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	<title>21/2/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/2/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2006 n.1153</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-2-2006-n-1153/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-2-2006-n-1153/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2006 n.1153</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Carlo Dibello – Estensore La Sicurezza s.r.l. (avv. P. Quinto) c. ENAV s.p.a. (avv. C. Terrazza), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato), I.V.R.I. s.r.l. (avv. L. Nilo). sui requisiti di sicurezza richiesti dal bando di gara per l&#8217;affidamento in concessione di un servizio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-2-2006-n-1153/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2006 n.1153</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-2-2006-n-1153/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2006 n.1153</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Carlo Dibello – Estensore<br /> La Sicurezza s.r.l. (avv. P. Quinto) c. ENAV s.p.a. (avv. C. Terrazza), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato), I.V.R.I. s.r.l. (avv. L. Nilo).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui requisiti di sicurezza richiesti dal bando di gara per l&#8217;affidamento in concessione di un servizio di vigilanza di una stazione radar</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Stazione radar &#8211; Concessione del servizio di vigilanza – Requisiti di partecipazione – Requisiti sicurezza ri-chiesti per gli ambiti aeroportuali.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono legittime le clausole del bando di gara relativo all’affidamento in concessione del servizio di vigilanza di una stazione radar che impongono requisiti di sicurezza particolar-mente pregnanti richiesti per gli ambiti aeroportuali, perché una stazione radar partecipa dei caratteri e delle peculiarità di quei siti che, globalmente considerati, rinvengono nella sicurezza della navigazione civile e militare e, più in genere, del traffico aeronautico,  il loro comune denominatore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la <br />
Puglia – Lecce</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>
</b>Composto dai Signori Magistrati :</p>
<p>Aldo Ravalli                                 PRESIDENTE<br />
<b><br />
</b>Enrico D’Arpe                             COMPONENTE </p>
<p>Carlo Dibello                              COMPONENTE  rel</p>
<p>
ha pronunziato la seguente :</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Su ricorso n. 140/2005   presentato da :<br />
<b><br />
&#8211; LA SICUREZZA S.R.L</b>. in<b> </b>persona del suo legale rappresentante p.t. Giovanni Cantore , rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto ,  ed  elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Lecce , via Garibaldi, 43  ;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
-ENAV SPA , </b>in persona del suo legale rappresentante<b> </b>p.t.<b> </b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Terrazza ed selettivamente domiciliato in Lecce , vico Storto Carità Vecchia, 3 presso lo studio dell’Avv. Daniele Montinaro; </p>
<p>&#8211;<b> MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI , </b>in persona<b> </b>del Ministro in carica, , rappresentato e difeso dall ’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato  ;</p>
<p>&#8211;	<B>I.V.R.I. S.R.L. </B>in persona del legale rappresentate p.t. ,<b> </b>rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi Nilo , ed selettivamente  domiciliati in Lecce, alla via 95 ^ Rgt Fanteria presso lo studio dell’Avv. Ernesto Sticchi Damiani ;<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
per l’annullamento<br />
-del bando di gara indetto da Enav Spa per la fornitura del servizio di vigilanza presso Radar Masseria Origini pubblicato il 17 novembre 2004 e di recente conosciuto;<br />
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />
-per il risarcimento dei danni;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Enav e dell’Ivri ;<br />
 Visti gli atti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 6 luglio 2005  il relatore dr.Carlo Dibello  e uditi gli avvocati  Pietro Quinto  per la ricorrente, nonché l’Avv.Ferrazza per l’ente resistente   ;  </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente, che ha prestato il servizio di vigilanza presso la stazione radar Masseria Orimini, avendo appreso che Enav spa ha avviato una nuova procedura di gara per aggiudicare il medesimo servizio di vigilanza censura i requisiti richiesti in punto di  capacità tecnica.<br />
Lamenta i seguenti vizi:<br />
I-ECCESSO DI POTERE .VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GARE .VIOLAZIONE DI LEGGE.<br />
II -ECCESSO DI POTERE  .VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 85/99 E DEL D.M. 23.2.2000<br />
III-ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO .VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITA’ E DI QUELLI IN MATERIA DI GARE  .<br />
IV-ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO .<br />
Si costituiva in giudizio l’ente intimato che chiedeva , con articolate deduzioni difensive, il rigetto del ricorso . similmente alla IVRI controinteressata.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I. Con il primo motivo di ricorso , la società la Sicurezza srl lamenta l’eccesso di potere disvelato dalla violazione dei principi in materia di gare.<br />
Più in specie, la stazione appaltante ha illegittimamente richiesto requisiti estranei rispetto alle modalità di espletamento del servizio da aggiudicare.<br />
Non è pertinente, in primis , la richiesta del requisito inerente il possesso dell’ abilitazione del personale che , essendo prevista dalla Circolare emanata dall’ Enac , serie aeroporti, si rivolge in via esclusiva al personale che espleta vigilanza all’interno degli aeroporti , ma non può esigersi,  secondo la prospettazione  della difesa della ricorrente, nei riguardi di chi esercita analoghe funzioni presso una stazione radar .<br />
La pretesa di estendere detto requisito in tema di capacità tecnica al personale che deve vigilare il sito ove è ubicata la stazione radar Masseria Orimini si risolve in una indebita restrizione del novero dei partecipanti alla gara .<br />
II. Ci si duole, altresì, della falsa applicazione dei DD.MM. 85/99 e 23.2.2000<br />
In dettaglio, è inconferente, rispetto all’oggetto del servizio di vigilanza da aggiudicare, richiedere il possesso di una formazione, nel personale addetto alla sicurezza del sito, che includa la perfetta conoscenza delle materie professionali con riguardo all’uso legittimo delle armi; al diritto e alla procedura penale; all’ordinamento del servizio e agli obblighi nei confronti delle autorità di P.s.<br />
Ancora una volta si tratta di requisiti di formazione che sono previsti dalle sopra richiamate  fonti regolamentari le quali disciplinano, da un canto le modalità di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e degli addetti, dall’altro , chiariscono l’ambito di applicazione della suddetta normativa stabilendo che essa opera con riguardo ai  servizi di controllo in <i>ambito aeroportuale</i> che possono essere affidati in concessione.( vedi art 1 d.m. 29-1-1999, n 85).<br />
Risulta, perciò, evidente la delimitazione dell’ambito di applicazione del possesso di specifiche certificazioni  solo ed esclusivamente con riferimento alla vigilanza dei siti aeroportuali.<br />
III. Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta il carattere esorbitante del requisito inerente la disponibilità di un numero di guardie giurate non inferiore a 50 rispetto alle esigenze di un ottimale servizio.<br />
Del pari, è sproporzionato richiedere il possesso di apparati radio portatili in numero non inferiore alle 20 unità; ciò specie se si considera che attualmente il servizio viene svolto da tre guardie giurate con uso di un apparato radio portatile.<br />
IV. Infine , costituisce specifico motivo di doglianza l’avere predisposto  un bando di gara dai contenuti assolutamente innovativi rispetto alle precedenti edizioni che risulta censurabile nella sua globalità per gli effetti di restringimento del novero dei partecipanti alla gara che esso comporta <br />
Il ricorso è infondato.<br />
Deve intanto dirsi che, in linea generale, la stazione appaltante gode di un  notevole ambito di discrezionalità nel prevedere che i partecipanti alla gara da essa indetta debbano possedere determinati  requisiti in punto di capacità tecnica.<br />
Ciò riflette l’ovvia esigenza di assicurarsi la scelta del miglior contraente possibile che , se immune da profili di irragionevolezza, costituisce autovincolo della amministrazione non  censurabile in sede giurisdizionale.<br />
Naturalmente non si tratta di una sfera libera dell’azione amministrativa ma , più semplicemente , la riaffermazione di un ambito entro il quale si esercita più propriamente la facoltà di scelta dell’amministrazione che costituisce l’in se della discrezionalità amministrativa.<br />
Ciò detto, si osserva che il bando di gara riguarda l’affidamento in concessione del servizio di vigilanza di una stazione radar .<br />
A tal proposito , il Collegio ritiene di dover evidenziare che, sebbene la collocazione del sito in questione non ne consenta la inclusione pacifica nel concetto di <i>ambito aeroportuale</i> , è però del tutto evidente che una stazione radar  partecipa dei caratteri e delle peculiarità di quei siti che , globalmente considerati, rinvengono nella sicurezza della navigazione civile e militare e, più in genere, del traffico aeronautico,  il loro comune denominatore.<br />
E, sotto tale aspetto, è innegabile che una stazione radar sia strumentale al perseguimento dell’interesse pubblico alla sicurezza della navigazione aerea tout court  proprio in quanto destinata ad ospitare servizi di controllo del traffico aeronautico attraverso la predisposizione di un costante collegamento terra aria., come si usa dire in gergo.<br />
Tanto deve dirsi  anche alla luce dei noti eventi di terrorismo internazionale che hanno riportato alla ribalta l’esigenza di scongiurare, attraverso un idoneo sistema di sicurezza, atti di pirateria aerea capaci di ledere , come già rilevato, l’interesse pubblico preponderante alla sicurezza della navigazione nei cieli .<br />
Fatte queste precisazioni, è agevole comprendere che i requisiti richiesti dalla stazione appaltante non appaiono irragionevoli proprio perché si tratta di  pretendere una competenza ed una abilità professionali del tutto congrue rispetto all’obiettivo generale del servizio da aggiudicare.<br />
Infatti, il possesso di una peculiare abilitazione inerente alla frequenza di corsi  organizzati dall’Enav riflette l’esigenza di dotare il personale addetto alla sicurezza di quelle cognizioni tecniche che rappresentano il bagaglio minimo inderogabile per l’esecuzione puntuale del servizio.<br />
D’altronde, pur essendo vero che una stazione radar registra un flusso di “utenti” e di merci decisamente diverso e più ristretto di un vero e proprio aeroporto, non è men vero  che essa  è zona di transito la cui messa in sicurezza richiede capacità tecniche non dissimili da quelle che si esigono in ambito aeroportuale  <br />
Va poi sottolineato che i corsi volti al conseguimento della abilitazione ritenuta sproporzionata dal ricorrente sono organizzati in maniera tale da non pregiudicare l’interesse alla continuità dell’attività di impresa dei partecipanti alla gara perché, per quanto dedotto dalla difesa dell’Enav , si risolvono in un breve arco di tempo .<br />
Anche sotto tale ultimo profilo non coglie nel segno la censura per quel che concerne la lamentata restrizione al novero dei partecipanti alla gara a motivo della  impossibilità di munirsi della peculiare abilitazione richiesta in sede di lex specialis <br />
In merito alla ritenuta estraneità, rispetto al servizio da affidare in appalto, del requisito inerente il possesso di una formazione professionale che include la conoscenza di alcune materie come la procedura penale, l’uso legittimo delle armi ecc, deve rilevarsi  che la analisi , come correttamente argomentato dalla difesa dell’ente resistente , va incentrata  sulla utilità concreta che il requisito finisce con l’arrecare all’espletamento del servizio e, correlativamente, sul rispetto del parametro della  adeguatezza dell’azione amministrativa in sede di predisposizione di un bando di gara.<br />
E’ innegabile, da questo punto di vista, che  la conoscenza delle materie sopra citate da parte degli addetti  è non solo utile ad espletare un servizio di vigilanza di un sito del tutto particolare come una stazione radar, ma è anche auspicabile  dato che si tratta di svolgere funzioni che possono tradursi, in concreto, nell’impiego di armi  allo scopo di scongiurare il pericolo di attentati alla sicurezza della navigazione– la qual cosa richiede certamente la conoscenza dei limiti entro i quali ciò può avvenire legalmente ex art 53 cp- ; nonché nella stretta collaborazione con agenti di polizia giudiziaria e finanche nella possibilità, prevista in generale dall’ordinamento ex art 383 c.p.p- di procedere all’arresto di soggetti colti in flagranza di reato nella veste di poliziotti privati ormai riconosciuta alle guardie giurate nel panorama ordinamentale.<br />
Quanto alla richiesta esorbitante di un numero di guardie giurate pari ad almeno 50 unità , si tratta di requisito che tiene conto della necessità di organizzare il servizio in turni e in relazione a postazioni differenziate che non si limitano all’immobile che ospita i sistemi di controllo radar del traffico aeronautico.<br />
Né può ritenersi  centrata la censura che attiene al mutato orientamento che la stazione appaltante ha ritenuto di dover metter in atto in tema di capacità tecnica dei partecipanti alla gara da essa indetta perché non esiste nell’ordinamento un principio di immutabilità dei bandi di gara capace di vincolare una amministrazione a requisiti  esigibili  a tempo indeterminato<br />
Per le suddette ragioni, il ricorso va respinto.     <br />
 Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione I di Lecce, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe,  lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio del 6 luglio  2005</p>
<p>ALDO RAVALLI- PRESIDENTE <br />
CARLO DIBELLO-COMPONENTE EST. </p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 21 febbraio 2006</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-2-2006-n-1153/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2006 n.1153</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2006 n.2188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-21-2-2006-n-2188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-21-2-2006-n-2188/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2006 n.2188</a></p>
<p>Pres. D’Alessio, est. Perna Garibba (Avv.ti Sergio Turrà e Giancarlo Lanna) c. Ministero del Tesoro (n.c.) e C.P.D.E.L. (n.c.). in tema di restituzione al dipendente degli importi versati a titolo di contributi al fondo integrativo previdenziale 1. Pubblico impiego – Dipendente di ente mutualistico disciolto – Richiesta di restituzione degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-21-2-2006-n-2188/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2006 n.2188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-21-2-2006-n-2188/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2006 n.2188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D’Alessio, est. Perna<br /> Garibba (Avv.ti Sergio Turrà e Giancarlo Lanna) c. Ministero del Tesoro (n.c.) e C.P.D.E.L. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di restituzione al dipendente degli importi versati a titolo di contributi al fondo integrativo previdenziale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Dipendente di ente mutualistico disciolto – Richiesta di restituzione degli importi versati a titolo di contributi dopo lo scioglimento dell’ente – Fondatezza – Condizioni.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Restituzione al dipendente di ente mutualistico degli importi versati a titolo di contributi dopo lo scioglimento dell’ente – Determinazione – Criteri – Individuazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ fondata la pretesa, avanzata da un dipendente di un disciolto ente mutualistico, di pagamento delle le somme versate come contributi dapprima al “Fondo Integrativo Previdenziale” e successivamente trasferite al Ministero del Tesoro a seguito dello scioglimento dell’Ente mutualistico in questione e del mancato esercizio da parte del dipendente dell’opzione per il mantenimento della posizione previdenziale pregressa, poiché tali somme hanno perso la originaria connotazione previdenziale per il venir meno sia del profilo soggettivo relativo alla natura previdenziale dell’Ente (ormai disciolto) sia del profilo oggettivo (fine mutualistico delle contribuzioni periodiche).</p>
<p>2. La determinazione delle somme da restituire al dipendente di un disciolto ente mutualistico il quale abbia effettuato versamenti al “Fondo Integrativo Previdenziale” a seguito dello scioglimento dell’ente mutualistico deve essere effettuata in base ai criteri risultanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 2 e dell’allegata tabella d) del Regolamento di previdenza e quiescenza dei soppressi enti mutualistici, ovvero mediante il calcolo dell’importo complessivamente accantonato in relazione al servizio effettivamente prestato, sulla base dei versamenti effettuati dal dipendenti (e non anche quelli effettuati dall’Amministrazione), che  soli devono formare oggetto di restituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione quarta
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
	Dante D’Alessio			Presidente <br />	<br />
	Rosa Perna      			Referendario est.<br />	<br />
         	Ines Immacolata Pisano		Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 12667/1992 R.G., proposto da <br />
<B>GARRIBBA SILVANO</B>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Turrà e Giancarlo Lanna e con quest’ultimo elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Chiatamone  n. 27;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero del Tesoro</b> (ora Ministero dell’Economia), in persona del Ministro p.t., non costituito;</p>
<p>la <B>C.P.D.E.L.</B>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;</p>
<p><b>per la condanna<br />
</b>del Ministero del Tesoro o, in subordine, della C.P.D.E.L al pagamento in favore del ricorrente di lire 7.046.400 oltre interessi e spese, quale restituzione dei contributi versati  al “Fondo Integrativo Previdenziale- ”;+</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
 Visti gli atti tutti di causa; <br />
Udito nella Pubblica Udienza dell’11 gennaio 2006 il relatore Referendario Rosa Perna;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con il ricorso in epigrafe l’odierno deducente, già dipendente fino al 31 maggio 1982 del soppresso Ente Mutualistico “INAM” e poi provvisoriamente assegnato, a far tempo al 1° giugno 1982, alla Regione Campania in attesa della istituzione dei ruoli nominativi regionali, chiede la condanna delle Amministrazioni intimate alla restituzione dei contributi dallo stesso a suo tempo versati al Fondo Integrativo Previdenziale secondo la normativa in vigore per i dipendenti “INAM”, contributi che avrebbero esaurito la loro funzione in quanto il ricorrente, all’atto del passaggio al nuovo ente, non esercitò l’opzione, come previsto dalla legge n. 482/88, per il mantenimento della pregressa posizione assicurativa nell’ambito del regime obbligatorio e dei fondi integrativi esistenti presso gli enti di provenienza, restando così definitivamente assoggettato alla regolamentazione CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali).<br />	<br />
           Precisa il ricorrente che tali fondi integrativi, all’atto della soppressione dei vari enti mutualistici,  erano stati versati al Ministero del Tesoro – Ufficio liquidazione, che indebitamente dunque avrebbe trattenuto le somme di sua  pertinenza, venuto meno il collegamento istituzionale con la detta finalità previdenziale.<br />
.           	L’Avvocatura Distrettuale dello Stato non si costituiva in giudizio.<br />	<br />
           	Alla Pubblica Udienza dell’11 gennaio 2006 il ricorso è passato in decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b> 	Il ricorso è fondato.<br />	<br />
Osserva il Collegio che le somme in questione, versate come contributi a un ente mutualistico istituzionalmente preposto ad una funzione previdenziale e successivamente trasferite al Ministero del Tesoro  a seguito della duplice circostanza dello scioglimento dell’Ente mutualistico in questione e del mancato esercizio da parte del ricorrente della richiamata opzione per il mantenimento della posizione previdenziale pregressa, hanno perso la originaria connotazione previdenziale per il venir meno sia del profilo soggettivo relativo alla natura previdenziale dell’Ente (ormai disciolto) sia del profilo oggettivo (fine mutualistico delle contribuzioni periodiche), sicché tali somme devono ritenersi definitivamente svincolate dalla destinazione previdenziale originariamente impressavi, una volta non esercitata la facoltà prevista dalla legge, col conseguente diritto del ricorrente alla restituzione delle stesse in quanto indebitamente trattenute, essendo venuto meno ogni e qualunque titolo alla detenzione delle stesse da parte dell’Amministrazione intimata.<br />
	In relazione alle suesposte considerazioni, che risultano in linea con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, il Collegio ritiene in linea di principio accoglibile la domanda di restituzione delle somme in questione spiegata con il ricorso in epigrafe, il quale peraltro dovrà essere accolto, con la conseguente declaratoria del diritto del Garribba alla restituzione e della corrispondente condanna al pagamento dell’Amministrazione intimata, limitatamente ai soli contributi previdenziali versati dall’interessato e non già riscattati, in relazione al periodo di servizio effettivo prestato presso il disciolto ente.<br />	<br />
	La determinazione delle somme oggetto di restituzione dovrà avere luogo in base ai criteri risultanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 2 e dell’allegata tabella d) del Regolamento di previdenza e quiescenza dei soppressi enti mutualistici, sicché in base a tale norma andrà calcolato l’importo complessivamente accantonato in relazione al servizio effettivamente prestato, sulla base dei versamenti effettuati dal dipendenti (e non anche quelli effettuati dall’Amministrazione) , che  soli dovranno formare oggetto di restituzione.<br />	<br />
               Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez. IV^, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12667/92 proposto da GARRIBBA Silvano, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione della contribuzione integrativa versata in costanza di servizio effettivo, con corrispondente obbligo del Ministero dell’Economia a pagare al ricorrente le somme calcolate secondo i criteri di cui in motivazione.<br />	<br />
	Condanna il Ministero dell’Economia, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di giudizio che liquida, complessivamente e forfetariamente, in euro 500,00 (=cinquecento).<br />	<br />
               Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
	Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2006.<br />	<br />
	La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a  darne comunicazione alle parti.</p>
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