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	<title>21/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.643</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.643</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto Immobiliare Petaso s.r.l. (avv.ti A. Comba e M. E. Comba) c. Comune di Oleggio (avv. V. Barosio). niente costi per lo &#8220;smaltimento&#8221; dei rifiuti nel calcolo degli oneri di urbanizzazione Permesso di costruire – Oneri di urbanizzazione – Inclusione dei costi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.643</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto<br />
Immobiliare Petaso s.r.l. (avv.ti A. Comba e M. E. Comba) c. Comune di Oleggio (avv. V. Barosio).</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">niente costi per lo &#8220;smaltimento&#8221; dei rifiuti nel calcolo degli oneri di urbanizzazione</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Permesso di costruire – Oneri di urbanizzazione – Inclusione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">I costi relativi all’attività di “smaltimento” dei rifiuti non concorrono a formare gli oneri di urbanizzazione dovuti a fronte del rilascio del permesso di costruire, nel quale devono essere compresi i soli costi relativi alle infrastrutture. Ciò si desume sia dalla deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte del 26 maggio 1977, n. 179-4170 la quale fa espresso riferimento alle “opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti” e non anche al loro esercizio, sia dalla considerazione che lo smaltimento delle acque reflue, come dei rifiuti solidi urbani e degli eventuali rifiuti industriali, sconta una separata tariffa disciplinata da norme speciali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Niente costi per lo “smaltimento” dei rifiuti nel calcolo degli oneri di urbanizzazione</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
(omissis)</p>
<p>Considerato che la società ricorrente espone di aver presentato al Comune di Oleggio un piano esecutivo convenzionato per l’edificazione di un appezzamento di terreno;<br />
Considerato che a seguito dell’approvazione di detto piano, disposta con deliberazione C.C. 6 settembre 2001, n. 51, essa ha stipulato con il Comune convenzione urbanistica per atto a rogito Notaio Cafagno di Novara in data 24 ottobre 2001, rep. n. 35165/9291;<br />
Considerato che con l’art. 9 della convenzione le parti hanno stabilito che, per quanto interessa nella presente sede, “in relazione al disposto n. 2 dell’art. 45 L.R. 56/77, il contributo per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie viene determinato, di volta in volta, per ogni singolo intervento, applicando l’onere unitario stabilito dalle tariffe vigenti all’atto di ritiro della concessione, per il tipo di attività richiesta, in rapporto alla superficie progettata”;<br />
Considerato che con nota 8 marzo 2003, prot. n. 7801 il Comune, riferendosi alla richiesta di “variante in corso d’opera del progetto approvato con C.E. n. 80/02 del 30.07.02”, ha comunicato che la Commissione Edilizia si era espressa in senso favorevole e che il rilascio della concessione era subordinato al pagamento dei contributi quantificati come in appresso:<br />
&#8211; contributo per oneri di urbanizzazione primaria € 23.872,87 a scomputo;<br />
&#8211; contributo per oneri di urbanizzazione secondaria € 9.214,09 a scomputo;<br />
&#8211; quota smaltimento rifiuti € 16.543,38 a scomputo;<br />
Considerato che la ricorrente ha versato il totale richiesto in data 15 aprile 2003;<br />
Considerato che con nota 11 agosto 2003, prot. n. 24511 il Comune, riferendosi alla domanda presentata dalla ricorrente in data 9 aprile 2002, prot. n. 10478 per i lavori di “costruzione di un capannone industriale con annessi uffici e alloggio del custode”, la nota del Commissario Prefettizio in data 23 aprile 2003, prot. n. 14139 e la deliberazione C.C. 9 settembre 1977, n. 118, ha preteso il pagamento di ulteriori € 190.249,39 per “quota di smaltimento rifiuti”;<br />
Considerato che con il primo motivo la società ricorrente deduce che poiché tale voce contributiva non era prevista in convenzione, essa non è dovuta;<br />
Ritenuto, conformemente ai precedenti di questa stessa Sezione, che laddove la quantificazione dei contributi di concessione edilizia sia contenuta in una convenzione (e non derivi perciò da un atto unilaterale del Comune), questa diviene vincolante ed inderogabile per tutte le parti stipulanti, con la conseguenza che il Comune non può di norma apportare nessuna modifica a quanto ivi stabilito (T.A.R. Piemonte, I, 21 novembre 2001, n. 2154);</p>
<p>Ritenuto in particolare che “la determinazione del Comune di addivenire ad una convenzione in materia urbanistica segna il mutamento dei termini del rapporto tra le parti, facendo venir meno la possibilità di emenda delle determinazioni amministrative sull’oggetto del rapporto, (in quanto) la convenzione è stipulata anche nell’interesse pubblico, e la valutazione degli oneri che graveranno sul-l’intervento ha carattere unitario, sì che non è possibile pretendere di esercitare nuovamente il potere già esercitato (&#8230;) dopo la definizione del rapporto in termini convenzionali” (T.A.R. Piemonte, I, 27 marzo 2002, n. 748);<br />
Ritenuto che occorre pertanto verificare l’esatta portata della pattuizione convenzionale;</p>
<p>Considerato che questa menziona unicamente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, senza alcuna precisazione o elencazione;<br />
Ritenuto che per la loro definizione occorre pertanto fare riferimento alla normativa in vigore all’atto del rilascio della concessione, così come espressamente stabilito in convenzione;<br />
Considerato che la richiesta di concessione cui afferisce in contributo richiesto è stata presentata il 9 aprile 2002, ma non consta dagli atti quale sia la data di rilascio della concessione medesima;<br />
Considerato che il nuovo testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è entrato in vigore il 30 giugno 2002;<br />
Considerato in ogni modo che, fino a quella data ha trovato applicazione l’art. 4 L. 29 settembre 1964 , n. 847, richiamato dall’art. 5 L. 29 gennaio 1977, n. 10, che conteneva un elenco delle opere di urbanizzazione primarie (le uniche che rilevano in questa sede) comprendente: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; c) rete idrica; e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione ; g) spazi di verde attrezzato;<br />
Considerato che il nuovo testo unico ha variato tale elencazione, includendovi, al suo art. 16, commi 7 e 7-bis, oltre alle opere precedentemente citate “i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai Comuni sulla base dei criteri definiti dalle Regioni”;<br />
Considerato che secondo l’art. 51 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 l’elenco delle opere di urbanizzazione primaria comprende: a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all’insediamento; b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l’accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti gli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica; d) rete ed impianti per lo smaltimento e la depurazione dei rifiuti liquidi; e) sistema di distribuzione dell’energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono; f) spazi attrezzati di verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere; reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b);<br />
Considerato che, in esito all’istruttoria disposta con precedente ordinanza collegiale 10 dicembre 2003, n. 1459/i, il Comune di Oleggio ha riferito con nota 27 gennaio 2004, prot. n. 2487 di aver quantificato la quota di contributo in contestazione richiamandosi al disposto della deliberazione C.R. 26 maggio 1977, n. 179-4170, che si riferisce alle “opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi”;<br />
Considerato che, secondo il Comune, con tale provvedimento la Regione “correttamente distinse tale quota di contributo concessorio da quelle relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria”;</p>
<p>Ritenuto che dal tenore della sopra citata relazione comunale risulta che la quota di contributo in contestazione (smaltimento rifiuti) non si riferisce ai costi di costruzione delle opere a tale scopo necessarie (condotte fognarie), bensì a quelli del loro esercizio, quantificati forfetariamente;<br />
Ritenuto che tale conclusione è confermata sul piano logico dal fatto che le fognature sono comprese per legge fra le opere di urbanizzazione primaria, per cui non vi sarebbe ragione di scorporare la quota di contributo ad esse relativa dalla somma dovuta per l’urbanizzazione primaria medesima;<br />
Ritenuto che l’interpretazione del Comune, secondo cui la concessione edilizia (oggi, il permesso di costruire), sconterebbe, oltre alla quota di contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, anche un’ulteriore quota commisurata allo “smaltimento rifiuti” non può essere né argomentata dalla deliberazione regionale sopra citata, né condivisa nel merito;<br />
Ritenuto infatti che la deliberazione regionale menziona espressamente le opere necessarie per lo smaltimento rifiuti (in pratica, le condotte fognarie), e non il loro esercizio;<br />
Ritenuto inoltre che lo smaltimento delle acque reflue sconta comunque una separata tariffa disciplinata da norme speciali (artt. 13, ss. L. 5 gennaio 1994, n. 36) e che identiche considerazioni valgono per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli eventuali rifiuti industriali, esso pure soggetto a tributi particolari, disciplinati da norme speciali (art. 58 D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507);<br />
Ritenuto perciò che i costi dell’attività di smaltimento rifiuti non concorrono a formare il contributo dovuto a fronte del rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruire;<br />
Ritenuto che per le esposte considerazioni la quota di contributo di concessione pretesa dal Comune di Oleggio a titolo di “quota smaltimento rifiuti” non può considerarsi dovuta e le somme già versate dalla ricorrente a tale titolo dovranno essere rimborsate;<br />
Ritenuto che, dovendosi presumere la buona fede del Comune (in applicazione analogica dell’art. 1147, comma 2 cod. civ) e non avendo la ricorrente fornito prova contraria, tale somma potrà essere aumentata degli interessi legali secondo domanda soltanto a decorrere dalla data di notificazione del ricorso (art. 2033 cod. civ.);<br />
Ritenuto che entro tali limiti il ricorso merita conclusivamente accoglimento, con le conseguenziali pronuncie sopra indicate;<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara la non debenza, da parte della società ricorrente, di alcuna quota di contributo di concessione edilizia riferita allo “smaltimento rifiuti” e condanna il Comune di Oleggio, in persona del Sindaco in carica, a rimborsare in favore della ricorrente medesima la somma di € 16.543,38, oltre agli interessi legali dalla data del 14 novembre 2003. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 21 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-643/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.646</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-646/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-646/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-646/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.646</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto Hanouni Aziz (avv.ti L. Marabotto e C. Bertoni) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato). completezza dell&#8217;istruttoria ed accertamento d&#8217;ufficio della data di nascita del richiedente Procedimento per la concessione della cittadinanza – Discordanza circa la data di nascita del richiedente – Accertamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-646/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.646</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-646/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.646</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto<br />  Hanouni Aziz (avv.ti L. Marabotto e C. Bertoni) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>completezza dell&#8217;istruttoria ed accertamento d&#8217;ufficio della data di nascita del richiedente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento per la concessione della cittadinanza – Discordanza circa la data di nascita del richiedente – Accertamento d’ufficio della data di nascita – Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Di fronte ad una domanda di concessione di cittadinanza italiana nella cui documentazione allegata  emergano discordanze circa la data di nascita del richiedente, la P.A. ha l’obbligo di compiere gli atti istruttori volti ad accertare l’effettiva data di nascita del ricorrente eventualmente convocandolo, pena l’illegittimità del provvedimento di diniego fondato su tale incongruenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Completezza dell’istruttoria ed accertamento d’ufficio della data di nascita del richiedente</span></span></span></p>
<hr />
<p>(omissis)</p>
<p>Considerato che nella presente sede la Provincia di Alessandria eccepisce l’irricevibilità del ricorso straordinario, in quanto notificato ad oltre 120 giorni dalla data della nota 28 agosto 2003, prot. n. 100703, con cui essa aveva comunicato al ricorrente gli estremi dell’atto di diniego di autorizzazione nel frattempo adottato;</p>
<p>Ritenuto che la Provincia non ha tuttavia provato in alcun modo in cui la nota di cui sopra sia stata ricevuta dal ricorrente; <br />
Ritenuto che, in mancanza di tale prova, da fornirsi ad esclusivo onere di chi eccepisce la tardività dell’impugnazione, il ricorso deve dichiararsi ricevibile e può pertanto essere esaminato nel merito;</p>
<p>Considerato che dagli atti impugnati risulta che non sono state riscontrate ragioni di carattere ambientale ostative alla richiesta autorizzazione allo scarico nell’alveo del torrente Stura delle acque provenienti dalle vasche di decantazione a servizio dell’impianto di frantumazione di inerti gestito dal ricorrente, e che il diniego è stato motivato unicamente in ragione della circostanza che le vasche stesse sarebbero sprovviste di concessione edilizia e che esse si trovano in area cui il piano regolatore attribuisce destinazione di zona incompatibile con il loro utilizzo;<br />
Considerato che il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce che la legittimità urbanistica ed edilizia dell’impianto sarebbe irrilevante ai fini della valutazione delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico, compiutamente ed esaustivamente disciplinate dal D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152;</p>
<p>Ritenuto che tale censura deve essere condivisa, in quanto la valutazione circa la conformità urbanistica ed edilizia degli impianti industriali e quella circa l’assentibilità degli scarichi provenienti dagli impianti medesimi costituiscono oggetto di procedimenti fra loro distinti ed indipendenti, con la conseguenza che l’even-tuale irregolarità edilizia delle opere, pur potendo legittimare eventuali provvedimenti repressivi in materia edilizia, non costituisce parametro di giudizio per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico (T.A.R. Lombardia – Milano, ord. 6 marzo 2002, n. 553), così come, all’inverso, le norme connesse all’igiene e sanità delle costruzioni, tra le quali rientrano quelle relative alla disciplina degli scarichi, non sono rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa urbanistica ed edilizia, per cui la violazione delle prime non determina alcuna incidenza sulla legittimità dei provvedimenti adottati in materia di disciplina dell’attività edilizia (T.A.R. Sicilia – Catania, III, 1° luglio 1992, n. 525);<br />
Ritenuto che, in ragione della rilevata ed assorbente fondatezza del suo primo motivo, il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti con esso impugnati;<br />
Ritenuto che, concorrendo giustificati motivi, può comunque disporsi la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il 21 aprile 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-646/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.646</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.647</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-647/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-647/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-647/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.647</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto Robbiano Claudio (avv.ti G. Bormioli e A. Re) c. Provincia di Alessandria (avv.ti A. Vella e D. Sannazzaro) e c. Comune di Ovada. l&#8217;irregolarità dei manufatti non pregiudica l&#8217;autorizzazione allo scarico di acque reflue Autorizzazioni amministrative – Scarichi industriali –- Irregolarità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-647/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-647/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.647</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto <br /> Robbiano Claudio (avv.ti G. Bormioli e A. Re) c. Provincia di Alessandria (avv.ti A. Vella e D. Sannazzaro) e c. Comune di Ovada.</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;irregolarità dei manufatti non pregiudica l&#8217;autorizzazione allo scarico di acque reflue</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni amministrative – Scarichi industriali –- Irregolarità edilizie dei manufatti adibiti allo scarico – Diniego dell’autorizzazione – Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La valutazione circa la conformità urbanistica ed edilizia degli impianti industriali e quella circa l’assentibilità degli scarichi provenienti dagli impianti medesimi costituiscono oggetto di procedimenti fra loro distinti ed indipendenti, con la conseguenza che eventuali irregolarità urbanistiche dei manufatti non possono legittimare il diniego dell’autorizzazione allo scarico e viceversa</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’irregolarità dei manufatti non pregiudica l’autorizzazione allo scarico di acque reflue</span></span></span></p>
<hr />
<p>(omissis)</p>
<p>Considerato che nella presente sede la Provincia di Alessandria eccepisce l’irricevibilità del ricorso straordinario, in quanto notificato ad oltre 120 giorni dalla data della nota 28 agosto 2003, prot. n. 100703, con cui essa aveva comunicato al ricorrente gli estremi dell’atto di diniego di autorizzazione nel frattempo adottato;</p>
<p>Ritenuto che la Provincia non ha tuttavia provato in alcun modo in cui la nota di cui sopra sia stata ricevuta dal ricorrente; <br />
Ritenuto che, in mancanza di tale prova, da fornirsi ad esclusivo onere di chi eccepisce la tardività dell’impugnazione, il ricorso deve dichiararsi ricevibile e può pertanto essere esaminato nel merito;</p>
<p>Considerato che dagli atti impugnati risulta che non sono state riscontrate ragioni di carattere ambientale ostative alla richiesta autorizzazione allo scarico nell’alveo del torrente Stura delle acque provenienti dalle vasche di decantazione a servizio dell’impianto di frantumazione di inerti gestito dal ricorrente, e che il diniego è stato motivato unicamente in ragione della circostanza che le vasche stesse sarebbero sprovviste di concessione edilizia e che esse si trovano in area cui il piano regolatore attribuisce destinazione di zona incompatibile con il loro utilizzo;<br />
Considerato che il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce che la legittimità urbanistica ed edilizia dell’impianto sarebbe irrilevante ai fini della valutazione delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico, compiutamente ed esaustivamente disciplinate dal D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152;</p>
<p>Ritenuto che tale censura deve essere condivisa, in quanto la valutazione circa la conformità urbanistica ed edilizia degli impianti industriali e quella circa l’assentibilità degli scarichi provenienti dagli impianti medesimi costituiscono oggetto di procedimenti fra loro distinti ed indipendenti, con la conseguenza che l’even-tuale irregolarità edilizia delle opere, pur potendo legittimare eventuali provvedimenti repressivi in materia edilizia, non costituisce parametro di giudizio per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico (T.A.R. Lombardia – Milano, ord. 6 marzo 2002, n. 553), così come, all’inverso, le norme connesse all’igiene e sanità delle costruzioni, tra le quali rientrano quelle relative alla disciplina degli scarichi, non sono rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa urbanistica ed edilizia, per cui la violazione delle prime non determina alcuna incidenza sulla legittimità dei provvedimenti adottati in materia di disciplina dell’attività edilizia (T.A.R. Sicilia – Catania, III, 1° luglio 1992, n. 525);<br />
Ritenuto che, in ragione della rilevata ed assorbente fondatezza del suo primo motivo, il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti con esso impugnati;<br />
Ritenuto che, concorrendo giustificati motivi, può comunque disporsi la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il 21 aprile 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-647/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.650</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-650/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-650/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.650</a></p>
<p>niente insegne nelle zone storico artistiche previste dal piano regolatore comunale Autorizzazioni amministrative – Insegne –- Immobile inserito nella zona del PRGC prevista per gli immobili di carattere storico ed artistico – Illegittimità Il divieto di collocare insegne lungo le strade, nell&#8217;ambito e in prossimità di edifici o di luoghi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-650/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.650</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-650/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.650</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>niente insegne nelle zone storico artistiche previste dal piano regolatore comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni amministrative – Insegne –- Immobile inserito nella zona del PRGC prevista per gli immobili di carattere storico ed artistico – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il divieto di collocare insegne lungo le strade, nell&#8217;ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, previsto dall’art. 23 del codice della strada, si applica anche agli immobili qualificati come tali dal piano regolatore comunale ancorché non espressamente assoggettati a specifico vincolo storico od artistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Niente insegne nelle zone storico artistiche previste dal  piano regolatore comunale</span></span></span></p>
<hr />
<p>(omissis)</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 10.3.2004 la srl il Focolare riferisce di essere proprietaria del fabbricato sito in via Ruffino Allora n. 32 a Casale Monferrato, su cui venne imposto il vincolo in quanto edificio storico; nelle adiacenze dell’immobile la controinteressata ha posizionato un’insegna, e l’assenso a ciò prestato dalla p.a. viene impugnato per i seguenti motivi:<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 3 del d.lvo 30 aprile 1992, n. 285, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell’art. 24 della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, eccesso di potere per illogicità, mancanza di presupposti e  travisamento.<br />
La ricorrente ha chiesto sospendersi l’esecuzione dell’atto impugnato. <br />
Il Comune di Casale Monferrato e la società controinteressata non si sono costituiti in giudizio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il collegio ritiene di dover decidere con sentenza brevemente motivata, attesa la regolarità del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova in atti. <br />
La controversia riguarda la legittimità degli atti con i quali il Comune di Casale M.to ha assentito l’installazione dell’insegna pubblicitaria, che contraddistingue i locali aziendali della controinteressata, che sono posti nei pressi dell’immobile di proprietà della ricorrente, che si assume abbia un rilievo storico. <br />
Il giudice rileva in fatto che è in atti la certificazione 20.11.2003, n. 41400/2219 con cui l’amministrazione comunale di Casale Monferrato rappresenta che l’immobile di proprietà dell’interessata è classificato dal PRGC nella sottocategoria “Ar centro storico, zone di recupero… parti del territorio  interessate da … edifici .. che rivestono carattere storico-artistico e/monumentale e documentario… palazzi nobiliarie  residenze rappresentative…”.<br />
 La giurisprudenza ha condivisibilmente ritenuto (tar Puglia, Lecce, 5 luglio 2002, n.  3150, tar Emilia-Romagna, 22 aprile 2002, n. 619) che il Comune può imporre vincoli all’edificazione con il piano regolatore, tenendo conto anche del rilievo storico od artistico di una parte del territorio interessato alla pianificazione.<br />
La tutela in tale senso  non è infatti rimessa all’esclusiva cura dell’amministrazione centrale, che resta pur sempre la titolare della potestà in via primaria; il denunciato art. 7, comma 2, n. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 attribuisce infatti al Comune una rilevante potestà in materia, con la previsione della possibilità per l’ente locale di dettare una disciplina territoriale, capace di offrire tutela ai beni storici, ambientali e paesistici, con la loro inclusione in zone vincolate ai sensi dello strumento di pianificazione. <br />
Ne consegue che, nella specie, l’amministrazione comunale ha inteso ricomprendere  il fabbricato di proprietà della ricorrente in una zona omogenea, sottoposta alla particolare tutela che è stata ritenuta necessaria per i beni di particolare pregio storico ed architettonico.<br />
Le osservazioni che precedono consentono di accedere alla censura in rassegna, nella parte in cui lamenta che la p.a. ha errato nel ritenere che la norma contenuta nell’art. 23, comma 3 del codice della strada sia applicabile solo ai beni espressamente vincolati ai sensi del D.lvo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora trasfuso nel D.lvo 22 gennaio 2004, n. 41): va pertanto ritenuto che anche i beni ricompresi nelle zone individuate dal PRGC come sensibili ai fini di che si tratta sono sottoposti alla tutela del codice della strada, per cui l’amministrazione dovrà  pronunciarsi nuovamente alla luce dei principi esposti. Il ricorso va pertanto accolto nei limiti indicati, salvi gli ulteriori atti che la p.a. dovrà adottare.  Le spese vanno compensate, dati i giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,  I sezione, pronunciandosi sul ricorso con sentenza brevemente motivata, lo accoglie, e per l’effetto annulla l’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni che la p.a  riterrà di adottare. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.4.2004</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.7593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-4-2004-n-7593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-4-2004-n-7593/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.7593</a></p>
<p>Angelo Grieco &#8211; Presidente; Francesco Genovese &#8211; Estensore Giuseppe Plutino (avv. Antonio Saitta) contro U.T.G. &#8211; Prefetto di Reggio Calabria sull&#8217;integrazione del contraddittorio nel contenzioso elettorale amministrativo 1. Elezioni &#8211; Impugnazioni e ricorsi &#8211; Procedimento – Richieste del P.M. &#8211; Accoglimento integrale con la sentenza impugnata &#8211; Ordine di integrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-4-2004-n-7593/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.7593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-4-2004-n-7593/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.7593</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Angelo Grieco &#8211; Presidente; Francesco Genovese &#8211; Estensore<br /> Giuseppe Plutino (avv. Antonio Saitta) contro U.T.G. &#8211; Prefetto di Reggio Calabria</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;integrazione del contraddittorio nel contenzioso elettorale amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni &#8211; Impugnazioni e ricorsi &#8211; Procedimento – Richieste del P.M. &#8211;  Accoglimento  integrale  con  la sentenza impugnata &#8211; Ordine di integrazione  del  contraddittorio in appello &#8211; Necessita&#8217; &#8211; Esclusione.</p>
<p>2. Impugnazioni civili &#8211; Impugnazioni in generale &#8211; Cause scindibili e inscindibili &#8211; Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili &#8211;<br />
Integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti del pubblico ministero presso il giudice &#8220;a quo&#8221; &#8211; Necessita&#8217; &#8211; Limiti.</p>
<p>3. Elezioni &#8211; Elettorato &#8211; Passivo &#8211; In genere (ineleggibilita&#8217;) &#8211; Soggetto  condannato con sentenza passata in giudicato &#8211; Riabilitazione &#8211;  Cessazione  della  causa di ineleggibilita&#8217; &#8211; Condizioni e limiti temporali &#8211; Fondamento costituzionale.</p>
<p>4. Elezioni &#8211; Impugnazioni e ricorsi &#8211; Procedimento &#8211; Giudizio di cassazione &#8211; Acquisizione di nuove prove &#8211; Esclusione &#8211; Fattispecie.</p>
<p>5. Elezioni &#8211; Elettorato &#8211; Passivo &#8211; In genere (ineleggibilita&#8217;) &#8211;<br />
Disciplina  dell&#8217;art.  58, lett. c, D.Lgs. n. 267 del 2000 &#8211; Portata &#8211;  Correo  dell&#8217;esercente  la pubblica funzione o il pubblico servizio &#8211;  Applicabilita&#8217;</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle controversie elettorali, benche&#8217; il P.M. rivesta la qualita&#8217; di<br />
contraddittore necessario, legittimato all&#8217;impugnazione della<br />
sentenza che definisce il giudizio, qualora il ricorrente non abbia<br />
provveduto a notificare  il ricorso per cassazione al Procuratore<br />
Generale presso la Corte d&#8217;appello,  deve escludersi la necessita&#8217; di<br />
disporre l&#8217;integrazione del contraddittorio  nei  suoi confronti nel<br />
caso in cui la sentenza impugnata abbia integralmente  accolto  le<br />
sue richieste, poiche&#8217; in siffatta ipotesi manca una lesione degli<br />
interessi alla cui tutela egli e&#8217; preposto, dato che non puo&#8217;<br />
proporre ne&#8217; ricorso incidentale, ne&#8217; controricorso, restando<br />
soddisfatte le esigenze del contraddittorio e  l&#8217;esercizio delle<br />
attribuzioni e funzioni spettanti  al P.M. dal necessario intervento<br />
nel giudizio di legittimita&#8217; del Procuratore Generale presso la Corte<br />
di cassazione.</p>
<p>2. In  tema  di  elettorato passivo, le cause di ineleggibilita&#8217; di cui<br />
alla legge  n.  55 del 1990 non si applicano nei confronti dei<br />
soggetti condannati con  sentenza  penale passata in giudicato che<br />
abbiano ottenuto la riabilitazione,  giusta  il disposto dell&#8217;art.15,<br />
comma quarto &#8220;sexies&#8221; della legge n. 55  del 1990, a condizione che<br />
la pronuncia di riabilitazione sia intervenuta prima  della<br />
presentazione della candidatura (nella specie, a consigliere<br />
comunale), attesa  l&#8217;efficacia  soltanto &#8220;ex nunc&#8221; di tale pronuncia,<br />
e senza che  assuma, all&#8217;uopo, rilievo la data di presentazione della<br />
relativa domanda da parte dell&#8217;interessato.<br />
Infatti, tale interpretazione della indicata disposizione, che<br />
comprime il diritto costituzionale di elettorato passivo, trova la<br />
sua giustificazione nel <venir meno di un requisito soggettivo
esenziale per l'accesso alle cariche elettive o per la permanenza
dell'eletto nell'organo elettivo>, postulata dalla giurisprudenza<br />
Costituzionale (sentenze nn. 132 del 2001 e 25 del 2002) a<br />
salvaguardia del valore sostanziale della pari capacita&#8217; elettorale<br />
dei cittadini (sentenze nn. 264 del 1996 e 280 del 1992), che mira ad<br />
eliminare quei vantaggi ottenuti scorrettamente da alcuni candidati<br />
con comportamenti <non virtuosi>, sul piano dell&#8217;agire comune o<br />
nell&#8217;ambito delle pubbliche funzioni, per quanto successivamente non<br />
piu&#8217; censurati o censurabili, in ragione del buon comportamento<br />
tenuto dal suo autore.</p>
<p>3. In tema di contenzioso elettorale amministrativo, pur se la corte di<br />
cassazione  e&#8217;  giudice anche del merito, si che deve ritenersi<br />
consentito alle parti di  sottoporle anche la rivalutazione dei fatti<br />
di causa, tuttavia il suo giudizio si  svolge al di fuori di ogni<br />
governo istruttorio e la conoscenza  dei fatti le e&#8217; consentita solo<br />
in base agli atti e ai documenti gia&#8217; prodotti in giudizio e<br />
ritualmente riprodotti nella fase di cassazione(In applicazione di<br />
tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di<br />
censura riguardante la scorretta ricostruzione della fattispecie del<br />
reato &#8211; accertato a carico del candidato eletto ma dichiarato<br />
ineleggibile per la condanna subita-, da parte del giudice di merito,<br />
poiche&#8217; agli atti mancava la sentenza penale di cui si chiedeva il<br />
riesame).</p>
<p>4. La norma di cui all&#8217;art. 58, lett. c, del d.P.R. n. 267 del 2000 &#8211;<br />
secondo cui non possono essere candidati alle elezioni coloro che<br />
sono stati condannati  &#8230; per un delitto commesso con abuso di<br />
poteri o con violazioni dei doveri inerenti  ad  una  pubblica<br />
funzione o ad un pubblico servizio &#8211; non restringe la causa di<br />
decadenza ai soli soggetti che esercitano la pubblica funzione o il<br />
pubblico servizio, ma pone come condizione di ineleggibilita&#8217; o di<br />
decadenza dalla carica elettiva soltanto la condanna per detti reati,<br />
indipendentemente dal fatto che il condannato sia l&#8217;esercente la<br />
pubblica funzione o il pubblico servizio, ovvero altro soggetto, che<br />
abbia agito in situazione di concorso col primo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull&#8217;integrazione del contraddittorio nel contenzioso elettorale amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/3901_3901.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-4-2004-n-7593/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.7593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.680</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-680/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-680/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-680/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.680</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto Angeletti Adolfo (avv. C. E. Gallo) c. Comune di Costigliole d’Asti (avv. R. Montanaro) e c. Regione Piemonte e c. Ruggeri Antonio (avv.ti M. Casavecchia e G. Redi). sulla differenza tra manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo 1. Atti e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-680/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.680</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-680/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.680</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez De Ayala &#8211; Est. Bernardo Baglietto <br /> Angeletti Adolfo (avv. C. E. Gallo) c. Comune di Costigliole d’Asti (avv. R. Montanaro) e c. Regione Piemonte e c. Ruggeri Antonio (avv.ti M. Casavecchia e G. Redi).</span></p>
<hr />
<p>sulla differenza tra manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atti e provvedimenti amministrativi – Permesso di costruire – Impugnabilità – Termine &#8211; Decorrenza.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia – Differenze.</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Costruzione di un muro di contenimento – Manutenzione straordinaria – Insussistenza – Risanamento conservativo.</p>
<p>4. Atti e provvedimenti amministrativi – Permesso di costruire – Provvedimento favorevole &#8211; Obbligo di motivazione – Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Ai fini dell’inizio della decorrenza del termine per l’impugnazione della concessione edilizia, non basta che i lavori di costruzione vengano iniziati, qualunque sia lo stato d’avanzamento da essi raggiunto, dato che il termine decorre soltanto con la conoscenza da parte del ricorrente degli elementi essenziali del provvedimento concessorio, che può a sua volta trarsi in via presuntiva solo quando risulti da dati incontrovertibili l’avvenuto completamento della costruzione. Parimenti non è idoneo a far decorrere il termine un esposto formulato dal proprio legale di fiducia dal momento che il rapporto di rappresentanza non implica la tempestiva e costante informazione del cliente da parte del professionista.																																																																																												</p>
<p>2.	La demolizione con diversa ricostruzione delle solette divisorie fra i vari piani, oppure la realizzazione ex novo del terrazzo, oppure ancora l’apertura di nuove finestre, trattandosi di interventi che alterano i volumi delle singole unità immobiliari o mutano forma e struttura dell’edificio non costituiscono interventi di manutenzione straordinaria bensì vera e propria ristrutturazione edilizia.																																																																																												</p>
<p>3.	Il muro di contenimento realizzato per evitare smottamenti o frane che non altera il piano di campagna, pur non costituendo nuova costruzione, costituisce un’opera di risanamento conservativo, soggetto ad autorizzazione edilizia, trattandosi di intervento inteso ad assicurare la funzionalità del territorio stesso mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali del territorio stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.																																																																																												</p>
<p>4.	Il provvedimento di concessione edilizia necessita di essere motivato soltanto quando la Commissione si esprima in senso contrario all’istanza del richiedente, ma non anche nel caso opposto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla differenza tra manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente espone di essere proprietario di un’area con entrostante fabbricato residenziale sita in Comune di Costigliole d’Asti e confinante per un lato con un terreno inedificato di proprietà del controinteressato e per un altro lato con una strada pubblica, al di là della quale vi è un’altra area appartenente al controinteressato medesimo, sulla quale sorge un edificio originariamente costituito da due maniche, di cui una con destinazione agricola e l’altra con destinazione abitativa.<br />
Preso atto che detti terreni erano interessati da lavori di costruzione edilizia, il ricorrente ha appreso che il ricorrente aveva ottenuto dal Comune una prima concessione edilizia gratuita 28 novembre 2000, n. 73, avente ad oggetto “la demolizione di porzione di fabbricato, manutenzione straordinaria della rimanente porzione e realizzazione di muro controterra con orizzontamento portante per il consolidamento strutturale del fabbricato”, nonché una successiva concessione onerosa in variante alla precedente, rilasciata il 1° marzo 2001, n. 7 per il “consolidamento strutturale del fabbricato”; per i movimenti terra sull’area inedificata era stata infine assentita autorizzazione edilizia in sanatoria in data 18 settembre 2001, n. 18.<br />
I tre provvedimenti sopra citati sono stati congiuntamente denunciati con un unico articolato motivo per Violazione di legge, con riferimento agli artt. 13, 25 e 56 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e con riferimento agli artt. 31 e 48 L. 5 agosto 1978, n. 457, nonché con riferimento alla disciplina di piano regolatore per l’area in questione, e di cui alle norme di attuazione del piano regolatore generale adottata il 27 febbraio 1991, vigente, e variante generale n. 2, adottata con deliberazione C.C. 4 maggio 1999, in salvaguardia; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; illogicità; difetto e insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì quale violazione di legge a sensi dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241).<br />
L’intervento assentito con la prima concessione non costituirebbe manutenzione straordinaria; poiché la demolizione di parte dell’edificio preesistente non sarebbe funzionale alla sua fedele ricostruzione, l’atto non avrebbe potuto essere rilasciato a titolo gratuito.<br />
Il muro controterra ad orizzontamento portante sarebbe funzionale alla realizzazione di un ampio lastricato con sottostante vano seminterrato, per cui anche tale intervento non avrebbe potuto essere assentito gratuitamente.<br />
La concessione in variante ha assentito la realizzazione di due muri interrati che contornano il vano seminterrato di cui sopra ed una ulteriore demolizione della muratura dell’edificio emergente, per cui tale intervento esulerebbe dal concetto di consolidamento strutturale.<br />
L’area interessata dai lavori ricade in zona agricola, per cui, sia a norma dell’art. 25 della legge urbanistica regionale che in base al piano regolatore vigente ed a quello in salvaguardia, non sarebbero consentite nuove costruzioni, specie a chi non sia imprenditore agricolo a titolo principale; se le norme di piano dovessero interpretarsi in senso diverso, esse sarebbero a loro volta illegittime per violazione dell’art. 25 citato.<br />
Il piano vigente e quello in salvaguardia escluderebbero l’utilizzazione edificatoria dell’area, in quanto soggetta a vincolo di rispetto stradale ed in quanto classificata come “area a pericolosità geomorfologica elevata”; il Comune avrebbe comunque omesso gli accertamenti del caso.<br />
Non sarebbe stato acquisito il parere della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali prescritto dall’art. 11 N.T.A. del piano regolatore.<br />
Il fabbricato originario aveva altezze diverse, mentre quello in progetto ha un’al-tezza uniforme corrispondente al punto più alto del precedente, con conseguente realizzazione di una nuova cubatura.<br />
Né il nuovo fabbricato, né il muro di contenimento rispetterebbero le distanze dalla strada e dai lotti confinanti previste dal piano regolatore.<br />
L’autorizzazione in sanatoria per i movimenti terra sul lotto confinante con quello del ricorrente sarebbe rilasciabile solo in caso di interventi eseguiti per esigenze temporanee ed in ogni caso il volume del terreno effettivamente sbancato sarebbe maggiore di quello assentito.<br />
Sia il Comune di Costigliole d’Asti che il controinteressato si sono costituiti in giudizio, controdeducendo al ricorso e chiedendone la reiezione.<br />
L’istanza cautelare, inizialmente respinta da questo Tribunale con ordinanza 5 dicembre 2001, n. 1191, è poi stata accolta in appello con ordinanza Cons. St., V, 7 maggio 2002, n. 1698.<br />
A seguito dell’ottenimento di copia dei verbali della Commissione Edilizia che ha esaminato i progetti come sopra approvati, il ricorrente ha dedotto primi motivi aggiunti, con cui ha censurato i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo anche per Violazione di legge con riferimento all’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, all’art. 48 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, agli artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento edilizio comunale di Costigliole d’Asti, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; illogicità; difetto e insufficienza di istruttoria e di motivazione.<br />
I pareri della Commissione Edilizia sarebbero immotivati.<br />
Con ulteriori motivi aggiunti il ricorrente ha poi esteso l’impugnazione alla successiva concessione edilizia 10 aprile 2002, n. 18, frattanto rilasciata al ricorrente per “ristrutturazione e variante di cui alla concessione edilizia n. 7/01”.<br />
Il nuovo provvedimento è denunciato per Violazione di legge con riferimento agli artt. 13, 25 e 56 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e con riferimento agli artt. 31 e 48 L. 5 agosto 1978, n. 457, nonché con riferimento all’art. 15 del regolamento edilizio vigente, agli artt. 4 e 6, tabella 21 N.T.A. del piano regolatore generale vigente e della variante generale adottata il 4 maggio 1999, in salvaguardia, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; illogicità; difetto e insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì quale violazione di legge a sensi dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241).<br />
Poiché l’edificio originario sarebbe stato nel frattempo quasi integralmente demolito, non sarebbe possibile assentirne la ristrutturazione.<br />
La demolizione con difforme ricostruzione non costituirebbe ristrutturazione edilizia, ma nuova costruzione.<br />
La nuova concessione consentirebbe la realizzazione di un edificio di quattro piani, laddove quello originario si sviluppava su due piani.<br />
La nuova concessione consentirebbe inoltre l’elevazione per un metro dell’altez-za massima del fabbricato, con creazione di una nuova volumetria e violazione dei limiti di altezza previsti in zona dal piano regolatore.<br />
Non sarebbero osservate le distanze dai confini.<br />
L’intervento di nuova costruzione non sarebbe ammesso in zona dal piano regolatore.<br />
Amministrazione resistente e controinteressato hanno replicato ai motivi aggiunti, chiedendone la reiezione.<br />
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. L’impugnazione in esame investe complessivamente tre successive concessioni edilizie assentite dal Comune di Costigliole d’Asti al controinteressato per la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato originariamente consistente in due maniche, di cui una avente destinazione residenziale ed una avente destinazione agricola, posto in posizione prospiciente la proprietà del ricorrente (al di là di una strada).<br />
Con la prima concessione (28 novembre 2000, n. 73) era stata assentita la demolizione della parte agricola, la manutenzione straordinaria della parte civile e la realizzazione di un muro controterra con orizzontamento portante, ritenuto necessario per il consolidamento del fabbricato.<br />
In corso d’opera il Comune ha poi rilasciato la seconda concessione (variante 1° marzo 2001, n. 7, per la demolizione parziale e la ricostruzione della porzione residenziale del fabbricato, con contestuale realizzazione di un locale sotterraneo da destinare a cantina e che riduzione dell’orizzontamento portante già assentito dalla concessione precedente.<br />
Durante i lavori di scavo il controinteressato aveva depositato il materiale di risulta su un proprio (diverso) terreno direttamente confinante con quello del ricorrente, che il 6 giugno 2001aveva presentato un esposto al Comune, denunciando l’illegittimità dell’operazione; per quest’ultima il Comune ha poi rilasciato l’autorizzazione edilizia in sanatoria (18 settembre 2001, n. 18).<br />
Infine, con l’ultima concessione edilizia (variante 10 aprile 2002, n. 18) il Comune ha assentito la realizzazione di opere ulteriori, ascritte alla tipologia della ristrutturazione edilizia.<br />
I primi tre provvedimenti sono stati congiuntamente impugnati con il ricorso introduttivo e ulteriormente gravati con i primi motivi aggiunti; il quarto provvedimento ha formato oggetto dei secondi motivi aggiunti.<br />
2. Il Comune di Costigliole d’Asti eccepisce pregiudizialmente l’irricevibilità del ricorso, osservando che questo è stato notificato solo il 6 novembre 2001, mentre già il 6 giugno precedente i lavori avevano raggiunto un consistente stato di avanzamento, rilevato dallo stesso Comune in occasione di un accertamento, e comunque il 21 giugno 2001 il ricorrente, tramite il proprio legale, aveva presentato l’esposto circa il deposito di terra sul fondo confinante: ciò che secondo il Comune stesso dimostrerebbe che il ricorrente era a conoscenza anche di ciò che avveniva al di là della strada.<br />
L’eccezione deve essere disattesa.<br />
In ordine al primo punto, la giurisprudenza è infatti consolidata sul principio secondo cui ai fini dell’inizio della decorrenza del termine per l’impugnazione della concessione edilizia non basta che i lavori di costruzione vengano iniziati, qualunque sia lo stato d’avanzamento da essi raggiunto, dato che il termine decorre soltanto con la conoscenza da parte del ricorrente degli elementi essenziali del provvedimento concessorio, che può a sua volta trarsi in via presuntiva solo quando risulti da dati incontrovertibili l’avveuto completamento della costruzione (Cons. St., IV, 8 luglio 2002, n. 3805; Cons. St., VI, 10 giugno 2003, n. 3265).<br />
Quanto all’esposto presentato tramite il legale, è sufficiente osservare che, anche in questo caso per costante orientamento giurisprudenziale, la conoscenza di un atto, acquisita dal difensore, non è elemento univoco e incontrovertibile su cui fondare l’affermazione che anche il destinatario ne aveva piena conoscenza, dal momento che il rapporto di rappresentanza non implica la tempestiva e costante informazione del cliente da parte del professionista (T.A.R. Puglia – Bari, 18 settembre 2001, n. 3779; T.A.R. Marche, 25 marzo 2002, n. 240): tutto ciò a prescindere dalla circostanza, comunque rilevante, che l’esposto riguardava soltanto il deposito di terriccio fondo confinante, e non anche la costruzione in corso al di là della strada, che non vi era minimamente menzionata.<br />
Il ricorso è quindi ricevibile e deve essere esaminato nel merito.<br />
3.1. Come più sopra accennato, la concessione edilizia iniziale (28 settembre 2000, n. 73), ha assentito: a) la demolizione integrale dell’ala rurale del fabbricato (ex fienile), b) talune opere interne ed esterne all’ala residenziale; c) la realizzazione del muro controterra e di una soletta di irrigidimento destinata a sostenere un giardino pensile.<br />
Il ricorrente sostiene innanzi tutto che tali opere non costituirebbero manutenzione straordinaria, come definite in concessione, per cui la concessione stessa sarebbe viziata per violazione di legge e travisamento dei fatti.<br />
Al riguardo è opportuno evidenziare che il provvedimento definisce “manutenzione straordinaria” le sole opere da realizzarsi sulla porzione residenziale dell’edificio, e non già l’intero complesso dei lavori assentiti, per cui occorre limitare la verifica a tale loro porzione (la demolizione dell’ex fienile e la costruzione del muro controterra risultano infatti definite autonomamente e dal complesso del provvedimento non risulta in alcun modo che il Comune abbia inteso ricomprenderle nella tipologia della “manutenzione straordinaria” del resto dell’edificio).<br />
3.2. Dagli atti acquisiti al giudizio (in particolare dalle relazioni dei consulenti tecnici nominati dal P.M. e dal G.I.P. presso il Tribunale di Asti nell’ambito di indagini svolte a seguito di un esposto presentato dallo stesso ricorrente) risulta che le opere riguardanti la porzione residenziale del fabbricato assentite con la prima concessione consistono in modifiche interne di distribuzione e collegamento fra i piani, nonché in modifiche di aperture nei prospetti e nella realizzazione di un terrazzo sul lato nord del fabbricato: opere che entrambi i consulenti tecnici hanno ritenuto tutte ascrivibili al concetto di manutenzione straordinaria.<br />
Il Collegio dissente però da tali conclusioni, in quanto, a norma dell’art. 31 L. 5 agosto 1978, n. 457 (vigente all’epoca del rilascio della concessione) e dell’art. 13 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, per interventi di manutenzione straordinaria si devono intendere esclusivamente “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.<br />
Ora, tale definizione non si può riferire alla demolizione con diversa ricostruzione delle solette divisorie fra i vari piani, trattandosi di interventi che alterano i volumi delle singole unità immobiliari e mutano forma e struttura dell’edificio medesimo (T.A.R. Lombardia – Milano, 24 giugno 1996, n. 843; identico discorso vale per la realizzazione ex novo del terrazzo, che non è destinata a rinnovare o sostituire alcuna porzione edilizia esistente (T.A.R. Molise, 8 ottobre 1997, n. 198), nonché, per la stessa ragione, per l’apertura di nuove finestre (T.A.R. Lazio, II, 19 settembre 1992, n. 1836).<br />
3.3. L’intervento assentito sull’ala residenziale del fabbricato appare per contro ascrivibile al concetto di ristrutturazione edilizia.<br />
Il Collegio non ritiene tuttavia che l’erronea qualificazione formale (di manutenzione straordinaria) attribuitagli dal Comune costituisca di per sé vizio dell’atto concessorio, trattandosi di dato meramente formale che non incide sulla legittimità dell’atto stesso.<br />
Né rileva il fatto che la concessione sia stata rilasciata a titolo gratuito, non potendosi riconoscere al ricorrente alcun interesse a denunciare in questa sede un mancato introito nelle casse di un Comune in cui egli neppure risiede (T.A.R. Lazio, II, 16 aprile 1997, n. 717).<br />
Ciò che è necessario, consiste piuttosto nella verifica circa l’ammissibilità del-l’intervento assentito alla luce delle norme del piano regolatore.<br />
Al riguardo le relazioni dei consulenti tecnici più sopra richiamate chiariscono entrambe che l’intero complesso dei lavori assentiti ricade in tre diverse zone del piano regolatore, e precisamente, nella fascia di rispetto stradale, in “zona di recupero edilizio-urbanistico a prevalente destinazione agricola di pregio paesaggistico”, ed infine in “zona soggetta a vincoli di inedificabilità” per ragioni geologiche (c.d. zona “frane in atto”).<br />
Le stesse relazioni precisano che l’ala residenziale del fabbricato ricade per circa un terzo in tale ultima zona, e l’art. 9.2 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Costigliole d’Asti (in vigore all’epoca di rilascio della concessione in esame) prescrive che, nell’ambito di tali zone “sugli edifici esistenti (&#8230;) sono consentiti unicamente gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dalla normativa nazionale e regionale vigenti in materia”.<br />
Il fatto che l’intervento assentito sull’ala residenziale abbia per contro carattere di ristrutturazione edilizia e che esso interessi un edificio ricadente – anche soltanto per un terzo – in zona che tale intervento non consente, vizia pertanto la concessione 28 novembre 2000, n. 73 in conformità a quanto dedotto in ricorso, nella parte riguardante l’ala residenziale medesima.<br />
4. La stessa concessione è poi denunciata nella parte che ha permesso la demolizione dell’ala rurale dell’edificio (l’ex fienile), che secondo il ricorrente sarebbe soggetta a sensi dell’art. 56 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 ad autorizzazione edilizia, soltanto ove essa non sia funzionale ad una successiva attività costruttiva.<br />
Questa censura deve essere disattesa: a prescindere dalla circostanza che nel caso in esame è stata rilasciata una concessione edilizia (ancorché gratuita), è sufficiente rilevare che la concessione originaria non prevedeva alcuna ricostruzione sul sedime dell’ala demolita.<br />
5.1. In ordine alla realizzazione del muro controterra e della soletta adibita a giardino pensile, il ricorrente sostiene che l’intervento, comportante la costruzione di un muro di altezza media pari a quattro metri, sarebbe stato “probabilmente” qualificato dall’Amministrazione in parte come scavo ed in parte come restauro e risanamento conservativo, mentre esso consisterebbe in realtà in una vera e propria opera edilizia soggetta a concessione onerosa.<br />
Si è già accennato come non rilevi in questa sede la circostanza che l’intervento sia stato assentito gratuitamente e come la legittimità del provvedimento non dipenda dalla qualificazione formale attribuita dal Comune all’intervento stesso.<br />
Rileva invece la normativa di piano, nel senso che la concessione è viziata se si accerta che quanto assentito esorbita dal novero degli interventi ammissibili,In proposito, entrambe le relazioni dei consulenti tecnici più sopra richiamate riferiscono che il muro e la soletta ricadono per intero in zona “frane in atto”, in cui il piano del 1994 consente soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel cui ambito, secondo i consulenti medesimi, ricadrebbe l’inter-vento assentito.<br />
La giurisprudenza ha al riguardo avuto ripetute occasioni di precisare che costituiscono (nuova) costruzione soggetta a concessione edilizia il terrapieno e il muro di contenimento che hanno prodotto un dislivello ovvero hanno accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi, mentre non costituisce costruzione il muro di contenimento realizzato per evitare smottamenti o frane (Cons. St., V, 21 gennaio 1997, n. 63; Cons. St., V, 30 marzo 1998, n. 387; Cons. St., V, 28 giugno 2000, n. 3637).<br />
Nel caso in esame, i consulenti hanno entrambi riferito che il muro non è stato in alcuna misura realizzato allo specifico fine di alterare artificialmente il piano di campagna, ma ha in effetti la sola funzione di prevenire il determinarsi di dissesti geologici e che la soletta che lo collega al resto della proprietà è funzionale alla sua tenuta.<br />
Il Collegio non ha motivo di dissentire da tali conclusioni.<br />
5.2. Ciò tuttavia non comporta che esso possa ascriversi al concetto di manutenzione straordinaria, quantomeno perché l’intervento comporta una rilevante ed evidente trasformazione del territorio.<br />
La realizzazione del muro deve piuttosto inquadrarsi nel concetto di risanamento conservativo &#8211; pure soggetto ad autorizzazione edilizia – trattandosi di intervento inteso ad assicurare la funzionalità (in questo caso non dell’organismo edilizio, ma) del territorio stesso mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali (del territorio stesso), ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.<br />
L’ascrivibilità dell’intervento ad una categoria tipologica più “pesante” della manutenzione straordinaria ne comporta perciò l’inammissibilità alla luce delle norme del piano regolatore all’epoca vigente.<br />
È poi vero che il piano regolatore in itinere, al suo art. 9.3.1 delle norme di attuazione, consentiva in zona anche le “opere finalizzate alla bonifica e al miglioramento delle condizioni di stabilità esistenti”, ma tale disposizione, essendo ampliativa rispetto alle previsioni vigenti, non poteva considerarsi operativa in regime di salvaguardia e perciò, all’epoca di rilascio della concessione, non poteva (ancora) trovare applicazione.<br />
La concessione 28 novembre 2000, n. 73 si rivela quindi illegittima anche nella parte in cui ha assentito l’opera in discorso.<br />
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, detta concessione deve essere annullata sia nella parte in cui ha assentito le opere riguardanti l’ala residenziale del fabbricato, sia in quella riguardante il “muro controterra”; non, invece in quella che ha permesso la demolizione dell’ala rurale del fabbricato stessa.<br />
Per tale parte, il provvedimento va dichiarato immune anche dalla censura di difetto di motivazione del parere della Commissione Edilizia che ha esaminato il progetto, dedotta con i primi motivi aggiunti.<br />
In giurisprudenza è infatti pacifico che tale motivazione è necessaria soltanto quando la Commissione si esprima in senso contrario all’istanza del richiedente, ma non anche nel caso opposto (T.A.R. Puglia – Bari, II, 22 novembre 1995, n. 1144; T.A.R. Campania – Napoli, 24 luglio 2001, n. 3540).<br />
Fondata è viceversa la censura – riferibile a tutta la concessione complessivamente considerata, compresa quindi anche la parte che ha assentito la demolizione dell’ex fienile – secondo cui l’intera area interessata dai lavori, ed in particolare quella occupata dall’edificio preesistente, ricade in zona agricola, per la quale il piano regolatore in itinere limita, con norma di immediata applicabilità in salvaguardia, l’esecuzione di opere edilizie (demolizioni comprese, finalizzate o meno alla successiva fedele ricostruzione) ai soli imprenditori agricoli a titolo principale o part-time.<br />
7. La prima concessione si rivela pertanto viziata per le anzidette ragioni in ogni sua parte, e le ragioni addotte valgono anche a proposito delle successive concessioni in variante 1° marzo 2001, n. 7 e 10 aprile 2002, n. 18 (impugnata con i secondi motivi aggiunti), che hanno consentito ampliamenti del fabbricato ristrutturato e del “muro controterra”.<br />
Tutte e tre le concessioni devono quindi essere annullate, restando assorbiti i motivi ulteriori ad esse riferibili.<br />
8. Resta l’autorizzazione edilizia 18 settembre 2001, n. 18, rilasciata in sanatoria per l’avvenuto deposito di terriccio proveniente dagli scavi sul fondo confinante con quello del ricorrente.<br />
Il ricorrente deduce al riguardo che a norma dell’art. 56 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, l’autorizzazione avrebbe potuto essere rilasciata soltanto per depositi temporanei o per reinterri non finalizzati a successiva attività costruttiva.<br />
La censura non è condivisibile.<br />
Il deposito di terra su un fondo inedificato costituisce evidentemente “reinterro”; la norma sopra citata lo assoggetta ad autorizzazione anche se non ha carattere temporaneo, purché non sia appunto finalizzato ad una successiva attività edilizia.<br />
Nel caso in esame, l’attività edilizia è in corso su un fondo diverso, né rileva che la terra provenga da quest’ultimo, posto che su quello interessato dal deposito non è in ogni caso prevista nessuna costruzione.<br />
Né può essere condivisa l’ulteriore censura secondo cui l’autorizzazione è stata rilasciata per il deposito di 880 metri cubi di terra, come richiesto dal controinteressato, laddove in sede di precedente accertamento i tecnici avevano quantificato il deposito stesso in 1500 metri cubi.<br />
Se le quantità non corrispondono, il Comune conserva infatti il potere di provvedere in via repressiva per la differenza, ma l’aver autorizzato un deposito minore di quello effettivamente eseguito non costituisce certo motivo di illegittimità dell’autorizzazione stessa.<br />
Per questa parte l’impugnazione deve perciò essere respinta per infondatezza.<br />
9. Il ricorso ed i motivi aggiunti meritano perciò essere accoglimento nella sola parte rivolta contro le concessioni edilizie 28 novembre 2000, n. 73, 1° marzo 2001, n. 7 e 10 aprile 2002, n. 18, che devono essere conseguentemente annullate.<br />
Attesa la particolarità delle questioni esaminate, le spese possono formare oggetto di compensazione integrale fra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla le concessioni edilizie 28 novembre 2000, n. 73, 1° marzo 2001, n. 7 e 10 aprile 2002, n. 18.<br />
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il 21 aprile 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-4-2004-n-680/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2004 n.680</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.2142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-2142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-2142/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-2142/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.2142</a></p>
<p>Pubblico impiego – selezione per accesso posizione economica C/2 e C/3 – carenza di titolo di studio richiesto dall’avviso – tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – ordinanza n. 2135 del 11 maggio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA &#8211; SEZIONE PRIMA Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-2142/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.2142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-2142/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.2142</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – selezione per accesso posizione economica C/2 e C/3 – carenza di titolo di studio richiesto dall’avviso – tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/5/3941/g">ordinanza n. 2135 del 11 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2142/2004<br />
Registro Generale:3376/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CORRADO CALABRO&#8217; Presidente<br />ANTONINO SAVO AMODIO Cons.<br />DAVIDE SORICELLI Ref. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 21 Aprile 2004<br />
Visto il ricorso 3376/2004 proposto da:<br />
<b>SILVI RENZO</b>rappresentato e difeso da:<br />
PIZZUTI AVV. GIULIOcon domicilio eletto in ROMAVIA OTTORINO LAZZARINI, 19presso<br />
PIZZUTI AVV. GIULIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO</b> rappresentato e difeso da: <b>AVVOCATURA DELLO STATO</b> con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede <b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b> e nei confronti di <b>BOCCUZZI MARGHERITA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del decreto non comunicato al ricorrente con il quale l’Avvocato Generale facente funzioni avrebbe disposto l’esclusione di Silvi Renzo dalle procedure di selezione per l’accesso alle posizioni economiche C2 e C3, procedure nel prosieguo specificamente indicate, ed inoltre delle note del 12.02.2004 n. 23207 e 25/02/2004 n. 29693 sottoscritte dal Segretario Generale anzidetto ed indirizzate al ricorrente, nonchè di ogni altro atto antecedente e successivo, ancorché non noto, del menzionato procedimento di esclusione.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO<br />
Udito il relatore Ref. DAVIDE SORICELLI e uditi altresì per le parti l’avv. Giulio Pizzuti e l’avv. dello Stato Gabriella D’Avanzo;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che, al primo e sommario esame della fase cautelare, il ricorso non presenta profili di fondatezza, considerato che il titolo di studio posseduto dal ricorrente non sembra corrispondere a quello richiesto dall’avviso di selezione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA , li 21 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-2142/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.2142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.466</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-466/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-466/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-466/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.466</a></p>
<p>Demanio – concessione arenile – realizzazione di spiaggia attrezzata &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione – presenza di altre zone gia’ date in concessione – prevalenza per mantenimento di regime di libera balneazione &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione demaniale &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, Sez.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-466/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.466</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-466/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.466</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio – concessione arenile – realizzazione di spiaggia attrezzata &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione – presenza di altre zone gia’ date in concessione – prevalenza per mantenimento di regime di libera balneazione &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione demaniale &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4159/g">Ordinanza del 21 maggio 2004 n. 2321</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4158/g">Ordinanza sospensiva del 3 marzo 2004 n. 288</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4157/g">Ordinanza n. 2520 del 28 maggio 2004</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4161/g">Ordinanza del 27 gennaio 2004 n. 366</a></p>
<p>Vedi anche:CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4162/g">Ordinanza del 07 maggio 2004 n. 2098</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4163/g">Ordinanza sospensiva del 18 febbraio 2004 n. 247</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 466/04<br />
Registro Generale: 151/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI, Presidente<br />ETTORE MANCA, Ref.<br />CARLO BUONAURO, Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 21 Aprile 2004<br />
Visto il ricorso 151/2004 proposto da:<br />
<b>CORCIULO LUIGI</b>rappresentato e difeso da:<br />
PELLEGRINO GIANLUIGIcon domicilio eletto in LECCEVIA AUGUSTO IMPERATORE, 16presso<br />
PELLEGRINO GIANLUIGI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede<br />
<b>COMUNE DI GALLIPOLI</b>rappresentato e difeso da:<br />
PORTALURI PIER LUIGIcon domicilio eletto in LECCEVIA IMBRIANI 24presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,della determinazione 13.2.2004 prot. n. 3823/DEM emessa dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Visti i motivi aggiunti depositati il 6 aprile 2004;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI<br />
COMUNE DI GALLIPOLI<br />
Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO e uditi altresì per le parti l’Avv. Pellegrino, l’Avv. dello Stato Roberti e l’Avv. Portaluri;</p>
<p>Considerato che allo stato l’impugnato provvedimento di diniego non evidenzia i denunziati profili di illegittimità, atteso che la richiesta concessione demaniale, come da allegate e non contestate planimetrie, riguarda un tratto di arenile, per un verso, connotato da rilevanti e non estese condizioni di facile ed agevole accesso per l’utenza; per altro verso, inserito in un contesto caratterizzato dall’estesa presenza di zone già date in concessione, sicché appare congruamente motivata la preminenza accordata nel caso di specie al mantenimento del regime di libera balneazione;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge (Ricorso numero 151/2004) la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE , li 21 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-466/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.466</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.486</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-486/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-486/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-486/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.486</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione – cava – coltivazione con impianto di frantumazione &#8211; cessazione dell’attivita’ e ripristino dei luoghi – obbligo di rimozione impianti &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 3015 del 25 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER L&#8217;EMILIA-ROMAGNABOLOGNA &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-486/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.486</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-486/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.486</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – cava – coltivazione con impianto di frantumazione  &#8211; cessazione  dell’attivita’ e ripristino dei luoghi – obbligo di  rimozione impianti &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4455/g">Ordinanza n. 3015 del 25 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />BOLOGNA &#8211; SEZIONE II</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 486/2004<br />
Registro Generale: 449/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI PAPIANO Presidente<br />GRAZIA BRINI Cons. , relatore<br />
UGO DI BENEDETTO Cons.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 21 Aprile 2004<br />
Visto il ricorso 449/2004 proposto da:<br />
<b>SA. PI. FO. S.R.L.</b>rappresentato e difeso da:<br />
FANZINI AVV. GIANCARLOFOSCHI AVV. ARNALDOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA S.STEFANO 43presso<br />
ADDARIO AVV. MARIA GIOVANNA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI FORLIMPOPOLI</b>rappresentato e difeso da:<br />
LAURICELLA AVV. GIOVANNI<br />
Con domicilio eletto in BOLOGNA<br />
VIA ALTABELLA 3<br />
Presso<br />
BALLI AVV. CRISTINA</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione della nota prot.n. 3104 del Sindaco di Forlimpopoli del 19.2.2004 portante mancato accoglimento di richiesta di mantenimento di impianto di frantumazione;</p>
<p>della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Forlimpopoli 12.1.1998 n. 5 portante approvazione di schema di convenzione per coltivazione di cava;<br />
della convenzione per attività estrattiva del 7.4.1998 ai rogiti Notaio De Simone rep.n. 15199 per la parte indicata nel testo;</p>
<p>nonché per quanto occorrer possa dell’autorizzazione all’esercizio di cava prot.n. 6635 del 20.4.1998 per la parte nella quale si rimanda alla convenzione stipulata e limitatamente alle parti della convenzione indicate nel testo.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI FORLIMPOPOLI</p>
<p>Udito il relatore Cons. GRAZIA BRINI<br />E uditi altresì per le parti gli avv.ti Foschi e Marabini in sostituzione di Lauricella</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Considerato che ad una prima sommaria delibazione non si ravvisano nel ricorso profili che possano condurre a un suo accoglimento;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BOLOGNA, li 21 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-486/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.486</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-410/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-410/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.410</a></p>
<p>Contratti – opere – gara &#8211; lavori di manutenzione impianto di climatizzazione – requisiti di partecipazione alla gara – bando che chiede qualificazione in impianti di termoregolazione (categoria OS28) e opere relativi ad impianti elettrici (categoria OS30) &#8211; Sostanziale equivalenza della qualificazione per OG11 (impianti tecnologici ) – esclusione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-410/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-410/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.410</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – opere – gara &#8211; lavori di manutenzione impianto di climatizzazione – requisiti di partecipazione alla gara – bando che chiede qualificazione in impianti di termoregolazione (categoria OS28) e opere relativi ad impianti elettrici (categoria OS30) &#8211; Sostanziale equivalenza della qualificazione per OG11 (impianti tecnologici ) – esclusione di impresa esclusa carente di OS 28 e OS 30, ma in possesso di OG11 – tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/8/4861/g">Ordinanza n. 3868 del 10 agosto 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />BARI PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 410/2004<br />Registro Generale:598/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GENNARO FERRARI Presidente<br />VITO MANGIALARDI Cons. , relatore<br />
FEDERICA CABRINI Ref.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 21 Aprile 2004<br />
Visto il ricorso 598/2004 proposto da:<br />
<b>GUASTAMACCHIA S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:<br />
PETRAROTA AVV.VITOcon domicilio eletto in BARIC/O ST.TREVI VIA T.FIORE, 62presso<br />
PETRAROTA AVV.VITO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BARI</b>rappresentato e difeso da:<br />
LANZA AVV.ROSSANAcon domicilio eletto in BARIVIA PRINCIPE AMEDEO N.152presso la sua sede<br />
<b>DIRIGENTE EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI BARI</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensiva, del bando di gara per pubblico incanto indetto dal Comune di Bari in data 13.2.2004, per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria e non programmata dell’impianto do climatizzazione del Palazzo di Giustizia di P.zza E. De Nicola, per la durata di tre anni in esecuzione delle determinazioni dirigenziali nn. 2003/160/01072 del 4.11.2003 e 2004/160/00159 dell’11.2.2004, nonché della nota prot. n.49037 del 3.3.2004.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI BARI<br />
Udito il relatore Cons. VITO MANGIALARDI e uditi altresì per le parti gli Avv.ti Petrarota e Lanza;</p>
<p>Considerato che il ricorso non pare assistito da fumus giusta giurisprudenza citata da controparte ( CdS 6760/03);</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti richiesti dall&#8217;art.21, ultimo comma, della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall&#8217;art.3 della Legge 205/2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. Prima,RESPINGE la suindìcata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-4-2004-n-410/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/4/2004 n.410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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