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	<title>21/5/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/5/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.5383</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-21-5-2014-n-5383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-21-5-2014-n-5383/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.5383</a></p>
<p>Pres. Pugliese – Rel Toschei R.U., M.N., T.M., B.A. (avv. Lombardo) / Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato) Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Ricorso collettivo – Proposto da più soggetti presentatori di rispettive istanze di rilascio della cittadinanza italiana – Inammissibilità In materia di silenzio-inadempimento la domanda di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-21-5-2014-n-5383/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.5383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-21-5-2014-n-5383/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.5383</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese – Rel Toschei<br /> R.U., M.N., T.M., B.A. (avv. Lombardo) / Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Ricorso collettivo – Proposto da più soggetti presentatori di rispettive istanze di rilascio della cittadinanza italiana – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di silenzio-inadempimento la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia mantenuta dall’amministrazione sull’istanza non può essere proposta collettivamente nel medesimo giudizio in quanto non solo non si riscontra l’esistenza di norme recate dal Codice del processo amministrativo che autorizzano la proposizione di un ricorso collettivo per proporre la domanda di accertamento e condanna di cui all’art. 31 c.p.a., ma anche perché lo scrutinio che esercita il giudice amministrativo nell’ipotesi di azione proposta ai sensi dell’art. 31 c.p.c. è riferito al singolo caso e ad un ben definito procedimento avviato dall’interessato, di talché nel medesimo giudizio non può essere scrutinata la posizione di altri istanti, i cui procedimenti sono caratterizzati da una temporalità procedimentale non sovrapponibile ad altri e diversi procedimenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Quater)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 2657 del 2013, proposto da:<br />
Raees Uddin, Mahmood Nasir, Tariq Mahmood e Basharat Ahmad, rappresentati e difesi dall’avv. Catia Lombardo e domiciliati, in assenza di elezione nel Comune di Roma, presso l’Ufficio di Segreteria del TAR Lazio in Roma, Via Flaminia, n. 189; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la declaratoria dell’inadempimento </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dell’obbligo di provvedere sulla richiesta di rilascio della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 avanzata da ciascuno dei ricorrenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata nonché i documenti prodotti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2014 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso che i ricorrenti hanno presentato domanda di rilascio della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e che l’Amministrazione, al momento della proposizione del presente ricorso, non aveva ancora completato i relativi procedimenti, violando quindi l’obbligo di provvedere e che di ciò si lamentano detti ricorrenti con la proposizione di un ricorso collettivo ai sensi dell’art. 31 c.p.a.;<br />
Rilevato che in materia di silenzio-inadempimento, ad avviso del Collegio e come già sostenuto in numerosi precedenti in termini della Sezione (cfr., tra gli ultimi, T.A.R. Lazio, Sezione II-quater, 7 agosto 2013 n. 7888), la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia mantenuta dall’amministrazione sull’istanza non può essere proposta collettivamente nel medesimo giudizio in quanto:<br />
&#8211; sotto un primo profilo non si riscontra l’esistenza di norme recate dal Codice del processo amministrativo che autorizzano la proposizione di un ricorso collettivo per proporre la domanda di accertamento e condanna di cui all’art. 31 c.p.a.;<br />
&#8211; sotto tale aspetto non soccorre, nel senso della proponibilità di una siffatta azione, la circostanza che la giurisprudenza abbia ritenuto possibile cumulare l’azione di accertamento del silenzio e l’azione di annullamento dell’atto medio tempore adotta<br />
&#8211; del resto, osta ad una interpretazione estensiva sul tema, la circostanza che la domanda di accertamento e di condanna in materia di silenzio non può che essere riferita al singolo procedimento avviato e non concluso e si ricollega alla istanza procedim<br />
&#8211; ne deriva che lo scrutinio che esercita il giudice amministrativo nell’ipotesi di azione proposta ai sensi dell’art. 31 c.p.c. è riferito al singolo caso e ad un ben definito procedimento avviato dall’interessato, di talché nel medesimo giudizio non può<br />
Ritenuto pertanto che le suesposte osservazioni conducono alla definizione in rito del ricorso collettivo proposto dagli odierni ricorrenti con dichiarazione di inammissibilità dello stesso, non inficiando detta decisione, nello stesso tempo e sotto il profilo sostanziale, il successivo corso di ciascun procedimento e, soprattutto, l’eventuale adozione di provvedimenti, di segno favorevole o sfavorevole agli odierni ricorrenti, che mantengono intatta la loro validità ed efficacia indipendentemente dalla definizione del presente giudizio, permanendo pur sempre l’obbligo dell’amministrazione di provvedere rispetto a ciascuna istanza di avvio del procedimento proposta (nella specie per il rilascio del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana), per effetto dell’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;<br />
Stimato che, ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente, dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/05/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-21-5-2014-n-5383/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.5383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.2778</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-21-5-2014-n-2778/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-21-5-2014-n-2778/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.2778</a></p>
<p>Pres. Conti, est. Monaciliuni Ada Gentile, Marco De Salvo, e Rossella De Salvo (Avv. Aniello Mele) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato) 1. Pubblico impiego – Infermità da causa di servizio – Procedimento di verifica preordinato alla concessione dell’equo indennizzo – Parere del Comitato di Verifica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-21-5-2014-n-2778/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.2778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-21-5-2014-n-2778/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.2778</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Conti, est. Monaciliuni<br /> Ada Gentile, Marco De Salvo, e Rossella De Salvo (Avv. Aniello Mele) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Infermità da causa di servizio – Procedimento di verifica preordinato alla concessione dell’equo indennizzo – Parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio – Forza vincolante – Conseguenza – Obbligo di motivazione della P.A. solo nel caso di mancata adesione al parere del Comitato. </p>
<p>2. Pubblico impiego – Diniego del riconoscimento della causa di servizio – Conforme al parere del Comitato di Verifica ma contrario al parere della Commissione Medica – Legittimità – Sussiste – Ragioni – Esclusiva competenza del Comitato di Verifica a giudicare dell’eziologia delle infermità lamentate dal dipendente.</p>
<p>3. Pubblico impiego – Infermità da causa di servizio – Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio – Natura.</p>
<p>4. Pubblico impiego – Diniego del riconoscimento della causa di servizio – Ricorso – Impugnazione dei presupposti pareri resi dal Comitato di Verifica – Richiesta di estromissione del Comitato – Infondatezza – Ragioni.</p>
<p>5. Pubblico impiego – Riconoscimento dell’equo indennizzo da causa di servizio – Diniego – Impugnazione e contestuale domanda di accertamento – Inammissibilità – Ragioni.</p>
<p>6. Pubblico impiego – Procedimento preordinato al riconoscimento della causa di servizio di una patologia – Parere del Comitato di Verifica – Contenuto meramente riepilogativo del primo parere – Conseguenza – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di causa di servizio il parere del Comitato di Verifica si impone all’Amministrazione che lo recepisce sicché alla stessa si richiede un obbligo più puntuale di motivazione solo nel caso in cui ritenga di non potervi aderire. (1)</p>
<p>2. In materia di causa di servizio il verbale della Commissione Medica Ospedaliera anche se esprime un giudizio sulla correlazione della patologia all’attività lavorativa non incide sulla valutazione discrezionale affidata al Comitato di Verifica, in quanto solamente quest’ultimo è chiamato ad accertare la correlazione dell’infermità allo svolgimento dell’attività di servizio. Di conseguenza, l’Amministrazione può senz’altro uniformarsi al parere del Comitato senza dover dare giustificazioni della preferenza accordata rispetto ad eventuali elementi contrari rilevati dalla Commissione Medica Ospedaliera. (2)</p>
<p>3. In materia di causa di servizio il giudizio medico-legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del G.A. salvi i poteri di questi di valutare ab externo l’irragionevolezza, l’incongruità e soprattutto l’eventuale non esaustività. (3)</p>
<p>4. Nel giudizio instaurato per l’annullamento del provvedimento di diniego del riconoscimento della causa di servizio di una malattia, deve ritenersi infondata la richiesta di estromissione dal giudizio del Comitato di Verifica, laddove i pareri resi da quest’ultimo non possono ritenersi non immediatamente lesivi e siano stati correttamente impugnati unitamente al provvedimento reiettivo adottato dall’Amministrazione. </p>
<p>5. Deve ritenersi inammissibile la domanda formulata al G.A. volta all’accertamento dell’indennizzo relativo alla dipendenza di una patologia da causa di servizio, in quanto in tale materia il giudizio del G.A. è di tipo impugnatorio e l’indennizzo ha natura indennitaria e come tale è lasciato alla discrezionalità della P.A. (4)</p>
<p>6. Nell’ambito del procedimento preordinato alla verifica della dipendenza da causa di servizio di una patologia, qualora l’Amministrazione ravvisi la necessità di richiedere al Comitato di Verifica un secondo parere sulla medesima vicenda, il secondo giudizio espresso dal Comitato deve contenere un minimo di esplicitazione e non può essere meramente confermativo del parere precedentemente reso, pena l’illegittimità di detto parere e della determinazione finale della P.A. che lo ha recepito. (Nella specie il TAR ha annullato il provvedimento finale e il secondo parere del Comitato di Verifica e ha ordinato alla P.A. di rinnovare il procedimento entro 60 giorni il procedimento.)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Tar Campania, Sez. VI 6/2/2014 n. 838, idem 29/11/2012 n. 4875; TAR Campania Sez. VII, 22/2/2012 n. 883, idem 9/2/2012 n. 683; Cons. Stato, Sez. III, 22/10/2010, n. 2961; Tar Campania, Sez. V 16/8/2010, n. 5712; Tar Campania, Sez. VI, 29/1/2010, n. 378; Tar Campania Sez. VI, 21/4/2010, n. 2072, Tar Campania, Sez. V, 12/1/2010 n. 76; Tar Campania, Sez. V, 15/12/2009 n. 8768; Tar Lazio, Roma, Sez. I, 13/1/2010, n. 192.<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 31/3/2009, n. 1889; Tar Campania, Napoli, Sez. VI 29/11/2012 n. 4875 Tar Campania Sez. VI, 11/3/2009, n. 1403; Tar Campania Sez. VII, 22 febbraio 2012, n. 883 cit., Tar Lazio, Roma, Sez. I, 9/9/2010 n. 32201.<br />
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1/12/2009, n. 7516, idem 31/3/2009, n. 1889; idem 6/5/2002, n. 2483; Cons. Stato, Sez. IV, 16/3/2004, n. 1341; idem 18/2/2003 n. 877; idem 10/7/2001, n. 3822; Tar Campania, Sez. VI 6/2/2014 n. 838; idem 24/1/2014, n. 513; idem 26/9/2012, n. 3944; idem 3/2/2011, n. 653; idem 21/4/2010, n. 2072; TAR Salerno, Sez. I, 3/9/2010 n. 10718; Tar Trieste Friuli Venezia Giulia sez. I, 3/9/2012, n. 339; Tar Puglia, Lecce, Sez. II 11/11/2010, n. 2645; Tar Lazio, Roma, sez. II, 6/10/2009, n. 9767.<br />
(4) Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 30/4/2013 n. 2246 e 29/11/2012 n. 4875.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5034 del 2011, proposto da:<br />
Ada Gentile, Marco De Salvo e Rossella De Salvo, nella qualità di eredi del de cuius -OMISSIS-, rappresentati e difesi, per mandato a margine dell&#8217;atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Aniello Mele, con domicilio eletto in Napoli, corso Umberto 1°, n. 75; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege presso il suo Ufficio distrettuale di Napoli, via Diaz, n. 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della determina dirigenziale n. 849 del 1° aprile 2011, notificato l’8 giugno 2011, con la quale l’amministrazione ha recepito acriticamente il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio reso nell’adunanza n. 596 del 30 novembre 2010;<br />
&#8211; del verbale del Comitato di verifica per le cause di servizio reso nell’adunanza n. 554 del giorno 1 ottobre 2008 cui tramite è stato, da esso Comitato, espresso parere negativo circa la dipendenza delle patologie contratte dal dipendente da fatti di se<br />
&#8211; del verbale del Comitato di verifica per le cause di servizio reso nell’adunanza n. 596 del 30 novembre 2010, innanzi già richiamato, cui tramite il Comitato ha confermato il precedente parere negativo, pure sopra richiamato, circa la dipendenza delle p<br />
nonché, per la <i>declaratoria del diritto</i> del sig. De Salvo al riconoscimento della dipendenza delle infermità contratte da causa di servizio e per la conseguente <i>condanna </i>del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ricorrenti, nella dispiegata qualità, delle somme a titolo di equo indennizzo;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’intimata amministrazione;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1- A mezzo del ricorso in esame, notificato il 12 settembre 2011 (ritualmente presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli) e depositato il successivo giorno 27 dello stesso mese, gli eredi, in epigrafe descritti, del brigadiere capo in congedo della Guardia di Finanza -OMISSIS-, deceduto il 12 agosto 2011:<br />
&#8211; si dolgono degli atti, sempre in epigrafe partitamente indicati, che hanno negato la dipendenza da causa di servizio di diverse patologie contratte dal De Salvo pur a seguito di riesame, richiesto dall’amministrazione attiva che, tuttavia, si è poi unif<br />
&#8211; ne invocano l’annullamento (per le ragioni che saranno appresso indicate); <br />
&#8211; propongono anche azione di accertamento della sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle patologie che hanno afflitto il De Salvo e che, nella loro prospettazione, hanno “<i>portato alla sua prematura scomparsa</i>”, nonchè di condanna dell<br />
2- L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio per resistere alla pretesa attorea in data 2 dicembre 2011 tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.<br />
2a- In tale sede ha depositato documentazione e relazione difensiva predisposta dalla stessa amministrazione “<i>al cui contenuto</i>” si è integralmente riportata.<br />
Detta relazione, prima ancora di contestare il merito, chiede all’Avvocatura dello Stato, cui la relazione è indirizzata, di “<i>attivarsi in via principale ai fini dell’estromissione dal giudizio del Comitato di Verifica per difetto di legittimazione passiva</i>”, alla luce della natura di atti endoprocedimentali dei pareri dallo stesso espressi, sforniti del requisito della lesività immediata.<br />
3- Parte ricorrente in data 8 gennaio 2014 ha depositato la cartella clinica completa n. 10180 dell’anno 2011 relativa alla degenza del De Salvo presso il presidio ospedaliero di Casarano e, il successivo giorno 17 dello stesso mese, memoria conclusionale contenente anche replica all’eccezione processuale come innanzi formulata.<br />
4- La causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del giorno 7 maggio 2014, ad essa pervenuta a seguito di rinvio disposto nella precedente pubblica udienza del 19 febbraio 2014 nel cui ruolo era iscritta, stante l’adesione del procuratore attoreo all’astensione forense indetta dall’O.U.A. per i giorni 18, 19 e 20 febbraio 2014, di cui all’apposita dichiarazione da egli fattane a verbale. <br />
5- Tanto premesso, in primo luogo deve sgombrarsi il campo dalla richiesta di estromissione dal giudizio del Comitato di verifica.<br />
La stessa (richiesta/eccezione) non può essere accolta e di tanto il Collegio preferisce dare atto, prescindendo dall’approfondirne la ritualità in assenza di una sua formale ed espressa proposizione da parte della difesa erariale, ovvero stante il solo generico rinvio alla relazione dell’amministrazione che la stessa contiene.<br />
Ed invero, il ricorso non è stato notificato al Comitato, ma soltanto al “<i>Ministero dell’Economia e delle Finanze</i>”, che, ancorchè inglobi nel suo seno anche detto organo, costituisce l’amministrazione di appartenenza del De Salvo che, in tale veste, ha adottato la conclusiva determinazione reiettiva: il che è sufficiente per negare ingresso all’eccezione, fermo, quanto ai pareri espressi dal Comitato, che non rileva la loro non immediata lesività, posto che, nella fattispecie data, gli stessi sono stati impugnati in una al provvedimento finale dell’amministrazione attiva: correttamente (cfr., sul punto, da ultimo, Cons., Stato, sezione sesta, 10 giugno 2013, n. 6750; C.G.A. 30 maggio 2012, n. 472).<br />
6- Procedendo (dovendo quindi procedersi) è in primo luogo opportuno riepilogare i dati di fatti relativi alla vicenda per come descritti in ricorso e non contrastati dalla resistente amministrazione.<br />
Il sig. De Salvo Stefano, nato il 16 gennaio del 1954, è stato arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 15 ottobre 1973 ed ha prestato servizio dapprima presso la 4^ Compagnia di Napoli e, a decorrere dal 27 novembre 1993, presso il 2° nucleo operativo del Comando 1 Gruppo della Guardia di Finanza di Napoli.<br />
In data 12 agosto 2011 è deceduto.<br />
Per quanto qui riguarda, fra le due date (assunzione e decesso), è accaduto che:<br />
&#8211; il 15 maggio 2006, mentre espletava il turno di servizio, il De Salvo accusava un malore, veniva accompagnato presso l’infermeria del Comando generale della Guardia di Finanza che gli riscontrava una crisi ipertensiva e ne disponeva il trasferimento pre<br />
&#8211; il 4 luglio 2006 veniva sottoposto a visita medica presso il Reparto tecnico logistico amministrativo della Campania della Guardia di Finanza, ove gli veniva riscontrata l’infermità “<i>embolia polmonare in paziente con trombosi della poplitea di destra<br />
&#8211; il successivo giorno 20 del mese di luglio 2006 il De Salvo presentava istanza di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrategli; <br />
&#8211; il 7 novembre sempre del 2006 veniva ricoverato presso l’Ospedale Monaldi di Napoli dove gli veniva riscontrata l’infermità “<i>-OMISSIS-ipocinetica</i>”; <br />
&#8211; il 4 luglio del 2007 il Dipartimento militare di Medicina di Caserta – CMO gli diagnosticava: <i>“1) -OMISSIS-– -OMISSIS-; 2)-OMISSIS- dx; 3) -OMISSIS-; 4) -OMISSIS-; 5)-OMISSIS-</i>”; <br />
&#8211; il 1° ottobre 2008 il Comitato di verifica per le cause di servizio gli riconosceva le infermità di cui ai punti 3, 4, e 5 di cui innanzi, e non quelle di cui ai punti 1 e 2: per le ragioni di cui si dirà in prosieguo; <br />
&#8211; a seguito di <i>richiesta di riesame</i> da parte dell’amministrazione attiva, il medesimo Comitato in data 30 novembre 2010 confermava il precedente parere negativo: anche qui per le ragioni che saranno di seguito indicate; <br />
&#8211; in data 1° aprile 2011 l’amministrazione attiva ha recepito le conclusioni del Comitato di verifica ed ha negato il richiesto riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per le infermità di cui ai cennati punti 1 e 2 dell’istanza di parte, ovvero<br />
&#8211; come già innanzi ricordato, il De Salvo è deceduto in data 12 agosto 2011 presso l’Ospedale di Casarano presso il quale trovavasi ricoverato. <br />
7- Dopo aver così ricostruito la vicenda, i ricorrenti hanno affidato l’impugnativa a due motivi di ricorso, volti a denunciare:<br />
&#8211; il primo, violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 461 del 29.10.2001 e del d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere, nell’assunto che, come concluso dall’apposita consulen<br />
&#8211; il secondo, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990, ovvero difetto di istruttoria e di motivazione, inesistenza dei presupposti ed eccesso di potere, stante l’assoluto difetto di motivazione ed istruttoria degli atti impugnati<br />
8- Orbene, secondo il consolidato e dal Collegio condiviso orientamento della Sezione, i principi cui attingere per verificare la sufficienza delle giustificazioni delle determinazioni in subjecta materia sono così sintetizzabili:<br />
&#8211; il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio si impone all&#8217;Amministrazione (Tar Campania, questa sesta sezione, nn. 838 del 6 febbraio 2014, 4875 del 29 novembre 2012, sezione settima, 22 febbraio 2012, n. 883 e 9 febbraio 2012, n. 683) s<br />
&#8211; nessuna incidenza sul contenuto della valutazione di discrezionalità tecnica attribuita al Comitato di Verifica per le cause di servizio può dispiegare il verbale della Commissione Medica Ospedaliera, anche qualora, nell&#8217;esplicitazione eziopatogenetica<br />
&#8211; il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del gi<br />
&#8211; ne deriva che anche gli strumenti della verificazione e della consulenza tecnica, oggi compiutamente regolati dal codice del processo amministrativo (cfr., in particolare, gli artt. 63, 66 e 67 c.p.a.), possono essere utilizzati solo entro questi strett<br />
9- Tali principi sono richiamati nella relazione redatta dalla resistente amministrazione e sono posti a fondamento della richiesta di rigetto del gravame: in una all’affermazione che il Comitato di verifica “<i>aveva proceduto ad una scrupolosa disamina di tutta la documentazione, amministrativa e sanitaria, avuta trasmessa</i>”, ovvero che vi era stata “<i>un’indagine concreta, integrale ed esauriente, avendo il Comitato rinnovato il procedimento di sua competenza, procedendo ad una nuova e scrupolosa disamina di tutto il fascicolo amministrativo e sanitario ritrasmesso dall’amministrazione di appartenenza</i>”. <br />
Affermazioni, tuttavia, non accompagnate da elementi atti a dar conto della loro effettività, in quanto reiterative di quelle, formulate <i>in via apodittica</i> in seno al secondo parere espresso, che, testualmente, “<i>conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti</i>” (locuzione, quest’ultima, identica a quella contenuta nel precedente parere e identica, come notorio, a quelle utilizzate dal Comitato a chiusura dei pareri espressi). <br />
10- Orbene, pur in presenza dell’ampio margine di discrezionalità di cui ai sopra riportati principi giurisprudenziali, l’innanzi riportata apodittica affermazione e la sua acritica ricezione in seno alla determinazione conclusiva dell’amministrazione non possono essere ritenute adeguate alla bisogna: di certo non in una situazione <i>peculiare</i> quale quella qui data, che aveva anche visto la stessa amministrazione procedente ritenuto sussistere la necessità di risottoporre la vicenda al vaglio del Comitato di verifica, ovvero “<i>di chiedere il riesame del parere</i>” (cfr. premesse del secondo parere del Comitato).<br />
Il (secondo) giudizio espresso dal Comitato si appalesa invero affetto da “<i>carenza di esaustività</i>”, posto che le cognizioni della scienza medica e specialistica, che fungono (recte: devono fungere) da supporto all’esercizio della discrezionalità tecnica che fa capo al Comitato di verifica, necessitano pur sempre di un <i>minimo</i> di esplicitazione: in seno al provvedimento, ovvero ricavabile dagli atti del procedimento, e comunque, per quanto qui più immediatamente riguarda, <i>abbisognano di esplicitazioni più puntuali ove si sia in sede di riesame ed a fronte di osservazioni prodotte dalla parte privata abbisognevoli di vaglio puntuale</i>.<br />
Siffatto vaglio non può dirsi essere avvenuto, avuto conto che di esso non vi è traccia percepibile né in seno ai cennati contenuti della “<i>conferma</i>”, né in seno alla documentazione in atti, ivi compresa la relazione difensiva redatta dalla stessa amministrazione. <br />
Tanto<i>, ben si intende</i>, a fronte delle articolate osservazioni formulate in ordine “<i>alla correlazione etio-patologica tra l’ipertensione e la cardiopatia dilatativa</i>” in un soggetto che prima di entrare in servizio “<i>non presentava alcuna patologia cardiaca congenita</i>” ed all’incidenza tra la broncopatia cronica ostruttiva riscontratagli e “<i>già riconosciuta come dipendente da causa di servizio”</i> e quindi tra la presenza ad essa correlata “<i>di una degenerazione del parenchima polmonare che lo ha reso più aggredibile, con lo sviluppo della più grave patologia diagnosticata al paziente quale la trombo-OMISSIS-</i>”.<br />
11- Ne consegue che il secondo parere e la determinazione finale che, nelle descritte condizioni, lo ha recepito risultano affette dal denunciato vizio di difetto di motivazione adeguata alla situazione data. <br />
12- Quanto innanzi, senza necessità di indugiare oltre, ovvero senza che si renda necessario vagliare l’esaustività del primo parere, impone di accogliere la domanda impugnatoria nella (sola) parte in cui denuncia l’illegittimità del secondo parere reso dal Comitato di Verifica (n. 596 del 2010) e della determinazione conclusiva dell’amministrazione attiva (n. 849 del 1.4.2011).<br />
13- Quanto alla domanda di accertamento e di condanna, le stesse vanno dichiarate inammissibili.<br />
Ed invero, costituisce approdo giurisprudenziale dal Collegio condiviso quello secondo cui il giudizio amministrativo nella materia di indennizzi è un giudizio di carattere impugnatorio anche se affidato alla giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego cd. non privatizzato e l’equo indennizzo non ha natura retributiva, bensì indennitaria, come tale affidato all’esercizio di poteri discrezionali della P.A. nella preliminare fase del riconoscimento del beneficio economico, di guisa che “<i>soltanto una volta che il beneficio sia stato riconosciuto la posizione del beneficiario acquista la valenza di diritto soggettivo alla corretta determinazione delle somme dovute con la conseguenza che coerentemente con una simile ricostruzione non può ritenersi ammissibile un’azione di tipo accertativo</i>” (cfr., da ultimo, Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, n. 2246 del 30 aprile 2013 e n. 4875 del 29 novembre 2012 e cfr. la restante giurisprudenza anche del giudice di appello ivi riportata).<br />
13a- Né i contenuti della memoria conclusionale prodotta sul punto dalla difesa attorea si appalesano utili per far discostare il Collegio dal ricordato, risalente e pacifico, orientamento giurisprudenziale, ribadito ancor più di recente dal giudice di appello che ha <i>escluso</i> di potersi addivenire a diversa conclusione in ragione della introduzione nel processo amministrativo dell’istituto della consulenza tecnica di ufficio (Cons. Stato, sezione quarta, 8 gennaio 2013, n. 31). <br />
Ciò in quanto alla consulenza, o alla verificazione, come anche ammesso nei sopra riportati precedenti della Sezione, si sarebbe potuti ricorrere, ove avesse avuto a ritenersi necessario in seno all’indagine a farsi per definire la parte impugnatoria (id est: per verificare la fondatezza dei denunciati vizi di legittimità: qui già ritenuti sussistere senza necessità di ausilii istruttori), ma non invece per definire quella -per quanto innanzi inammissibile- di accertamento.<br />
14- In definitiva, traendo le fila all’esito di quanto fin qui argomentato e concluso, va accolta, nella descritta <i>parte qua</i>, la domanda impugnatoria e va rigettata quella di accertamento e di condanna.<br />
14a- Per l’effetto, vanno annullati il secondo parere reso dal Comitato di Verifica (n. 596 del 2010) e la determinazione conclusiva dell’amministrazione attiva (n. 849 del 1.4.2011).<br />
14b- Facendo applicazione dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a. appare, altresì, opportuno disporre, quale misura attuativa della pronuncia, che il procedimento riparta, entro il termine di giorni sessanta dalla data di comunicazione in via amministrativa o di previa notifica a cura di parte della stessa, a partire dal segmento successivo alla richiesta di riesame effettuata dall’amministrazione procedente.<br />
14c- Le spese di giudizio vanno compensate avuto conto delle composite conclusioni raggiunte e della loro natura. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede su di esso:<br />
1) accoglie la domanda impugnatoria nella<i> parte</i> in cui denuncia l’illegittimità del secondo parere reso dal Comitato di Verifica (n. 596 del 2010) e della determinazione conclusiva dell’amministrazione attiva (n. 849 del 1.4.2011) e, per l’effetto li annulla.<br />
2) dichiara inammissibile le domande di accertamento e di condanna;<br />
3) fa salvi i provvedimenti ulteriori dell’amministrazione, all’uopo statuendo, in applicazione dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., che il procedimento riparta, entro il termine di giorni sessanta dalla data di comunicazione in via amministrativa o di previa notifica a cura di parte della stessa, a partire dal segmento successivo alla richiesta di riesame effettuata dall’amministrazione procedente.<br />
4) compensa le spese di giudizio alla luce della natura della controversia e delle composite conclusioni raggiunte.<br />
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Renzo Conti, Presidente<br />
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore<br />
Paola Palmarini, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/05/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-21-5-2014-n-2778/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.2778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.377</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-5-2014-n-377/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-5-2014-n-377/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-5-2014-n-377/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.377</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca Laboratorio Cam di Lilia Cavallini e C Sas, Laboratorio Patologia Clinica Melis e Ponti Snc, Laboratorio Laao Sas di Iannaccaro Maria Antonietta, Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori Piria e Musso Snc, Fiorini Francesco Titolare Omonimo Studio di Radiologia Generale e Dentaria, Studio Medico Riabilitativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-5-2014-n-377/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.377</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-5-2014-n-377/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.377</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca<br /> Laboratorio Cam di Lilia Cavallini e C Sas, Laboratorio Patologia Clinica Melis e Ponti Snc, Laboratorio Laao Sas di Iannaccaro Maria Antonietta, Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori Piria e Musso Snc, Fiorini Francesco Titolare Omonimo Studio di Radiologia Generale e Dentaria, Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio Srl (avv.ti S. Porcu e M. Barberio) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti T. Ledda e S. Sau)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità – Spesa sanitaria &#8211; Accreditamento – Rimodulazione dei volumi di spesa per prestazioni sanitarie – Art. 15, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135 &#8211; Retroattività – Limiti – Affidamento del privato &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di applicazione temporale delle delibere regionali volte alla rimodulazione dei tetti di spesa, deve ritenersi che, pur restando fermo il principio della efficacia retroattiva della determinazione con cui venga fissato, in corso d’anno, il livello di spesa per l’acquisizione di prestazioni dalle strutture private accreditate, la ridetta retroattività trovi un limite nella tutela dell’affidamento del privato erogatore, il quale abbia (al momento in cui venga determinato il tetto di spesa annuale) già svolto le prestazioni cui è tenuto sulla base degli accordi contrattuali conclusi con le singole aziende sanitarie locali. Deve, pertanto, ritenersi illegittima la deliberazione del 17 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna, in applicazione dell’art. 15, comma 14, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto di «procedere per l’anno 2012 alla rimodulazione degli importi e dei volumi contrattati per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza ospedaliera e per l’assistenza specialistica ambulatoriale, applicando la riduzione del 1,17% sull’ammontare contrattato dalle ASL con i singoli erogatori privati”, senza limitare l’applicazione della detta decurtazione del 1,17% – per i contratti stipulati nel 2012 – alle sole prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate dopo il 7 luglio 2012 (data di entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2012 n. 95), posto che solo da tale data la disposta riduzione poteva essere attesa e programmata dalle strutture sanitarie accreditate</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 251 del 2013, proposto da:<br />
Laboratorio Cam di Lilia Cavallini e C Sas, Laboratorio Patologia Clinica Melis e Ponti Snc, Laboratorio Laao Sas di Iannaccaro Maria Antonietta, Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori Piria e Musso Snc, Fiorini Francesco Titolare Omonimo Studio di Radiologia Generale e Dentaria, Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio Srl,<br />
rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Garibaldi n. 105; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Ledda e Sonia Sau, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento, n. 69;<br />
Asl n. 5 &#8211; Oristano; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della deliberazione della Giunta Regionale n. 49/4 del 17 dicembre 2012, avente per oggetto <i>«Revisione contratti per l&#8217;acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l&#8217;assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, ai sensi del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n. 135/2012»</i>;<br />
della deliberazione del direttore generale della A.S.L. n. 5, n. 154 del 15 febbraio 2013, con la quale è stata applicata ai ricorrenti la decurtazione stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 49/4 del 17.12.2012. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. – Con deliberazione del 17 dicembre 2012, n. 49/4, la Giunta Regionale della Sardegna, in applicazione dell’art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto di <i>«procedere per l’anno 2012 alla rimodulazione degli importi e dei volumi contrattati per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza ospedaliera e per l’assistenza specialistica ambulatoriale, applicando la riduzione del 1,17% sull’ammontare contrattato dalle ASL con i singoli erogatori privati»</i>.<br />
2. – Con il ricorso in esame, avviato alla notifica il 27 marzo 2013 e depositato il 5 aprile 2013, i ricorrenti chiedono l’annullamento della predetta deliberazione regionale, nonché della delibera applicativa adottata dal direttore generale della A.S.L. n. 5 di Oristano, deducendo la violazione dell’art. 15, comma 14, cit., nonché la violazione del principio di affidamento, correttezza e buona fede, per l’efficacia retroattiva della determinazione del nuovo tetto di spesa per l’anno 2012, posto che la Regione ha stabilito l’entità della riduzione imposta dalla disposizione sopra richiamata solo a dicembre 2012, allorché le prestazioni sanitarie previste per l’anno 2012 erano già state erogate da parte delle strutture private accreditate e convenzionate con le ASL, quali i ricorrente. In tal modo, la riduzione di spesa si tradurrebbe in un prelievo forzoso sui corrispettivi dovuti per prestazioni già erogate sulla base dei contratti stipulati; mentre, si osserva, l’art. 15, comma 14, cit., prevede una contestuale <i>«riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto …»</i>.<br />
Osservano i ricorrenti che le strutture sanitarie private non erano in condizioni di preventivare la decurtazione del tetto di spesa al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012, in quanto spettava solo all’amministrazione regionale stabilire se in Sardegna avrebbe trovato applicazione la riduzione prevista dall’art. 15, comma 14, cit.; né sono intervenute, sulla questione, comunicazioni da parte della Regione. <br />
Inoltre, i ricorrenti rilevano che comunque, sulla base dei contratti stipulati con la ASL, essi erano obbligati a erogare le prestazioni secondo i volumi assegnati, non potendo rifiutare la prestazione richiesta dall’utente.<br />
3. &#8211; Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto in ragione della sua infondatezza.<br />
4. &#8211; All’udienza pubblica del 15 gennaio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
5. &#8211; Il ricorso è fondato, nei limiti di cui appresso.<br />
6. &#8211; La deliberazione regionale impugnata costituisce attuazione delle previsioni contenute nell’art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, cit., secondo cui <i>«a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell&#8217;esercizio 2012, ai sensi dell&#8217;articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell&#8217;importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento per l’anno 2012, dell&#8217;1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall&#8217;anno 2014. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole Regioni e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale della spesa sanitaria»</i>.<br />
Dal tenore letterale della disposizione appare abbastanza agevole ricavare che la riduzione prevista per l’anno 2012, incida sia sull’importo che sui volumi delle prestazioni oggetto dei contratti stipulati (ai sensi dell’art. 8-<i>quinquies</i> del d.lgs. n. 502 del 1992) tra le aziende sanitarie locali e le strutture sanitarie private accreditate. Il meccanismo contemplato dalla norma opera, pertanto, una contestuale riduzione delle prestazioni corrispettive programmate dalle parti nell’accordo contrattuale. <br />
6.1. &#8211; Da questo rilievo, deriva una prima conseguenza sul piano della ricostruzione dell’ambito di applicazione dell’art. 15, comma 14, cit.; ossia, che il meccanismo effettuale prefigurato può operare solo per le prestazioni sanitarie rese dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, posto che non sarebbe possibile incidere in senso riduttivo sulle prestazioni già effettuate fino a quella data.<br />
6.2. &#8211; In secondo luogo, sotto il profilo procedurale, la norma in esame attribuiva alla Regione la competenza alla determinazione della percentuale necessaria affinché la spesa sanitaria complessiva per l’anno 2012 corrispondesse alla spesa risultante dal consuntivo per l’anno 2011, ridotta dello 0,5%, il che ha costituito oggetto dell’impugnata deliberazione della Giunta Regionale, peraltro intervenuta solo il 17 dicembre 2012.<br />
Il fatto che la determinazione regionale sia stata adottata al termine del 2012 pone, inevitabilmente, il problema degli effetti retroattivi riconducibili alla deliberazione regionale, poiché non può sfuggire che l’unica alternativa alla retroattività della deliberazione è la sua pratica inapplicabilità (e, quindi, prima ancora, l’inapplicabilità dell’art. 15, comma 14, cit.).<br />
6.3. &#8211; La soluzione si deve necessariamente ritrovare nei principi affermati dall’Adunanza Plenaria in tema di retroattività degli effetti della determinazione dei tetti di spesa, nelle sentenze 2 maggio 2006, n. 8, e 12 aprile 2012, n. 4, secondo cui – pur restando fermo il principio della efficacia retroattiva della determinazione con cui venga fissato, in corso d’anno, il livello di spesa per l’acquisizione di prestazioni dalle strutture private accreditate – essa trova un limite costituito dalla tutela dell’affidamento del privato, il quale abbia (al momento in cui venga determinato il tetto di spesa annuale) già svolto le prestazioni cui è tenuto sulla base degli accordi contrattuali conclusi con le singole aziende sanitarie locali.<br />
In particolare, la tutela riconoscibile al privato si fonda su due aspetti strettamente connessi: l’aspettativa che il livello di spesa dell’anno in corso si conformi (quantomeno) a quello assentito per l’anno immediatamente precedente; la ulteriore previsione secondo la quale la spesa stanziata per l’esercizio finanziario precedente potrà essere incisa dalle riduzioni di spesa derivanti dalle determinazioni generali adottate dalla Regione, nell’esercizio dei poteri di programmazione sanitaria, di cui all’art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (secondo cui le Regioni <i>«in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all&#8217;articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all&#8217;articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»</i>). Fin dalla decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria, 2 maggio 2006, n. 8, il Consiglio di Stato ha, infatti, ammesso che i tetti di spesa possano essere determinati con effetti retroattivi, ma con la salvaguardia dell&#8217;affidamento del privato, che &#8211; nelle more della comunicazione del limite di spesa &#8211; può avere riguardo alle somme assegnate per l&#8217;anno precedente, diminuite del risparmio di spesa imposto dalle leggi finanziarie approvate o in corso di approvazione.<br />
La soluzione adottata nella pronuncia del 2006, cit., oltre ad aver avuto l’adesione di una parte della giurisprudenza del giudice d’appello (si veda Cons. St., sez III, 7 marzo 2012, n° 1289), è stata esplicitamente confermata dall’Ad. Plen. n. 4 del 2012, che – dopo una diffusa analisi della disciplina normativa sulla assegnazione del fondo sanitario nazionale – ha concluso condividendo <i>«l’affermazione centrale che sorregge la decisione n. 8/2006 di questa Adunanza Plenaria, secondo cui le strutture private, che erogano prestazioni per il Servizio sanitario nazionale nell’esercizio di una libera scelta, potranno aver riguardo &#8211; fino a quando non risulti adottato un provvedimento definitivo &#8211; all&#8217;entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell&#8217;anno precedente, diminuite della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie relative all’anno in corso»</i>.<br />
6.5. &#8211; Nel caso di specie, come accennato in sede di esposizione del fatto, anche se la deliberazione della Giunta Regionale (n. 49/4 del 17 dicembre 2012), con la quale la Regione Sardegna ha stabilito la riduzione percentuale da applicare ai contratti stipulati dalle strutture private accreditate nell’anno 2012, è stata adottata solo alla fine del 2012, occorre considerare che tale riduzione poteva essere attesa e programmata dalle strutture fin dall’entrata in vigore dell’art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Ovverosia, dal 7 luglio 2012.<br />
6.6. &#8211; Applicando i principi sopra enunciati, ne deriva come conseguenza che le strutture ricorrenti avrebbero dovuto e potuto confidare, per le prestazioni erogate prima di tale data, sull’importo delle prestazioni concordato nel contratto stipulato con la A.S.L. . <br />
6.7. &#8211; Ne deriva come conseguenza che la deliberazione della Giunta Regionale, n. 49/4 del 17 dicembre 2012, deve essere annullata nella parte in cui non prevede che la decurtazione del 1,17% si applichi – per i contratti stipulati nel 2012 – solo alle prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate dopo il 7 luglio 2012.<br />
6.8 &#8211; Ne discende, altresì, l’illegittimità parziale dell’impugnata deliberazione del direttore generale della A.S.L. n. 5 di Oristano, n. 154 del 15 febbraio 2013, con la quale &#8211; <i>«in attuazione di quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 49/4 del 17/12/2012»</i> &#8211; si è stabilito di <i>«applicare, per l’anno 2012, una decurtazione nella misura del 1,17% ai contratti stipulati con i privati accreditati erogatori di prestazioni di medicina specialistica …»</i>.<br />
7. &#8211; In questi limiti, il ricorso in esame deve essere accolto.<br />
8. &#8211; Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto:<br />
&#8211; annulla la deliberazione della Giunta Regionale, n. 49/4 del 17 dicembre 2012, nella parte in cui non prevede che la decurtazione del 1,17% si applichi – per i contratti stipulati nel 2012 – solo alle prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e di<br />
&#8211; annulla nei medesimi termini la deliberazione del direttore generale della A.S.L. n. 5 di Oristano, n. 154 del 15 febbraio 2013.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/05/2014</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-5-2014-n-377/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.377</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.379</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-5-2014-n-379/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-5-2014-n-379/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-5-2014-n-379/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.379</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca M. C. (avv.ti M. Bonetti, S. Delia e G. Carboni) c/ l’Università degli Studi di Cagliari; il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca (Avv. Distr. Stato) 1. Università – Ammissione – Prova preselettiva – In caso di iscrizione ad anni successivi al primo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-5-2014-n-379/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.379</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-5-2014-n-379/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.379</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca<br /> M. C. (avv.ti M. Bonetti, S. Delia e G. Carboni) c/ l’Università degli Studi di Cagliari; il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca (Avv. Distr. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Università – Ammissione – Prova preselettiva – In caso di iscrizione ad anni successivi al primo – Necessità – Sussiste – Esistenza di posti disponibili per iscrizioni &#8211; Irrilevanza</p>
<p>2. Università – Ammissione – Prova preselettiva – In presenza di percorsi di studio svolti all’estero – Necessità – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il superamento della prova selettiva per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato, ai sensi della L. 2 agosto 1999, n. 264, è necessario anche per chi intenda iscriversi ad anni successivo al primo, senza che possa assumere alcun rilievo la circostanza che, con riferimento ai corsi di laurea presso cui intende trasferirsi lo studente, sussistano posti disponibili per iscrizioni ad anni successivi al primo</p>
<p>2. Il superamento della prova selettiva per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato, ai sensi della L. 2 agosto 1999, n. 264, è necessario anche per  chi abbia svolto periodi di studio all’estero; un tanto si desume dall’art. 2 L. 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all&#8217;insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l&#8217;11 aprile 1997 e norme di adeguamento dell&#8217;ordinamento) che, nell’attribuire alle Università la «competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all&#8217;estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell&#8217;accesso all&#8217;istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani», indica come parametro di valutazione dei percorsi di studio svolti all’estero la «conformità ai rispettivi ordinamenti», il cui significato appare idoneo a ricomprendere il riferimento sia alle norme espressione dell’autonomia universitaria, sia alle norme dell’ordinamento generale, tra le quali quelle che disciplinano l’accesso programmato ai corsi di laurea ai sensi della L. 2 agosto 1999, n. 264. La necessità del superamento di una prova selettiva di ammissione, conseguentemente, assorbe e rende inapplicabile, nelle facoltà in cui è contemplata, la valutazione e il riconoscimento dei periodi di studio all’estero</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 258 del 2013, proposto da:<br />
M. C., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia e Gianfranco Carboni, con domicilio eletto presso l’avv. Gianfranco Carboni in Cagliari, via Bruscu Onnis n. 6; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore <i>pro tempore</i>;<br />
il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del bando con cui sono stati decretati i posti disponibili per l&#8217;a.a. 2012/2013 per i trasferimenti da altri atenei e del bando approvato con decreto rettorale 686 del 6.7.2012;<br />
&#8211; della graduatoria nella parte in cui non prevede l&#8217;ammissione del ricorrente al corso di laurea prescelto;<br />
&#8211; del provvedimento di diniego, n. 7314 del 28.3.2013, emesso dall&#8217;Università degli Studi di Cagliari;<br />
&#8211; del non accoglimento della domanda di trasferimento prot. 18393/02 del 10.9.2012, nonché del diniego al trasferimento di cui provvedimento prot. 5019 del 27.02.2013;</p>
<p align=center>e per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del diritto del ricorrente ad ottenere l’iscrizione al II anno del corso di laurea di cui alla domanda di trasferimento;<br />
del diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto del diniego.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cagliari e del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. – Il ricorrente, iscritto al secondo anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana (Albania), in data 30 luglio 2012 ha presentato domanda di trasferimento e iscrizione al 2° anno del corso di laurea magistrale in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” dell’Università degli Studi di Cagliari, per l’anno accademico 2012/2013. Con nota del 16 ottobre 2012, prot. n. 21769, l’Università comunicava al ricorrente che nei corsi a numero programmato, come quello oggetto dell’istanza, gli studenti provenienti da Università straniere possono essere ammessi soltanto dopo che gli stessi abbiano superato la prova di ammissione e vi sia disponibilità di posti per l’anno di interesse.<br />
Il 24 gennaio 2013 il ricorrente presentava una seconda domanda, asseritamente motivata dalla necessità di emendare l’errata indicazione dell’Università straniera di provenienza, contenuto nella prima. Con nota del 27 febbraio 2013, prot. n. 5019, l’Università rilevava la tardività della seconda domanda, sul presupposto che, a norma del “Manifesto Generale degli Studi per l’A.A. 2012/2013” le domande di iscrizione agli anni successivi al primo dovevano essere presentate entro il 31 dicembre 2012. Rilevava, peraltro, che la domanda non poteva essere accolta anche perché il ricorrente risultava iscritto, nell’A.A. 2011/2012, contemporaneamente all’Università “Vasile Goldis” (Arad, Romania) e all’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana; e nell’A.A. 2010/2011, sia presso l’università di Cagliari, sia presso l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana.<br />
2. &#8211; Con ricorso avviato alla notifica il 2 aprile 2013 e depositato il successivo 8 aprile, il sig. Marco Cannella chiede l’annullamento dei dinieghi sopra richiamati, nonchè degli altri provvedimenti meglio indicati in epigrafe, deducendo cinque articolati motivi.<br />
3. &#8211; Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Cagliari, chiedendo in via preliminare che il ricorso sia dichiarato irricevibile per tardività, in relazione al primo provvedimento di diniego; e comunque inammissibile o infondato.<br />
4. &#8211; All’udienza pubblica del 23 ottobre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
5. – Si può prescindere dall’esame delle questioni pregiudiziali di rito sollevate dalla difesa erariale, stante l’infondatezza del ricorso in esame.<br />
6. &#8211; Con il primo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. <br />
6.1. – Il motivo non è fondato, per le condivisibili ragioni enunciate dal Consiglio di Stato in diverse occasioni (cfr. da ultimo Cons. St., sez. VI, 22 novembre 2013, n. 5561), ponendo in evidenza come, nella fattispecie, si tratti di attività amministrativa vincolata; nel cui ambito, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990, la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze di trasferimento in esame, non comporta l’annullamento del provvedimento finale impugnato.<br />
7. – I restanti motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, considerato che – anche se sotto diversi profili – si incentrano sulla fondamentale questione della necessità, o non, del superamento della prova selettiva per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, anche per chi, come il ricorrente, intenda iscriversi ad anni successivo al primo; ovvero, abbia superato una prova di ammissione a corsi di insegnamento superiore, universitario, in altro Stato membro dell’Unione Europea.<br />
7.1. &#8211; Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che il diniego al trasferimento sarebbe illegittimo per manifesta ingiustizia, illogicità, violazione degli artt. 34 e 97 della Costituzione, violazione articoli 2 e 14 del protocollo addizionale alla convenzione (senza ulteriori indicazioni: cfr. pag. 10 del ricorso), poiché il sistema di accesso in Albania sarebbe del tutto analogo a quello italiano, anche perchè i programmi sarebbero stati predisposti dal Ministero dell’Istruzione italiano e la prova preselettiva sarebbe uguale a quella prevista presso l’Università Tor Vergata di Roma.<br />
7.2. &#8211; Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 34 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione, violazione della legga 2 agosto 1999, n. 264, in quanto il provvedimento di diniego sarebbe generico e non preciserebbe la disponibilità effettiva dei posti liberi nell’Ateneo cagliaritano; e comprimerebbe illegittimamente il diritto costituzionale allo studio.<br />
7.3. &#8211; Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all&#8217;insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l&#8217;11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell&#8217;ordinamento interno), che impone alle Università di esaminare i trasferimenti valutando previamente i programmi di studio svolti all’estero; nonché dell’art. 31 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, e degli articoli 3, 14, 17-21, in relazione all’art. 165 del Trattato CE (rectius: T.F.U.E.), posto che imporre di superare un nuovo test di ingresso sarebbe illogico sia per il fatto che il ricorrente ha superato analogo test per l’iscrizione all’Università straniera, sia perché quando vi siano posti disponibili negli anni successivi al primo l’accoglimento delle istanze di trasferimento non inciderebbe sulla programmazione nazionale.<br />
7.4. &#8211; Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli articoli 10 e 12 del regio decreto n. 1269/1938, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, della legge n. 264/1999.<br />
8. – I motivi sopra riassunti sono infondati.<br />
8.1. &#8211; In primo luogo, deve rilevarsi che dall’esame dell’art. 1, lett. a), e dell’art. 4, della l. n. 264/1999 non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere – stante l’inequivoco disposto normativo – che detto obbligo sussista anche nel caso di domanda di accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo. In questo senso deve essere inteso l’art. 4, comma 1, cit., il quale, nel prevedere che <i>“l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove”,</i> non fa alcuna distinzione fra l&#8217;accesso al primo anno di corso e l’ammissione agli anni di corso successivi (in senso conforme si veda la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato: di recente sez. VI, 22 novembre 2013, n° 5561).<br />
8.2. &#8211; In secondo luogo, sono manifestamente infondati anche i dubbi di compatibilità della disciplina di diritto interno con le norme del diritto europeo, primario o derivato, considerato che la Corte di Giustizia UE (cfr., <i>ex multis</i>, Grande Sezione, 23 ottobre 2007, nelle cause riunite C-11/06 e C-12/06, <i>Morgan</i> e <i>Bucher</i>, punto 24; 13 aprile 2010, in causa C-73/08, <i>Bressol</i>, punti 28 e 29) ha costantemente affermato che la materia del diritto all’istruzione e del diritto all’insegnamento è riservata ai singoli stati membri, ai sensi dell’art. 165 del TFUE (già art. 149 del Trattato CE); anche l’ulteriore principio fissato dalla giurisprudenza europea, ossia che tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario e in particolare delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall’art. 18, n. 1, del Trattato CE (ora art. 20 del TFUE), non è compromesso nella fattispecie, poiché la previsione o l’obbligo di superare una prova preliminare per accedere a determinati corsi di laurea non ha un contenuto discriminatorio (si applica indistintamente ai cittadini italiani e ai cittadini degli altri stati membri) e non preclude la libertà di circolazione.<br />
8.3. &#8211; Anche la Corte costituzionale, con sentenza 27 novembre 1998, n. 383 ha chiarito come l’ammissione ai corsi universitari sia rimessa alla disciplina legislativa, che deve assicurare ai soggetti capaci e meritevoli il raggiungimento dei livelli più alti dell’istruzione, ma in conformità ai successivi articoli 33 e 34 della Cost., i quali non escludono che il percorso formativo possa essere condizionato anche dalle risorse umane e dalle strutture organizzative degli atenei, oltre che dal <i>&#8220;fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo&#8221;</i> (come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 264 del 1999, da riferire all’intero ambito comunitario: cfr. Cons. Stato, VI,, 3 settembre 2013, n. 4396).<br />
8.4. &#8211; Ne deriva come conseguenza che nessun rilievo assume la circostanza che, con riferimento ai corsi di laurea presso cui intende trasferirsi il ricorrente, sussistano posti disponibili per iscrizioni ad anni successivi al primo; e ciò, appunto, per l’assorbente ragione che la partecipazione e il superamento del test di ammissione costituisce un requisito necessario sia per l’iscrizione al primo anno di corso che per l’iscrizione agli altri anni di corso.<br />
8.5. – Infine, per quanto concerne la censura relativa alla violazione della legge 11 luglio 2002, n. 148 (<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all&#8217;insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l&#8217;11 aprile 1997 e norme di adeguamento dell&#8217;ordinamento</i>), deve osservarsi che l’art. 2 della legge cit., nell’attribuire alle Università la <i>«competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all&#8217;estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell&#8217;accesso all&#8217;istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani»</i>, indica come parametro di valutazione dei percorsi di studio svolti all’estero la <i>«conformità ai rispettivi ordinamenti»</i>; formula ampia, il cui significato appare idoneo a ricomprendere il riferimento sia alle norme espressione dell’autonomia universitaria, sia alle norme dell’ordinamento generale, tra le quali quelle che disciplinano l’accesso programmato ai corsi di laurea ai sensi della legge n. 264/1999. La necessità del superamento di una prova selettiva di ammissione, conseguentemente, assorbe e rende inapplicabile, nelle facoltà in cui è contemplata, la valutazione e il riconoscimento dei periodi di studio all’estero.<br />
9. – Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente rigettato.<br />
10. &#8211; Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Compensa tra le parti le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014, a scioglimento della riserva formulata alla camera di consiglio del 23 ottobre 2013, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/05/2014</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-5-2014-n-379/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2014 n.379</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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