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	<title>20/8/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/8/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2004 n.678</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-20-8-2004-n-678/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-20-8-2004-n-678/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2004 n.678</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore A.t.i. Azienda Italiana Pubblicità-A.I.P. s.r.l e Gestitalia s.r.l. (avv. F. Carnuccio) c. Comune di Reggio Calabria (avv. M. De Tommasi) l&#8217;esecuzione delle sentenze di primo grado ancora non definitive va richiesta nelle forme del ricorso introduttivo Processo – Processo amministrativo – Sentenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-20-8-2004-n-678/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2004 n.678</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-20-8-2004-n-678/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2004 n.678</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore<br /> A.t.i. Azienda Italiana Pubblicità-A.I.P. s.r.l e Gestitalia s.r.l. (avv. F. Carnuccio) c. Comune di Reggio Calabria (avv. M. De Tommasi)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;esecuzione delle sentenze di primo grado ancora non definitive va richiesta nelle forme del ricorso introduttivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Sentenze di primo grado non definitive – Esecuzione – Modalità di richiesta – Deve avvenire nelle forme dell’ordinario ricorso di primo grado</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel giudizio amministrativo, l’esecuzione di sentenze di primo grado ancora non definitive, proponendosi di attuare una pronunzia che ha un carattere condizionato e transitorio, va richiesta -a mezzo di istanza motivata e notificata alle altre parti- allo stesso giudice che ha svolto la fase di cognizione, nelle forme cioè dell&#8217;ordinario ricorso di primo grado.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’esecuzione delle sentenze di primo grado ancora non definitive va richiesta nelle forme del ricorso introduttivo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,<br />
Sezione staccata di Reggio Calabria</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
Luigi		Passanisi	&#8211;	Presidente;<br />
Giuseppe	Caruso	&#8211;	Consigliere–relatore, estensore;<br />
Caterina	Criscenti	&#8211;	Primo Referendario,<br />
ha pronunciato la  seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1211/2004 proposto dalle</p>
<p><b>Imprese in associazione temporanea “Azienda Italiana Pubblicità – A.I.P.” s.r.l. e “Gestitalia” s.r.l.</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Carnuccio ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via P. Foti, n. 1;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Reggio Calabria</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesa dall’avv. Mario De Tommasi ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Castello n. 1;</p>
<p>AVVERSO<br />
il silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria sulla diffida notificata il 20 maggio 2004, con la quale le imprese ricorrenti hanno chiesto all’amministrazione comunale la rinnovazione del procedimento di gara relativo alla scelta del socio privato della costituenda società mista per la gestione dei servizi tributari, a seguito delle sentenze di questo Tribunale n. 139 e n. 141 del 12 febbraio 2004;</p>
<p>	Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;<br />	<br />
	Uditi, nella camera di consiglio del 21 luglio 2004, l’avv. R. Mazzulla in sostituzione dell’avv. F. Carnuccio per la parte ricorrente e l’avv. M. De Tommasi per l’amministrazione resistente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	Con atto notificato il 22 giugno 2004 e depositato il 23 giugno 2004, le imprese in associazione temporanea “Azienda Italiana Pubblicità – A.I.P.” e “Gestitalia” impugnano, ex art. 21 bis della legge n. 1034/1971 e succ. modif., il silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria sul loro “atto di invito”, notificato il 20 maggio 2004, “a disporre quanto necessario perché siano adottati gli ulteriori conseguenti atti amministrativi in relazione alle pronunce annullative” contenute nelle sentenze di questo Tribunale n. 139 e n. 141 del 12 febbraio 2004, concernenti la gara relativa alla scelta del socio privato, nella costituenda società mista per la gestione dei servizi tributari comunali.<br />	<br />
	Le ricorrenti fanno presente che la prima sentenza ha annullato il provvedimento con il quale esse erano state escluse dalla gara in questione, mentre la seconda ha annullato quello di approvazione, da parte della Giunta municipale, del verbale di individuazione nella Maggioli Tributi s.p.a. del socio privato di minoranza della predetta società mista.<br />	<br />
Ne conseguirebbe l’individuazione nell’associazione tra le imprese ricorrenti, che risulterebbe l’unica in possesso dei requisiti prescritti dal bando, del socio privato nella società mista de qua.<br />Le ricorrenti deducono, in coerenza, che l’amministrazione avrebbe l’obbligo di ripercorrere le fasi del procedimento di gara travolte dalle pronunce giurisdizionali, tenendo conto del contenuto di queste ultime e che, ciò malgrado, essa non avrebbe fornito, nel termine assegnato di trenta giorni, riscontro alcuno all’istanza in tal senso avanzata dalle ricorrenti medesime.<br /> Queste chiedono, dunque, che il Tribunale dichiari l’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune sull’istanza in parola, ordinandogli “di conformarsi alle pronunce nn. 139 e 141/2004 dello stesso Tribunale e, quindi, di provvedere entro un termine non superiore a gg. 30 (trenta) a ripercorrere le fasi della gara travolte dalle medesime pronunce giurisdizionali”, con contestuale nomina, per il caso di inadempienza, di un Commissario ad acta.<br />
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame, che configurerebbe in realtà una richiesta di esecuzione di sentenze di primo grado, non sospese dal giudice d’appello, per la quale sarebbe stato necessario seguire una diversa procedura, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 1034/1971 e succ. modif., con “chiamata in giudizio” di tutte le parti dei processi ai quali le sentenze si riferiscono. Il Comune ha, inoltre, eccepito la cessazione della materia del contendere, sostenendo che l’amministrazione avrebbe – dopo l’istanza delle ricorrenti – riavviato spontaneamente il procedimento di gara.<br />
 La causa è stata assunta in decisione nella camera di consiglio del 21 luglio 2004.<br />
Il ricorso è inammissibile.<br />
Le ricorrenti hanno inteso impugnare, ex art. 21 bis della legge n. 1034/1971 e succ. modif., il silenzio &#8211; rifiuto mantenuto dal Comune di Reggio Calabria sulla loro istanza – diffida, volta ad ottenere che l’amministrazione disponesse “quanto necessario perché siano adottati gli ulteriori conseguenti atti amministrativi in relazione alle pronunce annullative” contenute nelle sentenze di questo Tribunale n. 139 e n. 141 del 12 febbraio 2004, concernenti la gara relativa alla scelta del socio privato nella costituenda società mista per la gestione dei servizi tributari comunali.<br />
In proposito, occorre osservare che la possibilità di configurare un comportamento omissivo della p.a., di fronte ad un&#8217;istanza, come provvedimento implicito di rigetto (c.d. silenzio rifiuto), è subordinata alla condizione che l&#8217;amministrazione intimata abbia l&#8217;obbligo di provvedere sull&#8217;istanza stessa ed il richiedente abbia, correlativamente, diritto al provvedimento, qualunque poi ne sia il concreto contenuto (v. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 14 aprile 1997, n. 264).<br />
Nella fattispecie, le ricorrenti invocano, in sostanza, a fondamento dell’obbligo di provvedere da parte dell’ amministrazione, l’esecutività di due sentenze di questo Tribunale. Tale esecutività, però – secondo l’insegnamento tradizionale del Consiglio di Stato &#8211; riguarderebbe esclusivamente l&#8217;effetto caducatorio e non quello conformativo della futura azione dell&#8217;amministrazione, per cui qualora la sentenza abbia annullato l&#8217;atto impugnato e non sia stata sospesa dal giudice d&#8217;appello, la sua “esecutività” comprenderebbe soltanto le conseguenze automatiche dell&#8217; annullamento, quali la caducazione degli effetti dell&#8217;atto annullato, con effetto retroattivo, senza investire la successiva attività rinnovatoria della p.a. (C.S., IV, 31 agosto 1999, n. 1375).<br />
Analogamente, si è rilevato in giurisprudenza che se è ormai vero che il giudice investito dell&#8217;esecuzione della sentenza di primo grado è dotato, così come il giudice dell&#8217;ottemperanza, di poteri &#8220;sostitutivi&#8221; rispetto alle prerogative dell&#8217;amministrazione, è altrettanto vero che l&#8217;esercizio di siffatti poteri non può comunque estrinsecarsi, in difetto di &#8220;giudicato&#8221;, nell&#8217;adozione di misure che &#8211; in quanto implicanti effetti e/o conseguenze di carattere irreversibile &#8211; continuano invece a dimostrarsi omogenee al solo giudizio di ottemperanza propriamente detto (T.A.R. Toscana, I, 7 novembre 2000, n. 2281).<br />
La pretesa delle ricorrenti di impugnare il “silenzio – rifiuto” mantenuto dall’amministrazione sulla loro istanza manca, pertanto, del presupposto di un obbligo in tal senso gravante sull’ amministrazione, al di fuori del giudizio ancora in corso sulla legittimità delle sue precedenti determinazioni.<br />
Detta pretesa, invero, avrebbe dovuto essere avanzata non quale impugnazione di un insussistente silenzio – rifiuto, ma richiedendo – nei limiti e con le forme previsti dall’ordinamento &#8211; l’ esecuzione delle sentenze, sopra citate, pronunciate da questo Tribunale.<br />
Su quest’ultimo, punto, infatti, è stato condivisibilmente chiarito che l&#8217;esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese, nei casi in cui la p.a. la ritardi o le eluda, ancorché il giudice adito eserciti &#8220;i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza&#8221;, non si chiede mediante detto giudizio, in quanto esso è inidoneo allo scopo (come pure il procedimento relativo al silenzio – rifiuto), perché non garantisce il pieno contraddittorio fra tutte le parti, indispensabile a un processo che non si fonda su statuizioni ferme e immodificabili. L’esecuzione di sentenze di primo grado ancora non definitive, proponendosi di attuare una pronunzia che ha un carattere condizionato e transitorio, va, invece, richiesta &#8211; a mezzo di istanza motivata e notificata alle altre parti &#8211; allo stesso giudice che ha svolto la fase di cognizione, nelle forme cioè dell&#8217;ordinario ricorso di primo grado (T.A.R. Friuli V. Giulia, 8 marzo 2002, n. 112), che nel caso oggetto della presente controversia non sono state rispettate, in particolare perché l’atto introduttivo del giudizio  non è stato notificato all’impresa controinteressata.<br />
In relazione a tutto quanto precede, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile.<br />Sussistono, tuttavia, giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione staccata di Reggio Calabria dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
	Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21 luglio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-20-8-2004-n-678/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2004 n.678</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2004 n.681</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-20-8-2004-n-681/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-20-8-2004-n-681/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2004 n.681</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore V.P. Panzera (avv. A. Romano) c. Prefetto di Reggio Calabria (Avv. Stato), L. Latella (avv. L.M. Delfino) il provvedimento di conferimento delle funzioni vicarie di prefetto non deve spiegare in senso comparativo la pretermissione degli altri dirigenti aspiranti all&#8217;incarico Pubblico impiego –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-20-8-2004-n-681/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2004 n.681</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-20-8-2004-n-681/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2004 n.681</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore<br /> V.P. Panzera (avv. A. Romano) c. Prefetto di Reggio Calabria (Avv. Stato), L. Latella (avv. L.M. Delfino)</span></p>
<hr />
<p>il provvedimento di conferimento delle funzioni vicarie di prefetto non deve spiegare in senso comparativo la pretermissione degli altri dirigenti aspiranti all&#8217;incarico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Dirigenza pubblica – Prefetto – Scelta del vicario – Potestà latamente discrezionale – Conferimento delle funzioni vicarie – Motivazione – Ragioni sull’adeguata professionalità del soggetto scelto – Devono essere espresse – Ragioni sulla comparazione con gli altri dirigenti aspiranti – Non sono necessarie</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella scelta del suo vicario, il prefetto esercita una potestà latamente discrezionale, cui è sottesa l’inderogabile esigenza che il “vicario” goda della piena fiducia del titolare, del quale è il collaboratore più stretto e, in qualche modo, l’alter ego; pertanto, la motivazione del provvedimento di conferimento delle funzioni vicarie del prefetto deve dar conto del possesso in capo all’interessato di adeguata professionalità, ma non spiegare in senso “comparativo” le ragioni della “pretermissione” degli altri dirigenti aspiranti (rectius: disponibili) all’incarico, le quali sono riconducibili in re ipsa alla sussistenza di un preferenziale rapporto di fiducia con il prescelto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il provvedimento di conferimento delle funzioni vicarie di prefetto non deve spiegare in senso comparativo la pretermissione degli altri dirigenti aspiranti all’incarico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,<br />
Sezione staccata di Reggio Calabria</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
Luigi		Passanisi	&#8211;	Presidente;<br />
Giuseppe	Caruso	&#8211;	Consigliere–relatore, estensore;<br />
Caterina	Criscenti	&#8211;	Primo Referendario,<br />
ha pronunciato la  seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 392/2004 proposto dal</p>
<p><b>dott. Vittorio Paolo Panzera</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Romano ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. Antonio Mazza Laboccetta, via Nicola Furnari n. 58;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Prefetto di Reggio Calabria</b>, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria;</p>
<p>E NEI  CONFRONTI</p>
<p>della <b>dott.ssa Luisa Latella</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Maria Delfino ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via XXV luglio n. 24;</p>
<p>PER   L’ANNULLAMENTO<br />
del decreto del Prefetto di Reggio Calabria del 20 gennaio 2004, con il quale viene conferito alla dott.ssa Latella “l’incarico di funzione di Vicario del Prefetto”;</p>
<p>	Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata;<br />
Vista la “nuova istanza cautelare” avanzata dal ricorrente con atto notificato il 27 maggio 2004 e depositato il 29 maggio 2004;<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 399 del 9 giugno 2004, di rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’ esecuzione del provvedimento impugnato;<br />
Vista la memoria depositata dal ricorrente il 9 luglio 2004, a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;<br />	<br />
	Uditi, nella pubblica udienza del 21 luglio 2004, l’avv. A. Caracciolo in sostituzione dell’avv. A. Romano per il ricorrente, l’avv. L.M. Delfino per la controinteressata e l’avvocato dello Stato M. Borgo per l’amministrazione resistente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	Con atto notificato il 26 febbraio 2004 e depositato il 28 febbraio 2004, il dott. Panzera – Vice Prefetto Vicario di Vibo Valentia – impugna il decreto del Prefetto di Reggio Calabria del 20 gennaio 2004, con il quale viene conferito alla dott.ssa Latella “l’incarico di funzione di Vicario del Prefetto”.<br />	<br />
	Il ricorrente fa presente di aver ritualmente manifestato la propria disponibilità all’incarico in parola, in adesione alla comunicazione ministeriale del 10 gennaio 2004, e deduce avverso il provvedimento di nomina della controinteressata, assunto dal Prefetto di Reggio Calabria, i seguenti motivi:<br />	<br />
I)	Difetto di motivazione. Il provvedimento di conferimento dell’incarico alla controinteressata avrebbe dovuto dar conto della valutazione dei curricula dei candidati, e “delle ragioni che hanno indotto a privilegiare un aspirante piuttosto che un altro”.<br />	<br />
II)	Violazione del D.M. 3 dicembre 2003. Il curriculum del ricorrente sarebbe di gran lunga più ricco di quello della dott.ssa Latella. L’art. 7, comma 7 del D.M. in epigrafe dispone che “’incarico di viceprefetto vicario è conferito con precedenza a viceprefetti che abbiano ricoperto nel corso della propria carriera almeno due diversi posti di funzione, dei quali almeno uno da viceprefetto e comunque uno di essi in sede territorialmente diversa da quella dell’incarico vicariale da conferire”. Il ricorrente, svolge le funzioni vicarie in parola, presso la Prefettura di Vibo Valentia, fin dal 1995 ed ha prestato servizio in sede territoriale diversa da quella da assegnare, mentre la controinteressata non possiede alcuno di tali “requisiti”.<br />	<br />
Il ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame.<br />
Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione intimata e la controinteressata ed hanno sostenuto, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.<br />
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 21 luglio 2004.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Vanno affrontate per prime le censure avanzate con il II) motivo, concernenti la pretesa violazione del D.M. 3 dicembre 2003, emanato in applicazione dell’art. 13, comma 2, del D.Lg.vo n. 139/2000, giacché esse comportano la soluzione del  problema, logicamente preliminare, dell’individuazione della normativa applicabile al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.<br />
Al riguardo, occorre rilevare che il D.M. 3 dicembre 2003 è stato registrato dalla Corte dei conti – acquisendo così efficacia – solo il 22 gennaio 2004, mentre il provvedimento impugnato è stato assunto dal Prefetto di Reggio Calabria il 20 gennaio 2004.<br />
Risulta, pertanto, evidente che la normativa invocata dal ricorrente non poteva trovare applicazione nel procedimento de quo, che si è concluso prima che essa acquistasse efficacia.<br />Del resto, la riprova più certa della sua inapplicabilità alle procedure precedenti, è fornita dallo stesso D.M. in questione, nel quale si legge (art. 10, comma 2), che “nei 30 giorni successivi alla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, l’amministrazione dà avvio al procedimento di conferimento dei posti di funzione disponibili  ed indica i termini entro i quali i dirigenti prefettizi possono manifestare la propria disponibilità”.<br />
L’inapplicabilità alla fattispecie in esame del D.M. del quale il ricorrente lamenta la violazione determina l’inaccoglibilità delle censure avanzate con il II) motivo.<br />
Con il I) motivo si lamenta, invece, il difetto di motivazione della scelta operata dal Prefetto di Reggio Calabria, dato che “la motivazione prefettizia, tutt’al più è atta a dare contezza della intrinseca idoneità della dott.ssa Latella a ricoprire l’incarico di Vice Prefetto vicario, ma non dà assolutamente conto delle ragioni per cui la dott.ssa Latella è stata preferita agli altri aspiranti” (pag. 4 della memoria depositata il 9 luglio 2004) e, in particolare, al ricorrente, che pure vanterebbe, a suo dire, un migliore curriculum.<br />
Anche tale doglianza non può condividersi.<br />
Il conferimento dell’incarico di vicario del Prefetto trova regolamentazione, a livello normativo primario, nell’art. 12, comma 4 del D.Lg.vo n. 139/2000, secondo il quale “gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di dipartimento individuati con decreto del Ministro dell&#8217;interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del dipartimento all&#8217;atto dell&#8217;assunzione delle relative funzioni. Con le modalità di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione”.<br />
Tale disposizione ha come finalità quella di porre “una deroga al regime ordinario per alcuni incarichi di funzione, i quali comportano una collaborazione particolarmente stretta con i titolari degli organi di vertice dell&#8217;apparato amministrativo” (C.S., IV, 22 settembre 2003, n. 5359). Ne discende – all’evidenza &#8211; che nella scelta del suo vicario il prefetto esercita una potestà latamente discrezionale, cui è sottesa l’inderogabile esigenza che il “vicario” goda della piena fiducia del titolare, del quale è il collaboratore più stretto e, in qualche modo, l’ alter ego.<br />
Ciò comporta che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione del provvedimento di conferimento delle funzioni vicarie del prefetto deve – almeno nel quadro di riferimento normativo precedente all’entrata in vigore del D.M. 3 dicembre 2003 – dar conto del possesso in capo all’interessato di adeguata professionalità, ma non spiegare in senso “comparativo” le ragioni della “pretermissione” degli altri dirigenti aspiranti (rectius: disponibili) all’incarico, le quali sono, per l’appunto, riconducibili in re ipsa alla sussistenza di un preferenziale rapporto di fiducia con il prescelto.<br />
E d’altronde, anche la normativa sopravvenuta, dettata dal D.M. 3 dicembre 2003, prevede che il prefetto “individui, sulla base di uno stretto rapporto fiduciario ed in considerazione della qualità del servizio reso e dei risultati conseguiti nel corso delle precedenti esperienze, il funzionario a cui conferire l’incarico di vice prefetto vicario e di capo di gabinetto” (v. pag. 5 della circolare ministeriale prot. n. M/6156 del 30 gennaio 2004).<br />
Sulla base di tutte le argomentazioni fin qui svolte, il ricorso in esame si appalesa infondato e va quindi rigettato.<br />
 Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione staccata di Reggio Calabria rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21 luglio 2004.</p>
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