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	<title>21/7/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/7/2017 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2017 n.942</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-7-2017-n-942/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-7-2017-n-942/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2017 n.942</a></p>
<p>R. Trizzino, Pres., G. Ricchiuto, Est. Sulle caratteristiche delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, in primis l&#8217;adeguatezza della misura a far fronte alla situazione provocata dall&#8217;evento straordinario, da valutarsi caso per caso, in base alla natura dei rischi e dei pericoli da fronteggiare, alle esigenze obiettive della fattispecie concreta e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-7-2017-n-942/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2017 n.942</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-7-2017-n-942/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2017 n.942</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino, Pres., G. Ricchiuto, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulle caratteristiche delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, in primis l&#8217;adeguatezza della misura a far fronte alla situazione provocata dall&#8217;evento straordinario, da valutarsi caso per caso, in base alla natura dei rischi e dei pericoli da fronteggiare, alle esigenze obiettive della fattispecie concreta e al rispetto del principio di proporzionalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;">Pubblica Amministrazione- Atto amministrativo- Ordinanze contingibili e urgenti- Caratteri.<br />
&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span it=""><font face="Calibri"><font size="3"><font color="#000000">Il potere di ordinanza non può essere utilizzato &#8220;<i>per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti</i></font></font><font color="#000000" size="3">&#8220;, altrimenti verrebbe introdotta una disciplina integrativa o sostitutiva di quella ordinaria. La connotazione essenziale delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, infatti, è la temporaneità nonché l&#8217;adeguatezza della misura a far fronte alla situazione provocata dall&#8217;evento straordinario, da valutarsi caso per caso, in base alla natura dei rischi e dei pericoli da fronteggiare, in relazione alle esigenze obiettive della fattispecie concreta e al rispetto del principio di proporzionalità. Presuppone l’esistenza di un’istruttoria adeguata e di una congrua motivazione e solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente.</font></font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span it=""><font color="#000000" face="Calibri" size="3">L’ordinanza che impone ai titolari di una concessione demaniale, già rilasciata, di adottare misure idonee a garantire la messa in sicurezza dei luoghi risulta ammissibile e giustificata solo ove sia accertata l’esistenza di un rischio residuale, eccedente il pericolo già arginato con gli interventi di messa in sicurezza compiuti dalla stessa Amministrazione.</font></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 21/07/2017<br />
<strong>N. 00942/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01306/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2016, proposto da:<br />
Maria Aurora Misciattelli e Pietro Misciattelli, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Elisa Burlamacchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via degli Artisti N. 20;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Monte Argentario, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Alberto Arinci in Firenze, piazza Cesare Beccaria, 7;<br />
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Vincenzo Sabatini non costituito in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br />
dell&#8217;Ordinanza del Sindaco del Comune di Monte Argentario n. 154 del 6.6.2016, successivamente notificata, nella parte in cui reca l&#8217;ordine rivolto ai ricorrenti di “<em>garantire attraverso l&#8217;adozione di tutte le misure necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in particolare di provvedere alla realizzazione di adeguate opere di messa in sicurezza del tratto interessato dal pericolo, e meglio individuato nella allegata planimetria, ed al suo mantenimento e conservazione, fino a quando non saranno eliminate le sopra menzionate cause</em>”;<br />
nonché di ogni atto ad esso presupposto, conseguente e comunque connesso se lesivo fra cui il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano del 16.4.2016, prot. n.10420.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte Argentario e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Con il presente ricorso i Sig.ri Maria Aurora e Pietro Misciattelli, in quanto proprietari di alcuni terreni limitrofi alla spiaggia denominata “spiaggia lunga”, hanno impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Monte Argentario n 154 del 6 giugno 2016 nella parte in cui obbliga gli stessi ricorrenti a “<em>garantire attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in particolare di provvedere alla realizzazione di adeguate opere di messa in sicurezza del tratto interessato dal pericolo, e meglio individuato nella allegata planimetria, ed al suo mantenimento e conservazione, fino a quando non saranno eliminate le sopra menzionate cause</em>”.<br />
Nel ricorso si è evidenziato come detto provvedimento trovi il proprio presupposto in un’istanza presentata da parte di un soggetto terzo (il sig. Vincenzo Sabatini), diretta ad ottenere l’emanazione di una concessione demaniale marittima al fine di posizionare delle attrezzature balneari mobili (ombrelloni, sdraio, canoe e pedalò).<br />
In relazione a detta istanza di concessione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con atto ricevuto dal Comune di Monte Argentario in data 16 aprile 2016, aveva espresso parere favorevole a condizione che “<em>venga preventivamente accertata la non pericolosità del costone roccioso (di proprietà dei ricorrenti) a garanzia della pubblica incolumità</em>”.<br />
Sempre al fine di ottenere la sopra citata concessione il Sig. Sabatini aveva depositato una relazione tecnica dalla quale si evince che la scarpata in questione può essere soggetta a smottamenti di terreno e/o caduta di pietre.<br />
A parere degli attuali ricorrenti il Sindaco del Comune di Monte Argentario avrebbe emesso il provvedimento n. 154 del 6 giugno 2016 unicamente sulla base di detta relazione tecnica, senza svolgere un’adeguata istruttoria.<br />
Nell’avversare il provvedimento sopra citato, nella parte in cui obbliga i ricorrenti a svolgere le attività di messa in sicurezza del costone roccioso, si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:<br />
1. la carenza di potere e la violazione dell’art. 59 del D.p.r. n. 616/1977, della L. n. 59/1997, dell’art. 105 del D. Lgs. n. 112/1998 e degli artt. 30, 68, 1161, 1164 e 1174 cod nav, in quanto da nessuna delle norme richiamate si evincerebbe il potere del Sindaco di ordinare ai ricorrenti di mettere in sicurezza il costone roccioso;<br />
2. la violazione dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, lo sviamento di potere, il difetto di presupposti e l’illegittimità manifesta, in quanto l’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in carenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente e, comunque, obbligherebbe i ricorrenti all’adozione di non meglio specificate misure di sicurezza, che risulterebbero sproporzionate;<br />
3. la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in considerazione del fatto che il Comune di Monte Argentario non avrebbe adottato la preventiva comunicazione di avvio del procedimento.<br />
Si è costituito il Comune di Monte Argentario, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.<br />
A parere dell’Amministrazione comunale il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso ai sensi dell’art. 54 comma 4° del D. Lgs. 267/2000, in applicazione dei principi che regolano le ordinanze contingibili e urgenti, provvedimento straordinario quest’ultimo che risulterebbe giustificato dalle condizioni di instabilità del costone roccioso.<br />
Detto provvedimento sarebbe anche congruo e proporzionato, in quanto l’esecuzione delle opere sopra citate risulterebbe indispensabile al fine di non interdire l&#8217;accesso <em>sine die</em> e, quindi, consentire il ripristino delle condizioni atte a consentire la fruibilità dell&#8217;intera spiaggia da parte della pubblica utenza.<br />
Si è costituito solo formalmente, e per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.<br />
Questo Tribunale, con l’ordinanza n. 1306/2016 del 25 ottobre 2016, anche nell’intento di operare un contemperamento degli interessi, ha respinto l’istanza cautelare.<br />
Detto provvedimento è stato parzialmente riformato dal Consiglio di Stato che, con l’ordinanza del 9 marzo 2017 n. 983/2017, ha limitato “…<em>l’efficacia dell’ordine del Sindaco alle sole situazioni di rischio che, a seguito di puntuale accertamento tecnico effettuato dal Comune in contraddittorio con le parti appellanti, risultino necessitare ancora di messa in sicurezza nel tratto interessato non essendo già sufficientemente contrastate dall’avvenuta transennatura nelle more della spiaggia</em>”.<br />
All’udienza del 21 giugno 2017, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Il ricorso è da accogliere, risultando parzialmente fondati il secondo e il terzo motivo.<br />
1.2 E’ necessario premettere che l’Amministrazione comunale, in data 9 giugno 2016, ha provveduto a porre in essere le opere di transennatura e di interdizione dell’area sottostante il pendio roccioso di proprietà dei Sigg. ri Misciattelli.<br />
1.3 Nel corso del giudizio, a seguito dell’udienza camerale e dopo aver esperito un’istanza di accesso all’Amministrazione comunale, le parti ricorrenti hanno depositato la concessione demaniale n. 54/2016 che, a sua volta, prevede la durata di quattro mesi a decorrere dal 1° giugno e fino al 30 settembre 2016.<br />
1.4 L’avvenuto rilascio della concessione demaniale, peraltro per la stagione estiva e quindi per il periodo di maggiore affluenza, dimostra che l’Amministrazione comunale ha ritenuto che le opere di transennatura e di interdizione dell’area sottostante il pendio fossero idonee e sufficienti a garantire la messa in sicurezza dell’area.<br />
1.5 Sulla base delle prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la concessione avrebbe potuto essere rilasciata solo previo accertamento dell’intervenuta messa in sicurezza dell’intera area.<br />
Se la concessione demaniale è stata rilasciata sul presupposto che la transennatura fosse di per sé sufficiente a garantire dai rischi di instabilità del costone roccioso è evidente che, la parte del provvedimento che dispone il compimento delle ulteriori opere, risulta ammissibile e giustificata solo ove fosse stata accertata l’esistenza di un rischio residuale, idoneo ad essere ricompreso anch’esso all’interno di un provvedimento <em>extra ordinem</em>, rischio quest’ultimo comunque eccedente il pericolo già arginato con gli interventi di messa in sicurezza dell’Amministrazione.<br />
1.6 E’ proprio lo svolgimento di una puntuale attività istruttoria, idonea a individuare i rischi e i pericoli per la sicurezza, così come le indispensabili opere idonee ad eliminare detti pericoli, che risulta mancante nella fattispecie in esame.<br />
1.7 La circostanza che il provvedimento ora impugnato integri la fattispecie di un’ordinanza contingibile e urgente è, peraltro, confermata dal tenore complessivo del provvedimento ed, in particolare, dalla parte in cui si afferma la necessità di adottare “<em>misure contingibili e urgenti al fine di garantire condizioni di sicurezza</em>”, riferimento che corrisponde ai poteri straordinari attribuiti al Sindaco quale ufficiale di Governo ai sensi dell’articolo 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.<br />
1.8 Altrettanto incontestata è la circostanza che il Comune di Monte Argentario, con il provvedimento ora impugnato, ha obbligato i ricorrenti a compiere un insieme generalizzato di opere, senza precisarne l’entità e la tipologia e, ciò, nella parte in cui ha sancito l’obbligo di questi ultimi di realizzare “.. <em>adeguate opere di messa in sicurezza del tratto interessato dal pericolo</em> .. <em>ed al suo mantenimento e conservazione, fino a quando non saranno eliminate le sopra menzionate cause</em>”..<br />
2. Ciò premesso è evidente che l’attribuzione ai ricorrenti del compimento di dette opere, ulteriori e idonee a garantire la messa in sicurezza, non avrebbe potuto che trovare il proprio fondamento in una puntuale istruttoria, risultando fondate le censure di cui al secondo e al terzo motivo.<br />
2.1 Detta attività istruttoria avrebbe dovuto essere svolta in contraddittorio con le parti interessate, in attuazione dei principi di partecipazione procedimentale di cui all’art. 7 della L. 241/90, al fine di verificare l’esistenza dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento straordinario o, al contrario, il venire in essere di una situazione di fatto che avrebbe potuto essere adeguatamente affrontata con l’adozione dei generali poteri attribuiti all’Amministrazione comunale in materia di ordine, sicurezza pubblica e di gestione del demanio marittimo.<br />
E’, infatti, accertato che il provvedimento contingibile e urgente ora impugnato è stato emanato solo una volta che il Comune ha ricevuto le valutazioni contenute nella relazione tecnica depositata dal Sig. Sabatini e, ciò, senza che l’Amministrazione comunale nel corso del giudizio abbia dimostrato il compimento di ulteriori indagini ed accertamenti, la cui esistenza è stata solo genericamente affermata nelle memorie difensive.<br />
2.2 Come chiarito dalla giurisprudenza, il potere contingibile e urgente presuppone l’esistenza di un’istruttoria adeguata e di una congrua motivazione e solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 21-04-2017, n. 535).<br />
2.3 In realtà, nella fattispecie nin esame, il riferimento al compimento di opere “<em>adeguate</em>”, finalizzate al “mantenimento e conservazione” dei luoghi, comporta l’esecuzione di interventi che, per l’entità e la loro natura, prescindono dal carattere eccezionale e temporaneo proprio dei provvedimenti contingibili e urgenti, per integrare i poteri di messa in sicurezza del territorio che, in quanto tali, non avrebbero potuto che essere adottati a conclusione di un iter procedimentale che preveda la partecipazione degli attuali proprietari.<br />
2.4 Il potere di ordinanza non può essere utilizzato, infatti, &#8220;<em>per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti</em>&#8220;, perché altrimenti verrebbe introdotta una disciplina integrativa o sostitutiva di quella ordinaria (Tar Campania, Napoli, sez. III, 4 maggio 2012, n. 2047; Cons. St., sez. I, parere, n. 1796/2012, cit.; Tar Basilicata, sez. I, 6 aprile 2012, n. 170; Tar Sardegna, sez. I, 3 novembre 2011, n. 1049).<br />
2.5 Si consideri, ancora, che attribuire agli stessi proprietari l’onere di svolgere una serie non precisata di interventi, non solo dimostra la carenza della fase istruttoria, ma ha contestualmente l’effetto di ledere il principio di proporzionalità.<br />
2.6 Un consolidato orientamento giurisprudenziale ha affermato che la connotazione essenziale delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti è l&#8217;adeguatezza della misura a far fronte alla situazione provocata dall&#8217;evento straordinario, da valutarsi caso per caso, in base alla natura dei rischi e dei pericoli da fronteggiare, in relazione alle esigenze obiettive della fattispecie concreta e al rispetto del principio di proporzionalità.<br />
Nell&#8217;imporre specifiche prescrizioni il Sindaco deve necessariamente circoscrivere l&#8217;ambito di operatività delle misure che devono essere commisurate alle esigenze che il provvedimento è volto a soddisfare, al fine di adottare lo strumento meno gravoso a carico dei soggetti privati destinatari (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 23-04-2012, n. 423 Cons. Stato Sez. VI, 12-11-2003, n. 7266, Cons. Stato Sez. V, 21-02-2017, n. 774, T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 05-04-2016, n. 429).<br />
I provvedimenti contingibili e urgenti si caratterizzano per assumere un’efficacia temporanea in relazione alla natura straordinaria del potere esercitato, risultando adottati nel rispetto del principio di proporzionalità, in base al quale il sacrificio imposto al privato non deve andare oltre le esigenze di tutela che si devono garantire nell&#8217;immediatezza, cercando di incidere sui soggetti privati nella misura strettamente necessaria.<br />
2.7 Nulla di tutto ciò è presente nell’ordinanza del 6 giugno 2016 che si limita a disporre l’esecuzione di generici interventi e, ciò, in un momento in cui il Comune di Monte Argentario aveva contestualmente rilasciato la concessione demaniale, ritenendo non esistente un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità che, in quanto tale, non avrebbe potuto essere fronteggiato con la transennatura e l’interdizione.<br />
3. In considerazione di un eventuale riedizione del procedimento amministrativo è necessario precisare che l’annullamento ora disposto risulta circoscritto al compimento degli interventi posti a carico dei ricorrenti, nei limiti sopra precisati e prescritti dall’ordinanza ora impugnata e, ciò, fermo restando l’onere dell’Amministrazione di garantire la sicurezza dei luoghi, nelle more della conclusione del sopra citato procedimento diretto a individuare gli strumenti più idonei alla messa in sicurezza del costone roccioso.<br />
4. Il ricorso è, pertanto, fondato e di conseguenza va disposto, nei limiti di cui alla parte motiva, l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
L’accoglimento solo parziale consente di compensare le spese del presente giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui alla parte motiva e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa le spese tra tutte le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa, con refusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione comunale.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />
Raffaello Gisondi, Consigliere<br />
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Giovanni Ricchiuto</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Rosaria Trizzino</strong></td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-7-2017-n-942/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2017 n.942</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2017 n.939</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-7-2017-n-939/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-7-2017-n-939/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2017 n.939</a></p>
<p>R. Trizzino, Pres., G. Ricchiuto, Est. Sul regime di affidamento/autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, se sia, cioè, necessario l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ovvero sufficiente un provvedimento autorizzatorio. 1. Autorizzazione e concessione- Autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari- Potere regolamentare del Comune di pianificazione e disciplina 2. Autorizzazione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-7-2017-n-939/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2017 n.939</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-7-2017-n-939/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2017 n.939</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino, Pres., G. Ricchiuto, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sul regime di affidamento/autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, se sia, cioè, necessario l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ovvero sufficiente un provvedimento autorizzatorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione- Autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari- Potere regolamentare del Comune di pianificazione e disciplina</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione- Autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari- Regolamento del Comune di Firenze &#8211; Prevede il solo regime autorizzatorio &#8211; Diniego fondato sulla necessità di una pubblica gara- Illegittimità<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;art. 3, comma 1-3, del D. Lgs. n. 507/1993 attribuisce all’Amministrazione comunale il potere di adottare un regolamento idoneo a disciplinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l&#8217;installazione, i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti, nonché il compito di determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari e le modalità per ottenere il provvedimento per l&#8217;installazione.</p>
<p>2. Il Comune di Firenze ha approvato il Regolamento sulla pubblicità, il cui art. 24 (&#8220;Modalità di rilascio dell&#8217;autorizzazione&#8221;) esclude espressamente l&#8217;istituto del silenzio-assenso e il regime della segnalazione certificata di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 7.08.90 n. 241. Ai fini del rilascio dell&#8217;autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitario il regolamento disciplina un procedimento autorizzatorio che comporta valutazioni tecniche e discrezionali e che, comunque, deve concludersi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda con un provvedimento di autorizzazione o di eventuale diniego dell’istanza proposta. Qualora pervengano più istanze relative all’installazione di impianti pubblicitari nella medesima area, la priorità è determinata dalla data di presentazione della richiesta. Tale regolamento, quindi, non prevede espressamente lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, per cui ha l’effetto di circoscrivere i poteri dell’Amministrazione al rispetto della disciplina autorizzatoria così come attualmente vigente. E’ pertanto viziato il provvedimento di diniego all’installazione la cui motivazione rinvia genericamente allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica, allo stato non previste e non prevedibili.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 21/07/2017<br />
<strong>N. 00939/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01428/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%203/2016/201601428/Provvedimenti/stemma.jpg" height="109" src="data:image/png;base64,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" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2016, proposto da:<br />
Caglia &amp; Lazzeri S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Maggio N. 7;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sansoni, Debora Pacini, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune di Firenze in Firenze, Palazzo Vecchio &#8211; piazza Signoria;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 231498 del 21.07.2016, emesso dalla Direzione Attività Economiche e Turismo &#8211; Servizio Commercio Aree Pubbliche, Occupazione Suolo Pubblico e Vetture Pubbliche Insegne e Pubblicità &#8211; del Comune di Firenze, avente ad oggetto &#8220;<
- del provvedimento prot. n. 283385 del 16.09.2016, emesso dalla Direzione Attività Economiche e Turismo - Servizio Commercio Aree Pubbliche, Occupazione Suolo Pubblico e Vetture Pubbliche Insegne e Pubblicità - del Comune di Firenze, avente ad oggetto "<
- di ogni atto presupposto e conseguenziale ai richiamati provvedimenti.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Con il presente ricorso la società Caglia &amp; Lazzari Srl ha impugnato due provvedimenti di diniego, successivi alla presentazione di altrettante istanze, presentate al Comune di Firenze, finalizzate all’installazione di cartelli pubblicitari.<br />
In particolare è stato impugnato sia il provvedimento (prot. n. 231498) del 21 luglio 2016, diretto a denegare l’istanza di installazione di n. 1 cartello tip. A.1 in Via Generale dalla Chiesa sia, nel contempo, il provvedimento (prot. n. 283385) del 16 settembre 2016 finalizzato a rigettare l’istanza per l’installazione di n. 1 cartello tip. A. 1 in Via Sestese.<br />
Entrambi detti provvedimenti sono motivati in considerazione del fatto che &#8220;<em>l&#8217;Amministrazione Comunale non ha approvato né ha in corso di approvazione alcuna procedura ad evidenza pubblica per l&#8217;assegnazione di spazi su suolo pubblico per l&#8217;installazione di impianti pubblicitari</em>”.<br />
Nell’avversare i provvedimenti di diniego sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:<br />
1. la violazione dell&#8217;art. 43 della Costituzione, dell&#8217;art. 3 del D. Lgs. n. 507/1993, dell’art. 23 D. Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 42, D. Lgs. 267/2000, in quanto il regolamento approvato dal Comune di Firenze non disciplinerebbe lo svolgimento di una procedimento di evidenza pubblica, limitandosi a prevedere un regime autorizzatorio per quanto concerne l&#8217;installazione di impianti pubblicitari su area pubblica;<br />
2. la violazione dell&#8217;art. 10-bis della L. n. 241/90, per quanto riguarda il provvedimento (prot. n. 231498) del 21 luglio 2016, in quanto quest’ultimo avrebbe una motivazione differente rispetto a quella contenuta nel relativo preavviso di rigetto.<br />
Si è costituito il Comune di Firenze, sostenendo l’infondatezza del ricorso, in considerazione del fatto che alla fattispecie in esame si applicherebbe il disposto l’art. 16 del D. Lgs. 59 del 26 marzo 2010, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkenstein”), nella parte in cui obbliga le Amministrazioni a svolgere le gare pubbliche nell’ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori, disponibili per una determinata attività di servizi, sia limitato.<br />
Nel corso della camera di Consiglio del 22 novembre 2016 questo Tribunale, fissava l’udienza di merito per il 7 giugno 2017, ritenendo che “<em>le esigenze prospettate dalla ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante un esame nel merito del ricorso</em>”.<br />
All’udienza del 7 giugno 2017, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Il ricorso va accolto risultando fondato il primo motivo.<br />
1.1 Al fine di evidenziare come risultino fondate le argomentazioni proposte è necessario premettere la disciplina applicabile al caso di specie.<br />
1.2 L&#8217;art. 3, comma 1-3, del D. Lgs. n. 507/1993 attribuisce all’Amministrazione comunale il potere di adottare un regolamento idoneo a disciplinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l&#8217;installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.<br />
Sempre allo stesso regolamento comunale è attribuito il compito di determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari e, soprattutto, le modalità per ottenere il provvedimento per l&#8217;installazione.<br />
1.3 Gli artt. 23 comma 4 e 53 del D. Lgs. 285/1992 (codice della strada) confermano che la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari lungo le strade è soggetta in ogni caso al regime autorizzatorio.<br />
1.4 In attuazione di tali disposizioni il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato il Regolamento sulla pubblicità, il cui art. 24 (&#8220;Modalità di rilascio dell&#8217;autorizzazione&#8221;) esclude espressamente l&#8217;istituto del silenzio-assenso e, ancora, il regime della segnalazione certificata di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 7.08.90 n. 241 e, ciò, sempre ai fini del rilascio dell&#8217;autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari.<br />
1.5 L’art. 24 del regolamento sopra citato disciplina, altresì, un procedimento autorizzatorio che comporta valutazioni tecniche e discrezionali e che, comunque, deve concludersi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda con un provvedimento di autorizzazione o di eventuale diniego dell’istanza proposta.<br />
Il comma 8 prevede, poi, che qualora pervengano più istanze relative all’installazione di impianti pubblicitari nella medesima area la priorità è determinata dalla data di presentazione della richiesta.<br />
1.6 Ciò premesso è evidente che la risoluzione del caso di specie è strettamente correlata alla questione se ritenere che, sulla base disciplina ora vigente, l’Amministrazione sia obbligata, in adesione ai principi di cui alla direttiva “Bolkenstein” a svolgere una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di spazi pubblicitari e, ciò, in presenza di un regolamento comunale esclusivamente fondato sul regime autorizzatorio e sul criterio della priorità domanda pervenuta alla stessa Amministrazione.<br />
1.7 A parere dell’Amministrazione comunale, com’è evincibile dalla motivazione alla base dei provvedimenti di diniego ora impugnati, ai fini dell’affidamento degli impianti pubblicitari è indispensabile il previo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, procedura tuttavia che, come conferma la stessa Amministrazione, non è stata approvata né è in corso di approvazione.<br />
1.8 Il Comune di Firenze, con la nota (prot. n. 282120) del 15.9.2016, emanata al fine di dare un riscontro all’atto di &#8220;osservazioni e contestuale diffida&#8221; presentato dalla ricorrente, ha ritenuto che alla fattispecie in esame siano applicabili i principi sanciti dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 25 febbraio 2013, nella parte in cui ha affermato che il contingente di metri quadri per pubblicità su suolo pubblico non è autorizzatile a privati se non nell&#8217;ambito del rispetto dei principi di piena concorrenza con procedura ad evidenza pubblica.<br />
2. Le argomentazioni dell’Amministrazione comunale non sono condivisibili.<br />
2.1 Va innanzitutto rilevato che il Legislatore nazionale, con il D.Lgs. n. 507/1993 ha devoluto ai Comuni, mediante l’emanazione di una specifica disciplina regolamentare, il potere di disciplinare le modalità per ottenere il provvedimento per l&#8217;installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.<br />
Come si è già avuto modo di evidenziare il regolamento del Comune di Firenze prevede un procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari che, nell’ipotesi di più istanze presentate, obbliga l’Amministrazione ad attribuire la preferenza alla domanda anteriormente presentata.<br />
Inoltre, il regime autorizzatorio, così come il criterio della priorità della domanda, pur essendo stato approvato con delibera n. 20 del 27 marzo 2001, è contenuto anche nel regolamento che è stato modificato il 23 marzo 2015 (con delibera n. 17) e, quindi, successivamente all’entrata in vigore dell’art. 16 del D.Lgs. 59 del 26 marzo 2010, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkenstein”).<br />
2.2 L’esistenza di un regime autorizzatorio per gli impianti pubblicitari è confermato anche da recentissime pronunce (Cons. Stato Sez. VI, 25-01-2017, n. 316) nella parte in cui hanno affermato, che “<em>la tutela interessi pubblici presenti nella attività pubblicitaria effettuata mediante l&#8217;installazione di cartelloni si articola, nel d.lgs. n. 507 del 1993, in un duplice livello di intervento: l&#8217;uno, di carattere generale e pianificatorio, ..; l&#8217;altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte</em>”.<br />
E’, peraltro, noto che a seguito della Direttiva 2006/123/CE, come confermano alcune pronunce seppur relative ad ambiti parzialmente differenti (Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2012, n. 2060), è sorto in capo alle Amministrazioni un obbligo giuridico di ri-esercizio del proprio potere amministrativo (incluso quello di pianificazione) in tutti quei casi in cui le misure amministrative si traducano in un ostacolo all&#8217;effettivo esercizio della libertà di iniziativa economica, al fine di conformarsi al regime liberalizzato introdotto dalla nuova disciplina a favore della concorrenza costituiscano obbiettivi perseguiti dalla Direttiva Bolkenstein e, successivamente dall’art. 15 del D. Lgs. 59/2010.<br />
2.3 Nel caso di specie è dirimente constatare l’assenza di una specifica normativa regolamentare che preveda espressamente lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, ha l’effetto di circoscrivere i poteri dell’Amministrazione al rispetto della disciplina autorizzatoria così come attualmente vigente.<br />
E’ infatti evidente come la presenza di un’apposita disciplina rivesta carattere essenziale al fine di disciplinare le modalità, tempi e criteri per lo svolgimento delle procedura di cui si tratta e, ciò, considerando che proprio la precisazione dei criteri per l’accesso a servizi e attività, così come l’introduzione di modalità trasparenti, chiare e inequivocabili e oggettive, costituiscano obbiettivi perseguiti dalla Direttiva Bolkenstein e dall’art. 15 del D. Lgs. 59/2010.<br />
2.4 Si consideri, ancora, che la motivazione adottata dal Comune di Firenze, e alla base dei provvedimenti impugnati, ha l’effetto di paralizzare <em>sine die</em> l’assegnazione a terzi di spazi pubblicitari.<br />
Non solo si rinvia genericamente allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica, allo stato non previste e non prevedibili, ma nello stesso tempo si inibisce l’attivazione di un preciso procedimento autorizzatorio i cui termini sono espressamente contenuti nell’art. 24 del regolamento sopra citato.<br />
2.5 Dette argomentazioni sono state condivise, seppur indirettamente, dallo stesso Comune di Firenze che, nel rapporto informativo allegato alla documentazione in atti, ha espressamente dichiarato che “<em>la volontà dell’Amministrazione comunale non è resa particolarmente chiara nel testo regolamentare e che, comunque, il regolamento è in fase di revisione e riallineamento alla normativa nazionale</em>”.<br />
2.6 Anche il riferimento all’Adunanza Plenaria n. 5/2013 deve ritenersi non attinente al caso di specie, considerando come detta pronuncia, pur sancendo la preferenza per lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica, ha ritenuto comunque ammissibile il ricorso al regime autorizzatorio.<br />
L’Adunanza Plenaria ha, infatti, affermato che “<em>è corretto allocare l&#8217;uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all&#8217;unico criterio alternativo dell&#8217;ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è di certo meno idoneo ad assicurare l&#8217;interesse pubblico all&#8217;uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenza</em>”.<br />
2.7 Altrettanto non dirimente è il riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 529/2009 (così come le altre pronunce citate dall’Amministrazione comunale), in considerazione del fatto che in dette fattispecie le appellanti avevano censurato proprio la disposizione del regolamento che prevedeva lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica per la concessione del suolo pubblico, previsione quest’ultima inesistente nel caso di specie.<br />
2.8 In conclusione l’accoglimento della sopra citata censura, consente di assorbire le ulteriori deduzioni proposte dalla società ricorrente.<br />
3. Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e in epigrafe citati.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna il Comune di Firenze al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento//00) oltre oneri di legge, con refusione del contributo unificato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />
Raffaello Gisondi, Consigliere<br />
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Giovanni Ricchiuto</strong></td>
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<td><strong>Rosaria Trizzino</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-7-2017-n-939/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2017 n.939</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2017 n.1275</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-21-7-2017-n-1275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-21-7-2017-n-1275/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-21-7-2017-n-1275/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2017 n.1275</a></p>
<p>Pres. D&#8217;Arpe &#8211; Est. Lariccia Sulla ripartizione dei costi del servizio di igiene urbana ai fini della determinazione delle tariffe T.A.R.I. 1. Rifiuti – TARI – Tariffe – Servizio di igiene urbana – Ripartizione dei costi – Fasce di utenza – Razionalità – Criteri – Quantità – Tipologia del servizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-21-7-2017-n-1275/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2017 n.1275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-21-7-2017-n-1275/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2017 n.1275</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D&#8217;Arpe &#8211; Est. Lariccia</span></p>
<hr />
<p>Sulla ripartizione dei costi del servizio di igiene urbana ai fini della determinazione delle tariffe T.A.R.I.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Rifiuti – TARI – Tariffe – Servizio di igiene urbana – Ripartizione dei costi – Fasce di utenza – Razionalità – Criteri – Quantità – Tipologia del servizio<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 4, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disponendo che la ripartizione dei costi avvenga secondo criteri di razionalità, impone di valutare, ai fini della ripartizione dei costi del servizio di igiene urbana tra le diverse fasce di utenza per stabilire le tariffe T.A.R.I., non solo la quantità del rifiuto prodotto dalle singole fasce di utenza domestica e non domestica, ma anche la tipologia del servizio di igiene urbana reso in favore di ciascuna categoria. Infatti, con riferimento alle utenze non domestiche, sono previsti turni di raccolta di rifiuti più frequenti (oltre ad altre, ulteriori prestazioni), conseguendone che tale servizio risulta più gravoso rispetto a quello erogato in favore delle utenze domestiche.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 21/07/2017<br />
<strong>N. 01275/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01344/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="65" src="file:////Users/celeste/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/msoclip1/01/clip_image002.png" width="57" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />
<strong>Lecce &#8211; Sezione Terza</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Associazione Datoriale PMITALIA Lecce, F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani, Laica Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento, Pmi Servizi &amp; Formazione S.r.l., Sia S.a.s. di Federico Brunetta &amp; C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, 13/A;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto ed Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso lo studio Laura Astuto in Lecce, presso il Municipio;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Sara Sergio, non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 59 del 6.6.2016, pubblicata all&#8217;Albo pretorio del Comune di Lecce dal 7 al 21.6.2016;<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 58 del 6.6.2016, pubblicata all&#8217;Albo pretorio del Comune di Lecce dal 7 al 21.6.2016;<br />
&#8211; e, ove occorra, della deliberazione della Giunta Municipale di Lecce n. 69 del 10.9.2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina e l&#8217;applicazione della tassa sui rifiuti – T.A.R.I.;<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, ove occorra, degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Lecce per il pagamento del tributo;</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 giugno 2017 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti gli avv.ti D. Mastrolia, L. Astuto ed E. Ciulla;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
Con ricorso notificato in data 20.09.2016 l’Associazione Datoriale PMITALIA Lecce, la F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani, la Laica Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento, la P.M.I. Servizi &amp; Formazione S.r.l., e la Sia S.a.s. di Federico Brunetta &amp; C. invocano l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe indicati lamentando:<br />
-Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost.. Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione del D.P.R. 158/1999, del D.L. n. 201/2011, delle linee guida per l&#8217;elaborazione delle tariffe e per la predisposizione del regolamento comunale in<br />
Espongono, in particolare, le Associazioni e Società ricorrenti di essere rispettivamente Associazioni di categoria delle medie e piccole Imprese nella Provincia di Lecce, portatrici di interessi collettivi delle utenze non domestiche, nonché società che, operando nel settore delle attività commerciali, ai fini del pagamento della T.A.R.I., sono qualificate quali utenti non domestici, e lamentano che il Comune di Lecce, nell’approvare prima, con deliberazione consiliare n. 58 del 6.6.2016, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e successivamente, con deliberazione consiliare n. 59 del 6.6.2016, il Piano Finanziario di gestione ai fini della determinazione delle tariffe T.A.R.I. per l’anno 2016, ha stabilito che la ripartizione del costo del servizio di igiene urbana, da coprire integralmente con la tariffa, sia del 50% per le utenze domestiche e del 50% per le utenze non domestiche; le predette ricorrenti impugnano altresì, ove occorra, la delibera della G.M. di Lecce n° 69 del 10/09/2014 di approvazione del Regolamento Comunale sulla T.A.R.I..<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito dello spiegato ricorso e, all’udienza pubblica del 13.06.2017, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
Preliminarmente, osserva il Collegio che può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso (per difetto di legittimazione delle Associazioni ricorrenti e per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo), sollevate dalla difesa dell’Amministrazione Comunale resistente, attesa la evidente infondatezza nel merito dello spiegato gravame.<br />
Occorre, altresì, premettere che la tassa rifiuti (T.A.R.I.), che ha sostituito i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, rappresenta il prelievo fiscale destinato alla copertura integrale del costo del servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in quanto tale strettamente collegato alla normativa che disciplina il corretto svolgimento del servizio, nonché le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti prodotti; la normativa prevede che l’Ente Comunale provveda ad individuare, mediante l’approvazione del Piano Economico Finanziario, i costi che devono essere coperti con la T.A.R.I., mentre con la delibera di determinazione tariffaria il Comune provvede a ripartire i costi indicati nel Piano Economico Finanziario tra gli utenti, a loro volta divisi nelle due macrocategorie delle utenze domestiche e utenze non domestiche, tra le quali la ripartizione dei costi, in conformità a quanto previsto dall&#8217;art. 4 comma 2 del D.P.R. 27 Aprile 1999 n° 158, deve avvenire secondo criteri razionali.<br />
Tanto premesso, e passando al merito del ricorso, ed in particolare alla lamentata illegittimità degli atti impugnati per violazione dell&#8217;art. 4 del D.P.R. n. 158 del 1999 citato, osserva il Tribunale che la relativa censura è priva di fondamento considerato che, in primo luogo, dalla difesa del Comune resistente emerge chiaramente come le utenze non domestiche del Comune di Lecce producano ben il 44% (e non il 28,43% come si sostiene nel ricorso) dei rifiuti totali, di modo che lo stabilito riparto dei costi del servizio di igiene urbana, pari complessivamente ad € 23.950.000,00, nella misura del 50% per le utenze domestiche e del 50% per le utenze non domestiche, appare già sotto tale profilo non incongruo.<br />
Peraltro, la norma testè richiamata, nel disporre che la ripartizione dei costi avvenga secondo criteri di razionalità, impone di valutare, ai fini della ripartizione dei costi del servizio di igiene urbana tra le diverse fasce di utenza e dunque di stabilire le tariffe T.A.R.I., non solo la quantità del rifiuto prodotto dalle singole fasce di utenza domestica e non domestica, ma anche la tipologia di servizio di igiene urbana reso in favore di ciascuna categoria che, con riferimento alle utenze non domestiche, prevede turni di raccolta dei rifiuti più frequenti (e ulteriori prestazioni) e risulta, pertanto, certamente più gravoso rispetto al servizio erogato in favore delle utenze domestiche; anche sotto tale ulteriore profilo, pertanto, le valutazioni discrezionali effettuate dal Comune di Lecce negli atti impugnati, in materia di ripartizione dei costi del servizio di igiene urbana tra le categorie delle utenze domestiche e non domestiche, peraltro identiche a quelle già assunte con riferimento sia all’anno 2014 che all’anno 2015 mai contestate, si palesano scevre dei lamentati profili di irrazionalità ed incongruenza, adeguatamente giustificate e tali da consentire ai cittadini di comprendere chiaramente l&#8217;iter logico seguito dal Comune per determinare la tariffa da pagare da parte di ciascuna categoria di utenze.<br />
Conclusivamente lo spiegato ricorso va rigettato mentre sussistono i presupposti di legge, in considerazione della complessità e dell’assoluta novità di talune delle questioni oggetto del presente giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Presidente<br />
Antonella Lariccia, Referendario, Estensore<br />
Maria Luisa Rotondano, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Antonella Lariccia</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Enrico d&#8217;Arpe</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
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</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-21-7-2017-n-1275/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2017 n.1275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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