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	<title>21/3/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/3/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.3789</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-3-2019-n-3789/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-3-2019-n-3789/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.3789</a></p>
<p>A. Savo Amodio Pres., F. Venera Di Mauro Est., PARTI: (XX rapp. avv.to A. Amoroso c. Roma Capitale rapp. Avv.ra Capitolina) Nel ricorso avverso il silenzio serbato dalla p.A. la posizione azionata, in relazione alla trasformazione della modalità  di erogazione del servizio SAISH dalla forma diretta a quella indiretta è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-3-2019-n-3789/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.3789</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-3-2019-n-3789/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.3789</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Savo Amodio Pres., F. Venera Di Mauro Est., PARTI: (XX rapp. avv.to A. Amoroso c. Roma Capitale rapp. Avv.ra Capitolina)</span></p>
<hr />
<p>Nel ricorso avverso il silenzio serbato dalla p.A. la posizione azionata, in relazione alla trasformazione della modalità  di erogazione del servizio SAISH dalla forma diretta a quella indiretta è da ritenersi qualificabile come di interesse legittimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Processo amministrativo &#8211; rito del silenzio &#8211; istanza per la trasformazione della modalità  di erogazione del servizio SAISH dalla forma diretta a quella indiretta &#8211; posizione azionata di diritto soggettivo &#8211; insussistenza &#8211; interesse legittimo &#8211; configurabilità .</p>
</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel ricorso avverso il silenzio serbato dalla p.A. la posizione azionata, in relazione alla trasformazione della modalità  di erogazione del servizio SAISH dalla forma diretta a quella indiretta è da ritenersi qualificabile come di interesse legittimo, stante le previsioni della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (&#8220;Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio&#8221;), la quale dispone, all&#8217;articolo 7, comma 1, lett. d), che la Regione riconosce agli utenti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali &#8220;il diritto a partecipare alla scelta delle prestazioni, compatibilmente con le disponibilità  esistenti&#8221;: non è quindi previsto un diritto incondizionato dell&#8217;utente alla scelta tra le diverse prestazioni astrattamente previste, ma una posizione sostanzialmente qualificabile in termini di interesse legittimo, in quanto condizionata dalle determinazioni assunte dall&#8217;Amministrazione nell&#8217;organizzazione del servizio e nell&#8217;articolazione dell&#8217;offerta delle diverse prestazioni.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/03/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 03780/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 04032/2017 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4032 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-e-OMISSIS-, in qualità  di esercenti la potestà  sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alfonso Amoroso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Arrigo Davila, 89;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Avvocatura capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;</p>
<p style="text-align: justify;">per la dichiarazione di illegittimità  del silenzio</p>
<p style="text-align: justify;">serbato sull&#8217;istanza volta ad ottenere il passaggio dall&#8217;assistenza domiciliare diretta a quella indiretta;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l&#8217;adozione del provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè al fine di ottenere un provvedimento teso ad accertare il diritto dei ricorrenti ad avere il servizio SAISH in forma indiretta;</p>
<p style="text-align: justify;">con i motivi aggiunti depositati il 22 settembre 2017:</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento delle note di risposta del Comune di Roma ed in via subordinata della graduatoria relativa alla posizione dell&#8217;istante, nonchè per l&#8217;accoglimento delle domande giù  formulate con il ricorso introduttivo del giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la sentenza non definitiva della Sezione n. 11093 del 7 novembre 2017;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e udita la difesa dell&#8217;Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con la sentenza non definitiva n. 11093 del 2017, la Sezione ha definito in parte il giudizio instaurato dai signori -OMISSIS-e-OMISSIS-, in qualità  di esercenti la potestà  sul minore -OMISSIS-, affetto da una grave forma di omissis, avverso il silenzio serbato da Roma Capitale sulla domanda presentata ripetutamente dai ricorrenti, e da ultimo reiterata in data 15 febbraio 2017, al fine di ottenere la prestazione, in favore del minore, del SAISH (&#8220;Servizio per l&#8217;autonomia e l&#8217;integrazione della persona disabile&#8221;) in forma indiretta, invece che mediante l&#8217;assistenza domiciliare diretta.</p>
<p style="text-align: justify;">Più¹ in dettaglio, con la suddetta sentenza non definitiva: (i) è stata dichiarata improcedibile la domanda proposta avverso il silenzio, in considerazione del riscontro fornito all&#8217;istanza dei ricorrenti mediante le note di Roma Capitale del giugno 2017; (ii) è stata disposta la conversione del rito per la trattazione delle ulteriori domande proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti; (iii) è stata rinviata alla sentenza definitiva la decisione in ordine alle spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In prossimità  dell&#8217;udienza fissata, la sola difesa capitolina ha effettuato un deposito documentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna delle parti ha prodotto memorie.</p>
<p style="text-align: justify;">3. All&#8217;udienza pubblica del 19 dicembre 2018, presente il solo difensore di Roma Capitale, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La trattazione delle domande ancora da decidere richiede una breve premessa riassuntiva della complessiva vicenda amministrativa e processuale.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Secondo quanto esposto nel ricorso, i ricorrenti hanno chiesto il servizio di assistenza indiretta in favore del proprio figlio sin dal 2009. La relativa istanza è stata, tuttavia, riscontrata negativamente dall&#8217;Amministrazione con nota del 19 marzo 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo di ciù², il 29 maggio 2014, il Servizio sociale municipale ha informato i signori-OMISSIS-e-OMISSIS-che la cooperativa cui era stato assegnato il minore aveva rinunciato al servizio, e ha chiesto perciù² ai genitori di scegliere un altro soggetto accreditato.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli odierni ricorrenti hanno allora reiterato, con nota raccomandata del 18 giugno 2014, la richiesta di assistenza domiciliare indiretta, indicando le ragioni a supporto della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, nel giugno 2016, è stato chiesto ai genitori di rielaborare presso il Servizio sociale una scheda delle necessità  assistenziali del figlio e di fornire l&#8217;ISEE aggiornata ai fini dell&#8217;inserimento in una graduatoria per l&#8217;ammissione all&#8217;assistenza indiretta. Tuttavia, l&#8217;attivazione del servizio non è poi avvenuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciù² la diffida rivolta a Roma Capitale dagli odierni ricorrenti il 15 febbraio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Poichè anche quest&#8217;ultima istanza non ha avuto riscontro, i signori-OMISSIS-e-OMISSIS-hanno instaurato il presente giudizio, deducendo l&#8217;illegittimità  del silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione. I ricorrenti hanno, inoltre, evidenziato l&#8217;inadeguatezza del SAISH mediante assistenza domiciliare diretta, prestato da Roma Capitale, a sopperire alle esigenze assistenziali ed educative del minore, allegando che, a causa delle carenze del servizio, rimarrebbe a carico dei genitori una ingente spesa aggiuntiva per il reperimento delle ulteriori prestazioni necessarie presso operatori privati.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha depositato, in data 1° giugno 2016, una relazione degli assistenti sociali, ove si rappresentava che il mancato accoglimento della richiesta di assistenza domiciliare indiretta era dipeso da motivi di bilancio e che il minore occupava la decima posizione degli utenti in attesa per l&#8217;erogazione del servizio richiesto.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. In data 22 settembre 2017 i ricorrenti hanno quindi depositato motivi aggiunti, con i quali hanno impugnato:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la relazione degli assistenti sociali sopra richiamata;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la nota prot. omissis del 12 giugno 2017 della Direzione socio educativa del Municipio IX di Roma Capitale, recante in allegato una relazione sugli interventi effettuati dal Servizio sociale in favore del minore -OMISSIS-; relazione nella quale si affermava che la possibilità  di trasformare l&#8217;assistenza domiciliare da diretta in indiretta è legata esclusivamente alle disponibilità  di bilancio e si rendeva noto che il minore era collocato alla omissis posizione nella graduatoria degli utenti in attesa di erogazione del SAISH in forma indiretta.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti hanno allegato la contraddittorietà  delle suddette note di Roma Capitale e hanno reiterato le domande, giù  formulate con il ricorso introduttivo, di: accertare l&#8217;obbligo di Roma Capitale di riconoscere il diritto all&#8217;assistenza in forma indiretta in favore del minore; fissare la somma mensile di euro 1.100,00 quale contributo all&#8217;assistenza domiciliare; condannare Roma capitale al risarcimento danni di euro 1.000,00 mensili dal 2009 ad oggi, ovvero dalla notifica del ricorso fino al soddisfo.</p>
<p style="text-align: justify;">4.5. In esito alla camera di consiglio del 25 ottobre 2017, la Sezione ha quindi emesso la richiamata sentenza non definitiva n. 11093 del 7 novembre 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">4.6. Il 7 novembre 2018, in prossimità  dell&#8217;udienza pubblica fissata per la trattazione delle residue domande, la difesa capitolina ha depositato agli atti del giudizio una relazione della Direzione socio educativa del Municipio Roma IX datata omissis dalla quale risulta che, al momento della redazione della suddetta relazione, il minore si trovava al omissis posto della graduatoria dei richiedenti la trasformazione del servizio SAISH in forma indiretta.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Ciù² posto, stante la definizione, con la sentenza n. 11093 del 7 novembre 2017, della sola domanda avverso il silenzio &#8211; come detto, dichiarata improcedibile con la suddetta pronuncia &#8211; rimangono in questa sede da decidere le ulteriori domande proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Rileva al riguardo il Collegio che la prospettazione dei ricorrenti muove dal presupposto che la posizione da essi azionata sia di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Inoltre, agendo avverso il silenzio dell&#8217;Amministrazione, essi mirano in realtà  a ottenere non solo un pronunciamento espresso di Roma Capitale, ma anche una decisione di merito, in questa sede, in ordine al diritto soggettivo dedotto.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Deve tuttavia osservarsi che, laddove la posizione dei ricorrenti fosse qualificabile in termini di diritto soggettivo, la proposizione del ricorso avverso il silenzio dell&#8217;Amministrazione sarebbe stata di per sì© inammissibile, secondo i principi (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 23 novembre 2018, n. 6647; Id., Sez. III, 19 giugno 2018, n. 3573).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio è, invece, dell&#8217;opinione che la pretesa dei ricorrenti a ottenere un pronunciamento espresso sulla loro istanza sia stata correttamente introdotta nella forma del ricorso avverso il silenzio, atteso che la posizione che essi vantano, in relazione alla trasformazione della modalità  di erogazione del servizio SAISH dalla forma diretta (nella quale il servizio è stato riconosciuto ed erogato sin dal 2006) a quella indiretta è da ritenersi qualificabile come di interesse legittimo. A tale conclusione si perviene in considerazione delle previsioni della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (&#8220;Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio&#8221;), la quale dispone, all&#8217;articolo 7, comma 1, lett. d), che la Regione riconosce agli utenti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali &#8220;il diritto a partecipare alla scelta delle prestazioni, compatibilmente con le disponibilità  esistenti&#8221;. Non è quindi previsto un diritto incondizionato dell&#8217;utente alla scelta tra le diverse prestazioni astrattamente previste, ma una posizione sostanzialmente qualificabile in termini di interesse legittimo, in quanto condizionata dalle determinazioni assunte dall&#8217;Amministrazione nell&#8217;organizzazione del servizio e nell&#8217;articolazione dell&#8217;offerta delle diverse prestazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. Ciù² posto, come detto, il riscontro fornito all&#8217;istanza dei ricorrenti ha determinato il venir meno del silenzio dell&#8217;Amministrazione sulla domanda, secondo quanto giù  affermato nella sentenza non definitiva.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. Le suddette note del giugno 2017 &#8211; e soprattutto quella del 12 giugno, proveniente dalla Direzione socio educativa del Municipio IX &#8211; consistono, infatti, in provvedimenti con i quali l&#8217;Amministrazione ha sostanzialmente negato la possibilità , allo stato, di accogliere la richiesta di modificazione delle modalità  di erogazione del servizio, riservandosi di soddisfarla successivamente, nel rispetto della posizione occupata dal minore nell&#8217;apposita graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Più¹ oltre verranno scrutinati i motivi di censura diretti contro le suddette note, delle quali i ricorrenti hanno chiesto l&#8217;annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, invece, immediatamente rimarcarsi che, alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda (proposta sia con il ricorso introduttivo del giudizio che con i motivi aggiunti) volta a ottenere l&#8217;accertamento del &#8220;diritto&#8221; all&#8217;erogazione del servizio SAISH in forma indiretta va intesa come finalizzata, in realtà , a conseguire una pronuncia sulla fondatezza della pretesa avanzata con il ricorso avverso il silenzio; pretesa avente, come detto, consistenza di interesse legittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Poichè, tuttavia, l&#8217;istanza avanzata dai ricorrenti è stata riscontrata dall&#8217;Amministrazione, l&#8217;esame della suddetta domanda di accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa azionata con il silenzio rimane precluso in questa sede.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultima domanda va, perciù², dichiarata improcedibile.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Ciù² posto, può passarsi lo scrutinio delle censure che i ricorrenti rivolgono contro le motivazioni addotte a sostegno del diniego di erogazione del servizio SAISH in forma indiretta, come risultanti dalle note del giugno 2017 più¹ volte richiamate.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Viene contestata, anzitutto, l&#8217;affermazione dell&#8217;Amministrazione, secondo la quale l&#8217;accoglimento della domanda dei signori-OMISSIS-e-OMISSIS-sarebbe stato precluso dalla mancanza di disponibilità  di bilancio. Ad avviso dei ricorrenti, poichè il servizio è giù  erogato nella forma diretta, non sarebbe necessario reperire nuovi fondi, ma solo utilizzare diversamente quelli esistenti e giù  impiegati.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. Al riguardo, deve tuttavia osservarsi che quello che i ricorrenti indicano come &#8220;costo mensile&#8221; del SAISH in forma diretta (1.087,73 euro, secondo quanto si legge a p. 2 del ricorso introduttivo del giudizio) è da intendere propriamente come &#8220;valore economico&#8221; del servizio stesso, che è assicurato dal Municipio mediante il ricorso a operatori (cooperative) appositamente selezionati.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi è, perciù², alcuna certezza che la spesa mensile effettivamente sostenuta dall&#8217;Amministrazione per il SAISH in forma diretta corrisponda al predetto importo, ben potendo essere stata ottenuta la fornitura del servizio a condizioni economiche migliori da parte degli operatori selezionati.</p>
<p style="text-align: justify;">Più¹ in generale, non emergono &#8211; nè sono stati allegati &#8211; elementi idonei a dimostrare che la modifica della modalità  di erogazione del servizio non determini costi aggiuntivi per l&#8217;Amministrazione, come invece affermato nelle note censurate.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. Da ciù² il rigetto della doglianza.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Sotto altro profilo, i ricorrenti lamentano la contraddittorietà  che, a loro avviso, sarebbe riscontrabile tra la prima nota e la seconda, in quanto nella relazione depositata in giudizio il 1° giugno 2017 si afferma che il minore si troverebbe al omissis posto della graduatoria degli utenti in attesa dell&#8217;erogazione del SAISH in forma indiretta, mentre a pochi giorni di distanza, nella relazione allegata alla nota del 12 giugno 2017, si evidenzia che la posizione in graduatoria del minore sarebbe la omissis.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. Al riguardo, il Collegio osserva che, nell&#8217;ulteriore successiva nota del 6 luglio 2018, depositata in giudizio il 7 novembre 2018, la Direzione socio educativa del Municipio IX ha chiarito che la posizione nelle graduatorie del servizio SAISH, sia in forma diretta che indiretta, &#8220;può modificarsi solo al verificarsi delle seguenti condizioni: ricezione di nuove domande; successivo aggiornamento delle valutazioni degli utenti in graduatoria; presenza di fondi in bilancio funzionali all&#8217;attivazione del Servizio e dunque alla movimentazione degli utenti in lista d&#8217;attesa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">10.2. Alla luce di tali elementi, la posizione in graduatoria di ciascun utente non può perciù² dirsi definitiva, poichè la ricezione di nuove domande e l&#8217;aggiornamento delle valutazioni degli utenti in graduatoria possono determinare la modifica di tale posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fatto che la posizione del minore risulti diversa a distanza di un breve lasso di tempo non può perciù², di per sì©, considerarsi sintomatica di alcun profilo di contraddittorietà  dell&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altro canto, come pure detto, tale posizione risulta essere significativamente migliorata a circa un anno di distanza, atteso che al omissis il minore risultava collocato al omissis posto in graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">11. In definitiva, le censure articolate contro le note impugnate con i motivi aggiunti vanno respinte.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Resta da scrutinare la domanda di risarcimento del danno, che nell&#8217;epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio è stato qualificato come &#8220;danno da ritardo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Al riguardo, il Collegio osserva che non risulta comprovato che il tardivo riscontro fornito dall&#8217;Amministrazione all&#8217;istanza dei ricorrenti del 15 febbraio 2017 abbia determinato, di per sì©, alcun pregiudizio risarcibile, atteso che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le ragioni del mancato accoglimento &#8211; allo stato &#8211; della richiesta avanzata sono risultate esenti dai vizi allegati, per cui non è provata la spettanza del &#8220;bene della vita&#8221;, ossia l&#8217;immediata modificazione della modalità  di erogazione del SAISH;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il minore fruisce comunque, dal 2006, del SAISH in forma diretta e gli allegati pregiudizi derivanti dalla mancata conversione del servizio in forma indiretta non sono stati debitamente comprovati;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il mero ritardo nel rispondere alla diffida del febbraio 2017 non ha influito sulla possibilità  di ottenere quanto domandato, atteso che il minore era giù  inserito, precedentemente alle note di riscontro dell&#8217;Amministrazione, nella</p>
<p style="text-align: justify;">graduatoria dei richiedenti il SAISH in forma indiretta e ha poi visto migliorare la propria posizione nella suddetta graduatoria in pendenza del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. La domanda va, perciù², rigettata.</p>
<p style="text-align: justify;">13. L&#8217;andamento della vicenda amministrativa e processuale sorregge la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dichiara improcedibile la domanda volta a ottenere il riconoscimento del servizio SAISH in forma indiretta;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; respinge le domande di annullamento delle note impugnate con i motivi aggiunti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; respinge la domanda di risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52 commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-3-2019-n-3789/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.3789</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.63</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-3-2019-n-63/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-3-2019-n-63/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.63</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., G. Prosperetti Red. PARTI: (Pres. Consiglio Ministri rapp. Avv.ra Stato c. Provincia autonoma Trento rapp. F. Mastragostino) Non spetta alla Provincia Autonoma di Trento una competenza negoziale in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro del proprio personale. 1.- Lavoro pubblico contrattualizzato &#8211; disciplina uniforme sull&#8217;intero territorio</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., G. Prosperetti Red. PARTI: (Pres. Consiglio Ministri rapp. Avv.ra Stato c. Provincia autonoma Trento rapp. F. Mastragostino)</span></p>
<hr />
<p>Non spetta alla Provincia Autonoma di Trento una competenza negoziale in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro del proprio personale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Lavoro pubblico contrattualizzato &#8211; disciplina uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale &#8211; necessità  &#8211; sussiste.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">2.- Lavoro pubblico contrattualizzato &#8211; disciplina &#8211; Ordinamento Civile della Repubblica &#8211; attrazione &#8211; sussiste.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">3.- Provincia Autonoma di Trento &#8211; legge provinciale sul ricambio generazionale dei dipendenti della Provincia (L. 29 dicembre 2017, n. 18 &#8211; legge di stabilità  provinciale 2018) -violazione dell&#8217;art. 117, Ii° c., lett l) della Costituzione &#8211; illegittimità  costituzionale &#8211; sussistenza.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1.La disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato va ricondotta all&#8217;Ordinamento Civile di cui all&#8217;art. 117, Ii° c., lett. l) della Costituzione e alla normativa di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 che, a propria volta, rinvia alla contrattazione collettiva.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.Non spetta alla Provincia Autonoma di Trento una competenza negoziale in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro del proprio personale, dovendosi distinguere eventuali provvedimenti riferiti a singoli dipendenti da una disciplina normativa, quale quella, di interesse collettivo, oggetto della norma ex art. 17 l. prov. Trento n. 18/2017, riferibile a tutti i rapporti di lavoro privatizzato, che necessita di una regolamentazione uniforme sul territorio nazionale.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>3.V</i><i>a dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17 della legge della Provincia Autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (legge di stabilità  provinciale 2018) che, al fine di favorire il ricambio generazionale dei dipendenti della stessa Provincia Autonoma, degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevede un incentivo all&#8217;esodo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si dimetta anticipatamente dal servizio, per contrasto con l&#8217;art. 117, Ii° c., lettera l) della Costituzione.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità  provinciale 2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 23 febbraio-9 marzo 2018, depositato in cancelleria il 2 marzo 2018, iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nella udienza pubblica del 5 febbraio 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;</p>
<p style="text-align: justify;">uditi l&#8217;avvocato dello Stato Gabriella D&#8217;Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ricorso depositato il 2 marzo 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità  provinciale 2018), per violazione dei «principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica», nonchè degli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 117, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Rappresenta il ricorrente che l&#8217;art. 17 della legge prov. Trento n. 18 del 2017, rubricato «Interventi per la riduzione dell&#8217;età  media del personale provinciale e per l&#8217;assunzione di giovani», promuove un incentivo all&#8217;esodo dal lavoro del personale a tempo indeterminato, che si dimette dal servizio in via anticipata rispetto al termine per il conseguimento del diritto alla pensione, al fine di favorire il ricambio generazionale dell&#8217;organico della Provincia autonoma, di quello degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;incentivo è disposto in misura percentuale della retribuzione lorda annua che sarebbe spettata dalla data di cessazione alla data di maturazione del primo requisito di pensione e l&#8217;art. 17 della stessa legge provinciale trentina demanda a successivi provvedimenti legislativi la definizione delle condizioni, delle modalità  e dei criteri di attuazione della misura, previa valutazione dei connessi impatti organizzativi e finanziari e previe rilevazioni volte a verificare la potenziale adesione dei dipendenti interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Il ricorrente espone che il predetto intervento normativo della Provincia autonoma di Trento da un lato contrasta con i principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, dall&#8217;altro, incentivando l&#8217;esodo del personale impiegato, è suscettibile di determinare maggiori oneri previdenziali per anticipo di trattamento di fine servizio, non quantificati nè aventi copertura; con conseguente aggravio sulla finanza pubblica, in violazione dei principi di cui all&#8217;art. 81 Cost., in tema di equilibrio di bilancio e di mancata previsione di entrate idonee a far fronte ai maggiori oneri provocati.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva, altresì, il ricorrente che, poichè l&#8217;art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) attribuisce alla Regione, nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la sola facoltà  di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, la disposizione scrutinata violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., che devolve alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «previdenza sociale».</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente, la previsione in oggetto, del resto, «comporta impatti significativi sul meccanismo di accesso al trattamento di quiescenza non preventivati dal legislatore nazionale al momento della riforma del sistema pensionistico. Tale disposizione, oltre a potere produrre eventuali futuri effetti emulativi, contrasta con l&#8217;art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza; ciù² in quanto il personale di tutte le amministrazioni pubbliche e private si troverebbe di fronte ad una diversità  di trattamento».</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale profilo, peraltro, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, nel disciplinare in modo difforme rispetto alla normativa nazionale la materia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che devolve alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell&#8217;ordinamento civile per evitare ingiustificate disparità  di trattamento tra i dipendenti di diversi soggetti pubblici datoriali.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, il ricorrente deduce che «[a] tale esigenza di uniformità  si ispira evidentemente la espressa previsione contenuta nell&#8217;art. 1 comma 3 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 secondo la quale i principi desumibili dalla legge di delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità , di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (L. 23.10.1992, n. 421, art. 2, comma 1 lett. d) e comma 2) &#8220;costituiscono [&#8230;], per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica&#8221;».</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² posto, secondo il ricorrente, l&#8217;art. 17 della legge prov. Trento n. 18 del 2017, nel regolare lo scioglimento del rapporto lavorativo, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali dell&#8217;ordinamento e le menzionate «norme fondamentali».</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro profilo, la previsione in esame violerebbe l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. in materia di «coordinamento della finanza pubblica», trattandosi di materia di legislazione concorrente, in relazione alla quale è sempre riservata alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali e comportando le dimissioni anticipate del lavoratore, nel caso in cui il soggetto attenda l&#8217;accesso alla pensione di vecchiaia, minori entrate per l&#8217;ente previdenziale con effetti negativi sulla finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- La Provincia autonoma di Trento si è costituita in giudizio con atto depositato in data 6 aprile 2018. Nel riservare a una successiva memoria difensiva l&#8217;illustrazione dei motivi a sostegno dell&#8217;infondatezza del ricorso, la Provincia ne chiedeva il rigetto «siccome inammissibile ed infondato, per insussistenza delle lamentate violazioni degli artt. 117, comma 2, lettera o) e lettera l), 81, 3, 117, comma 3, Cost., nonchè dell&#8217;art. 6 dello Statuto Speciale».</p>
<p style="text-align: justify;">Con successiva memoria la Provincia rappresenta di aver adottato la norma al dichiarato fine di favorire il ricambio generazionale dei propri dipendenti, che, attualmente, superano in gran numero i cinquanta anni di età .</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Provincia, la norma impugnata sarebbe esente dai vizi di legittimità  costituzionale prospettati dalla difesa dello Stato, poichè trattasi di una norma programmatica, che introduce una misura sperimentale &#8211; valida fino al 2020 &#8211; per la cui applicazione sono necessari ulteriori atti normativi, la cui adozione è subordinata ad una rilevazione, effettuata settore per settore, per verificare la potenziale adesione dei dipendenti interessati e per valutare la sostenibilità  degli oneri finanziari conseguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione della sua natura di principio e delle valutazioni di impatto finanziario a cui è subordinata la sua attuazione, la norma non comporterebbe alcuna conseguenza sui presupposti della contribuzione ovvero della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione e non avrebbe alcun effetto pregiudizievole per l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per i saldi di finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di fatto la Provincia rappresenta che, nelle more della presentazione del ricorso, sono state effettuate le rilevazioni, da cui è emerso che solo l&#8217;8 per cento del personale dipendente delle autonomie locali è realmente interessato all&#8217;esodo anticipato, che la misura non è applicabile al personale sanitario e a quello scolastico, comportando costi per l&#8217;amministrazione superiori a quelli ideati, e che intende attribuire un incentivo all&#8217;esodo inferiore al costo del personale qualora rimanesse in servizio, pari al 40 per cento della retribuzione lorda percepita, così da realizzare risparmi di spesa per assumere lavoratori giovani.</p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riferimento ai singoli parametri evocati dal ricorrente, la Provincia autonoma prosegue deducendo che dall&#8217;applicazione della norma impugnata non deriverà  aggravio per la finanza pubblica poichè le maggiori spese derivanti dall&#8217;anticipazione del trattamento di fine servizio saranno compensate dalla sua misura inferiore, in ragione del minor periodo posto a base del calcolo &#8211; così che l&#8217;erogazione anticipata si tradurrà  in un risparmio per l&#8217;ente pubblico -, mentre le minori entrate per l&#8217;INPS saranno compensate dalla prestazione previdenziale erogata al momento del pensionamento, il cui importo sarà  rapportato ad una minore anzianità  di servizio e ad un incremento inferiore della retribuzione del lavoratore, determinati dall&#8217;esodo anticipato.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, la norma impugnata sarebbe espressione della competenza statutaria «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (di cui all&#8217;art. 8, numero 1, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige), perseguiti attraverso l&#8217;utilizzo di un istituto civilistico, le dimissioni volontarie, che l&#8217;incentivo promuove, senza incidere sulla disciplina del pubblico impiego e senza determinare alcuna disparità  di trattamento o invasione della sfera di competenza del legislatore nazionale in materia di «ordinamento civile».</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure vi sarebbe l&#8217;invasione della competenza del legislatore nazionale in materia di «previdenza sociale», restando ferma la disciplina statale in ordine alla maturazione dei requisiti pensionistici.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- La difesa dello Stato ha depositato a sua volta memoria con cui ribadisce le censure di incostituzionalità , deducendo che le misure adottate per incentivare l&#8217;esodo anticipato dal lavoro del personale a tempo indeterminato della Provincia incidono sulla risoluzione del rapporto di lavoro e quindi sulla disciplina del lavoro pubblico, con conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Presidente del Consiglio dei ministri insiste, inoltre, sulla violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera o), Cost. e dell&#8217;art. 3 Cost., poichè la misura regionale involve profili previdenziali e determina una disparità  di trattamento tra dipendenti pubblici, non giustificabile neppure in relazione alla sua natura sperimentale e transitoria; insiste sulla violazione dell&#8217;art. 81 Cost., non essendo stati quantificati e coperti i maggiori oneri derivanti dall&#8217;anticipo dell&#8217;erogazione del trattamento di fine servizio, per cui non potrebbe farsi luogo a compensazione; e insiste, infine, sulla violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto della norma regionale con i principi che presidiano il controllo della spesa pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità  provinciale 2018), che, al fine di favorire il ricambio generazionale dei dipendenti della stessa Provincia autonoma, degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevede un incentivo all&#8217;esodo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si dimetta anticipatamente dal servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma prevede che l&#8217;incentivo sia calcolato in misura percentuale della retribuzione lorda annua che sarebbe spettata dalla data di cessazione alla data di maturazione del primo requisito di pensione e demanda a successivi provvedimenti legislativi la determinazione delle modalità  di attuazione della misura.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione è stata promossa in riferimento ai principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, che costituiscono limiti da osservare nell&#8217;esercizio delle competenze statutarie, nonchè agli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettera l), quest&#8217;ultima in relazione al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), 117, secondo comma, lettera o), e 117, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Con riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. la questione è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Va innanzitutto disattesa la difesa della Provincia che ascrive la norma, oggetto di impugnazione, alla propria competenza in materia di ordinamento degli uffici e del personale, giacchè vanno distinti i profili normativi relativi al rapporto di lavoro da quelli organizzativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti non è condivisibile l&#8217;argomento con il quale si rivendica alla Provincia una competenza negoziale in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro del proprio personale, dovendosi distinguere eventuali provvedimenti riferiti a singoli dipendenti da una disciplina normativa, quale quella, di interesse collettivo, oggetto della norma impugnata, riferibile a tutti i rapporti di lavoro privatizzato, che necessita di una disciplina uniforme sul territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La materia è, dunque, attratta dall&#8217;ordinamento civile e, in ragione delle disposizioni di cui all&#8217;art. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, dalle quali si ricava il principio, deve trovare la propria sede nella contrattazione sindacale tra l&#8217;Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) e le organizzazioni sindacali, al fine di realizzare gli specifici obiettivi, pur meritevoli di apprezzamento, relativi al ricambio generazionale, da definire, perà², non con una previa normativa, ma con una disciplina collettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, pertanto, accolta la censura relativa al contrasto della normativa in questione con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., stante l&#8217;evidente riconducibilità  della disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato all&#8217;ordinamento civile e alla norma di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 che, a propria volta, rinvia alla contrattazione collettiva (sentenze n. 172 del 2018, n. 160 e n. 32 del 2017, n. 251 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente la previsione normativa oggetto di impugnazione che stabilisce, al comma 1, sia pure in maniera programmatica e non autoapplicativa, la possibilità  di incentivi all&#8217;esodo, andava rimessa alla contrattazione collettiva propria del pubblico impiego privatizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 17, comma 2, della legge prov. Trento n. 18 del 2017 è parimenti incostituzionale poichè impone rilevazioni tecniche volte a verificare la potenziale adesione dei dipendenti interessati in diretta correlazione alla previsione normativa del comma 1.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 17, comma 3, che demanda a future specifiche disposizioni legislative i criteri di attuazione della adozione degli esodi incentivati, contrasta palesemente con la riserva posta dal d.lgs. n. 165 del 2001 alla contrattazione collettiva in tale materia.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta assorbita ogni altra censura.</p>
<p style="text-align: justify;">PQM</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità  provinciale 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2019.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.3770</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-3-2019-n-3770/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-3-2019-n-3770/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-3-2019-n-3770/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.3770</a></p>
<p>G. Lo Presti, Pres., M. G. Vivarelli, Est. PARTI: Vittorio Perrone, rappr. e difeso dagli avv.ti P. Quinto, A. Quinto, c. Gse &#8211; Gestore per i Servizi Energetici S.p.A, rappr. e difeso dagli avv.ti G. Fraccastoro, M. A. Fadel, A. Pugliese. Deve escludersi l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 6 del D.M. 05/07/2012, c.d. Quinto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-3-2019-n-3770/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.3770</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-3-2019-n-3770/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.3770</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lo Presti, Pres., M. G. Vivarelli, Est. PARTI: Vittorio Perrone, rappr. e difeso dagli avv.ti P. Quinto, A. Quinto, c. Gse &#8211; Gestore per i Servizi Energetici S.p.A, rappr. e difeso dagli avv.ti G. Fraccastoro, M. A. Fadel, A. Pugliese.</span></p>
<hr />
<p>Deve escludersi l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 6 del D.M. 05/07/2012, c.d. Quinto Conto Energia, ai fini dell&#8217;ottenimento del diritto all&#8217;ottenimento della tariffa incentivante dovendosi ritenere prevalente la disposizione prevista dall&#8217;art.1 comma 5 dello stesso decreto, che regola sul piano sostanziale degli effetti la chiusura delle ammissioni agli incentivi per il raggiungimento della soglia quantitativa massima di incentivo erogabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. artt. 1 e 6, d.m. 05.07.2012 &#8211; Quinto Conto Energia &#8211; tariffa incentivante &#8211; chiusura ammissione</p>
<p>2. artt. 1 e 6, d.m. 05.07.2012 &#8211; Quinto Conto Energia &#8211; delibera n. 250/2013/R/efr Autorità  per l&#8217;Energia &#8211; tariffa incentivante &#8211; chiusura ammissione &#8211; norma generale &#8211; importo massimo fissato dallo Stato &#8211; termine ultimo</p>
<p>3. invio della domanda di ammissione ai benefici &#8211; disservizi del portale GSE &#8211; adozione di ogni cautela da parte del soggetto interessato</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Deve escludersi l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 6 del D.M. 05/07/2012, c.d. Quinto Conto Energia, ai fini dell&#8217;ottenimento del diritto all&#8217;ottenimento della tariffa incentivante dovendosi ritenere prevalente la disposizione prevista dall&#8217;art.1 comma 5 dello stesso decreto</i><i>, che </i><i>regola sul piano sostanziale degli effetti la chiusura delle ammissioni agli incentivi per il raggiungimento della soglia quantitativa massima di incentivo erogabile.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. La norma di cui all&#8217;art.1, comma 5 del D.M. 05/07/2012 costituisce disposizione di carattere generale che fissa il termine di applicazione dell&#8217;intero Decreto e lo condiziona al raggiungimento dell&#8217;importo massimo a cui lo Stato intende vincolarsi per il regime di incentivazione. Ciù² è stato confermato, inoltre, con delibera n. 250/2013/R/efr dell&#8217;Autorità  per l&#8217;Energia che &#8220;ha indicato 6 giugno 2013 la data di raggiungimento della citata soglia di 6,7 miliardi e ha dunque fissato alla scadenza del trentesimo giorno successivo (6 luglio)&#8221; il termine ultimo per tutti gli interessati a prescindere dal giorno di entrata in esercizio dell&#8217;impianto.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>3. Come da giurisprudenza costante, in caso di </i><i>(asseriti) disservizi del portale, sarebbe ragionevole attendersi l&#8217;adozione, da parte del soggetto interessato, di ogni cautela idonea a far pervenire la domanda nei termini (ossia ricorrendo ad altri mezzi in grado di attestare il momento della spedizione, quali a es. pec o fax, utilizzabili anche in orari non di ufficio, essendo i relativi indirizzi del Gestore agevolmente ricavabili dal sito internet.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><b>N. 03770/2019 REG.PROV.COLL.</b></div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 10353/2013 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10353 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:Â Vittorio Perrone, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Quinto, Antonio Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Gse &#8211; Gestore per i Servizi Energetici S.p.A, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Fraccastoro in Roma, via Piemonte, 39;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>con ricorso principale, per l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di provvedere sulla domanda del 05/07/2013 di riconoscimento della Tariffa incentivante prevista dal c.d. Quinto Conto Energia per l&#8217;impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica installato sul fabbricato sito in Trepuzzi (LE) alla Tenuta Manzo s.n.c., in catasto al Fg. 33 p.lla 48 connesso in data 03/07/2013, ed ove occorra per l&#8217;annullamento del comunicato stampa del 01/07/2013, con cui il Gestore, innovando la disciplina di settore, ha stabilito che la sessione di caricamento multimediale della domanda di iscrizione si sarebbe dovuta concludere entro le 24 ore del giorno 06/07/2013; con ricorso per motivi aggiunti per l&#8217;annullamento previa sospensiva della comunicazione di irricevibilità  della richiesta di concessione della tariffa incentivante prot. n.Â GSE/P20130209136, datata 31/10/2013, con la quale ilÂ GSE, ha comunicato &quot;che non si procederà  alla valutazione della Vostra richiesta di concessione della tarjffa incentivante in quanto irricevibile&quot;, di ogni altro atto presupposto, ivi incluse le relative &quot;Regole Applicative per l&#8217;iscrizione ai registri e per l&#8217;accesso alle tariffe incentitivanti DM 5 luglio 2012&quot;.</b></i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Gse &#8211; Gestore per i Servizi Energetici S.p.A;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2019 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso ritualmente introdotto, il ricorrente in epigrafe indicato, chiede l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di provvedere sulla domanda del 05/07/2013 di riconoscimento della Tariffa incentivante prevista dal c.d. Quinto Conto Energia per l&#8217;impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica installato sul fabbricato sito in Trepuzzi (LE) alla Tenuta Manzo s.n.c., in catasto al Fg. 33 p.lla 48 connesso in data 03/07/2013, ed ove occorra impugna, chiedendone l&#8217;annullamento, il comunicato stampa del 01/07/2013, con cui il Gestore, innovando la disciplina di settore, ha stabilito che la sessione di caricamento multimediale della domanda di iscrizione si sarebbe dovuta concludere entro le 24 ore del giorno 06/07/2013; con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugna, altresì, chiedendone l&#8217;annullamento previa sospensiva, la comunicazione di irricevibilità  della richiesta di concessione della tariffa incentivante prot. n.Â GSE/P20130209136, datata 31/10/2013, con la quale ilÂ GSE, ha comunicato &quot;che non si procederà  alla valutazione della Vostra richiesta di concessione della tarjffa incentivante in quanto irricevibile&quot; e le relative &quot;Regole Applicative per l&#8217;iscrizione ai registri e per l&#8217;accesso alle tariffe incentitivanti DM 5 luglio 2012&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Premette il ricorrente in fatto:</p>
<p style="text-align: justify;">di aver realizzato un impianto di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica di potenza pari a 7,50 Kwp, sito nel Comune di Trepuzzi (LE) alla Tenuta Manzo s.n.c., in catasto al Fg 33 p.lla 48, il quale, in data 03/07/2013, veniva connesso alla rete elettrica da parte dell&#8217;Enel;</p>
<p style="text-align: justify;">di aver effettuato, in data 05/07/2013, in qualità  di Soggetto Responsabile dell&#8217;impianto, la pratica di iscrizione dell&#8217;impianto presso il portale informatico delÂ GSE;</p>
<p style="text-align: justify;">di non aver potuto concludere il procedimento di iscrizione dell&#8217;impianto a causa del malfunzionamento del portale informatico delÂ GSe e conseguentemente, a causa dell&#8217;impossibilità  di accesso al sistema di aver provveduto in data 12/07/2013 e dopo diverse segnalazioni, ad inviare al Gestore tutta la documentazione in formato cartaceo a mezzo raccomandata a.r.;</p>
<p style="text-align: justify;">a causa del silenzio del Gestore e dopo aver ricevuto informale notizia della mancata ammissione dell&#8217;impianto per una pretesa tardività  dell&#8217;iscrizione, in data 29/07/2013 di aver diffidato l&#8217;Amministrazione a riconoscere all&#8217;impianto gli incentivi previsti dal Quinto Conto Energia mediante iscrizione dello stesso nell&#8217;apposito registro;</p>
<p style="text-align: justify;">che anche a seguito di tale diffida ilÂ GSe non forniva alcun riscontro formale sull&#8217;esito dell&#8217;iscrizione dell&#8217;impianto fotovoltaico al registro;</p>
<p style="text-align: justify;">che successivamente al ricorso sul silenzio, con il provvedimento impugnato con motivi aggiunti ilÂ GSe dichiarava irricevibile la domanda sostenendo che &#8220;<i>la richiesta di incentivazione relativa all&#8217;impianto fotovoltaico in oggetto sarebbe dovuta pervenire, completa di tutta la documentazione prevista dall&#8217;allegato 3B del Decreto, entro il termine perentorio del 6 luglio 2013, oltre il quale, conformemente a quanto previsto dal Decreto stesso, indicato nelle regole e ribadito nella menzionata news, non è più¹ possibile richiedere il riconoscimento degli incentivi, nè tantomeno accedere al portale informatico delÂ GSe all&#8217;uopo predisposto; dall&#8217;analisi effettuata sul portale applicativo delÂ GSe non è stato riscontrato alcun disservizio tale da impedire l&#8217;invio della richiesta di incentivazione, da parte del Soggetto responsabile, entro il termine del 6 luglio 2013&quot;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio ilÂ GSe depositando documenti e memoria con cui insiste per la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte resistente ha depositato ulteriore memoria conclusionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pubblica udienza la causa è trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente affida il ricorso principale alle censure di violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2 della L. n. 241/90, violazione dei principi di trasparenza, economicità  e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa; violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 6 del D.M. 05/07/2012, dell&#8217;art. 3.2 delle Regole Applicative per l&#8217;iscrizione ai registri e per l&#8217;applicazione delle tariffe del V Conto Energia. violazione del principio di legalità  e di gerarchia delle fonti, violazione del principio di correttezza e buona fede; affida il ricorso per motivi aggiunti alle censure di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del D.M. 05/07/2012 in combinato con l&#8217;art. 3.2 delle Regole Applicative per l&#8217;iscrizione ai registri e per l&#8217;applicazione delle tariffe del V Conto Energia, errore sui presupposti di fatto e di diritto, violazione del principio di correttezza e buona fede.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare ilÂ GSe eccepisce improcedibilità  del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l&#8217;emanazione del provvedimento GSE/P20130209136 del 31.10.2013 con cui lo stesso Gestore ha dichiarato irricevibile la domanda di ammissione alla tariffa incentivante inoltrata dal ricorrente in relazione all&#8217;impianto avente codice identificativo 1107395.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione è fondata ed il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l&#8217;amministrazione provveduto con atto espresso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente deduce che ilÂ GSe ha ritenuto illegittimamente irricevibile la richiesta di incentivazione trasmessa dal Soggetto Responsabile dell&#8217;impianto in data successiva al 6 luglio 2013, così illegittimamente limitando la possibilità  di presentare la richiesta stessa a soli due giorni dalla data di entrata in esercizio dell&#8217;impianto avvenuta il 3 luglio 2013, e sostiene che ilÂ GSe ha violato il termine utile a presentare la propria domanda di incentivazione pari a 15 giorni dalla data di entrata in esercizio dell&#8217;impianto, così come previsto dall&#8217;art. 6 del Quinto Conto Energia rubricato &#8221; Richiesta ed erogazione delle tariffe incentivanti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che &#8211; come correttamente rilevato dalÂ GSe &#8211; l&#8217;art.1, comma 5 del Decreto là  dove prevede che il sistema di incentivazione di cui al Quinto Conto Energia &#8220;<i>cessa di applicarsi, in ogni caso, decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l&#8217;anno</i>&#8221; è una disposizione di carattere generale che fissa il termine di applicazione dell&#8217;intero Decreto e lo condiziona al raggiungimento dell&#8217;importo massimo a cui lo Stato intende vincolarsi per il regime di incentivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Come giù  ribadito dalla Sezione nelle sentenze n. 2353/2018 e n. 12589/2018 : &#8220;<i>dopo il raggiungimento del tetto di 6,7 miliardi di euro le incentivazioni del Conto Energia non sono state più¹ applicate; con la delibera 250/2013/R/efr, infatti, l&#8217;Autorità  per l&#8217;Energia ha indicato nel 6 giugno 2013 la data di raggiungimento della citata soglia di 6,7 miliardi e ha dunque fissato alla scadenza del trentesimo giorno successivo (6 luglio) la definitiva chiusura dell&#8217;ultimo Conto Energia (V) e, con essa, la conclusione dell&#8217;omonimo regime incentivante&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Dunque alla data del 06.07.2013, come stabilito dalla Delibera AEEG 250/2013/R/EFR in applicazione della relativa disposizione del Decreto, scade il termine previsto come data ultima per tutti gli interessati a prescindere dalla giorno di entrata in esercizio dell&#8217;impianto.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione non può essere applicato l&#8217;art.6 del Decreto invocato dal ricorrente ai fini dell&#8217;ottenimento del diritto all&#8217;immissione a sistema della richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante, dovendosi ritenere prevalente la disposizione prevista dall&#8217;art.1 comma 5 dello stesso decreto che regola sul piano sostanziale degli effetti la chiusura delle ammissioni agli incentivi per il raggiungimento della soglia quantitativa massima di incentivo erogabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente evidenzia poi che la tardività  dell&#8217;inoltro dell&#8217;istanza di incentivazione è stata causata da un malfunzionamento del servizio informatico, senza tuttavia fornire nemmeno un principio di prova.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, come affermato in precedenti pronunce della Sezione &#8220;<i>in presenza di (asseriti) disservizi del portale, sarebbe stato ragionevole attendersi l&#8217;adozione, da parte dell&#8217;interessata, di ogni cautela idonea a far pervenire la domanda nei termini (ossia ricorrendo ad altri mezzi in grado di attestare il momento della spedizione, quali a es. pec o fax, utilizzabili anche in orari non di ufficio, essendo i relativi indirizzi del Gestore agevolmente ricavabili dal sito internet&#8221;</i> (TAR Lazio, Sez. III-Ter., sentenza 9 dicembre 2016, n. 12261; id sentenze nn. 12259/16 e 12260/16 e, da ultimo, anche TAR Lazio, Sez. III-Ter, sentenza 28 dicembre 2018, n. 12589).</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente, il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto in quanto infondato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore delÂ GSEliquidate in E. 3.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte infondato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore delÂ GSe liquidate in E. 3.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-3-2019-n-3770/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.3770</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.1858</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-3-2019-n-1858/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-3-2019-n-1858/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-3-2019-n-1858/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.1858</a></p>
<p>Pres. Lipari, Est. Maiello l concetto di &#8220;salute a tempo&#8221;, che concerne la previsione di soglie temporali finalizzate a scandire temporalmente le fasi a maggiore intensità  assistenziale, non è di per sì©, nè irragionevole nè illogico 1. Livelli essenziali &#8211; Competenza legislativa &#8211; Materia trasversale &#8211; Interpretazione 2. Livelli essenziali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-3-2019-n-1858/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.1858</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-3-2019-n-1858/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.1858</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari, Est. Maiello</span></p>
<hr />
<p>l concetto di &#8220;salute a tempo&#8221;, che concerne la previsione di soglie temporali finalizzate a scandire temporalmente le fasi a maggiore intensità  assistenziale, non è di per sì©, nè irragionevole nè illogico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p><b>1. Livelli essenziali &#8211; Competenza legislativa &#8211; Materia trasversale &#8211; Interpretazione</b></p>
<p><b>2. Livelli essenziali &#8211; Competenza legislativa &#8211; Materia trasversale &#8211; Intervento regionale &#8211; Ammissibile &#8211; Condizioni</b></p>
<p><b>3. Livelli essenziali &#8211; Inclusione &#8211; Prestazioni assistenziali integrate &#8211; Copertura della spesa &#8211; Intervento spesa pubblica &#8211; Limitazione</b></p>
<p><b>4. Livelli essenziali &#8211; Prestazioni assistenziali integrate &#8211; Trattamento &#8211; Personalizzato nel tempo &#8211; Logicità  </b></p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all&#8217;art. 117 Cost., comma 2, lett. m), tra cui i livelli di assistenza, non costituiscono una &#8220;materia&#8221; in senso stretto, ai fini del riparto delle competenze legislative fra Stato e regioni, rappresentando piuttosto una competenza trasversale del legislatore statale idonea a investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull&#8217;intero territorio nazionale il godimento del contenuto essenziale di tali diritti senza che legislazione regionale possa limitarli o condizionarli.</em></div>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Il coinvolgimento delle regioni nell&#8217;organizzazione dei servizi assistenziali non contrasta con l&#8217;esigenza di omogeneizzazione nei trattamenti sanitari essenziali sulla scorta di standard uniformi replicabili al suo interno. Non si ha alcuna lesione dei principi di uguaglianza e non discriminazione, poichè l&#8217;articolo 64, comma 1, del d.p.c.m. del 12.01.2017, prevede che, con successivi accordi varati a livello nazionale, sono fissati criteri uniformi per la individuazione di limiti e modalità  delle prestazioni demandati alle regioni e alle province autonome. Tali prescrizioni sono pertanto orientate a guidare l&#8217;azione regionale in un&#8217;ottica di omogeneizzazione verso standard uniformi.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Sebbene la natura della prestazione sia essenzialmente sanitaria, il trattamento non deve essere inteso integralmente a carico del SSN. E&#8217;, pertanto, legittimo graduare il relativo onere di ripartizione della spesa in relazione alla gravità  della condizione del paziente, in quanto vi è la necessità  di ponderare altre esigenze, quali quella del contenimento della spesa pubblica. Nel caso delle prestazioni c.d. integrate, anche se ricondotte nell&#8217;ambito del servizio sanitario, l&#8217;intervento della spesa pubblica è limitato alla sola parte sanitaria delle stesse.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. Il concetto di &#8220;salute a tempo&#8221;, che concerne la previsione di soglie temporali finalizzate a scandire temporalmente le fasi a maggiore intensità  assistenziale, non è di per sì©, nè irragionevole nè illogico. Tale schema operativo non può essere ancorato a previsioni rigide che potrebbero potare ad interrompere bruscamente le prestazioni assistenziali, bensì deve essere connesso a valutazioni concrete che confermino l&#8217;utilità  dei trattamenti.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/03/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01858/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 08699/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8699 del 2018, proposto dalle seguenti Associazioni: Associazione &#8220;Promozione Sociale, Associazione &#8220;In Nome dei Diritti&#8221; Onlus, Mtd-Movimento per la Tutela dei Diritti delle Persone Diversamente Abili e Quelle Non Autosufficienti Organizzazione Onl, Associazione A.Di.N.A. &#8211; Associazione per la Difesa dei Diritti delle Persone Non Autosufficienti, Associazione Umana (Unione per la Difesa dei Diritti dei Malati Anziani Non Autosufficienti), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Alessandra Mari in Roma, via Alberto Caroncini 51;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi, 12, sono <i>ope legis</i> domiciliati;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 04214/2018, concernente la legittimità  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12.01.2017, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18.03.2017, avente ad oggetto: &#8220;Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della Salute e dell&#8217;Economia e delle Finanze;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2019 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti gli avvocati Nikolaus Suck su delega dell&#8217;avv. Maria Luisa Tezza e l&#8217;avvocato dello Stato Tito Varrone;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Le appellanti, formazioni sociali prive di scopo di lucro e operanti, come da statuto, nel campo della promozione e della difesa delle categorie sociali più¹ deboli , come i minori, i diversamente abili, le persone non autosufficienti, chiedono la riforma della sentenza del Tar per il Lazio, sede di Roma, n. 04214/2018, pubblicata il 17.04.2018 con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18.03.2017 ed avente ad oggetto la: &#8220;<i>Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502&#8243;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Deducono a sostegno della spiegata azione impugnatoria:</p>
<p style="text-align: justify;">a) che il TAR non avrebbe rilevato l&#8217;incompetenza del Governo ad abrogare il precedente DPCM del 29.11.2001. Sotto tale profilo, assumono le odierne appellanti che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non rileverebbe l&#8217;omogeneità  tra le due fonti, il DPCM del 29.11.2001 e quello del 12.01.2017, il quanto l&#8217;art. 54 della legge n. 289/2002 avrebbe legificato il DPCM del 29.11.2001, di talchè, oggi, il contrasto si porrebbe tra la suddetta norma primaria &#8211; che dà  forza di legge al DPCM del 29.11.2001 &#8211; e il DPCM del 12.01.2017, che tale forza non avrebbe, anche perchè rispetto all&#8217;ordinaria delegificazione (di cui all&#8217;articolo 17 comma 2 della legge 400/1988), mancherebbero nella norma di investitura (e cioè nell&#8217;articolo 54 comma 3) i principi regolatori della materia e le norme abrogate;</p>
<p style="text-align: justify;">b) il TAR non si sarebbe pronunciato sull&#8217;ulteriore censura con la quale le ricorrenti lamentavano che il DPCM del 12.01.2017 non solo non ha forza di legge, ma esula anche dalla specifica cornice di riferimento imposta dalla legge di riferimento. La legge 208/2015 (legge di stabilità  2016), all&#8217;art. 1, comma 553, fa riferimento a «la definizione e l&#8217;aggiornamento dei Lea di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre n. 502». Tale disposizione non individuerebbe i LEA, ma si limiterebbe ad indicare e richiamare principi e criteri generali alla cui stregua inserire od escludere all&#8217;interno degli stessi, servizi e prestazioni sanitarie;</p>
<p style="text-align: justify;">c) l&#8217;impianto regolatorio del DPCM (in forma programmatica nell&#8217;art. 21 e poi declinando il medesimo principio in via attuativa nei successivi articoli da 22 a 35) prevede che l&#8217;accesso alle cure sanitarie per il malato/persona con disabilità  non autosufficiente sia mediato da una &#8220;<i>previa valutazione multidimensionale</i>&#8221; che, in quanto tale, attiene non solo ad aspetti clinici (di squisita valenza sanitaria), ma anche sociali (economici, familiari ecc.). Nei fatti si tratterebbe di una valutazione della condizione economica che affiancherebbe quella sanitaria, dalla quale si farebbe dipendere la presa in carico del malato non autosufficiente da parte del Servizio sanitario nazionale. Tanto concreterebbe una forma di discriminazione in violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione oltre che dell&#8217;articolo 1 della legge 833/1978;</p>
<p style="text-align: justify;">d) il Tar non avrebbe tenuto conto del fatto che &#8211; ricadendo i LEA nelle prerogative legislative esclusive dello Stato a norma della lettera m) dell&#8217;articolo 117 della Costituzione &#8211; spetterebbe allo Stato, e non alle Regioni, il compito di garantire «uniformità  sul proprio territorio nelle modalità , nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale» nel rispetto delle leggi vigenti. Di contro, i livelli essenziali previsti dal decreto impugnato perderebbero la necessaria imprescindibile uniformità , prevista dall&#8217;articolo 117 e dalla normativa primaria, nel momento in cui il DPCM qui gravato demanda al livello regionale la determinazione dei criteri cui dovranno attenersi le commissioni di valutazione multidimensionale. Per le medesime ragioni sarebbe illegittimo l&#8217;art. 29, comma 2, che demanda alle Regioni anche la valutazione della «durata del trattamento ad elevato impegno sanitario» fissato «in base alle condizioni dell&#8217;assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità  definite dalle Regioni e dalle Province autonome. In tal modo si concreterebbe anche una violazione del principio di uguaglianza, garantito dall&#8217;art. 3 Cost., e rilevante anche in ambito eurounitario, nonchè del principio di non discriminazione sancito anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo (art. 14) e dalla Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21), nonchè della &quot;Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità &quot; ratificata dall&#8217;Italia con L. 18/2009;</p>
<p style="text-align: justify;">e) sarebbero illegittime le differenziazioni e separazioni (contenute negli artt. 24-35) fra le attività  sanitarie e quelle socio-sanitarie e, quindi, fra prestazioni intensive, estensive, per gli infermi acuti, per gli infermi cronici, per gli infermi cronici con riacutizzazioni in quanto proprio la necessità  di prestazioni sanitarie indifferibili dovrebbe, comunque, farle rientrare fra quelle sanitarie unitariamente intese;</p>
<p style="text-align: justify;">f) il TAR avrebbe omesso di esaminare la censura attinente all&#8217;art. 29 del DPCM impugnato (&#8220;<i>assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario</i>&#8220;), oggetto del motivo V di ricorso, qui integralmente riproposto. In sintesi, nella disciplina di settore le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria &#8211; laddove erogate non solo in ambito &#8220;residenziale&#8221; ma anche &#8220;semiresidenziale&#8221; o &#8220;domiciliare&#8221; &#8211; sono poste totalmente a carico del SSN (D.Lgs. 502/92, art. 3 <i>septies</i> ed il DPCM 14.01.2001, art. 3, comma 3). L&#8217;art. 29 introdurrebbe, invece, in modo del tutto arbitrario, una serie di limiti in patente violazione di quanto disposto dalle dette fonti normative: basterebbe citare il limite spaziale (solo quelle &#8220;residenziali&#8221; e, pertanto, non quelli domiciliari o semiresidenziali), terapeutico (&#8220;pronta disponibilità  medica e presenza infermieristica sulle 24 ore &#8220;) e sostanziale (&#8220;intensivo&#8221;) e, dunque, rimarrebbero inspiegabilmente escluse la fase &#8220;estensiva&#8221; o di &#8220;lungo assistenza&#8221; (le quali, pertanto, diverrebbero necessariamente a pagamento). Inoltre il D.P.C.M. escluderebbe analoghe prestazioni laddove rivolte a disabili gravi. Limiterebbe, infatti, l&#8217;operatività  alle persone con &#8220;disabilità  gravissima&#8221;, ed ancora, contemplerebbe solo i casi di &#8220;instabilità  clinica, sintomi di difficile controllo&#8221; e, dunque, escludendo tutti i casi caratterizzati da cronicità ;</p>
<p style="text-align: justify;">g) sarebbe erronea la decisione del TAR nella parte in cui ha respinto il sesto motivo di ricorso affermando che è legittimo porre a carico del paziente l&#8217;alimentazione e l&#8217;idratazione artificiale, graduando il relativo onere di &#8220;in relazione alla gravità  della condizione&#8221; dello stesso. Di contro, sarebbe patrimonio giurisprudenziale il principio secondo cui l&#8217;alimentazione e l&#8217;idratazione artificiale &#8221; sono &#8220;un trattamento sanitario di sostegno vitale. Il decreto impugnato esclude, invece, dai LEA &#8211; e, dunque, fa divenire a pagamento &#8211; le prestazioni di alimentazione ed idratazione artificiale, laddove erogate nei trattamenti estensivi e di lungoassistenza. In particolare l&#8217;art. 30 riconoscerebbe per dette prestazioni, se erogate nell&#8217;ambito di &#8220;trattamenti estensivi&#8221;, una copertura sanitaria limitata ad una durata non superiore a 60 giorni e se erogate in &#8220;trattamenti di lungo assistenza&#8221;, l&#8217;accollo al SSN &#8220;per una quota pari al 50%&#8221; con la conseguente imputazione del restante 50% al Comune/utente;</p>
<p style="text-align: justify;">h) sarebbe erronea la valutazione compiuta dal TAR in tema di assistenza domiciliare, quanto all&#8217;accollo totale a carico del SSN della alimentazione e della idratazione artificiale solo per i primi &#8220;sessanta&#8221;, in quanto non terrebbe conto del fatto che il regime delle prestazioni &#8220;sanitare a rilevanza sociale&#8221; e &#8220;socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria&#8221;non recherebbe distinzioni a seconda del contesto ambientale (id est domiciliare) in cui sono svolte. Le cure domiciliari, se presentano le caratteristiche previste dal D.Lgs. 502/92, art. 3 septies, e dal DPCM 14.02.2001 art. 3, devono essere interamente a carico del SSN. Le appellanti lamentano che l&#8217;art. 22 introduce gravissimi ed arbitrari limiti prevedendo che le &#8220;cure domiciliari &#8221; svolte mediante &#8220;prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale&#8221; sono &#8220;interamente&#8221; a &#8220;carico del Servizio sanitarionazionale&#8221; &#8220;per i primi trenta giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento nei giorni successivi &#8220;. Nè varrebbe invocare il &#8220;rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica&#8221; venendo qui in rilievo il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità  umana;</p>
<p style="text-align: justify;">i) rispetto alle doglianze che involgono il concetto di &#8220;salute a tempo&#8221; sarebbe inconferente la statuizione del giudice di prime secondo cui &#8220;il dato temporale è connesso con l&#8217;intensità  del livello assistenziale e riabilitativo&#8221;, in quanto il DPCM introduce, rispetto alla copertura da parte del SSN, limiti temporali massimi, predeterminati &#8220;a tavolino&#8221;. In particolare il D.Lgs. 502/92, art 3 septies ed il successivo DPCM 14.02.2001 garantiscono la possibilità  di cura senza l&#8217;irragionevole ed illogicamente aprioristica predeterminazione di un termine in via astratta ed avulso dalle specifiche esigenze socio-sanitarie legate alle condizioni patologiche del malato. Di contro, e fermo restando il carattere invariato della normativa primaria e secondaria tuttora vigente <i>in subiecta materia</i>, il capo IV introdurrebbe un sistema nel quale, in fase di sub acuzie di malattia, all&#8217;esclusivo verificarsi del decorso del termine ivi prefissato, vi sarebbe una necessaria diminuzione delle cure e terapie &#8211; peraltro a pagamento &#8211; dal precedente livello intensivo a quello inferiore, estensivo, ed a quello ulteriore di bassa intensità ;</p>
<p style="text-align: justify;">l) le deficienze sopra denunciate non potrebbero essere compensate dalle esenzioni di cui all. 8 bis del DPCM &#8211; menzionate dal TAR &#8211; che riguarderebbero le sole prestazioni diagnostiche (per gli esami e il ticket per le visite), ma non certo le attività  di cura, cioè la presa in carico continuativa, sulle 24 ore, degli utenti malati/persone con disabilità  non autosufficienti che hanno esigenze sanitarie e socio-sanitarie indifferibili.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Le Amministrazioni intimate, nonostante la particolare rilevanza e delicatezza delle questioni in rilievo, pur resistendo in giudizio, hanno affidato le proprie difese ad una mera costituzione di stile.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. All&#8217;udienza camerale del 29.11.2018, fissata per la delibazione della domanda cautelare, su accordo delle parti, la trattazione del ricorso è stata abbinata al merito ed, alla successiva udienza del 21.2.2019, l&#8217;appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Tanto premesso, nello scrutinio dei motivi di gravame sopra sintetizzati, occorre muovere dalla disamina delle prime due doglianze che, involgendo entrambe, in apice, la stessa attitudine della fonte regolamentare in commento ad intervenire, con effetto innovativo, sul preesistente assetto regolatorio, possono essere trattate congiuntamente.</p>
<p style="text-align: justify;">I suddetti motivi di gravame non sono fondati e, pertanto, il corrispondente capo della decisione di prime cure va confermato con le precisazioni ed integrazioni di seguito esposte.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Ed, invero, contrariamente a quanto dedotto, nessuna invasione del livello di normazione primaria può dirsi consumata per effetto dell&#8217;approvazione del qui gravato D.P.C.M. del 12.1.2017.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; pur vero che la richiamata fonte regolamentare, all&#8217;articolo 64 comma 5, prevede l&#8217;abrogazione &#8211; alle condizioni previste nei precedenti commi &#8211; del DPCM del 29.11.2001, al quale integralmente si sostituisce ponendosi, oggi, come la fonte diretta per la definizione delle attività , dei servizi e delle prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione dal SSN.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² nondimeno, il divisato processo di sostituzione delle fonti di regolazione della materia non riflette le denunciate distonie di sistema in quanto si ascrive nel solco di una coerente ed espressa investitura che trova il suo fondamento genetico in disposizione di rango primario di talchè, nell&#8217;ambito di una necessaria visione di insieme, non risulta giammai smarrita la piena simmetria che ha governato il passaggio di consegne tra le suddette fonti, vale a dire il DPCM del 29.11.2001 ed il DPCM del 12.1.2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, invero, l&#8217;intervento di legificazione da cui prendono abbrivio le doglianze qui in rilievo, previsto dall&#8217;articolo 54 della legge n. 289 del 2002, non ha assunto carattere permanente: se il comma 2 della disposizione citata ha, infatti, previsto che &#8220;<i>le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all&#8217;allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell&#8217;8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto</i>&#8221; il successivo comma 3 ha, al contempo, disposto che <i>la individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabiliti dall&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonchè le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, ad una piana e sistemica lettura delle suindicate disposizioni, appare di tutta evidenza come, in disparte le modifiche indotte dalla necessità  di assicurare, sulla scorta delle più¹ attuali evidenze scientifiche, l&#8217;effettiva e riconosciuta efficacia delle prestazioni esigibili dal SSN (ai sensi dell&#8217;articolo 1 comma 7 del d. lgs 502/1992), il legislatore non abbia affatto definitivamente irrigidito sul piano della normazione primaria, conferendogli in via permanente valore e forza di legge, i LEA quali definiti negli allegati al DPCM del 29.11.2001, affidando, da subito, il loro aggiornamento &#8211; &#8220;..<i>mediante modifiche agli allegati richiamati al comma 2</i>&#8221; &#038;.- ad un DPCM, ripristinando, così, in via immediata un pieno parallelismo tra le fonti di intervento, onde assicurare, nel rispetto dei principi mutuabili dalla normazione primaria di settore, elasticità  alla concreta e dettagliata definizione dell&#8217;elenco di prestazioni da includere nei LEA, ben consapevole della necessità  di affidare tale incombente a strumenti più¹ duttili rispetto a quelli della legge ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può dirsi che siffatto intervento di adeguamento, rimesso ad un atto del Governo, si ponga al di fuori di una cornice di riferimento che, per effetto di superiori principi normativi, valga ad orientarne le scelte.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Ed, invero, l&#8217;ambito di operatività  è tracciato, in termini generali, anzitutto, dalle leggi quadro in materia sanitaria (legge 833/73 e d. lgs 502/1992) che ne predicano lo stretto raccordo con il piano sanitario nazionale e, poi, dal rigido iter procedurale che impone un&#8217;ampia partecipazione, inclusa quella della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dovendosi dunque ritenere il testo approvato come espressione, ai più¹ elevati livelli di rappresentanza, della sintesi e della mediazione degli interessi in gioco.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. A ciù² occorre aggiungere la concorrente investitura rinveniente dall&#8217;articolo 1 commi 553 e 554 della legge 208/2015 che espressamente affidano ad un d.p.c.m. la definizione e l&#8217;aggiornamento del d.p.c.m. 29.11.2001 nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica ed in attuazione dell&#8217;articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale investitura &#8211; con i limiti di sistema giù  sopra anticipati &#8211; ad ampio raggio e, involgendo anche la definizione dei LEA, non può essere indotta solo dall&#8217;aggiornamento di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, senza contare che anche solo tali esigenze di aggiornamento legittimano modifiche all&#8217;elenco delle prestazioni esigibili a carico del SSN.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Analogamente, prive di pregio si rivelano le doglianze compendiate nei motivi di gravame nn. 3 e 4, suscettive di un&#8217;unica articolata valutazione in quanto involgono, sotto profili diversi, la metodica privilegiata nel testo qui gravato di affidare ad una preliminare valutazione multidisciplinare l&#8217;accesso all&#8217;assistenza sociosanitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Segnatamente, secondo la prospettazione delle appellanti si introdurrebbero arbitrariamente nella definizione dei setting clinici profili, di natura essenzialmente economica, ad essi ontologicamente estranei, rimettendo, poi, alle singole Regioni il varo degli specifici criteri per la concreta declinazione, organizzativa ed operativa, di siffatte valutazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Orbene, ritiene il Collegio che non possa essere, anzitutto, condivisa la lettura offerta nel mezzo oggetto di scrutinio, secondo cui confluirebbero nella dinamica delle scelte assistenziali criteri di ordine essenzialmente economico capaci impropriamente di condizionare tipo, intensità  e durata dei trattamenti clinici necessari.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini un corretto approccio esegetico della disciplina qui in rilievo occorre, infatti, avere chiara consapevolezza della particolarità  della materia regolata che inerisce a particolari categorie di soggetti i cui bisogni intercettano forme di assistenza riconducibili tanto all&#8217;area sanitaria che a quella propria dei servizi sociali, soggette in astratto, come meglio di seguito evidenziato, a regime differenziati e, rispetto alle quali, in presenza di determinati presupposti, è stata del tutto condivisibilmente prevista un&#8217;erogazione congiunta.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui lo sforzo di definire un trattamento personalizzato che tenga conto, alla luce della complessità  dei bisogni del paziente, delle plurime variabili in cui è possibile combinare la misura delle singole forme di assistenza oscillandosi tra prestazioni socio-assistenziale &quot;inscindibili&quot; dalla prestazione sanitaria a prestazioni socio-assistenziali &quot;pure&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, ciù² che emerge da una piana lettura dell&#8217;articolato qui in rilievo è, dunque, lo sforzo di assicurare, attraverso un unico passaggio valutativo intestato al SSN, una necessaria visione multisciplinare nell&#8217;organizzare, da subito, un&#8217;adeguata risposta assistenziale li dove i particolari bisogni del paziente hanno natura eterogenea.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217;, dunque, nella suddetta prospettiva che l&#8217;articolo 21 comma 2 prevede che &#8220;<i>il Servizio sanitario nazionale garantisce l&#8217;accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La valutazione multidimensionale si ascrive, dunque, all&#8217;esigenza, del tutto logica, di differenziare ed individualizzare il trattamento, articolandolo tra attività  eterogenee in funzione dei plurimi e specifici bisogni del paziente che acquisiscono concreta evidenza nel PAI (Progetto di assistenza individuale).</p>
<p style="text-align: justify;">Non trovano, dunque, riscontro le paventate, eccentriche ingerenze di parametri esterni nelle scelte dei trattamenti terapeutico-riabilitativi e assistenziali, semiresidenziali e residenziali, che restano tuttora garantiti &#8211; nella loro sinergia declinazione clinica, funzionale e sociale &#8211; dal Servizio sanitario nazionale, quando necessari, in base alla detta valutazione multidimensionale.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altronde, occorre soggiungere che tale opzione organizzativa e metodologica non costituisce nemmeno una novità  nel quadro della disciplina vigente: ed, invero, lo stesso d.p.c.m. del 14.2.2001, più¹ volte evocato dalle appellanti quale paradigma normativo di riferimento, anche in ragione del rinvio ad esso effettuato dal disposto di cui all&#8217;articolo 3 septies del d, lgs 502/1992, nel perimetrare il campo dell&#8217;assistenza socio &#8211; sanitaria, valorizza, all&#8217;articolo 2 comma 1, la stessa metodica di definire tipo e misura del trattamento sulla scorta di &#8220;<i>valutazioni multidimensionali</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Nè, sotto diverso profilo, hanno pregio le ulteriori argomentazioni difensive con le quali le appellanti lamentano una violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione a cagione del coinvolgimento delle Regioni nella organizzazione delle attività  rimesse alle commissioni di valutazione multidimensionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Vale, a tal riguardo, premettere che, effettivamente, sul punto, non appare pertinente ed appropriata la statuizione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha inteso superare le censure in commento facendo un generico rinvio alla previsione di cui all&#8217;articolo 117 comma 3 della Costituzione valorizzando il fatto che la tutela della salute, a mente della detta disposizione, ricade nel campo operativo della legislazione concorrente, con la conseguenza di ritenere possibili differenze di trattamento in ragione della diversità  delle realtà  socio &#8211; economiche radicate sui diversi territori.</p>
<p style="text-align: justify;">Sfugge, invero, al giudice di prime cure che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all&#8217;art. 117 Cost., comma 2, lett. m), tra cui vanno evidentemente inclusi i livelli essenziali di assistenza, intesi come espressione delle soglie minime di prestazione idonee a garantire, nel rispetto dei fondamentali principi di uguaglianza e solidarieta&#8217;, la tutela del diritto costituzionalmente garantita alla salute, ex art. 32 Cost., non costituiscono una &quot;materia&quot; in senso stretto, ai fini del riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni, rappresentando piuttosto una competenza trasversale del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull&#8217;intero territorio nazionale, il godimento del contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarli o condizionarli (cosi&#8217;, Corte Costituzionale, sentenza 26 giugno 2002, n. 282).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è proprio in ragione di ciù² che del tutto coerentemente la legislazione di settore radica in capo al legislatore statale la definizione dei predetti livelli essenziali di assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. Tanto premesso deve, comunque, rilevarsi come il coinvolgimento della Regione nella organizzazione dei servizi qui rilievo non costituisca affatto, con la pretesa automaticità  contenuta nel gravame, la negazione della suddetta esigenza di omogeneizzazione nei trattamenti sanitari essenziali sulla scorta di standard uniformi replicabili sull&#8217;intero territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel costrutto giuridico attoreo risulta, invero, del tutto obliata l&#8217;espressa previsione, nella norma principio di cui all&#8217;articolo 21, della necessità  di un apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all&#8217;art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in cui vanno definite apposite linee di indirizzo volte a garantire omogeneità  nei processi di integrazione istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree, anche con l&#8217;apporto delle autonomie locali, nonchè modalità  di utilizzo delle risorse coerenti con l&#8217;obiettivo dell&#8217;integrazione, anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze di cui all&#8217;art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">E nello stesso senso di un necessario raccordo operante a livello nazionale depone anche l&#8217;articolo 64 comma 1 del d.p.c.m. in esame nella parte in cui espressamente prevede che, con successivi appositi accordi, sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute sono fissati criteri uniformi per la individuazione di limiti e modalità  di erogazione delle prestazioni che il presente decreto demanda alle regioni e alle province autonome.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, le competenze organizzative delle Regioni non saranno del tutto libere ma verranno conformate da prescrizioni varate a livello nazionale onde orientarne l&#8217;azione in un&#8217;ottica di omogeneizzazione verso standard uniformi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè sul punto le appellanti hanno articolato mirate censure volte a porre in discussione l&#8217;adeguatezza dei suddetti strumenti di raccordo.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche rispetto al profilo in esame non può essere sottaciuta la sostanziale linea di continuità  che lega il d.p.c.m. qui impugnato con l&#8217;atto di indirizzo adottato con il giù  citato d.p.c.m. del 14.2.2001 che, proprio in funzione della definizione di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali, reca una previsione normativa analoga a quella qui contestata prevedendo, all&#8217;ultimo periodo del comma 1 dell&#8217;articolo 2, che &#8220;<i>Le Regioni disciplinano le modalità  ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto più¹ che il legislatore ha previsto in sede nazionale un monitoraggio continuo nell&#8217;applicazione dei LEA rimettendo ad apposita commissione istituita, presso il Ministero della salute, tra l&#8217;altro il compito di valutare che l&#8217;applicazione dei LEA avvenga in tutte le Regioni con lo stesso standard di qualità  e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con il seguente gruppo di censure le appellanti attraggono nel fuoco della contestazione ora trasversalmente più¹ disposizioni (motivo sub e) ora singole disposizioni, lamentando, per ragioni diverse, la complessiva dequotazione degli standard di garanzia precedentemente assicurati.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Segnatamente, con il quinto motivo di gravame le appellanti lamentano l&#8217;illegittimità  delle &#8220;differenziazioni e separazioni&#8221; (contenute negli artt. 24-35) fra le attività  sanitarie e quelle socio-sanitarie e, quindi, fra prestazioni intensive, estensive, per gli infermi acuti, per gli infermi cronici, per gli infermi cronici con riacutizzazioni in quanto proprio la necessità  di prestazioni sanitarie indifferibili dovrebbe, comunque, farle rientrare fra quelle sanitarie unitariamente intese. Assumono, invero, le appellanti che la sola presenza di un&#8217;esigenza assistenziale di tipo sanitario imporrebbe che il SSN si facesse carico dell&#8217;intera prestazione. In tal senso deporrebbe l&#8217;articolo 30 comma 2 della legge 730/1983 nella parte in cui prevede che &#8220;<i>Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attivita&#8217; di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il suddetto motivo di gravame non può che essere dichiarato inammissibile essendo rimasto confinato ad uno stadio astratto di mera enunciazione di principio e, come tale, per la sua genericità  non consente, in apice, di individuare all&#8217;interno delle plurime disposizioni citate quali sarebbero le effettive, indebite scissioni che, nell&#8217;ambito di un trattamento sanitario inscindibilmente unitario, varrebbero a scorporare le attività  sanitarie da quelle di rilievo sociale assoggettandole ad un regime di erogazione nettamente distinto.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Con ulteriore motivo, le appellanti lamentano che il TAR avrebbe omesso di esaminare la censura articolata avverso l&#8217;art. 29 del DPCM impugnato (&#8220;<i>assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario&#8221;</i>), oggetto del motivo V di ricorso, qui integralmente riproposto. In sintesi, nella disciplina di settore le prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria &#8211; laddove erogate non solo in ambito &#8220;residenziale&#8221; ma anche &#8220;semiresidenziale&#8221; o &#8220;domiciliare &#8221; &#8211; sono poste totalmente a carico del SSN (D.Lgs. 502/92, art. 3 septies ed il DPCM 14.01.2001, art. 3, comma 3). L&#8217;art. 29 introdurrebbe, invece, in modo del tutto arbitrario, una serie di limiti in patente violazione di quanto disposto dalle dette fonti normative: basterebbe citare il limite spaziale (solo quelle &#8220;residenziali&#8221; e, pertanto, non quelli domiciliari o semiresidenziali), terapeutico (&#8220;pronta disponibilità  medica e presenza infermieristica sulle 24 ore &#8220;) e sostanziale (&#8220;intensivo&#8221;) e, dunque, rimarrebbero inspiegabilmente escluse la fase &#8220;estensiva&#8221; o di &#8220;lungo assistenza&#8221; (le quali, pertanto, diverrebbero necessariamente a pagamento). Inoltre il D.P.C.M. escluderebbe analoghe prestazioni laddove rivolte a disabili gravi. Limiterebbe, infatti, l&#8217;operatività  alle persone con &#8220;disabilità  gravissima&#8221;, ed ancora, contemplerebbe solo i casi di &#8220;instabilità  clinica, sintomi di difficile controllo&#8221; e, dunque, escludendo tutti i casi caratterizzati da cronicità .</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso il Collegio non condivide la prospettiva di lettura privilegiata dalle appellanti che, sulla scorta di una valutazione atomistica della disposizione in commento, giungono ad escludere dall&#8217;ambito operativo delle prestazioni di assistenza garantite dal SSN, tutte quelle che, ad esempio per diverso luogo di somministrazione (non riconducibile all&#8217;ambito residenziale) ovvero per intensità  di trattamento (intensivo), non ricadono nella previsione operativa della suddetta disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, va, anzitutto, premesso che la suindicata norma risulta, invero, calibrata sulla specificità  dei bisogni di determinati pazienti che &#8211; a cagione delle patologie da cui sono affetti, contraddistinte da alto livello di complessità , instabilità  clinica, sintomi di difficile controllo, necessità  di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilità  &#8211; rendono appunto necessario un trattamento contraddistinto da elevato impegno sanitario, continuativo e con pronta disponibilità , da somministrare, proprio in virtà¹ del suddetto grave quadro clinico, necessariamente in ambito residenziale siccome &#8220;non erogabile al domicilio o in altri setting assistenziali di minore intensità &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contempo, non va smarrita la necessaria visione di insieme del testo regolamentare che parimenti intesta al SSN, alle condizioni ivi di volta in volta previste, anche ulteriori e concorrenti forme di assistenza, domiciliari (ad esempio articolo 22, 23) residenziali e semi &#8211; residenziali (articolo 30 e ss), secondo crescenti livelli di assistenza che includono i trattamenti estensivi e di lungoassistenza, con una ripartizione degli oneri tra SSN ed utente/Comune che non sembra divergere dal previgente assetto regolamentare.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Possono essere qui congiuntamente trattati i motivi articolati alle lettere g) ed h), con i quali le appellanti lamentano la violazione del principio secondo cui, ove il carattere oggettivo della prestazione rifletta natura essenzialmente sanitaria, il relativo trattamento deve intendersi integralmente a carico del SSN senza distinzione di ambiti ovvero frammentazione in quote di partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe, dunque, erronea la decisione del TAR nella parte in cui ha respinto il sesto motivo di ricorso affermando che è legittimo porre a carico del paziente l&#8217;alimentazione e l&#8217;idratazione artificiale, graduando il relativo onere di &#8220;ripartizione in relazione alla gravità  della condizione&#8221; dello stesso. Il decreto impugnato illegittimamente escluderebbe dai LEA &#8211; e, dunque, farebbe divenire a pagamento &#8211; le prestazioni di alimentazione ed idratazione artificiale, laddove erogate nei trattamenti estensivi e di lungoassistenza. In particolare l&#8217;art. 30 riconoscerebbe per dette prestazioni, se erogate nell&#8217;ambito di &#8220;trattamenti estensivi&#8221;, una copertura sanitaria limitata ad una durata non superiore a 60 giorni e se erogate in &#8220;trattamenti di lungo assistenza&#8221;, l&#8217;accollo al SSN &#8220;per una quota pari al 50%&#8221; con conseguente imputazione del restante 50% al Comune/utente.</p>
<p style="text-align: justify;">Del pari, sarebbe erronea la valutazione compiuta dal TAR in tema di assistenza domiciliare, quanto all&#8217;accollo totale a carico del SSN &#8211; della alimentazione e della idratazione artificiale &#8211; solo per i primi &#8220;sessanta&#8221; in quanto non terrebbe conto del fatto che il regime delle prestazioni &#8220;sanitare a rilevanza sociale&#8221; e &#8220;socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria&#8221; non recherebbe distinzioni a seconda del contesto ambientale (id est domiciliare) in cui sono svolte. Le cure domiciliari, se presentano le caratteristiche previste dal D.Lgs. 502/92, art. 3 septies, e dal DPCM 14.02.2001 art. 3, devono essere interamente a carico del SSN. Le appellanti lamentano, invece, che l&#8217;art. 22 introdurrebbe gravissimi ed arbitrari limiti prevedendo che le &#8220;cure domiciliari&#8221; svolte mediante &#8220;prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale&#8221; sono &#8220;interamente&#8221; a &#8220;carico del Servizio sanitario nazionale&#8221; &#8220;per i primi trenta giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento nei giorni successivi &#8220;. Nè varrebbe invocare il &#8220;rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica&#8221; venendo qui in rilievo il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità  umana.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. A tal riguardo, rileva preliminarmente il Collegio che non è qui in discussione la valenza sanitaria delle prestazioni di cura che implicano l&#8217;alimentazione e l&#8217;idratazione artificiale in sì©, ma il regime di riparto degli oneri connessi ai complessivi trattamenti che inglobano anche tali prestazioni e che restano soggetti ad un regime differenziato in ragione della incidenza della componente sanitario.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre, dunque, verificare se effettivamente si ponga nei peggiorativi termini prospettati l&#8217;impatto del D.P.C.M. qui gravato sulla pregressa disciplina di settore in cui, quale momento di sintesi, inevitabilmente confluiscono anche ulteriori esigenze, quali ad esempio quelle di contenimento della spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217;, infatti, di tutta evidenza che il vincolo di bilancio e il rispetto dei diritti fondamentali siano in rapporto di reciproca implicazione nel senso che il vincolo di bilancio deve includere il rispetto dei diritti e i diritti devono a loro volta commisurarsi ad un nucleo essenziale, che sia di fatto compatibile con una prospettiva di effettiva sostenibilità  e di lunga durata.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. Il D.P.C.M. qui in rilievo vale a definire i Livelli Essenziali di Assistenza (c.d. LEA) ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, ossia quelle prestazioni che devono essere garantite dal Servizio Sanitario, in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, e che sono erogate o a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità  previste dalla legislazione vigente (così l&#8217;art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992).</p>
<p style="text-align: justify;">Vale soggiungere che, nelle enunciazioni di principio contenute nella richiamata disciplina di settore, appare di tutta evidenza come la definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale risulta effettuata in stretto connubio (articolo 1 comma 4 del d. lgs 502/1992) con l&#8217;individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, di talchè l&#8217;inclusione delle prestazioni sanitarie nei livelli di assistenza, pur garantite dal Servizio sanitario nazionale, non acquisiscono per definizione, e con inaccettabile pretesa di automaticità , un&#8217;ontologica vocazione gratuita, potendo comunque essere prevista una partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità  previste dalla legislazione vigente (articolo 1 comma 3 d. lgs 502/1992).</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Occorre, poi, rammentare che le previsioni oggetto di contestazione con il gravame in epigrafe afferiscono all&#8217;area della c.d. &#8220;integrazione socio-sanitaria&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo sviluppo normativo che ha caratterizzato la disciplina di tale materia &#8211; quanto anche ai profili di riparto dei relativi oneri &#8211; caratterizzato dai seguenti significativi snodi.</p>
<p style="text-align: justify;">La L. 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), onde ripartire la spesa pubblica gravante sul fondo sanitario nazionale di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 51, distingueva tra &quot;attività  di tipo socio-assistenziale&quot; rientranti nelle competenze attribuite per materia alle regioni, per le quali gli enti territoriali potevano avvalersi delle strutture organizzative delle UU.SS.LL., ma facendosi interamente carico della spesa, ed invece le &quot;attività  di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali&quot;, con oneri interamente a carico del fondo sanitario nazionale (L. n. 730 del 1983, art. 30).</p>
<p style="text-align: justify;">Su tale base normativa si è poi innestato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502/92, fatto oggetto di modifiche ed integrazioni, che dedica alla materia qui in rilievo l&#8217;art. 3-<i>septiesÂ </i>(introdotto dalla d.lgs. n. 229 del 1999): &#8220;<i>Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività  atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità  tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione</i>&#8221; (così il comma 1 dell&#8217;art. 3-<i>septiesÂ </i>cit.). Tali prestazioni comprendono:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le &#8220;<i>prestazioni sanitarie a rilevanza sociale</i>&#8220;, ossia &#8220;<i>attività  finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite</i>&#8221; (art. 3-<i>septies</i> cit., comma 2, lett.Â <i>a</i>). Al riguardo, la Regione determina &#8211; sulla base dei criteri posti dall&#8217;atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 &#8211; ilÂ finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza (id., comma 6, seconda parte);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le &#8220;<i>prestazioni sociali a rilevanza sanitaria</i>&#8220;, cioè &#8220;<i>tutte le attività  del sistema sociale che hanno l&#8217;obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità  o di emarginazione condizionanti lo stato di salute</i>&#8221; (art. 3-<i>septies</i> cit., comma 2, lett.Â <i>b</i>). Tali prestazioni sono di competenza dei Comuni (id., comma 6, prima parte).</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 3 della disposizione in commento rinvia, poi, ad apposito atto di indirizzo per l&#8217;individuazione delle prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), e la definizione dei criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità  sanitarie locali e ai comuni, demandando ad esso anche l&#8217;individuazione delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, definite come quelle <i>caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità  della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità  o disabilità  conseguenti a patologie cronico-degenerative</i> , con la precisazione che tali prestazioni devono essere <i>assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità  individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonchè dai progetti-obiettivo nazionali e regionali</i> (articolo 3 septies comma 5).</p>
<p style="text-align: justify;">Con D.P.C.M. 14 febbraio 2001 è stato emanato l&#8217;Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazione socio-sanitarie che ha individuato le caratteristiche di tali prestazioni secondo la natura del bisogno, la complessità , la intensità  e la durata dell&#8217;intervento assistenziale, diversificando le &quot;<i>prestazioni sanitarie a rilevanza sociale</i>&quot; (erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell&#8217;ambito di strutture residenziali o semiresidenziali) di competenza delle Aziende sanitarie locali ed interamente a carico delle stesse, dalle &quot;<i>prestazioni sociali e rilevanza sanitaria</i>&quot; tra le quali vengono ricompresi anche &#8220;c<i>) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l&#8217;autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti</i>&#8221; d) &quot;<i>gli interventi di ospitalità  alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti ed anziani con limitazione dell&#8217;autonomia, non assistibili a domicilio</i>&quot; che sono invece di competenza dei Comuni e sono erogate con partecipazione alla spesa &#8211; stabilita dai Comuni -da parte dei cittadini. In particolare, con riferimento alle prestazioni sanitarie da erogare inscindibilmente alle prestazioni socio-assistenziali nelle forme di &quot;<i>lungo-assistenza semiresidenziali o residenziali</i>&quot;, l&#8217;Atto di indirizzo, nella Tabella allegata, individuava la partecipazione alla spesa a carico del servizio sanitario regionale nella misura del 50% (percento) del costo complessivo della retta (o in alternativa, nell&#8217;accollo dei costi integrali del personale sanitario, e del 30%(percento) delle altre voci di costo componenti la retta) ed a carico dei Comuni nella misura del residuo 50%(percento), fatta salva la quota di detta percentuale che la Regione od i Comuni avessero inteso determinare a titolo di compartecipazione degli utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso modo, quanto all&#8217;assistenza domiciliare integrata, il predetto Atto di indirizzo poneva a carico del SSN solo il 50 % dell&#8217;assistenza tutelare ed il restante 50 % a carico del Comune/utente, facendo carico ai Comuni del 100% delle voci di costo relative all&#8217;aiuto domestico e familiare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con D.P.C.M. 29 novembre 2001, ed in riferimento alla approvazione del Piano sanitario 1998-2000, sono stati definiti i &quot;Livelli Essenziali di Assistenza&quot; (LEA) ed è stato disciplinato il riparto di spesa per le prestazioni ricomprese nella allegata Tabella 1, punto &quot;1.C Area Integrazione Socio-Sanitaria&quot;, venendo definitivamente ad essere chiarito che, accanto alle &quot;prestazioni sanitarie&quot; in senso stretto, interamente a carico del Servizio sanitario pubblico, si collocavano &#8211; in quanto ricomprese nei LEA &#8211; le &quot;prestazioni sanitarie di rilevanza sociale&quot;, tali dovendo intendersi &quot;<i>le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale</i>&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina introdotta dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 ha quindi abbandonato la precedente classificazione, riconducendo nell&#8217;ambito del servizio sanitario le prestazioni cd. integrate (di natura sanitaria e socio-assistenziale), con la limitazione dell&#8217;intervento della spesa pubblica alla sola parte sanitaria della prestazione che, in quanto non distinguibile sul piano dei singoli servizi erogati, è stata individuata &quot;forfetariamente&quot; &#8211; secondo una valutazione legale presuntiva &#8211; in termini percentuali rispetto all&#8217;importo della retta.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4. Appare, dunque, di tutta evidenza come anche all&#8217;interno della previgente cornice normativa di riferimento (id est LEA del 2001), utilizzata dalle appellanti come parametro di riferimento e che mirerebbero a ripristinare coltivando l&#8217;impugnazione qui spiegata, i trattamenti sociosanitari, ancorchè assorbiti nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, contemplano, come sopra anticipato, anche la compartecipazione alla spesa di altri enti o degli utenti pur in riferimento a prestazioni contraddistinte da una qualificata componente sanitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta, dunque, confermata la giù  evidenziata omogeneità  di impostazione tra la previgente regolazione ed il nuovo DPCM.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5. E ciù² deve affermarsi proprio in relazione al regime delle prestazioni fatte qui oggetto di specifica contestazione, quanto cioè al trattamento domiciliare di cui all&#8217;articolo 22 ed ai trattamenti residenziali estensivi e di lungo assistenza ex articolo 30.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, invero, per le cure domiciliari, il comma 4 dell&#8217;articolo 22 prevede che le prestazioni di aiuto infermieristico ed assistenza tutelare professionale restano a carico del servizio nazionale per i primi 30 gg dopo la dimissione protetta e per una quota del 50 % nei giorni successivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, anche nei LEA garantiti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, per le medesime prestazioni qui in rilievo &#8211; punto 1.C. 7 lettera e) <i>prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona</i> &#8211; la quota a carico del SSN era stimata nel 50 %, con la restante parte a carico del Comune/utente, senza peraltro la previsione &#8211; da intendersi dunque più¹ favorevole &#8211; del periodo di franchigia dei primi 30 gg dopo la dimissione protetta.</p>
<p style="text-align: justify;">5.6. Quanto poi alle residue argomentazioni difensive vale ribadire che non è qui in discussione la valenza sanitaria delle prestazioni di cura che implicano l&#8217;alimentazione e l&#8217;idratazione artificiale in sì©, ma il regime di riparto degli oneri connessi ai complessivi trattamenti che inglobano anche tali prestazioni erogati in regime domiciliare (appena esaminati e che, contrariamente a quanto dedotto, includono la fornitura dei preparati per la nutrizione artificiale) ovvero residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti cui fa riferimento l&#8217;articolo 30</p>
<p style="text-align: justify;">Nella suddetta prospettiva nemmeno può dirsi corretta la ricostruzione operata dalle appellanti, dal momento che la misura della compartecipazione economica del SSN è prevista nei termini di seguito indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;assistenza socio sanitaria residenziale delle persone non autosufficienti i trattamenti estensivi sono interamente a carico del SSN (articolo 30 comma 2 prima parte). La previsione di un limite temporale di durata del trattamento estensivo, fissata in 60 gg. e legata evidentemente alle condizioni di appropriatezza del trattamento, non è cogente, come è fatto palese dalla indicazione &#8220;<i>di norma</i>&#8220;, dovendo, dunque, escludersi ogni paventato automatismo nella definizione della durata del trattamento che, pertanto, andrà  stimata sulla scorta delle effettive condizioni dell&#8217;assistito e sulla scorta di una specifica valutazione multidimensionale. Ove permangano le esigenze di un trattamento estensivo gli oneri resteranno, dunque, a carico del SSN.</p>
<p style="text-align: justify;">I trattamenti di lungo assistenza in regime residenziale sono a carico del SSN per una quota pari al 50% (articolo 30 comma 2 seconda parte).</p>
<p style="text-align: justify;">I trattamenti di lungoassistenza in regime di assistenza semiresidenziale, riferiti a persone non autosufficienti con bassa necessità  di tutela sanitaria, di cui al comma 3 sono a carico del SSN per una quota pari al 50 % (articolo 30 comma 4).</p>
<p style="text-align: justify;">Resta, dunque, confermato per tale tipologia di trattamento &#8211; salvo che per i trattamenti intensivi ed estensivi &#8211; il tetto di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario regionale nella misura del 50% del costo complessivo, così come previsto nel previgente d.p.c.m. del 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Vale, altresì, soggiungere &#8211; per completezza espositiva &#8211; che l&#8217;esclusione della valenza sanitaria del trattamento assistenziale della persona non autosufficiente non determina evidentemente il disinteresse dell&#8217;apparato organizzativo pubblico venendo in supporto la L. 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che, in modo complementare alle previsioni normative sopra richiamate, include nei livelli essenziali delle prestazioni sociali attività  destinate a categorie di soggetti spesso sovrapponibili a quelle qui in rilievo, contemplando, ad esempio, &quot;interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l&#8217;inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonchè per l&#8217;accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità  personale o di limitazione dell&#8217;autonomia, non siano assistibili a domicilio;&#8230;&quot; (art. 22, comma 3, lett. g).</p>
<p style="text-align: justify;">6. Con le residue censure le appellanti contestano l&#8217;introduzione del concetto di &#8220;salute a tempo&#8221;, la cui illegittimità  non sarebbe stata colta dal giudice di prime cure secondo cui &#8220;il dato temporale è connesso con l&#8217;intensità  del livello assistenziale e riabilitativo&#8221;, laddove, invece, il DPCM gravato introdurrebbe, rispetto alla copertura da parte del SSN, limiti temporali massimi, predeterminati &#8220;a tavolino&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il costrutto giuridico dell&#8217;appellante è parzialmente fondato nei soli limiti di seguito indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Vale premettere che la fissazione di una durata prestabilita per ciascuna delle fasi in cui si articola, a seconda dei concreti bisogni, l&#8217;assistenza, riflette, in via generale, l&#8217;idea ordinaria di quello che dovrebbe essere il progressivo percorso di recupero del paziente che viene, dunque, accompagnato, per progressivi passaggi, verso forme sempre più¹ ridotte di impegno sanitario fino all&#8217;auspicabile recupero della piena autosufficienza.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ottica la previsione di soglie temporali che, in un&#8217;ottica anche di efficienza ed appropriatezza, scandiscano temporalmente le fasi a maggiore intensità  assistenziale non appare, di per sì©, nè irragionevole nè illogica.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altro canto lo stesso atto di indirizzo di cui al d.p.c.m. del 14.2.2001 nell&#8217;articolare il progetto assistenziale in fasi a diversa intensità  con impegno decrescente (intensiva, estensiva, lungoassistenza) postula, pur senza quotarle, che, in particolare, le prime due restino circoscritte a periodi definiti (nel primo caso, durata breve e definita e, nel secondo caso, medio o prolungato periodo definito).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217;, perà², di tutta evidenza come siffatto schema operativo non può essere ancorato a previsioni rigide, che, per effetto del maturare delle previste scadenze temporali, modifichino, in via automatica, il livello di intensità  assistenziale in atto, senza ammettere, cioè, in ragione degli specifici bisogni del paziente, valutati in concreto, deroghe o eccezioni al protocollo terapeutico standard.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può, infatti, escludersi che le aspettative su cui si fondano le previsioni temporali in argomento possano risultare, poi, in concreto disattese da un decorso delle sollecitazioni del paziente alle cure diverso da quello programmato.</p>
<p style="text-align: justify;">In siffatte evenienze, appare illogico, oltre che non consentito, immaginare una brusca interruzione o modifica delle specifiche necessità  assistenziali, ben potendo in astratto esigersi, come fatto palese dalla stessa piana lettura del comma 1 dell&#8217;articolo 3 septies del d. lgs. 502/1992, anche nel lungo periodo, prestazioni sinergiche, sanitarie e di protezione sociale, per garantire il dovuto trattamento di cura e riabilitativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² nondimeno, deve rilevarsi come la divisata criticità , rispetto al ventaglio delle ipotesi prospettate dalle appellanti, alle quali va circoscritto il relativo scrutinio in ossequio all&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, si riscontra solo in riferimento ad alcune delle previsioni menzionate.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. Segnatamente, un&#8217;illegittima e cogente previsione temporale del trattamento risulta prevista quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alle forme di assistenza socio sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali di cui all&#8217;art. 33, comma 2 lettere a) e b) che prevedono trattamenti della &#8220;<i>durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi</i> &#8221; se &#8220;<i>a carattere intensivo</i>&#8220;, e &#8220;<i>di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi</i> &#8221; se &#8220;<i>a carattere estensivo</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alle forme di assistenza socio sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche, abuso di sostanze, ludopatia ecc. di cui all&#8217;art. 35, limitatamente alle ipotesi di cui alle previsioni di cui al comma 2 lettera a) e c) e 4 lettera b) con termini massimi di 18 mesi o 30 mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei limiti suddetti, quanto cioè alla previsione di un rigido termine di scadenza del trattamento, senza la possibilità  di eventuali connesse a valutazioni concrete che confermino l&#8217;utilità  del trattamento, il d.p.c.m. impugnato deve ritenersi illegittimo e, pertanto, nei limiti suddetti va annullato.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. Si rivelano, viceversa, immuni dai prospettati motivi di gravame:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la previsione di cui all&#8217;articolo 30 comma 1 lettera a), quanto alle persone non autosufficienti con patologie con elevata tutela sanitaria, per le quali, pur contenendosi in via ordinaria il trattamento programmato in un periodo &#8220;<i>non superiore a sessanta giorni </i>&#8220;, la precisazione che tale limite temporale vale &#8220;<i>di norma</i>&#8221; consente di ritenere valicabile il suddetto limite in presenza del protrarsi delle necessità  assistenziali;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la previsione di cui all&#8217;articolo 34 recante assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità , essendo anche in questo caso previste scadenze temporali predefinite (da 45 giorni a 60 giorni) solo in via &#8220;<i>di norma</i>&#8220;, facendo espressamente salva la possibilità  che la rivalutazione multidimensionale rilevi il persistere del bisogno riabilitativo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la previsione di cui all&#8217;articolo 22 comma 4, riferito alle &#8220;<i>prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale</i>&#8220;, rispetto alla quale è prevista &#8211; ma solo con riferimento a prestazioni di aiuto infermieristico e di assistenza tutelare professionale &#8211; la piena gratuita nei primi 30 gg dopo la dimissione ospedaliera protetta. Tale previsione &#8211; che, peraltro, appare migliorativa rispetto a quanto previsto dal d.p.c.m. del 2001 con conseguente insussistenza di un interesse alla sua impugnativa &#8211; sembra coerente con le prescrizioni contenute nell&#8217;atto di indirizzo del d.p.c.m. del 14.2.1001 che, nel declinare le prestazioni socio &#8211; sanitaria ad elevata integrazione sanitaria, le identifica, in particolare, con quelle ascrivibili alla fase post &#8211; acuta dove ancora può assumere particolare rilevanza ed intensità  l&#8217;assistenza sanitaria sì da giustificare l&#8217;accollo di ogni onere finanziario al SSN.</p>
<p style="text-align: justify;">Le considerazioni suesposte assorbono il residuo motivo di gravame riferito alla statuizione del TAR, in merito al regime di esenzione previsto per talune categorie di soggetti, siccome richiamato dal giudice di prime cure per compensare la previsione di una scadenza temporale al trattamento di assistenza previsto per le persone non autosufficienti.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, l&#8217;appello va parzialmente accolto nei limiti suindicati e, per l&#8217;effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l&#8217;atto impugnato in prime cure va annullato nei soli limiti suddetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese, in ragione della novità , della complessità  e della natura obiettivamente controversa delle questioni affrontate, vanno compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti indicati in parte motiva, e, per l&#8217;effetto, nei soli limiti suddetti, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla l&#8217;atto gravato in prime cure.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-3-2019-n-1858/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.1858</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.422</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2019-n-422/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2019-n-422/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2019-n-422/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.422</a></p>
<p>Pres. Scafuri/Est. Allegretta Ai fini dell&#8217;autorizzazione per attività  sanitaria in regime ambulatoriale richiesta dall&#8217;art. 193 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265, occorre distinguere le strutture di natura latu sensu aziendale dagli studi dei liberi professionisti . 1. Libera professione &#8211; Prestazioni sanitarie &#8211; Attività  sanitaria in regime di ambulatorietà </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2019-n-422/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2019-n-422/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.422</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scafuri/Est. Allegretta</span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell&#8217;autorizzazione per attività  sanitaria in regime ambulatoriale richiesta dall&#8217;art. 193 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265, occorre distinguere le strutture di natura latu sensu aziendale dagli studi dei liberi professionisti .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1. Libera professione &#8211; Prestazioni sanitarie &#8211; Attività  sanitaria in regime di ambulatorietà  &#8211; Attività  sanitaria in libera professione &#8211; Autorizzazioni &#8211; T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265 &#8211; art. 193 T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>Ai fini dell&#8217;autorizzazione per attività  sanitaria in regime ambulatoriale richiesta dall&#8217;art. 193 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265, occorre distinguere le strutture di natura latu sensu aziendale dotate di attrezzature, ancorchè minime, in cui si esercita l&#8217;attività  medica con finalità  di profitto da parte di operatori privati, dagli studi dei liberi professionisti dove il singolo sanitario esercita la propria professione e dove si accede tipicamente per appuntamento, dovendo ritenersi quest&#8217;ultime escluse dall&#8217;autorizzazione.</em></p>
</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/03/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00422/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01175/2013 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2013, proposto da<br /> Natalia Catella, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emanuela Sborgia e Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Giacomo Valla, in Bari, via Q. Sella, 36;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Modugno, Azienda Sanitaria Locale Bari, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del Commissario Straordinario del Comune di Modugno prot. n. 103254/UOR 09 del 10 giugno 2013, notificato il giorno successivo, che ha ordinato alla ricorrente la &#8220;chiusura dell&#8217;attività  sanitaria in regime ambulatoriale di oculista&#8221; esercitata nell&#8217;immobile sito in Modugno, al C.so Vittorio Emanuele n. 19, piano settimo;</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;atto sindacale prot. n. 137950/UOR 09 del 5.8.2013, sottoscritto anche dai funzionari dell&#8217;ASL BA responsabili dell&#8217;istruttoria e della proposta, indirizzato al difensore della ricorrente, di conferma del provvedimento di chiusura;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi gli atti istruttori (in particolare, verbale di ispezione n. 35/2013 del 21.5.2013) e la proposta del provvedimento di chiusura formulati dal servizio Igiene e Sanità  Pubblica dell&#8217;ASL BA, nonchè la nota della Regione Puglia, Area politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità , Servizio Programmazione Ospedaliera e Specialistica, prot. n. 89827 del 20.5.2013, richiamata nel preambolo del provvedimento di chiusura.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori, come specificato nel medesimo verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data 9.09.2013 e depositato in data 13.09.2013, Catella Natalia adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Esponeva che, svolgendo la professione di medico, in data 3.2.2011, stipulava con il collega dott. Fiore un contratto di comodato gratuito con cui acquisiva la disponibilità  di una stanza dell&#8217;appartamento sito in Modugno (BA), al C.so Vittorio Emanuele n. 19, di circa mq. 12, all&#8217;interno del quale avrebbe potuto svolgere la sua attività  di oculista.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 21.5.2013 i funzionari dell&#8217;ASL BA eseguivano un accesso ispettivo presso lo studio del dott. Fiore, rinvenendo altresì la presenza dello studio medico della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 10.6.2013, il Commissario Prefettizio del Comune di Modugno ordinava la chiusura dello studio medico della dr.ssa Catella, contestandole di non aver richiesto ed ottenuto l&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura, ai sensi dell&#8217;art. 193 T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265 e dell&#8217;art. 5 L.R. n. 8/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 28.6.2013 con memoria difensiva la ricorrente sollecitava l&#8217;esercizio dei poteri di autotutela dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 5.8.2013 con nota sindacale, il Comune di Modugno confermava il provvedimento di chiusura.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, con il gravame in esame, la ricorrente chiedeva l&#8217;annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 193 T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265. Violazione dell&#8217;art. 8 ter del d.lgs. 30.12.1992 n. 502 e dell&#8217;art. 5 L.R. n. 8/2004, nonchè del regolamento regionale n. 3/2005 (lett. B.01.01). Eccesso di potere (sviamento, difetto ed erroneità  dei presupposti);</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione dell&#8217;art. 7 L. 241/90. Eccesso di potere (erroneità  dei presupposti e difetto di istruttoria).</p>
<p style="text-align: justify;">In data 10 ottobre 2013, l&#8217;istanza cautelare veniva accolta (cfr. T.A.R. Puglia Bari, ord. n. 563/2013).</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 20.02.2019, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciù² premesso, il ricorso è fondato nel merito e pertanto può essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente, va rilevato che, per espressa dichiarazione della ricorrente, persiste l&#8217;interesse alla decisione della controversia, in quanto pende giudizio di opposizione all&#8217;ordinanza-ingiunzione emessa dalla Regione Puglia sulla base del provvedimento amministrativo contestato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 193 T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale norma prevede al primo comma che: <i>«Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità ».</i></p>
<p style="text-align: justify;">A tal proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che: &#8220;<i>Gli studi privati dei sanitari &#8211; per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione &#8211; sono quelli, dove il sanitario, senza strutture di sorta e previo appuntamento, riceve i propri pazienti per effettuare, al più¹, mere diagnosi</i>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. III, 22/03/2005, n. 17434).</p>
<p style="text-align: justify;">Appare evidente, quindi, che le istituzioni sanitarie private che devono essere autorizzate come ambulatori sono quelle dotate di attrezzature, ancorchè minime, in cui si esercita l&#8217;attività  medica con finalità  di profitto da parte di operatori privati.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, l&#8217;autorizzazione è richiesta per tutte le strutture di natura <i>latu sensu</i> aziendale che abbiano un&#8217;interna organizzazione di mezzi e di personale diretta alla cura di talune malattie, le quali (organizzazioni), in relazione alla loro funzione, assumono un&#8217;individualità  propria, distinta da quella dei sanitari, che vi prestano la propria opera.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono, di converso, esclusi dall&#8217;autorizzazione gli studi dei professionisti liberi dove il singolo sanitario esercita la propria professione e dove si accede tipicamente per appuntamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Per queste ragioni &#8211; tenuto conto degli accertamenti di fatto svolti dall&#8217;Amministrazione nel caso di specie per mezzo dei provvedimenti impugnati &#8211; l&#8217;attività  esercitata dalla ricorrente, data la netta prevalenza dell&#8217;apporto professionale individuale, rientra <i>ex se</i> nella nozione di studio medico, non risultando soggetto ad autorizzazione ambulatoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente lamenta altresì la violazione dell&#8217;art. 8 <i>ter</i> del d.lgs. 30.12.1992 n. 502 e dell&#8217;art. 5 L.R. n. 8/2004, nonchè del regolamento regionale n. 3/2005, lett. B.01.01, con disciplina successivamente confermata e rifusa nella L.R. 2 maggio 2017, n. 9.</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento regionale, rinviando alla normativa nazionale, prevede che: <i>«non sono soggetti ad autorizzazione gli studi dei medici e gli studi odontoiatrici che esercitano attività  professionale, con esclusione di quelle previste alle lettere a) e b) del comma 1 e gli studi per l&#8217;esercizio delle professioni sanitarie, individuate dai regolamenti ministeriali, in attuazione dell&#8217;art. 6 del decreto legislativo. I predetti studi, nei quali i professionisti esercitano l&#8217;attività  in forma singola o associata, devono avere spazi e attrezzature proporzionati alla capacità  erogativa e al personale ivi operante e, in ogni caso, devono avere caratteristiche tali da non configurare l&#8217;esercizio di attività  complesse, intendendo con ciù² consistenza equiparabile a quella stabilita dal d.p.pr. 14 gennaio 1997 per i presidi ambulatoriali».</i></p>
<p style="text-align: justify;">Colgono, pertanto, nel segno le censure tese a contestare la legittimità  del provvedimento amministrativo impugnato, in quanto la ricorrente, nell&#8217;esercizio della sua attività  si limitava ad espletare attività  diagnostica di base e a prescrivere la relativa terapia farmacologica con l&#8217;ausilio di attrezzature ordinariamente in dotazione medico oculistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, lo studio in questione era composto da una sola stanza di 12 mq ed in esso la ricorrente non si avvaleva di personale dipendente di alcun genere, nè di sale d&#8217;aspetto, ricevendo i propri pazienti esclusivamente previo appuntamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, la ricorrente non eseguiva prestazioni chirurgiche, nè prestazioni diagnostiche di particolare complessità .</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni, l&#8217;attività  medica oculistica esercitata dalla dr.ssa Catella rientrava nella nozione di &#8220;studio medico&#8221; non soggetto ad autorizzazione, richiesta, di contro, per gli &#8220;ambulatori&#8221;, caratterizzati da una struttura aziendale aperta, spersonalizzata ed organizzata imprenditorialmente in vista di un&#8217;affluenza di un pubblico indeterminato, dove la componente organizzativa ed imprenditoriale prevale decisamente su quella professionale individuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul presupposto dell&#8217;integrale accoglimento del primo motivo di ricorso, il secondo motivo può ritenersi integralmente assorbito, tenuto conto della infondatezza in fatto del provvedimento emanato e, di conseguenza, della non necessarietà  di una comunicazione di avvio del procedimento a monte.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, in considerazione della natura della controversia in esame e della limitata attività  processuale svolta, possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento prot. n. 103254/UOR 09 del 10 giugno 2013 e l&#8217;atto prot. n. 137950/UOR 09 del 5.8.2013, nonchè ogni altro atto presupposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2019-n-422/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quinta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.C-498/17</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quinta-sezione-sentenza-21-3-2019-n-c-498-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quinta-sezione-sentenza-21-3-2019-n-c-498-17/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quinta-sezione-sentenza-21-3-2019-n-c-498-17/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quinta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.C-498/17</a></p>
<p>Pres. C. Lycourgos, Rel. A. Calot Escobar 1. Discariche di Rifiuti &#8211; Direttiva 1999/31/CE &#8211; &#8220;Inadempimento di uno Stato&#8221;Â &#8211; Articolo 14, lett. b) e c) &#8211; &#8220;Obblighi di completamento&#8221; 1. La Commissione precisa che la presente procedura d&#8217;infrazione riguarda unicamente gli obblighi di completamento che hanno ad oggetto la realizzazione, entro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quinta-sezione-sentenza-21-3-2019-n-c-498-17/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quinta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.C-498/17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quinta-sezione-sentenza-21-3-2019-n-c-498-17/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quinta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.C-498/17</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lycourgos, Rel. A. Calot Escobar</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p><b>1. Discariche di Rifiuti &#8211; Direttiva 1999/31/CE &#8211; &#8220;Inadempimento di uno Stato&#8221;Â &#8211; Articolo 14, lett. b) e c) &#8211; &#8220;Obblighi di completamento&#8221;</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. La Commissione precisa che la presente procedura d&#8217;infrazione riguarda unicamente gli obblighi di completamento che hanno ad oggetto la realizzazione, entro il 16 luglio 2009, di tutte le attività  necessarie alla chiusura delle discariche preesistenti, ai sensi dell&#8217;articolo 14, lettera b), seconda frase, della direttiva, o delle attività  necessarie a rendere conformi ai requisiti della direttiva le discariche preesistenti che siano state autorizzate a continuare a funzionare, ai sensi dell&#8217;articolo 14, lettera c), di tale direttiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)</p>
<p>21 marzo 2019 (*)</p>
<p>«Inadempimento di uno Stato &#8211; Direttiva 1999/31/Ce &#8211; Articolo 14, lettere b) e c) &#8211; Discariche di rifiuti &#8211; Discariche preesistenti &#8211; Violazione»</p>
<p>Nella causa C498/17,</p>
<p>avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell&#8217;articolo 258Â CE, proposto il 17 agosto 2017,</p>
<p><b>Commissione europea</b>, rappresentata da G.Â Gattinara, F.Â Thiran e E.Â Sanfrutos Cano, in qualità  di agenti,</p>
<p>ricorrente,</p>
<p>contro</p>
<p><b>Repubblica italiana</b>, rappresentata da G.Â Palmieri, in qualità  di agente, assistita da G.Â Palatiello, avvocato dello Stato,</p>
<p>convenuta,</p>
<p>LA CORTE (Quinta Sezione),</p>
<p>composta da E.Â Regan (relatore), presidente di sezione, C.Â Lycourgos, E.Â JuhÃ¡sz, M.Â Ileai<br />
 e I.Â Jarukaitis, giudici,</p>
<p>avvocato generale: Y.Â Bot</p>
<p>cancelliere: R.Â Schiano, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all&#8217;udienza del 22 novembre 2018,</p>
<p>vista la decisione, adottata dopo aver sentito l&#8217;avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b>Sentenza</b></p>
<p>1Â Â Â Â Â Â Â Â Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che, che, non avendo adottato, in relazione alle discariche di: Avigliano (località  Serre Le Brecce); Ferrandina (località  Venita); Genzano di Lucania (località  Matinella); Latronico (località  Torre); Lauria (località  Carpineto); Maratea (località  Montescuro); Moliterno (località  Tempa La Guarella); Potenza (località  Montegrosso-Pallareta) (due discariche); Rapolla (località  Albero in Piano); Roccanova (località  Serre); Sant&#8217;Angelo Le Fratte (località  Farisi); Campotosto (località  Reperduso); Capistrello (località  Trasolero); Francavilla (Valle Anzuca); L&#8217;Aquila (località  Ponte delle Grotte); Andria (D&#8217;Oria G. &amp; C.Â Snc); Canosa (CO.BE.MA); Bisceglie (CO.GE.SER); Andria (F.lli Acquaviva); Trani (BAT-Igea Srl); Torviscosa (società  Caffaro); Atella (località  Cafaro); Corleto Perticara (località  Tempa Masone); Marsico Nuovo (località  Galaino); Matera (località  La Martella); Pescopagano (località  Domacchia); Rionero in Volture (località  Ventaruolo); Salandra (località  Piano del Governo); San Mauro Forte (località  Priati); Senise (località  Palomabara); Tito (località  Aia dei Monaci); Tito (località  Valle del Forno); Capestrano (località  Tirassegno); Castellalto (località  Colle Coccu); Castelvecchio Calvisio (località  Termine); Corfinio (località  Cannucce); Corfinio (località  Case querceto); Mosciano S.Â Angelo (località  Santa Assunta); S.Â Omero (località  Ficcadenti); Montecorvino Pugliano (località  Parapoti); San Bartolomeo in Galdo (località  Serra Pastore); Trivigano (ex Cava Zof) e Torviscosa (località  La Valletta), tutte le misure necessarie per far chiudere al più¹ presto, a norma dell&#8217;articolo 7, lettera g), e dell&#8217;articolo 13, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, (GU 1999, LÂ 182, pag.Â 1), quelle delle suddette discariche che non hanno ottenuto, conformemente all&#8217;articolo 8 di tale direttiva, un&#8217;autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure necessarie per rendere conformi alla direttiva citata quelle delle suddette discariche che hanno ottenuto un&#8217;autorizzazione a continuare a funzionare, fatti salvi i requisiti di cui all&#8217;allegato I, punto 1, della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtà¹ dell&#8217;articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31.</p>
<p><b>Â Contesto normativo</b></p>
<p>2Â Â Â Â Â Â Â Â Ai sensi dell&#8217;articolo 1 della direttiva 1999/31, intitolato «Obiettivo generale»:</p>
<p>«1. Â Â Â Â Per adempiere i requisiti della direttiva 75/442/CEE [del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, (GU 1975, LÂ 194, pag.Â 47)], in particolare degli articoli 3 e 4, scopo della presente direttiva è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più¹ possibile le ripercussioni negative sull&#8217;ambiente, in particolare l&#8217;inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell&#8217;atmosfera, e sull&#8217;ambiente globale, compreso l&#8217;effetto serra, nonchè i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l&#8217;intero ciclo di vita della discarica.</p>
<p>2. Â Â Â Â Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle discariche, la presente direttiva contiene, per quelle alle quali si applica la direttiva 96/61/CE [del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell&#8217;inquinamento (GU 1996, LÂ 257, pag.Â 26)], i pertinenti requisiti tecnici, allo scopo di definire in termini concreti i requisiti generali di tale direttiva. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti della direttiva 96/61/CE se sono soddisfatti i requisiti della presente direttiva».</p>
<p>3Â Â Â Â Â Â Â Â L&#8217;articolo 7 della direttiva 1999/31, intitolato «Domanda di autorizzazione», prevede quanto segue:</p>
<p>«Gli Stati membri provvedono affinchè la domanda di autorizzazione per una discarica contenga almeno i seguenti dati:</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>g) Â Â Â Â Â il piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura;</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p>4Â Â Â Â Â Â Â Â L&#8217;articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Condizioni per la concessione dell&#8217;autorizzazione», così dispone:</p>
<p>«Gli Stati membri adottano misure affinchè:</p>
<p>a) Â Â Â Â Â l&#8217;autorità  competente conceda l&#8217;autorizzazione per la discarica solo qualora:</p>
<p>i) Â Â Â Â Â fatto salvo l&#8217;articolo 3, paragrafi 4 e 5, il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva, compresi gli allegati;</p>
<p>ii) Â Â Â Â Â la gestione della discarica sia affidata ad una persona fisica tecnicamente competente a gestire il sito e sia assicurata la formazione professionale e tecnica dei gestori e del personale addetto alla discarica;</p>
<p>iii) Â Â Â Â Â per quanto riguarda il funzionamento della discarica, siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</p>
<p>iv) Â Â Â Â Â prima dell&#8217;inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato o adotti idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, sulla base di modalità  che gli Stati membri dovranno decidere, volti ad assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti dall&#8217;autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva [siano] state adempiute e che le procedure di chiusura di cui all&#8217;articolo 13 [siano] state seguite. Tale garanzia o un suo equivalente sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica, a norma dell&#8217;articolo 13, lettera d). Gli Stati membri possono, a loro scelta, dichiarare che la presente lettera non si applica alle discariche per rifiuti inerti;</p>
<p>b) Â Â Â Â Â il progetto di discarica sia conforme al pertinente piano o ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti menzionati nell&#8217;articolo 7 della direttiva 75/442/CEE;</p>
<p>c) Â Â Â Â Â prima che inizino le operazioni di smaltimento, l&#8217;autorità  competente effettui un&#8217;ispezione della discarica per assicurarsi della sua conformità  alle condizioni pertinenti all&#8217;autorizzazione. Ciù² non comporterà  in alcun modo una minore responsabilità  per il gestore alle condizioni stabilite dall&#8217;autorizzazione».</p>
<p>5Â Â Â Â Â Â Â Â L&#8217;articolo 13 della direttiva 1999/31, intitolato «Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura», è così formulato:</p>
<p>«Gli Stati membri provvedono affinchè, in conformità , se del caso, dell&#8217;autorizzazione:</p>
<p>a) Â Â Â Â Â la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa sia avviata:</p>
<p>i) Â Â Â Â Â quando siano soddisfatte le condizioni pertinenti indicate nell&#8217;autorizzazione,</p>
<p>oppure</p>
<p>ii) Â Â Â Â Â con l&#8217;autorizzazione dell&#8217;autorità  competente, su richiesta del gestore,</p>
<p>oppure</p>
<p>iii) Â Â Â Â Â su decisione motivata dell&#8217;autorità  competente;</p>
<p>b) Â Â Â Â Â la discarica o una parte della stessa sia considerata definitivamente chiusa solo dopo che l&#8217;autorità  competente abbia eseguito un&#8217;ispezione finale sul posto, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ed abbia comunicato a quest&#8217;ultimo l&#8217;approvazione della chiusura. Ciù² non comporterà  in alcun caso una minore responsabilità  per il gestore alle condizioni stabilite dall&#8217;autorizzazione;</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p>6Â Â Â Â Â Â Â Â L&#8217;articolo 14 di tale direttiva, intitolato «Discariche preesistenti», è così formulato:</p>
<p>«Gli Stati membri adottano misure affinchè le discariche che abbiano ottenuto un&#8217;autorizzazione o siano giù  in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività  e al più¹ tardi entro otto anni dalla data prevista all&#8217;articolo 18, paragrafo 1:</p>
<p>a) Â Â Â Â Â entro un anno dalla data prevista nell&#8217;articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica elabora e presenta all&#8217;approvazione dell&#8217;autorità  competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell&#8217;articolo 8 e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all&#8217;allegato I, punto 1;</p>
<p>b) Â Â Â Â Â in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità  competenti adottano una decisione definitiva sull&#8217;eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più¹ presto, a norma dell&#8217;articolo 7, lettera g), e dell&#8217;articolo 13, le discariche che, in forza dell&#8217;articolo 8, non ottengono l&#8217;autorizzazione a continuare a funzionare;</p>
<p>c) Â Â Â Â Â sulla base del piano approvato, le autorità  competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l&#8217;attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all&#8217;allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell&#8217;articolo 18, paragrafo 1;</p>
<p>d) Â Â Â Â Â i) Â Â Â Â Â entro un anno dalla data prevista nell&#8217;articolo 18, paragrafo 1, gli articoli 4, 5, e 11 e l&#8217;allegato II si applicano alle discariche di rifiuti pericolosi;</p>
<p>ii) Â Â Â Â Â entro tre anni dalla data prevista nell&#8217;articolo 18, paragrafo 1, l&#8217;articolo 6 si applica alle discariche di rifiuti pericolosi».</p>
<p>7Â Â Â Â Â Â Â Â L&#8217;articolo 18 di tale direttiva, dal titolo «Recepimento», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:</p>
<p>«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p>8Â Â Â Â Â Â Â Â Conformemente al suo articolo 19, la direttiva 1999/31 è entrata in vigore il 16 luglio 1999.</p>
<p><b>Â Procedimento precontenzioso</b></p>
<p>9Â Â Â Â Â Â Â Â Dopo diversi scambi di corrispondenza con le autorità  italiane, il 28 febbraio 2012 la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di diffida ai sensi dell&#8217;articolo 258Â TFUE, nella quale è fatta menzione della presenza, in tale Stato membro, di 102 discariche preesistenti operanti in violazione dell&#8217;articolo 14 della direttiva 1999/31.</p>
<p>10Â Â Â Â Â Â Nelle loro lettere datate 11 maggio e 8 giugno 2012 le autorità  italiane hanno fatto menzione di 46 discariche preesistenti ai sensi del summenzionato articolo 14.</p>
<p>11Â Â Â Â Â Â Il 22 novembre 2012 la Commissione ha emanato un parere motivato, al quale la Repubblica italiana ha risposto il 24 gennaio 2013, il 3 marzo e il 4 luglio 2014.</p>
<p>12Â Â Â Â Â Â Tenuto conto di talune imprecisioni nelle risposte fornite dalle autorità  italiane e a seguito della sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Italia (C196/13, EU:C:2014:2407), nella quale la Corte aveva dichiarato che la Repubblica italiana aveva violato l&#8217;articolo 260, paragrafo 1, TFUE, in relazione, tra l&#8217;altro, a talune discariche preesistenti ai sensi dell&#8217;articolo 14 della direttiva 1999/31, il 19 giugno 2015 la Commissione ha inviato un parere motivato complementare nel quale ha precisato la differenza tra la procedura d&#8217;infrazione in questione nella presente causa e quella che ha dato luogo alla suddetta sentenza. In esso la Commissione ha indicato che quest&#8217;ultima procedura riguardava l&#8217;obbligo delle autorità  competenti di adottare una decisione riguardante ciascuna delle discariche in questione e avente ad oggetto o l&#8217;autorizzazione a che la discarica continuasse a funzionare o la decisione di chiusura della discarica ai sensi dell&#8217;articolo 14, della direttiva 1999/31. La Commissione ha precisato che la procedura oggetto della presente causa riguarda, invece, i cosiddetti obblighi di «completamento», ossia gli obblighi di eseguire i provvedimenti che lo Stato membro ha giù  adottato e che possono avere ad oggetto, a seconda della discarica interessata, tanto l&#8217;autorizzazione a continuare a funzionare per la discarica in questione quanto la sua chiusura. Secondo la Commissione detti obblighi di completamento consistono quindi, a seconda della discarica interessata, tanto nel porre in essere tutte le attività  necessarie alla chiusura definitiva della discarica, ai sensi dell&#8217;articolo 14, lettera b), seconda frase, della suddetta direttiva, quanto nell&#8217;adozione delle misure necessarie a rendere tale discarica conforme alla stessa direttiva, ove essa sia stata autorizzata a continuare a funzionare ai sensi dell&#8217;articolo 14, lettera c), della medesima direttiva.</p>
<p>13Â Â Â Â Â Â A seguito del parere motivato complementare la Commissione ha concesso alla Repubblica italiana un termine per rispondervi fino al 19 ottobre 2015, cosa che la Repubblica italiana ha fatto con lettere datate 20 ottobre 2015, 9 settembre 2016, 13 gennaio e 12 aprile 2017.</p>
<p>14Â Â Â Â Â Â Nella sua risposta del 9 settembre 2016, la Repubblica italiana ha fornito un elenco completo delle discariche preesistenti, suddivise per regione, e ha menzionato altre quattro discariche preesistenti che, tuttavia, non sono oggetto della presente procedura, poichè non sono state prese in considerazione nella lettera di diffida.</p>
<p>15Â Â Â Â Â Â Alla luce delle risposte al parere motivato complementare fornite, in data 13 gennaio e 12 aprile 2017, dalla Repubblica italiana, la Commissione ha indicato che sei discariche erano state messe in conformità  con la direttiva 1999/31.</p>
<p>16Â Â Â Â Â Â Ritenendo, tuttavia, che 44 discariche restassero ancora non conformi alla direttiva 1999/31, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.</p>
<p><b>Â Sul ricorso</b></p>
<p><i>Â </i><b><i>Argomenti delle parti</i></b></p>
<p>17Â Â Â Â Â Â La Commissione ricorda che, ai sensi dell&#8217;articolo 14 della direttiva 1999/31, gli Stati membri devono adottare misure affinchè le discariche preesistenti, ossia le discariche che hanno ottenuto un&#8217;autorizzazione o quelle che erano giù  in funzione prima del 16 luglio 2001, possano continuare a operare dopo il 16 luglio 2009 soltanto se sono stati attuati al più¹ presto i provvedimenti di cui all&#8217;articolo 14, lettere b) e c), della suddetta direttiva. Tale articolo instaurerebbe pertanto un regime transitorio destinato a garantire che le discariche preesistenti siano rapidamente messe in conformità  con i requisiti di tale direttiva.</p>
<p>18Â Â Â Â Â Â La Commissione precisa che la presente procedura d&#8217;infrazione riguarda unicamente gli obblighi di completamento che hanno ad oggetto la realizzazione, entro il 16 luglio 2009, di tutte le attività  necessarie alla chiusura delle discariche preesistenti, ai sensi dell&#8217;articolo 14, lettera b), seconda frase, della direttiva, o delle attività  necessarie a rendere conformi ai requisiti della direttiva le discariche preesistenti che siano state autorizzate a continuare a funzionare, ai sensi dell&#8217;articolo 14, lettera c), di tale direttiva.</p>
<p>19Â Â Â Â Â Â Per quanto riguarda, in primo luogo, le discariche preesistenti che non hanno ottenuto l&#8217;autorizzazione a continuare la propria attività , ai sensi dell&#8217;articolo 14, lettera b), seconda frase, della direttiva 1999/31, la Repubblica italiana avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per realizzare, al più¹ presto ed entro la data del 16 luglio 2009, la loro chiusura, a norma dell&#8217;articolo 7, lettera g), e dell&#8217;articolo 13 della presente direttiva.</p>
<p>20Â Â Â Â Â Â In secondo luogo, per le discariche esistenti autorizzate a continuare a funzionare, l&#8217;articolo 14, lettera c), della suddetta direttiva prevede che, se il piano di riassetto sia stato approvato e sia stata rilasciata, pertanto, l&#8217;autorizzazione a continuare a funzionare, le autorità  competenti assicurano che ogni discarica preesistente sia conforme ai requisiti previsti dalla stessa direttiva entro il 16 luglio 2009.</p>
<p>21Â Â Â Â Â Â La Commissione rileva, in tale contesto, una certa ambiguità  nei provvedimenti adottati dalle autorità  italiane, giacchè queste ultime talvolta hanno deciso, in un primo momento, di adottare un piano di adeguamento e hanno quindi autorizzato la prosecuzione dell&#8217;esercizio della discarica interessata, prima di decidere, in un secondo momento, la chiusura della medesima. Il termine «adeguamento» inoltre sarebbe stato utilizzato anche nei casi di discariche oggetto di una decisione di chiusura. Per 22 delle 44 discariche oggetto del presente ricorso, sarebbe pertanto impossibile definire senza ambiguità  se si tratti di una chiusura o di una continuazione dell&#8217;esercizio.</p>
<p>22Â Â Â Â Â Â In ogni caso, la Commissione rileva che per le 44 discariche in questione o non erano state realizzate alla data del 19 ottobre 2015, fissata nel parere motivato complementare, le attività  necessarie per rendere conformi alla direttiva 1999/31 le discariche che dovevano proseguire l&#8217;attività , o non sono state adottate, in contrasto con l&#8217;articolo 14, lettere b) e c), di tale direttiva le misure necessarie per la chiusura delle discariche per le quali non era stata rinnovata l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio.</p>
<p>23Â Â Â Â Â Â La Repubblica italiana contesta le affermazioni della Commissione. Relativamente all&#8217;asserita violazione dell&#8217;obbligo, imposto dall&#8217;articolo 14, lettere b) e c), della suddetta direttiva, di adottare una decisione definitiva sull&#8217;adeguamento o sulla chiusura delle discariche preesistenti e all&#8217;ambiguità  delle misure adottate dalle autorità  italiane, la Repubblica italiana rileva, da un lato, che le autorità  competenti hanno adottato una decisione definitiva che impone la chiusura di 18 delle 22 discariche, mentre le rimanenti quattro discariche, localizzate nel territorio della Regione Puglia, sono state oggetto di provvedimenti definitivi che ne prevedevano l&#8217;adeguamento alle disposizioni della medesima direttiva e, d&#8217;altro lato, che, relativamente alle altre 22 discariche individuate dalla Commissione, quest&#8217;ultima non contesta la validità  dei provvedimenti definitivi di chiusura adottati dalle autorità  competenti, bensì soltanto la violazione dell&#8217;obbligo di completare i lavori di chiusura entro il termine fissato al 16 luglio 2009.</p>
<p>24Â Â Â Â Â Â In molti casi le autorità  competenti avrebbero, in un primo momento, prescritto l&#8217;adeguamento della discarica interessata ed autorizzato la prosecuzione dell&#8217;esercizio della stessa, prima di decidere, successivamente, la chiusura definitiva della discarica in ragione del mancato adeguamento della stessa nei termini prescritti o a seguito della cessazione dell&#8217;attività . In detti casi, la chiusura definitiva della discarica in questione sarebbe stata realizzata in attuazione delle prescrizioni impartite nell&#8217;atto unico che aveva approvato sia il piano di adeguamento sia il piano di chiusura, il che spiegherebbe l&#8217;asserita ambiguità  dei provvedimenti citati dalle autorità  italiane, ambiguità  che sarebbe solo formale.</p>
<p><i>Â </i><b><i>Giudizio della Corte</i></b></p>
<p>25Â Â Â Â Â Â Ai sensi dell&#8217;articolo 14 della direttiva 1999/31, gli Stati membri devono adottare misure affinchè le discariche che abbiano ottenuto un&#8217;autorizzazione o siano giù  in funzione al momento del recepimento della suddetta direttiva, ossia al più¹ tardi entro il 16 luglio 2001, possano rimanere in funzione soltanto se tutti i provvedimenti menzionati in tale articolo siano stati adottati con la massima tempestività  e al più¹ tardi entro il 16 luglio 2009.</p>
<p>26Â Â Â Â Â Â Risulta dalla giurisprudenza della Corte che l&#8217;articolo 14 istituisce un regime transitorio derogatorio affinchè tali discariche siano rese conformi ai nuovi requisiti in materia ambientale (sentenza del 25 febbraio 2016, Commissione/Spagna, C454/14, non pubblicata, EU:C:2016:117, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>27Â Â Â Â Â Â In particolare, l&#8217;articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31 esige, da un lato, che le autorità  competenti adottino una decisione definitiva sul proseguimento delle operazioni in base al piano di riassetto e a tale direttiva e, dall&#8217;altro, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per far chiudere al più¹ presto le discariche che non abbiano ottenuto, in forza dell&#8217;articolo 8, l&#8217;autorizzazione a continuare a funzionare.</p>
<p>28Â Â Â Â Â Â L&#8217;articolo 14, lettera c), della direttiva 1999/31 prevede, in sostanza, che, in base a un piano di riassetto di una discarica approvato, le autorità  competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l&#8217;attuazione del piano, essendo precisato che tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla suddetta direttiva prima del 16 luglio 2009.</p>
<p>29Â Â Â Â Â Â Secondo una costante giurisprudenza della Corte, per constatare un inadempimento degli obblighi previsti dalla suddetta direttiva, l&#8217;esistenza di quest&#8217;ultimo dev&#8217;essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, cosicchè i mutamenti avvenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte (sentenza del 18 ottobre 2018, Commissione/Romania, C301/17, non pubblicata, EU:C:2018:846, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>30Â Â Â Â Â Â Nel caso di specie, la data pertinente è stata fissata nel parere motivato complementare, ossia il 19 ottobre 2015.</p>
<p>31Â Â Â Â Â Â E&#8217; vero che la Repubblica italiana ha adottato provvedimenti in vista o della chiusura delle discariche che non hanno ottenuto l&#8217;autorizzazione al proseguimento delle operazioni, o della realizzazione dei lavori necessari conformemente ai piani di riassetto delle discariche approvati dalle autorità  competenti.</p>
<p>32Â Â Â Â Â Â E&#8217; tuttavia pacifico tra le parti che, in primo luogo, le discariche di: Avigliano (località  Serre Le Brecce); Ferrandina (località  Venita); Genzano di Lucania (località  Matinella); Latronico (località  Torre); Lauria (località  Carpineto); Maratea (località  Montescuro); Moliterno (località  Tempa La Guarella); Potenza (località  Montegrosso-Pallareta); Rapolla (località© Albero in Piano); Sant&#8217;Angelo Le Fratte (località  Farisi); Capistrello (località  Trasolero); Francavilla (Valle Anzuca); L&#8217;Aquila (località  Ponte delle Grotte); Canosa (CO.BE.MA); Torviscosa (società  Caffaro); Corleto Perticara (località  Tempa Masone); Marsico Nuovo (località  Galaino); Matera (località  La Martella); Rionero in Volture (località  Ventaruolo); Salandra (località  Piano del Governo); Senise (località  Palomabara); Tito (località  Aia dei Monaci); Capestrano (località  Tirassegno); Castellalto (località  Colle Coccu); Castelvecchio Calvisio (località  Termine); Corfinio (località  Cannucce); Corfinio (località  Case querceto); Mosciano S.Â Angelo (località  Santa Assunta); S.Â Omero (località  Ficcadenti); Montecorvino Pugliano (località  Parapoti) e Torviscosa (località  La Valletta) non erano state chiuse, conformemente alla direttiva 1999/31, alla data del 19 ottobre 2015 e non erano ancora conformi a quest&#8217;ultima alla data di proposizione del presente ricorso.</p>
<p>33Â Â Â Â Â Â In secondo luogo, per quanto riguarda le discariche di: Andria (D&#8217;Oria G. &amp; C.), Bisceglie (CO.GE.SER), Andria (F.lli Acquaviva), Trani (BAT-Igea), Atella (località  Cafaro), Pescopagano (località  Domacchia), Tito (località  Valle del Forno), è stato confermato dalle parti nel corso dell&#8217;udienza che i lavori per rendere conformi a tale direttiva le suddette discariche sono stati completati nel corso del 2017 e del 2018, vale a dire dopo il 19 ottobre 2015.</p>
<p>34Â Â Â Â Â Â In terzo luogo, per quanto attiene alle discariche di: Potenza (località  Montegrosso-Pallareta), Roccanova (località  Serre), Campotosto (località  Reperduso), San Mauro Forte (località  Priati), San Bartolomeo in Galdo (località  Serra Pastore) e Trivigano (ex Cava Zof), la Repubblica italiana ha affermato, in udienza, che esse sono state rese conformi alla direttiva 1999/31. Tuttavia, anche ammesso che la Commissione sia stata messa in condizione di prendere conoscenza dei documenti, prodotti dalla Repubblica italiana alla vigilia dell&#8217;udienza, tesi a dimostrare che tali discariche sono state effettivamente rese conformi alla direttiva &#8211; circostanza che essa ha peraltro contestato &#8211; si deve rilevare che è pacifico che tale messa in conformità , a volerla considerare dimostrata, è stata realizzata dopo il 19 ottobre 2015.</p>
<p>35Â Â Â Â Â Â Infine, per quanto riguarda gli argomenti esposti dalla Repubblica italiana per spiegare il mancato rispetto degli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 1999/31, si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non può invocare situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l&#8217;inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dal diritto dell&#8217;Unione (sentenza del 18 ottobre 2018, Commissione/Romania, C301/17, non pubblicata, EU:C:2018:846, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>36Â Â Â Â Â Â Si deve pertanto considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.</p>
<p>37Â Â Â Â Â Â Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre constatare che, non avendo adottato, in relazione alle discariche di: Avigliano (località  Serre Le Brecce); Ferrandina (località  Venita); Genzano di Lucania (località  Matinella); Latronico (località  Torre); Lauria (località  Carpineto); Maratea (località  Montescuro); Moliterno (località  Tempa La Guarella); Potenza (località  Montegrosso-Pallareta) (due discariche); Rapolla (località  Albero in Piano); Roccanova (località  Serre); Sant&#8217;Angelo Le Fratte (località  Farisi); Campotosto (località  Reperduso); Capistrello (località  Trasolero); Francavilla (Valle Anzuca); L&#8217;Aquila (località  Ponte delle Grotte); Andria (D&#8217;Oria G. &amp; C.); Canosa (CO.BE.MA); Bisceglie (CO.GE.SER); Andria (F.lli Acquaviva); Trani (BAT-Igea); Torviscosa (società  Caffaro); Atella (località  Cafaro); Corleto Perticara (località  Tempa Masone); Marsico Nuovo (località  Galaino); Matera (località  La Martella); Pescopagano (località  Domacchia); Rionero in Volture (località  Ventaruolo); Salandra (località  Piano del Governo); San Mauro Forte (località  Priati); Senise (località  Palomabara); Tito (località  Aia dei Monaci); Tito (località  Valle del Forno); Capestrano (località  Tirassegno); Castellalto (località  Colle Coccu); Castelvecchio Calvisio (località  Termine); Corfinio (località  Cannucce); Corfinio (località  Case querceto); Mosciano S.Â Angelo (località  Santa Assunta); S.Â Omero (località  Ficcadenti); Montecorvino Pugliano (località  Parapoti); San Bartolomeo in Galdo (località  Serra Pastore); Trivigano (ex Cava Zof) e Torviscosa (località  La Valletta), tutte le misure necessarie per far chiudere al più¹ presto, a norma dell&#8217;articolo 7, lettera g), e dell&#8217;articolo 13, della direttiva 1999/31, quelle delle suddette discariche che non hanno ottenuto, conformemente all&#8217;articolo 8 di tale direttiva, un&#8217;autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure necessarie per rendere conformi alla direttiva citata, fatti salvi i requisiti di cui all&#8217;allegato I, punto 1, della stessa direttiva, quelle delle suddette discariche che hanno ottenuto un&#8217;autorizzazione a continuare a funzionare la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtà¹ dell&#8217;articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31.</p>
<p><b>Â Sulle spese</b></p>
<p>38Â Â Â Â Â Â Ai sensi dell&#8217;articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poichè la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è risultata soccombente, quest&#8217;ultima dev&#8217;essere condannata alle spese.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:</p>
<p><b>1) Â Â Â Â Â Non avendo adottato, in relazione alle discariche di: Avigliano (località  Serre Le Brecce); Ferrandina (località  Venita); Genzano di Lucania (località  Matinella); Latronico (località  Torre); Lauria (località  Carpineto); Maratea (località  Montescuro); Moliterno (località  Tempa La Guarella); Potenza (località  Montegrosso-Pallareta) (due discariche); Rapolla (località  Albero in Piano); Roccanova (località  Serre); Sant&#8217;Angelo Le Fratte (località  Farisi); Campotosto (località  Reperduso); Capistrello (località  Trasolero); Francavilla (Valle Anzuca); L&#8217;Aquila (località  Ponte delle Grotte); Andria (D&#8217;Oria G. &amp; C.Â Snc); Canosa (CO.BE.MA); Bisceglie (CO.GE.SER); Andria (F.lli Acquaviva); Trani (BAT-Igea Srl); Torviscosa (società  Caffaro); Atella (località  Cafaro); Corleto Perticara (località  Tempa Masone); Marsico Nuovo (località  Galaino); Matera (località  La Martella); Pescopagano (località  Domacchia); Rionero in Volture (località  Ventaruolo); Salandra (località  Piano del Governo); San Mauro Forte (località  Priati); Senise (località  Palomabara); Tito (località  Aia dei Monaci); Tito (località  Valle del Forno); Capestrano (località  Tirassegno); Castellalto (località  Colle Coccu); Castelvecchio Calvisio (località  Termine); Corfinio (località  Cannucce); Corfinio (località  Case querceto); Mosciano S.Â Angelo (località  Santa Assunta); S.Â Omero (località  Ficcadenti); Montecorvino Pugliano (località  Parapoti); San Bartolomeo in Galdo (località  Serra Pastore); Trivigano (ex Cava Zof) e Torviscosa (località  La Valletta), tutte le misure necessarie per far chiudere al più¹ presto, a norma dell&#8217;articolo 7, lettera g), e dell&#8217;articolo 13, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, quelle delle suddette discariche che non hanno ottenuto, conformemente all&#8217;articolo 8 di tale direttiva, un&#8217;autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure necessarie per rendere conformi alla direttiva citata, fatti salvi i requisiti di cui all&#8217;allegato I, punto 1, della stessa direttiva, quelle delle suddette discariche che hanno ottenuto un&#8217;autorizzazione a continuare a funzionare, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtà¹ dell&#8217;articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31.</b></p>
<p><b>2) Â Â Â Â Â La Repubblica italiana è condannata alle spese.</b></p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quinta-sezione-sentenza-21-3-2019-n-c-498-17/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quinta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.C-498/17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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