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	<title>21/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3331</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3331</a></p>
<p>Pres. Santoro, Est. Corradino Impresa S.G.C. Italia Costruzioni e Appalti s.p.a., Consorzio CO.GE.PRE. (Avv. V. Biagetti) c/ Comune di Milano (Avv.ti M.R. Surano, A. Tempesta, R. Izzo) La Torrazza Cooperativa Edilizia (Avv. C. Cirami). sulla non necessarietà di una procura specifica per proporre motivi aggiunti e sui limiti dell&#8217;attività della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3331</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro,  Est. Corradino<br /> Impresa  S.G.C. Italia Costruzioni e Appalti s.p.a., Consorzio CO.GE.PRE. (Avv. V. Biagetti) c/ Comune di Milano (Avv.ti M.R. Surano, A. Tempesta, R. Izzo) La Torrazza Cooperativa Edilizia (Avv. C. Cirami).</span></p>
<hr />
<p>sulla non necessarietà di una procura specifica per proporre motivi aggiunti e sui limiti dell&#8217;attività della p.a. a seguito di un provvedimento cautelare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa –  Motivi aggiunti – Procura ad litem  – Necessità – Non sussiste – Limiti &#8211;  Ragioni.																																																																																												</p>
<p>2.	Giustizia amministrativa – Ordinanze cautelari – Efficacia – Determinazione – Limitano la libertà d’azione della p.a. &#8211;  Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il ricorso per motivi aggiunti può essere validamente proposto sulla scorta del mandato conferito al difensore per il ricorso originario, allorché con detti motivi si impugnano atti che fanno parte di uno stesso procedimento, in quanto la procura conferita dagli interessati deve ritenersi comprensiva di tutti i poteri processuali necessari a rimuovere le illegittimità che hanno determinato la lesione per la quale è stata richiesta la tutela giurisdizionale (1).																																																																																												</p>
<p>2.	Alle ordinanze cautelari va riconosciuta la medesima efficacia delle sentenze, posto che anch’esse condizionano l’attività della p.a., che, per il c.d. effetto conformativo del giudicato, non può riprodurre i vizi di legittimità riscontrati dal g.a., fermo restando che, mentre le sentenze restano immodificabili, le prime hanno minore stabilità, cessando i loro effetti con la decisione di merito. Pertanto, fino a quando detta ordinanza non sia revocata, modificata o sostituita da una pronuncia di merito, la stessa non può che ricevere eguale ottemperanza (2). (Ne deriva che, nella specie, a seguito della sospensione della gara d’appalto in sede cautelare, essendo stato rilevato il fumus boni iuris su di un vizio della procedura relativo alla valutazione sulla fattibilità dell’offerta di un’impresa, è da ritenersi illegittimo l’operato della commissione di gara che, in attesa della decisione di merito, ha ripreso la procedura aggiudicando provvisoriamente la gara a detta impresa, configurandosi tale attività non già come un corretto esercizio del potere di autotutela, ma viceversa come una evidente violazione dell’ordine giurisdizionale).																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. di Stato-Sez. V, Sentenza 20 febbraio 2006 n. 700<br />
(2) Cfr. Cons. di Stato-Sez. VI, Sentenza 29 ottobre 2004, n. 7021</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla non necessarietà di una procura specifica per proporre motivi aggiunti e sui limiti dell&#8217;attività della p.a. a seguito di un provvedimento cautelare</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.   3331/07  REG.DEC.<br />
			N. 4427 REG.RIC.<br />	<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
   Quinta  Sezione          </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>decisione</p>
<p>Sul ricorso n. 4427/06 R.G. proposto<br />
dall’<b>Impresa S.G.C. Italia Costruzioni e Appalti S.p.a.</b> e dal <b>Consorzio CO.GE.PRE.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,  rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Vittorio Biagetti, ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio di quest’ultimo, Via A. Bertoloni n. 35;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Rita Surano, Armando Tempesta e Raffaele Izzo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; <b>La Torrazza Cooperativa Edilizia</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Cirami, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio Grez e Associati s.r.l., Lungotevere Flaminio n. 46 – IV B;<br />
&#8211;	<b>Sindaco di Milano</b>, nella qualità di Commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza traffico, non costituito;																																																																																												</p>
<p>PER LA RIFORMA<br />
Della sentenza resa dal T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. III, n. 880/06, pubblicata in data 4 aprile 2006.<br />
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Torrazza Cooperativa Edilizia;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 19.12.2006 gli Avvocati Biagetti, Izzo, Monti per delega di Cerami, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con sentenza n. 880 del 4 aprile 2006, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, in parte dichiarava improcedibile, respingendolo per il resto, il ricorso, con motivi aggiunti avverso il verbale della Commissione di gara del 5 dicembre 2005, proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento del provvedimento, di cui al verbale n. 29 del 27 giugno 2005, con il quale è stata aggiudicata provvisoriamente alla società La Torrazza Cooperativa Edilizia a r.l. la gara pubblica, lotto di Via Cipro, indetta dal Sindaco di Milano nella sua qualità di Commissario delegato ai problemi del traffico e della viabilità, per l’individuazione dei soggetti a cui assegnare, in diritto di superficie, il sottosuolo di aree pubbliche nelle quali realizzare parcheggi residenziali; dei verbali della Commissione di gara; di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.<br />
Gli appellanti contrastano le argomentazioni del giudice di primo grado.<br />
Si è costituito, per resistere all’appello, il Comune di Milano.<br />
Si è, altresì, costituita, La Torrazza Cooperativa Edilizia S.r.l. <br />
Con ordinanza n. 4231/06 del 29 agosto 2006 questo Consiglio ha accolto l’istanza cautelare dell’appellante.<br />
Con memorie depositate in vista dell&#8217;udienza le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 19.12.2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. Il Collegio deve anzitutto esaminare l’eccezione con cui il Comune di Milano sostiene l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dagli odierni ricorrenti per il mancato conferimento di una procura speciale in tal senso ai difensori.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
La giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, ha già evidenziato che i motivi aggiunti possono essere validamente proposti sulla scorta del mandato conferito al difensore per il ricorso originario allorché con essi si impugnano atti che fanno parte di uno steso procedimento, in quanto la procura conferita dagli interessati deve ritenersi comprensiva di tutti i poteri processuali necessari a rimuovere le illegittimità che hanno determinato la lesione per la quale è stata richiesta la tutela giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 2006, n. 700).<br />
L’appello merita accoglimento.<br />
2. Con il primo motivo di ricorso gli appellanti sostengono che il T.A.R. avrebbe errato, rigettando i motivi aggiunti al ricorso, nel non rilevare la violazione, da parte della Commissione di gara, dell’art. 21 della l. 1034/71, ed in particolare l’elusione dell’ordinanza cautelare n. 2728/05 emessa dal T.A.R. della Lombardia. Secondo i ricorrenti, infatti, l’attività con cui l’Amministrazione ha superato la sospensione della gara disposta in sede cautelare dal giudice amministrativo non può considerarsi un corretto esercizio del potere di autotutela, ma una evidente violazione dell’ordine giurisdizionale.<br />
L’assunto è fondato.<br />
I provvedimenti cautelari giurisdizionali, infatti, svilgono la funzione di conservazione della res integra, ossia  dela situazione di fatto esistente fino alla decisione definitiva sull’esito del ricorso e devono essere, pertanto, eseguiti in tal senso dall’Amministrazione.<br />
La giurisprudenza di questa Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 ottobre 2004, n. 7021), d’altra parte, ha già riconosciuto che le pronunce del giudice amministrativo, pur se non precludono all’Amministrazione di reiterare l’atto annullato e di riprodurre così il medesimo assetto di interessi derivante da tale atto, pongono in ogni caso chiari limiti alla libertà di azione dell’Amministrazione stessa, atteso che, per il c.d. effetto confermativo del giudicato, la relativa attività resta comunque condizionata pur sempre dal giudicato esistente, non potendo  riprodurre essa i vizi di legittimità riscontrati nel precedente atto dal giudice amministrativo. <br />
In tal senso, infatti, la medesima efficacia riferita alle sentenze va riconosciuta anche alle ordinanze cautelari, da ritenersi egualmente imperative, fermo restando che, mentre le prime restano immodificabili, le ordinanze hanno invece minore stabilità, cessando i loro effetti con la decisione di merito; cosicché fino a quando l’ordinanza cautelare non sia revocata, modificata o sostituita da una pronuncia di merito, la stessa non può che ricevere eguale ottemperanza. <br />
Pertanto, l’ordinanza cautelare, come la sentenza, allorquando il vizio di legittimità rinvenuto dal giudice amministrativo si riferisca alla violazione di legge o vi sia comunque al riguardo un adeguato fumus boni iuris, impone all’Autorità amministrativa interessata di non riprodurre l’atto medesimo disponendo sostanzialmente negli stessi termini, quanto meno sino a quando l’ordinanza  di sospensione non sia venuta meno nei suoi effetti. <br />
Nel caso in esame, l’ordinanza cautelare del T.A.R. per la Lombardia n. 2728/2005, esplicante ancora integralmente i propri effetti al momento del verbale della commissione di gara del 5 dicembre 2005, non essendo intervenuta a quella data alcuna pronuncia nel merito della controversia &#8211; risulta chiara nel significare che il rilevato fumus boni iuris si riferiva in concreto ai vizi della procedura di gara con riferimento alla valutazione sulla fattibilità della proposta formulata dalla La Torrazza Cooperativa Edilizia.<br />
Appare, dunque, evidente che il successivo operato della Commissione di gara, formalizzatosi nel sopra indicato verbale del 5 dicembre 2005, non si sostanzia in un atto di autotutela, ma va ritenuto illegittimo, atteso che qualsiasi nuovo atto dell’Amministrazione in contrasto con la statuizione contenuta in una decisione giurisdizionale esecutiva o che dia ulteriore seguito ad atti sospesi o eliminati dal mondo giuridico è certamente affetto da antigiuridicità derivata per violazione dell’obbligo a carico dell’Amministrazione di conformarsi alla pronuncia giurisdizionale stessa.</p>
<p>3. Parimenti fondato risulta il secondo motivo di ricorso, con cui gli appellanti rilevano che il giudice di primo grado avrebbe, altresì, errato nel non riconoscere la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90 da parte della Commissione di gara, atteso che quest’ultima ha omesso di effettuare la doverosa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei medesimi ricorrenti.<br />
Basta osservare, sul punto, che l’Amministrazione, nel riprendere il procedimento di gara, sospeso, come già rilevato, per effetto della pronuncia cautelare del giudice amministrativo, avrebbe dovuto darne necessaria comunicazione alle odierne appellanti, onde consentire alle stesse di arrecare il proprio apporto collaborativo e di poter valutare se intraprendere, in ogni caso, le opportune iniziative giudiziarie.</p>
<p>4. In osservanza del principio secondo cui non spetta il risarcimento del danno nelle ipotesi nelle quali, a seguito dell’annullamento giurisdizionale degli atti, la pubblica amministrazione debba provvedere alla riedizione della attività amministrativa e alla rinnovazione dei procedimenti secondo i principi contenuti nella statuizione giurisdizionale, nella specie, essendo l’annullamento  immediatamente satisfattivo e ripristinatorio della situazione lesa, e non essendo dimostrati ulteriori danni patrimoniali medio tempore verificatisi, la domanda risarcitoria deve essere rigettata, in quanto infondata.</p>
<p>5. Alla luce delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant’altro, il ricorso in appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata.</p>
<p>6. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso di primo grado.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 19.12.2006 con l’intervento dei sigg.ri<br />
Sergio Santoro                       Presidente,<br />
Raffaele Carboni                  Consigliere,<br />
Paolo Buonvino                        Consigliere,<br />
Caro Lucrezio Monticelli    Consigliere,<br />
Michele Corradino	            Consigliere estensore.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21-06-2007<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3016</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3016/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3016/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3016</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di sanatoria di illeciti edilizi se la documentazione prodotta non contraddice la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla non ultimazione della costruzione (che mediante rilievi aerei, collocava l’abuso in epoca successiva al 31.03.2003). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE SECONDA BIS</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3016/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3016/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3016</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di sanatoria di illeciti edilizi se la documentazione prodotta non contraddice la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla non ultimazione della costruzione (che mediante rilievi aerei, collocava l’abuso in epoca successiva al 31.03.2003). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE SECONDA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3016/2007<br />Registro Generale: 3520/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PATRIZIO GIULIA Presidente<br />PAOLO RESTAINO Cons.<br />SOLVEIG COGLIANI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 3520/2007  proposto da:<br />
<b>SOC ALEX &#038; G SRL + 1 &#8211; FIORAVANTI ALEXANDRA</b>rappresentato e difeso da:<br />
VITELLI AVV. CLAUDIOcon domicilio eletto in MONTEROTONDOVIA S. MARTINO, 50presso VITELLI AVV. CLAUDIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MENTANA</b>rappresentato e difeso da:<br />
TOPPETA PIETROcon domicilio eletto in ROMAVIA IMERA,16presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento prot. n. 3701 del 12.02.07 dal Comune di Mentana a firma del funzionario responsabile del Settore Urbanistica e notificato alla ricorrente in data 15.02.07 con il quale è stata denegata la richiesta del titolo abilitativo in sanatoria e rigettata la domanda di definizione degli illeciti edilizi presentata dalla ricorrente in data 9.12.2004, prot. n. 21445.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI MENTANA<br />
Udito il relatore Cons. SOLVEIG COGLIANI  e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che la documentazione prodotta da parte istante non appare idoea, allo stato, ad inficiare quanto rilevato nella motivazione del provvedimento di diniego impugnato in ordine alla non ultimazione della costruzione – a seguito di rilievi  aerei &#8211; in epoca anteriore al 31.3.2003;<br />
Ritenuto che NON sussistono, pertanto, i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare richiesta;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 21 Giugno 2007</p>
<p>PRESIDENTE<br />
CONSIGLIERE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3016/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2991</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2991/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2991/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2991</a></p>
<p>Va sospeso il diniego di rinnovo tessera aeroportuale emesso dalla Direzione Aeroportuale valutando anche l’inadempimento ad ordinanza istruttoria sul rispetto di garanzie di procedimento. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIO ROMA SEZIONE TERZA TER Registro Ordinanze:2991/2007 Registro Generale: 2462/2007 nelle persone dei Signori: FRANCESCO CORSARO Presidente MARIA LUISA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2991/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2991/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2991</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego di rinnovo tessera aeroportuale emesso dalla Direzione Aeroportuale valutando anche l’inadempimento ad ordinanza istruttoria sul rispetto di garanzie di procedimento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO <br />
ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2991/2007<br />
Registro Generale: 2462/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente<br /> MARIA LUISA DE LEONI Cons., relatore<br />
STEFANO FANTINI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 2462/2007  proposto da:<br />
<b>DI MARZO ROSSANO</b>rappresentato e difeso da:<br />
ANSELMI AVV. ANNA MARIAcon domicilio eletto in FIUMICINOVIA DELLA TORRE CLEMENTINA,48presso ANSELMI AVV. ANNA MARIA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AEROPORTI DI ROMA HANDLING SPA<br />   DIREZIONE CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI ROMA-FIUMICINO</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento n. prot. 6930 di diniego rinnovo tessere aeroportuale emesso dalla Direzione Aeroportuale Roma Fiumicino in data 28.12.2006, comunicato al ricorrente in data 29.12.2006; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>Udito il relatore Cons. MARIA LUISA DE LEONI  e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che l’Amministrazione non ha adempiuto all’incombente istruttorio disposto con ordinanza n. 500 del 19 aprile 2007;<br />
Considerato che dall’esecuzione del provvedimento impugnato deriva danno grave ed irreparabile;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA , li 21 Giugno 2007<br />
Il Presidente: Francesco CORSARO<br />
L’Estensore: Maria Luisa DE LEONI</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.5656</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-6-2007-n-5656/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-6-2007-n-5656/</guid>

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<p>P.P. ed altri (Avv. P. Conticiani) c/ Ministero per i beni Culturali ed ambientali( Avv. Gen. Stato) sulla legittimità o meno dei provvedimenti di proroga dei termini per il compimento delle espropriazioni, ai sensi dell&#8217;articolo 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 1. Giustizia amministrativa &#8211; Procedura &#8211; Spese</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-6-2007-n-5656/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.5656</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P.P. ed altri (Avv. P. Conticiani) c/ Ministero per i beni Culturali ed ambientali( Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità o meno dei provvedimenti di proroga dei termini per il compimento delle espropriazioni, ai sensi dell&#8217;articolo 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Procedura &#8211; Spese di giudizio – Cessata la materia del contendere per improcedibilità del ricorso &#8211; Condanna per  soccombenza virtuale – Ammissibilità.</p>
<p>2. Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Procedimento &#8211; Atti espropriativi &#8211; Termini &#8211; Proroga – Art. 13 L. 25 giugno 1865 n.2359 – Motivazione- Complessità della procedura indennitaria &#8211; Illegittimità – Sussiste- Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Quando il giudizio amministrativo si concluda con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità del ricorso, è consentito ugualmente al giudice di verificare la fondatezza delle pretese dedotte, al fine di pervenire, secondo l&#8217;esito di tale esame, alla condanna alle spese del giudizio a carico della parte che, se il processo fosse continuato, sarebbe risultata soccombente in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.<br />
2. I provvedimenti di proroga dei termini per il compimento delle espropriazioni ai sensi dell’articolo 13 L. 25 giugno 1865 n.2359 sono viziati se motivati con riferimento alla complessità della procedura inerente la liquidazione dell’indennità espropriativa, posto che la suddetta disposizione ha previsto che l’autorità  espropriante puo’ prorogare i termini per il compimento dell’espropriazione “per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità o meno dei provvedimenti di proroga dei termini per il compimento delle espropriazioni, ai sensi dell&#8217;articolo 13 della legge 25 giugno 1865 n.2359</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO	<br />	<br />
&#8211;	SEZIONE II –	<br /></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti nn.9049/97, 5739/98, 7328/99,   11774/2000 proposti  da<br />
<b>Pacini  Pierina</b>, <b>Pacini Cele</b>ste, <b>Pacini Maddalena</b>, <b>Pacini Raffaele</b> e <b>Montessi Ortenzia</b> tutti  rappresentati e difesi dall’Avv.to Paola Conticiani  ed elettivamente  domiciliati in Roma, nello studio  della stessa, largo Messico n.7</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p> <b>Ministero per i Beni Culturali  ed Ambientali</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato  e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliato;</p>
<p>con l’atto di intervento in giudizio ad adiuvandum nel solo ricorso n. 11774 del 2000, del <b>Comune di Tuscania</b> in persona del Sindaco pro tempore,  rappresentato e difeso dall’Avv.to Roberto Delfino del foro di Viterbo ed elettivamente  domiciliato in Roma, via Buccari n.11 presso lo studio legale dell’Avv.to Fabrizio De Lorenzo;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
Quanto al ricorso n.9049 del 97,<br />
del DM del 30.12.1996 con il quale il Ministro pro tempore per i Beni Culturali ed Ambientali ha prorogato di un anno i termini dell’esproprio dei terreni di proprietà delle ricorrenti e del DM del 31.12.1993 con il quale il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha dichiarato la pubblica utilità degli immobili in questione nonchè la indifferibilità ed urgenza della loro occupazione;<br />
quanto al ricorso n.5739/98, <br />
del DM del 19 dicembre 1997 con il quale il DG dell’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali ha prorogato di un ulteriore anno i termini per il compimento dell’esproprio; di ogni altro presupposto, connesso e conseguenziale ivi inclusi i DM del 30 dic. 1996 e del 31 dic. 1993 con i quali il Ministero ha rispettivamente disposto una precedente proroga dei termini e dichiarato la pubblica utilità e l’urgenza ed indifferibilità dei lavori;<br />
quanto al ricorso n.7328 del 1999 del DM del 21 dic. 1998 con il quale il DG dell’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Divisione IV, U.O. IV del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha prorogato di un ulteriore anno i termini per il compimento dell’esproprio; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ivi inclusi i DM del 19 dic. 1997, del 30 dic. 1996 e del 31 dic. 1993 con i quali il Ministero ha rispettivamente disposto due precedenti proroghe dei termini e dichiarato la pubblica utilità e l’urgenza ed indifferibilità dei lavori;<br />
quanto al ricorso n.11774 del 2000, <br />
del DM del 23 dic. 1999 con il quale il DG dell’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Div. IV del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha prorogato di un ulteriore anno i termini per il compimento dell’esproprio; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ivi inclusi il DM del 21 dic. 1998, del 19 dic. 1997, del 30 dic. 1996 e del 31 dic. 1993 con i quali il Ministero ha rispettivamente disposto tre precedenti proroghe dei termini e dichiarato la pubblica utilità e l’urgenza ed indifferibilità dei lavori;</p>
<p>Visti i ricorsi con la relativa documentazione;<br />
Visti i motivi aggiunti nel ricorso n. 9049 del 1997;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla camera di consiglio del 6.6.2007 – relatore il dottor Roberto Capuzzi –l&#8217;avv.to Conticiani per i ricorrenti;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  E DIRITTO</b></p>
<p>1. I quattro ricorsi devono essere riuniti ai fini di una unica decisione in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi.</p>
<p>2. I ricorrenti sono proprietari di alcune aree situate in Tuscania, in località Peschiera, dove si trova una necropoli con tombe a camera databili intorno al VI sec. a. C. .<br />
Con nota del 16 agosto 1989 prot. 7464 l’Amministrazione ha comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedura espropriativa la quale veniva successivamente formalizzata con atto a firma del Sovrintendente, notificato agli interessati il 24 marzo 1990, nel quale il medesimo Sovrintendente chiedeva al Ministro BB.CC di procedere all’emissione del provvedimento. <br />
L’Amministrazione non adottava alcun provvedimento sia in ordine all’espropriazione, sia in ordine alla occupazione d’urgenza, continuando di fatto ad occupare i terreni di proprietà dei ricorrenti fino a che agli stessi è stata notificata, in data 10 maggio 1993, la nota del 19 aprile 1993 prot. 3581 con la quale la Sovrintendenza archeologica per l’Etruria Meridionale chiedeva al  Ministero dei BBCC una nuova dichiarazione di pubblica utilità per procedere all’esproprio delle aree.<br />
Con nota del 28 nov. 1994 prot. 12663 il Ministero dei BBCC ha comunicato ai ricorrenti che la relativa indennità di esproprio era stata stabilita in base ai valori agricoli correnti.<br />
Senonchè, il Ministero, con Decreto del 30 dic. 1996 disponeva la proroga di un anno con decorrenza dal 31 dic. 1996 dei termini per il compimento dell’esproprio di cui al DM 31 dic. 1993, provvedimento quest’ultimo di dichiarazione di pubblica utilità e di impegno di spesa inerente l’esproprio e l’occupazione permanente degli immobili.<br />
La proroga veniva disposta in ragione del fatto che per la complessità della procedura inerente la liquidazione delle indennità espropriative non era stato possibile perfezionare l’esproprio stesso entro il limite di tempo stabilito con il DM 31 dic. 1993.<br />
Avverso il provvedimento di proroga e gli altri atti della procedura espropriativa i ricorrenti hanno proposto ricorso n.9049 del ‘97 al TAR Lazio che con ordinanza n.1787 del 30 luglio 1997 accoglieva la domanda cautelare.<br />
Successivamente i ricorrenti depositavano motivi aggiunti al ricorso avverso il contenuto del DM 31 dic. 1993.<br />
Avverso la ordinanza di cui sopra l’Amministrazione dei Beni Culturali proponeva appello che veniva respinto con ordinanza del 23 gennaio 1998 n.154 della Sesta Sez. del CdS.<br />
Tuttavia il Ministero con DM in data 19 dic. 1997 prorogava i termini per il compimento dell’esproprio di cui al DM 30.12.1996 e cio’ in quanto per il contenzioso venutosi a determinare nei confronti della procedura espropriativa non era stato possibile perfezionare l’esproprio entro il limite di tempo stabilito con il citato DM 30.12.1996.<br />
Avverso tale atto i ricorrenti presentavano il ricorso R.G. n.5739 del 1998 con contestuale domanda cautelare che veniva accolta con ordinanza della medesima Sezione II bis, del 3 giugno1998 n. 1382.<br />
Ma l’Amministrazione adottava un terzo provvedimento con  DM del 21 dic. 1998 anch’esso sospeso dalla Seconda Sezione del TAR Lazio con ordinanza n.1676 del 1999 del 9 giugno 1999.<br />
Ancora il Ministero adottava una quarto provvedimento con  DM 23 dic. 1999 anch’esso impugnato con il ricorso 11774 del 2000 e sospeso in via cautelare con ordinanza n.7721 del 2000.<br />
I motivi dedotti nei vari ricorsi sono riconducibile alla violazione di legge, in particolare dell’art.13 della legge 25 giugno 1865 n.2359 ed all’eccesso di potere sotto svariati profili ed illegittimità derivata.<br />
Si è costituito il Ministero dei Beni Culturali contestando le varie argomentazioni difensive sostenute.<br />
Si è costituito ad adiuvandum,  nel solo ricorso  n.11774 del 2000 il Comune di Tuscania.<br />
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 6.6.2007.</p>
<p>3. Tanto premesso i ricorrenti hanno dichiarato alla udienza di trattazione del 6 giugno 2007, a mezzo del proprio legale, di non avere più interesse alla pronunzia di merito in ordine ai gravami attesa la natura temporanea dei quattro decreti di proroga dei termini di espropriazione impugnati, termini allo stato definitivamente spirati.<br />
La difesa dei ricorrenti ha tuttavia insistito per una condanna alle spese  dell’Amministrazione da valutare tenendo conto del comportamento tenuto dalla stessa nell’intera vicenda che ha reiterato i Decreti di cui è questione anche a fronte delle pronunzie cautelari di sospensione pronunziate dal TAR e confermate dal giudice di appello.</p>
<p>4. Al riguardo ricorda  la Sezione che quando il giudizio amministrativo si concluda con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità del ricorso, è consentito ugualmente al giudice di verificare la fondatezza delle pretese dedotte, al fine di pervenire, secondo l&#8217;esito di tale esame, alla condanna alle spese del giudizio a carico della parte che, se il processo fosse continuato, sarebbe risultata soccombente  in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale (ex plurimis, Cons. Stato, VI, 3467, 25 giugno 2002).</p>
<p>5. Venendo quindi alle censure dedotte nei quattro ricorsi ai soli fini della condanna alle spese,  ritiene la Sezione che i provvedimenti di proroga dei termini per il compimento delle espropriazioni sono viziati in quanto  motivati con riferimento alla complessità della procedura inerente la liquidazione dell’indennità espropriativa.<br />
Tale circostanza non avrebbe potuto costituire legittima motivazione per disporre la proroga ai sensi dell’articolo 13 della legge 25 giugno 1865 n.2359.<br />
Infatti, la disposizione di cui sopra ha previsto che l’autorità espropriante puo’ prorogare i termini per il compimento dell’espropriazione “per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari.”<br />
La giurisprudenza ha chiarito che “ai sensi dell&#8217; art. 13 L. 25 giugno 1865 n. 2359, costituiscono valide ragioni per la proroga dei termini per l&#8217; espropriazione quelle che non dipendono dalla volontà dell&#8217; Ente espropriante e quelle aventi il loro fondamento in obiettive difficoltà che si frappongono al compimento degli atti espropriativi, nel senso che tali ragioni, mentre impediscono il regolare corso del procedimento, non possono essere altrimenti superate, non offrendo l&#8217; ordinamento, a questi fini, idoneo strumento giuridico, con la conseguenza che l&#8217; interesse pubblico inerente alle acquisizioni coattive degli immobili non può trovare soddisfacimento nei termini prestabiliti “(  Cfr. IV, Sez. 21 dicembre 1985 n. 810).<br />
In ogni caso è illegittimo il provvedimenti di proroga dei termini di cui all’art. 13 legge 25 giugno 1865 n.2359 con riferimento alla incertezza sulla normativa in merito alla relativa indennità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 dic. 1991 n.1078) anche tenuto conto che è consentita la definizione dei procedimenti ablatori e di conseguenza, il completamento dei lavori indipendentemente dalla determinazione e dal pagamento dell’indennità di esproprio. <br />
Significativo poi il fatto che già dal 1994 la Sovrintendenza Archeologica per la Etruria Meridionale aveva stabilito la indennità in questione. <br />
Essa infatti, con nota del 28 nov. 1994 aveva comunicato agli interessati che, dopo l’ordinanza emessa dalla Prefettura di Viterbo in data 20 settembre 1994, relativa all’esecutorietà del piano di esproprio dell’area archeologica in questione, “l’indennità di esproprio è stata stabilita in base ai valori agricoli correnti”.<br />
Pertanto, la motivazione richiamata dall’Amministrazione nei Decreti Ministeriali impugnati  appare oltre che illegittima per violazione della norma di riferimento, del tutto pretestuosa.</p>
<p>6. In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
In relazione all’andamento della vicenda contenziosa ed alla attività difensiva espletata dai ricorrenti nei quattro giudizi anche nelle fasi cautelari in primo e secondo grado, spese ed onorari vengono posti a carico dell’Amministrazione nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00).</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti come in epigrafe, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse. <br />
Condanna l’Amministrazione alle spese ed onorari dei giudizio a favore dei ricorrenti nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.6.2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici: <br />
Dr. Roberto    CAPUZZI    Presidente rel.<br />
Dr. Silvetro Maria RUSSO Consigliere<br />
Dr. Giampiero LO PRESTI     Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-6-2007-n-5656/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.5656</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3014</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3014/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3014/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3014</a></p>
<p>Va sospeso, limitatamente alle prescrizioni attinenti la messa in sicurezza ed alla realizzazione di un confinamento fisico, il verbale della conferenza di servizi avente ad oggetto la messa in sicurezza e bonifica di un’area (nel caso in esame, l’amministrazione era inadempiente ad ordinanza istruttoria). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3014/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3014</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, limitatamente alle prescrizioni attinenti la messa in sicurezza ed alla realizzazione di un confinamento fisico, il verbale della conferenza di servizi avente ad oggetto la messa in sicurezza e bonifica di un’area (nel caso in esame, l’amministrazione era inadempiente ad ordinanza istruttoria). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE SECONDA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3014/2007<br />Registro Generale: 2189/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PATRIZIO GIULIA Presidente<br />PAOLO RESTAINO Cons.<br />SOLVEIG COGLIANI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 2189/2007  proposto da:<br />
<b>SOC EXXONMOBIL CHEMICAL FILMS  &#8211; EUROPE SUD SRL </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
ZANCHINI AVV. GIAN PAOLO &#8211; ANGELONI FRANCESCAcon domicilio eletto in ROMAVIA DUE MACELLI, 66presso ZANCHINI AVV. GIAN PAOLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO </b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 19.10.2006 comunicato con nota ministeriale prot. 24914/QdV/DI/VII-VIII del 7.12.2006.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Cons. SOLVEIG COGLIANI  e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che  con ordinanza  n. 468 del 5.4.2007, questa Sezione  accoglieva in parte a termine la domanda cautelare, disponendo  che il ministero dell’Ambiente  producesse la documentazione a fondamento della decisione impugnata;<br />
Considerato che l’amministrazione non ha risposto;<br />
Ritenuto che, anche in ragione dell’inerzia dell’amministrazione ed in ragione del periculum di un pregiudizio grave ed irreparabile, debba trovare conferma quanto rilevato in sede di ordinanza n. 468  del 5 aprile u.s.;<br />
Ritenuto che sussistono, limitatamente, pertanto, al le prescrizioni attinenti alla barriera fisica, i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>ACCOGLIE in parte  la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato limitatamente alle prescrizioni attinenti alla messa in sicurezza ed alla bonifica attraverso il confinamento fisico.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 21 Giugno 2007</p>
<p>PRESIDENTE<br />
CONSIGLIERE</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2990</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2990/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2990/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2990/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2990</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di diniego restituzione somme di denaro, escusse a titolo di garanzia fideiussoria, atteso che il giudice aveva accolto con precedente ordinanza la domanda cautelare avverso il provvedimento di revoca di finanziamento in conto impianti. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA TER Registro</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di diniego restituzione somme di denaro, escusse a titolo di garanzia fideiussoria, atteso che il giudice aveva accolto con precedente ordinanza la domanda cautelare avverso il provvedimento di revoca di finanziamento in conto impianti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2990/2007<br />
Registro Generale: 6942/2005<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente<br /> MARIA LUISA DE LEONI Cons., relatore<br />
STEFANO FANTINI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 6942/2005  proposto da:<br />
<b>SOC DITTA ARREDI SORATTE DI DE IULIS ROBERTO SNC </b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
D&#8217;ANGELO AVV. DONATOcon domicilio eletto in ROMAVIA NIZZA, 53presso D&#8217;ANGELO AVV. DONATO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE </b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>SOC PROMINVESTMENT SPA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, prot. n. 0017477, comunicato alla ricorrente in data 23.03.2007, con cui veniva negata la richiesta della ricorrente ai fini della restituzione i<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE<br />
Udito il relatore Cons. Maria Luisa DE LEONI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1592 del 2006, con cui viene accolta l’istanza cautelare inoltrata dalla ricorrente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li  21 giugno 2007</p>
<p>Il Presidente: Francesco CORSARO<br />
L’Estensore: Maria Luisa DE LEONI</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3434</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3434/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3434</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Russo.Comune di Taranto (Avv. L. Cucinato) c. Sovigest s.p.a, Fintecna s.p.a., Consap s.p.a., GE.FI s.p.a (Avv.ti A. Clarizia e S. Crisci). sulla configurabilità della omissione di pronuncia &#8211; su domande o eccezioni delle parti &#8211; &#160;quale errore di fatto revocatorio 1. Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-6-2007-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2007 n.3434</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, Est. Russo.<br />Comune di Taranto (Avv. L. Cucinato) c. Sovigest s.p.a, Fintecna s.p.a., Consap s.p.a., GE.FI s.p.a (Avv.ti A. Clarizia e S. Crisci).</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità della omissione di pronuncia &#8211; su domande o eccezioni delle parti &#8211; &nbsp;quale errore di fatto revocatorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore di fatto – Omissione di pronuncia – Sussiste – Limiti.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore di fatto – Non sussiste –Carenza o difetto di motivazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’ errore di fatto revocatorio può essere configurabile anche quando cada sull&#8217;esistenza o sul contenuto di atti processuali e determini un’omissione di pronuncia, purché esso sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza, che neppure abbia dato atto della sussistenza di una domanda o eccezione (1); si deve trattare, quindi, di una totale mancanza di valutazione del motivo, e non di un difetto di motivazione della decisione</p>
<p>2. Quando dalle risultanze processuali emerge che la sentenza impugnata richiama espressamente sia l’atto di costituzione in giudizio, sia le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese, sia gli atti tutti di causa, sia le difese orali svolte in udienza e la sentenza dà espressamente atto della presenza e della disponibilità per l’esame del giudicante degli atti defensionali con i quali una parte ha dedotto l’eccezione di inammissibilità, e quando non vi è alcun indizio che tale esame non sia avvenuto, anche se la valutazione negativa dell’eccezione non è stata esternata, si tratta di una carenza o difetto di motivazione, e non di un errore di fatto (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. St., sez. V, 16.3.2005, n. 1077; Sez. IV, 22.10.2004, n. 6952; Sez. IV, 26.7.2004, n. 5292; Sez. V, <a href="/ga/id/2003/4/2967/g">7.4.2003, n. 1839</a>.</p>
<p>(2) Cfr. Cons. St., Sez. IV, <a href="/ga/id/2005/4/6455/g">25.3.2005, n. 1302</a>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla configurabilità della omissione di pronuncia &#8211; su domande o eccezioni delle parti &#8211;  quale errore di fatto revocatorio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			 <br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3434/07 REG.DEC.<br />
			 N. 9418 REG.RIC.<br />	<br />
ANNO  2005 </p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
 Sezione Quinta  </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso n. 9418/2005 R.G. proposto dal<br />
<b>Comune di Taranto</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Cecinato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Sovigest s.p.a</b>, <b>Fintecna s.p.a.</b>, <b>Consap s.p.a.</b>, <b>GE.FI s.p.a.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in proprio e in qualità di associate della costituenda ATI, tutte rappresentate e difese dall’Avv. Prof. Angelo Clarizia, e dell’avv. Stefano Crisci, elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio del primo, via Principessa Clotilde, n. 2;</p>
<p>PER LA REVOCAZIONE<br />
della decisione n. 5889 del 20.10.2005 della V Sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stata riformata la sentenza resa dal T.A.R. per la Puglia, II Sezione di Lecce, n. 3297/03, pubblicata in data 21.5.2003.</p>
<p>Visto il ricorso per revocazione con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle società in epigrafe;  <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il Consigliere Nicola Russo;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 9.5.2006 gli avv.ti Cecinato e Clarizia;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con sentenza n. 3297 del 21 maggio 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, II Sezione di Lecce,  rigettava il ricorso con cui le società indicate in epigrafe avevano impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Taranto n. 557 del 6 agosto 2002, e gli atti e pareri in essa richiamati, di annullamento in autotutela del bando e degli atti della gara per l’affidamento dei servizi di valorizzazione e gestione del patrimonio comunale.<br />
Avverso tale sentenza le società proponevano appello (r.g. n. 8121/03) dinanzi a questo Consiglio che, con decisione n. 5889 del 20.10.2005, lo accoglieva e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso di primo grado, compensando le spese del giudizio.<br />
Avverso tale decisione il Comune di Taranto, con atto notificato il 18.11.2005, ha proposto ricorso per revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo l’omessa pronuncia sulle eccezioni di irricevibilità dell’appello e sulle eccezioni svolte in relazione al secondo motivo di appello.<br />
Resistono al ricorso la Sovigest s.p.a., la Fintecna s.p.a., la Consap s.p.a. e la GE.FI. s.p.a., che ne eccepiscono l’inammissibilità e l’infondatezza.    <br />
Con memorie depositate in vista dell&#8217;udienza la parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 9.5.2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il Comune di Taranto chiede la revocazione della sentenza n. 5889 del 2005 di questa Sezione – che ha riformato la sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce n. 3297 del 2003 – deducendo che questo giudice di appello sarebbe incorso in due omissioni.<br />
La prima omissione concernerebbe la mancata pronuncia sull’eccezione di irricevibilità dell’appello sollevata dal Comune medesimo, quale appellato, nella comparsa di costituzione dell’1.9.2003 e meglio articolata nella memoria difensiva del 18.3.2005.<br />
La questione da risolvere è, dunque, se l&#8217;omissione di pronuncia &#8211; su domande o eccezioni delle parti &#8211; possa costituire un errore di fatto revocatorio.<br />
Secondo le acquisizioni dell&#8217;orientamento prevalente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, &#8220;l&#8217;omessa pronuncia su censure o motivi di impugnazione non costituisce un errore di fatto, ma tipico errore di diritto, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato&#8221; (sez. V, 26 maggio 1990, n. 476; sez. VI, 10 maggio 1990, n. 518; sez. V, 8 febbraio 1988, n. 56, sez. VI, 21 luglio 1989, n. 904; 31 gennaio 1986, n. 81; 9 febbraio 1983, n. 71; sez. IV, 29 luglio 1980, n. 790; 24 giugno 1980, n. 686; 7 giugno 1977, n. 563; sez. VI, 30 ottobre 1973, n. 432; 15 giugno 1973, n. 278).<br />
Un altro filone, per contro, esaminando fattispecie articolate, ha avvertito che l&#8217;omissione di pronuncia determinata da erronea percezione di atti processuali costituisce errore di fatto revocatorio:<br />
a) sez. IV, 7 luglio 1965, n. 525, secondo cui &#8220;il mancato esame, dovuto a svista, di uno dei motivi del ricorso è rilevante ai fini del decidere; pertanto, il fondamento della relativa censura deve essere vagliato in sede di giudizio di revocazione&#8221;;<br />
b) sez. V, 20 febbraio 1984, n. 138, che ha ricondotto l&#8217;esclusione dell&#8217;errore revocatorio alla mancanza nel caso di specie dell&#8217;erronea percezione di atti processuali;<br />
c) sez. V, 5 febbraio 1985, n. 66, secondo cui &#8220;se è vero che l&#8217;omissione di pronuncia non costituisce di per sè errore di fatto revocatorio, è vero altresì che quest&#8217;ultimo, che può essere attinente anche ad atti processuali, è motivo di revocazione anche se abbia determinato un&#8217;omissione di pronuncia&#8221;;<br />
d) C.G.A., 25 febbraio 1994, n. 54, secondo cui, sull&#8217;assunto che l&#8217;omissione di pronuncia è determinata non dall&#8217;ignoranza o dalla dolosa violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., ma dalla disattenzione, &#8220;l&#8217;omesso esame di un motivo di ricorso può dar ingresso al giudizio di revocazione della sentenza, in quanto costituisce errore di fatto di tipo revocatorio e non già errore di diritto attinente al difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato&#8221;. <br />
Analoghi percorsi argomentativi si rinvengono nella giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione.<br />
Secondo l&#8217;orientamento prevalente, &#8220;il vizio di omessa pronuncia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente col ricorso per cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 360 n. 4 c.p.c., e non già con impugnazione per revocazione ai sensi dell&#8217;art. 394 n. 4 (stesso codice)&#8221; (cfr. Cass., 14 gennaio 1992, n. 369; 24 giugno 1968, n. 2119; 28 giugno 1966, n. 1675; 4 gennaio 1966, n. 48).<br />
Peraltro, già la risalente Cass., 5 marzo 1982, n. 1390 aveva avvertito che &#8220;nella nozione di errore di fatto, previsto quale motivo di revocazione dall&#8217;art. 395 n. 4 c.p.c., va compreso non soltanto l&#8217;errore relativo ad un elemento facente parte del sostrato materiale della fattispecie di diritto sostanziale oggetto della controversia, ma altresì, per identità di ratio, l&#8217;errore riguardante un elemento del sostrato materiale della fattispecie formale attinente al processo, e quindi anche quello che cada sul dettato letterale della domanda, univoco ed assolutamente incontestato&#8221;.<br />
In questa prospettiva, si inscrivono:<br />
a) Cass., 4 giugno 1992, n. 6876, secondo cui &#8220;ai fini della valutazione della sussistenza o meno del vizio di omessa pronuncia, in sede di ricorso per revocazione di sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 395 n. 4 c.p.c., come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 1991, deve aversi riguardo al &#8220;capo&#8221; della domanda riproposta all&#8217;esame del giudice dell&#8217;impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura dell&#8217;unico capo di sentenza investito dall&#8217;impugnazione stessa&#8221;; <br />
b) Cass., 30 marzo 1994, n. 3137, secondo cui &#8220;l&#8217;omesso esame di atti difensivi della parte, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio, è riconducibile nell&#8217;errore di fatto, denunciabile con l&#8217;impugnazione per revocazione, ai sensi dell&#8217;art. 395 n. 4 c.p.c., soltanto quando si traduca in omissione di pronuncia su domande ed eccezioni della parte medesima, ovvero rispetto ad atti che non contengano o non siano idonei a contenere tali domande od eccezioni, quando si deduca che detto mancato esame abbia comportato una svista percettiva del giudice, evitabile mediante la lettura di quegli scritti, in ordine all&#8217;esistenza od inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva&#8221;.<br />
Secondo l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 3 del 1997), in effetti, quand’anche non si ritenga di accedere all&#8217;autorevole opinione dottrinale secondo cui l&#8217;errore di fatto altro non è che un errore di percezione degli atti o documenti di causa considerati nella loro materialità, “non par dubbio che l&#8217;errore di fatto revocatorio possa cadere su atti o documenti processuali”.<br />
Ciò posto, l&#8217;ovvia constatazione che l&#8217;omissione di pronuncia su domande o eccezioni delle parti costituisce, di per sè, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all&#8217;art. 112 c.p.c., o comunque difetto di motivazione, secondo l’Adunanza Plenaria (n. 3 del 1997 cit.) “non elimina la rilevanza del processo causale che ha determinato l&#8217;evento omissivo e non esclude che l&#8217;omissione di pronuncia possa esser fatta valere non ex se, ma come risultato di un vizio nella formazione del giudizio: il dolo del giudice o … l&#8217;errore di fatto revocatorio”.<br />
Nel caso di omessa pronuncia, infatti, errore revocatorio e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non sono in relazione di alternatività, ma il primo è possibile fonte della seconda.<br />
La violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato può dipendere da errore di fatto revocatorio o da altra causa.<br />
In verità, l&#8217;omessa pronuncia può essere determinata non necessariamente da una improbabile ignoranza da parte del giudice del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma da un più verosimile difetto di motivazione della sentenza, nei casi in cui le domande o eccezioni siano state volutamente disattese, ma ne sia mancata l&#8217;enunciazione delle ragioni.<br />
Emerge in tal modo la diade: difetto di motivazione &#8211; errore di fatto revocatorio. <br />
Ai sensi dell&#8217;art. 395 n. 4) c.p.c., infatti, sussiste errore di fatto quando è supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero l&#8217;inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita: tale supposizione, però, perché l&#8217;errore possa essere riconosciuto con sicurezza, non può essere implicita, ma deve essere espressa.<br />
L&#8217;errore di fatto, insomma, consiste in una divergenza tra la realtà processuale e ciò che risulta espressamente dalla sentenza. <br />
La motivazione è il criterio formale di emersione dell&#8217;errore di fatto ed il crinale che separa errore di fatto e difetto di motivazione: come è stato detto efficacemente, &#8220;un abbaglio dei sensi è incompatibile con l&#8217;omissione di motivazione, perché è la motivazione che rivela l&#8217;abbaglio&#8221; (Ad. Plen., 30 luglio 1980, n. 36).<br />
L&#8217;errore di fatto revocatorio, dunque, può essere configurabile anche quando cada sull&#8217;esistenza o sul contenuto di atti processuali e determini un&#8217;omissione di pronuncia, purché esso sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza, che neppure abbia dato atto della sussistenza di una domanda o eccezione (cfr. Cons. St., sez. V, 16.3.2005, n. 1077; Sez. IV, 22.10.2004, n. 6952; Sez. IV, 26.7.2004, n. 5292; Sez. V, 7.4.2003, n. 1839); si deve trattare, quindi, di una totale mancanza di valutazione del motivo, e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 6952 del 2004 cit.).<br />
Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, dalle risultanze processuali emerge che la sentenza impugnata richiama espressamente sia l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto”, sia le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese, sia gli atti tutti di causa, sia le difese orali svolte all’udienza dell’1.4.2005. <br />
Quindi, la sentenza dà espressamente atto della presenza e della disponibilità per l’esame del giudicante degli atti defensionali con i quali il Comune di Taranto aveva dedotto l’eccezione di inammissibilità; né vi è alcun indizio che tale esame non sia avvenuto, anche se la valutazione negativa dell’eccezione non è stata esternata, per cui si tratta, semmai, di una carenza o difetto di motivazione, non di un errore di fatto (cfr. Cons. St., Sez. IV, 25.3.2005, n. 1302).<br />
 Il Comune ricorrente lamenta, altresì, il mancato esame di alcune argomentazioni difensive da esso sollevate e poste a base della motivazione della sentenza del TAR.<br />
Anche tale motivo di revocazione appare, in realtà, coinvolgere profili attinenti asseriti vizi logici e pretesi difetti di motivazione, carenze che, in realtà, non sussistono, poiché il contenuto della motivazione di merito è assorbente e supera implicitamente tutte le deduzioni del Comune.<br />
La presunta mancata espressa confutazione di alcune deduzioni di valenza giuridica non significa averle ignorate in fatto, ma, a voler tutto concedere, non essere stati sufficientemente perspicui nella motivazione in diritto.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, che liquida complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila), al netto di IVA e CAP., in favore delle società intimate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 9.5.2006 con l&#8217;intervento dei sigg.ri<br />
Agostino Elefante				Presidente,<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere,<br />	<br />
Paolo Buonvino				Consigliere,<br />	<br />
Nicola Russo				Consigliere, rel. est.<br />	<br />
Adolfo Metro				Consigliere.																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 21/06/07<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3013</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso il divieto posto dall’amministrazione, di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente in quanto inadeguatamente motivato e tenuto conto di un possibile esito positivo del giudizio. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE PRIMA TER Registro Ordinanze: 3013/2007 Registro Generale: 4453/2007 nelle persone dei Signori: LUIGI</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3013/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3013</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il divieto posto dall’amministrazione, di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente in quanto inadeguatamente motivato e tenuto conto di un possibile esito positivo del giudizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3013/2007<br />
Registro Generale: 4453/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI TOSTI Presidente<br /> ITALO VOLPE Cons., relatore<br />
MARIA ADA RUSSO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 4453/2007  proposto da:<br />
<b>PALUMBO ANTONIO</b>rappresentato e difeso da:<br />
PICCINNI AVV. GIANLUCAcon domicilio eletto in ROMAVIA G.G. BELLI, 39presso PICCINNI AVV. GIANLUCA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO &#8211; PREFETTURA DI ROMA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. n. 2209 del 30.03.2007, notificato il 28.04.2007 con il quale è stato disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti con conseguente ingiunzione a cederle a persona convivente munita dei titoli, entro il termine di 60 gg. dalla notifica del provvedimento e, che, scaduto tale termine, le armi, le munizioni e le materie esplodenti saranno versate alla competente direzione di Artiglieria per la successiva rottamazione;<br />
in quanto occorra, della nota della locale Questura Div. III del 5.03.2007 non conosciuta;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. ITALO VOLPE  e uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuti sufficientemente comprovati i necessari requisiti a base della proposta domanda cautelare e tenuto conto del possibile esito del giudizio in relazione, in particolare, alla censura concernente l’adeguatezza della motivazione dell’atto impugnato,</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie la domanda cautelare proposta.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 21 Giugno 2007<br />
PRESIDENTE<br />
RELATORE</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2989</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2989/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2989/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2989/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2989</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento disciplinare che sospende l’allenatore di una scuderia di cavalli, atteso che in occasione della gara in cui il cavallo risultava dopato, l’allenatore era anche il conducente. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA TER Registro Ordinanze: 2989/2007 Registro Generale: 5194/2007 nelle persone</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2989/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2989/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2989</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento disciplinare  che sospende l’allenatore di una scuderia di cavalli, atteso che in occasione della gara in cui il cavallo risultava dopato, l’allenatore era anche il conducente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIOROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2989/2007<br />
Registro Generale: 5194/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente<br /> MARIA LUISA DE LEONI Cons., relatore<br />
STEFANO FANTINI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 5194/2007  proposto da:<br />
<b>BARBINI MASSIMO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
GRAZIANO AVV. SABATOSEPE AVV. VITTORIOcon domicilio eletto in ROMACIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 123presso<br />
GRAZIANO AVV. SABATO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNIRE </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della decisione n. 619/a/t del 12 marzo 2007, comunicata in data 26.4.2007, adottata dalla Commissione di Disciplina di Appello; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>Udito il relatore Cons. Maria Luisa DE LEONI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che dalla documentazione versata in atti si evince che il ricorrente, in forza di regolare contratto stipulato in data 1.1.2003, risulta essere l’allenatore dei cavalli della scuderia “La leggenda dei Mille Cavalli s.r.l.”, fra cui il cavallo Dix Rexy, risultato positivo agli esami antidoping, in occasione della corsa premio Mimosa, disputatasi l’8 marzo 2004;<br />
che tale rapporto è proseguito con la Società Van.Ja (contratto del 1.5.2003, rinnovato in data 1.1.2004);<br />
che, peraltro, il ricorrente era, in occasione del premio Mimosa, anche il conducente del predetto cavallo Dix Rexy, sicchè appare giustificata l’estensione della sospensione anche per tale qualifica;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li  21 giugno 2007</p>
<p>Il Presidente: Francesco CORSARO<br />
L’Estensore: Maria Luisa DE LEONI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2989/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2007 n.233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2007 n.233</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Napoletano inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 Assistenza e previdenza – Art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 – Disciplina relativa al risarcimento delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – Termine di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2007 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2007 n.233</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Napoletano</span></p>
<hr />
<p>inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assistenza e previdenza – Art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 – Disciplina relativa al risarcimento delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – Termine di decadenza per l’instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento di ulteriori benefici alle vittime del terrorismo – Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Napoli – Asserita  violazione degli artt.3 e 24 Costituzione &#8211; Manifesta inammissibilità per mancata individuazione della soluzione costituzionalmente obbligata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), sollevata dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Franco BILE Presidente; &#8211; Giovanni Maria FLICK Giudice; &#8211; Francesco AMIRANTE giudice; &#8211; Ugo DE SIERVO  Giudice; &#8211; Paolo MADDALENA giudice; &#8211; Alfio FINOCCHIARO giudice; &#8211; Alfonso QUARANTA giudice; &#8211; Franco GALLO   giudice; &#8211; Luigi MAZZELLA giudice; -Gaetano SILVESTRI giudice; &#8211; Sabino CASSESE giudice; &#8211; Maria Rita SAULLE giudice; &#8211; Giuseppe TESAURO giudice; &#8211; Paolo Maria NAPOLITANO giudice.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), promosso con ordinanza del 31 gennaio 2006 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Giovanni Magno e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2007.</p>
<p>Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano. <br />
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 gennaio 2006, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di sei mesi, a decorrere dall’entrata in vigore della legge medesima, per l’instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento di ulteriori benefici in favore delle vittime del terrorismo;<br />
che il rimettente espone che la parte privata del giudizio principale, il 23 dicembre 1984, si trovava a bordo del treno rapido 904, oggetto di un attacco terroristico nel corso del quale persero la vita quindici persone e ne rimasero ferite altre 268; <br />
che, a seguito di tale evento, al ricorrente, per il persistere di una dolenzia al rachide dorsale accompagnata da una sindrome ansioso depressiva, è stata riconosciuta un’invalidità lavorativa pari al 30 per cento, e gli è stata liquidata una somma equivalente a 26.000 euro, ai sensi della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);<br />
che, successivamente, la legge n. 206 del 2004 ha previsto per le vittime degli episodi di terrorismo ulteriori benefici, quali la possibilità di ottenere la rideterminazione dell’elargizione prevista dalla legge n. 302 del 1990 (in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale di invalidità riportata), nonché la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute tenendo conto dell’eventuale aggravamento fisico e del danno biologico e morale;<br />
che il giudizio a quo ha ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto del ricorrente a che la somma dallo stesso percepita in virtù della legge n. 302 del 1990 venga ricalcolata come previsto dall’art. 5 della legge 206 del 2004, tenendo conto anche del danno biologico, morale ed esistenziale subito e la conseguente richiesta di condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’interno al pagamento della somma dovuta;<br />
che le Amministrazioni resistenti, costituitesi nel giudizio, hanno, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 11 della legge n. 206 del 2004;<br />
che, a seguito di tale eccezione, il rimettente, sollecitato dalla parte ricorrente, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge n. 206 del 2004, nella parte in cui prevede il termine di decadenza di sei mesi dall’entrata in vigore della legge per l’instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento dei suddetti benefici;<br />
che, secondo il giudice rimettente, la legge n. 206 del 2004 ha previsto un sistema a doppio binario con due strumenti alternativi di tutela: l’uno, amministrativo (artt. 13 e 14), da avviare, da parte dell’interessato, senza termini diversi da quelli derivanti dalla prescrizione; l’altro, giurisdizionale, sottoposto invece ad un ristrettissimo termine decadenziale per l’instaurazione del procedimento (art. 11 e 12);<br />
che l’art. 11 della legge in esame, nel subordinare la possibilità concreta di riconoscimento dei benefici ivi previsti ad un’azione da intraprendere entro il termine irragionevolmente breve di sei mesi, renderebbe di fatto, se non impossibile, quanto meno molto difficile la proposizione della domanda e, dunque, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, tanto più – afferma il rimettente –  ove si tenga conto che si tratta di legge approvata in pieno periodo estivo e relativa ad avvenimenti verificatisi a distanza anche di 43 anni dalla sua approvazione;<br />
che, per il rimettente, la questione è rilevante, in quanto la difesa delle amministrazioni convenute in giudizio ha ritualmente eccepito la tardività della domanda, evidenziando che la legge è entrata in vigore il 26 agosto 2004 mentre il ricorso è stato depositato in cancelleria il 22 marzo 2005, dunque, anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, ben oltre il termine di sei mesi previsto dalla norma censurata;<br />
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;<br />
che, secondo la difesa erariale, non è esatta la ricostruzione operata dal rimettente circa la coesistenza di due procedimenti per l’attribuzione dei benefici alle vittime del terrorismo: l’uno giurisdizionale (artt. 11 e 12) con un termine di decadenza di soli sei mesi dalla entrata in vigore della legge, l’altro amministrativo (artt. 13 e 14) «ad attivazione discrezionale da parte dell’amministrazione e finalizzato alla determinazione stragiudiziale della definitiva liquidazione della provvidenza»;<br />
che in realtà, secondo l’Avvocatura dello Stato, la norma censurata individua, nell’ambito delle vittime di fatti di terrorismo, una “sottocategoria” costituita da coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento di benefici in base ad atti definitivi ottenuti in sede giurisdizionale, amministrativa o contabile. <br />
che, pertanto, l’art. 11 della legge n. 206 del 2004 avrebbe lo scopo di estendere le nuove misure di favore anche a quelle vittime che abbiano già beneficiato delle provvidenze concesse dalle precedenti leggi e si riferirebbe solo a quelle situazioni già divenute definitive per le quali, altrimenti, l’estensione non potrebbe operare, essendo principio generale del nostro ordinamento giuridico che «le stesse dichiarazioni di incostituzionalità delle leggi trovano un limite di efficacia nelle situazioni definite in base a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi incontrovertibili»;<br />
che, inoltre, per la difesa erariale non è possibile comparare la situazione soggettiva di coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge per le vittime del terrorismo in base ad un provvedimento definitivo con quella di coloro che, pur essendosi attivati nei termini di legge, non hanno ancora ottenuto il riconoscimento definitivo del diritto all’applicazione dei benefici;<br />
che, infine, il termine semestrale entro il quale deve essere promossa l’azione prevista dall’art. 11 della legge n. 206 del 2004 per il conseguimento dei benefici in essa previsti non è così irragionevolmente breve da pregiudicare l’esercizio del sotteso diritto sostanziale.<br />
Considerato che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 gennaio 2006, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nella parte in cui prevede il termine di decadenza di sei mesi dall’entrata in vigore della legge per l’instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento dei nuovi benefici attribuiti alle vittime del terrorismo;<br />
che, in particolare, il rimettente dubita della congruità del termine decadenziale, previsto dall’art. 11 della legge n. 206 del 2004, ritenendo che il subordinare il riconoscimento degli ulteriori benefici al positivo esperimento di un’azione civile da intraprendere entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto la sua irragionevole brevità rende di fatto impossibile o, quanto meno, molto difficile, la tempestiva proposizione della domanda e, dunque, la tutela giurisdizionale dei diritti in questione;<br />
che il giudice a quo non contesta che sia legittimo apporre un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione, ma dubita della scelta operata dal legislatore, giudicando il termine di sei mesi troppo breve per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale;<br />
che, tuttavia, il rimettente omette di indicare una soluzione costituzionalmente obbligata per l’individuazione del termine “congruo” che dovrebbe sostituire quello di sei mesi, eventualmente dichiarato costituzionalmente illegittimo nell’ipotesi di accoglimento della questione; <br />
che l’indicazione eventuale di un altro termine, in mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, presuppone l&#8217;esercizio di valutazioni discrezionali che esulano dalle funzioni di questa Corte (si vedano, ex plurimis, la sentenza n. 109 del 2005 e le ordinanze n. 273 e n. 260 del 2005);<br />
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile perché il giudice a quo chiede alla Corte una pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato (si vedano, da ultimo, le ordinanze n. 210 e n. 185 del 2006).<br />
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</p>
<p align=center><b>PER QUESTI  MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l&#8217;ordinanza in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2007 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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