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	<title>21/12/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/12/2011 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.6777</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-12-2011-n-6777/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-12-2011-n-6777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.6777</a></p>
<p>Pres. Cirillo – Est. Cacace Vivenda s.p.a. (Avv.ti M. Sanino e G. Notarnicola) c/ Innova S.p.A. (Avv. M. Brugnoletti) e AUSL Roma“B” (Avv. G. Di Gioia), Dussmann Service s.r.l. (Avv.ti F. Martinez, D. Moscuzza ed U. Corea) sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;intervento ad adiuvandum in appello della P.A. soccombente nel giudizio di primo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-12-2011-n-6777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.6777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-12-2011-n-6777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.6777</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo – Est. Cacace<br /> Vivenda s.p.a. (Avv.ti M. Sanino e G. Notarnicola) c/ Innova S.p.A. (Avv. M. Brugnoletti) e AUSL Roma“B” (Avv. G. Di Gioia), Dussmann Service s.r.l. (Avv.ti F. Martinez, D. Moscuzza ed U. Corea)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;intervento ad adiuvandum in appello della P.A. soccombente nel giudizio di primo grado, nonché sull&#8217;individuazione dei soggetti tenuti alla dichiarazione di onorabilità ai sensi dell&#8217;art. 38, co. 1, lett. c), D.lgs n. 163/06</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Giudizio di secondo grado – P.A. soccombente – Onere appello – Sussiste – Intervento ad adiuvandum – Inammissibilità	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Sentenza di primo grado – Spontanea esecuzione – Acquiescenza – Inconfigurabilità	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Processo – Legittimato a proporre ricorso principale – Intervento ad adiuvandum – Inammissibilità – Ragione	</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Intervento ad adiuvandum – Conversione – Ammissibilità – Presupposti	</p>
<p>5. Giustizia amministrativa – Giudizio di appello – Intervento ad adiuvandum – Rinvio ai motivi del ricorso originario – Inammissibilità – Formale trascrizione vizi – Necessità – Sussiste – Ragione	</p>
<p>6. Giustizia amministrativa – Ricorso principale e incidentale – Ordine di trattazione – Priorità ricorso incidentale – Necessità – Eccezione – Impugnazione lex specialis invocata dal ricorrente incidentale	</p>
<p>7. Contratti della p.a. – Dichiarazione onorabilità – Solo amministratori con poteri di rappresentanza – Ragioni – Conseguenze	</p>
<p>8. Contratti della p.a. – Requisiti lex specialis – Concorrente – Integrale rispetto – Conseguenze – Requisiti ex art. 38 D.lgs. n. 163/06 – Omissione – Falso innocuo – Configurabilità – Sussiste	</p>
<p>9. Contratti della p.a. – Gara – Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione offerta – Divieto commistione criteri – Sussistenza – Limite – Settore servizi – Esperienze e referenze pregresse – Valutazione – Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;Amministrazione soccombente nel giudizio di primo grado ha l&#8217;onere di proporre appello e non ha legittimazione, quale parte principale e necessaria del giudizio di primo grado, ad assumere, nel giudizio di impugnazione, una posizione adesiva di mero interveniente al fine di rimuovere una situazione di soccombenza &#8220;principale&#8221; sancita dal &#8220;decisum&#8221; della sentenza impugnata.	</p>
<p>2. La spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado immediatamente esecutiva, non determina acquiescenza e pertanto non si configura come comportamento idoneo né ad escludere la persistenza dell&#8217;interesse dell&#8217;originario ricorrente alla declaratoria di illegittimità degli atti oggetto del giudizio, né a determinare la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio in capo alla parte soccombente in primo grado, al fine di determinare la reviviscenza degli atti originariamente impugnati ed annullati dal T.A.R. ed il pedissequo venir meno dell’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della sentenza riformata o cassata.	</p>
<p>3. Nel processo amministrativo è inammissibile l&#8217;intervento ad adiuvandum da parte di chi sia legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, posto che in tale ipotesi l&#8217;interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all&#8217;impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che può essere introdotto solo mediante proposizione di ricorso principale nei termini decadenziali.	</p>
<p>4. L’atto di intervento ad adiuvandum &#8211; in applicazione del principio di conversione negoziale sancito dall&#8217;art. 1424 c.c., applicabile anche in campo processuale &#8211; può essere considerato come atto di assunzione in proprio del ricorso medesimo, con una conversione resa possibile dalla sussistenza dei relativi requisiti formali e sostanziali ed in particolare della rituale notifica dell’intervento stesso a tutte le parti. Né tale sussistenza può ritenersi inficiata dal fatto, ch’esso è stato notificato presso i difensori costituiti e non già presso le parti, atteso che una siffatta irritualità della notificazione non determina una nullità assoluta allorché essa abbia raggiunto il suo scopo.	</p>
<p>5. Il mero rinvio operato nell’atto di intervento ad adiuvandum ai “profili compiutamente evidenziati nel ricorso introduttivo” principale non è in grado di assolvere l’obbligo di indicazione specifica dei motivi. Infatti,  nel processo amministrativo non è ammissibile la deduzione dei vizi dell’atto impugnato mediante rinvio a prospettazioni aliunde ricavabili (una sorta di rinvio per relationem) omettendone la formale trascrizione, che sola vale a realizzare l’assunzione in proprio, quali doglianze di ricorso, delle prospettazioni stesse.	</p>
<p>6.In tema di giustizia amministrativa, ove dalla definizione delle questioni dedotte con il ricorso incidentale della parte controinteressata discendano soluzioni ostative o preclusive dell&#8217;esame delle ragioni dedotte col ricorso principale, l&#8217;esame delle prime dovrà, nell&#8217;ordine di trattazione delle questioni, avere priorità logica rispetto a quello delle seconde. Detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall&#8217;amministrazione resistente, a meno che il ricorso principale contenga motivi di gravame avverso la clausola della legge di gara, la cui applicazione il ricorrente incidentale invoca per paralizzare, deducendo la carenza dei requisiti prescritti dalla clausola stessa, il ricorso principale.	</p>
<p>7. L&#8217;art. 38, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 163/06, impone la dichiarazione di onorabilità esclusivamente agli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, atteso che, ai sensi dell&#8217;art. 2380 bis c.c., la gestione dell&#8217;impresa spetta esclusivamente agli amministratori e può essere concentrata in un unico soggetto (amministratore unico) od affidata a più persone, che sono i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; con la conseguenza che i procuratori speciali (o ad negotia), nonché i titolari di poteri institòrii ex art. 2203 c.c., sono invece soggetti, cui può essere conferita la rappresentanza &#8211; di diritto comune &#8211; della società, ma che non sono amministratori e ciò a prescindere dall&#8217;esame dei poteri loro assegnati. L&#8217;art. 38 del d. lgs. n. 163/06 richiede dunque la compresenza della qualifica di amministratore e del potere di rappresentanza e non vi è alcuna possibilità per estendere l&#8217;applicabilità della disposizione a soggetti, quali i procuratori e gli institori che amministratori non sono.	</p>
<p>8. Quando un concorrente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e la lex specialis non preveda espressamente la pena dell&#8217;esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni di cui all&#8217;art. 38, D.lgs. n. 163/06, l&#8217;omissione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo un&#8217;ipotesi di &#8220;falso innocuo&#8221;, come tale insuscettibile, in carenza di una espressa previsione legislativa o della legge di gara, a fondare l&#8217;esclusione dalla gara medesima; e ciò quanto meno nell’ipotesi in cui il soggetto, in relazione al quale si lamenta la mancata dichiarazione, non risulti comunque aliunde aver riportato alcuna condanna od avere procedimenti penali pendenti a carico.	</p>
<p>9. In tema di procedure affidate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il divieto di commistione fra i criterii soggettivi di capacità tecnica e professionale e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione, non comporta che sia sempre precluso alle amministrazioni aggiudicatrici di dare rilievo alle capacità, alle esperienze ed alle referenze dei concorrenti ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio alle rispettive offerte. Tale divieto, infatti, conosce un&#8217;applicazione attenuata nel settore dei servizi laddove l&#8217;offerta tecnica non si sostanzia in un progetto o in un prodotto, ma nella descrizione di un facere, che può essere valutato unicamente sulla base di criteri quali-quantitativi, fra i quali può rientrare la considerazione della pregressa esperienza dell&#8217;operatore, come anche della solidità ed estensione della sua organizzazione d&#8217;impresa, sempre che tali aspetti non risultino preponderante nella valutazione complessiva dell&#8217;offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2570 del 2011, proposto da:	</p>
<p>VIVENDA s.p.a,.<br />
in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino e Gennaro Notarnicola ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, viale dei Parioli, 180,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Innova S.p.A.,<br />
in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Massimiliano Brugnoletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, via Antonio Bertoloni, 26/b<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Azienda Unità Sanitaria Locale Roma “B”,<br />
in persona del Direttore Generale p.t.,<br />
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, piazza Mazzini, 27;<br />
&#8211; Dussmann Service s.r.l.,<br />
in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Martinez, Davide Moscuzza ed Ulisse Corea ed elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo, in Roma, via dei Monti Parioli, 48;<br />
&#8211; Cooperativa Italiana di Ristorazione Soc. Coop.,<br />
in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
non costituitasi in giudizio,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III QUA n. 38724/2010, resa tra le parti, concernente GARA DI APPALTO PERL &#8216;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI MENSA DIPENDENTI E RISTORAZIONE PER I BAMBINI DELL&#8217;ASILO NIDO AZIENDALE.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellata, dell’Azienda cointeressata e dell’interveniente in primo grado;<br />	<br />
Visto l’appello incidentale da quest’ultima proposto;<br />	<br />
Visto che non si sono costituite in giudizio le altre imprese evocate;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 18 novembre 2011, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;<br />	<br />
Uditi, alla stessa udienza, gli avv.ti Mario Sanino e Gennaro Notarnicola per l’appellante principale, l’avv. Ulisse Corea per l’appellante incidentale e gli avv.ti Massimiliano Brugnoletti e Giovanni Di Gioia per l’Azienda USL; <br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Con la sentenza appellata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso principale proposto dall’odierna appellata, classificatasi al quarto posto della graduatoria della procedura di gara aperta indetta dall’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma “B” con deliberazione del D.G. n. 1399 in data 27 novembre 2008 per l’affidamento del servizio di ristorazione presso varie strutture, per l’annullamento degli atti della gara medesima.<br />	<br />
2. – Il giudice di prime cure ha, in particolare, ritenuto fondati:<br />	<br />
&#8211; il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente aveva dedotto l’illegittimità degli atti di gara per presunta violazione dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 ed in specie del divieto di commistione fra requisiti di accesso ed elemen<br />
&#8211; il secondo motivo del ricorso stesso, relativo all’asserita illegittimità degli atti di gara per violazione dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 sotto il profilo della omessa fissazione dei criterii di valutazione dell’offerta tecnica;<br />	<br />
&#8211; il settimo motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la violazione del divieto di integrazione della commissione giudicatrice con soggetti estranei.<br />	<br />
Il T.A.R., prioritariamente delibato il ricorso principale, ha poi respinto il ricorso incidentale proposto dall’odierna appellante nei confronti dell’ammissione alla gara della ricorrente principale.<br />	<br />
La sentenza è appellata dall’originaria aggiudicataria soccombente in primo grado, che, contestato l’ordine di trattazione dei due ricorsi ( principale ed incidentale ) ivi seguito dal giudice, ne critica le statuizioni sia quanto al ricorso incidentale ( che, assume, è pienamente fondato, perché controparte avrebbe omesso di produrre la dichiarazione, ex art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, di un procuratore speciale asseritamente munito di poteri gestòrii estremamente ampii e continuativi ), sia quanto al ricorso principale, di cui deduce l’integrale infondatezza in relazione in particolare alle censùre accolte dal T.A.R.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio, per aderire al ricorso in appello, l’ Azienda Unità Sanitaria Locale Roma “B”, quale stazione appaltante.<br />	<br />
Si è pure costituita in giudizio l’appellata, sostenendo l’infondatezza dell’appello e riproponendo, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., i motivi di ricorso principale ed i motivi aggiunti da essa proposti in primo grado, non esaminati dalla sentenza del T.A.R.<br />	<br />
La stessa premette eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, per avere, sostiene, l’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma “B” “annullato in autotutela la gara de qua sia per adesione alle statuizioni del giudice di prime cure, sia perché ha deciso di modificar la modalità di acquisizione del servizio delegando la scelta alla Regione Lazio …” ( pagg. 14 – 15 mem. cost. ).<br />	<br />
Si è anche costituita in giudizio, proponendo poi appello incidentale, notificato in data 12 aprile 2011 e depositato il giorno successivo, la seconda classificata nella graduatoria della gara in argomento, già intervenuta ad adiuvandum nel giudizio primo grado, per affermare la correttezza della decisione del T.A.R. sia quanto alla declaratoria di infondatezza del ricorso incidentale sia quanto all’accoglimento del primo, secondo e settimo motivo del ricorso principale; la stessa ripropone poi gli altri motivi di censura formulati in primo grado avverso la procedura di gara, sui quali il T.A.R. ha omesso di pronunciarsi.<br />	<br />
Non si sono costituite in giudizio le altre imprese partecipanti alla procedura, benché ritualmente evocate.<br />	<br />
Con memoria in data 10 maggio 2011 l’appellante principale ha replicato alle avverse deduzioni, soffermandosi anche sulla eccezione di sopravvenuto difetto di interesse all’appello e sulla insussistenza a suo avviso dei requisiti di conservazione dell’atto di intervento dispiegato in primo grado dall’odierna appellante incidentale.<br />	<br />
Con memorie in data 4 maggio e 31 ottobre 2011 l’ Azienda Unità Sanitaria Locale Roma “B”, riepilogata la complessa vicenda inerente alla gara in argomento anche per quanto concerne gli atti sopravvenuto nel corso del giudizio, ha ampiamente dedotto a sostegno dell’appello principale.<br />	<br />
Parimenti in data 31 ottobre 2011 l’appellante principale ha rassegnato ulteriori considerazioni per suffragare le sue tesi di infondatezza dei motivi di ricorso principale accolti dal T.A.R. e comunque di fondatezza del ricorso incidentale da essa nella stessa sede proposto, la cui prioritaria trattazione ed il cui accoglimento priverebbero l’odierna appellata di qualsivoglia legittimazione a contestare l’ésito della gara.<br />	<br />
Con memoria di replica in data 7 novembre 2011 l’appellante principale ha rassegnato le proprie considerazioni conclusive in relazione alla permanenza del proprio interesse alla decisione dell’appello.<br />	<br />
Memoria di replica ha pure prodotto in pari data l’appellante incidentale, insistendo per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello principale e brevemente replicando alle deduzioni avversarie.<br />	<br />
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 18 novembre 2011.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Va, anzitutto, in rito:<br />	<br />
&#8211; precisato che l’Amministrazione soccombente in primo grado, notificataria dell’appello principale in esame, si è costituita, per di più con semplice memoria non notificata alle controparti, reiterando peraltro le difese già svolte in primo grado e predi<br />
Ne discende, in questa sede, l&#8217;inammissibilità delle predette deduzioni di sostanziale contestazione della sentenza che ha definito il primo grado di giudizio, atteso che l&#8217;Amministrazione soccombente in tale sede ha l&#8217;onere di proporre appello e non ha legittimazione, quale parte principale e necessaria del giudizio di primo grado, ad assumere, nel giudizio di impugnazione, una posizione adesiva di mero interveniente al fine di rimuovere una situazione di soccombenza &#8220;principale&#8221; sancita dal &#8220;decisum&#8221; di primo grado ( Cons. St., VI, 22 novembre 2010, n. 8132 );<br />	<br />
&#8211; esclusa la condivisibilità della eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla difesa dell’appellata per pretesa sopravvenuta carenza di interesse della parte appellante principale ( per essere stata, si sostiene, la gara de qua annullata in<br />
&#8211; quanto alla ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum proposto in primo grado dalla seconda classificata nella graduatoria della gara di cui si tratta, riproposto in grado di appello sub specie di appello incidentale, rilevato come nella specie l’inte<br />
<br />	<br />
2. – Venendo al proposto appello principale, il Collegio ritiene, sulla questione dell’ordine di priorità della trattazione in caso di ricorso principale e di ricorso incidentale di primo grado posta in discussione con l’appello stesso al fine di veder delibato prioritariamente rispetto al ricorso principale di primo grado il ricorso incidentale dall’odierna appellante principale ivi proposto ( il cui accoglimento priverebbe l’originaria ricorrente della legittimazione a contestare l’ésito della gara ), di dover disattendere l’opzione, operata dal T.A.R., di prioritaria trattazione del ricorso principale, dovendo qui ribadirsi il principio, secondo cui, ove dalla definizione delle questioni dedotte con il ricorso incidentale della parte controinteressata discendano soluzioni ostative o preclusive dell&#8217;esame delle ragioni dedotte col ricorso principale, l&#8217;esame delle prime dovrà, nell&#8217;ordine di trattazione delle questioni, avere priorità logica rispetto a quello delle seconde.<br />	<br />
In proposito, tale assunto trova conforto nella recente giurisprudenza prevalente, riassunta nella decisione resa dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4 del 2011, a tenore della quale il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l&#8217;interesse strumentale alla rinnovazione dell&#8217;intera procedura. Detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall&#8217;amministrazione resistente, a meno che ( ma non è questo il caso di specie ) il ricorso principale contenga motivi di gravame avverso la clausola della legge di gara, la cui applicazione il ricorrente incidentale invoca per paralizzare, deducendo la carenza dei requisiti prescritti dalla clausola stessa, il ricorso principale.<br />	<br />
2.1 – Nel mérito del ricorso incidentale medesimo, con il quale si contesta la legittimità dell’ammissione alla procedura in parola dell’odierna appellata ( originaria ricorrente principale ) per aver essa omesso di produrre la dichiarazione, ex art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, di un procuratore speciale asseritamente munito di poteri gestori estremamente ampi e continuativi, deve dichiararsene, conformemente a quanto statuito dal T.A.R., l’infondatezza.<br />	<br />
2.1.1 – Non risulta invero sussistente l’asserita violazione né dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, né del capitolato speciale d’appalto relativamente alle dichiarazioni rese in ordine alla sussistenza dei requisiti &#8220;giuridico morali professionali&#8221;. <br />	<br />
In linea di diritto,il Collegio ritiene che l’invocato art. 38 cit., che al comma 1 prevede che &#8220;sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti&#8221; che si trovino in una serie di situazioni individuate dalla norma (secondo un elenco poi ripreso dal capitolato speciale d’appalto della gara in considerazione nella parte in cui detta “condizioni e requisiti minimi per la partecipazione alla gara”), che al comma 2 stabilisce che il possesso di tali requisiti possa essere attestato mediante dichiarazione del “candidato “ o del “concorrente” e la cui ratio risiede nella esigenza di verificare la affidabilità complessivamente considerata dell&#8217;operatore economico che andrà a contrattare con la p.a. per evitare a tutela del buon andamento dell&#8217;azione amministrativa che quest&#8217;ultima entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale, richiede che le singole leggi di gara dettino regole di specificazione di tale onere, che, se da un lato assumono il valore di vincolo per la stessa stazione appaltante e per gli aspiranti partecipanti, dall&#8217;altro devono sottostare agli ordinari criteri della chiarezza di redazione e della ragionevolezza di applicazione. <br />	<br />
2.1.2 &#8211; In tale ottica nel caso di specie occorre evidenziare la piena conformità all’art. 38 cit. delle clausole del capitolato speciale d’appalto che regolano la partecipazione alla gara; clausole, che, stabilita la necessità del possesso dei “requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.i.m., lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) e m)bis” ( art. 6, comma 1, punto 1. ), prevedono la presentazione di una “dichiarazione per la documentazione amministrativa compilata secondo lo schema di cui all’Allegato n. 1 … resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa offerente” ( art. 7, lett. A), punto 2. ) ed infine, in detto schema, prevedono, quale oggetto di tale dichiarazione, l’insussistenza “nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, nei confronti di tutte le persone componenti l’organo di amministrazione”, di condanne e/o misure di prevenzione.<br />	<br />
Trattasi, rileva il Collegio, di disciplina pienamente rispondente all’art. 38 cit., se si tiene conto che il novero dei soggetti, nei confronti dei quali l&#8217;art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici impone la dichiarazione di onorabilità è, come è stato recentemente chiarito da questo Consiglio con decisioni cui si fa rinvio anche a mente dell’art. 74 c.p.a. ( Cons. St. Sez., V, 25.1.2011, n. 513 e 24 marzo 2011, n. 1782 ), limitato esclusivamente agli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, nella considerazione che, ai sensi dell&#8217;art. 2380 bis c.c., la gestione dell&#8217;impresa spetta esclusivamente agli amministratori e può essere concentrata in un unico soggetto (amministratore unico) od affidata a più persone, che sono i componenti del consiglio di amministrazione ( in caso di scelta del sistema monistico ex artt. 2380 e 2409-sexiesdecies c.c. ) o del consiglio di gestione ( in caso di opzione in favore del sistema dualistico ex artt. 2380 e 2409-octies c.c. ); ad essi, od a taluni tra essi, spetta la rappresentanza istituzionale della società.<br />	<br />
I procuratori speciali ( o ad negotia ), nonché i titolari di poteri institòrii ex art. 2203 c.c., sono invece soggetti, cui può essere conferita la rappresentanza &#8211; di diritto comune &#8211; della società, ma che non sono amministratori e ciò a prescindere dall&#8217;esame dei poteri loro assegnati.<br />	<br />
L&#8217;art. 38 del d. lgs. n. 163/06 richiede dunque la compresenza della qualifica di amministratore e del potere di rappresentanza (che può essere limitato per gli amministratori ex art. 2384, comma 2, c.c.) e non vi è alcuna possibilità per estendere l&#8217;applicabilità della disposizione a soggetti, quali i procuratori e gli institori , che amministratori non sono.<br />	<br />
L’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, laddove impone la produzione della dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti c.d. di ordine pubblico ( assenza di pregiudizii penali, etc. ), per le società di capitali, agli &#8220;amministratori muniti del potere di rappresentanza&#8221; ( oltre che ai direttori tecnici ), va interpretato così nel senso che solo coloro i quali rivestano cariche societarie alle quali è per legge istituzionalmente connesso il possesso di poteri rappresentativi e gestòrii sono in ogni caso tenuti a rendere la dichiarazione de qua, senza che possa avere alcuna rilevanza il concreto possesso di siffatti poteri ( con una latitudine comunque, nel caso di specie, non generale per quanto riguarda il soggetto di cui si discute ) in capo ad altri soggetti, quali procuratori od institori.<br />	<br />
Dal momento, pertanto, che al soggetto, del cui preteso mancato assolvimento degli oneri dichiarativi anzidetti qui si controverte, non risulta attribuita la qualifica di “amministratore”, nessuna dichiarazione era in relazione a lui dovuta nella gara de qua, ai sensi della stessa lex specialis ( v. Allegato “1” al Capitolato speciale di appalto ), oltre che del ridetto art. 38, in aggiunta a quella correttamente resa, ai sensi della stessa legge di gara, dal legale rappresentante, anche per gli altri soggetti ( tra cui come s’è visto non rientra il procuratore ad negotia in relazione al quale si lamenta l’omissione della dichiarazione ) componenti l’organo di amministrazione.<br />	<br />
In ogni caso, valga qui richiamare anche l’ulteriore principio, secondo cui quando il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e la lex specialis ( come appunto accade nella fattispecie con riguardo a persone diverse dai componenti l’organo di amministrazione ) non preveda espressamente la pena dell&#8217;esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni di cui all&#8217;art. 38, l&#8217;omissione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo un&#8217;ipotesi di &#8220;falso innocuo&#8221; ( Cons. St, V, 24 marzo 2011, n. 1795 ), come tale insuscettibile, in carenza di una espressa previsione legislativa o &#8211; si ripete &#8211; della legge di gara, a fondare l&#8217;esclusione dalla gara medesima; e ciò quanto meno nell’ipotesi, anch’essa ricorrente nel caso di specie, in cui il soggetto, in relazione al quale si lamenta la mancata dichiarazione, non risulti comunque aliunde aver riportato alcuna condanna od avere procedimenti penali pendenti a carico.<br />	<br />
In senso conforme a tale soluzione depone, peraltro, anche l’art. 45 della direttiva 2004/18, che ricollega l’esclusione alle sole ipotesi di false dichiarazioni gravemente colpevoli ( v. Cons. St., 22 febbraio 2010, n. 1017 ).<br />	<br />
2.2 – Si può passare ora ai motivi dell’appello principale, con i quali si contrasta la fondatezza del ricorso principale di primo grado quanto al primo, secondo e terzo dei motivi con lo stesso proposti, tutti accolti dalla sentenza impugnata.<br />	<br />
2.2.1 – Con il primo di detti motivi la ricorrente denunciava violazione degli artt. 42 e 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 53 della Direttiva 31.3.2004, n. 18 e della par condicio competitorum, nonché eccesso di potere per manifesta illogicità, ingiustizia, irrazionalità e sviamento, poiché il capitolato richiedeva quale requisito tecnico di accesso il possesso di una piattaforma di acquisti/logistica certificata, elemento ugualmente contemplato tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica.<br />	<br />
Il T.A.R., richiamata la giurisprudenza in materia di divieto di commistione fra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta, l’ha accolto, rilevando che “nella specie lo stesso elemento, ovvero il possesso di una piattaforma certificata e/o l’utilizzo di fornitori certificati, era richiesto sia quale requisito di accesso sia quale elemento di valutazione dell’offerta” ( pagg. 9 – 10 sent. ).<br />	<br />
Con l’atto di appello principale si sostiene che non sussiste alcuna coincidenza tra il requisito di ammissione alla gara relativo al possesso di piattaforma certificata ed il criterio di valutazione dell’offerta in relazione a detta piattaforma, dal momento che “mentre ai fini dell’ammissione alla gara era richiesto il mero possesso ( o la disponibilità ) di una qualsiasi piattaforma certificata, ciò che assume rilievo ai fini della valutazione è … la dettagliata descrizione di quest’ultima, ovvero la presentazione – da parte dei concorrenti – delle caratteristiche di tale impianto per consentirne un giudizio di natura prettamente qualitativa” ( pagg.- 23 – 24 app. princ. ); in ogni caso, si aggiunge, “il punteggio riservato a tale voce dal disciplinare non raggiunge nemmeno la soglia di 15 punti ( sui 100 ) complessivi … pertanto, anche nella denegata ed inconcessa ipotesi di coincidenza tra requisito di ammissione e criterio di valutazione, quest’ultimo avrebbe un peso ponderale assolutamente irrilevante ed inidoneo a determinare la caducazione dell’intera gara” ( pagg. 2 – 3 mem. del 31 ottobre 2011 ).<br />	<br />
La tesi di appello è da accogliere.<br />	<br />
Dispone l&#8217;art. 83 del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 2006) &#8211; rubricato &#8220;Criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa&#8221; &#8211; che quando il contratto è affidato, come nel caso di specie, con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criterii di valutazione dell&#8217;offerta, pertinenti alla natura, all&#8217;oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell&#8217;opera o del prodotto; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l&#8217;assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l&#8217;impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento.<br />	<br />
La norma in esame, inoltre, prescrive che il medesimo bando di gara elenchi i criterii di valutazione e precisi la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all&#8217;elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.<br />	<br />
Ed ancora, ai sensi del quarto comma dell&#8217;art. 83 di cui trattasi, il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub &#8211; criteri e i sub &#8211; pesi o i sub &#8211; punteggi ( ove poi la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l&#8217;incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara ).<br />	<br />
Infine la norma prevedeva pure, con disposizione poi soppressa dalla lettera u) del comma 1 dell&#8217;art. 1, D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, che la Commissione giudicatrice, prima dell&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte, fissasse in via generale i criterii motivazionali, cui attenersi per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.<br />	<br />
Ciò posto, osserva il Collegio come, alla stregua di una consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, costituisca certamente principio regolatore delle gare pubbliche il divieto di commistione fra i criterii soggettivi di capacità tecnica e professionale e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione.<br />	<br />
Va tuttavia rilevata l’esistenza di un orientamento recente di questo Consiglio, cui questa Sezione aderisce, tendente a mitigare la più rigorosa interpretazione prevalsa in passato, secondo il quale il divieto in questione conosce un&#8217;applicazione attenuata nel settore dei servizii laddove l&#8217;offerta tecnica non si sostanzia in un progetto o in un prodotto, ma nella descrizione di un facere, che può essere valutato unicamente sulla base di criteri quali-quantitativi, fra i quali ben può rientrare la considerazione della pregressa esperienza dell&#8217;operatore, come anche della solidità ed estensione della sua organizzazione d&#8217;impresa, sempre che tali aspetti non risultino preponderante nella valutazione complessiva dell&#8217;offerta ( cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 2009, n. 6002; v. anche, 12 giugno 2009, n. 3716; IV, 25 novembre 2008, n. 5808 ). <br />	<br />
Chiarito, dunque, che il divieto di commistione non comporta anche che sia sempre precluso alle amministrazioni aggiudicatrici di dare rilievo alle capacità, alle esperienze ed alle referenze dei concorrenti ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio alle rispettive offerte, occorre rilevare come, nella gara all’esame, tra le “condizioni e requisiti minimi per la partecipazione alla gara”, fosse previsto il possesso o l’utilizzo, per la fornitura di derrate alimentari, di una “piattaforma acquisti/logistica certificata UNI EN ISO 9001/2000”, ovvero l’utilizzo di “fornitori di derrate alimentari in possesso di certificazione di sistema di qualità secondo norme UNI EN ISO 9001/2000” ( art. 6, punto 8., del capitolato speciale ).<br />	<br />
Tràttasi, indubbiamente, di elemento attinente al profilo soggettivo dei concorrenti, stabilito quale requisito di partecipazione.<br />	<br />
Orbene, la stessa legge di gara stabiliva che l’offerta tecnica da presentare ai fini dell’assoggettamento a valutazione era rappresentata, tra l’altro, da un “progetto tecnico di gestione ed organizzazione del servizio consistente in una dettagliata relazione esplicativa … che descriva l’intero progetto gestionale del servizio” ( art. 7, lett. B), punto 1 ).<br />	<br />
Tale relazione, precisava poi la norma, dovrà indicare:<br />	<br />
&#8211; il progetto gestionale del servizio, riguardante l’organizzazione e l’organigramma del personale utilizzato nell’espletamento del servizio;<br />	<br />
&#8211; una dettagliata descrizione della piattaforma acquisti/logistica certificata, posseduta o utilizzata, ovvero dettagliata descrizione dei fornitori in possesso di certificazione di sistema di qualità secondo norme UNI EN ISO 9001/2000, utilizzati per la<br />
&#8211; il piano di approvvigionamento delle derrate e la procedura di selezione dei fornitori;<br />	<br />
&#8211; la descrizione del laboratorio di analisi interno, menù e ricettari per diete ordinarie … e diete speciali.<br />	<br />
Il progetto, conclude sul punto la norma, “dovrà permettere alla Commissione giudicatrice della gara la valutazione della qualità del progetto di organizzazione e gestione del servizio proposto …”.<br />	<br />
Il successivo art. 9, nel dettare i “criteri di aggiudicazione”, includeva testualmente nell’oggetto della valutazione per il parametro “Progetto Tecnico di gestione ed organizzazione del servizio”, la detta “dettagliata descrizione della piattaforma acquisti/logistica certificata, posseduta o utilizzata, ovvero dettagliata descrizione dei fornitori in possesso di certificazione di sistema di qualità secondo norme UNI EN ISO 9001/2000, utilizzati per la fornitura”.<br />	<br />
Orbene, alla luce di siffatta strutturazione della legge di gara, è chiaro, ad avviso del Collegio, che le caratteristiche della piattaforma certificata rappresentano uno dei sottoparametri, che dànno luogo alla attribuzione del punteggio.<br />	<br />
Appare dunque evidente che, mentre ai fini della partecipazione alla gara era previsto il possesso di una qualsivoglia piattaforma acquisti/logistica ( ovvero qualsiasi utilizzo di fornitori di derrate alimentari in possesso di certificazione di sistema di qualità secondo norme UNI EN ISO 9001/2000 ), ai fini della “valutazione della qualità del progetto di organizzazione e gestione del servizio”, che costituisce uno dei cinque parametri nei quali si scompone il criterio della qualità ( parametro per il quale era prevista l’attribuzione di max punti 15 rispetto ai max 50 punti del complesso degli elementi relativi alla “qualità” ), sarebbero state prese in considerazione le concrete caratteristiche della piattaforma posseduta od utilizzata, così come risultanti dalla richiesta, relativa, “dettagliata descrizione”, da inserire nella relazione illustrativa dell’intero progetto gestionale.<br />	<br />
Gli elementi oggetto di considerazione sono dunque diversi: il possesso della piattaforma ai fini della dimostrazione di una capacità professionale e di un’organizzazione adeguata rispetto all’oggetto della gara e dunque funzionale a garantire la capacità tecnica individuata dall’Amministrazione come requisito di partecipazione alla stessa; le caratteristiche della piattaforma (come emergenti dalla sua “dettagliata descrizione”, che appunto tali caratteristiche implicitamente ma chiaramente è tesa ad individuare, da includersi nella documentazione costituente l’offerta tecnica) ai fini della valutazione della qualità del progetto tecnico-gestionale.<br />	<br />
Essi consentono, coerentemente con il disposto degli artt. 42 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e senza che possa pertanto ravvisarsi la sussistenza dei vizii in proposito dedotti col ricorso principale di primo grado, l’uno di inferirne la complessiva idoneità tecnico-organizzativa del concorrente e l’altro le modalità qualitative di svolgimento della prestazione offerta.<br />	<br />
2.2.2 – Con il secondo motivo del ricorso principale di primo grado si deduceva violazione dell’art. 83, d.lgs. n. 163 cit., dell’art. 97 Cost., del principio di trasparenza e della par condicio competitorum, nonché eccesso di potere per i profili già evidenziati, per omessa fissazione dei criterii di valutazione dell’offerta tecnica, poiché i criterii di valutazione delle offerte tecniche fissati dal capitolato di gara coincidevano con il contenuto – sempre stabilito dal capitolato – che avrebbero dovuto avere le offerte tecniche medesime.<br />	<br />
Si lamentava, in particolare, che le parti, in cui l’art. 7 del capitolato speciale d’appalto prevedeva che il progetto elaborato dovesse articolarsi, fossero “perfettamente identiche ai criteri e ai subcriteri di valutazione dell’offerta tecnica” ( pag. 15 ric. orig. ), coincidenza, si proseguiva “illegittima sotto il profilo della omessa e/o generica predeterminazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica” ( pagg . 19 – 20 ric. orig. ).<br />	<br />
Il T.A.R. ha apoditticamente ritenuto fondata tale censura, sulla base delle “medesime osservazioni” svolte con riferimento al primo motivo di gravame.<br />	<br />
L’appello principale contesta sul punto la sentenza impugnata, poiché, si afferma, “la circostanza che i criteri di valutazione coincidano con il contenuto dell’offerta tecnica non costituisce alcun profilo di illegittimità” ( pag. 3 mem. in data 31 ottobre 2011 ), valendo anzi essa a garantire “ai concorrenti che il giudizio della Commissione sarebbe stato reso unicamente sulla base di parametri ad essi ampiamente noti al momento di partecipazione alla gara, nel pieno rispetto della ratio” del disposto dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 ( pag. 7 mem. in data 10 maggio 2011 ).<br />	<br />
Il motivo di appello è infondato, sì che va confermata la statuizione di accoglimento della corrispondente censura di primo grado pronunciata dal T.A.R., con le integrazioni che séguono alle motivazioni della sentenza impugnata.<br />	<br />
Rileva invero il Collegio come l&#8217;esigenza di non lasciare spazii di discrezionalità valutativa ai commissarii quando l&#8217;appalto è affidato al criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, è affrontata oggi dall&#8217;art. 83 del Codice dei contratti pubblici, che, fin dalla formulazione del bando di gara, impone che questo stabilisca i criterii di valutazione dell&#8217;offerta, elencati a titolo esemplificativo dalla lett. a) alla lett. n), precisando anche la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all&#8217;elemento cui la soglia si riferisce deve essere adeguato. <br />	<br />
La norma impone ancora che sia sempre il bando a prevedere, ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub-criterii ed i sub-pesi od i sub-punteggi.<br />	<br />
La direzione, verso la quale giurisprudenza e legislatore si sono mossi, è stata, dunque, quella di restringere al massimo, per quanto possibile, gli spazii di libertà valutativa delle offerte da giudicare con il metodo del criterio economicamente più vantaggioso; da non sottacere, peraltro, la successiva abrogazione della disposizione che alla Commissione affidava la sola definizione dei cc.dd. criterii motivazionali.<br />	<br />
Nel caso di specie, la intervenuta fissazione nel capitolato speciale di appalto, alla voce “criteri di aggiudicazione” ( art. 9 ), di due “elementi” ( in realtà criterii: la qualità ed il prezzo ), in base ai quali sarebbe stata determinata l’aggiudicazione, è ivi seguita, per quanto riguarda il “punteggio relativo alla qualità”, dall’elencazione di sei parametri ( 1) Progetto Tecnico di gestione ed organizzazione del servizio; 2) Progetto Tecnico di miglioramento strutturale; 3) Sistema informatizzato per la rilevazione e prenotazione dei pasti; 4) Sanificazione; 5) Formazione del personale; 6) Standard di qualità ambientale, per ciascuno dei quali viene indicato un punteggio massimo attribuibile ), in tutto identici ( il che è incontestato tra le parti ), sia nella loro intestazione che nella loro descrizione, ai corrispondenti elementi necessarii dell’offerta tecnica ( v. il precedente art. 7 del capitolato speciale di appalto ).<br />	<br />
Di tal guisa, ad avviso del Collegio, la fissazione del criterio “qualità” come articolato nei relativi veduti “parametri” deve ritenersi sostanzialmente omessa dalla legge di gara, in relazione loro evidente, assoluta, genericità.<br />	<br />
Risulta infatti palese che l’Amministrazione ha così individuato, in sede di fissazione dei “parametri” di attribuzione del punteggio relativo alla”qualità”, gli elementi dell’offerta ( praticamente tutti, suddivisi nei varii parametri ), che sarebbero stati oggetto di valutazione in relazione alla loro “qualità”, senza tuttavia indicare i criterii della relativa valutazione e cioè i parametri di giudizio, che, riferiti necessariamente e specificamente alle parti dell’offerta prese di volta in volta in considerazione ai fini della valutazione da parte dell’Amministrazione, devono, come esattamente dedotto dall’appellata, essere diversi dal contenuto dell’offerta, in quanto necessarii per la detta sua valutazione.<br />	<br />
L’Amministrazione ha così omesso di determinare, in conformità all’art. 83 cit., i criterii ( o, meglio, i sub – criterii ), in base ai quali valutare i diversi elementi tecnici dell’offerta in relazione al criterio “qualità”, limitandosi a riprodurre pedissequamente questi ultimi sotto la voce “parametri”; e poiché a tali criterii ( o sub – criterii ) dev’essere in concreto ancorato il giudizio demandato alla Commissione giudicatrice, essa ha così omesso di circoscrivere in maniera adeguata, anche in relazione alle vedute disposizioni dell’art. 83, la discrezionalità della commissione stessa.<br />	<br />
E’ pur vero che, come deduce l’appellante principale, al fine di eliminare ogni discrezionalità della commissione, ogni criterio di valutazione dev’essere precedentemente reso pubblico e portato a conoscenza di tutti i partecipanti, ma di sicuro proprio la contestata identità, emergente nel caso di specie, non vale certo a delineare un corretto paradigma di valutazione della”qualità” in relazione a ciascuno degli elementi indicatori della valenza tecnica dell’offerta, così come risultanti dalle norme di gara, che prescrivono il contenuto obbligatorio dell’offerta stessa, con i conseguenti riflessi sulla possibilità concreta di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, cui la predeterminazione dei criterii e dei sub – criterii, come richiesta dall’art. 83 cit., è con tutta evidenza funzionale.<br />	<br />
Peraltro, valga qui incidentalmente ( nella misura in cui l’esame delle censure di primo grado non esaminate in quella sede e qui ritualmente riproposte è subordinato alla statuizione di fondatezza dell’appello ) notare come ciascuno dei veduti “parametri”, cui è riferito il criterio “qualità”, risulti a sua volta articolato ( almeno per quanto concerne i parametri da 1) a 4 ) in ulteriori sotto criterii (o, se si preferisce, sotto sotto-criterii), ognuno infatti fatto oggetto di specifica valutazione da parte della commissione nel corso dei suoi lavori ( come agevolmente risulta dai suoi verbali ), per ciascuno dei quali, come pure dedotto dall’originaria ricorrente principale con una delle censùre assorbite dalla sentenza di accoglimento, non risulta individuato, come pure prescritto dall’art. 43 del codice dei contratti, il sub – punteggio minimo e massimo attribuibile (all’interno del punteggio massimo ascritto al “parametro”); il che opera ulteriormente ed illegittimamente nel senso di una eccessiva estensione della discrezionalità della Commissione, che, nella sua attività di valutazione dei singoli parametri tecnici in cui sono stati raggruppati i varii elementi in cui è articolata l’offerta tecnica, non ha visto correttamente predeterminato dal bando nemmeno il “peso” degli elementi stessi, come all’interno di ciascun “parametro” evidenziati.</p>
<p>3. – La reiezione dell’appello principale sul punto ( 2.2.2 ) appena sopra considerato, con conseguente conferma della sentenza impugnata nei limiti di cui sopra, determina, come già statuito dal T.A.R., l’annullamento della gara nelle sue stesse régole di svolgimento, donde deriva, in riforma della sentenza impugnata, la carenza di interesse della originaria ricorrente principale alla censura, pure accolta dal Giudice di primo grado, di cui al settimo motivo dell’originario ricorso, relativa a presunti vizii delle operazioni di gara.<br />	<br />
L’appello principale, pertanto, laddove censura la sentenza stessa nel capo concernente tale motivo, si rivela improcedibile per carenza di interesse.<br />	<br />
Parimenti improcedibile, in quanto proponente motivi l’interesse alla cui valutazione sarebbe sorto solo in caso di accoglimento dell’appello principale, è l’atto di appello incidentale, per la parte non già dichiarata inammissibile.<br />	<br />
Per i motivi esposti, l’appello principale in parte va respinto ed in parte va dichiarato improcedibile, mentre l’appello incidentale va dichiarato in parte inammissibile ed in parte improcedibile.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti spese ed onorarii del presente grado.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:<br />	<br />
&#8211; dichiara l’inammissibilità della costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria;<br />	<br />
&#8211; in parte respinge ed in parte dichiara improcedibile, nei sensi di cui in motivazione, l’appello principale;<br />	<br />
&#8211; dichiara in parte inammissibile ed in parte improcedibile l’appello incidentale;<br />	<br />
&#8211; conferma, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la sentenza impugnata.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 18 novembre 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-12-2011-n-6777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.6777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.1014</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-1014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-1014/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.1014</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di annullamento in autotutela dell&#8217;ordinanza di pagamento di sanzione pecuniaria ex art. 6 DPR. 380/11 e contestuale restituzione somme versate a titolo di pagamento della sanzione pecuniaria nei confronti del medesimo: infatti prima di procedere al ripristino delle opere abusivamente realizzate, l’amministrazione dovrà attendere l’esito del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di annullamento in autotutela dell&#8217;ordinanza di pagamento di sanzione pecuniaria ex art. 6 DPR. 380/11 e contestuale restituzione somme versate a titolo di pagamento della sanzione pecuniaria nei confronti del medesimo: infatti prima di procedere al ripristino delle opere abusivamente realizzate, l’amministrazione dovrà attendere l’esito del procedimento attivato con la domanda di accertamento di compatibilità urbanistica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01014/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01381/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Nicola Raimondi</b> e <b>Elisa Sarno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giovanni Govi, con domicilio eletto presso Giovanni Govi in Bologna, via Altabella 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Bologna</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Ada Labriola, Giulia Carestia, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, via Oberdan 24; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di annullamento in autotutela dell&#8217;ordinanza prot. 49438 del 4 marzo 2011, di pagamento di sanzione pecuniaria ex art. 6 DPR. 380/11 emessa nei confronti del ricorrente e contestuale restituzione somme versate a titolo di pagamento del<br />
&#8211; dell&#8217;atto integrativo dell&#8217;ordinanza di rimessione in pristino prot. 132993 del 1 giugno 2011;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto e o provvedimento conseguente, preordinato e comunque connesso, ancorché non noto.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che prima di procedere al ripristino delle opere abusivamente realizzate l’amministrazione dovrà attendere l’esito del procedimento attivato con la domanda di accertamento di compatibilità urbanistica;<br />	<br />
Considerato che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie l’istanza.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 aprile 2012.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Calvo, Presidente<br />	<br />
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sergio Fina, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5670</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5670/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5670/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5670/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5670</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;affidamento lavori di sistemazione idraulico forestale di un fiume se la lex specialis della gara non denota (come riteneva la ricorrente, non aggiudicataria) alcun obbligo di indicazione in sede di offerta economica dell’importo degli oneri di sicurezza, peraltro non suscettibile di ribasso; va invece</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5670/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5670</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;affidamento lavori di sistemazione idraulico forestale di un fiume se la lex specialis della gara non denota (come riteneva la ricorrente, non aggiudicataria) alcun obbligo di indicazione in sede di offerta economica dell’importo degli oneri di sicurezza, peraltro non suscettibile di ribasso; va invece sospeso il medesimo affidamento di lavori se e&#8217; stata esclusa un&#8217;impresa ritenendo violata una prescrizione della lex specialis che tuttavia non risulta corredata da espressa sanzione di esclusione: la suddetta previsione di lex specialis non si presta ad una interpretazione che conduca al restringimento della platea dei concorrenti, sulla base sia del costante orientamento pretorio che dei più recenti interventi normativi (d.l. n. 70/2011, nella parte in cui ha introdotto l’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006) in subiecta materia, alla luce di modalità della fattispecie che, consolidandosi attraverso una correzione del modello plausibilmente intesa solo ad agevolare la sua compilazione, non appare tale da incidere sull’interesse sostanziale dell’amministrazione o sull’esigenza di garantire la par condicio tra i concorrenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05670/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09381/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9381 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>La Neolitica S.r.l.</b> in proprio e quale Mandataria R.T.I., rappresentato e difeso dagli avv. Luca Coletta, Eugenio Carbone, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; <b>Rti-Fusco Pasquale Costruzioni Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Carbone, Luca Coletta, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comunità Montana dell&#8217;Ufita</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pasquale Giovannelli, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13; 	</p>
<p>nei confronti di	</p>
<p><b>Faro Costruzioni Srl, Effedue Costruzioni Srl, Imegra di Grasso Ottaviano, Leone Costruzioni Srl, Cavoto Costruzioni Srl, Consorzio Stabile Medil Società Consortile A R.L., Edil Tecno Fer Srl, Lavori Edili Stradali Irpini Srl, Preve Costruzioni Spa, Impresa Costruzioni di Maio Francesco, Impresa Ferriero Liberatore, Mirora Costruzioni Srl in proprio e quale Capogruppo Mandataria Rti, Rti-Casamass Costruzioni Srl; F.Lli Pignone Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA &#8211; SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 00533/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL FIUME MESCANO &#8211; MCP	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comunità Montana dell&#8217;Ufita e di F.Lli Pignone Srl;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Carbone, Coletta, Giovannelli, e Brancaccio;	</p>
<p>Ritenuto che ad un primo esame , proprio dell’odierna fase del giudizio , non sussistono i presupposti per l’accoglimento del proposto appello cautelare	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 9381/2011).	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5673</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5673/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5673/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5673/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5673</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione del Comune (di Lainate) che comunica l&#8217;aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l&#8217;affidamento di servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura avente ad oggetto la riqualificazione del centro comunale, attesa la necessità di interpretare l’art. 90, comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 (limite per progettisti di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5673/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5673</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione del Comune (di Lainate) che comunica l&#8217;aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l&#8217;affidamento di servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura avente ad oggetto la riqualificazione del centro comunale, attesa la necessità di interpretare l’art. 90, comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 (limite per progettisti di partecipare ad appalti o concessioni per i quali abbiano svolto attività di progettazione) conformemente ai principi di parità di trattamento e di tutela della concorrenza; Ritenuto che la prospettazione di danno interinale svolta dall’Amministrazione appellante si presenta recessiva, data la prossimità (quattro mesi) della trattazione della causa nel merito in primo grado; Considerato che in tale sede il giudice competente potrà valutare con il necessario approfondimento la questione dell’effettiva esistenza del nucleo della causa di esclusione in discussione, costituito da una situazione di vantaggio sorretta da indizi seri, precisi e concordanti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05673/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09705/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9705 del 2011, proposto dal <b>Comune di Lainate</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Giannì e Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Largo Arenula 34;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Sab Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Daniele Porena, con domicilio eletto presso Marco De Angelis in Roma, via C. Massini 69; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Paolo Beniamino De Vizzi, Antonio Maria De Vizzi, Fabrizia Palavicini, Fabio Cella</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE I, n. 01625/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA &#8211; INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESCUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI LAINATE &#8211; MCP	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Sab Srl;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella Camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Di Bonito, per delega di Terracciano, e Protto, per delega di Porena;	</p>
<p>Ritenuto che la prospettazione di danno interinale svolta dall’Amministrazione appellante si presenta recessiva, data la prossimità della trattazione della causa nel merito in primo grado;<br />	<br />
Considerato che in tale sede il giudice competente potrà valutare con il necessario approfondimento la questione dell’effettiva esistenza del nucleo della causa di esclusione in discussione, costituito (giusta decisione della Sez. IV n. 2650/2011) da una situazione di vantaggio sorretta da indizi seri, precisi e concordanti	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l&#8217;appello in epigrafe (Ricorso numero: 9705/2011).	</p>
<p>Compensa le spese processuali della presente fase cautelare	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5673/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5673</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5686</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5686/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5686/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5686/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5686</a></p>
<p>Va sospesa, ai soli fini della fissazione del merito a breve, l&#8217; aggiudicazione dell’appalto dei lavori di consolidamento e regimentazione idraulica di un canale. In primo grado l&#8217;istanza cautelare era stata respinta considerando tra l&#8217;altro che, se in base all&#8217;articolo 38, m-ter), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5686/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5686</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai soli fini della fissazione del merito a breve, l&#8217; aggiudicazione dell’appalto dei lavori di consolidamento e regimentazione idraulica di un canale. In primo grado l&#8217;istanza cautelare era stata respinta considerando tra l&#8217;altro che, se in base all&#8217;articolo 38, m-ter), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, devono essere esclusi i concorrenti, qualora i soggetti &#8220;di cui alla precedente lettera b)&#8221;, &#8220;pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689”, tuttavia il disciplinare di gara richiede una dichiarazione apposita, specifica e individuale, esclusivamente per i punti contrassegnati dalle lettere b) e c) dell&#8217;articolo 38; considerato peraltro che non risulta per tali soggetti ricorrano di fatto i presupposti previsti dalla lett. m-ter) che giustificherebbero l’esclusione del concorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05686/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09624/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9624 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>La Castellese Costruzioni S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rossella Verderosa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte, in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Orsara di Puglia</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto D&#8217;Addabbo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enzo Augusto, in Roma, viale Mazzini n. 73 Sc. B Int. 2;<br /> <br />
<b>Società 3R Costruzioni S.r.l.</b>, in persona del legale rapresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gherardo Maria Marenghi e Luisa Marrone, con domicilio eletto presso lo Studio legale Marenghi, in Roma, p.zza di Pietra, n. 63; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I, n. 00927/2011, resa tra le parti, di reiezione della richiesta di sospensione della efficacia del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto dei lavori di consolidamento e regimentazione idraulica del canale Catello &#8211; MCP	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Orsara di Puglia e della Società 3R Costruzioni S.r.l.;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Verderosa, D&#8217;Addabbo e Di Giovanni, per delega degli Avvocati Marrone e Marenghi;	</p>
<p>Considerato che non sussistono profili di gravità ed urgenza tali da giustificare l’accoglimento dell’appello cautelare, stante lo stato della procedura di gara, e ritenuto altresì che appare tuttavia opportuno che la causa sia sollecitamente definita nel merito;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 9624/2011) ai soli fini della fissazione della udienza di merito da parte del T.A.R. Puglia, Bari.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5685</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5685</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza del Sindaco di Napoli recante ordine di sgombero di alloggio ERP, considerato che il Comune non risulta essersi ancora pronunciato sulla domanda di regolarizzazione presentata nell’anno 2000 dal dante causa della parte ricorrente. (G.S.) N. 05685/2011 REG.PROV.CAU. N. 09593/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5685</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza del Sindaco di Napoli recante ordine di sgombero di alloggio ERP, considerato che il Comune non risulta essersi ancora pronunciato sulla domanda di regolarizzazione presentata nell’anno 2000 dal dante causa della parte ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05685/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09593/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9593 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Rosa Blaconà</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Mazza e Alessandro Cacchione, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Tarallo e Anna Pulcini, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione, V n. 01609/2011, resa tra le parti, di reiezione della richiesta di sospensione della ordinanza n. 98/2001 del Sindaco di Napoli recante ordine di sgombero dell’alloggio ERP sito in Napoli alla via Janfolla, n.45	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Cacchione e Tarallo;	</p>
<p>Considerato che allo stato appaiono sussistere profili di gravità ed urgenza tali da giustificare l’accoglimento dell’appello cautelare, considerato che il Comune di Napoli non risulta essersi ancora pronunciato sulla domanda di regolarizzazione presentata nell’anno 2000 dal dante causa della appellante;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 9593/2011) nei termini di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.6006</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-12-2011-n-6006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-12-2011-n-6006/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-12-2011-n-6006/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.6006</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio Gesa S.r.l. in proprio e nella qualità di impresa capogruppo in associazione temporanea con la Cosmopol S.r.l., l’Investigatore S.r.l., la Securline Service S.r.l., la Terra di Lavoro Service S.r.l., la Società Cooperativa di Vigilanza Privata Terra di Lavoro a r.l., la Società Cooperativa Lavoro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-12-2011-n-6006/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.6006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-12-2011-n-6006/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.6006</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio<br /> Gesa S.r.l.  in proprio e nella qualità di impresa capogruppo in associazione temporanea con la Cosmopol S.r.l., l’Investigatore S.r.l., la Securline Service S.r.l., la Terra di Lavoro Service S.r.l., la Società Cooperativa di Vigilanza Privata Terra di Lavoro a r.l., la Società Cooperativa Lavoro e Giustizia a r.l. (Avv.ti Riccardo Paparella e Paolo Picone) c. Ente Autonomo Volturno S.r.l. (Avv. Enrico Soprano) c. Codice Centro S.r.l., in proprio e nella qualità di impresa capogruppo in associazione temporanea con la Security Service Sud S.r.l. (Avv. Andrea Abbamonte)</span></p>
<hr />
<p>sulla discrezionalità della stazione appaltante di valutare il possesso della capacità economica in capo ad una ditta concorrente utilizzando anche singolarmente gli indicatori previsti dall&#8217;art. 41 del codice dei contratti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Art. 41 D.Lgs. 163/06 – Dati fatturato, referenze bancarie, risultanze del bilancio – Indicatori – Anche singolarmente a provare la capacità economica di una concorrente – Discrezionalità della stazione appaltante nella scelta di uno degli indicatori – Sussiste – Ragioni   	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara di appalto – A.T.I. – Lex specialis – Requisito della capacità economica – Dimostrazione del possesso della capacità economica da tutte le ditte del raggruppamento – Obbligo – Sussiste &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nelle gare di appalto, la stazione appaltante può desumere l’insussistenza della capacità economica di una ditta concorrente dalla sola criticità dei dati di bilancio, anche se gli altri indicatori relativi al fatturato ed all’esposizione bancaria non diano conto di situazione di insofferenza: ed invero ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 163/06, i dati di fatturato, le referenze bancarie e le risultanze di bilancio costituiscono tipologie documentali del tutto diverse tra loro per contenuto e funzioni, i primi essendo preordinati alla dimostrazione delle concrete capacità operative dell’impresa concorrente, le seconde essendo finalizzate ad attestare l’affidabilità della stessa in relazione al credito, e le terze mirando a lumeggiare la situazione interna contabile e finanziaria dell’azienda e, dunque, le sue effettive capacità imprenditoriali, con la conseguenza che tali elementi sono tutti tutti egualmente idonei, anche isolatamente, a fornire prova della capacità economica e finanziaria di un’impresa concorrente (1)	</p>
<p>2. In una gara di appalto qualora la lex specialis preveda che in un caso di raggruppamento di Imprese, i documenti e/o le autocertificazioni devono essere prodotte da tutte le ditte facenti parti del gruppo, è necessario che in ordine al requisito della capacità economica, ciascuna impresa associata deve dimostrare in proprio la sussistenza del possesso di tale requisito: ciò comporta che la negativa valutazione dei dati di bilancio di una singola Impresa associata è in gradi di riversarsi sull’intero raggruppamento impedendone la partecipazione alla gara, quand’anche fossero positivi i dati di bilancio e di fatturato inerenti le altre ditte del raggruppamento 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010 n. 1040</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center> REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5736 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>GESA S.r.l., in proprio e nella qualità di impresa capogruppo in associazione temporanea con la Cosmopol S.r.l., l’Investigatore S.r.l., la Securline Service S.r.l., la Terra di Lavoro Service S.r.l., la Società Cooperativa di Vigilanza Privata Terra di Lavoro a r.l., la Società Cooperativa Lavoro e Giustizia a r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Paparella e Paolo Picone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Manzoni n. 109/a;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Soprano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>CODICE CENTRO S.r.l., in proprio e nella qualità di impresa capogruppo in associazione temporanea con la Security Service Sud S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Abbamonte, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso introduttivo:<br />	<br />
a) della nota del direttore generale dell’Ente Autonomo Volturno S.r.l. (d’ora in seguito anche “EAV”) prot. n. 8467 del 27 luglio 2010, recante la comunicazione di esclusione dell’ATI guidata dalla società ricorrente dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di custodia non armata e di vigilanza armata nell’interesse della Circumvesuviana S.r.l. e della Metrocampania Nordest S.r.l.;<br />	<br />
b) del verbale di gara del 20 luglio 2010, recante l’esclusione dalla procedura dell’ATI guidata dalla società ricorrente;<br />	<br />
c) del verbale di gara del 27 luglio 2010, recante l’aggiudicazione provvisoria della gara in favore dell’ATI guidata dalla Codice Centro S.r.l.;<br />	<br />
d) di ogni altro atto o provvedimento comunque ad essi preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti i verbali di gara;</p>
<p>quanto al ricorso per motivi aggiunti:<br />	<br />
e) della deliberazione dell’EAV n. 273 dell’11 ottobre 2010, recante l’aggiudicazione definitiva della gara in favore dell’ATI guidata dalla Codice Centro S.r.l.;<br />	<br />
f) della nota del direttore generale dell’EAV prot. n. 9236 del 13 ottobre 2010, recante la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva della gara e la trasmissione della deliberazione di cui sopra;<br />	<br />
g) della nota dell’EAV prot. n. 8886 del 17 settembre 2010, con cui le giustificazioni fornite dall’ATI guidata dalla Codice Centro S.r.l. sono state ritenute sufficienti a dimostrare la congruità dell’offerta economica presentata;<br />	<br />
h) di ogni altro atto o provvedimento comunque ad essi preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ente resistente;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società controinteressata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Letto l’art. 120, comma 10, del c.p.a. sull’ordinaria redazione della sentenza in forma semplificata nel rito appalti;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p>1. L’ATI in epigrafe guidata dalla società ricorrente veniva riammessa, in forza della sentenza di questo Tribunale n. 12986 dell’8 giugno 2010, alla procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di custodia non armata e di vigilanza armata nell’interesse della Circumvesuviana S.r.l. e della Metrocampania Nordest S.r.l., indetta dall’EAV, da cui era stata esclusa a causa della mancata produzione dell’elenco dei contratti per servizi analoghi relativo ad una delle imprese associate. <br />	<br />
Tuttavia, veniva nuovamente esclusa dalla gara con verbale della commissione giudicatrice del 20 luglio 2010 per non aver comprovato il possesso della capacità economica in capo alla capogruppo ricorrente.<br />	<br />
Con successiva deliberazione dell’EAV n. 273 dell’11 ottobre 2010, la gara veniva definitivamente aggiudicata all’ATI guidata dalla Codice Centro S.r.l., unica concorrente rimasta in lizza.<br />	<br />
La ricorrente impugna, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, tali provvedimenti unitamente agli atti di gara meglio in epigrafe individuati, adducendo una serie di doglianze attinenti alla violazione dell’art. 97 della Costituzione, alla violazione degli artt. 38, 41, 84 e 86 del codice dei contratti pubblici, alla violazione degli artt. 2, 7, 9, 12 e 14 del capitolato amministrativo di appalto, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.<br />	<br />
Resistono sia l’EAV sia la controinteressata Codice Centro, non senza formulare quest’ultima una preliminare eccezione di improcedibilità del ricorso.<br />	<br />
1.1 Si riporta di seguito, per una migliore ricostruzione della vicenda contenziosa, la motivazione del provvedimento di esclusione dell’ATI guidata dalla società ricorrente (d’ora in seguito anche “ATI Gesa”), come risultante dal verbale di gara del 20 luglio 2010: “si prende atto delle note integrative presentate dalla GESA Srl e relative ai bilanci chiusi al 31.12.2007 ed al 31.12.2008, il cui contenuto, peraltro, non fornisce ulteriori informazioni circa i dati negativi dei bilanci cui sono riferite; sul contenuto della relazione a firma dell’amministratore unico della GESA Srl, allegata al verbale della seduta del 7.6.2010, la commissione di gara precisa quanto appresso. La capacità economica di una società di capitali tenuta alla redazione del bilancio, si esplicita nei risultati, utili o perdita, della gestione. Tale risultato, sommato algebricamente agli apporti dei soci (conferimento, contributi, finanziamenti senza obbligo di restituzione) costituisce il patrimonio netto della società, che a sua volta misura la capacità patrimoniale dell’azienda. Alla luce di quanto innanzi risulta evidente come, dall’esame dei bilanci presentati e dalla documentazione ad integrazione degli stessi si rilevi ripetutamente la insussistenza di un patrimonio netto positivo e consequenzialmente: la incapacità dell’azienda di produrre utili; l’incapacità dell’azienda a mantenere integro il patrimonio. In relazione poi alla capacità finanziaria essa è una derivata diretta dell’andamento economico. Pertanto non ha alcun fondamento tecnico giuridico affermare che la capacità finanziaria di un’azienda si fonda su dati e indici che non rientrano nello schema di bilancio. Le referenze dei creditori (nel caso di specie del ceto bancario), in presenza di risultati negativi dell’esercizio e, per di più, in presenza di un patrimonio netto negativo trovano una loro legittimazione e un loro fondamento evidentemente in documenti extracontabili, e giammai nel bilancio. Qualsiasi altra definizione del Patrimonio aziendale, ivi compreso il cosiddetto Patrimonio lordo, (sic!) non trova alcuna allocazione vuoi nel codice civile vuoi nella dottrina contabile e non sono, pertanto, adeguati a rappresentare la capacità economica, patrimoniale e finanziaria della società secondo corretti principi di legge. La medesima commissione ritiene pertanto che la GESA Srl non abbia comprovato il possesso della capacità economica. Il raggruppamento da quest’ultima guidato viene pertanto escluso dal prosieguo delle operazioni di gara.”. <br />	<br />
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene di prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di rito formulata dalla difesa della controinteressata, giacché il ricorso si presenta infondato nel merito.<br />	<br />
Il corredo delle censure articolate avverso il provvedimento di esclusione può essere così riassunto:<br />	<br />
&#8211; la disciplina di gara mostra di riconnettere la dimostrazione della sussistenza della capacità economica del singolo concorrente non già al riscontro delle risultanze di bilancio, ma piuttosto alla documentazione dei dati di fatturato ed alla dichiarazi<br />
&#8211; “gli artt. 9 e 14 del capitolato di gara, recanti l’indicazione puntuale dei casi di esclusione dalla gara, non annoverano, neppure implicitamente, l’ipotesi di esclusione derivante dall’allegazione di bilanci con risultati di gestione negativi”;<br />	<br />
&#8211; la decisione di escludere l’ATI Gesa dalla gara è stata adottata senza tenere conto dei livelli di fatturato raggiunti dalla Gesa e delle referenze bancarie di affidabilità e solvibilità dalla stessa possedute, nonché senza valorizzare i positivi risult<br />
&#8211; è mancata la ponderazione “di tutti gli altri possibili elementi d’indagine, altrettanto utili a sorreggere una valutazione di affidabilità del raggruppamento considerato nella sua complessità”, come il valore dei capitali sociali ed i risultati di bila<br />
&#8211; la gravata decisione di esclusione si pone in contraddizione con quella precedente adottata nella seduta di gara del 12 aprile 2010, successivamente annullata da questo Tribunale con sentenza n. 12986/2010, in quanto in quella sede la commissione giudic<br />
&#8211; l’esclusione in questione viola il giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 12986/2010 ed è viziata da incompetenza, atteso che l’estromissione dalla gara dell’ATI Gesa è stata pronunciata dal direttore generale della stazione appaltante e non dalla<br />
Tutte le prefate doglianze non meritano di essere condivise per le ragioni di seguito esposte.<br />	<br />
2.1 Innanzitutto, non trova riscontro nella disciplina di gara la svalutazione delle risultanze di bilancio ai fini della dimostrazione della capacità economica; anzi, lo stesso art. 9 del capitolato amministrativo, nell’includere la produzione degli ultimi tre bilanci approvati tra i requisiti di ammissione, sancisce la piena equiparazione, in linea peraltro con l’art. 41 del codice dei contratti pubblici, tra dati di bilancio, importi fatturati e referenze bancarie nel comprovare la sussistenza della capacità economica necessaria per la partecipazione alla selezione.<br />	<br />
2.2 Non era necessario prevedere espressamente nella lex specialis di gara che l’allegazione di bilanci in perdita avrebbe comportato l’esclusione dalla procedura, dal momento che l’ATI Gesa è stata esclusa per la mancata dimostrazione della capacità economica, ossia di un requisito legale di partecipazione la cui insussistenza è stata tratta dall’analisi delle negative risultanze di bilancio.<br />	<br />
2.3 Quanto alla dedotta insufficiente valutazione dei livelli di fatturato e delle referenze bancarie, è sufficiente replicare che parte ricorrente mira inammissibilmente a sovrapporre il proprio personale giudizio a quello della stazione appaltante su un profilo, la capacità economica e finanziaria desunta dai bilanci, che presenta margini di opinabilità e di apprezzamento, e che non si presta ad essere sindacata in via giudiziale se non nei casi di manifesta illogicità e di travisamento dei fatti, insussistenti nella fattispecie (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2010 n. 8932).<br />	<br />
Ad ogni modo, i dati di fatturato, le referenze bancarie e le risultanze di bilancio costituiscono tipologie documentali del tutto diverse tra loro per contenuto e funzioni, i primi essendo preordinati alla dimostrazione delle concrete capacità operative dell’impresa concorrente, le seconde essendo finalizzate ad attestare l’affidabilità della stessa in relazione al credito, e le terze mirando a lumeggiare la situazione interna contabile e finanziaria dell’azienda e, dunque, le sue effettive capacità imprenditoriali. Ebbene, tali tipi di documenti, malgrado la delineata diversità per contenuto e funzioni, sono stati ritenuti dal legislatore (cfr. art. 41 del codice cit.) tutti egualmente idonei, anche isolatamente, a fornire prova della capacità economica e finanziaria di un’impresa concorrente, tanto vero che è stata rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta tra una o più delle predette categorie (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010 n. 1040).<br />	<br />
Ne consegue che, come avvenuto nella specie, ben può una stazione appaltante inferire l’insussistenza della capacità economica di una ditta concorrente dalla criticità dei dati di bilancio, quantunque gli altri indicatori relativi al fatturato ed all’esposizione bancaria non diano conto di situazioni di sofferenza.<br />	<br />
Né avrebbero potuto assumere positiva rilevanza i risultati di bilancio degli anni 2006 e 2009. Infatti, come risulta dalle emergenze processuali (cfr. produzione dell’EAV), anche il bilancio del 2006 contemplava una perdita di esercizio pari ad € 5.418,00, mentre quello del 2009, per stessa ammissione della Gesa resa a seguito di richiesta di chiarimenti della stazione appaltante, non era stato ancora approvato al momento dell’espletamento della procedura selettiva.<br />	<br />
2.4 Non era possibile per la commissione giudicatrice sopperire all’insufficienza dei dati di bilancio della Gesa con la valorizzazione degli indici contabili e finanziari imputabili alle altre imprese associate, dal momento che l’art. 9 del capitolato amministrativo, nel prescrivere che “Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio i documenti e/o le autocertificazioni andranno prodotte con riferimento a ciascuna delle ditte che partecipano al raggruppamento o al consorzio”, chiaramente impone, con riguardo al requisito dei bilanci, che ciascuna impresa associata sia in grado di dimostrare la propria autosufficienza contabile e finanziaria indipendentemente dall’apporto delle altre imprese riunite in associazione. Ciò comporta, come verificatosi nel caso di specie, che la negativa valutazione dei dati di bilancio di una singola impresa associata è in grado di riverberarsi sull’intero raggruppamento impedendone la partecipazione alla gara, quand’anche fossero positivi i dati di bilancio e di fatturato inerenti alle rimanenti imprese. <br />	<br />
2.5 Non si ravvisa alcuna contraddittorietà tra il gravato provvedimento di esclusione e quello precedente adottato nella seduta del 12 aprile 2010, poiché la stazione appaltante, riammettendo in gara l’ATI Gesa in virtù della sentenza n. 12986/2010, non aveva esaurito il potere di verifica della sussistenza in capo alle ditte concorrenti degli altri requisiti di partecipazione.<br />	<br />
2.6 Né è ipotizzabile alcuna violazione di giudicato, atteso che il provvedimento di esclusione annullato dalla citata sentenza trovava giustificazione in motivi affatto diversi da quelli posti a base del provvedimento espulsivo gravato in questa sede.<br />	<br />
Infine, come risulta dalla piana lettura del verbale di gara del 20 luglio 2010 e della nota del direttore generale dell’EAV prot. n. 8467 del 27 luglio 2010, la decisione di estromettere l’ATI Gesa dalla gara è stata correttamente assunta dalla commissione giudicatrice, essendosi limitato il direttore generale ad effettuare la comunicazione dell’avvenuta esclusione e la trasmissione del relativo verbale.<br />	<br />
3. Con un ultimo ventaglio di censure, la ricorrente mira ad infirmare l’aggiudicazione definitiva disposta in favore dell’ATI guidata dalla Codice Centro, deducendo essenzialmente l’incongruità dell’offerta da questa formulata e la mancanza del requisito di regolarità fiscale in capo alla società mandante Security Service Sud.<br />	<br />
Essendosi ormai consolidata l’estromissione dell’ATI Gesa dalla procedura, le suddette doglianze devono essere dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione attiva, atteso che la definitiva esclusione o l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 7 aprile 2011 n. 4).<br />	<br />
4. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto per infondatezza.<br />	<br />
Le spese processuali sono addebitate alla parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna parte ricorrente a rifondere nei confronti dell’Ente Autonomo Volturno S.r.l. e della Codice Centro S.r.l. le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 22 e 24 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-12-2011-n-6006/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.6006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.6775</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-12-2011-n-6775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-12-2011-n-6775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.6775</a></p>
<p>Pres. G.P. Cirillo, est. S. Cacace Silba S.p.a. (Avv. Andrea Abbamonte) c. Regione Campania (Avv. Edoardo Barone) c. ASL Salerno( N.C.) c. Commissario Governativo ad acta per l’attuazione del piano di rientro del deficit sanitario (Avvocatura Generale dello Stato) c. Ises s.r.l., Casa di Cura Angrisani S.r.l. e Metafelix (Avv.ti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-12-2011-n-6775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.6775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-12-2011-n-6775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.6775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G.P. Cirillo, est. S. Cacace<br /> Silba S.p.a. (Avv. Andrea Abbamonte) c. Regione Campania (Avv. Edoardo Barone) c. ASL Salerno( N.C.) c. Commissario Governativo ad acta per l’attuazione del piano di rientro del deficit sanitario (Avvocatura Generale dello Stato) c. Ises s.r.l., Casa di Cura Angrisani S.r.l. e  Metafelix (Avv.ti Andrea Di Lieto e Antonietta Danneo)</span></p>
<hr />
<p>sul potere del G.A. di acquisire elementi probatori ulteriori rispetto a quelli depositati in giudizio dalle parti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Impugnazione – Notifica – Tempestività – Consegna atto all’ufficiale giudiziario – Sufficienza – Occorre	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Appello incidentale c.d. improprio – Autonomia – Conseguenze – Termini dell’appello principale – Rispetto – Necessità – Appello incidentale c.d. proprio – Differenze	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Onere probatorio – Spetta alla parte – Potere del G.A. di acquisire d’ufficio elementi ritenuti necessari – Possibilità – Dovere della P.A. di esibire gli atti impugnati-Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La tempestività dell’impugnazione esige che la consegna della copia dell’atto per la notifica dello stesso venga effettuata all’ufficiale giudiziario nel termine perentorio previsto dalle Legge a nulla rilevando eventuali errori successivi imputabili all’inerzia dell’ufficiale giudiziario (1)	</p>
<p>2. Nel processo amministrativo, l&#8217;appello incidentale c.d. “proprio”, contemplato dall’art. 37 del Testo unico n. 1054 del 1924, è un mezzo di impugnazione subordinato rispetto alla proposizione del ricorso principale e ha lo scopo di paralizzare l&#8217;azione ex adverso proposta, secondo la logica della c.d. “controimpugnazione”. Al contrario l&#8217;appello incidentale c.d. “improprio” non è diretto contro il medesimo capo della sentenza aggredito con l&#8217;appello principale, configurandosi come un autonomo gravame la cui natura incidentale discende unicamente dall’esser stato proposto dopo un precedente appello (principale). Da siffatta natura dell’appello incidentale improprio discende l’onere, per la parte proponente, di rispettare i medesimi termini di impugnazione previsti per quello principale. 	</p>
<p>3. L&#8217;istruzione probatoria nel processo amministrativo di legittimità è governata, com&#8217;e&#8217; noto, dal c.d. principio dispositivo attenuato dal metodo acquisitivo. In base a tale principio sul ricorrente non grava &#8220;l&#8217;onere della prova&#8221;, come accade nel processo civile, ma &#8220;l&#8217;onere del principio di prova&#8221;, nel senso che egli e&#8217; tenuto semplicemente a prospettare al giudice adito una ricostruzione attendibile sotto il profilo di fatto e giuridico delle circostanze addotte, potendo il giudice acquisire d&#8217;ufficio gli elementi probatori indicati dalle parti ovvero ritenuti comunque necessari: ne discende che qualora in sede giudiziale sia contestata la compiutezza dell’istruttoria di un provvedimento amministrativo, l’Amministrazione è tenuta al deposito dei relativi atti al fine di consentire il dovuto sindacato da parte del giudice senza che da tale mancato adempimento possa scaturire il rigetto del ricorso per difetto di prove a supporto del censurato vizio di istruttoria.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Corte Costituzionale sentenze nm. 69/94 e 477/2002;<br />	<br />
2. Nella specie il Consiglio di Stato, acclarando che i ricorrenti hanno soddisfatto l’onere probatorio circa l’individuazione dei vizi sostanziali del provvedimento gravato, ha ordinato all’Amministrazione di depositare gli atti dai quali si potrebbe desumere la presunta illegittimità delle tariffe applicate e su tagli effettuati sulle stesse in danno alle singole strutture sanitarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<u></b></u>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4461 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Silba S.p.a.,<br />
in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
rappresentata e difesa dall’avv.to Andrea Abbamonte ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, via degli Avignonesi, 5,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Regione Campania,<br />
in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.,<br />
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Edoardo Barone ed elettivamente domiciliata presso la sede di rappresentanza della stessa, in Roma, via Poli, 29;<br />
&#8211; ASL Salerno,<br />
in persona del Direttore Generale p.t.,<br />
non costituitasi in giudizio;<br />
&#8211; Commissario Governativo ad acta per l’attuazione del Piano di rientro del deficit sanitario,<br />
costituitosi in giudizio, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5826 del 2011, proposto da:<br />
<br />	<br />
&#8211; ISES s.r.l.,<br />
in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
&#8211; Casa di cura Angrisani s.r.l.,<br />
in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
&#8211; Associazione METAFELIX,<br />
in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
&#8211; Federazione degli Organismi per l’Assistenza alle persone disabili ( FOAI ),<br />
in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Andrea Di Lieto ed Antonietta Danneo ed elettivamente domiciliate presso la Dott.ssa Santina Murano, in Roma, via Pelagio I, 10,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Regione Campania,<br />
in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.,<br />
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Edoardo Barone ed elettivamente domiciliata presso la sede di rappresentanza della stessa, in Roma, via Poli, 29;<br />
&#8211; ASL Salerno,<br />
in persona del Direttore Generale p.t.,<br />
non costituitasi in giudizio;<br />
&#8211; Commissario Governativo ad acta per l’attuazione del Piano di rientro del deficit sanitario,<br />
non costituitosi in giudizio, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>con l’appello incidentale di<br />
&#8211; Cooperativa Sociale “Napoli Integrazione”,<br />
in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
&#8211; ANFFAS ONLUS di Salerno,<br />
in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
rappresentate e difese dagli avv.ti Andrea Di Lieto, Antonietta Danneo ed Alberto Cerracchio ed elettivamente domiciliate presso la Dott.ssa Santina Murano, in Roma, via Pelagio I, 10,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto ad entrambi i ricorsi, della sentenza del T.a.r. Campania &#8211; Napoli: Sezione I n. 27563/2010, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI &#8211; SEZIONE I n. 27563/2010, resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE TARIFFE PER PRESTAZIONI EROGATE DA RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (RSA) E CENTRI DIURNI.</p>
<p>Visti i ricorsi, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’appello incidentale improprio proposto nel ricorso n. 5826/2011; <br />	<br />
Visti gli atti di costituzione, in entrambi i giudizii, della Regione Campania e, nel solo primo giudizio, del Commissario Governativo ad acta per l’attuazione del Piano di rientro del deficit sanitario;<br />	<br />
Visto che in nessuno dei due giudizii si è costituita l’ASL Salerno;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;<br />	<br />
Viste le Ordinanze n. 3417/2011 e n. 3419/2011, pronunciate nella Camera di Consiglio del giorno 29 luglio 2011, di reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata in ciascuno dei due ricorsi presentata;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 18 novembre 2011, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;<br />	<br />
Uditi, alla stessa udienza, gli avv.ti Andrea Abbamonte ed Andrea Di Lieto per gli appellanti, l’avv. Edoardo Barone per la Regione Campania e l’avv. Giancarlo Caselli dello Stato per il Commissario Governativo ad acta;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Con ricorso ( R.G. n. 06764/2009 ) proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, alcuni centri gestori di RR.SS.AA. e Centri Diurni della Regione Campania, nonché la Federazione degli Organismi per l’Assistenza alle persone disabili ( FOAI ) hanno impugnato prima la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 1267 in data 12 luglio 2009 ( avente ad oggetto, per quanto qui interessa, “Determinazione delle Tariffe per le prestazioni erogate da Residenze Sanitarie Assistite ( RSA ) e Centri Diurni ai sensi della L.R. 8/2003” ) e la nota applicativa prot. 2041/09 in data 3 agosto 2009 dell’ASL Salerno e poi, con successivi motivi aggiunti, il decreto n. 6 in data 4 febbraio 2010 del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania (che ha recepito con modifiche ed integrazioni la predetta D.G.R.C. n. 1267/2009), nonché ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente ed in particolare il parere sulla DGR 1267/09 reso dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.</p>
<p>2. – Il ricorso è stato dal Tribunale Amministrativo Regionale dichiarato improcedibile quanto alle censùre formulate avverso la D.G.R.C. n. 1267/2009 e respinto quanto all’impugnazione del citato provvedimento commissariale.</p>
<p>3. – La sentenza viene impugnata separatamente ( con appelli R.G. n. 4461/2011 e n. 5826/2001 ) da alcuni degli originarii ricorrenti; con “appello incidentale improprio” proposto nel secondo ricorso, altri due soggetti, pure ricorrenti in primo grado, parimenti ne chiedono la riforma.<br />	<br />
Tutti e tre gli atti di appello ( principali ed incidentale ), lamentato il modus procedendi seguìto dal Giudice di prime cure sotto il profilo istruttorio, ne contestano analiticamente le statuizioni reiettive del primo, terzo e quarto motivo del ricorso introduttivo di primo grado, nonché del primo dei motivi aggiunti.<br />	<br />
Si è costituita in entrambi i giudizii, per contrastare le tesi degli appellanti, la Regione Campania, che, anche con successive memorie, deduce in entrambi gli appelli l’inammissibilità dei motivi di gravame che ripropongono le censùre mosse avverso la deliberazione regionale n. 1267/09 oggetto del ricorso introduttivo di primo grado dichiarato improcedibile dal T.A.R. e, nel secondo appello, la tardività del gravame, nonché l’inammissibilità dell’appello incidentale in esso proposto.<br />	<br />
Non si è costituita, in nessuno dei due giudizii, l’ASL Salerno.<br />	<br />
Il Commissario Governativo ad acta per l’attuazione del Piano di rientro del deficit sanitario si è costituito, peraltro con formule di mero stile, nel solo primo giudizio.<br />	<br />
Nell’appello n. 4161/2011 parte appellante ha, con successive memorie, insistito sulle proprie tesi e richieste.<br />	<br />
Con Ordinanze n. 3417/2011 e n. 3419/2011, pronunciate nella Camera di Consiglio del giorno 29 luglio 2011, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata in ciascuno dei due ricorsi presentata.<br />	<br />
Le cause sono stata congiuntamente chiamate e trattenute in decisione alla udienza pubblica del 18 novembre 2011. </p>
<p>4 &#8211; I ricorsi, proposti separatamente contro la stessa sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a.</p>
<p>5. – Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni in rito proposte dall’appellata Regione.<br />	<br />
5.1 – E’, anzitutto, infondata l’eccezione di tardività dell’appello R.G. n. 5826/2011, in quanto lo stesso risulta notificato in data 16 giugno 2011 e dunque l’ultimo giorno utile del termine lungo di impugnazione ( sei mesi ), decorrente dalla pubblicazione della sentenza intervenuta il 16 dicembre 2010.<br />	<br />
E’ opportuno in proposito sottolineare come si debba avere riguardo, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, al giorno di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica ( ch’è appunto nel caso all’esame quello del 16 giugno 2011 ), in virtù del noto principio della scissione del momento perfezionativo della notifica, sancito dalla Corte costituzionale ( n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 ) e poi recepito dal legislatore ( art. 2 della legge n. 263/2005, che ha modificato l’art. 149 c.p.c. ).<br />	<br />
5.2 – In accoglimento, poi, dell’eccezione pure sollevata dalla Regione, va dichiarato irricevibile l’appello incidentale “improprio” ( così qualificato dagli stessi appellanti ) proposto nel ricorso n. 5826/11 da alcuni degli originarii ricorrenti in primo grado, diversi dagli appellanti principali dei due ricorsi all’esame.<br />	<br />
Ed invero l’appello incidentale c.d. “improprio”, incardinato (come accade nel caso di specie) nella logica del simultaneus processus da una delle parti soccombenti in primo grado nel ricorso in appello proposto da altra parte ugualmente ivi soccombente avverso la medesima sentenza, va proposto nei termini stabiliti per quello principale ( come s’è visto, sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ); e ciò in quanto esso non è configurabile come rimedio incidentale di carattere subordinato vòlto ad eliminare la soccombenza dell’appellato nei confronti dell’appellante ( cui è applicabile il termine di cui all’art. 96, comma 3, c.p.a. ), ma come gravame autonomo assumente la mera veste formale del gravame incidentale, assoggettabile al termine ordinario di impugnazione, di cui all’art. 92 c.p.a. ( nella fattispecie, come s’è visto, quello ordinario semestrale “lungo” ).<br />	<br />
Né siffatta impugnazione incidentale “tardiva” può ritenersi ammissibile per effetto del richiamo all’art. 334 c.p.c. operato dall’art. 96 cit., giacché, in disparte la circostanza che gli odierni appellanti incidentali non risultano notificatarii dell’atto di appello principale nel quale si sono poi inseriti con il loro atto ( il che già basterebbe a rendere loro inapplicabile il disposto dell’anzidetto art. 334 ), il ricorso incidentale improprio tardivo ammesso dallo stesso art. 334 è quello proposto dalle “parti contro le quali è stata proposta impugnazione” ( e dunque le parti vittoriose, o almeno parzialmente vittoriose, nel giudizio di primo grado ) o di quelle “chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331” in cause inscindibili.<br />	<br />
Non essendo riconoscibili negli odierni appellanti incidentali (che, come s’è detto, sono ricorrenti originarii risultati soccombenti in primo grado) nessuna delle due qualificazioni anzidette, l’appello da essi proposto, notificato in data 9 luglio 2011 ( e dunque oltre la scadenza del termine lungo, cadente il 16 giugno 2011 ), risulta tardivo, con conseguente declaratoria di irricevibilità ai sensi dell’art. 35 c.p.a.<br />	<br />
5.3 – Quanto, ancora, all’eccezione di inammissibilità proposta in entrambi gli appelli dalla Regione in relazione ai motivi di gravame che ripropongono le censùre mosse avverso la deliberazione regionale n. 1267/09 oggetto del ricorso introduttivo di primo grado dichiarato improcedibile, la stessa va respinta.<br />	<br />
Se è vero, infatti, che non risulta impugnato il capo della sentenza di primo grado concernente la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo proposto avverso la delibera regionale sì che la relativa statuizione è da intendersi passata in giudicato, è parimenti passata in giudicato, in quanto non fatta oggetto di appello incidentale da parte della Regione, la statuizione del T.A.R. circa l’intervenuta riproposizione delle censùre formulate col ricorso introduttivo avverso la D.G.R.C. n. 1267/2009 “quali motivi di invalidità derivata del provvedimento commissariale, anch’esso impugnato” ( pag. 7 sent. ); sì che in quest’ottica, non ritualmente contestata da nessuna delle parti del giudizio e quindi coperta dal giudicato interno, le censure alla sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto i corrispondenti motivi di primo grado “di invalidità derivata” sono sicuramente ammissibili e scrutinabili quali deduzioni di vizii della citata deliberazione trasfusisi nel provvedimento commissariale ( che, pur con una revisione delle tariffe determinata dalla necessità di tener conto delle sopravvenute osservazioni formulate in sede di parere ministeriale e comunque non sostanzialmente satisfattiva dell’interesse delle ricorrenti, l’ha recepita a séguito della ricognizione affidata al Commissario; atto di recepimento, dunque, che in quanto tale si basa sull’istruttoria effettuata ai fini dell’adozione del provvedimento recepito, pur integrata dalla rimodulazione dei tempi di assistenza ivi considerata ai fini delle modifiche alle tariffe dal decreto stesso risultanti.</p>
<p>6. – Venendo al mérito dei due appelli principali, va osservato che vertesi in tema di prima determinazione, da parte della Regione Campania, delle tariffe per le prestazioni erogate da RR.SS.AA. e Centri Diurni, di cui alla legge regionale n. 8/2003, che disciplina la realizzazione, l’organizzazione ed il funzionamentio delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RR.SS.AA.) pubbliche e private e delle strutture semiresidenziali nell’àmbito dei principii e degli specifici atti di indirizzo e di coordinamento di riordino sanitario dello Stato in merito alle attività residenziali e semiresidenziali.<br />	<br />
Prima delle contestate determinazioni non è controverso tra le parti il fatto che venissero applicate a dette strutture le tariffe relative alle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 legge n. 833/1978, come del resto risulta dallo stesso richiamo, operato nelle premesse della D.G.R.C. n. 1267/2009, alle “tariffe relative alle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 … determinate con D.G.R.C. 3094/2000 e successiva DGRC 324 del 13.2.2009”.<br />	<br />
Invero, già con delibera della Giunta Regionale n. 2006 del 5 novembre 2004 erano state approvate le linee di indirizzo sull’assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani, disabili e cittadini affetti da demenza ai sensi della L.R. n. 8/2003, rinviandosi tuttavia a successivo provvedimento l’individuazione delle tariffe per le prestazioni erogate nelle RSA e nei centri diurni.<br />	<br />
A tanto prevedeva appunto la DGRC n. 1267/2009 oggetto di gravame, che, nelle mòre del giudizio, veniva recepita, “con modifiche ed integrazioni” ( all’ésito di un supplemento istruttorio resosi necessario a séguito del parere interlocutorio dato dal Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sul primo atto ), con decreto n. 6 in data 4 febbraio 2010 del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania, cui veniva dai ricorrenti estesa l’impugnazione.<br />	<br />
Trattasi, vale precisare, di provvedimenti, che si inquadrano nella c.d. normativa emergenziale, dettata dalle leggi finanziarie degli ultimi anni per il rientro di alcune Regioni dal notevole disavanzo di bilancio. <br />	<br />
In particolare, la deliberazione di giunta impugnata è stata adottata in esecuzione dell&#8217;accordo stipulato dalla Regione Campania con i Ministri della salute e dell&#8217;economia e delle finanze, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, al fine, come récita la norma, di individuare &#8220;gli interventi necessari per il perseguimento dell&#8217;equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell&#8217;accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma&#8221;<br />	<br />
Detti interventi previsti dal piano di rientro sopracitato sono poi vincolanti per la Regione ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 796, lett. b, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ai fini della della fruizione del riparto del Fondo transitorio stanziato con detta legge finanziaria per le regioni interessate da rilevanti disavanzi.<br />	<br />
Il successivo decreto commissariale ( integrativo della precedente deliberazione anche, come s’è detto, all’ésito del segmento procedimentale di controllo sui provvedimenti di approvazione delle tariffe attribuito ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze dal citato accordo ) è stato poi adottato dal Commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale campano in relazione all’incarico di attuazione del Piano di rientro predetto conferitogli con la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009; delibera, questa, con la quale il Commissario stesso veniva altresì incaricato di provvedere alla realizzazione di precisi interventi, identificati in diciotto punti, tra i quali l’adozione delle tariffe per le prestazioni ( punto 16, richiamato nelle premesse del decreto di cui si tratta ) e la ricognizione dei provvedimenti approvati dagli organi regionali ed aziendali in materia sanitaria, con conseguente verifica della congruità degli stessi con il Piano di Rientro e sospensione dei provvedimenti contrastanti con il Piano ovvero adottati in carenza o difformità dal preventivo parere da parte dei Ministeri affiancati (punto 18, parimenti richiamato nelle citate premesse).<br />	<br />
Tràttasi, dunque, di atti adottati in attuazione di precisi vincoli di bilancio ed in particolare vòlti a rispettare la normativa speciale sul rientro dai disavanzi dettata dalle ultime leggi finanziarie ( v. il decreto commissariale, laddove, premesso che “l’analisi dell’offerta di assistenza erogata dalle strutture pubbliche e private accreditate ha evidenziato un elevato tasso di inappropriatezza”, sottolinea che “la messa a punto e l’attuazione dei criteri di appropriatezza dell’offerta è presupposto indispensabile per consentire il rientro dal disavanzo …”; nello stesso senso, sostanzialmente, la DGRC n. 1267, che ricollega espressamente la scelta di procedere all’approvazione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle RR.SS.AA. e Centri diurni di cui alla L.R. n. 8/2003 alla “urgenza di adempiere alle disposizioni connesse al Piano di Rientro” ); e pur tuttavia, ad avviso del Collegio, comunque connotati dalla necessità che, nell&#8217;ambito delle scelte politico-istituzionali spettanti alla Regione ( ed oggi al Commissario ad acta ) , venga trovato un equo e giustificato contemperamento delle varie esigenze fondamentali che influiscono nella materia: la pretesa degli assistiti alle prestazioni sanitarie ( con la connessa salvaguardia del diritto di primaria rilevanza alla salute, ben tenuto presente dal Commissario nel provvedimento oggetto del giudizio laddove correla “la messa a punto e l’attuazione dei criteri di appropriatezza dell’offerta” anche alla garanzia del “mantenimento del servizio pubblico essenziale ai cittadini della Regione Campania” ), il mantenimento degli equilibrii finanziarii ( che comunque non possono contare su risorse illimitate ), gli interessi degli operatori privati ( che rispondono a logiche imprenditoriali meritevoli di tutela ) e l&#8217;efficienza delle strutture pubbliche e private ( Consiglio di Stato, IV sez, n. 3920/2000 ).<br />	<br />
Tanto premesso, l’adozione degli impugnati atti, come aggredita con i primi tre motivi dell’appello R.G. n. 4461/2011 e con il primo motivo dell’appello R.G. n. 5826/2011 ( tutti corrispondenti al primo motivo dell’originario ricorso ), viene posta in discussione quanto alla sua legittimità e razionalità, con particolare riguardo alla contraddittorietà delle discusse determinazioni dell’Amministrazione con le precedenti deliberazioni dalla Regione adottate in materia ( v. in particolare la DGR n. 224/2009, di soli cinque mesi anteriore alla DGRC n. 1267/2009, che ha comportato rispetto alla prima una decurtazione media delle tariffe delle prestazioni di cui si tratta pari a circa il 45% ).<br />	<br />
Orbene, tali “numeri”, come in particolare argomentato nell’appello R.G. n. 5826/2011, inducono per lo meno un dubbio attendibile sulla denunciata “illogicità delle nuove tariffe fissate negli atti impugnati”, superabile solo con l’esame dell’istruttoria, che si pone a monte degli atti stessi e che, per poterne supportare la legittimità a dispetto delle contestazioni nel presente giudizio avanzate, deve risultare completa e coerente con le determinazioni all’ésito della stessa assunte.<br />	<br />
Non a caso una grave carenza sul piano istruttorio le parti ricorrenti, di quanto sopra evidentemente ben consapevoli, avevano puntualmente denunciato con il primo motivo del ricorso introduttivo.<br />	<br />
Se è vero, peraltro, che il tema probatorio nel giudizio amministrativo è essenzialmente assegnato alle parti ( sicché il Giudice non deve supplire con proprii poteri istruttorii ad incombenti, cui la parte può diligentemente provvedere anche apprestando tutti i rimedii ordinamentali ), una volta constatato che ( conformemente a quanto dai ricorrenti nel presente giudizio lamentato ) nei provvedimenti impugnati le nuove tariffe non risultano se non in parte suffragate dalla esternazione degli elementi e dei dati che hanno portato alla loro determinazione, non può escludersi, a differenza di quanto ritenuto dal T.A.R., un’istruttoria ufficiosa, basata sul tema del contendere delineato dalle parti.<br />	<br />
Tema, invero, quello del possibile difetto di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti oggetto del giudizio, sul quale le ricorrenti avevano speso ben più che mere “ipotesi” ( come qualificate dal T.A.R. le deduzioni de quibus ), atteso che, in ordine al procedimento di valutazione dei costi, venivano lamentate la mancata precisazione delle componenti del “costo standard” delle prestazioni di cui si tratta preso a riferimento ai fini della determinazione delle tariffe, oltre che l’inattendibilità degli unici elementi dalla deliberazione stessa deducibili (attinenti al costo del lavoro), e l’assenza e non verificabilità dei dati di tre strutture pubbliche, assunte a tal fine quali termini di confronto, con un’impropria attribuzione, nei loro confronti, del “marchio di efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza”. <br />	<br />
In ogni caso, poi, i ricorrenti producevano un’analitica perizia di parte relativa appunto ai criterii di determinazione delle tariffe RSA e centri diurni, che il Giudice di primo grado, ben lungi dal doverne ( o poterne ) recepire acriticamente le conclusioni, non poteva comunque non considerare come serio “indizio” del fatto che nel contestato procedimento non fosse stata presa correttamente nella dovuta considerazione l’incidenza economica di taluni fattori.<br />	<br />
Né la mancata disponibilità agli atti del giudizio dei dati dell’istruttoria procedimentale può, come pure ritenuto dal T.A.R., imputarsi ai ricorrenti ( per ricavarne, come ha pure statuito il T.A.R., la “inosservanza di quell’onere istruttorio pregiudiziale finalizzato alla ricerca ed alla raccolta degli elementi utili” ), dal momento che è l’Amministrazione, una volta che in sede giurisdizionale sia contestata la compiutezza dell’istruttoria di un suo provvedimento, che è tenuta, al fine di consentirne il dovuto sindacato da parte del Giudice, al deposito dei relativi atti; in tal senso, invero, dispone espressamente l’art. 21, comma 4, della legge n. 1034/1971, applicabile qui ratione temporis al giudizio di primo grado; sì che la domanda di accesso ( ante causam od in causa ) prevista dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ( v. oggi l’art. 116 c.p.a. ) non può certo diventare un ònere per l’interessato, rimanendo essa una mera facoltà ai fini dell’esercizio del suo diritto di difesa e restando affidata alle sole regole processuali l’individuazione dei limiti, in cui il Giudice può integrare gli indizii di prova forniti dalla parte onerata con l’esercizio dei proprii poteri istruttorii.<br />	<br />
Ciò posto, nel caso di specie, a differenza di quanto statuito dal Giudice di primo grado, il Collegio ritiene che i ricorrenti abbiano soddisfatto l’ònere della formulazione ed individuazione dei vizii inficianti i provvedimenti di cui si dolgono nei limiti consentiti dalla disponibilità degli atti, adducendo concreti elementi idonei a dimostrare quantomeno la possibilità di sussistenza dei denunciati vizii.<br />	<br />
Tanto basta per l’esercizio, ai fini della decisione sui motivi suddetti, del potere acquisitivo, di cui dispone il Giudice amministrativo, che si può concretizzare nella specie, spettando pacificamente al Giudice la scelta del mezzo istruttorio più appropriato, nell’ordine di deposito agli atti del giudizio della relazione tecnica, con relative tabelle allegate, recante il procedimento di analisi dei costi ( della quale, del resto, si fa espressa menzione nel pure impugnato parere dei Ministri affiancati del 20 novembre 2009 ), riferita sia alla DGRC n. 1627/09 che al Decreto commissariale n. 6/2010, corredata di ogni altro documento utile.<br />	<br />
La richiesta e l’acquisizione di tali atti, è il caso di precisare, non sono certo preordinate a consentire ai ricorrenti l’ampliamento del thema decidendum mediante ricerca delle eventuali illegittimità degli atti stessi, ma tende soltanto alla verifica, da compiersi prima dalle parti in sede difensiva e poi dal Giudice in sede decisòria, delle illegittimità già specificamente dedotte, sia pure nei limiti consentiti dalla disponibilità degli atti.<br />	<br />
All’incombente istruttorio provvederà il Commissario ad acta nei tempi e nei modi indicati in dispositivo.</p>
<p>7. – In conclusione, dichiarato irricevibile l’appello incidentale improprio proposto nel ricorso n. 5826/2011 e respinte le altre eccezioni preliminari in rito sollevate dalla Regione, ogni altra decisione in rito, sul mérito e sulle spese va rinviata all’ésito dell’adempimento della qui disposta attività istruttoria.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), preliminarmente riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, non definitivamente pronunciando in ordine ad essi:<br />	<br />
&#8211; dichiara irricevibile l’appello incidentale improprio proposto nel ricorso n. 5826/2011;<br />	<br />
&#8211; respinge, nei sensi di cui in motivazione, ogni altra eccezione preliminare in rito sollevata dalla Regione;<br />	<br />
&#8211; ordina al Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania di provvedere al deposito presso la Segreteria della Sezione, in sei copie, entro il termine di giorni 90 dalla data di ricezione della comu<br />
&#8211; rinvia al definitivo ogni altra decisione in rito, sul mérito e sulle spese;<br />	<br />
&#8211; fissa per il prosieguo della trattazione l’udienza pubblica del 30 novembre 2012.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 18 novembre 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-12-2011-n-6775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.6775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-21-12-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-21-12-2011-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-21-12-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. J.N. CUNHA RODRIGUES – Rel. A. ARABADJIEV – Sentenza 21 dicembre 2011, nel procedimento C-242/10, Enel Produzione SpA Unione europea – Direttiva 2003/54/CE – Mercato interno dell’energia elettrica – Impianti di produzione di elettricità essenziali per il funzionamento della rete elettrica – Obbligo di formulare offerte sul mercato della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-21-12-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-21-12-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>J.N. CUNHA RODRIGUES – <i>Rel.</i> A. ARABADJIEV – Sentenza 21 dicembre 2011, nel procedimento C-242/10, Enel Produzione SpA</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione europea – Direttiva 2003/54/CE – Mercato interno dell’energia elettrica – Impianti di produzione di elettricità essenziali per il funzionamento della rete elettrica – Obbligo di formulare offerte sul mercato della borsa elettrica nazionale nel rispetto dei vincoli e criteri definiti dal gestore della rete di trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica – Servizi di dispacciamento e di bilanciamento – Oneri di servizio pubblico – Compatibilità – Sussiste – Condizione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (segnatamente, gli artt. 3, n. 2, e 11, nn. 2 e 6), deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale — come quella in discussione nella causa principale — che, ai fini della riduzione del prezzo dell’energia elettrica, nell’interesse del consumatore finale e della sicurezza della rete elettrica, impone agli operatori che hanno la disponibilità di impianti o di raggruppamenti di impianti considerati, secondo i criteri definiti dall’autorità di regolamentazione nazionale, essenziali per il soddisfacimento dei fabbisogni della domanda di energia elettrica dei servizi di dispacciamento, l’obbligo di presentare offerte sui mercati nazionali dell’energia elettrica alle condizioni previamente stabilite da tale autorità, purché tale normativa non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo da essa perseguito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />	<br />
21 dicembre 2011</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nel procedimento C 242/10,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con decisione 21 gennaio 2010, pervenuta in cancelleria il 17 maggio 2010, nella causa</p>
<p>	<br />
<b>Enel Produzione SpA<br />	<br />
</b>contro<br />	<br />
<b>Autorità per l’energia elettrica e il gas</b>,<br />	<br />
con l’intervento di:<br />	<br />
<b>Terna rete elettrica nazionale SpA</b>,	</p>
<p align=center>LA CORTE (Seconda Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev (relatore), giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón<br />	<br />
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 maggio 2011,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per l’Enel Produzione SpA, dagli avv.ti G. Greco e M. Muscardini,<br />	<br />
–        per la Terna rete elettrica nazionale SpA, dagli avv.ti A. Clarizia, P. Ziotti, P. Clarizia e G. Guida,<br />	<br />
–        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,<br />	<br />
–        per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente,<br />	<br />
–        per la Commissione europea, dal sig. C. Zadra e dalla sig.ra O. Beynet, in qualità di agenti,<br />	<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 luglio 2011,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 23 CE, 43 CE, 49 CE e 56 CE, nonché degli artt. 11, nn. 2 e 6, e 24, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37).<br />	<br />
2        Tale questione è stata proposta nell’ambito di una controversia fra l’Enel Produzione SpA (in prosieguo: l’«Enel») e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (in prosieguo: l’«AEEG»), relativamente alla normativa nazionale che impone ai produttori di energia elettrica che dispongono d’impianti essenziali per il funzionamento della rete elettrica, nella formulazione delle offerte di fornitura di energia elettrica, il rispetto delle condizioni fissate dalla società che gestisce la rete di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica (in prosieguo: il «gestore della rete»).<br />	<br />
 <b>Contesto normativo<br />	<br />
</b> <i>Diritto dell’Unione<br />	<br />
</i>3        La direttiva 2003/54 fa parte del «secondo pacchetto energia» adottato dal legislatore dell’Unione per la graduale liberalizzazione del mercato interno dell’energia elettrica e del gas. Conformemente al dettato del suo art. 1, la direttiva 2003/54 «stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché della gestione delle reti».<br />	<br />
4        Al capitolo II, intitolato «Norme generali per l’organizzazione del settore», l’art. 3 della direttiva 2003/54, rubricato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», dispone, al n. 2, quanto segue:<br />	<br />
«Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l’efficienza energetica e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell’Unione europea che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali (&#8230;)».<br />	<br />
5        L’art. 9 della direttiva in parola, relativo ai compiti dei gestori del sistema di trasmissione, prevede che:<br />	<br />
«Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:<br />	<br />
a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;<br />	<br />
b) contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento mediante un’adeguata capacità di trasmissione e l’affidabilità del sistema;<br />	<br />
(&#8230;)».<br />	<br />
6        L’art. 11 della medesima direttiva, intitolato «Dispacciamento e bilanciamento », dispone, ai nn. 2 e 6:<br />	<br />
«2.      Il dispacciamento degli impianti di generazione e l’impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema.<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
6.      I gestori del sistema di trasmissione acquisiscono l’energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolgono questa funzione».<br />	<br />
7        Al capitolo V, intitolato «Gestione del sistema di distribuzione», l’art. 14 della direttiva 2003/54, relativo ai compiti dei gestori del sistema di distribuzione, così dispone:<br />	<br />
«1.      Il gestore del sistema di distribuzione mantiene nella sua zona un sistema di distribuzione di elettricità sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell’ambiente.<br />	<br />
2.      In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
6.      Nel caso in cui i gestori del sistema di distribuzione siano responsabili del bilanciamento di quest’ultimo, le regole da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di fornitura di questi servizi da parte dei gestori del sistema, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l’articolo 23, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.<br />	<br />
(&#8230;)».<br />	<br />
8        Nel capitolo VII, intitolato «Organizzazione dell’accesso al sistema», l’art. 23 della menzionata direttiva, che riguarda le autorità di regolamentazione, al n. 1 prevede che:<br />	<br />
«Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell’industria elettrica. Esse hanno quantomeno il compito, mediante l’applicazione del presente articolo, di assicurare la non discriminazione, l’effettiva concorrenza e l’efficace funzionamento del mercato, controllando in particolare:<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
b) gli eventuali dispositivi per risolvere i problemi di congestione nell’ambito delle reti elettriche nazionali;<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
g) la misura in cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione adempiono ai loro compiti conformemente agli articoli 9 e 14;<br />	<br />
(&#8230;)».<br />	<br />
9        L’art. 24 della direttiva 2003/54, intitolato «Misure di salvaguardia», prevede che, in caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia o quando è minacciata l’integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l’integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia, che deve notificare senza indugio alla Commissione europea.<br />	<br />
 <i>Il diritto nazionale<br />	<br />
</i>10      Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (GURI n. 75 del 31 marzo 1999; in prosieguo: il «decreto Bersani»), ha attuato la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20).<br />	<br />
11      L’art. 2, n. 10, di tale decreto definisce il dispacciamento come «l’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari». Così come risulta dal fascicolo presentato alla Corte, il dispacciamento è l’operazione attraverso la quale il gestore della rete «dispaccia» gli impianti di generazione situati nella sua zona che dispongono di una riserva di capacità appropriata, in funzione alle esigenze della domanda, al fine di assicurare, in ogni momento, l’equilibrio tra l’offerta e la domanda di energia elettrica sulla rete, e conseguentemente assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica.<br />	<br />
12      In conformità agli artt. 3, n. 3, e 5, del decreto Bersani l’AEEG, il 30 dicembre 2003, ha adottato la delibera n. 168/03 (Supplemento ordinario alla GURI n. 16 del 30 gennaio 2004; in prosieguo: la «delibera n. 168/03») per far fronte a situazioni di potere di mercato locale di taluni impianti di produzione essenziali per il soddisfacimento della domanda di energia elettrica con adeguati livelli di sicurezza del sistema. Tale delibera definisce le condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse.<br />	<br />
13      Così come previsto dal decreto del Ministro delle Attività produttive del 19 dicembre 2003 (Supplemento ordinario alla GURI n. 301 del 30 dicembre 2003), il mercato italiano dell’energia elettrica è organizzato in tre mercati distinti, cioè, il mercato del giorno prima (in prosieguo: il «MGP»), in cui vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo, in secondo luogo, il mercato infragiornaliero (in prosieguo: l’«MI»), ove vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica per l’aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sull’MGP e, in terzo luogo, il mercato dei servizi di dispacciamento (in prosieguo: l’«MSD»), a sua volta suddiviso in mercato dei servizi di dispacciamento ex ante e mercato di bilanciamento.<br />	<br />
14      La delibera ARG/elt n. 111/06, adottata il 9 giugno 2006 dall’AEEG (Supplemento Ordinario alla GURI n. 153 del 4 luglio 2006; in prosieguo: la «delibera n. 111/06»), ha modificato la delibera n. 168/03, citata al punto 12 della presente sentenza, dotando il gestore della rete nazionale di trasmissione (Terna Rete Elettrica Nazionale SpA; in prosieguo: la «Terna») di uno strumento per il reperimento delle risorse occorrenti ai fini del servizio di dispacciamento. Si tratta del regime degli impianti essenziali per il funzionamento e per la sicurezza del sistema elettrico (in prosieguo: il «regime degli impianti essenziali»). Le disposizioni relative al regime degli impianti essenziali erano contenute nella sezione 3, titolo 2, dell’allegato A alla delibera n. 111/06 e, segnatamente, agli artt. 63, 64 e 65 di tale allegato.<br />	<br />
15      Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Supplemento ordinario alla GURI n. 22 del 28 gennaio 2009), recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale (Supplemento ordinario alla GURI n. 280 del 29 novembre 2008, in prosieguo: il «DL n. 185») si richiama ai contenuti del regime degli impianti essenziali. All’art. 3, comma 10, essa prevede i principi cui la disciplina relativa al mercato elettrico deve essere conformata «in considerazione dell’eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell’energia elettrica».<br />	<br />
16      Con riferimento, più specificamente, all’MSD, l’art. 3, comma 10, lett. d), del DL n. 185 dispone che «la [sua] gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l’acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nell’[MSD] il prezzo dell’energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno (&#8230;)».<br />	<br />
17      L’art. 3, n. 11, del DL n. 185 prevede in sostanza che, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell’energia elettrica: <br />	<br />
«l’[AEEG] adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri direttivi:<br />	<br />
a)       i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall’[AEEG] in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima [AEEG], che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un’equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;<br />	<br />
b)       sono adottate misure per il miglioramento dell’efficienza dell’[MSD], l’incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali».<br />	<br />
18      In attuazione del DL n. 185 l’AEEG ha adottato, il 29 aprile 2009, la delibera ARG/elt n. 52/09 (Supplemento Ordinario alla GURI n. 133 dell’11 giugno 2009; in prosieguo: «la delibera n. 52/09»), il cui art. 1 modifica gli artt. 63, 64 e 65 dell’allegato A della delibera n. 111/06. Con la delibera n. 52/09 l’AEEG ha introdotto una nuova disciplina in materia di dispacciamento applicabile agli impianti essenziali per il funzionamento e per la sicurezza del sistema elettrico.<br />	<br />
19      Ai sensi dell’art. 63, comma 9, dell’allegato A della delibera n. 111/06, così come modificato dalla delibera n. 52/09, il gestore della rete deve ogni anno predisporre e pubblicare un elenco contenente gli impianti e i raggruppamenti di impianti considerati essenziali per il funzionamento e la sicurezza del sistema elettrico. Tali impianti sono sottoposti ai vincoli di offerta ed al regime di remunerazione previsti agli artt. 63 65 dell’allegato A della delibera n. 111/06, così come modificato dalla delibera n. 52/09.<br />	<br />
20      Il regime previsto all’art. 64 dell’allegato A della decisione n. 111/06, così come modificato dalla decisione n. 52/09 (in prosieguo: il «regime ordinario»), stabilisce che il titolare di un impianto essenziale debba formulare, con riferimento ai quantitativi ed al periodo in cui l’impianto sia ritenuto essenziale, offerte soggette ai vincoli che seguono:<br />	<br />
–        sull’MGP e sull’MI, le offerte di vendita devono essere presentate ad un prezzo pari a zero e le offerte di acquisto senza indicazione di prezzo; e<br />	<br />
–        sull’MSD, le offerte devono essere pari al prezzo dell’energia elettrica venduta sull’MGP.<br />	<br />
21      Come risulta dal fascicolo presentato alla Corte, il produttore ha la possibilità di proporre un prezzo liberamente determinato, con riferimento alle ore e alle quantità che non debbono considerarsi come essenziali.<br />	<br />
22      La delibera n. 52/09 ha inoltre introdotto nell’allegato A della delibera n. 111/06 un art. 65 bis, che prevede la possibilità per il titolare di impianti essenziali di scegliere per le sue installazioni, su base contrattuale, una modalità di offerta diversa da quella prevista agli artt. 63 65 dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, cosicché nessuno degli impianti di produzione nella sua disponibilità sarà inserito nell’elenco degli impianti essenziali relativamente all’anno cui il contratto si riferisce.<br />	<br />
Procedimento principale e questione pregiudiziale<br />	<br />
23      L’Enel, nella sua qualità di società produttrice di energia elettrica che dispone di impianti considerati essenziali, ha adito il giudice del rinvio con un ricorso diretto all’annullamento della delibera n. 52/09, lamentando segnatamente la contrarietà di quest’ultima alla direttiva 2003/54 e, in particolare, all’art. 11, nn. 2 e 6 della medesima.<br />	<br />
24      L’Enel sostiene che, nel sistema introdotto dalla normativa impugnata, la messa a disposizione del quantitativo di energia elettrica necessario al funzionamento dei servizi di dispacciamento da parte del gestore del sistema sarebbe sottratto alla regola del libero incontro fra la domanda e l’offerta ed avverrebbe sulla base di ordini, impartiti alle imprese titolari di impianti o raggruppamenti d’impianti essenziali, di rendere disponibili determinati quantitativi di energia sull’insieme dei mercati che costituiscono la borsa dell’energia elettrica, vale a dire, l’MGA, l’MI e l’MSD, ad un prezzo non determinato dal produttore nell’ambito delle proprie strategie aziendali, ma imposto dall’AEEG, con riferimento al prezzo medio di borsa determinato sull’MGA e sull’MI, con riferimento a prezzi avulsi dagli esiti dello specifico mercato borsistico di riferimento, ossia l’MSD.<br />	<br />
25      Quanto sopra contrasterebbe con le finalità e le singole norme dettate dalla direttiva n.  2003/54, la quale, nell’intento di uniformare le legislazioni dei diversi Stati membri, avrebbe previsto che la produzione e l’offerta di energia elettrica debbano avvenire in un contesto concorrenziale di libero mercato e non secondo un modello dirigistico. La disciplina prevista dalla delibera n. 52/09 sarebbe del pari contraria ai nn. 2 e 6 dell’art. 11 della menzionata direttiva, i quali prevedono, rispettivamente, che i servizi di dispacciamento si uniformino al criterio della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione, selezionando le offerte disponibili sulla base del criterio di merito economico, e che i gestori della rete di trasmissione debbano acquisire l’energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.<br />	<br />
26      Il giudice del rinvio si chiede se la normativa nazionale in esame sia compatibile con le regole del Trattato relative alla libertà di stabilimento, di prestazione di servizi, di circolazione delle merci e dei capitali. L’imposizione dell’obbligo di contrarre costituirebbe, infatti, un’ingerenza sostanziale nella libertà di contrarre di cui normalmente godono gli operatori economici nel contesto europeo, comportando a carico delle imprese oneri supplementari ed una conseguente modificazione della propria politica aziendale. La libertà di stabilimento sarebbe parimenti ostacolata dalla predeterminazione del prezzo di vendita dell’energia.<br />	<br />
27      Il giudice del rinvio esprime dubbi sulla giustificazione delle misure in discussione previste dalla normativa nazionale ai sensi delle deroghe di cui agli artt. 86, n. 2, CE e all’art. 3, n. 2 della direttiva 2003/54, in quanto non sussiste certezza che le misure in oggetto possano considerarsi come obblighi di servizio pubblico.<br />	<br />
28      Il giudice del rinvio dubita anche della proporzionalità delle misure in esame. Tali misure, infatti, non sarebbero volte ad implementare le condizioni di concorrenzialità dell’MSD, al fine di ridurre il potere che deriva dalle posizioni pivotali, bensì limiterebbero, allo scopo di ridurre tale potere, il ruolo dell’MSD a favore di un sistema amministrato di approvvigionamento dell’energia da parte del gestore della rete. Inoltre, non sarebbe dimostrato che il potere di mercato di detti operatori non possa essere ridotto attraverso provvedimenti coerenti con la scelta di apertura del mercato.<br />	<br />
29      Il giudice del rinvio rileva infine che le misure in parola costituiscono una deroga permanente al regime del mercato interno dell’energia. Misure del genere non possono inoltre essere ascritte alla categoria delle «misure di salvaguardia» ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2003/54.<br />	<br />
30      Ciò considerato, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />	<br />
«Se gli artt. 23 [CE], 43 [CE], 49 [CE] e 56 [CE], nonché gli [artt. 11, nn. 2 e 6, e 24] della direttiva [2003/54] ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla [C]ommissione (&#8230;), imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in circostanze date, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo “procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato”».<br />	<br />
 <b>Sulla questione pregiudiziale<br />	<br />
</b> <i>Considerazioni preliminari<br />	<br />
</i>31      Con la sua questione il giudice del rinvio invita la Corte a pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni dell’art. 56 CE, relativo alla libera circolazione dei capitali.<br />	<br />
32      A tale riguardo, si deve ricordare che la Corte non può statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale qualora non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le sono presentate (v., in tal senso, sentenze 5 dicembre 2006, Cipolla e a., cause riunite C 94/04 e C 202/04, Racc. pag. I 11421, punto 25, nonché 31 gennaio 2008, causa C 380/05, Centro Europa 7, Racc. pag. I 349, punto 53). La decisione di rinvio deve indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessaria la formulazione di questioni pregiudiziali alla Corte. In tale contesto è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione e sul nesso che individua tra quelle disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui alla causa principale (sentenza Centro Europa 7, cit. supra, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
33      Orbene, il giudice del rinvio non fornisce alcuna spiegazione quanto al nesso che egli stabilisce tra, da un lato, le disposizioni del trattato sulla libera circolazione dei capitali e, dall’altro, la controversia di cui alla causa principale o l’oggetto di tale controversia. Occorre pertanto considerare che, nella parte in cui verte sulle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione dei capitali, la questione è irricevibile.<br />	<br />
34      Per quanto riguarda le disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolazione delle merci, alla libertà di prestazione di servizi ed alla libertà di stabilimento invocate dal giudice del rinvio, si deve rilevare, da un lato, che la direttiva 2003/54 è stata adottata sul fondamento, segnatamente, degli artt. 47, n. 2, CE e 55 CE relativi alle suddette libertà. D’altro canto, la controversia di cui alla causa principale trae origine da un ricorso avverso la normativa nazionale relativa al servizio di dispacciamento. Orbene, proprio tale ultimo elemento costituisce l’oggetto dell’art. 11 della direttiva 2003/54. Ai fini della causa principale, la menzionata direttiva assicura l’attuazione nel settore dell’energia elettrica delle libertà fondamentali sancite nel Trattato, fra cui si annoverano la libera circolazione delle merci, la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento, così contribuendo a garantirle. È quindi riferendosi alla citata direttiva che occorre esaminare l’eventuale sussistenza di ostacoli alle libertà in parola.<br />	<br />
35      Riguardo all’art. 24 della direttiva 2003/54 menzionato dal giudice del rinvio, occorre sottolineare che tale disposizione ha ad oggetto le misure di salvaguardia che uno Stato membro è autorizzato ad adottare per fronteggiare rischi eccezionali gravanti sul sistema. Si deve tuttavia osservare che, anche se il DL n. 185 è stato adottato «in considerazione dell’eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime», dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che l’adozione di detta normativa rientri nell’ambito di un caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia o di minaccia all’integrità fisica o alla sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l’integrità del sistema, così come dispone il menzionato art. 24. In tale contesto occorre considerare come la suddetta disposizione non rilevi ai fini della soluzione della domanda di pronuncia pregiudiziale.<br />	<br />
36      Si deve nondimeno osservare che, siccome il giudice del rinvio esprime dubbi riguardo al fatto che le misure in oggetto possano considerarsi come obblighi di servizio pubblico, va altresì tenuto conto dell’art. 3, n. 2, della direttiva 2003/54, in forza del quale gli Stati membri possono imporre obblighi siffatti alle imprese del settore dell’energia elettrica.<br />	<br />
37      Stanti detti elementi e per fornire una soluzione utile al giudice del rinvio ai fini della decisione della controversia principale, la richiesta presentata deve essere intesa come diretta ad accertare se la direttiva 2003/54, e, in particolare, i suoi artt. 3, n. 2, e 11, nn. 2 e 6, debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della controversia principale, la quale impone agli operatori che dispongono di impianti o raggruppamenti di impianti considerati, secondo i criteri definiti dall’autorità nazionale di regolamentazione, essenziali al soddisfacimento del fabbisogno dei servizi di dispacciamento dell’energia elettrica, l’obbligo di presentare offerte nei mercati nazionali dell’energia elettrica alle condizioni previamente fissate da detta autorità.<br />	<br />
 <i>Condizioni per l’intervento degli Stati membri<br />	<br />
</i> Obblighi di servizio pubblico<br />	<br />
38      L’art. 3 della direttiva 2003/54 al suo n. 2 prevede che, tenendo pienamente conto dell’art. 86 CE, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture.<br />	<br />
39      Occorre rilevare che gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’art. 3, n. 9, della direttiva 2003/54, ad informare la Commissione riguardo a tutte le misure adottate per adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori, ed i loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva, nonché a notificare alla Commissione, ogni due anni, qualsiasi eventuale modifica di tali misure (v., in tal senso, sentenza 20 aprile 2010, causa C 265/08, Federutility e a., Racc. pag. I 3377, punto 23) e che la notifica di dette misure consente di accertare se uno Stato membro abbia inteso imporre un obbligo di servizio pubblico. Ciò nondimeno, la mancanza di notifica, di per sé, non è sufficiente a dimostrare che la normativa controversa non costituisca un obbligo di servizio pubblico.<br />	<br />
40      L’art. 86, n. 2, CE prevede, da un lato, che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata e, d’altro lato, che lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.<br />	<br />
41      Come la Corte ha precisato, tale disposizione mira a contemperare l’interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate imprese come strumento di politica economica o sociale con l’interesse dell’Unione all’osservanza delle regole di concorrenza e al mantenimento dell’unità del mercato comune (v., in tal senso, sentenza 21 settembre 1999, causa C 67/96, Albany, Racc. pag. I 5751, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
42      Dalla formulazione stessa dell’art. 86 CE risulta che gli obblighi relativi al servizio pubblico, che l’art. 3, n. 2, della direttiva 2003/54 consente di imporre alle imprese, devono rispettare il principio di proporzionalità e che, pertanto, tali obblighi non possono incidere sulla libera fissazione del prezzo della fornitura di energia elettrica, se non nella misura necessaria al conseguimento dell’obiettivo di interesse economico generale da essi perseguito (sentenza Federutility e a., cit. supra, punto 33).<br />	<br />
 <i>La normativa dell’Unione concernente il mercato dell’energia elettrica e dei servizi di dispacciamento<br />	<br />
</i>43      Nel contesto della liberalizzazione progressiva del mercato dell’energia elettrica, alle autorità di regolamentazione, individuate dagli Stati membri, sono state affidate particolari responsabilità. Infatti conformemente all’art. 23, n. 1, lett. b) e g), della direttiva 2003/54, le autorità di regolamentazione, quali l’AEEG, sono incaricate di garantire l’assenza di discriminazione, un’effettiva concorrenza e l’efficiente funzionamento del mercato, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti che mirano a risolvere le congestioni del sistema nazionale di energia elettrica e il limite entro il quale i gestori dei sistemi di trasmissione e dispacciamento adempiono agli obblighi loro imposti in virtù degli artt. 9 e 14 della citata direttiva.<br />	<br />
44      L’art. 9, lett. a) e b), della direttiva 2003/54 prevede che il gestore del sistema è tenuto a garantire la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica e a contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento mediante adeguate capacità di trasmissione ed affidabilità del sistema. L’art. 14, nn. 1, 2 e 6, di detta direttiva, prevede che tale gestore mantenga nella sua zona un sistema di distribuzione di elettricità sicuro, affidabile ed efficiente, astenendosi da qualsiasi discriminazione tra gli utenti del sistema.<br />	<br />
45      Per quanto riguarda, in particolare, i servizi di dispacciamento, occorre rilevare che, conformemente agli artt. 9 e 11 della direttiva 2003/54, il gestore della rete è responsabile della gestione dei flussi di energia elettrica sul sistema, al fine di garantirne la sicurezza, affidabilità ed efficienza. La citata direttiva attribuisce quindi al gestore della rete la responsabilità del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona.<br />	<br />
46      In forza dell’art. 11, n. 2, della direttiva 2003/54, il dispacciamento degli impianti di generazione deve avvenire sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro in questione e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria. Detti criteri devono tener conto della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili, nonché dei vincoli tecnici della rete. Quanto all’art. 11, n. 6, esso prevede, sostanzialmente, che il gestore del sistema acquisisca l’energia che utilizza secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.<br />	<br />
47      Gli artt. 3, n. 2, e 11, nn. 2 e 6, della direttiva 2003/54 consentono allo Stato membro interessato di imporre, tramite le autorità di regolamentazione ed i gestori del sistema, obblighi relativi al servizio pubblico alle imprese che dispongono di impianti di generazione necessari al soddisfacimento del fabbisogno del servizio di dispacciamento, purché siano soddisfatti i requisiti menzionati da tali disposizioni.<br />	<br />
48      Una normativa che prevede un intervento simile deve perseguire un interesse economico generale e rispettare il principio di proporzionalità. Inoltre, tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e devono garantire alle suddette società parità di accesso ai consumatori nazionali. In ogni caso, il dispacciamento di tali impianti deve avvenire secondo criteri obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, che tengano conto della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dai menzionati impianti di generazione, nonché dei vincoli tecnici del sistema.<br />	<br />
49      È compito del giudice del rinvio valutare, nell’ambito della controversia di cui alla causa principale, se tali condizioni siano soddisfatte. Spetta tuttavia alla Corte fornirgli tutte le indicazioni necessarie a tale effetto alla luce del diritto dell’Unione.<br />	<br />
<i>L’interesse economico generale<br />	<br />
</i>50      Occorre rammentare che gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto dell’Unione, definire l’ampiezza e l’organizzazione dei loro servizi di interesse economico generale. In particolare essi possono prendere in considerazione obiettivi propri della loro politica nazionale (v., in tal senso, citate sentenze Albany, punto 104, e Federutility e a., punto 29).<br />	<br />
51      Come risulta dall’art. 3 del decreto Bersani, il dispacciamento di energia elettrica costituisce un servizio pubblico destinato a garantire l’equilibrio tra l’offerta e la domanda di energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, assicurando quindi la sicurezza e la continuità della fornitura di energia.<br />	<br />
52      Per quanto riguarda la questione della circostanza se un’impresa, quale la Terna, sia stata incaricata della gestione di servizi di interesse generale, si deve rilevare che, come risulta dalla decisione di rinvio, a tale impresa è stata attribuita, per mezzo di una concessione di diritto pubblico, la responsabilità del servizio di dispacciamento.<br />	<br />
53      Relativamente, in particolare, al regime degli impianti essenziali, esso è stato adottato, così come ricordato dall’art. 3, n. 10, lett. b), del DL n. 185, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell’energia elettrica.<br />	<br />
54      Gli obblighi previsti al punto precedente rispondono a preoccupazioni di sicurezza del sistema e di tutela dei consumatori, riconosciute dall’art. 3, n. 2, della direttiva 2003/54. Deve quindi riconoscersi che, in linea di principio, il regime degli impianti essenziali persegue un obiettivo di interesse economico generale.<br />	<br />
 <i>Il rispetto del principio di proporzionalità <br />	<br />
</i>55      Sebbene, così come risulta dal punto 42 della presente sentenza, l’art. 3, n. 2, della direttiva 2003/54, in combinato disposto con l’art. 86 CE, consenta di imporre alle imprese incaricate della gestione di un servizio pubblico obblighi relativi, segnatamente, alla fissazione del prezzo della fornitura di energia elettrica, una normativa nazionale che impone siffatti obblighi deve essere idonea ad assicurare la realizzazione dell’obiettivo che persegue senza andare oltre quanto necessario al suo raggiungimento, al fine di rispettare il principio di proporzionalità.<br />	<br />
56      Occorre pertanto verificare se una normativa, come quella in discussione nella causa principale, sia idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi invocati, vale a dire la sicurezza del sistema e la tutela dei consumatori.<br />	<br />
57      Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che detta normativa nazionale si applica esclusivamente agli operatori che detengono impianti essenziali, ossia nel caso in cui esista una sola unità di produzione che, in ragione delle sue caratteristiche tecniche e della velocità di variazione della potenza, è in grado di offrire le risorse necessarie alle esigenze di dispacciamento. In un mercato come quello dell’energia elettrica, in cui la domanda è anelastica ed il bene in discussione non è immagazzinabile, un siffatto impianto sarebbe indispensabile per la risoluzione di congestioni e/o per il mantenimento dei livelli di sicurezza del sistema. Tale caratteristica d’indispensabilità, o di essenzialità, conferirebbe all’utente che dispone di un simile impianto lo status di utente in posizione pivotale e indispensabile.<br />	<br />
58      A tale proposito la Repubblica italiana ha evidenziato, senza essere contraddetta, che tale situazione ha determinato un aumento ingiustificato degli oneri e del prezzo finale dell’energia elettrica, aumento non corrispondente a un reale incremento dei costi e che rischierebbe di pregiudicare la sicurezza degli approvvigionamenti.<br />	<br />
59      A tal riguardo, non può escludersi a priori che un’eccessiva lievitazione dei prezzi delle offerte di vendita, dovuta alla sussistenza di posizioni pivotali, si ripercuota sul prezzo dell’energia elettrica pagato dai consumatori finali e dalle imprese.<br />	<br />
60      In siffatto contesto può riconoscersi che l’applicazione del regime degli impianti essenziali ai produttori ritenuti occupare una posizione pivotale e indispensabile sul mercato è idonea a garantire la sicurezza del sistema e la tutela dei consumatori.<br />	<br />
61      Relativamente al regime degli impianti essenziali come modificato dalla delibera n. 52/09, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il DL n. 185 e la delibera n. 52/09 sono stati adottati in seguito all’accertamento dell’inefficienza del sistema allora vigente, sulla base dell’esiguo numero di centrali considerate essenziali, nonché del pari in ragione del fatto che il carattere di «essenziale» veniva riferito solo ai singoli impianti e non alle imprese che ne erano titolari, sicché «poteva, quindi, accadere che l’assoggettamento di un singolo impianto al regime vincolistico non fosse sufficiente ad eliminare le situazioni di potere di mercato di determinati operatori che, in quanto proprietari di altri impianti nel loro complesso indispensabili alla copertura dei fabbisogni del dispacciamento, avrebbero, comunque, potuto determinare unilateralmente il prezzo di vendita per la quantità marginale di energia necessaria in determinate condizioni di funzionamento della rete».<br />	<br />
62      Pertanto, dal momento che, ai sensi dell’art. 63, n. 2, lett. a), dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, la Terna considera essenziale qualsiasi impianto senza il quale sarebbe impossibile garantire la sicurezza del sistema e ove, ai sensi dell’art. 63, n. 3, lett. a) e b), si tratta di impianti di produzione che sono strettamente necessari ed indispensabili al soddisfacimento del fabbisogno del servizio di dispacciamento, una normativa quale il regime di impianti essenziali è tale da garantire la sicurezza del sistema e la tutela dei consumatori.<br />	<br />
63      Ciò nondimeno occorre valutare se detto metodo di intervento non vada oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi di interesse economico generale perseguiti.<br />	<br />
64      L’Enel ha sostenuto a tal riguardo, senza essere contraddetta, che la delibera n. 52/09 ha prodotto l’effetto di assoggettare una parte considerevole della sua capacità di produzione al regime degli impianti essenziali, essendo quest’ultima passata da 500 MW a più di 10 000 MW. Spetta al giudice del rinvio accertare la fondatezza di tale affermazione.<br />	<br />
65      In siffatto contesto occorre verificare le principali caratteristiche del regime degli impianti essenziali così come modificato dalla decisione n. 52/09.<br />	<br />
66      L’art. 63, n. 9, lett. b), dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, prevede che la Terna sia competente a stabilire il numero di ore e la potenza degli impianti e/o dei raggruppamenti di impianti qualificati come essenziali. La Terna iscrive quindi le unità e gli impianti solo durante i periodi orari e per i quantitativi in relazione ai quali l’impianto di produzione è considerato essenziale alla sicurezza del sistema. Relativamente ai quantitativi che non sono considerati essenziali, il regime ordinario prevede che il produttore abbia il diritto di offrire sul mercato il quantitativo che preferisce al prezzo che desidera.<br />	<br />
67      Inoltre, l’art. 64, nn. 3 e 4, dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificato dalla delibera n. 52/09, prevede che, nella determinazione dei vincoli e dei criteri inerenti all’MSD, la Terna deve tenere conto degli esiti dell’MGP e dell’MI. Riguardo, più precisamente, al prezzo delle offerte di vendita e di acquisto accettate sull’MSD, l’art. 64, n. 7, dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificato dalla delibera n. 52/09, prevede che esso è pari al prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica venduta nell’MGP nella zona in cui è localizzato l’impianto di produzione. Di conseguenza, anche se è vero che tale energia non sarà pagata al prezzo che l’utilizzatore del dispacciamento avrebbe potuto proporre ed ottenere su tali mercati, dato che il valore dell’offerta sull’MGP e sull’MI deve essere pari a zero, occorre constatare che essa sarà pagata al prezzo medio operato nel mercato corrispondente alla medesima zona.<br />	<br />
68      In simile contesto occorre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dall’Enel, l’energia elettrica resa disponibile sull’MSD non appare rapportata a prezzi avulsi dagli esiti dello specifico mercato borsistico di riferimento. Considerato che l’art. 64, n. 7, della delibera n. 111/06, come modificato dalla delibera n. 52/09, prevede che tale energia sarà pagata al prezzo medio di mercato corrispondente alla zona in cui è localizzato l’impianto di produzione, si deve constatare che, come peraltro previsto dall’art. 3, n. 11, del DL n. 185, tale regime sembra idoneo a garantire un’equa remunerazione degli operatori che dispongono di impianti siffatti.<br />	<br />
69      Oltre a ciò, l’art. 64, n. 8, dell’allegato A della decisione n. 111/06, come modificato dalla delibera n. 52/09, prevede che, nel caso in cui tale prezzo sia inferiore ai costi variabili dell’impianto, la Terna riconosce all’utente che dispone dell’installazione essenziale, un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto alle unità di produzione di detto impianto ed il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica sull’MGP. Dal fascicolo presentato alla Corte risulta che un meccanismo del genere è diretto ad assicurare all’utente del dispacciamento che la remunerazione degli impianti essenziali disponibili sul mercato non sia inferiore ai costi variabili dell’impianto medesimo.<br />	<br />
70      Inoltre, il regime degli impianti essenziali presenta un certo grado di flessibilità e sembra proporre agli operatori che dispongono di impianti essenziali alternative dirette a ridurre l’impatto della sua applicazione nei loro riguardi.<br />	<br />
71      Infatti, l’art. 63, n. 5, dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, consente all’utente del dispacciamento di scegliere quale tra i raggruppamenti minimi di impianti di produzione, tra quelli individuati dalla Terna, sarà assoggettato al regime degli impianti essenziali.<br />	<br />
72      L’art. 63, n. 11, dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, consente all’utente del dispacciamento di chiedere all’AEEG l’ammissione alla «reintegrazione dei costi», che permette di ricevere un importo specifico, determinato dall’AEEG, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto essenziale ed i ricavi ottenuti da quest’ultima per il periodo in cui essa è stata inserita nell’elenco degli impianti essenziali. Si prevede, in cambio, che l’impianto in questione sia assoggettato al regime ordinario per i periodi e la capacità di produzione dichiarati essenziali, ma altresì a limitazioni ulteriori sui quantitativi ed i periodi non essenziali o «liberi», stabilite all’art. 65 dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09.<br />	<br />
73      Relativamente agli impianti che figurano nell’elenco di cui all’art. 63, n. 1, dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, che non siano stati ammessi a detto regime di reintegrazione dei costi, l’art. 64, n. 9, di tale delibera, come modificata, prevede che l’utente del dispacciamento può proporre alla Terna, in tempi e con modi precedentemente concordati, la sostituzione di una o più delle unità di produzione con altre unità di produzione nella propria disponibilità.<br />	<br />
74      Peraltro, i titolari di impianti essenziali hanno la facoltà di derogare alla normativa applicabile agli impianti essenziali accedendo allo strumento contrattuale previsto all’art. 65 bis dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificato dalla delibera n. 52/09, che consente loro di concludere con la Terna una delle due tipologie contrattuali previste da tale disposizione. I contratti in parola sono approvati dall’AEEG previamente alla loro conclusione con detti titolari. In base alle stipulazioni di tali contratti, l’utente del dispacciamento titolare di impianti essenziali s’impegna a rendere disponibile alla Terna sull’MSD quantitativi definiti di capacità di produzione, offrendoli all’acquisto ed alla vendita a prezzi determinati in via preventiva dall’AEEG, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte della Terna. Va del resto rilevato che l’Enel ha optato per un simile meccanismo alternativo.<br />	<br />
75      Relativamente alla durata dell’intervento previsto dalla normativa controversa nella causa principale, essa deve essere limitata a quanto strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi da essa perseguiti. A tale proposito occorre constatare che, laddove l’elenco degli impianti essenziali costituisce l’oggetto di una procedura annuale di aggiornamento e rivalutazione, gli impianti paiono esservi iscritti soltanto per una durata limitata. In ogni caso, l’iscrizione di un impianto in tale elenco dovrebbe essere mantenuta unicamente nel caso in cui detto impianto sia considerato essenziale, ossia, purché non esistano impianti diversi che possano offrire, in modo concorrente, le risorse necessarie alle esigenze del dispacciamento in una zona determinata.<br />	<br />
76      A riguardo si deve sottolineare che il DL n. 185 persegue, segnatamente, l’obiettivo di migliorare il sistema di trasporto e che il suo art. 3, n. 11, lett. b) prevede che l’AEEG adotti parimenti altre misure per il miglioramento dell’efficienza del mercato dei servizi di dispacciamento, l’incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.<br />	<br />
77      Si aggiunga che la Repubblica italiana ha sottolineato come il regime degli impianti essenziali non sia destinato ad avere carattere permanente, e che potrà essere abbandonato quando gli interventi strutturali a medio e lungo termine sulla rete, già intrapresi nelle zone più critiche, quali Sicilia e Sardegna, o previsti dal legislatore nazionale, renderanno più efficiente la gestione dei servizi per il dispacciamento riducendo la concentrazione del potere di mercato locale di tali impianti.<br />	<br />
78      Occorre infine constatare, come risulta dall’art. 63, n. 2, lett. b), dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificato dalla delibera n. 52/09, che il regime degli impianti essenziali ha consentito l’inclusione, non solo degli impianti specificamente indispensabili al soddisfacimento dei fabbisogni di uno dei servizi di dispacciamento, ma altresì alcuni impianti che sono globalmente indispensabili per soddisfare i fabbisogni dei servizi di dispacciamento.<br />	<br />
79      Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, questi ultimi impianti possono risultare essenziali sotto il profilo economico, in quanto collocano i loro titolari in una posizione dominante sul mercato, dalla quale possono controllare i prezzi dell’energia elettrica, compresi quelli pagati per il servizio di dispacciamento.<br />	<br />
80      Stanti tali circostanze, la normativa nazionale controversa nella causa principale sembra non eccedere quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi da essa perseguiti. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se tale sia il caso.<br />	<br />
 <i>Il rispetto degli altri requisiti previsti agli artt. 3, n. 2, e 11, nn. 2 e 6, della direttiva 2003/54<br />	<br />
</i>81      Come risulta dal punto 48 della presente sentenza, occorre ancora accertare se gli obblighi di servizio pubblico relativi al dispacciamento che gravano sulla Terna e sugli operatori che dispongono di impianti essenziali siano obiettivi, chiaramente definiti, trasparenti, pubblicati e verificabili.<br />	<br />
82      A riguardo si deve rilevare che la delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, nonché l’art. 3, n. 11, del DL n. 185 ed il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, precisano le condizioni e i criteri secondo i quali la Terna qualifica come essenziale un impianto o un raggruppamento di impianti. L’art. 63 dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificato dalla delibera n. 52/09, prevede altresì che la Terna stabilisca e poi pubblichi ogni anno un elenco che individua detti impianti. Come risulta dal fascicolo, tali criteri sono esplicitati nella relazione tecnica che illustra il contenuto della delibera n. 52/09 e dettagliati nel capitolo 4 del summenzionato Codice.<br />	<br />
83      In particolare, il n. 9 di tale art. 63 prevede che la Terna è tenuta a trasmettere all’AEEG ed agli utenti del dispacciamento, per quanto riguarda gli impianti essenziali di cui dispongono, in primo luogo, una relazione che indichi le ragioni per cui gli impianti di produzione di detto raggruppamento siano stati inclusi nell’elenco; in secondo luogo, i periodi dell’anno e le condizioni in cui la Terna prevede che ciascuno degli impianti sarà indispensabile ai fini della gestione in sicurezza del sistema, precisando di quali impianti si tratta; in terzo luogo, i più significativi assetti di funzionamento attesi ed i periodi rilevanti dell’anno solare successivo nei quali detti assetti dovrebbero realizzarsi secondo le previsioni della Terna, e in quarto luogo una stima del probabile utilizzo degli impianti di produzione e dell’insieme degli altri impianti inclusi nel raggruppamento nei periodi in cui i medesimi potrebbero risultare indispensabili per la gestione in sicurezza del sistema elettrico, calcolata distintamente, per quanto possibile, per i diversi assetti di funzionamento configurati.<br />	<br />
84      Sulla base di tali dati l’utente del dispacciamento comunica alla Terna, almeno dodici ore prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte sull’MGP, quali unità incluse negli impianti essenziali per risolvere i problemi di congestione saranno funzionali all’esecuzione degli obblighi di offerta.<br />	<br />
85      Peraltro, gli obblighi cui sono soggetti gli utenti del dispacciamento sono fissati agli artt. 63, n. 7, e 64, nn. 1 10, dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, che determinano le condizioni alle quali le offerte possono essere presentate.<br />	<br />
86      Il regime degli impianti essenziali non ha il carattere discriminatorio che gli viene addebitato dall’Enel. Tale regime, difatti, si applica senza distinzione alcuna a tutti gli operatori che, in un dato periodo, abbiano la disponibilità di uno o più impianti i quali, in virtù di criteri tecnici obiettivi, possono risultare essenziali al soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica dei servizi di dispacciamento.<br />	<br />
87      Relativamente all’esigenza per cui il dispacciamento deve essere effettuato tenendo conto della priorità economica dell’energia elettrica, dal fascicolo non risulta che le offerte di vendita presentate sull’MGP e sull’MI non siano selezionate dalla Terna sulla base del criterio detto «del merito economico», cominciando dall’offerta più bassa e proseguendo in ordine crescente.<br />	<br />
88      Con riferimento, infine, all’esigenza per la quale la normativa controversa nella causa principale debba essere verificabile, occorre rilevare che la delibera n. 52/09 è una decisione amministrativa che, come tale, sembra poter essere impugnata in via giurisdizionale, così come affermato dalla Terna in risposta ad un quesito posto in udienza. Occorre a tal proposito sottolineare che all’origine della controversia di cui alla causa principale vi è un ricorso avverso tale delibera.<br />	<br />
89      Alla luce delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la direttiva 2003/54, e segnatamente gli artt. 3, n. 2, e 11, nn. 2 e 6, della medesima, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, che, ai fini della riduzione del prezzo dell’energia elettrica nell’interesse del consumatore finale e della sicurezza della rete elettrica, impone agli operatori che hanno la disponibilità di impianti o di raggruppamenti di impianti considerati, secondo i criteri definiti dall’autorità di regolamentazione nazionale, essenziali per il soddisfacimento dei fabbisogni della domanda di energia elettrica dei servizi di dispacciamento, l’obbligo di presentare offerte sui mercati nazionali dell’energia elettrica alle condizioni previamente stabilite da tale autorità, purché tale normativa non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo da essa perseguito. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella controversia di cui alla causa principale, ricorra tale condizione.<br />	<br />
 <b>Sulle spese<br />	<br />
</b>90      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />	<br />
<b>La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e, segnatamente, gli artt. 3, n. 2, e 11, nn. 2 e 6, della medesima, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, che, ai fini della riduzione del prezzo dell’energia elettrica nell’interesse del consumatore finale e della sicurezza della rete elettrica, impone agli operatori che hanno la disponibilità di impianti o di raggruppamenti di impianti considerati, secondo i criteri definiti dall’autorità di regolamentazione nazionale, essenziali per il soddisfacimento dei fabbisogni della domanda di energia elettrica dei servizi di dispacciamento, l’obbligo di presentare offerte sui mercati nazionali dell’energia elettrica alle condizioni previamente stabilite da tale autorità, purché tale normativa non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo da essa perseguito. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella controversia di cui alla causa principale, ricorra tale condizione.<br />	<br />
</b>Firme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-21-12-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-21-12-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-21-12-2011-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-21-12-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. K. LENAERTS – Rel. T. VON DANWITZ – Sentenza 21 dicembre 2011, nel procedimento C 482/10, Teresa Cicala Unione europea – Procedimento amministrativo nazionale – Provvedimenti amministrativi – Obbligo di motivazione – Possibilità d’integrare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-21-12-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-21-12-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> K. LENAERTS – <i>Rel.</i> T. VON DANWITZ – Sentenza 21 dicembre 2011, nel procedimento C 482/10, Teresa Cicala</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione europea – Procedimento amministrativo nazionale – Provvedimenti amministrativi – Obbligo di motivazione – Possibilità d’integrare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo – Interpretazione degli artt. 296, secondo comma, TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Incompetenza della Corte — Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a risolvere le questioni proposte dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in considerazione dell’oggetto delle questioni pregiudiziali sollevate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)</p>
<p>21 dicembre 2011</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
«Procedimento amministrativo nazionale – Provvedimenti amministrativi – Obbligo di motivazione – Possibilità d’integrare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo – Interpretazione degli artt. 296, secondo comma, TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Incompetenza della Corte»</p>
<p>Nel procedimento C 482/10,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con decisione 20 settembre 2010, pervenuta in cancelleria il 6 ottobre 2010, nella causa</p>
<p><b><b>Teresa Cicala</p>
<p></b></b>contro</p>
<p><b><b>Regione Siciliana,</p>
<p align=center></b></b></p>
<p align=center>LA CORTE (Terza Sezione),</p>
<p align=justify></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz (relatore) e D. Šváby, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig. Y. Bot</p>
<p>cancelliere: sig. A. Calot Escobar</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per la Regione Siciliana, dagli avv.ti V. Farina e D. Bologna;</p>
<p>–        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. S. Varone, avvocato dello Stato;</p>
<p>–        per il governo danese, dalla sig.ra V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agente;</p>
<p>–        per il governo tedesco, dai sigg. T. Henze, J. Möller e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti;</p>
<p>–        per il governo greco, dalle sig.re E. M. Mamouna e K. Paraskevopoulou nonché dal sig. I. Bakopoulos, in qualità di agenti;</p>
<p>–        per la Commissione europea, dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. H. Kraemer, in qualità di agenti,</p>
<p>vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di motivazione degli atti dell’amministrazione pubblica, di cui all’art. 296, secondo comma, TFUE, ed all’art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).</p>
<p>2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la sig.ra Cicala alla Regione Siciliana in relazione ad una decisione che prevede la riduzione dell’importo della pensione della sig.ra Cicala ed il recupero degli importi erogati in rapporto a periodi trascorsi.</p>
<p> <b><b>Contesto normativo</p>
<p></b></b>3        La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GURI n. 192 del 18 agosto 1990, pag. 7), così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (GURI n. 42 del 21 febbraio 2005, pag. 4; in prosieguo: la «legge n. 241/1990»), prevede al suo art. 1, n. 1:</p>
<p>«L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario».</p>
<p>4        L’art. 3, nn. 1 e 2, della legge n. 241/1990, dispone, per quanto riguarda l’obbligo di motivazione, quanto segue:</p>
<p>«1. Ogni provvedimento amministrativo (&#8230;) deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal [n.]2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.</p>
<p>2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale».</p>
<p>5        L’art. 21 octies, n. 2, prima frase, della legge n. 241/1990 è formulato come segue:</p>
<p>«Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».</p>
<p>6        L’art. 3 della legge regionale della Sicilia 30 aprile 1991, n. 10, recante disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa (in prosieguo: la «legge regionale della Sicilia n. 10/1991»), ricalca l’art. 3 della legge n. 241/1990.</p>
<p>7        L’art. 37 della legge regionale della Sicilia n. 10/1991 dispone:</p>
<p>«Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge [n. 241/1990], e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione».</p>
<p> <b><b>Causa principale e questioni pregiudiziali</p>
<p></b></b>8        La sig.ra Cicala, già dipendente della Regione Siciliana, è titolare di pensione a carico di detta amministrazione. Con nota dell’anno 1997, la Regione Siciliana ha comunicato all’interessata che l’ammontare della sua pensione, quale fissato con decreto regionale anteriore, era superiore a quanto effettivamente dovuto e sarebbe stato ridotto, con contestuale recupero delle somme indebitamente versate. La sig.ra Cicala ha proposto un ricorso in annullamento avverso detta nota dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, contestando il difetto assoluto di motivazione del provvedimento, non essendo possibile, segnatamente, determinare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano la riduzione della sua pensione ed il recupero delle somme indebitamente versate.</p>
<p>9        La Regione Siciliana deduceva, a tal riguardo, che la nota controversa rivestiva natura di atto vincolato ed il contenuto dispositivo della medesima non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Nel corso del procedimento giurisdizionale, essa ha fornito indicazioni circa le ragioni poste alla base di detta nota ed ha concluso per l’impossibilità del suo annullamento, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990.</p>
<p>10      Nella decisione di rinvio, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, espone considerazioni relative alla competenza della Corte per rispondere ai quesiti sollevati. Essa rileva innanzitutto che, nell’ambito della controversia di cui alla causa principale, essa esercita funzioni giurisdizionali. Infatti, in materia di pensioni, essa avrebbe giurisdizione esclusiva di merito e sarebbe competente ad annullare provvedimenti amministrativi. Così, contrariamente a quanto avvenuto per le cause concluse con le ordinanze 26 novembre 1999, causa C 192/98, ANAS (Racc. pag. I 8583), e C 440/98, RAI (Racc. pag. I 8597), in cui la Corte si è dichiarata incompetente a statuire su questioni sollevate dalla Corte dei conti, essa dovrebbe, nell’ambito della presente controversia, essere considerata non come un’autorità amministrativa, bensì come organo giurisdizionale ai sensi dell’art. 267 TFUE.</p>
<p>11      La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, rileva del pari la ricevibilità delle questioni sollevate. L’art. 1, n. 1, della legge n. 241/1990 conterrebbe un rinvio diretto ed incondizionato ai principi tratti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Il Consiglio di Stato avrebbe statuito, in una recente sentenza (sez. V, n. 4035/2009), che i principi del diritto dell’Unione sono applicabili direttamente nell’ordinamento giuridico interno e devono regolare il comportamento dell’amministrazione. Così, occorrerebbe considerare che l’obbligo di motivazione di cui agli artt. 296, secondo comma, TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta si applica a tutte le attività dell’amministrazione italiana, sia a quelle espletate nell’attuazione del diritto dell’Unione sia a quelle svolte nell’esercizio di proprie competenze.</p>
<p>12      Alla luce di quanto precede, anche se, nel caso di specie, la controversia di cui alla causa principale riguarda una situazione puramente interna, il presente rinvio pregiudiziale dovrebbe, ai sensi della giurisprudenza della Corte, essere considerato ricevibile. Ritenendo che la soluzione di detta controversia dipenda dall’interpretazione di tali disposizioni del diritto dell’Unione, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha deciso di sospendere il giudizio e di rinviare alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:</p>
<p>«1)      Se, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 3 della legge regionale della Sicilia n. 10/1991, in relazione all’art. 1 della legge n. 241/90, che obbliga l’amministrazione italiana ad applicare i principi dell’ordinamento dell’Unione europea, in coerenza con l’obbligo di motivazione degli atti della pubblica amministrazione previsto dall’art. 296, secondo comma, [TFUE] e dall’art. 41, n. 2, lett. c), della Carta (&#8230;), sia compatibile con il diritto dell’Unione europea l’interpretazione e l’applicazione delle predette norme nazionali, secondo la quale gli atti paritetici, ossia inerenti diritti soggettivi, comunque vincolati, in materia pensionistica, possano sfuggire all’obbligo di motivazione, e se questo caso si configuri come violazione di una forma sostanziale del provvedimento amministrativo.</p>
<p>2)      Se l’art. 21 octies, [n. 2, prima frase,] della legge n. 241/1990, così come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione all’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo sancito dall’art. 3 della medesima legge n. 241/1990 e dalla legge regionale della Sicilia n. 10/1991, in coerenza con l’obbligo di motivazione degli atti della pubblica amministrazione previsto dall’art. 296, secondo comma, [TFUE] e dall’art. 41, [n. 2], lett. c), della Carta (&#8230;), sia compatibile con l’art. 1 della legge n. 241/1990, ove si prevede l’obbligo dell’amministrazione di applicazione dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea, e, conseguentemente, sia compatibile ed ammissibile l’interpretazione e l’applicazione della possibilità per l’amministrazione di integrare la motivazione del provvedimento amministrativo in sede processuale».</p>
<p> <b><b>Sulla competenza della Corte</p>
<p></b></b>13      Visti i motivi della decisione di rinvio, occorre chiedersi se la Corte è competente a pronunciarsi sulle questioni che le sono proposte, con riferimento, da un lato, alla qualificazione di «organo giurisdizionale», ai sensi dell’art. 267 TFUE, della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, e, dall’altro, all’oggetto delle questioni proposte.</p>
<p>14      A tale ultimo riguardo, la Regione Siciliana, i governi italiano, danese, tedesco e greco, nonché la Commissione europea invocano, in sostanza, l’incompetenza della Corte a risolvere le questioni proposte, dal momento che la controversia di cui alla causa principale verte su una situazione puramente interna. I governi italiano e greco nonché la Commissione ritengono in particolare che il rinvio al diritto dell’Unione di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990 non soddisfa le condizioni poste dalla giurisprudenza della Corte perché si instauri la competenza di quest’ultima.</p>
<p>15      Ai sensi dell’art. 267 TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione dei trattati nonché degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Nel contesto della cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, istituita da detta disposizione, spetta solo al giudice nazionale valutare, tenendo conto delle specificità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale all’emanazione della loro sentenza sia la rilevanza delle questioni che essi sottopongono alla Corte (v., in tal senso, sentenza 7 luglio 2011, causa C 310/10, Agafi&#355;ei e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 24 e 25, nonché la giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>16      Di conseguenza, se le questioni sollevate dai giudici nazionali vertono sull’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, la Corte è in linea di principio tenuta a pronunciarsi (v. sentenze 16 marzo 2006, causa C 3/04, Poseidon Chartering, Racc. pag. I 2505, punto 15; 28 ottobre 2010, causa C 203/09, Volvo Car Germany, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24, nonché Agafi&#355;ei e a., cit., punto 26).</p>
<p>17      In applicazione di questa giurisprudenza, la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni in cui i fatti della causa principale si collocavano al di fuori dell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione ma nelle quali tali disposizioni di detto diritto erano state rese applicabili dal diritto nazionale in forza di un rinvio operato da quest’ultimo al contenuto delle medesime. In queste sentenze, le disposizioni nazionali che riportano le disposizioni del diritto dell’Unione non avevano manifestamente limitato l’applicazione di queste ultime (sentenze 17 luglio 1997, causa C 130/95, Giloy, Racc. pag. I 4291, punto 23, nonché causa C 28/95, Leur-Bloem, Racc. pag. I 4161, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>18      Invero, la Corte ha sottolineato a questo proposito che, quando una normativa nazionale intende conformarsi per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne a quelle adottate nel diritto dell’Unione, al fine, ad esempio, di evitare che vi siano discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o eventuali distorsioni di concorrenza, oppure di assicurare una procedura unica in situazioni paragonabili, esiste un interesse certo dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (sentenza Agafi&#355;ei e a., cit., punto 39, e la giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>19      Pertanto, un’interpretazione, da parte della Corte, di disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni puramente interne si giustifica per il fatto che esse sono state rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto ed incondizionato (v., in tal senso, sentenze 28 marzo 1995, causa C 346/93, Kleinwort Benson, Racc. pag. I 615, punto 16, nonché 11 dicembre 2007, causa C 280/06, ETI e a., Racc. pag. I 10893, punto 25), al fine di assicurare un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle disciplinate dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze Poseidon Chartering, cit., punto 17, nonché 14 dicembre 2006, causa C 217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Racc. pag. I 11987, punto22).</p>
<p>20      Nel caso di specie, è pacifico che la controversia di cui alla causa principale verte su disposizioni di diritto nazionale che si applicano in un contesto puramente nazionale e di cui sono controverse nella causa principale segnatamente quelle relative alla motivazione dei provvedimenti amministrativi.</p>
<p>21      In queste circostanze, occorre esaminare se un’interpretazione della Corte delle disposizioni interessate dalle questioni proposte si giustifichi, così come sostenuto dal giudice del rinvio, dal momento che tali disposizioni sono state rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto ed incondizionato, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 19 della presente sentenza, in ragione del rinvio realizzato dall’art. 1 della legge n. 241/1990 ai principi dell’ordinamento giuridico dell’Unione.</p>
<p>22      A tal proposito, il governo italiano sostiene, in particolare, che l’obbligo di motivazione è disciplinato integralmente dal diritto nazionale relativo al procedimento amministrativo e non può, pertanto, essere oggetto di interpretazione da parte della Corte.</p>
<p>23      Orbene, la legge n. 241/1990 nonché la legge regionale della Sicilia n. 10/1991 prevedono norme specifiche per quanto riguarda l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Inoltre, la legge n. 241/1990, con riferimento alle conseguenze della violazione di tale obbligo, prevede disposizioni specifiche applicabili al procedimento principale attraverso il rinvio operato dall’art. 37 di detta legge regionale della Sicilia.</p>
<p>24      Infatti, come segnatamente rilevato dallo stesso giudice del rinvio, dalla Regione Siciliana nonché dal governo italiano, l’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’art. 3 della legge regionale della Sicilia n. 10/1991 sanciscono il principio dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, disciplinando, in particolare, il contenuto obbligatorio di siffatta motivazione. Viepiù, quanto alle conseguenze della violazione di tale obbligo, l’art. 21 octies, n. 2, della legge n. 241/1990 prevede che un provvedimento non è annullabile qualora abbia natura vincolata e sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Infine, secondo il giudice del rinvio, tale ultima disposizione ammette, a certe condizioni, la possibilità di integrare la motivazione del provvedimento amministrativo in corso di procedimento.</p>
<p>25      Al contrario, la legge n. 241/1990, all’art. 1, rinvia in modo generale ai «principi dell’ordinamento comunitario», e non specificamente agli artt. 296, secondo comma, TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta, a cui si riferiscono le questioni pregiudiziali od ancora ad altre disposizioni del diritto dell’Unione inerenti l’obbligo di motivazione dei provvedimenti.</p>
<p>26      In queste circostanze non si può considerare che le disposizioni interessate dalle questioni proposte, in quanto tali, siano state rese applicabili in modo diretto dal diritto italiano.</p>
<p>27      Del pari, non si può ritenere, in tali circostanze, che il rinvio al diritto dell’Unione per disciplinare situazioni puramente interne sia, nel caso di specie, incondizionato, sicché le disposizioni interessate dalle questioni proposte sarebbero applicabili senza limiti alla fattispecie di cui alla causa principale.</p>
<p>28      A tal proposito, occorre rilevare che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, non ha affatto affermato che tale rinvio comporta la conseguenza di escludere l’applicazione delle norme nazionali relative all’obbligo di motivazione, in favore degli artt. 296, secondo comma, TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta, i quali sono diretti, peraltro, alla luce della loro formulazione, non già agli Stati membri, bensì unicamente alle istituzioni ed agli organi dell’Unione, o ancora di altre disposizioni del diritto dell’Unione relative all’obbligo di motivazione, anche allorquando venga in considerazione una situazione puramente interna, sì da trattare in modo identico le situazioni puramente interne e quelle disciplinate dal diritto dell’Unione.</p>
<p>29      Di conseguenza, né la decisione di rinvio, né la legge n. 241/1990 apportano indicazioni sufficientemente precise dalle quali potrebbe dedursi che, richiamandosi, all’art. 1 della legge n. 241/1990, ai principi del diritto dell’Unione, il legislatore nazionale abbia inteso, con riferimento all’obbligo di motivazione, realizzare un rinvio al contenuto delle disposizioni degli artt. 296, secondo comma, TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta o ancora ad altre disposizioni del diritto dell’Unione inerenti all’obbligo di motivazione dei provvedimenti, al fine di applicare un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle disciplinate dal diritto dell’Unione. Non si può dunque concludere che, nel caso di specie, sussista un interesse certo dell’Unione a che sia preservata l’uniformità di interpretazione di dette disposizioni.</p>
<p>30      Sulla scorta di tutto quanto precede, risulta che la Corte non è competente a risolvere le questioni proposte dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in considerazione dell’oggetto di tali questioni.</p>
<p>31      Ciò posto, non occorre esaminare se la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sia, nell’ambito della controversia di cui alla causa principale, un organo giurisdizionale ai sensi dell’art. 267 TFUE.</p>
<p> <b><b>Sulle spese</p>
<p></b></b>32      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:</p>
<p><b><b>La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a risolvere le questioni proposte dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, nella decisione 20 settembre 2010.</p>
<p></b></b>Firme</p>
<p></p>
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