<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>21/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-4-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-4-2011/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>21/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-4-2011/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2011 n.9130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-4-2011-n-9130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-4-2011-n-9130/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-4-2011-n-9130/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2011 n.9130</a></p>
<p>Pres. Vittoria &#8211; Rel. Macioce &#8211; P.M. Ceniccola sui limiti e sui casi di revisione della domanda in caso di translatio iudicii Giurisdizione e competenza &#8211; Translatio iudicii &#8211; Revisione domanda &#8211; Condizioni Nei casi in cui il giudizio viene riassunto in forza della translatio iudicii, qualora vi sia il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-4-2011-n-9130/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2011 n.9130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-4-2011-n-9130/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2011 n.9130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria &#8211; Rel. Macioce &#8211; P.M. Ceniccola</span></p>
<hr />
<p>sui limiti e sui casi di revisione della domanda in caso di translatio iudicii</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Translatio iudicii &#8211; Revisione domanda &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nei casi in cui il giudizio viene riassunto in forza della translatio iudicii, qualora vi sia il passaggio da un regime impugnatorio ad un regime cognitivo del rapporto, ferma restando la conservazione di una unicità del rapporto, è necessario adattare il petitum con le modalità e le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito. Qualora invece l'&#8221;ambiente&#8221; processuale non muti, non è necessaria alcuna revisione della domanda.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/17407_17407.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-4-2011-n-9130/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2011 n.9130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.1434</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-1434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-1434/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-1434/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.1434</a></p>
<p>va sospeso il parere di congruità espresso da un Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati per la liquidazione degli onorari in favore di un avvocato, poiche&#8217; spetta al Giudice amministrativo conoscere della controversia concernente il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; inoltre, che il ricorso presenta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-1434/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.1434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-1434/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.1434</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospeso il parere di congruità espresso da un Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati per la liquidazione degli onorari in favore di un avvocato, poiche&#8217; spetta al Giudice amministrativo conoscere della controversia concernente il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; inoltre, che il ricorso presenta consistenti elementi di fondatezza in relazione al motivo relativo alla omessa comunicazione di avvio del procedimento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01434/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02419/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Quater)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2419 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Patrizia Vicario</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gloria Naticchioni, presso il cui studio, in Roma, via Capo Miseno, 21, è elettivamente domiciliata;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Velletri</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Malinconico, con domicilio in Roma, via Nizza, 53, presso l’avv. Federico Pernazza; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Alfredo Ferretti</b>, non costituito; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del parere di congruità espresso il 14.4.2010 per la liquidazione degli onorari in favore dell’avv. Alfredo Ferretti &#8211; 	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Velletri;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che spetta al Giudice amministrativo conoscere della controversia concernente il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9352).	</p>
<p>Considerato, altresì, che il ricorso presenta consistenti elementi di fondatezza in relazione al motivo relativo alla omessa comunicazione di avvio del procedimento.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)<br />	<br />
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 5 dicembre 2011.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della presenta fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Italo Riggio, Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giulia Ferrari, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-1434/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.1434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2011 n.711</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-21-4-2011-n-711/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-21-4-2011-n-711/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-21-4-2011-n-711/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2011 n.711</a></p>
<p>Rosaria Trizzino – Presidente, Gabriella Caprini – Estensore. sull&#8217;inesistenza di un obbligo di dichiarazione ex art. 38 comma 1 lett. c), d.lg. n.163 del 2006, in caso di cessione del ramo di azienda 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.132 comma 3 ult. cpv., d.lg. n.163 del 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-21-4-2011-n-711/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2011 n.711</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-21-4-2011-n-711/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2011 n.711</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosaria Trizzino – Presidente, Gabriella Caprini – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inesistenza di un obbligo di dichiarazione ex art. 38 comma 1 lett. c), d.lg. n.163 del 2006, in caso di cessione del ramo di azienda</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.132 comma 3 ult. cpv., d.lg. n.163 del 2006 – Ambito di applicazione – Individuazione.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Requisiti di ordine generale – Normativa – E’ di stretta interpretazione – Art.38 comma 1 lett.c), d.lg. 163 del 2006 – Cessione del ramo di azienda – Dichiarazione – Non è imposta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di appalti di lavori pubblici, l’art.132 comma 3 ult. cpv., d.lg. 12 aprile 2006 n.163, attiene al caso delle varianti presentate in corso d’opera ovvero in fase di esecuzione dei lavori, a contratto stipulato, e non in quella, antecedente, di presentazione delle offerte nell’ambito della procedura concorsuale.	</p>
<p>2. In tema di affidamento di appalti pubblici, la normativa relativa ai requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure concorsuali, in quanto limitativa della stessa concorrenza, è di stretta interpretazione, non estendendosi ai casi ivi non espressamente contemplati: in particolare, non vi è alcuna disposizione che impone la dichiarazione o l’assenza delle condizioni di cui all’art.38 comma 1, lett. c), d.lg. 12 aprile 2006 n.163, nell’ipotesi della cessione del ramo di azienda.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00711/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01498/2010              01498/2010       REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1498 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>R.t.i. Calora S.u.r.l. F.lli Gulielmo S.n.c.</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Pantaleo Ernesto Bacile, domiciliato ex articolo 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar in Lecce, via F. Rubichi, 23; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Tricase</b>, non costituito; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Igeco Costruzioni S.p.a.<i></b></i>, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini, 50;</p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; dell’aggiudicazione della Gara per procedura aperta del 21 luglio 2010 – Lavori di adeguamento recapito finale reti di fognatura pluviale che scaricano nel sottosuolo attraverso pozzi assorbenti, effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, importo a base dei lavori pari a euro 1.290.850,17, di cui euro 49.317,40 a titolo di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;<br />	<br />
e, per l’effetto, per la dichiarazione del diritto del RTI ricorrente di ottenere l’aggiudicazione dei suddetti lavori;<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Igeco Costruzioni S.p.a.; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti l’avv. Bacile per il ricorrente e l’avv. De Giorgi Cezzi per la controinteressata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Raggruppamento temporaneo di imprese, Calora S.u.r.l. &#8211; F.lli Gulielmo S.n.c., classificato al secondo posto, impugna l’aggiudicazione della gara, indetta dal Comune di Tricase, per i lavori di adeguamento recapito finale delle reti di fognatura pluviale, effettuata a favore della controinteressata Igeco Costruzioni S.p.a. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:<br />	<br />
a) violazione degli artt. 83, 84 e 132, comma 2, del d.lgs.n. 163/2006, delle norme sull’aggiudicazione delle gare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del bando di gara, del principio di corrispondenza tra lo stato fenomenico dei luoghi e quello rappresentato in progetto;<br />	<br />
b) eccesso di potere per difetto istruttorio e omessa verifica del progetto presentato, per difetto di analisi dei prezzi offerti, per inaffidabilità dell’offerta aggiudicataria, per difetto di stima degli oneri di sicurezza, per erronea composizione della commissione di gara.<br />	<br />
3. Si è costituita la società aggiudicataria, controinteressata, interponendo ricorso incidentale e concludendo per il rigetto del ricorso principale.<br />	<br />
4. Alla Camera di Consiglio del 27 gennaio 2011 fissata per la trattazione la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I. Il ricorso principale è infondato per quanto di seguito esposto.<br />	<br />
I.1. Con il primo motivo di ricorso il Raggruppamento di imprese ricorrente lamenta la violazione della “lex specialis” sostenendo che la società aggiudicataria, la Igeco Costruzioni S.p.a., doveva essere esclusa dalla gara per avere presentato un progetto inaffidabile (punto 3.2, lett.j) del disciplinare di gara) .<br />	<br />
La censura non è fondata.<br />	<br />
I.1.1. Erra il ricorrente nella ricostruzione della disciplina di gara laddove deduce che il progetto della controinteressata non sarebbe stato realizzabile per avere la medesima proposto il semplice raddoppio della condotta fognaria esistente, soluzione progettuale più onerosa e non migliorativa, anziché la sua sostituzione con altra di maggiori dimensioni e capacità.<br />	<br />
Vero è, invece, che lo stesso bando della gara in questione, a base della quale è posta la realizzazione di un progetto esecutivo, alla sezione IV.2.1), punto a.1), indica tra i criteri di aggiudicazione dell’offerta, attribuendo il punteggio massimo di 50, il “Raddoppio/sostituzione del collettore principale di Via Marina Serra” (pag. 4). Le due modalità di realizzazione dell’ampliamento della portata del collettore principale, raddoppio o sostituzione, pertanto, non solo sono previste ma sono ritenute equivalenti dalla stessa “lex specialis”, tanto da essere valutabili con lo stesso punteggio massimo e costituire un elemento di ponderazione unico. Tale aspetto trova esplicita conferma al punto 3 del disciplinare di gara (“Contenuto del plico “Offerta tecnica”), laddove si specifica che nella relativa busta dovrà essere contenuta “l’offerta tecnica, illustrante le proposte integrative, migliorative e funzionali …, ai sensi del punto IV.2.1.) del bando di gara”, sopra richiamato, al dichiarato fine di migliorare complessivamente l’efficienza del sistema cittadino di collettamento e captazione delle acque meteoriche che si andrà a realizzare con l’attuazione del progetto esecutivo in appalto. Prosegue il citato punto: “Tali miglioramenti possono essere realizzati mediante il raddoppio/sostituzione del collettore esistente su Via Marina Serra..”.<br />	<br />
I.1.2. Del pari non risulta corretta l’affermazione di parte ricorrente secondo la quale il progetto dell’aggiudicataria non riporterebbe l’esatto stato dei luoghi e, in particolare, la presenza delle canalizzazioni Enel e della fognatura nera, sottoservizi che interferiscono necessariamente con la realizzazione dello scavo, con ciò sottovalutando i maggiori costi e la presumibile dilatazione temporale nella realizzazione dell’intervento, la cui durata, da bando, non deve, invece, superare i trecento giorni dal verbale di consegna dei lavori.<br />	<br />
La controinteressata ha prodotto in atti l’allegato n. 5 (elaborato 2.4.5.IG) dell’offerta tecnica, contenente “Tavole schematiche dei sottoservizi rilevati nel centro storico Collettore via Marina Serra” ove vengono riportate diverse sezioni del tracciato viario, con localizzazione della fognatura bianca, della fognatura nera e dell’acquedotto pugliese. Come chiarito nelle memorie difensive, la medesima impresa non ha ragionevolmente ritenuto di dovere indicare anche la canalizzazioni dell’energia elettrica, trattandosi di rete flessibile non di ostacolo alla realizzazione delle opere edilizie.<br />	<br />
I.1.3. Generica e come tale insindacabile è la censura, sollevata in subordine, relativa agli errori prospettici nel posizionamento dei suddetti sottoservizi, per la cui localizzazione sarebbero state utilizzate vecchie planimetrie, non specificate. Dal richiamato elaborato grafico, allegato n. 5, emerge essenzialmente una raffigurazione schematica che non consente, in assenza di ulteriori elementi di prova, alcuna valutazione in ordine al profilo evidenziato.<br />	<br />
I.1.4. Con riferimento alla complessiva realizzabilità del raddoppio del collettore, previsto nel bando avente ad oggetto un progetto esecutivo, la impresa controinteressata ha ragionevolmente chiarito che il relativo posizionamento si pone necessariamente nella parte destra lateralmente alla banchina, zona meno interessata dai sottoservizi, e non nella parte sinistra verso il centro della strada, come sostenuto da parte ricorrente, soluzione che comporterebbe, tra l’altro, un ingiustificato maggiore ingombro ed una ulteriore complessità negli scavi.<br />	<br />
II. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente evidenzia la presunta sussistenza di errori nel computo metrico estimativo e nell’elenco prezzi unitario, lamentando l’assenza di alcuni costi, quali quelli del conferimento in discarica del materiale di risulta e gli oneri per la sicurezza, nonché la carenza di una apposita analisi dei prezzi offerti non risultando i medesimi desumibili dal prezziario ufficiale della Regione, così come previsto dal disciplinare di gara in sede di offerta tecnica (pag. 6).<br />	<br />
II.1. Quanto al primo profilo, la controinteressata ha chiarito come il costo del conferimento del materiale di risulta derivante dalla fresatura finale del manto stradale non è stato indicato in sede di offerta per la possibilità di reimpiego, ammissibile, secondo la normativa vigente, Reg. r. n. 6/2006, in altri utilizzi di cantiere, soprattutto nell’ultima parte della condotta, in campagna priva del soprastante manto stradale, ovvero per la pista di servizio. Il costo degli oneri di sicurezza sarebbe, invece, già compreso nei prezzi.<br />	<br />
II.2. Quanto al secondo profilo, nel verbale di gara n. 6, si riporta un giudizio di complessiva attendibilità dei prezzi in quanto riferibili, contrariamente all’assunto di parte, al prezziario regionale ed. 2008.<br />	<br />
III. Con il terzo motivo di ricorso, il Raggruppamento ricorrente sostiene che la controinteressata avrebbe presentato varianti inammissibili, in contrasto con la normativa tecnica, le disposizioni legislative e regolamentari, in assenza di proposte migliorative ovvero in contrasto con gli adempimenti previsti e in violazione con l’art. 132, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
III.1. Ora, a norma dell’art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, relativo alle “Varianti progettuali in sede di offerta”, come quelle di specie: “Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate”.<br />	<br />
Il bando di gara, nella sez. VI, punto VI.3, Informazioni complementari, lett. b.1) espressamente richiama l’“offerta tecnica … con le proposte di varianti migliorative relative agli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1)”.<br />	<br />
Il punto 3 del disciplinare di gara, citato, come detto, indica espressamente quale contenuto dell’offerta tecnica “le proposte integrative, migliorative e funzionali del sistema cittadino di captazione delle acque meteoriche”, con ciò autorizzando, già in sede di offerta, varianti ovvero “miglioramenti che consentono di aumentare l’efficienza idraulica del collettore principale e delle reti secondarie di captazione nell’abitato”, che, nello specifico, “possono essere realizzati mediante il raddoppio/sostituzione del collettore esistente” e che, in definitiva, “dovranno, quindi, integrarsi con il progetto esecutivo posto a base d’asta per dare luogo, in caso di aggiudicazione … ad un nuovo progetto esecutivo ..”.<br />	<br />
III.2. Il richiamo all’art. 132, comma 3 ult. cpv., del d.lgs. citato, secondo le cui disposizioni “L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto …”, non si attaglia, ai fini dell’ammissibilità o meno delle varianti presentate, al caso di specie, attenendo al diverso caso delle varianti presentate in corso d’opera ovvero in fase di esecuzione dei lavori, a contratto stipulato, e non in quella, antecedente, di presentazione delle offerte nell’ambito della procedura concorsuale.<br />	<br />
IV. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’illegittima composizione della Commissione di gara, sostenendo, in particolare che, ad eccezione del Presidente, ingegnere, gli altri componenti non avrebbero una adeguata preparazione e sufficiente esperienza per potere valutare i profili tecnici insiti nei progetti presentati dalle partecipanti alla gara, tanto inficiare la legittimità dell’intera procedura.<br />	<br />
La censura è priva di pregio.<br />	<br />
Premesso che il Presidente di Commissione è anche il dirigente dell’Ufficio tecnico ed il responsabile del procedimento di gara, quindi, munito di adeguata competenza tecnica nelle materie oggetto della gara, gli altri dirigenti componenti risultano parimenti qualificati all’espletamento di procedure concorsuali, procedimenti complessi nell’ambito dei quali risulta rilevante l’apporto anche di ulteriori professionalità, proprio per i diversi profili coinvolti, di natura finanziaria e amministrativa. Trattasi, nel caso di specie, del direttore di ragioneria e del vice segretario generale comunale, responsabile del Settore Affari Istituzionali, che per la stessa funzione svolta, possiede specifica esperienza nelle procedure di evidenza pubblica.<br />	<br />
V. Parimenti deve essere respinto il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata e volto alla esclusione della ricorrente principale.<br />	<br />
V.1. Con il primo motivo di gravame la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 e delle relative norme di “lex specialis” in quanto mancherebbero le dichiarazioni degli amministratori della Calora Costruzioni S.r.l., dante causa in qualità di cedente di un ramo di azienda, nell’arco del triennio antecedente all’appalto, di una delle imprese costituenti il raggruppamento ricorrente.<br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
Ritiene il Collegio di aderire a quell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la normativa relativa ai requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure concorsuali, in quanto limitativa della stessa concorrenza, sia di stretta interpretazione, non estendendosi ai casi ivi non espressamente contemplati. Nel caso di specie, non vi è alcuna disposizione che imponga la dichiarazione o l’assenza delle condizioni di cui al comma 1, lett. c) citato nell’ipotesi della cessione del ramo di azienda.<br />	<br />
Come osservato, “Nelle procedure ad evidenza pubblica le clausole di esclusione, poste dalla legge o dal bando in ordine alle dichiarazioni cui è tenuta la impresa partecipante alla gara, sono di stretta interpretazione dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la “par condicio” dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione; pertanto le norme di legge e di bando, che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche, devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione che di per sé costituiscono fattispecie di restrizione della libertà di iniziativa economica tutelata dall&#8217;art. 41, cost., oltre che dal trattato comunitario” (Consiglio Stato, sez. V, 21 maggio 2010, n. 3213).<br />	<br />
In particolare, “Manca nel codice appalti una norma, con effetto preclusivo, che preveda in caso di cessione d’azienda antecedente alla partecipazione alla gara un obbligo specifico di dichiarazioni in ordine ai requisiti soggettivi della cedente riferita sia agli amministratori e direttori tecnici in quanto l’art. 38 richiede il possesso e la dimostrazione dei requisiti generali di partecipazione solo in capo al soggetto concorrente. Ne discende che in assenza di tale norma e siccome la cessione di azienda comporta non una successione a titolo universale del cessionario al cedente bensì una successione nelle posizioni attive e passive relative all’azienda tra soggetti che conservano distinta personalità giuridica, non può essere esclusa l’impresa cessionaria del ramo d’azienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente” (Consiglio Stato, sez. V, 15 novembre 2010, n. 8044).<br />	<br />
V.2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso incidentale la controinteressata lamenta la violazione degli artt. 76 e 83 del d.lgs n. 163/2006 e l’eccesso di potere sostenendo che il raggruppamento ricorrente avrebbe proposto varianti inammissibili consistenti nell’integrale sostituzione della fognatura nera al fine di rendere possibile la sostituzione del collettore principale e che, pertanto, andava escluso in quanto avrebbe modificato l’oggetto del contratto. La soluzione tecnica prescelta, inoltre, comporterebbe notevoli difficoltà operative derivanti dalla necessaria acquisizione della preventiva autorizzazione dell’AQP S.p.a. alla temporanea dismissione della fognatura nera esistente, aspetto questo che avrebbe dovuto comportare o l’esclusione della raggruppamento concorrente, per avere presentato una offerta condizionata (punto 7, c.4) del disciplinare), ovvero l’attribuzione di un punteggio inferiore o pari a zero (punto V.3 del bando; 1.a del disciplinare), trattandosi di offerta più onerosa. <br />	<br />
La censura non coglie nel segno, dovendosi intendere la sostituzione della fognatura, con posa in parallelo a quella preesistente, un accorgimento tecnico strumentale propedeutico alla sostituzione del collettore e non una diversa ideazione dell’oggetto del contratto in quanto comunque rispettosa dei requisiti minimi richiesti. Il presunto costo aggiuntivo, di importo non esorbitante, deve ritenersi, sulla base dell’offerta presentata, contenuto nel prezzo di aggiudicazione e, comunque, valutato come tale dalla Commissione esaminatrice. Quanto ai disagi derivanti dalla temporanea interruzione del servizio, questi possono essere minimizzati con miglioramenti nella organizzazione e gestione del cantiere, a fronte di una migliore efficienza idraulica complessiva. La relativa valutazione non risulta in violazione di legge e, rientrando nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, non presenta neppure palesi profili di manifesta illogicità, tanto da evidenziare il ricorso delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere. Né può ritenersi di ostacolo alla sua positiva poderazione l’eventuale acquisizione preventiva di una autorizzazione da parte dell’AQP, tenuto, istituzionalmente, alla migliore efficienza del sistema fognario e alla collaborazione con l’ente locale territoriale.<br />	<br />
V.3. Con il quarto motivo di ricorso incidentale la ricorrente si duole della violazione della “lex specialis”, ritenendo che tale ultimo accorgimento si tradurrebbe in una nuova offerta economica contenuta arbitrariamente nell’offerta tecnica (punti 3 e 7 d.5 del disciplinare) e come tale comportante l’esclusione.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
L’esecuzione dell’opera strumentale proposta rientra comunque nel corrispettivo complessivo offerto, avente ad oggetto, in generale, i lavori di miglioramento dell’efficienza idraulica del sistema cittadino di captazione delle acque meteoriche, nell’ambito dei quali sono ammissibili proposte integrative, purché “nella salvaguardia di tutte le funzioni previste dal progetto esecutivo” (pag. 6 del disciplinare di gara), che, nel caso specifico, con la previsione del nuovo tratto di fogna nera al fine di consentire la sostituzione del collettore principale con altro di maggiori dimensioni per aumentarne l’efficienza idraulica, vengono rispettate.<br />	<br />
V.4. Tanto basta a ritenere l’impugnata aggiudicazione e la procedura concorsuale ad essa presupposta immune dalle censure dedotte con i ricorsi all’esame.<br />	<br />
La richiesta di risarcimento danni, avanzata in subordine per il caso di accoglimento del ricorso principale, va conseguentemente respinta.<br />	<br />
VI. In conclusione, sulla base delle sovra esposte considerazioni, il Collegio respinge sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.<br />	<br />
VII. In considerazione della peculiarità e complessità delle questioni sottoposte all’esame, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Lecce, terza sezione, respinge il ricorso principale e il ricorso incidentale.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese e le competenze di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-21-4-2011-n-711/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2011 n.711</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 21/4/2011 n.24</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-21-4-2011-n-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-21-4-2011-n-24/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-21-4-2011-n-24/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 21/4/2011 n.24</a></p>
<p>Pozzi Presidente – Tomaselli Estensore Magistrati – Magistrati ordinari – Decurtazioni al trattamento retributivo disposte dal comma 22 dell’art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, come conv. con modif. in L. 30 luglio 2010 n. 122” – Decurtazione del 15, 25 e 32%, sino al 2013 compreso, dell’indennità giudiziaria, nonché</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-21-4-2011-n-24/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 21/4/2011 n.24</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-21-4-2011-n-24/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 21/4/2011 n.24</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pozzi Presidente – Tomaselli Estensore</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Magistrati – Magistrati ordinari – Decurtazioni al trattamento retributivo disposte dal comma 22 dell’art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, come conv. con modif. in L. 30 luglio 2010 n. 122” – Decurtazione del 15, 25 e 32%, sino al 2013 compreso, dell’indennità giudiziaria, nonché alla riduzione del 5% e del 10% del trattamento economico complessivi &#8211; Incombenti istruttori</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A fronte della richiesta dei ricorrenti, tutti magistrati ordinari in servizio nel distretto della Corte d’appello di Trento, per il riconoscimento del “diritto al trattamento retributivo loro spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell’art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, come conv. con modif. in L. 30 luglio 2010 n. 122”, data la rilevanza e complessità delle questioni sollevate dalla difesa dei ricorrenti, ivi comprese le dedotte questioni di legittimità costituzionale, sorge l’opportunità di addivenire ad una trattazione in tempi ragionevoli, nel merito, fissando in proposito l’udienza pubblica del 10 novembre 2011 e disponendo nel frattempo una serie di puntuali incombenti istruttori, nei termini di cui in motivazione, da adempiere nel termine perentorio di 120 giorni, a carico del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, del Ministero della Giustizia e dell’I.N.P.D.A.P.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
<i>(Sezione Unica)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b> <br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2011, proposto da: </p>
<p>Francesco Abate, Mariano Alviggi, Roberto Beghini, Michele Maria Benini, Enrico Borrelli, Arianna Busato, Simona Caterbi, Ugo Cingano, Anna Maria Creazzo, Michele Cuccaro, Valerio Giorgio Davico, Fabrizio De Angelis, Giuseppe De Benedetto, Riccardo Dies, Stefano Diez, Renata Fermanelli, Giuseppe Maria Fontana, Sabino Giarrusso, Aldo Giuliani, Monica Izzo, Marco La Ganga, Alessandra Liverani, Fabio Maione, Anna Mantovani, Raffaele Massaro, Carmine Pagliuca, Laura Paolucci, Giovanni Pescarzoli, Giuseppe Pietrapiana, Pasquale Profiti, Iolanda Ricchi, Bernardetta Santaniello, Licia Scagliarini, Giuliana Segna, Giuseppe Serao, Alessia Silvi, Domenico Taglialatela, Maria Grazia Zattoni, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Daria de Pretis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Trento, via SS. Trinità n.14	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio <i>pro tempore</i>, Ministero della Giustizia, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, sono per legge domiciliati</p>
<p>	<br />
per il riconoscimento<br />	<br />
previa adozione di misura cautelare</p>
<p>del diritto al trattamento retributivo spettante senza le decurtazioni di cui al comma 22 dell&#8217;art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, come convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.</p>
<p>	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri della Giustizia e dell&#8217;Economia e delle Finanze, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />	<br />
Vista la domanda di adozione di misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
<b>Rilevato</b>:<br />	<br />
che i ricorrenti, tutti magistrati ordinari in servizio nel distretto della Corte d’appello di Trento, chiedono il riconoscimento del “<i>diritto al trattamento retributivo loro spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell’art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, come conv. con modif. in L. 30 luglio 2010 n. 122</i>”;<br />	<br />
che la pretesa retributiva fatta valere dai ricorrenti si fonda, essenzialmente, sulla questione di costituzionalità sotto vari profili delle norme del D.L. n. 78 /2010 nella parte relativa ad “<i>acconti e conguagli</i>”, alla decurtazione del 15, 25 e 32%, sino al 2013 compreso, dell’indennità giudiziaria, nonché alla riduzione del 5% e del 10% del trattamento economico complessivo;<br />	<br />
che l’unica documentata decurtazione per i deducenti sembra essere rappresentata, allo stato, dalla misura del 15% dell’indennità giudiziaria, pari ad un importo di euro 167,76;<br />	<br />
che, pertanto, pur sussistendo l’effettività e l’attualità del lamentato nocumento patrimoniale, non appaiono rinvenibili gli estremi del pregiudizio grave e irreparabile che possa legittimamente giustificare l’emissione della richiesta misura cautelare;<br />	<br />
che alla tesi rappresentata, il cui accoglimento comporterebbe comunque l’emissione di un ordine di non dare applicazione ad una vigente disposizione di legge, osta in ogni caso il fatto che le misure cautelari astrattamente emanabili dal Giudice amministrativo sono sempre subordinate al presupposto della minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile, il che nella specie va egualmente escluso per quanto più sopra esposto;<br />	<br />
<b>Considerato</b>:<br />	<br />
che, in tale contesto, non sussistono i presupposti per accordare l’invocata tutela cautelare;<br />	<br />
che, peraltro, data la rilevanza e complessità delle questioni sollevate dalla difesa dei ricorrenti, ivi comprese le dedotte questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 D.L. n. 78/2010, sorge l’opportunità di addivenire ad una trattazione in tempi ragionevoli, nel merito, fissando in proposito l’udienza pubblica del 10 novembre 2011;<br />	<br />
che per le stesse ragioni si ritiene di dover provvedere all’integrazione della scarna documentazione depositata agli atti di causa;<br />	<br />
<b>Ritenuto</b>, <b>pertanto</b>:<br />	<br />
che, ai fini del decidere il merito della controversia, è necessario disporre incombenti istruttori, richiedendo alle amministrazioni di seguito indicate la documentazione sotto elencata:<br />	<br />
A) Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze:<br />	<br />
1. documentata e dettagliata relazione, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, recante:<br />	<br />
1.1. gli effetti retributivi connessi all’applicazione nei confronti del personale di magistratura delle decurtazioni di cui all’art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, come conv. con modif. in L. 30 luglio 2010 n. 122, distinti sui tre ambiti di intervento previsti dalla suddetta normativa ed in particolare: <br />	<br />
1.1.1. gli importi delle decurtazioni progressive del 15, 25 e 32%, sino al 2013 compreso, dell’indennità giudiziaria, unica per tutte le qualifiche del personale di magistratura;<br />	<br />
1.1.2. la misura concreta della mancata erogazione degli acconti e/o conguagli degli anni 2011, 2012 e 2013, come stabiliti dagli artt. 11 e 12 della L. 2 aprile 1979 n. 97 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale di magistratura), sostituiti dall&#8217;art. 2 della L. 19 febbraio 1981, n. 27;<br />	<br />
1.1.3. se e con quali modalità l’amministrazione finanziaria intenda applicare anche al personale di magistratura la riduzione del 5 per cento della parte eccedente il trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro, e del 10 per cento della parte eccedente 150.000 euro;<br />	<br />
1.2. un dettagliato prospetto comparativo sui concreti livelli stipendiali dei magistrati ordinari, suddivisi per le varie qualifiche, prima e dopo l’applicazione dell’art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78;<br />	<br />
1.3. un analitico e dettagliato prospetto comparativo sui concreti livelli retributivi complessivi dei dirigenti del MEF, titolari di uffici di livello dirigenziale generale, equiparati o superiori e dei più rilevanti uffici di livello dirigenziale non generale, comprensivi della parte variabile del trattamento (posizione e risultato), prima e dopo l’applicazione dell’art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, con compiuta indicazione delle relative differenze retributive;<br />	<br />
1.4. un articolato prospetto sull’evoluzione contrattuale del pubblico impiego allargato, anche con riferimento agli incrementi dei fondi di produttività della dirigenza pubblica previsti nel triennio 2011-13; <br />	<br />
1.5. un circostanziato e documentato rapporto sugli effetti di risparmio per il bilancio dello Stato conseguenti all’applicazione al personale di magistratura dell’art. 9 D.L. 31.5.2010 n. 78;<br />	<br />
B) Ministero della Giustizia<br />	<br />
&#8211; dettagliata relazione, a firma del Capo di Gabinetto, nella quale sia indicato il numero dei magistrati collocati anticipatamente in quiescenza, per effetto di domanda presentata nell’anno 2010 e cessati dal servizio entro la data del 30 novembre 2010;<	
C) I.N.P.D.A.P.<br />	<br />
&#8211; dettagliata relazione, a firma del Direttore generale dell’INPDAP, nella quale sia indicato l’importo complessivo delle indennità di buonuscita erogate al personale di magistratura collocato anticipatamente in quiescenza, per effetto di domanda presenta<br />
Ai predetti adempimenti le amministrazioni sopra indicate dovranno provvedere entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con l’avvertenza che, in difetto, il Tribunale si riserva di nominare un Commissario ad acta per l’espletamento dei predetti adempimenti istruttori.<br />	<br />
Le parti e tutte le amministrazioni, cui è comunicata la presente ordinanza, potranno far pervenire, entro lo stesso termine, osservazioni e documenti che ritengano utili ai fini della decisione di merito.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
a) respinge la suindicata domanda incidentale di misura cautelare; <br />	<br />
b) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;<br />	<br />
c) fissa sin da ora, per la trattazione di merito del ricorso, l&#8217;udienza pubblica del 10 novembre 2011.<br />	<br />
Spese allo stato compensate.<br />	<br />
Manda alla Segreteria del Tribunale, affinché copia della presente ordinanza sia trasmessa anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Segretariato generale, al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero della Giustizia – Gabinetto, al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione – Dipartimento della Funzione pubblica, nonché alla Direzione generale dell’INPDAP.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />	<br />
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-21-4-2011-n-24/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 21/4/2011 n.24</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-668/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-668/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.668</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione con la quale un Comune annulla in autotutela l&#8217;aggiudicazione provvisoria in favore di un&#8217;Azienda ex municipalizzata della gara per appalto dei &#8220;servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti domestici e rifiuti non pericolosi assimilati &#8220;, ed inoltre esclude dalla procedura la stessa Azienda in asserita applicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-668/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-668/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.668</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione con la quale un Comune annulla in autotutela l&#8217;aggiudicazione provvisoria in favore di un&#8217;Azienda ex municipalizzata della gara per appalto dei &#8220;servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti domestici e rifiuti non pericolosi assimilati &#8220;, ed inoltre esclude dalla procedura la stessa Azienda in asserita applicazione dell&#8217;art. 23 bis, comma 9 del D.L. 112/2008 (D.L. n. 135/09, conv. In L. 166/09), per la sua qualità di affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte di altre Amministrazioni comunali. Il ricorso pare fondato in quanto il novellato art. 23 comma 9 D.L. 112/2008 ha autorizzato i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali a concorrere alle prime gare su tutto il territorio nazionale successivamente &#8220;alla cessazione del servizio”: la nuova disposizione introdotta pare differenziarsi da quella precedente e non applicabile alla gara in questione, che prevedeva che &#8220;I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l&#8217;affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato&#8221;. A tale stregua l&#8217;area di operatività della deroga pare corrispondentemente estesa, posto che successivamente &#8220;alla cessazione del servizio&#8221;, i soggetti affidatari diretti possono concorrere &#8220;su tutto il territorio nazionale alla prima gara&#8221;; la ratio perseguita dalla novella pare quella di prefigurare un graduale adeguamento di tutte le suddette imprese alle regole del mercato, senza obbligo di attendere la scadenza del termine dell’ultimo affidamento diretto per la partecipazione alla “prima gara”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00668/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00893/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 893 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Amsa S.p.A., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Luca R Perfetti, Alessandro Rosi e Biagio Giliberti, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Via Verdi, 2	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Trezzano Sul Naviglio</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Guido Bardelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, Via Visconti di Modrone 12	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Impresa Sangalli Giancarlo e C. S.r.l., </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maurizio Boifava, con domicilio eletto presso lo stesso in Monza, Via De Amicis, 6 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione n. 121 del 7.2.11, con la quale il Comune ha annullato in autotutela l&#8217;aggiudicazione provvisoria in favore di Amsa della gara per l&#8217;affidamento in appalto dei &#8220;servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti domestici e rifiuti non pericolosi assimilati e altri servizi di igiene urbana&#8221;, escluso dalla procedura Amsa in asserita applicazione dell&#8217;art. 23 bis, comma 9 del D.L. n. 112/2008, come modificato dal D.L. n. 135/09, convertito dalla L. n. 166/09, per la sua qualità di affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte di altre Amministrazioni comunali;	</p>
<p>della comunicazione del Comune del 12.7.2010 di avvio del procedimento di autotutela, volto alla revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria;	</p>
<p>della nota del 3.8.2010, con la quale il Comune ha comunicato la sospensione del procedimento di autotutela;	</p>
<p>del contratto di appalto eventualmente stipulato dal Comune con Sangalli per l&#8217;erogazione del Servizio;	</p>
<p>della comunicazione del Comune del 21.2.2011, prot. 4365/11;	</p>
<p>dei verbali di gara nelle parti che dovessero risultare lesive per Amsa e, in particolare, dei verbali di gara nn. 1, 2, 3 e 4 nella parte in cui hanno ammesso e confermato l&#8217;ammissione alla gara della controinteressata;	</p>
<p>di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ancorché sconosciuto alla ricorrente,	</p>
<p>nonché per l&#8217;accertamento della nullità e/o dell&#8217;inefficacia 	</p>
<p>del contratto di appalto eventualmente stipulato tra il Comune e Sangalli, avente ad oggetto l&#8217;esecuzione del servizio,	</p>
<p>nonché per il risarcimento	</p>
<p>di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente, in principalità in forma specifica, mediante l&#8217;aggiudicazione della gara; in via subordinata, per il caso di impossibilità di reintegrazione in forma specifica, per equivalente, con riserva di successiva quantificazione	</p>
<p>nonché per la condanna del Comune, nel caso in cu il ricorso venga accolto, ma il contratto sia dichiarato efficace o l&#8217;inefficacia sia temporalmente limitata alle prestazioni ancora da eseguire, al pagamento delle sanzioni di cui all&#8217;art. 123 ddel D.lgs. 104/2010;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trezzano Sul Naviglio e dell’mpresa Sangalli Giancarlo e C. S.r.l.;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato	</p>
<p>che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 3.2.2010, e che la decorrenza dell’affidamento de quo è stata prevista con il 1.7.2010;	</p>
<p>che l’aggiudicazione provvisoria, sopravvenuta in data 12.5.2010, è stata, tuttavia, sospesa in attesa dell’esito dell’appello avanzato contro la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 1845/2010, relativa ad una vicenda analoga a quella per cui è causa;	</p>
<p>Ritenuto: 	</p>
<p>che il ricorso incidentale non pare fondato, essendo le referenze bancarie riferite anche alla deducente, di cui è stato attestato “il possesso di mezzi finanziari tali da consentirle di fronteggiare, con puntualità e correttezza gli impegni assunti”;	</p>
<p>che il ricorso principale pare allo stato fondato quanto al primo motivo;	</p>
<p>che il novellato art. 23, comma 9 ha invero autorizzato i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali a concorrere alle prime gare su tutto il territorio nazionale successivamente &#8220;alla cessazione del servizio”;	</p>
<p>che la nuova disposizione introdotta pare differenziarsi da quella precedente e non applicabile alla gara in questione, che prevedeva che &#8220;I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l&#8217;affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato&#8221;;	</p>
<p>che a tale stregua l&#8217;area di operatività della deroga pare corrispondentemente estesa, posto che successivamente &#8220;alla cessazione del servizio&#8221;, i soggetti affidatari diretti possono concorrere &#8220;su tutto il territorio nazionale alla prima gara&#8221;;	</p>
<p>che la ratio perseguita dalla novella pare quella di prefigurare un graduale adeguamento di tutte le suddette imprese alle regole del mercato, senza obbligo di attendere la scadenza del termine dell’ultimo affidamento diretto per la partecipazione alla “prima gara”	</p>
<p>che i precedenti giurisprudenziali invocati dalla controinteressata e dalla stazione appaltante si riferiscono a gare disciplinate dalla precedente versione del ridetto art. 23 bis, comma 9;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia &#8211; Sezione I<br />	<br />
sospende gli atti impugnati e fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 5.10.2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Mauro Gatti, Referendario, Estensore<br />	<br />
Laura Marzano, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-668/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.401</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-401/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-401/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-401/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.401</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento con il quale il responsabile dello sportello unico per l’edilizia di un Comune condiziona il rilascio del permesso di costruire richiesto per realizzare un edificio abitativo bifamiliare, al pagamento di una somma fra i 41 mila e i 50 mila euro a titolo di standard di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-401/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.401</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-401/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.401</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento con il quale il responsabile dello sportello unico per l’edilizia di un Comune condiziona il rilascio del permesso di costruire richiesto per realizzare un edificio abitativo bifamiliare, al pagamento di una somma fra i 41 mila e i 50 mila euro a titolo di standard di qualità aggiuntivo, così come asseritamente previsto dall’art. 25 ultimo comma del Piano delle regole del vigente P.G.T. . La società ricorrente impugna tale provvedimento sostenendo che la citata previsione di piano, alla lettera relativa alla zona di completamento “ad est” del comparto C, non si applicherebbe alla propria area, che è ad ovest e la previsione di piano suddetta sarebbe comunque illegittima: il ricorso appare fornito di fumus in quanto la lettera della norma non può considerarsi frutto di mero errore materiale immediatamente riconoscibile ed emendabile nel senso voluto dall’amministrazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00401/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00437/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 437 del 2011, proposto da:<br />	<br />
&#8211; <b>Pezzoni Massimo Imm.Re Zotti Di Zotti E C. Sas</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Massari, con domicilio eletto presso Roberto Massari in Brescia, via Einaudi, 26;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Urago D&#8217;Oglio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37; 	</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />	<br />
del provvedimento 31 dicembre 2010 prot. n°135, con il quale il Responsabile dello sportello unico per l’edilizia del Comune di Urago d’Oglio ha condizionato il rilascio del permesso di costruire richiesto dalla Immobiliare Zotti S.a.s. per realizzare immobili abitativi al pagamento di una somma a titolo di monetizzazione per standard di qualità;	</p>
<p>di ogni atto connesso o conseguente, e in particolare:	</p>
<p>della prescrizione di cui all’art. 25 ultimo comma del Piano delle regole del vigente P.G.T. del Comune di Urago d’Oglio;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Urago D&#8217;Oglio;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:	</p>
<p>&#8211; che la società ricorrente ha chiesto al Comune di Urago d’Oglio il rilascio di permesso di costruire per realizzare un edificio abitativo bifamiliare in area distinta al mappale 371 del locale catasto e classificata come B residenziale di completamento 	</p>
<p>&#8211; che con il provvedimento meglio indicato in epigrafe l’autorità comunale ha, fra l’altro, condizionato il rilascio di tale permesso all’impegno da parte della ricorrente a pagare una somma fra i 41 mila e i 50 mila euro a titolo di standard di qualità a	</p>
<p>&#8211; che la società ricorrente impugna tale provvedimento sostenendo in sintesi col primo motivo che la citata previsione di piano, alla lettera relativa alla zona di completamento “ad est” del comparto C (doc. 2 ricorrente, estratto piano regole), non si ap	</p>
<p>&#8211; che il ricorso appare fornito di fumus in quanto la lettera della norma, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune (v. p. 1 controricorso in fine doc. 1 Comune, estratto mappa), non può considerarsi frutto di mero errore materiale immediatamente rico	</p>
<p>&#8211; che le spese della fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)<br />	<br />
accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di febbraio 2012.<br />	<br />
Condanna il Comune di Urago d’Oglio al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Petruzzelli, Presidente<br />	<br />
Sergio Conti, Consigliere<br />	<br />
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-401/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.401</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.404</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-404/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-404/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-404/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.404</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di autorizzazione paesaggistica per la costruzione di un porticato in legno con pannelli fotovoltaici e posa di altri pannelli sulle falde di edificio, in zona paesaggisticamente vincolata. Il ricorrente censurava il giudizio tecnico della Soprintendenza sull’alterazione percettiva delle coperture tradizionali, provocato dall’inserimento di pannelli fotovoltaici,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-404/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.404</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-404/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.404</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di autorizzazione paesaggistica per la costruzione di un porticato in legno con pannelli fotovoltaici e posa di altri pannelli sulle falde di edificio, in zona paesaggisticamente vincolata. Il ricorrente censurava il giudizio tecnico della Soprintendenza sull’alterazione percettiva delle coperture tradizionali, provocato dall’inserimento di pannelli fotovoltaici, ma tale giudizio di compatibilità è di discrezionalità tecnica, censurabile solo nel caso in cui la decisione amministrativa sia incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico, senza poter rifare la valutazione e sovrapporre la propria a quella espressa nel provvedimento impugnato. La Soprintendenza ha ritenuto che i pannelli fotovoltaici creerebbero un elemento di interferenza visiva, che stonerebbe rispetto all’insieme costituito dalla bellezza naturale dei luoghi e dalla sua antropizzazione secondo tipologie costruttive tradizionali (la somma della bellezza naturale dei luoghi e della loro antropizzazione in forme tradizionali costituisce il paesaggio), con valutazione prima facie non incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico; inoltre, la richiesta della Soprintendenza di utilizzare in progetto colori più opachi che si armonizzino meglio con il contesto è coerente con gli interessi tutelati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00404/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00352/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 352 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>GIANFRANCO VENTURELLI</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Onofri, Luca Trentini, con domicilio eletto presso Giovanni Onofri in Brescia, via Ferramola, 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6; 	</p>
<p><b>COMUNE DI PUEGNAGO SUL GARDA</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dei provvedimenti di diniego dell&#8217;autorizzazione paesaggistica per la costruzione di un porticato in legno con pannelli fotovoltaici e posa di altri pannelli sulle falde di edificio esistente in Comune di Puegnago del Garda.	</p>
<p>Visti il ricorso e tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che:	</p>
<p>&#8211; il ricorrente lamenta di non aver ottenuto l’autorizzazione paesaggistica per installare sul tetto dell’edificio in cui esercita la propria attività dei pannelli fotovoltaici,	</p>
<p>&#8211; l’autorizzazione gli è stata negata per motivi di tutela paesaggistica, in quanto il bene si trova in zona paesaggisticamente vincolata,	</p>
<p>&#8211; il ricorrente censura il giudizio tecnico che ha dato la Soprintendenza sull’alterazione percettiva delle coperture tradizionali che verrebbe ad essere provocato dall’inserimento in tale contesto dei pannelli fotovoltaici, ma le sue censure non possono 	</p>
<p>&#8211; il giudizio di compatibilità paesaggistica è infatti un giudizio di discrezionalità tecnica, ed a fronte di attività espressione di discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo può censurare l’operato dell’amministrazione soltanto nel caso in cui 	</p>
<p>&#8211; in un caso quale quello in esame – in cui la Soprintendenza ha in sostanza ritenuto che i pannelli fotovoltaici creerebbero un elemento di interferenza visiva che stonerebbe rispetto all’insieme costituito dalla bellezza naturale dei luoghi e dalla sua 	</p>
<p>&#8211; la richiesta della Soprintendenza di utilizzare in progetto colori più opachi che si armonizzino meglio con il contesto è coerente con gli interessi tutelati e con la situazione di fatto sottoposta alla sua attenzione, e pertanto non può essere definita	</p>
<p>&#8211; le spese della fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)<br />	<br />
RESPINGE l’istanza.<br />	<br />
CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 2.000, oltre accessori (se dovuti).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Petruzzelli, Presidente<br />	<br />
Sergio Conti, Consigliere<br />	<br />
Carmine Russo, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-404/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.404</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.185</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-185/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-185/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.185</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini di un riesame, il diniego del permesso di costruire opere edilizie che su un immobile sanato prevedono la demolizione e ricostruzione. L’immobile era assistito da permesso di costruire a sanatoria con destinazione d’uso residenziale e tanto e&#8217; parso sufficiente a integrare il presupposto per l’assentimento del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-185/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-185/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.185</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini di un riesame, il diniego del permesso di costruire opere edilizie che su un immobile sanato prevedono la demolizione e ricostruzione. L’immobile era assistito da permesso di costruire a sanatoria con destinazione d’uso residenziale e tanto e&#8217; parso sufficiente a integrare il presupposto per l’assentimento del permesso avente a oggetto la demolizione e ricostruzione, non recando il regolamento invocato dal comune alcuna disposizione che subordini il tipo di titolo richiesto alla condizione che il fabbricato da demolire sia completo di tutte le rifiniture interne occorrenti a renderlo abitabile; deve pertanto ordinarsi al comune, nelle more della discussione del merito, di rideterminarsi motivatamente sull’istanza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00185/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00288/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 288 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Elvira Mottola</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Irene Ferrazzo, Giuseppe Fevola, con domicilio eletto presso Giuseppe Avv. Fevola in Latina, piazza Liberta&#8217; n.21; Carmine Sardaro;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Latina</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Cesare Manchisi, con domicilio eletto presso Cesare Avv. Manchisi in Latina, C/Oavv.Ra Com.Le via IV Novembre 25; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determina dirigenziale prot. n.147724/52177 di diniego definitivo del permesso di costruire opere edilizie inerenti la demolizione di un immobile.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Latina;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, alla prima e sommaria delibazione propria della sede cautelare, che il ricorso presenti profili di fondatezza in quanto l’immobile del ricorrente è ormai assistito da permesso di costruire a sanatoria con destinazione d’uso residenziale e tanto pare sufficiente a integrare il presupposto per l’assentimento del permesso avente a oggetto la demolizione e ricostruzione, non recando il regolamento invocato dal comune alcuna disposizione che subordini il tipo di titolo richiesto alla condizione che il fabbricato da demolire sia completo di tutte le rifiniture interne occorrenti a renderlo abitabile;<br />	<br />
Ritenuto che debba pertanto ordinarsi al comune, nelle more della discussione del merito, di rideterminarsi motivatamente sull’istanza;<br />	<br />
Ritenuto, in ordine alle spese del giudizio cautelare, di disporne la compensazione; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) accoglie l’istanza di tutela cautelare nei limiti indicati in motivazione e fissa la trattazione del merito del ricorso alla udienza pubblica del 12 gennaio 2012.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-185/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.187</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-187/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-187/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.187</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare di un Comune avverso un decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale, con il quale viene modificato il preesistente piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche accorpando, tra l’altro, nel Comune, due scuole d&#8217;infanzia. La valutazione compiuta nell&#8217; atto impugnato non appare manifestamente illogica o irragionevole e costituisce espressione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-187/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-187/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.187</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare di un Comune avverso un decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale, con il quale viene modificato il preesistente piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche accorpando, tra l’altro, nel Comune, due scuole d&#8217;infanzia. La valutazione compiuta nell&#8217; atto impugnato non appare manifestamente illogica o irragionevole e costituisce espressione di un potere di pianificazione ampiamente discrezionale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00187/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00307/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 307 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Rocca Massima</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tiziana Di Consolo, con domicilio eletto presso Tiziana Avv. Di Consolo in Latina, via Monti,13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ministero dell&#8217;Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Istituto Comprensivo &#8220;Cesare Chiominto&#8221; di Cori</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,12; <b>Provincia di Latina</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudia Di Troia, con domicilio eletto presso Claudia Avv. Di Troia in Latina, via Costa 1 c/o Amm.Ne Prov.Le; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto n. 7 del 19 gennaio 2011 emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con il quale, a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2011-2012, vengono adottati gli interventi di modifica del preesistente piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche accorpando, tra l’altro, nel Comune di Cori, la scuola d&#8217;infanzia di Via Ficorelle con la scuola d&#8217;infanzia di Frazione Boschetto in Via Roccamassima di Cori;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ministero dell&#8217;Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Istituto Comprensivo &#8220;Cesare Chiominto&#8221; di Cori e di Provincia di Latina;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che, in disparte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione, il ricorso non presenti apprezzabili profili di fondatezza non apparendo la valutazione compiuta a mezzo dell’atto impugnato manifestamente illogica o irragionevole e costituendo il medesimo l’espressione di un potere di pianificazione ampiamente discrezionale;<br />	<br />
Ritenuto, in ordine alle spese del giudizio cautelare, che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) respinge l’istanza di tutela cautelare.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-187/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.87</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-87/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-87/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.87</a></p>
<p>va sospeso, su istanza di un liceo, il provvedimento del dirigente dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale che ha decretato la trasformazione degli Istituti Tecnici Industriali, aventi corsi di scienze applicate, in Istituti di Istruzione Superiore, in quanto il danno lamentato dall’Istituto scolastico ricorrente e&#8217; grave ed irreparabile. (G.S.) N. 00087/2011 REG.PROV.CAU. N.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-87/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.87</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-87/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.87</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospeso, su istanza di un liceo, il provvedimento del dirigente dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale che ha decretato la trasformazione degli Istituti Tecnici Industriali, aventi corsi di scienze applicate, in Istituti di Istruzione Superiore, in quanto il danno lamentato dall’Istituto scolastico ricorrente e&#8217; grave ed irreparabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00087/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00160/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 160 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Liceo Scientifico Statale &#8220;F. Masci&#8221;, </b>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angela Bucci, con domicilio eletto presso Manuel De Monte in Pescara, via delle Caserme, 85;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>I.T.I. &#8220;Luigi di Savoia&#8221; Chieti</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento n. 160 del 10 gennaio 2011, nella parte in cui il dirigente f.f. dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale ha decretato la trasformazione degli Istituti Tecnici Industriali, aventi corsi di scienze applicate, in Istituti di Istruzione Superiore ed, in particolare, ha istituito l&#8217;I.T.I. “L. Di Savoia di Chieti; del provvedimento di cui alle note del 13.01.2011 e del 25.01.2011 con cui l&#8217;Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato a tutti i dirigenti scolastici dei vari ITIS dislocati nella propria provincia i codici meccanografici derivanti dalla suddetta trasformazione; nonchè di tutti i provvedimenti prodromici, connessi, coordinati e conseguenti.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il dott. Michele Eliantonio e uditi l&#8217;avv. Bucci Angela per la parte ricorrente e l&#8217;avv. distrettuale dello Stato Buscemi Anna per il Ministero resistente;	</p>
<p>Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare e rinviando al merito la soluzione delle questioni di rito, che il ricorso sia assistito dal prescritto fumus e che il danno lamentato dall’Istituto scolastico ricorrente sia grave ed irreparabile;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, di dover sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato che appare inficiato dai vizi denunciati;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’atto impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 3 novembre 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Umberto Zuballi, Presidente<br />	<br />
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Dino Nazzaro, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-21-4-2011-n-87/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2011 n.87</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
