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	<title>21/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1132</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1132/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1132/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1132</a></p>
<p>Va sospesa la decadenza convenzione stipulata inter partes per la gestione e custodia di un complesso di piscine, considerato che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, la vicenda appare meritevole di un sollecito approfondimento in sede di merito e che nelle more il provvedimento del Comune debba</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1132/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1132</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1132/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1132</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la decadenza convenzione stipulata inter partes per la gestione e custodia di un complesso di piscine, considerato che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, la vicenda appare meritevole di un sollecito approfondimento in sede di merito e che nelle more il provvedimento del Comune debba essere opportunamente sospeso per evitare, nel bilanciamento dei rispettivi interessi, un danno grave e irreparabile all’appellante con l’abbandono della gestione dell’impianto sportivo e all’amministrazione per la eventuale retrocessione del bene a seguito della decisione di merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01132/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01173/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Associazione Centro Ester</b> (Ente Morale Onlus) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Maria Zuppardi e Carlo De Maio, con domicilio eletto presso Titomanlio Abbamonte Studio in Roma, via Terenzio N. 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di San Sebastiano al Vesuvio</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Vinti e Valerio Barone, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE I n. 01932/2011, resa tra le parti, concernente DECADENZA CONVENZIONE STIPULATA INTER PARTES PER LA GESTIONE E CUSTODIA DI UN COMPLESSO DI PISCINE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di San Sebastiano al Vesuvio;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Ezio Maria Zuppardi e Valerio Barone;	</p>
<p>Considerato che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, la vicenda appare meritevole di un sollecito approfondimento in sede di merito e che nelle more il provvedimento del Comune debba essere opportunamente sospeso per evitare, nel bilanciamento dei rispettivi interessi, un danno grave e irreparabile all’appellante con l’abbandono della gestione dell’impianto sportivo e all’amministrazione per la eventuale retrocessione del bene a seguito della decisione di merito;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che ricorrono giusti motivi perché le spese della odierna fase cautelare siano compensate tra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1173/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della odierna fase cautelare, come in motivazione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1132/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1132</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1131</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1131/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1131/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1131</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla la revoca della carica di assessore della giunta comunale motivando sulla circostanza che l’unica motivazione della revoca sarebbe consistita in una sola dichiarazione alla stampa resa dall’assessore nell’esercizio della propria libertà di espressione che non risultava aver avuto un diretto impatto sulla gestione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1131/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1131/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1131</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla la revoca della carica di assessore della giunta comunale motivando sulla circostanza che l’unica motivazione della revoca sarebbe consistita in una sola dichiarazione alla stampa resa dall’assessore nell’esercizio della propria libertà di espressione che non risultava aver avuto un diretto impatto sulla gestione del settore di responsabilità a questi assegnato nell’ambito della Giunta; Considerato che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare l’appello, alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, appare assistito da adeguato fumus boni iuris. Sul piano procedurale infatti, il provvedimento del Sindaco di revoca di un assessore, che così come quello di nomina ha carattere discrezionale e fiduciario, a termini dell’art. 46 del T.U.E.L. n. 267/2000 deve essere oggetto di obbligatoria comunicazione al Consiglio (come nel caso di specie è avvenuto) e il Consesso è chiamato a prenderne atto nella sua veste di organo di indirizzo e di controllo dell’attività politico-amministrativa dell’ente locale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01131/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01031/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Grottaferrata</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Sandulli e Alessandro Diotallevi, con domicilio eletto presso Piero Sandulli in Roma, via F. Paulucci de&#8217; Calboli n. 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Filippo Mevi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Riccardo Barberis, con domicilio eletto presso Riccardo Barberis in Roma, via A. Pollaiolo n. 3; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II TER n. 00642/2012, resa tra le parti, concernente REVOCA DELLA CARICA DI ASSESSORE DELLA GIUNTA COMUNALE	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Filippo Mevi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Diotallevi, Piero Sandulli e Ricardo Barberis;	</p>
<p>Considerato che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare l’appello, alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, appare assistito da adeguato fumus boni iuris. Sul piano procedurale infatti, il provvedimento del Sindaco di revoca di un assessore, che così come quello di nomina ha carattere discrezionale e fiduciario, a termini dell’art. 46 del T.U.E.L. n. 267/2000 deve essere oggetto di obbligatoria comunicazione al Consiglio (come nel caso di specie è avvenuto) e il Consesso è chiamato a prenderne atto nella sua veste di organo di indirizzo e di controllo dell’attività politico-ammnistrativa dell’ente locale.<br />	<br />
Spese al merito.	</p>
<p align=right><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1031/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Spese al merito.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1131/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1128</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1128/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1128/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1128</a></p>
<p>Va sospeso, ai soli fini della sollecita fissazione del merito, il provvedimento di affidamento dei lavori di sistemazione idraulica fosso scolo dei giardini comunali, se si censura la mancata sottoscrizione da parte dell’aggiudicataria delle offerte temporale e tecnica; &#8211; a questo specifico riguardo, anche successivamente all’introduzione, ad opera del c.d.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1128/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1128/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1128</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai soli fini della sollecita fissazione del merito, il provvedimento di affidamento dei lavori di sistemazione idraulica fosso scolo dei giardini comunali, se si censura la mancata sottoscrizione da parte dell’aggiudicataria delle offerte temporale e tecnica; &#8211; a questo specifico riguardo, anche successivamente all’introduzione, ad opera del c.d. decreto sviluppo, del comma 1-bis dell’art. 46 cod. contr. pubbl., deve considerarsi intatta l’esigenza, di ordine imperativo, di assicurare la vincolatività dell’offerta attraverso una chiara espressione della volontà del suo autore e che detta esigenza, giusto anche il disposto dell’art. 74 cod. contr. pubbl., può essere realizzata unicamente con la sottoscrizione, nel caso di specie pacificamente mancante;- per quanto concerne il periculum, successivamente all’ordinanza cautelare di primo grado le parti odierne appellate hanno stipulato, in data 17/2/2012, il contratto e successivamente, in data 28/2/2012, sono addivenute alla consegna dei lavori;- sotto questo medesimo profilo, la stazione appaltante deduce, condivisibilmente, l’urgenza dei lavori; Ritenuto pertanto che il pericolo di pregiudizio lamentato dall’appellante può adeguatamente essere tutelato con la sollecita fissazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., dovendo pertanto il presente appello cautelare essere accolto in questo senso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01128/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01081/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Giacchini di Giacchini Alfredo &#038;C. Snc </b>in proprio ed in qualità di mandataria della costituenda Ati, <b>Piciucchi Sergio &#038; Fabrizio Snc</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Frontoni, Gianluca Luzi, con domicilio eletto presso Massimo Frontoni in Roma, via Guido D&#8217;Arezzo 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Arcangelo Guzzo, Claudio Martino, con domicilio eletto presso Claudio Martino in Roma, via Antonio Gramsci N.9; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Icag Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Riccardo Barberis, con domicilio eletto presso Riccardo Barberis in Roma, via A. Pollaiolo 3; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III TER n. 00375/2012, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO SCOLO DEI GIARDINI COMUNALI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e di Icag Srl;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Massimo Frontoni, Claudio Martino e Riccardo Barberis;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; ad una sommaria delibazione appaiono assistiti da apprezzabili elementi di fondatezza i motivi dell’appellante nei quali si censura la mancata sottoscrizione da parte dell’aggiudicataria delle offerte temporale e tecnica;<br />	<br />
&#8211; a questo specifico riguardo, è appena il caso di evidenziare che, anche successivamente all’introduzione, ad opera del c.d. decreto sviluppo, del comma 1-bis dell’art. 46 cod. contr. pubbl., deve considerarsi intatta l’esigenza, di ordine imperativo, di<br />
&#8211; per quanto concerne il periculum, successivamente all’ordinanza cautelare di primo grado le parti odierne appellate hanno stipulato, in data 17/2/2012, il contratto e successivamente, in data 28/2/2012, sono addivenute alla consegna dei lavori;<br />	<br />
&#8211; sotto questo medesimo profilo, la stazione appaltante deduce, condivisibilmente, l’urgenza dei lavori;	</p>
<p>Ritenuto pertanto che:<br />	<br />
&#8211; il pericolo di pregiudizio lamentato dall’appellante può adeguatamente essere tutelato con la sollecita fissazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., dovendo pertanto il presente appello cautelare essere accolto in questo senso<br />
&#8211; sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti in causa le spese della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1081/2012) ai meri fini della sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito davanti al giudice di primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese della fase integralmente compensate tra tutte le parti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1128/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.63</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-63/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-63/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-63/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.63</a></p>
<p>Rilevato che la ricorrente impugna i provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha disposto la decadenza dell’autorizzatone all’occupazione di suolo pubblico riferita ad un dehor posizionato sulla pubblica via in corrispondenza dell’esercizio commerciale gestito dalla Società ricorrente a seguito di violazioni accertate circa gli ingombri del manufatto; che costituisce oggetto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-63/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.63</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-63/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.63</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rilevato che la ricorrente impugna i provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha disposto la decadenza dell’autorizzatone all’occupazione di suolo pubblico riferita ad un dehor posizionato sulla pubblica via in corrispondenza dell’esercizio commerciale gestito dalla Società ricorrente a seguito di violazioni accertate circa gli ingombri del manufatto; che costituisce oggetto di impugnazione, altresì, l’atto di concessione nella parte in cui prevede l’effetto della decadenza in conseguenza di violazioni non meglio specificate delle prescrizioni imposte;Considerato che la disciplina normativa regolante la materia ricollega il contestato effetto della decadenza all’accertamento di gravi o reiterate violazioni; che il provvedimento di concessione pare in contrasto con la richiamata normativa di settore; che le infrazioni rilevate non sembrerebbero rivestire i prescritti caratteri; che, pertanto, ad un primo sommario esame, il provvedimento di decadenza pare violare i canoni di congruità e proporzionalità costituenti limite all’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione; Valutata la natura e gravità del pregiudizio cui la ricorrente rimarrebbe esposta nelle more del giudizio derivante dall’impossibilità di fruire di spazi pubblici per l’esercizio della propria attività in periodo favorevole.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00063/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00088/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 88 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Antica Salumeria Rosi Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Conti, Stefania Vasta, con domicilio eletto presso Giorgio Conti Avv. in Parma, via Repubblica 31;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Parma</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Caroppo, Laura Maria Dilda, con domicilio eletto presso Salvatore Caroppo Avv. in Parma, Strada Repubblica 1-Avv.Ra Mun.Le; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento prot. 2012.VI/3.26 notificato in data 15.02.2012, con il quale il comune di Parma ha disposto la decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico n. 218/2011 e ha ordinato l&#8217;immediata rimozione della struttura abusiva e il ripristino dei luoghi;<br />	<br />
della concessione n. 281/2011 nella parte in cui prevede che dall&#8217;inosservanza delle prescrizioni discende la sospensione immediata e la decadenza della concessione;<br />	<br />
del provvedimento 24.02.2012 prot. 33653 con il quale il Comune di Parma ha ordinato anche con l&#8217;ausilio della forza pubblica la rimozione dell&#8217;occupazione abusiva;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che la ricorrente impugna i provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha disposto la decadenza dell’autorizzatone all’occupazione di suolo pubblico riferita ad un dehor posizionato sulla pubblica via in corrispondenza dell’esercizio commerciale gestito dalla Società ricorrente a seguito di violazioni accertate circa gli ingombri del manufatto;<br />	<br />
che costituisce oggetto di impugnazione, altresì, l’atto di concessione nella parte in cui prevede l’effetto della decadenza in conseguenza di violazioni non meglio specificate delle prescrizioni imposte;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che la disciplina normativa regolante la materia ricollega il contestato effetto della decadenza all’accertamento di gravi o reiterate violazioni;<br />	<br />
che il provvedimento di concessione pare in contrasto con la richiamata normativa di settore;<br />	<br />
che le infrazioni rilevate non sembrerebbero rivestire i prescritti caratteri;<br />	<br />
che, pertanto, ad un primo sommario esame, il provvedimento di decadenza pare violare i canoni di congruità e proporzionalità costituenti limite all’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione;<br />	<br />
Valutata la natura e gravità del pregiudizio cui la ricorrente rimarrebbe esposta nelle more del giudizio derivante dall’impossibilità di fruire di spazi pubblici per l’esercizio della propria attività in periodo favorevole;<br />	<br />
Ritenuto che, per quanto precede, ricorrano i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), accoglie l’istanza di sospensione e fissa la discussione nel merito del ricorso alla pubblica udienza del 10 ottobre 2012. 	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Italo Caso, Presidente FF<br />	<br />
Laura Marzano, Primo Referendario<br />	<br />
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-63/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.63</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1129</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1129/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1129/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1129/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1129</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare, ai meri fini della sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito, avverso un diniego di finanziamento regionale: in primo grado la domanda cautelare era stata respinta in quanto la richiesta di finanziamento agevolato della società di erboristeria risultava presentata da un organismo di garanzia non avente le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1129/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1129/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1129</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare, ai meri fini della sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito, avverso un diniego di finanziamento regionale: in primo grado la domanda cautelare era stata respinta in quanto la richiesta di finanziamento agevolato della società di erboristeria risultava presentata da un organismo di garanzia non avente le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento; il giudice di appello ha sottolineato l’indiscutibile ruolo procedimentale legislativamente riconosciuto all’organismo di garanzia e l’attività dallo stesso svolta, debitamente comprovata, rispetto alla quale il provvedimento di diniego risulta indubbiamente pregiudizievole. Inoltre, secondo i giudici d’appello, ogni profilo concernente l’esistenza di prescrizioni normative richiedenti la sede legale nel territorio della Regione competente deve necessariamente valutato, anche in termini di disapplicazione, nel prisma dei prevalenti principi comunitari della concorrenza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01129/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01253/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Italia Com-Fidi Societa&#8217; Consortile a r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Carlo Cappellaro, con domicilio eletto presso Fulvia Finotti in Roma, via Livio Pentimalli, n. 43;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Veneto Sviluppo S.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Guido Francesco Romanelli, Francesco Maria Curato, con domicilio eletto presso Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria n. 5;<br /> <br />
<b>Regione Veneto</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Franca Caprioglio, Ezio Zanon, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri, 5; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ammiana Sas di Smerghetto I. &#038; C.</b>, <b>Linea Blu di Ingemi Antonina &#038; C. Sas</b>, <b>Terfidi Veneto Società Cooperativa</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA :SEZIONE III n. 00083/2012, resa tra le parti, concernente RICHIESTA FINANZIAMENTO REGIONALE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Veneto Sviluppo Spa e di Regione Veneto;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Carlo De Simoni, su delega dell&#8217;avv. Carlo Cappellaro, Guido Francesco Romanelli e Luigi Manzi;	</p>
<p>Considerato che le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione ed interesse ad agire dell’odierna appellante non appaiono, ad una sommaria delibazione, assistite da elementi di fondatezza, tenuto conto dell’indiscutibile ruolo procedimentale legislativamente riconosciuto a quest’ultima e dell’attività dalla stessa svolta, debitamente comprovata, rispetto alla quale il provvedimento impugnato risulta indubbiamente pregiudizievole.<br />	<br />
Considerato che la motivazione del suddetto provvedimento risulta meramente apparente e che ogni profilo concernente l’esistenza di prescrizioni normative richiedenti la sede legale nel territorio della Regione competente, come da questa dedotto nella propria memoria costitutiva, deve necessariamente valutato, anche in termini di disapplicazione, nel prisma dei prevalenti principi comunitari della concorrenza.<br />	<br />
Ritenuto pertanto che il presente appello possa essere accolto ai meri fini di una sollecita fissazione del merito davanti al Tar ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese della presente fase cautelare, in considerazione della natura delle questioni dedotte in giudizio.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1253/2012) ai meri fini della sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito davanti al giudice di primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese della fase integralmente compensate tra tutte le parti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1129/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1124/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1124</a></p>
<p>Va accolta l’istanza cautelare, ma ai soli fini della sollecita fissazione del merito, nei confronti dell&#8217;aggiudicazione definitiva con cui Amiacque s.r.l. ha affidato l&#8217;appalto del servizio globale per interventi di manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti e infrastrutture varie del servizio idrico integrato per il Comune di Assago ed altri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta l’istanza cautelare, ma ai soli fini della sollecita fissazione del merito, nei confronti dell&#8217;aggiudicazione definitiva con cui Amiacque s.r.l. ha affidato l&#8217;appalto del servizio globale per interventi di manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti e infrastrutture varie del servizio idrico integrato per il Comune di Assago ed altri per l’importo complessivo di € 3.800.000, dopo che in primo grado era stata respinta la sospensiva ritenendo fondato il ricorso incidentale dell’aggiudicataria in quanto ai sensi del bando di gara i documenti previsti dal bando dovevano essere presentati sia per la capogruppo che per la mandante e la cumulabilità del requisito della qualità dell’organizzazione aziendale doveva ritenersi nella specie esclusa, stante la qualità del servizio da prestare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01124/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01222/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Geos Consorzio Imprese Riunite</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Reggio D&#8217;Aci, Stefano D&#8217;Ancona e Francesco D&#8217;Ancona, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via F. Confaonieri, n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Amiacque S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Musenga, Davide Angelucci e Giorgio Sala, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale America, n. 11;<br />	<br />
<b>Marottoli Costruzioni e Servizi S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudio De Portu, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, n. 354; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Acquedotto Lucano S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione I, n. 00202/2012, resa tra le parti, concernente aggiudicazione definitiva appalto per il servizio globale per interventi di manutenzione e costruzione reti, allacciamenti e infrastrutture del servizio idrico del Comune di Assago – mcp;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amiacque S.r.l. e di Marottoli Costruzioni e Servizi S.r.l.;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Andrea Reggio d&#8217;Aci, Andrea Musenga e Claudio De Portu;	</p>
<p>Considerato che, stante la sussistenza di elementi di incertezza circa le tesi sostenute dalle parti in causa, si rilevano sufficienti profili per la sollecita fissazione della udienza di merito;<br />	<br />
Considerato altresì che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1222/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare ai meri fini della sollecita fissazione del merito.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1123/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1123/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1123</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che annulla un’esclusione da gara per il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, esclusione avvenuta per mancanza di dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, del codice dei contratti, da parte dei procuratori speciali e non dei soli amministratori della società;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1123/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla un’esclusione da gara per il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, esclusione avvenuta per mancanza di dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, del codice dei contratti, da parte dei procuratori speciali e non dei soli amministratori della società; la sentenza e’ stata sospesa in quanto non risulta essere stata effettuata un&#8217; impugnazione espressa, con indicazione degli estremi, del provvedimento di aggiudicazione definitiva. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01123/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01029/2012 REG.RIC.<br />	<br />
N. 01268/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Aemme Linea Ambiente s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziano Ugoccioni e Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Cosseria, n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Seco s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Waste Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2012, proposto da:<br /> <br />
<b>Waste Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Ludovica Franzin e Joseph F. Brigandì, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Pineta Sacchetti, n. 185; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Seco s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Aemme Linea Ambiente s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
quanto al ricorso n. 1029 del 2012 ed al ricorso n. 1268 del 2012:<br />	<br />
della sentenza breve del T.a.r. Lombardia – Milano, Sezione I, n. 03159/2011, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di trasporto e smaltimento di alcune tipologie di rifiuti urbani e assimilati agli urbani;	</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Viste le domande di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reieizione del ricorso incidentale e di accoglimento del ricorso principale di primo grado, presentate in via incidentale dalle parti appellanti;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Francesco Guido Romanelli Ludovica Franzin;	</p>
<p>Considerato che appaiono sussistere sufficienti elementi di fondatezza con riguardo al primo motivo posto a base degli appelli in esame tali da giustificare l’accoglimento degli appelli cautelari, tenuto conto che allo stato non risulta essere stata effettuata impugnazione espressa, con indicazione degli estremi, del provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto n. 1 ;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie le istanze cautelari (Ricorsi numero: 1029/2012 e n. 1268/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1123/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.54</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-54/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-54/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-54/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.54</a></p>
<p>Va sospeso, in attesa di istruttoria, il provvedimento emesso dalla Prefettura di diniego di nulla osta all&#8217;ingresso in Italia per lavoro domestico. Ai fini del decidere, è necessario acquisire dall’amministrazione una documentata relazione nella quale si chiarisca la situazione reddituale del ricorrente. (G.S.) N. 00054/2012 REG.PROV.CAU. N. 00091/2012 REG.RIC. REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-54/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-54/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.54</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, in attesa di istruttoria, il provvedimento emesso dalla Prefettura di diniego di nulla osta all&#8217;ingresso in Italia per lavoro domestico. Ai fini del decidere, è necessario acquisire dall’amministrazione una documentata relazione nella quale si chiarisca la situazione reddituale del ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00054/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00091/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 91 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Francesco Russo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Manuela Mora, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Parma, piazzale Santafiora 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Emilia, non costituiti in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Emilia</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Reggio Emilia in data 29 novembre 2011 prot. P-RE/L/Q/2011/100978 di diniego di nulla osta all&#8217;ingresso in Italia per lavoro domestico.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;<br />	<br />
Udito, nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012, il difensore del ricorrente come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ai fini del decidere, è necessario acquisire dall’amministrazione una documentata relazione nella quale si chiarisca la situazione reddituale del ricorrente, assegnandosi, a tal fine, il termine di giorni 30 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza;<br />	<br />
Ritenuta l’opportunità di disporre la sospensione del provvedimento impugnato, nelle more dell’istruttoria, fissandosi l’ulteriore esame della domanda cautelare alla camera di consiglio del 23 maggio 2012;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione che pone a carico della Prefettura di Reggio Emilia, accoglie nelle more la suindicata domanda di sospensione e rinvia l’ulteriore esame della domanda cautelare alla camera di consiglio del 23 maggio2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Italo Caso, Presidente FF<br />	<br />
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Marco Poppi, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-54/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1142</a></p>
<p>Non va sospesa l’esclusione dalla gara di appalto per progettazione esecutiva, riqualificazione e ristrutturazione di un ex centro meccanografico poste, adibito a sede universitaria, se il merito della questione e&#8217; deciso entro due mesi; in primo grado si era ritenuto che non sussistesse la violazione dell’ art. 37, commi 4</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1142</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione dalla gara di appalto per progettazione esecutiva, riqualificazione e ristrutturazione di un ex centro meccanografico poste, adibito a sede universitaria, se il merito della questione e&#8217; deciso entro due mesi; in primo grado si era ritenuto che non sussistesse la violazione dell’ art. 37, commi 4 e 13, d.lgs. n. 163/06, in quanto la specifica dichiarazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione dei lavori non era assente, così da dare luogo ad offerta inconsistente, ma solo non chiara nella sua formulazione di immediata percezione, tanto che la stessa commissione di gara non aveva provveduto all’immediata esclusione ma si era riservata la decisione, provvedendo solo successivamente, peraltro senza specificazione dell’”iter” logico-giuridico seguito; in primo grado si era osservato che ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/06 la fattispecie non era stata ritenuta considerabile come diretta causa di esclusione e la stazione appaltante avrebbe potuto avvalersi del c.d. “potere di soccorso documentale”, poiche’ si era in presenza non di un elemento mancante dell’offerta ma di un elemento che poteva essere suscettibile di chiarimento e specificazione; infine, era stato considerato rilevante il principio della massima partecipazione alla gare pubbliche. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01142/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01720/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2012, proposto dall’<b>Universita&#8217; degli Studi di Roma La Sapienza</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la<b> S.p.a. Sac Societa&#8217; Appalti Costruzioni</b> e la <b>S.p.a. Italiana Costruzioni</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Patrizio Leozappa, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma, via Giovanni Antonelli, 15; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Coveco S.c.p.a.</b>, non costituita nel presente grado del giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 00874/2012, resa tra le parti, concernente APPALTO PER &#8220;PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO EX CENTRO MECCANOGRAFICO POSTE SITO IN CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E ADIBITO A SEDE UNIVERSITARIA CON ANNESSI SERVIZI&#8221;;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.p.a. Societa&#8217; Appalti Costruzioni e della S.p.a. Italiana Costruzioni;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Figliolia e l’avvocato Leozappa;	</p>
<p>Ritenuto, nell’esame proprio della fase cautelare, che l’appello appare assistito da profili di fumus boni iuris sufficienti a non far ritenere con immediata evidenza condivisibili le motivazioni dell’ordinanza impugnata;<br />	<br />
Considerato: che i profili giuridici della controversia sono comunque meritevoli di compiuto approfondimento nel giudizio di merito; che tale giudizio è imminente essendo stata fissata la relativa udienza pubblica alla data del 9 maggio 2012.<br />	<br />
Ritenuti sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1720/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1143</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1143/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1143/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1143</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare, in esecuzione di precedente ordinanza circa la richiesta di assegnazione di un budget per l&#8217;utilizzo da parte di un laboratorio del codice SIAS (Sistema Informativo dell&#8217;Assistenza Specialistica) per la branca di risonanza magnetica e la contabilizzazione delle prestazioni di patologia clinica per conto del Servizio</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1143/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1143</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare, in esecuzione di precedente ordinanza circa la richiesta di assegnazione di un budget per l&#8217;utilizzo da parte di un laboratorio del codice SIAS (Sistema Informativo dell&#8217;Assistenza Specialistica) per la branca di risonanza magnetica e la contabilizzazione delle prestazioni di patologia clinica per conto del Servizio sanitario regionale. Visto il ricorso per l’esecuzione della precedente ordinanza, Ritenuto che l’intervenuta approvazione del budget per l’anno 2011 per la sua complessità ed il coacervo degli interessi coinvolti sposti le esigenze cautelari sulla necessità di definire il giudizio di merito in primo grado entro termini da stabilire con la necessaria tempestività, accoglie l’istanza cautelare ai fini della sollecita fissazione del merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01143/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06862/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6862 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Centro Diagnostico s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni C. Sciacca e Stefania Masini, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni C. Sciacca in Roma, via della Vite n. 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Lazio</b> in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosa Maria Privitera, domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Analisi cliniche casilino lab s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante e <b>Premedica s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante non costituite in questo grado del giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III quater, n. 02524/2010, resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE BUDGET PER UTILIZZO CODICE SIAS.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Maria Stefania Masini e Rosa Maria Privitera;	</p>
<p>Vista l’ordinanza 2 settembre 2010, n. 4046, con la quale questo Consiglio di Stato, Sezione V, in accoglimento dell’appello proposto avverso la predetta ordinanza del Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, ha affermato che “in base alla documentazione in atti, appare dovuta l’assegnazione del codice SIAS, salve le determinazioni dell’amministrazione regionale in ordine alla quantificazione del budget” accogliendo quindi l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accogliendo l&#8217;istanza cautelare in primo grado nei limiti di cui sopra;<br />	<br />
Visto il ricorso per l’esecuzione della predetta ordinanza n. 4046 con la quale si lamenta la totale in esecuzione della stessa ordinanza;<br />	<br />
Ritenuto che l’intervenuta approvazione del budget per l’anno 2011 per la sua complessità ed il coacervo degli interessi coinvolti sposti le esigenze cautelari sulla necessità di definire il giudizio di merito in primo grado entro termini da stabilire con la necessaria tempestività;<br />	<br />
Ritenuto pertanto di dover accogliere l’istanza nei termini di cui sopra;<br />	<br />
Ritenuto che le spese della presente fase, liquidate nella misura indicata in dispositivo, debbano essere poste a carico della Regione soccombente	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l’istanza nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, decimo comma, cod. proc. amm.	</p>
<p>Condanna la Regione soccombente al pagamento, in favore dell’appellante, di spese ed onorari della presente fase cautelare, liquidandoli in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1143/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1143</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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