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	<title>21/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.856</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-856/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-856/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-856/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.856</a></p>
<p>Pres. P. Turco Est. R. Panunzio A.T.P. PAN Associati S.r.l. e D.R.E.A.M. Italia Soc. Coop. Agr. For. r.l. (avv.ti P. Banfi e P. Franceschi) c. il Comune di Sassari (Avv. M. Solinas) e Giovanni Ganga (n.c.), la riadozione di un atto a seguito di riesame ne richiede l&#8217;autonoma impugnazione Atto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-856/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.856</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-856/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.856</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco Est. R. Panunzio<br /> A.T.P. PAN Associati S.r.l. e D.R.E.A.M. Italia Soc. Coop. Agr. For. r.l. (avv.ti P. Banfi e P. Franceschi) c. il Comune di Sassari (Avv. M. Solinas) e Giovanni Ganga (n.c.),</span></p>
<hr />
<p>la riadozione di un atto a seguito di riesame ne richiede l&#8217;autonoma impugnazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto Amministrativo – atto non meramente confermativo – autonoma impugnabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può ritenersi meramente confermativo un provvedimento che, pur avendo il medesimo contenuto di altro precedente, risulti adottato a seguito del verificarsi di una nuova situazione di diritto o di fatto, od anche di un riesame dei presupposti già considerati. Esso è pertanto autonomamente impugnabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La riadozione di un atto a seguito di riesame ne richiede l’autonoma impugnazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1714/2003 proposto<br />
dalla <b>A.T.P. PAN Associati S.r.l. e D.R.E.A.M. Italia Soc. Coop. Agr. For. r.l.</b> rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Banfi e Piero Franceschi, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Sonnino n. 33, presso lo studio legale dell’ultimo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Sassari</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Solinas, con elezione di domicilio in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio legale dell’avvocato Giovanni Contu;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Giovanni Ganga</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento del 31 ottobre 2003, con il quale la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento di un servizio di ingegneria del comune di Sassari, ha escluso dalla gara l’associazione temporanea tra professionisti “Pan Associati srl, Dream Italia scrl, Lupino, Ott, Padoa Schioppa”</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 26 maggio 2004 il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI l’avvocato Piero Franceschi per la ricorrente e l’avvocato Mario Solinas per il Comune resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	La costituenda A.T.P. “Pan Associati srl, Dream Italia scrl, Lupino, Ott, Padoa Schioppa” ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Sassari per l’aggiudicazione di un servizio di ingegneria, mediante pubblico incanto, disciplinato dalle norme di cui agli artt. 50 e segg. del D.P.R. 21/12/99, n. 554.<br />	<br />
La commissione, in seduta pubblica del 31/10/03, osservava, in merito alla documentazione presentata dalla ricorrente, che “non soddisfa i requisiti previsti dall’art. 15 lettera C) del disciplinare di gara in quanto i due servizi indicati nel loro insieme non raggiungono i limiti minimi di importo per la classe e categoria VIII, mentre sono soddisfatti esclusivamente per la classe I categoria D”.<br />
In data 6 novembre 2003 il capogruppo dr. Selleri in nome e per conto della costituenda associazione temporanea di professionisti, sollevava alcune osservazioni in relazione a questa esclusione, ma la commissione (in pari data) confermava la decisione di non ammettere alle fasi successive della gara il candidato di cui alla costituenda ATP.<br />
Contro l’esclusione dalla gara propongono, le società Pan Associati s.r.l. e la Dream Italia, ricorso giurisdizionale deducendo diversi motivi di censura.Si è costituito in giudizio il Comune di Sassari che, per il tramite del proprio difensore, eccepisce pregiudizialmente l’inammissibilità del gravame e, nel merito, controdeduce alle tesi esposte in ricorso e ne chiede il rigetto con vittorie di spese.<br />
Con ordinanza collegiale n. 38/04 è stata fissata l’udienza per la trattazione del merito del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2004, presenti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Ritiene il Collegio che debba essere accolta l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’amministrazione intimata di inammissibilità del ricorso.<br />
Assume, la difesa del comune, che la ATP ricorrente non ha impugnato il verbale n. 4 del 6 novembre 2003, che ha confermato, a seguito di riesame, la precedente determinazione.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
Come emerge dalle risultanze probatorie acquisite alla causa, la ATP ricorrente ha chiesto che venisse riesaminata la determinazione adottata il 31 ottobre 03, che la escludeva dalla gara. La Commissione si è riunita il 6 novembre successivo, come risulta dal verbale depositato in atti, e ha proceduto “all’esame delle richieste e osservazioni formulate dal capogruppo dr. Benedetto Selleri, a nome e per conto della ATP costituenda… con nota fax ascritta al Prot. n. 66482 del 6.11.2003”.<br />
In sede di riesame, dopo aver valutato quanto esposto nella nota fax sopra citata e dopo la relativa discussione, la Commissione ha ritenuto di confermare all’unanimità le determinazioni già assunte.<br />
Questo atto ha certamente un effetto confermativo del precedente provvedimento, ma, ad avviso del Collegio, non è “meramente” confermativo dello stesso: si è, difatti, proceduto ad una nuova valutazione della posizione della ricorrente, alla stregua delle osservazioni e dei rilievi dalla stessa mossi.<br />
La giurisprudenza costante e consolidata, pienamente condivisa da questo Tribunale, ha sempre affermato che un atto non meramente confermativo debba essere autonomamente impugnato e che “non può ritenersi meramente confermativo un provvedimento che, pur avendo il medesimo contenuto di altro precedente, risulti adottato a seguito del verificarsi di una nuova situazione di diritto o di fatto, od anche di un riesame dei presupposti già considerati” (così, da ultimo: C. d. S. sez. VI, n. 3187 del 6 giugno 2003). <br />
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.<br />
Le spese e gli onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA</b></p>
<p>Dichiara il ricorso inammissibile.<br />
Condanna la A.T.P. ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) più IVA e CPA, in favore dell’amministrazione intimata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 26 maggio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Turco, 		Presidente;<br />	<br />
Manfredo Atzeni, 	Consigliere;<br />	<br />
Rosa Panunzio, 	Consigliere.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 21/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-856/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.856</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.857</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-857/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-857/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-857/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.857</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. R. Panunzio Polish House s.r.l. e Oikos Servizi s.r.l. (avv.ti A. Lovisolo e C. Castelli) c. l’Amministrazione provinciale di Sassari (avv. D. Falchi), MULTISS s.p.a., (avv.ti C. Tessarolo e R. Murgia) e Iniziative Sardegna INSAR s.p.a. (avv.ti S. Cassanello e A. Garau) Contratti della P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-857/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.857</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-857/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.857</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. R. Panunzio<br /> Polish House s.r.l. e Oikos Servizi s.r.l. (avv.ti A. Lovisolo e C. Castelli) c. l’Amministrazione provinciale di Sassari (avv. D. Falchi), MULTISS s.p.a., (avv.ti C. Tessarolo e R. Murgia) e Iniziative Sardegna INSAR s.p.a. (avv.ti S. Cassanello e A. Garau)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Lex specialis – espressa accettazione di tutte le sue clausole – ricorso in sede giurisdizionale – inammissibilità per acquiescenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’espressa accettazione senza riserve di tutte le clausole della lex specialis costituisce adesione ad una clausola negoziale proposta dalla stazione appaltante con conseguente inammissibilità per acquiescenza del ricorso proposto avverso di essa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’accettazione senza riserve delle clausole del bando costituisce acquiescenza</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 85/04 proposto<br />
da <b>Polish House s.r.l. e da Oikos Servizi s.r.l.</b>, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Lovisolo e Carlo Castelli, elettivamente domiciliate in Cagliari, via Tuveri n. 16, presso lo studio legale del secondo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’Amministrazione provinciale di Sassari</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Falchi, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Alagon n. 49, presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Marcialis;</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>MULTISS s.p.a., </b>rappresentata e difesa dagli avvocati Costantino Tessarolo e Roberto Murgia, con elezione di domicilio in Cagliari, via Tuveri n. 54, presso lo studio legale del secondo;<br />
la <b>Iniziative Sardegna INSAR s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Cassanello ed Antonello Garau, con elezione di domicilio in Cagliari, via Loru n. 4, presso lo studio dei medesimi legali;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione del Consiglio Provinciale di Sassari n. 52 del 20 novembre 2003, nonché del bando di gara, nella parte in cui prevede il diritto di prelazione in favore della Provincia di Sassari (punto n. 1.3 pag. 16 del ricorso).<br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e delle controinteressate;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 26 maggio 2004 il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI l’avvocato Carlo castelli per le ricorrenti, l’avvocato Daniela Falchi per l’amministrazione resistente e gli avvocati Roberto Murgia e Sergio Cassanello per le controinteressate;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Polish House e la Oikos Servizi chiedono, con ricorso notificato in data 20/1/04 e depositato il successivo 3/1, l’annullamento della deliberazione del Consiglio Provinciale di Sassari n. 52 del 20 novembre 2003, nonché del bando di gara, nella parte in cui prevede il diritto di prelazione in favore della Provincia di Sassari (punto n. 1.3 pag. 16 del ricorso).<br />Tale diritto è stato esercitato dalla Provincia dopo che la società In.Sar. spa, titolare del 49% del capitale sociale della società Multiss spa, aveva deliberato in ordine alla cessione in favore delle società ricorrenti, riunite in cordata, della propria partecipazione azionaria.</p>
<p>I motivi di ricorso sono i seguenti:</p>
<p>1) eccesso di potere e inesistenza del presupposto su cui è fondato il provvedimento impugnato. Anche se l’art. 5 dello Statuto della Multiss contiene un generico riferimento a un diritto di prelazione in favore della Provincia di Sassari, tale diritto non opera, ai sensi dell’art. 4 degli Accordi relativi alla società per azioni tra In.Sar. e Provincia di Sassari, nell’ipotesi in cui -a seguito di gara- viene individuato il socio privato nei cui confronti è possibile effettuare la cessione; per cui il diritto di prelazione si esercita nella sola ipotesi d’impossibilità della cessione a terzi della partecipazione azionaria (art. 4: “qualora… la partecipazione azionaria detenuta dalla In.Sar. non potesse essere ceduta a terzi, la società provvederà a deliberare lo scioglimento fermo restando il diritto di prelazione spettante alla provincia di Sassari per l’acquisto delle azioni di proprietà dell’Ins.Sar. alle condizioni di cui al presente atto.”).</p>
<p>2) Erroneità del bando di gara nella parte in cui richiama l’art. 5 dello Statuto della Multiss spa.; la clausola relativa al diritto di prelazione contenuta nel bando di gara è fondata su un presupposto inesistente, inoltre, nell’invito a partecipare alla gara esplorativa per la selezione del soggetto idoneo ad acquisire la partecipazione azionaria de qua, non è fatta menzione alcuna del diritto di prelazione in favore della provincia di Sassari.</p>
<p>3) Violazione dell’art. 61 e dell’art. 58 dei Regolamento degli organismi consiliari; il verbale di deliberazione del Consiglio Provinciale impugnato non reca la sottoscrizione di nessuno dei Segretari Questori dell’ufficio di Presidenza.</p>
<p>Resistono al gravame la provincia di Sassari, la In.Sar. spa e la Multiss spa, le quali chiedono la reiezione del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato, con ogni consequenziale determinazione anche in ordine alle spese e competenze di giudizio.<br />
Con ordinanza collegiale n. 67 del 4/2/04 è stata, in sede cautelare, fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 26/5/04, presenti i difensori delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Ritiene il Collegio che possa essere superata la questione della giurisdizione, atteso che il ricorso è inammissibile; allo stesso modo, in fattispecie analoga, il Consiglio di Stato non ha affrontato il problema della giurisdizione, atteso che ha dichiarato il gravame inammissibile (C.d.S. , Sez. V, sent. n. 1652/04).<br />
Ad avviso del Collegio, le società ricorrenti hanno fatto acquiescenza alla clausola inserita nel bando, che espressamente recita: “L’art. 5 dello statuto della Società prevede un diritto di prelazione a favore della Provincia di Sassari sulla cedenda partecipazione azionaria. Detto diritto potrà essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte della Provincia, della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. dell’individuazione del socio privato. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione entro il suddetto termine l’aggiudicazione dovrà considerarsi definitiva.”.<br />
La domanda di partecipazione alla gara, da parte delle società ricorrenti, è stata fatta non solo senza riserva alcuna, ma anzi, con formale adesione ad una procedura governata da una clausola impegnativa per entrambe le parti.<br />
Nella lettera di invito al punto 1) è richiesta, ai fini della partecipazione alla gara, una “dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 20 della legge n. 15/1968, con la quale l’impresa attesti: a) di avere visionato e di accettare, in modo espresso ed incondizionato, tutte le disposizioni contenute nell’avviso di gara e nella lettera di invito…”.<br />
Non risulta agli atti di causa, ne, invero, è stato affermato, che le ditte ricorrenti abbiano apposto alla loro domanda delle riserve, del resto è inverosimile che lo abbiano fatto perché, se così fosse, non sarebbero state ammesse alla selezione.<br />
Deve, pertanto, ritenersi che esse abbiano presentato una dichiarazione nei termini indicati nella lettera di invito.<br />
Ciò detto, è da evidenziare che, nella fattispecie in esame, non rileva tanto la questione di omessa o tardiva impugnativa del bando di gara, quanto la adesione senza riserve, da parte delle ditte ricorrenti, ad una clausola negoziale proposta dalla controparte.<br />
Tale accettazione, determina, ad avviso del Collegio l’inammissibilità del presente gravame per acquiescenza all’assetto negoziale impresso al rapporto dalle parti, con atto di volontà espresso.<br />
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è, quindi, dichiarato inammissibile.<br />
Le spese e gli onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Dichiara il ricorso indicato in epigrafe inammissibile.<br />
Condanna le società ricorrenti al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) in favore di ciascuna delle tre controparti costituite, per complessivi € 6.000,00 (seimila/00) più IVA e CPA.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 26/5/04  dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Turco, 		Presidente;<br />	<br />
Manfredo Atzeni, 	Consigliere;<br />	<br />
Rosa Panunzio, 	Consigliere – estensore.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 21/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-6-2004-n-857/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.857</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.1125</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-1125/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-1125/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-1125/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.1125</a></p>
<p>Pres. Adamo, Est. Tulumello Comune di Palermo (Avv.ti S. La Marca e G. Bardi) c. Ministero della Marina Mercantile, Regione Siciliana, Assessorato Regionale territorio ed Ambiente, Capitaneria di Porto di Palermo (Avv. Dist. Stato), Società Mondello Immobiliare Italo Belga (Avv. F. Mazzarella) Concessioni amministrative – Diritto d’insistenza – Sussiste –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-1125/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.1125</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-1125/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.1125</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Adamo, Est. Tulumello <br /> Comune di Palermo (Avv.ti S. La Marca e G. Bardi) c. Ministero della Marina Mercantile, Regione Siciliana, Assessorato Regionale territorio ed Ambiente, Capitaneria di Porto di Palermo (Avv. Dist. Stato), Società Mondello Immobiliare Italo Belga (Avv. F. Mazzarella)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concessioni amministrative – Diritto d’insistenza – Sussiste – Fonti – Legge o autonomia delle parti</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il cosiddetto “diritto d’insistenza”, cioè l’interesse del precedente concessionario ad essere preferito rispetto ad altri aspiranti alla concessione, in quanto si configura come un limite alla discrezionalità dell’Amministrazione, deve essere espressamente riconosciuto dalla legge o dall’autonomia delle parti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul diritto d’insistenza del precedente concessionario nel procedimento per il rinnovo della concessione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1125/04 R.Sent.<br />N. 232 R.Gen. ANNO 1990</p>
<p align=center><b>Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sicilia<br />
Sezione  II</b></p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n. 232/1990, sezione II, proposto dal<br />
<b>Comune di Palermo</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore La Marca e Gianna Bardi, ed elettivamente domiciliato in Palermo, Corso Vittorio Emanuele n. 261, presso la Ripartizione Affari Legali</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;	il <b>Ministero della Marina Mercantile</b>, in persona del Ministro pro tempore;<br />	<br />
&#8211;	la <b>Regione Siciliana</b>, in persona del Presidente pro tempore;<br />	<br />
&#8211;	l’ <b>Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente</b>, in persona dell’Assessore pro tempore;<br />	<br />
&#8211;	la <b>Capitaneria di Porto di Palermo</b>, in persona del Comandante pro tempore;<br />	<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge.</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>della <b>Società Mondello Immobiliare Italo Belga</b>, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Ferdinando Mazzarella, presso il cui studio, in Palermo, via Caltanissetta n. 1, sono elettivamente domiciliati<br />
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE <br />
dei provvedimenti di concessione alla Società Mondello Immobiliare Italo Belga del litorale Mondello – Valdesi, della nota n. 26460 del 16/11/89 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso introduttivo con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e della società controinteressata;<br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 180/1990;<br />
Lette le memorie depositate dall’amministrazione ricorrente e dalla società controinteressata;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore il Referendario Giovanni Tulumello;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 5 febbraio 2004, i procuratori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 23 gennaio 1990, e depositato il successivo 30 gennaio, il Comune di Palermo ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità.<br />
L’amministrazione ricorrente, in particolare, si duole dei provvedimenti con i quali, rispettivamente, è stata provvisoriamente rilasciata, in data 16 novembre 1989, alla società controinteressata la concessione provvisoria demaniale marittima relativa al litorale Mondello-Valdesi, ed è stata giudicata irrituale dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente , con nota del 30 novembre 1989, l’istanza della stessa amministrazione comunale, che pure in data 8 settembre 1989 aveva richiesto detta concessione per destinare all’uso collettivo l’indicato litorale.<br />
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, le amministrazioni statali e regionali intimate, e la società controinteressata.<br />
Con ordinanza n. 180 del 15 febbraio 1990, è stata rigettata la domanda di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati. <br />
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 febbraio 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Al fine di un corretto scrutinio delle censure proposte con il ricorso in esame, appare necessario ripercorrere le scansioni del procedimento in questione.<br />
Il Comune di Palermo in data 8 settembre 1989 rivolge istanza – indirizzata tanto alla Capitaneria di Porto di Palermo che all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – per il rilascio della concessione demaniale marittima relativa al litorale Mondello-Valdesi.<br />
Era infatti prossima alla scadenza la precedente concessione, rilasciata in favore della Società Mondello Immobiliare Italo Belga, e da questa sfruttata imprenditorialmente, laddove nell’istanza predetta si precisava che il rilascio della richiesta concessione avrebbe permesso all’amministrazione comunale “di destinare l’area, che all’uopo verrà attrezzata, all’uso della collettività ed in modo che sia compatibile con la valorizzazione, a fini pubblici, del sito e con salvaguardia dei valori panoramici ed ambientali, in prosecuzione della politica di fruizione del litorale già avviata nella zona dello antico borgo marinaro”.<br />
In realtà il 25 agosto 1989 il Comandante della Capitaneria  di Porto di Palermo aveva stipulato, con i legali rappresentanti della società controinteressata, l’atto di concessione demaniale marittima provvisoria, per il periodo che va dal 9 agosto 1989 al 31 dicembre 1990 (la concessione provvisoria è stata prodotta dalla società controinteressata).<br />
  In data 16 novembre 1989 la Capitaneria di Porto, con nota n. 26460, riscontra l’istanza del Comune di Palermo, rappresentando:<br />
a)	che nelle more era stata già rilasciata concessione demaniale provvisoria alla società odierna controinteressata;<br />	<br />
b)	che con nota  n. 400008 del 7 dicembre 1988 l’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente avrebbe autorizzato la Capitaneria di Porto ad avviare “l’iter istruttorio tuttora in corso per il rinnovo della concessione d.m. con atto pluriennale” (evidentemente, in favore della Società già concessionaria, vale a dire l’odierna controinteressata).<br />	<br />
In realtà, l’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente riscontra pure , con nota 60240 del 30 novembre 1989, l’istanza di concessione presentata dal Comune ricorrente, e, oltre – sull’erroneo presupposto del mancato invio dell’istanza medesima alla Capitaneria di Porto di Palermo – a sollecitare all’istante la regolarizzazione dell’atto d’impulso procedimentale, autorizza “la predetta Capitaneria di Porto ad avviare la prescritta istruttoria sulla istanza che sarà presentata dal Comune di Palermo nei termini e nei modi previsti dalle vigenti norma in materia”.<br />
In altre parole, ferma l’anteriorità della concessione provvisoria rispetto all’istanza comunale, quest’ultima avrebbe dovuto essere adeguatamente valutata (in chiave di ponderazione comparativa con le altre eventuali istanze pervenute all’amministrazione), in relazione alla concessione definitiva, in un apposito procedimento, come imposto dalla norma attributiva (art. 37 cod. nav.), anche per effetto della espressa sollecitazione in tal senso proveniente dalla formale autorizzazione dell’Assessorato regionale.  v<br />
La Capitaneria di Porto di Palermo, con il provvedimento impugnato, ha invece nella sostanza omesso di dar corso alla summenzionata attività procedimentale, sol perché era in corso l’istruttoria procedimentale per il rilascio della concessione definitiva nuovamente in capo alla società titolare del rapporto concessorio in scadenza.<br />
Alla luce della superiore esposizione, è fondato il motivo di ricorso con il quale si censura l’illegittimità della nota assessoriale n. 60240 del 30 novembre 1989 in quanto viziata, per la parte in cui invita l’istante ad integrare la comunicazione dell’istanza medesima,  da eccesso di potere per errore di fatto nei presupposti (giacché l’istanza comunale era stata ritualmente inviata alla Capitaneria di Porto di Palermo, che infatti l’aveva riscontrata in data 16 novembre 1989).<br />
Il provvedimento della Capitaneria di Porto di Palermo, n. 26460 del 16 novembre 1989 è invece illegittimo, come dedotto nel ricorso, per violazione della richiamata norma attributiva del potere di rilasciare concessioni demaniali marittime, nonché per motivazione carente e per contraddittorietà.<br />
A fronte dell’istanza comunale l’amministrazione marittima avrebbe dovuto, come già accennato, valutare e ponderare la stessa nell’apposita sede procedimentale.<br />
Lo stato del procedimento, rappresentato nella nota in esame, non era affatto preclusivo, come allegato dalla controinteressata, di un corretto ed adeguato esame dell’istanza comunale.<br />
Infatti, a quella data, era stata rilasciata soltanto la concessione provvisoria, mentre la circostanza che fosse stata avviata l’istruttoria per il rilascio della concessione definitiva nuovamente in favore della Immobiliare Italo Belga non implicava affatto che eventuali, ulteriori, istanze di concessione dovessero essere per ciò solo disattese, senza essere neppure valutate, in forza di un diritto di insistenza assolutamente paralizzante, come del resto espressamente affermato dalla stessa amministrazione regionale, che con la citata nota del 30 novembre 1989 indica alla Capitaneria di Porto.<br />
D’altra parte, “Si è chiarito in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2000 n. 5743), invero, che il cosiddetto &#8220;diritto d&#8217;insistenza&#8221;, cioè l&#8217;interesse del precedente concessionario ad essere preferito rispetto ad altri aspiranti alla concessione, in quanto si configura come un limite alla discrezionalità dell&#8217;Amministrazione, deve essere espressamente riconosciuto dalla legge o dall&#8217;autonomia delle parti. Nel caso in esame, invece, nella convenzione disciplinatrice del rapporto concessorio non è contemplata alcuna particolare posizione del genere, prevedendosi soltanto una generica possibilità di proroga della concessione mediante apposito atto deliberativo e previa verifica &#8220;sull&#8217;andamento della gestione&#8221; (Consiglio di Stato, sez. V, 9 dicembre 2002, n. 6764).     <br />
Neppure può sostenersi che la precedente autorizzazione, ad aprire l’istruttoria procedimentale per valutare l’accoglibilità dell’istanza di rinnovo della concessione in favore della precedente titolare, implicasse, sul piano formale, una preclusione assoluta a valutare le successive istanze: la Capitaneria di Porto avrebbe dovuto semmai comunicare al competente assessorato regionale l’arrivo della nuova istanza, richiedendo, alla luce di questa sopravvenienza,  una espressa autorizzazione ad ampliare la ponderazione procedimentale (considerato il già segnalato percorso comparativo imposto dalla norma attributiva).<br />
In fatto, tuttavia, detta autorizzazione assessoriale è comunque intervenuta con la citata nota del 30 novembre 1989, sicché, mancando a quel punto più di un anno alla scadenza della concessione provvisoria, la Capitaneria di Porto avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 37 cod. nav., valutare i profili d’interesse pubblico sottesi alle diverse istanze di concessione, in relazione alla necessità, imposta dalla richiamata norma attributiva, di esercitare il potere concessorio in questione in vista della migliore tutela proprio dell’interesse pubblico.<br />
Il ricorso in esame è pertanto fondato, e come tale va accolto.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2004, con l’intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211;	Calogero Adamo, Presidente<br />	<br />
&#8211;	Giovanni Tulumello, Referendario, estensore.<br />	<br />
&#8211;	Francesco Guarracino, Referendario.																																																																																												</p>
<p>Depositata in Segreteria addì 21 giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-1125/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.1125</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.814</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-814/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-814/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-814/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.814</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi Comune di Careghe (Avv.ti G. Manca di Mores e C. Manca di Mores) c. Comitato Regionale di Controllo degli enti locali (n.c.) Comune e Provincia – Nomina Rappresentanti Consiglio Comunale in un determinato organismo – Competenza – Consiglio Comunale nel suo plenum Qualora una</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-814/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.814</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi<br /> Comune di Careghe (Avv.ti G. Manca di Mores e C. Manca di Mores) c. Comitato Regionale di Controllo degli enti locali (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune e Provincia – Nomina Rappresentanti Consiglio Comunale in un determinato organismo – Competenza – Consiglio Comunale nel suo plenum</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora una norma di legge, regolamentare o anche di natura convenzionale attribuisca al consiglio comunale la competenza ad eleggere i rappresentanti del consiglio comunale, sia di maggioranza che di minoranza, in seno ad un determinato organismo, deve ritenersi che, in mancanza di espresse previsioni derogatorie, la garanzia apprestata dalla norma per la presenza necessaria in tale organismo anche dei rappresentanti della minoranza, vada comunque assicurata dal consiglio comunale nella sua unitarietà.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’assenza dei consiglieri di minoranza non impedisce la nomina dei rappresentati del consiglio comunale in seno a determinati organismi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 814/2004<br />
Ric. n. 182/1993</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 182/1993, proposto dal<br />
<b>COMUNE di CARGEGHE</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacomo Manca di Mores e Celestino Manca di Mores ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Baccelli n. 2, presso l&#8217;abitazione della dottoressa Chiara Passeroni;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comitato di Controllo degli Enti Locali</b>, con sede in Sassari, in persona del Presidente in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento n. 10971/92 del 2 dicembre 1992, con il quale l&#8217;organo di controllo ha annullato la delibera del consiglio comunale di Cargeghe n. 37 del 23 settembre 1992, concernente la nomina della Commissione Comunale di Vigilanza sulla Scuola Materna.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 21 aprile 2004 il Consigliere Marco Lensi;<br />
Uditi i legali delle parti, come da separato verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Col ricorso all’esame del collegio si chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />
Con la deliberazione del consiglio comunale di Cargeghe n. 37 del 23 settembre 1992, è stata nominata la Commissione Comunale di Vigilanza sulla Scuola Materna, in ossequio a quanto disposto dall&#8217;articolo 15 della relativa convenzione, che prevede la costituzione di una Commissione di vigilanza composta, tra gli altri, da tre rappresentanti del consiglio comunale di cui uno della minoranza.<br />
L’organo di controllo ha annullato tale deliberazione, ritenendola illegittima per il fatto che il &#8220;Consiglio Comunale, con la partecipazione del solo gruppo di maggioranza, ha proceduto alla nomina della Commissione in parola, esprimendo anche il rappresentante della minoranza in assenza di designazione da parte del gruppo competente&#8221;.<br />
L&#8217;annullamento del provvedimento negativo dell&#8217;organo di controllo è chiesto sul rilievo che, qualora la costituzione di una commissione sia prevista espressamente da norme di legge o regolamentari, ovvero da clausole convenzionali che demandano al consiglio comunale l&#8217;elezione dei singoli membri, nessun gruppo di maggioranza o minoranza può sostituirsi al consiglio comunale il quale, in assenza di particolari norme procedurali, procede alla nomina dei singoli componenti mediante votazione, da parte di ogni singolo consigliere, di tutti i membri del collegio da eleggere, ferma restando la necessità che nel collegio venga rappresentata la minoranza nella percentuale prescritta.<br />
Si conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Non si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione intimata.<br />Alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso va accolto.<br />
Ritiene il collegio che debbano essere confermati anche nel caso di specie i principi affermati da questo Tribunale con le sentenze n. 604 del 14 maggio 2003 e n. 273 del 15 marzo 2002.<br />
Qualora, infatti, una norma di legge, regolamentare o anche di natura convenzionale attribuisca al consiglio comunale la competenza ad eleggere i rappresentanti del consiglio comunale, sia di maggioranza che di minoranza, in seno ad un determinato organismo, deve ritenersi che, in mancanza di espresse previsioni derogatorie, la garanzia apprestata dalla norma per la presenza necessaria in tale organismo anche dei rappresentanti della minoranza, vada comunque assicurata dal consiglio comunale nella sua unitarietà. <br />
Poiché, nel caso di specie, la norma prevede che della Commissione in questione facciano parte, tra gli altri, &#8220;tre rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno della minoranza&#8221;, senza ulteriori precisazioni o limitazioni, deve ritenersi che la competenza alla nomina dei rappresentanti in questione sia attribuita al consiglio comunale nella sua unitarietà.<br />
Manca infatti nella specie una norma che espressamente richieda che la designazione dei rappresentanti comunali in tale organismo avvenga con due Collegi separati (uno formato dai consiglieri della maggioranza ed uno da quelli della minoranza).<br />
Deve altresì rilevarsi che, nel caso di specie, i consiglieri di minoranza, per protesta, hanno abbandonato l&#8217;aula al momento della votazione, con la conseguenza che, qualora si ritenesse che il rappresentante della minoranza dovesse essere necessariamente espressione del voto del gruppo di minoranza, il consiglio comunale sarebbe stato posto nell&#8217;impossibilità di esprimere i propri rappresentanti in seno all&#8217;organismo in questione.<br />
Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza della censura esaminata, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell&#8217;impugnato provvedimento dell&#8217;organo di controllo.<br />
Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA<br />
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;impugnato provvedimento dell&#8217;organo di controllo.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 aprile 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Lucia Tosti, 			Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri, 	Consigliere;<br />	<br />
Marco Lensi, 			Consigliere estensore.																																																																																										</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 21/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-814/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.814</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.1163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-1163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-1163/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-1163/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.1163</a></p>
<p>Giamportone, Est. Tulumello TELECOM Italia s.p.a. contro Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Caltanissetta, Pres. (f.f.) sui rapporti fra limiti della procura e importo a base d&#8217;asta 1. Contratti della pubblica amministrazione – appalto di servizi &#8211; gara d’appalto – raggruppamento temporaneo di imprese – partecipazione alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-1163/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.1163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-1163/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.1163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giamportone, Est. Tulumello<br /> TELECOM Italia s.p.a. contro Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Caltanissetta, Pres. (f.f.)</span></p>
<hr />
<p>sui rapporti fra limiti della procura e importo a base d&#8217;asta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della pubblica amministrazione – appalto di servizi &#8211; gara d’appalto – raggruppamento temporaneo di imprese – partecipazione alla gara mediante rappresentante – procura a presentare l’offerta economica – poteri del procuratore &#8211; limite indicato in procura – verifica dei poteri – prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte – illegittimità – profilo interno e profilo interno della rappresentanza &#8211; rapporto gestorio – limite della procura e importo a base d’asta: irrilevanza – limite della procura e importo dell’operazione economico-negoziale: rilevanza.																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della pubblica amministrazione – appalto di servizi – gara d’appalto – raggruppamento temporaneo di imprese – conclusione del contratto per mezzo di un rappresentante volontario – responsabilità del raggruppamento stipulante per le obbligazioni nascenti dal contratto – limite del potere rappresentativo contenuta in procura &#8211; irrilevanza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Allorché un raggruppamento temporaneo di imprese partecipi alla gara per l’aggiudicazione di un appalto di servizi a mezzo di un rappresentante (della società capogruppo), incaricato di presentare l’offerta economica, il limite dei poteri rappresentativi indicato nella procura, con riferimento ad un preciso ammontare monetario, non va riferito al generico importo a base d’asta, bensì al valore effettivo dell’operazione economico-negoziale (stipulazione), conseguente alle istruzioni afferenti il rapporto gestorio e conoscibile unicamente dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, a seguito della valutazione della percentuale di ribasso. Conseguentemente, è illegittima l’esclusione dalla gara del raggruppamento offerente già nella fase preliminare, quando l’ammontare dell’offerta economica è ancora ignoto, sulla base del mero raffronto fra il limite della procura e l’importo a base d’asta.</p>
<p>2.	La responsabilità della capogruppo per le obbligazioni contrattuali assunte dal raggruppamento (e la responsabilità solidale delle imprese costituenti lo stesso), a seguito dell’aggiudicazione e della successiva stipulazione, non è in alcun modo condizionata nel quantum dal limite della procura conferita al rappresentante: quest’ultima, infatti, assume rilevanza nella fase di conclusione del contratto, regolando i relativi poteri del rappresentante, mentre a seguito della conclusione del contratto la responsabilità per le obbligazioni – e per i torti comunque connessi alla posizione di parte contraente  &#8211; ricade in capo al soggetto giuridico che è parte (sostanziale) del rapporto negoziale, per le condotte di cui quest’ultimo si renda responsabile, e non in capo al rappresentante che in sua vece ha agito nella fase prenegoziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sui rapporti fra limiti della procura e importo a base d’asta</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  1163/04      R.Sent.<br />
N. 943 R.Gen. ANNO 2004</p>
<p align=center><b>Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sicilia<br />
Sezione  II</b></p>
<p>ha pronunziato la seguente	 																																																																																												</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 943/2004, sezione II, proposto dalla<br />
<b>s.p.a. TELECOM Italia,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Rallo e Salvatore Raimondi, elettivamente domiciliato in Palermo, via N. Turrisi n. 59, presso lo studio del secondo,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Caltanissetta</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Mangano presso il cui studio, in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, è elettivamente domiciliato.</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE <br />
del verbale di gara n. 1 del 27 gennaio 2004, nella parte in cui contiene la decisione di escludere il costituendo raggruppamento TELECOM ed altri dalla gara per l’affidamento della progettazione e realizzazione del servizio di completamento del centro servizi per l’E-Government del Consorzio ASI; con tutti gli atti premessi, connessi e consequenziali, ivi compresi – ove occorra – il bando di gara, pubblicato nella G.U.C.E. del 19 dicembre 2003, e le operazioni di gara (con eventuale aggiudicazione) successive all’esclusione del 27 gennaio 2004.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio intimato, con la documentazione e la memoria versate in atti;<br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 613/2004 emessa da questo Tribunale amministrativo regionale;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore il Referendario Giovanni Tulumello;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 23 aprile 2004, i procuratori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato l’11 febbraio 2004, e depositato il successivo 16 febbraio, la s.p.a. TELECOM Italia ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità.<br />
Con tale provvedimento il raggruppamento della società ricorrente è stata escluso dalla gara per l’affidamento della progettazione e realizzazione del servizio di completamento del centro servizi per l’E-Government del Consorzio ASI, in quanto, pur essendo l’offerta sottoscritta da tutte le imprese costituende in raggruppamento, il rappresentante della società ricorrente aveva ricevuto dalla stessa procura per operazioni di importo massimo di € 1.000.000, laddove la base d’asta della gara in questione ammonta ad € 1.691.530.<br />
Nel ricorso sono state dedotte le seguenti censure:<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo 157/1995, dell’art. 10 del decreto legislativo 358/1992, degli artt. 1398, 1399 e 2206 cod. civ.;<br />
&#8211; violazione falsa applicazione dell’art. 14 del bando di gara, e degli artt. 4, 5 e 6 del capitolato d’oneri;<br />
&#8211; errore sui presupposti di fatto e di diritto;<br />
&#8211; carenza di istruttoria e di motivazione;<br />
&#8211; arbitrarietà ed intempestività dell’azione amministrativa, in relazione alla violazione del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche e di par condicio tra i concorrenti.<br />
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Consorzio intimato.<br />
Con ordinanza n. 613/2004 la Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disponendo l’ammissione con riserva del raggruppamento  TELECOM alla gara.<br />
In prossimità dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno depositato memorie.<br />
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 23 aprile 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato.<br />
Il provvedimento di esclusione impugnato è motivato in relazione al fatto che il sig. Salvatore Centorrino, procuratore della società ricorrente, capogruppo della relativa associazione temporanea di imprese, “non ha i poteri idonei e sufficienti per partecipare alla gara”, in quanto la procura conferitagli dalla predetta società si riferisce ad operazioni “non superiori a € 1.000.000”.<br />
Il provvedimento in parola non specifica rispetto a quale parametro tale limite appaia inidoneo a legittimare il detto potere di rappresentanza: se rispetto all’importo a base d’asta, come si assume nel ricorso, ovvero al contenuto del ribasso in concreto offerto.<br />
Essendo quest’ultimo dato, a quella fase, ancora segreto, per non essere stata aperta la relativa busta, deve ritenersi, pur nel radicale difetto di motivazione del provvedimento impugnato sul punto, che la rilevata “inidoneità” ed “insufficienza” del potere rappresentativo abbia riguardo al valore dell’operazione negoziale determinato in relazione all’importo a base d’asta.<br />
Già l’indicato rilievo consente di ritenere fondata la censura di errore sui presupposti di fatto e di diritto, e di arbitrarietà ed intempestività dell’azione amministrativa (in relazione alla violazione del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, e di par condicio tra i concorrenti): nell’assoluta impossibilità, per il seggio di gara, di conoscere, nella fase in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, in primo luogo l’ammontare dell’offerta economica del raggruppamento ricorrente, e  in secondo luogo la parte di tale offerta che direttamente impegna la società TELECOM, non poteva sindacarsi l’ “idoneità” della procura conferita al rappresentante rispetto all’operazione economico-negoziale sottostante, non essendo (ancora) noto il valore dell’operazione medesima, e difettando quindi uno dei due termini dell’invocato giudizio relazionale.<br />
Nonostante l’evidente carattere tranciante del superiore rilievo, la censura in esame risulta inoltre fondata – laddove, in via di mera ipotesi, si ritenesse verificabile il potere di rappresentanza nella fase preliminare della gara, rispetto all’unico parametro (a quella fase) noto (l’importo a base d’asta) &#8211; sotto un diverso ed ulteriore profilo.<br />
Intanto va chiarito, per sgombrare il campo da possibili equivoci, come il provvedimento impugnato, pur nella sua scarna e non del tutto perspicua motivazione (già evidenziata), ha rilevato un vizio afferente la rappresentanza nel procedimento della soc. Telecom, e non anche del rappresentante della Telecom in relazione all’associazione temporanea di imprese costituenda di cui la predetta società è capogruppo: questo ulteriore passaggio, cui si riferiscono parte delle difese spiegate dal consorzio intimato nella memoria di costituzione, costituisce un ampliamento dell’oggetto del contendere siccome delimitato dal provvedimento impugnato e dalle censure poste a fondamento del ricorso.<br />
D’altra parte, il provvedimento impugnato prescinde del tutto sia dall’importo del ribasso offerto dal costituendo raggruppamento, sia dalla quota di tale importo gravante sulla società TELECOM, essendo entrambi tali dati dell’associazione temporanea di imprese ancora ignoti, come già precisato, al seggio di gara all’atto dell’emanazione del provvedimento medesimo: sicché interrogarsi circa l’operatività del limite quantitativo dei poteri del rappresentante della capogruppo, come riferito alla sola quota di quest’ultima ovvero all’intero ammontare del corrispettivo contrattuale offerto dal raggruppamento di cui essa è mandataria è, nel caso in esame, questione puramente teorica, in quanto del tutto estranea all’operato del consorzio intimato e alle censure che ad esso ha rivolto la società ricorrente.  <br />
In ogni caso giova precisare che la responsabilità della capogruppo per le obbligazioni contrattuali assunte dal raggruppamento (e la responsabilità solidale delle imprese costituenti lo stesso), a seguito dell’aggiudicazione e della successiva stipulazione, non è in alcun modo condizionata nel quantum dal limite della procura conferita al rappresentante: quest’ultima, infatti, assume rilevanza nella fase di conclusione del contratto, regolando i relativi poteri del rappresentante, mentre a seguito della conclusione del contratto la responsabilità per le obbligazioni – e per i torti comunque connessi alla posizione di parte contraente  &#8211; ricade in capo al soggetto giuridico che è parte (sostanziale) del rapporto negoziale, per le condotte di cui quest’ultimo si renda responsabile, e non in capo al rappresentante che in sua vece ha agito nella fase prenegoziale.<br />
Ancora, nella citata memoria si richiama giurisprudenza relativa alla c.d. rappresentanza organica: anche questa materia è al di fuori della fattispecie dedotta.<br />
Se, infatti, il sig. Centorrino fosse stato dotato, in ambito Telecom, del potere di rappresentanza organica (normativamente previsto – per le società di capitali dal novellato art. 2384 cod. civ. &#8211; in capo a chi ha una funzione gestoria nell’ambito di enti giuridici o di imprese), non si discuterebbe oggi di una procura, che è atto relativo alla distinta fattispecie di rappresentanza volontaria o negoziale.<br />
Il provvedimento impugnato, come riportato, ha motivato l’esclusione facendo riferimento alla mancanza di “poteri idonei e sufficienti per partecipare alla gara” in capo al rappresentante della TELECOM.<br />
La sussunzione categoriale – rilevante nei termini che si specificheranno &#8211; di tale espressione non può che avere riguardo alla nozione di eccesso di potere rappresentativo: non a quella di difetto di potere rappresentativo, giacché, come rileva lo stesso provvedimento impugnato, nella specie il rappresentante è risultato essere validamente investito di un potere di rappresentanza, ma questo non è stato ritenuto “sufficiente” &#8211; e, quindi, “idoneo” &#8211;  rispetto alla specifica operazione economico-negoziale.<br />
Ad avviso della difesa di parte intimata, peraltro, tale distinzione teorica non muterebbe il regime giuridico del contratto concluso dal falso rappresentante, che in entrambi i casi si qualificherebbe in termini di inefficacia negoziale, con conseguente legittimità del provvedimento escludente del consorzio aggiudicatore.<br />
Questa sezione, già in sede di cognizione sommaria, ha avuto modo di rilevare &#8211; nella richiamata ordinanza cautelare &#8211; che “il principio civilistico dell’autonomia della procura, ispirato all’affidamento del terzo, implica che essa si perfezioni ed esplichi la propria efficacia a prescindere dal rapporto di gestione, non potendo (ed evidentemente, non dovendo)  il terzo contraente farsi carico, nell’incertezza sull’ammontare dell’offerta economica in una fase in cui questa è ancora segreta, dell’accertamento circa il rispetto, da parte del rappresentante, dei limiti del potere conferitogli dal rappresentato”.<br />
Alla superiore affermazione di principio va correlato il rilievo che, nel settore delle gare pubbliche, è proprio il rapporto gestorio quello in base al quale il rappresentante impegna la società rappresentata per un certo importo.<br />
In argomento, la conclusione delle difese della parte intimata è nel senso che segue: “Né, d’altro canto, potrebbe ritenersi che possa essere sostanzialmente indifferente, per la stazione appaltante, durante le operazioni di gara, quando l’offerta è ancora segreta, la conoscenza della misura dei poteri del rappresentante. Tale affermazione non convince proprio perché potrebbe essere letta come un invito a non rilevare dati essenziali ai fini del regolare svolgimento delle operazioni di gara”.  <br />
In proposito in tema di rappresentanza volontaria si distinguono nettamente, da un punto di vista di teoria generale, due ipotesi.<br />
La prima – qui non ricorrente – è quella della conoscenza, da parte del terzo, delle istruzioni impartite dal rappresentante al rappresentato: in tal caso l’esigenza di tutela dell’affidamento del terzo è sicuramente recessiva rispetto alla diretta possibilità di valutare la conformità alla procura (o, comunque, alle istruzioni impartite)  dell’esercizio del potere rappresentativo.<br />
La seconda – ricorrente invece nella fattispecie dedotta &#8211; è quella in cui il rappresentato fornisca istruzioni interne al rappresentante, vale a dire non esplicitate nella procura: in tale ipotesi il potere rappresentativo conferito non può subire alcuna limitazione in conseguenza di una valutazione ad opera del terzo di indicazioni rimaste fuori dalla procura, e comunque da questi non conosciute.<br />
Ciò spiega, in relazione alla censura dedotta, perché, anche rispetto al parametro costituito dall’importo a base d’asta, il consorzio intimato (terzo, rispetto alla fattispecie di rappresentanza negoziale in esame) non avrebbe potuto comunque valutare se gli atti compiuti dal rappresentante esulassero o meno dagli obblighi nascenti dal rapporto di gestione: non solo, dunque, perché la segretezza dell’offerta economica impediva in concreto un simile controllo, ma per la ben più assorbente ragione che, nel silenzio della procura circa la determinazione del ribasso da offrire, la valutazione della conformità dell’esercizio del potere rappresentativo, rispetto alla fonte gestoria, non era data al terzo contraente.<br />
In altre parole, è vero che la procura – regolante il c.d. profilo esterno della rappresentanza negoziale &#8211; conteneva un limite quantitativo, ma è altresì vero che per valutare il superamento o meno di tale limite, avendo come generico parametro l’importo a base d’asta, era inevitabile aver riguardo al c.d. profilo interno, vale a dire al rapporto gestorio in forza del quale al rappresentante fosse stata data l’indicazione del ribasso da offrire: dato che afferisce alla sfera dell’autonomia negoziale, e non già a quella del “regolare svolgimento delle operazioni di gara”,  senza pregiudizio alcuno per la segretezza dell’offerta ai fini della regolarità della procedura (paventato nell’ultima pagina della memoria conclusiva di parte intimata), dal momento che la possibile deduzione dell’importo dell’offerta come ricompreso nel (e, dunque, inferiore al) limite della procura non consente comunque di individuare un importo specifico e determinato.<br />
Il consorzio intimato si è così fatto carico di una valutazione che, nel silenzio della procura, non avrebbe né dovuto, né potuto fare.<br />
Nel far ciò, il consorzio ha stabilito, presuntivamente, una divaricazione scollamento fra limite esterno (noto) e limiti interni (ignoti) del potere rappresentativo in questione (derivanti dal rapporto di gestione), ritenendo – arbitrariamente – che comunque l’atto di esercizio del potere rappresentativo (l’offerta economica) ammontasse ad una somma ricompressa nella fascia di importi fra l’importo a base d’asta (€ 1.691.530) ed il limite della procura (€ 1.000.000), e non al di sotto di tale cifra, come invece assume la parte ricorrente.<br />
	E’ infatti evidente che l’ “operazione”, alla quale la procura appone il limite di cui sopra, si sostanzia nell’atto negoziale in quanto tale (la stipulazione), e negli atti prenegoziali ad esso funzionali (presentazione dell’offerta, e delle relative garanzie): non certo nella mera (ed esclusiva) partecipazione a gare aventi – genericamente &#8211;  un importo a base d’asta inferiore a detto limite.<br />	<br />
Ciò si ricava, in primo luogo, in via di interpretazione della nozione di “operazione” economico-negoziale &#8211; che impegna la società rappresentata &#8211; dedotta in procura  (alla stregua dei criteri indicati dagli artt. 1362, primo comma, 1363 e 1364 cod. civ.).<br />
Tale nozione ha evidentemente riguardo a un dato reale e non meramente potenziale (in tal senso il limite esterno e quantitativo indicato in procura va coordinato, come accennato, con il limite interno afferente il rapporto gestorio), giacché, come ammonisce la più attenta dottrina civilistica (seguita da parte della giurisprudenza), il sistema della teoria generale del contratto è attualmente caratterizzato dalla tendenza, propria sia del legislatore interno che di quello comunitario, a considerare il contratto non in se e per sé, ma quale elemento di una complessa operazione economica, la quale non ha valore meramente descrittivo ma piuttosto ordinante (quale schema unificante l’intero assetto di interessi disegnato dall’autonomia privata).<br /> In secondo luogo, la superiore conclusione risulta avvalorata da un preciso elemento di natura testuale. <br />    Il contenuto della procura in questione – versata in atti &#8211;  specifica quali siano le operazioni economico-negoziali  cui la procura stessa si riferisce: e ad esse va, evidentemente, riferito il limite quantitativo di “Euro 1.000.000 (unmilione) per ogni singola operazione”.<br />
Nel settore delle procedure concorsuali per l’aggiudicazione di contratti pubblici, la procura in questi termini individua le “operazioni” che il rappresentante può compiere: “impegnandosi e agendo a nome della Società nella stipulazione dei relativi atti, anche fideiussori, e addivenire a transazioni di contestazioni che potessero di conseguenza insorgere”.<br />Rispetto a tutti i superiori rilievi, il generico parametro costituito dall’importo a base d’asta è del tutto irrilevante, sicché il consorzio aggiudicatore non aveva alcun potere di esclusione per mera difformità del limite della procura rispetto a detto importo, non avendovi peraltro interesse (per quanto sin qui detto in punto di esclusiva rilevanza, quanto al valido perfezionamento del vincolo contrattuale, dell’offerta e della corrispondente stipulazione, entrambe fin qui da ritenersi, in assenza di prova contraria, nei limiti della procura).<br />
In questo senso, nella prospettiva della valorizzazione della interrelazione fra i due profili (interno ed esterno) della rappresentanza, va spiegata – all’esito del giudizio a cognizione piena &#8211;  l’affermazione, contenuta nella citata ordinanza cautelare  e contestata dalla difesa di parte intimata nella memoria finale, circa le conseguenze, sul regime del negozio sottostante, della qualificazione della particolare forma di esercizio (in tesi) patologico del potere rappresentativo che qui viene (rectius: verrebbe) in considerazione.<br />
Mentre la prima parte della motivazione della richiamata ordinanza aveva riguardo all’autosufficiente validità e perfezione della procura nell’ipotesi di impossibilità per il terzo di valutare “il rispetto, da parte del rappresentante, dei limiti del potere conferitogli dal rappresentato”, il successivo periodo, nella ipotetica prospettiva della possibilità di operare una simile valutazione pur nella fase di segretezza delle offerte, evidenziava come, proprio per l’affermazione letterale contenuta nel provvedimento impugnato, fosse comunque indiscussa inter partes l’assenza di una ipotesi di difetto radicale di potere rappresentativo, e fosse al più configurabile una responsabilità del rappresentante sul piano risarcitorio. <br />
La superiore affermazione, e le contestazioni che ad essa muove la parte intimata, vanno valutate avuto riguardo alla specificità della fattispecie dedotta.<br />
  Per poter accedere alla tesi della parte intimata, e per poter conseguentemente invocare il regime d’inefficacia correlato alla equiparazione alla suddetta ipotesi (difetto di potere rappresentativo) di quella di eccesso di potere rappresentativo, secondo la giurisprudenza richiamata in memoria, occorre accertare che l’esercizio del potere rappresentativo abbia ecceduto i limiti della procura: o che, come si esprime la giurisprudenza richiamata nella memoria conclusiva  della parte intimata, si sia tradotta in un “travalicamento dei limiti della procura”.<br />
Poiché, come si è posto in evidenza, in fase di segretezza dell’offerta un simile accertamento in tanto è possibile – rispetto al parametro costituito dall’importo teorico a base d’asta &#8211;  in quanto si coordini il limite quantitativo della procura con il contenuto delle istruzioni afferenti il rapporto gestorio, ne consegue che una eventuale “operazione” (indicazione di parte di lavoro o di servizio) eccedente l’importo di un milione di euro determinerebbe anzitutto un profilo di responsabilità del rappresentante nei confronti del rappresentato.<br />
Non consegue, pertanto, ad una corretta lettura dell’ordinanza cautelare, l’affermazione, contenuta nella memoria conclusiva della parte intimata, secondo la quale in tale ordinanza “si afferma che il soggetto sfornito di adeguati poteri rappresentativi, alla luce dei limiti fissati nella procura, potrebbe stipulare contratti di importo superiore al limite imposto dal rappresentato e, comunque, efficaci nei confronti di quest’ultimo e che, in ogni caso, sarebbe sufficiente garanzia per la pubblica amministrazione la sua personale responsabilità”: il falsus procurator non potrebbe comunque stipulare alcun contratto con la pubblica amministrazione oltre i limiti della procura, non foss’altro perché in tal caso il terzo contraente (l’amministrazione) concorrerebbe, con il suo comportamento colposo (stipula di un contratto per un importo superiore al limite dei poteri rappresentativi, siccome indicato in procura), al perfezionamento della fattispecie negoziale (in questo senso, in fattispecie analoga, Corte di Cassazione, sez. lav., 1° ottobre 1997, n. 9594/1997).<br />
Altro è l’importo a base d’asta, ed altro, evidentemente, l’importo del contratto stipulato.<br />
Ove si accedesse alla tesi del consorzio intimato, nel senso di ritenere verificabile il rispetto del limite della procura non in relazione alla conclusione di un contratto (o alla presentazione della relativa offerta economica), ma con riferimento alla mera partecipazione ad una gara avente un determinato importo a base d’asta, non potrebbe predicarsi alcuna inefficacia, non foss’altro che per l’assorbente ragione dell’inesistenza di un negozio, ma potrebbe farsi unicamente questione di risarcimento del danno (diversamente ove il difetto di potere rappresentativo fosse radicale, giacché in tal caso sarebbe preclusa finanche la possibilità per il – falso – rappresentante di partecipare alla gara). <br />
La questione afferente – in generale &#8211;  il regime del contratto stipulato dal rappresentante in eccesso di rappresentanza, pertanto, riveste, nella fattispecie in esame, un interesse puramente teorico e qualificatorio, essendo assorbente il superiore rilievo della impossibilità materiale e giuridica, per il seggio di gara, di valutare la corrispondenza dell’attività del rappresentante alla fonte del potere rappresentativo, in presenza delle premesse fattuali e giuridiche che connotano la fattispecie dedotta,  sulla base del generico parametro costituito dall’importo a base d’asta.<br />
Il ricorso dev’essere pertanto accolto.<br />
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. <br />
Condanna il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione alla società ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (diconsi euro millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2004, con l’intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211;	Filippo Giamportone, Presidente f.f.<br />	<br />
&#8211;	Giovanni Tulumello, Referendario, estensore.<br />	<br />
&#8211;	Alessio Liberati, Referendario																																																																																												</p>
<p>Depositata in Segreteria addì 21 giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-1163/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.1163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.859</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-859/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-859/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.859</a></p>
<p>Pres. ed Est. M. Atzeni SCAM S.r.l. in ATI con M. Amatori (Avv.ti P.A. Sanna e M. Barberio), c. Ente Foreste della Sardegna (Avv.ti P. Loddo e G. Rutilio), Bucher-Schorling Italia s.p.a (Avv. P. Fidanza) la verifica dell&#8217;anomalia può essere effettuata anche dopo l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-859/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-859/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.859</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. M. Atzeni<br /> SCAM S.r.l. in ATI con M. Amatori (Avv.ti P.A. Sanna e M. Barberio), c. Ente Foreste della Sardegna (Avv.ti P. Loddo e G. Rutilio), Bucher-Schorling Italia s.p.a (Avv. P. Fidanza)</span></p>
<hr />
<p>la verifica dell&#8217;anomalia può essere effettuata anche dopo l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara &#8211; verifica dell’anomalia dell’offerta – dopo l’aggiudicazione e la stipula del contratto &#8211; legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è inammissibile la verifica dell’anomalia dopo l’aggiudicazione e la stipula e prima dell’approvazione del contratto in quanto il sub procedimento per la verifica dell’anomalia dell’offerta presuppone sempre la conoscenza dell’offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la verifica dell’anomalia può essere effettuata anche dopo l’aggiudicazione e la stipula del contratto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 859/2004<br />
Ric. n. 107/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha emanato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 107/04 proposto da<br />
<b>Scam s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituenda, e dal sig. Massimiliano Amatori, titolare dell’omonima ditta individuale, in proprio e quale mandante della medesima A.T.I., rappresentate e difese dagli avv.ti Pasqualina Antonella Sanna e Mauro Barberio presso lo studio della quale in Cagliari, via Garibaldi n. 105, sono domiciliate elettivamente;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Ente Foreste della Sardegna</b> in persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Loddo e Giuseppa Rutilio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Bucher-Schorling Italia s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Piero Fidanza ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo per la Sardegna;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dei verbali della Commissione Aggiudicatrice del pubblico incanto per la fornitura di autoveicoli indetto con determinazione del Servizio Bilancio Appalti dell’Ente Foreste della Sardegna n. 559 in data 16/10/2002 recanti i nn. 1, 2, 3, 4 rispettivamente in data 6, 7, 9/10/2003 e di ogni altro atto connesso (ricorso);<br />
del contratto di fornitura di trentasette autocarri, rep. 609 in data 22/12/2003;<br />
della determinazione generale n. 2 in data 23/1/2004;<br />
della nota dell’Ente Foreste della Sardegna n. 758/EC in data 23/1/2004;<br />
del verbale della seduta straordinaria della predetta Commissione in data 30/1/2004 (motivi aggiunti).</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Foreste della Sardegna in persona del Presidente e della Bucher-Schorling Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante;<br />
Viste le memorie depositate dalle pari a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 9 giugno 2004 il consigliere Manfredo Atzeni e sentiti i legali di parte, come da separato verbale.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 16/1/2004 e depositato il successivo 30/1 Scam s.r.l. in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituenda, e dal sig. Massimiliano Amatori, titolare dell’omonima ditta individuale, in proprio e quale mandante della medesima A.T.I.,  impugnano i verbali della Commissione Aggiudicatrice del pubblico incanto per la fornitura di autoveicoli, indetto con determinazione del Servizio Bilancio Appalti dell’Ente Foreste della Sardegna n. 559 in data 16/10/2002, recanti i nn. 1, 2, 3, 4 rispettivamente in data 6, 7, 9/10/2003 e di ogni altro atto connesso.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />
1) L’offerta della controinteressata è palesemente anomala, per cui doveva essere assoggettata al procedimento di verifica di cui all’art. 19, secondo e terzo comma, del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358.<br />
2) La Commissione ha attribuito i punteggi di merito in violazione delle prescrizioni del capitolato ed incorrendo in illogicità manifeste, ingiustamente penalizzando l’offerta delle ricorrenti<br />
Le ricorrenti chiedono quindi, l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, vinte le spese; chiedono, inoltre, il risarcimento dei danni.<br />
Con atto notificato il 6-8/3/2004 e depositato il successivo 12/3 le ricorrenti estendono l’impugnazione ai seguenti atti:<br />
contratto di fornitura di trentasette autocarri, rep. 609 in data 22/12/2003;<br />
determinazione generale n. 2 in data 23/1/2004;<br />
nota dell’Ente Foreste della Sardegna n. 758/EC in data 23/1/2004;<br />
verbale della seduta straordinaria della predetta Commissione in data 30/1/2004.<br />
Propongono i seguenti motivi aggiunti:<br />
1) La verifica dell’anomalia dell’offerta non poteva essere condotta dopo la stipula del contratto.<br />
2) Le giustificazioni offerte dalla controinteressata non sono esaustive.<br />
Le ricorrenti chiedono, quindi l’annullamento anche degli atti sopra elencati; reiterano, inoltre, l’istanza cautelare.<br />
Con ordinanza n. 136 in data 17 marzo 2004 è stata fissata l’udienza pubblica di discussione.<br />
Si è costituito in giudizio l’Ente Foreste della Sardegna in persona del Presidente chiedendo, con memorie depositate il 3/2 ed il 16/3/2004, il rigetto del ricorso.<br />
Anche la Bucher Schorling Italia s.p.a. si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante chiedendo, con memorie depositate il 4/2, 17/3 ed il 21/5/2004, il rigetto nel merito del gravame.<br />
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni scritte.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Le ricorrenti impugnano i provvedimenti con i quali l’Ente intimato ha aggiudicato il contratto di fornitura indicato in epigrafe alla controinteressata, nonché gli atti presupposti ed il contratto stesso.<br />
Sostengono, in primo luogo, che l’offerta della controinteressata è palesemente anomala, per cui illegittimamente è stato omesso il procedimento di verifica di cui all’art. 19 del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358.<br />
La fondatezza della censura è stata condivisa dalla stessa Amministrazione che, successivamente alla notifica del ricorso, ha impostato il suddetto procedimento, in esito al quale l’offerta in questione non è risultata anomala.<br />
Le ricorrenti sostengono che tale rimedio non sana l’illegittimità riscontrata, essendo inammissibile la verifica dell’anomalia dopo l’aggiudicazione e la stipula, prima solo dell’approvazione del contratto.<br />
La tesi non è condivisa dal collegio.<br />
Occorre osservare che il sub procedimento per la verifica dell’anomalia dell’offerta presuppone sempre la conoscenza dell’offerta e l’incidenza automatica della decisione da assumere sull’aggiudicazione del contratto.<br />
Tale osservazione impone di escludere che nel delibare la presente controversia si possano utilizzare concetti elaborati con riferimento a fasi procedimentali, quali quelle relative all’esame della documentazione amministrativa, nelle quali l’imparzialità dell’azione dell’Amministrazione è salvaguardata, giustappunto, dall’ignoranza degli effetti, e quindi dei beneficiari, delle decisioni da assumere.<br />
Ciò non significa, ovviamente, che tali determinazioni non possano essere inficiate da eccesso di potere, anche sotto il profilo dello sviamento.<br />
Afferma, peraltro, il collegio che la scorrettezza della decisione impugnata deve essere dimostrata con elementi intrinseci alla medesima.<br />
La conoscenza delle conseguenze della decisione è, per quanto appena sottolineato, inevitabile; di conseguenza, non può costituire errore nel procedimento il fatto di avere operato nelle anzidette condizioni.<br />
La tesi deve, pertanto, essere respinta.<br />
Le ricorrenti sostengono che, comunque, la controinteressata non ha dimostrato adeguatamente la serietà dell’offerta.<br />
In particolare, non sarebbe credibile l’affermazione secondo la quale la sua organizzazione di vendita sarebbe diversa da quella delle altre concorrenti; la stessa, inoltre, sarebbe contraddittoria, in quanto viene affermata la necessità di collaborazione con altre ditte nello svolgimento del rapporto.<br />
L’argomentazione non può essere condivisa nemmeno con questa precisazione, in quanto la controinteressata ha potuto dimostrare di essere in condizione di praticare un prezzo particolarmente favorevole grazie all’assenza di intermediari di vendita, dei quali debbono avvalersi le concorrenti (infatti anche le ricorrenti sono una fornitrice ed un rivenditore), mentre soggetti estranei alla sua organizzazione (sette, e quindi superiori al minimo richiesto dal bando) intervengono solo nella fase di assistenza al cliente.<br />
Le censure appena esaminate devono, quindi, essere respinte.<br />
La ricorrente si duole, poi, dell’illogica attribuzione dei punteggi di merito.<br />
Neanche questa doglianza è fondata.<br />
Appare decisiva l’osservazione iniziale della difesa dell’Amministrazione, la quale rileva che in base al capitolato speciale (lotto C, caratteristiche generali) l’appalto di cui si tratta concerne la fornitura di mezzi aventi la propensione ad affrontare con la massima versatilità sia le condizioni di percorso su strada, sia quelle di fuoristrada, talvolta anche in condizioni estreme, ed essere idonei all’utilizzo sia come mezzi di lotta antincendio boschivo che nel trasporto di merci e nelle lavorazioni di cantiere; i veicoli dovranno essere robusti, potenti agili, facilmente manovrabili e avere delle buone prestazioni per ogni tipo di percorso.<br />
La logica delle valutazioni operate dalla commissione di gara può essere compresa solo alla luce di tali premesse, che evidenziano delle particolari necessità dell’Amministrazione.<br />
Di conseguenza, la disamina demandata alla Commissione non è consistita nell’individuazione del modello migliore in assoluto, ma di quello più rispondente agli anzidetti bisogni.<br />
Le censure proposte dalle ricorrenti non tengono conto di tale, necessaria, premessa, in quanto affermano la superiore qualità del prodotto offerto, senza ragionare in ordine alla sua migliore rispondenza alle accennate esigenze.<br />
Anche la doglianza appena esaminata deve, in conclusione, essere respinta.<br />
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto, essendo risultate infondate le censure dedotte.<br />
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA<br />
1) respinge il ricorso in epigrafe;<br />
2) condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore delle parti costituite, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., in favore di ciascuna di queste ultime.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 9 giugno 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna, sezione Prima, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Manfredo Atzeni, 		   Presidente f.f., estensore;<br />	<br />
Rosa Panunzio,      	   	   Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		   Consigliere.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 21/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-859/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9670</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9670/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. G. Coraggio – Rel. G. Passarelli Di Napoli ALL SERVICE S.R.L. (avv. Centore Ciro) c/ Comune di Alvignano per le gare di appalto di autovelox non occorre una particolare specializzazione Contratti della P.A. &#8211; Appalto – Bando – Requisiti di partecipazione E’ irragionevole il requisito che impone l’iscrizione alla</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9670/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9670</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio – Rel. G. Passarelli Di Napoli<br /> ALL SERVICE S.R.L. (avv. Centore Ciro) c/ Comune di Alvignano</span></p>
<hr />
<p>per le gare di appalto di autovelox non occorre una particolare specializzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Appalto – Bando – Requisiti di partecipazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ irragionevole il requisito che impone l’iscrizione alla Camera di Commercio da almeno dieci anni, in quanto tale termine è eccessivamente lungo e non necessario ad assicurare quell’esperienza che l’impresa deve pur sempre possedere. Appare irragionevole anche la prescrizione di svolgere il servizio in questione in almeno dieci comuni, sia perché è eccessivo il numero degli enti in cui esercitare il servizio, sia perché non appare ragionevole che gli enti in questione debbano essere esclusivamente comuni</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">per le gare di appalto di autovelox non occorre una particolare specializzazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA NAPOLI <br />
PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Sentenze: 6970/2004<br />
Registro Generale: 7128/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIANCARLO CORAGGIO Presidente <br />
ARCANGELO MONACILIUNI Cons.<br />GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p align=center>Ex art. 26 l. n. 1034/1971</p>
<p>nella Camera di Consiglio del 09 Giugno 2004<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto il ricorso 7128/2004 proposto da:</p>
<p><b>ALL SERVICE S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: CENTORE CIRO con domicilio eletto in NAPOLI VIA CESARE ROSAROLL N. 70 presso CENTORE CIRO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ALVIGNANO</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />della delibera di G.C. n. 116 del 12.5.2004 , del bando che ne è seguito, mediante affissione all’albo pretorio, in data 14.5.2004 prot. n. 3677, secondo cui l’amministrazione comunale ha inteso fissare una nuova asta pubblica per noleggio di apparecchiature elettroniche per il controllo elettronico della velocità veicolare, omologate dal Ministero dei lavori pubblici, con stampa simultanea delle foto ed affidamento dei servizi accessori;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI <br />Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;<br />
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 comma 4 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;<br />
RILEVATO che il Comune di Alvignano bandiva una gara d’appalto per noleggio di apparecchiature elettroniche per il controllo elettronico della velocità veicolare, omologate dal Ministero dei lavori pubblici, con stampa simultanea delle foto, ed affidamento dei servizi accessori; che la ricorrente partecipava a tale gara, impugnando però gli atti in epigrafe ritenendo che i requisiti fossero troppo restrittivi ed in particolare per i seguenti motivi: 1) doveva ritenersi irragionevole la norma del bando che prescriveva un’iscrizione alla Camera di Commercio da almeno dieci anni; 2) del pari irragionevole era la prescrizione di operare, al momento della gara, in almeno dieci comuni;<br />
CHE il ricorso appare fondato, atteso che i requisiti imposti dal bando appaiono effettivamente troppo restrittivi; che, in particolare, appare irragionevole sia il requisito dell’iscrizione alla CCIAA da almeno dieci anni, in quanto tale termine è eccessivamente lungo e non necessario ad assicurare quell’esperienza che l’impresa deve pur sempre possedere; che, inoltre, appare irragionevole anche la prescrizione di svolgere il servizio in questione in almeno dieci comuni, sia perché è eccessivo il numero degli enti in cui esercitare il servizio, sia perché non appare ragionevole che gli enti in questione debbano essere esclusivamente comuni;<br />
CHE la domanda risarcitoria non può essere accolta, atteso che non è stato provato alcun danno effettivo;<br />
CHE, pertanto, il ricorso sia fondato;<br />
CHE le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Prima Sezione, visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l. 1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe.<br />
Rigetta la domanda risarcitoria.<br />
Condanna il Comune di Alvignano al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) per spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.</p>
<p>NAPOLI , li 09 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9670/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9670</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9677/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9677/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9677</a></p>
<p>Pres. Coraggio, Est. Passarelli di Napoli Bagnoli S.p.a. (Avv. E. Magrì) c. Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza per il Risanamento di Bagnoli, Commissione degli Esperti ex D.L. 486/96, Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (Avv. Stato) sul rispetto della normativa comunitaria da parte dei soggetti privati esecutori di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9677/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9677/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio, Est. Passarelli di Napoli<br /> Bagnoli S.p.a. (Avv. E. Magrì) c. Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza per il Risanamento di Bagnoli, Commissione degli Esperti ex D.L. 486/96, Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul rispetto della normativa comunitaria da parte dei soggetti privati esecutori di opere pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Appalto di opere pubbliche – Soggetti privati – Rispetto normativa comunitaria – Non sussiste &#8211;  Eccezioni																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Impresa che svolge attività di risanamento e di sfruttamento di beni immobili – Non è organismo di diritto pubblico																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Organismo di diritto pubblico – Requisiti																																																																																												</p>
<p>4.	Processo amministrativo – Sospensione dei pagamenti dell’appaltatore di opere pubbliche – È atto autonomamente impugnabile</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I soggetti privati non sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria, a meno che i lavori da essi appaltati non siano finanziati per oltre il cinquanta per cento da Amministrazioni dello Stato e riguardino interventi indicati nell’allegato A del D. L.vo n. 406 del 1991.</p>
<p>2. L’impresa che si occupi di risanamento e di sfruttamento di beni immobili, in quanto attività in regime concorrenziale e non finalizzata a soddisfare bisogni di carattere generale privi di carattere industriale o commerciale, non può è organismo di diritto pubblico</p>
<p>3. Affinché un’impresa possa considerarsi organismo di diritto pubblico devono esistere contestualmente sia il requisito della personalità giuridica, sia il finanziamento in misura maggioritaria dallo Stato o da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico (ovvero occorre che la sua gestione o la nomina di taluni suoi organi rispondano a determinati requisiti), sia l’essere stato istituito per la soddisfazione di bisogni di carattere generale privi di carattere industriale o commerciale<br />
4. La sospensione dei pagamenti dell’appaltatore di opere pubbliche non è un atto interlocutorio, e quindi non autonomamente impugnabile, bensì un atto direttamente lesivo di interessi e suscettibile di essere oggetto di ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul rispetto della normativa comunitaria da parte dei soggetti privati esecutori di opere pubbliche</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze:  9677/2004<br />
Registro Generale:	13258/1998 																																																																																												</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA &#8211; NAPOLI <br />
PRIMA   SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO Presidente; LUIGI NAPPI Cons. ; GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. , relatore  ha emesso la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell’udienza pubblica del 19/05/2004 sul ricorso n. 13258 dell’anno 1998 proposto da</p>
<p><b>Bagnoli s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Crucci n. 19, presso lo studio dell’avv. Magrì Ennio, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo</p>
<p align=right>Ricorrente</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza per il Risanamento di Bagnoli;</b> la Commissione degli Esperti ex D.L. 486/96 convertito in l. n. 582/96, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in Napoli, via Diaz n. 11, presso l’Avvocatura dello Stato, che li rappresenta e difende</p>
<p align=right>Resistente</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione, <br />a.	della nota prot. n. CB181 /98 del 3/11/98 con cui il Presidente del Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza per il Risanamento di Bagnoli ha deciso la sospensione dei pagamenti relativi al secondo S.A.L. relativo alle opere di risanamento dell’area di Bagnoli; dei verbali tutti delle riunioni della Commissione degli Esperti ed in particolare di quelli n. 34 e 35;  <br />	<br />
b.	della nota del Comitato del 6/2/97; <br />	<br />
c.	con motivi aggiunti, della nota prot. n. CB50/02  del 19/07/02 con cui il Presidente del Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza per il Risanamento di Bagnoli ha deciso la sospensione dei pagamenti relativi al settimo S.A.L. relativo alle opere di risanamento dell’area di Bagnoli; dei verbali tutti delle riunioni della Commissione degli Esperti ed in particolare di quelli n. 82 del 10/04/02 e 70 del 30/04/02; della nota del Presidente del Comitato CB/30/02 del 12/04/02																																																																																												</p>
<p>nonché<br />
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Letti gli atti di causa;<br />
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;<br />
Uditi gli avv.ti come da verbale;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>Con ricorso iscritto al ricorso n. 13258 dell’anno 1998, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br />
&#8211;	di essere una società del gruppo IRI, incaricata del  risanamento dell’area di Bagnoli (art. 1 D.L. 486/96 convertito in l. n. 582/96). Durante l’esame del secondo Stato Avanzamento Lavori la commissione, dipendente direttamente dal Ministero del Bilancio, ha accolto delle osservazioni formulate dalla commissione degli esperti (si assumeva la violazione della normativa comunitaria nei procedimenti di affidamenti dei lavori);<br />	<br />
&#8211;	che pertanto veniva decisa la sospensione dei pagamenti relativi al secondo S.A.L. relativo alle opere di risanamento dell’area di Bagnoli.<br />	<br />
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />
Peraltro, veniva successivamente decisa anche la sospensione dei pagamenti relativi al settimo S.A.L. relativo alle opere di risanamento dell’area di Bagnoli; sicché la ricorrente chiedeva, con motivi aggiunti, anche l’annullamento degli atti relativi a tale seconda sospensione e meglio indicati in epigrafe.<br />
Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />
All’udienza del 19/05/2004, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>Con il primo motivo di diritto, la ricorrente lamenta la perplessità dell’atto impugnato, atteso che il provvedimento impugnato sostiene di voler dare una sintesi conclusiva della vicenda, ma poi adotta un atto interlocutorio.<br />
Con il secondo motivo di diritto, la ricorrente censura la violazione dell’art. 1 D.L. 486/96 convertito in l. n. 582/96, atteso che nessuna norma attribuisce alla Comitato di Alta Vigilanza o alla Commissione degli Esperti il potere di sospendere i pagamenti; con il terzo la violazione dell’art. 2 lett. b l. n. 109/94, atteso che la ricorrente non è tenuta ad osservare la normativa comunitaria, trattandosi di società di diritto privato finanziata sì dallo Stato, ma dedita ad attività ed obiettivi di carattere imprenditoriale; con il quarto assume che comunque, ferma restando l’inapplicabilità della normativa comunitaria, è stato corretto dividere i tre contratti TRANS AGENCY, atteso che si tratta di fattispecie negoziali concluse in tempi diversi sulla base di esigenze diverse e che agli stessi, quali contratti a cottimo e specialistici, andava applicato il limite di 1.000.000 di ECU, e non di 200.000 ECU; e che analogo discorso vale per i contratti DECALIFT  e CIOCE e ITALRECUPERI (in quest’ultimo caso i lavori dei due contratti sono del tutto diversi).<br />
Con i motivi aggiunti, la ricorrente lamenta: 1) l’eccesso di potere, atteso che mentre la Commissione degli Esperti preannunciava alla formalizzazione della motivazione, il Comitato di Alta Vigilanza si riservava di prendere in esame la questione in una successiva riunione; ma tale presa in esame poi non vi è stata; il presidente del Comitato di Alta Vigilanza fa propri i rilievi della Commissione degli Esperti, adottando da solo una decisione dell’organo collegiale e sposando una tesi (della Commissione degli Esperti) mai formalizzata né chiarita; 2) violazione dell’art. 1 D.L. 486/96 convertito in l. n. 582/96, atteso che nessuna norma attribuisce alla Comitato di Alta Vigilanza o alla Commissione degli Esperti il potere di sospendere i pagamenti; 3) violazione dell’art. 2 lett. b l. n. 109/94, atteso che la ricorrente non è tenuta ad osservare la normativa comunitaria, trattandosi di società di diritto privato finanziata sì dallo Stato, ma dedita ad attività ed obiettivi di carattere imprenditoriale; 4) comunque, ferma restando l’inapplicabilità della normativa comunitaria, la ricorrente ha osservato la procedura di evidenza pubblica, in quanto il contratto ITALRECUPERI  non è appalto di servizi ma di lavori (frantumazione del cemento armato) e dunque la soglia non è di 200.000 E ma di un milione; idem per il contratto DECALIFT (noli a caldo, è appalto di lavori e non di servizi, in quanto finalizzato a acquisire i mezzi e gli addetti per la demolizione dei manufatti); per il contratto ditta PESCATORE si contesta che la Commissione degli Esperti possa attribuire rilievo ad una violazione puramente formale (mancata esclusione automatica dell’offerta); per il contratto ditta TORTORA, la ricorrente assume che la pubblicità sia stata rispettata; per il contratto il Mattino la Commissione degli Esperti assume che il prorogarsi del contratto stesso abbia comportato il superamento della soglia comunitaria, ma la ricorrente ha  beneficiato degli effetti previsti dal c. 2 bis l. n. 582/96; 5) difetto di motivazione.<br />
La resistente, preliminarmente, eccepisce il difetto di legittimazione passiva, atteso che si tratta di atti interlocutori, la competenza è del Ministero del Tesoro; in subordine, la ricorrente è tenuta ad osservare la procedura di evidenza pubblica, atteso che l’art. 2 della l. n. 109/94 intende per lavori pubblici anche le attività di demolizione e risanamento ambientale.<br />
Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.<br />
Come sopra precisato, la sospensione dei pagamenti decisa dal Comitato di Alta Vigilanza si basa essenzialmente sul mancato rispetto della normativa comunitaria, e ciò sul presupposto che la Bagnoli s.p.a. sia tenuta al rispetto di tale disciplina, in forza dell’art. 2 lett. c della l. n. 109/94. <br />
Tale assunto non è fondato. Infatti, i soggetti privati (come la Bagnoli s.p.a.) non sono normalmente tenuti al rispetto della normativa comunitaria, a meno che i lavori da essi eseguiti: a) non siano finanziati per oltre il 50% da Amministrazioni dello Stato e b) sempre che si tratti di interventi indicati nell’allegato A del D. L.vo n. 406/91. Orbene, l’intervento realizzato dalla ricorrente è indubbiamente estraneo a quelli indicati da tale allegato A: è pacifico che la ricorrente abbia eseguito lavori di demolizione, non ricompresi nell’allegato A  D. L.vo n. 406/91. <br />
Né si può sostenere, come correttamente osserva la ricorrente, che la Bagnoli s.p.a. sia una concessionaria di lavori pubblici, atteso che l’attività da essa esercitata è stata devoluta dall’art. 1 della l. n. 582/96 direttamente all’IRI o a società da questo partecipate. Inoltre, la ricorrente non può neanche essere  considerata un organismo di diritto pubblico, atteso che non produce beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza. Infatti, il risanamento e lo sfruttamento dei beni immobili è un servizio che ben può essere inquadrato nel relativo mercato; del resto qualunque proprietario ben può chiedere ad un’impresa operante nel settore in questione la ristrutturazione o la demolizione di un immobile, o il risanamento di un’area. La mancanza di tale requisito (soddisfazione di bisogni di carattere generale privi di carattere industriale o commerciale) impedisce che la ricorrente possa essere considerata un organismo di diritto pubblico, atteso che, affinché possa ritenersi sussistente un organismo di diritto pubblico devono esistere contestualmente sia il requisito della personalità giuridica, sia il finanziamento in misura maggioritaria dallo Stato o da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico (ovvero occorre che la sua gestione o la nomina di taluni suoi organi rispondano a determinati requisiti), sia l’essere stato istituito per la soddisfazione di bisogni di carattere generale privi di carattere industriale o commerciale.<br />
Non si può peraltro condividere l’assunto dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale i provvedimenti impugnati sarebbero meramente interlocutori; la sospensione dei pagamenti  è certamente un atto direttamente lesivo degli interessi della ricorrente e come tale impugnabile. Inoltre, l’art. 1 del D.L. n. 486/96 non offre indicazioni circa il problema in esame, ovvero se la Bagnoli s.p.a. sia o meno tenuta al rispetto della normativa comunitaria: sicchè non può ritenersi, come assume l’Avvocatura dello Stato, che la prevalenza di tale norma sulla l. n. 109/94 determini anche una deroga al principio di cui all’art. 2 lett. c. della predetta legge.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, prima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1.	Accoglie il ricorso n. 13258 dell’anno 1998 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
2.	Compensa integralmente le spese tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19/05/2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9677/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.812</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-812/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-812/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-812/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.812</a></p>
<p>Pres. S. I. Silvestri, Est. F. Scano Antonio Longu (avv.ti C. Dore e M. I. Dore Cotti) c. Regione Autonoma della Sardegna, e l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici (n.c.) e Comune di Santadi (Avv. A. Castelli) ha legittimazione passiva anche l&#8217;amministrazione che ha adottato atti endoprocedimentali 1. Giustizia amministrativa –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-812/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-812/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.812</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. I. Silvestri, Est. F. Scano<br />  Antonio Longu (avv.ti C. Dore e M. I. Dore Cotti) c. Regione Autonoma della Sardegna, e l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici (n.c.) e Comune di Santadi (Avv. A. Castelli)</span></p>
<hr />
<p>ha legittimazione passiva anche l&#8217;amministrazione che ha adottato atti endoprocedimentali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Impugnazione – atti endoprecedimentali &#8211; legittimazione passiva in capo alle amministrazioni che li hanno adottati – sussiste.</p>
<p>2. Espropriazione – scadenza del termine fissato nel decreto dichiarativo di p.u. –proroga- illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Va ritenuta la sussistenza della legittimazione passiva non solo delle mministrazioni  che hanno un interesse sostanziale al mantenimento degli atti impugnati, ma anche di quelle che hanno posto in essere degli atti endoprocedimentali, in quanto l’annullamento dell’atto conclusivo  comporta il travolgimento  degli atti del procedimento.<br />
2. E&#8217; illegittimo il provvedimento di proroga del termine di ultimazione della procedura espropriativa allorché sia inutilmente scaduto il termine precedentemente fissato nel decreto di approvazione del progetto che va considerato decaduto e quindi inefficace</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ha legittimazione passiva anche l’amministrazione che ha adottato atti endoprocedimentali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso n. 2029/1992 proposto<br />
dal <b>signor Antonio Longu</b>, in persona del procuratore generale signor Luciano Longu, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Dore e Maria Irene Dore Cotti, presso lo studio dei quali in Cagliari, via Alghero n. 35, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, e l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;</p>
<p>il <b>Comune di Santadi</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Agostino Castelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Cagliari, vico II Merello n. 1;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. 1370 D.A. del 18/10/1991, con cui è stato “riapprovato ai soli fini della nuova dichiarazione di pubblica utilità e della fissazione dei nuovi termini di cui all’art. 13 della Legge 25/6/1865 n. 2359, il progetto relativo ai lavori per la sistemazione della grotta de “Is Zuddas” e con cui le opere relative sono state dichiarate di pubblica utilità e di urgente indiferribile esecuzione a tutti gli effetti di legge, nonché di tutti gli atti e provvedimenti della procedura di esproprio ivi compreso l’avviso del Comune di Santadi di cui al combinato disposto dell’art. 10 L. n. 865/71 e 24 L.R. n. 23/85 notificato il 16/7/92.<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217; atto di costituzione in giudizio del Comune di Santadi;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Nominato relatore per la pubblica udienza dell’11 febbraio 2004 il consigliere Francesco Scano ;<br />	<br />
	Uditi l&#8217; avv. Carlo Dore  per la parte ricorrente e l’avv. Silvana Congiu, su delega, per il Comune resistente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Si espongono i fatti così come riferiti in ricorso.<br />	<br />
Il ricorrente Longu Antonio è proprietario di un terreno sito in Santadi località “Su Bonatzu” distinto in Catasto alla Sez. F. Foglio 16, mapp. 31 di ha 1.76.000.<br />
	Con decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori pubblici n. 283 del 27/2/1981, veniva approvato il progetto dei lavori di sistemazione della grotta “Is Zuddas”, in Comune di Santadi e veniva dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’intervento e fissati i termini di cui all’art. 13 della Legge n. 2359 del 1865.<br />	<br />
	Con D.P.G.R. n. 5/1744/121 del 18/6/81, emesso ai sensi della Legge n. 865/71, veniva autorizzata l’occupazione d’urgenza del predetto terreno del Longu per causa di pubblico utilizzo in vista dell’acquisizione definitiva.<br />	<br />
	Con il decreto impugnato l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici ha riapprovato il progetto ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità e rifissazione del termine finale per l’esproprio delle aree occupate per la realizzazione dell’opera pubblica.<br />	<br />
	A sostegno del ricorso vengono proposte le seguenti censure:<br />	<br />
Violazione art. 13 L. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei principi in materia di espropriazione; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta; incompetenza e/o carenza di potere in capo alla P.A..<br />
	Il Comune di Santadi ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ed in via subordinata la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dello stesso Comune.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2004 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto, descritto in epigrafe, con il quale l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici ha riapprovato, ai soli fini della  dichiarazione di pubblica utilità e della fissazione dei nuovi termini di cui all’art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, il progetto relativo ai lavori per la sistemazione della grotta de “Is Zuddas”, nonché l’avviso del Comune di Santadi di cui all’art. 10 legge n. 865/71 e  art. 24 della legge regionale n. 23/85.<br />
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del Comune di Santadi.<br />
In primo luogo va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che l’Ente espropriante sarebbe la Regione Sardegna, mentre il Comune avrebbe emanato solo la comunicazione ex  art 10 legge 22.10.1971 n. 865, atto meramente endoprocedimentale.<br />
L’eccezione, sebbene   proposta in via subordinata rispetto alle altre eccezioni pregiudiziali, deve essere esaminata in via prioritaria perché diversamente il ricorso, ove fosse fondata una eccezione di parte (non rilevabile d’ufficio) potrebbe essere dichiarato inammissibile sulla base di una domanda preliminare  di un soggetto che non è parte sostanziale del giudizio e che non ha quindi alcun interesse ad opporsi alle domande avanzate in ricorso.<br />
Ritiene il Collegio di dover, nella specie, respingere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, in quanto in caso di accoglimento del ricorso verrebbe travolto anche l’atto adottato dal Comune di Santadi.<br />
 La circostanza che esso non abbia autonoma potenzialità lesiva, costituendo atto del procedimento culminato con il decreto di riapprovazione del progetto dell’opera pubblica, non implica che non vi sia  un astratto interesse del Comune al  mantenimento di un suo atto.<br />
Va, infatti, ritenuta la sussistenza della legittimazione passiva non solo delle amministrazioni che hanno un interesse sostanziale al mantenimento degli atti impugnati, ma anche di quelle che hanno posto in essere degli atti endoprocedimentali, in quanto l’annullamento dell’atto conclusivo  comporta il travolgimento  degli atti del procedimento.<br />
Con altra eccezione il Comune di Santadi ha dedotto l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del decreto di espropriazione, emanato dal Presidente della Giunta Regionale in data 10.9.1996.<br />
L’eccezione non può essere condivisa.<br />
L’annullamento del provvedimento di approvazione del progetto, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità  dell’opera, ha effetti caducanti sui successivi atti, compreso il decreto di espropriazione (Cons. Stato, sez. IV, 31.5.2003, n. 3040).<br />
Con l’ultima eccezione il Comune sostiene l’inammissibilità del ricorso perchè il signor Antonio Longu  agisce quale procuratore generale del signor Luciano Longu, in virtù di procura generale ad negotia, mentre per adire il TAR sarebbe stata necessaria una procura speciale.<br />
L’eccezione non può essere accolta.<br />
Anche al processo amministrativo è applicabile la previsione dell&#8217;art. 77 comma 1 c.p.c. in forza del quale il procuratore generale e quello preposto a determinati affari possono stare in giudizio per il ricorrente quando tale potere sia stato loro conferito espressamente per iscritto; conseguentemente il procuratore generale ad negotia, al quale sia stata attribuita espressamente e per iscritto anche la procura generale alle liti, ha il potere di conferire il mandato speciale richiesto dall&#8217;art. 35 comma 1 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 per la proposizione del ricorso innanzi al giudice amministrativo (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 3 febbraio 2003, n. 171).<br />
Simile potere era stato conferito dal signor Longu Antonio al proprio figlio Longu Luciano, con la procura  ricevuta dal notaio Alagna in data 16.1.1981.<br />
Può ora procedersi all’esame del ricorso nel merito, che appare fondato.<br />
Con esso si censura il decreto impugnato perché dispone la riapprovazione del progetto, ai fini della proroga del termine per l’espropriazione, quando erano orma spirati tutti i termini.<br />
La proroga dei termini originariamente fissati per il compimento delle espropriazioni, ai sensi dell&#8217; art. 13 L. 25 giugno 1865 n. 2359, può intervenire legittimamente solo prima che i termini stessi siano scaduti, e non successivamente (Cons. Stato, VI Sez. 10.10.2002 n. 5443 e IV Sez., 20 aprile 1993 n. 436; Cass. Civile sez. I, 7.11.1988 n.6004; TAR Toscana sez. III, 13.11.2002, n. 2699).<br />
E&#8217; quindi illegittimo il provvedimento di proroga del termine di ultimazione della procedura espropriativa allorché sia inutilmente scaduto il termine precedentemente fissato nel decreto di approvazione del progetto che va considerato decaduto e quindi inefficace (Cass. civ. &#8211; Prima sez. 17.7.2001 n. 9700).<br />
Nel caso di specie, come risulta dallo stesso decreto impugnato, non solo era scaduto il termine finale per il compimento delle espropriazione,  ma i lavori per la realizzazione dell’opera erano ormai ultimati.<br />
Ciò ha comportato il passaggio del bene del ricorrente al patrimonio dell’Ente espropriante per accessione invertita.<br />
Come esattamente rilevato in ricorso, il trasferimento a favore della pubblica amministrazione del diritto di proprietà sul suolo privato che, durante l’occupazione legittima, sia stato irreversibilmente destinato alla realizzazione dell’opera pubblica, si perfeziona nel momento in cui scade il periodo di occupazione legittima, qualora l’ente pubblico non emani, prima di tale termine, il decreto di esproprio (Cass. Civile, sez. I, 20.6.1990, n. 6209).<br />
Il decreto impugnato non poteva costituire presupposto per il trasferimento del bene al patrimonio dell’Ente espropriante, in quanto il terreno era  già pervenuto al patrimonio dello stesso per accessione invertita.<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto ed annullato l’impugnato decreto.<br />
Le spese del giudizio vanno poste a carico della Regione e liquidate nel dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune non avendo il ricorrente esperito alcuna difesa nei confronti della memoria del Comune medesimo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto dell’Assessore Regionale ai LL.PP..<br />
Condanna la Regione Sardegna al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che liquida in complessivi 2000,00 (duemila/00) Euro, oltre IVA e CPA Come per legge, mentre le compensa nei confronti del Comune di Santadi.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 11 febbraio 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Silvio Ignazio Silvestri,	 Presidente f.f.;<br />	<br />
Francesco Scano,		Consigliere, estensore.<br />	<br />
Marco Lensi,		Consigliere;																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi  21/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-6-2004-n-812/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.819</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-819/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-819/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-819/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.819</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. R Panunzio Giuseppe Monni (Avv.ti P. Cadeddu, S. Pasella, M. e F. Arrica) c. Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica e la Prefettura di Cagliari (Avvocatura dello Stato) la revoca delle licenze di polizia dev&#8217;essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento Atto e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-819/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.819</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-819/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.819</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  P. Turco, Est. R Panunzio<br /> Giuseppe Monni (Avv.ti P. Cadeddu, S. Pasella, M. e F. Arrica) c. Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica e la Prefettura di Cagliari (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>la revoca delle licenze di polizia dev&#8217;essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto e procedimento – Revoca licenze di polizia &#8211; comunicazione avvio del procedimento ex lege 241/1990 &#8211; sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il T.U. 18 giugno 1931 n. 773 non disciplina in alcun modo il procedimento finalizzato all&#8217;adozione della revoca di licenze di polizia (porto di pistola, di fucile uso caccia e collezione di armi comuni da sparo); trovano pertanto applicazione le regole in materia di partecipazione al procedimento di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, con la conseguenza che è necessaria la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato ad esplicare i propri effetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la revoca delle licenze di polizia dev’essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 819/2004 <br />
Ric. n. 470/1999</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 470/99 proposto dal<br />
signor <b>Giuseppe Monni</b>,  rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Cadeddu, Stefania Pasella, Mario e Francesco Arrica, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Cugia n. 1, presso lo studio legale degli ultimi due;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno</b> in persona del Ministro in carica e la Prefettura di Cagliari, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto del Prefetto di Cagliari, prot. n. 164/1.7B.1 del 30 gennaio 1999, con il quale è stato fatto divieto al ricorrente, ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18/6/1931 n. 773, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione dell’Interno;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 28 aprile 2004 il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI l’avvocato Paolo Cadeddu per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana per l’amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il ricorrente è proprietario di vari fucili da caccia con relative munizioni, denunciati all’autorità di P.S. e detenuti presso la propria abitazione; lo stesso è titolare di porto d’armi per uso caccia n. 135274, rilasciato in data 17/8/1998.<br />
Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 1998, ignoti gli sottraevano un fucile sovrapposto a due colpi, che si trovava all’interno dell’autovettura parcheggiata nel garage della sua abitazione.<br />
Il furto veniva denunciato ai Carabinieri di Maracalagonis e il Prefetto di Cagliari, su proposta della Questura, emetteva un decreto, con il quale faceva divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.<br />
Contro tale provvedimento, propone, l’interessato ricorso giurisdizionale deducendo i seguenti motivi di censura.</p>
<p>1) Eccesso di potere per difetto di motivazione; nella sintetica motivazione dell’atto impugnato non si chiarisce cosa s’intenda per “omessa custodia”.</p>
<p>2) Violazione di legge ed eccesso di potere per inosservanza dell’art. 7, legge 7 agosto 1990 n. 241; non è stato dato avviso dell’avvio del procedimento.</p>
<p>3) Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di legge; l’art. 39 del T.U. delle leggi di P.S. dà la facoltà al Prefetto di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne; ma, nel caso in questione, il ricorrente non ha commesso alcun atto configurabile come abuso o come possibilità di abuso. L’arma era custodita all’interno di una abitazione, con un giardino recintato con un muretto e un’inferriata e chiuso da un cancello; in particolare, il furto è stato perpetrato nel garage ed il fucile era conservato nel cofano dell’autovettura, quindi non era visibile dall’esterno.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che, per il tramite della difesa erariale, controdeduce alle tesi esposte in ricorso e ne chiede il rigetto, con vittoria di spese.<br />
Con ordinanza n. 189 del 27/04/99 è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 28/4/2004, presenti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.</p>
<p><b></p>
<p align=center>D I R I T T O</p>
<p></b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 23/3/99 e depositato il 26/3 successivo, impugna l’interessato il  decreto del Perfetto di Cagliari, con il quale gli è stato fatto divieto, ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18/6/1931 n. 773, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.<br />
Con il motivo indicato al punto sub 2) della narrativa si contesta il mancato avviso dell’avvio del procedimento e l’inesistenza di circostanze specifiche che comportassero il venir meno dell’obbligo di comunicazione.<br />
La censura è fondata.<br />
La prescrizione di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ha una portata generale e deve, quindi, essere applicata dall’amministrazione ogni qualvolta debba provvedere, incidendo in una situazione giuridica soggettiva.<br />
Nel caso di specie, la giurisprudenza si è espressa concordemente sulla necessità che “salvo il caso di comprovate esigenze di urgenza, il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241” (CdS, IV Sez. n. 317 Ord. Cautelari &#8211; 28 gennaio 2003).<br />
Ed ancora è stato precisato che “Il T.U. 18 giugno 1931 n. 773 non disciplina in alcun modo il procedimento finalizzato all&#8217;adozione della revoca di licenze di polizia (porto di pistola, di fucile uso caccia e collezione di armi comuni da sparo); pertanto, trovano applicazione le regole in materia di partecipazione al procedimento di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, con la conseguenza che è necessaria la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato ad esplicare i propri effetti” (TAR Lombardia, Milano n. 3876 del 18.5.2001 e n. 80 del 14.1. 2002).<br />
Il Collegio non può che concordare con tale orientamento, atteso che non si rinvengono né, invero, sono state espresse nel caso esaminato ragioni di particolare urgenza, tali da impedire la comunicazione da parte del Questore al ricorrente dell’avvio del procedimento di revoca.<br />
Anche se l’accoglimento di tale censura determina l’annullamento del provvedimento impugnato, ritiene il Collegio sia opportuno esaminare anche la censura indicata al punto sub 3) della narrativa.<br />
Deduce, l’interessato, eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di legge, sostenendo che l’arma era sufficientemente custodita all’interno della propria abitazione.<br />
La censura è fondata.<br />
Atteso che il furto dell’arma di proprietà del ricorrente è avvenuta nel garage della sua abitazione, recintata e chiusa, ritiene il Collegio che sia stato assolto l’onere minimo di custodia, considerato che la propria abitazione costituisce luogo, per definizione, escluso agli altri e abitualmente al riparo dall’altrui ingerenza.<br />
Alla stregua delle considerazioni svolte, ed assorbiti gli ulteriori motivi di censura, il ricorso è, pertanto, accolto.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA<br />
Accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che liquida forfetariamente in € 2.000,00 (duemila/00) più IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno  28.4.2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Turco, Presidente;<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere;<br />
Rosa Panunzio, 	Consigliere – estensore.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 21/06/2004</p>
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