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	<title>21/10/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/10/2014 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2014 n.5196</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-10-2014-n-5196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-10-2014-n-5196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2014 n.5196</a></p>
<p>Pres. Romeo – Est. D’Alessio Komè S.r.l.(Avv. Di Lieto) C/Consorzio del Bo S.c.r.l.(Avv. Bonogura) 1. Contratti della p.a. – Gara – Offerta – Errori di scritturazione e di calcolo – Rettifica –Ammissibilità – Presupposti- Ragionevole certezza 2.Contratti della p.a. – Gara – Costi medi del lavoro &#8211; Tabelle ministeriali –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-10-2014-n-5196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2014 n.5196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-10-2014-n-5196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2014 n.5196</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Romeo – Est. D’Alessio<br /> Komè S.r.l.(Avv. Di Lieto) C/Consorzio del Bo S.c.r.l.(Avv. Bonogura)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Offerta – Errori di scritturazione e di calcolo – Rettifica –Ammissibilità – Presupposti- Ragionevole certezza </p>
<p>2.Contratti della p.a. – Gara – Costi medi del lavoro &#8211; Tabelle ministeriali – Vincolatività – Non sussiste Conseguenze – Offerta difforme &#8211; Irrilevanza  </p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Offerta – Giudizio di anomalia – Globalità dell’offerta – Necessità – Conseguenze – Affidabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una gara di appalto, le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante con la conseguenza che l’attività interpretativa può consistere anche nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente che non sono ammesse. Ne consegue che non può essere escluso il concorrente che presenti giustificazioni sui trattamenti salariali minimi basate su tabelle del CCNL non più vigenti se successivamente l’errore venga corretto attraverso la presentazione di ulteriori giustificazioni che tengano conto dei parametri salariali di CCNL vigenti.</p>
<p>2. In una gara di appalto, i costi medi del lavoro, indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, non costituiscono parametri inderogabili ma sono indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta oggetto della valutazione dell’Amministrazione. Ne consegue che non può essere escluso un concorrente per il solo fatto di presentare nell’offerta costi orari di lavoro inferiori a quelli indicati nelle tabelle ministeriali. </p>
<p>3. In sede di verifica delle offerte anomale, il giudizio di anomalia va riferito all’offerta nella sua globalità e non già a singole voci, con la conseguenza che il giudizio di anomalia non può fondarsi esclusivamente sulla ravvisata incongruità dei costi del lavoro e sulla sostanziale inaffidabilità, solo sotto questo profilo, dell’offerta. Di conseguenza ciò che conta è che l’Amministrazione valuti l’offerta nel suo complesso affidabile e conveniente, al momento dell’aggiudicazione, e tale affidabilità è senz’altro riscontrabile nel caso di un concorrente che già gestisce il servizio oggetto di affidamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2178 del 2014, proposto da:<br />
Komè S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso Santina Murano in Roma, via Pelagio I, n. 10; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Consorzio del Bo S.c.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Bonagura, con domicilio eletto presso Antonietta Maria Toscano in Roma, via delle Milizie, n. 96; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Grimaldi, con domicilio eletto presso Maria Concetta Alessandrini in Roma, via Cesare Federici, n. 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione V, n. 371 del 20 gennaio 2014, resa tra le parti, concernente l’affidamento biennale del servizio di manutenzione degli ascensori dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio del Bo S.c.r.l. e dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Vista l’ordinanza, n. 1438 del 4 aprile 2014, con la quale questa Sezione ha sospeso, in via cautelare, gli effetti della sentenza appellata;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 il Cons. Dante D&#8217;Alessio e uditi per le parti gli avvocati Andrea Di Lieto e Antonio Bonagura;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.- L’Azienda Sanitaria Locale di Caserta ha aggiudicato in favore della società Komè, classificatasi al primo posto nella relativa graduatoria di merito, con punti 97,53 (48 punti per la qualità e 49,53 punti per il prezzo) la gara, svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento biennale del servizio di manutenzione degli ascensori dell’Azienda.<br />
2.- Il Consorzio del Bo, classificatosi al secondo posto nella graduatoria con punti 90,00 (40 punti per la qualità e 50,00 punti per il prezzo), ha impugnato davanti al T.A.R. per la Campania l’aggiudicazione della gara in favore della società Komè e gli atti della procedura.<br />
3.- Il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, con sentenza della Sezione V, n. 371 del 20 gennaio 2014, ha accolto il ricorso ritenendo fondato e assorbente il primo motivo di ricorso con il quale il Consorzio del Bo aveva sostenuto che la società Komè doveva essere esclusa per aver dichiarato, nella sua offerta, di applicare nei confronti dei suoi lavoratori, trattamenti salariali inferiori ai minimi tabellari previsti dal CCNL di settore, peraltro attinti da una tabella non più vigente alla data di svolgimento della gara.<br />
3.1.- In particolare, il T.A.R., dopo aver ricordato che l’art. 87, comma 3, del Codice dei contratti pubblici non ammette «<i>giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge</i>», ha rilevato che la società Komè ha indicato, in sede di formulazione dell’offerta economica, i trattamenti minimi salariali degli operai di IV e V livello previsti dal CCNL di categoria vigente nel 2009, invece di quelli previsti in applicazione del CCNL, già vigente dal gennaio 2012, superiori a quelli concretamente indicati in offerta.<br />
Con la conseguenza che, «<i>facendo applicazione del principio di inderogabilità sancito dal richiamato art. 87, comma 3, la Commissione avrebbe dunque dovuto escludere direttamente dalla gara l’impresa poi risultata aggiudicataria …per violazione dei trattamenti minimi salariali e non anche provvedere ad attivare il subprocedimento di verifica dell’offerta anomala ai sensi degli artt. 87, comma 1, e 88, comma 1, del codice dei contratti pubblici, proprio tenuto conto che non sono ammesse giustificazioni con riguardo a tale profilo</i>».<br />
Mentre l’Azienda sanitaria aveva attivato il procedimento di verifica dell’anomalia nel corso del quale la società Komè s.r.l. aveva sostanzialmente riproposto gli elementi di valutazione dell’offerta economica precedente, incluso il costo orario del lavoro, limitandosi a modificare il riferimento ai minimi salariali, sostituendo a quelli vigenti nel 2009 quelli vigenti nel 2012.<br />
3.2.- Il T.A.R. ha poi aggiunto che anche il procedimento di verifica dell’offerta anomala non era stato svolto in modo esauriente tenuto conto che, a seguito della richiesta di giustificazioni, che era stata fatta ai sensi degli articoli. 87, comma 1, e 88, comma 1, del codice dei contratti pubblici, la società Komè si era limitata a confermare che il costo della mano d’opera era stato desunto tenendo in considerazione le agevolazioni previdenziali e contributive delle quali è beneficiaria, «<i>senza dettagliare in altro modo lo scostamento</i>».<br />
4.- La società Komè ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.<br />
L’appellante ha preliminarmente evidenziato che il Consorzio del Bo aveva presentato un’offerta con un ribasso maggiore, con la conseguenza che se si ritiene anomala la sua offerta a maggior ragione deve ritenersi anomala l’offerta del Consorzio.<br />
La società Komè ha poi sostenuto che il richiamo, operato nelle giustificazioni della sua offerta, alla tabella delle retribuzioni del CCNL per il 2009, invece che a quelle per il 2012, era stato frutto di un mero errore materiale ed ha precisato che i costi orari applicati (12,82 per un operaio di V livello e 11,99 per un operaio di IV livello), confermati nelle giustificazioni del 6 maggio 2013, erano solo lievemente inferiori al costo medio orario tabellare (12,70 per un operaio di V livello e 11,84 per un operaio di IV livello).<br />
4.1.- La società Komè ha quindi affermato di non aver posto a base dell’offerta costi orari inferiori ai trattamenti minimi inderogabili e che le giustificazioni presentate, sia al momento della presentazione dell’offerta che successivamente, danno piena giustificazione del costo orario degli operai da impiegare, come aveva esattamente valutato la Commissione di gara.<br />
4.2.- L’appellante ha poi aggiunto che, nella richiesta di giustificazioni fatta dalla Stazione appaltante, non le era stato domandato di soffermarsi sulle agevolazioni previdenziali e contributive delle quali aveva dichiarato di beneficiare ed ha, anche, evidenziato che le giustificazioni presentate erano state ritenute sufficienti dall’Azienda sanitaria che, se lo avesse ritenuto, avrebbe potuto chiedere ulteriori indicazioni che la società avrebbe potuto fornire.<br />
La società Komè ha infine anche contestato i calcoli fatti dal controinteressato Consorzio del Bo per dimostrare l’anomalia della sua offerta.<br />
4.3.- Con il secondo motivo di appello la società Komè ha sostenuto che la sentenza appellata deve essere riformata anche perché il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica e riguarda la serietà dell’offerta nel suo insieme, essendo finalizzata ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile e dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto, ed ha aggiunto che, nella fattispecie, la serietà dell’offerta era dimostrata, oltre dal fatto che il ribasso era inferiore a quello offerto dal Consorzio Del Bo, dalla circostanza che l’appellante stava già da due anni espletando il servizio in questione con piena soddisfazione della stazione appaltante.<br />
5.- All’appello si è opposto il Consorzio Del Bo che ne ha sostenuto l’inammissibilità, per la genericità dei motivi, e comunque l’infondatezza.<br />
5.1.- In particolare, il Consorzio Del Bo, facendo riferimento alle motivazioni contenute nell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1438 del 2014, ha chiarito che la questione riguardante il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dal CCNL di categoria (la cui violazione costituisce causa automatica di esclusione dalla gara) è diversa da quella concernente la determinazione del costo del lavoro in misura inferiore rispetto a quella rilevata periodicamente nelle apposite tabelle del Ministro del lavoro (per le quali non può certo ipotizzarsi un’automatica esclusione dalla gara).<br />
5.2.- Il Consorzio Del Bo ha poi sostenuto che non può essere operato un raffronto fra le sole offerte economiche delle parti in quanto la gara è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base anche delle diverse prestazioni offerte dai concorrenti.<br />
5.3.- Con riferimento all’offerta economica della società Komè, il Consorzio Del Bo ha sottolineato che sostituendo i valori salariali del 2008/2009 (indicati nell’offerta) con quelli del CCNL vigente nel 2012, i costi della mano d’opera della società appellante aumenterebbero del 9%, con la conseguenza che, in luogo dell’atteso utile del 5% dalla commessa per l’appellante si determinerebbe una perdita per almeno l’1%.<br />
Peraltro, nella fattispecie, i costi dichiarati da Komè sono circa la metà di quelli ministeriali (22,14 per un operaio di V livello e 20,69 per un operaio di IV livello), con evidente anomalia dell’offerta.<br />
Inoltre, anche se la società Komè potesse effettivamente usufruire delle asserite agevolazioni previdenziali e contributive, mai il costo della mano d’opera si ridurrebbe ai valori dichiarati in offerta.<br />
6.- Tutto ciò premesso, deve essere preliminarmente respinta l’eccezione, sollevata dal Consorzio Del Bo, di inammissibilità dell’appello proposto dalla società Komè, per la mancata indicazione di “critiche” alla sentenza appellata. Infatti i motivi dell’appello della società Komè, che si sono già accennati, indicano chiaramente le ragioni per le quali, secondo la stessa società, l’appellata sentenza del T.A.R. per la Campania dovrebbe essere riformata.<br />
7.- Passando all’esame del merito, si deve ricordare che il T.A.R., ha accolto il ricorso che era stato proposto dal Consorzio Del Bo, avverso l’aggiudicazione della gara in favore della società Komè, avendo ritenuto che la società aggiudicataria aveva dichiarato, nella sua offerta, di applicare nei confronti dei suoi lavoratori, trattamenti salariali inferiori ai minimi tabellari previsti dal CCNL di settore, attinti da una tabella non più vigente alla data di svolgimento della gara. In conseguenza, la medesima società doveva essere esclusa dalla gara, facendo applicazione dell’art. 87, comma 3, del Codice dei contratti pubblici che non ammette «<i>giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge</i>».<br />
7.1.- Come si è già ricordato, sostiene invece la società Komè, di non aver posto a base dell’offerta costi orari inferiori ai trattamenti minimi inderogabili e che le giustificazioni presentate, sia al momento della presentazione dell’offerta che successivamente, avevano dato piena giustificazione del costo orario del personale da impiegare, coma aveva esattamente valutato la Commissione di gara.<br />
7.2.- Al riguardo si deve osservare che, come emerge dalla documentazione in atti, nelle giustificazioni presentate al momento della presentazione della sua offerta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 del Disciplinare di gara, la società Komè ha dichiarato che, per il costo della mano d’opera, aveva «<i>tenuto conto, nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. 163/06 art. 87, comma 2, lettera g, dei costi definiti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, Metalmeccanico Piccola Industria cui la Komè aderisce</i>».<br />
Dopo aver fatto tale dichiarazione la società Komè ha riportato, in una apposita tabella, gli importi minimi previsti dal CCNL Metalmeccanico Piccola Industria per le diverse qualifiche professionali, per gli anni 2008 e 2009. Dopo aver precisato che ai minimi salariali erano stati aggiunti l’EDR, le aliquote previdenziali e contributive (INPS e INAIL), le aliquote previste per malattia, per infortuni, per il TFR, IRAP, IRES ed ogni altro onere previsto dal CCNL, la società Komè ha quindi precisato che il costo orario per le prestazioni offerte era pari a € 12,82, per un operaio di V livello, e € 11,99 per un operaio di IV livello.<br />
La società Komè ha poi aggiunto che il costo della mano d’opera era stato «<i>desunto tenendo in considerazione le agevolazioni previdenziali e contributive (assunzione ex legge 407) delle quali Komè S.r.l. è beneficiaria</i>».<br />
7.3.- A seguito della specifica richiesta avanzata dalla ASL di Caserta, il 22 aprile 2013, dopo l’aggiudicazione provvisoria, ai sensi degli articoli 86 ed 88, comma uno, del codice dei contratti pubblici, la società Komè ha presentato nuove giustificazioni nelle quali, per la parte che qui interessa, ha pedissequamente confermato (alla pagina 2) che per il costo della mano d’opera aveva «<i>tenuto conto, nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. 163/06 art. 87, comma 2, lettera g, dei costi definiti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, Metalmeccanico Piccola Industria cui la Komè aderisce</i>».<br />
La società Komè ha, poi, riportato, anche nelle seconde giustificazioni, una tabella contenente gli importi minimi previsti dal CCNL Metalmeccanico Piccola Industria per le diverse qualifiche professionali, con gli importi previsti (questa volta) per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.<br />
La società Komè poi, sempre pedissequamente, ha confermato che ai minimi salariali erano stati aggiunti l’EDR,le aliquote previdenziali e contributive (INPS e INAIL) le aliquote previste per malattia, per infortuni, per il TFR, IRAP, IRES ed ogni altro onere previsto dal CCNL.<br />
La società Komè ha inoltre ripetuto che il costo orario del lavoro per le prestazioni offerte era pari a € 12,82, per un operaio di V livello, e € 11,99 per un operaio di IV livello e che il costo della mano d’opera era stato desunto tenendo in considerazione le agevolazioni previdenziali e contributive delle quali Komè era beneficiaria.<br />
7.4.- Dalla lettura di tali documenti emerge, per quel che rileva, che l’unica differenza fra le prime giustificazioni (allegate all’offerta) e le successive giustificazioni, presentate dopo l’aggiudicazione provvisoria, su richiesta della stazione appaltante, ai fini della verifica della possibile anomalia dell’offerta, consiste nel fatto che nelle prime giustificazioni la società Komè ha inserito nel testo una tabella con gli importi retributivi previsti dal CCNL Metalmeccanico Piccola Industria, per le diverse categorie, non aggiornata, perché riguardante gli anni 2008/2009, mentre nelle seconde giustificazioni ha inserito nel testo una tabella aggiornata con gli importi retributivi minimi previsti dal CCNL per gli anni 2010/2013.<br />
7.5.- Ciò chiarito, non risulta censurabile il comportamento della Stazione appaltante che ha ritenuto non rilevante l’erroneo inserimento (nelle prime giustificazioni) di una tabella nella quale erano riportati gli importi previsti dal CCNL per il periodo 2008/2009, non più vigente, tenuto conto che la società appellante aveva comunque espressamente dichiarato di applicare al personale impiegato il CCNL Metalmeccanico Piccola Industria «<i>cui la Komè aderisce</i>», che non poteva che essere quello previsto dal CCNL (all’epoca) vigente, che la società ha poi correttamente indicato nelle seconde giustificazioni.<br />
Quel che rilevava, oltre al prezzo complessivo offerto per il servizio, era il costo (anche per la mano d’opera) indicato per l’esecuzione dello stesso.<br />
E tale costo (di € 12,82, per un operaio di V livello, e di € 11,99 per un operaio di IV livello) era stato chiaramente (e in modo univoco), indicato dalla società Komè, in entrambe le giustificazioni che l’impresa aveva fornito alla stazione appaltante.<br />
7.6.- Correttamente, pertanto, l’Amministrazione ha ritenuto che l’inserimento nel testo delle prime giustificazioni di una tabella delle retribuzioni stabilite per il periodo 2008 – 2009 era stato frutto, come sostenuto dalla società appellante, di un mero errore materiale (poi corretto nelle seconde giustificazioni), considerato l’impegno dell’offerente di rispettare comunque il CCNL vigente (e quindi anche le relative tariffe minime), e considerato che non vi era stata (nelle due giustificazioni presentate) alcuna variazione nel costo orario della mano d’opera impiegata.<br />
7.7.- In conseguenza, tale errore non poteva comportare l’esclusione dalla procedura della società Komè per la violazione del principio, che non consente la presentazione di giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili, affermato dall’art. 87, comma 3, del codice degli appalti.<br />
7.8.- Del resto questa Sezione ha affermato di recente il principio secondo cui nelle gare di appalto, le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che l’attività interpretativa può consistere anche nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo, a condizione tuttavia che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente, che non sono ammesse (salva l’ipotesi dell’applicazione dell’art. 46 del codice dei contratti pubblici (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1487 del 27 marzo 2014).<br />
7.9.- Tale principio deve ritenersi applicabile a maggior ragione in un caso, come quello in esame, nel quale l’errore commesso dalla società Komè era del tutto evidente ed è stato poi corretto dalla stessa società in sede di giustificazioni.<br />
8.- L’offerta presentata dalla società Komè poteva essere, invece, oggetto di una verifica per la sua possibile anomalia, ai sensi degli articoli 86 e segg. del codice dei contratti pubblici.<br />
Ed infatti, come si è già accennato, la Stazione appaltante aveva chiesto alla società Komè di presentare le proprie (seconde) giustificazioni proprio perché sussistevano le circostanze previste dall’art. 86 del codice dei contratti.<br />
8.1.- In proposito, si deve ricordare che, per giurisprudenza pacifica, il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (Consiglio di Stato, Sez. III n. 1487 del 27 marzo 2014; Sez.V, n. 3737 del 26 giugno 2012).<br />
Il giudice amministrativo può, quindi, sindacare le valutazioni compiute dalla Stazione appaltante sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, n. 974 del 18 febbraio 2013).<br />
8.2.- Si è anche aggiunto che, in sede di verifica delle offerte anomale, anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3340 del 6 giugno 2012).<br />
9.- Facendo applicazione d tali principi alla fattispecie, non risulta manifestamente irragionevole (e quindi illegittimo) il mancato giudizio di anomalia, da parte dell’Amministrazione, dell’offerta presentata dalla società Komè tenuto conto soprattutto che, come si è già ricordato anche nell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1438 del 2014, la società Komè non aveva offerto il prezzo più basso (che era stato offerto invece proprio dal Consorzio Del Bo) e che, peraltro, anche alcuni altri partecipanti alla gara avevano offerto prezzi non molto più elevati.<br />
9.1.- Né il giudizio di anomalia poteva essere automaticamente desunto dal mancato rispetto delle tabelle ministeriali, richiamate dall’art. 87, comma 2, lett. g) del codice dei contratti pubblici, considerato che, come pure si è ricordato nella già citata ordinanza cautelare n. 1438 del 2014, i costi medi del lavoro, indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, non costituiscono parametri inderogabili ma sono indici del giudizio di adeguatezza dell&#8217;offerta che costituiscono oggetto della valutazione dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2752 del 27 maggio 2014; Sez. III, n. 343 del 26 gennaio 2012).<br />
9.2.- Ed è vero che possono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, ma è anche vero che, nella fattispecie, come si è accennato, diverse imprese, tenuto conto della tipologia delle prestazioni da fornire, avevano presentato offerte molto contenute nei costi e proprio il Consorzio del Bo aveva presentato l’offerta economica più bassa (in un appalto in cui l’incidenza del costo del lavoro è preponderante), tanto da avere il massimo punteggio per la componente prezzo.<br />
10.- Si deve anche aggiungere che, in sede di verifica delle offerte anomale, il giudizio di anomalia va riferito all’offerta nella sua globalità e non già a singole voci, con la conseguenza che il giudizio di anomalia non può fondarsi esclusivamente sulla ravvisata incongruità dei costi del lavoro e sulla sostanziale inaffidabilità, solo sotto questo profilo, dell’offerta (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1487 del 27 marzo 2014).<br />
11.- Quel che rileva, facendo applicazione dei principi che si sono ricordati, è che, a giudizio dell’Amministrazione, l’offerta risulti nel suo complesso affidabile e conveniente, al momento dell’aggiudicazione, e che a tale momento l’aggiudicatario dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (in termini Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1487 del 27 marzo 2014).<br />
Circostanza (quest’ultima) che l’Amministrazione, nella fattispecie, ben poteva accertare, considerato che la stessa società già da due anni stava eseguendo il servizio in questione a seguito di una precedente gara che era stata peraltro poi annullata dal giudice amministrativo.<br />
12.- Per tutte le esposte ragioni, la Sezione non ritiene condivisibili le conclusioni che erano state raggiunte sulla questione dal T.A.R. che aveva ritenuto che l’appellante società Komè dovesse essere esclusa dalla gara in questione.<br />
13.- L’appello deve essere quindi accolto e, per l’effetto, deve essere integralmente riformata la sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione V, n. 371 del 20 gennaio 2014, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.<br />
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in integrale riforma della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione V, n. 371 del 20 gennaio 2014, respinge il ricorso proposto in primo grado dal Consorzio del Bo S.c.r.l.<br />
Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 17 luglio e 16 ottobre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere, Estensore<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/10/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-10-2014-n-5196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2014 n.5196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2014 n.10559</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-10-2014-n-10559/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-10-2014-n-10559/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-10-2014-n-10559/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2014 n.10559</a></p>
<p>Pres. Corsaro, est. Blanda Massimiliano Nino (Avv.ti Francesco De Leonardis e Simone Micono) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (Avvocatura Generale dello Stato) nei confronti di Maurizio Koch (n.c.) 1. Università – Professore universitario di I fascia – Abilitazione Scientifica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-10-2014-n-10559/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2014 n.10559</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-10-2014-n-10559/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2014 n.10559</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, est. Blanda<br /> Massimiliano Nino (Avv.ti Francesco De Leonardis e Simone Micono) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (Avvocatura Generale dello Stato) nei confronti di Maurizio Koch (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.   Università – Professore universitario di I fascia – Abilitazione Scientifica Nazionale – Giudizio di idoneità o inidoneità – Presupposti – Non può essere limitato ai soli indici bibliometrici – Ragioni – Esame degli altri titoli del candidato indicati dal D.M. 76/2012 – Necessarietà.</p>
<p>2. Università – Professore universitario di I fascia – Abilitazione Scientifica Nazionale – Commissione esaminatrice – Mancanza di uno studioso proveniente dall’OCSE – Legittimità – Sussiste – Limiti – Prima tornata delle procedure di abilitazione.</p>
<p>3. Università – Professore universitario di II fascia – Abilitazione Scientifica Nazionale – Giudizio negativo – Ricorso – Annullamento – Valutazione ex novo del singolo candidato – Necessarietà – Condizioni – Diversa composizione della commissione esaminatrice.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nell’ambito di una procedura per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di I fascia, le Commissioni chiamate a valutare l’idoneità dei candidati non possono limitarsi a verificare se le pubblicazioni presentate superino le mediane calcolate dall’ANVUR. senza esaminare gli altri titoli (partecipazione a progetti di ricerca, attività di docenza, attività di referaggio, partecipazione a comitati editoriali di ricerca) espressamente previsti nel D.M. 76/2012.</p>
<p>2. Nell’ambito di una procedura per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario, deve ritenersi legittimamente composta la commissione giudicatrice che manchi di uno studioso in servizio all’estero, atteso che l’art. 9, co. 3, DPR 222/2011 consente di derogare alla regola generale secondo cui la commissione di valutazione debba essere composta con un docente proveniente da uno Stato aderente all’OCSE soltanto nella prima tornata delle procedure di abilitazione.</p>
<p>3. Nel caso di annullamento del giudizio negativo per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario e delle valutazioni operate dalla commissione esaminatrice, la posizione del candidato ricorrente deve essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, con salvezza dei diversi giudizi idoneativi espressi dalla medesima Commissione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 8476 del 2014, proposto da:<br />
Massimiliano Nino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco De Leonardis e Simone Micono, con domicilio eletto in Roma, via Fulcieri Paulucci de&#8217; Calboli 9; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Maurizio Koch; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 06/d4 &#8211; malattie cutanee e malattie dell&#8217;apparato digerente</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente deduce che la Commissione non avrebbe attribuito l’abilitazione facendo esclusivo riferimento al mancato superamento delle mediane calcolate dall’Anvur, senza tener conto in alcun modo del prestigioso curriculum di studi e professionale dell’interessato.<br />
La tesi merita adesione in conformità all’orientamento già espresso da questa Sezione in sede cautelare e con la recente sentenza n. 9416/2014.<br />
Come osservato nella predetta decisione le commissioni di valutazione, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.M. n. 76/2012 possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell&#8217;impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.<br />
Le Commissioni in altri termini oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane) sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.<br />
In particolare l’articolo 16, comma 3, nel delineare i principi generali sulla base dei quali l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare il regolamento di attuazione riguardante i criteri di valutazione, alla lett. a) prevede espressamente che l’abilitazione si sarebbe dovuta basare su “un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro”.<br />
Quindi la stessa norma, che ha introdotto l’abilitazione scientifica, ha stabilito espressamente che le commissioni avrebbero dovuto esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche ma anche i titoli e il contributo individuale alle attività di ricerca dei candidati.<br />
La stessa amministrazione con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754 ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, affermando, in particolare, che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso.<br />
Di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito).<br />
Ne consegue che le commissioni chiamate a valutare l’idoneità dei candidati all’abilitazione scientifica non possono limitarsi a verificare se le pubblicazioni presentate superino le mediane calcolate dall’Anvur: sia in senso negativo per cui al mancato superamento delle mediane debba seguire necessariamente il diniego dell’abilitazione, sia in senso positivo, per cui deve essere riconosciuta l’abilitazione a coloro che abbiano integrato le mediane, senza esaminare gli altri titoli (partecipazione a progetti di ricerca, attività di docenza, attività di referaggio, partecipazione a comitati editoriali di ricerca…) espressamente previsti nel D.M. 76/2012.<br />
Nel caso di specie, dunque, la Commissione non poteva limitarsi ad esprimere un giudizio sul mero superamento di una sola mediana, ma avrebbe dovuto procedere ad un esame (seppur sintetico) delle pubblicazioni nel loro complesso e degli atri titoli che il ricorrente ha adeguatamente illustrato in sede di ricorso.<br />
Deve, invece, essere disatteso il secondo mezzo riguardante la mancata nomina del membro OCSE posto che, come eccepito dal Ministero dell’Istruzione e della ricerca, l’Amministrazione si è avvalsa della deroga prevista dall’art. 9, comma 3, del d.P.R. 222/2011 secondo cui “nella prima tornata delle procedure di abilitazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, qualora l&#8217;ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista di studiosi ed esperti in servizio all&#8217;estero di cui all&#8217;articolo 6, comma 7, in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente al settore che ne risulti privo, è integralmente composta, secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 per l&#8217;individuazione dei commissari di cui all&#8217;articolo 6, comma 2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all&#8217;articolo 6, comma 9, anche nell&#8217;ipotesi di cui al presente comma, si procede al sorteggio per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari è inferiore a cinque, si procede all&#8217;integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nel caso in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari è superiore a cinque, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di cinque commissari nell&#8217;ambito dei componenti così sorteggiati”.<br />
La citata disposizione consente, quindi, di derogare alla regola generale secondo cui la commissione di valutazione debba essere composta con un docente proveniente da uno Stato aderente all’OCSE soltanto nella prima tornata delle procedure di abilitazione.<br />
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/D4 e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.<br />
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (giorni) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della novità della questione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore<br />
Silvio Lomazzi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/10/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-10-2014-n-10559/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2014 n.10559</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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