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	<title>21/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>21/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2007 n.18</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-21-1-2007-n-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-21-1-2007-n-18/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2007 n.18</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. I. Caso Est. I.M. Manrique Santellan (Avv. I. Pitaro) contro il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato) e la Questura di Parma (non costituita) l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di meretricio non comporta automaticamente una pericolosità sociale tale da legittimare, di per sé, un ordine di rimpatrio Il provvedimento di rimpatrio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-21-1-2007-n-18/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2007 n.18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-21-1-2007-n-18/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2007 n.18</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. I. Caso Est.<br /> I.M. Manrique Santellan (Avv. I. Pitaro) contro il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato) e la Questura di Parma (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di meretricio non comporta automaticamente una pericolosità sociale tale da legittimare, di per sé, un ordine di rimpatrio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il provvedimento di rimpatrio deve sia fare riferimento alle circostanze di fatto sulle quali si basa il giudizio di riconducibilità dell’interessato ad una delle categorie indicate nell’art. 1 della legge n. 1423/56 e sia indicare le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra l’appartenenza ad una delle predette categorie e la pericolosità per la sicurezza pubblica ex art. 2 della legge n. 1423/56. Ne consegue che è illegittimo l’ordine di rimpatrio emesso nei confronti di persona ritenuta pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica in quanto dedita al meretricio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.  382  REG.RIC.<BR><br />
ANNO  2006<BR><br />
N. 18  REG.SENT. <BR><br />
ANNO  2007</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composto dai Signori:</p>
<p>Dott.  Gaetano Cicciò	Presidente	<br />	<br />
Dott.  Umberto Giovannini	Consigliere<br />	<br />
Dott.  Italo Caso	Consigliere  Rel.Est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><i>ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000</p>
<p></i>sul ricorso n. 382 del 2006 proposto daù<br />
<b>Manrique Santellan Irma Daniela</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Giandomenico Pitaro e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, vicolo dei Mulini n. 6;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria <i>ex lege</i>;<br />
la <b>Questura di Parma</b>;</p>
<p>per l’annullamento<br />
dell’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore della Provincia di Parma in data 19 ottobre 2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;<br />
Vista l’istanza cautelare della ricorrente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;</p>
<p>Uditi alla Camera di Consiglio del 9 gennaio 2007 l’avv. Pitaro per la ricorrente e l’avv. Lumetti per l’Avvocatura dello Stato;<br />
Visto l’art. 26 della legge n. 1034 del 1971 (come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000), che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza succintamente motivata”, ove – nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare – il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;<br />
Considerato che con provvedimento in data 19 ottobre 2006 il Questore della Provincia di Parma ordinava il rimpatrio della ricorrente, residente a Siena, a mezzo di foglio di via obbligatorio, e con divieto di far ritorno nel territorio del Comune di Parma per anni tre, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;<br />
     che a fondamento della misura era addotta la pericolosità dell’interessata per la sicurezza e la tranquillità pubblica, essendo stata ella oggetto di accertamenti di polizia mentre in quello stesso giorno si prostituiva nel centro cittadino, ed essendo altresì ella priva di attività lavorativa e già destinataria di analoga misura relativamente al Comune di Reggio Emilia;<br />
     che la ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile, imputando all’Amministrazione di non avere tenuto conto della circostanza che l’attività di meretricio non risulta esercitata con modalità tali da ricondurla all’ipotesi di cui all’art. 1, n. 3), della legge n. 1423 del 1956, di avere in ogni caso mancato di fornire adeguata motivazione circa l’asserita sussistenza di pericolo per la sicurezza pubblica, di avere inoltre dato comunicazione dell’avvio del procedimento quando questo era oramai già concluso e di avere solo genericamente richiamato le esigenze di celerità che avrebbero imposto l’immediata adozione dell’atto finale, di avere altresì omesso il prescritto “avviso orale”, di avere infine notificato copia di un provvedimento privo di sottoscrizione e quindi nullo;<br />
Ritenuto che, ai fini dell’ordine di rimpatrio ex art. 2, comma 1, della legge n. 1423/56 nei confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, e cioè che si tratti di un soggetto inquadrabile – sulla base di elementi di fatto – in una delle categorie previste dall’art. 1 della medesima legge (individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; individui la cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica), e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica;<br />
     che, pertanto, il provvedimento di rimpatrio deve sia fare riferimento alle circostanze di fatto sulle quali si basa il giudizio di riconducibilità dell’interessato ad una delle categorie indicate nell’art. 1 della legge n. 1423/56 e sia indicare le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra l’appartenenza ad una delle predette categorie e la pericolosità per la sicurezza pubblica ex art. 2 della legge n. 1423/56 (v., da ultimo, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 luglio 2006 n. 7278);<br />
     che, in particolare, costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell’interessato, ossia ad episodi di vita che, secondo la prudente valutazione dell’Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti da parte di soggetto rientrante in una delle categorie previste dall’art. 1 della legge n. 1423/56, fermo restando che tali comportamenti non si concretano necessariamente in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su elementi di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi (v., <i>ex multis</i>, TAR Veneto, Sez. III, 1° giugno 2001 n. 1369);<br />
     che, tanto premesso, si rivela fondata – e assorbente delle altre – la censura con cui la ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione del provvedimento impugnato;<br />
     che, in effetti, non viene dato conto delle ragioni per le quali da un singolo episodio riguardante l’attività di meretricio, che non è penalmente rilevante ed è dunque di per sé inidonea a giustificare la misura di prevenzione, si desuma l’appartenenza della ricorrente ad una delle categorie indicate nell’art. 1 della legge n. 1423/56 e l’ulteriore sua qualificazione come soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica (v. TAR Umbria 4 settembre 2006 n. 434; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 17 maggio 2006 n. 4520; TAR Abruzzo, L’Aquila, 3 febbraio 2005 n. 51);<br />
     che, non essendo l’allontanamento con foglio di via obbligatorio lo strumento di regola deputato per intervenire sul fenomeno della prostituzione (v. TAR Lombardia, Brescia, 26 gennaio 2005 n. 49), si sarebbero dovute quanto meno assumere a riferimento le concrete modalità di esercizio del meretricio, l’eventuale continuità di tale condotta ed ogni altro elemento utile in ordine alle condizioni di vita del soggetto, onde desumerne l’apprezzabile possibilità che, per il peculiare contesto dell’attività, la ricorrente sia incline alla “… <i>commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica</i> …”, tanto più che, a fronte dell’asserita carenza di attività lavorativa, l’interessata ha documentato in giudizio la pregressa instaurazione di un rapporto di lavoro domestico, e che nessun altro concreto elemento ha addotto l’Amministrazione quale indice rivelatore della sua presunta pericolosità sociale (l’analoga misura asseritamente adottata dalla Questura di Reggio Emilia non può all’evidenza vedere estesi in via automatica i suoi effetti ad altri ambiti territoriali, occorrendo per questi un autonomo accertamento circa la sussistenza di condizioni locali favorevoli a condotte che compromettano la sicurezza pubblica);<br />
     che, del resto, come è stato rilevato dalla giurisprudenza, la motivazione deve essere particolarmente accurata nei provvedimenti che gravemente incidono sulla sfera dei diritti fondamentali dei cittadini, quale è quello alla libertà di movimento (v. TAR Umbria n. 434/2006 cit.);<br />
Considerato, in conclusione, che – stante la manifesta fondatezza del ricorso – il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971;<br />
     che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità che il giudizio fosse definito nel merito;<br />
     che le spese di lite possono essere tuttavia compensate, sussistendone giusti motivi in relazione alla peculiarità della vicenda esaminata (salvo l’onere di cui all’art. 21 del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente)<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.<br />
Compensa le spese del giudizio, salvo l’onere di cui all’art. 21 del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-21-1-2007-n-18/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2007 n.18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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