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	<title>20/9/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/9/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.711</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-711/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-711/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.711</a></p>
<p>Va sospeso il decreto della Prefettura di sospensione di una licenza di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell&#8217;attività di vigilanza, se la sospensione della licenza trova quale presupposto (anche) la crisi di liquidità dell’impresa causata da gravi inadempienze di pubbliche amministrazioni, fatti a cui lo stesso Prefetto, nella sua veste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-711/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.711</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-711/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.711</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto della Prefettura di sospensione di una licenza di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell&#8217;attività di vigilanza, se la sospensione della licenza trova quale presupposto (anche) la crisi di liquidità dell’impresa causata da gravi inadempienze di pubbliche amministrazioni, fatti a cui lo stesso Prefetto, nella sua veste di Autorità di coordinamento nella Provincia, è tenuto a riservare particolare attenzione; considerato che la società ha avviato i processi di riorganizzazione interna per porre fine a quei disservizi che vengono alla stessa imputati dal medesimo provvedimento; considerato che assai probabilmente la sospensione dell’attività di vigilanza comporterebbe conseguenze irreversibili per l’azienda. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00711/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01232/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2012, proposto dalla <b>Security Guard Service S.r.l.</b>, già <b>Aldo Tarricone Sicurezza S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto in Bari, via Argiro 135;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Bari</b>, <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, <b>Questura di Bari</b>, <b>Prefetto di Bari</b>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e domiciliati in Bari, via Melo, 97; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del decreto della Prefettura della Provincia di Bari, prot. n. 831/16a/o.p. I bis del 24.8.2012, notificato in pari data, di sospensione della licenza di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell&#8217;attività di vigilanza rilasciata al sig. Cataldo Tarrico<br />
&#8211; della diffida della Prefettura della Provincia di Bari del 14.6.2012 e del 9.8.2012;<br />	<br />
&#8211; della comunicazione della Prefettura della Provincia di Bari di avvio del procedimento prot. n. 831/16a/area o.p. I bis del 13.7.2012;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto dalla società ricorrente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dello U.T.G. &#8211; Prefettura di Bari, del Ministero dell&#8217;Interno, della Questura di Bari e del Prefetto di Bari;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Tommaso Di Gioia;	</p>
<p>Considerato che la sospensione della licenza trova quale presupposto (anche) la crisi di liquidità dell’impresa causata da gravi inadempienze di pubbliche amministrazioni, fatti a cui lo stesso Prefetto, nella sua veste di Autorità di coordinamento nella Provincia, è tenuto a riservare particolare attenzione;<br />	<br />
considerato che la società ha avviato i processi di riorganizzazione interna per porre fine a quei disservizi che vengono alla stessa imputati dal medesimo provvedimento;<br />	<br />
considerato che assai probabilmente la sospensione dell’attività di vigilanza comporterebbe conseguenze irreversibili per l’azienda;<br />	<br />
considerato pertanto che nella fattispecie si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) accoglie l&#8217;istanza cautelare e, per l&#8217;effetto, sospende il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Fissa per la discussione della causa l’udienza del 23 maggio 2013.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese della presente fase in favore della ricorrente, nella misura di euro 1.500,00.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pietro Morea, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Rosalba Giansante, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-711/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.711</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.574</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-574/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-574/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-574/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.574</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento con cui l&#8217;Agenzia delle Dogane ha revocato alla ricorrente l&#8217;autorizzazione alla gestione di un deposito doganale di tipo c, se vi e’ difetto istruttorio e motivazionale non risultando esplicitate le ragioni del ritenuto “venir meno del requisito soggettivo ai fini del mantenimento dell’autorizzazione de qua”; ritenuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-574/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-574/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.574</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento con cui l&#8217;Agenzia delle Dogane ha revocato alla ricorrente l&#8217;autorizzazione alla gestione di un deposito doganale di tipo c, se vi e’ difetto istruttorio e motivazionale non risultando esplicitate le ragioni del ritenuto “venir meno del requisito soggettivo ai fini del mantenimento dell’autorizzazione de qua”; ritenuto difatti che la procedura di liquidazione volontaria cui è sottoposta la ricorrente non comporti in via necessitata e automatica il venir meno delle garanzie necessarie per l’ordinato svolgimento delle operazioni, potendo quest’ultimo essere ugualmente garantito medianti strumenti prescrittivi proporzionati e, inoltre, a parer del Collegio, il richiamo espresso dalla circolare ministeriale n.16/D del 28.4.2006 alla necessaria assenza di stati di liquidazione, non comporta la applicata consequenzialità dovendo tale normativa (pur sempre interna alla P.A.) essere concretamente valutata e applicata alla fattispecie concreta mediante apposite autonome valutazioni dell’Amministrazione tenuta all’adozione del provvedimento finale; osservato infine che, nelle more, la ricorrente ha depositato copia di dichiarazione di intento da parte della società Marmi Lanza S.p.A. all’acquisto di una fornitura di n.300 blocchi grezzi di granito di tipi vari versando un acconto di € 30.000,00 sicchè tale operazione ben potrà essere valutata dalla P.A. ai fini suindicati, tanto più che l’eventuale scorporo dell’IVA ai sensi dell’art. 8/c del d.p.r. 633/1972 sarà applicato solo in presenza dei requisiti ivi previsti dovendo pur sempre gravare, in assenza di questi, sull’utilizzatore finale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00574/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01300/2012 REG.RIC.           	</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima	</p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Industria Marmifera Fasanese Imarfa Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Minelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sante Madaro in Lecce, piazza Ludovico Ariosto, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Agenzia delle Dogane</b>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce presso la sede di quest’ultima in via Rubichi; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Unipol Assicurazioni Spa</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di cui alla nota prot. n. 8158/ru del 17/5/2012, recapitato a mezzo raccomandata a/r in data 23/5/2012, con cui l&#8217;Agenzia delle Dogane &#8211; Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata ha revocato alla ricorrente l&#8217;autorizzazione alla gestione di un deposito doganale di tipo c (codice meccanografico 6195 q) ubicato in Savelletri di Fasano (Br) s.s. 379 km. 15,200;<br />	<br />
ove occorra, nei limiti dell&#8217;interesse della ricorrente, della nota prot. n. 5652/ru del 10/4/2012, con cui l&#8217;Agenzia delle Dogane ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento di revoca;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Agenzia delle Dogane;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti G. Minelli , G. Marzo ;	</p>
<p>Considerato che l’impugnato provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla gestione del deposito doganale adottato dall’Agenzia intimata appare scontare il dedotto difetto istruttorio e motivazionale non risultando esplicitate le ragioni del ritenuto “venir meno del requisito soggettivo ai fini del mantenimento dell’autorizzazione de qua”;<br />	<br />
ritenuto difatti che la procedura di liquidazione volontaria cui è sottoposta la ricorrente non comporti in via necessitata e automatica il venir meno delle garanzie necessarie per l’ordinato svolgimento delle operazioni, potendo quest’ultimo essere ugualmente garantito medianti strumenti prescrittivi proporzionati e, inoltre, a parer del Collegio, il richiamo espresso dalla circolare ministeriale n.16/D del 28.4.2006 alla necessaria assenza di stati di liquidazione, non comporta la applicata consequenzialità dovendo tale normativa (pur sempre interna alla P.A.) essere concretamente valutata e applicata alla fattispecie concreta mediante apposite autonome valutazioni dell’Amministrazione tenuta all’adozione del provvedimento finale;<br />	<br />
osservato infine che, nelle more, la ricorrente ha depositato copia di dichiarazione di intento da parte della società Marmi Lanza S.p.A. all’acquisto di una fornitura di n.300 blocchi grezzi di granito di tipi vari versando un acconto di € 30.000,00 sicchè tale operazione ben potrà essere valutata dalla P.A. ai fini suindicati, tanto più che l’eventuale scorporo dell’IVA ai sensi dell’art. 8/c del d.p.r.633/1972 sarà applicato solo in presenza dei requisiti ivi previsti dovendo pur sempre gravare, in assenza di questi, sull’utilizzatore finale.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />
Accoglie l’istanza cautelare di cui in epigrafe e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’efficacia dl provvedimento impugnato.<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica che si terrà nella prima udienza utile del gennaio 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-574/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.575</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-575/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-575/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-575/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.575</a></p>
<p>Vanno sospesi i provvedimenti di giudizio con cui la sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno per la sessione 2011, ha valutato insufficienti i tre elaborati del ricorrente, determinando conseguentemente la sua inidoneità a sostenere le prove orali; Considerato che: &#8211; l’impugnato giudizio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-575/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.575</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-575/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.575</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi i provvedimenti di giudizio con cui la sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno per la sessione 2011, ha valutato insufficienti i tre elaborati del ricorrente, determinando conseguentemente la sua inidoneità a sostenere le prove orali; Considerato che: &#8211; l’impugnato giudizio di insufficienza sugli elaborati del ricorrente appare, a un sommario esame proprio della fase cautelare, contenere la dedotta contraddittorietà; &#8211; l’obiettiva disamina dei compiti evidenzia, infatti che: a) quanto al parere motivato di diritto civile non risulta venire alla luce la rilevata “mediocre padronanza del lessico italiano e giuridico” attesa la intelligibilità della terminologia utilizzata sia pur nella sua semplicità e pragmaticità; b) quanto al parere di diritto penale, il compito pur non esprimendo una esaustiva chiosa dell’istituto preso in considerazione, appare però concludere per una chiara linea difensiva (del resto l’approccio metodologico richiesto nella stesura di un parere pro- veritate deve tendere a fornire la soluzione giuridica alla problematica presa in esame e non già una dissertazione analitica dell’istituto tipica di un tema ove invece occorre analizzare oltre ai principi generali anche le connesse tesi dottrinali e giurisprudenziali applicabili); c) infine, anche l’atto giudiziario di diritto penale pur risentendo dello stile pragmatico del ricorrente appare presentare un’appropriata soluzione metodologica (rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale) indicando gli elementi costituivi del reato di peculato e, nella fattispecie concreta esaminata, l’assenza di offensività della condotta ponendo in rilevo l’assenza del danno patrimoniale per la P.A. e quindi gli elementi essenziali richiesti. Ritenuto che le considerazioni innanzi esplicitate appaiono evidenziare la contraddittorietà e illogicità dei giudizi di insufficienza formulati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00575/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01297/2012 REG.RIC.           	</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima	</p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Marco Luigi Elia</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Massa, Domenico Mastrolia, con domicilio eletto presso l’avv.Federico Massa in Lecce, via Montello, 13/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia</b>, <b>Sottocommissione Esami Avvocato Corte Appello Lecce</b>, <b>Sottocommissione Esami Avvocato Corte Appello Salerno</b>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliati presso la sede di quest’ultima in Lecce, via Rubichi; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dei provvedimenti di giudizio con cui la sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno per la sessione 2011, ha valutato insufficienti i tre elaborati del ricorrente, determinando conseguentemente la sua inidoneità a sostenere le prove orali;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato ed, in particolare, del verbale del 07/05/2012 della i sottocommissione presso la Corte di Appello di Salerno, nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati del ricorrente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Sottocommissione Esami Avvocato Corte Appello Lecce e della Sottocommissione Esami Avvocato Corte Appello Salerno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti F. Massa, D. Mastrolia , G. Marzo;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; l’impugnato giudizio di insufficienza sugli elaborati del ricorrente appare, a un sommario esame proprio della fase cautelare, contenere la dedotta contraddittorietà;<br />	<br />
&#8211; l’obiettiva disamina dei compiti evidenzia, infatti che: a) quanto al parere motivato di diritto civile non risulta venire alla luce la rilevata “mediocre padronanza del lessico italiano e giuridico” attesa la intelligibilità della terminologia utilizza<br />
Ritenuto che le considerazioni innanzi esplicitate appaiono evidenziare la contraddittorietà e illogicità dei giudizi di insufficienza formulati.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima:<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare di cui in epigrafe e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 12 dicembre 2012 .<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-575/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.575</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2012 n.803</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-20-9-2012-n-803/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-20-9-2012-n-803/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-20-9-2012-n-803/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2012 n.803</a></p>
<p>Pres. A. Maggio; Est. T. Aru Setar Spa (avv. S. Pinna) c/ Comune di Quartu Sant&#8217;Elena (avv. C. A. Melis Costa); Dirigente p.t. dell’Ufficio Tarsu Settore Finanze e Tributi Locali del Comune di Quartu Sant&#8217;Elena (n.c.) sulla giurisdizione nelle controversie relative alla debenza della T.A.R.S.U. 1. Giustizia amministrativa – Ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-20-9-2012-n-803/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2012 n.803</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-20-9-2012-n-803/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2012 n.803</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Maggio; Est. T. Aru<br /> Setar Spa (avv. S.  Pinna) c/ Comune di Quartu Sant&#8217;Elena (avv. C. A. Melis Costa); Dirigente p.t. dell’Ufficio Tarsu Settore Finanze e Tributi Locali del Comune di Quartu Sant&#8217;Elena (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione nelle controversie relative alla debenza della T.A.R.S.U.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Termine – Decorrenza – Soggetti non direttamente contemplati – Dies a quo – Data dell’ultimo giorno di pubblicazione – Fattispecie	</p>
<p>2. Giurisdizione – Imposte e tributi – T.A.R.S.U. &#8211; Controversie relative alla debenza del tributo – Giurisdizione tributaria – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di decorrenza del termine per il ricorso, per i soggetti non direttamente contemplati da un atto amministrativo, ai quali lo stesso non va individualmente notificato, il termine per l&#8217;impugnazione decorre dalla data dell&#8217;ultimo giorno di pubblicazione nell&#8217;albo pretorio (nella specie, il Collegio ha giudicato irricevibile il ricorso con il quale si impugnava il regolamento comunale per l’applicazione della T.A.R.S.U. in relazione al profilo, immediatamente lesivo, della mancata previsione della facoltà del produttore o detentore di rifiuti speciali di procedere all&#8217;autosmaltimento dei rifiuti medesimi in luogo del conferimento al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei R.S.U.)	</p>
<p>2. Le controversie relative alla debenza o meno del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, co. 2, secondo periodo, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 rientrano nella giurisdizione tributaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 138 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Setar Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Silvio Pinna, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via San Lucifero n. 65; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il Comune di Quartu Sant&#8217;Elena, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio eletto in Cagliari, piazza Giovanni XXIII n. 35;<br />
il Dirigente p.t. dell’Ufficio Tarsu Settore Finanze e Tributi Locali del Comune di Quartu Sant&#8217;Elena, non costituito in giudizio; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del provvedimento di cui alla nota prot. n. 74758 del 7.12.2010 a firma del dirigente dell&#8217;Ufficio TARSU del settore Finanze e Tributi locali del Comune di Quartu Sant&#8217;Elena &#8211; solo successivamente ricevuta dalla ricorrente &#8211; con cui si è affermata, in riscontro alla comunicazione della Setar spa prot. 73603 dell&#8217;1.12.2010, di avvio a far data dall&#8217;1.1.2011 dell&#8217;autosmaltimento, ai sensi dell&#8217;art. 15 della Direttiva 2008/98/CE e dell&#8217;art. 188 D. Lgs 152/2006, dei rifiuti nel complesso alberghiero in loc. S&#8217;Oru e Mari, la persistenza dell&#8217;obbligo di conferimento dei rifiuti al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei R.S.U. e di pagamento della TARSU in misura piena; <br />	<br />
del Regolamento Comunale per l&#8217;applicazione della TARSU, approvato con deliberazione C.C. n. 183/1997 e successivamente integrato e modificato, da ultimo con delibera C.C. n. 33/2010, nella parte in cui non prevede la facoltà del produttore o detentore di rifiuti speciali di procedere all&#8217;autosmaltimento dei rifiuti medesimi in luogo del conferimento al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei R.S.U. in regime di privativa; delle delibere C.C. di Quartu Sant&#8217;Elena n. 83 del 25.3.1998 e n.36 del 7.5.2008; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati (ivi compresa, ove d&#8217;occorrenza, la nota prot. gen. 5351 del 25.1.2011 da Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici a Dirigente Settore Finanze e Tributi Locali del Comune di Quartu Sant&#8217;Elena e, per conoscenza, alla Setar spa)	</p>
<p align=center>e per la declaratoria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del diritto della ricorrente ex art. 15 Direttiva 2008/98/ce e/o art. 188D.Lgs 152/2006 a procedere con decorrenza 1.1.2011 all&#8217;autosmaltimento dei rifiuti prodotti nel complesso alberghiero in loc. S&#8217;Oru e Mari, con esenzione dal pagamento della TARSU.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartu Sant&#8217;Elena;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in esame, notificato il 4 febbraio 2011 e depositato il successivo giorno 12, la società Setar S.p.a., proprietaria del complesso turistico alberghiero composto da due alberghi (Hotel Setar e Hotel Quattro Torri), ha impugnato, da un lato, la nota del dirigente dell&#8217;Ufficio TARSU del settore Finanze e Tributi locali del Comune di Quartu Sant&#8217;Elena, con cui si è affermata, in riscontro alla comunicazione della Setar spa di avvio, a far data dall&#8217;1.1.2011, dell&#8217;autosmaltimento dei rifiuti del predetto complesso alberghiero, la persistenza dell&#8217;obbligo di conferimento dei rifiuti al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei R.S.U. e di pagamento della TARSU in misura piena.<br />	<br />
Dall’altro lato, del Regolamento Comunale per l&#8217;applicazione della TARSU, approvato con deliberazione C.C. n. 183/1997 e successivamente integrato e modificato, da ultimo con delibera C.C. n. 33/2010, nella parte in cui non prevede la facoltà del produttore o detentore di rifiuti speciali di procedere all&#8217;autosmaltimento dei rifiuti medesimi in luogo del conferimento al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei R.S.U. .<br />	<br />
A suo avviso, infatti, tali atti sarebbero illegittimi per contrasto con l’art. 15 della direttiva comunitaria 2008/98/CE nonché col quadro normativo nazionale di riferimento.<br />	<br />
Di qui la richiesta, previa sospensione, di annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Quartu Sant’Elena che, con memoria depositata il 24 febbraio 2011, ne ha chiesto il rigetto vinte le spese.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2012 le controparti sono state invitate dal Collegio a concludere sul profilo della sussistenza della giurisdizione del giudice adito.<br />	<br />
Al termine della discussione la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
Osserva anzitutto il Collegio che, per quanto rivolto avverso il Regolamento Comunale per l&#8217;applicazione della TARSU, il ricorso è stato ritualmente proposto davanti al giudice competente.<br />	<br />
Ed invero, quando la controversia involga questioni che attengono alle deliberazioni generali del comune in merito alle tariffe del servizio di raccolta rifiuti, ed eventualmente al presupposto regolamento comunale, la giurisdizione è deferita al giudice amministrativo in ragione del fatto che le decisioni dell’ente pubblico costituiscono esercizio di una pubblica potestà e sono esteriorizzate in atti di carattere autoritativo.<br />	<br />
Ciò premesso, tale impugnazione è tuttavia palesemente tardiva.<br />	<br />
Costituisce regola generale del processo amministrativo quella secondo la quale per i soggetti non direttamente contemplati da un atto amministrativo, ai quali lo stesso non va individualmente notificato, il termine per l&#8217;impugnazione decorre dalla data dell&#8217;ultimo giorno di pubblicazione nell&#8217;albo pretorio (cfr., fra le molte, TAR Puglia, Lecce, 9 giugno 2005 n. 3264; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 9 giugno 2004, n. 2397; T.A.R. Liguria, sez. I, 25 maggio 2004, n. 813; Consiglio Stato, sez. VI, 7 maggio 2004, n. 2825).<br />	<br />
Nel caso di specie il regolamento comunale è stato impugnato in relazione al profilo, immediatamente lesivo, della mancata previsione della facoltà del produttore o detentore di rifiuti speciali di procedere all&#8217;autosmaltimento dei rifiuti medesimi in luogo del conferimento al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei R.S.U. .<br />	<br />
Orbene, come dichiarato dalla difesa comunale all’odierna pubblica udienza, il regolamento comunale contestato è stato approvato il 7 maggio 2008, ed è stato affisso all’albo pretorio dal 12 al 27 maggio 2008.<br />	<br />
Con la conseguenza che, alla luce dei predetti principi, il ricorso oggi in esame, affidato per la notifica solo il 2 febbraio 2011, risulta ampiamente tardivo rispetto al predetto atto regolamentare.<br />	<br />
Di qui, in relazione a tale profilo, l’irricevibilità del ricorso perché tardivo.<br />	<br />
Il ricorso va invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione per l’altro profilo.<br />	<br />
Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza o meno del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.<br />	<br />
La Corte Costituzionale, del resto, ha recentemente ritenuto, con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, la natura di tassa – entrata tributaria &#8211; e non di corrispettivo non avente natura tributaria della tassa sui rifiuti, con conseguente legittimità della attribuzione del potere giurisdizionale al giudice tributario.<br />	<br />
Nel caso che ci occupa la controversia verte completamente – per il profilo sopra precisato &#8211; sul rapporto tributario tra la società Setar s.p.a. e l’Ente locale, e in particolare sulla stessa sussistenza dell’obbligazione tributaria della società ricorrente.<br />	<br />
L’oggetto del ricorso, nel quale si sostanzia la pretesa della ricorrente, tende infatti ad accertare se malgrado la proposta di auto smaltimento avanzata dalla società Setar s.p.a. al Comune di Quartu Sant’Elena, essa sia tenuta o meno, in tutto o in parte, al pagamento della tassa sui rifiuti.<br />	<br />
Orbene, per costante giurisprudenza, e alla luce dell’anzidetto quadro normativo, in materia di tributi comunali e locali, va devoluta alla cognizione delle Commissioni tributarie la controversia nella quale il contribuente contesta, nell’an e nel quantum, la pretesa azionata dall’ente territoriale, così ponendo in discussione la specifica obbligazione tributaria ad essi riferibile, senza investire direttamente i cosiddetti atti autoritativi presupposti (regolamento e tariffa), con riferimento ai quali la competenza giurisdizionale spetta, in via principale, al giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., SS.UU., 1 marzo 2002 n. 3030, intervenuta con riguardo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Così, anche: Cass. civ., SS.UU., 17 novembre 1999 n. 792 e Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2003 n. 1379).<br />	<br />
Di qui, in relazione al capo dell’impugnazione che ci occupa, la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
L’accertato difetto di giurisdizione comporta &#8211; in forza di quanto oggi previsto dall’art. 11 del Cod. proc. amm. &#8211; l’applicazione dell’istituto della translatio iudicii, in forza del quale, ai fini della conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il presente giudizio deve essere riproposto &#8211; nel termine decadenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza – davanti al giudice tributario.<br />	<br />
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione secondo quanto precisato in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Maggio, Presidente<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Plaisant, Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/09/2012</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-20-9-2012-n-803/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2012 n.803</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2012 n.1567</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-20-9-2012-n-1567/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-20-9-2012-n-1567/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-20-9-2012-n-1567/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2012 n.1567</a></p>
<p>A. Cavallari – Presidente, C. Lattanzi – Estensore sui limiti della competenza del TAR Lazio in tema di controversie attinenti alla gestione del ciclo dei rifiuti e sulla possibilità di incamerare la cauzione provvisoria in caso di rifiuto di stipulare il contratto 1. Processo – Processo amministrativo – TAR Lazio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-20-9-2012-n-1567/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2012 n.1567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-20-9-2012-n-1567/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2012 n.1567</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Cavallari – Presidente, C. Lattanzi – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sui limiti della competenza del TAR Lazio in tema di controversie attinenti alla gestione del ciclo dei rifiuti e sulla possibilità di incamerare la cauzione provvisoria in caso di rifiuto di stipulare il contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – TAR Lazio – Cognizione – Gestione del ciclo dei rifiuti – Solo per le situazioni di emergenza ex art.5 comma 1, l. n.225 del 1992.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Recesso ex art.11 comma 9, d. lg. n.163 del 2006 – Deve essere notificato.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Giurisdizione e competenza – Cauzione provvisoria – Escussione – Art.133 comma 1 lett. e), c.p.a. – Vi rientra.	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Cauzione provvisoria e definitiva – Cauzione provvisoria – Incameramento – In caso di rifiuto di stipulare il contratto – Possibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il combinato disposto di cui agli artt. 133 comma 1 lett. p) e 135 comma 1 lett. e), c.p.a. va interpretato nel senso che spettano alla cognizione del Tar del Lazio con sede in Roma soltanto le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo rifiuti, connesse alle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5 comma 1, l. 24 febbraio 1992 n. 225, mentre le controversie, concernenti l&#8217;ordinaria gestione dei rifiuti rientrano nell&#8217;ambito della competenza territoriale dei Tar periferici.	</p>
<p>2. Ai fini della validità del recesso ex art.11 comma 9, d. lg. 12 aprile 2006 n.163, l’aggiudicatario deve notificarlo alla stazione appaltante.	</p>
<p>3. In tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il riferimento alle procedure contenuto nell’art.133 comma 1 lett. e), c.p.a. comprende tutta la serie di atti del procedimento di gara tra cui deve farsi rientrare anche l’escussione della cauzione provvisoria, in quanto direttamente conseguente alla mancata stipula del contratto e quindi in ragione del suo collegamento strutturale e funzionale con il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione dell’appalto.	</p>
<p>4. In tema di affidamento di appalti pubblici, la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall&#8217;art. 75 comma 6, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell&#8217;affidatario, intendendosi per fatto dell&#8217;affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all&#8217;art. 38, d. lg. n.163 del 2006, e quindi anche nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per rifiuto della ricorrente a stipulare il contratto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 655 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Cisa Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Consorzio Asi &#8211; Area Sviluppo Industriale di Brindisi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Alessandro Orlandini in Lecce, via Augusto Imperatore, 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della delibera del consorzio ASI di Brindisi n. 031 del 12 aprile 2011 con la quale il consorzio ASI di Brindisi ha dichiarato CISA s.p.a. decaduta dalla aggiudicazione definitiva della gara per l&#8217;affidamento della concessione del pubblico servizio di gestione della piattaforma polifunzionale per lo smaltimento dei rifiuti industriali pericolosi per la durata di anni quindici, disposta con delibera commissariale n. 46 del 5 maggio 2010; della nota prot. 1430 del 12 aprile 2011 di comunicazione della intervenuta decadenza; della nota prot. n. 1431 del 12 aprile 2011 con la quale il consorzio ASI ha richiesto alla compagnia di assicurazioni &#8220;City Insurance&#8221; l&#8217;escussione della cauzione provvisoria per un importo di euro 500.000,00 sul presupposto della intervenuta decadenza Cisa dalla aggiudicazione; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />	<br />
per il risarcimento dei danni. precontrattuali;<br />	<br />
nonché<br />	<br />
per la domanda riconvenzionale proposta dal Consorzio per la condanna della CISA al pagamento della somma di euro 500.00,00 pari all’importo della cauzione provvisoria.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consorzio Asi Area Sviluppo Industriale di Brindisi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Luigi Quinto, per la ricorrente, e l’avv. Giacomo Valla, per il Consorzio;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consorzio ASI ha indetto, con bando del 2 novembre 2009, la procedura per l’affidamento del pubblico servizio di gestione della Piattaforma polifunzionale per lo smaltimento dei rifiuti industriali pericolosi, della quale è proprietario.<br />	<br />
Poiché alla gara ha partecipato un’unica impresa, il Consorzio, con delibera del 9 febbraio 2010, ha indetto una procedura negoziata.<br />	<br />
Il Consorzio, in data 6 maggio 2010, nel comunicare alla ricorrente, unica concorrente, l’aggiudicazione definitiva del gara in questione., ha richiesto il deposito, entro dieci giorni, di una serie di documenti.<br />	<br />
La ricorrente, nel riscontrare l’11 maggio 2010 la richiesta in questione, ha preliminarmente evidenziato l’insufficienza del termine di dieci giorni per la predisposizione della documentazione richiesta e, nel rilevare l’esistenza di un procedimento penale a carico del precedente gestore che ha portato al sequestro di alcune parti dell’impianto, ha dichiarato che la fase di gestione pre-revamping dell’impianto risultava impossibile da attuare finché permanesse il sequestro e ha condizionato la sottoscrizione del contratto di concessione “alla consegna dell’impianto nella piena disponibilità della scrivente e libero da pesi di qualsiasi natura che possano inficiarne la corretta gestione”.<br />	<br />
Il Consorzio, nel riscontrare la nota dell’11 maggio 2010, ha rilevato che “il sequestro giudiziario di alcune parti dell’impianto era circostanza nota alle imprese” e che l’avvio della gestione pre-revamping non è condizionato dal sequestro.<br />	<br />
Nelle more la Cisa ha costituito una società di progetto, denominata SAB (Servizi Ambientali Brindisi) che è subentrata all’aggiudicataria.<br />	<br />
La Procura della Repubblica, con decreto del 28 gennaio 2011, ha disposto la revoca del sequestro, condizionato allo smaltimento in impianto di discarica autorizzato dei rifiuti contenuti nei fusti e nei serbatoi.<br />	<br />
La ricorrente, e per essa la SAB, con nota del 25 marzo 2011, nel dichiararsi pronta alla sottoscrizione del contratto, ha posto come presupposto imprescindibile l’invio della bozza del contratto, “l’attestazione – nel testo negoziale – che l’impianto possa essere avviato all’immediata gestione secondo i normali standard di funzionalità, nonché esente da problemi tecnici che possano porre a rischio l’incolumità dei dipendenti o l’incolumità pubblica”, e la consegna degli impianti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto.<br />	<br />
Il Consorzio, con nota del 26 marzo 2011, “in relazione alle condizioni imprescindibili poste dalla nota in riscontro alla sottoscrizione del contratto”, ha rilevato che lo schema del contratto è quello approvato con gli atti di gara, che “non consta che l’impianto sia affetto da problemi tecnici che possano porre a rischio l’incolumità dei dipendenti o l’incolumità pubblica” e che “la consegna dell’impianto deve seguire la sottoscrizione del contratto, essendo condizionata al perfezionamento del rapporto concessorio”. Il Consorzio, infine, ha reiterato l’invito alla tempestiva produzione della già richiesta documentazione necessaria per la formalizzazione del rapporto concessorio.<br />	<br />
La Cisa, con nota del 28 marzo 2011, nel rilevare come presupposto base dell’aggiudicazione è la possibilità di gestire immediatamente gli impianti, ha rilevato che “le condizioni dell’impianto non rendono possibile intraprendere la gestione dello stesso come previsto nell’offerta aggiudicata dal Consorzio, che non ha informato gli interessati alla gara (né successivamente l’aggiudicatario) di tutti i rilievi e documenti riguardanti le problematiche dell’impianto stesso” e ha quindi dichiarato “l’impossibilità di procedere alla formalizzazione del rapporto negoziale di una concessione di servizio di gestione di impianti che non possono essere posti in attività senza la necessaria anticipazione del rifacimento totale dell’impianto, se non ponendo a rischio l’incolumità dei dipendenti o l’incolumità pubblica”.<br />	<br />
Il Consorzio, con nota del 29 marzo 2011, preso atto che la Cisa non era comparsa per la stipula del contratto, che non aveva fatto pervenire la documentazione richiesta, “preso atto altresì della volontà di non sottoscrivere il contratto” ha comunicato l’avvio del procedimento volto alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione.<br />	<br />
La Cisa, in riscontro a questa comunicazione, con nota dell’8 aprile 2011, ha confermato “la validità della propria offerta e l’intendimento di sottoscrivere il contratto, non appena ricevute certezze in ordine alla disponibilità di quanto oggetto di concessione da parte del concedente”, ha dichiarato di aver provveduto alla predisposizione della polizza e delle garanzie richieste dal bando di gara, ha richiesto all’Amministrazione l’assicurazione che “l’avvio non costituisca pericolo per gli addetti e per la salute pubblica”, e ha contestato la decadenza dall’aggiudicazione, dichiarando, “in difetto di una conferma delle condizioni di cui innanzi” “di non essere più interessata all’affidamento della concessione e formula (ndo) espressa richiesta di immediata restituzione della cauzione provvisoria e di rimborso delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta”.<br />	<br />
Il Consorzio, con provvedimento n. 31 del 12 aprile 2011, ha dichiarato Cisa decaduta dall’aggiudicazione e, con nota in pari data indirizzata alla società di assicurazioni City Insurance, ha chiesto l’escussione della cauzione provvisoria.<br />	<br />
Avverso questi atti è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.<br />	<br />
Deduce la ricorrente che le polizze e le garanzie richieste erano state predisposte, che la nomina del Direttore Responsabile della gestione dell’impianto è richiesta dal Capitolato quale obbligo contrattuale e non quale condizione propedeutica alla firma del contratto, che il Consorzio non ha la disponibilità dell’impianto, e quindi non può procedere alla consegna dello stesso, e che l’impianto non è funzionante e rappresenta un grave pericolo per l’ambiente e la salute.<br />	<br />
Il Consorzio si è costituito con atto del 27 aprile 2011 e con memoria del 9 maggio 2011 ha rilevato che la Cisa non ha mai manifestato la seria volontà di stipulare il contratto, che non ha mai depositato nel termine assegnato i documenti necessari alla stipula del contratto, che la consegna dei lavori avviene solo dopo la stipula del contratto, che le operazioni di smaltimento dei rifiuti si sono concluse il 20 aprile 2011, che le condizioni dell’impianto erano note perché descritte nel verbale di consistenza e constatazione del 22 maggio 2009, e che l’avvio dell’impianto non comporta pericolo per l’incolumità pubblica o degli addetti.<br />	<br />
La ricorrente, con memoria del 10 maggio 2011, ha rilevato che l’art. 2, punto 2.1. lett. c) del Capitolato d’Oneri prevede che il concessionario deve assumere il personale uscente nel termine massimo di 15 giorni dalla data di stipula del contratto e quindi è evidente che la consegna dell’impianto sarebbe dovuta avvenire entro quel termine, che comunque è principio generale quello per cui la consegna del bene deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del contratto.<br />	<br />
Il Consorzio, con memoria del 18 novembre 2011, ha eccepito preliminarmente l’incompetenza di questo Tar a favore della competenza funzionale del Tar Lazio e ha rilevato che la ricorrente non ha impugnato la delibera del 30 agosto 2011 n. 83, con la quale è stata dichiarata nuovamente la decadenza dell’aggiudicataria e, quindi, non è ammissibile la tutela risarcitoria. Nel merito ha rilevato che con il dissequestro dell’impianto era venuto meno qualsiasi ostacolo alla stipula del contratto.<br />	<br />
Sempre il 18 novembre 2011, il Consorzio ha proposto, con autonomo atto, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 500.000,00, oltre interessi, a titolo di cauzione provvisoria.<br />	<br />
La ricorrente, con motivi aggiunti del 19 ottobre 2011, ha chiesto la condanna del Consorzio al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale.<br />	<br />
La ricorrente, con memoria del 2 dicembre 2011, ha dedotto che la decadenza è nulla e/o inefficace in quanto dichiarata dopo che il vincolo contrattuale si era già sciolto in virtù dell’esercizio del diritto esercitato dall’aggiudicataria e ha eccepito la giurisdizione del giudice ordinario per la domanda relativa all’incameramento della cauzione.<br />	<br />
Il Consorzio, con memorie del 3 dicembre 2011 e del 28 febbraio 2012, ha rilevato che la delibera di revoca non rientra tra le ipotesi delineate dal codice in tema di nullità degli atti amministrativi e ha controdedotto in ordine all’eccepito difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Le parti hanno poi depositato ulteriori memorie a sostegno delle proprie difese.<br />	<br />
Nella pubblica udienza del 21 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’eccezione di incompetenza è infondata, in quanto il Collegio ritiene di aderire a quell’orientamento secondo cui “Il combinato disposto di cui agli artt. 133 lett. p) e 135 comma 1 lett. e), c.p.a. va interpretato nel senso che spettano alla cognizione del Tar del Lazio con sede in Roma soltanto le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo rifiuti, connesse alle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, l. n. 225 del 1992, mentre le controversie, concernenti l&#8217;ordinaria gestione dei rifiuti rientrano nell&#8217;ambito della competenza territoriale dei Tar periferici” (Tar, Potenza, sez. I, 18 novembre 2011, n. 560).<br />	<br />
Deve rilevarsi infatti che la Corte costituzionale, proprio con riferimento alla delega conferita per il riassetto del processo davanti ai giudici amministrativi, ha precisato “In riferimento alle deleghe per il riordino o il riassetto di settori normativi &#8211; tra le quali, come si è detto poco sopra, deve essere annoverata la delega contenuta nell&#8217;art. 44 della legge n. 69 del 2009 &#8211; questa Corte ha sempre inquadrato in limiti rigorosi l&#8217;esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, non strettamente necessari in rapporto alla finalità di ricomposizione sistematica perseguita con l&#8217;operazione di riordino o riassetto. La Corte ha sempre rimarcato che, a proposito di deleghe che abbiano ad oggetto la revisione, il riordino ed il riassetto di norme preesistenti, «l&#8217;introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è (&#8230;) ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato», giacché quest&#8217;ultimo non può innovare «al di fuori di ogni vincolo alla propria discrezionalità esplicitamente individuato dalla legge-delega» (sentenza n. 293 del 2010), specificando che «per valutare se il legislatore abbia ecceduto [i] &#8211; più o meno ampi &#8211; margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega» (sentenza n. 230 del 2010). Questi principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e ribaditi da ultimo nella sentenza n. 80 del 2012, impongono, nel caso di deleghe per il riordino o il riassetto normativo, un&#8217;interpretazione restrittiva dei poteri innovativi del legislatore delegato, da intendersi in ogni caso strettamente orientati e funzionali alle finalità esplicitate dalla legge di delega… Alla luce di tali principi, in merito alla questione oggi all&#8217;esame della Corte, occorre ricordare che la delega &#8211; che deve essere qualificata come una delega per il riordino e il riassetto normativo &#8211; abilitava il legislatore delegato a intervenire, oltre che sul processo amministrativo, sulle azioni e le funzioni del giudice amministrativo anche rispetto alle altre giurisdizioni e in riferimento alla giurisdizione estesa al merito, ma sempre entro i limiti del riordino della normativa vigente; il che comporta di certo una capacità innovativa dell&#8217;ordinamento da parte del Governo delegato all&#8217;esercizio della funzione legislativa, da interpretarsi però in senso restrittivo e comunque rigorosamente funzionale al perseguimento delle finalità espresse dal legislatore delegante”. (corte cost., 27 giugno 2012, n. 162).<br />	<br />
Per quanto riguarda il caso in esame, la normativa precedente all’emanazione del codice del processo amministrativo deve essere rinvenuta nel d.l. 30 maggio 2005 n. 245 che all’art. 2 bis stabiliva “In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l&#8217;emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma”, e quindi i ricorsi in materia di rifiuti erano attribuiti alla competenza funzionale del Tar Lazio solo nelle ipotesi in cui avessero ad oggetto provvedimenti presi al verificarsi di situazioni in cui fosse stato dichiarato lo stato di emergenza.<br />	<br />
In sostanza, una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto di cui agli artt. 133 lett. p) e 135 comma 1 lett. e), codice del processo amministrativo, comporta la necessità che la competenza funzionale del Tar Lazio sia connessa a situazioni di emergenza, in quanto, in caso contrario, la norma in questione potrebbe essere affetta da illegittimità costituzionale per eccesso di delega.</p>
<p>2. Il ricorso originario, proposto avverso la prima dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione del 12 aprile 2011, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />	<br />
Per giurisprudenza consolidata, l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, dell’impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo si verifica quando interviene un diverso provvedimento che modifica le situazioni giuridiche in modo tale da rendere inutile la pronuncia richiesta al giudice amministrativo, oppure quando si verifica una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame; si tratta, cioè, di una semplice applicazione della regola processuale dell’interesse ad agire, il quale non solo deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, ma deve altresì permanere al momento della pronuncia, per evitare attività giurisdizionale inutile.<br />	<br />
Nel caso in esame, il Consorzio, il 31 agosto 2011, ha adottato un altro provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione,dando seguito alla ordinanza cautelare di questo Tribunale n.383 del 2011, e quindi i rapporti intercorrenti tra le parti risultano oramai regolati dal nuovo atto di decadenza, con la conseguenza di rendere inutile una pronuncia sulla prima decadenza.</p>
<p>3. Il ricorso proposto con i motivi aggiunti, con il quale si chiede il risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, deve essere respinto.<br />	<br />
3.1. In primo luogo, è da rilevare che la seconda decadenza del 31 agosto 2011 non è stata impugnata dalla ricorrente, la quale sostiene comunque la sua nullità e/o inefficacia in quanto dichiarata dopo che “il vincolo contrattuale si era già sciolto in virtù dell’esercizio di un legittimo diritto da parte dell’aggiudicataria” che aveva receduto dal contratto.<br />	<br />
La dichiarazione di recesso formulata dalla ricorrente non può essere ritenuta idonea a sciogliere il rapporto contrattuale, infatti, l’art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006 stabilisce che “Divenuta efficace l&#8217;aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l&#8217;esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell&#8217;invito ad offrire, ovvero l&#8217;ipotesi di differimento espressamente concordata con l&#8217;aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all&#8217;articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l&#8217;aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto”.<br />	<br />
Pertanto, ai fini della validità del recesso è necessario che l’aggiudicatario lo notifichi alla stazione appaltante, ma , nel caso in esame, non risulta avvenuta alcuna notifica e quindi non sono state rispettate le formalità richieste dall’articolo citato ai fini della validità del recesso.<br />	<br />
La non idoneità della dichiarazione di recesso porta a ritenere l’efficacia della seconda dichiarazione di decadenza.<br />	<br />
Quanto alla dedotta nullità, si osserva che l’art. 21 septies l.. 241/1990 stabilisce che “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”.<br />	<br />
La difesa della ricorrente ravvisa nella dichiarazione di decadenza in esame un’ipotesi di nullità per mancanza degli elementi essenziali e , in particolare per inesistenza dell’oggetto, dato che il vincolo contrattuale doveva considerarsi già risolto ad opera della stessa ricorrente.-<br />	<br />
Nel caso in esame, proprio in virtù del fatto che la dichiarazione di recesso della ricorrente non era idonea a sciogliere il vincolo contrattuale, non si ravvisa alcuna nullità della dichiarazione di decadenza<br />	<br />
3.2. Deve essere poi scrutinata la richiesta di risarcimento formulata dalla difesa della ricorrente con i motivi aggiunti.<br />	<br />
La difesa del Consorzio, proprio in base a quanto sopra detto, ritiene il ricorso per motivi aggiunti improcedibile poiché il secondo provvedimento di decadenza non è stato impugnato.<br />	<br />
In realtà, la domanda di risarcimento deve considerarsi proposta in via autonoma rispetto a quella impugnatoria sulla base dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, per cui il risarcimento del danno da parte del giudice amministrativo, come forma di tutela dell’interesse legittimo, non necessariamente presuppone il previo annullamento dell’atto amministrativo lesivo, potendo essere azionato e riconosciuto, nei termini di prescrizione, anche indipendentemente dall’impugnazione o dalla tempestiva impugnazione dell’atto stesso (Cass. Civ., Sez. Un.., n. 13659 e n. 13660 del 13 giugno 2006). Quest’impostazione è stata poi recepita dal codice del processo amministrativo che, nel superare la c.d. pregiudiziale amministrativa, ammette, all’art. 30, l’azione risarcitoria in termini diversi e più lunghi (120 gg.) rispetto a quelli previsti per l’annullamento dell’atto lesivo, con espresso riconoscimento quindi della possibilità del risarcimento autonomo, anche in presenza di atto inoppugnato.<br />	<br />
3.3. Ammessa quindi la richiesta di risarcimento dei danni anche in via autonoma rispetto all’impugnativa del provvedimento di decadenza, deve precisarsi che il danno richiesto è il danno precontrattuale, e più in particolare riguarda le spese sostenute per la partecipazione alla procedura e alla successiva fase negoziale.<br />	<br />
In particolare, la ricorrente ha dedotto “l’impossibilità di avviare nelle attuali condizioni l’impianto” e ha chiesto in via istruttoria di disporsi CTU al fine di “accertare se la Piattaforma polifunzionale oggetto della concessione possa essere avviata nelle sue attuale condizioni”.<br />	<br />
La ricorrente aveva preso visione dello stato dell’impianto prima di formulare l’offerta, formalizzata in base al verbale di constatazione e consistenza del 22 maggio 2009. Infatti, il bando prevedeva espressamente che “Le condizioni della Piattaforma sono descritte nel Verbale di Consistenza e Constatazione redatto in data 22 maggio 2009, quali risultano dalle operazioni di valutazione condotte in contraddittorio. Tale verbale è depositato negli uffici della sede consortile e potrà essere messo a disposizione di chiunque ne abbia interesse”. <br />	<br />
Nel bando era altresì dichiarato che “Allo stato permane il sequestro penale di alcuni luoghi ed aree (parco fusti – parco serbatoi stoccaggio rifiuti liquidi – centralina di monitoraggio emissioni S.M.E.)”<br />	<br />
Nel verbale del 22 maggio 2009 si da atto del sequestro penale e si legge, tra l’altro che “le vasche dell’impianto ITAR non sono state integralmente svuotate, che “l’impianto nelle sue componenti edili, oltre che impiantistiche, per evidente mancata manutenzione ordinaria e straordinaria programmata, necessita di intervento globale di revamping …” e che “su quanto rappresentato dagli esponenti dell’ASI, in ordine alla necessità del revamping, VSAT ritiene che quanto suggerito corrisponde ad una esigenza generale per una migliore efficienza dell’impianto …”.<br />	<br />
Che questo fosse lo stato dell’impianto e che la ricorrente ne fosse a conoscenza trova conferma , se ve ne fosse bisogno, nella nota del 2 febbraio 2010 della ricorrente, laddove si rileva che “le cospicue somme previste per le manutenzioni ordinarie e straordinarie fanno si che, alla fine della concessione, verrà riconsegnato alla proprietà un impianto in perfetta efficienza”, subordinando quindi la propria offerta ad alcune condizioni.<br />	<br />
Da quanto detto emerge che, al momento della partecipazione alla gara, lo stato dell’impianto era ben noto alla ricorrente e che quindi non sussiste alcuna responsabilità precontrattuale, così come individuata dalla ricorrente, laddove ha ritenuto che il comportamento del Consorzio “nel corso delle trattative finalizzate alla sottosottoscrizione del contratto è palesemente contrario ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza”, proprio perché nessun elemento riguardante l’impianto è stato taciuto alla ricorrente.<br />	<br />
Il rifiuto del Consorzio di prendere in consegna l’impianto, così com’è riportato nel verbale del 22 maggio 2009, e quindi l’indisponibilità dell’impianto da parte del Consorzio poteva costituire una modifica delle condizioni poste a base della gara, in base alle quali era stata formulata l’offerta; la stessa, tuttavia, è venuta meno a seguito della nota del 6 maggio 2011 con la quale è stata comunicata la fine delle operazioni di smaltimento e il successivo dissequestro, avvenuto il 28 gennaio 2011.<br />	<br />
La difesa della ricorrente ravvisa nella nuova lettera di invito, posta in essere a seguito della dichiarazione di decadenza, la prova della circostanza che l’impianto non sia funzionante, laddove è stato detto che gli impianti in questione “necessitano di interventi di manutenzione straordinaria ed ammodernamento”, mentre al momento dell’aggiudicazione alla stessa ricorrente, l’amministrazione procedente rilevava che “il concessionario ha facoltà di avviare l’impianto nelle sue attuale condizioni, differendo gli interventi di miglioria ad una data successiva”.<br />	<br />
Non si ritiene condivisibile tale impostazione, in quanto in entrambi i casi il Consorzio ha lasciato la scelta di quando effettuare il revamping alle imprese aggiudicatarie, prevedendo la possibilità (facoltà) di procedere in un secondo momento agli interventi di miglioria, e quindi non risulta, così come invece sostiene la difesa della ricorrente, l’impossibilità di operare senza prima effettuare il revamping.<br />	<br />
In sostanza,da un lato la non “perfetta efficienza” dell’impianto in questione era ben nota o doveva essere ben nota alla ricorrente al momento della propria offerta; dall’altro la veridicità del verbale in data 22 maggio 2009 non è stata formalmente contestata né sostanzialmente scalfita..<br />	<br />
Quanto al primo profilo, si osserva che la ricorrente, quale operatrice professionale del settore aveva il dovere, prima di presentare la propria offerta, di verificare l’esattezza di quanto riportato nel verbale di constatazione e consistenza e non può addurre l’omissione della dovuta cautela a giustificazione del proprio operato.<br />	<br />
In ordine al secondo profilo, a prescindere dall’assenza di una contestazione formale &#8211; nella sede propria &#8211; delle condizioni dell’impianto rappresentate nel verbale, quanto in esso descritto non è certamente contraddetto dalla diversità ( affermata dalla Cisa ) delle condizioni poste a base della seconda gara rispetto a quelle previste nella prima. Questo perché non si può ritenere che un impianto, specie se complesso, sia dopo due anni di inattività nelle condizioni in cui era due anni prima.<br />	<br />
Le spese sopportate per la partecipazione alla gara non possono perciò essere considerate un danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo della stazione appaltante.<br />	<br />
3.4 Altra componente del danno di cui si chiede il risarcimento è quella relativa alle spese sopportate nella fase della negoziazione successiva all’aggiudicazione.<br />	<br />
Che queste spese siano state sopportate a causa del comportamento tenuto dalla stazione appaltante in violazione dei doveri di lealtà e del canone dell’affidamento al fine di impedire la stipulazione del contratto è, però, da escludere dato che il Consorzio ha solo preteso il rispetto delle condizioni previste dalla gara.<br />	<br />
A quanto sopra consegue la reiezione della domanda risarcitoria proposta da Cisa; questo a prescindere dalla tempestività della stessa in ordine ai vari profili di danno lamentati.</p>
<p>4. Il Consorzio, con domanda riconvenzionale del 18 novembre 2011, ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento di una somma pari all’importo della cauzione provvisoria.<br />	<br />
4.1. A questo proposito deve essere esaminata l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla difesa della ricorrente.<br />	<br />
L’art. 133 lett. e) attribuisce le controversie “relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#8217;applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell&#8217;aggiudicazione ed alle sanzioni alternative”.<br />	<br />
Il riferimento alle procedure deve intendersi come comprendente tutta la serie di atti del procedimento di gara tra cui deve farsi rientrare anche l’escussione della cauzione provvisoria, in quanto direttamente conseguente alla mancata stipula del contratto e quindi in ragione del suo collegamento strutturale e funzionale con il provvedimento di decadenza.<br />	<br />
Pertanto, deve ritenersi la giurisdizione di questo Tribunale “anche perché, come statuito da maggioritaria giurisprudenza, ancorché privo di autonomia funzionale, l&#8217;atto di escussione della cauzione ha una sua propria potenzialità lesiva e può essere autonomamente contestato” (Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 11 novembre 2010, n. 729).<br />	<br />
4.2. Nel merito, è da rilevare che secondo la costante giurisprudenza “la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall&#8217;art. 75, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell&#8217;affidatario, intendendosi per fatto dell&#8217;affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all&#8217;art. 38 citato” (Cons. St., Ad. Pl., 4 maggio 2012, n. 8) e quindi anche nel caso, quale quello in esame, di decadenza dall’aggiudicazione per rifiuto della ricorrente a stipulare il contratto.<br />	<br />
In sostanza, deve essere dichiarata legittima l’escussione della garanzia e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) pari all’importo della cauzione provvisoria.<br />	<br />
All’affermazione della responsabilità di Cisa in proposito non osta la qualificabilità della fattispecie come risarcitoria e quindi la conoscibilità della pretesa del Consorzio da un lato e della contestazione della fondatezza della stessa dall’altro a prescindere dalla impugnazione della seconda dichiarazione di decadenza.<br />	<br />
Se una situazione del genere può ben ricondursi all’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella impugnatoria,sposata dall’art. 30 c.p.a.,è altrettanto vero che il danno derivante dalla (asserita) illegittima ( perché volta alla stipulazione del contratto in presenza di condizioni – per il decorso del tempo – obiettivamente diverse da quelle in base alle quali era stata indetta ed aggiudicata la gara ) attività amministrativa ( in questo caso il pagamento della somma di € 500.000,00 che garantiva la conclusione del contratto ) non è risarcibile in quanto avrebbe potuto essere evitato con l’ordinaria diligenza, cioè esperendo l’ordinario mezzo di tutela costituito dall’impugnazione della seconda dichiarazione di decadenza.</p>
<p>5. In conclusione il ricorso originario deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; deve invece essere respinta la domanda di risarcimento dei danni precontrattuali proposta dalla ricorrente e, infine, deve essere accolta la domanda di condanna proposta dal Consorzio.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
1) dichiara improcedibile il ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse;<br />	<br />
2) respinge la domanda della CISA di condanna del Consorzio al risarcimento dei danni precontrattuali;<br />	<br />
3) accoglie la domanda del Consorzio di condanna al pagamento della somma di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), pari all’importo della cauzione provvisoria.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio del giorno 24 maggio 2012, 12 luglio 2012 e 19 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Consigliere<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/09/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-20-9-2012-n-1567/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2012 n.1567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1341</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1341/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1341/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1341</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento che aggiudica l&#8217;affidamento in appalto del servizio di vigilanza armata di un’azienda speciale servizi, se l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche è avvenuta in seduta non pubblica, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità delle operazioni di gara, in violazione del principio di pubblicità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1341/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1341/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1341</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento che aggiudica l&#8217;affidamento in appalto del servizio di vigilanza armata di un’azienda speciale servizi, se l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche è avvenuta in seduta non pubblica, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità delle operazioni di gara, in violazione del principio di pubblicità di tutte le operazioni di gara affermato anche anteriormente alla decisione dell’Adunanza plenaria n.13/11; ritenuto, infine, che la previsione contenuta nella l.n. 94/12, secondo cui il principio di pubblicità delle sedute di gara destinate all&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte tecniche opera “anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012”, costituisce deroga al principio della inefficacia delle norme sopravvenute durante il corso di svolgimento del procedimento di gara, senza alcun valore di “sanatoria” delle pregresse irregolarità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01341/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01351/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>G.S.I. Security Group Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bellocchio e Maria Silvia Ciampoli, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Marina 6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Amiacque S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Musenga, Davide Angelucci e Giorgio Sala, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Zoppolato in Milano, via Dante, 16; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>All System S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Invernizzi e Massimo Falsanisi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Monti 41; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
con il ricorso:<br />	<br />
del provvedimento in data 26 aprile 2012, comunicato in pari data, con il quale la società Amiacque s.r.l. ha aggiudicato alla società All System s.p.a. la procedura aperta indetta per l&#8217;affidamento in appalto del &#8220;servizio di vigilanza armata presso Amiacque s.r.l. sede di via Rimini 34/36 Milano e presso il magazzino di via Alberelle n. 1 Rozzano&#8221;, codice c.i.g. 0558215d93, con bando pubblicato sulla g.u.r.i. serie n. 127 del 3.11.2010, nonché di tutti gli atti connessi.	</p>
<p>con i motivi aggiunti:<br />	<br />
del provvedimento in data 28 giugno 2012 con il quale è stata confermata l’aggiudicazione definitiva in favore di All System s.p.a. della procedura di gara	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie di Amiacque S.r.l. e di All System S.p.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>considerato che sembra provvista di fumus la censura con la quale si deduce che l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche è avvenuta in seduta non pubblica, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità delle operazioni di gara;<br />	<br />
considerato che, sul punto, non convincono le difese delle parti resistenti tenuto conto che il principio di pubblicità di tutte le operazioni di gara era affermato anche anteriormente alla decisione dell’Adunanza plenaria n.13/11;<br />	<br />
ritenuto, infine, che la previsione contenuta nella l.n. 94/12, secondo cui il principio di pubblicità delle sedute di gara destinate all&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte tecniche opera “anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012”, costituisce deroga al principio della inefficacia delle norme sopravvenute durante il corso di svolgimento del procedimento di gara, senza alcun valore di “sanatoria” delle pregresse irregolarità;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.	</p>
<p>Resta fissata per la trattazione di merito l&#8217;udienza pubblica del 12 dicembre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente, Estensore<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1341/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1344</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1344/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1344/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1344</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e dei servizi complementari, se le eccezioni di rito sollevate dal Comune resistente non valgono ad escludere l’interesse e la legittimazione della ricorrente, in quanto si limitano ad evidenziare ragioni di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1344/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1344/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1344</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e dei servizi complementari, se le eccezioni di rito sollevate dal Comune resistente non valgono ad escludere l’interesse e la legittimazione della ricorrente, in quanto si limitano ad evidenziare ragioni di estromissione della ricorrente dalla gara non sostanziatesi in un provvedimento di esclusione dalla procedura; Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto la commissione di gara non ha specificato quale dei numerosi sub criteri individuati dal disciplinare di gara sia stato valorizzato ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica OT1, né ha palesato autonomamente il punteggio attribuito alla voce OT2 dell’offerta, pure definita dall’art. 16 del disciplinare, così da rendere non intelligibili le ragioni delle valutazioni numeriche espresse. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01344/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01799/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Tecno Recuperi s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Adavastro e Paolo Re, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio in Milano, via Cerva n. 20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di San Genesio e Uniti</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta Masnata, domiciliato presso la segreteria del Tribunale in Milano via Corridoni n. 39; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Pizzamiglio Andrea s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierluigi Mantini e Francesco Basile, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio, in Milano via Morigi n. 2/a; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento n. 41/2012 del 25.06.2012 di aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani , delle raccolte differenziate e dei servizi complementari nel territorio comunale di San Genesio e Uniti alla ditta<br />
&#8211; del bando di gara e del disciplinare di gara;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di nomina della Commissione di gara;<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara del 30.05.2012;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto o connesso;<br />	<br />
nonché per la condanna dell’amministrazione ad aggiudicare l’appalto alle ricorrenti o in subordine al risarcimento del danno per equivalente monetario<br />
nonché sul ricorso incidentale proposto da Pizzamiglio Andrea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierluigi Mantini e Francesco Basile, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio, in Milano via Morigi n. 2/a;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Genesio ed Uniti e di Pizzamiglio Andrea Srl;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Pizzamiglio Andrea S.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, impregiudicata ogni valutazione di merito, le censure articolate con il ricorso incidentale richiedono approfondimenti non compatibili con le esigenze proprie della fase cautelare;<br />	<br />
Rilevato che le eccezioni di rito sollevate dal Comune resistente non valgono ad escludere l’interesse e la legittimazione della ricorrente, in quanto si limitano ad evidenziare ragioni di estromissione della ricorrente dalla gara non sostanziatesi in un provvedimento di esclusione dalla procedura;<br />	<br />
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto la commissione di gara non ha specificato quale dei numerosi sub criteri individuati dal disciplinare di gara sia stato valorizzato ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica OT1, né ha palesato autonomamente il punteggio attribuito alla voce OT2 dell’offerta, pure definita dall’art. 16 del disciplinare, così da rendere non intelligibili le ragioni delle valutazioni numeriche espresse;<br />	<br />
Ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti impugnati;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />
1) accoglie la domanda cautelare contenuta nel ricorso e per l’effetto sospende il provvedimento di aggiudicazione impugnato;<br />	<br />
2) compensa tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio;<br />	<br />
3) fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 21 dicembre 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1344/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1348/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1348/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1348</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione del responsabile degli affari generali di un Comune ad oggetto revoca aggiudicazione dell’affidamento in concessione della gestione del centro sportivo comunale affidata alla ricorrente per un periodo di cinque anni, se la fattispecie in esame è regolata ratione temporis dalle norme del d.l.vo 2006 n. 163</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1348/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1348/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1348</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione del responsabile degli affari generali di un Comune ad oggetto revoca aggiudicazione dell’affidamento in concessione della gestione del centro sportivo comunale affidata alla ricorrente per un periodo di cinque anni, se la fattispecie in esame è regolata ratione temporis dalle norme del d.l.vo 2006 n. 163 vigenti prima delle modifiche introdotte dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70 ed in particolare l’art. 38 del codice degli appalti, nella versione vigente al tempo della gara in esame, non prevedeva una nozione normativa di gravità della violazione contributiva, ma richiedeva una valutazione in concreto della gravità stessa da parte della stazione appaltante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01348/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02100/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2100 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Sport Time s.s.d. a r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Gheza, Federico Boezio e Antonio Mannironi, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio in Milano, via Cadore n. 36;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Carnate</b>, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Boifava, con domicilio presso la segreteria del Tribunale, in Milano via Corridoni n. 39; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Golden Sport A.S.D.</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa concessione di tutela cautelare<br />	<br />
&#8211; della determinazione del responsabile degli affari generali del Comune di Carnate, n. 302 del 6 luglio 2012 avente ad oggetto “revoca aggiudicazione dell’affidamento in concessione della gestione del centro sportivo comunale di Carnate per un periodo di<br />
&#8211; della nota di trasmissione della predetta determinazione di revoca<br />	<br />
&#8211; di ogni atto connesso;<br />	<br />
nonché per la condanna dell’amministrazione<br />	<br />
&#8211; alla stipula delle convenzione con Sport Time per lo svolgimento del servizio di gestione per cinque anni;<br />	<br />
&#8211; al risarcimento del danno;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Carnate;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto<br />	<br />
&#8211; la fattispecie in esame è regolata ratione temporis dalle norme del d.l.vo 2006 n. 163 vigenti prima delle modifiche introdotte dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70;<br />	<br />
&#8211; il Tribunale (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 6 giugno 2012, n. 1578) ha già affermato che l’art. 38 del codice degli appalti, nella versione vigente al tempo della gara in esame, non prevedeva una nozione normativa di gravità della violazione c<br />
&#8211; tale valutazione non è stata effettuata nel caso concreto, con conseguente sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare in punto di fumus boni iuris;<br />	<br />
Ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />
Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 9 aprile 2013 ad ore di rito.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
 Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1349</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1349/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1349/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1349/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1349</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di non ammissione alla classe successiva adottato nei confronti del minore figlio dei ricorrenti, in quanto in tema di pubblica istruzione, i giudizi espressi dagli insegnanti in sede di scrutinio finale sono connotati da discrezionalità tecnica; difatti, il livello di apprendimento e preparazione raggiunto dai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1349/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1349</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1349/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1349</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di non ammissione alla classe successiva adottato nei confronti del minore figlio dei ricorrenti, in quanto in tema di pubblica istruzione, i giudizi espressi dagli insegnanti in sede di scrutinio finale sono connotati da discrezionalità tecnica; difatti, il livello di apprendimento e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da esso possedute; pertanto, al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; dalla documentazione raccolta (rispetto alle cui risultanze i ricorrenti non allegano né provano circostanze idonee ad inficiarne l’attendibilità), risulta che il giudizio di insufficienza espresso dai docenti sia stato congruamente giustificato dalle numerose carenze di preparazione (ben 7 insufficienze) manifestate dal discente all’esito dell’anno scolastico; che siffatto giudizio sia, del resto, coerente non solo con la valutazione negativa registrata alla fine del primo quadrimestre (quando pure erano emerse le medesime lacune nella totalità delle materie), ma anche con il congruo numero di verifiche effettuate; che la decisione dell’organo collegiale appare adeguata dal momento che le lacune riscontrate in numero così rilevante di materie, oltre a non consentire il raggiungimento degli obiettivi minimi in termini di conoscenze, competenze, capacità, necessari, rendevano inverosimile una prospettiva di recupero di tali carenze durante la frequentazione dell’anno successivo; che lo studente ha riportato numerose valutazioni negative anche nelle prove e nei test orali, rispetto ai quali non si manifestano in modo incisivo le difficoltà correlate al disturbo specifico dell’apprendimento; Rilevato che dalla stessa documentazione emerge che allo studente sono stati forniti i prescritti strumenti compensativi e dispensativi (uso di schemi, riduzione dei contenuti, verifiche programmate su argomenti essenziali e semplificati; uso della calcolatrice; dispensa da lettura ad alta voce e da rispetto dei tempi di consegna). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01349/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02120/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2120 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Carmela Carbone</b> e <b>Diego Cocolo</b>, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore G.C., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giulio Mario Guffanti, con domicilio fissato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. in Milano, via Corridoni, 39 presso la Segreteria del Tar Lombardia;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Istituto Comprensivo via Cavour di Cuggiono</b>;<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca</b>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata nei sui uffici in Milano, via Freguglia, 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di non ammissione alla classe successiva adottato nei confronti del minore figlio dei ricorrenti, contenuto nel documento di valutazione del 7 giugno 2012 e implicitamente contenuto nel verbale dello scrutinio finale, anch&#8217;esso qui impugnato, del 7 giugno 2012, predisposto dal consiglio di classe della II/D, nonchè di tutti gli atti connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta la insussistenza del fumus boni iuris in quanto:<br />	<br />
in tema di pubblica istruzione, i giudizi espressi dagli insegnanti in sede di scrutinio finale sono connotati da discrezionalità tecnica; difatti, il livello di apprendimento e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da esso possedute; pertanto, al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;<br />	<br />
dalla documentazione raccolta (rispetto alle cui risultanze i ricorrenti non allegano né provano circostanze idonee ad inficiarne l’attendibilità), risulta che il giudizio di insufficienza espresso dai docenti sia stato congruamente giustificato dalle numerose carenze di preparazione (ben 7 insufficienze) manifestate dal discente all’esito dell’anno scolastico; che siffatto giudizio sia, del resto, coerente non solo con la valutazione negativa registrata alla fine del primo quadrimestre (quando pure erano emerse le medesime lacune nella totalità delle materie), ma anche con il congruo numero di verifiche effettuate; che la decisione dell’organo collegiale appare adeguata dal momento che le lacune riscontrate in numero così rilevante di materie, oltre a non consentire il raggiungimento degli obiettivi minimi in termini di conoscenze, competenze, capacità, necessari, rendevano inverosimile una prospettiva di recupero di tali carenze durante la frequentazione dell’anno successivo; che lo studente ha riportato numerose valutazioni negative anche nelle prove e nei test orali, rispetto ai quali non si manifestano in modo incisivo le difficoltà correlate al disturbo specifico dell’apprendimento;<br />	<br />
Rilevato che dalla stessa documentazione emerge che allo studente sono stati forniti i prescritti strumenti compensativi e dispensativi (uso di schemi, riduzione dei contenuti, verifiche programmate su argomenti essenziali e semplificati; uso della calcolatrice; dispensa da lettura ad alta voce, da rispetto dei tempi di consegna);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />
Respinge la domanda cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente, Estensore<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE	 	 										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-1349/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.1349</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.186</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-186/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-186/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-186/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.186</a></p>
<p>Va eseguita tramite commissario l&#8217;ordinanza monocratica che sospende , con assegnazione di ulteriore punteggio, il provvedimento del Direttore generale regionale che approva la graduatoria definitiva concorso per titoli per l&#8217;accesso al profilo professionale di &#8220;collaboratore scolastico&#8221; e di &#8220;assistente amministrativo&#8221;. (G.S.) N. 00186/2012 REG.PROV.CAU. N. 00271/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-186/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.186</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-186/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.186</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va eseguita tramite commissario l&#8217;ordinanza monocratica che  sospende , con assegnazione di ulteriore punteggio,  il  provvedimento del  Direttore generale regionale che approva la graduatoria definitiva concorso per titoli per l&#8217;accesso al profilo professionale di &#8220;collaboratore scolastico&#8221; e di &#8220;assistente amministrativo&#8221;. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00186/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00271/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 271 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Anna Fanfoni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Eugenia Monegatti Ziliotti presso il quale elegge domicilio, in Parma, piazza Garibaldi n.17;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Alessia Campanini</b>, <b>Massimiliano Rago</b>, <b>Barbara Fabbrocino</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
del decreto, di cui non si conoscono gli estremi, del Direttore generale regionale dell&#8217;Emilia Romagna di approvazione della graduatoria definitiva pubblicata in data 20 luglio 2012 del concorso per titoli per l&#8217;anno scolastico 2011/2012 per l&#8217;accesso al profilo professionale di &#8220;collaboratore scolastico&#8221;;<br />	<br />
del decreto, di cui non si conoscono gli estremi, del Direttore generale regionale dell&#8217;Emilia Romagna di approvazione della graduatoria definitiva pubblicata in data 20 luglio 2012 del concorso per titoli per l&#8217;anno scolastico 2011/2012 per l&#8217;accesso al profilo professionale di &#8220;assistente amministrativo&#8221;;<br />	<br />
del silenzio serbato sui reclami presentati al Dirigente dell&#8217;ufficio scolastico di ambito territoriale della Provincia di Parma;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, ad un primo sommario esame, i titoli non considerati dalla resistente Amministrazione sembrerebbero rientrare nel novero di quelli valutabili con conseguente necessità di riconoscimento alla ricorrente dei relativi punteggi;<br />	<br />
Valutata la rilevanza delle esigenze cautelari allegate, già positivamente scrutinate in sede monocratica;<br />	<br />
Ritenuto:<br />	<br />
che i provvedimenti impugnati, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. debbano essere sospesi;<br />	<br />
che debba essere disposta l’ammissione con riserva della ricorrente con inserimento della medesima nella graduatoria nella posizione risultante dalla attribuzione dei punteggi riferiti ai titoli oggetto di contestazione nel presente giudizio;<br />	<br />
che, considerata la condotta sostanzialmente elusiva dell’Amministrazione nel conformarsi alle statuizioni di cui al decreto presidenziale n. 167/2012 e l’urgenza di provvedere stante l’imminente inizio delle attività didattiche, debba precedersi alla nomina di un commissario ad acta che proceda all’esecuzione di quanto disposto in sede presidenziale e oggetto di conferma nella presente fase cautelare collegiale;<br />	<br />
che le spese della presente fase debbano essere poste a carico della resistente Amministrazione con trasmissione della presente ordinanza alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di eventuale competenza in ordine alla condotta serbata dal Dirigente scolastico;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma:<br />	<br />
accoglie l’istanza di sospensione;<br />	<br />
nomina Commissario ad acta il Prefetto di Bologna, con facoltà di delega a Dirigente dell’Ufficio, che provvederà nei sensi di cui in motivazione nel termine di gg. 15 dalla comunicazione della presente ordinanza, o della notifica se precedente;<br />	<br />
condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 2.000,00;<br />	<br />
dispone la trasmissione della presente ordinanza, e copia degli atti del giudizio, alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF<br />	<br />
Laura Marzano, Primo Referendario<br />	<br />
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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