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	<title>21/7/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/7/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2014 n.4045</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-7-2014-n-4045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-7-2014-n-4045/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2014 n.4045</a></p>
<p>Pres. L. Nappi, est. C. Buonauro Borrata Antonio, (Avv. Manuela Nugnes) c. Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazione di polizia all’esercizio dell’attività di investigatore privato – Coinvolgimento in reato penale – Prescrizione del reato – Revoca della licenza – Legittimità &#8211; Sussiste E&#8217; legittimo un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-7-2014-n-4045/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2014 n.4045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-7-2014-n-4045/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2014 n.4045</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> L. Nappi, <i>est.</i> C. Buonauro<br /> Borrata Antonio, (Avv. Manuela Nugnes) c. Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazione di polizia all’esercizio dell’attività di investigatore privato – Coinvolgimento in reato penale – Prescrizione del reato – Revoca della licenza – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E&#8217; legittimo un provvedimento di revoca dell&#8217;autorizzazione a svolgere l&#8217;attività di investigatore privato ai sensi dell&#8217;art 134 TULPS, adottato a seguito dell&#8217;arresto per i reati previsti dall&#8217;art 642 del codice penale, finalizzati alle truffe ai danni di assicurazioni, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, nonostante l&#8217;indagine penale si è poi conclusa con una sentenza che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione e ciò in quanto in tali casi sussiste ampia discrezionalità a ritenere comunque pericoloso il soggetto titolare della licenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
<i>(Sezione Quinta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3024 del 2006, proposto da:</p>
<p>Borrata Antonio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Manuela Nugnes, con domicilio eletto presso Manuela Nugnes in Napoli, via M.Schipa N.115; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Capodanno, con domicilio eletto presso Giuseppe Capodanno in Napoli, via Diaz N.11 c/o Avv. Ra Stato; Prefettura di Caserta; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento del decreto prot. n.6690/16c/area 1 bis del 23.1.2006 &#8211; revoca autorizzazione a svolgere l&#8217;attivita&#8217; di investigatore privato</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con Decreto n.6690/16C/Area 1 Bis del 23/01/06 il prefetto della Provincia di Caserta revocava il decreto n. 1818/16C/Area 1 Bis del 6/04/2005 con il quale il ricorrente era stato autorizzato a svolgere l’attività di investigatore privato per eseguire investigazioni e raccogliere informazioni per conto di privati ai sensi dell’art 134 TULPS.<br />
Successivamente, lo stesso prefetto di Caserta in data 27/02/2006 con provvedimento n. 2426/6D/Area 1 Bis veniva fatto divieto al predetto ai sensi dell’art 39 del TULPS, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.<br />
I predetti provvedimenti erano scaturiti dalle note del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Caserta e del Comando Stazione Carabinieri di Sant’Arpino con le quali veniva comunicato che il predetto, in data 12.12.2005, era stato tratto in arresto per i reati previsti e puniti dall’art 642 del codice penale, finalizzati alle truffe ai danni di assicurazioni, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa in data 23.11.2005 dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.<br />
L’indagine penale cui era sottoposto il ricorrente si concludeva con sentenza n. 9095 del 09/05/2012 del Tribunale Ordinario di Roma con la quale è stato dichiarato estinto il reato ascritto al ricorrente per prescrizione. <br />
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.<br />
L’art 11 del R.D. N.773/1931 fissa il principio secondo cui le autorizzazioni di polizia vanno negate o revocate quando nel soggetto autorizzato vengono a mancare, in tutto o in parte, i presupposti cui esse sono subordinate.<br />
L’art 39 prevede che il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell&#8217;articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne. <br />
Dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato emerge che l&#8217;amministrazione ha valorizzato, con adeguata ponderazione e congruenza tra istruttoria e motivazione, la sussistenza in capo al ricorrente di una indagine penale considerando tale fattore come circostanza che impone la revoca della licenza e insieme il divieto di detenere armi.<br />
Invero, se è vero che la presenza di un’unica pendenza penale a carico può non costituire elemento determinante e sufficiente per ritenere che sia venuto meno il requisito della buona condotta di cui all’ art 11 R.D. n. 773/1931, purtuttavia tale significatività possono assurgere la tipologia di reati in contestazione e le vicende processauli allo stesso connesse. Del pari ciò può essere ritenuto elemento sufficiente a far ritenere l’interessato capace di abusare delle armi detenute e regolarmente denunciate.<br />
Il prefetto ha dunque dato atto nel provvedimento delle ragioni che inducono a ritenere che sia venuto meno il requisito della buona condotta e che siano tali da giustificare la revoca della licenza, non limitandosi a indicare che il ricorrente risulta indagato in un procedimento penale per un reato di rilevante allarme sociale, ma ancorando tale circostanza alla specifica situazione fattuale in questione.<br />
La motivazione del provvedimento risulta essere dunque assolutamente congrua ed idonea, con conseguente irrilevanza, a fronte della sostanziale correttezza dell’operato amministrativo, degli ulteriori vizi formali e procedimentali (arg. ex art. 21 octies L. 241/90).<br />
Quanto al provvedimento di diniego di detenere armi valgono le considerazioni suddette, atteso che il Prefetto riferisce nel dettaglio una attendibile valutazione con riguardo alla “possibilità di abuso delle armi”, la cui prevenzione rappresenta la ratio del potere prefettizio esercitato.<br />
Vi è poi da rilevare che, se è vero ed indiscusso che in pendenza di tale procedimento amministrativo è giunta a conclusione la vicenda penale riguardante il ricorrente con sentenza che ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, pur tuttavia ciò non appare dirimente atteso che con il mero accertamento dell’effetto prescrizionale non vengono a mancare le circostanze ostative che hanno indotto l’amministrazione a revocare l’autorizzazione a svolgere l’attività di investigatore privato e a vietare di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti.<br />
I provvedimenti impugnati sono pertanto da ritenersi legittimi con rigetto del proposto gravame.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />
Sergio Zeuli, Consigliere<br />
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/07/2014</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-7-2014-n-4045/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2014 n.4045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2014 n.7787</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-7-2014-n-7787/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-7-2014-n-7787/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2014 n.7787</a></p>
<p>Pres. Riggio, est. Ferrari BB Farma srl (Avv.ti Riccardo Troiano e Riccardo Valle) c. Agenzia Italiana del Farmaco (Avvocatura Generale dello Stato) nei confronti di Farmavox srl (Avv.ti Riccardo de Vergottini e Marco Petitto) e Imagine srl (n.c.) 1. Sanità – Agenzia italiana del Farmaco – Rilascio dell’autorizzazione all’importazione parallela</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-7-2014-n-7787/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2014 n.7787</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-7-2014-n-7787/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2014 n.7787</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, est. Ferrari<br /> BB Farma srl (Avv.ti Riccardo Troiano e Riccardo Valle) c. Agenzia Italiana del Farmaco (Avvocatura Generale dello Stato) nei confronti di Farmavox srl (Avv.ti Riccardo de Vergottini e Marco Petitto) e Imagine srl (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità – Agenzia italiana del Farmaco – Rilascio dell’autorizzazione all’importazione parallela di farmaci – Istanza di accesso alla documentazione – Preordinata all’esperimento di una possibile azione giudiziaria – Diniego – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Atti amministrativi – Accesso agli atti – Preordinato all’esperimento di un’azione giudiziaria – Mancanza di una connessione evidente tra il diritto all’accesso e l’esercizio proficuo del diritto di difesa &#8211; Onere di dimostrare la specifica connessione con la linea difensiva – Sussiste. </p>
<p>3. Atti amministrativi – Accesso agli atti – Mancata pendenza di un giudizio – Non è ostativa all’accesso agli atti – Ragioni.</p>
<p>4. Atti amministrativi – Accesso agli atti – Accesso defensionale – Preordinato all’attivazione di un’azione giudiziaria – Prevalenza sui contrapposti interessi alla segretezza tecnica e commerciale – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Deve ritenersi illegittimo il diniego opposto dall’Agenzia Italiana del Farmaco a un’impresa farmaceutica relativamente all’istanza di accesso alla documentazione acclusa alle domande per il rilascio di Autorizzazioni all’importazione parallela presentate da un’altra impresa concorrente, laddove sussista il timore di una violazione della proprietà industriale e tale documentazione sia preordinata a un’azione giudiziaria.</p>
<p>2. In materia di accesso agli atti, nel caso in cui non sia evidente la connessione tra l’accesso a una certa documentazione e l’esercizio proficuo del diritto di difesa, incombe sul richiedente l’accesso dimostrare la specifica connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi, e ciò anche ricorrendo all’allegazione di elementi induttivi e univocamente connessi alla conoscenza necessaria per la linea difensiva. (1)</p>
<p>3. In materia di accesso agli atti, la mancata pendenza di un giudizio non è ostativa al rilascio dei documenti atteso che il diritto di accesso costituisce un autonomo diritto all’informazione che, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con l’ulteriore conseguenza che il diritto stesso può essere esercitato in connessione ad un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel cui corso debbano essere utilizzati gli atti così acquisiti. (2)</p>
<p>4. In materia di accesso agli atti, l’accesso c.d. defensionale, propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in un eventuale giudizio già pendente o da introdurre, ovvero nell&#8217;ambito di un procedimento amministrativo, riceve protezione preminente dall&#8217;ordinamento, atteso che, ai sensi dell&#8217;art. 24, ultimo comma, l. 7 agosto 1990, n. 241, prevale, in linea di principio, su eventuali interessi contrapposti e, in particolare, sull&#8217;interesse alla riservatezza dei terzi, ivi comprese le antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale, sempre che non trasmodi fino ad incidere sulla tutela dei dati personali sensibili e, a maggior ragione, dei dati personali ultrasensibili. (3)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato Sez. IV, 24/5/2014 n. 2472.<br />
(2) Cfr. Cons. Stato Sez. IV, 11/4/2014 n. 1768, Cons. Stato Sez. IV, 10/3/2014 n. 1134.<br />
(3) Cfr. TAR Calabria Catanzaro Sez. II, 17/12/2013 n. 1170.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza Quater)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 74 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 2519/14, proposto dalla BB Farma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Troiano e Riccardo Valle e con questi elettivamente domiciliata in Roma, P.zza della Croce Rossa n. 2/c, presso lo studio dell’avv. Troiano, <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>l’Agenzia Italiana del Farmaco &#8211; Aifa, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliata, nonché <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>-Farmavox s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo de Vergottini e Marco Petitto e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Bertoloni n. 44, presso lo studio legale de Vergottini;<br />
&#8211; Imagine s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della nota Aifa n. 6424 del 21 gennaio 2014 dell’Ufficio Valutazione e Autorizzazione, con la quale è stata respinta l’istanza di accesso ai documenti presentata l’11 novembre 2013, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Italiana del Farmaco &#8211; Aifa;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Farmavox s.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 15 luglio 2014 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 18 febbraio 2014 e depositato il successivo 27 febbraio la BB Farma s.r.l. ha impugnato la nota Aifa n. 6424 del 21 gennaio 2014 dell’Ufficio Valutazione e Autorizzazione, con la quale è stata respinta la sua istanza di accesso ai documenti presentata l’11 novembre 2013.<br />
Espone, in fatto, di essere una società che opera sin dal febbraio 2009 nel mercato dell’importazione parallela di prodotti farmaceutici all’interno dell’Unione europea. Ai sensi del d.m. 29 agosto 1997 l’Aifa, a fronte di una istanza di autorizzazione all’importazione parallela, deve verificare che al prodotto importato sia stata concessa una Aic nel Paese di esportazione e che lo stesso sia analogo ad un prodotto che ha già ricevuto l’Aic nel Paese di importazione. A tale fine è necessario produrre all’Aifa una specifica documentazione, tra cui innanzitutto i c.d. stampati (detti anche mock-up) del prodotto farmaceutico da commercializzare in Italia. Detti stampati devono essere esplicitamente approvati dall’Aifa in sede di rilascio dell’Aip e svolgono un ruolo centrale anche nei rapporti tra originator e importatore parallelo. Quest’ultimo deve infatti preavvertire l’originator circa la messa in commercio nel territorio italiano del prodotto importato, allegando copia dei relativi stampati (id est, astuccio, foglietto illustrativo, blister o altro confezionamento primario ed eventuali etichette).<br />
Con istanza dell’8 novembre 2013 la ricorrente ha presentato all’Aifa istanza di rilascio della documentazione acclusa alle domande per il rilascio di Autorizzazioni all’importazione parallela presentate dalla Farmavox s.r.l., avendo fondati sospetti che tale società abbia utilizzato dati di proprietà esclusiva di essa BB Farma s.r.l.. L’istanza di accesso è stata negata con l’impugnato provvedimento n. 6424 del 21 gennaio 2014 dell’Ufficio Valutazione e Autorizzazione.<br />
2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. <br />
La ricorrente vanta un interesse concreto ed attuale all’ostensione documentale, che prevale su eventuali diritti di natura industriale della Farmavox s.r.l..<br />
3. Si è costituita in giudizio l’Agenzia Italiana del Farmaco &#8211; Aifa, che ha chiarito come, alla luce delle ulteriori argomentazioni e precisazioni emerse negli scritti difensivi della BB Farma s.r.l., non sussisterebbero ostacoli al rilascio della documentazione richiesta.<br />
4. Si è costituita in giudizio la Farmavox s.r.l., che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.<br />
5. La Imagine s.r.l. non si è costituita in giudizio.<br />
6. Con memoria depositata il 3 luglio 2014 la BB Farma s.r.l. ha affermato la persistenza del proprio interesse alla decisione del giudizio nonostante l’Aifa, nella memoria depositata il 24 maggio 2014, si sia detta disposta a rilasciare la documentazione richiesta. Ciò in quanto con successiva nota del 30 giugno 2014 la stessa Agenzia del Farmaco ha precisato che per il rilascio dei documenti sarebbe stato comunque necessario attendere l’esito del giudizio pendente dinanzi al Tar Lazio, stante la costituzione della controinteressata Farmavox s.r.l..<br />
7. Alla camera di consiglio del 15 luglio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Come esposto in narrativa la BB Farma s.r.l. &#8211; società che opera sin dal febbraio 2009 nel mercato dell’importazione parallela di prodotti farmaceutici all’interno dell’Unione europea &#8211; ha impugnato la nota Aifa n. 6424 del 21 gennaio 2014 dell’Ufficio Valutazione e Autorizzazione, con la quale è stata respinta la sua istanza di accesso, presentata l’11 novembre 2013, alla documentazione acclusa alle domande per il rilascio di Autorizzazioni all’importazione parallela (Aip) presentate dalla Farmavox s.r.l., avendo fondati sospetti che tale società abbia utilizzato dati di sua proprietà esclusiva e volendo, ove tali timori risultassero fondati, adire la competente autorità giudiziaria. Come spiegato nell’atto introduttivo del giudizio, il sospetto della BB Farma s.r.l. è che la società di grafica Imagine s.r.l. (di cui si era servita in passato per la realizzazione degli stampati) – il cui assetto proprietario sarebbe sostanzialmente riconducibile a quello della Farmavox s.r.l. (il socio di maggioranza, con il 75% delle quote, della Farmavox è la moglie del socio della Imagine in possesso del 66,67% delle quote) – abbia ceduto a quest’ultima il know how di sua proprietà esclusiva.<br />
Il ricorso è ammissibile e fondato.<br />
Contrariamente a quanto afferma la Famavox i c.d. stampati (detti anche mock-up) del prodotto farmaceutico da commercializzare in Italia e richiesti dalla ricorrente all’Aifa non sono solo detenuti da questa, ma sono stati approvati in occasione del rilascio dell’autorizzazione all’importazione parallela. Di qui non solo l’ammissibilità della richiesta rivolta all’Agenzia del farmaco, ma anche la sua fondatezza.<br />
Quanto alla configurabilità di un interesse concreto ed attuale in capo alla BB Farma ad acquisire la documentazione richiesta, la stessa non può essere messa in dubbio atteso che la ricorrente è una società operante nel mercato dell’importazione parallela dei farmaci ed ha il fondato timore che la controinteressata, che si è avvalsa della stessa società di grafica (la Imagine s.r.l.) di cui si era servita in passato, abbia utilizzato informazioni da quest’ultima detenute.<br />
E’ ben vero che, come affermato da Cons. St., sez. IV, 24 maggio 2014, n. 2472, fuori dalle ipotesi di connessione evidente tra diritto all’accesso ad una certa documentazione ed esercizio proficuo del diritto di difesa, incombe sul richiedente l’accesso dimostrare la specifica connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi e ciò anche ricorrendo all’allegazione di elementi induttivi, ma testualmente espressi e, univocamente connessi alla conoscenza necessaria alla linea difensiva e logicamente intellegibili in termini di conseguenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili. Ma il Collegio ritiene che tali prove la BB Farma le abbia offerte, esplicitando chiaramente l’utilizzo che della documentazione richiesta intende fare.<br />
Né si potrebbe ritenere, come afferma la controinteressata, che l’istanza di ostensione documentale sia volta ad un controllo generalizzato dell’attività svolta dall’Aifa in sede di rilascio delle Autorizzazioni all’importazione parallela. Come si è detto, la ricorrente ha infatti ben chiarito la ratio sottesa alla propria richiesta, che è quella di verificare la fondatezza dei propri timori in ordine ad una fuga di notizie relative alla propria attività industriale-commerciale legata all’importazione parallela, fuga da addebitare probabilmente alla Imagine s.r.l., nei cui confronti ha già intentato un giudizio civile, e di cui si sarebbe avvantaggiata la Famavox, contro la quale potrebbe, ove la verifica desse risultati affermativi, proporre un altro giudizio dinanzi al giudice competente. La visione dei c.d. stampati è necessaria, appunto, per accertare la fondatezza dei sospetti ed evitare di accusare infondatamente altra società. <br />
Sotto questo aspetto sembra peraltro appena il caso di chiarire che non pare possa far venire meno il sospetto di un possibile collegamento tra la Imagine s.r.l. e la Farmavox s.r.l. la produzione documentale di quest’ultima, avendo essa depositato in giudizio alcune fatture emesse da Pharma Partners che dovrebbero dimostrare che essa si è servita di quest’ultima per elaborare gli stampati. Dalle fatture non emerge, infatti, con sufficiente chiarezza la causale dei pagamenti da effettuare mentre la ricorrente ha riportato, nella memoria del 16 maggio 2014, il biglietto da visita del sig. Luca Salis (socio, come si è detto, di Imagine s.r.l.) portante il logo ed il nominativo della Farmavox, senza che sulla veridicità di tale biglietto la controinteressata abbia nulla eccepito.<br />
Non sembra inoltre pertinente il richiamo, operato dalla controinteressata nei propri scritti difensivi, all’art. 210 c.p.c., che consente al giudice ordinario, su istanza di parte, di ordinare ad un soggetto privato l’esibizione di documenti di cui ha valutato la pertinenza e la necessità nell’ambito del processo. Tale norma presuppone, infatti, che un giudizio sia già stato intentato mentre nei confronti della Famavox la BB Farma non si è ancora rivolta ad alcun giudice, non avendo la prova che i propri sospetti siano fondati.<br />
Giova aggiungere, conformandosi ad un orientamento consolidato del giudice amministrativo, che la mancata pendenza di un giudizio non è ostativa al rilascio dei documenti.<br />
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce infatti un autonomo diritto all&#8217;informazione accordato per la tutela di questo nel senso più ampio e onnicomprensivo del termine, e dunque non necessariamente ed esclusivamente in correlazione alla tutela giurisdizionale di diritti ed interessi giuridicamente rilevanti e al fine di assicurare la trasparenza e l&#8217;imparzialità dell&#8217;azione amministrativa (Cons. St., sez. IV, 11 aprile 2014, n. 1768; 10 marzo 2014, n. 1134); pertanto, tale diritto all&#8217;informazione, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con l&#8217;ulteriore conseguenza che il diritto stesso può essere esercitato in connessione ad un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel cui corso debbano essere utilizzati gli atti così acquisiti. Mediante la tutela giurisdizionale del diritto di accesso sono dunque assicurate, all&#8217;amministrato, trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della pubblica amministrazione, di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica. Ciò perché l&#8217;interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l&#8217;attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema &#8211; in vigore fino all&#8217;emanazione della l. 7 agosto 1990, n. 241 &#8211; fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi (Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2005, n. 504). <br />
Sul punto ha da ultimo chiarito Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2014, n. 1339, che “l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto, che richiede l’accesso ai documenti amministrativi, può consistere in una qualunque posizione soggettiva (ad esclusione del generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa) tale da configurare un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione; peraltro, detto rapporto di strumentalità deve essere inteso in senso ampio, essendo sufficiente che la documentazione richiesta costituisca in astratto un mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, mentre è da escludersi la dimostrazione che si tratti di prova diretta della lesione di tale interesse. Una volta accertata la strumentalità in senso ampio tra documentazione e difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, l’accesso ai documenti amministrativi è diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita, indipendentemente dall’ammissibilità e fondatezza della domanda proposta nel giudizio diretta a far valere la situazione sottostante”.<br />
Infine, non fa venire meno l’attualità dell’interesse all’ostensione documentale la circostanza che la Farmavox non commercializzi ancora i farmaci oggetto di Aip atteso che la BB Farma mira ad intervenire, ove necessario, prima che ciò accada, chiedendo al giudice ordinario una inibitoria alla commercializzazione e ottenendo così una tutela più immediata e satisfattoria rispetto a quella risarcitoria.<br />
2. Quanto alla contrapposizione tra l’interesse della ricorrente ad ottenere copia degli stampati e l’interesse della Farmavox a che il rilascio non sia consentito, a difesa dei propri segreti industriali e commerciali, ricorda il Collegio che l’accesso c.d. defensionale, propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in un eventuale giudizio già pendente o da introdurre, ovvero nell&#8217;ambito di un procedimento amministrativo, riceve protezione preminente dall&#8217;ordinamento, atteso che, ai sensi dell&#8217;art. 24, ultimo comma, l. 7 agosto 1990, n. 241, prevale, in linea di principio, su eventuali interessi contrapposti e, in particolare, sull&#8217;interesse alla riservatezza dei terzi, ivi comprese le antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale, sempre che non trasmodi fino ad incidere sulla tutela dei dati personali sensibili e, a maggior ragione, dei dati personali ultrasensibili. In sintesi, deve ritenersi che la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisca deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa (Tar Catanzaro, sez. II, 17 dicembre 2013, n. 1170)<br />
3. Per le ragioni sopra esplicitate il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente obbligo dell’Aifa di rilasciare la documentazione richiesta, omissando le parti ritenute coperte da know-how. A tale incombente l’Agenzia del Farmaco dovrà provvedere entro venti giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.<br />
Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della complessità della vicenda contenziosa può disporsene l&#8217;integrale compensazione fra le parti costituite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, ordinando all’Aifa di rilasciare la documentazione richiesta entro venti giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Italo Riggio, Presidente<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere<br />
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/07/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-7-2014-n-7787/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2014 n.7787</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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