<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>21/10/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-10-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-10-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>21/10/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/21-10-2008/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2008 n.2348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-21-10-2008-n-2348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-21-10-2008-n-2348/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-21-10-2008-n-2348/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2008 n.2348</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Giacinta Serlenga – Estensore Di Lella (avv.ti A.L. Deramo e D. Fasanella) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia (Avv. Stato) sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10-bis, l. n. 241 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-21-10-2008-n-2348/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2008 n.2348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-21-10-2008-n-2348/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2008 n.2348</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Giacinta Serlenga – Estensore<br /> Di Lella (avv.ti A.L. Deramo e D. Fasanella) c.  Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato),  Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, al procedimento di annullamento ministeriale dell&#8217;autorizzazione paesaggistica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Autorizzazione paesaggistica – Procedimento di annullamento – Avvio – Comunicazione – Obbligo – Sovraintendenza – Non sussiste.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Autorizzazione paesaggistica – Procedimento di annullamento – Controllo ministeriale – Art.10-bis, l. n.241 del 1990 – Applicazione.</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Autorizzazione paesaggistica – Procedimento di annullamento – Controllo ministeriale – Adeguato e soddisfacente iter motivazionale – Obbligo – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. A seguito delle modifiche introdotte dal d.m. 19 giugno 2002 n.165, la Soprintendenza non è tenuta a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica.</p>
<p>2. In tema di procedimento per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, anche la fase del controllo ministeriale è sottoposto alle previsioni dell’art.10-bis, l. 7 agosto 1990 n.241, in quanto la circostanza che il controllo ministeriale si svolga innanzi ad una distinta autorità amministrativa non è sufficiente a far escludere che configuri un mero autonomo “segmento” dello stesso procedimento per l’esercizio di una competenza –quella della salvaguardia ambientale- che la legge rimette a due organi distinti secondo il principio della leale collaborazione.</p>
<p>3. In tema di procedimento per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, l’organo di controllo travalica i limiti delle proprie attribuzioni ogniqualvolta sovrapponga acriticamente la propria valutazione, senza adeguata esplicitazione delle ragioni che avrebbero condotto a disattendere la scelta effettuata in sede di rilascio del nulla-osta; infatti, seppure il controllo di legittimità possa e debba essere espletato anche attraverso la verifica del rispetto del parametro dell’efficacia (ossia dell’idoneità concreta dell’atto a raggiungere l’obiettivo della tutela ambientale prescritto dalla legge) e del principio di proporzionalità, con inevitabili conseguenti sconfinamenti in valutazioni tecnico-discrezionali, tuttavia incombe sul controllore l’obbligo di dare conto del controllo di idoneità espletato attraverso l’esplicitazione di un adeguato e soddisfacente iter motivazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso numero di registro generale 846 del 2007, proposto da:<br />
<b>Di Lella Caterina</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio L. Deramo e Domenico Fasanella, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via Imbriani n.26; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia<i></b></i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Bari, domiciliata in Bari, via Melo n.97; Comune di Carpino; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento, previa sospensione:</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a)del decreto prot. 1884 del 28.3.2007 con il quale il Soprintendente ad interim della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia, ha annullato l’autorizzazione paesaggistica n.951 rilasciata dal Responsabile dell’U.T.C. di Carpino in data 15.2.2007, in relazione ad un intervento di ristrutturazione relativo ad immobile ubicato tra le vie Elena ed Etna; <br />
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compreso, ove occorra e nei limiti dell’interesse dedotto dalla ricorrente, l’art.4 del D.M. 13.6.1994 n.495;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Architettonici r per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21/05/2008 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra Di Lella ha impugnato il decreto prot. 1884 del 28.3.2007 con il quale il Soprintendente ad interim della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia, ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Responsabile dell’U.T.C. di Carpino in data 15.2.2007, in relazione ad un intervento di ristrutturazione afferente un immobile di sua proprietà tra le vie Elena ed Etna; nonché, ove occorra e nei limiti dell’interesse dedotto, l’art.4 del D.M. 13.6.1994 n.495 nella parte in cui ha escluso la comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 della legge n.241/90 in relazione ai procedimenti di rilascio del nulla-osta paesaggistico.<br />
Con distinti atti depositati in data 27 giugno 2007 si sono costituiti in giudizio il Ministero e la Soprintendenza resistenti. <br />
Con ordinanza n.539/2007 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare e la decisione è stata confermata in appello, giusta ordinanza della sesta Sezione del Consiglio di Stato n.138/08.<br />
Sia il Ministero che la ricorrente hanno successivamente depositato memorie difensive –rispettivamente- in data 27 marzo 2008 e 9 maggio 2008. <br />
All’udienza del 21 maggio 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1.-Con il primo motivo di gravame la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 10-bis della legge n.241/90 per non aver la Soprintendenza comunicato all’interessata sia l’avvio del procedimento poi conclusosi con l’annullamento del nulla-osta comunale, sia l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.<br />
1.1.-Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art.7, la censura non può trovare accoglimento.<br />
Secondo l’orientamento ormai consolidatosi in giurisprudenza e che il Collegio non ritiene di disattendere, la questione dell’applicabilità o meno del citato art.7 ai procedimenti per cui è causa ha trovato soluzione a seguito delle modifiche che il D.M. n.165/02 ha apportato al precedente D.M. 13.6.1994 n.495, concernente disposizioni di attuazione degli artt.2 e 4 della legge n.241/90. Modificando il relativo art.4 vi ha invero introdotto il comma 1-bis, escludendo l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in particolare, per quel che qui rileva, per il procedimento disciplinato dall’art.151 del d.lgs.490/99; ossia proprio quello per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e relativo controllo ministeriale.<br />
La sopravvenuta modifica regolamentare ha indotto a ritenere che soltanto fino a tale data la comunicazione dovesse qualificarsi come doveroso adempimento, con conseguente illegittimità del procedimento in ipotesi di omissione della comunicazione stessa e irrilevanza della conoscenza dell’esistenza del procedimento di controllo diversamente acquisita (cfr. C.d.S. n.4284/2006).<br />
Nel caso di specie, tuttavia, il procedimento si è svolto nella vigenza della sopravvenuta modifica regolamentare, sicchè la censura di violazione dell’art.7 in questione deve essere disattesa.<br />
Né possono trovare accoglimento le censure di pretesa illegittimità dello stesso Decreto ministeriale che ha introdotto l’innovazione per contrasto con la fonte superiore individuata nella legge n.241/90 giacchè –anche a voler sottacere gli evidenti profili di tardività della relativa impugnazione superabili con la disapplicazione della norma regolamentare gravata- non può ignorarsi che la sopravvenuta normativa speciale di settore, il d.lgs. n.42/04 (che ha sostituito il precedente d.lgs. n.490/99) ha espressamente previsto –sia in regime transitorio (cfr. art.159, comma 1), sia in regime ordinario (cfr. art.146, comma 7)- che la comunicazione del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica agli interessati costituisce avviso di inizio di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’invocato art.7.<br />
La difesa dell’Amministrazione sostiene che nella fattispecie in esame la comunicazione equipollente sia stata effettuata (cfr. memoria difensiva depositata il 27.3.2008, pag.1) e la circostanza non è contestata in punto di fatto dalla ricorrente.<br />
In ogni caso, deve osservarsi che la comunicazione di avvio con riferimento al procedimento di controllo ministeriale non è idonea ad apportare alcuna specifica utilità agli interessati poichè, in quanto destinatari di un provvedimento favorevole di nulla-osta, non avrebbero motivo di intervenire nella fase di avvio della verifica da parte dell’organo di controllo; sicchè comporterebbe un inutile aggravio procedimentale per il soggetto pubblico in contrasto con il principio di efficienza dell’azione amministrativa.<br />
1.2.-Diversamente, sia il dato testuale sia un’interpretazione che tenga conto della ratio normativa, induce a ritenere applicabili anche alla fase del controllo ministeriale le previsioni dell’art.10-bis della legge n.241 in esame.<br />
Non vi osta la limitazione contenuta nella norma stessa che circoscrive la sua applicabilità ai soli procedimenti ad istanza di parte, come taluna giurisprudenza ha di recente statuito (cfr. Tar Sardegna, Cagliari, Sez.II, 10.3.2008 n.387). <br />
La circostanza che il controllo ministeriale si svolga innanzi ad una distinta autorità amministrativa non è sufficiente a far escludere che configuri un mero autonomo “segmento” dello stesso procedimento per l’esercizio di una competenza –quella della salvaguardia ambientale- che la legge rimette a due organi distinti secondo il principio della leale collaborazione.<br />
Può cioè qualificarsi come una sorta di fase di integrazione dell’efficacia del provvedimento autorizzatorio durante la quale l’autorità statale verifica il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale posti dal legislatore attraverso un controllo di legittimità esteso a tutti i possibili vizi, tra i quali l’eccesso di potere; in particolare, nelle due figure che si stanno progressivamente affermando nel nostro ordinamento: il controllo di proporzionalità e la verifica di attendibilità attraverso la valutazione diretta dei motivi emersi dall’istruttoria. <br />
Quanto poi alla ratio perseguita dall’art.10-bis in esame, non può certamente dubitarsi che un interesse alla partecipazione si radichi in capo ai destinatari del provvedimento di concessione del nulla-osta allorchè si delinei un orientamento negativo dell’organo deputato al controllo in relazione al nulla-osta stesso, concretizzandosi solo in questa fase -per così dire posta a valle del sub procedimento di verifica- l’opportunità di un intervento a tutela delle proprie ragioni. Né può dubitarsi della contestuale configurazione di un interesse della stessa parte pubblica alla partecipazione dei destinatari del provvedimento, nell’ottica dell’instaurazione di un contraddittorio utile all’economia e all’economicità procedimentale. <br />
Non può peraltro sottacersi che la stessa legge di settore su richiamata –il d.lgs. n.42/02- ha espressamente previsto -unitamente all’esclusione dell’obbligo di comunicazione ex art.7 della legge n.241/90- l’applicabilità dell’art.10-bis in questione all’interno del modificato procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art.146, comma 9).<br />
Né può ostarvi -come la giurisprudenza su richiamata ha pure ritenuto- la previsione di un termine per l’esercizio dei poteri di verifica rimesso all’autorità ministeriale; ed invero, lo stesso art.10-bis ha previsto l’interruzione dei termini per la conclusione del procedimento. E’ evidente, peraltro, che ove l’Autorità ministeriale non eserciti i poteri suddetti entro il termine di legge, il nulla-osta acquisti definitiva efficacia, non ponendosi in tal caso la questione dell’applicabilità della norma in esame. <br />
Sussiste pertanto nella specie, la lamentata violazione dell’art.10-bis della legge n.241/90. <br />
2.- Tanto più che, con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura il provvedimento impugnato nel merito, assumendo che la Soprintendenza avrebbe espresso la propria valutazione non solo sovrapponendola -sic et simpliciter- al giudizio tecnico-estetico espresso dall’autorità comunale, senza darsi alcun carico di contestare i presupposti sui quali lo stesso si fondava; ma anche fondandosi su presupposti di fatto completamente errati.<br />
In particolare, la ricorrente contesta che le altezze proposte in progetto siano superiori agli edifici circostanti (asserzione che ha tra l’altro supportato il convincimento negativo della Soprintendenza) e la circostanza trova conferma –per tabulas- negli elaborati progettuali esibiti in giudizio.<br />
L’emersione di tali argomenti all’interno del procedimento di controllo e prima della sua definitiva conclusione avrebbe potuto condurre –in contraddittorio- ad un esito diverso, a beneficio dei principi di economia ed economicità dell’azione amministrativa.<br />
3.- Infine e sempre con riferimento al secondo motivo di gravame, deve rimarcarsi quanto segue.<br />
Sebbene non possa condividersi -in linea di principio- che in sede di controllo ministeriale l’Autorità preposta sia vincolata in assoluto dal giudizio di merito espresso dall’organo di amministrazione attiva e ciò in considerazione dei nuovi confini della legalità individuati dall’art.1 della più volte richiamata legge n.241/90, tuttavia non può non convenirsi che l’organo di controllo travalichi i limiti delle proprie attribuzioni ogniqualvolta sovrapponga acriticamente la propria valutazione, senza adeguata esplicitazione delle ragioni che avrebbero condotto a disattendere la scelta effettuata in sede di rilascio del nulla-osta.<br />
Seppure il controllo di legittimità possa e debba essere espletato anche attraverso la verifica del rispetto del parametro dell’efficacia (ossia dell’idoneità concreta dell’atto a raggiungere l’obiettivo della tutela ambientale prescritto dalla legge) e del principio di proporzionalità, con inevitabili conseguenti sconfinamenti in valutazioni tecnico-discrezionali, tuttavia incombe sul controllore l’obbligo di dare conto del controllo di idoneità espletato attraverso l’esplicitazione di un adeguato e soddisfacente iter motivazionale.<br />
4.-Il ricorso deve, pertanto, essere accolto non avendo nella specie la Soprintendenza né inviato la comunicazione relativa ai motivi ostativi al rilascio del nulla-osta paesaggistico né, tanto meno, confutato i presupposti sui quali l’Amministrazione comunale si era determinata al rilascio del nulla-osta stesso.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio. </p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia in epigrafe meglio indicato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21/05/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Amedeo Urbano, Presidente<br />
Vito Mangialardi, Consigliere<br />
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/10/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-21-10-2008-n-2348/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2008 n.2348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2008 n.5144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-10-2008-n-5144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-10-2008-n-5144/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-10-2008-n-5144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2008 n.5144</a></p>
<p>Pres. Vacirca, Est. Mollica GS s.p.a. (Avv.ti F. Scanzano, F. Brunetti) c/ Agenzia delle Entrate (Avv. dello Stato) e altri sulla sussistenza del diritto di accesso agli atti in materia tributaria a procedimento concluso Accesso agli atti amministrativi &#8211; Procedimento tributario &#8211; Diritto d’accesso – In pendenza del procedimento –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-10-2008-n-5144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2008 n.5144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-10-2008-n-5144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2008 n.5144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Vacirca,  Est. Mollica<br /> GS s.p.a. (Avv.ti F. Scanzano, F. Brunetti) c/ Agenzia delle Entrate (Avv. dello Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza del diritto di accesso agli atti in materia tributaria a procedimento concluso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti amministrativi &#8211; Procedimento tributario &#8211;  Diritto d’accesso – In pendenza del procedimento – A procedimento concluso &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’inaccessibilità agli atti in materia tributaria, stabilita dall’art. 24, co. 1, lett. b), L. 241/90 e s.m.i., va temporalmente limitata, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della norma <i>de qua</i>, alla sola fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 3690/2008, proposto da</p>
<p><b>GS s.p.a.</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Scanzano e Filippo Brunetti ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Studio dei difensori, Via XXIV Maggio n. 43;</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><B>AGENZIA DELLE ENTRATE</B>, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato <i>ex lege</i> domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>
E NEI CONFRONTI DI</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <B>AGENZIA DELLE ENTRATE</B> – Ufficio di Milano 6,<br />
&#8211; <B>AGENZIA DELLE ENTRATE</B> – Direzione regionale Lombardia, non costituiti in giudizio;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 795 del 2 aprile 2008;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Agenzia delle Entrate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 8 luglio 2008 il Consigliere Bruno Mollica;<br />
Udito altresì, l’avv. Brunetti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO  e  DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.- </b>La società GS s.p.a. impugna la sentenza di T.A.R. indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento del diniego di accesso agli atti formalizzato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 31 dicembre 2007.<br />
<b>	</b>Espone l’appellante:<br />	<br />
&#8211;	di aver presentato, a seguito di avvisi di accertamento notificati in data 25.1.2007, due istanze volte a sollecitare l’annullamento in autotutela degli stessi e di aver adito, nelle more della definizione del procedimento di secondo grado, la Commissione tributaria provinciale di Milano con distinti procedimenti giurisdizionali;<br />	<br />
&#8211;	di aver ricevuto, in data 20 dicembre 2007, la notifica di provvedimento di annullamento parziale in autotutela dell’avviso di accertamento n. R1U03801616/2006 a seguito del parere della Direzione regionale della Lombardia del 13.12.2007, richiesto a norma dell’art. 4, comma 1, del D.M. 11 febbraio 1997 n. 37;<br />	<br />
&#8211;	di aver chiesto, in data 21.12.2007, in vista dell’udienza di trattazione dinanzi alla Commissione Tributaria, copia del parere espresso dalla Direzione regionale della Lombardia e citato nel provvedimento di annullamento parziale ai fini della difesa nell’ambito del contenzioso pendente;<br />	<br />
&#8211;	di aver proposto, a seguito del diniego di accesso del 31 dicembre 2007, il precitato ricorso dinanzi al T.A.R. per la Lombardia, respinto con la sentenza n. 795 del 2 aprile 2008, che viene impugnata con l’odierno ricorso in appello.<br />	<br />
A sostegno dell’impugnativa la società GS deduce i seguenti motivi, proposti sotto diversi profili:<br />
&#8211;	Difetto di motivazione su punto decisivo della controversia – Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, in particolare artt. 3, 10, 24 e 25 – Violazione e falsa applicazione D.P.R. 352/1992 e D.P.R. n. 184 del 12.04.2006 – Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 603 del 29.10.1996 nonchè del D.M. n. 37 del 11.02.1997 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 (statuto del contribuente);<br />	<br />
&#8211;	In via subordinata: illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 e della legge n. 212/2000 per violazione degli artt. 3, 21, 24 e 97 Cost. ove fossero da interpretare nel senso che sono inaccessibili gli atti preparatori di atto finale di procedimento tributario concluso riguardanti direttamente il richiedente e necessari per la cura e/o difesa di interessi giuridici.<br />	<br />
Resiste l’Agenzia delle Entrate e prospetta, in particolare, una interpretazione dell’art. 24 cit. in senso assolutamente preclusivo alla accessibilità ai documenti di cui trattasi, sostenendo altresì l’infondatezza delle residue doglianze proposte.</p>
<p><b>2.- </b>La sentenza impugnata – pur ritenendo condivisibile, in linea di principio, la tesi della società ricorrente secondo cui il diritto di accesso rispetto ad un atto endoprocedimentale non può essere limitato al solo caso in cui il richiedente intenda contestare la legittimità dell’atto finale dello specifico procedimento, ma deve essere esteso a tutti i casi in cui la conoscenza del medesimo si configuri come strumentale ad un pieno esercizio della tutela giurisdizionale con riferimento all’impugnazione anche di altri atti collegati, e ritenendo per converso destituito di fondamento giuridico quanto affermato dall’Amministrazione in ordine alla pretesa inoppugnabilità del diniego di esercizio del potere di autotutela – assume conclusivamente che il semplice richiamo alla norma dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990 (come sostituito dall’art. 16, comma 1, della legge 11 febbraio 2005 n. 15), contenuto nella nota del 31 dicembre 2007, a prescindere da ogni ulteriore motivazione, del tutto superflua, deve ritenersi sufficiente a denegare l’esercizio del diritto di accesso, prevedendo espressamente tale disposizione l’esclusione ex lege dall’accesso medesimo anche “nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano”.<br />
<b>	</b>La difesa dell’Amministrazione sostiene, in tale linea, che in materia tributaria il legislatore ha voluto dettare una normativa più rigorosa e restrittiva di quella generale, stabilendo una completa inaccessibilità agli atti, in qualunque momento, anche quando è ormai conclusa la sequenza procedimentale.<br />	<br />
	Ritiene il Collegio che, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, la norma debba essere intesa nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di “segretezza” nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del procedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo.<br />	<br />
	Diversamente opinando si perverrebbe alla singolare conclusione che, in uno Stato di diritto, il cittadino possa essere inciso dalla imposizione tributaria – pur nella più lata accezione della “ragion fiscale” – senza neppure conoscere il perchè della imposizione e della relativa quantificazione.<br />	<br />
	Nè possono rinvenirsi elementi interpretativi in altro senso nella diversità testuale tra l’originario articolo 24 – che stabiliva che “non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all’art. 13”, tra i quali erano contemplati anche quelli tributari – e quello introdotto dalla sostituzione operata dall’art. 16 della legge 205/2000, già sopra riportato.<br />	<br />
	La ratio della modifica – che la difesa erariale individua nella volontà legislativa di estendere, rispetto al passato, la regola della inaccessibilità in campo tributario a tutti i documenti, anche quelli relativi a procedimenti già conclusi – ben può essere rinvenuta, per converso, nella esigenza di armonizzazione lessicale tra i ridetti articoli.<br />	<br />
	Del resto, è lo stesso articolo 24, al secondo comma, con norme di chiusura, a configurare la garanzia di accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria ai richiedenti per curare o per difendere i propri interessi giuridici, col solo limite relativo ai documenti contenenti dati sensibili e giudiziari: e non si vede come possa curare o difendere i propri interessi giuridici nella materia che ne occupa il soggetto cui sia precluso l’accesso agli atti di cui trattasi.</p>
<p><b>3.- </b>Va ancora osservato che il provvedimento impugnato in prime cure (nota prot. 2007/126812 del 31.12.2007) denega l’accesso al controverso parere emesso dalla Direzione regionale nel corso del procedimento tributario “in quanto manca il presupposto previsto dalla legge, costituito dall’interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, avendo l’Ufficio “il potere, ma non il dovere giuridico, di ritirare l’atto viziato” e, correlativamente, “il contribuente non vanta alcun diritto a che l’Ufficio eserciti un tale potere”.<br />
<b>	</b>A fronte dell’insussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di annullare il provvedimento a seguito della presentazione dell’istanza di autotutela, non sarebbe riconosciuta al contribuente alcuna azione avverso l’eventuale diniego, per cui la conoscenza degli atti interni al riesame risulterebbe ininfluente.<br />	<br />
	Sfugge all’Amministrazione che la asserita inconfigurabilità di un obbligo a provvedere non preclude ex se l’azione intesa alla verifica della legittimità dell’eventuale diniego, non essendo ammissibile nell’ordinamento l’esercizio di un potere “ad libitum”: sussiste invero un interesse a tale verifica ed il titolare di tale interesse è legittimato ad acquisire, a procedimento concluso, la conoscenza degli atti infraprocedimentali che incidono su tale interesse.</p>
<p><b>4.- </b>Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.</p>
<p><b>5.- </b>Le spese del doppio grado possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di 1° grado e annulla il provvedimento del 31 dicembre 2007 impugnato.<br />
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 8 luglio 2008 con l’intervento dei signori:</p>
<p>	Giovanni	VACIRCA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
	Pier Luigi	LODI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
	Bruno	MOLLICA	&#8211;	Consigliere, est.<br />	<br />
	Sandro	AURELI	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
	Raffaele	GRECO	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 21/10/2008</b><br />
<i><b>(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</i></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-10-2008-n-5144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2008 n.5144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2008 n.5551</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-10-2008-n-5551/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-10-2008-n-5551/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-10-2008-n-5551/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2008 n.5551</a></p>
<p>Va sospesa la gara per lavori di sistemazione di una strada provinciale che collega un centro abitato ad un cimitero limitatamente agli ulteriori effetti del provvedimento impugnato in tema di annotazione sul casellario informatico della comunicazione della circostanza di cui si discute all’Autorità per i Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-10-2008-n-5551/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2008 n.5551</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-10-2008-n-5551/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2008 n.5551</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la gara per lavori di sistemazione di una strada provinciale che collega un centro abitato ad un cimitero limitatamente agli ulteriori effetti del provvedimento impugnato in tema di annotazione sul casellario informatico della comunicazione della circostanza di cui si discute all’Autorità per i Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 34/2000, nonché in tema di escussione della polizza fideiussoria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: TAR Lazio – Roma, Sez.III <a href="/ga/id/2009/5/14017/g">Ordinanza sospensiva del 12 agosto 2008 n. 4000</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2009/5/14018/g">Ordinanza sospensiva del 28 aprile 2009 n. 2152</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5551/08<br />
Registro Generale: 7326/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />
Cons. Paolo Buonvino<br />
Cons. Domenico Cafini<br />
Cons. Roberto Giovagnoli<br />
Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 21 Ottobre 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL</b>rappresentata e difesa dall’Avv. CLAUDIO FERRAZZAcon domicilio eletto in Roma VIA MONTE SANTO 68presso CLAUDIO FERRAZZA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AUTOSTRADE PER L&#8217;ITALIA SPA</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv. BENEDETTO GIOVANNI CARBONEcon domicilio eletto in Roma VIALE DI VILLA GRAZIOLI N.13presso BENEDETTO GIOVANNI CARBONE<br />
<b>SOCOPAS SRL</b>rappresentata e difesa dagli Avv.ti FABIO ANGELLA, MAURIZIO SCICCHITANOe PAOLO MAZZOLIcon domicilio eletto in Roma VIALE PARIOLI, 44presso PAOLO MAZZOLI</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>AUTORITA&#8217; PER VIGILANZA SU CONTRATTI PUBBL.LAVORI SERV.FORN.</b><br />
<b>REGIONE LAZIO-SEZ.REG.OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI</b>, non costituitesi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III n. 4000/2008, resa tra le parti, concernente APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE TRA CENTRO ABITATO E CIMITERO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
 AUTOSTRADE PER L&#8217;ITALIA SPA<br /> SOCOPAS SRL</p>
<p>Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti FERRAZZA, CARBONE e GIUFFRE’ per SCICCHITANO e ANGELLA;</p>
<p>Ritenuto che per la peculiarità della fattispecie e per la gravità del danno &#8211; pur risultando condivisibili, ad un primo sommario esame, le ragioni esposte nell’ordinanza appellata &#8211; l’istanza cautelare possa essere accolta, limitatamente agli ulteriori effetti del provvedimento impugnato in tema di annotazione, sul casellario informatico, della comunicazione della circostanza di cui si discute all’Autorità per i Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 34/2000, nonché in tema di escussione della polizza fideiussoria;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 7326/2008) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, nei limiti precisati in motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 21 Ottobre 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-10-2008-n-5551/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2008 n.5551</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
