<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>21/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-4-2004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-4-2004/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2021 16:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>21/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-4-2004/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.935</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-935/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-935/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-935/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.935</a></p>
<p>Aldo FINATI – Presidente, Salvatore MEZZACAPO – Relatore COCCIA e altro (Avv. Michele Accorinti, Pietro Proto) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco Comito), REGIONE CALABRIA (n.c.), MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Avv. Stato), MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (n.c.); FREZZA (Avv. Umberto Maria Giugni) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-935/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.935</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-935/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.935</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo FINATI – Presidente, Salvatore MEZZACAPO – Relatore<br /> COCCIA e altro (Avv. Michele Accorinti, Pietro Proto) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco Comito), REGIONE CALABRIA (n.c.), MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Avv. Stato), MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (n.c.); FREZZA (Avv. Umberto Maria Giugni) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco Comito), REGIONE CALABRIA (n.c.), MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Avv. Stato), MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (n.c.); COCCIA (Avv. Umberto Maria Giugni) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco Comito), REGIONE CALABRIA (n.c.), MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Avv. Stato), MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (n.c.); SIMONELLI (Avv. Umberto Maria Giugni) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco Comito), REGIONE CALABRIA (n.c.), MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Avv. Stato), MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (n.c.); COCCIA (Avv. Demetrio Verbaro) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco Comito), REGIONE CALABRIA (n.c.), MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Avv. Stato), MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (n.c.); COCCIA e altro (Avv. Ferdinando Pietropaolo) c. COMUNE DI TROPEA (Avv. Gianfranco Comito), CAPO UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI TROPEA (n.c.).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Opere pubbliche – Aree non destinate a pubblici servizi – Approvazione comunale del progetto – Variante allo strumento urbanistico – Approvazione in base agli artt.6 ss., l. n.167 del 1962.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Opere pubbliche – Zone vincolate ex l. n.1089 del 1939 – Nulla osta della Soprintendenza – Adozione – Anche in sanatoria – Possibilità.<br />
Pubblica amminustrazione – Procedimento amministrativo – Opera pubblica –  Variante allo strumento urbanistico – Art.1 comma 5, l. n.1 del 1978 – Adozione della variante – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell&#8217;art. 1 comma 5, l. 3 gennaio 1978 n.1, quando le opere pubbliche ricadono su aree che dallo strumento urbanistico non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante dello strumento stesso e, pertanto, deve essere approvata con le modalità previste dagli artt. 6 ss., l. 18 aprile 1962 n. 167, con la conseguenza che senza tale approvazione l&#8217;adozione del progetto non produce l&#8217;effetto di variare la previsione del piano.</p>
<p>2. Il nulla osta dell&#8217;Amministrazione dei beni culturali e ambientali, previsto per i progetti relativi ad opere pubbliche da realizzare in zone vincolate ai sensi della l. 1 giugno 1939 n.1089, può essere acquisito anche a sanatoria, atteso che -a differenza del parere obbligatorio, che ha la funzione di orientare le scelte discrezionali dell&#8217;Autorità che lo acquisisce, per cui non avrebbe senso acquisirlo a posteriori- il detto nulla osta esprime un giudizio autonomo circa la compatibilità dell&#8217;opera con i valori e gli interessi alla cui tutela è esclusivamente competente l&#8217; Autorità che lo rilascia.</p>
<p>3. Prima dell’approvazione regionale della variante allo strumento urbanistico recata dall’approvazione del progetto di opera pubblica, così come prevista dall’art.1 comma 5, l. 3 gennaio 1978 n.1, la sola adozione della variante non è idonea a far conseguire gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità del progetto dell&#8217;opera approvata né a sorreggere gli ulteriori atti della procedura ablativa, quale il decreto di occupazione d&#8217;urgenza e quindi non si pone con riguardo a siffatta approvazione di progetto di opera pubblica la cui dichiarazione di pubblica utilità non è ancora efficace un problema di previa comunicazione di avvio del procedimento.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; <a href="/ga/id/2004/4/1480/d">Sentenza 21 aprile 2004 n. 935</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di approvazione regionale della variante allo strumento urbanistico recata dall’approvazione di un progetto di opera pubblica, ex art.1 comma 5, l. n.1 del 1978</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b>	</p>
<p>N.935 Reg.Sent. Anno 2004<br />
N. 4202 Reg.Ric. Anno 1994</p>
<p><b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA</p>
<p></b><br />
composto dai signori: Aldo Finati PRESIDENTE, Salvatore Mezzacapo COMPONENTE, relatore, Giulio Castriota Scanderbeg, COMPONENTE ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi:</p>
<p>a) n. 4202/1994 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>COCCIA Antonio, FREZZA Salvatore, PUGLIESE Antonino, SIMONELLI Saverio di Domenico, SIMONELLI Saverio fu Saverio, SIMONELLI Salvatore, SIMONELLI Antonio fu Saverio, SIMONELLI Antonio di Domenico, SIMONELLI Maria, SIMONELLI Assunta, LA TORRE Ippolita e BARINI Alessandro,</b> rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Accorinti e Pietro Proto presso il cui studio in Tropea, alla via V. Veneto elettivamente domiciliano</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Tropea</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, piazza Stocco n. 5 presso lo studio dell’Avv. Foresta</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>della <b>Regione Calabria</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio e del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei beni culturali ed ambientali, in persona dei rispettivi Ministri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro presso la cui sede domiciliano ex lege<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della delibera del Consiglio comunale di Tropea 28 agosto 1994 n. 52 avente ad oggetto “approvazione progetto di area verde attrezzata per lo sport, il turismo ed il tempo libero”;</p>
<p>b) n. 2381/1996 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>FREZZA Salvatore</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Maria Giugni presso il cui studio in Roma, viale G. Mazzini n. 117 elettivamente domiciliata</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Tropea</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, piazza Stocco n. 5 presso lo studio dell’Avv. Foresta</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>della <b>Regione Calabria</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio e del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei beni culturali ed ambientali, in persona dei rispettivi Ministri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro presso la cui sede domiciliano ex lege</p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera del Presidente della Giunta regionale della Calabria 16 ottobre 1995 n. 733; della delibera del Consiglio comunale di Tropea 28 agosto 1995 n. 52; del decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria 16 ottobre 1995 n. 733; della delibera della Giunta municipale di Tropea 14 marzo 1996 n. 140;</p>
<p>c) n. 2383/1996 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>COCCIA Antonio</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Maria Giugni presso il cui studio in Roma, viale G. Mazzini n. 117 elettivamente domicilia</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Tropea</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, piazza Stocco n. 5 presso lo studio dell’Avv. Foresta</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>della <b>Regione Calabria,</b> in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio e del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei beni culturali ed ambientali, in persona dei rispettivi Ministri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro presso la cui sede domiciliano ex lege<br />
per l’annullamento<br />
della delibera del Presidente della Giunta regionale della Calabria 16 ottobre 1995 n. 733; della delibera del Consiglio comunale di Tropea 28 agosto 1995 n. 52; del decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria 16 ottobre 1995 n. 733; della delibera della Giunta municipale di Tropea 14 marzo 1996 n. 140;</p>
<p>d) n. 2385/1996 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>SIMONELLI Salvatore</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Maria Giugni presso il cui studio in Roma, viale G. Mazzini n. 117 elettivamente domicilia</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Tropea</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, piazza Stocco n. 5 presso lo studio dell’Avv. Foresta</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>della <b>Regione Calabria</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio e del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei beni culturali ed ambientali, in persona dei rispettivi Ministri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro presso la cui sede domiciliano ex lege<br />
per l’annullamento<br />
della delibera del Presidente della Giunta regionale della Calabria 16 ottobre 1995 n. 733; della delibera del Consiglio comunale di Tropea 28 agosto 1995 n. 52; del decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria 16 ottobre 1995 n. 733; della delibera della Giunta municipale di Tropea 14 marzo 1996 n. 140;</p>
<p>e) n. 699/1997 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>COCCIA Antonio</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Demetrio Verbaro presso il cui studio in Catanzaro, alla via A. Barbaro n. 12 elettivamente domicilia</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Tropea</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, piazza Stocco n. 5 presso lo studio dell’Avv. Foresta</p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera della Giunta municipale di Tropea n. 48 del 28 gennaio 1997 e del decreto del Sindaco di Tropea del 29 ottobre 1997 prot. n. 1110 aventi ad oggetto “occupazione di urgenza delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori di area verde attrezzata per lo sport, turismo e tempo libero”;</p>
<p>f) n. 712/2002 Reg. Gen, proposto da<br />
<b>COCCIA Antonio e FRANCESE Lidia Emma</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Ferdinando Pietropaolo ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla via Broussard presso lo studio dell’Avv. Gisella Gigliotti</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Tropea</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Nuova Bellavista n. 9 presso lo studio dell’Avv. Gualtieri ed il Capo dell’Ufficio tecnico del Comune di Tropea, non costituito in giudizio</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto di esproprio definitivo n. 90 emesso dal dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Tropea in data 26 febbraio 2002</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tropea e dei Ministeri dei lavori pubblici e dei beni culturali ed ambientali;<br />
Viste le memorie prodotte e gli atti tutti delle cause;<br />
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2004 data per letta la relazione del magistrato Salvatore Mezzacapo e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b><br />
FATTO</b></p>
<p>I ricorrenti sono tutti proprietari di appezzamenti di terreno siti in Tropea, località “Marina dell’isola” confinanti con la fascia costiera. Con delibera di Consiglio comunale n. 52 del 20 agosto 1994 il Comune di Tropea ha approvato un progetto di area verde attrezzata da realizzare nella zona o comparto su cui ricadono gli immobili di proprietà dei ricorrenti, con previsione di esproprio in tutto o in parte di detti immobili. Avverso detta delibera è dunque proposto il primo dei ricorsi indicati in epigrafe, il n. 4202 del 1994. Con i successivi ricorsi nn. 2381/1996, 2383/1996 e 2385/1996 i ricorrenti Frezza Salvatore, Coccia Antonio e Simonelli Salvatore impugnano la successiva approvazione regionale della variante allo strumento urbanistico recata dall’approvazione del progetto di opera pubblica di cui sopra e la delibera consiliare che rifissa i termini di inizio e fine lavori nonché inizio e fine della procedura espropriativa. Il solo Coccia Antonio, con il successivo ricorso n. 669 del 1997, avversa anche l’occupazione di urgenza, e quindi, unitamente a Francese Lidia Emma, impugna con l’ultimo dei ricorsi indicati in epigrafe, il n. 712 del 2002, il decreto di esproprio delle aree di proprietà.In tutti i giudizi si è costituito il Comune di Tropea e così i Ministeri dei lavori pubblici e dei beni culturali ed ambientali allorquando evocati in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2004 i ricorsi vengono ritenuti per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. Dispone preliminarmente il Collegio la riunione dei proposti ricorsi, di cui meglio in epigrafe, attese le evidenti ragioni di connessione.</p>
<p>2.1. Con il primo dei ricorsi in esame, il n. 4202 del 1994, gli originari dodici ricorrenti proprietari di aree nel Comune di Tropea avversano la delibera del Consiglio comunale di Tropea 28 agosto 1994 n. 52 avente ad oggetto “approvazione progetto di area verde attrezzata per lo sport, il turismo ed il tempo libero”. La delibera di cui è questione dichiara l’opera di pubblica utilità nonché indifferibile ed urgente, a norma dell’art. 1 della legge n. 1 del 1978. La stessa reca inoltre l’approvazione dell’allegato piano particellare e l’elenco delle ditte proprietarie dei beni da espropriare. La delibera costituisce, inoltre, adozione di variante allo strumento urbanistico.</p>
<p>2.2. Occorre preliminarmente rilevare che il citato ricorso n. 4202 del 1994 è oramai divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con riguardo ai ricorrenti Simonelli Saverio fu Saverio, Simonelli Antonio (fu Saverio) e Simonelli Saverio fu Domenico. Questi, infatti, hanno rinunciato alle azioni proposte avverso l’operato del resistente Comune di Tropea altresì convenendo con la detta Amministrazione comunale la cessione volontaria delle aree di loro proprietà, per come da questo Tribunale acclarato in sede di esame dei ricorsi n. 2382/1996, 2384/1996 e 2386/1996 dagli stessi proposti ed appunto dichiarati improcedibili. In definitiva, per i detti ricorrenti il ricorso originario n. 4202 del 1994 è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.</p>
<p>2.3. Invero, degli altri originari ricorrenti i soli Coccia Antonio, Frezza Salvatore e Simonelli Salvatore hanno poi successivamente e con separati ricorsi avversato l’approvazione regionale della variante recata dall’approvazione del progetto di opera pubblica e la nuova fissazione dei termini ed il solo Coccia Antonio ha poi anche avversato, con separati ricorsi, l’occupazione di urgenza e, da ultimo, il decreto di esproprio. Si pone quindi il problema, in disparte la posizione del ricorrente Coccia, degli effetti sulla procedibilità del ricorso n. 4202 del 1994, rivolto avverso l’approvazione del progetto di opera pubblica in variante, della omessa impugnazione degli atti successivi della procedura ovvero di solo alcuni di questi da parte degli altri ricorrenti.</p>
<p>2.4. Occorre allora, a giudizio del Collegio, distinguere le diverse posizioni. Ritiene il Collegio, in particolare, che il ricorso n. 4202 del 1994 sia oramai improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse per quei ricorrenti che non hanno successivamente gravato l’approvazione regionale della variante recata dall’approvazione comunale del progetto di opera pubblica di cui è questione.<br />
Trattasi dei ricorrenti Pugliese Antonino, Simonelli Antonio (fu Domenico), Simonelli Maria, Simonelli Assunta, La Torre Ippolita e Barini Alessandro. Com’è noto, infatti, ai sensi dell&#8217;art. 1 comma 5 L. 3 gennaio 1978 n. 1, quando le opere pubbliche ricadono, come nel caso di specie, su aree che dallo strumento urbanistico non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante dello strumento stesso e, pertanto, deve essere approvata con le modalità previste dagli artt. 6 e segg. L. 18 aprile 1962 n. 167, con la conseguenza che senza tale approvazione l&#8217;adozione del progetto non produce l&#8217;effetto di variare la previsione del piano. In altri termini, l’approvazione del progetto di un&#8217;opera pubblica da parte dell&#8217;Amministrazione competente non costituisce l&#8217;atto conclusivo del procedimento quando l&#8217;opera debba essere localizzata in variante allo strumento urbanistico generale, dovendosi in tal caso essere di seguito attivata la procedura prevista dall&#8217; art. 1 comma 5 L. 3 gennaio 1978 n. 1; pertanto, fino alla conclusione di tale procedimento la determinazione di prima approvazione del progetto non comporta né l&#8217;effetto di variante al piano regolatore né la dichiarazione di pubblica utilità e di necessità ed urgenza delle opere da realizzare (Cfr. Cons. Stato, IV Sez. 21 dicembre 2001 n. 6343, IV Sez. 11 febbraio 1999 n. 144 e 7 settembre 2000 n. 4702). In definitiva, la variante stessa entra in vigore con l&#8217;approvazione regionale ed è solo in quel momento che la modifica della destinazione urbanistica dei suoli interessati acquista efficacia, mentre la sola adozione della variante non è idonea a far conseguire gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità del progetto dell&#8217;opera approvata, né a sorreggere gli ulteriori atti della procedura ablativa, quale il decreto di occupazione d&#8217; urgenza (cfr. T.S.A.P. 12 aprile 2000 n. 27). Ciò posto, in disparte la questione dell’attualità dell’interesse ad avversare immediatamente, come avvenuto nel caso di specie, la delibera di approvazione di progetto di opera pubblica implicante variante allo strumento urbanistico, che pure il Comune di Tropea ha posto affermando la inammissibilità del ricorso poiché rivolto avverso atto non ancora efficace e su cui il Collegio tornerà più avanti, certamente il ricorso tempestivamente rivolto avverso l’approvazione del progetto recante variante diviene però improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nel momento in cui non è poi avversata l’approvazione regionale della variante, che appunto è atto conclusivo del procedimento e sostanzia il momento in cui è peraltro pienamente efficace anche la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, fino a quel momento appunto anch’essa condizionata all’approvazione regionale della variante. Il rapporto tra adozione di variante ed approvazione di questa non è infatti il rapporto che intercorre tra atto presupposto ed atto meramente applicativo, conseguenziale al primo, nel qual caso non si impone l’impugnativa immediata anche del secondo atto, in ragione del consolidato principio per cui l’acclaramento della eventuale illegittimità dell’atto presupposto ha un effetto caducante anche sugli atti applicativi di esso. Il ricorso n. 4202 del 1994 è dunque improcedibile per quei ricorrenti, innanzi nominativamente indicati, che non hanno poi avversato il decreto regionale di approvazione della variante allo strumento urbanistico.</p>
<p>2.5. Diversamente è a dirsi, ad avviso del Collegio, per i ricorrenti Frezza Salvatore e Simonelli Salvatore che hanno, rispettivamente con i ricorsi n. 2381/1996 e 2385/1996, appunto impugnato la detta approvazione regionale nonché la delibera che ha rifissato i termini per i lavori e gli espropri, ma non anche i successivi decreti di occupazione di urgenza nonchè di esproprio definitivo delle aree. In detta evenienza, infatti, ove fosse fondata l’impugnativa rivolta avverso l’approvazione del progetto e l’approvazione in sede regionale della variante ne conseguirebbe quell’effetto caducante sopra segnalato sugli atti successivi della procedura espropriatriva, quali appunto l’occupazione di urgenza ed il decreto di esproprio quali atti applicativi di quelle scelte discrezionali già compiute dall’Amministrazione procedente. In definitiva, in disparte la posizione di Coccia Antonio che ha avversato tutti gli atti della sequenza procedimentale fino al decreto di esproprio, per Frezza Salvatore e Simonelli Salvatore non si può porre una questione di improcedibilità dei ricorsi da questi proposti per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere in ragione della mancata impugnativa del decreto di esproprio.</p>
<p>2.6. Né può ritenersi fondata, sempre con riguardo al ricorso n. 4202 del 1994 avverso l’approvazione del progetto, l’eccezione di inammissibilità prospettata dalla resistente Amministrazione comunale con riferimento al richiamato profilo della non efficacia della variante, pendente l’approvazione di questa in sede regionale. Il Collegio è di contro dell’avviso per cui anche siffatto deliberato è immediatamente impugnabile perché immediatamente lesivo. E’ sufficiente al riguardo considerare che l&#8217;effetto dell&#8217;adozione di una variante urbanistica implicita nell&#8217;approvazione di un progetto di opera pubblica comporta l&#8217;applicazione delle misure di salvaguardia sulla domanda di concessione o licenza di costruzione dell&#8217;opera, ai sensi dell&#8217;articolo unico L. 3 novembre 1952 n. 1902, fin dal momento dell&#8217;approvazione de qua e non dalla data di inoltro alla Regione con le modalità previste dagli artt. 1 e segg. L. 18 aprile 1962 n. 167. Dunque, il ricorso n. 4202 del 1994 è ammissibile e va, pertanto, esaminato nel merito.<br />
2.6. Nel merito il ricorso n. 4202 del 1994 è infondato e va, pertanto, respinto.</p>
<p>2.6.1. Lamentano innanzitutto i ricorrenti, le cui censure sono dal Collegio tratttate unitariamente anche ove articolate su più motivi di ricorso, che l’area interessata al progetto è soggetta a vincoli di vario genere, segnatamente paesaggistici ed ambientali, donde la necessità della presentazione alla competente Amministrazione, per la preventiva approvazione, di qualunque progetto di opere.<br />La censura non è fondata. Ai sensi dell&#8217; art. 82 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 come modificato dalla L. 8 agosto 1985 n. 431 e dagli artt. 7 e 11 L. 29 giugno 1939 n. 1497, la mancanza del nullaosta della Soprintendenza non costituisce condizione di legittimità del provvedimento recante approvazione del progetto dell&#8217;opera, ma comporta solo l&#8217;impossibilità di iniziare i lavori e di emanare il decreto di occupazione d&#8217;urgenza finalizzato all&#8217;inizio degli stessi (cfr. T.A.R. Milano, I Sezione, 5 aprile 1993 n. 270). Nel caso di specie, peraltro, la delibera di approvazione del progetto tiene espressamente conto dei rilievi espressi, con riferimento all’originario progetto, dalla Sovrintendenza di Cosenza con nota del 24 febbraio 2004, appunto conducenti ad una rielaborazione del progetto originario. Ed infatti, con nota del 21 novembre 2004, in epoca dunque largamente antecedente l’adozione dei decreti di occupazione di urgenza, il citato Ministero per i beni culturali ed ambientali ha rilevato di “non intravedere motivazioni valide per poter non esprimere in fase preventiva proprio assenso, riguardante la localizzazione dell’opera prevista”. In ogni caso, come ha osservato condivisibile giurisprudenza, il nulla osta dell&#8217;Amministrazione dei beni culturali e ambientali, previsto per i progetti relativi ad opere pubbliche da realizzare in zone vincolate ai sensi della L. 1 giugno 1939 n. 1089, può essere acquisito anche a sanatoria, atteso che &#8211; a differenza del parere obbligatorio, che ha la funzione di orientare le scelte discrezionali dell&#8217; Autorità che lo acquisisce, per cui non avrebbe senso acquisirlo a posteriori &#8211; il detto nulla osta esprime un giudizio autonomo circa la compatibilità dell&#8217;opera con i valori e gli interessi alla cui tutela è esclusivamente competente l&#8217; Autorità che lo rilascia (cfr. T.A.R. Napoli, I Sezione, 10 febbraio 2000 n. 410 nonché Cons. Stato, IV Sezione, 5 dicembre 1995 n. 978).</p>
<p>2.6.2. Con ulteriore e distinto motivo di ricorso lamentano i ricorrenti che il Comune di Tropea non è fornito di Piano regolatore generale, bensì dotato solamente di regolamento edilizio con annesso Programma di Fabbricazione. L’assunto è che il Comune non avrebbe potuto disporre la realizzazione di importanti opere su aree, quali quelle che qui interessano, sottratte ad ogni disciplina fino all’approvazione del Piano regolatore generale. Anche detta censura è infondata. Come questo Tribunale ha già osservato, stante la sostanziale identità tra il piano regolatore generale e il programma di fabbricazione, la mancata adozione da parte del Comune del piano regolatore generale, anche quando tale obbligo discende direttamente dalla legge, non impedisce di adottare una variante al vigente piano di fabbricazione, qualora ciò sia necessario (cfr. T.A.R. Catanzaro, 23 luglio 2002 n. 1899 nonché Cons. Stato, IV Sezione, 23 marzo 2000 n. 1561). Ma al di là di quanto ora osservato e, più in generale, della stessa equiparazione del programma di fabbricazione al piano regolatore generale in quanto entrambi strumenti urbanistici generali, vi è che nel caso di specie si è in presenza della speciale ed accelerata procedura dettata dall’art. 1 della legge n. 1 del 1978 con specifico riferimento all’approvazione di opere pubbliche anche in zone non destinate a pubblici servizi e che non distingue affatto tra piano regolatore generale e programma di fabbricazione.</p>
<p>2.6.3. Del pari infondato il motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano il difetto assoluto di motivazione della delibera di approvazione del progetto con specifico riferimento alla scelta dell’area interessata alla realizzazione dell’opera. E’ sufficiente al riguardo osservare che l&#8217;individuazione dell&#8217;area ove ubicare un&#8217;opera pubblica costituisce una scelta tecnico discrezionale sottratta al sindacato di legittimità, salvo che la scelta dell&#8217;Amministrazione sia manifestamente illogica e che la valutazione circa l&#8217;utilità dell&#8217;opera pubblica e la sua idoneità a soddisfare un concreto interesse pubblico non devono necessariamente risultare dal provvedimento di approvazione del relativo progetto, giacché la motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l&#8217;Amministrazione decidente alla scelta operata deve ritenersi insita negli atti progettuali e nelle determinazioni pregresse (cfr. T.A.R. Potenza, 23 aprile 2002 n. 320, T.A.R. Toscana, I Sez., 21 gennaio 1998 n. 17 e T.A.R. Latina 12 aprile 1996 n. 377 nonché Cons. Stato, IV Sez., 17 gennaio 1992 n. 68). Peraltro, nel caso di specie l’opera consiste nella ristrutturazione di un tracciato viario già esistente con la realizzazione di opere e strutture complementari strettamente connesse al detto tracciato.</p>
<p>2.6.4. Con riferimento poi alla censura con cui i ricorrenti lamentano la violazione delle regole partecipative di cui alla legge n. 241 del 1990, non può a giudizio del Collegio applicarsi nel caso di specie l’oramai tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell&#8217; opera pubblica è implicita nell&#8217;approvazione del progetto, l&#8217;avviso di inizio del procedimento previsto dall&#8217; art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 deve comunque precedere l&#8217;atto dichiarativo della pubblica utilità, poiché è questo che produce l&#8217;effetto di sottoporre il bene al regime della espropriabilità, determinando l&#8217;affievolimento del diritto di proprietà e ponendosi come presupposto dell&#8217;espropriazione. Nel caso di specie, infatti, per come si è innanzi già ricordato, la sola adozione della variante non è idonea a far conseguire gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità del progetto dell&#8217;opera approvata né a sorreggere gli ulteriori atti della procedura ablativa, quale il decreto di occupazione d&#8217;urgenza e quindi non si pone con riguardo a siffatta approvazione di progetto di opera pubblica la cui dichiarazione di pubblica utilità non è ancora efficace un problema di previa comunicazione di avvio del procedimento. Le ineludibili esigenze di partecipazione al procedimento dei soggetti interessati sono nel caso di specie adeguatamente garantite non con il ricorso allo strumento della previa comunicazione di avvio del procedimento, ma con il ricorso alle speciali garanzie di pubblicità degli atti e di intervento a mezzo di osservazioni nel procedimento che sono previste dall’ordinamento di settore. A ben considerare, infatti, l’approvazione di un progetto di opera pubblica che in quanto implica variante ha comunque necessità dell’approvazione regionale sostanzia essa stessa l’avvio del procedimento ed è dunque sufficiente che di detta approvazione abbiano contezza i soggetti interessati per poter compiutamente esprimere, come peraltro avvenuto nel caso di specie, i propri rilievi e le proprie osservazioni. La legge 7 agosto 1990 n. 241 non impone, infatti, necessariamente la propria disciplina nell&#8217;ipotesi di procedimenti speciali o già normati, ma deve orientare all&#8217;applicazione analogica di una disciplina specifica allorché questa valga comunque ad assicurare il giusto procedimento mediante l&#8217;attività partecipativa dei soggetti interessati (cfr. T.A.R. Lazio, I Sezione, 20 dicembre 2002 n. 13285). E, comunque, l’approvazione del progetto di opera pubblica, anche quando comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza in base a norme statali e regionali, non deve essere preceduta dalle formalità garantistiche di cui agli artt. 10 e 11 L. 22 ottobre 1971 n. 865, fermo restando che esse devono essere compiute successivamente, nel corso del procedimento espropriativi (cfr. T.A.R. Aosta, 20 settembre 2001 n. 102).</p>
<p>2.6.5.  In definitiva, il ricorso n. 4202 del 1994 è improcedibile con riferimento a tutti i ricorrenti, di cui meglio in epigrafe, ad eccezione di Coccia Antonio, Frezza Salvatore e Simonelli Salvatore, con riferimento ai quali ne va affermata la procedibilità e però la infondatezza nel merito, con conseguente reiezione dello stesso.</p>
<p>3.1. Come si è innanzi ricordato, i soli ricorrenti Coccia Antonio, Frezza Salvatore e Simonelli Salvatore hanno, rispettivamente con i ricorsi n. 2383/1996, 2381/1996 e 2385/1996, avversato l’approvazione regionale della variante recata dall’approvazione del progetto di opera pubblica nonché la delibera di Giunta municipale con cui sono stati prorogati i termini di inizio e fine lavori ed espropriazioni.</p>
<p>3.2. Anche i detti ricorso sono infondati e vanno, pertanto, respinti.</p>
<p>3.2.1. Infondato, in fatto, è il primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano la mancata notifica di atto con cui si comunica l’avvenuto adempimento degli obblighi sanciti dall’art. 10 della legge n. 865 del 1971. E ciò in quanto in data 4/5 luglio 1996 il Comune resistente ha notificato ai ricorrenti l’avvenuto deposito di tutti gli atti relativa alla procedura de quo.</p>
<p>3.2.2. Affermano inoltre i ricorrenti la illegittimità della delibera di Giunta municipale n. 140 del 3 settembre 1996 all’uopo esclusivamnete rilevando il profilo della incompetenza. Si tratta della delibera con cui sono stati prorogati i termini di inizio e compimento della procedura espropriativi, la cui adozione, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe riservato al Consiglio comunale. Il motivo di ricorso è infondato. Il Consiglio comunale, com’è noto, è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell’ente locale e dunque l’atto con cui sono semplicemente prorogati i termini peraltro già fissati da precedente delibera di Giunta municipale non può essere fatto rientrare tra quelli di esclusiva competenza dell’organo consiliare. Peraltro osserva il Collegio che i termini iniziali per l&#8217;esecuzione delle opere pubbliche e per l&#8217;inizio della procedura espropriativa, previsti dall&#8217; art. 13 L. 25 giugno 1865 n. 2359, hanno carattere ordinatorio, mentre quelli finali, previsti dalla stessa norma, sono perentori; pertanto, solo l&#8217;inosservanza di questi ultimi comporta la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente risorgere di diritti soggettivi in capo ai soggetti passivi della procedura espropriativa, non altrimenti sacrificabili se non con una nuova approvazione del progetto contenente altra prefissione di termini.</p>
<p>3.2.2. E così infondato risulta, in fatto, il motivo di ricorso con cui si rileva che la realizzazione dell’opera comporterebbe la demolizione di un bene storico, il cd. pozzo saraceno detto “La Sena”. Del citato bene, infatti, non è prevista la demolizione. Anzi, l’opera realizzata ha comportato una sistemazione dell’area che lo circonda.</p>
<p>3.2.3. Lamentano poi i ricorrenti una violazione del parere geomorfologico acquisito sulla variante al programma di fabbricazione. La censura è infondata. Ed infatti quei lavori rilevati come primari ed urgenti e relativi alla bonifica radicale della falesia sovrastante l’opera da realizzare sono stati prontamente appaltati dall’Amministrazione per come risulta dal carteggio in atti del giudizio. In altri termini, non sussiste la denunciata violazione.</p>
<p>3.2.4. Quanto poi al rilievo per cui il Comune di Tropea risulta dotato del programma di fabbricazione e non già di piano regolatore generale vale quanto osservato in sede di esame del ricorso n. 4202 del 1994</p>
<p>3.2.5. In definitiva, i ricorsi nn. 2381, 2383 e 2385 del 1996 vanno respinti poiché infondati.</p>
<p>4.1. Il solo ricorrente Coccia Antonio ha poi avversato con il ricorso n. 669 del 1997, l’occupazione di urgenza delle aree di proprietà. Deve al riguardo il Collegio rilevare che con nota del difensore del ricorrente costituito per questo specifico giudizio e depositata alla odierna pubblica udienza è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso stesso da parte del ricorrente. Il citato ricorso n. 669 del 1997 deve essere dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse per come sopra rappresentato in atti del giudizio.</p>
<p>5.1. Residua da esaminare, allora, il ricorso n. 712 del 2002 con cui il solo ricorrente Coccia Antonio, questa volta unitamente alla Sig.ra Francese Lidia Emma, ha impugnato il decreto definitivo di esproprio.</p>
<p>5.2. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.</p>
<p>5.2.1. Infondato è il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge per l’omesso rispetto del disposto degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. Occupazione d&#8217;urgenza prime ed esproprio definitivo poi sono la conseguenza giuridica necessaria della dichiarazione di pubblica utilità; pertanto, ai fini della loro legittimità, è irrilevante la mancanza della comunicazione di avvio del relativo procedimento, mentre è eventualmente la violazione delle garanzie partecipative che inficia la detta dichiarazione che si ripercuote sugli atti successivi della procedura (cfr. T.A.R. Salerno, 24 dicembre 2002 n. 2420).</p>
<p>5.2.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge per l’omesso rispetto del disposto dell’art. 13 della legge n. 2359 del 1865. Giova al riguardo osservare che il ricorrente ha già tempestivamente avversato, con le censure in quelle sedi dedotte, sia l’approvazione del progetto di cui è questione che la relativa approvazione regionale della variante recata dalla detta approvazione di progetto che, infine, la delibera di proroga dei termini. I relativi ricorsi sono stati, per come sopra consideratol ritenuti infondati. Non può quindi il ricorrente, in occasione dell’impugnativa del decreto di esproprio, articolare tardivamente nuovi profili di censura avverso gli atti della procedura espropriativi. Intangibile restando, quindi, la delibera di Giunta recante proroga dei termini, risulta infondata la censura concernente il mancato rispetto dei termini, atteso che invece,a fronte della immissione in possesso avvenuta in data 10 marzo 1997, il decreto espropriativi è stato adottato il 26 febbraio 2002 e notificato agli intestatari catastali prima del 10 marzo 2002, data in cui sarebbe scaduto il termine di cinque anni stabilito dall’Amministrazione. E. comunque, atteso che i ricorrenti lamentano la mancata notifica del decreto di esproprio nell’indicato termine del 10 marzo 2002, occorre rilevare che i decreto di espropriazione, che ha effetto traslativo ex nunc della proprietà e determina l&#8217;estinzione di tutti i diritti parziali aventi ad oggetto il bene espropriato, è atto di natura non recettizia e produce gli effetti che gli sono connaturati indipendentemente dalla sua notifica al proprietario del bene oggetto dell&#8217;espropriazione (cfr. T.A.R. Catania, 3 febbraio 2003 n. 160). In altri termini, i decreto di espropriazione per pubblica utilità ha natura di atto non recettizio e la notificazione non ne costituisce elemento di perfezione né condizione di efficacia; pertanto, la mancata notificazione al proprietario non lo vizia, ma soltanto impedisce il decorso del termine di decadenza per proporre i rimedi giurisdizionali consentiti dall&#8217;ordinamento (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 10 dicembre 1986 n. 831).</p>
<p>5.2.3. Con ulteriore motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione di legge per l’omesso rispetto dell’art. 13 e dell’art. 12 terco comma della legge n. 865 del 1971, in particolare lamentando la mancata offerta agli stessi ricorrenti dell’indennità provvisoria. Il motivo di ricorso è infondato, atteso che determinazione ed offerta della indennità di esproprio e di occupazione di urgenza sono state eseguite come da determina del dirigente il competente ufficio comunale del 13 febbraio 2002 e quindi notificate agli intestatari catastali prima dell’adozione del decreto di esproprio. Peraltro, l’indennità offerta è stata regolarmente depositata presso la Cassa depositi e prestiti, giusta quietanza di deposito n. 18 del 22 febbraio 2002. E comunque la mancata o irregolare notificazione della detta determinazione ed offerta non vizia il decreto di esproprio, piuttosto rilevando per il decorso del termine prescritto per la proposizione dell’opposizione alla stima della indennità.<br />
5.2.4. In definitiva, anche il ricorso n. 712 del 2002 è infondato e deve, pertanto, essere respinto.</p>
<p>6. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio dichiara il ricorso n. 4202 del 1994 improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere con riferimento ai ricorrenti PUGLIESE Antonino, SIMONELLI Saverio di Domenico, SIMONELLI Saverio fu Saverio, SIMONELLI Antonio fu Saverio, SIMONELLI Antonio di Domenico, SIMONELLI Maria, SIMONELLI Assunta, LA TORRE Ippolita e BARINI Alessandro e lo respinge poiché  infondato con riferimento ai restanti ricorrenti; respinge i ricorsi n. 2381/1996, n. 2383/1996 e n. 2385/1996;<br /> dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere il ricorso n. 699 del 1997 e respinge poiché infondato il ricorso n. 712 del 2002</p>
<p>6.2. Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, riuniti i ricorsi di cui in epigrafe, dichiara il ricorso n. 4202 del 1994 improcedibile con riferimento ai ricorrenti PUGLIESE Antonino, SIMONELLI Saverio di Domenico, SIMONELLI Saverio fu Saverio, SIMONELLI Antonio fu Saverio, SIMONELLI Antonio di Domenico, SIMONELLI Maria, SIMONELLI Assunta, LA TORRE Ippolita e BARINI Alessandro e lo respinge poiché  infondato con riferimento ai restanti ricorrenti; respinge i ricorsi n. 2381/1996, n. 2383/1996 e n. 2385/1996; dichiara improcedibile il ricorso n. 699 del 1997 e respinge poiché infondato il ricorso n. 712 del 2002.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 19 marzo 2004.</p>
<p>ALDO FINATI, PRESIDENTE<br />
SALVATORE MEZZACAPO, ESTENSORE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 APRILE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-935/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.935</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.2549</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-21-4-2004-n-2549/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-21-4-2004-n-2549/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-21-4-2004-n-2549/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.2549</a></p>
<p>Pres. Cavallari, Est.Viola Consorzio Etruria s.c.a.r.l. (Prof. Avv. Bracciodieta A. e Avv. Fasano S.) contro Comune di Gallipoli, Italia Navigando s.p.a., Gallipoli Navigando s.u.r.l. (Prof. Avv. Sticchi Damiani E. e Prof. Avv. Portaluri P.) – Art. 113 del T.U.E.L., come modificato dall’art. 14 del d.l. n. 269/2003, conv. in l.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-21-4-2004-n-2549/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.2549</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-21-4-2004-n-2549/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.2549</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Cavallari, Est.Viola<br />
Consorzio Etruria s.c.a.r.l. (Prof. Avv. Bracciodieta A. e Avv. Fasano S.) contro Comune di Gallipoli, Italia Navigando s.p.a., Gallipoli Navigando s.u.r.l. (Prof. Avv. Sticchi Damiani E. e Prof. Avv. Portaluri P.) – Art. 113 del T.U.E.L., come modificato dall’art. 14 del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">sulla legittimità dell&#8217;affidamento diretto di servizi pubblici a società a capitale interamente pubblico, dopo l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 14 del d.l. n. 269/03, conv. in l. n. 326/03</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici locali &#8211; affidamento – coesistenza opere e servizi &#8211; qualificazione della fattispecie. </span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">2. Affidamento dei servizi pubblici &#8211; società a capitale interamente pubblico &#8211; affidamento diretto &#8211; legittimità ex art. 14 del d.l. n. 269/03, conv. in l. n. 236/03.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">3. Affidamento dei servizi pubblici &#8211; società a capitale interamente pubblico &#8211; affidamento diretto – legittimità ex art. 113, comma 15-bis, del d.lgs n. 267/2000</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">4. Affidamento diretto dei servizi pubblici &#8211; società a capitale interamente pubblico &#8211; eccezione incostituzionalità ed illegittimità comunitaria &#8211; infondatezza</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. La qualificazione di una fattispecie di affidamento di servizi pubblici locali è legata alla prevalenza dei servizi pubblici rispetto alle opere da realizzare. La problematica della qualificazione deve essere risolta sulla base dei principi di accessorietà/prevalenza (funzionale ed economica) propri sia dell’ordinamento comunitario che dell’ordinamento interno che comportano l’inapplicabilità della previsione del d. lgs. 157/1995 e dell’art. 116 del d. lgs. 267/2000. All’affidamento di servizi si applica, invece, l’art. 113 del T.U.E.L.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L&#8217;art. 14 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 236, ha riformato l’art. 113 del d.lgs n. 267 del 2000, già modificato dall’art. 35, comma 1, l. n. 448 del 2001.<br />
Con particolare riferimento ai servizi di rilevanza industriale, ora denominati servizi di &#8220;rilevanza economica&#8221;, il nuovo testo dell&#8217;art. 113, comma 5, &#8211; differentemente dalla previgente disposizione che ammetteva solo procedure ad evidenza pubblica &#8211; dispone (lett. c) che la gestione del servizio possa essere affidata anche a società a capitale interamente pubblico “a condizione che l&#8217;ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l&#8217;ente o gli enti pubblici che la controllano&#8221;.<br />
La possibilità di un affidamento diretto a società totalitaria con le suddette caratteristiche non è destinata a valere soltanto per il futuro, ma viene presa in considerazione anche con riferimento al passato, ex art. 113, comma 15-bis, d.lgs n. 267/2000. (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19/2/2004, n. 679)</p>
<p style="text-align: justify;">3. L’art. 113, comma 15-bis, del d.lgs n. 267/2000, rappresenta una norma di salvezza destinata a conferire legittimità a provvedimenti di affidamento diretto posti in essere sotto il vigore della precedente disciplina. (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19/2/2004 n. 679)</p>
<p style="text-align: justify;">4. L’affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico che perseguono le finalità analiticamente individuate dall’art. 1, 2° comma, d. lgs. n. 1/1999, costituisce una delle forme di intervento nell’economia legittimate proprio dalla previsione dell’art. 41, 2° e 3° comma., Cost. E’, pertanto, infondata l’eccezione di incostituzionalità. È infondata anche la questione della compatibilità comunitaria di tali affidamenti. Nei casi in cui si configura un affidamento a società capitale interamente pubblico che perseguono le finalità analiticamente individuate dall’art. 1, 2° comma, D. Lgs. n. 1/1999, non è rinvenibile alcun contrasto con la previsione dell’art. 86 del Trattato CE.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; *** &#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota redazionale della Dott.ssa Ilaria Bisceglie <a href="/ga/id/2004/4/1487/d">&#8220;L’affidamento diretto dei servizi pubblici locali a società a capitale interamente pubblico dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d.l. 269/2003&#8221;</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla legittimità dell&#8217;affidamento diretto di servizi pubblici a società a capitale interamente pubblico, dopo l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 14 del d.l. n. 269/03, conv. in l. n. 326/03</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><b>Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia<br />
II Sezione di Lecce</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">composto dai Signori magistrati: Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente; Dott. Luigi Viola &#8211; Componente Relatore; Dott. Pasquale Matrantuono &#8211; Componente ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n.1994/2003 proposto dal</p>
<p><b>Consorzio Etruria s.c. a r.l. </b>in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Armando Vanni, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con la S.A.L.E.S. di Aurelio Zambernardi s.a.s., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Angelo Bracciodieta e dall’Avv. Flavio Fasano, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio del secondo in Lecce, via Leuca, angolo via degli Stampacchia n.8, elettivamente domiciliato</p>
<p style="text-align: center;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">&#8211; il <b>Comune di Gallipoli</b> in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio e di deliberazione della Giunta Municipale, dai Proff. Avv. Ernesto Sticchi Damiani e Pier Luigi Portaluri, presso lo studio del primo in Lecce, via S. Francesco d’Assisi n.33 elettivamente domiciliato;</p>
<p>&#8211; <b>Italia Navigando s.p.a.</b> (Gruppo Sviluppo Italia) in persona dell’Amministratore delegato Ing. Renato Marconi, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio, dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, presso lo studio dello stesso in Lecce, via S. Francesco d’Assisi n.33 elettivamente domiciliata;</p>
<p>&#8211; <b>Gallipoli Navigando s.r.l.</b> in persona dell’Amministratore unico Ing. Renato Marconi, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio, dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, presso lo studio dello stesso in Lecce, via S. Francesco d’Assisi n.33 elettivamente domiciliata;</p>
<p>per l’annullamento<br />
a) della delibera n.36 del 24 giugno 2003 del Consiglio comunale di Gallipoli avente ad oggetto l’approvazione della convenzione con Italia Navigando s.p.a. &#8220;per la costituzione di una società di scopo finalizzata alla realizzazione e gestione della portualità turistica&#8221;;<br />
b) dell’istanza del 25 giugno 2003 prot. n.19303 con la quale il Comune di Gallipoli chiedeva alla Capitaneria di Porto di Gallipoli la concessione demaniale marittima quarantennale del sito da destinare a portualità turistica;<br />
c) della delibera n.39 dell’11 luglio 2003 del Consiglio comunale di Gallipoli avente ad oggetto &#8220;ordine del giorno sulle competenze del Comune in ordine alle funzioni di assetto, pianificazione ed utilizzazione dei territori&#8221;;<br />
d) della delibera n.47 del 27 agosto 2003 del Consiglio di Gallipoli avente ad oggetto &#8220;esame ed approvazione progetto preliminare per la realizzazione del porto turistico ai fini della concessione demaniale marittima ed in esecuzione della convenzione stipulata con Italia Navigando&#8221;;<br />
e) dell’ulteriore istanza 30 agosto 2003 prot. n.25855 avente ad oggetto: &#8220;integrazione richiesta di concessione demaniale marittima per la realizzazione di un approdo turistico nel porto commerciale di Gallipoli&#8221;;<br />
f) di ogni atto presupposto, connesso o comunque conseguenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione intimata e delle controinteressate;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 10 marzo 2004 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola ed uditi altresì, l’Avv. Flavio Fasano ed il Prof. Avv. Angelo Bracciodieta per il ricorrente, i Proff. Avv. Ernesto Sticchi Damiani e Pier Luigi Portaluri per l’Amministrazione resistente ed il Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani per le controinteressate;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Con delibera n.36 del 24 giugno 2003, il Consiglio Comunale di Gallipoli recepiva una lettura di intenti con Italia Navigando s.p.a. (facente parte del Gruppo Sviluppo Italia) prevedente:<br />
1) la stipula di una convenzione, contestualmente approvata, con Italia Navigando s.p.a. destinata a regolamentare lo svolgimento dell’iniziativa;<br />
2) la costituzione, da parte di Italia Nuova s.p.a., di una società, denominata Gallipoli Navigando, inizialmente interamente partecipata solo dalla società privata, ma con la possibilità, per il Comune di Gallipoli di decidere successivamente di partecipare alla compagine sociale (art.6 della convenzione);<br />
3) la redazione, da parte della costituenda società (o di Italia Navigando s.p.a.) di un progetto tecnico, economico e gestionale a supporto dell’istanza per l’ottenimento delle occorrende concessioni demaniali marittime;<br />
4) la realizzazione degli interventi programmati, sostanzialmente costituiti dalla realizzazione e gestione di un nuovo porto turistico, su aree appositamente ottenute in concessione dall’autorità demaniale marittima ed &#8220;ogni iniziativa di animazione economica finalizzata alla creazione, nel tessuto imprenditoriale locale, di imprese della “filiera” nautica, ovvero al consolidamento o espansione&#8221; (art. 2 della convenzione).<br />
Con istanza del 25 giugno 2003 prot.n.19303, il Comune di Gallipoli chiedeva alla Capitaneria di Porto di Gallipoli di &#8220;voler disporre l’avvio delle procedure intese ad approvare variante al Piano regolatore portuale al fine di destinare parte del porto commerciale di Gallipoli a porto turistico&#8221;; contestualmente si chiedeva la concessione demaniale marittima quarantennale dell’&#8221;area che il progetto di variante &#8230; individuerà come area da destinare alla portualità turistica&#8221;.<br />
In data 11 luglio 2003, il Consiglio comunale di Gallipoli adottava la delibera n.39, avente ad oggetto: &#8220;ordine del giorno sulle competenze del Comune in ordine alle funzioni di assetto, pianificazione ed utilizzazione del territorio&#8221;; nella delibera citata, il Consiglio comunale affermava che &#8220;l’interesse pubblico alla realizzazione di un porto turistico &#8230; pare maggiormente tutelato e suffragato nel momento in cui una Pubblica Amministrazione, come il Comune, fa parte di una società pubblica, con socio pubblico rispetto ad una società, con totale capitale privato&#8221;.<br />
In data 28 luglio 2003, il Comune di Gallipoli ed Italia Navigando s.p.a. stipulavano la convenzione approvata dal Consiglio comunale con la delibera n.36 del 24 giugno 2003; in data 29 luglio 2003, Italia Navigando s.p.a. provvedeva quindi a costituire una società unipersonale a responsabilità limitata denominata Gallipoli navigando.<br />
Con delibera n.47 del 27 agosto 2003, il Consiglio comunale di Gallipoli approvava il progetto preliminare per la realizzazione del porto turistico; approvazione necessaria per il rilascio della concessione demaniale marittima delle aree necessarie per la realizzazione del porto turistico richiesta alla Capitaneria di porto di Gallipoli.<br />
Di conseguenza, il progetto preliminare era trasmesso alla Capitaneria di porto di Gallipoli, con nota 30 agosto 2003 prot. n.25855 del Dirigente comunale competente.<br />
Gli atti indicati in epigrafe erano impugnati dal Consorzio ricorrente, con motivi aggiunti ad un ricorso precedentemente proposto avanti alla Sezione (R.G. n.861/2002) per: 1) eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge e dello svolgimento in favore di soggetti privati, con violazione anche di norme costituzionali; 2) manifesta illogicità per grave e palese contraddittorietà di comportamento con il contenuto della del. G.M. n.13 del 20.1.2002 e con la nota 25.6.2003 prot. n.19303; 3) violazione dell’art.17 commi 1, 2 e 8 della l. 109/94, nonchè del d.p.r. 509/1997 e del decreto ministeriale 14.4.1998; 4) violazione di legge per non aver rispettato le procedure previste per l’adozione di progetti che costituiscono variante essenziale sia al P.R.G. che al Piano generale del porto nonchè violazione del d.p.c.m. 21.12.1995 e della l.r. Puglia n.6/1982.<br />
Si costituiva l’Amministrazione resistente, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità per omessa impugnazione della convenzione intercorrente tra il Comune di Gallipoli e Italia Navigando s.p.a..<br />
All’udienza del 16.10.2003, la Sezione, con l’ordinanza n.919/2003, rigettava l’istanza di tutela cautelare presentata da parte ricorrente e disponeva l’attribuzione di un nuovo numero di ruolo ai motivi aggiunti; di conseguenza il ricorso assumeva il numero di ruolo R.G. n.1994/2003.<br />
Con deliberazione 22 dicembre 2003 n.67, il Consiglio comunale di Gallipoli disponeva l’autoannullamento d’ufficio della delib. C.C. 27.8.2003 n.47; con successiva deliberazione 22 dicembre 2003 n.68, il Consiglio comunale di Gallipoli procedeva all’approvazione &#8220;in ratifica degli elaborati progettuali preliminari allegati dal Dirigente alla nota prot. n.25855 del 30.8.2003 ai soli fini della richiesta di concessione demaniale marittima già inoltrata alla Capitaneria di porto, facendo salve le decisioni in ordine alle scelte progettuali di cui all’art.8 della convenzione con “Italia Navigando” s.p.a.&#8221;.<br />
Le deliberazioni n. 67 e 68 del 2003 del Consiglio comunale di Gallipoli erano impugnate dal Consorzio ricorrente, con motivi aggiunti depositati in data 27 dicembre 2003, per: 1) violazione e falsa interpretazione della l. 109/1994 e successive modifiche; 2) abnormità degli atti con violazione di legge, manifesta illogicità e stridente contraddizione in termini; 3) palese violazione delle norme sulle competenze funzionali dei dirigenti; illegittimità derivata per violazione dell’art.113 del t.u. enti locali.<br />
Si costituivano anche le controinteressate controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità per omessa impugnazione della convenzione intercorrente tra il Comune di Gallipoli e Italia Navigando s.p.a.<br />
All’udienza del 10 marzo 2004 il ricorso passava quindi in decisione</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">In via preliminare, la Sezione ritiene necessario rilevare come l’infondatezza meritale del ricorso permetta di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità per omessa impugnazione della convenzione intercorrente tra il Comune di Gallipoli e Italia Navigando s.p.a. sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente e delle controinteressate.<br />
Per quello che riguarda il merito del ricorso, la Sezione ritiene che la ricostruzione giuridica della fattispecie debba necessariamente passare attraverso l’individuazione del contenuto concreto e del valore economico delle prestazioni che costituiscono oggetto della convenzione intercorrente tra l’Amministrazione comunale di Gallipoli ed Italia Navigando s.p.a..<br />
A questo proposito, pur in presenza di una sostanziale difficoltà nell’esatta ricostruzione del contenuto concreto della previsione dell’art.2 della convenzione 28 luglio 2003 (che contempla certamente alcune prestazioni, come l’&#8221;animazione economica &#8230; di imprese della “filiera” nautica&#8221;, di difficile valutazione e quantificazione), la Sezione ritiene di poter utilizzare i dati offerti dalla difesa dell’Amministrazione resistente nella memoria del 15 ottobre 2003, desunti dalla documentazione allegata alla richiesta di concessione demaniale marittima (ed in particolare, dal &#8220;Piano economico-finanziario-preliminare&#8221; e dal &#8220;Calcolo sommario delle spese e quadro economico&#8221;) e non contestati da parte ricorrente; in particolare, dall’esame dei detti dati risulta un quadro economico complessivo costituito:<br />
1) da &#8220;opere da realizzare per riconvertire le aree demaniali interessate da porto commerciale a porto turistico&#8221; per l’importo complessivo, comprensivo di IVA, di euro 5.895.733,00;<br />
2) da &#8220;servizi pubblici che verranno erogati dal gestore del porto turistico, nel corso della durata della concessione demaniale richiesta per anni 40&#8221; per un fatturato stimato in annui euro 740.000,00, corrispondenti ad un fatturato complessivo stimato di euro 28.000,000, relativamente all’intera durata (quarantennale) della concessione demaniale.<br />
E’ quindi evidente come l’esame complessivo delle prestazioni oggetto di convenzione evidenzi un quadro complessivo caratterizzato dall’assoluta prevalenza dei servizi pubblici rispetto alle opere da realizzare; del resto, una simile conclusione è del tutto evidente, ove si proceda all’esame complessivo dell’art.2 della convenzione, sia sotto il profilo funzionale (in questa prospettiva, è infatti impossibile negare come la realizzazione delle opere sia meramente accessoria alla gestione del servizio, che costituisce l’oggetto principale della concessione), sia sotto il profilo della prevalenza economica (ed in questa prospettiva, i dati sopra richiamati sono fin troppo eloquenti).<br />
Per mera completezza, la Sezione deve poi rilevare come non possa trovare applicazione alla fattispecie la previsione dell’art.4, 5° comma lett. b) del d. lgs. 17.3.1995 n.157 (che, nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, individua il valore rilevante, ai fini dell’applicazione delle previsioni del decreto legislativo, nel &#8220;valore mensile moltiplicato per quarantotto&#8221;), trattandosi di servizi non compresi nell’Allegato 1 al d. lgs.157/1995; la problematica della qualificazione della prestazione dedotta in convenzione deve pertanto essere risolta sulla base dei principi di accessorietà/prevalenza propri, sia dell’ordinamento comunitario che dell’ordinamento interno, piuttosto che delle previsioni specifiche del d. lgs. 157/1995, inapplicabili ai servizi portuali che costituiscono oggetto della presente vicenda.<br />
In definitiva, la ricostruzione complessiva del contenuto della convenzione intercorrente tra l’Amministrazione comunale di Gallipoli e Italia Navigando s.p.a. evidenzia una netta prevalenza dell’aspetto relativo alla gestione del servizio pubblico, rispetto alla realizzazione delle opere portuali (che, come già rilevato, costituiscono una prestazione accessoria alla prestazione principale costituita dalla gestione quarantennale del porto turistico).<br />
La conclusione in ordine alla prevalenza dei servizi nel contenuto della convenzione non è poi neutra ai fini della presente controversia, ma importa, almeno, una conseguenza importante costituita dall’impossibilità di applicare alla fattispecie la previsione dell’art.116 del t.u. 18 agosto 2000 n.267 (che prevede la possibilità, per gli enti locali, di costituire società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria &#8220;per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico&#8221; e dalla necessità di operare un riferimento esclusivo alla previsione dell’art.113 del t.u. 267/2000 (espressamente destinata all’esercizio dei &#8220;servizi pubblici locali di rilevanza economica&#8221;, come quelli previsti dall’art.2 della convenzione).<br />
In altre parole, l’individuazione della prevalente caratterizzazione a servizi pubblici delle prestazioni previste dall’art.2 della convenzione importa la necessità giuridica di applicare alla fattispecie la previsione del t.u. unico enti locali destinata all’esercizio dei servizi pubblici, e non altre disposizioni (come l&#8217;art.116) espressamente destinate alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture.<br />
Venendo poi all’interpretazione della previsione legislativa, la Sezione deve rilevare come la necessità di utilizzare le procedure di evidenza pubblica nella selezione delle società di capitali affidatarie del servizio pubblico sia chiaramente evidenziata dalla previsione del 5° comma dell’art.113 del t.u. 267/2000 (ovviamente, nel testo vigente alla data di emanazione dell’atto impugnato, comprensivo, quindi, delle modifiche disposte dall’art.35 della l. 28 dicembre 2001 n.448); del resto, la necessità di applicare la previsione dell’art.113, 5° comma t.u. 267/2000, nel testo modificato dalla l. 448/2001, anche all’affidamento del servizio pubblico locale a &#8220;società miste a prevalente capitale pubblico o privato, al fine di acquisire sul mercato l’offerta qualitativamente migliore ed al prezzo più vantaggioso&#8221; è stata già affermata dalla Sezione in una precedente decisione (e, precisamente, in T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, sent. N.486/2003) da intendersi richiamata in questa sede anche in funzione motivazionale della presente decisione.<br />
Per completezza, deve poi rilevarsi come la conclusione in ordine alla necessità di utilizzare le procedure di evidenza pubblica anche ove il partner privato sia costituito da Sviluppo Italia o da società partecipate ai sensi dell’art.1, 4° comma del d. lgs. 9.1.1999 n.1, non sia certamente infirmata dalla previsione dell’art.2, 5° comma dei cit. d. lgs.1/1999 che, a dire della difesa dell’Amministrazione resistente e delle controinteressate, non verrebbe ad integrare altro che &#8220;un’applicazione della norma generale di cui all’art.15 della l. n.241/90&#8221;.<br />
Al contrario, è opinione della Sezione che, proprio il generico riferimento, presente nel testo dell’art.2, 5° comma del d. lgs. 1/1999, all’affidamento a Sviluppo Italia di attività, anche strumentali, rientranti nel campo di operatività della società, importi un sostanziale rinvio, proprio alle modalità di affidamento previste dai singoli settori normativi e, quindi, anche alla previsione dell’art.113, 5° comma del d. lgs. 1/1999; sostanziale rinvio che, per di più, non è accompagnato, da nessun “indizio normativo” della volontà di considerare le dette convenzioni in termini di accordi ex art.15 l.241/90 o di prevedere comunque una qualche deroga alle procedure di evidenza pubblica.<br />
La previsione dell’art.113 t.u. 267/2000 è stata però al centro di nuovi sviluppi normativi che hanno portato ad una nuova formulazione della disposizione (per effetto dell’art.14 del d.l. 30.3.2003 n.269, conv. in l. 24.11.2003 n.326) e che, soprattutto, hanno dato vita ad un nuovo orientamento del Consiglio di Stato (si tratta di Cons. St. Sez. V 19.2.2004 n.679) che la Sezione ritiene di poter condividere.<br />
In particolare, il Consiglio di Stato, nella decisione citata, ha ritenuto di poter attribuire alla nuova formulazione dell’art.113 t.u. 267/2000 una portata retroattiva che porta ad una sostanziale “sanatoria” anche degli affidamenti precedentemente disposti in violazione delle norme di evidenza pubblica: &#8220;l’art.14 del d.l. 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.236, infatti ha apportato importanti modifiche all’art.113 del d. lgs. n.267 del 2000, come modificato dal comma 1 dell’art.35 della legge n.448 del 2001, dettando una disciplina nuova in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.<br />
Con particolare riferimento ai servizi di rilevanza industriale, che assumono la nuova denominazione di servizi di “rilevanza economica”, il nuovo testo dell’art.113, comma 5 – a differenza della previgente disposizione, che ammetteva solo procedure ad evidenza pubblica – dispone (lett. c) che l’erogazione possa avvenire anche a mezzo di “società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”.<br />
La fattispecie descritta, che si attaglia alla vicenda oggi in esame, non è destinata a valere soltanto per il futuro, ma viene presa in considerazione anche con riferimento al passato.<br />
La novella introduce infatti nell’art.113 del d. lgs. n.267/2000 un comma 15 bis del seguente tenore:<br />
“Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transazione, ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall&#8217;evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante.<br />
Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato &#8230; nonchè quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”.<br />
Si tratta, al di là di ogni ragionevole dubbio, di una norma di salvezza destinata a conferire legittimità a provvedimenti posti in essere sotto il vigore di una diversa disciplina. Ne consegue che appare irrilevante, nella specie, l&#8217;approfondimento circa la fondatezza dei motivi di appello, posto che l’efficacia retroattiva della richiamata normativa obbligherebbe comunque all’accoglimento del gravame&#8221; (Cons. St. Sez. V 19.2.2004 n.679).<br />
Nel caso di specie, è indubbio come Italia Navigando (come pure Gallipoli Navigando) rientri esattamente nella previsione della lettera c) del nuovo 5° comma dell’art.113 t.u. 267/2000 (siamo infatti in presenza di una società a capitale interamente pubblico, caratterizzata da un controllo da parte dell’ente pubblico titolare del capitale sociale analogo a quello esercitato sui propri servizi e che realizza la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano) e come quindi possa trovare applicazione &#8220;la norma di salvezza destinata a conferire legittimità a provvedimenti posti in essere sotto il vigore di una diversa disciplina&#8221; (Cons. St. Sez. V 19.2.2004 n.679) prevista dal nuovo comma 15 bis dell’art.113 t.u. 267/2000.<br />
In altre parole, la violazione delle norme in materia di evidenza pubblica implicita nell’affidamento diretto del servizio ad una società (Gallipoli Navigando) non selezionata attraverso una pubblica gara (o, meglio, attraverso l’individuazione del socio maggioritario della costituenda società per la gestione del servizio pubblico locale in Italia Navigando, in mancanza di gara), può trovare legittimazione nel nostro ordinamento solo in virtù della norma di salvezza prevista dal comma 15 bis dell’art.113 t.u. 267/2000, come già detto caratterizzata dal carattere retroattivo.<br />
Rimane, a questo punto, solo da affrontare la problematica della possibile incostituzionalità o illegittimità comunitaria delle norme (in questo caso, individuabili nel combinato disposto dei commi 5, lett. c) e 15 bis dell’art.113 t.u. 267/2000) che prevedono l’affidamento diretto del servizio, in mancanza di una procedura di gara, a società in possesso di determinati requisiti.<br />
Per quello che riguarda la possibile incostituzionalità delle disposizioni (derivante dalla possibile &#8220;creazione di soggettività imprenditoriali al di fuori del principio di uguaglianza rispetto ad altri soggetti imprenditoriali operanti nell’ordinamento, nonchè nel rispetto al principio di libertà dell’iniziativa economica che verrebbe compresso in ipotesi non consentita dalla legge fondamentale dello Stato&#8221;), è sufficiente rilevare come le finalità proprie di Sviluppo Italia e delle società controllate, individuate dall’art.1, 2° comma del d. lgs. 1/1999 (che non è inutile riportare integralmente: &#8220;la società di cui al comma 1 ha per scopo, attraverso l’erogazione di servizi e l’acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, purchè le predette attività siano sempre correlate a iniziative d’impresa concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria&#8221;) individuino già lo stretto rapporto esistente con la previsione dell’art.41, 2° comma (l’attività economica &#8220;non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale&#8221;) e 3° comma (&#8220;la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali&#8221;) della Costituzione; ed è assolutamente indubbio come la costituzione di società caratterizzate dai requisiti propri di Sviluppo Italia e delle controllare costituisca una delle forme di intervento nell’economia legittimate, proprio, dalla previsione dell’art.41, 2° e 3° comma Cost..<br />
Discorso sostanzialmente analogo per quello che riguarda la possibile illegittimità comunitaria della disposizione per contrasto con la previsione dell’art.86 del Trattato CE (nella versione consolidata vigente dopo il recepimento del Trattato di Amsterdam).<br />
Anche in questo caso, il riferimento alle finalità previste dall’art.1, 2° comma del d. lgs.1/1999 (sopra integralmente richiamato) evidenzia chiaramente come si sia indubbiamente in presenza di impresa incaricata &#8220;della gestione di servizi di interesse economico generale&#8221;, da ritenersi quindi, sottoposta &#8220;alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata&#8221; (art.86, 3° comma Trattato CE); ed è di tutta evidenza come la deroga alle procedure di evidenza pubblica desumibile dalle previsioni dei commi 5 e 15 bis dell&#8217;art.113 t.u. 267/2000 trovi una giustificazione nella necessità di perseguire la specifica missione affidata alla società (analiticamente individuata nelle finalità previste dall’art.1, 2° comma d. lgs. 1/1999) e come, quindi, la deroga alle norme del Trattato sia giustificata dalla previsione dell’art. 86, 2° comma del Trattato.<br />
Del tutto irrilevante ai fini della presente controversia è poi il riferimento alle previsioni degli artt.4, 1° comma (che prevede genericamente il coordinamento delle politiche degli Stati membri, anche relativamente al funzionamento del mercato interno), 81 (accordi fra imprese restrittivi della concorrenza), 82 (sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune), 87 (aiuti di Stato) e 295 (garanzia del regime di proprietà esistente negli Stati membri) del Trattato CE.<br />
In definitiva, il motivo di ricorso (punto A) relativo alla violazione delle procedure di evidenza pubblica deve essere respinto.<br />
Per quello che riguarda il successivo motivo di ricorso di cui al punto B (contraddittorietà di comportamento rispetto all’annullamento di una precedente procedura di project financing disposto con la lettera G.C. n.13 del 20.12.2002) è sufficiente rilevare come, indipendentemente dalla verifica dell’interesse della ricorrente a sollevare una simile censura, il motivo di ricorso sia del tutto infondato; l’annullamento di una procedura caratterizzata da scansioni e vicende del tutto diverse e autonome non può infatti giocare un ruolo in una procedura di affidamento in favore di un soggetto in possesso di requisiti soggettivi del tutto diversi e sulla base di un progetto gestionale differente.<br />
Analogo discorso per quello che riguarda la presunta contraddittorietà rispetto all’inclusione, nel piano delle opere pubbliche, di uno studio di fattibilità relativo alla possibilità di portare a conclusione il precedente progetto di porto turistico oggetto della procedura di project financing, anche in questo caso, la presenza di un precedente progetto non esclude la possibilità, per l’Amministrazione, di aderire a diversi progetti gestionali, soprattutto quando, come nel caso di specie, il precedente progetto di realizzazione di un porto turistico non è, allo stato, realizzabile per effetto dell’annullamento, da parte di Cons. Stato sez. VI 5.3.2002 n.4368, della strumentazione urbanistica presupposta.<br />
Per quello che riguarda, poi gli ulteriori motivi di ricorso (punti C e D), deve rilevarsi come la ricorrente agisca in giudizio esclusivamente a tutela del proprio interesse alla partecipazione a &#8220;qualsiasi procedura di gara ad evidenza pubblica in materia di portualità turistica&#8221;; interesse leso dall’Amministrazione che, &#8220;escludendo ogni tipo di concorrenza sull’appalto ha proceduto ad una sorta di affidamento diretto&#8221;.<br />
Una volta ricostruito l’interesse dedotto in giudizio nella tutela dell’interesse a partecipare alle procedure di evidenza pubblica per la selezione del socio privato della società di gestione, è del tutto evidente come la ricorrente non abbia alcun interesse a contestare gli atti relativi alla richiesta di concessione demaniale marittima, del tutto sforniti di idoneità lesiva della posizione soggettiva tutelata con il ricorso.<br />
Limitatamente a questo aspetto, l’impugnazione deve quindi essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.<br />
Analogamente, devono essere dichiarati, in parte, inammissibili per difetto di interesse i motivi aggiunti depositati in data 27 dicembre 2003 e tesi a contestare le deliberazioni C.C. 22 dicembre 2003 n.67 e 68; anche in questo caso, infatti, la ricorrente non ha certo interesse a contestare atti che ineriscono alla richiesta di concessione demaniale e che non si appalesano come lesivi di propri interessi giuridici protetti.<br />
Per quello che riguarda, poi, il punto n.4 dei motivi aggiunti depositati in data 27 dicembre 2003, è sufficiente rilevare come la nuova previsione dell’art.113, comma 5 ter del t.u. 267/2000 (che prevede l’obbligo per il gestore del servizio pubblico, nei casi in cui &#8220;la gestione della rete, separata o integrata con l’erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica&#8221;, di realizzare le opere necessarie per l’esecuzione del servizio, esclusivamente &#8220;mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici aggiudicati a seguito di procedura di evidenza pubblica&#8221;), introdotta nell’ordinamento dalla l. 350/2003 (l. finanziaria per il 2004) sia del tutto inconferente ai fini che ci occupano; l’obbligo, per il gestore della rete, di affidare la realizzazione delle opere ad un soggetto esterno selezionato mediante procedure di evidenza pubblica, assume infatti un ruolo nella fase dell’esecuzione della convenzione intercorrente tra il Comune di Gallipoli e Italia Navigando s.p.a. e non può certo rendere illegittima una procedura di affidamento (in un certo senso, presupposta dalla disposizione) regolamentata da altre previsioni del cit. art.113 del t.u. 267/2000.<br />
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere, in parte, rigettato ed in parte dichiarato inammissibile per difetto di interesse, sussistono motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, in parte, lo rigetta ed in parte, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse, come da motivazione.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.</p>
<p>Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 10 marzo ed il 14 aprile 2004.<br />
Antonio Cavallari – Presidente<br />
Luigi Viola – Estensore<br />
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21 aprile 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-21-4-2004-n-2549/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.2549</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.643</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.643</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto Immobiliare Petaso s.r.l. (avv.ti A. Comba e M. E. Comba) c. Comune di Oleggio (avv. V. Barosio). niente costi per lo &#8220;smaltimento&#8221; dei rifiuti nel calcolo degli oneri di urbanizzazione Permesso di costruire – Oneri di urbanizzazione – Inclusione dei costi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.643</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto<br />
Immobiliare Petaso s.r.l. (avv.ti A. Comba e M. E. Comba) c. Comune di Oleggio (avv. V. Barosio).</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">niente costi per lo &#8220;smaltimento&#8221; dei rifiuti nel calcolo degli oneri di urbanizzazione</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Permesso di costruire – Oneri di urbanizzazione – Inclusione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">I costi relativi all’attività di “smaltimento” dei rifiuti non concorrono a formare gli oneri di urbanizzazione dovuti a fronte del rilascio del permesso di costruire, nel quale devono essere compresi i soli costi relativi alle infrastrutture. Ciò si desume sia dalla deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte del 26 maggio 1977, n. 179-4170 la quale fa espresso riferimento alle “opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti” e non anche al loro esercizio, sia dalla considerazione che lo smaltimento delle acque reflue, come dei rifiuti solidi urbani e degli eventuali rifiuti industriali, sconta una separata tariffa disciplinata da norme speciali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Niente costi per lo “smaltimento” dei rifiuti nel calcolo degli oneri di urbanizzazione</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
(omissis)</p>
<p>Considerato che la società ricorrente espone di aver presentato al Comune di Oleggio un piano esecutivo convenzionato per l’edificazione di un appezzamento di terreno;<br />
Considerato che a seguito dell’approvazione di detto piano, disposta con deliberazione C.C. 6 settembre 2001, n. 51, essa ha stipulato con il Comune convenzione urbanistica per atto a rogito Notaio Cafagno di Novara in data 24 ottobre 2001, rep. n. 35165/9291;<br />
Considerato che con l’art. 9 della convenzione le parti hanno stabilito che, per quanto interessa nella presente sede, “in relazione al disposto n. 2 dell’art. 45 L.R. 56/77, il contributo per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie viene determinato, di volta in volta, per ogni singolo intervento, applicando l’onere unitario stabilito dalle tariffe vigenti all’atto di ritiro della concessione, per il tipo di attività richiesta, in rapporto alla superficie progettata”;<br />
Considerato che con nota 8 marzo 2003, prot. n. 7801 il Comune, riferendosi alla richiesta di “variante in corso d’opera del progetto approvato con C.E. n. 80/02 del 30.07.02”, ha comunicato che la Commissione Edilizia si era espressa in senso favorevole e che il rilascio della concessione era subordinato al pagamento dei contributi quantificati come in appresso:<br />
&#8211; contributo per oneri di urbanizzazione primaria € 23.872,87 a scomputo;<br />
&#8211; contributo per oneri di urbanizzazione secondaria € 9.214,09 a scomputo;<br />
&#8211; quota smaltimento rifiuti € 16.543,38 a scomputo;<br />
Considerato che la ricorrente ha versato il totale richiesto in data 15 aprile 2003;<br />
Considerato che con nota 11 agosto 2003, prot. n. 24511 il Comune, riferendosi alla domanda presentata dalla ricorrente in data 9 aprile 2002, prot. n. 10478 per i lavori di “costruzione di un capannone industriale con annessi uffici e alloggio del custode”, la nota del Commissario Prefettizio in data 23 aprile 2003, prot. n. 14139 e la deliberazione C.C. 9 settembre 1977, n. 118, ha preteso il pagamento di ulteriori € 190.249,39 per “quota di smaltimento rifiuti”;<br />
Considerato che con il primo motivo la società ricorrente deduce che poiché tale voce contributiva non era prevista in convenzione, essa non è dovuta;<br />
Ritenuto, conformemente ai precedenti di questa stessa Sezione, che laddove la quantificazione dei contributi di concessione edilizia sia contenuta in una convenzione (e non derivi perciò da un atto unilaterale del Comune), questa diviene vincolante ed inderogabile per tutte le parti stipulanti, con la conseguenza che il Comune non può di norma apportare nessuna modifica a quanto ivi stabilito (T.A.R. Piemonte, I, 21 novembre 2001, n. 2154);</p>
<p>Ritenuto in particolare che “la determinazione del Comune di addivenire ad una convenzione in materia urbanistica segna il mutamento dei termini del rapporto tra le parti, facendo venir meno la possibilità di emenda delle determinazioni amministrative sull’oggetto del rapporto, (in quanto) la convenzione è stipulata anche nell’interesse pubblico, e la valutazione degli oneri che graveranno sul-l’intervento ha carattere unitario, sì che non è possibile pretendere di esercitare nuovamente il potere già esercitato (&#8230;) dopo la definizione del rapporto in termini convenzionali” (T.A.R. Piemonte, I, 27 marzo 2002, n. 748);<br />
Ritenuto che occorre pertanto verificare l’esatta portata della pattuizione convenzionale;</p>
<p>Considerato che questa menziona unicamente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, senza alcuna precisazione o elencazione;<br />
Ritenuto che per la loro definizione occorre pertanto fare riferimento alla normativa in vigore all’atto del rilascio della concessione, così come espressamente stabilito in convenzione;<br />
Considerato che la richiesta di concessione cui afferisce in contributo richiesto è stata presentata il 9 aprile 2002, ma non consta dagli atti quale sia la data di rilascio della concessione medesima;<br />
Considerato che il nuovo testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è entrato in vigore il 30 giugno 2002;<br />
Considerato in ogni modo che, fino a quella data ha trovato applicazione l’art. 4 L. 29 settembre 1964 , n. 847, richiamato dall’art. 5 L. 29 gennaio 1977, n. 10, che conteneva un elenco delle opere di urbanizzazione primarie (le uniche che rilevano in questa sede) comprendente: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; c) rete idrica; e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione ; g) spazi di verde attrezzato;<br />
Considerato che il nuovo testo unico ha variato tale elencazione, includendovi, al suo art. 16, commi 7 e 7-bis, oltre alle opere precedentemente citate “i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai Comuni sulla base dei criteri definiti dalle Regioni”;<br />
Considerato che secondo l’art. 51 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 l’elenco delle opere di urbanizzazione primaria comprende: a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all’insediamento; b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l’accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti gli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica; d) rete ed impianti per lo smaltimento e la depurazione dei rifiuti liquidi; e) sistema di distribuzione dell’energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono; f) spazi attrezzati di verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere; reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b);<br />
Considerato che, in esito all’istruttoria disposta con precedente ordinanza collegiale 10 dicembre 2003, n. 1459/i, il Comune di Oleggio ha riferito con nota 27 gennaio 2004, prot. n. 2487 di aver quantificato la quota di contributo in contestazione richiamandosi al disposto della deliberazione C.R. 26 maggio 1977, n. 179-4170, che si riferisce alle “opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi”;<br />
Considerato che, secondo il Comune, con tale provvedimento la Regione “correttamente distinse tale quota di contributo concessorio da quelle relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria”;</p>
<p>Ritenuto che dal tenore della sopra citata relazione comunale risulta che la quota di contributo in contestazione (smaltimento rifiuti) non si riferisce ai costi di costruzione delle opere a tale scopo necessarie (condotte fognarie), bensì a quelli del loro esercizio, quantificati forfetariamente;<br />
Ritenuto che tale conclusione è confermata sul piano logico dal fatto che le fognature sono comprese per legge fra le opere di urbanizzazione primaria, per cui non vi sarebbe ragione di scorporare la quota di contributo ad esse relativa dalla somma dovuta per l’urbanizzazione primaria medesima;<br />
Ritenuto che l’interpretazione del Comune, secondo cui la concessione edilizia (oggi, il permesso di costruire), sconterebbe, oltre alla quota di contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, anche un’ulteriore quota commisurata allo “smaltimento rifiuti” non può essere né argomentata dalla deliberazione regionale sopra citata, né condivisa nel merito;<br />
Ritenuto infatti che la deliberazione regionale menziona espressamente le opere necessarie per lo smaltimento rifiuti (in pratica, le condotte fognarie), e non il loro esercizio;<br />
Ritenuto inoltre che lo smaltimento delle acque reflue sconta comunque una separata tariffa disciplinata da norme speciali (artt. 13, ss. L. 5 gennaio 1994, n. 36) e che identiche considerazioni valgono per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli eventuali rifiuti industriali, esso pure soggetto a tributi particolari, disciplinati da norme speciali (art. 58 D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507);<br />
Ritenuto perciò che i costi dell’attività di smaltimento rifiuti non concorrono a formare il contributo dovuto a fronte del rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruire;<br />
Ritenuto che per le esposte considerazioni la quota di contributo di concessione pretesa dal Comune di Oleggio a titolo di “quota smaltimento rifiuti” non può considerarsi dovuta e le somme già versate dalla ricorrente a tale titolo dovranno essere rimborsate;<br />
Ritenuto che, dovendosi presumere la buona fede del Comune (in applicazione analogica dell’art. 1147, comma 2 cod. civ) e non avendo la ricorrente fornito prova contraria, tale somma potrà essere aumentata degli interessi legali secondo domanda soltanto a decorrere dalla data di notificazione del ricorso (art. 2033 cod. civ.);<br />
Ritenuto che entro tali limiti il ricorso merita conclusivamente accoglimento, con le conseguenziali pronuncie sopra indicate;<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara la non debenza, da parte della società ricorrente, di alcuna quota di contributo di concessione edilizia riferita allo “smaltimento rifiuti” e condanna il Comune di Oleggio, in persona del Sindaco in carica, a rimborsare in favore della ricorrente medesima la somma di € 16.543,38, oltre agli interessi legali dalla data del 14 novembre 2003. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 21 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.646</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-646/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-646/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-646/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.646</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto Hanouni Aziz (avv.ti L. Marabotto e C. Bertoni) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato). completezza dell&#8217;istruttoria ed accertamento d&#8217;ufficio della data di nascita del richiedente Procedimento per la concessione della cittadinanza – Discordanza circa la data di nascita del richiedente – Accertamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-646/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.646</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-646/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.646</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto<br />  Hanouni Aziz (avv.ti L. Marabotto e C. Bertoni) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>completezza dell&#8217;istruttoria ed accertamento d&#8217;ufficio della data di nascita del richiedente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento per la concessione della cittadinanza – Discordanza circa la data di nascita del richiedente – Accertamento d’ufficio della data di nascita – Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Di fronte ad una domanda di concessione di cittadinanza italiana nella cui documentazione allegata  emergano discordanze circa la data di nascita del richiedente, la P.A. ha l’obbligo di compiere gli atti istruttori volti ad accertare l’effettiva data di nascita del ricorrente eventualmente convocandolo, pena l’illegittimità del provvedimento di diniego fondato su tale incongruenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Completezza dell’istruttoria ed accertamento d’ufficio della data di nascita del richiedente</span></span></span></p>
<hr />
<p>(omissis)</p>
<p>Considerato che nella presente sede la Provincia di Alessandria eccepisce l’irricevibilità del ricorso straordinario, in quanto notificato ad oltre 120 giorni dalla data della nota 28 agosto 2003, prot. n. 100703, con cui essa aveva comunicato al ricorrente gli estremi dell’atto di diniego di autorizzazione nel frattempo adottato;</p>
<p>Ritenuto che la Provincia non ha tuttavia provato in alcun modo in cui la nota di cui sopra sia stata ricevuta dal ricorrente; <br />
Ritenuto che, in mancanza di tale prova, da fornirsi ad esclusivo onere di chi eccepisce la tardività dell’impugnazione, il ricorso deve dichiararsi ricevibile e può pertanto essere esaminato nel merito;</p>
<p>Considerato che dagli atti impugnati risulta che non sono state riscontrate ragioni di carattere ambientale ostative alla richiesta autorizzazione allo scarico nell’alveo del torrente Stura delle acque provenienti dalle vasche di decantazione a servizio dell’impianto di frantumazione di inerti gestito dal ricorrente, e che il diniego è stato motivato unicamente in ragione della circostanza che le vasche stesse sarebbero sprovviste di concessione edilizia e che esse si trovano in area cui il piano regolatore attribuisce destinazione di zona incompatibile con il loro utilizzo;<br />
Considerato che il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce che la legittimità urbanistica ed edilizia dell’impianto sarebbe irrilevante ai fini della valutazione delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico, compiutamente ed esaustivamente disciplinate dal D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152;</p>
<p>Ritenuto che tale censura deve essere condivisa, in quanto la valutazione circa la conformità urbanistica ed edilizia degli impianti industriali e quella circa l’assentibilità degli scarichi provenienti dagli impianti medesimi costituiscono oggetto di procedimenti fra loro distinti ed indipendenti, con la conseguenza che l’even-tuale irregolarità edilizia delle opere, pur potendo legittimare eventuali provvedimenti repressivi in materia edilizia, non costituisce parametro di giudizio per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico (T.A.R. Lombardia – Milano, ord. 6 marzo 2002, n. 553), così come, all’inverso, le norme connesse all’igiene e sanità delle costruzioni, tra le quali rientrano quelle relative alla disciplina degli scarichi, non sono rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa urbanistica ed edilizia, per cui la violazione delle prime non determina alcuna incidenza sulla legittimità dei provvedimenti adottati in materia di disciplina dell’attività edilizia (T.A.R. Sicilia – Catania, III, 1° luglio 1992, n. 525);<br />
Ritenuto che, in ragione della rilevata ed assorbente fondatezza del suo primo motivo, il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti con esso impugnati;<br />
Ritenuto che, concorrendo giustificati motivi, può comunque disporsi la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il 21 aprile 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-646/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.646</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.647</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-647/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-647/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-647/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.647</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto Robbiano Claudio (avv.ti G. Bormioli e A. Re) c. Provincia di Alessandria (avv.ti A. Vella e D. Sannazzaro) e c. Comune di Ovada. l&#8217;irregolarità dei manufatti non pregiudica l&#8217;autorizzazione allo scarico di acque reflue Autorizzazioni amministrative – Scarichi industriali –- Irregolarità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-647/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-647/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.647</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto <br /> Robbiano Claudio (avv.ti G. Bormioli e A. Re) c. Provincia di Alessandria (avv.ti A. Vella e D. Sannazzaro) e c. Comune di Ovada.</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;irregolarità dei manufatti non pregiudica l&#8217;autorizzazione allo scarico di acque reflue</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni amministrative – Scarichi industriali –- Irregolarità edilizie dei manufatti adibiti allo scarico – Diniego dell’autorizzazione – Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La valutazione circa la conformità urbanistica ed edilizia degli impianti industriali e quella circa l’assentibilità degli scarichi provenienti dagli impianti medesimi costituiscono oggetto di procedimenti fra loro distinti ed indipendenti, con la conseguenza che eventuali irregolarità urbanistiche dei manufatti non possono legittimare il diniego dell’autorizzazione allo scarico e viceversa</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’irregolarità dei manufatti non pregiudica l’autorizzazione allo scarico di acque reflue</span></span></span></p>
<hr />
<p>(omissis)</p>
<p>Considerato che nella presente sede la Provincia di Alessandria eccepisce l’irricevibilità del ricorso straordinario, in quanto notificato ad oltre 120 giorni dalla data della nota 28 agosto 2003, prot. n. 100703, con cui essa aveva comunicato al ricorrente gli estremi dell’atto di diniego di autorizzazione nel frattempo adottato;</p>
<p>Ritenuto che la Provincia non ha tuttavia provato in alcun modo in cui la nota di cui sopra sia stata ricevuta dal ricorrente; <br />
Ritenuto che, in mancanza di tale prova, da fornirsi ad esclusivo onere di chi eccepisce la tardività dell’impugnazione, il ricorso deve dichiararsi ricevibile e può pertanto essere esaminato nel merito;</p>
<p>Considerato che dagli atti impugnati risulta che non sono state riscontrate ragioni di carattere ambientale ostative alla richiesta autorizzazione allo scarico nell’alveo del torrente Stura delle acque provenienti dalle vasche di decantazione a servizio dell’impianto di frantumazione di inerti gestito dal ricorrente, e che il diniego è stato motivato unicamente in ragione della circostanza che le vasche stesse sarebbero sprovviste di concessione edilizia e che esse si trovano in area cui il piano regolatore attribuisce destinazione di zona incompatibile con il loro utilizzo;<br />
Considerato che il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce che la legittimità urbanistica ed edilizia dell’impianto sarebbe irrilevante ai fini della valutazione delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico, compiutamente ed esaustivamente disciplinate dal D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152;</p>
<p>Ritenuto che tale censura deve essere condivisa, in quanto la valutazione circa la conformità urbanistica ed edilizia degli impianti industriali e quella circa l’assentibilità degli scarichi provenienti dagli impianti medesimi costituiscono oggetto di procedimenti fra loro distinti ed indipendenti, con la conseguenza che l’even-tuale irregolarità edilizia delle opere, pur potendo legittimare eventuali provvedimenti repressivi in materia edilizia, non costituisce parametro di giudizio per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico (T.A.R. Lombardia – Milano, ord. 6 marzo 2002, n. 553), così come, all’inverso, le norme connesse all’igiene e sanità delle costruzioni, tra le quali rientrano quelle relative alla disciplina degli scarichi, non sono rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa urbanistica ed edilizia, per cui la violazione delle prime non determina alcuna incidenza sulla legittimità dei provvedimenti adottati in materia di disciplina dell’attività edilizia (T.A.R. Sicilia – Catania, III, 1° luglio 1992, n. 525);<br />
Ritenuto che, in ragione della rilevata ed assorbente fondatezza del suo primo motivo, il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti con esso impugnati;<br />
Ritenuto che, concorrendo giustificati motivi, può comunque disporsi la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il 21 aprile 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-647/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.650</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-650/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-650/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-650/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.650</a></p>
<p>niente insegne nelle zone storico artistiche previste dal piano regolatore comunale Autorizzazioni amministrative – Insegne –- Immobile inserito nella zona del PRGC prevista per gli immobili di carattere storico ed artistico – Illegittimità Il divieto di collocare insegne lungo le strade, nell&#8217;ambito e in prossimità di edifici o di luoghi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-650/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.650</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-650/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.650</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>niente insegne nelle zone storico artistiche previste dal piano regolatore comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni amministrative – Insegne –- Immobile inserito nella zona del PRGC prevista per gli immobili di carattere storico ed artistico – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il divieto di collocare insegne lungo le strade, nell&#8217;ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, previsto dall’art. 23 del codice della strada, si applica anche agli immobili qualificati come tali dal piano regolatore comunale ancorché non espressamente assoggettati a specifico vincolo storico od artistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Niente insegne nelle zone storico artistiche previste dal  piano regolatore comunale</span></span></span></p>
<hr />
<p>(omissis)</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 10.3.2004 la srl il Focolare riferisce di essere proprietaria del fabbricato sito in via Ruffino Allora n. 32 a Casale Monferrato, su cui venne imposto il vincolo in quanto edificio storico; nelle adiacenze dell’immobile la controinteressata ha posizionato un’insegna, e l’assenso a ciò prestato dalla p.a. viene impugnato per i seguenti motivi:<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 3 del d.lvo 30 aprile 1992, n. 285, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell’art. 24 della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, eccesso di potere per illogicità, mancanza di presupposti e  travisamento.<br />
La ricorrente ha chiesto sospendersi l’esecuzione dell’atto impugnato. <br />
Il Comune di Casale Monferrato e la società controinteressata non si sono costituiti in giudizio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il collegio ritiene di dover decidere con sentenza brevemente motivata, attesa la regolarità del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova in atti. <br />
La controversia riguarda la legittimità degli atti con i quali il Comune di Casale M.to ha assentito l’installazione dell’insegna pubblicitaria, che contraddistingue i locali aziendali della controinteressata, che sono posti nei pressi dell’immobile di proprietà della ricorrente, che si assume abbia un rilievo storico. <br />
Il giudice rileva in fatto che è in atti la certificazione 20.11.2003, n. 41400/2219 con cui l’amministrazione comunale di Casale Monferrato rappresenta che l’immobile di proprietà dell’interessata è classificato dal PRGC nella sottocategoria “Ar centro storico, zone di recupero… parti del territorio  interessate da … edifici .. che rivestono carattere storico-artistico e/monumentale e documentario… palazzi nobiliarie  residenze rappresentative…”.<br />
 La giurisprudenza ha condivisibilmente ritenuto (tar Puglia, Lecce, 5 luglio 2002, n.  3150, tar Emilia-Romagna, 22 aprile 2002, n. 619) che il Comune può imporre vincoli all’edificazione con il piano regolatore, tenendo conto anche del rilievo storico od artistico di una parte del territorio interessato alla pianificazione.<br />
La tutela in tale senso  non è infatti rimessa all’esclusiva cura dell’amministrazione centrale, che resta pur sempre la titolare della potestà in via primaria; il denunciato art. 7, comma 2, n. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 attribuisce infatti al Comune una rilevante potestà in materia, con la previsione della possibilità per l’ente locale di dettare una disciplina territoriale, capace di offrire tutela ai beni storici, ambientali e paesistici, con la loro inclusione in zone vincolate ai sensi dello strumento di pianificazione. <br />
Ne consegue che, nella specie, l’amministrazione comunale ha inteso ricomprendere  il fabbricato di proprietà della ricorrente in una zona omogenea, sottoposta alla particolare tutela che è stata ritenuta necessaria per i beni di particolare pregio storico ed architettonico.<br />
Le osservazioni che precedono consentono di accedere alla censura in rassegna, nella parte in cui lamenta che la p.a. ha errato nel ritenere che la norma contenuta nell’art. 23, comma 3 del codice della strada sia applicabile solo ai beni espressamente vincolati ai sensi del D.lvo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora trasfuso nel D.lvo 22 gennaio 2004, n. 41): va pertanto ritenuto che anche i beni ricompresi nelle zone individuate dal PRGC come sensibili ai fini di che si tratta sono sottoposti alla tutela del codice della strada, per cui l’amministrazione dovrà  pronunciarsi nuovamente alla luce dei principi esposti. Il ricorso va pertanto accolto nei limiti indicati, salvi gli ulteriori atti che la p.a. dovrà adottare.  Le spese vanno compensate, dati i giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,  I sezione, pronunciandosi sul ricorso con sentenza brevemente motivata, lo accoglie, e per l’effetto annulla l’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni che la p.a  riterrà di adottare. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.4.2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-650/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.650</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.7593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-4-2004-n-7593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-4-2004-n-7593/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-4-2004-n-7593/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.7593</a></p>
<p>Angelo Grieco &#8211; Presidente; Francesco Genovese &#8211; Estensore Giuseppe Plutino (avv. Antonio Saitta) contro U.T.G. &#8211; Prefetto di Reggio Calabria sull&#8217;integrazione del contraddittorio nel contenzioso elettorale amministrativo 1. Elezioni &#8211; Impugnazioni e ricorsi &#8211; Procedimento – Richieste del P.M. &#8211; Accoglimento integrale con la sentenza impugnata &#8211; Ordine di integrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-4-2004-n-7593/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.7593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-4-2004-n-7593/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.7593</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Angelo Grieco &#8211; Presidente; Francesco Genovese &#8211; Estensore<br /> Giuseppe Plutino (avv. Antonio Saitta) contro U.T.G. &#8211; Prefetto di Reggio Calabria</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;integrazione del contraddittorio nel contenzioso elettorale amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni &#8211; Impugnazioni e ricorsi &#8211; Procedimento – Richieste del P.M. &#8211;  Accoglimento  integrale  con  la sentenza impugnata &#8211; Ordine di integrazione  del  contraddittorio in appello &#8211; Necessita&#8217; &#8211; Esclusione.</p>
<p>2. Impugnazioni civili &#8211; Impugnazioni in generale &#8211; Cause scindibili e inscindibili &#8211; Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili &#8211;<br />
Integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti del pubblico ministero presso il giudice &#8220;a quo&#8221; &#8211; Necessita&#8217; &#8211; Limiti.</p>
<p>3. Elezioni &#8211; Elettorato &#8211; Passivo &#8211; In genere (ineleggibilita&#8217;) &#8211; Soggetto  condannato con sentenza passata in giudicato &#8211; Riabilitazione &#8211;  Cessazione  della  causa di ineleggibilita&#8217; &#8211; Condizioni e limiti temporali &#8211; Fondamento costituzionale.</p>
<p>4. Elezioni &#8211; Impugnazioni e ricorsi &#8211; Procedimento &#8211; Giudizio di cassazione &#8211; Acquisizione di nuove prove &#8211; Esclusione &#8211; Fattispecie.</p>
<p>5. Elezioni &#8211; Elettorato &#8211; Passivo &#8211; In genere (ineleggibilita&#8217;) &#8211;<br />
Disciplina  dell&#8217;art.  58, lett. c, D.Lgs. n. 267 del 2000 &#8211; Portata &#8211;  Correo  dell&#8217;esercente  la pubblica funzione o il pubblico servizio &#8211;  Applicabilita&#8217;</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle controversie elettorali, benche&#8217; il P.M. rivesta la qualita&#8217; di<br />
contraddittore necessario, legittimato all&#8217;impugnazione della<br />
sentenza che definisce il giudizio, qualora il ricorrente non abbia<br />
provveduto a notificare  il ricorso per cassazione al Procuratore<br />
Generale presso la Corte d&#8217;appello,  deve escludersi la necessita&#8217; di<br />
disporre l&#8217;integrazione del contraddittorio  nei  suoi confronti nel<br />
caso in cui la sentenza impugnata abbia integralmente  accolto  le<br />
sue richieste, poiche&#8217; in siffatta ipotesi manca una lesione degli<br />
interessi alla cui tutela egli e&#8217; preposto, dato che non puo&#8217;<br />
proporre ne&#8217; ricorso incidentale, ne&#8217; controricorso, restando<br />
soddisfatte le esigenze del contraddittorio e  l&#8217;esercizio delle<br />
attribuzioni e funzioni spettanti  al P.M. dal necessario intervento<br />
nel giudizio di legittimita&#8217; del Procuratore Generale presso la Corte<br />
di cassazione.</p>
<p>2. In  tema  di  elettorato passivo, le cause di ineleggibilita&#8217; di cui<br />
alla legge  n.  55 del 1990 non si applicano nei confronti dei<br />
soggetti condannati con  sentenza  penale passata in giudicato che<br />
abbiano ottenuto la riabilitazione,  giusta  il disposto dell&#8217;art.15,<br />
comma quarto &#8220;sexies&#8221; della legge n. 55  del 1990, a condizione che<br />
la pronuncia di riabilitazione sia intervenuta prima  della<br />
presentazione della candidatura (nella specie, a consigliere<br />
comunale), attesa  l&#8217;efficacia  soltanto &#8220;ex nunc&#8221; di tale pronuncia,<br />
e senza che  assuma, all&#8217;uopo, rilievo la data di presentazione della<br />
relativa domanda da parte dell&#8217;interessato.<br />
Infatti, tale interpretazione della indicata disposizione, che<br />
comprime il diritto costituzionale di elettorato passivo, trova la<br />
sua giustificazione nel <venir meno di un requisito soggettivo
esenziale per l'accesso alle cariche elettive o per la permanenza
dell'eletto nell'organo elettivo>, postulata dalla giurisprudenza<br />
Costituzionale (sentenze nn. 132 del 2001 e 25 del 2002) a<br />
salvaguardia del valore sostanziale della pari capacita&#8217; elettorale<br />
dei cittadini (sentenze nn. 264 del 1996 e 280 del 1992), che mira ad<br />
eliminare quei vantaggi ottenuti scorrettamente da alcuni candidati<br />
con comportamenti <non virtuosi>, sul piano dell&#8217;agire comune o<br />
nell&#8217;ambito delle pubbliche funzioni, per quanto successivamente non<br />
piu&#8217; censurati o censurabili, in ragione del buon comportamento<br />
tenuto dal suo autore.</p>
<p>3. In tema di contenzioso elettorale amministrativo, pur se la corte di<br />
cassazione  e&#8217;  giudice anche del merito, si che deve ritenersi<br />
consentito alle parti di  sottoporle anche la rivalutazione dei fatti<br />
di causa, tuttavia il suo giudizio si  svolge al di fuori di ogni<br />
governo istruttorio e la conoscenza  dei fatti le e&#8217; consentita solo<br />
in base agli atti e ai documenti gia&#8217; prodotti in giudizio e<br />
ritualmente riprodotti nella fase di cassazione(In applicazione di<br />
tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di<br />
censura riguardante la scorretta ricostruzione della fattispecie del<br />
reato &#8211; accertato a carico del candidato eletto ma dichiarato<br />
ineleggibile per la condanna subita-, da parte del giudice di merito,<br />
poiche&#8217; agli atti mancava la sentenza penale di cui si chiedeva il<br />
riesame).</p>
<p>4. La norma di cui all&#8217;art. 58, lett. c, del d.P.R. n. 267 del 2000 &#8211;<br />
secondo cui non possono essere candidati alle elezioni coloro che<br />
sono stati condannati  &#8230; per un delitto commesso con abuso di<br />
poteri o con violazioni dei doveri inerenti  ad  una  pubblica<br />
funzione o ad un pubblico servizio &#8211; non restringe la causa di<br />
decadenza ai soli soggetti che esercitano la pubblica funzione o il<br />
pubblico servizio, ma pone come condizione di ineleggibilita&#8217; o di<br />
decadenza dalla carica elettiva soltanto la condanna per detti reati,<br />
indipendentemente dal fatto che il condannato sia l&#8217;esercente la<br />
pubblica funzione o il pubblico servizio, ovvero altro soggetto, che<br />
abbia agito in situazione di concorso col primo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull&#8217;integrazione del contraddittorio nel contenzioso elettorale amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/3901_3901.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-4-2004-n-7593/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.7593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.680</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-680/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-680/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-680/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.680</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto Angeletti Adolfo (avv. C. E. Gallo) c. Comune di Costigliole d’Asti (avv. R. Montanaro) e c. Regione Piemonte e c. Ruggeri Antonio (avv.ti M. Casavecchia e G. Redi). sulla differenza tra manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo 1. Atti e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-680/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.680</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-680/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.680</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto <br /> Angeletti Adolfo (avv. C. E. Gallo) c. Comune di Costigliole d’Asti (avv. R. Montanaro) e c. Regione Piemonte e c. Ruggeri Antonio (avv.ti M. Casavecchia e G. Redi).</span></p>
<hr />
<p>sulla differenza tra manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atti e provvedimenti amministrativi – Permesso di costruire – Impugnabilità – Termine &#8211; Decorrenza.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia – Differenze.</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Costruzione di un muro di contenimento – Manutenzione straordinaria – Insussistenza – Risanamento conservativo.</p>
<p>4. Atti e provvedimenti amministrativi – Permesso di costruire – Provvedimento favorevole &#8211; Obbligo di motivazione – Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Ai fini dell’inizio della decorrenza del termine per l’impugnazione della concessione edilizia, non basta che i lavori di costruzione vengano iniziati, qualunque sia lo stato d’avanzamento da essi raggiunto, dato che il termine decorre soltanto con la conoscenza da parte del ricorrente degli elementi essenziali del provvedimento concessorio, che può a sua volta trarsi in via presuntiva solo quando risulti da dati incontrovertibili l’avvenuto completamento della costruzione. Parimenti non è idoneo a far decorrere il termine un esposto formulato dal proprio legale di fiducia dal momento che il rapporto di rappresentanza non implica la tempestiva e costante informazione del cliente da parte del professionista.																																																																																												</p>
<p>2.	La demolizione con diversa ricostruzione delle solette divisorie fra i vari piani, oppure la realizzazione ex novo del terrazzo, oppure ancora l’apertura di nuove finestre, trattandosi di interventi che alterano i volumi delle singole unità immobiliari o mutano forma e struttura dell’edificio non costituiscono interventi di manutenzione straordinaria bensì vera e propria ristrutturazione edilizia.																																																																																												</p>
<p>3.	Il muro di contenimento realizzato per evitare smottamenti o frane che non altera il piano di campagna, pur non costituendo nuova costruzione, costituisce un’opera di risanamento conservativo, soggetto ad autorizzazione edilizia, trattandosi di intervento inteso ad assicurare la funzionalità del territorio stesso mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali del territorio stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.																																																																																												</p>
<p>4.	Il provvedimento di concessione edilizia necessita di essere motivato soltanto quando la Commissione si esprima in senso contrario all’istanza del richiedente, ma non anche nel caso opposto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla differenza tra manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente espone di essere proprietario di un’area con entrostante fabbricato residenziale sita in Comune di Costigliole d’Asti e confinante per un lato con un terreno inedificato di proprietà del controinteressato e per un altro lato con una strada pubblica, al di là della quale vi è un’altra area appartenente al controinteressato medesimo, sulla quale sorge un edificio originariamente costituito da due maniche, di cui una con destinazione agricola e l’altra con destinazione abitativa.<br />
Preso atto che detti terreni erano interessati da lavori di costruzione edilizia, il ricorrente ha appreso che il ricorrente aveva ottenuto dal Comune una prima concessione edilizia gratuita 28 novembre 2000, n. 73, avente ad oggetto “la demolizione di porzione di fabbricato, manutenzione straordinaria della rimanente porzione e realizzazione di muro controterra con orizzontamento portante per il consolidamento strutturale del fabbricato”, nonché una successiva concessione onerosa in variante alla precedente, rilasciata il 1° marzo 2001, n. 7 per il “consolidamento strutturale del fabbricato”; per i movimenti terra sull’area inedificata era stata infine assentita autorizzazione edilizia in sanatoria in data 18 settembre 2001, n. 18.<br />
I tre provvedimenti sopra citati sono stati congiuntamente denunciati con un unico articolato motivo per Violazione di legge, con riferimento agli artt. 13, 25 e 56 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e con riferimento agli artt. 31 e 48 L. 5 agosto 1978, n. 457, nonché con riferimento alla disciplina di piano regolatore per l’area in questione, e di cui alle norme di attuazione del piano regolatore generale adottata il 27 febbraio 1991, vigente, e variante generale n. 2, adottata con deliberazione C.C. 4 maggio 1999, in salvaguardia; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; illogicità; difetto e insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì quale violazione di legge a sensi dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241).<br />
L’intervento assentito con la prima concessione non costituirebbe manutenzione straordinaria; poiché la demolizione di parte dell’edificio preesistente non sarebbe funzionale alla sua fedele ricostruzione, l’atto non avrebbe potuto essere rilasciato a titolo gratuito.<br />
Il muro controterra ad orizzontamento portante sarebbe funzionale alla realizzazione di un ampio lastricato con sottostante vano seminterrato, per cui anche tale intervento non avrebbe potuto essere assentito gratuitamente.<br />
La concessione in variante ha assentito la realizzazione di due muri interrati che contornano il vano seminterrato di cui sopra ed una ulteriore demolizione della muratura dell’edificio emergente, per cui tale intervento esulerebbe dal concetto di consolidamento strutturale.<br />
L’area interessata dai lavori ricade in zona agricola, per cui, sia a norma dell’art. 25 della legge urbanistica regionale che in base al piano regolatore vigente ed a quello in salvaguardia, non sarebbero consentite nuove costruzioni, specie a chi non sia imprenditore agricolo a titolo principale; se le norme di piano dovessero interpretarsi in senso diverso, esse sarebbero a loro volta illegittime per violazione dell’art. 25 citato.<br />
Il piano vigente e quello in salvaguardia escluderebbero l’utilizzazione edificatoria dell’area, in quanto soggetta a vincolo di rispetto stradale ed in quanto classificata come “area a pericolosità geomorfologica elevata”; il Comune avrebbe comunque omesso gli accertamenti del caso.<br />
Non sarebbe stato acquisito il parere della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali prescritto dall’art. 11 N.T.A. del piano regolatore.<br />
Il fabbricato originario aveva altezze diverse, mentre quello in progetto ha un’al-tezza uniforme corrispondente al punto più alto del precedente, con conseguente realizzazione di una nuova cubatura.<br />
Né il nuovo fabbricato, né il muro di contenimento rispetterebbero le distanze dalla strada e dai lotti confinanti previste dal piano regolatore.<br />
L’autorizzazione in sanatoria per i movimenti terra sul lotto confinante con quello del ricorrente sarebbe rilasciabile solo in caso di interventi eseguiti per esigenze temporanee ed in ogni caso il volume del terreno effettivamente sbancato sarebbe maggiore di quello assentito.<br />
Sia il Comune di Costigliole d’Asti che il controinteressato si sono costituiti in giudizio, controdeducendo al ricorso e chiedendone la reiezione.<br />
L’istanza cautelare, inizialmente respinta da questo Tribunale con ordinanza 5 dicembre 2001, n. 1191, è poi stata accolta in appello con ordinanza Cons. St., V, 7 maggio 2002, n. 1698.<br />
A seguito dell’ottenimento di copia dei verbali della Commissione Edilizia che ha esaminato i progetti come sopra approvati, il ricorrente ha dedotto primi motivi aggiunti, con cui ha censurato i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo anche per Violazione di legge con riferimento all’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, all’art. 48 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, agli artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento edilizio comunale di Costigliole d’Asti, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; illogicità; difetto e insufficienza di istruttoria e di motivazione.<br />
I pareri della Commissione Edilizia sarebbero immotivati.<br />
Con ulteriori motivi aggiunti il ricorrente ha poi esteso l’impugnazione alla successiva concessione edilizia 10 aprile 2002, n. 18, frattanto rilasciata al ricorrente per “ristrutturazione e variante di cui alla concessione edilizia n. 7/01”.<br />
Il nuovo provvedimento è denunciato per Violazione di legge con riferimento agli artt. 13, 25 e 56 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e con riferimento agli artt. 31 e 48 L. 5 agosto 1978, n. 457, nonché con riferimento all’art. 15 del regolamento edilizio vigente, agli artt. 4 e 6, tabella 21 N.T.A. del piano regolatore generale vigente e della variante generale adottata il 4 maggio 1999, in salvaguardia, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; illogicità; difetto e insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì quale violazione di legge a sensi dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241).<br />
Poiché l’edificio originario sarebbe stato nel frattempo quasi integralmente demolito, non sarebbe possibile assentirne la ristrutturazione.<br />
La demolizione con difforme ricostruzione non costituirebbe ristrutturazione edilizia, ma nuova costruzione.<br />
La nuova concessione consentirebbe la realizzazione di un edificio di quattro piani, laddove quello originario si sviluppava su due piani.<br />
La nuova concessione consentirebbe inoltre l’elevazione per un metro dell’altez-za massima del fabbricato, con creazione di una nuova volumetria e violazione dei limiti di altezza previsti in zona dal piano regolatore.<br />
Non sarebbero osservate le distanze dai confini.<br />
L’intervento di nuova costruzione non sarebbe ammesso in zona dal piano regolatore.<br />
Amministrazione resistente e controinteressato hanno replicato ai motivi aggiunti, chiedendone la reiezione.<br />
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. L’impugnazione in esame investe complessivamente tre successive concessioni edilizie assentite dal Comune di Costigliole d’Asti al controinteressato per la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato originariamente consistente in due maniche, di cui una avente destinazione residenziale ed una avente destinazione agricola, posto in posizione prospiciente la proprietà del ricorrente (al di là di una strada).<br />
Con la prima concessione (28 novembre 2000, n. 73) era stata assentita la demolizione della parte agricola, la manutenzione straordinaria della parte civile e la realizzazione di un muro controterra con orizzontamento portante, ritenuto necessario per il consolidamento del fabbricato.<br />
In corso d’opera il Comune ha poi rilasciato la seconda concessione (variante 1° marzo 2001, n. 7, per la demolizione parziale e la ricostruzione della porzione residenziale del fabbricato, con contestuale realizzazione di un locale sotterraneo da destinare a cantina e che riduzione dell’orizzontamento portante già assentito dalla concessione precedente.<br />
Durante i lavori di scavo il controinteressato aveva depositato il materiale di risulta su un proprio (diverso) terreno direttamente confinante con quello del ricorrente, che il 6 giugno 2001aveva presentato un esposto al Comune, denunciando l’illegittimità dell’operazione; per quest’ultima il Comune ha poi rilasciato l’autorizzazione edilizia in sanatoria (18 settembre 2001, n. 18).<br />
Infine, con l’ultima concessione edilizia (variante 10 aprile 2002, n. 18) il Comune ha assentito la realizzazione di opere ulteriori, ascritte alla tipologia della ristrutturazione edilizia.<br />
I primi tre provvedimenti sono stati congiuntamente impugnati con il ricorso introduttivo e ulteriormente gravati con i primi motivi aggiunti; il quarto provvedimento ha formato oggetto dei secondi motivi aggiunti.<br />
2. Il Comune di Costigliole d’Asti eccepisce pregiudizialmente l’irricevibilità del ricorso, osservando che questo è stato notificato solo il 6 novembre 2001, mentre già il 6 giugno precedente i lavori avevano raggiunto un consistente stato di avanzamento, rilevato dallo stesso Comune in occasione di un accertamento, e comunque il 21 giugno 2001 il ricorrente, tramite il proprio legale, aveva presentato l’esposto circa il deposito di terra sul fondo confinante: ciò che secondo il Comune stesso dimostrerebbe che il ricorrente era a conoscenza anche di ciò che avveniva al di là della strada.<br />
L’eccezione deve essere disattesa.<br />
In ordine al primo punto, la giurisprudenza è infatti consolidata sul principio secondo cui ai fini dell’inizio della decorrenza del termine per l’impugnazione della concessione edilizia non basta che i lavori di costruzione vengano iniziati, qualunque sia lo stato d’avanzamento da essi raggiunto, dato che il termine decorre soltanto con la conoscenza da parte del ricorrente degli elementi essenziali del provvedimento concessorio, che può a sua volta trarsi in via presuntiva solo quando risulti da dati incontrovertibili l’avveuto completamento della costruzione (Cons. St., IV, 8 luglio 2002, n. 3805; Cons. St., VI, 10 giugno 2003, n. 3265).<br />
Quanto all’esposto presentato tramite il legale, è sufficiente osservare che, anche in questo caso per costante orientamento giurisprudenziale, la conoscenza di un atto, acquisita dal difensore, non è elemento univoco e incontrovertibile su cui fondare l’affermazione che anche il destinatario ne aveva piena conoscenza, dal momento che il rapporto di rappresentanza non implica la tempestiva e costante informazione del cliente da parte del professionista (T.A.R. Puglia – Bari, 18 settembre 2001, n. 3779; T.A.R. Marche, 25 marzo 2002, n. 240): tutto ciò a prescindere dalla circostanza, comunque rilevante, che l’esposto riguardava soltanto il deposito di terriccio fondo confinante, e non anche la costruzione in corso al di là della strada, che non vi era minimamente menzionata.<br />
Il ricorso è quindi ricevibile e deve essere esaminato nel merito.<br />
3.1. Come più sopra accennato, la concessione edilizia iniziale (28 settembre 2000, n. 73), ha assentito: a) la demolizione integrale dell’ala rurale del fabbricato (ex fienile), b) talune opere interne ed esterne all’ala residenziale; c) la realizzazione del muro controterra e di una soletta di irrigidimento destinata a sostenere un giardino pensile.<br />
Il ricorrente sostiene innanzi tutto che tali opere non costituirebbero manutenzione straordinaria, come definite in concessione, per cui la concessione stessa sarebbe viziata per violazione di legge e travisamento dei fatti.<br />
Al riguardo è opportuno evidenziare che il provvedimento definisce “manutenzione straordinaria” le sole opere da realizzarsi sulla porzione residenziale dell’edificio, e non già l’intero complesso dei lavori assentiti, per cui occorre limitare la verifica a tale loro porzione (la demolizione dell’ex fienile e la costruzione del muro controterra risultano infatti definite autonomamente e dal complesso del provvedimento non risulta in alcun modo che il Comune abbia inteso ricomprenderle nella tipologia della “manutenzione straordinaria” del resto dell’edificio).<br />
3.2. Dagli atti acquisiti al giudizio (in particolare dalle relazioni dei consulenti tecnici nominati dal P.M. e dal G.I.P. presso il Tribunale di Asti nell’ambito di indagini svolte a seguito di un esposto presentato dallo stesso ricorrente) risulta che le opere riguardanti la porzione residenziale del fabbricato assentite con la prima concessione consistono in modifiche interne di distribuzione e collegamento fra i piani, nonché in modifiche di aperture nei prospetti e nella realizzazione di un terrazzo sul lato nord del fabbricato: opere che entrambi i consulenti tecnici hanno ritenuto tutte ascrivibili al concetto di manutenzione straordinaria.<br />
Il Collegio dissente però da tali conclusioni, in quanto, a norma dell’art. 31 L. 5 agosto 1978, n. 457 (vigente all’epoca del rilascio della concessione) e dell’art. 13 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, per interventi di manutenzione straordinaria si devono intendere esclusivamente “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.<br />
Ora, tale definizione non si può riferire alla demolizione con diversa ricostruzione delle solette divisorie fra i vari piani, trattandosi di interventi che alterano i volumi delle singole unità immobiliari e mutano forma e struttura dell’edificio medesimo (T.A.R. Lombardia – Milano, 24 giugno 1996, n. 843; identico discorso vale per la realizzazione ex novo del terrazzo, che non è destinata a rinnovare o sostituire alcuna porzione edilizia esistente (T.A.R. Molise, 8 ottobre 1997, n. 198), nonché, per la stessa ragione, per l’apertura di nuove finestre (T.A.R. Lazio, II, 19 settembre 1992, n. 1836).<br />
3.3. L’intervento assentito sull’ala residenziale del fabbricato appare per contro ascrivibile al concetto di ristrutturazione edilizia.<br />
Il Collegio non ritiene tuttavia che l’erronea qualificazione formale (di manutenzione straordinaria) attribuitagli dal Comune costituisca di per sé vizio dell’atto concessorio, trattandosi di dato meramente formale che non incide sulla legittimità dell’atto stesso.<br />
Né rileva il fatto che la concessione sia stata rilasciata a titolo gratuito, non potendosi riconoscere al ricorrente alcun interesse a denunciare in questa sede un mancato introito nelle casse di un Comune in cui egli neppure risiede (T.A.R. Lazio, II, 16 aprile 1997, n. 717).<br />
Ciò che è necessario, consiste piuttosto nella verifica circa l’ammissibilità del-l’intervento assentito alla luce delle norme del piano regolatore.<br />
Al riguardo le relazioni dei consulenti tecnici più sopra richiamate chiariscono entrambe che l’intero complesso dei lavori assentiti ricade in tre diverse zone del piano regolatore, e precisamente, nella fascia di rispetto stradale, in “zona di recupero edilizio-urbanistico a prevalente destinazione agricola di pregio paesaggistico”, ed infine in “zona soggetta a vincoli di inedificabilità” per ragioni geologiche (c.d. zona “frane in atto”).<br />
Le stesse relazioni precisano che l’ala residenziale del fabbricato ricade per circa un terzo in tale ultima zona, e l’art. 9.2 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Costigliole d’Asti (in vigore all’epoca di rilascio della concessione in esame) prescrive che, nell’ambito di tali zone “sugli edifici esistenti (&#8230;) sono consentiti unicamente gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dalla normativa nazionale e regionale vigenti in materia”.<br />
Il fatto che l’intervento assentito sull’ala residenziale abbia per contro carattere di ristrutturazione edilizia e che esso interessi un edificio ricadente – anche soltanto per un terzo – in zona che tale intervento non consente, vizia pertanto la concessione 28 novembre 2000, n. 73 in conformità a quanto dedotto in ricorso, nella parte riguardante l’ala residenziale medesima.<br />
4. La stessa concessione è poi denunciata nella parte che ha permesso la demolizione dell’ala rurale dell’edificio (l’ex fienile), che secondo il ricorrente sarebbe soggetta a sensi dell’art. 56 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 ad autorizzazione edilizia, soltanto ove essa non sia funzionale ad una successiva attività costruttiva.<br />
Questa censura deve essere disattesa: a prescindere dalla circostanza che nel caso in esame è stata rilasciata una concessione edilizia (ancorché gratuita), è sufficiente rilevare che la concessione originaria non prevedeva alcuna ricostruzione sul sedime dell’ala demolita.<br />
5.1. In ordine alla realizzazione del muro controterra e della soletta adibita a giardino pensile, il ricorrente sostiene che l’intervento, comportante la costruzione di un muro di altezza media pari a quattro metri, sarebbe stato “probabilmente” qualificato dall’Amministrazione in parte come scavo ed in parte come restauro e risanamento conservativo, mentre esso consisterebbe in realtà in una vera e propria opera edilizia soggetta a concessione onerosa.<br />
Si è già accennato come non rilevi in questa sede la circostanza che l’intervento sia stato assentito gratuitamente e come la legittimità del provvedimento non dipenda dalla qualificazione formale attribuita dal Comune all’intervento stesso.<br />
Rileva invece la normativa di piano, nel senso che la concessione è viziata se si accerta che quanto assentito esorbita dal novero degli interventi ammissibili,In proposito, entrambe le relazioni dei consulenti tecnici più sopra richiamate riferiscono che il muro e la soletta ricadono per intero in zona “frane in atto”, in cui il piano del 1994 consente soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel cui ambito, secondo i consulenti medesimi, ricadrebbe l’inter-vento assentito.<br />
La giurisprudenza ha al riguardo avuto ripetute occasioni di precisare che costituiscono (nuova) costruzione soggetta a concessione edilizia il terrapieno e il muro di contenimento che hanno prodotto un dislivello ovvero hanno accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi, mentre non costituisce costruzione il muro di contenimento realizzato per evitare smottamenti o frane (Cons. St., V, 21 gennaio 1997, n. 63; Cons. St., V, 30 marzo 1998, n. 387; Cons. St., V, 28 giugno 2000, n. 3637).<br />
Nel caso in esame, i consulenti hanno entrambi riferito che il muro non è stato in alcuna misura realizzato allo specifico fine di alterare artificialmente il piano di campagna, ma ha in effetti la sola funzione di prevenire il determinarsi di dissesti geologici e che la soletta che lo collega al resto della proprietà è funzionale alla sua tenuta.<br />
Il Collegio non ha motivo di dissentire da tali conclusioni.<br />
5.2. Ciò tuttavia non comporta che esso possa ascriversi al concetto di manutenzione straordinaria, quantomeno perché l’intervento comporta una rilevante ed evidente trasformazione del territorio.<br />
La realizzazione del muro deve piuttosto inquadrarsi nel concetto di risanamento conservativo &#8211; pure soggetto ad autorizzazione edilizia – trattandosi di intervento inteso ad assicurare la funzionalità (in questo caso non dell’organismo edilizio, ma) del territorio stesso mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali (del territorio stesso), ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.<br />
L’ascrivibilità dell’intervento ad una categoria tipologica più “pesante” della manutenzione straordinaria ne comporta perciò l’inammissibilità alla luce delle norme del piano regolatore all’epoca vigente.<br />
È poi vero che il piano regolatore in itinere, al suo art. 9.3.1 delle norme di attuazione, consentiva in zona anche le “opere finalizzate alla bonifica e al miglioramento delle condizioni di stabilità esistenti”, ma tale disposizione, essendo ampliativa rispetto alle previsioni vigenti, non poteva considerarsi operativa in regime di salvaguardia e perciò, all’epoca di rilascio della concessione, non poteva (ancora) trovare applicazione.<br />
La concessione 28 novembre 2000, n. 73 si rivela quindi illegittima anche nella parte in cui ha assentito l’opera in discorso.<br />
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, detta concessione deve essere annullata sia nella parte in cui ha assentito le opere riguardanti l’ala residenziale del fabbricato, sia in quella riguardante il “muro controterra”; non, invece in quella che ha permesso la demolizione dell’ala rurale del fabbricato stessa.<br />
Per tale parte, il provvedimento va dichiarato immune anche dalla censura di difetto di motivazione del parere della Commissione Edilizia che ha esaminato il progetto, dedotta con i primi motivi aggiunti.<br />
In giurisprudenza è infatti pacifico che tale motivazione è necessaria soltanto quando la Commissione si esprima in senso contrario all’istanza del richiedente, ma non anche nel caso opposto (T.A.R. Puglia – Bari, II, 22 novembre 1995, n. 1144; T.A.R. Campania – Napoli, 24 luglio 2001, n. 3540).<br />
Fondata è viceversa la censura – riferibile a tutta la concessione complessivamente considerata, compresa quindi anche la parte che ha assentito la demolizione dell’ex fienile – secondo cui l’intera area interessata dai lavori, ed in particolare quella occupata dall’edificio preesistente, ricade in zona agricola, per la quale il piano regolatore in itinere limita, con norma di immediata applicabilità in salvaguardia, l’esecuzione di opere edilizie (demolizioni comprese, finalizzate o meno alla successiva fedele ricostruzione) ai soli imprenditori agricoli a titolo principale o part-time.<br />
7. La prima concessione si rivela pertanto viziata per le anzidette ragioni in ogni sua parte, e le ragioni addotte valgono anche a proposito delle successive concessioni in variante 1° marzo 2001, n. 7 e 10 aprile 2002, n. 18 (impugnata con i secondi motivi aggiunti), che hanno consentito ampliamenti del fabbricato ristrutturato e del “muro controterra”.<br />
Tutte e tre le concessioni devono quindi essere annullate, restando assorbiti i motivi ulteriori ad esse riferibili.<br />
8. Resta l’autorizzazione edilizia 18 settembre 2001, n. 18, rilasciata in sanatoria per l’avvenuto deposito di terriccio proveniente dagli scavi sul fondo confinante con quello del ricorrente.<br />
Il ricorrente deduce al riguardo che a norma dell’art. 56 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, l’autorizzazione avrebbe potuto essere rilasciata soltanto per depositi temporanei o per reinterri non finalizzati a successiva attività costruttiva.<br />
La censura non è condivisibile.<br />
Il deposito di terra su un fondo inedificato costituisce evidentemente “reinterro”; la norma sopra citata lo assoggetta ad autorizzazione anche se non ha carattere temporaneo, purché non sia appunto finalizzato ad una successiva attività edilizia.<br />
Nel caso in esame, l’attività edilizia è in corso su un fondo diverso, né rileva che la terra provenga da quest’ultimo, posto che su quello interessato dal deposito non è in ogni caso prevista nessuna costruzione.<br />
Né può essere condivisa l’ulteriore censura secondo cui l’autorizzazione è stata rilasciata per il deposito di 880 metri cubi di terra, come richiesto dal controinteressato, laddove in sede di precedente accertamento i tecnici avevano quantificato il deposito stesso in 1500 metri cubi.<br />
Se le quantità non corrispondono, il Comune conserva infatti il potere di provvedere in via repressiva per la differenza, ma l’aver autorizzato un deposito minore di quello effettivamente eseguito non costituisce certo motivo di illegittimità dell’autorizzazione stessa.<br />
Per questa parte l’impugnazione deve perciò essere respinta per infondatezza.<br />
9. Il ricorso ed i motivi aggiunti meritano perciò essere accoglimento nella sola parte rivolta contro le concessioni edilizie 28 novembre 2000, n. 73, 1° marzo 2001, n. 7 e 10 aprile 2002, n. 18, che devono essere conseguentemente annullate.<br />
Attesa la particolarità delle questioni esaminate, le spese possono formare oggetto di compensazione integrale fra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla le concessioni edilizie 28 novembre 2000, n. 73, 1° marzo 2001, n. 7 e 10 aprile 2002, n. 18.<br />
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il 21 aprile 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-680/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.680</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.2142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-2142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-2142/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-2142/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.2142</a></p>
<p>Pubblico impiego – selezione per accesso posizione economica C/2 e C/3 – carenza di titolo di studio richiesto dall’avviso – tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – ordinanza n. 2135 del 11 maggio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA &#8211; SEZIONE PRIMA Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-2142/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.2142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-2142/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.2142</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – selezione per accesso posizione economica C/2 e C/3 – carenza di titolo di studio richiesto dall’avviso – tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/5/3941/g">ordinanza n. 2135 del 11 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2142/2004<br />
Registro Generale:3376/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CORRADO CALABRO&#8217; Presidente<br />ANTONINO SAVO AMODIO Cons.<br />DAVIDE SORICELLI Ref. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 21 Aprile 2004<br />
Visto il ricorso 3376/2004 proposto da:<br />
<b>SILVI RENZO</b>rappresentato e difeso da:<br />
PIZZUTI AVV. GIULIOcon domicilio eletto in ROMAVIA OTTORINO LAZZARINI, 19presso<br />
PIZZUTI AVV. GIULIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO</b> rappresentato e difeso da: <b>AVVOCATURA DELLO STATO</b> con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede <b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b> e nei confronti di <b>BOCCUZZI MARGHERITA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del decreto non comunicato al ricorrente con il quale l’Avvocato Generale facente funzioni avrebbe disposto l’esclusione di Silvi Renzo dalle procedure di selezione per l’accesso alle posizioni economiche C2 e C3, procedure nel prosieguo specificamente indicate, ed inoltre delle note del 12.02.2004 n. 23207 e 25/02/2004 n. 29693 sottoscritte dal Segretario Generale anzidetto ed indirizzate al ricorrente, nonchè di ogni altro atto antecedente e successivo, ancorché non noto, del menzionato procedimento di esclusione.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO<br />
Udito il relatore Ref. DAVIDE SORICELLI e uditi altresì per le parti l’avv. Giulio Pizzuti e l’avv. dello Stato Gabriella D’Avanzo;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che, al primo e sommario esame della fase cautelare, il ricorso non presenta profili di fondatezza, considerato che il titolo di studio posseduto dal ricorrente non sembra corrispondere a quello richiesto dall’avviso di selezione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA , li 21 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-2142/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.2142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.466</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-466/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-466/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-466/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.466</a></p>
<p>Demanio – concessione arenile – realizzazione di spiaggia attrezzata &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione – presenza di altre zone gia’ date in concessione – prevalenza per mantenimento di regime di libera balneazione &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione demaniale &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, Sez.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-466/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.466</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-466/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.466</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio – concessione arenile – realizzazione di spiaggia attrezzata &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione – presenza di altre zone gia’ date in concessione – prevalenza per mantenimento di regime di libera balneazione &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione demaniale &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4159/g">Ordinanza del 21 maggio 2004 n. 2321</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4158/g">Ordinanza sospensiva del 3 marzo 2004 n. 288</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4157/g">Ordinanza n. 2520 del 28 maggio 2004</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4161/g">Ordinanza del 27 gennaio 2004 n. 366</a></p>
<p>Vedi anche:CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4162/g">Ordinanza del 07 maggio 2004 n. 2098</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4163/g">Ordinanza sospensiva del 18 febbraio 2004 n. 247</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 466/04<br />
Registro Generale: 151/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI, Presidente<br />ETTORE MANCA, Ref.<br />CARLO BUONAURO, Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 21 Aprile 2004<br />
Visto il ricorso 151/2004 proposto da:<br />
<b>CORCIULO LUIGI</b>rappresentato e difeso da:<br />
PELLEGRINO GIANLUIGIcon domicilio eletto in LECCEVIA AUGUSTO IMPERATORE, 16presso<br />
PELLEGRINO GIANLUIGI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede<br />
<b>COMUNE DI GALLIPOLI</b>rappresentato e difeso da:<br />
PORTALURI PIER LUIGIcon domicilio eletto in LECCEVIA IMBRIANI 24presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,della determinazione 13.2.2004 prot. n. 3823/DEM emessa dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Visti i motivi aggiunti depositati il 6 aprile 2004;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI<br />
COMUNE DI GALLIPOLI<br />
Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO e uditi altresì per le parti l’Avv. Pellegrino, l’Avv. dello Stato Roberti e l’Avv. Portaluri;</p>
<p>Considerato che allo stato l’impugnato provvedimento di diniego non evidenzia i denunziati profili di illegittimità, atteso che la richiesta concessione demaniale, come da allegate e non contestate planimetrie, riguarda un tratto di arenile, per un verso, connotato da rilevanti e non estese condizioni di facile ed agevole accesso per l’utenza; per altro verso, inserito in un contesto caratterizzato dall’estesa presenza di zone già date in concessione, sicché appare congruamente motivata la preminenza accordata nel caso di specie al mantenimento del regime di libera balneazione;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge (Ricorso numero 151/2004) la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE , li 21 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-466/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.466</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
