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	<title>21/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.4666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-4666-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-4666-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.4666</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza breve che accoglie il ricorso di un concorrente avverso l&#8217;esclusione da gara d&#8217;appalto per la fornitura di prodotti farmaceutici. La sentenza prende atto che l’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006, aggiunto dall’art. 4, II comma, n. 2, lett. “d” del DL n. 70/2011,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-4666-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.4666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-4666-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.4666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza breve che accoglie il ricorso di un concorrente avverso l&#8217;esclusione da gara d&#8217;appalto per la fornitura di prodotti farmaceutici. La sentenza prende atto che l’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006, aggiunto dall’art. 4, II comma, n. 2, lett. “d” del DL n. 70/2011, ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali, tra le quali non rientra la prestazione di una cauzione provvisoria di importo deficitario e che nel caso di specie &#8211; ove peraltro la cauzione era incompleta, non già assente – l’impresa ricorrente non poteva essere automaticamente estromessa dalla gara, ma doveva essere previamente invitata ad integrare la cauzione, emendando così l’errore compiuto. Il giudice d&#8217;appello in sede cautelare ritiene corretta la motivazione della sentenza impugnata, alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali, da ultimo positivamente sancito dal comma 1 bis dall’art. 46 cod. contr. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04666/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07867/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7867 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Regione Veneto</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Zampieri, Emanuele Mio, Ezio Zanon, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri N. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Pfizer Italia Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Diego Vaiano, Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio N. 3; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Bayer Spa</b>, <b>Baxter Spa</b>, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I n. 01376/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA D&#8217;APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Pfizer Italia Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del dispositivo del Tribunale amministrativo regionale, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 120, comma 11, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 il Cons. Alba Paola Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Manzi e Vaiano;	</p>
<p>Ritenuto che appare corretta la motivazione della sentenza impugnata, alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali, da ultimo positivamente sancito dal comma 1 bis dall’art. 46 cod. contr., aggiunto dall’art. 4, II comma, n. 2 lett. “d” del DL 70/2011,	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 7867/2011).	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Alba Paola Puliatti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2011 n.5650</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-10-2011-n-5650/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-10-2011-n-5650/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2011 n.5650</a></p>
<p>Pres. Trovato Est. Amicuzzi Comune di Otranto (Avv. S. Spano) / C. M.(Avv. F. Gagliardi La Gala e M. Nardulli) 1. Responsabilità della p.a. – Colpa lieve – Ammissibilità &#8211; Ragioni. 2. Giustizia amministrativa – Poteri del giudice – Principio della domanda – Rinuncia al ricorso o sopravvenuta carenza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-10-2011-n-5650/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2011 n.5650</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-10-2011-n-5650/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2011 n.5650</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato   Est. Amicuzzi<br />  Comune di Otranto (Avv. S. Spano) / C. M.(Avv. F. Gagliardi La Gala e M. Nardulli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità della p.a. – Colpa lieve – Ammissibilità &#8211; Ragioni. 	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Poteri del giudice – Principio della domanda – Rinuncia al ricorso o sopravvenuta carenza di interesse – Dichiarazione di parte –  Effetti – Decisione del merito – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. va ammessa anche quando la colpa è di grado lieve e ciò risulti positivamente. Peraltro, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, della legge n.241/90 smi (che stabilisce che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento) la colpa va considerata non scusabile e d’altro canto l’art. 30, co.II, del c.p.a. non contiene riferimenti alla sussistenza dell’elemento psicologico. 	</p>
<p>1. Il sindacato giurisdizionale, in virtù del principio fondamentale della domanda, può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e, conseguentemente, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il Giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, qualora la parte istante, prima dell&#8217;introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05650/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00576/2000 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 576 del 2000, proposto da: 	</p>
<p><b>Comune di Otranto</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Spano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giulio Micioni in Roma, via Postumia, n. 3; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Caputo Mario</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Gagliardi La Gala e Monica Nardulli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eugenio Gagliano, in Roma, via Giuseppe Pitre&#8217;, n. 13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. Puglia &#8211; Sez. Staccata di Lecce, Sezione I, n. 01179/1999, di accoglimento dei ricorsi proposti dal dott. Mario Caputo per l’annullamento di un diniego di concessione edilizia, del silenzio rifiuto su una sua istanza di concessione edilizia (con condanna al risarcimento del danno) e dei provvedimenti di localizzazione di un parcheggio su un terreno di proprietà del suddetto.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. Mario Caputo;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 marzo 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Portaluri, su delega dell&#8217; avv. Spano, e Gagliardi La Gala;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in appello in esame il Comune di Otranto ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. epigrafe indicata con la quale sono stati accolti: il ricorso n. 1802/1987 proposto dal dott. Mario Caputo contro il diniego di concessione edilizia n. 2992 del 1987, il ricorso n. 589/1999 proposto per l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi su una sua istanza di concessione edilizia, cui è conseguita la condanna del Comune al risarcimento del danno, e il ricorso n. 1801/1999 proposto per l’annullamento delle delibere della G.M. n. 251/1999 e del C.C. n. 25 del 1999, di approvazione del progetto di un parcheggio da realizzare su una area di proprietà del suddetto.<br />	<br />
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />	<br />
1.- Nel giudizio n. 589/1999 non si era formato alcun silenzio rifiuto atteso che con l’istanza presentata il 21.12.1998 il dott. Caputo non aveva iniziato un nuovo procedimento concessorio, ma aveva solo presentato la richiesta di riesame di un pregresso procedimento, a fronte della quale esso silenzio non è configurabile, anche perché non preceduto, come invece dovuto, da alcuna diffida.<br />	<br />
E’ stata comunque erroneamente ritenuta la sussistenza di colpa grave della P.A..<br />	<br />
2.- E’ stato accolto il ricorso n. 1801/1999, con il quale erano state impugnate le deliberazioni di localizzazione di un parcheggio sull’area di proprietà del sig. Caputo, essendo stato ritenuto fondato il terzo motivo di gravame (per assenza in detti provvedimenti della motivazione in ordine alla scelta modificativa della precedente tipizzazione urbanistica, derivante dal piano di lottizzazione) erroneamente, perché la motivazione ben poteva essere ridotta in proporzione al grado di sacrificio imposto al privato e considerato che la scelta localizzativa era non solo logica e razionale, ma anche ineluttabile.<br />	<br />
Con atto depositato il 21.6.2010 si è costituito in giudizio il dott. Mario Caputo, che ha eccepito la irricevibilità e la inammissibilità dell’appello, nonché ne ha dedotto la infondatezza.<br />	<br />
Con memoria depositata il 25.2.2011 parte appellante ha ribadito tesi e richieste ed ha evidenziato che con deliberazione n. 127 del 20.4.2010 il Comune appellante ha dichiarato che non sussiste alcun interesse proseguire il giudizio nella parte in cui concerne il capo della sentenza appellata che definisce, accogliendolo, il ricorso n. 1801/1999.<br />	<br />
Con memoria depositata 26.2.2011 la parte resistente ha dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione, e con successiva memoria depositata l’8/9.23.2011 (precisato che con l’appello è stata chiesta la riforma della sentenza de qua, ma che i capi della stessa derivanti dalle censure avanzate con il ricorso n. 1802/1987 contro il diniego di concessione edilizia non hanno costituito oggetto di impugnazione, sicché la sentenza sul punto deve essere comunque confermata) ha dedotto che con riguardo al ricorso n. 1801 del 1999 non sussiste più interesse, come da memoria del Comune del 24.2.2011; ha infine replicato alle avverse argomentazioni. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del 29.3.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Con il ricorso in appello in esame è stato chiesto l&#8217;annullamento della sentenza in epigrafe specificata, di accoglimento dei ricorsi proposti dal dott. Mario Caputo per l’annullamento di un diniego di concessione edilizia, del silenzio rifiuto su una sua istanza di concessione edilizia (con condanna al risarcimento del danno) e dei provvedimenti di localizzazione su un terreno di proprietà del suddetto di una parcheggio.<br />	<br />
2.- Innanzitutto, il Collegio precisa e dà atto che il capo di sentenza relativo alle censure avanzate con il ricorso n. 1802/1987 contro il diniego di concessione edilizia non ha costituito oggetto di impugnazione, sicché su di esso si è formato il giudicato.<br />	<br />
Il principio desumibile dall&#8217;art. 329 comma 2, c.p.c., secondo cui l&#8217;effetto devolutivo non si verifica per il capo della sentenza di primo grado che non sia stato investito dai motivi d&#8217;impugnazione, con relativa formazione del giudicato in base al principio “tantum devolutum quantum appellatum&#8221;, assume, invero, positivo rilievo allorché, come nel caso che occupa, esso capo fa riferimento alle parti della sentenza concernenti questioni che siano indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame e che potrebbero, in astratto, formare oggetto di separati giudizi.<br />	<br />
3.- Con il primo motivo di appello è stato asserito che nel giudizio n. 589/1999, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., non si era formato alcun silenzio rifiuto atteso che con l’istanza presentata il 21.12.1998 il dott. Caputo non aveva iniziato un nuovo procedimento concessorio, ma aveva solo presentato una richiesta di riesame di un pregresso procedimento, iniziato con istanza del 20.7.1997 e definito con provvedimento di diniego prot. n. 11162/1998, a fronte della quale esso silenzio non è configurabile, anche perché non preceduto, come invece dovuto, da alcuna diffida.<br />	<br />
La impugnata sentenza sarebbe quindi da riformare sia sul punto suddetto, sia laddove condanna il Comune al conseguente risarcimento danni, essendo stata comunque erroneamente ritenuta la sussistenza di colpa grave della P.A..<br />	<br />
3.1.- Considera la Sezione che con la istanza del 21.12.1998 il dott. Mario Caputo, pur avendo formalmente chiesto il riesame della domanda di concessione presentata in data 20.7.1997 (per la realizzazione di un albergo su un suolo di proprietà in Otranto), ha premesso che detta domanda non era stata accolta a causa dei rilievi effettuati dalla Commissione edilizia, sicché (preso atto di detti rilievi, riesaminata l’intera domanda ed allegati, nell’intento di collaborare con l’Amministrazione comunale) ha evidenziato che erano state redatte ulteriori tavole aggiuntive che avevano dimostrato il rispetto sia del cono ottico del Piazzale Belvedere, che degli indici parametri concernenti i parcheggi, nonché che era stata predisposta relazione tecnica che aveva eliso ogni equivoco dimostrando le ragioni per le quali dovevano essere superate tutte le osservazioni avanzate dalla Commissione edilizia.<br />	<br />
La domanda, a prescindere dalla qualificazione attribuitale dal richiedente, non può essere considerata come richiesta di riesame della domanda precedente perché essa non assume la sostanza di una richiesta volta a sollecitare l&#8217;esercizio del potere di autotutela (rispetto al quale non è ontologicamente configurabile la procedura del silenzio rifiuto), essendo state redatte nuove tavole e predisposta nuova relazione tecnica, sicché l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto comunque porre in essere un&#8217;attività valutativa del tutto nuova ed autonoma, in vista del rilascio del titolo, e quindi essa richiesta non può che essere considerata una nuova domanda di concessione edilizia, riguardo alla quale il Comune, a prescindere dalla esistenza o meno di un pregresso atto di diniego non impugnato, era tenuto a pronunciarsi.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.l. n. 398/1993, convertito in l. n. 493/1993, all’epoca vigente, la decorrenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia in assenza del provvedimento che definiva la domanda comportava la formazione &#8220;ope legis&#8221; del silenzio rifiuto, impugnabile senza necessità di notificare previamente una specifica diffida.<br />	<br />
Le considerazioni che precedono comportano tuttavia che la colpa del Comune, riconosciuta come grave in sentenza per le modalità della vicenda caratterizzata da numerosi solleciti dell’interessato e successive iniziative giudiziarie, in ordine alla mancata adozione dei dovuti provvedimenti sia da riconoscere come lieve e non come grave.<br />	<br />
Il comportamento omissivo dell’Amministrazione, riconosciuto che quella presentata il 21.12.1998 doveva considerarsi la nuova richiesta su cui si è formato il silenzio rifiuto, deve quindi ritenersi ascrivibile a colpa non grave, ma lieve, atteso che, comunque, al rilascio della richiesta concessione ostavano, sino al loro annullamento con la sentenza appellata, le deliberazioni di localizzazione del parcheggio previsto sul terreno oggetto della domanda e che il sollecito al rilascio del parere della C.E. e del conseguente provvedimento è stato proposto in data 9.1.1999, dopo solo pochi giorni dalla dal del 21.12.1998.<br />	<br />
L&#8217;art. 2043 c.c., che costituisce il fondamento della responsabilità civile della p.a. per lesione di interessi legittimi, non conosce tuttavia quale rete di contenimento l&#8217;intensità della colpa, sicché la responsabilità della P.A. va ammessa anche quando la colpa è di grado lieve e ciò risulti positivamente<br />	<br />
Aggiungasi che ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009 (che conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell&#8217;inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento) la colpa è da ritenere tuttavia non scusabile e che l’art. 30, comma II, del c.p.a. non contiene riferimenti alla sussistenza dell&#8217;elemento psicologico.<br />	<br />
Detta colpa ascrivibile al Comune di Otranto è quindi da considerare comunque non scusabile (non essendo correlata all&#8217;esistenza di particolari circostanze, quali l&#8217;equivocità e la contraddittorietà della normativa applicabile, la novità delle questioni, le oscillazioni giurisprudenziali nella materia, che possano avere influito sull&#8217;illegittimità della comportamento dell&#8217;Amministrazione), sicché va confermata, oltre alla declaratoria dell’obbligo di provvedere, la condanna al risarcimento del danno contenuti in sentenza.<br />	<br />
4.- Con il secondo motivo di gravame è stato dedotto che erroneamente è stato accolto il ricorso n. 1801/1999 con il quale erano state impugnate le deliberazioni di localizzazione di un parcheggio sull’area di proprietà del sig. Caputo, essendo stato ritenuto fondato il terzo motivo di gravame per assenza in detti provvedimenti della motivazione in ordine alla scelta modificativa della precedente tipizzazione urbanistica, derivante dal piano di lottizzazione.<br />	<br />
La motivazione poteva infatti essere ridotta in proporzione al grado di sacrificio imposto al privato (nel caso minima perché negli anni erano state sfruttate tutte le possibilità edificatorie attribuite dal piano di lottizzazione, ad eccezione del terreno per cui è causa) e comunque la scelta localizzativa era non solo logica e razionale, ma anche ineluttabile.<br />	<br />
4.1.- Osserva la Sezione che con memoria depositata il 25.2.2011 la parte appellante ha dedotto che con deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 20.4.2010 il Comune appellante ha dichiarato che non sussiste alcun interesse proseguire il giudizio nella parte in cui concerne il capo della sentenza appellata che definisce, accogliendolo, il ricorso n. 1801/1999.<br />	<br />
Dall’esame di detta deliberazione risulta che con la stessa la Giunta Comunale ha deliberato di rettificare l’atto n. 89 dell’11.3.2010, con il quale era stata manifestata la volontà alla prosecuzione del presente giudizio innanzi al Consiglio di Stato, dichiarando l’interesse alla prosecuzione solo limitatamente all’impugnazione dei capi della sentenza che definiscono il ricorso n. 589/1999 e che non sussiste alcun interesse proseguire il giudizio nella parte in cui concerne il capo della sentenza ridetta che definisce il ricorso n. 1801/1999.<br />	<br />
In virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il Giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell&#8217;introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (Consiglio Stato, sez. IV, 5 maggio 1997, n. 477).<br />	<br />
Pertanto, considerato che, sino al momento in cui la causa è introitata per la decisione, sussiste la piena disponibilità dell&#8217;azione e che parte appellante ha, con riferimento al capo della sentenza appellata che occupa, dedotto il venir meno dell’interesse alla decisione, il motivo in appello in esame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che il Giudice non ha il potere di procedere d&#8217;ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella sua personale valutazione dell&#8217;interesse ad agire.<br />	<br />
5.- Conclusivamente l’appello, dato atto che sul capo di sentenza relativo alle censure avanzate con il ricorso n. 1802/1987 si è formato il giudicato e previa declaratoria di improcedibilità in relazione al secondo motivo di gravame, deve essere respinto e deve essere confermata la prima decisione con diversa motivazione. <br />	<br />
6.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, respinge l’appello in esame nei termini di cui in motivazione.<br />	<br />
Compensa le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/10/2011</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.1604</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-1604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>non va sospesa la DIA impugnata dal vicino se manca a monte una rituale impugnazione del permesso di costruire relativo all&#8217;edificazione del fabbricato, nel quale le DIA attiene lavori interni, senza modifica dei parametri urbanistici; &#8211; inoltre il ricorrente aveva conoscenza dei lavori ritenuti illegittimi già due anni prima il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-1604/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.1604</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-1604/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.1604</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non va sospesa la DIA impugnata dal vicino se manca a monte una rituale impugnazione del permesso di costruire relativo all&#8217;edificazione del fabbricato, nel quale le DIA attiene lavori interni, senza modifica dei parametri urbanistici; &#8211; inoltre il ricorrente aveva conoscenza dei lavori ritenuti illegittimi già due anni prima il ricorso; &#8211; infine i lavori sono ormai ultimati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01604/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02147/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>In Mezzo al Verde Sas</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Medda, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, via Cosimo del Fante, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ozzero</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristiano Romano, Andrea Romano e Fabiola Micoli, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Fontana,25; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Immobiliare Picasso Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianluca Gatti, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via Pinamonte da Vimercate, 2; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
con il ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; della DIA Edilizia prot. n. 0001554/2011 del 18/3/2011, presentata dall&#8217;Immobiliare Picasso srl al Comune di Ozzero, con la quale si denuncia ed assevera che l&#8217;intervento consiste in &#8220;variante in corso d&#8217;opera al permesso di costruire n. 29/2008 per mod	</p>
<p>con i motivi aggiunti depositati il 6.10.2011:<br />	<br />
&#8211; per l&#8217;accertametno dell&#8217;inesistenza dei presupposti della DIA prot. 0004122/2011 del 20.7.2011, mediante la quale si denuncia ed assevera che l&#8217;intervento consiste in modesto ridisegno delle coperture, modifiche dei tavolati interni degli appartamenti,<br />
&#8211; della comunicazione di fine lavori Prot. 0004146/2011 del 27.1.2011;<br />	<br />
e per l&#8217;effetto dell&#8217;illegittimità dell&#8217;inerzia del Comune di Ozzero che non ha adottato i necessitati provvedimenti di inibizione dell&#8217;attività edificatoria relativa all&#8217;intervento oggetto della suddetta DIA e dunque, per non aver adottato i dovuti provvedimenti di autotutela nei confronti della stessa DIA;<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;obbligo in capo alla resistente Amministrazione di porre definitivamente rimedio ai realizzati illeciti interventi edilizi, disponendo la riduzione in pristino di quanto nel frattempo realizzato	</p>
<p>e conseguentemente<br />	<br />
per quanto di ragione, per l&#8217;annullamento della DIA in oggetto ovvero del silente provvedimento autorizzativo che su di essa si è formato trascorsi i termini di legge dalla presentazione;	</p>
<p>&#8211; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti quali in particolare tutti gli atti come in ricorso indicati ed altresì la dichiarazione di fine lavori Prot. 0004146/2011 del 21.7.2011;<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni ulteriore atto pregresso, presupposto, collegato e conseguente;	</p>
<p>e anche in tal caso la declaratoria dell&#8217;obbligo in capo al Comune di Ozzero di disporre il ripristino dello stato dei luoghi.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ozzero e di Immobiliare Picasso Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato il gravame, seppure ad un primo sommario esame, non meritevole di accoglimento, in quanto:<br />	<br />
&#8211; non risulta la rituale impugnazione del permesso di costruire n. 29/2008, avente ad oggetto l’edificazione del fabbricato (cfr. doc. 6 del Comune), mentre le DIA del 2011, oggetto del gravame principale e dei motivi aggiunti, attengono esclusivamente a<br />
&#8211; risulta ancora che l’esponente avesse conoscenza dei lavori ritenuti illegittimi già dall’ottobre 2009 (cfr. docc. 3 e 4 della controinteressata), mentre il presente ricorso è stato proposto nel giugno 2011;<br />	<br />
&#8211; i lavori sono ormai ultimati (cfr. doc. 17 della ricorrente), per cui sotto tale profilo appare insussistente il periculum in mora.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)<br />	<br />
Respinge la domanda incidentale di sospensione.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />	<br />
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-1604/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.1604</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2011 n.275</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2011-n-275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2011-n-275/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2011-n-275/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2011 n.275</a></p>
<p>Pres. Quaranta &#8211; Est. Silvestri 1. Ambiente e territorio – Energia da fonti rinnovabili – Impianti – Installazione &#8211; Atti programmatori – Divieti – Imposizione – Limiti &#8211; D.m. 10 settembre 2010 – Competenze province autonome -Violazione – Ragioni. 2. Ambiente e territorio &#8211; Energia da fonti rinnovabili – Impianti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2011-n-275/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2011 n.275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2011-n-275/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2011 n.275</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Quaranta &#8211; Est. Silvestri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Energia da fonti rinnovabili – Impianti – Installazione &#8211; Atti programmatori – Divieti – Imposizione – Limiti &#8211;  D.m. 10 settembre 2010 – Competenze province autonome -Violazione – Ragioni.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio &#8211;  Energia da fonti rinnovabili – Impianti – Localizzazione – Aree non idonee – Individuazione &#8211; D.m. 10 settembre 2010 – Competenze province autonome – Violazione &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La norma di cui al punto 1.2. del d.m. 10 settembre 2010 che vincola le Regioni e le Province autonome a porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili esclusivamente nell’ambito e con le modalità stabilite dallo stesso D.M. viola le competenze delle province autonome. Infatti, tale norma non trova giustificazione né nell’esigenza di mantenere integra la tutela ambientale, né nella necessità che la normativa legislativa e regolamentare provinciale si inserisca nell’ambito delle finalità stabilite nella disciplina europea e statale. Inoltre è la stessa legge statale che esclude espressamente le Province autonome dai destinatari delle linee guida nazionali relative alla localizzazione dei suddetti impianti.	</p>
<p>2. Il punto 17.1. del D.M. 10 settembre 2010 secondo cui le Regioni e le Province autonome possono procedere all’indicazione di aree e siti non idonei alla istallazione di specifiche tipologie di impianti, viola le competenze delle stesse Province autonome. Tale disposizione non trova, infatti, giustificazione né in norme di rango costituzionale, né nell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 che prevede l’adozione di linee guida per la localizzazione degli impianti e lede, pertanto, le competenze costituzionalmente garantite delle Province autonome.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante «Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», (punti1.2.; 17.1., 17.2. e Allegato 3), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 17 novembre 2010, depositato in cancelleria il 23 novembre 2010 ed iscritto al n. 10 del registro conflitti tra enti 2010. <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri; <br />	<br />
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Con ricorso notificato il 17 novembre 2010 e depositato il successivo 23 novembre, la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai punti 1.2., 17.1., 17.2., nonché all’Allegato 3, del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico – di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali – recante «Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», per violazione: a) dell’articolo 8, numeri 1), 5), 6), «nonché integrativamente numeri 2), 3), 4), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22), 24)», dell’art. 9, numeri 8) e 9), e dell’art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); b) del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); c) del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare); d) del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); e) del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); f) del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); g) del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); h) degli articoli 117, terzo, quinto e sesto comma, e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione). <br />	<br />
1.1. – La ricorrente premette di essere titolare di potestà legislativa primaria in materia di «tutela del paesaggio», ai sensi dell’art. 8, numero 6, del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché nelle materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, e 24 del medesimo art. 8. Premette, inoltre, che l’art. 9, numeri 8) e 9), dello statuto di autonomia le riconosce competenza concorrente in materia di incremento della produzione industriale e di utilizzazione delle acque pubbliche, e che l’art. 16 del medesimo statuto le assegna le funzioni amministrative in tutte le materie nelle quali può legiferare. <br />	<br />
Con riferimento specifico alla materia dell’energia, la ricorrente osserva come, già prima della modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, l’art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977 (aggiunto dal d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica») avesse trasferito alle Province autonome le funzioni esercitate dallo Stato, concernenti le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia. <br />	<br />
Il novellato art. 117, terzo comma, Cost. ha poi riconosciuto alle Regioni ordinarie competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», e tale previsione, nella misura in cui conferisce una potestà più ampia di quella connessa all’autonomia statutaria delle Province autonome in materia di energia, si applica anche alle predette, in base all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 2005). <br />	<br />
1.2. – La Provincia di Trento si sofferma sulla normativa di attuazione dello statuto speciale di autonomia, in particolare gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 266 del 1992, in forza dei quali è escluso che la potestà legislativa provinciale possa essere limitata da atti statali non legislativi e sono previsti vincoli sostanziali e procedurali per gli atti di indirizzo e coordinamento rivolti alle Province autonome. È altresì richiamato l’art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, secondo il quale, nelle materie di competenza esclusiva, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo l’adeguamento, entro i limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione degli atti comunitari. <br />	<br />
Ancora in riferimento alla materia dell’energia, si osserva come, in ambito territoriale provinciale, assumano rilievo le previsioni contenute nel piano urbanistico provinciale e, in generale, in tutti gli atti di pianificazione e programmazione provinciale o locale, concernenti anche le fonti di energia rinnovabili. Sono richiamate in proposito le disposizioni delle leggi provinciali 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), e 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale). <br />	<br />
Quanto alle prescrizioni comunitarie in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, la Provincia di Trento segnala di avere già dato attuazione all’art. 6 della direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità). In particolare, con l’art. 29 della legge prov. 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento), che ha aggiunto l’art. 1-bis 3 nella legge prov. 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, Istituzione dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), sono state regolate le procedure amministrative applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. <br />	<br />
1.3. – La difesa provinciale procede poi all’esame della normativa statale di riferimento, e in particolare dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), rubricato «Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative». <br />	<br />
Al comma 10 la norma citata prevede che «in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive […], si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3». Lo stesso comma 10 stabilisce, inoltre, che le linee guida «sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio»; che, «in attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti»; che, infine, «le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida». <br />	<br />
La difesa provinciale pone in evidenzia che il medesimo d.lgs. n. 387 del 2003 contiene, all’art. 19, una disposizione di raccordo con le autonomie speciali, nella quale è previsto che sono fatte «salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione». <br />	<br />
Diversamente, riferisce la ricorrente, il Governo ha ritenuto di coinvolgere le Province autonome nella disciplina in esame, pur avendo essa stessa più volte richiesto, in sede di approvazione delle linee guida, emendamenti finalizzati a raccordare il contenuto delle predette con l’ordinamento provinciale e con la previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 387 del 2003. In particolare, nella seduta dell’8 luglio 2010, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva espresso parere favorevole all’approvazione delle linee guida subordinatamente all’accoglimento, tra l’altro, degli emendamenti presentati dalla Provincia di Trento, con i quali si chiedeva la soppressione dei riferimenti alle Province autonome e l’inserimento di una clausola di salvaguardia corrispondente a quella prevista dal citato d.lgs. n. 387 del 2003. Tali richieste non hanno trovato accoglimento. <br />	<br />
1.4. – La Provincia di Trento esamina le disposizioni oggetto del conflitto, richiamandone il contenuto. <br />	<br />
Nel punto 1.2. delle linee guida è previsto che le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a «porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili» e che tale facoltà è esercitabile «esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17» delle medesime linee guida. <br />	<br />
Il richiamato punto 17.1. stabilisce che, «al fine di accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3». <br />	<br />
Ancora il punto 17.1. prevede che «l’individuazione della non idoneità dell’area è operata dalle Regioni attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione», e che «gli esiti dell’istruttoria, da richiamare nell’atto di cui al punto 17.2., dovranno contenere, in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate». <br />	<br />
Il punto 17.2. delle linee guida stabilisce, a sua volta, che «le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in applicazione dell’art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 […] assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti», e che «le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell’ambito dell’atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto la Regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole». <br />	<br />
Infine, l’Allegato 3 (al paragrafo 17) detta i criteri ai quali anche le Province autonome devono attenersi per l’individuazione delle aree non idonee. <br />	<br />
1.5. – A parere della ricorrente tutte le indicate disposizioni sarebbero lesive delle prerogative costituzionali dell’autonomia speciale, avuto riguardo sia all’ambito materiale su cui incidono, sia alla fonte, di natura regolamentare, che le ha introdotte nell’ordinamento. <br />	<br />
Sotto il primo profilo, dopo aver nuovamente richiamato l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 – nella parte in cui stabilisce che le «linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio» e che «le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti» – la ricorrente evidenzia come la normativa oggetto del presente conflitto attenga in misura prevalente alla materia della tutela del paesaggio, di competenza primaria provinciale. Vi sarebbero poi evidenti ricadute sulla materia dell’urbanistica, in ragione della previsione di atti programmatori, oltre alla connessione con la materia dell’«energia». <br />	<br />
La difesa provinciale sottolinea come la competenza primaria delle Province autonome in materia di tutela del paesaggio sia stata confermata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che, all’art. 8, fa espressamente salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. <br />	<br />
In senso rafforzativo la ricorrente segnala l’intervento della Corte costituzionale, attuato con la sentenza n. 226 del 2009, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 131, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui includeva le Province autonome tra gli enti soggetti alla potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio. <br />	<br />
Sotto il secondo profilo, della qualificazione della fonte normativa da cui promanano le disposizioni impugnate, la difesa provinciale ritiene che il d.m. 10 settembre 2010 abbia natura di regolamento. Ciò si desumerebbe agevolmente dal contenuto dell’atto: esso infatti introduce una disciplina generale, astratta ed innovativa, destinata a trovare diretta applicazione in caso di mancato adeguamento da parte degli enti territoriali (è richiamata la giurisprudenza costituzionale sull’applicazione di criteri “sostanziali” per identificare la natura degli atti, in particolare sono citate le sentenze n. 278 e n. 274 del 2010). Convergerebbero nella direzione della indicata qualificazione anche alcuni indici formali, quali la previsione dell’entrata in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, e la rubrica del punto 1 («Principi generali inerenti l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili»). <br />	<br />
La potestà legislativa provinciale in materie di competenza primaria sarebbe dunque vincolata da un atto di natura regolamentare, mentre l’ordinamento prevede che la suddetta potestà possa essere condizionata soltanto con atti di normazione primaria. L’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992 stabilisce che nelle materie di competenza provinciale la stessa legislazione statale non operi direttamente, dovendo la legislazione provinciale essere adeguata «ai principi e norme costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello statuto speciale», recati «dai nuovi atti legislativi dello Stato», entro i sei mesi successivi alla pubblicazione di questi ultimi nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da essi stabilito. <br />	<br />
Sul punto è richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale, nella quale si trova ripetutamente affermato il principio secondo cui la normazione statale secondaria non può vincolare le autonomie speciali (sentenze n. 209 del 2009, n. 145 del 2005, n. 267 del 2003, n. 371 e n. 84 del 2001, n. 507 del 2000, n. 250 del 1996 e n. 482 del 1995). <br />	<br />
1.6. – Dopo aver ribadito che l’intervento statale attuato con le disposizioni impugnate incide su materie di sua competenza primaria, la Provincia di Trento osserva ulteriormente che il punto 17.1., in quanto fissa vincoli procedurali per la individuazione dei siti non idonei e pone norme di dettaglio, sarebbe lesivo delle attribuzioni provinciali quand’anche incidesse su materia di competenza concorrente e fosse contenuto in una legge, non potendo essere qualificato come principio fondamentale di riforma economico-sociale, né come principio fondamentale della legislazione statale. <br />	<br />
Il punto 17.2. e l’Allegato 3 contengono anch’essi, a parere della ricorrente, una disciplina che non lascia spazio alcuno al legislatore provinciale, al punto che ne è prevista l’attuazione diretta in via amministrativa. In particolare, le disposizioni del punto 17.2. varrebbero a condizionare il modo attraverso il quale le Regioni e le Province autonome sono chiamate a conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, individuando le aree non idonee. È prescritto, infatti, che ciò debba avvenire attraverso specifici atti di programmazione. <br />	<br />
Con riferimento all’Allegato 3, la ricorrente richiama l’attenzione sul punto f), nel quale è previsto che le Regioni e le Province autonome, con le modalità indicate al paragrafo 17, possono indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le «aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all’interno di quelle di seguito elencate». <br />	<br />
Assume la difesa provinciale che tale previsione, di per sé ovvia, si presta ad essere interpretata come se ponesse il divieto di sottrarre un’intera area dal territorio potenzialmente disponibile all’installazione degli impianti energetici, così realizzando una grave ingerenza nell’attività legislativa ed amministrativa dell’ente territoriale, in un ambito materiale che appartiene alla competenza primaria statutaria. <br />	<br />
Infatti, prosegue la ricorrente, le zone elencate al citato punto f) coincidono con le aree di interesse naturalistico o culturale o le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, la cui tutela rientra nella competenza primaria della Provincia autonoma, e precisamente nelle materie «tutela del paesaggio» (art. 8, numero 6 del d.P.R. n. 670 del 1972), «tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare» (art. 8, numero 3), «parchi per la protezione della flora e della fauna» (art. 8, numero 16), «agricoltura e foreste» (art. 8, numero 21), come confermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 329 e n. 104 del 2004). <br />	<br />
Quanto alle aree «caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico», anch’esse indicate al punto f) dell’Allegato 3, la difesa provinciale ritiene che la relativa regolamentazione rientri nella competenza concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9 dello statuto speciale). <br />	<br />
Le suddette prescrizioni, secondo la ricorrente, al pari di quelle esaminate in precedenza non presentano contenuto di norma fondamentale di riforma economico-sociale e «non concretano uno degli altri limiti alla potestà primaria», sicché risulterebbero lesive se anche fossero introdotte con fonte primaria. <br />	<br />
Considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte in riferimento ai punti 17.1. e 17.2. varrebbero, ad avviso della Provincia di Trento, per il punto 1.2. del d.m. 10 settembre 2010: esso, nella parte in cui rinvia all’«ambito» e alle «modalità di cui al paragrafo 17», comprimerebbe il potere delle Province autonome di vietare o limitare specifiche tipologie di impianti in determinate aree. <br />	<br />
1.7. – La ricorrente assume, infine, che le disposizioni impugnate risulterebbero lesive delle sue prerogative costituzionali anche nell’ipotesi, prospettata in via subordinata, che il d.m. 10 settembre 2010 sia qualificato come atto di indirizzo e coordinamento. <br />	<br />
La normativa di attuazione dello statuto speciale di autonomia contenuta nell’art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992 richiede, ai fini dell’adozione di tale tipologia di atti, la delibera del Consiglio dei ministri ed il parere della Provincia autonoma interessata, fissando il principio secondo il quale gli atti di indirizzo e di coordinamento «vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti». <br />	<br />
Sotto il profilo formale, la Provincia di Trento rileva come la sua presenza in sede di Conferenza unificata non possa essere considerata equipollente al parere richiesto dalla norma indicata, e ciò perché, in seno alla Conferenza unificata, i gruppi delle autonomie decidono a maggioranza. <br />	<br />
Sotto il profilo contenutistico, poi, sono richiamate le considerazioni già svolte a proposito dei limiti e dei vincoli posti dalle disposizioni impugnate, i quali, all’evidenza, vanno ben oltre la fissazione di obiettivi. <br />	<br />
1.8. – Per le ragioni sopra esposte la ricorrente chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, adottare nei confronti della Provincia autonoma di Trento le disposizioni di cui ai punti 1.2., 17.1., 17.2. e all’Allegato 3 del decreto 10 settembre 2010, e conseguentemente annulli il predetto decreto, nelle parti sopra indicate, in quanto esso si rivolge alla Provincia di Trento. <br />	<br />
2. – Con atto depositato il 27 dicembre 2010 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che il ricorso per conflitto sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato, con riserva di formulare ulteriori osservazioni. <br />	<br />
2.1. – La difesa statale preliminarmente rileva che il provvedimento oggetto del conflitto è stato approvato con il parere favorevole della Conferenza unificata, di cui fa parte la Provincia autonoma di Trento, con la conseguenza che il ricorso risulterebbe inammissibile. La Provincia ricorrente sarebbe, infatti, «tenuta agli atti collegialmente adottati», salva l’adeguata reazione giuridica contro di essi. <br />	<br />
2.2. – Nel merito, l’Avvocatura dello Stato rileva, in primo luogo, che la premessa al d.m. 10 settembre 2010 dà ampio conto sia della normativa interna di settore, giustificativa dell’adozione del provvedimento, sia di quella comunitaria, che tale adozione richiedeva, ed inoltre indica la «materia» su cui incide l’intervento. <br />	<br />
Gli ambiti materiali interessati sarebbero quelli della tutela del paesaggio e dell’ambiente, e della fissazione dei principi fondamentali e generali in tema di «energia», rispetto ai quali lo Stato esercita una competenza esclusiva. <br />	<br />
D’altra parte, prosegue l’Avvocatura dello Stato, la Provincia di Trento non vanta competenze in materia di tutela dell’ambiente, e la competenza primaria in materia di tutela del paesaggio, attribuitale dallo statuto speciale di autonomia, incontra comunque il limite dei principi e delle norme fondamentali statali, ai sensi dell’art. 4 dello stesso statuto. <br />	<br />
2.3. – La difesa dello Stato contesta poi la qualificazione del d.m. 10 settembre 2010 come regolamento, ritenendo che si tratti di atto di indirizzo e di coordinamento, che non condiziona l’attività legislativa delle Province autonome, in quanto si limita a dettare criteri generali su materie di competenza esclusiva statale e concorrente, allo scopo di uniformarne la disciplina sul territorio nazionale. <br />	<br />
2.4. – Quanto alle specifiche doglianze della ricorrente, la difesa dello Stato rileva che il contestato punto 1.2. del d.m. 10 settembre 2010 riconosce alle Province autonome il potere di vietare o limitare, in atti di tipo programmatico o pianificatorio, l’installazione di specifici impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale potere deve essere esercitato «esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17». <br />	<br />
Proprio la disposizione indicata da ultimo varrebbe, secondo la ricorrente, ad introdurre una illegittima limitazione delle attribuzioni provinciali. In realtà, prosegue la difesa statale, se si guarda al contenuto dell’art. 17, punti 1 e 2, si coglie agevolmente che le indicate limitazioni riguardano invece settori di competenza esclusiva dello Stato, che non potrebbero non essere rispettati, anche se non fossero stati espressamente richiamati. <br />	<br />
Sarebbe poi rimasto integro il potere della Provincia autonoma di individuare le aree non idonee alla installazione degli impianti, all’interno di una logica di leale collaborazione, che tenga conto degli interessi generali e delle competenze statali. <br />	<br />
Allo stesso modo, secondo l’Avvocatura dello Stato, la previsione contenuta nell’Allegato 3, punto f), non risulterebbe invasiva delle competenze delle Province autonome, posto che l’elencazione ivi contenuta riguarda siti e zone particolari, in ordine ai quali verrebbero in rilievo le competenze dello Stato in materia ambientale e di rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. <br />	<br />
3. – In data 13 settembre 2011 la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memoria di replica. <br />	<br />
3.1. – In primo luogo la ricorrente ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, prospettata dalla difesa statale come effetto della partecipazione della Provincia di Trento alla Conferenza unificata che ha approvato le linee guida. <br />	<br />
La difesa provinciale richiama il verbale della riunione dell’8 luglio 2010 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal quale risulta che le stesse avevano subordinato il loro consenso all’approvazione delle linee guida all’accoglimento, tra gli altri, degli emendamenti che prevedevano la soppressione dei riferimenti alle autonomie speciali, e l’inserimento di una clausola in base alla quale esse avrebbero provveduto, ai sensi dei relativi statuti e norme di attuazione, alla realizzazione delle finalità indicate nelle linee guida. In tal senso, la premessa del d.m. 10 settembre 2010 risulterebbe inesatta nella parte in cui, dando atto dell’avvenuta approvazione da parte della Conferenza unificata, non menziona l’espressa riserva. <br />	<br />
La Provincia di Trento richiama sul punto la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale una Regione o una Provincia autonoma non può considerare violate le proprie prerogative, in relazione ad atti sottoposti all’esame della Conferenza unificata o della Conferenza Stato-Regioni, se non ha fatto rilevare il proprio dissenso in quella sede, o in altre forme, purché anteriormente alla seduta della Conferenza (sono richiamate le sentenze n. 507 del 2002 e n. 206 del 2001). Tale condizione sarebbe nella specie soddisfatta, con conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilità. <br />	<br />
3.2. – Nel merito, la ricorrente ribadisce che le linee guida, per la parte impugnata, incidono su materie attribuite alla propria competenza statutaria primaria, dovendosi guardare al contenuto delle singole disposizioni asseritamente lesive, e non all’atto normativo nella sua interezza. In particolare, essendo previsto che l’individuazione delle aree non idonee deve basarsi esclusivamente su criteri tecnici oggettivi, legati ad aspetti di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito, vengono in rilievo le materie di competenza primaria provinciale indicate nel ricorso, oltre alla tutela dell’ambiente. <br />	<br />
Peraltro, osserva ancora la Provincia di Trento, se è vero che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto alla tutela dell’ambiente il contenuto dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, nella parte concernente l’individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti, è altresì vero che la stessa Corte costituzionale ha considerato la tutela dell’ambiente come contenitore nel quale è inserita la tutela del paesaggio (sono richiamate le sentenze n. 344 e n. 119 del 2010, e n. 166 del 2009). <br />	<br />
3.3. – In conclusione, la ricorrente evidenzia che le disposizioni impugnate risulterebbero ugualmente lesive del riparto di competenza anche se si ritenesse che la materia in prevalenza incisa sia quella, di competenza concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (sono richiamate le sentenze n. 44 del 2011 e n. 282 del 2009 della Corte costituzionale). In tale ambito materiale, infatti, lo Stato potrebbe vincolare le Province autonome solo con atti legislativi, ovvero con atti di indirizzo e coordinamento, sottoposti questi ultimi ai requisiti sostanziali e procedurali nella specie non rispettati. <br />	<br />
A tale proposito la Provincia di Trento segnala come la difesa statale, pur avendo sostenuto nell’atto di costituzione che le linee guida approvate con il d.m. 10 settembre 2010 costituiscano atto di indirizzo e coordinamento, non abbia affrontato il profilo relativo al mancato rispetto dei limiti previsti per tale tipologia di atti. <br />	<br />
4. – In data 13 settembre 2011, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria nella quale svolge ulteriori argomentazioni a sostegno della inammissibilità e infondatezza del ricorso per conflitto. <br />	<br />
4.1. – Vengono anzitutto prospettate ulteriori eccezioni di inammissibilità del conflitto proposto dalla Provincia autonoma di Trento. <br />	<br />
In primo luogo si afferma che il d.m. 10 settembre 2010 sarebbe atto meramente consequenziale alla disposizione di rango primario contenuta nell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, e che pertanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare quest’ultimo nel termine di legge (sono richiamate, tra le molte, le sentenze della Corte costituzionale n. 369 del 2010, n. 472 e n. 206 del 1975, n. 32 del 1958 e n. 18 del 1956). <br />	<br />
Inoltre, il ricorso risulterebbe inammissibile anche per la carenza dell’elemento oggettivo del conflitto: l’atto impugnato non sarebbe idoneo a ledere le prerogative costituzionali della ricorrente, in quanto, enunciando un principio fondamentale in materia di energia, il suo contenuto è riferibile «a materia di competenza legislativa esclusiva dell’ente confliggente» (è richiamata la sentenza n. 156 del 2011 della Corte costituzionale). <br />	<br />
4.2. – Nel merito, la difesa statale si sofferma sulla individuazione dell’ambito materiale inciso dalle disposizioni in esame. <br />	<br />
L’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, nella parte in cui prevede l’approvazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento finalizzato al rilascio della “autorizzazione unica” per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituisce enunciazione di principi fondamentali della materia, di potestà concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza n. 192 del 2011 della Corte costituzionale), pur non essendo esclusa la considerazione del paesaggio, da intendersi come «dimensione visiva» dell’ambiente, secondo la definizione contenuta nella sentenza n. 226 del 2009 della Corte costituzionale. <br />	<br />
A tale proposito, prosegue la difesa dello Stato, vengono effettivamente in rilievo alcune delle competenze statutarie primarie della ricorrente, concernenti aspetti particolari della tutela dell’ambiente, quali appunto la tutela del paesaggio, più indirettamente l’urbanistica, e perfino il patrimonio popolare, non essendovi dubbio che il concetto di ambiente in senso ampio ricomprenda tutto ciò che costituisce l’habitat nel quale si svolge la vita della popolazione. <br />	<br />
Tuttavia, osserva l’Avvocatura dello Stato, la «tutela del paesaggio», che spetta certamente alla Provincia ricorrente, per un verso non collide con le competenze statali esclusive in materia di ambiente ed ecosistema, di cui lo stesso paesaggio costituisce l’aspetto visivo, e, per altro verso, non presenta alcun collegamento con le ulteriori materie di competenza primaria provinciale, elencate nell’art. 8 dello statuto di autonomia. <br />	<br />
In ogni caso, la potestà della Provincia autonoma di legiferare in materia di «tutela del paesaggio» incontra i limiti indicati nell’art. 4 del medesimo statuto, tra i quali «il rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica», là dove, con riguardo alle materie di competenza concorrente, vale il limite generale costituito dal potere statale di determinarne i principi fondamentali. <br />	<br />
La difesa statale richiama le numerose pronunce della Corte costituzionale nelle quali si trova affermato che l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 attiene alla materia dell’energia (ex plurimis, sentenze n. 107 del 2011, n. 366, n. 332, n. 313, n. 194 del 2010), sicché spetta allo Stato la fissazione dei principi generali della materia, tra i quali rientrerebbe il divieto, per le Regioni e Province autonome, di “chiudere” il proprio territorio alla installazione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile, anteponendo in assoluto la tutela dell’aspetto visivo del territorio alle esigenze della produzione di energia. <br />	<br />
4.3. – Con riguardo alle specifiche doglianze della ricorrente, l’Avvocatura dello Stato osserva come in realtà il punto 1.2. delle linee guida non ponga vincoli di sorta, riconoscendo al contrario, alle «sole Regioni e Province autonome», il potere di disporre limitazioni e divieti alla installazione degli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. <br />	<br />
Ma anche il paragrafo 17.1. non conterrebbe i lamentati vincoli all’attività programmatoria della Provincia autonoma. <br />	<br />
La citata disposizione, infatti, si limita a prevedere «un’apposita istruttoria» finalizzata alla ricognizione di tutti i valori coinvolti «non compatibili con l’insediamento degli impianti», nonché l’obbligo di descrizione delle incompatibilità e la valutazione delle stesse in relazione agli obiettivi di burden sharing, fissati in attuazione della previsione contenuta nell’art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modifiche. <br />	<br />
A ben guardare, si tratterebbe di prescrizioni meramente ricognitive del principio che esige, per tutti i provvedimenti amministrativi di carattere generale, l’istruttoria e la motivazione, al cui rispetto è tenuta anche la Provincia autonoma di Trento. <br />	<br />
Quanto alle disposizioni contenute nell’Allegato 3, la difesa statale ritiene inammissibile la relativa impugnazione, per la genericità che la connoterebbe, contestando in ogni caso che l’art. 17.2. e l’Allegato 3 impongano l’attività amministrativa in luogo di quella legislativa. Al contrario, tali disposizioni consentono di adottare atti amministrativi, «in vista degli interessi sottesi alla materia – prevalente – dell’energia», là dove in tema di raggiungimento degli obiettivi di burden sharing, sicuramente rientrante nella materia dell’energia, è concesso alla Provincia di tenere conto di «quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico». <br />	<br />
Con riferimento alla disposizione contenuta nel punto f) dell’Allegato 3, che secondo la difesa statale sarebbe oggetto dell’unica censura specifica, essa non escluderebbe affatto la possibilità per la Provincia autonoma di indicare come non idonea un’intera area tra quelle ivi elencate. In ogni caso, la predetta disposizione sarebbe espressione di principio fondamentale della materia dell’energia, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dall’art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost. <br />	<br />
4.4. – L’Avvocatura dello Stato contesta la qualificazione del d.m. 10 settembre 2010 come atto regolamentare e non legislativo, richiamando sia l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, sia il recente decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), che avrebbe «ratificato le disposizioni delle linee guida», come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2011. <br />	<br />
Quanto, infine, alle censure svolte dalla ricorrente in via subordinata, sul presupposto che il d.m. citato costituisca un atto di indirizzo e coordinamento, la difesa dello Stato evidenzia come, per un verso, l’art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992 non contenga alcun riferimento alla delibera del Consiglio dei ministri e, per altro verso, come la forma del d.m. 10 settembre 2010 sia quella indicata dalla legge che l’ha previsto. Nella specie, del resto, non vi sarebbe stato bisogno di acquisire il parere della Provincia dal momento che questa era presente in sede di Conferenza unificata ed aveva svolto specifiche osservazioni, pure non recepite. <br />	<br />
È richiamato, in conclusione, il documento consegnato nella seduta dell’8 luglio 2010 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla Conferenza unificata, nel quale non risulta contestato l’Allegato 3. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – La Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai punti 1.2., 17.1., 17.2., nonché all’Allegato 3 del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante «Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», per violazione: a) dell’articolo 8, numeri 1), 5), 6), «nonché integrativamente numeri 2), 3), 4), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22), 24)», dell’art. 9, numeri 8) e 9), e dell’art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); b) del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), c) del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); d) del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare); e) del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); f) del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); g) del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); h) degli articoli 117, terzo, quinto e sesto comma, e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione). <br />	<br />
2. – Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso. <br />	<br />
2.1. – Si assume dalla difesa statale, innanzitutto, che la partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla Conferenza unificata che ha approvato il d.m. 10 settembre 2010 vincolerebbe la ricorrente all’esito maturato in quella sede. <br />	<br />
L’eccezione è infondata, essendo ampiamente documentato, e non contestato, il dissenso della ricorrente all’approvazione del testo nella formulazione poi diventata definitiva, accompagnato dalla richiesta di introdurre emendamenti. <br />	<br />
Per giurisprudenza costante di questa Corte, il dissenso manifestato anteriormente all’approvazione di normativa oggetto di concertazione implica la perdurante ammissibilità del ricorso per conflitto ad opera della parte dissenziente (ex plurimis, sentenze n. 507 del 2002 e n. 206 del 2001). <br />	<br />
Più in generale, va poi ribadito che nei giudizi per conflitto di attribuzione non trova applicazione l’istituto dell’acquiescenza, data l’indisponibilità delle competenze di cui si controverte in tali giudizi (ex plurimis, sentenze n. 95 del 2003, n. 511 del 2002, n. 389 e n. 163 del 1995, n. 191 del 1994; ordinanza n. 195 del 2004). <br />	<br />
2.2. – Ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso risiederebbe nella natura meramente attuativa del d.m. 10 settembre 2010 rispetto alla previsione contenuta nell’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), alla quale sarebbe riconducibile l’asserita lesione delle prerogative della ricorrente, e che dunque avrebbe dovuto essere oggetto del ricorso in via principale da parte della ricorrente. <br />	<br />
Anche questa eccezione è infondata, giacché il d.m. impugnato non costituisce pedissequa attuazione della norma primaria ma, al contrario, si pone con essa in contrasto, come sarà chiarito in prosieguo. <br />	<br />
3. – Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito specificati. <br />	<br />
3.1. – L’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 dispone che le linee guida per lo svolgimento del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica, di cui al comma 3 del medesimo articolo, siano approvate in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro per lo sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali. <br />	<br />
L’obiettivo delle suddette linee guida è espressamente individuato dalla disposizione citata nella finalità di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». <br />	<br />
A sua volta, l’art. 19 del medesimo atto con forza di legge stabilisce: «sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione». <br />	<br />
3.2. – Nel dettare la normativa di base per l’emanazione delle linee guida, oggetto del presente conflitto, il legislatore ha inteso trovare modalità di equilibrio tra la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, la competenza legislativa primaria delle Province autonome in materia di paesaggio e la competenza legislativa concorrente, in materia di energia. <br />	<br />
Questa Corte ha precisato che il citato art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 enuncia i principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo comma, Cost.) ed ha statuito che «il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione» (sentenza n. 192 del 2011). Di qui l’attribuzione alla Conferenza unificata della competenza ad approvare le linee guida in materia di fonti energetiche rinnovabili. <br />	<br />
Il legislatore nazionale ha avuto cura altresì di inserire nella norma-base la cosiddetta «clausola di salvezza» delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. <br />	<br />
Tali competenze, per quanto riguarda la ricorrente, si concretizzano nell’art. 8, numero 6), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce alla potestà legislativa primaria delle Province la «tutela del paesaggio». <br />	<br />
3.3. – Sul piano concettuale, questa Corte ha precisato che il paesaggio deve essere considerato «l’ambiente nel suo aspetto visivo» (sentenza n. 226 del 2009, in relazione alle sentenze n. 180 del 2008, n. 367 del 2007, n. 183 e n. 182 del 2006). L’art. 9, secondo comma, Cost. ha sancito un principio fondamentale, che vale sia per lo Stato che per le Regioni, ordinarie e speciali. Il riferimento testuale della norma costituzionale è alla «Repubblica», con ciò affermandosi la natura di valore costituzionale in sé e per sé (citata sentenza n. 367 del 2007), la cui disciplina unitaria deve tuttavia «tener conto degli statuti speciali di autonomia» (sentenza n. 378 del 2007). <br />	<br />
Alla luce di tale quadro normativo di rango costituzionale, si deve osservare che l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 fa esclusivo riferimento al «corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». Si deve notare, in proposito, che l’intento del legislatore è quello di rendere compatibili le ragioni di tutela dell’ambiente e del paesaggio, che, nella fattispecie, potrebbero entrare in collisione, giacché una forte espansione delle fonti di energia rinnovabili è, di per sé, funzionale alla tutela ambientale, nel suo aspetto di garanzia dall’inquinamento, ma potrebbe incidere negativamente sul paesaggio: il moltiplicarsi di impianti, infatti, potrebbe compromettere i valori estetici del territorio, ugualmente rilevanti dal punto di vista storico e culturale, oltre che economico, per le potenzialità del suo sfruttamento turistico. <br />	<br />
Poiché la materia «paesaggio», a differenza della tutela dell’ambiente, è compresa tra quelle di competenza esclusiva delle Province autonome, nessun riferimento alle stesse si rinviene nel d.lgs. n. 387 del 2003, che si rivolge alle Regioni ordinarie ed esplicitamente fa salve le competenze, per quel che qui interessa, delle Province autonome di Trento e Bolzano. La competenza legislativa delle suddette Province deve tuttavia coesistere con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e con quella concorrente in materia di energia. Resta inteso, peraltro, che le competenze primarie delle Province in materia devono essere esercitate sia nell’ambito degli obiettivi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sia nell’ambito fissato dall’art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), che stabilisce la «ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili». <br />	<br />
Ponendo in rapporto la norma statale che si trova alla base delle linee guida, e quella, appena indicata, che precisa in dettaglio le finalità dell’intero processo di attuazione della direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), si giunge alla conclusione che l’armonizzazione, profilata nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, tra competenze statali, regionali e provinciali costituisce una modalità di equilibrio rispettosa delle competenze di tutti gli enti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione delle fonti energetiche rinnovabili. <br />	<br />
4. – Esaminato il quadro normativo in cui si inserisce il decreto impugnato, occorre preliminarmente chiarire la natura di tale atto. <br />	<br />
Ricorrono, nella specie, gli indici sostanziali che la giurisprudenza costante di questa Corte assume a base della qualificazione degli atti come regolamenti (da ultimo, sentenze n. 278 e n. 274 del 2010). Il d.m. 10 settembre 2010 contiene norme finalizzate a disciplinare, in via generale ed astratta, il procedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, alle quali sono vincolati tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’attività in questione. <br />	<br />
4.1. – Accertata la natura regolamentare dell’atto impugnato, si deve rilevare come le disposizioni censurate nel presente conflitto presentino aspetti di difformità rispetto alla modalità di equilibrio, ricavabile dalla normativa statale, e di conseguenza ledano parzialmente le competenze costituzionalmente garantite della ricorrente. <br />	<br />
4.2. – Il punto 1.2. vincola le Regioni e le Province autonome a porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili «esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17». <br />	<br />
Sulla scorta della precedente ricostruzione del riparto costituzionale delle competenze in materia, il vincolo contenuto nella suddetta norma non trova giustificazione né nell’esigenza di mantenere integra la tutela ambientale, né nella necessità che la normativa legislativa e regolamentare provinciale si inserisca nell’ambito delle finalità stabilite nella disciplina europea e statale. D’altra parte, la stessa legge statale – come s’è visto sopra – eccettua espressamente le Province autonome dai destinatari delle linee guida. Si deve pertanto concludere nel senso che la norma di cui al punto 1.2. viola la competenza provinciale in materia di tutela del paesaggio. <br />	<br />
4.3. – Il punto 17.1. stabilisce che «le Regioni e le Province autonome possono procedere all’indicazione di aree e siti non idonei alla istallazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3». <br />	<br />
Anche questa disposizione – nella parte in cui si riferisce alle Province autonome – non trova giustificazione né in norme di rango costituzionale, né nell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e lede pertanto, per questo aspetto, le competenze costituzionalmente garantite della ricorrente, a prescindere da ogni considerazione sulla legittimità del decreto ministeriale impugnato rispetto alle leggi statali vigenti, di competenza dei giudici comuni. <br />	<br />
4.4. – Il punto 17.2., pur riferendosi anch’esso alle Province autonome, contiene una serie di obiettivi e finalità a carattere generale: conciliare «le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in applicazione dell’art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall’articolo 8-bis della legge 27 febbraio 2009 n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell’ambito dell’atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole». <br />	<br />
La disposizione prima riportata, da una parte non pone vincoli puntuali e concreti alla ricorrente, dall’altra ribadisce l’obbligo di tutti gli enti – comprese le Province autonome – di rispettare le quote minime di produzione di energia da fonti rinnovabili, stabilite dal piano nazionale di riparto, in attuazione della direttiva europea. Essa è priva pertanto di lesività delle competenze costituzionalmente garantite della Provincia autonoma di Trento. <br />	<br />
4.5. – L’Allegato 3 delle linee guida, anch’esso impugnato, non contiene alcun riferimento espresso alle Province autonome e sarebbe applicabile alle stesse solo per effetto del richiamo, di cui ai punti 1.2. e 17.1., la cui illegittimità costituzionale è stata motivata nel paragrafo precedente. <br />	<br />
Il venir meno, per effetto della presente sentenza, del richiamo di cui sopra, rende automaticamente inapplicabile il predetto Allegato 3 alla ricorrente. Il ricorso, per questo aspetto, diviene, di conseguenza, privo di fondamento. <br />	<br />
5. – In considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle attribuzioni di cui trattasi, l’efficacia della presente sentenza deve essere estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. <br />	<br />
6. – In conclusione, il conflitto va accolto limitatamente alle disposizioni di cui ai punti 1.2. e 17.1. delle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, nella parte in cui vincolano anche le Province autonome. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE <br />	<br />
dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi alle disposizioni di cui ai punti 1.2. e 17.1. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili); <br />	<br />
annulla, per l’effetto, i punti 1.2. e 17.1. del suddetto d.m. 10 settembre 2010, limitatamente alle parole «e le Province autonome»; <br />	<br />
dichiara che spettava allo Stato emanare nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano il punto 17.2. del suddetto d.m. 10 settembre 2010; <br />	<br />
dichiara che spettava allo Stato emanare l’Allegato 3 del suddetto d.m. 10 settembre 2010, in quanto non applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2011-n-275/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2011 n.275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.1598</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-1598/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-1598/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.1598</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza comunale di demolizione/ripristino dello stato dei luoghi per opere (pensilina) eseguite in difformità dal progetto, in quanto l’amministrazione non pare legittimata ad adottare un provvedimento sanzionatorio laddove si avveda che il titolo edilizio rilasciato leda i diritti dei terzi, espressamente fatti salvi ai sensi dell’art. 11, c.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-1598/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.1598</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-1598/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.1598</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza comunale di demolizione/ripristino dello stato dei luoghi per opere (pensilina) eseguite in difformità dal progetto, in quanto l’amministrazione non pare legittimata ad adottare un provvedimento sanzionatorio laddove si avveda che il titolo edilizio rilasciato leda i diritti dei terzi, espressamente fatti salvi ai sensi dell’art. 11, c. 3, D.P.R. n. 380/2001 e che trovano la loro tutela dinanzi al giudice ordinario; &#8211; per quanto attiene le altezze dei piani sottotetto, non sussiste il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile stante il possibile esito favorevole del procedimento volto alla sanatoria dell’abuso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01598/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02713/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2713 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Carlo Rodi</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Latorraca, Mario Lavatelli e Micaela Chiesa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cantù</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Franco Giuseppe Ferrari, presso il cui studio, in Milano, via Larga, 23, è elettivamente domiciliato; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 4315 del 31.5.2011, notificata il 7.6.2011, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, avente ad oggetto &#8220;ingiunzione di demolizione/ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in difformità dal progett<br />
&#8211; del provvedimento n. 20692 del 27.7.2011, in particolare nella parte in cui afferma che la commissione edilizia ha espresso parere &#8220;contrario al mantenimento della pensilina realizzata lungo il mappale 12135 che risulta in comproprietà con altri&#8221; nonché	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Cantù;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare sfornito di fumus boni iuris in quanto l’amministrazione non pare legittimata ad adottare un provvedimento sanzionatorio laddove si avveda che il titolo edilizio rilasciato leda i diritti dei terzi, espressamente fatti salvi ai sensi dell’art. 11, c. 3, d.P.R. n. 380/2001 e che trovano la loro tutela dinanzi al giudice ordinario;<br />	<br />
Considerato che, per quanto attiene le altezze dei piani sottotetto, non sussiste il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile stante il possibile esito favorevole del procedimento volto alla sanatoria dell’abuso;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie in parte la domanda di sospensione e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato nella parte in cui ingiunge la demolizione della pensilina;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 25 ottobre 2012.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />	<br />
Giovanni Zucchini, Primo Referendario<br />	<br />
Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-1598/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.1598</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2011 n.1023</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-10-2011-n-1023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-10-2011-n-1023/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-10-2011-n-1023/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2011 n.1023</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli, Est. G. Rovelli E.V. srl (Avv.ti Marassi, Rossi) c. Regione Sardegna (Avv. Angius, Putzu) e altri 1. Fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici &#8211; Autorizzazione unica – Termine per rilasciare l’autorizzazione – Natura – Legittimità della richiesta di integrazione documentale 2. Fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici &#8211; Autorizzazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-10-2011-n-1023/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2011 n.1023</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli, Est. G. Rovelli<br /> E.V. srl (Avv.ti Marassi, Rossi) c. Regione Sardegna (Avv. Angius, Putzu) e altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici &#8211; Autorizzazione unica – Termine per rilasciare l’autorizzazione – Natura – Legittimità della richiesta di integrazione documentale 	</p>
<p>2. Fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici &#8211; Autorizzazione unica – Termine per rilasciare l’autorizzazione – Natura – Decorrenza &#8211; Giustificata richiesta di integrazione documentale – Sospensione del termine</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine di 180 giorni previsto dall&#8217;art. 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 per la convocazione della conferenza di servizi in vista del rilascio dell&#8217;autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili ha natura acceleratoria, onde il decorso del termine stesso non priva l&#8217;Amministrazione del potere di richiedere le integrazioni documentali, non meramente defatigatorie. E’ pertanto da ritenere legittima la richiesta di integrazione documentale avanzata dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla presentazione della relativa istanza.  	</p>
<p>2. In sede di rilascio dell&#8217;autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell&#8217;art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, il termine di 180 giorni previsto dal comma 4 di quest’ultimo articolo per la convocazione della Conferenza di servizi non inizia a decorrere se la documentazione allegata all&#8217;istanza non corrisponda alle previsioni legali e regolamentari ovvero se le pertinenti richieste di integrazione formulate dall&#8217;Amministrazione non abbiano trovato adeguato riscontro; pertanto, nel caso di richiesta di integrazione documentale, il silenzio-inadempimento può concretizzarsi solo una volta decorsi 180 giorni dal momento in cui l&#8217;Amministrazione procedente sia stata posta in condizioni di esaminare compiutamente la relativa domanda, in quanto integrata dalla documentazione necessaria richiesta ex lege all&#8217;interessato;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:	</p>
<p>Energia Verde S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luisa Giua Marassi, Antonello Rossi, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Patrizia Angius, Alessandra Putzu, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69; Regione Sardegna Assessorato Regionale Industria, Regione Sardegna Assessorato Regionale Industria Servizio Energia; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della nota prot. 23352 del 12.10.2010 emessa dalla Regione Sardegna &#8211; Assessorato dell&#8217;Industria con la quale si richiedeva la documentazione necessaria ai sensi dell&#8217;art. 5 delle Linee guida regionali;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, inerenti e/o consequenziali con riserva di motivi aggiunti.<br />	<br />
e con i motivi aggiunti depositati il 6 aprile 2011:<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 26765 del 29.12.2010 emessa dalla Regione Sardegna &#8211; Assessorato dell&#8217;Industria con la quale la documentazione richiesta con la nota del 12.10.2010 sarebbe risultata non conforme e perciò dichiarata improcedibile;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione n. 47/63 del 30.12.2010 di modifica alla delibera G.R. n. 25/40 del 1.7.2010;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, inerenti e/o consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Rossi per la ricorrente e l’avvocato Angius per la Regione autonoma della Sardegna;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone la ricorrente che in data 10.03.2009 veniva stipulato un contratto preliminare di fusione per incorporazione con la Silisol s.r.l. che prevedeva la successione in tutti i rapporti alla stessa facenti capo e l’acquisizione di tutte le attività. Tra queste attività vi era anche un progetto per la realizzazione di un parco fotovoltaico da 30 MW in un’area di 100 ettari per cui la Silisol aveva presentato domanda al Cacip volta all’ottenimento del nulla osta richiesto dall’art. 3.5. del PRT. <br />	<br />
La domanda veniva poi confermata da Energia Verde con istanza del 22.4.2009.<br />	<br />
Energia Verde, con nota prot. 21930 del 3.9.2009, presentava al Comune di Assemini (allora competente) la dichiarazione unica autocertificativa per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive ex art. 1 comma 21 della L.R. 3/2008 consistente nella realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 30 MW per la produzione e vendita di energia da fonte rinnovabile.<br />	<br />
Il Comune di Assemini invitava Energia Verde alla regolarizzazione dell’istanza.<br />	<br />
Energia verde ridepositava la dichiarazione autocertificativa unica in data 15.9.2009.<br />	<br />
Con nota prot. 23317 del 21.9.2009 il Comune di Assemini invitava Energia Verde a partecipare alla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 1 comma 25 della L.R. 3/2008 per il giorno 2.10.2009.<br />	<br />
In data 24.9.2009 il Comune di Assemini comunicava a Energia Verde che, in base alla L.R. 3/2009, i provvedimenti autorizzativi per l’installazione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile non rientravano più nella competenza dei SUAP comunali ma della Regione.<br />	<br />
Il Comune di Assemini con nota prot. 24246 del 24.09.2009 trasmetteva alla Regione autonoma della Sardegna la documentazione inerente la pratica. La documentazione veniva ricevuta dall’assessorato competente in data 2.10.2009. <br />	<br />
Proseguiva, frattanto, il procedimento per la verifica di impatto ambientale che si concludeva con la delibera G.R. n. 37/14 del 30.07.2009 con la quale veniva stabilito di “non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA” il progetto in argomento, a condizione che fossero rispettate e recepite nello stesso, le prescrizioni contenute nella premessa della delibera medesima.<br />	<br />
Con nota prot. 14034 del 12.10.2009 il servizio Affari generali e promozione sviluppo industriale dichiarandosi incompetente al rilascio delle autorizzazioni in argomento, restituiva al Comune di Assemini la documentazione relativa alla DDUAPP di Energia Verde dallo stesso precedentemente inviata. <br />	<br />
Il Comune di Assemini, ribadendo la sua incompetenza, invitava il Servizio Savi regionale a ritirare la suddetta documentazione che si trovava depositata presso il SUAP (nota prot. 27191 del 3.11.2009).<br />	<br />
Sempre il Comune di Assemini, con nota prot. 9920 del 16.4.2010, trasmetteva alla Regione autonoma della Sardegna la documentazione presentata da Energia Verde con la DDUAPP n. 21930 e n. 22816 del 2009.<br />	<br />
Con nota prot. 16586 del 21.5.2010 il Servizio Energia dell’Assessorato regionale all’Industria comunicava a Energia Verde di essere stato individuato quale ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili come quello per cui la suddetta società aveva presentato domanda.<br />	<br />
Con tale nota si chiedeva a Energia Verde di confermare la permanenza dell’interesse al provvedimento autorizzatorio richiesto e, in tale affermativa ipotesi, a procedere all’integrazione della stessa istanza in conformità alle citate Linee guida e ai relativi allegati entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa. <br />	<br />
Energia Verde con propria nota del 4.6.2010 integrava la pratica originariamente presentata al SUAP di Assemini producendo i documenti nella stessa indicati.<br />	<br />
Nella stessa nota veniva precisato che tutti gli altri documenti relativi all’art. 5 delle linee guida della citata delibera erano stati consegnati allo sportello SUAP del Comune di Assemini e ricevuti dalla Regione fin dal 2.10.2009.<br />	<br />
Con nota del 12.10.2010 prot. 23352 il Servizio Energia dell’assessorato regionale all’Industria contestava a Energia Verde di aver integrato solo parzialmente i documenti dalla stessa già presentati con l’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto di cui trattasi. <br />	<br />
Richiedeva, quindi, di produrre entro 30 giorni pena l’improcedibilità dell’istanza, tutta la documentazione necessaria ai sensi delle Linee Guida regionali come riapprovate dalla DGR n. 25/40 dell’1.7.2010, comunicando altresì che, fino all’acquisizione di detta documentazione, i termini del procedimento sarebbero stati sospesi. <br />	<br />
Con nota del 9.11.2010 la Sagea s.pa., società di progettazione incaricata da Energia Verde riscontrava la richiesta regionale producendo i documenti integrativi nella stessa indicati.<br />	<br />
In data 12.10.2010 il Servizio Energia dell’assessorato regionale dell’Industria ha domandato ancora una volta a Energia Verde tutta la documentazione necessaria ai sensi dell’art. 5 delle Linee Guida regionali.<br />	<br />
Avverso gli atti indicati in epigrafe insorgeva Energia Verde s.r.l. deducendo articolate censure riconducibili a un unico motivo in diritto di seguito sintetizzabili:<br />	<br />
violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 della Direttiva 2001/777CE, violazione falsa applicazione della L.R. 3 del 7.8.2009 nonché della delibera G.R. 10/3 del 12.3.2010 e delle allegate Linee Guida come modificate e riapprovate dalla delibera 25/40 dell’1.7.2010, eccesso di potere per erroneità e/o difetto dei presupposti, difetto e contraddittorietà della motivazione, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 42 della Costituzione. <br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati. <br />	<br />
Proponeva altresì domanda volta all’ottenimento del risarcimento del danno.<br />	<br />
In data 6 aprile 2011 la ricorrente depositava atto di motivi aggiunti per l’annullamento:<br />	<br />
della nota prot. 26765 del 29.12.2010 emessa dalla Regione Sardegna &#8211; Assessorato dell&#8217;Industria con la quale la documentazione richiesta con la nota del 12.10.2010 sarebbe risultata non conforme e perciò dichiarata improcedibile;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione n. 47/63 del 30.12.2010 di modifica alla delibera G.R. n. 25/40 del 1.7.2010;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, inerenti e/o consequenziali.<br />	<br />
Successivamente alla notifica del ricorso introduttivo il Servizio regionale competente all’istruttoria, ricevuta la nota inviata da Sagea s.r.l. per conto di Energia Verde e la documentazione alla stessa allegata, ha ritenuto che la stessa fosse non conforme a quanto dettato dall’art. 5 della DGR 25/40 dell’1.7.2010 e ha dichiarato l’istanza di Energia verde improcedibile. <br />	<br />
Avverso gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente deduceva le medesime censure proposte con il ricorso introduttivo e censure autonome, queste ultime, di seguito indicate.<br />	<br />
Relativamente alla dichiarazione di improcedibilità dell’istanza:<br />	<br />
violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003, della Direttiva 2011/77/CE, della L.R. 3 del 7.8.2009, della Delibera G.R. n. 10/3 del 12.3.2010 e delle allegate Linee Guida, come modificate e riapprovate dalla delibera G.R. n. 25/40 dell’1.7.2010, violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 554/1999, eccesso di potere per erroneità e/o difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria, erroneità, carenza e perplessità della motivazione, ingiustizia manifesta.<br />	<br />
Relativamente alla delibera della Giunta Regionale n. 47/63 del 30.12.2010:<br />	<br />
violazione e falsa applicazione del d.lgs. 387 del 2003, della direttiva 2001/77/CE, della L.R. 3 del 2009, della delibera della G.R. n. 10/3 del 12.3.2010 e delle allegate Linee Guida, come modificate e riapprovate dalla delibera della Giunta regionale n. 25/40 dell’1.7.2010, nonché delle Linee guida allegate al D.M. dello sviluppo economico del 10.9.2010, violazione del d.lgs. 79/1999, insufficienza e perplessità della motivazione, irragionevolezza , disparità di trattamento, violazione del principio di eguaglianza, violazione dell’art. 41, 43, 97 e 3 della Costituzione, sviamento e ingiustizia manifesta.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso previa concessione di idonea misura cautelare.<br />	<br />
In data 9 aprile 2011 la Regione autonoma della Sardegna si costituiva in giudizio.<br />	<br />
Il 21 maggio 2011 la difesa della ricorrente depositava memoria conclusiva.<br />	<br />
In data 1 giugno 2011 la difesa della Regione autonoma della Sardegna depositava memoria di replica. <br />	<br />
Alla udienza pubblica del 22 giugno 2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I. Viene all’esame del Collegio il ricorso proposto da Energia Verde s.r.l. con il quale sono stati impugnati i seguenti provvedimenti:<br />	<br />
a) con il ricorso introduttivo la nota prot. 23352 del 12.10.2010 emessa dalla Regione Sardegna Assessorato dell&#8217;Industria con la quale si richiedeva la documentazione necessaria ai sensi dell&#8217;art. 5 delle Linee guida regionali;<br />	<br />
b) con i motivi aggiunti la nota prot. 26765 del 29.12.2010 emessa dalla Regione Sardegna &#8211; Assessorato dell&#8217;Industria con la quale la documentazione richiesta con la nota del 12.10.2010 sarebbe risultata non conforme e perciò dichiarata improcedibile e la deliberazione n. 47/63 del 30.12.2010 di modifica alla delibera G.R. n. 25/40 del 1.7.2010.<br />	<br />
La controversia verte sui seguenti punti esposti dalla ricorrente:<br />	<br />
il progetto di Energia Verde avrebbe già subito un grave ritardo a causa dell’inerzia degli organi regionali protrattasi dopo l’entrata in vigore della L.R. 3/09 e la trasmissione da parte del Comune di Assemini della DDUAPP relativa al progetto in questione avvenuta la prima volta in data 2.10.2009 e la seconda volta in data 19.4.2010;<br />	<br />
il termine di 180 giorni previsto dall’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 (nel testo all’epoca vigente), considerando che l’istanza di autorizzazione unica è stata presentata da Energia verde al Comune di Assemini in data 3.9.2009 e successivamente integrata in data 15.9.2009, era già, al momento della proposizione del ricorso, ampiamente scaduto a dire della ricorrente;<br />	<br />
il provvedimento prot. 26765 datato 29.12.2010 e impugnato con l’atto di motivi aggiunti sarebbe illegittimo in quanto il progetto presentato da Energia Verde s.r.l., contrariamente a quanto asserito dalla Regione sarebbe un progetto definitivo completo.<br />	<br />
II. Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Va anzitutto precisato che il Collegio ritiene infondata l&#8217;eccezione di inammissibilità della memoria di replica non preceduta da memoria conclusionale, sollevata dalla difesa della ricorrente all’udienza pubblica, non ravvisandosi &#8211; dalla lettura del combinato disposto degli art. 2 e 73 del codice del processo amministrativo &#8211; un obbligo di produrre in ogni caso una memoria conclusionale, quale presupposto essenziale per depositare successiva memoria di replica.<br />	<br />
Ciò premesso, deve essere esaminato prioritariamente il ricorso per motivi aggiunti, e, più precisamente, quella parte dell’impugnazione rivolta contro la dichiarazione di improcedibilità della domanda della ricorrente.<br />	<br />
Le questioni che si pongono all’attenzione del Collegio sono due:<br />	<br />
a) la natura del termine previsto dal d.lgs. 387 del 2003 per rilasciare l’autorizzazione unica e le modalità del decorso dello stesso;<br />	<br />
b) la completezza o meno del progetto presentato dalla ricorrente.<br />	<br />
II.1. Quanto alla prima questione la giurisprudenza amministrativa di recente ha puntualizzato i seguenti condivisibili principi:<br />	<br />
1) in sede di rilascio dell&#8217;autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell&#8217;art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, il termine di 180 giorni previsto dal comma 4 di quest’ultimo articolo per la convocazione della Conferenza di servizi non inizia a decorrere se la documentazione allegata all&#8217;istanza non corrisponda alle previsioni legali (e regolamentari) e se le pertinenti richieste di integrazione formulate dall&#8217;Amministrazione non abbiano trovato adeguato riscontro; pertanto, nel caso di richiesta di integrazione documentale, il silenzio-inadempimento può concretizzarsi solo una volta decorsi 180 giorni dal momento in cui l&#8217;Amministrazione procedente sia stata posta in condizioni di esaminare compiutamente la relativa domanda, in quanto integrata dalla documentazione necessaria richiesta ex lege all&#8217;interessato; <br />	<br />
2) il termine di 180 giorni previsto dall&#8217;art. 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 per la convocazione della conferenza di servizi in vista del rilascio dell&#8217;autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili (nella specie, fotovoltaico) ha natura acceleratoria, onde il decorso del termine stesso non priva l&#8217;Amministrazione del potere di richiedere le integrazioni documentali (ovviamente non defatigatorie ma effettivamente necessarie ai fini della decisione). E’ pertanto da ritenere legittima la richiesta di integrazione documentale avanzata dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla presentazione della relativa istanza (CGA, sez. giurisdizionale, 27 settembre 2011 n. 590). <br />	<br />
II.2. In ordine alla seconda questione va precisato quanto segue.<br />	<br />
La nota del 12 ottobre 2010 sollecitava l’integrazione della pratica chiedendo la regolarizzazione della stessa “in conformità alle Linee Guida allegate alla D.G.R. 10/3 del 12.3.2010 e dei relativi allegati entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa”. <br />	<br />
La stessa nota ricordava che la regolarizzazione era già stata richiesta con nota 16586 del 21.5.2010 e che Energia Verde s.r.l. con nota del 4.6.2010 integrava solo in parte la documentazione e comunicava che gli altri documenti erano stati consegnati allo sportello SUAP del Comune di Assemini.<br />	<br />
La suddetta documentazione veniva comunque definita carente da parte della Regione.<br />	<br />
Inoltre, la nota impugnata precisava che qualora l’istanza in oggetto non fosse stata integrata nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione essa avrebbe dovuto considerarsi quale preavviso di improcedibilità dell’istanza stessa. <br />	<br />
La delibera della Giunta regionale n. 37/14 prevedeva espressamente di “non sottoporre a procedura di V.I.A. l’intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione”.<br />	<br />
Sul punto va detto che le argomentazioni difensive svolte dalla Regione Sardegna (memoria del 1 giugno 2011 pagine 6 e 7) sono pienamente condivisibili.<br />	<br />
In tal senso va osservato:<br />	<br />
a) che non risulta dagli atti di causa che le prescrizioni imposte con la delibera 37/14 siano state pienamente adempiute;<br />	<br />
b) che non può essere condiviso l’assunto della ricorrente secondo cui le prescrizioni di cui al punto precedente avrebbero potuto essere soddisfatte prima dell’inizio lavori (e pertanto ad autorizzazione già rilasciata);<br />	<br />
c) che il riferimento (punto 8 della delibera) alla possibilità di inviare gli atti amministrativi e gli elaborati di cui alle prescrizioni imposte con la delibera stessa doveva chiaramente riferirsi agli atti e agli elaborati logicamente non necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione (non possono essere considerati tali la trasmissione della planimetria catastale con evidenziato il layout dell’intervento e la predisposizione di uno studio per la mitigazione dell’impatto visivo dell’impianto);<br />	<br />
d) l’esame delle Linee guida approvate con delibera della Giunta regionale 10/3 congiuntamente all’analisi della nota della ricorrente del 4 giugno 2010 (acquisita al protocollo regionale il giorno 8 giugno 2010) consentono di rilevare che le integrazioni alla pratica già presentata al SUAP di Assemini non erano sufficienti a considerare la stessa completa;<br />	<br />
e) il progetto presentato da Energia Verde non presenta i requisiti minimi per essere considerato un progetto definitivo.<br />	<br />
In ordine a quest’ultimo punto vanno svolte alcune considerazioni, sia in punto di diritto sia in punto di fatto.<br />	<br />
In punto di diritto va precisato che l’approvazione di nuove Linee Guida con la connessa previsione, di cui alla norma transitoria contenuta nell’art. 12 delle stesse, di un obbligo di regolarizzazione e di integrazione documentale imposto anche alle domande pendenti, costituisce una causa di sospensione del termine per la conclusione del procedimento. Per cui la richiesta di integrazioni alla domanda presentata dalla ricorrente non costituisce di per sé una violazione del termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 12 comma 4 del d.lgs. 387 del 2003 nel testo vigente al momento dei fatti di cui è causa. <br />	<br />
Se quindi l’entrata in vigore delle Linee guida, scontata la regola legale dell&#8217;obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato dal d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, non poteva comportare la restituzione alla P.A. dell&#8217;intero spatium deliberandi previsto dalla normativa statale costituiva comunque una causa di sospensione del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, termine che avrebbe ripreso a decorrere a seguito della completa integrazione documentale.<br />	<br />
Tale circostanza non si è verificata.<br />	<br />
Che il progetto presentato da Energia verde s.r.l. non fosse un progetto definitivo risulta con chiarezza dall’esame degli atti di causa. Risulta, tra l’altro, dalla stessa relazione a firma dell’Ing. Albai (Allegato A2 della nota acquisita al protocollo regionale il 9 novembre 2010) ove viene espressamente dichiarata la mancata produzione di alcuni documenti chiaramente facenti parte del novero di quelli necessari al fine di considerare il livello di progettazione come definitivo.<br />	<br />
In conclusione, scontata l’applicazione al procedimento qui all’esame dell’art. 5 delle Linee Guida allegate alla D.G.R. 25/40 del 1 luglio 2010, la carenza della documentazione ivi prescritta non poteva che determinare l’applicazione del successivo art. 6 comma 4 delle stesse.<br />	<br />
Il ricorso per motivi aggiunti, in definiva, nella parte in cui è volto a contestare la legittimità della nota prot. 26765 del 29.12.2010 è infondato.<br />	<br />
Deve essere, invece, dichiarato inammissibile nella parte in cui è volto all’impugnazione della deliberazione n. 47/63 del 30.12.2010, poiché la stessa arreca un pregiudizio solo potenziale alla ricorrente che, pertanto, non può trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento delle censure proposte avverso l’atto impugnato. <br />	<br />
Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio in quanto la nota prot. 23352 del 12.10.2010 (con lo stesso impugnata) è stata superata dalla nota prot. 26765 del 29.12.2010 (oggetto del ricorso per motivi aggiunti).<br />	<br />
III. La peculiarità della controversia e la novità delle questioni affrontate, tenuto conto della complessità degli adempimenti richiesti alla ricorrente per l’ottenimento dell’autorizzazione, anche in virtù del susseguirsi di disposizioni legislative e regolamentari sulla materia, giustificano la compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:<br />	<br />
dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo;<br />	<br />
in parte rigetta e in parte dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti come da motivazione.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/10/2011 n.912</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-21-10-2011-n-912/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-21-10-2011-n-912/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/10/2011 n.912</a></p>
<p>Pres. Virgilio &#8211; Est. Salemi A.C. (Avv. M. Caldarera)/ Comune di Messina (Avv. P. Vermiglia) sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 398 comma &#160;4 &#160;c.p.c. &#160;al processo amministrativo Processo amministrativo &#8211; Revocazione &#8211; Istanza di sospensione dei termini &#8211; Per la proposizione ricorso per Cassazione &#8211; Art. 398 comma 4 c.p.c. – Inapplicabilità E’</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-21-10-2011-n-912/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/10/2011 n.912</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio &#8211;  Est. Salemi<br /> A.C. (Avv. M. Caldarera)/ Comune di Messina  (Avv. P. Vermiglia)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 398 comma &nbsp;4 &nbsp;c.p.c. &nbsp;al processo amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo &#8211; Revocazione &#8211; Istanza di sospensione dei termini &#8211; Per la proposizione ricorso per Cassazione &#8211; Art. 398 comma 4 c.p.c. – Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inapplicabile al processo amministrativo l’art. 398 c.p.c. nella parte in cui  prevede “ la possibilità per il giudice davanti a cui è proposta la revocazione,   di sospendere  il  termine, per  la proposizione del ricorso per Cassazione  fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.1043</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-1043/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-1043/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.1043</a></p>
<p>L’istanza incidentale di sospensiva contenuta in un ricorso notificato il 10 agosto e depositato il 27 settembre successivo e&#8217; ammissibile e procedibile, in quanto la sospensione feriale dei termini di cui all’art. 54 c.p.a. facoltizza semplicemente la parte ricorrente a scegliere se avvalersi o meno di detta sospensione ai fini</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-1043/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.1043</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’istanza incidentale di sospensiva contenuta in un ricorso notificato il 10 agosto e depositato il 27 settembre successivo e&#8217; ammissibile e procedibile, in quanto la sospensione feriale dei termini di cui all’art. 54 c.p.a. facoltizza semplicemente la parte ricorrente a scegliere se avvalersi o meno di detta sospensione ai fini della trattazione della domanda cautelare; in materia edilizia va sospeso il provvedimento che consente un&#8217;edificazione in violazione del DM del 1968 in tema di distanze. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01043/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00148/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 148 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Andrea Frosini</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Alboni, Andrea Iodice, con domicilio eletto presso Andrea Iodice in Firenze, viale G. Matteotti N. 25; <b>Sara Bernardi, Concetta Caterina Aiello, Loredana Parigi, Carla Falugiani, Ana Julia Sabalich, Angiolo Bianchi, Roberta Alpini, </b>rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Iodice, Roberto Alboni, con domicilio eletto presso Andrea Iodice in Firenze, viale G. Matteotti N. 25;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Arezzo </b>in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Roberta Ricciarini, Stefano Pasquini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Pegaso Costruzioni S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Nellina Pitto, Giampiero Pino, Nicoletta Gagliano, Antonio Stancanelli, con domicilio eletto presso Nicoletta Gagliano in Firenze, via Ippolito Nievo N. 13; <b>Alba Falini</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Chierroni, Giancarlo Niccolai, con domicilio eletto presso &#8211; Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del permesso di costruire n. O/09/27 rilasciato dal Comune di Arezzo in data 19 febbraio 2009 alla Sig.ra Alba FAlini nonché tutti gli eventuali ulteriori atti a detta concessione presupposti, connessi o consequenziali.	</p>
<p>Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale il 25 novembre 2010 proposti per l’annullamento, previa sospensiva, dell’esecuzione del permesso di costruire n. 78/2010 e di tutti gli atti ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti o applicativi ivi compresi, per quanto occorrer possa, gli art. 152 e 32 n. 17 del R.U. adottato con delibera 181 del 6.11.2009.<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale il 27 settembre 2011 proposti per l&#8217;annullamento, previa sospensiva, dell&#8217;efficacia del permesso di costruire n. 0/11/64, con cui il Direttore dell&#8217;Ufficio Edilizia ha approvato una nuova variante in corso d&#8217;opera al permesso di costruire n. 27/2009 e di tutti gli atti ancorchè non conosciuti, presupposti, conseguenti o applicativi ivi compresi, per quanto occorrer possa, l&#8217;art. 155 del R.U. adottato con delibera C.C. n. 181 del 06.11.2009 e approvato con delibera C.C. n. 43 del 23.03.2011.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Arezzo in Persona del Sindaco P.T. e di Pegaso Costruzioni S.r.l. e di Alba Falini;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il secondo ricorso per motivi aggiunti;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori E. Balsimelli delegata da R. Alboni, L. Cherici delegata da R. Ricciarini e A. Stancanelli;	</p>
<p>Ritenuto che l’istanza incidentale di sospensiva contenuta nel secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 10 agosto 2011 e depositato il 27 settembre successivo, sia ammissibile e procedibile, in quanto la sospensione feriale dei termini di cui all’art. 54 c.p.a. facoltizza semplicemente la parte ricorrente a scegliere se avvalersi o meno di detta sospensione ai fini della trattazione della domanda cautelare;<br />	<br />
Ritenuto, seppur ad un primo sommario esame, che non sussistano i presupposti per pervenire ad un orientamento diverso da quello espresso con l’ordinanza n. 1203 del 17 dicembre 2010, confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza n. 1124/2011;<br />	<br />
Ritenuto, quanto alle spese della fase cautelare, che le stesse seguano le regole della soccombenza e debbano essere liquidate come in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti.	</p>
<p>Condanna le parti resistenti a rifondere alla parte ricorrente le spese della fase cautelare, che liquida nella complessiva somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, di cui euro 500,00 (cinquecento/00) a carico del Comune di Arezzo, euro 500,00 (cinquecento/00) a carico della Pegaso Costruzioni s.r.l., ed euro 500,00 (cinquecento/00) a carico di Falini Alba.	</p>
<p>Fissa, ai fini dell’osservanza dei termini a difesa, nuova udienza del 26 gennaio 2012 per la trattazione della causa nel merito.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.675</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-675/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-675/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-675/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.675</a></p>
<p>Va sospeso il decreto di espropriazione emesso da un Comune per eseguire un parcheggio, con quantificazione dell&#8217; indennità di espropriazione nella misura di € 2.618 in quanto il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e connessa dichiarazione di pubblica utilità non si è perfezionato, non essendo la delibera di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-675/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-675/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.675</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto di espropriazione emesso da un Comune per eseguire un parcheggio, con quantificazione dell&#8217; indennità di espropriazione nella misura di € 2.618 in quanto il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e connessa dichiarazione di pubblica utilità non si è perfezionato, non essendo la delibera di approvazione del progetto, comportante variante urbanistica, mai stata trasmessa alla Regione; in conseguenza il decreto impugnato risulta adottato in carenza di un presupposto essenziale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00675/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01054/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Marina Gobbi</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Atzei, Alberto Ritegno, con domicilio eletto presso l’avv.to Monica Atzei in Torino, via delle Alpi, 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Camandona</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Piacentini, Carlo Boggio, con domicilio eletto presso l’avv.to Claudio Piacentini in Torino, corso Galileo Ferraris, 43; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto di espropriazione del Comune di Camandona di cui alla Determinazione n. 296/CAM049 del 27.7.2001 a firma del Responsabile della Gestione Associata dei Servizi Tecnici tra i Comuni di Ailoche, Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Crevacuore, Mosso, Soprana, Vallanzengo, Valle San Nicolao;<br />	<br />
della quantificazione in via d&#8217;urgenza della indennità di espropriazione del Comune di Camandona di cui alla determinazione CAM046 del 22.7.2011 a firma del Responsabile della Gestione Associata dei Servizi Tecnici tra i Comuni di Ailoche, Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Crevacuore, Mosso, Soprana, Vallanzengo, Valle San Nicolao;<br />	<br />
della nota prot. 3868 del 29.7.2011 di notifica del decreto di Espropriazione di urgenza con la quale il Comune di Camandona ha notificato alla ricorrente i suddetti provvedimenti e offerto l&#8217;indennità di espropriazione nella misura di € 2.618,00;<br />	<br />
della Deliberazione del Consiglio Comunale di Camandona n. 12 del 25.3.2011 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo per eseguire un nuovo parcheggio in Frazione Bianco;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto e conseguente e connesso, e segnatamente della nota prot. n. 2460 in data 17.5.2011 del Comune di Camandona di comunicazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Camandona n. 12 del 25.3.2011, della nota prot. n. 429 del 31.1.2011 del Comune di Camandona di comunicazione di avvio procedimento finalizzato alla approvazione di progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità ed alla variante al piano regolatore generale con imposizione di vincolo preordinato all&#8217;esproprio, nonché del verbale di immissione in possesso ini data 10.8.2011.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Camandona;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che pacificamente il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e connessa dichiarazione di pubblica utilità non si è perfezionato, non essendo la delibera di approvazione del progetto, comportante variante urbanistica, mai stata trasmessa alla Regione;<br />	<br />
preso atto che il decreto impugnato è quindi stato adottato in carenza di un presupposto essenziale;<br />	<br />
ritenuto che il ricorso paia assistito dal prescritto fumus boni iuris;<br />	<br />
sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’atto impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 26.1.2012..<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Richard Goso, Primo Referendario<br />	<br />
Paola Malanetto, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-675/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-868/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.868</a></p>
<p>Va sospesa la revoca di una licenza comunale per trattenimenti danzanti in una localita&#8217; turistica, se e&#8217; temporaneamente impossibile disporre una verifica fonometrica in relazione all&#8217;attivita&#8217; del soggetto controinteressato che sarebbe danneggiato (Hotel), attivita&#8217; che e&#8217; sospesa nel periodo invernale. L&#8217;attivita&#8217; istruttoria quindi e&#8217; differita, con sospensione della revoca, alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-868/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-868/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la revoca di una licenza comunale per trattenimenti danzanti in una localita&#8217; turistica, se e&#8217; temporaneamente impossibile disporre una verifica fonometrica in relazione all&#8217;attivita&#8217; del soggetto controinteressato che sarebbe danneggiato (Hotel), attivita&#8217; che e&#8217; sospesa nel periodo invernale. L&#8217;attivita&#8217; istruttoria quindi e&#8217; differita, con sospensione della revoca, alla ripresa dell&#8217;attivita&#8217; del controinteressato, cioe&#8217; dopo sei mesi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00868/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00979/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 979 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Gotha</b> Società a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Marco Bevitori e Monica Rughi, con domicilio eletto presso Guido Mascioli in Bologna, Via Santo Stefano, n. 30;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Rimini</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Wilma Marina Bernardi, con domicilio eletto presso Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore n. 31;<br />	<br />
<b>Dirigente Settore Sportello Unico Attività Produttive e Economiche del Comune di Rimini, Arpa-Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente Emilia Romagna-Sezione Provinciale di Rimini</b>, non costituiti in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Hotel Nord-Est di Arseni Maria Chiara &#038; C. S.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Beltrami, con domicilio eletto presso Beatrice Belli in Bologna, Strada Maggiore, n. 47; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot.n.112165, datato 19 luglio 2011, con it quale il Dirigente del Settore Sportello Unico per le Attività Produttive ed Attività Economiche del Comune di Rimini ha disposto &#8220;&#8230;la revoca della licenza prot.n.2008/13450 del 18.1.2008,<br />
&#8211; e, per quanto occorrer possa, del rapporto tecnico di Arpa Rimini del 22.07.2010, allegato al verbale di contestazione del 23.07.2010,del parere negativo emanato da ARPA Rimini con nota prot.n.1521/XXVII.3/26 del 4 marzo 2011 e di ogni altro atto, prece	</p>
<p>&#8211; nonchè, di ogni altro atto precedente, conseguente, preordinato e comunque connesso, ancorché non noto.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rimini e di Hotel Nord-Est di Arseni Maria Chiara &#038; C. S.n.c.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Vista la nota prot. n. 7307 del 18/10/2011, con la quale l’Arpa Sezione Provinciale di Rimini ha rappresentato l’impossibilità di procedere all’espletamento della disposta verificazione fonometrica a causa della chiusura dell’Hotel Nord Est per il periodo invernale;<br />	<br />
Preso atto della dichiarazione resa a verbale da parte del difensore del ricorrente in ordine alla ripresa dell’attività di intrattenimento danzante all’aperto dalla data del 19 marzo fino al 31 ottobre 2012;<br />	<br />
Considerato che, al fine di rendere materialmente possibile l’espletamento della disposta verificazione, occorre consentire la ripresa dell’attività di discoteca non solo all’interno ma anche all’esterno dell’esercizio gestito dalla ricorrente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Emilia Romagna (Sezione Seconda)<br />
ORDINA che la verificazione fonometrica, già disposta con le ordinanze istruttorie n. 732 del 08.09.2011 e n. 831 del 07.10.2011, sia effettuata alla piena ripresa dell’attività di intrattenimento danzante presso l’esercizio in questione e pertanto rinvia, per la disamina della domanda cautelare alla luce di tali risultanze istruttorie, alla prossima Camera di Consiglio del 5 luglio 2012. 	</p>
<p>Ai predetti fini istruttori sospende, nelle more, l’efficacia dell’atto impugnato con riferimento sia all’interno che all’esterno dell’esercizio in questione. 	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-868/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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