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	<title>21/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1129</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1129/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1129/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1129</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare, ai meri fini della sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito, avverso un diniego di finanziamento regionale: in primo grado la domanda cautelare era stata respinta in quanto la richiesta di finanziamento agevolato della società di erboristeria risultava presentata da un organismo di garanzia non avente le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1129/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1129/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1129</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare, ai meri fini della sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito, avverso un diniego di finanziamento regionale: in primo grado la domanda cautelare era stata respinta in quanto la richiesta di finanziamento agevolato della società di erboristeria risultava presentata da un organismo di garanzia non avente le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento; il giudice di appello ha sottolineato l’indiscutibile ruolo procedimentale legislativamente riconosciuto all’organismo di garanzia e l’attività dallo stesso svolta, debitamente comprovata, rispetto alla quale il provvedimento di diniego risulta indubbiamente pregiudizievole. Inoltre, secondo i giudici d’appello, ogni profilo concernente l’esistenza di prescrizioni normative richiedenti la sede legale nel territorio della Regione competente deve necessariamente valutato, anche in termini di disapplicazione, nel prisma dei prevalenti principi comunitari della concorrenza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01129/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01253/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Italia Com-Fidi Societa&#8217; Consortile a r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Carlo Cappellaro, con domicilio eletto presso Fulvia Finotti in Roma, via Livio Pentimalli, n. 43;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Veneto Sviluppo S.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Guido Francesco Romanelli, Francesco Maria Curato, con domicilio eletto presso Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria n. 5;<br /> <br />
<b>Regione Veneto</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Franca Caprioglio, Ezio Zanon, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri, 5; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ammiana Sas di Smerghetto I. &#038; C.</b>, <b>Linea Blu di Ingemi Antonina &#038; C. Sas</b>, <b>Terfidi Veneto Società Cooperativa</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA :SEZIONE III n. 00083/2012, resa tra le parti, concernente RICHIESTA FINANZIAMENTO REGIONALE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Veneto Sviluppo Spa e di Regione Veneto;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Carlo De Simoni, su delega dell&#8217;avv. Carlo Cappellaro, Guido Francesco Romanelli e Luigi Manzi;	</p>
<p>Considerato che le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione ed interesse ad agire dell’odierna appellante non appaiono, ad una sommaria delibazione, assistite da elementi di fondatezza, tenuto conto dell’indiscutibile ruolo procedimentale legislativamente riconosciuto a quest’ultima e dell’attività dalla stessa svolta, debitamente comprovata, rispetto alla quale il provvedimento impugnato risulta indubbiamente pregiudizievole.<br />	<br />
Considerato che la motivazione del suddetto provvedimento risulta meramente apparente e che ogni profilo concernente l’esistenza di prescrizioni normative richiedenti la sede legale nel territorio della Regione competente, come da questa dedotto nella propria memoria costitutiva, deve necessariamente valutato, anche in termini di disapplicazione, nel prisma dei prevalenti principi comunitari della concorrenza.<br />	<br />
Ritenuto pertanto che il presente appello possa essere accolto ai meri fini di una sollecita fissazione del merito davanti al Tar ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese della presente fase cautelare, in considerazione della natura delle questioni dedotte in giudizio.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1253/2012) ai meri fini della sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito davanti al giudice di primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese della fase integralmente compensate tra tutte le parti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1129/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1124/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1124</a></p>
<p>Va accolta l’istanza cautelare, ma ai soli fini della sollecita fissazione del merito, nei confronti dell&#8217;aggiudicazione definitiva con cui Amiacque s.r.l. ha affidato l&#8217;appalto del servizio globale per interventi di manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti e infrastrutture varie del servizio idrico integrato per il Comune di Assago ed altri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta l’istanza cautelare, ma ai soli fini della sollecita fissazione del merito, nei confronti dell&#8217;aggiudicazione definitiva con cui Amiacque s.r.l. ha affidato l&#8217;appalto del servizio globale per interventi di manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti e infrastrutture varie del servizio idrico integrato per il Comune di Assago ed altri per l’importo complessivo di € 3.800.000, dopo che in primo grado era stata respinta la sospensiva ritenendo fondato il ricorso incidentale dell’aggiudicataria in quanto ai sensi del bando di gara i documenti previsti dal bando dovevano essere presentati sia per la capogruppo che per la mandante e la cumulabilità del requisito della qualità dell’organizzazione aziendale doveva ritenersi nella specie esclusa, stante la qualità del servizio da prestare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01124/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01222/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Geos Consorzio Imprese Riunite</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Reggio D&#8217;Aci, Stefano D&#8217;Ancona e Francesco D&#8217;Ancona, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via F. Confaonieri, n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Amiacque S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Musenga, Davide Angelucci e Giorgio Sala, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale America, n. 11;<br />	<br />
<b>Marottoli Costruzioni e Servizi S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudio De Portu, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, n. 354; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Acquedotto Lucano S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione I, n. 00202/2012, resa tra le parti, concernente aggiudicazione definitiva appalto per il servizio globale per interventi di manutenzione e costruzione reti, allacciamenti e infrastrutture del servizio idrico del Comune di Assago – mcp;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amiacque S.r.l. e di Marottoli Costruzioni e Servizi S.r.l.;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Andrea Reggio d&#8217;Aci, Andrea Musenga e Claudio De Portu;	</p>
<p>Considerato che, stante la sussistenza di elementi di incertezza circa le tesi sostenute dalle parti in causa, si rilevano sufficienti profili per la sollecita fissazione della udienza di merito;<br />	<br />
Considerato altresì che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1222/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare ai meri fini della sollecita fissazione del merito.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1123/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1123/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1123</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che annulla un’esclusione da gara per il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, esclusione avvenuta per mancanza di dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, del codice dei contratti, da parte dei procuratori speciali e non dei soli amministratori della società;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1123/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1123/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla un’esclusione da gara per il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, esclusione avvenuta per mancanza di dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, del codice dei contratti, da parte dei procuratori speciali e non dei soli amministratori della società; la sentenza e’ stata sospesa in quanto non risulta essere stata effettuata un&#8217; impugnazione espressa, con indicazione degli estremi, del provvedimento di aggiudicazione definitiva. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01123/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01029/2012 REG.RIC.<br />	<br />
N. 01268/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Aemme Linea Ambiente s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziano Ugoccioni e Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Cosseria, n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Seco s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Waste Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2012, proposto da:<br /> <br />
<b>Waste Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Ludovica Franzin e Joseph F. Brigandì, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Pineta Sacchetti, n. 185; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Seco s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Aemme Linea Ambiente s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
quanto al ricorso n. 1029 del 2012 ed al ricorso n. 1268 del 2012:<br />	<br />
della sentenza breve del T.a.r. Lombardia – Milano, Sezione I, n. 03159/2011, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di trasporto e smaltimento di alcune tipologie di rifiuti urbani e assimilati agli urbani;	</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Viste le domande di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reieizione del ricorso incidentale e di accoglimento del ricorso principale di primo grado, presentate in via incidentale dalle parti appellanti;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Francesco Guido Romanelli Ludovica Franzin;	</p>
<p>Considerato che appaiono sussistere sufficienti elementi di fondatezza con riguardo al primo motivo posto a base degli appelli in esame tali da giustificare l’accoglimento degli appelli cautelari, tenuto conto che allo stato non risulta essere stata effettuata impugnazione espressa, con indicazione degli estremi, del provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto n. 1 ;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie le istanze cautelari (Ricorsi numero: 1029/2012 e n. 1268/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1123/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.54</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-54/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-54/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-54/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.54</a></p>
<p>Va sospeso, in attesa di istruttoria, il provvedimento emesso dalla Prefettura di diniego di nulla osta all&#8217;ingresso in Italia per lavoro domestico. Ai fini del decidere, è necessario acquisire dall’amministrazione una documentata relazione nella quale si chiarisca la situazione reddituale del ricorrente. (G.S.) N. 00054/2012 REG.PROV.CAU. N. 00091/2012 REG.RIC. REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-54/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-54/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.54</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, in attesa di istruttoria, il provvedimento emesso dalla Prefettura di diniego di nulla osta all&#8217;ingresso in Italia per lavoro domestico. Ai fini del decidere, è necessario acquisire dall’amministrazione una documentata relazione nella quale si chiarisca la situazione reddituale del ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00054/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00091/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 91 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Francesco Russo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Manuela Mora, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Parma, piazzale Santafiora 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Emilia, non costituiti in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Emilia</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Reggio Emilia in data 29 novembre 2011 prot. P-RE/L/Q/2011/100978 di diniego di nulla osta all&#8217;ingresso in Italia per lavoro domestico.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;<br />	<br />
Udito, nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012, il difensore del ricorrente come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ai fini del decidere, è necessario acquisire dall’amministrazione una documentata relazione nella quale si chiarisca la situazione reddituale del ricorrente, assegnandosi, a tal fine, il termine di giorni 30 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza;<br />	<br />
Ritenuta l’opportunità di disporre la sospensione del provvedimento impugnato, nelle more dell’istruttoria, fissandosi l’ulteriore esame della domanda cautelare alla camera di consiglio del 23 maggio 2012;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione che pone a carico della Prefettura di Reggio Emilia, accoglie nelle more la suindicata domanda di sospensione e rinvia l’ulteriore esame della domanda cautelare alla camera di consiglio del 23 maggio2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Italo Caso, Presidente FF<br />	<br />
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Marco Poppi, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-54/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1142</a></p>
<p>Non va sospesa l’esclusione dalla gara di appalto per progettazione esecutiva, riqualificazione e ristrutturazione di un ex centro meccanografico poste, adibito a sede universitaria, se il merito della questione e&#8217; deciso entro due mesi; in primo grado si era ritenuto che non sussistesse la violazione dell’ art. 37, commi 4</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1142</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione dalla gara di appalto per progettazione esecutiva, riqualificazione e ristrutturazione di un ex centro meccanografico poste, adibito a sede universitaria, se il merito della questione e&#8217; deciso entro due mesi; in primo grado si era ritenuto che non sussistesse la violazione dell’ art. 37, commi 4 e 13, d.lgs. n. 163/06, in quanto la specifica dichiarazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione dei lavori non era assente, così da dare luogo ad offerta inconsistente, ma solo non chiara nella sua formulazione di immediata percezione, tanto che la stessa commissione di gara non aveva provveduto all’immediata esclusione ma si era riservata la decisione, provvedendo solo successivamente, peraltro senza specificazione dell’”iter” logico-giuridico seguito; in primo grado si era osservato che ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/06 la fattispecie non era stata ritenuta considerabile come diretta causa di esclusione e la stazione appaltante avrebbe potuto avvalersi del c.d. “potere di soccorso documentale”, poiche’ si era in presenza non di un elemento mancante dell’offerta ma di un elemento che poteva essere suscettibile di chiarimento e specificazione; infine, era stato considerato rilevante il principio della massima partecipazione alla gare pubbliche. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01142/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01720/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2012, proposto dall’<b>Universita&#8217; degli Studi di Roma La Sapienza</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la<b> S.p.a. Sac Societa&#8217; Appalti Costruzioni</b> e la <b>S.p.a. Italiana Costruzioni</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Patrizio Leozappa, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma, via Giovanni Antonelli, 15; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Coveco S.c.p.a.</b>, non costituita nel presente grado del giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 00874/2012, resa tra le parti, concernente APPALTO PER &#8220;PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO EX CENTRO MECCANOGRAFICO POSTE SITO IN CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E ADIBITO A SEDE UNIVERSITARIA CON ANNESSI SERVIZI&#8221;;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.p.a. Societa&#8217; Appalti Costruzioni e della S.p.a. Italiana Costruzioni;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Figliolia e l’avvocato Leozappa;	</p>
<p>Ritenuto, nell’esame proprio della fase cautelare, che l’appello appare assistito da profili di fumus boni iuris sufficienti a non far ritenere con immediata evidenza condivisibili le motivazioni dell’ordinanza impugnata;<br />	<br />
Considerato: che i profili giuridici della controversia sono comunque meritevoli di compiuto approfondimento nel giudizio di merito; che tale giudizio è imminente essendo stata fissata la relativa udienza pubblica alla data del 9 maggio 2012.<br />	<br />
Ritenuti sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1720/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1143</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1143/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1143/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1143/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1143</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare, in esecuzione di precedente ordinanza circa la richiesta di assegnazione di un budget per l&#8217;utilizzo da parte di un laboratorio del codice SIAS (Sistema Informativo dell&#8217;Assistenza Specialistica) per la branca di risonanza magnetica e la contabilizzazione delle prestazioni di patologia clinica per conto del Servizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1143/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1143</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1143/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1143</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare, in esecuzione di precedente ordinanza circa la richiesta di assegnazione di un budget per l&#8217;utilizzo da parte di un laboratorio del codice SIAS (Sistema Informativo dell&#8217;Assistenza Specialistica) per la branca di risonanza magnetica e la contabilizzazione delle prestazioni di patologia clinica per conto del Servizio sanitario regionale. Visto il ricorso per l’esecuzione della precedente ordinanza, Ritenuto che l’intervenuta approvazione del budget per l’anno 2011 per la sua complessità ed il coacervo degli interessi coinvolti sposti le esigenze cautelari sulla necessità di definire il giudizio di merito in primo grado entro termini da stabilire con la necessaria tempestività, accoglie l’istanza cautelare ai fini della sollecita fissazione del merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01143/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06862/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6862 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Centro Diagnostico s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni C. Sciacca e Stefania Masini, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni C. Sciacca in Roma, via della Vite n. 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Lazio</b> in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosa Maria Privitera, domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Analisi cliniche casilino lab s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante e <b>Premedica s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante non costituite in questo grado del giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III quater, n. 02524/2010, resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE BUDGET PER UTILIZZO CODICE SIAS.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Maria Stefania Masini e Rosa Maria Privitera;	</p>
<p>Vista l’ordinanza 2 settembre 2010, n. 4046, con la quale questo Consiglio di Stato, Sezione V, in accoglimento dell’appello proposto avverso la predetta ordinanza del Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, ha affermato che “in base alla documentazione in atti, appare dovuta l’assegnazione del codice SIAS, salve le determinazioni dell’amministrazione regionale in ordine alla quantificazione del budget” accogliendo quindi l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accogliendo l&#8217;istanza cautelare in primo grado nei limiti di cui sopra;<br />	<br />
Visto il ricorso per l’esecuzione della predetta ordinanza n. 4046 con la quale si lamenta la totale in esecuzione della stessa ordinanza;<br />	<br />
Ritenuto che l’intervenuta approvazione del budget per l’anno 2011 per la sua complessità ed il coacervo degli interessi coinvolti sposti le esigenze cautelari sulla necessità di definire il giudizio di merito in primo grado entro termini da stabilire con la necessaria tempestività;<br />	<br />
Ritenuto pertanto di dover accogliere l’istanza nei termini di cui sopra;<br />	<br />
Ritenuto che le spese della presente fase, liquidate nella misura indicata in dispositivo, debbano essere poste a carico della Regione soccombente	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l’istanza nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, decimo comma, cod. proc. amm.	</p>
<p>Condanna la Regione soccombente al pagamento, in favore dell’appellante, di spese ed onorari della presente fase cautelare, liquidandoli in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1154</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1154/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1154/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1154</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso in cui si impugnava l’esito della gara per il servizio di indagini geognostiche, prove di laboratorio geotecnico e analisi ambientali finalizzate alla compilazione progetti opere pubbliche porto di Taranto: la ricorrente sosteneva che fossero necessari due distinti titoli autorizzativi, una per prove</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1154/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1154</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso in cui si impugnava l’esito della gara per il servizio di indagini geognostiche, prove di laboratorio geotecnico e analisi ambientali finalizzate alla compilazione progetti opere pubbliche porto di Taranto: la ricorrente sosteneva che fossero necessari due distinti titoli autorizzativi, una per prove geotecniche, ossia di laboratorio, e una per prove geognostiche, che si svolgono in situ. L’istanza cautelare in appello su sentenza e’ stata accolta al fine di impedire, nelle more della definizione nel merito (dopo circa un mese), la sottoscrizione del contratto e – quindi – di consentire che la decisione di merito intervenga re adhuc integra. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01154/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00019/2012 REG.RIC.<br />	<br />
N. 01382/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 19 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla <b>società Sondedile S.r.l.</b>, in proprio e quale mandataria di R.T.I., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Claudio Viviani, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;	</p>
<p><b>R.T.I. &#8211; Geoter S.r.l.</b>, <b>R.T.I. &#8211; Geostudi S.r.l.</b>, <b>R.T.I. &#8211; Laserlab S.r.l.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; Portuale di Taranto</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luciano Ancora, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Toma Abele Trivellazioni S.r.l.</b> in proprio e quale partecipante R.T.I., <b>R.T.I. &#8211; Tecnoparco Valbasento s.p.a.</b> e in proprio, <b>R.T.I. &#8211; Cgg &#8211; Geological Analysis S.r.l.</b> e in proprio, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Fernanda Chiarelli, con domicilio eletto presso Paolo Botzios in Roma, via Cicerone 49; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Associazione Nazionale delle Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche &#8211; ANISIG</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mariano Protto, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2;<br /> <br />
<b>Associazione Lavoratori D&#8217;Ingegneria e Geotecnica (A.L.I.G.)</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mario Di Domenico, con domicilio eletto presso Massimo Giuliano in Roma, via Sebino, 32; 	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2012, proposto dalla società <b>Geoter S.r.l.</b> in proprio ed in qualità di mandante di R.T.I., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Claudio Vivani, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;<br />	<br />
<b>Geostudi S.r.l.</b> in proprio e in qualità di mandante di R.T.I.,<br />
<b>Laserlab S.r.l.</b> in proprio e in qualità di mandante di R.T.I.; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorità Portuale di Taranto</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luciano Ancora, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Toma Abele Trivellazioni S.r.l. </b> in proprio e in qualità di partecipante al costituendo <b>Tecnoparco Valbasento S.p.a.</b> in proprio e in qualità di partecipante al costituendo, <b>CGG &#8211; Geological Analysis S.r.l.</b> in proprio e in qualità di partecipante al costituendo, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Fernanda Chiarelli, con domicilio eletto presso Paolo Botzios in Roma, via Cicerone 49;<br /> <br />
<b>Associazioni Laboratori d&#8217;Ingegneria e Geotecnica</b>, <b>Associazioni Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche</b>;<br />
<b>Sondedile S.r.l.</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
quanto al ricorso n. 19 del 2012:<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. Puglia &#8211; Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 137/2012, del dispositivo di sentenza del T.A.R. Puglia &#8211; Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 2253/2011, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO GEOTECNICO E ANALISI AMBIENTALI FINALIZZATE ALLA COMPILAZIONE PROGETTI OPERE PUBBLICHE PORTO DI TARANTO	</p>
<p>quanto al ricorso n. 1382 del 2012:	</p>
<p>della sentenza del T.A.R. Puglia &#8211; Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 137/2012, del dispositivo di sentenza del T.A.R. Puglia &#8211; Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 2253/2011, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO GEOTECNICO E ANALISI AMBIENTALI FINALIZZATE ALLA COMPILAZIONE PROGETTI OPERE PUBBLICHE PORTO DI TARANTO	</p>
<p>Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita&#8217; Portuale di Taranto, della soc. Toma Abele Trivellazioni S.r.l. in proprio e quale partecipante di R.T.I., della R.T.I. &#8211; Tecnoparco Valbasento S.p.A. e in proprio e della R.T.I. &#8211; Cgg &#8211; Geological Analysis S.r.l. e in proprio e dell’Autorità Portuale di Taranto e di Toma Abele Trivellazioni S.r.l. in proprio e in qualità di partecipante al Costituendo e di Tecnoparco Valbasento S.p.a. in proprio e in qualità di partecipante al costituendo e di Cgg &#8211; Geological Analysis Srl in proprio e in qualità di partecipante al costituendo R.T.I.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Vivani, Schiano per delega dell’avvocato Ancora, Protto, e Chiarelli, nonché l’avvocato dello Stato Figliolia.;	</p>
<p>Considerato che, impregiudicata restando la definizione delle complesse questioni di merito coinvolte dal ricorso in epigrafe, l’appello cautelare in epigrafe deve trovare accoglimento al fine di impedire, nelle more della (celere) definizione nel merito, la sottoscrizione del contratto e – quindi – di consentire che la decisione di merito intervenga re adhuc integra;<br />	<br />
Considerato che appare necessario fissare l’esame nel merito della questione alla pubblica udienza del 13 aprile 2012, previa rinunzia da parte delle parti costituite ad eventuali termini;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorsi numero 19/2012 e 1382/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 13 aprile 2012.<br />	<br />
Spese al definitivo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2012 n.592</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2012-n-592/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2012-n-592/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2012-n-592/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2012 n.592</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, P. Amovilli – Estensore sui presupposti della tutela risarcitoria pura dopo la declaratoria di irricevibilità della domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva 1. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Atti di gara – Impugnazione – Termini – Decorrenza – Comunicazione ex art.79,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2012-n-592/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2012 n.592</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2012-n-592/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2012 n.592</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, P. Amovilli – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti della tutela risarcitoria pura dopo la declaratoria di irricevibilità della domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Atti di gara – Impugnazione – Termini – Decorrenza – Comunicazione ex art.79, d.lg. n.163 del 2006 – Non ha portata esclusiva.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Atti di gara – Impugnazione – Termini – Decorrenza – Piena conoscenza – Fattispecie.	</p>
<p>3. Processo – Processo amministrativo – Risarcimento senza previa domanda di annullamento – Annullamento in autotutela – Istanza – E’ comportamento valutabile ai fini del giudizio di diligenza.	</p>
<p>4. Processo – Processo amministrativo – Azione di annullamento irricevibile – Tutela risarcitoria pura – Giudice – Accertamenti – Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, la comunicazione prevista dall’art. 79, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, novellato dal d.lg. 20 marzo 2010 n. 53, al fine di garantire piena conoscenza e certezza della data di conoscenza in relazione agli atti di gara, segnatamente esclusioni e aggiudicazioni, non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, in tema di decorrenza dei termini di impugnazione dalla data di notificazione, comunicazione o comunque piena conoscenza dell’atto; sicché, l’art. 79 lascia in vita la possibilità che la piena conoscenza dell’atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con altre forme, ovviamente con onere della prova a carico di chi eccepisce la avvenuta piena conoscenza con forme diverse da quelle di cui all’art. 79 medesimo.	</p>
<p>2. In caso di processo amministrativo, la conoscenza pur aliunde acquisita dell’esito negativo del procedimento di gara, in uno con le specifiche ragioni della mancata esclusione di un costituendo raggruppamento di imprese -esclusione che avrebbe determinato l’aggiudicazione a favore della ricorrente-, integra gli estremi della piena conoscenza, non essendo richiesta, a tal fine, la cognizione anche della motivazione e di copia degli atti, rilevante al solo fine della proposizione di motivi aggiunti, in relazione agli elementi ritenuti lesivi non conosciuti al momento della proposizione del ricorso introduttivo.	</p>
<p>3. In relazione al risarcimento senza previa domanda di annullamento, l’istanza di annullamento in autotutela costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio di diligenza ex art. 1227 c.c. del soggetto danneggiato.	</p>
<p>4. In caso di irricevibilità dell’azione di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il giudice amministrativo, per assicurare la tutela risarcitoria pura del ricorrente, deve procedere prima al necessario giudizio incidentale di legittimità dei provvedimenti lesivi inerenti la gara, per poi procedere alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità della p.a., di cui all’ art. 2043 c.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2116 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>TSE Impianti s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Teresa Battezzato, con domicilio eletto presso Lucia Moramarco, in Bari, via Nicolai n. 57; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice, in Bari, via Nicolai, n. 29; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Giacomo Losapio;<br />
Michele Lisi;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensiva</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; di tutte le operazioni di gara di appalto di pubblico incanto n. 1501297, indetta dal Comune di Bisceglie con determina n.163 del 15/6/2009, ai sensi degli artt. 3, 37, 54, 55 ed 82 del d.lgs. n. 163 del 12/4/2006 con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi, di cui all’art. 89 del d.p.r. 554/1999, tra imprese abilitate per la categoria “OG1 classifica II” dell’importo a base d’asta di euro 301.681,46 oltre ad euro 14.318,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA, e precisamente:<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara per l’affidamento dell’appalto pubblico a procedura aperta dei lavori di “Riqualificazione area mercatale di Corso Garibaldi” nel Comune di Bisceglie (Ba) del 23/7/2009, con il quale si aggiudicava provvisoriamente la gara alla ditta<br />
&#8211; della determina del Servizio appalti contratti della Ripartizione amministrativa n. 401 del 6/8/2009, con la quale il Comune di Bisceglie aggiudicava definitivamente la gara alla ditta Lisi Michele da Bitonto;<br />	<br />
&#8211; del verbale di consegna definitiva dei lavori sotto le riserve di legge del 14/9/2009;<br />	<br />
&#8211; del contratto stipulato tra il Comune di Bisceglie e la ditta Lisi Michele in data 28/9/2009;<br />	<br />
&#8211; della nota del comune di Bisceglie del 28/1012009 prot. 040534 all. n. 1, spedita alla TSE Impianti s.r.l. con racc. a.r. in data 4/11/2009, avente ad oggetto: “Appalto Lavori di riqualificazione area mercatale di corso Garibaldi Bisceglie &#8211; Ricorso avv<br />
&#8211; di tutti gli atti e/o provvedimenti di gara presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Paolo Amovilli;<br />	<br />
Uditi per le parti all&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 i difensori avv.ti Teresa Battezzato e Aldo Loiodice;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con determinazione a contrattare n. 163 del 15 giugno 2009 a firma del Dirigente Ripartizione tecnica Servizio Lavori Pubblici, il Comune di Bisceglie ha indetto procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di riqualificazione area mercatale di corso Garibaldi, con importo a base d’asta di 316.000,00 euro e criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 89 D.P.R. 554/1999.<br />	<br />
Alla gara hanno partecipato 103 operatori economici. Con determinazione n. 401 del 6 agosto 2009 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa Lisi Michele, con cui in data 28 settembre 2009 è stato stipulato il contratto.<br />	<br />
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato il suddetto provvedimento di aggiudicazione definitiva, lamentando la mancata esclusione dalla gara dell’a.t.i. costituenda tra la Di Gregorio s.r.l. e l’impresa individuale Comest, che avrebbe determinato l’esclusione per anomalia dell’aggiudicataria Lisi Michele e la conseguente aggiudicazione in proprio favore, deducendo censure così riassumibili:<br />	<br />
I) violazione e falsa applicazione di legge; violazione e falsa applicazione <i>lex specialis</i> in ordine alle regole di ammissione alla gara da rispettare a pena di esclusione: l’a.t.i. costituenda tra la Di Gregorio s.r.l. e la Comest non aveva provveduto a corredare la domanda di partecipazione con le dichiarazioni ed attestazioni prescritte, a pena di esclusione, dalla <i>lex specialis,</i> a carico di ogni singola impresa del raggruppamento, in riferimento alla presa visione dei luoghi ove dovevano essere eseguiti i lavori;<br />	<br />
II) violazione della <i>par condicio</i>;<br />	<br />
III) violazione e falsa applicazione dei principi informanti le procedure ad evidenza pubblica, eccesso di potere per errata valutazione dei requisiti e delle dichiarazioni di ammissione e per erronea interpretazione del bando di gara: l’operato della stazione appaltante sarebbe del tutto illegittimo in quanto le disposizioni della <i>lex specialis</i> avevano significato chiaro ed univoco, senza alcun margine di valutazione e conseguente esclusione del tutto vincolata e doverosa dell’a.t.i. costituenda in questione;<br />	<br />
IV) violazione dei principi di buona fede e di buon andamento dell’azione amministrativa art 97 Cost., illegittimità ed inefficacia derivata: l’operato della stazione appaltante sarebbe lesivo anche dei suddetti principi, con conseguente caducazione automatica del contratto stipulato a seguito dell’illegittima aggiudicazione, in quanto secondo l’analitico prospetto di ricalcolo matematico della valutazione delle offerte depositato, in caso di esclusione della suddetta costituenda a.t.i., la vincita della gara sarebbe stata conseguita dalla ricorrente, quale prima offerta non anomala.<br />	<br />
Chiede quindi la declaratoria di inefficacia del contratto e l’accertamento del diritto al subentro nell’appalto, ed in subordine, condanna al risarcimento del danno per equivalente, commisurato ai costi di partecipazione, al mancato utile, alla perdita di occasioni contrattuali e al danno c.d. “curriculare”.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Bisceglie, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del gravame per tardività, in quanto dalla stessa lettura del ricorso si apprende che l’odierna ricorrente è venuta a conoscenza dell’esito della contestata procedura di gara sin dal 31 luglio 2009, data a cui doveva pertanto rapportarsi la “piena conoscenza” ai fini della decorrenza del termine decadenziale per proporre l’azione di annullamento.<br />	<br />
Con ordinanza n. 53/2010, questa Sezione prendeva atto della rinuncia all’istanza cautelare proposta dalla ricorrente. <br />	<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 25 gennaio 2012, nella quale la causa è passata in decisione.</p>
<p>2. Il ricorso, quanto all’azione di annullamento, va dichiarato irricevibile, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett a) cod. proc. amm., per tardività della notificazione.<br />	<br />
Con nota pervenuta al Comune resistente in data 20 ottobre 2009, depositata in giudizio, il rappresentante legale della società TSE Impianti dichiara espressamente di essere venuto a conoscenza il 31 luglio 2009 (tramite <i>internet</i> ) “di risultare seconda classificata dell’appalto, mentre prima classificata è risultata la ditta Lisi Michele” rappresentando come dall’esame della documentazione consultata, pur non avendo avuto ancora completa soddisfazione in merito all’istanza di accesso informale agli atti di gara, la costituenda a.t.i. tra la Di Gregorio s.r.l. e Comest avrebbe dovuto essere esclusa per violazione degli oneri documentali di cui alla <i>lex specialis</i>. <br />	<br />
In data 5 agosto 2009, la ricorrente ha presentato istanza di accesso “informale” agli atti di gara; in data 15 settembre 2009, successivamente all’aggiudicazione definitiva, ha presentato nuova istanza di accesso formale avente ad oggetto il rilascio di copia conforme dei documenti relativi alla busta relativa alla costituenda a.t.i. Di Gregorio &#8211; Comest.<br />	<br />
In data 24 settembre 2009, la ricorrente ha chiesto alla stazione appaltante di procedere all’annullamento in autotutela dell’esito della gara, rappresentando come dalla mancata disposta esclusione avrebbe con certezza matematica conseguito l’aggiudicazione, chiedendo all’uopo la correzione in autotutela delle operazioni di gara, l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore dell’impresa Lisi Michele e l’ottenimento in proprio favore dell’appalto.<br />	<br />
E’ pertanto comprovata <i>per tabulas</i> l’intervenuta conoscenza della piena lesività degli atti di gara, quantomeno a far data dal 24 settembre 2009.<br />	<br />
Ritiene orbene il Collegio che la suddetta istanza sia pienamente idonea a determinare la “piena conoscenza” ai fini della decorrenza del termine decadenziale di sessanta giorni di cui all’art. 21 L. 1034/1971 <i>pro tempore</i> applicabile, essendo il ricorso in epigrafe notificato il 5 dicembre 2009, vale a dire prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 20 marzo 2010 n. 53.<br />	<br />
Infatti, pur non avendo alla data del 24 settembre 2009 ancora ricevuto la comunicazione individuale di cui all’art 79 D.Lgs. 163/2006 “Codice contratti pubblici”, è dimostrato che la società ricorrente, in base alla documentazione da essa depositata in giudizio, a tal data fosse già pienamente edotta sia dell’esito negativo dell’aggiudicazione, sia dei pretesi motivi di illegittimità, <i>id est</i> del contenuto lesivo.<br />	<br />
In merito alla pretesa tassatività ed esclusività della comunicazione di aggiudicazione ex art 79 Codice contratti pubblici a costituire <i>dies a quo</i> per la decorrenza del termine, la giurisprudenza, pur invero non senza iniziali incertezze (Consiglio di Stato, sez VI, 11 novembre 2008, n. 5624; T.A.R. Toscana, sez II 31 marzo 2006, n. 1140), ha decisamente optato per la tesi negativa, non potendosi escludere che la piena conoscenza, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita “anche in momento anteriore e con altre forme”, con onere della prova a carico di chi la eccepisce (Consiglio di Stato, sez VI, 13 dicembre 2011, n. 6531; T.A.R. Puglia Bari, sez I, 1 marzo 2011 n. 359; T.A.R. Calabria, sez I, 19 aprile 2011, n. 327). <br />	<br />
La comunicazione prevista dall’art. 79 D.Lgs. 12 aprile 2006. n. 163, novellato dal D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, al fine di garantire piena conoscenza e certezza della data di conoscenza in relazione agli atti di gara, segnatamente esclusioni e aggiudicazioni, non incide, invero, sulle regole processuali generali del processo amministrativo, in tema di decorrenza dei termini di impugnazione dalla data di notificazione, comunicazione o comunque piena conoscenza dell’atto; sicché, l’art. 79 lascia in vita la possibilità che la piena conoscenza dell’atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con altre forme, ovviamente con onere della prova a carico di chi eccepisce la avvenuta piena conoscenza con forme diverse da quelle di cui all’art. 79 medesimo (così Consiglio di Stato sez VI, 13 dicembre 2011, n. 6531).<br />	<br />
Nella fattispecie per cui è causa, la conoscenza pur <i>aliunde</i> acquisita dell’esito negativo del procedimento di gara, in uno con le specifiche ragioni della mancata esclusione del costituendo raggruppamento tra la Di Gregorio s.r.l. e la Comest, integra gli estremi della piena conoscenza, non essendo richiesta, a tal fine, la cognizione anche della motivazione e di copia degli atti (T.A.R. Lombardia Milano 12 gennaio 2011, n. 28; T.A.R. Lazio Roma sez II 2 dicembre 2010, n. 35031; id. sez I 8 luglio 2009 n. 6681; T.A.R Lazio Latina 19 novembre 2010, n. 1903) rilevante al solo fine della proposizione di motivi aggiunti, in relazione agli elementi ritenuti lesivi non conosciuti al momento della proposizione del ricorso introduttivo (<i>ex multis</i> Consiglio di Stato sez V, 26 gennaio 2009, n. 367; id. sez IV, 13 giugno 2011, n. 3583).<br />	<br />
Per tanto, l’azione di annullamento proposta da TSE Impianti deve essere dichiarata irricevibile ex art. 35 comma 1 lett c) cod. proc. amm., in quanto il termine di decadenza di sessanta giorni iniziato a decorrere il 25 settembre 2009, risulta ampiamente scaduto ben prima della notifica del gravame, perfezionatasi per il notificante il 5 dicembre 2009.<br />	<br />
Non sussistono nemmeno i presupposti per la concessione dell’errore scusabile. Infatti, l’art. 37 cod proc amm. (e ancor prima l’omologa disposizione di cui all’art. 34 L. 1034/1971) pur applicabile anche d’ufficio dal giudice, è norma di stretta interpretazione, applicabile solamente in ipotesi di obiettiva situazione di incertezza o gravi impedimenti di fatto, venendo viceversa compromesso lo stesso principio di parità delle parti (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 2 dicembre 2010, n. 3; id. sez VI, 13 dicembre 2011, n. 6531).<br />	<br />
E’ conseguentemente inammissibile, ai sensi degli artt. 121 e seg cod. proc. amm., la domanda di caducazione del contratto e di accertamento del diritto al subentro, rivestendo carattere pregiudiziale il previo annullamento da parte del giudice del provvedimento di aggiudicazione; subentro comunque non più oggettivamente possibile, risultando i lavori oggetto dell’appalto allo stato già ultimati.</p>
<p>3. L’azione di condanna al risarcimento del danno, invece, è fondata e va accolta.<br />	<br />
Come noto, a seguito dell’entrata in vigore (16 settembre 2010) del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, risulta tendenzialmente consacrata la regola della reciproca autonomia processuale tra la tutela caducatoria e quella risarcitoria (artt. 30 commi 1 e 3, e 34 commi 2 e 3) abbandonando la regola della c.d. pregiudizialità dell’azione demolitoria (Consiglio Stato, Adunanza Plenaria, 23 marzo 2011, n. 3).<br />	<br />
Nel nuovo quadro processuale, l’omessa impugnazione del provvedimento, invero, è atto quanto mai rilevante sul versante sostanziale ex art. 1227 c.c., quanto al profilo eziologico, come fatto valutabile al fine di escludere la risarcibilità dei danni che, secondo un giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di tempestiva impugnazione del provvedimento potenzialmente dannoso. Tale disciplina, secondo tesi tuttavia non pacifica, è peraltro ricognitiva di principi ricavabili anche dal quadro normativo vigente prima dell&#8217;entrata in vigore del Codice, e pertanto “da ritenersi applicabile anche per azioni risarcitorie promosse prima” (ancora Consiglio Stato, Ad. Pl., 23 marzo 2011, n. 3).<br />	<br />
Peraltro, secondo la Plenaria, l&#8217;ipotetica incidenza eziologica non è propria soltanto della mancata impugnazione del provvedimento dannoso, ma riguarda anche l&#8217;omessa attivazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, “quali la via dei ricorsi amministrativi e l&#8217;assunzione di atti di iniziativa finalizzati alla stimolazione dell&#8217; autotutela amministrativa (c.d. invito all&#8217;autotutela).”<br />	<br />
Così opinando, anche la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez V, 29 novembre 2011, n. 6296), seppur in relazione a controversie non relative all’affidamento di contratti pubblici, ai fini del giudizio di diligenza <i>ex latere creditoris </i>di cui art. 1227 c.c., ritiene sufficiente la comunicazione, entro il termine di decadenza, di apposito “avviso di danno” consistente nel formale invito all’autotutela, consentendo all’Amministrazione di assolvere all’”onere” di auto-annullamento del provvedimento illegittimo, allo scopo di evitare la responsabilità risarcitoria.<br />	<br />
Ne consegue che in ipotesi di inammissibilità od improcedibilità dell’azione di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il giudice amministrativo, coerentemente con l’emancipazione della tutela risarcitoria dalla regola della pregiudizialità, deve procedere all’accertamento incidentale della relativa illegittimità, in quanto strumentale al conseguimento della tutela risarcitoria per equivalente chiesta dalla parte, in base all’art. 30 comma 3 cod. proc. amm.<br />	<br />
Sul punto, sia l’art. 30 comma 3 che l’art. 124 comma 2 cod. proc. amm. nel rito appalti, a proposito della tutela risarcitoria, convergono nel richiamo all’art. 1227 c.c. al fine di considerare l’esperimento dell’azione costitutiva di annullamento come criterio, pur se non esclusivo, di norma idoneo a misurare il grado di diligenza del creditore nell’evitare il danno. Infatti, l’art. 124 comma 2 cod. proc. amm. richiama a tal fine la mancata domanda di conseguimento dell’aggiudicazione, la quale è comunque subordinata alla tempestiva impugnazione dell’aggiudicazione stessa (art. 121) confermando così la regola generale di cui all’art 30. Conferma, infine, che l’istanza di annullamento in autotutela costituisca comportamento valutabile ai fini del giudizio di diligenza ex art. 1227 c.c. del soggetto danneggiato, è data dall’espresso richiamo contenuto nell’art. 243-bis Codice contratti (c.d. preavviso di ricorso), pur non applicabile nella fattispecie <i>ratione temporis</i>.</p>
<p>4. Alla stregua delle suesposte considerazioni, si deve pertanto procedere, nella fattispecie, all’accertamento <i>incidenter tantum</i> della legittimità dell’impugnato provvedimento di ammissione dell’a.t.i. costituenda tra la Di Gregorio s.r.l. e la Comest alla gara in esame, e alla consequenziale legittimità dell’esito finale, giusta determinazione n. 401/2009 impugnata.<br />	<br />
La <i>lex specialis</i> si manifesta chiara nel richiedere ai concorrenti, a pena di esclusione, l’inserimento nella “busta A” sia della dichiarazione di avere preso visione dello stato dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori (art. 3 lettera y) sia dell’attestazione del ritiro e presa visione degli elaborati tecnici (art 7). In ipotesi di partecipazione a mezzo raggruppamento temporaneo, il disciplinare di gara contempla espressamente per ciascuno degli operatori economici delle a.t.i. costituende, l’onere di allegare alla “busta A” entrambe le documentazioni di cui sopra.<br />	<br />
E’ accaduto, invece, che in riferimento all’a.t.i. costituenda tra la Di Gregorio s.r.l. e la Comest, soltanto l’impresa designata quale capogruppo (Di Gregorio) ha adempiuto all’obbligo di allegazione dell’attestazione di presa visione, mentre la Comest ha soltanto effettuato in sede di domanda di partecipazione, la dichiarazione di essersi recata <i>in loco</i>, senza produrre né l’attestazione né la specifica dichiarazione di cui all’art. 3 lettera y.<br />	<br />
Non ritiene il Collegio di poter condividere l’assunto della difesa comunale, circa l’equipollenza della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione, nella prospettiva di una esegesi non sterilmente formalistica della <i>lex specialis</i>, allo scopo di garantire il c.d. <i>favor partecipationis</i>.<br />	<br />
Invero, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, maturato quantomeno prima dell’entrata in vigore dell’art 46 comma 1-bis introdotto dal D.L. n.70/2011 (c.d. decreto sviluppo), le regole procedimentali di gara, una volta fissate nella <i>lex specialis</i> e presidiate dall&#8217;espressa clausola di esclusione, in caso di inosservanza, assumono valenza autonoma, vincolando la stazione appaltante, in ipotesi di violazione formale, a disporre l’esclusione dalla gara.<br />	<br />
Per altro, il cd. criterio teleologico, volto a individuare la <i>ratio iuris</i> o l&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione a quella particolare dichiarazione, ha un valore esclusivamente suppletivo rispetto a quello formale, nel senso che può essere utilizzato solo nel caso in cui una determinata formalità non sia prevista espressamente a pena di esclusione (Consiglio Stato, sez. VI, 6 luglio 2010, n. 4295; idem, sez. V, 29 aprile 2010 n. 2459; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 25 novembre 2010 , n. 2688; T.A.R. Puglia Bari, sez III, 21 ottobre 2011, n. 1591).<br />	<br />
D’altronde, osserva il Collegio come, anche aderendo ad una prospettiva di tipo sostanziale o di “strumentalità delle forme” (Consiglio Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1245) le suddette prescrizioni formali, nella fattispecie per cui è causa, rispondano altresì ad interesse sostanziale della stazione appaltante, poiché, vertendosi in ipotesi di raggruppamento costituendo, le singole imprese debbono sottoscrivere personalmente l’offerta (art. 37 c. 8 Codice contratti pubblici), operando individualmente e responsabilmente nell&#8217;assolvimento degli impegni connessi alla partecipazione alla gara (<i>ex multis</i> Consiglio Stato Ad. Plen., 04 ottobre 2005, n. 8).<br />	<br />
Ne consegue, nella fattispecie, l’illegittimità dell’ammissione alla gara dell’a.t.i. costituenda tra la Di Gregorio s.r.l. e la Comest,, risultando violate le suesposte prescrizioni formali imposte dalla <i>lex specialis</i> a pena di esclusione, in ipotesi di partecipazione di raggruppamenti temporanei costituendi.</p>
<p>5. Così effettuato ex art 30 c. 3 cod. proc. amm. il necessario giudizio incidentale di legittimità dei provvedimenti lesivi inerenti la gara, è possibile procedere alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità dell’Amministrazione, di cui all’ art. 2043 c.c. (<i>ex multis</i> Consiglio Stato, sez. V, 15 aprile 2010, n. 2150) per danni da illegittima aggiudicazione, chiesti dalla ricorrente.<br />	<br />
Innanzitutto, risulta comprovato il nesso di causalità tra l’illegittimità dell’aggiudicazione e l’invocato mancato conseguimento dell’appalto, poiché l’esclusione dalla gara dell’a.t.i. Di Gregorio s.r.l. &#8211; Comest avrebbe con certezza determinato il conseguimento dell’aggiudicazione in favore di TSE Impianti.<br />	<br />
Trattandosi di procedura aperta per l’aggiudicazione di lavori con il criterio del massimo ribasso ed esclusione automatica delle offerte anomale (artt. 122 c. 9 e 86 Codice contratti pubblici) l’esclusione in esame avrebbe infatti comportato, con certezza, l’aggiudicazione in favore della ricorrente, seconda classificata, in luogo dell’impresa Lisi Michele, la quale in relazione al mutamento della soglia di anomalia, sarebbe risultata anomala ed automaticamente esclusa. Tale certezza di aggiudicazione, correlata alla definizione di una grandezza matematica (la media aritmetica) oggettivamente determinabile(T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 26 febbraio 2009, n. 537) risulta comprovata da specifico conteggio depositato dalla difesa della ricorrente, non oggetto di alcuna contestazione da parte dell’Amministrazione resistente. <br />	<br />
Altrettanto pacifico, tra le parti, è il fatto dell’intervenuta oramai integrale esecuzione del contratto, circostanza che impedisce ex art. 124 cod. proc. amm. la tutela risarcitoria in forma specifica e rende possibile soltanto quella per equivalente, quanto al danno “subito e provato.”<br />	<br />
Quanto all’elemento soggettivo, per quanto tendenzialmente irrilevante ai fini della valutazione della responsabilità dell’Amministrazione in materia di appalti, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, sez. III, 30 settembre 2010, causa C-314/09, (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 05 aprile 2011, n. 901; T.A.R. Emilia-Romagna Parma 5 aprile 2011, n.97) sussiste ugualmente la colpa della stazione appaltante.<br />	<br />
Infatti, la mancata esclusione dell’a.t.i. Di Gregorio s.r.l. &#8211; Comest è dipesa dalla omessa applicazione di norme chiare ed univoche cui la stessa stazione appaltante si era autovincolata in sede di <i>lex specialis</i>, circostanza ampiamente sufficiente a comprovare la negligenza nella conduzione del procedimento di gara (Consiglio Stato, sez. VI, 09 giugno 2008, n. 2751).<br />	<br />
Sul punto, il Comune resistente non ha comunque fornito in giudizio elementi da cui desumere la scusabilità dell&#8217;errore, limitandosi ad evidenziare circostanze non rilevanti, quali il carattere asseritamente formale della norma violata e l’invocazione del principio del <i>favor partecipationis</i>.</p>
<p>6. Ciò premesso, quanto alla quantificazione del danno “subito e provato”, osserva il Collegio quanto segue.<br />	<br />
La ricorrente deposita in giudizio un prospetto riepilogativo di calcolo dell’utile di impresa, dettagliato per ogni singolo prezzo unitario offerto, per un totale di 70.682,09 euro. L’offerta contrattuale ammonta a 211.479 euro, al netto del ribasso percentuale pari al 29,919 %. sull’importo a base d’asta (301.681 euro al netto oneri per la sicurezza).<br />	<br />
Come noto, quantomeno prima dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, in materia di gare d&#8217;appalto, ai fini della determinazione dell&#8217;ammontare dell&#8217;utile conseguibile, e quindi del danno emergente risarcibile, risultava applicato il criterio &#8211; presuntivo, forfettario ed automatico &#8211; che quantificava nel 10% dell’offerta il guadagno presunto dell&#8217;appaltatore (Consiglio Stato, sez. V, 30 luglio 2008, n. 3806) secondo l’art. 134 Codice contratti pubblici, riproduttivo dell’art. 345 L. 2248/1865 all. F. in materia di recesso contrattuale.<br />	<br />
Tale criterio doveva però essere contemperato, secondo la tesi preferibile, tenendo conto anche dell’<i>aliunde perceptum</i>, vale a dire della documentazione da parte dell&#8217;impresa di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l&#8217;espletamento di altri servizi. (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 10 marzo 2011, n. 569; T.A.R. Puglia Bari, sez I, 3 maggio 2010, n. 1702; Consiglio di Stato, sez V 14 aprile 2008, n. 1666).<br />	<br />
Infatti, allorché tale dimostrazione non fosse stata offerta, è da ritenere che l&#8217;impresa potesse avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri, analoghi servizi, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con conseguente riduzione in via equitativa del danno risarcibile<br />	<br />
Tale criterio, correttamente aderente al principio civilistico che onera il danneggiato della prova del danno patito (art. 2697 c.c.) risulta oggi avvalorato dall’espressa previsione codicistica (art. 124 cod. proc. amm.) dal momento che il danno per equivalente deve essere “subito e provato” con l’effetto di espellere dall’ordinamento ogni criterio di determinazione in via automatica e forfettaria (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 04 novembre 2010, n. 4552).<br />	<br />
Ciò premesso, la ricorrente non ha fornito la rigorosa prova della mancata utilizzazione delle maestranze e delle attrezzature, circostanza che se non elide il pregiudizio dell’interesse contrattuale positivo, ne diminuisce sicuramente l’entità, equitativamente determinabile, secondo il Collegio, in misura pari al cinque per cento dell’offerta al netto del ribasso praticato in sede di gara, vale a dire pari ad euro 10. 574.<br />	<br />
Tale importo deve poi essere ulteriormente diminuito, ai sensi dell’art 1227 c.c., in relazione al contributo causale costituito dalla condotta parzialmente negligente del danneggiato. Sul punto, se, come detto, affinché la condotta del danneggiato sia ritenuta conforme all’ordinaria diligenza, non è indispensabile la rituale proposizione dell’azione caducatoria, non può la mera richiesta di annullamento in autotutela avere, in concreto, la medesima valenza sul piano eziologico, pur se ipotetico, della evitabilità del danno.<br />	<br />
Infatti, la presentazione entro il termine decadenziale, della mera istanza di annullamento d’ufficio, se circostanziata e motivata, pone l’Amministrazione nella posizione di poter evitare la condanna al risarcimento del danno, ma soltanto a seguito di autonoma valutazione, espressione di discrezionalità tipica dell’autotutela con funzione di riesame, a meno che non si ritenga sussistere un ipotesi, del tutto atipica, di autotutela doverosa. Ne consegue una diversa efficienza causale del comportamento del danneggiato alla produzione dell’evento dannoso, rispetto all’esperimento di rituale azione costitutiva di annullamento, pienamente idonea ad evitare il danno, unitamente alla richiesta di misure cautelari anche monocratiche.<br />	<br />
Nella fattispecie, al fine della valutazione in concreto del comportamento complessivo delle parti, nessun decisivo rilievo può essere comunque attribuito alla rinuncia alla misura cautelare, poiché alla camera di consiglio del 13 gennaio 2010 i lavori risultavano già ultimati.<br />	<br />
Le considerazioni sin qui esposte conducono alla necessità di procedere ad una ulteriore riduzione della misura del risarcimento, in ragione dell’entità percentuale dell’efficienza causale del comportamento del danneggiato, che il Collegio ex art. 1226 c.c. stima in via equitativa, nella fattispecie, nella misura del 25 per cento del danno risarcibile.<br />	<br />
Il risarcimento dovuto a titolo di mancato utile dal Comune di Bisceglie può essere stabilito, pertanto, a 2.643 euro.</p>
<p>7. Può ulteriormente riconoscersi il danno curriculare, specificamente chiesto dalla ricorrente. La giurisprudenza (<i>ex multis</i> Consiglio di Stato sez. VI 18 marzo 2011, n. 1681) afferma infatti in modo concorde che l&#8217;esecuzione di un appalto pubblico, anche a prescindere dal lucro derivante dal corrispettivo pagato dalla stazione appaltante, può essere comunque fonte per l&#8217;impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la sua capacità di competere sul mercato e quindi la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti. Il danno da perdita di qualificazione può essere calcolato in proporzione della somma già liquidata a titolo di lucro cessante, secondo una percentuale destinata a variare in considerazione dell&#8217;importanza dell&#8217;appalto illegittimamente aggiudicato ad altra impresa. Nel caso di specie, il Collegio stima equo riconoscere una somma pari al 10% di quanto liquidato a titolo di lucro cessante: alla somma di euro 2.643 devono aggiungersi, quindi, euro 264 a titolo di danno curriculare. <br />	<br />
Il risarcimento complessivamente dovuto dal Comune di Bisceglie ammonta pertanto a 2.907 euro. Su detta somma compete la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore, con decorrenza dal 28 settembre 2009 (data della stipula del contratto con l&#8217;Impresa Lisi Michele) fino alla data di deposito della presente decisione; sulla somma così rivalutata si computeranno gli interessi legali calcolati esclusivamente dalla data di deposito della presente decisione fino all&#8217;effettivo soddisfo (cfr. in questo senso Cons. Stato, sez, VI, 21 maggio 2009 n. 3144).</p>
<p>8. Deve invece essere respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno emergente relativo alle spese per la partecipazione alla gara, poiché esse restano normalmente a carico delle imprese partecipanti, sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 14 gennaio 2011, n. 21; T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, sez. I, 4 settembre 2008, n. 1050).</p>
<p>9. In conclusione, il ricorso è irricevibile quanto alla domanda di annullamento, mentre è accolto parzialmente quanto alla concorrente domanda di condanna al risarcimento del danno, nella misura descritta.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, attesa anche la reciproca soccombenza<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:<br />	<br />
&#8211; dichiara irricevibile l’azione di annullamento;<br />	<br />
&#8211; accoglie in parte la domanda risarcitoria e per l’effetto condanna il Comune di Bisceglie al risarcimento del danno in favore della ricorrente, nella misura di euro 2.907 (duemilanovecentosette) oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazion<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2012-n-592/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2012 n.592</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-209/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-209/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.209</a></p>
<p>Va sospeso il rigetto della richiesta di autorizzazione ex art. 88 TULPS (giuochi e scommesse), considerati i consistenti dubbi interpretativi circa la compatibilità comunitaria del sistema concessorio/autorizzatorio disciplinato, in materia di scommesse, dal legislatore italiano, perplessità che rilevano non in assoluto, bensì in considerazione delle modalità con cui tale sistema</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il rigetto della richiesta di autorizzazione ex art. 88 TULPS (giuochi e scommesse), considerati i consistenti dubbi interpretativi circa la compatibilità comunitaria del sistema concessorio/autorizzatorio disciplinato, in materia di scommesse, dal legislatore italiano, perplessità che rilevano non in assoluto, bensì in considerazione delle modalità con cui tale sistema è stato in concreto disciplinato ed attuato; considerato che sul punto con ordinanza di questa Sezione n. 1861 del 5.12.2011 è stata sollevata, su ricorsi identici, apposita questione interpretativa europea ai sensi dell’art. 267 TFUE (ex art. 234 del Trattato CE); considerato che il pregiudizio patrimoniale patito dal nominato ricorrente in conseguenza dell’esecuzione del provvedimento impugnato appare di assai difficoltosa riparazione per equivalente, di talché possono ritenersi sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, con condanna dell’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di questa fase; considerato, proprio in relazione alla questione interpretativa pendente, di dovere sospendere il giudizio che dovrà essere riassunto dalla parte più diligente, a mezzo di apposita istanza di fissazione di udienza, entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione della Corte europea di giustizia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00209/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00341/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 341 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Vincenzo Marino</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Marinelli, Augusto Dossena, con domicilio eletto presso Augusto Dossena in Firenze, via Bolognese 55;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Questura di Lucca</b>, in persona del Questore p.t., <b>Ministero dell&#8217;interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliataria per legge; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto Prot. /2011 Cat. 111E/P.A.S. emesso dal Questore di Lucca il 5 dicembre 2011 e notificato il 9 dicembre 2011 avente ad oggetto il rigetto della richiesta di autorizzazione ex art. 88 TULPS, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o altrimenti connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Lucca e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>considerato che le doglianze articolate dal ricorrente appaiano suscettibili di favorevole delibazione in virtù dei consistenti dubbi interpretativi circa la compatibilità comunitaria del sistema concessorio/autorizzatorio disciplinato, in materia di scommesse, dal legislatore italiano, perplessità che rilevano non in assoluto, bensì in considerazione delle modalità con cui tale sistema è stato in concreto disciplinato ed attuato;<br />	<br />
considerato che sul punto con ordinanza di questa Sezione n. 1861 del 5.12.2011 è stata sollevata, su ricorsi identici, apposita questione interpretativa europea ai sensi dell’art. 267 TFUE (ex art. 234 del Trattato CE); <br />	<br />
considerato che il pregiudizio patrimoniale patito dal nominato ricorrente in conseguenza dell’esecuzione del provvedimento impugnato appare di assai difficoltosa riparazione per equivalente, di talché possono ritenersi sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, con condanna dell’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di questa fase;<br />	<br />
considerato, proprio in relazione alla questione interpretativa pendente, di dovere sospendere il giudizio che dovrà essere riassunto dalla parte più diligente, a mezzo di apposita istanza di fissazione di udienza, entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione della Corte europea di giustizia;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
&#8211; sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
&#8211; sospende il giudizio fino alla sua riassunzione, a cura della parte più diligente a mezzo di apposita istanza di fissazione di udienza, entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione della Corte europea.<br />	<br />
&#8211; condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2012 n.2684</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2012-n-2684/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2012-n-2684/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2012-n-2684/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2012 n.2684</a></p>
<p>F. Bianchi Pres. &#8211; D. Soricelli Est. G. Arcudi (Avv. M.V. Sarra) contro l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di R. Giorgetti (Avv. C. Fedeli) ed E. Turillazzi (Avv. D. Comporti) sulla differenza tra il concorso per professore associato e quello per professore</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2012-n-2684/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2012 n.2684</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Bianchi Pres. &#8211; D. Soricelli Est.<br /> G. Arcudi (Avv. M.V. Sarra) contro l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di R. Giorgetti (Avv. C. Fedeli) ed E. Turillazzi (Avv. D. Comporti)</span></p>
<hr />
<p>sulla differenza tra il concorso per professore associato e quello per professore ordinario e sulla natura della c.d. &ldquo;valutazione comparativa&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Università – Concorso per professore associato e per professore ordinario – Differenze – Maggiore rilevanza dei titoli scientifici nel concorso per l’idoneità a ordinario – Sussistenza	</p>
<p>2. Università – Concorsi per la selezione dei docenti universitari &#8211; “Valutazione comparativa” &#8211; Definizione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Tra il concorso per professore associato e quello per professore ordinario vi è una fondamentale differenza, nel senso che, menzionando la normativa la “piena maturità scientifica” (che è concetto diverso dalla “maturità scientifica e didattica” e dalla semplice “maturità scientifica”), nel concorso per l’idoneità a ordinario le Commissioni sono tenute a prendere in esame principalmente i titoli scientifici dei candidati, mentre i titoli didattici e di servizio universitario non sono autonomamente valutabili, ma possono soltanto concorrere a documentare una valida attività di ricerca ed un notevole impegno culturale 	</p>
<p>2. La “valutazione comparativa” prevista nei concorsi per la selezione dei docenti universitari consiste in un confronto tra i giudizi globalmente formulati dalla commissione per ciascun candidato mentre non occorre una puntuale comparazione del curriculum di ciascun candidato con quello di tutti gli altri (una sorta di “confronto a coppie”) dato che, se così fosse, la procedura diventerebbe farraginosa e ingovernabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 2199 del 2011, proposto da </p>
<p>Giovanni Arcudi, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Valerio Sarra, presso il cui studio in Roma, via Alba n. 14, è elettivamente domiciliato;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’università degli studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata ex lege;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Raffaele Giorgetti, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristiana Fedeli, presso il cui studio in Roma, via Muzio Clementi n. 68, è elettivamente domiciliato;<br />
Emanuela Turillazzi, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Comporti, elettivamente domiciliata in Roma, in corso Vittorio Emanuele II n. 18 presso lo studio del dottor Gian Marco Grez;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto rettorale n. 4448 del 17 dicembre 2010, recante approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/43 presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’ateneo Tor Vergata, della relazione riassuntiva, ivi inclusi i giudizi individuali e collegiali e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita&#8217; degli Studi Tor Vergata di Roma e di Raffaele Giorgetti e di Emanuela Turillazzi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2012 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso all’esame, il professor Arcudi, premesso di essere in servizio come professore associato presso l’Università degli studi Tor Vergata per la disciplina “medicina legale”, impugna gli esiti della procedura comparativa indetta dalla medesima università per la copertura di un posto di docente ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/43, procedura all’esito della quale sono stati dichiarati idonei con determinazione a maggioranza i controinteressati, professori Giorgetti e Turillazzi.<br />	<br />
2. Egli, in estrema sintesi, l’insufficienza della motivazione dei giudizi espressi dalla commissione e la violazione dei criteri previsti per la valutazione dei <i>curricula</i> dal D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 e dal bando (che sostanzialmente li riproduce).<br />	<br />
3. Resistono al ricorso l’Università degli studi Tor Vergata e i due vincitori, professori Giorgetti e Turillazzi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con l’unico articolato motivo proposto, il ricorrente denuncia che: <br />	<br />
a) i giudizi complessivi della commissione sono sostanzialmente privi di indicazione dell’<i>iter</i> logico seguito e manca nei verbali l’indicazione di qualsivoglia attività di comparazione dei <i>curricula</i> dei candidati; in particolare i giudizi complessivi sono del tutto apodittici perché non sono in alcun modo collegati ai <i>curricula</i> didattici e scientifici e quindi non permettono di individuare quali elementi siano stati ritenuti più o meno qualificanti e quali siano in concreto le ragioni per cui i controinteressati sono stati dichiarati vincitori; identico limite avrebbero i giudizi individuali che parimenti sono privi di valutazione comparativa e sono strutturati in modo da rendere impossibile comprendere quali siano gli elementi su cui essi si basano; in definitiva i giudizi formulati, sia quelli individuali che quelli complessivi, sono privi di quell’espressa considerazione dei parametri normativi indicati dall’articolo 4 del D.P.R. n. 117 citato e della conseguente comparazione; <br />	<br />
b) egli aggiunge che in nessun conto è stato tenuto il fatto che egli è in possesso di due lauree (in giurisprudenza e in medicina e chirurgia) e di diploma di specializzazione in medicina legale (mentre i vincitori sono in possesso della sola laurea in medicina e chirurgia); <br />	<br />
c) contesta altresì che egli può vantare rispetto ai vincitori una più rilevante attività didattica (distribuita su ben 38 anni di insegnamento sempre nello specifico settore della medicina legale, di cui circa 15 come professore associato); al contrario il professor Giorgetti vanta solo sedici anni di attività didattica (di cui solo 3 come professore associato); inoltre egli non ha mai insegnato medicina legale, tantomeno presso una facoltà di medicina e chirurgia; inoltre alla data di presentazione della domanda non aveva ancora ottenuto la riconferma del suo incarico mentre la commissione nella valutazione del <i>curriculum</i> afferma erroneamente che questa era stata ottenuta; analogamente la professoressa Turillazzi – che nella domanda aveva dichiarato di aver svolto 8 anni di attività didattica, di cui 3 come professore associato – ha in realtà documentato meno di 5 anni di insegnamento (di cui meno di 3 come professore associato); in più ella ha insegnato “bioetica” ma solo in alcuni corsi di specializzazione; a fronte di questi dati, che evidenzierebbero una oggettiva prevalenza dei titoli didattici del ricorrente, la valutazione operata dalla commissione si rivela sostanzialmente “tautologica” essendo del tutto priva di una reale considerazione di questi titoli; analoghe censure sono svolte per l’attività assistenziale, con l’aggravante che i vincitori non l’hanno documentata pur avendo la commissione valutato la stessa in termini elogiativi mentre quella pluriennale del ricorrente non ha ricevuto risalto alcuno;<br />	<br />
d) in relazione all’attività svolta all’estero, si evidenzia in ricorso che, a fronte di quella documentata dal ricorrente (che all’inizio della sua carriera ha insegnato in Somalia), i controinteressati non hanno documentato attività alcuna;<br />	<br />
e) quanto al giudizio sulle pubblicazioni, viene denunciato in ricorso che esso è del tutto incongruo; il ricorrente ha infatti documentato di aver pubblicato una monografia in collaborazione e tre lavori a nome singolo (tutti su argomenti di peculiare interesse nell’ambito della medicina legale); a fronte di ciò il professor Giorgetti non ha documentato alcuna monografia o lavoro a nome singolo mentre la professoressa Turillazzi ha documentato solo tre lavori a nome singolo relativi a oggetti non congruenti con la medicina legale; la commissione inoltre non ha proceduto a verificare “analiticamente”, come prescritto, l’apporto individuale dei candidati nei lavori in collaborazione; tra l’altro, se ciò fosse stato fatto, il ricorrente sarebbe stato favorito dato che il suo nome nei lavori in collaborazione è “quasi sempre” collocato al primo posto; sul punto si evidenzia il carattere apodittico dell’affermazione (che si ritrova nei giudizi di alcuni commissari) circa il fatto che il ricorrente ha pubblicato i suoi lavori su riviste italiane (e che si tratterebbe prevalentemente di lavori di tipo casistico) mentre i vincitori vanterebbero pubblicazioni “di rilevanza eccezionale” per collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità; in realtà i lavori di tipo casistico sono documentati dal ricorrente e dai vincitori nelle medesime quantità e, a parte il lavoro monografico (peraltro già valutato in termini elogiativi dal presidente della commissione in occasione di un diverso concorso) che gli altri candidati non possono vantare, i suoi lavori sperimentali sono in numero almeno pari a quello dei vincitori; in definitiva il ricorrente rileva che la sua attività scientifica è stata ingiustamente svilita tanto più che essa, a differenza di quella dei vincitori che si riferisce anche a argomenti non direttamente inerenti alla medicina legale, è tutta riferibile a questa materia;<br />	<br />
f) viene infine denunciato che i giudizi della maggioranza della commissione – che enfatizzano capacità didattiche, cliniche e organizzative dei vincitori – sono del tutto incongrui dato che essi hanno documentato le relative attività in modo complessivamente modesto, al contrario del ricorrente, che ha invece documentato di aver svolto in modo proficuo attività didattica, attività di ricerca, attività di coordinamento di gruppi di ricerca (essendo coordinatore del dottorato di ricerca), attività assistenziale e anche una pluriennale attività di perito per conto di diversi uffici giudiziari italiani; a titolo esemplificativo si evidenzia come nel giudizio relativo alla professoressa Turillazzi si sottolinea la sua attività di responsabile (dal 2002) del servizio di necroscopia della sezione dipartimentale di medicina legale dell’università di Foggia mentre si omette del tutto di menzionare che il ricorrente dirige dal 1990 l’omologa struttura presso l’Università di Tor Vergata.<br />	<br />
A riprova dell’incongruità delle valutazioni operate e del difetto di motivazione il ricorrente evidenzia come uno dei commissari abbia manifestato un espresso dissenso dai giudizi complessivi relativi a lui e ai due vincitori, esprimendo in particolare una preferenza per il suo <i>curriculum </i>(e per quello dell’altro candidato rispetto al quale aveva manifestato il dissenso dal giudizio formulato dagli altri commissari).<br />	<br />
2. Il ricorso è infondato.<br />	<br />
3. Ai fini della comprensione delle ragioni della decisione è opportuna una sintetica premessa.<br />	<br />
Come è noto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ha articolato i docenti universitari nella due fasce dei professori ordinari e dei professori associati. In base all’articolo 41 “l&#8217;accesso al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori ordinari, ha luogo mediante pubblici concorsi per titoli su base nazionale, intesi ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati”; in base al successivo articolo 42, invece, il concorso preordinato al reclutamento dei professori associati “è inteso ad accertare l&#8217;idoneità scientifica e didattica del candidato”.<br />	<br />
Come si vede, quindi, nel caso del professore ordinario il requisito da accertare è la “piena maturità scientifica”, mentre nel caso del professore associato viene in rilievo il diverso concetto di “maturità scientifica e didattica”; le disposizioni citate sono state ormai abrogate ma il loro contenuto è confluito, quasi del tutto inalterato, nella disciplina, vigente al tempo dello svolgimento del concorso in contestazione, dell’articolo 3 del d.lg. 6 aprile 2006, n. 164 (“Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 5 della L. 4 novembre 2005, n. 230”), che, nel regolare la “idoneità scientifica nazionale”, per i professori ordinari ha mantenuto il concetto di “piena maturità scientifica” mentre per gli associati fa riferimento al concetto di “maturità scientifica”. Per completare il quadro, il d.lg. n. 164 del 2005 citato è stato abrogato dall’articolo 29, comma 12, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 a “decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall’articolo 16, comma 2”, cioè dei regolamenti volti a dare attuazione alla “abilitazione scientifica nazionale” istituita da tale articolo; i regolamenti previsti sono in corso di emanazione; in particolare è stato emanato il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 (recante “Regolamento concernente il conferimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale per l&#8217;accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell&#8217;articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”) mentre, per quanto concerne il profilo che interessa, esiste una bozza di regolamento recante “criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale” (cui fa riferimento la memoria depositata dalla professoressa Turillazzi e che è agevolmente reperibile sul <i>web</i>) che conferma agli articoli 4 e 5 i due concetti di “piena maturità scientifica” per i docenti ordinari e di “maturità scientifica” per gli associati.<br />	<br />
Al di là delle norme <i>in itinere</i> è comunque chiaro che la presente controversia va risolta sulla base della normativa vigente al tempo del procedimento.<br />	<br />
Ciò premesso, la giurisprudenza amministrativa, chiamata a misurarsi con questa normativa ha chiarito, come evidenziato dalla professoressa Turillazzi, che tra il concorso per professore associato e quello per professore ordinario vi è una fondamentale differenza, nel senso che, menzionando la normativa la “piena maturità scientifica” (che è concetto diverso dalla “maturità scientifica e didattica” e dalla semplice “maturità scientifica”), nel concorso per l’idoneità a ordinario “le Commissioni sono tenute a prendere in esame principalmente i titoli scientifici dei candidati, mentre i titoli didattici e di servizio universitario non sono autonomamente valutabili, ma possono soltanto concorrere a documentare una valida attività di ricerca ed un notevole impegno culturale” (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4960). In altri termini il principale oggetto di valutazione è la complessiva attività scientifica svolta dai candidati, in particolare verificando la sua coerenza con il settore scientifico-disciplinare e valutando nelle linee di ricerca di ciascun candidato originalità, innovatività, rigore metodologico, continuità dell’impegno e rilevanza dei risultati raggiunti all’interno della comunità scientifica; ciò non significa che gli altri elementi (vale a dire la carriera universitaria, l’attività didattica, l’attività assistenziale etc. …) non debba essere oggetto di valutazione, dato che la necessità di questa valutazione è espressamente prevista dalla legge, ma che a questi elementi non possa essere attribuito un rilievo determinante.<br />	<br />
Va poi aggiunto, in relazione alla circostanza che nel ricorso si fa sistematicamente riferimento alla mancanza di una valutazione comparativa del <i>curriculum</i> dei candidati, che la giurisprudenza consolidata ha chiarito che la “valutazione comparativa” prevista nei concorsi per la selezione dei docenti universitari consiste in un confronto tra i giudizi globalmente formulati dalla commissione per ciascun candidato mentre non occorre una puntuale comparazione del <i>curriculum</i> di ciascun candidato con quello di tutti gli altri (una sorta di “confronto a coppie”) dato che, se così fosse, la procedura diventerebbe farraginosa e ingovernabile (in questo senso Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708)<br />	<br />
4. Se si muove da queste coordinate, che corrispondono alla normativa vigente al tempo della procedura e allo stato della giurisprudenza, le censure del ricorrente si rivelano infondate.<br />	<br />
4.1. Per quanto riguarda il profilo della insufficienza della motivazione, infatti, posto che non è richiesta una puntuale comparazione del <i>curriculum </i>del singolo candidato con quello degli altri, i giudizi complessivi (per quanto formulati a maggioranza) risultano legittimi, pur nella loro sintesi. Se infatti si considerano i giudizi della maggioranza ci si avvede che essi sono correttamente proiettati alla individuazione del profilo richiesto dalla normativa (cioè il livello di piena maturità scientifica dei candidati); essi quindi legittimamente si incentrano soprattutto sul profilo della originalità, innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica e sull’impatto di tale ricerca sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, evidenziando il profilo della coerenza con il settore e non tralasciando (seppur lasciandole per così dire sullo sfondo) le attività didattiche e assistenziali. In questa prospettiva i due vincitori sono indicati come i candidati di maggiore spessore scientifico, con una valutazione che non è scalfita dalle censure del ricorrente, mentre, nel caso di quest’ultimo, il suo spessore scientifico è indicato come inferiore pur riconoscendosi le sue capacità didattiche, cliniche e organizzative (cui, per le ragioni già viste, in una procedura di selezione di un docente universitario ordinario, non può attribuirsi un rilievo prevalente).<br />	<br />
Lo stesso giudizio dissenziente non smentisce, a ben vedere, il giudizio della maggioranza circa il maggior spessore scientifico dei vincitori.<br />	<br />
Anzitutto le valutazioni del commissario dissenziente mettono sostanzialmente sullo stesso piano “personalità scientifica”, “impegno didattico” e “attività organizzativa” (e infatti i suoi giudizi individuali sono costantemente articolati in queste tre componenti e nel verbale della seduta in cui si è svolta la votazione finale egli ha anche dichiarato che nei concorsi universitari “la valutazione dell’attitudine scientifica risulta prevalente per i concorsi a ricercatore universitario, la valutazione dell’attitudine didattica per quelli a professore di seconda fascia e l’attitudine organizzativa per quelli di prima fascia”); di conseguenza essi finiscono con il mettere sullo stesso piano elementi che, in base alla normativa, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, si pongono su piani diversi.<br />	<br />
4.2. Infondate quindi sono le censure incentrate sul mancato rilievo attribuito al possesso della doppia laurea e alla maggiore esperienza didattica del ricorrente; si tratta infatti di elementi cui non può essere attribuito un rilievo determinante (soprattutto per quel che concerne il possesso della seconda laurea). Parimenti di scarso rilievo è il profilo relativo all’attività all’estero dato che nei giudizi complessivi relativi al ricorrente (che all’estero ha svolto solo attività didattica e in epoca remota) e dei vincitori non si menzionano attività di ricerca svolte all’estero (per il solo professor Giorgetti nella “sintesi curriculare” si menzionano soggiorni di studio all’estero).<br />	<br />
4.3. Per quanto riguarda infine il profilo relativo alla valutazione delle pubblicazioni non si rinvengono elementi di irragionevolezza nel giudizio della maggioranza che evidenzia, relativamente ai vincitori, come la loro produzione sia di notevole originalità e rigore metodologico e come la stessa abbia avuto un notevole impatto sulla comunità scientifica; tra l’altro, benché il giudizio non sia stato condiviso da uno dei commissari, non può non evidenziarsi come tale commissario, nel formulare il suo giudizio individuale sui vincitori, abbia riconosciuto come i loro lavori &#8211; pubblicati da riviste a diffusione internazionale &#8211; rivelino elementi di originalità e innovatività, anche se poi nel giudizio complessivo i vincitori sono qualificati come docenti in evoluzione meritevoli di “futuro apprezzamento”. E’ anche interessante notare come il giudizio del commissario dissenziente sul ricorrente – pur evidenziando “continuità e originalità di interessi e di applicazione” nella produzione scientifica – riconosca che si tratta di produzione che ha avuto circolazione prevalentemente nel nostro paese, pur essendo stata edita “su riviste a ampia circolazione” e quindi, sia pure implicitamente, riconosce che i lavori dei vincitori hanno avuto un maggiore impatto sulla comunità scientifica nazionale e internazionale rispetto a quelli del ricorrente. <br />	<br />
In definitiva, se si tiene presente che la valutazione del commissario dissenziente pone sostanzialmente sullo stesso piano la produzione scientifica, l’attività didattica e l’attitudine organizzativa (ritenendo da quel che si legge nel verbale del 24 dicembre 2010 che quest’ultimo elemento abbia valore prevalente nei concorsi per docente di prima fascia), può ritenersi che la “distanza” reale tra i giudizi della maggioranza, maggiormente orientati a cogliere l’aspetto dello “spessore scientifico” dei candidati, e quelli del commissario dissenziente non sia così notevole come sostenuto dal ricorrente (che molto enfatizza questi profili nella sua ultima memoria).<br />	<br />
5. Conclusivamente il ricorso è infondato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione III, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere<br />	<br />
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012</p>
<p align=justify>
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