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	<title>21/3/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/3/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2016 n.1160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-3-2016-n-1160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-3-2016-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2016 n.1160</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. Lageder Alla Corte di Giustizia la questione sulla compatibilità con il diritto comunitario dell’art. 38 del Codice nella parte relativa ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla gara 1.Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di partecipazione – Requisiti di ordine generale ex art. 38</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-3-2016-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2016 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-3-2016-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2016 n.1160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. Lageder</span></p>
<hr />
<p>Alla Corte di Giustizia la questione sulla compatibilità con il diritto comunitario dell’art. 38 del Codice nella parte relativa ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1.Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di partecipazione – Requisiti di ordine generale ex art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente – Obbligo dichiarativo – Sussiste – Conseguenze</strong><br />
<strong>2.<strong>Contratti della P.A. – Gara – Moralità professionale – Condanne penali – Amministratore cessato – Dissociazione dalla condotta penalmente rilevante – Obbligo dichiarativo –Disciplina – Compatibilità con il diritto comunitario – Questione pregiudiziale – Va rimessa alla Corte di Giustizia</strong></strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Nel caso in cui il concorrente, con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’ambito delle imprese concorrenti &nbsp;nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, produca una dichiarazione attestante l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 ed in particolare l’obbligo dichiarativo sull’assenza di sentenze definitive di condanna &nbsp;con la formula «per quanto a propria conoscenza», fornendo una compiuta identificazione di tali soggetti, spetta alla stazione appaltante di procedere alle opportune verifiche in ordine alla sussistenza, o meno, dei requisiti generali in capo ai soggetti medesimi.<br />
2.Va rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se osti alla corretta applicazione dell’art. 45, paragrafi 2, lettere c) e g), e 3, lett. a) della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 del 31 marzo 2004 e dei principi di diritto europeo di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, di divieto di aggravio del procedimento e di massima apertura alla concorrenza del mercato degli appalti pubblici, nonché di tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, una normativa nazionale, quale quella dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni, nella parte in cui estende il contenuto dell’ivi previsto obbligo dichiarativo sull’assenza di sentenze definitive di condanna (comprese le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle pari), per i reati ivi indicati, ai soggetti titolari di cariche nell’ambito delle imprese concorrenti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, e configura una correlativa causa di esclusione dalla gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di tali soggetti, rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione sull’integrazione della condotta dissociativa che consente alla stazione appaltante di introdurre, su un piano effettuale, a pena di esclusione dalla gara:oneri informativi e dichiarativi relativi a vicende penali non ancora definite con sentenza irrevocabile (e, quindi, per definizione di esito incerto), non previsti dalla legge neppure in ordine ai soggetti in carica; oneri di dissociazione spontanea, indeterminati quanto alla tipologia delle condotte scriminanti, al relativo riferimento temporale (anche anticipato rispetto al momento di irrevocabilità della sentenza penale) e alla fase della procedura in cui devono essere assolti;oneri di leale collaborazione dal contorno indefinito, se non con richiamo alla clausola generale della buona fede</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01160/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 08263/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />	<br />
			<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 8263 del 2015, proposto da:<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani s.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di costituenda associazione temporanea di imprese &#8211; a.t.i. con Guerrato s.p.a., quest’ultima anche in proprio, in persona dei legali rappresentanti&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentate e difese dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli e Luca Antonini, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, corso Vittorio Emanuele, 349;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dagli avvocati Claudio Guccione, Renate von Guggenberg, Laura Fadanelli e Alexandra Roilo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Corso Italia, 45;&nbsp;<br />	<br />
			Autorità nazionale anticorruzione &#8211; ANAC, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>			Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a., in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Guarino e Cecilia Martelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, piazza Borghese, 3;&nbsp;<br />	<br />
			Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali s.p.a., non costituita in giudizio nel presente grado;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>			della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa &#8211; Sezione autonoma di Bolzano, n. 00270/2015, resa tra le parti e concernente: esclusione dalla procedura per l’affidamento della concessione di finanziamento, della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della nuova Casa Circondariale di Bolzano, risarcimento danni;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2015, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Sandulli, Antonini, Guccione e Martelli, nonché l’avvocato dello Stato Garofoli;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			1. La presente controversia inerisce alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 153, commi da 1 a 14, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (<em>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</em>), della concessione avente ad oggetto il finanziamento, la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione della nuova Casa Circondariale di Bolzano, secondo il modulo del c.d.&nbsp;<em>project financing</em>.<br />	<br />
			1.1. La procedura è stata indetta dalla Provincia autonoma di Bolzano con bando del 15 luglio 2013, in qualità di soggetto attuatore del Piano carceri per la realizzazione del nuovo Istituto penitenziario di Bolzano e di stazione concedente delegata con decreto n. 456 del 5 maggio 2013 del Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria &#8211; Ministero della Giustizia.<br />	<br />
			1.2. Alla procedura di evidenza pubblica ha partecipato, tra altri concorrenti, l’<em>Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani s.p.a.</em>, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di costituenda associazione temporanea di imprese con la<em>Guerrato s.p.a.</em>&nbsp;(in seguito:&nbsp;<em>a.t.i. Mantovani</em>), con domanda di partecipazione del 16 dicembre 2013 presentata in forma telematica.<br />	<br />
			1.3. Ai fini del corretto inquadramento della questione centrale della presente controversia, occorre sin d’ora precisare che l’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, come modificato dall’art. 4, comma 2, lett. b), d.-l. 13 maggio 2011, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, nella versione applicabile&nbsp;<em>ratione temporis</em>&nbsp;alla procedura di evidenza pubblica di cui è causa, prevede che la causa di esclusione, costituita dalla pronuncia di sentenza irrevocabile di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;artt. 444 ss. Cod. proc. pen., per i reati ivi specificati, opera anche «<em>nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata</em>» (v. così, testualmente, la citata disposizione normativa).<br />	<br />
			1.4. Per quanto qui rileva, l’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;ha presentato le seguenti due dichiarazioni&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, in ordine alla sussistenza dei requisiti generali, entrambe rese dall’amministratore delegato e legale rappresentante della capogruppo mandataria, ing. Gianfranco Zoletto:<br />	<br />
			(i) una dichiarazione del 4 dicembre 2013, nella quale lo stesso ha attestato, «<em>per quanto a sua conoscenza, che nei confronti del Signor B.</em>&nbsp;[omissis; n.d.e.]<em>, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Legale rappresentante cessato dalla carica in data 06/03/2013, fino alla cessazione della carica: non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui alla lettera c) dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Attesta quindi che nei suoi confronti</em>&nbsp;[…]&nbsp;<em>non è stata pronunciata condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stato condannato con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18</em>&nbsp;[…]» (v. doc. 5 fascicolo di primo grado);<br />	<br />
			(ii) una dichiarazione successiva, datata 16 dicembre 2013, inserita al punto 4.04 della domanda di partecipazione, nella quale lo stesso ha attestato «<em>di non essere a conoscenza dell’esistenza di provvedimenti di cui all’art. 38 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 nei confronti dei soggetti di cui al punto 2.04, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto</em>» (doc. 6 del fascicolo di primo grado).<br />	<br />
			1.5. Nella seduta di gara del 9 gennaio 2014, l’<em>a.t.i Mantovani</em>&nbsp;è stata ammessa con riserva, in attesa di chiarimenti, con la testuale motivazione che «<em>per fatto notorio, pubblicato dal Corriere del Veneto sul sito online, l’ing. B.</em>&nbsp;[omissis; n.d.e.]<em>, cessato dalla carica sociale di presidente del CDA, amministratore delegato e legale rappresentante, il 6.3.2013 “ha patteggiato 1 anno e dieci mesi &#8211; accusato di essere il promotore del sistema di false fatture” (Corriere del Veneto del 6 dic. 2013)</em>&nbsp;» (doc. 4 fascicolo di primo grado).<br />	<br />
			1.6. La stazione appaltante provvedeva dunque, in sede di verifica dei requisiti, ad acquisire il certificato del casellario giudiziale relativo all’ing. B., dal quale emergeva che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia il 5 dicembre 2013 aveva emesso nei suoi confronti (in camera di consiglio, quindi non in udienza pubblica dibattimentale) dispositivo di sentenza – con successiva pubblicazione della sentenza completa di motivazione in data 3 febbraio 2014, divenuta irrevocabile il 29 marzo 2014 –, di applicazione della pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione (pena sospesa) su richiesta delle parti&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;artt. 444 Cod. proc. pen., per i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di associazione a delinquere e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, reato continuato e in concorso (doc. 7 fascicolo di primo grado; l’ammontare complessivo delle fatture per operazioni inesistenti era pari a euro 9.124.000,00). Tale sentenza non è stata menzionata in sede di gara dal legale rappresentante della&nbsp;<em>Mantovani</em>&nbsp;nelle dichiarazioni&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;§ 1.4., in quanto rese in data anteriore alla pubblicazione e al passaggio in giudicato della sentenza.<br />	<br />
			1.7. Nella seduta del 29 maggio 2014, l’autorità di gara dichiarava di non sciogliere la riserva di ammissione alla gara dell’<em>a.t.i. Mantovani</em>, chiedendo alla stessa con nota del 3 giugno 2014 chiarimenti in merito alla menzionata sentenza (doc. 7-<em>bis</em>&nbsp;del fascicolo di primo grado).<br />	<br />
			1.8. Con memorie del 10 giugno 2014 e del 17 ottobre 2014, la&nbsp;<em>Mantovani</em>&nbsp;forniva i richiesti chiarimenti, deducendo che la sentenza penale era stata pubblicata e divenuta irrevocabile dopo che erano state rese le dichiarazioni&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 (di cui sopra&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;§ 1.4..), e di aver posto in essere una serie di atti che dimostravano una tempestiva, effettiva e completa dissociazione della società dalla condotta dell’ing. B., quali la sua immediata rimozione da tutte le cariche sociali del gruppo&nbsp;<em>Mantovani</em>, il riassetto interno degli organi di gestione della società, il riscatto delle azioni dallo stesso detenute e l’avvio di un’azione di responsabilità.<br />	<br />
			1.9. La stazione appaltante, ritenendo la questione di non facile soluzione, il 25 luglio 2014 chiedeva all’Autorità nazionale anticorruzione &#8211; ANAC (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture &#8211; AVCP) un parere ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. n. 163 del 2006, proseguendo comunque nell’espletamento delle ulteriori fasi di gara (alle quali l’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;era stata ammessa con riserva), sfociate nella graduatoria del 16 dicembre 2014, nella quale l’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;risultava classificata al quinto posto, ad oltre 13 punti di distacco dalla prima classificata&nbsp;<em>a.t.i.Società Italiana per le Condotte d’Acqua s.p.a.</em>&nbsp;(d’ora in poi:&nbsp;<em>a.t.i. Condotte</em>).<br />	<br />
			In particolare, la stazione appaltante sottoponeva all’ANAC i seguenti quesiti:<br />	<br />
			(i) se nel caso di dichiarazione resa dal legale rappresentante per conto di un soggetto cessato dalla carica con la formula «<em>per quanto a propria conoscenza</em>», l’omessa dichiarazione di una condanna penale a carico del soggetto cessato dalla carica comporti l’esclusione del concorrente, oppure l’obbligo per la stazione appaltante di richiedere un’integrazione di quanto già dichiarato e di accertare in concreto il possesso dal parte del concorrente dei requisiti di partecipazione;<br />	<br />
			(ii) se nel caso di specie le iniziative adottate dalla&nbsp;<em>Mantovani</em>&nbsp;fossero idonee a dimostrare l’effettiva e completa dissociazione della società dalla condotta penalmente sanzionata dell’<em>ex</em>-amministratore;<br />	<br />
			(iii) se nel caso di specie sussistesse, o meno, una falsa dichiarazione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 38, comma 1-<em>ter</em>, d.lgs. n. 163 del 2006 con l’obbligo di segnalare il fatto all’Autorità.<br />	<br />
			1.10. L’ANAC con parere reso il 25 febbraio 2015 affermava, con riguardo al primo e al terzo quesito, che nel caso in cui il concorrente, con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, produca una dichiarazione attestante l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, con la formula «<em>per quanto a propria conoscenza</em>», fornendo una compiuta identificazione di tali soggetti, spetta alla stazione appaltante di procedere alle opportune verifiche in ordine alla sussistenza, o meno, dei requisiti generali in capo ai soggetti medesimi, ed escludeva che nel caso di specie fosse ravvisabile una falsa dichiarazione, non essendo sufficiente la mera pendenza di un procedimento penale, ma dovendosi trattare di sentenza irrevocabile, non ancora sussistente al momento delle dichiarazioni rese dall’amministratore delegato della<em>Mantovani</em>.<br />	<br />
			Con riguardo al secondo quesito, l’ANAC osservava che, non potendosi l’Autorità sostituire alle valutazioni discrezionali della stazione appaltante in ordine all’effettiva e completa dissociazione della società concorrente dalla condotta penalmente sanzionata dell’amministratore cessato dalla carica, spettava alla stazione appaltante «<em>accertare se l’effettiva efficacia delle misure dissociative illustrate dalla Mantovani nelle note procedimentali del 10.6.2014 e 17.10.2014 sia stata negativamente incisa o, comunque, compromessa dal comportamento omissivo della Mantovani, che nella procedura in esame non ha dichiarato la sentenza di condanna de qua, divenuta irrevocabile, come sopra detto, solo in data 29.3.2014</em>» (v. così, testualmente, il parere ANAC, doc. 12 fascicolo di primo grado). A suffragio di tale parere, l’ANAC richiamava un precedente giurisprudenziale riguardante proprio la&nbsp;<em>Mantovani</em>&nbsp;nell’ambito di una diversa gara d’appalto ed un dichiarazione ivi resa dall’ing. B. in ordine all’insussistenza, nei propri confronti, di una delle cause di esclusione&nbsp;<em>ex</em>art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006: in particolare, l’ANAC richiamava la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 22 dicembre 2014, n. 6284 (confermativa della sentenza di primo grado del T.a.r. per il Friuli-Venezia-Giulia 27 agosto 2014, n. 456), secondo cui costituirebbe un indice di non dissociazione, per violazione del dovere di leale collaborazione, la mancata tempestiva comunicazione alla stazione appaltante dello sviluppo delle vicende eventi penalmente rilevanti riguardanti i soggetti menzionati nell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
			1.11. Nella seduta pubblica del 27 febbraio 2015 la stazione appaltante, preso atto del parere ANAC, disponeva l’esclusione dell’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;dalla gara per carenza dei requisiti generali&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, «<em>in ragione dell’insufficiente e tardiva dimostrazione della dissociazione dalla condotta penalmente rilevante posta in essere dal soggetto cessato dalla carica</em>» (v. così, testualmente, il verbale di seduta) – rilevando che la condanna «<em>è intervenuta in un momento antecedente alla dichiarazione resa in gara e come tale avrebbe potuto essere dichiarata dalla Mantovani in sede di partecipazione</em>», e ritenendo non tempestivi gli atti di dissociazione posti in essere dalla&nbsp;<em>Mantovani</em>&nbsp;–, la conseguente escussione della cauzione provvisoria versata per la partecipazione alla gara e la segnalazione all’ANAC per eventuali provvedimenti di competenza.<br />	<br />
			2. Avverso il provvedimento di esclusione, comunicato all’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;con nota del 4 marzo 2015, e gli atti presupposti, connessi e consequenziali (tra cui il parere ANAC del 25 febbraio 2015) il raggruppamento escluso – previa informativa&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 243-<em>bis</em>&nbsp;d.lgs. 163 del 2006, riscontrata dalla stazione appaltante negativamente con nota del 17 marzo 2015 – interponeva ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, con correlativa domanda cautelare (respinta dall’adìto Tribunale con ordinanza n. 82 dell’8 maggio 2015, il cui dispositivo di rigetto, in sede di appello cautelare, è stato confermato, con diversa motivazione, da questo Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2545 del 10 giugno 2015).<br />	<br />
			3. Con la qui impugnata sentenza n. 270 del 27 agosto 2015, l’adìto Tribunale regionale di giustizia amministrativa provvedeva come segue:<br />	<br />
			(i) in accoglimento di correlativa eccezione sollevata dall’ANAC, dichiarava inammissibile l’impugnazione dell’atto<em>sub</em>&nbsp;§ 1.10., trattandosi di parere non vincolante e, dunque, privo di autonomo carattere lesivo;<br />	<br />
			(ii) dichiarava inammissibile l’impugnazione dell’aggiudicazione, non ancora intervenuta, essendo stata stilata solo la graduatoria finale, costituente atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente;<br />	<br />
			(iii) riteneva legittimo il diniego di accesso a tutti gli atti della gara, con particolare riguardo alle offerte degli altri concorrenti, differendo l’art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 l’accesso alla documentazione relativa alle offerte fino all’aggiudicazione, nella specie non ancora intervenuta;<br />	<br />
			(iv) respingeva i motivi di ricorso dedotti avverso l’atto di esclusione dalla gara (e gli atti consequenziali di escussione della cauzione e di segnalazione all’ANAC), per le seguenti ragioni:<br />	<br />
			&#8211; con richiamo alla sopra citata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia-Giulia n. 456/2014, confermata dal Consiglio Stato con sentenza n. 6284/2014, riteneva che l’amministratore delegato della<em>Mantovani</em>, con riferi<br />
			&#8211; escludeva la configurabilità della dissociazione dalla condotta penalmente rilevante dell’<em>ex</em>-amministratore, rilevando che «<em>di tale beneficio</em>» può «<em>fruire solo chi abbia reso un’autodichiarazione corrispondente alla realtà e non ch<br />
			(v) attesa l’infondatezza del ricorso nel merito, il Tribunale regionale si dichiarava esentato dall’affrontare sia l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al Ministero della giustizia e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sollevata dalla resistente Provincia autonoma di Bolzano, sia la domanda risarcitoria;<br />	<br />
			(vi) condannava parte ricorrente a rifondere alle controparti le spese di causa.<br />	<br />
			3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’<em>a.t.i. Mantovani</em>, deducendo i seguenti motivi.<br />	<br />
			a) «<em>Eccesso di potere giurisdizionale. Omessa pronuncia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 38 e 46 d.lgs. n. 163 del 2006, degli artt. 1, 3, 6, 10 e 18 l. n. 241 del 1990, degli artt. 444 e 445 Cod. proc. pen., dell’art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, degli artt. 3, 11, 27, 41, 97 e 117, co. 1, Cost., degli artt. 41 e 49 della Carta di Nizza e degli artt. 45 direttiva 2004/18/CE e 57 direttiva 2014/24/UE. Eccesso di potere per sviamento, errore e travisamento nei presupposti, contraddittorietà e perplessità. Carenza di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, tutela della concorrenza e massima partecipazione alle procedure di gara. Illogicità e ingiustizia manifesta. Illegittimità derivata dal parere ANAC</em>», formulando, nel contesto del motivo così testualmente rubricato, i seguenti profili di censura:<br />	<br />
			&#8211; l’erronea ricostruzione della situazione fattuale operata nell’impugnata sentenza, inficiante le relative conclusioni;<br />	<br />
			&#8211; l’erronea affermazione, nell’impugnata sentenza, di un onere dichiarativo in ordine a una sentenza penale non ancora pubblicata, né divenuta irrevocabile al momento delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante il 4 e il 16 dicembre 2013, e dunque<br />
			&#8211; l’erronea interpretazione estensiva della previsione normativa di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 nella parte relativa ai soggetti cessati dalla carica sociale nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovendos<br />
			&#8211; l’erronea omessa considerazione che l’art. 38, nel richiedere la dichiarazione delle condanne relative ai soggetti cessati dalla carica, introduce un indebito ostacolo alla concorrenza, sebbene temperato dalla previsione che l’impresa possa dimostrare l<br />
			&#8211; l’erronea sostituzione, nell’impugnata sentenza, della motivazione posta dalla stazione appaltante a base del provvedimento di esclusione, mai avendo quest’ultima affermato la falsità delle dichiarazioni rese, come invece adombrato nella sentenza;<br />	<br />
			&#8211; l’erronea e contraddittoria qualificazione dell’omessa dichiarazione circa la pendenza di un procedimento penale nei confronti dell’<em>ex</em>-amministratore e circa i relativi sviluppi in corso di gara come indice presuntivo da cui inferire la mancanz<br />
			&#8211; la violazione del principio giurisprudenziale, secondo cui il legale rappresentante è onerato, in sede di gara, a rendere la dichiarazione relativa ai soggetti terzi cessati soltanto «<em>per quanto a conoscenza</em>», spettando poi all’amministrazione<br />
			&#8211; l’erronea affermazione della tardività degli atti di dissociazione posti in essere dalla&nbsp;<em>Mantovani</em>, con particolare riferimento all’azione di responsabilità proposta nei confronti dell’<em>ex</em>-amministratore con atto di citazione notif<br />
			&#8211; l’erronea valutazione delle misure di dissociazione poste in essere dalla&nbsp;<em>Mantovani</em>, essendo, invece, documentalmente comprovato che&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;l’ing. B. si era dimesso solo pochi giorni dopo essere stato sottoposto, il 28 febb<br />
			b) l’erroneo mancato accoglimento dei motivi proposti contro l’escussione della cauzione provvisoria, prevista dalla<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara solo in caso di mancata prova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica, e contro la segnalazione all’ANAC, prevista solo in caso di presentazione di falsa dichiarazioni o di falsa documentazione, nella specie da escludere.<br />	<br />
			c) l’erronea statuizione sulle spese di causa, tenuto conto della novità delle questioni trattate.<br />	<br />
			L’appellante deduceva inoltre la censura di disparità di trattamento rispetto alla prima classificata&nbsp;<em>a.t.i.Condotte</em>(nominata promotore ai sensi dell’art. 153, comma 10, d.lgs. n. 163 del 2006), sotto il profilo che anche rispetto alla capogruppo&nbsp;<em>Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a.</em>, in sede di verifica dei requisiti generali, era emerso che, nei confronti di un soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, era stata pronunciata una sentenza di applicazione della pena&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 444 Cod. proc. pen., con successivo invito della stazione appaltante a provare la dissociazione. L’appellante esponeva di essere venuta a conoscenza di tale nomina dell’<em>a.t.i. Condotte</em>&nbsp;a promotore solo con la comunicazione del 24 luglio 2015, e quindi solo dopo l’udienza di discussione di primo grado svoltasi il 22 luglio 2015. La stessa chiedeva dunque, in via istruttoria, ordinarsi alla stazione appaltante l’esibizione di tutta la documentazione di gara e, in particolare, degli atti relativi alla verifica dei requisiti generali in capo all’<em>a.t.i.Condotte</em>.<br />	<br />
			L’appellante riproponeva, infine, la domanda di risarcimento dei danni da perdita della&nbsp;<em>chance</em>&nbsp;di aggiudicazione e per danni all’immagine e alla reputazione.<br />	<br />
			Nella memoria di replica del 19 novembre 2015 l’appellante formulava, in via subordinata, questione di illegittimità costituzionale dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 per contrasto con gli artt. 2, 27, comma 1, e 41 Cost., e/o questione di incompatibilità con il diritto euro-unitario, in particolare con gli artt. 45 Direttiva 2004/18/CE e 57 Direttiva 2014/24/UE ed i principi comunitari che presiedono alla disciplina dei contratti pubblici, chiedendo il relativo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 267 TFUE.<br />	<br />
			4. Si costituivano in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, eccependo in via pregiudiziale di rito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l’omessa impugnazione, dinanzi al giudice di primo grado, del provvedimento di nomina del promotore di cui al verbale del 21 luglio 2015, comunicato dalla stazione appaltante il 24 luglio 2015, nonché l’inammissibilità della censura di disparità di trattamento rispetto all’<em>a.t.i. Condotte</em>. Le amministrazioni appellate riproponevano inoltre l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, ai sensi dell’art. 27 Cod. proc. amm., per l’omessa notificazione del ricorso di prima istanza al Ministero della giustizia e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel merito, contestavano la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.<br />	<br />
			Si costituiva, altresì, in giudizio l’ANAC, rilevando la mancata impugnazione del capo della sentenza&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;§ 3.(i), con cui era stata dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione del parere del 27 febbraio 2015, e contestando comunque la fondatezza dell’appello di cui chiedeva la reiezione.<br />	<br />
			Si costituiva, infine, nel giudizio d’appello anche la&nbsp;<em>Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a.</em>, eccependo l’inammissibilità della censura di disparità di trattamento dedotta dall’appellante e della correlativa istanza istruttoria, sotto plurimi profili.<br />	<br />
			5. Dopo lo scambio di memorie difensive e di replica, la causa all’udienza pubblica del 1° dicembre 2015 è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
			6. Prima di affrontare le questioni devolute al presente grado di giudizio, occorre premettere che, secondo le stesse dichiarazioni rese dalla difesa dell’appellante&nbsp;<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;nella memoria di replica del 19 novembre 2015, l’interesse a ricorrere, sin dal primo grado di giudizio, è circoscritto all’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara (datato 27 febbraio 2015 e comunicato con nota del 4 marzo 2015) limitatamente agli atti ed effetti consequenziali di escussione della fideiussione provvisoria e di segnalazione all’ANAC per l’annotazione nel casellario informatico, ossia in relazione a profili «<em>in nessun modo interessati dalla nomina del promotore</em>» (v. p. 2 della citata memoria), nonché ai fini dell’azione risarcitoria per equivalente monetario,.<br />	<br />
			L’esito del presente giudizio non ha, pertanto, ripercussioni sullo svolgimento della procedura di evidenza pubblica, la quale prosegue indipendentemente dalla pendenza e dall’esito del presente giudizio, attesa la limitazione degli effetti di un’eventuale sentenza di accoglimento ai soli atti sopra indicati e alla proposta domanda risarcitoria per equivalente monetario. Peraltro, un tanto è stato chiarito già con l’ordinanza cautelare d’appello di questa Sezione n. 2545 del 10 giugno 2015, con la quale la domanda cautelare proposta dall’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;è stata respinta – con motivazione diversa da quella posta a base dell’ordinanza cautelare di rigetto pronunciata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa – tra l’altro sulla base del testuale rilievo che, «<em>a fronte del mancato superamento della prova di resistenza (essendosi l’originaria ricorrente, ammessa con riserva, classificata al quinto posto della graduatoria), difetta un interesse concreto ed attuale alla sospensione della procedura di evidenza pubblica</em>».<br />	<br />
			6.1. Ne deriva, sul piano sostanziale, la persistenza del potere/dovere della stazione appaltante di definire la procedura di evidenza pubblica con la nomina del promotore e con la successiva stipulazione del contratto (che, ai sensi dell’art. 153, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006, è sospensivamente condizionata all’approvazione del progetto preliminare ed all’accettazione delle modifiche progettuali richieste dalla stazione appaltante).<br />	<br />
			6.2. Sul piano processuale, ne consegue, per un verso, l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla Provincia sotto il profilo della mancata impugnazione della nomina dell’<em>a.t.i. Condotte</em>&nbsp;a promotore, essendo l’azione giudiziaria intentata dall’appellante sorretta dal persistente interesse all’annullamento dell’atto di esclusione per i sopra individuati effetti (escussione della cauzione; segnalazione all’ANAC) e all’accoglimento della pretesa risarcitoria, nonché, per altro verso, l’infondatezza della riproposta eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, poiché la delimitazione dell’interesse perseguito dall’odierna appellante, nel senso sopra delineato, restringe gli effetti di una eventuale sentenza di accoglimento ai soli rapporti con la Provincia autonoma di Bolzano (e l’Agenzia provinciale), nella qualità di stazione concedente/appaltante, delegata dall’Amministrazione statale, non avendo modo di incidere sull’affidamento della concessione e sul relativo rapporto.<br />	<br />
			7. Nel merito, ritiene il Collegio che nella presente controversia assuma carattere pregiudiziale la questione della compatibilità con il diritto euro-unitario della previsione dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall’art. 4, comma 2, lett. b), d..-l. 13 maggio 2011, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, applicabile&nbsp;<em>ratione temporis</em>&nbsp;alla fattispecie&nbsp;<em>sub iudice</em>&nbsp;(v. sopra&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;§ 1.3.), nella parte in cui estende ai soggetti cessati dalle cariche sociali ivi specificate nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara la causa di esclusione costituita dalla pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen., per i reati contemplati nella citata disposizione legislativa, «<em>qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata</em>» (così, testualmente, la citata disposizione).<br />	<br />
			Come già esposto sopra&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;§ 1.4., nella specie viene in rilievo la posizione dell’ing. B. in seno alla&nbsp;<em>Mantovani</em>, il quale vi aveva rivestito la carica di amministratore delegato munito di rappresentanza legale fino al 6 marzo 2013 – dunque entro l’anno antecedente la pubblicazione del bando, avvenuta il 15 luglio 2013 –, data delle sue dimissioni ‘forzate’ in seguito a misure cautelari restrittive della libertà personale cui lo stesso è stato assoggettato pochi giorni prima per i reati che hanno condotto alla pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.<br />	<br />
			Tale sentenza, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia il 5 dicembre 2013 in camera di consiglio (e, dunque, non in udienza pubblica dibattimentale), è stata pubblicata completa di motivazione in data 3 febbraio 2014 e divenuta irrevocabile il 29 marzo 2014, quindi successivamente alle dichiarazioni sull’assenza di cause ostative&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, rese dal legale rappresentante della&nbsp;<em>Mantovani</em>&nbsp;il 4 ed il 16 dicembre 2013, con conseguente inconfigurabilità della causa escludente della falsità delle dichiarazioni rese in sede di gara, sorgendo l’obbligo dichiarativo solo con l’irrevocabilità delle sentenze penali contemplate dalla citata disposizioni normativa (infatti, anche l’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE richiede la definitività della sentenza penale).<br />	<br />
			Sebbene la pendenza del procedimento penale fosse di pubblico dominio ancora prima della pubblicazione e del passaggio in giudicato della sentenza penale nei confronti dell’<em>ex</em>-amministratore – tant’è che l’autorità di gara, sin dalla seduta del 9 gennaio 2014, ha ammesso l’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;con riserva alle ulteriori fasi di gara (v. sopra&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;§ 1.5.), in funzione del chiarimento della posizione dell’<em>ex</em>-amministratore –, e sebbene la stazione appaltante, nell’esercizio dei poteri istruttori, avesse acquisito il certificato del casellario giudiziale relativo all’ing. B. (con richiesta dell’8 maggio 2014 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano; v. doc. 7 del fasc. di primo grado), da cui risultava la pronuncia della sentenza penale a carico di quest’ultimo (e la data in cui la stessa era divenuta irrevocabile), la stazione appaltante, a scioglimento della riserva, ha escluso l’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;dalla gara in ragione dell’insufficiente e tardiva dimostrazione della dissociazione dalla condotta penalmente rilevante dell’<em>ex</em>amministratore ing. B., desunta principalmente dall’elemento indiziario costituito dalla mancata tempestiva comunicazione alla stazione appaltante degli eventi penalmente rilevanti concernenti tale soggetto, qualificata come violazione del dovere di leale collaborazione con la stazione appaltante (v. p. verbale del 27 febbraio 2015), alla cui luce gli atti indicati dall’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;come dissociativi nella memoria procedimentale del 10 giugno 2006 sono stati ritenuti inadeguati e tardivi.<br />	<br />
			La motivazione della stazione appaltante si muove in sostanziale aderenza all’interpretazione dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 nella parte concernente i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, fornita dall’Autorità di vigilanza nel parere del 27 febbraio 2015 (v. sopra&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;§ 1.10.) in risposta al secondo quesito formulato dalla stazione appaltante, nonché in aderenza all’ivi richiamato orientamento giurisprudenziale.<br />	<br />
			Orbene, ritiene il Collegio che, ai fini della decisione della causa, in particolare ai fini della decisione del motivo d’appello&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;§ 3.a), sia necessario investire la Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale comunitaria sulla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea di una normativa nazionale, quale quella dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui estende il contenuto dell’ivi previsto obbligo dichiarativo sull’assenza di sentenze definitive di condanna (comprese le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle pari) ai soggetti titolari di cariche nell’ambito delle imprese concorrenti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, e configura una correlativa causa di esclusione dalla gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione sull’integrazione della condotta dissociativa, che consente alla stazione appaltante – anche alla luce del sopra citato parere dell’Autorità di Vigilanza e dell’ivi richiamata giurisprudenza nazionale – di introdurre, su un piano effettuale, a pena di esclusione dalla gara:<br />	<br />
			(i) oneri informativi e dichiarativi relativi a vicende penali non ancora definite con sentenza irrevocabile (e, quindi, per definizione di esito incerto), non previsti dalla legge neppure in ordine ai soggetti in carica;<br />	<br />
			(ii) oneri di dissociazione spontanea, indeterminati quanto alla tipologia delle condotte scriminanti, al relativo riferimento temporale (anche anticipato rispetto al momento di irrevocabilità della sentenza penale) e alla fase della procedura in cui devono essere assolti;<br />	<br />
			(iii) oneri di leale collaborazione dal contorno indefinito, se non con richiamo alla clausola generale della buona fede.<br />	<br />
			Quali parametri del giudizio di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea vengono in rilievo l’art. 45, paragrafi 2, lettere c) e g), e 3, lett. a) della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 del 31 marzo 2004 – applicabile&nbsp;<em>ratione temporis</em>&nbsp;alla fattispecie dedotta in giudizio – ed i principi di diritto europeo di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, di divieto di aggravio del procedimento e di massima apertura alla concorrenza del mercato degli appalti pubblici, nonché di tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie.<br />	<br />
			Non ricorrendo le condizioni di esenzione del giudice di ultima istanza dall’obbligo di rinvio ai sensi dell’art. 267 del Trattato (cfr. Corte Giust., 6 ottobre 1982,&nbsp;<em>Cilfit</em>, C-283/81; 15 settembre 2005,&nbsp;<em>Intermodal Transports</em>, C-495/03), la Corte di Giustizia deve essere investita delle seguenti questioni pregiudiziali&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 267 T.F.U.E. (in parte sollecitate dall’odierna appellante sia nell’atto d’appello, sia nella memoria del 19 novembre 2015, e in parte formulate d’ufficio):<br />	<br />
			«<em>Se osti alla corretta applicazione dell’art. 45, paragrafi 2, lettere c) e g), e 3, lett. a) della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 del 31 marzo 2004 e dei principi di diritto europeo di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, di divieto di aggravio del procedimento e di massima apertura alla concorrenza del mercato degli appalti pubblici, nonché di tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, una normativa nazionale, quale quella dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni, nella parte in cui estende il contenuto dell’ivi previsto obbligo dichiarativo sull’assenza di sentenze definitive di condanna (comprese le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle pari), per i reati ivi indicati, ai soggetti titolari di cariche nell’ambito delle imprese concorrenti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, e configura una correlativa causa di esclusione dalla gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di tali soggetti, rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione sull’integrazione della condotta dissociativa che consente alla stazione appaltante di introdurre, su un piano effettuale, a pena di esclusione dalla gara:</em><br />	<br />
			<em>(i) oneri informativi e dichiarativi relativi a vicende penali non ancora definite con sentenza irrevocabile (e, quindi, per definizione di esito incerto), non previsti dalla legge neppure in ordine ai soggetti in carica;</em><br />	<br />
			<em>(ii) oneri di dissociazione spontanea, indeterminati quanto alla tipologia delle condotte scriminanti, al relativo riferimento temporale (anche anticipato rispetto al momento di irrevocabilità della sentenza penale) e alla fase della procedura in cui devono essere assolti;</em><br />	<br />
			<em>(iii) oneri di leale collaborazione dal contorno indefinito, se non con richiamo alla clausola generale della buona fede</em>».<br />	<br />
			Il Collegio reputa, altresì, opportuno precisare che la decisione di adire la Corte in via pregiudiziale spetta unicamente al giudice nazionale, a prescindere dal fatto che le parti del procedimento principale ne abbiano o meno formulato l’intenzione, con la conseguente ammissibilità della formulazione di questioni anche d’ufficio, senza attenersi ai quesiti proposti dalle parti.<br />	<br />
			Alla Corte di Giustizia della Unione Europea vanno perciò sottoposti i quesiti sopra formulati, e il presente giudizio va per l’effetto sospeso in attesa della relativa decisione.<br />	<br />
			8. Ai sensi della «<em>nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali</em>» 2011/C 160/01 (in G.U.C.E. 28 maggio 2011), vanno trasmessi alla Cancelleria della Corte a cura della Segreteria della Sezione, mediante plico raccomandato: copia della presente ordinanza; copia del testo dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, tratto da una banca dati di legislazione; copia dei provvedimento impugnati con il ricorso di primo grado, nonché copia degli atti della procedura pubblica prodotti in primo grado; copia della sentenza appellata; copia dell’atto di appello e di tutti gli atti difensivi del giudizio d’appello.<br />	<br />
			9. Ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese resta riservata alla sentenza definitiva.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe (ricorso n. 8263 del 2015, rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale indicata in motivazione e, riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, sospende il giudizio.<br />	<br />
			Dispone che il presente provvedimento, unitamente a copia degli atti di giudizio indicati in motivazione, sia trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2015, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
			Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
			Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
			Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
			Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			&nbsp;<br />	<br />
			DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 21/03/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-3-2016-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2016 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2016 n.3448</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-21-3-2016-n-3448/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-21-3-2016-n-3448/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-21-3-2016-n-3448/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2016 n.3448</a></p>
<p>Pres. Lundini &#8211; Est. Cogliani Sui presupposti per l’individuazione dell’operatore economico ai fini della responsabilità ambientale, in caso di partecipazioni societarie 1. Ambiente e territorio – Siti inquinati – Partecipazioni societarie – Operatore economico –Configurabilità – Condizioni – “Chi inquina paga” – Conseguenze – Provvedimento – Rapporto di controllo sul</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-21-3-2016-n-3448/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2016 n.3448</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-21-3-2016-n-3448/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2016 n.3448</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lundini &#8211; Est. Cogliani</span></p>
<hr />
<p>Sui presupposti per l’individuazione dell’operatore economico ai fini della responsabilità ambientale, in caso di partecipazioni societarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Ambiente e territorio – Siti inquinati – Partecipazioni societarie – Operatore economico –Configurabilità – Condizioni – “<em>Chi inquina paga</em>” – Conseguenze – Provvedimento – Rapporto di controllo sul ramo aziendale interessato – Effettività – Dimostrazione – Necessità.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Ambiente e territorio – Responsabilità ambientale – Indizi gravi e concordanti – Assenza –Procedimento – Destinatario – Partecipazione – Necessità.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Ambiente e territorio – Siti inquinati – Situazione perdurante e accertata – Interventi d’urgenza – Misure di prevenzione – Inconfigurabilità – Comunicazione del Commissario straordinario di non poter mantenere in sicurezza l’area – Irrilevanza.</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In ossequio al criterio di internalizzazione del danno ambientale, la nozione di operatore economico va interpretata in senso estensivo, tenendo conto dei rapporti di controllo tra soggetti economici <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Tale concezione sostanzialistica di impresa non può prescindere dal concetto di responsabilità canonizzato nel principio “chi inquina paga”. Ne consegue che il provvedimento che addebiti un danno ambientale ad un operatore in funzione di determinate partecipazioni societarie, senza tuttavia individuare il particolare, concreto e differenziato ruolo effettivamente svolto da detto operatore a livello decisionale e con specifico riferimento al ramo industriale interessato e “responsabile” della condotta inquinante, è viziato da carente istruttoria e motivazione con riferimento alla effettiva sussistenza del “controllo” ai fini della qualificabilità del destinatario quale operatore economico cui attribuire la specifica responsabilità.<br />
&nbsp;<br />
2. In tema di danno ambientale, il mancato coinvolgimento partecipativo nel procedimento ai sensi della normativa generale e/o della scansione procedimentale di cui all’art. 313 cod. amb. del soggetto ritenuto responsabile comporta che, in mancanza di evidenze concrete di specifica e precisa responsabilità, lo stesso non possa essere chiamato a rispondere quale autore dell’inquinamento (responsabilità ambientale <em>strictu sensu</em>), potendo unicamente essere destinatario di provvedimenti in qualità di proprietario/possessore dell’area interessata (c.d. responsabilità “da posizione”), ove sussista tale condizione.<br />
&nbsp;<br />
3. A fronte di una perdurante situazione di inquinamento accertata delle aree interessate, il provvedimento di addebito del danno ambientale non può fare applicazione dei c.d. interventi d’urgenza (che per loro definizione devono essere attuati tempestivamente a seguito di nuovi incidenti o all’individuazione di una sopravvenuta chiara situazione di pericolo di inquinamento dell&#8217;ambiente o di rischio per la salute umana), né delle misure di prevenzione (definite dall’art. 240, comma 1, lett. <em>i)</em> cod. amb. come “<em>le iniziative per contrastare un evento, un atto o un&#8217;omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l&#8217;ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia</em>”, ovvero dall’art. 304 cod. amb. come quelle che “<em>l’operatore interessato adotta, entro ventiquattrore</em>” quando “<em>esiste una minaccia imminente che si verifichi</em>” un danno ambientale). In tale prospettiva, ai fini della configurabilità dell’evento imminente, non rileva la comunicazione del Commissario straordinario, nominato per la gestione del determinato sito, di non poter mantenere in sicurezza l’area.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Sulla concezione sostanzialistica di impresa, si veda T.A.R. Abruzzo, I, n. 204/2014.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 03448/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 11558/2015 REG.RIC.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda Bis)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 11558 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
S.p.a. Bios, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia, Andrea Gemma e Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Min. p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Gen.le dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Snia, in amministrazione straordinaria, S.r.l. Caffaro Chimica e S.r.l. Caffaro in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. ti Gabriele Pafundi, Giorgio De Nova, Alfredo Bianchini e Francesco Delfini, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Via Giulio Cesare, 14, Sc A, Int 4;<br />
S.p.a. Monte Paschi di Siena, S.p.a. Sorin, S.p.a. Mittel, S.p.a. Unipol Gruppo Finanziario, S.p.a. Ge Capital, n.c.;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<p>del provvedimento del Ministro dell’Ambiente prot. n. 14568_Gab del 24 luglio 2015 avente ad oggetto: “Amm.ne Straordinaria Gruppo SNIA S.p.A. &#8211; Sito di Interesse Nazionale di Grado e Marano (Torviscosa) – Sito di Interesse Nazionale del Fiume Sacco (Colleferro) &#8211; Sito di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro (Brescia), provvedimento conosciuto successivamente;<br />
e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, consequenziale anche se non conosciuto, inclusi tutti gli atti citati nel predetto provvedimento ed, in particolare:<br />
&#8211; il d.d. prot. 4084/TRI/DI/B del 27 marzo 2013 insieme al verbale di Conferenza di servizi decisoria del 18 febbraio 2013 relativa al SIN di Laguna di Grado e Marano; il d.d. prot. 1403/TRI/DI/B della medesima data ed il verbale di Conferenza decisoria d</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della S.p.a. Snia in Amministrazione Straordinaria, della S.r.l. Caffaro in Liquidazione in Amministrazione Straordinaria e della S.r.l. Caffaro Chimica in Liquidazione in Amministrazione Straordinaria;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2016 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>I – Inquadramento della vicenda.<br />
Il presente ricorso riguarda il provvedimento del MATTM (e anche dunque gli atti ivi richiamati) con cui si è intimato alla ricorrente &#8211; insieme agli altri soggetti contenuti nell’elenco allegato al suddetto provvedimento – di adottare con effetto immediato tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire qualsiasi fattore di danno nei siti di interesse nazionale (di poi SIN) di Grado e Marano (Torviscosa), del Bacino del Fiume Sacco (Colleferro), di Brescia Caffaro (Brescia), osservando il programma di bonifica dell’Amministrazione straordinaria a disposizione presso il Ministero.<br />
A &#8211; Le fonti normative invocate dal Ministero:<br />
&#8211; la l. 9 dicembre 1998, n. 426, recante &#8220;nuovi interventi in campo ambientale&#8221;, e in particolare l&#8217;art. 1, commi 3 e 4, che ha disciplinato l&#8217;adozione di un &#8220;Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale&#8221; per individuare gli interventi di inter<br />
&#8211; il d.m. dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio del l8 settembre 2001, n. 468, recante &#8220;Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale&#8221;, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l&#8217;art. 3, comma 1, lettera c) che individua, tr<br />
&#8211; il d.m. 24 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale &#8220;Laguna di Grado e Marano”, come modificato dal d.m. 12 dicembre 2012;<br />
&#8211; il d.m. 26.2.2003 di perimetrazione del SIN &#8220;Brescia Caffaro &#8220;;<br />
&#8211; il d.p.c.m. 19 maggio 2005 di individuazione delle aree del territorio dei Comuni della Valle del Sacco interessati dalla situazione di emergenza ambientale, tra i quali è compreso il Comune di Colleferro;<br />
&#8211; il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante &#8220;Norme in materia ambientale”: in particolare, l&#8217;art. 305, comma 1, del decreto cit., ai sensi del quale il responsabile ha tra l&#8217;altro &#8220;l&#8217;obbligo di adottare immediatamente tutte le iniziative praticabili per con<br />
B – I precedenti atti.<br />
Facendo salvi gli ulteriori interventi di riparazione del danno ambientale alle risorse naturali ed ai servizi tutelati dalla Parte VI del d.lgs. n. 152 del 2006, il MATTM ha richiamato i seguenti provvedimenti intervenuti in materia :<br />
&#8211; il d.d. prot. 4084/TRI/DI/B del 27 marzo 2013, concernente il provvedimento finale di adozione ex art. 14 ter l. n. 241 del 1990 delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 18 febbraio 2013 di approvazione dei progetti di m<br />
&#8211; il d.d. prot. 1403/TRI/DI/B del 27 marzo 2013, concernente il provvedimento finale di adozione ex art. 14 ter della l. n. 241 del 1990 delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 30 marzo 2011, di approvazione dei progetti<br />
&#8211; il d.d. prot. 4389/TRI/DI/B del 10 luglio 2013, concernente il provvedimento finale di adozione ex art. 14 ter della l. n. 241 del 1990 delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 26 giugno 2013 sul sito di Brescia, nell&#8217;am<br />
C &#8211; Le premesse del Ministero in ordine alla contaminazione:<br />
&#8211; la Società Caffaro Chimica s.r.l. in liquidazione ha svolto attività produttiva nel proprio stabilimento localizzato nel sito d&#8217;interesse nazionale &#8220;Laguna di Grado e Marano&#8221;, in località Torviscosa;<br />
&#8211; la società Caffaro s.r.l. in liquidazione ha svolto attività produttiva nel comprensorio industriale del comune di Colleferro, Fiume Sacco, ricadente nell&#8217;area interessata dall’emergenza ambientale di cui al d.p.c.m.19.5.2005, e precisamente nelle aree<br />
&#8211; la Società Caffaro s.r.l. in liquidazione ha svolto attività produttiva nel proprio stabilimento localizzato nel sito d&#8217;interesse nazionale &#8220;Brescia Caffaro &#8220;;<br />
&#8211; nelle aree interne ed esterne dello stabilimento della Società Caffaro Chimica s.r.l. in liquidazione, in località Torviscosa, nel sito &#8220;Laguna di Grado e Marno&#8221; é stata accertata la presenza di depositi incontrollati di rifiuti;<br />
&#8211; nelle aree interne allo stabilimento sono state rinvenuti, in particolare: vasche interrare contenenti peci tolueniche e benzoiche, oltre alla presenza di ceneri di pirite; zolfo stoccato in modo incontrollato; discariche non controllate contenenti cene<br />
&#8211; al di fuori dell&#8217;area dello stabilimento, sono state, invece, rinvenute: vasche di colmata contenenti i sedimenti dragati dal Canale Banduzzi, contaminati da mercurio; una discarica non controllata denominata &#8220;Valletta&#8221;, costituita da cortecce, ceneri d<br />
&#8211; i risultati delle campagne di indagine effettuate nell&#8217;area di proprietà della Caffaro Chimica s.r.l hanno evidenziato che terreni e acque sotterranee sono contaminati da metalli pesanti, da composti aromatici, IPA, clorurati cancerogeni, ammine aromati<br />
&#8211; in particolare, per il suolo e il sottosuolo le indagini effettuate hanno messo in luce il superamento dei limiti di CSC per i seguenti parametri: composti inorganici (quali Arsenico Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Cobalto, Vanadio, Cromo Totale e<br />
&#8211; per le acque di falda le CSC sono state superate per i seguenti parametri: a composti inorganici (quali Alluminio, Antimonio, Arsenico, Cromo totale, Ferro, Nichel, Selenio; mercurio oltre 10 volte le CSC; Manganese oltre 100 volte le CSC; idrocarburi (<br />
&#8211; i rifiuti e le altre sostanze inquinanti che interessano le matrici ambientali suolo e sottosuolo sono compatibili con le sostanze e i materiali utilizzati nel ciclo di produzione della Caffaro Chimica s.r.l in liquidazione;<br />
&#8211; nelle aree dello stabilimento della Società Caffaro s.r.l. in liquidazione, nel comprensorio industriale del Comune di Colleferro, i risultati della caratterizzazione delle matrici ambientali hanno evidenziato contaminazione da metalli, esaclorobenzene,<br />
&#8211; in particolare, nell&#8217;area dello stabilimento della società Caffaro s.r.l. destinata alla produzione di benzoino e derivati, la caratterizzazione delle matrici ambientali ha evidenziato una contaminazione da metalli, alifatici clorurati cancerogeni; fito<br />
&#8211; la contaminazione si è diffusa nelle matrici ambientali con conseguente compromissione delle aree esterne allo stabilimento (aree agricole ripariali per circa Ha 680);<br />
&#8211; i dati di caratterizzazione dimostrano l&#8217;esistenza di una correlazione tra la contaminazione riscontrata nelle matrici suolo/sottosuolo, acque di falda e l&#8217;attività industriale svolta da Caffaro srl. In particolare nell&#8217;area di stabilimento destinata al<br />
&#8211; le aree interne allo stabilimento della Caffaro s.r.l. in liquidazione, ubicato nel sito d&#8217;interesse nazionale &#8220;Brescia Caffaro&#8221;, sono risultate gravemente inquinate, e tale contaminazione si è diffusa e ha cagionato una grave situazione di inquinamento<br />
&#8211; le indagini di caratterizzazione hanno evidenziato la presenza nel suolo e nelle acque di falda di metalli, quali arsenico, antimonio, alluminio e mercurio, composti alifatici clorurati cancerogeni, clorobenzeni e fitofarmaci, PCB oltre che diossine e f<br />
&#8211; per quanto, in particolare, riguarda i suoli, le indagini di caratterizzazione hanno evidenziato superamenti diffusi delle CSC per i seguenti parametri: a) arsenico, antimonio, alluminio e mercurio nel suolo superficiale (0-1 m dal piano di campagna) e<br />
&#8211; le analisi delle acque di falda prelevate dai piezometri e/ o pozzi interni allo stabilimento nonché da piezometri esterni hanno mostrato e continuano a evidenziare molteplici superamenti delle CSC per Arsenico, Mercurio, Cromo totale, fitofarmaci total<br />
&#8211; le sostanze inquinanti riscontrate nelle matrici ambientali corrispondono alle sostanze utilizzate nel cicli produttivi della Caffaro s.r.l., con particolare riferimento alle produzioni di soda caustica, cloroderivati organici, inclusi i PCB e il cloro<br />
&#8211; le contaminazioni riscontrate sono, pertanto, eziologicamente collegate con le attività produttive svolte nel tempo all&#8217;interno dello stabilimento dalla società Caffaro s.r.l.;<br />
&#8211; l&#8217;inquinamento è stato provocato e si è esteso alle aree esterne allo stabilimento anche a causa dell&#8217;illecito sversamento degli scarichi industriali nei canali naturali e artificiali che innervano l&#8217;intera area del Sito di Interesse Nazionale;<br />
&#8211; le indagini di tipo epidemiologico e i monitoraggi effettuati hanno mostrato elevate concentrazioni di PCB nel sangue delle persone residenti, nonché negli alimenti animali e vegetali prodotti nelle aree all&#8217;interno della perimetrazione del SIN;<br />
D – Le premesse in ordine all’individuazione dei destinatari dell’ordinanza, formulate nell’ordinanza stessa:<br />
&#8211; la sentenza del Tribunale di Milano del 15 aprile 2010, che, ai sensi del d.lgs n. 270 del 1999, ha dichiarato insolvente e posta in amministrazione straordinaria la S.N.I.A. spa ;<br />
&#8211; la sentenza del Tribunale di Udine del 19 maggio 2009 e del 22 luglio 2009 che, ai sensi del d.lgs n. 270 del 1999, ha dichiarato insolventi e poste in amministrazione straordinaria le Società Caffaro Chimica s.r.l. e Caffaro s.r.l.;<br />
&#8211; la nota del 25 marzo 2015, acquisita in data 29 aprile 2015, prot. n. 5571/STA, con la quale il Commissario Straordinario ha comunicato di non poter mantenere in sicurezza i siti produttivi di Torviscosa, Colleferro e Brescia, ubicati nel perimetro dei<br />
&#8211; Snia è succeduta nel tempo nelle obbligazioni delle società che hanno operato sui siti produttivi, incorporandole per fusione;<br />
&#8211; Snia è la società capogruppo di un sodalizio di imprese di cui fanno parte Caffaro Chimica s.r.l. e Caffaro s.r.l.;<br />
&#8211; Snia s.p.a. è socio unico di Caffaro s.r.l che, a sua volta, partecipa al 99,5% Caffaro Chimica s.rl., il cui 0,5% è di titolarità della stessa Snia;<br />
&#8211; Snia ha esercitato, tramite le controllate sopra indicate, attività chimica nei siti di interesse nazionale (SIN) di Torviscosa (UD), Brescia e Colleferro (FR);<br />
&#8211; con delibera di Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2013, Snia ha deliberato una scissione parziale in favore della Sorin s.p.a. ed ha attribuito a quest&#8217;ultima tutte le partecipazioni sociali nel comparto biomedicale;<br />
&#8211; la Procura della Repubblica di Milano, sulla base delle indagini nell&#8217;ambito del procedimento r.g.n.r. 38643/12, ha formulato ipotesi di reato con riguardo all’operata scissione da cui è risultata Sorin;<br />
&#8211; per detta operazione societaria il Tribunale di Milano ha disposto il rinvio a giudizio degli amministratori di Snia per i seguenti reati:<br />
&#8211; art. 110 c.p. 223, c. 1 e 2, n. 2, r.d. n. 267/1942, 3, 95 d.lgs 270 del 1999;<br />
&#8211; artt. 110 c.p., 223, c.2, nn. 1 e 2 Lf., 2629, 2622, 3, 95 d.lgs. 270 del 1999;<br />
&#8211; i capi di imputazione premessi farebbero emergere una condotta diretta a rendere Snia una sorta di &#8220;scatola vuota&#8221;, così depauperando i creditori sociali e, in primo luogo, l&#8217;Amministrazione dell&#8217;ambiente;<br />
&#8211; al tempo della scissione, i componenti del consiglio di amministrazione di Sorin corrispondevano ai componenti del consiglio di amministrazione di Snia, e, pertanto, i componenti dei due consigli di amministrazione erano strettamente riconducibili ai so<br />
&#8211; al momento della contestata scissione Snia era controllata dalla società Bios s.p.a. che, a sua volta, era controllata da: 1) Hopa Holding s.p.a oggi Mittel s.p.a.; 2) Ge-Capital s.p.a. già Interbanca s.p.a.; 3) Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; 4) Unip<br />
&#8211; le società Mittel s.p.a, Ge-Capital s.p.a., Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. erano legate da un patto di sindacato di voto in Bios s.p.a. Più precisamente il controllo congiunto era esercitato, dal 1999, tramite un pat<br />
&#8211; la società controllante Bios, sarebbe, pertanto, eterodiretta da MPS, Unipol, Mittel e GE Capital, ed avrebbe operato per il tramite degli amministratori di Snia, individuati ed imposti dalla predetta Bios;<br />
&#8211; gli amministratori di Snia, chiamati in giudizio, sarebbero dunque strettamente riconducibili alle società controllanti;<br />
&#8211; per effetto della scissione i soci di Snia sono diventati soci infatti pro quota di Sorin;<br />
&#8211; pertanto, le società Bios s.p.a., Mittel s.p.a., GE-Capital s.p.a, Monte dei Paschi di Siena, Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. e Sorin s.p.a., in qualità di corresponsabili dell&#8217;inquinamento, devono provvedere, senza dilazione, ad adottare tutte le iniz<br />
E – Le conclusioni:<br />
&#8211; le società sopra elencate sarebbero dunque tenute in qualità di corresponsabili ad adottare senza dilazione tutte le iniziative per prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ed effetti nocivi;<br />
&#8211; occorrerebbe, per il sito di Grado e Marano, proseguire nella messa in sicurezza operativa delle discariche, adeguare il sistema idraulico, adottare interventi di bonifica di suoli della falda, oltre alla chiusura della discarica “Valletta”, provvedere<br />
&#8211; occorrerebbe provvedere, per il sito del Bacino del Fiume Sacco, all&#8217;asportazione del terreno dalle aree contaminate fino alla profondità, per singole frazioni delimitate; realizzare una barriera idraulica, ripristinare il fondo del fiume e asportare il<br />
&#8211; occorrerebbe garantire, per il sito di Brescia, idonee misure di prevenzione e mantenere attivo il sistema di messa in sicurezza delle acque di falda;<br />
&#8211; occorrerebbe provvedere alla bonifica del terreno fino alla profondità interessata dalla presenza di contaminazione, ripristinare il fondo e le pareti delle rogge, provvedere alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda.<br />
II – La posizione di BIOS S.p.a. inclusa tra i soggetti destinatari della diffida.<br />
La ricorrente riferisce di aver iniziato solo dal marzo 1999 ad acquistare azioni della SNIA ed il 6 settembre di quell’anno risultava socio titolare del 29,93% del capitale di tale Società. Successivamente solo in data 29 gennaio 2002, la stessa, mediante Biosdue S.p.A., Società controllata al 100%, decideva di promuovere un’offerta di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità del capitale di SNIA. In esito all’offerta pubblica di acquisto Biosdue acquistava il 21,78 % e dopo ancora, dal 26 agosto 2002, in seguito all’operazione di fusione per incorporazione di Biosdue, diveniva titolare del 58,57% del capitale SNIA, partecipazione che dal 2004 BIOS procedeva a dismettere sicché al 31 dicembre 2004 la sua partecipazione era stata trasferita.<br />
Assume la ricorrente medesima che nel periodo in cui essa ha detenuto la partecipazione indicata, le attività inquinanti erano in parte già cessate e non potrebbero essere poste a carico della Società comunque per il periodo antecedente al 2002.<br />
III – Le censure della BIOS.<br />
La ricorrente svolge i seguenti gruppi di censure.<br />
A – Assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che potrebbero consentire l’adozione del provvedimento ai sensi dell’art. 305, comma 1 e 2, lett. c) d.lgs. n. 152 del 2006, coordinatamente con quanto disposto dall’art. 302 dello stesso codice ambientale:<br />
1 – perché l’atto impugnato è privo delle indicazioni circa la sua natura, non corrispondendo alle fattispecie previste dal Codice dell’Ambiente;<br />
1 – perché essa non può essere qualificata “operatore”, non ha avuto alcun controllo operativo dell’attività specifica su SNIA e Caffaro – Caffaro Chimica; inoltre, il patto parasociale menzionato dal Ministero era sottoscritto da tutti i soci di BIOS e concerneva prevalentemente il trasferimento delle azioni di BIOS; esso conteneva solo alcune disposizioni in merito al voto assembleare, che non attribuivano alcun diritto particolare, non indicava gli obiettivi condivisi e gli indirizzi gestionali; inoltre, non sarebbe ad essa riconducibile la paternità della scissione, che invece sarebbe stata deliberata dall’organo gestorio di SNIA;<br />
2 – perché la BIOS è rimasta estranea alle vicende che avrebbero causato l’inquinamento:<br />
&#8211; in quanto i provvedimenti del giudice ordinario hanno già avuto modo di escludere la responsabilità ambientale delle Società gestorie (nel provvedimento non si darebbe conto adeguatamente delle pronunzie in questione) ed in ogni caso la responsabilità n<br />
3 – per assenza, dunque, dei presupposti oggettivi e soggettivi che potrebbero consentire l’adozione del provvedimento ex art. 305 del Cod. dell’ambiente (violazione e/o falsa applicazione della Parte VI del Cod. predetto ed in particolare degli artt. 300 e ss.); della l. n. 241 del 1990 in relazione all’art. 3; nonché eccesso di potere nelle diverse figure sintomatiche, per mancanza di alcuna responsabilità, nesso causale con il danno ambientale e per violazione del principio “chi inquina paga”, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, travisamento, nonché per violazione della direttiva 2004/35/CE, anche in relazione al tempo dei fatti contestati e dell’entrata in vigore della direttiva medesima (successiva e non riferibile dunque retroattivamente);<br />
&#8211; in ogni caso la Caffaro avrebbe posto in essere interventi di messa in sicurezza e bonifica;<br />
&#8211; manca il nesso di causalità; vi è carenza di istruttoria;<br />
&#8211; occorreva semmai procedere a bonifica d’ufficio;<br />
&#8211; mancanza di nuove contaminazioni;<br />
4 – la Società ricorrente in ogni caso non può essere destinataria dell’invito/diffida perché rispetto alla fattispecie oggetto di causa non può trovare applicazione la Parte VI del Codice che non si riferisce a situazioni di inquinamento storico (risalenti di più di trent’anni e sicuramente antecedenti all’entrata in vigore del Codice) ed avente carattere diffuso: è stato accertato che nel sito di Torviscosa gli inquinamenti erano sovrastimati e sono terminati nel 1984; nel sito di Brescia, le produzioni di PCB sono cessate nel 1984; nel sito del comune di Colleferro il Tribunale ordinario ha accertato che l’inquinamento non era riferibile al gruppo SNIA; è stata respinta difatti la domanda di insinuazione al passivo della Caffaro da parte del MATTM per il risarcimento del danno ambientale, riferentesi ai tre siti in questione; ancora non potrebbe applicarsi la Parte VI del Codice con riferimento agli inquinamenti a carattere diffuso senza che sia provato un nesso causale tra danno ed attività (Corte di Giustizia nella causa 534/13);<br />
5 – un travisamento dei presupposti si manifesterebbe poi nel fatto che il MATTM è tenuto semmai ad eseguire d’ufficio gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, seguendo il procedimento di cui all’art. 252 d.lgs. n. 152 del 2006; peraltro l’art. 298 bis del medesimo Cod. dispone che non si possano avviare le misure di cui alla parte VI del Codice predetto, una volta disposta la bonifica;<br />
B – Irrazionalità, illogicità contraddittorietà , per violazione delle norme di legge già menzionate e per eccesso di potere per ulteriori profili:<br />
&#8211; l’invito al ripristino non è ricompreso tra le attività che si possono chiedere ai sensi della lett. b, comma 2, dell’art. 305 più volte menzionato;<br />
&#8211; è mancata l’istruttoria ed il contraddittorio con gli interessati, non potendo inoltre essere considerata adeguata motivazione il riferimento alla comunicazione del Commissario straordinario della Caffaro di non continuare l’attività di riparazione sino<br />
C – Violazione delle garanzie procedimentali del contraddittorio, attraverso la violazione degli artt. 7, 9 e 10 l. gen. del procedimento, degli artt. 312 e 313 d.lgs. n. 152 del 2006, nonché eccesso di potere nelle diverse figure sintomatiche.<br />
IV – Lo svolgimento del giudizio.<br />
Si sono costituite altresì la Caffaro S.r.l. e la Caffaro Chimica S.r.l., entrambe in Amministrazione straordinaria (poi producendo gli atti dei giudizi pendenti presso il giudice ordinario), per contestare le avverse deduzioni e ribadire il coinvolgimento della ricorrente.<br />
Si è costituita anche l’Amministrazione straordinaria SNIA, contestando le tesi della ricorrente.<br />
Si è costituito, infine, il MATTM per resistere al gravame.<br />
L’Avvocatura dello Stato ha deposito un’ unica memoria per il ricorsi in esame e per gli altri riguardanti la medesima questione promossi presso la Sezione dalle Società intimate nell’ordinanza in discussione, evidenziando la preminenza dell’interesse ambientale, la permanenza dell’inquinamento (anche ai fini della contestata prescrizione), e nel fumus l’eterodirezione della gestione dei siti.<br />
In particolare, la difesa erariale ha precisato che nell’ambito degli illeciti ambientali commessi da gruppi societari è necessario far ricorso al concetto di impresa in senso comunitario (cfr. Cons. Stato. n. 6055 del 2008), ai fini della corretta individuazione dell’operatore economico responsabile.<br />
Quanto all’ineseguibilità dell’atto la stessa amministrazione afferma che sarà necessario procedere ad ottenere le necessarie autorizzazioni, e che laddove ci sono già progetti si potrà utilizzare quanto proposto dall’Amministrazione straordinaria. Dunque tutto ciò rileverebbe sia sotto i profilo partecipativo che del difetto di istruttoria.<br />
Non si verterebbe poi – nel caso di specie – in un’ipotesi riconducibile al procedimento ex art. 311 ss. del Cod., ma in una fattispecie di cui all’art. 305 – azione di ripristino ambientale.<br />
All’udienza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare, l’istanza di sospensione è stata abbinata al merito alla luce dell’esigenza di definire la controversia attraverso l’esame completo, stante l’impegno dell’Avvocatura di Stato a mantenere inalterata la situazione nelle more.<br />
Con memoria depositata il 31 dicembre 2015 la ricorrente ha ribadito le proprie ragioni.<br />
All’udienza di discussione le parti hanno rinunziato alla pronunzia cautelare nel caso di pronunzia sul merito e non istruttoria.<br />
Il Collegio ha dunque trattenuto in data 3 febbraio 2016 la causa in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>I – In via del tutto preliminare, si osserva per mero scrupolo, che correttamente appare radicata la competenza del presente giudizio, dinanzi a questo Tribunale in ragione del coinvolgimento di siti d’interesse nazionale ubicati in diverse Regioni e dell’impugnazione di atti dell’Amministrazione centrale, ai sensi dell’art. 13 c.p.a. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 febbraio 2015, n. 2509 e come affermato già da questa Sezione, con sentenza non appellata, n. 4224/2015).<br />
II &#8211; Ancora in via prodromica, va sottolineata la complessità e molteplicità delle censure specifiche sollevate da parte ricorrente e la circostanza che la mancata partecipazione della ricorrente al procedimento, non può far sorgere dubbi circa la tempestività del ricorso.<br />
III – Ciò premesso, va, altresì, precisato che la causa è parsa al Collegio pronta per la decisione alla luce della discussione, delle memorie e degli depositati. Pertanto, non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, si deve intendere rinunziata la domanda cautelare subordinata alla mancata definizione della controversia.<br />
IV &#8211; La fattispecie oggetto della presente controversia si appalesa estremamente complessa per la molteplicità dei motivi e le implicazioni di ordine ambientale sottese alle prescrizioni dell’Amministrazione.<br />
Il provvedimento risulta gravato sotto molteplici aspetti che attengono essenzialmente al presupposto soggettivo ed oggettivo dell’ordine di intervento impartito all’impresa ricorrente, al rispetto delle regole generali e speciali del procedimento, alla normativa applicabile ed in ordine alla sufficienza dell’istruttoria e della motivazione.<br />
Non può non osservarsi, dunque, la necessità di procedere per gruppi all’esame dei motivi di ricorso.<br />
V – La definizione di operatore economico.<br />
A – Quadro normativo.<br />
La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale definisce una disciplina-quadro per la prevenzione e la riparazione dei danni all’ambiente basata sul principio “chi inquina paga”. Essa è stata adottata al termine di un lungo dibattito (cfr. Libro Verde della Commissione europea sul risarcimento dei danni all&#8217;ambiente del 1993 e Libro Bianco sulla responsabilità per danni all’ambiente del 2003). La direttiva muove dall’esigenza di armonizzare i regimi di responsabilità civile negli Stati membri, assai eterogenei. Il principio «chi inquina paga» è stato, dunque, riletto nella prospettiva di garantire la c.d. ‘internalizzazione’ dei costi ambientali da parte dell’inquinatore, al fine – in vero &#8211; di non falsare le condizioni degli scambi e gli incentivi all’ubicazione degli investimenti (già in terminis, era la Raccomandazione del Consiglio concernente l&#8217;imputazione dei costi e l&#8217;intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente del 3 marzo 1975, n.436 , in GUCE 25 luglio 1975, L 194).<br />
Il concetto di operatore è dunque strettamente connesso a quello di responsabilità e prima ancora di attività ‘rilevante’.<br />
In epoca antecedente al recepimento della direttiva, in Italia la fonte normativa principale era l’art.18 della l. 8 luglio 1986, n. 349. Tale norma prevedeva che, ai fini della responsabilità, si dovesse versare in &#8220;atti dolosi o colposi in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge&#8221;, ricalcando sostanzialmente i modelli penalistici (cfr. gli artt. 42 e 133 c.p.). Si configurava, inoltre, un danno derivante dalla violazione di leggi e regolamenti posti a tutela dell’ambiente, con una responsabilità c.d. tipica.<br />
Peraltro, il comma 7 dell’art. cit. prevedeva che “Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale”. Si derogava quindi espressamente al criterio della responsabilità solidale previsto dall’articolo 2055 c.c..<br />
Successivamente con l’art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Ronchi) era introdotta una norma speciale di responsabilità ambientale in materia di siti inquinati, per l’ipotesi di superamento, anche accidentale, dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d&#8217;uso dei siti, ovvero di pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, in forza della quale, chiunque cagionasse il superamento o il pericolo di superamento dei limiti era tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali derivava il pericolo di inquinamento. Si passava, dunque, da un criterio di ‘colpa’ ad uno fondato sul rischio di impresa.<br />
L’art. 14 del decreto Ronchi prevedeva che nella categoria dei soggetti responsabili fossero inclusi il “proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area” ai quali la violazione fosse imputabile a titolo di dolo o colpa (con i limiti che la giurisprudenza ha chiarito, come di seguito menzionata).<br />
L’Italia ha recepito la direttiva 2004/35/CE nella Parte VI del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell’ambiente), di cui peraltro, l’odierna ricorrente deduce la violazione.<br />
B &#8211; L’operatore.<br />
Non ogni attività che produca immissioni nocive per l’ambiente incorre nelle responsabilità stabilite dalla legislazione comunitaria. La direttiva seleziona solo determinate attività già fatte oggetto di apposita disciplina per le loro intrinseche qualità di pericolosità per l’ambiente. Più in particolare, sono assoggettate al regime della direttiva le attività professionali, intese come quelle svolte nel corso di un’attività economica, commerciale o imprenditoriale, indipendentemente dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o che persegua o meno fini di lucro, il cui svolgimento comporta un rischio potenziale o reale per la salute umana e l’ambiente (art. 2, par. 7; considerando 8). Tali attività (salvo che per quanto riguarda l’estensione a qualsiasi attività professionale in caso di danno alla biodiversità) sono identificate con riferimento alla legislazione ambientale già in vigore a livello comunitario che sottopone il loro svolgimento ad autorizzazione o registrazione ed all’adozione di particolari precauzioni (cfr. All. III alla direttiva).<br />
Per quanto concerne il soggetto responsabile, il d.lgs. n.152/2006 di recepimento fa riferimento all’operatore quale soggetto che deve sostenere “i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino ambientale” adottate secondo le disposizioni di cui alla Parte VI del decreto (art. 308, comma 1) e riprende la nozione di ‘operatore’ prevista dalla direttiva, secondo cui per operatore si deve intendere “qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un&#8217;attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell&#8217;autorizzazione a svolgere detta attività” (art. 302, comma 4). Il 2° comma dell’art. 311, rubricato “Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale”, riferendosi a chi arreca danno all’ambiente menziona però un soggetto indifferenziato, usando l’espressione “chiunque”.<br />
C &#8211; L’esame della fattispecie.<br />
L’Amministrazione nel caso che occupa fa riferimento ad una “concezione sostanzialistica di impresa”, menzionando la giurisprudenza e dunque applicando il principio della prevalenza dell’unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva (TAR Abruzzo sez. I, n. 204 del 2014 richiamata dall’Amministrazione).<br />
Con riferimento alla Società ricorrente l’ipotesi assumibile è quella di una società, i cui rapporti con le partecipate sono di carattere finanziario (ed asseritamente decisorio, con riguardo all’invocato patto parasociale). Dal punto di vista astrattamente teorico, ed in prima approssimazione, dunque, nella specie non si può escludere che si verta in ipotesi di attribuibilità alla ricorrente della qualità di “operatore economico” alla luce della normativa ricostruita sopra quanto al potere decisionale sulle scelte finanziarie da parte della Holding nei confronti delle partecipate (a loro volta partecipanti nelle società immediatamente impegnate nell’attività chimica).<br />
In vero, non sembra possa essere contestato il ruolo delle due Caffaro in Amministrazione straordinaria – originariamente impegnate nel progetto di bonifica – quali responsabili dell’attività inquinante (tale argomento dubitativo posto dalla ricorrente non merita altra attenzione).<br />
Tuttavia, nell’esame concreto della vicenda non può non balzare agli occhi che le attività inquinanti per due siti sono cessate per lo più già prima dell’ingresso dell’istante nel Gruppo societario e solo per i siti di Colleferro nel 2005 e nel 2006 e Torviscosa nel 2008 (dunque, mentre era in corso la partecipazione dal 2002).<br />
E dunque, seppure si concorda, in linea di massima, con l’interpretazione ‘estensiva’ e garantista della c.d. ‘internalizzazione’ del danno ambientale in via teorica, attraverso la quale si giunge ad un’ampia nozione di operatore economico, del resto coerente con il dato letterale della norma, il provvedimento in questione oltre a menzionare le partecipazioni societarie dell’odierna ricorrente e delle altre Società intimate, nulla dice sul particolare, concreto e differenziato ruolo effettivamente svolto dalle stesse a livello decisionale e con specifico riferimento al ramo industriale interessato e ‘responsabile’ della condotta inquinante.<br />
Sta di fatto, che a fronte di una mancanza di approfondita istruttoria e motivazione sul punto della sussistenza del ‘controllo’ ai fini della qualificabilità della ricorrente quale operatore economico di cui individuare dunque la specifica responsabilità, nei documenti versati in atti vi sono i provvedimenti dell’Autorità e Garante della Concorrenza e del mercato n. 7614 del 1999 e 10410 del 2002, con cui l’Autorità stessa si è pronunziata sull’operazione di acquisizione del capitale sociale di SNIA da parte di BIOS e sul patto parasociale dei soci di Bios: sul punto l’Autorità ha affermato che “BIOS non è soggetta al controllo, né individuale né congiunto, di alcuno dei suoi azionisti”.<br />
Ma viè di piu’ perché, al momento del passaggio in decisione della presente controversia, già dai giudizi penali si evince in parte l’estraneità di taluni componenti dell’amministrazione di SNIA da ogni condotta illecita (cfr. la richiesta del PM presso il Tribunale di Milano del 27 febbraio 2014 di archiviazione), mentre la rilevanza sotto il profilo finanziario degli illeciti è ancora sub judice (tanto che non è stata accolta l’istanza di intervento del Ministero odierno resistente).<br />
Già quanto sin qui evidenziato appare importante ai fini dell’evidenziazione di una carenza istruttoria da parte dell’Amministrazione dal punto di vista dell’individuazione soggettiva della responsabilità, neppure dal punto di vista della presunzione (secondo quanto di seguito precisato).<br />
D – L’ambito di applicazione del Codice dell’Ambiente.<br />
Ancor prima dell’efficacia temporale (che peraltro va definita come precisato dalla giurisprudenza con riguardo alle situazioni concluse o meno), va precisato per delimitare l’ambito di applicazione della normativa quanto segue:<br />
1 – La carenza nell’individuazione della qualifica di operatore in concreto trova ancora più dimostrazione nel fatto che manca nel provvedimento quella analisi puntuale del nesso causale tra il danno e l’attività della ricorrente, richiesto dalla direttiva europea sopra menzionata (di cui il d.lgs. è attuazione) in caso di danni causati da inquinamenti di carattere diffuso (art. 4, par. 5). Il d.lgs. di recepimento della direttiva, peraltro (art. 303 lett. g), dispone espressamente – e conseguentemente – che esso non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di trent’anni dall&#8217;emissione, dall&#8217;evento o dall&#8217;incidente che l&#8217;hanno causato. Ne consegue che la Parte VI del Codice, almeno sulla base della carente istruttoria espletata, non poteva essere sic et simpliciter invocata dal Ministero a sostegno della pretesa nei confronti del nuovo soggetto (la ricorrente) individuato ora (per allora) come “operatore”. Non poteva dunque farsi riferimento, senza la necessaria personalizzata istruttoria alle misure di cui all’art. 305 comma 1, lett. a): “L&#8217;operatore ha inoltre l&#8217;obbligo di adottare immediatamente: a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare”. Né al successivo comma 2.<br />
E – La responsabilità.<br />
Viste le precedenti precisazioni è necessario ora evidenziare, con riferimento alla disciplina della bonifica dei siti inquinati, che si devono enucleare due diverse ipotesi di responsabilità che trovano configurazione nel nostro ordinamento, quella dell’operatore che ha inquinato e quella del proprietario o possessore.<br />
Orbene, sulla ‘responsabilità ambientale’ fondata sul principio del “chi inquina paga”, la giurisprudenza amministrativa ha detto moltissimo, come si è già avuto modo di precisare dalla Sezione.<br />
Tale principio ha fatto ingresso nel nostro ordinamento con l’Atto Unico Europeo del 1986 (artt. 130R e 130T), recepito in Italia con la l. n. 909 del 1986, unitamente al principio di precauzione ed a quello della necessità di porre in essere misure di portata eguale a quelle comunitarie e mai minori.<br />
In ordine a quanto stabilito dall’art. 17, d.lgs. n. 22 del 1997, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che “La responsabilità dell’autore dell’inquinamento…costituisce una forma di responsabilità oggettiva per gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale conseguenti alla contaminazione delle aree” .<br />
Ciò è desumibile dalla circostanza che l’obbligo di effettuare gli interventi sorge anche in caso di condotta accidentale, ovvero a prescindere da ogni elemento soggettivo doloso o colposo in capo all’autore dell’inquinamento.<br />
In vero, la giurisprudenza ha evidenziato l’esigenza che vi sia pur sempre un nesso di causalità tra azione (o omissione) dell’autore dell’inquinamento ed il superamento – o il pericolo di superamento – dei limiti di contaminazione (art. 17 cit., comma 2).<br />
Differentemente si configura la posizione del proprietario del sito inquinato, (art. 17 cit., commi 10 e 11), rispetto al quale rileva il fatto che, ove questi acquisti la proprietà (o il possesso) dell’area e, dunque, subentri anche negli obblighi connessi all’onere reale, indipendentemente dall’effettiva conoscenza dell’inquinamento.<br />
Con riferimento al proprietario si è, dunque, parlato di una responsabilità “da posizione”, non solo svincolata dai profili soggettivi del dolo e della colpa, ma che non richiede neppure l’apporto causale del soggetto.<br />
Tuttavia, gravano sul proprietario unicamente i costi connessi agli interventi di bonifica (dunque, non gli interventi).<br />
In ordine all’applicazione del principio comunitario si è dunque, sostenuto che il dettame “chi inquina paga” non individua una fattispecie di illecito integrata dall’elemento soggettivo e dall’elemento materiale, ma imputa il costo del danno a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi, cioè al soggetto che ha la possibilità della cost-benefit analysis, per cui si trova nella situazione più adeguata per evitare nel modo maggiormente conveniente il danno prima del suo verificarsi (cfr., TAR Liguria, Sez. I, 12 aprile 2007, n. 621).<br />
Di particolare interesse è l’individuazione della ratio della disciplina non in un intento sanzionatorio, ma nella volontà di far sì che i costi derivanti dai danni all’ambiente gravino sui soggetti che assumono il rischio di impresa ad un’attività pericolosa sotto il profilo ambientale.<br />
Si è giunti, pertanto, a parlare di una “responsabilità oggettiva imprenditoriale”, in forza della quale “gli operatori economici che producono e ritraggono profitti attraverso l’esercizio di attività pericolose, in quanto ex se inquinanti, o in quanto utilizzatori di strutture produttive contaminate e fonte di perdurante contaminazione, sono per ciò stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell’ambiente e della salute della popolazione, in correlazione causale a tutti indistintamente i fenomeni di compromissione collegatisi alla destinazione industriale del sito, gravato come tale da un vero proprio onere reale a rilevanza pubblica, in quanto finalizzato alla tutela di prevalenti ed indeclinabili interessi dell’intera collettività” (C.g.a. Sicilia, ord. n. 321/2006).<br />
Il sistema sin qui delineato ha una sua coerenza, anche nella successiva disciplina contenuta nel Codice dell’Ambiente (d.lsg. n. 152 del 2006), che, peraltro, ha disposto che nel caso in cui non sia possibile individuare un responsabile dell’inquinamento, i costi non rimangano sulla collettività ma siano posti a carico della proprietà.<br />
Inoltre, va rilevato che la stessa Corte di Giustizia, nel caso Erg (Sent. 9 marzo 2010, causa C – 378/08), ha avuto modo di precisare che, in ipotesi di inquinamento ambientale diffuso, la normativa di uno Stato membro può prevedere che l’Autorità competente abbia la facoltà di imporre misure di riparazione del danno ambientale presumendo l’esistenza di un nesso di causalità in base alla vicinanza degli impianti. Si verte in tal caso in fattispecie differente rispetto alla riparazione del danno.<br />
Orbene, seppure l’obbligo di riparazione incombe sugli operatori nella misura corrispondente al contributo di inquinamento , non è escluso il ricorso alla presunzione sia pur sulla base di indizi plausibili.<br />
In particolare la giurisprudenza richiamata ha fatto applicazione degli indicatori della vicinanza degli impianti, del tempo di funzionamento, dell’identità tra sostanze utilizzate ed inquinanti, secondo una regola della ‘preponderanza dell’evidenza’.<br />
Tali constatazioni assumono una valenza particolare ai fini della decisione della presente controversia: infatti 1) il MATTM in ogni caso non ha coinvolto la Società istante nel procedimento (ai sensi della legge generale sul procedimento e/o della pur diversa scansione procedimentale di cui all’art. 313 cod. ambiente);<br />
2) la Società potrebbe dunque essere destinataria – in mancanza di evidenze concrete di specifica e precisa responsabilità come già rilevato &#8211; di provvedimenti unicamente ove sia chiamata in ogni caso come comproprietaria dell’area interessata (ove sussista in ipotesi tale condizione).<br />
In ogni caso, va ribadito che il MATTM non ha compiuto un’analisi della sussistenza degli indici rilevatori della responsabilità della Società in quanto operatore, al fine di individuarla o escluderla e di indirizzare sulla stessa le pretese economiche, soprattutto, in considerazione della cennata ratio della normativa (nuova), tesa a far rimanere indenne la collettività dai danni e dai costi (avrebbe dovuto al riguardo il Ministero evidenziare quali sono i profili di inquinamento/danno ulteriori con riferimento al periodo in cui la ricorrente ha rivestito il contestato ruolo decisionale, oltre che precisare, come già detto, l’esercizio in concreto del potere).<br />
Con riguardo a tale ultimo aspetto, vale notare che proprio l’ultima pronunzia della Corte di giustizia (n. 534/2015), a seguito della proposizione della questione pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato, lungi dall’affermare l’esonero della responsabilità del proprietario, si è limitata ad affermare la non contrarietà alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, di una normativa statale, che, per il caso di impossibilità di individuazione del responsabile dell’inquinamento, non consenta l’imposizione dell’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario del sito, ma solo il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’Autorità nel limiti del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione degli stessi.<br />
F – Quanto sin qui evidenziato mostra la fondatezza delle censure con riguardo alla lacuna del provvedimento in riferimento alla individuazione soggettiva del responsabile – ulteriore (ove vi sia) rispetto a quelli già determinati e destinatari dei procedimenti già avviati di bonifica dei siti; alla identificazione della normativa applicabile in ragione della natura e della durata dell’inquinamento (seppur permanente come precisato dall’Amministrazione, che non sembra caratterizzato da elementi di novita’) e ratione temporis; in ogni caso con riguardo agli strumenti di coinvolgimento partecipativo del soggetto individuato come responsabile e/o proprietario dell’area contaminata e sito industriale. Tali considerazioni sono di per sé sufficienti a determinare l’accoglimento del ricorso ai fini di una riedizione del procedimento amministrativo alla luce delle indicazioni e dei criteri sin qui indicati, al fine di verificare quali strumenti l’Amministrazione possa porre in essere per proseguire l’azione di sicurezza-ripristino-bonifica pur dopo la cessazione dell’attività dell’intervento delle Società in Amministrazione straordinaria (cosa ben diversa rispetto all’azione per danno ambientale che sembrerebbe avviata dall’Amministrazione sia pur in modo contraddittorio). Tuttavia è necessario soffermarsi ulteriormente su ulteriori profili di fondatezza che riguardano le misure intimate.<br />
E’ evidente che nella specie non si versi – nonostante la natura del provvedimento gravato &#8211; in ipotesi di interventi d’urgenza, che per loro definizione devono essere attuati tempestivamente a seguito di (NUOVI) incidenti o all&#8217;individuazione di una (SOPRAVVENUTA) chiara situazione di pericolo di inquinamento dell&#8217;ambiente o di rischio per la salute umana, per rimuovere o isolare le fonti di contaminazione e attuare azioni mitigative per prevenire ed eliminare pericoli immediati verso l&#8217;uomo e l&#8217;ambiente circostante, stante la risalente (ove anche perdurante) situazione di inquinamento accertata delle aree interessate; né tanto meno in un provvedimento contenente “misure di prevenzione”, le quali sono definite dall’art. 240, comma 1, lett. i), come “le iniziative per contrastare un evento, un atto o un&#8217;omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l&#8217;ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”, ed anche nella Parte VI, che qui particolarmente interessa, dall’art. 304, come quella che “l’operatore interessato adotta, entro ventiquattrore” quanto “esiste una minaccia imminente che si verifichi” un danno ambientale.<br />
Infatti, l’evento imminente NON può essere individuato nella comunicazione del Commissario straordinario di non poter mantenere in sicurezza i tre siti produttivi sopra menzionati.<br />
Va ulteriormente evidenziato che esclusa l’applicabilità della parte VI del Codice, nella parte che disciplina il risarcimento del danno ambientale (in forma specifica e per equivalente), l’Amministrazione non può esimersi da un’attenta valutazione della specificità dei differenti ruoli.<br />
A riguardo deve ancora rilevarsi che la direttiva europea più volte menzionata ha previsto il ruolo sussidiario dell’Autorità nel caso di carenze di mezzi finanziari dell’operatore individuato come responsabile (art. 6 direttiva).<br />
G &#8211; Infine, va precisato che il provvedimento appare lacunoso e contraddittorio nel riferimento alla normativa da applicare alla fattispecie, facendo una commistione tra gli istituti di bonifica (parte IV del Codice) e di risarcimento (Parte VI) e usando il riferimento a strumenti di urgenza che appaiono – per quanto detto – ‘anacronistici’. Nella parte IV del Codice in vero è ubicata la procedura per la messa in sicurezza, la bonifica dei siti, le garanzie procedimentali per gli interessati (si vedano al riguardo gli artt. 242 e ss. ed in particolare l’art. 242 bis). Nell’ambito di tale disciplina è anche individuata specificamente la responsabilità del proprietario del suolo ed il ruolo sussidiario dell’Amministrazione in via d’urgenza (artt. 244 e 245 ). Va da ultimo evidenziato che precipuamente con riferimento ai SIN l’art. 252 del Codice stabilisce la partecipazione dei soggetti interessati (responsabili e proprietari) ed ancora l’intervento dell’Amministrazione. L’art. 253 precisa i limiti entro i quali il privilegio e la ripetizione possono essere esercitati e la necessità di adeguata motivazione del provvedimento della P.A..<br />
H – Per quanto sin qui rilevato e ritenuto &#8211; assorbite le altre censure, anche con riferimento alle carenze di precisazione degli interventi in relazione ai tre SIN e che tuttavia appaiono quali manifestazioni delle lacune procedimentali e delle contraddittorietà sin qui esaminate, dal punto di vista prima di tutto della corretta individuazione della disciplina di riferimento e di poi del dispiegarsi dei procedimenti &#8211; il ricorso appare fondato e deve essere accolto, per i profili di violazione di legge e di eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche censurate, in relazione alla mancata correttezza di esercizio della funzione da parte del Ministero rispetto all’interesse pubblico perseguito di garantire la prosecuzione delle opere di messa in sicurezza e di bonifica in atto nelle aree, che avrebbe richiesto la doverosa corretta individuazione della disciplina di riferimento, l’esplicarsi dei corrispondenti procedimenti nel rispetto delle garanzie partecipative, anche al fine di non aggravare ingiustificatamente ed ulteriormente il pubblico erario. Ciò tanto più in contesti di tale delicatezza quali quelli che attengono al patrimonio ambientale ed alla tutela della salute pubblica, che coinvolgono complessità di interessi.<br />
Ancora con particolare riferimento alle dedotte carenze di partecipazione e di contraddittorio procedimentali, sembra opportuno al Collegio ribadire e rimarcare la fondatezza di tali profili di censura. Al riguardo, non rileva, nella specie, in senso contrario, l’urgenza in astratto predicabile per le misure (nella specie assunte) ex art. 305 co 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006 (urgenza cui in effetti fa riferimento anche i 1° comma del successivo art. 306), dato che in concreto, come ampiamente è già stato sopra rilevato, si tratta di misure adottate per fronteggiare una situazione di inquinamento correlata a fattori di inquinamento “datati”, in presenza, addirittura, di procedimenti da tempo avviati per la bonifica dei siti. Né è specificata, nel provvedimento impugnato, alcuna particolare e sopravvenuta situazione di urgenza qualificata (diversa da quella evidentemente sempre correlata agli inquinamenti di carattere ambientale e dalla comunicazione del marzo 2015 del Commissario straordinario) tale da giustificare l’omissione delle garanzie di preavviso procedimentale e della partecipazione. Si consideri, d’altra parte, in proposito, che lo stesso art. 306 del Cod. amb., nel disciplinare le misure di “ripristino ambientale (nel cui ambito – per collocazione sistematica e definizione dell’art. 305 e per conformazione concreta degli interventi imposti: stante il riferimento, tra l’atro, al di là di alcune enunciazione formali, ai progetti di bonifica e di ripristino dei luoghi – rientrano almeno in parte quelli di cui trattasi) stabilisce che l’Amministrazione deve decidere le misure di ripristino da attuare. Ed al tal fine può anche addivenire ad accordi co l’operatore interessato ex art. 11, l. n. 241 del 1990. A tale possibilità si richiama, del resto, la stessa Avvocatura dello Stato nelle sue difese scritte. Se è così, come è indubbio che sia, non si vede per quale motivo (in una situazione complessa e articolata come quella di cui si controverte) sia stato omesso l’avviso procedimentale, se nn altro, ex art. 7, l. n. 241 del 1990, tenuto conto che lo stesso art. 11, l. n. 241 del 1990 è modulo operativo o presupponente l’apporto preventivo del soggetto interessato, anche ex art. 10 della legge stessa, e non osservazioni a posteriori ed a cose ormai fatte.<br />
I – In ragione delle svolte motivazioni, il provvedimento deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà assumere e gli atti endoprocedimentali, che – in ragione della loro stessa natura – non hanno portata lesiva nei confronti della ricorrente.<br />
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, il MATTM è condannato al pagamento a favore della ricorrente della somma che è a tal fine determinata in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Sono compensate tra le altre parti.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento ministeriale gravato.<br />
Condanna il Ministero costituito al pagamento a favore della ricorrente della somma che è a tal fine determinata in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).<br />
Compensa le spese tra le altre parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico Lundini, Presidente<br />
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore<br />
Maria Ada Russo, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-21-3-2016-n-3448/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2016 n.3448</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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