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	<title>21/12/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/12/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.443</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2007-n-443/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2007-n-443/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.443</a></p>
<p>la norma impugnata, nell&#8217;abrogare le disposizioni che prevedono &#171;l&#8217;obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti&#187;, tende a stimolare una maggiore concorrenzialità nell&#8217;ambito delle attività libero-professionali e intellettuali, offrendo all&#8217;utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2007-n-443/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.443</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2007-n-443/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.443</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>la norma impugnata, nell&#8217;abrogare le disposizioni che prevedono &laquo;l&#8217;obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti&raquo;, tende a stimolare una maggiore concorrenzialità nell&#8217;ambito delle attività libero-professionali e intellettuali, offrendo all&#8217;utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, con la nuova normativa, sia per i costi che per le modalità di determinazione dei compensi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giurisdizione e competenza – Avvocati – Decreto legge 04/07/2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 04/08/2006, n.248 &#8211; Tariffe e compensi professionali – concorrenza – ricorso proposto dalla Regione Veneto e dalla Regione Sicilia &#8211; Asserita violazione degli artt. 3, 114, 117, primo comma, e 120 della Costituzione – Inammissibilità;																																																																																												</p>
<p>2.	Giurisdizione e competenza – Avvocati – Decreto legge 04/07/2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 04/08/2006, n.248: discussione limitata all&#8217;art. 2 &#8211; Tariffe e compensi professionali – concorrenza –ricorso proposto dalla Regione Veneto e dalla Regione sicilia &#8211; Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 248 del 2006, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 114, 117, primo comma, e 120 della Costituzione;																																																																																												</p>
<p>2.	Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo originario ed in quello risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 248 del 2006, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Siciliana, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: <br />
Presidente: Franco BILE; <br />
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE <br />
SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso <br />
QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita<br />
SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA<b></p>
<p>
</b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, promossi con due ricorsi della Regione Veneto e con un ricorso della Regione Siciliana, notificati il 31 agosto, il 5 e il 9 ottobre 2006, depositati in cancelleria l’11 settembre, l’11 e il 12 ottobre 2006 ed iscritti ai numeri 96, 103 e 104 del registro ricorsi 2006.<br />
<i>Visti</i> gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 6 novembre 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;<br />
<i>uditi</i> gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Francesco Castaldi e Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
<i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>1. – La Regione Veneto ha promosso, con ricorso notificato il 31 agosto 2006 e depositato il successivo 11 settembre (reg. ric. n. 96 del 2006), questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), e, tra queste, dell’art. 2, commi 1 e 3, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.<br />
1.1. – Il decreto-legge n. 223 del 2006, successivamente convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo originario dell’art. 2, comma 1, prevedeva che «In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:<br />
<i>a</i>) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;<br />
<i>b</i>) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;<br />
<i>c</i>) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità».<br />
Il comma 3 del citato art. 2, rimasto inalterato a seguito della conversione del decreto, dispone che «Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle». <br />
1.2. – La Regione censura i commi 1 e 3 dell’art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, ritenendo che si tratti di «norme di minuto dettaglio ed autoapplicative», in una materia – quella delle «professioni» &#8722; attribuita alla potestà legislativa concorrente, relativamente alla quale è riservata allo Stato soltanto la determinazione dei principi fondamentali.<br />
1.3. – La ricorrente esclude che le norme censurate costituiscano principi fondamentali e ritiene che l’intervento statale, espressamente finalizzato alla tutela della concorrenza ed all’attuazione del principio comunitario di libera circolazione delle persone e dei servizi, sia il prodotto di una interpretazione troppo ampia della competenza esclusiva in tema di «tutela della concorrenza». È richiamata a tal proposito la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale, nella quale si afferma che una dilatazione eccessiva della competenza statale in tema di tutela della concorrenza rischia di vanificare lo schema di riparto dell’art. 117 Cost., «che vede attribuite alla potestà legislativa residuale e concorrente delle Regioni materie la cui disciplina incide innegabilmente sullo sviluppo economico».<br />
Dunque, a parere della difesa regionale, la competenza in tema di tutela della concorrenza «non può essere utilizzata quale fondamento di legittimazione del potere normativo statale esercitato in modo da non lasciare, irragionevolmente, il minimo spazio non solo per un’ipotetica legislazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione».<br />
2. – La stessa Regione Veneto ha promosso, con ricorso notificato il 5 ottobre 2006 e depositato il successivo 11 ottobre (reg. ric. n. 103 del 2006), questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge n. 223 del 2006, come risultanti a seguito delle modificazioni apportate in sede di conversione dalla legge n. 248 del 2006, e, tra queste, dell’art. 2, commi 1, 2-<i>bis</i> e 3, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
2.1. – Il comma 1 dell’art. 2, oggetto di modifiche in sede di conversione del decreto n. 223 del 2006, nel testo definitivo recita: «In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell&#8217;esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:<br />
<i>a</i>) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;<br />
<i>b</i>) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine;<br />
<i>c</i>) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità».<br />
Il comma 2-<i>bis</i>, introdotto in sede di conversione del decreto-legge, stabilisce che «All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”».<br />
Infine, il comma 3 risulta inalterato rispetto all’originario testo del decreto n. 223, sopra riportato al punto 1.1.<br />
2.2. – La ricorrente, che dà atto di aver già proposto ricorso avverso il decreto-legge n. 223 del 2006, ritiene che con la legge di conversione n. 248 del 2006 siano state introdotte ulteriori norme viziate da illegittimità costituzionale sotto i medesimi profili già prospettati nel ricorso n. 96 del 2006. <br />
In particolare, la Regione censura il comma 2-<i>bis</i> dell’art. 2, con il quale è stato sostituito il terzo comma dell’art. 2233 del codice civile, che prevede la forma scritta, a pena di nullità, dei patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti per stabilire i compensi professionali.<br />
2.3. – Le censure prospettate e le relative motivazioni sono in tutto identiche a quelle contenute nel ricorso n. 96 del 2006, al quale si rinvia.<br />
3. – La Regione Siciliana ha promosso, con ricorso notificato il 9 ottobre 2006 e depositato il successivo 12 ottobre (reg. ric. n. 104 del 2006), questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge n. 223 del 2006, come risultanti a seguito delle modificazioni apportate in sede di conversione dalla legge n. 248 del 2006, e, tra queste, dell’art. 2,<b> </b>in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
3.1. – La ricorrente censura l’art. 2, in quanto disciplinerebbe «in maniera estremamente dettagliata l’esercizio delle professioni, dettando una serie di prescrizioni che incidono pesantemente sull’esercizio delle stesse».<br />
In proposito, la difesa regionale ricorda che la materia delle professioni rientra fra quelle di legislazione concorrente e pertanto la competenza statale è circoscritta alla determinazione dei soli «principi fondamentali», che sono stati oggetto di specifica ricognizione ad opera del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131).<br />
4. &#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in tutti i giudizi, chiedendo il rigetto dei ricorsi e svolgendo considerazioni sostanzialmente coincidenti.<br />
4.1. – In particolare, nell’atto di costituzione nel giudizio promosso con il ricorso n. 96 del 2006, il resistente rileva, in via preliminare, che il decreto-legge n. 223 del 2006 è stato convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006, sicché potrebbe profilarsi l’inammissibilità sopravvenuta o la cessazione della materia del contendere con riferimento ad alcune delle censure prospettate.<br />
4.2. – Nel merito, la difesa erariale osserva come le norme contenute nell’art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, in quanto finalizzate a garantire l’esercizio della libera concorrenza nei rispettivi ambiti di disciplina, rientrino nella competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost.<br />
È richiamata in proposito la giurisprudenza costituzionale (sentenze numeri 14 e 272 del 2004, n. 29 del 2006) secondo cui la tutela della concorrenza costituisce una materia-funzione, caratterizzata da un’estensione «trasversale», in quanto «si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi – alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni – connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese». Dalla natura trasversale della competenza in tema di tutela della concorrenza deriverebbe la legittimità dell’intervento statale anche in ambiti materiali di competenza delle Regioni.<br />
4.3. – La difesa erariale osserva, inoltre, come le norme impugnate abbiano «natura ordinamentale incidente sulla disciplina civilistica del contratto d’opera intellettuale». Ciò sarebbe particolarmente evidente non solo con riferimento alla norma di cui al comma 2-<i>bis</i>, ma anche in relazione alle norme di cui ai commi 1 e 2 che, secondo il resistente, attengono alla disciplina del contratto d’opera professionale o «intervengono sulle forme negoziali associative di esercizio delle professioni».<br />
4.4. – A parere della difesa erariale, le norme censurate troverebbero un ulteriore titolo giustificativo nella potestà legislativa dello Stato di fissare i principi fondamentali nella materia delle «professioni», di competenza legislativa concorrente, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tali norme non conterrebbero previsioni di dettaglio. D’altra parte, la determinazione dei principi fondamentali in materia di professioni – osserva il resistente – non può considerarsi esaurita nella ricognizione operata con il d.lgs. n. 30 del 2006, come tale necessariamente limitata ai principi in quel momento esistenti.<br />
4.5. – Ciò posto, la difesa erariale ribadisce che le norme censurate rientrano nel quadro della materia «tutela della concorrenza», e reputa non fondata l’argomentazione della Regione Veneto secondo la quale l’intervento legislativo censurato sarebbe frutto di una interpretazione eccessivamente ampia della competenza esclusiva prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost.<br />
In proposito, l’Avvocatura generale richiama ancora la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale, secondo la quale la verifica della legittimità dell’intervento statale in tema di tutela della concorrenza deve essere condotta alla stregua dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza, ed osserva come, nel caso di specie, entrambi i criteri risultino rispettati.<br />
Le norme censurate sarebbero, pertanto, idonee a perseguire il duplice obiettivo di garantire una maggiore concorrenza nel settore delle professioni e di assicurare la libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione europea.<br />
4.6. – Infine, con specifico riguardo al ricorso promosso dalla Regione Siciliana, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che «la pretesa natura dettagliata delle disposizioni contenute nella norma è affermata dalla Regione in modo sostanzialmente apodittico, senza specificare minimamente le ragioni di tale affermazione».<br />
5. – In prossimità dell’udienza, la Regione Veneto ha depositato due memorie, di contenuto sostanzialmente coincidente, nei giudizi promossi con i ricorsi n. 96 e n. 103 del 2006.<br />
5.1. – Preliminarmente, la ricorrente evidenzia la genericità dell’eccezione, formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo cui sarebbe venuta meno la materia del contendere per effetto della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 223 del 2006. In particolare, la difesa della Regione ritiene che l’Avvocatura generale non abbia specificato le norme impugnate relativamente alle quali la materia del contendere sarebbe cessata.<br />
Quanto poi all’inammissibilità e infondatezza del ricorso, pure dedotte dalla difesa erariale, la Regione rileva la genericità delle argomentazioni sviluppate a sostegno, in quanto il richiamo ai poteri statali in materia di tutela della concorrenza e la natura trasversale di tale materia non possono valere a giustificare interventi normativi dello Stato che comprimano la sfera di autonomia regionale senza rispettare i principi di razionalità, proporzionalità ed adeguatezza.<br />
5.2. – Nel merito, la difesa regionale ribadisce che le norme impugnate contengono «norme di minuto dettaglio ed autoapplicative», tali da privare le Regioni di «qualsiasi potere in materia». In particolare, la ricorrente contesta l’affermazione dell’Avvocatura generale, secondo cui siffatte previsioni, risultando necessarie per garantire sull’intero territorio nazionale la rimozione di ostacoli all’esercizio della concorrenza ed alla libera prestazione dei servizi professionali, confermerebbero la proporzionalità e l’adeguatezza dell’intervento statale.<br />
Secondo la ricorrente, l’intervento statale può dirsi legittimo solo ove introduca norme a garanzia della concorrenza che «ragionevolmente lascino alla Regione lo spazio per porre in essere disposizioni di dettaglio». Diversamente ragionando, conclude la difesa regionale, la materia «professioni» sarebbe svuotata di contenuto e finirebbe per sovrapporsi alla materia «formazione professionale», la quale però attiene all’ambito più ampio della competenza residuale delle Regioni di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. <br />
6. – Anche la Regione Siciliana ha depositato memoria integrativa, con la quale sviluppa gli argomenti a sostegno del ricorso ed insiste nelle già rassegnate conclusioni.<br />
La Regione evidenzia, in primo luogo, che lo scopo delle disposizioni in materia di esercizio delle attività libero-professionali ed intellettuali, introdotte con l’art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006, è individuabile nel «rilancio economico e sociale» del Paese. <br />
Procede quindi ad illustrare, in sintesi, l’evoluzione della disciplina delle «professioni», a partire dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, ricordando che nel 2002 è stata costituita presso il Ministero della giustizia una commissione tecnica per la predisposizione di uno schema di “legge quadro”, volta alla individuazione dei principi generali della materia. Tale progetto non ha avuto seguito e la difficile opera di demarcazione del confine tra intervento statale e interventi regionali nella materia è stata, di fatto, svolta dalla Corte costituzionale, in particolar modo con la sentenza n. 405 del 2005.<br />
Al riguardo, la Regione osserva che non tutto quello che riguarda l’ordinamento delle professioni regolamentate e l’ambito delle professioni non regolamentate può ritenersi ascrivibile alla materia «professioni», di potestà concorrente. Rimangono, infatti, di sicura attribuzione statale la disciplina dell’accesso alle professioni, per il quale l’art. 33, quinto comma, Cost. impone l’esame di Stato, e quella dell’esercizio della professione forense, la cui principale funzione è costituita dall’assistenza in giudizio, e che perciò rientra nella materia della giurisdizione.<br />
Quanto all’esigenza di tracciare il limite tra competenze statali e regionali in tale materia, la difesa regionale richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 353 del 2003.<br />
Ciò posto, il nodo problematico ancora da sciogliere, secondo la ricorrente, riguarderebbe la collocazione degli ordini e dei collegi professionali, cioè se essi rientrino nella nozione costituzionale di enti pubblici nazionali, da cui discenderebbero la riserva statale prevista all’art. 117, secondo comma, lettera <i>g</i>), Cost., ed i conseguenti limiti alla potestà legislativa regionale.<br />
A parere della Regione, non è del tutto condivisibile la tesi della natura pubblicistica nazionale – e non già territoriale – degli ordini e dei collegi professionali, in ragione della particolare funzione dagli stessi esercitata, connessa all’interesse pubblico sotteso all’istituzione di un ordine, non frazionabile ma necessariamente unitario.<br />
In particolare, la Regione osserva come non sussistano ostacoli a considerare gli ordini e i collegi professionali «enti pubblici locali» (in funzione della localizzazione della sede, del carattere esponenziale rispetto alla comunità locale di professionisti e del necessario possesso di determinati requisiti soggettivi ai fini dell’appartenenza all’ente), ritenendo che la diversa impostazione assunta dalla Corte costituzionale abbia finito per creare una ingiustificata sovrapposizione tra ambiti materiali diversi, quali le «professioni», l’«ordinamento e organizzazione amministrativa», la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», l’«esame di Stato […] per l’abilitazione all’esercizio professionale».<br />
Nel contesto così delineato, prosegue la Regione, deve essere collocata la recente iniziativa in materia di «professioni» assunta con il d.lgs. n. 30 del 2006, il quale prevede, all’art. 2, commi 1 e 4, che «Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione. […] Le associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalità giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui àmbito territoriale si esauriscono le relative finalità statutarie»; all’art. 3, commi 1 e 2, che «L’esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale. […] L’attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all’attività di impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali»; e all’art. 6, che «Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall’art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131».<br />
A parere della Regione Siciliana, proprio dal raffronto tra tali norme, la giurisprudenza costituzionale richiamata e le norme impugnate, emergerebbero le ragioni e i profili di illegittimità di queste ultime, trattandosi, all’evidenza, di normazione di dettaglio, non riconducibile alla categoria dei «principi generali della materia»; di qui il dedotto contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., e indirettamente con gli artt. 114 e 120 Cost.<br />
Le attività libero-professionali sarebbero, infatti, regolate in modo particolareggiato, quanto al rapporto contrattuale tra professionista e cliente, senza che residui il minimo spazio per l’intervento regionale, risultando così eluso anche il precetto stabilito all’art. 11 della legge n. 131 del 2003.<br />
Peraltro, osserva la difesa regionale, se anche si dovesse ritenere che le norme statali impugnate costituiscono principi fondamentali della materia «professioni», risulterebbe comunque pretermesso qualsiasi coinvolgimento delle Regioni, in violazione del canone della leale collaborazione. La natura interdisciplinare della materia e la particolare rilevanza socio-economica della stessa, a livello sia centrale sia locale, tali da realizzare «una concorrenza di competenze», avrebbero reso necessario il coinvolgimento degli enti territoriali.<br />
Inoltre, la Regione contesta che il fondamento della legittimità delle disposizioni impugnate possa rinvenirsi nella tutela della concorrenza e della libera circolazione di persone e servizi, atteso che la Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 2004) ha escluso che la «tutela della concorrenza», la quale «non presenta i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti», possa vanificare lo schema di riparto delle competenze. La tutela della concorrenza potrebbe valere, semmai, quale principio generale della materia «professioni», al rispetto del quale sarebbe tenuto il legislatore regionale nell’attività di integrazione della disciplina.<br />
Infine, la ricorrente rileva l’incongruità delle previsioni impugnate rispetto alla normativa comunitaria. È in proposito richiamata la sentenza della Corte di giustizia, Grande Sezione, 5 dicembre 2006 in cause C-94/04 e C-202/04, per evidenziare come il giudice comunitario abbia ritenuto congruo il sistema tariffario rispetto al principio di libera prestazione dei servizi.<br />
Alla luce di tale rilievo, la Regione ritiene che le norme impugnate violino anche gli artt. 117, primo comma, e 3 Cost.: rispettivamente, per il contrasto con la normativa sopranazionale e per la conseguente irragionevole limitazione che pongono in capo ai professionisti nonché per gli altrettanto irragionevoli vincoli di cui gravano gli ordini professionali.<br />
7. – L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria di replica nella quale espone ulteriori argomentazioni a difesa delle norme censurate.<br />
Preliminarmente, la parte resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso promosso dalla Regione Siciliana (reg. ric. n. 104 del 2006), «per insussistenza <i>ab origine</i> della materia del contendere»; a suo dire, infatti, le norme impugnate non si applicherebbero alle Regioni speciali in virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 1-<i>bis</i>, del decreto-legge n. 223 del 2006, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 248 del 2006.<br />
Sulla premessa che l’intervento di cui al decreto-legge n. 223 del 2006 debba essere ricondotto alla materia della «tutela della concorrenza», di potestà esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost., la difesa erariale evidenzia come rispetto a taluni ambiti professionali ed a specifiche tipologie di prestazioni di servizi, volte all’assistenza e alla garanzia in materia di diritti civili e sociali (la professione di medico e di avvocato), subentri anche il profilo della garanzia dei livelli essenziali, anch’esso di spettanza esclusiva statale.<br />
La difesa erariale ricorda, poi, che la Corte costituzionale ha riconosciuto da tempo l’esistenza di alcune materie di competenza esclusiva statale di tipo trasversale, quali appunto la tutela della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, le quali enunciano finalità, piuttosto che circoscrivere un determinato settore dell’ordinamento, e, proprio in quanto espressione di valori e obiettivi generali, presentano un’attitudine ad interferire con ambiti materiali affidati alla potestà legislativa regionale. In particolare, osserva il resistente, dalla sentenza n. 14 del 2004 in poi la Corte ha riconosciuto allo Stato la potestà di intervenire direttamente sul mercato, a tutela della concorrenza, alla condizione che gli strumenti prescelti abbiano una dimensione macroeconomica, mentre al di sotto di tale limite gli interventi di politica economica spettano alle Regioni. Le misure adottate dal decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, rientrano, secondo la difesa erariale, in questo ambito materiale, in quanto rispondono all’esigenza di «liberalizzazione dei mercati» e di «apertura alla concorrenza».<br />
L’Avvocatura generale rileva che quanto detto vale con specifico riferimento all’intervento statale nel settore delle professioni, nel quale la normativa impugnata è finalizzata all’apertura del mercato alla libera concorrenza e nel contempo, rispetto ad alcune prestazioni professionali, alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.<br />
In materia di professioni, inoltre, è riservata allo Stato la determinazione dei principi generali, allo scopo evidente di garantire l’unità dell’ordinamento giuridico, mentre alle Regioni è affidata «la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale» (sentenza n. 153 del 2006).<br />
Le disposizioni censurate, infine, a parere della difesa erariale, non presentano i caratteri della normativa di dettaglio, come sostenuto dalle Regioni ricorrenti, in quanto si limitano a definire principi di ordine generale in materia di abolizione di tariffe minime, pattuizioni di compensi professionali, pubblicità di titoli, specializzazioni e servizio offerto anche in forma associata. Si tratterebbe, in definitiva, di statuizioni di principio che necessariamente debbono essere adottate a livello statale, a garanzia dell’unità dell’ordinamento giuridico, nell’ambito del quale alle Regioni è riservata la produzione di norme attuative e di dettaglio.<br />
In particolare, secondo la difesa dello Stato, la regolamentazione dettata ai commi 2-<i>bis</i> e 3 dell’art. 2 attiene chiaramente alla disciplina del contratto d’opera professionale, o comunque interviene sulle forme negoziali di esercizio delle professioni, e quindi trova il proprio fondamento nella competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.<br />
<i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>1. – La Regione Veneto e la Regione Siciliana hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), e, tra queste, dell’art. 2, nel testo originario ed in quello risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.<br />
2. – Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, vengono in esame in questa sede le questioni relative all’art. 2.<br />
I giudizi possono essere riuniti e decisi con un’unica sentenza per la coincidenza dell’oggetto delle singole questioni e del parametro evocato.<br />
3. – Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità delle questioni relative all’art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, per violazione degli artt. 3, 114, 117, primo comma, e 120 Cost., sollevate dalla Regione Siciliana nella memoria integrativa depositata in prossimità dell’udienza pubblica. Tali censure, infatti, sono state formulate per la prima volta nella memoria sopra citata, risultando pertanto inammissibili perché tardivamente proposte (da ultimo, sentenza n. 246 del 2006).<br />
4. – Non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità, sollevata dall’Avvocatura dello Stato, delle questioni, promosse dalla Regione Veneto con il ric. n. 96 del 2006, riguardanti le norme del decreto-legge successivamente modificate dalla legge di conversione. Secondo la difesa erariale, la conversione del decreto in legge avrebbe determinato l’«inammissibilità sopravvenuta» delle suddette questioni o la «cessazione della materia del contendere». A prescindere dalla genericità dell’eccezione, che non indica le norme modificate e l’entità delle relative modifiche, questa Corte ritiene debbano considerarsi assorbite le censure al testo originario di un decreto-legge quando le stesse vengano rivolte alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione, nell’ipotesi che vi sia identità testuale tra di esse (sentenza n. 417 del 2005). <br />
Nella fattispecie, le disposizioni contenute nella legge di conversione apportano al testo originario alcune varianti stilistiche ed aggiungono allo stesso nuove determinazioni normative, che lo integrano e lo specificano, senza alterarne la sostanza prescrittiva. Ne segue che le questioni sollevate nei confronti delle norme originarie del decreto-legge si attagliano anche alle norme corrispondenti della legge di conversione.<br />
5. – La Regione Siciliana censura le norme impugnate per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., senza fornire alcuna motivazione sull’applicabilità di tale disposizione costituzionale ad una Regione a statuto speciale come la Sicilia. Tuttavia, in considerazione dell’assenza nello statuto siciliano della materia «professioni», si deve ritenere implicita l’operatività dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che rende utilizzabile nel presente giudizio il parametro costituzionale evocato dalla ricorrente.<br />
Si deve inoltre disattendere l’eccezione della difesa erariale circa l’inammissibilità del ricorso della Regione Siciliana, fondata sulla presunta inapplicabilità della normativa impugnata ad una Regione a statuto speciale, per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 1-<i>bis</i> dell’art. 1 del decreto-legge n. 223 del 2006, introdotto dalla legge di conversione n. 248 del 2006. Tale clausola, per la sua genericità e per il suo riferirsi ad una serie eterogenea di disposizioni comprese nello stesso atto legislativo, non è idonea ad escludere il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme oggetto di impugnazione, ritenute dalla Regione ricorrente pienamente applicabili nel proprio territorio (<i>ex plurimis</i>, tra le più recenti, sentenze n. 179, n. 165 e n. 162 del 2007).<br />
6. – La questione di legittimità costituzionale della lettera <i>a</i>) del comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo originario ed in quello modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, non è fondata.<br />
6.1. – La norma sopra richiamata, nell’abrogare le disposizioni che prevedono «l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti», tende a stimolare una maggiore concorrenzialità nell’ambito delle attività libero-professionali e intellettuali, offrendo all’utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, con la nuova normativa, sia per i costi che per le modalità di determinazione dei compensi.<br />
Essa, pertanto, attiene alla materia «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost.<br />
6.2. – Pur se il presente giudizio concerne in modo esclusivo la presunta lesione di competenze costituzionalmente garantite delle Regioni, giova notare che la conclusione di cui al paragrafo precedente trova conferma in sede comunitaria.<br />
Con particolare riferimento alle restrizioni alla concorrenza nel settore delle professioni, si deve, infatti, segnalare la Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali presentata dalla Commissione il 9 febbraio 2004 [Com(2004)83]. Il 5 settembre 2005, la Commissione ha presentato il seguito della suddetta Relazione [Com(2005)405], in cui si giunge alla conclusione, tra l’altro, che gli Stati membri dovrebbero avviare un processo di revisione delle restrizioni esistenti, con riferimento sia alle tariffe fisse, sia alle limitazioni di pubblicità.<br />
In esito a tale relazione, il Parlamento europeo, il 12 ottobre 2006, ha approvato una risoluzione con la quale, tra l’altro, si invita la Commissione ad approfondire l’analisi delle differenze esistenti – in riferimento all’apertura del mercato – tra le diverse categorie professionali di ciascuno Stato membro, e, sul presupposto che l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime e il divieto di pattuire compensi legati al risultato raggiunto potrebbero costituire un ostacolo alla qualità dei servizi e alla concorrenza, si invitano gli Stati membri ad adottare misure meno restrittive e più adeguate rispetto ai principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.<br />
Con specifico riguardo alle professioni legali ed all’interesse generale al funzionamento dei sistemi giuridici, il Parlamento europeo ha adottato, il 23 marzo 2006, una risoluzione, nella quale si riconosce che «le tabelle degli onorari o altre tariffe obbligatorie» non violano gli artt. 10 e 81 del Trattato, purché la loro adozione sia giustificata dal perseguimento di un legittimo interesse pubblico.<br />
Il medesimo orientamento emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Quest’ultima, nella sentenza 5 dicembre 2006 (cause riunite Cipolla C-94/2004, Capodarte e Macrino, C-202/2004), ha statuito che «il divieto di derogare convenzionalmente ai minimi tariffari, come previsto dalla legislazione italiana, può rendere più difficile l’accesso degli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana al mercato italiano dei servizi legali, ed è in grado quindi di ostacolare l’esercizio delle loro attività di prestazione di servizi in quest’ultimo Stato membro. Tale divieto si rivela pertanto una restrizione ai sensi dell’art. 49 CE». <br />
6.3. – Una volta chiarita l’appartenenza delle norme censurate alla materia «tutela della concorrenza», diventa superfluo soffermarsi sul quesito se le stesse abbiano carattere di principio o configurino una disciplina di dettaglio. Questa Corte ha già precisato che le competenze esclusive statali, che si presentino come trasversali, «incidono naturalmente, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse possano definirsi propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano» (sentenza n. 80 del 2006). Anche una disposizione particolare e specifica, purché orientata alla tutela della concorrenza, si pone come legittima esplicazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato <i>in subiecta materia</i>. Se si ritenessero legittime le norme a tutela della concorrenza – o riguardanti altra materia di potestà legislativa esclusiva – a condizione che le stesse abbiano un carattere generale o di principio, si finirebbe con il confondere il secondo e il terzo comma dell’art. 117 Cost., ispirati viceversa ad un diverso criterio sistematico di riparto delle competenze. Ciò è ancor più evidente in materie, come la «tutela della concorrenza» o la «tutela dell’ambiente», contrassegnate più che da una omogeneità degli oggetti delle diverse discipline, dalla forza unificante della loro funzionalizzazione finalistica, con i limiti oggettivi di proporzionalità ed adeguatezza, più volte indicati da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 430 e n. 401 del 2007).<br />
Una illegittima invasione della sfera di competenza legislativa costituzionalmente garantita alle Regioni, frutto di eventuale dilatazione oltre misura dell’interpretazione delle materie trasversali, può essere evitata non – come prospettato dalle ricorrenti – tramite la distinzione tra norme di principio e norme di dettaglio, ma con la rigorosa verifica della effettiva funzionalità delle norme statali alla tutela della concorrenza. Quest’ultima infatti, per sua natura, non può tollerare differenziazioni territoriali, che finirebbero per limitare, o addirittura neutralizzare, gli effetti delle norme di garanzia.<br />
Come si è visto prima, le due norme di cui alla lettera <i>a</i>) del comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006 possono essere entrambe ricondotte alla materia in questione e quindi sono esenti dalle censure avanzate dalle ricorrenti.<br />
7. – La questione relativa alla lettera <i>b</i>) del comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo originario ed in quello sostituito dalla legge di conversione n. 248 del 2006, non è fondata.<br />
7.1. – Anche la possibilità di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i costi complessivi delle prestazioni, garantisce e promuove la concorrenza, purché, a tutela degli utenti – come precisato dalla norma impugnata – il messaggio pubblicitario sia caratterizzato da trasparenza e veridicità, controllate dall’ordine professionale.<br />
Posto quanto sopra, valgono le medesime considerazioni svolte nel paragrafo 6.3, che sorreggono la dichiarazione di infondatezza della questione concernente la norma di cui alla lettera <i>a</i>) dello stesso comma 1, sotto il profilo del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.<br />
8. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera <i>c</i>), del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo originario ed in quello sostituito dalla legge di conversione n. 248 del 2006, non è fondata.<br />
8.1. – La possibilità di creare società di persone o associazioni tra professionisti, volte a fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare, aumenta e diversifica l’offerta sul mercato e consente una maggiore possibilità di scelta a chi ha necessità di avvalersi congiuntamente di determinate prestazioni professionali, anche se eterogenee, indirizzate a realizzare interessi convergenti o connessi. Pertanto, le norme in esame sono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», con le conseguenze di ordine giuridico che sono state in precedenza illustrate. Anche tale norma è quindi esente da censure di legittimità costituzionale sotto il profilo del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.<br />
9. – La questione di legittimità costituzionale del comma 2-<i>bis</i> dell’art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, inserito dalla legge di conversione n. 248 del 2006, non è fondata.<br />
9.1. – La norma ora citata modifica il terzo comma dell’art. 2233 del codice civile, prescrivendo, a pena di nullità, che siano redatti in forma scritta i patti, conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali.<br />
Si tratta, con tutta evidenza, di una norma che attiene al contratto di prestazione d’opera professionale degli avvocati, rientrante come tale nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost.<br />
10. – La questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, rimasto invariato a seguito della conversione in legge, non è fondata.<br />
Il suddetto comma 3 prevede l’adeguamento delle disposizioni deontologiche e dei codici di autodisciplina a quanto stabilito dal comma 1 dello stesso art. 2 e, in caso di mancato adeguamento, la nullità delle norme in contrasto con lo stesso comma 1. La norma di cui al comma 3 si presenta, dunque, come strettamente consequenziale a quelle di cui al comma 1, per le quali si è ritenuto che le relative questioni non siano fondate, in quanto incidenti su un ambito materiale di competenza esclusiva dello Stato (la «tutela della concorrenza»). Deve, pertanto, ritenersi che valgano le medesime considerazioni svolte a sostegno della dichiarazione di infondatezza delle altre questioni concernenti l’art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006 sotto il profilo del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>riservata a separate pronunce la decisione sulle impugnazioni delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Siciliana con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
riuniti i giudizi,<br />
<i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 248 del 2006, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 114, 117, primo comma, e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
<i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo originario ed in quello risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 248 del 2006, promosse dalla Regione Veneto e dalla Regione Siciliana, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.<br />
F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Gaetano SILVESTRI, Redattore<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2007-n-443/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.443</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2007-n-451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2007-n-451/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2007-n-451/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.451</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Gallo sull&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23: il legislatore regionale avrebbe esercitato una potestà normativa che non gli compete 1. Imposte e tasse &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; Art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2007-n-451/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2007-n-451/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Gallo</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23: il legislatore regionale avrebbe esercitato una potestà normativa che non gli compete</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Imposte e tasse &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; Art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), in relazione all’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni Imposte e tasse &#8211; Norme della Regione Emilia-Romagna in materia di tassa automobilistica – Agevolazioni fiscali – Ricorso proposto dal Presidente del Consiglo dei Ministri – Asserita violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, in relazione all’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni – Illegittimità parziale;																																																																																												</p>
<p>2.	Ambiente e territorio &#8211; Inquinamento del territorio &#8211; Art. 6, comma 1, della medesima legge regionale &#8211; Rifiuti &#8211; Termine di decadenza &#8211; Ricorso proposto dal Presidente del Consiglo dei Ministri – Asserita violazione degli artt. 3, 117 e 119 Cost. – Cessata materia del contendere.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È costituzionalmente illegittimo l’art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), in relazione all’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che «rientrano nella classificazione prevista nell’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto»;																																																																																												</p>
<p>2.	È cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della medesima legge regionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere e) e l), e 119 della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b>
</p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
Presidente: Franco BILE; <br />
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE <br />
SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso <br />
QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita<br />
SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 17 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2006.<br />
<i>Visto</i> l’atto di costituzione della Regione Emilia Romagna;<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 20 novembre 2007 il Giudice relatore Franco Gallo;<br />
<i>uditi</i> l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Rosaria Russo Valentini per la Regione Emilia Romagna.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>1. – Con ricorso notificato il 17 febbraio 2006 e depositato il 21 successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale: a) dell’art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), pubblicata nel <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione n. 167 del 22 dicembre 2005, per violazione degli<b> </b>artt. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), e 119 della Costituzione, in relazione all’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni; b) dell’art. 6, comma 1, della medesima legge regionale, per violazione degli<b> </b>artt. 3, 117, secondo comma, lettere <i>e</i>) ed «<i>i</i>)» (<i>recte</i>: <i>l</i>), e 119 Cost.<br />
1.1. – Il ricorrente censura, in primo luogo, il citato art. 5 della citata legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2005, nella parte in cui stabilisce che «rientrano nella classificazione prevista nell’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto».<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri premette, al riguardo, che la tassa automobilistica regionale, in quanto istituita e disciplinata da norme statali (cioè dal menzionato d.P.R. n. 39 del 1959 e successive modificazioni; nonché dall’art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), non costituisce un “tributo proprio” delle Regioni, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e che, pertanto, deve ritenersi a queste precluso modificarne la disciplina sostanziale, se non nei limiti previsti dalla legge statale. Poiché la disposizione regionale impugnata estende a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida l’agevolazione tributaria prevista dalla normativa statale per le sole autovetture aventi la suddetta destinazione (allegato 1, tariffa C, del d.P.R. n. 39 del 1953: «alla tassa […] si applicano le seguenti riduzioni: […] per le autovetture adibite a scuola guida: riduzione del 40 per cento […]»), il legislatore regionale – conclude la difesa erariale – avrebbe esercitato una potestà normativa che non gli compete, in violazione degli evocati parametri costituzionali (artt. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>, 119 Cost.). <br />
1.2. – Il ricorrente censura, in secondo luogo, l’art. 6, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui, aggiungendo un ulteriore comma al comma 1 dell’art. 7-<i>bis</i> della legge della Regione Emilia-Romagna 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), dispone che il termine di decadenza per l’accertamento delle violazioni previste dalla disciplina statale e regionale sul deposito in discarica dei rifiuti solidi decorre, «nel caso in cui venga esercitata l’azione penale», dal «passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale», invece che dalla data di commissione della violazione. <br />
La difesa erariale afferma che la censurata disposizione – nel differire la decorrenza del termine decadenziale per l’accertamento delle violazioni tributarie sino al momento della formazione del giudicato penale – risulterebbe innanzitutto intrinsecamente irrazionale e, pertanto, violerebbe l’art. 3 Cost., sia perché sarebbe applicabile in ogni caso di esercizio dell’azione penale e, quindi, anche nell’ipotesi in cui il procedimento penale non ha ad oggetto gli stessi fatti costitutivi della violazione tributaria ovvero fatti dal cui accertamento dipende quello di detta violazione; sia perché non sarebbe, invece, applicabile allorché la sentenza che definisce il giudizio penale non è suscettibile di “passare in giudicato” (come nell’ipotesi di sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425 del codice di procedura penale); sia, infine, perché esporrebbe ingiustificatamente il contribuente alla potestà sanzionatoria tributaria per un periodo non predeterminato, posto che la pendenza del procedimento penale non sospende i poteri di accertamento e di controllo dell’Amministrazione finanziaria, e che non sussiste alcuna pregiudizialità penale rispetto all’accertamento tributario (dati i limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato penale derivanti dall’art. 654 cod. proc. pen. e dato il costante insegnamento giurisprudenziale che esclude l’automatica estensione degli effetti vincolanti della sentenza penale irrevocabile all’azione accertatrice dell’ufficio tributario: Cass. n. 10945 del 2005 e n. 9109 del 2002).<br />
Con riferimento agli ulteriori parametri evocati (artt. 117, secondo comma, lettere <i>e</i> e <i>l</i>, e 119 Cost.), il Presidente del Consiglio dei ministri premette che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (al pari della tassa automobilistica regionale oggetto della precedente censura), in quanto istituito da una legge statale (art. 3, comma 24, della legge 18 dicembre 1995, n. 549), non costituisce un “tributo proprio” delle Regioni, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e, pertanto, a queste è precluso modificare la disciplina sostanziale del tributo, se non nei limiti previsti dalla legge statale. Su tale premessa, l’Avvocatura dello Stato afferma che l’impugnata disposizione di legge regionale si pone in contrasto sia con i poteri attribuiti dalla legge statale al legislatore regionale in ordine al predetto tributo speciale – perché il comma 34 del citato art. 3 della legge n. 549 del 1995 si limiterebbe a rimettere alle Regioni solo «la regolamentazione degli aspetti gestionali e applicativi della procedura di accertamento» del tributo –; sia con i princípi generali del sistema tributario statale, al quale compete in via esclusiva disciplinare i rapporti tra procedimento amministrativo tributario e processo penale. In particolare, secondo il ricorrente, la violazione degli evocati parametri costituzionali deriverebbe dal contrasto tra l’impugnata disposizione ed il principio generale espresso dalla normativa statale, in base al quale il termine previsto per l’accertamento delle violazioni tributarie opera «indipendentemente ed a prescindere dalla pendenza e tanto piú dall’esito dell’eventualmente coesistente procedimento penale, come tale necessariamente irrilevante ai fini della decorrenza del predetto termine». Il ricorrente afferma che tale principio, desumibile già dall’art. 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (disposizione dettata in tema di termine per l’“irrogazione” delle sanzioni amministrative tributarie), sarebbe stato poi ribadito, in materia di imposte sui redditi e di IVA, dagli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (i quali stabiliscono, rispettivamente, che il provvedimento di accertamento tributario ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza di un procedimento penale e che le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie oggetto di notizia di reato sono comunque irrogate dall’ufficio finanziario).<br />
2. – Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la quale ha concluso per il rigetto della «sollevata questione» di legittimità costituzionale, in quanto «inammissibile ed infondata», precisando, con successive memorie, di chiedere il rigetto della prima questione di legittimità costituzionale e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente alla seconda.<br />
2.1. – Con riguardo alla prima questione, avente ad oggetto la tassa automobilistica regionale, la resistente assume che: a) il disposto dell’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. n. 39 del 1953, invocato dal ricorrente quale norma interposta, va inteso, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che la riduzione della tassa compete non solo alle «autovetture» adibite a scuola guida (come risulterebbe in base alla lettera di detta disposizione), ma anche a tutti gli autoveicoli aventi la medesima destinazione, pena la violazione dell’art. 3 Cost., e ciò perché «ricondurre gli autoveicoli adibiti a scuola guida al medesimo regime impositivo applicabile ai mezzi di trasporto destinati ad attività produttive e commerciali, e correlativamente differenziare l’importo della tassazione solo per le autovetture, significherebbe introdurre nell’ordinamento una inammissibile ed illegittima disparità di trattamento fiscale in danno di operatori economici che svolgono attività oggettivamente diversa»; b) rientra nei poteri delle Regioni (come si desumerebbe anche dall’art. 11, comma 1, della legge n. 212 del 2000, in tema di interpello da parte del contribuente in ordine alla corretta interpretazione di disposizioni tributarie) chiarire la portata applicativa delle disposizioni in materia tributaria, anche attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni dettate dal legislatore statale e intervenire, attraverso atti legislativi e regolamentari, per sanare situazioni di ingiustizia sostanziale e disparità di trattamento derivanti da una irragionevole applicazione di norme di legge statali; c) la norma regionale impugnata, uniformando il trattamento fiscale degli autoveicoli adibiti a scuola guida a quello delle autovetture destinate alla medesima funzione e riconoscendo espressamente una agevolazione tributaria che già necessariamente doveva considerarsi come il portato della lettura ragionevole e costituzionalmente orientata dell’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. n. 39 del 1953, ha «colmato un vuoto legislativo» senza operare alcuna modifica della disciplina del tributo come configurato dal legislatore statale e, pertanto, non eccede dalla competenza legislativa della Regione, quale fissata, in materia di tassa automobilistica regionale, dall’art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997 e dagli artt. 117 e 119 Cost.<br />
2.2. – Con riguardo alla seconda questione, avente ad oggetto il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, la resistente eccepisce l’intervenuta cessazione della materia del contendere, perché la disposizione impugnata è stata abrogata dall’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), pubblicata nel <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione n. 185 del 20 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 21 dicembre 2006.<br />
3. – All’udienza di discussione, la Regione resistente ha prodotto un documento a firma del direttore generale centrale degli affari istituzionali e legislativi della Giunta della Regione Emilia-Romagna, datato 16 novembre 2007, attestante che il censurato art. 6, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2005 «non ha prodotto alcun effetto sui rapporti tributari in essere». Sul punto, la difesa erariale ha dichiarato, nella stessa udienza, che la questione «si può ritenere superata».<br />
<i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia l’illegittimità costituzionale: a) dell’art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), pubblicata nel <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione n. 167 del 22 dicembre 2005, per violazione degli<b> </b>artt. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), e 119 della Costituzione, in relazione all’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni; b) dell’art. 6, comma 1, della medesima legge regionale, per violazione degli<b> </b>artt. 3, 117, secondo comma, lettere <i>e</i>) ed «<i>i</i>)» (<i>recte</i>: <i>l</i>)<i> </i>e 119 Cost. Il ricorrente propone, pertanto, due distinte questioni di legittimità costituzionale, che vanno esaminate separatamente.<br />
2.– La prima questione proposta riguarda l’art. 5 della suddetta legge regionale, il quale, nello stabilire che «rientrano nella classificazione prevista nell’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto», estende a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida l’agevolazione tributaria prevista dal citato allegato 1, tariffa C, del d.P.R. n. 39 del 1953 per le sole autovetture adibite allo stesso scopo. Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, estendendo la suddetta agevolazione a casi non previsti dalla normativa statale, eccederebbe i limiti fissati in materia dal legislatore statale al legislatore regionale, il quale, pertanto, avrebbe esercitato una potestà normativa che non gli compete, cosí incorrendo nella violazione degli evocati parametri costituzionali (artt. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>, e 119 Cost.).<br />
La questione è fondata.<br />
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ripartizione delle competenze legislative concernenti la tassa automobilistica regionale, il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito, oltre che l’attività amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l’applicazione delle sanzioni, non ha tuttavia devoluto a dette Regioni il potere di disciplinare gli altri elementi costitutivi del tributo. In questo quadro normativo, quindi, la tassa automobilistica non può definirsi come “tributo proprio della Regione”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost., dal momento che il gettito della tassa è stato “attribuito” alle Regioni, ma la disciplina di detto tributo non rientra nella competenza legislativa residuale alle stesse riservata dall’art. 117, quarto comma, Cost. Si deve quindi confermare il principio, costantemente affermato da questa Corte, per cui «allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali», ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), della Costituzione (sentenze n. 455 del 2005; n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003).<br />
Sulla base di tale principio sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, perché invasive della esclusiva competenza dello Stato, norme regionali che disponevano esenzioni dalla tassa automobilistica (sentenze n. 455 del 2005 e n. 296 del 2003) o modificavano la disciplina dei termini per l’accertamento del tributo (sentenze numeri 296, 297 e 311 del 2003).<br />
L’impugnato art. 5 della legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2005 prevede per i veicoli adibiti a scuola guida casi di riduzione (nella misura del 40 per cento del tributo) della tassa automobilistica non contemplati dalla norma statale (allegato 1, tariffa C, del d.P.R. n. 39 del 1953). Quest’ultima, infatti, consente di applicare la suddetta agevolazione fiscale solo alle autovetture adibite a scuola guida e cioè ai veicoli a motore, destinati a tale scopo, con almeno quattro ruote e diversi dai motoveicoli, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (art. 54, comma 1, lettera <i>a</i>, del nuovo codice della strada). La norma regionale, invece, estende l’agevolazione a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida, anche se diversi dalle autovetture quali definite dal codice della strada (e quindi, ad esempio, anche agli autobus, agli autoveicoli per trasporto promiscuo, agli autocarri, ai trattori stradali, agli autotreni ed altro). La norma regionale impugnata interviene, dunque, su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.<br />
A tale conclusione la Regione resistente ha obiettato che la norma impugnata avrebbe portata soltanto interpretativa, in quanto si limiterebbe a fornire una doverosa interpretazione <i>secundum Constitutionem</i> della norma statale, la quale, se diversamente interpretata, escluderebbe irragionevolmente, in violazione dell’art. 3 Cost., l’applicazione dell’agevolazione fiscale agli autoveicoli adibiti a scuola guida diversi dalle «autovetture». L’obiezione è, però, infondata, perché la Regione non potrebbe mai eccedere i limiti della propria competenza legislativa intervenendo, con legge interpretativa o innovativa, su una legge statale, neppure adducendo la violazione, da parte di detta legge statale, di norme costituzionali (nella specie, addirittura diverse da quelle che regolano l’attribuzione della competenza legislativa dello Stato e delle Regioni).<br />
3. – La seconda questione ha ad oggetto l’art. 6, comma 1, della citata legge regionale n. 23 del 2005, il quale, aggiungendo il comma 1-<i>bis</i> all’art. 7-<i>bis</i> della legge della Regione Emilia-Romagna 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), dispone che il termine di decadenza per l’accertamento delle violazioni previste dalla disciplina statale e regionale sul deposito in discarica dei rifiuti solidi decorre, «nel caso in cui venga esercitata l’azione penale», dal «passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale», invece che dalla data di commissione della violazione.<br />
Al riguardo, va però rilevato che sono venute meno le ragioni della controversia.<br />
Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, la disposizione impugnata è stata abrogata dall’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), pubblicata nel <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione n. 185 del 20 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 21 dicembre 2006. La Regione resistente, con documento prodotto in udienza e datato 16 novembre 2007, ha inoltre precisato che la medesima disposizione censurata, «sin dal momento della sua entrata in vigore e fino al momento della sua abrogazione, non ha prodotto alcun effetto sui rapporti tributari in essere». Poiché la stessa difesa erariale ha affermato in udienza che, a séguito di tali dichiarazioni della resistente, la questione «si può ritenere superata», deve constatarsi che è venuto meno l’interesse del ricorrente a coltivare il ricorso e pertanto, in accoglimento della richiesta della Regione e in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere (<i>ex plurimis</i>, sentenza n. 289 del 2007; ordinanza n. 41 del 2007).<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), in relazione all’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che «rientrano nella classificazione prevista nell’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto»;<br />
<i>dichiara</i> cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della medesima legge regionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere <i>e</i>) e <i>l</i>), e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.<br />
F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Franco GALLO, Redattore<br />
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.4375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-4375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Aldo Ravalli &#8211; Presidente, Enrico d&#8217;Arpe &#8211; Estensore.Japigia Service s.a.s. (avv. N. Massari) c.Comune di Manduria (avv. N.K. Fusco),PRO.GEST. 3000 (n.c.). sulla sufficienza di una sola copia del documento di riconoscimento in caso di sottoscrizione da parte di una sola persona delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dal</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-4375/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.4375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli &#8211; Presidente, Enrico d&#8217;Arpe &#8211; Estensore.Japigia Service s.a.s. (avv. N. Massari) c.Comune di Manduria (avv. N.K. Fusco),PRO.GEST. 3000 (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla sufficienza di una sola copia del documento di riconoscimento in caso di sottoscrizione da parte di una sola persona delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dal bando di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Bando di gara – Più dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà – Sottoscrizione da parte di una sola persona – Un solo documento di riconoscimento – E’ sufficiente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui le varie dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dal bando di gara vengano sottoscritte da una sola persona (in rappresentanza della Ditta concorrente) ed allegate in un unico plico, non è razionale pretendere l’esibizione di più copie del documento di riconoscimento (di cui agli artt. 38 e 47, d.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445), essendo sufficiente una sola copia del predetto documento ai fini dell’identificazione del sottoscrittore; pertanto, in sede di gara pubblica, più dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere validamente accompagnate da una sola copia del documento di identità del sottoscrittore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sufficienza di una sola copia del documento di riconoscimento in caso di sottoscrizione da parte di una sola persona delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dal bando di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 4375/2007 	Reg.Dec.<br />	<br />
N. 524  Reg.Ric.<br />
ANNO 2007</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione di Lecce &#8211; Prima Sezione</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati: Aldo Ravalli	Presidente; Enrico d’Arpe	Componente est.; Massimiliano Balloriani	Componente 																																																																																										</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 524/2007 presentato dalla<br />
<b>S.a.s. Japigia Service di Durante Simona</b>, in persona del suo amministratore e legale rappresentante Sig.ra Simona Durante, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Nicola Massari ed elettivamente domiciliata in Lecce, Via Zanardelli n° 7, presso lo Studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Manduria</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Nellina Katia Fusco,</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>S.r.l. PRO.GEST. 3000</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, controinteressata, non costituita in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	della determina n° 132 del 23 Febbraio 2007 del Responsabile del Servizio Commercio (Settore Attività Produttive – VI Ripartizione) del Comune di Manduria, di aggiudicazione definitiva del servizio di allestimento e gestione della “267^ Fiera Pessima”;<br />	<br />
&#8211;	del verbale di gara del 13 Febbraio 2007 (allegato alla determina n° 132/2007);<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto e provvedimento comunque lesivo.<br />
&#8211;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 19 Dicembre 2007 il Relatore Cons. Dr. Enrico d&#8217;Arpe; e uditi, altresì, l&#8217;Avv. Nicola Massari per la Società ricorrente e l&#8217;Avv. Nellina Katia Fusco per l&#8217;Amministrazione Comunale resistente. <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Società ricorrente espone:<br />
&#8211;	di avere partecipato alla gara (informale) indetta dal Comune di Manduria per l’affidamento del servizio di allestimento e gestione della “267^ Fiera Pessima”, assieme ad altre due Società offerenti (la S.r.l. PRO.GEST. 3000 e la S.a.s. ITALFIERE);<br />	<br />
&#8211;	che la Commissione esaminatrice si riuniva il 13 Febbraio 2007 ed escludeva la S.a.s. ITALFIERE (perché riteneva incompleta la documentazione prodotta dalla stessa), nel mentre ammetteva alla gara la S.r.l. PRO.GEST. 3000 e la Società odierna ricorrente (sia pure con riserva di “una verifica più approfondita”);<br />	<br />
&#8211;	che, successivamente, la Commissione di gara tornava a decidere a porte chiuse ed escludeva anche la S.a.s. Japigia Service (con la motivazione che “dalla documentazione prodotta è stato rilevato che le distinte dichiarazioni di cui al titolo II, capo I punto 1, e la dichiarazione di cui al titolo II lettera b sono state rese senza aver allegato, rispettivamente ad esse, fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore ed altresì che non è stata prodotta l’attestazione obbligatoria della presa visione dei luoghi prevista dal punto 17, pagina 4, del bando di gara”), assegnando provvisoriamente la gara di che trattasi alla S.r.l. PRO.GEST. 3000 (unica Ditta ammessa, che ha offerto il ribasso percentuale dell’11% sull’importo a base d’asta di € 40.000,00);<br />	<br />
&#8211;	che è risultata inutile la nota inviata dall’Avv. Marseglia (per conto della S.a.s. Japigia Service) con cui segnalava che, invece, la S.r.l. PRO.GEST. 3000 avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, perché aveva in corso pendenze economiche con il Comune di Manduria, per non avere pagato la T.O.S.A.P. dovuta per l’anno precedente.<br />	<br />
La ricorrente, ritenendo illegittimi i provvedimenti indicati in epigrafe, li ha impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando il seguente articolato motivo di gravame.<br />
1) Violazione di legge ed eccesso di potere: sostenendo sotto vari profili la manifesta illegittimità sia della decisione di escludere dalla gara de qua la S.a.s. Japigia Service, sia della determinazione di aggiudicare la gara stessa alla Società controinteressata.<br />
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, la Società ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.<br />
Si è costitutio in giudizio il Comune di Manduria, depositando una memoria difensiva con la quale ha replicato puntualmente alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.<br />
Non si è cosituita in giudizio la Società controinteressata.<br />
Con ordinanza n° 1091 del 9 Novembre 2007, la Sezione, accordato alla parte ricorrente il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, le ha ordinato di procedere alla rituale notificazione del ricorso alla controinteressata S.r.l. PRO.GEST. 3000, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. <br />
Alla pubblica udienza del 19 Dicembre 2007, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come illustrato in narrativa, la Società ricorrente – che ha partecipato (assieme ad altre due società offerenti) alla gara informale indetta (ex art. 30 Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163) dal Comune di Manduria per l’affidamento in concessione del servizio di allestimento e gestione della 267^ edizione della “Fiera Pessima” (tenutasi dal 7 al 12 Marzo 2007, presso l’area comunale del mercato settimanale alla località “Giardinello”) – impugna la determinazione n° 132 del 23 Febbraio 2007 del Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Manduria di aggiudicazione definitiva del servizio di “allestimento e gestione della 267^ Fiera Pessima” alla controinteressata S.r.l. PRO.GEST. 3000, nonché il verbale di gara del 13 Febbraio 2007 (contenente l’esclusione dalla gara della Società ricorrente e l’aggiudicazione provvisoria in favore della Società controinteressata) approvato con la predetta determina.<br />
In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che la parte ricorrente ha provveduto ritualmente a notificare alla controinteressata S.r.l. PRO.GEST. 3000, entro il termine perentorio assegnatole con l’ordinanza di questa Sezione n° 1091/2007, il ricorso introduttivo del presente giudizio. <br />
Sempre preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del gravame per allegata carenza di interesse a ricorrere sollevata dalla difesa del Comune di Manduria.<br />
Il Collegio osserva in proposito, da un lato, che l’asserita mancanza in capo alla Società ricorrente del requisito di partecipazione (autodichiarato da quest’ultima) concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi non è stata rilevata dalla commissione di gara e, dall’altro, che la decisione sul punto della stazione appaltante non è stata contestata con la proposizione di ricorso incidentale. <br />
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.<br />
Il Tribunale ritiene pienamente fondata l’impugnazione della determina di aggiudicazione definitiva della concessione di servizi in questione e del relativo verbale di gara in ragione, vuoi, dell’illegittimità della esclusione dalla gara informale disposta dalla stazione appaltante in danno della Società ricorrente, vuoi, dell’illegittimità dell’ammissione alla gara stessa della Società controinteressata (unica Ditta rimasta in gara), risultata aggiudicataria del servizio di allestimento e gestione della 267^ edizione della “Fiera Pessima” di Manduria.<br />
In primo luogo, per quanto attiene l’esclusione della ricorrente, sottolineato che il bando di gara (“lex specialis”), al punto 4.1 del Capo I del Titolo II, – contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento gravato – si limita a prevedere che le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti in capo alle Ditte concorrenti “sono rilasciate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 e ss.mm., in carta libera, con sottoscrizione autenticata ovvero, in alternativa, allegando fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; esse (dichiarazioni) devono riguardare specificamente, a pena di esclusione, i singoli punti indicati” (ai numeri 1 e 2 del presente capo), il Tribunale osserva che allorquando (come nel caso di specie) le varie dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dal bando vengano sottoscritte da una sola persona (in rappresentanza della Ditta concorrente) ed allegate in un unico plico, non è razionale pretendere l’esibizione di più copie del documento di riconoscimento (di cui agli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445), essendo sufficiente una sola copia del predetto documento ai fini dell’identificazione del sottoscrittore.<br />
In altri termini, in sede di gara pubblica, più dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere validamente accompagnate da una sola copia del documento di identità del sottoscrittore (in tal senso: T.A.R. Sicilia, Catania, IV Sezione, 4 Novembre 2005 n° 2013; T.A.R. Molise, 10 Giugno 2005 n° 730). <br />
Inoltre, si rileva che il punto 3.2 del Capo I del Titolo II richiede al concorrente – a pena di esclusione dalla gara – la produzione della dichiarazione di essersi recati sul luogo e non, invece, della corrispondente attestazione contemplata dal punto 17 del Titolo I del bando (peraltro, già in possesso del Comune di Manduria che l’ha redatta).<br />
Anche l’ammissione alla gara in questione delle Società controinteressata è patentemente illegittima, risultando “per tabulas” la non veridicità della dichiarazione presentata dal legale rappresentante di quest’ultima “di non avere nei confronti del Comune appaltante alcuna pendenza di carattere amministrativo o finanziario per precedenti servizi effettuati” (dichiarazione prescritta dal punto 1.1 lettera “g” del Capo I del Titolo II e sanzionata con l’esclusione, per l’ipotesi di non veridicità, dal punto 2 lettera “a” del Titolo V del bando).<br />
Infatti, emerge inequivocabilmente dagli atti di causa che alla data del 13 Febbraio 2007 – termine ultimo fissato dal bando per la presentazione dell’offerta e dei documenti – la PRO.GEST. 3000 S.r.l. non aveva ancora saldato il debito esistente nei confronti del Comune di Manduria (in solido con gli espositori della precedente edizione della “Fiera Pessima” dell’anno 2006) costituito dalla sanzione pecuniaria dovuta per il ritardato pagamento della T.O.S.A.P. e dai relativi interessi di mora ed oneri vari (non risultando esistente alcuna limitazione della responsabilità solidale contrattualmente assunta dalla Ditta appaltatrice del servizio nell’anno 2006 all’importo della sola tassa principale evasa).<br />
Appare di evidenza solare che l’esistenza di tale posizione debitoria della Società controinteressata concreta una “pendenza di carattere finanziario nei confronti del Comune appaltante per precedenti servizi effettuati”.  <br />
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere accolto.<br />
Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore della Società ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 19 Dicembre 2007.<br />
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 21 dicembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-4375/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.4375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.4641</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-21-12-2007-n-4641/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Mozzarelli, Rel. Di BenedettoAz. Ag. Zanetti Gaetano ed Enrico (Avv. C. Salvalaggio) c.Provincia di Piacenza (Avv. G.P. Cremonini);A.G.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (n.c.) sui presupposti per la configurazione del contratto di soccida costituito al fine di evitare il prelievo supplementare per le quote latte e sull&#8217;assenza dell&#8217;onere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-21-12-2007-n-4641/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.4641</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-21-12-2007-n-4641/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.4641</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mozzarelli, Rel. Di Benedetto<br />Az. Ag. Zanetti Gaetano ed Enrico (Avv. C. Salvalaggio)	c.Provincia di Piacenza (Avv. G.P. Cremonini);A.G.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la configurazione del contratto di soccida costituito al fine di evitare il prelievo supplementare per le quote latte e sull&#8217;assenza dell&#8217;onere di avviso di avvio del procedimento antecedente al sopralluogo presso l&#8217;azienda sottoposta a verifica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Unione europea – Corte di Giustizia CE – Sentenze &#8211; Efficacia vincolante erga omnes – Sussiste																																																																																												</p>
<p>2. Unione europea – Prelievo supplementare quote latte – Imposizione – Soccida – Carenza dei presupposti – Legittimità</p>
<p>3. Unione europea – Contingentamento quote latte – Elusione della normativa &#8211; Contratto di soccida  &#8211; Presupposti – Carenza –Sussiste<br />
4. Procedimento amministrativo – Avvio del procedimento – Contingentamento quote latte – Sopralluogo – Avviso preventivo &#8211; Onere – Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sussiste l’efficacia vincolante dell’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, per tutte le autorità giurisdizionali ed amministrative, comprese le Province e le Regioni, anche ultra partes. Pertanto, tutte le sentenze della Corte, sia pregiudiziali, ai sensi dell’art. 177 del Trattato, sia quelle emesse in sede contenziosa, ai sensi dell’art. 169 del Trattato stesso, hanno efficacia erga omnes, non potendo il giudice interno discostarsene. 																																																																																												</p>
<p>2.	E’ legittimo il provvedimento con cui la Direzione del servizio agricoltura della Provincia imponga ad un’azienda il pagamento di una somma a titolo di prelievo supplementare per la produzione di latte attribuita all’azienda stessa, a seguito del mancato riconoscimento dei contratti di soccida posti in essere con altra ditta. Infatti, ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte, si attribuisce la qualità di produttore all’affittuario di azienda o al soccidante, unicamente quando i capi di bestiame siano separati e non confusi, quando i prodotti vengano immagazzinati, consegnati separatamente e contabilizzati separatamente e quando sia adottato ogni altro accorgimento idoneo a dimostrare (rendendo possibili gli opportuni controlli) l’avvenuta ripartizione inequivoca dei quantitativi di latte prodotti in un’azienda fra i diversi produttori, mentre, in assenza delle suddette condizioni, le unità di produzione non possono essere considerate distinte ed il latte consegnato da un soggetto (proprietario o soccidario) all’altro (affittuario o soccidante) per essere trasformato, non può essere imputabile alla quota “consegna”, esente dal prelievo supplementare.																																																																																												</p>
<p>3.	Quando un contratto di soccida, in contrasto con la normativa comunitaria, non preveda alcun trasferimento fisico del bestiame da un’azienda all’altra, ovvero non preveda la costituzione di una nuova impresa collettiva amministrata dal soccidante ed avente autonoma soggettività giuridica, è in esso ravvisabile un carattere elusivo della disciplina comunitaria in materia di superprelievo ed ancorché tale contratto possa essere valido tra le parti private, esso tuttavia non è opponibile all’Amministrazione, essendo, infatti, finalizzato all’applicazione distorsiva del regime delle quote latte, ovvero all’elusione del pagamento del prelievo supplementare.																																																																																												</p>
<p>4.	Non sussiste, nelle procedure di verifica del rispetto delle quote latte, l’obbligo dell’avviso di avvio del procedimento antecedente al sopralluogo presso l’azienda sottoposta a verifica, in quanto l’applicazione del prelievo supplementare costituisce un’attività vincolata e pertanto, un’eventuale violazione degli articoli 7 ed 8 della L.n. 241/90, non potrebbe comportare in ogni caso l’annullamento dell’atto. Infatti, l’adempimento in questione, non è necessario in riferimento ad un’attività vincolata, come nella specie, in quanto la partecipazione al procedimento da parte dell’interessato, non potrebbe comunque comportare l’adozione di un diverso provvedimento sanzionatoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti per la configurazione del contratto di soccida costituito al fine di evitare il prelievo supplementare per le quote latte e sull&#8217;assenza dell&#8217;onere di avviso di avvio del procedimento antecedente al sopralluogo presso l&#8217;azienda sottoposta a verifica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A    I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>1732/2001 REG.RIC.<br />
N. 4641   REG. SENT<br />
ANNO 2007</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>composto dai Signori: Dott. Giancarlo Mozzarelli 	Presidente; Dott. Bruno Lelli                                Consigliere; Dott. Ugo Di Benedetto	Consigliere Rel.Est.																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso N. 1732/2001 proposto da</p>
<p> <b>Az. Ag. Zanetti Gaetano ed Enrico</b>, rappresentata e difesa dagli Avv. Catia Salvalaggio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Bruno Barbieri, in Bologna, via Lemonia n. 21;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Provincia di Piacenza</b>, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Gian Patrizio Cremonini, ed elettivamente domiciliata in Bologna, presso il suo studio, galleria Falcone e Borsellino, n. 2;</p>
<p align=center>e contro</p>
<p><b>A.G.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>e con l’intervento ad opponendum</p>
<p>della <b>Regione Emilia-Romagna</b>, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Facinelli ed elettivamente domiciliata in Bologna, presso il suo studio, galleria Falcone e Borsellino, n. 2;</p>
<p>per l’annullamento<br />
-del provvedimento prot. n. 62185 del 23/8/2001 con il quale la Direzione del servizio agricoltura della Provincia di Piacenza intimava alla ricorrente il pagamento di una somma di £ 97.226.595, a titolo di prelievo supplementare per produzione di latte a<br />
-di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale intimata;<br />
Visto l’intervento in giudizio della Regione Emilia &#8211; Romagna;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi all’udienza del 29 novembre 2007 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. La ricorrente è una società che opera nel campo dell’allevamento dei bovini e della produzione del latte.<br />
A seguito dell’entrata in vigore della normativa che ha disposto il contingentamento della produzione del latte, riferisce di aver venduto alla società Cesia s. p. a. alcuni capi di bestiame e di avere stipulato anche un contratto di soccida per la durata di due anni poi rinnovabile tacitamente di anno in anno.</p>
<p>2. La Direzione del servizio agricoltura della Provincia di Piacenza intimava alla ricorrente il pagamento della somma in epigrafe indicata, a titolo di prelievo supplementare per produzione di latte attribuite all’azienda stessa, a seguito del mancato riconoscimento dei contratti di soccida posti in essere con la ditta C.E.S.I.A. S.p.A..<br />
Avverso detto provvedimento la società presentava ricorso al T.A.R. deducendone l’illegittimità sotto vari profili.<br />
Si costituiva in giudizio la Provincia di Piacenza che controdeduceva alle avverse doglianze e concludeva per il rigetto del ricorso.<br />
Interveniva in giudizio ad opponendum anche la Regione Emilia &#8211; Romagna che concludeva per il rigetto del ricorso.<br />
Non si costituiva in giudizio l’A.G.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.<br />
L’istanza cautelare veniva respinta e la causa veniva trattenuta in decisone all’odierna udienza.</p>
<p>3. In linea di diritto, per quanto concerne la normativa vigente al momento dell’emanazione dell’atto impugnato, va osservato che i diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino ed i suoi derivati furono introdotti dal regolamento CEE n. 856-84 del 31 marzo 1984 al fine di riequilibrare tale settore di mercato, nel quale ormai da tempo si registrava un crescente squilibrio tra offerta e domanda che aveva causato l&#8217;accumularsi di rilevanti eccedenze produttive, i cui oneri di smaltimento incidevano gravemente sul bilancio della Comunità. Si era così pervenuti alla fissazione, a livello comunitario, di una &#8220;quantità globale garantita&#8221;, suddivisa tra i singoli Stati membri &#8220;in funzione dei quantitativi consegnati sul loro territorio&#8221; in un periodo compreso tra il 1981 e il 1983 e da essi ulteriormente ripartita al loro interno mediante l&#8217;assegnazione, ai singoli produttori, di quote (i c.d. quantitativi individuali di riferimento), il cui superamento avrebbe comportato, per tali soggetti, il pagamento di una somma, fissata inizialmente in misura corrispondente, a seconda dei casi, al 75%, ovvero al 100%, del prezzo indicativo del latte (art. 1, primo paragrafo, Reg. CEE 857-84 del 31 marzo 1984).<br />
Tale disciplina venne successivamente modificata e integrata dal Regolamento CEE 3950-92 del 28 dicembre 1992, prevedendo in particolare: che l&#8217;entità dei diritti di prelievo fosse aumentata al 115% del prezzo indicativo del latte (art. 1, Reg. CEE 3950-92); che, &#8220;a seconda della decisione dello Stato membro&#8221;, il contributo dei singoli produttori al pagamento del prelievo dovuto sarebbe stato determinato previa &#8220;compensazione&#8221; delle quote prodotte in eccesso rispetto ai quantitativi assegnati con quelle non utilizzate da altri produttori (art. 2, primo comma, secondo alinea, Reg., ult. cit.).</p>
<p>3.1. La disciplina vigente al momento dell’adozione degli atti impugnati, anche se poi essa è stata superata dalla successiva normativa intrdotta con il d.l. 28 marzo 2003 n. 49 ( che non rileva nel caso di specie ) si fonda sui seguenti punti fondamentali:<br />
a) la differenziazione tra quote in vendite dirette e quote in consegna;<br />
b) la circostanza che nelle vendite dirette le aziende producono e vendono al consumatore finale, lo Stato attribuisce il quantitativo di riferimento al produttore ( nel sistema A, prescelto in Italia, altrimenti – sistema B – il quantitativo è attribuito all’acquirente trasformatore ) e, qualora il quantitativo venga superato, il produttore versa direttamente all’ente designato dallo Stato l’importo del prelievo;<br />
c) la circostanza per cui già con le vendite in consegna si attua un meccanismo di controllo, della corrispondenza fra quote assegnate e quote prodotte, assegnando al primo acquirente il compito di verificare la suddetta coincidenza, oltre il compito di applicare il prelievo;<br />
d) l’individuazione del primo acquirente quale responsabile della correttezza del prelievo;<br />
e) l’ammissibilità di meccanismi di cessione di quote e di associazione ma sulla base di schemi negoziali concretamente aventi determinate condizioni, al fine di evitare l’elusione della normativa comunitaria e, specificamente, l’aggiramento delle norme in materia di quote di produzione e di superprelievo in caso di eccedenza di quote assegnate;<br />
f) la previsione di forme di compensazione delle produzioni in sede di rendicontazione finale nell’ambito del quantitativo nazionale di riferimento, con possibilità di riduzione del prelievo a carico dei produttori eccedentari, ripartendo fra loro i quantitativi di riferimento individuali non completamente commercializzati da altri produttori;<br />
g) la possibilità di costituzione di una riserva nazionale per accordare quantitativi supplementari a determinate categorie di produttori;<br />
h) la possibilità della cessione temporanea a certe condizioni del quantitativo di riferimento individuale;<br />
i) la responsabilità degli Stati di adottare misure di controllo necessarie a garantire la riscossione del prelievo;<br />
l) obblighi precisi di tenuta di contabilità del latte e degli animali al fine di consentire i controlli statali.</p>
<p>3.2. In particolare, per quanto rileva ai fini della presente controversia, ai produttori di latte che avessero ceduto il prodotto ad operatori professionali, ai fini della trasformazione in prodotti caseari e/o vendita all’ingrosso, sarebbe stata assegnata una quota commisurata alla quota consegne “A” e quota consegne “B”, mentre ai produttori che avessero provveduto in proprio alla trasformazione e/o vendita al dettaglio sarebbe stata assegnata una quota distinta da quella sopra indicata, la cosiddetta “quota vendite dirette”.</p>
<p>3.3. La normativa sopra richiamata, vigente al momento dell’emanazione degli atti impugnati, prevedeva un meccanismo di compensazione distinti tra le quote imputabili alle “vendite dirette” e quelle imputabili alle “consegne”.</p>
<p>3.4. Essendo nella realtà italiana la quota consegne largamente eccedente su scala nazionale vi era l’impossibilità di avvalersi della compensazione  per tale categoria mentre la quota imputabile alle “vendite dirette” avrebbe probabilmente consentito la compensazione su scala nazionale senza, quindi, l’applicazione del cosiddetto superprelievo.</p>
<p>3.5. Da ciò l’utilità pratica di imputare la produzione alla quota “vendite dirette” in luogo della di quella imputabili alle “consegne”.</p>
<p>4. In questo contesto normativo va inquadrata la presente controversia in cui la ricorrente ha utilizzato il contratto di soccida, unitamente a quello della vendita di alcune vacche, alla società Cesia s.p.a., che opera nel campo della commercializzazione del latte e del formaggio ed in particolare, come riferito dalla stessa ricorrente, nel ricorso introduttivo, nel campo della produzione del grana padano OGM Free. Quest’ultima, infatti, avrebbe potuto imputare la produzione del latte alla quota “vendite dirette” ed avvalersi, se del caso, della compensazione nazionale al fine di evitare il superprelievo, evitandone l’applicazione alla società ricorrente.</p>
<p>5. In particolare va osservato che la normativa vigente è di derivazione comunitaria, costituendo il recepimento della regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, appare decisiva l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.</p>
<p>5.1. In linea di diritto, infatti, va osservato che l’interpretazione del diritto comunitario, con efficacia vincolante per tutte le autorità giurisdizionali ed amministrative e, quindi, anche per le provincie e le regioni, anche ultra partes, compete alla Corte di Giustizia della Comunità Europea. Pertanto, tutte le sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea, sia pregiudiziali ai sensi dell’articolo 177 del Trattato sia quelle emesse in sede contenziosa, ai sensi dell’articolo 169 del Trattato stesso, hanno efficacia erga omnes non potendo il giudice interno discostarsene (c.f.r. tra le tante Cass., Sez. Un. Civ., 11 novembre 1977, n. 11131).</p>
<p>6. Per quanto concerne i principi rilevanti nella presente fattispecie va osservato che la Corte di Giustizia della comunità europea (sentenze Ballman, 15 gennaio 1991 in causa C 341-89 e Karl de Kerlast, 17 aprile 1997 in causa C 15/95) richiede, invece, per il riconoscimento della qualità di produttore all&#8217;affittuario di azienda o al soccidante, ai sensi della normativa suddetta, che i capi di bestiame ed quantitativi di latte prodotti siano separati e non confusi, che i prodotti vengano immagazzinati e consegnati separatamente, che siano separatamente contabilizzati e che sia adottato ogni altro accorgimento idoneo a dimostrare (rendendo possibili gli opportuni controlli), l&#8217;avvenuta ripartizione inequivoca dei quantitativi di latte prodotti in un&#8217;azienda fra i diversi produttori. <br />
Per cui, in mancanza di queste condizioni, la normativa non considera distinte le unità di produzione e ritiene il latte consegnato da un soggetto (proprietario o soccidario) all&#8217;altro (affittuario o soccidante), per essere trasformato, imputabile alla quota “consegna”, come d&#8217;altra parte evidenziato dalla relazione della Commissione governativa di indagine sulle quote latte, richiamata dall’Amministrazione negli atti impugnati che aveva precisato che costituiscono indici di anomalia dei contratti di soccida:<br />
a) un precedente contratto di compravendita tra soccidante e soccidario avente ad oggetto le vacche poi conferite in soccida, che non subiscono alcun trasferimento fisico;<br />
b) la mancata costituzione dell’impresa collettiva amministrata dal soccidante con autonoma soggettività giuridica.<br />
6.1. In presenza dei suddetti indici il contratto di soccida ha carattere elusivo della disciplina comunitaria in materia di superprelievo costituendo una  forme di partecipazione non conforme alla normativa comunitaria (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 giungo 2006, n. 14827; Cons. Stato, sez. VI, n. 6209 del /2003, T.A.R. per la Lombardia, sez. I, 12 novembre 2001, n. 7136, tutte riguardanti la Cesia S.p.A.).</p>
<p>7. Nel caso concreto, come risulta dagli atti impugnati, ed in particolare dall’avviso di avvio del procedimento espressamente richiamato nel provvedimento finale,  è stato rilevato che:<br />
1) nella stessa unità produttiva vengono allevate la mandria dell’ Az. Ag. . Zanetti Gaetano ed Enrico e della Cesia S.p.A.;<br />
2) le mandrie presenti in stalla non erano fisicamente separate,<br />
3) la gestione alimentare delle diverse mandrie non era separata;<br />
4)la mungitura non avveniva separatamente anche se il latte veniva raccolto in due tank separate;<br />
5) nonostante il contratto di soccida non vi è stato decremento della stalla del soccidante né incremento di quella del soccidario, evidenziandosi così il non trasferimento delle vacche;<br />
6) che non risulta costituita l’impresa collettiva amministrata dal soccidante, quale soggettività giuridica nuova cui conferire i beni aziendali di entrambe le parti ed il lavoro del soccidario per l’esercizio congiunto dell’impresa, al fine di garantire la separazione delle imprese originarie;<br />
7) che la Cesia S.p.A non dispone di un centro produttivo.</p>
<p>8. Pertanto il contratto di soccida stipulato tra le parti, con le suddette caratteristiche, ancorchè sul piano civilistico possa essere valido tra le parti private, ancorchè non attuato, non è però opponibile all’Amministrazione, ai sensi della normativa comunitaria, come sopra rilevato secondo l’intepretazione della Corte di giustizia CEE, essendo finalizzato ad un’applicazione distorsiva del regime delle quote latte ovvero ad eludere il pagamento del prelievo supplementare. Pertanto la produzione del latte deve computarsi interamente nella quota “consegne”, come doverosamente effettuato dall’Amministrazione con gli atti impugnati. <br />
Vanno pertanto, respinte le prime tre censure dedotte, tutte fondate sulla rilevanza del contratto di soccida al fine di evitare il superprelievo.</p>
<p>9. Va, inoltre, respinta la quarta censura dedotta, di ordine procedimentale, in quanto l’avviso di avvio del procedimento non era necessario antecedentemente al sopralluogo mentre è stato, poi, effettuato prima dell’adozione del provvedimento finale.<br />
Va, comunque, osservato che l’applicazione del prelievo supplementare costitusce un’attività vincolata e, pertanto, un’eventuale violazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241 del 1990 non avrebbe potuto portare all’annullamento dell’atto.<br />
Infatti, tale adempimento non è necessario con riferimento ad un’attività vincolata, come nella specie, in quanto la partecipazione al procedimento dell’interessato non avrebbe potuto comportare l’adozione di un diverso provvedimento sanzionatorio (cfr la giurisprudenza della sezione tra le tante T.A.R. per l’Emilia Romagna, sez. II, n. 713 del 10 maggio 2002).<br />
Inoltre, l’articolo 21 octies della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 15 del 2005, preclude l’annullamento del provvedimento vincolato, in caso di violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo. Infatti, l’interesse a coltivare detta censura non sussiste ove il ricorrente non possa attendersi, dalla rinnovazione del procedimento, una decisione diversa da quella già adottata. L’articolo 21 octies citato, infatti, prevede che il provvedimento non è annullabile non perché assoggettato ad un diverso regime di invalidità o irregolarità, ma perché la circostanza che il contenuto non possa essere diverso priva il ricorrente dell’interesse a coltivare un giudizio, da cui non potrebbe ricavare alcuna concreta utilità (Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2006, n. 6192), come nel caso in esame. Tale norma, pertanto, si applica anche ai procedimenti giurisdizionali già in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 15 del 2005 che ha introdotto la suddetta disposizione come quello in esame.</p>
<p>10. Ne sussiste la carenza di motivazione, dedotta con la quinta censura, in quanto il provvedimento impugnato e gli atti dallo stesso richiamati, ed in particolare l’avviso di avvio del procedimento (le cui argomentazioni sono espressamente richiamate nel provvedimento impugnato) chiariscono perfettamente le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad applicare il prelievo supplementare in contestazione.</p>
<p>11. Per tali ragioni, il ricorso va respinto.</p>
<p>12. Le spese seguono al soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi Euro 2.000 (duemila) in favore della provincia di Piacenza ed i euro 1000 (mille) in favore della Rgione Emilia-Romagna intervenuta ad opponendum, oltre C. P. A. ed I. V. A.. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, il giorno 29 novembre 2007</p>
<p>Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.<br />
Bologna, li  21/12/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-21-12-2007-n-4641/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.4641</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.800</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-21-12-2007-n-800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-21-12-2007-n-800/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.800</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente ed estensore B. O. (avv.ti M. T. D&#8217;Antonio, B. Di Pietrantonio e A. De Paulis) c/ QUESTURA TERAMO (Avv. dist. St.) sui requisiti per la conversione del permesso di soggiorno del &#8220;minore affidato&#8221; Stranieri &#8211; Domanda di conversione di un permesso di soggiorno quale “minore affidato”</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-21-12-2007-n-800/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-21-12-2007-n-800/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.800</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente ed estensore<br /> B. O. (avv.ti M. T. D&#8217;Antonio, B. Di Pietrantonio e A. De Paulis) c/ QUESTURA TERAMO (Avv. dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sui requisiti per la conversione del permesso di soggiorno del &ldquo;minore affidato&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri &#8211; Domanda di conversione di un permesso di soggiorno quale “minore affidato” in permesso di soggiorno “per motivi di lavoro o di studio” – Rigetto per mancata dimostrazione del requisito richiesto dall’art. 32 comma 1 bis T.U. D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Illegittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di conversione del permesso di soggiorno quale “minore affidato” in permesso di soggiorno “per motivi di lavoro o di studio”, è illegittimo il diniego questorile motivato con riferimento alla mancata frequentazione per almeno due anni di un progetto di integrazione civile o sociale gestito da Ente pubblico, trattandosi di un requisito richiesto dal comma 1 bis art. 32, T.U. approvato con D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come aggiunto dall&#8217;art. 25, L. 30 luglio 2002, n. 189, soltanto per i “minori non accompagnati”. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Nella specie, il Collegio abruzzese ha respinto l’interpretazione della Questura di Teramo tesa ad applicare il requisito dell’art. 32, co. 1 bis D.Lgs. n. 286/98 anche alla ricorrente, sebbene qualificabile, ai sensi della disciplina speciale, “minore affidato” (cittadina di nazionalità albanese, minore di età all’epoca dell’ingresso nel territorio italiano, affidata al fratello residente in Italia con regolare permesso di soggiorno).<br />
In altre parole, secondo il T.A.R. Abruzzo, ”non esiste alcuna connessione, come afferma l’amministrazione resistente tra la disposizione di cui ai commi 1 ed 1 bis dell’art. 32, essendo chiaramente diretti l’uno in favore dei minori che hanno goduto dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 31 ed ai minori comunque affidati ed il secondo “ai minori non accompagnati”. <br />
Viene sconfessata anche la tesi interpretativa della P.A. circa la rilevanza dirimente, ai fini della applicazione delle norme in questione (artt. 31 e 32 D. Lgs. n. 286/98), dell’età in cui ha avuto luogo l’ingresso nel territorio dello stato del minore. <br />
Secondo il Collegio, infatti, l’articolo 32 comma 1, D. Lgs. n. 286/98 non deve essere applicato ai soli richiedenti che siano entrati in Italia prima del compimento del 14° anno di età ma a tutti coloro che hanno goduto dell’applicazione dell’art. 31 ovvero a coloro che possono essere qualificati come “minori affidati” (anche in via di mero fatto, T.A.R. PIEMONTE &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 29 dicembre 2004 n. 3860, in questa rivista). <br />
Cfr. in argomento, T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; PARMA &#8211; Sentenza 14 maggio 2007 n. 303, ivi, che ha enunciato un principio analogo a quello di cui in epigrafe, rilevando che il requisito della frequentazione del progetto di integrazione è stato introdotto dalla L. n. 189/02 in alternativa a quelli già previsti (come si desume dalla formulazione complessiva della norma dopo la modifica: trattasi infatti, quanto alla “ratio”, di un requisito che amplia la platea dei beneficiari, costituita da minori introdottisi clandestinamente nel territorio dello Stato, ed aspiranti, al raggiungimento della maggiore età, alla permanenza in Italia con l’inserimento nel lavoro o nello studio) e non già in aggiunta. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui requisiti per la conversione del permesso di soggiorno del &#8220;minore affidato&#8221;</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 243 del 2007, proposto da:<br />
<b>B. O.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Teresa D&#8217;Antonio, Barbara Di Pietrantonio, con domicilio eletto presso Alessandro Avv. De Paulis in L&#8217;Aquila, via G. D&#8217;Annunzio N. 24;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA TERAMO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, Portici S. Bernardino; Ministero dell&#8217;Interno;<br />
per l&#8217;annullamentoprevia sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del decreto di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno da affidamento a lavoro subordinato emesso dal Questore della Provincia di Teramo in data 28.03 2007.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Questura di Teramo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12/12/2007 il dott. Antonio Catoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’interessato, cittadino albanese, è entrato nel territorio italiano prima della maggiore età e, con decisione del Tribunale di Teramo è stato affidato al proprio fratello, già residente in Italia.<br />
Ha ottenuto il permesso di soggiorno per affidamento sino al compimento della maggiore età.<br />
Al compimento del 18 anno ha richiesto il permesso di soggiorno con contestuale conversione in permesso per motivi di studio, rifiutato dal Questore di Teramo, del quale ha impugnato il relativo provvedimento sostenendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />
Eccesso di potere per motivazione insufficiente;<br />
Eccesso di potere in ordine all’aspetto funzionale. <br />
Ha contemporaneamente richiesto un provvedimento cautelare che è stato accolto nella camera di consiglio del 27.06.2007.<br />
E’ costituita l’amministrazione dell’Interno con patrocinio dell’avvocatura dello Stato che ha difeso il proprio operato offrendo una interpretazione della normativa vigente che impedirebbe all’interessato di poter mantenere il soggiorno in Italia.<br />
In udienza il 12.12.2007, dopo l’ascolto dei difensori delle parti, il collegio ha ritenuto la causa per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La ragione per la quale l’amministrazione resistente ha ritenuto di poter respingere la richiesta inoltratagli riposa sull’art. 32 del d. lgs. 286/1998 commi 1 ed 1 bis, quest’ultimo introdotto dall’art. 25 della legge 30 luglio 2002 n. 189.<br />
Il ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato sia carente nella sua motivazione per una errata e manchevole interpretazione della suddetta disposizione, che l’amministrazione, peraltro, ha abbondantemente integrato nella relazione presentata, illustrando in essa le ragioni per le quali l’art. 32 debba essere inteso nel senso esposto nel provvedimento.<br />
Il comma 1 bis consente il rilascio del permesso per motivi di studio o di lavoro al compimento della maggiore età ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato con determinate caratteristiche.<br />
Ad avviso della Questura di Teramo il legislatore del 2002, sull’indubitabile presupposto che il meccanismo di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età comporta una deroga ai flussi di ingresso prestabiliti, ha voluto limitarne l’applicabilità ai minori stranieri accompagnati fin da epoca precedente al 14° anno di età, i quali si presume abbiano raggiunto un notevole grado di inserimento sociale che ne giustifichi la permanenza sul territorio in deroga ai normali flussi di ingresso, ritenendo, perciò che i due commi dell’art. 32 vadano letti in correlazione tra loro.<br />
L’amministrazione evidentemente ha tratto dalla mancanza del periodo di integrazione che nella specie si trattava di minore non accompagnato e che per questa ragione il permesso stesso doveva esser negato.<br />
Ma siffatta tesi interpretativa è già stata contrastato da alcuni arresti giurisprudenziali del TAR Veneto, del TAR Lecce ed anche del TAR Abruzzo.<br />
Il collegio condivide l’impostazione data dalla citata giurisprudenza alla questione per i motivi che seguono, con la precisazione che non osta neanche nel caso di specie l’applicabilità della tesi del collegio dato che il ricorrente, pur avendo ottenuto formalmente l’affidamento qualche giorno dopo il compimento del 18 anno, aveva comunque inoltrato l’istanza prima, mentre la pronuncia del Tribunale di Teramo è intervenuta in ritardo per meri motivi procedurali.<br />
In primo luogo non si può condividere dal punto di vista letterale l’affermazione dell’amministrazione che l’interpretazione che consentirebbe ai minori stranieri affidati a persone regolarmente residenti in Italia, di ottenere il permesso di soggiorno indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 32 co. 1 bis ed 1 ter sia approssimativa. <br />
Tali condizioni, come può desumersi da una corretta interpretazione del primo comma del medesimo art. 32, sono relative ad uno straniero che non rientri nel novero di coloro che sono previsti nell’inciso, “ai minori comunque affidati” ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184”, cioè coloro che non essendo stati affidati possono essere individuati come minori non accompagnati.<br />
Ai sensi di questa ultima disposizione sono “minori affidati” coloro che vengono affidati anche ad una persona singola in grado di assicuragli un ambiente familiare idoneo, il mantenimento l’educazione e l’istruzione, senza che in essa sia fatto alcun cenno al momento in cui tale affidamento sia avvenuto.<br />
Per converso i “minori non accompagnati”, ai sensi di quanto prevede l’art. 2 1.co. lett. f del d.lgs 7 aprile 2003 n. 85 di attuazione della direttiva 2001/55/CE sono “i cittadini di paesi non appartenenti all’unione europea o gli apolidi di età inferiore ai 18 anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finché ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile”.<br />
Ora è evidente che alla, stregua di quanto previsto nella norma suddetta, la ricorrente non può certamente essere considerata come minore non accompagnata, essendo stata affidata al fratello residente in Italia con regolare permesso di soggiorno.<br />
Alla luce di quanto sopra esposto sembra invece approssimativa l’interpretazione della Questura di Teramo che non solo effettua una inammissibile distinzione tra i minori, comunque affidati, entrati in Italia prima dei 14 anni e quelli invece entrati dopo il compimento di tale età, ma interpreta assai estensivamente i concetti contenuti nel primo comma bis dell’art. 32 effettuando una ulteriore inammissibile equiparazione tra due categorie, cioè quella dei minori accompagnati e non accompagnati correlandoli al mero possesso di una certa età al momento dell’ingresso in Italia.<br />
E’ evidente, perciò, che non esiste alcuna connessione, come afferma l’amministrazione resistente tra la disposizione di cui ai commi 1 ed 1 bis dell’art. 32, essendo chiaramente diretti l’uno in favore dei minori che hanno goduto dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 31 ed ai minori comunque affidati ed il secondo “ai minori non accompagnati”.<br />
Ne consegue, alla luce delle considerazioni suesposte che il ricorso è fondato e deve essere accolto con l’annullamento del provvedimento impugnato..<br />
Le spese del giudizio, però, esistendo ancora qualche incertezza interpretativa in sede giurisdizionale, vanno integralmente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 12/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Antonio Catoni, Presidente, Estensore<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Fabio Mattei, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-21-12-2007-n-800/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2407</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2407/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2407/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2407</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore Oltrans Service Soc. Coop. a r.l (avv. ti prof. C. Murgia e S. Curto) c/ il Comune di Arzachena (avv. G. Comita Ragnedda) e nei confronti della GE.SE.CO. s.r.l. (n.c.) affidamento diretto del servizio a società interamente controllata dall&#8217;ente locale e principi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2407/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2407</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2407/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2407</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore<br /> Oltrans Service Soc. Coop. a r.l (avv. ti prof. C. Murgia e S. Curto) c/ il <br />Comune di Arzachena (avv. G. Comita Ragnedda) e nei confronti della <br />GE.SE.CO. s.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>affidamento diretto del servizio a società interamente controllata dall&#8217;ente locale e principi comunitari e costituzionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Affidamento del servizio pubblico locale – In house providing – Art. 113 comma 5, lett. c) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – E’ coerente con i principi comunitari &#8211; Condizioni.2. Servizi pubblici – Affidamento del servizio pubblico locale – In house providing – Art. 113 comma 5, lett. c) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Principio di sussidiarietà orizzontale – Violazione – Non sussiste.</p>
<p>3. Servizi pubblici – Affidamento del servizio pubblico locale – In house providing – Art. 113 comma 5, lett. c) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 &#8211; Motivazione particolare – Non è richiesta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittimo e conforme all’ordinamento comunitario l’affidamento diretto di un servizio pubblico locale a rilevanza economica a società con capitale interamente pubblico, purché sussistano i presupposti richiesti dall’art. 113, comma 5, lett. c) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (i.e.: “controllo analogo” e destinazione prevalente dell’attività all’ente di appartenenza). In particolare, ricorre il “controllo analogo” quando esiste un rapporto equivalente, agli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, che si concreta in un controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente pubblico sull’ente societario (1) in forza del quale l’ente pubblico detentore del capitale ha la possibilità di esercitare un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società, sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante. (2)</p>
<p>2. La disciplina dell’affidamento diretto di un servizio pubblico locale a rilevanza economica a società con capitale interamente pubblico, nei termini di cui all’art. 113 comma 5, lett. c) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non è in contrasto con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.<br />
3. La scelta dell’ente locale di affidare il servizio pubblico ad una società da esso interamente controllata non richiede un’apposita ed approfondita motivazione, questa essendo necessaria soltanto quando l’ente ritenga di affidare il servizio a soggetti terzi.</p>
<p></b>_________________________________________________<br />
(1) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 25 gennaio 2005 n. 168; SEZIONE QUINTA – Sentenza 3 aprile 2007 n. 1514; CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVIA PER LA REGIONE SICILIA &#8211; Sentenza 4 settembre 2007 n. 719, in questa rivista; CORTE DI GIUSTIZIA DELE COMUNITA’ EUROPEE – Sentenza 18 novembre 1999, in causa C-107/98; 6 aprile 2006 in causa C-410/04; 11 maggio 2006, in causa C-340/04. <br />
(2) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 8 gennaio 2007 n 5. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA <br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n°163/07 proposto dalla<br /> <B>OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A R.L.</B> in persona de legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Costantino Murgia e dall’avv. Silvia Curto, presso lo studio dei quali, in Cagliari, viale Bonaria n°80, è elettivamente domiciliata;   </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI ARZACHENA</B>, in persona del Sindaco pro tempore,  rappresentato e difeso dall’avv. Gian Comita Ragnedda, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Cimarosa n°40;</p>
<p>e nei confronti<br />
della <B>GE.SE.CO. S.R.</B>l., in persona del legale rappresentante e dei sig.ri Francesco Mammarella e Giovanni Andrea Giagoni, non costituiti in giudizio</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione 20/12/2006 n°96, con cui il Consiglio Comunale di Arzachena ha modificato lo statuto della GE.SE.CO. ed ha rinnovato l’affidamento diretto alla stessa società dei servizi pubblici locali già affidati con le deliberazioni consiliari nn° 103 e 104 del 3/12/2004;<br />
della deliberazione 20/12/2006 n°98 con cui il medesimo organo ha  nominato i propri rappresentanti in seno al Comitato di Controllo di cui all’art. 26 dello statuto della detta società;<br />
di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale ivi compresi lo statuto della società, ogni atto di gestione, nonché le nomine effettuate nel Comitato di Controllo ed i pareri ed atti di assenso richiamati nelle citate delibere consiliari;<br />
della delibera 24/1/2007 n° 7 con cui la Giunta Municipale ha approvato il regolamento recante la disciplina dell’esercizio del controllo sugli atti societari da parte dell’organo di cui all’art. 25 dello statuto;<br />
delle delibere nn°11 e 12 del 31/1/2007 con cui la medesima Giunta ha, rispettivamente, affidato alla GE.SE.CO. i servizi di cui alle sopra citate deliberazioni nn° 104 e 103 del 3/12/2004</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 5/12/2007 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, l’avv. C. Murgia per la ricorrente e l’av. G. C. Ragnedda per l’amministrazione resistente.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con deliberazione consiliare 13/5/2004 n°37, il comune di Arzachena ha deciso la costituzione di una società a responsabilità limitata, denominata “GE.SE.CO.”, a capitale interamente proprio, cui affidare in via diretta la gestione di numerosi servizi pubblici locali. <br />
Successivamente il comune, con deliberazioni consiliari nn°103 e 104 del 3/12/2004, ha stabilito di affidare, senza gara, alla detta società i servizi concernenti la gestione della comunità alloggio per minori, del centro educativo diurno per minori e della mensa sociale (delibera n°103/04) ed i servizi di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e/o svantaggiate, di consegna di pasti caldi a domicilio, di lavanderia e stireria e di gestione del centro di aggregazione per anziani (delibera n°104/04).<br />
Ritenendo i citati provvedimenti illegittimi, la Oltrans Service soc. coop. a r.l., impresa operante nel settore dei servizi sociali che già gestiva nel comune di Arzachena i servizi oggetto delle citate deliberazioni nn°103 e 104, li ha impugnati con ricorso n°1356/04.<br />
Con sentenza 2/8/2005 n°1729, confermata in appello con decisione 30/8/2006 n°5072, questo Tribunale – assorbita ogni altra censura &#8211; ha accolto il gravame, ed annullato le suddette determinazioni, rilevando, tra l’altro, come nella specie non potesse configurarsi un affidamento in house providing, per mancanza del requisito del “controllo analogo”.<br />
A seguito delle citate pronunce giurisdizionali, il consiglio comunale di Arzachena ha adottato le delibere nn°96 e 98 del 20/12/2006. Con la prima, modificato lo statuto della GE.SE.CO. in modo da garantire all’ente più penetranti poteri di controllo sulla società, ha stabilito di rinnovare, in favore di quest’ultima, l’affidamento diretto dei servizi già contemplati nelle menzionate deliberazioni nn° 103 e 104 del 2004. Con la seconda ha nominato i propri rappresentanti in seno al Comitato di Controllo istituito ai sensi dell’art. 25 dello statuto della società.<br />
Ritenendo anche le nuove deliberazioni consiliari illegittime, la Oltrans Service le ha impugnate chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.<br />
1) L’affidamento diretto dei servizi disposto in favore della GE.SE.CO. e lo stesso art. 113 del D. Lgs. 18/8/2000 n°267, come modificato dall’art. 13 del D.L. 4/7/2006 n°223, conv. in L. 4/8/2006 n°248, contrastano con il divieto di discriminazione e violano la libertà di prestazione dei servizi pubblici e di concorrenza sanciti, a livello comunitario, dagli artt. 12, 45, 46, 49, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 del Trattato dell’Unione Europea, dalle direttive comunitarie 90/531, 93/38, e 90/50 e 2004/18, nonché con la normativa interna contenuta, tra l’altro, nel D. Lgs. n°157/1995 e nel D. Lgs. n°163/2006.<br />
La citata normativa, invero, stabilisce che i servizi come quelli di specie siano affidati mediante gara, a prescindere dalla rilevanza economica o meno degli stessi.<br />
  L’art. 113, del D. Lgs. n°267/2000 dovrà essere, quindi, disapplicato dal giudice.<br />
In subordine si chiede che venga richiesta una pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sulla conformità delle citate disposizioni alla normativa comunitaria.<br />
2) L’art. 113 del D. Lgs. n°267/2000 contrasta con l’art. 118, ultimo comma, Cost. che ha introdotto nell’ordinamento il principio di sussidiarietà. In base a tale principio, debbono essere riservati ai privati tutti i compiti di carattere economico e sociale non riconducibili, come nel caso di specie, alla titolarità e all’esercizio di pubbliche funzioni. <br />
In via subordinata rispetto alla censura dedotta col primo motivo, si chiede, pertanto, che la relativa questione sia sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.<br />
3) Nell’impugnata delibera n°96/2006, l’amministrazione, ha affermato di voler fare applicazione dell’art. 113, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.<br />
Sennonché tale disposizione non è più in vigore, essendo stata sostituita dall’art. 13 del D.L. 4/7/2006 n°223, conv. in L. 4/8/2006 n°248.<br />
Secondo il citato art. 13 le società come la controinteressata, “devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti,  non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara e non possono partecipare ad altre società o enti”.<br />
Nel caso di specie, come emerge dall’art. 3 dello statuto, la GE.SE.CO. è abilitata a svolgere attività estranee ai compiti del comune.<br />
Nell’impugnata deliberazione n°96/2006, si afferma che dopo l’adozione della delibera consiliare n°37/2004, sarebbero intervenuti mutamenti normativi e giurisprudenziali che avrebbero determinato l’illegittimità di alcuni articoli dello statuto della società. Ciò, in particolare, emergerebbe dalla sentenza del Consiglio di Stato n°5072/2006. <br />
Al riguardo occorre rilevare che i presupposti richiamati dall’intimata amministrazione sono falsi. Difatti, i ricordati mutamenti normativi sono intervenuti prima del affidamento disposto con le delibere nn°103 e 104 del 2004 e l’illegittimità del detto affidamento non è stata decretata dal Consiglio di Stato, ma dal T.A.R. Sardegna. <br />
4) Gli impugnati provvedimenti violano il giudicato di cui alle sentenze del T.A.R. Sardegna 1729/2005 e del Consiglio di Stato n°5072/2006.<br />
5) L’avversato affidamento contrasta con l’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n°267/2000, a maggior ragione se posto in relazione all’art. 13 del D.L. n°223/2006.<br />
Ed invero, in base al citato comma 5 l’affidamento dei servizi, anche in favore delle società a totale capitale pubblico, deve avvenire mediante gara nel rispetto della normativa comunitaria; <br />
I servizi privi di rilevanza economica possono, poi, essere affidati a società per azioni a capitale pubblico, solo laddove sussistano i presupposti dell’in house providing. Ovvero, l’ente deve esercitare sulla società un controllo analogo a quello che ha sui propri servizi.<br />
Tale controllo nella fattispecie non è, tuttavia, configurabile, come può ricavarsi dall’analisi delle norme dello statuto della società.<br />
6) La decisione di confermare il già disposto affidamento diretto alla GE.SE.CO. è viziato da illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.<br />
Ed invero, l’amministrazione non ha esternato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere giustificato alla luce di nuovi parametri, il contestato affidamento; non ha effettuato alcuna comparazione col modello precedentemente utilizzato, ossia quello mediante gara pubblica, che aveva dato esiti del tutto soddisfacenti; non ha compiuto alcuna valutazione del servizio in precedenza svolta dall’odierna ricorrente, che aveva gestito i servizi ora affidati alla controinteressata.<br />
7) Gli atti impugnati sono censurabili anche perché non è stata effettuata alcuna valutazione degli altissimi costi che il Comune dovrà sostenere per gestire i servizi attraverso il modello organizzativo prescelto.<br />
8) La L. 8/11/2000 n°328, prevede che la Regione istituisca registri di soggetti autorizzati all’esercizio dei servizi sociali. Tra questi soggetti non sono compresi né i comuni, né le società da questi create. Anzi, in Sardegna con L.R. n°16/1997 era già stata prevista l’istituzione dell’albo delle cooperative sociali alle quali riservare la gestione dei servizi per cui è causa. E la società controinteressata è priva della necessaria ed indispensabile iscrizione negli albi professionali.   <br />
Le determinazioni comunali impugnate si pongono, quindi, in contraddizione con la riferita normativa e con la L.R. n°4/1988 e sono, inoltre, viziate da difetto di istruttoria e carenza di motivazione in quanto non sono spiegate le ragioni del modello organizzativo prescelto, nonostante la normativa di settore e la costituzione (art. 118 u.c.) riservino la gestione dei servizi in questione ad associazioni, organismi privati e cooperative.<br />
Con successivo ricorso per motivi aggiunti la Oltrans Service ha esteso l’impugnazione alla delibera 24/1/2007 n° 7, con cui la Giunta Municipale ha approvato il regolamento recante la disciplina dell’esercizio del controllo sugli atti societari da parte dell’organo di cui all’art. 25 dello statuto, nonché alle delibere nn°11 e 12 del 31/1/2007, con cui la medesima Giunta ha, rispettivamente, affidato alla GE.SE.CO. i servizi di cui alle sopra citate deliberazioni nn° 104 e 103 del 3/12/2004.<br />
Oltre a riproporre le censure già prospettate col ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha ulteriormente dedotto le sotto riportate doglianze.<br />
9) Come più sopra anticipato la Giunta, con la delibera n°7/2007 ha approvato il regolamento recante la disciplina dell’esercizio del controllo sugli atti societari da parte del Comitato di Controllo previsto dall’art. 25 dello statuto. Tale regolamento, però, introduce una regolamentazione dell’attività tutoria che non è tale da conferire al comune su i detti atti il c.d. “controllo analogo”.<br />
10) Nelle impugnate delibere nn°11 e 12 del 2007 da un lato si riconosce che le precedenti deliberazioni nn°103 e 104 del 2004 sono state annullate dal giudice amministrativo e dall’altro lato si afferma che, in esecuzione di queste ultime, viene disposto di riaffidare i medesimi servizi alla GE.SE.CO. E’ evidente la contraddizione in cui l’amministrazione è incorsa. <br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 5/12/2007 la causa, dopo ampia discussione, è stata posta in decisione.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Può prescindersi dall’esame della questione di rito sollevata dall’amministrazione resistente, essendo il ricorso da rigettare nel merito.<br />
Occorre puntualizzare che, come specificato in narrativa, costituisce oggetto del contendere, l’affidamento diretto alla GE.SE.CO. – società a responsabilità limitata di cui il comune di Arzachena è unico socio &#8211; dei servizi sociali meglio indicati nelle deliberazioni consiliari n°103 e 104 del 3/12/2004.<br />
Ciò premesso, può passarsi all’esame dei motivi di gravame prospettati, partendo dal primo, dal quinto e dal nono, che possono essere trattati in un unico contesto.<br />
Deduce la ricorrente: a) che il contestato affidamento e l’art. 113, comma 5, del D. Lgs. 18/8/2000 n°267 e succ. mod. ed int., che lo ha permesso, contrasterebbero con la normativa comunitaria posta a tutela della libera prestazione dei servizi e della concorrenza, nonché con la normativa interna di recepimento dei principi comunitari (primo motivo); b) che in ogni caso nella fattispecie non sussisterebbero le condizioni per l’affidamento diretto, in quanto l’intimato comune non avrebbe sulla GE.SE.CO. un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi (quinto e nono motivo).<br />
Le doglianze sono infondate.<br />
Il citato art. 113 (intitolato Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) dispone, al comma 5: “L&#8217;erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell&#8217;Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: <br />
<i>a</i>) a società di capitali individuate attraverso l&#8217;espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; <br />
<i>b</i>) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l&#8217;espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; <br />
<i>c</i>) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l&#8217;ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l&#8217;ente o gli enti pubblici che la controllano”. <br />
Ebbene, la compatibilità con l’ordinamento comunitario dell’affidamento diretto di un servizio pubblico locale a rilevanza economica (come nella specie) a società con capitale interamente pubblico, è già stata vagliata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.<br />
A partire dalla sentenza 17/11/1999, in causa C-107/98 (nota come sentenza Tekal) la Corte di Giustizia ha affermato che il detto affidamento è consentito a patto che:<br />
a) l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sull’affidatario un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi; <br />
b) l’affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell’ente pubblico di appartenenza (cfr. anche Corte Giust. C.E. 13/10/2005 in causa C-458/03, Parking Brixen).<br />
Non è, infatti, vietato all’amministrazione sottrarre al mercato attività in relazione alle quali la medesima ritenga di dover provvedere direttamente con la propria organizzazione.<br />
Come è stato, efficacemente, rilevato, la creazione di un mercato comune e l’applicazione delle regole di tutela della concorrenza per garantirne il mantenimento incontrano il limite del potere di organizzazione della pubblica amministrazione riconosciuta agli stati membri dalle istituzioni comunitarie. Tale limite non rappresenta una deroga alla disciplina europea delle libertà economiche tutelate dal mercato comune, ma è definizione di ciò che non è mercato. La disciplina della concorrenza per l’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni presuppone un rapporto con il mercato, ma la libera decisione dell’amministrazione di rivolgersi ad esso non può essere coartata per realizzare l’apertura al mercato di taluni settori di attività in cui l’amministrazione pubblica voglia, invece, ricorrere all’autoproduzione. <br />
Il rilievo ha trovato eco nella giurisprudenza comunitaria, secondo la quale “Un’autorità pubblica che sia un’amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi. In tal caso non si può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con entità giuridicamente distinta dall’amministrazione aggiudicatrice. Non sussistono dunque i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici” (così Corte Giust. C.E. 11/1/2005 in causa C-26/03, Stadt Halle). Ed altresì, in quella nazionale, ove si afferma che la norme comunitarie “non interferiscono sui poteri delle pubbliche amministrazioni di adottare soluzioni organizzative che siano le più rispondenti alle esigenze che esse stesse ritengano di dover soddisfare conformemente alle leggi che le disciplinano” (così Cons. Stato, V Sez., 18/9/2003 n°5316). <br />
Deve, quindi, ritenersi che la scelta di optare tra outsourcing e in house providing non sia sindacabile alla stregua del diritto comunitario.<br />
In presenza delle cennate condizioni &#8211; “controllo analogo” e destinazione prevalente dell’attività all’ente di appartenenza &#8211; il legame che unisce quest’ultimo all’affidatario del servizio ha carattere organizzativo, cosicché non è richiesto l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica.<br />
La ricorrente contesta che nella fattispecie, anche dopo le modifiche apportate allo statuto della GE.SE.CO. con l’impugnata deliberazione consiliare n°96/2006, siano ravvisabili gli estremi del richiesto “controllo analogo”. <br />
Secondo la giurisprudenza amministrativa e comunitaria, premesso che la partecipazione pubblica totalitaria è elemento necessario ma non sufficiente ad integrare il c.d. “controllo analogo”, quest’ultimo si sostanzia in “un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente pubblico sull’ente societario” (così Cons. Stato, VI Sez.,  25/1/2005 n°168, si veda anche Cons. Stato, V Sez., 3/4/2007 n°1514; C.Si. 4/9/2007 n°719; Corte Giust. C. E. 18/11/1999, in causa C-107/98; 6/4/2006 in causa C-410/04; 11/5/2006, in causa C-340/04). <br />
Con la sentenza da ultimo menzionata, la Corte di Giustizia ha, in particolare, precisato che il “controllo analogo” è configurabile allorché l’ente pubblico detentore del capitale, abbia la possibilità di esercitare un’“influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società” (in termini anche citata sentenza Parking Brixen). Ed il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini in questione, “le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante” (così Cons. Stato, V Sez., 8/1/2007 n°5). <br />
Orbene, ritiene il Collegio che tutti i descritti connotati essenziali siano riscontrabili nella relazione tra resistente amministrazione e controinteressata, così come risultante dalle modifiche statutarie introdotte dall’anzidetta delibera consiliare n°96/2006.<br />
Ed invero, ai sensi dell’art. 25, comma 2 dello statuto il Comune è tenuto a costituire un apposito Comitato di Controllo sulla gestione della società “composto da cinque membri, presieduto dal Sindaco o dall’organo da questi delegato, dal direttore generale del comune se nominato o dal segretario comunale, dal dirigente del settore finanziario del comune ovvero dal dirigente del settore competente in relazione alla materia oggetto della decisione, indicato per ciascun caso in via discrezionale dal Sindaco, e da due consiglieri comunali individuati dal consiglio stesso in unica votazione. Ciascun consigliere comunale potrà esprimere una sola preferenza. Il Comitato assume le proprie decisioni in base a regolamento interno adottato dalla Giunta comunale ed è operativo fin dalla data di approvazione del presente statuto con la presenza dei tre membri di diritto”. <br />
Ai sensi del precedente art. 20, comma 2, del medesimo statuto “Al fine di garantire un efficace controllo sulla gestione da parte del socio unico, in caso di atti di straordinaria amministrazione, almeno sette giorni lavorativi prima della seduta del C.d.A. convocata per decidere in ordine a tali atti, il Presidente, o suo delegato, dovrà redigere apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: <br />
l’argomento oggetto di decisione;<br />
l’eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché anche gli amministratori ne possano prendere visione)”.<br />
Il comma seguente dello stesso articolo dispone, poi, che “Tale documento, accompagnato da una relazione illustrativa, dovrà essere inviato, contestualmente, al comitato di controllo sulla gestione costituito dal socio unico, il quale, entro i successivi tre giorni, potrà esprimere il potere di veto spettante al socio o avocare all’assemblea dei soci la decisone. Il Consiglio di Amministrazione potrà esprimersi su tali atti solo a seguito di assenso scritto da parte del Comitato o in caso di mancato esercizio del potere di veto nel termine previsto”.<br />
Ancora l’art. 22 dello statuto precisa che “All’organo amministrativo è affidata la gestione della società a tal fine esso potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente statuto riservano espressamente ai soci ed a condizione che venga espletata la procedura di controllo prevista dall’art. 20 nei casi ivi previsti”.<br />
Tanto basta a ritenere integrati nella fattispecie i requisiti del “controllo analogo”.<br />
Alle considerazioni svolte è appena il caso di aggiungere che essendo sufficiente, in base alla ricordata giurisprudenza nazionale e comunitaria,  che il “controllo analogo” comprenda i più importanti atti di gestione della società, nessuna rilevanza può avere che, nel caso di specie, l’attività del Comitato di Controllo non riguardi gli atti di ordinaria amministrazione.<br />
Né, possono rilevare le modalità attraverso cui il controllo deve essere esercitato, tenuto conto che queste ultime non risultano tali da incidere in modo significativamente negativo sulla possibilità del organo di esercitare le proprie prerogative. <br />
Ed invero, la ristrettezza dei tempi fissati per l’esercizio del controllo (tre giorni) risponde ad una apprezzabile esigenza di celerità nello svolgimento dell’attività della società.<br />
Mentre il fatto che l’apposito Comitato, esaminate le proposte del Consiglio di Amministrazione, possa anche ritenere di non dover prendere alcuna iniziativa, costituisce uno dei possibili modi di esercizio dei propri poteri di controllo. <br />
Quanto alla censura con cui la ricorrente lamenta che l’affidamento alla GE.SE.CO. violi la normativa interna di recepimento di quella comunitaria (D.Lgs. 17/3/1957 n°157 e, attualmente, D.Lgs. 12/4/2006 n°163), è sufficiente rilevare che quest’ultima non si applica agli affidamenti in house, come si ricava, testualmente, proprio dall’invocato art. 113, comma 5, del D.Lgs. n°267/2000, che considera i detti affidamenti alternativi ai sistemi di conferimento  mediante gara. <br />
Occorre ancora aggiungere che la disposizione da ultimo citata non si riferisce, diversamente da quanto si afferma in ricorso, ai servizi privi di rilevanza economica, ma, espressamente, a quelli che hanno tale rilevanza.  <br />
Il secondo motivo non merita accoglimento.<br />
La questione di costituzionalità con il medesimo dedotta, concernente la compatibilità dell’art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n°267/2000 con l’art. 118, comma 4, cost., risulta, invero, manifestamente infondata.<br />
Il citato art. 118, comma 4, stabilisce che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l&#8217;autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.<br />
Occorre, intanto, rilevare che in dottrina è assai dibattuto se la norma, che introduce nel sistema costituzionale il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale, abbia carattere cogente o meramente programmatico. Tuttavia, anche laddove dovesse optarsi per la prima alternativa, le conseguenze non potrebbero essere quelle sperate dalla ricorrente. <br />
La nozione di sussidiarietà orizzontale è suscettibile di assumere due distinte significazioni: una negativa, che si sostanzia nel dovere di astensione dei pubblici poteri laddove le forze individuali e della società siano in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente; una positiva che implica l’affermazione di un dovere di intervento dei pubblici poteri ove gli individui e le forze sociali non abbiano la capacità di provvedere da sé alle proprie necessità.  <br />
Mentre nel primo senso il principio opera come criterio di delimitazione di competenza dei soggetti pubblici a vantaggio di quelli privati, nella seconda accezione implica un’azione della pubblica autorità preordinata al sostegno e allo sviluppo delle attitudini degli individui, singoli o associati; comporta, quindi, un’attribuzione di competenza e, ad un tempo, ne definisce le modalità di esercizio.<br />
Orbene, l’art. 118, comma 4, cost. &#8211; così come, peraltro, avviene nelle norme di legge ordinaria in cui il principio di sussidiarietà orizzontale trova applicazione (a titolo esemplificativo, artt. 4 della L. 15/3/1997 n°59, 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n°267 e L. 8/11/2000 n°328) &#8211;  valorizza soltanto il profilo positivo del detto principio, ossia quello che afferma la necessità di un intervento della pubblica amministrazione a sostegno e promozione dell’attività dei privati.<br />
La disposizione costituzionale si limita, infatti, a prevedere la necessità che i soggetti pubblici ivi contemplati, favoriscano l’autonoma iniziativa dei privati, senza, peraltro, contenere ulteriori indicazioni ermeneutiche che consentano di ritenere sottratto ai primi il potere di intervento nell’area delle “attività di interesse generale”. A ciascun ente pubblico, nell’ambito delle proprie attribuzioni, deve riconoscersi la potestà di valutare quali siano le modalità più consone al soddisfacimento degli interessi pubblici coinvolti nelle attività cui la norma costituzionale fa riferimento. <br />
Del resto, il principio di sussidiarietà orizzontale nonpuò essere letto ed applicato che in coerenza con l&#8217;ordinamento giuridico-costituzionale inteso nella sua complessità: in particolare, esso non può essere disgiunto dagli altri principi costituzionali che regolano l&#8217;attività della pubblica amministrazione, ed in particolare dal principio di &#8220;buon andamento&#8221; previsto dall’art. 97 cost.. <br />
Palesemente infondato è il terzo motivo.<br />
Sostiene, in primo luogo, la Oltrans Service che l’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n°267/2000, alla stregua del quale il comune di Arzachena ha disposto l’avversato affidato, non sarebbe più in vigore in quanto sostituito dall’art. 13 del D.L. 4/7/2006 n°223, conv. in L. 4/8/2006 n°248. <br />
La tesi prospettata dalla ricorrente non è condivisibile atteso che la disposizione da ultimo menzionata, per espressa previsione, contenuta nel primo comma, non si applica ai servizi pubblici locali, quale, incontestabilmente, è quello oggetto dell’affidamento di cui si controverte.  <br />
Nemmeno l’ulteriore doglianza dedotta col motivo in esame può essere accolta.<br />
Nella parte motiva della delibera con cui l’intimato comune ha modificato lo statuto della GE.SE.CO., in modo da garantirsi su questa il c.d. “controllo analogo”, si afferma “che “mutamenti normativi e giurisprudenziali nel frattempo intervenuti hanno determinato la illegittimità di alcuni articoli dello statuto”.<br />
Ebbene, tale affermazione, seppur non del tutto corretta, è assolutamente superflua, di modo che risulta irrilevante al fine di saggiare la legittimità dell’atto.<br />
E’, altresì, infondato il quarto motivo.<br />
Diversamente da quanto l’istante mostra di ritenere gli atti odiernamente impugnati non violano il giudicato di cui alle sentenze 2/8/2005 n°1729 e 30/8/2006 n°5072 emesse, rispettivamente, da questo Tribunale e dal Consiglio di Stato.<br />
Con le citate pronunce erano state annullate le delibere nn°103 e 104 del 3/12/2004, con cui il comune di Arzachena aveva direttamente affidato alla GE.SE.CO. gli stessi servizi di cui oggi si controverte, sul presupposto della riscontrata mancanza di una delle condizioni richieste per l’affidamento in house, ossia il “controllo analogo”.<br />
Il giudicato di cui alle ricordate decisioni precludeva, quindi, all’intimata amministrazione di riassegnare i suddetti servizi senza prima assicurarsi, sulla società affidataria, il “controllo analogo”, ma lasciava integra la possibilità dell’ente di riconfermare l’affidamento a suo tempo disposto dopo aver provveduto ad introdurre nello statuto strumenti idonei a permettere il controllo in parola.<br />
Privo di pregio è il sesto motivo.<br />
Si deduce in ricorso che la delibera n°96/2006 non sarebbe motivata con riguardo all’asserita introduzione di nuovi parametri e che comunque l’amministrazione non avrebbe effettuato alcuna comparazione col modello gestionale precedentemente utilizzato.<br />
Orbene, quanto al primo profilo di doglianza occorre rilevare che nella menzionata delibera, tra le altre cose, si legge che a seguito delle modifiche statutarie introdotte, risultavano “rispettati tutti i parametri per la rinnovazione dell’affidamento diretto alla GE.SE.CO.”<br />
Tale affermazione, correttamente intesa, sta soltanto a significare che le modifiche statutarie apportate, consentivano di configurare il “controllo analogo”, in precedenza disconosciuto dal giudice e che quindi, sotto questo profilo, sussistevano i presupposti per l’affidamento in house. <br />
Con riguardo all’ulteriore censura prospettata va, invece, osservato che le motivazioni della scelta compiuta, risiedono, come l’amministrazione, non smentita dalla ricorrente, ha fatto notare (memoria difensiva depositata in data 20/3/2007), nelle precedenti deliberazioni consiliari 13/5/2004 n°37 e 3/12/2004 nn°103 e 104.<br />
A prescindere da quanto sopra, il Collegio ritiene che alla luce della normativa vigente, l’amministrazione comunale goda di un’amplissima discrezionalità nella scelta delle modalità di svolgimento dei servizi pubblici locali.<br />
Il ricordato art. 113, comma 5, del D.Lgs. n°267/2000, prevede infatti che la gestione dei servizi pubblici locali avvenga secondo una delle alternative modalità ivi contemplate, tra cui, per l’appunto, quella che si sostanzia nel conferire il servizio a società a capitale interamente pubblico. <br />
Il ricorso all’affidamento diretto è, quindi, sempre consentito, alla sola condizione che sussistano i requisiti indicati nella lett. c) del menzionato comma 5.<br />
Non sembra, pertanto, necessaria un’apposita ed approfondita motivazione di tale scelta, una volta dimostrata la sussistenza dei presupposti richiesti per l’autoproduzione.<br />
Al contrario, una motivazione di maggiore latitudine diventa necessaria quando il comune stabilisce di affidare la gestione del servizio a soggetti terzi. In tali casi, vanno evidenziate le specifiche ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale (cfr. in termini T.a.r. Emilia-Romagna – Bologna, sez. I, 13/7/1998, n° 271, nonché, seppur con riferimento ad affidamenti in favore di aziende speciali, Cons. Stato, V Sez., 8/3/2005 n°931 e 4/4/2002 n° 1874).<br />
Il settimo motivo è, invece, inammissibile essendo diretto a censurare profili concernenti il merito dell’azione amministrativa.<br />
Non può essere accolto l’ottavo motivo.<br />
Deduce la ricorrente che né i comuni, né le società da questi create sarebbero inclusi tra i soggetti autorizzati all&#8217;esercizio delle attività disciplinate dalla legge L. 8/11/2000 n°328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalle LL.RR. 25/1/1988 n°4 e 22/4/1997 n°16. Quest’ultima, in particolare, prevederebbe l’istituzione dell’albo delle cooperative sociali alle quali riservare la gestione dei servizi sociali. <br />
Orbene, contrariamente a quanto l’odierna istante asserisce, la citata L n°328/2000, all’art. 6, affida espressamente ai comuni il compito di erogare i servizi sociali quali quelli oggetto del contendere. E, in mancanza di contrarie indicazioni, nulla esclude che questi possano affidare l’erogazione a società a capitale interamente pubblico appositamente costituite. <br />
Tanto meno possono trarsi preclusioni all’esercizio, da parte della controinteressata, delle attività oggetto del contestato affidamento, dalle leggi regionali invocate in ricorso.<br />
Difatti, la L.R.  n°16/1997, si limita a regolamentare, per quanto qui rileva, le modalità attraverso cui le cooperative sociali possono operare nel settore dei servizi sociali. Ma non riserva a queste ultime l’esclusiva degli interventi nel detto settore.<br />
La L.R. n°4/1988 non era, invece, più in vigore al momento di adozione degli impugnati provvedimenti, essendo stata abrogata dall’art. 47 della L.R. 23/12/2005 n°23.<br />
E’, infine, da rigettare il decimo motivo.  <br />
Lamenta la Oltrans Service che con le deliberazioni nn°11 e 12 del 31/1/2007 la Giunta Municipale avrebbe stabilito di affidare alla GE.SE.CO. i servizi ivi indicati, in attuazione, rispettivamente, delle delibere consiliari nn°104 e 103 del 2004, che pur la stessa Giunta riconosce essere state annullate in sede giurisdizionale. Circostanza, questa, che evidenzierebbe un profilo di contraddittorietà delle due impugnate deliberazioni di Giunta.<br />
La deduzione non può essere condivisa.<br />
Nelle citate deliberazioni nn°11 e 12 del 2007 si prevede che l’affidamento dei servizi avvenga “in attuazione del dispositivo” della delibera del 2004 cui ciascuna di esse fa riferimento. <br />
Tuttavia, il rinvio ai citati provvedimenti di Giunta del 2004, risulta del tutto pleonastico e come tale irrilevante.<br />
Il ricorso, in definitiva, non merita accoglimento.<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Rigetta</b> il ricorso in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 5/12/2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: <br />
Paolo Numerico 		Presidente<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri	Consigliere<br />	<br />
Alessandro Maggio		Consigliere – estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 21/12/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2407/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2407</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2408</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2408/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2408/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2408</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente, C. Bonauro – Estensore COSTA ALBERTO E OTTONELLO ROSANNA (avv.ti S. STARA ed R.L. CANOSSI) c/ MINISTERO INTERNO, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA, COMITATO DI SOLIDARIETA&#8217; VITTIME ESTORSIONE E USURA E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Avv. Dist. St) l&#8217;emanazione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2408/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2408</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2408/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2408</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente, C. Bonauro – Estensore<br /> COSTA ALBERTO E OTTONELLO ROSANNA (avv.ti S. STARA ed R.L. CANOSSI) c/ <br />MINISTERO INTERNO, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO <br />DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA, COMITATO DI <br />SOLIDARIETA&#8217; VITTIME ESTORSIONE E USURA E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Avv. Dist. St)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;emanazione del provvedimento di archiviazione del G.I.P. preclude l&#8217;erogazione del mutuo a carico del fondo di solidarietà per le vittime dell&#8217;usura</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Contributi e finanziamenti pubblici &#8211; Mutuo a carico del fondo di solidarietà per le vittime dell’usura – Art. 14, comma 2, L. 7 marzo 1996 n. 108 &#8211; Presupposti – Qualifica di persona offesa – Provvedimento di archiviazione del G.I.P. – Rilevanza preclusiva &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il provvedimento del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, di diniego della concessione di un mutuo ex art. 14, comma 2, L. 7 marzo 1996 n. 108, che fondi la carenza del presupposto relativo alla qualifica di persona offesa in capo al richiedente sul provvedimento del G.I.P. di archiviazione della notizia di reato. (1)</p>
<p></b>__________________________________<br />
(1) Non constano precedenti in termini in questa rivista. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sent.n.2408/2007<br />
Ric. n. 714/2007</p>
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso <b>n. 714/2007</b> proposto da </p>
<p><B>COSTA ALBERTO E OTTONELLO ROSANNA</B>, rappresentati e difesi dagli avvocati STARA SALVATORE e CANOSSI ROSALBA LEDA, con domicilio eletto in CAGLIARI, alla via  Levante n. 4,  presso lo studio dell’avvocato STARA SALVATORE;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>MINISTERO INTERNO, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA, COMITATO DI SOLIDARIETA&#8217; VITTIME ESTORSIONE E USURA E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</B>, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA DELLO STATO, con domicilio eletto in CAGLIARI, alla via Dante n. 23, presso la sua sede;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
</b>&#8211; del provvedimento 10/4/2007, comunicato in Cagliari il 7/5/2007, con il quale il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ha decretato di non accogliere l’istanza dei ricorrenti 16/5/2003 relativa alla concessione di un mutuo ex lege 108/96;<br />
&#8211; della presupposta delibera 27/3/2007, n. 169, con la quale il comitato di solidarietà delle vittime dell’estorsione e dell’usura ha disposto il non accoglimento della istanza dei ricorrenti per la carenza della qualità di persone offese nel procedimento<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso iniziale e quello recante motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
nominato relatore, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007, il Primo Referendario Carlo Buonauro e uditi altresì gli avvocati delle parti avv. Stara ed avv. dello Stato Tenaglia;<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In data 16 maggio 2003, gli odierni ricorrenti, esercenti, fino al giugno 1996, un’attività commerciale in Cagliari di vendita di elettrodomestici, con la ditta Show Room, s.r.l., presentarono istanza alla Prefettura di Cagliari volta ad ottenere la concessione di un mutuo senza interessi ex lege n. 108/96 di € 300.000,00, a seguito di fatti di natura usuraria verificatisi negli anni 2000 e 200l e da essi denunciati.<br />
In data 8.3.06 e 23.3.06 veniva loro notificato avviso di richiesta di archiviazione da parte del PM assegnatario del procedimento penale, avverso il quale veniva proposta opposizione ex art. 408 c.p.p.. <br />
Con l&#8217;impugnato decreto del Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative <i>antiracket</i> e antiusura emesso in data 10.4.2007, notificato il 7.5.2007, è stato comunicato ai ricorrenti il diniego dell&#8217;istanza di concessione del mutuo per il venir meno della qualità di parti offese dei denuncianti a seguito di provvedimento di archiviazione del GIP di Cagliari.<br />
Con il presente ricorso sono dedotti i seguenti motivi di diritto:<br />
1-2) violazione e falsa applicazione artt. 14 della L. n. 108 del 1996 e 20 della L. n. 44 del 1999; dell’art. 127, 409 e 410 c.p.p., come novellati dall’art. 111, 2° co, Cost.; art. 3 L. 241/1990 per totale carenza di motivazione; eccesso di potere per erroneità ed assenza dei presupposti, carenza dell&#8217;istruttoria, erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza.<br />
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, che con separate memorie si sono opposte all’accoglimento del ricorso.<br />
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 13 novembre 2007 e depositato alla pubblica udienza del 5.12.2007 (con assenso della difesa erariale e rinunzia ai termini), i ricorrenti sviluppavano ulteriormente le doglianze già formulate avverso i medesimi provvedimenti inizialmente impugnati, anche a seguito della spiegata impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione del G.i.p. di Cagliari.<br />
Alla predetta pubblica udienza, la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso va respinto per le ragioni che seguono.<br />
Come esposto in narrativa la presente controversia è relativa all&#8217;impugnazione del decreto del Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative <i>antiracket</i> e antiusura n. 2505 in data 10.4.2007, notificato il 7.5.2007, con cui è stata rigettata l&#8217;istanza di concessione, ai sensi dell&#8217;art. 14 della L. n. 108 del 1996, di un mutuo senza interessi di € 300.000,00, con anticipazione di € 100.000,00.<br />
In termini generali, si rammenta che il sistema prevede un <Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura>, erogante mutui senza interesse ad imprenditori e comunque ad operatori economici che dichiarino di essere vittime del delitto di usura e che risultino parte offesa nel relativo procedimento penale. L&#8217;importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all&#8217;autore del reato, salva la possibilità di erogazione di un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, siano derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.<br />
Con il primo motivo di impugnazione, ulteriormente sviluppato in sede di ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente si duole dell’erronea valutazione operata dall’amministrazione resistente, nella misura in cui ha attribuito validità ed efficacia al provvedimento di archiviazione disposto dal G.I.P. in data 20.11.06, assunto <i>de plano</i> in assenza di contraddittorio ed erroneamente affermativo della maturata prescrizione.<br />
La censura, a giudizio del Collegio, non si presenta degna di accoglimento. Ed, invero, deve ribadirsi che, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 108/96, la qualifica di persona offesa rileva come mero fatto storico, che, assieme ad altri, delinea una nuova fattispecie normativa la cui integrazione produce autonomi effetti giuridici. Come fatto, esso è oggetto di accertamento da parte dell’autorità amministrativa in sede di istruttoria procedimentale, la quale non può che limitarsi a verificare se il fatto (qualifica di persona offesa) sussista o meno e non può riqualificare autonomamente, sotto il profilo giuridico, i fatti processuali penali rilevanti per l’attribuzione della qualifica,. In definitiva, l’amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato, di fronte ad un provvedimento di archiviazione del giudice penale, non aveva alcuna scelta sul se concedere o meno il mutuo previsto dalla legge citata, di tal che eventuali profili di patologia del provvedimento penale (quale, in ipotesi, l’asserita violazione del principio del contraddittorio ex art. 111, 2° co., Cost., nonché, secondo l’ulteriore prospettatazione avanzata nel ricorso per motivi aggiunti, la contestata prescrizione ritenuta dal G.I.P. nel citato provvedimento di archiviazione) non possono essere dedotti in sede di giudizio amministrativo, trovando la loro esclusiva sede di rilevanza nel sistema delle impugnazioni penali.<br />
È altresì infondata l’ulteriore censura con cui parte ricorrente deduce vizi di eccesso di potere nella misura in cui l’impugnato provvedimento reiettivo risulta emesso prima che il provvedimento di archiviazione fosse divenuto definitivo e nella pendenza dei termini per proporre impugnazione avverso lo stesso. Diversamente si osserva che l’insussistenza, allo stato, della qualità, in capo agli odierni ricorrenti, di persona offesa in procedimento penale per delitto di usura determina la necessaria reiezione del beneficio richiesto, restando fermo il dovere dell’amministrazione di rivedere la decisione negativa qualora il provvedimento di archiviazione dovesse essere annullato a seguito dell’impugnazione del medesimo davanti alla Corte di Cassazione, preannunciata dai ricorrenti.<br />
Da ultimo, con riguardo all’istanza di “valutazione della legittimazione dei membri esterni del Collegio” formulata dalla difesa di parte ricorrente con le memorie difensive depositate in data 29 settembre 2007, si ribadisce che, salva la facoltà di impugnativa  per i ricorrenti, il Collegio si ritiene legittimato a decidere nella composizione stabilita dall’organo di autogoverno, avuto riguardo alla situazione di incompatibilità di tutti i magistrati del TAR Sardegna ad eccezione del suo presidente.<br />
. Il ricorso va, in definitiva, respinto. Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, in camera di consiglio, il 5 dicembre 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei signori: </p>
<p>Paolo Numerico,		presidente;<br />	<br />
Carlo Buonauro,		primo referendario, estensore;<br />	<br />
Giovanni Ruiu,		referendario.</p>
<p>
Depositata in segreteria il 21/12/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2408/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2408</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2376</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2376/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2376/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2376</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. T. Aru GICA TRE s.r.l. (avv. G. Contu) c/ la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (avv.ti G. P. Contu, R. Murroni e S. Boi), L’ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT (n.c.), L’UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO DI NUORO (n.c.), il COORDINATORE GENERALE DELL’ASSESSORATO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2376/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2376</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2376/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2376</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. T. Aru<br /> GICA TRE s.r.l. (avv. G. Contu) c/ la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (avv.ti G. P. Contu, R. Murroni e S. Boi), L’ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT (n.c.), L’UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO DI NUORO (n.c.), il COORDINATORE GENERALE DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT (n.c.) e nei confronti del COMUNE DI ARITZO (n. c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla portata del vincolo paesaggistico relativo ai territori coperti da boschi e foreste</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente &#8211; Vincolo paesaggistico &#8211; Territori coperti da boschi e foreste – Portata – Zona C – In assenza di PPA o altro piano di attuazione – Vi rientra – Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti &#8211; Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le zone C di espansione edilizia di cui agli strumenti urbanistici comunali sono soggette a controllo paesaggistico per le ulteriori modificazioni qualora non siano incluse in un piano pluriennale di attuazione – o in altro piano attuativo dello strumento urbanistico &#8211; vigente al momento dell&#8217;entrata in vigore della L. 8 agosto 1985 n. 431, di conversione con modificazioni del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, ancorché si tratti di Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla portata del vincolo paesaggistico relativo ai territori coperti da boschi e foreste</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 2376/2007<br />
Ric. n.  2166/1995</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE              PER LA SARDEGNA	<br />	<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2166/1995 proposto dalla</p>
<p> società <b>GICA TRE s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Caterina Cardia,  rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall’avv. Giovanni Contu ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio del medesimo legale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti Gian Piero Contu, Roberto Murroni e Simonetta Boi ed elettivamente domiciliata in Cagliari, viale Trento n. 69, presso l’Ufficio legale dell’Ente;</p>
<p>L’<b>ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT</b>, in persona dell’Assessore in carica, non costituito in giudizio,</p>
<p>L’<b>UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO DI NUORO</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio,</p>
<p>il <b>COORDINATORE GENERALE DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT</b> in carica, non costituito in giudizio,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>COMUNE DI ARITZO</b>, non costituito in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento in data 30 maggio 1995 n. 2127/TPNU, con il quale l’Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori avviati dalla ricorrente nel Comune di Aritzo, località “Gidilao”, con diffida dall’ulteriore prosecuzione senza il preventivo assenso dell’Assessorato competente;<br />
di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso.<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il consigliere Tito Aru;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza del 7 novembre 2007 l’avv. Giovanni Contu per la ricorrente e l’avv. Roberto Murroni per l’Amministrazione regionale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>	Con il ricorso in esame, notificato il 17 ottobre 1995 e depositato il successivo giorno 27, la ricorrente espone quanto segue.<br />	<br />
Con provvedimento n. 2127/TPNU del 30 maggio 1995 l’Ufficio tutela del paesaggio di Nuoro le contestava di aver dato corso in Aritzo, località “Gidilao”, a lavori rientranti nella previsione dell’art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 in mancanza della prescritta autorizzazione, con contestuale ordine di immediata sospensione.<br />
Ritiene tuttavia la ricorrente che tale determinazione sia illegittima per i seguenti motivi:<br />
Violazione dell’art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431, nonché dell’art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 – Violazione dell’art. 6 della circolare approvata con delibera di Giunta del 26 luglio 1994 n. 22/32 – Eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà: in quanto l’Autorità regionale avrebbe omesso di considerare che l’area interessata ai lavori è ricompresa in zona “C” di espansione limitrofa al centro urbano, sottratta al vincolo di protezione paesaggistica dalla legge n. 431/85 e dagli atti amministrativi regionale applicativi;<br />
Falsità del presupposto – Carenza di istruttoria: in quanto l’area in questione non sarebbe affatto un’area coperta da bosco di roverelle avendo destinazione agricola ed essendo utilizzata, da tempo, come orto;<br />
Falsità del presupposto – Carenza di istruttoria: in quanto, comunque, i lavori sospesi non arrecherebbero alcun pregiudizio all’aspetto esteriore del bene.<br />
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni consequenziale pronuncia come per legge.<br />
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto.<br />
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2007, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>L’art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431, di conversione con modificazioni del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, recita testualmente: <br />
“Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497: <br />
…<br />
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;<br />
…<br />
Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e &#8212; limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione &#8212; alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell&#8217;art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”.<br />
Secondo la prospettazione del ricorrente, anche le aree comprese in zona C resterebbero escluse dal vincolo in quanto per esse, pur non sussistendo un’attuale utilizzazione edilizio/urbanistica già consolidata, sarebbe prevista, sulla base delle valutazioni compiute dall’Amministrazione comunale in sede di piano, l’espansione dell’abitato che, in sostanziale assimilazione con quanto previsto per le zone A e B,  esprimerebbe un interesse prevalente rispetto alla salvaguardia dei caratteri paesistici protetti.<br />
E ciò a prescindere dal riferimento, introdotto dalla legge n. 431/85, dell’inclusione delle zone di espansione nei piani pluriennali di attuazione, da ritenersi comunque non operante per i comuni, come quello di Aritzo, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.<br />
L’argomento non convince.<br />
Il legislatore, introducendo un vincolo paesaggistico generalizzato per vaste porzioni di territorio individuate per tipologie ben definite, ha contemperato le esigenze ambientalistiche con quelle edificatorie rendendo inoperante il vincolo solo in situazioni di attuale o programmata possibilità di edificazione.<br />
Queste particolari situazioni derogatorie, quindi, ponendosi in rapporto di eccezione rispetto alla regola generale dell&#8217;operatività del vincolo, richiedono necessariamente un’interpretazione in senso restrittivo della lettera della legge.<br />
Pertanto, non potendosi estendere l&#8217;esclusione del vincolo paesaggistico di cui all&#8217;art. 1 legge n. 431/1985 oltre le previsioni letterali dell’anzidetta disposizione, le zone C di espansione edilizia di cui agli strumenti urbanistici comunali sono soggette a controllo paesaggistico per le ulteriori modificazioni qualora (e questo è il caso di specie) non siano incluse in un PPA vigente al momento dell&#8217;entrata in vigore della legge.<br />
	La logica sottesa dall’anzidetta disposizione è del resto evidente.<br />	<br />
	Si è inteso derogare alla disciplina vincolistica soltanto con riferimento a quelle zone che o in quanto sostanzialmente compromesse dall’attività edificatoria o in quanto, ancorchè integre, comprese in piani di dettaglio delle generali prescrizioni del piano urbanistico, sono già concretamente assoggettate ad una destinazione edificatoria.<br />	<br />
Ed invero, la destinazione nello strumento urbanistico di un’area a zona C di espansione, sebbene conferisca alla stessa una potenzialità edificatoria, tuttavia non implica una necessaria utilizzazione a tal fine. <br />
Infatti ben potrebbe il proprietario dell’area ritenere più confacente ai suoi interessi mantenere inedificata l’area ( es. per destinarla a parco di una villa, per la non convenienza economica della lottizzazione), oppure ben potrebbe il Comune rivedere la destinazione urbanistica (es. destinandola a zona agricola o di salvaguardia).<br />
Solo  con la predisposizione di uno strumento attuativo, cioè, viene a concretizzarsi definitivamente la volontà di utilizzazione dell’area a fini edificatori, e quindi, per quanto previsto dalla menzionata disposizione, a trovare giustificazione l’esclusione dal vincolo. <br />
	Non ricorrendo dunque le condizioni previste dalla legge, non può  determinarsi, per i territori coperti da foreste e da boschi, l’inoperatività dei vincoli generali che, peraltro, non pongono un impedimento &#8220;assoluto&#8221; all&#8217;edificabilità dell&#8217;area o alla realizzazione su di essa di interventi per la realizzazione di opere essendo necessario, piuttosto, l’espletamento della preventiva procedura autorizzatoria (nulla osta paesaggistico) da parte dell&#8217;Autorità competente.<br />	<br />
Ritiene pertanto il Collegio che l’esclusione dal vincolo di cui alla riportata disposizione dell’art. 1 della legge n. 431 del 1985 si applica alle zone C di espansione unicamente nelle ipotesi – non ricorrente nella specie &#8211; in cui le aree in essa ricomprese siano interessate da un piano pluriennale di attuazione, o da altro piano attuativo dello strumento urbanistico. <br />
Né vale il rilievo che i Comuni aventi popolazione inferiore ai 10.000 abitanti non sono obbligati all’adozione del PPA, sicchè – ad avviso della ricorrente, che richiama un precedente giurisprudenziale a lei favorevole (Cons. Stato, Sez. V., n. 1563 del 20 dicembre 1996) &#8211; tale condizione sarebbe inoperante nel caso di specie.<br />
Ed invero, ad avviso del Collegio, il mancato esercizio della facoltà dell’Amministrazione comunale di dotarsi del predetto strumento di dettaglio, privando il territorio comunale di una definitivamente ponderata valutazione della destinazione delle aree, impedisce ai proprietari di aree comprese in zona C di beneficiare del regime derogatorio previsto per i casi in cui le scelte urbanistiche del Comune hanno trovato una sufficiente concretizzazione nel piano attuativo.<br />
	Non vale a convincere del contrario neppure il richiamo all’art. 12 della legge regionale n. 45/1989, che esclude dalle misure di salvaguardia, tra le altre, le opere ricadenti in zona C, a conferma – secondo il ricorrente – che per tali zone sarebbe insussistente il vincolo paesaggistico.<br />	<br />
	Ed invero l’invocata disposizione regionale (che disciplina la materia urbanistica) trova il suo limite nella previsione dell’art. 1 della legge 431/85 (che concerne la materia della tutela del paesaggio), non trovando applicazione per le categorie di beni individuati come meritevoli di particolare protezione.<br />	<br />
	Privo di pregio si rivela altresì il secondo motivo, col quale la ricorrente lamenta la mancata previa individuazione del sito identificabile come bosco.<br />	<br />
	In mancanza di una specifica previsione di legge che prescriva un procedimento di individuazione formale delle aree boschive, infatti, vale  ai fini che qui occupano l’accertamento operato con apposito sopralluogo (verbale n. 1207 del 5 maggio 1994) dalla Guardia Forestale.<br />	<br />
	Non è superfluo precisare, come rilevato anche dalla difesa pubblica, che la circolare dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione n. 16210 del 2 luglio 1986, nell’affrontare specificamente la questione dell’individuazione del contenuto delle categorie sottoposte al vincolo  di cui alla legge n. 431/85, include nel concetto di area boschiva proprio il “bosco naturale di roverella”, accertato come presente nel sito interessato dai lavori della ricorrente.<br />	<br />
	Infondata, infine, si rileva anche la terza censura, con la quale la ricorrente sostiene che i lavori oggetto dell’impugnato provvedimento di sospensione non arrecherebbero, comunque, pregiudizio all’aspetto esteriore del bene.<br />	<br />
	L’ampiezza e la rilevanza dei lavori intrapresi dalla ricorrente infatti, consistenti in “ lavori di movimento terra consistenti in sbancamento e scavo del sito con apertura di due piste relative ai tronchi stradali della lott.ne in oggetto con larghezza media di circa 4 – 5 metri” , non possono certamente farsi rientrare tra le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria di consolidamento statico e restauro conservativo come dichiarato dal ricorrente.<br />	<br />
	Priva di rilievo, infine, in mancanza di profili di attuale lesività, è la censura di cui al 4° motivo con la quale si contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui afferma – invero in termini del tutto generici e comunque riferiti a future valutazioni dell’Amministrazioni – la rivisitazione del complessivo progetto del piano di lottizzazione.<br />	<br />
	In conclusione, quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto.<br />	<br />
	Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMArespinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 7 novembre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />
&#8211; Paolo Numerico, Presidente,<br />
&#8211; Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere,<br />
&#8211; Tito Aru, Consigliere, estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 21/12/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2376/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2376</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2391</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2391/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2391/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2391/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2391</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. T. AruE. N. (avv. P. Franceschi) c/ il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELL&#8217;AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, LA COMMISSIONE MEDICA DEL PREDETTO DIPARTIMENTO (Avv. Dist. St.) sulle cause di esclusione dal concorso per l&#8217;assunzione nella Polizia Penitenziaria Concorso – Concorso Allievo Agente nella Polizia Penitenziaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2391/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2391</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2391/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2391</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. T. Aru<br />E. N. (avv. P. Franceschi) c/ il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELL&#8217;AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, LA COMMISSIONE MEDICA DEL PREDETTO DIPARTIMENTO (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulle cause di esclusione dal concorso per l&#8217;assunzione nella Polizia Penitenziaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – Concorso Allievo Agente nella Polizia Penitenziaria &#8211; Esclusione &#8211; Per inidoneità fisica – Cause di non idoneità &#8211; Microcitemia in soggetto portatore sano di alfa-talassemia – Non vi rientra.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La microcitemia in soggetto portatore sano di alfa-talassemia non costituisce causa di non idoneità per l&#8217;ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla portata del vincolo paesaggistico relativo ai territori coperti da boschi e foreste</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 2391/2007<br />
Ric. n.  1521/1998</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1521/1998 proposto dal<br />
sig. <b>E. N.</b>,  rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall’avv. Piero Franceschi ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 33, presso lo studio del medesimo legale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, in persona del Ministro in carica,</p>
<p>il <b>DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b> in carica,</p>
<p>la <b>COMMISSIONE MEDICA DEL PREDETTO DIPARTIMENTO</b>, in persona del legale rappresentante in carica,<br />
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, sono  per legge domiciliati,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del giudizio di non idoneità all’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria formulato in data 23 giugno 1998 dalla Commissione di cui all’art. 106, comma 4, del D.Lgvo n. 443/92, in base al quale il ricorrente è stato escluso dal concorso a complessivi 1200 posti per l’assunzione nella Polizia Penitenziaria;<br />
di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o comunque connesso, compreso il preannunciato decreto di esclusione del resistente Direttore Generale,</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il consigliere Tito Aru;<br />	<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 l’avv. Andrea Usai in sostituzione dell’avv. Piero Franceschi per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Giandomenico Tenaglia per l’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>	Con il ricorso in esame, notificato il 31 luglio 1998 e depositato il successivo19 agosto, il ricorrente espone di aver presentato domanda al concorso a 1400 posti di aspirante allievo agente di Polizia Penitenziaria ai sensi del D.L. n. 479/96 (convertito con modifiche dalla legge n. 579 del 15 novembre 1996), ma di essere stato giudicato non idoneo dalla Commissione medica di cui all’art. 106, comma 4, del D.Lgvo n. 443/92 per iperbilirubinemia  art. 123/o e microcitemia art. 123/o.<br />	<br />
	Avverso tale provvedimento il sig. N. ha proposto il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:<br />	<br />
Eccesso di potere per contraddittorietà fra accertamento e conclusioni che ha determinato un errore di fatto circa l’asserita affezione: in quanto la commissione medica non ha tenuto conto che l’incremento della bilirubina indiretta consegue al fatto che il ricorrente è portatore sano di alfa-talassemia, patologia già ritenuta dalla giurisprudenza non invalidante ai fini dell’arruolamento;<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 123, lett. O del D.Lgvo n. 443/92 &#8211;  Eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di motivazione: in quanto al ricorrente non è stata diagnosticata altra patologia epatica riconducibile all’art. 123 lett. o) del D.Lgvo n. 443/1992.<br />
	Concludeva quindi il sig. N. chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.<br />	<br />
	Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.<br />	<br />
	Con ordinanza n. 615/98 del 4 novembre 1998 il Tribunale adito ha respinto l’istanza cautelare ma il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 945/99 del 24 aprile 1999, in riforma di tale provvedimento, ha accolto l’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato.<br />	<br />
	In vista dell’udienza di discussione le controparti hanno depositato memorie scritte con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>	Premesso che i giudizi delle commissioni mediche non sono sottratti alla verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità, almeno quando si prospettino affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità o quando emerga una incompleta o non corretta assunzione dei fatti, nel caso di specie il ricorso si appalesa fondato e dev&#8217;essere accolto, con la conseguenziale statuizione di annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 123 del D.Lgvo 30 ottobre 1992 n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria), costituiscono cause di non idoneità per l&#8217;ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore le seguenti imperfezioni e infermità: “…lett. o) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite”.<br />
Orbene, gli organi tecnico-sanitari istituiti presso il Comando Centro di reclutamento dell’Amministrazione penitenziaria hanno fondato il loro giudizio sul mero riscontro di una patologia (microcitemia) ritenuta talmente grave da non richiedere neppure una valutazione concreta del caso di specie. <br />
Orbene, tale modus procedendi dell’Amministrazione, che appare totalmente carente degli opportuni accertamenti di natura tecnica, non può non andare esente da censure se si considerano gli esiti degli accertamenti sanitari prodotti dal medesimo ricorrente a sostegno della propria idoneità fisica all’arruolamento. <br />
In particolare, la microcitemia riscontrata nel sig. Nonnis risulta essere determinata dall’essere questi un portatore sano di alfa-talassemia, condizione questa non solo assai diffusa tra la popolazione sarda ma notoriamente riferibile ad un soggetto ritenuto sano, privo di un qualunque disagio psichico o fisico secondo parametri conformi alle più evolute acquisizioni in campo medico-scientifico. <br />
Ignorando totalmente i risultati delle certificazioni mediche di parte ma, soprattutto, non compiendo i doverosi accertamenti sanitari che la normativa in materia imponeva, la Commissione medica ha dunque erroneamente ritenuto il ricorrente portatore di una patologia preclusiva dell’arruolamento nel corpo della Polizia Penitenziaria.<br />
Sul punto giova altresì richiamare l’orientamento giurisprudenziale formatosi proprio sull’idoneità all’arruolamento nei vari corpi militari di soggetti microcitemici, secondo cui la condizione di portatore sano di alfa-talassemia non può assimilarsi ad alcuna patologia e non può essere ostativa all’arruolamento dei soggetti interessati da tale particolare condizione (cfr. per tutteTAR Sardegna, n. 696/98 del 9 luglio 1998). <br />
Anche il TAR del Lazio, Sez. I, n. 351 del 24 gennaio 2000 ha stabilito che è illegittima l&#8217; esclusione dall&#8217; assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria per non idoneità dell&#8217; aspirante motivata con generico riferimento all&#8217; esistenza di un quadro microcitemico.<br />
Con riferimento, poi, all’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato in ordine alla pretesa ingerenza in ambito riservato alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, è sufficiente ricordare il principio giurisprudenziale oramai prevalente, rinvenibile nella succitata sentenza della IV sez. del Consiglio di Stato con riferimento ad un caso anologo a quello in esame, secondo cui “…. non può darsi valutazione tecnica legittima che non sia supportata scientificamente. La discrezionalità tecnica dell’Amministrazione non può discostarsi dai principi di coerenza, di veridicità e di corrispondenza alla realtà scientifica senza divenire arbitraria e, pertanto, illegittima…”. <br />
Nel caso di specie, comunque, non si pone alcun problema di sindacato nella valutazione tecnico discrezionale della Commissione, essendo l’atto impugnato sostanzialmente privo dell’indicazione dell’affezione che ha condotto a ritenere inidoneo il sig. Nonnis.<br />
Né assume valore decisivo in senso contrario rispetto al predetto condiviso orientamento la sentenza n. 33 del 16 gennaio 2003 di questo Tribunale Amministrativo Regionale, restando invero diversa la fattispecie in essa considerata.<br />
Anzi, trattandosi, a ben vedere, di caso particolare determinato dalla peculiare prescrizione del bando, resta confermata la regola generale da ritenersi dominante nella giurisprudenza in merito, formatasi sulla base di consulenze tecniche di alto livello (fornite, per quanto riguarda la Sardegna, dall’ex Responsabile dell’Ospedale Regionale per le Microcitemie di Cagliari), che ha affermato che la microcitemia costituzionale non è causa di inabilità all’arruolamento in corpi militari.<br />
Nel caso di cui alla sentenza n. 33/2002, infatti, il Tribunale ha riconosciuto all’Amministrazione, nell&#8217;ambito della sua discrezionalità tecnica, la possibilità di porre un limite ai valori di emoglobina al di sotto dei quali di attribuire un coefficiente tale da impedire l&#8217;arruolamento.<br />
Tale determinazione è stata ritenuta non contrastante con i dati della letteratura scientifica, dove è contenuta la seguente affermazione: &#8220;una piccola percentuale di portatori di beta-talassemia può avere dei valori di emoglobina inferiori a quelli del valore minimo normale, in questi soggetti può evidenziarsi una ridotta prestazione in corso di sollecitazioni fisiche acute (p.e. partecipare ad una gara di corsa dei 100 metri piani)&#8221;.<br />
Ma di tale peculiare prescrizione, legata anche alle particolari attività fisiche insite nell’arruolamento in quel corpo militare (Esercito), non è traccia nel caso che ci occupa nel quale, come detto, l’inidoneità è stata disposta sulla base di un mero accertato quadro microcitemico.<br />
Resta confermata la regola generale da ritenersi dominante nella giurisprudenza in merito, formatasi sulla base di consulenze tecniche di alto livello (fornite, per quanto riguarda la Sardegna, dall’ex Responsabile dell’Ospedale Regionale per le Microcitemie di Cagliari), che ha affermato che la microcitemia costituzionale non è causa di inabilità all’arruolamento in corpi militari.<br />
In conclusione, quindi, per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto. <br />
	Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNASEZIONE PRIMAaccoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />
&#8211; Paolo Numerico, Presidente,<br />
&#8211; Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere,<br />
&#8211; Tito Aru, Consigliere, estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 21/12/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2391/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2391</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2092</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-21-12-2007-n-2092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-21-12-2007-n-2092/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2092</a></p>
<p>sull&#8217;applicazione dell&#8217;art. 21-octies, 2&#176; co., l. 07.08.1990, n. 241 Processo – Processo amministrativo – Art. 21-octies, 2° co., l. 07.08.1990, n. 241 – Applicabilità – Criteri. Processo – Processo amministrativo – Art. 21-octies, 2° co., l. 07.08.1990, n. 241 – Norma eccezionale – Conseguenze. L’art. 21-octies, 2° co., l. 07.08.1990,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-21-12-2007-n-2092/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2092</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-21-12-2007-n-2092/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2092</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicazione dell&#8217;art. 21-octies, 2&deg; co., l. 07.08.1990, n. 241</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Art. 21-octies, 2° co., l. 07.08.1990, n. 241 – Applicabilità – Criteri.</p>
<p>Processo – Processo amministrativo – Art. 21-octies, 2° co., l. 07.08.1990, n. 241 – Norma eccezionale – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 21-octies, 2° co., l. 07.08.1990, n. 241, non si applica ai provvedimenti riconosciuti affetti da vizi “sostanziali”, anche nel caso in cui il contenuto dispositivo dell’atto impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Del resto la disposizione in parola reca una norma eccezionale, che deroga alla regola generale sull’annullabilità dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza, limitando di fatto la tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione (art. 113 Cost.): in applicazione del precetto di cui all’art. 14 delle disposizioni preliminari del codice civile, dunque, si impone una interpretazione restrittiva, che limiti l’applicazione della norma agli unici casi ivi specificatamente considerati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 905 del 2005, proposto da: </p>
<p><b>Reyes Nolan</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, alla via Fiume 4/5; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso gli uffici della stessa in Genova, al v.le Brigate Partigiane 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</i></b>del provvedimento 30.5.2005, di reiezione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 06/12/2007 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
Con ricorso notificato in data 22.8.2005 il signor Reyes Nolan, cittadino filippino, ha impugnato il decreto 30.5.2005, con il quale il Questore della provincia di Genova gli ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, con la motivazione che, essendo stato lo straniero condannato dal Tribunale di Genova &#8211; con sentenza divenuta irrevocabile &#8211; alla pena di quattro anni di reclusione ed € 14.000,00 di multa per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, apparterrebbe alla categoria delle persone socialmente pericolose ex art. 1 nn. 1, 2 e 3 della legge n. 1423/1956.<br />
Avverso il provvedimento impugnato deduce sviamento di potere connesso a carenza di istruttoria e a violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 13 comma 2 lett. c) D. Lgs. 286/98 e dell’art. 1 L. 1423/56: l’unica condanna riportata dal ricorrente non consentirebbe affatto di concludere nel senso che egli “viva abitualmente” con i proventi dei traffici delittuosi.<br />
Difetterebbe inoltre una valutazione in concreto della personalità del soggetto (cfr. Cass., I, 16.6.2004, n. 11321) e della sua attuale pericolosità sociale, anche in considerazione del fatto che lo stesso ha provato di vivere del proprio lavoro (cfr. docc. 3, 4 e 5 delle produzioni 27.8.2005 di parte ricorrente), che il denaro sequestrato al ricorrente all’atto dell’arresto è risultato essere il frutto di una lecita attività lavorativa e che lo stesso giudice penale, astenendosi dall’applicare la misura di sicurezza dell’espulsione prevista dall’art. 86 del D.P.R. n. 309/1990 (come modificato in seguito alla sentenza C. cost. 24.2.1995, n. 58), ha implicitamente formulato un giudizio favorevole circa la sua pericolosità sociale.<br />
Con ordinanza 30.9.2005, n. 482 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. <br />
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2007 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.<br />
Il ricorso è fondato, sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 1 della legge n. 1423/1956.<br />
Il giudizio di &#8220;appartenenza&#8221; dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nell&#8217;art. 1 l. 27 dicembre 1956 n. 1423, in effetti, “va compiuto utilizzando i criteri elaborati nell&#8217;applicazione delle misure di prevenzione, e dunque considerando la necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, l&#8217;attualità della pericolosità, e la necessità di un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita” (cfr., per tutte, Cass. Civ., I, 18.9.2003, n. 13740).<br />
Orbene, nel caso di specie le valutazioni operate dall&#8217;Amministrazione in punto di attualità della pericolosità sociale non appaiono esaurienti, limitandosi apoditticamente al richiamo dell’unica sentenza di condanna, senza alcuna considerazione per tutti gli aspetti – puntualmente evidenziati dalla difesa del ricorrente &#8211; che militavano in senso contrario.<br />
Difetta inoltre in radice un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.<br />
Vero è che, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998, non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati inerenti gli stupefacenti, e che il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato quando vengono a mancare i requisiti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato (art. 5 comma 5 D. Lgs. n. 286/1998).<br />
Nel caso di specie, tuttavia, benché il contenuto dispositivo dell’atto qui impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, non è possibile applicare la speciale sanatoria giurisprudenziale di cui all’art. 21-octies comma 2 della legge n. 241/1990.<br />
Esso concerne infatti i soli provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, non già quelli riconosciuti affetti da vizi “sostanziali” del genere di quelli dedotti in ricorso (violazione dell’art. 1 L. 1423/1956 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria). <br />
Del resto, la disposizione di cui all’art. 21-octies comma 2 L. 241/1990 reca una norma eccezionale, che deroga alla regola generale sull’annullabilità dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza (art. 26 R.D. 26.6.1924, n. 1054; art. 21-octies comma 1 L. 241/1990), limitando di fatto la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.): in applicazione del precetto di cui all’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, si impone dunque un’interpretazione restrittiva, che limiti l’applicazione della norma agli unici casi ivi specificamente considerati (la violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti).<br />
Restano ovviamente salvi ed impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa, che dovrà nuovamente pronunciarsi sull’istanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno, alla luce del combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998 e della rilevanza ostativa che riveste, sul punto, la rilevata sentenza di condanna.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 06/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />
Angelo Vitali, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-21-12-2007-n-2092/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2092</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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