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	<title>21/12/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/12/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.2894</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-12-2004-n-2894/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-12-2004-n-2894/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.2894</a></p>
<p>Pres. Adamo, Est. Ferlisi C.N. c. Comune di Agrigento limiti di ammissibilità dei controlli sostitutivi sull&#8217;attività dei Comuni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione 1. Comune e provincia &#8211; Consiglio comunale &#8211; Sedute di prosecuzione &#8211; Significato ai fini del quorum. 2. Ricorso giurisdizionale &#8211; Atto impugnabile o</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-12-2004-n-2894/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.2894</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-12-2004-n-2894/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.2894</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Adamo, Est. Ferlisi<br /> C.N. c. Comune di Agrigento</span></p>
<hr />
<p>limiti di ammissibilità dei controlli sostitutivi sull&#8217;attività dei Comuni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comune e provincia &#8211; Consiglio comunale  &#8211; Sedute di prosecuzione &#8211; Significato ai fini del quorum.</p>
<p>2. Ricorso giurisdizionale &#8211; Atto impugnabile o no &#8211; Delibera del consiglio che rinvia i lavori &#8211; Non è impugnabile.</p>
<p>3. Comune e provincia &#8211; Consiglio comunale &#8211; Esame di parere tecnico a chiarimento di precedente dibattito consiliare &#8211; Non richiede preventivo deposito a disposizione dei consiglieri.</p>
<p>4. Comune e provincia &#8211; Consiglio comunale &#8211; Scrutatore &#8211; Assenza dall’aula &#8211; In ipotesi di votazione  palese per appello nominale dei presenti &#8211; Non determina illegittimità &#8211; Ratio.</p>
<p>5. Comune e provincia &#8211; Consiglio comunale &#8211; Ordine dei lavori &#8211; Inversione &#8211; Possibilità &#8211; Mancata verbalizzazione &#8211; Irrilevanza &#8211; Fattispecie.</p>
<p>6. Ricorso giurisdizionale &#8211; Atto impugnabile o no &#8211; Parere tecnico fatto proprio dal consiglio comunale &#8211; Non è impugnabile &#8211; Effetto lesivo &#8211; Deriva dalla deliberazione consiliare.</p>
<p>7. Edilizia residenziale pubblica &#8211; Programmi costruttivi di iniziativa privata in verde agricolo &#8211; Art. 25, comma 3, L.reg. n. 22/1996 &#8211; Interpretazione &#8211; Obbligo dei Comuni di approvare in ogni caso &#8211; Non sussiste.</p>
<p>8. Edilizia residenziale pubblica &#8211; Programmi costruttivi di iniziativa privata in verde agricolo &#8211; Art. 5 L.reg. n. 1/1996 &#8211; Diniego comunale di approvazione &#8211; Per contrasto con PRG in itinere &#8211; Legittimità.</p>
<p>9. Edilizia residenziale pubblica &#8211; Programmi costruttivi di iniziativa privata in verde agricolo &#8211; Art. 5 L.reg. n. 1/1996 &#8211; Proposta del Commissario ad acta nominato dalla Regione &#8211; Obbligo del consiglio comunale di approvare in ogni caso &#8211; Non sussiste.</p>
<p>10. Comune e provincia &#8211; Controllo sostitutivo della Regione sugli enti locali &#8211; Norme emanante prima del nuovo Titolo V Cost. &#8211; Interpretazione adeguatrice al nuovo contesto costituzionale &#8211; Necessità.</p>
<p>11. Edilizia residenziale pubblica &#8211; Programmi costruttivi &#8211; Potere di controllo sostitutivo della Regione siciliana sui consigli comunali &#8211; Art. 5 L. reg. n. 1/1996 &#8211; Limiti ex nuovo titolo V Costituzione &#8211; Sussistono.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La norma del regolamento del consiglio comunale  che non distingua tra sedute di prima e di seconda convocazione, parlando solamente di “sedute di prosecuzione”, va intesa, ai fini del computo del quorum, come riferita a tutte le sedute che non siano definibili “di prima convocazione”.</p>
<p>2. E’ inammissibile l’impugnazione di una delibera del consiglio comunale in cui non sia stata assunta alcuna determinazione di merito sull’istanza del ricorrente, ma sia stato deciso il mero differimento della trattazione del relativo argomento ad altra seduta.</p>
<p>3. E’ legittima la deliberazione del consiglio comunale assunta in una seduta nella quale sia stato esaminato un parere di un organo tecnico comunale non depositato a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima della seduta, se detto parere consista in un mero chiarimento sui dubbi espressi dai medesimi consiglieri comunali in una precedente seduta e dunque costituisca mero completamento di un dibattito sia politico che tecnico “in itinere”.</p>
<p>4. La votazione del consiglio comunale attuata senza la preventiva, sostituzione di uno scrutatore nel frattempo allontanatosi dalla sala consiliare può ritenersi legittimi se trattasi di votazione  “palese per appello nominale dei presenti” (ossia di votazione in cui la presenza dello scrutatore non ha quella rilevanza giuridica, formale e sostanziale, che, viceversa, assume nelle votazioni a scrutinio segreto, laddove occorre che tutti i consiglieriscrutatori osservino personalmente la regolarità dello spoglio delle schede contenenti i voti espressi.</p>
<p>5. Stante il potere di validazione e ratifica che compete ad ogni assemblea deliberante in ordine ai propri lavori, l’inversione dell’ordine dei lavori del consiglio comunale che risulti accettata dall’intero consiglio per il fatto stesso che viene votato un altro punto all’ordine del giorno, sana (ove non vi ostino specifiche norme regolamentari o statutarie) ogni irregolarità, e la omessa verbalizzazione dell’inversione dell’ordine dei lavori non può di per sé incidere sulla validità della decisione adottata.</p>
<p>6. Il parere fornito da un ufficio tecnico al consiglio comunale è atto consultivo di natura endoprocedimentale e come tale non può essere oggetto di impugnativa, dovendo questa rivolgersi alla deliberazione del consiglio che l’abbia fatto proprio.</p>
<p>7. L’art. 25 della L.reg. n. 22/1996 va inteso nel senso che i Comuni hanno l’obbligo ex lege di provvedere motivatamente sulle istanze dei privati di localizzazione dei programmi costruttivi anche ove gli stessi risultino interessare aree destinate dallo strumento urbanistico a verde agricolo, non anche nel senso che i Comuni hanno l’obbligo ex lege di approvare in ogni caso le istanze suddette.<br />
8. Legittimamente il consiglio comunale rigetta l’istanza di una cooperativa edilizia (e con essa la proposta formulata dal commissario ad acta nominato dalla Regione siciliana), sulla base dei pareri tecnici acquisiti, da cui risulti la inopportunità di assentire la localizzazione dell’intervento in un’area agricola non compatibile con le linee programmatiche contenute nello “schema di massima” del P.R.G. “in itinere”.</p>
<p>9. La disposizione di cui all’art. 5 della L.reg. n. 1/1986, che sanziona l’eventuale inerzia degli enti locali (in ipotesi di approvazione dei programmi costruttivi presentati dai privati in zona con destinazione agricola, ossia in variante allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 3, dell’all’art. 25 della L.reg. n. 22/1996) con la nomina di un commissario ad acta da parte della Regione, non implica l’obbligo ex lege del consiglio comunale di approvare in ogni caso la proposta di delibera predisposta dal commissario, laddove i programmi costruttivi si pongano in contrasto con il PRG in itinere.<br />
10. Le varie forme di controllo sostitutivo sull’attività dei Comuni che si rinvengono nella legislazione statale eo regionale (nate storicamente in contesto che vedeva gli enti locali posti costituzionalmente in posizione sottoordinata) non possono più essere ammesse laddove tali forme di controllo, finiscano con lo svuotare totalmente i poteri propri dei Comuni, le cui valutazioni, specie se di mera opportunità, non possono più ritenersi “gestibili” gerarchicamente, né dalla Regione, né dallo Stato, se non previe adeguate forme di “leale collaborazione” ai sensi dell’art. 120 Cost. e con modi e forme espressamente stabiliti per legge (cfr. Corte Costituzionale, 27 gennaio 2004, n. 43).</p>
<p>11. Premesso che è onere dell’interprete ricercare ermeneuticamente un significato delle norme che sia compatibile con il quadro dei principi costituzionali, le norme regionali che, in materia di approvazione dei programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica, prevedono il commissariamento del consiglio comunale inadempiente (ultimo comma dell’art. 5 L.r. n. 86/1981 in combinato disposto con l’art. 22, comma 3, L.reg. n. 25/1996), vanno interpretate alla luce della sopravvenuta riforma del Titolo V della Costituzione (introdotto con Legge costituzionale n. 3/2001), e quindi non possono più giustificare la totale estromissione del consiglio comunale da ogni possibile valutazione e quindi l’obbligo dello stesso di approvare sempre e comunque la proposta di delibera favorevole predisposta dal commissario ad acta, ossia anche in presenza di un nuovo strumento urbanistico, “in fieri”, che risulti tecnicamente “alterato” dalla collocazione dei detti “programmi” nell’area scelta dai privati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">limiti di ammissibilità dei controlli sostitutivi sull’attività dei Comuni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2894/04 Reg. Sent.<br />
N.5133   Reg. Gen.<br />
ANNO    2003</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sede di Palermo &#8211; Sezione Seconda &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 5133/2003 R.G., proposto dalla</p>
<p><b>Società Cooperativa Edilizia “CASA NOSTRA&#8221; a r.l.</b>, con sede in Agrigento in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore sig. Palumbo Pasquale e della Società Cooperativa Edilizia “ASSE 18&#8243; a r.l., con sede in Agrigento, in persona del  presidente e legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Taibi Paola, il primo in esecuzione della delibera del c.d.a. del 17.09.2003 e la seconda in esecuzione della delibera del c.d.a. del 15.09.2001, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Salvatore V. Greco e presso il suo studio elettivamente domiciliati, in Palermo, Via Catania n. 27;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>1) il <b>Comune di Agrigento</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Camilleri, elettivamente domiciliato in Palermo, C.so Finocchiaro Aprile n. 45, presso lo studio dell’avv. Giorgia Lenzi;</p>
<p>2) il <b>Consiglio Comunale di Agrigento</b>, in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>3) l’lng. <b>Francesco Vitellaro</b>, nella qualità di Dirigente pro-tempore Settore VIII &#8211; Ufficio Tecnico del Comune di Agrigento – non costituitosi in giudizio;</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>A) dell&#8217;<b>Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente</b>, in persona dell&#8217;Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso, come per legge, dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;</p>
<p>B) del <b>Commissario ad acta</b>, lng. Pietro Alfredo Scaffidi Abate, nominato con decreto Assessoriale n. 147 del 10.02.2003 del Presidente della Regione, Assessore ad interim per il Territorio ed Ambiente, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>“PER LA DECLARATORIA<br />
in via principale: <br />
1) della validità della seduta del Consiglio Comunale del 05.06.2003 e della delibera n. 49 in essa seduta assunta, pubblicata il 15 giugno 2003 &#8211; come integrata dalla delibera n. 58, assunta nella seduta dell’08.07.2003 pubblicata il 20.07.2003”;<br />
“subordinatamente,<br />
“2) di nullità della seduta del Consiglio Comunale del 12 giugno 2003 e della delibera n. 52 in essa assunta e degli atti ad essi presupposti e conseguenziali comunque connessi”;<br />
“In via ulteriormente subordinata <br />
“PER L’ANNULLAMENTO<br />
“3) della delibera di C.C. n. 52, datata 12 giugno 2003, assunta nella seduta del 12.06.2003, pubblicata il 29 giugno 2003, con cui è stata rigettata la proposta, presentata dal &#8220;Commissario ad acta&#8221;, di approvare il programma costruttivo presentato dalle società ricorrenti e relativo alla costruzione di n. 120 alloggi sociali da edificare in Agrigento nella C.da &#8220;Cugno Sala&#8221; in Zona EA, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi della L.R. 6 maggio 1981, n. 86, L.R. 6 aprile 1996 n. 22 e L.R. 24 luglio 1997 n. 25, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenziali e, segnatamente, della nota prot. n. 3416 datata 12 giugno 2003 a firma dell&#8217;lng. Francesco Vitellaro nella Sua qualità di Dirigente del Settore VIII del Comune di Agrigento”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune intimato, con le relative difese;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura dello Stato per l&#8217;Amministrazione regionale intimata;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti in vista dell’udienza di trattazione;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Cons. Calogero Ferlisi;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 26 ottobre 2004, i difensori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con ricorso ritualmente notificato il 26 novembre 2003, depositato il giorno 30 successivo, le Società Cooperative a r.l. “CASA NOSTRA&#8221; e “ASSE 18&#8243;  premettono che hanno avuto comunicato, dall’Assessorato regionale Cooperazione, Commercio, Artiginato e Pesca. i finanziamenti regionali di due programmi costruttivi di edilizia residenziale per la realizzazione di n. 60 alloggi sociali ciascuno e che hanno avanzato istanza al Comune di Agrigento in data 7.08.2002 per assegnazione di un’area da destinare al programma costruttivo, nella C.da &#8220;Cugno Sala&#8221; in Zona EA (verde agricolo), in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi delle LL.rr. 6 maggio 1981, n. 86,  6 aprile 1996, n. 22, e  24 luglio 1997, n. 25.<br />
Chiedono, pertanto, nell’ordine, che sia dichiarata: <br />
1) la validità della seduta del Consiglio Comunale del 05.06.2003 e della delibera n. 49 in essa seduta assunta &#8211; come integrata dalla delibera n.58, assunta nella seduta dell’08.07.2003;<br />
2) la “nullità” della seduta del Consiglio Comunale del 12 giugno 2003 e della delibera n. 52 in essa assunta;<br />
3) la illegittimità della delibera del Consiglio comunale n. 52, assunta nella seduta del 12.06.2003, con cui è stata rigettata la proposta del &#8220;Commissario ad acta&#8221; di approvazione del programma costruttivo presentato dalle ricorrenti e la illegittimità della annessa nota del 12 giugno 2003 a firma dell&#8217;lng. Francesco Vitellaro, Dirigente del Settore VIII del Comune.</p>
<p>2. In punto di diritto deducono:<br />
I) In ordine alla validità delle sedute del Consiglio comunale del 5.6.2003 e del 12.6.2003: violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L.r. 23.12.2000, n. 30; eccesso di potere per disparità di trattamento;<br />
La seduta del consiglio comunale del 5 giugno 2003 proveniva da un “rinvio semplice” disposto nella seduta del 29 maggio 2003, parimenti la seduta di Consiglio Comunale del 12 giugno 2003 proveniva da un “rinvio semplice” disposto nella seduta del 10 giugno, nel corso della quale il punto n. 28 (concernente i programmi costruttivi in argomento) non è stato trattato, mentre è stato trattato, con inversione dell’o.d.g., il successivo punto n. 29, concernente la “relazione semestrale” del Sindaco. Pertanto, entrambe le sedute (del 5.06.2003 e del 12.06.2003) avrebbero “identica fattispecie giuridica” e quindi emergerebbe un palese trattamento contraddittorio, dato che: la seduta del 5.06.2003, presenti n. 15 Consiglieri e 15 votanti a favore della proposta (per come emergerebbe dall&#8217;integrazione del verbale di seduta approvato con delibera n. 58 del 7.8.2003), è stata rinviata siccome ritenuta non valida per mancanza del numero legale; quella del 12.06.2003, presenti n. 13 Consiglieri e 13 votanti, è stata ritenuta come seduta validamente costituita.<br />
Rilevano le ricorrenti che “&#8230; delle due l&#8217;una, o entrambe devono ritenersi sedute invalide o entrambe sedute valide”. Trattandosi di sedute “non di prima convocazione, si era innanzi ad assisi” nelle quali era sufficiente “la presenza di 1/3 dei 30 Consiglieri assegnati, ex art. 6 L.r. 23.12.2000, n. 30”.<br />
Sul punto &#8211; si sostiene &#8211; il regolamento del Consiglio Comunale sarebbe in contrasto con l’art. 6 L.r. n. 30/2000 dato che non distinguerebbe “&#8230;tra seduta di prima e seduta di seconda convocazione, né, tampoco, quale debba essere considerata di prima e quale di seconda convocazione”, onde sarebbe necessario ritenere che “&#8230; o in entrambe le sedute difettasse il quorum costitutivo, o che entrambe fossero valide e, nel qual caso, nella seduta del 5.06.2003 il programma costruttivo risulta &#8230; approvato dal Consiglio Comunale, con tutte le conseguenze di legge”.<br />
D’altra parte, “ammesso, e non concesso, che il Regolamento del Cons. Com. sia “ritenuto operante &#8230;, anche &#8230; in suddetta ipotesi nella seduta risultano presenti oltre i 2/5 dei Consiglieri previsti dal suo art. 42. E se &#8230; la seduta del 5.06.2003 era validamente costituita, il programma costruttivo deve essere incontrovertibilmente considerato come approvato dal Consiglio Comunale”.<br />
II) sulla delibera n. 52 del 12.6.2003: <br />
IIa) violazione e falsa applicazione dell’art. 4-bis della L.r. 23.12.2000, n. 30, in quanto la detta delibera “&#8230; è stata assunta sulla scorta di un atto endoprocedimentale sottoscritto dal Dirigente del Servizio che, a prescindere dal suo contenuto &#8230; era stato depositato al più il giorno stesso della seduta, con ciò non consentendosi la preventiva ed adeguata informazione a tutti i consiglieri comunali i quali, per esempio, sulla scorta della clamorosa novità interpretativa in esso contenuta, avrebbero potuto decidere di tenere in Consiglio Comunale una condotta diversa rispetto a quella assenteista o negativa manifestata nell&#8217;occasione”;<br />
IIb) violazione dell’art. 40, commi 1° e 3°, del Regolamento del Cons. Com.le, in combinato disposto con l’art. 53 L. 142/1990 (in Sicilia, art. 12 L.r. 30/2000 come ha integrato l’art. 1, comma 1, lett. i) L.r. n. 48/1991), in quanto “la delibera impugnata è stata assunta sulla scorta del sopraggiunto parere negativo alla proposta di delibera reso daIl&#8217;Ing. Vitellaro e datato 12.06.2003” (ossia lo stesso giorno della seduta), e non “nei tre giorni precedenti” come previsto dall’art. 40 commi 1 e 3 del Regolamento del Cons. Com.le, in combinato disposto con l’art. 53 L. 142/1990;<br />
IIc) violazione dell’art. 18 in combinato disposto all’art. 65, comma 3, del Regolamento Cons. Com.le, in quanto “&#8230; nella seduta del 12 giugno 2003, risultano inizialmente presenti n. 18 Cons. Com. Vengono nominati scrutatori i Cons. Lauricella, Mattiolo e Galvano. Nel corso della seduta si svolge la discussione. Al momento della votazione per appello nominale escono dall&#8217;Aula i Cons. Alfano, Callari, Cacciatore, Hamel, Indelicato, Volpe, Pizzo Pinna, Vaianella e Lauricella (quest&#8217;ultimo scrutatore di minoranza). La votazione sul punto si è svolta senza la preventiva, necessaria e prescritta sostituzione del Cons. Lauricella, scrutatore ( di minoranza) allontanatosi dall&#8217;Aula”.Per l’effetto, la proclamazione dell&#8217;esito della votazione per appello nominale non sarebbe “&#8230; avvenuta in ossequio all&#8217;art. 65, comma 3, Reg. Cons. siccome certamente non poteva riscontrarsi e dichiararsi la assistenza alla votazione  del Consigliere scrutatore Lauricella, che, invece, si era allontanato dall&#8217;aula prima della votazione e non preventivamente sostituito dal Consiglio”. Il detto consiglierescrutatore non ha potuto “&#8230; esercitare le funzioni di assistenza sulla regolarità delle votazioni, ex art. 18 Reg. Cons. Com.” e tale circostanza non può essere considerata “&#8230; un semplice errore materiale, siccome trattasi di elemento formale e sostanziale che attiene alla regolarità, previa verifica, della formazione dell&#8217;atto, la cui non corrispondenza al fatto avvenuto, potrebbe determinare la falsità ideologica elo materiale dell&#8217;atto stesso”;<br />
IId) violazione dell’art. 52 del Regolamento Cons. Com.le., in quanto, mentre “tale articolo prevede che «l&#8217;o.d.g. di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno del membri del Consiglio si opponga»”, nella seduta del 10 giugno 2003 tale disposizione è stata violata “&#8230; allorché il Consiglio «&#8230; ha discusso ed approvato esclusivamente il punto n. 29 all&#8217;o.d.g. modificando l&#8217;ordine di trattazione degli argomenti». Infatti ha proceduto ad approvare il punto n. 29 senza che nessuno avesse proposto di invertire il punto che lo precedeva (il n. 28), che non risulta essere stato trattato e votato nella adunanza”.<br />
III) Sulla nota del 12.6.2003 dell’Ing. Vitellaro: violazione dell’art. 23, comma 3, del Regolamento Cons. Com.le in combinato disposto all’art. 7 L. 241/1990; violazione delle norme sulle garanzie del procedimento amministrativo; eccesso di potere per contraddittorietà ed incompetenza assoluta; eccesso di potere per disparità di trattamento; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 25 L.r. 22/1996 in combinato disposto all’art. 9 L.r. n. 71/1978; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.<br />
Con suddetta nota, il dirigente, avrebbe “&#8230; colpevolmente e/o imprudentemente, &#8230; tenuto nascosto al Consiglio Comunale che nella seduta n. 22 del 21.05.2003, la C.U.C., (a cui aveva partecipato il medesimo lng. Vitellaro)” aveva espresso un orientamento favorevole alla “&#8230; scelta operata dalle odierne ricorrenti di individuare nella Zona «Cugno Sala», il territorio ove realizzare il programma costruttivo, con ciò facendo venire meno quelle perplessità che erano state poste a fondamento del parere (obbligatorio ma non vincolante) inizialmente non favorevole reso dalla medesima C.U.C. sulla proposta di delibera”.<br />
In ogni caso, l’Ing. Vitellaro avrebbe “indotto in errore” il Commissario ad acta allorché questi, “&#8230; interpretando la «chiara lettera»” dei precedenti pareri positivi, “ha dato avvio alla proposta di approvare il programma costruttivo de quo. Ne discende allora una violazione delle norme sul procedimento amministrativo per eccesso di potere del Consiglio Comunale che ha deliberato una proposta sorretta da presupposti intrinsecamente ed incontrovertibilmente contraddittori”.<br />
Anzi, secondo le ricorrenti “la novità” del parere dell’Ing. Vitellaro del 12.6.2003 avrebbe imposto “&#8230;al Consiglio Comunale di restituire gli atti al Commissario ad acta proponente, affinché l&#8217;Organo sostitutivo rivedesse, anche ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 23, n. 3, del Reg. Cons. Com., le proprie necessarie e doverose valutazioni e determinazioni di ordine legale, tecnico ed amministrativo scaturenti dalla sopraggiunta circostanza. Inoltre, la sopravvenienza del suddetto «parere negativo» avrebbe obbligatoriamente dovuto essere preventivamente comunicato alle parti interessate, affinché fosse loro consentito di esercitare il diritto di intervento nel procedimento amministrativo, consacrato dall&#8217;art. 7 della L. 241/90, la cui violazione costituisce figura autonoma di illegittimità dell&#8217;atto finale.<br />
Osservano, infine, le ricorrenti, che il legislatore regionale, è intervenuto nella materia delle aree da destinare all’edilizia economica e popolare, “approvando prima la L.R. 86/1981, poi la L.R. 22/1996 ed infine la L.R. 25/97” per sopperire alle “inadeguatezze dei PP.RR.GG.” dei Comuni siciliani”. E “si può affermare &#8230; che in quasi tutti i Comuni della Sicilia, la quasi totalità di analoghi programmi costruttivi è stata realizzata, in deroga ed in variante alle previsioni dei PP.RR.GG., utilizzando le surrichiamte norme regionali”. E “nella fattispecie, le odierne ricorrenti hanno fatto ricorso prima al procedimento ordinario di assegnazione delle aree e, dopo il rigetto dell&#8217;istanza, trattandosi di programma costruttivo di cooperative edilizie ammesse a finanziamento pubblico, hanno avanzato domanda di assegnazione di area, formulata ai sensi degli artt. 3 e 9 della L.R. 25/97 e con gli effetti del 3° comma dell&#8217;art. 2 della L.R. 86/1981, come sostituito dall&#8217;art. 25 della L.R. 22/1996”.</p>
<p>3. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune intimato, che con rituale memoria difensiva contesta le addotte censure chiedendo la reiezione del ricorso con ogni conseguente statuizione sulle spese.<br />
Il Comune ha depositato, altresì, in data 26.10.2004, col consenso delle controparti, una memoria nella quale sottolinea, in particolare, che il Consiglio comunale di Agrigento ha “formalmente adottato il nuovo Piano Regolatore Generale” demandando ai progettisti di apportate “tutte le modifiche volute dal Consiglio Comunale”.</p>
<p>4. Resiste anche l&#8217;Amministrazione regionale intimata, senza tuttavia depositare difese scritte.</p>
<p>5. Con ordinanza collegiale n. 2016 del 12 novembre 2003 è stata respinta l&#8217;istanza di sospensione del provvedimento impugnato.</p>
<p>6. Le ricorrenti, in vista dell’udienza di trattazione, hanno depositato memorie insistendo per l’accoglimento del gravame.</p>
<p>7. Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2004, presenti i difensori delle parti &#8211; che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni &#8211; la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. In punto di fatto occorre premettere quanto segue:<br />
&#8211; le cooperative odierne ricorrenti presentavano nel corso del 2001 al Comune di Agrigento istanza (ai sensi dell’art. 2 della L.reg. n. 86/1981, come sostituito dall’art. 25 della L.reg. n. 22/1996), per l’assegnazione dell’area relativa a due “programmi<br />
&#8211; tale istanza veniva respinta con note del 19.12.01 per mancanza di aree nel piano per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.);<br />
&#8211; in data 7.8.2002 le dette Cooperative presentavano una nuova istanza per la allocazione dei due programmi costruttivi in zona E/A a destinazione agricola, in variante al vigente PRG (e ciò ai sensi del comma 3, dell’all’art. 25 della citata L.reg. n. 22<br />
&#8211; l’Amministrazione effettuava un sopralluogo per la verifica della possibile immediata urbanizzazione delle are indicate ed accertava che nemmeno lo schema di massima del nuovo P.R.G., “in itinere”, prevedeva aree a destinazione di piano per l’edilizia e<br />
&#8211; in data 15.1.2003 la questione veniva esaminata anche dalla C.U.C. (commissione urbanistica comunale) la quale negava il proprio assenso rilevando, nella sostanza, la incompatibilità dei programmi costruttivi in questione con il contenuto del nuovo PRG- successivamente, su istanza delle dette Cooperative, l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente (ARTA) nominava, con D.A. 10.2.2003, un commissario ad acta  che, ritenendo accoglibile la richiesta delle odierne ricorrenti, espletava l’incarico predis<br />
&#8211; intanto, nella riunione n. 22 del 21.05.2003, la Commissione edilizia ed ambientale del Comune di Agrigento,  formulava alcune proposte in ordine al progetto di “revisione del PRG”, tra cui quella di “spostare gli insediamenti abitativi previsti per la- la proposta di deliberazione formulata dal commissario ad acta veniva esaminata &#8211; secondo quanto risulta dagli atti di causa &#8211; dal Consiglio comunale il giorno 5 giugno 2003;<br />
&#8211; in esito a tale seduta il Consiglio decideva (vedasi la delib. n. 49) di rinviare i lavori al successivo giorno &#8220;06.06.2003, alle ore 19,00&#8221;, per mancanza del numero legale;<br />
&#8211; la seduta del 6 giugno 2003 (v. delib. n. 50, in atti) si concludeva con l&#8217;ulteriore decisione di rinviare la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. (ossia l’approvazione dei programmi costruttivi in argomento) alla successiva seduta del 10.6.2003,<br />
&#8211; nella riunione del 10 giugno 2003, i predetti programmi costruttivi, erano al punto n. 28 dell’o.d.g., ma il Pres. del Cons. com.le, prima ancora di iniziare la relativa trattazione, informava i consiglieri di avere inviato una nota all’Ing. Vitellaro c<br />
&#8211; nella seduta del 12 giugno 2003, presenti 13 consiglieri, si procedeva all’esame della nota di chiarimento inviata in pari data dall’ing. Vitellaro unitamente alla nota 11.6.2003 dell’Ing. Campanella. Sostanzialmente i detti funzionari esprimevano parer</p>
<p>2. Col primo motivo di censura le ricorrenti deducono che la seduta del Consiglio comunale del 5.6.2003 (presenti 15 consiglieri e 15 votanti) e quella del 12.6.2003 (presenti 13 consiglieri e 13 votanti) provenivano entrambe da “un rinvio semplice” sicché erano o entrambe valide o entrambe invalide, ai sensi dell’art. 6 della L.r. 23.12.2000, n. 30. Di conseguenza, non poteva ritenersi valida la seduta del 12.6.2003 e non valida (per mancanza di quorum) quella del 5.6.2003. <br />
Sulla base di ciò le ricorrenti assumono testualmente che “la seduta del 05.06.2003 era validamente costituita”, ed “il programma costruttivo deve essere incontrovertibilmente considerato come approvato dal Consiglio Comunale” (v. ric. pag. 14, 3° cpv.).<br />
La censura è infondata atteso che si basa su di un presupposto, ossia che la seduta del 5.6.2003 sia da intendersi come “seduta di prosecuzione” della precedente seduta del 29.5.2003, che non trova riscontro negli atti del giudizio.<br />
Invero, la delibera 5 giugno 2003 n. 49 non reca in epigrafe (al contrario delle delibere successive) la dizione “seduta di prosecuzione”, onde si deve ritenere (anche alla stregua delle fede privilegiata che assiste gli atti in argomento ex art. 2700 cod. civ.) che l’o.d.g. della precedente seduta del 29 maggio 2003 non prevedesse la trattazione della proposta del commissario ad acta di approvazione dei programmi costruttivi di che trattasi (né le ricorrenti indicano o producono, per provare il proprio assunto, l’ordine del giorno della seduta del 29 maggio 2005).  In sostanza:<br />
&#8211; non risulta da alcun atto che la seduta del 5 giugno 2003 fosse di “prosecuzione” dei lavori in corso alla data del 29 maggio 2003 (lavori che &#8211; si ripete &#8211; non vengono nemmeno indicati dalle odierne ricorrenti);<br />
&#8211; non risulta, in ogni caso, attestato in nessuno degli atti di causa che la seduta del 5 giugno 2003 fosse di “prosecuzione”, quanto meno, relativamente al punto dell’o.d.g. concernente l’approvazione dei programmi costruttivi presentati dalle odierne ri<br />
Nel concreto: poiché quella del 12 giugno 2003 è certificata come “seduta di prosecuzione”, il quorum dell’Organo ex art. 42 del regolamento del Cons. com.le (peraltro, non oggetto di alcuna impugnazione) era di 2/5 dei consiglieri che, in assoluto, è comunque superiore a quello minimo, di 1/3 dei consiglieri, richiesto dall’art. 6 della L. reg. n. 30/2000. Di conseguenza, i 13 consiglieri presenti costituivano numero valido per discutere e deliberare sulla proposta del Commissario ad acta relativa ai programmi costruttivi in c.da CugnoSala, sia a termini dell’art. 42 del regolamento sia a termini dell’art. 6 L.reg. n. 30/2000; mentre ciò non può dirsi per la seduta del 5 giugno 2003 che, non essendo certificata come “seduta di prosecuzione”, richiedeva il quorum costitutivo ordinario (metà più uno dei componenti).<br />
Nè può rilevare, in contrario, l’argomento delle Cooperative ricorenti secondo cui il regolamento non distinguerebbe tra sedute di prima e di seconda convocazione, infatti l’art. 42 del detto regolamento parla di “seduta di prosecuzione”, intendendo, all’evidenza, ricomprendere in tale amplissima definzione tutte le sedute che non siano definibili come “di prima convocazione”.</p>
<p>3. La domanda di cui sopra appare, altresì, inammissibile sotto il profilo dell’interesse. <br />
Invero, dal verbale del 5 giugno 2003 e dalla delib. n. 49 di pari data, emerge che in quella seduta non fu, né esaminato, né votato il merito della questione, tanto è vero che – come già premesso in fatto &#8211; il punto dell’o.d.g. relativo ai programmi costruttivi de quibus fu trattato nella seduta del 6 giugno 2003 e poi ulteriormente differito alla successiva seduta del 10 giugno 2003 e quindi ancora dopo alla seduta del 12 giugno 2003.<br />
Si consideri, in particolare, che la seduta del 5 giugno 2003, presenti n. 15 consiglieri (sui 30 di cui si compone il Consiglio com. di Agrigento), si aprì (cfr. il relativo verbale in atti) con la discussione sul punto 28 all’o.d.g. relativo ai programmi costruttivi in argomento. Ma successivamente, dopo una breve pausa, risultarono essere presenti solamente n. 6 consiglieri e, stante la mancanza del quorum, la seduta venne rinviata al giorno successivo 6 giugno 2003 e da qui i successivi rinvii che portarono alla seduta del 12 giugno 2003, nel corso della quale i programmi costruttivi delle ricorrenti furono respinti.<br />
Ciò precisato in punto di fatto, non è dato, allora, comprendere quale interesse abbiano le ricorrenti alla declaratoria di validità del voto espresso dal consiglio nella seduta del 5 giugno 2003, visto che non c’è stata alcuna determinazione di merito sui programmi costruttivi, ma la mera determinazione di rinviare la seduta al successivo giorno 6 giugno 2003.<br />
Né appare conducente, in contrario, il contenuto della delibera n. 58 dell&#8217;8 luglio 2003 (a cui pure si richiamano le ricorrenti) di approvazione dei verbali delle sedute precedenti e di rettifica del verbale della delibera n. 49 del 5 giugno 2003. Infatti, tale rettifica (operata in forma alquanto involuta e per niente esplicita) concerne (per ciò che rileva ai fini del decidere) la semplice aggiunta, nel corpo della delibera n. 49 (e non del relativo verbale), dopo la parola “seduta”, al dodicesimo rigo della pag. 2, delle seguenti testuali parole: “avendo riportato la proposta stessa n. 15 voti favorevoli su numero 15 Consiglieri presenti e votanti”. <br />
Orbene sulla effettiva portata di tale aggiunta il Collegio osserva che:<br />
a) per effetto di essa, la testuale formulazione della delibera “de quo” risulta essere la seguente: “Al momento di votare la proposta di che trattasi &#8230; risultano presenti n. 15 consiglieri &#8230; e assenti i restanti 15, per cui, essendo venuto meno il numero legale, il Presindente rinvia di un’ora la seduta, avendo riportato la proposta stessa n. 15 voti favorevoli su numero 15 Consiglieri presenti e votanti”;<br />
b) se (come sopra osservato) il quorum funzionale della seduta del 5 giugno 2003 era (alla stregua degli atti disponibili in causa) quello ordinario (ossia la metà + 1 dei trenta componenti del Consiglio comunale di Agrigento) nessuna valida approvazione poteva, dunque, scaturire dal voto unanime dei 15 Consiglieri dichiarati presenti e votanti. Tanto è vero che la deliberazione n. 58/2003, nel rettificare nei termini di cui sopra la precedente deliberazione n. 49/2003, non parla di &#8220;approvazione&#8221; della proposta, ma si limita ad attestare che essa avrebbe &#8220;riportato&#8221; numero &#8220;15 voti favorevoli su numero 15 Consiglieri presenti e votanti&#8221;. <br />
Ed in tal senso è anche la pag. 66 del verbale di seduta nella quale risulta attestato quanto segue:<br />
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo ai voti. Si vota per appello nominale. Passiamo ai voti della delibera per appello nominale. Chi è d&#8217;accordo vota si, chi è contrario vota no. 15 presenti, 15 assenti. Il Consiglio è sospeso per un&#8217;ora.<br />
Alle ore 23 e 15 viene chiamato l&#8217;appello. I presenti sono Cacciatore, Principato, Rizzopinna, Indelicato, Calabrese e Tortorici. La seduta viene rinviata a domani alle ore 19.<br />
Risulta, quindi, palese che: a) non è stato verbalizzato alcun esito della votazione (se di approvazione o meno dell’oggetto trattato); b) la conseguenza della stessa votazione fu solamente la sospensione dei lavori del Consiglio per un’ora; c) alla ripresa dei lavori, alle ore 23,15, la seduta si chiuse immediatamente per la  constatata presenza di soli n. 6 consiglieri su 30.<br />
D&#8217;altronde, ove la rettifica di cui alla delibera n. 58/2003 potesse intendersi (come sostenuto dalle odierne ricorrenti) come approvazione dei piani costruttivi in argomento, palese sarebbe la sua contraddizione logico-giuridica con la pur disposta sospensione di un’ora della seduta, nonché col successivo rinvio della seduta stessa al giorno 6 giugno 2003. Inoltre, la stessa rettifica risulterebbe inspiegabile alla luce delle successive determinazioni assunte dal Consiglio comunale sul medesimo oggetto, tanto nella predetta seduta del 6 giugno 2003, quanto nelle successive sedute del 10 e del 12 giugno 2003, nella quale ultima i programmi costruttivi per cui è causa risultano essere stati esplicitamente respinti.<br />
In ogni caso, anche a volerere ritenere che la rettifica apportata con la delibera n. 58 dell&#8217;8 luglio 2003 intenda effettivamente dire che il Consiglio comunale ebbe ad “approvare” i programmi costruttivi di che trattasi con “15 voti favorevoli su 15 presenti e votanti”, il Collegio, rileva, ciò è irrilevante ai fini del decidere, in quanto tale rettifica non può obliterare il diverso contenuto formale e sistanziale delle delibere (interolocutorie) n. 50, 51 del 2003 e massimamente della delibera n. 52 del 12 giugno 2003, dalla quale, viceversa, risulta che i programmi costruttivi sono stati respinti (delibere, queste ultime, anch’esse dotate di fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. al pari della delibera n. 58/2003).</p>
<p>3. Col secondo motivo le ricorrenti assumono la “nullità” della seduta del Consiglio Comunale del 12 giugno 2003 e della delibera n. 52 in essa assunta, sotto un doppio profilo: <br />
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 4-bis della L.r. 23.12.2000, n. 30; <br />
b) violazione dell’art. 40, commi 1° e 3°, del regolamento Cons. Com.le, in combinato disposto con l’art. 53 L. 142/1990 (in Sicilia, art. 12 L.r. 30/2000 come ha integrato l’art. 1, comma 1, lett. i) L.r. n. 48/1991.<br />
Lamentano, in concreto, che non vi sarebbe stata nella seduta del 12.6.2003 “un&#8217;adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio&#8221;. Ciò con specifico riferimento alla nota dell&#8217;Ing. Vitellaro datata 12.06.2003 (ossia dello stesso giorno della seduta di approvazione della delibera impugnata) che, per il suo carattere innovativo, avrebbe dovuto essere depositata a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima della seduta.<br />
La censura è infondata, in quanto la predetta nota è stata prodotta:<br />
&#8211; a chiarimento della postilla apposta dal medesimo funzionario al precedente parere favorevole di “regolarità tecnica” reso in data 13.5.2003 (in calce alla stessa proposta di deliberazione formulata dal commissario ad acta);<br />
&#8211; nonché in relazione alla richiesta di chiarimenti allo stesso formulata dal Presidente del Consiglio comunale e di cui è data ampia attestazione nel verbale della seduta consiliare del 10.6.2003; seduta che si concluse con la trattazione del punto n. 29<br />
Ne segue, all’evidenza, che:<br />
&#8211; i chiarimenti in parola inerivano alle perplessità sorte in Consiglio nelle precedenti sedute e dunque costituivano mero completamento di un dibattito sia politico che tecnico “in itinere”;<br />
&#8211; tutti i consiglieri erano, comunque, già a conoscenza che nella seduta del 12.6.2003 sarebbero stati esaminati i chiarimenti (quali che fossero) forniti dal predetto funzionario, in relazione al ricordato parere favorevole di regolarità tecnica, accompa<br />
Ed in relazione a tali presupposti non sembra possa fondatamente sostenersi che siano stati violati i diritti dei consiglieri ad una adeguata e preventiva informazione in relazione ai lavori del Consiglio.</p>
<p>4. Col medesimo secondo motivo di gravame le ricorrenti deducono, altresì, la violazione dell’art. 18 in combinato disposto all’art. 65, comma 3, del regolamento Cons. Com.le, nell’assunto che “&#8230; nella seduta del 12 giugno 2003, risultano inizialmente presenti n. 18 Cons. Com. Vengono nominati scrutatori i Cons. Lauricella, Mattiolo e Galvano. Nel corso della seduta si svolge la discussione. Al momento della votazione per appello nominale escono dall&#8217;Aula i Cons. Alfano, Callari, Cacciatore, Hamel, Indelicato, Volpe, Pizzo Pinna, Vaianella e Lauricella (quest&#8217;ultimo scrutatore di minoranza). La votazione sul punto si è svolta senza la preventiva, necessaria e prescritta sostituzione del Cons. Lauricella, scrutatore (di minoranza) allontanatosi dall&#8217;Aula”. <br />
La censura appare priva di giuridico fondamento.<br />
Va osservato, infatti, che nella specie &#8211; come risulta dal verbale &#8211; trattavasi di votazione “palese per appello nominale dei presenti” e quindi di una ipotesi di votazione in cui la presenza dello scrutatore non ha quella rilevanza giuridica (formale e sostanziale) che, viceversa, assume nelle votazioni a scrutinio segreto, laddove occorre che tutti i consiglieriscrutatori osservino personalmente la regolarità dello spoglio (scrutinio) delle schede contenenti i voti espressi .<br />
Sul punto, peraltro, si è già espressa la giurisprudenza osservando che:<br />
&#8211; l&#8217;art. 299 T.U. 4 febbraio 1915 n. 148 (non più vigente), laddove richiede l&#8217;assistenza di tre consiglieri per accertare l&#8217;esito delle votazioni del Consiglio comunale, non costituisce norma di carattere vincolante in ogni ipotesi di votazione, in quant<br />
&#8211; l’assistenza degli scrutatori per accertare l&#8217;esito della votazione non è necessaria nelle votazioni palesi espresse all&#8217;unanimità (T.A.R. Sicilia, Catania, 9 giugno 1983, n. 477; cfr. anche Cons. Stato, V Sez., 25 marzo 1965, n. 508; T.A.R. Lazio, III- le decisioni del Presidente, adottate in relazione ai poteri conferiti dall&#8217;Ordinamento regionale siciliano, in ordine all&#8217;annullamento della votazione ed allo scioglimento della seduta del Consiglio comunale, senza la proclamazione del risultato della<br />
5. Con una ulteriore ed ultima censura (del medesimo secondo motivo di gravame) le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 52 del regolamento Cons. Com.le, assumendo che, mentre “tale articolo prevede che: «l&#8217;o.d.g. di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno del membri del Consiglio si opponga»”, nella seduta del 10 giugno 2003 tale disposizione sarebbe stata violata “&#8230; allorché il Consiglio «&#8230; ha discusso ed approvato esclusivamente il punto n. 29 all&#8217;o.d.g. modificando l&#8217;ordine di trattazione degli argomenti». Infatti ha proceduto ad approvare il punto n. 29 senza che nessuno avesse proposto di invertire il punto che lo precedeva (il n. 28), che non risulta essere stato trattato e votato nella adunanza”.<br />
Anche tale doglianza appare infondata.<br />
Va osservato, in primo luogo, che il 10.6.2003, presenti 23 consiglieri su 30, il Presidente del Cons. com.le fece presente, prima della trattazione del punto n. 28 all’o.d.g., di avere inviato una nota all’Ing. Vitellaro (dirigente responsabile del Settore VIII dell’Ufficio Tecnico) chiedendo una relazione di chiarimento da depositarsi entro le ore 13,00 del giorno 12.6.2003. Quindi, diede la parola al Sindaco sul p. n. 29 all’o.d.g., relativo all’esame della relazione semestrale del Sindaco (sebbene manchi una specifica verbalizzazione di variazione dell’ordine dei lavori), ed il Consiglio  approvò la relazione suddetta. Alla fine, venne votata la proposta di rinviare i restanti lavori al giorno 12.6.2003. <br />
Da ciò discende che l’inversione dell’ordine dei lavori risulta &#8211; nella sostanza &#8211; accettata dall’intera assemblea deliberante e che eventuali irregolarità della relativa verbalizzazione non possono incidere sulla validità della decisione adottata (ossia: il rinvio della seduta).<br />
In altri termini: è certamente vero che nella riunione del 10.6.03 il Presidente del Consiglio comunale (v. pag. 3 del verbale) ha dato la parola al Sindaco per la illustrazione della relazione semestrale  con ciò stesso passando a trattare il successivo punto 29 dell’o.d.g. senza che risulti verbalizzata alcuna deliberazione di modifica dell’ordine dei lavori; ma la seduta si è conclusa con l’approvazione della relazione semestrale ed il rinvio degli ulteriori lavori a giovedì 12.6.2004 “alle ore 19,00” (cfr. pag. 67 del verbale), sicché il Consiglio, nella sua sovranità (ossia nell’ambito del generale potere di validazione e ratifica che gli compete in ordine ai propri lavori), ha implicitamente, epperò sostanzialmente, approvato anche la modifica dell’ordine dei lavori a termini dell’art. 52 del Regolamento.<br />
In ogni caso, è da osservare che lo stesso art. 52 del Regolamento prevede che l’o.d.g. possa essere modificato anche su semplice decisione del Presidente del Consiglio comunale, senza necessità di alcuna votazione, “qualora nessuno si opponga” è tale disposizione appare sostanzialmente rispecchiata nel caso in esame.</p>
<p>6. Il terzo motivo, relativo alla nota del 12.6.2003 contenente il definitivo parere dell’Ing. Vitellaro contrario all’approvazione dei programmi costruttivi di che trattasi (che è stato fatto proprio dal Consiglio con il rigetto delle istanze delle odierne ricorrenti), è inammissibile laddove investe direttamente un atto consultivo di natura endoprocedimentale.<br />
Ad ogni modo, ove la censura possa intendersi estesa al merito della decisione negativa adottata, con la impugnata deliberazione n. 52/2003, dal Consiglio sulla scorta della predetta nota, va osservato quanto segue:<br />
A) L’art. 51 L. n. 865/1971, al primo comma stabilisce che nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 (piani per l’edilizia economica e popolare: P.E.E.P.) “i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del Consiglio comunale nell&#8217;ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione”. Nei successivi commi lo stesso art. 51 specifica il relativo procedimento come segue:  <br />
“Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell&#8217;articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.<br />
“La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l&#8217;approvazione dell&#8217;organo di controllo che deve pronunciare entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall&#8217;articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.<br />
“Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell&#8217;area è effettuata dal presidente della giunta regionale”.<br />
“La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l&#8217;applicazione delle norme in vigore per l&#8217;applicazione dei piani di zona”.<br />
B) Tale norma è espressamente richiamata in Sicilia dall’art. 16 della L.reg. n. 71/1978, che stabilisce l’obbligo dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti di dotarsi dei “piani per l&#8217;edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni”; mentre per i restanti comuni specifica che “i fabbisogni di edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata, da realizzare a favore dei soggetti previsti dall&#8217;art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, devono essere soddisfatti mediante programmi costruttivi da attuare con la procedura di cui all&#8217;art. 51 della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865”, salvo quanto segue:<br />
“La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dagli aventi diritto e diventa esecutiva dopo che sia stata riscontrata legittima da parte della commissione provinciale di controllo”.<br />
“I piani per l&#8217;edilizia economica e popolare redatti in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, e salvi i casi previsti alle lettere a), b), c), d) del precedente art. 12 sono approvati dai comuni e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità della commissione provinciale di controllo.<br />
“In tutti gli altri casi l&#8217;approvazione dei piani è demandata all&#8217;Assessorato regionale del territorio e dell&#8217;ambiente, che provvede nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione dei piani”.<br />
Da tali disposizioni si ricava che i programmi costruttivi (intesi quali ambiti di territorio da utilizzare come aree per la costruzione di edifici di edilizia residenziale economica e popolare nei comuni minori):<br />
&#8211; vanno allocati nelle aree di espansione residenziale; <br />
&#8211; debbono essere conformi agli strumenti urbanistici per potere essere approvati direttamente dai Comuni con semplice delibera consiliare (cfr. circolare Assesorato Reg. T.A. 26 giugno 1981, n. 3 prot. n. 11492/DRU);<br />
&#8211; vanno approvati dalla Regione solo nei casi contemplati dall’ultimo comma (che, ovviamente, non può che riferirsi all’ipotesi di programmi localizzati in variante agli strumenti urbanistici, come, ad esempio, in ipotesi di localizzazione in area destina<br />
C) L’art. 5 della successiva L.reg. n. 1/1986 ha innovato la materia prevedendo che i comuni indicati nel suo art. 2 (ossia quindici comuni nominativamente individuati nelle provincie di Agrigento, Trapani e Palermo colpiti dal terremoto del 1968), che non siano dotati di strumenti necessari per la localizzazione degli alloggi di edilizia economica e popolare o che siano sprovvisti di sufficienti aree nell&#8217;ambito dei piani di zona adottati, sono tenuti all&#8217;approvazione (si noti: sempre nelle aree residenziali di espansione di cui all’art. 51 della L. n. 865/1971) di programmi costruttivi ai sensi dell&#8217;art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nei modi e nei termini seguenti:<br />
“La delimitazione delle aree costituenti il programma costruttivo è effettuata dal comune a mezzo del proprio ufficio tecnico” &#8211; comma 2 -;<br />
“La deliberazione di approvazione del programma costruttivo è pubblicata in un giorno festivo successivo alla data del provvedimento e diviene esecutiva dopo il riscontro di legittimità da parte della commissione provinciale di controllo” &#8211; comma 3 -;<br />
“Qualora le aree comprese nei programmi costruttivi ricadano in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il parere della competente soprintendenza deve essere reso entro il termine di due mesi dalla richiesta” &#8211; comma 4 -;<br />
“Trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente” &#8211; comma 5 -;<br />
 “I programmi costruttivi di cui al presente articolo sono adottati dai comuni, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti, entro quattro mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge ove risultino esaurite le aree destinate all&#8217;espansione edilizia” &#8211; comma  6-;<br />
“I programmi di cui al precedente comma, anche se in variante, possono essere redatti senza la preventiva autorizzazione dell&#8217;Assessorato regionale del territorio e dell&#8217;ambiente” &#8211; comma 7 -;<br />
“I programmi costruttivi sono dimensionati per un fabbisogno nel biennio successivo alla adozione del piano pari al numero degli alloggi da costruire in ciascun comune” &#8211; comma 8 -.<br />
 “L&#8217;approvazione dei programmi costruttivi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in essi contenute” &#8211; comma 9 -;<br />
“I comuni, entro novanta giorni dalla comunicazione del programma, sono tenuti a localizzare le aree entro cui procedere alla costruzione degli alloggi” &#8211; comma 10 -;<br />
“In caso di inosservanza dei termini previsti al sesto comma del presente articolo, entro i trenta giorni successivi l&#8217;Assessore regionale per il territorio e l&#8217;ambiente è tenuto a nominare un commissario ad acta, che procederà agli adempimenti relativi, entro i successivi sessanta giorni” &#8211; comma 11 -.<br />
Tali dsposizioni, sono all’evidenza di natura speciale perché riferite, nominatim, ad un numero chiuso di Comuni, relativamente ai quali rimuovono espressamente (comma 6) la condizione della necessaria conformità dei programmi agli strumenti urbanistici, escludendo &#8211; in ogni caso &#8211; l’approvazione preventiva dell’Assessorato regionale T.A. (comma 7). <br />
D) Le stesse disposizioni, che indicano i “programmi costruttivi” come veri e propri strumenti urbanistici attuativi di iniziativa comunale o privata, sono richiamate dall’art. 25 della L.reg. n. 22/1996 (che sostituisce l’art. 2 della L.reg. n. 86/1981), che, in via generale, così dispone:<br />
“1. Limitatamente all&#8217;utilizzazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i comuni che seppur obbligati a dotarsi di piani di zona o programmi costruttivi ne siano ancora privi o non dispongano di sufficienti aree all&#8217;interno degli stessi, sono tenuti ad approvare i programmi costruttivi di cui all&#8217;articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1 con le procedure, i termini e le modalità previste dal medesimo articolo.<br />
“2. Il programma è sottoposto ad approvazione dell&#8217;Assessore regionale per il territorio e per l&#8217;ambiente, che decide anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell&#8217;urbanistica. Decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell&#8217;istanza, in caso di silenzio il programma si intende approvato.<br />
“3. Qualora risultino esaurite od insufficienti le zone residenziali di espansione previste dagli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente all&#8217;utilizzazione delle risorse finanziarie in qualunque forma destinate entro il 31 dicembre 1996 alla realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i programmi costruttivi di cui al precedente comma 1 possono interessare zone destinate a verde agricolo contigue ad insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione.<br />
“4. In presenza di piano di zona adottato, i programmi costruttivi di cui al comma 1 devono allocarsi prioritariamente all&#8217;interno dello stesso piano. Nel caso in cui lo schema di massima del Piano regolatore generale approvato abbia individuato le aree relative alla formazione del piano di zona, i programmi costruttivi devono essere allocati prioritariamente all&#8217;interno delle stesse aree.<br />
“5. Gli enti ed i soggetti interessati all&#8217;edilizia di cui al comma 1 possono presentare al comune programmi costruttivi muniti di studi geologici ai fini dell&#8217;approvazione da parte del consiglio comunale, che vi provvede entro il termine di quarantacinque giorni.<br />
“6. E&#8217; abrogato il comma 1 dell&#8217;articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55&#8243;.<br />
Alla stregua delle riferite disposizioni si ricava che il Legislatore ha inteso allargare definitivamente la portata dei “programmi costruttivi (superando il “numero chiuso” dei 15 Comuni di cui all’art. 2 della precedente L.r. n. 1/1986), delineando due distinti procedimenti per la loro approvazione: <br />
a) uno a regime (indicato al comma 1) che riguarda in generale i programmi costruttivi in tutti i Comuni della Sicilia, purché finanziati con fondi regionali destinati alla realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, per i quali i Comuni medesimi sono tenuti ad applicare le procedure ed i termini di cui all&#8217;art. 5 della L. reg. 28 gennaio 1986, n. 1 (ossia: delimitazione delle aree da parte dell’ufficio tecnico comunale in conformità allo strumento urbanistico e successiva deliberazione consiliare di approvazione del programma, ed in caso di variazione dello strumento urbanistico l’attivazione dell’ordinario procedimento “in variante”); <br />
b) l’altro procedimento (indicato al comma 3), che riguarda, espressamente, i programmi costruttivi relativi “all&#8217;utilizzazione delle risorse finanziarie in qualunque forma destinate entro il 31 dicembre 1996”, che, per diretta previsione di legge, “possono” essere allocati, in via eccezionale, in zona destinata dal PRG a verde agricolo.<br />
L’intero contesto letterale e logico dell’art. 25 cit., in sostanza, si caratterizza perché:<br />
&#8211; estende la disciplina di cui all’art. 5 della L.r. n. 11986 a tutti i comuni relativamente agli interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata finanziati dalla Regione (comma 1);<br />
&#8211; innova il procedimento di cui al medesimo art. 5 L.r. n. 11986, introducendo l’approvazione dei programmi costruttivi da parte dell&#8217;Assessore regionale T.A., fissando, altresì, un termine di 45 giorni, decorso il quale si forma il silenzio-assenso (com<br />
&#8211; consente (comma 3) la localizzazione dei programmi costruttivi nelle “zone destinate a verde agricolo”, ma alla triplice condizione: 1) che si tratti di aree “contigue ad insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione”; 2) che si trat<br />
Sta di fatto che, nella legislazione regionale siciliana (che per vero richiederebbe un più adeguato coordinamento logico-testuale) i programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica, oltre che di una disciplina a carattere generale, formano oggetto (come già osservato da questa Sezione (sent. 16 ottobre 2002, n. 3045) “&#8230; anche di una disciplina (dichiaratamente) a carattere transitorio, finalizzata alla utilizzazione dei finanziamenti già concessi ad una certa data &#8230; Sicché l&#8217;espressione «programma costruttivo» ha finito per assumere una duplicità di significati, stando ad indicare, per un verso, una sorta di p.e.e.p. in scala ridotta ed adottato con procedimento semplificato, ma pur sempre uno strumento urbanistico (tant&#8217;è vero che deve essere rapportato ai prevedibili bisogni di edilizia residenziale pubblica per un biennio); e, per altro verso, uno specifico progetto di intervento costruttivo su di un&#8217;area preventivamente individuata” dal Comune o dai privati interessati. <br />
F) Fatte le superiori premesse, non si può non rilevare che la norma dice testualmente che i programmi costruttivi “possono” allocarsi nel verde agricolo, onde la sua unica ratio appare essere quella di rimuovere, a priori, un limite di zona che di per sé richiederebbe la discrezionale adozione di una specifica procedura di variante dello strumento urbanistico (e sulla funzione di salvaguardia ambientale che connota le zone a verde agricolo previste negli strumenti urbanistici, cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 16 marzo 2001, n. 1567), non anche quella di stabilire &#8211; a priori &#8211; la fondatezza di ogni e qualsiasi istanza del privato (pena &#8211; come meglio si dirà in seguito &#8211; la incompatibilità della norma in relazione al contesto costituzionale di cui al nuovo Titolo V della Cost.).<br />
In sostanza, l’art. 25 della L.reg. n. 22/1996 va inteso nel senso che i Comuni hanno l’obbligo ex lege di provvedere sulle istanze dei privati di localizzazione dei programmi costruttivi anche ove gli stessi risultino interessare aree destinate dallo strumento urbanistico a verde agricolo, non anche nel senso che i Comuni hanno l’obbligo ex lege di approvare in ogni caso le istanze suddette. E questa è anche l’ottica nella quale deve essere intesa la disposizione di cui al richiamato art. 5 della L.reg. n. 1/1986 che sanziona l’eventuale inerzia degli enti locali con la nomina di un commissario ad acta da parte della Regione; tanto è vero che lo stesso commissario è tenuto a predisporre una mera “proposta” di deliberazione, non anche ad approvare direttamente, in luogo del consiglio comunale, i “programmi costruttivi” presentati dai privati. Nè ciò può apparire come una forma di garanzia per l’autonomia del Comune, dato che una volta che si ammettesse l’obbligo per il Comune di approvare comunque la proposta del commissario ad acta, nessuna autonomia potrebbe più concretamente riconoscersi in capo all’Ente.<br />
Ciò vuol dire che il comma 3 dell’art. 22 della L. reg. n. 25/1996 non ha inteso elevare la indicazione dei soggetti interessati per un’area agricola piuttosto che un’altra ad elemento determinante della localizzazione dei programmi costruttivi (con o senza l’intervento del commissario regionale ad acta), ma solamente obbligare i Comuni a provvedere anche nell’ipotesi che la scelta dell’area interessi zone che lo strumento urbanistico destina a verde agricolo; e, quindi, a motivare adeguatamente le proprie scelte in caso di rigetto, usando i propri consueti poteri (tecnico-discrezionali) in materia di pianificazione urbanistica; poteri il cui esercizio è censurabile in sede di legittimità solo per evidenti illogicità o errore di fatto e non anche per vizi che finiscano per impingere nel merito delle scelte operate dal Comune.<br />
G) Nella specie, avuto riguardo a quanto sopra considerato, il Consiglio comunale di Agrigento ha legittimamente operato pervenendo, con la impugnata deliberazione n. 52 del 12.6.2003, alla reiezione dell’istanza delle ricorrenti (e con essa della proposta formulata dal commissario ad acta), sia sulla base dei più volte citati chiarimenti tecnici forniti dall’Ing. Vitellaro, funzionario dell’ Ufficio Tenico, responsabile del Settore VIII (come anche dall’Ing. Campanella, Responsabile del Settore 1a), sia dal parere della C.U.C. che, dopo varie riunioni, ha posto in risalto, sostanzialmente, la inopportunità di assentire la localizzazione di un considerevole insediamento abitativo (120 alloggi) nell’area agricola di Cugno-Sala (indicata dalle odierne ricorrenti secondo proprie soggettive valutazioni) ritenuta non compatibile con le diverse linee programmatiche contenute nello “schema di massima” relativo al nuovo PRG “in itinere”.<br />
Né può assumere valore determinante il successivo parere n. 22 del 21.05.2003 (quello che &#8211; secondo le ricorrenti &#8211; l’Ing. Vitellaro avrebbe tenuto “nascosto” al Consiglio), con la quale la Commissione edilizia ed ambientale del Comune di Agrigento ha formulato la proposta che in sede di “revisione del PRG”, fossero spostati “gli insediamenti abitativi previsti per la zona San Gisippuzzu-San Michele alla zona Città-Mercato del Villaggio Mosè, ivi compresa la contrada Cugno-Sala fino al viale Cannatello”. Ed infatti tale parere, per un verso si limita a formulare un mero auspicio, per nulla determinante; per altro verso, finisce proprio col confermare che l’insediamento de quo nella c.da CugnoSala avrebbe finito con lo stravolgere le esistenti direttive di massima del PRG in corso di elaborazione.<br />
H) Se, viceversa, si ritenesse che le norme regionali in argomento (ed in particolare l’ultimo comma dell’art. 5 L.r. n. 86/1981 in combinato disposto con l’art. 22, comma 3, L.reg. n. 25/1996), siano tali da imporre al Consiglio comunale di approvare sempre e comunque la proposta di delibera formulata dal commissario ad acta, anche in presenza, come nella specie, di un nuovo strumento urbanistico “in fieri” (che risulti tecnicamente “alterato” dalla proposta collocazione dei programmi costruttivi nell’area scelta dai privati), si porrebbe un problema di compatibilità di tali norme con i principi di cui al vigente Titolo V della Costituzione (introdotto con Legge costituzionale n. 3/2001), con conseguente onere per l’interprete di ricercare ermeneuticamente un significato delle norme stesse compatibile con il sopravvenuto quadro costituzionale (cfr., ex plurimis, ord.za Corte costituzionale n.187/1998; ord.za 23 maggio 2003, n. 172; ord.za 24 luglio 2003, n. 279; ord.za 30 luglio 2003, n. 289).<br />
Si consideri, sotto tale ultimo profilo, che l’art. 120, comma 2, della Costituzione (come riscritto dall’art. 6, legge cost. n. 3/2001) ha sostanzialmente ridisegnato i limiti, i modi ed i presupposti per l’esercizio della funzione del controllo sostitutivo dello Stato sulle Regioni e gli altri enti locali territoriali, disponendo che: “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l&#8217;incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell&#8217;unità giuridica o dell&#8217;unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”. <br />
Tali principi, espressamente dettati per regolare i rapporti tra lo Stato e tutti gli altri  enti locali (comprese le Regioni), non possono non valere, ed a maggior ragione, anche nei rapporti tra le Regioni e gli enti minori, tanto più che il  controllo sostitutivo si inquadra nell’ambito dell’esercizio di poteri di vigilanza (di un organo su altri organi allo stesso sottordinati) che sono propri di una concezione verticistica dello Stato che non trova più riscontro nel nuovo Titolo V Cost.. Va osservato infatti:<br />
&#8211; che a fronte del vecchio testo dell’art. 114 Cost. (“La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”), il nuovo testo (come introdotto dall’art. 1, legge Cost. n. 3/2001) stabilisce che è la stessa Repubblica ad essere “costituita dai Comuni, da<br />
&#8211; che a fronte del vecchio art. 118, comma 1,  Cost. (“Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repub<br />
Ciò significa che, pur non si ravvisandosi nel nuovo testo del Titolo V Cost. elementi decisivi per potere escludere “in toto” il controllo-sostitutivo delle Regioni sugli organi degli enti locali (cfr., in tal senso, Corte costituzionale,  21 ottobre 2003, n. 313), non di meno, tale forma di controllo, allorché sia prevista e disciplinata da preesistenti norme di legge (come appunto nel caso della nomina di commissari ad acta per l’adozione di programmi costruttivi ex art. 5, ultimo comma, L.r. n. 1/1986), deve essere interpretativamente adeguata ai principi di “sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” ex art. 118 Cost., nonché di “leale collaborazione” ex art. 120 Cost.; articolo, quest’ultimo, che è, sì, dettato con riferimento al controllo sostitutivo dello Stato sulle Regioni, ma che, per gli stessi principi che vi sono affermati, non può non operare in tutti i rapporti fra enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita (Cfr. Corte Cost.  7 gennaio 2004, n. 43). <br />
Già nel vecchio ordinamento la Corte Costituzionale aveva evidenziato che il fine cui tende l&#8217;esercizio del potere statale di sostituirsi ad organi regionali, per l&#8217;ipotesi di loro inerzia, è il compimento di un atto necessario e non già la definitiva alterazione del riparto di competenze costituzionalmente stabilito (Corte Cost. 28 febbraio 2003, n. 53). E tale principio tanto più vale ora in conseguenza dell’assetto istituzionale e costituzionale derivante dal nuovo Titolo V, che solloca i Comuni su di un piano di piena autonomia “costituzionalmente garantita”, rispetto allo Stato ed alle Regioni (art. 114 Cost.) e che, in prima concreta attuazione dell’affermato “principio di sussidiarietà”, attribuisce direttamente ai Comuni le funzioni amministrative (art. 118 Cost.). <br />
La conseguenza è che le varie forme di controllo sostitutivo sui Comuni presenti nella preesistente legislazione statale eo regionale (nate storicamente in contesto che vedeva gli enti locali posti costituzionalmente  in posizione sottoordinata) non sembra possa più essere ammesse laddove, tali forme di controllo, finiscano con lo svuotare totalmente i poteri propri dei Comuni; le cui valutazioni, specie se di mera opportunità, non possono più ritenersi “gestibili” gerarchicamente, né dalla Regione, né dallo Stato, se non previe adeguate forme di “leale collaborazione” (ex art. 120 Cost.) e nei modi e nelle forme espressamente stabiliti per legge.<br />
E’ da ritenere,  allora, con riguardo al caso oggetto della presente vertenza, che una “lettura” delle norme della Regione siciliana relative all’approvazione dei programmi costruttivi che postulasse (secondo quanto sembrano ritenere le ricorrenti) l’obbligo del Comune di approvare, comunque, la proposta del commissario ad acta nominato dalla Regione, addirittura senza nemmeno valutare l’incidenza degli interventi proposti su di una pianificazione urbanistica “in itinere”, finirebbe per conculcare inammissibilmente l’autonomia politica ed amministrativa del Comune medesimo e le sue prerogative in tema di programmazione urbanistica, in violazione dei principi costituzionali sopra richiamati e come già valutati dal Giudice delle leggi.<br />
Si consideri, sul punto, che la Corte costituzionale, con la già citata sent. 27 gennaio 2004, n. 43, ha espressamente affermato che:<br />
&#8211; “l&#8217;articolo 120, secondo comma, non preclude dunque, in via di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, e nel disciplinare, ai sensi dell&#8217;articolo 117, terzo e quarto comma, e dell&#8217;articolo 118, pr<br />
&#8211; tuttavia “&#8230; tali interventi sostitutivi costituiscono una eccezione rispetto al normale svolgimento di attribuzioni dei Comuni definite dalla legge, sulla base di criteri oggi assistiti da garanzia costituzionale”, sicché “debbono valere nei confronti<br />
&#8211; le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono “&#8230; in primo luogo  &#8230; essere previste e disciplinate dalla legge (cfr. sentenza n. 338 del 1989), che deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali. In secondo luogo, la sostituzione può- “il potere sostitutivo deve essere poi esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo (cfr. sentenze n. 460 del 1989, n. 342 del 1994, n. 313 del 2003): ciò che è necessario stante l&#8217;attitudine dell&#8217;intervento a<br />
&#8211; “la legge deve, infine, apprestare congrue garanzie procedimentali per l&#8217;esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione (cfr. ancora sentenza n. 177 del 1988), non a caso espressamente richiamato anche dall&#8217;articolo<br />
Tanto che, in quella fattispecie, la Corte Costituzionale, utilizzando una formula alquanto innovativa, ha ritenuto di potere dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo ad alcuni articoli della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33, con la espressa condizione (sospensiva) che l’applicazione degli stessi articoli restava subordinata ad una futura “integrazione” (ovviamente ad opera del legislatore regionale) intesa a specificare sia l’organo governativo della Regione competente a nominare il commissario ad acta, sia il “relativo iter procedimentale”.<br />
La conclusione del precedente excursus è che il commissariamento regionale relativo all’approvazione dei programmi costruttivi exart. 25 L. n. 22/1996 non può spogliare i Comuni siciliani dei poteri propri in tema di programmazione urbanistica fino al punto da rendere irrilevante il contrasto di tali programmi con gli strumenti urbanistici “in itinere”. Ed alla stregua di tale conclusione la impugnata delibera n. 52/2003, avuto riguardo alle motivazioni che la sorreggono, resiste alla censura qui in esame.</p>
<p>8. Per tutte le dette ragioni, il ricorso dev&#8217;essere respinto siccome privo di giuridico fondamento.<br />
Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura ed agli specifici profili della controversia, per compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.</p>
<p>9. In relazione a quanto osservato al precedente punto sub 3. (concernente la effettiva portata della rettifica di cui alla delibera n. 58 dell’8 luglio 2003) il Collegio ritiene opportuno disporre la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica di Agrigento per le valutazioni di competenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Dispone che la Segreteria provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica di Agrigento per le valutazioni di competenza.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2004, con l&#8217;intervento dei sigg. magistrati:<br />
&#8211; Calogero Adamo, Presidente,<br />
&#8211; Calogero Ferlisi, Consigliere, estensore,<br />
&#8211; Giovanni Tulumello, Referendario.</p>
<p>Depositato in Segreteria il 21.12.2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-12-2004-n-2894/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.2894</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6511</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6511/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6511</a></p>
<p>Presidente Riggio, Est. Giordano 1. Ricorso giurisdizionale – Sopravvenienza di soggetto controinteressato – Onere notifica – Esclusione 2. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Bando – Clausole non preclusive della partecipazione – Onere immediata impugnazione – Non sussiste 3. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Sottoscrizione accettazione clausole di gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6511/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6511/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6511</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Riggio, Est. Giordano</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ricorso giurisdizionale – Sopravvenienza di soggetto controinteressato – Onere notifica – Esclusione</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Bando – Clausole non preclusive della partecipazione – Onere immediata impugnazione – Non sussiste</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Sottoscrizione accettazione clausole di gara prevista a pena di esclusione – Acquiescenza &#8211; Non sussiste</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara – Trasporto Pubblico Locale &#8211; Corrispettivo commisurato alla spesa sostenuta anni addietro – Sussistenza ulteriori fattori – Illegittimità ex sé – Esclusione</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Gara – Trasporto Pubblico Locale – Previsione costi connessi agevolazioni tariffarie – Esclusione</p>
<p>6. Contratti della P.A. – Gara – Esclusione delle Società che gestiscono in affidamento diretto servizi pubblici locali – Non sussiste fino alla seconda gara dopo il 1° gennaio 2007</p>
<p>7. Contratti della P.A. – Progettazione modello gara e approvazione lex specialis- Competenza &#8211; Giunta provinciale</p>
<p>8. Contratti della P.A. – Gara – RTI – Impresa associata partecipata dalla stazione appaltante al 40% &#8211; Irrilevanza</p>
<p>9.Contratti della P.A. &#8211; Gara – Coincidenza tra Dirigente Responsabile del procedimento e Presidente della Commissione &#8211; Legittimità</p>
<p>10. Contratti della P.A. – Gara – Confronto a coppie – Per elementi misurabili oggettivamente – Illegittimità</p>
<p>11. Contratti della P.A. – Gara – Confronto a coppie &#8211; In presenza di solamente due offerte – Illegittimità</p>
<p>12. Contratti della P.A. – Gara – Prova di resistenza – Con riferimento alla legittimità dei criteri generali di valutazione – Inammissibilità</p>
<p>13. Contratti della P.A.- Gara- Specificazione criteri – Dopo apertura offerte &#8211; Illegittimità</p>
<p>14. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti &#8211; Irregolarità contributiva – Per pretese oggetto di contestazione giudiziale – Esclusione</p>
<p>15. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Requisiti – Irregolarità contributiva – Trasmissione al cessionario per effetto di cessione di ramo d’azienda – Laddove i debiti risultino iscritti nei libri contabili obbligatori &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve escludersi la sussistenza dell’onere del ricorrente di ricercare i controinteressati successivi, ossia quei soggetti che soltanto per effetto di susseguenti provvedimenti vengono ad acquisire una situazione giuridica di vantaggio che conferisce loro lo status di contraddittori necessari.</p>
<p>2. Le clausole del bando che non precludono la partecipazione alla procedura concorsuale non presentano diretta capacità lesiva e pertanto nei loro confronti non sussiste l’onere di immediata impugnazione</p>
<p>3. La sottoscrizione dell’atto di accettazione delle norme di gara e del CSA essendo obbligatoriamente prescritta dalla lettera di invito a pena di esclusione non costituisce condotta idonea a manifestare l’acquiescenza e cioè la volontà dell’interessato di accettare gli effetti del provvedimento e di rinunciare a far valere contro di esso eventuali motivi di illegittimità.</p>
<p>4. La determinazione dei corrispettivi sulla base del dato storico della spesa sostenuta nel 1998 non costituisce circostanza ex se idonea ad evidenziare l’irragionevolezza e l’illegittimità della lex specialis di gara, concorrendo al conseguimento di un risultato economicamente sostenibile altri fattori quali il contenimento dei costi di produzione del servizio</p>
<p>5. I costi connessi al rimborso delle agevolazioni tariffarie vanno previsti e coperti in base ad apposite clausole dei contratti di servizio, stipulati tra ente concedente e società concessionaria del servizio di trasporto locale, ma non richiedono di essere disciplinati già nel bando di gara</p>
<p>6. L’esclusione dalle gare delle Società che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto è stata differita alla seconda procedura di selezione oltre il termine del 1° gennaio 2007 dall’art. 113, comma 15 quater , aggiunto dall’art. 4 comma 234 L. 24 dicembre 2003, n. 350</p>
<p>7. L’attività di progettazione del modello di gara,che si traduce nell’approvazione della lex specialis, inerisce propriamente alla sfera di indirizzo e programmazione che la legge riserva alla competenza dell’organo collegiale e non può ascriversi a funzioni più semplicemente gestionali e attuative, come quelle che competono ai dirigenti</p>
<p>8. La circostanza che un’impresa associata ad un raggruppamento temporaneo di imprese concorrente ad una procedura di selezione sia partecipata in ragione del 40% del capitale sociale dalla stessa amministrazione appaltante non comporta l’esclusione del RTI</p>
<p>9. L’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ha inteso affidare al dirigente del settore l’intera responsabilità del procedimento; essa, quindi, non contemplando ipotesi di incompatibilità legate al cumulo di funzioni nello sviluppo delle varie fasi in cui il procedimento si articola, implicitamente ammette che l’ufficio di presidente della commissione giudicatrice sia assunto dall’organo responsabile del settore, cui compete anche l’aggiudicazione dell’appalto</p>
<p>10. L’applicazione del metodo del confronto a coppie agli elementi dell’offerta misurabili su basi oggettive si traduce in un uso distorto ed irrazionale del criterio in argomento, invalidando la gara</p>
<p>11. Il metodo del confronto a coppie è inapplicabile laddove la gara si svolga tra due sole offerte, per la considerazione che l’assegnazione di un punteggio, per ciascun fattore esaminato, soltanto ad una delle offerte determina il venir meno di quell’adeguato dosaggio fra i punteggi (o le valutazioni), che appare adeguata garanzia di ponderato giudizio</p>
<p>12. La c.d prova di resistenza non è praticabile con riguardo ai criteri generali di valutazione da considerare ai fini dell’aggiudicazione del servizio, la legittimità e l’idoneità dei quali all’individuazione del miglior contraente devono valutarsi in astratto</p>
<p>13. La fissazione dei criteri selettivi di valutazione delle offerte deve sempre precedere l’apertura delle buste contenenti le offerte medesime</p>
<p>14. Non può disporsi l’esclusione dalla gara di un’impresa quando il pertinente certificato dell’ente previdenziale segnali una situazione di irregolarità contributiva che sia contestata dalla ditta destinataria</p>
<p>15. Per effetto del trasferimento d’azienda il cessionario diviene partecipe della condizione di irregolarità contributiva propria del debitore principale, con riguardo ai debiti previdenziali che siano riferibili ai lavoratori addetti al ramo ceduto e che risultino iscritti nei libri contabili obbligatori, dai quali soltanto può desumersi l’assolvimento degli obblighi contributivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/6164_6164.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6511/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.2777</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-12-2004-n-2777/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-12-2004-n-2777/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.2777</a></p>
<p>Pres. Adamo, Est. Gianportone SO.GE.A. s.r.l. (avv. E. Conte e Arcara) c/ Assessorato regionale industria (Avvocatura dello Stato) sulla possibilità di derivare tutta l&#8217;acqua esistente all&#8217;interno del perimetro indicato nella concessione mineraria senza alcuna limitazione di portata Acque pubbliche – Acque sorgenti in zona mineraria– Utilizzazione- Limiti previsti nella concessione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-12-2004-n-2777/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.2777</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Adamo, Est. Gianportone<br /> SO.GE.A. s.r.l. (avv. E. Conte e Arcara) c/ Assessorato regionale industria (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di derivare tutta l&#8217;acqua esistente all&#8217;interno del perimetro indicato nella concessione mineraria senza alcuna limitazione di portata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acque pubbliche – Acque sorgenti in zona mineraria– Utilizzazione- Limiti previsti nella concessione – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il concessionario ha titolo di estrarre tutta la sostanza mineraria esistente nell’area della concessione mineraria, pertanto è illegittima una limitazione alla utilizzazione delle acque sorgenti all’interno dell’area medesima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5844_5844.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-21-12-2004-n-2777/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.2777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.3637</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-12-2004-n-3637/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-12-2004-n-3637/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.3637</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto M.I. (avv. Viglione e Alesiani) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (avv. Stato), Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza (n.c.), Comando Zona Piemonte del Corpo della Guardia di Finanza (n.c.) indennità di trasferimento ex l. 100/87 non spetta al personale delle</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-12-2004-n-3637/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.3637</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> M.I. (avv. Viglione e Alesiani) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (avv. Stato), Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza (n.c.), Comando Zona Piemonte del Corpo della Guardia di Finanza (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>indennità di trasferimento ex l. 100/87 non spetta al personale delle Forze di Polizia assegnato alle sezioni di polizia giudiziaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militare e militarizzato &#8211; Assegnazione alle Sezioni di Polizia Giudiziaria &#8211; Indennità di trasferimento ex art. 1 l. n. 100/87 – Art. 3, 74° co. l. 350/03 – Esclusione.</p>
<p>2. Militare e militarizzato &#8211; Assegnazione alle Sezioni di Polizia Giudiziaria &#8211; Indennità di trasferimento ex art. 1 l. n. 100/87 – Art. 3, 74° co. l. 350/03 – Norma di Interpretazione autentica – Retroattività.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In forza dell’art. 3, 74° co. della l. 350/03 non spetta l’indennità di trasferimento per i dipendenti delle Forze di Polizia che vengano assegnati a domanda alle sezioni di polizia giudiziaria.</p>
<p>2. La norma dell’art. 3, 74° co. della l. 350/03 ha valore di norma di interpretazione autentica ed ha portata retroattiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Visto l&#8217;art. 26, comma 4 L. 6 dicembre 1971. n. 1034 nel testo sostituito dall’art. 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto possibile decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata a sensi della norma sopra citata:</p>
<p>Considerato che ii ricorrente, militare della Guardia di Finanza già assegnato al Comando Tenenza di Saluzzo. è stato trasferito presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso i] Tribunale di Mondovì;<br />
Considerato che, a seguito del trasferimento, il ricorrente ha chiesto che gli venisse riconosciuta l&#8217;indennità di cui all&#8217;art. 1 L. 10 marzo 1987. n. 100 e che l&#8217;Amministrazione di appartenenza ha respinto la domanda;<br />
Considerato che il ricorrente impugna il relativo provvedimento. chiedendone l&#8217;annullamento:<br />
Ritenuto che, venendosi in materia di diritti soggettivi (patrimoniali). l&#8217;impugnazione del provvedimento che disconosce il diritto azionato è inconferente, potendo detto atto essere disapplicato dal Giudice Amministrativo;<br />
Ritenuto che nella presente sede è possibile e necessario valutare direttamente la spettanza del credito per cui è causa:<br />
Considerato che, conformemente a quanto dedotto in ricorso, la giurisprudenza si era orientata nel senso che la domanda di assegnazione alle Sezioni di Polizia Giudiziaria da parte del personale delle Forze Armate, dell&#8217;Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza non escludesse la natura di trasferimento d&#8217;autorità del provvedimento. prioritariamente volto a soddisfare l&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione;<br />
Considerato che l&#8217;art. 3, comma 74 L. 24 dicembre 2003. n. 350, ha recentemente disposto che l&#8217;art. 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (&#8230;) si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell&#8217;Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza è da considerare, ai fini dell&#8217;applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede&#8221;:<br />
Ritenuto che tale disposizione è stata emanata all&#8217;evidente fine di correggere l&#8217;orientamento giurisprudenziale sopra citato. escludendo la spettanza dell&#8217;indennità in questione per i dipendenti delle Forze di Polizia che vengano assegnati a domanda alle sezioni di polizia giudiziaria (Cons. St., IV, ord. 13 luglio 2004, n. 3290); <br />
Ritenuto che il carattere interpretativo della norma sopra trascritta ne comporta l&#8217;efficacia retroattiva: <br />
Ritenuto quindi che, in applicazione di tale disposizione, il ricorso deve essere conclusivamente respinto; <br />
Ritenuto in ogni caso opportuno dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte   Sezione I   definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-12-2004-n-3637/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.3637</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.3663</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-12-2004-n-3663/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-12-2004-n-3663/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.3663</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia A.G. ed altri (avv. Cotto) c. Università degli Studi di Torino (avv. Stato) pubblico impiego: effetti dell&#8217;art. 51 3&#176; co. l. 388/00 Pubblico Impiego – Maggiorazione retributive ex art. 16 dpr 319/90 – Maturazione anzianità &#8211; Estensione sino al 31.12.93 del periodo utile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-12-2004-n-3663/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.3663</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-12-2004-n-3663/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.3663</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia<br /> A.G. ed altri (avv. Cotto) c. Università degli Studi di Torino (avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>pubblico impiego: effetti dell&#8217;art. 51 3&deg; co. l. 388/00</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – Maggiorazione retributive ex art. 16 dpr 319/90 – Maturazione anzianità &#8211; Estensione sino al 31.12.93 del periodo utile ex art. 7 dl 138/92 – Interpretazione autentica art. 51 3° co. l 388/00 – Effetti</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 51 3° co. della l. 23 dicembre 2000 n° 388 ha interpretato autenticamente le norme di cui al dpr 319/90 e dl 318/92, prevedendo che non ha più effetto la protrazione nel tempo sino al 31.12.1993 della possibilità di maturare l’anzianità che abilita alla percezione delle maggiorazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>La signora Antonietta Guidano ed altri quindici litisconsorti indicati riferiscono di essere dipendenti dell&#8217;università di Torino che hanno maturato al 31.12.1993 un&#8217;anzianità di servizio tale per cui dovrebbe essere ]oro liquidata la maggiorazione retributiva prevista dall&#8217;art. 16, comm. 4 e 5 del dpr 3.8.1990, m. 319; essi rilevano che la contraria opinione dell&#8217;amministrazione collide con l&#8217;art. 16, comma 4 e 5 del dpr 3.8.1990, n. 319, l&#8217;art. 7, comma 1 della legge 19.11.1992, n. 438, e l&#8217;art. 13 della legge 29.3.1983, n. 93, per cui hanno formulato le domande riportate nell&#8217;epigrafe.<br />
L&#8217;Università di Torino si è costituita in giudizio con atto 1.10.1993 con cui ha chiesto respingersi la domanda.<br />
Con ordinanza istruttoria 2.9.1999, n. 841/i/99 il presidente del tribunale ha disposto l&#8217;acquisizione di atti, che sono stati prodotti il 27.9.1993.<br />
L&#8217;amministrazione universitaria ha depositato una memoria conclusionale datata 1.12.2004.<br />
Il contendere riguarda l&#8217;applicabilità agli interessati, dipendenti dell&#8217;Università di Torino, delle maggiorazioni che un accordo sindacale, recepito con le modalità in allora previste, aveva applicato ai dipendenti del comparto che avevano acquisito una determinata anzianità di servizio.<br />
Il denunciato art. 16 del dpr 3.8.1990, n. 319 aveva infatti previsto un adeguamento stipendiale per il personale dipendente del comparto, che differiva in ragione della qualifica e dell&#8217;anzianità acquisita; l&#8217;ultimo comma della disposizione citata aveva introdotto il raddoppio o la triplicazione delle somme riconosciute, nel caso in cui l&#8217;anzianità di servizio fosse stata più elevata.<br />
Gli interessati maturarono l&#8217;anzianità che dava titolo al beneficio ricordato dopo la data originariamente fissata dalla legge, per cui non avrebbero avuto titolo alla corresponsione delle somme richieste; intervenne tuttavia l&#8217;art, 7 del d.l 19.11.1992, n. 138, che estese sino a tutto il 31.12.1993 il periodo in cui poteva essere integrato il presupposto utile per aver titolo a percepire le somme, per cui tale stregua la domanda potrebbe trovare favorevole considerazione.<br />
Tuttavia la memoria conclusionale dell&#8217;amministrazione rileva correttamente che l&#8217;art. 51, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha interpretato autenticamente le norme sopra ricordate, prevedendo che non ha più effetto la protrazione nel tempo sino al 31.12.1993, della possibilità di maturare l&#8217;anzianità che abilita alla percezione delle maggiorazioni.<br />
Tale nuova disposizione appare in linea con le esigenze di contenimento della spesa pubblica, e comporta la dichiarazione dell&#8217;insussistenza del diritto azionato dagli interessati.<br />
Il ricorso va pertanto respinto, apparendo peraltro equo compensare le spese di lite, vista la natura della legge che ha innovato l&#8217;interpretazione su cui si fondava l&#8217;atto di impugnazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e compensa le spese di lite.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-12-2004-n-3663/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.3663</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.3664</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-12-2004-n-3664/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-12-2004-n-3664/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.3664</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Peruggia CAL sas (avv. Martinetti e Martino) c. Comune di Limone Piemonte (n.c.) il PRGC non è lo strumento idoneo per mantenere in modo assoluto la destinazione alberghiera di un bene esistente Edilizia e Urbanistica – Attività di pianificazione – Discrezionalità – Limiti –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-12-2004-n-3664/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.3664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-12-2004-n-3664/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.3664</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Peruggia<br /> CAL sas (avv. Martinetti e Martino) c. Comune di Limone Piemonte (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>il PRGC non è lo strumento idoneo per mantenere in modo assoluto la destinazione alberghiera di un bene esistente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Attività di pianificazione – Discrezionalità – Limiti – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’Amministrazione ha titolo per conformare il territorio alla destinazione desiderata e nell’esplicazione di tale attività gode di ampia discrezionalità che tuttavia non può giungere al punto di imprimere una immodificabile destinazione alberghiera ad un bene esistente perchè l’esercizio del potere pianificatorio è funzione amministrativa la quale non può prescidere dal rispetto delle norme vigenti ivi comprese quelle costituzionali (artt. 41 e 42 Cost.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>La sas CAL è proprietaria di un fabbricato sito nel comune di Limone Piemonte, avente da tempo destinazione alberghiera. Con istanza 25.1.1999 l&#8217;interessata chiese all &#8216;amministrazione comunale la necessaria concessione per modificare la destinazione in atto, prevedendosi quella residenziale.<br />
L&#8217;amministrazione si è pronunciata negativamente con la determinazione 19.5.1999, prot. 388 1836 del responsabile dell&#8217;area tecnica: ritenendosi lesa, la società ha notificato l&#8217;atto 23.7.1999, depositato il 6.8.1999, con cui ha impugnato l&#8217;atto concretamente lesivo, il parere della commissione edilizia e l&#8217;art. 39 delle nta al prgc, presupposto all&#8217;atto puntuale. I motivi:<br />
violazione di legge eon riferimento all&#8217;art. 41 Cost., eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.<br />
Violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 42 Cost., eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, eccesso di potere per difetto di istruttoria c di motivazione.<br />
Eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria, eccesso di potere per carenza di motivazione, per illogicità ed ingiustizia manifesta. Il Comune di Limone Piemonte non si è costituito in giudizio. Con ordinanza istruttoria 7.10.1999, n. 935/i199 il presidente del tribunale ha disposto l&#8217;acquisizione di atti, che la p.a. ha depositato il 12.11.1999.<br />
La ricorrente ha depositato una memoria datata 30.11.2004.</p>
<p align=center>***</p>
<p>Il contendere riguarda l&#8217;atto con cui l&#8217;amministrazione comunale di Limone Piemonte ha respinto la domanda dell&#8217;interessata per il rilascio della concessione necessaria per dar corso alla richiesta modificazione della destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile di proprietà, ubicato in via Roma 4. Lo stabile è sempre stato destinato ad attività turistico alberghiere, e la proprietà dichiarò di non ritenere più conveniente l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di impresa conseguente alla natura del bene, sì che chiese il denegato mutamento.<br />
L&#8217;atto puntuale impugnato deriva direttamente dalla previsione del piano (art. 39 delle nta al prgc nel testo vigente), per cui appare pregiudiziale conoscere della denunciata illegittimità della previsione di piano.<br />
La norma denunciata, per quel che rileva ai fini della decisione della presente controversia, ammette per la zona omogenea &#8220;.. interventi che possono portare cambi di destinazione d&#8217;uso e cioè da residenziale (od altra destinazione) a turistico ricettiva e non viceversa. In caso di attività alberghiere ospitate in fabbricati non esclusivamente destinati a tale utilizzo, in via eccezionale, ….” sarà possibile ottenere la modifica di destinazione d&#8217;uso in residenziale, direzionale o uffici, eventualmente ripartita tra le stesse …&#8221;.<br />
L&#8217;interpretazione della previsione denunciata induce all&#8217;asserzione, secondo cui il piano regolatore è stato modellato da un pianificatore interessato allo sviluppo turistico del comune, che ha conseguentemente vincolato la destinazione degli immobili esistenti a tale destinazione.<br />
Il Giudice rileva in proposito che un&#8217;amministrazione ha titolo per conformare il territorio alla destinazione desiderata, e che nell&#8217;esplicazione ditale attività il consiglio comunale gode di ampia discrezionalità; la giurisprudenza intende l&#8217;art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 nel senso che l&#8217;organo assembleare eletto dalla collettività deve interpretarne le necessità, modellando lo sviluppo urbanistico in modo da riscontrare positivamente le istanze della più varia natura. La discrezionalità che la legge ha attribuito al consiglio comunale non è tuttavia senza limiti, trattandosi per di più dell&#8217;esplicazione di una funzione amministrativa, che va quindi ricondotta nell&#8217;ambito della previsioni normative vigenti.<br />
Nel caso in questione l&#8217;esercizio del potere di cui si tratta viene contestato perché comprimerebbe l&#8217;iniziativa economica che un soggetto può assumere, allorché è dotato di un bene di notevole rilievo, quale è un fabbricato destinato ad albergo. L&#8217;esercizio dell&#8217;attività turistica non risulta più compatibile con le esigenze del proprietario, che può ritenere più conveniente utilizzare altrimenti il bene che fa parte del suo patrimonio.<br />
In linea generale deve osservarsi che l&#8217;ordinamento offre ampia tutela alla volontà di ciascuno di determinarsi in autonomia nella scelta delle iniziative economiche da intraprendere, per cercare di ritrarre un coerente e positivo risultato dall&#8217;attività (artt. 41, comma 1 e 42 comma 3 cost.) resa possibile dalla situazione proprietaria. Tuttavia l&#8217;ordinamento subordina all&#8217;interesse generale la possibilità di intraprendere, di acquisire o modificare lo stato dì titolare di beni economici: la predisposizione di un piano regolatore costituisce un importante momento di subordinazione della volontà privata all&#8217;interesse pubblico, per quel che riguarda l&#8217;utilizzo economico dei beni immobili. Non si dubita della legittimità delle norme che attribuiscono all&#8217;amministrazione comunale la potestà di conformare il territorio, incidendo sulla possibilità dei proprietari di determinarsi in piena autonomia in merito all&#8217;utilizzazione od alla destinazione dei beni immobili; tuttavia il sistema così delineato evidenzia dei problemi, allorché l&#8217;intervento pubblico assume un carattere così incisivo da comprimere od annullare la possibilità del privato di determinarsi a proposito dei beni che fanno parte del patrimonio.<br />
Il caso il questione è paradigmatico al riguardo, poiché la volontà dell&#8217;ente pubblico di mantenere od ampliare l&#8217;offerta turistica del comune collide con la volontà del proprietario, che non ritiene più rispondente al personale programma economico l&#8217;esercizio dell&#8217;attività alberghiera, per cui desidera imprimere una nuova destinazione al bene di proprietà.<br />
Tale situazione è stata più volte esaminata dalla giurisprudenza, che ha dato ormai una lettura delle norme vigenti (la Costituzione e le norme urbanistiche) tale per cui non è possibile per un piano regolatore imprimere una immodificabile destinazionalberghiera ad un bene esistente. Al riguardo il giudice condivide le asserzioni contenute nella memoria conclusionale depositata dalla ricorrente società, per quelle parti in cui si sottolinea che l&#8217;imposizione del vincolo di immodificabilità alberghiera per un singolo immobile non si traduce in un atto di pianificazione, ma travalica gli scopi che la legge ritiene debbano essere perseguiti dal comune, ed incide in modo troppo gravoso sulla proprietà privata.<br />
Si deve infatti ritenere che il PRGC non sia lo strumento idoneo a rappresentare la volontà di un ente pubblico, che intende mantenere in modo assoluto la destinazione alberghiera di un bene esistente: tale scopo può essere legittimamente perseguito altrimenti, con modalità che incontrano tuttavia i limiti finanziari che notoriamente condizionano le scelte del pianificatore.<br />
Per tali ragioni i motivi dedotti dalla ricorrente sono fondati e vanno accolti, derivandone la dichiarazione di illegittimità della norma di piano impugnata: per conseguenza va dichiarata illegittima ed annullata anche la determinazione negativa del dirigente comunale.<br />
La natura della controversia induce tuttavia a ritenere sussistenti i giusti motivi, per dichiarare irripetibili le spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, accoglie il ricorso, annulla gli atti impugnati, e dichiara irripetibili le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Alfredo Gomez de Ayala &#8211; Presidente;<br />
Bernardo Baglietto &#8211; consigliere;<br />
 Paolo Peruggia &#8211; p. ref. est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-12-2004-n-3664/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.3664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6508/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6508</a></p>
<p>E. Lazzeri, Pres. &#8211; S. Romano, Est. Comune di Campo nell’Elba (Avv. G. Bellotti) contro il Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali (Avvocatura dello Stato) in mancanza di precise indicazioni normative e dell&#8217;individuazione degli specifici profili di contrasto con il vincolo del progetto autorizzato è illegittimo l&#8217;annullamento ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6508/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6508/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri, Pres. &#8211; S. Romano, Est.<br /> Comune di Campo nell’Elba (Avv. G. Bellotti) contro il Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>in mancanza di precise indicazioni normative e dell&#8217;individuazione degli specifici profili di contrasto con il vincolo del progetto autorizzato è illegittimo l&#8217;annullamento ad opera della Soprintendenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Autorizzazione paesaggistica – Annullamento da parte della Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici – Mancata indicazione della normativa e degli specifici profili di contrasto col vincolo &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In mancanza di precise indicazioni normative e dell’individuazione degli specifici profili di contrasto, con il vincolo, del progetto autorizzato dal Comune &#8211; che sole avrebbero potuto sostanziare l’imputazione al provvedimento annullato dei vizi di carenza di motivazione e di difetto di istruttoria dedotti nel provvedimento della Soprintendenza &#8211; esso si risolve in un illegittimo controllo di merito delle scelte operate dall’amministrazione comunale, mediante un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute in sede locale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; III SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2718/2000 proposto da</p>
<p><b>COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA</b>, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Giorgio Bellotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via G. Monaco n. 25;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI</b>, in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p>PER  L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
del decreto del Soprintendente ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca Massa Carrara del 7 agosto 2000, con il quale è stato annullato il provvedimento n. 9882 del 13 giugno 2000 del Sindaco del comune di Campo nell’Elba che autorizzava l’esecuzione del progetto per “Lavori di qualificazione ambientale della zona di Punta Bardella, le Serre, Capo Poro, Colle Palombaia con creazione di un sistema di itinerari, ippovie ed un museo delle postazioni belliche di capo Poro”;</p>
<p>Visto il  ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto  di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 11 novembre 2004 &#8211; relatore il Consigliere dott. Saverio Romano &#8211; gli avv.ti L.Calvani delegato da G.Bellotti e S.Pizzorno (avv. Stato); <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 3 novembre e depositato il 16 novembre 2000, il comune di Campo nell’Elba, premesso di avere predisposto un progetto di valorizzazione e riqualificazione ambientale della zona Punta Bardella / Le Serre / Capo Poro / Colle Palombaia, sita nel proprio territorio comunale, ha impugnato il decreto emesso dal Soprintendente ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa, con il quale è stata annullata l’autorizzazione rilasciata ex art. 151 del d. lgs. 490/99, trattandosi di zona sottoposta al vincolo di cui alla legge n. 1497/1939.<br />
L’autorizzazione alla realizzazione del progetto era motivata, con riferimento al parere emesso dalla c.e.i., con la considerazione che “l’intervento garantisce con le scelte adottate la valorizzazione dell’ambiente rendendolo fruibile e sicuro, gli interventi localizzati sono rivolti al rispetto dell’ambiente usando materiali che si riscontrano in sito. Il progetto prevede di non alterare, nella sostanza, l’aspetto paesaggistico”.<br />
Con il provvedimento impugnato, il Soprintendente ha ritenuto l’autorizzazione sindacale viziata da eccesso di potere e meritevole di annullamento.<br />
Avverso l’atto impugnato, il comune ha dedotto le seguenti censure: a) carenza di motivazione, non essendo state indicate le specifiche norme che sarebbero state violate; b) dopo l’imposizione del vincolo, avvenuta nel 1952, la zona si è degradata; mancata valutazione della necessità di una sua valorizzazione e riqualificazione, anche a fini di tutela ambientale; c) difetto di istruttoria e travisamento, non trattandosi di una zona incontaminata; d) erroneità nella valutazione della compatibilità con il vincolo delle opere previste dal progetto autorizzato.<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1 – Con il ricorso in esame è impugnato il decreto soprintendentizio di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal responsabile dell’ufficio edilizia del comune ex art. 151 del d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (ex art. 7 l. 1497/1939).<br />
Il provvedimento impugnato ha annullato la predetta autorizzazione, avendola ritenuta viziata da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con l’art. 145 del d. lgs 490/99.<br />
In sostanza, ad avviso della Soprintendenza, le caratteristiche tecniche del percorso previsto dal progettato autorizzato dal comune non sarebbero compatibili con l’ambiente tutelato, costituito da un paesaggio incontaminato; inoltre, i luoghi interessati sarebbero già attrezzati con un sistema di percorsi tradizionalmente usati.<br />
Pertanto, l’autorizzazione comunale sarebbe viziata da eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione dell’art. 145 del d. lgs. 490/99.<br />
A fronte di siffatta motivazione del decreto impugnato, al fine di verificare la fondatezza dei motivi di ricorso, occorre preliminarmente verificare, in primo luogo, se l’autorizzazione comunale annullata fosse o meno provvista di propria motivazione e, in secondo luogo, se sia stata correttamente valutata la compatibilità del progetto con la particolare tutela alla quale la zona interessata risulta sottoposta.<br />
Il parere reso dalla commissione edilizia integrata, integralmente recepito nell’atto autorizzatorio annullato, era favorevole perché “l’intervento garantisce con le scelte adottate la valorizzazione dell’ambiente rendendolo fruibile e sicuro. Gli interventi  localizzati sono rivolti al rispetto dell’ambiente usando materiali che si riscontrano in sito. Il progetto prevede di non alterare, nella sostanza, l’aspetto paesaggistico”.<br />
Sussiste, pertanto, un’espressa valutazione di compatibilità del progetto di sistemazione dell’area con le esigenze di tutela della zona vincolata.<br />
Peraltro, sia al fine di accertare la sufficienza e la congruità della motivazione, sia allo scopo di verificare la sussistenza del vizio di violazione dell’art. 145 d. lgs. 490/98, affermata nel provvedimento impugnato, occorre esaminare nel dettaglio il progetto di intervento autorizzato dal comune.<br />
Trattasi, in particolare, di un intervento definito di valorizzazione e riqualificazione ambientale della zona attraverso “la creazione di un sistema di itinerari ed ippovie ed un ecomuseo delle postazioni belliche” ivi esistenti.<br />
Come si evince dalla relazione generale al progetto, l’itinerario s’inserisce nel sistema sentieristico di Monte Poro utilizzando il tracciato pedonale e la mulattiera esistenti, avviando una necessaria opera di manutenzione ambientale delle aree circostanti al percorso che costituiscono il contesto naturale antropizzato del paesaggio del promontorio.<br />
In particolare, il tracciato esistente non viene alterato, ma soltanto restaurato ed adeguato alla nuova fruizione, essendo gli interventi limitati alla risagomatura delle sezioni della larghezza allo stretto indispensabile, in modo da non superare la larghezza di ml. 1,50.<br />
Le tipologie di interventi previsti sono le seguenti: manutenzione e ripristino di manufatti esistenti (muri a secco che delimitano i sentieri ai lati, terrazzamenti, piccoli ricoveri), manutenzione della vegetazione, inserimento di manufatti e piccole attrezzature di dotazione delle aree di sosta previste per i cavalli, i cavalieri e i ciclisti (segnaletica, sedute, fonti, recinti, “impalcati-belvedere”), nuovi inserimenti vegetazionali (alberi a filare, piccoli rondò); inoltre, il consolidamento del piano di calpestio, la risagomatura della sede di calpestio e piccoli adeguamenti delle pendenze.<br />
Tutti gli interventi progettati – come appare evidente dal contenuto della relazione generale – non comportano sostanziali alterazioni né della copertura vegetazionale, né della morfologia del terreno, sia per quanto riguarda il percorso vero e proprio sia per quanto concerne le aree ad esso immediatamente adiacenti (punti sosta e panoramici).<br />
Tutti gli interventi previsti saranno eseguiti con l’utilizzo di materiali e tecniche tradizionali (manufatti in pietra locale o in legno).<br />
Alla luce delle previsioni progettuali di dettaglio sopra descritte, sembrano emergere elementi di segno opposto rispetto alle valutazioni operate dalla Soprintendenza.<br />
Preliminarmente, come da costante giurisprudenza, va ribadita la natura di giudizio di legittimità della valutazione che l’organo statale è chiamato ad esprimere in sede di esercizio del potere di annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico; esso, pertanto, dovrebbe limitarsi a verificare la correttezza della sottostante valutazione dell’organo comunale senza scendere all’esame delle scelte di merito da esso compiute (ex multis, C.S., VI, 18.3.2004 n. 1434).<br />
Nella fattispecie, in primo luogo emerge con tutta evidenza la motivazione che sta alla base dell’intervento progettato: quella di valorizzare e riqualificare un contesto ambientale, sostanzialmente conservato ma connotato anche da aspetti di abbandono e allo stato difficilmente fruibile dalla popolazione.<br />
In secondo luogo, le scelte compiute dall’amministrazione comunale, alla stregua delle descritte previsioni progettuali di dettaglio, non sembrano affatto in contrasto con le esigenze di tutela ambientale dell’area vincolata né, tanto meno, comportano una sostanziale modifica del provvedimento di tutela paesaggistica posto con il d.m. 18 agosto 1952, richiamato dalla Soprintendenza.<br />
Invero, posto che già esistono nell’area interessata un sistema di sentieri che la percorrono, prima utilizzati con finalità di pascolo  di animali o di taglio di bosco, nonché tracce di testimonianze storico-militari (bunker posti in posizione strategica sul golfo di Campo), gli interventi di ripristino dei percorsi  a scopo escursionistico (pedonale, ciclabile o equestre), di manutenzione forestale e di consolidamento dei manufatti esistenti, realizzati con materiali e tecniche tradizionali, non solo non paiono in contrasto con le finalità di tutela dell’ambiente protetto, ma ben si configurano come scelte volte alla preservazione del paesaggio naturale e delle emergenze storiche esistenti dall’incuria del tempo e dall’abbandono e dirette alla valorizzazione dell’ambiente.<br />
In ogni caso, le motivazioni poste a base del provvedimento autorizzatorio emesso dal comune ed annullato dalla Soprintendenza non solo appaiono sussistenti ed esaurienti, ma soprattutto immuni dai vizi di legittimità che vi ha preteso di riscontrare l’organo statale con il provvedimento impugnato.<br />
Nel provvedimento impugnato, la Soprintendenza ha genericamente dedotto che “le caratteristiche tecniche del percorso presuppongono il rispetto di specifiche normative”, senza indicare alcuna specifica fonte né le speciali prescrizioni che dovrebbero essere osservate. Inoltre, nello stesso provvedimento, si fa riferimento ad un “paesaggio incontaminato” rispetto al quale “la creazione di un sistema di itinerari ed ippovie comporterebbe la realizzazione di opere incompatibili con l’ambiente”, omettendo sia di considerare che il progetto precisa che si tratta di percorsi esistenti, sia di indicare quali singole opere, e in che misura, si porrebbero in contrasto con l’ambiente tutelato.<br />
Deve, infatti, rammentarsi che l’imposizione del vincolo di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico non comporta un obbligo di inedificabilità assoluta ma l’esercizio di un potere autorizzatorio da parte dell’autorità deputata alla tutela del vincolo, volto ad accertare la compatibilità in concreto, caso per caso, col vincolo stesso dell’intervento progettato (C.S., VI, 2.3.2004 n. 951; Idem, 31.3.2004 n. 1734).<br />
Pertanto, laddove l’autorità locale abbia valutato la compatibilità dell’intervento con il vincolo, non vale richiamare la preesistenza di opere del tipo di quelle progettate ovvero –  peraltro in parziale contraddizione con il precedente assunto &#8211; la pretesa incontaminatezza dei luoghi per affermare l’aprioristica incompatibilità con il vincolo dell’intervento autorizzato.<br />
In mancanza di precise indicazioni normative e dell’individuazione degli specifici profili di contrasto, con il vincolo, del progetto autorizzato dal comune &#8211; che sole avrebbero potuto sostanziare l’imputazione al provvedimento annullato dei vizi di carenza di motivazione e di difetto di istruttoria dedotti nel provvedimento della Soprintendenza &#8211; esso si risolve in un controllo di merito delle scelte operate dall’amministrazione comunale, mediante un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute in sede locale, alle quali la Soprintendenza ha ritenuto di sostituire una propria valutazione di merito, oltre tutto genericamente formulata (per le ragioni appena chiarite).<br />
Anche nella fattispecie, va pertanto ribadito il principio – costantemente affermato dalla giurisprudenza – che, laddove sussista e sia sufficientemente ed esaurientemente motivata la valutazione di compatibilità dell’intervento autorizzato con il vincolo paesaggistico, il potere di annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica va mantenuto nei limiti di un controllo di mera legittimità, pur potendo estendersi a tutte le ipotesi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (da ultimo, C.S., VI, 28.6.2004 n. 4615).<br />
2 &#8211; Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Spese ed onorari di giudizio possono essere compensati tra le parti, tenuto conto della natura di enti pubblici delle medesime e degli interessi parimenti pubblici coinvolti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; compensa tra le parti spese ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 11 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                 &#8211; Presidente<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                         &#8211; Consigliere<br />
Dott. Saverio ROMANO                                 &#8211; Consigliere, rel. est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6508/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6501</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6501/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6501/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6501</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; M. Colombati Est. P. Gordiani in Scotti (Avv. V. Chierroni) contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Soprintendenza Beni Ambientali Architettonici, Pisa-Livorno &#8211; Lucca E Massa C. (Avvocatura dello Stato), il Comune di Rosignano Marittimo (Avv. R. Grassi) e nei confronti del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6501/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6501/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6501</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; M. Colombati Est.<br /> P. Gordiani in Scotti (Avv. V. Chierroni) contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Soprintendenza Beni Ambientali Architettonici, Pisa-Livorno &#8211; Lucca E Massa C. (Avvocatura dello Stato), il Comune di Rosignano Marittimo (Avv. R. Grassi) e nei confronti del Condominio di Via Quercetano 11 &#8211; 12 Castiglioncello (non costituito) N. Guidi in Chetoni (Avv.ti F. Falorni e P. Bassano)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;onere motivazionale del provvedimento favorevole in zona vincolata va rapportato all&#8217;entità e alla consistenza delle opere e alla loro concreta suscettività ad apportare modifiche rilevanti all&#8217;aspetto dei luoghi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazioni edilizie – Zona vincolata &#8211; Provvedimento favorevole &#8211; Va rapportato all’entità e alla consistenza delle opere e alla loro concreta suscettività ad apportare modifiche rilevanti all’aspetto dei luoghi</p>
<p>2. Autorizzazioni edilizie – Legittimazione attiva a richiedere il titolo edilizio &#8211; Apposizione di tende parasole sui muri perimetrali del condominio – Autorizzazione dell’assemblea condominiale – Non occorre</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’onere motivazionale del provvedimento favorevole in zona vincolata (parere della C.E.I, autorizzazione paesaggistica comunale, parere della Sovrintendenza) va rapportato all’entità e alla consistenza delle opere e alla loro concreta suscettività ad apportare modifiche rilevanti all’aspetto dei luoghi</p>
<p>2. L’apposizione di tende parasole nel terrazzo della casa di abitazione rientra nella facoltà riconosciuta dall’art. 1102 cod. civ. di servirsi della cosa comune (il muro perimetrale per fissare gli ancoraggi della tenda), purché non se ne alteri la destinazione e non si impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il proprio diritto. Non è pertanto configurabile alcun difetto di legittimazione attiva dei proprietari dell’immobile a richiedere il titolo edilizio abilitativo anche in mancanza di una espressa autorizzazione dell’assemblea condominiale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; III SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 306/2000 proposto da</p>
<p><b>GORDIANI PAOLA in SCOTTI</b>, rappresentata e difesa dall&#8217; avv. Vittorio Chierroni ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Firenze, via de&#8217; Rondinelli n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b>,<br />
in persona del Ministro pro tempore,<br />
&#8211; <b>SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, PISA-LIVORNO &#8211; LUCCA e MASSA C.</b><br />
in persona del Soprintendente pro tempore,<br />
entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege nei suoi Uffici in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p>&#8211; <b>COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Renzo Grassi con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Luca Capecchi in Firenze, via Cavour n. 64;<br />
e, nei confronti</p>
<p><b>CONDOMINIO DI VIA QUERCETANO 11 &#8211; 12 CASTIGLIONCELLO</b>, in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>GUIDI NILA in CHETONI</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fausto Falorni e Paolo Bassano con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo n. 20;</p>
<p>per   l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della autorizzazione n. 707 del 12 luglio 1999 rilasciata ex art. 7 L. 1497/99 dal responsabile vicario del Settore Urbanistca del Comune di Rosignano Marittimo alla signora Nila Guidi per l&#8217;installazione di due tende parasole su terrazzi dell&#8217;edificio- del provvedimento prot. n. 13314 dell&#8217;8 settembre 1999 con il quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali, architettonici, Artistici e Storici per le Province di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara ha ritenuto che non sussistessero motivi per l&#8217;annull<br />
&#8211; del permesso n. 997 del 23 settembre 1999 rilasciato dal responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Rosignano Marittimo ai sensi della locale regolamentazione di settore per l&#8217;installazione delle dette rende, nonchè dei presupposti pareri espres<br />
&#8211; del disciplinare relativo all&#8217;installazione sul territorio comunale di tende, cartelli, insegne e simili, approvato dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale di Rosignano Marittimo con le rispettive deliberazioni n. 851 del 20 dicembre 1989 n. 891<br />
Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli  atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Soprintendenza per i Beni Ambientali, del Comune di Rosignano Marittimo e di Guidi Nila in Chetoni; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 &#8211; relatore il Consigliere d.ssa Marcella Colombati -, gli avv.ti V. Chierroni, R. Grassi, L. Martini, delegato dall&#8217;avv. F. Falorni e M.V. Lumetti, avvocato dello Stato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 31.1.2000 la sig.ra Paola Gordiani Scotti ha chiesto l’annullamento: a) dell’autorizzazione paesaggistica n. 707 del 12.7.1999 rilasciata dal Comune di Rosignano Marittimo alla sig.ra Nila Guidi per l’installazione di due tende parasole su terrazzi dell’edificio posto in Castiglioncello e del presupposto parere della Commissione edilizia integrata n. 27 dell’8.7.1999; b) del provvedimento n. 13314 dell’8.9.1999 della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle Province di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, nel quale si sostiene che non sussistono motivi per l’annullamento della predetta autorizzazione paesaggistica comunale; c) del “permesso” n. 997 del 23.9.1999 rilasciato dal Comune per l’installazione delle tende e dei presupposti pareri del responsabile del procedimento del 30.6.1999 e della Commissione edilizia dell’8.7.1999; d) del disciplinare comunale relativo all’installazione di tende, cartelli, insegne e simili approvato con delibere C.C. n. 851/89 e G.M. n. 891/90 in parte qua.<br />
Ha chiesto altresì il risarcimento del danno.<br />
Questi i motivi: 1) violazione degli artt. 7 della legge n. 1497/39, 82 d.p.r. n. 616/77, 3 della legge n. 241/90 e 4 legge regionale n. 52/79, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di motivazione e istruttoria, illegittimità derivata, carenza del legittimo presupposto: il parere della C.E.I. ai fini paesaggistici è tautologico e vizia la conseguente autorizzazione e il permesso; 2) violazione dell’art. 59 del regolamento edilizio comunale, degli artt. 2 e 4 del disciplinare per l’installazione di tende, cartelli e simili, violazione dei principi in materia di legittimazione a richiedere il titolo edilizio, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento: gli artt. 2 e 4 del disciplinare richiedono la previa autorizzazione dell’assemblea dei condomini che non risulta essersi espressa; l’art. 59 del regolamento vieta le tende che alterano gli elementi architettonici dell’edificio e il diritto di veduta dei vicini; 3) violazione degli artt. 11 e 45 delle N.T.A. del vigente P.R.G., eccesso di potere per illogicità manifesta, genericità e perplessità, illegittimità derivata: l’edificio ricade in zona G con vincolo di verde privato (VPR) nella quale sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’esistente e di manutenzione del verde; le tende assentite sono nuove e ingombranti; il disciplinare suddetto, pur se consente l’installazione di tende parasole, non detta nessuna disciplina d’uso e sugli orari, con la conseguenza che tali manufatti finiscono per trasformarsi in opere fisse e permanenti soggette  concessione onerosa e non a “permesso” gratuito, di qui l’illegittimità del predetto disciplinare.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Rosignano Marittimo, la Soprintendenza intimata e la controinteressata Guidi, opponendosi al ricorso.<br />
Con ordinanza n. 477/2003 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
All’udienza del 22 ottobre 2004 la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Sono impugnati gli atti della procedura (autorizzazione paesaggistica ed edilizia) all’esito della quale è stato rilasciato il “permesso” per l’installazione di due tende parasole di colore beige su un terrazzo sottostante quello della ricorrente, la quale si duole che i manufatti  le impedirebbero la fruizione della vista sul mare e sulle aree circostanti, così pregiudicando il pieno utilizzo del proprio bene, e deturperebbero il fabbricato sito in zona vincolata dal punto di vista paesaggistico. E’ impugnato altresì il “disciplinare relativo all’installazione sul territorio comunale di tende, cartelli, insegne e simili” approvato con deliberazioni consiliare n. 851/89 e di Giunta n. 891/90, nella parte in cui non prevede orari di uso (apertura e chiusura) delle tende così consentendo di trasformare di fatto una tenda in una struttura fissa permanente.<br />
Il Comune aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica sulla base del deliberato della Commissione edilizia integrata che aveva espresso il proprio parere “favorevole all’unanimità in quanto le opere non incidono negativamente nel contesto paesistico ed ambientale circostante”; la Sovrintendenza di Pisa aveva ritenuto che non “ricorressero motivi di legittimità idonei a proporre l’annullamento” dell’autorizzazione comunale; il Comune, sulla base di siffatti atti presupposti, ha rilasciato il titolo edilizio.</p>
<p>2. Preliminarmente il Collegio rileva che non opera, nella presente fattispecie, la sospensione legale del giudizio di cui all’art. 44 della legge n. 47/85, richiamato dall’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/03, convertito nella legge n. 326/03 e successive modifiche e integrazioni, perché la controversia non concerne la materia delle sanzioni per abuso edilizio. </p>
<p>3. Il ricorso non è fondato.</p>
<p>4. Non sussiste il difetto di motivazione denunciato con  il primo motivo, in quanto l’onere motivazionale del provvedimento favorevole in zona vincolata (parere della C.E.I, autorizzazione paesaggistica comunale, parere della Sovrintendenza) va rapportato all’entità  e alla consistenza delle opere e alla loro concreta suscettività ad apportare modifiche rilevanti all’aspetto dei luoghi; nella specie si tratta di tende parasole avvolgibili installate su un terrazzo di proprietà in zona marina che hanno la funzione precipua di riparo dal sole e che sono di colore (beige) tale da essere sostanzialmente omogeneo con il colore chiaro della facciata, come espressamente richiesto dal Comune.<br />
Inoltre, come già affermato da questa Sezione (sentenza n. 2856/2003 – punto 4 del Considerato in diritto), il mancato esercizio del potere di annullamento da parte della competente Sovrintendenza non costituisce di per sé motivo di illegittimità del provvedimento, trattandosi di vincolo relativo che ammette la realizzazione di interventi con esso compatibili.  Concretandosi in un atto di verifica della legittimità dell’autorizzazione rilasciata dall’ente locale, l’atto ministeriale non richiede nessuna motivazione specifica quando si limita a prendere atto della correttezza del procedimento seguito; nella specie l’organo ministeriale ha rilevato l’insussistenza di motivi di illegittimità nella rilasciata autorizzazione comunale che aveva  considerato proprio la irrilevante entità dell’intervento.</p>
<p>5. Infondato è anche il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 59 del regolamento edilizio nonché 2 e 4 del predetto disciplinare, e si contesta il difetto di legittimazione attiva a richiedere il titolo edilizio in mancanza dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale, considerato che le tende vanno appoggiate ai muri perimetrali del fabbricato.<br />
In primo luogo va rilevato che il riferimento all’art. 59 del regolamento non è conferente; esso infatti disciplina le “insegne (semplici o luminose), mostre, inferriate, vetrine&#8221;, con esplicito riguardo agli esercizi commerciali o professionali e alle relative forme di pubblicità,  e non tratta mai delle tende parasole relative ad una casa di abitazione.<br />
Quanto al richiamato disciplinare,  va premesso che, come  dichiarato nell’art. 1, esso detta la normativa “per la installazione o sostituzione nel territorio comunale di tende, cartelli, insegne e simili” per l’esplicita finalità di “meglio uniformare e chiarificare la materia trattata dagli artt. 59 e 60 del regolamento edilizio comunale”; entrambe dette norme non hanno riguardo alle case di abitazione; della prima si è già detto e l’art. 60 si riferisce alle “botteghe”. Il successivo art. 2 del disciplinare nemmeno è conferente perché si riferisce sempre agli esercizi commerciali o professionali.<br />
Nonostante le finalità espresse nell’art. 1,  effettivamente l’art. 4, comma 2, lettera f, del medesimo disciplinare  dispone che “le tende parasole apposte da privati su terrazzi in edifici condominiali sono soggette a parere favorevole dell’assemblea del condominio con impegno da parte della stessa assemblea che nell’eventualità di installazione futura di altre tende le stesse devono avere uguali caratteristiche”. In ogni caso l’autorizzazione è rilasciata “salvi i diritti dei terzi”.<br />
Nelle premesse del “permesso” impugnato viene richiamato il predetto disciplinare, ma in modo non corretto perché, se si interpretano in senso sistematico le norme secondarie vigenti nel territorio comunale, si può rilevare in primo luogo che anche l’art. 4, comma 2, lettera f, va riferito agli esercizi commerciali o professionali e ciò in relazione alla sedes materiae in cui la norma è contenuta.<br />
In secondo luogo l’apposizione di tende parasole nel terrazzo della casa di abitazione rientra nella facoltà riconosciuta dall’art. 1102 cod. civ. di servirsi della cosa comune (il muro perimetrale per fissare gli ancoraggi della tenda), purché non se ne alteri la destinazione e non si impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il proprio diritto; salva questa limitazione, in tema di comunione, ciascun proprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella che ne viene tratta dagli altri comproprietari purché questa utilità sia direttamente derivante dalla destinazione originaria del bene e finalizzata a un miglior godimento della abitazione e delle sue pertinenze (Cass., II, n. 16097/03). La disposizione del disciplinare, pertanto, va interpretata  in senso conforme sia alle nome codicistiche che all’art. 4 della legge n. 10/77 che abilita il proprietario a richiedere la necessaria autorizzazione, senza che sia necessaria, nella presente fattispecie, la previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.<br />
In terzo luogo va considerato che la ricorrente nemmeno fornisce prova (come non l’ha fornita nel giudizio svoltosi presso il giudice ordinario) dell’interesse alla rimozione di una tenda che insiste in una terrazza posta ad un piano inferiore rispetto alla sua proprietà, la quale non viene compromessa quanto alla asserita veduta dall’installazione del manufatto che, si ripete, per sua natura è privo di rilevanza edilizia e la cui realizzazione non altera in nessun modo né il decoro dell’edificio né l’ambiente circostante che è l’esclusivo oggetto della valutazione di compatibilità che il Comune e la Sovrintendenza devono compiere.<br />
Infine, il provvedimento amministrativo è stato rilasciato “salvi i diritti dei terzi”, con la conseguenza che, come in concreto è avvenuto seppure con esito sfavorevole per la ricorrente, è sempre possibile adire il giudice ordinario per la salvaguardia del diritto di proprietà.<br />
6. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 11 e 45 delle N.T.A. del vigente piano regolatore perché, ricadendo l’edificio in zona G con vincolo di verde privato, sarebbero ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’esistente e di manutenzione del verde, mentre le tende assentite sarebbero nuove e ingombranti; inoltre il disciplinare di cui si è detto, pur consentendo la posa in opera di siffatti manufatti, non ne disciplinerebbe l’uso e in particolare gli orari di apertura e chiusura così permettendo di trasformare di fatto una tenda in un manufatto fisso con modifica permanente del territorio e ampliamento della superficie coperta  dell’immobile da assoggettarsi a concessione edilizia onerosa e non a “permesso” gratuito; di qui l’illegittimità anche della norma del disciplinare. <br />
Il motivo è infondato sotto tutti i profili, sol che si consideri la scarsa rilevanza dell’opera che, a tutto voler concedere, può essere qualificata di manutenzione straordinaria, non alterando né la superficie, né il volume, né la destinazione d’uso dell’unità abitativa; in tal senso non è vietata dallo strumento urbanistico. In ogni caso, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l’installazione abbisognava dell’autorizzazione paesaggistica in quanto si trattava di opera esterna.<br />
7. Per l’infondatezza di tutti i motivi il ricorso non può essere accolto, ma le spese possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe e compensa le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 22 ottobre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                       &#8211; Presidente<br />
D.ssa Marcella COLOMBATI                             &#8211; Consigliere, est.<br />
Dott. Saverio ROMANO                                      &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6501/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6509</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6509/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6509</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; S. Romano Est. R. Salvadori e M. (Avv.ti T. Castiglione e C. Fanelli contro il Comune di Volterra (non costituito) e nei confronti della società Villa San Cipriano (non costituita) la declassificazione di una strada, se risponde ad esigenze pubbliche, è legittima anche se costituisce un</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; S. Romano Est.<br /> R. Salvadori e M. (Avv.ti T. Castiglione e C. Fanelli contro il Comune di Volterra (non costituito) e nei confronti della società Villa San Cipriano (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>la declassificazione di una strada, se risponde ad esigenze pubbliche, è legittima anche se costituisce un vantaggio per i frontisti. Sui criteri di individuazione della natura di una strada</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Strade e autostrade – Strade vicinali &#8211; Declassificazione di un tratto di una strada – Vantaggio per uno dei frontisti – Preteso sviamento di potere &#8211; L’atto risponde ad un interesse pubblico ed è congruamente motivato in tal senso &#8211; Legittimità</p>
<p>2. Strade e autostrade – Individuazione della natura di una strada – Precedente qualificazione come vicinale &#8211; Pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico – Non sono sufficienti &#8211; Non risultano adottati formali atti amministrativi dichiarativi della natura della strada &#8211; Inclusione nell’elenco delle strade vicinali &#8211; Indicazione nella cartografia catastale – Non sono sufficienti ai fini costitutivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La circostanza che la scelta di declassificare un tratto di una strada si traduca anche in un vantaggio per uno dei frontisti, non basta, di per sé, a provare lo sviamento di cui sarebbe affetta la determinazione comunale se l’atto risponde comunque ad un interesse pubblico ed è congruamente motivato in tal senso</p>
<p>2. Ai fini della individuazione della natura di una strada non basta addurre che l’amministrazione l’aveva sempre qualificata come vicinale sul presupposto dell’esistenza di una servitù di uso pubblico, ed a tale titolo aveva preteso il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, in quanto il carattere della strada in questione era stato oggetto di vari provvedimenti, anche di disegno opposto, assunti sulla base delle contrastanti esigenze addotte dai proprietari frontisti e comunque non risultano mai adottati formali atti amministrativi dichiarativi della natura della strada, né valgono, a fini costitutivi, l’inclusione della medesima nell’elenco delle strade vicinali o l’indicazione nella cartografia catastale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; III SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1183/2002 proposto da</p>
<p><b>SALVADORI RITA e BERTINI MAURO</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Tiziana Castiglione del foro di Siena e Clara Fanelli del foro di Pisa ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Leandro Chiarelli in Firenze, via G. La Pira n. 21;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI VOLTERRA</b>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>società VILLA SAN CIPRIANO</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
dei verbali delle sedute della Commissione tecnica per la riorganizzazione della viabilità minore del territorio comunale, in data 2.8.2001 e 13.11.2001;<br />
della nota sindacale del 21.2.2002;<br />
della deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27.2.2002;<br />
Visto il  ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti i motivi aggiunti notificati il 11.11.2002 e depositati il 27.11.2002, proposti</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<BR><br />
della deliberazione della Giunta municipale 11.2.2002 n. 92, ivi compreso il verbale della seduta della Commissione tecnica per la riorganizzazione della viabilità minore del territorio comunale in data 10.7.2002;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 25 novembre 2004 &#8211; relatore il Consigliere dott. Saverio Romano &#8211; l’ avv. C. Piras, delegato dall&#8217;avv. C. Fanelli;  <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato 10 maggio e depositato il successivo 23 maggio 2002, i sigg. Salvadori e Bertini, proprietari di un immobile sito nel comune di Volterra, località S. Cipriano, podere La Rocca, esponevano quanto segue.<br />
I Sig.ri Bertini Mauro e Salvadori Rita sono proprietari di un immobile abitativo sito nel Comune di Volterra (PI) in località S. Cipriano, Pod: La Rocca.<br />
All&#8217;edificio ed ai circostanti terreni ad uso agricolo, facenti parte di un complesso rurale, si accede tramite un tratto di strada denominata &#8220;Strada vicinale di Villa S. Cipriano&#8221;, che collega la Strada Provinciale &#8220;Pisana&#8221;, passando dinanzi alla &#8220;Villa S. Cipriano&#8221;, con il &#8220;nucleo abitativo&#8221; ove risiedono i ricorrenti.<br />
La &#8220;Strada vicinale Villa S. Cipriano è catalogata nei fogli di mappa del catasto come &#8220;strada vicinale&#8221; ed è inserita, nell&#8217;elenco delle strade vicinali del Comune di Volterra.<br />
Nel 1981 l&#8217;originaria proprietaria della &#8220;Villa S. Cipriano&#8221; chiuse abusivamente per mezzo di un cancello la predetta strada così impedendo il passaggio ai fruitori di essa, ma il Sindaco del Comune di Volterra con proprio provvedimento ordinò l&#8217;immediata riapertura della strada abusivamente chiusa.<br />
In data 26 marzo 1985 con deliberazione n. 156, il Consiglio Comunale di Volterra deliberò di declassificare da strada vicinale a strada privata il tratto della &#8220;Strada vicinale Villa S. Cipriano&#8221;.<br />
In data 7 novembre 1985 gli utenti di detta strada richiesero al Sindaco di revocare il provvedimento suddetto.<br />
Successivamente, in data 5 febbraio 1987, con deliberazione n. 31, il Consigli Comunale di Volterra, in considerazione del ricorso presentato da alcuni utenti, deliberò di revocare la propria precedente deliberazione n. 156 del 26.3.1985, ad oggetto: &#8220;Declassamento di un tratto di via vicinale di S. Cipriano e successiva classificazione di un altro tratto di strada&#8221;.<br />
In data 13 aprile 2001 alcuni degli utenti chiesero al Sindaco la costituzione di un consorzio per la manutenzione e la sistemazione di detta strada ex art. Decreto Legislativo 1 settembre 1918 n. 1446.<br />
Con provvedimento n. 92 del 13 giugno 2001 il Sindaco istituiva una &#8220;Commissione Tecnica per la riorganizzazione della viabilità minore del territorio comunale&#8221; al fine di elaborare una proposta sistematica di pianificazione della viabilità minore.<br />
Alla seduta del 2 agosto 2002, la Commissione Tecnica esaminava, tra le altre, la questione relativa alla &#8220;Strada vicinale di S. Cipriano&#8221;, pervenendo alla conclusione della carenza del connotato dell&#8217; &#8220;uso pubblico&#8221;.<br />
In data 27 febbraio 2002, con deliberazione n. 15, il Consiglio Comunale di Volterra ha ritenuto che la &#8220;Strada vicinale di Villa S. Cipriano&#8221;, poichè non possiede i requisiti per dichiararla di uso pubblico, &#8220;si rende opportuno affermare il suo carattere di non uso pubblico&#8221;.<br />
Successivamente la Giunta Comunale, con delibera n. 92 dell&#8217;11.7.2002, affermata la competenza comunale in materia di strade vicinali, richiamando il verbale della seduta della Commissione Tecnica per la riorganizzazione della viabilità del territorio comunale del 10.7.2002,  disponeva, tra l&#8217;altro, di approvare definitivamente le conclusioni della Commissione Tecnica Comunale in ordine all&#8217;inesistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada della Villa di San Cipriano.    <br />
Pertanto i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigraf'&#8221;e indicati, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />
1) il provvedimento impugnato, contenente la proposta di declassificazione della strada vicinale di S. Cipriano, contrasterebbe con il principio di imparzialità, essendo volto alla tutela di un interesse meramente privastistico, quale quello alla privacy degli abitanti della Villa S. Cipriano;<br />
2) nel provvedimento impugnato, comunicato agli interessati ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, non sarebbe stato osservato l’obbligo di indicare il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere avverso il medesimo;<br />
3) sviamento e contraddittorietà della motivazione, poiché la strada in questione risulta assoggettata alla servitù di pubblico transito e la stessa amministrazione ha qualificato la zona come “nucleo abitato” ed ha riscosso la tassa di occupazione di suolo pubblico;<br />
4) illogicità manifesta e contraddittorietà tra atti, avendo la stessa amministrazione per oltre trent’anni affermato l’esistenza in proprio favore di una servitù di uso pubblico sulla strada;<br />
5) ingiustizia e disparità di trattamento, violazione dell’art. 3 Cost., essendo stata proposta egualmente la declassificazione per due strade che hanno caratteristiche diverse: quella di S. Cipriano che serve un nucleo abitato e quella dei Cerri Bassi che ha un solo utente;<br />
6) violazione degli artt. 1 e ss. d. lgs. lgt. N. 1446 del 1928, anche con riferimento all’art. 14 legge n. 126 del 1958, avendo gli interessati proposto istanza al comune per la costituzione di un consorzio per la manutenzione della strada, alla quale l’amministrazione non ha dato seguito.<br />
Con i motivi aggiunti sopra indicati, i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione citata, ed il verbale ivi richiamato, deducendo:<br />
1) violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa;<br />
2) violazione dell’art. 3 l. 241/1990;<br />
3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, contraddittorietà e sviamento;<br />
4) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà;<br />
5) eccesso di potere per disparità di trattamento;<br />
6) violazione degli artt. 1 e ss. d. l. lgt. n. 1446 del 1918, anche con riferimento all’art. 14 legge n. 126 del 1958.<br />
Non si sono costituite in giudizio le parti intimate.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorrenti, proprietari di un immobile posto in località S. Cipriano del comune di Volterra, con il ricorso introduttivo, impugnano la deliberazione comunale di presa d’atto delle conclusioni prese dalla commissione tecnica per la riorganizzazione della viabilità minore del territorio comunale ed avente valore di proposta di declassificazione della strada ex vicinale di S. Cipriano; con i motivi aggiunti, impugnano altresì la deliberazione comunale, di approvazione delle conclusioni cui è addivenuta la medesima commissione tecnica in ordine alla inesistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada in questione, intervenuta nel corso del giudizio.<br />
Essi impugnano, infine, i verbali delle sedute della suddetta commissione tecnica.<br />
Sostengono i ricorrenti, con un primo gruppo di motivi, che i provvedimenti sarebbero viziati da eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e travisamento dei fatti, in quanto – in contrasto con il comportamento tenuto dalla stessa amministrazione comunale per oltre trent’anni, con quanto emerge da precedenti provvedimenti, con l’iscrizione della strada negli elenchi di cui all’art. 20 della legge 2248/1865, con la qualificazione di nucleo abitato dell’agglomerato urbano situato lungo la predetta strada, con la richiesta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico – il comune intimato avrebbe adottato le proprie determinazioni  a tutela non dell’interesse pubblico ma di quello privato della società Villa S. Cipriano, di fronte alla quale transita la strada in questione.<br />
I motivi sono infondati.<br />
Come emerge dagli atti di causa, partendo dalla presa d’atto della limitatezza delle risorse finanziarie e delle centinaia di strade minori esistenti, nonché della incapacità del comune di partecipare agli oneri di manutenzione per la totalità di esse, la commissione tecnica, istituita per la riorganizzazione della viabilità minore del territorio comunale, ha formulato una proposta tesa ad individuare una griglia delimitata di viabilità avente un pubblico interesse, in relazione al carattere degli insediamenti, alla rete di infrastrutture, dei servizi pubblici e delle attrazioni per il turismo ed il tempo libero esistenti (cfr. doc. 14).<br />
La strada vicinale in questione transita davanti alla Villa di S. Cipriano per poi servire tre unità immobiliari sparse, senza sfondo verso altre strade. Pertanto, la strada definita vicinale ha termine subito dopo aver servito la Villa, mentre il tracciato successivo di accesso agli altri fondi a valle è privato (cfr. doc. 15).<br />
In base gli elementi evidenziati, la speciale commissione ha concluso per il carattere non pubblico della viabilità di che trattasi.<br />
Nel prendere atto delle conclusioni raggiunte dalla commissione tecnica, il consiglio comunale, con l’adozione della deliberazione impugnata, ha ritenuto: che l’elenco delle strade vicinali non è obbligatorio, né ha efficacia costitutiva o probatoria del carattere pubblico delle strade elencate, che i cittadini che risiedono in case sparse nel territorio comunale sono circa 2.000, che il sistema di viabilità minore si sviluppa per oltre 430 chilometri, che le infrastrutture di collegamento si sono evolute nel tempo, come si è modificato lo stato di fatto della viabilità rispetto alle risultanze delle ricognizioni risalenti al 1960-65, che alcune strade non hanno più le caratteristiche morfologiche e funzionali per sostenere il traffico sviluppatosi, che il comune si trova di fronte a richieste di declassamento di talune strade e all’opposto di fronte all’esigenza di intervenire su strade che fungono ormai da unico collegamento per molti residenti o servizi di un certo rilievo, che conseguentemente è stato effettuato un censimento della viabilità minore che ha prodotto la schedatura di ciascuna strada indicandone le caratteristiche essenziali, che è stata istituita allo scopo una commissione tecnica, la quale ha prospettato un nuovo assetto della viabilità.<br />
Conclusivamente, per quanto riguarda la strada in questione, in presenza di opposti interessi degli utenti accertati come non componibili, l’amministrazione ha deliberato nel senso di ritenere non di uso pubblico il tracciato in esame e non giustificabile il conseguente impegno finanziario.<br />
Con successiva deliberazione, preso atto che la legge regionale n. 88 del 1998 attribuisce ai comuni le competenze in materia di strade vicinali, visto il verbale della commissione tecnica del 10.7.2002, con il quale sono state confermate le precedenti conclusioni, la Giunta municipale le ha approvate in via definitiva, ribadendo l’inesistenza di una servitù pubblica sulla strada di cui è causa.<br />
Tale ultimo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti, fa proprie le argomentazioni della commissione tecnica, confermando: a) che la strada non presenta caratteristiche di idoneità a soddisfare esigenze di interesse generale, in quanto si limita a collegare alla strada pubblica un esiguo numero di fondi ed abitazioni private; b) che non è rinvenibile un diritto di uso pubblico identificabile nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile; c) che l’uso pubblico della strada può essere ipotizzabile solo nel lasso di tempo in cui servì per condurre ad un edificio scolastico ormai da anni dimesso; d) che il passaggio attualmente non è esercitato da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale ma è limitato ai soli frontisti, non ricorrendo elementi di interesse della collettività, quali la funzione di collegamento con altre vie pubbliche o con immobili di interesse pubblico.<br />
A fronte delle motivazioni poste a base dei provvedimenti impugnati, le censure proposte si palesano tutte infondate.<br />
Quanto al motivo con cui i ricorrenti deducono il vizio di sviamento, poiché la determinazione di declassificare la strada in questione risponderebbe soltanto all’interesse privato della società Villa S. Cipriano, di fronte alla quale essa transita, si rileva che, in via generale, che non basta a qualificare di illegittimità un provvedimento amministrativo il fatto che esso sia idoneo ad arrecare un vantaggio ad un privato, se l’atto risponde comunque ad un interesse pubblico e sia congruamente motivato in tal senso.<br />
Nella specie, vero è che la scelta adottata dall’amministrazione può risolversi in un oggettivo vantaggio per la società proprietaria del complesso immobiliare (che si doleva del transito veicolare al limite della villa), ciò nondimeno – eseguite le modifiche al tracciato che consentono comunque agli altri frontisti di raggiungere le proprie abitazioni – l’amministrazione comunale ha ritenuto, nell’ambito di una ricognizione generale della viabilità minore esistente nel proprio territorio, anche in relazione all’impegno finanziario connesso alla sua manutenzione, di rivalutare – alla luce delle opposte esigenze dei proprietari frontisti, dell’evoluzione della rete stradale e dei trasporti – l’interesse pubblico al mantenimento della rete viaria minore.<br />
Nell’ambito del procedimento istruito da una commissione tecnica – la quale ha preso in esame tutta la viabilità comunale minore valutando caso per caso i vari aspetti connessi alla vicinalità – è stato prospettato, e successivamente approvato, un nuovo assetto della rete viaria.<br />
La circostanza che, per la singola strada di cui trattasi, la scelta di declassificarne un tratto si traduca anche in un vantaggio per uno dei frontisti, non basta, di per sé, a provare lo sviamento di cui sarebbe affetta la determinazione comunale.<br />
Né vale, a sostegno delle ulteriori censure di contraddittorietà e travisamento, addurre che l’amministrazione aveva sempre qualificato come vicinale la strada in questione, sul presupposto dell’esistenza di una servitù di uso pubblico sulla medesima, ed a tale titolo aveva preteso il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.<br />
Invero, il carattere della strada in questione era stato oggetto di vari provvedimenti, anche di disegno opposto, assunti sulla base delle contrastanti esigenze addotte dai proprietari frontisti.<br />
Non risultano mai adottati, peraltro, formali atti amministrativi dichiarativi della natura della strada, né valgono, a fini costitutivi, l’inclusione della medesima nell’elenco delle strade vicinali o l’indicazione nella cartografia catastale.<br />
Rilevano, invece, gli elementi oggettivi risultanti dall’istruttoria eseguita dalla competente commissione sulla base dei quali è accertato: a) che il tratto di strada (qualificato come vicinale) ha termine subito dopo aver servito la villa S. Cipriano, per poi servire tre unità immobiliari sparse senza sfondo verso altre strade; b) che è stata a suo tempo realizzata una modifica del tracciato, accettata dai frontisti interessati i quali raggiungono i propri fondi senza percorrere il tratto che conduce alla villa S. Cipriano; c) che la strada non realizza alcun collegamento con altre vie pubbliche o con immobili o luoghi di interesse pubblico.<br />
Va, pertanto, escluso che nella specie sussistano il requisito del passaggio esercitato jure servitutis publicae da un collettività di persone qualificata dall’appartenenza ad una comunità territoriale, nonché quello dell’idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale, anche per il collegamento con la pubblica via, che sono elementi essenziali ai fini dell’esistenza di una servitù pubblica di passaggio (giurisprudenza costante; da ultimo, Tar Lombardia, Brescia, 22.3.2004 n. 232).<br />
Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va rigettato. Nulla per le spese di giudizio, in mancanza di costituzione delle parti intimate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge; nulla per le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                &#8211; Presidente<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                         &#8211; Consigliere <br />
Dott. Saverio ROMANO                                 &#8211; Consigliere, rel. est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6509/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6510</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6510/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6510/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6510</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; S. Romano Est. Cooperativa Edificatrice Nomopao a r.l. (Avv.ti P. Brunori e F.S. Merlino) contro il Comune di Cetona (Avv. R. Gracili) e nei confronti di F. Tosoni (Avv.ti G. Capelli e G. Ferrentino) la costruzione di una &#8220;bottega artigianale-laboratorio metalmeccanico&#8221; non è compatibile con una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6510/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6510/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6510</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; S. Romano Est.<br /> Cooperativa Edificatrice Nomopao a r.l. (Avv.ti P. Brunori e F.S. Merlino) contro il Comune di Cetona (Avv. R. Gracili) e nei confronti di F. Tosoni (Avv.ti G. Capelli e G. Ferrentino)</span></p>
<hr />
<p>la costruzione di una &#8220;bottega artigianale-laboratorio metalmeccanico&#8221; non è compatibile con una destinazione di zona di tipo residenziale che consenta soltanto la realizzazione di &#8220;botteghe artigiane&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Destinazione residenziale – Destinazioni compatibili – Botteghe artigiane – Definizione &#8211; “Bottega artigianale-laboratorio metalmeccanico” – Non vi rientra – Titolo edilizio &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito delle destinazioni ammesse, in quanto compatibili con la destinazione residenziale, la categoria costituita dalle “botteghe artigiane” va intesa in senso restrittivo, e cioè come riferita a esercizi caratterizzati dallo svolgimento dell’artigianato come piccola impresa personale connotata dall’attività lavorativa del titolare ed eventualmente dei suoi collaboratori, svolta nei medesimi locali o in quelli immediatamente adiacenti nei quali si effettua la vendita del prodotto finito. Non è consentito invece comprendere, all’interno della categoria in questione, come configurata nella normativa urbanistica di cui trattasi, anche veri e propri insediamenti o stabilimenti produttivi, ancorché riconducibili al settore artigianale per la prevalenza dell’attività ivi svolta, come le officine metalmeccaniche. Ne consegue l’illegittimità del titolo edilizio assentito</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; III SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1511/2002 proposto da</p>
<p><b>COOPERATIVA EDIFICATRICE NOMOPAO a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero Brunori e Francesco Saverio Merlino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, via Cavour n. 85;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>COMUNE DI CETONA</b>, in persona del sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Rino Gracili nel cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via dei Servi n. 38;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; <b>TOSONI FRANCO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Capelli del foro di Montepulciano e Giuseppe Ferrentino  del foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio Bernardini Voce in Firenze, via Pacini n. 23;</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<BR><br />
della concessione edilizia n. 3163 rilasciata al sig. Tosoni Franco il 20 marzo 2002;</p>
<p>Visto il  ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto  di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e del controinteressato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 &#8211; relatore il Consigliere dott. Saverio Romano &#8211; gli avv.ti P.Brunori e L.Gracili delegata da R.Gracili; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Durante la realizzazione di un intervento di 16 alloggi di edilizia residenziale in comune di Cetona, nell’ambito di un Peep, la cooperativa Nomopao si accorgeva che, su un lotto attiguo, si iniziava un massiccio intervento edilizio sulla base di una concessione edilizia rilasciata al sig. Franco Tosoni per la “Costruzione di una bottega artigianale – Laboratorio metalmeccanico”.<br />
Ritenendo che tale concessione consentirebbe la costruzione, nell’area qualificata come area di completamento B/1, di un vasto stabilimento industriale aventi caratteristiche incompatibili con l’abitato in cui si inserisce – del quale fa parte l’edificio in costruzione da parte della Nomopao – la Cooperativa ha proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento sopra richiamato, censurandolo con l’unico articolato seguente motivo: violazione dell’art. 11 e seguenti del p.r.g. comunale approvato con deliberazione della Giunta regionale 15.9.1986 n. 8452. Infatti, sussisterebbe contrasto tra il progetto approvato che è quello di un capannone industriale e le prescrizioni di piano che prevedono solo destinazioni d’uso residenziali o altre compatibili, tra le quali le “botteghe artigiane”.<br />
Costituitisi in giudizio, l’amministrazione comunale resistente ed il controinteressato sig. Tosoni hanno sostenuto la legittimità dell’atto impugnato, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1 – Il ricorso in esame è diretto all’annullamento della concessione edilizia rilasciata al terzo, sulla base della quale potrà essere realizzata una “costruzione di bottega artigianale – laboratorio metalmeccanico” su di un lotto attiguo posto al di  fuori dell’area nella quale la cooperativa ricorrente sta completando un intervento di edilizia residenziale pubblica.<br />
Detta concessione sarebbe stata rilasciata in contrasto con le previsioni urbanistiche che destinano l’area a zona di “completamento B/1”, poiché secondo la ricorrente sarebbe stata assentita la realizzazione di un vasto stabilimento industriale aventi caratteristiche incompatibili con l’abitato in cui si inserisce, di cui fa parte l’edificio in corso di ultimazione da parte della cooperativa ricorrente.<br />
Secondo il comune resistente ed il controinteressato, l’intervento assentito non contrasta con le previsioni dello strumento urbanistico, trattandosi del trasferimento di una bottega artigianale, con relativo laboratorio, di tipo metalmeccanico, su un terreno attiguo al lotto sul quale è attualmente ubicata la bottega; tale intervento sarebbe consentito dallo strumento urbanistico che nelle zone B/1 ammette la realizzazione di botteghe artigiane.</p>
<p>2 – Il ricorso è fondato.<br />
L’area nella quale è prevista la realizzazione dell’intervento edilizio oggetto della concessione impugnata è compresa in zona residenziale di completamento B/1.<br />
Secondo l’art. 11 delle norme di attuazione del p.r.g. comunale, le zone B comprendono le zone di recente formazione, nelle quali la destinazione d’uso è prevalentemente residenziale, anche collettiva: sono ammessi uffici pubblici e privati, locali ed edifici pubblici, autorimesse pubbliche, negozi, botteghe artigiane, purché con attività che non rechino disturbo e nocumento alla residenza; quanto alla tipologia edilizia, sono ammesse costruzioni plurifamiliari, anche per residenze collettive, multipiani, in linea o a nuclei edilizi isolati.<br />
In base al successivo art. 12, l’utilizzazione delle aree scoperte deve prevedere possibilmente la messa a dimora di alberature di alto fusto, la sistemazione di zone prative, ovvero inghiaiate e lastricate, comunque tenute sgombere da ogni deposito.<br />
Il progetto approvato con la concessione edilizia impugnata riguarda un capannone in muratura di m. 12,10&#215;30,70&#215;5,70 di altezza con il lato maggiore fronteggiante i lotti di edilizia residenziale pubblica, provvisto di materiali, aperture, serramenti e copertura tipici dell’edilizia industriale.<br />
La relazione illustrativa del progetto precisa che trattasi di un “edificio da destinare a bottega artigiana &#8211; laboratorio metalmeccanico, per la riparazione di macchine agricole e per movimento terra, nonché per l’esecuzione di opere di fabbro…”; la sistemazione delle aree esterne “è prevista in parte con pavimento industriale in calcestruzzo, mentre la restante superficie con pietrisco di fiume o di cava”.<br />
In base alle precisazioni esposte, deve pertanto escludersi che l’intervento concessionato possa essere assimilato a quelli ammessi in quanto compatibili con la destinazione residenziale della zona nella quale dovrebbe essere realizzato.<br />
Invero, come già esposto,  l’intervento edilizio di che trattasi dovrebbe inserirsi in una zona residenziale, sia pure di completamento, nella quale, in quanto compatibili con la predetta destinazione, sono ammessi uffici, pubblici e privati, locali o edifici o autorimesse pubblici, nonché negozi e botteghe artigiane a condizione che non rechino nocumento alla residenza.<br />
Anche la tipologia edilizia ammessa nonché l’utilizzazione delle aree scoperte corrisponde puntualmente alla destinazione residenziale della zona.<br />
Nell’ambito delle destinazione ammesse, in quanto compatibili con la residenza, la categoria costituita dalle “botteghe artigiane” va dunque intesa in senso restrittivo, e cioè come riferita a esercizi caratterizzati dallo svolgimento dell’artigianato tradizionalmente inserito nel tessuto residenziale, come piccola impresa personale connotata dall’attività lavorativa del titolare ed eventualmente dei suoi collaboratori, svolta nei medesimi locali o in quelli immediatamente adiacenti nei quali si effettua la vendita del prodotto finito.<br />
Non è consentito invece comprendere, all’interno della categoria in questione,  come configurata nella normativa urbanistica di cui trattasi, anche veri e propri insediamenti o stabilimenti produttivi, ancorché riconducibili al settore artigianale per la prevalenza dell’attività ivi svolta, come le officine metalmeccaniche.<br />
Nella specie, come già evidenziato, l’attività assentita con la contestata concessione edilizia, sarebbe quella di tipo metalmeccanico – come risulta dalla stessa relazione illustrativa del progetto – finalizzata alla riparazione di attrezzature agricole e di macchine di movimento terra, nonché per la riparazione di motori, il che evidentemente esige l’utilizzazione di particolare attrezzature meccaniche.<br />
Essa comporta, conseguentemente, la predisposizione di particolari spazi di operatività, la realizzazione di un manufatto di peculiari caratteristiche costruttive nonché un’adeguata sistemazione degli spazi esterni alla costruzione, tali da soddisfare le esigenze connesse alla movimentazione di macchine e mezzi meccanici anche di rilevanti dimensioni.<br />
L’attività così configurabile non si attaglia al concetto di bottega artigiana, comunemente intesa come piccolo laboratorio nel quale la lavorazione artigianale rappresenta l’attività prevalente ivi svolta e rispetto alla quale l’utenza non si discosta da quella tipica degli esercizi commerciali generalmente inseriti in un contesto residenziale.<br />
La nozione proposta va, infatti, letta alla luce di quella complessiva di artigianato connotato dalla &#8220;prevalenza&#8221; del lavoro diretto dell&#8217;imprenditore artigiano, inteso come fattore qualificante e distintivo dello stesso fenomeno &#8220;artigiano&#8221; (Cass., Sez. I , 22 luglio 2004 n. 13648).<br />
A riprova del concetto di artigianato ammissibile in zona residenziale, così come già individuato nello strumento urbanistico comunale, è prescritto che le botteghe artigiane “non rechino disturbo e nocumento alla residenza” (cfr. n.t.a. citate).<br />
Il che concorre a far ritenere che le uniche botteghe artigiane ammesse nella zona de qua sono quelle che non incidano in maniera diversa e maggiore rispetto alle altre destinazioni consentite (e in particolare rispetto ai negozi che costituiscono la categoria più prossima a quella di cui si discute).<br />
A fronte del concetto di bottega artigiana sopra ipotizzato, quale categoria di utilizzazione in generale compatibile con la destinazione d’uso residenziale e in particolare assentibile sulla base dello strumento urbanistico considerato, un capannone di 372 metri quadrati, provvisto dei caratteri funzionali, estetici e dimensionali tipici dell’edilizia industriale o produttiva e di una corrispondente sistemazione delle aree esterne (sia pure in parte con “pavimento industriale a calcestruzzo”), non sembra potersi definire come bottega artigiana, ma più propriamente come “laboratorio metalmeccanico”, nel quale viene svolta attività di riparazione di macchine agricole e per movimento terra (come emerge dalla stessa documentazione allegata alla richiesta di concessione edilizia).<br />
Né vale opporre, da parte del comune e del controinteressato, che in base alle prescrizioni imposte, l’uso di particolari accorgimenti avrebbe consentito di evitare ogni disturbo nei confronti dei residenti dal punto di vista dell’inquinamento acustico (come emergerebbe dal parere favorevole reso dall’Arpat).<br />
La compatibilità urbanistica di un insediamento produttivo, cosiddetto artigianale, in una zona a destinazione residenziale non va valutata in base ai correttivi, di natura strumentale o organizzativa, dell’attività considerata, bensì alla luce della sua esatta qualificazione e classificazione all’interno delle categorie urbanisticamente rilevanti.</p>
<p>3 – Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e va accolto. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; condanna le parti soccombenti al pagamento, ciascuna per metà, delle spese di giudizio che liquida complessivamente in Euro 1.500 (millecinquecento).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 22 ottobre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                &#8211; Presidente<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                        &#8211; Consigliere<br />
Dott. Saverio ROMANO                              &#8211; Consigliere, rel. est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-12-2004-n-6510/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2004 n.6510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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