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	<title>21/9/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/9/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2004 n.545</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-9-2004-n-545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-9-2004-n-545/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2004 n.545</a></p>
<p>Pres. P.G. Lignani – Est. P. Ungari De Santis R. (avv. V. Ageletti, G.L. Falcinelli) c. Comune di Spoleto (av. M. Marcucci) – Pres. P.G. Lignani – Est. P. Ungari potere di riapertura delle strade pubbliche occupate da privati Strade vicinali – potere di riapertura – esistenza di fatto uso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-9-2004-n-545/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2004 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-9-2004-n-545/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2004 n.545</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.G. Lignani – Est. P. Ungari<br /> De Santis R. (avv. V. Ageletti, G.L. Falcinelli) c. Comune di Spoleto (av. M. Marcucci) – Pres. P.G. Lignani – Est. P. Ungari</span></p>
<hr />
<p>potere di riapertura delle strade pubbliche occupate da privati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Strade vicinali – potere di riapertura – esistenza di fatto uso pubblico o iscrizione nell’elenco di strade pubbliche – legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il potere di disporre la riapertura delle strade vicinali è espressione della autotutela possessoria mediante strumenti di diritto pubblico, alternativamente giustificato dalla esistenza di fatto dell’uso pubblico della strada vicinale ovvero della precedente iscrizione di questa nel relativo elenco di strade soggette al pubblico transito (che costitusice presunzione juris tantum del diritto di pubblico transito sulla strada)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Potere di riapertura delle strade pubbliche occupate da privati</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 119/2002,  proposto da <br />
<b>Remo DE SANTIS</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentino Angeletti e Gian Luca Falcinelli, quest’ultimo anche domiciliatario in Perugia, Via XIV Settembre n. 73;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Spoleto</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Marcucci, anche domiciliatario in Perugia, alla Via Fani n. 14;</p>
<p>per l’annullamento<br />
dell’ordinanza del dirigente del Settore progettazione ed interventi n. 433 in data 13 dicembre 2001;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, data per letta la relazione del Cons.<br />
Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO   E   DIRITTO</b></p>
<p>1. Con ordinanza del Comune di Spoleto n. 433 in data 13 dicembre 2001, al fine di riattivare la viabilità veicolare sulla strada comunale “del Castello” (inserita al n. 201 dell’elenco delle strade comunale extraurbane approvato con deliberazione consiliare n. 83 in data 23 gennaio 1953), è stata imposta al ricorrente, proprietario confinante, la riapertura e la sistemazione del fondo stradale nel tratto antistante alla sua proprietà (foglio n. 64, part.lla n. 208), in quanto accorpato ai terreni mediante le lavorazioni agricole.</p>
<p>2. Il ricorrente impugna detto provvedimento, deducendo una censura omnicomprensiva di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, istruttoria insufficiente, motivazione insufficiente ed incongrua, e sottolineando che:</p>
<p>&#8211; il fondo era attraversato anticamente da una strada agraria formata ex collatione privatorum agrorum, soggetta a transito solo dai proprietari dei terreni e dagli utenti di un allevamento di suini sito in uno di essi, ma la strada non esiste più dagli a</p>
<p>&#8211; nel passaggio dal vecchio al nuovo catasto, vi è stato un errore di rilevazione e la strada agraria è stata erroneamente disegnata alla stregua di una strada pubblica, e come tale considerata nei successivi atti comunali;</p>
<p>&#8211; mancano quindi i presupposti per l’esistenza di una strada comunale, o comunque per l’esercizio del potere di autotutela, vale a dire l’appartenenza al Comune e la destinazione all’uso pubblico.</p>
<p>3. Il Comune di Spoleto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p>4. Con ordinanza istruttoria n. 21 in data 29 gennaio 2003 è stata disposta l’acquisizione, da parte del Comune di Spoleto, dell’elenco delle strade comunali extraurbane e di documentati chiarimenti in ordine alla utilizzazione, all’interruzione al pubblico transito ed alla funzione svolta nell’ambito del sistema viario della zona dalla strada oggetto dell’ordinanza impugnata.<br />
L’incombente istruttorio è stato eseguito con nota prot. 925 in data 12 gennaio 2004.<br />
Le parti hanno ulteriormente controdedotto con memorie.</p>
<p>5. Il ricorso non può essere accolto.<br />
Il potere di disporre la riapertura delle strade vicinali è espressione della tutela possessoria “iuris publici”, alternativamente giustificato dalla esistenza di fatto dell’uso pubblico della strada vicinale ovvero dalla precedente iscrizione di questa nel relativo elenco delle strade soggette al pubblico transito. Ciò premesso, il Collegio ribadisce l’orientamento, già affermato dal Tribunale in precedenti pronunce (sentt. 4 luglio 2003, n. 569; 21 giugno 2003, n. 507; 22 novembre 2002, n. 845), secondo il quale, ai sensi dell&#8217;art. 34 del d.lg.  80/1998, come sostituito dall’art. 7 della legge 205/2000, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il provvedimento che dispone la soggezione a pubblico transito di una strada vicinale, anche nel caso di iscrizione della strada nell&#8217;elenco delle strade gravate da uso pubblico.<br />
L’intestazione catastale al Comune del sedime della strada, affermata in giudizio, non è stata supportata da idonea documentazione.<br />
Non così l’iscrizione nell’elenco delle strade pubbliche (rectius: soggette ad uso pubblico) del Comune di Spoleto. Nonostante le censure dedotte presuppongano sostanzialmente tale iscrizione, le argomentazioni svolte da parte ricorrente alla luce delle sopravvenute acquisizioni documentali la mettono in dubbio. Al riguardo,  va osservato che la delibera della Giunta n. 83 in data 23 gennaio 1953 (non la delibera del Consiglio n. 55/1963, come era stato erroneamente trascritto nell’ordinanza istruttoria, il cui significato veniva tuttavia reso univoco da una citazione precedente e, soprattutto, dal riferimento oggettuale), effettivamente, non fa espressa menzione della strada del Castello, dato che indica dettagliamente (soltanto) le modifiche apportate, in esito a reclami, all’elenco trasmesso dall’Ufficio tecnico con nota prot. 3410 in data 29 luglio 1952, che con il provedimento è stato approvato; la strada del Castello (secondo quanto risulta dalla documentazione depositata dal Comune) era invece inserita in tale elenco preesistente, con l’indicazione della descrizione del percorso “dalla Com.le a S.Angelo Izzano a Maiano e al Cimitero” e degli estremi delle particelle catastali di partenza e di arrivo  dei sei tratti considerati: tra essi, il tratto che interessa i terreni del ricorrente, che va dalla particella 47 alla particella 82 del foglio 64, il foglio, cioè, di cui parte ricorrente sottolinea l’assenza nell’elenco (il raffronto con lo schema contenuto nella delibera n. 83/1955 evidenzia che anche l’elenco sottoposto all’approvazione della Giunta deve essere letto in questo senso, ancorché redatto su fogli di registro predisposto ad altri fini e contenente quindi campi ed intestazioni non pertinenti).<br />
Come anticipato, ai sensi dell’art. 20 all. F, della legge n. 2248 del 1865, l’iscrizione di una strada nell&#8217;elenco delle vie vicinali costituisce presunzione “juris tantum” del diritto di pubblico transito sulla strada, e che, in mancanza di prova contraria, tale provvedimento di iscrizione giustifica l&#8217;emanazione dei provvedimenti sindacali di ripristino dell’uso pubblico della strada di cui agli art. 378 della legge n. 2248/1865 e 15 del d.l.lgt. 1446/1918, quando sono state realizzate opere che impediscono la sua utilizzazione da parte della collettività (cfr., per un ampia disamina delle problematiche in materia, Cons. Stato, V, 7 aprile 1995, n. 522).<br />
Anche ammettendo che la strada fosse precedentemente qualificabile come vicinale privata (nonché di uso privato), e che la trasformazione in strada comunale e l’inserimento nel relativo elenco siano stati originati da un errore di trascrizione tra il vecchio ed il nuovo catasto, ne è comunque derivata una destinazione ad uso pubblico.<br />
D’altro canto, le risultanze processuali sembrano concordare sul fatto che l’interruzione della strada (e del pubblico transito) sia avvenuta circa trent’anni or sono, quindi, circa vent’anni dopo detta destinazione ad uso pubblico.<br />
Sembra altresì sufficientemente acclarato che il ripristino del transito nel tratto interrotto  risponda ad un esigenza di pubblica utilità, consentendo di sgravare il traffico locale dalla S.P. Tuderte, molto transitata e pericolosa, collegando il centro storico di Maiano, il Cimitero Civico e la Chiesa Parrocchiale ad un vicino insediamento commerciale e residenziale di recente realizzazione (quanto affermato dal Comune, sotto questo profilo, si sottrae alle confutazioni svolte dal consulente tecnico del ricorrente, che  finiscono con l’impingere nelle scelte di discrezionalità tecnica concernenti la sicurezza e funzionalità della circolazione).<br />Va quindi richiamato l&#8217;orientamento giurisprudenziale secondo il quale le strade vicinali soggette ad uso pubblico restano tali e quindi sono oggetto di autotutela possessoria &#8211; ai sensi delle disposizioni succitate &#8211; fino a quando mantengano l&#8217;attitudine a soddisfare l&#8217;interesse alla pubblica circolazione, in quanto a norma dell&#8217;art. 825 c.c. il diritto che nasce dalla servitù di uso pubblico è soggetto al regime demaniale e pertanto non è suscettibile di prescrizione (potendo venir meno soltanto a seguito di apposito provvedimento dell’ente pubblico titolare del diritto o per un fatto tale da renderne oggettivamente impossibile l&#8217;esercizio: cfr. Cons. Stato, IV, 11 settembre 2001, n. 4755; V, n. 522/1995, cit.; Cass. II, 12 novembre 1996, n. 9891).<br />
Può dunque concludersi che, sussistendo i presupposti dell’iscrizione nell’elenco delle strade pubbliche comunali e dell&#8217;idoneità a consentire l’accesso (più precisamente: un migliore o più sicuro accesso) a luoghi di pubblico interesse, legittimamente è stato disposto il ripristino del tratto viario in questione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.</p>
<p>La presente sentenza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 21 aprile 2004, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Avv. Pier Giorgio Lignani		Presidente<br />
Avv. Annibale Ferrari	 	Consigliere<br />
Dott. Pierfrancesco Ungari	Consigliere, estensore.<br />
L’ESTENSORE			IL PRESIDENTE<br />
F.to Pierfrancesco Ungari              F.to Pier Giorgio Lignani</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
F.to Francesca Bianconi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-9-2004-n-545/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2004 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2004 n.547</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-9-2004-n-547/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-9-2004-n-547/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2004 n.547</a></p>
<p>Pres. P.G. Lignani – Est. P. Ungari Zamponi A. (avv. D. Zaganelli, B. Ronconi) c. Comune di Citerna (avv. E. Mattei) Onere di impugnazione degli atti intermedi di non ammissione alle prove orali di un concorso Concorso pubblico – esclusione – atto intermedio &#8211; arresto del procedimento – inizio decorrenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-9-2004-n-547/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2004 n.547</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-9-2004-n-547/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2004 n.547</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.G. Lignani – Est. P. Ungari<br /> Zamponi A. (avv. D. Zaganelli, B. Ronconi) c. Comune di Citerna (avv. E. Mattei)</span></p>
<hr />
<p>Onere di impugnazione degli atti intermedi di non ammissione alle prove orali di un concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso pubblico – esclusione – atto intermedio &#8211; arresto del procedimento – inizio decorrenza termine decadenza per impugnazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il termine decadenziale per impugnare l’esclusione da un concorso decorre dal momento della comunicazione della non ammissione alle prove orali. L’atto di non ammissione alle prove orali infatti – pur essendo un atto intermedio – è di per sé idoneo a determinare l’arresto del procedimento concorsuale nei confronti del candidato escluso e la lesione irreversibile del suo interesse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Onere di impugnazione degli atti intermedi di non ammissione alle prove orali di un concorso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 527/2003,  proposto da</p>
<p><b>Agnese ZAMPONI</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti David Zaganelli e Bruna Ronconi, quest’ultima anche domiciliataria in Perugia, Via del Sole n. 8;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Citerna</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Mattei ed elettivamente domiciliato in Perugia presso lo studio legale Scassellati Sforzolini, alla Piazza Piccinino n. 13;</p>
<p>e nei confronti<br />
&#8211; di Ilenia Polchi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Guarini e Fabrizio Foiani ed elettivamente domiciliata in Perugia presso lo studio dell’avv. Lorella Mercanti, alla Via F.lli Pellas n. 20;<br />
&#8211; di Alessandra Forini, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della graduatoria finale del concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza-vigile urbano, approvata con determina del Responsabile del Servizio personale n. 57 in data 12 luglio 2003, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato (ivi compresi i verbali della commissione giudicatrice e la nota prot. 3727 in data 16 giugno 2003, con cui la commissione ha comunicato alla ricorrente l’esclusione dalla prova orale);</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Citerna e della controinteressata Polchi;<br />
Visti gli atti tutti della causa;</p>
<p>Alla pubblica udienza del 23 giugno 2004, data per letta la relazione del Cons. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO   E   DIRITTO</b></p>
<p>1. La ricorrente ha partecipato al concorso per un posto di istruttore-vigile urbano indetto dal Comune di Citerna con determinazione n. 53 in data 17 ottobre 2002.<br />Con nota prot. 3727 in data 16 giugno 2003 le è stata comunicata la non ammissione alla prova orale per non aver superato nelle due prove scritte il punteggio minimo di 21/30 richiesto dal bando.<br />
Dopo che con determinazione n. 57 in data 12 luglio 2003 era stata approvata la graduatoria finale, la ricorrente esercitava in data 22 agosto 2003 il diritto di accesso  ai propri elaborati concorsuali e veniva così a conoscenza di aver conseguito nella prima prova un punteggio di 20,25/30, mentre la seconda prova non era stata corretta; verificava inoltre che la commissione le aveva ingiustamente valutato come errata la risposta alla domanda di cultura specifica n. 22, viceversa corretta, sottraendole così gli 1,5 punti sufficienti a consentirle di raggiungere nella prima prova scritta il punteggio minimo richiesto e veder quindi valutata la seconda prova.<br />
Impugna pertanto la graduatoria e l’esclusione suddette, deducendo  vizi di eccesso di potere per omessa ed errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta ed illogicità. <br />
Quanto alla tempestività del ricorso, sostiene che il termine per l’impugnazione può decorrere soltanto quando sussistano entrambi i presupposti della piena conoscenza e della lesione, il che è avvenuto soltanto con l’acquisizione dei propri elaborati con le correzioni della commissione.</p>
<p>2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Citerna e la vincitrice del concorso, controinteressata, controdeducendo puntualmente.</p>
<p>3. L’impugnazione del provvedimento di non ammissione alle prove orali è tardiva e ciò determina l’inammissibilità dell’impugnazione della graduatoria finale.</p>
<p>E’ ben vero che, in linea di principio, i soggetti partecipanti alle procedure concorsuali non hanno l’onere di impugnare immediatamente gli atti intermedi dell’iter procedimentale; tuttavia, tale onere è configurabile nella sola ipotesi in cui gli atti interni siano di per sè idonei a determinare l’esclusione dal procedimento (id est, un arresto procedimentale) e quindi a provocare la lesione irreversibile del loro interesse ad essere destinatari del provvedimento di ammissione alle ulteriori fasi procedimentali (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Puglia Bari, I, 21 febbraio 2003, n. 806). In particolare, nel caso di bocciatura nelle prove scritte e, conseguente non ammissione alle prove orali o comunque alle ulteriori prove di esame, si verifica nel confronti del candidato, un arresto del procedimento concorsuale e la sua definitiva esclusione; pertanto, la lesione è immediata e lo svolgimento ulteriore del concorso rimane indifferente per il candidato che non si opponga alla determinazione negativa con l&#8217;impugnazione in sede giurisdizionale nei termini di decadenza (cfr. Cons. Stato, V, 10 gennaio 2003, n. 31; 17 novembre 2001, n. 4847).<br />
La non ammissione alle prove orali risulta comunicata alla ricorrente in data 19 giugno 2003, mentre il ricorso è stato notificato soltanto in data 14 novembre 2003.<br />
D’altro canto, in giurisprudenza è sufficientemente consolidato anche il principio secondo cui il termine per l&#8217;impugnazione decorre dal momento della piena percezione, ad opera dell&#8217;interessato, del provvedimento gravato nei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, data, contenuto dispositivo ed effetto lesivo), senza che sia all&#8217;uopo necessaria la compiuta conoscenza dell&#8217;apparato motivazionale, rilevante, se mai, ai fini di una eventuale proposizione di motivi aggiunti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, 20 giugno 2003, n. 3690; V, 10 marzo 2003, n. 1275).</p>
<p>4. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 23 giugno 2004, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Avv. Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />
Avv. Annibale Ferrari, Consigliere<br />
Dott. Pierfrancesco Ungari, Consigliere, estensore.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Pier Giorgio Lignani</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
F.to Pierfrancesco Ungari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-9-2004-n-547/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2004 n.547</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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