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	<title>21/6/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/6/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.2151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-2151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-2151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.2151</a></p>
<p>Va sospesa l’esclusione da procedura di gara per l&#8217;affidamento dei servizi connessi alla balneazione, ai sensi dell&#8217;art. 45 bis del codice della navigazione, attrezzate in concessione a Roma Capitale, premesso che, in termini generali, il c.d. dovere di soccorso s&#8217; impone alle Amministrazioni appaltanti in una visione non meramente formalistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-2151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.2151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-2151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.2151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esclusione da procedura di gara per l&#8217;affidamento dei servizi connessi alla balneazione, ai sensi dell&#8217;art. 45 bis del codice della navigazione, attrezzate in concessione a Roma Capitale, premesso che, in termini generali, il c.d. dovere di soccorso s&#8217; impone alle Amministrazioni appaltanti in una visione non meramente formalistica degli oneri e degli obblighi che sono imposti ai soggetti partecipanti ai procedimenti ad evidenza pubblica e che esso si concretizza nell&#8217;invito agli stessi rivolto a completare o fornire chiarimenti circa il contenuto della documentazione presentata e della offerta; pertanto, nel caso in cui un&#8217;impresa concorrente ad una gara per l&#8217;affidamento di un appalto pubblico abbia presentato un certificato di iscrizione nel registro della Camera di commercio privo della dicitura antimafia, la stessa non può essere esclusa nella fase di ammissione delle offerte, in quanto la normativa stabilisce che, in tale caso, sia la P.A. procedente a richiedere la relativa comunicazione alla Prefettura, in base al combinato disposto degli artt. 3, 6, commi 3 e 4, D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, e dell&#8217;art. 10, l. 31 maggio 1965 n. 575. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02151/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03729/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3729 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc. Cooperativa Sociale Azzurra Soc. Coop a r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Salonia, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Salonia in Roma, via G. Pisanelli, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma Capitale</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Graziosi, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21; <b>Municipio XIII &#8211; Unità Organizzativa Ambiente e Litorale</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Roma prot.37269 in data 10.04.2012, pervenuto in data 12.04.2012, di esclusione dalla procedura di cui al &#8220;bando di gara per l&#8217;affidamento dei servizi connessi alla balneazione, ai sensi dell&#8217;art. 45 bis del codice della 	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato, in termini generali, che il c.d. dovere di soccorso s&#8217; impone alle Amministrazioni appaltanti in una visione non meramente formalistica degli oneri e degli obblighi che sono imposti ai soggetti partecipanti ai procedimenti ad evidenza pubblica e che esso si concretizza nell&#8217;invito agli stessi rivolto a completare o fornire chiarimenti circa il contenuto della documentazione presentata e della offerta (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 14 febbraio 2011 , n. 939)<br />	<br />
Considerato che, ad avviso di condivisibile giurisprudenza, nel caso in cui un&#8217;impresa concorrente ad una gara per l&#8217;affidamento di un appalto pubblico abbia presentato un certificato di iscrizione nel registro della Camera di commercio privo della dicitura antimafia, la stessa non può essere esclusa nella fase di ammissione delle offerte, in quanto la normativa stabilisce che, in tale caso, sia la P.A. procedente a richiedere la relativa comunicazione alla Prefettura, in base al combinato disposto degli artt. 3, 6, commi 3 e 4, d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, e dell&#8217;art. 10, l. 31 maggio 1965 n. 575 (cfr.T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 02 aprile 2009 , n. 633)	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
sospende il provvedimento di esclusione avversato e dispone l’ammissione della ricorrente, con riserva, alla procedura di che trattasi.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-2151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.2151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.2157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-2157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-2157/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.2157</a></p>
<p>Va sospesa l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica indetta con bando di gara per l&#8217;affidamento dei servizi connessi alla balneazione, ai sensi dell&#8217;art. 45 bis del codice della navigazione, su due spiagge attrezzate in concessione a Roma Capitale costituendo principio generale la circostanza per cui nelle gare d&#8217;appalto pubbliche le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-2157/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.2157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-2157/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.2157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica indetta con bando di gara per l&#8217;affidamento dei servizi connessi alla balneazione, ai sensi dell&#8217;art. 45 bis del codice della navigazione, su due spiagge attrezzate in concessione a Roma Capitale costituendo principio generale la circostanza per cui nelle gare d&#8217;appalto pubbliche le relative prescrizioni devono essere interpretate con riguardo al contenuto sostanziale dell&#8217;adempimento e in modo da garantire la più ampia partecipazione dei concorrenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02157/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04127/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4127 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc. Borghetto Beach S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Saraceni e Francesco Marrocco, con domicilio eletto presso l’avv. Barbara Saraceni in Roma, via M Are Glaciale Artico, 51;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma Capitale</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Graziosi, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21; Municipio XIII; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Roma n. 37262 in data 10.04.2012, notificato in data 12.04.2012, di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica indetta con bando di gara per l&#8217;affidam,ento dei servizi connessi alla balneazione, ai sensi dell&#8217;art. 45<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguente;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che costituisce principio generale che nelle gare d&#8217;appalto pubbliche le relative prescrizioni devono essere interpretate con riguardo al contenuto sostanziale dell&#8217;adempimento e in modo da garantire la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 22 febbraio 2011 , n. 1089).	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
sospende l’esecuzione del provvedimento di esclusione avversato e dispone l’ammissione, con riserva, della ricorrente alla procedura di che trattasi.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-2157/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.2157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.2176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-2176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-2176/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-2176/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.2176</a></p>
<p>Va sospesa l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara del servizio di vettovagliamento presso le mense del Comando Generale della Guardia di Finanza, non apparendo il ricorso incidentale assistito da sufficienti elementi di fondatezza (in particolare, tenendo conto del fatto che, a norma dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, sono tenuti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-2176/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.2176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-2176/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.2176</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara del servizio di vettovagliamento presso le mense del Comando Generale della Guardia di Finanza, non apparendo il ricorso incidentale assistito da sufficienti elementi di fondatezza (in particolare, tenendo conto del fatto che, a norma dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, sono tenuti alla dichiarazione ivi prevista i soli amministratori muniti del potere di rappresentanza e che, comunque, il certificato camerale attesta che l’attività principale svolta dalla ricorrente, nelle sue diverse sedi, attiene all’oggetto dell’appalto); inoltre, appaiono espressione del principio di imparzialità, il quale non consente deroghe, neppure negli appalti di cui all’art. 20 del Codice dei Contratti, il principio dell’unicità della Commissione deputata a valutare le offerte tecniche e quelle economiche, nonché la necessità che i criteri di attribuzione dei punteggi, con il relativo peso, siano adeguatamente specificati sin dalla pubblicazione del bando. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02176/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03657/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3657 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Gestione Servizi Integrati s.r.l.</b>, in persone del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Crisci, Stefano Spinelli, con domicilio eletto presso Stefano Crisci in Roma, via Giulio Caccini,1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, <b>Comando Generale della Guardia di Finanza</b>, rappresentati e difesi opelegis dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Bioristoro Italia Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Gai, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Enrico Gai in Roma, via degli Scipioni, 288; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di gara del servizio di vettovagliamento presso le mense, comunicato in data 12.04.2012 con la nota prot. 64010;<br />	<br />
&#8211; del bando di gara pubblicato in G.U.R.I. n. 111 in data 21.09.2011;<br />	<br />
&#8211; della lettera di invito prot. 163764, in data 21.10.2011;<br />	<br />
&#8211; di tutti i verbali della Commissione di gara;<br />	<br />
&#8211; di tutti i verbali della Commissione di valutazione;<br />	<br />
&#8211; degli atti di nomina delle Commissioni con atto dispositivo n. 2157 e 2158 in data 13.12.2011;<br />	<br />
&#8211; delle note prott. 72482, 72492, 72484 e 72489;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e/o antecedente e/o connesso e/o consequenziale;	</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della società controinteressata;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 il Cons. Silvia Martino;<br />	<br />
Uditi gli avv.ti di cui al verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo esame, il ricorso incidentale non appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza (in particolare, tenendo conto del fatto che, a norma dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, sono tenuti alla dichiarazione ivi prevista i soli amministratori muniti del potere di rappresentanza e che, comunque, il certificato camerale attesta che l’attività principale svolta dalla ricorrente, nelle sue diverse sedi, attiene all’oggetto dell’appalto);<br />	<br />
Considerato altresì che il ricorso principale, relativamente ai lotti di interesse di parte ricorrente, appare assistito da apprezzabili elementi di “fumus”, ove si consideri che il principio dell’unicità della Commissione deputata a valutare le offerte tecniche e quelle economiche, nonché la necessità che i criteri di attribuzione dei punteggi, con il relativo peso, siano adeguatamente specificati sin dalla pubblicazione del bando, appaiono espressione del principio di imparzialità, il quale non consente deroghe, neppure negli appalti di cui all’art. 20 del Codice dei Contratti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il procedimento di gara e la stipulazione del contratto.	</p>
<p>Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 17 ottobre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della fase.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-2176/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.2176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.375</a></p>
<p>Va sospeso a termine, su ricorso di un’Azienda agricola, l&#8217;ordinanza emessa da un Sindaco in cui veniva prescritto, entro un mese, lo sfoltimento di animali (galline) presenti nelle gabbie, in quanto la richiesta cautelare può trovare accoglimento limitatamente all’esaurimento del ciclo biologico delle galline allevate, e più precisamente, così come</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso a termine, su ricorso di un’Azienda agricola, l&#8217;ordinanza emessa da un Sindaco in cui veniva prescritto, entro un mese, lo sfoltimento di animali (galline) presenti nelle gabbie, in quanto la richiesta cautelare può trovare accoglimento limitatamente all’esaurimento del ciclo biologico delle galline allevate, e più precisamente, così come indicato dalla stessa difesa istante, per 12 mesi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00375/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00809/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 809 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Azienda Agricola Bettili Alessio</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio De Grazia, Roberta Pierobon, Angelica Ghezzi, con domicilio eletto presso Roberta Pierobon in Venezia, Dorsoduro, 3907/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cerea</b>, <b>Azienda Ulss N. 21 Legnago</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza 7/3/2012, emessa dal Sindaco del Comune di Cerea, ove veniva prescritto alla società istante &#8211; entro il 30/4/2012 &#8211; lo sfoltimento degli animali presenti nelle gabbie (7/3/2012 prot. n. 2511).	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Valutato il danno e comparati gli opposti interessi;<br />	<br />
la richiesta cautelare può trovare accoglimento limitatamente all’esaurimento del ciclo biologico delle galline allevate, e più precisamente, così come indicato dalla stessa difesa istante, sino alla data del 1 aprile 2013.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare per le ragioni indicate in parte motiva e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato sino alla data del 1 aprile 2013.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giovanni Ricchiuto, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.395</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-395/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-395/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-395/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.395</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza emessa dal Comune con la quale si ingiunge la demolizione e il ripristino delle opere di ristrutturazione edilizia che hanno portato al frazionamento e alla trasformazione di un&#8217;unica unità immobiliare in due distinte unità immobiliari, se è stata presentata domanda di condono edilizio, cui l’Amministrazione avrebbe dovuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-395/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.395</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-395/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.395</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza emessa dal Comune con la quale si ingiunge la demolizione e il ripristino delle opere di ristrutturazione edilizia che hanno portato al frazionamento e alla trasformazione di un&#8217;unica unità immobiliare in due distinte unità immobiliari, se è stata presentata domanda di condono edilizio, cui l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire riscontro prima di emettere l’atto impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00395/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00815/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 815 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Anna Maria Salvatori</b> e <b>Clara Franchi</b>, rappresentate e difese dagli avv.ti Paola Antonucci e Silvia Tirinnanzi, con domicilio eletto presso Silvia Tirinnanzi in Firenze, viale Europa, 101;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Seravezza</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Cecilia Mannocci, con domicilio eletto presso Maria Cecilia Mannocci in Firenze, via Fra&#8217; Domenico Buonvicini, 21; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza n. 64 emessa dal Comune di Seravezza il 12.03.2012, e notificata il 14.03.2012 alle Sigg.re Franchi Clara e Salvatori Anna maria nella loro qualità rispettivamente di proprietaria e possessore del fabbricato adibito ad abitazione, sito in seravezza, loc. Fabiano, via Magazzino n. 37, con la quale ingiunge alle stesse, a loro cura e spese, la demolizione e il conseguente ripristino delle opere realizzate abusivamente e descritte in premessa, consistenti in interventi di ristrutturazione edilizia che hanno portato al frazionamento e alla trasformazione di un&#8217;unica unità immobiliare in due distinte unità immobiliari, identificati catastalmente dal foglio di mappa n. 22, particelle nn. 143, 144, 145; entro giorni 90 dalla data di notifica della presente ordinanza, con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi; in difetto si procederà all&#8217;applicazione dei disposti di cui all&#8217;art. 134 della l.r. 03.01.2005 n. 1 che prevede la demolizione e la conseguente rimessa in pristino da parte del comune ed a spese del responsabile dell&#8217;abuso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Seravezza;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visti gli artt.55 e 57 c.p.a.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori C. Carpi, delegata da P. Antonucci e M. C. Mannocci;	</p>
<p>Osservato ad un primo e sommario esame che il ricorso appare provvisto dei necessari profili di fondatezza, con limitato riferimento all’abuso identificato catastalmente al foglio 22, particella 143 (ripostiglio/magazzino), in relazione al quale è stata presentata domanda di condono edilizio, a cui l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire riscontro prima di emettere l’atto impugnato;<br />	<br />
Ritenuti sussistenti, in parte qua, i presupposti di cui all’art.55 c.p.a.;<br />	<br />
Reputato che le spese della presente fase, in considerazione del suo esito, debbano essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie in parte la domanda cautelare presentata dalle ricorrenti e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende nei limiti di cui in motivazione l’efficacia dell’atto impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del febbraio 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>L’ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-395/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.395</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.376</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-376/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-376/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-376/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.376</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza di demolizione ai sensi dell&#8217;art. 31 del d.p.r. 380/2001 per intervento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, se i manufatti risultano abusivi a tutti gli effetti, essendo stato respinto con sentenza il ricorso avverso il diniego di condono, sentenza non sospesa nelle more della definizione del giudizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-376/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.376</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-376/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.376</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza di demolizione ai sensi dell&#8217;art. 31 del d.p.r. 380/2001 per intervento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, se i manufatti risultano abusivi a tutti gli effetti, essendo stato respinto con sentenza il ricorso avverso il diniego di condono, sentenza non sospesa nelle more della definizione del giudizio di appello avverso la stessa instaurato dalla ricorrente, così come da ordinanza del Consiglio di Stato; di conseguenza, a fronte del carattere abusivo dei manufatti, l’ordine di demolizione qui censurato costituisce atto dovuto e consequenziale al diniego di condono degli stessi; dato atto, tuttavia, sia della pendenza del giudizio di appello che dell’avvenuta presentazione da parte della ricorrente dell’istanza di rilascio di un permesso di costruire che, previa demolizione dei manufatti abusivi, consentirebbe la realizzazione di nuove costruzioni conformi agli strumenti urbanistici comunali; che, pertanto, impregiudicata la legittimità degli atti impugnati, contemperati gli opposti interessi, sussistono giuste ragioni per accodare la sospensione dell’ordine di demolizione limitatamente al tempo necessario alla definizione del giudizio di appello (salva l’eventualità che intervenga nelle more la definizione del procedimento avviato con la richiamata richiesta di permesso di costruire in termini favorevoli all’ammissibilità dell’intervento proposto da parte ricorrente); per detti motivi ed entro i limiti sopra descritti, può essere accordata la richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione impugnato sino al deposito della sentenza conclusiva del giudizio di appello. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00376/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00834/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 834 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Roberto Tiozzo Fasiolo</b>, <b>Giulia Scarpa</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Massimo Aprile, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell’art. 25, comma 2 c.p.a.;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Venezia</b>, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Giulio Gidoni, Maurizio Ballarin, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento 7/3/2012 avente ad oggetto: &#8220;ordinanza di demolizione ai sensi dell&#8217;art. 31 del d.p.r. 380/2001 e s.m.i., relative a opere edilizie in Pellestrina, località La Mara sez. Pellestrina fg. 6 mapp. 12 &#8211; 13 zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale (vincolo d. lgs n. 42/2004)&#8221; rif. prat. n. 2007/537181 pg &#8211; fascicolo 2007.xii/2/5.834, del dirigente della direzione sviluppo del territorio ed edilizia &#8211; settore sportello per l&#8217;edilizia centro storico ed isole del Comune di Venezia.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Premesso che allo stato i manufatti risultano abusivi a tutti gli effetti, essendo stato respinto con sentenza di questo Tribunale n. 2095/07 il ricorso avverso il diniego di condono, sentenza non sospesa nelle more della definizione del giudizio di appello avverso la stessa instaurato dalla ricorrente, così come da ordinanza del Consiglio di Stato n. 5993/08;<br />	<br />
che di conseguenza, a fronte del carattere abusivo dei manufatti, l’ordine di demolizione qui censurato costituisce atto dovuto e consequenziale al diniego di condono degli stessi;<br />	<br />
dato atto, tuttavia, sia della pendenza del giudizio di appello che dell’avvenuta presentazione da parte della ricorrente dell’istanza di rilascio di un permesso di costruire che, previa demolizione dei manufatti abusivi, consentirebbe la realizzazione di nuove costruzioni conformi agli strumenti urbanistici comunali;<br />	<br />
che, pertanto, impregiudicata la legittimità degli atti impugnati, contemperati gli opposti interessi, sussistono giuste ragioni per accodare la sospensione dell’ordine di demolizione limitatamente al tempo necessario alla definizione del giudizio di appello (salva l’eventualità che intervenga nelle more la definizione del procedimento avviato con la richiamata richiesta di permesso di costruire in termini favorevoli all’ammissibilità dell’intervento proposto da parte ricorrente);<br />	<br />
per detti motivi ed entro i limiti sopra descritti, può essere accordata la richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione impugnato sino al deposito della sentenza conclusiva del giudizio di appello.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare entro i limiti indicati in parte motiva e per l&#8217;effetto dispone la sospensione del provvedimento impugnato sino al deposito della sentenza conclusiva del giudizio di appello.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giovanni Ricchiuto, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-376/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.376</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.378</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-378/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-378/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.378</a></p>
<p>Vanno sospese le deliberazioni della giunta comunale di Cortina d&#8217;ampezzo di &#8220;indirizzi politico amministrativi per la predisposizione di un bando per l&#8217;assegnazione di alloggi di servizio a dipendenti del comune di Cortina d&#8217;ampezzo&#8221; e &#8220;graduatoria provvisoria per l&#8217;assegnazione di alloggi di servizio”, se il Comune ha comunicato alla ricorrente l’esclusione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-378/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-378/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.378</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospese le deliberazioni della giunta comunale di Cortina d&#8217;ampezzo di &#8220;indirizzi politico amministrativi per la predisposizione di un bando per l&#8217;assegnazione di alloggi di servizio a dipendenti del comune di Cortina d&#8217;ampezzo&#8221; e &#8220;graduatoria provvisoria per l&#8217;assegnazione di alloggi di servizio”, se il Comune ha comunicato alla ricorrente l’esclusione dalla procedura diretta all’assegnazione di alloggi per la non rispondenza al requisito dell’”assenza di una causa di lavoro” integrato (e quindi preclusivo secondo il Comune alla stessa partecipazione alla procedura) dall’esistenza di un procedimento promosso dalla ricorrente avverso il bando di assegnazione alloggi. Sussistere infatti il fumus dell’eccesso di potere in quanto è evidente che per “cause di lavoro” debba necessariamente farsi riferimento a controversie che riguardano lo svolgimento del rapporto di lavoro, le mansioni di riferimento o eventuali controversie di risarcimento del danno derivanti dalla violazione degli obblighi a carico delle rispettive parti. Appare poi sussistere il periculum in considerazione del fatto che il naturale esplicarsi della procedura concorsuale determinerà inevitabilmente l’assegnazione e la successiva occupazione degli alloggi nei confronti degli altri partecipanti alla procedura in questione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00378/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00354/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 354 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Maria Elena De Bernardin</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Rasera Berna, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell’art. 25 del codice del Processo Amministrativo;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cortina D&#8217;Ampezzo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Prade, Francesco Curato, con domicilio eletto presso Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Simonetta Zangiacomi</b>, non costituita in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
delle deliberazioni della giunta comunale di cortina d&#8217;ampezzo 20/12/2011 n. 206 di &#8220;indirizzi politico amministrativi per la predisposizione di un bando per l&#8217;assegnazione di alloggi di servizio a dipendenti del comune (e assimilati) di cortina d&#8217;ampezzo&#8221; e 20/12/2011 n. 205 di &#8220;indirizzi politico amministrativi per la predisposizione di un bando per la locazione di unità abitative di proprietà comunale&#8221;; del &#8220;bando per l&#8217;assegnazione di alloggi di servizio per il personale dipendente ed assimilato&#8221; di cui al prot. n. 26530 del 22/12/2011 e del &#8220;bando per la locazione di unità abitative di proprietà comunale&#8221; di cui al prot. n. 26529 del 22/12/2011 e della &#8220;graduatoria provvisoria per l&#8217;assegnazione di alloggi di servizio al personale dipendente ed assimilato bando prot. n. 26530 del 22/12/2011&#8221; del 16/1/2012 di cui al prot. albo n. 24/2012 e la condanna al pagamento di un indennizzo ai sensi dell&#8217;art. 21 quinquies, legge n. 241/90.	</p>
<p>nonchè con i motivi aggiunti depositati il 1/6/2012<br />	<br />
avverso e per l&#8217;annullamento, previa sospensiva, della deliberazione della giunta comunale 20/2/2012 n. 027.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Cortina D&#8217;Ampezzo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorrente ha chiesto, con l’impugnazione del ricorso principale, l’annullamento dei provvedimenti (Bando e approvazione graduatoria) per l’assegnazione di alloggi di servizio per il personale dipendente ed assimilato di cui al Prot. 26530 del 22/12/2011 e, ancora, per la locazione di unità abitative di proprietà comunale di cui al prot. 26529 del 22/12/2011, unitamente a tutti gli atti presupposti e consequenziali ai provvedimenti sopra citati.<br />	<br />
Preso atto che con il proponimento dei successivi motivi aggiunti è stata poi impugnata (con richiesta di istanza cautelare) la graduatoria definitiva per la locazione di alloggi di proprietà comunale del 22/12/2012 (prot.26529), la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 20/02/ 2012 e, ancora, la graduatoria definitiva del bando (prot. nr. 26530) del 22/12/2011 relativa all’assegnazione degli alloggi di servizio.<br />	<br />
Ritenuto che in relazione all’istanza di riunione del giudizio in corso con quello di cui RG 15/12 proposta dalla stessa ricorrente si evidenzia l’inesistenza di un carattere pregiudiziale nei confronti di detti contenziosi rilevando il loro carattere del tutto autonomo ed indipendente in quanto riferiti a due procedimenti amministrativi del tutto distinti.<br />	<br />
Ritenuto che per quanto attiene l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, ed ad un primo sommario, appare sussistere il fumus circa l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sulla base dei seguenti presupposti:<br />	<br />
• In data 16 gennaio 2012 il Comune di Cortina d’Ampezzo ha comunicato alla ricorrente l’esclusione dalla procedura diretta all’assegnazione di alloggi per la non rispondenza ai criteri di cui all’art. 10 del bando in quanto il Comune ha ritenuto che il disposto relativo al requisito dell’”assenza di una causa di lavoro” venisse integrato (e quindi costituisse un elemento preclusivo alla stessa partecipazione alla procedura) dall’esistenza di un procedimento promosso dalla ricorrente innanzi al TAR Veneto contro il Comune di Cortina d’Ampezzo riguardante il bando di assegnazione alloggi (prot. Nr. 17421 del 15/09/2010);<br />	<br />
• Con riferimento a quanto sopra appare sussistere il fumus dell’eccesso di potere in quanto è del tutto evidente che per “cause di lavoro” debba necessariamente farsi riferimento a controversie che riguardano lo svolgimento del rapporto di lavoro, le mansioni di riferimento o eventuali controversie di risarcimento del danno derivanti dalla violazione degli obblighi a carico delle rispettive parti.<br />	<br />
Considerato che appare sussistere il periculum in considerazione del fatto che il naturale esplicarsi della procedura concorsuale determinerà inevitabilmente l’assegnazione e la successiva occupazione degli alloggi nei confronti degli altri partecipanti alla procedura in questione. <br />	<br />
Ritenuto che va conseguentemente fissata la pubblica udienza per discussione del ricorso nel merito.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e fissa per discussione del ricorso nel merito la prima pubblica udienza del mese di Novembre 2013.	</p>
<p>Condanna la parte soccombente al pagamento di Euro 2000 (duemila//00) per quanto concerne le spese di lite per la presente fase.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Alessandra Farina, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-378/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.380</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-380/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-380/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-380/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.380</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento comunale di demolizione opere edili dopo un’istanza di condono edilizio attivata dalla parte ricorrente in ottemperanza al d.l. 269/2003 convertito in L. 191/2004, istanza di condono in relazione alla quale era stato effettuato il pagamento dell’oblazione; L’ordinanza di demolizione vede quale soggetto destinatario il solo ricorrente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-380/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.380</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-380/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.380</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento comunale di demolizione opere edili dopo un’istanza di condono edilizio attivata dalla parte ricorrente in ottemperanza al d.l. 269/2003 convertito in L. 191/2004, istanza di condono in relazione alla quale era stato effettuato il pagamento dell’oblazione; L’ordinanza di demolizione vede quale soggetto destinatario il solo ricorrente in quanto responsabile dell’abuso. Quest’ultimo non risulta essere proprietario dell’immobile da circa dieci anni e, quindi, in un periodo antecedente alla stessa presentazione dell’istanza di condono a seguito della quale il Comune ha attivato il procedimento che ha portato all’ordinanza ingiunzione impugnata;• Lo stesso ricorrente in quanto non più proprietario non è materialmente possessore e detentore dell’immobile e non è nella materiale possibilità di ottemperare alle prescrizioni contenute dal provvedimento impugnato. La stessa ordinanza, pur senza essere notificata all’attuale proprietario, prevede, in mancanza dell’ottemperanza della riduzione in pristino, l’effetto dell’acquisizione automatica della proprietà e, ciò, con evidente pregiudizio dello stesso attuale propietario. Le modalità di svolgimento dell’istruttoria, il considerevole lasso di tempo intercorso dalla presentazione dell’istanza di sanatoria fino al successivo diniego e all’ordinanza impugnata &#8211; unitamente alla mancata conoscenza di un trasferimento della proprietà avvenuto nel corso del 2002, costituiscono tutti elementi che concorrono a definire il fumus, concorrendo a far ritenere un non corretto svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Comune. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00380/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00839/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 839 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Artigiani Doria S.n.c. di Doria Dino &#038; C.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Polato, con domicilio eletto presso Paolo Polato in Venezia-Mestre, via C. Battisti, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Chioggia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carmelo Papa, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 104/2010;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Stefania Voltolina</b>, non costituita in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento comunale 8.3.2012 n. 11747 di demolizione opere edili.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che la parte ricorrente ha richiesto l’annullamento (previa sospensiva) del dell’ordinanza emanata dal Comune di Chioggia a seguito di un’istanza di condono edilizio attivata dalla parte ricorrente in ottemperanza al d.l. 269/2003 convertito in L. 191/2004, istanza di condono in relazione alla quale era stata ottemperato il pagamento dell’oblazione.<br />	<br />
Ritenuto che per quanto attiene l’istanza cautelare, ed ad un primo sommario esame, appare sussistere il fumus circa l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla base dei seguenti presupposti:<br />	<br />
• L’ordinanza di demolizione vede quale soggetto destinatario il solo ricorrente in quanto responsabile dell’abuso. Quest’ultimo non risulta essere proprietario dell’immobile dal 26/03/2002 e, quindi, in un periodo antecedente alla stessa presentazione dell’istanza di condono a seguito della quale il Comune ha attivato il procedimento che ha portato all’ordinanza ingiunzione ora impugnata;<br />	<br />
• Lo stesso ricorrente in quanto non più proprietario non è materialmente possessore e detentore dell’immobile e, che in quanto tale, non è nella materiale possibilità di ottemperare alle prescrizioni contenute dal provvedimento impugnato.<br />	<br />
• La stessa ordinanza, pur senza essere notificata all’attuale proprietario, prevede, in mancanza dell’ottemperanza della riduzione in pristino, l’effetto dell’acquisizione automatica della proprietà e, ciò, con evidente pregiudizio dello stesso attuale propietario.<br />	<br />
• Le modalità di svolgimento dell’istruttoria, il considerevole lasso di tempo intercorso dalla presentazione dell’istanza di sanatoria fino al successivo diniego e all’ordinanza impugnata &#8211; unitamente alla mancata conoscenza di un trasferimento della proprietà avvenuto nel corso del 2002, costituiscono tutti elementi che concorrono a definire il fumus, concorrendo a far ritenere un non corretto svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Comune.<br />	<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 55 cpa, e che appare opportuno sospendere l’efficacia dell’ordinanza impugnata.<br />	<br />
Visto l’art. 57 c. p. a. in relazione al quale sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Ritenuto che sulla base di quanto sopra specificato l’istanza cautelare va accolta e che va conseguentemente fissata la pubblica udienza per discussione del ricorso nel merito. 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) Accoglie l’istanza cautelare.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’Ottobre 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Alessandra Farina, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-380/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.380</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.98</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-98/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-98/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.98</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza comunale che impone rimozione ed il corretto smaltimento di rifiuti abbandonati, se dall’atto impugnato non risulta che si tratti di rifiuti pericolosi, vi sono censure attinenti alle garanzie procedimentali e all’istruttoria amministrativa, sussiste il danno grave ed irreparabile avendo riguardo, essenzialmente, alle conseguenze penali dell’inottemperanza all’ordine di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-98/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.98</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-98/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.98</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza comunale che impone rimozione ed il corretto smaltimento di rifiuti abbandonati, se dall’atto impugnato non risulta che si tratti di rifiuti pericolosi, vi sono censure attinenti alle garanzie procedimentali e all’istruttoria amministrativa, sussiste il danno grave ed irreparabile avendo riguardo, essenzialmente, alle conseguenze penali dell’inottemperanza all’ordine di rimozione. Inoltre, l’Amministrazione ha il potere-dovere di provvedere nuovamente, con la opportuna tempestività, soprattutto ove ritenga, adeguatamente motivando, che i rifiuti in questione siano dannosi per le persone e l’ambiente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00098/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00260/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 260 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Umbra Cuscinetti S.p.A.</b> ed <b>Edilumbra s.p.a.</b> rappresentate e difese dagli avv. Francesco Niccolini, Fabrizio Domenico Mastrangeli, con domicilio eletto presso il secondo in Perugia, piazza Italia N. 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Foligno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Prestipino, con domicilio eletto presso Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo S.n.c.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, dell’Ordinanza n. 226/2012 avente per oggetto la rimozione ed il corretto smaltimento di rifiuti abbandonati	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Foligno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; dall’atto impugnato non risulta che si tratti di rifiuti pericolosi<br />	<br />
&#8211; il gravame appare, alla luce della sommaria delibazione propria del giudizio cautelare, assistito da un apprezzabile fumus boni iuris con riguardo, fra l’altro, alle censure attinenti alle garanzie procedimentali e all’istruttoria amministrativa<br />	<br />
&#8211; sussiste il danno grave ed irreparabile avendo riguardo, essenzialmente, alle conseguenze penali dell’inottemperanza all’ordine di rimozione;<br />	<br />
&#8211; l’Amministrazione ha il potere-dovere di provvedere nuovamente, con la opportuna tempestività, soprattutto ove ritenga, adeguatamente motivando, che i rifiuti in questione siano dannosi per le persone e l’ambiente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 27 febbraio 2013 .<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-399/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-399/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.399</a></p>
<p>Va sospesa, su istanza di un privato imprenditore, la delibera di Giunta regionale nella parte in cui, recependo prescrizioni dettate dal Comitato Urbanistico Regionale, dispone la collocazione di aree a standard ex DM 1968 da cedere, all’esterno della zona di rispetto ferroviario. L&#8217;art. 49 del DPR 753/80 rappresenta infatti un</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-399/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su istanza di un privato imprenditore, la delibera di Giunta regionale nella parte in cui, recependo prescrizioni dettate dal Comitato Urbanistico Regionale, dispone la collocazione di aree a standard ex DM 1968 da cedere, all’esterno della zona di rispetto ferroviario. L&#8217;art. 49 del DPR 753/80 rappresenta infatti un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta di tal che la previsione della regione si palesa viziata, in quanto azzererebbe la capacità edificatoria delle aree (peraltro, riconosciuta a seguito dell’intervento di un Commissario ad acta). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00399/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00761/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 761 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Ar.Co. S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo F. Ingravalle, Maria Carmela Palermo, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi 63;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia </b>in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Bucci in Bari, via Nazario Sauro 33;<br /> <br />
<b>Comune di Bisceglie</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della deliberazione di Giunta regionale n. 225 del 7.2.2012, pubblicata sul b.u.r.p. n. 33 del 5.3.2012, nella parte in cui, recependo le prescrizioni dettate nel parere n. 5 del 27.1.2011, espresso dal Comitato Urbanistico Regionale, dispone: «con riferimento alle aree a standard ex d.m. n. 1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq. 18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario» imponendo, nello specifico, la localizzazione delle aree da cedersi a standards all’esterno della zona di rispetto ex art. 49 del d.p.r. n. 753/1980;	</p>
<p>nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, compreso, ove occorra, il cennato parere n. 5/2011, del Comitato Urbanistico Regionale, come recepito nella deliberazione regionale in epigrafe.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Massimo F. Ingravalle, Maria Carmela Palermo, Anna Bucci;	</p>
<p>Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in quanto, in primo luogo, le aree a standard sono state espressamente riferite dal Commissario ad acta a verde pubblico e parcheggi considerando l’esigenza di rispetto del vincolo ferroviario;<br />	<br />
considerato che la prescrizione di cui all&#8217;art. 49 del DPR 753/80 rappresenta un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta, in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 60 del DPR citato, gli uffici compartimentali di F.S. possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli art. 49 e 55;<br />	<br />
considerato altresì che la collocazione dell’area a verde nella fascia prossima alla ferrovia è espressamente consentita dalla legge, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, di tal che la previsione di collocazione delle aree a standard esclusivamente nell’area libera dalla fascia di rispetto ferroviaria si palesa viziata, in quanto azzererebbe la capacità edificatoria delle aree riconosciuta a seguito dell’intervento del Commissario ad acta;<br />	<br />
che sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;<br />	<br />
fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 20.12.2012;<br />	<br />
compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pietro Morea, Presidente<br />	<br />
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore<br />	<br />
Rosalba Giansante, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-399/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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