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	<title>21/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.1337</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-3-2007-n-1337/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-3-2007-n-1337/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.1337</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Kramec Idroelettrica s.r.l. (avv.ti Indaghi, Balestrino) c. Comune di Premia Giurisdizione Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in merito ad ordinanza di demolizione opere relative ad impianto idroelettrico Giurisdizione e competenza – Ordinanza di demolizione opere edilizie relative a impianto idroelettrico – Giurisdizione Tribunale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-3-2007-n-1337/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.1337</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-3-2007-n-1337/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.1337</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Gomez de Ayala –<i> Est.</i> Goso<br /> Kramec Idroelettrica s.r.l. (avv.ti Indaghi, Balestrino) c. Comune di Premia</span></p>
<hr />
<p>Giurisdizione Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in merito ad ordinanza di demolizione opere relative ad impianto idroelettrico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Ordinanza di demolizione opere edilizie relative a impianto idroelettrico – Giurisdizione Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ordinanza di demolizione di opere relative ad impianto idroelettrico, pur costituendo esercizio di un potere di per sé non attinente alla materia delle acque pubbliche, attenendo alla realizzazione di un’opera idraulica rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211;	Prima Sezione –<br />	<br />
&#8211;	</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario, estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 236/2007, proposto dalla <br />
<b>KRAMEC IDROELETTRICA s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Alberto Inzaghi e Maria Teresa Giuliani Balestrino, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Torino, via Parini n. 10;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>COMUNE di PREMIA</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;<br />
il <b>COMUNE di FORMAZZA</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;<br />
la <b>PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;<br />
la <B>REGIONE PIEMONTE</B>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;<br />
il <b>MINISTERO delle COMUNICAZIONI</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
</b>del provvedimento prot. 4935 del 11 dicembre 2006, notificato alla ricorrente il 13 dicembre 2006, con cui il responsabile del servizio ordinava “<i>la demolizione delle opere abusivamente realizzate </i>(…) <i>ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre giorni 60, non prorogabili, dalla notifica della presente, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001</i>”, nonché di ogni altro atto a tale provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Giudice relatore alla camera di consiglio del 21 marzo 2007 il referendario Richard Goso;<br />
Udito il difensore della ricorrente, come da verbale;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con provvedimento in data 8 febbraio 2006, la provincia del Verbano Cusio Ossola rilasciava alla Società ricorrente l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per la costruzione di un impianto idroelettrico, con le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio, nei comuni di Formazza e Premia.<br />
A seguito di un sopralluogo del Corpo forestale dello Stato, il Comune di Premia avviava il procedimento relativo ad opere abusive realizzate nel proprio territorio.<br />
L’attuale ricorrente controdeduceva con memoria del 3 ottobre 2006 e, con distinte istanze presentate in data 29 novembre 2006, chiedeva il rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.<br />
Il responsabile del Servizio tecnico del Comune di Premia, peraltro, rilevando che l’area interessata apparteneva al demanio comunale e che l’istante non aveva quindi titolo per la presentazione della pratica, ordinava, con provvedimento in data 11 dicembre 2006, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.<br />
L’esponente contesta la legittimità del provvedimento ripristinatorio e deduce i seguenti motivi di gravame:<br />
<B>I) </B>Violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed in particolare dell’art. 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />
<B>II) </B>Violazione dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione agli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />
<B>III) </B>(In subordine) Violazione dell’art. 10-<i>bis </i>della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />
<B>IV) </B>Violazione dell’art. 3, comma 1, del regolamento edilizio del Comune di Premia.<br />
<B>V) </B>Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.<br />
<B>VI) </B>Ulteriore violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà in atti. Perplessità.<br />
In conclusione, la ricorrente chiede che sia disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’esecuzione.<br />
Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Premia e le altre amministrazioni intimate. <br />
Alla camera di consiglio del 21 marzo 2007, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Considerando la regolare instaurazione del contraddittorio e la presentazione dell’istanza cautelare, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
La Kramec Idroelettrica s.r.l., attuale ricorrente, contesta la legittimità dell’ordinanza n. 10 del 11 dicembre 2006, con la quale il responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Premia ha ingiunto la demolizione di opere abusivamente realizzate dalla ricorrente medesima.<br />
 Le opere in questione, connesse alla costruzione di un impianto idroelettrico previamente autorizzato, consistono nella realizzazione di:<br />
&#8211; un “ponticello”, in luogo del guado autorizzato;<br />
&#8211; un edificio “adibito a locale manovra e controllo” con ubicazione e altezza differente rispetto a quella autorizzata;<br />
&#8211; opera di presa in posizione differente da quanto autorizzato.<br />
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la controversia dedotta in giudizio esuli dalla propria competenza giurisdizionale.<br />
Il provvedimento ripristinatorio impugnato, infatti, pur costituendo esercizio di un potere di per sé non attinente alla materia delle acque pubbliche, in quanto adottato ai fini della tutela di interessi diversi da quelli relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, concerne opere (l’impianto idroelettrico con le relative infrastrutture) destinate all’utilizzazione del demanio idrico  medesimo.<br />
L’impugnativa, in definitiva, riguarda un provvedimento che attiene alla realizzazione di un’opera idraulica e radica, pertanto, la competenza giurisdizionale del Tribunale superiore delle acque pubbliche cui, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sono rimessi i ricorsi avverso i provvedimenti presi dalla pubblica amministrazione in materia di acque pubbliche.<br />
La mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate determina l’irripetibilità delle spese del grado.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. <br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21 marzo 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-3-2007-n-1337/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.1337</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.1322</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-3-2007-n-1322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-3-2007-n-1322/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.1322</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala Est. Vigotti Ciao Ciao Bazar s.r.l.(Avv.ti M. Coscia ed altri) c/ Comune di Verbania(Avv.n.c.); G. Furlan (n.c.) sull&#8217;abrogazione, a seguito dell&#8217;art. 3 D.L. 223/2006, dei limiti relativi al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio Comune – Autorizzazioni e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-3-2007-n-1322/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.1322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-3-2007-n-1322/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.1322</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala Est. Vigotti<br /> Ciao Ciao Bazar s.r.l.(Avv.ti M. Coscia ed altri) c/ Comune di Verbania(Avv.n.c.); G. Furlan (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;abrogazione, a seguito dell&#8217;art. 3 D.L. 223/2006, dei limiti relativi al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune – Autorizzazioni e Concessioni  – Distanze tra esercizi concorrenti &#8211; attività di estetista – Violazione della distanza minima tra esercizi dello stesso genere – Tutela della concorrenza e della libera circolazione delle merci e servizi – Diniego &#8211; Illegittimità – normativa regionale – Disapplicazione &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 3 del decreto legge n. 223 del 2006 (conv. L. 248/ 2006), sono abrogati i limiti relativi al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio. Anche se letteralmente riferita solo alla categoria delle attività commerciali,  in considerazione dell’identità di ratio posta a predicato della liberalizzazione,  l’eliminazione di tale obbligo è  applicabile anche al settore dei servizi e vanno disapplicate le norme regionali che dispongono diversamente (nella specie è stato annullato il diniego con cui era stato negata l&#8217;autorizzazione ad aprire un&#8217;attività di estetista).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte<br />
prima sezione</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere, relatore ed estensore<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nella camera di consiglio del 21 marzo 2007.<br />
	Visto il ricorso n. 267/07 proposto da</p>
<p><b>CIAO CIAO BAZAR srl</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore e <b>WHITESUN srl</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Coscia, Rosario Claudio Capuana e Giacomo Francini, presso lo studio del primo elettivamente domiciliate in Torino, via Mercantini n. 6; icorrenti<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>comune di Verbania</b>, in persona del sindaco pro tempore, intimato non costituito<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>di <b>Furlan Gabriella</b>, titolare del Centro Estetico Alhoa di Furlan Gabriella, intimata non costituita<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>della determinazione dirigenziale prot. n. 49250 (o 49280) del 20.12.2006 avente per oggetto: “istanza di autorizzazione per attività di estetica da esercitarsi nei locali siti in C.so Europa n. 61/I – PROVVEDIMENTO DI DINIEGO”;<br />	<br />
&#8211;	nonchè per l’annullamento di ogni atto preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, ed in particolare del regolamento comunale di cui alla D.C.C. n. 238/1997, artt. 2, 5 e 6;<br />	<br />
&#8211;	e per il risarcimento del danno, ex art. 7 l. 6.12.1971 n. 1034 e s.m. ed i., da quantificarsi in corso di causa;</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalle società ricorrenti;<br />	<br />
	Uditi, nella camera di consiglio del 21 marzo 2007, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Marco Coscia per la parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, al fine della decisione sul merito del ricorso, che appare fondato;</p>
<p>Considerato che la società ricorrente contesta la legittimità del diniego di autorizzazione all’apertura di un centro per attività di estetista, sul presupposto della violazione della distanza minima tra esercizi dello stesso genere, stabilita dal regolamento comunale;<br />
Rilevato in merito quanto segue:<br />
come ha osservato il Consiglio di Stato (sentenza n. 4206 del 28 giugno 2006), il contesto costituzionale in cui si colloca la disciplina relativa alla pianificazione autoritativa dell’attività economica è, indubbiamente, quello regolato dall&#8217;art. 41 della Costituzione, secondo il quale &#8220;l&#8217;iniziativa economica privata è libera&#8221;, sia pure con la precisazione che questa &#8220;non può svolgersi contrasto con l&#8217;utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana&#8221; e che &#8220;la legge determina i programmi e controlli opportuni perché il attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.&#8221; A ciò va aggiunto il principio dalla &#8220;tutela della concorrenza&#8221;, che, seppur originato dall&#8217;adesione dell&#8217;Italia all&#8217;Unione Europea che annovera tra i suoi fini costitutivi (art. 3, comma uno lettera g, del trattato istitutivo) &#8221; un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno&#8221;, ha assunto valore giuridico autonomo nell&#8217;ordinamento nazionale fin dall&#8217;entrata in vigore della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che ha introdotto un sistema compiuto di norme sulla tutela della concorrenza e del mercato, richiamate tra l&#8217;altro anche dall&#8217;art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio.<br />
Dall&#8217;insieme di detti principi si ricava come il potere regolamentare attribuito agli enti locali in materia di autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività di estetista, per un verso, non può essere svincolato dai puntuali parametri stabiliti dalla legge, cioè dell&#8217;unico strumento cui l&#8217;art. 41 della Costituzione consente di limitare il diritto all&#8217;iniziativa economica privata, e, per altro verso, non può comunque essere utilizzato per il perseguimento di finalità contrastanti con lo sviluppo della concorrenza fra produttori del servizio.<br />
A tali principi si ispira il decreto legge n. 223 del 2006, conv. nella legge n. 248 del 2006 che, nel richiamare le disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e servizi (art. 3), abroga, tra l’altro, i limiti relativi al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio. Pur letteralmente riferita alla categoria delle attività commerciali, l’eliminazione di tale obbligo non può non intendersi &#8211; a pena di infrazione dei principi costituzionali &#8211; applicabile anche al settore dei servizi, data l’identità di ratio posta a predicato della liberalizzazione, che è quella, esplicitamente dichiarata dalla norma, di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto e uniforme funzionamento del mercato.<br />
Ne consegue che l’obbligo di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro il primo gennaio 2007, posto a carico di regioni e enti locali dall’ultimo comma dell’art. 3 in esame non può significare il permanere, fino a tale data, dei limiti derivanti dal rispetto delle distanze stabilite in sede locale, trattandosi di norme direttamente configgenti con disposizioni dell’ordinamento comunitario di immediata applicazione e, come tali, prevalenti su ordinamenti di rango inferiore nella gerarchia delle fonti, eventualmente difformi.<br />
Nella fattispecie in esame, come si è detto, il ricorso contesta la legittimità del diniego dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di estetista basato sulle disposizioni della legge reg. n. 54 del 1992 (che dispone che i regolamenti comunali devono prescrivere distanze tra gli esercizi) e del civico regolamento, che tali distanze prevede, ma tali normative, collocate nella gerarchia delle fonti nazionali e comunitarie e alla luce dei principi costituzionali, si rivelano non applicabili, perseguendo un fine opposto a quello tutelato dall&#8217;ordinamento comunitario e costituzionale.<br />
Pertanto, il provvedimento impugnato si rivela illegittimo sotto i profili dedotti con il ricorso che deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento stesso.<br />
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno, ritiene il Collegio che non possa essere accolta, sia per l’immediatezza della tutela apprestata in questa sede, sia perché, nel comportamento dell’amministrazione che ha ritenuto di dare applicazione ad una disposizione del proprio regolamento, non è dato individuare alcun profilo di dolo o colpa tale da integrare l’elemento soggettivo necessario per il sorgere della responsabilità pretesa dalla ricorrente.<br />
Le spese di lite possono rimanere a carico delle società ricorrenti<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate di cui in motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 marzo 2007.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 21 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-3-2007-n-1322/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.1322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-111/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.111</a></p>
<p>Va sospesa la concessione demaniale marittima rilasciata in contrasto con i criteri di valutazione autoimposti dall’amministrazione. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA Registro Ordinanze: 111/2007Registro Generale: 184/2007 nelle persone dei Signori: PAOLO NUMERICO Presidente ROSA PANUNZIO Cons.ALESSANDRO MAGGIO Cons., relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-111/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-111/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.111</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la concessione demaniale marittima rilasciata in contrasto con i criteri di valutazione autoimposti dall’amministrazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA SARDEGNA <br />
SEZIONE  PRIMA </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 111/2007<br />Registro Generale: 184/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PAOLO NUMERICO Presidente<br /> ROSA PANUNZIO Cons.<br />ALESSANDRO MAGGIO Cons., relatore </p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Marzo 2007<br />
VISTO il ricorso 184/2007  proposto da<br />
<b>CENTRO COMMERCIALE PERRA DI SERRELI PALMIRA &#038; C SNC </b> rappresentato e difeso dagli avvocati PORCU STEFANO BARBERIO MAURO  con domicilio eletto in CAGLIARI, VIA GARIBALDIN.105  presso lo studio dell’avvocato PORCU STEFANO;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</b> e <b>DIRETTORE SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO REGIONE SARDA</b>, rappresentati e difesi da: CAMBA ALESSANDRA TRINCAS SANDRA con domicilio eletto in CAGLIARI VIALE TRENTO  N.69 presso UFFICIO LEGALE REGIONE SARDA;<br />
<b>ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI</b>,<b>FINANZE E URBANISTICA</b>, <b>CONFERENZA SERVIZI C/O ASS.TO REG.LE ENTI LOCALI FIN. URB., </b> <b>COMUNE DI SINNAI</b> non costituiti in giudizio;</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p><b>FONTANA ALESSIO</b>   rappresentato e difeso da: LOCCI ALESSIO con domicilio eletto in CAGLIARI VIA SAN LUCIFERO  N.72 presso la sua sede;</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p><b>DITTA INDIVIDUALE FONTANA ALESSIO </b> non costituita in giudizio;</p>
<p><b>CARLEO GUGLIELMO </b> rappresentato e difeso da: MARGELLI RENATO con domicilio eletto in CAGLIARI VIA BESTA  N.2 presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della determinazione 22/12/2006 n. 2811/D con la quale il Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ha rilasciato alla Ditta individuale Alessio Fontana una concessione demaniale marittima per un’area nel Comune di Sinnai, località Torre delle Stelle – Spiaggia di “Genn’e Mari”, e di ogni altro atto antecedente e successivo, preordinato e connesso, ivi comprese le richiamate relazione istruttoria 18.12.2006 e lettera 9.10.2006 prot. n. 26042, nonché della determinazione 20.10.2003 prot. 42149 del Direttore Generale Enti Locali e Finanze dell’Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica;del verbale 4.7.2002 della Conferenza di Servizi.</p>
<p>VISTO il ricorso, con i relativi allegati, e la contestuale domanda cautelare;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: <br />
CARLEO GUGLIELMO DIRETTORE SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO REGIONE SARDA FONTANA ALESSIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA <br />
VISTI gli atti tutti della causa; <br />
NOMINATO relatore per la Camera di Consiglio il Cons. ALESSANDRO MAGGIO, uditi altresì gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
VISTO l&#8217;art. 21, commi ottavo ed undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dall&#8217;art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
CONSIDERATO che appare fondata la censura con cui il ricorrente deduce il contrasto della istanza del sig. Fontana con i criteri in base ai quali doveva essere valutata la domanda di concessione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA<br />
accoglie l’istanza cautelare, e per l’effetto sospende l’impugnata determinazione 22/12/2006 n. 2811/D.<br />
Fissa l’udienza del 21 novembre 2007 per la trattazione del merito della causa</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>CAGLIARI , li 21 Marzo 2007<br />
L’Estensore	                                                                																																																																																												</p>
<p>Il Presidente</p>
<p>Depositata in segreteria il 21/03/2007</p>
<p>IL DIRETTORE DI SEZIONE</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.258</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-258/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-258/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-258/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.258</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di affidamento dei contratti per l’insegnamento della lingua tedesca per corsi di laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, se mancano criteri di valutazione ed adeguata motivazione delle scelte effettuate. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANAFIRENZE PRIMA SEZIONE Registro Ordinanze: 258/2007Registro Generale:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-258/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.258</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-258/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.258</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di affidamento dei contratti per l’insegnamento della lingua tedesca per corsi di laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, se mancano criteri di valutazione ed adeguata motivazione delle scelte effettuate. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 258/2007<br />Registro Generale: 132/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIOVANNI VACIRCA Presidente <br /> SAVERIO ROMANO Cons.<br />BERNARDO MASSARI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Marzo 2007<br />
Visto il ricorso 132/2007  proposto da:<br />
<b>PIERUCCI TIZIANO </b><br />
rappresentato e difeso da:BRESCHI DANIELAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA BENEDETTO VARCHI 14presso  IOZZELLI ELENA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; STUDI DI FIRENZE</b> &#8211; <b>GIUNTA FACOLTA&#8217; DI ECONOMIA DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; STUDI DI FIRENZE</b>rappresentati e difesi da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>CAMPETTI BULD CHRISTIANE </b> non costituitasi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>MANGONI LAURA</b>non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
in parte qua della delibera della Giunta della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze del 21.07.2006 avente ad oggetto l’affidamento dei contratti per l’insegnamento di lingua tedesca per i corsi di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici (Firenze), Marketing e Internazionalizzazione &#8211; Tessile Abbigliamento (Prato) ed Economia Aziendale Economia e Commercio e Scienze Turistiche (Pistoia), comunicata &#8211; per estratto &#8211; all’interessato con raccomandata a.r. pervenuta in data 17.11.2006, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito;<br />
nonché<br />
per la condanna dell’Università degli Studi di Firenze, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, dei danni tutti patiti e patiendi dal ricorrente a cagione degli illegittimi provvedimenti sopra citati.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Vista l&#8217;ordinanza collegiale istruttoria n. 21/07 emessa da questo Tribunale in data 7 febbraio 2007;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
GIUNTA FACOLTA&#8217; DI ECONOMIA DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; STUDI DI FIRENZE<br />
UNIVERSITA&#8217; STUDI DI FIRENZE<br />
Udito il relatore Cons. BERNARDO MASSARI  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Daniela Breschi e M. Gramaglia (Avv. St.);<br />
Considerato che, ad un primo sommario vaglio, il ricorso appare munito di sufficienti elementi di fondatezza tenuto conto che la generica indicazione dei criteri da utilizzarsi per la valutazione comparativa degli aspiranti al contratto di cui trattasi non ha trovato riscontro adeguato nella motivazione del conclusivo provvedimento di approvazione della graduatoria, avuto riguardo al possesso dei titoli dichiarati da ciascuno dei concorrenti;<br />
rilevata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile;<br />
ritenuto quindi che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art. 21, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della l. 205/2000 coordinato con l’art. 1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini del riesame sotto il profilo motivazionale dell’atto impugnato.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della 1^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 marzo 2007</p>
<p>F.to Giovanni Vacirca &#8211; Presidente<br />
F.to Bernardo Massari &#8211; Relatore, est.<br />
F.to Mario Uffreduzzi &#8211; Segretario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 MARZO 2007<br />
Firenze, lì 21 MARZO 2007</p>
<p>IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
F.to Mario Uffreduzzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-258/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.258</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.113</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-113/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-113/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-113/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.113</a></p>
<p>Va sospesa, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, l’assegnazione al controinteressato che sia privo di requisiti, di un immobile destinato alle esigenze dei dipendenti per finalita’ connesse alla lotta alla criminalita’ organizzata (art. 18 d.l. 152/1991). Vi e’ sul punto giurisdizione della magistratura amministrativa per cio’ che riguarda la procedura ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-113/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-113/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.113</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, l’assegnazione al controinteressato che sia privo di requisiti, di un immobile destinato alle esigenze dei dipendenti per finalita’ connesse alla lotta alla criminalita’ organizzata (art. 18 d.l. 152/1991). Vi e’ sul punto giurisdizione della magistratura amministrativa per cio’ che riguarda la procedura ad evidenza pubblica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />  PER LA SARDEGNA  </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE  PRIMA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 113/2007<br /> Registro Generale: 194/2007</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br /> PAOLO NUMERICO Presidente<br />   SILVIO IGNAZIO SILVESTRI Cons.<br />  TITO ARU Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente  </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Marzo 2007<br />
VISTO il ricorso 194/2007  proposto da<br /><b>BARISONE ENRICO</b>  rappresentato e difeso dall’avvocato PINNA SILVIO  con domicilio eletto in CAGLIARI, VIA SAN LUCIFERO  N.65  presso lo studio dell’avvocato PINNA SILVIO   </p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PREFETTURA &#8211; UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO CAGLIARI e COMMISSIONE </b> DI CUI AL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO 16/4/2003   rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in CAGLIARI VIA DANTE  N.23 presso la sua sede;<br />
e nei confronti di<br /> <b>LEO MARIO</b>  non costituita in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />della nota prefettizia prot. M_ITPR_CAUTG0002119/A.S.G.A.C. del 10/1/2007, con cui viene comunicata alla parte  ricorrente l’intervenuta assegnazione in locazione del proprio appartamento in Cagliari, via Bolzano 7, al controinteressato.  e lo stesso è stato invitato a procedere all’immediata stipula del contratto di locazione;<br /> del provvedimento M_ITPR_CAUTG0002045/A.S.G.A.C. del 10/1/2007 con cui viene assegnato in locazione al controinteressato l’appartamento di proprietà della parte ricorrente;<br /> del decreto prefettizio prot. M_ITPR_CAUTG000714/A.S.G.A.C. del 5/1/2007con cui si è proceduto all’approvazione della graduatoria di assegnatari comprendente il nominativo del controinteressato;<br /> di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente, o comunque, connesso con quelli impugnati; nonché della nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 694 del 17/2/2004<br />             VISTO il ricorso, con i relativi allegati, e la contestuale domanda cautelare;<br />             VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br /> COMMISSIONE DI CUI AL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO 16/4/2003 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PREFETTURA &#8211; UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO CAGLIARI<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />              NOMINATO relatore per la Camera di Consiglio il Cons. TITO ARU , uditi altresì gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br /> VISTO l&#8217;art. 21, commi ottavo ed undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dall&#8217;art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br /> RITENUTO che il vincolo di destinazione locatizia legalmente determinato con riguardo agli alloggi per cui è causa comporti, conformemente a quanto ritenuto dal TAR Lazio sez. I^ Ter con ordinanza n. 2650/2004 del 13/4/2004, la persistenza del potere del Prefetto di procedere alla loro prima assegnazione;<br /> RITENUTA sussistente la legittimazione dei proprietari degli alloggi ad agire nanti il Giudice Amministrativo al fine di sottoporre al suo sindacato giurisdizionale la procedura di evidenza pubblica volta alla loro assegnazione in locazione;<br /> VISTO l’art. 18 comma I° del D.L. 15 maggio 1991 n. 152, convertito con modifica dall’art. 1 della L. 12 luglio 1991 n. 203, che riserva la partecipazione al programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato “…quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio…”;<br /> RITENUTO che non possa attribuirsi valore ampliativio del suindicato ambito dei destinatari dell’assegnazione per cui è causa all’art. 2 del D.M. 10 maggio 2002 n. 215, trattandosi di disposizione attuativa di norma di rango superiore da interpretarsi, come tale, necessariamente in senso conforme alla disciplina legislativa costituente il punto di equilibrio indicato dal legislatore primario tra la posizione degli acquirenti degli alloggi a condizione economiche vantaggiose e quella dell’Amministrazione Pubblica a disporre per 16 anni di alloggi da destinare alle finalità specificamente determinate;<br /> RILEVATO che né dal provvedimento impugnato né dagli atti endoprocendimentali resi disponibili emergono elementi utili a dimostrare, in capo all’odierno controinteressato, la ricorrenza dei requisiti soggettivi di cui sopra, e precisamente la relazione di impegno dell’attività prestata presso l’Amministrazione di appartenenza nella lotta alla criminalità organizzata (cfr. art. 5, comma 2, L. 8 febbraio 2001 n. 21);<br /> RITENUTO  che, pertanto, il provvedimento impugnato sembra presentare profili di contrasto con la lettera della legge e con la ratio ispiratrice dell’intervento residenziale pubblico, con ragionevole probabilità di esito favorevole del ricorso con riguardo al terzo motivo di impugnazione;<br /> RITENUTO che per effetto del presente provvedimento cautelare il procedimento di escomio amministrativo avviato dalla Prefettura di Cagliari non possa trovare ulteriore esecuzione, essendo esso funzionalmente collegato all’assegnazione dell’alloggio ad un avente diritto munito dei requisiti di legge, salvi naturalmente gli ulteriori provvedimenti di assegnazione che l’Amministrazione riterrà di adottare;<br /> RITENUTO sussistenti allo stato i profili di danno grave ed irreparabile lamentati dalla parte ricorrente;<br /> RITENUTO di fissare per la definizione del merito del giudizio l’udienza pubblica del 4 luglio 2007,</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione dell’atto di assegnazione impugnato con le conseguenze di cui in motivazione.<br />
Fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 4 luglio 2007.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
CAGLIARI, li 21 Marzo 2007<br />
L’Estensore<br />                                Il Presidente<br />
Depositata in segreteria il 21/03/2007<br /> IL DIRETTORE DI SEZIONE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-113/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.2487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-3-2007-n-2487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-3-2007-n-2487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.2487</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe, est. TaglientiCodacons, Associazione Italiana per i diritti del malato &#8211; AIDMA ONLUS, Articolo 32 (Avv. C. Rienzi) c. Ministero della Salute, Ministero della Giustizia, Ministero della Solidarietà Sociale (Avv. Stato) le motivazioni dell&#8217;annullamento del decreto del Ministro Turco sulla quantità massima di detenzione di cannabis Pubblica Amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-3-2007-n-2487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.2487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-3-2007-n-2487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.2487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe, est. Taglienti<br />Codacons, Associazione Italiana per i diritti del malato &#8211; AIDMA ONLUS, Articolo 32 (Avv. C. Rienzi) c. Ministero della Salute, Ministero della Giustizia, Ministero della Solidarietà Sociale (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>le motivazioni dell&#8217;annullamento del decreto del Ministro Turco sulla quantità massima di detenzione di cannabis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione &#8211; Decreto Ministeriale 4 agosto 2006, c.d. Decreto Turco – Illegittimità &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il decreto ministeriale 4 agosto 2006 (c.d. Decreto Turco), che individua i limiti massimi di quantità di principio attivo di sostanza stupefacente detenibile ad uso esclusivamente personale. Infatti la motivazione dell&#8217;atto, peraltro esclusivamente orientata nell&#8217;ambito delle ragioni sanitarie, non spiega le ragioni delle scelte operate, nè esse vengono adeguatamente giustificate sulla base di approfondimenti tecnici specifici sugli effetti dannosi delle sostanze stupefacenti in questione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le motivazioni dell’annullamento del decreto del Ministro Turco sulla quantità massima di detenzione di cannabis</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO	<br />	<br />
SEZIONE III quater</b></p>
<p>composta dai magistrati: MARIO DI GIUSEPPE  Presidente;             CARLO TAGLIENTI  			Consigliere relatore;             UMBERTO REALFONZO                     Consigliere																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12091 del 2006 proposto dal<br />
<b>CODACONS &#8211; Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori</b>, in persona del legale rappresentante, dall’<b>ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO-AIDMA ONLUS</b>, in persona del legale rappresentante, e dall’<b>associazione ARTICOLO 32</b>, in persona del legale rappresentante, i rappresentanti agenti anche in quanto genitori dei figli minori,  rappresentati e difesi dall’avv. prof. Carlo Rienzi, elettivamente domiciliati presso l’Ufficio legale del CODACONS in Roma viale G.Mazzini n. 73;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>, in persona del Ministro pro tempore;</p>
<p>il <b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, in persona del Ministro pro tempore;</p>
<p>rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti<br />
del <b>MINISTERO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto ministeriale 4 agosto 2006 recante “Modificazione al decreto ministeriale 11 aprile 2006, indicante i limiti quantitativi massimi riferibili ad uso esclusivamente personale, delle sostanze elencate nella tabella I del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2006 n. 268;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Vista la propria ordinanza collegiale 17 gennaio 2007 n. 113;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 14 marzo 2007, con designazione del Cons. Carlo Taglienti relatore della causa, gli avv.ti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 7 dicembre 2006 e depositato il 21 successivo, le associazioni indicate in epigrafe hanno impugnato il decreto adottato dal Ministro della salute, di concerto con  il Ministro della Giustizia, sentito il Ministro della solidarietà sociale, in data 4 agosto 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2006, riguardante la modifica del precedente decreto ministeriale 11 aprile 2006 in materia di limiti quantitativi massimi, riferibili ad un uso esclusivamente personale, di sostanze stupefacenti; decreti adottati in base all’art. 73 comma 1 bis del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, comma  introdotto dall’art. 4 bis del d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito in legge dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49.<br />
Premesse alcune indicazioni sui propri fini statutari, che ricomprendono quello di tutela della salute dei cittadini, ed evidenziato come il decreto impugnato abbia raddoppiato la dose di cannabis da considerarsi per uso esclusivamente personale, le tre associazioni ricorrenti deducono:</p>
<p>1)	violazione dei principi ispiratori del DPR 309/90, come modificato dalla legge n. 49/06; violazione dell’art. 32 della Costituzione e dei principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione; eccesso di potere per illogicità manifesta: considerato che è scientificamente dimostrata la nocività della cannabis, gli effetti del decreto appaiono in contrasto con la tutela della salute; non risultano i dati in base ai quali il Ministero ha ritenuto di poter raddoppiare la dose consentita;																																																																																												</p>
<p>2)	violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 31 della Costituzione, dell’art. 1 del decreto legislativo n. 502/92, dell’art. 1 della legge n. 421/92; violazione dei principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione; carenza di motivazione: il decreto contravviene all’attività ed ai primari obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, non risulta effettuato un raffronto tra i presunti benefici riguardanti il mercato nero della droga e l’eliminazione dei profitti dei trafficanti, nonché la diminuzione dei processi penali  ed i danni, d’altra parte, arrecati alla salute; non risultano valutate le politiche di sanità pubblica orientate verso i giovani e le strategie di prevenzione; l’aumento delle dosi ad uso personale contrasta con gli orientamenti dell’Unione europea; non sono stati valutati gli effetti deleteri delle sostanze in questione sul piano della personalità individuale, sulla capacità critica e sul corretto sviluppo della personalità dei giovani, nonché i costi indiretti sull’intera collettività; non è stato motivato l’interesse pubblico alla modifica del precedente decreto.<br />	<br />
Costituitesi le amministrazioni intimate, hanno preliminarmente ripercorso l’iter del provvedimento impugnato e di  quello modificato, evidenziando come  il provvedimento contestato abbia il solo scopo di diminuire le probabilità per un consumatore di haschish o marijuana di andare incontro a gravissime sanzioni penali per la detenzione di pochi grammi di sostanza illecita; rilevando che non è provato un aumento dei consumi indotto dalla rimodulazione delle sanzioni; che sono previste comunque misure di prevenzione connesse alle sanzioni amministrative, che sostituiscono quelle penali; che l’interesse pubblico all’aumento delle misure amministrative è implicito nel decreto; che l’individuazione dei limiti massimi delle quantità di sostanze stupefacenti detenibili per uso esclusivamente personale è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, in carenza di indicazioni legislative sulle modalità di determinazione di tali limiti; che per colmare tale lacuna venne istituita nel febbraio 2006 apposita commissione tecnica, la quale peraltro, pur fornendo una serie di elementi, concluse per l’assoluta difficoltà di pervenire ad indicazioni scientificamente attendibili sui limiti massimi detenibili per uso personale; che il coefficiente di moltiplicazione è quindi rimesso a valutazioni politiche.<br />
Le amministrazioni resistenti hanno quindi concluso per il rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza collegiale 17 gennaio 2007 n. 113 questa Sezione ha ordinato al Ministero della salute di produrre documentati chiarimenti in ordine alle valutazioni effettuate sulle “caratteristiche differenziali dei principi attivi” e sul “fattore moltiplicativo” di cui ai capoversi 4 e 5 del provvedimento impugnato (la cui motivazione recita testualmente “Considerate le caratteristiche differenziali dei principi attivi delta-8-tetraidrocannabinolo e del delta-9-tetraidrocannabinolo rispetto alle altre sostanze stupefacenti, anche per quanto attiene al minor potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie; Ritenuto pertanto congruo stabilire, per le due citate sostanze, un fattore moltiplicativo pari a 40 anziché 20, come previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2006”), corredate da eventuali documenti tecnici istruttori, con particolare riferimento a quanto già accertato dalla commissione tecnica istituita nel febbraio 2006; nonché parametri comunitari di riferimento.<br />
Con la stessa ordinanza la Sezione ha rinviato alla camera di consiglio del 14 marzo 2007 per la prosecuzione dell’incidente cautelare, fissando altresì alla stessa data l’udienza per la definizione del merito.<br />
Il Ministero ha ottemperato con nota depositata il 2 marzo 2007, evidenziando come non siano state effettuate ulteriori istruttorie tecniche e siano stati valutati gli elementi già in possesso, costituiti dagli esiti dei lavori della commissione istituita nel febbraio 2006; come il parametro moltiplicatore debba intendersi rimesso esclusivamente a valutazioni politiche dell’amministrazione; come tali valutazioni non riguardino, nella fattispecie, solo aspetti legati alla salute ma anche alla politica criminale. Ha allegato una tabella riepilogativa della situazione esistente in altri paesi europei.<br />
Con memoria predisposta per l’udienza del 14 marzo 2007 parte ricorrente ha contestato la natura di discrezionalità politica del potere attribuito dalla legge al Ministero della salute, richiamando la precedente istruttoria tecnica affidata ad apposita commissione, la quale aveva fornito parametri relativi anche al coefficiente moltiplicatore della dose media singola, evidenziando comunque la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti; ha eccepito quindi che la motivazione del provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere ampia e penetrante per potersi discostare dai dati forniti nel documento tecnico; che sarebbe stato necessario individuare ad es. la dose letale e la dose tossica, prima di stabilire la dose massima detenibili per uso personale; che il raddoppio del parametro moltiplicatore risulta,alla luce degli elementi istruttori prodotti, privo di qualsiasi motivazione.<br />
Alla pubblica udienza del 14 marzo 2007 la causa è stata spedita in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con il ricorso in epigrafe tre associazioni aventi scopo statutario di tutela della salute dei cittadini (per la legittimazione processuale delle quali cfr. i principi affermati dal Consiglio di Stato: ad es Sez V 8 agosto 2005 n. 4207)  hanno impugnato il decreto adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro di giustizia, sentito il Ministro della solidarietà sociale, di modifica dei limiti quantitativi massimi, riferibili ad uso esclusivamente personale, delle sostanze stupefacenti o psicotrope: in particolare delle sostanze “delta-8-tetraidrocannabinolo” e “delta-9-tetraidrocannabinolo”, il cui parametro moltiplicatore è stato portato da 20 a 40.<br />
Il ricorso, nella parte in cui contesta il provvedimento per difetto di motivazione e mancata valutazione degli effetti nocivi della cannabis, è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento degli altri profili di gravame.</p>
<p>1.1. L’articolo 73 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, recante Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel suo comma 1-bis introdotto dall’art. 4-bis del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito in legge dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, prevede che è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 ad euro 260.000, chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, tra l’atro, “comunque illecitamente detiene: sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento nazionale per le politiche antidroga (ora Ministro per la solidarietà sociale cui sono state trasferite le competenza in materia di politica antidroga), ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale”.<br />
Quindi i limiti quantitativi massimi di sostanze stupefacenti che possono essere detenuti da un soggetto per un uso esclusivamente personale, costituiscono uno degli elementi di valutazione del giudice penale per accertare, unitamente alle modalità di presentazione e ad altre circostanze dell’azione, se quel quantitativo di sostanze sia presumibilmente detenuto a fini di spaccio.<br />
La norma, per quanto qui interessa, modifica il combinato disposto degli artt. 73, 75 e 78  del DPR N. 309/90, nell’originario testo della legge 25 giugno 1990 n. 162, artt. 14, 15 e 16, confluito poi nel Testo Unico sugli stupefacenti approvato appunto con il suddetto DPR 309/90, che prevedeva pure il rinvio ad un decreto del Ministro della sanità, previo parere dell’Istituto superiore di sanità, per l’individuazione dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere, utilizzabile come discrimine tra uso personale ed uso a fini di spaccio.<br />
Il vecchio testo faceva riferimento ad un parametro temporale (dose giornaliera) che più non si rintraccia nella nuova formulazione della norma.</p>
<p>1.2. In attuazione della nuova normativa introdotta a fine 2005, il Ministero della salute emanò un primo decreto, datato 11 aprile 2006, per l’adozione del quale ritenne di dover istituire una apposita comissione di esperti, che venne nominata con atto dell’ 11 febbraio 2006.<br />
La Commissione elaborò un prospetto che indicava, per ognuna delle sostanze stupefacenti o psicotrope contemplate nella tabella I allegata alla legge, i seguenti dati: nella colonna 1 la dose media singola efficace, intesa come la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente o psicotropo; nella colonna 2 la frequenza di assunzione giornaliera media, valutata secondo stime dei tossicologi in base alle diverse conoscenze sulla cinetica di ciascuna sostanza; nella colonna 2 bis la quantità di principio attivo assunta giornalmente (col 1 x col. 2); nella colonna 2 ter la probabilità (alta, media, bassa o nulla) di superare in una unica assunzione i livelli indicati nella colonna 2 bis, cioè la dose giornaliera; nella colonna 3 l’assunzione media settimanale: l’indicazione cioè di un valore numerico che esprime la stima della ripetibilità delle assunzioni nell’arco di una settimana in virtù delle caratteristiche delle varie sostanze stupefacenti. “Tiene conto – si legge nella relazione – del setting, della compulsività d’uso, del diverso tipo e grado di dipendenza e delle abitudini degli assuntori. Es. prevalente uso occasionale ovvero compulsivo”; nella colonna 3 bis la quantità di principio attivo assunta nell’arco di una settimana (col. 1 x col. 3); nella colonna 3 ter la probabilità di superamento in unica soluzione dei valori della colonna 3; nella colonna 4 il grado di alterazione comportamentale che può essere indotta dalla sostanza; nella colonna 5 il grado di disabilità che può essere provocato dalla sostanza, intesa come grave scadimento della performance psico motoria nell’esecuzione di compiti complessi di interazione uomo macchina.<br />
Per quanto riguarda in particolare le sostanze oggetto di modifica nel decreto impugnato, e cioè la delta  -8 – tetraidrocannabinolo e la delta-9-tetraidrocannabinolo (numeri d’ordine 40 e 41 del prospetto), vengono indicati gli stessi valori: 25 mg. dose media singola, 4 assunzioni giornaliere, 100 mg quantità di principio attivo assunta giornalmente, bassa probabilità di superamento in una unica assunzione di 100 mg., 15 assunzioni settimanali, 375 mg di principio attivo assumibile nell’arco di una settimana; probabilità di superamento in unica assunzione di 375 mg: nulla, grado di alterazione comportamentale:basso, grado di effetti disabilitanti: alto.<br />
Nel presentare al Ministro tali dati la commissione dichiarava che soprattutto alcuni di essi presentavano gradi di incertezza “che potrebbe essere ridotta solo se alla commissione fosse accordata una dilazione dei termini concessi. Un ulteriore tempo adeguato consentirebbe alla commissione di elaborare un sistema di quantificazione dotato di maggiore oggettività ovvero di totale valenza scientifica” (p.1 all.3 dei lavori della commissione).<br />
Il decreto dell’11 aprile utilizzava i valori relativi alla dose media singola efficace, incrementandoli con un parametro moltiplicatore variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza, con particolare riferimento ad altri due dati forniti dalla commissione: il potere della sostanza di indurre alterazioni comportamentali (colonna 4) e quello di causare effetti disabilitanti (colonna 5). Per le due sostanze in questione moltiplicava 25 mg per il parametro moltiplicatore 20, pervenendo alla soglia di 500 mg. di principio attivo come limite massimo di sostanza detenibile ad uso esclusivamente personale, con ciò già disattendendo l’indicazione della commissione che aveva individuato una soglia di 375 mg.</p>
<p>1.3. Il decreto del 4 agosto 2006 interviene a modificare solo il parametro moltiplicatore delle suddette due sostanze, portandolo da 20 a 40, senza ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici e motivando in considerazione delle caratteristiche differenziali dei principi attivi delle due sostanze rispetto alle altre sostanze stupefacenti “anche per quanto attiene al minor potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie” e ritenendo “pertanto congruo stabilire, per le due citate sostanze un fattore moltiplicativo pari a 40 anzicchè a 20 come previsto nel decreto ministeriale 11 aprile 2006”.</p>
<p>2.Così ricostruita la vicenda in base alle norme ed agli atti depositati in giudizio, al fine di valutare la fondatezza delle censure di difetto di motivazione e di mancata valutazione della nocività delle sostanze in esame, appare necessario risolvere preliminarmente una questione posta dalla difesa delle amministrazioni intimate e ribadita nel rapporto istruttorio del Ministero della salute, a giustificazione della dichiarata assenza di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici: se cioè la scelta effettuata rientri o meno tra quelle essenzialmente politiche, non sindacabili dal giudice amministrativo.</p>
<p>2.1. Come noto la sanzione penale è coperta da riserva di legge, ai sensi dell’art. 25 comma 2 della Costituzione, che ricollega la punibilità ad una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.<br />
Nel caso in esame venne posta, agli inizi degli anni ’90, specifica questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 73, 75 e 78 del DPR n. 309/90 per violazione dell’art. 25 c. 2; i giudici remittenti dubitavano della conformità al principio di riserva di legge della normativa suddetta “atteso che la determinazione della dose media giornaliera (e perciò del discrimine tra illecito amministrativo e reato) è rimessa alla totale discrezionalità della P.A. In particolare fissare il limite massimo di principio attivo per le dosi medie giornaliere in maniera tassativamente tabulata, ricollegandovi la linea di demarcazione fra illecito penale e non, significa far discendere la responsabilità penale del soggetto da un fattore (la misurazione) che per definizione presenta margini imprescindibili di errore” (Tribunale di Torino ordinanza 23 aprile 1991);  inoltre “nessun criterio predeterminato è previsto quale limite della discrezionalità amministrativa nella determinazione della dose media giornaliera delle singole sostanze stupefacenti” (Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Camerino ordinanza 11 febbraio 1991); “non sono stati determinati dalla legge i criteri che dovrebbero essere seguiti dalla autorità amministrativa sanitaria per la determinazione dei limiti quantitativi di principio attivo delle sostenze stupefacenti e conseguentemente è stata attribuita alla autorità amministrativa la facoltà di creare gli elementi normativi della fattispecie penale, che invece devono essere previsti solo ed esclusivamente dalla legge” (Tribunale di Sassari, ordinanza 31 maggio 1991). Di analogo tenore numerose altre ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale della medesima questione.<br />
Con due sentenze (11 luglio 1991 n. 333 e 27 marzo 1992 n. 133) la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione e compatibile con la riserva di legge la normativa censurata, in quanto “è demandato al Ministro della sanità l’esercizio di una discrezionalità meramente tecnica, tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, senza che sia consentita alcuna valutazione in chiave di prevenzione o repressione”….”..l’eventuale illegittimità in concreto dell’integrazione amministrativa della norma incriminatrice non pone un problema di compatibilità con il precetto costituzionale della riserva di legge, ma radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario  di disapplicare caso per caso il decreto ministeriale suddetto”.<br />
Tale principio affermato dalla Corte vale anche, ed a maggior ragione, per la formulazione dell’attuale normativa, che reca addirittura un criterio di riferimento in meno rispetto al vecchio testo, in quanto, come detto, non indica alcun parametro temporale, laddove la normativa a suo tempo sospettata di illegittimità costituzionale faceva comunque riferimento ad una dose giornaliera.<br />
Solo quindi ritenendo che l’atto amministrativo che individua i limiti massimi di quantità di principio attivo di sostanza stupefacente detenibile ad uso esclusivamente personale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, e quindi è basato su elementi scientifici in certo senso vincolanti, potrà ritenersi conforme al principio di riserva di legge di cui all’art. 25 c. 2 Cost l’art. 73 comma 1.bis del DPR  309/90 .<br />
Ove al contrario si ritenesse che tale atto implichi l’esercizio di un potere “politico” altamente discrezionale, la norma penale che conferisse all’amministrazione tale potere sarebbe incostituzionale, in quanto sottrarrebbe al Parlamento quel potere “politico” di individuare precise fattispecie di reato e relative sanzioni previsto dalla Costituzione, a vantaggio di una scelta della stessa natura rimessa a singoli soggetti certamente politici, ma deputati istituzionalmente ad indirizzare l’attività amministrativa nell’ambito del potere esecutivo.</p>
<p>2.2. Una tale discrezionalità tecnica risulta nella fattispecie malamente esercitata.<br />
Ed invero, se appare obbligata l’interpretazione del citato art. 73 c.1.bis, nel senso sopra detto, ciò non toglie che l’esercizio della discrezionalità tecnica possa apparire assai difficoltoso, sia per motivi scientifici sia perché attraverso di essa devono colmarsi i vuoti normativi: primo tra tutti quello riguardante un parametro temporale di riferimento per calcolare il quantitativo massimo detenibile, superato il quale si assume che la sostanza non sia più detenuta per esclusivo consumo personale, ma verosimilmente sia destinata allo spaccio.<br />
E’ infatti chiara la ratio della norma come lucidamente lette dalla stessa Corte Costituzionale nella successiva sentenza 1 luglio 1992 n. 308: “quella di combattere attraverso il divieto di accumulo (pur se finalizzato a proprio consumo differito) il mercato della droga in entrambi i momenti in cui esso si articola: per un verso contrastando il pericolo che una parte della sostanza detenuta possa essere ceduta a terzi; per altro verso costringendo l’offerta a modellarsi sulla domanda indotta alla parcellizzazione, e così rendendo più difficile lo spaccio”.<br />
Orbene la commissione istitutia nel febbraio 2006, pur avvertendo sui limiti di valenza scientifica di alcuni dei dati forniti, ha operato un tentativo propositivo, individuando come parametro temporale sia il giorno che la settimana; escluso il primo in quanto verosimilmente espunto dall’indicazione normativa, ha individuato il secondo “in virtù delle caratteristiche delle varie sostanze stupefacenti” fornendo parametri numerici tenendo conto “del setting, della compulsività d’uso, del diverso tipo e grado di dipendenza e delle abitudini degli assuntori”. Ha quindi fornito una indicazione sulla dose massima detenibile moltiplicando la dose media singola (assistita da adeguata valenza scientifica) per il numero di assunzioni statisticamente e sanitariamente riscontrabili in una settimana, in relazione ad ogni tipologia di valore attivo di sostanza stupefacente o psicotropa.<br />
Sia il decreto dell’aprile 2006 che quello dell’agosto 2006 hanno utilizzato il dato relativo alla dose media singola, ma hanno poi disatteso l’indicazione della commissione in ordine al parametro moltiplicatore, senza peraltro chiarire se intendevano modificare l’indicazione del numero di assunzioni settimanali, ovvero se ritenevano di contestare anche il parametro temporale settimanale fornito dalla commissione. Al riguardo è appena il caso di richiamare la pronuncia da ultimo riferita della Corte Costituzionale che ha individuato nella ratio della norma anche il fine di parcellizzare l’offerta delle sostanze stupefacenti, modellandola quindi su una dose detenibile a fini di uso personale tendenzialmente ridotta, e quindi con un parametro temporale breve.<br />
In particolare il provvedimento qui impugnato, dopo aver genericamente constatato che il principio attivo delle due sostanze in questione è diverso da quello di altre sostanze stupefacenti, àncora la scelta al minor potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie, senza considerare che per il secondo dei suddetti parametri, indicato nella colonna 5 del prospetto fornito dalla Commissione tecnica, è prevista per entrambe le sostanze un’alta incidenza ed intensità di effetti disabilitanti, intesi proprio come grave scadimento della performance psico motoria nell’esecuzione di compiti complessi.<br />
In relazione a tale parametro, come individuato dall’unico documento scientifico in possesso dell’amministrazione, il raddoppio del fattore moltiplicatore, da 20 a 40, non appare certo congruo.<br />
In ogni caso la motivazione di mera congruità appare assai generica, soprattutto se rapportata agli elementi, anche se non scientificamente tutti apprezzabili nella stessa misura, forniti dalla commissione, per discostarsi dai quali andava quanto meno fornita una spiegazione; e ciò con particolare riguardo ai criteri di scelta e di individuazione del c.d. “fattore moltiplicativo”.<br />
Senza peraltro considerare che la commissione aveva comunque affermato che “un ulteriore tempo adeguato consentirebbe alla commissione di elaborare un sistema di quantificazione dotato di maggiore oggettività, ovvero di totale evidenza e valenza scientifica”.<br />
Peraltro, e conclusivamente, si evidenzia come, pur valutando la scelta operata nell’ambito del diverso profilo della politica criminale, non risultano prodotti in giudizio adeguati elementi istruttori che confortano l’orientamento e la misura della determinazione assunta in ordine al fattore moltiplicativo.<br />
Per quanto precedentemente osservato il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2006 deve essere annullato in quanto la motivazione dell’atto, peraltro esclusivamente orientata nell’ambito delle ragioni sanitarie, non spiega le ragioni delle scelte operate, né esse vengono adeguatamente giustificate sulla base di approfondimenti specifici sugli effetti dannosi delle sostanze stupefacenti in questione.<br />
Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>   Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez.III quater, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento  impugnato costituito dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro di giustizia, 4 agosto 2006.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione terza quater – nella camera di consiglio del 14 marzo 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-3-2007-n-2487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.2487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.807</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-21-3-2007-n-807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-21-3-2007-n-807/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.807</a></p>
<p>sull&#8217;obbligo della P.A. di agire secondo correttezza e buona fede e sulla sussistenza di una posizione di aspettativa in capo al privato a seguito dell&#8217;adozione di un Programma integrato per la riqualificazione urbanistica 1. Edilizia e urbanistica &#8211; Piani regolatori e piani territoriali – posizione giuridica conseguente alla adozione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-21-3-2007-n-807/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-21-3-2007-n-807/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.807</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo della P.A. di agire secondo correttezza e buona fede e sulla sussistenza di una posizione di aspettativa in capo al privato a seguito dell&#8217;adozione di un Programma integrato per la riqualificazione urbanistica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica &#8211; Piani regolatori e piani territoriali – posizione giuridica conseguente alla adozione di un Programma integrato per la riqualificazione urbanistica – aspettativa qualificata – sussiste																																																																																												</p>
<p>2.	Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – consultazioni popolari – solo consultive</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Se è vero che l’approvazione di un piano urbanistico attuativo non costituisce attività vincolata per la PA e che quest’ultima non deve motivare tutte le sue scelte pianificatorie, è anche vero che l’Amministrazione deve comportarsi secondo correttezza e buona fede. E ciò soprattutto se la vicenda si inquadra nell’ambito della c.d. urbanistica contrattata, che presenta aspetti analoghi a quelli che caratterizzano le trattative contrattuali. (Pronuncia relativa a una fattispecie in cui il Comune aveva revocato una deliberazione di adozione di un Programma integrato per la riqualificazione urbanistica di iniziativa privata)																																																																																												</p>
<p>2.	È incontrovertibile che l’adozione di un Programma integrato per la riqualificazione urbanistica di iniziativa privata genera in capo al ricorrente un’aspettativa qualificata, se non ad una positiva conclusione del procedimento, quanto meno alla sua regolare prosecuzione; per cui l’interruzione del procedimento di approvazione del Programma, in quanto incide su un interesse differenziato e qualificato del soggetto proponente, dev’essere accompagnato da un’idonea motivazione che, fra l’altro, dia conto della prevalenza dell’interesse pubblico (all’arresto) rispetto a quello privato (alla sua prosecuzione).																																																																																												</p>
<p>3.	È illegittima l’indizione di una consultazione popolare utilizzata, anziché come strumento di partecipazione popolare all’elaborazione delle scelte amministrative, come strumento di verifica della condivisione da parte dei cittadini di scelte già definite con formali provvedimenti amministrativi. L’attività consultiva, per propria natura, deve anteporsi all’attività decisionale, non seguirla.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 con l’intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Umberto Zuballi		Presidente<br />	<br />
Claudio Rovis			Consigliere, relatore<br />	<br />
Alessandra Farina		Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1643/2006 proposto dalla <br />
<B>S.R.L. IMMOBILIARE VALLI</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bertolissi, Francesca Mazzonetto, Umberto Costa e Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Francesco Curato in Venezia, S.Croce n. 468/B;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Padova</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Janna, Carlo De Simoni e Alessandra Montobbio, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Dora Venturi in Venezia, S.Marco 941;</p>
<p>per l&#8217;annullamento <br />
della delibera della Giunta comunale 22.6.2006 n. 387 avente ad oggetto: “Programma integrato per la riqualificazione urbanistica dell’area  «S.Carlo» e «Piazza Azzurri d’Italia» Arcella. Revoca”, nonchè delle delibere di Giunta 12.5.2006 n. 249 e 23.5.2006 n. 263 relative all’indizione di una consultazione popolare;</p>
<p>e per il risarcimento del danno;</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 22.7.2006 e depositato presso la Segreteria il 2.8.2006, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova, depositato il 5.9.2006;<br />
Viste le memorie delle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi all’udienza dell’8.3.2007 &#8211; relatore il Consigliere Claudio Rovis – i procuratori delle parti;</p>
<p>Considerato in fatto e in diritto. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La “Società Immobiliare Valli srl” ha impugnato la delibera giuntale 22.6.2006 n. 387 con cui il Comune di Padova ha revocato la propria, precedente deliberazione 28.2.2005 n. 118 con cui aveva adottato un PIRUEA proposto dalla medesima società per la riqualificazione urbanistica dell’area S. Carlo e della piazza Azzurri d’Italia, nel quartiere Arcella.<br />
Contestualmente, la ricorrente ha anche impugnato – in quanto la predetta revoca è stata giustificata dall’Amministrazione comunale sulla scorta dell’esito della disposta consultazione popolare, sfavorevole all’intervento urbanistico proposto dalla Società – le deliberazioni giuntali 12.5.2006 n. 249 e 23.5.2006 n. 263 relative all’indizione di una consultazione dei cittadini residenti nel quartiere Arcella in merito alla suddetta iniziativa di riqualificazione del territorio urbano.<br />
Resiste in giudizio il Comune di Padova eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse ed illustrando, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone, conseguentemente, la reiezione.<br />
La causa è passata in decisione all’udienza dell’8.3.2007.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.- Secondo il Comune, l’avvenuta adozione e pubblicazione del PIRUEA proposto dal ricorrente non attribuirebbe a quest’ultimo alcuna posizione giuridicamente protetta che lo legittimi all’impugnazione dell’arresto del relativo procedimento, e ciò in quanto atto endoprocedimentale da sottoporre al vaglio del Consiglio comunale e poi, trattandosi di un piano in variante al PRG, all’approvazione della Regione; la disposta revoca, dunque, non lederebbe alcun interesse qualificato del proponente, né, sotto diverso profilo, andava motivata, atteso che la legge esenta espressamente dall’onere della motivazione gli atti di pianificazione (e conseguentemente e per analogia, anche gli atti di ritiro degli atti di pianificazione).<br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />
Se è vero, infatti, che l’approvazione di un piano urbanistico attuativo non costituisce attività vincolata per la PA e che quest’ultima non deve motivare tutte le sue scelte pianificatorie, è anche vero che l’Amministrazione deve comportarsi secondo correttezza e buona fede e rispettare le regole di svolgimento del procedimento (Cass. civ., I, 10.1.2003 n. 157).<br />
Tanto più se, come nel caso di specie, la vicenda si inquadra non nell’ambito di un tradizionale procedimento di pianificazione, ma nell’ambito della c.d. urbanistica contrattata, che presenta aspetti analoghi a quelli che caratterizzano le trattative contrattuali.<br />
È pertanto incontrovertibile che, avendo il PIRUEA superato i passaggi tecnici e parte (determinante) di quelli amministrativi (l’adozione da parte della Giunta), la ricorrente, che tale intervento aveva promosso investendovi denaro e tempo (che avrebbero potuto essere utilmente indirizzati verso altre iniziative), aveva un’aspettativa qualificata, se non ad una positiva conclusione del procedimento (tenuto conto che la situazione, ancorché <i>in fieri</i>, era destinata, in base ad un criterio di normalità, ad un esito favorevole: cfr. TAR Liguria, 18.12.2004 n. 1721), quanto meno alla sua regolare prosecuzione.<br />
Va da sé, a questo punto, che l’interruzione del procedimento di approvazione del PIRUEA, in quanto incide su un interesse differenziato e qualificato del soggetto proponente, dev’essere accompagnato da un’idonea motivazione che, fra l’altro, dia conto della prevalenza dell’interesse pubblico (all’arresto) rispetto a quello privato (alla sua prosecuzione).<br />
2.- Analogamente non condivisibile è anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame per asserita, intervenuta acquiescenza della ricorrente alla consultazione popolare, il cui esito sarebbe stato assunto quale (illegittimo) presupposto della revoca del piano di riqualificazione.<br />
A tal proposito, infatti, va osservato che l’atteggiamento della “Valli srl” di adesione alla consultazione disposta dal Comune si pone non già come atto acquiescenza, ma come mero comportamento collaborativo dettato dalla mancanza di alternative: atteso che la ricorrente non poteva impugnare la delibera di indizione (non aveva, allora, alcun interesse diretto ed attuale), tanto valeva impegnarsi affinché il voto la favorisse.<br />
L’acquiescenza opera sia sul piano sostanziale che su quello giustiziale: sul piano sostanziale presuppone e comporta l’accettazione volontaria e spontanea delle conseguenze dell’atto invalido; su quello giustiziale, inibisce la possibilità di far valere, attraverso i ricorsi amministrativi e giurisdizionali, i vizi dell’atto. Orbene, è pacifico che la ricorrente, il cui interesse costantemente manifestato era ed è quello di ottenere l’approvazione del PIRUEA, non aveva alcuna intenzione, aderendo al sondaggio, di accettarne un esito a sé sfavorevole (in tal caso non avrebbe svolto l’intensa attività propagandistica a proprio favore annotata dal Comune), né – come si è detto &#8211; avrebbe potuto impugnarne immediatamente l’atto di indizione, il che è sufficiente ad escludere la volontà di rinunciare all’azione.<br />
3.- Sostiene il Comune che la consultazione popolare, con il suo esito, non costituisce atto presupposto e, quindi, motivo della revoca: con la conseguenza che gli eventuali vizi della prima non riverberano sulla seconda.<br />
Ora, a prescindere dalla modesta credibilità dell’affermazione secondo cui l’esito dell’espletata consultazione (in quella precisa fase procedimentale) non avrebbe rigidamente condizionato ed indirizzato la successiva azione amministrativa (un comportamento dell’Amministrazione che non tenesse conto dei risultati chiesti ed ottenuti con la consultazione sarebbe in evidente contrasto con la stessa decisione di indire la consultazione e con l’implicita, conseguente volontà di avvalersi dei relativi apporti decisori), per convincersi dell’effettivo collegamento tra esito della consultazione e revoca dell’adottato PIRUEA è sufficiente leggere la motivazione della revoca: “CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene di attenersi alla scelta popolare…., DELIBERA di revocare, per le motivazioni indicate in premessa,” l’adottato piano di riqualificazione.<br />
L’unica motivazione della revoca è affidata, dunque, al riscontrato esito della consultazione popolare che ha manifestato la volontà di non farsi luogo ad alcun intervento urbanistico-edilizio .<br />
4.- Ma tale motivazione, oltre ad essere illegittima <i>ex se</i>, per incongruità (da essa non emergono, invero, la sussistenza e, comunque, la consistenza dell’interesse pubblico specifico, diverso da quello originario, perseguito con il ritiro dell’atto, né le ragioni della prevalenza di questo rispetto a quello del privato alla conservazione degli assetti determinati dall’atto revocato), è anche e soprattutto illegittima in via derivata, perché è illegittima l’indizione della consultazione popolare.<br />
A livello legislativo, la materia trova scarna disciplina nell’art. 8 del DLgs n. 267/00 che demanda agli statuti di prevedere “forme di consultazione della popolazione nonché….<i>referendum</i> anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini”, consultazioni e <i>referendum</i> che, ovviamente, “devono riguardare materie di esclusiva competenza locale”.<br />
L’art. 18 dello statuto comunale di Padova stabilisce che “il Consiglio comunale e la Giunta comunale, in relazione alle rispettive competenze, possono indire su specifici problemi, consultazioni della popolazione o di parte di essa, con le modalità fissate dal regolamento…”.<br />
4.1.- La norma testè riportata suscita un primo ordine di riflessioni collegate alla sua <i>ratio</i>: le consultazioni costituiscono strumento di partecipazione popolare all’elaborazione delle scelte amministrative, non strumento di verifica della condivisione da parte dei cittadini di scelte già definite con formali provvedimenti amministrativi (tanto più che il successivo art. 19 dello statuto non prevede il <i>referendum</i> abrogativo, ma solo quello consultivo).<br />
L’attività consultiva, per propria natura, deve anteporsi all’attività decisionale, non seguirla.<br />
Orbene, nel caso di specie, la richiesta di consultazione aveva ad oggetto un piano urbanistico attuativo già formalmente adottato, sicchè la Giunta, avendo utilizzato ed esaurito il proprio potere decisionale, non poteva porre in essere un’attività consultiva che doveva necessariamente precedere quella decisione.<br />
Ma vi è un ulteriore aspetto.<br />
Nel procedimento di approvazione del piano urbanistico attuativo la partecipazione popolare è già prevista dalla specifica disciplina.<br />
Dispongono, infatti, sia l’art. 52 della LR n. 61/95 (alla cui disciplina rinvia l’art. 5 della LR n. 23/99), sia il sopravvenuto art. 20 della LR n. 11/04, che il piano attuativo approvato dalla Giunta è depositato presso la sede del Comune per la durata di dieci giorni, con possibilità per chiunque, nei successivi venti giorni, di presentare osservazioni sulle quali il consiglio comunale deve obbligatoriamente pronunciarsi.<br />
Nel caso specifico, dunque,  la consultazione della popolazione è garantita dallo stesso procedimento di formazione del piano, con effetti, però, non invalidanti dell’atto già adottato, ma, tutt’al più, modificativi di esso.<br />
D’altro canto, l’art. 13 della legge n. 241/90 esclude l’applicazione ai procedimenti di pianificazione urbanistica della disciplina generale sulla partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo proprio perché tale partecipazione ha già da tempo trovato in essi una particolare, specifica regolamentazione.<br />
4.2.- Il secondo, dirimente ordine di riflessioni è invece collegato con il dato testuale della norma, che rinvia ad un regolamento la definizione delle modalità di attuazione delle consultazioni.<br />
In difetto di tale regolamento, la consultazione non poteva venire effettuata.<br />
È infatti inammissibile l’indizione di una consultazione popolare allorché non sia stato adottato il relativo regolamento che, stabilendo criteri e modalità, ne garantisca lo svolgimento in maniera affatto imparziale: ciò in quanto tale finalità non è perseguibile nel caso in cui le regole siano dettate di volta in volta dalla Giunta o dal Consiglio comunale (cfr. TAR Veneto, II, 0.5.2006 n. 1172).<br />
In mancanza, dunque, del previsto regolamento che determinasse aprioristicamente le necessarie modalità operative (relative ai requisiti di legittimazione dei partecipanti, al soggetto competente a verificare l’ammissibilità del quesito, all’organizzazione dei seggi, alla fissazione dei luoghi e dei tempi della consultazione, etc.), la norma statutaria non poteva trovare applicazione e, conseguentemente, la consultazione popolare non poteva essere indetta.<br />
5.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. <br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo<br />
6.- Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno sia perché &#8211; come precisato in udienza dalla difesa della ricorrente &#8211; tale domanda deve intendersi subordinata al mancato accoglimento del ricorso, sia comunque perché l’interesse della ricorrente, leso dall’arresto procedimentale conseguente ai provvedimenti in questa sede annullati, è meramente strumentale ed è, pertanto, integralmente ristorato con la prosecuzione, qui disposta, del procedimento di formazione del PIRUEA.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati: l’Amministrazione dovrà conseguentemente proseguire il procedimento sottoponendo il PIRUEA all’approvazione del Consiglio comunale che, fra l’altro, dovrà farsi carico di replicare alle osservazioni formulate dagli interessati successivamente alla pubblicazione del piano come adottato dalla Giunta.<br />
Condanna il Comune di Padova al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.000,00 (ottomila/00) al netto di I.V.A.  e C.P.A..<br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-21-3-2007-n-807/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.1327</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-3-2007-n-1327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti Negro (avv.ti Ludogoroff, Scagliola) c. Comune di Pocapaglia (avv.ti Golinelli, Martino) non sussiste il difetto di motivazione in caso di silenzio su istanza di accertamento di conformità urbanistica Edilizia e urbanistica – Istanza permesso di costruire in sanatoria – Silenzio –Diniego. Il silenzio</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Gomez de Ayala –<i> Est.</i> Lotti<br /> Negro (avv.ti Ludogoroff, Scagliola) c. Comune di Pocapaglia (avv.ti Golinelli, Martino)</span></p>
<hr />
<p>non sussiste il difetto di motivazione in caso di silenzio su istanza di accertamento di conformità urbanistica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Istanza permesso di costruire in sanatoria – Silenzio –Diniego.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza di permesso di costruire in sanatoria ha natura di atto tacito di reiezione dell’istanza. Pertanto il silenzio – significativo non è impugnabile per difetto di motivazione ma soltanto per il suo contenuto di rigetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Sent. n. 327/07<br />	<br />
R.G. n. 1390-05<br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211;	I sezione –<br />	<br />
&#8211;	</p>
<p>																																																																																												</p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
sul ricorso n. 1390-05 proposto da <br />
<b>NEGRO Armando</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Ludogoroff e Giorgio Scagliola elettivamente domiciliato in Torino, corso Montevecchio n. 50 presso lo studio del secondo,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il comune di <B>POCAPAGLIA,</B> in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Golinelli e Gianni Martino, presso il cui studio domicilia in Torino, via Stefano Clemente n. 22,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
dell’ordinanza di demolizione del comune di Pocapaglia, prot. n. 3129, in data 19.9.2005,</p>
<p>nonché<br />
di ogni atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso, in particolare, del diniego dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria in data 8.6.2005.</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, con memoria e documenti;<br />	<br />
	Viste le memorie con documenti depositate da entrambe le parti per la Camera di Consiglio del 21 marzo 2007;<br />	<br />
	Relatore il dott. Paolo Lotti;<br />	<br />
		Uditi, all’udienza camerale del 21 marzo 2007, per la parte ricorrente l’avv. Ludogoroff e, per il Comune, l’avv. Martino;<br />	<br />
Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971, nel testo sostituito dall&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
	Ritenuto che il primo motivo di ricorso riguarda il silenzio serbato dall&#8217;amministrazione sull&#8217;istanza di accertamento di conformità urbanistica di cui all&#8217;art. 13 l. 28 febbraio 1985, n. 47 (ora, art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001), il quale ha natura di atto tacito di reiezione dell&#8217;istanza (e quindi di silenzio-significativo e non di silenzio-rifiuto): ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, è già di per sè privo di motivazione ed è impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per il suo contenuto di rigetto (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 2 agosto 2004, n. 10990);<br />	<br />
 	Ritenuto, pertanto, alla luce del suddetto orientamento, infondato il primo motivo di ricorso incentrato sulla carenza di motivazione del predetto “provvedimento” tacito;<br />	<br />
	Ritenuto, invece, che il ricorso è diventato improcedibile avendo parte ricorrente depositato, successivamente all’ordinanza di demolizione impugnata, nuova istanza di sanatoria in data 4 gennaio 2007 non meramente riproduttiva della precedente, già oggetto di reiezione;<br />	<br />
Considerato che, come ha statuito la giurisprudenza amministrativa, la presentazione di una domanda di sanatoria in data successiva all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi, si produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall’istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (cfr., <i>ex multis</i>, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 9 febbraio 2004, n. 1966);<br />
Ritenuto, pertanto, infondato il ricorso con riferimento al diniego di sanatoria e improcedibile con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione;<br />
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971 nel testo sostituito dall&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge, ai sensi di cui in motivazione.<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2007, con l’intervento dei signori magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	Presidente<br />	<br />
#NOME?	BAGLIETTO		Consigliere<br />	<br />
#NOME?	LOTTI			Primo Referendario, estensore</p>
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