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	<title>21/3/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/3/2006 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.619</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-21-3-2006-n-619/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-21-3-2006-n-619/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.619</a></p>
<p>Pres. Bruno Amoroso &#8211; Rel. Angelo De Zotti In ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione di norme imperative non richiamate dal bando sulla esclusione delle offerte di gara e sull&#8217;onere di impugnativa del bando 1. Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Bandi ed avvisi di gara – Violazione di norme imperative</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-21-3-2006-n-619/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.619</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-21-3-2006-n-619/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.619</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bruno Amoroso &#8211; Rel. Angelo De Zotti</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione di norme imperative non richiamate dal bando sulla esclusione delle offerte di gara e sull&#8217;onere di impugnativa del bando</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Bandi ed avvisi di gara – Violazione di norme imperative non richiamate nel bando – Va disposta l’esclusione dell’offerta																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Bandi ed avvisi di gara – Onere di impugnativa del bando che non richiama norme imperative – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nel caso in cui siano violate norme inderogabili eterointegrative del bando di gara va disposta l’esclusione dell’offerta anche in assenza di una puntuale sanzione espulsiva inserita nella lex specialis di gara, allorché si tratti di norme cogenti e di stretta interpretazione.																																																																																												</p>
<p>2.	Non sussiste l’onere di impugnare un bando di gara che non preveda il richiamo a norme imperative integranti il bando stesso, in quanto i ricorrenti non ne chiedono l’annullamento in parte qua ma l’eterointegrazione sotto forma di applicazione cogente delle norme esterne che stabiliscono limiti in ordine alla valida formulazione dell’offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei magistrati:<br />
Bruno Amoroso		Presidente<br />	<br />
Angelo De Zotti		Consigliere, relatore<br />	<br />
Rita De Piero			Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso n. 2377/2002 proposto </p>
<p>dall’arch. <b>Maurizio Striolo</b>, in proprio e qua¬le socio dell&#8217;Associazione di Professionisti Striolo, Fochesato e Partners,¬ rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Dal Prà ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 1054/1024, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Noventa Padovana</b>, in persona del Sindaco in carica, resistente, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Fornasiero ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Franco Zambelli in Mestre via Cavallotti n. 22;</p>
<p>e nei confronti<br />
 dell&#8217;arch. <b>Gianni Grassetto</b> in proprio e quale capogruppo del costituendo R.T.P, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del verbale n. 6 in data 03.09.2002 di aggiudicazione provvisoria dell&#8217;inca¬rico professionale avente ad oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione e completamento della Residenza¬ sanitaria per anziani di Noventa Padovana, lo stralcio, la direzione, l&#8217;assi¬stenza e la contabilità di tali lavori e la redazione del piano di sicurezza, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale ivi i compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, non noto ai ricorrenti.</p>
<p>      Visto il ricorso, notificato il 5.11.2002 e depositato presso la Segreteria il 15.11.2002, con i relativi allegati;<br />
      visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Noventa Padovana, depositato in segreteria il 23.11.2002 con i relativi allegati;<br />
      viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
      visti gli atti tutti della causa;<br />
      uditi, all&#8217;udienza pubblica del 15 dicembre 2005 (relatore il consigliere De Zotti) l&#8217;avv.  Dal Prà per la parte ricorrente e Zambelli, in sostituzione di Fornasiero, per il Comune di Noventa Padovana;<br />
ritenuto in fatto e in diritto;<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con bando del 15.01.2002 il Comune di Noventa Padovana indiceva una licitazione privata per l&#8217;affidamento di un incarico profes¬sionale &#8211; di importo inferiore a 200.000 D.P.S. &#8211; avente ad oggetto la pro¬gettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione e completamento della residenza per anziani di Noventa Padovana, nonché per la direzione, l&#8217;assistenza, la contabilità di tali lavori e la redazione del relativo piano di sicurezza.<br />
A fronte di un importo complessivo dell&#8217;intervento stimato in € 877.976,73, il corrispettivo presunto per l’incarico veniva indicato in € 97.093,89 con riguardo alla progettazione e alla direzione dei lavori, e in € 36.151,98 per la redazione del piano di sicurezza, con la precisazione che &#8220;le percentuali finali per il rimborso spese sono pari al 30% degli onorari&#8221;.<br />
Il disciplinare di gara, all&#8217;art. 9, dettava, inoltre, i criteri di valutazione dell&#8217;offerta e individuava come fattori  ponderali:<br />
 a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva: punti fino a 40; b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell&#8217;offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell&#8217;incarico e dei curricula dei profèssionisti che svolgeranno il servizio: punti fino a 40; c) ribasso percentuale indicato nell&#8217;offerta economica: punti fino a 10; d) riduzione percentuale indicata nell&#8217;offerta economica con riferimento al tempo: punti fino a 10&#8243;.<br />
La successiva lettera d&#8217;invito, dopo aver riprodotto tale norma del bando, provvedeva a dettare le modalità di presentazione dell&#8217;offerta, e con riguardo all&#8217;offerta tecnica. specificava che essa doveva constare, in primo luogo, di un massimo di tre progetti, relativi ad interventi affini a quello og¬getto di gara, sulla base dei quali sarebbe stato attribuito il punteggio ine¬rente la professionalità.<br />
 Veniva precisato anche che per ciascun progetto po¬teva essere presentato un massimo di cinque schede formato A3, di cui al¬meno una dedicata alla documentazione descrittiva dell&#8217;opera; almeno due dedicate alla documentazione grafica; non più di una dedicata alla docu¬mentazione fotografica.<br />
Da ultimo l’offerta tecnica doveva essere corredata dai curricula dei professionisti, dall’indicazione dei servizi resi da ciascuno e la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché l’indicazione del professionista¬ incaricato dell&#8217;integrazione delle prestazioni specialistiche.<br />
 La lettera d&#8217;invito specificava infine le modalità di redazione dell&#8217;offerta. economica prevedendo che nella stessa dovesse essere indicato il ribasso percentuale da applicare &#8220;a) alla percentuale per rimborso spesa; b) agli importi per le prestazioni accessorie; c) alla riduzione percentuale prevista ¬dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici&#8221;, nonchè il ribasso percentuale da applicare al tempo fissato dal bando per l&#8217;espletamento di ciascuna fase progettuale.<br />
Dopo l&#8217;apertura delle offerte economiche, avvenuta nella seduta del 3 settembre 2002, l&#8217;incanto veniva provvisoriamente aggiudicato al costituendo raggruppamento di professionisti capeggiato dall&#8217;arch. Gianni Grassetto.<br />
Il Raggruppamento ricorrente, collocato al se¬condo posto della graduatoria, rilevava tuttavia, in tale sede, che l&#8217;offerta economica dell&#8217;aggiudicatario, contenente un ribasso percentuale del 100%  del rimborso spese e dei corrispettivi per le prestazioni accessorie, ed indicante pertanto € 0,00 per tali attività, si poneva in contrasto con le norme che fissano i minimi tariffari inderogabili (art. 17, commi 14 bis e seguenti e dell&#8217;art. 3 del D.M. 4 aprile 2001) e che, pertanto, essa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, con conseguente aggiudicazione dell&#8217;incanto al raggruppamento ri¬corrente.<br />
Rimasto inutile tale reclamo, il raggruppamento ricorrente impugna l&#8217;aggiudicazione provvisoria, nonché l&#8217;eventuale provvedimento di approvazione definitiva della stessa, chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi:<br />
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 17, commi 14 bis e seguenti, della legge n. 109 del 1994, dell&#8217;art. 3 del D.M. 4 aprile 2001, nonché dell&#8217;art. 4, comma 12 bis, del d.l. n. 65 del 1989, convertito, con modificazioni, in legge n. 155/1989.<br />
L&#8217;offerta economica del raggruppamento controinteressato che riporta un ribasso del 100% sulla percentuale di rimborso spese e un ribasso del 100% sugli importi dovuti per prestazioni accessorie doveva essere esclusa, atteso che il comma 14 quater, dell&#8217;art. 17, della Legge n. 109 del 1994 statuisce che i corrispettivi determinati dal D.M. 4 aprile 2001 costituiscono minimi inderogabili e che &#8220;ogni patto con¬trario è nullo&#8221;, fatta salva la facoltà di riduzione dei minimi di tariffa sino al massimo del 20% per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri Enti Pubblici con riguardo alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.<br />
2) violazione della par condicio dei concorrenti; violazione e falsa ap¬plicazione della lex specialis di gara in relazione a quanto stabilito dall&#8217;art. 91 del D.P.R. 554 del 1999; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della illogicità manifesta.<br />
Si sostiene che dalla documentazione di gara si evince che neppure le modalità di redazione dell&#8217;offerta tecnica sono state dall’aggiudicatario ri¬spettate; che in particolare la lettera di invito (art. 8, b), specificava che gli offerenti avrebbero potuto presentare un numero massimo di tre progetti, ciascuno dei quali doveva essere composto da un massimo di cinque schede formato A3; che per contro il raggruppamento Grassetto ha prodotto tre fascicoli relativi ad altrettanti progetti, uno dei quali rappresentava sulla copertina che racchiudeva le 5 schede in formato A3, un ulteriore disegno, utilizzando, così, un foglio aggiuntivo rispetto a quelli ammessi dal bando e rappresentando il proprio progetto in modo più completo rispetto agli altri concorrenti; che in un altro dei progetti dimessi dal gruppo contro interessato, l&#8217;arch. Clementi, componente di quel raggruppamento, ha dichiarato l’integrale paternità dell&#8217;opera laddove in realtà l’opera era stata oggetto di coprogettazione preliminare con altro professionista (l’arch. Striolo); che il punteggio attribuito ai controinteressati sulla base di quella scheda, non era corretto e doveva quanto meno essere dimezzato, atteso che solo parte dell&#8217;attività relativa a quel progetto era stata concretamente svolta dall&#8217;arch. Clementi.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale appaltante, la quale ha contestato preliminarmente l’ammissibilità del ricorso e nel merito la sua fondatezza, chiedendone la reiezione con vittoria di spese.<br />
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2005 la causa è stata posta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Vanno esaminate innanzitutto le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità opposte dall’amministrazione appaltante.<br />
Tali eccezioni muovono dal rilievo che ambedue i motivi di censura dedotti dai ricorrenti si riferiscono a violazione di regole di gara che né il bando né la lettera d’invito ponevano espressamente e, pertanto, che in assenza di tempestivo gravame avverso la lex concorsualis, i motivi anzidetti sono inammissibili poiché postulano l’annullamento ovvero la disapplicazione di atti presupposti non impugnati.<br />
L’eccezione appare infondata in relazione ad ambedue i motivi.<br />
Infatti, quanto al primo, è vero che il bando nulla prevedeva in ordine all’offerta se non che fosse formulata in termini di ribasso percentuale, e che la lettera d’invito si limitava ad indicare il criterio di formulazione del ribasso con riferimento alle diverse voci che componevano la prestazione, tuttavia ciò che i ricorrenti adducono a sostegno dei motivi non sono le prescrizioni della lex concorsualis in quanto poste dal bando e dalla lettera d’invito,  quanto e bensì le norme imperative che in funzione eterointegratrice del bando fissano i c.d. minimi tariffari inderogabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 commi 14 bis e seguenti della legge 109/1994 e dell’art. 3 del D.M. 4 aprile 2001.<br />
E proprio con riguardo al rapporto tra bando di gara e norme imperative esterne la giurisprudenza ha chiarito (si veda anche in materia di omessa dichiarazione dell’osservanza dell’art. 17 della legge dell’art. 17 L. n. 68/99, C.d.S. sez. 5^ n. 7555/2004) che nel caso in cui siano state violate, in ipotesi, norme inderogabili per legge, applicabili alla procedura di gara, l’esclusione dell’offerta va disposta anche in assenza di una puntuale sanzione espulsiva inserita nella lex specialis di gara, allorché si tratti di norme cogenti e di stretta interpretazione (cfr. C.d.S. sez. 5^ 15 aprile 2004 n. 2160).<br />
Ne consegue che i ricorrenti non erano tenuti ad impugnare il bando e la lettera d’invito nella parte in cui esso non prevedeva il richiamo espresso alle norme sui minimi tariffari, poiché gli stessi non ne chiedono l’annullamento in parte qua ma l’eterointegrazione sotto forma di applicazione cogente delle norme esterne che stabiliscono limiti in ordine alla valida formulazione dell’offerta, indipendentemente dal loro richiamo espresso nella lex concorsualis.<br />
Quanto al secondo motivo l’eccezione è parimenti infondata, anche se per altre ragioni, giacchè il fatto che alle prescrizioni contestate non fosse correlata espressamente la sanzione dell’esclusione dell’offerta, invocata dai ricorrenti, non è causa di inammissibilità del motivo, ma eventualmente di infondatezza, nel merito, del motivo stesso, nella parte in cui deduce la necessità dell’esclusione dell’offerta che ha violato tali prescrizioni.<br />
Ciò premesso e passando al merito,  il Collegio osserva innanzitutto che è pacifico che la lex concorsualis non solo non richiamava l’art. 17 cit, nella parte in cui fissa l’obbligo della inderogabilità dei minimi tariffari, ma non indicava neppure se il ribasso dovesse essere espresso in forma di media ponderata, onde tener conto della diversa incidenza delle sue componenti (onorari e rimborsi spese) e del limite massimo del 20%  riferito all’insieme dei corrispettivi, ovvero in forma di ribasso assoluto, non soggetto a limite massimo.<br />
In concreto tutti i concorrenti hanno inteso che il ribasso fosse da riferire in percentuale distinta alle tre voci che compongono il corrispettivo, salvo intendere diversamente il limite del minimo di tariffa, nel senso che solo alcuni (due) lo hanno riferito alla voce c) ossia alla “riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici”, mentre gli altri all’intera prestazione e quindi anche alle voci a) “percentuale rimborso spese” e b)  importi per le prestazioni accessorie).<br />
Ciò implica, peraltro,  che in realtà la questione sottesa al motivo non riguarda tanto l’applicazione o meno dell’art. 17 bis  e seguenti della legge 109/1994, e cioè l’esistenza del limite del ribasso riferito ai minimi di tariffa, ma l’interpretazione della norma e precisamente se essa vada intesa ed applicata nel senso che il c.d. minimo di tariffa riguardi, appunto, solo la tariffa e non le voci relative al rimborso spese ed alle prestazioni accessorie, ovvero  se anche queste componenti rientrino nel minimo inderogabile non suscettibile di riduzione una volta che la percentuale di riduzione ammessa (20%) sia stata raggiunta.<br />
Sul punto il Collegio, come già chiarito in analogo precedente (cfr. T.A.R. Veneto sez. 1^ n. 3655 del 2005), ritiene di confermare la tesi che il legislatore abbia voluto consapevolmente distinguere la voce soggetta al limite di ribasso  del 20% (non ulteriormente rinunciabile) da quella del rimborso spese e per le prestazioni accessorie, proprio perché non ha ritenuto che queste ultime fossero soggette allo stesso limite di irrinunciabilità stabilito per la tariffa (ed infatti solo per la voce c) ha previsto che la  percentuale di ribasso si applichi alla percentuale di riduzione massima (20%) prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici, mentre per le altre voci ha previsto che l’indicazione del ribasso si riferisce al rimborso spese (che è pari al 30% del costo della prestazione) ovvero agli importi per prestazioni accessorie: è evidente, infatti, che se i ribassi fossero stati tutti soggetti alla percentuale di riduzione massima ammessa (il 20%) non avrebbe avuto senso distinguere, ai fini dell’offerta, le tre voci che compongono la prestazione e si sarebbe evitata l’incongruenza rappresentata dal fatto di richiedere ai concorrenti l’indicazione di tre percentuali di ribasso tra loro disomogenee (posto che  la percentuale di ribasso applicata alla voce c) si parametra sul 20% interamente rinunciabile [e dunque al ribasso del 100% corrisponde la rinuncia al 20%, il 50% implica la rinuncia al 10% e così via] mentre la stessa percentuale di ribasso riferita alle voci a) e b) si parametra su dati diversi e cioè sul 30% del corrispettivo, per le spese, e sul valore delle prestazioni accessorie [tale per cui questa seconda percentuale esprime un rapporto diverso da quello espresso dalla prima e richiede il calcolo di una ulteriore media ponderata per stabilire se il 20% del ribasso ammesso sia stato o meno superato].<br />
Nel merito il Collegio ritiene quindi, confermando il proprio precedente indirizzo, (cfr. T.A.R. Veneto  sez. 1^ n. 3655 del 2005) che il motivo di ricorso che attiene all’interpretazione della norma che fissa l’inderogabilità dei minimi tariffari, e che fa salva la possibilità di riduzione entro il 20% massimo per le prestazioni rese nei confronti delle amministrazioni pubbliche, sia  infondato laddove sostiene che il predetto ribasso massimo (del 20%) riguarda non solo la componente degli onorari (nella specie, il corrispettivo del servizio indicato all’art. 4 primo comma della lettera d’invito in euro 97.093,89) ma anche il  rimborso spese di cui al secondo comma ed alle prestazioni speciali indicate nel terzo in presuntivi euro 31.131,98.<br />
Il Collegio non ignora, in realtà, che anche a sostegno della tesi opposta sussistono argomenti apprezzabili: nessuno di essi appare tuttavia persuasivo né, soprattutto coerente con il dato testuale.<br />
Al riguardo va osservato, innanzitutto, che nessun argomento a favore della tesi del ricorrente si ricava sia dal bando di gara che dalla legge 155/1989 (che converte l’art. 4 comma 12 bis del d.l. 65/1989) la quale, nel ribadire la prevista ed eccezionale riduzione del 20% per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici, la riferisce espressamente “ai minimi di tariffa” e non all’intero corrispettivo <br />
In questo senso depone anche il D.M. 4.4.2001 attuativo dell’art. 17 co. 4^ della legge 109/94, che all’art. 1 distingue tra i corrispettivi, che sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al decreto, gli onorari di cui alla tabella A  e i rimborsi spese ed i compensi accessori relativi agli onorari; è dunque evidente che minimi di tariffa sono solo gli onorari di cui alla tabella A ed i corrispettivi di cui alle tabelle anzidette e non i rimborsi spese che sono una componente del compenso, peraltro determinata forfetariamente, e non soggetta a minimo.<br />
Né varrebbe obiettare che il limite del 20% esteso al rimborso spese si giustifica sul piano logico, se non su quello strettamente letterale, con la necessità di evitare che la rinuncia al rimborso spese in qualunque misura attuato, si sostanzi e si risolva nella erosione del corrispettivo percepito dal professionista a titolo di onorario, perché la norma che stabilisce l’inderogabilità dei minimi tariffari non è stata posta a garanzia del fatto che il professionista percepisca per intero l’onorario, tanto che ne è prevista una parziale rinuncia, quanto per assicurare che la prestazione professionale non venga comunque offerta e remunerata sulla base di valori inferiori a quelli previsti dalle tabelle.<br />
Né la portata della norma, di per sé sufficientemente chiara, può essere dilatata al fine di assicurare una maggior tutela all’amministrazione, assumendo che il ribasso che comporta la rinuncia al rimborso spese implica che l’offerta non è remunerativa e quindi anomala perché a questo fine l’amministrazione dispone comunque del potere di verificare l’anomalia dell’offerta.<br />
Ne consegue che il motivo che si fonda sulla totale irrinunciabilità del rimborso spese e delle prestazioni accessorie è quindi infondato e va respinto, atteso che l’unico limite invalicabile di ribasso è rappresentato, a giudizio del Collegio, dal c.d. minimo di tariffa applicabile agli enti pubblici.<br />
 Parimenti infondato appare il secondo motivo con cui si deduce che l’offerta del raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa per aver violato le norme del disciplinare; ciò che sarebbe avvenuto per aver prodotto un numero maggiore di pagine illustrative del progetto rispetto a quelle previste dal suddetto disciplinare.<br />
In realtà, anche a prescindere dal fatto che la prescrizione contenuta nella lettera d’invito non prevedeva, diversamente dalle ipotesi ricomprese nell’art. 10, alcuna sanzione espulsiva per tale tipologia di violazione, sembra evidente al Collegio che la prescrizione secondo cui ai fini dell’attribuzione del punteggio di professionalità il numero massimo delle schede in formato A3 per ciascun progetto “non potrà essere superiore a cinque” implicasse solo che ai concorrenti non era richiesta una documentazione che andasse oltre a quella indicata dal bando e ripartita nelle voci a), b) e c).<br />
In ogni caso, il fatto che il concorrente aggiudicatario abbia incorporato nella copertina del fascicolo illustrativo del progetto una planimetria del progetto stesso, utilizzando surrettiziamente un foglio descrittivo in più del consentito appare elemento di manifesta irrilevanza sul risultato della gara, considerato che la presenza in copertina di una planimetria progettuale già deducibile da altri elaborati non sembra poter integrare una produzione aggiuntiva ai sensi della norma di gara, non potendo la planimetria anzidetta aggiungere alcunché di rilevante alla valutazione di un progetto per la cui illustrazione si richiedeva comunque una scheda “dedicata alla documentazione descrittiva dell’opera” due almeno dedicate “alla documentazione grafica” e una alla “documentazione fotografica”.<br />
Né, ammesso che tale produzione documentale  aggiuntiva potesse avere un eventuale rilievo sull’attribuzione del punteggio tecnico, i ricorrenti indicano quale incidenza determinante la stessa avrebbe potuto esplicare sull’esito della gara, tenuto conto della differenza di punteggio che distanzia i due concorrenti, sia in assoluto (14 punti) sia per quanto attiene alla valutazione del titolo specifico (6 punti).<br />
Il motivo va quindi respinto.<br />
Anche il secondo profilo della censura appare al Collegio, per analoghe ragioni, irrilevante, in quanto anche se l’arch. Clementi avesse dichiarato la paternità integrale di uno dei progetti dimessi barrando la casella relativa al progetto preliminare, definitivo ed alla direzione dei lavori, mentre è stato dimostrato che il (solo) progetto preliminare era stato redatto in forza di incarico di coprogettazione, il Collegio non ritiene che ciò potesse giustificare, come sostengono i ricorrenti, l’esclusione dell’offerta del raggruppamento aggiudicatario, e neppure lo stralcio del progetto ai fini del punteggio, atteso che nulla la scheda specificava in ordine all’eventuale compartecipazione di altri professionisti e comunque che la semplice coprogettazione preliminare dell’opera, seguita dalla progettazione esecutiva (esclusiva) e dall’incarico di direzione dei lavori (anch’esso esclusivo) non avrebbe potuto ragionevolmente escludere l’attribuzione della c.d. paternità assolutamente prevalente del progetto in capo all’arch. Clementi e dunque la sua piena valutazione.<br />
Né, comunque, è dimostrato che la minima riduzione di punteggio prospettata dai ricorrenti come conseguenza della “coprogettazione preliminare” avrebbe potuto modificare in maniera determinante l’esito della gara.<br />
Il ricorso va quindi respinto.<br />
Le spese e le competenze di causa possono essere nondimeno  compensate tra le parti, ricorrendone i presupposti equitativi.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione,  definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di causa.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 15 dicembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-21-3-2006-n-619/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.619</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.2015</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2006-n-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2006-n-2015/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.2015</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Carella UNIFRAX ITALIA s.r.l. (Avv.ti R. Villata, A. Degli Espositi) c/ Asl della Provincia di Varese (Avv. M. Zoppolato) Ministero della Salute (Avv. dello Stato) sulla necessità di estendere l&#8217;ambito d&#8217;applicazione gli obblighi di etichettatura per le sostanze e i preparati pericolosi agli articoli pericolosi attraverso atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2006-n-2015/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.2015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2006-n-2015/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.2015</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Est. Carella<br /> UNIFRAX ITALIA s.r.l. (Avv.ti R. Villata, A. Degli Espositi)  c/ Asl della Provincia di Varese (Avv. M. Zoppolato) Ministero della Salute (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di estendere l&#8217;ambito d&#8217;applicazione gli obblighi di etichettatura per le sostanze e i preparati pericolosi agli articoli pericolosi attraverso atti normativi generali</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comunità Europea &#8211; obblighi di etichettatura delle sostanze pericolose &#8211; Ambito d’applicazione &#8211; Estendibilità agli articoli pericolosi &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni.</p>
<p>2. Comunità Europea &#8211; Direttiva comunitaria- Estensione obblighi imposti – Circolare – Illegittimità – Legge &#8211; Necessità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli obblighi di etichettatura ex art. 23 direttiva comunitaria 67/548/CEE (sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose) previsti solo per le sostanze e i preparati pericolosi (esclusi quelli allo stato finito, destinati all’utilizzatore finale),  devono ritenersi estesi, dal punto di vista teorico-sostanziale, agli articoli pericolosi (prodotti semilavorati) giacchè in essi sussiste un identico fattore di rischio per la salute dei lavoratori.</p>
<p>2. L’estensione, nelle more dell’armonizzazione, degli obblighi previsti da una  direttiva comunitaria, che si risolvano per il privato in prestazioni imposte, deve avvenire non tramite semplice atto amministrativo,  ma con legge, ossia con atti autoritativi formali a contenuto normativo che giustifichino in via generale la limitazione dell’autonomia privata con la tutela di superiori interessi pubblicistici (nella specie è stata dichiarata l’illegittimità della circolare ministeriale tramite cui gli obblighi di etichettatura, previsti dalla direttiva comunitaria, erano stati estesi agli articoli pericolosi).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio</b><br />
<b>Sezione III</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Magistrati:<br />
Stefano BACCARINI 	&#8211;		Presidente<br />	<br />
Vito CARELLA		&#8211;		Componente, rel.<br />	<br />
Maria Luisa DE LEONI	&#8211;	           Componente<br />	<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 3713 del 2005 proposto dalla</p>
<p><b>UNIFRAX ITALIA s.r.l.</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Villata e Andreina Degli Esposti, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma alla Via Bissolati, n. 76;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
-l’<b>Azienda sanitaria locale della Provincia di Varese</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma alla Via del Mascherino, n. 72;</p>
<p>-Il <b>Ministero della Salute</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura  Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma a Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento emesso dall’A.S.L. della Provincia di Varese – Dipartimento di Prevenzione – Prevenzione e sicurezza di lavoro – Servizio Igiene e sicurezza del lavoro – in data 28 febbraio 2005, prot. n. 1213/SISL/SA, di cui la società ricorrente è venuta a conoscenza il 9 marzo 2005, con cui si dispone <i>“ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 520/55, entro 90 giorni dal ricevimento del presente verbale:<br />
1) l’adeguamento dell’etichettatura dei prodotti denominati DURABLANKET S e Z commercializzati in Italia, secondo i disposti dellla vigente normativa in materia, sopra richiamati (teschio simbolo T di pericolo; consigli di prudenza S53, S45; simbolo e frase di rischio R38; responsabile immissione sul mercato):<br />
2) tale adeguamento dovrà necessariamente comportare anche la revisione dell’etichettatura dei prodotti già distribuiti in Italia, mediante informazione agli acquirenti e predisposizione di una nuova etichetta da apporre su quelle esistenti. Le nuove etichette dovranno essere inviate in copia allo scrivente ufficio”;<br />
</i>-di ogni  altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, e così in particolare della Circolare del Ministero della Sanità 15 marzo 2000, n. 4, contenente le note esplicative del Decreto ministeriale 1° settembre 1998 recante <i>“disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali vetrose)”.<br />
</i><br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 13 luglio 2005, il Consigliere   Vito Carella;<br />
Uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
          La ricorrente Unifrax s.r.l. commercializza in Italia fibra ceramica base (che è sostanza sfusa e denominata fiocco) ovvero sotto forma di preparati (quando la fibra è unita ad altri composti come, ad esempio, nel fiocco  lubrificato o apprettato) oppure di articoli (tutti i prodotti contenenti tale fibra come materassini, lastre, pannelli).<br />
        Con atto introduttivo notificato il 15 aprile 2005 la suddetta deducente impugna la nota prot. n.1213/SISL/SA datata 28 febbraio 2005 del Dipartimento di Prevenzione e sicurezza sul lavoro dell’Azienda sanitaria locale della Provincia di Varese, con la quale si è imposto alla medesima ricorrente l’adeguamento dell’etichettatura dei prodotti denominati DURABLANKET S e Z (materassini commercializzati in Italia soltanto mediante un segnale precauzionale e richiamo di attenzione “attention label”) e la conseguente revisione dell’etichettatura dei prodotti già distribuiti in Italia ed apposizione di nuova e conforme etichetta (apposizione della lettera “T” di pericolo con simbolo raffigurante un teschio su sfondo arancione e indicazione di talune frasi di rischio).<br />
        La società ricorrente grava, inoltre, la (presupposta) circolare del Ministero della Sanità del 15 marzo 2000, n. 4, recante esplicazione del D.M. Sanità 1 settembre 1998 già illustrato in epigrafe.<br />
         A sostegno dell’impugnativa la reclamante lamenta violazione della direttiva comunitaria 67/548/CEE in materia di etichettatura delle “<i>sostanze</i>” e dei “<i>preparati</i>” pericolosi, avendo la nota impugnata nonchè la circolare ministeriale, su cui si fonda la gravata prescrizione impartita dall’azienda sanitaria, illegittimamente esteso l’ambito applicativo delle suddette disposizioni comunitarie anche agli “<i>articoli</i>”, quali per l’appunto DURABLANKET S e Z, pretendendo così di impartire una disciplina specifica anche per gli “<i>articoli</i>”.<br />
          Viceversa, a suo dire, i due prodotti commercializzati dalla società ricorrente non rientrerebbero nella categoria dei c.d. “<i>preparati</i>” , bensì in quella degli “<i>articoli</i>”, sicchè – contrariamente a quanto affermato nella nota impugnata e nella circolare ministeriale – questi ultimi non sarebbero come tali assoggettabili alla normativa comunitaria e dunque agli obblighi di etichettatura ivi imposti, primo fra tutti il segnale di pericolo (l’indicazione del simbolo T con teschio su sfondo arancione).<br />
          La ricorrente ha ulteriormente articolato le proprie difese con memoria del 30.06.2005.<br />
L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza e difesa dell’Amministrazione ministeriale resistente, con memoria del 28.06.2005 eccepisce l’infondatezza del ricorso.<br />
Resiste in giudizio l’Azienda sanitaria intimata con atto di costituzione e memoria difensiva del 2 maggio 2005, che conclude anch’essa per il rigetto del ricorso siccome infondato, non senza fare richiamo al contenuto del parere dell’istituto superiore di sanità e alla legittima equiparazione operata dalla circolare ministeriale fra “<i>preparato</i>” e “<i>articolo</i>” in attesa dell’armonizzazione della normativa comunitaria.<br />
          La trattazione è avvenuta all’udienza del 13 luglio 2005, nel corso della quale, sulle conclusioni rassegnate dai difensori, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>          1. &#8211;</b> La società UNIFRAX commercializza in Italia fibre ceramiche refrattarie (F.C.R.), prodotte dalla Casa Madre (in Francia ed in Inghilterra) sotto diverse forme, alcune “base”, altre che costituiscono il frutto di vari livelli e stadi di elaborazione e trattamento (dalla fibra ceramica sfusa, c.d. fiocco, alle fibre ceramiche lubrificate/apprettate, ai materassini, ai pannelli, ai feltri, alle lastre rigide, ecc.).<br />
          Per quanto concerne l’etichettatura e l’imballaggio delle “<i>sostanze</i>” e dei “<i>preparati</i>” contenenti fibre ceramiche refrattarie, la società ricorrente, al fine di segnalare la pericolosità dei prodotti e, quindi, garantire la salvaguardia della salute della collettività e dei lavoratori, utilizza la simbologia prevista dalla direttiva comunitaria n. 67/548/CEE (intitolata <i>“Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e alll’etichettatura delle sostanze pericolose”</i>), apponendo la lettera T con il simbolo raffigurante un teschio riportando le frasi di rischio (R38 – Irritante per la pelle) e i consigli di prudenza (S45 – In caso di incidente e di malessere consultare immediatamente il medico; S53 – Evitare l’esposizione – procurarsi speciali precauzioni per l’uso).<br />
          Per quanto concerne, invece, gli “articoli” (in cui rientrerebbero DURABLANKET S e Z), ai quali non sarebbe applicabile la citata direttiva comunitaria, la società ricorrente si attiene a quanto stabilito a titolo precauzionale dalla E.C.F.I.A. (The European Ceramic Fibres Industry Association), che impone alle ditte produttrici – in assenza di prescrizioni comunitarie – di apporre su tutti i prodotti contenenti fibre ceramiche refrattarie un <i>attention label</i>, indicante le prescrizioni da osservare nell’uso di siffatti prodotti: non dunque il simbolo del teschio con le tibie incrociate come per le “<i>sostanze</i>” e per i “<i>preparati</i>”, ma un semplice richiamo di “<i>Attenzione</i>”.<br />
          Da qui la dedotta illegittimità degli atti impugnati, nella parte in cui estendono anche agli “articoli” gli obblighi di etichettatura rivenienti dalle norme comunitarie.<br />
<b><br />
          2. &#8211;</b> L’azienda sanitaria resistente, chiamata a verificare la regolarità dell’etichettatura dei prodotti DURABLANKET S e Z, ritiene dal canto suo la non conformità del contenuto della scheda tecnica di sicurezza e dell’etichettatura: in quanto prodotti semilavorati che rivestono la forma di materassini (i quali possono essere manipolati, tagliati o sagomati per il loro utilizzo), essi rientrano nell’ambito della categoria dei “<i>preparati</i>”, non degli “<i>articoli</i>” come asserito dalla ricorrente.<br />
          Sicchè essi (pannelli, rotoli e altre forme non pretagliate) vanno sottoposti agli obblighi di etichettatura previsti dalla direttiva comunitaria, con conseguente apposizione del simbolo del teschio con le tibie incrociate, non essendo sufficiente la semplice etichetta di “<i>Attenzione</i>” apposta sugli imballaggi e dovendo essere il pericolo immediatamente percepibile dagli operatori addetti.<br />
          Invece l’Istituto superiore di sanità, chiamato a rendere parere tecnico sulle modalità di “<i>etichettatura dei prodotti denominati</i> DURABLANKET S e Z” , con nota del 4 febbraio 2005 ha ritenuto necessaria “<i>l’etichettatura di pericolo</i>” e dunque l’apposizione del simbolo del teschio, trattandosi di F.C.R. classificate “<i>cancerogene di seconda categoria”: </i>secondo l’Istituto va, in particolare, applicato il principio contenuto nella circolare ministeriale n. 4 del 2000 (cui si fa<i> </i>espresso richiamo nel parere), di<i> “equiparare un articolo ad un preparato qualora si possa verificare la fuoriuscita di una o più sostanze pericolose dell’articolo stesso durante l’uso normale”, </i>in quanto<i> “la possibilità di rilasciare anche minime quantità di fibre classificate pericolose, da parte di alcune tipologie di prodotti, debba essere tenuta in debita considerazione al fine della protezione della salute dell’uomo”.<br />
</i>          In altri termini, ad avviso dell’Azienda sanitaria resistente, indipendentemente dal termine che si voglia attribuire al prodotto (sostanza, preparato o articolo), lo stesso deve essere etichettato come pericoloso ogni qual volta (contenendo fibre ceramiche refrattarie) ci sia il rischio di contatto tra l’operatore e la sostanza pericolosa, capace di fuoriuscire dall’involucro che la contenga; in tal caso, le etichette non dovranno limitarsi ad un generico richiamo ad “<i>Attenzione</i>”, ma recare necessariamente i segni convenzionali di pericolo (“ <i>teschio con</i> <i>tibie incrociate su sfondo arancione</i>”), i consigli di prudenza (“<i>evitare l’esposizione – procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso</i>”) e le istruzioni di emergenza (“<i>in caso di incidente o di malessere</i> <i>consultare immediatamente il medico, se possibile mostragli</i> <i>l’etichetta</i>”).<br />
<b><br />
          3. &#8211; </b>In linea preliminare merita sottolineare che, al pari dell’amianto messo al bando, tali fibre ceramiche refrattarie, quali materiali sostitutivi, sono anch’esse tossiche e classificate come cancerogene di seconda categoria, oltrechè irritanti.<br />
          E’, dunque, di immediata percezione come, a protezione dei lavoratori e di quanti vengano a contatto con esse nella loro manipolazione, il pericolo debba essere immediatamente percepibile e non ricavabile “<i>aliunde</i>” attraverso la lettura del codice di comportamento e delle schede di consultazione.<br />
          Tra le parti non vi è divergenza alcuna sul fatto che la classificazione ed etichettatura prevista dal D.M. 1° settembre 1998 (teschio simbolo T di pericolo) si applicano alle fibre minerali immesse sul mercato come tali (fiocco) o sotto forma di preparati (composti, apprettati).<br />
          Il dissenso riguarda, invece, lo stabilire quali sono i prodotti contenenti fibre che devono essere considerati <i>preparati</i> e quali debbano invece essere considerati <i>articoli</i>, poichè questi ultimi non sono espressamente inclusi nel campo di applicazione della direttiva comunitaria n. 67/548/CEE del 27.6.1967, e sue successive modifiche ed integrazioni.<br />
          La circolare ministeriale censurata, dando una propria lettura, si esprime nel seguente modo:<br />
“La proposta attualmente in discussione a livello dell’Unione Europea prevede di equiparare un articolo ad un preparato qualora si possa verificare la fuoriuscita di una o più sostanze pericolose dall’articolo stesso durante l’uso normale.<br />
          In attesa di una definizione conclusiva ed armonizzata, l’Italia ritiene di adottare, al momento, questa proposta, nel caso delle fibre artificiali vetrose che risultano classificate come cancerogene di seconda o terza categoria, ritenendo che la possibilità di rilasciare anche minime quantità di fibre che risultano classificate come pericolose, da parte di alcune tipologie di prodotti, debba essere tenuta in debita considerazione al fine della protezione della salute dell’uomo.<br />
          Si ritiene quindi che tale principio sia da applicare a tutti quei prodotti semilavorati quali pannelli, rotoli e altre forme non pretagliate che prevedano una manipolazione quale   il  taglio  o  la sagomatura al <br />
momento dell&#8217;uso e quindi la possibilità di esposizione per via inalatoria a fibre classificate come cancerogene da parte dell&#8217;utilizzatore&#8221;. <br />
L&#8217;Azienda sanitaria, ritenendo questi prodotti semilavorati (pannelli, rotoli e altre forme non pretagliate) &#8220;suscettibili&#8221; di lavorazioni quali il taglio o sagomatura al momento dell&#8217;uso, dà  rilevanza all&#8217;aspetto tecnico sostanziale del potenziale pericolo, mentre la società ricorrente si riporta al profilo giuridico-formale della direttiva comunitaria, che non potrebbe essere estesa oltre il previsto ambito applicativo perchè i prodotti commercializzati &#8220;DURABLANKET S e Z&#8221; sono ritenuti articoli e &#8211; anche se non espressamente detto &#8211; perchè la loro sagomatura è un&#8217; eventualità in sede di posa ma non di fabbricazione. <br />
Come si vede la questione reale propugnata involge due problematiche:<br />
se assimilare o meno questi articoli specifici ai preparati ovvero di individuazione della disciplina comunitaria da applicarsi a tali articoli <u>derivati</u>;<br />
se la dedotta estensione anche agli articoli dei menzionati obblighi di etichettatura previsti per i preparati possa avvenire tramite semplice atto amministrativo.<br />
<b><br />
4.</b> La direttiva 67/548, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all&#8217;imballaggio e all&#8217;etichettatura delle sostanze pericolose, emendata dalla direttiva 79/831, impone l&#8217;obbligo di etichettare solo le sostanze pericolose in quanto tali, non già i preparati contenenti una o più di queste sostanze. <br />
Nello stato attuale del diritto comunitario, invero, non vi sono norme comuni o armonizzate relative alla classificazione, all&#8217;imballaggio o all’etichettatura dei preparati pericolosi in generale (Corte di Giustizia CE, causa 187/84, sent. Del 26.9.1985), mentre “il riferimento ai preparati pericolosi in determinate disposizioni della direttiva 67/548 è specifico e non consente interpretazioni diverse …in quanto un preparato non è pericoloso per il solo fatto di contenere una sostanza pericolosa, ma si deve tenere conto della percentuale e degli effetti chimici della presenza  di siffatta sostanza”. Aggiunge ancora la citata Corte UE che nell’assenza di norme comuni o armonizzate generali relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (e di conseguenza degli articoli in questione) “spetta quindi agli Stati Membri adottare le disposizioni in materia che essi ritengono necessarie”.<br />
Ciò premesso, relativamente all’assimilazione, va subito considerato che la normativa comunitaria posta giuridicamente a base dell’impugnata circolare ministeriale e più precisamente gli obblighi di etichettatura di cui all’art. 23 della direttiva comunitaria n. 67/548/CEE, previsti solo per le <i>“sostanze”</i>  e <i>“preparati” </i>“pericolosi”, deve all’evidenza ritenersi estesa anche da punto di vista teorico-sostanziale a tali “articoli” pericolosi in funzione della loro natura di prodotti derivati e semilavorati suscettibili di essere sagomati in fase di posa.<br />
Non è certo la denominazione di un prodotto quale articolo che fa mutare natura al contenuto pericoloso della merce semilavorata posta in vendita.<br />
Non  può essere trascurato che la direttiva n. 67/548, nello stabilire come sua prima finalità che qualsiasi regolamentazione concernente l’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi deve avere per obbiettivo la salvaguardia della popolazione con particolare riferimento ai lavoratori che li utilizzano (primo considerando), esclude dal suo ambito di applicazione, come da art. 1, soltanto le sostanze e i preparati <i>“allo stato finito”</i> destinati all’utilizzatore finale (specialità medicinali, prodotti cosmetici, prodotti alimentari, alimenti per animali, antiparassitari e altri prodotti ivi elencati).<br />
Inoltre, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 286 del 16.7.1998 e dal successivo D.M. Sanità 10 settembre 1998 i preparati contenenti fibre ceramiche refrattarie classificate come cancerogene di seconda categoria si classificano essi stessi come cancerogeni, se contengono quantità pari o superiori allo 0,1 p/p di fibre: né la società istante sostiene in ricorso che i prodotti DURABLANKET S e Z non superano siffatta soglia di tolleranza oppure che sono prodotti allo “stato finito” destinati all’utilizzatore finale.<br />
Essendo identico il fattore di rischio nei preparati e negli articoli in considerazione, il relativo trattamento di protezione non può che essere uguale per ragioni di razionalità normativa intrinseca e di ragionevolezza di soluzione, in applicazione del principio di non contraddizione.<br />
In diritto comunitario, ma anche nella esperienza interna, una forte accentuazione riveste il principio di precauzione che, a fronte di situazioni di rischio, consente e in certa misura impone l’adozione di provvedimenti di tutela da parte delle Amministrazioni competenti.<br />
Più nello specifico, in materia sanitaria, il principio di precauzione implica che “nel caso in cui sussistono incertezze quanto all’esistenza o alla portata dei rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono prendere provvedimenti di tutela senza dover attendere che la realtà e la gravità di tali rischi siano pienamente dimostrate; in base a tale principio, nel caso in cui la valutazione scientifica non consenta di stabilire con sufficiente certezza l’esistenza del rischio, la scelta di ricorrere o non ricorrere al principio di precauzione dipende generalmente dal livello di protezione scelto dall’autorità competente nell’esercizio del suo potere discrezionale” (Tribunale di I° grado CE, causa T-74/00 ed altre, sentenza 26.11.2002).<br />
E’ appena necessario di ricordare qui che l’adozione di misure precauzionali di tutela della salute rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 32 della Costituzione, il quale in determinate situazioni legittima e impone anch’esso l’adozione di adeguate misure di cautela.<br />
Nel caso di specie la circolare ministeriale, con portata applicativa ed interpretativa delle disposizioni ministeriali del 1° settembre 1998, ha precisato, ai fini dell’etichettatura degli <i>“articoli”</i> pericolosi in questione, le ragioni logiche e tecniche di prevenzione dal rischio per la salute delle persone e degli operatori professionali nell’uso di pannelli, rotoli e altre forme non pretagliate di fibra ceramica refrattaria nelle more della armonizzazione comunitaria.<br />
<b><br />
5.  </b>Di conseguenza, nell’assenza di norme comuni o armonizzate relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura degli “articoli” pericolosi in questione, deve ritenersi rientrare nella potestà generale  dello Stato Membro adottare le disposizioni in materia che essi ritengano necessarie: particolarmente quando queste sono preordinate a prevenire un rischio per la salute delle persone ovvero se finalizzate a garantire un livello di protezione più elevato per gli operatori professionali, come accade nel caso in esame.<br />
Tuttavia il Collegio non può mancare di considerare, da un lato, che le impugnate prescrizioni di etichettatura possono risolversi, nello specifico, in restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso degli articoli in argomento e, dall’altro, che è proprio l’Amministrazione, con la richiamata circolare, ad attribuire importanza alla “proposta” attualmente in discussione a livello dell’Unione Europea che prevede di equiparare un articolo ad un preparato qualora si possa verificare la fuoriuscita di una o più sostanze pericolose dall’articolo durante l’uso normale.<br />
	Ordunque, poichè l’armonizzazione specifica è in itinere, ne deriva – non solo la portata anticipatoria delle misure imposte alla società ricorrente – ma che altresì tali disposizioni particolari sono state adottate sulla base di semplici atti amministrativi, dato che la circolare ministeriale n. 4 del 2000, con portata tutt’altro che applicativa delle disposizioni del 1° settembre 1998, ha sostanzialmente esteso l’ambito di applicazione della direttiva comunitaria ache agli “<i>articoli”</i> pericolosi.<br />	<br />
Si legge, infatti, nella citata circolare che “<i>resta da stabilire quali sono i prodotti contenenti fibre che devono essere considerati preparati e quali debbano invece essere considerati articoli, poichè questi ultimi non sono espressamente inclusi nel campo di applicazione della direttiva di base</i>”.<br />
Le prescrizioni di etichettatura in argomento – se quale disciplina sostanziale appare giustificata in funzione di preminenti interessi pubblici meritevoli di tutela (salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e, perciò stesso, conforme anche a canoni di ragionevolezza (trattandosi di assimilazione tra prodotti di genere) – tuttavia si risolvono per i privati in prestazioni imposte.<br />
Ebbene, la determinazione limitativa in via unilaterale di siffatte prestazioni richiede la loro imposizione in base a legge con atti autoritativi formali a contenuto normativo che, incidendo sostanzialmente sulla sfera dell’autonomia privata, giustifichi in via generale il singolo sacrificio imposto a tutela di superiori aspetti pubblicistici salvaguardati dall’intervento dell’Autorità.<br />
Nella specie, si deve dunque ritenere che sussiste rottura del doveroso rapporto di congruenza tra normativa di attuazione e mezzo utilizzato (semplice atto amministrativo), che è di rango provvedimentale e non normativo, nell’adozione delle misure nella specie imposte. <br />
<b><br />
6.</b> L’atto impugnato in via principale, con il quale la ASL resistente ha impartito alla società ricorrente le prescrizioni tecniche di etichettatura censurate, va dunque annullato, unitamente <i>in parte qua</i> alla presupposta circolare ministeriale denunziata, non essendo essi assistiti  da atto normativo presupposto di attuazione in via ordinaria o contingibile.<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere pertanto accolto, nei sensi e nei limiti di cui sopra..<br />
Tuttavia, per la particolarità e la novità della fattispecie, le spese di lite possono essere equamente compensate.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati, nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione.<br />
Compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio/12 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2006-n-2015/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.2015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.647</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-21-3-2006-n-647/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-21-3-2006-n-647/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.647</a></p>
<p>Pres. Radesi – Est. De Berardinis sull&#8217;inidoneità della destinazione a verde attrezzato del P.R.G. a trasformare l&#8217;area in demaniale o in bene del patrimonio indisponibile 1. Demanio e Patrimonio – Comune – Beni Patrimoniali – Patrimonio Disponibile – Destinazione A Verde Attrezzato –- Trasformazione in Bene Demaniale – Inconfigurabilita’. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-21-3-2006-n-647/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-21-3-2006-n-647/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.647</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Radesi – Est. De Berardinis</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inidoneità della destinazione a verde attrezzato del P.R.G. a trasformare l&#8217;area in demaniale o in bene del patrimonio indisponibile</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio e Patrimonio – Comune – Beni Patrimoniali – Patrimonio Disponibile – Destinazione A Verde Attrezzato –- Trasformazione in Bene Demaniale – Inconfigurabilita’.</p>
<p>2. Demanio e Patrimonio – Bene Patrimoniale – Patrimonio Disponibile – Alienazione – Immobile di Enti Locali – Trattativa Privata – Possibilita’.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I terreni acquistati da un’Amministrazione comunale, non avendo mai ricevuto in concreto la destinazione a verde attrezzato prevista dallo strumento urbanistico generale, non hanno acquisito la natura né di beni del patrimonio indisponibile del Comune, né tanto meno di beni demaniali, entrando, invece, a far parte del patrimonio disponibile dell’Ente locale.</p>
<p>2. E’ facoltà di Comuni e Province procedere alla vendita a trattativa privata di beni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 127/1997, norma da ritenere prevalente sull’art. 192 del D. Lgs. 267/2000.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2006/4/2380/d">nota di Michele Nadalini</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
</b><br />
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA<br />
(Sezione  II)<br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso R.G. n. 1355/2004 proposto dai</p>
<p><b>sigg.ri Teodoro Barrese, Erminio Accetti, Emilia Braghiroli, Tiziano Braghiroli, ed Achille Ghidoni</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giancarlo Tanzarella e Massimiliano Napoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Milano, p.zza Velasca 5 </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Cassano Magnago</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Ravizzoli e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Milano, via del Conservatorio 13 </p>
<p align=center>
 e nei confronti </p>
<p></p>
<p align=justify>
del <b>sig. Giovanni Piovesan</b>, non costituitosi in giudizio</p>
<p align=center>
nonché nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
della <b>TRB S.r.l</b>., non costituitasi in giudizio</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’<b>Immobiliare Barbara S.r.l.</b>, non costituitasi in giudizio</p>
<p align=center>
nonché nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’<b>Immobiliare Roma S.r.l.</b>, non costituitasi in giudizio</p>
<p align=center>
<b>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
della deliberazione del Consiglio Comunale di Cassano Magnago del 27 novembre 2003, n. 114, avente ad oggetto l’alienazione delle aree comunali di via Maroncelli contraddistinte in mappa dai nn. 797 e 3776, nonché di ogni altro atto o provvedimento alla stessa preordinato, presupposto o connesso, inclusa la nota del 1° ottobre 2003, contenente la valutazione delle suddette aree (allegata alla delibera impugnata), la deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2003, n. 60 e l’accordo transattivo stipulato il 13 novembre 2003.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassano Magnago;<br />
VISTE le memorie depositate dalle parti con la relativa documentazione;<br />
VISTA l’ordinanza cautelare di questo Tribunale Amministrativo, Sezione II, n. 977/04 del 7 aprile 2004, con cui è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione della deliberazione impugnata;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2005, il Referendario Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;<br />
UDITI, altresì, i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>I ricorrenti, residenti nel Comune di Cassano Magnago, espongono di essere tutti proprietari di beni posti nelle immediate adiacenze delle aree di proprietà comunale contraddistinte dai mappali nn. 797, 3776 e 3777. <br />
Tali aree erano state acquistate dal predetto Comune con contratto di compravendita del 17 gennaio 1980 per destinarle a verde attrezzato ed all’ampliamento delle strade circostanti, in conformità alla destinazione ad esse attribuita dagli strumenti urbanistici susseguitisi nel tempo, senza che, però, detta destinazione abbia mai avuto concreta attuazione. Ciò, a causa del fatto che le aree in discorso sono occupate da privati, che vi hanno realizzato fabbricati e le hanno destinate all’esercizio di attività produttive, instaurando un annoso contenzioso con l’Amministrazione comunale.<br />
Al dichiarato fine di porre rimedio a tale contenzioso, il Comune di Cassano Magnago e le parti private intraprendevano una trattativa per una soluzione transattiva dello stesso, basata sul riconoscimento da parte dei privati della proprietà in capo al Comune delle aree oggetto di disputa, con contestuale proposta del loro acquisto.<br />
La Giunta Comunale, con la deliberazione n. 60 in data 9 ottobre 2003, esprimeva parere favorevole circa la suddetta soluzione transattiva.<br />
Pertanto, in data 13 novembre 2003 il Comune di Cassano Magnago stipulava con i sigg.ri Piovesan Giovanni, in proprio e quale legale rappresentante dell’Immobiliare Roma S.r.l, Giacometti Brunetta, quale legale rappresentante della TRB S.r.l., e Piovesan Barbara, quale legale rappresentante dell’Immobiliare Barbara S.r.l, un accordo transattivo <i>ex </i>art. 11 della l. n. 241/1990, con cui le parti private si impegnavano a riconoscere all’Amministrazione la proprietà sui mappali dei quali si discute, in precedenza contestata, mentre il Comune, che avrebbe conservato il mappale n. 3777, si impegnava a trasferire la proprietà delle aree individuate dai mappali nn. 797 e 3776 alle parti private al prezzo di € 178.000,00 (prezzo pari al valore stimato dal Tecnico comunale con perizia del 10 ottobre 2003).<br />
L’impegno dell’Amministrazione era subordinato al conseguimento dell’esecutività da parte della deliberazione consiliare necessaria per autorizzare l’alienazione <i>de qua</i>.<br />
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 27 novembre 2003, il Comune di Cassano Magnago si è, quindi, determinato a procedere alla suddetta alienazione.<br />
Avverso tale deliberazione, nonché avverso gli atti precedenti e preordinati alla stessa sopra indicati (compresa la perizia del valore delle aree da alienare redatta dal Tecnico comunale e datata 10 ottobre 2003), sono insorti i ricorrenti, sigg.ri Teodoro Barrese, Emilia Braghiroli, Tiziano Braghiroli, Erminio Accetti ed Achille Guidoni, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione.<br />
I ricorrenti, nella loro qualità di proprietari di aree adiacenti a quelle cui hanno riguardo gli atti impugnati, fanno valere sia l’interesse all’effettiva formazione del verde attrezzato, sia l’interesse, ove il Comune ritenga confacente all’interesse pubblico la dismissione delle aree in discorso, a concorrere all’acquisto delle stesse, attesa la loro appetibilità, in forza della stima operata ai fini della vendita.<br />
A sostegno del proposto gravame deducono i seguenti motivi:<br />
– violazione e falsa applicazione degli artt. 822 e 829 c.c, dell’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 7 e 41-<i>quinquies </i>della l. n. 1150/1942, ed eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, travisamento, illogicità, erroneità e falsità della motivazione, in forza della demanialità delle aree in esame, in quanto destinate a soddisfare il fabbisogno di <i>standard</i>, sicchè le stesse sarebbero inalienabili fino alla sdemanializzazione o finchè non venga meno il vincolo di destinazione a <i>standard</i>, tuttora esistente, con la conseguenza che, anche a non ammettere la demanialità delle aree stesse, l’Amministrazione avrebbe dovuto far precedere la deliberazione impugnata da una previa variante al P.R.G., mentre con la deliberazione <i>de</i> <i>qua</i> verrebbe introdotta una vera e propria variante “di fatto” al P.R.G.;<br />
– violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, travisamento, illogicità, erroneità e falsità della motivazione, incompetenza e sviamento, in quanto gli immobili realizzati sui mappali di cui si discute sono abusivi e quindi l’affermazione, contenuta nell’accordo transattivo in data 13 novembre 2003, della rinuncia del Comune ad esercitare la potestà di reprimere detto abuso edilizio, sarebbe illegittima, sia perché si tratta di una potestà irrinunciabile, sia perché ogni decisione in argomento compete al dirigente comunale e non all’organo consiliare;<br />
– violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della l. n. 127/1997, della l. n. 783/1908 e del R.D. n. 454/1909, nonché dei principi generali in tema di contabilità generale e dismissione di beni pubblici, ed eccesso di potere per illogicità manifesta, giacchè, da un lato, l’accordo transattivo impugnato sarebbe in sostanza una vendita di beni pubblici a trattativa privata, non ammessa se non in casi particolari, mentre di regola occorre la gara pubblica, dall’altro, non sarebbero indicate le ragioni di pubblico interesse per addivenire alla transazione stessa, infine sarebbero illegittime le modalità di determinazione del valore delle aree, che avrebbe dovuto essere effettuata da un soggetto terzo (invece nel caso di specie è stata effettuata dal Tecnico comunale).<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Cassano Magnago, eccependo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso collettivo, inoltre l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse a ricorrere e, comunque, la sua irricevibilità per tardività dell’impugnazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 9 ottobre 2003, atto presupposto dell’accordo transattivo ratificato dalla delibera impugnata. Nel merito, ha concluso per l’infondatezza del ricorso, chiedendo che fosse respinto, previa reiezione, altresì, dell’istanza incidentale di sospensione.<br />
Non si sono costituiti in giudizio né il sig. Giovanni Piovesan, né l’Immobiliare Roma S.r.l, l’Immobiliare Barbara S.r.l. e la TRB S.r.l., benché ritualmente evocati.<br />
Nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2004 il Tribunale Amministrativo, con ordinanza n. 977/04, ha respinto la domanda incidentale di sospensione.<br />
Con successive memorie le parti hanno precisato ulteriormente le loro posizioni, insistendo per l’accoglimento delle rispettive tesi<br />
All’udienza del 16 dicembre 2005 la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>DIRITTO<br />
</b><br />
(…omissis….)</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Con il primo motivo di impugnazione, vengono dedotti la violazione e la falsa applicazione degli artt. 822 e 829 c.c, dell’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 7 e 41-<i>quinquies </i>della l. n. 1150/1942, nonché l’eccesso di potere <i>sub specie</i> di varie figure sintomatiche (difetto assoluto del presupposto, travisamento, illogicità, erroneità e falsità della motivazione).<br />
Ciò, in quanto i mappali da alienare furono acquistati dal Comune, unitamente al mappale n. 3777, per essere destinati a soddisfare il fabbisogno di <i>standard</i>, mediante la destinazione a verde attrezzato, in conformità alle previsioni del P.R.G. vigente (previsioni poi confermate da tutta la strumentazione urbanistica successiva).<br />
Per conseguenza, i mappali in parola avrebbero acquisito la natura di beni demaniali, pur se la concreta adibizione a verde pubblico non è mai avvenuta, e quindi non potrebbero essere alienati se non previa sdemanializzazione. <br />
Anche a non ammettere la demanialità, il vincolo di destinazione impresso dallo strumento urbanistico osterebbe comunque all’alienazione dell’area fino a che non venga modificato lo strumento stesso, con l’avvertenza che la variante del P.R.G. deve precedere l’alienazione, mentre la procedura seguita nella vicenda in esame comporterebbe un’illegittima “variante di fatto” al P.R.G.; né il vincolo urbanistico potrebbe considerarsi decaduto per l’inutile decorso del quinquennio previsto per la sua attuazione, <i>ex</i> art. 2 della l. n. 1187/1968, come pretende la relazione di stima allegata alla deliberazione consiliare impugnata, in quanto nel caso di specie non si tratta di vincolo preordinato all’esproprio su aree private (cui è riferito l’art. 2 della l. n. 1187 cit.), ma di area di proprietà comunale destinata a <i>standard</i>.<br />
Il motivo non può essere accolto.<br />
Ed infatti, va condivisa l’osservazione della difesa comunale, secondo la quale i mappali per cui è causa, pur essendo stati acquistati dal Comune, non avendo mai ricevuto in concreto la destinazione a verde attrezzato prevista dal P.R.G., non hanno acquisito la natura né di beni del patrimonio indisponibile del Comune, né tantomeno di beni demaniali, entrando, invece, a far parte del patrimonio disponibile dell’Ente.<br />
Ed in primo luogo, va sottolineato come il terreno per cui è causa non è compreso tra i beni immobili che possono, in astratto, far parte del demanio comunale, non rientrando tra i beni elencati dagli artt. 822 ed 824 c.c. ed in particolare non essendo ricompreso tra gli altri beni assoggettati al demanio dalle leggi speciali.<br />
Del pari, si deve escludere la configurazione dei mappali in discorso come beni patrimoniali indisponibili.<br />
Sul punto la giurisprudenza ha da tempo precisato che la<b> </b>cessione di un terreno al Comune, per assicurare la possibilità di destinazione del bene a verde pubblico, secondo le norme del P.R.G., fa solo entrare il bene nel patrimonio del Comune, senza attribuirgli caratteri che ne determinano la collocazione nella categoria dei beni del patrimonio indisponibile, potendo questa dipendere esclusivamente da una effettiva e concreta destinazione a pubblico servizio (Cass. civ, Sez. II, 9 settembre 1997, n. 8743).<br />
Ciò, in quanto deve sussistere un duplice requisito affinché un bene che, come nel caso di specie, non appartenga al demanio necessario, possa avere il carattere di bene patrimoniale indisponibile, destinato ad un pubblico servizio ai sensi dell’art. 826, terzo comma, c.c.: non solo un atto amministrativo, da cui risulti la specifica volontà dell’Ente pubblico di destinare quel dato bene ad un pubblico servizio, ma anche l’effettiva ed attuale destinazione del bene stesso al pubblico servizio (Cass. civ., SS.UU., 15 luglio 1999, n. 391).<br />
In particolare, si è specificato che la concreta destinazione del bene di proprietà comunale ad un pubblico servizio, attesa l’esigenza di un reale legame con le caratteristiche oggettive del bene, non può dipendere da un mero progetto di utilizzazione da parte della P.A., o da una risoluzione che, ancorché espressa in un atto amministrativo, non incide, di per sé, sulle oggettive caratteristiche funzionali del bene stesso. Pertanto, qualora il bene in questione sia privo dei caratteri strutturali necessari per il servizio, occorre almeno che il provvedimento di destinazione sia seguito dalle opere di trasformazione che in qualche modo stabiliscano un reale collegamento di fatto, e non solo intenzionale, del bene alla funzione pubblica. Se ne deduce che i terreni destinati a verde pubblico dal P.R.G. assumono la condizione di beni del patrimonio indisponibile dell’Ente pubblico soltanto dal momento in cui, essendo stati acquistati da questo in proprietà, sono trasformati ed in concreto utilizzati secondo la loro destinazione, all’uopo non bastando la previsione del P.R.G., che ha una semplice funzione programmatoria e l’effetto di attribuire alla zona, o anche ai terreni in esso eventualmente indicati, una vocazione da realizzare attraverso gli strumenti urbanistici di secondo livello o ad essi equiparati e la successiva attività di esecuzione di questi strumenti (così Cass. civ., n. 8743/1997 cit.).<br />
In definitiva, quindi, i beni in esame potevano essere alienati anche in assenza di una previa sdemanializzazione o della previa perdita della qualità di bene patrimoniale indisponibile, in quanto, a ben vedere, essi appartengono al patrimonio disponibile del Comune di Cassano Magnago.<br />
Né si può obiettare che, essendo i mappali azzonati a <i>standard</i>, il Comune avrebbe dovuto deliberare una variante al P.R.G. prima di procedere alla loro alienazione, laddove invece la procedura seguita avrebbe implicato un’illegittima “variante di fatto” al P.R.G.: ciò perché, ad avviso del Collegio, si tratta di due procedimenti amministrativi distinti ed autonomi, che non vanno confusi, producendo effetti diversi e non avendo reciproche interferenze.<br />
In particolare, il mutamento di destinazione dell’area in esame non discende, come invece pretendono i ricorrenti, dalla sua alienazione, atteso che questa non è in grado di eliminare il vincolo urbanistico gravante sull’area <i>de qua</i>. Detto vincolo potrà essere rimosso in seguito all’ulteriore <i>iter</i> urbanistico della vicenda, ossia qualora sia adottata a tal fine un’apposita variante al P.R.G.. <br />
Nessuna rilevanza assume, in proposito, il fatto che la perizia di stima del Tecnico comunale faccia riferimento ad una destinazione produttiva dei mappali, perché tale perizia non ha alcun valore sotto il profilo della destinazione urbanistica dei mappali stessi, ma si limita ad indicare il prezzo congruo per la loro alienazione ed a tal fine prende atto della presenza in punto di fatto, sui predetti mappali, di insediamenti produttivi.<br />
Da quanto ora detto si desume, dunque, l’infondatezza della censura dei ricorrenti.<br />
Con il secondo motivo di ricorso gli atti impugnati vengono censurati per violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, nonché per eccesso di potere sotto i profili del difetto assoluto del presupposto, del travisamento, dell’illogicità, dell’erroneità e falsità della motivazione, nonché, ancora, per incompetenza e sviamento.<br />
Nello specifico, i ricorrenti si dolgono del fatto che gli immobili sussistenti sui mappali per cui è causa – immobili che formano oggetto del contenzioso tra il Comune e gli acquirenti dei mappali stessi più sopra ricordato – sono abusivi, e che tuttavia l’accordo transattivo <i>ex</i> art. 11 della l. n. 241/1990 conterrebbe, agli artt. 3.1 e 4.1, la rinunzia, da parte del Comune, ad esercitare la potestà repressiva degli abusi edilizi. <br />
Tale rinunzia sarebbe illegittima, sia perché l’esercizio della suddetta potestà repressiva non è rinunciabile, sia perché, comunque, ogni determinazione in proposito spetta al dirigente del competente settore del Comune e non certo all’organo consiliare.<br />
Il motivo non merita accoglimento.<br />
In proposito, la difesa comunale eccepisce: <br />
a) che questo Tribunale, avrebbe sospeso l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune, con riferimento alla posizione della TRB S.r.l.;<br />
b) che vi sarebbe la possibilità del condono, in base all’art. 32 della l. n. 326/2003; <br />
c) che comunque il sig. Piovesan Giovanni avrebbe già ottenuto il condono, ai sensi dell’art. 35, comma 17, della l. n. 47/1985, alla luce della comunicazione del Responsabile dell’Area Territorio del Comune di Cassano Magnago prot. n. 6203 del 29 marzo 2004; <br />
d) che l’art. 29 della l. n. 47/1985 non precluderebbe il recupero urbanistico di immobili condonati.<br />
Le suddette eccezioni non sono integralmente condivisibili.<br />
Ed infatti, quanto all’ordinanza di questa Sezione n. 2396/02 del 21 novembre 2002, con cui è stata sospesa l’ordinanza comunale di demolizione n. 55 prot. n. 10622, notificata il 19 giugno 2002, il provvedimento comunale sospeso riguarda solo la TRB S.r.l., in quanto non emerge dagli atti di causa alcune elemento idoneo a far imputare anche a siffatta società la realizzazione dell’abuso. Nondimeno, il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione della ordinanza comunale di demolizione n. 54 prot. n. 10620, rivolta al sig. Giovanni Piovesan, giacchè la documentazione in atti smentiva la fondatezza delle censure concernenti la non abusività delle opere realizzate sulla proprietà comunale.<br />
Con riguardo, poi, alla possibilità, per gli interessati, di ottenere il condono ai sensi della l. n. 326/2003, si tratta di una mera illazione, non supportata da alcun riscontro probatorio che dimostri quantomeno la presentazione, da parte degli interessati medesimi, della domanda di condono. <br />
In merito, infine, alla comunicazione del Responsabile dell’Area Territorio del Comune di Cassano Magnago prot. n. 6203 del 29 marzo 2004, va notato che, dalla lettura della stessa, si ricava come l’istanza di condono presentata dal sig. Giovanni Piovesan in data 2 ottobre 1986 – sulla quale si sarebbe formato il cd. silenzio assenso <i>ex</i> art. 35, comma 17, della l. n. 47/1985 – aveva ad oggetto opere eseguite sul mappale n. 797. <br />
Dalla documentazione in atti, peraltro, ed in specie dalla già ricordata ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2396/02 relativa al contenzioso R.G. n. 2958/02, si desume che gli abusi contestati dal Comune, per i quali è stata emanata l’ordinanza di demolizione n. 54 prot. n. 10620, riguardano costruzioni esistenti non solo sul mappale n. 797, ma anche sul mappale n. 3776 (nonché sul mappale n. 3777, che, sulla base dell’accordo transattivo, resterebbe di proprietà del Comune). <br />
Ne discende che, almeno per le opere eseguite sul mappale n. 3776, nessun condono sarebbe stato ottenuto dal sig. Piovesan ai sensi dell’art. 35, comma 17 della l. n. 47/1985, con la conseguenza che per dette opere sussisterebbe tuttora il carattere dell’abusività, senza che si sia prodotta sul punto alcuna sanatoria.<br />
Tuttavia, ritiene il Collegio che, a ben vedere, la doglianza dei ricorrenti non sia supportata dalla lettura degli artt. 3.1 e 4.1 dell’accordo transattivo, dagli stessi indicati a sostegno delle loro tesi. Ed infatti, nei suddetti articoli sono stabiliti:<br />
&#8211; quanto all’art. 3.1, l’impegno delle parti private di utilizzare l’area <i>de qua</i> secondo quanto determinato dal precedente art. 2.1 (ossia, per le attività di esposizione, deposito di materiali destinati alla posa di piastrelle, materiali analoghi- quanto, invece, all’art. 4.1, la presa d’atto, da parte del Comune, che le opere oggetto della ordinanza comunale di demolizione n. 54 prot. n. 10620 potranno essere mantenute, previa revoca dell’ordinanza stessa.<br />
In base a questa formulazione, invero piuttosto ambigua, non può comunque ritenersi che il Comune, con l’accordo impugnato, abbia rinunciato ad esercitare la potestà di repressione degli abusi edilizi e ciò per un duplice ordine di ragioni.<br />
I) In primo luogo, perché, come recita l’ora visto art. 4.1, il mantenimento delle opere che formano oggetto dell’ordinanza di demolizione viene subordinato alla preventiva revoca di quest’ultima, sicchè sarà avverso siffatta revoca che potranno eventualmente concentrarsi le doglianze dei ricorrenti. Ciò, in quanto la revoca avrà natura di provvedimento discrezionale conclusivo del procedimento di riesame, che scaturirà da un’ulteriore e complessa istruttoria circa le ragioni di interesse pubblico che la giustificherebbero, con la conseguenza che non si tratterà di un mero atto confermativo della decisione che si pretenderebbe in sostanza già contenuta nell’art. 4.1 cit., e che, proprio per la necessità di un’approfondita istruttoria, non si può <i>a priori</i> escludere che il procedimento abbia uno sbocco diverso dalla revoca.<br />
II) Inoltre perchè, come i ricorrenti stessi osservano, ogni decisione in proposito spetterà al dirigente responsabile del competente settore del Comune, che dovrà valutare la ricorrenza dei presupposti, ed in specie delle ragioni di interesse pubblico, giustificanti la revoca, il che rafforza la conclusione circa l’impossibilità di escludere, <i>ex ante</i>, un differente sbocco del relativo procedimento (che, peraltro, non risulta in atti nemmeno avviato).<br />
Ancora una volta, nessun rilievo può essere attribuito, sotto questo profilo, alle affermazioni contenute nella perizia di stima, in particolare laddove si parla di occupazione protratta in un arco temporale ampio, che avrebbe consolidato l’uso produttivo dei fabbricati, “<i>attribuendo di fatto ma non di diritto, una destinazione produttiva all’area</i>”. E ciò in quanto, come si è già visto, le asserzioni contenute nella suddetta perizia rilevano esclusivamente ai fini della fissazione del valore dell’area <i>de qua</i>, ma non sotto altri aspetti e pertanto né sotto l’aspetto urbanistico, né sotto quello edilizio.<br />
Se ne evince, in ultima analisi, l’infondatezza della doglianza.<br />
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 12 della l. n. 127/1997, della l. n. 783/1908 e del R.D. n. 454/1909, nonché dei principi generali in materia di contabilità generale e dismissione di beni pubblici. Viene, altresì, dedotto l’eccesso di potere, sotto il profilo dell’illogicità manifesta.<br />
Nello specifico, viene censurata la decisione comunale di alienare i mappali per cui è causa a trattativa privata e non con gara pubblica, senza che siano esplicitate le ragioni di interesse pubblico e di convenienza per l’Amministrazione comunale che giustificherebbero il ricorso alla procedura negoziale, in luogo di quella concorsuale. In tal maniera i ricorrenti vengono illegittimamente privati della possibilità di concorrere anch’essi all’acquisto dei mappali nn. 797 e 3776.<br />
Inoltre, viene contestata la perizia di stima effettuata dal Tecnico comunale, sul rilievo che la stessa avrebbe dovuto essere effettuata da un soggetto terzo rispetto all’Amministrazione procedente.<br />
Il motivo è privo di fondamento.<br />
Ed infatti, se è vero, da un lato, che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 (già art. 56 della l. n. 142/1990), la cessione di beni comunali a trattativa privata è legittima solo se sia dimostrata, con puntuale motivazione, la sussistenza di circostanze eccezionali e di evidenti ragioni di necessità o convenienza (così C.d.S., Sez. V, 30 giugno 1997, n. 760, concernente una fattispecie di permuta), è, altresì, vero che nel caso di specie tale puntuale motivazione è rinvenibile nella deliberazione impugnata. <br />
Sotto questo punto di vista, ci si riferisce, in particolare, ai passi della deliberazione <i>de qua</i> in cui, ricordato l’annoso contenzioso con le controparti private, dall’esito ancora incerto, è evidenziata la vantaggiosità per l’Amministrazione della soluzione transattiva proposta, per quanto riguarda sia gli introiti di cui questa verrebbe a beneficiare (conservando, inoltre, la proprietà del mappale n. 3777), sia l’obbligo, in capo ai privati, di proporre un programma integrato di intervento per la riqualificazione delle aree acquistate, sia, infine, la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie alla realizzazione delle opere viabilistiche relative alla via Maroncelli.<br />
Sotto altro punto di vista, va, comunque, ricordato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale è facoltà dei Comuni e delle Province di procedere alla vendita a trattativa privata di beni del proprio patrimonio immobiliare, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l. n. 127/1997, norma da ritenere prevalente sull’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto quest’ultimo ha carattere meramente riproduttivo dell’art. 56 della l. n. 142/1990 e non dispone di capacità innovativa (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 14 ottobre 2002, n. 818).<br />
In proposito, va anche rammentato che, secondo una recente ed autorevole giurisprudenza (C.d.S., Sez. V, 1° ottobre 2002, n. 5121), “<i>quando una Pubblica Amministrazione dispone di immobili non direttamente connessi all’espletamento di fini istituzionali </i>(com’è avvenuto nella vicenda in esame, per quanto sopra detto) <i>e decida di cederli a terzi in proprietà o in locazione allo scopo di trarne il conseguente frutto, non è tenuta a predisporre e rispettare particolari procedure pubblicistico-concorsuali. In altri termini, nell’ambito di un’attività meramente privatistica che pur deve riconoscersi legittimamente attribuibile ed esercitabile da parte della P.A., questa può svolgere liberamente la propria attività negoziale senza dover applicare quelle metodologie procedimentali che la legge impone nell’ambito delle attività pubblicistiche-istituzionali, avendo come soli limiti (derivantigli dalla sua natura pubblica) di cedere il bene alle migliori condizioni di mercato, tenendo conto del valore dello stesso secondo le stime dei propri organi tecnici</i>”.<br />
In merito, infine, alla censura di illegittimità della stima, per essere stata essa effettuata dal Tecnico comunale, anziché da un soggetto terzo rispetto all’Amministrazione procedente, in violazione della l. n. 783/1908 e del suo regolamento di attuazione (approvato con il R.D. n. 454/1909), si osserva in contrario che l’art. 12, comma 2, della l. n. 127/1997 consente ai Comuni di alienare beni del loro patrimonio immobiliare in deroga proprio alle norme di cui alla l. n. 783/1908 ed al R.D. n. 454/1909.<br />
In definitiva, quindi, il ricorso è nel suo complesso infondato e, come tale, va respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge;<br />
Condanna i ricorrenti a pagare le spese di lite, che liquida forfettariamente in € 2000,00 (=duemila/00), più I.V.A. e C.P.A., come per legge.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Milano, il 16 dicembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione II, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
ANGELA RADESI 		Presidente <br />	<br />
CARMINE SPADAVECCHIA 	Consigliere<br />	<br />
PIETRO DE BERARDINIS 	Ref., estensore </p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.6218</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-3-2006-n-6218/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-3-2006-n-6218/</guid>

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<p>Presidente Carbone, Estensore Di Nanni 1. Diritto alla salute &#8211; risarcimento del danno 2. Diritto alla salute &#8211; art. 2043 c.c. &#8211; risarcimento del danno 3. Diritto alla salute &#8211; art. 32 Cost. &#8211; diritti assoluti della personalità 4. Diritto alla salute &#8211; art. 32 Cost. &#8211; pubblica amministrazione &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Carbone, Estensore Di Nanni</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Diritto alla salute &#8211; risarcimento del danno<br />
2. Diritto alla salute &#8211; art. 2043 c.c. &#8211; risarcimento del danno</p>
<p>3. Diritto alla salute &#8211; art. 32 Cost. &#8211; diritti assoluti della personalità<br />
4. Diritto alla salute &#8211; art. 32 Cost. &#8211; pubblica amministrazione &#8211; risarcimento del danno – G.O.</p>
<p>5. Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo &#8211; art. 34 d. lgs. n. 80/1988 &#8211; atti e provvedimenti della pubblica amministrazione  connessi all’uso del territorio</p>
<p>6. Giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; art. 35 d. lgs. n. 80/1988 &#8211; risarcimento del danno</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Con specifico riferimento al diritto alla salute, è stato già dichiarato che la protezione apprestata dall’ordinamento al titolare di tale diritto si estrinseca sia nel vietare agli altri consociati di tenere comportamenti che contraddicano il diritto, sia nel sanzionare gli effetti lesivi della condotta illecita obbligando il responsabile al risarcimento del danno. Il diritto alla salute, infatti, appartiene a quel genere di diritti che non tollerano interferenze esterne che ne mettano in discussione l’integrità.</p>
<p>2. In tema di lesione della salute umana, è possibile il ricorso all’art. 2043 c.c. e si è così in grado di provvedere non solo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma anche di prevenire e sanzionare l’illecito.</p>
<p>3. Il diritto alla salute, che la Costituzione con l’art. 32 proclama espressamente fondamentale diritto dell’individuo, da tempo ha perduto la valenza assicurativa – corporativa propugnata nei primi anni dell’entrata in vigore della Carta costituzionale ed è entrato a far parte della categoria dei diritti sociali a valenza erga omnes o della categoria dei diritti assoluti della personalità, acquistando, secondo la nuova prospettiva, il titolo per influire sulle relazioni private e limitare l’esercizio dei pubblici poteri.</p>
<p>4. Nelle controversie che hanno per oggetto la tutela del diritto alla salute, garantito dall’art. 32 della Costituzione, la pubblica amministrazione è priva di qualunque potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva. La domanda di risarcimento del danno proposta da privati nei confronti della pubblica amministrazione o di suoi concessionari per conseguire il risarcimento dei danni alla salute, quindi, è devoluta al giudice ordinario.<br />
5. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, prevista dall’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1988, ha come presupposto oggettivo, il nesso tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati ed uso del territorio.</p>
<p> 6. La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di risarcimento di danni alla salute subìti per emissioni elettromagnetiche di un elettrodotto non può essere affermata in relazione all’art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1988, nel testo vigente, poiché è solo nelle controversie devolute alla sua giurisdizione che il giudice amministrativo può conoscere delle questioni relative al risarcimento del danno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8454_CASS_8454.pdf">cliccaqui</a></p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.6219</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-3-2006-n-6219/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-3-2006-n-6219/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.6219</a></p>
<p>Presidente Corona, Estensore Altieri 1. Giurisdizione &#8211; conflitto negativo di giurisdizione 2. Giurisdizione &#8211; denuncia di conflitto – conversione in regolamento di giurisdizione 1. Il conflitto negativo di giurisdizione tra una sentenza del giudice ordinario, con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione dell’a.g.o., e una decisione dell’autorità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-3-2006-n-6219/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.6219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-3-2006-n-6219/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.6219</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Corona, Estensore Altieri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione &#8211; conflitto negativo di giurisdizione<br />
2. Giurisdizione &#8211; denuncia di conflitto – conversione in regolamento di giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il conflitto negativo di giurisdizione tra una sentenza del giudice ordinario, con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione dell’a.g.o., e una decisione dell’autorità amministrativa in sede di ricorso gerarchico, con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso per la pendenza della controversia giudiziaria, è inammissibile, in quanto tale rimedio presuppone l’esistenza di più sentenze, rese da diversi giudici, con le quali è stata affermata o negata la giurisdizione.</p>
<p>2. Non può ritenersi la conversione della denuncia di conflitto in regolamento di giurisdizionese non ricorrono i presupposti di tale rimedio, non è esperibile quando è già intervenuta una pronuncia sulla giurisdizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di conflitto negativo di giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8455_CASS_8455.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-3-2006-n-6219/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.6219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.6222</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-3-2006-n-6222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-3-2006-n-6222/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-3-2006-n-6222/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.6222</a></p>
<p>Presidente Carbone, Estensore Vitrone 1. Giudizio di Cassazione – art. 346 c.p.c. – non si applica 2. Giudizio di cassazione &#8211; carenza assoluta di motivazione &#8211; mancanza di motivazione &#8211; differenze 1. Nel giudizio di Cassazione non trova applicazione la disciplina dell’art. 346 c.p.c. e quindi, per effetto del rinvio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-3-2006-n-6222/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.6222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-3-2006-n-6222/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.6222</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Carbone, Estensore Vitrone</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giudizio di Cassazione – art. 346 c.p.c. – non si applica</p>
<p>2. Giudizio di cassazione &#8211; carenza assoluta di motivazione  &#8211; mancanza di motivazione &#8211; differenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel giudizio di Cassazione non trova applicazione la disciplina dell’art. 346 c.p.c. e quindi, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 208 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, le eccezioni proposte dalla parte totalmente vittoriosa le quali siano rimaste assorbite o siano state rigettate dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche vanno riproposte, in caso di accoglimento del ricorso di parte soccombente, nel giudizio di rinvio.</p>
<p>2. La carenza assoluta di motivazione (denunciabile in Cassazione come vizio di violazione di legge) si verifica solo quando la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto insufficiente o perplessa da non consentire la ricostruzione del percorso logico attraverso il quale il giudice del merito è pervenuto alla decisione impugnata, mentre la mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia (nel quale si iscrive la dedotta apoditticità dell’affermazione censurata) integra gli estremi del vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., che non può formare oggetto di ricorso contro le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche attesi i limiti posti dall’art. 200 del R.D. n. 1775 del 1933.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8456_CASS_8456.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-3-2006-n-6222/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.6222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2006 n.1386</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-21-3-2006-n-1386/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-21-3-2006-n-1386/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-21-3-2006-n-1386/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2006 n.1386</a></p>
<p>Pres. Riccio, Est. Deodato; Lista consum. Codacons &#8211; doveri civici &#8211; democrazia cristiana (avv. C.Rienzi) c. Ufficio centrale circoscrizionale circos. Lazio 1, Ufficio elettorale centrale nazionale, Ministero dell’Interno (Avv.ra gen.Stato), UDC (avv. G.Galoppi). Elezioni &#8211; Elezioni politiche &#8211; esclusione di lista – giurisdizione amministrativa &#8211; tutela cautelare &#8211; esclusione. (G.S.)</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccio, Est. Deodato; Lista consum. Codacons &#8211; doveri civici &#8211; democrazia cristiana (avv. C.Rienzi) c. Ufficio centrale circoscrizionale circos. Lazio 1, Ufficio elettorale centrale nazionale, Ministero dell’Interno (Avv.ra gen.Stato), UDC (avv. G.Galoppi).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; Elezioni politiche &#8211; esclusione di lista – giurisdizione amministrativa &#8211; tutela cautelare  &#8211; esclusione. (G.S.)</p>
<p>Il giudice cautelare amministrativo è carente di giurisdizione in tema di sindacato sull’ammissione di liste a competizioni elettorali politiche. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1386/2006<br />
Registro Generale: 2218/2006</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Stenio Riccio<br />  Cons. Anna Leoni<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Carlo Deodato Est.<br /> Cons. Salvatore Cacace<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 21 Marzo 2006.<br />
Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LISTA CONSUM. C.O.D.A.CONS-DOVERI CIVICI-DEMOCRAZ. CRISTIANA</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  CARLO RIENZIcon domicilio  eletto in Roma  VIALE DELLE MILIZIE 9 presso CARLO RIENZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CIRCOS. LAZIO 1</b><br />
<b>UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE</b><br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
<b>U.D.C.</b><br />
rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Galoppidomiciliata in Roma, Via Gregoriana, 56 presso il medesimodifensore.</p>
<p>INTERVENIENTE AD ADIUVANDUM<br /><b>Giuseppe GENTILE</b><br />
rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Bottari e Federico Vecchio,<br />
domiciliato in Roma, Via Ludovisi, 16, presso l’avvocato Federico Vecchio.</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione II BIS  n. 1573/2006 , resa tra le parti, concernente RICUSAZIONE LISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE 2006 PER LA CAMERA NEL LAZIO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di  rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CIRCOS. LAZIO 1<br />UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE<br />U.D.C.<br />
Giuseppe Gentile</p>
<p>Udito il relatore Cons. Carlo Deodato e uditi, altresì, per le parti l’avvocato Rienzi, l’Avvocato dello Stato Fedeli, l’avvocato Galoppi e l’avvocato Vecchio.</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, proprio della presente fase cautelare, la controversia introdotta con il ricorso di primo grado appare estranea al perimetro della competenza giurisdizionale del giudice amminsitrativo;<br />
Rilevato in particolare, che la sfera di attribuzione descritta dagli articoli 66 della Costituzione e 87 del d.P.R. n.361/57, pur nelle incertezze interpretative indotte dal tenore letterale delle disposizioni, sembra doversi intendere, anche per necessità di completezza del sistema, come comprensiva di tutte le fasi del procedimento relativo alle elezioni politiche (ivi compresa anche la cognizione della legittimità dei provvedimenti di ammissione e di esclusione dalle liste elettorali);<br />
 Ritenuto che la riferita esegesi appare anche giustificata, se non imposta, dall’esigenza di soddisfare l’evidente finalità, sottesa alla normativa di riferimento, di riservare in via esclusiva alla Camera dei deputati il potere di sindacare la regolarità e la validità degli atti pertinenti alla sequenza procedimentale che, dalla presentazione delle liste, conduce alla proclamazione degli eletti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2218/2006). Spese compensate.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 21 Marzo 2006<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Carlo Deodato</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Stenio Riccio</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Rosario Giorgio Carnabuci</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.1596</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-3-2006-n-1596/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-3-2006-n-1596/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.1596</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore. Antonini (avv. P.G. Relleva e G. Prete) c. Comune di Oria (avv. N. Massari), Dirigente dell’U.T.C. di Oria (n.c.). sulla pregiudizialità amministrativa in riferimento alla domanda di risarcimento del danno derivante da mancato rilascio di concessione edilizia 1. Edilizia e urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-3-2006-n-1596/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.1596</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore.<br /> Antonini (avv. P.G. Relleva e G. Prete) c. Comune di Oria (avv. N. Massari),  Dirigente dell’U.T.C. di Oria (n.c.).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla pregiudizialità amministrativa in riferimento alla domanda di risarcimento del danno derivante da mancato rilascio di concessione edilizia</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Rilascio – Richiesta – Situazione giuridica soggettiva – Mero interesse legittimo.</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Risarcimenti degli interessi legittimi – Azione risarcitoia – Senza previa impugnazione dei provvedimenti- Accertamento incidenter tantum dell’illegittimità – Impossibilità – Ricorso – E’ inammissibile.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Provvedimenti positivi di concessione contenenti limitazioni o condizioni – Onere impugnatorio – E’ configurabile.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di reiterata richiesta di rilascio di concessioni edilizie per la realizzazione sulle aree di un complesso edificatorio, la situazione giuridica soggettiva azionata dal ricorrente è qualificabile alla stregua di mero interesse legittimo, considerata la necessaria intermediazione di un’attività provvedimentale autorizzatoria della p.a. che permetta la concreta esplicazione del c.d. “ius aedificandi” (che, notoriamente, ha consistenza di interesse legit-timo pretensivo).</p>
<p>2. In caso di provvedimenti che hanno impedito la realizzazione di un complesso edificatorio, è inammissibile il ricorso volto all’ottenimento del risarcimento dei danni senza la pre-via impugnazione dei provvedimenti comunali all’adozione dei quali è sicuramente riconducibile il pregiudizio patrimoniale asseritamente subìto dal privato, perché l’ accertamento incidenter tantum dell’illegittimità di uno o più provvedimenti amministrativi, ai soli fini di un giudizio risarcitorio, non è possibile nel vigente sistema di giustizia amministrativa, nel quale sono previsti rigidi termini per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi e non è consentita la disapplicazione da parte del g.a. di atti di natura non regolamentare; sicchè l’azione di risarcimento del danno è ammissibile solo a condizione che sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento illegittimo e sia stato coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, essendo necessario e vincolante, in sede di decisione sulla domanda di risarcimento del danno, un previo o contestuale accertamento circa l’illegittimità dell’atto amministrativo, operato dal g.a. in sede di giudizio di impugnazione.</p>
<p>3. In relazione ai provvedimenti inerenti l’istanza di concessione edilizia, è configurabile l’onere impugnatorio da parte del richiedente, oltre che nei casi di diniego espresso di con-cessione e di silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sulla istanza concessoria, anche in relazione ai provvedimenti positivi di concessione contenenti, però, limitazioni o condizioni che il richiedente ritenga illegittime o comunque lesive dei suoi interessi, che si concretano in “condizioni aggiuntive” che fanno corpo con il titolo concessorio e partecipano del regime impugnatorio proprio di quest’ultimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla pregiudizialità amministrativa in riferimento alla domanda di risarcimento del danno derivante da mancato rilascio di concessione edilizia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1596/2006 	Reg.Dec<br />	<br />
N. 2085 Reg.Ric.<br />
ANNO 2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce<br />
Prima Sezione</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati: Aldo Ravalli	Presidente; Enrico d’Arpe	Componente est.; Ettore Manca 	Componente																																																																																										</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 2085/2004 presentato dal<br />
Sig. <b>Antonini Alberto</b>, rappresentato e difeso dagli Avvocati Piero G. Relleva e Gianluca Prete ed elettivamente domiciliato in Lecce, Via Zanardelli n° 7, presso lo Studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Oria</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Massari;</p>
<p>&#8211;	il <b>Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Oria</b> Arch. Pietro Incalza;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />
del diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno patito a causa del comportamento ostativo (protratto sin dal 1987) del Comune di Oria e del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Oria conclusosi con la mancata realizzazione di un complesso edificatorio nel territorio del Comune di Oria, su aree di proprietà del ricorrente;<br />
                                                 e per la condanna<br />
del Comune di Oria e del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Oria, in solido, a risarcire il ricorrente del danno subìto, mediante il pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Oria;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza dell’8 Marzo 2006 il Relatore Cons. Dr. Enrico d&#8217;Arpe; e uditi, altresì, l&#8217;Avv. Gianluca Prete, anche in sostituzione dell’Avv. Piero G. Relleva, per il ricorrente e l&#8217;Avv. Nicola Massari per l&#8217;Amministrazione Comunale resistente. <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente – comproprietario di un suolo (distinto in catasto al fol. 39 p.lle 50, 51, 1310, 1311, 1312, 1423, 1664 e 1665) sito nel Comune di Oria di mq. 9.942, tipizzato dal vigente P.d.F. in parte come zona “B” e in parte a servizi, e titolare di impresa commerciale anche costituita in forma Societaria (S.r.l. I.A.G.A.) – espone:<br />
&#8211;	che caratteristica precipua della predetta area è di essere posta in posizione sopraelevata rispetto al resto del centro abitato, il cui confine (lungo il lato prospiciente la zona edificata) è costituto da un costone di roccia alto mediamente sei metri;<br />	<br />
&#8211;	che, conseguentemente, le strade pubbliche (costituenti la rete viaria del centro sottostante e che raggiungono l’area di proprietà del ricorrente) sono interrotte dal suddetto fronte roccia, ad eccezione della sola Via Corrado, che costituisce l’unico accesso carrabile;<br />	<br />
&#8211;	che, nell’anno 1987, fu presentato (in relazione all’area de qua) un primo progetto per 29 alloggi, approvato dalla Commissione Edilizia, ma mai oggetto di concessione per l’indebita inerzia (a dire del ricorrente) del Comune di Oria;<br />	<br />
&#8211;	che, in data 28 Gennaio 1992, presentò (congiuntamente ai comproprietari dell’epoca) una nuova richiesta di concessione edilizia finalizzata alla realizzazione di un complesso residenziale di 27 appartamenti (per un totale di mc. 11.904);<br />	<br />
&#8211;	che il progetto venne esaminato dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. della Puglia che, con nota del 12 Giugno 1993, “ritenuta l’opportunità di provvedere all’assoggettamento della zona collinare in questione alle disposizioni di vincolo ai sensi della L. 1497/1939”, invitò il Sindaco di Oria “a voler salvaguardare lo stato naturale dei luoghi, al fine di impedire possibili modificazioni e/o trasformazioni”;<br />	<br />
&#8211;	che, quindi, il Sindaco di Oria dispose (nell’anno 1993) la sospensione del rilascio della concessione edilizia;<br />	<br />
&#8211;	che tali provvedimenti furono, però, impugnati dinanzi al T.A.R. Puglia sede di Bari, che li annullò con la sentenza n° 445 del 1995 (passata in giudicato);<br />	<br />
&#8211;	che, a questo punto, il Comune di Oria rilasciò la concessione edilizia n° 140 del 22 Dicembre 1995;<br />	<br />
&#8211;	che, con nota prot. n° 38178 del 9 Dicembre 1996, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali comunicò al Comune di Oria che l’area interessata dai lavori autorizzati con la concessione edilizia n° 140/1995 era stata sottoposta a vincolo paesaggistico, per cui il Sindaco di Oria adottò l’ordinanza n° 119 del 16 Dicembre 1996, con la quale sospese i lavori precedentemente assentiti;<br />	<br />
&#8211;	che questi provvedimenti furono impugnati innanzi a codesto T.A.R. che, con sentenza n° 5599 del 28 Settembre 2001, li annullò, ma respinse la domanda di risarcimento del danno proposta dai proprietari interessati;<br />	<br />
&#8211;	che tale sentenza venne tempestivamente appellata e la VI Sezione del Consiglio di Stato ha emanato la decisione n° 1261 del 12 Marzo 2004, con la quale (in parziale riforma della sentenza appellata) ha condannato il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali al risarcimento dei danni subìti dagli appellanti;<br />	<br />
&#8211;	che, nelle more del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, i proprietari dell’area in questione comunicarono (in data 8 Ottobre 2001) al Comune resistente la ripresa dei lavori di cui alla concessione edilizia n° 140/1995, ma il Dirigente dell’U.T.C. di Oria oppose, con nota prot. n° 13464 del 15 Ottobre 2001, l’impossibilità di riprendere i lavori edilizi per l’avvenuta decorrenza del termine annuale previsto dalla Legge n° 10/1977;<br />	<br />
&#8211;	che quest’ultimo provvedimento comunale si basava (inoltre) sulla precedente determinazione n° 1207 del 23 Novembre 2000 del medesimo Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, con la quale veniva disposto che – avendo l’Autorità Comunale restituito gli oneri concessori proprio per il mancato inizio dei lavori – la concessione edilizia n° 140/1995 doveva ritenersi decaduta;<br />	<br />
&#8211;	che, però, (a dire del ricorrente) i dati di fatto sulla base dei quali sono stati emessi i predetti provvedimenti dirigenziali sarebbero macroscopicamente errati e, dunque, tali determinazioni avrebbero illegittimamente impedito l’attuazione del programma edificatorio sull’area di che trattasi;<br />	<br />
&#8211;	che l’odierno ricorrente incaricava l’Ing. Italiano di redigere un nuovo progetto, rispetto a quello di cui alla concessione edilizia n° 140/1995, per realizzare (in luogo del complesso residenziale) un “centro congressuale, alberghiero, convegni e ricevimenti”;<br />	<br />
&#8211;	che, a seguito di una lunga istruttoria, il Dirigente dell’U.T.C. di Oria, con provvedimento del 5 Luglio 2002, accoglieva l’istanza di concessione edilizia per la costruzione (in località Colle Iris) del predetto complesso congressuale, ponendo però le seguenti condizioni: 1) il locale garage/deposito del fabbricato “A” ed il piano scantinato del Fabbricato “B”, tenuto conto del conseguente aumento del carico urbanistico che l’intervento potrà generare nell’intera zona, dovranno essere destinati per intero ad area a parcheggio mediante opportune opere che consentano un agevole accesso agli stessi; 2) i fabbricati dovranno essere traslati verso il confine Sud; 3) l’altezza dei corpi di fabbrica dovrà essere ridotta di mt. 1,00; 4) l’accesso principale al complesso immobiliare dovrà essere realizzato mediante prolungamento e sistemazione di via L. Rizzo;……:<br />	<br />
&#8211;	che le soprariportate quattro prescrizioni sarebbero arbitrarie, illegittime, ingiustificate ed irrealizzabili (nonché finalizzate a compulsare il diritto del ricorrente allo sfruttamento edificatorio e di intrapresa della sua proprietà);<br />	<br />
&#8211;	che, con atto stragiudiziale notificato in data 25 Settembre 2004, l’odierno ricorrente (anche in qualità di amministratore unico della S.r.l. I.A.G.A.) ha diffidato il Sindaco ed il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Oria a provvedere alla revoca delle predette prescrizioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del provvedimento di assenso edilizio del 5 Luglio 2002;<br />	<br />
&#8211;	che tale diffida non ha trovato alcun riscontro da parte del Comune di Oria;<br />	<br />
&#8211;	che, peraltro, il Comune resistente avrebbe operato (emanando, in favore di altri soggetti, provvedimenti autorizzatori in tema di demolizione e ricostruzione di muri di recinzione, senza disporre arretramento rispetto all’esistente) in modo da rendere di fatto irrealizzabile ogni programma costruttivo sull’area di proprietà del ricorrente, rendendo materialmente impossibile l’allargamento di Via Corrado (che costituisce l’unico accesso viario all’area stessa) previsto, invece, dal vigente P.d.F.;<br />	<br />
&#8211;	che, in tale situazione, il ricorrente è stato costretto a rinunciare a portare avanti ogni progetto costruttivo sull’area de qua e ha dovuto abbandonare la propria attività di impresa.<br />	<br />
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della pretesa risarcitoria azionata, il ricorrente concludeva come riportato in epigrafe, quantificando il danno patrimoniale subìto nella misura complessiva di € 3.222.576,00 (oltre i costi di gestione amministrativa dell’intrapresa), di cui € 2.941.776,00 a titolo di lucro cessante, ed € 280.800,00 a titolo di danno emergente, il tutto da maggiorare dei profili monetari accessori.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Oria, depositando memorie difensive con le quali ha replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza dell’8 Marzo 2006, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come illustrato in narrativa, il ricorrente – comproprietario di un suolo sito nel Comune di Oria di mq. 9.942 (tipizzato dal vigente P.d.F. in parte come zona “B” e in parte a servizi) e titolare di impresa commerciale anche costituita in forma Societaria (S.r.l. I.A.G.A.) – chiede, nella predetta duplice qualità: 1) l’accertamento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente patito a causa del comportamento ostativo posto in essere a partire dal 1987 (e persistente negli anni) dal Comune di Oria e dalla persona fisica titolare della funzione di Dirigente dell’U.T.C. dello stesso Comune, conclusosi con la mancata realizzazione di un complesso edificatorio sul suolo di sua proprietà; 2) la condanna, in via solidale, del Comune di Oria e del Dirigente dell’U.T.C. al risarcimento del danno quantificato nella misura di € 3.222.576 (oltre i costi per la costituzione e la gestione della S.r.l. I.A.G.A., da liquidare perché non più necessaria, le spese di progettazione e di consulenza tecnica e i profili monetari accessori), ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia.  <br />
Il ricorso è manifestamente inammissibile.<br />
Il Collegio, ritiene necessario – anzitutto – precisare che, pur trattandosi di controversia risarcitoria ascrivibile alla materia dell’edilizia rientrante (ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 80 e ss.mm.) nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, la situazione giuridica soggettiva azionata nel presente giudizio dal ricorrente – che ha reiteratamente richiesto al Comune resistente il rilascio di concessioni edilizie per la realizzazione sulle aree di sua proprietà di un complesso immobiliare (dapprima di carattere residenziale e succesivamente di tipo congressuale-alberghiero) – è qualificabile alla stregua di mero interesse legittimo, considerata la necessaria intermediazione di un’attività provvedimentale autorizzatoria della Pubblica Amministrazione che permetta la concreta esplicazione del c.d. “ius aedificandi” (che, notoriamente, ha consistenza di interesse legittimo pretensivo).<br />
Ciò premesso, è agevole rilevare che la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente nei confronti del Comune di Oria appare inammissibile, in ragione della mancata impugnazione da parte del predetto dei provvedimenti comunali all’adozione dei quali è sicuramente riconducibile il pregiudizio patrimoniale asseritamente subìto dallo stesso (d’altronde, ove si opinasse trattarsi di danni derivanti da un mero comportamento materiale della P.A. lesivo di diritti soggettivi, sussisterebbe in proposito &#8211; dopo la sentenza della Consulta n° 204 del 2004 &#8211; il difetto di giurisdizione dell’adito G.A.). <br />
E’ noto, infatti, che – alla stregua dell’insegnamento assolutamente prevalente e preferibile della giurisprudenza amministrativa – l’accertamento incidenter tantum dell’illegittimità di uno o più provvedimenti amministrativi, ai soli fini di un giudizio risarcitorio, non è possibile nel vigente sistema di giustizia amministrativa, nel quale sono previsti rigidi termini per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi e non è consentita la disapplicazione da parte del G.A. di atti di natura non regolamentare; sicchè l’azione di risarcimento del danno è ammissibile solo a condizione che sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento illegittimo e sia stato coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, essendo necessario e vincolante, in sede di decisione sulla domanda di risarcimento del danno, un previo o contestuale accertamento circa l’illegittimità dell’atto amministrativo, operato dal G.A. in sede di giudizio di impugnazione (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 Marzo 2003 n° 4).<br />
In altri termini, in ragione del principio della c.d. “pregiudiziale di annullamento interna al processo amministrativo”, la domanda risarcitoria può essere proposta dinanzi al G.A. soltanto se sia stato gravato entro il termine di decadenza il provvedimento amministrativo lesivo e può essere accolta solo se tale provvedimento sia stato annullato; nel mentre, nell’ipotesi di omessa impugnazione di atti autoritativi lesivi della sfera giuridica degli amministrati istanti, l’assetto di interessi deve ritenersi stabile, legittimo e valido, e quindi non disapplicabile dal Giudice Amministrativo ai fini risarcitori (ex multis: Consiglio di Stato, IV Sezione, 23 Settembre 2004 n° 6239).<br />
Orbene, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, la parte ricorrente ha completamente omesso di impugnare (in sede giurisdizionale o amministrativa) i principali provvedimenti amministrativi emanati nella vicenda di che trattasi dal Comune di Oria, all’adozione dei quali sono – con ogni evidenza – eziologicamente riconducibili i pregiudizi patrimoniali lamentati dall’Antonini.<br />
Il Tribunale – rammentato che in relazione agli atti comunali posti in essere sino al 1996 la responsabilità risarcitoria del Comune di Oria è stata espressamente esclusa dalla sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n° 1261 del 12 Marzo 2004 (resa inter partes) – osserva, infatti, che l’Antonini non ha mai impugnato né le determinazioni dirigenziali prot. n° 1207 del 23 Novembre 2000 e prot. n°13464 del 15 Ottobre 2001, con le quali il Comune resistente ha dichiarato decaduta (per mancato inizio dei lavori entro il termine annuale di cui alla Legge n° 10/1977 e per l’avvenuta restituzione dei relativi oneri concessori) la concessione edilizia n° 140 del 22 Dicembre 1995 già rilasciata in suo favore per la realizzazione di un complesso residenziale di 15 appartamenti sul terreno sito in località Colle Impisi, né la concessione edilizia assentita su sua richiesta con provvedimento del 5 Luglio 2002 (per la costruzione di un complesso congressuale, alberghiero, convegni e ricevimenti, sul terreno in località Colle Iris), nella parte in cui poneva esplicitamente le quattro condizioni limitative (1^ il locale garage/deposito del fabbricato “A” ed il piano scantinato del fabbricato “B” dovranno essere destinati per intero ad area parcheggio; 2^ i fabbricati dovranno essere traslati verso il confine Sud; 3^ l’altezza dei corpi di fabbrica dovrà esere ridotta di mt. 1,00; 4^ l’accesso principale al complesso immobiliare dovrà essere realizzato mediante prolungamento e sistemazione di Via L. Rizzo), da lui ritenute “illegittime, ingiustificate ed irrealizzabili”, certamente lesive della sua posizione giuridica soggettiva, visto che gli avrebbero impedito – secondo l’assunto – di avviare la realizzazione del centro congressi.<br />
E’ appena il caso di rilevare, poi, che – in relazione ai provvedimenti inerenti l’istanza di concessione edilizia – il condivisibile insegnamento dottrinario e giurisprudenziale ha chiarito che è configurabile l’onere impugnatorio da parte del richiedente, oltre che nei casi di diniego espresso di concessione e di silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sulla istanza concessoria, anche in relazione ai provvedimenti positivi di concessione contenenti, però, limitazioni o condizioni che il richiedente ritenga illegittime o comunque lesive dei suoi interessi, che si concretano in “condizioni aggiuntive” che fanno corpo con il titolo concessorio e partecipano del regime impugnatorio proprio di quest’ultimo (ex multis: T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 19 Novembre 1992 n° 674).     <br />
Per completezza espositiva, si osserva inoltre sia che per l’originario progetto costruttivo (del 1987) di 29 alloggi residenziali (mai sfociato nel rilascio della concessione edilizia e poi superato dalla nuova istanza concessoria presentata dall’Antonini nel 1992) l’odierno ricorrente non ha assunto le necessarie iniziative giurisdizionali volte a far accertare l’illegittimità dell’allegata inerzia dell’Autorità Comunale, sia che lo stesso ha omesso di impugnare anche l’autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di Oria in data 9 Maggio 1987 in favore di tal Mangia Pasquale (per la demolizione e ricostruzione senza arretramento del muro di cinta della proprietà dello stesso, a confine con la strada denominata Via Corrado), che ostacolando l’allargamento di detta strada previsto dal P.d.F. avrebbe impedito (a dire del ricorrente) l’adeguato accesso al terreno di proprietà dell’Antonini, rendendo di fatto irrealizzabile ogni programma costruttivo di una certa rilevanza su quest’ultimo.<br />
Infine, è palesemente inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa la pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente nei confronti della persona fisica del funzionario del Comune di Oria (Dirigente dell’U.T.C.), trattandosi di causa tra soggetti privati, estranea al disposto dell’art. 103 della Costituzione.    <br />
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio dell’8 Marzo 2006.<br />
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 21 marzo 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-3-2006-n-1596/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.1596</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.3108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-3-2006-n-3108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-3-2006-n-3108/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.3108</a></p>
<p>Pres. Fabio Donadono, est. Michele Buonauro AM General Contractor S.p.A. (Avv.ti Dario Ricciardi e Francesco Munari) c. Università degli Studi di Napoli – Federico II (Avv. Luigi Napolitano). sull&#8217;applicabilità, agli appalti di servizi, del principio dell&#8217;avvalimento dei requisiti di partecipazione alla gara 1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-3-2006-n-3108/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.3108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-3-2006-n-3108/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.3108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Fabio Donadono, est. Michele Buonauro<br /> AM General Contractor S.p.A. (Avv.ti Dario Ricciardi e Francesco Munari) c. Università degli Studi di Napoli – Federico II (Avv. Luigi Napolitano).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;applicabilità, agli appalti di servizi, del principio dell&#8217;avvalimento dei requisiti di partecipazione alla gara</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti – Principio dell’avvalimento – Possibilità per il partecipante cessionario di azienda di avvalersi dei requisiti delle imprese cedenti – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti – Principio dell’avvalimento – Possibilità per il partecipante cessionario di ramo di azienda di avvalersi dei requisiti delle imprese cedenti – Applicabilità agli appalti di servizi – Sussiste.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione delle offerte tecniche – Discrezionalità tecnica &#8211; Sindacato da parte del G.A. –Sussiste &#8211;  Limiti.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione delle offerte – Esclusione per anomalia delle offerte – In caso di ammissione di altro partecipante che abbia presentato giustificazioni del tutto simili a quelle del concorrente escluso – Eccesso di potere per contraddittorietà – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di trasferimento di azienda, l’impresa che partecipa ad una gara può avvalersi dei requisiti posseduti dalle imprese cedenti. Ed invero la ragione delle operazioni di fusione, incorporazioni, cessioni di ramo d’azienda ed operazioni similari, consiste proprio nella possibilità, per la società acquirente, di utilizzare i requisiti tecnici e professionali propri delle imprese cedute (1).<br />
2. Il principio secondo cui, il partecipante alla gara, cessionario di azienda, può avvalersi dei requisiti delle imprese cedenti, trova un addentellato normativo nella disciplina sugli appalti di lavori pubblici di cui alla L. 109/1994: tuttavia tale principio deve ritenersi applicabile anche nel settore degli appalti di servizi, attesa la sua portata generale, soprattutto nel caso in cui il bando di gara non esclude specificamente tale possibilità di “recupero” dei requisiti delle imprese cedute.<br />
3. Se il sindacato sulla discrezionalità tecnica, tipico della valutazione dell’anomalia dell’offerta, non può sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall&#8217;organo dell&#8217;amministrazione, è compito del giudice verificare se il potere amministrativo si sia esercitato con utilizzo di regole conformi a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza (2).</p>
<p>4. E’ illegittimo per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà  il giudizio di anomali dell’offerta effettuato dalla Commissione, laddove la concorrente esclusa ha presentato giustificazioni in ordine all’organizzazione del servizio del tutto simili a quelle presentate da altra concorrente la cui offerta è stata ritenuta congrua.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Fattispecie in cui il partecipante alla gara ha dimostrato l’iscrizione decennale nel registri imprese mediante la sommatoria delle iscrizione dell’impresa concorrente con quelle di imprese dalle quali in concorrente aveva acquistato il corrispondente ramo d’azienda.<br />
(2) Cfr., per tutte, Consiglio Stato, sez. V, 21 settembre 2005, n. 4947.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’applicabilità, agli appalti di servizi, del principio dell’avvalimento dei requisiti di partecipazione alla gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>n. 3108/06 Reg. Sent.</p>
<p align=center><b>Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania<br />
Napoli &#8211; Prima Sezione</b></p>
<p>composto dai Signori:Fabio		Donadono			Presidente; Paolo		Corciulo			Componente; Michele	Buonauro		Componente est.																																																																																</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul  ricorso n. 99 del 2006  proposto da:</p>
<p><b>AM GENERAL CONTRACTOR S.P.A.</b> rappresentato e difeso da: RICCIARDI DARIO MUNARI FRANCESCO con domicilio eletto in NAPOLI VIA SIMONE MARTINI N. 46 presso RICCIARDI DARIO</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; STUDI DI NAPOLI &#8211; FEDERICO II</b>  rappresentato e difeso da: NAPOLITANO LUIGI  con domicilio eletto in NAPOLI VIA  C.CONSOLE,3,C/O AVV.MARONE presso la sua sede</p>
<p><b>RETTORE UNIVERS.STUDI NAPOLI”FEDERICO II”</b><br />
<b>UNIVERSITA&#8217; STUDI FEDERICO II &#8211; POLO  SCIENZE E TECNOLOGIE  </b><br />
e nei confronti di<br />
<b>SOCIETA&#8217; GRADED S.P.A.</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Ferola e Bianca Luisa Napoletano, presso i quali domicilia in Napoli, Piazza della Repubblica 2;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento di aggiudicazione, contenuto nella lettera dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, comunicata a mezzo telefax in data 1 dicembre 2005, della gara 5/S/2005 relativa al servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di tutti i complessi afferenti al Polo delle Scienze e delle Tecnologie; <br />
&#8211; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale. <br />
Nonché sul ricorso incidentale proposto daSOCIETA&#8217; GRADED S.P.A.rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Ferola e Bianca Luisa Napoletano, presso i quali domicilia in Napoli, Piazza della Repubblica 2;<br />
per l’annullamento<br />
del provvedimento di ammissione alla gara in oggetto di A.M. General Contractor;</p>
<p>Visto il ricorso principale, il ricorso incidentale ed i relativi allegati;<br />
Letti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 01.03.06, il dott. Michele Buonauro;<br />
uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>Con il ricorso principale, la società ricorrente A.M. Generale Contractor (d’ora in poi A.M.G.C.), premesso che l’amministrazione resistente ha bandito la gara di appalto a procedura aperta, indetta per l’affidamento quinquennale del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di tutti i complessi afferenti al Polo delle Scienze e Tecnologie, secondo il criterio del massimo ribasso, esponeva in fatto:<br />
&#8211; che sulla scorta dei criteri ivi stabiliti, sulle sei ditte partecipanti, la ricorrente risultava aggiudicataria provvisoria, avendo offerto un ribasso pari al 43,25%;<br />
&#8211; l’amministrazione, avendo calcolato la soglia di anomalia, invitava la ricorrente A.M.G.C., nonché la seconda classificata costituienda A.T.I. Graded S.p.a. (d’ora in poi Graded s.p.a.), a fornire chiarimenti sull’offerta;<br />
&#8211; a seguito di una serie di precisazioni richieste dall’amministrazione, la A.M.G.C. veniva esclusa dalla gara con verbale n. 6 del 28.10.2005 in quanto l’offerta veniva ritenuta non congrua, nonostante i chiarimenti forniti dalla società;<br />
&#8211; viceversa la valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata dalla Graded S.p.a. aveva esito positivo, onde la Commissione proponeva l’assegnazione dell’appalto a quest’ultima.<br />
Con il ricorso principale A.M.G.C. impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento, perché adottati in violazione di molteplici norme sostanziali e procedimentali, ed in particolare per violazione dell’art. 25, commi 2 e 3, del d.lgs. 157/95, nonché per difetto ed illogicità della motivazione  e per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, poiché i chiarimenti forniti dall’impresa, oltre ad essere conformi alle disposizioni del bando e del C.S.A., evidenziavano congrue giustificazioni tecniche. <br />
Costituitesi l’amministrazione resistente e la società controinteressata, contrastavano il ricorso, ritenendolo in parte inammissibile e, comunque, chiedendone l’integrale rigetto nel merito.<br />
La società controinteressata, con ricorso incidentale,  impugnava l’ammissione della A.M.G.C. alla gara, difettando i requisiti di partecipazione stabiliti dai punti 4.a) e 14.a) del bando, poiché la ricorrente principale non poteva vantare un’iscrizione ultradecennale nel registro delle imprese, e comunque il ramo d’azienda confluito nella A.N.G.C. non aveva la competenza tecnica specifica richiesta dal bando.<br />
All’udienza del 01.03.2006, il ricorso è stato discusso e ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>Va data priorità all’esame delle censure prospettate nel ricorso incidentale. Ed invero, nel caso di specie la proposizione del ricorso incidentale tende a paralizzare l’azione principale sollevando questioni (esclusione della partecipazione della ricorrente principale) che si riverberano sull’interesse a ricorrente di quest’ultima, onde assumono carattere di priorità logica nella decisione della controversia.<br />
Tanto premesso, il ricorso incidentale  è infondato nel merito e va rigettato atteso che la valutazione dell’ammissione della ricorrente principale da parte della stazione appaltante, nel caso di specie, non evidenzia le illegittimità di cui al ricorso.<br />
I punti 4.a) e 14.a) del bando prevedono che le imprese concorrenti devono possedere l’iscrizione nel registro delle imprese da almeno 10 anni. Nel caso della A.M.G.C. la stessa, pur non avendo tale requisito, ha versato in atti  la documentazione relativa alla cessione del ramo d’azienda dell’Ansaldo Industria s.p.a. ad Ansaldo Montaggio (poi divenuta A.M.G.C.) avvenuta il 30 dicembre 1996, di modo che essa, avvalendosi della pregressa iscrizione della società cessionaria del ramo di azienda, ha integrato il requisito della iscrizione ultradecennale prevista nel bando.<br />
Sul punto va condiviso l’orientamento giurisprudenziale, assunto sulla scorta delle indicazioni provenienti dall’ordinamento comunitario, secondo cui in caso di trasferimento di azienda, l’impresa che partecipa ad una gara può avvalersi dei requisiti posseduti dalle imprese cedenti. Ed invero la ragione delle operazioni di fusione, incorporazioni, cessioni di ramo d’azienda ed operazioni similari, consiste proprio nella possibilità, per la società acquirente, di utilizzare i requisiti tecnici e professionali propri delle imprese cedute.<br />
Tale principio, che trova un addentellato normativo nella disciplina sugli appalti di lavori pubblici, deve ritenersi applicabile anche nel settore degli appalti di servizi, attesa la sua portata generale, tanto più che, nel caso di specie, il bando non esclude specificamente tale possibilità di “recupero” dei requisiti delle imprese cedute, onde l’iscrizione decennale ben può essere raggiunta mediante la sommatoria delle iscrizione dell’impresa concorrente con quelle delle imprese cedute.<br />
Parimenti infondata è l’ulteriore censura sviluppata con il ricorso incidentale, secondo cui l’A.M.G.C. non poteva avvalersi comunque dei requisiti del ramo d’azienda ceduto, atteso che quest’ultimo si occupava di attività manutentiva di impianti nel settore dell’energia, industria, infrastrutture e petrolchimico, e dunque non aveva competenza tecnica specifica nel settore della manutenzione di impianti termici e di ventilazione.<br />
A contrastare l’assunto riportato vale osservare che il bando non precisa quale dovesse essere l’oggetto specifico dell’attività svolta dalle imprese concorrenti, anche perchè il possesso dei requisiti di capacità tecnica specifica è affidato alla verifica della tipologia di lavori realizzati nel triennio antecedente l’indizione della gara ai sensi del punto 14.c) e d) del bando di gara. <br />
L’ultimo motivo del ricorso incidentale, avendo ad oggetto la legittimità della valutazione dell’anomalia dell’offerta, può essere trattato congiuntamente all’esame del ricorso principale.<br />
Passando dunque alle doglianze formulate dalla ricorrente principale, deve esaminarsi la censura concernente l’irrazionalità e la contraddittorietà del giudizio di anomalia dell’offerta effettuato dalla Commissione.<br />
Tanto perché il motivo è fondato.<br />
È noto, in punto di diritto, che gli spazi riservati al Collegio ai fini della valutazione dell’operato dell’amministrazione risentano del peculiare carattere tecnico-discrezionale dell’operato della Commissione. Sicchè, se il sindacato sulla discrezionalità tecnica, tipico della valutazione dell’anomalia dell’offerta, non può sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall&#8217;organo dell&#8217;amministrazione, è compito del giudice verificare se il potere amministrativo si sia esercitato con utilizzo di regole conformi a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza (cfr., per tutte, Consiglio Stato, sez. V, 21 settembre 2005, n. 4947).<br />
La motivazione dell’esclusione dell’offerta presentata da A.M.G.C. emerge dalla lettura del verbale n. 5 del 24.10.2005 (richiamata senza significative aggiunte nel verbale n. 6 del 28.10.2005), e si basa su due specifici punti:<br />
&#8211; non sarebbe risultata esplicitamente rispettata la richiesta di presidio antincendio 24h/24h presente nel C.S.A., per la discordanza fra le 4.586h/annue offerte e le 8.760h/annue richieste dall’art. 8.A del C.S.A.;<br />
&#8211; A.M.G.C., in sede di chiarimenti, ha precisato di voler assumere 4 unità lavorative di IV livello, senza dare precisazioni sulla tipologia di lavoro da instaurare.<br />
Su questo secondo punto A.M.G.C. ha specificato che la tipologia di lavoro era quella a tempo determinato (con le connesse economie sul piano previdenziale) in sede di ultimi chiarimenti (richiesti proprio con il verbale del 24.10.2005), e dunque l’attenzione del Collegio deve concentrarsi sul primo punto riportato.<br />
A seguito della contestazione in oggetto, la ricorrente principale ha precisato, in sede di chiarimenti ai sensi dell’art. 25 d.lgs.157/95, che il ridotto monte ore calcolato per garantire il presidio 24h/24 della centrale idrica antincendio e delle centraline di allarme degli impianti di rilevazione incendi (richiesto dall’art. 8.A del C.S.A.) derivava dalla peculiare organizzazione dell’impresa, che avrebbe utilizzato una specifica ed aggiuntiva unità lavorativa solo per il periodo (giorni festivi, ore notturne e così via) in cui non fosse presente negli impianti il personale ordinariamente addetto alla manutenzione, al quale sarebbe stato dato il compito, nel corso dell’ordinario svolgimento della mansioni, anche di presidiare la centrale idrica antincendio e delle centraline di allarme degli impianti di rilevazione incendi. Pertanto, il monte ore necessario per coprire il servizio in oggetto si riduceva per effetto di questa soluzione organizzativa quasi del 50%.<br />
A fronte di tale giustificazione l’amministrazione resistente ha eccepito la violazione delle modalità di svolgimento del presidio della centrale idrica antincendio e delle centraline di allarme degli impianti di rilevazione incendi come desumibile dalle indicazioni del C.S.A., dal quale emergerebbe la necessità di affidare tale servizio, in via esclusiva per l’intero arco delle 24 ore, ad un soggetto distinto ed ulteriore rispetto al personale ordinariamente addetto alla manutenzione degli impianti.<br />
Questa impostazione non sembra coerente con le specifiche organizzative desumibili dal C.S.A.. In effetti la prescrizione di cui al punto 8.A del C.S.A. (“il presidio 24/24h della centrale idrica antincendio e delle centraline di allarme degli impianti di rilevazione incendio con un presidio costituito dalla presenza costante di almeno n. 1 (una) unità di personale”) deve essere letta ed integrata dal successivo punto 8.B – 2.2 del C.S.A., che, nello specificare le modalità di funzionamento del presidio in oggetto, distingue chiaramente l’organizzazione necessaria durante le ore di funzionamento del Complesso (stabilendo che “il personale che cura la conduzione e la manutenzione delle centrali idriche antincendio è quotidianamente presente”), e quella necessaria durante le ore di inattività del Complesso, nelle quali deve essere “presente un operatore addestrato alla conduzione delle centrali idriche antincendio”, che presiederà anche “il quadro sinottico di ripetizione degli allarmi”.<br />
Già dall’esame letterale del C.S.A. emerge l’irragionevolezza dell’interpretazione fornita dalla Commissione e posta a base della esclusione dell’offerta della A.M.G.C.; tale valutazione si rafforza alla luce dell’analisi delle giustificazioni fornite dalla seconda classificata sul medesimo punto. Pur condividendosi l’eccezione di inammissibilità delle censure svolte dalla ricorrente principale avverso la valutazione dell’offerta della controinteressata, difettando un concreto interesse a ricorrere sul punto, non di meno la valutazione di congruità dell’offerta della Graded s.p.a. costituisce parametro idoneo ed utile ai fini della connotazione in termini di logicità e coerenza dell’operato della Commissione; logicità e coerenza che, per come detto, costituiscono il nucleo del sindacato del giudice amministrativo in tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta.<br />
Dalla lettura delle precisazioni offerte da Graded s.p.a., e ritenute dalla Commissione sufficienti a giustificare il superamento della soglia dell’anomalia, è facile desumere che anche quest’ultima ha inteso organizzare il servizio di presidio 24h/24 della centrale idrica antincendio e delle centraline di allarme degli impianti di rilevazione incendi secondo le medesime condizioni offerte da A.M.G.C. (cfr. i chiarimenti allegati da Graded s.p.a. con la memoria depositata il 26.01.2006, all.6). Nella relazione della costituenda A.T.I. Graded s.p.a. dell’11.10.2005, sullo specifico punto in oggetto, si legge che dal bando e dal C.S.A. “non è fatto cenno né è richiesta in maniera specifica una distinzione tra il personale addetto ai Presidi di cui sopra ed il personale che assicura il Presidio fisso di conduzione e manutenzione nelle fasce orarie indicate nell’art. 9”. In sostanza, in adesione peraltro al tenore letterale del C.S.A., anche la Graded s.p.a. avrebbe garantito il presidio costante della centrale idrica antincendio e delle centraline di allarme degli impianti di rilevazione incendi mediante l’utilizzazione, durante le ore di attività del Complesso, del personale ordinariamente addetto alla manutenzione.<br />
 Dalle superiori considerazioni emerge l’illogicità e la contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione nella valutazione negativa dell’offerta presentata dalla ricorrente principale, con assorbimento degli ulteriori motivi sviluppati nel ricorso principale.<br />
In definitiva il ricorso principale è fondato. Ne consegue l’annullamento di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale, <br />
Passando alla richiesta risarcitoria, ritiene il Collegio che la domanda debba essere rigettata in difetto di un concreto danno conseguente all’illegittimo esercizio del potere amministrativo, atteso che l’annullamento degli atti della procedura di aggiudicazione lesivi della posizione di A.M.G.C. costituisce risarcimento in forma specifica integralmente satisfattivo.<br />
Le superiori considerazioni impongono la reiezione del quarto ed ultimo motivo del ricorso incidentale, atteso che, al di là delle illegittimità evidenziate, la procedura di verifica dell’anomalia delle offerte (e le connesse giustificazioni offerte sui residui punti dalle concorrenti) non evidenzia profili esorbitanti il potere tecnico-discrezionale attribuito per legge alla Commissione, con particolare riferimento alle precisazioni offerte da A.M.G.C. in relazione al contenimento dei costi per materiali ed oneri.<br />
Quanto alle spese di giudizio, seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente, da un lato, ed amministrazione resistente, liquidandosi come da dispositivo che segue. Si compensano tra le altre parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, definitivamente  decidendo sul ricorso emarginato <br />
&#8211; Rigetta il ricorso incidentale.<br />
&#8211; Accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in parte motiva e per l’effetto annulla gli atti impugnati dalla A.M.G.C..<br />
&#8211; Rigetta la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente principale A.M.G.C..<br />
&#8211; Condanna l’amministrazione resistente a rimborsare le spese del giudizio sostenute dalla ricorrente principale A.M.G.C., nella somma complessiva di € 2.500,00. Spese compensate tra le altre parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 01.03.06</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-3-2006-n-3108/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2006 n.3108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2006 n.577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-21-3-2006-n-577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-21-3-2006-n-577/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2006 n.577</a></p>
<p>Pres. Mariuzzo &#8211; Est. Gambato Spisani SACBO s.p.a. (avv. M.A. Sandulli, A. Santa Maria, L.R. Perfetti) c. Min. Trasporti e Infrastrutture, Min. Economia e Finanza e ENAC (avv. Stato) e Alitalia (avv. F.G. Scoca, G. F. Ferrari, N. Nascimbene &#8211; Assaeroporti (avv. M.A. Sandulli), interveniente ad adiuvandum Trasporti &#8211; Trasporto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-21-3-2006-n-577/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2006 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-21-3-2006-n-577/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2006 n.577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mariuzzo &#8211; Est. Gambato Spisani<br /> SACBO s.p.a. (avv. M.A. Sandulli, A. Santa Maria, L.R. Perfetti) c. Min. Trasporti e Infrastrutture, Min. Economia e Finanza e ENAC (avv. Stato) e Alitalia (avv. F.G. Scoca, G. F. Ferrari, N. Nascimbene &#8211; Assaeroporti (avv. M.A. Sandulli), interveniente <i>ad adiuvandum</i></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Trasporti &#8211; Trasporto aereo &#8211; Diritti aeroportuali &#8211; L. n. 248 del 2005 – Norme transitorie &#8211; Effetti – Oneri per lo Stato a vantaggio delle compagnie aeree.<br />
Trasporti &#8211; Trasporto aereo &#8211; Diritti aeroportuali &#8211; L. n. 248 del 2005 – Norme transitorie &#8211; Effetti – Oneri per i gestori a vantaggio delle compagnie aeree.<br />
Trasporti &#8211; Trasporto aereo &#8211; Diritti aeroportuali &#8211; L. n. 248 del 2005 – Norme transitorie &#8211; Effetti – Aiuti di Stato &#8211; Fondato sospetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il regime transitorio dei diritti per l’uso degli aeroporti introdotto dall’art. 11 decies della l. n. 248 del 2005 intende trasferire sulle compagnie aeree operanti sugli scali italiani il beneficio della corrispondente riduzione dei canoni dovuti dai gestori all’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile , ponendo il relativo onere a carico dello Stato, sul quale grava analogamente il “differenziale” per recuperare eventuali scostamenti tra riduzione dei diritti e riduzione dei canoni.</p>
<p>Il regime transitorio dei diritti per l’uso degli aeroporti introdotto dall’art. 11 decies della l. n. 248 del 2005 ha per effetto, anziché quello di una graduale introduzione delle nuove regole di determinazione di tali diritti, teso ad un riequilibrio del settore, l’immediata entrata in vigore delle misure finanziariamente più incisive a carico dei gerenti degli scali aeroportuali, senza alcuna contropartita, a beneficio delle compagnie aeree.<br />
Una disciplina generale ed astratta, formalmente rivolta ad un intero settore, può costituire aiuto di Stato, ove concretamente interessi una o più imprese determinate: appare pertanto non manifestamente infondato ipotizzare che le misure riduttive dei diritti aeroportuali introdotte dalla l. n. 248 del 2005, che hanno innegabilmente come propria destinataria la compagnia di bandiera Alitalia, integrino un aiuto di Stato a vantaggio di tale soggetto.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>L’ordinanza, pur respingendo, per mancanza di prova sull’irreparabilità del danno, l’istanza cautelare proposta avverso i provvedimenti applicativi delle succitate disposizioni di legge,  sottolinea che l’ipotesi prospettata dal gestore ricorrente (e supportata dall’interveniente Assaeroporti) che le misure transitorie da queste introdotte integrerebbero aiuto di Stato è tanto più fondata in quanto Alitalia stessa, nella relazione di bilancio, ha considerato la disciplina in questione come un efficace rimedio alla propria difficile situazione economica  e, in termini più espliciti, la stampa quotidiana ha parlato della normativa stessa – risultante dalla trasposizione del d.l. n. 211 del 2005 &#8211; come del “decreto salva Alitalia”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
</b><br />
<b> TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA LOMBARDIA <br />
SEZIONE DI BRESCIA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>nelle persone dei Signori:<br />
<b>FRANCESCO MARIUZZO Presidente 			<br />	<br />
FEDERICA TONDIN Ref. 		</b><br />	<br />
<b>FRANCESCO GAMBATO SPISANI Ref., relatore 		<br />	<br />
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella camera di consiglio del <b>21 marzo 2006 </p>
<p></b>Visto il ricorso 292/2006 proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>SACBO &#8211; SOCIETA&#8217; PER L&#8217;AEROPORTO CIVILE DI BERGAMO SPA 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentata e difesa da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>PERFETTI LUCA R. <br />
SANDULLI MARIA ALESSANDRA <br />
SANTA MARIA ALBERTO</i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in BRESCIA <br />
<i></p>
<p align=center>VIA FERRAMOLA, 14  <br />
presso<br />
BINI MARIA UGHETTA  </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
<b></p>
<p align=center>contro<br />
</b><i><br />
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI <br />
MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E FINANZE  <br />
E.N.A.C. ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE </p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>rappresentati e difesi da:<i></p>
<p align=center>AVVOCATURA DELLO STATO <br />
 con domicilio ope legis in BRESCIA  <br />
VIA S. CATERINA, 6 <br />
presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di <br />
ALITALIA LINEE AEREE SPA  </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>rappresentata e difesa da:<i></p>
<p align=center>FERRARI GIUSEPPE FRANCO <br />
NASCIMBENE BRUNO <br />
SCOCA FRANCO GAETANO <br />
con domicilio eletto in BRESCIA <br />
PIAZZA  LOGGIA, 5  <br />
presso<br />
GITTI TARCISIO </p>
<p>e con l&#8217;intervento ad adiuvandum di <br />
ASSAEROPORTI &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA GESTORI AEROPORTI </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>rappresentata e difesa da:<i></p>
<p align=center>SANDULLI MARIA ALESSANDRA <br />
con domicilio eletto in BRESCIA <br />
VIA FERRAMOLA, 14  <br />
presso BINI MARIA UGHETTA </p>
<p align=justify>
</i></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
per l&#8217;annullamento, previa adozione di misura cautelare, dell’atto di indirizzo del Ministero dei Trasporti 30.12.2005, per i  gestori aeroportuali, nonché delle note dell’ENAC, 20.1.2006 e 12.1.2006, relative alle misure attuative, e degli atti connessi;  </p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p><i><P ALIGN=CENTER>ALITALIA LINEE AEREE SPA <br />
ASSAEROPORTI &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA GESTORI AEROPORTI <br />
E.N.A.C. ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE <br />
MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E FINANZE <br />
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI <br />
</i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>Udito il relatore Ref. FRANCESCO GAMBATO SPISANI e uditi, altresì, i difensori delle parti;</p>
<p>Rilevato:<br />
&#8211;	che con il presente ricorso la SACBO, gerente in forza di autorizzazione amministrativa dell’aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio (cfr. doc. 13 ricorrente, copia convenzione di gestione), censura quanto ai profili di cui appresso il regime di determinazione del canone dovuto per il diritto di gestire lo scalo e dei diritti aeroportuali derivante dalla l. 2 dicembre 2005 n°248 e dai provvedimenti applicativi della stessa, in particolare dall’atto di indirizzo 30 dicembre 2005 del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (doc. <i>a</i> ricorrente, copia di esso) e dalle misure attuative del nuovo regime deliberate dall’ENAC con atti 20 gennaio 2006 (doc. ti <i>b</i> e <i>c</i> ricorrente, copie di essi);<br />	<br />
&#8211;	che in dettaglio la SACBO, al pari di qualsiasi gestore aeroportuale, deriva in sintesi estrema il proprio eventuale utile operativo dalla differenza fra due principali voci di ricavo e di costo. Sul piano dei costi, essa deve corrispondere annualmente alla amministrazione, nella specie all’ ENAC un canone fisso (cfr. ricorso introduttivo, p. 3; il dato è incontestato); sul piano dei ricavi, incassa da vettori e passeggeri che utilizzano le strutture dell’aeroporto per imbarcarsi, sostare e approdarvi, corrispettivi denominati diritti (cfr. dic. 13 ricorrente citato, art. 8 della convenzione), il cui importo fino ad oggi è stato fissato, e periodicamente aggiornato, con provvedimenti amministrativi generali. Per completezza, va poi detto che a fianco di tali ricavi le concessionarie ne registrano altri, di natura non certa, derivanti dalle cd. attività “<i>non aviation</i>”, per esempio dalla vendita di spazi pubblicitari in aeroporto, dalla gestione di parcheggi e servizi di ristorazione, e simili;<br />	<br />
&#8211;	che sul predetto regime economico la novella legislativa, allo scopo dichiarato di incrementare la competitività degli scali italiani, ha inteso incidere con una nuova disciplina a regime e con un’altrettanto nuova disciplina transitoria. A regime, si prevede che l’ammontare dei diritti di cui sopra sia determinato per ogni singolo aeroporto attraverso un meccanismo particolare, che tenga conto fra l’altro dei ricavi delle attività <i>non aviation</i>. La disciplina transitoria prevede poi in primo luogo una riduzione generalizzata del 75% da applicare tanto alla voce di ricavo rappresentata dai diritti quanto alla voce di costo rappresentata dal canone; prevede ancora ulteriori interventi sul piano dei soli ricavi. In particolare, tale disciplina transitoria abroga da subito la maggiorazione prevista per i diritti relativi a operazioni notturne e impone una ulteriore decurtazione del 10 % all’importo incassabile a titolo di diritti per i gestori i quali non siano dotati di un sistema di contabilità analitica, dal quale desumere quali costi e quali ricavi vengano apportati al bilancio complessivo da ciascuna delle attività <i>non aviation</i> in concreto svolte;<br />	<br />
&#8211;	che di tale regime transitorio, sommariamente delineato, i provvedimenti impugnati rappresentano attuazione, come si desume in particolare dall’allegato all’atto di indirizzo, che reca la formula per calcolare la nuova misura dei diritti, ai dichiarati fini di “assicurare la neutralità economica per i gestori aeroportuali e l’allineamento delle riduzioni dei diritti con le riduzioni dei canoni” (doc. <i>a</i> ricorrente);<br />	<br />
&#8211;	che il primo ordine di censure dedotto dalla ricorrente avverso il suddetto regime transitorio, risultante dagli atti impugnati, fa centro sulla sua pretesa contrarietà al divieto posto in sede comunitaria dei cd. aiuti di Stato e sulla altrettanto pretesa sua contrarietà al regime comunitario, nel senso che esso causerebbe distorsione alla libertà di impresa latamente apprezzata, non consentendo alla concessionaria di recuperare i costi della gestione;<br />	<br />
&#8211;	che sotto il primo profilo, attinente la qualificazione del regime delineato in termini di aiuto di Stato, le censure suddette appaiono, nella sommarietà di valutazione imposta dalla presente sede cautelare, non sprovviste di <i>fumus</i>, per le ragioni che seguono;<br />	<br />
&#8211;	che in termini generali costituiscono aiuti di Stato, vietati dall’art. 87 del Trattato UE, tutti gli aiuti concessi dalla mano pubblica che “favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. In proposito, la Corte di Giustizia UE, sentenza 2 agosto 1974 in causa C-173/73, ha avuto modo di chiarire che non rientrano nel concetto le misure generali di politica economica, fin tanto però che esse non vadano a riguardare uno specifico settore produttivo; ha poi evidenziato, sentenza 15 marzo 2001 in causa C-265/99, che una disciplina apparentemente generale ed astratta, formalmente rivolta ad un intero settore, può costituire aiuto di Stato ove concretamente interessi una o più imprese determinate;<br />	<br />
&#8211;	che ciò premesso, il regime transitorio sul quale si controverte in questa sede, nel prevedere la descritta riduzione generalizzata dei canoni e dei diritti, intende trasferire sulle compagnie aeree le quali operino sugli scali italiani il beneficio della riduzione dei canoni, ponendo l’onere relativo a carico dello Stato, il quale li incassa. Ciò è confermato dallo stesso atto di indirizzo, che come si è detto calcola la riduzione ai fini di “assicurare la neutralità economica per i gestori aeroportuali e l’allineamento delle riduzioni dei diritti con le riduzioni dei canoni” (doc. <i>a</i> ricorrente, cit.) e prevede comunque un “differenziale”, sempre a carico del soggetto pubblico, per recuperare eventuali scostamenti. Avvalora la suesposta conclusione la circostanza per cui l’introdotto regime transitorio ha per effetto, anziché quello di una graduale introduzione delle nuove regole, l’immediata entrata in vigore delle misure finanziariamente più incisive a carico dei gerenti degli scali aeroportuali, ben lungi dal riequilibrio, pur previsto con riferimento a tutte le poste attive del bilancio di essi, da individuare nell’assetto a regime;<br />	<br />
&#8211;	che il beneficio così attribuito alle compagnie aeree si applica in astratto a qualsiasi compagnia, italiana o no, la quale operi su uno scalo italiano. E’ però innegabile, in concreto, come la principale destinataria di tali misure sia la compagnia di bandiera Alitalia, la quale utilizza gli scali nazionali con prevalenza rispetto alle concorrenti. Appare pertanto allo stato non manifestamente infondato ipotizzare un aiuto a vantaggio di tale soggetto, tanto più che la disciplina in discussione è stata considerata dall’Alitalia stessa un efficace rimedio alla propria presente difficile situazione economica (cfr. in proposito il doc. 11 ricorrente depositato all’udienza 21 marzo, estratto dalla relazione di bilancio Alitalia). In termini più espliciti, la stampa quotidiana (cfr. i ritagli citati in udienza dalla difesa della ricorrente) ha parlato della normativa stessa come del “decreto salva Alitalia”, e ciò non è privo di significato, se si ricorda che, se pure a fini in parte diversi, la giurisprudenza comunitaria, ha ritenuto gli articoli della stampa indizi valorizzabili per ravvisare appunto un aiuto di Stato in un trasferimento di risorse pubbliche: si veda la sentenza C. Giustizia UE 16 maggio 2002 in causa C-482/99;<br />	<br />
&#8211;	che tutto ciò posto è senz’altro vero che la sanzione tipica, per il caso di indebita corresponsione di aiuti di Stato, è rappresentata dall’intervento della Commissione europea. Contrariamente a quanto sostenuto dall’intimata Alitalia, non si tratta però dell’unica sanzione possibile, poiché la giurisprudenza comunitaria ammette, in casi particolari, la legittimazione di un soggetto privato, come potrebbe essere nella specie la SACBO, a far valere avanti al giudice nazionale l’illegittimità dell’aiuto in questione;<br />	<br />
&#8211;	che in relazione a quanto sopra, l’aiuto di Stato di che trattasi, a ritenerlo tale, rientrerebbe nella categoria degli aiuti posti in essere senza preventiva notifica alla Commissione europea, poiché tale adempimento non consta, e quindi ad esso si applicherebbe il cd. obbligo di <i>standstill</i>, ovvero di non esecuzione da parte dello Stato che ne è autore (in tal senso, la sentenza Corte di Giustizia UE 11 dicembre 1973 in causa C-120/73, cd. <i>Lorenz</i>).  In tal caso, sempre secondo la giurisprudenza comunitaria, in particolare secondo la sentenza Corte di Giustizia UE 21 novembre 1991 in causa C-354/90, cd. del “salmone francese”, gli operatori nazionali che si assumono danneggiati dall’aiuto possono adire il giudice pure nazionale, per far rispettare l’obbligo di <i>standstill</i> in questione, e in tal senso la legittimazione della SACBO astrattamente sussiste;<br />	<br />
&#8211;	che il concreto interesse ad agire della SACBO medesima deriva dalle sue allegazioni, secondo le quali essa verrebbe danneggiata dalla disciplina in discussione. In tal senso, è innegabile che la SACBO stessa si trovi ad incassare con effetto immediato i diritti in misura ridotta, e che in caso di squilibrio fra la diminuzione degli stessi e quella dei costi per canoni il “differenziale” di cui si è detto sopra sia di corresponsione futura e non legata a termini certi. Vi è poi da considerare che comunque la riduzione dei diritti di volo notturno e l’ulteriore riduzione del 10% di cui si è detto sopra sono immediate e senza contropartita sul fronte dei costi, e pertanto la possibilità astratta di un pregiudizio per la SACBO stessa senza dubbio sussiste;<br />	<br />
&#8211;	che per quanto si riferisce a detti due ultimi prelievi, mentre per il secondo può riconoscersi che esso resta condizionato all’assolvimento di un onere di predisposizione di contabilità analitica da parte dei gerenti, il primo di essi è efficace da subito senza correttivo alcuno, il che incrementa la possibile diminuzione reddituale indotta dagli scostamenti fra costi e ricavi nella misura di cui sopra;<br />	<br />
&#8211;	che peraltro, sotto il profilo del danno grave e irreparabile la SACBO non ha dimostrato quali sarebbero per il proprio equilibrio di gestione le esatte conseguenze delle decurtazioni in parola. Sul punto specifico, il doc. 14 ricorrente contiene dati relativi ai soli diritti di volo notturno, ma non asseverati da alcun principio di prova in ordine al loro effettivo ammontare. I dati stessi sono poi sganciati da un collegamento con le altre voci di bilancio, e non sono in alcun modo assimilabili ad una perizia, o documento equivalente, che ricostruisca in modo ragionevole gli effetti del regime in discussione sui conti della ricorrente. Non è quindi possibile, allo stato, individuare neppure sommariamente in quale misura i servizi prestati per volo notturno, ora remunerati al pari di quelli diurni, si  traducano in una perdita corrispondente ai costi direttamente inerenti allegati. Non è quindi possibile ritenere provata l’allegazione per cui la SACBO, la quale pacificamente è obbligata a gestire l’aeroporto e a fornire tutte le prestazioni connesse (cfr. doc. 13 ricorrente, copia convenzione citata) e risente in modo particolare dell’abolizione dei diritti di volo notturno essendo, per fatto notorio, uno dei tre soli aeroporti italiani ad offrire il relativo servizio, si troverebbe a far ciò in condizioni di diseconomicità per l’imposta contrazione dei suoi ricavi;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
respinge, ai sensi di cui in motivazione, la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-21-3-2006-n-577/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2006 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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