3 maggio 2004 ha adottato il Piano di metanizzazione per le reti urbane e relative infrastrutture, prevedendo, fra l’altro, la suddivisione del territorio regionale in 38 bacini di utenza.<br />	<br />
La medesima Regione, nel dettare i nuovi indirizzi in merito all’oggetto, all’entità del finanziamento ed ai criteri di priorità nell’individuazione dei bacini prioritari da finanziare, con disposizione vincolante per i Comuni, ha previsto di realizzare il progetto di metanizzazione per Bacini d’utenza (e non per singoli Comuni).<br />	<br />
Il Comune di Tempio Pausania è stato designato dalla Regione quale Comune Capofila del Bacino d’utenza n. 2, comprendente, oltre al territorio di Tempio Pausania, i Comuni di Aggius, Bortigiadas, Calangianus e Luras.<br />	<br />
Pertanto, considerata la necessità (oltre che l’urgenza) di reperire le risorse per la realizzazione della rete del gas nel rispetto di tali disposizioni regionali, il Comune di Tempio Pausania, nell’indicata veste di Ente Capofila del Bacino n. 2, ha necessariamente partecipato al bando indetto dalla Regione Sardegna per la selezione dei Bacini prioritari, idonei a partecipare al primo intervento per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna secondo le previsioni della Deliberazione n. 54/28.<br />	<br />
A tal fine, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 27.2.2006 l’Amministrazione comunale ha approvato l’iniziativa ed espresso la volontà di presentare apposita domanda di finanziamento e con Deliberazione C.C. n. 20 del 9.3.2006 ha deciso di partecipare al bando regionale suindicato, mediante l’associazione trai Comuni facenti parte del Bacino n. 2.<br />	<br />
In data 5.4.2006, tra i Comuni aderenti al Bacino è stata, dunque, stipulata la prevista convenzione per la costituzione della forma associativa (ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000), denominata “Organismo di Bacino n. 2”, finalizzata alla realizzazione e gestione del primo intervento per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano, secondo le procedure previste dalla D.G.R. 54/28 del 22.11.2005.<br />	<br />
La Regione Sardegna ha riconosciuto il Bacino di utenza n. 2 come integralmente finanziabile per l’importo complessivo di euro 9.811.568,00 di cui euro 4.709.552,64 di contributo della Regione Autonoma Sardegna.<br />	<br />
Orbene, come fondatamente eccepito dall’Amministrazione appellata, la scelta del Comune e l’adeguatezza della relativa motivazione deve essere valutata non in astratto, sulla base del mero lasso di tempo trascorso dalla stipulazione della convenzione, ma in concreto, in relazione alla circostanza che la convenzione in parola, non solo non ha avuto alcun seguito, ma è stata seriamente compromessa sia in ragione del tempo trascorso nell’assoluta inerzia delle parti (la ricorrente si era limitata a predisporre, nel 2000, soltanto la planimetria dell’impianto di distribuzione e la relazione tecnica), sia in conseguenza delle deliberazioni della Giunta Regionale del 2004 e del 2005 in ordine alla metanizzazione del territorio regionale, il cui contenuto, mentre rendeva obbligatorio l’adeguamento ai principi del c.d. decreto Letta delle convenzioni relative alle reti già in essere, precludeva (e preclude) la possibilità di realizzare reti per Comuni singoli.<br />	<br />
Tuttavia, come giustamente osservato dalla difesa del Comune, la CO.RE.GAS non ha mai assunto alcuna iniziativa a tutela della propria posizione rispetto alla nuove disposizioni Regionali ed ai provvedimenti assunti dal Comune di Tempio Pausania in ossequio alle stesse, assumendo così una condotta che, valutata unitamente al lungo lasso di tempo (oltre 15 anni) trascorso nell’inerzia delle parti (rispetto alla convenzione), non può che essere significativa dell’inesistenza, o del venir meno di qualsiasi affidamento sui vincoli nascenti dalla convenzione del 1992.<br />	<br />
Non possono poi sussistere dubbi neppure sulla congruità della motivazione espressa dal Consiglio Comunale con la deliberazione impugnata.<br />	<br />
In essa, infatti, si dà atto di voler adottare una scelta in grado, non solo di ripristinare la legalità sulla base delle indicazione fornite dal T.A.R. Sardegna con la citata sentenza n. 1367/2008, ma anche di realizzare l’interesse pubblico, come risultante dall’attenta e puntuale comparazione di tutti gli interessi coinvolti (ivi compresi quelli di CO.RE.GAS espressi dalla medesima società durante la fase partecipativa del procedimento), di cui si dà conto nell’articolata motivazione della stessa delibera impugnata.<br />	<br />
L’abbandono in via definitiva del percorso originariamente prescelto (circa 20 anni or sono) per la metanizzazione del territorio comunale risultava, infatti, oggettivamente indispensabile in ragione delle sopravvenute disposizioni normative e del mancato avvio, alla data di entrata in vigore delle medesime, di qualsiasi servizio di distribuzione del gas.<br />	<br />
La corretta applicazione delle citate disposizioni regionali imponeva, peraltro, al Comune resistente di assumere tutti i provvedimenti effettivamente adottati, nonché di indire la procedura di project financing impugnata dalla medesima appellante con il citato ricorso n. 139/2006, deciso dal T.A.R. Sardegna con la sentenza n. 1367/2008 (appellata dal Comune esponente davanti a questo Consiglio con il ricorso n. 62/09).<br />	<br />
Né può essere condiviso l’assunto della ricorrente, secondo il quale (quarto motivo del ricorso di primo grado) l’esistenza della convenzione non sarebbe stata di ostacolo alla partecipazione dell’Organismo di Bacino di cui fa parte il comune di Tempio Pausania alla gara indetta dalla Regione Sardegna ed al conseguimento dei finanziamenti previsti, in quanto la deliberazione della Giunta regionale n. 54/28 del 22.11.2005 dispone espressamente che le Convenzioni per la realizzazione delle reti già in essere, adeguate ai principi del c.d. decreto Letta, debbano essere considerate vigenti.<br />	<br />
Nel caso di specie alcun intervento è mai stato avviato.<br />	<br />
La convenzione di cui si discute, infatti, non ha mai avuto esecuzione in quanto la realizzazione della rete poteva e doveva avvenire soltanto a seguito dell’integrale finanziamento pubblico dell’intervento.<br />	<br />
Infondate si rivelano altresì le argomentazioni poste a sostegno del sesto motivo di ricorso.<br />	<br />
Infatti, è pacifico che in tema di affidamento di servizi pubblici di rilevanza comunitaria, mediante concessione, i principi fondamentali dell’ordinamento comunitario (di cui agli arti. 43 e 49 del Trattato C.E.), nonché quelli che governano la materia dei contratti pubblici, impongono alle amministrazioni di procedere salvaguardano la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione delle imprese, “mediante l&#8217;utilizzo di procedure competitive selettive”.<br />	<br />
Per contro, le “circostanze speciali” che consentono il ricorso alla trattativa privata non possono essere quelle connesse alla mera presunta maggiore convenienza tecnico-economica dell’intervento proposto.<br />	<br />
Pertanto, anche nel caso di concessione di pubblici servizi, il ricorso alla trattativa privata deve ritenersi circoscritto ai casi di impossibilità di fare ricorso a pubbliche gare in ragione dell’estrema urgenza, ovvero della sussistenza di presupposti d’ordine tecnico tali da impedire, se non al prezzo di costi sproporzionati, la ricerca di altre soluzioni basate sul previo confronto concorrenziale (cfr., per tutte, Cons. St., Sez. V, 18 giugno 2001, n. 3213).<br />	<br />
Pertanto, salvi i superiori rilievi in riferimento all’articolata motivazione che sorregge la deliberazione impugnata, l’affidamento diretto alla CO.RE.GAS s.r.l. della concessione in questione, in quanto effettuato in spregio della menzionata normativa, ben poteva essere annullato dall’Amministrazione in ragione dell’accertata esigenza di ripristinare la legalità.<br />	<br />
Deve rilevarsi, peraltro, che le prevalenti ragioni di pubblico interesse emerse in sede<br />	<br />
di comparazione delle posizioni coinvolte erano (e sono) in grado di giustificare anche l’esercizio del potere discrezionale di revoca della stessa deliberazione C.C. n. 98 del 1.7.1991, essendo venute meno, nelle more dell’avvio dell’esecuzione della convenzione stipulata nel gennaio 1992, le ragioni sottese alla realizzazione del progetto di metanizzazione secondo le originarie determinazioni. Con la conseguenza che, a fronte della legittima scelta discrezionale dell’Amministrazione, la CO.RE.GAS vanterebbe, tutt’al più, un mero diritto all’indennizzo, inteso appunto quale ristoro che deve essere corrisposto al privato a causa del venir meno dell’assetto di interessi definito con la convenzione.<br />	<br />
Tuttavia, l’obbligo indennitario (e non risarcitorio) può essere invocato solo se l’attività unilaterale dell’Amministrazione abbia inciso <i>abexterno</i> su un rapporto convenzionale in essere (cfr. Cons. St., Sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 390), mentre nella specie, come si è detto, alla convenzione in questione non è mai stata data concreta attuazione.<br />	<br />
Da quanto finora detto consegue, dunque, che l’appello è infondato. <br />	<br />
Considerata la peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/09/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-9-2010-n-7024/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.7024</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.17488</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-21-9-2010-n-17488/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-21-9-2010-n-17488/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-21-9-2010-n-17488/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.17488</a></p>
<p>Pres. A. Pagano, est. O. Di Popolo Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni – Restauri (Avv. Francesco Miani) c. Comune di Capua (Avv. Maurizio Ricciardi Federico) c. Green Impresit S.r.l. (Avv. Luigi Maria D&#8217;Angiolella) sulla legittimità dell&#8217;esclusione dalla gara di appalto in caso di inosservanza delle regole disposte dalla lex specialis 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-21-9-2010-n-17488/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.17488</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-21-9-2010-n-17488/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.17488</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pagano, est. O. Di Popolo<br /> Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni – Restauri (Avv. Francesco Miani) c.<br /> Comune di Capua (Avv. Maurizio Ricciardi Federico) c. Green Impresit S.r.l.<br /> (Avv. Luigi Maria D&#8217;Angiolella)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione dalla gara di appalto in caso di inosservanza delle regole disposte dalla lex specialis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Contratti della p.a. – Ricorso incidentale avverso l’ammissione alla gara del ricorrente principale – Esame preventivo – Necessità – Sussiste – Anche ove il ricorso principale miri a contestare l’ammissione alla gara del ricorrente incidentale – Ragioni	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Bando &#8211; Applicazione &#8211; Prevalenza del criterio formale su quello teleologico &#8211; Potere discrezionale della P.A. di apprezzare i requisiti dei soggetti partecipanti alla gara &#8211; Nel caso in cui il bando preveda tali requisiti in modo puntuale – Impossibilità	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Appalto di servizi &#8211; Lex specialis &#8211; Irregolarità documentali non espressamente sanzionate dal bando di gara non incidenti sul procedimento o sulla par condicio &#8211; Sanabilità – Sussiste – Ragioni 	</p>
<p>4. Contratti della P.A. &#8211; Gara – Offerta migliorativa – Lex specialis – Modalità di presentazione &#8211; Prescrizioni – Osservanza – Omissione – Esclusione – Legittimità – Ragioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La necessità di esaminare con priorità il ricorso incidentale volto a contestare l’ammissione ad una gara d’appalto del ricorrente principale, onde la sua stessa legittimazione attiva, resta ferma anche quando lo stesso ricorso principale miri ad affermare l’illegittimità dell’ammissione alla medesima gara dell’aggiudicatario, ricorrente incidentale. Difatti, in tale eventualità, non può sostenersi che l’accoglimento del ricorso principale privi il controinteressato della legittimazione, stante l’inapplicabilità al ricorso incidentale, in virtù della sua diversa funzione meramente conservativa e difensiva, del principio secondo il quale la parte non ammessa a partecipare ad una procedura selettiva non è legittimata a produrre censure riguardanti l’ulteriore svolgimento della gara (1)	</p>
<p>2. In relazione al principio dell&#8217;imperatività del provvedimento amministrativo, nell’applicazione dei bandi di gara il criterio teleologico recede di fronte al criterio formale, e qualora l&#8217;Amministrazione abbia autolimitato &#8211; tramite il bando stesso &#8211; la propria volontà, fissando specifici requisiti e condizioni di partecipazione alla gara, non residua alcun ambito di discrezionalità in ordine alla scelta di ammissione nel caso gli stessi non rispondano alle modalità fissate (2)	</p>
<p>3. Nelle gare di appalto, tutte le irregolarità documentali che non siano esplicitamente sanzionate dal bando e che non comportino alcun effetto, in termini sostanziali, sul procedimento o sulla parità di condizioni dei soggetti partecipanti devono essere considerate sanabili, in particolare ove siano originate da una non chiara formulazione delle regole del procedimento ad opera dell&#8217;Amministrazione. Ciò considerato, in capo all&#8217;Amministrazione sussiste sempre il potere, durante lo svolgimento del procedimento di gara d&#8217;appalto, di richiedere al privato un chiarimento od un completamento della documentazione esibita, ove ciò non contrasti con ragioni relative all&#8217;esigenza di corretto svolgimento del procedimento o di rispetto di situazioni giuridiche di altri soggetti (3)	</p>
<p>4. E’ legittima l’esclusione dalla gara per l’affidamento di lavori dell’impresa concorrente che non si sia attenuta alle prescrizioni della lex specialis che prevedeva, a pena di esclusione, la produzione di alcuni elaborati necessari per consentire alla stazione appaltante di verificare l’esatta simmetria e, quindi la serietà e l’attendibilità, tra l’offerta tecnica e quella economica (nella specie il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione della ricorrente la quale, in violazione di quanto prescritto dalla lex specialis non ha indicato nella formulazione della propria offerta, sia nel computo metrico non estimativo, sia nel sommario del computo metrico non estimativo,     i quantitativi e le dimensioni di tutte le prestazioni in variante o migliorative, nonché nella lista delle categorie di lavorazione a forniture previste per l’esecuzione dei lavori i prezzi unitari e complessivi corrispondenti ai predetti quantitativi, non fornendo, in sostanza, alla stazione appaltante quei parametri richiesti per verificare la serietà e l’attendibilità dell’offerta migliorativa presentata).<br />	<br />
<b/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3689/06, id., Sez. IV, n. 8265/06; id., Sez. V, n. 2380/08;	</p>
<p>2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2830/2001; id., Sez. IV, n. 4572/2001; id., n. 6440/2002; id., n. 6674/2002; id., Sez. V, n. 357/2003; id., n. 918/2003; id., n. 1551/2003; id., n. 1856/2003; id., n. 3345/2003; id., n. 3866/2003; id., n. 4326/2003; id., Sez. V, n. 307/2004; id., n. 1551/2004; id., Sez. IV, n. 3297/2004; sez. V, n. 3456/2004; sez. IV, n. 5198/2004; sez. V, n. 1453/2006; n. 2269/2006; n. 3280/2006; n. 3436/2008; n. 4252/2008; TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 3389/2008; Napoli, sez. VIII, n. 1144/2008; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 1057/2009; TAR Liguria, Genova, sez. II, n. 2897/2009;	</p>
<p>3. cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 2191/2002; sez. IV, n. 6684/2002; sez. V, n. 357/2003; n. 5463/2003; sez. V, n. 364/2004; n. 7905/2004; sez. IV, n. 4559/2005; n. 2254/2007; sez. V, n. 4027/2007; n. 567/2008; n. 498/2009; TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 4027/2007; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 2108/2009; Cons. Stato, sez. V, n. 6483/2002; n. 5142/2004; sez. IV, n. 2254/2007; sez. V, n. 4408/2008; sez. IV, n. 5503/2009; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 616/2002; TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 477/2007; TAR Toscana, Firenze, sez. II, n. 796/2004; TAR Campania, Salerno, n. 399/2004; Cons. Stato, sez. VI, n. 1331/2004; n. 624/2005; sez. V, n. 3280/2006; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 601/2001.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 4355 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Vincenzo Modugno Srl Costruzioni &#8211; Restauri</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Miani, con domicilio eletto presso Francesco Miani in Napoli, via Toledo, 116; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Capua</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio eletto presso Maurizio Ricciardi Federico in Napoli, via P.co Margherita, 31 &#8211; St. Lemmo; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Green Impresit Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Maria D&#8217;Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi Maria D&#8217;Angiolella in Napoli, viale Gramsci n. 16; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA PER L&#8217;AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DELL&#8217; EX CONVENTO DELL&#8217; ANNUNZIATA &#8211; DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 441 DEL 10 GIUGNO 2010.</p>
<p>Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Capua;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale di Green Impresit Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>Premesso che:<br />	<br />
&#8211; col ricorso in epigrafe, la Vincenzo Modugno s.r.l. Costruzioni – Restauri impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, inerenti alla procedura aperta indetta dal Comune di Capua (determinazione dirigenziale n. 20 del 15 g<br />
&#8211; a sostegno dell’impugnazione proposta, deduceva le seguenti censure: violazione e falsa applicazione della lex specialis; violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di imparzialità dell’azione amministrativa;<br />	<br />
&#8211; lamentava, in estrema sintesi, la mancata applicazione della sanzione espulsiva nei confronti dell’impresa aggiudicataria, nonostante quest’ultima non avesse prodotto, tra i documenti costitutivi della propria offerta tecnica, il fascicolo di capitolato<br />
&#8211; costituitesi sia l’amministrazione intimata sia la controinteressata Green Impresit, eccepivano l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedevano, quindi, il rigetto;<br />	<br />
&#8211; la controinteressata proponeva, altresì, ricorso incidentale e, a supporto, deduceva censure di violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara e di eccesso di potere per contraddittorietà e per assoluto difetto di istruttoria, volte, segnatame<br />
&#8211; successivamente, la Vincenzo Modugno, nell’impugnare con motivi aggiunti l’aggiudicazione definitiva in favore della Green Impresit, disposta dal responsabile del Settore Area tecnica del Comune di Capua con determinazione dirigenziale n. 550 del 19 lug<br />
&#8211; il ricorso veniva chiamato all’udienza dell’8 settembre 2010 per la trattazione dell’incidente cautelare;<br />	<br />
&#8211; nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;<br />	<br />
&#8211; le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;<br />	<br />
Rilevato, in rito, che: <br />	<br />
&#8211; nella specie, la controinteressata (Green Impresit), nell’ambito di una gara con almeno tre offerte ammesse, ha dedotto in via incidentale l’illegittimità della partecipazione alla gara medesima della ricorrente principale (Vincenzo Modugno) ed ha, quin<br />
&#8211; in una simile ipotesi, ove il gravame incidentale della Green Impresit venisse accolto: a) la ricorrente principale (Vincenzo Modugno), che risultasse aver presentato un’offerta invalida alla stregua di una statuizione giurisdizionale pronunciata incide<br />
&#8211; in tale prospettiva, il ricorso incidentale costituisce una eccezione in senso tecnico, che, se accolta, precluderebbe l’esame del ricorso principale, senza condurre all’annullamento dell’atto impugnato (Cons. Stato, ad. plen., n. 11/2008);<br />	<br />
&#8211; quando – come, appunto, nel caso in esame – il gravame incidentale contesta la legittimazione del ricorrente principale, il giudice è, pertanto, chiamato a vagliare dapprima le questioni sollevate dal ricorrente incidentale, che rivestono priorità logic<br />
&#8211; alla stregua di quanto sopra, vanno, in definitiva, anteposte, nell’ordine di trattazione delle questioni, quelle rivenienti dal ricorso incidentale proposto dalla controinteressata;<br />	<br />
Considerato, in merito al primo motivo di gravame incidentale, che:<br />	<br />
&#8211; ai sensi del par. 2 del disciplinare di gara, nella busta B (offerta tecnica) avrebbero dovuto essere inseriti, a pena di esclusione, tra gli elaborati descrittivi costituenti la “proposta tecnica in variante o migliorativa offerta dal concorrente”; “b.<br />
&#8211; la lex specialis di gara aveva, dunque, prescritto, a pena di esclusione, ai concorrenti di indicare sia nel computo metrico non estimativo sia nel sommario del computo metrico non estimativo i quantitativi e le dimensioni di tutte le prestazioni in var<br />
&#8211; ora, la Vincenzo Modugno, al punto 1 (“miglioramento statico”) della propria relazione descrittiva esibita in gara, ha prospettato a guisa di proposta migliorativa (p. 3) che si sarebbe fatta “carico attraverso gli stessi professionisti qualificati che<br />
&#8211; come dedotto dalla Green Impresit e non contestato dalla ricorrente principale, un simile intervento migliorativo non figura quantificato e valorizzato nel computo metrico non estimativo né nel sommario del computo metrico non estimativo né nella lista<br />
&#8211; tale omissione integra una violazione delle regole concorsuali dianzi riportate, cui la stazione appaltante, nel comminare la sanzione espulsiva si era indefettibilmente autovincolata e che, quindi, non avrebbe potuto disapplicare;<br />	<br />
&#8211; l’amministrazione aggiudicatrice non avrebbe potuto, cioè, ritenere ammissibili le offerte presentate in violazione delle predette regole, ossia carenti dell’indicazione, nell’ambito del computo metrico non estimativo e del sommario del computo metrico<br />
&#8211; essa aveva, infatti, autolimitato ex ante il proprio potere discrezionale, elidendo ogni margine per successive valutazioni circa la rilevanza di eventuali irregolarità o carenze e si era, quindi, definitivamente vincolata ad escludere le imprese che av<br />
&#8211; stante l’illustrato autovincolo, nonché il limite costituito dal rispetto della par condicio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 2191/2002; sez. IV, n. 6684/2002; sez. V, n. 357/2003; n. 5463/2003; sez. V, n. 364/2004; n. 7905/2004; sez. IV, n. 45<br />
&#8211; conseguentemente, a fronte di una simile omissione documentale, addebitabile alla sola impresa concorrente (TAR Toscana, Firenze, sez. II, n. 796/2004; TAR Campania, Salerno, n. 399/2004), e in assenza di qualsivoglia principio di prova o ragionevole in<br />
&#8211; né vale addurre, in senso contrario, che la prestazione consistente nella “valutazione di vulnerabilità sismica dell’intero edificio” sarebbe stata offerta gratuitamente dalla ricorrente principale: ed invero, a prescindere dal rilievo che quest’ultima,<br />
&#8211; soltanto se e in quanto un simile onere dichiarativo fosse risultato puntualmente adempiuto, e, quindi, soltanto dopo essersene verificato, in limine, l’assolvimento, la stazione appaltante si sarebbe trovata nelle condizioni di vagliare la congruità de<br />
Ritenuto, in conclusione, che:<br />	<br />
&#8211; stante la ravvisata fondatezza della prima censura formulata dalla Green Impresit, così come dianzi scrutinata, ed assorbita la seconda, va accolto l’esperito gravame incidentale, con conseguente declaratoria di improcedibilità di quello principale, pro<br />
&#8211; le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della ricorrente principale;<br />	<br />
&#8211; dette spese vanno liquidate in complessivi € 2.000,00 in favore dell’amministrazione resistente e in complessivi € 2.000,00 in favore della controinteressata;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sezione Ottava, definitivamente pronunciando:<br />	<br />
&#8211; accoglie il ricorso incidentale proposto dalla Green Impresit s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; per l’effetto, dichiara improcedibile il ricorso principale proposto dalla Vincenzo Modugno s.r.l. Costruzioni &#8211; Restauri;<br />	<br />
&#8211; condanna la Vincenzo Modugno s.r.l. Costruzioni &#8211; Restauri al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, che si liquidano, rispettivamente, in complessivi € 2.000 in favore del Comune di Capua e in complessivi € 2.000 in favore della Gr<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente FF<br />	<br />
Gianluca Di Vita, Referendario<br />	<br />
Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/09/2010<br />	<br />
<b><br />	<br />
</b></p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-21-9-2010-n-17488/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.17488</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.17492</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-21-9-2010-n-17492/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-21-9-2010-n-17492/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-21-9-2010-n-17492/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.17492</a></p>
<p>Pres. L. Nappi, est. A. Sinatra Bagno Donn’Anna S.r.l. (Avv. Antonio Palma) c. Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-21-9-2010-n-17492/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.17492</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-21-9-2010-n-17492/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.17492</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Nappi, est. A. Sinatra<br /> Bagno Donn’Anna S.r.l. (Avv. Antonio Palma) c. Soprintendenza per i Beni<br /> architettonici e paesaggistici per Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale<br /> dello Stato) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo,<br /> Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri,<br /> Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza,<BR> Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano)</span></p>
<hr />
<p>in ordine al rilascio di autorizzazione paesaggistica di costruzioni edilizie in zone vincolate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Valutazioni tecnico-discrezionali svolte dalla P.A. in sede di rilascio dell’autorizzazione paesistica – Complessivo riesame da parte della Soprintendenza – E’precluso – Controllo di legittimità – Può riguardare i profili dell’eccesso di potere	</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Autorizzazione paesaggistica – Zona vincolata – Rilascio – Possibilità – Sussiste – Limiti – Fattispecie	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Provvedimento di autotutela del Min. BB.CC.AA. &#8211; Accertamento dei fatti – verificazione istruttoria – Ammissibilità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ precluso alla Soprintendenza un complessivo riesame delle valutazioni tecnico-discrezionali svolte in sede di rilascio dell’autorizzazione paesistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede locale. Tuttavia il controllo di legittimità della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/04, può riguardare tutti i possibili profili di legittimità del provvedimento rilasciato dall’Amministrazione Comunale	</p>
<p>2. È illegittimo il provvedimento con il quale la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata precedentemente dal Comune per la realizzazione di interventi edilizi in uno stabilimento balneare (nella specie  sostituzione di un pergolato in ferro con una tenda retrattile in legno e sostituzione della pavimentazione con una di nuova fattura) qualora dalla documentazione depositata in giudizio è stato accertato che tale intervento anziché produrre danno ambientale alla zona in questione ha costituito una valorizzazione della stessa e non è assolutamente visibile dalla via pubblica o dai punti panoramici della zona.	</p>
<p>3. L’accertamento dei fatti oggetto del provvedimento con il quale la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata precedentemente dal Comune può essere sottoposto dal G.A. ad apposita verificazione istruttoria, non volta alla sostituzione della valutazione dell’autorità amministrativa, ma bensì al mero accertamento dello stato dei luoghi (nella specie il G.A. con ordinanza collegiale ha incaricato il dipartimento di restauro e costruzione dell’architettura e della’Ambiente a verificare l’impatto ambientale di una pergolato in ferro realizzato in uno stabilimento balneare e la sua percepibilità visiva dalla via pubblica o dai punti di vista accessibili al pubblico)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso R.G. n. 5887 del 2009 proposto dalla<br />	<br />
 <b>s.r.l. “Bagno Donn’Anna”</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Palma, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, via G. Orsini n. 30, come da procura a margine del ricorso; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; <b>Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per Napoli e provincia</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli presso cui domicilia per legge in via A. Diaz n. 11;<br />
&#8211; Il Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; del decreto del Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici per Napoli e provincia del 17 luglio 2009, recante l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 8 del 6 aprile 2009 rilasciata dal Comune di Napoli;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti l&#8217;atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Napoli;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;<br />	<br />
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 4672010;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14/07/2010 il dott. Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il nei giorni 28-29 ottobre 2009 e depositato il successivo 9 di novembre, la s.r.l. “Bagno Donn’Anna” ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici per Napoli e provincia del 17 luglio 2009, recante l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 8 del 6 aprile 2009, rilasciata dal Comune di Napoli alla ricorrente per alcuni interventi edilizi da attuarsi nello stabilimento balneare sito in via Posillipo n. 19, gestito dalla ricorrente, e precisamente: a) il rifacimento di un pergolato in ferro, da sostituire con una tenda retrattile in legno, della superficie di circa 160 metri quadrati, equivalente a quella del ballatoio su cui essa dovrebbe sorgere, che è posto a metà della vasta scalinata che da via Posillipo conduce al lido sottostante; b) la sostituzione dell’attuale pavimentazione con una di nuova fattura, ma del medesimo colore (pietra vesuviana grigia).<br />	<br />
Il Comune, a seguito di favorevole parere espresso dalla Commissione edilizia integrata il 19 marzo 2009, aveva assentito l’intervento ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n. 422004, avendolo ritenuto suscettibile di essere inserito “con decoro nel contesto ambientale circostante mediante l’uso di materiali coerenti con la tradizione locale”.<br />	<br />
Il Soprintendente ha annullato la determinazione favorevole all’odierna ricorrente in asserita applicazione dell’art. 159, comma III, del d. lgs. n. 422004, sulla scorta di un duplice capo di motivazione: a) il pergolato che la società intende realizzare contrasterebbe con l’art. 6 comma IV del Piano territoriale paesistico di Posillipo, che vieta l’installazione di tende a sporgere che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico; b) la struttura in questione sarebbe “eccessivamente dimensionata anche in relazione alla rilevanza del contesto storico-paesaggisitico in cui ricade, di cui il palazzo Donn’Anna … costituisce il fulcro. L’insieme delle opere, in definitiva, oltre che in contrasto con la normativa del PTP vigente, costituiscono detrattore paesaggistico nei confronti deel visuali percepite dai punti accessibili al pubblico”.<br />	<br />
La s.r.l. “Bagno Donn’Anna” appunta su tale determinazione d’annullamento le seguenti censure:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 146 e 159 d.lgs. n. 422004) – Eccesso di potere rilevabile attraverso la ricorrenza delle figure sintomatiche del difetto d’istruttoria, del travisamento dei presupposti di fatto, della contraddittorietà estrinseca: avendo valutato il merito del provvedimento comunale, illegittimamente il Soprintendente avrebbe pronunciato l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune; essa, poi, riguarda una struttura da realizzare circa otto metri al disotto del livello di via Posillipo, e che, quindi, non sarebbe percepibile dal pubblico.<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 6 Piano territoriale di Posillipo) – Eccesso di potere rilevabile attraverso la ricorrenza delle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, del travisamento dei presupposti, della contraddittorietà estrinseca: a causa dell’ubicazione della realizzando struttura non sussisterebbe la violazione dell’art. 6 del PTP asserita dal Soprintendente.<br />	<br />
3) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 146 e 159 del d.lgs. n. 422004) – Eccesso di potere rilevabile attraverso la ricorrenza delle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, del travisamento dei presupposti di fatto, della contraddittorietà estrinseca – Violazione di legge (art. 3 L. n. 2411990): in relazione alla suesposta circostanza di fatto, il provvedimento impugnato difetterebbe di idonea motivazione.<br />	<br />
La Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per Napoli e provincia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, ma non ha prodotto scritti difensivi.<br />	<br />
Ha resistito all’impugnazione anche il Comune di Napoli, che, con memoria, ha chiesto la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva.<br />	<br />
Con ordinanza collegiale n. 4672010 depositata in segreteria in data 11 giugno 2010, la Sezione ha disposto una verificazione istruttoria in contraddittorio fra le parti, a cura del Direttore del Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente della Seconda Università degli Studi di Napoli, in ordine alla eventuale percepibilità della struttura oggetto del provvedimento impugnato dalla pubblica via o dai punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo del contesto storico-paesaggistico di cui il Palazzo “Donn’Anna” costituisce il fulcro; nonchè in ordine alla eventuale frapposizione della struttura progettata tra l’osservatore che si trovi in ciascuno di tali punti ed il palazzo stesso ed agli eventuali effetti della frapposizione.<br />	<br />
L’organo incaricato della verificazione ha rimesso la propria relazione istruttoria in data primo luglio 2010.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2010 il ricorso è stato posto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Viene all’esame del Collegio l’impugnazione del decreto del Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici per Napoli e provincia del 17 luglio 2009, recante l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 8 del 6 aprile 2009 con cui il Comune di Napoli aveva autorizzato la ricorrente a realizzare, sul ballatoio mediano della scalinata che da via Posillipo conduce al lido gestito dalla stessa società, una tenda retrattile di circa 160 metri quadrati in sostituzione della precedente struttura, di grandezza inferiore e realizzata in tubolari di ferro.<br />	<br />
Tale determinazione, sfavorevole per gli interessi della ricorrente, poggia su due aspetti:<br />	<br />
a) il pergolato che la società intende realizzare contrasterebbe con l’art. 6 comma IV del Piano territoriale paesistico di Posillipo, che vieta l’installazione di tende a sporgere che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico; b) la struttura in questione sarebbe “eccessivamente dimensionata anche in relazione alla rilevanza del contesto storico-paesaggisitico in cui ricade, di cui il palazzo Donn’Anna … costituisce il fulcro. L’insieme delle opere, in definitiva, oltre che in contrasto con la normativa del PTP vigente, costituiscono detrattore paesaggistico nei confronti deel visuali percepite dai punti accessibili al pubblico”.<br />	<br />
In via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Comune di Napoli, che non ha adottato il provvedimento impugnato.<br />	<br />
2. – Il ricorso è fondato, e va accolto.<br />	<br />
Va innanzitutto condiviso il primo motivo, con il quale la ricorrente censura il decreto impugnato, emesso in dichiarato esercizio del potere statale d’annullamento di cui al comma III dell’art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per avere travalicato l’ambito del mero controllo di legittimità demandato al soprintendente dalla norma richiamata, ed avere sconfinato nel merito della valutazione operata dal Comune.<br />	<br />
Il motivo,per il suo tenore, investe il capo di motivazione per cui l’intervento progettato costituirebbe “detrattore paesaggistico nei confronti delle visuali percepite dai punti accessibili dal pubblico”, per essere “eccessivamente dimensionato” in relazione al contesto storico-paesaggistico dominato dal Palazzo Donn’Anna.<br />	<br />
Nell’ambito della motivazione del decreto soprintendentizio la rilevazione di tale effetto detrattivo si palesa quale elemento diverso ed ulteriore dall’asserito contrasto con quanto previsto dal Piano territoriale paesistico di Posillipo in materia di tende a sporgere: ne sono evidente attestazione il fatto che il capo di motivazione in esame segue quello relativo all’asserita violazione del PTP, nonchè lo stesso inciso, presente in tale capo “…oltre che in contrasto con la normativa del PTP vigente…”.<br />	<br />
Si tratta, tuttavia, di una valutazione del contrasto fra l’intervento in questione e i valori storico-paesaggisitici presenti nell’area interessata che il Comune, in qualità di Autorità competente ad esprimere il parere ai sensi dell’art. 146 del Codice, non aveva espresso, in quanto l’Ente locale aveva posto l’accento sulla compatibilità dei materiali che la società intende utilizzare con il medesimo contesto.<br />	<br />
La valutazione sul merito dell’intervento espressa dalla Soprintendenza, dunque, si pone in contrasto con la funzione di mero controllo di legittimità che l’art. 159 ridetto affida all’Organo statale secondo la corrente, consolidata e condivisibile interpretazione giurisprudenziale della norma.<br />	<br />
Interpretazione proposta, innanzitutto, dalla Corte costituzionale che, con sentenza 7 novembre 2007, n. 367, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta da una Regione proprio con riferimento al comma 3 del novellato art. 159 in esame, in quanto esso avrebbe esteso il potere di annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza, anche per motivi di merito.<br />	<br />
In quell’occasione il Giudice delle leggi aveva ritenuto che la norma superasse lo scrutinio proposto alla luce degli articoli 117 e 118 della Costituzione, in quanto essa “non attribuisce all&#8217;amministrazione centrale un potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico per motivi di merito, così da consentire alla stessa amministrazione di sovrapporre una propria valutazione a quella di chi ha rilasciato il titolo autorizzativo, ma riconosce ad essa un controllo di mera legittimità che, peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l&#8217;eccesso di potere”.<br />	<br />
Deriva da quanto sopra l’accoglimento del motivo esaminato.<br />	<br />
3. Risulta altresì fondato il secondo motivo, con cui la ricorrente censura il capo di motivazione del decreto impugnato che riporta all’asserita violazione dell’art. 6, comma IV, del Piano territoriale paesistico di Posillipo, per cui “E’ vietata l’installazione di tende a sporgere che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico”.<br />	<br />
Sul punto occorre riportare la del tutto condivisibile analisi svolta dall’Organo incaricato dal Collegio di verificare l’eventuale percepibilità della struttura oggetto del provvedimento impugnato dalla pubblica via o dai punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo del contesto storico-paesaggistico di cui ilPalazzo “Donn’Anna” costituisce il fulcro e la eventuale frapposizione della struttura progettata tra l’osservatore che si trovi in ciascuno di tali punti ed il palazzo stesso.<br />	<br />
Nella dettagliata relazione depositata in Segreteria il primo luglio 2010, corredata da documentazione fotografica, il Direttore del Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente della Seconda Università degli Studi di Napoli ha affermato, innanzitutto, che la struttura oggetto del provvedimento impugnato “non è una tenda a sporgere,bensì un pergolato di legno e stoffa impermeabile la cui percezione non è assolutamente diretta dallapubblica via e dai punti panoramici accessibili al pubblico. Inoltre la struttura non costituisce impedimento o frapposizione visiva tra la strada ed i consueti punti pubblici di vista o belvedere ed il contesto storico e ambientale di Palazzo Donn’Anna.”<br />	<br />
Tale affermazione è stata puntualmente suffragata dalle osservazioni svolte dai seguenti punti: via Posillipo (rispetto alla cui quota stradale la tenda risulta sottoposta), largo Sermoneta, via Petrarca, via Orazio, dal mare, dalla spiaggia lato sud est.</p>
<p>Il verificatore ha poi evidenziato come la pergola costituisca –anche nelle rappresentazioni pittoriche del Palazzo e nella letteratura specialistica- uno degli elementi caratteristici dell’edificato costiero della città di Napoli, ed ha concluso che, contrariamente quanto affermato dalla Soprintendenza, la struttura in questione “costituisce una evidente valorizzazione del muro di contenimento di via Posillipo”, in quanto “ne alleggerisce con misura la massa”<br />	<br />
Ne segue che l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, per cui la struttura in questione sarebbe vietata dalla disposizione del PTP per cui non possono essere installate tende a sporgere che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico, si rivela del tutto priva di fondamento.<br />	<br />
Il motivo in esame va quindi accolto.<br />	<br />
3. – In conclusione, il ricorso si rivela fondato sotto gli assorbenti aspetti evidenziati in motivazione, e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Le spese, comprese quelle di verificazione, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. <br />	<br />
Condanna la Soprintendenza resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano complessivamente in euro 1.000,00 (mille 0) oltre IVA e CPA se dovute ed oltre alle spese di verificazione; compensa le spese tra il Comune di Napoli e la ricorrente.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14/07/2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />	<br />
Leonardo Pasanisi, Consigliere<br />	<br />
Achille Sinatra, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/09/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-21-9-2010-n-17492/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.17492</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1226</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1226/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1226/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1226</a></p>
<p>Pres. Virgilio– Est. Carlotti Trevi Spa e Demoter Spa (Avv. N. Marcone) c/ Autorità Portuale di Messina (n.c.) sull&#8217;insussistenza dell&#8217;onere in capo all&#8217;impresa illegittimamente esclusa di provare il c.d. aliunde perceptum nel giudizio per il riconoscimento del risarcimento del danno per lucro cessante 1. Responsabilità della p.a. – Gare –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1226/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1226/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1226</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio– Est. Carlotti<br /> Trevi Spa e Demoter Spa (Avv. N. Marcone) c/ Autorità Portuale di Messina (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza dell&#8217;onere in capo all&#8217;impresa illegittimamente esclusa di provare il c.d. aliunde perceptum nel giudizio per il riconoscimento del risarcimento del danno per lucro cessante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Responsabilità della p.a. – Gare – Illegittimità &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Lucro cessante &#8211;  Assenza del c.d. “aliunde perceptum” &#8211; Prova &#8211; Onere – In capo all’impresa esclusa – Non sussiste &#8211; Ragioni.	</p>
<p>2. Responsabilità della P.A. – Gara – Mancata aggiudicazione &#8211; Illegittimità – Risarcimento del danno – Lucro cessante e danno avviamento commerciale – Quantificazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della risarcibilità del danno per lucro cessante, non può ricadere sull’impresa, illegittimamente esclusa da una gara d’appalto, l’onere di pro-vare in giudizio di non aver potuto eseguire altre attività lucrative nel perio-do che sarebbe stato impegnato dall’appalto. Infatti l’onere di provare i fatti estintivi e modificativi del credito spetta alla parte debitrice, nè può costrin-gersi l’impresa a fornire la prova di una circostanza deponente contra se. Inoltre, la suddetta regola finirebbe per precludere  in ogni caso il risarci-mento del danno per mancato utile e ciò perchè, anche nell’ipotesi in cui l’impresa non avesse percepito alcunchè per attività lucrative diverse da quelle derivanti dall’esecuzione del contratto non aggiudicato, nondimeno la stessa non potrebbe mai sperare nell’attribuzione giurisdizionale di un qua-lunque ristoro in ragione dell’impossibilità di provare un fatto negativo.	</p>
<p>2. Il lucro cessante, nel quale va incluso anche il danno da perdita di avvia-mento commerciale può essere direttamente rapportato all&#8217;utile che l&#8217;impresa avrebbe conseguito a seguito dell&#8217;aggiudicazione illegittimamente negata, nella misura del 10% dell&#8217;importo dell&#8217;appalto, diminuito del ribasso d’asta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>D E C I S I O N E</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
sul ricorso in appello n. 159 del 2010 proposto dalle società<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>TREVI s.p.a. e DEMOTER s.p.a.</b>,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>in proprio e nella qualità di associate in via temporanea, in perso-na dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresen-tate e difese dall’avv. Nicola Marcone, elettivamente domiciliate in Palermo, via Giuseppe Puglisi Bertolino n. 2, presso lo studio dell’avv. Fabio Valguarnera;	</p>
<p align=center>c o n t r o<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>l’AUTORITA’ PORTUALE DI MESSINA</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitasi;	</p>
<p align=center>e nei confronti<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della <b>TECNIS s.p.a.</b>, in proprio e nella qualità di mandataria dell’A.T.I. costituita con le imprese COGIP s.r.l., S.I.L.M.A.R. s.r.l. e SI.GEN.CO. s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tem-pore</i>, non costituitasi;</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia &#8211; sezione staccata di Catania (sez. I) &#8211; n. 1681 del 9 ottobre 2009.<br />	<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
	Vista la memoria prodotta dalla parti appellante a sostegno del-le proprie difese;<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
	Udito alla pubblica udienza del 28 aprile 2010 l’avv. I. Montal-bano, su delega dell’avv. N. Marcone, per le appellanti;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>F A T T O    e    D I R I T T O<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Giunge in decisione l’appello, interposto dalla Trevi S.p.A. e dalla Demoter S.p.A. (nel prosieguo “Trevi” e “Demoter”), onde otte-nere la parziale riforma della sentenza, di estremi specificati in epigra-fe, nella parte in cui il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Cata-nia, ha accolto solo in parte la domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado dalle odierne appellanti.<br />	<br />
2. – Nessuna delle controparti intimate si è costituita in giudizio.<br />	<br />
3. – All’udienza pubblica del 28 aprile 2010 il ricorso è stato trattenu-to in decisione.<br />	<br />
4. – Prima di esaminare i mezzi di gravame introdotti con l’appello, occorre dedicare brevi cenni alla complessa vicenda sulla quale si è innestata la presente controversia.<br />	<br />
5. – La Trevi e la Demoter hanno promosso avanti il T.A.R. della Sici-lia, sezione staccata di Catania, un’articolata impugnativa diretta a ottenere l’annullamento degli atti della procedura di evidenza pubbli-ca, indetta dall’Autorità Portuale di Messina, per l’affidamento di un appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l&#8217;esecuzione dei lavori di allargamento e rettifica delle banchine Vespri e Colape-sce nel Porto di Messina, per un importo complessivo di € 15.500.000,00.<br />	<br />
L’appalto fu aggiudicato alla ATI Tecnis, risultata prima in graduatoria, ancorché con offerta ricadente nella soglia di anomalia, mentre l’ATI composta dalle appellanti si classificò al secondo posto, come prima delle offerte non anomale. Quest’ultima, avendo ravvisato la sussistenza di gravi carenze nell&#8217;offerta tecnico-progettuale formu-lata dall’aggiudicataria, adì il T.A.R. della Sicilia, deducendo plurimi motivi di illegittimità della procedura e chiedendo, sia nel ricorso principale sia nei successivi motivi aggiunti, per il caso della mancata aggiudicazione del contratto, l’accoglimento, in via subordinata, della domanda di risarcimento per equivalente dei danni subiti in conse-guenza dalla mancata esecuzione dei lavori. Si riferisce, nella sentenza gravata, che <i>“(l)a quantificazione del danno è stata determinata nella perdita dell’utile derivante dalla esecuzione della commessa nella misura dell’10% del valore dell’offerta dell&#8217;ATI Trevi pari a € 1.400.000,00 (10% di € 14.000.000,00) e nel danno da perdita di chances, avviamento commerciale e qualificazione, mancate economie di scala e minor mantenimento dei livelli occupazionali, in un’altra percentuale di pari consistenza da determinarsi, anche con ricorso all’equità, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.; il tutto per la complessiva percentuale del 20% per € 2.800.000,00, oltre rivalutazione moneta-ria e interessi.”.</i><br />	<br />
6. – Il primo Giudice, pur avendo integralmente accolto la domanda cassatoria (con conseguente annullamento di tutti i provvedimenti im-pugnati), ha invece accolto solo in parte quella aquiliana, accordando unicamente alle appellanti il ristoro del danno curricolare dalle stesse lamentato, peraltro liquidandolo nella misura di 42.000,00 euro, oltre gli accessori. In dettaglio, il T.A.R. ha esaminato la domanda subordi-nata di risarcimento del danno per equivalente, muovendo dal duplice presupposto che l’appalto era in fase avanzata e che la diversità tecni-ca tra le offerte non consentiva più un risarcimento in forma specifica, e ha ritenuto sussistenti sia l&#8217;elemento soggettivo dell’illecito civile ascritto all’Autorità Portuale sia il nesso di causalità tra il danno e le illegittimità riscontrate.<br />	<br />
	Nondimeno il Tribunale ha ritenuto che la domanda delle ap-pellanti non fosse suffragata da sufficienti elementi di prova della esi-stenza e dell’entità dell’intero pregiudizio patrimoniale asseritamente subito. Ed invero, dopo aver premesso che anche nel processo ammi-nistrativo l’azione risarcitoria è, comunque, soggetta, sul piano proba-torio, non già alla regola del principio dispositivo con metodo acquisi-tivo, bensì al principio dell&#8217;onere della prova <i>ex </i>art. 2697 c.c. e art. 115, c.p.c., il primo Giudice ha precisato che la prova del danno deve essere rigorosa e che la valutazione equitativa ai sensi dell&#8217;art. 1226 c.c. è unicamente ammissibile per la determinazione dell&#8217;entità del danno, mentre la disposizione non può soccorrere ad integrare la prova, eventualmente carente, della sua esistenza (la cui dimostrazione è pertanto rimessa in via esclusiva al ricorrente).<br />
	Prendendo l’abbrivo dalle riferite premesse teoriche, la senten-za ha così motivato le statuizioni relative alla domanda di risarcimen-to: <i>“VII.3. Premesso l’orientamento complessivo cui il Collegio intende riferirsi, è da ribadire che la ricorrente ha posto due domande di risarcimento del danno per lucro cessante (ex art. 1223 c.c.).<br />
  L’una collegata al danno da mancato utile d’impresa, l’altra da per-dita di chance, avviamento commerciale e qualificazione, mancate economie di scala e minor mantenimento dei livelli occupazionali, in un’altra percentuale di pari consistenza da determinarsi, anche con ricorso all’equità, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ..<br />	<br />
  Per quanto riguarda la seconda delle stesse, per quanto già detto, la domanda è quanto meno inammissibile, in quanto, seppur specificata sin da subito nell’atto introduttivo e ribadita pedissequamente nel ri-corso per motivi aggiunti e nelle successive memorie, è stata suppor-tata non già da elementi di prova, ma da una elencazione delle voci di costo che la ricorrente avrebbe affrontato in sede di esecuzione dell’appalto ed il corrispondente utile derivante dall’aggiudicazione dell’appalto.<br />	<br />
  Ora, mentre l’elencazione degli utili deriva dalla stessa offerta, per cui non abbisogna un particolare approfondimento probatorio, l’elenco dei costi ipoteticamente sostenuti avrebbe dovuto essere so-stenuto da indizi di prova del tutto mancanti nel caso di specie.<br />	<br />
  Oltre al mancato assolvimento dell’onere probatorio, è da dire che il tentativo di una parvenza di prova (il deposito della detta elencazione di voci del danno) è stato assolto soltanto con memoria depositata dopo il deposito della sentenza parziale resa da questo stesso Tribu-nale e all’approssimarsi della decisione finale.<br />	<br />
  Inoltre, la mancata notifica della domanda di risarcimento del dan-no relativamente a dette singole voci, delle singole voci, stante l’articolata premessa posta da questo Tribunale, impedisce anche sot-to tale aspetto, il riconoscimento dell’ulteriore credito da perdita di chance, posto che l’Amministrazione resistente non è stata messa nel-la condizione processuale di poter svolgere una adeguata difesa ri-spetto a considerazioni che, certamente, tra l’altro, non costituiscono fatto  sopravvenuto, ma che erano sin dall’inizio del giudizio nella esclusiva disponibilità della ricorrente.<br />	<br />
  Né miglior sorte può trovare il riferimento al giudizio equitativo, cui la stessa si appella, posto che, come chiarito, lo stesso non influisce sull’an del risarcimento, ma meramente sul quantum.<br />	<br />
  Sicché, conclusivamente, va rigettata la parte di domanda di risar-cimento qualificata dalla richiesta di riconoscimento della perdita di chance.<br />	<br />
VII.4. Rimane da verificare la questione del risarcimento del danno per il mancato utile, quantificato nel 10% del valore dell’offerta del-l&#8217;ATI Trevi pari a € 1.400.000,00 (10% di € 14.000.000,00).<br />	<br />
  Con valutazione che il Collegio condivide, il Giudice di secondo grado (cfr. Consiglio di stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3144) ha ritenuto che debba essere <<riconosciuto a titolo di lucro cessante il profitto che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appal-to.<br />	<br />
  In ordine alla quantificazione di tale danno, l&#8217;appellante chiede che esso venga quantificato, applicando il criterio (spesso utilizzato dalla giurisprudenza amministrativa) del 10% del prezzo a base d&#8217;asta, ai sensi dell&#8217;art. 345, l. n. 2248 del 1865 All. F.<br />	<br />
  La Sezione ritiene, tuttavia, che il criterio del 10%, se pure è in gra-do di fondare una presunzione su quello che normalmente è l&#8217;utile che una impresa trae dall&#8217;esecuzione di un appalto, non possa, tuttavia, essere oggetto di applicazione automatica e indifferenziata.<br />	<br />
  Come recentemente affermato da questo Consiglio (sez. V, 13 giugno 2008 n. 2967), il criterio del 10%, pur evocato come criterio residuale in una logica equitativa, conduce di regola al risultato che il risarci-mento dei danni è per l&#8217;imprenditore ben più favorevole dell&#8217;impiego del capitale.<br />	<br />
  In tal modo il ricorrente non ha più interesse a provare in modo pun-tuale il danno subito quanto al lucro cessante, perché presumibilmen-te otterrebbe di meno.<br />	<br />
  Appare allora preferibile l&#8217;indirizzo che esige la prova rigorosa, a carico dell&#8217;impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell&#8217;appalto; prova desu-mibile, in primis, dall&#8217;esibizione dell&#8217;offerta economica presentata al seggio di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5098; Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2005, n. 1563; sez. VI, 4 aprile 2003, n. 478).<br />	<br />
  Nel senso che la percentuale del 10% non rappresenti un criterio automatico di quantificazione del danno sembra deporre, del resto, anche l&#8217;art. 20, comma 4, d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n 2/2009. Tale norma, con riferimento agli appalti relativi ad investi-menti pubblici strategici da individuarsi con successivo d.P.C.M., sta-bilisce che il risarcimento del danno, possibile solo per equivalente, non possa comunque eccedere la misura del decimo dell&#8217;importo delle opere, che sarebbero state seguite se il ricorrente fosse risultato ag-giudicatario in base all&#8217;offerta economica presentata in gara.<br />	<br />
  Pur essendo dettata con riferimento ad una particolare tipologia di appalti, tale norma conferma che il 10% non possa essere riconosciu-to automaticamente, e che sia possibile quantificare il danno in misu-ra minore. <br />	<br />
  Se ciò vale, per espressa previsione legislativa, nei casi in cui (come accade per gli appalti cui si riferisce la l. n. 2/2009) il risarcimento per equivalente  rappresenta l&#8217;unico  strumento  di tutela (essendo espressamente escluso il subentro), si deve ritenere che, a maggior ragione, ciò valga anche quando (come accade negli altri casi) la tu-tela per equivalente è alternativa (almeno in origine) con la tutela in forma specifica.<br />	<br />
  Tale ripartizione dell&#8217;onere probatorio, che ha sollevato in dottrina alcune perplessità (si è sostenuto che l&#8217;aliunde perceptum verrebbe in considerazione come fatto impeditivo del diritto al risarcimento del danno e non come fatto costitutivo, con la conseguenza che la relativa prova dovrebbe gravare sulla stazione appaltante e non sul privato), muove, tuttavia, come sopra si evidenziava, dalla presunzione, a sua volta fondata sull&#8217;id quod plerumque accidit, secondo cui l&#8217;imprendi-tore (specie se in forma societaria), in quanto soggetto che esercita professionalmente una attività economica organizzata finalizzata alla produzione di utili, normalmente non rimane inerte in caso di manca-ta aggiudicazione di un appalto, ma si procura prestazioni contrattua-li alternative dalla cui esecuzione trae utili.<br />	<br />
  In sede di quantificazione del danno, pertanto, spetterà all&#8217;impresa dimostrare, anche mediante l&#8217;esibizione all&#8217;Amministrazione di libri contabili, di non aver eseguito, nel periodo che sarebbe stato impe-gnato dall&#8217;appalto in questione, altre attività lucrative incompatibili con quella per la cui mancata esecuzione chiede il risarcimento del danno>>.<br />	<br />
  Tale ultima prova è mancata, invece, nel caso di specie, essendosi la ricorrente limitata ad allegare un conclusivo prospetto riepilogativo, ove, sia pure in maniera dettagliata, vengono descritte le perdite sia per l’uso dei mezzi che della manodopera.<br />	<br />
  Si tratta, tuttavia, di una allegazione priva di riscontro probatorio, che non vale a superare le considerazioni sopra svolte.<br />	<br />
  Ciò posto, considerato che dal prospetto analitico depositato il 30.1.2009 emerge che l’utile prospettato è del 10% e che i calcoli ap-paiono conformi all’offerta iniziale, posto che è stato dimostrato l’utile conseguibile, ma non l’assenza di attività diverse (potenzial-mente azzeratrici dell’utile in questione), il Collegio, allo stato, deve dichiarare inammissibile la domanda”.<br />	<br />
</i>	Il T.A.R. ha invece riconosciuto e liquidato il c.d. “danno curri-culare”, inteso come perdita della possibilità, per le imprese ricorrenti, di arricchire il loro <i>curriculum</i> professionale<i>. </i>Tale voce di danno è stata liquidata in una somma pari allo 0,3% (vale a dire il 10% del 3% che il Collegio avrebbe ritenuto equo liquidare a titolo di lucro cessante) di € 14.000.000/00,<i> </i>cioè in 42.000 euro, oltre alla rivalutazione monetaria (dal giorno della domanda giu-diziale sino alla pubblicazione della sentenza) e agli interessi, nella misura legale, per il periodo successivo fino all&#8217;effettivo soddisfo.<br />
7. – L’impugnazione sottopone le riferite statuizioni a una critica radi-cale.<br />	<br />
8. – Prima di esaminare i mezzi di gravame formulati dalle appellanti, va osservato che l’appello si presenta ritualmente interposto. Ed inve-ro, risulta dagli atti nella disponibilità del Collegio che un esemplare dell’atto di appello è stato invalidamente notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede di Catania (C.G.A., 23 febbraio 1988, n. 25); sennonché è stata depositata anche una seconda copia dello stesso atto introduttivo notificata, a mani, in pari data, presso la sede dell’Avvocatura distrettuale in Palermo. <br />	<br />
9. – L’appello è anche tempestivo, atteso che la sentenza è stata pub-blicata il 9 ottobre 2009 e la notifica all’Amministrazione risale al 3 febbraio 2010, ossia entro il termine di centoventi giorni prescritto dall’art. 23-<i>bis</i> della L. n. 1034/1971.<br />	<br />
	Nonostante la mancata costituzione dell’Autorità Portuale di Messina, non si ravvisa alcuna nullità della notificazione e, pertanto, non residua alcun margine per rinnovarla come sarebbe attualmente consentito anche al Giudice amministrativo, e pure nei confronti delle parti assistite dall’Avvocatura dello Stato, dall’art. 46, comma 24, del-la L. n. 69/2009.<br />
10. – Tanto premesso in rito, può passarsi all’esame delle questioni di merito devolute alla cognizione del Collegio.<br />	<br />
	L’appello è fondato. Non possono difatti condividersi le riferite argomentazioni che sorreggono i capi di decisione investiti dal ricorso emarginato.<br />
11. – Onde perimetrare esattamente l’oggetto della cognizione rimessa al Consiglio, bisogna premettere che sono ormai coperte dal giudicato le statuizioni del primo Giudice in ordine alla sussistenza dell’ele-mento soggettivo dell’illecito e alla sua imputabilità all’Ammini-strazione soccombente, all’antigiuridicità della condotta lesiva posta in essere dall’Autorità portuale (consistita nelle plurime illegittimità stigmatizzate nella sentenza) e alla ricorrenza di un nesso causale tra il danno assertivamente subito dalle appellanti e la ridetta condotta, sul presupposto che, ove l’appalto non fosse stato illegittimamente aggiu-dicato all’impresa controinteressata, il contratto sarebbe stato sicura-mente affidato alle appellanti (la cui offerta nemmeno richiedeva una preventiva verifica di congruità, essendo risultata, come sopra accen-nato, la prima delle non anomale). Tutta la controversia si riduce dun-que alla verifica della sussistenza, o no, delle ben più consistenti voci di danno, dedotte in prime cure dalle imprese Trevi e Fago, e non ri-conosciute dal T.A.R. perché ritenute non dimostrate, fatta eccezione per il solo danno curriculare (del quale è comunque contestata la do-simetria indicata nella sentenza).<br />	<br />
12. – Come sopra ricordato le ricorrenti in primo grado hanno avanza-to una richiesta di risarcimento del danno, sotto il profilo del lucro cessante, individuato, per un verso, nella perdita dell’utile che avreb-bero potuto conseguire attraverso l’esecuzione del contratto e, per al-tro verso, nella perdita di avviamento commerciale (unica voce rico-nosciuta dal T.A.R.), di qualificazione, dei livelli occupazionali e dei risparmi dovuti alle preventivabili economie di scala non realizza-te.<br />	<br />
	Con riferimento al risarcimento per il mancato utile l’impu-gnata pronuncia di rigetto – in disparte il condivisibile rilievo circa l’applicabilità non automatica della percentuale del 10 per cento, da determinarsi sull’entità dell’offerta economica presentata in sede di gara dall’impresa che si assume danneggiata – poggia essenzialmente sulla considerazione che le ricorrenti, pur avendo dimostrato l’utile conseguibile (così a pag. 167 della motivazione e prima anche a pag. 163, là dove è scritto che <i>“l’elencazione degli utili deriva dalla stessa offerta”</i>), non avrebbero offerto idonea prova <i>“di non aver eseguito, nel periodo che sarebbe stato impegnato dall’appalto in questione, altre attività lucrative incompatibili con quella per la cui mancata esecuzione chiede il risarcimento del danno”</i>. In sostan-za, a detta del T.A.R., sussisterebbe la prova dell’utile conseguibile, ma non dell’<i>aliunde perceptum</i>.<br />
	L’argomento, seppure condiviso da una parte della giurispru-denza amministrativa, non giustifica la reiezione della domanda, anni-dandosi nel ragionamento del T.A.R. un’evidente quanto fallace in-versione dell’onere della prova. Ed invero, il primo Giudice ha ricono-sciuto la sussistenza e la prova del fatto costitutivo della domanda, ossia la prova dell’utile ipoteticamente conseguito dalle appellanti qualora fossero state legittimamente divenute aggiudicatarie dell’appalto contestato, e tuttavia, al contempo, ha fatto ricadere sulle stesse ricorrenti anche le negative conseguenze processuali (e sostan-ziali) della mancata prova di un fatto estintivo o modificativo della pretesa quale è la compensazione per <i>aliunde perceptum</i>. Va, per contro escluso, per plurime ragioni, che le appellanti dovessero fornire tale dimostrazione sia perché l’onere di provare i fatti estintivi e modificativi del credito sarebbe spettato alla parte debitrice contro interessata, cioè nella fattispecie all’Autorità portuale, nei cui confron-ti è stata indirizzata la domanda di risarcimento, sia perché la regola di giudizio seguita dal T.A.R. conduce a manifeste aporie applicative. In effetti, il principio forgiato dal Tribunale, da un lato, costringerebbe il ricorrente a fornire una prova di una circostanza deponente <i>contra se</i> (ma <i>nemo tenetur se detegere</i>) e, dall’altro lato, con-durrebbe anche a risultati paradossali e ingiusti: qualora portata alle estreme conseguenze logiche, la suddetta regola finirebbe difatti per precludere in ogni caso il risarcimento del danno per mancato utile e ciò perché, anche nell’ipotesi in cui l’impresa non avesse percepito alcunché per attività lucrative diverse da quelle derivanti dall’esecuzione del contratto non aggiudicato, nondimeno la stessa non potrebbe mai sperare nell’attribuzione giurisdizionale di un qua-lunque ristoro in ragione dell’impossibilità di provare un fatto negati-vo (consistente, per l’appunto, nel non aver beneficiato di alcun <i>aliunde perceptum</i>).<br />
	L’illogicità di tale approdo ermeneutico risalta anche da un dif-ferente punto di vista: aderendo alla tesi fatta propria dal T.A.R., e pure a voler idealmente prescindere dalle insuperabili complicazioni sopra riferite, si perverrebbe al riconoscimento di una legittimazione sostanziale al risarcimento soltanto in capo a quelle imprese le quali, durante l’intero svolgimento della vicenda procedimentale e del pro-cesso, siano rimaste del tutto inattive (o, peggio, siano fallite; soltanto in questo caso difatti sarebbe, forse, dimostrabile il mancato guada-gno). Ma tale conclusione è all’evidenza inaccettabile sul piano logico ed equitativo.<br />
13. – Nemmeno può condividersi la declaratoria di inammissibilità dell’altra voce di danno. In primo luogo va osservato che la formula terminativa (<i>id est</i>, l’inammissibilità) non trova un puntuale riscontro nelle successive motivazioni che, invece, si incentrano sulla carenza di elementi di supporto e, quindi, a ben vedere, sulla mancata prova del danno. Comunque sia, non può ritenersi che tale inammissi-bilità derivi dalla <i>“mancata notifica</i> <i>della domanda di risarcimento del danno relativamente a dette singole voci”</i> giac-ché poche righe sopra lo stesso Tribunale ammette che la relativa do-manda risultava <i>“specificata sin da subito nell’atto introduttivo e ribadita pedissequamente nel ricorso per motivi aggiunti e nelle suc-cessive memorie” </i>e, quindi, l’ammini-strazione, in pieno osse-quio ai principi del contraddittorio, era stata messa fin dall’inizio della lite nella condizione di contrastare tale <i>petitum </i>e la relativa quantificazione.<br />	<br />
	A maggior ragione non dà luogo ad alcuna inammissibilità la circostanza che le ricorrenti abbiano fornito un elenco dei costi sop-portati attraverso il deposito di memoria. Orbene, a prescindere dalla circostanza che il processo amministrativo non conosce una rigida scansione in fasi (come quello civile) di tal che possa ritenersi <i>ex se</i> preclusa &#8211; e pertanto inammissibile &#8211; una prova (non già una domanda) offerta successivamente all’instaurazione del giudizio (pur-ché in pendenza del primo grado e prima della scadenza dei termini fissati dall’art. 23, comma 4, della L. n. 1034/1971), è dirimente os-servare che, per la liquidazione delle suddette voci di danno, il Tribu-nale, diversamente da quanto divisato in sentenza, ben avrebbe potuto ricorrere a un prudente utilizzo del criterio equitativo <i>ex</i> art. 1226 c.c., atteso che la prova dell’<i>an</i> del danno subito dalle ricorrenti patentemente sussisteva ed, anzi, era stata accertata dallo stesso T.A.R., intendendosi con ciò far riferimento al nesso di causali-tà ravvisato tra le illegittimità stigmatizzate dal primo Decidente e la sfumata aggiudicazione alle odierne appellanti di un appalto pubblico di rilevante importo, dalla cui mancata esecuzione notoriamente pro-mana la perdita di utilità ulteriori rispetto al solo omesso pagamento del corrispettivo.<br />
14. – Una volta rimosse le erronee statuizioni sopra riferite, occorre provvedere, in riforma della sentenza impugnata, alla liquidazione delle voci di danno fondatamente pretese dalle appellanti.<br />	<br />
	Onde quantificare il danno risarcibile, il Collegio ritiene, come sopra accennato, che sia sicuramente applicabile alla fattispecie il cri-terio equitativo il quale consente al giudicante, nelle ipotesi in cui non sia possibile una reintegrazione in forma specifica, di liquidare in mi-sura forfetaria il danno subito. Tanto premesso, nella fattispecie il cri-terio equitativo di liquidazione va individuato nella misura del 10 per cento dell&#8217;importo totale dell&#8217;appalto, diminuito del ribasso d&#8217;asta, de-tratto quanto eventualmente già percepito dalle appellanti a titolo di risarcimento.<br />
	La suddetta percentuale deve intendersi comprensiva di en-trambe le voci di danno richieste dalle ricorrenti in primo grado.<br />
	Su detto importo l’Autorità Portuale di Messina dovrà poi computare la rivalutazione  monetaria maturata, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo fino alla data in cui è stato depositato in segreteria il dispositivo della presente deci-sione (giacché con la pubblicazione si verifica la trasformazione del debito di valore in debito di valuta).<br />
	Saranno altresì corrisposti dalla Amministrazione soccombente gli interessi legali sulle somme sopra indicate, a decorrere dalla data di pubblicazione sopra indicata fino all’effettivo soddisfo.<br />
15. – Al lume delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene di po-ter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irri-levanti ai fini della presente decisione.<br />	<br />
16. – In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte investita dall’impugnazione; la domanda risarcitoria subordinata (per equiva-lente) avanzata in prime cure va conseguentemente accolta nei limiti indicati e, negli stessi limiti, l’Amministrazione soccombente deve essere condannata al pagamento nei confronti delle appellanti.<br />	<br />
17. – La riforma della sentenza comporta automaticamente anche la revisione del regolamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio nei termini dell’incremento di 2.000,00 euro (duemila/00), dell’importo già liquidato dal T.A.R..</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di risarcimento del danno formulata in primo grado nei limiti indicati in motivazione e, negli stessi limiti, condanna l’Autorità portuale di Messina al pagamento dei relativi importi in favore delle appellanti.<br />
	Condanna la sola amministrazione soccombente alla rifusione, in favore delle appellanti, dell’ulteriore importo di euro 2.000,00 (duemila/00) per le spese processuali del doppio grado del giudizio, oltre quanto già liquidato dal Giudice di primo grado <br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità am-ministrativa.<br />
	Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministra-tiva per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28 aprile 2010, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlot-ti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.<br />
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente<br />	<br />
F.to: Gabriele Carlotti, Estensore<br />	<br />
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario<br />	<br />
Depositata in segreteria<br />	<br />
il  21 settembre 2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1226/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1221</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1221/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1221/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1221/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1221</a></p>
<p>Pres. Virgilio &#8211; Est. Carlotti Assessorato Beni Culturali e ambientali (ADS Palermo) c./ A. C. (avv. V. Russo) sull&#8217;applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all&#8217;art. 15 l. n. 1497/39 nel caso di una violazione di carattere formale che non abbia prodotto alcun danno al paesaggio Edilizia ed urbanistica – Tutela</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1221/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1221</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1221/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1221</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio &#8211; Est. Carlotti<br /> Assessorato Beni Culturali e ambientali (ADS Palermo) c./ A. C. (avv. V. Russo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all&#8217;art. 15 l. n. 1497/39 nel caso di una violazione di carattere formale che non abbia prodotto alcun danno al paesaggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Tutela del paesaggio –– Misura ex art. 15 L. 1497/39 – Natura sanzionatoria – Danno al paesaggio – Insussistenza &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La misura prevista dall’art. 15, L. 29 giugno 1939, n. 1497 costituisce una vera e propria sanzione e non ha invece carattere risarcitorio (1), presupponendo la compatibilità paesaggistica dell’opera edificata. Pertanto risulta applicabile quando la violazione, di natura formale, non abbia prodotto alcun danno al paesaggio.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1464,; Cons. St., sez. IV, 5 agosto 2003, n. 4481;Cons. St., sez. V, 1° ottobre 1999, n. 1225; C.G.A. 20 marzo 2009, n. 135.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana</b><br />	<br />
<b>in sede giurisdizionale</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 1321 del 2009 proposto da </p>
<p>ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE &#8211; DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, DELLA EDUCAZIONE PERMANENTE E DELL’ARCHITETTURA E DELL’ARTE CONTEMPORANEA &#8211; SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvo-catura distrettuale dello Stato, legalmente domiciliato in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, presso gli uffici dell’Avvocatura erariale;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il signor ALFIO COCO, rappresentato e difeso dall’avv. Venera Russo, elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Cordova, n. 76, presso la segreteria di questo Consiglio;	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. I, n. 757 del 20 aprile 2009;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Coco;<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 28 aprile 2010 l’avv. dello Stato Tutino per l’Assessorato appellante e l’avv. V. Russo per l’appellato;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO    E    DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Giunge in decisione l’appello interposto dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione &#8211; Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali, dell’Educazione Permanente e dell’architettura e dell’arte Contemporanea &#8211; Servizio Tutela e Acquisizioni (d’ora in poi “Assessorato”), avverso la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso, promosso in primo grado dal signor Alfio Coco, onde ottenere l’annullamento del decreto di pagamento della somma di euro 5.933,03 quale indennità per il profitto conseguito mediante la realizzazione di un’opera abusiva, ricadente in area di notevole interesse paesaggistico.</p>
<p>2. &#8211; Si è costituito, per resistere all’impugnazione, il signor Alfio Coco.</p>
<p>3. &#8211; All’udienza pubblica del 28 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>4. &#8211; Giova alla comprensione delle questioni devolute alla cognizione del Collegio riferire succintamente della vicenda sulla quale si è innestata la controversia. A tal fine può attingersi all’incontestata narrativa del fatto contenuta nella sentenza impugnata. </p>
<p>5. &#8211; Il signor Alfio Coco, imprenditore edile, acquistò un fabbricato ancora in corso di costruzione sito in San Giovanni La Punta, via SS. Crocifisso n. 11, composto da diciannove locali adibiti ad autorimessa, individuati nel catasto fabbricati del Comune di San Giovanni la Punta, al foglio 7, mappale 1061, subalterni da 2 a 20.<br />	<br />
	Nell’atto pubblico i venditori dichiararono che l’immobile era stato realizzato in assenza di provvedimento concessorio; in data 2 ottobre 1986 fu presentata al Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta un’istanza di concessione in sanatoria.<br />
	In data 6 marzo 1999 la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania rilasciò il nulla-osta all’assenso edilizio “in quanto le opere in oggetto erano conformi alle norme di tutela paesaggistica dell’aera protetta” e perché “la proposta progettuale di completamento e rifinitura consent(iva) l’idoneo inserimento della costruzione nell’area vincolata”.<br />
	Con il decreto D.D.S. n. 6843, emesso il 30 giugno 2008, fu quindi richiesto al signor Coco il pagamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 del D.Lgs n. 42/2004, come sostituito dall’art. 27 del D.Lgs n. 157/2006, della somma di euro 5.933,03 a titolo di indennità per il profitto conseguito per effetto della realizzazione di un’opera abusiva insistente su un sito di notevole interesse paesaggistico; mentre il danno causato al paesaggio dalla costruzione fu valutato in euro zero. </p>
<p>6. &#8211; Il signor Coco adì il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, onde ottenere l’annullamento del decreto. <br />	<br />
	Il primo Giudice ha accolto il ricorso, enunciando il principio secondo il quale, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, relativa a un manufatto ricadente su un’area gravata da vincolo ambientale e paesaggistico di cui alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, la sanzione pecuniaria di cui all&#8217;art. 15 della stessa legge, alternativa a quella ripristinatoria, presupporrebbe la sussistenza di un illecito sostanziale, concretatosi in un pregiudizio all’ambiente; in via consequenziale, il T.A.R. ha concluso nel senso della non irrogabilità della suddetta sanzione nella diversa ipotesi in cui l’illecito contestato al trasgressore sia di natura meramente formale, ossia quando la violazione consumata sia esclusivamente consistita nella omessa richiesta (e nel mancato ottenimento) del preventivo assenso all’edificazione. <br />
	In applicazione di tale principio, il T.A.R. ha statuito nel senso dell’illegittimità del provvedimento gravato, per difetto di uno dei parametri (<i>id est</i> il danno arrecato al paesaggio), ai quali la legge correla la dosimetria sanzionatoria rimessa all’amministrazione. </p>
<p>7. &#8211; Il principio di diritto, testé riferito, sul quale poggia la motivazione giuridica della sentenza impugnata è errato. Ed invero, il comma 5, terzo periodo, dell’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, stabilisce chiaramente che: <i>“(q)uando venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”</i>. Ebbene, in tutta evidenza la norma appena riferita ben si attaglia anche al caso, ricorrente nella fattispecie, in cui non sussista un danno al paesaggio, ma sia nondimeno individuabile un profitto. L’unica conseguenza derivante dall’assenza di un danno è dunque la parametrazione della sanzione al solo profitto conseguito dall’interessato. <br />	<br />
	L’errore nel quale è incorso il T.A.R. risiede, quindi, nell’aver considerato l’indennità in discorso alla stregua di una forma di risarcimento (nozione che postula, per l’appunto, l’esistenza di un pregiudizio sostanziale), mentre si tratta a tutti gli effetti di una sanzione, ossia di una misura punitiva rispetto alla quale il danno viene in rilievo soltanto quale parametro legale di commisurazione dell’entità del versamento imposto al trasgressore.<br />
	L’amministrazione appellante non si è discostata da tale quadro regolatorio, avendo espressamente motivato il decreto impugnato facendo leva sulla doverosità dell’ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria <i>“anche nell’ipotesi in cui … emerga che il parametro danno sia pari a zero”</i>. <br />
	Più in generale non è poi condivisibile l’affermazione, desumibile dal contesto motivazionale che sorregge la sentenza impugnata, secondo la quale la sanzione pecuniaria prevista dal succitato art. 167 non sia irrogabile a fronte di violazioni formali e, quindi, in assenza di un illecito sostanziale. In realtà, l’ordinamento conosce innumerevoli esempi di sanzioni amministrative volte a reprimere, anticipatamente rispetto al prodursi di lesioni sostanziali dei beni-interessi tutelati dalla legge, anche condotte meramente omissive, del genere definito “formale” dal T.A.R.. <br />
	Del resto, anche in questi casi, si è in presenza, diversamente da quanto opinato dal primo Decidente, di una lesione di un interesse tutelato, identificabile nell’illecito ostacolo &#8211; riconducibile alla mancata richiesta del nulla-osta &#8211; all’effettuazione dei prescritti controlli sugli interventi edilizi incidenti su beni protetti, controlli istituzionalmente affidati all’amministrazione preposta alla gestione dei valori ambientali e paesistici, onde scongiurare in via preventiva il prodursi di lesioni “sostanziali”. Su tale imprescindibile necessità di un controllo preventivo riposa d’altronde l’obbligo, dell’interessato, di richiedere l’accertamento della compatibilità paesaggistica. <br />
	Nei termini sopra precisati è allineato  anche il convergente orientamento esegetico della giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra gli altri precedenti, Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1464, secondo cui l’indennità prevista dall’art. 167 del D.Lgs, n. 42/2004, a fronte di abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesistici, costituisce vera e propria sanzione amministrativa che prescinde dall’effettiva sussistenza di un danno ambientale, nonché Cons. St., sez. IV, 5 agosto 2003, n. 4481 e <i>id.</i>, sez. V, 1° ottobre 1999, n. 1225) e di questo Consiglio (C.G.A. 20 marzo 2009, n. 135, oltre ai pareri del 7 giugno 2005, n. 44701 e del 20 settembre 2005).</p>
<p>8. &#8211; L’appello pertanto merita accoglimento. Non conducono a diverse conclusioni gli argomenti difensivi spiegati dal signor Coco nel controricorso. <br />	<br />
	Non  coglie  nel  segno, infatti, l’invocazione  della prescrizione della sanzione: in disparte la radicale inammissibilità dell’eccezione  (giacché non  formulata  in primo grado), va comunque respinto il  motivo per infondatezza, giacché la permanenza dell&#8217;illecito paesistico non può ritenersi cessata alla data in cui viene applicata la sanzione pecuniaria dell&#8217;indennità, con la conseguenza che gli eventuali termini di prescrizione decorrono soltanto dopo la concreta determinazione dell&#8217;importo della sanzione da parte dell&#8217;amministrazione.<br />
	Non possono inoltre essere esaminati i motivi, riproposti in secondo grado dall’appellato, con i quali, per un verso, si è dedotta l’estraneità del signor Coco rispetto alla consumazione dell’abuso e, per altro verso, si è stigmatizzata l’asserita, illegittima retroattività del provvedimento impugnato. Su questi due aspetti della controversia si è già pronunciato il T.A.R., respingendo i relativi motivi, e dunque la loro conoscibilità da parte del Giudice di appello avrebbe richiesto la proposizione di un’impugnazione incidentale che, invece, non risulta esser stata ritualmente interposta.</p>
<p>9. &#8211; Ritiene pertanto il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.</p>
<p>10. &#8211; In conclusione la sentenza gravata non resiste al motivo di impugnazione accolto e, per l’effetto, essa va riformata, con il conseguente integrale rigetto del ricorso proposto in prime cure.</p>
<p>11. &#8211; Il regolamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />
	Condanna l’appellato soccombente alla rifusione, in favore dell’amministrazione appellante, delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00).<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28 aprile 2010, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.</p>
<p align=center>Depositata in segreteria<br />	<br />
il  21 settembre 2010</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1221/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1221</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1220</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1220/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1220/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1220</a></p>
<p>Pres. Virgilio &#8211; Est. Carlotti Assessorato Beni Culturali Sicilia e Soprintendenza Beni Culturali Palermo (ADS Palermo) c./ Immobiliare S.Agostino s.r.l. e altri (avv. G. Pitruzzella) sulla maturazione del silenzio assenso per il permesso a costruire in arre classificate edificabili dal P.R.G. comunale in contrasto con l&#8217;art. 15, lett. a), l.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1220/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1220/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1220</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio &#8211; Est. Carlotti<br /> Assessorato Beni Culturali Sicilia e Soprintendenza Beni Culturali Palermo (ADS Palermo) c./ Immobiliare S.Agostino s.r.l. e altri (avv. G. Pitruzzella)</span></p>
<hr />
<p>sulla maturazione del silenzio assenso per il permesso a costruire in arre classificate edificabili dal P.R.G. comunale in contrasto con l&#8217;art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Permesso a costruire – Previsione P.R.G. comunale – Vincolo paesaggistico – Silenzio assenso – Esclusione  -Area edificabile – Irrilevanza.	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976 – Fascia non edificabilità – Interpretazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non matura il silenzio assenso ai sensi dell’art. 46 della l. reg. Sicilia n. 17/2004 nel caso di richiesta di permesso a costruire per un’area sottoposta al vincolo di cui all’art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976, anche laddove l’area sia stata qualificata edificabile dal P.R.G. comunale, se questo è stato emanato successivamente alla l. reg. 78/1976.	</p>
<p>2. L’art. 15, lett. a), l. reg. n. Sicilia 78/1976, nel prevedere la distanza minima per le costruzioni in 150 metri dalla costa, deve essere interpretato nel senso che il punto a partire dal quale va calcolata, verso l’interno, l’estensione della fascia di non edificabilità, corrisponde al limite più avanzato in cui il litorale diviene fruibile, il quale coincide con la linea che unisce tutti i punti della costa raggiunti dall’acqua in condizioni di alta marea.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
</b><br />	<br />
<b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br />	<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 1386 del 2009 proposto da</p>
<p>ASSESSORATO BENI CULTURALI DELLA REGIONE SICILIANA e SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI DI PALERMO, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il signor GIUSEPPE GUMINA e l’IMMOBILIARE SANT’AGO-STINO s.r.l., quest’ultima in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Pitruzzella, elettivamente domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dello stesso;	</p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del COMUNE DI SANTA FLAVIA, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi in giudizio;	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia &#8211; sede di Palermo (sez. I) &#8211; n. 1251 del 9 ottobre 2008.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Gumina e dell’Immobiliare Sant’Agostino s.r.l. (d’ora in poi “Immobiliare”);<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 28 aprile 2010 l’avv. dello Stato Tutino per le amministrazioni appellanti e l’avv. S. Polizzotto, su delega dell’avv. G. Pitruzzella, per gli appellati;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO    e    DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Giunge in decisione l’appello interposto dalle amministrazioni indicate nelle premesse avverso la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, ha, tra l’altro, accolto in parte l’impugnativa promossa in primo grado dagli odierni appellati, annullando per l’effetto gli atti avversati. </p>
<p>2. – Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, il signor Gumina e l’Immobiliare. </p>
<p>3. – All’udienza del 28 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>4. – Onde definire l’oggetto della controversia devoluta in secondo grado giova riferire succintamente il contenuto della pronuncia appellata, accennando altresì alla vicenda dalla quale ha tratto origine la lite. </p>
<p>5. – Nel 2005 i signori Gumina (Giuseppe, Rosaria Maria, Anna Maria e Giuseppe Antonio), nella qualità di comproprietari di un lotto in agro di Santa Flavia, normato dal vigente P.R.G. (entrato in vigore nel 2000) quale zona omogenea B2, presentarono alla Soprintendenza ai BB.CC.AA di Palermo, un’istanza per ottenere il nulla osta necessario al rilascio di un permesso di costruire per realizzare, sul predetto lotto, un fabbricato per civile abitazione, avendo già raggiunto delle intese in tal senso con l’Immobiliare. <br />	<br />
	Maturato il silenzio assenso previsto dall’art. 46 della L.R. n. 17/2004, per infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni, gli istanti con successive note comunicavano alla Soprintendenza di ritenere acquisito in forma tacita il richiesto nulla osta. <br />
	Avendo nel frattempo richiesto il rilascio del permesso di costruire relativo alla stessa opera, i signori Gumina dichiararono al Comune di Santa Flavia l’intervenuta acquisizione del nulla osta per tacito assenso dell’organo tutorio. <br />
	Sennonché, pur essendo scaduti i termini per il consolidarsi del silenzio assenso, la Soprintendenza adottò la nota n. 6199/N del 12 luglio 2005, indirizzata al solo Comune di Santa Flavia, con la quale dichiarava “il non luogo a procedere” in merito al richiesto nulla osta atteso l’art. 15, lett. a), della L.R. n. 78/1976, secondo cui: <i>“(a)i fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: <br />
a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati; …”</i>. In particolare, ad avviso della Soprintendenza, tale norma doveva ritenersi applicabile in specie, non trovando ostacolo nella vigente previsione del locale P.R.G. (che qualifica il terreno quale zona B2), risalendo l’adozione dello strumento urbanistico a un’epoca successiva all’entrata in vigore della surriferita normativa “vincolistica” e, quindi, in violazione della stessa.<br />	<br />
	La nota fu trasmessa, nell’ottobre del 2005, anche (ma solo) al signor Giuseppe Gumina. Tuttavia, entro i termini per la proposizione di un eventuale ricorso, sopraggiunse una nota del Comune (comunque già in possesso del richiamato atto sopraintendentizio) recante la comunicazione del parere favorevole sul progetto in questione, richiamando l’acquisito nulla osta <i>per silentium</i>. Il giorno 12 aprile 2006 fu quindi rilasciata dall’amministrazione comunale di Santa Flavia la concessione edilizia n. 8/2006.<br />
	Nelle more i comproprietari stipularono un contratto di permuta con l’Immobiliare per la realizzazione dell’intervento edilizio. <br />
	In data 3 giugno 2006 il Comune di Santa Flavia adottò però l’ordinanza n. 12 di sospensione dei lavori, richiamando il provvedimento di non luogo a procedere della Soprintendenza. Il successivo 12 luglio 2006 fu altresì notificata, dal Comune, la nota prot. 12456 di avvio del procedimento per la revoca in autotutela del permesso di costruire già assentito.<br />
	Avverso tali atti gli odierni appellati adirono il T.A.R. e – previa richiesta di rimessione in termini in relazione al provvedimento della Soprintendenza – articolarono plurimi mezzi di censura.<br />
	In pendenza del giudizio fu chiesto alla Soprintendenza di riesaminare la vicenda, tenendo conto degli elementi a corredo e della allegata perizia di parte con la quale gli istanti asseveravano che i terreni in questione erano ubicati oltre i 150 metri dalla battigia.<br />
	Su tale domanda la Soprintendenza si pronunciò con nota 3390/TUP del 16/11/2006, significando di non poter condividere il metodo di misurazione suggerito e soggiungendo che – attesa la vigenza del vincolo <i>ex</i> art. 15, lett. a), della L.R. n. 78/1976 – nel caso di specie non fosse applicabile l’istituto del silenzio assenso, confermando, nel resto, il “non luogo a provvedere” sulla richiesta di nulla osta. <br />
	Avverso questo ulteriore provvedimento i ricorrenti proposero motivi aggiunti.<br />
	Con nota del 27/3/2007 la Soprintendenza si espresse nuovamente in senso negativo con provvedimento 956/TUP avverso il quale fu proposto, in prime cure, un secondo ricorso per motivi aggiunti.<br />
	In esito alla pubblica udienza del 23 ottobre 2007 il T.A.R. dispose, con ordinanza, un’istruttoria volta a verificare se il terreno in questione fosse inserito nell’ambito della perimetrazione urbana del Comune di Santa Flavia, come vistata dalla Soprintendenza con la nota 381 del 23 gennaio 1970.<br />
	Con la stessa ordinanza furono altresì richiesti al Comune di Santa Flavia documentati chiarimenti in ordine alla definitiva conclusione, o meno, del procedimento volto all’annullamento in autotutela dell’assenso edilizio già favorevolmente assentito.</p>
<p>6. – In esito al processo il Tribunale ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnativa nella parte diretta contro l’ordinanza di sospensione dei lavori e la comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento della concessione edilizia, avendo l’amministrazione civica revocato la suddetta ordinanza e dichiarato la piena legittimità della c.e. n. 8/06.<br />	<br />
	Nel resto il T.A.R. ha accolto l’impugnativa, previa rimessione in termini dei ricorrenti.</p>
<p>7. – Giova riassumere il percorso motivazionale che ha condotto il Tribunale a rendere una pronuncia di accoglimento.<br />	<br />
	Il primo Giudice ha dapprima esaminato il rapporto tra il vincolo discendente dall’art. 15 della L.R. n. 78/1976, recante specifiche disposizioni a tutela delle coste isolane, e la normativa successiva di cui al comma 3 dell’art. 2 della L.R. n. 15/1991, ai sensi del quale <i>“(l)e disposizioni di cui all’articolo 15, primo comma, lettere a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi”.</i> In dettaglio, il T.A.R. si è soffermato sulla previsione che esclude l’operatività del vincolo di inedificabilità (entro la fascia di 150 metri dalla battigia) nelle zone omogenee “A” e “B” e ha riconosciuto l’efficacia retroattiva da attribuirsi al richiamato precetto legislativo affermando testualmente che: <i>“(r)isulta ormai consolidato quindi l’arresto giurisprudenziale secondo cui “Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia sancito dall&#8217;art. 15 l. reg. Sicilia 12 giugno 1976 n. 78, ha come destinatari, in base alle successive l. reg. Sicilia 30 aprile 1991 n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994 n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro tale fascia” </i>e che: <i>“(l)a giurisprudenza amministrativa ha avuto altresì modo di precisare che ‘L&#8217;art. 15 comma 1 l. reg. Sicilia 12 giugno 1976 n.78 trova piena applicazione anche con riguardo ai Comuni che alla data del 16 giugno 1976 non erano provvisti di strumento urbanistico generale’”.</i> Ancora il primo Giudice, ribadendo una propria giurisprudenza (cfr. la sentenza n. 2922 del 22 dicembre 2004 espressamente citata e, peraltro, anche la successiva n. 509 del 23 aprile 2008), ha statuito che: <i>“il legislatore regionale del 1976 ha sostanzialmente inteso “fotografare” il regime delle eccezioni al “vincolo” di inedificabilità delle aree posto a tutela delle zone costiere, siccome al momento esistente, escludendo da detto regime (di inedificabilità) solo quelle zone (come individuate ai sensi D.M.1444/68) che, illo tempore, avevano già subito interventi edificatori (nei sensi e nei limiti di cui al prefato D.M.), e stabilendo per il futuro la prevalenza di dette disposizioni vincolistiche su eventuali “ulteriori” interventi programmatori ad opera delle autorità preposte alla pianificazione urbanistica del territorio.”</i>.<br />
	Il T.A.R., pur muovendo da siffatte premesse, ha tuttavia ritenuto di doversi discostare, nel caso specifico, dalle riportate, chiare e condivisibili affermazioni di principio (secondo cui la prevalenza del vincolo imposto <i>ope legis</i> prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici, impedendo che le eccezioni al divieto di inedificabilità possano risentire della eventuale “sopravvenuta classificazione”, in sede di pianificazione, di aree comunali quali zone A) o B)). <br />
	Secondo il ragionamento decisorio che sorregge la pronuncia impugnata, i motivi di distinguo a giustificazione di una diversa soluzione in diritto sarebbero da ravvisarsi in una peculiarità della fattispecie concreta. In particolare, il T.A.R. ha rilevato che il Comune di Santa Flavia non è intervenuto, variandolo, su un precedente P.R.G. già emanato, ma ha, per la prima volta, validamente approvato uno strumento di pianificazione territoriale, contenente la qualificazione del terreno dei ricorrente come zona B2.<br />
	Prendendo l’abbrivo da tale presupposto di fatto, ritenuto centrale e decisivo, il T.A.R. ha forgiato un differente principio di diritto, secondo il quale il citato art. 15, lett. a), della L.R. n. 78/1976, sebbene precluda l’estensione dal vincolo attraverso la commutazione in zone omogenee A e B di parti del territorio in precedenza differentemente normate, non si applicherebbe invece nei casi in cui un’ammi-nistrazione comunale, in sede di primo esercizio del potere pianificatorio generale, individui come zone A) o B) aree del territorio comunale le quali, in base alla conformazione dei luoghi esistente all’epoca di entrata in vigore della citata legislazione vincolistica, si presentavano obiettivamente rispettose di tutti i relativi parametri normativi di riferimento, siccome desumibili dall’art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e ciò anche nell’ipotesi in cui il primo P.R.G.C. venga approvato a distanza di molti anni dall’introduzione del vincolo. Ed invero, secondo il primo Decidente, un diverso opinare finirebbe per far gravare sui proprietari dei terreni (<i>illo tempore </i>oggettivamente già in possesso dei requisiti per la qualificazione come zona A o B) l’inerzia dei Comuni nell’adempiere all’obbligo giuridico di dotarsi di uno strumento urbanistico.</p>
<p>8. – Una volta calato il surriferito principio alla fattispecie, il T.A.R. ha osservato che, nel procedimento volto alla approvazione del P.R.G. adottato dal Comune di Santa Flavia con delibera n. 119 del 21/12/1972 (ancorché mai divenuto efficace), il terreno dei ricorrenti era stato già qualificato come zona B2 e che, in contrario, non varrebbe allegare la circostanza della ubicazione del suddetto terreno all’infuori della perimetrazione del 1970.<br />	<br />
	In mancanza della prova della non riconducibilità del lotto dei ricorrenti alle zone A e B, il T.A.R. ha così ritenuto che lo stesso potesse beneficiare delle deroghe al divieto assoluto di edificazione; conseguentemente il Tribunale ha pure ritenuto che, sulla richiesta di nulla osta presentata dagli istanti, si fosse legittimamente consolidato il silenzio assenso previsto dall’art. 46 L.R. n. 17/04 e che nessun valore ostativo potesse attribuirsi all’atto della Soprintendenza in quanto emanato oltre il termine per il consolidamento del silenzio e anche perché privo dei requisiti formali e sostanziali di un provvedimento di autotutela amministrativa. </p>
<p>9. – Le Amministrazioni appellanti, oltre ad eccepire l’irricevibilità del ricorso introduttivo, censurano recisamente, sotto diversi profili, le premesse e gli approdi esegetici sui quali poggia la sentenza impugnata.</p>
<p>10. – Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di irricevibilità, in quanto l’appello è fondato e merita accoglimento.</p>
<p>11. – Il principio di diritto coniato dal T.A.R., che si rivela eccentrico rispetto alla precedente giurisprudenza di questo Consiglio e dello stesso Giudice <i>a quo</i>, non soltanto ingenera una grave incertezza applicativa della più volte citata disciplina vincolistica dettata dall’art. 15, ma soprattutto poggia su fragili basi logiche e giuridiche.</p>
<p>12. – Riguardo al primo profilo, sebbene non in sé determinante ai fini del decidere (giacché <i>adducere inconvenientes non est solvere argumenta</i>), il Collegio non può astenersi dall’osservare come il criterio dettato dal T.A.R. si risolverebbe, qualora il principio affermato non fosse espunto dall’ordinamento, in un serio <i>vulnus</i> del prioritario interesse alla tutela delle coste siciliane (per tacere dal correlato incremento del contenzioso amministrativo e giurisdizionale). Ciò in quanto gli eventuali ritardi accumulati dalle amministrazioni comunali nella pianificazione dei rispettivi territori si ripercuoterebbero negativamente sull’attività delle Amministrazioni preposte alla gestione del predetto vincolo, determinando un significativo rallentamento &#8211; se non una vera e propria paralisi &#8211; della loro attività istruttoria. Ed invero, secondo il T.A.R., in presenza di situazioni analoghe a quella dedotta in giudizio, non sarebbe sufficiente far riferimento al chiaro divieto stabilito dall’art. 15, ma le Soprintendenze dovrebbero premurarsi di verificare in via preventiva, di volta in volta, quale fosse, nel 1976, la situazione obiettiva dei luoghi oggetto di un intervento edilizio progettato ricadente entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia. Sulle difficoltà, oltre che sull’opinabilità, di un tale accertamento, peraltro da compiersi nel breve termine concesso all’amministrazione per pronunciarsi, non vi è motivo di dilungarsi e, del resto, l’aggravamento dell’attività procedimentale che ne deriverebbe è un indizio eloquente dell’illogicità del criterio in esame.</p>
<p>13. – Sussistono tuttavia ulteriori e dirimenti motivi per ripudiare la tesi sottesa alla pronuncia impugnata.<br />	<br />
	Innanzitutto non può condividersi la dequotazione, operata dal T.A.R., di una circostanza decisiva. Il riferimento è al fatto che, nel 1970 (ossia ancor prima dell’originario tentativo – fallito – di pianificare il territorio di Santa Flavia), il lotto dei ricorrenti si collocava al di fuori del perimetro del centro abitato (v., sul punto, la verificazione, prot. n. 3631 del 21 febbraio 2008, effettuata dal Genio Civile di Palermo). Non si comprende infatti come si possa disquisire, in via controfattuale, dell’ipotetica qualificazione urbanistica di un terreno che non avrebbe potuto costituire oggetto di pianificazione come zona A o B.</p>
<p>14. – Nemmeno è valutabile favorevolmente la circostanza che, onde procedere alla qualificazione “obiettiva” delle suddette aree, il primo Giudice abbia preso in considerazione uno strumento urbanistico mai divenuto efficace e, dunque, giuridicamente irrilevante.</p>
<p>15. – Infine l’interpretazione data al precetto di cui all’art. 15 della L.R. n. 78/1976 non trova alcun supporto nella pregressa giurisprudenza di questo Consiglio, ma soprattutto è smentita dalle stesse premesse argomentative richiamate dal Tribunale, oltre che dalla chiara lettera del dato positivo rilevante.<br />	<br />
	Lo stesso T.A.R., invero, ha correttamente premesso che la previsione dell’art. 15 trova piena applicazione anche con riguardo ai comuni i quali, alla data del 16 giugno 1976, non erano provvisti di uno strumento urbanistico generale e che il Legislatore regionale del 1976 ha sostanzialmente inteso “fotografare” il regime delle eccezioni al vincolo di arretramento delle edificazioni posto a tutela delle zone costiere, siccome all’epoca determinatesi, escludendo dal regime di inedificabilità solo quelle zone che, <i>illo tempore</i>, avevano già subito interventi edificatori.<br />
	Siffatte considerazioni, tratte da C.G.A. n. 695/2006, avrebbero dovuto indurre il primo Giudice a concludere che l’esenzione dal vincolo riguardasse soltanto il passato (ossia le zone A e B già pianificate in sede comunale) e che invece, per il futuro, il vincolo fosse destinato a prevalere sulla pianificazione locale, rimanendo indifferente a eventuali, difformi interventi programmatori del territorio. Difatti, come già stabilito da questo Consiglio (tra le altre pronunce, cfr. anche la citata C.G.A. n. 695/2006, con ampi richiami di precedenti), <i>“un agglomerato edilizio medio tempore sorto in aree non rientranti al momento della entrata in vigore della legge n. 78/1976 nel regime delle eccezioni previste ex art. 15, è da ritenere a tutti gli effetti abusivo, insanabile, e tale da non legittimare interventi classificatori volti a far rientrare dette aree nel regime delle eccezioni summenzionato.”</i>.<br />
	La norma regionale dunque mira a tutelare l’interesse pubblico primario alla conservazione dei valori ambientali insiti nel perimetro costiero dell’intera regione siciliana ed è in grado di resistere, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, ad eventuali tentativi di incisione realizzati dagli enti locali attraverso varianti della zonizzazione, introdotte nei propri strumenti pianificatori.<br />
	Le obiezioni che il T.A.R. ha opposto a tale limpida e necessitata conclusione si rivelano non condivisibili. <br />
	Non è seriamente contestabile, per un verso, che la Regione Sicilia, titolare in materia di un competenza esclusiva, potesse imporre del vincoli legislativi al libero dispiegarsi della pianificazione comunale; per altro verso, il “costo” collettivo rappresentato dalla conseguenze, poste a carico dei cittadini, del mancato esercizio del potere di pianificazione comunale fu già valutato dal Legislatore regionale nel 1976 (e poi confermato con i successivi provvedimenti legislativi) e ritenuto evidentemente accettabile a fronte del beneficio derivante dalla più incisiva salvaguardia del litorale assicurata dalla normativa vincolistica. I rilievi del T.A.R. quindi sono rivolti, non già contro l’interpretazione del dato normativo seguita dalla Soprintendenza, ma a ben vedere avverso lo stesso assetto di interessi stabilito dal Legislatore regionale con il ridetto art. 15. Le considerazioni svolte dal primo Giudice avrebbero avuto una qualche valenza giuridica, qualora poste a corredo della decisione di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale onde verificare la legittimità della previsione legislativa regionale, ma non sono affatto idonee a sorreggere la pronuncia di annullamento degli atti impugnati in prime cure.<br />
	Né il Collegio ritiene che residui spazio alcuno per un rinvio della suddetta questione al Giudice delle leggi, giacché l’art. 15 si presenta proporzionato e del tutto coerente con la sua ragionevole finalità che è, per l’appunto, la conservazione dell’esistente in vista e per i fini della tutela del territorio costiero.</p>
<p>16. – Occorre ora esaminare i motivi riproposti dalle parti appellate con la memoria depositata in vista dell’udienza pubblica. In disparte le questioni sopra già esaminate e risolte, le difese del signor Gumina e dell’Immobiliare si soffermano sui seguenti argomenti:<br />	<br />
I) il lotto dei ricorrenti non ricade entro la fascia dei 150 metri dalla battigia;<br />	<br />
II) l’area in questione è comunque interamente antropizzata e, pertanto, sarebbe discriminatorio precludere l’edificazione ai soli appellati;<br />	<br />
III) sussisterebbe un legittimo affidamento tutelabile, posto che l’immobile in contestazione è stato realizzato sulla base di una concessione edilizia rimasta sempre valida.</p>
<p>17. – Si tratta, all’evidenza, di motivi privi di qualunque pregio.</p>
<p>18. – Sicuramente da respingere, per convergenti ragioni processuali e sostanziali, è la prima tesi. <br />	<br />
	Innanzitutto va osservato che il motivo è (ed era originariamente) inammissibile dal momento che gli stessi appellati riconoscono che l’inosservanza delle distanze risultava dalla linea tracciata sulla cartografia allegata al P.R.G.C.. Orbene, posto che le cartografie di piano hanno efficacia precettiva, qualora non in contrasto con la parte normativa, della quale integrano e precisano la portata applicativa, allora è evidente che gli appellati avrebbero dovuto impugnare <i>in parte qua</i> lo stesso P.R.G.C..<br />
	Ma anche a voler prescindere da tale profilo, non può in alcun modo condividersi, dal punto di vista sostanziale, il criterio di delimitazione della battigia indicato nella perizia di parte, secondo il quale la linea da prendere in considerazione sarebbe, in sintesi, quella mediana tra le linee dell’alta e della bassa marea. Pur non discutendosi dell’utilità di siffatto criterio ad altri fini, nondimeno esso è certamente inidoneo ai sensi del citato art. 15. La <i>ratio</i> della disposizione riposa, come accennato, sulla necessità di tutelare le coste siciliane, imponendo una fascia di inedificabilità. Lo scopo della previsione è dunque di imporre coattivamente l’arretramento delle costruzioni rispetto al mare e, più precisamente, dal limite più avanzato in cui il litorale diviene fruibile. Questo limite, che coincide con la linea che unisce tutti i punti della costa raggiunti dall’acqua in condizioni di alta marea, segna anche l’inizio dell’area di percepibilità, da parte di un ipotetico essere umano collocato sulla terraferma, del bene ambientale/paesistico tutelato e, quindi, segna anche il punto a partire dal quale va calcolata, verso l’interno, l’estensione della fascia di rispetto di 150 metri. Da ciò discende che, in coerenza con gli scopi del vincolo legislativo, la linea della battigia deve farsi coincidere con quella dell’alta marea (laddove ovviamente non esistano scogliere o altre frontiere, naturali o artificiali, che rendano inutile l’applicazione del predetto criterio).<br />
	Ebbene, non essendosi dimostrato nella fattispecie che il lotto sia esterno alla fascia di 150 metri dalla battigia, come sopra individuata, deve conseguentemente farsi riferimento alle prescrizioni di piano.</p>
<p>19. – Non meritano una diffusa confutazione gli altri due motivi riproposti in appello: la circostanza che altri cittadini abbiano violato il vincolo in questione non vale a porre nel nulla i provvedimenti della Soprintendenza (giacché legittimi); non esiste e tantomeno è tutelabile poi il preteso affidamento formatosi negli originari ricorrenti, dal momento che, nella vicenda, non sono intervenuti soltanto atti comunali, ma – per l’appunto – anche atti della Soprintendenza dei quali gli appellati avrebbero dovuto tener conto.</p>
<p>20. – Alla stregua dei superiori rilievi, ritiene il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione. Essendo infatti venuto meno il presupposto dell’accoglimento pronunciato dal T.A.R. (cioè l’afferma-zione della pretesa inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 15 della L.R. n. 78/1976), risultano automaticamente invalidati, per l’effetto espansivo, interno ed esterno, dell’impugnazione, anche tutti gli atti presupponenti siffatta inapplicabilità. In particolare, non può ritenersi formato alcun silenzio assenso sulla richiesta di nulla osta formulata in relazione a un’area inedificabile né assume consequenzialmente rilievo la pretesa tardività del riscontro (che non è atto di autotutela), dato alla relativa istanza, dalla Soprintendenza, attesa l’impossibilità dell’oggetto del richiesto assenso, dal quale discende l’irrilevanza del mancato rispetto dei termini procedimentali. <br />	<br />
	Il Comune di Santa Flavia, evocato come parte del presente giudizio, provvederà dunque per quanto di competenza, a dare attuazione alle precedenti, vincolanti statuizioni.</p>
<p>21. – In conclusione, la sentenza non resiste alle censure contro di essa rivolte. La pronuncia gravata va riformata e, per l’effetto, in accoglimento dell’appello, deve essere respinta, nella sua totalità, l’impu-gnativa promossa in primo grado.</p>
<p>22. – Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
	Condanna gli appellati soccombenti, in solido, alla rifusione, in favore delle Amministrazioni ricorrenti, delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate in euro 6.000,00 (seimila/00).<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28 aprile 2010, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.</p>
<p align=center>Depositata in segreteria<br />	<br />
il  21 settembre 2010</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1220/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.6399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-9-2010-n-6399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-9-2010-n-6399/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-9-2010-n-6399/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.6399</a></p>
<p>Pres. M.Nicolosi, Est. P.Grauso Alcobe S.r.l.(Avv. ti C. Gattini, P. Lenci) c/ Comune di Lucca (Avv. ti N. Papanicolau, L. Campinoti) Ordinanza comunale per prevenire o impedire i pericoli alla salute – Atto legittimo – Anche in assenza di situazioni d’emergenza. L’ordinanza n. 9 del 2003 non costituisce manifestazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-9-2010-n-6399/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.6399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-9-2010-n-6399/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.6399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> M.Nicolosi, <i>Est. </i>P.Grauso<br /> Alcobe S.r.l.(Avv. ti C. Gattini, P. Lenci) c/<br /> Comune di Lucca (Avv. ti N. Papanicolau, L. Campinoti)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ordinanza comunale per prevenire o impedire i pericoli alla salute – Atto legittimo – Anche in assenza di situazioni d’emergenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ordinanza n. 9 del 2003 non costituisce manifestazione di poteri extra ordinem riservati al Sindaco del Comune, bensì, dei poteri ordinari disciplinati dall’art. 217 R.D. n. 1265/34 cit., che consente all’amministrazione comunale di prescrivere le norme da applicare per prevenire o impedire i pericoli alla salute pubblica provenienti da manifatture o fabbriche, a prescindere dall’esistenza di situazioni emergenziali, e la cui competenza ricade oggi fra le attribuzioni dirigenziali ai sensi della regola generale dettata dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2003, proposto da: 	</p>
<p><b>Alcobe S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Gattini e Paolo Lenci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Maggio 30; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Lucca</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmela Di Filippo, Nicoletta Papanicolau e Luca Campinoti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Righi in Firenze, via delle Mantellate 8; 	</p>
<p><b>Regione Toscana</b>, Azienda U.S.L. N. 2 Lucca</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>dell&#8217;ordinanza del Dirigente del Settore Dipartimentale Pianificazione Urbanistica e Tutela Ambientale prot. n. 24647 del 28/5/2003 co cui il Comune di Lucca ha ingiunto alla ricorrente di adottare sistemi di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti di origine animale, adoperandosi altresì alla pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucca;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 10 settembre e depositato il 1 ottobre 2003, la Alcobe S.r.l., titolare di uno stabilimento di macellazione posto nella località Picciorana del Comune di Lucca, proponeva impugnazione avverso l’ordinanza dirigenziale n. 9 del 23 maggio 2003, mediante la quale l’amministrazione comunale le aveva ingiunto di adottare sistemi di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti di origine animale prodotti presso lo stabilimento suddetto, nonché di provvedere al mantenimento in buone condizioni di pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza dell’opificio. La società ricorrente, affidate le proprie doglianze a tre motivi in diritto, concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensiva.<br />	<br />
Costituitosi in giudizio il Comune di Lucca, che resisteva al gravame, nella camera di consiglio del 19 novembre 2003 la ricorrente dichiarava di rinunciare all’istanza cautelare. Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 4 giugno 2010, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive ad opera della sola amministrazione resistente.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Come riferito in narrativa, l’impugnazione è rivolta nei confronti dell’ordinanza dirigenziale n. 9 del 28 maggio 2003, mediante la quale il Comune di Lucca ha ingiunto alla ricorrente Alcobe S.r.l., titolare di uno stabilimento di macellazione, di adottare una serie di accorgimenti tecnici finalizzati alla eliminazione e comunque al contenimento delle esalazioni sgradevoli promananti dallo stabilimento specialmente durante il periodo estivo, ed oggetto di esposti e lamentele da parte della cittadinanza residente nella zona. In particolare, il provvedimento impugnato impone alla ricorrente di provvedere: allo stoccaggio in celle frigorifere di tutti i rifiuti di origine animale; alla ricognizione delle modalità esecutive, della periodicità e della durata delle operazioni eseguite all’interno dell’opificio ed all’origine della propagazione degli odori; alla predisposizione di un adeguato sistema di pretrattamento delle acque di “prima pioggia” provenienti dai piazzali dello stabilimento; al mantenimento dei recinti di sosta degli animali in buone condizioni di pulizia; al mantenimento in buone condizioni di gestione della concimaia; alla celere rimozione dal piazzale e dalle aree esterne dei rifiuti depositati al suolo durante le operazioni di scarico degli animali; alla predisposizione di una relazione tecnica recante la descrizione di dettaglio delle soluzioni prescelte in ordine alle singole prescrizioni.<br />	<br />
In via pregiudiziale, deva essere accolta l’eccezione di parziale improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Comune resistente. Con provvedimento del 14 ottobre 2003, in accoglimento delle controdeduzioni presentate dall’interessata, è stata infatti revocata la prescrizione imposta di cui al punto n. 1 dell’ordinanza impugnata e relativa al raffreddamento dei rifiuti di origine animale e degli scarti di lavorazione all’interno di celle frigorifere di stoccaggio: deve pertanto considerarsi venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione in merito alle censure dedotte con il terzo motivo, diretto proprio a far valere l’illegittimità di quella prescrizione. L’interesse residua, evidentemente, con riguardo ai rimanenti capi dispositivi del provvedimento, in ordine ai quali restano da esaminare i primi due motivi di gravame.<br />	<br />
Con il primo motivo, rubricato “Eccesso di potere sotto il profilo sintomatico del falso presupposto di fatto e della contraddittorietà tra diversi provvedimenti nonché tra diverse parti del provvedimento. Eccesso di potere sotto il profilo sintomatico del difetto di istruttoria”, la società ricorrente – premesso che il provvedimento impugnato trae spunto dai sopralluoghi eseguiti presso il suo stabilimento dall’Azienda U.S.L. n. 2 e dall’ARPAT, a seguito delle lamentele di alcuni vicini – rivendica di aver sempre operato nella piena regolarità e con l’adozione dei migliori accorgimenti tecnici disponibili, circostanza che, del resto, avrebbe trovato conferma negli stessi accertamenti espletati a suo carico. Sarebbero pertanto fondate su mere illazioni le conclusioni contraddittoriamente raggiunte dal Comune nell’ordinanza del 28 maggio 2003, a fronte di una verifica fattuale attestante il rispetto, da parte di essa ricorrente, delle vigenti prescrizioni legislative e regolamentari.<br />	<br />
Il motivo è infondato.	<br />
La relazione ARPAT del 30 gennaio 2003 attesta, per quanto qui interessa, l’assenza – in periodo invernale – di odori molesti provenienti dalla concimaia, limitandosi a consigliare l’imposizione di termini ristretti di accumulo dei letami e lavaggi periodici della concimaia stessa al fine di contenere le prevedibili fermentazioni nel periodo estivo ed evitare, in tal modo, le parimenti prevedibili effusioni verso l’abitato. Per altro verso la relazione, stante la possibilità – ancora una volta, del tutto prevedibile – di un dilavamento dei piazzali ad opera dell’acqua piovana con annesso trascinamento negli scarichi degli eventuali rifiuti animali abbandonati al suolo, rileva l’opportunità di regolare lo scarico delle acque di “prima pioggia”. Lo spandimento anche a notevole distanza di odori insopportabili risulta invece accertato, nonostante l’utilizzo dei migliori accorgimenti, in dipendenza delle operazioni di consegna a terzi degli scarti di lavorazione, al punto da far ipotizzare agli accertatori, sia pure a titolo esemplificativo, il trasferimento delle operazioni in questione all’interno di locali depressurizzati. Il successivo documento ARPAT del 12 marzo 2003 contiene l’indicazione delle prescrizioni reputate necessarie al fine di risolvere gli inconvenienti riscontrati, ovvero quelli plausibilmente connessi con le condizioni climatiche, traducendo in vera e propria (proposta di) prescrizione, fra l’altro, lo svolgimento delle operazioni di carico degli scarti animali su automezzi all’interno di locali completamenti chiusi e posti in depressione.<br />	<br />
Analogamente, la propalazione di odori dalla concimaia è esclusa, durante il periodo invernale, dalla nota della A.S.L. n. 2 del 20 febbraio 2003, la quale fa salvo lo svolgimento di ulteriori indagini in periodo estivo; è invece confermato il problema legato al carico degli scarti di lavorazione, e la necessità di ricorrere a provvedimenti fra i quali lo stoccaggio degli scarti in celle frigorifere (indicazione rifluita nella prescrizione di cui al punto n. 1 del provvedimento impugnato, e, come già detto, successivamente revocata dall’amministrazione procedente). La nota integrativa del 30 aprile 2003 ribadisce l’assenza di inconvenienti igienico-sanitari connessi alla gestione della concimaia, a condizione del rispetto di alcune precauzioni (svuotamento almeno semestrale della vasca per la raccolta dei liquami), nonché l’opportunità di provvedere alla pulizia del piazzale onde evitare il trasporto in fossa dei rifiuti animali ivi eventualmente presenti e l’idoneità degli accorgimenti già prescritti, relegando a ipotesi residuale il carico degli scarti in ambiente depressurizzato. Come si vede, gli accertamenti eseguiti dagli organismi tecnici preposti, lungi dall’escludere la sussistenza della problematica denunciata dai cittadini residenti in prossimità dello stabilimento Alcobe, confermano la presenza di emissioni maleodoranti, individuandone con certezza l’origine in dipendenza delle operazioni di carico su automezzi dei rifiuti animali; e la circostanza che dette operazioni possano considerarsi condotte regolarmente non elimina l’imputabilità alla ricorrente dei disagi provocati dalle emissioni, giustificando, semmai, l’imposizione di misure anche più rigorose di quelle in concreto adottate. Quanto alla gestione della concimaia ed alla pulizia del piazzale, sono massime di comune esperienza – e non mere illazioni – quelle che suggeriscono di eseguire una pulizia periodica e costante della vasca per la raccolta dei liquami, di evitare il deflusso dei rifiuti negli scarichi delle acque e di mantenere in corrette condizioni igieniche i recinti di sosta degli animali, il piazzale e le aree esterne dello stabilimento, onde prevenire, nel periodo estivo, il rischio che le temperature elevate provochino fenomeni di fermentazione dei rifiuti stessi e, conseguentemente, la dispersione di odori nauseabondi. Il recepimento, ad opera del provvedimento impugnato, delle indicazioni provenienti dall’ARPAT e dalla A.S.L. n. 2 rappresenta dunque il risultato di un’istruttoria adeguata, perché articolatasi in ripetuti accessi, e non presenta alcuna contraddittorietà, nella misura in cui le prescrizioni impartite appaiono del tutto congrue rispetto all’entità del fenomeno ed alle sue cause, sia quelle accertate, sia quelle ragionevolmente presumibili.<br />	<br />
Con il secondo motivo, rubricato “Violazione T.U. leggi in materia sanitaria R.D. 27.07.1934 N. 1265 e art. 50 D.Lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione”, la società ricorrente afferma che, nella specie, non sarebbero configurabili i presupposti della necessità ed urgenza richiesti dalla legge per l’adozione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
La censura si fonda su di un equivoco. L’ordinanza n. 9 del 2003 non costituisce, infatti, manifestazione di poteri<i>extra ordinem</i> riservati al Sindaco del Comune, bensì, come puntualmente osservato dalla difesa resistente, dei poteri ordinari disciplinati dall’art. 217 R.D. n. 1265/34 cit., che consente all’amministrazione comunale di prescrivere le norme da applicare per prevenire o impedire i pericoli alla salute pubblica provenienti da manifatture o fabbriche, a prescindere dall’esistenza di situazioni emergenziali, e la cui competenza ricade oggi fra le attribuzioni dirigenziali ai sensi della regola generale dettata dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00. Anche per questo aspetto, il provvedimento appare perciò legittimamente adottato.<br />	<br />
In forza delle considerazioni che precedono il ricorso, per una parte, deve essere dichiarato improcedibile, mentre per la rimanente va respinto. Tenuto conto delle ragioni che hanno indotto l’amministrazione al parziale ritiro in autotutela del provvedimento impugnato, le spese di lite possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando, dichiarata per una parte l’improcedibilità del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, per la parte rimanente lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 21/09/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-9-2010-n-6399/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.6399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 21/9/2010 n.19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-21-9-2010-n-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-21-9-2010-n-19/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-21-9-2010-n-19/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 21/9/2010 n.19</a></p>
<p>Pres. Chieppa – Componenti De Roberto, Pardolesi A.S.D. Real Nocera Superiore (Avv. G. Aita) c/ L.N.D. (Avv. S. La Porta), C.I.L.N.D., F.I.G.C. (n.c.) 1. Giurisdizione e competenza – Giustizia Sportiva – Controversia – Oggetto – Ammissione al campionato di serie D – ACGS – Competenza – Sussiste 2. Giustizia sportiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-21-9-2010-n-19/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 21/9/2010 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-21-9-2010-n-19/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 21/9/2010 n.19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Chieppa – Componenti De Roberto, Pardolesi<br /> A.S.D. Real Nocera Superiore (Avv. G. Aita) c/ L.N.D. (Avv. S. La Porta), C.I.L.N.D., F.I.G.C. (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Giurisdizione e competenza – Giustizia Sportiva – Controversia – Oggetto – Ammissione al campionato di serie D – ACGS – Competenza – Sussiste    	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Campionato dilettantistico –  Ammissione &#8211; Procedura iscrizione – Discriminazione “società non aventi diritto” – Illegittimità &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In merito alle controversie relative all’iscrizione al campionato di calcio dilettantistico, sussiste la competenza a giudicare dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva in ragione della notevole rilevanza delle questioni sollevate in relazione al duplice elemento di fatto e diritto. Nel caso di specie la controversia era infatti, destinata a risolvere – per la prima volta nell’ambito della giustizia sportiva – profili circa le regole da applicare nella procedura di ammissione ai Campionati sotto diversi profili logico-giuridici e in particolare sulla fondamentale esigenza di trattamenti non discriminatori nei casi in sui si proceda a “ripescaggi”.(1) 	</p>
<p>2. In materia di Iscrizione al Campionato dilettantistico, qualora sia disposta un’unica procedura di ammissione-iscrizione a campionato, valida sia per le società “aventi diritto”, e cioè prime classificate nei rispettivi gironi, sia per quelle “non aventi diritto”, in quanto solo aspiranti al ripescaggio, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è obbligato a garantire un’eguaglianza di trattamento nei confronti di tutte le società che abbiano presentato domanda con documentazione similare. Ne consegue l’illegittimità della decisione che, in presenza del medesimo vizio di tardività per tutte le domande, escluda unicamente quella presentata dalla società interessata al ripescaggio e pertanto “non avente diritto”.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Decisione ACGS n. 18/2010, ricorrente Vipiteno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/16764_16764.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-21-9-2010-n-19/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 21/9/2010 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 21/9/2010 n.18</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-21-9-2010-n-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-21-9-2010-n-18/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-21-9-2010-n-18/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 21/9/2010 n.18</a></p>
<p>Presidente Chieppa – Componenti De Roberto, Pardolesi S.S.I Vipiteno A.S.D. s.r.l. (Avv.ti U. Deflorian, P. Dell’Anno) c/ F.I.S.G. (Avv. E. Russo) 1. Giustizia sportiva – Iscrizione ai campionati di Hockey su ghiaccio – Delibera di diniego di partecipazione al campionato – Omessa comunicazione – Illegittimità – Non sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-21-9-2010-n-18/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 21/9/2010 n.18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-21-9-2010-n-18/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 21/9/2010 n.18</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Chieppa – Componenti De Roberto, Pardolesi<br /> S.S.I Vipiteno A.S.D. s.r.l. (Avv.ti U. Deflorian, P. Dell’Anno)  c/ F.I.S.G. (Avv. E. Russo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Iscrizione ai campionati di Hockey su ghiaccio – Delibera di diniego di partecipazione al campionato – Omessa comunicazione – Illegittimità – Non sussiste &#8211; Ragioni	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Partecipazione al campionato –Titolo sportivo – Cessione &#8211; Inammissibilità – Rinuncia al titolo sportivo – Assegnazione ad un’altra squadra &#8211; Facoltà	</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – ACGS &#8211; Rilevanza questione sollevata – Oggetto – Ammissione al massimo campionato di società diversa dalla prima classificata – Competenza – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di iscrizione ai campionati di Hockey su ghiaccio, la mancata iniziale comunicazione integrale della delibera con la quale il consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Ghiaccio nega ad una società la partecipazione ad un campionato, non costituisce vizio di legittimità, ma influisce esclusivamente sui termini di impugnazione qualora la lesione della posizione del destinatario risulti dalla motivazione o dalla parte omessa in sede di comunicazione.	</p>
<p>2. In materia di cessione del titolo sportivo negli sport di squadra, i principi generali del Coni attribuiscono alle Federazioni il potere discrezionale di stabilire i meccanismi di promozione e retrocessione, oltre che le regole di organizzazione dei Campionati. Dai suddetti principi si ricava che il titolo sportivo, non essendo nella disponibilità delle parti, non può essere oggetto di cessione. Pertanto la Federazione, nelle ipotesi di “rinuncia al titolo sportivo” da parte di una società detentrice, potrà decidere autonomamente se assegnare il titolo ad altra società o meno, residuando alle altre squadre solo una mera facoltà di ottenere l’assegnazione (nella fattispecie la Federazione non ha accolto la richiesta di partecipare al Campionato serie A1 presentata della quarta classificata al Campionato di serie A2 dopo la rinuncia alla promozione delle prime tre classificate).  	</p>
<p>3. Sussiste la competenza a giudicare dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, in merito alla questione, data la sua rilevanza in punto di fatto e di diritto, avente ad oggetto l’ammissione al massimo campionato di Hockey su ghiaccio di una società sportiva, non classificatasi al primo posto, nel caso di rinuncia a passare nella categoria superiore o altro comportamento volontario da parte della prima classificata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/16765_16765.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-21-9-2010-n-18/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 21/9/2010 n.18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
