<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>21/6/2012 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-6-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-6-2012/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>21/6/2012 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-6-2012/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.375</a></p>
<p>Va sospeso a termine, su ricorso di un’Azienda agricola, l&#8217;ordinanza emessa da un Sindaco in cui veniva prescritto, entro un mese, lo sfoltimento di animali (galline) presenti nelle gabbie, in quanto la richiesta cautelare può trovare accoglimento limitatamente all’esaurimento del ciclo biologico delle galline allevate, e più precisamente, così come</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso a termine, su ricorso di un’Azienda agricola, l&#8217;ordinanza emessa da un Sindaco in cui veniva prescritto, entro un mese, lo sfoltimento di animali (galline) presenti nelle gabbie, in quanto la richiesta cautelare può trovare accoglimento limitatamente all’esaurimento del ciclo biologico delle galline allevate, e più precisamente, così come indicato dalla stessa difesa istante, per 12 mesi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00375/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00809/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 809 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Azienda Agricola Bettili Alessio</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio De Grazia, Roberta Pierobon, Angelica Ghezzi, con domicilio eletto presso Roberta Pierobon in Venezia, Dorsoduro, 3907/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cerea</b>, <b>Azienda Ulss N. 21 Legnago</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza 7/3/2012, emessa dal Sindaco del Comune di Cerea, ove veniva prescritto alla società istante &#8211; entro il 30/4/2012 &#8211; lo sfoltimento degli animali presenti nelle gabbie (7/3/2012 prot. n. 2511).	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Valutato il danno e comparati gli opposti interessi;<br />	<br />
la richiesta cautelare può trovare accoglimento limitatamente all’esaurimento del ciclo biologico delle galline allevate, e più precisamente, così come indicato dalla stessa difesa istante, sino alla data del 1 aprile 2013.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare per le ragioni indicate in parte motiva e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato sino alla data del 1 aprile 2013.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giovanni Ricchiuto, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.395</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-395/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-395/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-395/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.395</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza emessa dal Comune con la quale si ingiunge la demolizione e il ripristino delle opere di ristrutturazione edilizia che hanno portato al frazionamento e alla trasformazione di un&#8217;unica unità immobiliare in due distinte unità immobiliari, se è stata presentata domanda di condono edilizio, cui l’Amministrazione avrebbe dovuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-395/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.395</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-395/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.395</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza emessa dal Comune con la quale si ingiunge la demolizione e il ripristino delle opere di ristrutturazione edilizia che hanno portato al frazionamento e alla trasformazione di un&#8217;unica unità immobiliare in due distinte unità immobiliari, se è stata presentata domanda di condono edilizio, cui l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire riscontro prima di emettere l’atto impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00395/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00815/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 815 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Anna Maria Salvatori</b> e <b>Clara Franchi</b>, rappresentate e difese dagli avv.ti Paola Antonucci e Silvia Tirinnanzi, con domicilio eletto presso Silvia Tirinnanzi in Firenze, viale Europa, 101;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Seravezza</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Cecilia Mannocci, con domicilio eletto presso Maria Cecilia Mannocci in Firenze, via Fra&#8217; Domenico Buonvicini, 21; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza n. 64 emessa dal Comune di Seravezza il 12.03.2012, e notificata il 14.03.2012 alle Sigg.re Franchi Clara e Salvatori Anna maria nella loro qualità rispettivamente di proprietaria e possessore del fabbricato adibito ad abitazione, sito in seravezza, loc. Fabiano, via Magazzino n. 37, con la quale ingiunge alle stesse, a loro cura e spese, la demolizione e il conseguente ripristino delle opere realizzate abusivamente e descritte in premessa, consistenti in interventi di ristrutturazione edilizia che hanno portato al frazionamento e alla trasformazione di un&#8217;unica unità immobiliare in due distinte unità immobiliari, identificati catastalmente dal foglio di mappa n. 22, particelle nn. 143, 144, 145; entro giorni 90 dalla data di notifica della presente ordinanza, con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi; in difetto si procederà all&#8217;applicazione dei disposti di cui all&#8217;art. 134 della l.r. 03.01.2005 n. 1 che prevede la demolizione e la conseguente rimessa in pristino da parte del comune ed a spese del responsabile dell&#8217;abuso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Seravezza;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visti gli artt.55 e 57 c.p.a.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori C. Carpi, delegata da P. Antonucci e M. C. Mannocci;	</p>
<p>Osservato ad un primo e sommario esame che il ricorso appare provvisto dei necessari profili di fondatezza, con limitato riferimento all’abuso identificato catastalmente al foglio 22, particella 143 (ripostiglio/magazzino), in relazione al quale è stata presentata domanda di condono edilizio, a cui l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire riscontro prima di emettere l’atto impugnato;<br />	<br />
Ritenuti sussistenti, in parte qua, i presupposti di cui all’art.55 c.p.a.;<br />	<br />
Reputato che le spese della presente fase, in considerazione del suo esito, debbano essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie in parte la domanda cautelare presentata dalle ricorrenti e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende nei limiti di cui in motivazione l’efficacia dell’atto impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del febbraio 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>L’ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-395/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.395</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.376</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-376/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-376/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-376/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.376</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza di demolizione ai sensi dell&#8217;art. 31 del d.p.r. 380/2001 per intervento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, se i manufatti risultano abusivi a tutti gli effetti, essendo stato respinto con sentenza il ricorso avverso il diniego di condono, sentenza non sospesa nelle more della definizione del giudizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-376/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.376</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-376/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.376</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza di demolizione ai sensi dell&#8217;art. 31 del d.p.r. 380/2001 per intervento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, se i manufatti risultano abusivi a tutti gli effetti, essendo stato respinto con sentenza il ricorso avverso il diniego di condono, sentenza non sospesa nelle more della definizione del giudizio di appello avverso la stessa instaurato dalla ricorrente, così come da ordinanza del Consiglio di Stato; di conseguenza, a fronte del carattere abusivo dei manufatti, l’ordine di demolizione qui censurato costituisce atto dovuto e consequenziale al diniego di condono degli stessi; dato atto, tuttavia, sia della pendenza del giudizio di appello che dell’avvenuta presentazione da parte della ricorrente dell’istanza di rilascio di un permesso di costruire che, previa demolizione dei manufatti abusivi, consentirebbe la realizzazione di nuove costruzioni conformi agli strumenti urbanistici comunali; che, pertanto, impregiudicata la legittimità degli atti impugnati, contemperati gli opposti interessi, sussistono giuste ragioni per accodare la sospensione dell’ordine di demolizione limitatamente al tempo necessario alla definizione del giudizio di appello (salva l’eventualità che intervenga nelle more la definizione del procedimento avviato con la richiamata richiesta di permesso di costruire in termini favorevoli all’ammissibilità dell’intervento proposto da parte ricorrente); per detti motivi ed entro i limiti sopra descritti, può essere accordata la richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione impugnato sino al deposito della sentenza conclusiva del giudizio di appello. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00376/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00834/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 834 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Roberto Tiozzo Fasiolo</b>, <b>Giulia Scarpa</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Massimo Aprile, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell’art. 25, comma 2 c.p.a.;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Venezia</b>, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Giulio Gidoni, Maurizio Ballarin, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento 7/3/2012 avente ad oggetto: &#8220;ordinanza di demolizione ai sensi dell&#8217;art. 31 del d.p.r. 380/2001 e s.m.i., relative a opere edilizie in Pellestrina, località La Mara sez. Pellestrina fg. 6 mapp. 12 &#8211; 13 zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale (vincolo d. lgs n. 42/2004)&#8221; rif. prat. n. 2007/537181 pg &#8211; fascicolo 2007.xii/2/5.834, del dirigente della direzione sviluppo del territorio ed edilizia &#8211; settore sportello per l&#8217;edilizia centro storico ed isole del Comune di Venezia.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Premesso che allo stato i manufatti risultano abusivi a tutti gli effetti, essendo stato respinto con sentenza di questo Tribunale n. 2095/07 il ricorso avverso il diniego di condono, sentenza non sospesa nelle more della definizione del giudizio di appello avverso la stessa instaurato dalla ricorrente, così come da ordinanza del Consiglio di Stato n. 5993/08;<br />	<br />
che di conseguenza, a fronte del carattere abusivo dei manufatti, l’ordine di demolizione qui censurato costituisce atto dovuto e consequenziale al diniego di condono degli stessi;<br />	<br />
dato atto, tuttavia, sia della pendenza del giudizio di appello che dell’avvenuta presentazione da parte della ricorrente dell’istanza di rilascio di un permesso di costruire che, previa demolizione dei manufatti abusivi, consentirebbe la realizzazione di nuove costruzioni conformi agli strumenti urbanistici comunali;<br />	<br />
che, pertanto, impregiudicata la legittimità degli atti impugnati, contemperati gli opposti interessi, sussistono giuste ragioni per accodare la sospensione dell’ordine di demolizione limitatamente al tempo necessario alla definizione del giudizio di appello (salva l’eventualità che intervenga nelle more la definizione del procedimento avviato con la richiamata richiesta di permesso di costruire in termini favorevoli all’ammissibilità dell’intervento proposto da parte ricorrente);<br />	<br />
per detti motivi ed entro i limiti sopra descritti, può essere accordata la richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione impugnato sino al deposito della sentenza conclusiva del giudizio di appello.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare entro i limiti indicati in parte motiva e per l&#8217;effetto dispone la sospensione del provvedimento impugnato sino al deposito della sentenza conclusiva del giudizio di appello.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giovanni Ricchiuto, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-376/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.376</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.378</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-378/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-378/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.378</a></p>
<p>Vanno sospese le deliberazioni della giunta comunale di Cortina d&#8217;ampezzo di &#8220;indirizzi politico amministrativi per la predisposizione di un bando per l&#8217;assegnazione di alloggi di servizio a dipendenti del comune di Cortina d&#8217;ampezzo&#8221; e &#8220;graduatoria provvisoria per l&#8217;assegnazione di alloggi di servizio”, se il Comune ha comunicato alla ricorrente l’esclusione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-378/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-378/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.378</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospese le deliberazioni della giunta comunale di Cortina d&#8217;ampezzo di &#8220;indirizzi politico amministrativi per la predisposizione di un bando per l&#8217;assegnazione di alloggi di servizio a dipendenti del comune di Cortina d&#8217;ampezzo&#8221; e &#8220;graduatoria provvisoria per l&#8217;assegnazione di alloggi di servizio”, se il Comune ha comunicato alla ricorrente l’esclusione dalla procedura diretta all’assegnazione di alloggi per la non rispondenza al requisito dell’”assenza di una causa di lavoro” integrato (e quindi preclusivo secondo il Comune alla stessa partecipazione alla procedura) dall’esistenza di un procedimento promosso dalla ricorrente avverso il bando di assegnazione alloggi. Sussistere infatti il fumus dell’eccesso di potere in quanto è evidente che per “cause di lavoro” debba necessariamente farsi riferimento a controversie che riguardano lo svolgimento del rapporto di lavoro, le mansioni di riferimento o eventuali controversie di risarcimento del danno derivanti dalla violazione degli obblighi a carico delle rispettive parti. Appare poi sussistere il periculum in considerazione del fatto che il naturale esplicarsi della procedura concorsuale determinerà inevitabilmente l’assegnazione e la successiva occupazione degli alloggi nei confronti degli altri partecipanti alla procedura in questione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00378/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00354/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 354 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Maria Elena De Bernardin</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Rasera Berna, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell’art. 25 del codice del Processo Amministrativo;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cortina D&#8217;Ampezzo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Prade, Francesco Curato, con domicilio eletto presso Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Simonetta Zangiacomi</b>, non costituita in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
delle deliberazioni della giunta comunale di cortina d&#8217;ampezzo 20/12/2011 n. 206 di &#8220;indirizzi politico amministrativi per la predisposizione di un bando per l&#8217;assegnazione di alloggi di servizio a dipendenti del comune (e assimilati) di cortina d&#8217;ampezzo&#8221; e 20/12/2011 n. 205 di &#8220;indirizzi politico amministrativi per la predisposizione di un bando per la locazione di unità abitative di proprietà comunale&#8221;; del &#8220;bando per l&#8217;assegnazione di alloggi di servizio per il personale dipendente ed assimilato&#8221; di cui al prot. n. 26530 del 22/12/2011 e del &#8220;bando per la locazione di unità abitative di proprietà comunale&#8221; di cui al prot. n. 26529 del 22/12/2011 e della &#8220;graduatoria provvisoria per l&#8217;assegnazione di alloggi di servizio al personale dipendente ed assimilato bando prot. n. 26530 del 22/12/2011&#8221; del 16/1/2012 di cui al prot. albo n. 24/2012 e la condanna al pagamento di un indennizzo ai sensi dell&#8217;art. 21 quinquies, legge n. 241/90.	</p>
<p>nonchè con i motivi aggiunti depositati il 1/6/2012<br />	<br />
avverso e per l&#8217;annullamento, previa sospensiva, della deliberazione della giunta comunale 20/2/2012 n. 027.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Cortina D&#8217;Ampezzo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorrente ha chiesto, con l’impugnazione del ricorso principale, l’annullamento dei provvedimenti (Bando e approvazione graduatoria) per l’assegnazione di alloggi di servizio per il personale dipendente ed assimilato di cui al Prot. 26530 del 22/12/2011 e, ancora, per la locazione di unità abitative di proprietà comunale di cui al prot. 26529 del 22/12/2011, unitamente a tutti gli atti presupposti e consequenziali ai provvedimenti sopra citati.<br />	<br />
Preso atto che con il proponimento dei successivi motivi aggiunti è stata poi impugnata (con richiesta di istanza cautelare) la graduatoria definitiva per la locazione di alloggi di proprietà comunale del 22/12/2012 (prot.26529), la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 20/02/ 2012 e, ancora, la graduatoria definitiva del bando (prot. nr. 26530) del 22/12/2011 relativa all’assegnazione degli alloggi di servizio.<br />	<br />
Ritenuto che in relazione all’istanza di riunione del giudizio in corso con quello di cui RG 15/12 proposta dalla stessa ricorrente si evidenzia l’inesistenza di un carattere pregiudiziale nei confronti di detti contenziosi rilevando il loro carattere del tutto autonomo ed indipendente in quanto riferiti a due procedimenti amministrativi del tutto distinti.<br />	<br />
Ritenuto che per quanto attiene l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, ed ad un primo sommario, appare sussistere il fumus circa l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sulla base dei seguenti presupposti:<br />	<br />
• In data 16 gennaio 2012 il Comune di Cortina d’Ampezzo ha comunicato alla ricorrente l’esclusione dalla procedura diretta all’assegnazione di alloggi per la non rispondenza ai criteri di cui all’art. 10 del bando in quanto il Comune ha ritenuto che il disposto relativo al requisito dell’”assenza di una causa di lavoro” venisse integrato (e quindi costituisse un elemento preclusivo alla stessa partecipazione alla procedura) dall’esistenza di un procedimento promosso dalla ricorrente innanzi al TAR Veneto contro il Comune di Cortina d’Ampezzo riguardante il bando di assegnazione alloggi (prot. Nr. 17421 del 15/09/2010);<br />	<br />
• Con riferimento a quanto sopra appare sussistere il fumus dell’eccesso di potere in quanto è del tutto evidente che per “cause di lavoro” debba necessariamente farsi riferimento a controversie che riguardano lo svolgimento del rapporto di lavoro, le mansioni di riferimento o eventuali controversie di risarcimento del danno derivanti dalla violazione degli obblighi a carico delle rispettive parti.<br />	<br />
Considerato che appare sussistere il periculum in considerazione del fatto che il naturale esplicarsi della procedura concorsuale determinerà inevitabilmente l’assegnazione e la successiva occupazione degli alloggi nei confronti degli altri partecipanti alla procedura in questione. <br />	<br />
Ritenuto che va conseguentemente fissata la pubblica udienza per discussione del ricorso nel merito.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e fissa per discussione del ricorso nel merito la prima pubblica udienza del mese di Novembre 2013.	</p>
<p>Condanna la parte soccombente al pagamento di Euro 2000 (duemila//00) per quanto concerne le spese di lite per la presente fase.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Alessandra Farina, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-378/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.380</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-380/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-380/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-380/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.380</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento comunale di demolizione opere edili dopo un’istanza di condono edilizio attivata dalla parte ricorrente in ottemperanza al d.l. 269/2003 convertito in L. 191/2004, istanza di condono in relazione alla quale era stato effettuato il pagamento dell’oblazione; L’ordinanza di demolizione vede quale soggetto destinatario il solo ricorrente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-380/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.380</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-380/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.380</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento comunale di demolizione opere edili dopo un’istanza di condono edilizio attivata dalla parte ricorrente in ottemperanza al d.l. 269/2003 convertito in L. 191/2004, istanza di condono in relazione alla quale era stato effettuato il pagamento dell’oblazione; L’ordinanza di demolizione vede quale soggetto destinatario il solo ricorrente in quanto responsabile dell’abuso. Quest’ultimo non risulta essere proprietario dell’immobile da circa dieci anni e, quindi, in un periodo antecedente alla stessa presentazione dell’istanza di condono a seguito della quale il Comune ha attivato il procedimento che ha portato all’ordinanza ingiunzione impugnata;• Lo stesso ricorrente in quanto non più proprietario non è materialmente possessore e detentore dell’immobile e non è nella materiale possibilità di ottemperare alle prescrizioni contenute dal provvedimento impugnato. La stessa ordinanza, pur senza essere notificata all’attuale proprietario, prevede, in mancanza dell’ottemperanza della riduzione in pristino, l’effetto dell’acquisizione automatica della proprietà e, ciò, con evidente pregiudizio dello stesso attuale propietario. Le modalità di svolgimento dell’istruttoria, il considerevole lasso di tempo intercorso dalla presentazione dell’istanza di sanatoria fino al successivo diniego e all’ordinanza impugnata &#8211; unitamente alla mancata conoscenza di un trasferimento della proprietà avvenuto nel corso del 2002, costituiscono tutti elementi che concorrono a definire il fumus, concorrendo a far ritenere un non corretto svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Comune. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00380/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00839/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 839 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Artigiani Doria S.n.c. di Doria Dino &#038; C.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Polato, con domicilio eletto presso Paolo Polato in Venezia-Mestre, via C. Battisti, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Chioggia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carmelo Papa, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 104/2010;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Stefania Voltolina</b>, non costituita in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento comunale 8.3.2012 n. 11747 di demolizione opere edili.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che la parte ricorrente ha richiesto l’annullamento (previa sospensiva) del dell’ordinanza emanata dal Comune di Chioggia a seguito di un’istanza di condono edilizio attivata dalla parte ricorrente in ottemperanza al d.l. 269/2003 convertito in L. 191/2004, istanza di condono in relazione alla quale era stata ottemperato il pagamento dell’oblazione.<br />	<br />
Ritenuto che per quanto attiene l’istanza cautelare, ed ad un primo sommario esame, appare sussistere il fumus circa l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla base dei seguenti presupposti:<br />	<br />
• L’ordinanza di demolizione vede quale soggetto destinatario il solo ricorrente in quanto responsabile dell’abuso. Quest’ultimo non risulta essere proprietario dell’immobile dal 26/03/2002 e, quindi, in un periodo antecedente alla stessa presentazione dell’istanza di condono a seguito della quale il Comune ha attivato il procedimento che ha portato all’ordinanza ingiunzione ora impugnata;<br />	<br />
• Lo stesso ricorrente in quanto non più proprietario non è materialmente possessore e detentore dell’immobile e, che in quanto tale, non è nella materiale possibilità di ottemperare alle prescrizioni contenute dal provvedimento impugnato.<br />	<br />
• La stessa ordinanza, pur senza essere notificata all’attuale proprietario, prevede, in mancanza dell’ottemperanza della riduzione in pristino, l’effetto dell’acquisizione automatica della proprietà e, ciò, con evidente pregiudizio dello stesso attuale propietario.<br />	<br />
• Le modalità di svolgimento dell’istruttoria, il considerevole lasso di tempo intercorso dalla presentazione dell’istanza di sanatoria fino al successivo diniego e all’ordinanza impugnata &#8211; unitamente alla mancata conoscenza di un trasferimento della proprietà avvenuto nel corso del 2002, costituiscono tutti elementi che concorrono a definire il fumus, concorrendo a far ritenere un non corretto svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Comune.<br />	<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 55 cpa, e che appare opportuno sospendere l’efficacia dell’ordinanza impugnata.<br />	<br />
Visto l’art. 57 c. p. a. in relazione al quale sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Ritenuto che sulla base di quanto sopra specificato l’istanza cautelare va accolta e che va conseguentemente fissata la pubblica udienza per discussione del ricorso nel merito. 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) Accoglie l’istanza cautelare.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’Ottobre 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Alessandra Farina, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-380/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.380</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.98</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-98/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-98/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.98</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza comunale che impone rimozione ed il corretto smaltimento di rifiuti abbandonati, se dall’atto impugnato non risulta che si tratti di rifiuti pericolosi, vi sono censure attinenti alle garanzie procedimentali e all’istruttoria amministrativa, sussiste il danno grave ed irreparabile avendo riguardo, essenzialmente, alle conseguenze penali dell’inottemperanza all’ordine di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-98/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.98</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-98/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.98</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza comunale che impone rimozione ed il corretto smaltimento di rifiuti abbandonati, se dall’atto impugnato non risulta che si tratti di rifiuti pericolosi, vi sono censure attinenti alle garanzie procedimentali e all’istruttoria amministrativa, sussiste il danno grave ed irreparabile avendo riguardo, essenzialmente, alle conseguenze penali dell’inottemperanza all’ordine di rimozione. Inoltre, l’Amministrazione ha il potere-dovere di provvedere nuovamente, con la opportuna tempestività, soprattutto ove ritenga, adeguatamente motivando, che i rifiuti in questione siano dannosi per le persone e l’ambiente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00098/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00260/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 260 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Umbra Cuscinetti S.p.A.</b> ed <b>Edilumbra s.p.a.</b> rappresentate e difese dagli avv. Francesco Niccolini, Fabrizio Domenico Mastrangeli, con domicilio eletto presso il secondo in Perugia, piazza Italia N. 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Foligno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Prestipino, con domicilio eletto presso Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo S.n.c.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, dell’Ordinanza n. 226/2012 avente per oggetto la rimozione ed il corretto smaltimento di rifiuti abbandonati	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Foligno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; dall’atto impugnato non risulta che si tratti di rifiuti pericolosi<br />	<br />
&#8211; il gravame appare, alla luce della sommaria delibazione propria del giudizio cautelare, assistito da un apprezzabile fumus boni iuris con riguardo, fra l’altro, alle censure attinenti alle garanzie procedimentali e all’istruttoria amministrativa<br />	<br />
&#8211; sussiste il danno grave ed irreparabile avendo riguardo, essenzialmente, alle conseguenze penali dell’inottemperanza all’ordine di rimozione;<br />	<br />
&#8211; l’Amministrazione ha il potere-dovere di provvedere nuovamente, con la opportuna tempestività, soprattutto ove ritenga, adeguatamente motivando, che i rifiuti in questione siano dannosi per le persone e l’ambiente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 27 febbraio 2013 .<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-98/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.98</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-399/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-399/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.399</a></p>
<p>Va sospesa, su istanza di un privato imprenditore, la delibera di Giunta regionale nella parte in cui, recependo prescrizioni dettate dal Comitato Urbanistico Regionale, dispone la collocazione di aree a standard ex DM 1968 da cedere, all’esterno della zona di rispetto ferroviario. L&#8217;art. 49 del DPR 753/80 rappresenta infatti un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-399/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-399/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su istanza di un privato imprenditore, la delibera di Giunta regionale nella parte in cui, recependo prescrizioni dettate dal Comitato Urbanistico Regionale, dispone la collocazione di aree a standard ex DM 1968 da cedere, all’esterno della zona di rispetto ferroviario. L&#8217;art. 49 del DPR 753/80 rappresenta infatti un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta di tal che la previsione della regione si palesa viziata, in quanto azzererebbe la capacità edificatoria delle aree (peraltro, riconosciuta a seguito dell’intervento di un Commissario ad acta). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00399/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00761/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 761 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Ar.Co. S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo F. Ingravalle, Maria Carmela Palermo, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi 63;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia </b>in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Bucci in Bari, via Nazario Sauro 33;<br /> <br />
<b>Comune di Bisceglie</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della deliberazione di Giunta regionale n. 225 del 7.2.2012, pubblicata sul b.u.r.p. n. 33 del 5.3.2012, nella parte in cui, recependo le prescrizioni dettate nel parere n. 5 del 27.1.2011, espresso dal Comitato Urbanistico Regionale, dispone: «con riferimento alle aree a standard ex d.m. n. 1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq. 18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario» imponendo, nello specifico, la localizzazione delle aree da cedersi a standards all’esterno della zona di rispetto ex art. 49 del d.p.r. n. 753/1980;	</p>
<p>nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, compreso, ove occorra, il cennato parere n. 5/2011, del Comitato Urbanistico Regionale, come recepito nella deliberazione regionale in epigrafe.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Massimo F. Ingravalle, Maria Carmela Palermo, Anna Bucci;	</p>
<p>Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in quanto, in primo luogo, le aree a standard sono state espressamente riferite dal Commissario ad acta a verde pubblico e parcheggi considerando l’esigenza di rispetto del vincolo ferroviario;<br />	<br />
considerato che la prescrizione di cui all&#8217;art. 49 del DPR 753/80 rappresenta un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta, in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 60 del DPR citato, gli uffici compartimentali di F.S. possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli art. 49 e 55;<br />	<br />
considerato altresì che la collocazione dell’area a verde nella fascia prossima alla ferrovia è espressamente consentita dalla legge, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, di tal che la previsione di collocazione delle aree a standard esclusivamente nell’area libera dalla fascia di rispetto ferroviaria si palesa viziata, in quanto azzererebbe la capacità edificatoria delle aree riconosciuta a seguito dell’intervento del Commissario ad acta;<br />	<br />
che sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;<br />	<br />
fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 20.12.2012;<br />	<br />
compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pietro Morea, Presidente<br />	<br />
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore<br />	<br />
Rosalba Giansante, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-399/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.404</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-404/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-404/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-404/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.404</a></p>
<p>Va sospeso il diniego opposto alla d.i.a. presentata per la realizzazione di un accesso carraio e di un accesso pedonale presso un’abitazione, perché, tenuto conto che l’immobile non risulta inserito in un complesso residenziale, come rappresentato dal Comune nel provvedimento impugnato, ma fa parte di un insieme di abitazioni singole,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-404/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.404</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-404/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.404</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego opposto alla d.i.a. presentata per la realizzazione di un accesso carraio e di un accesso pedonale presso un’abitazione, perché, tenuto conto che l’immobile non risulta inserito in un complesso residenziale, come rappresentato dal Comune nel provvedimento impugnato, ma fa parte di un insieme di abitazioni singole, il ricorrente è titolare di una servitù di passaggio su una strada privata per poter accedere alla strada comunale e proprio in quanto titolare di tale diritto di servitù ha titolo ad ottenere l’accesso carraio e pedonale richiesti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00404/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00774/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 774 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Giuseppe Zippo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via F.S. Abbrescia, n. 83/B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cellamare</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) della nota prot. n. 702 del 13 febbraio 2012, mai notificata al ricorrente, con cui il capo del settore tecnico presso il Comune di Cellamare ha comunicato il diniego alla d.i.a. presentata per la realizzazione di un accesso carraio e di un accesso pedonale presso l’abitazione del ricorrente;<br />	<br />
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti	</p>
<p>nonché per l’accertamento<br />	<br />
del diritto del ricorrente alla realizzazione dell’intervento di cui alla detta d.i.a.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 c.p.a.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Antonio L. Deramo;	</p>
<p>CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare:<br />	<br />
&#8211; che l’immobile di cui è proprietario il ricorrente non risulta inserito in un complesso residenziale, come rappresentato dal Comune di Cellamare nel provvedimento impugnato, ma fa parte di un insieme di abitazioni singole<br />	<br />
&#8211; che il sig. Giuseppe Zippo è titolare di una servitù di passaggio su una strada privata per poter accedere alla strada comunale<br />	<br />
&#8211; che proprio in quanto titolare di tale diritto di servitù, il ricorrente stesso ha titolo ad ottenere l’accesso carraio e pedonale richiesti;<br />	<br />
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;<br />	<br />
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo. 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.	</p>
<p>Fissa l&#8217;udienza pubblica del 7 febbraio 2013 per la discussione del ricorso nel merito.<br />	<br />
Condanna il Comune di Cellamare al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in €. 1.000,00 (mille/00) in favore del sig. Giuseppe Zippo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pietro Morea, Presidente<br />	<br />
Francesca Petrucciani, Referendario<br />	<br />
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-404/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.404</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2012 n.5690</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-6-2012-n-5690/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-6-2012-n-5690/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-6-2012-n-5690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2012 n.5690</a></p>
<p>Pres. Politi Est. Perna X (Avv. M.Racco)/ Y (Avv.St.) sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008 al compenso di un magistrato della Corte dei Conti che ha svolto la funzione di presidente di commissione per l&#8217;accordo bonario ex art. 240 d.lgs 163/2006 1. Pubblico impiego – Magistrati contabili –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-6-2012-n-5690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2012 n.5690</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-6-2012-n-5690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2012 n.5690</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Politi    Est. Perna<br /> X (Avv. M.Racco)/ Y (Avv.St.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008 al compenso di un magistrato della Corte dei Conti che ha svolto la funzione di presidente di commissione per l&#8217;accordo bonario ex art. 240 d.lgs 163/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Magistrati contabili – Incarichi extragiudiziari – per accordo bonario-  Presidente della  commissione -Presidente di collegio arbitrale– Funzioni &#8211; Assimilazione – Non sussiste – Ragioni. 	</p>
<p>2. Pubblico impiego – Magistrati contabili – Incarichi extragiudiziari – Componente di commissione per accordo bonario – Compenso –Art. 61, 9 d.l. 112/2008 –Versamento 50 % al bilancio dello Stato- Inapplicabilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La fattispecie del bonario componimento del contenzioso non è presente nell’art. 3, comma 3, lett. g), del d.p.r. n. 388/1995, (recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), che ha espresso riguardo solo alle &#8220;funzioni di presidente di collegi arbitrali in controversie in cui almeno una delle parti sia un soggetto pubblico”. Infatti, la possibilità per i magistrati di assumere la funzione di presidente della Commissione incaricata di formulare la proposta di accordo bonario è stata prevista, tramite l’inserimento del comma 9 bis nel corpo dell’art. 240 del d.lgs n. 163/2006, soltanto dall&#8217;art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. 20.3.2010, n. 53, in vigore dal 27.4.2010. 	</p>
<p>2. L&#8217;art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008 (che obbliga a versare il 50% dei compensi &#8211; del dipendente pubblico per l&#8217;attività di componente o di segretario del collegio arbitrale-  in entrata al bilancio dello Stato)  non è applicabile per la quantificazione dei compensi di componente (rectius: di Presidente) di Commissione per l’accordo bonario. Infatti, una siffatta applicazione non può aver luogo in via di interpretazione estensiva, stanti le diversità ontologiche degli istituti in esame: l’accordo bonario realizza una transazione, e in essa le commissioni svolgono un’attività di amministrazione esprimendo pareri che hanno un valore vincolante sul responsabile del procedimento; la procedura arbitrale è, invece, di per sé un giudizio, tanto è vero che ai fini della esecutività del lodo vale la disciplina contenuta nel Codice di Procedura Civile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05690/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 03323/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3323 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><b>Ernesto Basile</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Racco, con domicilio eletto presso Mario Racco in Roma, via Ugo De Carolis, 101; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Corte dei Conti,</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; della nota prot. 000018-07/02/2011-RES-A45-P della Presidenza della Corte dei Conti, recante in oggetto: &#8220;provvedimento presidenziale n. l4/Pres./ Aut. In data 31 gennaio 2011- comunicazione incarico accordo bonario&#8221;;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento presidenziale n. 14/Pres/Aut. del 31.1.2011 nella parte in cui si afferma l&#8217;applicabilità, ai fini del decidere, dell&#8217;art. 61, c. 9, del D.L. 25.6.2008, convertito dall&#8217;art. l, c. 2, della L. 6.8.2008, n. 133, in base al quale i sogget<br />
ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, occorrendo, il verbale della seduta del Consiglio di Presidenza del 14/15 dicembre 2010 ed il verbale della 2/ commissione, concernente la proposta formulata al Consiglio di Presidenza;</p>
<p>	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Corte dei Conti;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il cons. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il cons. Ernesto Basile, odierno esponente, Magistrato della Corte dei Conti e, all’epoca dei fatti, delegato al controllo di legittimità su atti dei Ministeri economico-finanziari, rappresenta di aver inoltrato al Consiglio di Presidenza richiesta di autorizzazione a presiedere la Commissione che<br />	<br />
dovrà procedere alla proposta di accordo bonario tra Roma Metropolitane s.r.l. e l&#8217;A.T.I. appaltatrice dei lavori della Metropolitana di Roma linea B1 &#8211; diramazione linea B da Piazza Bologna a Piazza Conca d&#8217;Oro &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 240 del d.lgs. n. 163/06.<br />	<br />
La domanda di autorizzazione è stata esaminata dal Consiglio di Presidenza, sulla proposta della 2^ Commissione, nell&#8217;adunanza del 14-15 dicembre 2010, concludendo in senso favorevole all’autorizzazione dell&#8217;incarico, con applicazione tuttavia non dell&#8217;art. 240 del d.lgs. 163/06, come richiesto dall’interessato, ma dell&#8217;art. 61, comma 9, del d.lgs. 25.6.2008, n. 133, riguardante i compensi da corrispondere per l&#8217;attività di componente di un collegio arbitrale.<br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe il cons. Basile impugna quindi gli atti epigrafati in quanto hanno ritenuto applicabile ai compensi in parola l&#8217;art. 61, comma 9, del d.lgs. 25.6.2008, n. 133, anziché l&#8217;art. 240 del d.lgs. 163/06.<br />	<br />
L’odierno esponente rappresenta che tale divisamento va a determinare un regime dei compensi nettamente deteriore rispetto a quello previsto dal d.lgs. 163/06 per la tipologia di incarico in questione &#8211; ciò che radica il suo interesse al presente ricorso &#8211; nonché una disparità di trattamento rispetto a quanto praticato per il passato, e in particolare in due recentissimi casi similari, in cui la disciplina di cui all&#8217;art. 61, comma 9, del D.Lgs. 133/08 non è stata applicata.<br />	<br />
Questi i motivi dedotti con il ricorso:<br />	<br />
1.Violazione della legge 241/90<br />	<br />
Il termine di conclusione del procedimento non è stato osservato e pertanto, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge n. 241/90, si è configurata un’ipotesi di silenzio assenso.<br />	<br />
2. Error in procedendo – disparità – sviamento<br />	<br />
La iniziativa conciliatoria intercorsa tra Roma Metropolitane s.r.l. e l&#8217; A.T.I. appaltatrice dei lavori della metropolitana di Roma linea B l è stata configurata dai soggetti interessati esattamente nell&#8217;ambito previsto dall&#8217;art. 240 del d.lgs. 163/06, finalizzato al raggiungimento dell&#8217; “accordo bonario; il provvedimento impugnato, decidendo che la fattispecie va regolata dall&#8217;art. 61, comma 9, del d.l. 112/08, convertito nella legge 133/08, che si riferisce al collegio arbitrale, anziché dall&#8217;art. 240 del Codice Appalti, si è sostituito arbitrariamente al volere delle parti.<br />	<br />
Il provvedimento si pone altresì in palese contraddizione con altri casi recentissimi, assolutamente sovrapponibili, concernenti autorizzazioni concesse ai consiglieri Maria Elena Raso e Amedeo<br />	<br />
Federici, in cui non è stata applicata la disciplina di cui all&#8217;art. 61, comma 9, del d.l. 112/08, evocata invece &#8211; e per la prima volta &#8211; nel caso del ricorrente.<br />	<br />
3. Irragionevolezza – illogicità manifesta<br />	<br />
L&#8217;art. 61, comma 9, del d.l. 112/08, quale norma di rango primario, ha come destinatari essenzialmente Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati che conferiscono arbitrati e collaudi, i quali sono obbligati a versare &#8220;direttamente&#8221; il 50% del compenso in conto entrate Tesoro, senza versarlo prima all&#8217;interessato; il Consiglio di Presidenza, con il suo parere, ed il provvedimento del<br />	<br />
Presidente poi, attraverso un atto &#8220;interno&#8221;, in sostanza vanno ad imporre arbitrariamente, in un procedimento di accordo bonario, obblighi a soggetti privati terzi, che l&#8217;art. 240 del Codice Appalti non prevede.<br />	<br />
4. Falsa applicazione della legge – erroneità dei presupposti<br />	<br />
L&#8217;incarico non è autorizzabile ai sensi dell&#8217;art. 3, lettera g, del DPR n. 388/95, che si riferisce esplicitamente alle &#8220;funzioni di Presidente di collegi arbitrati&#8221;, bensì ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, dello stesso DPR, che ha riguardo anche agli incarichi previsti da leggi dello Stato, che nella specie è l’art. 240, comma 9 bis, del d.lgs. 163/06; è quindi erronea, per erroneità dei presupposti, la conseguenza di ritenere applicabile l&#8217;art. 61, comma 9, del D.L. 25.4.2006, n. 133 che obbliga il terzo &#8211; non il magistrato &#8211; a versare il 50% dei compensi in entrata al bilancio dello Stato.<br />	<br />
A seguito di accesso agli atti del procedimento, il ricorrente, sulla scorta di stralci dei verbali dell’adunanza consiliare del 14-15 dicembre 2010 e della riunione della 2^ Commissione del 6.12.2010, in data 20 aprile 2011 ha notificato motivi aggiunti, con i quali ha riproposto le originarie censure.<br />	<br />
Nel presente giudizio si è costituita l’Amministrazione intimata, per resistere al ricorso e chiederne il rigetto nel merito siccome infondato.<br />	<br />
Alla Pubblica Udienza del 9 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato.<br />	<br />
Come rappresentato dall’odierno esponente, l’iniziativa conciliatoria intercorsa tra Roma Metropolitane s.r.l. e l&#8217; A.T.I. appaltatrice dei lavori della metropolitana di Roma linea B 1, è stata configurata dai soggetti interessati esattamente nell&#8217; ambito procedimentale previsto dall&#8217;art. 240 del d.lgs. 163/06 finalizzato al raggiungimento dell&#8217; “accordo bonario”, e proprio in detto, specifico contesto normativo, le parti, di comune accordo, hanno designato e nominato il cons. Basile quale Presidente della Commissione.<br />	<br />
Come noto, l&#8217;art. 240 del d.lgs. 163/06 disciplina i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario &#8220;<i>per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell&#8217;iscrizione di riserve sui documenti contabili, l&#8217;importo economico dell&#8217; opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiori al dieci per cento dell’importo contrattuale</i> [ &#8230; ]&#8221; (comma 1). Ai sensi del successivo comma 18, l&#8217;accordo bonario ha natura di transazione.<br />	<br />
Per quanto in questa sede rileva, il comma 9 bis stabilisce che, dei tre componenti la Commissione incaricata di formulare la proposta di accordo bonario, il terzo, che assume le funzioni di presidente, &#8220;<i>è nominato, in ogni caso, tra i Magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall&#8217;art. 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale”</i>.<br />	<br />
Il comma 10 dispone poi che &#8220;<i>i compensi spettanti a ciascun membro della Commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate”.</i><br />	<br />
Orbene, nel caso che ne occupa, la domanda di autorizzazione del cons. Basile, seppure presentata con espresso riferimento all&#8217;art. 240, conduceva all’autorizzazione dell&#8217;incarico in applicazione dell&#8217;art. 61, comma 9, del d.l. 112/08, concernente i compensi da corrispondere per l&#8217;attività di componente di un collegio arbitrale, in quanto l’incarico veniva considerato autorizzabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. g), del d.p.r. n. 388/1995.<br />	<br />
Il riferimento a tale ultima disposizione del d.p.r. n. 388/1995, che ha espresso riguardo alle &#8220;funzioni di presidente di collegi arbitrali in controversie in cui almeno una delle parti sia un soggetto pubblico”, non è, tuttavia, corretto; l’incarico <i>de quo</i>, infatti, in quanto espressamente previsto dall’art. 240, comma 9 bis, del d.lgs. 163/06,risultava sussumibile nell’ambito dell&#8217;art. 2, comma 1, del ripetuto decreto, che considera gli incarichi “espressamente previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento”, e pertanto in applicazione di detta norma avrebbe dovuto essere autorizzato.<br />	<br />
La fattispecie del bonario componimento non poteva essere espressamente presente nel d.p.r. n. 388/95, in quanto la possibilità per i magistrati di farne parte è stata prevista, tramite l’inserimento del comma 9 bis nel corpo dell’art. 240 del d.lgs n. 163/2006, soltanto dall&#8217;art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. 20.3.2010, n. 53, in vigore dal 27.4.2010.<br />	<br />
E’ dunque erronea, per erroneità dei presupposti, la conseguenza di ritenere applicabile al caso in esame l&#8217;art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008 che obbliga a versare il 50% dei compensi in entrata al bilancio dello Stato.<br />	<br />
E invero, l&#8217;art. 61, comma 9, cit. prevede, in particolare, che “<i>Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l&#8217;attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell&#8217;Avvocatura dello Stato, ove esistenti</i>; […]”.<br />	<br />
Tale disposizione ha dunque riguardo ai compensi per l’attività di componente o di segretario di collegio arbitrale e non già, o non anche, ai compensi di componente (rectius: di Presidente) di Commissione per l’accordo bonario, cui dunque non risulta applicabile.<br />	<br />
Né una siffatta applicazione può aver luogo in via di interpretazione estensiva, stanti le diversità ontologiche degli istituti in esame: l’accordo bonario realizza una transazione, e in essa le commissioni svolgono un’attività di amministrazione esprimendo pareri che hanno un valore vincolante sul responsabile del procedimento; la procedura arbitrale è, invece, di per sé un giudizio, tanto è vero che ai fini della esecutività del lodo vale la disciplina contenuta nel Codice di Procedura Civile.<br />	<br />
A conferma della differenza tra i due istituti, il comma 1 dell&#8217;art. 241 del d.lgs n. 163/2006, riguardante l&#8217;arbitrato, precisa che possono essere deferite ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall&#8217;esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee “<i>comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell&#8217;accordo bonario previsto dall&#8217; articolo 240&#8243;,</i> con ciò troncando ogni possibile dubbio sull’alterità del primo rispetto al secondo.<br />	<br />
D’altra parte, l’art. 61, comma 9, norma specificamente dettata per gli arbitrati, non potrebbe essere oggetto di applicazione analogica al di fuori dei casi in esso previsti, in quanto andrebbe ad impattare sul principio del divieto di imposizione coattiva, oggetto di garanzia costituzionale.<br />	<br />
Né, infine, l&#8217;art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 53/2010, che ha aggiunto il comma 9 bis al ripetuto art. 240, opera richiamo alcuno all&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008 ai compensi della specie.<br />	<br />
Per le considerazioni complessivamente svolte, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui si è deciso di applicare il regime dei compensi di cui all’art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008, come conv. nella legge 133/2008.<br />	<br />
In considerazione della materia trattata, sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>	<br />
Roberto Politi, Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />	<br />
Rosa Perna, Consigliere, Estensore</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-6-2012-n-5690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2012 n.5690</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2012 n.10294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-6-2012-n-10294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-6-2012-n-10294/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-6-2012-n-10294/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2012 n.10294</a></p>
<p>Site S.p.A. in proprio e quale mandataria del RTI con Ducati Sistemi S.p.A. e altri (Avv. P. Quinto) c/ Ferrovie del Sud Est S.r.l. e Servizi Automobilistici (Avv.ti A. Schiano e L. Ancora) e altri. sulla giurisdizione della Corte di cassazione in ordine alle pronunce del Consiglio di Stato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-6-2012-n-10294/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2012 n.10294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-6-2012-n-10294/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2012 n.10294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Site S.p.A. in proprio e quale mandataria del RTI con Ducati Sistemi S.p.A. e altri (Avv. P. Quinto) c/ Ferrovie del Sud Est S.r.l. e Servizi Automobilistici (Avv.ti A. Schiano e L. Ancora) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione della Corte di cassazione in ordine alle pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per omessa pronuncia o per revirement giurisprudenziale, in relazione alla fattispecie concernente la sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 4/2011, in tema di ordine di esame tra ricorso principale e incidentale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Sentenze Consiglio di Stato e Corte dei conti – Omessa pronuncia – Denegata giustizia &#8211; Questione di giurisdizione – Configurabilità &#8211; Ragioni.	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Azione giudiziaria – Presupposti e condizioni – Previsione normativa – Inammissibilità della domanda – Errore di diritto – Configurabilità &#8211; Questione di giurisdizione – Non sussiste.	</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Consiglio di Stato e Corte dei conti – Pronunce – Revirement giurisprudenziale – Errore di diritto – Configurabilità – Questione di giurisdizione – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di impugnazione delle pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, può insorgere una questione di giurisdizione non soltanto quando il giudice adito ritenga che la causa debba essere decisa da una diversa autorità giudiziaria, ma anche quando non esamina la richiesta di tutela che gli viene presentata nell’ambito della sua giurisdizione.	</p>
<p>2. Il Legislatore è libero di fissare presupposti e condizioni per attivare e coltivare un processo, per cui se muovendosi nell’ambito di tali ultime disposizioni, il giudice dichiara l’inammissibilità della domanda potrà semmai discutersi di violazione o falsa applicazione delle medesime, ma non di rifiuto di una tutela che la stessa legge non accorda in difetto di date condizioni e presupposti.	</p>
<p>3. Il richiamo di norme e principi processuali da parte del giudice, ancorché in precedenza diversamente interpretati, anche se idoneo ad alimentare dubbi in ordine alla soluzione adottata (dato che a fronte di due letture alternative, il giudice dovrebbe privilegiare quella che assicura e non quella che ostacola la somministrazione della tutela e della piena attuazione della legge), configura al più un errore di diritto non proponibile in Corte di cassazione per profili di giurisdizione. (Fattispecie concernente la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4/2011, in tema di ordine di esame tra ricorso principale e incidentale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/19895_19895.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-6-2012-n-10294/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2012 n.10294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
