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	<title>21/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3434</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3434</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Russo.Comune di Taranto (Avv. L. Cucinato) c. Sovigest s.p.a, Fintecna s.p.a., Consap s.p.a., GE.FI s.p.a (Avv.ti A. Clarizia e S. Crisci). sulla configurabilità della omissione di pronuncia &#8211; su domande o eccezioni delle parti &#8211; &#160;quale errore di fatto revocatorio 1. Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3434</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, Est. Russo.<br />Comune di Taranto (Avv. L. Cucinato) c. Sovigest s.p.a, Fintecna s.p.a., Consap s.p.a., GE.FI s.p.a (Avv.ti A. Clarizia e S. Crisci).</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità della omissione di pronuncia &#8211; su domande o eccezioni delle parti &#8211; &nbsp;quale errore di fatto revocatorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore di fatto – Omissione di pronuncia – Sussiste – Limiti.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore di fatto – Non sussiste –Carenza o difetto di motivazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’ errore di fatto revocatorio può essere configurabile anche quando cada sull&#8217;esistenza o sul contenuto di atti processuali e determini un’omissione di pronuncia, purché esso sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza, che neppure abbia dato atto della sussistenza di una domanda o eccezione (1); si deve trattare, quindi, di una totale mancanza di valutazione del motivo, e non di un difetto di motivazione della decisione</p>
<p>2. Quando dalle risultanze processuali emerge che la sentenza impugnata richiama espressamente sia l’atto di costituzione in giudizio, sia le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese, sia gli atti tutti di causa, sia le difese orali svolte in udienza e la sentenza dà espressamente atto della presenza e della disponibilità per l’esame del giudicante degli atti defensionali con i quali una parte ha dedotto l’eccezione di inammissibilità, e quando non vi è alcun indizio che tale esame non sia avvenuto, anche se la valutazione negativa dell’eccezione non è stata esternata, si tratta di una carenza o difetto di motivazione, e non di un errore di fatto (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. St., sez. V, 16.3.2005, n. 1077; Sez. IV, 22.10.2004, n. 6952; Sez. IV, 26.7.2004, n. 5292; Sez. V, <a href="/ga/id/2003/4/2967/g">7.4.2003, n. 1839</a>.</p>
<p>(2) Cfr. Cons. St., Sez. IV, <a href="/ga/id/2005/4/6455/g">25.3.2005, n. 1302</a>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla configurabilità della omissione di pronuncia &#8211; su domande o eccezioni delle parti &#8211;  quale errore di fatto revocatorio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			 <br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3434/07 REG.DEC.<br />
			 N. 9418 REG.RIC.<br />	<br />
ANNO  2005 </p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
 Sezione Quinta  </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso n. 9418/2005 R.G. proposto dal<br />
<b>Comune di Taranto</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Cecinato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Sovigest s.p.a</b>, <b>Fintecna s.p.a.</b>, <b>Consap s.p.a.</b>, <b>GE.FI s.p.a.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in proprio e in qualità di associate della costituenda ATI, tutte rappresentate e difese dall’Avv. Prof. Angelo Clarizia, e dell’avv. Stefano Crisci, elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio del primo, via Principessa Clotilde, n. 2;</p>
<p>PER LA REVOCAZIONE<br />
della decisione n. 5889 del 20.10.2005 della V Sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stata riformata la sentenza resa dal T.A.R. per la Puglia, II Sezione di Lecce, n. 3297/03, pubblicata in data 21.5.2003.</p>
<p>Visto il ricorso per revocazione con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle società in epigrafe;  <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il Consigliere Nicola Russo;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 9.5.2006 gli avv.ti Cecinato e Clarizia;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con sentenza n. 3297 del 21 maggio 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, II Sezione di Lecce,  rigettava il ricorso con cui le società indicate in epigrafe avevano impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Taranto n. 557 del 6 agosto 2002, e gli atti e pareri in essa richiamati, di annullamento in autotutela del bando e degli atti della gara per l’affidamento dei servizi di valorizzazione e gestione del patrimonio comunale.<br />
Avverso tale sentenza le società proponevano appello (r.g. n. 8121/03) dinanzi a questo Consiglio che, con decisione n. 5889 del 20.10.2005, lo accoglieva e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso di primo grado, compensando le spese del giudizio.<br />
Avverso tale decisione il Comune di Taranto, con atto notificato il 18.11.2005, ha proposto ricorso per revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo l’omessa pronuncia sulle eccezioni di irricevibilità dell’appello e sulle eccezioni svolte in relazione al secondo motivo di appello.<br />
Resistono al ricorso la Sovigest s.p.a., la Fintecna s.p.a., la Consap s.p.a. e la GE.FI. s.p.a., che ne eccepiscono l’inammissibilità e l’infondatezza.    <br />
Con memorie depositate in vista dell&#8217;udienza la parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 9.5.2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il Comune di Taranto chiede la revocazione della sentenza n. 5889 del 2005 di questa Sezione – che ha riformato la sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce n. 3297 del 2003 – deducendo che questo giudice di appello sarebbe incorso in due omissioni.<br />
La prima omissione concernerebbe la mancata pronuncia sull’eccezione di irricevibilità dell’appello sollevata dal Comune medesimo, quale appellato, nella comparsa di costituzione dell’1.9.2003 e meglio articolata nella memoria difensiva del 18.3.2005.<br />
La questione da risolvere è, dunque, se l&#8217;omissione di pronuncia &#8211; su domande o eccezioni delle parti &#8211; possa costituire un errore di fatto revocatorio.<br />
Secondo le acquisizioni dell&#8217;orientamento prevalente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, &#8220;l&#8217;omessa pronuncia su censure o motivi di impugnazione non costituisce un errore di fatto, ma tipico errore di diritto, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato&#8221; (sez. V, 26 maggio 1990, n. 476; sez. VI, 10 maggio 1990, n. 518; sez. V, 8 febbraio 1988, n. 56, sez. VI, 21 luglio 1989, n. 904; 31 gennaio 1986, n. 81; 9 febbraio 1983, n. 71; sez. IV, 29 luglio 1980, n. 790; 24 giugno 1980, n. 686; 7 giugno 1977, n. 563; sez. VI, 30 ottobre 1973, n. 432; 15 giugno 1973, n. 278).<br />
Un altro filone, per contro, esaminando fattispecie articolate, ha avvertito che l&#8217;omissione di pronuncia determinata da erronea percezione di atti processuali costituisce errore di fatto revocatorio:<br />
a) sez. IV, 7 luglio 1965, n. 525, secondo cui &#8220;il mancato esame, dovuto a svista, di uno dei motivi del ricorso è rilevante ai fini del decidere; pertanto, il fondamento della relativa censura deve essere vagliato in sede di giudizio di revocazione&#8221;;<br />
b) sez. V, 20 febbraio 1984, n. 138, che ha ricondotto l&#8217;esclusione dell&#8217;errore revocatorio alla mancanza nel caso di specie dell&#8217;erronea percezione di atti processuali;<br />
c) sez. V, 5 febbraio 1985, n. 66, secondo cui &#8220;se è vero che l&#8217;omissione di pronuncia non costituisce di per sè errore di fatto revocatorio, è vero altresì che quest&#8217;ultimo, che può essere attinente anche ad atti processuali, è motivo di revocazione anche se abbia determinato un&#8217;omissione di pronuncia&#8221;;<br />
d) C.G.A., 25 febbraio 1994, n. 54, secondo cui, sull&#8217;assunto che l&#8217;omissione di pronuncia è determinata non dall&#8217;ignoranza o dalla dolosa violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., ma dalla disattenzione, &#8220;l&#8217;omesso esame di un motivo di ricorso può dar ingresso al giudizio di revocazione della sentenza, in quanto costituisce errore di fatto di tipo revocatorio e non già errore di diritto attinente al difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato&#8221;. <br />
Analoghi percorsi argomentativi si rinvengono nella giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione.<br />
Secondo l&#8217;orientamento prevalente, &#8220;il vizio di omessa pronuncia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente col ricorso per cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 360 n. 4 c.p.c., e non già con impugnazione per revocazione ai sensi dell&#8217;art. 394 n. 4 (stesso codice)&#8221; (cfr. Cass., 14 gennaio 1992, n. 369; 24 giugno 1968, n. 2119; 28 giugno 1966, n. 1675; 4 gennaio 1966, n. 48).<br />
Peraltro, già la risalente Cass., 5 marzo 1982, n. 1390 aveva avvertito che &#8220;nella nozione di errore di fatto, previsto quale motivo di revocazione dall&#8217;art. 395 n. 4 c.p.c., va compreso non soltanto l&#8217;errore relativo ad un elemento facente parte del sostrato materiale della fattispecie di diritto sostanziale oggetto della controversia, ma altresì, per identità di ratio, l&#8217;errore riguardante un elemento del sostrato materiale della fattispecie formale attinente al processo, e quindi anche quello che cada sul dettato letterale della domanda, univoco ed assolutamente incontestato&#8221;.<br />
In questa prospettiva, si inscrivono:<br />
a) Cass., 4 giugno 1992, n. 6876, secondo cui &#8220;ai fini della valutazione della sussistenza o meno del vizio di omessa pronuncia, in sede di ricorso per revocazione di sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 395 n. 4 c.p.c., come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 1991, deve aversi riguardo al &#8220;capo&#8221; della domanda riproposta all&#8217;esame del giudice dell&#8217;impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura dell&#8217;unico capo di sentenza investito dall&#8217;impugnazione stessa&#8221;; <br />
b) Cass., 30 marzo 1994, n. 3137, secondo cui &#8220;l&#8217;omesso esame di atti difensivi della parte, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio, è riconducibile nell&#8217;errore di fatto, denunciabile con l&#8217;impugnazione per revocazione, ai sensi dell&#8217;art. 395 n. 4 c.p.c., soltanto quando si traduca in omissione di pronuncia su domande ed eccezioni della parte medesima, ovvero rispetto ad atti che non contengano o non siano idonei a contenere tali domande od eccezioni, quando si deduca che detto mancato esame abbia comportato una svista percettiva del giudice, evitabile mediante la lettura di quegli scritti, in ordine all&#8217;esistenza od inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva&#8221;.<br />
Secondo l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 3 del 1997), in effetti, quand’anche non si ritenga di accedere all&#8217;autorevole opinione dottrinale secondo cui l&#8217;errore di fatto altro non è che un errore di percezione degli atti o documenti di causa considerati nella loro materialità, “non par dubbio che l&#8217;errore di fatto revocatorio possa cadere su atti o documenti processuali”.<br />
Ciò posto, l&#8217;ovvia constatazione che l&#8217;omissione di pronuncia su domande o eccezioni delle parti costituisce, di per sè, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all&#8217;art. 112 c.p.c., o comunque difetto di motivazione, secondo l’Adunanza Plenaria (n. 3 del 1997 cit.) “non elimina la rilevanza del processo causale che ha determinato l&#8217;evento omissivo e non esclude che l&#8217;omissione di pronuncia possa esser fatta valere non ex se, ma come risultato di un vizio nella formazione del giudizio: il dolo del giudice o … l&#8217;errore di fatto revocatorio”.<br />
Nel caso di omessa pronuncia, infatti, errore revocatorio e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non sono in relazione di alternatività, ma il primo è possibile fonte della seconda.<br />
La violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato può dipendere da errore di fatto revocatorio o da altra causa.<br />
In verità, l&#8217;omessa pronuncia può essere determinata non necessariamente da una improbabile ignoranza da parte del giudice del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma da un più verosimile difetto di motivazione della sentenza, nei casi in cui le domande o eccezioni siano state volutamente disattese, ma ne sia mancata l&#8217;enunciazione delle ragioni.<br />
Emerge in tal modo la diade: difetto di motivazione &#8211; errore di fatto revocatorio. <br />
Ai sensi dell&#8217;art. 395 n. 4) c.p.c., infatti, sussiste errore di fatto quando è supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero l&#8217;inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita: tale supposizione, però, perché l&#8217;errore possa essere riconosciuto con sicurezza, non può essere implicita, ma deve essere espressa.<br />
L&#8217;errore di fatto, insomma, consiste in una divergenza tra la realtà processuale e ciò che risulta espressamente dalla sentenza. <br />
La motivazione è il criterio formale di emersione dell&#8217;errore di fatto ed il crinale che separa errore di fatto e difetto di motivazione: come è stato detto efficacemente, &#8220;un abbaglio dei sensi è incompatibile con l&#8217;omissione di motivazione, perché è la motivazione che rivela l&#8217;abbaglio&#8221; (Ad. Plen., 30 luglio 1980, n. 36).<br />
L&#8217;errore di fatto revocatorio, dunque, può essere configurabile anche quando cada sull&#8217;esistenza o sul contenuto di atti processuali e determini un&#8217;omissione di pronuncia, purché esso sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza, che neppure abbia dato atto della sussistenza di una domanda o eccezione (cfr. Cons. St., sez. V, 16.3.2005, n. 1077; Sez. IV, 22.10.2004, n. 6952; Sez. IV, 26.7.2004, n. 5292; Sez. V, 7.4.2003, n. 1839); si deve trattare, quindi, di una totale mancanza di valutazione del motivo, e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 6952 del 2004 cit.).<br />
Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, dalle risultanze processuali emerge che la sentenza impugnata richiama espressamente sia l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto”, sia le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese, sia gli atti tutti di causa, sia le difese orali svolte all’udienza dell’1.4.2005. <br />
Quindi, la sentenza dà espressamente atto della presenza e della disponibilità per l’esame del giudicante degli atti defensionali con i quali il Comune di Taranto aveva dedotto l’eccezione di inammissibilità; né vi è alcun indizio che tale esame non sia avvenuto, anche se la valutazione negativa dell’eccezione non è stata esternata, per cui si tratta, semmai, di una carenza o difetto di motivazione, non di un errore di fatto (cfr. Cons. St., Sez. IV, 25.3.2005, n. 1302).<br />
 Il Comune ricorrente lamenta, altresì, il mancato esame di alcune argomentazioni difensive da esso sollevate e poste a base della motivazione della sentenza del TAR.<br />
Anche tale motivo di revocazione appare, in realtà, coinvolgere profili attinenti asseriti vizi logici e pretesi difetti di motivazione, carenze che, in realtà, non sussistono, poiché il contenuto della motivazione di merito è assorbente e supera implicitamente tutte le deduzioni del Comune.<br />
La presunta mancata espressa confutazione di alcune deduzioni di valenza giuridica non significa averle ignorate in fatto, ma, a voler tutto concedere, non essere stati sufficientemente perspicui nella motivazione in diritto.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, che liquida complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila), al netto di IVA e CAP., in favore delle società intimate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 9.5.2006 con l&#8217;intervento dei sigg.ri<br />
Agostino Elefante				Presidente,<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere,<br />	<br />
Paolo Buonvino				Consigliere,<br />	<br />
Nicola Russo				Consigliere, rel. est.<br />	<br />
Adolfo Metro				Consigliere.																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 21/06/07<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3013</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3013/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3013</a></p>
<p>Va sospeso il divieto posto dall’amministrazione, di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente in quanto inadeguatamente motivato e tenuto conto di un possibile esito positivo del giudizio. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE PRIMA TER Registro Ordinanze: 3013/2007 Registro Generale: 4453/2007 nelle persone dei Signori: LUIGI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3013/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3013</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3013/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3013</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il divieto posto dall’amministrazione, di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente in quanto inadeguatamente motivato e tenuto conto di un possibile esito positivo del giudizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3013/2007<br />
Registro Generale: 4453/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI TOSTI Presidente<br /> ITALO VOLPE Cons., relatore<br />
MARIA ADA RUSSO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 4453/2007  proposto da:<br />
<b>PALUMBO ANTONIO</b>rappresentato e difeso da:<br />
PICCINNI AVV. GIANLUCAcon domicilio eletto in ROMAVIA G.G. BELLI, 39presso PICCINNI AVV. GIANLUCA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO &#8211; PREFETTURA DI ROMA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. n. 2209 del 30.03.2007, notificato il 28.04.2007 con il quale è stato disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti con conseguente ingiunzione a cederle a persona convivente munita dei titoli, entro il termine di 60 gg. dalla notifica del provvedimento e, che, scaduto tale termine, le armi, le munizioni e le materie esplodenti saranno versate alla competente direzione di Artiglieria per la successiva rottamazione;<br />
in quanto occorra, della nota della locale Questura Div. III del 5.03.2007 non conosciuta;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. ITALO VOLPE  e uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuti sufficientemente comprovati i necessari requisiti a base della proposta domanda cautelare e tenuto conto del possibile esito del giudizio in relazione, in particolare, alla censura concernente l’adeguatezza della motivazione dell’atto impugnato,</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie la domanda cautelare proposta.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 21 Giugno 2007<br />
PRESIDENTE<br />
RELATORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3013/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3013</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2989</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2989/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2989/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2989/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2989</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento disciplinare che sospende l’allenatore di una scuderia di cavalli, atteso che in occasione della gara in cui il cavallo risultava dopato, l’allenatore era anche il conducente. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA TER Registro Ordinanze: 2989/2007 Registro Generale: 5194/2007 nelle persone</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2989/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2989/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2989</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento disciplinare  che sospende l’allenatore di una scuderia di cavalli, atteso che in occasione della gara in cui il cavallo risultava dopato, l’allenatore era anche il conducente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIOROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2989/2007<br />
Registro Generale: 5194/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente<br /> MARIA LUISA DE LEONI Cons., relatore<br />
STEFANO FANTINI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 5194/2007  proposto da:<br />
<b>BARBINI MASSIMO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
GRAZIANO AVV. SABATOSEPE AVV. VITTORIOcon domicilio eletto in ROMACIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 123presso<br />
GRAZIANO AVV. SABATO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNIRE </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della decisione n. 619/a/t del 12 marzo 2007, comunicata in data 26.4.2007, adottata dalla Commissione di Disciplina di Appello; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>Udito il relatore Cons. Maria Luisa DE LEONI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che dalla documentazione versata in atti si evince che il ricorrente, in forza di regolare contratto stipulato in data 1.1.2003, risulta essere l’allenatore dei cavalli della scuderia “La leggenda dei Mille Cavalli s.r.l.”, fra cui il cavallo Dix Rexy, risultato positivo agli esami antidoping, in occasione della corsa premio Mimosa, disputatasi l’8 marzo 2004;<br />
che tale rapporto è proseguito con la Società Van.Ja (contratto del 1.5.2003, rinnovato in data 1.1.2004);<br />
che, peraltro, il ricorrente era, in occasione del premio Mimosa, anche il conducente del predetto cavallo Dix Rexy, sicchè appare giustificata l’estensione della sospensione anche per tale qualifica;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li  21 giugno 2007</p>
<p>Il Presidente: Francesco CORSARO<br />
L’Estensore: Maria Luisa DE LEONI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2989/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2007 n.233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2007 n.233</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Napoletano inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 Assistenza e previdenza – Art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 – Disciplina relativa al risarcimento delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – Termine di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2007 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2007 n.233</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Napoletano</span></p>
<hr />
<p>inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assistenza e previdenza – Art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 – Disciplina relativa al risarcimento delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – Termine di decadenza per l’instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento di ulteriori benefici alle vittime del terrorismo – Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Napoli – Asserita  violazione degli artt.3 e 24 Costituzione &#8211; Manifesta inammissibilità per mancata individuazione della soluzione costituzionalmente obbligata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), sollevata dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Franco BILE Presidente; &#8211; Giovanni Maria FLICK Giudice; &#8211; Francesco AMIRANTE giudice; &#8211; Ugo DE SIERVO  Giudice; &#8211; Paolo MADDALENA giudice; &#8211; Alfio FINOCCHIARO giudice; &#8211; Alfonso QUARANTA giudice; &#8211; Franco GALLO   giudice; &#8211; Luigi MAZZELLA giudice; -Gaetano SILVESTRI giudice; &#8211; Sabino CASSESE giudice; &#8211; Maria Rita SAULLE giudice; &#8211; Giuseppe TESAURO giudice; &#8211; Paolo Maria NAPOLITANO giudice.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), promosso con ordinanza del 31 gennaio 2006 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Giovanni Magno e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2007.</p>
<p>Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano. <br />
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 gennaio 2006, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di sei mesi, a decorrere dall’entrata in vigore della legge medesima, per l’instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento di ulteriori benefici in favore delle vittime del terrorismo;<br />
che il rimettente espone che la parte privata del giudizio principale, il 23 dicembre 1984, si trovava a bordo del treno rapido 904, oggetto di un attacco terroristico nel corso del quale persero la vita quindici persone e ne rimasero ferite altre 268; <br />
che, a seguito di tale evento, al ricorrente, per il persistere di una dolenzia al rachide dorsale accompagnata da una sindrome ansioso depressiva, è stata riconosciuta un’invalidità lavorativa pari al 30 per cento, e gli è stata liquidata una somma equivalente a 26.000 euro, ai sensi della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);<br />
che, successivamente, la legge n. 206 del 2004 ha previsto per le vittime degli episodi di terrorismo ulteriori benefici, quali la possibilità di ottenere la rideterminazione dell’elargizione prevista dalla legge n. 302 del 1990 (in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale di invalidità riportata), nonché la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute tenendo conto dell’eventuale aggravamento fisico e del danno biologico e morale;<br />
che il giudizio a quo ha ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto del ricorrente a che la somma dallo stesso percepita in virtù della legge n. 302 del 1990 venga ricalcolata come previsto dall’art. 5 della legge 206 del 2004, tenendo conto anche del danno biologico, morale ed esistenziale subito e la conseguente richiesta di condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’interno al pagamento della somma dovuta;<br />
che le Amministrazioni resistenti, costituitesi nel giudizio, hanno, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 11 della legge n. 206 del 2004;<br />
che, a seguito di tale eccezione, il rimettente, sollecitato dalla parte ricorrente, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge n. 206 del 2004, nella parte in cui prevede il termine di decadenza di sei mesi dall’entrata in vigore della legge per l’instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento dei suddetti benefici;<br />
che, secondo il giudice rimettente, la legge n. 206 del 2004 ha previsto un sistema a doppio binario con due strumenti alternativi di tutela: l’uno, amministrativo (artt. 13 e 14), da avviare, da parte dell’interessato, senza termini diversi da quelli derivanti dalla prescrizione; l’altro, giurisdizionale, sottoposto invece ad un ristrettissimo termine decadenziale per l’instaurazione del procedimento (art. 11 e 12);<br />
che l’art. 11 della legge in esame, nel subordinare la possibilità concreta di riconoscimento dei benefici ivi previsti ad un’azione da intraprendere entro il termine irragionevolmente breve di sei mesi, renderebbe di fatto, se non impossibile, quanto meno molto difficile la proposizione della domanda e, dunque, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, tanto più – afferma il rimettente –  ove si tenga conto che si tratta di legge approvata in pieno periodo estivo e relativa ad avvenimenti verificatisi a distanza anche di 43 anni dalla sua approvazione;<br />
che, per il rimettente, la questione è rilevante, in quanto la difesa delle amministrazioni convenute in giudizio ha ritualmente eccepito la tardività della domanda, evidenziando che la legge è entrata in vigore il 26 agosto 2004 mentre il ricorso è stato depositato in cancelleria il 22 marzo 2005, dunque, anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, ben oltre il termine di sei mesi previsto dalla norma censurata;<br />
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;<br />
che, secondo la difesa erariale, non è esatta la ricostruzione operata dal rimettente circa la coesistenza di due procedimenti per l’attribuzione dei benefici alle vittime del terrorismo: l’uno giurisdizionale (artt. 11 e 12) con un termine di decadenza di soli sei mesi dalla entrata in vigore della legge, l’altro amministrativo (artt. 13 e 14) «ad attivazione discrezionale da parte dell’amministrazione e finalizzato alla determinazione stragiudiziale della definitiva liquidazione della provvidenza»;<br />
che in realtà, secondo l’Avvocatura dello Stato, la norma censurata individua, nell’ambito delle vittime di fatti di terrorismo, una “sottocategoria” costituita da coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento di benefici in base ad atti definitivi ottenuti in sede giurisdizionale, amministrativa o contabile. <br />
che, pertanto, l’art. 11 della legge n. 206 del 2004 avrebbe lo scopo di estendere le nuove misure di favore anche a quelle vittime che abbiano già beneficiato delle provvidenze concesse dalle precedenti leggi e si riferirebbe solo a quelle situazioni già divenute definitive per le quali, altrimenti, l’estensione non potrebbe operare, essendo principio generale del nostro ordinamento giuridico che «le stesse dichiarazioni di incostituzionalità delle leggi trovano un limite di efficacia nelle situazioni definite in base a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi incontrovertibili»;<br />
che, inoltre, per la difesa erariale non è possibile comparare la situazione soggettiva di coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge per le vittime del terrorismo in base ad un provvedimento definitivo con quella di coloro che, pur essendosi attivati nei termini di legge, non hanno ancora ottenuto il riconoscimento definitivo del diritto all’applicazione dei benefici;<br />
che, infine, il termine semestrale entro il quale deve essere promossa l’azione prevista dall’art. 11 della legge n. 206 del 2004 per il conseguimento dei benefici in essa previsti non è così irragionevolmente breve da pregiudicare l’esercizio del sotteso diritto sostanziale.<br />
Considerato che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 gennaio 2006, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nella parte in cui prevede il termine di decadenza di sei mesi dall’entrata in vigore della legge per l’instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento dei nuovi benefici attribuiti alle vittime del terrorismo;<br />
che, in particolare, il rimettente dubita della congruità del termine decadenziale, previsto dall’art. 11 della legge n. 206 del 2004, ritenendo che il subordinare il riconoscimento degli ulteriori benefici al positivo esperimento di un’azione civile da intraprendere entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto la sua irragionevole brevità rende di fatto impossibile o, quanto meno, molto difficile, la tempestiva proposizione della domanda e, dunque, la tutela giurisdizionale dei diritti in questione;<br />
che il giudice a quo non contesta che sia legittimo apporre un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione, ma dubita della scelta operata dal legislatore, giudicando il termine di sei mesi troppo breve per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale;<br />
che, tuttavia, il rimettente omette di indicare una soluzione costituzionalmente obbligata per l’individuazione del termine “congruo” che dovrebbe sostituire quello di sei mesi, eventualmente dichiarato costituzionalmente illegittimo nell’ipotesi di accoglimento della questione; <br />
che l’indicazione eventuale di un altro termine, in mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, presuppone l&#8217;esercizio di valutazioni discrezionali che esulano dalle funzioni di questa Corte (si vedano, ex plurimis, la sentenza n. 109 del 2005 e le ordinanze n. 273 e n. 260 del 2005);<br />
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile perché il giudice a quo chiede alla Corte una pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato (si vedano, da ultimo, le ordinanze n. 210 e n. 185 del 2006).<br />
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</p>
<p align=center><b>PER QUESTI  MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l&#8217;ordinanza in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2007 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3011</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3011/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3011/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3011</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego, emesso dal Commissariato Straordinario Antiracket ed Antiusura, alla richiesta di concessione di una elargizione ex lege 44/99 di € 250.000 nonché di una provvisionale del 40% , se mancano i requisiti posti a fondamento della domanda e la motivazione del provvedimento risulta coerente con quanto</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego, emesso dal Commissariato Straordinario Antiracket ed Antiusura,  alla richiesta di concessione di una elargizione ex lege 44/99 di € 250.000 nonché di una provvisionale del 40% , se mancano i requisiti posti a fondamento della domanda  e la motivazione del provvedimento risulta coerente con quanto disposto dall’art. 14,co.2 della L. 108/1996 (erogazione di mutui senza interesse  a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale con esclusione dei soggetti che devono ancora avviare, per la prima volta, l’ attività). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA TER </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3011/2007<br />Registro Generale: 4797/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI TOSTI Presidente<br /> ITALO VOLPE Cons., relatore<br />
MARIA ADA RUSSO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 4797/2007  proposto da:<br />
<b>MORICONI FABIO + 1 &#8211; MORICONI GIUSEPPE</b>rappresentato e difeso da:<br />
FLOCCO AVV. MARINAcon domicilio eletto in ROMAVIA GREGORIO VII, 466presso FLOCCO AVV. MARINA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b><br />
<b>COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO ANTIRACKET E ANTIUSURA </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento n.19/2007, emesso in data 29.01.2007 e notificato in data 22 marzo 2007 con cui il Commissariato Straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative Antiracket ed Antiusura ha decretato il non accoglimento dell’istanza presentata dai sigg. Moriconi Fabio e Moriconi Giuseppe, volta ad ottenere la concessione di un elargizione ex lege 44/99 diEuro 250.000,00, nonché una provvisionale del 40% sul mutuo richiesto ai sensi dell’art.14, comma 3, legge 07.03.1996 n.108;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>Udito il relatore Cons. ITALO VOLPE  e uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che non paiono sufficientemente comprovati, allo stato, i necessari requisiti a fondamento della domanda cautelare tenuto conto, in particolare, del fatto che la motivazione del provvedimento impugnato non risulta prima facie incoerente con quanto disposto dall’art. 14, co. 2, della l.n. 108 del 1996, che prevede che possano essere erogati <<mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione>> e non che gli stessi possono essere altresì erogati a soggetti che devono ancora avviare, e per la prima volta, le attività indicate nella norma,</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>respinge la domanda cautelare proposta.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 21 Giugno 2007<br />
PRESIDENTE<br />
RELATORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3011/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3011</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2984</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2984/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2984/</guid>

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<p>Va sospeso il provvedimento di revoca di agevolazioni finanziare (legge 488) limitatamente al recupero delle somme. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA TER Registro Ordinanze:2984/2007 Registro Generale: 1366/2007 nelle persone dei Signori: FRANCESCO CORSARO Presidente MARIA LUISA DE LEONI Cons.GIULIA FERRARI Cons., relatore ha pronunciato la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2984/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2984</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di revoca di agevolazioni finanziare (legge 488)  limitatamente al recupero delle somme. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER  </b></p>
<p>Registro Ordinanze:2984/2007<br />
Registro Generale: 1366/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente<br /> MARIA LUISA DE LEONI Cons.<br />GIULIA FERRARI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno  2007<br />
Visto il ricorso 1366/2007  proposto da:<br />
<b>SOC ITALCOSER LOGISTICA SPA</b>rappresentata e difesa da:<br />
GAMBERO AVV. LUCA &#8211; RAIOLO AVV. SAVERIOcon domicilio eletto in ROMAVIA DOMENICO DE DOMINICIS,35presso<br />
RAIOLO AVV. SAVERIO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO </b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del decreto di revoca delle agevolazioni finanziarie ai sensi della legge 488/92 e successive modificazioni progetto n. 9171/12 CUP B87E02000060005, notificato il 05.12.2006 dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Coordinamento Incenti<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br />
Udito il relatore Cons. Giulia FERRARI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Vista la nota n. 0000621 del 20.6.2007;<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare limitatamente al disposto recupero;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter accoglie nei sensi di cui in motivazione la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li  21 Giugno  2007<br />
Il Presidente: Francesco CORSARO<br />
L’Estensore: Giulia FERRARI</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3313</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3313/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3313/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3313/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3313</a></p>
<p>Pres. Santoro, Est. CarboniG.D.M. (Avv.ti A. Taurino, D. Arpa) c/ Comune di Galatone (Avv. P.A. Bacile), Ditta Magno rag. Cosimo (n.c.) e altri. sulla illegittimità, ex art. 13, co. 7, L. 109/94, del bando di gara nella parte in cui imponga la costituzione di un&#8217;a.t.i. verticale all&#8217;impresa qualificata per le</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3313/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3313</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro,       Est. Carboni<br />G.D.M. (Avv.ti A. Taurino, D. Arpa) c/ Comune di Galatone (Avv. P.A. Bacile), Ditta Magno rag. Cosimo (n.c.) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità, ex art. 13, co. 7, L. 109/94, del bando di gara nella parte in cui imponga la costituzione di un&#8217;a.t.i. verticale all&#8217;impresa qualificata per le opere prevalenti ma non per quelle scorporabili, ove tali opere siano tutte di categoria OG</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalto di lavori pubblici &#8211; Bando di gara – Clausola che impone la costituzione di un’a.t.i. verticale – Ove l’impresa concorrente sia qualificata per le opere prevalenti ma non per quelle scorporabili –– Illegittimità – Ex art. 13, co. 7, L. 109/94 &#8211; Ove siano tutte opere della categoria OG – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In tema di appalti di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 13, co. 7, L. 109/94 – ora abrogato, con decorrenza dal 1 luglio 2006, dall’art. 256 del D.lg.vo 163/2006 &#8211; le opere per l’esecuzione delle quali si deve imporre la costituzione di a.t.i. di tipo verticale, ove l’affidatario non sia in grado di realizzarle esso stesso, coincidono con la categoria OS, di cui al D.p.r. 34/2000, con conseguente illegittimità della lex specialis di gara che imponga la costituzione di detto tipo di a.t.i., ove le opere siano tutte di categoria OG (1). (Pertanto, nella specie, è illegittima la clausola del bando che impone al concorrente qualificato per la categoria prevalente dei lavori OG3, ma non per le opere scorporabili di categoria OG10, l’obbligo di costituire un’a.t.i. verticale con altra impresa qualificata per tali ultime opere, e conseguentemente l’esclusione dell’impresa che abbia dichiarato di voler subappaltare le opere della categoria OG10).																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. di Stato-Sez. V, <a href="/ga/id/2004/10/5225/g">Sentenza 19 ottobre 2004 n. 6701</a>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla illegittimità, ex art. 13, co. 7, L. 109/94, del bando di gara nella parte in cui imponga la costituzione di un&#8217;a.t.i. verticale all&#8217;impresa qualificata per le opere prevalenti ma non per quelle scorporabili, ove tali opere siano tutte di categoria OG</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3313/07 REG.DEC.<br />
			N. 7016 REG.RIC.<br />	<br />
   ANNO 2006</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
   Quinta  Sezione </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dal<br />
signor <b>Giuseppe DE MARCO</b>, quale titolare dell’impresa De Marco Giuseppe con sede in Veglie, difeso dagli avvocati Alessandro Taurino e Danilo D’Arpa e domiciliato in Roma, via di Torre Morena 54/A, presso lo studio dell’avvocato Anna Maria Perulli;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>comune di GALATONE</b>, costituitosi in giudizio in persona del sindaco, ingegnere O. Luigi Vaglio, difeso dall’avvocato Pantaleo Ernesto Bacile e domiciliato in Roma, piazza Sallustio 9, presso l’avvocato Bartolo Spallina;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; della <b>ditta MAGNO RAG. COSIMO</b>, con sede in Copertino, non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211;	della <b>società cooperativa a responsabilità limitata LI.FE.</b>, con sede in Quarto, non costituita in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza 8 giugno 2006 n. 3298, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, seconda sezione interna della sezione staccata di Lecce, ha respinto il ricorso contro il bando della gara indetta dal comune di Galatone per la sistemazione della piazza Sant’Antonio, nonché contro l’aggiudicazione dell’appalto esecuzione di opere .</p>
<p>Visto il ricorso in appello, notificato il 28 luglio e depositato il 9 agosto 2006;<br />
visto il controricorso del comune di Gelatone, depositato il 12 settembre 2006;<br />
viste le memorie difensiva presentate, dall’appellante il 29 settembre e il 7 dicembre e dal comune resistente il 4 dicembre 2006;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 19 dicembre 2006, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Monica Battaglia, in sostituzione dell’avvocato Taurino, e l’avv. G. Pellegrino per delega dell’avv. Bacile.<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il comune di Galatone, con bando pubblicato all’albo pretorio dal 24 gennaio al 22 febbraio 2006, ha indetto un pubblico incanto per lavori di sistemazione della piazza Sant’Antonio, per l’importo a base d’asta di 246.000 euro oltre 4.000 euro di oneri per la sicurezza, indicando come categoria prevalente dei lavori la OG3 («Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative complementari») e prevedendo opere scorporabili, tra l’altro, di categoria OG10 («Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua»). Il bando richiedeva appunto la qualificazione per la categoria OG3 e all’articolo 7 prescriveva: «Per l’esecuzione delle opere rientranti nella categoria OG10 la ditta partecipante con la categoria OG3, ove non abbia la relativa qualificazione, è obbligata a costituire un’A.T.I.» (associazione temporanea di imprese) «di tipo verticale con ditta avente la suddetta qualificazione, a pena di esclusione». L’imprenditore De Marco, qualificato per la categoria OG3 ma non per la categoria OG10, ha presentato domanda di partecipazione, dichiarando di voler subappaltare i lavori di categoria OG10, e per tale ragione, nella seduta di gara del 23 febbraio 2006 è stato escluso dalla partecipazione. L’appalto è stato poi aggiudicato, il 14 marzo 2006, all’associazione temporanea di imprese costituita tra la ditta Magno Cosimo e la società LI.FE.<br />
Il signor De Marco con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Puglia (procedimento di primo grado n. 527/2006) ha impugnato l’esclusione, la clausola contenuta nell’articolo 7 del bando e l’aggiudicazione, sostenendo l’illegittimità della clausola per violazione degli articoli 13, comma 7, e 34 della legge sui lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e 73, comma 2, del relativo regolamento per l’esecuzione, emanato con decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999 n. 554. Secondo il ricorrente le norme contenute in tali disposizioni abilitano l’impresa, in possesso della categoria di opere generali (OG) indicata nel bando come prevalente, a subappaltare le lavorazioni di cui l’opera si compone.<br />
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso, affermando che nel caso in esame i lavori di categoria OG10 erano essenzialmente impianti elettrici, ricadenti anche nella categoria di opere specialistiche OS30 («Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi») e che, quindi legittimamente l’amministrazione appaltante poteva, ai sensi dell’articolo 13, comma 7 della legge, prevedere il divieto di subappalto e prescrivere, per il concorrente avente la qualificazione per le opere prevalenti ma non quella per le opere scorporabili, la partecipazione in associazione di tipo verticale con altra impresa avente la qualificazione per queste ultime opere.<br />
Appella Di Marco, riproponendo il motivo proposto con il ricorso di primo grado e facendo presente che il tribunale amministrativo, assimilando le opere della categoria OG10 a quelle della categoria OS30, ha confuso gl’impianti elettrici interni con l’impiantistica pubblica.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La questione della quale il Collegio è chiamato ad occuparsi è già stata esaminata da questo Consiglio con le decisioni 3 aprile 2003 n. 1716, 19 agosto 2003 n. 4671 e 19 ottobre 2004 n. 6701. L’articolo 13 della legge sui lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 (ora abrogato, con decorrenza 1 luglio 2006, dall’articolo 256 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163), ai commi 7 e 8 prescriveva: «7. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma. … 8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti … nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti». Il regolamento di esecuzione, emanato con decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, all’articolo 74, in titolato “Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente”, specifica : «1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, comma 7, della legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale». Le qualificazioni sono state poi previste dal regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, che le suddivide in categorie di opere generali e di opere specializzate, contraddistinte dalle sigle, rispettivamente, OG e OS. Dal tenore testuale del comma 7 dell’articolo 13 della legge 109 del 1994, secondo cui il regolamento «definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma», si evince che le opere, per l’esecuzione delle quali si deve imporre la costituzione di associazioni d’imprese di tipo verticale se l’affidatario non sia in grado di realizzarle esso stesso, coincidono con le categorie OS del regolamento del 2000; l’istituzione delle quali risponde anche, pertanto, alla funzione di evitare ogni soggettivismo di valutazione. Ne segue che è illegittimo imporre la costituzione di un’associazione d’imprese di tipo verticale, quando le opere siano tutte di categorie OG.<br />
L’appello, in conclusione, è fondato e va accolto.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in 3000 euro per il primo grado e in 4000 euro per il grado d’appello.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la clausola del bando di gara e i provvedimenti d’esclusione dalla gara e di aggiudicazione dell’appalto impugnati con il ricorso di primo grado. Condanna il comune di Galatone al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in settemila euro, a favore dell’appellante.<br />
Ordina al comune di Galatone di dare esecuzione alla presente decisione.</p>
<p>Così deciso in Roma il 19 dicembre 2006 dal collegio costituito dai signori:<br />
Sergio Santoro	presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	componente, estensore<br />	<br />
Paolo Buonvino	componente<br />	<br />
Caro Lucrezio Monticelli	componente<br />	<br />
Aniello Cerreto	componente																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21-06-2007<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3313/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3313</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3010</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3010/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3010</a></p>
<p>Va sospeso l’avviso orale con il quale è respinto il ricorso gerarchico avverso l’avviso orale ex lege n. 1423/1956, con invito a cambiare condotta, emesso dalla Questura qualora il ricorrente esibisca documentazione attestante assoluzione in sede penale. La sospensiva e’ accordata ai fini di un riesame della vicenda. (G.S.) Va</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3010/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3010</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3010/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3010</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso l’avviso orale con il quale è respinto il ricorso gerarchico avverso l’avviso orale ex lege n. 1423/1956, con invito a cambiare condotta, emesso dalla Questura qualora il ricorrente esibisca documentazione attestante assoluzione in sede penale. La sospensiva e’ accordata ai fini di un riesame della vicenda. (G.S.)</p>
<p>Va disposto il riesame di un provvedimento di rigetto di ricorso avverso avviso orale ex lege  1423/1956, con invito a cambiare condotta, emesso dalla Questura, qualora il ricorrente esibisca documentazione attestante assoluzione in sede penale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO <br />
ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA TER </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3010/2007<br />
Registro Generale: 4496/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI TOSTI Presidente<br /> ITALO VOLPE Cons.<br />MARIA ADA RUSSO Primo Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 4496/2007  proposto da:<br />
<b>TUCCI CHRISTIAN</b>rappresentato e difeso da:<br />
ACCARDO AVV. ANDREAcon domicilio eletto in ROMAVIALE DI VILLA GRAZIOLI, 13presso<br />
ACCARDO AVV. ANDREA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA </b><br />
<b>QUESTURA DI ROMA </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento prot. n. 12837/07 Area I O.S.P. emesso dal Prefetto della Provincia di Roma in data 23.02.2007 e notificato il successivo 20.03.2007, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dall’odierno ricorrente contro l’Avviso orale emesso dalla Questura di Roma in data 18.11.2006;<br />
del verbale di Avviso Orale emesso nei confronti del ricorrente in data 18.11.2006 dalla Questura di Roma;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Primo Ref. MARIA ADA RUSSO  e uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerata la documentazione allegata dal ricorrente dalla quale risulta la sua assoluzione in sede penale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie ai fini del riesame, la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 21 Giugno 2007<br />
PRESIDENTE<br />
RELATORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3010/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3010</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2983</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2983/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2983/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2983</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento che impone la rimozione di un prefabbricato in concessione su demanio aeronautico, se il trasferimento e’ successivo ad una trattativa privata nel corso di un procedimento di trasferimento del manufatto di un controinteressato. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIO ROMA SEZIONE TERZA TER</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2983/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2983</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2983/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2983</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso  il provvedimento che impone la rimozione di un  prefabbricato in concessione  su demanio aeronautico, se il trasferimento e’ successivo ad una trattativa privata nel corso di un procedimento di trasferimento del manufatto di un controinteressato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO <br />
ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2983/2007<br />
Registro Generale: 1070/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente <br />MARIA LUISA DE LEONI Cons., relatore<br />
STEFANO FANTINI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del  21  Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 1070/2007  proposto da:<br />
<b>SOC ATLANTIC AVIATION SUPPLY FAR SRL</b>rappresentata e difesa da:<br />
AGOSTA AVV. GIUSEPPEcon domicilio eletto in ROMAP.LE CLODIO, 12presso<br />
AGOSTA AVV. GIUSEPPE  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ENAC ENTE NAZIONALE PER L&#8217;AVIAZIONE CIVILE </b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>SOC AEROTECH SRL</b> rappresentato e difeso da:<br />
DE PORCELLINIS AVV. CARLOBARLETTA  AVV. ANDREAcon domicilio eletto in ROMAVIA MONTE ZEBIO, 19presso<br />
DE PORCELLINIS AVV. CARLO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
a) della nota dell’ENAC datata 24.10.2006 n. 4022/OCI recapitata per fax all’Atlantic Aviation Supply Far in data 14.11.2006, contenente la declaratoria, per l’Atlantic Aviation, &#8230; “dell’obbligo di rimozione dell’attuale manufatto prefabbricato ora oggetto di concessione ed ubicato nell’area in cui sorgerà la nuova Aerostazione&#8230;”; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ENAC ENTE NAZIONALE PER L&#8217;AVIAZIONE CIVILE<br />SOC AEROTECH SRL<br />
Udito il relatore Cons. MARIA LUISA DE LEONI  e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Visto l’art. 79 del Regolamento per la Gestione amministrativa e contabile dell’ENAC nel quale è previsto il ricorso alla trattativa privata nella ipotesi, tra l’altro, “dell’acquisto, la permuta, la locazione attiva e passiva di immobili” (p. 3 art. 79);<br />Considerato che la norma regolamentare, puntualmente versata in atti, non è stata censurata neanche per la via dei motivi aggiunti, che, peraltro, il ricorso non presenta elementi di fondatezza neanche con riguardo alla data di presentazione della domanda di trasferimento inoltrata dalla Società controinteressa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA , li 21 Giugno 2007</p>
<p>Il Presidente: Francesco CORSARO<br />
L’Estensore: Maria Luisa DE LEONI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2983/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2983</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3437/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3437</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Buonvino. Società Ristor’ Art s.p.a. (Avv.ti A. Gualtieri, D. Verbaro) c/ Società G. &#038; G. Food di Vescia G. s.a.s. (Avv.ti F. Pagliuso, N. Garagozzo), Amministrazione provinciale di Catanzaro (Avv. L. Tranquillo). sulla illegittima esclusione di un&#8217;impresa che abbia presentato un&#8217;offerta contenuta in un numero di pagine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.    Elefante,      Est. Buonvino.<br /> Società Ristor’ Art s.p.a. (Avv.ti A. Gualtieri, D. Verbaro) c/ Società G. &#038; G. Food di Vescia G. s.a.s. (Avv.ti F. Pagliuso, N. Garagozzo), Amministrazione provinciale di Catanzaro (Avv. L. Tranquillo).</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittima esclusione di un&#8217;impresa che abbia presentato un&#8217;offerta contenuta in un numero di pagine superiori a quello consentito dal bando di gara; sull&#8217;applicazione al processo amministrativo del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara d’appalto – Esclusione – In caso di presentazione di un’offerta contenuta in un numero di pagine eccedente quello consentito dal bando – Illegittimità – Ove il bando non fornisca alcuna precisazione in merito alle componenti rafiche delle pagine.</p>
<p>2.Giustizia amministrativa – Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Applicazione &#8211; Statuizione del g.a. su domande non esplicitamente formulate ma virtualmente contenute nel ricorso originario – Vizio di ultrapetizione – Inconfigurabilità  – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una gara d’appalto, in presenza di una clausola del bando che stabilisca un determinato numero di pagine per le offerte, senza tuttavia fornire alcuna precisazione in merito alla composizione grafica di dette pagine, non può legittimamente procedersi all’esclusione dell’impresa concorrente in caso di inosservanza della predetta clausola, attesa la sua equivocità ed il suo valore puramente indicativo, tenuto conto che, diversamente, detta disposizione si presterebbe ad inammissibili forme discriminatorie.<br />
2. Il principio della esatta corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., vale anche per il processo amministrativo, con la precisazione che in esso la potestas iudicandi è altresì delimitata dai motivi di ricorso. Peraltro, nell’individuare detti motivi, il g.a. può tener conto anche delle censure formalmente non proposte, purchè siano desumibili dall’esposizione dei fatti ovvero dall’intero contesto del ricorso, con la conseguenza che il vizio di ultrapetizione non sussiste ove venga accolta una domanda che, pur se non espressamente formulata, debba ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio . (Ciò detto, nel caso di specie, il g.a. è incorso in un vizio di ultrepetizione, avendo statuito sull’illegittimità dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche prima dell’apertura delle buste e la valutazione delle offerte tecniche, senza che detto motivo potesse in alcun modo rinvenirsi nel ricorso originario che per converso censurava la circostanza che l’offerta tecnica fosse stata valutata non autonomamente ma solo in comparazione con l’offerta dell’altra concorrente alla quale era già stato assegnato un punteggio).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato &#8211; Sez. V, <a href="/ga/id/2005/11/7245/g">Sentenza 5 ottobre 2005, n. 5367</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla illegittima esclusione di un’impresa che abbia presentato un’offerta contenuta in un numero di pagine superiori a quello consentito dal bando di gara; sull’applicazione al processo amministrativo del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>	N. 3437/07 REG.DEC.<br />	<br />
N. 2169  REG.RIC.<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
   Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2169/2006, proposto dalla<br />
<b>Società RISTOR’ ART s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo GUALTIERI e Demetrio VERBARO ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio 10, presso la dott.ssa Anna BEI,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>la <b>Società G. &#038; G. FOOD di VESCIO Gianluca s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco PAGLIUSO e Nicola GARAGOZZO e presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, via di Priscilla 35/1, int. 1; appellante incidentale</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO</b>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi TRANQUILLO ed elettivamente domiciliata in Roma, via Di Tullio11, presso la sig.ra Ilaria TRANQUILLO,</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del TAR della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, 13 febbraio 2006, n. 143;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati; <br />
visto l’atto di costituzione in giudizio con appello incidentale autonomo depositato dalla società appellata e la memoria di costituzione prodotta dall’Amministrazione provinciale a sostegno delle proprie difese;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
vista l’ordinanza della Sezione n. 2802 del 6 giugno 2006;<br />
relatore, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2006, il Consigliere Paolo BUONVINO;<br />
udito l’avv. GUALTIERI per l’appellante e l’avv. MAURO, per delega dell’avv. GARAGOZZO, per la società appellata (e appellante incidentale);<br />
visto il dispositivo n. 598 del 6 dicembre 2006.</p>
<p align=center><b>F A T T O   e   D I R I T T O</b></p>
<p>1) &#8211; Con la sentenza in forma semplificata qui appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla Società G. &#038; G. Food di Vescio Gianluca s.a.s. per l’annullamento della determinazione n. 4685 del 24 agosto 2005 con la quale l&#8217;Amministrazione provinciale di Catanzaro ha disposto l&#8217;aggiudicazione a mezzo di pubblico incanto per l&#8217;affidamento della gestione della Casa della Cultura nonché del Salone Centrale (denominato Sala della Cultura), riservato allo svolgimento di attività culturali e sociali, costituita da Bar, Ristorante, Sala Polivalente, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso; con il ricorso era anche chiesta la condanna dell&#8217;Amministrazione provinciale al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa dell&#8217;illegittimo e colpevole comportamento posto in essere dalla stessa  in ordine alla procedura concorsuale.<br />
I primi giudici, in particolare, hanno ritenuto fondato e assorbente il terzo motivo di ricorso, rilevando, in particolare, che, malgrado l’elaborazione di precisi criteri di valutazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa sin dal bando di gara &#8211; criteri espressamente richiamati il giorno stesso della gara &#8211; la Commissione aggiudicatrice, dopo aver aperto in seduta pubblica la busta contenente l&#8217;offerta economica, invece di valutare ciascuna delle due offerte presentate dalla concorrenti in sé e per sé considerate, avrebbe effettuato una comparazione in negativo dell&#8217;offerta tecnica della ricorrente rispetto a quella della controinteressata, in aperto spregio dei fattori ponderali predeterminati; tale censura, per il TAR, sarebbe stata articolata con scarsa precisione, ma in realtà essa coglieva nel segno avendo fatto emergere anomalie procedurali sufficienti, da sole, ad inficiare la gara in relazione all’indiscusso principio secondo cui, negli appalti-concorso e nelle procedure di aggiudicazione non automatiche, l’offerta tecnica deve essere esaminata senza conoscere il contenuto dell’offerta economica.<br />
In effetti, dai verbali era dato rilevare – secondo il TAR &#8211; che la Commissione aveva effettuato, dapprima in seduta pubblica (alle ore 10,00 del 28 luglio 2005) l&#8217;apertura dell&#8217;offerta economica verificando così che Società la G. &#038; G. FOOD s.a.s. aveva offerto la percentuale di ribasso sul fatturato pari al 12,69%, mentre la Società Ristor’ Art s.p.a. aveva offerto quella  dell&#8217;11,5%.; aveva, quindi, concluso la seduta pubblica ed aveva aggiornato i propri lavori al pomeriggio del giorno stesso, quando, in seduta riservata, aveva proceduto all’analisi dell&#8217;offerta tecnica che aveva visto collocarsi al primo posto la Società Ristor’ Art s.p.a. con punti 81 ed al secondo posto l&#8217;interessata con punti 55; il giorno 1° agosto 2005 la Commissione si era, poi, riunita nuovamente, aveva riportato in verbale i punteggi dell&#8217;offerta tecnica, aveva attribuito alla ricorrente punti 10 per l&#8217;offerta economica ed alla controinteressata punti 9,062 ed aveva concluso i lavori,  aggiudicando provvisoriamente il servizio alla controinteressata con punti 90,062 davanti alla ricorrente con punti 65, come sopra accennato.<br />
In fatto, precisavano, ancora, i primi giudici che il bando &#8211; al punto 11 &#8211; stabiliva che l&#8217;apertura delle buste sarebbe avvenuta alle ore 9,00 del giorno 28 luglio 2005, in presenza della Commissione di gara e del pubblico; e, nel prosieguo, precisava che l&#8217;assegnazione dei punteggi per l&#8217;offerta tecnica sarebbe avvenuta in seduta riservata, mentre le buste contenenti le offerte economiche sarebbero state aperte in seduta pubblica nello stesso giorno di cui sopra ovvero in altro giorno che sarebbe stato opportunamente comunicato ai concorrenti ammessi.<br />
Il bando, dunque, sempre ad avviso del TAR &#8211; sembrava prefigurare una sorta di ordine procedurale consistente prima nell&#8217;apertura delle buste contenenti l&#8217;offerta tecnica in seduta riservata e successivamente, in seduta pubblica, l&#8217;apertura delle buste contenenti l&#8217;offerta economica in un giorno che sarebbe stato comunicato ai concorrenti ammessi; chiaramente, quindi, la clausola riguardava l&#8217;ipotesi in cui alla gara avessero partecipato più concorrenti, ma ciò non toglieva che l&#8217;ordine procedurale da seguire, e che non è stato seguito, prevedeva prima l&#8217;apertura della busta dell&#8217;offerta tecnica in seduta riservata, poi l&#8217;apertura dell&#8217;offerta economica   in seduta pubblica.<br />
E ciò era vieppiù confermato anche dall’ordine e dalla denominazione delle buste da inserire nel plico al fine di partecipare alla gara, dal momento che la busta contenente la documentazione era indicata con la lettera “A”, la busta contenente l’offerta tecnica con la lettera “B” e la busta contenente l’offerta economica con la lettera “C”; sicuramente la procedura realizzata dall&#8217;Amministrazione era, dunque, sotto questo profilo irregolare, con la conseguenza che, in effetti, la circostanza che la Commissione avesse conosciuto in anticipo il valore del ribasso offerto dalle due uniche concorrenti avrebbe impedito lo svolgimento di una obiettiva valutazione dell’offerta tecnica, secondo quanto dedotto in ricorso.<br />
Né la circostanza che dal verbale della seduta in data 28 luglio 2005 si evincesse che dopo l’ammissione alla gara “anche su richiesta del rappresentante della ditta G&#038;G FOOD” di Vescio Gianluca s.a.s. si procede all’apertura delle buste economiche”  rappresentava acquiescenza alcuna da parte della ricorrente alla irregolarità della procedura svolta, sì da impedirle la tutela in giudizio della propria posizione o da limitarne l’interesse allo svolgimento di una gara secondo le modalità ed i criteri predeterminati dal bando. Questi, come noto, servono a garantire l’obiettività delle valutazioni della Commissione, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento che regolano, in generale, l’azione amministrativa e che, in particolare, presiedono al corretto svolgimento delle gare pubbliche (sul punto i primi giudici facevano seguire un’ampia rassegna giurisprudenziale).<br />
Il TAR rigettava, invece,  il primo motivo di ricorso, riguardante il mancato possesso, in capo alla controinteressata, aggiudicataria della gara, del requisito relativo allo svolgimento, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, dell’attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.<br />
Il TAR assorbiva, invece, il secondo motivo di ricorso (concernente la produzione di una relazione superiore alle cinque cartelle ai fini della valutazione dell’offerta tecnica) in connessione con l’accoglimento della prima censura esaminata, che comportava una rinnovazione di tali valutazioni tecniche a seguito del rifacimento parziale delle operazioni di gara a partire dalle offerte prodotte.<br />
I primi giudici rigettavano, infine le richieste risarcitorie avanzate dalla ricorrente.</p>
<p>2) &#8211; Per la società appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto avrebbe accolto un motivo di ricorso del tutto assente nel gravame di primo grado, sicché i primi giudici sarebbero andati inammissibilmente ultra petita.<br />
Si è costituita in giudizio la società appellata che, oltre ad insistere per il rigetto dell’appello perché infondato, svolge anche appello incidentale contestando la sentenza in esame nei capi in cui ha rigettato il ricorso di primo grado.<br />
Si è anche costituita in giudizio la Provincia di Catanzaro che, in adesione all’appello, insiste per il suo accoglimento, nonché per l’irricevibilità del predetto appello incidentale.<br />
Con ordinanza n. 2802 del 6 giugno 2006 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.<br />
Con memorie conclusionali l’appellante e la provincia di Catanzaro ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.</p>
<p>3) &#8211; L’appello è fondato.<br />
È pur vero che: <br />
 &#8211; il giudice deve concretamente esercitare il potere giurisdizionale nell&#8217;ambito della esatta corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, a norma dell&#8217; art. 112 Cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo, rappresentando tale regola, proprio con riferimento al concreto esercizio della potestas judicandi, l&#8217; espressione precipua del potere dispositivo delle parti, nel senso che il giudice non può pronunciare oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le parti hanno sottoposto al suo esame e dunque oltre i limiti del petitum e della causa petendi, ulteriormente specificati nell’ambito del processo amministrativo dai motivi di ricorso (Sezione IV, 19 ottobre 2004, n. 6710);   <br />
 &#8211; che, alla stregua del costante insegnamento della giurisprudenza di questo Consiglio il vizio di ultrapetizione, che emerge ove si configuri una mancata corrispondenza fra quanto richiesto dalle parti e il concreto provvedimento pronunciato dal giudice, non sussiste allorché viene accolta una domanda la quale, ancorché non espressamente formulata, deve ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio (cfr. Sezione VI, 31 marzo 2006, n. 1645; IV, 2 giugno 2000, n. 3158); <br />
 &#8211; che l&#8217;individuazione da parte del giudice, con attività specificativa, della precisa norma di legge rispetto alle lagnanze riportate nel ricorso non determina affatto extrapetizione od ultrapetizione (Sezione IV, 27 ottobre 2005, n. 6033); <br />
 &#8211; che il g.a. può procedere all&#8217;individuazione dei motivi di ricorso tenendo conto non solo delle censure espressamente enunciate ma anche di quelle desunte chiaramente dall&#8217;esposizione dei fatti ovvero dall&#8217;intero contesto del ricorso, con la conseguenza che il vizio di ultrapetizione non sussiste allorquando viene accolta una domanda che, pur se non espressamente formulata, sia comunque contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio (Sezione IV, 5 ottobre 2005, n. 5367);<br />
 &#8211; che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il vizio di extrapetizione si configura solo quando il giudice, esorbitando dalle proprie funzioni, pronuncia sentenza oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo, quindi, una utilità o un bene della vita non richiesto, rientrando invece nella sua potestas iudicandi non solo il potere di qualificare giuridicamente l&#8217;azione proposta, ma anche quello di procedere ad un&#8217;autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 6 giugno 2002, n. 8218; Sez. I, 4 giugno 2002, n. 8057; Sez. lav., 19 gennaio 2002, n. 572); <br />
 &#8211; che tali principi valgono anche per il processo amministrativo, con la precisazione che in esso la potestas iudicandi è altresì delimitata dai motivi di ricorso; ma che, tuttavia, se ciò impedisce al giudice di rilevare fatti non dedotti dalle parti e di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nelle domande e nelle eccezioni formulate, non gli preclude, nell&#8217;ambito della situazione fattuale allegata dal ricorrente, una valutazione giuridica autonoma e difforme rispetto a quella prospettata (Sezione VI, 7 luglio 2003, n. 4032);<br />
 &#8211; che il giudice amministrativo può procedere all&#8217;individuazione dei motivi di ricorso tenendo conto non solo delle censure espressamente enunciate, ma anche di quelle che, pur se formalmente non esposte, possono essere desunte chiaramente dall&#8217;esposizione dei fatti ovvero dall&#8217;intero contesto del ricorso (Sezione IV, 10 dicembre 2003, n. 8117; 20 ottobre 1992, n. 910; V, 9 ottobre 2003, n. 6070; 9 giugno 2003, n. 3242), con la conseguenza che il vizio di ultrapetizione non sussiste allorquando viene accolta una domanda che, pur se non espressamente formulata, sia comunque contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio (Sezione IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; 10 giugno 2004, n. 3730; V, 24 settembre 2003, n. 5462).<br />
Sennonché, nella specie, come correttamente messo in luce dall’appellante, il TAR ha accolto un motivo che non è in alcun modo rinvenibile nell’originario ricorso; ha ritenuto, infatti, l’illegittimità dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche prima dell’apertura delle buste e valutazione delle offerte tecniche; ma, nel terzo motivo dell’originario ricorso (che il TAR ha, appunto, accolto, avendo, invece, respinto il primo e assorbito il secondo motivo) una censura siffatta era del tutto assente.<br />
Il motivo di primo grado accolto dal TAR era, infatti, del seguente tenore:<br />
“eccesso di potere per  travisamento dei presupposti di fatto: quanto appena sopra rilevato può valere a segnalare nel contempo un ulteriore vizio nel quale è incorsa l’Amministrazione Provinciale. Quando un’amministrazione pubblica decide, come nella fattispecie in esame, di aggiudicare un appalto in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve rispettare quanto contenuto nell’art. 23, comma 1, lettera b) d.lgs. 157/1995, che infatti prescrive che l’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa debba essere valutata in base ad elementi diversi, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche o funzionali, l’assistenza tecnica etc.. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi ci cui al comma 1, lett. b) art. 23, volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera d’invito. Orbene, l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro si è solo formalmente attenuta ai suddetti principi. Ed, invero, nel bando di gara sono stati previsti i fattori ponderali di cui all’art. 23/1 lett. b) d.lgs. 157/95 ma nella procedura di valutazione del progetto tecnico presentato dalla G. &#038; G. Food, invece, non si è tenuto conto dei fattori stessi, e si è operata un’ingiustificata ed inammissibile comparazione tra l’offerta della ricorrente con quella della ditta Ristor’ Art, valutata, invece, quest’ultima, in sé e per sé, o, meglio, in rapporto ai sopradetti criteri di valutazione e fattori ponderali indicati nel bando”.<br />
Ebbene, appare evidente che tale censura difetta, invero, in punto di fatto, di ogni riferimento all’aspetto critico evidenziato dai primi giudici, ovvero all’apertura della busta contenente l’offerta economica in un momento antecedente rispetto a quello dell’apertura dell’offerta tecnica e all’attribuzione del relativo punteggio; altro è, infatti, censurare un comportamento siffatto da parte della commissione valutatrice (comportamento che il TAR ha ritenuto difforme dalla stessa previsione della lex specialis della gara), tutt’altro dolersi, come ha, invece, fatto l’originaria ricorrente, del fatto che la commissione stessa, dopo aver valutato l’offerta tecnica della controinteressata, le avrebbe, poi, assegnato il punteggio tecnico sulla base di una semplice comparazione con l’offerta dell’altra concorrente, anziché procedere all’assegnazione diretta – e non in comparazione – del punteggio tecnico medesimo.<br />
È pur vero che, nella parte in fatto del ricorso, la ricorrente aveva segnalato che “con verbale di 1^ seduta pubblica del 28.07.2005, ore 10,00, la Commissione di gara, dato inizio all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, rilevava che la ditta G. &#038; G. Food offriva una percentuale sul fatturato del 12,69% e la ditta Ristor’ Art s.pa. una percentuale dell’11,5%”; e che, subito dopo, ricordava che “con verbale di seduta riservata del 28.07.2005, ore 16,30, la Commissione esaminava per entrambi i procedimenti i requisiti relativi all’offerta tecnica mediante l’apertura della rispettive buste B)”.<br />
Ma, dopo tale ricostruzione in fatto, proseguiva ricordando che, “quale somma dei punti riconosciuti all’offerta tecnica presentata dalla Ristor’ Art, assegnava a quest’ultima il punteggio complessivo di punti 81, mentre determinava di attribuire alla società ricorrente il risultato di 55 punti”.<br />
Infine, concludeva l’esposizione in fatto ricordando che, nella somma definitiva dei punteggi, alla controinteressata era stato assegnato il punteggio complessivo di 90,62 e che, per l’effetto, con provvedimento dirigenziale n. 4685 del 24 agosto 2005, impugnato in primo grado, era stata disposta l’aggiudicazione a favore della medesima.<br />
Ebbene, pur avendo ricordato, in linea di fatto, che l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica era avvenuta, in seduta pubblica, il giorno antecedente rispetto a quello di esame delle offerte tecniche in seduta riservata, l’originaria ricorrente non ne ha tratto conclusione alcuna e ciò sia nella stessa parte in fatto che in quella in diritto, laddove, per converso si è lamentata, come già ricordato, solo del fatto che la sua offerta non era stata autonomamente apprezzata, ma valutata solo in comparazione con quella della controinteressata, alla quale già era stato assegnato il punteggio ritenuto spettante.<br />
In conclusione, nella presente fattispecie non possono trovare utile applicazione i principi giurisprudenziali dianzi ricordati, difettando ogni possibile collegamento tra le censure effettivamente svolte e quella (terzo motivo dell’originario ricorso) che, ad avviso dei primi giudici, condurrebbe all’accoglimento del gravame.</p>
<p>4) &#8211; Occorre, a questo punto, prendere in esame la memoria di costituzione in giudizio e replica, con appello incidentale autonomo svolto dall’odierna appellata.<br />
In particolare, con l’appello incidentale sono impugnati i capi di sentenza con i quali il TAR ha rigettato il primo motivo di ricorso, nonché la richiesta risarcitoria avanzata con il ricorso introduttivo.<br />
Detto appello incidentale va dichiarato inammissibile per tardività.<br />
Esso è stato notificato, infatti, il 10 aprile 2006; sennonché la stessa odierna appellata aveva provveduto, in data 24 febbraio 2006, a far notificare la sentenza qui impugnata alla controinteressata e all’amministrazione provinciale soccombenti.<br />
Ebbene, come è noto, il termine per la proposizione dell’appello incidentale autonomo (proposto, cioè, avverso capi di  sentenza che non hanno fatto oggetto di contestazione in sede di appello principale) decorre, allorché la notificazione della sentenza alle parti soccombenti in primo grado sia stata effettuata dalla stessa parte vincitrice in primo grado, dalla data in cui quest’ultima ne abbia curato la notificazione alla controparte (Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2560; Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2904; Sez. V, 3 agosto 2004, n. 5401; Sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2597); e poiché tale notificazione dell’appello incidentale è intervenuta l’11 aprile 2006, cioè 40 giorni dopo la notificazione della sentenza, ne consegue la tardività, e, quindi, l’irricevibilità dell’appello incidentale stesso in quanto notificato ben oltre il termine dimidiato nella specie applicabile ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, vertendosi in tema di gara per l’aggiudicazione di un pubblico appalto.<br />
Cadono, quindi, le censure svolte dall’appellante incidentale avverso il capo della sentenza appellata con il quale il TAR ha rigettato il primo motivo dell’originario ricorso.</p>
<p>5) &#8211; L’appellata ribadisce, peraltro, in questa sede la censura, che il TAR ha assorbito, svolta con il secondo motivo dell’originario gravame.<br />
La stessa mira a contestare l’operato della commissione valutatrice per non avere escluso l’impresa risultata aggiudicataria che avrebbe presentato una relazione tecnica di 14 cartelle, eccedenti le 5 cartelle massime consentite dal bando di gara.<br />
La censura è priva di consistenza.<br />
Il bando prevedeva, infatti, al punto 9, che venissero prodotte, nella busta B, denominata “offerta tecnica”, a pena di esclusione, due distinte relazioni: una riferita agli elementi di valutazione di cui al punto 2, lettere A1) e A2) dello stesso bando; l’altra riferita al punto 2, lettere A3), A4) e A5); solo al paragrafo successivo era previsto che “ciascuna relazione dovrà essere contenuta in massimo 5 cartelle dattiloscritte formato A4”; ma, in tal caso, il bando non prevedeva che tale modalità di redazione fosse da intendere a pena di esclusione.<br />
Si trattava, quindi, di un’indicazione di massima derogabile; e, del resto, l’esclusione della concorrente non può essere operata allorché manchi un’espressa sanzione penalizzante in caso di inosservanza di una disposizione contenuta nella lex specialis della gara, a meno che non si tratti di inosservanza di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della Stazione appaltante e, come tali, inderogabili.<br />
Inoltre, l’esclusione stessa non può essere disposta in presenza di clausole equivoche; ebbene, nella specie non veniva affatto precisato, al di la della generica indicazione delle 5 pagine dattiloscritte, quale dovesse essere il margine  grafico utilizzabile, quale il numero delle righe, quale il corpo o il tipo dei caratteri  da impiegare; con la conseguenza che, a parità di pagine, ben poteva verificarsi una notevolissima differenza in merito ai contenuti quantitativi delle singole relazioni; in assenza, quindi, di ogni precisazione in merito a tali determinanti componenti grafiche, è evidente come l’indicazione di 5 pagine rivestisse – tanto più in assenza di una specifica prescrizione a pena di esclusione &#8211; carattere essenzialmente indicativo e di massima, il mancato rispetto della stessa non potendo, quindi, configurare neppure una lesione della par condicio tra i concorrenti; se così non fosse, del resto, la disposizione stessa, in assenza di rigidi elementi descrittivi della composizione delle pagine contenenti le dette relazioni, si presterebbe ad inammissibili forme discriminatorie (ben potendo, ad esempio uno scritto di sole cinque pagine redatto con caratteri di piccola dimensione con maggior numero di righe e con margini molto ridotti avere contenuti molto più vasti di uno scritto di quattordici pagine redatto con caratteri di grande formato e con ampi margini grafici). <br />
In definitiva, in presenza, come nelle specie, di una clausola del bando quanto meno equivoca e sfornita di apposita previsione di esclusione nell’ipotesi di mancato rispetto della stessa, deve escludersi – anche in funzione dei principi di favor partecipationis – che la concorrente potesse essere legittimamente esclusa nell’ipotesi di inosservanza della clausola stessa.</p>
<p>6) &#8211; Da disattendere è, infine, anche il terzo motivo dell’originario ricorso (motivo che il TAR ha convertito nella censura di cui si è detto), con il quale veniva contestato il fatto che la commissione valutatrice, anziché assegnare puntuali punteggi alle varie componenti dell’offerta della ricorrente, si sarebbe limitata ad operare un raffronto comparativo con l’offerta della controinteressata, pervenendo ad una attribuzione di punteggio meno favorevole.<br />
E, invero, se pure i giudizi espressi talora contenevano, in effetti, un raffronto con l’offerta della controinteressata, non di meno essi apparivano essenzialmente improntati a porre in rilievo carenze, genericità e limiti dell’offerta stessa (linee di intervento caratterizzate da un’indicazione generica dell’attività di servizio; per quanto concerne i generi alimentari l’offerta dei piatti è poco dettagliata e legata alla tradizione regionale; le divise, pur rispondendo ad uno standard medio, sono limitate nella possibilità di scelta; la qualità delle stoviglie è media e limitata nella scelta e meno classica; e così anche per arredi, addobbi e tovagliame; il piano di sanificazione è estremamente generico e non dettagliato; il curriculum dello chef è caratterizzato da un’esperienza complessiva limitata); e il fatto, comunque, che l’attribuzione del punteggio tenga conto, laddove operato, anche di tale confronto tra le due offerte, non appare, di per sè, fonte di illegittimità delle operazioni valutative in quanto l’assegnazione di punteggi differenziati in corso di gara comporta sempre e comunque un confronto tra le singole componenti dell’offerta e, quindi la logica assegnazione di punteggi differenziati; così come del resto avviene nel caso del confronto a coppie nell’ambito di taluni appalti relativi al settore dei lavori pubblici.</p>
<p>7) &#8211; Per tali motivi l’appello principale, svolto dalla Società Ristor’ Art s.p.a., appare fondato e va accolto, mentre va dichiarato inammissibile l’appello incidentale svolto dalla Società G.&#038; G. Food s.a.s; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.<br />
Le spese del doppio grado seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello principale in epigrafe;<br />
dichiara inammissibile l’appello incidentale.<br />
Condanna l’appellata Società G&#038;G Food di Vescio Gianluca s.a.s. al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio del grado che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila), mentre le compensa nei confronti della Provincia di Catanzaro.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2006, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
AGOSTINO    ELEFANTE    &#8211;    Presidente<br />
CORRADO ALLEGRETTA  –  Consigliere<br />
CHIARENZA MILLEMAGGI – Consigliere<br />
PAOLO   BUONVINO  –  Consigliere   est.<br />
CESARE  LAMBERTI &#8211; C o n s i g l i e r e</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 21/06/07<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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