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	<title>21/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.2582</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-5-2007-n-2582/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-5-2007-n-2582/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.2582</a></p>
<p>Pres. (f.f.) Maruotti – Est. Aureli P. (Avv. O. Morcavallo) c/ Comune di Pagliusi (Avv. De Luca) sull&#8217;applicabilità o meno dei termini processuali di cui al c.d. rito &#8220;accelerato&#8221; alle controversie risarcitorie in materia di espropriazione per pubblica utilità; sulla nozione di &#8220;atti e comportamenti&#8221; in materia espropriativa ai fini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-5-2007-n-2582/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.2582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-5-2007-n-2582/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.2582</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. (f.f.) Maruotti – Est. Aureli<br /> P. (Avv. O. Morcavallo) c/ Comune di Pagliusi (Avv. De Luca)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità o meno dei termini processuali di cui al c.d. rito &ldquo;accelerato&rdquo; alle controversie risarcitorie in materia di espropriazione per pubblica utilità; sulla nozione di &ldquo;atti e comportamenti&rdquo; in materia espropriativa ai fini del riparto tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa; sul termine di prescrizione per la proposizione dell&#8217;azione risarcitoria in materia espropriativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Termini processuali – Termine per la proposizione dell’appello avverso sentenza ex art. 23 bis, l. 1034/1971 – Oggetto del processo – Azione di risarcimento dei danni per c.d. accessione invertita – Termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza per la proposizione dell’appello – Inapplicabilità – Ragioni</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Azione di risarcimento del danno per occupazione sine titulo da parte dell’Amministrazione di terreni nell’ambito di procedura di espropriazione per pubblica utilità – Fattispecie – Giurisdizione amministrativa</p>
<p>3. Processo amministrativo – Termini processuali – Azione di risarcimento dei danni per c.d. accessione invertita – Termine di prescrizione – Termine ordinario quinquennale decorrente dalla materiale trasformazione del fondo – Inapplicabilità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971 si applica solo alle controversie ivi espressamente previste e dunque – con riferimento alla materia espropriativa – quando siano impugnati gli atti del relativo procedimento, e non anche quando sia proposta esclusivamente una domanda di risarcimento del danno, basata o su un già disposto annullamento di un atto del procedimento ovvero sulla sussistenza di una occupazione sine titulo, per la sua sopravvenuta inefficacia.</p>
<p>2. Nel quadro normativo venutosi a formare con l’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (come novellato dalla legge n. 205 del 2000) e con l’art. 53 del testo unico sull’esproprio n. 327 del 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), la giurisdizione amministrativa esclusiva sussiste non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo (per qualsiasi suo vizio), ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica. Tale connessione sussiste quando l’Amministrazione tenga un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo che continui a possedere sine titulo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secundum ius, nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio. Ne consegue che la giurisdizione del Giudice ordinario sussiste nei casi di vie di fatto (cioè di alterazione dello stato dei luoghi, o di acquisto del possesso di un suolo o di un edificio in totale assenza del vincolo preordinato all’esproprio e di una qualsiasi funzione pubblicistica, ad esempio in occasione della realizzazione di un’opera da parte dell’amministrazione su un proprio terreno), quando si tratti della manutenzione di strade o di altri beni pubblici o della gestione di discariche e di altre opere pubbliche (svolte con pregiudizio altrui), mentre, ai sensi dell’art. 53 del testo unico n. 327 del 2001, come inciso dalla sentenza n. 191 del 2006 della Corte Costituzionale, sussiste la giurisdizione esclusiva amministrativa quando si tratti di comportamenti connessi all’esercizio dei pubblici poteri, e cioè anche quando l’amministrazione detenga sine titulo il fondo altrui, dopo averlo acquisito in sede di esecuzione di uno degli atti attuativi del vincolo preordinato all’esproprio.</p>
<p>3. Poiché l’art. 43 del testo unico n. 327 del 2001 presuppone la perdurante sussistenza del diritto di proprietà, configurandosi un illecito permanente dell’Amministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, anche se è stata realizzata l’opera pubblica, non è possibile ritenere sussistente un termine quinquennale, decorrente dalla trasformazione irreversibile dell’area o dalla realizzazione dell’opera, decorso il quale si verificherebbe la prescrizione della pretesa risarcitoria. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, che hanno una diretta rilevanza nell’ordinamento interno, e con la stessa ratio dell’art. 43, che consente all’Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto quando il bene sia stato “modificato per scopi di interesse pubblico” (fermo restando il diritto del proprietario di ottenere il risarcimento del danno) sicché, a parte l’applicabilità della disciplina civile sull’usucapione (per la quale il possesso ultraventennale fa acquistare all’Amministrazione il diritto di proprietà pur in assenza dell’atto di natura ablatoria), l’art. 43 testualmente preclude che l’Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge, salvo che sia concluso il procedimento ablatorio (con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando)  oppure, quando vi sia una patologia ed il bene sia stato “modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento”, quando è emesso il decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 43.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. <b>8803</b> del <b>2004</b>, proposto dal</p>
<p>signor <b>Alfredo</b> <b>Pagliusi</b>, rappresentato e difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Arno n. 6;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>Comune di Grimaldi</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore De Luca, con domicilio eletto in Roma presso la sezionale del Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro 13;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Sez. II, 7 novembre 2003, n. 3582, e per l’accoglimento integrale del ricorso di primo grado;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della parte appellata ;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Data per letta  alla pubblica udienza del 3 aprile 2007 la relazione del  Cons. Sandro Aureli<i><br />
</i>Uditi, altresì, l’Avv. Morcavallo O. e l’Avv. Lorenzoni  su delega dell’Avv. De Luca; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>Considerato in fatto e in diritto<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
1. Il Comune di Grimaldi ha realizzato l’acquedotto comunale ‘Ciglioni’, dopo avere occupato – tra gli altri – alcuni terreni di proprietà dell’appellante.<br />
I lavori sono cominciati in esecuzione della delibera del consiglio comunale n. 228 del 27 settembre 1987 (che ha approvato il progetto, con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza), con l’occupazione di un terreno di proprietà dell’appellante.<br />
Vi è stato poi il ‘potenziamento’ dell’acquedotto, con l’occupazione di un suo ulteriore terreno, in esecuzione della delibera della giunta comunale n. 274 del 23 novembre 1993 (con cui è stata approvata una variante al progetto, anch’essa comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera).</p>
<p>2. Col ricorso di primo grado (proposto al TAR per la Calabria), l’odierno appellante ha chiesto il risarcimento del danno derivante dalla occupazione divenuta <i>sine titulo</i> dei suoi terreni, e per il loro valore integrale,<i> </i>nonché un ‘risarcimento in forma specifica’, con la riapertura di una strada d’accesso ad altri terreni di sua proprietà (in quanto la realizzazione dell’acquedotto ne ha comportato la chiusura).<br />
Dopo aver acquisito una consulenza tecnica, il TAR:<br />
&#8211; ha accolto la domanda risarcitoria, limitatamente all’area oggetto dei lavori di potenziamento dell’acquedotto (effettuati in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 274 del 23 novembre 1993);<br />
&#8211; ha respinto la domanda risarcitoria, riguardante l’area oggetto dei lavori di realizzazione (presi in considerazione dalla delibera consiliare n. 228 del 27 settembre 1987), in accoglimento di una eccezione di prescrizione quinquennale, formulata dal Co<br />
&#8211; ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento in forma specifica, volta ad ottenere il ripristino della materiale possibilità di accedere agli altri suoi fondi, perché non è stato impugnato alcun silenzio del Comune.</p>
<p>3. Col gravame in esame, l’appellante ha impugnato la sentenza del TAR per le parti in cui ha disposto la sua soccombenza, deducendo che:<br />
&#8211; non risultava prescritta la sua domanda risarcitoria, riguardante il terreno oggetto dei lavori di ‘potenzialento’, poiché il relativo termine è stato interrotto da atti del Comune e comunque non è configurabile ex art. 43 del testo unico sugli espropri<br />
&#8211; risultava ammissibile e fondata la sua domanda di riapertura della strada, di accesso ai terreni di cui è ancora proprietario.<br />
L’appellante ha anche  chiesto la condanna del Comune di Grimaldi al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.<br />
Il Comune di Grimaldi si è costituito in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia dichiarato inammissibile (per difetto di giurisdizione o per acquiescenza), ovvero irricevibile  (per essere stato tardivamente proposto), e che comunque esso sia respinto perché infondato (per l’assenza di atti interruttivi della prescrizione).<br />
Le parti hanno presentato memorie, con le quali hanno ulteriormente illustrato le questioni controverse.</p>
<p>4. Così riassunte le vicende che hanno condotto alla presente fase del giudizio, va esaminata l’eccezione di tardività dell’appello, formulata dal Comune appellato.<br />
Secondo l’assunto,  nella specie sarebbe stato superato il termine di 120 giorni per la proponibilità dell’appello, disposto dall’art. 23 bis della legge n. 1074 del 1971 (come novellata dalla legge n. 205 del 2000), applicabile quando la sentenza di primo grado non è notificata al soccombente.<br />
L’eccezione va respinta.<br />
La Sezione condivide e fa proprio l’orientamento per il quale il sopra richiamato art. 23 bis si applica solo alle controversie ivi espressamente previste, e dunque – con riferimento alla materia espropriativa – quando siano impugnati gli atti del relativo procedimento, e non anche quando sia proposta esclusivamente una domanda di risarcimento del danno, basata o su un già disposto annullamento di un atto del procedimento ovvero sulla sussistenza di una occupazione <i>sine titulo</i>, per la sua sopravvenuta inefficacia  (cfr.  Sez. VI, 6 dicembre 2006, n. 7194; Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8244).</p>
<p>5. Il Comune di Grimaldi ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’appello, perché sarebbe ravvisabile una sua acquiescenza alla sentenza impugnata, per il fatto che – prima della proposizione del gravame – l’appellante ha proposto un ricorso al medesimo TAR per la Calabria, volto ad ottenere la quantificazione del danno, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lg. n. 80 del 1998 (come novellato con la legge n. 205 del 2000). <br />
Anche tale eccezione va respinta, perché non sussistono i presupposti di applicabilità dell’art. 329 c.p.c.<br />
Ed invero l’ulteriore ricorso proposto al TAR (volto ad ottenere la liquidazione della somma spettante per l’occupazione del suolo preso in considerazione dalla delibera n. 274 del 1993) non è qualificabile come comportamento incompatibile con la volontà di ottenere l’integrale risarcimento del danno, cagionato dal Comune in conseguenza degli originari lavori di realizzazione dell’acquedotto (con l’occupazione del suolo preso in considerazione dalla delibera n. 228 del 1987).<br />
Del resto, nel caso di accoglimento parziale di un ricorso di primo grado, volto ad ottenere un risarcimento del danno per distinte voci di danno, la parte ben può chiedere la liquidazione e la materiale corresponsione della somma ritenuta spettante nella sentenza, proponendo l’appello per ottenere il risarcimento del danno anche per le voci sulle quali il giudice di primo grado si sia pronunciato negativamente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI,  6 maggio 2004, n. 2797; Cass. civ., Sez. III,  20 marzo .2006, n. 6086).</p>
<p>6. Il Comune appellato ha altresì dedotto che non sussisterebbe la giurisdizione amministrativa sulla domanda di risarcimento del danno, riproposta in questa sede.<br />
6.1. Osserva la Sezione che l’eccezione risulta ammissibile e può essere esaminata in questa sede, anche in assenza di un appello incidentale.<br />
Infatti, la sentenza gravata non si è espressamente pronunciata sulla questione, sicché nel corso del giudizio di secondo grado si può verificare la sussistenza della giurisdizione amministrativa (Ad. Plen., 30 agosto 2005, n. 4).<br />
6.2. L’eccezione va peraltro respinta, perché infondata.<br />
Nel quadro normativo venutosi a formare con l’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (come novellato dalla legge n. 205 del 2000) e con l’art. 53 del testo unico sull’esproprio n. 327 del 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), la giurisdizione amministrativa esclusiva vi è non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo (per qualsiasi suo vizio), ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica.<br />
Tale connessione sussiste quando l’Amministrazione abbia un comportamento omissivo <i>contra ius</i> e non restituisca il fondo che continui a possedere <i>sine titulo</i>, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato <i>secondum ius</i>, nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio.<br />
In base alle sentenze sopra richiamate della Corte Costituzionale (che hanno determinato principi rilevanti per determinare i criteri di riparto), continua a sussistere la giurisdizione civile unicamente per i comportamenti che &#8211; pur se attinenti in senso lato ad «<i>aspetti dell’uso del territorio</i>» &#8211; siano riconducibili a «strumenti intrinsecamente privatistici» (e non all’esercizio di una funzione) ovvero non siano strettamente riferibili alla materia urbanistica.<br />
La giurisdizione civile sussiste, dunque, nei casi di vie di fatto (cioè di alterazione dello stato dei luoghi, o di acquisto del possesso di un suolo o di un edificio in totale assenza del vincolo preordinato all’esproprio e di una qualsiasi funzione pubblicistica, ad esempio in occasione della realizzazione di un’opera da parte dell’amministrazione su un proprio terreno), quando si tratti della manutenzione di strade o di altri beni pubblici o della gestione di discariche e di altre opere pubbliche (svolte con pregiudizio altrui).<br />
Invece, tenuto conto dell’art. 53 del testo unico n. 327 del 2001 (per il quale sussiste la giurisdizione esclusiva  quando la controversia abbia per “<i>oggetto atti, provvedimenti, accordi e comportamenti</i>” “<i>conseguenti alla applicazione delle disposizioni dei testo unico</i>”), come inciso dalla sentenza n. 191 del 2006 della Corte Costituzionale, vi è la giurisdizione esclusiva quando si tratti di comportamenti connessi all’esercizio dei pubblici poteri, e cioè anche quando l’amministrazione detenga <i>sine titulo</i> il fondo altrui, dopo averlo acquisito in sede di esecuzione di uno degli atti attuativi del vincolo preordinato all’esproprio.<br />
Ai fini della giurisdizione, dunque, non rileva il fatto che l’occupazione – originariamente disposta <i>iure</i> &#8211; sia divenuta <i>sine titulo</i> per l’annullamento o la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.<br />
Vanno al riguardo richiamati i principi già formulati Sezioni Unite della Corte di Cassazione (20 dicembre 2006, nn. 27190, 27191, 27193), nonché dalla Adunanza Plenaria di questo Consiglio, sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva quando sia chiesta la tutela del diritto di proprietà nella materia espropriativa in presenza di comportamenti connessi all’esercizio della funzione pubblica (v. le decc. n. 9 del 2005 e n. 2 del 2006, nonché la dec. n. 4 del 2005, che ha riguardato un caso corrispondente a quello ora in esame, in cui la domanda di risarcimento si fondava sulla sopravvenuta perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sulla mancata emanazione del decreto di esproprio e sulla mancata restituzione del bene).<br />
La sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva, evincibile dal vigente quadro normativo, trova una razionale giustificazione (che rende il medesimo art. 53 del testo unico coerente con l’art. 103 Cost.), poiché il Comune:<br />
a) ha occupato il fondo ed ha eseguito l’opera in esecuzione di atti autoritativi, espressivi di poteri pubblicistici;<br />
b) non ha emesso il decreto di esproprio entro il prescritto termine (così rilevando la mancata conclusione del procedimento e il mancato esercizio della funzione pubblica, volta a far acquisire al patrimonio pubblico il bene già realizzato nel corso del procedimento);<br />
c) ha continuato ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico, valutati nei precedenti atti e in quelli che hanno riguardato  l’utilizzazione delle risorse economiche, per l’utilizzo dell’acquedotto da parte della collettività.</p>
<p>	7. Nel passare all’esame delle censure dell’appellante, va esaminata con priorità quella secondo cui il TAR ha errato nel ritenere prescritta la domanda di risarcimento, con riferimento al danno cagionato dal Comune con l’occupazione del suolo in esecuzione della delibera n. 228 del 1987.</p>
<p>8. Ritiene la Sezione che la censura sia fondata e vada accolta.<br />
8.1. La contestata statuizione del TAR si è implicitamente basata sui principi più volte affermati <i>praeter legem</i> dalla giurisprudenza, per i quali:<br />
&#8211; anche in assenza di un atto di natura ablatoria, l’Amministrazione acquista a titolo originario la proprietà dell’area altrui, quando su di essa ha realizzato in tutto o in parte un’opera pubblica, in attuazione della dichiarazione della pubblica utilit<br />
&#8211; dalla data in cui si verifica tale acquisto, comincia a decorrere il termine quinquennale per il risarcimento del danno, derivante dalla perdita del diritto di proprietà.<br />
8.2. Ad avviso della Sezione, tale ricostruzione non è condivisibile, per due essenziali ragioni.<br />
In primo luogo, essa non è conforme ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, che hanno una diretta rilevanza nell’ordinamento interno, poiché:<br />
&#8211; per l’art. 117, primo comma, della Costituzione, le leggi devono rispettare i “<i>vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario</i>”;<br />
&#8211; per l’art. 6 (F) del Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam), «<i>l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, &#8230; i<br />
&#8211; per la pacifica giurisprudenza della CEDU (che ha più volte riaffermato i principi enunciati dalla Sez. II, 30 maggio 2000, ric. 31524/96, già segnalata in data 29 marzo 2001 dall’Adunanza Generale di questo Consiglio, con la relazione illustrativa delDalla Convenzione europea e dal diritto comunitario già emerge il principio che preclude di ravvisare una ‘espropriazione indiretta’ o ‘sostanziale’, pur in assenza di un idoneo titolo, previsto dalla legge.<br />
In secondo luogo, rileva l’art. 43 del testo unico approvato col d.P.R. n. 327 del 2001, il quale attribuisce all’Amministrazione il potere di acquisire la proprietà dell’area con un atto formale di natura ablatoria e discrezionale (in sostanziale sanatoria), al termine del procedimento nel corso del quale vanno motivatamente valutati gli interessi in conflitto.<br />
Tale art. 43 è stato emesso dal legislatore delegato (che ha recepito le sollecitazioni dell’Adunanza Generale) per consentire all’Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto quando il bene sia stato “<i>modificato per scopi di interesse pubblico</i>” (fermo restando il diritto del proprietario di ottenere il risarcimento del danno), così evitando ulteriori sentenze di condanna da parte della CEDU.<br />
Tale profilo è stato individuato ‘with interest’ dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, il quale, nella sessione del 13-14 febbraio 2007, si è occupato delle ‘violazioni sistematiche dei diritti di proprietà derivanti dalla espropriazione indiretta’ in Italia.<br />
In particolare, pur constatando che la prassi interna ancora ravvisa la sussistenza di tale istituto, il Comitato di Ministri ha rilevato che:<br />
&#8211; questo Consiglio, con i lavori preparatori del testo unico e con la decisione n. 2 del 2005 dell’Adunanza Plenaria (cui ha manifestato il proprio ‘welcaming’),  ha escluso la sussistenza della espropriazione indiretta ed ha affermato che solo l’atto di- l’applicazione del medesimo art. 43 ai casi pendenti consente “an end definitively to the practice of indirect expropriation’.<br />
Vanno dunque ribaditi i principi già enunciati dalla relazione dell’Adunanza Generale del 29 marzo 2001, per la quale l’art. 43 presuppone la perdurante sussistenza del diritto di proprietà e di un illecito permanente dell’Amministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, anche se è stata realizzata l’opera pubblica.<br />
Il testo e la <i>ratio</i> dell’art. 43, dunque, non consentono di ritenere sussistente un termine quinquennale, decorrente dalla trasformazione irreversibile dell’area o dalla realizzazione dell’opera, decorso il quale si verificherebbe la prescrizione della pretesa risarcitoria.<br />
Al contrario, l’art. 43 ribadisce il principio per il quale, nel caso di occupazione <i>sine titulo</i>, vi è un illecito il cui autore ha l’obbligo di restituire il suolo e di risarcire il danno cagionato, salvo il potere dell’Amministrazione di fare venire meno l’obbligo di restituzione <i>ab extra</i>, con l’atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio.<br />
In altri termini, a parte l’applicabilità della disciplina civile sull’usucapione (per la quale il possesso ultraventennale fa acquistare all’Amministrazione il diritto di proprietà pur in assenza dell’atto di natura ablatoria), l’art. 43 testualmente preclude che l’Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge.<br />
L’Amministrazione può divenire proprietaria:<br />
&#8211; o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico (con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando);<br />
&#8211;  oppure, quando vi è una patologia e il bene è stato “<i>modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento</i>”, quando è emesso il decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 43.<br />
8.3. I principi desumibili dall’art. 43 risultano rilevanti anche nel presente giudizio, anche se l’occupazione del suolo in questione è stata disposta in attuazione di una dichiarazione di pubblica utilità risalente al 1987, alla quale non è seguita l’emanazione del decreto di esproprio entro il 1992.<br />
Infatti, l’art. 43 – come già segnalato da questo Consiglio nella citata relazione del 29 marzo 2001 – si riferisce a tutti i casi di occupazioni <i>sine titulo</i>, anche a quelle già sussistenti alla data di entrata in vigore del testo unico.<br />
Oltre al rilievo delle specifiche osservazioni dall’Adunanza Generale (da considerare quali lavori preparatori) e del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, rileva l’art. 57 del testo unico, il quale (riferendosi ai «<i>procedimenti in corso</i>») ha previsto norme transitorie unicamente per individuare l’ambito di applicazione della riforma in relazione alle diverse fasi ‘fisiologiche’ del procedimento.<br />
Il medesimo art. 57, invece, non ha limitato neanche per implicito l’ambito di applicazione dell’art. 43, che è ‘opposto’ a quello delle norme che riguardano i «<i>procedimenti in corso</i>» (per la scadenza del termine entro il quale poteva essere emesso il decreto di esproprio, o per l’annullamento di un atto del procedimento ablatorio).<br />
In altri termini, l’atto di acquisizione – in quanto emesso <i>ab externo</i> del procedimento espropriativo – non rientra nell’ambito di operatività della normativa transitoria di cui all’art. 57.<br />
8.4. La reiezione dell’eccezione di prescrizione comporta l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, formulata in primo grado.<br />
Per quanto riguarda il relativo <i>quantum</i> (sul quale le parti non hanno formulato difese specifiche), la Sezione dispone che esso sia determinato dal Comune in base alle disposizioni sostanziali del testo unico sugli espropri e in coerenza alle previsioni dell’art. 35 del d.lg. n. 80 del 1998.<br />
Al riguardo, vanno fissati i seguenti principi:<br />
a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), il Comune e l’appellante possono addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà è trasferita al Comune e all’appellante è corrisposta la somma specificamente individuata nell’accordo stesso;<br />
b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine, il Comune – entro i successivi sessanta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà o la restituzione dell’area a suo tempo occupata, ovvero l’acquisizione di questa al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 43 del testo unico.<br />
Nel caso di restituzione dell’area, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo (cioè dalla data di scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sino a quella della effettiva restituzione), oltre agli interessi moratori.<br />
Nel caso di acquisizione ex art. 43, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, nonché l’importo spettante, in base alle vigenti disposizioni del testo unico, oltre agli interessi moratori.<br />
Sotto tale aspetto, le parti non hanno in alcun modo chiarito – nel corso del presente giudizio – la sussistenza o meno dei criteri presi in considerazione dall’art. 43, comma 6, del testo unico per la determinazione del <i>quantum</i>.<br />
Pertanto, per la determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di risarcimento (sia nel caso di accordo, sia nel caso di emanazione dell’atto ex art. 43), il Comune dovrà attenersi ai criteri legali, tenendo conto della data dalla quale è configurabile l’illecito permanente, nonché della destinazione urbanistica dell’area in questione.<br />
8.5. Qualora il Comune e l’appellante non concludano alcun accordo e il Comune neppure adotti un atto formale volto alla restituzione o alla acquisizione dell’area in questione, decorsi i termini indicati al § 8.4. l’odierno appellante potrà chiedere alla Sezione l’esecuzione della presente decisione, per la conseguente adozione delle misure consequenziali (rientrando nei poteri della Sezione la nomina di un commissario ad acta e la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, per la sua valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio).</p>
<p>9. Va infine esaminata  l’ulteriore domanda con cui l’appellante ha chiesto che sia disposta la riapertura di una strada comunale di accesso alla sua proprietà, che in passato poteva utilizzare prima della realizzazione dell’acquedotto in questione.<br />
9.1. Con la sentenza gravata, il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda, perché il proprietario non ha formulato una istanza in sede amministrativa, né ha impugnato il silenzio dell’Amministrazione.<br />
9.2. Rileva la Sezione che l’appello ha correttamente evidenziato come col ricorso di primo grado sia stata chiesta la tutela di un diritto soggettivo.<br />
Infatti, si tratta della pretesa volta alla costituzione in via coattiva di una servitù, ovvero al ripristino dell’esercizio di facoltà del proprietario e, dunque, di una posizione di diritto soggettivo.<br />
Pertanto, non risulta corretta la statuizione che ha dichiarato inammissibile la domanda originaria.<br />
Tuttavia, su tale domanda va dichiarato il difetto della giurisdizione amministrativa esclusiva, poiché essa non presenta alcuna connessione con la materia urbanistica (non attenendo alla pianificazione del territorio, a vincoli preordinati all’esproprio o al procedimento espropriativo), in realtà riguardando le modalità di esercizio del diritto di proprietà in rapporto all’uso della strada comunale.</p>
<p>10. Per le ragioni che precedono, il gravame va accolto limitatamente alla condanna generica del Comune di Grimaldi al risarcimento del danno causato all’appellante con l’occupazione divenuta <i>sine titulo</i> dell’area presa in considerazione nella delibera n. 228 del 1987, con le ulteriori statuizioni disposte al § 8.4., sicché – in parziale riforma della sentenza gravata – il ricorso di primo grado va accolto anche per tale parte.<br />
Va invece dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda volta alla riapertura della strada comunale.<br />
Tenuto conto della perdurante violazione del diritto dell’appellante, la condanna al pagamento delle spese e degli onorari della presente fase del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV):<br />
&#8211; accoglie in parte l’appello n. 8803 del 2003 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Grimaldi al risarcimento del danno, con i criteri e le modalità precisati in motivazione;<br />
&#8211; dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda volta alla riapertura della strada comunale;<br />
&#8211; condanna il Comune di Grimaldi al pagamento di euro 3.000 (tremila) in favore dell’appellante, per spese ed onorari della presente fase del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì  3 aprile 2007  dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Luigi Maruotti 	&#8211;	Presidente, f.f.<br />	<br />
Vito Poli 	&#8211;	Consigliere <br />	<br />
Anna Leoni 	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica 	&#8211;	Consigliere <br />	<br />
Sandro Aureli 	&#8211;	Consigliere, est.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 21/05/2007</b>….<br />
<i><b>(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</i></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-5-2007-n-2582/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.2582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.4703</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-5-2007-n-4703/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-5-2007-n-4703/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-5-2007-n-4703/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.4703</a></p>
<p>Pres. La Medica Est. Russo Enterprise Digital Architets – EDA s.p.a.e B2WIN s.p.a. (Prof. Avv. A. Clarizia e Prof. F. Cardarelli) c/ Ministero dell’ economia e delle finanze (Avv. Gen. Stato); Sogei S.P.A. (Avv.ti P. Ricciardi, D. Lipani E F. Sbrana) sulla legittimità del comportamento&#160; della Stazione appaltante, in ordine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-5-2007-n-4703/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.4703</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-5-2007-n-4703/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.4703</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica  Est. Russo<br /> Enterprise Digital Architets – EDA s.p.a.e B2WIN s.p.a. (Prof. Avv. A. Clarizia e Prof. F. Cardarelli) c/ Ministero dell’ economia e delle finanze (Avv. Gen. Stato); Sogei S.P.A. (Avv.ti P. Ricciardi, D. Lipani E F. Sbrana)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del comportamento&nbsp; della Stazione appaltante, in ordine alla verifica in concreto di &nbsp;tutti gli elementi dell&#8217; offerta, per superare un giudizio negativo di anomalia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Offerte di gara &#8211; Anomalia &#8211; Stazione appaltante &#8211; Potere di verifica in concreto di tutti gli elementi dell’offerta &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, la discrezionalità tecnica, che connota l&#8217;operato della stazione appaltante, implica necessariamente che il relativo giudizio dia contezza dell’inattendibilità dei singoli elementi e dell&#8217;offerta nel suo insieme, nel senso, cioè, che il relativo giudizio, che va congruamente e dettagliatamente motivato, esamini tutti gli elementi dell&#8217;offerta stessa e le ragioni della sua maggior o minor attendibilità (1) (nel caso di specie, il metodo di determinazione dei costi overhead). Ne consegue che, in presenza di vari elementi incongrui nelle voci rilevanti, per superare un giudizio negativo d’anomalia  bisogna dimostrare , sia l’attendibilità complessiva dell’offerta, sia che la sommatoria delle voci stesse non dia già di per sé un evidente risultato irrazionale e contrario alle virtuose dinamiche del mercato, tale, cioè se considerato fuori dall’evidenza pubblica, da esser inaccettabile nei normali rapporti tra le imprese del settore.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., per tutti, Cons. St., IV, 28 febbraio 2005 n. 751.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO, SEZ. II</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 12165/2006, proposto dalla</p>
<p><b>Enterprise Digital Architets – EDA s.p.a.</b>, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell’ATI costituenda con la B2WIN s.p.a., entrambe rappresentate e difese dai proff. Angelo CLARIZIA e Francesco CARDARELLI ed elettivamente domiciliate in Roma, al vicolo Orbitelli n. 36;  <br />
<b><br />
</b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>&#8211; il <B>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</B>, in persona del sig. Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso<i> ope legis </i>dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e<b
<br />
&#8211; la <b>Società generale d’informatica – SOGEI s.p.a.</b>, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo RICCIARDI, Damiano LIPANI e Francesca SBRANA ed elettivamente domiciliato in<b><br />
<P ALIGN=CENTER>E   NEI   CONFRONTI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>della <b>Hewlett Packard Distributed Computing Service s.r.l.</b>, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con la ATESIA s.p.a., controinteressate, non costituite nel presente giudizio; <br />
<b><br />
                                       PER    L’ANNULLAMENTO<br />
</b>A) – della nota dell’11 ottobre 2006, comunicata il successivo giorno 16, con cui l’amministratore delegato della SOGEI s.p.a. ha disposto l&#8217;esclusione dell’ATI ricorrente dall’appalto-concorso per l’affidamento del servizio di <i>Contact Center </i>per gli utenti del servizio informativo della fiscalità (gara n. E542); B) – del provvedimento in data 18 ottobre 2006, con cui l’a. u. della SOGEI s.p.a. ha nuovamente revocato la predetta gara, già indetta con bando pubblicato sulla GUCE n. S151/2005 del 6 agosto 2005; C) – di tutti i verbali della commissione per l’analisi della congruità delle offerte, costituita con atto del 7 dicembre 2005, pure questo impugnato; D) – della comunicazione in data 10 agosto 2006, con cui sono stati chiesti all’ATI ricorrente ulteriori chiarimenti circa la congruità tecnico-economica dell&#8217;offerta da questa presentata; E) – del provvedimento in data 4 agosto 2006, con cui s’è comunicato l’avvio dei lavori della predetta Commissione<br />
<b></p>
<p align=center>
E   PER   L’ACCERTAMENTO</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della nullità o inefficacia, o della caducazione automatica del contratto d’ appalto conseguente all’indizione dell’appalto-concorso per l’affidamento del servizio di <i>Contact Center </i>per gli utenti del servizio informativo della fiscalità (gara n. E609, con bando pubblicato sulla GUCE n. S5/2006 del 7 febbraio 2006) o, in via subordinata, del diritto al risarcimento del danno ex art. 35 del Dlg 31 marzo 1998 n. 80. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle sole stazioni appaltanti;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore all’udienza pubblica del 18 aprile 2007 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, soltanto il prof. CARDARELLI e gli avvocati RICCIARDI e LIPANI; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con bando pubblicato sulla GUCE n. S151/2005 del 6 agosto 2005, la SOGEI s.p.a., corrente in Roma, ha indetto, per conto del Ministero dell’ economia e delle finanze, l’appalto-concorso per l’affidamento del servizio di <i>Contact Center </i>per gli utenti del servizio informativo della fiscalità (gara n. E542), da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta pari a € 6.300.000,00.<br />
A detta procedura dichiara d’aver partecipato, tra gli altri, pure la Enterprise Digital Architets – EDA s.p.a., corrente in Roma (capogruppo mandataria) in ATI da costituire con la B2WIN s.p.a. (mandante), proponendo rituale offerta tecnico-economica. <br />
Dopo varie vicissitudini ed ancora perdurante lo scambio di informazioni tra la stazione appaltante e detta ATI (prima classificata nella graduatoria di merito) circa il contenuto dell&#8217;offerta di questa, la SOGEI s.p.a. ha revocato l’intera procedura, ma la Sezione, con la sentenza n. 5540 del 7 luglio 2006, ha annullato sia tale atto, sia il nuovo bando di gara. Ripresa, quindi, la precedente procedura, la stazione appaltante ha allora sottoposto l’offerta dell’ATI EDA alla verifica d’anomalia. Dal che l&#8217;esclusione di essa, a seguito del giudizio sfavorevole reso con la nota dell’11 ottobre 2006, comunicata il successivo giorno 16. Con provvedimento in data 18 ottobre 2006, la SOGEI s.p.a. ha nuovamente revocato la predetta gara già indetta con il bando pubblicato sulla GUCE n. S151/2005.<br />
Avverso tutti queste statuizioni la predetta ATI insorge nuovamente innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto due articolati gruppi di censure. Resiste in giudizio il Ministero intimato, il quale conclude genericamente per il rigetto della pretesa attorea. Anche la SOGEI s.p.a. s’è costituita nel presente giudizio, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda qui azionata. <br />
Alla pubblica udienza del 18 aprile 2007, su conforme richiesta delle parti presenti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio. <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. – Come già accennato nelle premesse in fatto, la costituenda ATI tra la Enterprise Digital Architets – EDA s.p.a., corrente in Roma (capogruppo mandataria) e la B2WIN s.p.a. (mandante), che aveva partecipato all&#8217;appalto-concorso per l’affidamento del servizio di <i>Contact Center </i>per gli utenti del servizio informativo della fiscalità, ne impugnano in questa sede il giudizio negativo sull’anomalia della propria offerta ed il coevo atto di revoca della gara. </p>
<p>2. – Per meglio comprendere il quadro fattuale della vicenda all’esame del Collegio, giova rammentare che tal procedura (gara n. E542), da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per un importo a base d’asta pari a € 6.300.000,00, fu indetta dalla SOGEI s.p.a., per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, con bando pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 2006 e sulla GUCE n. S151/2005 del 6 agosto 2005. <br />
Risultata prima nella graduatoria di merito, a detta ATI la stazione appaltante ha chiesto, con nota del 1° dicembre 2005 ed a mente dell&#8217;art. 25, c. 1 del Dlg 17 marzo 1995 n. 157, i giustificativi dei costi sugli elementi costitutivi dell’offerta, con riguardo a tre aspetti (costo dell&#8217;infrastruttura tecnologica; il numero effettivo, l&#8217;elenco nominativo e l&#8217;inquadramento contrattuale degli addetti da impiegare, per ciascun anno della relativa durata, del servizio; la posizione di lavoro di costoro rispetto all’ATI stessa). Con missiva del 12 dicembre 2005, l’ATI ricorrente ha fornito delucidazioni alla stazione appaltante sui quesiti testé citati e sulle ulteriori richieste formulate il precedente giorno 7, aventi ad oggetto un maggior dettaglio per i costi del personale e per la composizione di quelli <i>overhead </i>inerenti a spese generali, costi amministrativi, quote d&#8217;ammortamento ed altre eventuali voci di costo. Sennonché, con nota del 19 dicembre 2005, comunicata il giorno successivo, la SOGEI s.p.a. ha revocato l’intera procedura di gara, «… per sopravvenute esigenze di carattere tecnico &#8211; organizzativo , anche connesse alle previsioni normative previste dalla legge finanziaria per il 2006 in corso di approvazione…». <br />
Avendo detta ATI impugnato con il ricorso n. 1415/2006 siffatta revoca ed il bando della nuova gara indetta di conseguenza, la Sezione, con sentenza n. 5540 del 7 luglio 2006, ha annullato entrambi gli atti. <br />
Ripresa, quindi, la procedura illegittimamente revocata, la stazione appaltante ha allora sottoposto l’offerta di detta ATI, previa comunicazione in data 4 agosto 2006, alla verifica dell’eventuale sua anomalia. Sicché, con nota dell’11 ottobre 2006, comunicata il successivo giorno 16, la SOGEI s.p.a. ha disposto l&#8217;esclusione dell’ATI stessa dall’appalto-concorso in argomento, avendo la Commissione di congruità, già costituita con atto del 7 dicembre 2005, espresso sul punto un giudizio sfavorevole. Con provvedimento in data 18 ottobre 2006, la SOGEI s.p.a. ha nuovamente revocato la predetta gara già indetta con il bando pubblicato sulla GUCE n. S151/2005, dal che la presente impugnazione.</p>
<p>3. – Ciò posto, va condiviso l’assunto della resistente SOGEI, secondo cui pregiudiziale all’esame del merito della controversia è la risoluzione della questione inerente al nuovo provvedimento di revoca. Infatti, non è chi non veda che, senza la previa eliminazione di siffatta revoca, che interessa la gara in sé e non la semplice partecipazione dell&#8217;ATI ricorrente, il Collegio dovrebbe concludere per una declaratoria d&#8217;improcedibilità del gravame in epigrafe, il definitivo assetto degli interessi in gioco essendo appunto determinato dall’attività d’autotutela. D&#8217;altronde, sul punto, il Collegio non può che ribadire, <i>variatis variandis</i>, quanto già detto con la sentenza n. 5540/2006 in ordine all’omessa, seria e realistica valutazione di tutti gli interessi contrapposti, trattandosi d’una procedura sì <i>in itinere</i>, ma tutt’altro che conclusa. <br />
E ciò s’appalesa vieppiù significativo nella specie, ove, in disparte il contenzioso sul giudizio d&#8217;anomalia sull’offerta attorea, l’autotutela è stata esercitata per profili non già di legittimità del procedimento in sé o del contenuto dell’appalto e/o delle offerte, bensì di sola opportunità, con riferimento al <i>jus superveniens</i> o ad esigenze nuove. <br />
Ora, la stazione appaltante ha avuto riguardo all’utilità ed all’attualità stessa della gara «e, soprattutto, dei documenti tecnici e dei parametri economici individuati per l&#8217;effettuazione della stessa…», rispetto al preteso mutato contesto operativo del <i>Contact Center </i>per gli utenti del servizio informativo della fiscalità. In particolare, la stazione appaltante ha tenuto conto: A) – dell’aumento delle Regioni che s’avvalgono della tessera sanitaria, con un incremento, quindi, di chiamate annue dalle prima stimate 25.000 a 100.000 circa; B) – della maggior interazione, discendente dall’art. 1, c. 276 della l. 23 dicembre 2005 n. 266, tra il sistema informativo ed i farmacisti ed i medici di base per il monitoraggio della spesa sanitaria; C) – dell’aumento di contatti per attuazione delle attività discendenti dall&#8217;erogazione dell’assegno per il primo figlio, relativamente ai nati negli anni 2005 e 2006; D) – dell’aumento di accessi alle banche-dati delle Agenzie fiscali, da parte dei Comuni, nell’ambito dei loro poteri per il contrasto all&#8217; evasione fiscale ex DL 30 settembre 2005 n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005 n. 248); E) – dell’intervenuto parere (n. 159 del 29 settembre 2005) del CNIPA, a seguito dell’invio ad esso dello schema di contratto-quadro di servizi da stipulare con l’Amministrazione fi- nanziaria, sulle tariffe per le attività d’assistenza di tipo ripetitivo. Sulla scorta di ciò, la stazione appaltante ha voluto statuire per l’impossibilità, se l’appalto fosse concluso in base alle stime ed ai parametri indicati nel bando del 2005, di far fronte alle effettive esigenze della SOGEI s.p.a. stessa e dell’utenza finale, né di garantire l’interesse pubblico e la necessaria continuità del relativo servizio. <br />
È anzitutto <i>jus receptum</i> che la revoca d’una gara ad evidenza pubblica deve dimostrare, all’uopo fornendone una pur succinta, ma seria contezza, delle ragioni obiettive e specifiche per cui l’interesse pubblico, ossia il legittimo obiettivo concreto che la stazione appaltante si prefigge con la gara stessa, non sia assicurato dal mantenimento della procedura così iniziata. Ebbene —in ciò condividendo la tesi attorea—, per un verso sarebbe stato opportuno che la stazione appaltante avesse fornito i dati ed i parametri dell’istruttoria che afferma d’aver effettuato prima dell’emanazione dell’ atto impugnato e, per altro verso, essa non può inferire la giustificazione della revoca dalla documentazione predisposta per la procedura indetta <i>ex novo</i>. E ciò soprattutto per il fatto che, nella specie, le ragioni dell&#8217;autotutela non hanno o, perlomeno, non s’appalesano <i>prma facie</i> con una diretta o specifica consistenza d’ordine economico e/o finanziario, sì da manifestare immediatamente la sopravvenuta non convenienza della gara originaria. Infatti e pure ad ammettere la sostanziale precisione delle stime compiute dalla SOGEI s.p.a., quanto al profilo <i>sub </i>A) (Tessere sanitarie), l’ aumento delle chiamate, dalle 25.000 preventivate alle 100.000 stimate, di per sé non supera, nell’ambito della quantità complessiva di chiamate posta a gara per il triennio di durata del servizio (1.500.000), il sesto quinto d’obbligo stabilito dalla <i>lex specialis </i>(300.000), senza retribuzione d’alcun tipo, in capo all’appaltatore. Non è allora chi non veda come siffatta clausola, peraltro mai contestata, non fosse già di per sé idonea a garantire la stazione appaltante circa il modo di far fronte, senza ulteriori oneri a suo carico, a mutate o aumentate esigenze operative, appunto derivanti dalla normativa sopravvenute e, quindi, dell’incremento del bacino d’utenza. <br />
Sicché non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire con riferimento pure agli altri aspetti, dianzi brevemente elencati, presi in considerazione dalla SOGEI s.p.a.<br />
In particolare, è una petizione di principio che v’è un aumento dell&#8217;interazione dei farmacisti e dei medici di base, non tanto in sé, quanto, piuttosto, per il fatto che questa non possa esser facilmente ricondotta <i>rebus sic stantibus</i> al contenuto delle offerte esaminate in gara. Del pari, la partecipazione dei Comuni alla lotta all’evasione fiscale, partendo essenzialmente dal rilascio di copie di dichiarazioni tributarie e da altre informazioni sui contribuenti, non implica necessariamente, aldilà del mero contatto in ordine all’acquisizione di tali dati, peculiari problemi in capo a tal utenza, sì da giustificare continui interventi del <i>Contact center</i>. Né pare conducente alla tesi revocatoria il richiamo al parere CNIPA n. 159/2005, in quanto quest’ultimo attiene a stime di volumi e valori di mercato non più significativi nel 2006 e, a più forte ragione, oggidì. </p>
<p>4. – Sennonché tutto ciò non giova alla pretesa attorea, in quanto la do- manda principale, quella, cioè, inerente al giudizio d’anomalia dell&#8217;offerta dell’ATI ricorrente, non ha pregio alcuno e va disattesa. <br />
Lamenta anzitutto l’ATI ricorrente che la stazione appaltante abbia frainteso, onde non v’è alcuna differenza tra le giustificazioni rese il 12 dicembre 2005 e quelle del 5 settembre 2006, il dato dei costi di struttura (c. d. <i>overhead</i>) in relazione al totale dei costi diretti di commessi, rispetto al ricavo di commessa. Ora, non dura fatica il Collegio a verificare che, fermo in entrambe le giustificazioni l’ammontare di detti costi <i>overhead</i>, la relativa aliquota vari a seconda che li si comparino con il totale dei costi, piuttosto che con il ricavo dell’appalto. Nondimeno, il punto è un altro: la stazione appaltante contesta non già la mera differenza tra le due aliquote, bensì (e più propriamente) la diversità del metodo di rilevazione e, soprattutto, la loro sottostima. Si può forse discettare se l’unico riferimento corretto per la determinazione dei costi <i>overhead</i> debba essere effettuato, o no, al totale dei costi diretti di commessa e che, quindi, non abbia granché significato farne presente l’incidenza sul ricavo, ancorché comunque non li si possa depurare, come si fa invece nel gravame introduttivo, dei costi di locazione e del personale. Ciò che qui più rileva è, invece, il metodo di determinazione dei costi <i>overhead</i> in sé, vale a dire con riguardo ai singoli elementi considerati, quelli sì reputati incongrui. <br />
A tal riguardo, preme al Collegio precisare che, in sede di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, la discrezionalità tecnica, che connota l&#8217;operato della stazione appaltante, implica necessariamente che il relativo giudizio dia contezza dell’inattendibilità dei singoli elementi e dell&#8217;offerta nel suo insieme, nel senso, cioè, che il relativo giudizio, che va congruamente e dettagliatamente motivato, esamini tutti gli elementi dell&#8217;offerta stessa e le ragioni della sua maggior o minor attendibilità (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 28 febbraio 2005 n. 751). <br />
Allora non basta predicare che, in fondo ed anche in presenza di vari elementi incongrui nelle voci rilevanti, per superare un giudizio negativo d’anomalia è sufficiente l’attendibilità complessiva dell’offerta, se non si dimostri poi che la sommatoria delle voci stesse non dia già di per sé un&#8217; evidente risultato irrazionale e contrario alle virtuose dinamiche del mercato, tale, cioè e se considerato fuori dall’evidenza pubblica, da esser inaccettabile nei normali rapporti tra le imprese del settore. <br />
Sicché, per quanto concerne la voce «Locazioni», è materialmente vero che l’ATI ricorrente aveva indicato un’area pari a mq 800, ma poi ha precisato, peraltro soltanto in sede di gravame, che la sala effettivamente dedicata al servizio di <i>Contact center</i> sarebbe stata di mq 484. Non spetta certo al Collegio sindacare il merito del contenuto di siffatta correzione, ma non si può esimere dal notare che la superficie corretta riguarda le sole postazioni informatiche, cioè quelle adibite alla ricezione dei contatti ed alla fornitura delle risposte, ancorché gli altri locali, ritenuti superflui, in realtà sono strettamente legati all’effettuazione del servizio o alla gestione dei lavoratori che lo svolgono. Rettamente, quindi, il seggio di gara ha tenuto conto non della correzione da ultimo apportata, bensì di quanto offerto e mai smentito sul punto, onde l’aumento del costo della locazione, che deve tener conto della superficie offerta, implica la riduzione dell&#8217;utile sperato a soli € 140.441,53, corrispondenti al 3% del prezzo offerto. È appena da osservare che siffatto utile, pur se non contestabile in sé dal seggio di gara, s’appalesa di gran lunga inferiore non solo a quello di regola risarcibile (10% della commessa) all’impresa in caso di mancato illegittimo affidamento dell’appalto quando sia fornita prova della mancata utilizzazione di mezzi e maestranze (cfr., p.es., Cons. St., V, 12 febbraio 2007 n. 593; id., VI, 9 marzo 2007 n. 1114), ma addirittura di quello equitativamente liquidabile in caso contrario (cfr., p.es., Cons. St., IV, 11 ottobre 2006 n. 6059), che in varia guisa si può attestare al 5% del valore dell’offerta. <br />
Né più plausibile s’appalesa, nella specie, il ridotto onere per i servizi di pulizia. L’ATI ricorrente, nell’affermare la possibilità di economie di scala per la possibilità d’utilizzare il relativo personale già adibito in altre commesse, non s’avvede che, in tal modo, tali maestranze sarebbero distratte da queste ultime —non potendosi ipotizzare l’allungamento <i>sine die</i> dei tempi di lavoro delle maestranze stesse— e, quindi, detto onere resterebbe quale costo occulto di altri appalti. Inoltre, l’ATI ricorrente non considera che la valutazione dell’anomalia, in particolare dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio, va calcolata con riferimento proprio alla sostenibilità in concreto di questi relativamente all’oggetto specifico dell’appalto, onde è suo onere dimostrarne l’abbattimento in base a dati seri di mercato, non già scaricandoli su rapporti terzi non verificabili. <br />
Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire in relazione ai costi per le utenze (non solo telefoniche, ma soprattutto per elettricità, acqua, ecc.) inerenti ad oltre cento addetti al <i>Contact center</i>, operanti con continuità in un’unica sede, all’uopo non potendo bastare il riferimento ai costi forfetari dell’intero edificio in cui il servizio va svolto. Del pari, si può anche ammettere, a fronte della contestazione sulla sottostima dei costi di manutenzione delle apparecchiature, l’esistenza di garanzie triennali, ma occorre allora dimostrare quali apparecchi queste ultime riguardino e se esse abbiano, o no, una durata ed un oggetto di copertura tali da giustificare costi così ribassati. </p>
<p>5. – In definitiva, il ricorso in epigrafe va rigettato per le considerazioni fin qui esaminate, ma giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese del presente giudizio. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, respinge il ricorso n. 12165/2006 in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina all&#8217;Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 aprile 2007, con l’intervento dei sigg. Magistrati:</p>
<p>Domenico LA MEDICA, PRESIDENTE,<br />
Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,<br />
Anna BOTTIGLIERI, PRIMO REFERENDARIO. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-5-2007-n-4703/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.4703</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.4664</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-5-2007-n-4664/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-5-2007-n-4664/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.4664</a></p>
<p>Pres. Tosti &#8211; Est. Russo S.C.(Avv.R. Spitale) c/ Ministero dell’ Interno (Avv.gen.Stato) sulla sanzione destitutoria a carico di un soggetto appartenente alla polizia di Stato che faccia uso di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico 1) Pubblico impiego &#8211; Procedimento disciplinare &#8211; Criteri generali &#8211; Nel caso in cui sia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-5-2007-n-4664/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.4664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-5-2007-n-4664/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.4664</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Tosti  &#8211; <i>Est.</i> Russo<br /> S.C.(Avv.R. Spitale) c/ Ministero dell’ Interno (Avv.gen.Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sanzione destitutoria a carico di un soggetto appartenente alla polizia di Stato che faccia uso di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Pubblico impiego &#8211; Procedimento disciplinare &#8211; Criteri generali &#8211; Nel caso in cui sia il comportamento infrattivo che la sanzione ad esso correlata risultino tipizzati dal legislatore &#8211; Discrezionalità amministrativa &#8211; Non sussiste<br />
2) Pubblico impiego &#8211; Procedimento disciplinare &#8211; Agenti della Polizia di Stato &#8211; Sanzioni &#8211; Destituzione dal servizio &#8211; Per l&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) In materia di sanzioni disciplinari, quando sia il comportamento infrattivo che la sanzione ad esso correlata risultano tipizzati direttamente dal legislatore, non vi è spazio per l&#8217;esercizio della discrezionalità amministrativa.<sup>1</sup><br />
2) Ai sensi dell&#8217;articolo 6 comma 2 D.P.R. numero 737 del 1981, l&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico da parte di un appartenente alla polizia di Stato è espressamente sanzionata, in via disciplinare, con la sospensione dall&#8217;impiego, fino ad un massimo di sei mesi; sicché è illegittima, in presenza di tale infrazione disciplinare, l&#8217;irrogazione della sanzione destitutoria.</p>
<p></b>___________________________<br />
  <sup>1</sup>(cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 11 novembre 2003 , n. 9812).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio<br />
 Roma, sez. I ter 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Luigi Tosti  				   Presidente<br />	<br />
Italo Volpe				   Componente	<br />	<br />
Maria Ada Russo 			   Componente rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2764/2001 proposto da <br />
<b>CONTI Salvatore Dario</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosy Spitale ed elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Corridoni, n. 23 (studio Avv. Enzo Antonucci); <br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
&#8211;	Ministero dell’Interno</b>,  in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;  <br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
<b>per l’annullamento previa sospensione <br />
</b>del decreto n. 333-D/94838  emesso dal Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza &#8211; in data 13.12.2000 &#8211;  con il quale il ricorrente è stato destituito dal servizio; con annessa delibera del CPD di Roma n. 091/2000 del 28.11.2000, con la quale veniva disposta la destituzione del ricorrente a far data dal 4.1.2001; e di conseguenza della delibera del CPD n. 091/2000 del 28.11.2000 con la quale veniva proposta la suddetta sanzione disciplinare e in particolare del referto emesso in data 8.9.2000 dal Centro di medicina del lavoro e ricerche di laboratorio di Roma a seguito di risultati analitici di accertamenti medico-specialistici; </p>
<p>Visto<b> </b>il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta nella pubblica udienza del 5.4.2007 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO E DIRITTO <br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il ricorrente è Agente  ausiliario trattenuto della Polizia di Stato. <br />
Con delibera del Consiglio provinciale di disciplina del 28 novembre 2000 è stata proposta la destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981 in ragione della seguente motivazione : «il Conti è stato deferito al CPD perché sottoposto ad accertamenti medici specialistici presso il Centro di medicina del lavoro e ricerche di laboratorio della Polizia di Stato, la ricerca di metabolici dei cannabinoidi nelle urine risultava positiva». <br />
Nello stesso atto risulta che «il dipendente ha dichiarato in sede di visita medica e nelle giustificazioni di aver fatto uso più volte di sostanze stupefacenti e di essere stato consapevole assuntore in almeno due circostanze». <br />
Con il provvedimento impugnato il ricorrente è stato destituito a decorrere dal 4 gennaio 2001. <br />
Con il presente ricorso l’interessato deduce i seguenti motivi di diritto: <br />
1)	Illegittimità; violazione degli artt.  11 del DPR n. 737 del 1981 e art. 117 del DPR n. 3 del 1957; eccesso di potere; falsa e/o errata applicazione della normativa in materia; <br />	<br />
2)	Illegittimità; violazione dell’art. 12 del DPR n. 737 del 1981; eccesso di potere; <br />	<br />
3)	Illegittimità; violazione dell’art. 14 del DPR n. 737 del 1981; eccesso di potere; difetto e/o errata istruttoria; contraddittorietà; illogicità e travisamento dei fatti nella motivazione; <br />	<br />
4)	Illegittimità; violazione di legge ed eccesso di potere per irrazionalità manifesta; ingiustizia manifesta; difetto di motivazione; <br />	<br />
5)	Illegittimità; eccesso di potere; errata applicazione di norme disciplinari e in particolare dell’art. 6, n. 8, del DPR n. 737 del 1981; ingiustizia manifesta; <br />	<br />
6)	Illegittimità; eccesso di potere per mancata valutazione dei precedenti di servizio. <br />	<br />
In data 20 e 25.3.2001 si è costituita controparte con deposito di documenti e relazione. <br />
Con ord. n. 304 del 29.3.2001 la Sezione ha richiesto chiarimenti all’Amministrazione; con successiva ord. n. 3173 del 10.5.2001 ha respinto la domanda incidentale di sospensione. <br />
In data 2 maggio 2001 controparte ha adempiuto all’ordinanza istruttoria. <br />
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è fondato per accoglimento del quinto motivo di ricorso in base al quale è stato prospettato che si tratterebbe di un singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti che poteva comportare, al più, la sospensione dal servizio e non la destituzione. <br />
Giova richiamare la normativa in materia. <br />
L’art. 6 del DPR n. 737 del 1981 prevede espressamente che «<i>La sospensione dal servizio consiste nell&#8217;allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia</i>»<i>. <br />
</i>Inoltre, la stessa<i> </i>«<i>può essere inflitta nei seguenti casi: <br />
1) mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali; <br />
2) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo che non comporti gli effetti di cui al successivo art. 8; <br />
3) denigrazione dell&#8217;Amministrazione o dei superiori; <br />
4) comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto; <br />
5) tolleranza di abusi commessi da dipendenti; <br />
6) atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione; <br />
7) assidua frequenza, senza necessità di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attività immorale o contro il buon costume ovvero di pregiudicati; <br />
8) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale; <br />
9) allontanamento, senza autorizzazione, dalla sede di servizio per un periodo superiore a cinque giorni; <br />
10) omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l&#8217;omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all&#8217;art. 4, n. 10, provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abituale</i>»<i>. <br />
</i>Il Collegio rileva, sul punto, che l’interpretazione letterale e logica della disposizione impone di ritenere applicabile al caso di specie la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e non quella più grave della destituzione. <br />
La giurisprudenza ha pacificamente affermato questo principio quando sia il comportamento infrattivo che la sanzione ad esso correlata risultano tipizzati direttamente dal Legislatore, onde non vi è spazio per l&#8217;esercizio della discrezionalità amministrativa (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 11 novembre 2003 , n. 9812). <br />
Anche di recente il Consiglio Stato (cfr., sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 325) ha affermato che, ai sensi dell&#8217;art. 6 comma 2 d.P.R. n. 737 del 1981, l&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico da parte di un appartenente alla polizia di Stato è espressamente sanzionata, in via disciplinare, con la sospensione dall&#8217;impiego, fino ad un massimo di sei mesi, sicché è illegittima, in presenza di tale infrazione disciplinare, l&#8217;irrogazione della sanzione destitutoria.<br />
In conclusione, assorbite le altre censure, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato. <br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe</b> <b>n. 2764/2001 e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. <br />
</b>Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti sussistendone giusti motivi.  </p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 aprile 2007. </p>
<p><B>PRESIDENTE</B>  Luigi Tosti 	<br />	<br />
<B>ESTENSORE</B>  Maria Ada Russo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-5-2007-n-4664/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.4664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.2583</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-5-2007-n-2583/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-5-2007-n-2583/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-5-2007-n-2583/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.2583</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Mollica Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri (Avv. Gen. Stato) c/ V. C. (Avv.ti E. Angelone e L. Lentini); Comune di Torre del Greco (n.c.) sui presupposti necessari per disporre lo scioglimento del consiglio comunale per collegamenti o condizionamenti della criminalità organizzata ex art. 143</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-5-2007-n-2583/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.2583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-5-2007-n-2583/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.2583</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti &#8211; Est. Mollica<br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri (Avv. Gen. Stato) c/ V. C. (Avv.ti E. Angelone e L. Lentini); Comune di Torre del Greco (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti necessari per disporre lo scioglimento del consiglio comunale per collegamenti o condizionamenti della criminalità organizzata ex art. 143 D.Lgs n. 267/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Comune e Provincia &#8211; Consiglio Comunale &#8211; Scioglimento- Per infiltrazioni mafiose o per condizionamenti della criminalità organizzata &#8211; Ex art. 143 del T.U. EE.LL. – Isolate manifestazioni di illegalità &#8211;  Carenza dei presupposti di cui all’art. 143 – Illegittimità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni.</p>
<p>2) Comune e Provincia &#8211; Consiglio Comunale &#8211; Scioglimento &#8211; Per infiltrazioni mafiose o per condizionamenti della criminalità organizzata &#8211; Ex art. 143 del T.U. EE.LL. – Motivazione – Illegittimità perpetrate in relazione alla definizione di una singola pratica edilizia – Non è sufficiente ad evidenziare un condizionamento mafioso- illegittimità dell’atto di scioglimento – Sussiste</p>
<p>3) Comune e Provincia &#8211; Consiglio Comunale &#8211; Decreto di scioglimento &#8211; Requisiti</p>
<p>4) Comune e Provincia &#8211; Consiglio comunale &#8211; Scioglimento &#8211; Per infiltrazioni mafiose o per condizionamenti della criminalità organizzata &#8211; Ex art. 143 del T.U. EE.LL. – Motivazione – In riferimento alla sola presenza nel territorio di organizzazioni criminali &#8211; Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)  Il potere di scioglimento – previsto dall’art. 143 D.Lgs n.267/2000 – consiste in un “potere assolutamente straordinario, da esercitare in presenza di gravi emergenze eversive della legalità repubblicana e basato, oltre che sul fatto dei collegamenti diretti o indiretti con dette organizzazioni criminali, su una previsione di pericolo, ossia sui condizionamenti che queste ultime sono in grado di esercitare sugli amministratori locali”,non rilevando come nel caso di specie , la presenza di un consigliere comunale (su 40) colluso con la mafia e di un dipendente (su 790) anch’esso colluso, perché tali circostanze non sono tali da giustificare lo scioglimento di un intero consiglio comunale, espressione della volontà popolare,  costituendo le stesse isolate manifestazioni di illegalità che, anche se disdicevoli, non costituiscono il presupposto preso in considerazione dall’ art.143 del testo unico.<br />
2) Ai fini dello scioglimento del Consiglio Comunale,  occorrono elementi univoci sulla sussistenza del collegamento tra gli amministratori e la criminalità organizzata, ovvero del condizionamento che questa ha sugli amministratori, non essendo sufficiente come nel caso di specie la definizione di una singola pratica edilizia ad evidenziarne un condizionamento mafioso.</p>
<p>3) Il decreto di scioglimento, per essere immune da vizi, deve basarsi su una idonea motivazione (anche per relationem) da cui si evincano le specifiche circostanze che abbiano condotto alla sua emanazione, in quanto va ad incidere su organi scelti dall’elettorato e, dunque, sull’esercizio di libertà democratiche  costituzionalmente protette.</p>
<p>4) E’ illegittimo il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, motivato con riferimento alla  sola  presenza nel territorio di organizzazioni criminali, in quanto si precluderebbe l’ esercizio delle funzioni da parte degli organi eletti, in attesa che vengano meno le piaghe delinquenziali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 8342 del 2006, proposto dalla</p>
<p><b>Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Interno, dalla Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, e dal Commissario Straordinario presso il Comune di Torre del Greco</b>, in persona del rispettivi rappresentanti legali <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il signor <b>Valerio Ciavolino</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Angelone e Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Roma, Via Marianna Dionigi n. 57, presso la signora Claudia De Curtis;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
del <b>Comune di Torre del Greco</b>, in persona del sindaco <i>pro tempore</i>, non costituitosi nella presente fase del giudizio;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania &#8211; Napoli &#8211; Sez. V, n. 3727 del 2006 (che ha annullato il d.P.R. di scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco), e per il rigetto del ricorso di primo grado;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Valerio Ciavolino;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta , alla pubblica udienza del 3 aprile 2007, la relazione del Consigliere di Stato Bruno Mollica;<br />
Uditi altresì l’avvocato dello Stato Fedeli per le Amministrazioni appellanti e l’avvocato Enrico Angelone per l’appellato;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:<br />
<b></p>
<p align=center>
Premesso in fatto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con la sentenza n. 3727 del 2006, il TAR per la Campania ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato, già sindaco del Comune di Torre del Greco, avverso i provvedimenti concernenti lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 143 D.Lgs. n. 267 del 2000.<br />
Con il gravame in epigrafe, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e il Commissario straordinario del Comune hanno chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia respinto.<br />
L’atto di appello ha dettagliatamente censurato l’impianto complessivo e l’iter logico della sentenza del TAR, rilevandone la erroneità anche nell’assunto che essa avrebbe affermato principi contrastanti con quelli enunciati in materia da questo Consiglio, in violazione dell’art. 143 del d. lg. n. 267 del 2000; ha esaminato i singoli fatti emersi dalla relazione della Commissione di accesso (e posti a fondamento degli atti impugnati in primo grado), per contestarne la lettura asseritamente “minimizzante e riduttiva” del TAR e riaffermarne la gravità e concludenza in base ad una valutazione globale e complessiva degli elementi emersi. <br />
Con successive memorie difensive, le Amministrazioni appellanti hanno ulteriormente illustrato le deduzioni contenute nell’atto di appello, anche alla luce delle ulteriori vicende processuali concernenti individui già considerati dagli accertamenti della medesima Commissione di accesso.<br />
L’appellato si è costituito in giudizio e, nei suoi scritti difensivi, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in appello e l’inammissibilità delle deduzioni volte ad integrare nel corso del giudizio la motivazione degli atti impugnati in primo grado, ovvero di produrre atti aventi un contenuto innovativo.<br />
Egli ha inoltre chiesto che l’appello sia respinto perché infondato, in quanto non sussisterebbero gli episodi indicativi della avvenuta compromissione della libertà di determinazione degli organi elettivi del Comune, e ciò anche in un contesto di globale valutazione dei fatti.<br />
All’udienza del 3 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione ed è stato depositato il dispositivo della decisione (cui segue il deposito della sentenza per esteso, ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971).<br />
<b></p>
<p align=center>
Considerato in diritto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> Con il decreto del Presidente della Repubblica impugnato in primo grado (emesso su conforme delibera del Consiglio dei Ministri), è stato disposto lo scioglimento, per diciotto mesi, del consiglio comunale di Torre del Greco ai sensi dell’art. 143, comma 1, del testo unico approvato col d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale “<i>i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica</i>”.<br />
Il TAR per la Campania, con la sentenza gravata, ha annullato il d.P.R., nonché la previa delibera del Consiglio dei Ministri.<br />
Col gravame in esame, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno hanno chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia respinto.<br />
<b><br />
2. </b>Per l’esame delle censure delle appellanti, va premesso  che il decreto di scioglimento del consiglio comunale (che mira alla salvaguardia dell’ordine pubblico e dei valori espressi dall’art. 97 Cost., lesi dalla presenza di “<i>collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata</i>” o di “<i>condizionamento degli amministratori stess</i>i”) può essere emanato in presenza di gravi situazioni, perché va ad incidere sullo svolgimento delle funzioni di organi democraticamente eletti.<br />
L’art. 143 del testo unico attribuisce rilievo alla sussistenza di rapporti di qualsiasi natura fra gli amministratori e la criminalità organizzata, che possono emergere da circostanze che presentano un grado di significatività e di concludenza anche minore rispetto a quelle che giustificano l’esercizio dell’azione penale per i delitti ex art. 416 bis cod. pen. (o di favoreggiamento commesso in relazione ad essi), ovvero l’adozione di misure di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe.<br />
Il Governo è titolare di un amplissima sfera di discrezionalità, per apprezzare gli “<i>elementi su collegamenti diretti o indiretti … o su forme di condizionamento”</i> ed evitare il consolidarsi del condizionamento della criminalità organizzata sulla attività amministrativa dell’ente locale.<br />
Mentre il “<i>collegamento</i>” indica la condivisione dei comportamenti della organizzazione criminale da parte degli organi eletti dell’ente locale, il “<i>condizionamento degli amministratori</i>” può consistere anche nel comportamento di chi eserciti illegalmente i propri poteri, ovvero non li eserciti.<br />
Gli “<i>elementi</i>” possono riguardare anche situazioni estranee all’ambito di applicazione di sanzioni penali o di misure di prevenzione (in assenza di specifici addebiti di responsabilità nei confronti degli amministratori dell’ente locale) e possono consistere in comportamenti sia attivi che omissivi.<br />
Da essi, deve ragionevolmente risultare l’ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata (per vincoli di parentela o di affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni, omertà, paura, scarso impegno civile o ‘quieto vivere’), anche in assenza di prove sull’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata (e dunque anche in assenza dei presupposti per l’esercizio di una azione penale o per l’adozione di misure individuali di prevenzione).<br />
Egualmente ampio risulta il margine di apprezzamento del Governo  in ordine agli effetti derivanti dai collegamenti o dalle forme di condizionamento, in termini di compromissione della libera determinazione degli organi elettivi, del buon andamento della Amministrazione, del regolare funzionamento dei servizi, ovvero in termini di grave e perdurante pregiudizio per la sicurezza pubblica.<br />
<b>2.2</b>. Non basta, dunque, che sul territorio comunale sia diffusa la criminalità organizzata.<br />
Infatti, è ben possibile che – malgrado tale diffusione – gli organi elettivi dell’ente locale continuino a svolgere le loro funzioni senza inquinamenti e condizionamenti della criminalità organizzata, riuscendo ad amministrare ispirandosi ai valori dell’art. 97 Cost., malgrado il degrado della realtà sociale e lo scarso senso di legalità di una parte della popolazione locale.<br />
Del resto, proprio la presenza di organizzazioni criminali può comportare un sussulto di orgoglio della collettività locale, che può orientarsi nella scelta di propri rappresentanti che – nei fatti – ispirino la loro condotta al principio di legalità <br />
Ed è quindi ben possibile &#8211; ed auspicabile – anche che gli organi elettivi dell’ente locale abbiano meritoriamente assunto la missione di combattere la criminalità organizzata, mediante una concreta attività – che va valutata dal Governo nell’esercizio dei suoi poteri &#8211; volta al ripristino della legalità (ad esempio con la piena collaborazione con le altre istituzioni, la promozione di iniziative volte ad infondere un senso civico, la prevenzione degli abusi con la massima valorizzazione della trasparenza, anche informatica, delle procedure e – soprattutto &#8211; con la lotta incondizionata all’abusivismo nei settori dell’edilizia e del commercio e alle illegalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti, e con il costante monitoraggio della legalità delle gare di appalto e delle altre attività rimesse alla loro competenza).<br />
Per sciogliere il consiglio comunale non basta neppure rilevare che gli organi comunali abbiano emesso un certo numero di atti illegittimi (ciò che rientra nell’<i>id quod plerumque accidit</i> e che può dare luogo a tutti i rimedi previsti dal sistema, in sede amministrativa o penale, ovvero innanzi al giudice amministrativo o alla Corte dei Conti).<br />
Occorre un <i>quid pluris</i>, e cioè o una condotta attiva condizionata dalla criminalità, ovvero – anche in una limitata area del territorio &#8211; una condotta omissiva, di mera ‘accettazione’ dei comportamenti illegali (potendo essere considerato sussistente il “<i>condizionamento degli amministratori</i>” per il solo fatto che vi sia stata tale “accettazione”).<br />
Sotto tale aspetto, la previsione normativa dello scioglimento del consiglio – e non di misure volte esclusivamente nei confronti del sindaco e dei componenti della giunta – evidenzia il rilievo attribuito dal testo unico al rapporto necessariamente fiduciario che sussiste tra i dirigenti e la giunta, da un lato, e tra il sindaco, la giunta e il consiglio, dall’altro.<br />
Infatti, se in una parte del territorio comunale vi è una illegalità più o meno diffusa (con impuniti abusi nel settore dell’edilizia, del commercio, degli appalti, dello smaltimento dei rifiuti o in altro settore nel quale sussistono i poteri degli amministratori locali), è ravvisabile non solo una specifica responsabilità dei funzionari che omettono gli atti del loro ufficio (o, peggio, che rilasciano atti per finalità diverse da quelle consentite dalla legge), ma anche – ai fini dell’applicazione dell’art. 143 &#8211; quella ‘istituzionale’ dell’assessore che non si attiva per il ripristino della legalità, e di conseguenza del sindaco e della giunta nel suo complesso, nonché quella del consiglio comunale i cui componenti assistano inerti ai fenomeni di illegalità, favorendone la ripetizione.<br />
Perché possa disporre lo scioglimento del consiglio comunale, dunque, il Governo non può soltanto constatare come nella realtà locale sia radicata una organizzazione criminale, ma deve altresì verificare se l’attività di tale organizzazione abbia comportato un effettivo condizionamento dell’esercizio delle funzioni pubbliche o dello svolgimento di un servizio pubblico, anche con la tolleranza dei comportamenti illegali (pur se conseguente ad omertà, paura, scarso impegno civile o ‘quieto vivere’). <br />
<b>2.3</b>. Rilevato che il “<i>condizionamento degli amministratori</i>” può risultare da azioni od omissioni in contrasto col principio di legalità, si deve verificare quale rilievo abbia la comprovata partecipazione di un consigliere comunale ad una organizzazione criminale.<br />
Di per sé, tale partecipazione consente l’emanazione delle misure amministrative <i>ad personam</i>, previste dall’art. 142 del testo unico, sulla rimozione o sospensione degli amministratori locali.<br />
Non si può però presumere che sussista il “<i>condizionamento degli amministratori</i>” quando la criminalità organizzata sia riuscita a coinvolgere un componente del consiglio comunale o della giunta.<br />
Infatti, da un lato rileva il dato letterale della norma (che si riferisce agli “<i>amministratori</i>”, così escludendo dall’ambito di applicazione della norma il caso in cui risulti un ‘isolato’ condizionamento), dall’altro rileva la considerazione che lo scioglimento del consiglio nel suo complesso – agli occhi dell’opinione pubblica e dell’elettorato – acquista la natura di un atto <i>lato sensu</i> sanzionatorio, come incapacità degli amministratori di svolgere le proprie funzioni in assenza di condizionamenti.<br />
Anche se per lo scioglimento del consiglio non occorre che la maggior parte o un numero consistente dei suoi componenti abbia avuto “<i>collegamenti</i>” ovvero subisca il “<i>condizionamento</i>”, deve però risultare che l’esercizio delle funzioni pubbliche o lo svolgimento del servizio pubblico sia anche potenzialmente alterato (non occorrendo la prova che tale alterazione vi sia stata), in base ad elementi precisi e concordanti, da cui anche emerga la passività o l’indifferenza del consiglio o di un apprezzabile numero dei suoi componenti, in presenza di diffuse illegalità ovvero di specifici episodi delittuosi in cui sia stato coinvolto un consigliere ovvero un componente della giunta (potendo il Governo valutare anche il comportamento del sindaco e la mancata pronta rimozione dalla giunta dell’assessore che abbia subito i condizionamenti).<br />
<b>2.4</b>. Il Governo è dunque titolare del più ampio potere di accertare e valutare la sussistenza di tali “<i>collegamenti</i>” ovvero dei “<i>condizionamenti</i>”, mediante provvedimenti che sono sindacabili in sede di legittimità – non sussistendo in materia una giurisdizione di merito &#8211; nei limiti consueti riguardanti i profili di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, insussistenza dei presupposti o per altri sintomi da cui risulti, con sufficiente concludenza, la deviazione del provvedimento dal suo fine istituzionale.<br />
Vanno pertanto così ribaditi i principi già affermati dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., per tutte, IV Sez., 6 aprile 2005, n. 1573, 4 febbraio 2003, n. 562 e 22 giugno 2004, n. 4467; V Sez., 14 maggio 2003, n. 2590 e 23 giugno 1999, n. 713).<br />
<b>2.5. </b>Le stesse Amministrazioni appellanti hanno rilevato come il potere di scioglimento – previsto dall’art. 143 del testo unico &#8211; consista in un “potere assolutamente straordinario, da esercitare in presenza di gravi emergenze eversive della legalità repubblicana e basato, oltre che sul fatto dei collegamenti diretti o indiretti con dette organizzazioni criminali, su una previsione di pericolo, ossia sui condizionamenti che queste ultime sono in grado di esercitare sugli amministratori locali”.<br />
Il collegio, in linea di principio, condivide pienamente tale affermazione.<br />
Infatti, lo scioglimento si inquadra nel sistema preventivo del controllo generale riservato allo Stato in ordine a fatti che, per la loro consistenza ed effettività, si reputano idonei a determinare – oltre al turbamento dell’ordine pubblico &#8211; uno sviamento dell’interesse pubblico che necessariamente deve essere perseguito dall’ente esponenziale degli interessi della collettività locale.<br />
Per essere immune da vizi, tuttavia, il decreto di scioglimento deve basarsi su una idonea motivazione (anche <i>per relationem</i>) da cui si evincano le specifiche circostanze che abbiano condotto alla sua emanazione, in quanto va ad incidere su organi scelti dall’elettorato e, dunque, sull’esercizio di libertà democratiche  costituzionalmente protette.<br />
Anche per la giurisprudenza costituzionale, la particolare latitudine degli apprezzamenti discrezionali non può essere disancorata da “situazioni di fatto, suffragate da obiettive risultanze, che rendano attendibili le ipotesi di collusione anche soltanto indiretta degli organi elettivi con la criminalità organizzata, sì da rendere pregiudizievole per i legittimi interessi della comunità locale il permanere degli organi elettivi alla guida degli Enti esponenziali della comunità medesima”, potendo il giudice amministrativo verificare la “sussistenza delle circostanze di fatto riportate in motivazione e la valutazione, sotto il profilo della logicità, del significato a queste attribuito e dell’iter seguito” (Corte Cost., 19 marzo 1993, n. 103).<br />
<b><br />
3. </b>Così precisati<b> </b>i principi cui si deve attenere il Collegio, si può passare all’esame dei motivi d’appello, secondo cui le indagini svolte in sede amministrativa avrebbero evidenziato:<br />
&#8211; numerosissime illegittimità amministrative e procedurali addebitabili agli organi disciolti;<br />
&#8211; “riguardo alla posizione degli amministratori, legami diretti ed indiretti dei medesimi con la criminalità organizzata di stampo camorristico facente capo al clan Fa.”.<br />
Ad avviso delle Amministrazioni appellanti, da una lettura complessiva ed unitaria degli elementi riscontrati, emergerebbe “una situazione di concreto pericolo di sviamento dell’attività comunale dal perseguimento degli interessi dell’intera collettività”.<br />
Inoltre, “l’inosservanza del principio di legalità nella gestione dell’Ente e l’uso distorto delle pubbliche funzioni comporta quindi il concreto rischio che vengano compromesse le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni”.<br />
<b><br />
4. </b>Così riassunte le articolate e argomentate deduzioni delle Amministrazioni appellanti,<b> </b>rileva il collegio che elementi favorevoli all’accoglimento dell’appello non possano trarsi dalla preoccupata osservazione, secondo cui il rigetto del gravame comporterebbe la “delegittimazione dell’attività investigativa svolta dagli Organi di Polizia”.<br />
In primo luogo, nello Stato di diritto che mira alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive in un’ottica di legalità, non può essere ragionevolmente sostenuto che una sentenza del giudice amministrativo possa ‘delegittimare’ le autorità che hanno contribuito ad emanare il provvedimento, di cui sia ravvisata l’illegittimità.<br />
In secondo luogo, quanto paventato nell’atto di appello non tiene conto dell’apprezzabile scrupolo e della assoluta serietà professionale con cui &#8211; in concreto &#8211; i funzionari amministrativi hanno trattato la questione nel corso del procedimento (sicché nessuna loro delegittimazione può ragionevolmente ipotizzarsi).<br />
Il collegio è ben consapevole delle estreme difficoltà che caratterizzano l’attività degli organi dello Stato nelle aree ove vi è la presenza della criminalità organizzata e, in particolare, della complessità dell’attività svolta nella specie dalla Commissione d’accesso.<br />
Lo scrupolo e la serietà professionale dei suoi componenti è fuori discussione, così come è fuori discussione il pregevole lavoro di ricostruzione che la Commissione ha effettuato per accertare i casi in cui siano stati emessi atti illegittimi da parte di organi comunali.<br />
Tuttavia, nella sede giurisdizionale ove è data tutela agli interessi legittimi, non contano soltanto tale scrupolo e la serietà professionale, ma rileva il contenuto obiettivo del provvedimento impugnato, per verificare se sussistano o meno profili di eccessi di potere.<br />
Neppure può avere rilievo nel presente giudizio l’ulteriore osservazione delle Amministrazioni appellanti, riguardante la circostanza dell’arresto dell’assessore comunale ai lavori pubblici, perché esso ha riguardato reati ‘comuni’, posti in essere nell’esercizio della sua attività professionale privata.<br />
<b><br />
5</b>. Ciò posto, occorre passare all’esame della correttezza della statuizione di annullamento del TAR, valutando la relazione della Commissione di accesso e gli elementi da essa individuati per ravvisare la collusione, anche soltanto indiretta, degli organi elettivi con la criminalità organizzata.<br />
<b>5.1. </b>La relazione si è soffermata diffusamente sulla situazione della criminalità organizzata e sulla capillare infiltrazione della stessa nelle molteplici attività economico-produttive della città.<br />
	Si espone fra l’altro che, in data 5 luglio 2004, il GIP del Tribunale di Napoli ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 24 soggetti ritenuti, a vario titolo, responsabili del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., “per aver partecipato .. ad un’associazione di tipo mafioso denominata, promossa, organizzata e diretta da Fa. Gi.”; tra essi, vi sono Es. An., consigliere di maggioranza presso il comune di Torre del Greco e segretario di uno studio legale, e Pa. Vi., dipendente comunale presso il Centro Elaborazione Dati del Comune medesimo.<br />	<br />
Dalla lettura dell’ordinanza, emergono gli aspetti di collegamento tra gli esponenti del clan Fa. ed i due soggetti arrestati e si rileva che il Pa. Vi. avrebbe avuto la possibilità materiale di accedere, nella sua qualità di dipendente comunale, ad una serie di informazioni in materia di appalti indetti dall’Amministrazione comunale e di trasferire tali notizie ai clan.<br />
Ad avviso della Sezione, la relazione della Commissione non contiene alcun riferimento specifico ad illegalità riferibili al dipendente comunale Pa.Vi. <br />
Essa ha indicato la sua possibilità di fornire al clan “informazioni circa l’importo degli appalti” e di “seguire particolarmente da vicino anche la vicenda del sequestro di un manufatto abusivo operato ai danni della famiglia Fa.”, nonché una intercettazione telefonica avente per oggetto l’esito di una gara d’appalto, aggiudicata ad una impresa in ragione dell’offerta con un maggiore ribasso.<br />
Al riguardo, del tutto correttamente la sentenza impugnata non ha attribuito un particolare rilievo a tali circostanze, poiché:<br />
&#8211; circa le informazioni sull’importo degli appalti, i relativi dati possono essere acquisiti dalla visione degli atti del procedimento presso l’ufficio;<br />
. circa l’interessamento per l’abuso edilizio, rileva l’episodicità e l’incontestata modestia dell’abuso dell’aumento di superficie utile di 35 mq senza aumento della volumetria dell’edificio (v. pp. 69-70 della relazione), che non è tale da evidenziare un effettivo condizionamento dell’ufficio;<br />
&#8211; circa l’oggetto della intercettazione telefonica, non sono emersi, né sono stati ipotizzati, elementi tali da far ritenere anomala l’aggiudicazione alla impresa che aveva offerto il margine maggiore di ribasso.<br />
Più delicato è l’esame del rilievo della posizione del consigliere comunale Es. An.<br />
Dall’ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli, emerge che, in forza della sua ‘visibilità e credibilità’ in ragione della sua carica e quale segretario di uno studio legale, “accede a informazioni che sono di specifica importanza per gli esponenti del sodalizio criminale” ed emerge altresì un ’interessamento concreto (ed illecito) ai fini del dissequestro di immobile di proprietà di Ca. An. (coniuge del capo clan).<br />
Orbene, il Collegio rileva che – dalla documentazione acquisita – in questa sede non può essere posta in dubbio la conclusione della relazione, sulla sussistenza di un rapporto di strettissima contiguità tra Es. An. e Pa.Vi., nonché  tra essi e gli elementi di vertice del clan Fa.<br />
Peraltro, occorre procedere nella ulteriore disamina della relazione della Commissione, poiché, per le ragioni già esposte, lo scioglimento del consiglio comunale – composto nella specie da quaranta consiglieri &#8211; non può derivare dalla presenza al suo interno di un consigliere colluso con la mafia e di un dipendente su 790 (peraltro, non assunto nel periodo di svolgimento delle funzioni del consiglio comunale e del sindaco, colpiti con l’atto impugnato in primo grado).<br />
<b>5.2. </b>Agli amministratori e alla struttura burocratica la relazione dedica un intero capitolo, elaborato sulla base di scrupolosi accertamenti, eseguiti nei confronti degli amministratori e sui loro congiunti.<br />
Dalla relazione, si evince che non risultano da essi commessi reati associativi di stampo mafioso (ad eccezione dei due soggetti di cui al precedente punto 5.1.).<br />
Circa i dipendenti comunali, 110 hanno precedenti penali di varia natura, “con esclusione di reati associativi di stampo mafioso” (eccettuati il già citato Pa. Vi. e tale Gr. Ci., condannato anche per associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione dagli arresti domiciliari).<br />
La relazione espone altresì, quale “doveroso atto di corretta informazione”, che nel Comune presta servizio da tempo, con compiti esecutivi e con la qualifica di operatore dell’ufficio Sport, Fa. Ra. (fratello di un capo clan locale e gravato di numerosi precedenti penali, anche di natura associativa di stampo camorristico), anche se non ha indicato elementi tali da incidere sulla valutazione di scioglimento del consiglio.<br />
Quanto all’assetto ordinamentale degli uffici e dei servizi dell’Ente, la relazione ha constatato l’assenza di modifiche dell’organigramma in precedenza deliberato dal Commissario straordinario (con l’atto n. 186 del 30.4.2002), tranne la successiva introduzione del Servizio di protezione civile (che non ha avuto alcuna valutazione negativa).<br />
La relazione – per il tramite del segretario generale del Comune – ha escluso che Es. An. abbia partecipato alle iniziative del sindaco o della giunta.<br />
Essa ha però attribuito un rilievo significativo alla circostanza che non è stata istituita una commissione d’inchiesta, dopo che l’ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli aveva evidenziato l’illegittimo rilascio della concessione edilizia in sanatoria in favore della Ca. An., coniuge del capo clan.<br />
Sul punto, l’appellato ha osservato che non erano state poste a conoscenza della giunta le ragioni dell’arresto, né a cura dell’Ufficio territoriale del Governo, né a cura della autorità giudiziaria (e su ciò non vi è stata una specifica contestazione delle appellanti).<br />
Tuttavia, osserva ancora al riguardo il Collegio che l’abuso riguarda l’aumento della superficie utile di 35 mq (senza aumento della volumetria dell’edificio di per sé non abusivo), circostanza certo rilevante e tale da comportare il ripristino della legalità (in presenza dei relativi presupposti), ma non tale da far affermare che l’ufficio comunale fosse condizionato dal clan.<br />
Per ravvisare tale condizionamento, deve risultare la mancata repressione di abusi attinenti a uno o a più edifici abusivi (realizzati <i>sine titulo</i> o in esecuzione di un titolo illegittimo, non seguito dall’atto di autotutela), questa sì in grado di giustificare lo scioglimento del consiglio comunale, per il ‘condizionamento’ evidenziato dal mancato esercizio dei poteri di vigilanza e di quelli sanzionatori (in un sistema in cui anche ciascun consigliere – titolare del diritto d’accesso – è direttamente coinvolto nella vigilanza e può esercitare le sue funzioni sollecitando l’apparato amministrativo a reprimere gli abusi senza indugio).<br />
<b>5.3. </b>Passando all’esame<b> </b>della relazione nella parte riguardante gli appalti pubblici (settore altamente sensibile e “notoriamente oggetto d’interesse della locale criminalità organizzata”, come rilevato dalle Amministrazioni appellanti), la Commissione ha accertato che l’indirizzo politico &#8211; programmatico impartito dal sindaco è stato tuttora seguito dalla dirigenza, per quanto concerne il conseguente iter procedurale, per tutte le gare rientranti nel protocollo di legalità stipulato dallo stesso sindaco con la Prefettura in data 24 ottobre 2003.<br />
Quanto agli atti di esclusione delle ditte segnalate dalla Prefettura, la Commissione – sul presupposto che essi debbano essere emessi dal sindaco &#8211; censura che questi abbia trasmesso al dirigente le note inviategli dal Prefetto, per l’adozione del provvedimento.<br />
	Da ciò la Commissione ha osservato che “un siffatto comportamento non può che denotare la mancanza di un effettivo e reale convincimento da parte del citato Amministratore ad operare concretamente sul piano della prevenzione o repressione della criminalità, dimostrando di aver assolto solo sul piano formale la sottoscrizione dell’impegno assunto con la Prefettura”.<br />	<br />
.	Per rafforzare tale conclusione, la Commissione:<br />	<br />
&#8211; ha richiamato le richieste di chiarimenti e di indicazioni “sul seguito a praticarsi” da parte del dirigente, che celerebbero “una palese incapacità dell’Amministrazione ad assumere, in merito, decisioni d’imperio, anche mediante ricorso ai propri compe<br />
&#8211; ha osservato che &#8211; “quantunque le gare in parola non siano state ancora aggiudicate” e, di conseguenza, non siano ravvisabili comportamenti “di favore” nei confronti delle imprese &#8211; il “sopradescritto ingiustificato comportamento dilatorio assunto dall’<br />
	Al riguardo, il Collegio – nel condividere la valutazione della sentenza gravata – ritiene che tale deduzione non abbia tenuto conto della complessità della normativa di settore e risulti in contrasto con i dati concreti, emergenti dalla contestuale verifica effettuata per accertare se vi siano stati affidamenti di appalti pubblici a società “in odore di camorra”. <br />	<br />
	Gli accertamenti sono stati eseguiti su un numero di circa 350 imprese aggiudicatarie o affidatarie di lavori e forniture (su un totale di 600 circa) e “non hanno evidenziato alcuna notizia di controindicazione antimafia o di contiguità degli stessi alla criminalità organizzata”.<br />	<br />
Solo per due società (Ge. e Gi.), per due appalti espletati prima della stipula del protocollo di legalità (e di importo a base d’asta inferiore alla soglia comunitaria), la stessa relazione ha constatato che esse “ben potevano partecipare previa esibizione del certificato della Camera di Commercio, recante la dicitura di nulla osta antimafia”, giungendo alla conclusione che “nessuna censura è possibile muovere all’Amministrazione procedente” sotto il profilo delle cautele antimafia.<br />
<b>5.4.- </b>Nella rassegna delle procedure di gara, la Commissione ha considerato “insolito” che 36 concorrenti su 44 (in un appalto di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e fognature cittadine: lett. A, pag. 36) abbiano presentato un’offerta di ribasso articolata sul 33%, differenziandosi tra di loro solo per la parte decimale: la circostanza sarebbe indicativa di possibili accordi tra le imprese e di un ‘controllo esterno’ nei loro confronti.<br />
Anche per un altro appalto (per l’adeguamento dello stadio comunale) la relazione ha evidenziato che le offerte economiche si sono concentrate “nella fascia a ridosso dell’offerta aggiudicataria” (<u>lett. C,</u> pagg. 51-52), come per un altro appalto (<u>lett.</u> pagg. 53-54), al quale si riferiscono le “informazioni” al Clan Fa. da parte di Es. An. e di Pa, Vi..<br />
Per tale secondo appalto, l’ipotesi di una turbativa sarebbe supportata dal fatto che le partecipanti hanno ottenuto le polizze fideiussorie, in gran parte, da tre compagnie assicuratrici, nonché da alcuni numeri consecutivi delle polizze e da alcuni numeri consecutivi di posta celere per le offerte.<br />
Per questo appalto, la relazione osserva che il Comune aveva il potere di non procedere all’aggiudicazione in forza di ragioni di pubblico interesse.<br />
Analoghi elementi sono stati individuati per l’appalto di cui alla lett. E, aggiudicato alla società Gi. (ed espletato in epoca precedente alla stipulazione del protocollo di legalità).<br />
Per gli appalti di cui alle lettere D) ed E), la relazione ha altresì rilevato irregolarità nella contabilizzazione dei lavori.<br />
A parte tale ultimo rilievo sulla irregolarità contabile, osserva il Collegio che ben può essere definito “insolito” l’attestarsi di una certa parte delle offerte su valori percentuali contigui: tale evenienza può essere certamente indicativa di un collegamento tra imprese, ma appare, ex se, di ben limitato spessore ai fini della configurazione di una turbativa d’asta sulla base di un controllo esterno riferibile alla criminalità organizzata.<br />
Non si intende, beninteso, escludere in assoluto tale eventualità; ma non può parimenti escludersi che tale comportamento delle imprese concorrenti possa essere riferito a strategie concorrenziali assolutamente avulse da ogni correlazione con l’associazione mafiosa.<br />
Del resto, le conclusioni della relazione non trovano supporto sostanziale negli accertamenti compiuti su un ben ampio campione di imprese (350 su 600), che non hanno evidenziato alcuna notizia di controindicazioni antimafia o di contiguità delle ditte partecipanti alla criminalità organizzata.<br />
Ed è proprio su un piano generale che va verificata la presenza di infiltrazioni criminali nell’apparato amministrativo.<br />
<b>5.5.- </b>Circa i lavori di restauro del Palazzo di città (lett. B), la relazione ha rilevato l’illegittimità di una variante comportante un maggiore importo dei lavori (riferibile al direttore dei lavori e all’ing. Ma. Po., nominato responsabile del procedimento il 16 dicembre 2002 a seguito della incompatibilità del precedente responsabile).<br />
L’ingegnere Ma. Po. risulta indagato per reati riguardanti il conseguimento illegale di erogazione di fondi pubblici ed è stato sorpreso, nella serata del 22 ottobre 2003, da un controllo delle Forze dell’ordine, nell’abitazione del capo clan Fa. Gi., unitamente ad un “pericoloso pregiudicato”.<br />
Dalla relazione, emerge tale presenza (non è stato precisato se abitudinaria o meno) dell’ingegnere in tale abitazione, nonché la partecipazione ad una cooperativa, tra i cui soci figura un pregiudicato che si accompagna a personaggi di vertice della criminalità locale.<br />
Sul piano formale, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ha contestato la commissione del reato di abuso d’ufficio, per l’elaborazione e l’approvazione di una variante in corso d’opera, in difetto dei prescritti presupposti.<br />
Circa la contiguità del medesimo ingegnere con l’associazione mafiosa, per quanto rileva nel giudizio la relazione presenta elementi prevalentemente indiziari, mentre per quanto riguarda la variante in corso d’opera è stata riscontrata una illegittimità, senza ulteriori implicazioni.<br />
<b>5.6. </b>La relazione si è occupata anche della proroga ‘di fatto’ dell’affidamento della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani alla società Ig., (a parziale partecipazione pubblica), che già svolgeva il servizio in virtù di proroghe, ed a cui sono state irrogate sanzioni pecuniarie.<br />
In particolare, la relazione ha osservato che:<br />
&#8211; l’affidamento alla società era stato disposto dalla struttura commissariale con l’ordinanza n. 28 del 2003 (per cui “nessuna eventuale irregolarità connessa a tale procedura fa carico all’Amministrazione comunale …che anzi, già con deliberazione n. 104- la struttura commissariale, dopo solleciti del Comune, il 20 aprile 2004 riscontrava i solleciti e il 18 giugno 2004 consentiva la proroga del servizio per ulteriori sei mesi (poi disposta dalla giunta fino al 31 dicembre 2004);<br />
&#8211; la giunta ha indetto la gara in data 30.12.2004.<br />
La relazione contesta alla giunta di aver lasciato decorrere infruttuosamente il periodo dal 20 aprile 2004 al 30 dicembre 2004.<br />
Con riferimento alla medesima società, i suoi dipendenti per la metà sono risultati con precedenti penali, di cui il 10% per reati associativi, una parte ha precedenti per associazione di stampo mafioso, mentre un dirigente ed una ventina di dipendenti risultano comunque legati a vario titolo ai clan camorristici della zona.<br />
Osserva il Collegio che il censurato ritardo ha fatto seguito alla dilatazione dei tempi già riferibili alla commissione straordinaria, per le presumibili notevoli difficoltà di pervenire in tempi utili a soluzioni diverse, difficoltà che non possono essere valutate in modo divergente per l’attività della giunta.<br />
Peraltro, come ha evidenziato la sentenza impugnata, il decorso dei mesi – oggetto delle critiche della Commissione – non costituisce una evenienza assolutamente patologica e ingiustificabile (anche se evidenzia elementi di irregolarità gestionale), ove si consideri la particolare situazione di emergenza, che nella Regione Campania caratterizza il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti.<br />
Circa la posizione dei dipendenti della società, le risultanze evidenziate dalla relazione rappresentano una situazione di per sé grave, espressiva di una drammatica situazione di degrado sociale sulle quali tutte le istituzioni devono riflettere.<br />
Tuttavia, tali risultanze non possono essere poste di per sé a carico degli amministratori del Comune.<br />
Se fosse emerso l’interessamento di alcuni amministratori comunali (e non <i>ad personam</i>, ma per la ‘qualità’ stessa del segnalato), nella indifferenza o nella connivenza di altri amministratori, senz’altro la commissione avrebbe potuto trarre gravi, precisi e concordanti elementi per ritenere sussistente un condizionamento delle organizzazioni mafiose.<br />
Non è però questo il caso.<br />
E’ pacificamente risultato, infatti, che il personale in questione era già in servizio presso il precedente affidatario del servizio e, come tale, è stato assunto dal successivo affidatario, in esecuzione del contratto collettivo di settore (la cui sostanziale giustizia non può essere valutata in questa sede, spettando ad altre autorità).<br />
<b>5.7. </b>In relazione al rilascio dell’autorizzazione edilizia in sanatoria alla moglie del capo clan (per la quale emerge dagli atti giudiziari che era stato richiesto l’interessamento di Es. An. e di Pa. Vi. per una favorevole definizione dell’istanza), come già si è osservato in precedenza, da un lato rileva l’entità dell’abuso, risultante dalla stessa relazione della Commissione, dall’altro risulta del tutto ragionevole la statuizione con cui la sentenza gravata ha escluso che la definizione di una singola pratica edilizia sia tale da evidenziare un condizionamento mafioso.<br />
Come si è in precedenza evidenziato al § 2.2., il condizionamento mafioso può essere ragionevolmente tratto quando il territorio sia stato oggetto di una illegalità più o meno diffusa (anche in una limitata area), rispetto alla quale siano stati inerti gli organi comunali (nell’emanazione o nell’esecuzione di atti di ripristino della legalità), ma l’illegittimo rilascio di una autorizzazione in sanatoria non è di per sé tale da far risultare il condizionamento dell’ufficio che l’ha emessa.<br />
<b>5.8.- </b>La relazione si è occupata anche del<b> </b>settore commerciale, accertando l’elusione delle norme poste a tutela della trasparenza nel rilascio delle autorizzazioni, perché il Comune non ha comunicato alla Questura i nominativi dei titolari delle attività commerciali autorizzate, per conto del Comune, dallo sportello unico per le attività produttive.<br />
Osserva al riguardo il Collegio che – dall’esame della documentazione – si evince che l’inosservanza di tale obbligo di comunicazione risulta la conseguenza di un ‘conflitto di competenza’, sorto tra il responsabile dello sportello unico e i dirigenti dei servizi attività produttive dei quattro Comuni convenzionati (Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco).<br />
Non emerge pertanto la “sistematica” o “reiterata” elusione di norme del settore.<br />
Del resto, poiché non è stato rilevato il rilascio di autorizzazioni commerciali a vantaggio di soggetti collusi con clan camorristici, tale mancata trasmissione – pur potendo dar luogo a provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili – non risulta riferibile ad alcun condizionamento mafioso.<b><br />
5.9.- </b>Circa la concessione di contributi assistenziali, la Commissione ha esaminato 18 pratiche, scelte a campione, relativamente agli anni dal 2003 al 2005, ed ha rilevato “numerose irregolarità amministrative” e, in due casi, una duplicità di erogazione, in favore dello stesso soggetto (sebbene per motivazioni di carattere diverso) e dello stesso nucleo familiare (peraltro, per situazioni di particolare gravità, oggetto di indagini da parte della autorità giudiziaria), constatando anche profili di incompetenza.<br />
Circa l’incompetenza, in assenza di ulteriori e più specifiche deduzioni, non risulta anomala l’attribuzione alla competenza dirigenziale.<br />
Inoltre, le irregolarità riscontrate – in quanto di numero limitato e in assenza di elementi ulteriori di qualsiasi tipo – non sono tali da far ritenere ragionevolmente sussistente un condizionamento mafioso.<br />
<b>5.10. </b>Sul piano dei controlli sulla gestione economico-finanziaria, la relazione della Commissione ha rilevato che le indicazioni propositive formulate dall’organo di revisione “non sono state, al momento, del tutto seguite dall’Amministrazione; in materia di gestione dei beni, alla assunzione di iniziative propositive non hanno comunque mai fatto seguito, da parte dei revisori, formali rilievi negativi”.<br />
E’ stata censurata la inadeguatezza dei controlli sull’attività gestionale dei dirigenti da parte degli organi elettivi.<br />
Al riguardo, con la delibera n. 580 del 4 dicembre 2003 la giunta ha ricostituito il nucleo di valutazione, approvando anche uno “scarno” disciplinare dei controlli interni, volto a supportare l’attività di programmazione e di indirizzo politico-amministrativo, per verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.<br />
Il Nucleo si è limitato a rilevare genericamente il raggiungimento degli obiettivi, ma non ha evidenziato i misuratori e le analisi delle attività espletate in rapporto a quanto definito dai rispettivi programmi esecutivi di gestione assegnati ai dirigenti.<br />
Ad avviso della relazione, ciò sarebbe dovuto all’inerzia della giunta nell’assumere determinazioni finalizzate a regolamentare in maniera compiuta le funzioni del Nucleo di valutazione, quantunque tale necessità sia stata espressa dalla stessa giunta, in via di principio, con la delibera n. 580 del 2003.<br />
Ad avviso del collegio, da tali circostanze non emergono rilevanti disfunzioni o “precarie condizioni di funzionalità dell’ente” e, anzi, risulta l’intento – anche se abbozzato – di raggiungere l’obiettivo della funzionalità (di per sé tale da rendere gli uffici del Comune ‘non permeabili’ alle organizzazioni malavitose).<br />
<b>5.11.  </b>Non risultano invece valutabili in questa sede<b> </b>le circostanze indicate a pagg. 118 e segg. dell’atto di appello, con cui è stata dedotta la rilevanza di fatti ed elementi che non sono stati posti a base provvedimento impugnato in primo grado.<br />
<b><br />
6.</b> Occorre quindi trarre le conclusioni da quanto in precedenza esposto, in un contesto di considerazione globale, ai fini indicati, degli elementi sopra esaminati.<br />
In un quadro valutativo d’assieme, per escludere il profilo di eccesso di potere per inadeguata valutazione delle circostanze, deve risultare “l’attendibilità” della ipotesi di collusione (anche solo indiretta) e la “concretezza” della situazione di pericolo di sviamento dell’attività comunale dal perseguimento degli interessi della collettività (perché vi è una situazione di fatto in cui il procedimento di formazione della volontà degli amministratori è alterata da fattori esterni al quadro degli interessi locali e riconducibili alla criminalità organizzata).<br />
Nella specie, tale situazione di fatto non emerge dalle risultanze poste a base del decreto.<br />
Anche se dalla relazione della Commissione di accesso risulta che nel territorio del Comune di Torre del Greco operano pericolose organizzazioni criminali e che gli organi comunali hanno emesso alcuni atti illegittimi, non per questo va sciolto il consiglio comunale.<br />
Come si è osservato al § 2.2., l’art. 143 del testo unico non consente lo scioglimento dei consigli comunali sol perché nel territorio operano le organizzazioni criminali: così si precluderebbe l’esercizio delle funzioni da parte degli organi eletti, in attesa che vengano meno le piaghe delinquenziali.<br />
E neppure rileva l’accertamento della avvenuta emanazione di alcuni atti illegittimi (che rientra nell’<i>id quod plerumque accidit</i> dell’azione amministrativa).<br />
Per lo scioglimento del consiglio comunale, occorrono elementi univoci  sulla sussistenza del collegamento tra gli amministratori e la criminalità organizzata, ovvero del condizionamento che questa ha sugli amministratori: non bastano isolate manifestazioni di illegalità che, anche se disdicevoli, non costituiscono il presupposto preso in considerazione dall’art. 143 del testo unico.<br />
A avviso del collegio, l’indagine della Commissione sulla gestione economico-finanziaria e sull’attività gestionale dei dirigenti ha dato luogo a rilievi che non disegnano assolutamente un quadro di rilevante disfunzione ovvero di precarie condizioni di funzionalità dell’ente: anzi, risulta che sia stato avviato un percorso volto ad una migliore funzionalità organizzativa, in continuità con le determinazioni adottate dal Commissario straordinario nel 2002. <br />
Sul piano degli appalti pubblici, la Commissione ha rilevato le iniziative volte alla verifica della legalità, con la definizione dell’indirizzo politico-programmatico (seguito dalla dirigenza) per le fasi rientranti nel protocollo di legalità 2003, mentre dagli accertamenti eseguiti non sono  emersi elementi di contiguità, tanto che &#8211; ad avviso della medesima Commissione &#8211; “nessuna censura è possibile muovere all’Amministrazione sotto il profilo delle cautele antimafia”.<br />
Le illegalità in materia commerciale e in quella assistenziale non sono risultate tali da far ritenere sussistenti condizionamenti, neppure segnalati in singoli casi, mentre non è riferibile alla Amministrazione la selezione dei dipendenti della società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.<br />
La rilevanza “non sintomatica” della autorizzazione in sanatoria rilasciata alla Ca. An. dipende dalla entità limitata dell’abuso e dalla assenza di altri riscontri di illegalità, mentre per l’ing. Po. è stata rilevata la commissione di reati comuni.<br />
Inoltre, è risultato che nessuno dei componenti della giunta e dei relativi congiunti è indiziato di reati di tipo associativo di stampo mafioso.<br />
Neppure rileva la presenza di un consigliere comunale (su 40) colluso con la mafia e di un dipendente (su 790) anch’esso colluso, perché tali circostanze non sono tali da giustificare lo scioglimento di un intero consiglio comunale, espressione della volontà popolare.<br />
Del resto, neppure emerge che altri esponenti delle istituzioni – né a livello dirigenziale, né in seno alla giunta o al consiglio &#8211; abbiano avuto comportamenti di collusione con il medesimo consigliere comunale o con il dipendente risultati collusi.<br />
In questo quadro complessivo, come ha correttamente evidenziato la sentenza gravata, dalla documentazione acquisita non risulta sussistente un condizionamento mafioso e tale da sviare l’attività del Comune dal perseguimento degli interessi della collettività, e nemmeno un “sistema” di interferenze o di connivenze.<br />
Pertanto, va confermata la statuizione con cui la sentenza impugnata ha annullato per eccesso di potere il decreto di scioglimento del consiglio comunale.<br />
<b><br />
9.</b> Per le ragioni che precedono, l’appello nel suo complesso va respinto.<br />
Pertanto, non rileva esaminare la fondatezza delle eccezioni formulate dall’appellato.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del secondo grado di giudizio fra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede gurisdizionale, Sezione Quarta, rigetta l’appello (nrg. 8342/2006).<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2007, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Luigi Maruotti		&#8211;		Presidente, f.f.<br />	<br />
Vito Poli			&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica		&#8211;		Consigliere, est.<br />	<br />
Salvatore Cacace		&#8211;		Consigliere																																																																																									</p>
<p align=center>
<i><b>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 21/05/2007</b><br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-5-2007-n-2583/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.2583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.248</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-21-5-2007-n-248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-21-5-2007-n-248/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-21-5-2007-n-248/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.248</a></p>
<p>S. Balba – Presidente, F. Mattei – Estensore L. F. (avv.ti F. Bafile e P. Bafile) c. il COMUNE DI OVINDOLI (avv.ti F. Piccone e P. Pezzopane) e nei confronti di SOC. S.S.M. SERVIZI MUNICIPALIZZATI (n.c.) inammissibile il ricorso proposto da un socio di una società mista per la condanna</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-21-5-2007-n-248/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-21-5-2007-n-248/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2007 n.248</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Balba – Presidente, F. Mattei – Estensore<br /> L. F. (avv.ti F. Bafile e P. Bafile) c. il COMUNE DI OVINDOLI (avv.ti F. Piccone e P. Pezzopane) e nei confronti di SOC. S.S.M. SERVIZI MUNICIPALIZZATI (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>inammissibile il ricorso proposto da un socio di una società mista per la condanna del Comune al risarcimento dei danni da mancato affidamento di incarichi e servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse ad agire – Socio di società mista – Carenza – Ragioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile per carenza di interesse il gravame del socio privato di una società mista, partecipata da un comune, avente quale scopo sociale la gestione di un servizio pubblico; il socio, infatti, non è legittimato ad agire in giudizio contro atti che ledono gli interessi della società, in quanto quest’ultima costituisce un soggetto distinto dai soci, avente disponibilità esclusiva delle posizioni giuridiche che fanno ad essa capo, ivi compresa la pretesa al risarcimento del danno da mancato affidamento da parte del Comune di incarichi e servizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso numero di <b>registro generale 159 del 2000</b>, proposto da:</p>
<p><B>L. F.,</B> rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bafile, Pasquale Bafile, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in L&#8217;Aquila, via S.Agostino n .25; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
il <B>COMUNE DI OVINDOLI</B>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fernando Piccone ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avvocato Pierluigi Pezzopane in L&#8217;Aquila, via Strinella, n. 35; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>SOC. S.S.M. SERVIZI MUNICIPALIZZATI<i></b></i>; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la condanna, previo accertamento dell’illegittimità della relativa condotta, del Comune di Ovindoli e della Società Servizi Municipali al risarcimento dei danni dalla ricorrente subiti quantificabili in lire 10.000.000.000 (dieci miliardi), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria , fino all’effettivo soddisfo. </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ovindoli.<br />
Viste le memorie difensive, depositate dalle parti in causa.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14/06/2006 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; che con atto n. 159/2000, notificato il 18 febbraio 2000, la sig.ra Loreta Fedele, titolare di quote azionarie della Società Servizi Municipali S.p.A. in stato di liquidazione, ha adito l’intestato Tribunale per sentir condannare il Comune di Ovindoli e<br />
<br />
&#8211; che parte ricorrente premette che la Veda . s.r.l. ha costituito con il Comune di Ovindoli, che detiene la maggioranza delle azioni, la predetta Società Servizi Municipalizzati S.p.A. mista, e che il Consiglio comunale di Ovindoli ha deciso di appaltare<br />
&#8211; che la ricorrente premette, altresì, che con deliberazione n. 78 del 1995 il Comune di Ovindoli ha manifestato, sulla base di una relazione redatta da una commissione consiliare, la volontà di valorizzare e di potenziare il ruolo della costituita Societ<br />
&#8211; che, al fine del decidere, il Collegio osserva che tra le questioni pregiudiziali e preliminari, rilevabili d’ufficio, rientrano le questioni preliminari concernenti le condizioni dell’azione, che possono essere anche prospettabili d’ufficio e che ciò i<br />
&#8211; che il Collegio non può che rilevare, riguardo alla fattispecie in giudizio. l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, in quanto proposto da un socio di minoranza della Società Servizi Municipali S.p.A.;<br />
&#8211; che l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse dell’attuale ricorrente è rilevabile, stante il comprovato fallimento della Società Servizi Municipali S.p.A., dichiarato con sentenza del Tribunale di Avezzano n. 34 del 21.10.2003, depositata- che per le considerazioni che precedono, il Collegio non può che dichiarare l’inammissibilità del ricorso in epigrafe;<br />
&#8211; che sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre, fra le parti in causa, l’integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sede di L’Aquila, dichiara <b>inammissibile</b> il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/06/2006 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Santo Balba, Presidente<br />
Luciano Rasola, Consigliere<br />
Fabio Mattei, Primo Referendario, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/05/2007<br />
</b>(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 21/5/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-21-5-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. L. Cossu Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione 1. Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione – Ambito temporale – Mancata indicazione – Piano di azione per l’anno 2007 – Mancata predisposizione – Piano</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Cossu</span></p>
<hr />
<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione – Ambito temporale – Mancata indicazione – Piano di azione per l’anno 2007 – Mancata predisposizione – Piano per l’anno 2008 – Valenza – Denominazione – Cadenza annuale del Piano – Art. 1, comma 2 d.l. n. 4 del 2006 – Proposta di modifica – Piano triennale<br />
 2. Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione – Copertura finanziaria – Quantificazione dei costi – Risorse necessarie – Reperimento<br />
 3. Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione – Obiettivi – Definizione – Semplificazione normativa e Semplificazione amministrativa</p>
<p>4. Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione – Linee di azione – Attuazione – Strumenti – Predisposizione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Considerato che nell’anno 2006 non è stato possibile predisporre il Piano di azione per l’anno 2007, in sede di prima applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 4 del 2006 si ammette che entro il 31 marzo 2007 sia stato predisposto non solo il Piano di azione per il 2008, ma anche quello per il residuo periodo temporale del 2007. Nella intestazione del Piano dovrà pertanto essere specificato che si tratta del Piano “per l’anno 2007 e per l’anno 2008”.<br />
La complessità delle azioni ipotizzate rende difficile il rispetto annuale del Piano. Sarebbe quindi opportuno valutare la possibilità di una modifica della norma primaria che contempla il Piano, nel senso di sostituire il Piano annuale con un Piano triennale soggetto a verifica e aggiornamento annuale.</p>
<p>2. Gran parte delle azioni previste dal Piano, concretandosi in attività normative, possono essere realizzate attraverso i competenti uffici legislativi delle amministrazioni, senza aggravi di costi. Talune azioni, quali adempimenti pubblicitari, creazione di banche dati, campagne informative e formative, possono comportare costi ulteriori, che dovranno per gli anni successivi al 2007 essere quantificati e trovare copertura.<br />
L’approvazione del Piano da parte del Consiglio dei Ministri comporta l’assunzione dell’impegno del Governo nel suo complesso a reperire le risorse necessarie per il finanziamento del Piano per l’anno 2008.</p>
<p>3. È opportuno strutturare il Piano in modo che sia chiaro che la qualità delle regole non si identifica con la sola semplificazione normativa, in quanto sia quest’ultima che quella amministrativa concorrono alla qualità delle regole.</p>
<p>4. Per la coerenza complessiva del Piano, è auspicabile che nella introduzione alla parte IV si specificasse, in termini generali e in coerenza con la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2007 n. 2869, che per l’attuazione delle singole linee di azione si valuteranno i più congrui strumenti giuridici, quali il disegno di legge, il regolamento, la direttiva, il piano, l’accordo, la gara di appalto, etc., nel rispetto della copertura finanziaria e comunque considerando l’opzione legislativa una extrema ratio, cui ricorrere ove non sia possibile operare con altri strumenti giuridici.Occorre poi specificare che gli strumenti giuridici devono essere coerenti con quanto previsto dalle norme vigenti. Tale coerenza non sempre si rinviene nel Piano di azione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota della dott.ssa Chiara Meoli <a href="/ga/id/2007/6/2737/d">&#8220;La semplificazione normativa al vaglio del Consiglio di Stato (alcune riflessioni a margine del parere del Consiglio di Stato 21 maggio 2007, n. 2024)&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/10247_CDS_10247.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-21-5-2007-n-0/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 21/5/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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