<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>21/3/2020 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-3-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-3-2020/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>21/3/2020 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-3-2020/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2020 n.103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-21-3-2020-n-103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-21-3-2020-n-103/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-21-3-2020-n-103/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2020 n.103</a></p>
<p>Renata Emma Ianigro, Presidente FF, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore PARTI:A.S.D. Curi Pescara, in persona del Presidente pro tempore, dott. Alberto Agresta, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vincenzo Antonuccicontro Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paola Di Marco nei confronti A.S.D. Caldora Calcio Pescara,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-21-3-2020-n-103/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2020 n.103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-21-3-2020-n-103/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2020 n.103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Renata Emma Ianigro, Presidente FF, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore PARTI:A.S.D. Curi Pescara, in persona del Presidente pro tempore, dott. Alberto Agresta, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vincenzo Antonuccicontro  Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paola Di Marco  nei confronti  A.S.D. Caldora Calcio Pescara, non costituita in giudizio</span></p>
<hr />
<p>Piano Economico Finanziario:  va escluso il ricorso al soccorso istruttorio ex. art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.Contratti della PA- offerte &#8211; Piano Economico e Finanziario (P.E.F.)- definizione e finalità  .<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">2.Contratti della PA- offerte di gara- Piano economico e finanziario ( P.E.F )Â &#8211; elemento significativo della proposta contrattuale- è tale- vizio intriseco del Piano economico finanziario- qualità  dell&#8217;offerta- è inficiata. </p>
<p> 3.Contratti della PA- offerta di gara &#8211; Piano economico e finanziario- natura .</p>
<p> 4.Contratti della Pa- Piano Economico Finanziario- soccorso istruttorio ex. art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016- va escluso.</p></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Il Piano Economico e Finanziario è volto a dimostrare la concreta capacità  del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l&#8217;intero arco temporale prescelto, mediante la progettazione di un equilibrio economico &#8211; finanziario di investimenti e connessa gestione, nonchè il rendimento atteso per l&#8217;intero periodo: ciò che consente alla P.A. di valutare l&#8217;adeguatezza dell&#8217;offerta e l&#8217;effettiva possibilità  di realizzare l&#8217;oggetto della concessione. Il P.E.F. è, dunque, un documento che giustifica la sostenibilità  dell&#8217;offerta e non si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità , per provare che l&#8217;impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell&#8217;attività .</p>
<p> 2.Il Piano economico e finanziario (P.E.F) non può essere tenuto separato dall&#8217;offerta in senso stretto, rappresentando esso un elemento significativo della proposta contrattuale, perchè dÃ  modo alla P.A. di valutare la congruenza e così¬ l&#8217;affidabilità  della sintesi finanziaria contenuta nell&#8217;offerta, con il corollario che un vizio intrinseco del Piano si riflette sulla qualità  dell&#8217;offerta stessa e la inficia; nel corso dell&#8217;esercizio della concessione, l&#8217;eventuale alterazione degli indicatori del P.E.F. dipendente da circostanze sopravvenute potrà  determinare la modifica di elementi essenziali della concessione, quali l&#8217;entità  del canone e la durata del rapporto .</p>
<p> 3.Il P.E.F. rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale ed integra a pieno titolo l&#8217;offerta, di cui vale ad illustrare, valorizzare, corroborare e giustificare la complessiva sostenibilità  tractu temporis: pur non sostituendosi o sovrapponendosi ad essa, in sostanza, ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità , al fine di provare che l&#8217;impresa andrà  prospetticamente a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell&#8217;attività .</p>
<p> 4.In coerenza con la natura e le funzioni del Piano Economico Finanziario, quale elemento significativo della proposta contrattuale integrante a pieno titolo l&#8217;offerta, ha escluso che per il P.E.F. possa operare il soccorso istruttorio, ostandovi la chiara formulazione letterale dell&#8217;art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, che preclude l&#8217;attivazione di siffatto rimedio per quanto concerne gli elementi dell&#8217;offerta tecnica ed economica .</em></p>
<p> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00103/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00069/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 69 del 2019, proposto dalla<br /> A.S.D. Curi Pescara, in persona del Presidente pro tempore, dott. Alberto Agresta, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vincenzo Antonucci e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paola Di Marco, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell&#8217;Avvocatura Comunale, in Pescara, p.zza Italia, n. 1 </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">A.S.D. Caldora Calcio Pescara, non costituita in giudizio</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali di gara della Commissione giudicatrice n. 8 del 5 ottobre 2018, n. 9 del 16 novembre 2018 e n. 10 del 9 gennaio 2019, relativi alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Pescara, avente ad oggetto &#8220;Finanza di Progetto, ai sensi dell&#8217;art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 per la concessione dell&#8217;impianto sportivo comunale E. D&#8217;Agostino-Quartiere Zanni&#8221;, nella parte in cui si è stabilito che le assunzioni relative alle voci di costi e di ricavi indicate nel Piano economico della ricorrente non fossero congrue, corrette e coerenti con l&#8217;offerta formulata e che il predetto Piano economico non fornisse adeguate garanzie in ordine alla corretta e remunerativa gestione del servizio per tutta la durata della concessione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale di gara della Commissione Giudicatrice n. 11 del 15 novembre 2018, comunicato alla ricorrente in data 17 gennaio 2019, contenente esclusione dell&#8217;A.S.D. Curi Pescara dalla procedura di finanza di progetto di cui al punto precedente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della comunicazione del R.U.P. del Comune di Pescara del 17 gennaio 2019, con cui si rappresenta alla ricorrente l&#8217;esclusione dalla citata procedura;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione del Servizio Impianti Sportivi &#8211; Settore Dipartimento Tecnico del Comune di Pescara, registro settoriale n. 1 e generale n. 78 del 23 gennaio 2019, attraverso cui si è preso atto dei verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, si è deliberato di non procedere all&#8217;aggiudicazione e si è dichiarata inutile e deserta la procedura di finanza di progetto per la concessione dell&#8217;impianto sportivo comunale &#8220;E. D&#8217;Agostino-Quartiere Zanni&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;art. 13 del disciplinare di gara, nella parte in cui ha riservato alla stazione appaltante la facoltà  di non procedere all&#8217;aggiudicazione qualora nessuna offerta fosse risultata conveniente o idonea in relazione all&#8217;oggetto del contratto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;art. 11.5 del disciplinare di gara nella parte in cui ha previsto che la mancata precisazione nel Piano Economico e Finanziario (P.E.F.) degli indicatori sopra riportati costituisse causa di esclusione dalla procedura;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; e di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e sequenziali</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per l&#8217;accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;effettiva possibilità  della ricorrente di conseguire l&#8217;aggiudicazione e di stipulare il relativo contratto secondo l&#8217;offerta dalla stessa presentata</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">della P.A. al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante la riammissione della ricorrente alla procedura e la conseguente aggiudicazione alla stessa della concessione, ovvero la sua riammissione ai fini della valutazione in contraddittorio della sostenibilità  economica e finanziaria della sua offerta, anche mediante richiesta di chiarimenti</p>
<p style="text-align: justify;">in subordine, per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">del Comune di Pescara al risarcimento in favore della ricorrente del danno per equivalente pecuniario, a titolo di danno emergente e di lucro cessante, tenendo conto delle spese di partecipazione alla gara, del mancato guadagno, del danno curriculare e del danno all&#8217;immagine patiti dalla stessa ricorrente, con interessi e rivalutazione monetaria</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;Amministrazione resistente al risarcimento del danno da responsabilità  precontrattuale, calcolato nella somma di € 32.600,00.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente, e preso atto della sua cancellazione dal ruolo delle sospensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Pescara;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria di replica della ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di nomina di nuovo difensore depositato dalla ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti la memoria e i documenti della ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste la memoria e la replica del Comune di Pescara;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Nominato relatore nell&#8217;udienza pubblica del 21 febbraio 2020 il dott. Pietro De Berardinis;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, A.S.D. Curi Pescara, espone di avere presentato al Comune di Pescara una proposta di piano di investimento per l&#8217;ammodernamento dell&#8217;impianto sportivo &#8220;Ettore D&#8217;Agostino&#8221; &#8211; Quartiere Zanni in regime di concessione in uso, ai sensi dell&#8217;art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 (finanza di progetto).</p>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione del Consiglio Comunale di Pescara n. 127 del 13 dicembre 2017 la proposta veniva approvata e dichiarata di pubblico interesse. Successivamente la stessa veniva inserita dal Comune nell&#8217;annualità  2018 del Programma biennale dell&#8217;acquisto di beni e servizi, quindi in data 15 maggio 2018 il Comune di Pescara indiceva la gara di appalto, mediante procedura aperta da esperire con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dalla promotrice A.S.D. Curi Pescara (&#8220;Curi&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte pervenivano due plichi: l&#8217;uno dell&#8217;odierna ricorrente, l&#8217;altro dell&#8217;A.S.D. Caldora Calcio Pescara (&#8220;Caldora&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">In esito alla verifica della documentazione amministrativa delle concorrenti e dopo l&#8217;esperimento del soccorso istruttorio, il Comune di Pescara deliberava di ammettere alle successive operazioni di gara l&#8217;esponente e di escludere, invece, la Caldora.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente la Commissione di gara provvedeva alla valutazione dell&#8217;offerta tecnica e di quella economica dell&#8217;unica concorrente rimasta in gara (l&#8217;esponente), prendendo atto del carattere anomalo dell&#8217;offerta di questa e chiedendole &#8211; con nota del Presidente della Commissione del 6 agosto 2018 &#8211; le relative spiegazioni. </p>
<p style="text-align: justify;">Dopo la comunicazione, da parte del R.U.P., che le spiegazioni presentata dall&#8217;esponente portavano ad escludere l&#8217;incongruità  della sua offerta, la Commissione giudicatrice procedeva alla verifica dei dati contenuti nel P.E.F. (Piano Economico e Finanziario), dichiarando nella seduta pubblica del 15 gennaio 2019 che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le assunzioni relative alle voci di costi e di ricavi indicate nel Piano economico della ricorrente non erano congrue, corrette e coerenti con l&#8217;offerta formulata;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il predetto Piano non forniva adeguate garanzie in ordine alla corretta e remunerativa gestione del servizio per tutta la durata della concessione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la Curi, quale promotrice del relativo progetto di finanza, per le ragioni di cui ai punti precedenti, veniva quindi esclusa dalla procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esponente veniva informata della sua esclusione dalla stazione appaltante con comunicazione prot. n. 8975 del 17 gennaio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Con determinazione del 23 gennaio 2019 (n. 1 del registro settoriale e n. 78 del registro generale), il Servizio Impianti Sportivi &#8211; Settore Dipartimento Tecnico del Comune di Pescara, dopo avere preso atto che l&#8217;offerta della Curi non era conveniente, ha deliberato di non procedere all&#8217;aggiudicazione ed ha dichiarato inutile e deserta la procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso l&#8217;ora vista determinazione di non aggiudicazione della procedura, nonchè gli atti presupposti e connessi elencati in epigrafe, è insorta l&#8217;A.S.D. Curi Pescara, impugnandoli con il ricorso del pari in epigrafe e chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia.</p>
<p style="text-align: justify;">A supporto del gravame, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) eccesso di potere per violazione della lex specialis di gara e in specie dell&#8217;art. 11.5 del disciplinare di gara, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, nullità  dell&#8217;art. 11.5 del disciplinare di gara per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 cit., in quanto il Piano Economico e Finanziario (P.E.F.) della Curi possiederebbe tutti gli indicatori previsti dall&#8217;art. 11.5 del disciplinare di gara, cosicchè l&#8217;esclusione della ricorrente dalla gara sarebbe illegittima: ciò, atteso altresì¬ che il P.E.F. sarebbe considerato dall&#8217;art. 11.5 cit. quale documento &#8220;non oggetto di valutazione&#8221;, ossia non rientrante tra i contenuti valutabili dell&#8217;offerta;</p>
<p style="text-align: justify;">2) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 per violazione e falsa applicazione del principio del soccorso istruttorio, poichè nel caso di specie la P.A., una volta rilevate incongruenze nel P.E.F., avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, sia perchè il predetto Piano non rientrerebbe tra i contenuti valutabili dell&#8217;offerta, sia perchè il contenuto dell&#8217;offerta non sarebbe mutato: ciò, tanto pìù, in quanto l&#8217;offerta era giÃ  stata ritenuta congrua dal Comune in occasione della valutazione del progetto presentato dalla ricorrente/promotrice e posto a base della gara;</p>
<p style="text-align: justify;">3) eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di motivazione, illogicità , contraddittorietà , eccesso di potere per difetto di istruttoria, poichè, diversamente da quanto afferma la stazione appaltante, il P.E.F. presentato dalla Curi dimostrerebbe la concreta capacità  di quest&#8217;ultima di eseguire correttamente la prestazione per l&#8217;intero arco temporale richiesto dal bando, offrendo la prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonchè il rendimento per l&#8217;intero periodo: ciò, tanto pìù che le presunte variazioni rilevate dalla P.A. sarebbero di importo minimo e non scalfirebbero il predetto equilibrio;</p>
<p style="text-align: justify;">4) eccesso di potere per contraddittorietà  manifesta, motivazione contraddittoria, contraddizione con precedente manifestazione di volontà  e travisamento dei fatti, in quanto la stazione appaltante, avendo approvato la proposta di finanza di progetto avanzata dalla Curi ed avendola posta a base di gara, giÃ  si sarebbe espressa in modo positivo sulla coerenza, congruenza e correttezza delle voci di costo e di ricavo indicate nel Piano Economico della ricorrente: il provvedimento di esclusione, che ha invece ritenuto dette voci non pìù congrue, corrette e coerenti, senza addurre motivazioni plausibili, sarebbe, perciò, affetto da contraddittorietà  manifesta;</p>
<p style="text-align: justify;">5) illegittimità  autonoma della determinazione del Comune di Pescara n. 1 del 23 gennaio 2019 per eccesso di potere per motivazione contraddittoria, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 ed illegittimità  derivata, nonchè violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 13 del disciplinare di gara, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, poichè la determinazione n. 1 cit., lÃ¬ dove ha dichiarato deserta la procedura per esclusione dell&#8217;unica concorrente (la Curi), sarebbe viziata da illegittimità  derivata, per l&#8217;illegittimità  che affliggerebbe i verbali di gara nn. 8, 9, 10 e 11. La decisione di non aggiudicazione della gara sarebbe, inoltre, affetta da vizi propri, in quanto la motivazione a supporto della stessa sarebbe contraddittoria, nonchè basata su presupposti erronei.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha altresì¬ formulato domande: a) di risarcimento del danno in forma specifica, mediante la riammissione alla gara e la conseguente aggiudicazione della concessione in proprio favore, ovvero mediante la riammissione alla gara ai fini della valutazione della sostenibilità  economico-finanziaria della propria offerta, in contraddittorio ed anche tramite richiesta di chiarimenti; b) in subordine, di risarcimento del danno per equivalente monetario, sub specie di danno emergente, lucro cessante ed altre voci di danno (spese di partecipazione alla gara, danno curriculare, danno all&#8217;immagine), con interessi e rivalutazione monetaria; c) di condanna, in ogni modo, del Comune al pagamento, a titolo di responsabilità  precontrattuale, della somma di € 32.600,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Comune di Pescara, depositando memoria e documenti e resistendo alle pretese attoree.</p>
<p style="text-align: justify;">La Curi ha replicato con una memoria, insistendo per l&#8217;accoglimento del ricorso, previo accoglimento dell&#8217;istanza cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">In esito alla camera di consiglio del 5 aprile 2019, fissata per la discussione dell&#8217;istanza cautelare, la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto depositato il 7 ottobre 2019, a seguito di rinuncia al mandato del precedente legale, la A.S.D. Curi Pescara si è costituita in giudizio a mezzo di nuovo difensore.</p>
<p style="text-align: justify;">In vista dell&#8217;udienza di discussione della causa, le parti hanno depositato memoria difensiva, nonchè &#8211; il Comune di Pescara &#8211; replica.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 21 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Formano oggetto di impugnazione gli atti elencati in epigrafe con i quali, in relazione alla gara indetta dal Comune di Pescara per l&#8217;affidamento della concessione in uso, mediante &#8220;finanza di progetto&#8221;, dell&#8217;impianto sportivo comunale &#8220;E. D&#8217;Agostino&#8221; sito nel Quartiere &#8220;Zanni&#8221;, l&#8217;Amministrazione ha deliberato: </p>
<p style="text-align: justify;">a) di escludere dalla gara l&#8217;offerta della ricorrente Curi, promotrice del progetto ed unica concorrente rimasta in gara all&#8217;esito della fase della verifica della documentazione amministrativa, poichè il Piano Economico e Finanziario (P.E.F.) da essa presentato non garantiva la corretta e remunerativa gestione del servizio per tutta la durata della concessione;</p>
<p style="text-align: justify;">b) di non procedere all&#8217;aggiudicazione della gara stessa, dichiarandola inutile e deserta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, ai fini di una ricostruzione esaustiva della vicenda, occorre porre l&#8217;accento sulla seguente circostanza, evidenziata dal Comune di Pescara nelle sue difese: sebbene il disciplinare di gara avesse previsto all&#8217;art. 11.5 &#8211; &#8220;Busta E &#8211; Piano Economico Finanziario&#8221; (v. all. 13 al ricorso) la presentazione da parte dei concorrenti di un Piano Economico Finanziario (P.E.F.) &#8220;asseverato dai soggetti indicati dall&#8217;art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016&#8221;, la ricorrente Curi ha presentato un P.E.F. nel quale il soggetto asseveratore (la società  di revisione &#8220;Vincenzo Serraiocco Auditors &amp; Consultants S.r.l.&#8221;) ha dichiarato &#8220;di non assumere alcuna responsabilità  circa la veridicità , congruità  e correttezza delle assunzioni, ipotesi e dei documenti presentati al riguardo&#8221; (v. verbale di gara n. 8 del 5 ottobre 2018, all. 26 al ricorso e doc. 8 del Comune di Pescara).</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del Collegio, trattasi di circostanza dirimente che, denotando una difformità  essenziale del P.E.F. presentato rispetto alle prescrizioni della lex specialis (nonchè un vizio essenziale dell&#8217;offerta: cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 16 novembre 2017, n. 1396), ha legittimamente indotto i Commissari a verificare la congruità , correttezza e veridicità  dei dati contenuti nel predetto Piano, come si legge nel giÃ  citato verbale n. 8 del 5 ottobre 2018: e tale verifica &#8211; che, peraltro, dimostra lo scrupolo della Commissione, la quale non si è arrestata dinanzi al fatto della presentazione di un P.E.F. sfornito di un&#8217;asseverazione esaustiva &#8211; ha dato esito negativo, cosicchè a questo punto al Comune non è rimasto che adottare le decisioni qui gravate.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, per un corretto inquadramento giuridico della fattispecie, occorre richiamare l&#8217;insegnamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 2 settembre 2019, n. 6015; id., 13 aprile 2018, n. 2214; T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 febbraio 2019, n. 182), secondo cui il Piano Economico e Finanziario è volto a dimostrare la concreta capacità  del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l&#8217;intero arco temporale prescelto, mediante la progettazione di un equilibrio economico &#8211; finanziario di investimenti e connessa gestione, nonchè il rendimento atteso per l&#8217;intero periodo: ciò che consente alla P.A. di valutare l&#8217;adeguatezza dell&#8217;offerta e l&#8217;effettiva possibilità  di realizzare l&#8217;oggetto della concessione. Il P.E.F. &#8220;è, dunque, un documento che giustifica la sostenibilità  dell&#8217;offerta e non si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità , per provare che l&#8217;impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell&#8217;attività &#8221; (così¬ T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 182/2019, cit.). Ne segue che il P.E.F. &#8220;non può essere tenuto separato dall&#8217;offerta in senso stretto&#8221;, rappresentando esso un elemento significativo della proposta contrattuale, perchè dÃ  modo alla P.A. di valutare la congruenza e così¬ l&#8217;affidabilità  della sintesi finanziaria contenuta nell&#8217;offerta, con il corollario che un vizio intrinseco del Piano si riflette sulla qualità  dell&#8217;offerta stessa e la inficia (cfr. anche T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 23 aprile 2019, n. 2248; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 15 novembre 2018, n. 350; T.A.R. Liguria, Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 826): e tale conclusione risulta confermata dalla considerazione che, nel corso dell&#8217;esercizio della concessione, l&#8217;eventuale alterazione degli indicatori del P.E.F. dipendente da circostanze sopravvenute potrà  determinare la modifica di elementi essenziali della concessione, quali l&#8217;entità  del canone e la durata del rapporto (C.d.S., Sez. V. n. 2214/2018, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce della sua funzione &#8211; che, è utile ribadire, è quella di consentire alla stazione appaltante di valutare l&#8217;adeguatezza dell&#8217;offerta e l&#8217;effettiva realizzabilità  dell&#8217;oggetto della concessione &#8211; il P.E.F. rappresenta, secondo comune e consolidato intendimento, &#8220;un elemento significativo della proposta contrattuale ed integra a pieno titolo l&#8217;offerta, di cui vale ad illustrare, valorizzare, corroborare e giustificare la complessiva sostenibilità  tractu temporis: pur non sostituendosi o sovrapponendosi ad essa, in sostanza, ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità , al fine di provare che l&#8217;impresa andrà  prospetticamente a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell&#8217;attività &#8221; (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 6015/2019, cit.; id., Sez. III, 22 novembre 2011, n. 6144).</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto finora esposto si evince l&#8217;infondatezza delle doglianze della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, con il primo motivo la Curi lamenta l&#8217;illegittimità  della propria esclusione dalla gara, giacchè l&#8217;art. 11.5 del disciplinare avrebbe comminato l&#8217;esclusione per la sola ipotesi della mancata esplicitazione, nel P.E.F., degli indicatori elencati dallo stesso art. 11.5, e precisamente: l&#8217;indicatore della convenienza del progetto (il V.A.N. o valore attuale netto), quello della sua redditività  (il T.I.R. o tasso interno di rendimento del progetto), quello della sua sostenibilità  finanziaria (il D.S.C.R. o &#8220;Debt Service Cover Ratio&#8221;). Il Piano presentato dalla Curi, tuttavia, presenterebbe tali indicatori, il che dimostrerebbe l&#8217;illegittimità  della sua esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove, poi, si volesse intendere l&#8217;art. 11.5 cit. nel senso della comminatoria dell&#8217;esclusione dalla gara non solo nell&#8217;ipotesi di mancata esplicitazione, nel P.E.F., degli indicatori ora riportati, ma anche in quella dell&#8217;esplicitazione, nel Piano, di voci di costi e di ricavi non coerenti con l&#8217;offerta formulata, nonchè in quella della presentazione di un P.E.F. non in grado di garantire adeguatamente la corretta e remunerativa gestione del servizio per tutta la durata della concessione, il ridetto art. 11.5 sarebbe illegittimo. Esso, infatti, &#8211; sostiene la deducente &#8211; contrasterebbe con il principio di tassatività  delle cause di esclusione dalla gara ex art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale sono nulle le clausole della lex specialis di gara che stabiliscano cause di esclusione diverse ed ulteriori rispetto a quelle normativamente prefissate.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico &#8211; sottolinea la Curi &#8211; nè l&#8217;art. 80, nè l&#8217;art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 elencherebbero tra le cause di esclusione dalla gara la mancata precisazione, nel P.E.F., dei suvvisti indicatori. L&#8217;art. 183 cit. si limiterebbe a prescrivere che il concorrente ad una procedura di finanza di progetto debba presentare il detto P.E.F., il che è senz&#8217;altro avvenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">In contrario, tuttavia, è agevole replicare che nel caso di specie l&#8217;esclusione della Curi dalla procedura non ha molto a che vedere con l&#8217;esplicitazione, nel P.E.F., degli indicatori economici prima ricordati (V.A.N.; T.R.I.; D.S.C.R.). Essa discende, piuttosto, dal mancato assolvimento, da parte del Piano Economico Finanziario proposto dalla Curi, delle funzioni e finalità  che gli sono proprie, di &#8220;elemento di verifica della fattibilità  dell&#8217;intervento e dell&#8217;offerta proposta&#8221;, secondo quanto prevede l&#8217;art. 11.5 del disciplinare di gara: clausola che è del tutto in sintonia, nel delineare le ridette funzioni e finalità , con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza poc&#8217;anzi riportata.</p>
<p style="text-align: justify;">Si richiama al riguardo, in aggiunta a quelli giÃ  elencati, un precedente specifico (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 14 gennaio 2016, n. 175), relativo ad una gara per l&#8217;affidamento in concessione di un impianto sportivo, il quale ha sottolineato come l&#8217;eccessiva vaghezza del P.E.F., rendendolo non in grado di consentire l&#8217;effettiva misurazione del risultato economico atteso, comporti l&#8217;esclusione del concorrente dalla procedura per inidoneità  dell&#8217;offerta economica sotto il profilo dell&#8217;impossibilità  di valutarne la serietà  e l&#8217;attendibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Mette conto poi aggiungere che nel caso di specie la verifica della correttezza, congruenza e coerenza dei dati riportati nel P.E.F. con l&#8217;offerta formulata dalla concorrente, non solo si mostra pienamente conforme alle funzioni del predetto Piano, come individuate dall&#8217;art. 11.5 cit. e dalla giurisprudenza, ma appare tanto pìù doverosa in presenza di un Piano quale quello della Curi, munito &#8211; come si è pìù sopra visto &#8211; di un&#8217;asseverazione gravemente incompleta.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuori luogo è, dunque, l&#8217;invocazione, da parte della ricorrente, del principio di tassatività  delle cause di esclusione, nel caso di specie trattandosi &#8211; si ribadisce &#8211; dell&#8217;inidoneità  del P.E.F. ad assolvere alle funzioni che per legge gli sono proprie.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto esposto discende, in conclusione, l&#8217;infondatezza del primo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti infondato è, poi, il secondo motivo, con cui la deducente si duole del mancato esperimento, da parte della stazione appaltante, del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 per colmare le riscontrate &#8211; e dalla Curi comunque contestate &#8211; lacune del P.E.F..</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, la giurisprudenza sopra riportata, in coerenza con la natura e le funzioni del Piano Economico Finanziario, quale elemento significativo della proposta contrattuale integrante a pieno titolo l&#8217;offerta, ha escluso che per il P.E.F. possa operare il soccorso istruttorio, ostandovi la chiara formulazione letterale dell&#8217;art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, che preclude l&#8217;attivazione di siffatto rimedio per quanto concerne gli elementi dell&#8217;offerta tecnica ed economica (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 2214/2018, cit.; id., 26 settembre 2013, n. 4760; id., 10 febbraio 2010, n. 653; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 2248/2019, cit.; T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 182/2019, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio condivide questa impostazione e reputa irrilevante il richiamo, da parte della deducente, alla circostanza che la sua offerta era stata ritenuta congrua dal Comune nella fase di valutazione della proposta di finanza di progetto presentata dalla stessa Curi: ciò, atteso che la giurisprudenza ha da tempo chiarito come in tema di cd. project financing ricorra un&#8217;ipotesi di procedimento a formazione progressiva, che si realizza mediante sottofasi procedimentali dotate di autonomia (cfr. C.d.S., A.P., 28 gennaio 2012, n. 1; id., Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2883; id., Sez. V, 14 maggio 2015, n. 1872; T.A.R. Abruzzo, L&#8217;Aquila, Sez. I, 13 febbraio 2017, n. 88).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, il cd. project financing si articola per fasi distinte, ciascuna separata dalla successiva, e contraddistinta dall&#8217;adozione di un provvedimento che la chiude modo definitivo (tanto da essere impugnabile in sede giurisdizionale), che costituisce &#8211; a sua volta &#8211; il presupposto sul quale si innesta la fase successiva (C.d.S., Sez. III, n. 2883/2018, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto appena esposto va a confutare non solo il secondo motivo, ma anche il quarto, tramite il quale la Curi riprende l&#8217;argomento della valutazione positiva della proposta di finanza di progetto da essa presentata quale promotrice, deducendone la censura di contraddittorietà  degli atti impugnati, perchè contrastanti con la suddetta valutazione positiva. Ãˆ evidente, infatti, che tale censura non tiene conto dell&#8217;autonomia che, come visto, caratterizza le sottofasi del procedimento in questione, pur se tra loro interdipendenti (T.A.R. Abruzzo, L&#8217;Aquila, Sez. I, n. 88/2017, cit.): ne consegue che sono infondati sia il secondo, sia il quarto motivo di ricorso. </p>
<p style="text-align: justify;">Venendo al terzo motivo, con lo stesso la ricorrente contesta la fondatezza dei singoli rilievi mossi dalla Commissione di gara alla congruità , coerenza e correttezza delle voci contenute nel P.E.F. e che hanno portato all&#8217;esclusione della ricorrente stessa dalla procedura. Detti rilievi sono stati formulati dalla Commissione nei seguenti termini:</p>
<p style="text-align: justify;">a) nel verbale n. 8 del 5 ottobre 2018 sono state rilevate molteplici discordanze tra &#8220;Business Plan&#8221; e Piano Economico Finanziario, riguardanti: 1) l&#8217;omessa previsione nel secondo di talune voci indicate nel primo quale rimborso spese (spese per la predisposizione del progetto di fattibilità  posto a base di gara, € 1.900,00; spese per l&#8217;asseverazione del P.E.F., € 8.000,00; cauzione provvisoria, € 5.000,00); 2) l&#8217;incongruenza tra l&#8217;ammontare degli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali e l&#8217;importo degli ammortamenti; 3) per l&#8217;annualità  2029, l&#8217;incremento del valore da ammortizzare con durata che, tuttavia, è superiore alla durata della concessione; 4) la presenza nel conto patrimoniale &#8220;Crediti verso clienti&#8221; a partire dal 2024 di crediti non indicati nel &#8220;Business Plan&#8221;; 5) la mancanza di riscontro, nel P.E.F., della spesa complessiva per investimenti (€ 76.500,00) indicata nel &#8220;Business Plan&#8221;; 6) la presenza di investimenti di modico importo di cui non si comprende se si tratti di costi e quindi non ammortizzati, nonchè la presenza di ulteriori investimenti non ammortizzati per gli anni 2020, 2021, 2024 e 2029, non indicati nel &#8220;Business Plan&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">b) nel verbale n. 9 del 16 novembre 2019 (all. 27 al ricorso e doc. 9 del Comune) vengono riportate ulteriori incongruenze del P.E.F. attinenti: 1) al fatto che il rimborso del prestito chirografario ha una durata pari alla concessione, mentre è prassi che esso termini almeno due anni prima, quale clausola di salvaguardia e di maggiore garanzia per gli istituti bancari che accordano il prestito; 2) al valore negativo dell&#8217;indicatore &#8220;D.S.C.R.&#8221;, da cui si evince che il progetto presenta difficoltà  in termini di cassa per i primi tre/cinque anni, recuperata solo successivamente, tenuto conto dell&#8217;insufficienza del capitale apportato dai soci (€ 20.000,00) e del prestito chirografario (€ 80.000,00) a garantire un flusso di cassa adeguato; 3) al fatto che dalle simulazioni effettuate con il programma &#8220;Project Financing Atena V. 15.03.72&#8221; emergono per gli indicatori economici &#8220;V.A.N.&#8221; e &#8220;T.I.R.&#8221; valori diversi da quelli indicati dalla Curi;</p>
<p style="text-align: justify;">c) nel verbale n. 10 del 9 gennaio 2019 (all. 28 al ricorso e doc. 10 del Comune) la Commissione ha analizzato le indicazioni fornite dalla ricorrente in ordine ai costi da affrontare per la manutenzione del campo da gioco, che in base al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (LND) risultano pari ad € 1.500,00 annui per la manutenzione ordinaria ed € 4.000,00 annui per quella straordinaria, oltre l&#8217;eventuale operazione di integrazione del materiale da intaso (€ 3.800,00) ed alle spese di trasporto: a fronte di ciò, la Curi risulta avere indicato un costo per &#8220;collaudi e certificazioni varie&#8221; di € 1.000,00 annui dal 2019 al 2021 e dal 2024 al 2028, di € 2.000,00 nel 2022 e di € 5.000,00 nel 2023, mentre per le annualità  2029 e 2030 non è prevista alcuna spesa; ha indicato, altresì¬, ricavi per l&#8217;affitto del campo sia per partite che per allenamenti (diurni e notturni) per tutta la durata della concessione, ma &#8211; nota la Commissione &#8211; i costi previsti per la manutenzione sono del tutto insufficienti e quindi non garantiscono i ricavi preventivati, non potendosi utilizzare un campo non correttamente mantenuto (e che, perciò, rischierebbe di non essere omologato).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, l&#8217;analisi della documentazione versata in atti (e in particolare del P.E.F. della Curi: all. 14 al ricorso) e la lettura degli scritti difensivi delle parti confermano la sussistenza di almeno alcune delle discordanze ed incongruenze riscontrate dalla Commissione giudicatrice, dimostrando la legittimità  e correttezza dell&#8217;operato di quest&#8217;ultima.</p>
<p style="text-align: justify;">Si fa riferimento, in specie:</p>
<p style="text-align: justify;">a) all&#8217;insufficienza del flusso di cassa per i primi anni di attività , poichè &#8211; per ammissione della stessa deducente (v. pag. 19 del ricorso) &#8211; in tale periodo il valore del &#8220;cash flow&#8221; non riesce a remunerare la quota di capitale ed interesse del debito a servizio dell&#8217;investimento e non può bastare, al riguardo, la dichiarazione contenuta nel ricorso circa &#8220;la pìù ampia disponibilità &#8221; dei membri dell&#8217;associazione ad intervenire mediante finanziamenti in conto aumento di capitale;</p>
<p style="text-align: justify;">b) alle varie incongruenze riscontrate in materia di importi degli ammortamenti, cui la ricorrente non dÃ  risposte convincenti, limitandosi apoditticamente a sostenere che le ridette incongruenze sarebbero inesistenti ed ininfluenti ai fini della fattibilità  e congruenza del P.E.F.;</p>
<p style="text-align: justify;">c) alla questione dell&#8217;arco temporale di rimborso del prestito chirografario. In merito a tale questione, la ricorrente incorre, invero, in un grave equivoco &#8211; che ne vizia irrimediabilmente le argomentazioni &#8211; intendendo il rilievo della Commissione nel senso che tale rimborso sarebbe dovuto avvenire in soli due anni: i Commissari hanno, invece, richiamato la regola per cui il rimborso deve essere completato almeno due anni prima della scadenza della concessione (e non entro i primi due anni di durata della stessa) e si tratta di una regola di palese ragionevolezza, perchè volta &#8211; come evidenzia il verbale n. 9 cit. &#8211; a dare maggiore garanzia all&#8217;istituto di credito che accorda il prestito;</p>
<p style="text-align: justify;">d) soprattutto, all&#8217;incongruenza della voce di costo destinata alla manutenzione dell&#8217;impianto, che la Curi sostiene di aver indicato per tutte le annualità  in € 2.500,00 (per complessivi € 30.000,00), come in effetti si legge nel &#8220;conto economico previsionale&#8221; (all. 14/b al ricorso): tuttavia, del tutto diversa è l&#8217;indicazione contenuta nel &#8220;dettaglio riclassificazione conto economico&#8221; (all. 14/c al ricorso), dove si legge la previsione di € 2.500,00 annui a titolo di costi per la manutenzione per le annualità  fino al 2023, mentre per le annualità  successive è indicato un importo pari a 0;</p>
<p style="text-align: justify;">e) in ogni caso, all&#8217;insufficienza della voce di costo destinata alla manutenzione dell&#8217;impianto, poichè &#8211; anche ove si voglia prendere per buono esclusivamente il dato contenuto nell&#8217;all. 14/b al ricorso &#8211; resta comunque fermo che la voce &#8220;manutenzione annuale&#8221; stabilita dalla Curi nell&#8217;importo annuale di € 2.500,00, dovendo coprire sia la manutenzione ordinaria, sia quella straordinaria, si mostra non sufficiente rispetto agli importi stabiliti dal &#8220;Regolamento LND standard per la realizzazione di un campo di calcio in erba artificiale destinato ad ospitare i campionati FIGC-LND sino alla serie D e SGS&#8221;: infatti, tale Regolamento &#8211; attinente alla stagione sportiva 2018/2019 e richiamato nel verbale n. 10 cit. dalla Commissione &#8211; prevede un costo orientativo annuo, per la manutenzione ordinaria, di € 1.500,00 (pag. 53) e, per quella straordinaria, di € 4.000,00 (pag. 54).</p>
<p style="text-align: justify;">Su tale ultimo punto, la ricorrente lamenta di aver preso a riferimento la normativa vigente (cioè, par di capire, quella in vigore al tempo della presentazione della domanda): la doglianza, tuttavia, non convince, giacchè la previsione nel P.E.F., per la manutenzione, di somme oggettivamente inferiori a quelle stabilite dal Regolamento LND attualmente in vigore, è suscettibile &#8211; come la Commissione ha evidenziato &#8211; di impedire l&#8217;omologazione del campo e, quindi, di incidere negativamente sui ricavi attesi per l&#8217;affitto del campo stesso, che non potrebbe pìù essere utilizzato perchè non omologato, con le conseguenti ricadute sull&#8217;equilibrio economico-finanziario della gestione.</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui, in definitiva, la complessiva infondatezza anche del terzo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto finora detto dimostra, altresì¬, l&#8217;infondatezza del quinto e ultimo motivo di ricorso, con cui in buona sostanza si deduce il difetto di motivazione che vizierebbe gli atti impugnati: difetto, in realtà , insussistente, avendo la Commissione di gara motivato minuziosamente il proprio giudizio negativo sull&#8217;offerta della Curi, recepito e fatto proprio dalla stazione appaltante con la determinazione che ha stabilito di non procedere all&#8217;aggiudicazione e di dichiarare deserta la gara.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso è nel suo complesso infondato e da respingere, attesa l&#8217;infondatezza di tutti i motivi con esso dedotti. Per conseguenza, si devono respingere tutte le domande con esso proposte, compresa quella di risarcimento dei danni, in forma specifica o per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della ricorrente e in favore del Comune intimato, mentre non si fa luogo a pronuncia sulle spese nei confronti della A.S.D. Caldora Calcio Pescara, evocata in giudizio ma non costituitasi.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo &#8211; Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), così¬ definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, respingendo tutte le domande ivi contenute, compresa quella di risarcimento dei danni.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Pescara delle spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla spese nei confronti della A.S.D. Caldora Calcio Pescara.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Pescara, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Renata Emma Ianigro, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Balloriani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-21-3-2020-n-103/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2020 n.103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
