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	<title>21/12/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/12/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2006 n.1723</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-21-12-2006-n-1723/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-21-12-2006-n-1723/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2006 n.1723</a></p>
<p>sulla verifica dei requisiti di partecipazione ad una gara d&#8217;appalto Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Domanda – Tardivo completamento – Rilevanza – Nessuna. Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Domanda – Chiarimento o integrazione della documentazione già presentata – Rilevanza – Eccezionalmente possibile. La verifica dei requisiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-21-12-2006-n-1723/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2006 n.1723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-21-12-2006-n-1723/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2006 n.1723</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla verifica dei requisiti di partecipazione ad una gara d&#8217;appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Domanda – Tardivo completamento – Rilevanza – Nessuna.</p>
<p>Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Domanda – Chiarimento o integrazione della documentazione già presentata – Rilevanza – Eccezionalmente possibile.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La verifica dei requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto deve essere operata alla luce della documentazione acquisita entro i termini stabiliti dalla lex specialis di gara, con la conseguenza che nessun rilievo può essere riconosciuto ad altre e diverse certificazioni rese in date successive, pena la lesione del fondamentale principio della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che abbiano, invece, puntualmente rispettato la disciplina prevista.</p>
<p>Le norme che eccezionalmente prevedono la possibilità di rettificare le dichiarazioni o le istanze erronee o incomplete rese nella domanda di partecipazione ad una gara d’appalto non consentono, comunque, la presentazione di documenti nuovi o il completamento della domanda stessa, proprio perché tali disposizioni attengono solo al chiarimento ed all’integrazione della documentazione già presentata, qualora il suo contenuto sia ambiguo o di non immediata comprensione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2001, proposto da: </p>
<p><b>Co.Ge.Sca. s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Golisano e Paolo Brida, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Genova, alla piazza della Vittoria 14; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
<b>Comune di Genova</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Paola Pessagno, con domicilio eletto presso gli uffici della civica Avvocatura in Genova, alla via Garibaldi 9; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
<b>Imprecos s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Armando Lamantia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, alla via Giacalone 37 int. 4 &#8211; S. Eusebio; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</i></b>del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di contestuale aggiudicazione definitiva alla controinteressata.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della controinteressata Imprecos s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l&#8217;art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21/12/2006 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con ricorso notificato il 16.10.2001 la società CO.GE.SCA. s.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale 26.7.2001, n. 1137, con la quale il direttore dei Servizi tecnico-patrimoniali e verde del Comune di Genova ha disposto nei suoi confronti la revoca dell’aggiudicazione provvisoria dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei prospetti dell’edificio sede della scuola elementare “E. De Amicis” e media “U. Foscolo” a Rivarolo, contestualmente assegnando gli stessi alla società Imprecos s.r.l., odierna controinteressata.<br />
Il provvedimento in autotutela è stato adottato sul presupposto che la società CO.GE.SCA. s.r.l. era stata erroneamente ammessa alla gara, benché non in possesso del necessario requisito relativo ad una percentuale del costo del personale non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori, ex art. 18 comma 10 del D.P.R. 25.1.2000, n. 34.<br />
A sostegno del gravame deduce un unico motivo di ricorso, così rubricato: violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 35 L. 109/94 e art. 18 D.P.R. 34/2000; eccesso di potere in ogni sua forma sintomatica, con particolare riferimento al difetto ed all’erroneità dei presupposti, al travisamento dei fatti, alla motivazione mancante e/o comunque incongrua ed insufficiente, al difetto di istruttoria ed allo sviamento dei fini della normativa in materia di scelta del contraente della P.A.<br />
La ricorrente si duole che l’amministrazione, nel verificare i requisiti di partecipazione relativi al costo del personale, non abbia tenuto conto dei dati relativi al ramo di azienda della società De Berardis Ercole s.r.l., di cui la CO.GE.SCA. s.r.l. si è resa cessionaria in epoca anteriore all’effettuazione della gara, nonostante tale circostanza fosse stata portata a conoscenza dell’amministrazione con nota 18.6.2001 (di risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca della aggiudicazione, cfr. doc. 6 delle produzioni 25.10.2001 di parte ricorrente), unitamente ad un nuovo prospetto dei costi del personale dipendente, dal quale si evincerebbe il pieno possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.<br />
Alla domanda di annullamento accede una richiesta di risarcimento danni. <br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Genova e la società controinteressata Imprecos s.r.l., instando per la reiezione del ricorso.<br />
Con ordinanza n. 861/2001, emessa nella camera di consiglio del 7.11.2001, la Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 21.12.2006 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Giova premettere che la società ricorrente non contesta affatto che, sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda di partecipazione alla gara (e, segnatamente, della dichiarazione relativa alla cifra di affari in lavori ed al costo del personale, doc. 4 delle produzioni 26.10.2001 del Comune di Genova), ella difettava del requisito di partecipazione di cui all’art. 18 comma 10 del D.P.R. 25.1.2000, n. 34 (costo del personale non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori).<br />
Essa si duole, piuttosto, che l’amministrazione non abbia adeguatamente valutato i dati e la documentazione integrativa prodotti soltanto con la lettera 18.6.2001, in risposta alla nota 29.6.2001 (doc. 8 delle produzioni 26.10.2001 di parte comunale) di comunicazione di avvio del procedimento di revoca della aggiudicazione.<br />
Ciò posto, è agevole replicare che l&#8217;apprezzamento del possesso dei requisiti di partecipazione ad una gara d&#8217;appalto deve essere operato alla luce della documentazione acquisita agli atti di gara, ivi depositata dai concorrenti, con la conseguenza che nessun rilievo può essere riconosciuto ad altre e diverse certificazioni rese in data successiva, pena la lesione del fondamentale principio della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che abbiano invece puntualmente rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis di gara.<br />
Le norme – peraltro neppure invocate &#8211; che eccezionalmente prevedono la possibilità di rettificare le dichiarazioni o le istanze erronee o incomplete (p.e., l’art. 16 del D.Lgs. n. 157 del 1995 in materia di appalti di servizi) non consentono comunque la presentazione di documenti nuovi o il completamento della domanda di partecipazione ad una gara, proprio perché attengono solo al chiarimento ed all&#8217;integrazione della documentazione già presentata, quando il suo contenuto sia ambiguo o di non immediata comprensione (tra le tante cfr. T.A.R. Lazio, III, 23.11.2005, n. 12000).<br />
Nel caso di specie, il provvedimento di esclusione è stato adottato sulla base di una specifica dichiarazione resa da CO.GE.SCA. s.r.l. (doc. 4 delle produzioni 26.10.2001 del Comune di Genova), mentre nessuna rilevanza poteva essere attribuita al prospetto (doc. 9 delle produzioni 25.10.2001 di parte ricorrente) contenente nuovi e diversi dati circa la cifra di affari in lavori e circa il costo del personale, tardivamente forniti a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria.<br />
Infondata è anche la censura di difetto di motivazione (punto 1c del ricorso introduttivo).<br />
La dimostrazione contabile del mancato rispetto del requisito di partecipazione relativo al costo del personale è infatti analiticamente contenuta nella nota 29.6.2001, n. 3633 (doc. 8 delle produzioni comunali 26.10.2001), espressamente richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato. <br />
In ogni caso, posto che la ricorrente non contesta né la natura vincolante della disposizione del bando che richiama il requisito di ammissione di cui all’art. 18 comma 10 del D.P.R. 25.1.2000, n. 34 (possesso di un costo del personale nella misura percentuale minima del 15% rispetto alla cifra di affari in lavori), né il difetto di tale requisito sulla base della dichiarazione presentata unitamente alla domanda di partecipazione alla gara (che dichiara una percentuale del 12%), soccorre l’art. 21-octies della L. 241/1990, essendo palese che, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate i dispositivo.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Rigetta il ricorso.<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 (duemila) in favore del comune di Genova ed in € 2.000,00 (duemila) in favore della controinteressata Imprecos s.r.l., oltre I.V.A. e C.P.A.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21/12/2006 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Peruggia, Presidente FF<br />
Luca Morbelli, Primo Referendario<br />
Angelo Vitali, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/12/2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-21-12-2006-n-1723/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2006 n.1723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2006 n.10685</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2006-n-10685/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2006-n-10685/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2006-n-10685/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2006 n.10685</a></p>
<p>Pres. F. Guerriero, est. L. Pasanisi Tim Italia S.p.A. (Avv. Giovanni Zucchi) c. Comune di Calvi Risorta (n.c.) sulla sospensione sine die dei procedimenti relativi alle denunce di attività per le realizzazione degli impianti di telefonia mobile Edilizia ed urbanistica – Denuncia di attività per la realizzazione di un impianto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2006-n-10685/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2006 n.10685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2006-n-10685/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2006 n.10685</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Guerriero, est. L. Pasanisi<br /> Tim Italia S.p.A. (Avv. Giovanni Zucchi) c. Comune di Calvi Risorta (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sospensione sine die dei procedimenti relativi alle denunce di attività per le realizzazione degli impianti di telefonia mobile</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Denuncia di attività per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile – Sospensione <i>sine die </i>del Comune – Potere non riconosciuto dal D.lgs. n. 259/03 – Ratio della normativa di settore</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Comune non può bloccare <i>sine die</i> la realizzazione degli impianti di telefonia mobile, dal momento che dalla normativa di cui agli artt. 87 e 88 del D.lgs. n. 259/03 non solo non si evince tale potere, ma al contrario, appare chiara l’intenzione del Legislatore di accelerare la realizzazione di tali impianti(1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 13582/2004, Sez. VII, n. 9371/2005; cfr., altresì, Corte Cost., n. 336 del 27 luglio 2005, che ha ribadito che il rapido sviluppo dell’intero sistema delle comunicazioni elettroniche, che vede ciascun impianto costituire parte integrante di una complessa e unitaria rete nazionale, costituisce specifica finalità perseguita dalle direttive comunitarie recepite nell’ordinamento nazionale dal Codice delle comunicazioni, di cui al D.lgs. n. 259/03.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sez. VII</p>
<p>composto dai Signori:</p>
<p></p>
<p align=justify>
Dott.  Francesco Guerriero            			    &#8211; Presidente<br />	<br />
Dott.  Leonardo  Pasanisi        	  		    &#8211; Consigliere rel.<br />	<br />
Dott.  Guglielmo Passarelli Di Napoli                        &#8211; Referendario<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 7262/2005 Reg. Gen., proposto da<br />
<b></p>
<p align=center>
TIM ITALIA s.p.a.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Zucchi, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Parmenide n. 23, presso lo studio degli avvocati Ida Di Vicino e Angela Ferrara;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
Il Comune di Calvi Risorta</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, <br />
&#8211; non costituito &#8211;<br />
<b><br />
per l’annullamento, previa sospensione:<br />
“a)</b> della nota n. 7232 del 27 giugno 2005 (pervenuta il successivo 30 giugno 2005), con cui è stata comunicata la sospensione dell’esame delle denuncie di inizio attività presentate dalla società ricorrente per implementare il sistema di trasmissione UMTS su due preesistenti impianti di telefonia mobile, nelle more della verifica della compatibilità delle opere programmate con la strumentazione urbanistica comunale; <b>b)</b> di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente”.<br />
<b><br />
VISTO </b>il ricorso con i relativi allegati;<br />
<B>VISTI </B>gli atti tutti di causa;<br />
<B>VISTO </B>l’art. 26 della legge n. 1034/71;<br />
<B>UDITI</B>, alla pubblica udienza del 6 dicembre 2006, gli avvocati di cui al relativo verbale;<br />
<B>SENTITO</B> altresì il relatore consigliere dr. Leonardo Pasanisi;<br />
<b><br />
RILEVATO</b> che:<br />
&#8211;	la TIM ITALIA s.p.a. espone di aver presentato al Comune di Calvi Risorta, ai sensi dell&#8217;articolo 87 del decreto legislativo n. 259/03, le denunce di inizio attività del 27 maggio 2005 e del 30 maggio 2005, al fine di implementare il sistema di trasmissione UMTS su due preesistenti impianti di telefonia mobile;<br />	<br />
&#8211;	con la nota n. 7232 del 27 giugno 2005, tuttavia, il Capo Settore dell&#8217;Area Urbanistico-Edilizia ha comunicato la sospensione dell&#8217;esame delle predette denunce di inizio attività, “poiché questo Ufficio sta effettuando le verifiche di compatibilità con la strumentazione urbanistica vigente”;<br />	<br />
&#8211;	la società ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento, deducendone l’illegittimità, sinteticamente, con quattro, articolati motivi di ricorso, essenzialmente incentrati sui vizi di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere sotto vari profili;<br />	<br />
&#8211;	l’intimato comune non si è costituito in giudizio;<br />	<br />
&#8211;	alla camera di consiglio del 9 novembre 2005, l’istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo, su richiesta del procuratore della ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	alla pubblica udienza del 6 dicembre 2006, il ricorso è stato introitato in decisione;<br />	<br />
<b><br />
RITENUTO </b>che:<br />
&#8211;	il ricorso in esame è manifestamente fondato;<br />	<br />
&#8211;	infatti, come esattamente dedotto con il primo motivo di gravame, il provvedimento impugnato determina, in sostanza, una sospensione <i>sine die</i> dei procedimenti relativi alle denunce di inizio attività presentate dalla società ricorrente, in quanto la sospensione è stata correlata ad un evento del tutto incerto nel “quando”, quale appunto l&#8217;effettuazione della verifica di compatibilità delle opere programmate con la vigente strumentazione urbanistica;<br />	<br />
&#8211;	orbene, come già affermato in più occasioni da questo Tribunale in analoghe fattispecie (cfr. <i>ex plurimis</i> TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 13582/2004; cfr. altresì Sez. VII, n. 9371/2005), il Comune non può bloccare <i>sine die</i> la realizzazione degli impianti di telefonia mobile, dal momento che dalla normativa di cui agli artt. 87 ed 88 del decreto legislativo n. 259/03 non solo non si evince un tale potere, ma al contrario, appare chiara l’intenzione del legislatore di accelerare la realizzazione di tali impianti (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 13582/2004; Sez. VII, n. 9371/2005; cfr., altresì, Corte Cost. n. 336 del 27 luglio 2005, che ha ribadito che il rapido sviluppo dell’intero sistema delle comunicazioni elettroniche, che vede ciascun impianto costituire parte integrante di una complessa ed unitaria rete nazionale, costituisce specifica finalità perseguita dalle direttive comunitarie recepite nell’ordinamento nazionale dal Codice delle comunicazioni, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003);<br />	<br />
<b><br />
RITENUTO</b> pertanto che:<br />
&#8211;	il ricorso in esame deve essere accolto, con conseguente annullamento dell&#8217;impugnata nota n. 7232 del 27 giugno 2005; <br />	<br />
&#8211;	le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 7262/2005 R.G.), lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla la nota n. 7232 del 27 giugno 2005;<br />
Condanna il Comune di Calvi Risorta al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidate nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2006.</p>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2006 n.895</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-12-2006-n-895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va respinta la domanda di sospensione di un diniego di permesso di soggiorno se manchi la disponibilia’ dei mezzi di sussistenza e non siano documentati redditi prodotti. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE I Registro Ordinanze: 895/2006 Registro Generale: 1302/2006 nelle persone dei Signori: CALOGERO PISCITELLO Presidente</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di sospensione di un diniego di permesso di soggiorno se manchi la disponibilia’ dei mezzi di sussistenza e non siano documentati redditi prodotti. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE I</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 895/2006<br />
Registro Generale: 1302/2006</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
CALOGERO PISCITELLO Presidente<br />  BRUNO LELLI Cons. <br />
SERGIO FINA Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Dicembre 2006<br />
Visto il ricorso 1302/2006  proposto da:<br />
<b>LAMAJ AGUR</b>rappresentato e difeso da:<br />
GIORGI RONCHI AVV. ROBERTOPANGRAZZI AVV BARBARAcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA D&#8217;AZEGLIO N.58presso<br />
GIORGI RONCHI AVV. ROBERTO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p>QUESTURA DI BOLOGNA<br /> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del decreto del Questore della provincia di Bologna del 7.9.2006, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno n.B087741, rilasciato dalla Questura di Bologna per motivi commerciale/lavoro e con invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del suddetto atto, significando che, in caso di inottemperanza, potrà essere disposta nei suoi confronti l’espulsione amministrativa;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
QUESTURA DI BOLOGNA<br />
Udito il relatore Cons. SERGIO FINA;<br />
Uditi, alla Camera di Consiglio del 21.12.2006, gli Avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che non sussiste il requisito della disponibilità di mezzi di sussistenza atteso che non ha percepito redditi per gli anni 2004 e 2005</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BOLOGNA , li 21 Dicembre 2006<br />
Presidente F.to Calogero Piscitello<br />
Cons. rel. est. F.to Sergio Fina</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 22 dic. 2006<br />
Bologna,lì 22 dic. 2006</p>
<p>Il Segretario<br />
F.to Donatella Perrone</p>
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