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	<title>21/5/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/5/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2005 n.485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-21-5-2005-n-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-21-5-2005-n-485/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2005 n.485</a></p>
<p>sulla natura degli interessi delle minoranze linguistiche e sulla tutela ad esse riconosciuta avanti il giudice amministrativo Statuto regionale – modifiche – eliminazione di norme a garanzia delle minoranze linguistiche – tutela – interesse diffuso – legittimazione ad agire di formazioni politiche collettive – non sussiste. Le minoranze, ed in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-21-5-2005-n-485/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2005 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-21-5-2005-n-485/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2005 n.485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla natura degli interessi delle minoranze linguistiche e sulla tutela ad esse riconosciuta avanti il giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Statuto regionale – modifiche – eliminazione di norme a garanzia delle minoranze linguistiche – tutela – interesse diffuso – legittimazione ad agire di formazioni politiche collettive – non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le minoranze, ed in genere le comunità linguistiche sono indubbiamente caratterizzate da interessi comuni, il principale dei quali è l’uso della propria lingua, anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, ma si tratta di un interesse c.d. adespota o diffuso, nel senso che nessun soggetto o associazione può ritenersi legittimato ad agire in giudizio per conto di tutti gli appartenenti alla minoranza (nemmeno, come nel caso di specie, di un partito che si propone di raccogliere soltanto gli appartenenti alla minoranza linguistica slovena).Ciò non significa affatto che tali interessi, presidiati da disposizioni internazionali, da leggi, statuti, regolamenti rimangano privi di qualsiasi tutela dinanzi al giudice amministrativo, ma semplicemente che se ne deve fare portatore il singolo cittadino che, illegittimamente, ne rimanga direttamente ed attualmente leso. (nel caso di specie si trattava delle modifiche apportate allo Statuto della Regione Friuli V.G. circa la eliminazione nel ruolo organico di qualifiche di dipendenti che debbono conoscere la lingua slovena, del diritto di rivolgersi all’amministrazione in tale lingua, dell’ufficio traduzioni come strumento per far valere tale diritto, della versione in lingua slovena dello Statuto provinciale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura degli interessi delle minoranze linguistiche e sulla tutela ad esse riconosciuta avanti il giudice amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<BR><br />
in nome del popolo italiano</b></p>
<p>Ric. n. 274/02 R.G.R.                        <br />
               N. 485/2005 Reg. Sent.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia</b></p>
<p> nelle persone dei magistrati: Enzo Di Sciascio – Presidente f.f. relatore; Oria Settesoldi – Consigliere; Vincenzo Farina – Consigliere</p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 274/02 proposto da<br />
<b>Radovi&#269; Nevo</b>, in qualità di consigliere provinciale e di cittadino elettore e residente nel Comune di Duino Aurisina – Devin Nabrežina, For&#269;i&#269; Edvin, in qualità di cittadino elettore e residente nello stesso Comune, Gruden Giuseppe, in qualità di cittadino elettore e residente nel Comune di Sgonico – Zgonik, Mahni&#269; Sergio, in qualità di cittadino elettore e residente nel Comune di San Dorligo della Valle – Dolina, Pahor Štefan in qualità di cittadino elettore e residente nel Comune di Monrupino – Repentabor,  Savron Marko, in qualità di cittadino elettore e residente nel Comune di Muggia, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Peter Mo&#269;nik, con domicilio eletto presso di lui in Trieste, via XXX Ottobre 13, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>la <b>Provincia di Trieste</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Marin e Alfredo Antonini, ed elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio legale in Trieste, piazza Vittorio Veneto 4, come da deliberazione giuntale n. 140 dd. 25.7.2002 e da mandati a margine degli atti di costituzione;</p>
<p>per l’annullamento<br />
degli artt. 47, 74 e 88 dello Statuto provinciale, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 14.2.2002, nella parte in cui, non riproducendo gli artt. 44, 3° comma, 66, 3° comma, e 84, 4° comma del precedente Statuto, non contempla:<br />
&#8211;	la previsione, nel regolamento organico, di personale cui è richiesta la conoscenza della lingua slovena e di un ufficio traduzioni, cui possono rivolgersi i cittadini di lingua slovena;<br />	<br />
&#8211;	il diritto a rivolgersi all’amministrazione provinciale in lingua slovena, ricevendo risposta nella medesima lingua, a mezzo del citato ufficio traduzioni;<br />	<br />
&#8211;	la previsione che lo Statuto stesso sia tradotto in lingua slovena;<br />	<br />
	Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;																																																																																												</p>
<p>	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione   intimata;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
	Data per letta alla pubblica udienza del 5 maggio 2005 la relazione del Presidente f.f. Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i difensori presenti delle parti costituite;<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>	F A T T O</b></p>
<p>	I ricorrenti, agendo nelle qualità per ciascuno sopra esposte, e facendo altresì presente di essere di madre lingua slovena ed eletti nelle liste della o iscritti alla Slovenska Skupnost – Unione Slovena, chiedono l’annullamento in parte qua delle disposizioni statutarie impugnate, là dove non prevedono più i diritti per la minoranza slovena, indicati in epigrafe e riconosciuti dal precedente Statuto provinciale.<br />	<br />
	Deducono, a sostegno del proposto gravame, numerose ed articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge sotto svariati profili.<br />	<br />
	Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che ha preliminarmente eccepito:<br />	<br />
&#8211;	l’inammissibilità del ricorso da parte del ricorrente Radovi&#269;, consigliere comunale, non avendo fatto constare il suo voto contrario alla deliberazione impugnata ovvero, in subordine, la sua irricevibilità in quanto ha avuto conoscenza del provvedimento, anche nella parte che si assume lesiva, alla data della sua adozione, impugnandolo tardivamente rispetto a tale data;<br />	<br />
&#8211;	l’inammissibilità del ricorso da parte degli altri ricorrenti, in quanto difetterebbero di legittimazione propria all’impugnazione di disposizioni statutarie;<br />	<br />
&#8211;	l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse considerato che, a voler tutto concedere, le norme statutarie oggetto di gravame, per il loro carattere generale e astratto, non sono in grado arrecare direttamente pregiudizio ad alcun soggetto, potendo semmai derivare la lesione da diversi provvedimenti, autonomamente impugnabili, che, in loro attuazione, ledano soggetti determinati, i quali, gravandosi contro di essi, impugnino anche le presupposte disposizioni dello Statuto;<br />	<br />
&#8211;	l’inammissibilità del ricorso per genericità, non riuscendosi ad evincere da esso le ragioni per cui le nuove norme statutarie arrechino una lesione ai ricorrenti.<br />	<br />
	L’amministrazione provinciale ha quindi controdedotto ai motivi di gravame, che ritiene infondati.<br />	<br />
	Con successive memorie le parti hanno precisato le rispettive tesi.																																																																																												</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>	Il ricorso non può essere esaminato nel merito.<br />	<br />
	Va premesso innanzitutto che, in tanto è ammissibile un ricorso collettivo, in quanto proposto da soggetti che abbiano lo stesso interesse sostanziale e, in questo senso, la posizione del ricorrente Radovi&#269;, consigliere provinciale, non può essere distinta da quella degli altri ricorrenti perché, se si assume che egli abbia voluto agire per tutelare le prerogative della sua carica, non si vede perché lo stesso ricorso sia proposto da altri, che tale carica non rivestono.<br />	<br />
	In ogni caso è di evidenza palmare che l’essere rimasto in minoranza rispetto a una deliberazione non abilità certo un consigliere provinciale ad impugnarla.<br />	<br />
	Le caratteristiche che accomunano i ricorrenti sono pertanto le seguenti:<br />	<br />
&#8211;	che sono residenti in uno dei Comuni ricompresi nella Provincia di Trieste;<br />	<br />
&#8211;	che sono cittadini elettori in uno di questi Comuni;<br />	<br />
&#8211;	che sono a vario titolo e con varie cariche appartenenti al partito politico della Slovenska Skupnost – Unione Slovena;<br />	<br />
&#8211;	che appartengono alla minoranza slovena.<br />	<br />
Ritiene per prima cosa necessario il Collegio verificare se una o più di tali qualificazioni abilitano gli istanti all’impugnazione delle contestate modificazioni statutarie che, contrariamente a quanto afferma la Provincia, sono agevolmente identificabili nel contenuto asseritamente lesivo dei loro interessi, con il semplice accorgimento di paragonare le nuove norme dello Statuto provinciale rispetto a quelle previgenti, nei termini riassunti in epigrafe in base a puntuale – e nient’affatto generica – indicazione del ricorso.<br />
La risposta non può essere che negativa.<br />
Invero il pregiudizio dedotto (eliminazione nel ruolo organico di qualifiche di dipendenti che debbono conoscere la lingua slovena, del diritto di rivolgersi all’amministrazione in tale lingua, dell’ufficio traduzioni come strumento per far valere tale diritto, della versione in lingua slovena dello Statuto provinciale) non viene certamente ad intaccare interessi propri dei residenti nella Provincia, in quanto tali.<br />
Nemmeno tali determinazioni ledono i Comuni della Provincia, che non hanno veste di intervenire nella formazione dello Statuto provinciale, in luogo dei quali hanno eccezionale legittimazione a ricorrere i cittadini elettori, in caso di loro inerzia nella tutela dei propri interessi, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 267/00 (e i ricorrenti agiscono anche in tale qualità).<br />
Neppure le modifiche statutarie oggetto del presente gravame ledono gli interessi di soggetti in ragione della loro iscrizione all’uno o all’altro partito politico, in modo da legittimare qualsiasi loro aderente ad impugnarle, nemmeno se si tratta di una formazione che si propone di raccogliere soltanto gli appartenenti alla minoranza linguistica slovena, com’è appunto la Slovenska Skupnost – Unione Slovena.<br />
Non resta allora altro che esaminare se sussista la legittimazione al ricorso di determinati soggetti, in quanto facciano parte di detta minoranza, essendo chiaramente in gioco interessi, che ad essa fanno riferimento.<br />
Ancora una volta il Collegio ritiene che non possa che rispondersi negativamente.<br />
Invero le minoranze, ed in genere le comunità linguistiche sono indubbiamente caratterizzate da interessi comuni, il principale dei quali è l’uso della propria lingua, anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, ma si tratta di un interesse c.d. adespota o diffuso, nel senso che nessun soggetto o associazione può ritenersi legittimato ad agire in giudizio per conto di tutti gli appartenenti alla minoranza slovena.<br />
E’ infatti norma fondamentale del giudizio amministrativo, derogabile soltanto con specifica disposizione di legge, nel caso non sussistente, che il giudice amministrativo decide sui ricorsi “che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici”, cioè su interessi propri di persone fisiche o giuridiche.<br />
Quelli che sono in gioco nel presente giudizio sono invece interessi collettivi, che non perciò sono protetti dal sistema della giustizia amministrativa, né per quanto concerne la minoranza linguistica slovena sussiste un ente esponenziale che, in base alla legge, se ne possa fare portatore.<br />
Ciò non significa affatto che tali interessi, presidiati da disposizioni internazionali, da leggi, statuti, regolamenti rimangano privi di qualsiasi tutela dinanzi al giudice amministrativo, ma semplicemente che se ne deve fare portatore il singolo cittadino che, illegittimamente, ne rimanga direttamente ed attualmente leso.<br />
I ricorrenti nel presente gravame, invece, non risultano aver riportato alcuna diretta lesione per effetto delle disposizioni statutarie impugnate, anche perché – e in ciò il Collegio concorda perfettamente con la difesa provinciale – esse non sono in grado di produrre un danno attuale ad un soggetto determinato: saranno semmai provvedimenti attuativi delle norme oggetto di gravame a concretare questa lesione e a consentire eventualmente al destinatario di rivolgersi al giudice amministrativo per vederle annullare, in una con le presupposte determinazioni dello Statuto provinciale.<br />
Non è nemmeno necessario ricordare partitamente, tanto sono noti e numerosi, i casi in cui questo Tribunale amministrativo ha ritenuto ammissibili i ricorsi, avanzati per la tutela di interessi simili a quelli, di cui ora si discute, come le negazione dell’uso della lingua slovena nei rapporti con la P.A., la mancata traduzione di deliberazioni, atti e provvedimenti, la mancata applicazione di norme statutarie o regolamentari che sancivano l’obbligo di pubblicazione di atti nella lingua minoritaria, la mancata applicazione di determinazioni e prassi dichiarate immutabili dagli accordi di Osimo e così via.<br />
La differenza fondamentale con il presente caso sta nel fatto che, nelle vicende ricordate, i ricorrenti erano soggetti che si erano visti negare l’uso della lingua o la traduzione o l’attivazione dell’’ufficio traduzioni o respingere istanze perché redatte in lingua slovena, cioè da chi è stato direttamente leso dall’atto impugnato.<br />
Gli istanti in questa sede, invece, non hanno ricevuto, o almeno non deducono di aver ricevuto un danno personale e diretto dalle disposizioni statutarie impugnate, facendosi irritualmente portatori di interessi propri di coloro che verranno eventualmente lesi dalla loro attuazione e che essi non sono legittimati a rappresentare.<br />
Di conseguenza il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono motivi per compensare e spese di giudizio fra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 5 maggio 2005.</p>
<p>Depositata nella segreteria del Tribunale<br />
il 21 maggio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-21-5-2005-n-485/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2005 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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