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	<title>21/2/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/2/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.753</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-753/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-753/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.753</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Autoscuola Bisio di Nadia Risso &#038; C. (avv.ti Ranaboldo, Ludogoroff) c. Provincia di Alessandria (Avv.ti Vella, Terzano, Sannazzaro) e Autoscuola Drive Center Paolo (avv.ti Deluigi, Verduci, Ingicco) valutazione non manifesta infondatezza istanza di regolamento di competenza da parte del Giudice di primo grado</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-753/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.753</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-753/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.753</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> Autoscuola Bisio di Nadia Risso &#038; C. (avv.ti Ranaboldo, Ludogoroff) c. Provincia di Alessandria (Avv.ti Vella, Terzano, Sannazzaro) e Autoscuola Drive Center Paolo (avv.ti Deluigi, Verduci, Ingicco)</span></p>
<hr />
<p>valutazione non manifesta infondatezza istanza di regolamento di competenza da parte del Giudice di primo grado</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giudizio amministrativo – Regolamento di competenza – Sommaria delibazione fondatezza istanza regolamento di competenza da parte del Giudice – Successivamente entrata in vigore L. 205/00 – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Giudice di primo grado può deliberare sommariamente la fondatezza dell’istanza di regolamento di competenza a seguito dell’entrata in vigore della L. 205/2000 e può rigettarla quando l’impugnazione dell’atto a dedotta efficacia ultraregionale sia privo di carattere provvedimentale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA</B><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />
<b><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE</b><br />
<b>&#8211; SEZIONE I &#8211;</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sull’istanza di regolamento di competenza relativa al ricorso R.G.R. n. 98/07, proposto dalle ditte<b><br />
<BR><br />
AUTOSCUOLA BISIO DI NADIA RISSO &#038; C. </b>e<B> AUTOSCUOLA ZUNINO BARTOLOMEO DI ZUNINO BARTOLOMEO</B>, in persona dei rispettivi titolari, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Ranaboldo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50, come da mandato in calce al ricorso;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro la</p>
<p></p>
<p align=justify>
<BR><br />
PROVINCIA DI ALESSANDRIA</b>, in persona del Presidente <i>pro-tempore</i> della Giunta Provinciale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.P. 31 gennaio 2007, n. 39 ed in tale qualità rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Vella, Paola Terzano e Daniela Sannazzaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio della terza in Torino, via Bligny, 11, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti della ditta</p>
<p></p>
<p align=justify>
AUTOSCUOLA DRIVE CENTER PAOLO</b>, già Autoscuola Zunino Geom. Paolo di Zunino Paolo Ottavio, in persona del titolare, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Deluigi, Jenny Verduci e Raffaele Ingicco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, via del Carmine, 2, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
nonché contro la</p>
<p></p>
<p align=justify>
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b>, in persona del Presidente <i>pro-tempore</i>, non costituito in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della determinazione dirigenziale 21 dicembre 2006, n. 297/170185 della Direzione Trasporti della Provincia di Alessandria, recante autorizzazione in sanatoria al trasferimento di sede da Valenza ad Ovada in favore della Autoscuola Drive Center Carlo, nonché di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e comunque collegato, ivi compreso, occorrendo, il parere 19 ottobre 2006, n. S751 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la nota 14 luglio 2006, prot. n. 27033/06 della stessa Autorità, nonché, sempre occorrendo, della deliberazione G.P. 29 agosto 1996, n. 1394/41647, portante approvazione dello schema territoriale per la programmazione delle autoscuole della Provincia di Alessandria;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Alessandria e della ditta controinteressata;<br />
Vista l’istanza di regolamento di competenza proposta dalla ditta controinteressata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 21 febbraio 2007 l’avv. Ilaria Deluigi per la ditta controinteressata richiedente il regolamento di competenza, l’avv. Carlo Ranaboldo per le ditte ricorrenti e l’avv. Daniela Sannazzaro per la Provincia di Alessandria;<br />
Visto l’art. 31, comma 4 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto di dover pronunciare decisione semplificata a sensi della disposizione sopra citata;</p>
<p>Considerato che la domanda di regolamento di competenza è proposta sul rilievo che l’impugnazione è estesa al “parere 19 ottobre 2006, n. S751 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la nota 14 luglio 2006, prot. n. 27033/06 della stessa Autorità”: atti che avrebbero efficacia su tutto il territorio nazionale e quindi determinerebbero la competenza del T.A.R. del Lazio;<br />
Considerato che a sostegno dell’istanza la ditta controinteressata richiama un precedente giurisprudenziale in cui si è affermato che “lo spostamento di competenza dal T.A.R. periferico a favore di quello del Lazio si ha per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di Autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente in connessione con un atto di applicazione, senza che assuma rilievo la maggiore o minore importanza che detta impugnativa riveste nell’economia generale del ricorso, trattandosi di questione che, rientrando nella competenza del Giudice di merito, non può essere neppure sommariamente delibata in sede di regolamento di competenza” (Cons. St., IV, 2 aprile 1997, n. 326);<br />
Considerato che il precedente citato risale a data anteriore a quella di entrata in vigore della L. 21 luglio 2000, n. 205, che ha introdotto l’istituto della sommaria delibazione della fondatezza dell’istanza di regolamento di competenza da parte del Giudice di prime cure;<br />
Considerato che la ditta istante richiama poi un altro precedente (Cons. St., VI, 19 ottobre 2006, n. 6264), che però non offre indicazioni circa la portata del potere di sommaria delibazione in argomento;<br />
Ritenuto che, a termini di legge, detto potere non può che tradursi nell’apprezza-mento della non manifesta infondatezza dell’istanza, con correlativo obbligo di non dare corso alla stessa nei casi in cui questa appaia manifestamente infondata;<br />
Ritenuto che tale apprezzamento comporta la valutazione della rilevanza del-l’impugnazione dell’atto a dedotta efficacia ultraregionale tanto sotto il profilo della verifica di tale efficacia, che sotto quello della natura effettivamente provvedimentale dell’atto stesso e della sussistenza nel testo ricorso di censure ad esso direttamente riferibili;<br />
Ritenuto infatti che se la verifica non potesse estendersi a tutti i profili sopra considerati, si consentirebbe alla parte istante un espediente dilatorio in palese violazione del fine perseguito dalla legge di riforma del processo amministrativo;<br />
Ritenuto, per quanto riguarda il caso in esame, che, se i due atti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato citati nell’epigrafe del ricorso promanano da un organo centrale e di per sé non hanno efficacia territorialmente limitata, ciò nondimeno essi sono privi di carattere provvedimentale, posto che, come riferisce la stessa ditta istante, essi consistono nella mera <i>raccomandazione</i> alle Province italiane di “evitare con i propri regolamenti e con i singoli provvedimenti, di introdurre ulteriori limitazioni all’entrata nel settore, dettate da finalità di mantenimento dell’attuale struttura dell’offerta e non riconducibili direttamente alla normativa statale”;<br />
Ritenuto che quanto precede trova conferma nella circostanza che manca, nel testo del ricorso, qualsiasi deduzione di illegittimità ad essi direttamente riferibile, tanto che il loro coinvolgimento fra gli atti formalmente (ma non sostanzialmente) impugnati assume carattere meramente tuzioristico;<br />
Ritenuto che per le esposte regioni l’istanza di regolamento di competenza in esame deve dichiararsi manifestamente infondata;<br />
Ritenuto che quanto precede comporta, a termini di legge, la soccombenza della parte istante anche in tema di spese di lite, liquidate come in dispositivo;<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sull’istanza di regolamento di competenza proposta nel ricorso di cui in epigrafe, la dichiara manifestamente infondata.<br />
Condanna la parte istante a rifondere in favore delle parti ricorrenti le spese della presente fase di giudizio, liquidate in complessivi € 600,00, oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 21 febbraio 2007 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto		&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Paolo Lotti			&#8211; I^ Referendario																																																																																										</p>
<p align=center>
Depositata in segreteria a sensi di legge<br />
il 21 febbraio 2007</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-753/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.753</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.760</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-760/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-760/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-760/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.760</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti Eterno (avv. Dattilo) c. Prefettura di Alessandria (Avvocatura Distrettuale dello Stato) diniego autorizzazione all&#8217;attività di vigilanza illegittimo se motivato soltanto in riferimento al numero degli istituti di vigilanza già esistenti Autorizzazioni – Attività di vigilanza privata – Diniego – Per motivi numerici –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-760/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.760</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-760/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.760</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti<br /> Eterno (avv. Dattilo) c. Prefettura di Alessandria (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>diniego autorizzazione all&#8217;attività di vigilanza illegittimo se motivato soltanto in riferimento al numero degli istituti di vigilanza già esistenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni – Attività di vigilanza privata – Diniego – Per motivi numerici – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I provvedimenti di diniego dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza privata devono indicare le ragioni in base alle quali l’interesse pubblico sarebbe danneggiato dal rilascio di una nuova autorizzazione, non potendo legittimamente limitarsi ad un giudizio di non necessità sulla base del numero degli istituti di vigilanza già esistenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; I sezione &#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 173-07 proposto da</p>
<p><b>ETERNO Renzo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Dattilo, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Torino, via Madama Cristina n. 8,</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>la <b>Prefettura di ALESSANDRIA</b>, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti n. 45,</p>
<p>la <b>Questura di ALESSANDRIA</b>, in persona del Questore pro-tempore,</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
della ditta <b>“ECHELON srl”</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio,</p>
<p align=center>
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
del decreto del Prefetto di Alessandria 13.11.06 prot. n. 23312/06 AREA II.V., notificato dalla Questura di Alessandria in data 29.11.06, con il quale si stabilisce: “<i>l’istanza in epigrafe, per i motivi in premessa, è respinta”</i>; nonché di ogni altro atto ad esso antecedente, consequenziale, presupposto e/o connesso, ed in particolare dell’atto della Prefettura di Alessandria 9.08.2006 prot. 21312/06 Area II.V. di avvio di procedimento ex lege 241/90;</p>
<p align=center>
e per la conseguente condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, o, in subordine per equivalente economico.</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
	Relatore il dott. Paolo Lotti;<br />	<br />
		Uditi, all’udienza camerale del 21 febbraio 2007, per la parte ricorrente l’avv. Rosaio per delega dell’avv. Dattilo e, per l’Amministrazione, l’avv. Giua;<br />	<br />
Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Ritenuto fondato il ricorso, atteso che, come ha recentemente specificato la giurisprudenza amministrativa, è pur vero che, nell’autorizzare un’attività economica, specie quando sia tale da incidere su interessi primari della cittadinanza, come nel caso dell’autorizzazione prefettizia all’esercizio dell’attività di vigilanza privata, la P.A. gode di ampia discrezionalità; tuttavia, i provvedimenti di diniego dell’autorizzazione all’esercizio dell&#8217;attività di vigilanza privata di cui all’art. 134 t.u.p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) non possono essere motivati solo in base al numero degli istituti, delle guardie e dei sistemi di vigilanza esistenti, ma debbono dare ragione di come l’interesse pubblico sarebbe danneggiato dal rilascio di una nuova autorizzazione, sicché, a tutela della sfera di libertà economica costituzionalmente garantita, il diniego stesso non può legittimamente fondarsi su un mero giudizio di non necessità di un ulteriore istituto (che finisce per tutelare la posizione di mercato dei soggetti già autorizzati e non l&#8217;interesse alla sicurezza pubblica) (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2197);<br />
Ritenuto, pertanto, l’illegittimità del provvedimento impugnato che omette, nella motivazione, tale necessaria valutazione e ritenuto, pertanto, sussistente il difetto di motivazione dedotto in ricorso;<br />
	Ritenuto, di conseguenza, fondato il ricorso per tale motivo, da considerarsi assorbente rispetto ad ogni altro motivo dedotto e, per l’effetto, di dover annullare il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A.;<br />	<br />
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71 nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A.<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2007, con l’intervento dei signori magistrati:</p>
<p>#NOME?	GOMEZ de AYALA &#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	BAGLIETTO	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	LOTTI		&#8211;	1° Referendario, estensore</p>
<p align=center>Depositata in segreteria a sensi di legge<br />
il 21 febbraio 2007</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-760/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.760</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.763</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-763/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-763/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.763</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Tenuta Villa Orsini s.r.l. (avv.ti Ludogoroff, Aliberti, Ferrero) c. Comune di Capriata d’Orba (avv.ti Greppi, Monti, Razeto) non impugnabilità preavviso di rigetto; ammissibile sanatoria paesaggistica solo per interventi minori 1. – Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Natura endoprocedimentale – Impugnazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-763/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-763/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.763</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Tenuta Villa Orsini s.r.l. (avv.ti Ludogoroff, Aliberti, Ferrero) c. Comune di Capriata d’Orba (avv.ti Greppi, Monti, Razeto)</span></p>
<hr />
<p>non impugnabilità preavviso di rigetto; ammissibile sanatoria paesaggistica solo per interventi minori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Natura endoprocedimentale – Impugnazione – Inammissibile.</p>
<p>2. &#8211; Edilizia e urbanistica – Beni sottoposti a vincolo ambientale – Edificazione in assenza autorizzazione paesaggistica – Creazione nuovi volumi o superfici utili &#8211; Sanatoria – Inammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 avendo natura endoprocedimentale non è lesivo e non può essere impugnato in sede giurisdizionale.</p>
<p>2. &#8211; L’art. 167 D. Lgs. 157/06 non ammette l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per lavori che abbiano creato volumi o superfici utili, ma l’ammette solamente per interventi edilizi minori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; Prima Sezione &#8211;</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai magistrati:	<br />	<br />
</b>&#8211; Alfredo	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario, estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 1519/2006, proposto dalla</p>
<p><b>TENUTA VILLA ORSINI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Ludogoroff, Vilma Aliberti e Alberto Ferrero, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, corso Montevecchio n. 50;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>COMUNE di CAPRIATA D’ORBA</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Greppi, Paolo Monti e Giorgio Razeto, elettivamente domiciliato in Torino, via De Sonnaz n. 19, presso l’avv. Antonio Fiore;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capriata d’Orba prot. n. 5113 del 25 settembre 2006 ed avente ad oggetto “<i>Denuncia di inizio attività per realizzazione piscina ad uso pertinenziale presentata in data 29/8/2006, prot. n. 4675. Comunicazioni</i>”;<br />
&#8211; del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capriata d’Orba prot. n. 5359 del 9 ottobre 2006 ed avente ad oggetto “<i>D.I.A. prot. 5182 del 28/9/2006 per locale accessorio a servizio di piscina ad uso pertinenziale</i>”<br />
<b></p>
<p align=center>
nonché, con motivi aggiunti di ricorso,<br />
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capriata d’Orba prot. n. 6684 del 22 dicembre 2006 ed avente ad oggetto “<i>Denuncia di inizio attività “in corso di esecuzione” per realizzazione piscina pertinenziale ad edificio residenziale e di locale accessorio presentata in data 27.11.2006 prot. n. 6244</i>”<br />
<b></p>
<p align=center>
nonché</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Capriata d’Orba;<br />
Visti i motivi aggiunti di ricorso e la contestuale domanda cautelare;<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Giudice relatore alla camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il referendario Richard Goso;<br />
Uditi gli avv.ti Aliberti e Greppi per le parti;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la Società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare nel comune di Capriata d’Orba, contestava la legittimità del provvedimento n. 5113 in data 25 settembre 2006, con il quale il funzionario responsabile del servizio aveva diffidato la ricorrente medesima dal proseguire i lavori di cui alla denuncia di inizio attività presentata il 29 agosto 2006.<br />
La d.i.a. si riferiva alla costruzione di una piscina interrata, avente lunghezza di m. 14,75 e larghezza di m. 6,36, asseritamente pertinenziale all’edificio di civile abitazione esistente.<br />
Con successivo provvedimento n. 5359 del 9 ottobre 2006, parimenti impugnato con il ricorso introduttivo, il Comune di Capriata d’Orba inibiva l’avvio dei lavori per la costruzione di un basso fabbricato avente destinazione accessoria alla piscina predetta.<br />
Questi i motivi del gravame:<br />
<B>I)</B> Violazione ed errata applicazione dell’art. 25 delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune di Capriata d’Orba e dell’art. 30 della L.R. n. 56/1977. Violazione ed errata applicazione dell’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.<br />
<B>II) </B>Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria. <br />
In forza di tali censure, l’esponente instava, in conclusione, per l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’esecuzione; chiedeva, altresì, che il Comune intimato fosse condannato al risarcimento dei danni, corrispondenti alle spese sostenute per la progettazione ed a quelli provocati dal ritardo.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Capriata d’Orba, eccependo l’inammissibilità del gravame e, nel merito, contrastandone la fondatezza.<br />
Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007, il difensore della ricorrente dichiarava di rinunciare all’istanza cautelare.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato, la Società interessata estendeva l’impugnazione al provvedimento in data 22 dicembre 2006, con il quale il Comune di Capriata d’Orba aveva comunicato le ragioni ostative all’accoglimento della “d.i.a. in corso di esecuzione” presentata in data 27 novembre 2006 e riferita alle medesime opere già oggetto delle precedenti denunce.<br />
Con il medesimo provvedimento, il responsabile del servizio ordinava l’immediata sospensione dei lavori.<br />
Contestualmente ai motivi aggiunti, fondati sulle medesime censure di legittimità già formulate con il ricorso introduttivo, l’esponente proponeva domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento e rinnovava la richiesta di risarcimento danni.<br />
In prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, le parti hanno depositato memorie difensive.<br />
Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2007, infine, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.<br />
<b></p>
<p align=center>
MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>1) </b>Considerata la presentazione dell’istanza cautelare e la sufficienza degli elementi di valutazione in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
<b><br />
2) </b>Deve essere rilevata, in primo luogo, l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio.<br />
Le domande in esso contenute si riferiscono, rispettivamente, alla diffida in data 26 settembre 2006, relativa alla costruzione di una piscina pertinenziale all’edificio di civile abitazione esistente, ed al successivo provvedimento in data 9 ottobre 2006, con il quale il Comune di Capriata d’Orba si era opposto alla costruzione di un locale accessorio a detta piscina.<br />
La denuncia di inizio attività “in corso di esecuzione” <i>ex </i>art. 37, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, presentata dalla ricorrente in data 27 novembre 2006, si riferisce alle opere sopra descritte ed è interamente sostitutiva delle precedenti denunce.<br />
L’esponente, pertanto, non ha più interesse a coltivare l’impugnazione dei dinieghi originariamente opposti dal Comune di Capriata d’Orba all’attività edificatoria di suo interesse.<br />
<b><br />
3) </b>Il provvedimento impugnato con motivi aggiunti di ricorso ha un duplice contenuto: comunica all’interessata (come reso palese dal suo tenore testuale e dall’espresso richiamo dell’art. 10 <i>bis </i>della legge n. 241/1990) i motivi ostativi all’accoglimento della d.i.a. e ordina, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la sospensione dei lavori in corso di esecuzione.<br />
Trattasi, in buona sostanza, di preavviso di rigetto e contestuale ordine di sospensione dei lavori abusivi.<br />
<b>3.1) </b>Per quanto concerne il primo aspetto (in disparte ogni considerazione circa l’effettiva inerenza del preavviso di rigetto alla disciplina procedimentale della d.i.a.), è sufficiente rilevare la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato.<br />
Esso è insuscettibile, pertanto, di arrecare concreto pregiudizio alla ricorrente, i cui interessi possono essere direttamente lesi solo dall’eventuale provvedimento con il quale il comune, opponendosi definitivamente alla d.i.a., impedisca la formazione del titolo abilitativo tacito.<br />
Ne consegue, sotto questo profilo, la valutazione di inammissibilità del gravame.<br />
<b>3.2) </b>Non vi è dubbio, invece, che la misura cautelare con la quale il comune dispone la sospensione dei lavori sia, di norma, concretamente lesiva e suscettibile di autonoma impugnazione.<br />
Nel caso in esame, però, la d.i.a. è intervenuta in corso di esecuzione dei lavori (anzi, come testimoniato dalla documentazione fotografica in atti, ad uno stadio molto avanzato della loro realizzazione) e l’interessata si era già impegnata, come si evince dalla relazione illustrativa allegata alla d.i.a., a sospenderli “<i>sino a quando sarà concluso il procedimento avviato dall’Amministrazione comunale ai sensi del richiamato art. 23, comma quarto, D.P.R. n. 380/01</i>”, ossia fino alla conclusione del procedimento originato dalla presentazione della d.i.a.<br />
Considerando la spontanea sospensione dei lavori oggetto della d.i.a., si deve escludere, anche in questo caso, che la ricorrente riceva un concreto pregiudizio dal provvedimento cautelare impugnato, atteso che l’effettiva lesione dei suoi interessi potrà eventualmente derivare dai provvedimenti con i quali il comune si opponga definitivamente alla d.i.a. e ordini la demolizione delle opere abusivamente eseguite. <br />
<b><br />
4) </b>La declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti preclude lo scrutinio delle censure di legittimità ivi contenute.<br />
Peraltro, al solo fine di evitare l’inutile dispiego di attività amministrativa, è opportuno accennare ai motivi del diniego opposto dal Comune di Capriata d’Orba e alla fondamentale doglianza sollevata al riguardo dalla ricorrente.<br />
L’Amministrazione resistente si è opposta alla d.i.a. poiché le opere che ne costituiscono oggetto sarebbero in contrasto con l’art. 25 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., nonché con l’art. 30 delle N.T.A. della variante strutturale adottata, “<i>trattandosi di area perimetrata boscata inedificabile</i>”.<br />
Il citato art. 25 prevede la conservazione delle aree a bosco, come tali individuate topograficamente nelle tavole allegate, e ne sancisce l’inedificabilità.<br />
L’ultimo capoverso della disposizione regolamentare afferma che “<i>l’edificazione è consentita unicamente secondo i disposti dell’art. 30 della L.R. n. 56/77</i>”.<br />
Previsioni pressoché identiche sono contenute nell’art. 30 del piano regolatore adottato.<br />
L’art. 30 della legge region. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, si occupa delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico e delle zone boscate e, per quanto concerne le seconde, vieta nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione “<i>nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni</i>”.<br />
Rileva l’esponente che, alla luce della disposizione legislativa richiamata, il divieto di edificazione nella zona interessata non deve intendersi quale assoluto, ma consentito subordinatamente al rilascio di apposita autorizzazione regionale.<br />
Ne consegue, sempre secondo la tesi della ricorrente, che il Comune non può denegare direttamente l’assentibilità dell’intervento edificatorio, ma è tenuto a convocare, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, una conferenza di servizi per acquisire il parere favorevole dell’autorità (la Regione Piemonte) preposta alla tutela del vincolo ambientale..<br />
Il rilievo critico coglie parzialmente nel segno, atteso che il citato art. 30 della legge region. n. 56/1977 non vieta incondizionatamente l’edificazione nelle zone boscate, ma solo in quelle che rispondono alle caratteristiche individuate alla lettera a) del quinto comma (in disparte ogni considerazione in merito all’imprecisione del dettato legislativo, non essendo dato comprendere quali siano i boschi che non assolvono funzioni di salubrità ambientale e di difesa del suolo).<br />
Compatibilmente con le previsioni dello strumento urbanistico generale, pertanto, l’edificazione può essere consentita anche in tali zone, a condizione che sia previamente rilasciata apposita autorizzazione paesaggistica regionale.<br />
La ricorrente, però, omette di considerare lo stato di avanzata realizzazione dell’intervento edilizio di che trattasi, tale da richiedere il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, non ipotizzabile nel caso di specie.<br />
Anche dopo le modifiche apportate dall’art. 27 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, infatti, l’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prevede l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria solo per interventi edilizi “minori” e, in particolare, ne esclude il rilascio nel caso di lavori che, come avvenuto nella fattispecie, abbiano creato volumi o superfici utili.<br />
Considerando la natura vincolata delle determinazioni che la pubblica amministrazione assume in materia, può nettamente escludersi, pertanto, che l’intervento realizzato dalla ricorrente possa essere assentito in sanatoria.<br />
<b><br />
5) </b>Sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado di giudizio tra le parti costituite.<u><br />
</u><b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo dichiara improcedibile; dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21 febbraio 2007.</p>
<p align=center>Depositata in segreteria a sensi di legge<br />
il 21 febbraio 2007</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-763/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1527</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-2-2007-n-1527/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-2-2007-n-1527/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-2-2007-n-1527/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1527</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Ferrari Enterprise Digital Architects s.p.a. (Avv. F. Cardarelli), Marconi s.p.a. (Avv.ti F. Satta, F. Lattanzi, C. Vitocolonna) ), Gemmo Impianti s.p.a., Sie-mens s.p.a. (Avv.ti G. Tanzarella, L. Tarenzi, S. Quadrio, A. Presutti) c/ Grandi Stazioni s.p.a. (Avv.ti M. Annoni, P. d’Amelio), Sielte s.p.a. (Avv.ti A. Cancrini, F.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-2-2007-n-1527/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1527</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-2-2007-n-1527/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1527</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>   Corsaro,           <i>  Est.</i>  Ferrari<br /> Enterprise Digital Architects s.p.a. (Avv. F. Cardarelli), Marconi s.p.a. (Avv.ti F. Satta, F. Lattanzi, C. Vitocolonna) ), Gemmo Impianti s.p.a., Sie-mens s.p.a. (Avv.ti G. Tanzarella, L. Tarenzi, S. Quadrio, A. Presutti) c/ Grandi Stazioni s.p.a. (Avv.ti M. Annoni, P. d’Amelio), Sielte s.p.a. (Avv.ti A. Cancrini, F. Vagnucci, C. De Portu).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di esaminare&nbsp; sia il ricorso principale sia quello incidentale qualora solo due imprese abbiano partecipato ad una gara e sul diritto del ricorrente principale al risarcimento del danno c.d. da contatto qualificato, laddove, accolti i predetti ricorsi, non sia possibile bandire una nuova gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Appalti pubblici &#8211; Ricorso principale e incidentale – Partecipazione alla gara di due sole concorrenti – Necessità di esaminarli entrambi &#8211; Sussiste – Ragioni – Interesse strumentale del ricorrente principale a rinnovare la gara – Impossibilità di bandire una nuova gara – Irrilevanza – Riconoscibilità del diritto al  risarcimento del danno per equivalente in capo al ricorrente principale<sup></b>1<b></sup>.</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Appalti pubblici – Risarcibilità del danno per equivalente a favore del ricorrente principale legittimamente escluso –  In caso di accoglimento del ricorso principale e incidentale &#8211; Ove sia impossibile bandire una nuova gara – Natura del danno – Danno da contatto qualificato – Contenuto – Determinazione dell’elemento soggettivo e del quantum risarcibile.<br />
3. Contratti della p.a. &#8211; Gara d’appalto – Subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta – Commissione di gara &#8211; Possibilità di avvalersi delle competenza tecnica degli uffici della stazione appaltante – Sussiste – Limiti.</p>
<p>4. Gara d’appalto – Verifica di anomalia dell’offerta – Nei riguardi di tutte le offerte e non solo di quelle che superino la soglia di cui all’art. 19, co. 4, D. L.vo 358/92 – Legittimità – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>5. Gara d’appalto &#8211; Verifica di anomalia dell’offerta – Richiesta di esibizione del computo metrico estimativo – Legittimità – In caso di appalto a corpo – Sussiste – Ragioni.<br />
6. Gara d’appalto – Verifica di anomalia dell’offerta – Indice di anomalia – Utile d’impresa minimo o pari a zero – Configurabilità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di partecipazione ad una gara di due sole concorrenti, ove il ricorso principale ed incidentale siano diretti all’esclusione in radice della controparte, occorre esaminarli entrambi, senza che assuma priorità l’esame di quello incidentale, posto che l’accoglimento di tale ricorso non degrada l’interesse del ricorrente principale ad interesse di mero fatto, così privandolo della legittimazione ad agire, bensì ad interesse strumentale al rinnovo dell’intera procedura, di per sé sufficiente a legittimarne l’azione giudiziale<sup>1</sup>. Peraltro, la necessità di esaminare il ricorso principale permane anche ove debba escludersi la possibilità di rinnovare la gara -come nella specie, atteso l’avanzato stato d’esecuzione dell’appalto, nonché la circostanza che l’appalto è stato finanziato ex art. 13 L. 166/2002- atteso che, ove tale ricorso sia ritenuto fondato, il ricorrente principale ha diritto, ove ne sussistano i presupposti, al risarcimento del danno per equivalente.</p>
<p>2. Il ricorrente principale escluso dalla gara per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria, ha diritto, ove, riconosciuta la fondatezza del suo ricorso, non sia comunque possibile bandire una nuova gara, al risarcimento per equivalente di un danno configurabile, evidentemente, non già come danno da mancata aggiudicazione, né da perdita di chance bensì come danno c.d. da contatto qualificato, avente una fisionomia sui generis, non riducibile al modello di cui all’art. 2043 c.c., ma con tratti propri della responsabilità precontrattuale e di quella contrattuale. In particolare, quanto alla determinazione dell’elemento soggettivo, l’accertata illegittimità dell’atto ritenuto lesivo rappresenta indice presuntivo della colpa della p.a., sulla quale incombe l’onere di provare il contrario. Con riguardo alla misura del danno risarcibile, esso va circoscritto nei limiti del c.d. interesse negativo, ossia alle spese sostenute per partecipare alla procedura di gara, facendo applicazione della procedura di cui all’art. 35, co. 2, D. L.vo 80/1998, quanto alla effettiva determinazione del quantum dovuto.</p>
<p>3. È consentito alla commissione di gara servirsi dell’ufficio tecnico della stazione appaltante per l’istruttoria del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, purchè poi non si limiti ad avallare acriticamente quanto deciso in tale fase, essendo il giudizio di anomalia funzione sua propria.</p>
<p>4. È legittima la decisione della stazione appaltante di sottoporre a verifica di anomalia tutte le offerte che rechino ribassi particolarmente significativi e non solo quella recante un ribasso superiore alla soglia di cui all’art. 19, co. 4, D. L.vo 358/93, posto che il meccanismo automatico di cui al predetto art. 19 non preclude una diversa iniziativa della stazione appaltante. Tale impostazione, peraltro, trova conferma nell’art. 86 D. L.vo 163/2006- inapplicabile ratione temporis al caso di specie- secondo cui “ in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.<br />
5. In sede di verifica di anomalia dell’offerta, la commissione di gara può legittimamente richiedere la produzione di un computo metrico estimativo, pur ove la lex specialis di gara prescriva la formulazione di un’offerta a corpo, posto che tale richiesta non trasforma l’offerta a corpo in un’offerta a misura, atteso che tale documentazione non influisce sui criteri di formulazione dell’offerta, avendo il solo fine di verificare il ribasso formulato sulle singole voci.</p>
<p>6. La mancanza nell’offerta di un utile d’impresa pari a zero è elemento sintomatico dell’anomalia dell’offerta stessa, senza che possa valere in altro senso il richiamo –come nella specie- alla rilevanza strategica derivante dall’acquisizione della commessa nella prospettiva aziendale.</p>
<p></b>____________________________________<br />
 1) Cfr. contra Consiglio di Stato-Sez. IV, <a href="/ga/id/2007/1/9033/g"> Sentenza 30 dicembre 2006 n. 8265</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/9489_TAR_9489.pdf">cliccaqui </a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-21-2-2007-n-1527/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1527</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-21-2-2007-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Cicciò Pres. I. Caso Est. D. Chiesi ed altri (Avv. E. Coffrini) contro il Comune di Reggio Emilia, (Avv. S. Gnoni) e nei confronti di R. Soncini (Avv.ti A. ed F. Soncini) sul legittimo rilascio di concessione edilizia ad un condomino titolare di un diritto d&#8217;uso esclusivo dell&#8217;area condominiale</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. I. Caso Est.<br /> D. Chiesi ed altri (Avv. E. Coffrini) contro il Comune di Reggio Emilia, (Avv. S. Gnoni) e nei confronti di R. Soncini (Avv.ti A. ed F. Soncini)</span></p>
<hr />
<p>sul legittimo rilascio di concessione edilizia ad un condomino titolare di un diritto d&#8217;uso esclusivo dell&#8217;area condominiale interessata all&#8217;intervento in caso di previo &ldquo;nulla osta&rdquo; da parte dell&#8217;assemblea</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Rilascio ad un condomino titolare di un diritto d’uso esclusivo dell’area cortiliva condominiale interessata all’intervento &#8211; Previo “nulla osta” ai lavori da parte dell’assemblea condominiale &#8211; Insussistenza di successive deliberazioni di segno opposto – Legittimità &#8211; Maggioranza dei due terzi del valore complessivo della cosa comune &#8211; Sufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo il rilascio di concessione edilizia ad un condomino, titolare di un diritto d’uso esclusivo dell’area cortiliva condominiale interessata all’intervento, se vi sia stato il previo “nulla osta” ai lavori da parte dell’assemblea condominiale e se l’amministratore abbia attestato l’insussistenza di successive deliberazioni di segno opposto. L’inesistenza dell’unanimità tra i condomini chiamati a pronunciarsi sui lavori non si presenta ostativa all’esecuzione degli stessi, in quanto deve ritenersi sufficiente la maggioranza dei due terzi del valore complessivo della cosa comune (v. art. 1108, commi 1 e 2, cod.civ.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul legittimo rilascio di concessione edilizia ad un condomino titolare di un diritto d&#8217;uso esclusivo dell&#8217;area condominiale interessata all&#8217;intervento in caso di previo &#8220;nulla osta&#8221; da parte dell&#8217;assemblea</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A    I T A L I A N A <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  477  REG.RIC. <br />
ANNO  2003 <br />
N. 53   REG.SENT. <br />
ANNO  2007</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA <br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori: Dott.  Gaetano Cicciò	Presidente; Dott.  Umberto Giovannini	Consigliere; Dott.  Italo Caso	Consigliere  Rel.Est.																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 477 del 2003 proposto da<br />
<b>Chiesi Danizza, Melloni Elisa, Torelli Leida, Piccinini Massimiliano e Riccò Dea</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Ermes Coffrini ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria della Sezione;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Reggio Emilia</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Santo Gnoni ed elettivamente domiciliato in Parma, borgo Antini n. 3, presso lo studio dell’avv. Giorgio Pagliari;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Soncini Roberto</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Soncini e dall’avv. Francesco Soncini, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Parma, stradella Boito n. 1;</p>
<p>per l’annullamento <br />
della concessione edilizia n. 22402/2002 del 7 aprile 2003, con cui è stata assentita al ricorrente l’esecuzione dei lavori di ampliamento di un pubblico esercizio situato in Reggio Emilia, piazza Duca d’Aosta n. 2; <br />
per l’accertamento <br />
del diritto al risarcimento del danno.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Emilia e di Soncini Roberto; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso; <br />
Uditi alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007 l’avv. Francesco Soncini per il controinteressato, e – limitatamente alla fase riservata alle istanze preliminari – l’avv. Coffrini per i ricorrenti e l’avv. Gnoni per l’Amministrazione comunale. <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O     E     D I R I T T O</b></p>
<p>Con concessione edilizia n. 22402/2002 del 7 aprile 2003, a seguito di istanza presentata dal sig. Roberto Soncini, il Comune di Reggio Emilia assentiva l’esecuzione dei lavori di ampliamento di un pubblico esercizio situato in piazza Duca d’Aosta, n. 2. I ricorrenti, in qualità di condomini del fabbricato cui inerisce il locale interessato ai lavori, hanno impugnato il provvedimento comunale e hanno invocato il conseguente risarcimento del danno; in particolare, contestano che il Soncini avesse titolo a richiedere la concessione edilizia per opere da realizzare in area condominiale – insufficiente essendo a tal fine la titolarità di un diritto d’uso esclusivo della medesima area –, ed imputano dunque all’Amministrazione di avere omesso la necessaria istruttoria sul punto, mentre il titolo edilizio sarebbe viziato anche dall’inosservanza delle norme in tema di distanze, di indice di visuale libera, di superficie e volumetria utile realizzabile. <br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Reggio Emilia e il sig. Roberto Soncini, resistendo al gravame.<br />
All’udienza del 6 febbraio 2007, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione. <br />
Il Collegio ritiene di dovere innanzi tutto dichiarare inammissibile, perché generica, la doglianza fondata sulla violazione delle norme in tema di distanze, di indice di visuale libera, di superficie e volumetria utile realizzabile. In assenza, dunque, di un principio di prova, non v’è neppure ragione per promuovere indagini istruttorie. <br />
Quanto, invece, alla contestata legittimazione del Soncini a richiedere il titolo ad aedificandum oggetto di impugnativa, occorre premettere che, per costante giurisprudenza, il rilascio della concessione edilizia – ora permesso di costruire – impone all’Amministrazione comunale una preliminare verifica in ordine alla legittimazione sostanziale del soggetto che chiede di esercitare lo ius aedificandi, in tal senso inducendo la prescrizione di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 10 del 1977 (“la concessione è data dal sindaco al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla …”), e ora quella di cui all’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (“il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”), onde l’accertamento del possesso del titolo a costruire – da riconoscere a chiunque abbia, in virtù di un diritto reale o di obbligazione sull’immobile, la facoltà di eseguire i lavori oggetto del progetto (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 9 novembre 1998 n. 1583) – costituisce una condizione la cui mancanza impedisce all’Amministrazione di procedere oltre nell’esame dell’istanza, anche se si deve escludere l’obbligo di effettuare complesse indagini dirette a ricostruire tutte le vicende riguardanti l’immobile, quali l’inesistenza di servitù o di altri vincoli reali idonei a limitare l’attività edificatoria (v. Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2005 n. 3730). Nel caso di opere edilizie da realizzare in aree condominiali, pertanto, viene considerato necessario il previo assenso degli altri condomini (v., ex multis, TAR Basilicata 18 dicembre 2002 n. 1011), a meno che il singolo condomino non voglia eseguire opere che, ancorché incidano su parti comuni dell’edificio, siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare – sotto i profili funzionale e spaziale –, in tale specifica circostanza essendogli riconosciuto il titolo ad ottenere in proprio il prescritto provvedimento abilitativo (v., ex multis, TAR Lombardia, Brescia, 12 maggio 2003 n. 677). <br />
Ora, venendo al caso di specie, appare decisiva la circostanza che, come documentato dall’Amministrazione comunale, questa ha rilasciato la concessione edilizia dopo che l’assemblea condominiale aveva dato il “nulla osta” ai lavori riguardanti la tettoia esterna e la pensilina (v. verbale del 29 novembre 1999) e che l’amministratore condominiale aveva attestato l’insussistenza di successive deliberazioni di segno opposto (v. nota del 28 marzo 2003); il Soncini, condomino e titolare di un diritto d’uso esclusivo dell’area cortiliva condominiale interessata all’intervento, ha dunque legittimamente richiesto il titolo edilizio, mentre il Comune di Reggio Emilia ha operato nel rispetto delle condizioni previste dalla legge per l’adozione di provvedimenti di simile natura. E’ appena il caso di rilevare, pur in assenza di specifiche censure, che l’inesistenza dell’unanimità tra i condomini chiamati a pronunciarsi sui lavori non si presenta ostativa all’esecuzione degli stessi, e ciò – a tacer d’altro – sia per non risultarne pregiudicato il godimento della parte comune (già affidata in uso esclusivo al Soncini), sia per non essere stati addotti elementi che evidenzino eventuali effetti pregiudizievoli per taluni dei condomini, onde si presenta a tal fine sufficiente la maggioranza dei due terzi del valore complessivo della cosa comune (v. art. 1108, commi 1 e 2, cod.civ.). <br />
Il ricorso, in conclusione, va in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto. <br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti, e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge. <br />
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) nei confronti del Comune di Reggio Emilia e in € 2.000,00 (duemila/00) nei confronti del sig. Roberto Soncini. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186. <br />
Parma, lì 21 febbraio 2007</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.246</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-246/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Vacirca Pres. G. Del Guzzo Est.La Nuova Collerose s.r.l. (Avv. F. Brizzi) contro il Comune di Calenzano (Avv. P. Stolzi) e nei confronti di Consorzio Estrattivo La Cassiana (Avv.ti C. ed N. Narese) nonché di S.I.E.C. s.r.l. e Poli Strade s.p.a. (non costituite) sulla verifica dei legittimati a partecipare</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. G. Del Guzzo Est.<br />La Nuova Collerose s.r.l. (Avv. F. Brizzi) contro il Comune di Calenzano (Avv. P. Stolzi) e nei confronti di Consorzio Estrattivo La Cassiana (Avv.ti C. ed N. Narese) nonché di S.I.E.C. s.r.l. e Poli Strade s.p.a. (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>sulla verifica dei legittimati a partecipare ad un Consorzio Estrattivo istituito ex art. 17 della L.R. Toscana 3 novembre 1998 n. 7</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Costituzione di Consorzio Estrattivo ai sensi dell’art. 17 della L.R. Toscana 3 novembre 1998 n. 78 – Compiti dell’Amministrazione &#8211; Verifica dei titoli legittimanti nella prima Assemblea del Consorzio – Vi rientra – Necessità – Verifica di eventuali cessazioni e/o subentri, successivamente intervenuti, nella posizione di consorziato – Non vi rientra</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Una volta costituito un Consorzio Estrattivo (volontario od obbligatorio che esso sia) ai sensi dell’art. 17 della L.R. Toscana 3 novembre 1998 n. 78, il Comune esaurisce il compito spettantegli per legge in tale fase, residuandogli, ovviamente, con riguardo alle modalità operative poste in essere dal consorzio stesso nella gestione della propria attività, l’ esercizio dei poteri di vigilanza attribuitigli dall’art. 30 della citata L. Reg.. Ne consegue che, dopo la verifica dei titoli legittimanti, avvenuta nella prima Assemblea del Consorzio, l’Amministrazione non è tenuta a verificare eventuali cessazioni e/o subentri, successivamente intervenuti, nella posizione di consorziato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla verifica dei legittimati a partecipare ad un Consorzio Estrattivo istituito ex art. 17 della L.R. Toscana 3 novembre 1998 n. 7</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 246 REG. SENT. <br />
ANNO 2007<br />
n.  1208  Reg. Ric. <br />
Anno 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	I^ SEZIONE –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1208/2006  proposto da:<br />
<b>SOC. LA NUOVA COLLEROSE S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: BRIZZI FRANCESCO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DELLA CERNAIA N. 31 presso la sua sede</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CALENZANO</b>  rappresentato e difeso da:STOLZI PAOLOcon domicilio eletto in FIRENZE VIA DEI DELLA ROBBIA N. 67 presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>CONSORZIO ESTRATTIVO LA CASSIANA </b> rappresentato e difeso da:NARESE CALOGERO  e  NARESE PIERO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DELL&#8217;ORIUOLO N. 20 presso la loro sede</p>
<p><b>S.I.E.C. SOCIETA&#8217; INERTI E CONGLOMERATI S.R.L.  </b></p>
<p><b>SOC. POLI STRADE S.P.A.</b> <br />
non costituitesi</p>
<p>per l’accertamento<br />
dell’obbligo di provvedere a carico del Comune di Calenzano a seguito dell’avvio del procedimento avvenuto in data 19 aprile 2005 avente ad oggetto la verifica dei titoli di legittimazione per la partecipazione al Consorzio Estrattivo La Cassiana;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 ottobre 2006, il Consigliere dott.ssa Giacinta Del Guzzo;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Paolini delegato da F.Brizzi, l’avv. P.Stolzi e l’avv. P.Narese; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1)   La Società ricorrente, proprietaria di vaste aree, poste nel Comune di Calenzano, inserite, a seguito dell’approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) approvato dalla Regione con deliberazione C.C. n. 200 del 7 marzo 1995, in zona “DE – a”, destinata ad attività estrattiva, espone che con deliberazione C.C. n. 49 del 3 maggio 1999, il Comune ha deciso di costituire – ai sensi dell’art. 17 della L. reg. 3 novembre 1998 n. 78 &#8211;  un “consorzio obbligatorio”  fra i proprietari delle aree comprese nel polo estrattivo come perimetrate dalla apposita variante al P.R.G. , approvata con propria deliberazione n. 56 del 28 giugno 1996 di adeguamento al P.R.A.E.. <br />
Nelle premesse della delibera n. 49/1999 sono stati individuati i proprietari delle aree comprese nell’area  ed, in proposito, è stato precisato  che “la posizione soggettiva di consorziato dovrà coincidere con quella di proprietario (o di titolare di altro diritto che comporti il pieno godimento) di una porzione delle aree comprese nel polo; la posizione soggettiva di consorziato non sarà dunque né rinunciabile né cedibile, se non con la cessione delle aree stesse, ovvero con la costituzione di diritti che comportino il pieno godimento a favore di terzi, ipotesi nelle quali la posizione di consorziato transiterà automaticamente al terzo acquirente, o comunque avente causa, salva la responsabilità solidale di entrambi per le obbligazioni consortili maturate prima dell’atto di cessione.” <br />
Nella parte deliberativa  del provvedimento il Consiglio comunale ha, poi,  approvato lo Statuto del Consorzio obbligatorio. <br />
I componenti del Consorzio, individuati dall’art. 7 dello Statuto, ai fini della contestuale determinazione delle “quote di partecipazione” coincidono con “i proprietari” individuati nelle premesse dell’atto. <br />
In data 5 giugno 1999 si è tenuta la prima assemblea dei consorziati. <br />
In tale sede il Presidente del Consorzio (nella persona del Sindaco) ha proceduto alla verifica dei titoli legittimanti alla partecipazione all’assemblea, individuando sei società, tra cui la ricorrente, quali aventi titolo. <br />
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto i legali rappresentanti delle dette società   sono stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con diritto di voto commisurato all’estensione dei terreni detenuti in proprietà o godimento. <br />
Assume la Società ricorrente che, dall’1 giugno 1999 all’attualità,   il Consorzio avrebbe svolto la propria attività sulla base di quanto emerso dalla verifica dei titoli effettuata nella prima assemblea. Nel corso degli anni, infatti, i soggetti che avrebbero potuto procedere a detta verifica (cioè, – ad avviso della ricorrente stessa &#8211; il Sindaco, quale presidente del Consorzio e il Comune, cui spetta un potere &#8211; dovere di vigilanza sul Consorzio stesso) non avrebbero mai provveduto in tal senso, nonostante le richieste della Società ricorrente (la quale, al riguardo, ha, anche, instaurato un giudizio arbitrale). <br />
Nei primi giorni del mese di settembre del 2004 la ricorrente ha avuto conoscenza dell’ordinanza comunale 2 settembre 2004, con la quale l’Amministrazione, sulla base di una relazione ispettiva dell’ARPAT, che aveva rilevato la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti nell’area di cava denominata “Cassiana sud” situata all’interno del perimetro consortile, ordinava alla  società Polistrade s.p.a. “di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti in questione.” <br />
Sostiene la ricorrente di aver appreso, solo in tale momento, perché evidenziato nelle premesse dell’Ordinanza,  quanto accertato dall’ARPAT in punto di titolarità del terreno, sul quale era stato individuato il deposito incontrollato di rifiuti. <br />
Dalla documentazione acquisita dall’Agenzia Regionale  presso la soc. Polistrade s.p.a. emergeva che, fin dal giugno1998 (e, quindi, da epoca anteriore alla costituzione del Consorzio) sulla base di atti di affitto (stipulati per un anno, rinnovabile tacitamente di anno in anno) le aree di proprietà della consorziata Toscoimmobili  s.r.l. erano state affittate alla soc. S.i.e.c., anch’essa  consorziata, in quanto proprietaria di  talune aree ed affittuaria di altre. <br />
A sua volta la soc. S.i.e.c.. aveva  affittato dette aree, unitamente alle aree di sua proprietà,  alla s.p.a. Polistrade (la quale, a sua volta, faceva parte del Consorzio, fin dalla costituzione dello stesso, in virtù di un contratto preliminare di compravendita della particella  16 del Foglio di mappa 31, contratto preliminare che prevedeva, quale termine ultimo per la stipula del contratto definitivo, quello del 31 luglio 2000). <br />
Conseguentemente, sia la soc. Toscoimmobili che la soc. S.i.e.c. – sostiene la ricorrente – non avrebbero avuto e non avrebbero alcun titolo per far parte del Consorzio, non avendo nella loro disponibilità alcun terreno compreso nell’area consortile. <br />
La soc. Polistrade , invece, in virtù dei contratti già in essere all’atto della costituzione del Consorzio,  avrebbe dovuto partecipare a quest’ultimo con una quota  percentuale assai maggiore di quella indicata  nell’art. 7 dello Statuto. <br />
Peraltro, la soc. Polistrade non avrebbe titolo a far parte del Consorzio per la quota dell’1,95%, con la quale  figura nell’art. 7 dello Statuto, in quanto il contratto di acquisto del terreno non si sarebbe  perfezionato entro il termine del 31 luglio 2000. <br />
A fronte di tale situazione, la ricorrente ha adito il  Collegio arbitrale, previsto dall’art. 18 dello Statuto. <br />
Con decisione 13 gennaio 2005, il detto Collegio ha stabilito che “qualsiasi accertamento riguardante l’individuazione dei soggetti che fanno parte del Consorzio estrattivo La Cassiana e dei titoli che li legittimano a parteciparvi è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale di Calenzano o di altro organo di questo ente a cui il Consiglio abbia demandato la funzione.” <br />
In data 17 febbraio 2005 la ricorrente ha diffidato il Comune ad effettuare la verifica dei titoli di legittimazione al Consorzio nonché a determinare le esatte percentuali di partecipazione al Consorzio ed a nominare i soggetti membri del Consiglio di Amministrazione.<br />
In data 19 aprile 2005 il Sindaco ha invitato il Presidente del Consorzio a presentare la documentazione, attestante la legittimazione dei rispettivi consorziati, in modo da  poter verificare eventuali cessazioni e/o subentri nella posizione di consorziato intervenute dopo la prima Assemblea del Consorzio. <br />
Poiché successivamente l’Amministrazione è rimasta inerte, la soc. Nuova Collerose ha proposto ricorso a questo Tribunale per l’accertamento dell’inadempimento del Comune, che avrebbe avviato il procedimento di verifica senza portarlo a conclusione. <br />
Questi i motivi di diritto proposti: <br />
I)  Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Legge n. 241 del 1990. Violazione degli artt. 41 e 97 Cost. nonché dei principi generali del buon andamento e giusto procedimento. Eccesso di potere sotto il profilo della totale carenza di istruttoria ed ingiustizia manifesta.<br />
In violazione della L. n. 241/1990 il procedimento, avviato dal Comune in data 19 aprile 2005, non si è concluso nei successivi novanta giorni, cioè entro il 18 luglio 2005. <br />
Il Comune avrebbe l’ obbligo di procedere alla verifica dei titoli di legittimazione alla partecipazione al Consorzio, trattandosi di Consorzio obbligatorio, all’interno del quale la carica di presidente è ricoperta dal Sindaco. <br />
L’inerzia del Comune sarebbe inspiegabile, tanto più che il Comune sarebbe ben consapevole della reale titolarità dei terreni, avendo proceduto ad emettere l’Ordinanza sopra ricordata. <br />
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.<br />
La mancata adozione da parte del Comune  di un qualsiasi provvedimento – positivo o negativo – violerebbe l’art. 3 della L. n. 241/1990, ai sensi del quale  i provvedimenti della Pubblica Amministrazione, oltre che espressi, debbono essere adeguatamente motivati. <br />
Conclude la ricorrente per l’accoglimento delle proprie ragioni e l’accertamento dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento. <br />
Il Consorzio Estrattivo La Cassiana, costituitosi in giudizio in data 9 agosto 2006, ha depositato una memoria difensiva (16 ottobre 2006) e documenti (17 ottobre 2006). <br />
Il Comune di Calenzano, costituitosi in giudizio in data 13 settembre 2006, ha depositato una memoria difensiva  e documenti in data 17 ottobre 2006. <br />
Entrambi i resistenti, sollevati vari profili di inammissibilità, hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso. <br />
Alla Camera di Consiglio, tenuta in data 18 ottobre 2006, la causa è passata in decisione.<br />
2)  La vicenda, che la società La Nuova Collerose porta all’esame del Tribunale, ha già formato oggetto di ricorsi giurisdizionali, con i quali la detta società  (unitamente alla società Tome, anch’essa proprietaria di terreni nell’area consorziata) ha posto in discussione la correttezza dell’individuazione dei soggetti tenuti, in quanto proprietari o titolari di diritti di godimento, a partecipare al consorzio obbligatorio. <br />
Con ricorso n. 1944/1999 la società La Nuova Collerose  e la società Tome hanno impugnato  la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 49 del 3 maggio 1999 nonché gli atti presupposti e connessi. <br />
Successivamente  le dette Società hanno rinunciato al ricorso e di tale rinuncia il Tribunale  ha dato atto con Decreto Presidenziale n. 2284/2002. <br />
Le stesse Società hanno, peraltro, chiesto, con ulteriore ricorso n. 2399/2004, l’annullamento della medesima delibera n. 49/1999, “laddove approva, per quanto interessa, lo statuto del Consorzio estrattivo la Cassiana individuandone, all’art. 7, i componenti e le relative quote di partecipazione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso  e conseguente.” <br />
Con sentenza semplificata n. 6446/2004 questa Sezione &#8211; rilevato che, avverso lo stesso atto deliberativo, era stato proposto analogo ricorso giurisdizionale (n. 1944/1999)  ritualmente rinunciato e definito con pronuncia del Tribunale e  che, peraltro, eventuali profili di illegittimità rilevati successivamente giustificavano la proposizione di motivi aggiunti e non di un’autonoma impugnativa &#8211;  ha dichiarato il ricorso inammissibile. <br />
La sezione VI del Consiglio di Stato ha respinto, con Ordinanza n. 1064/2006, l’istanza con la quale le Società ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado. <br />
Va ricordato, ancora, che le Società La Nuova Collerose e Tome, con atto 17 ottobre 2003, in epoca, cioè, precedente all’iniziativa giudiziaria di cui al ricorso n. 2399/2004, hanno chiesto ed ottenuto &#8211; ai sensi dell’art. 18 dello Statuto-  la costituzione di un collegio arbitrale al fine, in primo luogo, di “accertare e dichiarare l’inesistenza, la nullità e comunque l’illegittimità della deliberazione con cui è stata approvata la mozione d’ordine con cui il Consiglio del Consorzio Estrattivo La Cassiana ha deliberato l’inammissibilità dei punti 1 e 2 dell’ordine del giorno della riunione del 2 ottobre 2003 e, per l’effetto, disporre la convocazione di &#8211;  ovvero condannare i legali rappresentanti del Consorzio a convocare – una nuova riunione del Consiglio per deliberare su tali punti.” <br />
I menzionati punti all’ordine del giorno erano i seguenti: “1) verifica dei titoli legittimanti la partecipazione al Consorzio dei singoli consorziati e decisioni conseguenti; 2) promozione dell’azione di responsabilità nei confronti del Presidente e del Consigliere delegato e conseguente revoca degli stessi e nomina di un rappresentante del Consorzio incaricato di curare l’esercizio dell’azione e del legale professionista incaricato dell’assistenza tecnica dell’azione.” <br />
Il Collegio arbitrale, esprimendosi  secondo equità quale amichevole compositore (art. 18, sesto comma, dello Statuto), ha deciso che “spetta al Comune la titolarità di tutti i poteri connessi con la costituzione del Consorzio tra i quali quello di individuare i soggetti che hanno titolo per far parte del Consorzio medesimo. Potere, quest’ultimo, che ovviamente non si esaurisce con la determinazione iniziale dei soggetti chiamati a far parte del Consorzio, ma anche ogni possibile o necessaria determinazione successiva, fatta d’ufficio o istanza di parte, sulla loro permanenza o meno, e in che misura, nel Consorzio, esperiti i necessari accertamenti.” <br />
Alla pronuncia arbitrale hanno  fatto seguito le vicende riportate nella narrativa in fatto e la proposizione, da parte della sola società La Nuova Collerose, del presente ricorso. <br />
Tanto premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare, per quanto qui interessa, la vigente legislazione regionale in tema di  coltivazione di cave e torbiere. <br />
Con L. reg. 3 novembre 1998 n. 78 la Regione Toscana ha emanato il “Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili” e, contestualmente, abrogato la L. reg. 30 aprile 1980 n. 36, contenente la  “Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere.” <br />
L’art. 17 del citato T.U., che  contiene disposizioni in tema di costituzione di consorzi, prevede: (comma 1) “Il Comune promuove la costituzione di consorzi volontari o dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica delle cave e torbiere contigue o vicine al fine di garantirne un più razionale sfruttamento, e comunque ogni qual volta ricorrano motivi di sicurezza;” (comma 2) “La delibera costitutiva dei consorzi obbligatori e l’atto costitutivo del consorzio volontario, da trasmettere al Comune interessato entro trenta giorni dalla stipula, indicano le persone preposte all’amministrazione degli interessi comuni, le opere da eseguirsi con il termine di inizio e compimento delle stesse e le condizioni imposte ai consociati, comprese le quote di spesa;”(comma 3) “In caso di mancata ultimazione delle opere nei termini indicati per cause imputabili all’amministrazione consortile, il Comune può nominare un Commissario che rappresenta ed amministra il consorzio provvedendo all’esecuzione delle opere.” <br />
L’art. 30 della medesima legge regionale, che dispone in tema di “Funzioni di polizia e vigilanza,” prevede, al comma 1, che “I Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, ivi comprese le cave di prestito, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.” <br />
Il  comma 2 prevede che “I Comuni esercitano, altresì, la vigilanza sull’attività di cava in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell’autorizzazione all’escavazione, dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, anche con la collaborazione della Provincia e dell’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, adottando i conseguenti provvedimenti.” <br />
Il comma 3 prevede che “Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a mettere a disposizione dei funzionari incaricati dal Comune gli strumenti necessari per ispezionare il lavori.” <br />
Il comma 4 affida all’Azienda Sanitaria Locale la vigilanza sulle norme di sicurezza e di salute dei lavoratori ed il comma 5 fa salve le competenze degli Enti Parco. <br />
Orbene, il Collegio, alla luce di quanto disposto dalla citata normativa, ritiene che, una volta costituito il consorzio (volontario od obbligatorio che esso sia),  il Comune  abbia esaurito il compito spettantegli per legge in tale fase, residuandogli, ovviamente, con riguardo alle modalità operative poste in essere dal consorzio stesso nella gestione della propria attività, l’ esercizio dei poteri di vigilanza attribuitigli dall’art. 30 della L. reg. n. 78/1998. <br />
Nel caso di specie, il Comune di Calenzano, che aveva – nell’apposita variante al P.R.G. – individuato un Polo estrattivo e perimetrato le relative aree,  ha deliberato, con provvedimento consiliare 3 maggio 1999 n. 49,  la costituzione di un consorzio obbligatorio (in assenza di accordo tra i soggetti che avrebbero potuto costituirne uno volontario). <br />
La delibera, dopo aver richiamato il P.R.A.E. regionale e l’assetto proprietario dell’area oggetto di consorzio obbligatorio (individuando gli otto soggetti &#8211; persone fisiche e giuridiche –  proprietarie di terreni ricadenti nell’area consortile e la percentuale di terreno di loro proprietà) dà atto, nelle premesse, “che il consorzio obbligatorio, una volta costituito (così come con il presente atto deliberativo si costituisce) svolgerà le sue funzioni secondo le norme statutarie allegate, norme che nell’ambito della libertà imprenditoriale del Consorzio potranno essere modificate, purchè nel rispetto dei seguenti principi che riflettono gli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività estrattive.” <br />
Nella parte dispositiva, al punto 4, la delibera  dà mandato al Sindaco, “in qualità di Presidente della prima riunione, di convocare, entro trenta giorni dalla esecutività della presente deliberazione, attraverso apposita convocazione dei proprietari con preavviso di otto giorni, la prima riunione del consorzio, nella quale si provvederà all’insediamento del Consorzio medesimo mediante la nomina del Presidente e dei Consiglieri; all’ordine del giorno dovrà altresì essere iscritta la costituzione di un fondo di dotazione per l’inizio dell’attività consortile.” <br />
Al punto 6, la delibera dispone “di demandare al Sindaco, alla Giunta ed al responsabile del servizio competente, ciascuno nell’ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge, l’esecuzione del presente provvedimento stabilendo al contempo che la giunta provvederà, con propri atti, ad apportare al medesimo ed ai suoi allegati tutte le integrazioni e modifiche che risulteranno necessarie a mandare ad effetto l’iniziativa stessa con esclusione degli interventi di modifica sostanziale dei principi e delle linee guida della presente deliberazione.” <br />
L’art. 7 dello Statuto consortile, approvato con la delibera n. 49/1999, conforma l’assetto proprietario e percentuale  a quello stabilito nella delibera stessa, individuando, quali titolari, otto soggetti  (persone fisiche e giuridiche) partecipanti al Consorzio. <br />
La Giunta comunale, in attuazione del mandato consiliare, con delibera n. 92 del 25 maggio 1999, rilevato che “gli assetti proprietari dell’area interessata, ovvero i titoli  sulla stessa vantati dai soggetti interessati all’iniziativa e parte, ope legis, del consorzio, hanno subito modifiche rispetto al testo della deliberazione in argomento e dei suoi allegati come segue:…” ha proceduto  modificare “il numero, la denominazione, e le quote di partecipazione dei componenti di cui all’art. 7 dello Statuto del Consorzio,” portando a sei i soggetti aventi titolo (individuati nelle società già facenti parte del Consorzio). <br />
L’assetto proprietario risultante dalla delibera di Giunta è quello sulla cui base il Sindaco ha convocato, per il giorno 5 giugno 1999,  la  prima assemblea dei consorziati, nel corso della quale il Sindaco stesso, assunta la presidenza dell’Assemblea e constatata “la presenza di tutti i consorziati aventi diritto alla partecipazione al Consorzio (quali proprietari o titolari di altro diritto che comporti il pieno godimento)” ha proceduto alla verifica dei poteri degli intervenuti per la partecipazione al Consorzio, dichiarato l’assemblea validamente costituita, posto in votazione la nomina del Consiglio di Amministrazione ( composto di diritto, ai sensi dell’art. 4 dello  Statuto, da tutti i partecipanti al Consorzio) e la nomina del Presidente del Consorzio. <br />
Il Consiglio ha nominato Presidente del Consorzio il sig. Poli Alfiero, che ha assunto la presidenza dell’assemblea per l’ulteriore corso della stessa. <br />
I signori Metti Tommaso, quale legale rappresentante della soc. TOME s.r.l., e  Metti Marco, quale legale rappresentante della soc. La Nuova Collerose s.p.a., società entrambe proprietarie di terreni inseriti nel Consorzio, con dichiarazione allegata al verbale della riunione,  hanno dichiarato di essere presenti all’assemblea “al solo fine di contestare la legittimità dell’assemblea stessa e del consorzio costituito con delibera n. 49 del 3.5.1999 dal Comune di Calenzano,” che avrebbero “presentato, nei tempi di legge, ricorso al Tar nei confronti della suddetta delibera,” hanno, poi, espresso riserva “di aderire al consorzio all’esito dei procedimenti giudiziali che verranno intrapresi.” <br />
In effetti, le due società hanno, poi,  fatto ricorso ai rimedi giurisdizionali di cui si è detto.<br />
In conclusione, non sussistendo, una volta formalmente costituito il Consorzio,  per il Sindaco di Calenzano l’obbligo di procedere ad ulteriore  verifica dei titoli di  legittimazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. <br />
Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunziando  sul ricorso  n. 1208/2006 proposto dalla società  La Nuova Collerose  s.r.l. di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile. <br />
Compensa le  spese di  giudizio tra le parti. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’ Autorità amministrativa.<br />
Cosi’ deciso  in Firenze, il 18 ottobre 2006, in  Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori: <br />
Avv. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Giacinta DEL GUZZO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 FEBBRAIO 2007<br />
Firenze, lì 21 FEBBRAIO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-21-2-2007-n-246/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.246</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.54</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-21-2-2007-n-54/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-21-2-2007-n-54/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-21-2-2007-n-54/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.54</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. I. Caso Est. Emilia Informatica S.r.l. (Avv.ti M. Zoppolato, A. Canta e D. Gardi) contro il Comune di Piacenza (Avv.ti E. Pezzulli e D. Crippa) e nei confronti di Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. (Avv.ti D. Boschi ed M. Boretti) sulla mancata produzione della &#8220;promessa&#8221; dell&#8217;istituto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-21-2-2007-n-54/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-21-2-2007-n-54/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.54</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. I. Caso Est.<br /> Emilia Informatica S.r.l. (Avv.ti M. Zoppolato, A. Canta e D. Gardi) contro il Comune di Piacenza (Avv.ti E. Pezzulli e D. Crippa) e nei confronti di Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. (Avv.ti D. Boschi ed M. Boretti)</span></p>
<hr />
<p>sulla mancata produzione della &ldquo;promessa&rdquo; dell&#8217;istituto di credito al futuro rilascio della fideiussione per la cauzione definitiva, sulla colpa della P.A. e sul quantum del risarcimento del danno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Bandi ed avvisi di gara – Prescrizione che prevede la possibilità di produrre in unico documento cauzione provvisoria e promessa dello stesso soggetto al rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione – Inosservanza &#8211; Estromissione dalla procedura concorsuale – Necessità<br />
2. Contratti della P.A. – Risarcimento del danno per illegittima aggiudicazione di un appalto – Presupposti – Colpa della P.A. &#8211; Violazione grave e commessa con negligenza o imperizia – Necessità – Mancato rispetto di norme che si era data la stessa stazione appaltante e che ricalcano la disciplina generale di settore &#8211; Sussistenza</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Risarcimento del danno per mancata aggiudicazione di un appalto – Quantificazione – Lucro cessante – 10% dell’offerta qualora l’impresa possa documentare di non essere stata in grado di utilizzare per l’espletamento di altri servizi le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili – 5% negli altri casi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La prescrizione del bando di gara che richieda l’esibizione di una “dichiarazione di un Istituto di Credito o di una Banca … o di un intermediario finanziario … o di una Compagnia di assicurazione … contenente l’impegno a rilasciare in favore di questa Stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva NELL’IPOTESI IN CUI IL CONCORRENTE INTENDESSE RICHIEDERE LA COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESSO LO STESSO SOGGETTO CHE HA COSTITUITO LA CAUZIONE PROVVISORIA … NON SARA&#8217; NECESSARIA UN’ULTERIORE DICHIARAZIONE E IL PRESENTE IMPEGNO, COMPLETO DI TUTTE LE SUE CLAUSOLE E CONDIZIONI, DOVRA’ ESSERE CONTENUTO NELLA GARANZIA FlDEJUSSORIA COSTITUENTE LA CAUZIONE PROVVISORIA …”, per rispondere ad un particolare interesse della stazione appaltante – che viene in tal modo tutelata dal rischio che la vincitrice della gara non sia poi in grado di prestare la cauzione definitiva – comporta inevitabilmente, in caso di inosservanza, l’estromissione dalla procedura concorsuale, anche ove la formalità non sia espressamente stabilita a pena di esclusione. Nella fattispecie, mancando all’atto dell’offerta la «promessa» della cauzione definitiva, l’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. avrebbe dovuto essere espulsa dalla selezione.</p>
<p>2. In tema di risarcimento del danno per illegittima aggiudicazione di un appalto la “colpa” è requisito indispensabile della responsabilità patrimoniale ex art. 2043 cod.civ., anche nei casi in cui si imputi all’Amministrazione pubblica di avere adottato provvedimenti illegittimi. Deve trattarsi di violazione grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione dell’atto viziato, mentre l’elemento soggettivo dell’illecito difetta se ricorrono i presupposti dell’errore scusabile, e cioè se vi è sussistenza di contrasti giudiziari, incertezza del quadro normativo di riferimento o complessità della situazione di fatto. Nella fattispecie sussiste la colpa in quanto la stazione appaltante ha omesso di osservare regole di azione che essa stessa aveva predisposto e che, per riferirsi ad un sistema di garanzie sostanzialmente ricalcato sulla disciplina di cui all’art. 30 della legge n. 109 del 1994, non si presentavano fonte di apprezzabile incertezza per gli operatori del settore.</p>
<p>3. In tema determinazione del quantum di risarcimento del danno per mancata aggiudicazione di un appalto, nell’ipotesi di già avvenuta esecuzione dell’appalto, il lucro cessante deve essere risarcito riconoscendo la spettanza dell’utile nella misura intera del 10% qualora l’impresa possa documentare di non essere stata in grado di utilizzare per l’espletamento di altri servizi le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, mentre nel caso in cui tale dimostrazione non sia stata fornita è da ritenere che l’impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di analoghi appalti, sì da vedere ridotta la propria perdita di utilità ed avere di conseguenza titolo ad un risarcimento decurtato in via equitativa al 5% dell’offerta a suo tempo formulata</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla mancata produzione della &#8220;promessa&#8221; dell&#8217;istituto di credito al futuro rilascio della fideiussione per la cauzione definitiva, sulla colpa della P.A. e sul quantum del risarcimento del danno</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A    I T A L I A N A <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  162  REG.RIC.<br />
ANNO  2006<br />
N. 54    REG.SENT.<br />
ANNO  2007</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori: Dott.  Gaetano Cicciò	Presidente; Dott.  Umberto Giovannini	Consigliere; Dott.  Italo Caso	Consigliere  Rel.Est.																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 162 del 2006 proposto da</p>
<p> <b>Società Emilia Informatica S.r.l.</b>, in persona del Presidente Alberto Corti e del vice Presidente Marco Castagnola, in proprio e in qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con <b>Team Memores Computer S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante Alberto Liverani, entrambe difese e rappresentate dall’avv. Maurizio Zoppolato, dall’avv. Angela Canta e dall’avv. Daniele Gardi, ed elettivamente domiciliate in Parma, piazza Garibaldi n. 17, presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Piacenza</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Elena Vezzulli e dall’avv. Daniela Crippa, ed elettivamente domiciliato in Parma, via Cantelli n. 9, presso lo studio dell’avv. Paolo Zucchi;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Stemar Servizi e Sistemi S.r.l.</b>, in persona dell’amministratore e legale rappresentante Wladimir Muzitano, difesa e rappresentata dall’avv. Davide Boschi e dall’avv. Marco Boretti, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determinazione dirigenziale del Settore Affari generali, istituzionali e decentramento del Comune di Piacenza prot. n. 1088 del 29 maggio 2006, recante l’aggiudicazione all’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. dell’appalto del “servizio di gestione attività informatiche, helpdesk, manutenzione e fornitura di materiale di consumo e accessoristica del Comune di Piacenza per il periodo 1/6/2006 – 31/5/2009”;<br />
di ogni altro atto, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli che precedono, ivi compresi tutti gli atti relativi alla procedura, con particolare riferimento ai verbali di gara relativi ai chiarimenti ed alle integrazioni dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, nonché ai verbali delle sedute del 10 e del 19 aprile 2006, ed alle richieste di chiarimenti in data 11 e 12 aprile 2006;<br />
dell’eventuale contratto stipulato con l’a.t.i. aggiudicataria;<br />
&#8211; quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 25 luglio 2006 &#8211; dei verbali di gara (in particolare quello in data 7 aprile 2006) con cui l’aggiudicataria è stata ammessa alla gara, nonché di quelli con cui all’aggiudicataria è stato assegnato il punteggio m<br />
per la condanna<br />
dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza e di Stemar Servizi e Sistemi S.r.l.;<br />
Visti i “motivi aggiunti” depositati il 25 luglio 2006;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007 l’avv. Zoppolato, l’avv. Canta e l’avv. Gardi per le ricorrenti, l’avv. Crippa per l’Amministrazione comunale e l’avv. Boschi per la controinteressata.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Riferiscono le ricorrenti che con bando pubblicato nel febbraio 2006 il Comune di Piacenza indiceva una gara a procedura aperta (metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa) per l’appalto della “gestione di attività informatiche, helpdesk, manutenzione e fornitura di materiale di consumo e accessoristica” relativamente al periodo 1° maggio 2006 – 30 aprile 2009; che esse, in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, venivano ammesse alla gara; che, esaminate le varie offerte sotto il profilo tecnico, la Commissione giudicatrice assegnava loro il punteggio di 57/70, mentre l’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. otteneva il punteggio di 58/70; che, vagliato poi il profilo economico, veniva redatta la graduatoria finale con aggiudicazione dell’appalto all’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. (punteggio finale di 88/100, a fronte del punteggio complessivo di 84,22/100 per le ricorrenti).<br />
Avverso gli atti di gara hanno proposto impugnativa le ricorrenti, deducendo:</p>
<p>1) Violazione dell’art. 7 del capitolato speciale di gara e dell’art. 97 Cost.. Violazione delle premesse e dell’art. 53 della direttiva 2004/18. Violazione della par condicio dei concorrenti e della trasparenza. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, illogicità, manifesta ingiustizia, irragionevolezza.<br />
Nella seconda seduta di gara la Commissione giudicatrice ha prima radicalmente modificato un criterio di aggiudicazione (interventi da remoto) e poi, a buste aperte, ha richiesto ai concorrenti delle vere e proprie integrazioni dell’offerta tecnica presentata. Quanto al primo aspetto, infatti, il “sottocriterio” inserito, anziché determinare una mera specificazione delle modalità di erogazione del servizio, ha finito per variarne sostanzialmente il contenuto, riducendolo ad una fornitura di linea. Quanto al secondo aspetto, invece, la Commissione ha richiesto ai concorrenti nuovi elementi, in ordine al funzionamento della “linea dedicata”, con evidente alterazione delle regole fondamentali delle gare pubbliche.</p>
<p>2) Violazione dell’art. 7 del capitolato, sotto altro profilo.<br />
Le norme di gara prevedevano l’attribuzione di 15 punti in relazione alla disponibilità di magazzini o laboratori nella città di Piacenza. Ma l’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. non risulta in possesso di sedi in loco, e ciò nonostante si è vista attribuire il relativo punteggio.<br />
Concludono dunque le ricorrenti per l’annullamento in parte qua degli atti impugnati, nonché per il risarcimento del danno.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Piacenza e Stemar Servizi e Sistemi S.r.l., resistendo al gravame.<br />
A seguito, poi, della produzione in giudizio della documentazione di gara da parte dell’Amministrazione comunale e dell’accesso agli atti relativi all’offerta presentata dalla controinteressata, le ricorrenti proponevano “motivi aggiunti”, Deducono:</p>
<p>1) Violazione della lex specialis, sotto vari e distinti profili. Difetto di istruttoria e/o di motivazione.<br />
L’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per molteplici ragioni. Innanzi tutto, non risulta aver prodotto –  ai fini dell’ammissione alla gara – l’impegno di un istituto (a ciò abilitato) al rilascio, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, di una fidejussione bancaria ovvero di una polizza assicurativa fidejussoria per la cauzione definitiva; con conseguente inosservanza della prescrizione contenuta nel punto 6 delle “norme per il pubblico incanto” (allegate al bando), che assumeva carattere vincolante pur in assenza di una clausola che ne sanzionasse la violazione con l’estromissione dalla gara. Inoltre, la polizza fidejussoria per la cauzione provvisoria non risultava stipulata “in nome e per conto” dell’altra componente dell’a.t.i. e, soprattutto, non recava affatto la previsione di responsabilità solidale richiesta dal punto 5 delle “norme per il pubblico incanto”. Infine, benché venisse dichiarato il possesso della certificazione ISO 9000 per i servizi di manutenzione, non era stato prodotto alcun documento, cui pure quella dichiarazione faceva rinvio.</p>
<p>2) Violazione degli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE. Violazione della lex specialis, sotto altro distinto profilo. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.<br />
L’esame della documentazione relativa all’offerta presentata dall’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. conferma la carenza della disponibilità di magazzini o laboratori nella città di Piacenza. In effetti, il riferimento ad una sede in quella città non è corredato dal minimo elemento dimostrativo di una effettiva disponibilità, tanto più che l’invocato contratto di locazione risulta stipulato solo il 22 maggio 2006, successivamente quindi alla gara.</p>
<p>3) Violazione dei principi generali in tema di gara pubblica. Violazione dei principi comunitari e dell’art. 53 della direttiva 2004/18/CE.<br />
Dopo avere stabilito di attribuire punteggi per l’elemento “controllo costante dei sistemi”, la Commissione giudicatrice ha richiesto alla controinteressata chiarimenti che hanno in realtà dato luogo ad una vera e propria integrazione dell’offerta, effettuata a buste aperte ed a criteri di attribuzione del punteggio già esplicitati. Inoltre, relativamente al sistema di controllo delle problematiche, l’offerta della controinteressata prevedeva che gli interventi di assistenza da remoto delle postazioni utenti sarebbero stai curati da un apposito agente, mentre il capitolato prescriveva a questo scopo l’esclusivo impiego del prodotto Unicenter Remote Control – CA. Quanto, infine, alle attività di copia dei dati, di predisposizione di siti internet, di posta elettronica, di servizi di sicurezza, di gestione data base dipartimentali, la controinteressata avrebbe dovuto indicare nella propria relazione tempi, modalità e specifici report: il non averlo fatto evidenzia un’ulteriore grave inosservanza delle norme di capitolato.</p>
<p>4) Violazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 157/95. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, violazione dei principi in tema di anomalia delle offerte, contraddittorietà, difetto di motivazione.<br />
A seguito della determinazione della soglia di anomalia, la Commissione giudicatrice ha disposto un approfondimento sulla congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata, chiedendo a quest’ultima chiarimenti idonei a giustificare l’entità del ribasso, per poi concludere nel senso della sua regolarità. In realtà, le giustificazioni fornite si presentano generiche e non documentate, onde l’Amministrazione avrebbe dovuto disporne l’esclusione dalla gara.<br />
L’istanza cautelare delle ricorrenti veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 10 ottobre 2006 (ord. n. 196/2006).<br />
All’udienza del 6 febbraio 2007, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>La controversia investe la gara indetta dal Comune di Piacenza per l’affidamento del servizio di “gestione di attività informatiche, helpdesk, manutenzione e fornitura di materiale di consumo e accessoristica”. Le società ricorrenti, che in qualità di componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese hanno presentato un’offerta collocatasi alla seconda posizione della graduatoria finale, assumono illegittimo – sotto molteplici profili – l’esito della gara, ed invocano pertanto l’annullamento in parte qua dei relativi atti, oltre al risarcimento del danno subito.<br />
Il Collegio ritiene fondata, e assorbente delle altre, la censura con cui si imputa all’Amministrazione di non avere immediatamente escluso dalla gara l’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. (aggiudicataria dell’appalto), nonostante la stessa avesse a suo tempo omesso di produrre il formale impegno assunto da un ente a ciò abilitato circa il successivo rilascio della garanzia relativa alla cauzione definitiva.<br />
Le «norme per il pubblico incanto», allegate al bando di gara, disponevano che le ditte invitate a partecipare alla selezione avrebbero dovuto provvedere, al momento della presentazione dell’offerta, ad una serie di adempimenti formali, tra cui – in particolare – l’esibizione di una “dichiarazione di un Istituto di Credito o di una Banca … o di un intermediario finanziario … o di una Compagnia di assicurazione … contenente l’impegno a rilasciare in favore di questa Stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva… NELL’IPOTESI IN CUI IL CONCORRENTE INTENDESSE RICHIEDERE LA COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESSO LO STESSO SOGGETTO CHE HA COSTITUITO LA CAUZIONE PROVVISORIA … NON SARA&#8217; NECESSARIA UN’ULTERIORE DICHIARAZIONE E IL PRESENTE IMPEGNO, COMPLETO DI TUTTE LE SUE CLAUSOLE E CONDIZIONI, DOVRA’ ESSERE CONTENUTO NELLA GARANZIA FlDEJUSSORIA COSTITUENTE LA CAUZIONE PROVVISORIA …”. Come è stato osservato in giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2005 n. 3752), una simile prescrizione, per rispondere ad un particolare interesse della stazione appaltante – che viene in tal modo tutelata dal rischio che la vincitrice della gara non sia poi in grado di prestare la cauzione definitiva –, comporta in caso di inosservanza l’estromissione dalla procedura concorsuale, anche ove la formalità non fosse espressamente stabilita a pena di esclusione. Nella fattispecie, dunque, mancando all’atto dell’offerta la «promessa» della cauzione definitiva, l’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. avrebbe dovuto essere espulsa dalla selezione.<br />
Né convince l’assunto per cui, nell’ipotesi di impegno contenuto nella garanzia fideiussoria relativa alla cauzione provvisoria, il vincolo giuridico avrebbe dovuto essere assunto dal concorrente e non dall’ente successivamente tenuto al rilascio della garanzia (nella circostanza le “condizioni generali di assicurazione” che accompagnano la polizza fideiussoria presentata dall’a.t.i. Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. contemplano l’impegno della medesima a.t.i. a richiedere la polizza per la cauzione definitiva, non anche la «promessa» dell’impresa assicuratrice). Difettano invero elementi, di ordine letterale o logico, che giustifichino una conclusione di questo tipo: da un punto di vista letterale, la norma di gara richiede, in alternativa, l’autonoma dichiarazione impegnativa dell’ente abilitato a prestare garanzie o, nel caso di coincidenza con l’ente che ha già rilasciato la garanzia relativa alla cauzione provvisoria, l’inclusione del “ … presente impegno …” nell’atto recante la garanzia fideiussoria medesima, laddove il “ … presente impegno …”, per il fatto stesso di ricollegarsi a quanto in precedenza previsto, non può che intendersi come una promessa identica a quella del primo tipo, differenziandosene solo per le modalità di espressione, non certo per il soggetto chiamato ad assumere il vincolo giuridico; da un punto di vista logico, poi, non si comprende perché dalla circostanza che l’impegno sia contenuto in una dichiarazione autonoma o sia invece contestuale ad una garanzia fideiussoria derivi un rovesciamento dei ruoli, nel senso di far gravare nell’un caso la promessa sul garante e nell’altro sull’impresa nel cui interesse la garanzia va prestata, tanto più che un simile onere viene modellato sullo schema di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 109 del 1994 (in materia di appalti di lavori pubblici), ove si prevede che, nel caso di garanzia (cauzione provvisoria) prestata mediante fideiussione, questa deve essere accompagnata dall’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia per la cauzione definitiva, con l’evidente scopo di rafforzare mediante un ulteriore impegno il sistema di garanzie in favore dell’Amministrazione appaltante, la quale invece non si gioverebbe in alcun modo del solo impegno della concorrente a richiedere la polizza fideiussoria per la cauzione definitiva al soggetto a ciò abilitato, senza l’autonoma promessa di quest’ultimo al rilascio dell’ulteriore garanzia richiesta (v. Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2005 n. 1635).<br />
In conclusione, l’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, avendo omesso un adempimento formale imposto in via cogente dalla lex specialis del concorso; con conseguente ininfluenza della successiva prestazione della cauzione definitiva, intervenuta quando la concorrente era già definitivamente incorsa nell’inosservanza della normativa di gara, e aveva visto quindi inficiata in modo irreversibile la sua partecipazione alla selezione. Dal che l’annullamento in parte qua degli atti impugnati.<br />
Resta da vagliare la domanda di risarcimento del danno.<br />
Il Collegio rileva innanzi tutto come la concessione della misura cautelare abbia consentito alle ricorrenti di conseguire l’affidamento del servizio dal 1° gennaio 2007, seppur provvisoriamente – in attesa dell’esito del giudizio di merito –, onde l’annullamento in parte qua degli atti di gara si presenta parzialmente satisfattivo dell’interesse azionato, nel senso di rendere possibile il definitivo conseguimento dell’appalto per il periodo residuo. Un ristoro di ordine patrimoniale appare allora necessario per l’arco temporale (1° giugno – 31 dicembre 2006) in cui il rapporto contrattuale con l’a.t.i. Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. ha avuto esecuzione e non è dunque suscettibile di ripristino in capo alle ricorrenti, tenuto conto che l’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione opera quale causa di inefficacia successiva (e non retroattiva) del contratto di appalto giù stipulato (v. Cons. Stato, Sez. V, 29 marzo 2006 n. 1591 e 29 novembre 2005 n. 6759; Sez. VI, 6 luglio 2006 n. 4295).<br />
Quanto, poi, alla “colpa” – che è requisito della responsabilità patrimoniale ex art. 2043 cod.civ., anche nei casi in cui si imputi all’Amministrazione pubblica di avere adottato provvedimenti illegittimi –, va ricordato che deve trattarsi di violazione grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione dell’atto viziato, mentre l’elemento soggettivo dell’illecito difetta se ricorrono i presupposti dell’errore scusabile, e cioè se vi è sussistenza di contrasti giudiziari, incertezza del quadro normativo di riferimento o complessità della situazione di fatto (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 29 settembre 2005 n. 5204). Nella fattispecie, come risulta evidente dalle ragioni della dichiarata illegittimità degli atti oggetto di impugnativa, la stazione appaltante ha omesso di osservare regole di azione che essa stessa aveva predisposto e che, per riferirsi ad un sistema di garanzie sostanzialmente ricalcato sulla disciplina di cui all’art. 30 della legge n. 109 del 1994, non si presentavano fonte di apprezzabile incertezza per gli operatori del settore, non essendo del resto neppure emerse specifiche circostanze fattuali che, per la loro peculiarità, rendessero scusabile l’errore commesso. Va dunque ritenuto sussistente l’elemento soggettivo della colpa.<br />
Per quel che riguarda, infine, la determinazione del quantum, va richiamato quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nell’ipotesi di già avvenuta esecuzione dell’appalto, il lucro cessante – ovvero il guadagno che sarebbe derivato all’impresa se la stessa avesse ottenuto l’aggiudicazione – deve essere risarcito riconoscendo la spettanza dell’utile nella misura intera del 10% qualora l’impresa possa documentare di non essere stata in grado di utilizzare per l’espletamento di altri servizi le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, mentre nel caso in cui tale dimostrazione non sia stata fornita è da ritenere che l’impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di analoghi appalti, sì da vedere ridotta la propria perdita di utilità ed avere di conseguenza titolo ad un risarcimento decurtato in via equitativa al 5% dell’offerta a suo tempo formulata (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2006 n. 6059). Nella fattispecie, pertanto, in assenza di elementi probatori da parte delle ricorrenti, il risarcimento va accordato nella misura del 5% dell’offerta, naturalmente da ragguagliare al periodo di sette mesi in cui l’appalto ha avuto esecuzione; sulla somma così determinata spetta poi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto all’a.t.i. con capogruppo Stemar Servizi e Sistemi S.r.l. (determinazione dirigenziale prot. n. 1088 del 29 maggio 2006) e fino alla data di deposito della presente decisione (data che costituisce il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta), mentre sulla somma totale sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo (v. Cons. Stato, Sez. IV, 28 aprile 2006 n. 2408). A tanto si provvederà secondo le modalità di cui all’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1998, con proposta risarcitoria che l’Amministrazione comunale è tenuta a presentare alle ricorrenti entro novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione in via amministrativa, o dalla sua notificazione ad istanza di parte (se anteriore), nel rispetto dei criteri indicati.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Amministrazione comunale e della controinteressata, e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:<br />
&#8211; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda di annullamento, con conseguente caducazione in parte qua degli atti impugnati;<br />
&#8211; accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno e, per l’effetto, condanna il Comune di Piacenza al pagamento della relativa somma, da determinarsi secondo i criteri indicati in motivazione.<br />
Condanna il Comune di Piacenza e la Stemar Servizi e Sistemi S.r.l., in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 21 febbraio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-21-2-2007-n-54/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.132</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-21-2-2007-n-132/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-21-2-2007-n-132/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.132</a></p>
<p>V. Borea – Presidente ed estensore P. S. (avv.ti L. Lippi, D. Paolini) c l’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL F.V.G. &#8211; DIREZIONE GENERALE DI TRIESTE – ED IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (Avv. Dist. St.) e nei confronti del P. G. (n.c.) sui presupposti per l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-21-2-2007-n-132/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.132</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-21-2-2007-n-132/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.132</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Borea – Presidente ed estensore<br /> P. S. (avv.ti L. Lippi, D. Paolini) c l’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL F.V.G. &#8211; DIREZIONE GENERALE DI TRIESTE – ED IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (Avv. Dist. St.) e nei confronti del P. G. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di astensione di un componente della commissione di concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Commissione esaminatrice – Ricusazione – Art. 51, comma 1, n. 3 ed ultimo comma c.p.c. – Inconfigurabilità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non incorre in violazione dell’art. 51, comma 1, n. 3 c.p.c. il provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione di un componente della commissione di concorso “per grave inimicizia”, laddove dall’esame della documentazione non emergano validi elementi per ritenere grave, come richiede la legge, l’inimicizia che asseritamente nutrirebbe nei confronti dell’istante la componente della commissione della quale si discute; in particolare, poiché la ratio dell’astensione e della ricusazione riposa nel rischio di compromissione della necessaria imparzialità che deve essere garantita dal soggetto al quale spetta giudicare, non rileva che l’inimicizia, e quindi la non imparzialità, muova piuttosto dal soggetto che deve essere giudicato; né è sufficiente a concretare “grave inimicizia” la mera denuncia di un reato in sede penale da parte dell’istante, non potendosi considerare pendente un procedimento penale se non con la richiesta di rinvio a giudizio ovvero con gli altri mezzi di cui all’art. 405 del c.p.p.. (1).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Nel caso conosciuto dal Collegio era stato impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione di una componente della Commissione giudicatrice del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici.<br />
Il T.A.R. ha ritenuto di escludere anche che esistessero nella specie “gravi ragioni di convenienza” idonee, ai sensi dell’art. 51, ultimo comma, c.p.c. a consentire la ricusazione del componente la commissione di concorso.<br />Adunanza Plenaria 24giugno 2004 n. 8, citata dal ricorrente a sostegno delle sue tesi, ha ritenuto che, ai fini della permanenza della causa di incompatibilità, la lite dinanzi al giudice amministrativo tra commissario e candidato è da ritenere pendente fino a quando sulla rinuncia agli atti del giudizio non sia scesa la presa d’atto del giudice nel contesto della sentenza, potendo peraltro il detto giudice ritenere per varie ragioni la interposta rinuncia (quand’anche ritualmente notificata e depositata) non idonea ad estinguere il giudizio pendente.<br />
Sulla tematica il panorama giurisprudenziale è assai ampio: limitandoci alla Rivista, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; Sentenza 23 ottobre 2006 n. 6270, secondo cui l’art. 51 c.p.c., che prevede la “grave inimicizia” quale causa di astensione obbligatoria dei membri della Commissione esaminatrice, è applicabile anche con riferimento alle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per avanzamento di carriera.<br />
Tale sentenza ha ritenuto che l’iniziativa, intrapresa dalla Commissione, di trasmettere gli atti all’Autorità Giudiziaria, al fine di accertare l’eventuale rilevanza penale delle affermazioni contenute nell’istanza di ricusazione (che peraltro non assume alcuna rilevanza penale), rappresenta una reazione sproporzionata, tanto da far pensare ad un atteggiamento di ostilità o, quantomeno, di malanimo, nei confronti del candidato, idonea a far venir meno nella Commissione quelle condizioni di serenità necessarie per un esercizio obiettivo e imparziale del proprio potere di valutazione, determinando la situazione di grave inimicizia.<br />
T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 26 febbraio 2003 n. 1551 (ivi con nota di richiami e con il commento di CARPARELLI O., Sulla “grave inimicizia” nei concorsi pubblici, che richiama numerosi precedenti in punto di “grave inimicizia”), ha ritenuto che una grave, antica e consolidata inimicizia esistente tra un componente della commissione giudicatrice di un pubblico concorso ed un candidato (nella specie culminata in reciproche aggressioni, denunce ed atti giuridici contenziosi) impedisce al primo di valutare il secondo con la dovuta serenità ed imparzialità ed impone allo stesso di astenersi, ai sensi dell&#8217;art. 51, 1° comma, n. 3, c.p.c., per ragioni di evidente incompatibilità.<br />
Infine, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 7 ottobre 2002 n. 5279, ivi, ha ritenuto che alle commissioni dei concorsi a posti di pubblico impiego è applicabile quanto previsto dall’art. 51, 1° comma, n. 3, del c.p.c.; deve in particolare ritenersi che la pendenza di una controversia giurisdizionale amministrativa (avente nella specie ad oggetto la legittimità di un precedente concorso, analogo a quello controverso) tra un membro della commissione ed un candidato sia senz&#8217;altro riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 51 cit., sicché l’omessa doverosa astensione del commissario incompatibile vizia la composizione della commissione e determina l’illegittimità di tutti gli atti da questa compiuti (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL FRIULI &#8211; VENEZIA GIULIA</b>,
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b> nelle persone dei magistrati:<i><br />
</i>Vincenzo Borea  &#8211; Presidente, relatore<br />
Oria Settesoldi – Consigliere<br />
Vincenzo Farina &#8211; Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</B><br />
sul ric. <b>n. 133/05</b>, proposto dal</p>
<p>prof. <B>P. S.</B> rappresentato e difeso dagli avv.ti Livio Lippi e Daniela Paolini,  e domiciliato in Trieste presso la seconda, Via Coroneo 6;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G., Direzione generale di Trieste e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste;<br />
<b><br />
                                                          nei confronti<br />
</b>del prof. P G., non costituito in giudizio; <br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</B>del provvedimento 23 febbraio 2005 recante rigetto dell’istanza del ricorrente 19 gennaio 2005 di ricusazione di una componente della Commissione giudicatrice del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 22 novembre 2004.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A;<br />
Visti gli atti di causa;<br />
Viste le memorie delle parti costituite;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del  10 gennaio 2007 il presidente Borea e uditi <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</B><br />
Può prescindersi dalla doppia eccezione in  rito opposta dalla P.A. resistente, di inammissibilità per mancata notifica del ricorso alla componente della commissione del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici della quale si è chiesta inutilmente la ricusazione, e di sopravvenuta improcedibilità del ricorso stesso per mancata impugnazione degli esiti negativi della procedura concorsuale di cui sopra: infatti il ricorso, con il quale, come accennato, si contesta il diniego opposto alla istanza di ricusazione della suddetta componente della commissione, appare nel merito privo di fondamento.<br />
Appare infatti immune dai vizi denunciati l’atto impugnato, con il quale, in risposta all’istanza di ricusazione giustificata dalla pendenza di un procedimento penale dallo stesso ricorrente promosso nei confronti della suddetta componente della commissione per diffamazione e falso, se ne afferma la manifesta infondatezza con richiamo all’art. 51 n. 3 c.p.c. sulla base di tre distinte argomentazioni, e cioè, in primo luogo, perché, contrariamente a quanto si assume, non risulta in corso alcuna azione penale, in secondo luogo perché la lamentata “inimicizia” ovvero ostilità “dovrebbe muovere dal giudice o dal coniuge verso la parte e non viceversa”, e, in terzo e ultimo luogo, perché, a tutto concedere, mancano validi elementi per ritenere grave, come richiede la legge, l’inimicizia che asseritamente nutrirebbe nei confronti dell’istante la componente della commissione della quale si discute.<br />
Valga il vero:<br />
1), contrariamente a quanto si assume, non può certamente ritenersi la pendenza di un procedimento penale per il solo fatto che un privato cittadino, nella specie lo stesso ricorrente, abbia presentato una denuncia querela per diffamazione, essendo pacifico che l’azione penale ha inizio per iniziativa  del pubblico ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio ovvero con gli altri mezzi di cui all’art. 405 del c.p.p.;<br />
2),   neppure si può condividere l’assunto per cui sarebbe errata la valutazione “ a senso unico”  dell’inimicizia  operata nell’atto impugnato, sia perché sul punto il ricordato art. 51 c.p.c. è inequivoco (“se egli stesso –il giudice, e qui, mutatis mutandis, la componente della commissione giudicante- ha causa pendente o grave inimicizia…”), e sia perché, come appare ovvio, la ratio dell’astensione e della ricusazione poggia sul rischio di compromissione della necessaria imparzialità che deve essere garantita dal soggetto al quale spetta giudicare, a tal fine risultando a ben vedere indifferente (ed è ciò che viceversa balza agli occhi nel caso in esame) che l’inimicizia e quindi la non imparzialità muova piuttosto dal soggetto che deve essere giudicato;  <br />
3) ciò posto, come pure si rileva nel provvedimento impugnato, dal tenore del  lungo atto di denuncia-querela presentato nel lontano 2002  (e rimasto a tutt’oggi, sepolto in qualche archivio) non emergono fatti o circostanze dalle quali si possa desumere che la componente la commissione della quale si chiede la ricusazione nutrisse una inimicizia qualsiasi, e tanto meno una inimicizia  grave nei confronti del ricorrente, risultando soltanto che questa (dirigente di un istituto scolastico nell’ambito del quale il ricorrente, a suo tempo, in quell’occasione responsabile, a seguito del ritrovamento di un involucro in prossimità dell’ingresso dell’edificio scolastico, temendo pericoli per gli studenti aveva chiamato la forza pubblica, risultando poi trattarsi di uno scherzo ad opera di alcuni fra gli studenti stessi), a quanto è dato di capire, aveva semplicemente ritenuto eccessive e sproporzionate alla reale entità dei fatti  le misure adottate prima e dopo la scoperta che si trattava di un semplice scherzo. <br />
In definitiva, si deve consequenzialmente altresì escludere, per le ragioni dette, che nella fattispecie, contrariamente a quanto pure si assume, sussistessero  quei residuali “gravi motivi di opportunità” che pure, in base al ricordato art. 51 c.p.c., comportano l’astensione del giudice (e quindi la sua eventuale ricusazione). <br />
Non ha pregio perciò richiamare la pronuncia resa dall’A.P. del Consiglio di Stato n. 8/04, nella quale si era ritenuta fondata la richiesta di ricusazione di un commissario di concorso in ragione della pendenza di una lite nella quale, pur espressa rinuncia, quest’ultima non era ancora stata resa effettiva da una specifica pronuncia di presa d’atto da parte del giudice adito, così come, una volta accertati i fatti, non può darsi determinante rilievo al fatto che, in altra occasione, un collegio cui spettava giudicare  il ricorrente per una sanzione disciplinare, abbia ritenuto incompatibile al suo interno quella stessa persona ora contestata come componente della commissione di cui sopra, assumendo in tal modo una posizione certamente non censurabile in sé, ma, altrettanto certamente, non strettamente doverosa.<br />
Infine, per concludere, da disattendere appare anche una conclusiva doglianza d’ordine meramente formale (e del tutto residuale, come dimostra il fatto che viene dedotta per ultima) con la quale si contesta la competenza del dirigente dell’Ufficio VI a sottoscrivere l’atto impugnato in luogo del Presidente della Commissione (alla quale era stata rivolta l’istanza di ricusazione) ovvero del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. <br />
Opportunamente infatti si rileva ex adverso che con provvedimento 30 maggio 2003 del Direttore Generale pro-tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale si erano disposte talune deleghe a favore dei responsabili dei vari  uffici della Direzione, tra le quali, a favore del responsabile dell’Ufficio VI (cfr. documento n. 7, art. 2 pag. 4, prodotto dall’Avvocatura dello Stato in data 20 aprile 2005) quella relativa al reclutamento del personale (materia nella quale rientrano  de plano le procedure, come nella specie, preordinate alle necessarie attività di selezione).<br />
Le spese possono comunque essere compensate.      <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</B><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo  <b>respinge</b>.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 10 gennaio 2007.</p>
<p><b>Depositato nella Segreteria del Tribunale il giorno 21 febbraio 2007 </b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-21-2-2007-n-132/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.132</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2007 n.844</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-2-2007-n-844/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-2-2007-n-844/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2007 n.844</a></p>
<p>Non va sospesa la richiesta di pagamento che riguardi un recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Comunita’ europea (imposte non corrisposte in conseguenza di esenzione fiscale in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali). Nella comparazione degli interessi in gioco, occorre infatti</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-2-2007-n-844/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2007 n.844</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la richiesta di pagamento  che riguardi un recupero di aiuti  di Stato dichiarati illegittimi dalla Comunita’ europea (imposte non corrisposte in conseguenza di esenzione fiscale in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali). Nella comparazione degli interessi in gioco, occorre infatti dare rilievo all’interesse pubblico dello Stato italiano al recupero degli aiuti in questione secondo criteri di effettività ed immediatezza, prospettati in sede comunitaria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 844/2007<br />Registro Generale: 11674/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
STEFANO BACCARINI Presidente<br /> DOMENICO LUNDINI Cons. , relatore<br />
GERMANA PANZIRONI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Febbraio 2007<br />
Visto il ricorso 11674/2006  proposto da:<br />
<b>SOC SAT SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO SPA </b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
CAPPELLI AVV EMILIO &#8211; BANDINI AVV. ANDREA &#8211; DE CATERINI AVV. PAOLOcon domicilio eletto in ROMAVIA NICOLO&#8217; TARTAGLIA, 5presso CAPPELLI AVV EMILIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELLE POLITICHE COMUNITARIE</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b><br />
per l’annullamento<br />
&#8211; previa, ove occorra, disapplicazione in parte qua dell’art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62,<br />
&#8211; del decreto del 21 luglio 2006, pubblicato in G.U. 22 agosto 206, n. 194, recante Determinazione dei criteri e delle modalità procedimentali per la corretta valutazione dei casi individuali di non applicazione totale o parziale del recupero degli aiuti- del provvedimento comunicato con lettera del 14 settembre 2006, prot. n. 90637, pervenuta il 19 settembre 2006;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />MINISTERO DELL&#8217;INTERNO <br />
MINISTERO DELLE POLITICHE COMUNITARIE</p>
<p>Visti i motivi aggiunti di ricorso; <br />
Nominato relatore il Consigliere Domenico LUNDINI  e uditi alla Camera di Consiglio del 21 febbraio  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Considerato che le decisioni della Commissione europea impongono la disapplicazione, in caso di contrasto, anche delle leggi dello Stato (vedi Cass. 17564/2002);<br />
Considerato, altresì, che trattasi nella specie di pregiudizio monetario, suscettibile quindi di reintegrazione a posteriori;<br />
Avuto anche riguardo, nella comparazione degli interessi in gioco, all’interesse pubblico dello Stato italiano al recupero degli aiuti in questione secondo criteri di effettività ed immediatezza, prospettati in sede comunitaria;<br />
Ritenuto in definitiva che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento dell’istanza cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Roma,  21 febbraio 2007</p>
<p>Il Presidente: Stefano Baccarini<br />
L’Estensore: Domenico Lundini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-2-2007-n-844/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2007 n.844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1182</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-21-2-2007-n-1182/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-21-2-2007-n-1182/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1182</a></p>
<p>Pres. est. F. Giamportone Rainone Angelo (Avv. Salvatore Parrillo) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). sulla natura di atto tecnico-discrezionale della valutazione dell&#8217;infermità come dipendente da causa di sevizio e sui relativi profili di sindacabilità in giudizio 1. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-21-2-2007-n-1182/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1182</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-21-2-2007-n-1182/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1182</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. F. Giamportone<br /> Rainone Angelo (Avv. Salvatore Parrillo) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).</span></p>
<hr />
<p>sulla natura di atto tecnico-discrezionale della valutazione dell&#8217;infermità come dipendente da causa di sevizio e sui relativi profili di sindacabilità in giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio – Valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti – Sindacabilità in sede di giudizio di legittimità – Limiti.</p>
<p>2. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio – Valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti – Non ha valore assoluto – Parere C.P.P.O. – Momento di sintesi per l’Amministrazione.</p>
<p>3. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio – Valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti – Diversa ampiezza di poteri attribuiti a ciascun organo.</p>
<p>4. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio – Valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti – Successiva valutazione dell’Amministrazione &#8211; Caratteri.<br />
5. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio – Valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti – Obbligo di motivazione del giudizio conclusivo espresso dal C.P.P.O. – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Per costante indirizzo giurisprudenziale la valutazione dell’infermità come dipendente da causa di servizio ha natura di atto tecnico-discrezionale, per cui tale atto può essere sindacabile in sede di giudizio di legittimità ove risulti condotta sulla base di criteri illogici<sup>1</sup>.</p>
<p>2. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la normativa in materia nel prevedere diversi pareri da esprimersi in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità non attribuisce ad essi eguale valore. Ed infatti, le preliminari valutazioni della C.M.O. e del Consiglio di Amministrazione sono destinate ad essere assorbite nel giudizio finale del C.P.P.O., che s’impone all’Amministrazione come momento di sintesi e di composizione di diversi pareri, in ipotesi configgenti, resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento.<sup>2</sup></p>
<p>3. La normativa vigente ha assegnato una diversa ampiezza di poteri a ciascun organo preposto alla valutazione della dipendenza da causa di servizio dell’infermità del pubblico dipendente. Ed invero, mentre la C.M.O. ha il compito di valutare solo gli aspetti medico-legali del caso sottoposto al suo esame, il C.P.P.O. è chiamato ad un’indagine finale ben più complessa, la quale investe tutti gli aspetti ritenuti dall’ordinamento rilevanti al fine del decidere, e cioè non solo quelli sanitari, ma anche quelli tecnico-amministrativi, già oggetto di eventuale e preliminare esame da parte di organi dell’Amministrazione.</p>
<p>4. L’Amministrazione, prima di far proprio il parere espresso dal C.P.P.O., deve valutare se questo tiene in conto le diverse ragioni espresse dagli altri organi consultivi e provveda in modo ragionevole alla loro confutazione, ove ritenga di non condividerle.5. Il C.P.P.O. è tenuto a motivare il proprio parere, non potendo esprimere un meditato giudizio conclusivo senza tenere conto di quelli già resi dagli altri organi che lo hanno preceduto nel corso del procedimento e senza averli, in modo diretto o indiretto, confutati.</p>
<p></b>___________________________________________<br />
<i>1) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 giugno 2000, n. 3541 e 25 marzo 1996, n. 380; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 29 novembre 2001, n. 1620.<br />
2)  Cfr. Corte Cost., 21 giugno 1996, n. 209; Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 1995, n. 74; sez. V, 25 febbraio 1997, n. 196; sez. VI, 7 luglio 2003; TAR Sicilia Palermo, sez. I, 28 gennaio 2004, n. 204.<br /></i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Sesta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunziato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2776/98 R.G. proposto da<br />
<b>Rainone Angelo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Parrillo, ed elettivamente domiciliato in Napoli, via L Rizzo n. 26, presso l’abitazione della sig.ra Pellico Silvia,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege,</p>
<p><B>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
</B>1) del decreto n. 1861/N del 22.12.1997, con cui il Ministero intimato ha respinto l’istanza del ricorrente del 27.8.1992, volta al conseguimento dell’equo indennizzo in relazione all’infermità “neoplasia condrosarcomatosa” ritenuta interdipendente con l’infermità “sinusite fronto-mascillare”, già riconosciuta come dipendente da causa di servizio;<br />
2) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti l&#8217;atto di costituzione in giudizio, per il Ministero intimato, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e la memoria dalla stessa prodotta;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Presidente Filippo Giamportone;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007 i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 19 marzo 1998 e depositato il 23 successivo il sig. Rainone Angelo, dirigente della Polizia di Stato a riposo, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui gli è stata rigettata l’istanza tendente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infermità dallo stesso denunciata (neoplasia condrosarcomatosa) ai fini anche della corresponsione dell’equo indennizzo.<br />
Il ricorso è stato affidato alle  seguenti censure:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 3.5.1957 n. 686. Eccesso di potere per illogicità e difetto assoluto di motivazione.<br />
Genericamente, e contrariamente al vero, con il provvedimento impugnato viene affermato che l’infermità denunciata dal ricorrente non è interdipendente con quella precedentemente riconosciuta ed indennizzata e che le condizioni di servizio non si atteggiano nemmeno come concausa efficiente e determinante del sorgere dell’infermità medesima;<br />
2) Violazione di legge e travisamento dei fatti.<br />
Diversamente da quanto asserito nel provvedimento impugnato le due patologie (sinusopatia e condrosarcoma) risultano localizzate nella medesima regione mascellare, e cioè a destra. <br />
In conclusione, il ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati, col favore delle spese.<br />
Per resistere all&#8217;impugnativa si è costituita in giudizio, per il Ministero intimato, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la quale non memoria nei termini ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.<br />
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007 il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con i due mezzi di gravame, che stante l’intrinseca omogeneità si esaminano congiuntamente, il ricorrente, ex dirigente della Polizia di Stato, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 3.5.1957 n. 686 nonché l’eccesso di potere per illogicità, difetto assoluto di motivazione e travisamento dei fatti, assume, in sintesi, che, contrariamente a quanto genericamente affermato con il provvedimento impugnato, l’infermità denunciata (neoplasia condrosarcomatosa) è interdipendente –come accertato dalla CMO di Roma con verbale del 14.3.1990- con quella precedentemente riconosciuta ed indennizzata (sinusopatia), localizzate ambedue nella medesima regione mascellare, e che le condizioni di servizio vanno ritenute come concausa efficiente e determinante del sorgere dell’infermità medesima.<br />
I delineati assunti non sono condivisibili.<br />
Al riguardo, va anzitutto chiarito che per costante indirizzo giurisprudenziale la valutazione delle infermità come dipendente da causa di servizio ha natura di atto tecno-discrezionale, per cui tale atto può essere sindacabile in sede di giudizio di legittimità ove risulti condotta sulla base di criteri illogici (tra le tante, C.S., Sez. VI, 22 giugno 2000 n. 3541 e 25 marzo 1996 n. 380; T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 29 novembre 2001 n. 1620).<br />
Inoltre, va poi  rilevato che la giurisprudenza, anche costituzionale, ha avuto modo di chiarire che è frutto di un chiaro errore d&#8217;interpretazione dell&#8217;ordinamento (allora) vigente ritenere che quest&#8217;ultimo abbia inteso offrire all&#8217;Amministrazione una pluralità di pareri di eguale valore, fra i quali esercitare una scelta motivata (Cft., Corte Cost. 21 giugno 1996 n. 209; C.S., Sez. IV, 6 febbraio 1995 n. 74; Sez. V, 25 febbraio 1997 n. 196; Sez. VI, 7 luglio 2003 n. 4015; T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 28 gennaio 2004 n. 2004).<br />
E&#8217; vero, invece, che in tale sistema le preliminari valutazioni della C.M.O. e del Consiglio di Amministrazione (nella specie: Collegio medico legale del Ministero della Difesa) non assumono mai una valenza in assoluto, essendo inevitabilmente destinate ad essere assorbite nel giudizio finale del C.P.P.O., che s&#8217;impone all&#8217;Amministrazione come momento di sintesi e di composizione di diversi pareri, in ipotesi confliggenti, resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento.<br />
Il che è comprovato anche dalla diversa ampiezza dei poteri che la normativa vigente ha assegnato ai suddetti organi.<br />
Ed invero, mentre la C.M.O. ha il compito di valutare solo gli aspetti medico-legali del caso sottoposto al suo esame, il C.P.P.O. è chiamato ad un indagine finale ben più complessa, la quale investe tutti gli aspetti ritenuti dall&#8217;ordinamento rilevanti al fine del decidere, e cioè non solo quelli sanitari, ma anche quelli tecnico-amministrativi, già oggetto di eventuale e preliminare esame da parte di organi dell’Amministrazione.<br />
Nel sistema in argomento la preferenza accordata al parere reso dal C.P.P.O. trova, pertanto, piena ed esauriente giustificazione nella complessità delle indagini ad esso affidate, il che spiega anche la diversa competenza professionale dei suoi componenti.<br />
Trattasi, appunto, di un organo la cui imparzialità è garantita dalla sua stessa composizione, poichè ne fanno parte membri provenienti dalle tre magistrature (ordinaria, amministrativa e contabile), dalla dirigenza del Ministero del Tesoro e dagli ufficiali generali e superiori medici, e che svolge (contrariamente all&#8217;assunto del ricorrente) una funzione consultiva di natura medico-legale, volta a verificare, nel merito, l&#8217;operato delle singole commissioni mediche ospedaliere, onde garantire la tutela dell&#8217;interesse del singolo e, nel contempo, quella non meno importante dell&#8217;Erario.<br />
Ciò che, invece, deve pretendersi dall&#8217;Amministrazione è che essa, prima di far proprio il parere (obbligatorio, ma non vincolante) reso dal C.P.P.O., valuti se questo tiene conto delle diverse ragioni espresse dagli altri organi consultivi e provveda in modo ragionevole alla loro confutazione, ove non ritenga di condividerle.<br />
Segue da ciò che l&#8217;obbligo della motivazione è del C.P.P.O., che non può esprimere un meditato giudizio conclusivo senza tenere conto di quelli già resi dagli altri organi che lo hanno preceduto nel corso del procedimento e senza averli, in modo diretto o indiretto, confutati.<br />
Alla stregua di quanto sopra rilevato, con riferimento al caso in esame, nel provvedimento di reiezione impugnato non appaiono riscontrabili i vizi denunciati, dal momento che sia il parere del C.P.P.O. sia quello del Collegio medico legale del Ministero della Difesa hanno motivatamente e logicamente escluso che l&#8217;attività svolta dal ricorrente possa essere considerata motivo sufficiente, nè causale nè concausale, all&#8217;instaurarsi dell&#8217;affezione di cui trattasi, e che vi possa essere interdipendenza tra quest’ultima e la sinusopatia, già in precedenza indennizzata.<br />
Infatti, viene dato atto che:<br />
&#8211; le due patologie (sinusopatia e condrosarcoma) hanno natura divesa;<br />
&#8211; il tumore di cui era affetto il ricorrente interessa il seno mascellare e la parte corrispondente della cavità nasale;<br />
&#8211; sono rari i sarcomi nelle loro diverse espressioni istopatologiche (reticolosarcomi, condrosarcomi, plasmocitomi, angiosarcomi, emangio-pericitomi);<br />
&#8211; tra le cause predisponenti in primo luogo va annoverato il fumo di sigarette;<br />
&#8211; dalle cartelle cliniche si evince che il ricorrente era un fumatore di trenta sigaretta al giorno; ciò rappresenta un fattore di rischio specifico per la neoplasia di cui trattasi;<br />
&#8211; ove fosse stato presente con minore peso il fattore fumo di tabacco, la patologia tumorale si sarebbe verificata con minore percentuale di possibilità;<br />
&#8211; nei precedenti di servizio del ricorrente non risultano fattori specifici potenzialmente idonei  a poter dar luogo ad una genesi neoplastica;<br />
&#8211; non sussistono precedenti infermità e lesioni, imputabili al servizio, che con il tempo possono essere evolute in senso metaplastico-neoplastico;<br />
&#8211; per criterio etio-patogenetico e clinico generale non può quindi riconoscersi interdipendenza tra la forma tumorale in argomento e la sinusopatia, diagnosticata trenta anni prima e già allora “in atto non reliquati di sinusite”. <br />
A ben vedere, quindi, i provvedimenti impugnati devono ritenersi legittimamente adottati.<br />
Né, per completezza, può assumere idonea rilevanza la circostanza secondo cui nei provvedimenti impugnati viene affermata la diversità delle regioni mascellari interessate dalle menzionate due patologie, dal momento che, pur ammettendo in linea di ipotesi che dette patologie hanno interessato la medesima regione mascellare, l’interdipendenza delle patologie è stata esclusa –come avanti già evidenziato- anche e soprattutto alla stregua degli autonomi criteri etio-patogenetico e clinico generale.<br />
Il ricorso, pertanto, è infondato e va, quindi, respinto. <br />
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, tenuto anche conto della natura particolare della lite. <br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, respinge  il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli il 7 febbraio 2007, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211; Filippo Giamportone, Presidente, estensore;<br />
&#8211; Alessandro Pagano, Consigliere;<br />
&#8211; Sergio Zeuli, Referendario.</p>
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