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	<title>21/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.391</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2005-n-391/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2005-n-391/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2005-n-391/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.391</a></p>
<p>Presidente Alberto CAPOTOSTI Redattore Fernanda CONTRI è incostituzionale la delimitazione temporale del prelievo venatorio, fino ad un&#8217;ora dopo il tramonto, disposta dalla legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 Autonomia e decentramento &#61485; Funzioni delle Regioni &#61485; Legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15, articolo unico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2005-n-391/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.391</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2005-n-391/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.391</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Alberto CAPOTOSTI<br /> Redattore Fernanda CONTRI</span></p>
<hr />
<p>è incostituzionale la delimitazione temporale del prelievo venatorio, fino ad un&#8217;ora dopo il tramonto, disposta dalla legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento &#61485; Funzioni delle Regioni &#61485; Legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15, articolo unico &#61485; Possibilità di effettuare il prelievo venatorio nel territorio regionale fino ad un&#8217;ora dopo il tramonto anche per gli acquatici da appostamento in prossimità di masse d&#8217;acqua stagnanti o corrente &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Asserita violazione degli standards di tutela uniforme ex art. 18, L. 11 febbraio 1992, n. 157 &#61485; Presunto contrasto con l&#8217;art. 117, co. 2, lettera s) Cost. &#61485; Costituzione della Regione Puglia oltre il termine perentorio di 20 giorni dal deposito del ricorso &#61485; Inammissibilità della costituzione &#61485; Art. 18, co. 7, L. n. 157 del 1992 quale integrazione del parametro di legittimità costituzionale &#61485; Lesione della competenza legislativa statale esclusiva ex art. 117, co. 2, lett. s) &#61485; Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l&#8217;articolo unico della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15, in quanto, procrastinando fino ad un&#8217;ora dopo il tramonto il termine di chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo agli acquatici da appostamento, viola lo standard minimo di tutela uniforme dettato dall&#8217;art. 18, L. 11 febbraio 1992, n. 157, ledendo la competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA N. 391<br />
ANNO 2005<br /></b></p>
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br /></b></p>
<p>composta dai signori:<br />
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;<br />
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,<br />
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso<br />
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell&#8217;attività venatoria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 ottobre 2003, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2003.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Puglia;<br />
udito nell&#8217;udienza pubblica del 22 marzo 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri;<br />
udito l&#8217;avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1. &#8211; Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2003 e depositato il successivo 30 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell&#8217;attività venatoria), in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera<i> s</i>), della Costituzione.<br />
Secondo il ricorrente, la legge impugnata eccederebbe l&#8217;ambito delle competenze regionali consentendo di effettuare il prelievo venatorio nel territorio regionale fino ad un&#8217;ora dopo il tramonto, oltre che nei confronti della già prevista categoria degli ungulati, anche per gli acquatici da appostamento in prossimità di masse d&#8217;acqua stagnanti o corrente.<br />
Sempre secondo il ricorrente, la norma censurata non rispetterebbe gli <i>standards</i> di tutela uniforme dettati dallo Stato allo scopo di garantire l&#8217;equilibrio ambientale in maniera unitaria e soddisfacente sul territorio nazionale. Il riferimento va, in particolare, all&#8217;art. 18 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale, in attuazione di obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio, rispondendo all&#8217;esigenza di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema per il cui soddisfacimento, come riconosciuto nella giurisprudenza di questa Corte, l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, ritiene necessario l&#8217;intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale. <br />
2. &#8211; La resistente Regione Puglia si è costituita con una memoria depositata il 25 novembre 2003 e perciò oltre il termine previsto dall&#8217;art. 23, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. <br />
3. &#8211; L&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato, in data 19 ottobre 2004, una memoria nella quale insiste per l&#8217;accoglimento della questione.<br />
Rileva la difesa erariale che l&#8217;esito dell&#8217;intervento legislativo regionale è rappresentato dall&#8217;estensione della fascia oraria di esercizio dell&#8217;attività venatoria avente ad oggetto la selvaggina d&#8217;acqua fino ad un&#8217;ora dopo il tramonto del sole. Siffatta disposizione si porrebbe in evidente contrasto con l&#8217;articolo 18, comma 7, della legge statale n. 157 del 1992, il quale statuisce, in termini perentori, che &#8220;la caccia è consentita da un&#8217;ora prima del sorgere del sole fino al tramonto&#8221;, con la sola eccezione dell&#8217;abbattimento selettivo degli ungulati per massimo un&#8217;ora dopo il tramonto.<br />
Tale contrasto con la legge statale, che si configura quale legge posta a tutela dell&#8217;ambiente, si tradurrebbe in un pregiudizio alle azioni di conservazione di numerose specie di fauna selvatica e nell&#8217;invasione della competenza esclusiva statale nel settore individuato nell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione.<br />
Richiamata la giurisprudenza costituzionale che, riguardo alla protezione dell&#8217;ambiente, ha riconosciuto la competenza statale a dettare standards di tutela minimi ed uniformi sull&#8217;intero territorio nazionale, il ricorrente sottolinea che la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dal comma 7 dell&#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rispondendo in modo mirato all&#8217;esigenza di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema. Sul punto si rappresenta come dato notorio, avallato dalla scienza etologica, il fatto che il picco della concentrazione degli anatidi selvatici in corrispondenza degli specchi d&#8217;acqua si verifica a ridosso del crepuscolo.<br />
La legge regionale avrebbe dunque inciso sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, procrastinando oltre il termine ultimo previsto dalla legge statale la chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo ai volatili che dipendono ecologicamente dalle zone umide.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1. &#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 &#8211; Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell&#8217;attività venatoria), in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera<i> s</i>), della Costituzione.<br />
Secondo il ricorrente, la legge impugnata, che consta del solo articolo 1, &#8211; consentendo di effettuare il prelievo venatorio nel territorio regionale fino ad un&#8217;ora dopo il tramonto, oltre che nei confronti della già prevista categoria degli ungulati, anche per gli acquatici da appostamento in prossimità di masse d&#8217;acqua stagnanti o corrente &#8211; non rispetterebbe gli <i>standards</i> di tutela uniforme dettati dall&#8217;articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ed, in tal modo, si porrebbe in contrasto con l&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione che, per la fissazione di tali <i>standards</i>, ritiene necessario l&#8217;intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale. <br />
2. &#8211; Preliminarmente occorre rilevare che la Regione Puglia si è costituita nel presente giudizio con atto depositato il 25 novembre 2003 e cioè dopo la scadenza del termine di venti giorni decorrente dalla data del deposito del ricorso, avvenuto il 30 ottobre 2003 (art. 23, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). La costituzione della Regione Puglia deve pertanto dichiararsi inammissibile, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte circa la perentorietà, anche per la parte resistente, dei termini per la costituzione in giudizio.<br />
Sempre in via preliminare va osservato che, sebbene nel ricorso si faccia riferimento generico all&#8217;articolo 18 della legge n. 157 del 1992, la relazione ministeriale allegata al verbale della riunione del Consiglio dei ministri, nella quale si è deciso di sollevare la presente questione di legittimità costituzionale, indica, con maggiore precisione, il comma 7 del medesimo art. 18, che ammette il prolungamento della giornata di caccia oltre il tramonto solo per gli ungulati. Pertanto, è dall&#8217;art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992 che deve ritenersi integrato il parametro di legittimità costituzionale.<br />
3. &#8211; La questione è fondata.<br />
Come questa Corte ha più volte ribadito, sia con riferimento alle regioni ad autonomia ordinaria sia alle regioni (e province) ad autonomia speciale (sentenze n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002), la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall&#8217;articolo 18 della legge n. 157 del 1992 &#8220;è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all&#8217;esigenza di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema il cui soddisfacimento l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di <i>standard</i> minimi di tutela della fauna&#8221; (sentenza n. 311 del 2003).<br />
Analoga ratio va riconosciuta alla previsione del termine giornaliero, anch&#8217;esso fissato al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. <br />
La legge regionale, procrastinando fino ad un&#8217;ora dopo il tramonto il termine di chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo agli acquatici da appostamento che dipendono ecologicamente dalle zone umide, incide sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ed è pertanto costituzionalmente illegittima.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p><i>dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo unico della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 –Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell&#8217;attività venatoria).<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.</p>
<p>Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente<br />
Fernanda CONTRI, Redattore</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2005-n-391/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.391</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.4527</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-4527/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-4527/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.4527</a></p>
<p>Enrico D’Arpe – Presidente f.f., Silvana Bini – Estensore. Comune di Gallipoli (avv. D.A. Ponzo) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato), Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato), Capitaneria di porto di Gallipoli (Avv. Stato), Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia del demanio di Lecce (Avv.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-4527/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.4527</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-4527/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.4527</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Enrico D’Arpe – Presidente f.f., Silvana Bini – Estensore.<br /> Comune di Gallipoli (avv. D.A. Ponzo) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato), Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato), Capitaneria di porto di Gallipoli (Avv. Stato), Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia del demanio di Lecce (Avv. Stato), Ministero delle Infrastrutture – Ufficio del Genio civile per le opere marittime (Avv. Stato), Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), Regione Puglia (n.c.), Cartenì (avv. G. Pellegrino), Azienda agricola vivai “Pietro Tunno” (n.c.), Ditta “Hoxha Aida” (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice amministrativo in tema di cognizione di atti afferenti al procedimento di rilascio a terzi di concessioni demaniali su beni civici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali – Concessioni demaniali su beni civici – Procedimento di rilascio – Atti della Capitaneria di porti – Contestazione – Giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>2. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali – Terreno indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo – Mappe catastali – Valore.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui un Comune contesti gli atti di una Capitaneria di porto afferenti al procedimento di rilascio a terzi di concessioni demaniali su beni civici.</p>
<p>2. Sebbene le mappe catastali assumano un valore meramente ricognitivo e mai costitutivo, si può attribuire valore determinante alle risultanze catastali  e dei Registri Immobiliari, perché il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto degli art. 32 c. nav. e 58 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima, sicché, in assenza di alterazioni dello stato di fatto, la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 4527/2005 Reg.Dec.<br />
N. Reg.Ric. 479/2005</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale <br />
per la Puglia<br />
Sezione Prima di Lecce	</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati:<br />
Enrico D’Arpe	Presidente<br />	<br />
Ettore Manca	Componente  <br />	<br />
Silvana Bini	Componente relatore																																																																																												</p>
<p>ha pronunziato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n.479/2005 presentato da: <br />
<b>Comune di Gallipoli, </b>in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniela Anna Ponzo, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Lecce, Via M. Schipa n.35, </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro p.t., <br />
<b>Ministero dell’Economia e delle Finanze, </b>in persona del Ministro p.t.,<br />
<b>Capitaneria di porto di Gallipoli, </b>in persona del Comandante e legale rappresentante p.t.;<br />
<b>Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia del demanio di Lecce, </b>in persona del legale rappresentante p.t., <br />
<b>Ministero delle Infrastrutture &#8211; ufficio del Genio Civile per le opere marittime</b>, in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri,</b> in persona del Presidente del Consiglio;<br />
tutte rappresentate e difese dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio in Lecce, Via Rubichi,<br />
<b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente p.t., n.c.</p>
<p>e nei confronti dei Sigg.<br />
<b>Andrea Cartenì</b>,rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto a Lecce, in Via A. Imperatore 16;<br />
<b>Azienda Agricola Vivai “Pietro Tunno”</b>, n.c.;<br />
<b>Ditta “Hoxha Aida”,</b> n.c.;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Gallipoli prot. N. DEM/706 del 11.1.2005, acquisita al protocollo del Comune di Gallipoli in data 13.1.2005, avente ad oggetto “ Comune di Gallipoli – Terreni intest<br />
&#8211; della concessione demaniale n. 05 del Registro concessioni anno 2005 – e n.8 del Repertorio, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli in data 17.2.05, in favore del Sig. Cartenì Andrea;<br />
&#8211; della nota dell’Agenzia del Demanio – Filiale Puglia – Ufficio di Lecce, in data 25.11.2004, prot.2004/28429/ULE ad oggetto: “Comune di Gallipoli –Località Torre San Giovanni alla Pedata – Richiesta concessione demaniale per la realizzazione di un punto<br />
&#8211; della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Bari, prot. N. 1953, in data 28.6.2004, avente ad oggetto:“Comune di Gallipoli –Località Torre San Giovanni alla Pedata – Richiesta conces</p>
<p>nonché, ove occorra: <br />
&#8211; del D.P.C.M. 21.12.1995, dell’eventuale concessione demaniale non conosciuta rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli alla Ditta Agricola Vivai Tunno, dell’eventuale concessione demaniale marittima rilasciata alla Ditta Hoxha Aida;   <br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali resistenti e del controinteressato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti della causa.<br />
Designato alla pubblica udienza del 20 luglio 2005 il relatore dr.ssa Silvana Bini e uditi l’Avv. Ponzo per il Comune ricorrente, l’Avv. Gustapane per le Amministrazioni statali resistenti e l’Avv. Gianluigi Pellegrino per il controinteressato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1) Il Comandante del Compartimento Marittimo di Gallipoli, in data 16 Dicembre 1969, convocava la Commissione delimitatrice di cui all’art 58 del D.P.R. n. 328/1952, al fine di delimitare le aree demaniali marittime rispetto a quelle rivendicate dal Comune di Gallipoli. <br />
In quella sede il Comune di Gallipoli chiedeva la <i>“restituzione dei terreni a monte delle strade litoranee <br />
a Nord e a Sud del territorio di Gallipoli” </i>ed in particolare le aree contraddistinte al foglio 6 part.2 (porzione); fg.9 part 2 fg.20 part.18, fg.21 part.41 fg.32 part.32 e fg.37 part.2, precisando che per alcune particelle poste a valle di dette strade un’ampia fascia sarebbe stata lasciata al pubblico demanio.<br />
La Commissione prendeva atto della richiesta, invitando il “<i>Sindaco di Gallipoli a far procedere i propri tecnici all’infissione dei termini provvisori sulla nuova linea di confine, fra il Demanio Marittimo e le restanti zone da restituire al Comune”.<br />
</i>Nella successiva riunione del 29 Luglio 1971, la Commissione, presa visione degli elaborati predisposti dal Comune di Gallipoli, accertava che gli elaborati erano “conformi alle deliberazioni prese nella riunione del 16.12.69” e li approvava. In tale occasione il rappresentante del Commissariato per gli usi civici faceva presente “ <i>di poter far conoscere le proprie determinazioni solo dopo aver sottoposto la delimitazione degli accertamenti in merito alla conservazione del demanio di uso civico e aver relazionato al Ministero dell’Agricoltura”</i>. <br />
In data 23 Ottobre 1972, la Commissione deliberava di ritenere validi gli elaborati, stabilendo che i vari verbali, “<i>diverranno obbligatori per le parti, dopo l’approvazione da parte della Direzione Marittima di Bari di concerto con l’Intendente di Finanza di Lecce”. <br />
</i>La Direzione Marittima di Bari di concerto con l’Intendente di Finanza di Lecce approva i verbali con decreto n. 34 del 15 Maggio 1973.<br />
La Capitaneria di Porto di Gallipoli nel corso degli anni continuava a disporre dei beni immobili di che trattasi, nonostante la richiesta di restituzione da parte del Comune di Gallipoli.<br />
Pertanto, con nota del 24.4.1998, il Comune di Gallipoli invitava la Capitaneria di Porto a “<i>non compiere atti che integrino un’aggressione al possesso di detti beni stante la acclarata demanialità comunale degli stessi e dall’assumere provvedimenti concessori su beni civici comunali</i>” chiedendo altresì l’annullamento degli atti di concessione demaniale sui suddetti beni.<br />
La Capitaneria con nota del 27.4.1998, contestava la richiesta del Comune.<br />
La questione veniva sottoposta all’esame del Dirigente dell’Ufficio Usi Civici della Regione Puglia, il quale dapprima invitava la Capitaneria a non disporre dei beni gravati da uso civico e investiva della questione il Commissariato per la Liquidazione degli usi Civici, presso il Ministero di Grazia e Giustizia e in secondo momento trasmetteva gli atti (per un parere sulla vexata quaestio) all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.<br />
Successivamente l’Amministrazione Comunale di gallipoli, con ordinanza n. 179 del 17.11.1999, disponeva “la reintegra dei terreni di uso civico e la cessazione giuridica e di fatto dei beni da parte della Capitaneria di Porto di Gallipoli”.<br />
Tale ordinanza pur non essendo stata impugnata, rimaneva ineseguita.<br />
Interveniva altresì la Regione Puglia, che, con nota del 13.9.2002 prot. 911/U.C., al fine di predisporre l’inventario dei  terreni gravati da uso civico, invitava l’Amministrazione Comunale di Gallipoli a provvedere alla pubblicazione all’Albo pretorio dell’elenco di detti terreni.<br />
Il Dirigente del Comune di Gallipoli procedeva alla pubblicazione dei dati completi di mappe, senza che venissero presentate osservazioni, neppure dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli, nonostante l’ espresso avvertimento per gli interessati di poter prendere visione dei suddetti dati e formulare osservazioni nei termini di sessanta giorni dalla pubblicazione. <br />
Tant’è che il Comune di Gallipoli, in riscontro alla nota del Comandante della Capitaneria di Porto del 30.10.2004,  esprimeva parere negativo al rilascio delle concessioni demaniali a favore di Cartenì Andrea e Azienda Agricola Vivai Pietro Tunno, precisando che la Capitaneria non aveva titolo per rilasciare concessioni su beni gravati da uso civico.<br />
L’Amministrazione di Gallipoli inviava poi ulteriori diffide alla Capitaneria di Porto resistente, in data 13.1.2003, chiedendo di sospendere i procedimenti di rilascio delle concessioni sui beni gravati da usi civici.<br />
A tali diffide, la Capitaneria rispondeva con la nota prot. N. DEM/706 del 11.1.2005, acquisita al protocollo del Comune di Gallipoli in data 13.1.2005, avente ad oggetto “ Comune di Gallipoli – Terreni intestati al Pubblico demanio Marittimo rivendicati dall’Amministrazione Comunale”, in cui specificava che “<i>in risposta agli inviti/diffide indirizzate questa Capitaneria di Porto &#8230; si rimanda a quanto più volte rappresentato dalla Scrivente e dagli uffici finanziari con pregressa corrispondenza</i>”.<br />
Rispetto alle concessioni demaniali la Capitaneria, rilevava che, poiché “<i>il Comune non aveva sollevato questioni di incompatibilità degli interventi proposti dalle ditte richiedenti con il vigente strumento urbanistico, questa Capitaneria di Porto definirà i relativi procedimenti istruttori, ritenendo favorevolmente reso il richiesto parere</i>”.<br />
Veniva quindi rilasciato a favore del Sig. Cartenì Andrea la concessione demaniale n. 5/2005 in località San Giovanni alla Pedata ( fg.20, p.lla 406) per 72 mesi dal 1.5.05 al 30.9.2010.<br />
Avverso quest’ultimo provvedimento, nonché avverso la nota della Capitaneria di Porto n. N. DEM/706 del 11.1.2005 e gli ulteriori atti in epigrafe indicati, il Comune di Gallipoli <br />
lamenta il seguente articolato motivo di gravame:<br />
1)<i>Violazione artt.3 e 10, L.241/1990. Violazione,erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art 1 del D.P.C.M. 21.12.1995 recante ”Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell’art 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977 n.616”. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art 58, comma 5, del D.P.R. 15.2.1952 n. 328 recante “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione”. Violazione della L.R.Puglia 28.1.1998 n. 7 recante “Usi civici e terre coltivate in attuazione della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del regio decreto 26 Febbraio 1928 n. 332, artt. 1,2,3,5 e 8. Violazione del principio di cui all’art 2 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L.R. 12.5.2004 n.7. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca fra atti promananti dalle medesime amministrazioni (Verbali di delimitazione). Illegittimità derivata delle concessioni rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli per indisponibilità del bene concesso e conseguente incompetenza assoluta dell’Organo. Irragionevolezza. Malgoverno.<br />
</i>Con ampie e diffuse argomentazioni il Comune di Gallipoli sostiene la illegittimità delle impugnate concessioni demaniali marittime rilasciate su beni (asseritamene) gravati da usi civico e quindi al di fuori della disponibilità della Capitaneria resistente, nonché degli altri atti amministrativi gravati.<br />
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate e il controinteressato, Sig. Cartenì, depositando memorie difensive con le quali hanno, puntualmente e diffusamente, replicato alle argomentazioni del Comune ricorrente, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed in ogni caso, per la reiezione del ricorso.<br />
Il ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata abbinata al merito nella Camera di Consiglio dell’ 8 Giugno 2005.<br />
In vista dell’udienza di merito, le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle proprie tesi.<br />
Alla pubblica udienza del 20 Luglio 2005, dopo ampia discussione, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso in esame – come ampiamente illustrato in narrativa &#8211; verte principalmente sulla legittimità degli atti della Capitaneria di Porto di Gallipoli relativi alla concessione a terzi di beni immobili, che, secondo l’Amministrazione Comunale ricorrente sarebbero inclusi tra i beni gravati da usi civici.<br />
2. In via preliminare, osserva il Collegio che si può prescindere dall’esame approfondito delle eccezioni di inammissibilità per mancata notifica alla Agenzia del demanio e di tardività, in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.<br />
3. Appare opportuno, invece, affrontare la questione di giurisdizione pure sollevata dalle parti resistenti.<br />
Rileva a tale riguardo il Collegio che la controversia in esame rientra nella giurisdizione generale di legittimità dell’adito Giudice.<br />
L’art 29 l. 16 giugno 1927 n. 1766 demanda alla giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici ogni controversia attinente alla “qualitas soli”, in cui si dibatte dell’esistenza, della natura e dell&#8217;estensione dei diritti di uso civico<b>. </b>Pertanto l&#8217;accertamento della qualità di un terreno che si assume di uso civico, l&#8217;appartenenza di un’ area alla collettività civica e l&#8217;avvenuta occupazione dei suoli senza titolo legittimo sono questioni che rientrano nella giurisdizione speciale del liquidatore degli usi civici (ex multis<i> Cassazione civile, sez. un., 26 giugno 2003, n. 10158).</i><b><br />
</b>Al contrario, si afferma la giurisdizione del Giudice Amministrativo, se la controversia ha ad oggetto la legittimità delle occupazioni del demanio da parte di altro soggetto, allorquando la doglianza si fonda sul contestato esercizio del potere di legittimazione e non direttamente sulla sottesa situazione proprietaria (<i>T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 15 gennaio 2002, n. 3).<br />
</i>Il caso di specie, a ben vedere, è riconducibile a questa ultima ipotesi, dal momento che il Comune di Gallipoli sta contestando i provvedimenti che assentono l’uso del bene demaniale marittimo e più precisamente gli atti della Capitaneria di Porto afferenti al procedimento di rilascio a terzi delle concessioni demaniali su tali beni.<br />
4. E’ pur vero che sullo sfondo dell’impugnazione proposta nel presente giudizio, si pone la questione circa la effettiva natura dei beni oggetto della concessione, che, secondo l’Amministrazione Comunale di Gallipoli sarebbero da includere tra i beni gravati da uso civico, tuttavia – a parere di questo Tribunale &#8211; la contestazione mossa in ricorso al carattere demaniale dei beni dati in concessione a terzi si limita ad innestare nel processo amministrativo, ma solo in via meramente incidentale, una questione in tema di diritti soggettivi, la cui delibazione ben può essere effettuata da questo Giudice in sede di giurisdizione di legittimità, ai sensi dell&#8217;art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. <br />
Pertanto, il Collegio ritiene di potersi pronunciare in via incidentale &#8211; senza valore extraprocessuale – sulla questione inerente alla natura dei beni immobili de quibus, però ai limitati fini della soluzione della vertenza principale ( relativa alla legittimità della impugnata concessione demaniale e degli atti amministrativi gravati), senza  sconfinare nella tutela dei diritti soggettivi riservata all&#8217;autorità giudiziaria ordinaria (<i>Consiglio Stato, sez. VI, 11 febbraio 2003, n. 736).</i><br />
5. Ai fini della predetta valutazione in via incidentale circa la reale natura dei beni in questione, il Tribunale rileva, in punto di fatto, l’inesistenza di un titolo valido per qualificare tali beni come gravati da uso civico.<br />
Invero, la procedura di delimitazione delle aree alla quale viene fatto riferimento nel ricorso, è stata avviata con la convocazione della Commissione delimitatrice nel dicembre 1969, l’Amministrazione Comunale ha proceduto alla pubblicazione degli elenchi dei beni gravati da uso civico, ma non si rinviene un atto formale emanato a conclusione di tale procedura giuridicamente idoneo a dimostrare sul piano catastale e dei Registri Immobiliari la inclusione dei beni tra quelli gravati da uso civico.<br />
Dalla documentazione versata in atti, invece, si ricavano svariati elementi per sostenere la demanialità delle aree de quibus, essendo presenti tre elementi probatori: la natura morfologica del terreno, l’idoneità al soddisfacimento ai pubblici usi del mare e soprattutto le risultanze catastali e dei Registri Immobiliari.<br />
Pur riconoscendo che le mappe catastali assumono un valore meramente ricognitivo e mai costitutivo, il Collegio – in sede di accertamento in via incidentale &#8211;  non può non attribuire (nel caso di specie) valore determinante alle risultanze catastali  e dei Registri Immobiliari, anche perché “il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto degli art. 32 c. nav. e 58 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima. In assenza, quindi, di alterazioni dello stato di fatto la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione” (Cassazione penale, sez. III, 20 ottobre 2000, n. 12606).<br />
Appare quindi evidente che i beni immobili di che trattasi non hanno mai perso la qualifica di terreni demaniali marittimi, non risultando medio tempore intervenute modificazione giuridiche di fatto che abbiano inciso sulla destinazione o sulla loro appartenenza.<br />
Tale circostanza è stata chiaramente prospettata dal Ministero delle Finanze (nella nota del 15.12.99 n. 23517) il quale, nel rilevare come “nessuno degli atti e provvedimenti finora adottati costituisce titolo valido e sufficiente per operare la reintegra”, aveva precisato che  i beni risultavano ancora “intestati al Pubblico Demanio Marittimo”.<br />
6. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, non possono trovare accoglimento le censure  prospettate dalla Amministrazione ricorrente, la quale fonda la propria impugnazione essenzialmente sull’asserita inclusione dei beni tra quelli gravati da usi civici.<br />
Invero, la delimitazione operata dalla Commissione negli anno ’70 non ha comportato la sdemanializzazione delle aree in questione, procedimento quest’ultimo che richiede necessariamente un espresso e formale provvedimento dell’autorità amministrativa, di carattere costitutivo.<br />
Pertanto, si deve concludere nel senso che la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha legittimamente adottato i provvedimenti de quibus, nell’ambito delle istituzionali funzioni di gestione dei beni pubblici marittimi, senza incorrere in alcuna violazione né delle norme procedimentali né delle norme in materia di competenza denunciate dall’Amministrazione Comunale ricorrente.<br />
7. Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Prima Sezione di Lecce – respinge il ricorso n. 479/2005 indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 20 luglio 2005.<br />
Enrico D’Arpe – Presidente<br />
Silvana Bini  &#8211; Estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 21 ottobre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-4527/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.4527</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-10-2005-n-9323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. La Medica, est. Sapone Ricorsi riuniti: &#8211; Srl Eurostrade di Nicola di Porto (Avv. F. A. Caputo) c. Comune di Roma (Avv. A. Graziosi), C.E.S.I. di d’Attanasio Bruno &#038; C. snc (Avv.ti F. Tedeschini e P. Golisano) &#8211; C.E.S.I. di d’Attanasio Bruno &#038; C. snc (Avv.ti A. Clarizia, F.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-10-2005-n-9323/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-10-2005-n-9323/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, est. Sapone<br /> Ricorsi riuniti:<br /> &#8211;	Srl Eurostrade di Nicola di Porto (Avv. F. A. Caputo) c. Comune di Roma (Avv. A. Graziosi), C.E.S.I. di d’Attanasio Bruno &#038; C. snc (Avv.ti F. Tedeschini e P. Golisano)<br /> &#8211;	C.E.S.I. di d’Attanasio Bruno &#038; C. snc (Avv.ti A. Clarizia, F. Tedeschini e P. Golisano) c. Srl Eurostrade di Nicola di Porto (Avv. F. A. Caputo), Comune di Roma (Avv. A. Graziosi),  Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione dell&#8217;impresa per irregolarità contributive senza che l&#8217;amministrazione abbia prima verificato la gravità delle infrazioni e sull&#8217;obbligo di denuncia ex art. 10, co. 1 quater, L. 109/1994, anche nel caso di successiva dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara – Appalto di lavori – Art. 75 D.P.R. 554/1999 &#8211; Violazione degli obblighi contributivi – Esclusione delle imprese solo in presenza di gravi violazioni – Mancata verifica della gravità dell’infrazione – Illegittimità della esclusione																																																																																										</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara – Preverifica &#8211; Mancata dimostrazione della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di offerta – Conseguenze – Segnalazione all’AVLP ex art. 10, co. 1 quater L. 109/1994 – Successiva dimostrazione del possesso dei requisiti – Non rileva</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 554/1999 solo gravi violazioni degli obblighi contributivi giustificano l’esclusione di una impresa da una gara di appalto: pertanto la stazione appaltante, sulla base di un  giudizio ampiamente discrezionale deve verificare la gravità delle infrazioni commesse, non potendo di per sé determinare l’esclusione dell’impresa per la mera sussistenza di una posizione di irregolarità contributiva.																																																																																												</p>
<p>2.	La segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ex art. 10, co. 1 quater L. 109/1994 rappresenta una conseguenza automatica della mancata dimostrazione di quanto dichiarato dall’impresa in ordine ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa in sede di offerta. Ne consegue che, anche qualora l’esistenza dei suddetti requisiti venga successivamente dimostrata, permane l’obbligo della denuncia, direttamente correlata alla non veridicità delle dichiarazioni rese.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittimità dell’esclusione dell’impresa per irregolarità contributive senza che l’amministrazione abbia prima verificato la gravità delle infrazioni e sull’obbligo di denuncia ex art. 10, co. 1 quater, L. 109/1994, anche nel caso di successiva dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; SEZIONE II &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi: nn.5568/2005 e 8157/2005:</p>
<p>quanto al primo,<br />
(n. 5568/2005), proposto dalla<br />
<b>srl Eurostrade di Nicola di P</b>uorto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco A. Caputo presso il cui studio in Roma, Via Sebino n.11, è elettivamente domiciliata;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Antonio Graziosi ed elettivamente domiciliato  presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Via del Tempio di Giove n.21;</p>
<p>e nei confronti della:</p>
<p><b>C.E.S.I. di d’Attanasio Bruno &#038; C. snc</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con la Costruzioni Conglomerati ed Affini srl e con la snc Di Battista, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Federico Tedeschini e Pietro Golisano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Molisano in Roma, Via G.I. Lagrange n.1;</p>
<p>per ottenere:<br />
1) l’annullamento del verbale di asta pubblica del 31 maggio 2005 con il quale l’intimata amministrazione ha aggiudicato l’appalto avente ad oggetto la manutenzione straordinaria della Grande Viabilità nei Municipi da I a X all’ati controinteressata;<br />
2) l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione della citata gara;<br />
3) la condanna del comune di Roma al risarcimento del danno da quantificare e liquidare in corso di causa, e comunque coincidente nella mancata aggiudicazione del menzionato appalto;</p>
<p>quanto al secondo,<br />
(n. 8157/2005), proposto da<br />
<b>C.E.S.I. di d’Attanasio Bruno &#038; C. snc</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con la Costruzioni Conglomerati ed Affini srl e con la snc Di Battista, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Angelo Clarizia, Federico Tedeschini e Pietro Golisano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Damizia in Roma, Via Principessa Clotilde n.2;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Antonio Graziosi ed elettivamente domiciliato  presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Via del Tempio di Giove n.21;</p>
<p>e nei confronti della:</p>
<p>1) <b>srl Eurostrade di Nicola di Puorto</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco A. Caputo presso il cui studio in Roma, Via Sebino n.11, è elettivamente domiciliata;<br />
2) <b>Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;</p>
<p>per l’annullamento:<br />
1) della determinazione dirigenziale dell’11 agosto 2005 n.377, prot. Dipartimento XII n.42032 del 16 agosto 2005;<br />
2) del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in favore della srl Eurostrade di Porto Nicola si estremi sconosciuti;<br />
3) del bando di gara e del disciplinare in parte qua;<br />
4) di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali richiamati nella contestata determinazione dirigenziale dell’11 agosto 2005;</p>
<p>Visti i ricorsi con la relativa documentazione;<br />
Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato Comune, della C.E.S.I. di d’Attanasio Bruno &#038; C. snc per il ricorso n.5568/2005 e della srl Eurostrade di Nicola di Porto per il ricorso n.8157/2005;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visto l’intervento ad adiuvandum proposto relativamente al ricorso n. 5568/2005 dalla srl Preneste Appalti, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco A. Caputo presso il cui studio in Roma, Via Sebino n.11, è elettivamente domiciliata; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 12 ottobre 2005 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – l’avv. Caputo per srl Eurostrade di Nicola di Puorto, gli avv.ti  Clarizia e Molisano per la snc C.E.S.I. di d’Attanasio Bruno &#038; C. e l’avv. Graziosi per il Comune di Roma;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La srl Eurostrade di Nicola di Puorto ha partecipato alla gara indetta dall’intimata amministrazione, avente ad oggetto la manutenzione straordinaria della grande viabilità nei municipi da I a X, classificandosi al secondo posto dietro il raggruppamento di imprese costituito dalla snc C.E.S.I. di d’Attanasio Bruno &#038; C., in qualità di mandataria, e dalla Costruzioni Conglomerati ed Affini srl e dalla  snc Di Battista in qualità di mandanti.<br />
Con il gravame n.5568/2005 ha impugnato la determinazione con cui l’appalto de quo è stato aggiudicato in via provvisoria all’Ati controinterssata (verbale di asta pubblica del 31 maggio 2005), deducendo i seguenti motivi di doglianza:<br />
1) Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento. Violazione del principio di terzietà della commissione giudicatrice. Violazione del bando di gara nella parte in cui dispone che “L’aggiudicazione definitiva rimane subordinata all’effettivo perfezionamento del mutuo”. Contraddittorietà provvedimentale sotto questo profilo;<br />
2) Violazione di legge. Violazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara con riferimento al P. 6). Violazione dell’art.75, II. E) e g) del DPR 554/1999 e dell’art.17, comma 1, II. D) ed e) DPR 34/00 letti in combinato disposto con l’art.10, comma 1 quater L. n.109/1994.<br />
Successivamente con motivi aggiunti, notificati in data 19 luglio 2005, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva, dichiarata sconosciuta negli estremi, riproducendo le medesime doglianze dedotte avverso l’aggiudicazione provvisoria.<br />
Si sono costituiti sia il Comune di Roma che l’ati aggiudicataria contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Successivamente alla proposizione del predetto gravame la resistente amministrazione, alla luce della documentazione acquisita dalla Cassa Edile di Roma, in cui veniva affermato che una delle mandanti dell’ati aggiudicataria  (Costruzioni Conglomerati ed Affini srl) era carente del requisito della regolarità contributiva, con determinazione n.377 dell’11 agosto 2005 ha:<br />
a) non convalidato l’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale del 31 maggio 2005 ed ha aggiudicato, sempre in via provvisoria, l’appalto de quo alla srl Eurostrade di Nicola di Puorto;<br />
b) ha disposto, ai sensi dell’art.30, c.1, della L. n.109/1994, l’escussione della cauzione provvisoria del 2% presentata dalla citata ati;<br />
c) ha segnalato all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici la falsa dichiarazione prodotta dall’ati partecipante in ordine alla regolarità della posizione contributiva di una delle società mandanti, Costruzioni Conglomerati ed Affini srl, ai sensi dell’art.10, c.1, quater e dell’art.30 della L. n.109/1994 nonché dell’art.17 del DPR n.34/2000.<br />
Quest’ultima determinazione è stata impugnata con il secondo dei ricorsi in trattazione, affidato ai seguenti motivi di doglianza:<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 10 della L. n.241/1990. Violazione di ogni norma di principio in materia di provvedimenti di secondo grado e di annullamento di ufficio. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza e di conservazione degli atti amministrativi; mancata valutazione dell’interesse pubblico e degli interessi dei privati;<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art.75 DPR 21 dicembre 1999 n.554; violazione e falsa applicazione dell’art.17 del DPR n.34/2004; violazione e falsa applicazione del Regolamento amministrativo della Cassa Edile; carenza  e/o erroneità dei presupposti; difetto assoluto di istruttoria; illogicità manifesta; motivazione carente e perplessa; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;<br />
3) Violazione e falsa applicazione dell’art.75 DPR n.554/1999. Violazione e falsa applicazione dell’art.17 del DPR n.34/2004; Carenza e/o erroneità dei presupposti; difetto assoluto di istruttoria; illogicità manifesta; motivazione carente e perplessa; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;<br />
4) Violazione e falsa applicazione dell’art.10, comma 1, della L. n.109/1994; violazione e falsa applicazione dell’art.75 del DPR n.554/1999. Carenza assoluta di istruttoria; carenza e/o erroneità dei presupposti; difetto di motivazione. <br />
Si è costituito il Comune di Roma il quale ha ribadito la correttezza del proprio operato ed ha chiesto il rigetto delle proposte doglianze.<br />
Si è pure costituita la srl Eurostrade di Nicola di Puorto la quale, dopo aver eccepito l’inammissibilità del proposto gravame, ha contestato la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali.<br />
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2005 i ricorsi in trattazione sono stati assunti in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I.	In via preliminare il Collegio procede alla riunione dei gravami in trattazione stante l’incontestabile connessione esistente tra gli stessi.																																																																																												</p>
<p>II.  Per quanto concerne il ricorso n.5568/2005, proposto avverso il verbale del 31 maggio 2005 con cui era stata aggiudicato in via provvisoria alla ati controinteressata l’appalto in questione, risulta manifestamente infondato il primo motivo di doglianza con cui, sul presupposto che la contestata determinazione avesse la natura di aggiudicazione definitiva, ne è stata prospettata l’illegittimità per violazione del vincolo stabilito dal bando che richiedeva quale requisito imprescindibile per l’assunzione dell’aggiudicazione definitiva l’effettivo perfezionamento del mutuo.<br />
Al riguardo il Collegio osserva che l’impugnato verbale non costituisce in alcun modo un’aggiudicazione definitiva, tant’è che la ricorrente con motivi aggiunti notificati in data 19 luglio 2005 ha impugnato, anche se dichiarata sconosciuta nei suoi estremi, l’aggiudicazione definitiva.<br />
Ma anche a tale data, come è dato vedere chiaramente dalla determinazione dell’11 agosto 2005, gravata con il secondo dei ricorsi in trattazione, non sussisteva alcun aggiudicazione definitiva, tant’è che la resistente amministrazione con la suddetta determinazione ha disposto la non convalida dell’aggiudicazione provvisoria del 31 maggio 2005 ed ha provveduto ad aggiudicare, sempre in via provvisoria, l’appalto de qua alla srl Eurostrade di Nicola di Puorto.<br />
Pure da rigettare è il secondo motivo di doglianza con cui è stato fatto presente che l’ati aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara in quanto una delle società mandanti, (srl Costruzioni Conglomerati e Affini), alla data del 26 maggio, data in cui aveva prodotto la prevista dichiarazione di regolarità contributiva, contrariamente a quanto affermato nella suddetta documentazione, era carente del requisito in questione.<br />
Al riguardo non è contestabile, anche alla luce della documentazione versata agli atti dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia, in ottemperanza all’ordinanza di questa Sezione n.4213 del 28 luglio 2005, che la citata srl non risultava in regola con gli adempimenti previsti dal regolamento amministrativo della Cassa Edile, atteso che le denunce relative ai mesi di marzo ed aprile 2205 erano state tardivamente inviate (24 giugno e 27 maggio 2005) ed i relativi versamenti, erano stati, sempre tardivamente, effettuati in data 14 giugno 2005.   <br />
Ciò esposto in fatto, in punto di diritto, premesso che il disciplinare di gara prevedeva un’autocertificazione attestante il possesso del requisito di regolarità contributiva, deve essere evidenziato che nella suddetta materia è fondamentale il disposto dell’art.75 del DPR n.554/1999 il quale prevede tra le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti per l’esecuzione di lavori pubblici, le imprese “che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertare in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici”, perciò, contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente, non qualsiasi violazione degli obblighi contributivi è sufficiente a giustificare l’esclusione da una gara di appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici, bensì una violazione grave, secondo un giudizio ampiamente discrezionale ed insindacabile, se non per palese illogicità, reso dalla stazione appaltante.<br />
Alla luce delle considerazioni esposte il primo dei ricorsi in trattazione deve essere rigettato.</p>
<p>III. Relativamente al secondo dei proposti gravami, il Collegio è chiamato ad esaminare preliminarmente le eccezioni di rito sollevate dalla controinteressata, con cui è stata dedotta l’inammissibilità sul presupposto della mancata impugnativa dell’attestato della Cassa Edile e dell’incompletezza del mandato a ricorrere.<br />
Entrambe le suddette eccezioni non appaiono meritevoli di favorevole esame atteso che:<br />
a) la ricorrente ha impugnato quale atto presupposto l’attestazione della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia, sulla cui base è stata poi adottata la contestata determinazione comunale, tant’è che il gravame è stato notificato anche a tale Cassa;<br />
bI) per consolidata giurisprudenza “ai sensi dell&#8217; art. 22 L. 8 agosto 1977 n. 584, la procura conferita da un&#8217; impresa alla capogruppo di una associazione temporanea dura per tutte le pratiche dell&#8217;appalto, anche dopo l&#8217;aggiudicazione a terzi, e vale per proporre ricorso, dopo la conclusione della gara, contro tale aggiudicazione”  (CS, sez.VI, n.566 del 15/11/1982; Tar Lazio, sez.III, n.2390 del 23/9/1990);<br />
bII) inoltre, se è vero che nel mandato manca la firma del rappresentante legale di una delle imprese mandanti, è pur vero che sussiste la firma del legale rappresentante della capogruppo, la quale è titolare del potere di impugnare l’aggiudicazione in nome dell’ati.<br />
Per quanto riguarda il merito, deve essere osservato che con la contestata determinazione:<br />
a) non è stata convalidata l’aggiudicazione provvisoria a favore del raggruppamento ricorrente, in quanto la posizione contributiva di una delle imprese mandanti risultava irregolare;<br />
b) è stata disposta l’escussione della cauzione ai sensi dell’art.30, comma 1, della l. n.109/1994 e successive modifiche;<br />
c) è stato disposto di segnalare la falsa dichiarazione resa da una delle imprese raggruppate all’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art.10, c.1 quater, e dell’ art.30 della L. n.109/1994 nonché dell’art.27 del DPR 34/2000.  <br />
Per quanto concerne la non convalida della precedente aggiudicazione provvisoria, il Comune di Roma, come si evince chiaramente dalla gravata determinazione, si è basato unicamente sul mero dato fattuale della sussistenza di una posizione  di irregolarità contributiva di una delle società mandanti dell’Ati, alla luce della documentazione direttamente acquisita dalla Cassa Edile, dalla quale non poteva non restare vincolato, mentre giusta quanto previsto dal menzionato art.75 del DPR n.554/1999, era tenuto, una volta acclarata la sussistenza di infrazioni alla normativa contributiva, a verificare la gravità delle suddette infrazioni.<br />
L’omissione di tale fondamentale obbligo, pertanto, in linea con quanto prospettato nel secondo motivo di doglianza, concretizzandosi in una palese violazione della richiamata disposizione, non può che comportare l’annullamento della contestata determinazione in parte qua.<br />
Per quanto riguarda, invece, l’escussione della cauzione provvisoria, disposta ai sensi dell’art.30 della L. n.109/1994, è evidente che con l’annullamento della determinazione comunale che aveva disposto l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, viene a mancare il presupposto fondante del menzionato art.30 (mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario), e pertanto, la contestata escussione deve essere dichiarata illegittima.<br />
Per quanto concerne, invece, la denuncia inviata alla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici la disposizione a tal fine richiamata, art.10 comma 1 quater della L. n.109/1994, stabilisce che:<br />
1) entro dieci giorni dalle operazioni di gara, l’aggiudicatario è tenuto a provare il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara, presentando la documentazione indicata nel bando e nella lettera di invito;<br />
2) qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatari procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art.4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art.8, comma 7.<br />
Ciò premesso, il Collegio osserva che:<br />
a) la non veridicità di quanto dichiarato dalla srl Costruzioni Conglomerati ed Affini in sede di domanda di partecipazione ben può ritenersi accertata sulla base della documentazione della Cassa Edile acquisita dal Comune, richiamata nella contestata determinazione, e ulteriormente avvalorata dalla documentazione che il menzionato ente previdenziale ha versato agli atti in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione n.4213 del 28 luglio 2005;<br />
b) in ogni caso la resistente amministrazione non poteva non essere vincolata a quanto dichiarato in merito dalla Cassa Edile;<br />
c) nessun rilievo assume l’elemento soggettivo, atteso che le conseguenze di cui all’art.10 (denuncia all’Autorità) sono una conseguenza automatica del mero dato oggettivo costituito dalla mancata dimostrazione di quanto dichiarato in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in sede di offerta; <br />
d) conseguentemente ben può ritenersi sussistente il presupposto di cui all’art.10, comma 1 quater, legittimante l’invio della segnalazione all’Autorità di Vigilanza.<br />
Il Collegio ritiene necessario evidenziare che l’esito del presente giudizio, che si conclude con un parziale accoglimento del proposto gravame, è dipeso unicamente dalla circostanza che la resistente amministrazione nella contestata determinazione n.377 dell’11/8/2005 ha posto a fondamento della non convalida dell’aggiudicazione provvisoria e dell’escussione della cauzione la mera sussistenza di inadempimenti agli obblighi contributivi, senza in alcun modo far riferimento alla non veridicità della dichiarazione resa in merito dalla srl Costruzioni Conglomerati e Affini, mentre l’invio della segnalazione all’Autorità di Vigilanza è stato, correttamente, giustificato sulla base di tale diverso presupposto.</p>
<p>IV. In base alle pregresse considerazioni, il ricorso n. 5568 del 2005/2005 deve essere rigettato, mentre il ricorso n.8157/2005 deve essere accolto in parte, e per l’effetto la determinazione gravata deve essere annullata, limitatamente alla mancata convalida dell’aggiudicazione provvisoria al raggruppamento ricorrente ed alla successiva aggiudicazione, sempre in via provvisoria, a favore della srl Eurostrade di Nicola di Porto, ed alla escussione della cauzione provvisoria.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sui riuniti gravami di cui in epigrafe, rigetta il ricorso n. 5568/2005 ed accoglie in parte il ricorso n.8157/2005 e per l’effetto annulla la gravata determinazione in parte qua.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici: Dr.   Domenico   LA MEDICA        &#8211; Presidente<br />
Dr.   Giuseppe    SAPONE               &#8211; Consigliere, estensore<br />
Dr.   Anna  BOTTIGLIERI              &#8211; Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-10-2005-n-9323/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.392</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2005-n-392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2005-n-392/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2005-n-392/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.392</a></p>
<p>Presidente Alberto CAPOTOSTI.Redattore Fernanda CONTRI Ambiente e territorio &#61485; Fauna &#61485; Art. 7, co. 3, primo periodo e lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 20, integrato dall&#8217;art. 2, co. 1 (recte: comma 2), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 30</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2005-n-392/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.392</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2005-n-392/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.392</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Alberto CAPOTOSTI.Redattore Fernanda CONTRI</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#61485; Fauna &#61485; Art. 7, co. 3, primo periodo e lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 20, integrato dall&#8217;art. 2, co. 1 (recte: comma 2), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 30 &#61485; Possibilità che all&#8217;esecuzione di piani di abbattimento di fauna selvatica procedano anche le Riserve di caccia situate nella Regione, a mezzo di cacciatori ad esse assegnati, in quanto qualificate come &#8220;conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi&#8221; &#61485; Q.l.c. sollevata dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia &#61485; Asserita lesione dell’art. 6, n. 3, e dell’art. 4, n. 3, L. cost. 31 gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) &#61485; Presunta violazione dell’art. 116, co. 1, Cost. &#61485; Lesione della potestà integrativo-attuativa che l&#8217;art. 6, n. 3, dello Statuto attribuisce al legislatore regionale in materia di tutela della fauna &#61485; Illegittimità della norma censurata nella parte in cui consente che le Riserve di caccia, e per esse i cacciatori assegnati, rientrino tra i soggetti autorizzati all&#8217;esecuzione dei piani.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 7, co. 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30, così come integrato dall&#8217;articolo 2, co. 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20, limitatamente alle parole &#8220;quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2&#8221;, dal momento che, facendo rientrare le Riserve di caccia, e per esse i cacciatori assegnati, tra i soggetti autorizzati all&#8217;esecuzione dei piani, determina un ampliamento irragionevole ed esorbitante rispetto alla potestà integrativo-attuativa che l&#8217;art. 6, numero 3, dello Statuto attribuisce al legislatore regionale in materia di tutela della fauna.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente; &#8211; Fernanda CONTRI Giudice; &#8211; Guido NEPPI MODONA Giudice; &#8211; Annibale MARINI Giudice; &#8211; Franco BILE Giudice; &#8211; Giovanni Maria FLICK Giudice; &#8211; Francesco AMIRANTE Giudice; &#8211; Ugo DE SIERVO Giudice; &#8211; Romano VACCARELLA Giudice; &#8211; Paolo MADDALENA Giudice; &#8211; Alfio FINOCCHIARO Giudice; &#8211; Alfonso QUARANTA Giudice; &#8211; Franco GALLO Giudice</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 3, primo periodo e lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell&#8217;attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), così come integrato dall&#8217;articolo 2, comma 1 (recte: comma 2), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale n. 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 24/1996 e alla legge regionale n. 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria), promosso con ordinanza del 23 aprile 2003 dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sul ricorso proposto dalla LAV Lega Anti Vivisezione contro Provincia di Pordenone ed altri, iscritta al n. 500 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2003.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione della LAV Lega Anti Vivisezione;<br />
udito nell&#8217;udienza pubblica del 3 maggio 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri;<br />
udito l&#8217;avvocato Alessio Petretti per la LAV Lega Anti Vivisezione.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto </b></p>
<p>1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 23 aprile 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 7, comma 3, primo periodo e lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell&#8217;attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), così come integrato dall&#8217;articolo 2, comma 1 (recte: comma 2), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale n. 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 24/1996 e alla legge regionale n. 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria), in riferimento all&#8217;articolo 6, numero 3, e all&#8217;articolo 4, numero 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché in riferimento all&#8217;articolo 116, primo comma, della Costituzione.<br />
Il TAR premette in fatto di essere stato investito del ricorso per l&#8217;annullamento di una deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone relativa all&#8217;individuazione del personale preposto al controllo della cattura e dell&#8217;abbattimento della fauna nociva. Con tale deliberazione, adottata in revoca di una precedente, sospesa in via cautelare dal medesimo TAR, la Giunta ha motivato in ordine alla prevalenza del parere del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria della Regione Friuli-Venezia Giulia rispetto a quello del competente dirigente di servizio della Provincia ed ha confermato il dispositivo. <br />
In ordine alla rilevanza, il giudice a quo precisa che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale condurrebbe il collegio a riconoscere la sussistenza del fumus boni iuris e quindi, essendo già stata riconosciuta la sussistenza di un danno grave e irreparabile (che ha indotto il collegio a sospendere in via interinale il provvedimento impugnato fino alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale), all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza cautelare di sospensione della deliberazione giuntale che su tale norma fonda il suo dispositivo. <br />
Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente afferma che la norma censurata non osserva i limiti della potestà legislativa regionale integrativo-attuativa in materia di protezione della fauna, di cui all&#8217;articolo 6, numero 3, dello statuto, poiché consente che all&#8217;esecuzione di piani di abbattimento di fauna selvatica ritenuta nociva – autorizzati, ai sensi dell&#8217;articolo 37 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999 n. 30, dall&#8217;Assessore delegato in materia di caccia – procedano, oltre che i soggetti di cui all&#8217;articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), cui l&#8217;articolo 37 fa espresso rinvio, anche le riserve di caccia, a mezzo dei cacciatori ad esse iscritti, in quanto qualificate dalle citate norme regionali come &#8220;conduttori a fini faunistico venatori dei fondi&#8221;.<br />
Secondo il rimettente, infatti, la disposizione censurata non si limiterebbe ad integrare e attuare l&#8217;articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ma lo modificherebbe, aggiungendo ai soggetti autorizzati al controllo della fauna nociva, che sono tassativamente indicati in tale articolo (guardie venatorie provinciali e, se in possesso di licenza di caccia, proprietari o conduttori dei fondi interessati, guardie forestali o comunali), numerosi altri soggetti, quali, potenzialmente, tutti i cacciatori iscritti alle riserve di caccia della Provincia di Pordenone, di volta in volta inserite nei piani di abbattimento.<br />
In tal modo, ad avviso del rimettente, si comprometterebbe &#8220;la stessa finalità di bilanciamento fra la tutela degli interessi tutelati contro l&#8217;eccessiva moltiplicazione di specie faunistiche nocive e quella della conservazione di dette specie, assicurata attraverso la tassativa indicazione dei soggetti, che possono essere autorizzati ad attuare le misure di controllo selettivo di detta fauna&#8221;.<br />
Il giudice a quo precisa inoltre che, pur essendo incontestato che la disciplina in esame vada ricondotta alla materia &#8220;tutela della fauna&#8221;, l&#8217;articolo 7, comma 3, primo periodo e lettera a), della legge regionale n. 30 del 1999 sarebbe, comunque, viziato anche qualora si volesse ricondurre la potestà esercitata dalla Regione alla &#8220;materia caccia&#8221;, materia in cui la Regione ha, ai sensi dell&#8217;articolo 4, numero 3, dello statuto, competenza esclusiva.<br />
Infatti, anche questa potestà deve svolgersi in armonia con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, fra cui vanno annoverate tutte quelle di principio della legge n. 157 del 1992, alle quali sono tenute ad adeguarsi anche le regioni a statuto speciale.<br />
Al giudice rimettente non pare dubbio che l&#8217;art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 costituisca norma di riforma economico-sociale, perché elenca un numerus clausus di soggetti autorizzati all&#8217;esecuzione dei piani di abbattimento, all&#8217;evidente scopo di evitare che la tutela degli interessi (sanitari, di selezione biologica, di protezione delle produzioni zootecniche, ecc.) perseguita con i piani di abbattimento trasmodi in compromissione della sopravvivenza delle specie faunistiche.<br />
Sempre secondo il giudice a quo, la normativa regionale viola non solo i limiti posti alla potestà legislativa integrativo-attuativa in materia di protezione della fauna riconosciuta dall&#8217;articolo 6, numero 3, dello statuto, ma ogni potestà legislativa regionale, anche esclusiva, nella parte in cui, in violazione dei principî generali dell&#8217;ordinamento e degli interessi nazionali, dispone, per il solo territorio del Friuli-Venezia Giulia, una modifica dell&#8217;ordinamento civilistico, introducendo una nuova figura di conduttore dei fondi, vale a dire i conduttori a fini faunistico venatori.<br />
Tale disposizione si porrebbe in contrasto con le richiamate norme dello statuto, eccedendo i limiti della potestà legislativa integrativo-attuativa e della potestà esclusiva, anche perché limiterebbe le facoltà di disposizione e godimento del proprietario, conduttore e affittuario, i quali devono consentire a soggetti estranei di introdursi nel fondo proprio o da loro detenuto.<br />
Nel complesso, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata viola, oltre alle citate norme statutarie, anche l&#8217;articolo 116, primo comma, della Costituzione, in quanto alle Regioni a statuto speciale è concessa esclusivamente l&#8217;autonomia prevista dai rispettivi statuti.</p>
<p>2. – Con memoria depositata il 2 settembre 2003 si è costituita in giudizio la Lega Anti Vivisezione (LAV), ricorrente nel giudizio a quo, che insiste per l&#8217;accoglimento della questione di legittimità costituzionale, facendo propri i motivi esposti nell&#8217;ordinanza di rimessione.<br />
La LAV precisa che la disposizione impugnata sarebbe in contrasto anche con l&#8217;art. 25, secondo comma, della Costituzione, poiché, nel permettere a soggetti che non hanno i requisiti previsti dall&#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992 di esercitare azioni di prelievo con abbattimento di specie protette in periodi non consentiti dal calendario venatorio, in aree non consentite e con l&#8217;uso di mezzi normalmente vietati, comporterebbe la loro non assoggettabilità al sistema penale italiano.<br />
3. – In prossimità dell&#8217;udienza pubblica, con memoria depositata il 20 aprile 2005, la Lega Anti Vivisezione (LAV) insiste per l&#8217;accoglimento della questione di legittimità costituzionale, ribadendo quanto sostenuto nell&#8217;atto di costituzione e richiamando altresì la giurisprudenza di questa Corte ed in particolare la sentenza n. 135 del 2001. <br />
Secondo la parte privata, con tale decisione, la Corte ha chiarito che l&#8217;articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 costituisce un principio fondamentale della materia, tale da vincolare la potestà legislativa regionale non solo per la sua collocazione all&#8217;interno della legge quadro, ma anche per il suo significato innovativo rispetto alla disciplina del controllo faunistico di cui alla precedente legge cornice 27 dicembre 1977, n. 968, che all&#8217;articolo 12 non precludeva la partecipazione dei cacciatori (non proprietari dei fondi interessati) all&#8217;esecuzione dei piani di abbattimento.<br />
Rispetto al secondo profilo di censura, vale a dire la violazione del limite dell&#8217;ordinamento civile, la LAV precisa che, mentre l&#8217;articolo 842 del cod. civ. consente l&#8217;accesso ai fondi da parte dei cacciatori muniti di licenza rilasciata dall&#8217;autorità, l&#8217; articolo 7, comma 3, primo periodo e lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1999 consentirebbe, &#8220;unicamente nella Regione Friuli-Venezia Giulia, l&#8217;accesso su fondi altrui per l&#8217;esercizio di un&#8217;attività diversa dalla caccia ed a soggetti di diritto, quali le Riserve di caccia, e quindi a tutti i cacciatori della regione ad esse associati nei rispettivi ambiti territoriali&#8221;.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 23 aprile 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 7, comma 3, primo periodo e lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 20 (Gestione ed esercizio dell&#8217;attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), così come integrato dall&#8217;articolo 2, comma 1 (recte: comma 2), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 30 (Modifiche alla legge regionale n. 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 24/1996 e alla legge regionale n. 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria), in riferimento all&#8217;articolo 6, numero 3, e all&#8217;articolo 4, numero 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché in riferimento all&#8217;articolo 116, primo comma, della Costituzione.<br />
L&#8217;art. 7, comma 3, primo periodo e lett. a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1999, così come integrato dall&#8217;articolo 2, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20 è censurato nella parte in cui consente che all&#8217;esecuzione di piani di abbattimento di fauna selvatica procedano, oltre che i soggetti di cui all&#8217;art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), anche le Riserve di caccia situate nel territorio della Regione, a mezzo di cacciatori ad esse assegnati, in quanto qualificate come &#8220;conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi&#8221;.</p>
<p>2. – La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.<br />
La norma censurata si inserisce nel complesso quadro normativo degli articoli 7 e 37 della legge regionale citata e dell&#8217;articolo 19, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992.<br />
L&#8217;articolo 7 si occupa di definire le Riserve di caccia e di prevederne le funzioni. In particolare, secondo tale articolo, &#8220;il territorio regionale destinato a gestione venatoria pubblica è suddiviso nelle unità territoriali denominate Riserve di caccia&#8221;, associazioni senza fini di lucro, &#8220;composte dai cacciatori ad esse assegnati&#8221;. Prosegue ancora l&#8217;articolo prevedendo che, al fine del perseguimento della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e della gestione dell&#8217;esercizio venatorio, le Riserve, &#8220;quali conduttori a fini faunistico-venatori&#8221;, pongono in essere diverse attività tra le quali, alla lettera a), è prevista l&#8217;attuazione di censimenti e la predisposizione di piani di abbattimento.<br />
L&#8217;articolo 37 della medesima legge dispone che, su motivata e documentata richiesta, l&#8217;Assessore regionale delegato in materia di caccia, previo parere dell&#8217;Istituto faunistico regionale e del Comitato faunistico venatorio regionale, possa autorizzare, in ogni tempo e a condizioni predeterminate e controllate, la cattura e l&#8217;abbattimento della cosiddetta fauna nociva, avvalendosi dei soggetti di cui all&#8217;articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992.<br />
Infine, l&#8217;articolo 19, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992, nel disciplinare l&#8217;abbattimento di fauna nociva, prevede che &#8220;le regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l&#8217;utilizzo di metodi ecologici su parere dell&#8217;Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l&#8217;Istituto verifichi l&#8217;inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l&#8217;esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l&#8217;esercizio venatorio&#8221;.<br />
Si tratta chiaramente di attività non svolta per fini venatori, perché l&#8217;abbattimento di fauna nociva – che peraltro viene preso in considerazione dalla norma statale solo come extrema ratio, dopo che i metodi ecologici non sono risultati efficaci risulta previsto soltanto a fini di tutela dell&#8217;ecosistema. Più esattamente, la norma da ultimo citata trae origine da un&#8217;attenta ponderazione per evitare che la tutela degli interessi (sanitari, di selezione biologica, di protezione delle produzioni zootecniche, ecc.) perseguiti con i piani di abbattimento trasmodi nella compromissione della sopravvivenza di alcune specie faunistiche ancorché nocive. A tale scopo l&#8217;art. 19, comma 2, contiene un elenco tassativo di soggetti autorizzati all&#8217;esecuzione di tali piani (guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di abbattimento, guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l&#8217;esercizio venatorio), nel quale non sono compresi i cacciatori, come si desume, altresì, dal comma 3 del medesimo articolo 19, secondo il quale le sole Province di Trento e Bolzano possono attuare i piani di abbattimento della fauna nociva anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l&#8217;esercizio venatorio.<br />
La previsione dell&#8217;art. 19 della legge statale n. 157 del 1992, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, &#8220;nella parte in cui disciplina i poteri regionali di controllo faunistico, costituisce un principio fondamentale della materia a norma dell&#8217;art.117 della Costituzione, tale da condizionare e vincolare la potestà legislativa regionale: non solo per la sua collocazione all&#8217;interno della legge quadro e per il rilievo generale dei criteri in esso contenuti, frutto di una valutazione del legislatore statale di idoneità e adeguatezza di tali misure rispetto alle finalità ivi indicate, del controllo faunistico; ma anche per il suo significato innovativo rispetto alla disciplina del controllo faunistico di cui alla precedente legge cornice 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) &#59450; che all&#8217;art. 12 non precludeva la partecipazione dei cacciatori (non proprietari dei fondi interessati) alla esecuzione dei piani di abbattimento destinati al controllo selettivo &#59450; e per l&#8217;inerenza della disposizione […] a materia contemplata dalla normativa comunitaria in tema di protezione delle specie selvatiche. La rigorosa disciplina del controllo faunistico recata dall&#8217;art.19 della legge n. 157 del 1992 è infatti strettamente connessa all&#8217;ambito di operatività della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione di uccelli selvatici&#8221; (sentenza n. 135 del 2001).<br />
Ed è proprio con tale principio espresso dalla norma statale che si pone in contrasto l&#8217;articolo 7, comma 3, primo periodo e lettera a) della legge regionale impugnata, così come integrato dall&#8217;art. 2, comma 2, della legge del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20. Non in quanto la norma censurata prevede, alla lettera a), che le Riserve di caccia &#8220;provvedono all&#8217;attuazione dei censimenti ed alla predisposizione dei piani di abbattimento&#8221; (tale formula, così come quella usata dal successivo articolo 10 della medesima legge, deve essere intesa nel senso che alle Riserve è affidato il diverso, e più limitato, compito di porre in essere una serie di attività preparatorie che nulla hanno a che vedere con l&#8217;esecuzione dei piani), ma in quanto qualifica tali Riserve &#8220;quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi&#8221;, facendo così rientrare le Riserve di caccia, e per esse i cacciatori assegnati, tra i soggetti autorizzati all&#8217;esecuzione dei piani. Non trattandosi nella specie di attività venatoria, il previsto ampliamento risulta irragionevole, e in quanto tale si pone come esorbitante rispetto alla potestà integrativo-attuativa che l&#8217;art. 6, numero 3, dello statuto attribuisce al legislatore regionale in materia di tutela della fauna.<br />
La norma censurata è pertanto costituzionalmente illegittima limitatamente alla qualificazione delle Riserve di caccia quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell&#8217;attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), così come integrato dall&#8217;articolo 2, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale n. 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 24/1996 e alla legge regionale n. 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria), limitatamente alle parole &#8220;quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2&#8221;.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2005-n-392/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.392</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.394</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2005-n-394/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente Alberto CAPOTOSTI.Redattore Fernanda CONTRI Matrimonio e filiazione &#61485; Rapporti personali e patrimoniali &#61485; Separazione &#61485; Trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare &#61485; Artt. 261, 147 e 148, 2643 n. 8, 2652, 2653 e 2657 c.c. &#61485; Omessa previsione della trascrizione del titolo che riconosce il diritto di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2005-n-394/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.394</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Alberto CAPOTOSTI.Redattore Fernanda CONTRI</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Matrimonio e filiazione &#61485; Rapporti personali e patrimoniali &#61485; Separazione &#61485; Trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare &#61485; Artt. 261, 147 e 148, 2643 n. 8, 2652, 2653 e 2657 c.c. &#61485; Omessa previsione della trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull&#8217;immobile assegnato &#61485; Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Genova &#61485; Presunta violazione degli artt. 3 e 30 Cost. &#61485; Configurabilità del diritto all&#8217;assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale tramite interpretazione sistematica delle norme che disciplinano i doveri dei genitori verso i figli &#61485; Eguale possibilità di ricavare da un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme codicistiche la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare &#61485; Infondatezza della questione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, degli artt. 261, 147 e 148, 2643, n. 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, nella parte in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull&#8217;immobile assegnato, dal momento che tale regola iuris è comunque immanente al sistema, in quanto ricavabile dall’interpretazione delle norme del codice civile in tema di tutela della filiazione, conformemente al principio di responsabilità genitoriale di cui all&#8217;art. 30 della Costituzione e al superiore interesse del figlio alla conservazione dell&#8217;abitazione familiare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente; &#8211; Fernanda CONTRI Giudice;- Guido NEPPI MODONA Giudice; &#8211; Annibale MARINI Giudice; &#8211; Franco BILE Giudice; &#8211; Giovanni Maria FLICK Giudice; &#8211; Francesco AMIRANTE Giudice; &#8211; Ugo DE SIERVO Giudice; &#8211; Romano VACCARELLA Giudice; &#8211; Paolo MADDALENA Giudice; &#8211; Alfio FINOCCHIARO Giudice; &#8211; Alfonso QUARANTA Giudice; &#8211; Franco GALLO Giudice</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, promosso con ordinanza del 15 ottobre 2003 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra C. G. contro G. S., iscritta al n. 57 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.<br />
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1. &#8211; Il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 15 ottobre 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, nella parte in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull&#8217;immobile assegnato.<br />
Il rimettente premette in fatto di essere stato adìto dal genitore affidatario del figlio minore, nato da convivenza more uxorio ormai cessata, con azione volta ad ottenere l&#8217;assegnazione della casa familiare e l&#8217;ordine di trascrizione del relativo provvedimento nei registri immobiliari. <br />
Il giudice a quo osserva che, come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 166 del 1998, l&#8217;assegnazione della casa familiare al genitore naturale affidatario di minore è consentita attraverso l&#8217;interpretazione sistematica degli artt. 261, 147 e 148 cod.civ. alla luce del principio di responsabilità genitoriale, secondo il quale le esigenze di mantenimento del figlio debbono essere tempestivamente ed efficacemente soddisfatte a prescindere dalla qualificazione dello status. Viceversa, ad avviso del rimettente, &#8220;non sembra possibile ricavare dal combinato disposto degli artt. 261, 147 e 148 un principio generale che consenta anche di disporre la trascrizione del diritto di abitazione&#8221;: ciò perché &#8220;le norme sulla trascrizione, rispondendo all&#8217;interesse pubblico alla sicurezza dei traffici giuridici, sono da considerarsi di stretta interpretazione nella parte in cui indicano gli atti soggetti a trascrizione&#8221;.<br />
La normativa impugnata, pertanto, presenta profili di illegittimità per contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal momento che irragionevolmente &#8220;differenzia il regime dell&#8217;assegnazione della casa familiare al genitore affidatario della prole naturale al termine della convivenza more uxorio da quello dell&#8217;assegnazione della casa familiare, nelle medesime condizioni di fatto, al genitore affidatario della prole legittima&#8221;, in violazione del dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio e dell&#8217;obbligo per lo Stato di assicurare a questi ultimi ogni tutela giuridica e sociale.<br />
2. &#8211; Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi sono stati né costituzione di parti private né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1. &#8211; Il Tribunale di Genova dubita, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643 numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, nella parte in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull&#8217;immobile assegnato.<br />
Ad avviso del rimettente, le norme impugnate contrastano in primis con il principio di parità di trattamento, dal momento che il regime di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale risulta irragionevolmente differenziato rispetto a quello del genitore affidatario di prole legittima; in secondo luogo, violano il disposto dell&#8217;art. 30 della Costituzione, sia sotto il profilo del diritto e dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, sia sotto il profilo dell&#8217;obbligo per il legislatore di assicurare a questi ultimi ogni tutela giuridica e sociale, purché compatibile con i diritti della famiglia legittima.</p>
<p>2. &#8211; La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati. <br />
Come sottolineato dal Giudice rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 166 del 1998, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell&#8217;art. 155, quarto comma, cod.civ., nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore che non sia titolare di diritti sull&#8217;immobile, ha affermato il principio secondo il quale la condizione dei figli deve essere considerata come unica, a prescindere dalla qualificazione del loro status, e non può incontrare differenziazioni legate alle circostanze della nascita: ciò perché il &#8220;principio di responsabilità genitoriale&#8221; di cui all&#8217;art. 30 della Costituzione rappresenta il fondamento di &#8220;quell&#8217;insieme di regole, che costituiscono l&#8217;essenza del rapporto di filiazione e si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole&#8221; (sentenza n. 166 del 1998,), regole che debbono trovare uniforme applicazione indipendentemente dalla natura, giuridica o di fatto, del vincolo che lega i genitori. Conseguentemente, &#8220;il matrimonio non costituisce più elemento di discrimine nei rapporti fra genitori e figli – legittimi e naturali riconosciuti – identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri&#8221; (sentenza n. 166 del 1998,). <br />
Così, sempre secondo questa Corte, in attuazione del suddetto principio, e a conferma della preminenza attribuita al rapporto di filiazione ex se, l&#8217;art. 261 cod. civ. stabilisce che il riconoscimento comporta da parte del genitore l&#8217;assunzione di tutti i diritti e doveri che spettano nei confronti dei figli legittimi e l&#8217;art. 317-bis cod. civ. riconosce ad entrambi i genitori naturali, purché conviventi, la potestà sui figli, in modo corrispondente a quanto sancito per la famiglia legittima dall&#8217;art. 316 cod. civ., espressamente richiamato.<br />
Nel menzionare il complesso dei diritti e doveri facenti capo ai genitori, l&#8217;art. 261 cod.civ. fa implicito rinvio al disposto degli artt. 147 e 148 cod. civ.; in particolare, l&#8217;art. 147 cod. civ. individua quale primo obbligo genitoriale quello di mantenimento della prole, il cui contenuto comprende in primis &#8220;il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, e segnatamente fra queste […] la predisposizione e la conservazione dell&#8217;ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita&#8221; (sempre ex sentenza n. 166 del 1998,).<br />
Pertanto, se l&#8217;obbligo di mantenimento si traduce anche nell&#8217;assicurare ai figli un&#8217;idonea dimora, intesa come luogo di formazione della loro personalità, la concreta attuazione dello stesso non può incontrare differenziazioni in ragione della natura del vincolo che lega i genitori.</p>
<p>3. &#8211; Attraverso l&#8217;interpretazione sistematica delle norme che regolano i rapporti genitori-figli si individua la regola iuris cui l&#8217;interprete deve attenersi in sede di applicazione concreta, nel rispetto del principio di responsabilità genitoriale, che impone la soddisfazione delle esigenze della prole a prescindere dalla qualificazione dello status della stessa.<br />
Se il diritto all&#8217;assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale può trarsi in via di interpretazione sistematica dalle norme che disciplinano i doveri dei genitori verso i figli, alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla possibilità per il genitore naturale affidatario di minore – e che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull&#8217;immobile – di trascrivere il provvedimento di assegnazione nei registri immobiliari, onde garantire effettività alla tutela dei diritti della prole anche in caso di conflitto con i terzi.<br />
Sul punto debbono essere richiamate le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 454 del 1989, con la quale è stata dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 155, quarto comma, cod.civ. &#8220;nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione dell&#8217;abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi&#8221;. Tale precedente ha stabilito che il provvedimento di assegnazione non ha la finalità di attribuire ad uno dei coniugi un titolo di legittimazione ad abitare, ma è funzionale a mantenere la destinazione dell&#8217;immobile a residenza familiare e ciò perché &#8220;il titolo ad abitare per il coniuge è strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall&#8217;interesse morale e materiale della prole affidatagli&#8221; (sentenza n. 454 del 1989).<br />
Conseguentemente, il provvedimento di assegnazione deve poter essere trascritto poiché, in caso contrario, l&#8217;atto non sarebbe opponibile ai terzi e potrebbe essere vanificato il vincolo di destinazione impresso alla casa familiare. <br />
Di tale necessità si è, del resto, avveduto lo stesso legislatore nel momento in cui ha stabilito che, in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l&#8217;assegnazione dell&#8217;abitazione al genitore affidatario della prole, se trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell&#8217;art. 1599 cod.civ. (art. 6, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall&#8217;art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74): con la sentenza n. 454 del 1989 questa Corte ha, così, stabilito che il non aver esteso la medesima facoltà al coniuge separato si traduce non in un&#8217;ingiustificata disparità fra coniugi separati e divorziati, &#8220;essendo gli uni e gli altri portatori di status personali differenziati&#8221;, ma in una diversità di trattamento &#8220;di una situazione assolutamente identica, quale è quella della prole affidata ad un genitore separato o ad un genitore non più legato da vincolo matrimoniale&#8221; (sentenza n. 454 del 1989).<br />
Infatti, se la ratio sottesa all&#8217;istituto dell&#8217;assegnazione della casa familiare e alla trascrizione del relativo provvedimento è da ravvisarsi nel preminente interesse morale e materiale dei figli, la conservazione del vincolo di destinazione impresso all&#8217;abitazione domestica deve essere garantita agli stessi a prescindere dalle circostanze della nascita: i figli legittimi, di genitori che abbiano ottenuto la separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed i figli naturali debbono poter fare assegnamento su un identico trattamento e vedersi garantiti gli stessi strumenti di tutela, anche nei confronti di terzi controinteressati.<br />
A tal fine, peraltro, non è necessaria una norma esplicita, dal momento che la regula iuris è immanente al sistema e si ricava per via interpretativa applicando il principio di responsabilità genitoriale: l&#8217;assenza di una norma ad hoc che riconosca specificamente la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario della prole naturale non impedisce, anzi suggerisce, di trarre la regola da applicare da un&#8217;interpretazione sistematica delle norme del codice civile in tema di tutela della filiazione, lette alla luce del principio di responsabilità genitoriale di cui all&#8217;art. 30 della Costituzione e del superiore interesse del figlio alla conservazione dell&#8217;abitazione familiare.</p>
<p>4. &#8211; Pertanto, come il diritto del figlio naturale a non lasciare l&#8217;abitazione in seguito alla cessazione della convivenza di fatto fra i genitori non richiede un&#8217;apposita previsione, anche il diritto del genitore affidatario di prole naturale ad ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione non necessita di un&#8217;autonoma previsione, dal momento che risponde alla stessa ratio di tutela del minore ed è strumentale a rafforzarne il contenuto: il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e di garantire loro la permanenza nel medesimo ambiente in cui hanno vissuto con i genitori deve essere assolto tenendo conto, prima che delle posizioni di terzi, del diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall&#8217;art. 30 della Costituzione e tesa a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore.<br />
Il principio evocato dal Tribunale rimettente – la garanzia del minore attraverso la trascrizione del titolo che assegna al genitore affidatario il diritto di abitazione nella casa familiare – è ricavabile da un&#8217;interpretazione sistematica delle disposizioni a tutela della filiazione: di conseguenza, le norme censurate, interpretate come in motivazione, debbono ritenersi conformi a Costituzione.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-21-10-2005-n-394/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.394</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-9266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. de Lise , Rel. di Nezza G. Castellucci (Avv. prof. C. Rossano) c. Ministero della giustizia e Consiglio superiore della magistratura n. c. sull&#8217;instaurazione del giudizio di esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese Giustizia amministrativa – Esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese – Instaurazione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-9266/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-9266/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9266</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Lise , Rel. di Nezza<br /> G. Castellucci (Avv. prof. C. Rossano) c. Ministero della giustizia e Consiglio superiore della magistratura n. c.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;instaurazione del giudizio di esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese – Instaurazione del giudizio – Deposito del ricorso – Insufficienza – Notifica alle parti – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’azione di esecuzione delle sentenze di primo grado prevista dall’art. 33, ult. co., l. n. 1034 del 1971, presenta differenze strutturali e sostanziali rispetto all’azione di ottemperanza, pertanto deve essere notificata alle parti interessate e non può essere introdotta con il solo deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />sezione prima</b></p>
<p>così composto:<br />
Pasquale de Lise		Presidente<br />	<br />
Antonino Savo Amodio	Consigliere<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza	Primo referendario rel.																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4037/2005 R.g. proposto da<br />
<b>Castellucci Giorgio</b>, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Claudio Rossano, presso il cui studio in Roma, Via Veneto n. 108, ha eletto domicilio</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Ministero della giustizia</b> e il <b>Consiglio superiore della magistratura</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>p.t.</i>, non costituiti in giudizio</p>
<p>per l’esecuzione<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. I, n. 10417 del 2 ottobre 2004.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>visti gli atti tutti della causa;<br />
sentito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005, relatore il dott. M. A. di Nezza, l’avv. Rossano;</p>
<p>ritenuto e considerato quanto segue in</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con ricorso depositato il 3 maggio 2005 il dott. Giorgio Castellucci, premettendo che con la sentenza in epigrafe sono stati annullati <i>in parte qua </i>gli atti con cui le resistenti amministrazioni, nell’accettare le sue dimissioni dall’ordine giudiziario, hanno stabilito che esse avessero effetto non dalla data del decreto di accettazione ma a far tempo dal 21.9.2000, ha chiesto l’esecuzione della pronuncia, stante il perdurante inadempimento del Ministero e del C.s.m. (fatto constare con diffida notificata il 20.1-21.1.2005) nell’adeguarsi al <i>decisum.</i><br />
Non si sono costituiti né il Ministero della giustizia né il C.s.m..<br />
Nella camera di consiglio del 6.7.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<BR><br />
2. Il ricorso è inammissibile.<br />
Secondo un orientamento giurisprudenziale che il Collegio ritiene di condividere, l’azione di esecuzione delle sentenze di primo grado prevista dall’art. 33, ult. co., l. n. 1034 del 1971 presenta, rispetto all’azione di ottemperanza, differenze strutturali e sostanziali che si riflettono anche sul piano processuale e, più precisamente, sulle modalità con cui essa va instaurata.<br />
Si è affermato in proposito che il difetto di una espressa previsione normativa, che estenda anche all’azione di esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese dal Consiglio di Stato la puntuale disciplina del giudizio di ottemperanza, determina la conseguenza che tale azione non possa ritenersi “correttamente introdotta con il solo deposito del ricorso nella segreteria del giudice adito, in quanto tale modalità introduttiva del giudizio non consente la corretta e completa instaurazione del contraddittorio, dovendo limitarsi il segretario del giudice […] a comunicare all’amministrazione intimata solo l’avvenuto deposito del predetto ricorso”.<br />
Questa modalità di evocazione in giudizio della parte pubblica &#8211; che “ben si giustifica in presenza di un giudicato che ha già fissato l’assetto definitivo degli interessi, pubblici e privati, coinvolti, così che è ragionevole richiedere all’amministrazione […] solo di presentare memorie per far conoscere al giudice […] l’attività intrapresa ai fini dell’esecuzione e per fare il punto sulla eventuale attività sostitutiva da svolgere” &#8211; è stata perciò ritenuta irragionevole in relazione all’esecuzione di statuizioni non ancora definitive, occorrendo in tal caso “assicurare la pienezza del contraddittorio […] proprio per la delicatezza della fase in atto, in cui gli assetti pubblici e privati in gioco, che sono ancora <i>in itinere</i>, devono essere salvaguardati al fine di conservarli per quanto possibile integri ed effettivi per la concreta attuazione della decisione finale” (così Cons. Stato, sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5352)”.<br />
La dottrina più attenta condivide tali esiti, offrendo una lettura del sistema processuale amministrativo intesa a limitare, se non a escludere del tutto, le ipotesi di procedimenti caratterizzati da un “contraddittorio attenuato”, della cui compatibilità con il nuovo testo dell’art. 111 Cost. essa fortemente dubita.<br />
Ulteriore argomento a suffragio della tesi in disamina è stato rinvenuto nella circostanza che la richiesta di attuazione delle pronunce cautelari non può prescindere dalla instaurazione di un completo contraddittorio, essendo a tal fine – ed opportunamente – richiesta dalla legge la forma della “istanza motivata e notificata alle altre parti” (v. art. 21, penult. co., l. n. 1034 del 1971, come introdotto dalla legge n. 205 del 2000); questa disposizione starebbe infatti a dimostrare l’irragionevolezza dell’opinione secondo cui non occorrerebbe il rispetto di analoghe modalità per instaurare l’azione esecutiva delle sentenze di primo grado non sospese.<br />
Da quanto innanzi osservato segue che il ricorso proposto dal dott. Castellucci, non notificato al Ministero della giustizia e al C.s.m. ma semplicemente depositato nella segreteria del Tribunale, va dichiarato inammissibile.<br />
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione delle resistenti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese.<br />
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 6 luglio e del 12 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-9266/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211;  &#8211; 21/10/2005 n.9253</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-21-10-2005-n-9253/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-21-10-2005-n-9253/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211;  &#8211; 21/10/2005 n.9253</a></p>
<p>Pres. SANDULLI; Rel. TAGLIENTI. G. MONTEFORTE (Avv.ti A. Lovelli e V. Sinopoli) c. INAIL &#8211; Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (Avv.ti L. Vuoso e D. Moraggi &#8211; dell’avvocatura dell’ente). 1) Pubblico impiego – Richiesta di riassunzione ai sensi dell’art. 10 L. 19/90 – In pendenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-21-10-2005-n-9253/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211;  &#8211; 21/10/2005 n.9253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-21-10-2005-n-9253/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211;  &#8211; 21/10/2005 n.9253</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. SANDULLI; Rel. TAGLIENTI.<br /> G. MONTEFORTE (Avv.ti A. Lovelli e V. Sinopoli) c. INAIL &#8211; Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (Avv.ti L. Vuoso e D. Moraggi &#8211; dell’avvocatura dell’ente).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Pubblico impiego – Richiesta di riassunzione ai sensi dell’art. 10 L. 19/90 – In pendenza di un contenzioso su analoga istanza – Obbligo di provvedere – Sussiste.</p>
<p>2) Giustizia amministrativa – Pronuncia di illegittimità del silenzio della p.a. sull’istanza di riassunzione in servizio ai sensi dell’art. 10 L. n. 19/90 – Conseguenze – Rimessione in termini per avviare il procedimento disciplinare – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) l’Amministrazione è obbligata a provvedere sull’istanza di riassunzione in servizio proposta ai sensi dell’art. 10 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, da parte di un dipendente destituito dal servizio in base ad una norma dichiarata successivamente incostituzionale, anche in pendenza di un contenzioso che verta su un’analoga istanza.</p>
<p>2) La pronuncia giudiziale di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine all’istanza di riassunzione in servizio ai sensi dell’art. 10 della L. n. 19/90 non rimette in termini la p.a. per l’avvio del procedimento disciplinare, stante la natura perentoria degli stessi ed il rapporto di specialità tra i principi generali sul silenzio e la normativa specifica sulle destituzioni “automatiche” per condanna penale.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
<i>Sulla natura perentoria e non ordinatoria dei termini in questione cfr.  C.d.S, n. 3366 del 24.5.2004; n. 955 del 18.6.1998; Corte Costituzionale n. 197 del 28.5.1999.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE TERZA QUATER</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
LINDA SANDULLI Presidente f.f.<br />
CARLO TAGLIENTI Consigliere rel.<br />
UMBERTO REALFONZO Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti n. 17688 del 1993 e n. 8570 del 1994  proposti da<br /> <b>MONTEFORTE GIUSEPPE </b>rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Lovelli e Vincenzo Sinopoli domiciliato presso quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 38;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Vuoso e Donatella Moraggi dell’avvocatura dell’ente, presso la quale è domiciliato in Roma, via IV Novembre 144;<br />
per l’annullamento</p>
<p>quanto al ricorso n. 17688/93:<br />
</b>del silenzio rifiuto sulle istanze di riassunzione in servizio del 9-11 giugno 1992 e del 2-7 aprile 1993;</p>
<p>quanto al ricorso n. 8570/94:<br />
del diniego di riammissione in servizio del 14-15 marzo 1994;<br />
visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente; <br />
viste le proprie ordinanze collegiali n. 50/94 e n. 694/94 ;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 5 ottobre 2005 il consigliere Carlo Taglienti;<br />
uditi alla stessa udienza gli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza;</p>
<p>ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1 &#8211; Con il primo dei ricorsi epigrafati, notificato il 15 novembre 1993 e depositato il 7 dicembre successivo, il sig. Monteforte Giuseppe, dipendente dell’INAIL, sede di Taranto, destituito dal servizio nel dicembre 1987 ai sensi dell’art. 85 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 (e art. 108 del Regolamento organico del personale) per condanna penale, ha impugnato il silenzio rifiuto serbato dall’Istituto in relazione alle sue domande di riammissione formulate ai sensi dell’art. 10 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, intervenuta dopo la nota pronuncia di incostituzionalità del citato art. 85.<br />
Assume il ricorrente l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione in quanto l’art. 10 citato attribuisce ai pubblici dipendenti, destituiti automaticamente in base a norma dichiarata incostituzionale, il diritto ad essere riammessi in servizio, tranne che la destituzione non venga riproposta a seguito di procedimento disciplinare che deve essere iniziato entro 90 giorni dall’istanza di riassunzione e concluso entro 180  giorni.<br />
L’INAIL aveva quindi l’obbligo o di riassumere il ricorrente o di avviare il procedimento disciplinare nei termini prescritti a pena di decadenza; il comportamento silente deve pertanto essere dichiarato illegittimo.<br />
Costituitasi l’Amministrazione, ha negato di aver ricevuto alcuna istanza di riammissione in servizio da parte del ricorrente.<br />
Con ordinanza collegiale n. 50/94 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Con memoria del 5 settembre 2005 il ricorrente ha ribadito la propria tesi, suffragandola con numerosi arresti giurisprudenziali.<br />
Anche l’INAIL ha prodotto memoria, affermando l’infondatezza del ricorso e sostenendo che l’eventuale illegittimità del silenzio potrebbe al massimo avere come conseguenza l’obbligo dell’amministrazione di avviare il procedimento disciplinare.<br />
2 &#8211; Con il secondo dei ricorsi sopra indicati, notificato il 12 maggio 1994 e depositato il 31 successivo, lo stesso ricorrente impugna la nota dell’INAIL del 14-15 marzo 1994, con la quale si risponde ad ulteriore istanza di riammissione in servizio, datata 29 gennaio 1994, affermando l’impossibilità di provvedere positivamente stante la pendenza del precedente giudizio.<br />
Il ricorrente deduce l’illegittimità di tale risposta, sostanzialmente negativa, sempre in base al disposto del citato art. 10.<br />
Costituitosi l’INAIL ha sostenuto la legittimità del proprio comportamento in quanto la questione della riammissione in servizio era sub sudice.<br />
Con ordinanza collegiale n. 694/94 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Con memoria del 5 settembre 2005 il ricorrente ha insistito nella propria tesi, suffragandola con numerosi precedenti giurisprudenziali.<br />
Anche l’INAIL ha prodotto memoria, affermando l’infondatezza del ricorso, tra l’altro non rivestendo l’atto impugnato natura provvedimentale ma semplicemente interlocutoria.<br />
Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2005 le cause, chiamate congiuntamente, sono state spedite in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente il Collegio riunisce i due ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, onde pervenire alla loro soluzione con unica sentenza.<br />
Con il primo si lamenta il comportamento silente dell’INAIL rispetto alla domanda di riassunzione in servizio, formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 10 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, dopo la sua destituzione per condanna penale avvenuta nel 1987 e la nota pronuncia di incostituzionalità dell’art. 85 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, in base al quale detta destituzione era stata appunto pronunciata.<br />
Il ricorso non può essere accolto in quanto il ricorrente non ha fornito una prova certa in ordine all’avvenuta presentazione all’INAIL delle domande di riassunzione, che afferma di aver prodotto sia nel giugno 1992 che nell’aprile 1993.<br />
Con il secondo ricorso s’impugna il sostanziale diniego alla riassunzione, opposto all’istanza diffida notificata all’INAIL il 29 gennaio 1994.<br />
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />
L’art. 10 della legge n. 19/90 attribuisce ai pubblici dipendenti, destituiti automaticamente per condanna penale ai sensi dell’art. 85 del DPR n. 3/57, dichiarato incostituzionale, il diritto alla riassunzione, a meno che detta destituzione non venga reiterata a seguito di procedimento disciplinare, che deve essere avviato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla istanza di riassunzione, e concluso entro gli ulteriori 90 giorni.<br />
Pertanto l’Amministrazione, escluso in questo secondo caso ogni dubbio sulla ricezione dell’istanza di riassunzione, avrebbe dovuto avviare nei novanta giorni il procedimento disciplinare, ove non avesse voluto riassumere il ricorrente in servizio.<br />
La pendenza di precedente contenzioso su analoga richiesta non poteva esimere l’Amministrazione dal rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 10 citato (cfr sulla natura perentoria e non ordinatoria dei termini Cons. di Stato sez. VI 24.5.2004 n. 3366; sez. IV 18.6.98 n. 955; Corte Costituzionale n. 197/99), sia perché si trattava di un fatto nuovo sopravvenuto, sia per coerenza con lo stesso atteggiamento processuale tenuto nel precedente giudizio, il cui esito favorevole all’amministrazione avrebbe comunque obbligato la stessa ad avviare tempestivamente il procedimento disciplinare, rispetto all’istanza che ora non negava di aver ricevuto.<br />
Né può affermarsi che un pronunciamento eventuale di illegittimità del silenzio (sul primo ricorso) avrebbe potuto “rimettere in termini” l’Amministrazione per l’avvio del procedimento disciplinare, stante la natura perentoria degli stessi ed il rapporto di specialità tra i principi generali sul silenzio e la normativa specifica sulle destituzioni “automatiche” per condanna penale; in disparte la circostanza che, comunque tutto ciò non avrebbe potuto incidere sul decorso del termine a partire dalla nuova istanza-diffida, sicuramente ricevuta.<br />
Ne consegue l’illegittimità del diniego di riassunzione opposto dall’INAIL con la nota del 14 marzo 1994.<br />
Le spese di entrambe i giudizi possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater, riuniti i ricorsi in epigrafe, respinge il primo ed accoglie il secondo.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Considerata la fattispecie come sopra rappresentate, il Collegio ritiene opportuno trasmettere gli atti del processo alla competente Procura della Corte dei Conti per eventuali responsabilità amministrative; manda pertanto alla Segreteria della Sezione di adempiere all’incombente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2005</p>
<p>IL PRESIDENTE f.f. <br />
Linda Sandulli<br />
IL RELATORE<br />
Carlo Taglienti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-21-10-2005-n-9253/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211;  &#8211; 21/10/2005 n.9253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9258</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-9258/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-9258/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9258</a></p>
<p>Pres. AMODIO, Rel. GAVIANO XXXXX (Avv. F. Mozzarella) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Presidenza per la Magistratura Amministrativa (Avvocatura Generale dello Stato) + altri; sul quorum deliberativo e sui termini del procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato amministrativo 1) Procedimento amministrativo – Procedimento disciplinare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-9258/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9258</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-9258/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9258</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. AMODIO, Rel. GAVIANO<br /> XXXXX (Avv. F. Mozzarella) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Presidenza per la Magistratura Amministrativa (Avvocatura Generale dello Stato) + altri;</span></p>
<hr />
<p>sul quorum deliberativo e sui termini del procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Procedimento amministrativo – Procedimento disciplinare a carico di magistrato amministrativo – Notitizia dei fatti che segna la decorrenza del termine per l’avvio del procedimento – Notizia qualificata – Necessità.</p>
<p>2) Procedimento amministrativo – Procedimento disciplinare – Termini perentori – Necessità di una predeterminazione normativa – Conseguenze.</p>
<p>3) Organi di autogoverno dei magistrati amministrativi – Accertamenti preliminari ed istruttori svolti dagli stessi soggetti che partecipano alla decisione finale – Vizio – Non sussiste – Motivi.</p>
<p>4) Procedimento amministrativo – Sanzioni disciplinari – Quorum deliberativo – Necessità del plenum della Commissione – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) La notizia dei fatti che, ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. n. 916 del 1958, segna la decorrenza del termine annuale per l’avvio dell’azione disciplinare, consistere nella “conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito”, con la conseguenza che al predetto fine non basta l’acquisizione di dati insufficienti ad una esauriente formulazione dell’incolpazione e alle corrispondenti esigenze difensive dell’accusato. Nella specie, per il decorso del termine a quo, non sono stati ritenuti sufficienti gli esposti di un terzo, ma solo l’esito delle indagini preliminari condotte dalla procura della Repubblica.<br />
Cfr. da ultimo Cass. SS.UU. civili, n. 7947 del 21.5.2003.</p>
<p>2) In materia di procedimenti disciplinari, in assenza di una specifica previsione di perentorietà dei termini, questi devono intendersi come meramente ordinatori e sollecitatori, con la conseguenza che lo sperirare degli stessi non determina l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto finale, ma una semplice irregolarità non viziante.<br />
Cfr. C.d.S, n. 939 del 1922003.</p>
<p>3) Gli organi di autogoverno dei magistrati contabili ed amministrativi svolgono, quando operano in sede disciplinare, un’attività amministrativa, senza assurgere a giurisdizioni speciali (diversamente dai procedimenti disciplinari a carico dei magistrati ordinari). Di conseguenza, non determina alcun vizio di procedura la circostanza che la fase degli accertamenti preliminari e quella istruttoria siano state condotte da soggetti partecipanti in seguito anche alla successiva fase deliberativa finale.<br />
4) Anche ai procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati amministrativi è applicabile la normativa generale sul funzionamento del Consiglio di Presidenza, con la conseguente sufficienza ai fini della validità delle deliberazioni dell’Organo dell’ordinario quorum strutturale e funzionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br /> Sezione I</b></p>
<p> composto dai Signori:<br />
1)  dott.Antonino SAVO AMODIO	  Presidente<br />	<br />
2)  dott. Nicola GAVIANO                                  Consigliere relatore<br />
3)  dott. Mario Alberto DI NEZZA                                Rerferendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 110642004 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>XXX </b>rappresentato e difeso dall’avv. Ferdinando Mazzarella</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la<b> Presidenza del Consiglio dei Ministri</b> ed il <b>Consiglio di Presidenza per la Magistratura Amministrativa</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Lodi Pier Luigi, Borioni Marcello, Cirillo Gianpiero, Carbone Luigi, Scognamiglio Roberto, Cavallari Antonio, Corsaro Francesco, Corasaniti Saverio, Trivellato Luigi, Vitellio Italo e Restaino Paolo</b>, , nn.cc.</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211;	del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2004, con il quale veniva inflitta all’interessato la sanzione disciplinare della perdita di due anni di anzianità, con la conseguente retrocessione in ruolo;<br />	<br />
&#8211;	della conforme deliberazione presupposta assunta dal Consiglio di Presidenza per la Magistratura Amministrativa in data 17 marzo 2004;<br />	<br />
&#8211;	dell’art. 4 delle norme generali per il conferimento o l’autorizzazione di incarichi deliberate dallo stesso Consiglio di Presidenza il 18 dicembre 2001 (nel testo modificato il successivo 21 marzo 2002).																																																																																												</p>
<p>VISTO il ricorso ed i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />
VISTE le memorie presentate dalle parti a sostegno delle loro rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
UDITO alla pubblica udienza dell’862005 il relatore, e uditi altresì l’avv.  Mazzarella nonché l’avv. dello Stato F. Tortora;<br />
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 27-28102004 e ritualmente depositato, il dott. XXX, consigliere di Stato, impugnava il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2004 (unitamente alla conforme deliberazione presupposta del Consiglio di Presidenza per la Magistratura Amministrativa del 17 marzo 2004) che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della perdita di due anni di anzianità, con la conseguente retrocessione in ruolo.<br />
A fondamento dell’impugnativa venivano dedotti i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto molteplici profili con l’articolazione di undici motivi di ricorso, contestandosi la legittimità del procedimento seguito e la sostanza degli addebiti ascritti all’interessato, e prospettando altresì l’intervenuta prescrizione dell’illecito.<br />
L’Avvocatura Generale dello Stato si costituiva in giudizio riportandosi ad una relazione dell’Amministrazione a difesa della legittimità del provvedimento.<br />
Il ricorrente, dal canto suo, ribadiva le proprie doglianze ed argomentazioni e controdeduceva alle deduzioni avversarie con una successiva memoria, con la quale insisteva per l’accoglimento dell’impugnativa.<br />
Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2005, esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
1	Il primo motivo d’impugnazione si fonda sull’assunto dell’intervenuta prescrizione dell’illecito disciplinare di cui si tratta. A questa affermazione si perviene, nel ricorso, invocando l’applicabilità in via analogica delle norme sulla prescrizione degli illeciti amministrativi <i>ex lege</i> n. 6891981 e delle leggi penali, ricordando che l’addebito ascritto nella fattispecie riguarda fatti avvenuti più di dieci anni prima, e sottolineando infine che anche il (presunto) reato che era stato ipotizzato dall’autorità giudiziaria a carico del ricorrente era stato conclusivamente giudicato prescritto.<br />	<br />
	Su questo tema il Consiglio di Presidenza per la Giustizia Amministrativa ha tuttavia già rammentato, con piena ragione, che nell’ordinamento positivo non è contemplato un termine di prescrizione dell’illecito disciplinare: al contrario, invero, la regola generale in materia è quella dell’imprescrittibilità dell’azione disciplinare, la quale comporta che le infrazioni commesse siano perseguibili, in via di principio, anche dopo un lungo lasso di tempo dalla loro commissione (cfr., ad es., C.d.S., IV, n. 3156 del 262000).<br />	<br />
Né potrebbe essere ravvisata nel silenzio legislativo sul punto una lacuna normativa cui ovviare attraverso il ricorso all’analogia, attesa l’autonomia dell’illecito disciplinare rispetto alle altre forme di illecito. <br />
Ciò che viene richiesto all’Amministrazione competente è che, una volta acquisita la conoscenza del fatto che può fornire materia all’addebito disciplinare, il relativo procedimento venga promosso senza ritardo, e segnatamente nel rispetto del breve termine di decadenza specificamente previsto per i magistrati dall’art. 59 del d.P.R. n. 916 del 1958 (fermo restando, naturalmente, che l’elemento della particolare risalenza del singolo fatto nel tempo rimane affidato al discrezionale apprezzamento dell’organo decidente circa l’<i>an</i> ed il <i>quantum</i> del trattamento sanzionatorio da irrogare nel caso concreto).<br />
La mancata previsione di un termine di prescrizione per le violazioni disciplinari ha dato anche luogo, infine, ad una questione di legittimità costituzionale, che è stata però respinta dalla Consulta con la sentenza n. 145 del 22 giugno 1976.<br />
	Il mezzo si rivela quindi sotto ogni aspetto infondato.<br />	<br />
2	Con il secondo motivo si allega la violazione della norma secondo la quale “<i>l’azione disciplinare non può essere</i> <i>promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore generale</i> (n.d.r.: nella specie, il Presidente del Consiglio di Stato) <i>hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dello addebito disciplinare</i>” (art. 59, comma 6, d.P.R. n. 916 del 1958).<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio di Stato, viene detto, aveva acquisito sufficiente notizia dei fatti per i quali si procede già il 452000, mentre l’azione disciplinare era stata promossa solo dopo più di due anni, con la nota dal medesimo trasmessa al Consiglio di Presidenza per la Magistratura Amministrativa in data 3112003.<br />
A questo rilievo il Consiglio di Presidenza ha però esattamente opposto l’insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione alla stregua della quale la notizia dei fatti che, ai sensi dell’art. 59 d.P.R. cit., segna la decorrenza del termine annuale per l’avvio dell’azione disciplinare, deve essere intesa come una notizia qualificata, vale a dire una “<i>conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito</i>” (v. da ultimo Cass. SS.UU. civili, 2152003 n. 7947, ed ulteriori citazioni ivi), con la conseguenza che al predetto fine non basta l’acquisizione di dati insufficienti ad una esauriente formulazione dell’incolpazione e alle corrispondenti esigenze difensive dell’accusato.<br />
E se è vero che, come è dedotto in ricorso, la norma testé citata non perviene a pretendere che l’Amministrazione debba disporre della prova certa ed assoluta dell’esistenza in concreto di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, non è meno vero, però, che gli esposti della sig.ra Currò, per la loro natura e specifica provenienza (da una donna appena abbandonata dal compagno, che come tale ben poteva essere mossa da un mero intento vendicativo a suo carico), esigevano, per essere valutati quali fonte di cognizione di fatti, un vaglio preliminare che ne verificasse l’attendibilità. Onde è solo con l’esito delle indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica di Palermo, e con la sua richiesta di archiviazione per prescrizione pervenuta l’822002, che una conoscenza qualificata ed effettiva dei fatti in questione può dirsi acquisita.<br />
Ne consegue che il procedimento sanzionatorio che ha investito il ricorrente è stato tempestivamente avviato.<br />
3	Con il successivo mezzo viene dedotta la nullità del decreto di archiviazione siccome emesso senza avere dato all’interessato, mai audito, la possibilità di difendersi (l’accertamento in esso contenuto sarebbe quindi parimenti nullo). Alla stessa conclusione si perviene ricordando che, ai sensi dell’art. 59, comma 8, del d.P.R. n. 9161958, “<i>gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all’incolpato sono nulli</i>”, in quanto l’attività istruttoria compiuta dalla Procura della Repubblica non rientrerebbe nell’area della giurisdizione, ma potrebbe essere considerata come “<i>un’attività istruttoria</i> <i>indiretta dell’Istituto</i>”.<br />	<br />
A questa doglianza è agevole replicare, però, che il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palermo è un provvedimento giudiziario, e che le indagini che lo hanno preceduto non possono essere in alcun modo considerate alla stregua di atti istruttori del procedimento disciplinare a carico dell’interessato.<br />
Quanto all’asserto, per vero rimasto del tutto apodittico, della nullità del decreto di archiviazione, è stato già rettamente opposto l’assorbente rilievo che ai fini del presente procedimento disciplinare le risultanze acquisite nell’ambito delle indagini penali non sono state recepite in maniera automatica, ma sono state autonomamente valutate in modo critico dal Consiglio di Presidenza, cui tutte le determinazioni inerenti al procedimento amministrativo sono direttamente ed esclusivamente riferibili. Onde l’ipotizzata nullità -rimasta, comunque, indimostrata- non potrebbe in alcun caso riverberarsi sul provvedimento impugnato.<br />
4a	Il quarto mezzo investe, innanzi tutto, la composizione della commissione istruttrice prevista dall’art. 33, comma 2, della legge n. 1861982.<br />	<br />
Viene osservato che tale commissione aveva regolarmente operato fino al 15 gennaio 2004, quando il presidente Quaranta, diventato nel frattempo giudice costituzionale, non aveva potuto più proseguire nell’incarico.<br />
	Si deduce allora in ricorso (con rilievo ripreso nel sesto motivo) che, poiché la commissione costituiva un collegio perfetto, il venir meno di uno dei suoi componenti avrebbe imposto la ricostituzione del relativo <i>Plenum, </i>in quanto il Consiglio avrebbe dovuto interloquire con la commissione nella sua interezza.<br />	<br />
	E’ stato però fatto esattamente notare che la commissione aveva portato a termine il proprio mandato istruttorio già il 3122004, allorché (come risulta inequivocabilmente dal relativo verbale, che figura al n. 31 della produzione documentale di parte ricorrente) i suoi componenti avevano dichiarato all’unanimità conclusa l’istruttoria formale, e disposto il deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di Presidenza.<br />	<br />
Ne discende che la nomina del suo membro quale giudice costituzionale, perfezionatasi il 2712004, non richiedeva la sua sostituzione. <br />
Non vi era, infatti, alcun ostacolo a che nella seduta consiliare di trattazione del procedimento la relazione illustrativa, mera proiezione esternativa delle conclusioni già raggiunte dalla commissione, venisse svolta dai rimanenti componenti (cfr. all. n. 32). Né occorreva la ricostituzione del <i>Plenum</i> di un organo che aveva ormai esaurito la sua funzione: e, d’altra parte, appare chiaro che, essendo già stata conclusa l’istruttoria, il puro e semplice ingresso nella commissione di un nuovo soggetto sarebbe stato, a quel punto, privo di senso logico e pratico; e vieppiù insensato, oltre che pregiudizievole sotto ogni profilo, sarebbe stato imporre alla commissione integrata, addirittura, di riprendere <i>ab initio</i> la propria attività istruttoria, nullificando l’opera già compiuta.<br />
Infine, a seguito del mutamento di <i>status</i> del presidente Quaranta, appare chiaro che non esistevano alternative allo svolgimento della relazione dinanzi al <i>plenum</i> consiliare da parte dell’altro magistrato componente la Commissione, vale a dire il cons. D’Arpe (dal momento che l’art. 34 cpv. della legge n. 1861982 chiama a tale compito “il <i>componente</i> della commissione … più anziano nella qualifica”).<br />
Da tutto ciò consegue che questo primo profilo del quarto mezzo ed il sesto mezzo si rivelano privi di fondamento.<br />
4b	Il secondo profilo del quarto motivo ed il quinto mezzo vertono sui tempi di svolgimento della sequenza procedimentale sfociata, all’esito, nel provvedimento impugnato.<br />	<br />
4b1	L’interessato lamenta, segnatamente, il mancato rispetto del termine di trenta giorni dettato dalla legge (art. 33, comma 2, legge n. 1861982) per la conclusione degli accertamenti preliminari.<br />	<br />
In proposito è stata però già giustamente opposta la natura non perentoria di una simile scadenza.<br />
Il principio generale in materia disciplinare, infatti, è quello che in assenza di una specifica previsione che connoti espressamente un termine come perentorio, correlando al suo spirare la perdita della possibilità di azione da parte dell&#8217;Amministrazione o la specifica sanzione della decadenza, lo stesso deve intendersi come meramente ordinatorio e sollecitatorio, ed il suo superamento non determina, quindi, l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto finale, ma una semplice irregolarità non viziante (C.d.S., VI, n. 939 del 1922003).<br />
Ciò posto, il precetto poco sopra citato non denota sotto alcun aspetto l’intenzione legislativa di far discendere dall’inosservanza del termine in questione la conseguenza della decadenza dell’Amministrazione dal potere disciplinare. Sicché la sua inosservanza (nella specie comunque giustificata dalla complessità e delicatezza della vicenda) risulta priva di effetto viziante.<br />
4b2	L’interessato lamenta pure la mancanza di un rituale incarico alla commissione di procedere all’istruttoria formale. Alla stregua della normativa vigente, però, l’interpretazione più plausibile del deliberato consiliare del 26 settembre 2003 (all.ti 26 e 27) era proprio quella dell’avvenuta formalizzazione dell’istruttoria, interpretazione che si rispecchia, del resto, nella nota del presidente dell’Istituto del successivo 3 ottobre, e trova conferma nei successivi sviluppi del procedimento. Onde neppure questa anomalia può dirsi sussistente.<br />	<br />
4b3	Da parte del ricorrente si dubita, inoltre, che l’istruttoria formale potesse ritenersi effettivamente conclusa alla data del 3122003, in considerazione del fatto che in tale occasione non sarebbe stata depositata una relazione finale da parte della commissione. Si è già visto, peraltro, come dal verbale della detta seduta risulti inequivocabilmente che i componenti della commissione avevano dichiarato all’unanimità conclusa, allora, l’istruttoria formale: e questo dato si presenta oggettivamente insuperabile.<br />	<br />
4b4	Viene dedotta, altresì, l’inosservanza del termine di 90 giorni assegnato dalla legge per portare a compimento l’istruttoria formale (nella specie aperta, come si è detto, il 26 settembre 2003). Si assume al riguardo che entro tale arco di tempo avrebbe dovuto essere effettuata anche la notifica (eseguita solo il 212004) del decreto del presidente del Consiglio di Stato recante la fissazione della seduta consiliare destinata alla definizione del procedimento<br />	<br />
La norma pertinente (art. 33, comma 3, legge n. 1861982) àncora la chiusura dell’istruttoria, tuttavia, semplicemente al “<i>deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di Presidenza</i>” (deposito disposto già il 3 dicembre 2003). Sicché la premessa sulla quale la censura è costruita si rivela irrimediabilmente priva di consistenza.<br />
4b5	In ricorso è stato adombrato infine, il superamento del termine perentorio annuale di cui all’art. 59, comma 9, del d.P.R. n. 9161958. Tale termine, però, decorre testualmente dall’inizio del procedimento fino alla comunicazione all’incolpato del decreto che fissa la seduta deputata alla discussione orale. E poiché nella fattispecie il procedimento è stato avviato il 31 gennaio 2003 e la comunicazione del conferente decreto è avvenuta il 2 gennaio 2004 (ancorché per la seduta fosse stata fissata la successiva data del 19 febbraio 2004), anche questo vizio si manifesta insussistente.<br />	<br />
5	Con il settimo motivo viene denunziata la violazione del principio del contraddittorio.<br />	<br />
Il ricorrente lamenta essenzialmente, sotto questo profilo, che la relazione istruttoria del cons. D’Arpe non gli sia stata messa preventivamente a disposizione mediante deposito in forma scritta, ma sia stata solo esposta oralmente in seduta consiliare, senza neppure concedergli dei termini a difesa: ciò che lo avrebbe costretto a difendersi dinanzi al <i>Plenum</i> al buio, in violazione dei suoi diritti.<br />
L’interessato lamenta, inoltre, che un contraddittorio, sia pure imperfetto -per la ragione appena rilevata-, si sarebbe verificato solo rispetto al comportamento disciplinarmente sanzionabile, e non anche sui temi costituenti materia delle eccezioni da lui sollevate, sui quali la posizione della commissione, rimasta a lui ignota, sarebbe emersa solo nel segreto della Camera di consiglio.<br />
In contrario vale, però, l’obiezione di fondo che lo svolgimento in forma orale della relazione istruttoria si manifesta conforme al disposto dell’art. 34, comma 2, della legge n. 1861982, che non solo non prescrive il deposito preventivo di una relazione scritta, ma si limita a prevedere che la relazione stessa debba essere semplicemente “svolta” nella seduta fissata per la trattazione, connotandola quindi, con ciò, proprio come relazione orale.<br />
La difesa dell’Amministrazione ha poi fatto opportunamente notare come nel corso del procedimento l’interessato abbia avuto ampio modo di esprimere le proprie prerogative difensive sia in rito che nel merito, dapprima in seguito alla contestazione degli addebiti (quando presentò le sue giustificazioni del 2462003), e indi durante l’istruttoria preliminare (quando venne sentito e presentò note difensive), dopo la formalizzazione dell’istruttoria (quando presentò ulteriori note), ed infine dinanzi al <i>Plenum</i>. Alla luce di tanto, la sua doglianza circa l’insufficienza del contraddittorio sviluppatosi nel procedimento risulta effettivamente infondata. <br />
Già nella seduta consiliare, infine, è stato correttamente rilevato che il compito che la legge assegna alla commissione più volte detta è limitato all’espletamento degli accertamenti istruttori, senza che sia previsto che da parte sua sia presa posizione anche sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dall’interessato, il cui vaglio non forma materia di accertamenti istruttori in senso proprio e spetta istituzionalmente al <i>Plenum</i>.<br />
6	Altra critica mossa concerne il canone di terzietà.<br />	<br />
Il ricorrente sostiene l’avviso che almeno i due componenti residui della commissione istruttoria sarebbero dovuti rimanere estranei alla decisione consiliare.<br />
La problematica così sollevata è tuttavia già stata esaminata dal Tribunale. Questa Sezione, invero, ha avuto modo di precisare, recentemente (sentenza n. 14392005), che gli organi di autogoverno dei magistrati contabili ed amministrativi svolgono, quando operano in sede disciplinare, un’attività amministrativa, senza assurgere a giurisdizioni speciali (diversamente da quanto si registra nei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati ordinari), e che, di conseguenza, non determina alcun vizio di procedura la circostanza che la fase degli accertamenti preliminari e quella istruttoria siano state condotte da soggetti partecipanti in seguito anche alla fase deliberativa finale, dal momento che ciò trova il suo logico fondamento nella titolarità della complessiva e unitaria competenza amministrativa in materia in capo all’Organo di autogoverno nell’integrità della sua composizione legale. <br />
Né si vedono ragioni per discostarsi da queste indicazioni.<br />
Non senza dire, poi, per completezza, che la partecipazione alla deliberazione finale dei due componenti la commissione (la quale in ogni caso costituiva, per quanto appena detto, un organo semplicemente istruttorio, e non già accusatorio) che erano presenti alla seduta è risultata in concreto priva di influenza determinante.<br />
Anche questo mezzo deve essere pertanto disatteso.<br />
7	Anche il nono motivo chiama in causa la regolarità della composizione del corpo consiliare deliberante.<br />	<br />
Il ricorrente si sofferma qui sull’assenza dalla seduta del consigliere prof. Stipo (della componente non togata dell’Organo, per la quale non sono previsti membri supplenti), e deduce che quando il Consiglio di Presidenza agisce quale organo disciplinare si atteggia come un collegio perfetto (essendo assimilabile ad una commissione di disciplina), e come tale non tollera assenze.<br />
In coerenza con le considerazioni svolte nel paragr. precedente si deve però ritenere che anche ai procedimenti disciplinari sia applicabile la normativa generale sul funzionamento del Consiglio di Presidenza, con la conseguente sufficienza ai fini della validità delle deliberazioni dell’Organo del normale <i>quorum</i> strutturale e funzionale.<br />
8	Con il decimo mezzo, che riprende e sviluppa alcune considerazioni affiorate già nella parte introduttiva del ricorso (pagg. 7-9), si lamenta la scarsa conoscenza degli atti del procedimento da parte dei componenti l’Organo di autogoverno che partecipavano alla seduta in cui fu decisa la misura oggetto di gravame, e l’inesattezza o senz’altro la falsità di tre specifiche affermazioni compiute nel corso del dibattito consiliare (in particolare, ad opera del componente prof. Barbera). Nel ricorso non viene offerto, peraltro, alcun argomento che possa persuadere dell’apprezzabilità dell’incidenza delle inesattezze di cui il ricorrente si duole ai fini della formazione del giudizio collegiale, inesattezze che per il carattere marginale dei punti che ne hanno formato oggetto non sono idonee, pertanto, ad integrare dei travisamenti, e dunque dei vizi di legittimità.<br />	<br />
9	Venendo, conclusivamente, alle doglianze attinenti più strettamente al merito sostanziale del provvedimento impugnato, in proposito può dirsi quanto segue.<br />	<br />
La sanzione in contestazione è stata irrogata con riferimento alla vicenda dell’orologio <i>Cartier</i> accettato dall’interessato in regalo dal sig. Macrì.<br />
	Ciò posto, è agevole osservare che i connotati propri del relativo episodio sono sostanzialmente incontroversi, e che la relativa vicenda è stata esaminata, in sede consiliare, in tutti i suoi risvolti rilevanti (ivi compreso quello della sua risalenza nel tempo). <br />	<br />
Pacifico, in particolare, è l’ingente valore del dono: e nessuna attendibile contestazione è stata mossa alla conclusione dell’Organo di autogoverno circa il suo porsi in logica correlazione con l’attività istituzionale prestata dal ricorrente.<br />
	Né la sanzione applicata può essere censurata per difetto di proporzione. Si tratta indubbiamente di una misura grave: ma essa è stata pur sempre inflitta per un fatto che il Consiglio di Presidenza, facendo un uso non manifestamente irrazionale della propria discrezionalità, ha mostrato di apprezzare, con motivazione esente da manifesti vizi logici, come un illecito parimenti grave (e infatti, se da parte di taluni componenti si era opinato che la misura fosse di durata eccessiva, l’orientamento prevalso, motivato in modo immune da vizi, è stato quello esattamente opposto).<br />	<br />
Ne consegue che anche sotto il profilo della congruità della sanzione inflitta nei provvedimenti impugnati non è dato evincere l’esistenza di vizi di sorta. <br />
Né può ritenersi in alcun modo viziata l’indicazione del provvedimento in epigrafe recante la rideterminazione dell’anzianità riconosciuta al ricorrente, la quale si limita, appunto, a riflettere la misura sanzionatoria biennale irrogata.<br />
10	Quanto, infine, all’impugnativa dell’art. 4 delle norme generali per il conferimento o l’autorizzazione di incarichi deliberate dallo stesso Consiglio di Presidenza il 18 dicembre 2001, articolo a norma del quale ai magistrati colpiti nell’ultimo quinquennio da sanzioni consimili non può essere conferito o autorizzato alcun incarico, il gravame non risulta sorretto da alcun attuale e concreto interesse di parte. La relativa contestazione è infatti svolta in chiave di –reazione ad una- lesione meramente astratta e generica, senza alcun preciso riferimento ad un determinato incarico che a causa della norma stessa il ricorrente si sarebbe visto precluso.<br />	<br />
11	Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso deve essere nel suo insieme respinto siccome infondato.<br />	<br />
Sussistono ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate. <br />
La presente decisione sarà eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, Camera di consiglio dell’862005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-10-2005-n-9258/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.9258</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Decreto &#8211; 21/10/2005 n.5957</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-decreto-21-10-2005-n-5957/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Paolo Salvatore Avv. L. Visconti e nei cfr. Noyvallesina Engineering s.p.a. e GEA s.r.l. la procedura camerale per la liquidazione dei compensi prevista dalla L. n. 794/42 non si applica ai processi penali e amministrativi né in materia stragiudiziale Processo amministrativo – Avvocati &#8211; Procedura per la liquidazione dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-decreto-21-10-2005-n-5957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Decreto &#8211; 21/10/2005 n.5957</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-decreto-21-10-2005-n-5957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Decreto &#8211; 21/10/2005 n.5957</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Paolo Salvatore<br /> Avv. L. Visconti e nei cfr. Noyvallesina Engineering s.p.a. e GEA s.r.l.</span></p>
<hr />
<p>la procedura camerale per la liquidazione dei compensi prevista dalla L. n. 794/42 non si applica ai processi penali e amministrativi né in materia stragiudiziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Avvocati &#8211; Procedura per la liquidazione dei compensi prevista dalla L. n. 794/42 – compensi in materia penale, amministrativa e stragiudiziale – Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La speciale procedura camerale prevista dalla l. n. 794/42 per la liquidazione degli onorari degli avvocati si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile non potendo trovare applicazione ai processi penali, amministrativi, ovvero in materia stragiudiziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
(SEZIONE QUARTA)</b></p>
<p>Il Presidente della sezione<br />
ha pronunciato il seguente</p>
<p align=center><b>DECRETO</b></p>
<p>sulla istanza iscritta al NRG 7479/2005, proposta</p>
<p>dall’avvocato <b>Luigi Visconti</b>, che si difende in proprio ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99;</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p><b>Noyvallesina Engineering s.p.a. e GEA s.r.l.</b>;</p>
<p>per la liquidazione degli onorari ai sensi dell’art. 28, l. n. 794 del 1942;</p>
<p>vista l’istanza di liquidazione degli onorari presentata dall’avvocato Luigi Visconti ai sensi dell’art. 28, l. n. 794 del 1942, depositata in data 21 settembre 2005;<br />
visto l’art. 29, l. n. 794 del 1942 cit. nella parte in cui dispone che il Presidente del tribunale o della Corte di appello fissi la camera di consiglio per la comparizione delle parti, con onere di notifica al ricorrente dell’istanza e del pedissequo decreto;<br />
vista la decisione della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 820 del 1 marzo 2005, richiamata dall’istante a sostegno dell’applicabilità della l. n. 794 del 1942 al processo amministrativo;</p>
<p>considerato che le conclusioni cui è pervenuta la VI sezione non sono accoglibili sulla scorta delle seguenti argomentazioni:<br />
a) l’intera l. n. 794, sin dal suo univoco titolo, letteralmente appresta un rimedio processuale tipico per le sole ipotesi concernenti la mancata liquidazione dei corrispettivi dovuti agli avvocati per il patrocinio prestato davanti ai giudici civili, tanto che nel corpo degli artt. 28, 29 e 30, il riferimento è sempre e solo ad istituti del processo civile ed ai capi degli uffici giudiziari civili (giudice di pace, tribunale, corte d’appello)<br />
b) l’obbiettivo perseguito dalla legge – semplificare la liquidazione e riscossione degli onorari degli avvocati – è stato realizzato mediante un meccanismo procedurale che, nel presupposto pacifico della giurisdizione del giudice civile su controversie inerenti la determinazione di onorari professionali, modifica i criteri consueti di competenza, attribuendo la stessa all’ufficio giudiziario civile che ha risolto la causa principale, cui sono riferibili gli onorari dell’avvocato;<br />
c) la decisione della sesta sezione si discorda dalla costante ed unanime giurisprudenza della Cassazione (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. II, 29 luglio 2004, n. 14394; sez. II, 27 marzo 1995, n. 3603; sez. II, 18 luglio 1991, n. 7993), che sul punto, attesa la ratio della legge in questione, ha affermato che la speciale procedura camerale prevista dalla l. n. 794 si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile non potendo trovare applicazione ai processi penali, amministrativi, ovvero in materia stragiudiziale (alle stesse conclusioni perviene comunemente la dottrina);<br />
d) la tesi propugnata dalla sesta sezione, inoltre, conduce ad una grave comprensione dei diritti di difesa delle parti in quanto da un lato l’art. 29, co. 6, cit. qualifica come non impugnabile l’ordinanza che chiude lo speciale procedimento in esame, dall’altro, la assazione ha sempre ritenuto non appellabile il provvedimento in questione ma ricorribile innanzi a sé per violazione di legge a mente dell’art. 111, co. 7 Cost., mezzo di tutela che verrebbe meno se il rito speciale venisse importato nel processo amministrativo giacchè l’art. 111, co. 8,limita la solo motivo di giurisdizione il ricorso in cassazione avverso decisioni dei giudici amministrativi;<br />
e) non si configura alcuna ingiustificata discriminazione fra avvocati giacché, come ricordato dalla VI sezione il legislatore gode della più ampia discrezionalità nel modellare gli istituti processuali; al contrario la tesi propugnata dalla VI sezione, introduce un elemento distonico in relazione agli onorari dovuti ai difensori in materia penale, tributaria, contabile; la soluzione prescelta, ancorché invocabile de iure condendo, necessita, pertanto, di uno specifico adeguato intervento legislativo calibrato sulle peculiarità strutturali dei singoli processi;<br />
f) che comunque la cognizione di controversie che oppongono due privati (o comunque due soggetti che agiscono iure privatorum) in ordine alla liquidazione di crediti pecuniari derivanti dall’esercizio di un contratto d’opera professionale, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l’istanza meglio specificata in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, lì 21/7/2005</p>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.1845</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-21-10-2005-n-1845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-21-10-2005-n-1845/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.1845</a></p>
<p>Pres. Campanella, est. TrebastoniC. Agostini (Avv. G. Randazzo e M. Aiello) c. Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa (Avv.M. Alì), Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 di Siracusa, M.Martinez (Avv. A. Scudieri e R. Calanni sull&#8217;obbligo per la P.A. di utilizzare le procedure di mobilità in luogo delle procedure concorsuali per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-21-10-2005-n-1845/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.1845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-21-10-2005-n-1845/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.1845</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Campanella, est. Trebastoni<br />C. Agostini (Avv. G. Randazzo e M. Aiello) c. Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa (Avv.M. Alì), Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 di Siracusa, M.Martinez (Avv. A. Scudieri e R. Calanni</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo per la P.A. di utilizzare le procedure di mobilità in luogo delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nella P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Pubblico impiego – posti vacanti in organico – procedure concorsuali – procedure di mobilita’ – giurisdizione amministrativa</p>
<p>2.  Pubblico impiego – posti vacanti in organico – procedure concorsuali – procedure di mobilita’ – prevalenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative all’utilizzo da parte dell’Amministrazione di procedure concorsuali per il reclutamento del personale, in luogo dell’attivazione delle procedure di mobilità.</p>
<p>2. In caso di posti vacanti in organico l’Amministrazione deve attivare preliminarmente la procedura di mobilità, in luogo dell’espletamento di procedure concorsuali, in applicazione dell’art. 30 del D.lgs. n.165/2001, come modificato dalla legge n. 43/05 di conversione del D.L. n. 7/05, nonché in applicazione dell’art. 3, comma 53, della legge n. 350/03 (Legge finanziaria 2004) e dell’art. 1, comma 95, della legge n. 311/04 (Legge finanziaria 2005).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’obbligo per la P.A. di utilizzare le procedure di mobilità in luogo delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nella P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1845/05 Reg.  sent.<br />
N. 512/05 Reg.  Gen.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
 Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta – </b></p>
<p>nelle persone dei magistrati: Dott.    Biagio Campanella         – Presidente; Dott.    Ettore Leotta                – Consigliere; Dott.    Dauno F.G. Trebastoni – Referendario, Relatore est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul RICORSO n. 512/05 proposto da<br />
<b>Carla AGOSTINI</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni RANDAZZO e Massimo AIELLO, e domiciliata presso lo studio dell’avv. Ettore RANDAZZO, a Catania, via Umberto 196,</p>
<p align=center>CONTRO </p>
<p>l’<b>Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Michele ALÌ, e domiciliata presso il suo studio, a Catania, in via Crociferi 60,</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>1) dell’<b>Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8 di Siracusa</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore;<br />
2) del dott. <b>Massimo Martinez</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea SCUDERI e Rosario CALANNI, e domiciliato presso il loro studio, a Catania, via V. Giuffrida 37,</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<BR><br />
della deliberazione n. 1420 del 9 dicembre 2004, pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Ospedaliera Umberto I in data 12/12/04, con cui il Direttore Generale dell’Azienda medesima ha aumentato da 1 a 2 i posti di Dirigente Medico – disciplina Ostetricia e Ginecologia – messi a concorso pubblico per titoli ed esami con la precedente propria deliberazione n. 48 dell’11/04/02.</p>
<p>VISTI gli atti e i documenti depositati.<br />
UDITO, all’udienza del 12 ottobre 2005, il relatore Ref. DAUNO F.G. TREBASTONI, e uditi, come da verbale, i difensori delle parti. <br />
RITENUTO in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ricorrente, medico ginecologo dipendente dell’A.U.S.L. n. 8 di Siracusa, con qualifica di Dirigente Medico, presta ininterrottamente servizio presso l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa dall’01/07/2001. <br />
In particolare, con originaria deliberazione n. 1751 del 26/06/01, il Direttore Generale dell’A.U.S.L. n. 8 di Siracusa ne dispose l’invio in comando presso l’Azienda Ospedaliera suindicata, ai sensi dell’art. 21 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria, per la durata un anno, e quindi con successive periodiche  deliberazioni a cadenza annuale di identica  motivazione, d’intesa con l’Azienda ospedaliera richiedente, ne ha poi protratto, sempre in regime di comando, l’utilizzazione presso l’Unità operativa anzidetta, da ultimo sino alla data del 30/06/06.<br />
Con deliberazione n. 48 dell’11/04/02, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera bandiva un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di un posto di Dirigente Medico dell’Area Funzionale di Chirurgia e delle Specialità chirurgiche – disciplina ostetricia e ginecologia – e cioè presso la stessa Unità operativa ove da tempo la ricorrente presta la propria attività in posizione di comando. <br />
Di conseguenza la ricorrente, che in precedenza aveva invano proposto alcune domande di mobilità per la copertura definitiva del posto con il suo passaggio alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera, inoltrava domanda di partecipazione al concorso in questione.<br />
Successivamente, essendo ancora in via di espletamento la procedura concorsuale anzidetta, si rendeva disponibile un ulteriore posto, della medesima categoria di quello messo a concorso, con decorrenza dall’01/07/04. <br />
Venuta a conoscenza di tale nuova vacanza, la ricorrente, in data 19/04/04, proponeva nuova istanza di mobilità per ricoprire tale posto, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. <br />
L’Azienda, anzi, con deliberazione del Direttore Generale n. 1420 del 09/12/04, disponeva, in prossimità dell’esperimento delle prove teoriche e pratiche della selezione in itinere, di aumentare di una unità il numero dei posti di Dirigente Medico messi a concorso nella predetta disciplina di Ostetricia e Ginecologia, al fine di provvedere in tal modo alla copertura della anzidetta vacanza in organico. <br />
La procedura concorsuale si definiva poi con esito sfavorevole per la ricorrente, che si classificava al terzo posto nella graduatoria dei concorrenti, preceduta, in particolare, dal dott. Massimo Martinez, attuale controinteressato, classificatosi al secondo posto di detta graduatoria, in posizione utile per la copertura del nuovo posto messo a concorso con la richiamata deliberazione del Direttore Generale n. 1420 del 9/12/04.<br />
Con atto notificato il 9 febbraio 2005, depositato il successivo 3 marzo, essa proponeva quindi ricorso avverso l’atto con cui l’Azienda aveva deciso di coprire il posto, anziché con procedura di mobilità, con concorso, chiedendone l’annullamento.<br />
Il 21 marzo 2005 si costituiva il controinteressato, che eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione di questo Tribunale e per carenza di interesse, perché la ricorrente avrebbe dovuto impugnare a suo tempo la deliberazione con cui l’Azienda aveva deciso di coprire con concorso il primo posto resosi vacante.<br />
Il 22 marzo 2005 si costituiva anche l’Azienda con memoria. <br />
Il 20 aprile e il 30 settembre 2005 la ricorrente depositava ulteriori memorie, come faceva anche il controinteressato il 21 aprile e il 1° ottobre, e l’Azienda il 30 settembre.<br />
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2005 il ricorso veniva chiamato per la discussione del merito, e posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Preliminarmente, si rende necessaria esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, formulata in relazione al fatto che la ricorrente, lamentandosi della mancata attivazione della procedura di mobilità, farebbe in realtà valere una questione attinente al suo rapporto di lavoro, di competenza del giudice ordinario.<br />
L’eccezione è fondata solo per quanto riguarda il motivo di ricorso con il quale la ricorrente censura “la circostanza che nessuna motivazione viene indicata nell’atto impugnato in riferimento al mancato accoglimento delle istanze di mobilità proposte dalla ricorrente, che non vengono ingiustificatamente neppure menzionate”, e con il quale sembra quindi lamentare il mancato accoglimento delle sue istanze di mobilità, la cui eventuale illegittimità andrebbe fatta valere dinanzi al giudice del lavoro.<br />
In generale, però, la giurisdizione di questo Tribunale sussiste, perché con il ricorso la ricorrente censura la scelta dell’Azienda di disporre con il provvedimento impugnato l’ampliamento dei posti messi a concorso, anziché la copertura del posto tramite mobilità, sicchè l’esame richiesto a questo Giudice riguarda in primo luogo la legittimità o meno di una determinazione che sta a monte di tutta la procedura concorsuale avviata, di pertinenza del G.A. ai sensi dell’art. 68, comma 4, D.Lgs. 165/01. In sostanza, la ricorrente fa valere il proprio interesse strumentale all’annullamento dell’intero iter, al fine di potere poi partecipare alla procedura di mobilità.</p>
<p>2. Per quanto riguarda l’eccezione di difetto di interesse, legata al fatto che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare a suo tempo la deliberazione con cui l’Azienda aveva deciso di coprire con concorso il primo posto resosi vacante, c’è da dire che è infondata.<br />
In realtà, la seconda deliberazione, attualmente impugnata, con la quale l’Azienda ha deciso di portare da 1 a 2 i posti da coprire tramite concorso, ovvero di coprire tramite concorso anche il secondo posto resosi vacante, è certamente autonomamente lesiva degli interessi della ricorrente, ed in quanto tale separatamente impugnabile, perché il vizio da cui può essere ritenuta inficiata non risale alla precedente deliberazione, ma gli è proprio.<br />
Infatti, inammissibili sarebbero solo eventuali censure rivolte contro la prima deliberazione, ma la scelta di coprire anche il secondo posto con concorso non è frutto di quella deliberazione, bensì della seconda.</p>
<p>3. Nel merito il ricorso è fondato, e pertanto va accolto. <br />
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere violazione del combinato disposto di cui agli artt. 6 e 30 D.Lgs. 165/01 ed all’art. 3, commi 53 e 54, L. 350/03, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, e violazione art. 97 Cost.<br />
L’art. 6 del D.Lgs. 165/01 impone alle amministrazioni di curare “l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”, vietando poi all’ultimo comma il ricorso all’assunzione di nuovi dipendenti per gli Enti che non ottemperino anche ai suindicati adempimenti. <br />
Il successivo art. 30, relativo al “passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, stabilisce al comma 1 che “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell&#8217;amministrazione di appartenenza”. <br />
Secondo il comma 2-bis, inoltre, “le amministrazioni, prima di procedere all&#8217;espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all&#8217;immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell&#8217;area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”. <br />
È pur vero, come rilevato dai resistenti, che il citato comma 2-bis non dovrebbe poter trovare applicazione al caso in esame, perché la deliberazione impugnata con la quale è stato indetto il bando di concorso contestato è del 9 dicembre 2004, mentre il comma citato è stato aggiunto dal comma 1-quater dell&#8217;art. 5 del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 31 marzo 2005 n. 43, quindi successivamente all’adozione della deliberazione.<br />
Ma è anche vero, però, che già l’art 3 della L. 24 dicembre 2003 n. 350 – legge finanziaria per il 2004 – al comma 53, reiterando analoghe disposizioni sulla limitazione a nuove assunzioni previste nelle leggi finanziarie degli anni immediatamente precedenti, espressamente vietava già alle amministrazioni pubbliche a cui trova applicazione il D. Lgs.vo 165/2001, per l&#8217;anno 2004, “di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”. <br />
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve (solo) “le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge”.<br />
In altri termini, per tutto il 2004 l’Azienda resistente non avrebbe potuto bandire la procedura concorsuale contestata o, per meglio dire, non avrebbe potuto coprire affatto il posto vacante, atteso che anche la procedura di mobilità avrebbe comportato una assunzione. <br />
Non sembra inutile rilevare che la L. 30 dicembre 2004 n. 311 – legge finanziaria per l’anno 2005 – all’art. 1, comma 95, ha disposto, con un divieto non esteso a tutte le Amministrazioni, che “per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all&#8217;articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonchè al personale di cui all&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98”.<br />
Il comma 98 prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del  Servizio  sanitario nazionale. Fino all&#8217;emanazione di tali decreti trovano applicazione le disposizioni relative al divieto delle assunzioni, di cui al primo periodo del comma 95. <br />
In conclusione, quindi, la deliberazione impugnata è da ritenere illegittima, e pertanto va annullata, con contestuale dichiarazione di inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del motivo di ricorso relativo alla mancata risposta alle richieste di mobilità.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto annulla la deliberazione impugnata. <br />
Dichiara inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata risposta alle richieste di mobilità.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina all’Amministrazione di eseguire la presente sentenza.</p>
<p>Così deciso, a Catania, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2005.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 21 ottobre 2005</p>
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