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	<title>20/8/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/8/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2020 n.5149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-8-2020-n-5149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-8-2020-n-5149/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2020 n.5149</a></p>
<p>Roberto Garofoli, Presidente, Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore; PARTI: (N. International Import Export S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-8-2020-n-5149/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2020 n.5149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-8-2020-n-5149/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2020 n.5149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli, Presidente, Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore; PARTI:  (N. International Import Export S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro n. 13, contro Azienda Regionale per l&#8217;Innovazione e gli Acquisti &#8211; &quot;A. S.p.A.&quot; &#8211; non costituita in giudizio e nei confronti di B. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marta Bassanese, Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria n. 5)</span></p>
<hr />
<p>Offerta tecnica : la funzionalità  e il rilevo della campionatura</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Appalti pubblici &#8211; gara &#8211; offerta tecnica &#8211; campionatura &#8211; funzionalità  e rilievo.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il &#8220;campione&#8221; ha una funzione meramente esemplificativa delle caratteristiche dell&#8217;offerta, fungendo non da elemento costitutivo ma semplicemente dimostrativo dell&#8217;offerta tecnica. </em><br /> <em>La verifica del campione in realtà  nulla aggiunge ai dati contenuti nella documentazione tecnica, ma semplicemente fornisce conferma della loro piena ricorrenza nel prodotto effettivamente consegnato in visione alla Commissione: in questo senso, la campionatura assolve alla funzione sua propria di fonte &#8220;dimostrativa&#8221; della consistenza e della natura del dispositivo indicato nell&#8217;offerta.</em><br /> <em>Nè deve aprirsi un varco all&#8217;indebita commistione che può determinarsi tra valutazione della campionatura e valutazione dell&#8217;offerta tecnica: la campionatura, non costituisce, infatti, una componente essenziale ed intrinseca e resta strettamente connessa all&#8217;offerta tecnica e funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/08/2020<br /> <strong>N. 05149/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01101/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2020, proposto da N. International Import Export S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro n. 13;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Regionale per l&#8217;Innovazione e gli Acquisti &#8211; &quot;A. S.p.A.&quot; &#8211; non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> B. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marta Bassanese, Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria n. 5;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 00042/2020, resa tra le parti, concernente gli esiti della gara indetta da A.r.i.a. S.p.A. per l&#8217;affidamento della &#8220;fornitura di dispositivi di protezione: guanti&#8221;.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di B. S.p.A.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 luglio 2020, svolta in modalità  telematica, il Cons. Giovanni Pescatore;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. L&#8217;Azienda regionale per l&#8217;Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito &#8220;A. &#8220;), operante in Lombardia, ha indetto una gara per l&#8217;affidamento della fornitura di dispositivi di protezione.<br /> Oggetto di controversia è il lotto n. 7, concernente «<em>Guanti monouso non sterili sintetici (in nitrile) senza polvere misure piccola &#8211; media &#8211; grande &#8211; extragrande &#8211; da laboratorio</em>» per un valore complessivo stimato di € 4.279.988,57.<br /> 2. La gara è stata aggiudicata alla N. International Import Export S.r.l. (di seguito &#8220;N. &#8220;).<br /> 3. Avverso l&#8217;aggiudicazione ha presentato ricorso (poi integrato da motivi aggiunti) la seconda classificata B. S.r.l..<br /> 4. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso con la sentenza n. 42/2020, delibando positivamente il primo motivo di doglianza, riferito alla carenza nel prodotto offerto da N. di uno dei requisiti minimi richiesti dal capitolato speciale (la lunghezza dei guanti superiore ai 27 cm).<br /> 5. All&#8217;appello proposto in questa sede da N. si è opposta B., anche mediante riproposizione dei motivi assorbiti in primo grado.<br /> 6. A seguito dell&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza cautelare (disposto con ordinanza n. 1148/2020), espletato lo scambio di memorie ex art. 73 c.p.a., la causa è stata posta in decisione all&#8217;udienza pubblica del 16 luglio 2020.<br /> DIRITTO<br /> <br /> 1. La &#8220;<em>manica di lunghezza almeno pari a 27 cm</em>&#8221; risulta tra i requisiti tecnici minimi che il Capitolato tecnico ha imposto a pena di esclusione (art. 2.1).<br /> 1.1. A sua volta il disciplinare di gara (punto 13.2.2) ha previsto che, per dimostrare la disponibilità  di prodotti aventi le caratteristiche tecniche minime descritte dal capitolato speciale di appalto, i concorrenti dovessero allegare:<br /> <em>a)</em> &#8220;<em>Schede tecniche e/o prospetti illustrativi e/o relazioni tecniche dei prodotti e dei servizi di assistenza tecnica offerti, di quanto offerto, completi di tutte le informazioni necessarie per consentire la valutazione, secondo i parametri e i pesi previsti per l&#8217;attribuzione del punteggio tecnico</em>&#8220;;<br /> <em>b)</em> &#8220;<em>Allegato Dichiarazione di sussistenza dei requisiti minimi debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante</em>&#8220;;<br /> c) &#8220;<em>Certificato CE ed eventuale certificazione UNI CEI ISO 9000 (o similare), in copia conforme all&#8217;originale</em>&#8220;.<br /> 1.2. N. ha soddisfatto le richieste dell&#8217;amministrazione producendo la scheda tecnica, il modulo &#8220;<em>Dichiarazione di sussistenza dei requisiti minimi</em>&#8221; e il Certificato CE n. G-109-00918-18 del 10/09/2018.<br /> 1.3. Nei primi due documenti risulta attestata una lunghezza del guanto pari a 27 cm. In particolare, nella &#8220;Dichiarazione di sussistenza dei requisiti minimi&#8221; risulta indicato &#8220;<em>Manichetta &gt; 27</em>&#8220;; nella Scheda tecnica del prodotto allegata all&#8217;offerta è indicata, alla terza pagina, la lunghezza di mm &#8220;<em>270</em>&#8221; per tutte e cinque le taglie considerate.<br /> 1.4. Non altrettanto può dirsi del Certificato CE e dell&#8217;allegato rapporto di prova &#8211; anch&#8217;esso inserito in offerta tecnica e denominato &#8220;<em>RP 2018/1466-3-RP-2 del 10/09/2018 &#038;</em>&#8221; &#8211; nel quale l&#8217;ente certificante dichiara che i test effettuati sul prodotto hanno dimostrato una lunghezza &#8220;<em>che va da un minimo di 240 millimetri (per le taglie XS e M) ad un massimo di 260 millimetri (per la taglia XL) (cfr. tabella a pagina 2, voce &#8220;taglie e misurazione del guanto&#8221;)</em>&#8220;.<br /> 1.5. Sulla base di questo dato, ovvero del fatto che il test citato nel certificato ha misurato una lunghezza inferiore ai 27 cm, il giudice di primo grado ha ritenuto il prodotto offerto da N. privo del requisito minimo richiesto a pena di esclusione dal capitolato, così¬ motivando: <em>&#8220;.. una volta.. richiesto il certificato CE, è logico che il prodotto offerto non può che essere quello oggetto di test ai fini del rilascio del certificato stesso</em>&#8220;.<br /> 2. La soluzione accolta dal primo giudice non persuade, in quanto basata su una lettura parziale, o comunque, non condivisibile dei dati istruttori acquisiti nel corso del procedimento di gara.<br /> 2.1. E&#8217; indubbio che N. &#8211; attraverso la Scheda tecnica e la &#8220;Dichiarazione di sussistenza dei requisiti minimi&#8221; &#8211; ha manifestato la disponibilità , alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di un prodotto munito di tutte le caratteristiche minime richieste dal capitolato, ivi inclusa la lunghezza della manica (&gt; a 27 cm).<br /> Ad ulteriore riprova della idoneità  tecnica del dispositivo N. ne ha presentato una campionatura, onde consentire alla Commissione Giudicatrice la verifica empirica delle caratteristiche dichiarate e la successiva attribuzione dei punteggi relativi alla qualità .<br /> 2.2. A fronte del rilievo di B. secondo il quale l&#8217;allegata campionatura non troverebbe alcun riscontro probatorio, assume rilevanza dirimente il verbale della seduta pubblica n. 6 del 1/4/2019, dal quale si evince che la Commissione ha dapprima analizzato i campioni prodotti dai concorrenti al fine di verificare &#8220;<em>il possesso dei requisiti essenziali di ciascuna offerta</em>&#8221; e solo dopo ha proceduto con la valutazione qualitativa e l&#8217;attribuzione dei punteggi.<br /> Ebbene, nel verbale si legge anche che la Commissione ha valutato la documentazione e la campionatura di N. ed ha accertato nel dispositivo da questa proposto &#8220;<em>la presenza dei requisiti essenziali e preferenziali</em>&#8220;.<br /> Dal medesimo verbale (pag. 2) si desume che la questione della indicazione della taglia ha costituito motivo di esclusione di altra ditta concorrente, il che comprova la specifica attenzione che in sede di gara è stata prestata alla tematica qui in oggetto.<br /> Aggiungasi che A. ha confermato in giudizio quanto rilevabile dal verbale del 1 aprile 2019, ovvero che la Commissione Giudicatrice aveva verificato la campionatura di tutti i prodotti (compreso quello di N. ), procedendo anche alla misurazione della lunghezza della manica del guanto offerto.<br /> 2.3. Per depotenziare la rilevanza della verifica manuale dei dispositivi, non vale osservare che il campione ha una funzione meramente esemplificativa delle caratteristiche dell&#8217;offerta, fungendo non da elemento costitutivo ma semplicemente dimostrativo dell&#8217;offerta tecnica. Non è in discussione, infatti, che i dati essenziali della proposta di N. sono quelli rappresentati nella scheda tecnica illustrativa, identificativa del prodotto indicato e oggetto della futura fornitura (Cons. Stato, Sez. III, n. 1853/2019).<br /> La verifica del campione in realtà  nulla ha aggiunto ai dati contenuti nella documentazione tecnica, ma ha semplicemente fornito conferma della loro piena ricorrenza nel prodotto effettivamente consegnato in visione alla Commissione: in questo senso, la campionatura ha assolto alla funzione sua propria di fonte &#8220;dimostrativa&#8221; della consistenza e della natura del dispositivo indicato nell&#8217;offerta.<br /> D&#8217;altra parte, questa stessa sezione, nell&#8217;affrontare la tematica dell&#8217;indebita commistione che può determinarsi tra valutazione della campionatura e valutazione dell&#8217;offerta tecnica, ha giÃ  avuto modo di affermare che la campionatura, pur non costituendone una &#8220;<em>componente essenziale ed intrinseca</em>&#8220;, resta &#8220;<em>strettamente connessa all&#8217;offerta tecnica e funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa</em>&#8221; (Cons. Stato, Sez. III, n. 1853/2019).<br /> 2.4. In aggiunta ai rilievi che precedono, nel caso di specie assumono specifica rilevanza le indicazioni dettate dal disciplinare di gara (punto 13.2.2. &#8211; pagg. 40 e 41) intese ad esigere dai concorrenti la fornitura del campione sia &#8220;<em>ai fini della validazione e valutazione delle funzionalità  dei prodotti offerti e accessori previsti</em>&#8220;, sia &#8220;<em>..ai fini della relativa attribuzione dei punteggi tecnici</em>&#8220;.<br /> Nella disposizione del disciplinare si specifica che il campione viene &#8220;<em>visionato ed esaminato visivamente dalla commissione per l&#8217;accertamento dei requisiti essenziali e preferenziali stabiliti per i lotti in gara</em>&#8221; e che lo stesso deve risultare &#8220;<em>..identico per caratteristiche tecniche, confezionamento e etichettatura, senza difformità  alcuna, al prodotto che, se aggiudicato, sarà  oggetto di fornitura, pena l&#8217;esclusione dalla gara</em>&#8220;.<br /> Dunque, la campionatura ha assunto nel caso di specie una peculiare rilevanza che va oltre l&#8217;ordinaria funzione esemplificativa del contenuto dell&#8217;offerta, essendosi deciso di conferire al campione la funzione di &#8220;parametro di verifica&#8221; dei requisiti essenziali e della funzionalità  qualitativa del prodotto offerto.<br /> 2.5. A fronte di ciò, il rapporto allegato alla certificazione CE perde di &#8220;diretta rilevanza&#8221; ai fini della soluzione del punto qui controverso (come affermato con ordinanza cautelare n. 1148/2020), nel senso che esso non è in grado di contraddire la prevalenza dei datti attestanti la piena conformità  alle prescrizioni del capitolato del prodotto offerto da N. .<br /> 2.6. E&#8217; bene precisare, peraltro, che la contestazione mossa da B. attiene in modo specifico all&#8217;assenza del requisito minimo della lunghezza. La minore misura del dispositivo oggetto del rapporto di prova allegato alla certificazione CE non entra nei temi costituenti oggetto immediato di contesa (in quanto non è stata formulata una specifica censura riferita alla incongruenza in sè della certificazione), ma viene in rilievo unicamente quale fonte argomentativa dalla quale la parte appellata pretende di desumere l&#8217;inadeguatezza del prodotto offerto da N. . Dunque, ai fini della presente decisione è sufficiente rilevare che il dato inferenziale che può ricavarsi dal certificato non è di forza probante tale da contraddire le plurime e univoche risultanze istruttorie di segno contrario.<br /> Ne consegue la fondatezza del motivo di appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata, potendosi concludere nel senso che il guanto &#8220;offerto&#8221; (e sul quale, quindi, la stazione appaltante sarà  chiamata a verificare l&#8217;esatto adempimento della fornitura) corrisponde alla misura minima imposta dal capitolato tecnico.<br /> 3. Risulta conseguentemente infondato anche il motivo riproposto ai sensi dell&#8217;art. 101 comma 2 c.p.a., con il quale la parte appellata, sull&#8217;assunto del carattere inveritiero della &#8220;Dichiarazione sussistenza dei requisiti minimi (e preferenziali)&#8221; allegata da N. , lamenta la mancata esclusione della controinteressata ai sensi dell&#8217;art. 80 d.lgs 50/2016, lettere c-bis) e f-bis) (motivo V).<br /> 4. Con gli ulteriori motivi reiterati ai sensi dell&#8217;art. 101 comma 2 c.p.a., B. sostiene che nella seduta pubblica del 7/5/2019 (di cui al verbale n. 9) la Commissione giudicatrice, alla presenza dei rappresentanti degli operatori e del Presidente del seggio di gara, ad offerte economiche giÃ  aperte e delibate, avrebbe effettuato una irrituale valutazione <em>ex novo</em> delle offerte tecniche (con riguardo al parametro &#8220;<em>certificazione per uso con sostanze chimiche per livello di permeazione oltre il 2</em>&#8220;) modificando i relativi punteggi.<br /> 4.1. In particolare, B. deduce che:<br /> &#8211; non si sarebbe trattato di un semplice intervento correttivo di un errore materiale (come pure sostenuto dalle controparti), in quanto il requisito in questione prevedeva una &#8220;<em>Modalità  di assegnazione dei punti</em>&#8221; di tipo &#8220;<em>Discrezionale</em>&#8221; e non di tipo puramente matematico (motivo II);<br /> &#8211; la rivalutazione è durata solo 10 minuti, quindi senza una analisi approfondita della documentazione e senza un adeguato supporto istruttorio e motivazionale (motivo III);<br /> &#8211; le sostanze chimiche con livello di permeazione oltre il 2 attribuibili a N. sono (non le 56 dichiarate ma) solo 11, pari a quelle valutabili in favore di B. (motivo IV);<br /> &#8211; in ragione del carattere inveritiero e fuorviante delle informazioni tecniche rese, N. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara ai sensi dell&#8217;art. 80 d.lgs 50/2016, lettere c-bis) e f-bis) (motivo VI e VII).<br /> 4.2. Preliminarmente N. ha eccepito la tardività  dei motivi aggiunti, in quanto notificati il 30 luglio 2019 (quindi dopo 46 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva). L&#8217;acquisizione a seguito di accesso (in data 10.7.2019) della documentazione tecnica di N. non varrebbe a giustificare la dilatazione del termine dell&#8217;impugnativa, in quanto giÃ  in data 10.6.2019 B. era entrata in possesso dei documenti denominati &#8220;<em>Tab.punteggio.pdf</em> &#8221; e &#8220;<em>Tab. LL 7 e 8.pdf</em>&#8220;, sicchè giÃ  a quella data essa sarebbe stata in grado di formulare le doglianze poi introdotte con i motivi aggiunti.<br /> 4.3. Il Collegio ritiene che la prima serie di rilievi (II e III) appare contraddetta dal contenuto del verbale n. 9, nel quale si dÃ  atto di un intervento correttivo dei punteggi tecnici conseguente ad un mero &#8220;<em>errore materiale</em>&#8221; nel conteggio del &#8220;<em>..numero delle sostanze chimiche tossico &#8211; nocive per il cui utilizzo sussiste certificazione di un ente terzo</em>&#8220;;<br /> &#8212; a fronte della apparente linearità  di tale contenuto, B. non chiarisce sotto quale profilo l&#8217;intervento correttivo si sarebbe discostato da un mero riconteggio matematico rapportato al numero di sostanze assegnate ai concorrenti, in applicazione del previsto metodo lineare crescente di attribuzione dei punteggi;<br /> &#8212; sotto un distinto profilo, le censure riferite alle operazioni riportate a verbale non possono neppure dirsi condizionate dalla acquisizione della documentazione tecnica allegata all&#8217;offerta di N. , nè B. fornisce delucidazioni sul punto in grado di avvalorare la pretesa tempestività  dei motivi aggiunti.<br /> <em>In parte qua,</em> appare dunque fondata l&#8217;eccezione preliminare di tardività  dei motivi riportati sub II e III.<br /> 4.4. Quanto ai rimanenti profili di doglianza, occorre premettere che nel modulo &#8220;Dichiarazione di sussistenza dei requisiti minimi&#8221; N. ha indicato 68 sostanze chimiche, riportando per ciascuna di esse il livello di permeazione ed il relativo rapporto di prova (si veda la memoria 9.9.2019, pagg. 20 e ss.).<br /> B. sostiene, di contro, che solo 11 sarebbero le sostanze chimiche (con livello di permeazione oltre il 2) attribuibili effettivamente a N. (pag. 20 memoria 3 marzo 2020), sicchè l&#8217;entità  dei punteggi conferibili alle due offerte dovrebbe essere identica e tale da rovesciare le sorti della gara (che vede distanziate le due offerte per soli 4,36 punti).<br /> A sua volta N. , nella memoria di primo grado del 9.9.2019, ha eccepito l&#8217;erroneità  del conteggio di controparte, in quanto, anche volendo ammettere tutti rilievi mossi da quest&#8217;ultima, il livello di permeazione superiore a 2 residuerebbe in 12 prodotti (e non 11). Non sarebbe integrata, pertanto, la prova di resistenza, in quanto la formula lineare continuerebbe a conferire a N. un punteggio superiore a quello della parte avversaria.<br /> 4.5. Sul punto il Collegio deve prendere atto del fatto che N. non offre elementi di confutazione analitica delle deduzioni avversarie, limitandosi a ricalcolare in 12 le sostanze residue valutabili in suo favore (pag. 25 memoria 9.9.2019). Ne consegue che il numero di 56 riportato nel verbale n. 9 e assegnato a N. appare oggettivamente incongruo. Per il resto, le deduzioni dell&#8217;appellante, come si è detto, non diradano la mole di rilievi sollevati da B. e diffusamente argomentati nei motivi aggiunti.<br /> L&#8217;insieme di tali circostanze induce a ritenere in parte fondato il motivo di doglianza (sub IV) e per il resto necessario (stante la complessità  tecnica della verifica implicata) un intervento suppletivo della Commissione di gara, che renda esplicazione in modo motivato delle ragioni del numero delle sostanze conteggiate e del conseguente calcolo dei relativi punteggi attribuibili alle due concorrenti. Resta impregiudicata, in quanto riservata all&#8217;amministrazione o eventualmente esperibile in sede giudiziale solo a vale della rideterminazione di quest&#8217;ultima, ogni valutazione circa il carattere falso o fuorviante delle dichiarazioni rese da N. (motivi VI e VII).<br /> 5. Stante l&#8217;alterno esito dei due giudizio, la posizione di reciproca parziale soccombenza e l&#8217;oggettiva controvertibilità  delle questioni tecniche esaminate, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br /> &#8211; accoglie l&#8217;appello principale nonchè il quarto motivo riproposto ai sensi dell&#8217;art. 101 comma 2 c.p.a.;<br /> &#8211; per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti rispettivamente gravati in primo grado, ai sensi e per gli effetti conformativi di cui in motivazione;<br /> &#8211; compensa le spese dei due gradi di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, svolta in modalità  telematica, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore<br /> Ezio Fedullo, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2020 n.5150</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-8-2020-n-5150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-8-2020-n-5150/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2020 n.5150</a></p>
<p>Roberto Garofoli, Presidente, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Simone Nocentini e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18 contro Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze e Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-8-2020-n-5150/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2020 n.5150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-8-2020-n-5150/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2020 n.5150</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli, Presidente, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Simone Nocentini e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18 contro Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze e Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 nei confronti di sigg.ri -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo Di Falco e Letizia Salvadori e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Fabio Piacentini, in Roma, viale delle Milizie, n. 34 sigg.ri -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Riccardo Di Falco e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Fabio Piacentini, in Roma, viale delle Milizie, n. 34)</span></p>
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<p>Nel procedimento volto all&#8217;ammonimento ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.l. n. 11/2009  è necessaria l &#8216;audizione del destinatario</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Sicurezza e tranquillità  pubblica &#8211; ammonimento ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.l. n. 11/2009 (conv. con l. n. 38/2009) &#8211; audizione del destinatario &#8211; è necessaria.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Nel procedimento volto all&#8217;ammonimento ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.l. n. 11/2009 (conv. con l. n. 38/2009), il suo (possibile) destinatario deve essere sentito, a sua tutela, o almeno gli deve essere consentito di partecipare al procedimento, in modo che egli possa esprimere il suo punto di vista, rendendo pìù completa l&#8217;istruttoria procedimentale. A favore di tale orientamento interpretativo depone l&#8217;art. 8, comma 2, del d.l. n. 11/2009, ai sensi del quale il Questore sente &#8220;le persone informate dei fatti&#8221;, tra cui non può non rientrare anche il presunto responsabile delle condotte moleste: sarebbe, infatti, paradossale ed illogico che la P.A. procedesse all&#8217;audizione delle &#8220;persone informate dei fatti&#8221; omettendo, perà², di raccogliere il punto di vista del diretto interessato.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/08/2020<br /> <strong>N. 05150/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08663/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <br /> sul ricorso numero di registro generale 8663 del 2013, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Simone Nocentini e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze e Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, <em>ex lege</em> rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> sigg.ri -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo Di Falco e Letizia Salvadori e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Fabio Piacentini, in Roma, viale delle Milizie, n. 34<br /> sigg.ri -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Riccardo Di Falco e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Fabio Piacentini, in Roma, viale delle Milizie, n. 34<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento e/o la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui sono stati respinti i ricorsi riuniti a) R.G. -OMISSIS-avverso il verbale di esecuzione dell&#8217;ammonimento emesso il -OMISSIS-nei suoi confronti dal Questore di Firenze, b) R.G. -OMISSIS-, proposto dal sig. -OMISSIS-avverso il verbale di esecuzione dell&#8217;ammonimento emesso il -OMISSIS-nei suoi confronti dal Questore di Firenze, il verbale di ritiro delle armi per esigenze di ordine e sicurezza pubblica <em>ex</em> art. 38 T.U.L.P.S., eseguito il 15 luglio 2011, e la nota della Prefettura di Firenze del 27 settembre 2011, recante comunicazione di avvio del procedimento <em>ex</em> art. 39 T.U.L.P.S..<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, della Prefettura (U.T.G.) di Firenze e della Questura di Firenze;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dei sigg.ri -OMISSIS-;<br /> Visto, ancora, l&#8217;atto di costituzione in giudizio dei sigg.ri -OMISSIS-;<br /> Viste le memorie, l&#8217;ulteriore documentazione, le repliche e le note d&#8217;udienza delle parti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con l. 24 aprile 2020, n. 27;<br /> Visto, altresì¬, l&#8217;art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con l. 25 giugno 2020, n. 70;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del 16 luglio 2020 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza;<br /> Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> <br /> 1. Con l&#8217;appello in epigrafe i coniugi -OMISSIS- impugnano la sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. II^, -OMISSIS-, che dopo aver riunito i due ricorsi R.G. -OMISSIS&#8211;, li ha respinti entrambi ed ha condannato le parti soccombenti al pagamento delle relative spese di giudizio.<br /> 1.1. In particolare, con il ricorso R.G. -OMISSIS-aveva chiesto l&#8217;annullamento del verbale di esecuzione del provvedimento di ammonimento emesso nei suoi confronti il -OMISSIS-dal Questore di Firenze ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.l. n. 11/2009 (conv. con l. n. 38/2009), nonchè le note della Questura di Firenze di diniego dell&#8217;accesso agli accertamenti esperiti dalla medesima Questura, quali indicati nel citato verbale di ammonimento, domandando altresì¬ l&#8217;accertamento del proprio diritto di accedere a detti accertamenti.<br /> 1.2. Con il ricorso R.G. -OMISSIS-, marito della precedente, ha chiesto dal canto suo l&#8217;annullamento del verbale di esecuzione dell&#8217;ammonimento <em>ex</em> art. 8 cit., emesso nei suoi confronti il -OMISSIS-dal Questore di Firenze, del verbale di ritiro delle armi ai sensi dell&#8217;art. 38 T.U.L.P.S. per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, eseguito il 15 luglio 2011, e della nota della Prefettura di Firenze recante comunicazione di avvio del procedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, <em>ex</em> art. 39 T.U.L.P.S..<br /> 1.3. Il T.A.R. ha respinto i ricorsi riuniti, ritenendo che gli esposti presentati dai vicini di casa (sigg.ri -OMISSIS- contro gli odierni appellanti, da cui ha preso le mosse il procedimento di ammonimento, corroborati dagli elementi istruttori raccolti dalla P.A. nel corso del procedimento, giustificassero l&#8217;emanazione dei provvedimenti di ammonimento nei confronti dei sigg.ri -OMISSIS-.<br /> 1.4. Al riguardo, la sentenza di primo grado ha richiamato, anzitutto, l&#8217;episodio alla base dell&#8217;esposto dei sigg.ri -OMISSIS-, del tiro al bersaglio che sarebbe stato compiuto dai sigg.ri -OMISSIS- nel 2011 nel giardino di casa con una carabina ad aria compressa contro un bersaglio su cui sarebbe stato apposto un foglio con una sagoma umana riportante la scritta &#8220;<em>-OMISSIS-</em>&#8220;. Secondo i giudici di prime cure, tale episodio è sintomatico della forte animosità  dei ricorrenti nei confronti dei vicini, manifestatasi anche in altre occasioni parimenti accennate nella sentenza. In secondo luogo, la sentenza ha ricordato l&#8217;atteggiamento tenuto dai coniugi -OMISSIS- nei confronti sia dei sigg.ri -OMISSIS-, sia dei sigg.ri -OMISSIS-, di continua ed ossessiva ricerca, mediante reiterate istanze di accesso agli atti presso il Comune di residenza -OMISSIS-di irregolarità  commesse in qualunque iniziativa assunta o attività  svolta dai predetti vicini, specialmente in materia di edilizia: atteggiamento che &#8211; osserva la sentenza appellata &#8211; ha assunto caratteri tali da trasmodare nell&#8217;abuso del diritto, idoneo a suscitare nei destinatari una condizione di continua preoccupazione ed ansia.<br /> 1.5. I comportamenti dei coniugi -OMISSIS- integrano quindi, secondo il T.A.R., quelle molestie che giustificano l&#8217;emissione del provvedimento di ammonimento previsto dall&#8217;art. 8 del d.l. n. 11/2009 (conv. con l. n. 38/2009): nè &#8211; per la sentenza appellata &#8211; vale la censura dei ricorrenti di omessa comunicazione di avvio del procedimento, che si baserebbe su una giurisprudenza isolata e non terrebbe conto della funzione cautelare e preventiva propria dell&#8217;ammonimento e delle ragioni di celerità  ad esso sottese.<br /> 2. Nell&#8217;atto di appello i sigg.ri -OMISSIS-contestano in radice la ricostruzione dei fatti e le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado.<br /> 2.1. Sotto il profilo fattuale, essi evidenziano anzitutto che l&#8217;episodio del tiro al bersaglio (non visto direttamente dai sigg.ri &#8211;OMISSIS-, ma ad essi riferito dal sig. -OMISSIS-, la cui narrazione dei fatti sarebbe perà² per pìù versi reticente e contraddittoria) deriverebbe dal fraintendimento di quella che altro non sarebbe stata che una vicenda goliardica. A riprova di ciò, depositano in giudizio fotografie volte a dimostrare come il tiro al bersaglio si sarebbe svolto contro una sagoma priva di riferimenti a persone esistenti: questo supporterebbe la loro tesi che solo alla fine, per scherzo e su iniziativa della sig.ra -OMISSIS- (la quale non avrebbe preso parte al tiro), alla sagoma umana sarebbe stato aggiunto il nominativo &#8220;<em>-OMISSIS-</em>&#8220;, per ragioni di scherno legate alle sua bruttezza.<br /> 2.2. Quanto al loro continuo rivolgersi al Comune con la segnalazione di pretese irregolarità  dei vicini e con le richieste di verifica degli esiti dei conseguenti controlli della P.A., gli appellanti sottolineano che tutto nascerebbe da dissidi civilistici con i predetti vicini, sfociati in contenziosi in cui spesso essi avrebbero avuto ragione. In particolare, i coniugi &#8211;OMISSIS-avrebbero gestito nel terreno di loro proprietà  un canile abusivo e il latrato dei cani ivi ospitati avrebbe causato notevoli fastidi agli appellanti, all&#8217;epoca residenti anch&#8217;essi <em>in loco</em> (mentre gli altri vicini, i &#8211;OMISSIS-, si recavano nella loro proprietà  solo il fine settimana, risiedendo altrove).<br /> 2.3. A dimostrazione della fondatezza delle segnalazioni da essi indirizzate al Comune, che altro non costituirebbero che legittimo esercizio del diritto, i sigg.ri -OMISSIS- invocano la sentenza dello stesso T.A.R. Toscana, Sez. III^, -OMISSIS- che ha respinto (dopo averli riuniti) i ricorsi proposti dalla sig.ra -OMISSIS-contro il diniego di sanatoria edilizia del canile e contro l&#8217;ordine di demolizione di tale manufatto abusivo. Aggiungono, a riprova di quale fosse la situazione effettiva, che neppure dopo l&#8217;ora vista sentenza di rigetto e nonostante l&#8217;intervento della A.S.L. n. 10 (la quale ha riscontrato gravi violazioni igienico-sanitarie nel citato canile), i vicini di casa avrebbero ottemperato all&#8217;ordine di demolizione del manufatto abusivo.<br /> 2.4. In diritto gli appellanti deducono i seguenti motivi:<br /> <em>1) erronea decisione su questione decisiva della controversia, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990, nonchè dell&#8217;art. 8 del d.l. n. 11/2009, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di motivazione, illogicità  e carenza di istruttoria</em>, per avere la P.A. illegittimamente omesso le garanzie partecipative, senza neppure dare conto dell&#8217;esistenza di ragioni giustificative di detta omissione: ciò, tanto pìù che &#8211; diversamente da quanto asserito dalla sentenza appellata &#8211; la giurisprudenza, che ritiene che le suddette garanzie debbano essere rispettate anche nel procedimento di ammonimento, non sarebbe per nulla isolata;<br /> <em>2) erronea e/o mancata decisione su questione decisiva della controversia, violazione degli artt. 7 e 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con l. 23 aprile 2009, n. 38, e 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione del giusto procedimento, carenza dei presupposti, illogicità  manifesta, contraddittorietà , perplessità , violazione del principio di proporzionalità  e sviamento</em>, per avere la sentenza appellata errato nel ritenere sussistenti i presupposti per l&#8217;adozione degli ammonimenti. Tali provvedimenti sarebbero viziati da difetto di istruttoria, alla luce anche degli elementi forniti dagli appellanti, che dimostrerebbero come gli episodi di molestie lamentati dai vicini (atti compiuti contro il sig. -OMISSIS-; reiterate minacce di adire l&#8217;autorità  giudiziaria tramite il legale di fiducia; azioni finalizzate alla turbativa della proprietà ; danni rinvenuti; molestie riferite dai sigg.ri &#8211;OMISSIS- dovrebbero essere configurati in modo totalmente diverso.<br /> 3. Si sono costituiti nel giudizio di appello il Ministero dell&#8217;Interno, la Prefettura (U.T.G.) di Firenze e la Questura di Firenze, con atto meramente formale.<br /> 3.1. Si sono altresì¬ costituiti con distinti atti i sigg.ri -OMISSIS-, da un lato, e -OMISSIS- dall&#8217;altro, depositando distinte memorie e resistendo all&#8217;altrui appello.<br /> 3.2. In particolare, i suddetti segnalanti hanno insistito sui pessimi rapporti che la coppia &#8211;OMISSIS-avrebbe avuto anche con i vicini della loro precedente abitazione, come sarebbe emerso nel processo penale per il reato di cui all&#8217;art. 612-<em>bis</em> c.p. svoltosi nei confronti del sig. -OMISSIS-(su denuncia del -OMISSIS- menzionata dal T.A.R.) e conclusosi in primo grado con la sua condanna. Ciò confermerebbe l&#8217;incapacità  della coppia &#8211;OMISSIS-, dovunque vada, di instaurare rapporti civili con il vicinato e la loro tendenza ad angariarlo in ogni modo.<br /> 3.3. Gli appellanti replicano nei propri scritti che la Corte di Appello di Firenze avrebbe riformato la succitata sentenza di condanna e che il sig. -OMISSIS-sarebbe stato assolto, depositando da ultimo il dispositivo della predetta assoluzione.<br /> 3.4. All&#8217;udienza del 16 luglio 2020, tenutasi in collegamento da remoto con le modalità  di cui all&#8217;art. 84 del d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020) e all&#8217;art. 4 del d.l. n. 28/2020 (conv. con l. n. 70/2020), la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 4. L&#8217;appello è parzialmente fondato, come di seguito esposto.<br /> 4.1. Nello specifico, l&#8217;appello è fondato lÃ¬ dove censura la sentenza di primo grado per avere la stessa respinto l&#8217;impugnazione, da parte dei ricorrenti, dei due provvedimenti di ammonimento emessi dal Questore di Firenze nei loro confronti, nonchè il verbale di ritiro <em>ex</em> art. 38 T.U.L.P.S., per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, delle armi detenute dal sig. -OMISSIS-<br /> 5. Ed invero, è fondato anzitutto il primo motivo di appello, avendo la sentenza appellata errato nel giudicare insussistente, nel caso di specie, la violazione delle garanzie partecipative da parte della Questura, poichè tale violazione vi è senz&#8217;altro stata.<br /> 5.1. Da un lato, infatti, il Collegio ritiene preferibile l&#8217;indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, nel procedimento volto all&#8217;ammonimento, il suo (possibile) destinatario deve essere sentito, a sua tutela, o almeno gli deve essere consentito di partecipare al procedimento, in modo che egli possa esprimere il suo punto di vista, rendendo pìù completa l&#8217;istruttoria procedimentale (C.d.S., Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 5676; v. pure C.G.A.R.S., Sez. giurisd.,18 giugno 2015, n. 443; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 24 maggio 2019, n. 384).<br /> 5.2. A favore di tale orientamento, del resto, depone l&#8217;art. 8, comma 2, del d.l. n. 11/2009, ai sensi del quale il Questore sente &#8220;<em>le persone informate dei fatti</em>&#8220;, tra cui non può non rientrare anche il presunto responsabile delle condotte moleste: sarebbe, infatti, paradossale ed illogico che la P.A. procedesse all&#8217;audizione delle &#8220;<em>persone informate dei fatti</em>&#8221; omettendo, perà², di raccogliere il punto di vista del diretto interessato.<br /> 5.3. Ovviamente &#8211; secondo la regola generale &#8211; nell&#8217;ipotesi in cui sussistano gravi ragioni di urgenza, debitamente esplicitate nello stesso provvedimento di ammonimento, la P.A. potrà  procedere alla sua adozione prescindendo dalle garanzie partecipative (cfr. C.d.S., Sez. III, 23 febbraio 2012, n. 1069; C.G.A.R.S., Sez. giurisd., n. 443/2015, cit.). Nel caso di specie, tuttavia, la scansione temporale degli eventi non denota particolari ragioni di urgenza che consentissero di derogare alle succitate garanzie partecipative, visto l&#8217;intervallo di tempo tra la data di entrambi gli esposti (18 aprile 2011) e quella di adozione degli ammonimenti (14 luglio 2011): in ogni caso, le predette ragioni d&#8217;urgenza non sono in alcun modo esplicitate nei due provvedimenti di ammonimento.<br /> 5.4. Da quanto appena detto discende, dunque, che nella vicenda in esame l&#8217;omissione delle garanzie partecipative si prospetta illegittima anche ove si segua l&#8217;altro indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale la compressione di dette garanzie può ammettersi per l&#8217;ammonimento, in ragione della funzione tipicamente cautelare e preventiva di questo, che ne giustifica l&#8217;adozione in tempi rapidi, in ragione della necessità  di interrompere con immediatezza l&#8217;azione persecutoria. Anche alla stregua di detto orientamento, infatti, &#8220;<em>nella fase procedimentale propedeutica all&#8217;emissione del provvedimento, il punto di intollerabile compressione dei diritti difensivi del destinatario della misura preventiva si raggiunge nella sola ipotesi in cui, pur difettando una situazione di concreta ed insuperabile urgenza, allo stesso vengano immotivatamente negate tutte le possibilità  (scritte e orali) di interlocuzione con l&#8217;autorità  competente</em>&#8221; (C.d.S., Sez. III, 24 aprile 2020, n. 2620): situazione che è precisamente quella verificatasi a danno degli odierni appellanti.<br /> 5.5. In altri termini, è applicabile al presente caso il principio elaborato dalla Sezione, per cui &#8220;<em>con riguardo alla fattispecie di cui è controversia i fatti che hanno indotto ad emettere l&#8217;ammonimento orale, nonchè l&#8217;arco temporale di svolgimento dell&#8217;istruttoria portano ad escludere l&#8217;esistenza dei presupposti di particolare celerità  del procedimento che, ai sensi dell&#8217;art. 7, co. 1, della legge n. 241 del 1990, possano esimere dall&#8217;obbligo di preventiva comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento</em>&#8221; (C.d.S., Sez. III, 7 settembre 2015, n. 4127).<br /> 5.6. Neppure sussistono, nella vicenda in esame, i presupposti per l&#8217;applicazione della regola di non annullabilità  di cui all&#8217;art. 21-<em>octies</em>, comma 2, della l. n. 241/1990, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati -OMISSIS-. Gli appellanti, infatti, hanno fornito numerosi elementi, specialmente documentali, da cui si evince che la loro partecipazione al procedimento avrebbe potuto essere utile e tale da portare all&#8217;adozione di atti dal contenuto diverso. In particolare, hanno fornito vari argomenti che ridimensionano gli episodi ad essi addebitati, o addirittura inducono a darne una lettura diversa e ciò vale soprattutto per i fatti narrati dal sig. -OMISSIS-, la cui attendibilità  è messa in forte dubbio dagli elementi presenti in atti.<br /> 6. In proposito si osserva in particolare quanto segue.<br /> 6.1. Per quanto riguarda la vicenda del tiro al bersaglio, molto enfatizzata dalla sentenza appellata e certamente in sè sgradevole, è il sig. -OMISSIS- a riferirla ai coniugi &#8211;OMISSIS- (che non ne avevano avuto conoscenza diretta), ma dandone una versione per taluni versi reticente e contraddittoria e, in primo luogo, omettendo il dettaglio che egli ha potuto avere visione del fatto tramite un teleobiettivo. Si tratta, perà², di una circostanza assai significativa, perchè conferma che il tiro al bersaglio si è svolto dentro la proprietà  degli appellanti, al riparo degli altrui sguardi, e quindi non può aver avuto quelle finalità  intimidatorie nei confronti dei vicini che costoro hanno preteso di vedervi: l&#8217;intimidazione, infatti, avrebbe richiesto, semmai, l&#8217;ostentazione del gesto, mentre qui &#8211; va ribadito &#8211; i sigg.ri -OMISSIS-, presunte vittime, hanno saputo del fatto solo da un terzo.<br /> 6.2. Inoltre, e soprattutto, nella versione dei segnalanti (ad essi riferita dal sig. -OMISSIS-) il tiro sarebbe stato effettuato contro una sagoma umana riportante il nominativo &#8220;<em>-OMISSIS-</em>&#8220;: gli appellanti, tuttavia, hanno depositato, come giÃ  si è detto, alcune fotografie da cui si ricava che il tiro è stato effettuato contro una sagoma a cui solo successivamente è stata aggiunta (con umorismo molto discutibile) la dicitura &#8220;<em>-OMISSIS-</em>&#8220;.<br /> 6.3. L&#8217;episodio in questione, quindi, va ridimensionato nella sua portata, perchè esso dimostra solo i cattivi rapporti intrattenuti degli appellanti con i coniugi &#8211;OMISSIS-, peraltro non negati dai primi e dovuti, verosimilmente, a contenziosi civilistici per banali questioni di vicinato (si pensi ad es. alle infiltrazioni di acqua). Gli elementi ora indicati confermano, perà², nel contempo, che nella fattispecie all&#8217;esame sarebbe stato necessario consentire la partecipazione dei sigg.ri. -OMISSIS- al procedimento di ammonimento e che, perciò, l&#8217;omissione delle garanzie partecipative è vizio qui non sanabile attraverso la regola dell&#8217;art. 21-<em>octies</em>, comma 2, della l. n. 241/1990.<br /> 6.4. Con riferimento, poi, alla vicenda delle richieste di intervento al Comune e di verifica in ordine ai controlli attivati da quest&#8217;ultimo &#8211; richieste che avrebbero assunto, nella prospettazione accolta dal T.A.R. un carattere ossessivo e <em>ex se</em> molesto &#8211; si osserva che anche su tale punto la versione dei fatti riferita dagli appellati -OMISSIS- è scarsamente credibile, essendo confutata dagli elementi presenti in atti. Questi vicini, infatti, gestiscono un canile, di cui è giudizialmente accertata la natura di abuso edilizio, e si ostinano a non smantellarlo neppure dopo il rigetto dei ricorsi contro il diniego di sanatoria e l&#8217;ordine di demolizione. Viene da chiedersi, allora, che cosa altro potessero fare i sigg.ri -OMISSIS-, comprensibilmente esasperati, per tutelare le proprie ragioni, vista la presenza a ridosso della loro casa di tanti cani, che li infastidivano con i continui latrati, se non compulsare il Comune e farlo con tanta maggiore insistenza, considerata la pervicacia dei vicini nel non ottemperare alla sanzione demolitoria.<br /> 6.5. Ad ulteriore conferma di quanto sinora esposto, mette conto menzionare l&#8217;assoluzione del sig. -OMISSIS-da parte della Corte di Appello di Firenze nel giudizio per il reato di cui all&#8217;art. 612-<em>bis</em> c.p. originato dalla denuncia presentata nei suoi confronti dal sig. -OMISSIS- per fatti che sarebbero accaduti nel giugno 2012: denuncia che è citata dalla sentenza appellata ma alla quale non può attribuirsi alcun valore, vista, oltretutto, la formula assolutoria (&#8220;<em>perchè il fatto non sussiste</em>&#8220;: v. il dispositivo versato in atti dagli appellanti).<br /> 7. In conclusione, le vicende da cui originano i provvedimenti di ammonimento derivano da comuni beghe di vicinato in un paese della campagna toscana, come emerge anche dagli altri episodi di cui si fa menzione negli scritti di causa. Anche qualora si volesse seguire la tesi degli appellati, secondo cui i sigg.ri -OMISSIS-sarebbero soggetti dal pessimo carattere, incapaci di intrattenere rapporti di buon vicinato, dagli atti non risulta che per i loro (ex) vicini, almeno per la coppia &#8211;OMISSIS-, il giudizio possa essere molto diverso e che solo agli uni, e non anche agli altri, si debbano addebitare condotte prepotenti e poco urbane: non si comprende, quindi, per quali ragioni il Questore abbia deciso di dare ragione agli uni e torto agli altri.<br /> 7.1. Ne deriva che, oltre al motivo di appello procedimentale, è fondato anche quello sostanziale, con il quale si lamenta come la sentenza appellata non abbia colto il difetto di istruttoria e di motivazione da cui sono affetti gli impugnati provvedimenti di ammonimento. D&#8217;altro canto, il difetto di istruttoria era <em>ex se</em> percepibile a causa dell&#8217;omissione, da parte della P.A., del contraddittorio procedimentale con i destinatari dell&#8217;ammonimento (C.G.A.R.S., Sez. giurisd., n. 443/2015, cit.).<br /> 8. L&#8217;appello va pertanto accolto nella parte in cui è volto a censurare la sentenza di primo grado per non avere questa annullato i provvedimenti di ammonimento, nonchè il verbale di ritiro delle armi detenute dal sig. -OMISSIS- In riforma della decisione appellata, i suddetti provvedimenti ed il citato verbale debbono, quindi, essere annullati, disponendosi la restituzione delle armi al sig. -OMISSIS-(se non vi ostino altre cause).<br /> 8.1. La sentenza va, invece, confermata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento della comunicazione di avvio del procedimento <em>ex</em> art. 39 T.U.L.P.S., trattandosi con ogni evidenza di atto meramente endoprocedimentale e non lesivo, così¬ come nella parte in cui ha dichiarato improcedibile la domanda di accesso agli atti del procedimento sfociato nei provvedimenti di ammonimento, per essere state soddisfatte le esigenze conoscitive dei ricorrenti, come da essi stessi riconosciuto.<br /> 9. In applicazione della regola della soccombenza, gli appellati vanno condannati alle spese dei due gradi del giudizio, nella misura di cui al dispositivo, tenendo conto della preminenza degli aspetti di fondatezza dell&#8217;appello.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sezione Terza (III^), così¬ definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione, e per l&#8217;effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie in parte il ricorso di primo grado nei termini parimenti indicati in motivazione.<br /> Condanna l&#8217;Amministrazione, nonchè i sigg.ri -OMISSIS- (in solido tra loro) e i sigg.ri &#8211;OMISSIS-(anch&#8217;essi in solido tra loro), a rifondere agli appellanti (sempre in solido) le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle citate parti soccombenti, per complessivi € 6.000,00 (seimila/00), pìù accessori di legge.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità  degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  delle persone fisiche citate nel provvedimento.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore</div>
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