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	<title>21/11/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/11/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.24529</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-11-2005-n-24529/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-11-2005-n-24529/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.24529</a></p>
<p>Pres. Favara – Rel. Genovese – P.M. Ceniccola Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato) c. Franco e Mario Zorzi (avv. Manzi, Giovannini) il ritardo nella determinazione della rendita catastale da parte della PA non incide sulla decorrenza dei termini di decadenza per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di rettifica da parte dell&#8217;Amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-11-2005-n-24529/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.24529</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-11-2005-n-24529/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.24529</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Favara – Rel. Genovese – P.M. Ceniccola<br /> Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato) c. Franco e Mario Zorzi (avv. Manzi, Giovannini)</span></p>
<hr />
<p>il ritardo nella determinazione della rendita catastale da parte della PA non incide sulla decorrenza dei termini di decadenza per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di rettifica da parte dell&#8217;Amministrazione Finanziaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte e tributi – Registro – Rendita catastale – Assenza –– Richiesta – Mancata attribuzione della rendita da parte dell’Ute nel termine ex art. 12 l. 154/88 – Azione dell’Amministrazione Finanziaria di rettifica – Esercizio – Decadenza – Irrilevanza &#8211; Conseguenze – Consolidamento del valore finale dichiarato nell’atto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va considerata valida la dichiarazione di valore del contribuente nel caso in cui il bene oggetto dell’atto sia privo di rendita catastale e la mancata attribuzione della rendita da parte dell’Ute abbia comportato la decadenza dell’Amministrazione dal potere di rettifica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il ritardo nella determinazione della rendita catastale da parte della PA non incide sulla decorrenza dei termini di decadenza per l’esercizio dell’azione di rettifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria</span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.2073</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-21-11-2005-n-2073/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-21-11-2005-n-2073/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.2073</a></p>
<p>Cesare Mastrocola – Presidente, Anna Maria Verlengia –Estensore Pandolfi (avv. D. Nociti e P. Garofalo) c. Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), Ministro degli Interni (Avv. Stato), Ministro del Tesoro (Avv. Stato), Commissione centrale Finanza Locale (Avv. Stato), Comune di Castrovillari (n.c.), Comune di Lungro (avv. A. Spadafora), Ciriaco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-21-11-2005-n-2073/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.2073</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-21-11-2005-n-2073/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.2073</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Cesare Mastrocola – Presidente, Anna Maria Verlengia –Estensore<br /> Pandolfi (avv. D. Nociti e P. Garofalo) c. Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), Ministro degli Interni (Avv. Stato), Ministro del Tesoro (Avv. Stato),  Commissione centrale Finanza Locale (Avv. Stato), Comune di Castrovillari (n.c.), Comune di Lungro (avv. A. Spadafora), Ciriaco (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in tema di motivazione per relationem</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Motivazione per relationem – Presupposti.</p>
<p>2. Autonomia e decentramento – Disciplina di province comuni ed enti locali – Pianta organica di un Comune – Riduzione – Permanenza di una figura professionale – Opportunità – Giudizio di legittimità del giudice amministrativo – Preclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di atti amministrativi, la motivazione può, in via generale, ricavarsi per relationem dagli atti istruttori posti in essere nel corso del procedimento e richiamati dagli atti impugnati purché si tratti di atti appartenenti alla stessa serie procedimentale e non del tutto estranei e purché le argomentazioni contenute negli atti richiamati siano fatte proprie dall’amministrazione emanante.</p>
<p>2. In tema di riduzione della pianta organica di un Comune, resta preclusa, in sede di giudizio di legittimità, al giudice amministrativo la disamina concernente l’opportunità della permanenza di una piuttosto che di un’altra figura professionale, essendo riservato all’ente stesso ogni apprezzamento dell’adeguatezza delle risorse in relazione alle funzioni  proprie dell’amministrazione comunale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la Calabria<br />
Sede di Catanzaro &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>Composto dai Signori:<br />
Dott. Cesare Mastrocola                        Presidente &#8211;<br />
Dott.  Anna Maria Verlengia                 Giudice est. &#8211;<br />
Dott.  Marco Morgantini                        Giudice &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso R.G. n. 279/1993  proposto da:<br />
Sig. <b>Pandolfi Emilio</b>, rappresentato  e difeso dagli  Avv.ti Domenica Nociti e Paola Garofalo, con domicilio eletto in Catanzaro, Via  Pascale 30, presso  lo studio legale  dell’Avv. Garofano;</p>
<p align=center>contro</p>
<p> <b>Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, Ministro degli Interni in carica, Ministro del Tesoro in carica, Commissione Centrale Finanza Locale</b>, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede, in Catanzaro, sono domiciliati;</p>
<p><b>Comune di Castrovillari</b>, in persona del Sindaco p.t., n.c.;</p>
<p><b>Comune di Lungro</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Spadafora, con domicilio eletto in Catanzaro, Via XX Settembre 63, presso lo studio legale del difensore;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Arcuri Ciriaco</b>, controinteressato, n.c.;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, dei seguenti atti:<br />
1)	Nota prot. N. 24120 dell’11 novembre 1992 del Commissario Straordinario del Comune di Castrovillari con la quale si invitava il ricorrente ad assumere servizio presso il suddetto Comune entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 27/11/1992,  ai sensi dell’art. 7 D.P.C.M. 11 giugno 1992;<br />	<br />
2)	D.P.C.M. , dell’11/6/1992, che ha disposto il trasferimento del ricorrente dal Comune di Lungro al Comune di Castrovillari;<br />	<br />
3)	Deliberazione del Consiglio Comunale di Lungro n. 32 del 18/9/90 con la quale si approvava la riduzione della Pianta organica ponendo in mobilità n. 26 unità lavorative;<br />	<br />
nonché di tutti gli atti antecedenti che ne costituiscono il presupposto o comunque connessi.</p>
<p>Visti  gli atti e documenti presentati col ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto  impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, nonché l’ordinanza con la quale è stata  rigettata la richiesta misura cautelare;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Avvocatura per le Amministrazioni dello Stato e del Comune di Lungo;<br />
Visti gli atti tutti della causa;Designato relatore, per l’udienza  del  21 ottobre 2005, la dott.ssa  Anna Maria Verlengia;<br />
Sentiti gli Avvocati come da verbale d’udienza; <br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente, all’epoca dell’odierno ricorso, era dipendente di ruolo del Comune di Lungro, inquadrato nella III qualifica funzionale, proveniente dalla Comunità Montana del Pollino, profilo professionale di operaio specializzato. Il Comune di Lungo, a seguito della sua assegnazione lo ha utilizzato quale dattilografo, in quanto,  al momento,   “era sprovvisto di personale di  detta qualifica” (v. deliberazione della giunta comunale di Lungro n. 105 del 9/4/1991, prodotta in atti dal ricorrente).<br />
Con la delibera  n. 32 dell’8/9/1990, il Comune di Lungro, ad integrazione delle precedenti deliberazioni consiliari, n. 20 del 1989 e n. 31 del 18/9/90, con le quali aveva approvato il piano di risanamento finanziario previsto dall’art. 25  legge 144/89 per i Comuni in dissesto, avrebbe, secondo il ricorrente,  rideterminato, ulteriormente riducendola per un totale di  26 unità, la pianta organica.<br />
E’ quindi intervenuto il DPCM dell’11 giugno 1992 con il quale è  stato disposto il trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 l. 144/89, dei 26 dipendenti del Comune  di Lungro, nominativamente indicati,  tra cui compare anche il nome dell’odierno ricorrente.<br />
In esecuzione del predetto DPCM, il Commissario straordinario del Comune di Castrovillari, con la impugnata nota, invitava il ricorrente, tra gli altri, a prendere servizio presso la suddetta amministrazione municipale entro e non oltre 30 giorni dalla predetta comunicazione.<br />
Il Sig. Pandolfi, quindi, impugnava  la comunicazione del Commissario straordinario, nonché gli altri atti della procedura di mobilità e trasferimento indicati in epigrafe, deducendo le seguenti censure:<br />
1)	illegittimità della deliberazione n. 32 del 18/9/90 del Consiglio Comunale di Lungro per difetto di motivazione e violazione di legge (per omesso confronto con le OOSS e per non aver precedentemente individuato i profili professionali da dichiarare in esubero, come previsto dall’art. 25 l. 144/89, dall’art. 11 l. 554/88 e dall’art. 3 DPCM 325/88);<br />	<br />
2)	mancata pubblicazione della delibera comunale  ai sensi della legge comunale e provinciale e della legge 142/90;<br />	<br />
3)	contraddittorietà ed illogicità dell’atto deliberativo n. 32 del 1990;<br />	<br />
4)	omessa comunicazione ai dipendenti  interessati dalla mobilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, DPCM 325/88;<br />	<br />
5)	violazione delle disposizioni di cui al DPCM  191/91 e 325/88 (Regolamento disciplinante i criteri per la mobilità d’ufficio degli enti locali dissestati) sia in ordine alla attribuzione del punteggio per la mobilità che per il mancato riconoscimento della qualifica maturata di dattilografo.<br />	<br />
Si costituiscono l’Avvocatura per le Amministrazioni statali chiedendo il rigetto del ricorso, ove non ritenuto inammissibile.<br />
Si costituisce, altresì,  il Comune di Lungro eccependo la tardività del ricorso, nonché la sua inammissibilità sotto altri profili, e resistendo nel merito.<br />
Alla Camera di Consiglio del 4/3/1993 il Tribunale rigetta la richiesta misura cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del    21 ottobre 2005.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto, ciò consentendo al Collegio di prescindere dalle pur dedotte eccezioni in rito di cui alla memoria di costituzione del Comune di Lungro.<br />
Con la prima censura il ricorrente si duole della  mancanza di motivazione della deliberazione n. 32 del 18/9/90 in ordine, in particolare, alla ulteriore riduzione della pianta organica  (26 unità in meno, a fronte delle precedenti 15).<br />
La censura è destituita di ogni  fondamento.<br />
La delibera n. 32 del 1990 segue ed integra la delibera n. 31, anche con riguardo alle ragioni sottese a quella che appare come  una operazione unica di risanamento del bilancio comunale, iniziata con  la delibera n. 20 del 1989, con la quale era stato adottato il piano di risanamento del Comune che chiedeva la dichiarazione di dissesto e nella quale erano stati individuati i profili professionali da sottoporre a riduzione.<br />
In considerazione del carattere unitario della complessa procedura in esame, la motivazione va  ricercata in tutti gli atti sopra menzionati, senza poterne  limitare la verifica alla sola delibera n. 32/90. <br />
In base all’art. 3, comma 3, della l. 7 agosto 1990, n. 241, deve ritenersi in generale ammessa la cosiddetta motivazione per relationem, peraltro già considerata ammissibile dalla giurisprudenza formatasi nella legislazione anteriore al 90 (Cfr. CdS V 738/89; CGA 197/89). La motivazione può, dunque, in via generale,  ricavarsi per relationem dagli atti istruttori posti in essere nel corso del procedimento e richiamati dagli atti impugnati purchè si tratti di atti appartenenti alla stessa serie procedimentale e non del tutto estranei (v. CdS V 793/88) e purchè le argomentazioni contenute negli atti richiamati siano fatte proprie dall’amministrazione emanante (v. CdS VI 264/97).<br />
Come sopra già rilevato, la delibera n. 32 appartiene ad una serie procedimentale unitaria relativa al piano di risanamento del Comune  dissestato di Lungo, della quale fanno parte sia le delibere n. 20 dell’89 e  n. 31 del 90 del Consiglio Comunale, sia gli atti provenienti dalle autorità previste dall’art. 25 l.  l. 144/89, quali il Ministero dell’Interno e la Commissione Centrale per la finanza locale. <br />
E dal momento che da tali atti, tutti allegati dal ricorrente e quindi da questi conosciuti, l’individuazione del personale assunto ai sensi della  legge 285/77 (contenente interventi per l’occupazione giovanile), tra i dipendenti da porre in mobilità, risulta già effettuata nella delibera n. 31/90, su indicazione del Ministero dell’Interno in fase istruttoria, la censura di difetto di motivazione non appare fondata.<br />
Va, inoltre, premesso che, nel caso di specie, la riduzione della pianta organica  assume connotati di obbligatorietà, laddove il rapporto dipendenti-abitanti supera  quello medio della fascia demografica (Cfr. Tar Calabria Catanzaro Sez. II 14 febbraio 2002, n. 194).<br />
Si legge, infatti, nel verbale della deliberazione  n. 20 del 1989, di approvazione del piano di risanamento, di cui la delibera censurata costituisce integrazione, ed è per la restante parte confermativa delle delibere 20 del 1989 e 31 del 90, che i posti in organico presentano un rapporto dipendenti-abitanti  superiore a quello medio della fascia demografica di appartenenza.<br />
In  ipotesi similare questo Tribunale, con la sopra citata sentenza, ha ritenuto che la conseguente concreta individuazione delle qualifiche funzionali in esubero si collochi in un ambito di discrezionale apprezzamento rimesso all’autorità procedente – salvo il controllo, anche  di merito, della commissione centrale finanza locale – con la conseguenza che resta preclusa, in sede di giudizio di legittimità, al giudice amministrativo la disamina concernente l’opportunità della permanenza di una piuttosto che di un’altra figura professionale, essendo riservato all’ente stesso ogni  apprezzamento della  adeguatezza delle risorse in relazione alle funzioni  proprie dell’amministrazione comunale.<br />
Ne consegue che il Comune, avendo fin dalla delibera n. 31/90, individuato nel profilo professionale dell’operatore  la qualifica su cui operare le riduzioni di pianta organica e dovendo altresì ottemperare, come si legge in detta delibera, alle richieste e istruzioni del Ministero dell’interno in  merito ai trasferimenti di personale di cui alla legge 285/77 (categoria nella quale rientra il ricorrente), ha adeguatamente motivato con i riferimenti alle puntuali  richieste della suddetta autorità, nell’ambito di una procedura di risanamento del bilancio comunale che vede come prioritaria, fin dal piano di risanamento del 1989,  la riduzione della pianta organica in esubero.<br />
Infondata in fatto è, altresì, la censura di violazione della normativa contenuta nella legge comunale e provinciale e nella 142/90 in ordine all’obbligo di pubblicazione delle delibere impugnate.<br />
Negli stessi documenti prodotti dall’interessato risulta attestato dal Segretario Comunale che copie delle deliberazioni sono state pubblicate all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, come prevede la invocata normativa.<br />
Priva di riscontro è, poi, la censura di illogicità e contraddittorietà della delibera n. 32 rispetto alla numero 31 di pari data.<br />
Basterebbe confrontare gli allegati per smentire l’assunto, laddove vi è piena coincidenza tra i nominativi da porre in mobilità contenuti nell’allegato della delibera n. 31 e quelli  posti in mobilità  con la delibera n. 32, per un totale di 26 unità nella prima come nella seconda deliberazione.<br />
La delibera n. 32, in verità, non fa che approvare, e lo si legge testualmente, “la rideterminazione riduttiva della pianta organica di questo Comune ponendo in mobilità n. 26 unità lavorative di cui 11 ex 285/77, per le motivazioni e gli effetti esposti in narrativa e nelle precedenti deliberazioni consiliari n. 20/89 e 31/90 citate in premessa”.<br />
Il ricorrente lamenta, quindi, l’omessa comunicazione agli interessati dalla mobilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 DPCM 325/88. A tale riguardo deve rilevarsi come appare privo di adeguato riscontro l’assunto difensivo a fronte della proposizione, asserita nella memoria difensiva del Comune di Lungo,   da parte del ricorrente,  di una domanda di mobilità volontaria datata 30/6/1992, ovvero in data ben antecedente sia il DPCM ( dell’ottobre 1992) con il quale ne è stato disposto il trasferimento presso il Comune di Castrovillari, sia la comunicazione del Comune di Castrovillari ( del dicembre 1992) che egli dichiara essere stato il primo atto a lui notificato della procedura sub judice.<br />
La censura appare, quindi, smentita in fatto e va rigettata, ove non la si voglia  considerare inammissibile per carenza di interesse, non avendo tale omissione impedito al ricorrente  di produrre domanda di trasferimento volontario.<br />
Inammissibile perché generica va dichiarata la censura di violazione del DPCM 191/91, contenente i  criteri di attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria dei dipendenti in esubero, dal momento che non è dato rilevare nel ricorso quale sia il criterio o i criteri violati con riguardo al trasferimento del Sig. Pandolfi.<br />
Si rileva inoltre come nel DPCM dell’11/6/1992, Decreto che ha disposto il trasferimento del ricorrente,  si dia atto che la nota n. 3570 del 12 ottobre 1991 del Comune di Lungo contenga la graduatoria fatta ai sensi del DPCM 191/91, graduatoria poi integralmente recepita nel provvedimento definitivo del Presidente del Consiglio dei Ministri del giugno 92.<br />
Infondata è, infine, l’ultima censura, con la quale si denuncia la violazione delle disposizioni, di cui al DPCM 191/91 e dell’art. 5 del DPCM 325/88, contenenti la disciplina  per la mobilità dei dipendenti, laddove si contesta la  diversa qualifica funzionale con la quale il Sig. Pandolfi è stato trasferito presso il Comune di Castrovillari.<br />
La censura gioca sull’equivoco tra due profili senz’altro diversi e di diversa rilevanza. Ove per qualifica funzionale si intenda, erroneamente, il profilo professionale, essa è certamente rilevabile, ma ove ci si riferisca rigorosamente, come appare più corretto, al termine, così come utilizzato dal legislatore, la qualifica  non appare mutata.<br />
Nessuna delle delibere di inquadramento citate nel ricorso, ed allegate agli atti, ha conferito al Sig. Pandolfi  una qualifica funzionale superiore alla IIIa qualifica.<br />
Ed è proprio con tale qualifica funzionale che lo stesso è stato trasferito presso il Comune di Castrovillari, come si evince chiaramente dal citato DPCM del giugno 92.<br />
Non appare, pertanto, alla luce di quanto sopra precisato, violato il disposto dell’art. 5 DPCM 825/88 (contenente la disciplina delle procedure per l’attuazione della mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni), unica disposizione applicabile anche ai trasferimenti d’ufficio nell’ambito di piani di risanamento del bilancio, in forza del rinvio fatto a tale articolo dall’art. 5 (DPCM 191/91) del regolamento disciplinante i criteri per la mobilità d’ufficio dei dipendenti in esubero degli enti locali dissestati.<br />
La doglianza va pertanto disattesa.<br />
Il ricorso, per quanto osservato dal Collegio, deve essere respinto perché infondato.<br />
Si ravvisano, tuttavia, sufficienti ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione I^,  pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, il  21 ottobre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.6900</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-21-11-2005-n-6900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Vacirca Pres., S. Romano Est. La Polizia Privata s.r.l. (Avv.ti A. Giovannelli e L. Marra) contro l’INPDAP (Avv. L. Tozzi), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Securpol Val di Cecina s.r.l. (Avv. L. Barsotti) ed il Corpo Guardie di Città s.r.l. (non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-21-11-2005-n-6900/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.6900</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres., S. Romano Est.<br /> La Polizia Privata  s.r.l. (Avv.ti A. Giovannelli e L. Marra) contro l’INPDAP (Avv. L. Tozzi), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Securpol Val di Cecina s.r.l. (Avv.  L. Barsotti) ed il Corpo Guardie di Città s.r.l. (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura giuridica delle cosiddette &#8220;tariffe di legalità&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Affidamento servizio di custodia e vigilanza non armata e solo diurna – Non può essere qualificato come attività di “portierato” &#8211; Verifica della congruità delle offerte sotto soglia – Necessità – Obbligo di motivare espressamente in ordine all’adeguatezza delle stesse avendo come criterio orientativo le tariffe di legalità preventivamente determinate dall’autorità prefettizia – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’attività di custodia e vigilanza espletata da imprese normalmente operanti mediante personale fornito di requisiti particolari, la cui nomina deve essere approvata dal prefetto (art. 250 del regolamento al t.u.l.p.s., approvato con r.d. 6 maggio 1940 n. 635), non può essere qualificata come attività di “portierato” sulla base della mera limitazione temporale (in ipotesi solo “diurna”) e del carattere non armato della prestazione. Ne consegue l’illegittimità, nel caso di specie, dell’operato dell’amministrazione appaltante la quale avrebbe dovuto, almeno, procedere alla verifica della congruità delle offerte sotto soglia presentate da alcune partecipanti alla gara ovvero motivare espressamente in ordine all’adeguatezza delle stesse, avendo come criterio orientativo le tariffe preventivamente determinate dall’autorità prefettizia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura giuridica delle cosiddette &#8220;tariffe di legalità&#8221;</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 6900 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
n.  1266  Reg. Ric.<br />
Anno 2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1266/2005 proposto da<br />
<b>LA POLIZIA PRIVATA  s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Giovannelli e Luca Marra  ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Pandolfini n. 26 presso lo studio dell’avv. Alberto Fabbri;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>, Ufficio provinciale di Pisa, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Tozzi ed elettivamente domiciliato in Firenze, Corso Italia n. 28;</p>
<p><b>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>SECURPOL Val di Cecina s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.  Luciano Barsotti ed elettivamente domiciliata in Firenze, via di Camporeggi n. 3;</p>
<p><b>CORPO GUARDIE DI CITTA’ s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determinazione dirigenziale n. 185 del 26.5.2005, recante gara a licitazione privata relativa al servizio di vigilanza non armata presso la sede INPDAP di Pisa;<br />
del verbale di gara del 26.5.2005, nella parte in cui risultano collocate nelle prime due posizioni della graduatoria le offerte formulate dalle ditte Securpol Val di Cecina s.r.l. e Corpo Guardie di Città s.r.l.,  in luogo della loro esclusione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e della controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.A.Giovannelli, l’avv. L.Tozzi, l’avv. L.Barsotti e l’avv.dello Stato P.Pirollo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con deliberazione n. 122 del 2.5.2005, l’INPDAP di Pisa ha indetto una gara a licitazione privata, con il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa” da individuarsi sulla base del costo del servizio riferito “al canone orario/uomo”, per la fornitura di un servizio diurno di vigilanza continuativa non armata, da effettuarsi durante tutto l’arco di apertura dell’ufficio, per il periodo dal 1.6.2005 al 31.5.2006.<br />
Alla gara ha partecipato, tra le altre, l’impresa ricorrente che ha svolto il servizio, per conto dell’INPDAP di Pisa, sino alla scadenza del precedente contratto.<br />
Avendo constatato che le ditte collocatesi ai primi due posti della graduatoria formulata all’esito della gara avrebbero presentato offerte inferiori a quella individuata, dalla esponente, come soglia minima insuperabile, la società in epigrafe indicata ha impugnato gli atti di gara deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:<br />
a) mancata esclusione delle ditte collocatesi ai primi due posti della graduatoria approvata, avendo esse presentato offerte “sotto soglia” rispetto al limite consentito, tenuto conto della prevista fascia di oscillazione del 10%;<br />
2) illegittima disapplicazione del decreto prefettizio con il quale sono state fissate le c.d. “tariffe di legalità”;<br />
3) mancata procedura di verifica della regolarità delle offerte o di esame delle giustificazioni, eventualmente addotte dalle ditte offerenti, in ordine alla rispondenza ai limiti previsti dal menzionato decreto prefettizio ed omessa motivazione in ordine alle ragioni che hanno comunque portato all’assegnazione della fornitura alla ditta che aveva presentato un’offerta palesemente inferiore alla soglia minima prefissata.<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente e la controinteressata hanno sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1 – E’ oggetto di impugnazione l’aggiudicazione della gara per la fornitura di un servizio di vigilanza diurna non armata durante l’arco di apertura dell’edificio adibito a sede dell’INPDAP.<br />
L’appalto è stato assegnato ad una ditta che, secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa, al pari di quella classificatasi seconda nella graduatoria approvata dall’amministrazione appaltante, avendo presentato un’offerta inferiore alla soglia minima consentita, individuata nella tariffa di legalità predisposta nel decreto prefettizio del 12.7.2002, contenente l’aggiornamento delle tariffe applicabili, pur tenendo conto della prevista oscillazione del 10%.<br />
Osservano le parti resistenti che le c.d. tariffe di legalità non hanno valore assoluto e comunque non costituiscono parametri rigidi ed insuperabili da parte delle stazioni appaltanti, ma solo criteri orientativi; comunque, nella fattispecie la richiamata tariffa di legalità non si applicherebbe, trattandosi non di servizio di vigilanza in senso stretto bensì di attività di “portierato”, come si ricaverebbe dal carattere non armato del servizio richiesto dal bando di gara il quale, pertanto, si sottrarrebbe alla regolazione esterna prevista solo in caso di attività tipica di vigilanza armata e riferita all’intero arco della giornata.</p>
<p>2 – Il Collegio ha ben presente che, in ordine alla natura giuridica delle cosiddette “tariffe di legalità”, la giurisprudenza non ha ancora espresso un orientamento univoco e che, anzi, anche di recente, si registrano posizioni diversificate, a prescindere dalla specifica connotazione del servizio richiesto dal bando di gara intorno a cui si controverte.<br />
Peraltro, occorre preliminarmente valutare proprio la peculiarità della fornitura oggetto del bando di gara, al fine di verificare se il contrasto giurisprudenziale in ordine alla rilevanza, in astratto, delle “tariffe di legalità” sia superabile attraverso la qualificazione del servizio nella specie richiesto, in ipotesi difforme da quella oggetto dell’esame della giurisprudenza (secondo la tesi sostenuta dall’amministrazione resistente).</p>
<p>3 – Osserva la difesa dell’amministrazione che, richiedendosi nel bando di gara un servizio “diurno” e “non armato”, nella specie non si applicherebbe l’art. 134 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, dovendo l’attività richiesta qualificarsi come “portierato”, in quanto tale sottratta a qualsivoglia regolamentazione, trattandosi di attività liberamente esercitatile dopo essere stata liberalizzata con legge 24 novembre 2000 n. 340 che ha soppresso i procedimenti e gli adempimenti di cui all’art. 62 del t.u.l.p.s.<br />
La tesi esposta non può essere condivisa.<br />
Pur riconoscendo che il servizio di vigilanza privata concretamente richiesto dal bando di gara ha connotazioni peculiari, si ritiene che le differenti modalità di prestazione del servizio non siano tali da mutarne la qualificazione giuridica.<br />
Prova ne sia la circostanza che alla gara de qua hanno partecipato solo imprese che esercitano professionalmente il tipico servizio di vigilanza privata, e comunque tali sono le imprese tra le quali la presente controversia si svolge.<br />
Né risulta che il personale utilizzato per il servizio oggetto del bando di gara dovrà essere diverso da quello che presta la sua opera nella ordinaria attività svolta dalle imprese partecipanti alla gara.<br />
Soprattutto non risulta che il servizio di cui trattasi sarà svolto mediante personale non fornito dell’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 134 del t.u.l.p.s.<br />
Pertanto, ove trattasi di attività di custodia e vigilanza espletata da imprese normalmente operanti mediante personale fornito di requisiti particolari, la cui nomina deve essere approvata dal prefetto (art. 250 del regolamento al t.u.l.p.s., approvato con r.d. 6 maggio 1940 n. 635), essa non può essere qualificata come attività di “portierato” sulla base della mera limitazione temporale (in ipotesi solo “diurna”) e del carattere non armato della prestazione.<br />
Invero è l’attività di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliari o immobiliari, in quanto tale, che è sottoposta a regime autorizzatorio da parte del prefetto, ai sensi dell’art. 134 del t.u., anche se espletata senza uso delle armi ovvero con la sola finalità di segnalare via radio alle competenti autorità eventuali aggressioni o situazioni di pericolo (Cass. pen., III, 17.10.2002 n. 42204).<br />
Infatti, la subordinazione dell’attività di vigilanza al rilascio  dell’autorizzazione prefettizia dipende non già dall’esercizio di un’attività professionale svolta con o senza armi (oggetto, tra l’altro, di specifica autorizzazione), ma dal pericolo di compromissione della sicurezza e della libertà dei cittadini…; (pertanto)…il legislatore prescinde dalle modalità operative dell’attività di vigilanza e la riconduce, nella sua globalità, all’obbligo della licenza prefettizia quando è esercitata in forma imprenditoriale a favore di terzi (Cass. pen., I, 28.4.1997 n. 3032; conformi, Cass. pen. I, 2.3.1998 n. 1274 e Cons. St., VI, 12.8.1996 n. 1023).<br />
Né la norma può essere aggirata con il riferimento all’attività di portierato…tale riferimento non è invero pertinente perché coessenziale alla figura del portiere è un diretto  e stabile rapporto con l’amministrazione degli immobili cui lo stesso deve essere adibito…rapporto che è mancante nel caso degli operatori di vigilanza (Cass. pen., I, 12.1.2000 n. 191).</p>
<p>4 – Accertato che la specificità del servizio oggetto del bando di gara, di che trattasi,  non ne comporta una diversa qualificazione giuridica e che, pertanto, esso è sottoposto al richiamato regime autorizzatorio di cui al t.u.l.p.s., la giurisprudenza ha affermato che, in applicazione degli artt. 9 e 134 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, l’art. 257, comma 4, del regolamento di esecuzione ha attribuito al prefetto il potere di approvare le tariffe di vigilanza al fine di verificare, in modo uniforme, l’affidabilità e la congruenza dell’attività economica degli istituti di vigilanza di per sé incidente anche su aspetti attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali. Il mancato rispetto delle tariffe formalmente approvate incide, non solo sui poteri di vigilanza e di autotutela, ma anche sui poteri delle amministrazioni, esercitabili nel corso delle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza, dovendo esse verificare che i partecipanti alla gara siano in possesso della prescritta licenza di pubblica sicurezza, di cui l’approvazione delle tariffe risulta una parte costitutiva (Cons. St., IV, 20.5.2004 n. 3261).<br />
Ma, anche a voler seguire il diverso indirizzo giurisprudenziale, che nega alle tariffe fissate dal prefetto carattere prescrittivo e la conseguente capacità di incidere immediatamente sul legittimo esercizio dell’attività autorizzate, negando, a fortiori, che il mancato rispetto delle stesse possa costituire legittimo motivo di inammissibilità dell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento di un appalto, non può anche disconoscersi alle predette tariffe il carattere di criterio orientativo nella valutazione delle offerte delle imprese partecipanti.<br />
Infatti, gli istituti di vigilanza, ove non rientrano nel range di astratta congruità individuato dalla prefettura potranno essere soggetti a particolari controlli da parte di quest’ultima e finanche a limitazioni nella loro possibilità di operare, visto che permane il regime di approvazione delle tariffe e delle relative variazioni, di cui all’art. 257 del regolamento (Cons. St., IV, 16.10.2001 n. 5445; Cons. St., V, 3.6.2002 n. 3065).<br />
Nella fattispecie, il decreto prefettizio, adottato ai sensi dell’art. 257 del regolamento di esecuzione del testo unico, determina le tariffe per quanto riguarda l’attività di piantonamento fisso e/o antirapina, alle quali i titolari degli istituti di vigilanza privata “hanno l’obbligo di uniformarsi con decorrenza dal prossimo 1.9.2002”.<br />
Il decreto termina con la dicitura: “L’atto di approvazione costituirà parte integrante del provvedimento con il quale è stato autorizzato l’esercizio dell’attività di vigilanza”.<br />
Conformemente all’atto di autorizzazione, l’impresa ricorrente ha modulato la propria offerta in gara mantenendosi all’interno della fascia di oscillazione del 10% della tariffa.<br />
Le imprese classificatesi ai primi due posti della graduatoria impugnata hanno, invece, presentato offerte che si collocano oltre la soglia minima fissata dall’autorità amministrativa.<br />
Nel quadro delineato, pur tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale che tende a negare il carattere prescrittivo delle predette tariffe, appare fondata la censura con la quale si deduce che l’amministrazione appaltante avrebbe dovuto, almeno, procedere alla verifica della congruità delle offerte sotto soglia presentate dalle imprese controinteressate, ovvero motivare espressamente in ordine all’adeguatezza delle stesse, avendo come criterio orientativo le tariffe preventivamente determinate dall’autorità prefettizia.<br />
Tale conclusione non sembra preclusa neanche dalla recente decisione del Consiglio di Stato che si inserisce nel filone giurisprudenziale teso a negare alle tariffe prefettizie valenza di parametri di congruità dei ribassi offerti in procedure di evidenza pubblica (Cons. St., IV, 20.9.2005 n. 4816).<br />
In merito, sul piano generale, non sembra sostenibile, da un lato, negare qualsivoglia efficacia diretta del rispetto dei parametri prefettizi sulla valida prestazione dei servizi e, nello stesso tempo, assegnare alle tariffe di legalità l’esclusiva valenza di canoni di congruità dei prezzi praticati dagli istituti, ai diversi fini del controllo amministravo sulla serietà ed affidabilità dell’impresa (cfr. sentenza citata).<br />
L’eventuale giudizio di incongruità dei prezzi praticati, in esito al controllo amministrativo, traducendosi in una valutazione di minore serietà ed affidabilità dell’impresa, non potrebbe non comportare conseguenze sulla effettiva prestazione del servizio, pena l’inutilità dello stesso potere di controllo normativamente riconosciuto all’autorità amministrativa.<br />
In ogni caso, la valenza di canone di congruità dei prezzi praticati dalle imprese, riconosciuta dalla stessa giurisprudenza in esame, non può non avere riflessi indiretti, se non sul piano dell’ammissibilità, su quello della esigenza di verifica dell’anomalia delle offerte economiche inferiori alla soglia minima consentita dall’atto di approvazione delle tariffe (conclusione che sembra ammessa dalla medesima pronuncia citata, con la quale si conferma la sentenza di primo grado che aveva annullato la prescrizione sull’esclusione automatica delle offerte inferiori al minimo tariffario).<br />
Ciò appare conforme al principio, contenuto in una norma di rango primario, di controllo dell’anomalia di offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione (art. 25 del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 157).<br />
Nella fattispecie, dovendo comunque attribuirsi alle tariffe approvate con decreto prefettizio (ritenuto da altra giurisprudenza condizione necessaria per potere svolgere l’attività di vigilanza: Cons. St., VI, 15.1.2004 n. 92; Cons. St., VI, 20.5.2004 n. 3261)  carattere di canone di congruità delle offerte economiche, l’amministrazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla verifica dell’adeguatezza delle offerte anomale presentate dalle imprese classificate ai primi due posti della graduatoria impugnata.</p>
<p>5 – Per le ragioni esposte, il ricorso appare fondato e va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
Sussistono giusti motivi (anche in relazione alle incertezze della giurisprudenza in materia) per compensare integralmente, tra le parti, spese ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 19 ottobre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Saverio ROMANO	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 NOVEMBRE 2005<br />
Firenze, lì 21 NOVEMBRE 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-21-11-2005-n-6900/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.6900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.6901</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-21-11-2005-n-6901/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-21-11-2005-n-6901/</guid>

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<p>G. Vacirca Pres. A. Migliozzi Est. Napoleon s.a.s. ed altre (Avv.ti L. Gracili, C. Picchiotti e T. Campitelli) contro il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio (Avvocatura dello Stato) ed il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di F. Magi quale capogruppo ATI (Avv.ti P.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-21-11-2005-n-6901/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.6901</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-21-11-2005-n-6901/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.6901</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. A. Migliozzi Est.<br /> Napoleon s.a.s. ed altre (Avv.ti L. Gracili, C. Picchiotti e T. Campitelli) contro il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio (Avvocatura dello Stato) ed il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di F. Magi quale capogruppo ATI (Avv.ti P. Brunori, S. Pistelli e S. Mariani)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità di un bando relativo ad una asta pubblica con aggiudicazione all&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa che attribuisca al parametro prezzo una incidenza preponderante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Bando di gara – Asta pubblica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa – Parametro prezzo – Incidenza preponderante rispetto agli altri elementi sulla base dei quali la Commissione avrebbe dovuto formulare la valutazione delle offerte &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il bando di gara relativo ad una asta pubblica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa nella parte in cui attribuisce al parametro prezzo una eccessiva, troppo preponderante incidenza rispetto agli altri elementi sulla base dei quali la Commissione avrebbe dovuto formulare la valutazione delle offerte. Difatti la regola “aurea” del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quella di non attribuire importanza esclusiva all’elemento del prezzo, ma di combinarlo con gli altri elementi onde assicurare da un lato all’amministrazione il risultato migliore e più conveniente e dall’altro lato di consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme valutazione delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittimità di un bando relativo ad una asta pubblica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa che attribuisca al parametro prezzo una incidenza preponderante</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 6901 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
n.  1305  Reg. Ric.<br />
Anno 2005<br />
(Pubblicazione motivazione art.4 L.205/00 a seguito di dispositivo<br />
 N. 65 del 08.11.05)</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1305/05 proposto da</p>
<p><b>SOCIETA’ NAPOLEON S.A.S. di Pucci Raffaella</b> in proprio e quale mandataria e capogruppo di costituenda A.T.I. con <b>Celeste T.O. di A.R.E.A. S.r.l., Elba Navigazione Srl, Punta Scorno di Mulas Angelo &#038; C. S.a.s., Il Viottolo di Umberto Segnini, Margherita Viaggi di Galletti Alessandra, Ilva Viaggi &#8211; Consorzio Servizi Albergatori, Aiglon Viaggi, Mediaweb S.r.l., Madrugada Travel di Taglione S.r.l., Isola dei Viaggi by Promoelba S.r.l., il Brigantino di Elbaturist S.a.s.</b>, in persona dei rispettivi propri legali rappresentanti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Gracili, Carolina Picchiotti e Tiziana Campitelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, via dei Servi, 38;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b>, in persona del Ministro in carica e il PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO, in persona del Commissario in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domic</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211;	di <b>MAGI FABIO</b> in qualità di capogruppo della A.T.I. con Piccola Società Cooperativa Aquavision a r.l., Pelagos Soc.Coop., Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre &#8211; Golfo dei Poeti, rappresentato e difeso  dagli avv.ti Piero Brunori, Simone Pistelli e Silvia Mariani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, Via Cavour, 85;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della delibera Commissariale n.135 del 19.7.2005  del Commissario dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano di aggiudicazione  dell’A.T.I. Magi dell’appalto relativo al servizio di fruizione turistico-naturalistica dell’Isola di Pianosa;<br />
&#8211; dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice della gara d’appalto in questione;<br />
&#8211; delle delibere Commissariale n.110 del 20.5.05 con cui l’Ente Parco ha indetto apposito bando di gara per l’espletamento del servizio in parola.<br />
e per quanto occorrer possa<br />
degli atti costituenti la lex specialis e, in particolare ,la delibera commissariale n.110 del 30 maggio 2005 con cui l’Ente Parco ha indetto apposito bando di gara mediante asta pubblica  per l’espletamento del servizio di fruizione turistico- naturalistica dell’isola di Pianosa per n.350 passeggeri giornalieri in partenza dall’isola d’Elba nella parte in cui non prevede l’equilibrio ponderale tra i diversi parametri di valutazione delle offerte e nella parte in cui non detta le modalità di attribuzione dei sottocriteri previsti per l’elemento tecnico.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art.83 bis della legge n. 1034/71 come introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. L.Gracili per la parte ricorrente, l’avv. P.Brunori  per il controinteressato e l’avv.dello Stato P.Pirollo per la pubblica amministrazione;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>Con deliberazione n.109 del 30 maggio 2005 l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano decideva di disciplinare l’accesso turistico all’isola di Pianosa  e con successiva delibera, la n. 11° sempre del 30 maggio 2005 veniva approvato il bando di gara per il servizio di fruizione turistico-naturalistica dell’isola di Pianosa per n.350 passeggeri giornalieri in partenza dall’isola d’Elba.<br />
La procedura di gara utilizzata (art.1 del bando) era quella dell’asta pubblica secondo il metodo delle offerte segrete  su prezzo palese e senza esperimento di miglioria  e con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
 La Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura di gara, nominata  con deliberazione n.113 del 14/6/2005,svolgeva i suoi lavori articolandoli su varie sedute e all’esito di tali attività, con verbale del 15/7/2005,formulava un’apposita graduatoria che vedeva al n.1 l’A.t.i. Magi Fabio con punti 158,65 e al n.2 l’A.T.I. Napoleon con punti 79,00.<br />
Quindi,il Commissario dell’Ente Parco con delibera del 19 luglio2005 approvava i verbali della Commissione giudicatrice di gara e aggiudicava all’Associazione Temporanea d’Imprese formata da Magi Fabio (Capogruppo), Piccola Società Cooperativa Acquavision, Pelago società Cooperativa, Consorzio Marittimo Cinque Terre- Golfo dei Poeti il servizio oggetto del bando.<br />
La Società Napoleon, capogruppo della relativa A.T.I. ha impugnato il la citata delibera di aggiudicazione dell’appalto in questione  in favore  dell’A.T.I. Magi Fabio nonché tutti gli altri atti della procedura “de qua” indicati in epigrafe, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:<br />
1)Violazione e falsa applicazione della lex specialis.violazione della par condicio e della concorrenzialità delle procedure ad evidenza pubblica.<br />
Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della disparità di trattamento.eccesso di potere,sviamento, errata e/o carente istruttoria,irrazionalità manifesta, contraddittorietà, violazione e/o contraddittorietà della filosofia della gara,violazione dei principi di buona e corretta amministrazione. Eccesso di potere sotto i profili della carenza dei presupposti e del travisamento dei fatti.Insufficienza della motivazione;<br />
2) Violazione e falsa applicazione della lex specialis .Violazione e falsa applicazione del principio della congruità dell’offerta. Eccesso di potere per manifesta illogicità-difetto di istruttoria e carenza di m motivazione-violazione dei principi di efficienza, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa- Carenza dei presupposti, irragionevolezza-eccesso di potere- sviamento- Violazione dell’art.3 legge 241/90- violazione del giusto procedimento-eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione.<br />
Si  è costituito in giudizio la controinteressata Magi Fabio quale capogruppo della relativa  A.T.I.che ha contestato la fondatezza delle censure formulate dalla ricorrente , concludendo per le reiezione del proposto ricorso.<br />
Anche l’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per conto delle Ammnistrazioni intimate ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atto presupposto,concludendo, nel merito per l’infondatezza del gravame stesso.<br />
Tanto premesso, ai fini di una corretta impostazione delle questioni giuridiche sollevate con la controversia introdotta col ricorso in epigrafe occorre necessariamente  andare ad esaminare più da vicino la normativa recante la  disciplina della procedura ad evidenza pubblica qui in contestazione e  le risultanze di fatto evidenziatesi nella varie fasi del procedimento di espletamento della gara “de qua”.<br />
Dunque, il bando di gara  dopo aver stabilito  per l’appalto in questione la procedura dell’asta pubblica secondo il metodo delle offerte  segrete su prezzo palese e senza esperimento di miglioria ,ai sensi degli artt.63 e seguenti del R.D. 827/1924 e con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa (art.1), ha previsto all’art.7 che  l’aggiudicazione sarebbe avvenuta  prendendo in considerazione i seguenti elementi  e relativi fattori ponderali espressi in percentuale:<br />
 a)prezzo dei servizi offerti, con fattore ponderale =60%;<br />
b)merito tecnico, con fattore ponderale =25%;<br />
c)qualità dell’offerta, con fattore ponderale =15%<br />
  criteri di priorità da aggiungersi ai suddetti fattori ponderali (art.7).Sempre secondo tale norma la Commissione avrebbe proceduto all’attribuzione dei punteggi nel seguente ordine:criteri di priorità;qualità dell’offerta, con fattore ponderale pari al 15%;merito tecnico, con fattore poderale pari al 25%;prezzo dei servizi offerti, con fattore ponderale pari al 60%;<br />
 _    l’offerta economica avrebbe dovuto essere formulata con riferimento ai prezzi del servizio costituiti dai prezzi del servizio base e dai prezzi dei servizi aggiuntivi  come espressamente elencati(art.2).I concorrenti avrebbero dovuto esprimere la percentuale  di ribasso rispetto al prezzo massimo e, quanto all’aggiudicazione dell’appalto(art.10) i punteggi delle offerte validamente pervenute erano ottenuti applicando una determinata formula matematica.<br />
Tanto premesso, è accaduto che l’A.T.I. Fabio Magi ha ottenuto punti 1 per i criteri di priorità, punti 6 per la qualità dell’offerta,punti 3 per il merito tecnico e  punti 260 per l’elemento prezzo, attribuiti quest’ultimi per effetto delle percentuali di ribasso praticate sia sul pacchetto- base sia sui servizi aggiuntivi.L’A.T.I.  Napoleon otteneva  ,invece,punti 1 per i criteri di priorità,punti 9 per la qualità dell’offerta,altri 9 punti per il merito tecnico e 124 punti per l’offerta economica:in applicazione della formula matematica prevista dal citato art.10 l’AT.I. Fabio Magi ha ottenuto un punteggio finale di 158,65 e l’A.T.I. Napoleon il punteggio di 79.<br />
Quindi, dal momento che l’offerta dell’A.T.I. Magi presentava una percentuale di ribasso che superava di un quinto la media aritmetica delle offerte ammesse, la Commissione si determinava a chiedere  chiarimenti in ordine alla determinazione della componente prezzo,precisazioni che venivano fornite dall’A.T.I. interessata e a seguito delle quali la stessa Commissione riteneva congrua e idonea l’offerta presentata dall’Associazione temporanea d’imprese Fabio Magi.<br />
L’aggiudicazione della gara , quindi, è avvenuta in favore dell’offerta prodotta dalla Fabio Magi e tale risultato risulta raggiunto, come facilmente si può evincere dalla lettura delle risultanze di gara, grazie alla notevole entità dei ribassi offerti dalla predetta A.T.I. lì dove,  l’elemento prezzo, avuto riguardo al peso ricoperto da tale elemento nell’ambito della valutazione complessiva  dell’offerta, ha fatto decisamente propendere la bilancia in favore della stessa A.T.I. Magi.<br />
Osserva ora il Collegio che nella fattispecie viene in rilievo una più che marcata prevalenza del differenziale dell’offerta economica di una concorrente  con una valutazione notevolissima della voce prezzo sì da snaturare le regole e le finalità del sistema di gara utilizzato.<br />
Com’è noto,l’offerta economicamente  più vantaggiosa è istituto di origine comunitaria e rappresenta il metodo di aggiudicazione degli appalti pubblici che anziché collegarsi all’automatica valutazione della convenienza economica su base meramente quantitativa,si fonda sulla comparazione tra il dato economico e quello tecnico  così da offrire alla commissione giudicatrice un penetrante e concreto potere di valutazione delle offerte(cfr Cons. Stato Sez V 17/5/2000 n.2884).In particolare, la Commissione giudicatrice nell’ambito di una siffatta procedura deve avere cura  nella sua attività di valutazione di utilizzare i criteri generali, gli elementi di valutazione e gli annessi pesi ponderali a loro volta già predefiniti dall’Amministrazione ed esplicitati nel bando di gara e nella lettera d’invito  sì da ottenere un com posito, ma sempre equilibrato quadro di giudizio(cfrT.A.R. Campania Na, Sez I 12/10/1998 n.3166).<br />
E la regola “aurea” del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quella  di non attribuire importanza esclusiva all’elemento del prezzo, ma di combinarlo con gli altri elementi onde assicurare da un lato  all’amministrazione il risultato migliore  e più conveniente e dall’altro lato di consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme valutazione delle offerte( in tal senso, T.A.R. Puglia Bari, Sez.I 31/8/2001 n.3399; idem Cons. Stato Sez VI 22/1/2001 n.192).<br />
Ebbene, avuto riguardo al caso in esame si è verificata una sostanziale alterazione dei principi testè enunciati e tanto proprio in ragione della disciplina di gara che ha fissato in via preventiva i criteri di valutazione e gli annessi pesi ponderali, lì dove , in particolare il bando di gara ha attribuito al parametro prezzo una eccessiva, troppo preponderante incidenza rispetto agli altri elementi sulla base dei quali la Commissione doveva formulare la valutazione delle offerte.<br />
Certo, l’elemento economico non deve essere sottovalutato,dovendo pur sempre avere un peso adeguato tra i parametri da tener in considerazione nella scelta dell’offerta migliore,ma qui il bando reca una indubbia sopravvalutazione dell’elemento prezzo con l’attribuzione ad esso di un peso ponderale sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri elementi di valutazione.<br />
E tutto ciò contrasta in primo luogo con il “favor” che le norme statali e comunitarie assegnano ai fattori idonei ad evidenziare il dato qualitativo dell’offerta(cfr. Cons. Stato Sez.V 15/9/2001 n.4820)  ed inoltre si appalesa illogico giacchè favorisce ingiustificatamente, come ,peraltro, puntualmente avvenuto, le offerte contrassegnate da forti ribassi rispetto a quelle recanti ribassi più contenuti.<br />
Né vale a salvare dal vizio di illegittimità le previsioni del bando disciplinanti il criterio di aggiudicazione  può valere la circostanza per cui all’aggiudicazione dell’appalto si perviene (art.10 del bando) attraverso l’applicazione di una formula matematica, di per sé ineccepibile, ma pur sempre meramente applicativa di una regola(quella contenuta nell’art.7 del bando) inficiata da un errore di fondo(quello dell’eccessiva valenza ponderale dell’elemento prezzo.<br />
Le parti resistenti, peraltro eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto presupposto rappresentato dal bando di gara, ma l’eccezione risulta del tutto priva di fondamento:è sufficiente leggere l’epigrafe nonché le pagg.18 e 19 dell’atto introduttivo del giudizio per constatare l’avvenuta, tempestiva impugnazione della lex specialis della gara costituita , appunto, dal bando.<br />
Il Collegio ritiene , per quanto sopra esposto, di rilevare la sussistenza a carico del bando di gara del vizio di eccesso di potere formulato dalla ricorrente nell’ultima parte del primo motivo di gravame, rivelandosi, specificatamente, illegittime le previsioni di cui agli artt.2 (caratteristiche generali del servizio),7(criterio di aggiudicazione),9(presentazione dell’offerta) e 10(aggiudicazione della gara) dovendosi pure qui rilevare  come la accertata illegittimità in parte qua del bando renda invalidi tutti gli altri atti adottati nell’ambito del procedimento di espletamento della gara e di aggiudicazione finale dell’appalto in questione:i predetti atti, in quanto illegittimi, vanno perciò annullati.<br />
Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano avrà cura, quindi, di emendare il testo del bando di gara per il servizio di fruizione turistica- naturalistica dell’isola di Pianosa approvato con delibera commissariale n.110 del 30 maggio 2005 nei sensi sopra esposti e di procedere successivamente al rinnovo della procedura di gara.<br />
 Quanto alla domanda di risarcimento danni pure avanzata col proposto ricorso,la stessa va disattesa posto che l’accertata illegittimità attiene ad una fase del procedimento di carattere generale, anteriore alle operazioni di gara e da tale invalidità non consegue affatto il riconoscimento in favore della ricorrente dell’affidamento dell’appalto.<br />
Per non dire poi che in relazione alla controversia intrapresa è intervenuta con effetti paralizzanti in ordine agli esiti della gara in tempi brevi l’adottata ordinanza di sospensione dell’escutività degli atti impugnati, siccchè anche a voler prescindere dalle pur assorbenti osservazioni sopra esposte alcuna situazione di danno è configurabile in capo alla ricorrente.<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE nei sensi e limiti dei cui in motivazione.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 19 ottobre 2005 e l’8 novembre 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Giovanni Vacirca	&#8211; Presidente <br />	<br />
Saverio Romano	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi	&#8211; Consigliere, est.rel.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 NOVEMBRE 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-21-11-2005-n-6901/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.6901</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7020</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7020/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7020/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7020</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. R. Potenza Est. C. Savio (Avv.ti F. Cecchi e A. Pesci) contro Comune di Firenze (Avv. S. Peruzzi) la data di acquisto dei materiali edili, comprovata dalle fatture, non può costituire elemento decisivo per dimostrare che l&#8217;opera sia stata ultimata entro un certa data Edilizia ed urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7020/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7020</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7020/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7020</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. R. Potenza Est.<br /> C. Savio (Avv.ti F. Cecchi e A. Pesci) contro Comune di Firenze (Avv. S. Peruzzi)</span></p>
<hr />
<p>la data di acquisto dei materiali edili, comprovata dalle fatture, non può costituire elemento decisivo per dimostrare che l&#8217;opera sia stata ultimata entro un certa data</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi e condono – Completamento funzionale dell’opera – Prova &#8211; Data di acquisto dei materiali edili comprovata dalle fatture &#8211; Non può costituire elemento decisivo per dimostrare che l’opera sia stata ultimata entro un certa data – Finalità del loro acquisto – Rilevanza – Diniego &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di condono la data di acquisto dei materiali edili, comprovata dalle fatture, non può costituire elemento decisivo per dimostrare che l’opera sia stata ultimata entro un certa data (poiché non consente di escludere che essi siano stati utilizzati per completare le opere in data successiva). Nella fattispecie piuttosto viene in rilievo la finalità del loro acquisto e difatti, come emerge dagli atti, alcuni materiali acquistati nel 1994 sono stati incontestabilmente destinati ad opere di finitura, la cui natura costituisce indice oggettivo per escludere quel completamento funzionale (correlato all’uso dell’immobile) che, ai fini del condono, la legge richiede sussistere entro la data da essa indicata. Ne consegue la legittimità del diniego opposto dall’amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la data di acquisto dei materiali edili, comprovata dalle fatture, non può costituire elemento decisivo per dimostrare che l’opera sia stata ultimata entro un certa data</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 7020 REG. SENT.<br />
            ANNO 2005<br />
N.     1007      REG. RIC.<br />
ANNO 1997</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; III SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1007/1997 proposto da<br />
<b>SAVIO COSIMO</b> rappresentato e difeso dagli  avv.ti Felice Cecchi e Andrea Pesci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Firenze, Viale Volta, n. 72</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>COMUNE DI FIRENZE</b>, IN PERSONA DEL Sindaco pro tempore,<br />
rappresentato e difeso dall&#8217; avv. Sergio Peruzzi ed elettivamente domiciliato presso il suo Ufficio in Firenze, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento di diniego parziale della richiesta di concessione edilizia in sanatoria, presentata il 1° marzo 1995 &#8211; prot. n. 15121 &#8211; Pos.3994, relativa ad una tettoia della superficie di mq. 30,80 per il volume di mc. 93,32.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;  atto di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 &#8211; relatore il Consigliere Raffaele Potenza  -,   gli avv.ti F. Cecchi e A. Sansoni, delegato a S. Peruzzi<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il sig. Cosimo Savio presentava domanda di condono ai sensi della legge 724/94 relativamente a tre opere edilizie realizzate senza titolo e  consistenti in  edifizio uso stalla,  in un fienile in legno e materiale ondulato  ed in una tettoia parzialmente tamponata uso rimessaggio.     <br />
Sulla domanda di condono il Comune esprimeva parere contrario per mendacità di alcune dichiarazioni (menzionate con riferimento ai rapporti ed inerenti le date di acquisto del materiale ,  29 7 e 3 8 94)  e negava la  sanatoria dell’ abuso costituito dalla tettoia.  Avverso tale provvedimento l‘interessato ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:<br />
Eccesso di potere per travisamento dei fatti.<br />
Eccesso di potere per illogicità manifesta.<br />
 A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni  che si intendono qui richiamate.<br />
Si  è  costituita    in giudizio  l’Amministrazione   intimata, resistendo all’impugnativa esponendo  in successiva memoria le proprie  argomentazioni difensive.<br />
Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare  il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato (ord.n.351/97) .<br />
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica  udienza del 7 luglio   2005  il ricorso  è stato discusso e trattenuto in decisione nel merito.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>A fondamento dell’impugnativa il ricorrente argomenta in ordine a due profili di eccesso di  potere.  <br />
Il  primo sostiene  travisamento dei fatti poiché l’Amministrazione avrebbe erroneamente accertato che, in epoca successiva al termine  di legge per il condono (31 12 1993), l’opera era ancora in corso di realizzazione, mentre dalle date delle fatture emergerebbe  l’ultimazione dell’opera entro detta data.    La tesi non è  condivisibile.<br />
Premesso che la data di acquisto dei materiali edili  , comprovata dalle fatture, non può costituire elemento decisivo  per dimostrare che l’opera sia stata ultimata entro un certa data (poiché non consente di escludere che essi siano stati utilizzati per completare  le opere  in data successiva), ritiene il Collegio che nella fattispecie venga in rilievo la finalità  del loro acquisto;  come emerge dagli atti, alcuni materiali acquistati  nel 1994 sono stati incontestabilmente destinati ad opere di finitura, la cui natura  costituisce indice oggettivo per escludere quel  completamento  funzionale (correlato  all’uso dell’immobile) che, ai fini del condono,  la legge richiede sussistere entro la data da essa indicata.<br />
Tale situazione risulta peraltro avvalorata sin dall’accertamento della p.m., in data 19 2 1993, sul mancato completamento delle tamponature laterali della tettoia,  e tale circostanza impedisce l’uso specifico (rimessaggio) cui l’opera in questione era finalizzata,  integrando chiaramente una situazione di non completamento funzionale delle opere che non consente pertanto  il rilascio del condono.<br />
Il diniego di quest’ultimo è, per la stessa ragione, esente dal secondo profilo di eccesso di potere sostenuto, per illogicità  risiedente nel fatto che il rapporto 31 8 1994 si sarebbe limitato a dare atto della esistenza delle opere ma non che i lavori erano ancora in corso.<br />
Come già sopra rilevato, il provvedimento di diniego è stato emesso in relazione alla mancata ultimazione dei lavori entro il 31.12.1993, (accertata dal rapporto summenzionato), sicchè risultano inidonei a smentire tale dato tutti gli  accertamenti compiuti in epoca successiva in ordine alla mera presenza delle opere . Il lamentato profilo di illogicità è perciò insussistente.</p>
<p>&#8211; Il ricorso deve conclusivamente essere respinto.<br />
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza (art. 91 cpc) e sono pertanto poste a carico di parte ricorrente.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,  lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Firenze delle spese del  giudizio,  che liquida complessivamente in  Euro 2.000(duemila) .<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 7 luglio 2005 , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. EUGENIO  LAZZERI                                           &#8211; Presidente<br />
dott. MARCELLA COLOMBATI                                 &#8211; Consigliere<br />
dott.  RAFFAELE POTENZA                                              &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 Novembre 2005<br />
Firenze, lì 21 Novembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7020/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7020</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7023</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>E. Lazzeri Pres. R. Potenza Est. T. Gori (Avv.ti A. e P. Pancani) contro il Comune di Lucca (Avv. S. Picone) nella Regione Toscana è inammissibile il ricorso proposto avverso il progetto definitivo di una opera pubblica non preceduto dalla previa impugnazione del R.U. che la localizzava Edilizia ed urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7023/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7023</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-21-11-2005-n-7023/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.7023</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. R. Potenza Est.<br /> T. Gori (Avv.ti A. e P. Pancani) contro il Comune di Lucca (Avv. S. Picone)</span></p>
<hr />
<p>nella Regione Toscana è inammissibile il ricorso proposto avverso il progetto definitivo di una opera pubblica non preceduto dalla previa impugnazione del R.U. che la localizzava</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – L. Regione Toscana 5/95 &#8211; Il regolamento urbanistico costituisce uno strumento conformativo della proprietà privata &#8211; Funzione di localizzare l’opera e le aree di proprietà privata e di immediatamente quantificare il sacrificio necessario alla realizzazione dell’intervento &#8211; Approvazione del progetto definitivo – Impugnazione – Mancata previa impugnazione del R.U. &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel sistema introdotto per la Toscana (artt. 28 e 23 c. 2, lett. b legge regionale n. 5/1995) il regolamento urbanistico costituisce uno strumento conformativo della proprietà privata, assolvendo alla funzione (art. 28, c. 2, lett. c) di localizzare l’opera e le aree di proprietà privata, e quindi di immediatamente quantificare il sacrificio della stessa necessario alla realizzazione dell’intervento. Pertanto l’approvazione del progetto definitivo poggia in misura meramente consequenziale sulla reiterazione del vincolo espropriativo operata in sede di strumento urbanistico e la sua eventuale impugnazione è inammissibile in assenza della previa impugnazione, nei termini di legge, del regolamento urbanistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nella Regione Toscana è inammissibile il ricorso proposto avverso il progetto definitivo di una opera pubblica non preceduto dalla previa impugnazione del R.U. che la localizzava</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 7023 REG. SENT.<br />
            ANNO 2005<br />
N.      608      REG. RIC.<br />
     ANNO 2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; III  SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b> (motivazione)</p>
<p>sul ricorso n. 608/2005  proposto da</p>
<p><b>GORI TERESA</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Pancani e Piero Pancani  ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Via Ponte All&#8217;Asse n. 3;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>COMUNE DI LUCCA</b>rappresentato e difeso dall&#8217; avv. Savio Picone con domicilio eletto presso la Segreteria Generale di questo T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli n. 40;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta n. 528 del 28 dicembre 2004 con cui il citato Comune ha approvato il suo progetto definitivo della realizzanda strada di collegamento tra Via delle Formica e Via Urbicciani, nonchè di ogni atto presupposto e di ogni altr<br />
Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217; atto di costituzione in giudizio del Comune intimato; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2005 &#8211; relatore il Consigliere Raffaele Potenza  -, l&#8217; avv. A. Pancani; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il ricorso espone quanto segue:<br />
&#8211; La sig.ra Gori è proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno posti in Comune di Lucca, distinti al N.C.T. di detto Comune al foglio 163 particelle 779 e 781, ove attualmente insiste un fabbricato adibito ad asilo per l&#8217;infanzia, la cui attività è sta<br />
Il Comune ha infine approvato il progetto definitivo della strada in questione;  avverso tale provvedimento l’esponente ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili: (copiare le rubriche dei motivi)<br />
  A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni che si intendono qui richiamate.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, resistendo all’impugnativa esponendo in successiva memoria le proprie  argomentazioni difensive.<br />
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica  udienza del  20 ottobre 2005  il ricorso  è stato discusso e trattenuto in decisione nel merito.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Precede la trattazione del merito del  ricorso , l’esame della eccezione sollevata dall’Amministrazione intimata  ed incentrata sulla mancata impugnazione, da parte della ricorrente, del Regolamento urbanistico (delib. n. 25 del 16.3.04) che ha programmato l’opera pubblica  di che trattasi. Tale eccezione è fondata e , pur formulata  con specifica relazione ai motivi di ricorso basati sull’omessa motivazione ed apprezzamento in ordine al pubblico interesse (reiterazione del vincolo espropriativo) ed alla quinta censura (variazione della superficie originaria), rende inammissibile l’intera impugnativa.<br />
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9  del DPR n. 327/01, sostenendo che la mancata  motivazione della reiterazione del vincolo espropriativo ivi disciplinato rende illegittima l’impugnata approvazione progettuale dell’opera, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità.     In contrario deve convenirsi con l’obiezione dell’amministrazione resistente che indica come la  reiterazione del vincolo sia stata operata non dalla dichiarazione impugnata ma dalla  approvazione del  nuovo regolamento  urbanistico recante la previsione dell’opera de qua e non contestata  (né allora né ora) dalla ricorrente.      Ed invero nel  sistema introdotto  per la Toscana   (artt. 28 e 23 (c.2,lett.b)  legge regionale n. 5/1995)  il regolamento urbanistico costituisce uno strumento  conformativo della proprietà privata, assolvendo alla funzione (art. 28, c.2,lett.c)  di localizzare l’opera e le aree di proprietà privata, e quindi di immediatamente quantificare il sacrificio della  stessa necessario alla realizzazione dell’intervento .<br />
Rispetto a tale valenza, pertanto, l’approvazione del progetto definitivo (equivalente a dichiarazione di pubblica utilità) ed avvenuta nel quinquennio previsto dal citato art. 9  poggia in misura meramente consequenziale sulla legittima  reiterazione del vincolo operata  in sede di strumento urbanistico.<br />
&#8211;  Risulta infine priva di  fondamento  la restante doglianza  sulla  omessa indicazione dei termini di inizio e fine dei lavori ;  in mancanza di ciò  l’efficacia temporale della dichiarazione è stabilita “ope legis” in  misura  quinquennale (art. 13, co<br />
&#8211; II   ricorso deve conclusivamente  essere dichiarato   inammissibile  .<br />
In ordine alle spese del  giudizio, sussistono  giuste ragioni per disporne la compensazione.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara  inammissibile. <br />
Compensa le spese  tra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 20 ottobre 2005 , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. EUGENIO  LAZZERI                                                &#8211; Presidente<br />
dott.  RAFFAELE POTENZA                                    &#8211; Consigliere, est.<br />
dott.  FILIPPO MUSILLI                                                   &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 Novembre 2005<br />
Firenze, lì 21 Novembre 2005</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.238</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-basilicata-sentenza-21-11-2005-n-238/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-basilicata-sentenza-21-11-2005-n-238/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.238</a></p>
<p>il giudice contabile non può condannare l&#8217;amministrazione al rimborso delle spese legali sostenute dal convenuto Responsabilità e risarcimento – Giudizio amministrativo-contabile – Potere del giudice contabile di condannare l’amministrazione al rimborso delle spese legali – Esclusione – Possibilità di dichiarare la compensazione &#8211; Sussiste La questione dell’eventuale diritto del convenuto,</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-basilicata-sentenza-21-11-2005-n-238/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.238</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>il giudice contabile non può condannare l&#8217;amministrazione al rimborso delle spese legali sostenute dal convenuto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Giudizio amministrativo-contabile – Potere del giudice contabile di condannare l’amministrazione al rimborso delle spese legali – Esclusione – Possibilità di dichiarare la compensazione &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La questione dell’eventuale diritto del convenuto, definitivamente prosciolto, al rimborso delle spese legali è estranea al giudizio di responsabilità poiché afferisce ad un rapporto, quello fra convenuto ed amministrazione, che è diverso ed estraneo rispetto al giudizio; pertanto deve escludersi la possibilità, per il giudice contabile, di condannare l’amministrazione a rifondere le spese al convenuto prosciolto, potendo, al più, dichiarare la compensazione delle spese medesime.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’omissione contestata agli odierni convenuti è di non aver curato la trasmissione, attraverso il procedimento della notificazione, del verbale di contestazione delle commesse infrazioni, rilevate, queste ultime, all’esito dell’effettuato sopralluogo sui terreni dei beneficiari delle provvidenze economiche comunitarie. <br />
    Più precisamente, gli stessi procedettero alla notificazione delle suddette contestazioni, ma oltre il termine decadenziale di 180 giorni fissato dall’art.4 della L. n.898/1986, sì da determinare il conseguente ed inevitabile provvedimento di archiviazione da parte dell’Ispettorato di Salerno. <br />
    Il Collegio ritiene di poter affermare, nel quadro della sistemazione dei momenti procedurali e delle competenze richiamate e coinvolte nella considerata fase sanzionatoria, che ai funzionari regionali e dell’ALSIA incaricati delle indagini spettasse, giusta il disposto del suddetto art.4, il compito di procedere all’accertamento della intervenuta violazione, di redigere il relativo processo verbale e di notificare lo stesso ai “destinatari” – secondo l’espressione della legge – ovvero a coloro che si resero responsabili della infrazione o violazione. <br />
    Dei descritti momenti procedimentali, quello da ultimo evocato, e relativo alla notificazione – peraltro assoggettata ad un limite temporale perentoriamente indicato in 180 giorni – risulta espressamente e dettagliatamente disciplinato dalla legge di riferimento. <br />
    Non può dunque esservi dubbio alcuno circa la sussistenza in capo ai funzionari deputati allo svolgimento delle rilevazioni di controllo o di conformità dell’obbligo di notificare ai soggetti che si rendevano autori della constatata infrazione il relativo verbale di contestazione che conteneva – evidentemente – anche la sanzione all’uopo comminata. <br />
    Tanto è agevolmente e serenamente ricavabile da una “piana” lettura della norma di riferimento. <br />
    E sempre lungo il tracciato di una lettura e di un’argomentazione logica e funzionale dell’impianto procedurale creato dal legislatore nella materia in esame, deve anche affermarsi – sia pure per via implicita e, questa volta, deduttiva – che sugli stessi funzionari incombesse anche l’obbligo, che si atteggia quale antecedente logico-giuridico di quello esplicitato dalla norma, di curare la redazione del verbale di contestazione della sanzione, con conseguente indicazione della infrazione integrata e della misura sanzionatoria irrogata. <br />
    Ed è in tale passaggio ricostruttivo, pienamente coerente con l’ideale ed ottimale disegno procedimentale finalizzato al perfezionamento della funzione punitivo – sanzionatoria, che la condotta seguita da tutti gli odierni convenuti segnala l’intervenuta emersione di una “frattura procedimentale” che ha di fatto compromesso il conseguimento dello scopo voluto dal legislatore con la norma contenuta nell’art.4 più volte richiamato. <br />
    Ed infatti, osserva il Collegio, pur volendo ritenere i funzionari “accertatori” astretti all’obbligo della notificazione della contestazione al fine della irrogazione della sanzione, essendo l’accertamento delle discordanze dei dati posti a fondamento della irregolare erogazione del contributo risoltosi con la formazione del verbale a tal uopo specifico compilato e sottoscritto in contraddittorio (e dunque inconferentemente richiamato dalla difesa dei convenuti per legittimare comunque la bontà dell’operato degli stessi), effettiva incertezza sussisteva sulla natura e sul contenuto di tale distinto verbale specificamente deputato alla comminazione della sanzione. <br />
    Né contribuiva a risolvere la descritta incertezza operativa la lettera della norma contenuta nell’art.4 della L. 898/86, dove viene richiamato esplicitamente il momento della notificazione, e non della redazione, del verbale. <br />
    Il convincimento di questo Giudice su tale aspetto è corroborato dall’esame delle tecniche di redazione delle schede informative relative ai controlli sull’adempimento degli impegni, dalle quali si ricava come la voce relativa alla redazione del verbale di contestazione, letteralmente indicata come: ”verrà redatto verbale di contestazione per l’applicazione di sanzioni amministrative” sia contrassegnata dall’apposizione del “NO” nel relativo riquadro. <br />
    Segno, questo, che i funzionari convenuti odierni erano certi, già al momento di effettuazione delle rilevazioni dei dati dei terreni interessati, di non dover curare la compilazione e la formazione di alcun atto ulteriore. <br />
    I predetti verbali, una volta trasmessi ai dirigenti di settore gerarchicamente sovraordinati per il prescritto ulteriore esame, avrebbero dovuto sollecitare l’attenzione su una così macroscopica – ed errata . affermazione formalizzata dai funzionari incaricati dell’ispezione, sì da richiamare l’osservanza di ulteriori, ed evidentemente ignorati, adempimenti che la legge poneva “a chiusura” del percorso di accertamento delle irregolarità intrapreso. <br />
    Il silenzio invece serbato dagli organi di direzione o di coordinamento amministrativo induceva evidentemente coloro che avevano proceduto ad effettuare le ispezioni, ed a redigere nelle forme di cui si è detto il relativo verbale, a ritenere concluso e definito il proprio operato. <br />
    Solo successivamente, nel febbraio del 2001, agli stessi veniva trasmesso un supporto informatico contenente il modello di contestazione con correlata irrogazione della sanzione. <br />
    Tuttavia, giova ribadire, ed indipendentemente da tale ultima circostanza produttiva di conseguenze sul mancato rispetto dei tempi di contestazione delle riscontrate infrazioni, ciò che decolora sensibilmente lo spessore e la caratura dell’elemento psicologico della condotta tenuta dai convenuti odierni, è la dichiarata e manifestata affermazione, conosciuta dai soggetti preposti alla cura, in via sovraordinata, della procedura organizzatoria delle verifiche e dei controlli, di avere adempiuto, nei termini, nelle forme e nei contenuti consacrati nei relativi verbali, ai compiti demandati. <br />
    Peraltro, osserva ancora il Collegio, il descritto equivoco operativo, con le dannose conseguenze per l’Erario bene evidenziate nell’atto di citazione, sarebbe stato evitabile sol che si fosse provveduto, all’atto del conferimento degli incarichi ispettivi “de quibus”, a formalizzare linee di indirizzo generale dirette ad orientare l’attività dei funzionari sugli aspetti ritenuti di maggior rilievo nell’economia procedurale: al contrario, la rilevata e, per taluni aspetti, sorprendente informalità dei mandati operativi depone verso l’auspicato affidamento del successo dell’iniziativa di ispezione e di controllo all’osservanza di una prassi forse consolidata ma non idonea, una volta adottata, ed ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa, a costituire parametro valutativo della sussistenza della gravità della colpa. <br />
    A tale ultimo riguardo, occorre ribadire come la rilevanza dell’elemento psicologico della colpa grave costituisca un vero e proprio “limite soggettivo” all’affermazione della responsabilità amministrativa, dal legislatore considerato ormai come un “proprium” di questa. <br />
    Compito di questo Giudice, consacrato e confermato dalla copiosa giurisprudenza formatasi in materia, è quello di qualificare la entità dell’elemento psicologico calibrandone la valutazione non in riferimento ad un modello astratto ed ideale di comportamento esigibile, quanto in relazione alla condotta che nel caso concretamente verificatosi sia stata osservata dal presunto responsabile: in altre parole, la scelta amministrativa o operativa, omissiva o commissiva, adottata “contra ius” deve dispiegare ed evidenziare la gravità propria nel contesto organizzativo, procedimentale e temporale nel quale è sorta e si è manifestata. <br />
    Tale metodo di approccio, che il Collegio definisce “complesso”, costituisce la vera ragione fondante l’attualità e la originalità dell’istituto della responsabilità amministrativa. <br />
    Nel rispetto di questa metodologia, che non è solo e tanto interpretativa quanto qualificatoria, questo Giudice ritiene di non poter attribuire alla condotta omissiva tenuta nel caso in esame dagli odierni convenuti quella valenza di riprovevolezza tale da qualificare la stessa come grave. <br />
    La indubbia superficialità emersa nella cura dei compiti ispettivi da parte dei funzionari ai quali gli stessi erano stati affidati, pur integrando una colpevole disattenzione verso l’adozione degli strumenti utili al conseguimento di uno degli obbiettivi caratterizzanti l’incarico conferito, tale da lasciare trasparire una non accurata professionalità, non può, proprio perché non isolabile dal microcosmo organizzativo nel quale non aveva ricevuto una ottimale e piena agibilità operativa, essere valutata come grave, anche in ragione della considerazione, svolta “infra”, che in essa non è percepibile in pieno, l’elusione di quella soglia di attenzione e di diligenza valutabile “ex ante” ed in riferimento alla specifica professionalità del dipendente pubblico quale presidio posto al minimale corretto svolgimento dell’azione amministrativa. <br />
    Il Collegio ritiene, inoltre, di pronunciarsi in merito al regime delle spese legali. <br />
    Si premette che, come è noto, la materia è regolata da due disposizioni legislative: la prima, comma 2-bis dell&#8217;art. 3 della legge 639 del 1996, prevede che &#8220;in caso di definitivo proscioglimento….le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall&#8217;amministrazione di appartenenza&#8221;. <br />
    L&#8217;altra, art. 18 del d.l. 67 del 1997 (convertito con legge 135 dello stesso anno), dispone che &#8220;le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali….e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall&#8217;Avvocatura dello Stato&#8221;. <br />
    Al riguardo si sono formati due orientamenti giurisprudenziali. Secondo il primo di essi, la Corte dei conti ha il potere, con la sentenza di proscioglimento, di procedere alla liquidazione di tali spese. In base all&#8217;altro orientamento invece non sussisterebbe alcuna norma che rimetta al giudice contabile la pronuncia in ordine al rimborso delle spese stesse. <br />
    Quest&#8217;ultima tesi si basa, oltre che sull&#8217;argomento meramente testuale e sistematico (assenza, nelle disposizioni legislative anzidette, di una specifica norma in tal senso) anche su due altri aspetti. Si fa infatti notare che la questione dell&#8217;eventuale diritto, del convenuto poi definitivamente prosciolto, al rimborso delle spese legali è questione estranea al giudizio poiché afferisce ad un rapporto, quello fra convenuto stesso ed amministrazione di appartenenza, che rispetto al giudizio è diverso ed estraneo. Si aggiunge che altrettanto estranea al giudizio è una delle due parti di questo rapporto, cioè l&#8217;amministrazione di appartenenza: in sostanza, verrebbe pronunciata condanna di una parte che non è presente in giudizio, il che appare inammissibile. <br />
    Le considerazioni poste alla base del secondo orientamento appaiono corrette e condivisibili e certamente inducono ad escludere la possibilità, per il giudice, di condannare l&#8217;amministrazione a rifondere le spese al convenuto prosciolto. <br />
    Tuttavia l&#8217;interpretazione delle citate disposizioni non può arrivare al punto di inibire al giudice di adottare qualsiasi decisione in materia, non essendo dubbio che, se è vero che il rapporto fra convenuto ed amministrazione di appartenenza è estraneo al giudizio &#8211; ed altrettanto va detto per una delle due parti (amministrazione) &#8211; non è certamente estranea al giudizio stesso la statuizione sulla sorte che devono subire le spese legali, essendo essa connessa, fra l&#8217;altro, alle motivazioni della sentenza di proscioglimento. <br />
    In applicazione di questo principio, è dunque possibile che il giudice proceda, ove ne ravvisi i motivi, alla compensazione delle spese legali, escludendo cioè, nel caso di specie, l&#8217;applicazione delle disposizioni che ne prevedono l&#8217;accollo all&#8217;amministrazione di appartenenza. Ove invece non vengano ravvisati i presupposti per la compensazione, la questione sarà regolata nel rapporto diretto fra convenuto ed amministrazione d&#8217;appartenenza. <br />
    Nella fattispecie in giudizio sussistono invero giusti motivi per un&#8217;integrale compensazione delle spese processuali, desumibili dal fatto che, se è vero che l&#8217;assoluzione dei convenuti è principalmente dovuta alla circostanza che gli elementi raccolti in istruttoria non sono stati sufficienti a dimostrare con assoluta certezza la gravità della colpa attribuibile alla condotta tenuta, è bensì vero che, come risulta dalla esposizione in fatto e dalle considerazioni in diritto, i molteplici indizi raccolti sono apparsi tali da non poter fare escludere, con altrettanta sicurezza, una loro negligenza, sia pure lieve, nella conduzione e nella interpretazione “gestoria” dei compiti accertativi agli stessi demandati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-basilicata-sentenza-21-11-2005-n-238/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2005 n.238</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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