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	<title>21/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.563</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-2-2008-n-563/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-2-2008-n-563/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.563</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Luigi Viola – Estensore. S.G.M. s.p.a. e altro (avv.ti A. Cancrini, M. Carducci e T. Millefiori) c. Comune di Lecce (avv.ti M.L. De Salvo e E. Ciulla), Ing. De Nuzzo &#038; Costruzioni s.r.l. (avv. P. Quinto), Arch. Gianni Francia (avv. E. Sticchi Damiani). in tema di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-2-2008-n-563/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.563</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-2-2008-n-563/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.563</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Luigi Viola – Estensore.<br /> S.G.M. s.p.a. e altro (avv.ti A. Cancrini, M. Carducci e T. Millefiori) c.<br /> Comune di Lecce (avv.ti M.L. De Salvo e E. Ciulla), <br /> Ing. De Nuzzo &#038; Costruzioni s.r.l. (avv. P. Quinto),<br /> Arch. Gianni Francia (avv. E. Sticchi Damiani).</span></p>
<hr />
<p>in tema di project financing quando l&#8217;avviso pubblico di sollecitazione richieda il requisito della conformità o compatibilità urbanistica dell&#8217;intervento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Procedura di <i>project financing</i> – Società partecipata da un ente locale – Partecipazione – Ammissibilità.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Procedura di <i>project financing</i> – Avviso pubblico di sollecitazione – Previsione di parametri – Finanziamento a costo zero a carico del Comune appaltante – Portata – Individuazione.<br />
3. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Procedura di <i>project financing</i> – Avviso pubblico di sollecitazione – Previsione – Requisito della conformità o compatibilità urbanistica dell’intervento – Scelta discrezionale della p.a. – Non è manifestamente irrazionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di un appalto di lavori pubblici, non sussistono ostacoli di principio ad ammettere la partecipazione ad una procedura di project financing di una società partecipata da un ente locale, non potendosi configurare come ostacolo l’art. 194 comma 1 lett. c), d.lg. 18 agosto 2000 n.267, che, limitandosi a prevedere la possibilità di riconoscere debiti fuori bilancio nascenti dalla necessità di ricapitalizzare società di capitali costituite per l&#8217;esercizio di servizi pubblici locali, è assolutamente estraneo alla fattispecie in questione.</p>
<p>2. Nel caso in cui, in riferimento ad una procedura di project financing relativa alla realizzazione di un parcheggio pubblico, l’avviso pubblico di sollecitazione preveda l’ammissione alla procedura solo di progetti rispettosi del parametro rappresentato dal finanziamento a costo zero a carico del Comune appaltante, il principio della non onerosità per il Comune dell’intervento deve essere riferito, non alla concessione dell’area, anche mediante costituzione del diritto di superficie, ma all’imputazione all’Amministrazione di veri e propri oneri finanziari prevedenti esborsi  diretti e non solamente indiretti (come nel caso della concessione dell’area).</p>
<p>3. Nel caso in cui, in riferimento ad una procedura di project financing, l’avviso pubblico di sollecitazione preveda cinque interventi, ma solo per uno (nel caso di specie, un parcheggio pubblico), preveda il requisito della conformità o compatibilità urbanistica dell’intervento, la scelta discrezionale dell’Amministrazione di prevedere, per uno solo degli interventi, il requisito del rispetto della disciplina urbanistica (e, quindi, di autovincolarsi a non utilizzare la variante urbanistica) non può essere considerata manifestamente irrazionale (e, quindi, sindacabile in sede giurisdizionale) ove si abbia riferimento alla particolare importanza urbanistica e storico-ambientale del relativo contesto ed alla conseguenziale opzione per una strutturazione che attribuisce ai promotori minore libertà di movimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Registro Decisioni: 563/2008<br />
Registro Ricorsi: 877/2007</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia<br />
I Sezione di Lecce</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai signori magistrati:<br />
Aldo	Ravalli                                                                                Presidente<br />	<br />
Luigi	Viola	                                                            Consigliere relatore<br />	<br />
Massimo  Santini                                                                          Referendario<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 877/2007 proposto dalla </p>
<p><b>SGM s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante Dott. Cosimo Gallo, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo costituendo con le imprese IGECO costruzioni s.p.a. e F.LLI BERTANI s.p.a., la IGECO Costruzioni s.p.a. in persona del legale rappresentante Sig.ra Cinzia Ricchiuto, la F.LLI BERTANI s.p.a. in persona del legale rappresentante Sig. Giuseppe Bersani, rappresentate e difese dall’Avv. Arturo Cancrini, dal Prof. Michele Carducci e dall’Avv. Tommaso Millefiori, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio dell’ultimo in Lecce, via C. Mannarino n. 11 elettivamente domiciliate</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
-il <b>Comune di Lecce</b>, in persona del Sindaco in carica <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dagli Avv. Maria Luisa De Salvo ed Elisabetta Ciulla, elettivamente domiciliato in-la ING. DE NUZZO &#038; COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante Ing. Sergio De Nuzzo rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Quinto, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio, presso lo studio dello stesso in Lecce, via<br />
<b>e con l’intervento <i>ad opponendum<br />
</i></b>dell’Arch. <b>Gianni Francia</b>, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, come da mandato a margine dell’atto di intervento, presso lo studio dello stesso in Lecce, via  95° Reggimento Fanteria n. 9 elettivamente domiciliato;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>della delibera 3 aprile 2007 n. 178 con la quale la Giunta Municipale del Comune di Lecce, valutando le proposte pervenute nella procedura di <i>project financing</i> indetta con delibera di C.C. 6 maggio 2005 n. 17, ha individuato il promotore nella controinteressata; nonché di ogni atto presupposto, connesso o comunque collegato ed in particolare, della Relazione conclusiva sulle proposte redatta dai Responsabili del procedimento e dell’istruttoria e dell’eventuale bando di gara per la procedura pubblica <i>ex </i>art. 155 del d.lgs. 163 del 2006;</p>
<p><b>e per il risarcimento<br />
</b>dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati;<br />
e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 28 giugno 2007, </p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>della delibera 12 aprile 2007 n. 46, con la quale il Consiglio comunale di Lecce ha approvato il progetto presentato dalla ING. DE NUZZO &#038; COSTRUZIONI s.r.l., dando atto della non necessità di una «variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell’art. 16 comma 2 L.R. n. 13/2001».</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata e della controinteressata;<br />
Visto il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata;<br />
Visto l’atto di intervento <i>ad opponendum </i>depositato dall’Arch. Gianni Francia ;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 23 gennaio 2008 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Di Paolo in sostituzione dell’Avv. Cancrini, il Prof. Avv. Carducci e l’Avv. Millefiori per la ricorrente, l’Avv. Ciulla per l’Amministrazione comunale di Lecce, l’Avv. Pietro Quinto per la controinteressata e il Prof. Avv. Sticchi Damiani per l’interveniente <i>ad opponendum</i>;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con delibera 6 maggio 2005 n. 17, il Consiglio comunale di Lecce approvava il Programma triennale delle opere pubbliche, comprendente, nell’ambito di una serie di opere pubbliche da realizzare attraverso <i>project financing,</i> anche la realizzazione del «parcheggio interrato nell’area ex Massa e recupero urbano».<br />
In attuazione del deliberato del Consiglio Comunale, il Dirigente del settore lavori pubblici, con avviso pubblico di sollecitazione 14.6.2005, invitava i soggetti privati interessati a presentare una proposta corredata dagli elementi previsti dalla legge e dall’avviso citato; intervenivano nella procedura, presentando una proposta di project<i> financing,</i> l’A.T.I. costituenda tra SGM s.p.a., IGECO costruzioni s.p.a. e F.LLI BERTANI s.p.a., (con SGM capogruppo), la ING. DE NUZZO &#038; COSTRUZIONI s.p.a. e l’A.T.I. costituenda tra CONSORZIO STABILE POLYART, NUOVA SARA s.a.s., PINUCCIO COSTRUZIONI s.r.l.; MULTISERVIZI PORTUALI, LOMBARDI PROJECT s.r.l. (con capogruppo il CONSORZIO STABILE POLYART).<br />
Dopo una complessa istruttoria, la Giunta comunale di Lecce, con delibera 3 aprile 2007 n. 178, individuava il promotore per la realizzazione del «Parcheggio interrato nell’area denominata <i>ex</i> Caserma Massa e recupero urbano» nella ING. DE NUZZO &#038; COSTRUZIONI s.p.a. e dava mandato agli uffici di provvedere alle procedure di evidenza pubblica previste dall’art. 37 <i>quater </i>della l. 109 del 1994 (ora art. 155 del d.lgs. 163 del 2006).<br />
La delibera di Giunta comunale era impugnata dalla SGM s.p.a. (in proprio e nella qualità di capogruppo dell’A.T.I. costituenda), dalla IGECO costruzioni s.p.a. e dalla F.LLI BERTANI s.p.a. per: 1) <u>violazione e mancata applicazione degli artt. 1, 6 e 12 della l. 241 del 1990 in combinato con l’art. 37 <i>bis</i> della l. 109 del 1994, difformità sostanziale dal modello legale del procedimento</u>; 2) <u>violazione e mancata applicazione dell’art. 37 <i>ter</i> l. 109 del 1994 in combinato con l’art. 1 l. 241 del 1990 e con l’avviso pubblico, violazione della <i>lex specialis</i> e dei criteri comunque fissati prima di procedere all’apertura dei plichi, violazione della <i>par condicium competitorum</i></u>; 3) <u>violazione e falsa applicazione degli artt. 114 e 117, 2° comma Cost., art. 14 l. 109 del 1994, artt. 6 e 12 l. 241 del 1990, eccesso di potere</u>; 4) <u>violazione del P.R.G. del Comune di Lecce, del D.M. 1.12.1986, della l. 122 del 1989 e della l. 1150 del 1942</u>; 5) <u>eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e disparità di trattamento, violazione del divieto di disapplicazione dei bandi, sottomissione all’iniziativa economica privata, abuso del <i>favor partecipationis</i></u>; 6) <u>eccesso di potere per illogicità manifesta, nonché per perplessità e per contrasto con le determinazioni assunte con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 14 maggio 1999</u>; 7) <u>eccesso di potere per inosservanza di autolimiti</u>; 8) <u>eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti, falsa rappresentazione dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza dell’azione amministrativa</u>; 9) <u>eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti</u>; con il ricorso, le ricorrenti chiedevano altresì la condanna dell’Amministrazione comunale di Lecce al risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.<br />
Con delibera 12 aprile 2007 n. 46, il Consiglio comunale di Lecce approvava il progetto presentato dalla ING. DE NUZZO &#038; COSTRUZIONI s.r.l., dando atto della non necessità di una «variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell’art. 16 comma 2 L.R. n. 13/2001, dal momento che (il progetto) interessa aree con destinazioni specifiche per servizi pubblici, ancorché di tipo diverso».<br />
La delibera di Consiglio comunale era impugnata dalla ricorrente, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 26 giugno 2007, per: 1) <u>illegittimità in via derivata dai vizi che inficiano gli atti impugnati con il ricorso introduttivo</u>; 2) <u>illegittimità autonoma per eccesso di potere, difetto di motivazione, falsa presupposizione</u>; 3) <u>falsa applicazione art. 16, comma 2 l.r. Puglia n. 13 del 2001, eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, violazione art. 9 e d.p.r. 327 del 2001, art. 14 l. 109 del 1994.<br />
</u>Si costituivano l&#8217;Amministrazione resistente e la controinteressata ING. DE NUZZO &#038; COSTRUZIONI s.r.l., controdeducendo sul merito del ricorso; la controinteressata depositava altresì ricorso incidentale regolarmente notificato, contestando la partecipazione alla procedura delle ricorrenti sulla base di una articolata censura di <u>violazione dell’art. 37 <i>bis</i> della l. 109 del 1994, delle regole di concorrenza e della <i>par condicio</i>, dell’art. 13 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, degli artt. 93 e 95 del d.p.r. 554/1999.<br />
</u>In data 26 giugno 2007, l’Arch. Gianni Francia, progettista del progetto presentato dalla controinteressata, depositava atto di intervento<i> ad opponendum</i> regolarmente notificato, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
All&#8217;udienza del 23 gennaio 2008 il ricorso passava quindi in decisione</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso incidentale, la controinteressata contesta la partecipazione alla procedura di <i>project financing </i>dell’A.T.I. costituenda tra le società ricorrenti e, di conseguenza, la legittimazione e l’interesse al ricorso delle stesse; l’esame delle complesse problematiche originate dal ricorso, deve pertanto partire dal ricorso incidentale che assume preminenza logica ed effettuale e che, ad avviso della Sezione, deve essere rigettato in quanto infondato nel merito.<br />
In primo luogo, la Sezione deve rilevare come non sussistano certamente ostacoli di principio ad ammettere la partecipazione ad una procedura di <i>project financing </i>di una società partecipata da un ente locale (in questo caso, la SGM sp.a., società per azioni a prevalente capitale pubblico costituita dallo stesso Comune di Lecce); nessun ostacolo di principio può, di certo, essere individuato nell’art. 194, 1° comma lett. c) del d.lgs. 267 del 2000 citato dalla ricorrente incidentale che, limitandosi a prevedere la possibilità di riconoscere debiti fuori bilancio nascenti dalla necessità di ricapitalizzare società di capitali costituite per l&#8217;esercizio di servizi pubblici locali,<b> </b>è assolutamente estraneo alla problematica che ci occupa.<br />
Nessun ostacolo di principio può poi derivare dalla “doppia veste” assunta, per una serie di circostanze, dal Comune di Lecce (Stazione appaltante e socio di maggioranza di uno dei soggetti partecipanti alla procedura) nella presente vicenda; il soggetto partecipante alla procedura è, infatti, pur sempre la SGM s.p.a. che ha personalità giuridica autonoma e ogni possibile rischio di commistione di interessi è escluso dall’applicazione dei tradizionali principi della legittimità amministrativa alla procedura in discorso (che, del resto, si è conclusa con l’individuazione del promotore nella controinteressata e non nella SGM s.p.a.).<br />
Parimenti ininfluente è il fatto che la SGM s.p.a. abbia contestato in altra sede la scelta del Comune di Lecce di realizzare il parcheggio, tramite ricorso al <i>project financing </i>e non mediante affidamento alla stessa società (che è stata costituita proprio per l’esercizio di vari servizi pubblici, tra cui la gestione dei parcheggi); anche in questo caso, si tratta infatti di vicenda che si muove su un diverso piano e che non può esplicare effetti nella presente fattispecie in cui la SGM s.p.a. contesta, in qualità di semplice partecipante alla procedura, le scelte effettuate dall’Amministrazione in sede di individuazione del promotore del  <i>project financing.<br />
</i>Discorso più complesso per quello che riguarda la valutazione del profilo finanziario dell’offerta presentata dall’A.T.I. costituenda tra le società ricorrenti.<br />
A questo proposito, l’avviso pubblico di sollecitazione 14.6.2005 prevedeva l’ammissione alla procedura solo dei progetti che rispettassero il parametro:  «finanziamento a carico del Comune: Euro zero»; a dire della controinteressata, il parametro in questione non sarebbe stato rispettato dalle società ricorrenti che avrebbero presentato un’offerta prevedente oneri finanziari a carico dell’Amministrazione (in particolare, l’onerosità dell’offerta delle ricorrenti deriverebbe dalla previsione della necessità di concedere in superficie l’intera area o, «in alternativa o anche in aggiunta, (di procedere al rilascio) ai sensi dell’art. 207 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali (di una) fideiussione per l’assunzione del mutuo necessario a garantire la copertura dei fabbisogni finanziari nella misura indicata nel piano economico/finanziario»).<br />
L’argomentazione, pur suggestiva, non coglie, ad avviso della Sezione, la reale struttura finanziaria della procedura in discorso.<br />
In primo luogo, deve, infatti, rilevarsi come, trattandosi di parcheggi interrati da realizzare su area di proprietà pubblica, l’acquisizione della disponibilità dell’area, attraverso lo strumento della concessione o della costituzione del diritto di superficie, costituisse, in un certo senso, un passaggio necessario per l’operatività dell’intero meccanismo; e la sostanziale correttezza di un tale ragionamento è testimoniata dal fatto che la stesse controinteressata si è massicciamente avvalsa della cessione del diritto di superficie, con riferimento ai parcheggi ed agli altri immobili destinati ad uffici da realizzare sull’area.<br />
Il principio della non onerosità per il Comune dell’intervento deve quindi essere riferito, non alla concessione dell’area, anche mediante costituzione del diritto di superficie (circostanza che, come già rilevato, costituiva un passaggio necessario dell’intervento), ma all’imputazione all’Amministrazione di veri e propri oneri finanziari prevedenti esborsi  diretti e non solamente indiretti (come nel caso della concessione dell’area).<br />
Una volta ricostruita in questo senso la previsione dell’avviso pubblico di sollecitazione 14.6.2005, è fin troppo semplice rilevare come la proposta delle ricorrenti non si discostasse sostanzialmente dalle altre sotto l’aspetto finanziario. <br />
A base della proposta era, infatti, la concessione del diritto di superficie che costituisce, come già rilevato, una tecnica di gestione finanziaria dell’intervento pienamente ammissibile; solo «in alternativa o anche in aggiunta» alla concessione del diritto di superficie era prevista la concessione di una fideiussione da parte del Comune; la concessione della fideiussione era quindi una mera <i>facoltà </i>rimessa all’Amministrazione comunale che poteva scegliere, in alternativa totale o parziale alla costituzione del diritto di superficie, una modalità di finanziamento dell’opera reputata eventualmente più vantaggiosa per le casse comunali.<br />
In altre parole, l’utilizzo della fideiussione<i> ex</i> art. 207 del d.lgs. 267 del 2000 non alterava il quadro finanziario fondamentale dell’opera, ma si limitava ad prevedere una possibilità aggiuntiva, per l’Amministrazione comunale, di utilizzare la concessione della garanzia in alternativa, totale o parziale, alla concessione in superficie dell’area (rimanendo quindi piena proprietaria dell’area).<br />
Sotto altro profilo, la possibilità che l’A.T.I. costituenda tra le ricorrenti potesse giovarsi dell’eventuale concessione della fideiussione da parte del Comune ai sensi dell’art. 207 del d.lgs. 267 del 2000 non vale ad integrare certamente un profilo di illegittimità della presente procedura; ogni tipo di società (società con scopo di lucro, cooperative, ecc.) è destinatario di una disciplina giuridica dettata con riferimento alla specificità degli interessi in gioco e non esiste un principio di “parità di trattamento” che imponga al legislatore di applicare a tutte le realtà economiche un principio di uguaglianza che non terrebbe in alcun conto i diversi interessi in gioco (interessi in gioco che, nel caso in esame, hanno dato luogo alla previsione dell’art. 207 del d.lgs. 267 del 2000).<br />
Non è poi certamente violata la previsione dell’art. 13 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (conv. in l. 4 agosto 2006 n. 248); la particolare disciplina limitativa prevista dalle disposizione (per le ragioni poste alla base della scelta normativa, si veda Cons. Stato, sez. II, 18 aprile 2007 n. 456) non trova, infatti, applicazione, per espresso dettato normativo (art. 13, 1° comma d.l. 223 del 2006),  con riferimento alle società costituite per la gestione «dei servizi pubblici locali» (T.A.R. Lazio, sez. II 5 giugno 2007 n. 5192) e, quindi, non può essere estensivamente applicata alla SGM s.p.a.<br />
Con riferimento alle ulteriore censure sollevate con il ricorso incidentale è poi sufficiente rilevare:<br />
1)	come la partecipazione della SGM s.p.a. alla procedura in discorso sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 dicembre 2005 (verbale n. 51);<br />	<br />
2)	come l’avviso pubblico di sollecitazione prevedesse la possibilità che il proponente, non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del d.p.r. 554 del 1999, potesse «garantire successivamente tale adempimento», associandosi con i partner necessari;<br />	<br />
3)	come l’avviso pubblico di sollecitazione 14.6.2005 operi un generico riferimento  ad una «bozza di convenzione …di cui all’art. 37 <i>quater</i> della l. 109/94…..regolante quanto occorrente per la costruzione e gestione dell’intervento» e non all’art. 86 del d.p.r. 554 del 1999 (che reca uno schema di contratto di concessione decisamente più articolato); in mancanza dell’impugnazione della disposizione della <i>lex specialis </i>della procedura, deve pertanto ritenersi che il contenuto della convenzione proposta dalle ricorrenti, pur non aderente allo schema normativo previsto dall’art. 86 del d.p.r. 554 del 1999, soddisfi pienamente la più generica previsione del bando.<br />	<br />
In definitiva, le censure del ricorso incidentale relative alla partecipazione alla procedura dell’A.T.I. costituenda tra le società ricorrenti devono essere rigettate; rimane solo da esaminare una residua censura relativa alla previsione dell’avviso pubblico di sollecitazione relativa alla conformità urbanistica dell’opera che sarà esaminata, per connessione, unitamente al merito del ricorso.<br />
Nel merito, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.<br />
A questo proposito, la Sezione deve rilevare come l’avviso pubblico di sollecitazione 14.6.2005 riguardasse la realizzazione, attraverso lo strumento del <i>project financing, </i>di cinque opere pubbliche di rilevante importanza da realizzare sul territorio del Comune di Lecce; solo con riferimento all’intervento che ci occupa (Parcheggio nell’area denominata ex Caserma Massa e recupero urbano), la <i>lex specialis </i>della procedura prevedeva poi un requisito specifico, costituito dalla conformità o compatibilità urbanistica delle opere («la proposta può associare interventi conformi o compatibili alle previsioni dettate dalle norme urbanistiche in vigore»).<br />
Ad avviso della Sezione, la previsione deve essere considerata espressione del principio del necessario <i>rispetto </i>delle previsioni urbanistiche in vigore e, quindi, dell’impossibilità di realizzare interventi non conformi alla disciplina urbanistica dell’area.<br />
A questo proposito, nessun dubbio può sussistere con riferimento alla previsione relativa alla conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica; il  riferimento alla conformità è, infatti, espressione di una sistematica che non prevede alcuna possibilità di deroga alla strumentazione urbanistica.<br />
Più complesso è il discorso per quello che riguarda il riferimento alla compatibilità urbanistica dell’intervento; ad avviso della Sezione, il riferimento alla compatibilità non può legittimare, come ritenuto dalla difesa dell’Amministrazione resistente e della controinteressata, la partecipazione alla procedura di progetti non conformi alla disciplina urbanistica, ma deve essere ritenuta pur sempre espressione di una sistematica che richiede il rispetto della strumentazione urbanistica.<br />
L’esame della disciplina urbanistica evidenzia, infatti, parametri (altezza; volumetria; ecc.) che si prestano ad una valutazione precisa che può essere definita in termini di conformità urbanistica; altri parametri (caratteri tipologici; ornato pubblico; ecc.) si prestano ad una valutazione più flessibile che può essere definita come compatibilità urbanistica, ma che si muove pur sempre all’interno della strumentazione urbanistica e non all’esterno, attraverso le procedure di variante.<br />
In definitiva, quindi, il riferimento alla conformità o compatibilità dell’intervento operava un riferimento ad una valutazione da effettuarsi con una certa flessibilità (si trattava, pur sempre, di un intervento caratterizzato dal recupero urbanistico e dal “ripensamento” di una vasta area), ma pur sempre nel rispetto dei parametri urbanistici propri dell’area in discorso.<br />
La conclusione non può certo essere modificata dalle argomentazioni formulate dalla difesa della controinteressata relative al carattere necessariamente non conforme alla strumentazione urbanistica di un intervento finalizzato al recupero urbano di area destinata ad essere ricompresa in un piano particolareggiato (e, quindi, in un certo senso, strutturalmente priva di una strumentazione urbanistica definitiva); l’esame dell’art. 100 delle N.T.A. allegate al P.R.G. evidenzia, infatti, un contesto complessivo in cui il rinvio al piano particolareggiato non impedisce la fissazione di alcuni parametri urbanistici (altezza; numero dei piani; ecc.) che vengono ad integrare una disciplina urbanistica preesistente ed indipendente dalla redazione del piano attuativo.<br />
Sostanzialmente ininfluente ai fini che ci occupano è poi la previsione della parte finale dell’avviso pubblico di sollecitazione 14.6.2005 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione comunale, di adottare «eventuali varianti agli strumenti urbanistici vigenti»; come già rilevato, l’avviso pubblico di sollecitazione prevedeva ben 5 interventi e solo nel caso che ci occupa (Parcheggio nell’area denominata <i>ex</i> Caserma Massa e recupero urbano), era previsto il requisito della conformità o compatibilità urbanistico dell’intervento; è quindi evidente come la possibilità di utilizzare lo strumento della variante urbanistica fosse riservato, dalla <i>lex specialis</i> della procedura, agli interventi che non prevedevano il requisito del rispetto della strumentazione urbanistica (in alcuni casi, come per l’impianto sportivo in zona San Nicola, era anzi sollecitata la presentazione di di varianti migliorative) e non all’unico intervento che era vincolato al rispetto della strumentazione urbanistica.<br />
La previsione dell’avviso pubblico di sollecitazione 14.6.2005 che prevede la conformità o compatibilità urbanistica dell’intervento è poi contestata dalla controinteressata con l’ultima censura del ricorso aggiunto, «essendo quella richiesta in contrasto con il tipo di intervento richiesto in relazione alla tipologia di procedura e del fatto che l’intervento era limitato ad una parte del comparto e pertanto necessariamente in contrasto con la strumentazione urbanistica».<br />
La Sezione è tuttavia di diverso avviso.<br />
Al proposito, è indubbio come l’art. 37 <i>quater </i>della l. 11 febbraio 1994 n. 109 permetta, attraverso il rinvio all’art. 14, 8° comma della legge (che, a sua volta, richiama le disposizioni dell&#8217;articolo 1, 4° e 5° comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1), l’utilizzazione dello strumento della variante urbanistica anche al fine di rendere possibili interventi di <i>project financing</i>; la scelta discrezionale dell’Amministrazione di prevedere, per uno solo degli intervento oggetto dell’avviso pubblico di sollecitazione, il requisito del rispetto della disciplina urbanistica (e, quindi, di autovincolarsi a non utilizzare la variante urbanistica) non può però essere considerata manifestamente irrazionale (e, quindi, sindacabile in sede giurisdizionale) ove si abbia riferimento alla particolare importanza urbanistica e storico-ambientale del contesto in questione (più volte sottolineata dalle difese di tutte le parti in causa) ed alla conseguenziale opzione per una strutturazione che attribuisce ai promotori minore libertà di movimento.<br />
Del resto, si tratta di una scelta che, sotto altro profilo, potenzia il carattere concorsuale della procedura in discorso (che rimane sempre un procedimento di evidenza pubblica), dando vita ad un contesto valutativo omogeneo che, in virtù dell’aggancio alla strumentazione urbanistica, permette una migliore valutazione comparativa delle diverse proposte pervenute.<br />
Nel merito, è indubbio come la proposta progettuale della ING. DE NUZZO &#038; COSTRUZIONI s.r.l., non rispettasse la strumentazione urbanistica con riferimento ai parametri delle sagome (che invadono zone tipizzate dallo strumento urbanistico come F12 e F24), dell’altezza (m. 19.70 in luogo dei m. 13,50 previsti) e al numero massimo di piani fuori terra (quattro più piano terra in luogo dei tre più piano terra previsti dallo strumento urbanistico).<br />
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l’annullamento della delibera G.C. di Lecce 3 aprile 2007 n. 178; secondo il meccanismo dell’invalidità derivata, l’illegittimità si estende anche alla delibera di Consiglio Comunale n. 12 aprile 2007 n. 46, impugnata con i motivi aggiunti e che deve essere parimenti annullata.<br />
L’effetto ripristinatorio dell’annullamento permette la soddisfazione integrale dell’interesse delle ricorrenti (che del resto, non hanno dimostrato in giudizio di aver subito un qualche danno); l’azione risarcitoria proposta dalle ricorrenti deve pertanto essere rigettata.<br />
Del pari, deve essere rigettato il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata.<br />
Sussistono motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in premessa e i motivi aggiunti depositati in data 28 giugno 2007 e, per l&#8217;effetto, dispone l’annullamento delle delibere G.C. 3 aprile 2007 n. 178 e C.C. 12 aprile 2007 n. 46 del Comune di Lecce; respinge l’azione risarcitoria proposta dalle ricorrenti.<br />
Respinge, in quanto infondato nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 23 gennaio 2008.<br />
Aldo Ravalli – Presidente <br />
Luigi Viola – Consigliere Estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 21 febbraio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-2-2008-n-563/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.563</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.27</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-2-2008-n-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-2-2008-n-27/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-2-2008-n-27/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.27</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Gazzella i dipendenti interni all&#8217;amministrazione regionale) determinati requisiti (quelli previsti per l&#8217;accesso alla categoria D) e, dall&#8217;altro, ne prescinde per altre categorie di possibili interessati (i soggetti esterni all&#8217;amministrazione Pubblico impiego &#8211; Stipendi assegni ed indennità &#8211; dell&#8217;art. 1, comma 22, della legge della Regione Abruzzo 8</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-2-2008-n-27/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.27</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-2-2008-n-27/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.27</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Gazzella</span></p>
<hr />
<p>i dipendenti interni all&#8217;amministrazione regionale) determinati requisiti (quelli previsti per l&#8217;accesso alla categoria D) e, dall&#8217;altro, ne prescinde per altre categorie di possibili interessati (i soggetti esterni all&#8217;amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Stipendi assegni ed indennità &#8211; dell&#8217;art. 1, comma 22, della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica) &#8211; Norme della Regione Abruzzo – Requisiti necessari per ricoprire l&#8217;incarico di responsabile di segreteria – Ricorso proposto dal Governo – Asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Illegittimità Costituzionale;<br />
Pubblico impiego &#8211; Stipendi assegni ed indennità &#8211; Art. 2 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16, ricorso sollevato dal Governo – Asserita violazione dell’art. 117 della Costituzione – Rinuncia al ricorso –Estinzione del giudizio;<br />
Pubblico impiego &#8211; Stipendi assegni ed indennità – Art. 1, comma 20, della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16 &#8211; Corresponsione di una indennità omnicomprensiva in sostituzione di straordinario – Ricorso del Governo – Asserita violazione dell’art. 117 della Costituzione – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 1, comma 22, della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), nella parte in cui abroga le parole «in possesso dei requisiti per l&#8217;accesso alla categoria D» nell&#8217;art. 6, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell&#8217;Abruzzo, autonomia e organizzazione);</p>
<p>È estinto il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 20, della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
Presidente:  Franco  BILE; <br />
Giudici: Giovanni Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, <br />
Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco <br />
GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe <br />
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; </p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 20 e 22, e 2 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006 n. 16 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 18 agosto 2006, depositato in cancelleria il 10 agosto 2006 ed iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2006.<br />
<i>    Visto</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Abruzzo;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 15 gennaio 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>      1. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato in cancelleria, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 20 e 22, e 2 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica).<br />
      1.1. – In relazione all&#8217;art. 1, comma 20, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006, il ricorrente premette che la norma, nel sostituire il comma 4 dell&#8217;art. 8 della legge della Regione Abruzzo 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l&#8217;organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale), dispone che «Ai dipendenti con mansioni di autista in servizio presso la Giunta regionale e il Consiglio regionale è corrisposta una indennità omnicomprensiva in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità,   rischio e turnazione».<br />
    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, si tratta di disposizione che, dovendo essere ricondotta alla materia «tutela e sicurezza del lavoro» (oggetto di legislazione concorrente), sarebbe illegittima per contrasto con il principio fondamentale espresso dall&#8217;art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Tale norma, al comma 1, dispone che «Il trattamento  economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti  collettivi» e disciplina così i rapporti tra rappresentanze sindacali ed enti datori di lavoro con una normativa necessariamente uniforme su tutto il territorio nazionale. In particolare, a parere del ricorrente, il citato art. 45 impone che le singole voci componenti del trattamento economico dei dipendenti pubblici siano determinate con il contratto collettivo ed esclude che la fonte legislativa possa intervenire in materia.<br />
    Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che l&#8217;illegittimità della norma regionale è ancor più evidente se si considera che essa non ha stabilito alcunché a proposito del procedimento per la determinazione dell&#8217;indennità da essa prevista, determinazione alla quale, pertanto, dovrà necessariamente provvedere una legge successiva, come confermato anche dalla nuova formulazione dell&#8217;art. 8, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 17 del 2001. Tale norma, infatti, nella sua precedente versione prevedeva che l&#8217;indennità sarebbe stata stabilita «in relazione alla normativa vigente», dando così per presupposta l&#8217;osservanza anche dei princípi fondamentali in materia. Invece il testo della norma introdotto dall&#8217;art. 1, comma 20, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006 si limita a disporre che la rideterminazione dell&#8217;indennità potrà avvenire a cadenza biennale «previa concertazione   sindacale». L&#8217;intervento sindacale, dunque, è previsto solo per le modifiche successive, ma non per la prima determinazione dell&#8217;indennità.<br />
    1.2. – Relativamente all&#8217;art. 1, comma 22, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che la norma ha soppresso l&#8217;inciso «in possesso dei requisiti per l&#8217;accesso alla categoria D» nel comma 3 dell&#8217;art. 6 della legge della Regione Abruzzo 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell&#8217;Abruzzo, autonomia e organizzazione). Aggiunge che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 62 del 2006, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39 (Interpretazione autentica della L.R. n. 18/2001 concernente: Consiglio regionale dell&#8217;Abruzzo, autonomia e organizzazione), ha rilevato che «la norma di interpretazione autentica, sottoposta  al  vaglio  di  legittimità costituzionale, consente di conferire la responsabilità delle segreterie non solo al personale interno di categoria  &#8220;D&#8221;, ma anche a chi è in possesso dei requisiti per l&#8217;accesso a tale categoria […], in conformità, del resto, con la <i>ratio</i> della disposizione interpretata, che già contemplava la  possibilità di ricoprire quell&#8217;incarico, previa stipulazione di un contratto a tempo determinato, per l&#8217;estraneo all&#8217;amministrazione regionale in possesso dei requisiti per accedere alla predetta categoria». Poiché questo  dato  normativo è stato considerato decisivo per ritenere costituzionalmente legittima la norma esaminata, a parere del ricorrente l&#8217;eliminazione – disposta dall&#8217;art. 1, comma 22, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006 – della necessità del possesso dei requisiti per l&#8217;accesso alla categoria D ai fini dell&#8217;assunzione a tempo determinato contrasterebbe con gli artt 3 e 97 della Costituzione. <br />
      1.3. – Con riferimento all&#8217;art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri premette che l&#8217;art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2006), ha imposto la rideterminazione, con una riduzione del 10 per cento, delle indennità, dei gettoni di presenza e di tutte le utilità, comunque denominate, spettanti, tra gli altri, ai consiglieri regionali, enunciando così un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Conseguentemente, a parere del ricorrente, l&#8217;art. 2, commi 7, 8 e 9, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006 [<i>recte</i>: l&#8217;art. 7, commi 7, 8 e 9, della legge reg. Abruzzo n. 18 del 2001, come sostituito dall&#8217;art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006], aumentando proprio quelle voci di spesa che la norma fondamentale dello Stato invitava a ridurre, violerebbe l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.<br />
      2. – Si è costituita la Regione Abruzzo ed ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate.<br />
      2.1. – Rispetto all&#8217;art. 1, comma 20, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006, la Regione deduce che la norma deve essere interpretata nel senso che essa costituisce il semplice presupposto della successiva definizione in sede contrattuale dell&#8217;indennità da essa prevista e il riferimento alla «previa concertazione sindacale» contenuto nella medesima disposizione censurata deve intendersi applicabile anche al «titolo originario di attribuzione della indennità».<br />
      Inoltre, ad avviso della Regione, il conferimento <i>ex lege</i> di indennità economiche non è di per sé censurabile sul piano costituzionale se, come nella fattispecie, esso sia delimitato dal rispetto dei princípi del patto di stabilità e degli strumenti convenzionali di determinazione. <br />
      2.2. – Quanto all&#8217;art. 1, comma 22, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006, la Regione deduce che l&#8217;eliminazione, operata da tale norma, dell&#8217;inciso «in possesso dei requisiti per l&#8217;accesso alla categoria D», contenuto nel testo originario dell&#8217;art. 6, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 18 del 2001, comunque non consente, in presenza di tutta la normazione regionale che diversamente dispone, che si possa accedere ad incarichi regionali senza il possesso dei requisiti necessari, perché l&#8217;inciso eliminato era meramente confermativo del generale regime giuridico del personale regionale.<br />
      2.3. – Con riferimento all&#8217;art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006, infine, la Regione sostiene che le disposizioni censurate dal Presidente del Consiglio dei ministri ineriscono a rimborsi spese e quindi non sussisterebbe contrasto con la normativa statale richiamata dal ricorrente.<br />
      3. – In altra memoria successivamente depositata, la Regione Abruzzo deduce che la legge della Regione Abruzzo 5 ottobre 2006, n. 30 (Modifica all&#8217;articolo 7 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18 recante &#8220;Consiglio regionale dell&#8217;Abruzzo, autonomia e organizzazione&#8221; così come sostituito dall&#8217;articolo 2 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16 recante &#8220;Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica&#8221;), ha abrogato i commi 7, 8 e 9 dell&#8217;art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 18 del 2001, così come sostituiti dall&#8217;art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006. La Regione aggiunge che le disposizioni impugnate non hanno avuto alcuna applicazione nel periodo intercorso tra la loro entrata in vigore e la loro abrogazione e, pertanto, chiede che sulla relativa questione di legittimità costituzionale sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. <br />
      4. – Con atto depositato in cancelleria il 19 luglio 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006, in considerazione, appunto, dell&#8217;intervenuta abrogazione delle disposizioni introdotte dalla norma censurata.<br />
      Con deliberazione del 14 gennaio 2008, depositata nell&#8217;udienza di discussione, la Giunta della Regione Abruzzo ha accettato la rinuncia parziale del ricorrente.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>      1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 20 e 22, e 2 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica).<br />
      2. – Il ricorrente ha successivamente rinunciato all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006 e la Regione ha accettato tale rinuncia.<br />
    Pertanto, ai sensi dell&#8217;art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, va dichiarata l&#8217;estinzione del giudizio limitatamente alla questione concernente il citato art. 2. <br />
      3. – Con riferimento alla questione relativa all&#8217;art. 1, comma 20, della legge reg. n. 16 del 2006, il ricorrente deduce che tale norma sostituisce il comma 4 dell&#8217;art. 8 della legge della Regione Abruzzo 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l&#8217;organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale), il quale ora dispone, tra l&#8217;altro, che «Ai dipendenti con mansioni di autista in servizio presso la Giunta regionale e il Consiglio regionale è corrisposta una indennità omnicomprensiva in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità,  rischio e turnazione» e che «la Giunta regionale e l&#8217;Ufficio di Presidenza con cadenza biennale possono rideterminare, previa concertazione sindacale, in armonia con i principi di contenimento della spesa per la finanza pubblica, le indennità di cui al presente comma».<br />
      Anche l&#8217;originaria versione del comma 4 dell&#8217;art. 8 contemplava tale emolumento ed il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che l&#8217;innovazione di maggior rilievo consiste nel fatto che la nuova versione della norma non disciplina il procedimento per la determinazione dell&#8217;indennità, mentre la versione precedente prevedeva che essa sarebbe stata stabilita «in relazione alla normativa vigente»; tutte le altre modificazioni, ad avviso dello stesso ricorrente, hanno comportato solamente una migliore formulazione della norma, senza innovazioni sostanziali.<br />
      Il ricorrente sostiene l&#8217;illegittimità della nuova versione della disposizione, deducendo che la norma impugnata deve essere ricondotta alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», oggetto di competenza legislativa concorrente. La Regione sarebbe stata tenuta, quindi, al rispetto dei principi fondamentali della materia dettati dalla legislazione statale, uno dei quali è espresso dall&#8217;art. 45 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che impone che le singole voci componenti del trattamento economico dei dipendenti pubblici siano determinate con il contratto collettivo ed esclude che la legge possa attribuire direttamente alcune indennità. Ora, poiché il testo introdotto dall&#8217;art. 1, comma 20, della legge reg. n. 16 del 2006 non prevede alcunché in ordine al procedimento per la determinazione dell&#8217;indennità, ad avviso del ricorrente alla quantificazione dell&#8217;emolumento dovrà necessariamente provvedere una legge successiva, in violazione del predetto principio fondamentale posto dalla legge statale. <br />
      3.1. – La questione, nei termini in cui è stata formulata, è inammissibile.<br />
    Il <i>thema decidendum</i> del giudizio di costituzionalità è fissato dal ricorso e dai motivi in esso contenuti (sui quali solamente può quindi svolgersi il contraddittorio: sentenza n. 533 del 2002) e, nel presente giudizio di costituzionalità, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce l&#8217;illegittimità della norma regionale affermando che essa deve essere ricondotta alla materia «tutela e sicurezza del lavoro». <br />
    In difformità da tale assunto, la relazione del Ministro degli affari regionali e le autonomie locali allegata alla delibera governativa di impugnazione delle norme regionali in esame (delibera della quale la predetta relazione costituisce parte integrante), individua le norme costituzionali violate dall&#8217;art. 1, comma 20, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006  nell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), riconducendo la questione sotto questo profilo alla materia «ordinamento civile», e nell&#8217;art. 117, terzo comma, collocando la questione anche nella materia «coordinamento della finanza pubblica».<br />
    Secondo il giudizio del Governo &#61485; espresso nella delibera del Consiglio dei ministri &#61485; le competenze statali illegittimamente invase dalle norme regionali impugnate sono la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile e quella concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. <br />
    Tale determinazione politica, contenuta nella delibera governativa e volta all&#8217;impugnazione della legge regionale sotto i profili sopraindicati, è stata disattesa nel ricorso poi proposto alla Corte dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato. In quest&#8217;ultimo atto, infatti, si deduce la violazione di una competenza legislativa concorrente prevista dall&#8217;art. 117, terzo comma, relativa alla materia di tutela e sicurezza del lavoro, per inosservanza di un principio fondamentale ad essa inerente. La questione proposta dalla Difesa erariale risulta diversa da quella che il Consiglio dei ministri aveva inteso prospettare con proprio atto formale. In questa maniera, è stata introdotta nel presente giudizio una questione di legittimità costituzionale che, per essere sostanzialmente non conforme a quella oggetto della menzionata delibera governativa, rimane priva del suo pertinente presupposto giuridico.<br />
    4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l&#8217;art. 1, comma 22, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006, il quale ha apportato modifiche al comma 3 dell&#8217;art. 6 della legge della Regione Abruzzo 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell&#8217;Abruzzo, autonomia e organizzazione).<br />
    Quest&#8217;ultima norma si occupa dei responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari e, nella sua prima formulazione, stabiliva che «la responsabilità delle segreterie può essere attribuita a personale di categoria &#8220;D&#8221; o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l&#8217;accesso alla categoria &#8220;D&#8221;». L&#8217;art. 1 della successiva legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004 n. 39 (Interpretazione autentica della L.R. n. 18/2001 concernente: Consiglio regionale dell&#8217;Abruzzo, autonomia e organizzazione), ha disposto che la norma in questione deve essere interpretata nel senso che la responsabilità delle segreterie può essere attribuita anche a dipendenti regionali che, pur non essendo formalmente inquadrati nella categoria D, sono tuttavia in possesso dei relativi requisiti d&#8217;accesso. <br />
      L&#8217;art. 1, comma 22, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2006, è anch&#8217;esso intervenuto sul comma 3 dell&#8217;art. 6 della legge reg. n. 18 del 2001 ed ha soppresso l&#8217;inciso relativo ai requisiti che, secondo l&#8217;originaria versione della norma, il soggetto esterno doveva possedere per poter ricoprire l&#8217;incarico di responsabile della segreteria. A séguito di tale modifica, pertanto, attualmente l&#8217;incarico in oggetto può essere attribuito: a dipendenti regionali inquadrati nella categoria D; a dipendenti regionali non inquadrati nella categoria D, ma in possesso dei requisiti per l&#8217;accesso alla categoria D; ad esterni assunti con apposito contratto a tempo determinato, siano o meno in possesso dei requisiti richiesti per l&#8217;accesso alla categoria D.<br />
      Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che la modifica della norma viola i princípi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.).<br />
      La questione è fondata.<br />
      E&#8217; palese, infatti, l&#8217;irragionevolezza di una disposizione che – senza alcuna ragione giustificatrice –, da un lato, richiede ad alcune categorie di aspiranti all&#8217;incarico (i dipendenti interni all&#8217;amministrazione regionale) determinati requisiti (quelli previsti per l&#8217;accesso alla categoria D) e, dall&#8217;altro, ne prescinde per altre categorie di possibili interessati (i soggetti esterni all&#8217;amministrazione). <br />
    Tale irragionevolezza ridonda anche in violazione del principio del buon andamento dell&#8217;amministrazione, perché la previsione dell&#8217;assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale,g sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che è destinato ad espletare, determina l&#8217;inserimento nell&#8217;organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza. <br />
      Le considerazioni ora svolte non sono contraddette dall&#8217;ultima parte del comma 3 dell&#8217;art. 6 della legge reg. n. 18 del 2001 (pure introdotta dall&#8217;art. 1, comma 22, della legge reg. n. 16 del 2006, ma non impugnata dallo Stato), secondo cui l&#8217;incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari abruzzesi può essere attribuito anche «al personale di cui all&#8217;art. 5, comma 3», vale a dire ai dipendenti regionali assegnati alle segreterie dei Consiglieri segretari e dei Presidenti delle Commissioni permanenti, di Vigilanza e della Giunta per il regolamento. E&#8217; vero che a queste ultime segreterie possono essere assegnati, oltre che impiegati di categoria D, anche impiegati delle categorie inferiori; ma è vero anche che il rinvio «al personale di cui all&#8217;art. 5, comma 3», operato dalla norma in oggetto, ha il solo effetto di consentire che l&#8217;incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari sia attribuito anche a dipendenti regionali che contestualmente svolgano la loro attività presso le segreterie dei Consiglieri segretari e dei Presidenti delle commissioni, ferma restando, comunque, la necessità dell&#8217;inquadramento nella categoria D.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>    1) <i>dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 22, della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), nella parte in cui abroga le parole «in possesso dei requisiti per l&#8217;accesso alla categoria D» nell&#8217;art. 6, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell&#8217;Abruzzo, autonomia e organizzazione); <br />
    2) <i>dichiara</i> estinto il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;<br />
    3) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 20, della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;11 febbraio 2008.</p>
<p><u>F.to</u>:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Luigi MAZZELLA, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-2-2008-n-27/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.27</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.28</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-2-2008-n-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-2-2008-n-28/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-2-2008-n-28/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.28</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Cassese non spettava alla Camera dei Deputati affermare che i fatti per cui pende un procedimento penale a carico dell&#8217;On. Gasparri costituiscono opinioni espresse nell&#8217;esercizio della funzione parlamentare Giurisdizione e competenza &#8211; Conflitto di attribuzioni &#8211; Parlamento &#8211; Immunità parlamentari &#8211; Deliberazione di insindacabilità della Camera dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-2-2008-n-28/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.28</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-2-2008-n-28/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.28</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>non spettava alla Camera dei Deputati affermare che i fatti per cui pende un procedimento penale a carico dell&#8217;On. Gasparri costituiscono opinioni espresse nell&#8217;esercizio della funzione parlamentare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Conflitto di attribuzioni &#8211; Parlamento &#8211; Immunità parlamentari &#8211; Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati – Ricorso sollevato dal G.I.P. del Tribunale di Roma – Accoglimento del ricorso;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali pende un procedimento penale a carico del deputato Maurizio Gasparri davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione;<br />
È annulata, per l&#8217;effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta dell&#8217;8 febbraio 2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:</p>
<p>Presidente: Franco BILE;Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco <br />
GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe <br />
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati dell&#8217;8 febbraio 2006 (doc. IV-<i>quater</i>, n. 123), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell&#8217;art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri nei confronti della dottoressa Maria Clementina Forleo, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, notificato il 5 gennaio 2007, depositato in cancelleria il 15 febbraio 2007 ed iscritto al n. 16 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di merito.<br />
<i>    Visto </i>l&#8217;atto di costituzione della Camera dei deputati;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 dicembre 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />
<i>    udito</i> l&#8217;avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>    1. &#8211; Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ha sollevato, con ordinanza &#8211; ricorso del 21 giugno 2006, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta dell&#8217;8 febbraio 2006 (Doc. IV-<i>quater</i>, n. 123) con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 68 della Costituzione, l&#8217;insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Maurizio Gasparri, rispetto alle quali pende un procedimento penale.<br />
    Il giudice ricorrente espone che il deputato Maurizio Gasparri è imputato del reato continuato di diffamazione a mezzo stampa, aggravato dall&#8217;aver attribuito un fatto determinato, per avere, mediante «una serie di dichiarazioni alle agenzie ANSA e ADNKRONOS in data 25 gennaio 2005 e con un comunicato stampa del Ministero delle Comunicazioni in data 6 febbraio 2005 (il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto) offeso la reputazione del magistrato Maria Clementina Forleo in relazione al provvedimento dalla stessa emesso in data 24 gennaio 2005 nella sua funzione di giudice dell&#8217;udienza preliminare del Tribunale di Milano. In tali dichiarazioni, testualmente, affermava trattarsi di &#8220;una decisione incredibile, sconcertante e allarmante, fuori da ogni schema razionale, basata su una scelta ideologica. Oggi vive gente che si trova al di fuori dal mondo e che non si ricorda che c&#8217;è stato un evento terribile come l&#8217;11 settembre [.] il Governo deve valutare con urgenza l&#8217;emanazione di norme che impediscano a giudici irresponsabili di lasciare a piede libero degli autentici terroristi [.] in ogni caso il CSM deve intervenire perché un magistrato che ha fatto queste cose è un pericolo per la sicurezza ed è una persona che non può svolgere quella funzione&#8221;, commettendo il fatto con l&#8217;attribuzione di un fatto determinato. In Roma 25 gennaio 2005 e 6 febbraio 2005».<br />
    Il giudice ricorrente richiama, inoltre, il contenuto della proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nella quale, dopo una sommaria ricostruzione della vicenda &#8211; che aveva visto protagonista la dr.ssa Forleo in relazione ad un procedimento nei confronti di Mohamed Daki e altri, conclusosi dinanzi alla stessa, in sede di giudizio abbreviato, con l&#8217;assoluzione di alcuni imputati per il reato di terrorismo &#8211; si affermava che: «la maggioranza dei componenti ha ritenuto che tutta la vicenda debba essere ricondotta pienamente nel contesto del dibattito politico-parlamentare. Appare infatti persino superfluo ricordare che a partire dall&#8217;11 settembre 2001, il tema del terrorismo internazionale, è prepotentemente venuto alla ribalta politica in tutti i Paesi e i relativi Parlamenti, compreso naturalmente il nostro. Tanto risulta non soltanto dalle varie iniziative ed attestazioni di solidarietà con gli Stati Uniti, avutesi nell&#8217;immediatezza dei tragici attentati alle Torri gemelle ed al Pentagono, ma anche dai tantissimi passaggi parlamentari relativi alla guerra in Iraq, ai finanziamenti della relativa spedizione di pace italiana, alle vicende del rapimento e della liberazione di Giuliana Sgrena e della connessa morte di Nicola Calipari [.] con riguardo specifico alla sentenza della dottoressa Forleo, va qui ricordato altresì che i deputati Paniz di Forza Italia e Cé della Lega Nord hanno presentato il 26 gennaio 2005 le interrogazioni, rispettivamente, n. 3-04133 e n. 3-04134, mentre il successivo 10 febbraio 2005 il deputato Fragalà dello stesso gruppo dell&#8217;on. Gasparri ha presentato l&#8217;interrogazione n. 4-12869 [.]. Tutti questi momenti parlamentari sono inconfutabilmente dimostrativi della rilevanza politica dell&#8217;argomento trattato dell&#8217;on. Gasparri e del loro nesso con le funzioni di competenza di un membro della Camera dei deputati, nonché con l&#8217;esercizio relativo del diritto di cronaca politica. Per questi motivi la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio a maggioranza propone all&#8217;Assemblea &#8211; come già nei precedenti casi degli onorevoli Selva e Cicchitto &#8211; di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento in esame concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell&#8217;esercizio delle sue funzioni».<br />
    Il giudice per le indagini preliminari osserva, in via preliminare, di ritenere ammissibile l&#8217;opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa e di riservare ogni decisione in ordine alla natura eventualmente diffamatoria delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni e nel comunicato in oggetto, all&#8217;esito della risoluzione del conflitto.<br />
    Ad avviso del giudice <i>a quo</i>, le dichiarazioni oggetto di conflitto non possono essere ricondotte ad uno degli atti previsti dall&#8217;art. 68, primo comma, Cost. <br />
    In particolare, egli evidenzia che le interrogazioni depositate sono tutte successive alle dichiarazioni del deputato, le quali, pertanto, non possono assolutamente essere considerate come riproduttive o divulgative di opinioni già espresse in sede istituzionale, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 347 del 2004 e n. 289 del 1998). Infine, il giudice rileva come manchi la necessaria corrispondenza di identità tra colui che richiede la tutela di cui all&#8217;art. 68 Cost. e gli autori delle interrogazioni parlamentari.<br />
    2. &#8211; Con ordinanza n. 445 del 2006 il conflitto è stato ritenuto ammissibile.<br />
    3. &#8211; Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, eccependo, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità del ricorso, atteso che le frasi pronunciate dal deputato non sarebbero state riportate compiutamente, né sarebbe precisato quali di esse siano state pronunciate in occasione delle dichiarazioni alle agenzie di stampa del 25 gennaio 2005 e quali in occasione del comunicato stampa del Ministero delle comunicazioni del 6 febbraio 2005. <br />
    Nel merito, la Camera dei deputati chiede il rigetto del ricorso in quanto le opinioni <i>extra moenia</i> espresse dal deputato sono sostanzialmente identiche a quelle formulate in atti funzionali a firma di altri parlamentari (le interrogazioni del 26 gennaio 2005, numeri 3/04133, 3/04134 e 3/04135, rispettivamente a firma dei deputati Paniz, Cè e La Russa, nonché la interrogazione n. 4/12869 del 10 febbraio 2005, a firma del deputato Fragalà, e la interrogazione n. 4/13312 del 7 marzo 2005, a firma del deputato Cicchitto). Tra l&#8217;altro, la Camera dei deputati evidenzia che uno degli atti funzionali (l&#8217;interrogazione n. 3/04135), oltre che dal primo firmatario, deputato La Russa, è stato sottoscritto da ben ottantatre deputati del gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale e cioè dalla quasi totalità dei deputati allora iscritti a quel gruppo (che ne contava novantanove ad inizio legislatura). <br />
    4. &#8211; In prossimità della data fissata per l&#8217;udienza, la Camera dei deputati ha depositato una memoria con cui ribadisce l&#8217;eccezione di inammissibilità del conflitto e insiste per il rigetto del ricorso.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>    1. &#8211; Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato, con ordinanza &#8211; ricorso del 21 giugno 2006, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta dell&#8217;8 febbraio 2006 (Doc. IV-<i>quater</i>, n. 123) con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 68 della Costituzione, l&#8217;insindacabilità delle dichiarazioni del parlamentare Maurizio Gasparri, rispetto alle quali pende un procedimento penale.<br />
    Ad avviso del giudice ricorrente, le dichiarazioni del parlamentare, oggetto di conflitto, non possono essere ricondotte ad uno degli atti previsti dall&#8217;art. 68, primo comma, Cost. <br />
    In particolare, egli evidenzia che le interrogazioni sono tutte successive alle dichiarazioni del deputato le quali, pertanto, non possono essere considerate come riproduttive o divulgative di opinioni già espresse in sede istituzionale, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 347 del 2004 e n. 289 del 1998). Infine, rileva come manchi la necessaria corrispondenza di identità tra colui che richiede la tutela di cui all&#8217;art. 68 Cost. e gli autori delle interrogazioni parlamentari.<br />
    2. &#8211; Preliminarmente, deve essere confermata l&#8217;ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l&#8217;ordinanza n. 445 del 2006. <br />
    Non può essere accolta in proposito l&#8217;eccezione, formulata dalla Camera dei deputati, basata sul rilievo che l&#8217;atto introduttivo sarebbe carente sotto il profilo della compiuta esposizione dei fatti, giacchè &#8211; si sostiene &#8211; le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere il conflitto non sarebbero state riportate compiutamente dal giudice ricorrente.<br />
    La descrizione delle dichiarazioni oggetto del conflitto appare sufficiente alla loro compiuta identificazione, tenuto conto che il giudice, per un verso, riproduce integralmente il capo di imputazione ascritto al deputato (sentenza n. 271 del 2007) e, per l&#8217;altro, riporta il contenuto della Relazione della Giunta per le autorizzazioni in ordine al contenuto e alla successione temporale degli atti funzionali (sentenza n. 331 del 2006). <br />
    3. &#8211; Nel merito, il ricorso è fondato.<br />
    Non sono stati indicati, infatti, atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni in esame, compiuti dallo stesso deputato, ai quali, per il loro contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto.<br />
    Né rilevano altri atti, richiamati nella relazione della Giunta e nelle memorie della Camera dei deputati, provenienti da altri esponenti dello stesso gruppo parlamentare cui appartiene il deputato, avendo la Corte ripetutamente affermato che la verifica del nesso funzionale tra le dichiarazioni esterne e quelle funzionali deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare «una sorta di insindacabilità di gruppo» assistita dalla guarentigia costituzionale prevista dall&#8217;art. 68, primo comma, Cost. (tra le tante e da ultimo, sentenza n. 304 del 2007). <br />
    Conclusivamente, la delibera della Camera dei deputati ha violato l&#8217;art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell&#8217;autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><i>    dichiara </i>che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali pende un procedimento penale a carico del deputato Maurizio Gasparri davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione;<br />
<i>    annulla</i>, per l&#8217;effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta dell&#8217;8 febbraio 2006 (Doc. IV-<i>quater</i>, n. 123). </p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;11 febbraio 2008.<br />
<u>F.to</u>:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Sabino CASSESE, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-2-2008-n-28/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.28</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.636</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-2-2008-n-636/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-2-2008-n-636/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.636</a></p>
<p>Pres. Trotta Est. Chieppa Telecom Italia S.p.A. (Avv.ti B. Libonati, F. Lattanzi, F. Satta, A. Toffoletto, P.D’Amelio) c/ Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv.Stato) e altri. sulle condizioni di applicabilità della maggiorazione per il ritardo nel pagamento alle sanzioni imposte dall&#8217;AGCM 1. Concorrenza e mercato – AGCM &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-2-2008-n-636/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.636</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-2-2008-n-636/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.636</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta     Est. Chieppa<br /> Telecom Italia S.p.A. (Avv.ti B. Libonati, F. Lattanzi, F. Satta, A.<br /> Toffoletto, P.D’Amelio) c/ Autorità garante della concorrenza e del mercato<br /> (Avv.Stato) e altri.<br /></span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni di applicabilità della maggiorazione per il ritardo nel pagamento alle sanzioni imposte dall&#8217;AGCM</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Concorrenza e mercato – AGCM &#8211;  Sanzioni pecuniarie – Maggiorazione  per ritardo – Applicabilità – Condizione &#8211; Imputabilità del ritardo al debitore.																																																																																												</p>
<p>2.	Concorrenza e mercato – AGCM &#8211; Sanzioni pecuniarie –  Rideterminazione giudiziale –</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.La maggiorazione per il ritardo nel pagamento prevista dall’art.27, comma 6 della legge 689/1981 a carico dell&#8217;autore di un illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria – nella specie inflitta dall’AGCM- non ha funzione risarcitoria come nel caso degli interessi moratori, o corrispettiva, ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale; di conseguenza tale maggiorazione presuppone necessariamente che il ritardo sia imputabile al debitore.<br />
2. Nelle ipotesi di rideterminazione delle sanzioni pecuniarie – nella specie inflitte dall’AGCM – effettuata dal giudice amministrativo, non sussiste per gli autori dell’illecito l’obbligo del pagamento degli interessi legali dal momento della sospensione giudiziale della sanzione al momento della rideterminazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.636/08<br />
Reg.Dec.<br />
N. 2234  Reg.Ric.<br />
ANNO   2007<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta</i></b><i>)</p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso in appello proposto da <br />
<b>Telecom Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bernardino Libonati, Filippo Lattanzi, Filippo Satta, Alberto Toffoletto e Piero D’Amelio, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in Roma, via della Vite, n. 7;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>Autorità garante della concorrenza e del mercato</b>, in persona del Presidente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </p>
<p>e nei confronti<br />
<b>Esatri s.p.a.,</b> non costituitasi in giudizio;ù</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, n. 1459/2007;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Autorità garante della concorrenza e del mercato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 4-12-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi l&#8217;Avv. D’Amelio e l&#8217;Avv. dello Stato Arena;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. A conclusione del procedimento A351, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato irrogava a Telecom Italia s.p.a. una sanzione pari a € 152.000.000,00 in relazione ad infrazioni alla legge n. 287/1990.<br />
Tale determinazione veniva impugnata davanti al Tar del Lazio, che dapprima, con ordinanza n. 835 del 16 febbraio 2005, sospendeva il provvedimento limitatamente alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e, successivamente, accoglieva il ricorso con sentenza n. 3655 dell’11 maggio 2005.<br />
Tale decisione veniva riformata da questa Sezione del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 1271 del 10 marzo 2006 accoglieva in parte l’appello dell’Autorità e, nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 23 della legge 689/1981, rideterminava la sanzione in complessivi € 115.000.000,00.<br />
Con nota del 17 maggio 2006 l’Autorità chiedeva a Telecom Italia il pagamento della sanzione come sopra rideterminata; sollecitando altresì anche il pagamento delle maggiorazioni previste dall’art. 27, comma 6, della legge 689/1981.<br />
Telecom Italia informava l’Autorità, con nota del successivo 19 giugno di aver provveduto al pagamento nel prescritto termine di giorni 30 e di non aver, tuttavia, pagato l’importo corrispondente alla sanzione accessoria di cui al comma 6 dell’art. 27 della legge 689/1981, ritenendo non sussistere, nella fattispecie, i presupposti per l’applicazione della maggiorazione ivi prevista.<br />
Con ricorso al Tar del Lazio Telecom Italia ha contestato la cartella esattoriale recante obbligo di pagamento della somma di € 23.021.468,10 a titolo di maggiore ritardo nel pagamento di sanzione pecuniaria ai sensi del comma 6 della legge 689/1981.<br />
Con sentenza n. 1459/07 il Tar ha accolto in parte il ricorso, dichiarando non dovuta da Telecom Italia la menzionata maggiorazione e invece dovuti, per il periodo al quale la controversia si riferisce, gli interessi al tasso legale.<br />
Tale decisione è stata impugnata da Telecom Italia con ricorso in appello principale, relativo alla statuizione inerenti gli interessi e dall’Autorità, con ricorso in appello incidentale (improprio) per la parte concernente la non applicabilità della maggiorazione ex art. 27, comma 6, della legge 689/1981.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. L’oggetto del presente giudizio è limitato all’accertamento dell’obbligo di pagare importi accessori rispetto ad una sanzione irrogata dall’Autorità antitrust, dapprima sospesa e poi rideterminata dal giudice amministrativo.<br />
Non è stata impugnata la statuizione della sentenza di primo grado, relativa alla legittimazione passiva dell’Autorità.<br />
In ordine logico deve essere previamente esaminato l’appello dell’Autorità, con cui questa sostiene che Telecom Italia deve pagare la maggiorazione, prevista dall’art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981.<br />
Secondo l’Autorità la sospensione dell’originaria sanzione, cui non è seguito il definitivo annullamento in sede di merito, non fa venire meno la responsabilità del debitore per il ritardo nel pagamento, tenuto anche conto che il presupposto per la maggiorazione ex art. 27, comma 6, della legge n. 689/81 è il semplice ritardo ultrasemestrale, senza alcun margine per criteri di imputabilità soggettivi.<br />
Il ricorso è privo di fondamento.<br />
L’art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981 prevede che “in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all&#8217;esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti”.<br />
Come correttamente ritenuto dal Tar, si tratta di una maggiorazione (di rilevante importo) di natura sanzionatoria, che richiede la sussistenza del requisito del ritardo nel pagamento imputabile al debitore.<br />
La natura sanzionatoria della maggiorazione è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 308 del 1999 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 d.l. 30 aprile 1992 n. 285 e 27 comma 6 l. n. 689 del 1981, nella parte in cui prevedono misure aggiuntive assai più gravose rispetto agli interessi moratori. Secondo la Consulta, la maggiorazione per il ritardo nel pagamento prevista dal citato art. 27, comma 6 a carico dell&#8217;autore di un illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, non ha funzione risarcitoria come nel caso degli interessi moratori, o corrispettiva, ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.<br />
Ciò presuppone che il ritardo sia imputabile al debitore, come non è nel caso di specie, in cui la sanzione irrogata dall’Autorità era stata dapprima sospesa dal Tar del Lazio (prima della scadenza del termine di 90 giorni fissato per il pagamento), poi annullata in parte qua sempre dal Tar in parziale accoglimento del ricorso e successivamente rideterminata dal Consiglio di Stato.<br />
Tali vicende processuali hanno comportato che la sanzione, come rideterminata dal Consiglio di Stato, sia divenuta esigibile solo dopo la sentenza di appello del giudice amministrativo.<br />
In precedenza, la sanzione non era stata mai esigibile, in quanto sospesa con ordinanza i cui effetti erano stati assorbiti (ma non erano venuti meno) dalla sentenza del Tar di parziale accoglimento del ricorso, la cui esecuzione avrebbe comportato quanto meno una rideterminazione della sanzione da parte dell’Autorità.<br />
La rideterminazione è stata poi effettuata dal Consiglio di Stato, che da tempo si è espresso in favore della tesi dell’applicabilità ai giudizi in materia antitrust dell’art. 23, comma 11, della legge n. 689/1981, che prevede il potere del giudice di annullare in tutto o in parte (l’ordinanza) o di modificarla anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta.<br />
Questa Sezione ha aderito alla tesi dell’applicabilità del citato art. 23 e della conseguente giurisdizione di merito sulle sanzioni pecuniarie irrogate dall’Autorità (con possibilità quindi di modificarle in sede giurisdizionale), richiamando sia il principio di legalità, che tutela il diritto del privato a non subire imposizioni patrimoniali al di fuori dei casi previsti dalla legge (art. 23 Cost.), sia la compatibilità con i principi della legge n. 287/1990 dell’art. 23 della legge n. 689/1981, sia infine la diversità del potere esercitato dall’Autorità per l’applicazione di una sanzione amministrativa tipicamente punitiva, quale quella pecuniaria (Cons. Stato, VI, 24 maggio 2002, n. 2869; 30 agosto 2002 n. 4362; 2 agosto 2004, n. 5368).<br />
La somma dovuta a titolo di sanzione antitrust è divenuta nel caso di specie esigibile solo dopo la rideterminazione da parte del Consiglio di Stato e, avendo Telecom Italia provveduto al pagamento dopo tale rideterminazione, non può essere all’impresa imputato il ritardo per un periodo, in cui la sanzione non è stata mai esigibile ed anzi era stata quantificata in modo erroneo dall’Autorità.<br />
La natura sanzionatoria della maggiorazione ex art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981 esclude in radice l’applicabilità della stessa al caso in esame.<br />
3. Le precedenti considerazioni conducono anche all’accoglimento del ricorso in appello, proposto da Telecom Italia con riferimento all’obbligo del pagamento degli interessi legali.<br />
Il giudice di primo grado ha dichiarato dovuti gli interessi legali, sulla base del “pacifico principio della naturale fecondità del danaro” e ritenuto che il debito della Telecom doveva essere considerato, ex post, come un debito esigibile.<br />
In realtà, è stato appena affermato che il debito di Telecom Italia è divenuto esigibile solo a seguito della rideterminazione della sanzione da parte del Consiglio di Stato.<br />
La sanzione originariamente irrogata dall’Autorità era erronea ed è stata sostituita da quella (corretta) indicata dal giudice.<br />
In assenza di esigibilità della sanzione e tenuto conto che la rideterminazione della stessa da parte del giudice non può avere effetto retroattivo, alcuna disposizione di legge e alcun principio generale prevedono il pagamento di interessi legali, che lo stesso art. 1282 c.c. collega a crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.<br />
Né può essere sostenuto che il riconoscimento praeter legem degli interessi legali, effettuato dal Tar, eviti ingiustificati pregiudizi per l&#8217;erario, oltre che inique discriminazioni tra le imprese che ottemperino immediatamente ed in via subito definitiva alla sanzione e quelle, invece, che, come la ricorrente, adempiano, ancorché giustificatamente, ma nondimeno oggettivamente, con ritardo.<br />
Infatti, nel caso di specie, il mancato pagamento immediato della sanzione non è dipeso dal mero ritardo della ricorrente, ma dalla sospensione della sanzione, seguita dal suo annullamento e poi dalla definitiva rideterminazione.<br />
Tale fattispecie non può essere equiparata a quella delle imprese che pagano subito la sanzione, in quanto, in assenza di sospensione, il pagamento è atto dovuto e in caso di annullamento della sanzione le imprese hanno diritto alla restituzione delle somme, maggiorate di interessi legali dal giorno del pagamento al giorno dell’effettivo rimborso (Cons. Stato, VI, n. 2940/2003; n. 2941/2003); in ipotesi di rideterminazione della sanzione, la restituzione, oltre interessi, avviene solo per la differenza e, in questo caso, le eventuali differenze che possono sorgere sono inevitabili conseguenze di diverse valutazioni effettuate al giudice in sede cautelare e non costituiscono comunque motivo per introdurre in via pretoria un obbligo di pagamento di interessi, non previsto.<br />
La tesi dell’Autorità condurrebbe, peraltro, ad escludere differenze tra chi non paga la sanzione senza alcuna ragione e chi non la paga per effetto di un provvedimento giurisdizionale favorevole; non si può neanche sostenere che tale tesi condurrebbe ad incentivare i ricorsi, in quanto ciò che scrimina non è la semplice proposizione dell’azione giudiziaria, ma gli effetti delle decisioni adottate dal giudice.<br />
Alcun elemento in favore della tesi dell’Autorità può, infine, essere tratto dalla sentenza della Corte di Giustizia da questa richiamata (25 ottobre 1983, C-107/82), in quanto in quel caso la sospensione della sanzione era stata disposta anche in considerazione del fatto che la Commissione si era dichiarata disposta a sospendere l&#8217;esecuzione provvisoria della decisione, purché la ricorrente s&#8217;impegnasse a pagare gli interessi in caso di soccombenza dinanzi alla Corte; l’impresa aveva assunto l’impegno, con riserva, tuttavia, della valutazione della Corte circa la possibilità di pretendere il pagamento di detti interessi. Il giudizio si era concluso, a differenza di quello Telecom, con la reiezione del ricorso dell’impresa sanzionata e il riconoscimento degli interessi costituiva, quindi, un naturale effetto dell’esito del giudizio.<br />
Deve, quindi, ritenersi che Telecom Italia dovesse corrispondere, nel termine assegnato dopo la rideterminazione della sanzione, solo l’importo base della stessa senza alcuna maggiorazione, né ex art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981, né a titolo di interessi legali.<br />
4. In conclusione, deve essere accolto l’appello principale proposto da Telecom Italia s.p.a. e deve essere respinto l’appello incidentale proposto dall’Autorità, con conseguente accoglimento integrale del ricorso di primo grado.<br />
Tenuto conto della novità della questione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello principale proposto da Telecom Italia s.p.a. e respinge il ricorso in appello incidentale proposto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla l’atto impugnato.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 4-12-2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Gaetano Trotta					Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe					Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino					Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo				Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere Est.</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/02/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-2-2008-n-636/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.636</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/2/2008 n.1582</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-21-2-2008-n-1582/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-21-2-2008-n-1582/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-21-2-2008-n-1582/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/2/2008 n.1582</a></p>
<p>Pres. Savo Amodio, Est. Politi A. Bonsignori (Avv. E. Lamberti) c/ Ministero della Giustizia, Commissione giudicatrice del concorso (Avv. dello Stato) e altri recante norme in materia di concorso notarile Concorsi pubblici &#8211; Concorso notarile – Prove scritte &#8211; Giudizio d’inidoneità &#8211; Obbligo di motivazione – Ex art. 11, co.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-21-2-2008-n-1582/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/2/2008 n.1582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-21-2-2008-n-1582/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/2/2008 n.1582</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savo Amodio,  Est. Politi<br /> A. Bonsignori (Avv. E. Lamberti) c/ Ministero della Giustizia, Commissione giudicatrice del concorso (Avv. dello Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>recante norme in materia di concorso notarile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici &#8211; Concorso notarile – Prove scritte &#8211; Giudizio d’inidoneità &#8211; Obbligo di motivazione – Ex art. 11, co. 2, D.Lgs. 166/06 – Applicazione differita alla prossimo concorso – Irragionevolezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di concorsi notarili, è rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 16, co. 2, D.Lgs. 166/2006, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che l’art. 11 di detto D. lgs. -introduttivo dell’obbligo di motivazione per tutti i giudizi di non ammissione alle prove orali, assegnati ai candidati che non conseguano il voto minimo 35 punti per ciascuna prova scritta-, si applica a partire dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso. Difatti, in presenza del positivo apprezzamento del legislatore, quanto all’introduzione dell’obbligo in discorso, non vi è alcuna ragione per la quale siffatta prescrizione, tesa al perseguimento di un fine di utilità generale, non trovi immediata applicazione anche ai concorsi in itinere, dimostrandosi al contrario illogico e contraddittorio differirne l’operatività alla successiva tornata concorsuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione I</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>Ordinanza<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 4833 del 2007, proposto da</p>
<p><b>Bonsignori Armando</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Egidio Lamberti, per il presente giudizio elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Due Macelli n. 60, presso lo studio dell&#8217;avv. Massimiliano Marsili</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro p.t.;<br />	<br />
&#8211;	la <b>Commissione giudicatrice del concorso a n. 200 posti di notaio</b>, nella persona del Presidente p.t.;<br />	<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12</p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Bardelli Chiara Angela e Pensato Massimiliani</b>, controinteressati, non costituitisi in giudizio</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	dei provvedimenti attraverso i quali si è proceduto all’esclusione del ricorrente dalla prova orale del concorso a 200 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 1° settembre 2004, pubblicato in G.U. n. 71 del 7 settembre 2004;<br />	<br />
&#8211;	del giudizio, avente ad oggetto la prova scritta svolta dal ricorrente (n. di busta 1595) espresso dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 124 del 31 gennaio 2007;<br />	<br />
&#8211;	del verbale anzidetto;<br />	<br />
&#8211;	dei criteri generali di valutazione delle prove di concorso individuati dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 6 del 19 novembre 2005 e di ogni altro eventuale atto dalla stessa successivamente adottato con verbale di cui si ignora numero e data;<br />	<br />
&#8211;	nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>Fatto<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
Espone il ricorrente di aver partecipato alla selezione concorsuale a 200 posti di notaio e di essere stato escluso dalle prove orali in ragione del complessivo punteggio pari a punti 96 conseguito in esito allo svolgimento delle prove scritte, le quali sono state così valutate dalla Commissione:<br />
&#8211;	atto tra vivi: 30;<br />	<br />
&#8211;	atto di ultima volontà: 33;<br />	<br />
&#8211;	ricorso di volontaria giurisdizione: punti 33.<br />	<br />
Questi i motivi di censura articolati con il presente ricorso:<br />
1) <u>Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 16 del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166. Violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, di par condicio dei candidati</u>.<br />
Con D.Lgs. 166/2006 è stato introdotto, relativamente al concorso notarile, l’obbligo per la Commissione di motivare il giudizio di non ammissione dei candidati alle prove orali.<br />
Sulla base di tale principio, del quale si afferma l’operatività anche relativamente alla selezione de qua, assume parte ricorrente che l’avversata determinazione di esclusione sia illegittima in ragione dell’omessa ostensione dell’apparato motivazionale reso obbligatorio per legge.<br />
2) <u>Violazione degli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione. Violazione degli artt. 11, 13, 22, 23, 24 e 27 del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953. Violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 241/1990 alla stregua dei principi interpretativi forniti dal D.Lgs. 166/2006. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Illogicità ed irrazionalità manifesta</u>.<br />
Anche laddove si ritenesse che le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 166/2006 non siano ratione temporis applicabili alla procedura concorsuale in discorso, nondimeno assume parte ricorrente l’illegittimità del provvedimento di esclusione in quanto privo di motivazione: in proposito sottolineandosi la disparità di trattamento fra candidati risultati “insufficienti” (per i quali è prevista l’esplicitazione delle ragioni della disposta esclusione) e candidati “non idonei” (per i quali tale obbligo non era, precedentemente al D.Lgs. 166/2006, contemplato).<br />
3) <u>Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione degli artt. 11, 13, 22, 23, 24 e 27 del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953. Violazione e mancata applicazione degli artt. 11, 12 e 15 del D.P.R. 9 maggio 1984 n. 487. Violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 241/1990. Eccesso di potere per violazione del bando di concorso, per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, di par condicio fra candidati, di ripercorribilità ed affidabilità degli atti endoprocedimentali del concorso, per difetto di istruttoria e di motivazione. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Illogicità ed irrazionalità manifesta. Sviamento di potere.<br />
</u>Lamenta poi il ricorrente la mancata predeterminazione di analitici e puntuali criteri di massima per la valutazione, ad opera della Commissione, degli elaborati predisposti in occasione dello svolgimento delle prove scritte: elemento la cui valenza inficiante vieppiù rileverebbe in presenza di un voto espresso esclusivamente a mezzo di coefficienti numerici.<br />
4) <u>Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953, come modificato dal R.D. 22 dicembre 1932 n. 1728. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Irragionevolezza. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Disparità di trattamento.<br />
</u>La consentita possibilità di formazione di due Sottocommissioni non sarebbe stata preceduta, come imposto dalla legge, da alcuna formale determinazione da parte del Presidente della Commissione esaminatrice; per l’effetto assumendosi che:<br />
&#8211;	l’operato dei due anzidetti organismi (anche in ragione dell’omessa predeterminazione dei componenti di ciascuno di essi) sia illegittimo;<br />	<br />
&#8211;	i criteri di massima sono stati approvati solo dai componenti effettivi e non anche dai membri supplenti;<br />	<br />
&#8211;	la valutazione operata rispetto agli elaborati da ciascuna Sottocommissione non è poi stata sottoposta all’esame dell’altra.<br />	<br />
5) <u>Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953, come modificato dal R.D. 22 dicembre 1932 n. 1728. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990. Irragionevolezza. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Disparità di trattamento.<br />
</u>Nel sottolineare l’assenza di alcun elemento volto a consentire di comprendere le ragioni della disposta esclusione dalla partecipazione alle prove orali, evidenzia parte ricorrente che gli elaborati esaminati siano privi di tracce di errori e/o nullità.<br />
6) <u>Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Disparità di trattamento.<br />
</u>Evidenzia poi il ricorrente che la votazione (33) relativa alla prova avente ad oggetto il ricorso di volontaria giurisdizione non sia stata apposta in chiusura dell’elaborato, ma sul penultimo foglio, con riveniente violazione della disposizione di cui all’art. 23 del R.D. 1953/1926.<br />
7) <u>Si rinnovano qui le censure dedotte in epigrafe del terzo motivo che sussistono anche in ragione del seguente ulteriore profilo</u>.<br />
Sarebbe poi stata omessa dalla Commissione la prescritta indicazione degli eventuali punti aggiuntivi attribuibili, ovvero delle dichiarazione dei commissari in ordine alle ragioni della mancata attribuzione di essi.<br />
8) <u>Si rinnovano qui le censure dedotte in epigrafe del terzo motivo che sussistono anche in ragione del seguente ulteriore profilo</u>.<br />
Nel rammentare il complessivo punteggio di 96 punti conseguito in esito alla correzione delle prove scritte, pone in evidenza il ricorrente – anche con riferimento ad un parere pro veritate depositato in atti del giudizio – la correttezza sostanziale e formale degli elaborati dal medesimo predisposti: conseguentemente contestando l’attribuzione di un punteggio inferiore al minimo (105 punti) per l’ammissione agli orali.<br />
9) <u>Illegittimità costituzionale del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953, come modificato dal R.D. 22 dicembre 1932 n. 1728 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione</u>.<br />
Assume il ricorrente che la fissazione della “soglia” dei 105 punti ai fini dell’accesso alle prove orali sia stata operata dal legislatore quale criterio suppletivo e/o selettivo (rispetto al giudizio di idoneità conseguente al raggiungimento dei 90 punti) in presenza di un particolare numero di posti messi concorso, ovvero di candidati partecipanti alla procedura di selezione.<br />
Argomenta, per l’effetto, l’illegittimità costituzionale delle epigrafate disposizioni nella parte in cui non si consente l’ammissione alle prove orali pur in presenza di un conseguito giudizio di idoneità integrato dal riconoscimento di una soglia di punteggio superiore a 90 punti.<br />
Conclude parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />
L&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />
La domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 3645, pronunziata nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2007.<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008.</p>
<p align=center>
<b>Diritto<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>1.</b> Va in primo luogo osservato come la predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione degli elaborati costituisca espressione di potestà amministrativa discrezionale e, in quanto tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo per manifesta illogicità (<i>ex multis</i>: Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2007 n. 1390).<br />
I criteri di valutazione delle prove scritte in concorsi che, come quello notarile, richiedono un’elevata specializzazione, peraltro, non necessitano di particolare analiticità essendo sostanzialmente in re ipsa, a differenza di altre ipotesi di procedimenti ad evidenza pubblica in cui l’intensità della discrezionalità dell’amministrazione è espressa anche dalla variabilità degli elementi da valutare, con la conseguente esigenza di individuare ed esplicitare gli stessi.<br />
La Commissione, nella fattispecie all’esame, ha deliberato che non può essere attribuito il punteggio minimo richiesto per l’approvazione nei seguenti casi:<br />
&#8211;	travisamento della traccia o contraddittorietà tra le soluzioni adottate, o tra le soluzioni medesime e le relative motivazioni;<br />	<br />
&#8211;	gravi errori di diritto nella scelta delle soluzioni e/o nell’illustrazione delle parti teoriche;<br />	<br />
&#8211;	gravi carenze nella parte teorica, anche per omessa trattazione di punti significativi della stessa;<br />	<br />
&#8211;	vizi formali sanzionati con nullità da leggi;<br />	<br />
&#8211;	gravi e reiterati errori di grammatica e sintassi.<br />	<br />
Tali criteri, elencando le fattispecie in presenza delle quali non è possibile attribuire il punteggio minimo, appaiono funzionali alla finalità per la quale la Commissione li ha previsti.<br />
Né, l’omessa previsione di criteri di valutazione per l’attribuzione di punteggi compresi tra la sufficienza (90 punti) e il punteggio minimo complessivo (105 punti) per l’ammissione alle prove orali, in assenza di uno specifico obbligo normativo, può tradursi in un vizio di legittimità dell’azione amministrativa.<br />
<b><br />
2.</b> Va poi osservato come la disciplina del concorso notarile sia stata modificata dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166: il quale equipara, ai fini dell’ammissione all’orale, il voto di sufficienza a quello di idoneità, stabilendo che il giudizio di non idoneità è motivato mentre nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione.<br />
L’art. 11, comma 3, in particolare, dispone che il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di 35 punti a ciascuna delle tre prove scritte, sicché il nuovo sistema delineato dalla legge non contempla più la figura del “novantista”, ossia di colui che, come il ricorrente, ha conseguito un punteggio compreso tra 90 e 104 (vale a dire, un punteggio di sufficienza, non tale tuttavia da raggiungere l’idoneità), ma prevede l’attribuzione di un giudizio di non idoneità che, ai sensi dell’art. 11, comma 5, deve essere sempre motivato nei confronti del candidato che non consegue un voto minimo di 35 punti in ciascuna delle tre prove scritte ovvero di un giudizio di idoneità non motivato, in quanto il punteggio vale motivazione, verso il candidato che consegue almeno trentacinque punti in ciascuna prova scritta.<br />
L’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 166/2006 stabilisce altresì che le disposizioni di cui all’art. 11 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio.<br />
La nuova disciplina non può ritenersi applicabile ai concorsi le cui prove scritte sono state svolte precedentemente, anche nel caso in cui, come nella specie, la correzione delle prove sia materialmente avvenuta dopo l’emanazione del bando di concorso successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 166/2006.<br />
La norma, nonostante la sua formulazione poco perspicua, dispone evidentemente che le disposizioni de quibus trovino applicazione a partire dal primo concorso successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo.<br />
Ne consegue che il concorso di cui alla presente controversia, in quanto bandito prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 166/2006, rimane disciplinato, per l’aspetto che interessa in questa sede, dall’art. 24 del R.D. 1953/1926, secondo cui non è ammesso agli orali il concorrente che non abbia riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso delle prove stesse, senza nulla indicare circa le motivazioni del giudizio di non idoneità.<br />
In tale contesto normativo ed in un contesto fattuale in cui la Commissione ha stabilito discrezionalmente di motivare i giudizi di totale insufficienza, cioè degli elaborati che non hanno raggiunto la valutazione di 30, occorre quindi stabilire se il candidato “novantista” abbia anch’egli diritto ad una motivazione che chiarisca in concreto le ragioni della mancata attribuzione del punteggio necessario per l’ammissione agli orali.<br />
La giurisprudenza sia del giudice di appello che di primo grado, dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, si è costantemente orientata per l’assenza di uno specifico obbligo motivazionale, evidenziando in particolare che convincenti argomenti di ordine testuale e sistematico portano ad escludere, nel sistema anteriore al D.Lgs. 166/2006, la sussistenza di un obbligo per la Commissione esaminatrice di motivare specificamente il mancato raggiungimento, in sede di valutazione degli elaborati sufficienti, del superiore punteggio necessario per ottenere l’ammissione all’orale (ex multis: Cons. Stato, IV, 26 luglio 2006 n. 4687).<br />
Di qui, impregiudicata la questione di legittimità costituzionale di cui infra, l’infondatezza, in relazione ai profili esaminati, della censura di difetto di motivazione.<br />
<b><br />
3.</b> Con riferimento alla doglianza di omessa verbalizzazione delle espressioni individuali di voto dei singoli commissari, è sufficiente osservare come nessuna norma imponga che ogni operazione compiuta dalla Commissione debba essere verbalizzata a pena di nullità o invalidità della stessa, per cui l’onere di verbalizzazione può dirsi garantito dall’indicazione del giudizio finale.<br />
<b><br />
4.</b> Né, sotto diverso profilo, dimostrano fondatezza le doglianze con le quali parte ricorrente assume che le operazioni di correzione degli elaborati siano state svolte esclusivamente da una delle due sottocommissioni nelle quali si sarebbe diviso l’organismo concorsuale per la valutazione delle prove scritte; senza che il giudizio conclusivamente reso da essa sia stato, poi, sottoposto al vaglio anche dell’altra sottocommissione.<br />
Dalla documentazione versata in atti si evince infatti che, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, con conseguente allegazione della violazione degli artt. 22 – 24 del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953, il Presidente della Commissione non ha inteso formare due sottocommissioni.<br />
Ciò significa, come già evidenziato in precedenti decisioni della Sezione (tra cui T.A.R. Lazio, sez. I, 11 marzo 2004 n. 2368), che le operazioni di correzione dei temi sono state compiute da un’unica Commissione, composta, a norma degli artt. 13 e 14 dello stesso R.D. 1953/26, da cinque membri effettivi (e cinque membri supplenti), di cui un magistrato con funzioni di legittimità che la presiede, un professore universitario di materie giuridiche, un magistrato con funzioni di appello in servizio presso la Corte di appello di Roma, e due notai, anche se cessati dall’attività.<br />
Quanto poi alla “casuale” composizione della Commissione esaminatrice, è sufficiente ricordare che l’art. 27, comma 2, del citato decreto prevede che, nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l’esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato da un membro supplente, sicché sussiste la fungibilità del membro effettivo con uno qualsiasi dei membri supplenti senza la necessità di una specifica motivazione delle ragioni dell’impossibilità dell’esercizio delle funzioni da parte del titolare.<br />
La sostituzione è automatica e non richiede alcuna motivazione, in difformità da quanto previsto (in via generale) dall’art. 9, comma 5, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), a norma del quale i supplenti intervengono alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.<br />
Quella dell’art. 27 del R.D. 1953/26 si atteggia, dunque, quale norma speciale, inequivoca nella sua portata precettiva, e funzionale alle esigenze di speditezza della procedura concorsuale, come è stato evidenziato, in sede di esegesi giurisprudenziale, specialmente con riferimento all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, ed in particolare con riguardo all’art. 22, comma 5, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento della professione di avvocato), dal quale si desume il principio della fungibilità di ogni componente effettivo con qualsiasi membro supplente (in termini, tra le tante, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 11 giugno 2003 n. 3083; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 29 agosto 2002 n. 3755; Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2001 n. 4069, 20 novembre 2000 n. 6160 e 27 aprile 1984 n. 300).<br />
Tale principio di fungibilità dei membri della Commissione esaminatrice, ribadito dal Consiglio di Stato, seppure prevalentemente con pronunce adottate in sede cautelare, anche con riferimento al concorso notarile, merita condivisione: per l’effetto escludendosi la fondatezza delle doglianze al riguardo esposte dalla parte ricorrente.<br />
<b><br />
5.</b> Quanto al merito delle soluzioni prescelte dal ricorrente, giudicata dalla Commissione non sufficienti al fine di disporne l’ammissione alle prove orali, è il caso di rammentare che, dal momento che il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera dell’adito Giudice, del giudizio espresso dalla Commissione (con conseguente sostituzione del primo alla seconda), vale il principio che l’apprezzamento tecnico della Commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.<br />
Come più volte affermato (anche dalla Sezione), il giudizio della Commissione comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172).<br />
Pur essendosi cioè “superata l’equazione concettuale tra discrezionalità tecnica e merito, riservato all’amministrazione nella determinazione del regolamento di interessi più opportuno, e dunque insindacabile […], il limite del controllo giurisdizionale è dato comunque dal fatto che l’applicazione della norma tecnica non sempre si traduce in una legge scientifica universale, caratterizzata dal requisito della certezza […], ed anzi, quando contiene ‘concetti giuridici indeterminati’, dà luogo ad apprezzamenti tecnici ad elevato grado di opinabilità” (si confronti, in proposito, la sentenza 25 giugno 2004 n. 6209 di questa Sezione).<br />
Si dimostra, pertanto, infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa modalità di soluzione del tema oggetto di concorso (anche ove supportata dall’allegazione di pareri “pro veritate”), atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione.<br />
In altri termini, se, per un verso, l’indagine proposta porterebbe ad un completo rifacimento da parte del Tribunale del giudizio della commissione in sostituzione di questa (esito di certo non consentito alla luce degli evidenziati limiti sul sindacato del giudice amministrativo), per altro verso ciò che conta, in sede di valutazione degli elaborati svolti in una procedura per l’accesso ad una professione a numero chiuso, non è solamente la esattezza delle soluzioni giuridiche propugnate e prescelte, ma anche e soprattutto la modalità espositiva.<br />
Ove così non fosse, dovrebbe ammettersi che tutti i candidati estensori di elaborati recanti soluzioni corrette debbano necessariamente superare la prova concorsuale, il che non può sicuramente avvenire, posto che le finalità del concorso risiedono nella selezione dei migliori e non già di tutti coloro che dimostrino di saper comunque giungere a conclusioni esatte.<br />
<b><br />
6.</b> Viene poi in considerazione la censura con la quale parte ricorrente ha ipotizzato che la votazione (33) relativa alla prova avente ad oggetto il ricorso di volontaria giurisdizione non sia stata apposta in chiusura dell’elaborato, ma sul penultimo foglio, con riveniente – asserita – violazione della disposizione di cui all’art. 23 del R.D. 1953/1926.<br />
Tale profilo di censura ha formato oggetto, ad opera della Sezione, di specifica indagine istruttoria (disposta con ordinanza n. 780 del 20 giugno 2007): in esito alla quale si è avuto modo di appurare – come già indicato nell’ordinanza n. 3645/2007 (di reiezione della proposta istanza cautelare) l’assenza di elementi, anche di carattere meramente induttivo, idonei ad escludere che la valutazione del predetto elaborato non sia stata condotta dalla Commissione con correttezza e completezza.<br />
Nell’osservare come tali considerazioni siano state poi confermate anche dal Giudice d’appello (cfr. ordinanza della Sezione IV n. 5469 19 ottobre 2007), il quale ha avuto modo di rilevare che “in relazione alla apposizione del giudizio di inidoneità, che non sarebbe avvenuta sull’ultima pagina dell’elaborato” non è risultata “provata la incompletezza o scorrettezza della lettura”, non può esimersi il Collegio dal disattendere la censura all’esame.<br />
<b><br />
7.</b> Dato atto, alla luce di quanto precedentemente esposto, della infondatezza delle doglianze esaminate, ritiene nondimeno il Collegio che sia rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 166/2006.<br />
Il principio d’uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione non vieta in assoluto discipline differenziate, ma solo discriminazioni irragionevoli, con una presunzione di irrazionalità per le discriminazioni fondate su una delle categorie indicate nello stesso art. 3, per cui il principio di uguaglianza viene ad evolversi in principio di ragionevolezza delle leggi.<br />
Il principio di ragionevolezza esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate e coerenti rispetto al fine di pubblico interesse perseguito dal legislatore ed in tal modo costituisce un limite al potere discrezionale del legislatore impedendone un esercizio arbitrario.<br />
La verifica di ragionevolezza di una legge comporta l’indagine sui suoi presupposti di fatto, la valutazione della congruenza tra mezzi e fini e l’accertamento degli stessi fini ed il giudizio di costituzionalità si compie mediante comparazione tra norma costituzionale, norma della cui costituzionalità si dubita e terza norma ordinaria che funge da parametro di riferimento, nel senso che se la norma impugnata prevede una disciplina discriminatoria rispetto a quella contenuta nella norma di riferimento e non giustificata alla stregua del principio di ragionevolezza, tale norma è incostituzionale.<br />
In altri termini, l’organo legislativo, al quale spetta di compiere le scelte relative alla individuazione dei fini di utilità generale che con la legge si intendono perseguire, deve compiere un apprezzamento dei mezzi necessari per raggiungere i fini individuati che non sia inficiato da criteri illogici, arbitrari o contraddittori, altrimenti la norma è viziata da irragionevolezza ed è lesiva del principio di cui all’art. 3 della Costituzione nonché, quando incide sull’azione amministrativa, del canone di buon andamento di cui all’art. 97 della medesima Carta costituzionale.<br />
Nel caso di specie, l’art. 11 del D.Lgs. 166/2006 ha equiparato il giudizio di sufficienza a quello di idoneità, stabilendo che il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto di minimo di 35 punti a ciascuna delle tre prove scritte, ed ha imposto l’obbligo di motivazione per tutti i giudizi di non idoneità.<br />
La scelta del legislatore, quindi, è stata quella di rendere percepibile, attraverso una specifica motivazione, le ragioni della valutazione che, non attribuendo al candidato la votazione minima di 35 in ciascuna prova scritta, determina la non ammissione dello stesso alle prove orali.<br />
Il fine di utilità generale, che emerge chiaramente dalla norma, appare però perseguito, per quanto riguarda la fase transitoria, con mezzi illogici e contraddittori.<br />
L’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 166/2006 prevede che le relative disposizioni trovino applicazione con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio, vale a dire dal primo concorso bandito successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.<br />
Ne consegue, come in precedenza evidenziato, che un obbligo di motivazione non può ritenersi esistente nelle ipotesi, quale quella oggetto del presente giudizio, in cui il candidato abbia ricevuto una valutazione superiore a 30 per ciascuna delle tre prove scritte ma non tale da raggiungere il punteggio complessivo minimo di 105 in un concorso bandito prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 166/2006, sebbene le prove siano state valutate dopo tale data.<br />
Di qui, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, per violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione in quanto, una volta individuato quale fine di utilità generale un obbligo di motivazione per tutti i giudizi inferiori a 35 per singola prova, appare illogico e contraddittorio non prevedere la sua immediata applicazione, vale a dire la sua applicazione anche al concorso in itinere, ma differire nel tempo ad un concorso successivo l’entrata in vigore delle relative disposizioni.<br />
In altre parole, il Collegio rileva che:<br />
&#8211;	se è vero che l’imposizione di un obbligo di motivazione alla valutazione di non idoneità alle prove scritte del concorso per notaio rientra in una sfera insindacabile di discrezionalità legislativa,<br />	<br />
&#8211;	nondimeno, in presenza del positivo apprezzamento dal Legislatore stesso manifestato quanto all’introduzione dell’obbligo in discorso, non vi allora alcuna ragione per cui esso non trovi immediata applicazione (dimostrandosi, al contrario, illogico e contraddittorio il differimento della operatività della relativa previsione, volta al perseguimento di un fine di utilità generale, alla successiva tornata concorsuale).<br />	<br />
La rilevanza della dedotta questione di costituzionalità, quanto al giudizio in esame, viene in considerazione ove si consideri che, per effetto dell’eventuale annullamento della norma in sede di giudizio di legittimità costituzionale, verrebbe a determinarsi l’immediata applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 166/2006 (introduttive dell’obbligo di motivazione per tutti i giudizi di non idoneità), per cui sarebbe fondata la censura di difetto di motivazione dedotta dal ricorrente.<br />
In ragione di quanto sopra esposto, si presenta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui all’art. 11 D.Lgs. 166/2006 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio.<br />
Dispone conseguentemente il Collegio la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla questione.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I – interlocutoriamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe, così dispone:<br />
&#8211;	dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui all’art. 11 dello stesso D.Lgs. 166/2006 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio;<br />	<br />
&#8211;	dispone, per l’effetto, la sospensione del giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;<br />	<br />
&#8211;	ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2008, con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Antonino SAVO AMODIO – Presidente<br />
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore<br />
Mario Alberto DI NEZZA – Primo Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte D&#8217;Appello di Genova &#8211; Decreto &#8211; 21/2/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dappello-di-genova-decreto-21-2-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dappello-di-genova-decreto-21-2-2008-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dappello-di-genova-decreto-21-2-2008-n-0/">Corte D&#8217;Appello di Genova &#8211; Decreto &#8211; 21/2/2008 n.0</a></p>
<p>Pres. Ferro, est. Gandolfo illegittimo il regolamento Consob sulla irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del principio del contraddittorio 1. Sanzioni amministrative – Consob &#8211; Procedimento sanzionatorio &#8211; Fase istruttoria – Articolazione in due subprocedimenti – Contraddittorio – Sussiste solo in un subprocedimento – Conseguenze – Contrasto con l’art. 195</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dappello-di-genova-decreto-21-2-2008-n-0/">Corte D&#8217;Appello di Genova &#8211; Decreto &#8211; 21/2/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferro, est. Gandolfo</span></p>
<hr />
<p>illegittimo il regolamento Consob sulla irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del principio del contraddittorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanzioni amministrative – Consob &#8211; Procedimento sanzionatorio &#8211; Fase istruttoria – Articolazione in due subprocedimenti – Contraddittorio – Sussiste solo in un subprocedimento – Conseguenze – Contrasto con l’art. 195 D.Lgs. 59/1998 – Disapplicazione del regolamento – Nullità della sanzione irrogata</p>
<p>2. Sanzioni amministrative – Consob &#8211; Procedimento sanzionatorio &#8211; Art. 195 D.Lgs. 59/1998 – Garanzia del contraddittorio – Estensione – Riguarda tutto il procedimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il regolamento Consob (adottato con la delibera 21.6.2005 n. 15086) relativo alla irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 195 D.Lgs. 59/1998 smi , articola la fase istruttoria in due subprocedimenti. Infatti la divisione competente contesta gli addebiti, riceve le deduzioni agli interessati e le  trasmette, con sue valutazioni, all’Ufficio Sanzioni Amministrative. Tale ufficio, a sua volta, esaminati gli atti e le deduzioni difensive, formula le sue conclusioni e le trasmette alla Commissione Consob per la decisione finale. Tuttavia tale disciplina contrasta con l’art. 195 D.Lgs. 59/1998 smi, che presuppone che il contraddittorio  venga garantito in tutta la procedura istruttoria e che quindi l’interessato possa conoscere e contraddire anche in ordine alle valutazioni dell’Ufficio Sanzioni Amministrative (fattispecie nella quale il giudice ha disapplicato il regolamento Consob ed ha dichiarato la nullità di una delibera Consob di ingiunzione del pagamento della sanzione).<br />
2. L’art. 195 D.Lgs. 59/1998, come modificato dalla L. 62/2005,  nel prevedere che il procedimento sanzionatorio è retto dal principio del contraddittorio, si riferisce all’intero procedimento e non alla sola fase istruttoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2008 n.1051</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-2-2008-n-1051/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-2-2008-n-1051/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-2-2008-n-1051/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2008 n.1051</a></p>
<p>Non va sospeso – in quanto urgente &#8211; il decreto di un Questore che dispone senza procedimento ex lege 241/90, la sospensione di una licenza con chiusura di un bar ai sensi dell’art. 100 del R.D. 18-6-1931 n. 773 (abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-2-2008-n-1051/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2008 n.1051</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso – in quanto urgente &#8211; il decreto di un Questore che dispone senza procedimento ex lege 241/90, la sospensione di una licenza con chiusura di un bar ai sensi dell’art. 100 del R.D. 18-6-1931 n. 773  (abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l&#8217;ordine, la moralità, il buon costume o la sicurezza). L’urgenza non viene meno qualora l&#8217;amministrazione, in un dato lasso di tempo, abbia proceduto a raccogliere e a valutare attentamente tutti gli elementi indizianti a disposizione anche a garanzia della posizione dell&#8217;interesse del destinatario del provvedimento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12161/g">Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008 n. 1964</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1051/2008<br />
Registro Generale: 11691/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PATRIZIO GIULIA Presidente<br />PIETRO MORABITO Cons., relatore<br />
FABIO MATTEI Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Febbraio 2008<br />
Visto il ricorso 11691/2007  proposto da:<br />
<b>SOC BUDDA BAR SRL </b><br />
rappresentato e difeso da:MARSILI  AVV. PIETROcon domicilio eletto in ROMAVIA DUE MACELLI, 60pressoMARSILI  AVV. PIETRO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede<br />
<b>QUESTURA DI ROMA </b><br />
<b>COMMISSARIATO DI PS S LORENZO DI ROMA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del decreto Div. III Cat. 11.A del 6.12.2007, notificato il 12.12.2007, emesso dal Questore della Provincia di Roma.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. PIETRO MORABITO  e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale d’udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che la misura cautelare preventiva adottata ai sensi dell&#8217;art. 100 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 qualora disposta al fine di prevenire possibili fonti di pericolo per i beni di valore primario, quali l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, è ex sè assistita da ragioni d&#8217;urgenza che giustificano, per pacifica giurisprudenza, l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento prevista dall&#8217;art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241;<br />
Considerato altresì che tale qualificata urgenza non viene meno qualora l&#8217;amministrazione in un dato lasso di tempo abbia proceduto a raccogliere e a valutare attentamente tutti gli elementi indizianti a sua disposizione anche a garanzia della posizione dell&#8217;interesse del destinatario dell&#8217;emettendo provvedimento;<br />Esaminati gli atti prodotti dall’amministrazione in ottemperanza ad ordinanza interlocutoria della Sezione e rilevato – ad una prima pur sommaria delibazione del gravame -che lo stesso non appare assistito dal prescritto fumus boni juris;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge la suindicata istanza cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 21 Febbraio 2008<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL RELATORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-2-2008-n-1051/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2008 n.1051</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2008 n.73</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-2-2008-n-73/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-2-2008-n-73/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-2-2008-n-73/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2008 n.73</a></p>
<p>Non vanno sospesi la determinazione e l’ordine di pagamento del canone relativo ad una concessione demaniale marittima dubitandosi della giurisdizione amministrativa. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008 n. 1959 N. 00073/2008 REG.ORD. N. 00148/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-2-2008-n-73/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2008 n.73</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-2-2008-n-73/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2008 n.73</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno sospesi la determinazione e l’ordine di pagamento del canone relativo ad una concessione demaniale marittima dubitandosi della giurisdizione amministrativa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12167/g">Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008 n. 1959</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00073/2008 REG.ORD.<br />
N. 00148/2008 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 148 del 2008, proposto da:<br /><b>Soc. S.C.T.F. El Patio Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Acquarone, Lorenzo Acquarone, Nicola Greco, Francesco Massa, con domicilio eletto presso il professor Lorenzo Acquarone in Genova, via Corsica,21/18-20;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Finale Ligure</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimiliano Rocca, con domicilio eletto presso l’avvocato Mauro Vallerga in Genova, via Dante 2/52;<br />
<b>Regione Liguria</b>;<br />
<b>Agenzia del Demanio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del provvedimento 10 dicembre 2007 n. 31354 a firma del responsabile del procedimento del servizio demanio marittimo del Comune di Finale Ligure avente ad oggetto determinazione ed ordine di pagamento del canone afferente alla concessione demaniale marittima n. 6 del 29 maggio 2007.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Finale Ligure;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/02/2008 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>considerato che il ricorso non evidenzia profili che possano prefigurarne un’elevata probabilità di accoglimento, tenuto soprattutto conto della contestata giurisdizione del tribunale adito;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
respinge la domanda cautelare proposta</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21/02/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Santo Balba, Presidente<br />
Roberto Pupilella, Consigliere<br />
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-2-2008-n-73/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2008 n.73</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-21-2-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-21-2-2008-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-21-2-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.0</a></p>
<p>Pres. A. ROSAS – Rel. P. LINDH nel procedimento C-296/06, Telecom Italia SpA sull&#8217;interpretazione degli art. 11, 22 e 25 della direttiva 97/13/CE relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Direttiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-21-2-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-21-2-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. ROSAS – <i>Rel.</i> P. LINDH<br /> nel procedimento C-296/06, Telecom Italia SpA</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione degli art. 11, 22 e 25 della direttiva 97/13/CE relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Direttiva 97/13/CE – Servizi di telecomunicazione – Artt. 6, 11, 22 e 25 – Diritti e oneri applicabili alle autorizzazioni generali e alle licenze individuali – Obbligo imposto all’ex titolare di un diritto esclusivo – Mantenimento in vigore provvisorio – Possibilità – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli artt. 6, 11, 22 e 25 della direttiva 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, ostano a che uno Stato membro esiga da un operatore, già titolare di un diritto esclusivo sui servizi di telecomunicazioni pubbliche, divenuto titolare di un’autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario corrispondente all’importo precedentemente previsto come corrispettivo per il diritto esclusivo, per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione di detta direttiva nel diritto nazionale, cioè fino al 31 dicembre 1998.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)<br />
21 febbraio 2008 (<u>*</u>)</p>
<p align=justify>
Nel procedimento C 296/06,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza 10 maggio 2006, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2006, nella causa tra</p>
<p><b><b><b>Telecom Italia SpA</b></b></b></p>
<p>e</p>
<p><b><b><b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b></b></b>,</p>
<p><b><b><b>Ministero delle Comunicazioni</b></b></b>,</p>
<p align=center>
<p align=center>
<p align=center>LA CORTE (Terza Sezione),</p>
<p align=justify>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, J. Klu&#269;ka, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer</p>
<p>cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 ottobre 2007,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per la Telecom Italia SpA, dagli avv.ti F. Satta, F. Lattanzi, C. Tesauro e M.C. Santacroce;</p>
<p>–        per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;</p>
<p>–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e M. Shotter, in qualità di agenti,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 ottobre 2007,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p align=justify>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></b></b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 11, 22 e 25 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15).</p>
<p>2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Telecom Italia SpA (in prosieguo: la «Telecom Italia»), da un lato, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Comunicazioni, dall’altro, in merito all’obbligo imposto alla Telecom Italia di pagare un canone commisurato al suo fatturato, per un periodo di un anno a decorrere dalla data limite prevista per la trasposizione nel diritto nazionale della direttiva 97/13.</p>
<p><b><b><b> Contesto normativo</p>
<p><i></b><i></b><i></b> La normativa comunitaria</p>
<p></i></i></i>3        Gli artt. 6 e 11, n. 1, della direttiva 97/13, relativi ai diritti ed agli oneri applicabili, rispettivamente, alle procedure per le autorizzazioni generali e alle licenze individuali, prevedono che gli Stati membri facciano sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano intesi a coprire esclusivamente i costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e, secondo il caso, all’attuazione del relativo sistema di autorizzazione generale o all’esecuzione delle relative licenze individuali. </p>
<p>4        Il termine generale per l’attuazione della direttiva 97/13 è stabilito all’art. 25, primo comma, di quest’ultima, il quale recita:</p>
<p>«Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, e pubblicano le condizioni e procedure relative alle autorizzazioni, il più presto possibile e comunque entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione».</p>
<p>5        L’art. 22 della direttiva 97/13 contiene una specifica disposizione per quanto riguarda le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della medesima:</p>
<p>«1.      Gli Stati membri adoperano tutte le energie necessarie affinché le autorizzazioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva si conformino alle disposizioni di quest’ultima anteriormente al 1° gennaio 1999.</p>
<p>2.      Qualora l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva comporti modifiche delle condizioni delle autorizzazioni già esistenti, gli Stati membri possono [prorogare] la validità delle condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire secondo la normativa comunitaria, a condizione di non pregiudicare i diritti delle altre imprese sanciti dal diritto comunitario, compresa la presente direttiva. In tali casi, gli Stati membri notificano alla Commissione le azioni intraprese a tale scopo, motivandole.</p>
<p>3.      Fatto salvo il paragrafo 2, gli obblighi risultanti dalle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva non [resi] conformi con la stessa [entro la] data del 1° gennaio 1999 saranno inefficaci.</p>
<p>Ove giustificato, gli Stati membri possono, su richiesta, ottenere dalla Commissione un differimento di tale data».</p>
<p><i><i><i> La normativa nazionale</p>
<p></i></i></i> Il codice postale e delle telecomunicazioni</p>
<p>6        Fino alla trasposizione della direttiva 97/13, il servizio di telecomunicazioni pubbliche in Italia era riservato allo Stato, in forza dell’art. 1, primo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni (in prosieguo: il «codice postale»), allegato al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (supplemento ordinario alla GURI n. 113 del 3 maggio 1973).</p>
<p>7        Ai sensi dell’art. 188 del codice postale, «[i]l concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nel presente decreto, o nel regolamento, o nell’atto di concessione». Tale canone era calcolato in proporzione agli introiti o ricavi lordi del servizio oggetto di concessione, al netto di quanto corrisposto alla concessionaria della rete pubblica.</p>
<p> Il decreto del Presidente della Repubblica, n. 318</p>
<p>8        La direttiva 97/13 è stata trasposta nell’ordinamento italiano in particolare mediante il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni (supplemento ordinario alla GURI n. 221 del 22 settembre 1997; in prosieguo: il «decreto n. 318/1997»). </p>
<p>9        L’art. 2, nn. 3-6, di tale decreto dispone quanto segue:</p>
<p>«3.      Fino al 1° gennaio 1998 vengono mantenuti i diritti speciali ed esclusivi per la offerta del servizio di telefonia vocale e per l’installazione e la fornitura delle relative reti pubbliche di telecomunicazioni (…).</p>
<p>4.      Entro il 1° gennaio 1999 sono modificate, su iniziativa dell’[autorità nazionale di regolamentazione], le concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni di cui all’art. 184, comma 1, del codice postale esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, allineandole alle disposizioni in esso contenute.</p>
<p>5.      Qualora l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento comporti modifiche delle condizioni delle concessioni ed autorizzazioni già esistenti, rimangono valide le condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire ai sensi del presente regolamento, a condizione di lasciare impregiudicati i diritti delle altre imprese stabiliti anche dal diritto comunitario.</p>
<p>6.      Fatte salve le disposizioni dei commi 4 e 5, gli obblighi risultanti dalle concessioni ed autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non conformi alle disposizioni dello stesso, alla data del 1° gennaio 1999 sono privi di effetto».</p>
<p>10      L’art. 6, n. 20, del decreto n. 318/1997 dispone quanto segue:</p>
<p>«(…) [I]l contributo richiesto alle imprese per le procedure relative alle licenze individuali è esclusivamente finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti per l’istruttoria, per il controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse. (…)»</p>
<p>11      L’art. 21, n. 2, del decreto n. 318/1997 è così formulato:</p>
<p>«Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni. Continuano in particolare ad applicarsi, per le finalità di cui all’articolo 6, commi 20 e 21, e fino a diverso provvedimento dell’[autorità nazionale di regolamentazione], le disposizioni di cui all’articolo 188 del codice postale».</p>
<p> La legge n. 448</p>
<p>12      Ai sensi dell’art. 20, n. 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa a misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (supplemento ordinario alla GURI n. 302 del 29 dicembre 1998; in prosieguo: la «legge n. 448/1998»):</p>
<p>«Dal 1° gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 188 del [codice postale]».</p>
<p>13      In forza dell’art. 20, n. 4, della medesima legge, il comma 2 dell’art. 21 del decreto n. 318/1997 è abrogato.</p>
<p><b><b><b> La causa principale e la questione pregiudiziale</p>
<p></b></b></b>14      La Telecom Italia, società di diritto italiano, è l’ex titolare di un diritto esclusivo, in forma di concessione esclusiva, sui servizi di telecomunicazione pubblica in Italia. Tale società contesta dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il mantenimento, per l’anno 1998, del canone annuo previsto dal codice postale, il cui importo è ammontato a EUR 385 milioni circa e che essa ora chiede in restituzione. La detta società fa valere che l’apertura del mercato delle telecomunicazioni alla concorrenza a partire dal 1° gennaio 1998 ha comportato l’abolizione dei diritti esclusivi in tale settore. A partire da tale data, i soli oneri pecuniari applicabili alle imprese di telecomunicazione per le loro licenze individuali sarebbero quelli previsti dall’art. 11 della direttiva 97/13, come sarebbe stato confermato dalla Corte nella sentenza 18 settembre 2003, cause riunite C 292/01 e C 293/01, Albacom e Infostrada (Racc. pag. I 9449). </p>
<p>15      Anche il giudice del rinvio solleva un dubbio quanto alla validità del canone annuo imposto alla Telecom Italia per l’anno 1998, pur chiedendosi se l’art. 22 della direttiva 97/13, che contiene una disposizione transitoria per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore di tale direttiva, quale quella concessa alla Telecom Italia, non possa nondimeno essere interpretato nel senso che autorizza un canone siffatto per quell’anno soltanto. Il detto giudice, tuttavia, è incline a ritenere, al pari della Telecom Italia, che lo stesso art. 22 non contenga alcuna disposizione transitoria relativa all’art. 11 di detta direttiva, riguardante i diritti applicabili alle licenze individuali, e non consenta dunque l’imposizione di un onere pecuniario quale il canone di cui trattasi nella causa principale.</p>
<p>16      Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente: </p>
<p>«Se l’art. 20, comma 3, della legge n. 448/1998 sia conforme alle disposizioni di cui agli artt. 11, 22 e 25 della direttiva 97/13».</p>
<p><b><b><b> Sulla questione pregiudiziale</p>
<p></b></b></b>17      In via preliminare si deve ricordare che, nell’ambito di un procedimento ex art. 234 CE, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di norme del diritto interno con disposizioni del diritto comunitario. Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d’interpretazione propri del diritto comunitario che gli consentano di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa comunitaria (v., in particolare, sentenze 7 luglio 1994, causa C 130/93, Lamaire, Racc. pag. I 3215, punto 10, nonché 19 settembre 2006, causa C 506/04, Wilson, Racc. pag. I 8613, punti 34 e 35). </p>
<p>18      Al riguardo, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua questione all’interpretazione degli artt. 11, 22 e 25 della direttiva 97/13, ciò non osta a che la Corte fornisca al detto giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi del diritto comunitario che possono consentirgli di dirimere la controversia sottopostagli, a prescindere dal fatto che vi abbia fatto o no riferimento nel formulare la sua questione (v., in particolare, sentenza 26 aprile 2007, causa C 392/05, Alevizos, Racc. pag. I 3505, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>19      Pertanto, nei limiti in cui dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che la Telecom Italia dispone di un’autorizzazione generale, occorre prendere in considerazione anche l’art. 6 della direttiva 97/13, relativo alle autorizzazioni generali.</p>
<p>20      La questione proposta deve quindi essere intesa nel senso che mira a stabilire se gli artt. 6 e 11 della direttiva 97/13, in combinato disposto con gli artt. 22 e 25 della stessa, ostino a che uno Stato membro esiga da un operatore, già titolare di un diritto esclusivo sui servizi di telecomunicazioni pubbliche, divenuto titolare di un’autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale, corrispondente all’importo precedentemente previsto come corrispettivo per il diritto esclusivo, per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione di detta direttiva nel diritto nazionale, cioè fino al 31 dicembre 1998.</p>
<p><i><i><i> Osservazioni presentate alla Corte</p>
<p></i></i></i>21      La Telecom Italia e la Commissione delle Comunità europee sostengono che un canone siffatto è contrario all’art. 11 della direttiva 97/13 come interpretato dalla Corte, e che il suo mantenimento per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione di tale direttiva nel diritto nazionale non è consentito dall’art. 22 di quest’ultima. A loro avviso, il detto art. 22 consentirebbe il mantenimento delle condizioni di autorizzazione esistenti alla data dell’entrata in vigore della direttiva 97/13, purché esse non conferiscano diritti speciali o esclusivi. Orbene, l’obbligo di versare il canone di cui trattasi nella causa principale sarebbe il corrispettivo della concessione di un diritto esclusivo e dovrebbe quindi essere considerato in contrasto con detto art. 22.</p>
<p>22      Il governo italiano, da parte sua, effettua una distinzione tra l’art. 22, n. 2, della direttiva 97/13, secondo cui le condizioni che conferiscono diritti speciali o esclusivi non possono essere mantenute oltre la data di entrata in vigore di tale direttiva, e l’art. 22, n. 3, di quest’ultima, ai sensi del quale gli obblighi risultanti dalle autorizzazioni esistenti a tale data possono essere mantenuti fino al 31 dicembre 1998. Tale governo osserva che i diritti speciali e esclusivi sono stati revocati con effetto al 31 dicembre 1997, conformemente alla direttiva 97/13. Lo stesso governo aggiunge che la Repubblica italiana si è peraltro avvalsa della facoltà, contemplata dal citato art. 22, n. 3, di mantenere in vigore taluni obblighi per un periodo di un anno. Il versamento del canone imposto all’ex titolare del diritto esclusivo rientrerebbe nell’ambito di tali obblighi e sarebbe quindi conforme a detta direttiva.</p>
<p><i><i><i> Giudizio della Corte </p>
<p></i></i></i>23      Nell’ambito della sentenza Albacom e Infostrada, cit., la Corte ha già avuto l’occasione di esaminare la compatibilità con la direttiva 97/13 di un onere pecuniario annuo imposto ad un’impresa di telecomunicazioni e calcolato secondo una percentuale del suo fatturato. Al punto 41 di detta sentenza, la Corte ha giudicato che un tale onere pecuniario è contrario agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e non rientra nella disciplina comune istituita dalla direttiva 97/13. Risulta peraltro dai punti 33 e 42 di detta sentenza che un siffatto onere pecuniario è vietato dall’art. 11 di tale direttiva, il quale prevede che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’esecuzione delle licenze individuali. Poiché un uguale limite è previsto per i diritti richiesti ai sensi dell’art. 6 di detta direttiva, il medesimo divieto è applicabile sulla base di tale ultimo articolo.</p>
<p>24      Ai sensi dell’art. 25 della direttiva 97/13, i menzionati artt. 6 e 11 dovevano essere attuati, come l’insieme delle disposizioni di tale direttiva, entro il 31 dicembre 1997.</p>
<p>25      L’art. 22 della direttiva 97/13 contiene tuttavia disposizioni derogatorie applicabili alle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva stessa, ai sensi delle quali tali autorizzazioni devono conformarsi a quest’ultima anteriormente al 1° gennaio 1999, cioè al più tardi un anno dopo la data prevista dal citato art. 25. </p>
<p>26      Si pone quindi il problema di sapere se l’art. 22 della direttiva 97/13 consenta, a titolo derogatorio e solo per un anno, il mantenimento di un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale a carico dell’operatore cui era stato concesso un diritto esclusivo prima dell’entrata in vigore di detta direttiva.</p>
<p>27      Tale art. 22 non solo concede, al paragrafo 1, un termine supplementare di un anno, con scadenza al 31 dicembre 1998, affinché le autorizzazioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della direttiva 97/13 siano rese conformi alla stessa, ma prevede altresì, al paragrafo 2, la possibilità di prorogare la validità delle condizioni connesse alle autorizzazioni esistenti, purché, tuttavia, tali condizioni non conferiscano diritti speciali o esclusivi e tale proroga di validità non pregiudichi i diritti di cui altre imprese godono in base al diritto comunitario. Il paragrafo 3 dello stesso articolo riguarda gli obblighi connessi alle autorizzazioni esistenti alla data dell’entrata in vigore di tale direttiva. Quest’ultimo paragrafo, che si applica fatte salve le disposizioni di detto paragrafo 2, stabilisce che gli obblighi di cui trattasi devono essere resi conformi alla detta direttiva entro il 1° gennaio 1999, a meno che, su sua richiesta, lo Stato membro interessato non abbia ottenuto dalla Commissione un differimento di tale data.</p>
<p>28      L’art. 22 della direttiva 97/13, quindi, non riguarda esplicitamente gli oneri pecuniari applicabili alle imprese di telecomunicazioni titolari di autorizzazioni, che si tratti di autorizzazioni generali o di licenze individuali. Solo gli artt. 6 e 11 di tale direttiva sono espressamente dedicati a tale questione.</p>
<p>29      Per verificare se l’art. 22 possa ciononostante essere applicato agli oneri pecuniari come il canone di cui trattasi nella causa principale, occorre interpretare tale norma facendo riferimento non solo al suo tenore letterale, ma anche alla sua finalità nonché alla sua economia sistematica nel contesto della direttiva 97/13 complessivamente considerata.</p>
<p>30      A tale riguardo, il ventiseiesimo ‘considerando’ di questa direttiva consente di chiarire la finalità di detto art. 22. Il legislatore comunitario ha constatato in tale ‘considerando’ che talune licenze per telecomunicazioni sono state concesse dagli Stati membri per periodi che vanno al di là del 1° gennaio 1999. Per evitare domande di risarcimento, si è ritenuto necessario consentire agli Stati membri di prorogare la validità di talune condizioni di tali licenze, purché esse non conferissero diritti speciali o esclusivi. Questi diritti, fatte salve eventuali autorizzazioni accordate dalla Commissione, dovevano essere revocati, segnatamente ai sensi della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10). </p>
<p>31      La finalità dell’art. 22 della direttiva 97/13 è quindi di evitare contenziosi, permettendo ai rapporti contrattuali, instaurati fra gli Stati membri e le imprese di telecomunicazioni prima dell’entrata in vigore di tale direttiva, di proseguire al di là del 1° gennaio 1999, accordando però a detti Stati un termine solo fino a tale data per adeguare il contenuto dei contratti di cui trattasi alle disposizioni della direttiva stessa.</p>
<p>32      L’oggetto dell’art. 22 della direttiva 97/13, così precisato alla luce del ventiseiesimo ‘considerando’ di quest’ultima, sembra quindi estraneo al mantenimento di un onere pecuniario connesso ad un precedente diritto esclusivo. </p>
<p>33      L’analisi dell’esatto tenore letterale di detto articolo corrobora tale constatazione.</p>
<p>34      Infatti, in primo luogo, nel caso di uno Stato membro che non abbia ottenuto l’autorizzazione della Commissione a mantenere in vigore diritti speciali o esclusivi in materia di telecomunicazioni, l’art. 22, n. 2, della direttiva 97/13 esclude il mantenimento di condizioni che conferiscano diritti siffatti al di là del 31 dicembre 1997. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, qualora un diritto esclusivo venga soppresso, tale soppressione deve di norma ripercuotersi sull’applicazione dell’onere pecuniario che ne costituisce la controprestazione.</p>
<p>35      In secondo luogo, dallo stesso tenore letterale dell’art. 22, n. 3, della direttiva 97/13 risulta che tale paragrafo 3 si applica fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del medesimo articolo. Poiché tale paragrafo 2 esclude le condizioni che conferiscono diritti speciali o esclusivi, il detto art. 22, n. 3, non può riguardare gli obblighi connessi a condizioni siffatte, di modo che non può essere inteso nel senso che ne consenta il mantenimento fino al 31 dicembre 1998.</p>
<p>36      Di conseguenza, occorre affermare che un obbligo consistente in un canone connesso ad un precedente diritto esclusivo non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi menzionati all’art. 22, n. 3, della direttiva 97/13 e che un canone siffatto non può essere mantenuto oltre la data del 31 dicembre 1997, così come prescritto dall’art. 25 di detta direttiva.</p>
<p>37      Il governo italiano ha tuttavia affermato in udienza che il pagamento del canone di cui trattasi nella causa principale non è connesso alla concessione di un diritto esclusivo, che è stato peraltro revocato. Tale canone avrebbe in realtà l’obiettivo di facilitare, per la Repubblica italiana, la transizione verso un regime di concorrenza. Poiché tale Stato membro ha dovuto rinunciare al regime di diritto esclusivo da esso istituito, nonché alle entrate che detto regime gli garantiva, il mantenimento del canone in questione per un periodo di un anno rappresenterebbe un apporto finanziario che gli consentirebbe di adeguarsi progressivamente al nuovo regime. Il termine «obblighi» di cui all’art. 22, n. 3, della direttiva 97/13 sarebbe distinto dal termine «condizioni» utilizzato al paragrafo 2 dello stesso articolo e dovrebbe essere letto indipendentemente da quest’ultimo. Esso consentirebbe così ad uno Stato membro di imporre, per ragioni finanziarie, un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale fino al 31 dicembre 1998.</p>
<p>38      Va rilevato, al riguardo, che spetta al giudice nazionale accertare se il canone di cui trattasi nella causa principale – che nessuno contesta essere fondato sull’art. 188 del codice postale – sia connesso al diritto esclusivo relativo al servizio di telecomunicazioni pubbliche concesso alla Telecom Italia prima dell’entrata in vigore della direttiva 97/13.</p>
<p>39      Anche supponendo che un onere pecuniario come il canone in questione non sia connesso ad un diritto esclusivo concesso prima dell’entrata in vigore della direttiva 97/13, occorre esaminare se un siffatto onere rappresenti un obbligo ai sensi dell’art. 22, n. 3, di tale direttiva, che può beneficiare della deroga prevista da tale disposizione. </p>
<p>40      A tal riguardo, l’interpretazione del governo italiano si basa sulla premessa secondo cui la nozione di «obblighi» contenuta nel citato paragrafo 3 dell’art. 22 è distinta da quella di «condizioni» riportata al paragrafo 2 dello stesso articolo. Quest’ultima nozione riguarderebbe unicamente i vantaggi conferiti all’impresa nel suo interesse, mentre il termine «obblighi» comprenderebbe gli oneri imposti alle imprese, compresi quelli imposti, come nella fattispecie principale, nel solo interesse finanziario dello Stato membro interessato, indipendentemente dalle «condizioni» dell’autorizzazione. </p>
<p>41      Questa tesi non può tuttavia essere accolta. In primo luogo, emerge dall’economia sistematica di detto art. 22, nn. 2 e 3, nonché dall’impiego del termine «condizioni», in particolare agli artt. 3, 4 e 8 della direttiva 97/13 letti in combinato disposto con l’allegato di quest’ultima, per descrivere le condizioni che possono essere collegate alle autorizzazioni, che tale termine comprende la nozione di «obblighi» ai sensi dell’art. 22, n. 3, della medesima direttiva. Infatti, le condizioni che possono essere collegate alle autorizzazioni come riportate nell’allegato della detta direttiva comprendono numerosi obblighi, tra i quali figura la condizione, enunciata al punto 4.3 di tale allegato, relativa ad esigenze in materia ambientale, urbanistica e di assetto del territorio.</p>
<p>42      In secondo luogo, si deve rammentare che solo gli artt. 6 e 11 della direttiva 97/13 riguardano gli oneri pecuniari applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni nel settore dei servizi di telecomunicazioni (v., in tal senso, sentenza Albacom e Infostrada, cit., punto 26). Per quanto riguarda le licenze individuali, l’art. 11, n. 1, di tale direttiva prevede che i diritti richiesti dagli Stati membri alle imprese titolari di dette licenze sono esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per l’attuazione di tali licenze (sentenze Albacom e Infostrada, cit., punto 25, nonché 19 settembre 2006, cause riunite C 392/04 e C 422/04, i 21 Germany, Racc. pag. I 8559, punto 28). La stessa considerazione si applica ai diritti richiesti dagli Stati membri per le autorizzazioni generali ai sensi dell’art. 6 della direttiva 97/13, che prevede inoltre solo un’altra forma di contributo finanziario, cioè i contributi connessi alla fornitura del servizio universale.</p>
<p>43      Di conseguenza, la nozione di «condizioni relative alle autorizzazioni» ai sensi della direttiva 97/13 riguarda diversi diritti e obblighi, senza tuttavia comprendere gli oneri pecuniari imposti alle imprese di telecomunicazioni titolari di autorizzazioni.</p>
<p>44      Ne consegue che il termine «obblighi» ai sensi dell’art. 22, n. 3, della direttiva 97/13 non riguarda un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale, che verrebbe imposto ad un’impresa di telecomunicazioni senza alcun nesso con le condizioni di esercizio dell’autorizzazione accordatele, al solo fine di aiutare finanziariamente lo Stato membro interessato. </p>
<p>45      Alla luce delle considerazioni precedenti, occorre risolvere la questione proposta nel senso che gli artt. 6, 11, 22 e 25 della direttiva 97/13 ostano a che uno Stato membro esiga da un operatore, già titolare di un diritto esclusivo sui servizi di telecomunicazioni pubbliche, divenuto titolare di un’autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale, corrispondente all’importo precedentemente previsto come corrispettivo per il detto diritto esclusivo, per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione di detta direttiva nel diritto nazionale, cioè fino al 31 dicembre 1998.</p>
<p><b><b><b> Sulle spese</p>
<p></b></b></b>46      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:</p>
<p><b><b><b>Gli artt. 6, 11, 22 e 25 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, ostano a che uno Stato membro esiga da un operatore, già titolare di un diritto esclusivo sui servizi di telecomunicazioni pubbliche, divenuto titolare di un’autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale, corrispondente all’importo precedentemente previsto come corrispettivo per il detto diritto esclusivo, per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione di detta direttiva nel diritto nazionale, cioè fino al 31 dicembre 1998.</p>
<p></b></b></p>
<p></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-21-2-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-21-2-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-21-2-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.0</a></p>
<p>nel procedimento C-412/04, Commissione delle Comunità europee sulla incompatibilità con il diritto comunitario degli artt. 2, co. 1 e 5, 27, co. 2, e 28, co. 4 della L. Merloni Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/38/CEE &#8211; Appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-21-2-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-21-2-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">nel procedimento C-412/04, Commissione delle Comunità europee</span></p>
<hr />
<p>sulla incompatibilità con il diritto comunitario degli artt. 2, co. 1 e 5, 27, co. 2, e 28, co. 4 della L. Merloni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario  &#8211; Direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/38/CEE &#8211; Appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi &#8211; Normativa nazionale – Appalti esclusi , a causa del loro importo, dal campo di applicazione di tali direttive &#8211; Compatibilità – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Repubblica italiana avendo adottato l’art. 2, comma 1, della legge n. 109/1994 è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi delle direttive 92/50, 93/36, e 93/37 in quanto la sua applicazione può condurre a sottrarre alle procedure previste dalle direttive 92/50 e  93/36 taluni appalti misti, ossia quelli nei quali il valore dei lavori, benché accessori, rappresenti più del 50% del prezzo totale e questo rimanga inferiore al limite fissato dalla direttiva 93/37, mentre esso raggiunge le soglie stabilite dalle direttive 92/50 e 93/36.</p>
<p>L’importo di stima che in via di principio deve essere preso in considerazione al fine di verificare se la soglia stabilita dalla direttiva 93/37 sia raggiunta e, se di conseguenza, l’attribuzione dell’appalto debba rispettare le norme di pubblicità poste dalla stessa, può essere determinato solo in relazione al valore globale dei differenti lavori ed opere, sommando i valori dei differenti lotti. Poiché la normativa italiana prevede una procedura di attribuzione conforme a quanto disposto dalla direttiva 93/37 solamente nell’ipotesi in cui l’importo di stima di ciascuno di questi lotti, individualmente considerato, supera la soglia di applicazione della stessa, essa è incompatibile con tale direttiva. Pertanto, l’art. 2, comma 5 della legge 109/1994 viola le disposizioni della direttiva 93/37 in quanto limita indebitamente il ricorso alle procedure che questa istituisce.</p>
<p>In materia di affidamento dell’attività di direzione dei lavori, l’attribuzione diretta al progettista quale risulta dall’art. 27, comma 2, della legge n. 109/1994 viola le regole enunciate dalle direttive 92/50 e 93/38 per quanto riguarda gli appalti che rientrano, in considerazione del loro valore, nel campo di applicazione delle stesse. Analogamente, l’affidamento delle attività di verifica dei lavori affidata a soggetti esterni alle condizioni enunciate dall’art. 28, comma 4, della stessa legge, viola tali direttive.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
21 febbraio 2008 (<u><u>*</u></u>)</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
Nella causa C 412/04,</p>
<p>avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 24 settembre 2004,</p>
<p><b><b>Commissione delle Comunità europee,</b></b> rappresentata dai sigg. X. Lewis e K. Wiedner, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. G. Bambara, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>ricorrente,</p>
<p>contro</p>
<p><b><b>Repubblica italiana,</b></b> rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>convenuta,</p>
<p>sostenuta da:</p>
<p><b><b>Repubblica francese,</b></b> rappresentata dal sig. G. de Bergues, in qualità di agente,</p>
<p><b><b>Regno dei Paesi Bassi</b></b>, rappresentato dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti,</p>
<p><b><b>Repubblica di Finlandia,</b></b> rappresentata dalla sig.ra A. Guimaraes Purokoski, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>intervenienti,</p>
<p align=center>
<p align=center>LA CORTE (Seconda Sezione),</p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore) e J. C. Bonichot, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer</p>
<p>cancelliere: sig. R. Grass</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 novembre 2006,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></b>1        Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo adottato le disposizioni di cui:</p>
<p>–        agli artt. 2, commi 1 e 5, 17, comma 12, 27, comma 2; 30, comma 6 bis, 37 ter e 37 quater, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici (Supplemento ordinario alla GURI n. 41 del 19 febbraio 1994), come modificata dalla legge 1º agosto 2002, n. 166 (Supplemento ordinario alla GURI n. 181 del 3 agosto 2002; in prosieguo: la «legge n. 109/1994»),</p>
<p>–        all’art. 28, comma 4, della legge n. 109/1994, in combinato disposto con l’art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (Supplemento ordinario alla GURI n. 98 del 28 aprile 2000; in prosieguo: il «DPR n. 554/1999»), e all’art. 3, n. 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, relativo all’attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi (Supplemento ordinario alla GURI n. 104 del 6 maggio 1995; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 157/1995»),</p>
<p>é venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, (GU L 328, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 93/37»), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), nonché in forza degli artt. 43 CE e 49 CE e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento che ne costituiscono il corollario.</p>
<p><b><b> Contesto normativo</p>
<p><i></b><i></b> La normativa comunitaria</p>
<p></i></i>2        Le direttive 92/50, 93/36, 93/37 e 93/38 sono state adottate nell’ambito della realizzazione del mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Esse mirano a eliminare pratiche che restringono la concorrenza in generale e limitano la partecipazione dei cittadini di altri Stati membri agli appalti pubblici per dare attuazione, in particolare, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi sancite, rispettivamente, agli artt. 43 CE e 49 CE.</p>
<p>3        Secondo il sedicesimo ‘considerando’ della direttiva 92/50, gli appalti pubblici di servizi possono, in certi casi, includere lavori e dalla direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5), risulta che un appalto può essere considerato appalto pubblico di lavori soltanto se il suo oggetto consiste nel realizzare un’opera. Tali lavori non possono giustificare la classificazione del contratto come appalto pubblico di lavori nella misura in cui sono accessori e non costituiscono l’oggetto dell’appalto.</p>
<p>4        Emerge dall’art. 8 della direttiva 92/50 che gli appalti pubblici aventi per oggetto servizi elencati nell’allegato I A di tale direttiva devono essere aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli III VI di quest’ultima. Il titolo III è dedicato alla scelta delle procedure d’aggiudicazione e alle norme relative ai concorsi di progettazione.</p>
<p>5        Sono, in particolare, menzionati nella categoria 12 dell’allegato I A della direttiva 92/50 i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica, i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica nonché i servizi di sperimentazione tecnica ed analisi.</p>
<p>6        Ai sensi dell’art. 15 della direttiva 93/38, gli appalti aventi ad oggetto servizi compresi nell’allegato XVI A di tale direttiva sono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli III V di quest’ultima. Il titolo IV di detta direttiva è dedicato alle procedure per l’aggiudicazione degli appalti.</p>
<p>7        La categoria 12 di detto allegato XVI A è identica alla categoria 12 dell’allegato I A della direttiva 92/50.</p>
<p>8        Ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 93/37, «gli “appalti pubblici di lavori” sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un’amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione dei lavori relativi ad una delle attività di cui all’allegato II o di un’opera di cui alla lettera c), oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice».</p>
<p>9        L’art. 6, n. 1, di detta direttiva precisa il campo di applicazione della stessa in relazione al valore stimato dei diversi appalti pubblici di lavori in esame. Dal n. 3 dello stesso articolo risulta che, quando un’opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l’oggetto di un appalto, per valutare l’importo di cui al n. 1 di tale articolo deve essere preso in considerazione il valore di ciascun lotto e che, se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore a detto importo, le disposizioni di qust’ultimo paragrafo si applicano, in via di principio, a tutti i lotti.</p>
<p><i><i> La normativa nazionale</p>
<p></i></i>10      Gli appalti pubblici di lavori sono disciplinati dalla legge n. 109/1994, attuata dal DPR n. 554/1999.</p>
<p>11      Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 109/1994, si devono intendere per lavori pubblici, se affidati ai soggetti di cui al comma 2 di detto articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti. Tale disposizione estende il campo di applicazione della legge n. 109/1994 ai contratti misti di lavori, di forniture o di servizi nonché ai contratti di forniture o servizi che comprendono lavori accessori qualora questi ultimi assumano rilievo superiore al 50%.</p>
<p>12      L’art. 3, n. 3, del decreto legislativo n. 157/1995, prevede che, per quanto riguarda i contratti misti di lavori e di servizi nonché i contratti di servizi che comprendono lavori accessori, si applicano le disposizioni della legge n. 109/1994 qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.</p>
<p>13      L’art. 2, comma 5, della legge n. 109/1994, esclude dal campo di applicazione di quest’ultima gli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia nonché gli interventi conseguenti agli obblighi di cui all’art. 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, legge urbanistica (GURI n. 244 del 16 ottobre 1942), come modificata (in prosieguo: la «legge n. 1150/1942»). Detto art. 2, comma 5, esclude anche da tale campo di applicazione gli interventi a questi assimilabili. Tale ultima disposizione precisa che, qualora l’importo delle opere, considerate individualmente, ecceda la soglia comunitaria, i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure previste dalla direttiva 93/37.</p>
<p>14      A tal riguardo, dagli artt. 1 e 31 della legge n. 1150/1942, nonché dagli artt. 3 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme in materia di edificabilità dei suoli (GURI n. 27 del 29 gennaio 1977), come modificata (in prosieguo: la «legge n. 10/1977»), si deduce che il titolare di una concessione può realizzare per proprio conto opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale della quota dovuta a titolo di imposta.</p>
<p>15      Oltre agli appalti pubblici di lavori, la legge n. 109/1994 disciplina taluni appalti pubblici di servizi.</p>
<p>16      Pertanto, l’art. 17, comma 12, di tale legge autorizza le stazioni appaltanti ad affidare appalti pubblici di servizi aventi ad oggetto incarichi di progettazione e di direzione di lavori il cui importo stimato sia inferiore a EUR 100 000, per il tramite del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lett. d)   g), di detto art. 17 di loro fiducia previa verifica dell’esperienza e della capacità professionali dei soggetti stessi, e motivando questa scelta.</p>
<p>17      Ai sensi dell’art. 27, comma 2, della legge n. 109/1994, qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell’ordine, o ad altre amministrazioni pubbliche, o al progettista incaricato ai sensi dell’art. 17, comma 4, di detta legge, o ad altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.</p>
<p>18      Ai sensi dell’art. 28, comma 4, della legge n. 109/1994, le operazioni di collaudo sono affidate a uno, due o tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo, alla complessità e all’importo dei lavori. Tali tecnici sono nominati dalle amministrazioni appaltatrici nell’ambito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.</p>
<p>19      L’art. 30, comma 6 bis, di detta legge offre la stessa possibilità per quanto riguarda gli incarichi di verifica che sono in via di principio affidati agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o agli organismi di controllo di cui alla lett. a) di questo medesimo comma.</p>
<p>20      Dai nn. 1, 3, 8, 9, 11, 12 e 13 dell’art. 188 del DPR n. 554/1999 si evince inoltre che, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, le stazioni appaltanti attribuiscono l’incarico del collaudo ai loro collaboratori, a seconda della tipologia e della categoria degli interventi, della loro complessità e del relativo importo, nonché sulla base di criteri previamente stabiliti.</p>
<p>21      Nel caso di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei requisiti necessari, ci si rivolge a soggetti esterni iscritti in elenchi istituiti presso il Ministero dei Lavori pubblici, le Regioni o le Province autonome.</p>
<p>22      In assenza di tali elenchi, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e che rispondono alle condizioni richieste.</p>
<p>23      Gli artt. 37 bis, 37 ter e 37 quater della legge 109/94 riguardano l’affidamento degli appalti di lavori pubblici finanziati, in tutto o in parte, da soggetti privati.</p>
<p>24      L’art. 37 bis autorizza i privati a presentare alle stazioni appaltanti proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità e a stipulare i relativi contratti che comprendono il finanziamento e la gestione dei lavori.</p>
<p>25      L’art. 37 ter delinea la procedura per la selezione del promotore. Esso prevede, infatti, che le amministrazioni aggiudicatrici valutino la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico, ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione. Tali amministrazioni aggiudicatrici devono verificare l’assenza di elementi ostativi all’esecuzione di queste proposte e, esaminatele anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono a individuare la proposta che ritengono di pubblico interesse.</p>
<p>26      In tal caso, conformemente all’art. 37 quater della legge n. 109/1994, si applica una procedura ristretta al fine di ottenere la presentazione di due offerte aggiuntive. La concessione viene in seguito aggiudicata al termine di una procedura negoziata che prevede l’esame della proposta del promotore inizialmente selezionato e di queste altre due offerte. Nel corso di questa procedura, il detto promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione aggiudicatrice più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione.</p>
<p><b><b> Fase precontenziosa del procedimento </p>
<p></b></b>27      La Commissione, dopo aver ricevuto denunce sugli effetti della legge 109/1994 nella sua versione iniziale, ha seguito il processo di adozione del progetto di legge volto a modificare la legge.</p>
<p>28      In seguito all’adozione della legge 1° agosto 2002, n. 166, che modifica la legge n. 109/1994, la Commissione ha inviato, in data 19 dicembre 2002, una lettera di diffida alla Repubblica italiana, indicando a quest’ultima che talune disposizioni della legge n. 109/1994 le sembravano ancora incompatibili con il diritto comunitario.</p>
<p>29      Con lettera 26 giugno 2003, la Repubblica italiana dichiarava di condividere la maggior parte dei rilievi sollevati dalla Commissione e manifestava a quest’ultima la sua intenzione di modificare di conseguenza la normativa vigente.</p>
<p>30      Non avendo però la Repubblica italiana proceduto alle modifiche annunciate, la Commissione le ha inviato un parere motivato, in data 15 ottobre 2003, invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.</p>
<p>31      La Commissione, ritenendo insoddisfacente la posizione assunta dalla Repubblica italiana in una lettera del 22 aprile 2004, ha proposto, ai sensi dell’art. 226, secondo comma, CE, il presente ricorso.</p>
<p>32      Con ordinanza del presidente della Corte 6 aprile 2005, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia sono stati ammessi ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana. Solo il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia hanno depositato memorie di intervento.</p>
<p><b><b> Sul ricorso </p>
<p></b></b>33      Il presente ricorso si basa su sei censure.</p>
<p><i><i> Sulla prima censura</p>
<p></i></i>34      La prima censura verte sulla disciplina dei contratti misti quale risulta dalla legge n. 109/1994.</p>
<p>35      Dalle disposizioni del suo art. 2, comma 1, che ha per oggetto la delimitazione della nozione di lavori pubblici, risulta che tale legge riguarda le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, se affidate ai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo. Il comma 1 precisa che i contratti misti di lavori, forniture e servizi nonché i contratti di forniture o servizi che comprendono lavori accessori sono sottoposti alle disposizioni della legge n. 109/1994 qualora tali lavori assumano rilievo superiore al 50%.</p>
<p>36      Allo stesso modo, l’art. 3, n. 3, del decreto legislativo n. 157/1995, prevede che, per quanto riguarda i contratti misti di lavori e di servizi nonché i contratti di servizi che comprendono lavori accessori, le disposizioni della legge n. 109/94 si applicano qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.</p>
<p> Argomenti delle parti </p>
<p>37      La Commissione sostiene che il regime giuridico applicabile agli appalti misti deve dipendere dall’oggetto principale dell’appalto, determinato inter alia, ma non esclusivamente, dal valore delle diverse prestazioni. </p>
<p>38      A tale riguardo, la Commissione ritiene che, assoggettando alla disciplina sugli appalti pubblici di lavori i contratti nei quali la componente lavori è prevalente dal punto di vista economico, pur avendo tuttavia carattere accessorio rispetto alle altre prestazioni, la disciplina italiana abbia come conseguenza la sottrazione di numerosi appalti di servizi e forniture con un valore stimato superiore alle soglie d’applicazione stabilite dalle direttive 92/50 e 93/36, ma inferiore a quella prevista dalla direttiva 93/37, all’applicazione della pertinente disciplina comunitaria. </p>
<p>39      La Repubblica italiana replica che, in attesa della modifica delle norme nazionali di cui trattasi, alla quale si è proceduto al fine di rispondere alle obiezioni della Commissione, era stata adottata la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 dicembre 2003, n. 2316, sulla disciplina dei contratti misti negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi (GURI n. 79 del 3 aprile 2004, pag. 26), con la quale le amministrazioni aggiudicatrici sono state invitate a rispettare il principio secondo cui, in caso di appalti misti, è necessario tener conto, per la determinazione della normativa applicabile, dell’oggetto principale del contratto, affinché l’aspetto economico non costituisca più il criterio predominante a tal riguardo.</p>
<p>40      La legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2004 (Supplemento ordinario alla GURI n. 96 del 27 aprile 2005; in prosieguo: la «legge comunitaria 2004»), avrebbe confermato tale soluzione.</p>
<p>41      La Repubblica di Finlandia ritiene che il valore economico sia un criterio determinante nella valutazione dell’oggetto principale del contratto e che un tale approccio debba essere escluso solo in situazioni eccezionali, ossia quando il ricorso al criterio del valore economico ha come finalità di ostacolare l’applicazione del diritto comunitario.</p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>42      In via preliminare, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 10 aprile 2003, causa C 114/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I 3783, punto 9, e 14 luglio 2005, causa C 433/03, Commissione/Germania, Racc. pag. I 6985, punto 32).</p>
<p>43      A tal riguardo, non si può tener conto dell’adozione di provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi successivamente alla data di scadenza di detto termine.</p>
<p>44      Di conseguenza, è in relazione alla normativa vigente al 15 dicembre 2003, data di scadenza del termine di due mesi impartito nel parere motivato del 15 ottobre 2003, che occorre pronunciarsi sull’eventuale esistenza dell’inadempimento fatto valere nell’ambito della presente censura, posto che, a tale data, né la circolare considerata al punto 39 della presente sentenza né la normativa nazionale menzionata al punto 40 erano state adottate.</p>
<p>45      Per quanto riguarda la nozione di «appalti pubblici di lavori», ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 93/37, occorre rilevare che questa riguarda i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un’amministrazione aggiudicatrice di cui alla lett. b) di tale articolo aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione dei lavori relativi ad una delle attività di cui all’allegato II di tale direttiva o di un’opera di cui alla lett. c) di detto art. 1, oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice.</p>
<p>46      Inoltre, dal sedicesimo ‘considerando’ della direttiva 92/50, in combinato disposto con l’art. 1, lett. a), della direttiva 93/37, risulta che un appalto può essere considerato appalto pubblico di lavori soltanto se il suo oggetto corrisponde alla definizione data al punto precedente e che i lavori non possono giustificare la classificazione dell’appalto come appalto pubblico di lavori nella misura in cui sono accessori e non costituiscono l’oggetto dell’appalto.</p>
<p>47      Deriva, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte che, qualora un contratto contenga sia elementi riguardanti un appalto pubblico di lavori sia elementi riguardanti un altro tipo di appalto pubblico, è l’oggetto principale del contratto a determinare quale direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici debba in linea di principio essere applicata (v. sentenza 18 gennaio 2007, causa C 220/05, Auroux e a., Racc. pag. I 385, punto 37).</p>
<p>48      Pertanto, il campo di applicazione della direttiva 93/37 è collegato all’oggetto principale del contratto, il quale deve essere determinato nell’ambito di un esame obiettivo dell’insieme dell’appalto cui si riferisce tale contratto.</p>
<p>49      Questa determinazione deve avvenire tenendo conto degli obblighi essenziali che prevalgono e che, in quanto tali, caratterizzano tale appalto in opposizione a quelli che rivestono solo un carattere accessorio o complementare e sono imposti dall’oggetto stesso del contratto; il valore rispettivo delle varie prestazioni presenti costituisce, a tal riguardo, solo un criterio tra altri da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’oggetto principale del contratto.</p>
<p>50      Da quanto precede si può dedurre, come ha indicato l’avvocato generale ai paragrafi 38 e 74 delle sue conclusioni, che il valore dei lavori non può costituire, in ogni caso, il criterio esclusivo idoneo a comportare l’applicazione della legge n. 109/1994 ad un contratto misto, allorché questi lavori sono solo accessori, salvo violare le disposizioni della direttiva 93/37.</p>
<p>51      La regola contenuta nell’art. 2, comma 1, della legge n. 109/1994 ha anche per effetto di violare le disposizioni delle direttive 92/50 e 93/36 in quanto la sua applicazione può condurre a sottrarre alle procedure previste da queste direttive taluni appalti misti, ossia quelli nei quali il valore dei lavori, benché accessori, rappresenti più del 50% del prezzo totale e quest’ultimo rimanga inferiore al limite fissato dalla direttiva 93/37, mentre esso raggiunge le soglie stabilite dalle direttive 92/50 e 93/36.</p>
<p>52      Di conseguenza, occorre constatare che la Repubblica italiana, avendo adottato l’art. 2, comma 1, della legge n. 109/1994, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37.</p>
<p><i><i> Sulla seconda censura</p>
<p></i></i>53      La seconda censura si riferisce all’attribuzione diretta di lavori o di opere al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato se questi lavori o opere hanno un valore inferiore alla soglia di applicazione della direttiva 93/37.</p>
<p>54      Ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge n. 109/1994, gli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia, gli interventi conseguenti agli obblighi di cui all’art. 28, quinto comma, della legge n. 1150/1942, e i lavori analoghi a queste due categorie di interventi, non rientrano nel campo d’applicazione della legge n. 109/1994. Il detto art. 2, comma 5, precisa tuttavia che, qualora l’importo delle singole opere ecceda la soglia stabilita dalle norme comunitarie in vigore, l’attribuzione dell’appalto deve avvenire nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37.</p>
<p>55      Dagli artt. 1 e 31 della legge n. 1150/1942 nonché dagli artt. 3 e 11 della legge n. 10/1977, si deduce anche che il titolare di una concessione può realizzare per proprio conto opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale della quota dovuta a titolo di imposta. </p>
<p> Argomenti delle parti </p>
<p>56      La Commissione sostiene, da un lato, che le disposizioni della legge n. 109/1994, in combinato disposto con le disposizioni pertinenti delle leggi n. 1150/1942 e n. 10/1977, consentono l’affidamento diretto dei lavori o di un’opera che costituiscono appalti pubblici di lavori ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 93/37 al titolare di una convenzione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato, senza garantire, con disposizioni esplicite, l’applicazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento sanciti dal Trattato CE, che devono essere rispettati anche se l’importo valutato è inferiore alla soglia di applicazione di tale direttiva. </p>
<p>57      D’altra parte essa afferma che, per determinare se tale soglia sia raggiunta, occorre calcolare il valore complessivo dei lavori e/o delle opere che rientrano nella convenzione stipulata fra il privato e l’amministrazione, poiché tali lavori e/o tali opere devono essere considerati come lotti distinti di un unico appalto. Il fatto che, secondo la normativa nazionale, le procedure di gara si applicano solo se questa convenzione comprende opere o lavori che, singolarmente considerati, hanno un valore che supera la soglia di applicazione delle norme comunitarie in materia, violerebbe quindi le disposizioni della direttiva 93/37, escludendo dal campo di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento appalti il cui valore complessivo è superiore a detta soglia, e ciò a causa dell’insufficienza degli importi corrispondenti a ciascuna delle prestazioni che questi appalti comprendono.</p>
<p>58      Secondo la Repubblica italiana, per quanto riguarda, in primo luogo, le opere di urbanizzazione di un valore inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria e eseguite dal titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato, non è necessario, nella fase del recepimento, richiamare specificamente le norme del Trattato in materia di pubblicità e di concorrenza nonché le relative interpretazioni giurisprudenziali della Corte.</p>
<p>59      In secondo luogo, la Repubblica italiana mette in evidenza sia le particolarità del settore dell’urbanizzazione, nel quale i lottizzatori si sostituiscono alle collettività locali, sia le caratteristiche delle convenzioni di lottizzazione concluse tra queste collettività e questi lottizzatori.</p>
<p>60      Siffatte convenzioni comporterebbero solo l’obbligo, per la collettività locale interessata, di rilasciare concessioni edilizie, con l’onere per il lottizzatore di realizzare i lavori di urbanizzazione della zona di cui trattasi, sulla base di progetti che la detta collettività si riserva di approvare.</p>
<p>61      Il fatto di aver affidato allo stesso lottizzatore la realizzazione di opere multiple, per natura eterogenee, non potrebbe comportare, per il solo motivo che il lottizzatore è proprietario dei suoli interessati, l’obbligo di aggregare queste opere ai fini dell’applicazione della direttiva 93/37. La Repubblica italiana sottolinea, a tal riguardo, che, nella sentenza 12 luglio 2001, causa C 399/98, Ordine degli Architetti e a. (Racc. pag. I 5409), la Corte si è pronunciata su una situazione diversa da quella della fattispecie, in quanto riguardava la realizzazione di un’opera avente carattere palesemente unitario.</p>
<p>62      Secondo il Regno dei Paesi Bassi, gli appalti pubblici il cui valore si colloca al di sotto delle soglie di applicazione previste dalle direttive in materia, sfuggono al principio di trasparenza. Esso aggiunge che queste direttive prevedono esse stesse esplicitamente talune deroghe, avendo così il legislatore comunitario scelto, in tali casi, di dare la priorità a interessi diversi dalla trasparenza.</p>
<p>63      La Repubblica di Finlandia sostiene che gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie fissate dalle dette direttive, benché siano, per tale motivo, esclusi dal campo di applicazione di queste, sono assoggettati di diritto alle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci e dei servizi e alla libertà di stabilimento.</p>
<p>64      Di conseguenza, la normativa nazionale non dovrebbe, per quanto riguarda i detti appalti, introdurre un obbligo specifico di pubblicità o di messa in concorrenza. </p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>65      Occorre in primo luogo rilevare che il legislatore comunitario ha fatto la scelta esplicita e di principio di lasciare gli appalti inferiori ad un certo limite al di fuori del regime di pubblicità che ha introdotto, non imponendo di conseguenza alcun obbligo specifico relativamente ad essi.</p>
<p>66      Inoltre, quando sia accertato che un tale appalto presenti un interesse transfrontaliero certo, l’affidamento, in mancanza di qualsiasi trasparenza, di tale appalto ad un’impresa con sede nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate a tale appalto. Salvo non sia giustificata da circostanze obiettive, siffatta disparità di trattamento, che, escludendo tutte le imprese aventi sede in un altro Stato membro, opera principalmente a danno di queste ultime, costituisce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, vietata ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE (v., in tal senso, riguardo alla direttiva 92/50, sentenza 13 novembre 2007, causa C 507/03, Commissione/Irlanda, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 30 e 31, nonché la giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>67      Nella misura in cui, da una parte, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, ai sensi dell’art. 249 CE, le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere e, dall’altra, il legislatore comunitario ha escluso, in particolare mediante la fissazione di soglie, taluni appalti dal campo di applicazione della direttiva 93/37, gli Stati membri non sono tenuti ad adottare, nella loro normativa di trasposizione di tale direttiva, disposizioni che richiamano l’obbligo di rispettare gli artt. 43 CE e 49 CE, che trova applicazione solo nelle condizioni richiamate al punto precedente della presente sentenza.</p>
<p>68      L’astensione a tal riguardo del legislatore italiano, per quanto riguarda gli appalti pubblici che interessano le opere di urbanizzazione di un valore inferiore alla soglia di applicazione della direttiva 93/37 eseguite dal titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato, nel caso in cui è dimostrata l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, non mette perciò in discussione l’applicabilità ai detti appalti degli artt. 43 CE e 49 CE.</p>
<p>69      Di conseguenza, la seconda censura, in quanto si basa sulla violazione delle norme fondamentali del Trattato, deve essere respinta.</p>
<p>70      In secondo luogo, riguardo al campo di applicazione dell’art. 2, comma 5, della legge n. 109/1994, in relazione a quanto disposto dalla direttiva 93/37, occorre anzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che una disposizione di diritto nazionale che prevede la realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione da parte del titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato, a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, faccia parte di un complesso di norme in materia urbanistica dotate di caratteristiche proprie e dirette al raggiungimento di specifici obiettivi, distinti da quelli della direttiva 93/37, non è sufficiente a escludere la realizzazione diretta dall’ambito di applicazione di quest’ultima, qualora risultino soddisfatti tutti gli elementi necessari affinché essa vi rientri (v. sentenza Ordine degli Architetti e a., cit., punto 66). </p>
<p>71      Questa realizzazione deve pertanto essere assoggettata alle procedure previste dalla direttiva 93/37 allorché soddisfa le condizioni indicate da quest’ultima perché sussista un appalto pubblico di lavori e, in particolare, allorché è presente l’elemento contrattuale richiesto dall’art. 1, lett. a), di tale direttiva e il valore dell’opera è pari o superiore alla soglia fissata all’art. 6, n. 1, della stessa.</p>
<p>72      Inoltre, dall’art. 6, n. 3, della direttiva 93/37 risulta che, quando un’opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l’oggetto di un appalto, deve essere preso in considerazione il valore di ciascun lotto per valutare l’importo di cui al n. 1 dello stesso articolo, che determinerà se tale direttiva si applichi o meno a tutti i lotti. Peraltro, in applicazione dell’art. 6, n. 4, della stessa, nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarsi all’applicazione della direttiva 93/37.</p>
<p>73      Di conseguenza, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, qualora la convenzione stipulata tra un singolo, proprietario di suoli edificatori, e l’amministrazione comunale risponda ai criteri di definizione della nozione di «appalti pubblici di lavori» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 93/37, richiamati al punto 45 della presente sentenza, l’importo di stima che in via di principio deve essere preso in considerazione al fine di verificare se la soglia stabilita da tale direttiva sia raggiunta, e se, di conseguenza, l’attribuzione dell’appalto debba rispettare le norme di pubblicità poste dalla stessa, può essere determinato solo in relazione al valore globale dei differenti lavori ed opere, sommando i valori dei differenti lotti.</p>
<p>74      Prevedendo una procedura di attribuzione conforme a quanto disposto dalla direttiva 93/37 unicamente nell’ipotesi in cui l’importo di stima di ciascuno di questi lotti, considerato individualmente, supera la soglia di applicazione della stessa, la normativa italiana è incompatibile con tale direttiva.</p>
<p>75      Da quanto precede risulta che l’art. 2, comma 5, della legge n. 109/1994 viola le disposizioni della direttiva 93/37 limitando indebitamente il ricorso alle procedure che questa istituisce.</p>
<p><i><i> Sulla terza censura</p>
<p></i></i>76      La terza censura verte sull’affidamento delle attività di progettazione, di direzione e di vigilanza dei lavori nell’ambito di appalti pubblici di servizi con un valore inferiore alle soglie di applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.</p>
<p>77      Secondo gli artt. 17, comma 12, e 30, comma 6 bis, della legge n. 109/1994, gli appalti pubblici di servizi aventi ad oggetto attività di progettazione, di direzione dei lavori nonché attività di verifica dell’esecuzione di questi ultimi, il cui importo stimato sia inferiore alla soglia di applicazione della direttiva 92/50, possono essere affidati a soggetti che godono della fiducia della stazione appaltante.</p>
<p> Argomenti delle parti </p>
<p>78      La Commissione critica queste disposizioni, che autorizzano il ricorso ad un metodo di attribuzione degli appalti pubblici di servizi in questione che esclude qualsiasi forma di pubblicità, poiché, anche se questi appalti non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 92/50, essi restano assoggettati alle norme del Trattato relative alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento nonché ai principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza.</p>
<p>79      La Repubblica italiana fa valere che ogni regola di diritto derivato deve essere interpretata sulla base dei principi generali del Trattato e che qualsiasi interpretazione che se ne discostasse sarebbe illegittima. L’eventuale illegittimità potrebbe in ogni caso risultare solo da una cattiva applicazione della norma ad un caso di specie. Non potrebbe quindi sussistere, nella fase del recepimento della normativa comunitaria, un obbligo di far riferimento specificamente alle disposizioni del Trattato.</p>
<p>80      Essa aggiunge che una circolare ministeriale aveva attirato l’attenzione delle amministrazioni aggiudicatrici sulla necessità di rispettare i principi generali di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza, e che, in ogni caso, l’attribuzione diretta degli appalti di cui trattasi a soggetti di fiducia può avvenire solo dopo verifica della loro esperienza e della loro capacità professionali.</p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>81      Come è stato indicato al punto 66 della presente sentenza, è pacifico che gli appalti pubblici di servizi che si collocano al di fuori del campo di applicazione della direttiva 92/50 e per i quali è dimostrato che presentano un interesse transfrontaliero certo, rimangono assoggettati alle libertà fondamentali previste dal Trattato alle condizioni precisate dalla giurisprudenza richiamata nel detto punto.</p>
<p>82      Dal momento che gli obblighi derivanti dal diritto primario relativi alla parità di trattamento e alla trasparenza trovano così applicazione di pieno diritto a questi appalti anche se esclusi dal campo di applicazione della detta direttiva in considerazione del loro importo, purché siano rispettate le condizioni stabilite da questa giurisprudenza, non si può richiedere che la normativa nazionale di recepimento della detta direttiva li richiami esplicitamente.</p>
<p>83      Pertanto occorre respingere la terza censura.</p>
<p><i><i> Sulla quarta e la quinta censura</p>
<p></i></i>84      La quarta censura verte sulle disposizioni dell’art. 27, comma 2, della legge n. 109/1994, secondo le quali, qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare le attività di direzione dei lavori che spettano in via di principio ai loro uffici tecnici, queste attività sono affidate al progettista incaricato ai sensi dell’art. 17, comma 4, di detta legge.</p>
<p>85      La quinta censura si riferisce all’affidamento delle operazioni di collaudo e dei compiti di vigilanza di lavori pubblici così come disciplinata dagli artt. 28, comma 4, della legge n. 109/1994 e 188 del DPR n. 554/1999. Dal combinato disposto di queste disposizioni risulta che, se questi compiti spettano in via di principio agli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in caso di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l’amministrazione può affidare i detti compiti a soggetti esterni iscritti in elenchi appositamente istituiti presso il Ministero dei Lavori pubblici, senza esperire nessuna procedura di messa in concorrenza.</p>
<p> Argomenti delle parti</p>
<p>86      La Commissione ritiene che le disposizioni degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, della legge n. 109/1994, in quanto consentono di attribuire direttamente, senza messa in concorrenza, gli appalti pubblici di servizi in questione, violino, a seconda del valore dei detti appalti, sia le direttive 92/50 e 93/38, sia gli artt. 43 CE e 49 CE. </p>
<p>87      La Repubblica italiana replica che ha preso atto delle critiche formulate dalla Commissione ed ha di conseguenza modificato la sua normativa adottando la legge comunitaria 2004.</p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>88      Occorre sottolineare, in via preliminare, che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 42 della presente sentenza, nell’ambito della valutazione delle censure formulate dalla Commissione deve essere presa in considerazione solo la normativa nazionale vigente al 15 dicembre 2003.</p>
<p>89      In primo luogo, occorre rilevare che le uniche deroghe consentite all’applicazione delle direttive 92/50 e 93/38 sono quelle in essa tassativamente ed espressamente menzionate (v., per analogia, sentenze 18 novembre 1999, causa C 107/98, Teckal, Racc. pag. I 8121, punto 43, nonché 11 maggio 2006, causa C 340/04, Carbotermo e Consorzio Alisei, Racc. pag. I 4137, punto 45).</p>
<p>90      Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 101 delle sue conclusioni, le attività di direzione e di vigilanza dei lavori rientrano nella categoria 12 sia dell’allegato I A della direttiva 92/50 che dell’allegato XVI A della direttiva 93/38.</p>
<p>91      A tal riguardo, risulta, da un lato, dall’art. 8 della direttiva 92/50 che gli appalti che hanno per oggetto i servizi che figurano nell’allegato I A vengono aggiudicati conformemente, in particolare, alle disposizioni del titolo III di tale direttiva che è dedicato alla scelta delle procedure di aggiudicazione e, dall’altro, dall’art. 15 della direttiva 93/38 che gli appalti di forniture e di lavori nonché gli appalti che hanno per oggetto servizi che figurano nell’allegato XVI A vengono aggiudicati conformemente, in particolare, alle disposizioni del titolo IV di quest’ultima direttiva relativo alle procedure di aggiudicazione.</p>
<p>92      Di conseguenza, in quanto l’affidamento dell’attività di direzione dei lavori deve essere effettuato conformemente alle regole enunciate dalle direttive 92/50 e 93/38, l’attribuzione diretta al progettista quale risulta dall’art. 27, comma 2, della legge n. 109/1994, viola queste direttive per quanto riguarda gli appalti che rientrano, in considerazione del loro valore, nel campo di applicazione delle stesse.</p>
<p>93      Analogamente, in quanto l’affidamento delle attività di verifica dei lavori deve essere effettuata conformemente alle regole enunciate dalle direttive 92/50 e 93/38, l’affidamento a soggetti esterni alle condizioni enunciate dagli artt. 28, comma 4, della legge n. 109/1994, e 188 del DPR n. 554/1999, viola le dette direttive per quanto riguarda gli appalti che rientrano nel loro campo di applicazione.</p>
<p>94      In secondo luogo, per quanto riguarda gli appalti per i quali il valore dei servizi interessati è inferiore alla soglia di applicazione delle direttive 92/50 e 93/38, l’assenza, nelle disposizioni nazionali applicabili, di menzione esplicita relativa all’applicazione degli obblighi derivanti dal Trattato, non può significare, come è stato detto ai punti 68 e 82 della presente sentenza, che non è imposto il rispetto del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza nell’attribuzione di tali appalti purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla giurisprudenza ricordata al punto 66 della presente sentenza.</p>
<p>95      Di conseguenza, la quarta e quinta censura devono essere respinte in quanto si riferiscono alla violazione degli artt. 43 CE e 49 CE, ma sono fondate per il resto.</p>
<p><i><i> Sulla sesta censura</p>
<p></i></i>96      La sesta censura verte sugli artt. 37 bis, 37 ter e 37 quater della legge n. 109/1994, in applicazione dei quali le amministrazioni possono autorizzare l’esecuzione, mediante soggetti esterni ad esse, di lavori pubblici suscettibili di gestione economica secondo un progetto di attribuzione specifico. In una prima fase, i terzi sono invitati a presentare, in quanto promotori, proposte per l’attribuzione di concessioni, ed i costi sono assunti, parzialmente o integralmente, da questi promotori. Una volta valutate le proposte, quelle ritenute di interesse pubblico vengono selezionate in una seconda fase nel corso della quale viene aperta, per ciascuna delle proposte accolte, una procedura di gara ristretta destinata a selezionare due offerte.</p>
<p>97      L’amministrazione aggiudicatrice apre poi una procedura negoziata con il promotore e gli altri soggetti che hanno presentato le due migliori offerte nell’ambito della detta procedura di gara e il promotore ha la possibilità di adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione più conveniente.</p>
<p> Argomenti delle parti</p>
<p>98      La Commissione fa valere che questa normativa può costituire una violazione del principio di parità di trattamento.</p>
<p>99      Essa ritiene infatti che le modalità di messa in concorrenza della concessione conferiscano al promotore un doppio vantaggio rispetto a tutti gli altri concorrenti potenziali.</p>
<p>100    Così, da una parte, il promotore sarebbe automaticamente chiamato a partecipare alla procedura negoziata al fine dell’attribuzione della concessione, indipendentemente da qualsiasi confronto tra la sua proposta e le offerte presentate dai partecipanti alla gara.</p>
<p>101    D’altra parte, il promotore avrebbe la possibilità di modificare la sua proposta nel corso della procedura negoziata al fine di adeguarla all’offerta giudicata dall’amministrazione più conveniente. In concreto questo vantaggio equivarrebbe al riconoscimento, a favore del promotore, di un diritto di priorità nell’attribuzione della concessione.</p>
<p>102    La Repubblica italiana precisa che la legge comunitaria 2004, di cui al punto 40 della presente sentenza, ha preso in considerazione le obiezioni della Commissione.</p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>103    Dall’art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte e dalla giurisprudenza ad esso relativa emerge che il ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi e che tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivoco al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (sentenza 26 aprile 2007, causa C 195/04, Commissione/Finlandia, Racc. pag. I 3351, punto 22 e la citata giurisprudenza).</p>
<p>104    Nella fattispecie, il ricorso della Commissione, per quanto riguarda la presente censura, non soddisfa questi requisiti.</p>
<p>105    Infatti, con il proprio ricorso, la Commissione chiede che sia dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno a taluni obblighi che ad essa incombono in forza delle direttive 92/50, 93/36, 93/37 e 93/38 nonché degli artt. 43 CE e 49 CE. Ora, nell’ambito di questa censura, essa non indica quali di queste direttive e/o disposizioni del Trattato la Repubblica italiana avrebbe precisamente violato commettendo asseritamente una violazione del principio di parità di trattamento.</p>
<p>106    Inoltre, per quanto riguarda gli artt. 43 CE e 49 CE, questi non prescrivono un obbligo generale di parità di trattamento ma contengono, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 66 della presente sentenza, un divieto di discriminazione in base alla cittadinanza. Ora, la Commissione non fornisce alcuna indicazione relativa all’eventuale esistenza di una tale discriminazione nell’ambito della presente censura.</p>
<p>107    Pertanto, la sesta censura deve essere dichiarata irricevibile.</p>
<p>108    Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che, avendo adottato:</p>
<p>–        l’art. 2, comma 1, della legge n. 109/1994, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37,</p>
<p>–        l’art. 2, comma 5, della detta legge, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 93/37, e</p>
<p>–        gli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, della medesima legge, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle direttive 92/50 e 93/38.</p>
<p><b><b> Sulle spese</p>
<p></b></b>109    Ai sensi dell’art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Essendo la Commissione rimasta soccombente su parte della seconda, della quarta e della quinta censura nonché sulla terza censura, inoltre essendo stata la sesta censura dichiarata irricevibile, ed essendo la Repubblica italiana rimasta soccombente sulla prima censura nonché su parte della seconda, della quarta e della quinta censura, occorre statuire che ciascuna delle due parti sopporterà le proprie spese.</p>
<p>110    Conformemente all’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:</p>
<p><b><b>1)      Avendo adottato:</p>
<p>–        l’art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, come modificata dalla legge 1º agosto 2002, n. 166, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, e della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE;</p>
<p>–        l’art. 2, comma 5, di detta legge, come modificata, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 93/37, come modificata, e </p>
<p>–        gli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, della stessa legge, come modificata, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 92/50, e della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.</p>
<p>2)      Il ricorso è respinto per il resto</p>
<p>3)      La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.</p>
<p>4)      La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.</p>
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