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	<title>21/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9677/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9677</a></p>
<p>Pres. Coraggio, Est. Passarelli di Napoli Bagnoli S.p.a. (Avv. E. Magrì) c. Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza per il Risanamento di Bagnoli, Commissione degli Esperti ex D.L. 486/96, Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (Avv. Stato) sul rispetto della normativa comunitaria da parte dei soggetti privati esecutori di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9677/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9677/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio, Est. Passarelli di Napoli<br /> Bagnoli S.p.a. (Avv. E. Magrì) c. Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza per il Risanamento di Bagnoli, Commissione degli Esperti ex D.L. 486/96, Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul rispetto della normativa comunitaria da parte dei soggetti privati esecutori di opere pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Appalto di opere pubbliche – Soggetti privati – Rispetto normativa comunitaria – Non sussiste &#8211;  Eccezioni																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Impresa che svolge attività di risanamento e di sfruttamento di beni immobili – Non è organismo di diritto pubblico																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Organismo di diritto pubblico – Requisiti																																																																																												</p>
<p>4.	Processo amministrativo – Sospensione dei pagamenti dell’appaltatore di opere pubbliche – È atto autonomamente impugnabile</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I soggetti privati non sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria, a meno che i lavori da essi appaltati non siano finanziati per oltre il cinquanta per cento da Amministrazioni dello Stato e riguardino interventi indicati nell’allegato A del D. L.vo n. 406 del 1991.</p>
<p>2. L’impresa che si occupi di risanamento e di sfruttamento di beni immobili, in quanto attività in regime concorrenziale e non finalizzata a soddisfare bisogni di carattere generale privi di carattere industriale o commerciale, non può è organismo di diritto pubblico</p>
<p>3. Affinché un’impresa possa considerarsi organismo di diritto pubblico devono esistere contestualmente sia il requisito della personalità giuridica, sia il finanziamento in misura maggioritaria dallo Stato o da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico (ovvero occorre che la sua gestione o la nomina di taluni suoi organi rispondano a determinati requisiti), sia l’essere stato istituito per la soddisfazione di bisogni di carattere generale privi di carattere industriale o commerciale<br />
4. La sospensione dei pagamenti dell’appaltatore di opere pubbliche non è un atto interlocutorio, e quindi non autonomamente impugnabile, bensì un atto direttamente lesivo di interessi e suscettibile di essere oggetto di ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul rispetto della normativa comunitaria da parte dei soggetti privati esecutori di opere pubbliche</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze:  9677/2004<br />
Registro Generale:	13258/1998 																																																																																												</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA &#8211; NAPOLI <br />
PRIMA   SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO Presidente; LUIGI NAPPI Cons. ; GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. , relatore  ha emesso la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell’udienza pubblica del 19/05/2004 sul ricorso n. 13258 dell’anno 1998 proposto da</p>
<p><b>Bagnoli s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Crucci n. 19, presso lo studio dell’avv. Magrì Ennio, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo</p>
<p align=right>Ricorrente</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza per il Risanamento di Bagnoli;</b> la Commissione degli Esperti ex D.L. 486/96 convertito in l. n. 582/96, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in Napoli, via Diaz n. 11, presso l’Avvocatura dello Stato, che li rappresenta e difende</p>
<p align=right>Resistente</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione, <br />a.	della nota prot. n. CB181 /98 del 3/11/98 con cui il Presidente del Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza per il Risanamento di Bagnoli ha deciso la sospensione dei pagamenti relativi al secondo S.A.L. relativo alle opere di risanamento dell’area di Bagnoli; dei verbali tutti delle riunioni della Commissione degli Esperti ed in particolare di quelli n. 34 e 35;  <br />	<br />
b.	della nota del Comitato del 6/2/97; <br />	<br />
c.	con motivi aggiunti, della nota prot. n. CB50/02  del 19/07/02 con cui il Presidente del Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza per il Risanamento di Bagnoli ha deciso la sospensione dei pagamenti relativi al settimo S.A.L. relativo alle opere di risanamento dell’area di Bagnoli; dei verbali tutti delle riunioni della Commissione degli Esperti ed in particolare di quelli n. 82 del 10/04/02 e 70 del 30/04/02; della nota del Presidente del Comitato CB/30/02 del 12/04/02																																																																																												</p>
<p>nonché<br />
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Letti gli atti di causa;<br />
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;<br />
Uditi gli avv.ti come da verbale;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>Con ricorso iscritto al ricorso n. 13258 dell’anno 1998, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br />
&#8211;	di essere una società del gruppo IRI, incaricata del  risanamento dell’area di Bagnoli (art. 1 D.L. 486/96 convertito in l. n. 582/96). Durante l’esame del secondo Stato Avanzamento Lavori la commissione, dipendente direttamente dal Ministero del Bilancio, ha accolto delle osservazioni formulate dalla commissione degli esperti (si assumeva la violazione della normativa comunitaria nei procedimenti di affidamenti dei lavori);<br />	<br />
&#8211;	che pertanto veniva decisa la sospensione dei pagamenti relativi al secondo S.A.L. relativo alle opere di risanamento dell’area di Bagnoli.<br />	<br />
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />
Peraltro, veniva successivamente decisa anche la sospensione dei pagamenti relativi al settimo S.A.L. relativo alle opere di risanamento dell’area di Bagnoli; sicché la ricorrente chiedeva, con motivi aggiunti, anche l’annullamento degli atti relativi a tale seconda sospensione e meglio indicati in epigrafe.<br />
Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />
All’udienza del 19/05/2004, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>Con il primo motivo di diritto, la ricorrente lamenta la perplessità dell’atto impugnato, atteso che il provvedimento impugnato sostiene di voler dare una sintesi conclusiva della vicenda, ma poi adotta un atto interlocutorio.<br />
Con il secondo motivo di diritto, la ricorrente censura la violazione dell’art. 1 D.L. 486/96 convertito in l. n. 582/96, atteso che nessuna norma attribuisce alla Comitato di Alta Vigilanza o alla Commissione degli Esperti il potere di sospendere i pagamenti; con il terzo la violazione dell’art. 2 lett. b l. n. 109/94, atteso che la ricorrente non è tenuta ad osservare la normativa comunitaria, trattandosi di società di diritto privato finanziata sì dallo Stato, ma dedita ad attività ed obiettivi di carattere imprenditoriale; con il quarto assume che comunque, ferma restando l’inapplicabilità della normativa comunitaria, è stato corretto dividere i tre contratti TRANS AGENCY, atteso che si tratta di fattispecie negoziali concluse in tempi diversi sulla base di esigenze diverse e che agli stessi, quali contratti a cottimo e specialistici, andava applicato il limite di 1.000.000 di ECU, e non di 200.000 ECU; e che analogo discorso vale per i contratti DECALIFT  e CIOCE e ITALRECUPERI (in quest’ultimo caso i lavori dei due contratti sono del tutto diversi).<br />
Con i motivi aggiunti, la ricorrente lamenta: 1) l’eccesso di potere, atteso che mentre la Commissione degli Esperti preannunciava alla formalizzazione della motivazione, il Comitato di Alta Vigilanza si riservava di prendere in esame la questione in una successiva riunione; ma tale presa in esame poi non vi è stata; il presidente del Comitato di Alta Vigilanza fa propri i rilievi della Commissione degli Esperti, adottando da solo una decisione dell’organo collegiale e sposando una tesi (della Commissione degli Esperti) mai formalizzata né chiarita; 2) violazione dell’art. 1 D.L. 486/96 convertito in l. n. 582/96, atteso che nessuna norma attribuisce alla Comitato di Alta Vigilanza o alla Commissione degli Esperti il potere di sospendere i pagamenti; 3) violazione dell’art. 2 lett. b l. n. 109/94, atteso che la ricorrente non è tenuta ad osservare la normativa comunitaria, trattandosi di società di diritto privato finanziata sì dallo Stato, ma dedita ad attività ed obiettivi di carattere imprenditoriale; 4) comunque, ferma restando l’inapplicabilità della normativa comunitaria, la ricorrente ha osservato la procedura di evidenza pubblica, in quanto il contratto ITALRECUPERI  non è appalto di servizi ma di lavori (frantumazione del cemento armato) e dunque la soglia non è di 200.000 E ma di un milione; idem per il contratto DECALIFT (noli a caldo, è appalto di lavori e non di servizi, in quanto finalizzato a acquisire i mezzi e gli addetti per la demolizione dei manufatti); per il contratto ditta PESCATORE si contesta che la Commissione degli Esperti possa attribuire rilievo ad una violazione puramente formale (mancata esclusione automatica dell’offerta); per il contratto ditta TORTORA, la ricorrente assume che la pubblicità sia stata rispettata; per il contratto il Mattino la Commissione degli Esperti assume che il prorogarsi del contratto stesso abbia comportato il superamento della soglia comunitaria, ma la ricorrente ha  beneficiato degli effetti previsti dal c. 2 bis l. n. 582/96; 5) difetto di motivazione.<br />
La resistente, preliminarmente, eccepisce il difetto di legittimazione passiva, atteso che si tratta di atti interlocutori, la competenza è del Ministero del Tesoro; in subordine, la ricorrente è tenuta ad osservare la procedura di evidenza pubblica, atteso che l’art. 2 della l. n. 109/94 intende per lavori pubblici anche le attività di demolizione e risanamento ambientale.<br />
Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.<br />
Come sopra precisato, la sospensione dei pagamenti decisa dal Comitato di Alta Vigilanza si basa essenzialmente sul mancato rispetto della normativa comunitaria, e ciò sul presupposto che la Bagnoli s.p.a. sia tenuta al rispetto di tale disciplina, in forza dell’art. 2 lett. c della l. n. 109/94. <br />
Tale assunto non è fondato. Infatti, i soggetti privati (come la Bagnoli s.p.a.) non sono normalmente tenuti al rispetto della normativa comunitaria, a meno che i lavori da essi eseguiti: a) non siano finanziati per oltre il 50% da Amministrazioni dello Stato e b) sempre che si tratti di interventi indicati nell’allegato A del D. L.vo n. 406/91. Orbene, l’intervento realizzato dalla ricorrente è indubbiamente estraneo a quelli indicati da tale allegato A: è pacifico che la ricorrente abbia eseguito lavori di demolizione, non ricompresi nell’allegato A  D. L.vo n. 406/91. <br />
Né si può sostenere, come correttamente osserva la ricorrente, che la Bagnoli s.p.a. sia una concessionaria di lavori pubblici, atteso che l’attività da essa esercitata è stata devoluta dall’art. 1 della l. n. 582/96 direttamente all’IRI o a società da questo partecipate. Inoltre, la ricorrente non può neanche essere  considerata un organismo di diritto pubblico, atteso che non produce beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza. Infatti, il risanamento e lo sfruttamento dei beni immobili è un servizio che ben può essere inquadrato nel relativo mercato; del resto qualunque proprietario ben può chiedere ad un’impresa operante nel settore in questione la ristrutturazione o la demolizione di un immobile, o il risanamento di un’area. La mancanza di tale requisito (soddisfazione di bisogni di carattere generale privi di carattere industriale o commerciale) impedisce che la ricorrente possa essere considerata un organismo di diritto pubblico, atteso che, affinché possa ritenersi sussistente un organismo di diritto pubblico devono esistere contestualmente sia il requisito della personalità giuridica, sia il finanziamento in misura maggioritaria dallo Stato o da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico (ovvero occorre che la sua gestione o la nomina di taluni suoi organi rispondano a determinati requisiti), sia l’essere stato istituito per la soddisfazione di bisogni di carattere generale privi di carattere industriale o commerciale.<br />
Non si può peraltro condividere l’assunto dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale i provvedimenti impugnati sarebbero meramente interlocutori; la sospensione dei pagamenti  è certamente un atto direttamente lesivo degli interessi della ricorrente e come tale impugnabile. Inoltre, l’art. 1 del D.L. n. 486/96 non offre indicazioni circa il problema in esame, ovvero se la Bagnoli s.p.a. sia o meno tenuta al rispetto della normativa comunitaria: sicchè non può ritenersi, come assume l’Avvocatura dello Stato, che la prevalenza di tale norma sulla l. n. 109/94 determini anche una deroga al principio di cui all’art. 2 lett. c. della predetta legge.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, prima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1.	Accoglie il ricorso n. 13258 dell’anno 1998 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
2.	Compensa integralmente le spese tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19/05/2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9677/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.812</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-812/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-812/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.812</a></p>
<p>Pres. S. I. Silvestri, Est. F. Scano Antonio Longu (avv.ti C. Dore e M. I. Dore Cotti) c. Regione Autonoma della Sardegna, e l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici (n.c.) e Comune di Santadi (Avv. A. Castelli) ha legittimazione passiva anche l&#8217;amministrazione che ha adottato atti endoprocedimentali 1. Giustizia amministrativa –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-812/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-812/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.812</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. I. Silvestri, Est. F. Scano<br />  Antonio Longu (avv.ti C. Dore e M. I. Dore Cotti) c. Regione Autonoma della Sardegna, e l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici (n.c.) e Comune di Santadi (Avv. A. Castelli)</span></p>
<hr />
<p>ha legittimazione passiva anche l&#8217;amministrazione che ha adottato atti endoprocedimentali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Impugnazione – atti endoprecedimentali &#8211; legittimazione passiva in capo alle amministrazioni che li hanno adottati – sussiste.</p>
<p>2. Espropriazione – scadenza del termine fissato nel decreto dichiarativo di p.u. –proroga- illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Va ritenuta la sussistenza della legittimazione passiva non solo delle mministrazioni  che hanno un interesse sostanziale al mantenimento degli atti impugnati, ma anche di quelle che hanno posto in essere degli atti endoprocedimentali, in quanto l’annullamento dell’atto conclusivo  comporta il travolgimento  degli atti del procedimento.<br />
2. E&#8217; illegittimo il provvedimento di proroga del termine di ultimazione della procedura espropriativa allorché sia inutilmente scaduto il termine precedentemente fissato nel decreto di approvazione del progetto che va considerato decaduto e quindi inefficace</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ha legittimazione passiva anche l’amministrazione che ha adottato atti endoprocedimentali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso n. 2029/1992 proposto<br />
dal <b>signor Antonio Longu</b>, in persona del procuratore generale signor Luciano Longu, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Dore e Maria Irene Dore Cotti, presso lo studio dei quali in Cagliari, via Alghero n. 35, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, e l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;</p>
<p>il <b>Comune di Santadi</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Agostino Castelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Cagliari, vico II Merello n. 1;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. 1370 D.A. del 18/10/1991, con cui è stato “riapprovato ai soli fini della nuova dichiarazione di pubblica utilità e della fissazione dei nuovi termini di cui all’art. 13 della Legge 25/6/1865 n. 2359, il progetto relativo ai lavori per la sistemazione della grotta de “Is Zuddas” e con cui le opere relative sono state dichiarate di pubblica utilità e di urgente indiferribile esecuzione a tutti gli effetti di legge, nonché di tutti gli atti e provvedimenti della procedura di esproprio ivi compreso l’avviso del Comune di Santadi di cui al combinato disposto dell’art. 10 L. n. 865/71 e 24 L.R. n. 23/85 notificato il 16/7/92.<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217; atto di costituzione in giudizio del Comune di Santadi;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Nominato relatore per la pubblica udienza dell’11 febbraio 2004 il consigliere Francesco Scano ;<br />	<br />
	Uditi l&#8217; avv. Carlo Dore  per la parte ricorrente e l’avv. Silvana Congiu, su delega, per il Comune resistente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Si espongono i fatti così come riferiti in ricorso.<br />	<br />
Il ricorrente Longu Antonio è proprietario di un terreno sito in Santadi località “Su Bonatzu” distinto in Catasto alla Sez. F. Foglio 16, mapp. 31 di ha 1.76.000.<br />
	Con decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori pubblici n. 283 del 27/2/1981, veniva approvato il progetto dei lavori di sistemazione della grotta “Is Zuddas”, in Comune di Santadi e veniva dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’intervento e fissati i termini di cui all’art. 13 della Legge n. 2359 del 1865.<br />	<br />
	Con D.P.G.R. n. 5/1744/121 del 18/6/81, emesso ai sensi della Legge n. 865/71, veniva autorizzata l’occupazione d’urgenza del predetto terreno del Longu per causa di pubblico utilizzo in vista dell’acquisizione definitiva.<br />	<br />
	Con il decreto impugnato l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici ha riapprovato il progetto ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità e rifissazione del termine finale per l’esproprio delle aree occupate per la realizzazione dell’opera pubblica.<br />	<br />
	A sostegno del ricorso vengono proposte le seguenti censure:<br />	<br />
Violazione art. 13 L. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei principi in materia di espropriazione; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta; incompetenza e/o carenza di potere in capo alla P.A..<br />
	Il Comune di Santadi ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ed in via subordinata la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dello stesso Comune.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2004 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto, descritto in epigrafe, con il quale l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici ha riapprovato, ai soli fini della  dichiarazione di pubblica utilità e della fissazione dei nuovi termini di cui all’art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, il progetto relativo ai lavori per la sistemazione della grotta de “Is Zuddas”, nonché l’avviso del Comune di Santadi di cui all’art. 10 legge n. 865/71 e  art. 24 della legge regionale n. 23/85.<br />
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del Comune di Santadi.<br />
In primo luogo va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che l’Ente espropriante sarebbe la Regione Sardegna, mentre il Comune avrebbe emanato solo la comunicazione ex  art 10 legge 22.10.1971 n. 865, atto meramente endoprocedimentale.<br />
L’eccezione, sebbene   proposta in via subordinata rispetto alle altre eccezioni pregiudiziali, deve essere esaminata in via prioritaria perché diversamente il ricorso, ove fosse fondata una eccezione di parte (non rilevabile d’ufficio) potrebbe essere dichiarato inammissibile sulla base di una domanda preliminare  di un soggetto che non è parte sostanziale del giudizio e che non ha quindi alcun interesse ad opporsi alle domande avanzate in ricorso.<br />
Ritiene il Collegio di dover, nella specie, respingere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, in quanto in caso di accoglimento del ricorso verrebbe travolto anche l’atto adottato dal Comune di Santadi.<br />
 La circostanza che esso non abbia autonoma potenzialità lesiva, costituendo atto del procedimento culminato con il decreto di riapprovazione del progetto dell’opera pubblica, non implica che non vi sia  un astratto interesse del Comune al  mantenimento di un suo atto.<br />
Va, infatti, ritenuta la sussistenza della legittimazione passiva non solo delle amministrazioni che hanno un interesse sostanziale al mantenimento degli atti impugnati, ma anche di quelle che hanno posto in essere degli atti endoprocedimentali, in quanto l’annullamento dell’atto conclusivo  comporta il travolgimento  degli atti del procedimento.<br />
Con altra eccezione il Comune di Santadi ha dedotto l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del decreto di espropriazione, emanato dal Presidente della Giunta Regionale in data 10.9.1996.<br />
L’eccezione non può essere condivisa.<br />
L’annullamento del provvedimento di approvazione del progetto, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità  dell’opera, ha effetti caducanti sui successivi atti, compreso il decreto di espropriazione (Cons. Stato, sez. IV, 31.5.2003, n. 3040).<br />
Con l’ultima eccezione il Comune sostiene l’inammissibilità del ricorso perchè il signor Antonio Longu  agisce quale procuratore generale del signor Luciano Longu, in virtù di procura generale ad negotia, mentre per adire il TAR sarebbe stata necessaria una procura speciale.<br />
L’eccezione non può essere accolta.<br />
Anche al processo amministrativo è applicabile la previsione dell&#8217;art. 77 comma 1 c.p.c. in forza del quale il procuratore generale e quello preposto a determinati affari possono stare in giudizio per il ricorrente quando tale potere sia stato loro conferito espressamente per iscritto; conseguentemente il procuratore generale ad negotia, al quale sia stata attribuita espressamente e per iscritto anche la procura generale alle liti, ha il potere di conferire il mandato speciale richiesto dall&#8217;art. 35 comma 1 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 per la proposizione del ricorso innanzi al giudice amministrativo (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 3 febbraio 2003, n. 171).<br />
Simile potere era stato conferito dal signor Longu Antonio al proprio figlio Longu Luciano, con la procura  ricevuta dal notaio Alagna in data 16.1.1981.<br />
Può ora procedersi all’esame del ricorso nel merito, che appare fondato.<br />
Con esso si censura il decreto impugnato perché dispone la riapprovazione del progetto, ai fini della proroga del termine per l’espropriazione, quando erano orma spirati tutti i termini.<br />
La proroga dei termini originariamente fissati per il compimento delle espropriazioni, ai sensi dell&#8217; art. 13 L. 25 giugno 1865 n. 2359, può intervenire legittimamente solo prima che i termini stessi siano scaduti, e non successivamente (Cons. Stato, VI Sez. 10.10.2002 n. 5443 e IV Sez., 20 aprile 1993 n. 436; Cass. Civile sez. I, 7.11.1988 n.6004; TAR Toscana sez. III, 13.11.2002, n. 2699).<br />
E&#8217; quindi illegittimo il provvedimento di proroga del termine di ultimazione della procedura espropriativa allorché sia inutilmente scaduto il termine precedentemente fissato nel decreto di approvazione del progetto che va considerato decaduto e quindi inefficace (Cass. civ. &#8211; Prima sez. 17.7.2001 n. 9700).<br />
Nel caso di specie, come risulta dallo stesso decreto impugnato, non solo era scaduto il termine finale per il compimento delle espropriazione,  ma i lavori per la realizzazione dell’opera erano ormai ultimati.<br />
Ciò ha comportato il passaggio del bene del ricorrente al patrimonio dell’Ente espropriante per accessione invertita.<br />
Come esattamente rilevato in ricorso, il trasferimento a favore della pubblica amministrazione del diritto di proprietà sul suolo privato che, durante l’occupazione legittima, sia stato irreversibilmente destinato alla realizzazione dell’opera pubblica, si perfeziona nel momento in cui scade il periodo di occupazione legittima, qualora l’ente pubblico non emani, prima di tale termine, il decreto di esproprio (Cass. Civile, sez. I, 20.6.1990, n. 6209).<br />
Il decreto impugnato non poteva costituire presupposto per il trasferimento del bene al patrimonio dell’Ente espropriante, in quanto il terreno era  già pervenuto al patrimonio dello stesso per accessione invertita.<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto ed annullato l’impugnato decreto.<br />
Le spese del giudizio vanno poste a carico della Regione e liquidate nel dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune non avendo il ricorrente esperito alcuna difesa nei confronti della memoria del Comune medesimo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto dell’Assessore Regionale ai LL.PP..<br />
Condanna la Regione Sardegna al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che liquida in complessivi 2000,00 (duemila/00) Euro, oltre IVA e CPA Come per legge, mentre le compensa nei confronti del Comune di Santadi.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 11 febbraio 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Silvio Ignazio Silvestri,	 Presidente f.f.;<br />	<br />
Francesco Scano,		Consigliere, estensore.<br />	<br />
Marco Lensi,		Consigliere;																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi  21/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-812/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.819</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-819/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-819/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-819/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.819</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. R Panunzio Giuseppe Monni (Avv.ti P. Cadeddu, S. Pasella, M. e F. Arrica) c. Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica e la Prefettura di Cagliari (Avvocatura dello Stato) la revoca delle licenze di polizia dev&#8217;essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento Atto e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-819/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.819</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-819/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.819</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  P. Turco, Est. R Panunzio<br /> Giuseppe Monni (Avv.ti P. Cadeddu, S. Pasella, M. e F. Arrica) c. Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica e la Prefettura di Cagliari (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>la revoca delle licenze di polizia dev&#8217;essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto e procedimento – Revoca licenze di polizia &#8211; comunicazione avvio del procedimento ex lege 241/1990 &#8211; sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il T.U. 18 giugno 1931 n. 773 non disciplina in alcun modo il procedimento finalizzato all&#8217;adozione della revoca di licenze di polizia (porto di pistola, di fucile uso caccia e collezione di armi comuni da sparo); trovano pertanto applicazione le regole in materia di partecipazione al procedimento di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, con la conseguenza che è necessaria la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato ad esplicare i propri effetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la revoca delle licenze di polizia dev’essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 819/2004 <br />
Ric. n. 470/1999</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 470/99 proposto dal<br />
signor <b>Giuseppe Monni</b>,  rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Cadeddu, Stefania Pasella, Mario e Francesco Arrica, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Cugia n. 1, presso lo studio legale degli ultimi due;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno</b> in persona del Ministro in carica e la Prefettura di Cagliari, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto del Prefetto di Cagliari, prot. n. 164/1.7B.1 del 30 gennaio 1999, con il quale è stato fatto divieto al ricorrente, ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18/6/1931 n. 773, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione dell’Interno;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 28 aprile 2004 il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI l’avvocato Paolo Cadeddu per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana per l’amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il ricorrente è proprietario di vari fucili da caccia con relative munizioni, denunciati all’autorità di P.S. e detenuti presso la propria abitazione; lo stesso è titolare di porto d’armi per uso caccia n. 135274, rilasciato in data 17/8/1998.<br />
Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 1998, ignoti gli sottraevano un fucile sovrapposto a due colpi, che si trovava all’interno dell’autovettura parcheggiata nel garage della sua abitazione.<br />
Il furto veniva denunciato ai Carabinieri di Maracalagonis e il Prefetto di Cagliari, su proposta della Questura, emetteva un decreto, con il quale faceva divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.<br />
Contro tale provvedimento, propone, l’interessato ricorso giurisdizionale deducendo i seguenti motivi di censura.</p>
<p>1) Eccesso di potere per difetto di motivazione; nella sintetica motivazione dell’atto impugnato non si chiarisce cosa s’intenda per “omessa custodia”.</p>
<p>2) Violazione di legge ed eccesso di potere per inosservanza dell’art. 7, legge 7 agosto 1990 n. 241; non è stato dato avviso dell’avvio del procedimento.</p>
<p>3) Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di legge; l’art. 39 del T.U. delle leggi di P.S. dà la facoltà al Prefetto di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne; ma, nel caso in questione, il ricorrente non ha commesso alcun atto configurabile come abuso o come possibilità di abuso. L’arma era custodita all’interno di una abitazione, con un giardino recintato con un muretto e un’inferriata e chiuso da un cancello; in particolare, il furto è stato perpetrato nel garage ed il fucile era conservato nel cofano dell’autovettura, quindi non era visibile dall’esterno.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che, per il tramite della difesa erariale, controdeduce alle tesi esposte in ricorso e ne chiede il rigetto, con vittoria di spese.<br />
Con ordinanza n. 189 del 27/04/99 è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 28/4/2004, presenti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.</p>
<p><b></p>
<p align=center>D I R I T T O</p>
<p></b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 23/3/99 e depositato il 26/3 successivo, impugna l’interessato il  decreto del Perfetto di Cagliari, con il quale gli è stato fatto divieto, ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18/6/1931 n. 773, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.<br />
Con il motivo indicato al punto sub 2) della narrativa si contesta il mancato avviso dell’avvio del procedimento e l’inesistenza di circostanze specifiche che comportassero il venir meno dell’obbligo di comunicazione.<br />
La censura è fondata.<br />
La prescrizione di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ha una portata generale e deve, quindi, essere applicata dall’amministrazione ogni qualvolta debba provvedere, incidendo in una situazione giuridica soggettiva.<br />
Nel caso di specie, la giurisprudenza si è espressa concordemente sulla necessità che “salvo il caso di comprovate esigenze di urgenza, il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241” (CdS, IV Sez. n. 317 Ord. Cautelari &#8211; 28 gennaio 2003).<br />
Ed ancora è stato precisato che “Il T.U. 18 giugno 1931 n. 773 non disciplina in alcun modo il procedimento finalizzato all&#8217;adozione della revoca di licenze di polizia (porto di pistola, di fucile uso caccia e collezione di armi comuni da sparo); pertanto, trovano applicazione le regole in materia di partecipazione al procedimento di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, con la conseguenza che è necessaria la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato ad esplicare i propri effetti” (TAR Lombardia, Milano n. 3876 del 18.5.2001 e n. 80 del 14.1. 2002).<br />
Il Collegio non può che concordare con tale orientamento, atteso che non si rinvengono né, invero, sono state espresse nel caso esaminato ragioni di particolare urgenza, tali da impedire la comunicazione da parte del Questore al ricorrente dell’avvio del procedimento di revoca.<br />
Anche se l’accoglimento di tale censura determina l’annullamento del provvedimento impugnato, ritiene il Collegio sia opportuno esaminare anche la censura indicata al punto sub 3) della narrativa.<br />
Deduce, l’interessato, eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di legge, sostenendo che l’arma era sufficientemente custodita all’interno della propria abitazione.<br />
La censura è fondata.<br />
Atteso che il furto dell’arma di proprietà del ricorrente è avvenuta nel garage della sua abitazione, recintata e chiusa, ritiene il Collegio che sia stato assolto l’onere minimo di custodia, considerato che la propria abitazione costituisce luogo, per definizione, escluso agli altri e abitualmente al riparo dall’altrui ingerenza.<br />
Alla stregua delle considerazioni svolte, ed assorbiti gli ulteriori motivi di censura, il ricorso è, pertanto, accolto.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA<br />
Accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che liquida forfetariamente in € 2.000,00 (duemila/00) più IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno  28.4.2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Turco, Presidente;<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere;<br />
Rosa Panunzio, 	Consigliere – estensore.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 21/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-819/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.819</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.821</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-821/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-821/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-821/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.821</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. T. Aru Valentino Putzu (Avv. A Rossi) c. Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) la dispensa dal servizio militare giustificata dalla conduzione dell&#8217;impresa non è preclusa dalla sussistenza di redditi diversi nel nucleo familiare Leva militare – Dispensa ex art. 100, lett. c) DPR 14 febbraio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-821/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.821</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-821/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.821</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. T. Aru<br /> Valentino Putzu (Avv. A Rossi) c. Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>la dispensa dal servizio militare giustificata dalla conduzione dell&#8217;impresa non è preclusa dalla sussistenza di redditi diversi nel nucleo familiare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Leva militare – Dispensa ex art. 100, lett. c) DPR 14 febbraio 1964, n. 237 – sussistenza di redditi diversi nel nucleo familiare &#8211; irrilevanza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Attraverso la dispensa dal servizio militare prevista dall’art. 100 lett. c) D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, il legislatore ha inteso assicurare tutela non solo al nucleo familiare ma anche all&#8217;impresa, in una prospettiva che non può ritenersi limitata a garantire un minimo di entrate ma che appare estesa alla garanzia di un&#8217;efficiente gestione delle imprese. Pertanto il titolo ad ottenere la dispensa sussiste quando il servizio militare sia potenzialmente in grado di mettere in pericolo la vita dell&#8217;azienda, anche se nella famiglia esistano altri redditi diversi da quello derivante dalla gestione dell&#8217;impresa stessa, presupponendo la norma non la sola esistenza fisica di altri familiari ma il possesso, da parte degli stessi, dell&#8217;effettiva e concreta capacità di condurre l&#8217;impresa o di esercitare proficuamente un&#8217;attività economica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la dispensa dal servizio militare giustificata dalla conduzione dell’impresa non è preclusa dalla sussistenza di redditi diversi nel nucleo familiare</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 821/2004<br />
Ric. n. 566/1999</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso n. 566/1999 proposto dal<br />
sig. <b>Valentino Putzu</b> rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall&#8217;avv. Antonello Rossi ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Bellini n. 26, presso lo studio del medesimo legale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è legalmente domiciliato,<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del decreto del 31 dicembre 1998, col quale il Direttore Generale presso il Ministero della Difesa ha comunicato il diniego dell’istanza di dispensa dal servizio militare di leva prodotta dal ricorrente il 16 giugno 1998, ai sensi dell’art. 100, lett. c<br />
&#8211; del successivo provvedimento col quale il Ministero della Difesa  ha ordinato la chiamata alle armi del ricorrente con decorrenza 23 marzo 1999;<br />
&#8211; di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o comunque connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 28 aprile 2004 l’avv. Antonello Rossi per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>L&#8217;odierno ricorrente, con istanza del 16 giugno 1998, ha chiesto, ai sensi dell’art. 100, lett. c) del DPR 14 febbraio 1964 n. 237 e succ. mod., di essere ammesso alla dispensa dal compimento del servizio di leva in relazione:<br />
a) al ruolo svolto all’interno dell’impresa familiare “Autotrasporti di Putzu Argeo &#038; Figlio s.n.c.”, con sede in Selargius, di cui è socio;<br />
b) alla situazione reddituale della propria famiglia;<br />
c) alla composizione del proprio nucleo familiare.<br />
Con decreto in data 30 dicembre 1998, il Ministero della Difesa respingeva l&#8217;anzidetta richiesta, in quanto &#8220;&#8230;in famiglia vi sono altri familiari, compresi fra i diciotto ed i sessanta anni, in grado di condurre l&#8217;azienda: in particolare, il padre contitolare&#8221;.<br />
Col ricorso in esame, notificato il 23 aprile 2003 e depositato il successivo giorno 29, il sig. Putzu ha impugnato l’anzidetto provvedimento di rigetto per i seguenti motivi:<br />
Violazione dell’art. 100, lett. C), DPR n. 237/1964 &#8211; Difetto di motivazione -Carenza di istruttoria.<br />
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.<br />
Con ordinanza n. 201/99 dell’11 maggio 1999, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di sospensione.<br />
In vista della discussione del merito della causa entrambe le parti hanno depositato scritti difensivi con i quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 28 aprile 2004, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il Collegio non ritiene decisivo l’assunto – posto dall’Amministrazione a fondamento dell&#8217;avversata determinazione &#8211; secondo cui vi sarebbero altri congiunti &#8211; in particolare, il padre del ricorrente &#8211; in grado di condurre l&#8217;azienda familiare.<br />
In relazione a tale affermazione, che lungi dall&#8217;essere dimostrata si risolve piuttosto in una petizione di principio priva di concreti ed obiettivi riscontri, va in argomento rammentato come la giurisprudenza formatasi in materia abbia rilevato che, ai sensi dell&#8217;art. 100, lett. c) del citato D.P.R. del D.P.R. 14 febbraio 1964 (come sostituito dall&#8217;art. 7 della l. 24 dicembre 1986 n. 958), la dispensa dal servizio di leva trova la sua giustificazione nella insostituibilità dell&#8217;arruolato nella vita economica del nucleo familiare direttamente o indirettamente (per il venir meno dell&#8217;elemento fondamentale dell&#8217;impresa familiare).<br />
Attraverso la dispensa, cioè, il legislatore ha inteso assicurare tutela non solo al nucleo familiare ma anche all&#8217;impresa, in una prospettiva che non può ritenersi limitata a garantire un minimo di entrate ma che appare estesa alla garanzia di un&#8217;efficiente gestione delle imprese.<br />
Pertanto il titolo ad ottenere la dispensa sussiste quando il servizio militare sia potenzialmente in grado di mettere in pericolo la vita dell&#8217;azienda, anche se nella famiglia esistano altri redditi diversi da quello derivante dalla gestione dell&#8217;impresa stessa, presupponendo la norma non la sola esistenza fisica di altri familiari ma il possesso, da parte degli stessi, dell&#8217;effettiva e concreta capacità di condurre l&#8217;impresa o di esercitare proficuamente un&#8217;attività economica (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 23 maggio 2000 n. 1068; T.R.G.A Trentino Alto Adige, Trento, 16 maggio 2000 n. 170 e 9 novembre 1999 n. 384; T.A.R. Puglia, Lecce, 10 maggio 2000 n. 2384; Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 1999 n. 741).<br />
In altri termini, attraverso la prevista concedibilità della dispensa si è inteso (anche) assicurare tutela all&#8217;impresa quale bene economico da preservare, in una prospettiva che non può ritenersi limitata ad assicurare un minimo di entrate ma che appare estesa alla garanzia di una efficiente gestione del complesso aziendale (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 2294 del 21 marzo 2002).<br />
Con riguardo al caso di specie, dall’esposizione (incontestata sul punto) del ricorrente emerge che l’attività aziendale si svolge mediante l’impiego di 6 mezzi tra autoarticolati e gru che, come noto, richiedono per la conduzione speciali titoli abilitativi.<br />
In caso di diniego della dispensa il padre dell&#8217;odierno ricorrente resterebbe l’unico all’interno dell’azienda in grado di condurre tali mezzi, con evidente nocumento dell’attività d’impresa che, da un lato, vedrebbe sensibilmente sacrificate le sue potenzialità operative anche in relazione agli impegni già assunti e, dall’altro, soffrirebbe un rilevante sacrificio economico legato all’inutilizzo dei mezzi disponibili.<br />
Per contro non risulta dai rilievi documentali &#8211; dei quali, comunque, l&#8217;Amministrazione militare non ha fornito indicazione alcuna – né da altre circostanze che il padre del ricorrente sarebbe, per specifiche e comprovabili attitudini professionali, effettivamente in grado di badare da solo alla conduzione dell&#8217;impresa familiare.<br />
Alla stregua di quanto osservato, quindi, la determinazione impugnata si dimostra illegittima e va annullata con riferimento alla sostenuta esistenza di altro soggetto &#8211; il padre dell&#8217;interessato &#8211; in grado di sostituire il sig. Valentino Putzu nella conduzione dell&#8217;impresa stessa, in assenza di alcuna esplicitazione motivazionale atta ad asseverare la consistenza di tale affermazione.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA<br />
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna l’Amministrazione della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento//00), oltre IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 28 aprile 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />
&#8211; Paolo Turco, Presidente,<br />
&#8211; Manfredo Atzeni, Consigliere,<br />
&#8211; Tito Aru, Primo Referendario, estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 21/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-821/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.821</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.823</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-823/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.823</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi F. Gold Sardinia s.p.a. (Avv. O. Marras) c. Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato, Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese (Avvocatura dello Stato) Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. Industrial Line (n.c.) spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie in tema</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-823/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-823/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.823</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi<br /> F. Gold Sardinia s.p.a. (Avv. O. Marras) c. Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato, Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese (Avvocatura dello Stato) Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. Industrial Line (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie in tema di revoca di sovvenzioni pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – sovvenzioni della P.A. – revoca e decadenza – giurisdizione A.G.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto il diritto del privato alla corresponsione dell&#8217;intero contributo già concesso, e alla conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti di revoca e decadenza assunti in funzione dell&#8217;asserito inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">al giudice ordinario la cognizione delle controversie in tema di revoca di sovvenzioni pubbliche</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 823/2004<br />
Ric. n. 4/2000</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4/2000, proposto dalla<br />
<b>SOCIETA’ F. GOLD SARDINIA s.p.a.</b>, sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Ovidio Marras, presso il cui studio in Cagliari, Via Malta n. 25, è elettivamente domiciliata;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato, Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato;<br />
e nei confronti</p>
<p>della <b>Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. Industrial Line</b>, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto del Direttore Generale del Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato, del 30 settembre 1999, col quale è stata dichiarata la decadenza della società ricorrente dal contributo in conto capitale di lire 2.477.150.000, concesso, con il decreto in data 28 dicembre 1993, alla medesima, ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge n. 41/89, modificata e integrata dalla legge 30 luglio 1990 n. 221, articolo 3 comma 7, per la realizzazione di un programma di investimento ammissibile a contributo di lire 7.622.000.000, nel territorio del comune di Cagliari ed è stato revocato il decreto in data 28 dicembre 1993 di concessione del contributo medesimo;<br />
della determinazione del medesimo Direttore Generale di cui alla nota prot. n. 972352 dell&#8217;11 ottobre 1999, nonché, per quanto di ragione, delle determinazioni di cui alla note n. 970455 del 26 febbraio 1999 e n. 971026 del 17 maggio 1999 e di ogni altro atto presupposto, inerente o conseguente.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 21 aprile 2004 il Consigliere Marco Lensi;<br />
UDITI i legali delle parti, come da separato verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Col ricorso all’esame del collegio si chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe, lamentandosi la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.<br />
La società ricorrente ritiene gli atti impugnati illegittimi per l&#8217;omissione di qualsiasi comunicazione o notizia dell&#8217;avvio del procedimento, con conseguente impossibilità per la medesima di partecipare e di contraddire, in violazione delle citate norme e principi della legge n. 241 del 1990.<br />
Si lamenta altresì la violazione dei principi generali in materia di concessioni amministrative, nonché l&#8217;eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Si conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione statale intimata, sostenendo l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Oggetto del ricorso sono i provvedimenti di decadenza della società ricorrente dal contributo in conto capitale concesso, ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge n. 41/89, per la realizzazione di un programma di investimento nel territorio del comune di Cagliari e di revoca del decreto di concessione in data 28 dicembre 1993.<br />Deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame.<br />
In materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione, la posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio può assumere una diversa configurazione giuridica: di interesse legittimo, nei riguardi del potere della Pubblica amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento attributivo del beneficio per i suoi vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, sin dall&#8217; origine, con il pubblico interesse; di diritto soggettivo, sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio, sia della susseguente conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell&#8217;asserito inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto; in considerazione della posizione soggettiva vantata  le controversie aventi ad oggetto la pretesa alla concreta erogazione del contributo, ovvero la contestazione dei provvedimenti di revoca o decadenza o equipollenti, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr., tra le tante, T.A.R. Sardegna n. 141 del 5 febbraio 2003; Consiglio di Stato, sesta sezione, n. 3672 del 20 giugno 2003 e Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 1765 del 27 marzo 2000).<br />
Poiché, nel caso di specie, l&#8217;amministrazione, col decreto impugnato, ha dichiarato la decadenza della società ricorrente dal contributo in precedenza concesso, in conseguenza di ritenuti inadempimenti in relazione alla tempestiva ultimazione dei lavori, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Nel caso in esame, infatti, si verte in ipotesi di tutela del diritto soggettivo del privato alla corresponsione dell&#8217;intero contributo già concesso, nonché in tema di conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti di revoca e decadenza assunti in funzione dell&#8217;asserito inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto.<br />
Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA<br />
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 aprile 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Lucia Tosti, Presidente;<br />
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;<br />
Marco Lensi, Consigliere estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 21/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-823/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.824</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-824/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-824/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-824/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.824</a></p>
<p>Pres. ed Est. P. Turco. Luigi Andreoli (Avv.ti C. Murgia e S. Curto) c. Ministero delle Finanze (Avvocatura dello Stato), Comando Generale della Guardia di Finanza (Avvocatura dello Stato), Commissione Superiore di Avanzamento (n.c.), Silvano Sereni Lucarelli ed altri (n.c.) gli atti concretamente impugnati sono quelli che risultano dall&#8217;esame complessivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-824/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.824</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-824/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.824</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. P. Turco.<br />  Luigi Andreoli (Avv.ti C. Murgia e S. Curto) c. Ministero delle Finanze (Avvocatura dello Stato), Comando Generale della Guardia di Finanza (Avvocatura dello Stato), Commissione Superiore di Avanzamento (n.c.), Silvano Sereni Lucarelli ed altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>gli atti concretamente impugnati sono quelli che risultano dall&#8217;esame complessivo del gravame</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Amministrativa – Atto impugnato – identificazione- desumibile dal gravame nel suo insieme</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Militari- Commissione Superiore di Avanzamento – Ufficiale Generale di Divisione segretario generale del CESIS – incompatibilità – non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;identificazione degli atti impugnati col ricorso giurisdizionale va operata non già con formalistico riferimento all&#8217;epigrafe del ricorso, bensì in relazione all&#8217;effettiva volontà del ricorrente desumibile dal gravame nel suo insieme, dai motivi prospettati e da ogni altro elemento utile.<br />
2. In quanto limitativa di posizioni connesse ad un particolare stato giuridico quale è quello di ufficiale, la disposizione di cui all’art. 4, comma 3°, D.P.C.M. n. 7/80 non è suscettibile di interpretazione analogica e non consente, pertanto, l’insorgere di una situazione di incompatibilità con la posizione di componente della Commissione di avanzamento nei confronti dell’ufficiale generale di divisione che rivesta la carica di vice segretario generale del CESIS, solo perché nella medesima posizione giuridica del Segretario generale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">gli atti concretamente impugnati sono quelli che risultano dall’esame complessivo del gravame</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 824/2004<br />
Ric. n. 726/2001</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 726/01 proposto da<br />
<b>Luigi Andreoli</b>, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Costantino Murgia e dall’avv. Silvia Curto presso lo studio dei quali in Cagliari, viale Bonaria n°80 è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Finanze</b>, in persona del Ministro in carica, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, sono legalmente domiciliati;</p>
<p><b>Commissione Superiore di Avanzamento</b>, in persona del suo Presidente, non costituita in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Silvano Sereni Lucarelli</b>, <b>Vito Strozza</b>, <b>Bernardo Musumeci</b>, <b>Mario Marco Angeloni</b>, <b>Massimo Ricciardi</b>, <b>Luigi Magistro</b>, <b>Giuseppe Vicanolo</b>, <b>Walter Manzon</b>, <b>Giovanni Mainolfi</b>, <b>Francesco Bucarelli</b>, <b>Nunzio Ferla</b>, <b>Andrea De Gennaro</b>, <b>Francesco Paolo Rampolla</b>, <b>Gianluigi Miglioli</b>, <b>Gaetano Rabuazzo</b>, <b>Vito Straziota</b>, <b>Gennaro Vecchione</b>, <b>Rosario Lorusso</b>, <b>Marcello Protano</b>, <b>Edoardo Valente</b>, <b>Salvatore Bellia</b>, <b>Francesco Carofiglio</b>, <b>Francesco Di Tommasi</b>, <b>Lorenzo Chech</b>, <b>Domenico Campione</b>, <b>Francesco Pastore</b>, <b>Secondo Alciati</b>, <b>Cesare Nota Cerasi</b>, <b>Mario Farnesi</b>, <b>Rodolfo Mecarelli</b>, <b>Francesco Falanga</b>, <b>Claudio Peciccia</b>, <b>Giovanni Coletta</b>, <b>Giorgio Pani</b>, <b>Gianfranco Giardi</b> e <b>Giuseppe Pugliesi</b>, nessuno dei quali costituito in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della nota 15/3/2001 n°86891/1131/1^ con cui il Comando Generale della Guardia Di Finanza ha comunicato al Ten. Col. Andreoli la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di Colonnello per l’anno 2001, nonché di tutti gli atti attraverso i quali si è pervenuti alla decisione di non iscrivere il medesimo Ten. Col. Andreoli nel suddetto quadro di avanzamento;<br />
della graduatoria di merito per l&#8217;avanzamento a scelta al grado di Colonnello per l&#8217;anno 2001 e di tutte le operazioni all’uopo compiute dalla Commissione Superiore di Avanzamento;<br />
della determinazione, di estremi ignoti, con cui la predetta graduatoria è stata approvata.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Udita alla pubblica udienza del 26/5/2004 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi altresì, l&#8217;avv. C. Murgia per la parte ricorrente e l&#8217;avv. dello Stato L. Salis per l&#8217;amministrazione resistente.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con l’odierno ricorso, seguito da motivi aggiunti, il Ten. Col. della Guardia di Finanza Luigi Andreoli, impugna gli atti meglio indicati in epigrafe con cui, valutato per l&#8217;avanzamento a scelta al grado di Colonnello per l&#8217;anno 2001, è stato giudicato idoneo ma non iscritto in quadro, perché collocato, nella graduatoria di merito, in posizione non utile per la promozione. <br />
A sostegno del gravame deduce numerosi vizi di legittimità, tra cui in particolare l’illegittima composizione della Commissione Superiore di Avanzamento a causa della mancata partecipazione ad essa del Generale Nicolò Pollari.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.<br />
La causa è passata in decisione ed il Tribunale, con sentenza 18/3/2002 n°278 e successiva ordinanza 20/2/2004 n°23, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio.<br />
Eseguito l’incombente, il ricorso è stato nuovamente iscritto a ruolo ed alla pubblica udienza del 26/05/2004, su richiesta delle parti, è passato definitivamente in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Appare assorbente l’esame del primo motivo di gravame nella parte in cui il ricorrente denuncia l’illegittima composizione della Commissione Superiore di Avanzamento a causa della mancata partecipazione ad essa del Generale Nicolò Pollari.<br />
La censura può essere affrontata nei suoi contenuti sostanziali, essendo infondata l’eccezione con cui la difesa erariale ne predica l’inammissibilità in conseguenza della omessa impugnazione dell’atto di nomina della Commissione.<br />
Ed invero, in base ad una pacifico principio giurisprudenziale “l&#8217;identificazione degli atti impugnati col ricorso giurisdizionale va operata non già con formalistico riferimento all&#8217;epigrafe del ricorso, bensì in relazione all&#8217;effettiva volontà del ricorrente desumibile dal gravame nel suo insieme, dai motivi prospettati e da ogni altro elemento utile (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V sez., 29/7/2003 n° 4327).<br />
Nel caso di specie, dal contesto del ricorso emerge con indubbia chiarezza l’intendimento del ricorrente di rivolgere l’impugnazione anche contro il provvedimento di nomina della Commissione, nonostante questo non risulti espressamente incluso fra gli atti oggetto di gravame. <br />
Nel merito la doglianza è fondata.<br />
Come emerge dagli atti di causa, il Generale Pollari non è stato chiamato a far parte della Commissione Superiore di Avanzamento, in considerazione dalla sua posizione di Vice-Segretario Generale del CESIS.<br />
Orbene, l’identica questione sollevata con la censura in esame è già stata affrontata e risolta in senso favorevole al ricorrente, da una recente sentenza del Consiglio di Stato, la quale ha affermato la illegittima esclusione del suddetto Generale Pollari dalla Commissione Superiore di Avanzamento preposta alla valutazione degli ufficiali della Guardia di Finanza per la promozione a scelta al grado superiore (cfr. Cons. Stato, IV sez., 7/2/2001 n°510).<br />
Non resta, pertanto, al Collegio che richiamare i passi salienti della motivazione che sorregge la suddetta sentenza.<br />
“Va al proposito precisato che il collocamento in soprannumero dei dipendenti militari nominati segretario e vice segretario generale del Comitato esecutivo dei Servizi d’informazione e sicurezza, è specificamente previsto dall’art. 4, comma 1°, del D.P.C.M. n. 7/80 in relazione all’esclusione di costoro dai numeri massimi stabiliti per la dirigenza militare dall’art. 3, l. 10 dicembre 1973, n. 804. Non appare possibile far discendere da tale situazione alcuna posizione d’incompatibilità che la legge (o il regolamento) espressamente non preveda, stanti l&#8217;inerenza delle incompatibilità allo status del pubblico dipendente e l’attinenza della posizione di soprannumerario in organico alla saturazione di ruoli, cui sono preordinati i numeri massimi ex art. 3, l. 804 del 1973.<br />
Non giustifica l’incompatibilità il richiamo all’art. 4 del D.P.C.M. n. 7/80, che, al comma secondo, equipara la posizione giuridica dei dipendenti civili e militari dello Stato nominati vice segretario del Comitato (vice direttore dei servizi e capo reparto) a quella di coloro che vengono nominati Segretario generale del CESIS (e direttore del SISMI e del SISDE).<br />
Siffatta equiparazione vale a legittimare la posizione di fuori ruolo o di soprannumerarietà rispetto agli organici &#8211; civili o militari &#8211; di appartenenza del vice segretario del Comitato (del vice direttore dei servizi e capo reparto), ma non consente, se militari, che essi siano considerati incompatibili ai fini della partecipazione alle Commissioni di avanzamento, stante la precisa disposizione del comma 3° dell’art. 4 del D.P.C.M. n. 7/80 che preclude al solo … personale militare di cui al primo comma (…Segretario generale del CESIS, direttore del SISMI e del SISDE…), di far parte del Consiglio Superiore delle Forze Armate e delle Commissioni di avanzamento.<br />
In quanto limitativa di posizioni connesse ad un particolare stato giuridico quale è quello di ufficiale, la disposizione di cui all’art. 4, comma 3°, D.P.C.M. n. 7/80 non è suscettibile di interpretazione analogica e non consente, pertanto, l’insorgere di una situazione di incompatibilità con la posizione di componente della Commissione di avanzamento nei confronti dell’ufficiale generale di divisione che rivesta la carica di vice segretario generale del CESIS, solo perché nella medesima posizione giuridica del Segretario generale.<br />
Il fatto che, durante il servizio prestato alle dipendenze degli organismi d’informazione, il personale militare non sia assoggettato alle disposizioni concernenti la disciplina militare, come prevede l’art. 16, comma 3°, D.P.C.M. n. 7/80, va pertanto circoscritto alla dispensa dagli obblighi di servizio e di gerarchia militare e non implica per il dipendente incompatibilità o limiti che la legge espressamente non sancisca.<br />
E’ per conseguenza privo di significativo rilievo il richiamo dell’Amministrazione … ai decreti ministeriali che hanno escluso altri ufficiali, in casi analoghi, dalla Commissione superiore di avanzamento.<br />
Sotto tale aspetto l’operato dell’Amministrazione non si sottrae alla censura d’illegittimità per violazione dell’art. 10, l. 1137/55 e dell’art. 4, comma 2°, l. 887/66, sollevata … nel motivo in esame, atteso che la Commissione superiore di avanzamento ha operato in assenza di un generale di divisione che, in difetto di specifiche ed espresse ragioni, ne è componente di diritto e che non può esserne escluso solo in ragione dell’incarico ricoperto”.<br />
Il ricorso va pertanto accolto mentre restano assorbiti gli ulteriori mezzi di gravame prospettati.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA<br />
Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti di nomina della Commissione Superiore di Avanzamento e di approvazione della graduatoria di merito per l&#8217;avanzamento a scelta al grado di Colonnello per l&#8217;anno 2001.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 26/5/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Paolo Turco,		 	Presidente &#8211; estensore;<br />	<br />
Manfredo Atzeni,	 	Consigliere;<br />	<br />
Francesco Scano, 		Consigliere.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 21/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-824/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.824</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.853</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-853/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-853/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-853/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.853</a></p>
<p>Manfredo Atzeni, Presidente f.f.; Alessandro Maggio, Consigliere – estensore Rita Lai ed Edoardo Pilia (Avv. Alfonso Olla) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari) 1. Familiari di militare deceduto in conseguenza di esposizione a radiazioni da uranio impoverito – Risarcimento danni &#8211; Mancata prova dei fatti posti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-853/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-853/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.853</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Manfredo Atzeni,	Presidente f.f.; Alessandro Maggio, 	Consigliere – estensore<br /> Rita Lai ed Edoardo Pilia (Avv. Alfonso Olla) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Familiari di militare deceduto in conseguenza di esposizione a radiazioni da uranio impoverito – Risarcimento danni &#8211; Mancata  prova dei fatti posti a fondamento della pretesa – Rigetto della domanda.																																																																																											</p>
<p>2. Familiari di militari deceduti in attività di servizio &#8211; Domanda di corresponsione della speciale elargizione di cui all’art. 6 L. 3.6.1981 n. 308 – Ha consistenza di interesse legittimo &#8211; Domanda di accertamento –Inammissibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ infondata la domanda di condanna dell’Amministrazione della Difesa al risarcimento dei danni da morte di un militare inviato in missione in Kossovo qualora sia mancata la prova che nella specifica zona in cui il militare ha prestato servizio sia stato fatto uso di munizioni all’uranio impoverito e che lo stesso sia stato effettivamente contaminato da radiazioni cancerogene.</p>
<p>2. La pretesa ad ottenere la corresponsione della speciale elargizione prevista dall’art. 6 L. 3.6.1981 n. 308 ha consistenza di interesse legittimo, essendo la sua soddisfazione subordinata al positivo esercizio di un potere dell’amministrazione di natura concessoria. Conseguentemente non sono ammesse azioni di accertamento volte a far dichiarare la spettanza dell’ emolumento.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota dell’Avv. Emanuela Traina <a href="/ga/id/2004/7/1587/d">&#8220;Risarcimento del danno da morte per contaminazione da uranio impoverito: il Tar sardegna respinge la domanda&#8221;</a>.</p>
<p>Con nota dell&#8217;Avv. Luigi D&#8217;Angelo, <a href="/ga/id/2004/9/1641/d">&#8220;Riparto di giurisdizione e dimostrazione del “danno da uranio impoverito” (Nota a T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione Prima &#8211; 21 giugno 2004, n. 853)&#8221;</a>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 1274/03 proposto da</p>
<p><b>Rita Lai</b> ed <b>Edoardo Pilia</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Alfonso Olla, presso il cui studio in Cagliari, piazza Repubblica n° 4, sono elettivamente domiciliati;  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore,  rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, è legalmente domiciliato;</p>
<p>per la declaratoria<br />
dell’inadempimento dell’obbligo gravante sull’amministrazione intimata di apprestare ogni efficace accorgimento utile a tutelare l’integrità fisica e morale del sig. Filippo Pilia;<br />
dell’obbligo della amministrazione medesima di corrispondere la speciale elargizione di cui all’art. 6 della L. n° 308/1981;</p>
<p>e per la condanna<br />
dell’amministrazione della difesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore dei ricorrenti commisurati in € 2.500.000/00 ovvero di altra maggiore o minore somma considerata equa;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Udita alla pubblica udienza del 9/6/2004 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il 1° caporale maggiore dell’esercito Filippo Pilia, ha prestato servizio in Kossovo, località Giakova, nell’ambito dell’operazione KFOR, dal 23/6/2000 al 6/11/2000.<br />
Operato per un liposarcoma al testicolo destro nel marzo del 2001, nel successivo mese di luglio ha ripreso servizio in Cagliari, presso il comando del 151° Reggimento Fanteria “Sassari”, dove ha prestato la propria attività lavorativa sino al dicembre 2002, quando, a causa dell’aggravarsi della malattia, è deceduto.<br />
Ritenendo la morte del 1° caporale maggiore Pilia imputabile all’amministrazione della Difesa, i sig.ri Rita Lai ed Edoardo Pilia, nell’asserita veste, rispettivamente, di madre e fratello di costui, hanno proposto l’odierno ricorso, col quale chiedono che, accertata la dipendenza da causa di servizio della morte del proprio congiunto, sia dichiarato l’inadempimento, da parte del Ministero intimato, dell’obbligo di apprestare ogni efficace accorgimento utile a tutelare l’integrità fisica e morale del suddetto sottufficiale, con conseguente condanna del medesimo Ministero al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in € 2.500.000/00 ovvero in altra maggiore o minore somma ritenuta equa.<br />
Lamentano, in particolare, i ricorrenti: a) la violazione dell’obbligo di salvaguardare il proprio congiunto dall’esposizione alle radiazioni prodotte dall’uranio impoverito contenuto nelle armi, a loro dire, utilizzate in zona di operazioni; b) la violazione del dovere di evitare che le condizioni di malessere che affliggevano il suddetto sottufficiale durante la permanenza in Kossovo si aggravassero in conseguenza dell’esposizione ad un più elevato affaticamento e stress psicofisico; c) la violazione dell’obbligo di acclarare con assoluta certezza l’idoneità psicofisica del medesimo militare prima di procedere alla riammissione in servizio.<br />Domandano, inoltre, gli odierni istanti l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione intimata di corrispondere la speciale elargizione di cui all’art. 6 della L. n° 308/1981.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta, sia in rito che nel merito, all’accoglimento del ricorso.<br />Alla pubblica udienza del 9/6/2004 la causa su richiesta delle parti è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di rito prospettate dall’amministrazione resistente, non potendo, comunque, il ricorso essere accolto.<br />
La domanda risarcitoria è infondata.<br />
Al riguardo è sufficiente rilevare che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza dei fatti posti a fondamento della pretesa.In particolare, non hanno dimostrato che nella specifica zona ove ha prestato la propria opera il 1° caporale maggiore Pilia si sia fatto uso di munizioni all’uranio impoverito, né, comunque, che costui sia stato effettivamente contaminato da radiazioni cancerogene.<br />Ugualmente del tutto generica ed apodittica risulta l’affermazione secondo cui l’amministrazione non avrebbe espletato idonea istruttoria volta ad accertare l’idoneità del sig. Pilia a riprendere servizio, né, peraltro, risulta che costui, una volta ripresa l’attività lavorativa, sia stato adibito ad attività particolarmente stressanti.<br />
D’altra parte, laddove il sig. Pilia avesse inteso contestare la legittimità della propria riammissione in servizio, avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il provvedimento, autoritativo, con cui l’amministrazione ha disposto sul punto, impugnazione che, invece, è mancata.<br />   I ricorrenti si sono, in definitiva, limitati a generiche, apodittiche e non provate affermazioni circa la sussistenza di pretesi inadempimenti, da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, di obblighi, inerenti il rapporto d’impiego, posti a tutela dell’integrità fisica del lavoratore.<br />La domanda diretta ad ottenere la corresponsione della speciale elargizione prevista dall’art. 6 della L. 3/6/1981 n° 308, è, invece, inammissibile.<br />
La pretesa ad ottenere tale compenso ha consistenza di interesse legittimo, essendo la sua soddisfazione subordinata al positivo esercizio di un potere dell’amministrazione di natura concessoria (cfr. Cons. Stato, IV sez., 19/7/1993 n° 727).<br />
Conseguentemente non sono ammesse azioni di accertamento volte a far dichiarare la spettanza dell’emolumento (cfr. sull’inammissibilità dell’azione di accertamento, a tutela di posizioni di interesse legittimo, Cons. Stato, IV sez., 30/7/2002 n° 4072).<br />
Peraltro, con riguardo alla ricorrente Lai, il ricorso è inammissibile anche perché costei non ha impugnato il provvedimento di cui alla nota 21/3/2003, prot. n° DPGM/VI/20°/10053, conosciuto, in quanto dalla stessa ricorrente depositato in giudizio, col quale l’amministrazione ha respinto l’istanza volta ad ottenere la concessione dell’elargizione.<br />Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA, SEZIONE PRIMA<br />
In parte rigetta ed in parte dichiara inammissibile, secondo quanto specificato in motivazione, il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 9/6/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:<br />
Manfredo Atzeni,	 	Presidente f.f.;<br />	<br />
Rosa Panunzio,		Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio, 		Consigliere – estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-853/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.2635</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-2635/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-2635/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-2635/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.2635</a></p>
<p>Giancarlo Giambartolomei, Presidente &#8211; Pietro Morea, Est. Camero Pompeo (Avv. Giacomo Valla) c. Comune di Bisceglie (Avv. Marco Barbieri) illegittimo il trasferimento di un dirigente quando dalla sequenza temporale degli atti sindacali possa ricostruirsi un animus puniendi 1. Incarichi dirigenziali – trasferimento d’ufficio – esigenze di servizio simulate – eccesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-2635/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.2635</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-2635/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.2635</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo	Giambartolomei,	Presidente &#8211; Pietro	Morea, Est.<br /> Camero Pompeo (Avv. Giacomo Valla) c. Comune di Bisceglie (Avv. Marco Barbieri)</span></p>
<hr />
<p>illegittimo il trasferimento di un dirigente quando dalla sequenza temporale degli atti sindacali possa ricostruirsi un animus puniendi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Incarichi dirigenziali – trasferimento d’ufficio – esigenze di servizio simulate – eccesso di potere sussiste. 																																																																																										</p>
<p>2. Incarichi dirigenziali – conferimento incarichi dirigenziali – competenza del sindaco – sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La sequenza temporale degli atti sindacali (consistente in note di censura seguite da atti di trasferimento) può apprezzarsi quale processo logico unitario per la ricostruzione della effettiva volontà sindacale di sanzionare un dirigente attraverso il trasferimento da un servizio notoriamente di rilevante portata organizzativa ad un servizio meno impegnativo. In particolare l’atto sindacale di censura della qualità di inadeguatezza professionale può essere apprezzata quale antefatto logico diretto ed immediato, produttivo, “quoad effectum”, del trasferimento attraverso un’operazione simulata che sottende un animus puniendi; da qui lo sviamento di potere dell’autorità sindacale.</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L. 25.03.1993 n. 81 (che deve applicarsi al caso di specie in luogo dell’art. 19 del D.Lgs. n. 77/95 – ora art. 177 del D.Lgs. n. 267/00) è attribuito espressamente al Sindaco il potere di nomina dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e servizi locali.Tale potere contemplato da una norma statale –che costituisce una regola di principio- non può trovare deroga nello statuto comunale che assegna quell’attribuzione ad altro organo (collegiale): ciò in quanto una fonte normativa primaria (legge dello Stato) esige, per definizione, che il singolo statuto locale, ove difforme, debba ad essa adeguarsi e, medio tempore, cedere con effetto abrogativo di fronte alla forza della legge statuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Illegittimo il trasferimento di un dirigente quando dalla sequenza temporale degli atti sindacali possa ricostruirsi un animus puniendi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3080 del 1996 proposto da</p>
<p><b>CAMERO Pompeo</b> rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Valla presso il quale è elettivamente domiciliato in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 143;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di Bisceglie</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Barbieri, presso il quale è selettivamente domiciliato in Bari al Corso Cavour n. 124;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della disposizione di servizio del 22.10.1996 n. 10 adottata dal Sindaco di Bisceglie, con la quale il dott. Camero Pompeo è stato trasferito dal settore Segreteria Generale al Settore Servizi Demografici;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 03.06.2004 il Cons. Pietro Morea e uditi, altresì, l’Avv. Giacomo Valla per il ricorrente e l’Avv. Romani in sostituzione dell’Avv. Marco Barbieri per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 13.11.1996 il dott. Camero Pompeo, dipendente del Comune di Bisceglie, ha impugnato l’ordine di servizio del 22.10.1996 n. 10 adottato dal Sindaco, con il quale è stato trasferito dal settore Segreteria Generale al Settore Servizi Demografici.<br />
Deduce le seguenti censure:<br />
1) eccesso di potere per sviamento; violazione dell’art. 97 Cost.;<br />
2) incompetenza del Sindaco ad adottare l’atto impugnato; violazione dell’art. 19 D.L.vo 25.02.1995 n. 77, come modificato dall’art. 6 del D.L.vo 11.06.1996 n. 336; violazione dell’art. 68 dello Statuto Comunale;<br />
3) violazione dell’art. 19 D.L.vo 03.02.1993 n. 29 e dell’art. 22 del C.C.N.L. area dirigenza degli Enti locali;<br />
4) violazione dell’art. 7 e segg. Della l. 241/90.<br />
Resiste in giudizio il Comune di Bisceglie che contesta il dedotto chiedendone il rigetto.<br />
Con ordinanza del 26.11.1996 n. 757 il T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare proposta; ordinanza modificata in appello da C.d.S. Sez. V del 24.01.1997 n. 161.<br />
Con memoria conclusiva, parte ricorrente puntualizza le proprie difese.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Accertato d’ufficio l’interesse di natura morale alla decisione, ancorché il provvedimento impugnato d’incarico a tempo determinato, oggi sia cessato, può il Collegio valutare l’esame del merito di ricorso.<br />
Con il primo motivo si deduce che lo spostamento del ricorrente dott. Camero Pompeo dal settore di Segreteria Generale al Servizio Demografico configura uno sviamento di potere: ciò in quanto il predetto trasferimento, pur formalmente inquadrato nell’esigenza di rotazione prevista dall’art. 19 D.L.vo 29/93, si connota più propriamente quale provvedimento sanzionatorio a motivo soprattutto della nota sindacale del 17.10.1996 (che precede di cinque giorni l’atto di trasferimento impugnato), nella quale emergono pesanti censure a carico del ricorrente nell’espletamento dell’incarico dirigenziale.<br />
La censura è fondata.<br />
Osserva in proposito il Collegio che la sequenza temporale degli atti sindacali (la nota di censura del 17.10.1996 e l’atto di trasferimento impugnato) si apprezza quale processo logico unitario della volontà sindacale di sanzionare, il dott. Camero attraverso il trasferimento da un servizio notoriamente di rilevante portata organizzativa ad un servizio meno impegnativo, al quale successivamente si è aggiunto il servizio di protezione civile.<br />
In particolare l’atto sindacale di censura della qualità di inadeguatezza professionale del Camero costituisce l’antefatto logico diretto ed immediato, produttivo, “quoad effectum”, del trasferimento attraverso un’operazione simulata che sottende un animus puniendi; da qui lo sviamento di potere dell’autorità sindacale.<br />
Peraltro le funzioni di vice segretario generale attribuite al dott. Camero, pur nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi, non potevano non essere mantenute, in quanto connesse ad uno status giuridico di qualifica.<br />
Non è fondata, invece, la seconda censura d’incompetenza del Sindaco ad emettere l’atto impugnato.<br />
Soccorre in proposito il richiamo all’art. 15 comma 3 della L. 25.03.1993 n. 81, il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di nomina dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e servizi locali.<br />
Tale potere contemplato da una norma statale – che costituisce una regola di principio- non può trovare deroga nello statuto comunale – art. 68 &#8211; che assegna quell’attribuzione ad altro organo (collegiale): ciò in quanto una fonte normativa primaria (legge dello Stato) esige, per definizione, che il singolo statuto locale, ove difforme, debba ad essa adeguarsi e, medio tempore, cedere con effetto abrogativo di fronte alla forza della legge statuale (C.d.S. Sez. VI, 14.10.2003 n. 6275).<br />
La richiesta del difensore di parte resistente di disporre ex art. 89 c.p.c. la cancellazione di frasi offensive riportate in ricorso (a pag. 2, 6 e 7) non può essere accolta.<br />
Quelle espressioni, seppure colorite, non sono qualificabili sconvenienti, in quanto manca un criterio di collegamento diretto ad offendere l’avversario e rientrano nei limiti della normale dialettica processuale ed a meri fini di difesa.<br />
Possono essere assorbite le residue censure.<br />
Alla stregua di quanto precede il ricorso è accolto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 3 Giugno 2004 con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Giancarlo		Giambartolomei,	Presidente<br />	<br />
Pietro			Morea,			Componenente, Est.<br />	<br />
Francesco	Bellomo,	Componenente</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.813</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-813/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-813/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.813</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi Comune di Careghe (Avv.ti G. Manca di Mores e C. Manca di Mores) c. Comitato Regionale di Controllo degli enti locali (n.c.), Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi l&#8217;assenza dei consiglieri di minoranza non impedisce la nomina dei rappresentati del consiglio comunale in seno</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-813/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.813</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi<br /> Comune di Careghe (Avv.ti G. Manca di Mores e C. Manca di Mores) c. Comitato Regionale di Controllo degli enti locali (n.c.), Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;assenza dei consiglieri di minoranza non impedisce la nomina dei rappresentati del consiglio comunale in seno a determinati organismi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune e Provincia – Nomina Rappresentanti Consiglio Comunale in un determinato organismo – Competenza – Consiglio Comunale nel suo plenum</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora una norma di legge, regolamentare o anche di natura convenzionale attribuisca al consiglio comunale la competenza ad eleggere i rappresentanti del consiglio comunale, sia di maggioranza che di minoranza, in seno ad un determinato organismo, deve ritenersi che, in mancanza di espresse previsioni derogatorie, la garanzia apprestata dalla norma per la presenza necessaria in tale organismo anche dei rappresentanti della minoranza, vada comunque assicurata dal consiglio comunale nella sua unitarietà.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’assenza dei consiglieri di minoranza non impedisce la nomina dei rappresentati del consiglio comunale in seno a determinati organismi.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Sent. n. 813/2004<br />
Ric. n. 180/1993</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 180/1993, proposto<br />
dal <b>COMUNE di CARGEGHE</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacomo Manca di Mores e Celestino Manca di Mores ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Baccelli n. 2, presso l&#8217;abitazione della dottoressa Chiara Passeroni;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comitato di Controllo degli Enti Locali</b>, con sede in Sassari, in persona del Presidente in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento n. 10971/92 del 2 dicembre 1992, con il quale l&#8217;organo di controllo ha annullato la delibera del consiglio comunale di Cargeghe n. 35 del 23 settembre 1992, concernente la nomina della Commissione per la formazione della graduatoria per l&#8217;assegnazione delle aree P.I.P..<br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 21 aprile 2004 il Consigliere Marco Lensi;<br />
Uditi i legali delle parti, come da separato verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Col ricorso all’esame del collegio si chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />
Con la deliberazione del consiglio comunale di Cargeghe n. 35 del 23 settembre 1992, è stata nominata la Commissione per la formazione della graduatoria per l&#8217;assegnazione delle aree P.I.P., in ossequio a quanto disposto dall&#8217;articolo 2 del Regolamento per l&#8217;assegnazione delle aree nel piano di zona per gli insediamenti produttivi del comune di Cargeghe, che prevede la costituzione di una Commissione comunale composta, tra gli altri, da sei consiglieri comunali di cui quattro della maggioranza e due della minoranza.<br />
L’organo di controllo ha annullato tale deliberazione, ritenendola illegittima per il fatto che il &#8220;Consiglio Comunale, con la partecipazione del solo gruppo di maggioranza, ha proceduto alla nomina della Commissione in parola, esprimendo anche il rappresentante della minoranza in assenza di designazione da parte del gruppo competente&#8221;.<br />
L&#8217;annullamento del provvedimento negativo dell&#8217;organo di controllo è chiesto sul rilievo che, qualora la costituzione di una Commissione sia prevista espressamente da norme di legge o regolamentari che demandano al consiglio comunale l&#8217;elezione dei singoli membri, nessun gruppo di maggioranza o minoranza può sostituirsi al consiglio comunale il quale, in assenza di particolari norme procedurali, procede alla nomina dei singoli componenti mediante votazione, da parte di ogni singolo consigliere, di tutti i membri del collegio da eleggere, ferma restando la necessità che nel collegio venga rappresentata la minoranza nella percentuale prescritta.<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Non si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione intimata.<br />Alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso va accolto.<br />
Ritiene il collegio che debbano essere confermati anche nel caso di specie i principi affermati da questo Tribunale con le sentenze n. 604 del 14 maggio 2003 e n. 273 del 15 marzo 2002.<br />
Qualora, infatti, una norma di legge, regolamentare o anche di natura convenzionale attribuisca al consiglio comunale la competenza ad eleggere i rappresentanti del consiglio comunale, sia di maggioranza che di minoranza, in seno ad un determinato organismo, deve ritenersi che, in mancanza di espresse previsioni derogatorie, la garanzia apprestata dalla norma per la presenza necessaria in tale organismo anche dei rappresentanti della minoranza, vada comunque assicurata dal consiglio comunale nella sua unitarietà.<br />Poiché, nel caso di specie, la norma prevede che della Commissione comunale in questione facciano parte, tra gli altri, &#8220;… sei Consiglieri comunali di cui quattro della maggioranza e due di minoranza…&#8221;, senza ulteriori precisazioni o limitazioni, deve ritenersi che la competenza alla nomina dei rappresentanti in questione sia attribuita al consiglio comunale nella sua unitarietà.<br />
Manca infatti nella specie una norma che espressamente richieda che la designazione dei rappresentanti comunali in tale organismo avvenga con due Collegi separati (uno formato dai consiglieri della maggioranza ed uno da quelli della minoranza).<br />
Deve altresì rilevarsi che, nel caso di specie, i consiglieri di minoranza, per protesta, hanno abbandonato l&#8217;aula al momento della votazione, con la conseguenza che, qualora si ritenesse che i rappresentanti della minoranza dovessero essere necessariamente espressione del voto del gruppo di minoranza, il consiglio comunale sarebbe stato posto nell&#8217;impossibilità di esprimere i propri rappresentanti in seno all&#8217;organismo in questione.<br />
Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza della censura esaminata, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell&#8217;impugnato provvedimento dell&#8217;organo di controllo.<br />
Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;impugnato provvedimento dell&#8217;organo di controllo.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 aprile 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Lucia Tosti, 			Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri, 	Consigliere;<br />	<br />
Marco Lensi, 			Consigliere estensore.																																																																																										</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 21/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-813/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.2612</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-2612/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-2612/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.2612</a></p>
<p>Giancarlo Giambartolomei, Pres. &#8211; Francesco Bellomo, Est. Roncone Donata, Campobasso Maria, Dattoli Maria Cristina, (Avv. Giovanni D&#8217;Innella) c. Regione Puglia (Avv. Angelo Marozzi) sussiste il diritto alla rinnovazione delle procedure concorsuali a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma legittimante la esclusione Concorso pubblico – riserva totale dei posti –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-2612/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.2612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-2612/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.2612</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Giambartolomei, Pres. &#8211; Francesco Bellomo, Est.<br /> Roncone Donata, Campobasso Maria, Dattoli Maria Cristina, (Avv. Giovanni D&#8217;Innella) c. Regione Puglia (Avv. Angelo Marozzi)</span></p>
<hr />
<p>sussiste il diritto alla rinnovazione delle procedure concorsuali a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma legittimante la esclusione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso pubblico – riserva totale dei posti – incosituzionalità della norma legittimante – diritto alla rinnovazione dell’intera procedura – sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>La dichiarazione di incostituzionalità causa il venir meno della fonte normativa attributiva del potere esercitato che legittima (in conformità al principio di legalità) l’adozione degli atti impugnati dei quali va dichiarata l’illegittimità, con conseguente loro annullamento. La copertura dei posti disponibili non poteva avvenire attraverso un reclutamento soltanto interno e l’annullamento della procedura concorsuale attribuisce alla ricorrente la possibilità di partecipare ad una nuova procedura concorsuale da indirsi ora per allora, secondo la disciplina normativa che regolava lo status dei dipendenti regionali allora vigente.<br />
L’annullamento degli atti presupposti travolge per illegittimità derivata anche la delibera di esclusione, venendo così ad essere perseguito in modo pieno l’ interesse strumentale al rinnovo delle procedure di copertura dei posti allora vacanti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sussiste il diritto alla rinnovazione delle procedure concorsuali a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma legittimante la esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari – Sezione Seconda</b></p>
<p>Nelle persone di<br />
Giancarlo Giambartolomei,		Presidente;<br />
Antonio Pasca,					componente;<br />
Francesco Bellomo,				componente, rel.<br />
all&#8217;esito della pubblica udienza del 20 maggio 2004<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n. 2011/98 proposto da</p>
<p><b>Roncone Donata, Campobasso Maria, Dattoli Maria Cristina</b>, rappresentate e difese dall&#8217; avv. Giovanni D&#8217;Innella</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Marozzi</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO previa sospensione cautelare<br />
&#8211; del bando a concorso interno per titoli ed esami per n. 4823 posti nell&#8217;ottava qualifica funzionale emanato con provvedimento dirigenziale Regione Puglia n. 3 del 4.6.98, pubblicato sul B.U.R.P. n. 53 del 10.6.98<br />
&#8211; della deliberazione dirigenziale n. 12 del 6.8.98, pubblicata sul B.U.R.P. n. 81 del 24.8.98, di esclusione dal concorso<br />
&#8211;	della deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 1079 del 30.12.97 con cui si indiceva il concorso																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso ed allegati<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia ed allegati<br />
Visti i documenti prodotti<br />
Visti tutti gli altri atti di causa<br />
Viste le memorie delle parti<br />
Uditi all&#8217;udienza di discussione il giudice relatore Francesco Bellomo e i difensori presenti<br />
Ritenuto quanto segue</p>
<p align=center><b>Fatto e Diritto</b></p>
<p>1. Con ricorso collettivo notificato il 2.9.98 alla Regione Puglia , in persona del Presidente pro-tempore, depositato l&#8217;11.09.98, RONCONE Donata, CAMPOBASSO Maria, DATTOLI Maria Cristina domandavano, previa sospensione cautelare ai fini dell&#8217;ammissione con riserva, l&#8217;annullamento:<br />&#8211;	del bando a concorso interno per titoli ed esami per n. 4823 posti nell&#8217;ottava qualifica funzionale emanato con provvedimento dirigenziale Regione Puglia n. 3 del 4.6.98, pubblicato sul B.U.R.P. n. 53 del 10.6.98<br />	<br />
&#8211;	della deliberazione dirigenziale n. 12 del 6.8.98, pubblicata sul B.U.R.P. n. 81 del 24.8.98, di esclusione dal concorso<br />	<br />
&#8211;	della deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 1079 del 30.12.97 con cui si indiceva il concorso.<br />	<br />
A fondamento del ricorso, premesso di essere tutte dipendenti regionali inquadrate nella sesta qualifica ed in possesso del diploma di laurea e che l&#8217;esclusione era avvenuta perchè in difetto del requisito della qualifica richiesta (quella immediatamente precedente la posizione messa a concorso, cioè la settima), deducevano i seguenti motivi di censura:<br />
1.	violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 32 L.R. 7/97 anche in relazione all&#8217;art. 39 L.R. 26/84; eccesso di potere per illogicità, travisamento e manifesta ingiustizia<br />	<br />
2.	illegittimità costituzionale dell&#8217; art. 32, comma 2 L.R. 7/97 e dell&#8217;art. 39 L.R. 26/84 nella parte in cui riserva il 100% dei posti messi a concorso al personale interno, così impedendo la partecipazione dall&#8217;esterno a chi, pur sprovvisto della qualifica richiesta, sia in possesso del titolo di laurea.<br />	<br />
Resisteva in giudizio la Regione eccependo l&#8217;inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione della delibera di indizione del concorso e contestando la fondatezza dei motivi di censura.<br />Il TAR rigettava la domanda cautelare. L&#8217;ordinanza reiettiva era confermata in appello.<br />
All&#8217;esito dell&#8217;udienza di discussione del 5.7.01 il TAR sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32, comma 1 L.R.P. 7/97 e 39 L.R.P 26/84 nella parte in cui riserva il 100% dei posti messi a concorso al personale interno per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., ritenendo tale questione rilevante ai fini della decisione sul 2° motivo di ricorso (giudicando incidentalmente infondato il n. 1°).<br />
Con sentenza n. 373/02 la Corte dichiarava l&#8217;illegittimità costituzionale della normativa regionale in relazione all&#8217;art. 97 Costituzione.<br />
I ricorrenti riassumevano il giudizio.<br />
La Regione si costituiva ex novo sostenendo che dalla pronuncia di incostituzionalità non conseguiva la fondatezza del 2° motivo di ricorso.<br />
La causa passava in decisione alla pubblica udienza del 20 maggio 2004.<br />
2. Preliminarmente va respinta la pregiudiziale di inammissibilità eccepita dalla Regione, poichè la lesione della posizione sostanziale dei ricorrenti si è realizzata solo con l&#8217;emanazione del bando, rispetto a cui la delibera 1079/97 della Giunta Regionale è atto preparatorio, benchè conformativo. E&#8217; con il bando che nasce in concreto il rapporto amministrativo sub judice, che gli interessati possono avanzare domanda di partecipazione al concorso e dolersi delle clausole che glielo impediscano.<br />
Nel merito il ricorso è fondato quanto al 2°motivo di censura.<br />
Con sentenza n. 373 del 10-23 luglio 2002, la Corte Costituzionale, investita delle questione di legittimità costituzionale “del combinato disposto” dell&#8217;articolo 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 1997, n. 7, e dell&#8217;articolo 39 della legge della Regione Puglia 1984, n. 26, “nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno”, ne ha dichiarato l’illegittimità per violazione dell’art. 97 della Costituzione. La pronunzia non si discosta da un costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale ( sent. n. 320 del 1997; sent. n. 1 del 1999; sent. n. 194 del 2002 e sent. n. 218 del 2002) per il quale anche il passaggio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ad una fascia funzionale superiore &#8211; comportando l&#8217;accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate &#8211; è soggetto alla regola del pubblico concorso.<br />
 Ha affermato la Corte che la sostituzione al concorso pubblico di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo viola detta regola “..mentre la riserva limitata al 50% dei posti messi a concorso, in favore del personale della qualifica immediatamente inferiore, con almeno cinque anni di servizio, è …non irragionevole e non lesiva del ricordato precetto costituzionale (sent. n. 234 del 1994)”.<br />L&#8217;art. 32, comma 1, della L.R. n. 7 del 1997 prevede la riserva integrale dei posti disponibili a favore del personale dipendente e non è conforme a Costituzione. Fatta salva, dunque, la previsione di coprire tutti i posti vacanti per concorso, la disposizione è cassata per la sola parte in cui un congruo numero di posti non è riservato al concorso pubblico.<br />Secondo la migliore dottrina ed un costante indirizzo della Corte di Cassazione (cfr.: sez. lav. 22 ottobre 2002 n. 14969, id, sez. I, 25 luglio 2001 n.10115; id. 7 giugno 2000 n. 7704) “le pronunzie d’ accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo inficiando sin dall’ origine la validità e l’ efficacia della norma dichiarata contraria al dettato costituzionale, salvo il limite delle situazioni consolidate, quali quelle derivanti da giudicato, da atto amministrativo non impugnabile, da prescrizione o da decadenza”.<br />Ipotesi tutte che qui non ricorrono per cui, dichiarata l’incostituzionalità dell’ art. 32 della L.R. n. 7 del 1997, viene meno la fonte normativa attributiva del potere esercitato che legittimava (in conformità al principio di legalità) l’adozione degli atti impugnati dei quali va dichiarata l’illegittimità, con conseguente loro annullamento. Invero la copertura dei posti disponibili non poteva avvenire attraverso un reclutamento soltanto interno e l’annullamento della procedura concorsuale attribuisce alla ricorrente la possibilità di partecipare ad una nuova procedura concorsuale da indirsi ora per allora, secondo la disciplina normativa che regolava lo status dei dipendenti regionali allora vigente.<br />
L’annullamento degli atti presupposti travolge per illegittimità derivata anche la delibera di esclusione, venendo così ad essere perseguito in modo pieno l’ interesse strumentale al rinnovo delle procedure di copertura dei posti allora vacanti nella VIII qualifica funzionale diversamente disciplinate ed articolate, nel rispetto del dictum del Giudice delle leggi.<br />
Il ricorso è accolto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto come in epigrafe lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 maggio 2004, con l&#8217;intervento dei magistrati: Giancarlo Giambartolomei (pres.) &#8211; Antonio Pasca &#8211; Francesco Bellomo (est.)</p>
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