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	<title>21/8/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/8/2017 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2017 n.2085</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-8-2017-n-2085/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-8-2017-n-2085/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2017 n.2085</a></p>
<p>Pres. ed est. Tulumello Processo amministrativo – Giudizio ex art. 71 bis c.p.a. – Disciplina dei termini processuali per produzione di documenti e memorie – Termini previsti per il rito camerale cautelare – Applicabilità – Ragioni La fissazione del ricorso a seguito di presentazione di istanza di prelievo urgente, ai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-8-2017-n-2085/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2017 n.2085</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-8-2017-n-2085/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2017 n.2085</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. Tulumello</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>Processo amministrativo – Giudizio ex art. 71 bis c.p.a. – Disciplina dei termini processuali per produzione di documenti e memorie – Termini previsti per il rito camerale cautelare – Applicabilità – Ragioni</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La fissazione del ricorso a seguito di presentazione di istanza di prelievo urgente, ai sensi dell’art. 71 bis, c.p.a., è una misura processuale acceleratoria che assume una funzione lato sensu cautelare poiché l’istanza di prelievo che dà l’avvio a tale procedimento camerale è quella (art. 71, comma 2) con la quale la parte segnala “l’urgenza del ricorso” (ciò che la distingue funzionalmente dalla figura generale dell’istanza di prelievo, quale atto meramente adempitivo di un onere processuale comune a tutti i ricorsi, disciplinata dal comma precedente). Inoltre, la fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso – vale a dire l’attività che consegue alla presentazione di un’istanza di prelievo urgente – è essa stessa considerata dal codice del processo amministrativo una misura cautelare (art. 55, comma 10). Ne segue che il rito camerale di che trattasi, ai fini dell’individuazione del termine per la produzione di documenti e memorie – nel silenzio del codice al riguardo –, deve essere ricondotto alla disciplina dei termini processuali previsti per il rito cautelare dall’art. 55, comma 5, del codice.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Pubblicato il 21/08/2017				</p>
<p style="text-align: right;">N. 02085/2017 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 01957/2016 REG.RIC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p>ex art. 71<i>-bis</i>&nbsp;cod. proc. amm.;<br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			F.lli Di Dolce s.r.l., in persona del legale rappresentante&nbsp;<i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enzo Puccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Regione Sicilia, Assessorato dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità Siciliana, in persona del legale rappresentante&nbsp;<i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p>della nota prot. n. 25726 del 16 maggio 2016 dell’Assessorato regionale del beni culturali ed ambientali e dell’identità siciliana;</p>
<p>del parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento prot. n. 3884/5 del 20 aprile 2016.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>			&nbsp;				</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità Siciliana e di Servizio Soprintendenza Per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 71<i>-bis</i>&nbsp;cod. proc. amm.;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>			&nbsp;				</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p>Con ricorso notificato il 18 luglio 2016, e depositato il successivo 27 luglio, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità.</p>
<p>Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione intimata, producendo una memoria e depositando documenti.</p>
<p>A seguito dell’istanza di prelievo depositata dalla parte ricorrente il 26 gennaio 2017, il ricorso è stato fissato all’adunanza camerale dell’8 giugno 2017 per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 71<i>-bis</i>&nbsp;cod. proc. amm.</p>
<p>Nella discussione in camera di consiglio la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza istruttoria da ultimo reiterata con memoria depositata il 22 maggio 2017.</p>
<p>Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione alla predetta adunanza camerale.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p>1. Preliminarmente osserva il Collegio che, a seguito della produzione dell’istanza prevista dall’art. 71 comma 2° cod. proc. amm., da parte della difesa della ricorrente, il ricorso in esame è stato fissato per la camera di consiglio dell’8 giugno 2017 e, valutata la sussistenza dei presupposti di legge (e in particolare della necessità di una urgente definizione del giudizio, considerata la scadenza a luglio 2017 dell’autorizzazione n. 5/2014 alla coltivazione della cava), il Collegio ritiene che lo stesso, anche a seguito della rinuncia della parte ricorrente all’istanza istruttoria, possa essere trattenuto in decisione ai sensi del successivo art. 71<i>-bis</i>, considerato che esso – nel rispetto del principio di sinteticità &#8211; si compone di un’unica censura, ancorché articolata in più profili che però attengono ad una precisa e circoscritta questione di diritto.</p>
<p>2. Sempre in via preliminare, dev’essere esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa della parte ricorrente in ordine alla tempestività del deposito, da parte della difesa regionale, dei documenti e della memoria, avvenuti, rispettivamente, il 1° ed il 3 giugno 2017.</p>
<p>Ad avviso della difesa ricorrente tali produzione sono tardive, avuto riguardo alla disciplina del rito camerale di cui al combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.</p>
<p>2.1. La decisione dell’eccezione implica una non agevole individuazione del termine di cui tener conto.</p>
<p>Invero la disciplina dettata dal citato art. 71<i>-bis</i>&nbsp;si limita a prevedere &#8211; a seguito della presentazione dell’istanza di prelievo “urgente” di cui all’art. 71, comma 2 &#8211; la facoltà del Collegio di definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.</p>
<p>Il richiamo alla forma del giudizio camerale è tuttavia polisenso ed equivoco, esistendo nel codice del processo amministrativo forme di rito camerale che, ai fini che qui interessano, prevedono termini diversi per la produzione di documenti e memorie: si pensi alla previsione di cui all’art. 55, comma 5 (invocata dalla difesa regionale nella discussione camerale), o a quella di cui all’art. 73, primo comma (in combinato disposto con l’art. 87, comma 3, che prevede il dimezzamento dei termini previsti per il giudizio in pubblica udienza per i procedimenti da trattarsi in camera di consiglio ai sensi del precedente comma 2).</p>
<p>D’altra parte, da un punto di vista sistematico, l’aggiunta dell’art. 71-bis al codice del processo amministrativo (ad opera dell’art. 1, comma 781, lett.&nbsp;<i>b)</i>, l. 28 dicembre 2015, n. 208), concretatasi nella previsione di un nuovo rito camerale, non è stata coordinata con la previsione generale di cui al citato art. 87, comma 2.</p>
<p>Tale ultima disposizione per vero rinvia, oltre all’elencazione in esso contenuta, anche agli “altri casi espressamente previsti” di trattazione in camera di consiglio.</p>
<p>Sicché potrebbe ritenersi, secondo un primo approccio esegetico, che il mancato coordinamento espresso non sia avvenuto&nbsp;<i>per incuriam</i>, ma per precisa scelta legislativa (facendo affidamento sulla clausola generale degli “altri casi espressamente previsti”), sul presupposto che il rito&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 87 comma 3, e i termini da esso previsti, riguardino tutti i procedimenti camerali indicati dal precedente comma 2 (vale a dire sia quelli tassativamente elencati nello stesso comma 2, che gli altri “espressamente previsti” come camerali).</p>
<p>Tale soluzione, però, troverebbe un ostacolo sistematico nell’esistenza di un rito camerale (quello cautelare) non incluso nell’elencazione contenuta nell’art. 87, comma 2, espressamente previso dalla legge come camerale, e tuttavia dotato di autonomi termini processuali per la produzione di documenti e memorie.</p>
<p>2.2. Viceversa per superare tale ostacolo potrebbe opinarsi che i termini&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 87, comma 3 valgono soltanto per gli specifici procedimenti espressamente inclusi nella elencazione contenuta nel precedente comma 2, e non anche per tutti gli altri casi di rito camerale pure previsti al di fuori di tale disposizione (quale quello in esame).</p>
<p>Questa seconda, possibile interpretazione appare preferibile in quanto non sconta l’ostacolo sistematico sopra delineato per la ricostruzione alternativa (per quanto sia arduo optare per un’opzione esegetica di tipo puramente sistematico in presenza di un’addizione legislativa disorganica ed asistematica).</p>
<p>2.3. Va inoltre considerato – sotto diverso profilo &#8211; che la fissazione del ricorso a seguito di presentazione di istanza di prelievo urgente è una misura processuale acceleratoria che assume una funzione&nbsp;<i>lato sensu</i>&nbsp;cautelare.</p>
<p>Per un verso, infatti, l’istanza di prelievo che dà l’avvio allo specifico procedimento camerale di cui all’art. 71<i>-bis</i>&nbsp;è quella disciplinata dall’art. 71, comma 2, nella quale la parte segnala “l’urgenza del ricorso” (ciò che la distingue funzionalmente dalla figura generale dell’istanza di prelievo, quale atto meramente adempitivo di un onere processuale comune a tutti i ricorsi, disciplinata dal comma precedente).</p>
<p>Per altro verso, la fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso – vale a dire l’attività che consegue alla presentazione di un’istanza di prelievo urgente – è essa stessa considerata dal codice del processo amministrativo una misura cautelare (art. 55, comma 10): anzi, è considerata dal sistema come la misura cautelare maggiormente satisfattiva (ove i tempi di definizione siano compatibili con l’esigenza di non rendere irreparabile lo specifico pregiudizio dedotto).</p>
<p>Da questo punto di vista vi è una forte affinità strutturale e funzionale fra la decisione con sentenza in forma semplificata in sede camerale conseguente alla proposizione di domanda cautelare, e quella conseguente alla proposizione di un’istanza di prelievo urgente: l’unica differenza è nel fatto che nel secondo caso il giudice può soltanto trattenere o meno la causa in decisione, mentre nel primo caso ha, oltre a questa possibilità, un ventaglio più ampio di misure idonee a contenere il pericolo derivante dal tempo necessario alla decisione).</p>
<p>Dai superiori elementi il Collegio ricava pertanto il convincimento che il rito camerale di che trattasi, sia per affinità funzionale e strutturale, che per ragioni di ordine sistematico, ai fini dell’individuazione del termine implicato dall’eccezione in esame debba – nel silenzio del codice al riguardo – essere ricondotto alla disciplina dei termini processuali previsti per il rito cautelare dall’art. 55, comma 5, del codice.</p>
<p>2.4. Tale conclusione è inoltre suggerita dall’esigenza di non comprimere in modo eccessivo sul piano temporale lo svolgimento delle attività costituenti esercizio del diritto di difesa in via interpretativa, in assenza di una espressa disposizione ricomprendente anche il rito in parola fra quelli soggetti alla disciplina portata dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.</p>
<p>Tale considerazione, di ordine generale, si rafforza se confrontata con le peculiarità del rito in esame: l’udienza camerale fissata a seguito di presentazione di istanza di prelievo&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 71, comma 2, non ha solo la funzione di trattazione del ricorso: ma, prima ancora, quella – propedeutica &#8211; di verifica della sussistenza delle condizioni di decidibilità dello stesso (esattamente come nella fattispecie di cui all’art. 60 cod. proc. amm., che scaturisce dal rito cautelare propriamente inteso), fra le quali vi è quella dell’urgenza della definizione del giudizio.</p>
<p>Sicché appare irragionevole impedire alle parti di documentare ed argomentare (anche) la necessità di una urgente definizione del giudizio, nonché ogni altra condizione di decidibilità del ricorso allo stato degli atti, mediante la previsione – si ribadisce, in via interpretativa e non espressa &#8211; di termini che impediscono di apprezzare le sopravvenienze prossime all’udienza camerale.</p>
<p>2.5. Ritiene pertanto il Collegio che sia la produzione documentale che il deposito della memoria da parte della difesa regionale siano tempestivi, avuto riguardo ai termini stabiliti dall’art. 55, comma 5.</p>
<p>In ogni caso la decisione del merito del ricorso concerne una questione di diritto sulla quale il Collegio si è determinato, come meglio si chiarirà&nbsp;<i>infra</i>, indipendentemente dalla memoria e dai documenti depositati dall’amministrazione in prossimità dell’udienza.</p>
<p>3. Venendo all’esame del merito, osserva il Collegio che la società ricorrente è titolare di autorizzazione per la coltivazione di cava nel territorio del Comune di San Giovanni Gemini, su terreno sul quale insiste un vincolo archeologico – diretto ed indiretto &#8211; apposto nel 1989 ai sensi della legge n. 1089/1939.</p>
<p>La società ricorrente adduce l’eccessiva estensione dell’area vincolata rispetto all’area (più ristretta, ed estranea alla sua proprietà) ove vennero effettuati i ritrovamenti di reperti che portarono all’apposizione del vincolo.</p>
<p>Sostiene, peraltro, che “la sussistenza di detto vincolo di tutela impedisce in larga misura la coltivazione della cava e costituisce grave ostacolo alla messa in sicurezza dei costoni rocciosi” (pag. 3 del ricorso in esame).</p>
<p>Essa ha pertanto, da tempo, sollecitato all’amministrazione una revisione della decisione vincolistica, anche in conseguenza del fatto che, a suo dire, nessun intervento di valorizzazione dell’area era intervenuto successivamente all’apposizione del vincolo.</p>
<p>Impugnato un primo provvedimento negativo, questo è stato annullato per difetto di motivazione dalla sentenza n. 541/2015 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.</p>
<p>Successivamente a tale sentenza, la società ricorrente ha nuovamente (con nota del 28 luglio 2015) sollecitato l’evasione dell’istanza ex art. 128 d. lgs. 42/2004.</p>
<p>Tale istanza è stata respinta con i provvedimenti oggi impugnati che hanno affermato che non sono “emersi elementi nuovi che possano giustificare la revisione del vincolo” (nota prot. n. 25726 del 16 maggio 2016 dell’Assessorato regionale del beni culturali ed ambientali e dell’identità siciliana), per le ragioni analiticamente indicate nel parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento prot. n. 3884/5 del 20 aprile 2016.</p>
<p>Nei confronti dei provvedimenti impugnati la parte ricorrente propone la seguente censura: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – difetto di motivazione – eccesso di potere – elusione del giudicato discendente dalla decisione del C.G.A. n. 541/2015 – Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d. lgs. N. 42/2004 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 128, comma 3, del d. lgs. N. 42/2004 – manifesta irragionevolezza del provvedimento impugnato”.</p>
<p>Va precisato che tali censure – sia per effetto del contenuto dei provvedimenti impugnati, sia in ragione del tipo di ricorso (ordinario, e non per esecuzione di giudicato) conseguentemente proposto &#8211; attengono a critiche rivolte ai provvedimenti impugnati in via autonoma, e non già quale seguito del precedente giudizio conclusosi con la citata sentenza del C.G.A., sicché la materia del contendere è oggi altra e diversa rispetto a quella oggetto di tale giudizio.</p>
<p>Correttamente, pertanto, la parte ricorrente – ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm.- ha introdotto il giudizio nelle forme del rito ordinario (e non nelle forme del giudizio di ottemperanza) in ragione del contenuto complesso del ricorso, posto che accanto alla domanda tendente ad accertare l’elusione del suddetto giudicato (in forma, peraltro, di domanda di accertamento mero) sono proposte censure nuove ed autonome, concernenti unicamente il nuovo provvedimento emanato ed estranee alla mera esecuzione della citata sentenza di annullamento.</p>
<p>La parte ricorrente propone tuttavia, come detto, anche una censura di elusione del giudicato che deve essere esaminata in via pregiudiziale nell’ordine logico delle questioni dedotte.</p>
<p>4. L’effetto conformativo – rispetto alla successiva attività amministrativa &#8211; della sentenza del C.G.A. n. 541/2015 è triplice.</p>
<p>In primo luogo essa afferma che la società ricorrente è legittimata a proporre istanza&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 128, non potendosi affermare (come aveva invece ritenuto il giudice di prime cure) che non sussistano “fatti nuovi” integranti “il presupposto richiesto dall’art. 128 del decreto legislativo n. 42/2004 per consentire all’Amministrazione di rivalutare le circostanze”.</p>
<p>In secondo luogo, essa individua il fatto nuovo, legittimante la proposizione di un’istanza di revisione, nel “perdurante comportamento omissivo” dell’amministrazione nella gestione del vincolo [“<i>Orbene, nel caso in questione, l’elemento di fatto sopravvenuto (o almeno invocato) non è costituito dal “comportamento omissivo” (che – come tale – non può ovviamente essere diverso da quello in precedenza eventualmente contestato), ma dalla sua “perduranza”, un fatto dunque ulteriore e diverso, il cui apprezzamento si lega – in termini di rilevanza – alla distanza che si frappone tra il momento iniziale di tale comportamento omissivo e quello attuale. Con la conseguenza che il protrarsi del medesimo costituisce certamente “fatto nuovo” rispetto ad ogni precedente constazione di esso</i>”].</p>
<p>In terzo luogo, e conseguentemente, essa certifica che è affetta da difetto di motivazione la decisione dell’amministrazione che rigetti l’istanza privata di revisione del vincolo rinviando a proprie precedenti determinazioni antecedenti l’invocato “fatto nuovo” legittimante l’istanza medesima: [“<i>Il che comporta che – nella specie – sussiste il difetto di motivazione invocato. All’istanza della parte, l’Amministrazione non poteva replicare limitandosi a richiamare le proprie precedenti determinazioni, dal momento che queste non potevano ovviamente avere tenuto conto del “fatto nuovo” invocato (l’ulteriore protrarsi cioè dell’asserita mancanza di fatti che potessero intendersi come “indicatore positivo” del perdurante interesse pubblico del vincolo a suo tempo imposto). Essa avrebbe dovuto motivare sulle ragioni per le quali tale “protrarsi nel tempo” del proprio comportamento (apparentemente) omissivo trovasse, in realtà, concrete giustificazioni e non fosse pertanto interpretabile nel senso ritenuto dall’interessato</i>”].</p>
<p>5. Ritiene il Collegio che i provvedimenti impugnati non abbiano eluso nessuno degli elementi logico-giuridici nei quali si articola l’effetto conformativo del giudicato di che trattasi.</p>
<p>Va anzitutto osservato che nessuna delle superiori statuizioni attiene al merito della pretesa sostanziale della società ricorrente, e non involge dunque il profilo della spettanza del bene della vita rivendicato: il punto centrale è la possibilità di sollecitare, o meno, una revisione del vincolo sulla base del fatto nuovo ritenendo che la – asserita &#8211; perdurante assenza di atti e comportamenti amministrativi abbia implicato la cessazione del relativo interesse.</p>
<p>La sentenza del C.G.A. ha semplicemente affermato che il privato che lamenti – a torto, o a ragione – una inerzia o un’omissione, perduranti nel tempo, nella gestione o valorizzazione vincolo, è per ciò solo legittimato a presentare istanza di revisione, potendosi astrattamente qualificare come “fatto nuovo”, legittimante la presentazione dell’istanza, quello denunciato: ma non ha accertato che, nella fattispecie, una perdurante inerzia – rilevante nei termini che meglio si specificheranno – vi sia effettivamente stata; né – soprattutto &#8211; che, essendovi stata, essa avrebbe implicato una cessazione del relativo interesse pubblico ed avrebbe dunque dovuto comportare un accoglimento della domanda di revisione.</p>
<p>Sulla base di tali premesse, l’amministrazione ha operato una corretta lettura del giudicato, ed ha ritenuto ammissibile l’istanza di revisione del vincolo presentata sul mero presupposto della perdurante omissione (tale ad avviso della società ricorrente) nella gestione e valorizzazione del vincolo.</p>
<p>Quindi, ha deciso l’istanza medesima non già mediante il rinvio a proprie precedenti determinazioni, ma affrontando&nbsp;<i>funditus&nbsp;</i>&#8211; con un “apprezzamento in concreto” &#8211; il problema della permanenza, nel caso di specie, dell’interesse pubblico al mantenimento del vincolo pur in presenza della mancata adozione di atti amministrativi e di interventi di valorizzazione protrattasi nel tempo, giungendo ad una conclusione di permanenza di tale interesse e di conseguente rigetto dell’istanza.</p>
<p>Ciò di cui si duole in realtà la società ricorrente è il merito – negativo &#8211; della decisione (oggetto dei residui profili di censura), giacché il percorso logico-giuridico seguito in particolare dal parere della Soprintendenza (cui rinvia&nbsp;<i>per relationem&nbsp;</i>la nota prot. n. 25726 del 16 maggio 2016 dell’Assessorato regionale) evidenzia un percorso motivazionale aderente alle superiori indicazioni – metodologiche, e non contenutistiche -del giudice d’appello.</p>
<p>6. I residui profili di censura involgono dunque l’uso del potere tecnico-discrezionale da parte dell’amministrazione nella decisione dell’istanza in esame.</p>
<p>Va in proposito preliminarmente osservato che il giudizio dell’amministrazione sull’istanza di revisione del vincolo archeologico, nella misura in cui duplica il corrispondente giudizio sotteso all’apposizione del vincolo medesimo, è soggetto al medesimo sindacato giurisdizionale proprio di quest’ultimo, limitato ai profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, e senza che il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell&#8217;Amministrazione, attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile (in questo senso,&nbsp;<i>ex multis</i>, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 07/03/2017 n. 3208).</p>
<p>Il giudizio in questione si carica però – rispetto al momento dell’apposizione &#8211; di un ulteriore onere motivazionale, consistente nell’esame del profilo specificamente dedotto dal privato come fatto nuovo legittimante la revisione.</p>
<p>Correttamente la parte ricorrente stigmatizza il riferimento, nella motivazione, ad elementi ed argomenti afferenti tutele differenziate rispetto a quella archeologica, che nessuna utilità rivestono sul piano dell’accertamento del perdurante interesse alla permanenza del vincolo archeologico, negli stessi termini in cui questo è stato apposto.</p>
<p>Tale riferimento, tuttavia, per un primo profilo di valutazione&nbsp;<i>vitiatur sed non vitiat</i>, posto che la motivazione si compone di altri elementi, autosufficienti, che attengono all’accertamento in concreto del profilo controverso.</p>
<p>Il parere della Soprintendenza impugnato nel presente giudizio argomenta infatti l’esistenza di un perdurante interesse pubblico al mantenimento del vincolo di che trattasi sulla base, tra l’altro, dei seguenti elementi:</p>
<p>&#8211; successivamente all’apposizione del vincolo, sono state effettuate&nbsp;<i>in loco</i>&nbsp;prospezioni di superficie e campagne di scavo “che hanno rintracciato non soltanto reperti da prelevare ma anche strutture murarie (….)”;</p>
<p>&#8211; fra il 1995 ed il 2007 l’amministrazione ha dovuto prioritariamente occuparsi della “messa in sicurezza dei costoni di roccia resi pericolanti dalla stessa attività di cava”: attività che ha impegnato le risorse finanziarie disponibili, e che ha pertanto impedito lo svolgimento di ogni ulteriore attività di valorizzazione dell’area vincolata;</p>
<p>&#8211; “nelle valutazioni relative alla tutela di un bene di natura archeologica, paesaggistica e naturalistica, un peso determinante assume il carattere distruttivo e irreversibile dell’attività di coltivazione di cava”.</p>
<p>7. Ritiene il Collegio che tale percorso motivazionale sia per una parte conforme al paradigma normativo ed esente dai vizi prospettati dalla parte ricorrente.</p>
<p>In primo luogo va considerato che la perdurante inerzia nella gestione o valorizzazione del vincolo non è di per sé sintomatica della perdita dell’interesse archeologico dell’area: potendo giustificarsi, come in concreto la Soprintendenza ha giustificato, ad esempio con un problema di incapienza finanziaria.</p>
<p>In secondo luogo, come pure risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato, nel sistema normativo il vincolo archeologico consta di due dimensioni: una – fondamentale – conservativa, funzionale ad impedire lo svolgimento di attività incompatibili con i valori di tutela; l’altra – eventuale &#8211; promozionale, proiettata alla fruizione dell’area.</p>
<p>Il sacrificio derivante ai privati non deve essere necessariamente controbilanciato, nel sistema della tutela archeologica, da una corrispettiva valorizzazione dell’area vincolata.</p>
<p>Per costante giurisprudenza, il decreto di imposizione del vincolo indiretto &#8211; posto a protezione di un bene principale avente valore artistico, storico o archeologico &#8211; ben può infatti &#8220;salvaguardare l&#8217;integrità del complesso monumentale&#8221; ed imporre un divieto assoluto di immutazione dello stato dei luoghi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2017, da n. 2493 a n. 2505).</p>
<p>L’omissione di attività di gestione dell’area vincolata preordinate alla sua fruizione da parte del pubblico, se pure può rilevare sotto altri profili (ad esempio sul piano della responsabilità contabile) in relazione ad una carente valorizzazione del sito, non denota dunque, di per sé, il venir meno della fondamentale esigenza di tutela conservativa.</p>
<p>Nel caso di specie tale omissione è stata motivata – in modo non implausibile – con riferimento alla necessità dell’impiego prioritario delle risorse finanziarie disponibili in interventi di conservazione e messa in sicurezza (a dire della Soprintendenza, resi necessari proprio a causa dell’attività di coltivazione di cava).</p>
<p>Essa non ha dunque implicato il venir meno dell’interesse pubblico alla tutela archeologica del sito.</p>
<p>Semmai ha evidenziato problematiche gestionali che non mettono in discussione la necessità di tale tutela.</p>
<p>In ogni caso una gestione meramente passiva del vincolo non può costituire valido motivo per configurare una pretesa del privato alla rimozione del vincolo stesso: con danno ai valori tutelati, peraltro a fronte di un’attività fortemente invasiva.</p>
<p>8. La società ricorrente denuncia poi la possibile violazione dell’art. 41 Cost.</p>
<p>Osserva in proposito il Collegio che la tutela costituzionale del diritto di iniziativa economica privata nello Stato sociale non è assoluta, ma entra in comparazione con altri valori ed interessi pure dotati di protezione costituzionale, come chiaramente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 355/2002, concernente il bilanciamento fra tale diritto e le esigenze di tutela territoriale (“<i>al diritto di iniziativa economica è assicurata una protezione adeguata (…..). L&#8217;opposta opinione comporterebbe la completa vanificazione di quel livello generale di tutela degli svariati interessi pubblici sui quali questo tipo di attività potenzialmente incide, livello che costituisce il tratto caratterizzante della disciplina censurata. Essa, lungi dal contrastare con l&#8217;art. 41 della Costituzione, introduce nei confronti dell&#8217;iniziativa economica un limite non irragionevole, preordinato com&#8217;è alla salvaguardia di una pluralità di beni di rilievo costituzionale, quali l&#8217;ambiente, l&#8217;arte, il paesaggio, la sicurezza della viabilità</i>.”)</p>
<p>Ciò che paralizza l’attività economica privata non è tanto l’omissione dell’amministrazione in sede di valorizzazione del vincolo, ma l’esistenza del vincolo medesimo: la quale, se legittimamente giustificata (come nel caso di specie), limita altrettanto legittimamente (sul piano costituzionale) l’esercizio dei diritti antagonisti.</p>
<p>9. La parte ricorrente svolge poi un profilo di censura afferente il difetto di motivazione che ad avviso del Collegio appare fondato.</p>
<p>Sia l’istanza del 2010, sia quella del 2015, invitavano l’amministrazione a provvedere ad una rimodulazione del vincolo in ragione del tempo trascorso dalla sua apposizione senza l’adozione di particolari iniziative di gestione o di valorizzazione.</p>
<p>Oggetto di entrambe le istanze è sia la rimodulazione della sussistenza in assoluto ed eventualmente del contenuto del vincolo indiretto; sia l’estensione dell’area (in relazione alla più ridotta porzione di superficie ove fu effettuato il ritrovamento dei resti archeologici che condusse all’apposizione del vincolo), sempre in relazione al tempo trascorso.</p>
<p>Questo secondo profilo non risulta essere stato oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione nei provvedimenti impugnati: che sul punto tacciono, senza valutare la possibilità di esplorare una soluzione alternativa.</p>
<p>Vi è, come segnalato, la valutazione di incompatibilità fra i valori tutelati e l’attività di coltivazione di cava: ma non si precisa se e in che modo il giudizio relazionale fra l’iniziativa economica privata e la tutela archeologica sia, o meno, assoluto, ovvero suscettibile di un diverso bilanciamento con riferimento ad una possibile ridefinizione territoriale dell’area vincolata, che possa rendere compatibili i due termini del giudizio comparativo.</p>
<p>Di nessuna rilevanza, sotto questo profilo, appaiono le considerazioni svolte in motivazione dalla Soprintendenza circa la rilevanza del sito dal punto di vista della tutela paesaggistica e naturalistica, nonché l’inclusione del sito medesimo nel Parco dei Monti Sicani (e la connessa qualificazione dell’area come sito d’interesse comunitario): tutte queste considerazioni evidenziano la necessità di preservare l’area in questione da ogni attività umana (fra cui, verosimilmente, l’attività di coltivazione di cava) incompatibile con tali valori e finalità di tutela (concorrenti con, ma differenziate da, rispetto al vincolo archeologico): ma risultano estranee all’oggetto della specifica valutazione tecnico-discrezionale rimessa nella fattispecie all’amministrazione, in relazione ad un diverso interesse pubblico (quello inerente la tutela archeologica).</p>
<p>10. Il ricorso è dunque, limitatamente a questo specifico profilo di censura, fondato, e come tale per questa parte dev’essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in relazione alla parte della motivazione del provvedimento della Soprintendenza impugnato affetta dal rilevato vizio di illegittimità (che si trasmette al provvedimento dell’Assessorato, nella parte quest’ultimo rinvia&nbsp;<i>per relationem</i>&nbsp;al la motivazione del provvedimento della Soprintendenza).</p>
<p>Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla parziale, reciproca soccombenza, per disporre la compensazione fra le parti delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Giovanni Tulumello, Presidente FF, Estensore</p>
<p>Aurora Lento, Consigliere</p>
<p>Roberto Valenti, Consigliere</p>
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<td>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</td>
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<td>Giovanni Tulumello</td>
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<p>IL SEGRETARIO</p>
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<h2>&nbsp;</h2>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-8-2017-n-2085/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2017 n.2085</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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